redditi di capitale e di natura finanziaria scritto per il…
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redditi di capitale e di natura finanziaria scritto per il…
MANOVRA 2004: TUTTE LE NOVITA’ SUI REDDITI FINANZIARI Con il D.L. 30 settembre 2003 n. 269, recante "Disposizioni sviluppo e per la correzione dell'andamento dei urgenti per favorire lo conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 L. 24 novembre 2003 n. 326 e con la L. 24 dicembre 2003 n. 350 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)", sono state apportate varie modifiche alla disciplina sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria. Alcune delle norme che verranno esaminate nel prosieguo dello scritto erano già contenute nei testi approvati dal Consiglio dei Ministri, altre, invece, sono frutto del dibattito parlamentare. A voler effettuare una preliminare ricognizione delle modifiche introdotte con i provvedimenti citati, si citano: 1) Il premio di quotazione in borsa; 2) L’abbattimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per gli OICVM specializzati; 3) L’abrogazione del piccolo equalizzatore; 4) Agevolazioni fiscali per soggetti residenti in Paesi black list; 5) Il conferimento della funzione di rappresentante fiscale in Italia alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari; 6) La revisione delle modalità di tassazione dei fondi comuni immobiliari (compresi gli apporti) e dei relativi proventi. 1) IL PREMIO DI QUOTAZIONE IN BORSA Con l’art. 11 D.L. n. 269 del 2003 viene introdotto un premio di quotazione in borsa volto da un lato ad incrementare il numero delle società quotate nei mercati regolamentati, e dall’altro ad incentivare il livello di capitalizzazione delle stesse. Nello specifico, le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione nel periodo tra il 2 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004, possono usufruire di un’aliquota dell'imposta sul reddito ridotta (il 20 per cento). L’aliquota agevolata si applica solo fino a 30 milioni di euro. Sull’eccedenza rivive l’aliquota ordinaria Irpeg (per il 2003) o Ires (dal 2004 in poi). L’agevolazione è riconosciuta a condizione che la società si quoti per le prima volta in un mercato regolamentato di uno Stato dell'Unione europea ed effettui un’offerta di sottoscrizione delle proprie azioni valida a produrre un incremento del patrimonio netto non 1 inferiore al 15% di quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio. L’agevolazione per tre periodi di imposta, a decorrere dal momento in cui la società viene ammessa alla quotazione. Al fine del godimento ininterrotto del beneficio, è necessario che le azioni della società non siano escluse dalla quotazione, altrimenti l’aliquota ridotta si applica solo per i periodi di imposta chiusi prima della revoca. L’agevolazione non subisce alcuna interruzione se l’esclusione è stata richiesta dalla società stessa al fine di ottenere l’ammissione su un altro mercato regolamentato italiano o europeo. La decorrenza delle norme citate è dal periodo di imposta in corso all’anno 2003:ciò implica che la società che si sia quotata e che abbia, di conseguenza, avuto un incremento del patrimonio, possa usufruire anche della DIT (la cui applicazione cessa solo dal 17 gennaio 2004). In tal caso non sono previsti cumuli: il soggetto interessato dovrà effettuare un’opzione. 2) LE NOVITA’ PER GLI OICVM L’art. 12 del decreto legge introduce alcune novità sugli organismi di investimento collettivo dei valori mobiliari (OICVM) specializzati, ovvero che investono prevalentemente il proprio patrimonio in azioni quotate di società a piccola o media capitalizzazione. Nello specifico viene operata una riduzione dell’imposta sostitutiva da applicare al risultato maturato di gestione, che passa dal 12, 50 per cento al 5 per cento. L’agevolazione è condizionata alla previsione, nel regolamento di partecipazione, dell’obbligo di investire almeno due terzi dell’attivo in azioni di società di media e piccola capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea (ovvero società che abbiano una capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro). Il valore dell’attivo è calcolato in base ai prezzi rilevati l’ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Per la prosecuzione dell’utilizzo del beneficio, è necessario, che, dopo un anno, il valore dell’investimento nelle azioni delle predette società non sia inferiore ai due terzi del valore dell’attivo. Nella determinazione del valore predetto non si deve considerare l’eventuale risparmio d’imposta ricollegabile ai risultati negativi della gestione, in quanto si tratta di un risparmio di imposta che non può essere investito. Al fine di non penalizzare gli OICVM che non si trovino nella condizione citata, ancorché temporaneamente, si prevede una soglia di tolleranza: lo scostamento non rileva se si verifica 2 per un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo. E’ infine necessario tenere a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria (fino alla scadenza dei termini stabiliti dall’art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ovvero quattro anni dopo quello della presentazione della dichiarazione), appositi prospetti contabili attraverso i quali verificare il rispetto della condizione dell’investimento. L’aliquota ridotta si applica anche agli Oicvm di diritto estero situati in Stati membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato che investono prevalentemente il proprio patrimonio in azioni quotate delle società di piccola e media capitalizzazione. Tale agevolazione non si applica agli OICVM non situati in Stati membri UE o non conformi alle direttive comunitarie, per i quali continua ad applicarsi la ritenuta del 12,50 per cento. Si prevede, poi, che anche gli OICVM generalisti (i.e. non dedicati alle società di piccola o media capitalizzazione) che investono in fondi specializzati possano usufruire di un minore carico impositivo. In tal caso l’art. 12 non interviene sull’aliquota dell’imposta sostitutiva, ma sul calcolo dell’imponibile, scorporando il 60% dei proventi derivanti da fondi specializzati. Anche i fondi chiusi possono usufruire dell’abbattimento dell’imposta sostitutiva, se il regolamento prevede l'investimento di due terzi del relativo attivo in azioni ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione. In tal caso, però, si richiede che nel regolamento sia contenuta un’ulteriore specificazione: che decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alle disposizioni citate, il valore dell’investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, ai due terzi del valore dell’attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo. E’ riconosciuto un credito di imposta con l’aliquota del 15 per cento: la parte relativa all’imposta effettivamente versata confluirà nel canestro A (il 5%), mentre quella afferente all’imposta virtuale (il 10%) nel canestro B. SI ricorda che il meccanismo dei crediti di imposta è utilizzabile fino all'anno di imposta 2003 (si veda il D.L.vo 12 dicembre 2003 n. 344 recante riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'art. 4 L. 7 aprile 2003 n. 80). La riduzione del carico impositivo viene riconosciuta anche per i fondi pensione, attraverso il meccanismo, già esaminato, della riduzione della base imponibile, attraverso lo scorporo dei proventi da partecipazione in OICVM dedicati alle società di piccola o media capitalizzazione. 3 SI prevede, infine che anche i soggetti che conseguono i proventi derivanti dalla partecipazione a OICVM al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, possano usufruire dell’aliquota del 5%, a condizione che gli OICVM siano situati negli stati membri della UE e siano conformi alle direttive comunitarie, e a prescindere dal luogo di collocamento. 3. ABROGAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RETTIFICA Si ricorda che l'art. 13 D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 aveva introdotto particolari regole per le le obbligazioni e i titoli similari senza cedola o con elevato scarto di emissione, allo scopo di eliminare ogni vantaggio fiscale che potesse derivare da un investimento nei titoli predetti piuttosto che su un titolo con cedola. A tal fine, per i titoli obbligazionari e similari zero coupon o one coupon, oppure con elevato scarto di emissione (deep discount bond) aventi durata non inferiore a 18 mesi, è stato disposto che i proventi fossero determinati applicando all'importo maturato, un apposito coefficiente di rettifica. Così come l’equalizzatore sulle plusvalenze e sui redditi diversi di natura finanziaria (abrogato di recente con l’art. 9 D.L. 25 settembre 2001 n. 350) anche questo moltiplicatore suscitava varie perplessità a causa della macchinosità dei calcoli. Per tali motivi si è proceduto alla soppressione del congegno citato, il quale, però continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2003. 4. NORME PER I SOGGETTI NON RESIDENTI Con l’art. 41 del decreto legge vengono apportate alcune rilevanti modifiche al regime fiscale dei titoli obbligazionari. Innanzitutto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, anche i soggetti residenti in paesi black list potranno usufruire dell’esenzione sui proventi dei titoli pubblici e privati. E’ necessario, tuttavia che il Paese di residenza acconsenta allo scambio di informazioni. Si ricorda che l’elenco dei Paesi a bassa fiscalità è contenuto nel D.M. 23 gennaio 2003, mentre quello dei Paesi che concedono lo scambio di informazioni è recato nel D.M. 4 settembre 1996. Da una lettura dei due decreti è possibile desumere che potranno usufruire dell’agevolazione in oggetto i residenti nelle Filippine, negli Emirati Arabi Uniti, a Singapore, nella Corea del Sud, in Equador, a Malta e nelle Mauritius. Altra modifica riguarda la previsione che il regime di esenzione sui proventi percepiti dalle banche centrali e gli organismi di gestione delle riserve ufficiali degli Stati a bassa fiscalità valga retroattivamente anche per il periodo tra il 19 febbraio 2002 e il 24 aprile 2002. SI 4 tratta, infatti di un’esenzione che era stata introdotta nel corso della conversione del D.L. 22 febbraio 2002 n. 12 (convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 L. 23 aprile 2002 n. 73), e che è stato ritenuto opportuno estendere al momento della pubblicazione del decreto citato. 5) IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE FISCALE IN ITALIA ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI; Con l’art. 41, comma 3 del decreto legge si consente alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari di svolgere le funzioni di rappresentante fiscale degli intermediari non residenti. Stessa disposizione è stata introdotta per le azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli. La normativa previgente, al contrario, riservava tale funzione alle banche o alle società di intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, oppure ad una stabile organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non residenti. Si ricorda che il rappresentante fiscale è tenuto a versare l'imposta sostitutiva per conto dell'ente o della società rappresentata; e a conservare la documentazione richiesta dalla normativa di settore: sia l'autocertificazione dell'effettivo beneficiario (non residente) dei proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti per beneficiare dell’esenzione, sia i dati identificativi del soggetto e del titolo. 6) LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI IMMOBILIARI (COMPRESI GLI APPORTI) E DEI RELATIVI PROVENTI I fondi immobiliari sono strumenti finanziari atti a trasformare gli investimenti immobiliari in attività finanziarie (quote) valide a generare liquidità. L’effetto si produce senza obbligare l'investitore ad acquisire direttamente un immobile. La variabilità o meno del patrimonio consente di distinguere tra fondi immobiliari aperti e fondi immobiliari chiusi. I fondi aperti si caratterizzano per il fatto di avere un capitale variabile, a seconda delle domande di sottoscrizione e riscatto inoltrate dai clienti alla Società di gestione del risparmio (S.g.r.). Al contrario, nei fondi chiusi il capitale e il patrimonio, definiti in sede di costituzione del fondo, sono invariabili, a meno che non sia disposto un aumento del capitale. Non è possibile, 5 pertanto, dopo la chiusura del periodo di collocamento, ne’ effettuare ulteriori richieste di sottoscrizione, ne’ chiedere il rimborso delle quote. I partecipanti avranno indietro il capitale investito, maggiorato dei proventi maturati nel tempo, alla fine della vita del fondo. Ulteriori suddivisioni sono quelle in "fondi con apporto pubblico, fondi ad apporto privato, fondi riservati, fondi garantiti, fondi speculativi, fondi semichiusi". I fondi con apporto pubblico si caratterizzano I fondi ordinari si costituiscono con la raccolta di disponibilità finanziarie operata dalla società di gestione del risparmio (SGR) attraverso il collocamento delle quote: chiusa la fase della raccolta, la società di gestione del risparmio realizza il programma di investimenti. Al contrario, il fondo con apporto "pubblico" si costituisce mediante "apporto" di beni immobili (e diritti) e contestuale attribuzione delle quote del fondo ai conferenti: solo dopo la creazione del fondo la società di gestione del risparmio provvede al collocamento sul mercato delle quote ricevute dai conferenti. La sottoscrizione delle quote può avvenire, in tal caso, entro un anno dalla costituzione, qualora l’apporto sia costituito per oltre il 51% da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente dai soggetti citati. Le modifiche in materia di fondi comuni immobiliari involgono vari profili. Innanzitutto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’art. 41-bis, comma 8, del decreto legge innova la disciplina fiscale, introducendo un sistema di imposizione basato sulla tassazione dei redditi all'atto del realizzo da parte degli investitori. Le novità sono in linea con quanto disposto dalla legge delega di riforma del sistema fiscale statale, e si basano su alcuni assunti: a) l’esenzione del fondo da qualsiasi imposta, con la relativa soppressione dell’imposta sostitutiva dell’1%; b) l’assoggettamento dei partecipanti ad una ritenuta del 12,5 % sui proventi e sulle plusvalenze. La natura della ritenuta - a titolo di acconto ovvero di imposta – è in funzione del soggetto percettore delle somme. Detta ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti delle società commerciali e degli imprenditori individuali, se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale. Diversamente, nei confronti di tutti gli altri soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’IRES, la ritenuta è applicata a titolo d’imposta. c) L’assenza di alcuna ritenuta sui