Servizi e politiche attive per il lavoro

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Servizi e politiche attive per il lavoro
SERVIZI E POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO
1. Introduzione
Le politiche attive del lavoro riguardano un complesso di attività, misure e di
interventi caratterizzati da una dimensione universalistica e una dimensione selettiva,
temporanea, occasionale. Le politiche attive del lavoro non sono da confondersi con
le politiche passive, caratterizzate principalmente da trattamenti per le diverse
situazioni di perdita di una occupazione e pensionamenti per crisi occupazionale o
altre situazioni connesse con la salute del lavoratore.
Tuttavia, le riforme degli ultimi anni in materia di politiche attive del lavoro, tracciano
una sorta di connessione sempre più stretta tra le politiche attive e quelle passive
attraverso la gestione della “condizionalità” dello status di disoccupazione1. Questo
percorso viene ulteriormente potenziato nel recente d.lgs. 150 del 14 settembre
20152. Delle diverse questioni disciplinate dal d.lgs. 150/2015, in questa sede si
affronta solo la parte relativa alle implicazioni in materia di organizzazione del
sistema dei servizi per il lavoro a livello regionale. Per un approfondimento generale
si rimanda al contributo contenuto nel Rapporto Puglia 20153. Il riordino del sistema
dei servizi per il lavoro e delle interconnessioni tra politiche attive e politiche passive
del lavoro si colloca in un percorso complesso di riforma che va dalle modifiche del
Titolo V della Carta Costituzionale alla riorganizzazione dei ruoli e delle funzioni
delle Province trasformate in Enti di area vasta, alla costituzione delle Città
metropolitane4.
2. Modello o modelli di riorganizzazione del sistema dei servizi per il lavoro a
livello regionale
Sotto il profilo organizzativo viene istituita una rete nazionale dei servizi per il lavoro
coordinata dalla nuova Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
(ANPAL). La rete è composta da diverse strutture centrali (INPS, INAIL, ISFOL,
Italia Lavoro), territoriali (Agenzie per il Lavoro, Strutture regionali per le politiche
1
La fruizione delle prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego è condizionata da una lato dalla
permanenza dello stato di disoccupazione (d.lgs. n. 181 del 2000), dall’altro dalla regolare
partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale
proposti dai servizi competenti (servizi per l’Impiego): ricerca attiva di un'occupazione e percorsi
effettivi di reinserimento nel tessuto produttivo.
2 Si vedano gli artt.21 e 22 del d.lgs. 150/2015 che riguardano il rafforzamento dei meccanismi di
condizionalità e livelli essenziali delle prestazioni relative ai beneficiari di strumenti di sostegno al
reddito e in costanza di rapporto di lavoro.
3 R.V. Santandrea (2015) Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, in Rapporto Puglia 2015, Caucci
Editore, Bari, pag.185-204.
4 In Puglia è stata istituita la Città Metropolitana di Bari.
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attive del lavoro), altri soggetti istituzionali (Sistema delle Camere di Commercio,
Enti di Formazione, Università, Istituti di scuola secondaria superiore), soggetti
autorizzati all’attività di intermediazione, Fondi interprofessionali e bilaterali. Il
Ministero del lavoro fissa linee di indirizzo triennali ed obiettivi annuali in materia di
politiche attive e definisce i livelli minimi che le prestazioni devono avere su tutto il
territorio nazionale, che saranno garantiti attraverso l’operatività delle strutture
regionali e degli altri soggetti coinvolti nella rete.
Viene istituito anche un Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in
materia di politiche attive del lavoro e un Sistema informativo nazionale delle
politiche del lavoro che dovrebbe, a regime, dialogare in tempo reale con i diversi
sistemi informativi territoriali per il lavoro presenti in ciascuna delle Regioni.
