redditi di capitale e di natura finanziaria scritto per il…

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redditi di capitale e di natura finanziaria scritto per il…
MANOVRA 2004: TUTTE LE NOVITA’ SUI REDDITI FINANZIARI
Con il D.L. 30 settembre 2003 n. 269, recante
"Disposizioni
sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
urgenti
per favorire
lo
conti pubblici", convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1 L. 24 novembre 2003 n. 326 e con la L. 24 dicembre 2003 n. 350
recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004)", sono state apportate varie modifiche alla disciplina sui redditi di capitale e
sui redditi diversi di natura finanziaria.
Alcune delle norme che verranno esaminate nel prosieguo dello scritto erano già contenute nei
testi approvati dal Consiglio dei Ministri, altre, invece, sono frutto del dibattito parlamentare.
A
voler
effettuare
una
preliminare
ricognizione
delle
modifiche
introdotte
con
i
provvedimenti citati, si citano:
1)
Il premio di quotazione in borsa;
2)
L’abbattimento dell’aliquota dell’imposta sostitutiva per gli OICVM specializzati;
3)
L’abrogazione del piccolo equalizzatore;
4)
Agevolazioni fiscali per soggetti residenti in Paesi black list;
5)
Il conferimento della funzione di rappresentante fiscale in Italia alle società di gestione
accentrata di strumenti finanziari;
6)
La revisione delle modalità di tassazione dei fondi comuni immobiliari (compresi gli
apporti) e dei relativi proventi.
1) IL PREMIO DI QUOTAZIONE IN BORSA
Con l’art. 11 D.L. n. 269 del 2003 viene introdotto un premio di quotazione in borsa volto da
un lato ad incrementare il numero delle società quotate nei mercati regolamentati, e dall’altro
ad incentivare il livello di capitalizzazione delle stesse.
Nello specifico, le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione nel periodo tra il 2
ottobre 2003 e il 31 dicembre 2004, possono usufruire di un’aliquota dell'imposta sul reddito
ridotta (il 20 per cento).
L’aliquota agevolata si applica solo fino a 30 milioni di euro. Sull’eccedenza rivive l’aliquota
ordinaria Irpeg (per il 2003) o Ires (dal 2004 in poi).
L’agevolazione è riconosciuta a condizione che la società si quoti per le prima volta in un
mercato
regolamentato
di
uno
Stato
dell'Unione
europea
ed
effettui
un’offerta
di
sottoscrizione delle proprie azioni valida a produrre un incremento del patrimonio netto non
1
inferiore al 15% di quello risultante dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di
inizio dell'offerta, al netto dell'utile di esercizio.
L’agevolazione per tre periodi di imposta, a decorrere dal momento in cui la società viene
ammessa alla quotazione. Al fine del godimento ininterrotto del beneficio, è necessario che le
azioni della società non siano escluse dalla quotazione, altrimenti l’aliquota ridotta si applica
solo per i periodi di imposta chiusi prima della revoca.
L’agevolazione non subisce alcuna interruzione se l’esclusione è stata richiesta dalla società
stessa al fine di ottenere l’ammissione su un altro mercato regolamentato italiano o europeo.
La decorrenza delle norme citate è dal periodo di imposta in corso all’anno 2003:ciò implica
che la società che si sia quotata e che abbia, di conseguenza, avuto un incremento del
patrimonio, possa usufruire anche della DIT (la cui applicazione cessa solo dal 17 gennaio
2004). In tal caso non sono previsti cumuli: il soggetto interessato dovrà effettuare
un’opzione.
2) LE NOVITA’ PER GLI OICVM
L’art. 12 del decreto legge introduce alcune novità sugli organismi di investimento collettivo
dei valori mobiliari (OICVM) specializzati, ovvero che investono prevalentemente il proprio
patrimonio in azioni quotate di società a piccola o media capitalizzazione. Nello specifico
viene operata una riduzione dell’imposta sostitutiva da applicare al risultato maturato di
gestione, che passa dal 12, 50 per cento al 5 per cento.