proventi percepiti dalle forme di previdenza complementare di cui al D.L.G. 21 aprile 1993 n. 124 e dagli Oicr istituiti in Italia e 6 disciplinati secondo le regole sostitutiva sul risultato del testo unico sulla finanza, soggetti ad imposta di gestione, ne’ tantomeno sui proventi percepiti dai soggetti residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni. d) l’esenzione dall’imposta nei confronti dei soggetti non residenti. A voler entrare nel merito delle disposizioni introdotte con l’art. 41-bis del decreto legge, si rileva che la tassazione dei partecipanti al fondo è operata nel seguente modo: 1) le imprese residenti sono tassate integralmente sia per i proventi periodici, sia per i proventi realizzati a seguito di riscatto o liquidazione sia per i capital gains; 2) i partecipanti non imprenditori (persone fisiche ed enti non commerciali) subiscono la ritenuta d’imposta del 12,5% sui proventi realizzati per effetto delle distribuzioni periodiche, dei riscatti e delle liquidazioni; è altresì prevista l’applicazione dell’imposta sui capital gains sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote; 3) i soggetti non residenti sono esenti da imposizione sui proventi e dai capital gains alle stesse condizioni per le quali l’ordinamento interno prevede ora (e dal 1° gennaio 2004) esenzioni sui proventi dei titoli pubblici. Ulteriori modifiche sono relative ai soggetti non residenti che nell’anno 2003 hanno conseguito proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare quotati, nonché plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso. Ai soggetti citati l’art. 31 del decreto legge riconosce una somma pari all’1 per cento del valore delle quote. Ai fini della determinazione dell’importo dovuto, si deve fare riferimento al periodo di possesso rilevato in ciascun periodo di imposta. Si ricorda che per i fondi di investimento immobiliare, fino al 2003, è prevista l’applicazione di un'imposta sostitutiva patrimoniale annuale nella misura dell'1 per cento del valore netto del patrimonio del fondo, nell'esenzione dei proventi realizzati dal fondo nonché di quelli percepiti da persone fisiche residenti ed enti non commerciali, nonché nel riconoscimento del credito d'imposta dell'1 per cento del valore delle quote possedute. La finalità della previsione è quella non solo di anticipare, per i non residenti, il nuovo regime di tassazione dei fondi di investimento immobiliare (per cui gli stessi non sono soggetti ad alcuna trattenuta), ma anche di uniformare il trattamento fiscale dei proventi percepiti da sottoscrittori non residenti di quote di fondi immobiliari a quello previsto nei confronti dei soggetti non residenti sottoscrittori di fondi mobiliari, a favore dei quali è stato disposto, con l’ art. 9 del D.Lgs. n. 461/1997, il pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. 7 I soggetti interessati sono solo quelli residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni e che non sono residenti negli Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. La disposizione ha effetto solo con riferimento ai redditi maturati nel corso del 2003, atteso che per il 2004 entrerà in vigore il nuovo regime di tassazione dei fondi di investimento immobiliare di cui sopra. I soggetti interessati al rimborso presentano un'istanza alla società di gestione del fondo immobiliare, entro il 31 dicembre dell’anno in cui il provento è stato percepito o la plusvalenza realizzata. Ai fini della determinazione della somma spettante, il valore delle quote di spettanza del soggetto interessato è rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo sul quale è stata assolta l'imposta sostitutiva. In tal modo si fissa un limite massimo all’importo erogabile che non può eccedere l’imposta sostitutiva pagata dal fondo in relazione a ciascuna quota. Il pagamento della somma viene effettuato dalla società di gestione del fondo immobiliare per il tramite della banca depositaria e non può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria. Infine, con la legge finanziaria 2004, all’art. 3, commi 122 e 123, sono state introdotte alcune previsioni volte a determinare il trattamento, ai fini IVA, degli apporti di beni immobili ai fondi di investimento immobiliare chiusi e a quelli ad apporto pubblico. In sintesi, viene disposto che la società di gestione del risparmio che gestisce il fondo sia sempre obbligata a versare l’Iva sugli apporti di beni immobili, ancorché separatamente per ogni fondo. L’apportante sarà tenuto ad emettere la fattura senza addebito di imposta alla società di gestione del risparmio, che provvederà ad integrare il documento con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta dovuta, e ad annotarlo nel registro delle fatture o in alternativa nel registro dei corrispettivi percepiti per operazioni non soggette a fatturazione. La società dovrà, infine, annotare la fattura anche nel registro degli acquisti. MASSIMILIANO LORENZETTI 8