DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
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DIRITTO CIVILE Prof. GIOVANNI FURGIUELE Lezioni a cura della
DIRITTOCIVILE Prof.GIOVANNIFURGIUELE LezioniacuradellaDott.ssaGiuliaTesi (Continua:CAPITOLO8–ILRECESSO) 3.5.Altraipotesidirecessoneicontrattidiintermediazionefinanziaria:Appello Venezia,26ottobre2015…………………………………………………………………………..pag.315 CAPITOLO9 LABUONAFEDE 1.Riflessioniintroduttivesulconcettodibuonafede………………………………….pag.321 2.Larilevanzadellabuonafedeedellacorrettezza…………………………………….pag.324 3.Casigiurisprudenziali…………………………………………………………………………….pag.337 3.1.Buonafedeeattivitàdimediazione:Cass.n.5348/2009………………………pag.337 314 (Continua:CAPITOLO8–ILRECESSO) 3.5. Altra ipotesi di recesso nei contratti di intermediazione finanziaria:AppelloVenezia,26ottobre2015. Concludiamol’esposizioneinmateriadirecessoconladecisionedella Corted’appellodiVeneziadel26ottobre2015. AppelloVenezia, 26/10/2015 Talesentenza,daunlato,consentedivederecomeèandataafinirela vicenda giurisprudenziale, di cui si è visto l’inizio con l’analisi della pronuncia della Cassazione n. 2056/2012, dall’altro lato, introduce anche alcuni profili relativi alla buona fede che è l’argomento che verràtrattatonelcapitolosuccessivo. Il caso è quello di una promotrice finanziaria, la quale si reca al domicilio di una signora e riesce a convincerla a comprare obbligazioni argentine, per una somma di circa cento milioni di vecchieLire. Com’ènoto,nel2001vièstatoildefaultdelloStatoargentinocheha portato alla decisione, da parte dell’Argentina, di non rimborsare i creditori internazionali. Ciò, suscitò un gigantesco contenzioso che riguardò tutta quella serie di persone che avevano acquistato titoli argentinichenonpotevanopiùessererimborsati.Inquestocontesto, anchelanostrasignoraagiscedavantialTribunalediPadova,facendo valere, nei confronti della Banca per la quale aveva operato la promotrice finanziaria, tutta una serie di profili di nullità di quei contrattidiacquistodititoliargentini. Erano,inparticolare,statisollevatituttaunaseriediproblemiformali o sostanziali dei suddetti contratti, rispetto ai quali, in questa sede, nonèopportunoentrarenelmerito. La signora, in virtù della nullità dei contratti in questione, chiede, quindi,larestituzionedelcapitaleinvestito.Insubordine,riformulala 315 medesima domanda sul piano economico, facendo valere l’inadempimento,dapartedellabancaedellapromotricefinanziaria, degliobblighidiinformazioneche,secondoleregoledicorrettezzae buona fede, incombevano sui soggetti che andavano ad intrattenere, conl’investitore,rapportidiintermediazionefinanziaria. Nella sostanza, la signora contesta una mancanza di chiarezza, di informazione in ordine alla rischiosità degli investimenti in titoli argentini. Il Tribunale di Padova rigetta entrambe le domande, in quanto, esaminandole singolarmente, non ritiene sussistenti né i singoli profili di nullità dedotti dall’attrice, né i profili di inadempimento di caratterecontrattuale. Esclusi,dunque,questiprofili,allasignoranonrestachefareappello, riproponendo le medesime questioni (nullità; inadempimento) fatte valereinprimogrado. La Corte d’appello di Venezia accoglie l’azione della signora per un profilodinullitàche,poi,sirilevaassorbenterispettoaglialtri. Il profilo di nullità accolto è, nello specifico, quello che si fonda sul contenuto dell’articolo 30 del T.U.F. che, come abbiamo visto nel paragrafoprecedente,èunanormainmateriadirecesso. L’articolo 30 T.U.F. prevede che il recesso sia un diritto dell’investitore che egli può esercitare entro sette giorni dalla conclusionedelcontrattoconcuihaacquistatoititolifinanziari,ma, soprattutto, prevede che la facoltà di recesso deve essere esplicitamente indicata nei moduli (o formulari) con cui si forma il contratto. Pertanto, se il documento contrattuale non precisa la presenza del diritto di recesso il contratto è nullo. Nullità del contratto che è, peraltro, relativa, ossia azionabile soltanto dall’investitore. Siamo, 316 quindi,difronteadun’esaltazionedelprofiloformaledelcontratto.In altritermini,ladichiarazionecheformailcontrattodevecontenerela previsionedeldirittodirecessochecostituiscemotivodinullitànon in senso sostanziale, ma sotto il profilo formale perché il contratto, per essere vincolante dal punto di vista giuridico, deve essere formalizzatonellasuddettaspecificaformalità. Nelcasodispecie,erapacificochenellamodulisticache,asuotempo, la promotrice finanziaria consegnò, questo dato documentale non c’era. Il problema vero, però, consisteva nel capire (ed è per questo che, in primo grado, il Tribunale di Padova aveva rigettato le domande dell’attrice) se quel particolare contratto rientrasse, o meno, nel campo di applicazione dell’articolo 30 e, quindi, fosse soggetto alla regola del recesso legale e alla nullità per mancata informazione. Perquantoriguardailcampodiapplicazionedell’articolo30T.U.F.,si combattevano due principali orientamenti che facevano capo, rispettivamente,adiverseinterpretazionidellaparola“collocamento” che