L’agevolazione
è
condizionata
alla
previsione,
nel
regolamento
di
partecipazione,
dell’obbligo di investire almeno due terzi dell’attivo in azioni di società di media e piccola
capitalizzazione ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri
dell’Unione europea (ovvero società che abbiano una capitalizzazione di mercato non
superiore a 800 milioni di euro).
Il valore dell’attivo è calcolato in base ai prezzi rilevati l’ultimo giorno di quotazione di
ciascun trimestre solare.
Per la prosecuzione dell’utilizzo del beneficio, è necessario, che, dopo un anno, il valore
dell’investimento nelle azioni delle predette società non sia inferiore ai due terzi del valore
dell’attivo. Nella determinazione del valore predetto non si deve considerare l’eventuale
risparmio d’imposta ricollegabile ai risultati negativi della gestione, in quanto si tratta di un
risparmio di imposta che non può essere investito.
Al fine di non penalizzare gli OICVM che non si trovino nella condizione citata, ancorché
temporaneamente, si prevede una soglia di tolleranza: lo scostamento non rileva se si verifica
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per un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto
periodo.
E’ infine necessario tenere a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria (fino alla
scadenza dei termini stabiliti dall’art. 43 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, ovvero quattro anni
dopo quello della presentazione della dichiarazione), appositi prospetti contabili attraverso i
quali verificare il rispetto della condizione dell’investimento.
L’aliquota ridotta si applica anche agli Oicvm di diritto estero situati in Stati membri
dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel
territorio dello Stato che investono prevalentemente il proprio patrimonio in azioni quotate
delle società di piccola e media capitalizzazione. Tale agevolazione non si applica agli
OICVM non situati in Stati membri UE o non conformi alle direttive comunitarie, per i quali
continua ad applicarsi la ritenuta del 12,50 per cento.
Si prevede, poi, che anche gli OICVM generalisti (i.e. non dedicati alle società di piccola o
media capitalizzazione) che investono in fondi specializzati possano usufruire di un minore
carico impositivo. In tal caso l’art. 12 non interviene sull’aliquota dell’imposta sostitutiva, ma
sul calcolo dell’imponibile, scorporando il 60% dei proventi derivanti da fondi specializzati.
Anche i fondi chiusi possono usufruire dell’abbattimento dell’imposta sostitutiva, se il
regolamento prevede l'investimento di due terzi del relativo attivo in azioni ammesse alla
quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea di società di
piccola o media capitalizzazione. In tal caso, però, si richiede che nel regolamento sia
contenuta un’ulteriore specificazione: che decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o
di adeguamento del regolamento alle disposizioni citate, il valore dell’investimento nelle
azioni delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, ai due terzi del
valore dell’attivo per più di due mesi successivi al compimento del predetto periodo.
E’ riconosciuto un credito di imposta con l’aliquota del 15 per cento: la parte relativa
all’imposta effettivamente versata confluirà nel canestro A (il 5%), mentre quella afferente
all’imposta virtuale (il 10%) nel canestro B.
SI ricorda che il meccanismo dei crediti di imposta è utilizzabile fino all'anno di imposta 2003
(si veda il D.L.vo 12 dicembre 2003 n. 344 recante riforma dell'imposizione sul reddito delle
società, a norma dell'art. 4 L. 7 aprile 2003 n. 80).
La riduzione del carico impositivo viene riconosciuta anche per i fondi pensione, attraverso il
meccanismo, già esaminato, della riduzione della base imponibile, attraverso lo scorporo dei
proventi
da
partecipazione
in
OICVM
dedicati
alle
società
di
piccola
o
media
capitalizzazione.
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SI prevede, infine che anche i soggetti che conseguono i proventi derivanti dalla
partecipazione a OICVM al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, possano usufruire
dell’aliquota del 5%, a condizione che gli OICVM siano situati negli stati membri della UE e
siano conformi alle direttive comunitarie, e a prescindere dal luogo di collocamento.
3. ABROGAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RETTIFICA
Si ricorda che l'art. 13 D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 aveva introdotto particolari regole
per le le obbligazioni e i titoli similari senza cedola o con elevato scarto di emissione, allo
scopo di eliminare ogni vantaggio fiscale che potesse derivare da un investimento nei titoli
predetti piuttosto che su un titolo con cedola.
A tal fine, per i titoli obbligazionari e similari zero coupon o one coupon, oppure con
elevato scarto di emissione (deep discount bond)
aventi durata non inferiore a 18 mesi, è
stato disposto che i proventi fossero determinati applicando all'importo maturato, un apposito
coefficiente di rettifica.
Così come l’equalizzatore sulle plusvalenze e sui redditi diversi di natura finanziaria
(abrogato di recente con l’art. 9 D.L. 25 settembre 2001 n. 350) anche questo moltiplicatore
suscitava varie perplessità a causa della macchinosità dei calcoli.
Per tali motivi si è proceduto alla soppressione del congegno citato, il quale, però continua ad
applicarsi fino al 31 dicembre 2003.
4. NORME PER I SOGGETTI NON RESIDENTI
Con l’art. 41 del decreto legge vengono apportate alcune rilevanti modifiche al regime fiscale
dei titoli obbligazionari.
Innanzitutto, a decorrere dal 1 gennaio 2004, anche i soggetti residenti in paesi black list
potranno usufruire dell’esenzione sui proventi dei titoli pubblici e privati. E’ necessario,
tuttavia che il Paese di residenza acconsenta allo scambio di informazioni.
Si ricorda che l’elenco dei Paesi a bassa fiscalità è contenuto nel D.M. 23 gennaio 2003,
mentre quello dei Paesi che concedono lo scambio di informazioni è recato nel D.M. 4
settembre 1996. Da una lettura dei due decreti è possibile desumere che potranno usufruire
dell’agevolazione in oggetto i residenti nelle Filippine, negli Emirati Arabi Uniti, a Singapore,
nella Corea del Sud, in Equador, a Malta e nelle Mauritius.
Altra modifica riguarda la previsione che il regime di esenzione sui proventi percepiti dalle
banche centrali e gli organismi di gestione delle riserve ufficiali degli Stati a bassa fiscalità
valga retroattivamente anche per il periodo tra il 19 febbraio 2002 e il 24 aprile 2002. SI
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tratta, infatti di un’esenzione che era stata introdotta nel corso della conversione del D.L. 22
febbraio 2002 n. 12 (convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1 L. 23 aprile 2002 n. 73),
e che è stato ritenuto opportuno estendere al momento della pubblicazione del decreto citato.
5) IL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE DI RAPPRESENTANTE FISCALE IN
ITALIA ALLE SOCIETÀ DI GESTIONE ACCENTRATA DI STRUMENTI FINANZIARI;
Con l’art. 41, comma 3 del decreto legge si consente alle società di gestione accentrata di
strumenti finanziari di svolgere le funzioni di rappresentante fiscale degli intermediari non
residenti. Stessa disposizione è stata introdotta per le azioni in deposito accentrato presso la
Monte Titoli.
La normativa previgente, al contrario, riservava tale funzione alle banche o alle società di
intermediazione mobiliare, residenti nel territorio dello Stato, oppure ad una stabile
organizzazione in Italia di banche o di società di intermediazione mobiliare estere non
residenti.
Si ricorda che il rappresentante fiscale è tenuto a versare l'imposta sostitutiva per conto
dell'ente o della società rappresentata; e a conservare la documentazione richiesta dalla
normativa di settore: sia l'autocertificazione dell'effettivo beneficiario (non residente) dei
proventi dei titoli che attesti il possesso dei requisiti per beneficiare dell’esenzione, sia i dati
identificativi del soggetto e del titolo.
6) LA REVISIONE DELLE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI FONDI COMUNI
IMMOBILIARI (COMPRESI GLI APPORTI) E DEI RELATIVI PROVENTI
I fondi immobiliari sono strumenti finanziari atti a trasformare gli investimenti immobiliari in
attività finanziarie (quote) valide a generare liquidità. L’effetto si produce senza obbligare
l'investitore ad acquisire direttamente un immobile.
