la telematizzazione delle accise

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la telematizzazione delle accise
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DECRETO LEGGE 3.10.2006 N. 262
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DECRETO LEGGE 3 OTTOBRE 2006, N. 262
(convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286)
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria
Art. 1
Accertamento, contrasto all’evasione ed all’elusione fiscale, nonchè potenziamento
dell’Amministrazione economico-finanziaria
1. Con determinazioni del direttore dell’Agenzia delle dogane, da adottarsi entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
a) dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività
svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli artt. 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle accise di cui al
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
b) del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli artt. 6, 10, 12, 61 e 62;
c) delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l’energia elettrica di cui agli artt. 26 e 55
del testo unico delle accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
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RISPOSTA CAMERA DEI DEPUTATI 29.4.2009 N. 5-01349
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
RISPOSTA CAMERA DEI DEPUTATI
29 APRILE 2009, N. 5-01349
Differimento dell’obbligo di trasmissione telematica dei dati
relativi alla contabilità degli operatori soggetti all’accisa
sull’alcool e sugli oli minerali
Testo della risposta
In riferimento all’interrogazione di cui trattasi si rappresenta quanto comunicato in proposito
dall’Agenzia delle dogane.
La trasmissione esclusivamente in forma telematica dei dati delle contabilità degli esercenti le
attività svolte nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, è stata prevista dall’art. 1, comma 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286).
Tale disposizione prevede che con determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle dogane vengano stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica:
– dei dati delle contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori
professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali concernenti l’attività svolta
nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi
di petrolio;
– del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
– delle dichiarazioni di consumo per il gas metano e l’energia elettrica.
Il 26 settembre 2007 sono state, pertanto, emanate le determinazioni direttoriali (numeri 1493,
1494, 1495 e 1496) con le quali il Direttore dell’Agenzia delle dogane ha stabilito che:
– le dichiarazioni di consumo per il gas metano (oggi «gas naturale») e l’energia elettrica devono essere trasmesse in forma esclusivamente telematica dal 10 gennaio 2008;
– i dati delle contabilità dei depositari autorizzati nel settore degli oli minerali (oggi «prodotti
energetici») devono essere trasmessi in forma esclusivamente telematica dal 10 giugno 2008, mentre per tutti i restanti soggetti la data individuata è stata il 10 gennaio 2009;
– i dati delle contabilità dei depositari autorizzati nel settore dell’alcole devono essere trasmessi
in forma esclusivamente telematica dal 10 ottobre 2008, mentre per tutti i restanti soggetti la data
individuata è stata il 10 gennaio 2009;
– i documenti di accompagnamento dei prodotti soggetti ad accisa in regime sospensivo devono essere trasmessi dal 10 aprile 2009 (data poi differita al 10 aprile 2010 con determinazione
direttoriale 46083 del 10 aprile 2009), mentre i documenti di accompagnamento dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette devono essere trasmessi a decorrere dal 10
ottobre 2009.
Per fronteggiare le attività previste dal predetto nuovo quadro normativo e condividerne le modalità tecnico-informatiche, l’Agenzia delle dogane ha istituito numerosi tavoli tecnici di confronto,
convocando e maggiori associazioni di settore, a decorrere dal 6 marzo 2007.
I lavori di tali tavoli si sono conclusi alla fine di luglio 2007, quando sono stati consolidati gli
elementi tecnici dei vari progetti di telematizzazione e, quindi, in tempo utile per dar modo a tutti
gli operatori di adeguare i propri software e le proprie organizzazioni.
Nell’imminenza delle prime scadenze si sono verificate molteplici richieste di differimento da
parte delle associazioni, sia per il settore prodotti energetici, sia per il settore degli alcoli, poiché
lamentavano un notevole ritardo per la predisposizione, da parte degli operatori, delle procedure
di telematizzazione; per questo motivo sono state emanate ulteriori determinazioni direttoriali (n.
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RISPOSTA CAMERA DEI DEPUTATI 29.4.2009 N. 5-01349
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
25499 del 26 settembre del 2008 e n. 52047 del 21 novembre 2008) ove sono stati previsti alcuni differimenti delle decorrenze dell’obbligo di trasmissione telematica.
In particolare, per il settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con determinazione direttoriale
prot. 12695/RU del 28 gennaio 2009, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle dogane, sono stati differiti, per la seconda volta, tali termini di obbligatorietà di presentazione telematica dei dati e sono
state, altresì, accordate ulteriori semplificazioni per gli operatori professionali ed i rappresentanti
fiscali che svolgono la loro attività nel settore dei prodotti alcolici.
Attesa l’obbligatorietà della trasmissione telematica di tutte le informazioni in argomento, in
modo tempestivo, sono state prodotte automaticamente le autorizzazioni all’utilizzo del Servizio
telematico doganale per tutti i soggetti obbligati, al fine di garantire un servizio più efficiente ed
una ulteriore semplificazione per gli utenti; tali autorizzazioni possono essere ritirate presso qualsiasi Ufficio delle dogane.
L’Agenzia delle dogane ha fatto, infine, presente che tutte le informazioni utili e necessarie alla
trasmissione telematica dei dati sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia www.agenziadogane.gov.it, alla sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise - Telematizzazione delle Accise - Settore Alcoli - tipo operatore)», dove sono altresì riportate e costantemente aggiornate tutte
le informazioni di supporto (descrizione dei tracciati record insieme alle regole e condizioni per
loro corretta compilazione, tabelle di riferimento, descrizione dei processi, «Assistenza on line», che
consente di reperire agevolmente le informazioni sulla compilazione dei record e la predisposizione dei file, FAQ - risposte alle domande più frequenti, moduli di e-learning dedicati agli operatori per la formazione automatica a distanza, normativa di settore, profili degli utenti).
La decisione di non mettere a disposizione un apposito software per gli utenti nasce da un’approfondita analisi dello scenario nazionale nella prospettiva delle scadenze imposte dalla normativa comunitaria per lo svolgimento delle attività nel settore delle accise. Il progetto comunitario
EMCS (Excise movement control sistem) obbligherà, a partire dal 1° gennaio 2011, al dialogo telematico gli operatori del settore. L’utilizzo di un software dedicato unicamente alla predisposizione dei dati delle contabilità non avrebbe consentito alle imprese, soprattutto medio piccole, di
prepararsi gradualmente alle modifiche organizzative richieste dalle scadenze comunitarie. L’adesione progressiva ai servizi telematici si inserisce quindi in un percorso altrettanto progressivo di
avvicinamento agli obblighi comunitari di telematizzazione.
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Alcole e bevande alcoliche
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 1495 DEL 26.9.2007)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE PROT. 1495/UD
DEL 26 SETTEMBRE 2007
TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE, ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, DEI DATI RELATIVI ALLE
CONTABILITÀ DEGLI OPERATORI, QUALIFICATI COME
DEPOSITARI AUTORIZZATI, OPERATORI PROFESSIONALI,
RAPPRESENTANTI FISCALI ED ESERCENTI DEPOSITI
COMMERCIALI, CONCERNENTI L’ATTIVITÀ SVOLTA NEL
SETTORE DELL’ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le
Agenzie fiscali previste dagli artt. dal 62 al 65 del citato D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.
286, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma
telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati,
operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l’altro l’attività svolta nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli artt. 5, 8, 9 e 29 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524: Regolamento recante norme per
disciplinare l’impiego dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche in uso esenti da accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 18 settembre 1997, n. 383: Regolamento recante
norme per la determinazione dei cali tecnicamente ammissibili nella lavorazione dei prodotti soggetti ad accise, ai fini della concessione dell’abbuono;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55: Regolamento recante norme
in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 27 marzo 2001, n. 153: Regolamento recante le disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole
etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della
vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
Visto il D.P.R. 18 maggio 2001, n. 310: Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al controllo, alla commercializzazione e al deposito degli alcoli;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 ottobre 2003, n. 322: Regolamento recante disposizioni sui contrassegni di Stato e sull’esclusione dai vincoli di deposito e circolazione per i
prodotti alcolici;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» così come
modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159;
Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati
delle contabilità dei depositari autorizzati concernenti l’attività svolta nel settore dell’alcole e delle
bevande alcoliche in sostituzione delle procedure attualmente previste;
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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 1495 DEL 26.9.2007)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. I dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, concernenti l’attività svolta nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino,
delle altre bevande fermentate diverse dalla birra e della fabbricazione di aromi, sono presentati in
forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° ottobre 2008.
2. I dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali concernenti l’attività svolta nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal
1° gennaio 2009. A decorrere dallo stesso termine sono presentati in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dei depositari autorizzati concernenti l’attività svolta nel settore del
vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e della fabbricazione di aromi.
Art. 2
Modalità di trasmissione
1. I depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell’art. 1, trasmettono giornalmente all’Agenzia delle Dogane entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all’identificativo del depositario:
a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei
prodotti soggetti od assoggettati ad accisa:
1) estremi del registro di carico e scarico
2) qualità e quantità del prodotto movimentato
3) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
4) mittente o destinatario del prodotto movimentato
5) tipologia e causale della movimentazione
6) posizione fiscale del prodotto
7) accisa afferente alla movimentazione del prodotto;
b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa;
c) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione dei contrassegni di stato:
1) tipologia e quantità dei contrassegni movimentati
2) causale di movimentazione dei contrassegni.
2. Entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, i depositari autorizzati, ai fini
di cui al comma 1 dell’art. 1, trasmettono all’Agenzia delle Dogane, oltre all’identificativo del depositario, i dati concernenti:
a) il periodo di riferimento;
b) il riepilogo del movimento mensile d’imposta;
c) gli accrediti di imposta utilizzati nel periodo.
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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 1495 DEL 26.9.2007)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi
entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del
mese successivo per la seconda.
3. I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 trasmettono all’Agenzia delle Dogane, nei termini previsti dagli artt. 5, 8, 9 e dal capo III del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 e normativa regolamentare
collegata, oltre all’identificativo del soggetto, i dati relativi a:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuale accisa afferente alla movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo.
Art. 3
Modalità tecniche ed operative
1. I soggetti di cui all’art. 1 devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano
già in possesso, l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico
Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
Art. 4
Fase di sperimentazione
1. La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di cui all’art. 1 è preceduta da
una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a 60 giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche all’uopo predisposte.
2. Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono reperibili sul
sito dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La riservatezza, l’autenticità, l’integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati
dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.».
2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 25499 DEL 26.9.2008)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE N. 25499/UD
DEL 26 SETTEMBRE 2008
INTEGRAZIONE E MODIFICHE DELLA DETERMINAZIONE
1495/UD DEL 26 SETTEMBRE 2007. TEMPI E MODALITÀ PER LA
PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA
DEI DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DEGLI OPERATORI
QUALIFICATI COME DEPOSITARI AUTORIZZATI, OPERATORI
PROFESSIONALI, RAPPRESENTANTI FISCALI ED ESERCENTI
DEPOSITI COMMERCIALI, CONCERNENTI L’ATTIVITÀ SVOLTA
NEL SETTORE DELL’ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE
IL DIRETTORE
Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007 attuativa del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell’art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l’altro
l’attività svolta nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli artt. 5, 8, 9 e 29 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504,
Considerate le richieste delle associazioni del settore dell’alcole e delle bevande alcoliche relative alla proroga della decorrenza dell’obbligo dell’invio de i dati delle contabilità dei depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti depositi commerciali e dei depositari autorizzati nella fabbricazione di aromi nonché alle ulteriori semplificazioni per i depositari autorizzati di ridotte capacità operative ed organizzative;
Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore in merito alle richieste formulate e la loro compatibilità con il complessivo quadro giuridico di riferimento;
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2008.
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. Agli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche. con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal
vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° ottobre 2008; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente
telematica di tali dati è differita al 1° febbraio 2009.
2. Agli operatori qualificati come operatori professionali o rappresentanti fiscali, che svolgono attività nel settore dell’alc ole e delle bevande alcoliche, è data facoltà di trasmettere in forma
esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per
la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° maggio 2009.
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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 25499 DEL 26.9.2008)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
3. Agli operatori esercenti i depositi commerciali, che svolgono attività nel settore dell’alcole
e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità
dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° giugno 2009.
4. Agli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nel settore del
vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, è data facoltà di trasmettere
in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° maggio 2009.
5. Agli operatori qualificati come depositari autorizzati, che svolgono attività nella fabbricazione di aromi, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente
telematica di tali dati è differita al 1° febbraio 2009.
Art. 2
Modalità di trasmissione
1. I depositari autorizzati di cui al comma 1 dell’art. 1, che nell’anno precedente hanno assolto
l’accisa per un importo superiore o uguale a ⇔. 500.000, o che hanno impegnato un ammontare
superiore o uguale a ⇔. 300.000 come garanzia di deposito, o un ammontare superiore o uguale a
⇔. 100.000 come garanzia di circolazione, o, in caso d’inizio dell’attività, presumono di rientrare
in uno dei suddetti parametri, trasmettono giornalmente, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale
n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
I restanti depositari di cui al comma 1 dell’art. 1 trasmettono mensilmente i dati di cui ai commi
1 e 2 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie pr ime e dei semilavorati, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese
di riferimento.
2. I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 trasmettono giornalmente, entro il giorno lavorativo
successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei
semilavorati.
3. I soggetti di cui al comma 3 dell’art. 1 trasmettono mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1495/UD.
4. I soggetti di cui al commi 4 dell’art. 1 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione
Direttoriale n. 1495/UD.
5. I soggetti di cui al comma 5 dell’art. 1 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione
Direttoriale n. 1495/UD, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e
dei semilavorati.
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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 25499 DEL 26.9.2008)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Art. 3
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con la D. D. 1495/UD del 26 settembre 2007 non
espressamente modificate dalla presente.
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane,
www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 12695 DEL 28.1.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE N. 12695
DEL 28 GENNAIO 2009
TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA DEI DATI
RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DEGLI OPERATORI
QUALIFICATI COME DEPOSITARI AUTORIZZATI, OPERATORI
PROFESSIONALI, RAPPRESENTANTI FISCALI ED ESERCENTI
DEPOSITI COMMERCIALI, CONCERNENTI L’ATTIVITÀ SVOLTA
NEL SETTORE DELL’ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE.
INTEGRAZIONE E MODIFICHE DELLA DETERMINAZIONE
25499/UD DEL 26 SETTEMBRE 2008
IL DIRETTORE
Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007 attuativa del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell’art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali, concernenti l’attività svolta nel settore dell’alcole e delle
bevande alcoliche, a norma degli artt. 5, 8, 9 e 29 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la Determinazione Direttoriale prot. 25499/UD del 26 settembre 2008 di integrazione e
modifica della Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007;
Visto il D.M. 27 marzo 2001, n. 153, regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico,
propilico ed isopropilico e sulle materie prime alcoligene;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli
Utenti prot. 892 dell’11 agosto 2008 istitutiva del tavolo tecnico di confronto tra i rappresentanti
delle diverse Aree Centrali dell’Agenzia delle Dogane e rappresentanti delle Associazioni di categoria
del settore della birra;
Tenuto conto delle risultanze dei lavori del citato tavolo tecnico, che prevedono una serie di
adeguamenti procedurali per addivenire alla semplificazione delle modalità tecniche di accertamento e di contabilizzazione delle accise sulla birra, anche alla luce dell’evoluzione tecnologica intervenuta nei processi produttivi;
Considerate le richieste delle Associazioni dei depositari autorizzati nel settore dell’alcole e
delle bevande alcoliche e dei rappresentanti dei fabbricanti di aromi relative ad un ulteriore differimento della decorrenza dell’obbligo dell’invio dei dati delle contabilità in forma esclusivamente
telematica;
Valutata l’opportunità di semplificare gli adempimenti connessi all’invio telematico dei dati in
argomento, tramite la trasmissione in un’unica scadenza mensile da parte dei rappresentanti fiscali
e operatori professionali;
Adotta la seguente determinazione
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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 12695 DEL 28.1.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Art. 1
Decorrenza dei termini
La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati delle
contabilità dei depositari autorizzati di cui ai commi 1 e 5 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 25499/UD del 26 settembre 2008, è differita al 1° maggio 2009; per i depositari autorizzati che svolgono l’attività esclusivamente nel settore della birra la decorrenza dell’obbligo è differita al 1° gennaio 2010.
Art. 2
Modalità di trasmissione
1. I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 25499/UD del
26 settembre 2008 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese
di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD
del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e
dei semilavorati.
2. I soggetti di cui al comma 3 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 25499/UD del
26 settembre 2008 trasmettono mensilmente, entro il decimo giorno lavorativo del secondo mese
successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale prot. 1495/UD del 26 settembre 2007.
Art. 3
Disposizioni finali
1. A parziale rettifica di quanto disposto con la Determinazione Direttoriale prot. 25499/UD
del 26 settembre 2008, le parole «di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 2» a pag. 3, primo rigo, sono sostituite dalle seguenti «di cui al comma 1 dell’art. 2».
2. Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali prot. 1495/UD
del 26 settembre 2007 e prot. 25499/UD del 26 settembre 2008 non espressamente modificate dalla
presente.
3. La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL 13.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
CIRCOLARE N. 8/D DEL 13 MARZO 2009
TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE SETTORE PRODOTTI
ALCOLICI ISTRUZIONI OPERATIVE
Premessa
In attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 sono state emanate le Determinazioni Direttoriali prot.
n. 1495/UD del 26 settembre 2007, prot. n. 25499 del 26 settembre 2008 e prot. n. 12695/RU del 28
gennaio 2009 concernenti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti, tra l’altro,
l’attività svolta nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, a norma degli artt. 5, 8, 9 e 29 del
testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
Con la presente si impartiscono istruzioni di dettaglio al fine di ottemperare agli obblighi sopradistinti, precisando che i dati trasmessi in forma telematica devono trovare corrispondenza
nelle scritturazioni previste dall’art. 5, comma 3, lett. c) del testo unico 504/1995 come esplicitate
nella circolare 335/92, dagli artt. 7 e 24 del D.M. 153/2001 e dagli artt. 4 e 12 del D.M. 524/1996 e
devono essere stampati a richiesta degli organi verificatori.