ricorre nella norma in commento che parla, nello specifico, di “contrattidicollocamentodistrumentifinanziari”. Secondounprimoorientamento,cheèquelloespresso,nellamaniera più significativa, dalla sentenza della Cassazione n. 2065 del 2012, il termine “collocamento” deve essere inteso in senso tecnico, ossia in manierariferitaalgergoutilizzatodaglioperatoridiborsa.Pertanto, secondo tale impostazione, collocamento è quell’operazione con cui l’emittente piazza (colloca), per la prima volta, i titolo di nuova emissione. Non rientrano, invece, in questo termine le successive operazioni. In borsa si è soliti parlare di mercato primario per indicare gli acquisti di titolo dagli emittenti e questo sarebbe collocamentoinsensotecnico;edimercatosecondarioperindicarela 317 circolazione che i titoli hanno successivamente (in questo caso si parla,nellospecifico,dicontrattidinegoziazione). Ilsuddettoorientamento,ritenevacheilrecessodicuiall’articolo30 T.U.F. fosse riferibile esclusivamente alle operazioni di collocamento in senso tecnico perché il fatto di bloccare l’operazione per sette giorni può porre dei problemi perché, in questo arco di tempo, il valore di borsa dei titoli già in circolazione può subire variazioni ancherilevanti. Ovviamente,nelcasoinesame,lasignoranonavevacompratoititoli direttamente dall’emittente nel mercato primario, ma aveva acquistatoititoliargentininelmercatosecondario.Quindi,seguendo questa prima impostazione non avrebbe avuto diritto né al recesso, néallaconseguentenullitàdelcontratto. Questa impostazione, però, oggi è radicalmente superata, in quanto, nel 2013, sono intervenute le Sezioni Unite con la sentenza n. 13905/13, di cui è autore il Dott. Rordorf che è il giudice che, in Cassazione, si occupa della materia. Secondo le Sezioni Unite, la parola“collocamento”dicuiall’articolo30delT.U.F.nondeveessere intesa in senso tecnico, ma va intesa, in senso atecnico, come qualunqueoperazionediacquistoedivenditadititolifinanziari.Ciò, perchélanormahacomepresuppostofondamentalediapplicazione la stipula di un contratto fuori sede. Siccome la stipula fuori sede presuppone il recesso per evitare di prendere l’investitore alla sprovvista, il rischio di sorpresa insito in queste contrattazioni è del tutto identico sia nel mercato primario che nelle successive operazioni di negoziazione. In entrambi i casi, secondo le Sezioni Unite,deveprevalerelaratiodituteladell’investitore. LadecisionedelleSezioniUnitesembrerebbeaverchiusolavicenda, quantomenosulpianogiurisprudenziale.Inrealtàlasituazioneèpiù 318 complicata perché, subito dopo la pronuncia del 2013, si è avuto un interventogovernativo.Nelgiugnodel2013ilGovernohainseritoun emendamento ad un Decreto Legge (art. 56 quater); emendamento dal contenuto, per così dire, un po’ subdolo. In questo intervento normativo si precisa espressamente che il recesso debba essere applicato anche nelle ipotesi di negoziazione, però, poi si aggiunge che ciò avvenga “afardatadalprimosettembre2013”. Ciò potrebbe essere, quindi, inteso come un accoglimento dell’orientamento delle Sezioni Unite, ma, al tempo stesso, dà modo (e le banche lo hanno fatto subito) di sostenere che ciò valga solo a partire dal settembre 2013,conlaconseguenzadisanaretuttiicontratti,precedentemente, fatti. È stato, perciò, necessario un ulteriore intervento della Cassazione (sentenza n. 7776/2014), la quale ha precisato che l’articolo 56 quater non debba essere inteso come se avesse un’efficacia sanante delle operazioni precedenti. Ciò perché, da un lato, sul piano logico, affermare che il recesso si applica dal primo settembre 2013 non implica automaticamente escludere che si applicasse anche prima. Dall’altro lato, anche se volessimo dare alla norma un significato retroattivo,l’esitofinalepotrebbeessereaddiritturaincostituzionale perché una norma retroattiva è ammissibile solo in presenza di una situazione di incertezza che, in queste ipotesi, è venuta meno grazie all’interventodelleSezioniUnite.Inquestocontesto,l’interventodel legislatore costituirebbe una forma di invasione, da parte del potere governativo, ai danni di quello giudiziario e, al tempo stesso, determinerebbe un’irragionevole discriminazione fra chi stipula contrattiprimaedopoquelladata. 319 Per tutti questi motivi, quindi, la Cassazione nel 2014 ritiene di negare all’intervento del Governo un valore sanante retroattivo, lasciandofermaladecisionedelleSezioniUnite. Inoltre, con la stessa sentenza del 2014, la Cassazione ha precisato chel’informazione,inordinealpoteredirecessodell’investitore,deve essere data in ogni singolo atto di acquisto e non solo nel contratto quadro perché l’atto pericoloso, per l’investitore, non è solo il contrattoquadroiniziale,maèilsingoloattodiacquisto. Questo orientamento di massimo favore per l’investitore, dal 2014 incontrastato, viene seguito anche dalla Corte d’appello di Venezia. Pertanto,anchenelcasodispecie,sisostienecheilcontrattostipulato dallasignora,nonprevedendoildirittodirecessodicuiall’articolo30 T.U.F.,debbaessereconsideratonullo. 