La variabilità o meno del patrimonio consente di distinguere tra fondi immobiliari aperti e
fondi immobiliari chiusi.
I fondi aperti si caratterizzano per il fatto di avere un capitale variabile, a seconda delle
domande di sottoscrizione e riscatto inoltrate dai clienti alla Società di gestione del risparmio
(S.g.r.).
Al contrario, nei fondi chiusi il capitale e il patrimonio, definiti in sede di costituzione del
fondo, sono invariabili, a meno che non sia disposto un aumento del capitale. Non è possibile,
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pertanto, dopo la chiusura del periodo di collocamento, ne’ effettuare ulteriori richieste di
sottoscrizione, ne’ chiedere il rimborso delle quote. I partecipanti avranno indietro il capitale
investito, maggiorato dei proventi maturati nel tempo, alla fine della vita del fondo.
Ulteriori suddivisioni sono quelle in "fondi con apporto pubblico, fondi ad apporto privato,
fondi riservati, fondi garantiti, fondi speculativi, fondi semichiusi". I fondi con apporto
pubblico si caratterizzano
I fondi ordinari si costituiscono con la raccolta di disponibilità finanziarie operata dalla
società di gestione del risparmio (SGR) attraverso il collocamento delle quote: chiusa la fase
della raccolta, la società di gestione del risparmio realizza il programma di investimenti. Al
contrario, il fondo con apporto "pubblico" si costituisce mediante "apporto" di beni immobili
(e diritti) e contestuale attribuzione delle quote del fondo ai conferenti: solo dopo la creazione
del fondo la società di gestione del risparmio provvede al collocamento sul mercato delle
quote ricevute dai conferenti. La sottoscrizione delle quote può avvenire, in tal caso, entro un
anno dalla costituzione, qualora l’apporto sia costituito per oltre il 51% da beni e diritti
apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e
loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente dai soggetti
citati.
Le modifiche in materia di fondi comuni immobiliari involgono vari profili.
Innanzitutto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, l’art. 41-bis, comma 8, del decreto legge
innova la disciplina fiscale, introducendo un sistema di imposizione basato sulla tassazione
dei redditi all'atto del realizzo da parte degli investitori.
Le novità sono in linea con quanto disposto dalla legge delega di riforma del sistema fiscale
statale, e si basano su alcuni assunti:
a) l’esenzione del fondo da qualsiasi imposta, con la relativa soppressione dell’imposta
sostitutiva dell’1%;
b) l’assoggettamento dei partecipanti ad una ritenuta del 12,5 % sui proventi e sulle
plusvalenze. La natura della ritenuta - a titolo di acconto ovvero di imposta – è in funzione
del soggetto percettore delle somme. Detta ritenuta è applicata a titolo di acconto nei
confronti delle società commerciali e degli imprenditori individuali, se le partecipazioni
sono
relative
all'impresa commerciale. Diversamente, nei confronti di tutti gli altri
soggetti, compresi quelli esenti o esclusi dall’IRES, la ritenuta è applicata a titolo
d’imposta.
c) L’assenza di alcuna ritenuta sui
proventi
percepiti dalle forme di previdenza
complementare di cui al D.L.G. 21 aprile 1993 n. 124 e dagli Oicr istituiti in Italia e
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disciplinati secondo le regole
sostitutiva
sul
risultato
del
testo unico sulla finanza, soggetti
ad
imposta
di gestione, ne’ tantomeno sui proventi percepiti dai
soggetti
residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.
d) l’esenzione dall’imposta nei confronti dei soggetti non residenti.