I tavoli tecnici con le associazioni di categoria del settore, attivati allo scopo di condividere le
modalità tecnico-operative per la presentazione telematica dei dati in parola e seguire le fasi di
sperimentazione, continuano ad essere operanti, al fine di monitorare la fase di prima applicazione delle nuove procedure.
Le seguenti istruzioni operative non si applicano ai dati relativi alle contabilità degli operatori
che svolgono attività di produzione dell’aceto, di cui al codice N.C. 2209, nel cui ambito è impiegato alcole etilico, ai sensi dell’art. 27, comma3, lett. c) del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, in ragione
della scarsa incidenza nonché delle peculiarità proprie del suddetto impiego. Per tale attività continua a trovare applicazione la vigente disciplina.
1. Depositari autorizzati che svolgono l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino, delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra e
dei depositari autorizzati che fabbricano aromi
a) Depositari autorizzati di cui all’art. 2, comma 1, 1° cpv. della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008.
Tali soggetti devono trasmettere in forma esclusivamente telematica, entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:
– movimentazioni dei prodotti interne ed esterne al deposito fiscale;
– movimentazioni dei contrassegni di Stato;
– movimentazione complessiva delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione
di accisa.
Devono, inoltre, trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista la trasmissione quindicinale,in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo del mese
successivo a quello di riferimento, ovvero, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati relativi a:
– riepilogo periodico d’imposta;
– eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.
1671
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL 13.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
b) Depositari autorizzati di cui all’art. 2, comma 1, 2° cpv. della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista
la trasmissione quindicinale, in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo successiv o al mese di riferimento, ovvero, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati delle contabilità relativi a:
– movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito fiscale;
– movimentazioni giornaliere dei contrassegni di Stato;
– movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in
sospensione di accisa;
– riepilogo periodico d’imposta;
– eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.
2. Depositari autorizzati che fabbricano esclusivamente aromi di cui all’art. 1, comma 5
della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente, tranne per il mese di dicembre, ove è prevista
la trasmissione quindicinale, in forma esclusivamente telematica, entro il 5° giorno lavorativo successivo al mese di riferimento, ovvero, entro il 3° giorno lavorativo successivo alla prima quindicina di dicembre, i dati delle contabilità relativi a:
– movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito fiscale;
– movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in
sospensione di accisa;
– riepilogo periodico d’imposta;
– eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.
3. Depositari autorizzati che svolgono esclusivamente l’attività nel settore del vino e delle
altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra di cui all’art. 1, comma 4 della D.
D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il 5°
giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento i dati delle contabilità relativi a:
– movimentazioni giornaliere dei prodotti introdotti o estratti dal deposito fiscale in regime
sospensivo;
– movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in
sospensione di accisa.
Relativamente ai prodotti in esame, in vigenza dell’aliquota di accisa pari a zero, in coerenza
con quanto disposto dagli artt. 8 e 13 del D.M. 153/2001, i dati da trasmettere si riferiscono alle movimentazioni oggetto di trasferimenti intracomunitari.
Si precisa che, su base volontaria, possono essere trasmessi i dati relativi anche alle altre movimentazioni.
4. Operatori professionali registrati e Rappresentanti fiscali che svolgono l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche all’art. 1, comma 2 della D. D. n. 25499/UD del
26 settembre 2008
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente, in forma esclusivamente telematica, entro il 5°
giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità
relativi a:
1672
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL 13.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
– movimentazioni dei prodotti allibrate nei registri di carico/scarico;
– debito di imposta.
Si precisa che i record che riportano l’ammontare del debito di imposta dovranno corrispondere a ciascuna giornata nella quale sono state prese in carico le partite ricevute in regime sospensivo.
I soggetti in argomento che optino per la trasmissione telematica delle movimentazioni dei
prodotti ricevuti in sospensione di accisa e del relativo riepilogo di imposta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione, non sono tenuti alla presentazione dei documenti cartacei previsti dalle seguenti disposizioni:
– punto 9, 8° cpv., 2° periodo, prima parte, della Circolare n. 335/92 (prospetto riepilogativo
giornaliero delle partite ricevute in sospensione d’accisa, nonché del movimento d’imposta e delle
relative garanzie);
– punto 10, 2° cpv., 3° trattino, della Circolare n. 335/92 in relazione al solo prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione di accisa.
5. Operatori professionali non registrati.
Tali soggetti non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità.
6. Esercenti i depositi commerciali che svolgono l’attività nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e
dalla birra all’art. 1, comma 3 della D. D. n. 25499/UD del 26 settembre 2008
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il
giorno 10° giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:
– movimentazioni dei prodotti, interne ed esterne al deposito;
– movimentazioni dei contrassegni di Stato.
7. Rettifiche su istanza di parte
I dati trasmessi possono essere rettificati tramite l’inserimento e/o la cancellazione dei record
afferenti in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nell’apposito campo «Note», la motivazione della rettifica.
Ove necessario, devono essere rettificati anche tutti i dati correlati all’intervento di modifica effettuato, tranne quelli relativi alle giacenze contabili; se la rettifica che incide sulla giacenza contabile ad una certa data viene effettuata dai soggetti di cui al punto 1, unitamente ai record di rettifica, devono essere trasmesse anche:
– la rettifica della giacenza contabile a quella data;
– la giacenza contabile alla data di riferimento della trasmissione, tenendo conto degli aggiornamenti dovuti alla rettifica in parola, senza provvedere alla rettifica delle giacenze contabili afferenti alle giornate comprese tra le due date.
Resta inteso che le rettifiche ed i conseguenti aggiornamenti devono corrispondere alle eventuali modifiche effettuate nelle scritturazioni contabili cartacee.
I dettagli tecnico-operativi per l’esecuzione dei processi di rettifica e per la compilazione dei relativi tracciati record sono pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise → Settore Alcoli → (tipo operatore) → Processi».
La trasmissione di eventuali rettifiche non esclude, ove ricorrano i presupposti di legge, l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
1673
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL 13.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
8. Cali ed eccedenze
La trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati in
occasione delle attività di verifica fiscale da parte degli organi di controllo, è effettuata indicando
nell’apposito record:
– il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
– la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, ne l campo riservato alla data di riferimento;
– il codice «VDP» (Verbale di determinazione del prodotto), nel campo riservato al tipo documento;
– gli estremi del protocollo del verbale di verifica, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.
Nel caso non siano contestualmente disponibili le informazioni relative agli estremi del verbale di verifica, i dati dei cali e/o delle eccedenze accertati, devono essere trasmessi indicando nell’apposito record:
– il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
– la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, ne l campo riservato alla data di
riferimento;
– il codice «VIA» (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento;
– gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.
Successivamente, al momento della disponibilità del verbale di verifica, l’operatore modifica
i dati identificativi del solo documento giustificativo, sostituendo il «VIA» con il «VDP» pervenuto
e non mancando di indicare nel corrispondente campo «Note» la dicitura «Registrazione differita VDP».
La trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati autonomamente dagli operatori, è effettuata indicando nell’apposito record:
– il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
– la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, ne l campo riservato alla data di
riferimento;
– il codice «VIA» (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento;
– gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.
9. Modalità tecniche ed operative
Si rammenta quanto precisato al comma 3 dell’art. 3 della Determinazione Direttoriale n.
1495/UD del 26 settembre 2007, ove si specifica che le modalità tecnico-operative di trasmissione dei
file e del prelievo degli esiti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it,
nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Servizio Telematico Doganale – E.D.I.».
Inoltre, nella medesima sezione, seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise
→ ?Settore Alcoli → (tipo operatore)» sono altresì presenti, costantemente aggiornate, tutte le informazioni di supporto, tra le quali si rammentano:
– la descrizione dei tracciati record;
– tabelle di riferimento;
1674
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL 13.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
– la descrizione di dettaglio dei processi (gestione delle rettifiche, rientro della terza copia del
DAA;…);
– «Assistenza on line», che consente di reperire agevolmente le informazioni sulla compilazione dei record e la predisposizione dei file;
– FAQ – risposte alle domande più frequenti;
– normativa di settore.
Si precisa, inoltre, che:
– l’apposizione della firma digitale ai file trasmessi garantisce, oltre al riconoscimento legale
ed univoco del mittente, l’integrità e la non modificabilità del messaggio trasmesso;
– il sistema esegue controlli formali e di coerenza e solo in assenza di errori relativi a tali aspetti
provvede alla registrazione delle informazioni trasmesse.
In particolare si sottolinea l’importanza di selezionare sempre il pulsante relativo ai «Dettagli» nella finestra di visualizzazione dell’esito dell’elaborazione; questa operazione consente di
verificare e correggere gli eventuali errori e segnalazioni rilevati dal sistema in relazione ai singoli record.
Le segnalazioni (tipo errore = «S») non impediscono la registrazione del record cui si riferiscono ma costituiscono un segnale di allerta per l’operatore che, ove ricorra il caso, può correggerle
attraverso una rettifica su istanza di parte.
Gli errori (tipo errore = «E»), invece, identificano una condizione di inaccettabilità del record
cui si riferiscono ed il sistema, di conseguenza, non ne registra le informazioni; in questo caso il
record deve essere corretto e nuovamente trasmesso ricorrendo, ove necessario, ai processi di rettifica su istanza di parte.