320 CAPITOLO9 LABUONAFEDE 1.Riflessioniintroduttivesulconcettodibuonafede. In questo capitolo affronteremo un altro argomento estremamente interessanteedestremamentesignificativo. Iltemadicuistiamoparlandoèquellodellabuonafede. Innanzitutto, occorre stabilire cosa significa buona fede. E, naturalmente, quale significato ha la situazione opposta, ossia la malafede. Si ha un linguaggio che viene impiegato, in primo luogo, a livello codicisticoe,insensoampio,alivellonormativo. Per quale motivo si fa riferimento al concetto di fede? Il concetto di Ilconcettodifede fede, normalmente, fa riferimento a qualcosa che risulta tratto nell’ambito,soprattutto,difenomenidicaratterereligioso. Si può, poi, avere fede, oltre che nella sfera religiosa, anche in un amico,inunapersonavicina. Sono,nellasostanza,atteggiamentichecaratterizzanounprofilo,per cosìdire,valutativo:chihafedevalutauncertosoggetto,unindividuo inmanieraparticolare. Nonè,comunque,unatteggiamentochetrovaoriginedaunqualcosa dispecificoperché,naturalmente,averefedeinunaltrosoggetto,oin un’entità di carattere religioso, significa considerare l’atteggiamento soggettivodicoluichehafede. Rispettoalsuddettosignificatospecificodelconcettodifede,bisogna vederecomeavvieneilpassaggionelmondogiuridico. Buonafedeemala fedenelmondo giuridico Quale tipo di collegamento esiste? Perché, nel mondo giuridico, si parladibuonafedeedimalafede? 321 Certamente, nel codice civile, la buona fede viene impiegata sotto molti profili: nell’ambito della disciplina generale del contratto; nell’ambito di situazioni contrattuali specifiche; nell’ambito di situazioni tipiche della materia dei diritti reali (articoli 1153, e seguenti,c.c.). Si tratta di ipotesi in cui, per valutare il comportamento posto in esseredauncertosoggetto,siutilizzailconcettodibuonafede. Incertesituazioni,coluiilqualeagisce,nonconosceperfettamentela situazione e, quindi, agisce in una condizione di ignoranza della naturaspecificadeidatidifatto,poneinessereunacertaattivitàeciò costituisce lo strumento specifico che fa scattare l’effetto giuridico a vantaggiodelsoggettomedesimo. Pertanto, a livello giuridico, la buona fede è un atteggiamento di valutazione: l’individuo che agisce, nella sostanza, ignora la realtà specificadelleipotesi.Ilfattochelostessositroviintalecondizione di ignoranza è all’origine della sua decisione di comportarsi in una certamaniera.L’ignoranzaècausadelsuocomportamento. La valutazione legislativa, in questi casi, avrebbe davanti a sé due strade. La prima è quella di valutare ciò che è stato realizzato, considerareicomportamentichesonostatipostiinesseresullabase di un’ipotesi non corrispondente alla specifica realtà giuridica. In questomodo,larispostasarebbequelladiritenerechenonsirealizzi niente,neiconfrontidichihaagitopernemancailpresupposto. Ciò, però, finirebbe per sacrificare la posizione del soggetto che ha agitoe,inpiù,significherebbesacrificarelasuacondizionedibuona fede. Lavalutazionegiuridica,però,nonèquellasopradescritta. Alivellogiuridico,infatti,nonsiattribuiscerilevanzaallamancanzadi conoscenza, rispetto al dato di fatto di partenza, ma, piuttosto, al 322 comportamento che viene realizzato dall’individuo che ha agito in buonafedee,quindi,nellaperfettaignoranzadellasituazionereale. Quanto,finora,dettovaleinordinealconcettogeneraledibuonafede che è, quindi, riferibile al comportamento posto in essere da un soggetto in una situazione di ignoranza della reale consistenza della situazionedifatto. Aciò,però,dobbiamoaggiungereun’altracosa,relativaalconcettodi Lacorrettezza correttezza. A tal proposito, l’articolo 1175 c.c. – “Comportamento secondo correttezza”–cosìrecita:“Ildebitoreeilcreditoredevonocomportarsi secondoleregoledellacorrettezza”. Lostessoriferimentosirinviene,anche,nell’ambitodell’articolo2598 c.c. – “Atti di concorrenza sleale” – che, al numero tre, stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque “si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezzaprofessionaleeidoneoadanneggiarel’altruiazienda”. Un primo modo per valutare il meccanismo che, da un lato, parla di correttezza e, dall’altro lato, parla di buona fede potrebbe essere quellodidistinguereledueipotesi.Taleconsiderazionedifferenziata, però, darebbe luogo ad un’inutile duplicità di valutazione che, a pareredichiscrive,sarebbeinopportuna. Iduefenomeni,inrealtà,sonofenomeniche,inunacertaottica,sono sovrapponibili e, quindi, che devono essere visti in una dimensione unitaria. Questo discorso introduttivo deve essere terminato sottolineando che,inquestasede,labuonafedeelacorrettezzanonverrannoprese in considerazione in maniera generalizzata, ma si farà riferimento specificoalleipotesidibuonafedeecorrettezzacontrattuale. 