Per quanto riguarda la riorganizzazione a livello territoriale, in presenza di un
complesso processo di riforma dei servizi per il lavoro, il d.lgs. 150/2015 ha delineato
un biennio di transizione, in considerazione anche della effettiva alla entrata in vigore
della riforma costituzionale in cui i rapporti in materia di politiche attive del lavoro
tra Stato e Regioni vengono regolati da una apposita convenzione. Tale convenzione
dovrà regolare:
• continuità amministrativa dei servizi per l’Impiego;
• i rispettivi rapporti per la gestione e il finanziamento dei servizi per il lavoro;
• l’attuazione delle politiche attive del lavoro nel territorio regionale, in relazione
agli interventi che ricadono nei livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art.11,
organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro a livello
regionale; all’art.18 “Servizi e misure di politica attiva del lavoro”; all’art. 20
“Patto di servizio personalizzato”; all’art. 21 per la tempistica per la presa in
carico e la stipula del patto di servizi con i beneficiari di sostegno al reddito in
costanza di lavoro; art. 23 “Assegno di ricollocazione”, all’art. 25 “Offerta di
lavoro congrua”.
L’attuazione operativa si è concretizzata in un percorso in tre fasi:
• accordo quadro5 del 30 luglio 2015 tra Ministero delle Lavoro e delle Politiche
Sociali (MLPS) e Regioni che consente alla successiva convenzione tra MLPS e
Regioni di poter derogare, in una fase transitoria6, dall’assegnare in esclusiva ai
5
Modello che viene ribadito nella L.125/2015 (art.15), che ha convertito il Dl 78/2015 riguardante
misure urgenti in materia di enti locali.
6 La fase transitoria è prevista dal d.lgs. 150/2015 attuativo del Jobs Act, in considerazione del
percorso conclusivo della riforma costituzionale che modifica le competenze regionali in materia di
politiche attive del lavoro, mentre attribuisce la possibilità alle Regioni di usufruire un’autonomia
speciale (regionalismo differenziato).
3
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•
•
servizi pubblici per il lavoro le quattro funzioni fondamentali: profilazione del
grado di occupabilità, contenuti e sottoscrizione del patto di servizio, verifica dei
requisiti di condizionalità e rilascio dell’assegno di ricollocazione;
convenzione tra MLPS e Regioni, sulla base di uno schema comune che regoli i
rapporti bilaterali; l’identificazione della strategia regionale per l’occupazione, in
coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell’articolo 2 del decreto
legislativo n. 150/2015; l’accreditamento degli enti nell’ambito dei criteri definiti
nel d.lgs. n. 150/2015; gli interventi volti a favorire l’inserimento lavorativo delle
persone con disabilità; la gestione amministrativa dei servizi per l’impiego;
potenziamento delle attività dei servizi per l’erogazione di politiche attive,
accedendo alle risorse nazionali, regionali e ai programmi cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo (FSE) per il biennio 2001-2017;
eventuale convenzione tra Regione e Province e Città metropolitane per la
gestione del personale dei servizi pubblici per l’impiego, la loro organizzazione,
le modalità e le funzioni attribuite ai servizi privati nell’erogazione di politiche
attive del lavoro.
A seguito dello schema di convenzione approvato dalla Conferenza delle Regioni del
20 ottobre scorso, queste stanno procedendo alla stipula con il MLPS individuando il
modello di partnership tra servizi pubblici per l’impiego e servizi privati accreditati
per l’erogazione delle misure di politiche attive del lavoro e per le modalità di
gestione del personale in capo ai servizi pubblici per l’impiego.
Tab. 1 – Stato di attuazione della sottoscrizione della convenzione MLPS – Regioni – 31 marzo
2016
Regioni che hanno già sottoscritto la
convenzione con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Regioni che hanno avviato il
percorso per la sottoscrizione della
convenzione con il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Emilia
Romagna,
Toscana,
Piemonte,
Lombardia, Veneto, Liguria, Umbria, Lazio,
Marche, Molise, Campania, Calabria, Basilicata
Abruzzo e Puglia
Elaborazioni IPRES
Per quanto riguarda la sottoscrizione della convenzione tra MLPS e Regioni,
un’analisi aggiornata al 31 marzo 2016, con riferimento alle Regioni a Statuto
Ordinario, evidenzia come 13 l’hanno già sottoscritta, 2 Regioni (Abruzzo7 e Puglia)
7
La Regione Abruzzo ha operato un primo riparto delle risorse per il funzionamento dei CPI per il
2016
4
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hanno avviato la fase istruttoria dello schema di convenzione da trasmettere al
Ministro del Lavoro per la condivisione dei contenuti e la successiva sottoscrizione.
Per quanto riguarda l’utilizzo del personale dei servizi pubblici per l’impiego in capo
agli Enti di area vasta e alle Città metropolitane, lo schema di convenzione apre alla
possibilità di due opzioni secondo lo schema seguente.