A voler entrare nel merito delle disposizioni introdotte con l’art. 41-bis del decreto legge, si
rileva che la tassazione dei partecipanti al fondo è operata nel seguente modo:
1) le imprese residenti sono tassate integralmente sia per i proventi periodici, sia per i proventi
realizzati a seguito di riscatto o liquidazione sia per i capital gains;
2) i partecipanti non imprenditori (persone fisiche ed enti non commerciali) subiscono la
ritenuta d’imposta del 12,5% sui proventi realizzati per effetto delle distribuzioni periodiche,
dei riscatti e delle liquidazioni; è altresì prevista l’applicazione dell’imposta sui capital gains
sulle plusvalenze derivanti dalla cessione delle quote;
3) i soggetti non residenti sono esenti da imposizione sui proventi e dai capital gains alle stesse
condizioni per le quali l’ordinamento interno prevede ora (e dal 1° gennaio 2004) esenzioni
sui proventi dei titoli pubblici.
Ulteriori modifiche sono relative ai soggetti non residenti che nell’anno 2003 hanno
conseguito
proventi derivanti dalla partecipazione a fondi di investimento immobiliare
quotati, nonché plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o rimborso. Ai soggetti citati
l’art. 31 del decreto legge riconosce una somma pari all’1 per cento del valore delle quote.
Ai fini della determinazione dell’importo dovuto, si deve fare riferimento al periodo di
possesso rilevato in ciascun periodo di imposta.
Si ricorda che per i fondi di investimento immobiliare, fino al 2003, è prevista l’applicazione
di un'imposta sostitutiva patrimoniale annuale nella misura dell'1 per cento del valore netto
del patrimonio del fondo, nell'esenzione dei proventi realizzati dal fondo nonché di quelli
percepiti da persone fisiche residenti ed enti non commerciali, nonché nel riconoscimento del
credito d'imposta dell'1 per cento del valore delle quote possedute.
La finalità della previsione è quella non solo di anticipare, per i non residenti, il nuovo regime
di tassazione dei fondi di investimento immobiliare (per cui gli stessi non sono soggetti ad
alcuna trattenuta), ma anche di uniformare il trattamento fiscale dei proventi percepiti da
sottoscrittori non residenti di quote di fondi immobiliari a quello previsto nei confronti dei
soggetti non residenti sottoscrittori di fondi mobiliari, a favore dei quali è stato disposto, con
l’ art. 9 del D.Lgs. n. 461/1997, il pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi
erogati.
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I soggetti interessati sono solo quelli residenti in Paesi che consentono un adeguato scambio
di informazioni e che non sono residenti negli Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati.
La disposizione ha effetto solo con riferimento ai redditi maturati nel corso del 2003, atteso
che per il 2004 entrerà in vigore il nuovo regime di tassazione dei fondi di investimento
immobiliare di cui sopra.
I soggetti interessati al rimborso presentano un'istanza alla società di gestione del fondo
immobiliare, entro il 31 dicembre dell’anno in cui il provento è stato percepito o la
plusvalenza realizzata.
Ai fini della determinazione della somma spettante, il valore delle quote di spettanza del
soggetto interessato è rilevato proporzionalmente al valore netto del fondo sul quale è stata
assolta l'imposta sostitutiva. In tal modo si fissa un limite massimo all’importo erogabile che
non può eccedere l’imposta sostitutiva pagata dal fondo in relazione a ciascuna quota.
Il pagamento della somma viene effettuato dalla società di gestione del fondo immobiliare per
il tramite della banca depositaria e non può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria.
Infine, con la legge finanziaria 2004, all’art. 3, commi 122 e 123, sono state introdotte alcune
previsioni volte a determinare il trattamento, ai fini IVA, degli apporti di beni immobili ai
fondi di investimento immobiliare chiusi e a quelli ad apporto pubblico.
In sintesi, viene disposto che la società di gestione del risparmio che gestisce il fondo sia
sempre obbligata a versare l’Iva sugli apporti di beni immobili, ancorché separatamente per
ogni fondo.
L’apportante sarà tenuto ad emettere la fattura senza addebito di imposta alla società di
gestione del risparmio, che provvederà ad integrare il documento con l’indicazione
dell’aliquota e dell’imposta dovuta, e ad annotarlo nel registro delle fatture o in alternativa nel
registro dei corrispettivi percepiti per operazioni non soggette a fatturazione. La società dovrà,
infine, annotare la fattura anche nel registro degli acquisti.
MASSIMILIANO LORENZETTI
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