323 2.Larilevanzadellabuonafedeedellacorrettezza. Il primo punto che deve essere considerato concerne la valutazione della buona fede e correttezza. Esse esistono perché previste dalla legge, o perché sono criteri generali di valutazione del comportamentodeisoggetti? Buonafedee correttezza comecriteridi valutazionedel comportamento deiprivati Nonostante, nel paragrafo precedente, sia stata richiamata la normativa codicistica, si ritiene che i fenomeni costitutivi del comportamento secondo buona fede e correttezza non si limitano, nellalororilevanza,aquantoprevistoall’internodelcodicecivile. Quando, infatti, si parla di buona fede o correttezza si deve considerare il punto specifico che è richiamato dalla disciplina codicistica? Questanonèl’unicaotticadiconsiderazionedelfenomeno. Quando si parla di correttezza, o di comportamento in buona fede, non si fa altro che recepire una categoria di valutazione del comportamentodellaparte,nell’ambitodell’ordinamentodeiprivati. Riprendendo quanto è già stato detto nel capitolo introduttivo in ordine alla pluralità degli ordinamenti giuridici, per valutare la fisiologia dell’ordinamento giuridico, è probabile che buona parte delle regole che affermano la loro valenza nell’ambito dell’ordinamento dello Stato, siano frutto delle attività che si realizzanonell’ordinamentodeiprivati. Pertanto,vièunordinamentodibasedacuidipendelaformulazione delle regole che risultano poi riprese, in sede statuale, per effetto di un atto di riconoscimento. Si riconoscono, cioè, nell’ambito dell’ordinamento dello Stato, fenomeni giuridici che hanno la loro basedipartenzanell’ambitodell’ordinamentodipartenzadeiprivati. Questoragionamentosirifletteanchesulconcettodibuinafede.Essa, infatti, ha la sua base di partenza nell’ordinamento primario: è un 324 criteriodiordinechedeterminalaconvivenza;èciòchecontribuisce agarantirel’equilibrionellerelazioniinterpersonali. Lo Stato riconosce, in una certa misura, quanto deriva dall’ordinamentodipartenzadeiprivatiefasìche,nell’ambitodella vicende che si caratterizzano in sede statuale, ci sia la rilevanza di certiprofili. Inaltritermini,l’ordinamentodelloStatononfaaltrocherecepire,al suo interno, un criterio di valutazione del comportamento individuale. Nell’ambito dell’ordinamento dei privati si ha, quindi, la necessitàdiconsiderarelecosesottounprofilodicorrettezza.Èvero chel’ordinamentodelloStatorecepiscetaleimpostazioneenedàuna valutazione di carattere specifico e particolare, ma tutto ciò deriva dall’ordinamentodeiprivati. È,quindi,nellalogicadellapluralitàdegliordinamentigiuridicichesi ponetaleconsiderazione. Selecosestannocosì,aquestopunto,ènecessarioporsiun’ulteriore domanda. Se buona fede e correttezza sono criteri di generali valutazione del comportamento delle parti, occorre chiedersi se questa valutazione non possa anche estendersi al di là di ciò che risultaespressamenteprevistoall’internodelcodicecivile. La valutazione specifica e settoriale del codice civile è riduttiva e contrariaallospiritogeneraledelfenomeno. Pertanto, se si valutano le cose in maniera conforme alla realtà, la logica della buona fede e correttezza deve sostanziarsi in senso espansivoegeneralizzato. La buona fede e la correttezza sono, quindi, criteri generali di valutazione della condotta dei soggetti che pongono in essere certi rapporti. 325 Tutto ciò ha dei riflessi perché chiarisce le fondamenta della cosiddettanormativadibuonafedeecorrettezza. Nell’ambito della suddetta visione generalizzata, la buona fede e correttezzadivengonocriteridivalutazionedelcomportamentoalcui internoconfluisconocriterietici,religiosi,moraliegiuridici. Aldilàdellageneralitàdeiriflessi,nell’ambitodell’ordinamentodello Articolo2Cost. Stato, bisogna anche considerare la possibilità di valutare tali fenomeni in una logica costituzionale, in modo tale che la cd. normativa di correttezza e buona fede sia talmente importante da acquisirerilevanza,anche,alivellocostituzionale. In questa logica, che risulterà anche dalle sentenze che verranno analizzate, c’è da far riferimento al contenuto dell’articolo 2 della Costituzione. Dallevalutazioniespressedall’articolo2Cost.sipossonofarderivare, in via interpretativa, obblighi di comportamento che si pongono alla basedellanormativadicorrettezza. L’articolo 2 Cost. nella sua formulazione ampia è, infatti, suscettibile di qualsiasi lettura: sia una lettura conforme allo spirito con cui, in origine, era stata proposta la norma; sia una lettura in termini ampi cheèquellacheoggivienemaggiormenteseguita. Laformulazioneampia,genericadell’articolo2Cost.è,quindi,taleda far rientrare, nell’ambito di questa norma, anche la tutela dei doveri checaratterizzanolabuonafedeelacorrettezza. È evidente che, ragionando in questo modo, si aprono le porte ad un’estensionedelleregoledibuonafedeecorrettezza. Ilsecondopuntodaprendereinconsiderazioneèquellorelativoalla valutazionecomplessivadelcomportamentodelsoggetto. Ilcomportamento delsoggetto 326 Abbiamo detto, nel paragrafo introduttivo, che la buona fede è un criteriodivalutazionedelcomportamentodelsoggettochesitrovain una situazione di ignoranza, il quale agisce in virtù di questa condizioneinizialediignoranza. A livello giuridico, prevale la logica di tutela del soggetto che agisce nellasuddettacondizionediignoranzarispettoallarealtàdeifatti. Ciòèvero,però,cisonodiversesituazionidacuiscaturiscelostatus diignoranza. Il primo riferimento è all’eventuale colposità del soggetto. A tal proposito,l’articolo1147c.c.