Schema 1 - Opzioni per l’utilizzo del personale dei servizi per l’impiego delle Province
Utilizzo del personale dei servizi per
l’impiego in capo agli Enti di area Vasta
Province e alle Città metropolitane
Assegnazione temporanea alle
Regioni o alle Agenzie Regionali per
il lavoro del personale, oppure
utilizzare l’istituto dell’avvalimento
Convenzione tra Regione e Ente di
area vasto o Città metropolitane a
valle della convenzione tra MLPS e
singola Regione
Una prima opzione riguarda la possibilità, da parte della Regione, di utilizzare il
personale dei servizi per l’impiego assegnandoli temporaneamente alla stessa Regione
o, dove esiste, all’Agenzia Regionale del Lavoro. In questo ambito una soluzione
prevista dalla normativa8, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità del
personale delle Province, è quella dell’avvalimento da parte delle Regioni attraverso
apposite convenzioni con gli Enti di area vasta (ex Province) che tengano conto del
riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'Ente utilizzatore. In questo modo, vi
è un utilizzo del personale ma senza inserimento nell’organico regionale. Questa
opzione, attualmente, è stata applicata, ad esempio, dall’Emilia Romagna e dalla
Toscana. In questo caso un aspetto cruciale riguarda la copertura del costo del
personale utilizzato che passa sul bilancio regionale e con un parziale
cofinanziamento nazionale, trovando ancora di difficile applicazione la possibilità di
fare ricorso ai fondi del FSE.
Un aspetto da considerare è l’opzione della costituzione di una specifica Agenzia
Regionale del Lavoro in quelle regioni dove questa è assente, come in Puglia. Sulla
base dell’esperienza nazionale di costituzione ed effettiva operatività dell’ANPAL, la
realizzazione di una nuova Agenzia Regionale del Lavoro richiede tempi non certo
8
L. 190/2014, art. 1 comma 427 in materia di mobilità del personale delle Province dei servizi per
l’impiego. Cfr. Lella G. (2016) che evidenzia il difficile cammino della riforma dei servizi per il lavoro
sotto il profilo delle riforme costituzionali e istituzionali.
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brevi: approvazione della normativa specifica, tempi necessari per la definizione
dell’organizzazione funzionale, effettiva operatività a regime. Sembra opportuno
immaginare un qualche percorso per il coordinamento e la gestione della fase di
transizione verso questo nuovo modello organizzativo e di funzionamento dei servizi
per il lavoro.
Una seconda opzione riguarda la possibilità di stipulare una convenzione tra Regione
e Enti di area vasta e Città metropolitane, utilizzando sedi e personale attualmente in
capo alle ex-Province. I modelli utilizzati dalle Regioni nella gestione delle politiche
attive del lavoro possono essere ricondotti sostanzialmente a tre:
1. attribuzione di tutte le funzioni previste dalle misure delle politiche attive del
lavoro ai servizi pubblici per l’impiego e privati accreditati; modello applicato
dalla Regione Lombardia che ha attribuito in modo esclusivo ai servizi pubblici
la gestione della condizionalità e dalla regione Veneto che ha attribuito in modo
esclusivo ai servizi pubblici per l’impiego oltre alla gestione della condizionalità
anche il rilascio dell’assegno di ricollocazione;
2. attribuzione di tutte le funzioni previste dalle misure delle politiche attive del
lavoro in modo esclusivo ai servizi pubblici per l’impiego; modello applicato
dalla Regione Toscana;
3. coinvolgimento dei soggetti privati accreditati che operano in via integrativa e
non sostitutiva, attribuendo ai servizi pubblici per l’impiego in esclusiva le
funzioni amministrative o certificative sullo status delle persone, modello
utilizzato dalla Regione Emilia Romagna.
3. Servizi e misure essenziali delle politiche attive e fabbisogni di personale
Come noto, il d.lgs. 150/2015 di attuazione del Jobs Act, individua i livelli essenziali
dei servizi e delle misure delle politiche attive del lavoro al Capo II. A queste
funzioni, se ne stanno aggiungendo altre, individuate di volta in volta dalle singole
Regioni o da provvedimenti del Governo nazionale, che assegnano nuove funzioni ai
servizi pubblici per l’impiego. Si pensi, ad esempio, al programma Garanzia Giovani
oppure ai nuovi provvedimenti in materia di politiche di contrasto alla povertà e di
inclusione sociale attiva che in molte Regioni sono già operative o sono in via di
attuazione operativa come in Puglia9.