10. Procedure da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici (Processi di
Fall-back)
L’operatore, nel caso di indisponibilità del proprio sistema informatico, è tenuto a darne notizia all’Ufficio delle Dogane competente, indicandone la durata prevista e le relative motivazioni.
Se tale indisponibilità ha una durata non superiore a tre giorni lavorativi, al ripristino del
sistema, l’operatore provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità.
Nel caso di indisponibilità superiore a tre giorni lavorativi l’operatore deve presentare i dati
in argomento all’Ufficio delle Dogane competente su supporto magnetico/ottico (CD, Floppy,…)
unitamente alla relativa stampa, debitamente sottoscritta, prodotta utilizzando i formulari cartacei pubblicati sul sito dell’ Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise → Settore Alcoli → (tipo operatore) → Processi».
Gli Uffici territoriali dell’Agenzia sono tenuti ad acquisire con immediatezza i dati presentati
su tale supporto, verificandone la corrispondenza con la stampa prodotta e, in caso di riscontro positivo, dandone immediata convalida a sistema.
Se l’indisponibilità riguarda il sistema informatico dell’Agenzia, indipendentemente dalla sua
durata, l’operatore, non appena ripristinato il sistema, provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità.
Si sottolinea che le suindicate procedure vanno utilizzate esclusivamente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici.
11. Disposizioni finali
Per la predisposizione dei file da inviare occorre fare riferimento ai tracciati record ed agli elementi tecnici (tabelle di riferimento, regole, condizioni,...) pubblicati sul sito internet dell’Agenzia,
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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL 13.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise → Settore → Alcoli».
a) Sostituzione degli adempimenti cartacei
Oltre alle precisazioni di cui al punto 4, ultimo cpv, si precisa fa presente che l’invio telematico
sostituisce la consegna dei documenti cartacei previsti dalle seguenti disposizioni:
– art. 7, comma 2, lett. a), del D.M. 153/2001 (prospetto riepilogativo della produzione e della
movimentazione dei prodotti sottoposti ad accisa, distintamente per posizione fiscale, nonché del
movimento d’imposta e delle relative garanzie);
– art. 8, comma 1, 2° cpv, ultimo periodo del D.M. 153/2001 (distinta dei trasferimenti intracomunitari);
– art. 15, comma 1, del D.M. 153/2001;
– punto 5, 2° cpv., della Circolare n. 335/92 (prospetto riepilogativo giornaliero delle movimentazioni delle merci distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e
delle relative garanzie);
– punto 2 della Circolare n. 80/97 (prospetti riepilogativi quindicinali).
Pertanto, a decorrere dalla data del primo invio telematico in ambiente di esercizio, non è più
richiesta la consegna dei corrispondenti documenti cartacei agli Uffici territoriali dell’Agenzia.
b) Adempimenti relativi al mese di dicembre
Nel mese di dicembre la trasmissione telematica dei dati relativi al riepilogo periodico d’imposta ed agli eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periododi riferimento ha cadenza quindicinale; di conseguenza tali dati devono essere trasmessi, da parte di tutti i soggetti che ne hanno l’obbligo, rispettivamente:
– entro il 3° giorno lavorativo successivo al 15 dicembre, per la prima quindicina;
– entro il 5° giorno lavorativo di gennaio, per la seconda quindicina.
c) Trasmissioni facoltative
L’inizio facoltativo della trasmissione telematica dei dati prima della decorrenza dell’obbligo,
deve coincidere con l’invio dei dati delle movimentazioni effettuate il primo giorno utile del mese.
Inoltre, tutti i soggetti per cui è previsto un obbligo di trasmissione mensile dei dati delle contabilità possono trasmettere tali informazioni con frequenza maggiore (giornaliera, settimanale,
decadale, …).
d) Giacenze contabili
Gli operatori di cui ai punti 2, 4 e 6 della presente Circolare comunicano i valori delle giacenze
contabili, relative a ciascun prodotto trattato, una sola volta, nel primo file trasmesso in ambiente
di esercizio; tali valori devono riferirsi alla fine del giorno immediatamente antecedente la data di
riferimento della prima movimentazione trasmessa. Il sistema, nel file di esito, fornisce il valore
delle giacenze contabili desunto dalle movimentazioni trasmesse.
Gli operatori di cui al punto 3 non devono comunicare alcun dato riguardo alle giacenze contabili dei prodotti movimentati.
Infine si evidenzia che:
– in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni;
– i dati delle contabilità inerenti le materie prime fermentescibili (fecce, vinacce, melasso,
frutta, …) non devono essere trasmessi;
1676
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. N. 8/D DEL 13.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
– i soggetti di cui ai punti 1 e 2 devono trasmettere il riepilogo periodico d’imposta, anche se
tutti i relativi importi sono pari a zero;
– la giornata di sabato non viene considerata lavorativa;
– in fase di prima applicazione delle procedure in esame, e comunque non oltre il sesto mese
successivo alla decorrenza dell’obbligo, fermo restando il rispetto dei termini di liquidazione e pagamento dell’imposta, gli operatori, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione telematica, possono provvedere alla rettifica degli errori concernenti il disallineamento con le scritturazioni contabili, evidenziando nel campo «Note» la dicitura «ERRORE MATERIALE».
Con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità per la tenuta informatizzata delle
scritturazioni previste dall’art. 5, comma 3, lett. c), del testo unico 504/1995, dall’art. 24, comma 3
del D.M. 153/2001 e dall’art. 12 del D.M. 524/1996.
*
*
*
Si confida nella scrupolosa osservanza dei criteri sopraesposti, con preghiera di darne la massima diffusione e di segnalare con immediatezza ogni eventuale criticità.
I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente
disposizione, adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati, soprattutto nella fase di prima applicazione delle nuove procedure.
1677
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DIR. 86767 DEL 20.7.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DIRETTORIALE AD PROT. 86767 DEL 20 LUGLIO 2009
TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE: SEMPLIFICAZIONI PER
GLI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI, GLI OPERATORI
PROFESSIONALI REGISTRATI NEL SETTORE DEL VINO
E I PICCOLI PRODUTTORI DI VINO
IL DIRETTORE
Viste le Determinazioni Direttoriali n. 1494/UD e n. 1495/UD del 26 settembre 2007 attuative del
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in
particolare dell’art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati,
operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti
e bitumi di petrolio, a norma degli artt. 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
Viste le Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26 settembre 2008 e n. 12695 del 28 gennaio 2009 di integrazione e modifiche rispettivamente delle Determinazioni Direttoriale n. 1495/UD
del 26 settembre 2007 e n. 25499/UD del 26 settembre 2008, concernenti tempi e modalità per la
presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori,
qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti
depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche.
Vista la Determinazione Direttoriale n. 52047/UD del 21 novembre 2008 di integrazione e modifiche della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007, concernenti tempi e
modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità
degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nei settori dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.
Considerate le richieste delle associazioni dei settori dei prodotti energetici, dell’alcole e delle
bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio relative ad ulteriori semplificazioni per
gli esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative;
Approfonditi gli aspetti relativi ai piccoli produttori di vino di cui all’art 37 del testo unico delle
accise;
Analizzate le attività degli operatori professionali registrati che svolgono la loro attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;
Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore in merito alle richieste formulate e la loro compatibilità con il complessivo quadro giuridico di riferimento;
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2009.
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. Gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici
di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fer-
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ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DIR. 86767 DEL 20.7.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
mentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, trasmettono i dati delle
contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi,
trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello di riferimento.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
4. Gli operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasmettono i dati relativi alle
contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Art. 2
Modalità di trasmissione
Gli operatori di cui al comma 4 dell’art. 1 della presente Determinazione devono trasmettere
mensilmente, in forma esclusivamente telematica ed entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati delle contabilità di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione
Direttoriale n. 1495 del 26 settembre 2007.
Tali dati si riferiscono alle movimentazioni giornaliere oggetto di trasferimenti intracomunitari
in regime sospensivo.
Art. 3
Disposizioni finali
I piccoli produttori di vino, di cui all’art. 37 del T.U.A., non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità.
*
*
*
Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1494/UD del
26 settembre 2007, n. 1495/UD del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 del
21 novembre 2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009, non espressamente modificate dalla presente.
1679
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (NOTA PROT 109659 DEL 12.8.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
NOTA AD PROT. 109659 DEL 12 AGOSTO 2009
TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE – INTEGRAZIONI ALLE
CIRCOLARI 8/D PROT. N. 37264 DEL 13 MARZO 2009 E 10/D
PROT. N. 42030 DEL 25 MARZO 2009
Sono pervenuti numerosi quesiti riguardo agli obblighi di telematizzazione per:
– gli operatori che trattano esclusivamente prodotti sottoposti a vigilanza fiscale (ai sensi dell’art. 66 del T.U.A., del D.M. n. 322/1995 e dell’art. 22 del D.M. 153/2001);
– gli operatori che trattano lubrificanti e bitumi di petrolio;
– i depositari autorizzati che fabbricano biodiesel.
Al riguardo, sentito il parere delle competenti strutture centrali, si precisa che non sono tenuti
agli obblighi di telematizzazione in parola:
– gli operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai
sensi del Capo II° del D.M. 322/1995;
– gli operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell’art.
66 del T.U.A. e dall’art. 22 del D.M. 153/2001 (alcol metilico, propilico ed isopropilico).