–“Possessodibuonafede”–cosìrecita: Buonafedee colpositàdel soggetto “E’ possessore di buona fede chi possiede ignorando di ledere l’altrui diritto”. Secondo tale norma, si qualifica il possessore di buona fede come colui che ignora di ledere l’altrui diritto; viceversa, il possessore di mala fede svolge la sua attività possessoria nella perfetta consapevolezzadirecaredannoadaltri. All’articolo 1147 c.c. si aggiunge: “La buona fede non giova se l’ignoranzadipendedacolpagrave”. Sidistinguono,quindileipotesi:bisognaverificareselasituazionedi ignoranzasiastatadeterminatadacolpagravedelsoggettostesso. Nell’ambito di questa ipotesi, l’articolo 1147 c.c. risulta previsto e regolato nei confronti della buona fede, non come criterio di comportamento, ma come modalità di valutazione della situazione possessoria. Daquideriva,anche,ladistinzionefrabuonafedeinsensooggettivo– come criterio generalizzato di valutazione della condotta – e buona fede in senso soggettivo – come criterio specifico di valutazione del Buonafedein sensooggettivoe buonafedein sensosoggettivo comportamentodelsoggetto. 327 Ladifferenzafrabuonafedeinsensooggettivoebuonafedeinsenso soggettivo non convince totalmente. Non è credibile la possibilità di distinguere, in maniera approfondita, fra le due ipotesi. Si tratta di fenomeni diversi, ma lo schema di valutazione è, comunque, il medesimo. La diversità delle situazioni che devono essere valutate secondo buonafedepuò,sicuramente,arricchireildiscorso,manondetermina unadiversaconfigurazionedelfenomeno. Ilsuddettoarticolo1147c.c.vieneinseritonell’ambitodelconcettodi buona fede soggettiva. Però, vista la non totale credibilità della suddettadistinzionetrabuonafedeoggettivaebuonafedesoggettiva che ha una valenza soltanto terminologica, è possibile attribuire valenzageneraleallostatusdicolpa,neiconfrontianchedelleipotesi dibuonafedeoggettiva. Lacolpadelsoggettocheignoraescludelabuonafede.Eciòvale,aldi là di quanto previsto dall’articolo 1147 c.c., in termini generalizzati comemodalitàdivalutazionedelcomportamentodelsoggetto. Atalproposito,èopportunorichiamarequantoprevistodall’articolo Articolo2644c.c. 2644c.c.1,inmateriaditrascrizione. L’articolo 2644 c.c. attribuisce prevalenza non al contratto stipulato perprimo,bensìalcontrattotrascrittoperprimo. Esso esprime il meccanismo con cui si realizza, in un’ottica procedimentale,lacatenadelleoperazionitraslativechedeterminano iltrasferimentoinproprietà. La trascrizione per essere legittima, però, deve essere realizzata in perfetta buona fede da colui il quale ha realizzato l’acquisto per 1 L’articolo 2644 c.c. – “Effetti della trascrizione” – così statuisce: “Gli atti enunciati nell’articolo precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobiliinbaseaunattotrascrittooiscrittoanteriormenteallatrascrizionedegliattimedesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizionedidirittiacquistativersoilsuoautore,quantunque,l’acquistorisalgaadataanteriore”. 328 secondo? Oppure, nel caso in cui il soggetto suddetto fosse a conoscenzadellastipulazionediunprecedentecontratto,èpossibile, nell’ipotesiincuieglitrascrivaperprimo,attribuire,asuocarico,una responsabilitàpercolpaoperdolo? Alivellogiurisprudenziale,nelleipotesidicosiddettadoppiavendita immobiliare, si sono avute delle aperture in ordine alla valutazione del comportamento del soggetto secondo buona fede e alla responsabilità per colpo di colui che trascrive, in mala fede, per primo,finoafarveniremenolatrascrizionestessa. Ciò suscita delle perplessità perché il suddetto orientamento giurisprudenziale propone un’interpretazione dell’articolo 2644 c.c. che va al di là della lettera della norma, la quale dà prevalenza al contrattocheètrascrittoperprimo,alfinediattribuirerilevanzaalla certezzagiuridica. Quanto sopra detto in ordine alla colposità del soggetto, vale anche nell’ambito della cosiddetta mala fede sopravvenuta (mala fides Malafede sopravvenuta superveniensnonnòcet):lamalafedechesirealizzasuccessivamente nonacquistarilievodalpuntodivistagiuridico. A tal proposito, è necessario diversificare le ipotesi. Pensiamo, ad esempio, alla fase di formazione di un contratto e pensiamo al proponentecherealizzalapropostainunacondizioneditotalebuona fede. Dopo la formulazione della proposta, tale soggetto viene a conoscenza del fatto che essa è stata originata da una difettosa conoscenza del dato di fatto. Naturalmente, questa ipotesi può dar luogo a due diverse situazioni. La prima ipotesi è quella, per cui, il soggetto destinatario della proposta accetti e faccia pervenire al proponente la sua accettazione prima che quest’ultimo sia venuto a conoscenza della realtà dei fatti. In questo caso, nonostante che la 329 proposta sia stata originata da un difetto di conoscenza, prevale l’accettazionee,inlineadimassima,ilcontrattovieneadesistenza. Viceversa,èpossibilecheilproponenteacquisticonsapevolezzadella suadifettosaconoscenzaprimachegligiungal’accettazionedell’altra