9
La l.r. del.14 marzo 2016, n. 3 “Reddito di dignità regionale e politiche per l’inclusione sociale attiva” prevede
un coinvolgimento importante dei servizi per l’impiego per la realizzazione di misure di politica attiva
del lavoro.
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L’attribuzione di nuove funzioni ed attività avviene spesso a parità di personale frontoffice dei servizi pubblici per l’impiego, in diversi casi si è in presenza anche di una
loro riduzione in considerazione del fatto che una certa quota dei dipendenti ha
maturato i requisiti per andare in pensione.
E’ evidente che questa situazione può creare problemi per una efficace azione con
riferimento sia all’erogazione dei servizi e delle misure essenziali delle politiche attive
del lavoro sia alla possibilità di far fronte a nuove funzioni e misure assegnate ai
servizi pubblici per l’impiego da politiche regionali e nazionali10.
Un recente contributo di Italia Lavoro11 ha cercato di stimare il fabbisogno di risorse
umane per poter erogare i servizi e le misure essenziali delle politiche attive del
lavoro a livello di singole Regioni.
Il modello di stima è in via di ulteriore affinamento, ma già emergono alcune
interessanti indicazioni.
Il modello di stima prende in considerazione tre servizi rivolti ai percettori di
ammortizzatori sociali (NASpI, mobilità e DIS-COLL): profilazione, rafforzamento
delle competenze dei disoccupati attraverso sessioni di gruppo e laboratori, rilascio
dell’assegno di ricollocazione; un quarto servizio riguarda l’erogazione di misure di
politiche attive per Garanzia Giovani. Pertanto, non vengono presi in considerazione
tutti i servizi e le misure essenziali, ma solo una quota parte.
Il modello di stima tiene conto del flusso mensile dei percettori e dei giovani iscritti al
programma, delle ore medie di erogazione, delle ore di lavoro degli operatori dei
servizi per l’impiego e del costo di ciascuno di questi12.
Per soddisfare l’erogazione dei servizi e delle misure analizzate si stima un fabbisogno
addizionale di risorse umane pari a circa 5.900 nuovi addetti rispetto ai circa 8.700
addetti attualmente collocati presso i servizi pubblici per l’impiego a livello nazionale.
Per quanto riguarda la Puglia si stima un fabbisogno addizionale di addetti pari a circa
479 unità, circa l’8% del totale nazionale aggiuntivo.
10
Cicciomessere R. Il contrasto alla povertà e i limiti cronici dei servizi per l'impiego, Percorsi di secondo
welfare newsletter 6/2016, 8 febbraio 2016.
11
Italia Lavoro 2015, I beneficiari di ammortizzatori sociali, la domanda di professioni delle imprese, le transizioni
di chi ha perso il lavoro e le dinamiche dei giovani Neet, dicembre
12 Per ulteriori dettagli del modello di stima si rimanda al lavoro già citato.
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Tab. 2 – Stima del numero di operatori dei servizi per l’impiego per l’erogazione di alcuni servizi
previsti dal d.lgs. 150/2015, del loro costo del lavoro annuo e del numero medio mensile dei
percettori di assegno di ricollocazione.
Misure
Stima della media
mensile degli entranti
(percettori NASpI,
mobilità, e DIS-COLL
Puglia
Nord
Centro
Mezzogiorno
Italia
10.338
61.481
28.554
56.338
146.373
1.046
5.905
2.824
5.883
14.613
42.149
237.900
113.759
237.001
588.660.