– i cosiddetti «utilizzatori» non soggetti al pagamento dell’imposta di consumo nel settore degli
oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio;
– gli esercenti i depositi per uso privato, agricolo e industriale;
– gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
– gli esercenti impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, agricolo e industriale.
A parziale modifica del punto 5 della Circolare 10/D in oggetto, si precisa che l’obbligo di trasmettere le movimentazioni inerenti le materie prime ed i semilavorati non riguarda i processi
di produzione del biodiesel.
Ad ogni buon fine si rammenta che tutte le informazioni utili all’identificazione di ogni specifica figura professionale tenuta agli obblighi di trasmissione telematica dei dati delle contabilità,
sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso
«Accise - Telematizzazione delle Accise - [settore] - [figura professionale] - Profilo della [figura professionale]»), dove sono, altresì, riportate, e costantemente aggiornate, tutte le informazioni di supporto (tracciati record con le regole e condizioni per la loro corretta compilazione, tabelle di riferimento, descrizione dei processi, corsi e-learning, «Assistenza on line», FAQ, …).
1680
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 170631 DEL 23.12.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE AD PROT. 170631
DEL 23 DICEMBRE 2009
DECORRENZA DEI TERMINI
PER LA PRESENTAZIONE DEI DATI DELLE CONTABILITÀ
IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
IL DIRETTORE
Vista la Determinazione Direttoriale n. 12695 del 28 gennaio 2009, di integrazione e modifiche
delle Determinazioni Direttoriali n. 25499 del 26 settembre 2008 e n. 1495 del 26 settembre 2007,
concernente tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, tra l’altro, degli operatori, qualificati come depositari autorizzati che svolgono
la loro attività esclusivamente nel settore della birra;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009 concernente semplificazioni per
la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli esercenti
i depositi commerciali;
Tenuto conto degli sviluppi del Tavolo tecnico, istituito con Determinazione del Direttore
dell’Area, pro tempore, Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti dell’11 agosto 2008, concernente la semplificazione delle modalità di accertamento della birra negli impianti ad elevata automazione, che impongono una serie di adempimenti procedurali anche alla luce dell’evoluzione
tecnologica intervenuta nei processi produttivi; Considerate le richieste delle associazioni degli
esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative che hanno rappresentato le difficoltà riscontrate dai propri associati ad integrare ed incrementare i propri sistemi informatici;
Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore della birra in
merito alle richieste formulate e la loro compatibilità con il complessivo quadro giuridico di riferimento;
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 18 dicembre 2009.
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica dei dati delle
contabilità, relativi all’anno 2009, degli esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767
del 20 luglio 2009, è differita al 1° settembre 2010.
2. La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra, è differita al
1° settembre 2010.
1681
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 170631 DEL 23.12.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Art. 2
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1494, n. 1495
del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 del 21 novembre 2008, n. 12695
del 28 gennaio 2009 e n. 86767 del 20 luglio 2009 non espressamente modificate dalla presente.
*
*
*
La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
1682
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 176043 DEL 23.12.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE AD N. 176043
DEL 23 DICEMBRE 2009
RIDETERMINAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE MODALITÀ
TECNICHE DI ACCERTAMENTO E DI CONTABILIZZAZIONE
DELL’ACCISA SULLA BIRRA
IL DIRETTORE
VISTO il D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 recante approvazione del Testo unico delle disposizioni
legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative ed in particolare gli artt. 5, 28, 34 e 35;
VISTO il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante norme per la razionalizzazione, il riordino, la soppressione e la fusione di ministeri, l’istituzione di agenzie, il riordino dell’amministrazione periferica dello Stato;
VISTO il D.M. 27 marzo 2001, n. 153 recante disposizioni per il controllo della fabbricazione e
deposito dell’alcole etilico e delle bevande alcoliche, sottoposti al regime delle accise, nonché per
l’effettuazione della vigilanza fiscale sugli alcoli metilico, propilico ed isopropilico e sulle materie
prime alcoligene ed in particolare l’art. 26, comma 3, che stabilisce che, in relazione all’evoluzione
tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, nonché in considerazione dei sistemi informatici e telematici in dotazione agli operatori economici ed alla amministrazione finanziaria, con provvedimento del direttore dell’Agenzia vengano
rideterminate e aggiornate le modalità tecniche di accertamento e di contabilizzazione dei prodotti alcolici sottoposti al regime delle accise o a vigilanza fiscale;
CONSIDERATO che la fabbricazione della birra ha conosciuto negli ultimi anni una notevole
evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione
dei prodotti;
CONSIDERATO che alcuni impianti di fabbricazione della birra operano con un alto grado di
automazione, mediante strumenti informatici e telematici, anche per quel che riguarda la misurazione degli elementi essenziali della produzione;
CONSIDERATO altresì che i predetti impianti di fabbricazione della birra sono dotati di strumentazioni informatiche che consentono l’elaborazione elettronica in tempo reale dei dati riguardanti le materie prime utilizzate ed il prodotto ottenuto;
TENUTO CONTO dei sistemi informatici e telematici in dotazione all’Agenzia;
RAVVISATA l’opportunità di prevedere una specifica disciplina per gli impianti dotati di caratteristiche tecnologiche avanzate, che garantiscano uno standard organizzativo elevato, e l’aggiornamento delle modalità tecniche di accertamento della birra anche nell’ottica della semplificazione
degli adempimenti dell’utenza interessata;
SENTITO il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere
favorevole nella seduta del 18 dicembre 2009;
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Sono oggetto della presente determinazione gli impianti ad elevata automazione di produzione della birra. Ai fini dell’accertamento fiscale del prodotto, è considerato impianto ad elevata
1683
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 176043 DEL 23.12.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
automazione lo stabilimento di produzione di birra che assicura, per ogni lotto di produzione, la
rilevazione continua e in automatico dei seguenti dati:
a) materie prime passate in lavorazione;
b) volume della birra presente nei serbatoi del prodotto finito subito prima della fase del condizionamento;
c) conteggio delle confezioni di cui all’art. 9, comma 1, del D.M. 27 marzo 2001, n. 153 e calcolo del volume della birra in entrata nel magazzino fiscale;
d) volume della birra sfusa avviata ad altro stabilimento di condizionamento.
Art. 2
Disciplina di applicazione
1. Al depositario di una fabbrica di birra ad elevata automazione autorizzato ai sensi del successivo art. 4, comma 2, non si applicano le seguenti prescrizioni di cui al decreto ministeriale 153/2001:
a) l’installazione a fini fiscali di misuratori dei semilavorati (mosto) di cui all’art. 1, comma 1,
lett. f);
b) l’installazione di misuratori del mosto introdotto nelle cantine di fermentazione di cui all’art.
3, comma 4;
c) la tenuta del registro di carico e scarico dei semilavorati (mosto) di cui all’art. 7, comma 1,
lett. a); continua tuttavia ad essere tenuto il registro di cui all’art. 7, comma 1, lett. a) relativamente
alla birra non condizionata introdotta od estratta dal deposito;
d) l’inventario fisico dei semilavorati di cui all’art. 7, comma 4, fermo restando l’inventario dei
semilavorati ai sensi dell’art. 18, comma 2, effettuato con la cadenza prevista al successivo comma
2 del presente articolo;
e) il comma 3 dell’art. 9, riguardante le variazioni degli orari delle cotte;
f) il comma 4 dell’art. 9, riguardante le variazioni dei giorni e degli orari delle operazioni di condizionamento;
g) il comma 6 dell’art. 9, riguardante la tenuta del registro annuale delle lavorazioni.
2. Gli inventari periodici di cui all’art. 18, comma 2 del decreto ministeriale 153/2001 sono effettuati con cadenza annuale.
3. Per quanto non espressamente derogato dal presente articolo, ai depositari autorizzati degli
impianti ad elevata automazione continua ad applicarsi la disciplina generale di cui al decreto ministeriale 153/2001.
Art. 3
Modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione
1. Alle semplificazioni di accertamento e contabilizzazione della birra di cui alla presente determinazione si accede mediante istanza del depositario autorizzato e previo esito positivo della
specifica verifica tecnica di cui al successivo art. 4.
2. L’istanza di cui al comma 1 è presentata dal rappresentante legale della ditta presso l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente in relazione all’ubicazione dell’impianto; per gli im-
1684
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 176043 DEL 23.12.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
pianti di nuova attivazione, l’istanza può essere presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 153/2001.
3. L’istanza deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
a) descrizione tecnica dei sistemi automatici di misurazione delle materie prime messe in lavorazione e del volume della birra presente nei serbatoi subito prima della fase del condizionamento, nonché di quelli di conteggio degli imballaggi e di calcolo del volume della birra in entrata
al magazzino fiscale, sottoscritta da professionista abilitato;
b) certificazione metrologica per ogni singolo strumento di misura utilizzato nei sistemi di cui
alla lett. a), che ne attesti i parametri di funzionamento e la non azzerabilità, emessa da ente certificatore riconosciuto o dalla ditta costruttrice;
c) schema tecnico dell’impianto di produzione e planimetria della fabbrica con l’indicazione
dell’ubicazione e delle caratteristiche degli strumenti di misura di cui alla lett. b), sottoscritti da professionista abilitato;
d) specifiche tecniche dei sistemi automatici di cui alla lett. a) e schema tecnico del loro interfacciamento con il sistema informatico utilizzato dal depositario, sottoscritti da professionista abilitato;
e) specifiche tecniche del sistema informatico utilizzato, con particolare riferimento alle procedure di rilevazione, elaborazione, conservazione e back up dei dati di cui all’art. 1, sottoscritte
da professionista abilitato.