parte.Perqualemotivononèpossibileritenereche,inquestocaso,il proponentepossarevocaretaleproposta? Possiamo pensare, anche, all’ulteriore ipotesi della proposta irrevocabile posta in essere in virtù della difettosa conoscenza della situazionedifatto.Anche,inquest’ipotesi,lamalafedesopravvenuta potrebbe ritenersi prevalente rispetto all’irrevocabilità della proposta. Il brocardo latino malafidessuperveniensnonnòcet, quindi, acquista rilievorispettoasituazionichehannoconcretizzatolalororilevanza giuridica ed implicano l’assoluta prevalenza dello schema giuridico (per esempio, nel caso in cui l’accettante abbia già accettato la proposta). Nell’ambito di una situazione di carattere generale, invece, la regola dellamalafedesopravvenutarisultainammissibileesiponeanchela necessità di valutare, in maniera più specifica, il senso normalmente attribuitoalbrocardolatinodacuitaleregolatraeorigine. Ilterzoprofilodirilevanzadellabuonafedeconcerneilrapportofra buonafedeecorrettezza. Buonafedee correttezza Rispetto a ciò vale quanto già detto nel paragrafo precedente. Bisogna,però,aggiungerealcuneprecisazioni. Daunpuntodivistaterminologico,labuonafederiguardaunostatus in cui si trova il soggetto che ignora certe situazioni e, sulla base di questacondizione,realizzauncertocomportamento. 330 Mentre,quandosiparladicorrettezzasiomettelostatuspersonalee siprendeinconsiderazioneilcompimentodiunacertaattività. Queste sono ragioni tecniche che giustificano l’impiego di termini diversinell’ambitodellinguaggiogiuridico. Nonostante tale diversità terminologica è, comunque, giustificato l’atteggiamento ricorrente che, ormai, tende ad una generale assimilabilitàtralesuesituazioni. Pertanto, i criteri di giudizio circa l’esistenza della buona fede e la valutazionedellacorrettezzasono,nellasostanza,vicinieassimilabili. Buona fede e correttezza non sono altro che due momenti diversi di unatteggiamentocomunediconsiderazionedelfenomenogiuridico. Il quarto punto concerne il rapporto fra buona fede e situazioni di carattereulteriore. Labuonafedeèunaclausolagenerale.Quandosiamoinpresenzadi clausole generali siamo dinanzi a situazioni il cui significato deve essereinterpretatoeattribuitodalsoggetto.Nonèunoschemafissoe tassativodivalutazione. In primo luogo, è opportuno valutare il rapporto che sussiste fra buonafedeeabusodeldiritto. Buonafedee abusodeldiritto L’abusodeldirittoè,dipersé,uncomportamentochevieneadottato inmalafede.Viè,quindi,unacorrispondenzafralesueipotesi. Certoèunavalutazioneiniziale,intermininegativi,diun’attivitàche vienepostainesseredaunsoggettoedèunavalutazionechericorre sia con riguardo alla, pura e semplice, ipotesi di buona fede, sia con riferimentoall’abusodeldiritto. L’abusodeldiritto,però,rispettoallabuonafede,haqualcosainpiù. È,sicuramente,uncomportamentochevieneadottatoinmancanzasi buona fede e correttezza, ma esso si caratterizza per il fatto che si 331 tratta di un comportamento che, di per sé, cadrebbe nell’ambito di una situazione giuridica. Essa, però, non rileva perché si ha il compimento di un’attività che finisce per andare al di là dei margini dellavalutazionegiuridica. Ciò significa che, da un punto di vista strettamente pratico, quando siamo in presenza dell’abuso del diritto viene meno il diritto soggettivo.Chiesercitaundirittoaldifuorideilimitiprevistièchiaro che agisce in mancanza della tutela giuridica. Ecco perché, come vedremomeglioquandoaffronteremoquestotema,siparladiabuso deldiritto. In secondo luogo, è opportuno valutare il rapporto fra buona fede e diligenza. Per quanto concerne la diligenza, bisogna considerare Buonafedee diligenza quantoprevistodall’articolo1176c.c.–“Diligenzanell’adempimento” – il quale stabilisce: “Nell’adempiere l’obbligazione il creditore deve usareladiligenzadelbuonpadredifamiglia. Nell’adempimentodelleobbligazioniinerentiall’eserciziodiun’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attivitàesercitata”. Cherapportoc’èfrabuonafede,correttezzaediligenza?Iprofilidella diligenzasonoanaloghiepossonoesserericompresiall’internodella buonafedeedellacorrettezza?Buonafedeediligenzasonolastessa cosa? Siritieneche,aldilàdigiuochidiparole,quandodiparladidiligenza ènecessariofarriferimentoaciòcheèpropriodell’attivitàcheviene postainessereesitrattadiuncriteriopermisurarelaresponsabilità diunsoggettoacaricodelqualevièl’obbligodicompiereun’attività di carattere contrattuale. rispetto a tale attività di carattere contrattuale che il soggetto deve porre in essere, la diligenza 332 rappresenta un criterio di misurazione del comportamento. È comportamentodiligentequellochenonsidiscostadallamedia. Quindi, altro è il criterio e il giudizio che si ha in ordine al comportamentoaseguitodelcriteriodibuonafede;altroèilcriterio divalutazionedelcomportamentoeseguitosecondodiligenza. Diligenzaebuonafedesonodueipotesidiverse. Quandosiparladibuonafedeecorrettezzasivuoledisegnarequello cheèilcontenutospecificodicertesituazionigiuridiche. Viceversa,quandosiparladidiligenzaègiàstatoidentificatociòche deve essere fatto, il senso specifico della