7.526
44.755
20.786
41.012
106.553
Addetti dei servizi per
l'impiego (2013)
567
2.534
1.862
4.317
8.713
Differenza tra addetti
attuali e stima
-479
-3.371
-962
-1.566
-5.900
Stima del numero medio
di operatori (back office
e front office) necessari
per erogare i servizi
Stima del costo del
lavoro degli operatori
(000. euro)
Stima del numero medio
mensile dei percettori di
assegno di ricollocazione
Fonte: Italia Lavoro, 2015
La rilevazione di Italia Lavoro riguarda gli addetti (dipendenti) dei servizi per
l’impiego. Tuttavia, a livello regionale vi possono essere risorse umane aggiuntive che
operano nei servizi per l’impiego in modo strutturale. E’ il caso della Puglia dove, nei
servizi, al personale dipendente della Provincia si affiancano gli operatori iscritti all’ex
albo regionale della formazione professionale. Il costo di questi ultimi, in generale,
viene coperto con il ricorso al Fondo Sociale Europeo.
Abbiamo ricalcolato il fabbisogno addizionale di addetti stimato da Italia Lavoro
tenendo conto di questi operatori.
La nuova stima (Ipres) fa riferimento ad una rilevazione diretta dell’Ipres dei dati
strutturali dei servizi per il lavoro in Puglia nel periodo 25-29 luglio 2015.
8
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Tab. 3 – Confronto tra stima Italia Lavoro e IPRES sul fabbisogno di risorse umane per erogare
alcuni servizi previsti dal d.lgs. 150/2015
Addetti nei
servizi per
l'impiego
Operatore
Addetti
ex-albo
formazione addizionali
professionale
Totale
Stima Italia Lavoro (2013)
567
N.R.
479
1.046
Stima IPRES (2015)
534
326
186
1.046
414
326
306
1.046
con previsione pensionamento nel
biennio 2015-2016
Elaborazioni IPRES su rilevazione diretta e Italia Lavoro, op. cit., N.R= Non Rilevato
In base a questa rilevazione, a metà anno 2015 risultano 534 addetti (dipendenti) nei
servizi per l’impiego (back office e front office) e 326 operatori dell’ex-albo regionale
dei formatori.
Considerando gli addetti addizionali rilevati nel 2013 da Italia Lavoro nel rapporto
citato, il minor numero di addetti rilevati nell’ultima settimana di luglio da Ipres e
l’ammontare degli operatori della formazione professionale che operano presso i
servizi pubblici per l’impiego delle sei Province pugliesi (non considerati da Italia
Lavoro), si può stimare un fabbisogno di addetti addizionali di circa 186 unità in
Puglia, per i quattro servizi considerati nel modello di stima applicato da Italia
Lavoro.
La rilevazione effettuata nell’ultima settimana di luglio del 2015 ha consentito di
stimare anche il numero di addetti nei servizi pubblici per l’impiego delle sei Province
pugliesi che maturano i requisiti per andare in pensione nel biennio 2015-2016. A
fronte di 534 addetti alle dirette dipendenze delle Province, si prevedono uscite, per
conclusione dei rapporti di lavoro a causa del pensionamento o di piani di
prepensionamento predisposti dalla stesse, che ammontano a circa 120 unità nel
biennio 2015-2016.
Includendo anche il numero di addetti che maturano i requisiti per andare in
pensione nel biennio 2015-2016, si può stimare un fabbisogno addizionale di circa
306 addetti per erogare in modo sufficientemente adeguato i quattro servizi del
modello di stima utilizzato da Italia Lavoro.
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E’ da sottolineare che i servizi pubblici per l’impiego erogano un numero maggiore di
servizi. E’ noto il sotto-dimensionamento degli addetti nei servizi pubblici per il
lavoro in Italia in confronto con gli altri Paesi membri dell’UE di dimensioni simili: si
va dai circa 8.713 addetti in Italia ai 110.033 in Germania, ai 49.159 in Francia, ai
21.309 in Spagna, ai 77.722 nel Regno Unito13.
Inoltre, l’attribuzione di nuovi compiti rispetto a quelli già definiti come livelli
essenziali di servizi da erogare secondo la normativa vigente aumenta le condizioni di
criticità nel funzionamento e nella tempestività dell’offerta delle prestazioni.
4. Conclusioni
La riforma dei servizi per l’impiego e delle politiche attive per il lavoro, con la
definizione dei livelli essenziali dei servizi da erogare ai soggetti in situazione di
disoccupazione, di percettori di ammortizzatori sociali, di inoccupati, di giovani Neet,
sta delineando un nuovo quadro di riferimento per le politiche del lavoro nazionali e
regionali.