4. L’istanza contiene l’impegno del depositario autorizzato a registrare e conservare i dati di cui
all’art. 1 su supporto informatico ed a renderli disponibili all’Agenzia delle dogane per i controlli
previsti dall’art. 17 del decreto ministeriale 153/2001 per un periodo di cinque anni.
Art. 4
Termini e modalità di rilascio dell’autorizzazione
1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui all’art. 3, l’Ufficio delle Dogane territorialmente competente effettua la verifica tecnica ai sensi dell’art. 2 del decreto ministeriale
153/2001. In fase di verifica i funzionari dell’Agenzia addetti al controllo provvedono, in particolare, al suggellamento della linea di trasferimento del mosto dalla caldaia di cottura ai tini di fermentazione e degli strumenti di misura di cui al precedente art. 3, comma 3, lett. a). L’intero procedimento è concluso entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione
del relativo esito. Nel caso in cui l’istanza è presentata unitamente alla richiesta di autorizzazione
di cui all’art. 1 del decreto ministeriale 153/2001, il predetto termine per la conclusione del procedimento è di centoventi giorni.
2. In caso di esito positivo, viene rilasciata apposita autorizzazione all’applicazione delle modalità tecniche di accertamento di cui alla presente determinazione.
Art. 5
Revoca dell’autorizzazione
1. L’Ufficio delle Dogane territorialmente competente procede alla revoca dell’autorizzazione
di cui all’art. 4 al venir meno anche di una sola delle condizioni essenziali che ne hanno determinato il rilascio.
1685
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (DET. 176043 DEL 23.12.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Art. 6
Disposizioni finali
1. In caso di esito negativo dell’istanza di cui all’art. 3 o di revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 5, si applicano le modalità tecniche di accertamento stabilite nel decreto ministeriale 153/2001.
2. In relazione al numero delle istanze che saranno presentate ai sensi dell’art. 3, potranno essere rideterminati i termini di conclusione del procedimento fissati all’art. 4, comma 1.
3. La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul
sito internet dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361,
della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
1686
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. 3/D DEL 15.2.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
CIRCOLARE AD N. 3/D, PROT. 11969
DEL 15 FEBBRAIO 2010
DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 23 DICEMBRE 2009, N.
176043, PER LA RIDETERMINAZIONE E L’AGGIORNAMENTO
DELLE MODALITÀ TECNICHE DI ACCERTAMENTO E DI
CONTABILIZZAZIONE DELL’ACCISA SULLA BIRRA
ISTRUZIONI OPERATIVE
È stata pubblicata il 24 dicembre 2009 sul sito internet dell’Agenzia la determinazione direttoriale 23 dicembre 2009, n. 176043, che detta la nuova disciplina per l’accertamento e la contabilizzazione dell’accisa sulla birra negli impianti di produzione ad elevata automazione, se dotati di
sistemi che assicurano, per ogni lotto di produzione, la rilevazione continua e in automatico di taluni dati.
Tale determinazione è stata adottata in relazione all’evoluzione tecnologica dei processi produttivi e della strumentazione utilizzata per la misurazione dei prodotti, come previsto dall’art. 26,
comma 3, del D.M. 27 marzo 2001, n. 153.
L’art. 1 stabilisce le caratteristiche degli impianti cosiddetti «ad elevata automazione», per i
quali è possibile l’accesso alle nuove modalità di accertamento e contabilizzazione.
A tal proposito, si evidenzia che la rilevazione dei dati indicati nell’art. 1 dovrà essere continua
ed automatica, cioè effettuata dal sistema automatico di gestione degli impianti, senza intervento
umano e interruzioni, ad intervalli o ad eventi di processo prefissati, e conservati, distintamente per
lotto di produzione, nello stesso sistema.
Ai fini della determinazione in oggetto, i lotti di produzione e i relativi dati di processo, di cui
all’art. 1, sono individuati con apposito Disciplinare di produzione redatto dall’esercente dell’impianto in contraddittorio con l’Ufficio delle Dogane competente, prima del rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 4. Il predetto Disciplinare andrà tenuto costantemente aggiornato in relazione
alle eventuali variazioni del ciclo produttivo.
Per ciascuno dei volumi di birra relativi ai lotti di prodotto avviato al condizionamento, indicati alle lett. b) e d) dell’art. 1, andrà rilevato, tramite apposito campionamento, il grado saccarometrico. Tale dato andrà posto in corrispondenza, registrato e conservato con gli altri dati rilevati
in automatico.
L’art. 2, comma 1, definisce la disciplina di applicazione delle nuove modalità di accertamento
e contabilizzazione, prevedendo l’esonero, per il depositario autorizzato, da alcuni degli obblighi
relativi all’assetto del deposito, alla tenuta delle contabilità ed alle comunicazioni previsti dal D.M.
153/2001.
Per quanto riguarda in particolare le fasi intermedie della lavorazione, si evidenzia che il depositario è esonerato dall’effettuare l’inventario fisico annuale dei semilavorati, mentre continua ad
applicarsi, al fine di consentire il calcolo della resa dell’impianto per finalità di controllo, la rilevazione dei semilavorati in occasione dell’esecuzione degli inventari periodici da parte del competente Ufficio delle Dogane, che saranno eseguiti, come previsto dal successivo comma 2, con cadenza annuale.
L’art. 3 disciplina le modalità di presentazione dell’istanza di autorizzazione. Si rammenta che,
in caso di presentazione di istanza irregolare o incompleta di tutti gli elementi necessari, l’Ufficio
delle Dogane ne darà immediata comunicazione all’operatore richiedente, ai sensi dell’art. 3,
comma 4, del Regolamento 18 dicembre 2007 per l’individuazione dei termini e dei responsabili dei
procedimenti amministrativi di competenza dell’Agenzia delle Dogane.
1687
ALCOLE E BEVANDE ALCOLICHE (CIRC. 3/D DEL 15.2.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Si fa presente che gli adempimenti previsti ai fini dell’applicazione delle modalità di accertamento e contabilizzazione per gli impianti ad elevata automazione, individuati dalla determinazione in esame, sono distinti dagli obblighi inerenti la presentazione in forma telematica dei dati
relativi alle contabilità, anche se hanno ovviamente riflesso su di essa.
Pertanto, si evidenzia che è facoltà dell’operatore stabilire le modalità di interfacciamento tra
i dati conservati nel sistema automatico di gestione degli impianti e quelli da trasmettere ai servizi
telematici dell’Agenzia, ivi compresa la digitazione manuale di questi ultimi. In ogni caso, l’istanza
stessa conterrà l’impegno dell’operatore a conservare in sequenza storica i dati registrati nel sistema automatico di gestione degli impianti e renderli disponibili per i controlli per un periodo di
cinque anni, come previsto dal comma 4 del medesimo art. 3.
L’art. 4 stabilisce in particolare i tempi di conclusione del procedimento. A tal proposito, si raccomanda la necessità di segnalare tempestivamente qualsiasi difficoltà relativa al numero delle
istanze pervenute, onde consentire alle competenti strutture centrali di eventualmente rideterminare, per la fase di prima applicazione della determinazione, i termini di conclusione del procedimento, come stabilito al successivo art. 6.
L’art. 5 stabilisce che l’Ufficio proceda alla revoca dell’autorizzazione al venir meno anche di una
sola delle condizioni essenziali che ne hanno determinato il rilascio.
L’esercente dell’impianto dovrà dare immediata comunicazione al competente Ufficio delle dogane di ogni fermata dell’impianto per rotture, guasti o manutenzioni. Le produzioni o i condizionamenti eventualmente non assistiti dal sistema automatico di gestione dell’impianto dovranno
essere preventivamente autorizzate dal competente Ufficio delle Dogane, che concorderà, in contraddittorio con l’esercente dell’impianto, le forme e le modalità di registrazione alternativa dei
dati essenziali fino al completo ripristino del sistema.
L’art. 6 prevede che in caso di esito negativo dell’istanza di autorizzazione o di revoca dell’autorizzazione stessa permangono gli obblighi di cui al D.M. 153/2001. Stessi dicasi, ovviamente, per
i depositari che non presentano istanza ai sensi dell’art. 3 della Determinazione in argomento.
Data la novità di applicazione dell’istituto introdotto, è importante richiamare l’attenzione di
codeste Direzioni affinché operino un monitoraggio puntale e portino tempestivamente a conoscenza delle Direzioni Centrali dell’Agenzia le problematiche che eventualmente insorgeranno.
1688
DAA e DAS (documenti di circolazione)
DAA e DAS (DET. 1496 DEL 26.9.2007)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE N. 1496/UD
DEL 26 SETTEMBRE 2007
TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA DEI DOCUMENTI DI
ACCOMPAGNAMENTO PREVISTI PER LA
CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI SOGGETTI O ASSOGGETTATI
AD ACCISA ED ALLE ALTRE IMPOSIZIONI INDIRETTE PREVISTE DAL TESTO UNICO DELLE ACCISE
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le
Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.
286, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. b) concernente la presentazione esclusivamente in
forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti
soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli artt. 6, 10, 12, 61 e 62;
Visto il citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni e regolamenti di applicazione;
Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità»;
Vista la Circolare 31 dicembre 1992, n. 335, che recepisce le direttive comunitarie per l’armonizzazione delle accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210 e successive modifiche concernente le disposizioni per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime delle accise;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» così come
modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159;
Considerata la necessità che le procedure per la trasmissione telematica del documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad
accisa siano realizzate in linea con il progetto comunitario EMCS ed in coerenza con i relativi sviluppi tecnici, funzionali e giuridici;
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di cui all’art. 6 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 26 otto-
1691
DAA e DAS (DET. 1496 DEL 26.9.2007)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
bre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° aprile 2009.
2. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette di cui agli artt. 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono presentati in forma esclusivamente
telematica a decorrere dal 1° ottobre 2009.
Art. 2
Modalità tecniche ed operative
1. I soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei documenti di cui all’art. 1 devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico
Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei documenti di cui all’art. 1, per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
Art. 3
Fase di sperimentazione
1. Al fine di consentire ai soggetti obbligati alla presentazione dei documenti di cui all’art. 1
di verificare le procedure informatiche all’uopo predisposte, la trasmissione in forma esclusivamente telematica è preceduta da una fase di sperimentazione di durata non inferiore a 60 giorni.
Per i documenti di cui al comma 1 dell’art. 1 la fase di sperimentazione è attivata a partire dal 1°
agosto 2008.
2. Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono rese disponibili sul sito dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
Art. 4
Disposizioni finali
1. La riservatezza, l’autenticità, l’integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati
dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.».
2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
1692
DAA e DAS (DET. 46083 DEL 1.4.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE PROT. 46083/RU
DEL 1° APRILE 2009
DECORRENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEL
DAA IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
IL DIRETTORE
Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1496/UD del 26 settembre 2007 attuativa del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazio ni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell’art. 1, comma 1, lett. b) concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti e assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico delle accise di cui al
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli artt. 6, 10, 12, 61 e 62,
Visto il decimo capoverso delle premesse della citata Determinazione Direttoriale prot. 1496/UD
in cui è stata considerata la necessità che le procedure per la trasmissione telematica del documento di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accise siano adottate in linea con il progetto comunitario EMCS ed in coerenza con i relativi sviluppi
tecnici, funzionali e giuridici;
Vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 14 gennaio 2009, relativa al regime generale delle accise che abroga
la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, in corso di recepimento;
Tenuto conto che è in fase di definizione il Regolamento della Commissione Europea attuativo
delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/118/CEE relative al progetto EMCS;
Ritenuta la necessità di adeguare la programmazione nazionale della presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei
prodotti soggetti e assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette previste dal testo unico
delle accise di cui al D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli artt. 6, 10, 12, 61 e 62 alla programmazione comunitaria;
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. Il documento amministrativo di accompagnamento per la circolazione in regime sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa, di cui all’art. 6 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni è presentato in forma esclusivamente telematica a decorrere dalla data stabilita nel regolamento della Commissione Europea attuativo delle disposizioni contenute nella Direttiva 2008/118/CEE in relazione al progetto EMCS.
2. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed altre imposizioni indirette di cui agli artt. 10, 12, 61 e 62 del Testo Unico approvato con
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, saranno presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di cui al comma 1.
1693
DAA e DAS (DET. 46083 DEL 1.4.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Art. 2
Fase di sperimentazione
La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei documenti di accompagnamento di
cui all’art. 1, è preceduta da una fase di sperimentazione della durata di almeno sessanta giorni, al
fine di consentire ai soggetti obbligati di verificare le procedure informatiche all’uopo predisposte.
Art. 3
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con la Determinazione Direttoriale prot. n.
1496/UD del 26 settembre 2007 non espressamente modificate dalla presente.
La presente determinazione è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361 della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
1694
DAA e DAS (NOTA PROT. 151083 DEL 4.11.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
NOTA AD PROT. 151083 DEL 4 NOVEMBRE 2009
PROGETTO E.M.C.S.
ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL’AVVIO DELLA FASE
DI SPERIMENTAZIONE
La Direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008, come noto, andrà a sostituire integralmente la Direttiva di base 92/12/CEE del 1992 del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti sottoposti al regime delle accise.
L’Art 21 della Direttiva 2008/118/CE dispone che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in
sospensione dall’accisa deve aver luogo sotto scorta del documento amministrativo elettronico (eAD), utilizzando il sistema EMCS (Excise Movement Control System).
Il Regolamento CE 684/2009 della Commissione stabilisce la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici scambiati mediante l ‘EMCS, le norme e procedure relative agli scambi dei suddetti messaggi e la struttura dei documenti cartacei che sostituiranno il «Documento Amministrativo di Accompagnamento» previsto dal Regolamento (CEE) n. 2719/92.
Si rammenta, inoltre, che le Determinazioni Direttoriali prot. 1496/UD del 26 settembre 2007
e prot. 46083/RU del 1° aprile 2009, attuative dell’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 286/2006, hanno adeguato i tempi di attuazione nazionale
della presentazione esclusivamente telematica del Documento Amministrativo di Accompagnamento alla pianificazione comunitaria del progetto EMCS.
Detta pianificazione prevede che:
– dal 1° aprile 2010, gli operatori economici degli «Initial Member States» (paesi pilota), di
cui fa parte l’Italia, potranno trasmettere, su base volontaria, i Documenti Amministrativi Elettronici (messaggio IE815) che accompagneranno le movimentazioni di prodotti in regime sospensivo
verso iCENTRALE TECNOLOGIE PER L’INNOVAZION paesi comunitari in grado di aderire, alla
data, all’EMCS; Polonia e Danimarca hanno già comunicato il mancato rispetto di tale scadenza;
– dal 1° aprile 2010 tutti gli operatori economici dei paesi comunitari collegati all’EMCS (ad
eccezione della Polonia e della Danimarca), dovranno essere in grado di ricevere un e-AD (messaggio IE801) e trasmettere la relativa nota di ricevimento (messaggio IE818);
– dal 1° aprile 2010 al 31 dicembre 2010, vigerà un periodo transitorio in cui saranno ancora
consentite movimentazioni di prodotti in regime sospensivo accompagnate da DAA cartacei, secondo i modi consueti per consentire agli operatori economici di aderire progressivamente all’EMCS;
– dal 1° gennaio 2011 tutte le movimentazioni in sospensione di accisa dovranno avvenire
utilizzando esclusivamente le procedure telematiche previste dal progetto EMCS.
In vista dell’avvio della fase di sperimentazione delle procedure relative al progetto EMCS, il cui
inizio sarà tempestivamente reso noto, sono state predisposte le informazioni concernenti gli elementi tecnici (tracciati record dei messaggi, tabelle di codifica, descrizione dei processi di gestione...) unitamente alla normativa di riferimento. Tali informazioni sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nelle sezioni:
– «Clik rapidi», selezionando il percorso: Accise-Telematizzazione delle accise-DAA telematico;
– «In un click», selezionando il percorso: e-customs.it - EMCS - DAA telematico.
Le Direzioni Centrali e l’Ufficio Centrale Antifrode provvederanno ad inviare le proprie osservazioni sugli elementi tecnici pubblicati alla casella di posta elettronica [email protected], indicando nel campo «Oggetto» la dicitura «Osservazioni EMCS DUC».
Le Direzioni Regionali sono invitate ad informare tempestivamente gli operatori interessati, a
raccogliere eventuali osservazioni in relazione ai citati elementi tecnici e ad inoltrarle, in un’unica
relazione integrata dalle proprie osservazioni e da quelle dei rispettivi Uffici dipendenti alla casella
1695
DAA e DAS (NOTA PROT. 151083 DEL 4.11.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
di posta elettronica [email protected], indicando nel campo «Oggetto» la dicitura «Osservazioni EMCS DRD».
La Guardia di Finanza e l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato invieranno le
proprie osservazioni in relazione agli elementi tecnici pubblicati, alla casella di posta elettronica
[email protected], indicando nel campo «Oggetto» la dicitura «Osservazioni EMCS GFM».
Le Associazioni di categoria destinatarie della presente sono altresì invitate ad inoltrare le proprie osservazioni sui citati elementi tecnici, alla casella di posta elettronica dogane.tecnologie.daa
@agenziadogane.it, indicando nel campo «Oggetto» la dicitura «Osservazioni EMCS ASS».
Le osservazioni richieste dovranno pervenire entro il 20 novembre 2009; le osservazioni che
dovessero pervenire da soggetti diversi dalle Direzioni Regionali, dalla Guardia di Finanza, dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Associazioni di categoria non saranno prese in considerazione.