situazione giuridica è già stato individuato, in virtù del rinvio alla normativa di buona fede e correttezza. La diligenza, quindi, riguarda il compimento di ciò che caratterizzaquesteipotesi. Nonacasol’articolo1176c.c.parladidiligenzanell’adempimentodi un’obbligazione. La diligenza è un criterio di misurazione del compimentodiunacertaattivitàperchéilcomportamentosoggettivo che viene realizzato per l’adempimento di un rapporto obbligatorio nonè,nellasostanza,libero,madeveavveniresecondodiligenza. La buona fede e la correttezza si riferiscono all’individuazione del contenuto giuridico di un certo comportamento; la diligenza si riferisce,invece,alcompimentoditalecomportamento. In altri termini, buona fede e correttezza sono, in una certa misura, criteridiperfezionamentodellasituazionecontrattuale;ladiligenzaè uncriteriodimisuradell’effettuazionedell’attivitàchevienepostain essere,inmanieraspecifica,daunsoggetto. Ilquintopuntoconcernelabilateralitàdellavalutazioneinterminidi Bilateralità buonafede. 333 Bilateralitàvuoldirechesidevevalutareilcomportamentodell’unoe dell’altrosoggetto,fracuiintercorreilcontratto. La buona fede determina una certa valutazione e, naturalmente, la valutazione della condotta che viene realizzata, dal punto di vista esecutivo,deveriguardaresiailcomportamentodicoluicheponein essereunaprestazione,siadicoluichedevericeverelaprestazione. Prendiamo,peresempio,ilcasoche,nell’ambitodiuncertorapporto contrattuale, sia previsto, a carico di una delle parti, l’obbligo di consegna di un bene. Naturalmente, colui su cui grava tale obbligo deve comportarsi in un certo modo, deve agire secondo buona fede. Dalpuntodivistadelcomportamentocorretto,però,sidevevalutare anche la condotta di colui che deve ricevere il bene, il quale, ad esempio,nonadottauncomportamentocorrettosenonsifatrovare nelluogoprefissatoperlaconsegnadelbenemedesimo. Pertanto,ènecessariovalutare,nellostessoanalogomomento,siala condottadicoluicheèobbligato;sialacondottadicoluichehadiritto alla prestazione. Quest’ultimo, nella sostanza, deve agire per agevolarel’adempimentodellaprestazionealtrui. Ilsestopuntoèquelloinerenteall’integrazionedelcontratto. L’integrazione La buona fede costituisce, certo, una modalità da cui risulta la necessità di porre in essere un certo comportamento collegato alla letteradelcontratto. La lettera del contratto, però, non costituisce l’unico riferimento per la valutazione del comportamento corretto, del comportamento di buonafede. Ciò vale, innanzitutto, dal punto di vista legislativo, rispetto al quale devevalorizzarsilarilevanzageneraledelcomportamentocorrettoe inbuonafede. 334 Pertanto, al di là del riscontro specifico a certe situazioni previste nell’ambito del codice civile, si ha una valenza generale del comportamentosecondocorrettezza. Il comportamento di buona fede costituisce, nella sostanza, un’immagine di fondo del sistema; non per nulla, nel paragrafo precedente, abbiamo sottolineato il fatto che la buona fede, come criteriodiordine,traelasuaoriginedall’ordinamentodipartenzadei privati. Se è così, diventa necessario il momento integrativo. Il comportamento che viene realizzato, nell’ambito di una relazione contrattuale, a prescindere dalla lettera del contratto, deve essere valutato secondo ciò che deriva dalla normativa di buona fede e correttezza. Normalmente,nelpassato,sieraportatiapensarealcontrattocome l’unicafontedidisciplinadirapportifraleparti. Ogginonèpiùcosì:prevaleun’immaginediversa.Prevalel’ideadella giustizia del contratto, per cui, la logica contrattuale diventa secondaria. Ilsettimo,eultimo,puntoconcernel’oneredellaprova. Inmateriadioneredellaprova,sihannoduenorme:gliarticoli2697 L’oneredella prova e 2698 del c.c., i quali, nella sostanza, pongono, a carico di colui che agisce in giudizio, l’onere di dare la prova degli elementi che compongonolafattispecie. Coluichepretendediaveragitoinbuonafede,secondociòcherisulta dallaletteradegliarticoli2697e2698c.c.,ha,asuocarico,l’oneredi darelacompletezzadellaprovadellasuabuonafede. 335 È proprio così? Provare la buona fede significa dare una dimostrazione circa uno status soggettivo (mancanza di conoscenza, comportamentoattendibileecorretto). Ciò può essere effettivamente provato? Esiste, per esempio, la possibilitàdiricorrereallaprovapertestimoni? Èdifficileritenerechetuttociòsussista. Bisogna, comunque, considerare il contenuto dell’articolo 1147, comma3,c.c.,ilqualeragionainmanieradiversaedegnadimaggiore Articolo1147/3 c.c. considerazione. Nellasuddettadisposizionesilegge:“Labuonafedeèpresuntaebasta chevisiastataaltempodell’acquisto”. Inambitopossessorio,quindi,labuonafedeèpresuntaespetteràalla controparteprovarelamalafededelsoggetto. Si ritiene che la valutazione espressa dall’articolo 1147/3 c.c. debba essere estesa a tutte le situazioni che si caratterizzano con riferimentoallabuonafede:sianell’ambitodelleipotesidibuonafede in senso soggettivo; sia con riguardo alle ipotesi di buona fede in sensooggettivo. A conclusione di questo discorso sulla buona fede, ci limitiamo a richiamare, in tema di contratto, il contenuto degli articoli 1137 – “Trattative e responsabilità precontrattuale” – 1138 – “Conoscenza dellecausediinvalidità”–codicecivile.Ed,ancora,l’articolo1358c.c. –“Comportamentodellepartinellostatodipendenza”–l’articolo1366 c.c. – “Interpretazione di buona fede”. Infine, l’articolo 1375 c.c. – “Esecuzionedibuonafede”. 