Inoltre, questo percorso di riforma si interseca con il processo di trasformazione
delle ex Province in Enti di area vasta e Città metropolitane e con le importanti
innovazioni di rango costituzionale (riforma del Titolo V del Costituzione Italiana) di
modifica delle competenze e dei rapporti Stato-Regioni in materia di organizzazione,
programmazione e gestione delle politiche del lavoro.
Si pongono due questioni. La prima è quella della definizione di una strategia di
lungo periodo per l’organizzazione del sistema dei servizi, attribuzioni di ruoli e
funzioni dei diversi soggetti pubblici e privati con competenze nelle politiche attive
del lavoro. In questo percorso si colloca l’eventuale costituzione di una specifica
Agenzia Regionale del Lavoro. La seconda questione riguarda la fase di transizione
dalla situazione attuale verso il nuovo modello immaginato. In questo caso ci sono
importanti implicazioni in termini di decisioni da assumere da parte del Governo
Regionale in materia di modelli organizzativi del sistema dei servizi del lavoro e di
erogazione dei servizi tra soggetti pubblici e soggetti privati accreditati; di rapporti
con il personale che opera nei servizi pubblici per l’impiego. Queste decisioni sono
da assumere, in modo particolare, in atti convenzionali tra Regione e Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e, a valle, tra Regione e Enti di area vasta e le Città
13
ISFOL (2014) Lo stato dei Servizi pubblici per l’impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese,
Occasional paper, n. 13, marzo;
Cicciomessere R. (Italia Lavoro) La capacità d’intermediazione degli operatori pubblici e privati del lavoro: criticità
e proposte per superarle; Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo
degli operatori pubblici e privati, Camera dei deputati - XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
Roma, 30 settembre 2014
Nota tecnica n. 16 - 2016
10
metropolitane. Per queste decisioni da assumere si sono descritti in breve almeno tre
modelli in fase di implementazione da parte di alcune Regioni.
E’ emersa una forte criticità in termini di dotazione di risorse umane attualmente
disponibili rispetto ai servizi essenziali da erogare in base alla normativa vigente.
Queste criticità sono accentuate in considerazione dei servizi aggiuntivi che vengono
attribuiti ai servizi pubblici per l’impiego in attuazione di politiche regionali, come ad
esempio quelle orientate al contrasto della povertà e all’inclusione sociale attiva delle
persone svantaggiate.
Le criticità in termini di risorse umane possono essere superate facendo ricorso ad un
incremento del personale che opera attualmente nei servizi per l’impiego; oppure
facendo ricorso all’acquisizione di servizi specialistici esterni da parte dei servi per
l’impiego; oppure rafforzando e qualificando ruoli e funzioni dei soggetti accreditati
(o da accreditare) a livello nazionale e regionale in una sorta di complementarietà
dell’offerta dei servizi per le politiche attive del lavoro a livello regionale.
Nota tecnica n. 16 - 2016
11
Fonti e sitografia
Cicciomessere R. (2016) Il contrasto alla povertà e i limiti cronici dei servizi per l'impiego, Percorsi di
secondo welfare newsletter 6/2016, 8 febbraio 2016;
Cicciomessere R (2014) La capacità d’intermediazione degli operatori pubblici e privati del lavoro: criticità e
proposte per superarle; Indagine conoscitiva sulla gestione dei servizi per il mercato del lavoro e sul ruolo
degli operatori pubblici e privati, Camera dei deputati - XI Commissione (Lavoro pubblico e privato)
Roma, 30 settembre 2014;
ISFOL (2014) Lo stato dei Servizi pubblici per l’impiego in Europa: tendenze, conferme e sorprese,
Occasional paper, n. 13, marzo;
Italia Lavoro 2015, I beneficiari di ammortizzatori sociali, la domanda di professioni delle imprese, le transizioni di
chi ha perso il lavoro e le dinamiche dei giovani Neet, dicembre;
Lella G., 2016, Il difficile cammino della riforma dei servizi per il lavoro. Profili costituzionali, riforme
istituzionali e attribuzione delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di politiche attive del
lavoro, Giornale di diritto del lavoro e di relazioni industriali n. 149;
Santandrea R.V. (2015) Servizi per l’impiego e politiche attive del lavoro, in Rapporto Puglia
2015, Caucci Editore, Bari, pag.185-204.
A cura di
Rocco Vincenzo Santandrea ([email protected])
Bari, 4 aprile 2016
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