336 3.Casigiurisprudenziali. Percompletareildiscorsosullarilevanzadellabuonafedenell’ambito del contratto, proponiamo l’analisi di una serie di sentenze significativesultemainoggetto. 3.1. Buona fede e attività di mediazione: Cassazione n. 5348/2009. LaprimasentenzacheanalizziamoèquelladellaCortediCassazione, Cass.,n.5348/2009 n.5348,del5marzo2009. Il caso non è di particolare complessità, però, anche in questa fattispecie possiamo vedere all’opera la buona fede in tutta la sua portatadimagiagiuridica.Vedremo,infatti,che,allafine,ilcontenuto dell’atto risulterà completamente sconvolto, rispetto a com’era nell’originariaimpostazionedelleparti. Inquestocaso,deisoggettiincaricano,conesclusivaperunanno,un mediatoreimmobiliareditrovaredegliacquirentiperprocederealla venditadiunimmobile. Il mediatore riesce a trovare dei soggetti interessati all’acquisto, inizianodelletrattativeche,però,nonvannoabuonfineel’affarenon siconclude. Piùtardi,finitoilperiodoannualediincaricodelmediatore,isoggetti, chesieranoconosciutieavevanofattoletrattativegrazieall’operato delmediatoremedesimo,siritrovano,inviaautonoma,eraggiungono l’accordo e stipulano un contratto preliminare di compravendita dell’immobile. Le cose, poi, si complicano (ma ciò ci interessa in maniera relativa) perché non si arriva mai alla stipula del contratto definitivo,inquantoilpreliminarevienerisolto. Ciò che ci interessa, in questa sede, è che il mediatore, una volta saputo che le parti si erano ritrovate e avevano raggiunto l’accordo 337 senzadilui,agisceingiudizioperchiederecheglivenga,comunque, corrisposta, secondo quanto stabilito dall’articolo 1755 c.c., la provvigione.Inparticolare,l’articolo1755c.c.,inmateriadicontratto di mediazione, collega la corresponsione della provvigione alla conclusionedell’affare,pereffettodell’interventodelmediatore. Nel caso di specie, l’attore, siccome le parti sono entrate in contatto grazie al suo intervento, egli ritiene di essere stato determinante ai finidelraggiungimentodelsuccessivoaccordo. IlPretorediAnconaaccoglieladomandaericonoscealmediatoreil diritto alla provvigione. La Corte d’appello di Ancona, invece, rigetta ladomandae,atalfine,richiamaunaspecificaclausoladelcontratto di mediazione, secondo cui si prevedeva che la provvigione doveva essere corrisposta, in caso di stipula di un semplice contratto preliminare, se questo avveniva nell’anno dell’incarico; mentre, per quantoriguardairapportistipulatidopolafinedell’incarico,avrebbe avutorilevanzasololastipuladiuncontrattodefinitivo. Pertanto, secondo la Corte d’appello, la stipula di contratto preliminare, dopo la scadenza dell’incarico annuale del mediatore, nonavrebbe,perespressaprevisionecontrattuale,alcunarilevanzaai finidellacorresponsionedellaprovvigione. Il mediatore presenta ricorso per Cassazione che, con la sentenza in commento,accoglieilricorso. NellasentenzadellaCassazioneabbiamo,inparticolare,ilrichiamoal concetto di buona fede come clausola generale; concetto che viene arricchito anche dall’ulteriore richiamo all’articolo 2 della Costituzione. Tutti elementi che consentono alla Suprema Corte di ricorrereallasuddettamagiagiuridica. Nellasostanza,ilcontenutodelcontrattodimediazioneinquestione viene totalmente superato perché si osserva che la clausola 338 contrattuale, così come stabilita, rende troppo facili eventuali manovre elusive. Le parti che non vogliono pagare il mediatore possono,infatti,posticiparelastipuladelcontratto. Il contenuto del contratto di mediazione, in altre parole, renderebbe facileporreinesserecomportamentiabusiviche,tral’altro,farebbero perderedivaloreallostessoincaricoconferitoconilcontratto. Pertanto,siccomeilcongegnocontrattualehaquestidifetti,losipuò superare e, alla luce della buona fede e dell’articolo 2 della Costituzione,sipuòrileggereilcontenutocontrattualeedireche,con lafinedell’anno,scadràilvincolodiesclusivaconilmediatore,invece, per quanto riguarda il diritto alla provvigione, deve comunque rimanere ferma la regola dell’articolo 1755, per cui, la conclusione anchedelsemplicepreliminaredàdirittoallaprovvigionemedesima. Alcontrario,soluzionidiversesarebberocontrastanticonilconcetto ampiodibuonafedecontrattualefattopropriodallaCassazione. Da tale sentenza emerge la potenzialità, per così dire, eversiva dell’attività interpretativa. In altri termini, vi è la possibilità, per l’interprete, di considerare come abusivo il comportamento delle partiche,dopolascadenzadell’incaricodelmediatore,siincontrano autonomamenteedannovitaalcontratto. Con questo tipo di argomentazione, nella sostanza, si supera il contenutodelcontratto:sicostruisceunacertaimmaginedicarattere ulterioreechevaaldilàdellaletteradelcontrattodimediazione. 339