1696
DAA e DAS (NOTA PROT. 10819 DEL 25.1.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
NOTA AD DEL 25 GENNAIO 2010 PROT. N. 10819/RU
APPLICAZIONE DELLA DET. 26 SETTEMBRE 2007, (N. 1496/UD)
E DELLA DET. 1° APRILE 2009, N. 46083. PROGETTO EMCS
INIZIO FASE DI SPERIMENTAZIONE
In attuazione delle Determinazioni Direttoriali in oggetto, si comunica che dal 26 gennaio 2010
sono disponibili nell’ambiente telematico di addestramento le procedure per la sperimentazione:
– della trasmissione telematica della bozza di documento amministrativo elettronico di accompagnamento e delle note di ricevimento;
– della visualizzazione e dello scarico (download) via internet del documento amministrativo
elettronico di accompagnamento (e-AD) e della nota di ricevimento; in particolare, la descrizione
della funzione che consente di visualizzare e scaricare tali documenti è riportata nell’allegato 1 ed
è disponibile sul sito www.agenziadogane.gov.it nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso
«Accise → Telematizzazione delle accise → DAA telematico → Processi».
Alla sperimentazione in parola sono invitati a partecipare tutti gli operatori interessati, al
fine di verificare le procedure informatiche predisposte per ottemperare agli obblighi previsti
dalla normativa.
Le modalità tecniche e operative per la trasmissione telematica, nonché i relativi tracciati informatici, concordati con le associazioni in indirizzo nel corso delle varie riunioni dei singoli tavoli tecnici all’uopo predisposti, sono disponibili sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione «Click rapidi», selezionando il seguente percorso: «Accise → Telematizzazione delle Accise → DAA telematico».
Sul medesimo sito sono reperibili le informazioni di dettaglio delle procedure in parola nella
sezione «Click rapidi» selezionando il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise → Assistenza on-line».
Gli operatori che non avessero ancora ritirato le autorizzazioni all’utilizzo del servizio Telematico Doganale, sono invitati a farlo con la massima sollecitudine.
Le istruzioni per il ritiro di tali autorizzazioni sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia consultando l’apposita sezione «In un click», selezionando il percorso «Assistenza on-line → Utilizzare il Servizio Telematico Doganale».
Nel caso di problemi o malfunzionamenti applicativi nel corso della sperimentazione, gli operatori sono invitati a cercare la soluzione consultando la sezione «Assistenza on line»; se ciò dovesse
risultare infruttuoso, si possono indirizzare le richieste e le segnalazioni:
– via posta elettronica, (canale prioritario), utilizzando nella funzione «Assistenza on line» l’opzione «Contatti Assistenza → E-mail»;
– ai servizi di call center, rivolgendosi al numero verde 800-257428 ed annotando la data ed il
relativo numero della richiesta.
Qualora, entro un periodo di tempo ragionevole in relazione alla gravità del malfunzionamento,
non si riceva risposta, comunicare il malfunzionamento – indicando obbligatoriamente la data e il
numero della richiesta di assistenza – agli indirizzi di posta elettronica:
1. [email protected], per le richieste di assistenza dei depositi fiscali
di prodotti energetici e degli operatori del settore oli lubrificanti e bitumi di petrolio;
2. [email protected], per le richieste di assistenza dei depositi fiscali del settore alcole e del settore vino;
3. [email protected], per gli operatori professionali di tutti i settori di
imposta e per i rappresentanti fiscali.
1697
DAA e DAS (NOTA PROT. 10819 DEL 25.1.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Con successiva comunicazione sarà resa nota la disponibilità del corso e-learning realizzato
appositamente per gli operatori economici interessati dal progetto.
I Signori Direttori Regionali ed Interregionali sono invitati a coinvolgere i team dei coordinatori AIDA e gli Uffici Processi Automatizzati dei Distretti delle Dogane al fine di fornire agli utenti
la massima assistenza durante le fasi di sperimentazione in argomento, non mancando di segnalare alla scrivente le eventuali criticità riscontrate.
1698
DAA e DAS (COMUNICATO DEL 31.3.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
COMUNICATO STAMPA AD PROT. 45366
DEL 31 MARZO 2010
DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE
DEI PRODOTTI SOGGETTI AD ACCISA
Il progetto EMCS (Excise Movement Control System) prevede che dal 1° aprile 2010 tutti gli
operatori economici dei Paesi comunitari collegati all’EMCS, ad eccezione di Polonia e Danimarca,
e della Grecia (che aderiranno, rispettivamente, dal 1° gennaio 2011 e dal 1° giugno 2010), dovranno essere in grado di trasmettere la nota elettronica di ricevimento relativa ad un e-AD.
Accogliendo le richieste delle associazioni di categoria, e in considerazione dell’opportunità di
proseguire nelle attività di sperimentazione, l’Italia ha informato la Commissione europea che i
propri operatori non saranno in grado di assicurare la chiusura dei DAA (Documenti Amministrativi di Accompagnamento) elettronici prima del 1° giugno 2010, provvedendo, ovviamente, alla
chiusura di quelli cartacei. La Commissione europea, in data odierna, ha formalizzato tale decisione a tutti gli Stati membri con il comunicato TAXUD D4/JV D(2010) 187448.
Con una nota successiva sarà formalizzata la convocazione del tavolo tecnico, da tenersi il 12
aprile 2010 alle ore 12.00, al fine di illustrare e condividere le attività di sperimentazione che consentiranno agli operatori di effettuare correttamente il dialogo telematico necessario alla predisposizione ed alla trasmissione della nota di ricevimento a decorrere dal 1° giugno 2010.
1699
DAA e DAS (DET. PROT. 38869 DEL 1.4.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE PROT. 38869/RU
DEL 1° APRILE 2010
DISPOSIZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO AMMINISTRATIVO
ELETTRONICO PER LA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI
SOTTOPOSTI AD ACCISA
IL DIRETTORE
Vista la Direttiva 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise che
abroga la direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992;
Visto il Reg. CE n. 684 del 24 luglio 2009 recante modalità di attuazione della Direttiva
2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa;
Visto il D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2010,
ed in particolare il comma 2, dell’art. 2 concernente le fattispecie, da stabilirsi con Determinazione
del Direttore dell’Agenzia delle Dogane, per le quali possono continuare ad essere applicate, per la
circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, le disposizioni di cui all’art. 6
del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2009;
Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1496/UD del 26 settembre 2007 attuativa del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. b) concernente la presentazione esclusivamente in forma telematica
del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette;
Vista la Determinazione Direttoriale prot. 46083/RU del 1° aprile 2009 concernente la decorrenza dei termini per la presentazione esclusivamente telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti o assoggettati ad accisa ed alle altre imposizioni indirette;
Tenuto conto che la Determinazione Direttoriale prot. 1496/UD allinea le procedure nazionali
per la trasmissione telematica del documento di accompagnamento per la circolazione in regime
sospensivo dei prodotti soggetti ad accisa alle procedure comunitarie di cui al progetto EMCS;
Viste le linee guida, di cui al documento CED 707rev1 TAXUD/45570/2010, che illustrano l’accordo tra gli stati membri in relazione alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa verso la Polonia, la Danimarca e la Grecia;
Considerate le richieste delle associazioni nazionali di settore che hanno rappresentato le attuali difficoltà ad impiegare il sistema EMCS a decorrere dal 1° aprile 2010;
Visto il documento TAXUD D4/JV D(2010) 187448 della Commissione Europea del 31 marzo
2010 che, a seguito di conforme richiesta delle autorità italiane, ha comunicato ufficialmente che
gli operatori economici italiani non saranno in grado di assicurare la chiusura dei documenti amministrativi elettronici anteriormente al 1° giugno 2010, provvedendo comunque alla chiusura dei
documenti amministrativi cartacei secondo le disposizioni di cui alla Direttiva 92/12/CEE;
Valutata l’opportunità che gli operatori continuino nelle attività di sperimentazione;
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. L’adozione del documento amministrativo, in forma elettronica, per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa ed alle altre imposizioni indirette, di cui agli artt. 6 e 61 del Testo Unico ap-
1700
DAA e DAS (DET. PROT. 38869 DEL 1.4.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
provato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, è obbligatoria a decorrere
dal 1° gennaio 2011.
2. Fino al 31 dicembre 2010 per le spedizioni dei prodotti soggetti ad accisa possono continuare ad essere applicate le disposizioni di cui all’art. 6 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 nella formulazione vigente alla data del 31 dicembre 2009.
3. La ricezione del documento amministrativo e la trasmissione della relativa nota di ricevimento connessa al documento di cui al comma 1 del presente articolo devono essere effettuate in
forma esclusivamente elettronica a decorrere dal 1° giugno 2010.
4. Restano ferme le disposizioni di cui alla Direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio
1992 per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa verso la Polonia e la Danimarca fino al 31
dicembre 2010 e verso la Grecia fino al 31 maggio 2010.
5. I documenti di accompagnamento previsti per la circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa ed altre imposizioni indirette di cui agli artt. 10, 12, e 62 del Testo Unico approvato con D.Lgs.
26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono presentati in forma esclusivamente telematica a decorrere dal dodicesimo mese successivo alla decorrenza di cui al comma 1 del presente
articolo.
Art. 2
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali prot. 1496/UD
del 26 settembre 2007 e prot. 46083/RU del 1° aprile 2009 non espressamente modificate dalla
presente.
La presente determinazione, pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane www.agenziadogane.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361 della L. 24 dicembre 2007, n. 244, entra in vigore lo
stesso giorno della sua pubblicazione.
1701
DAA e DAS (TX PROT. 52004 DEL 16.4.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
TELESCRITTO PROT. 52004/RU DEL 16 APRILE 2010
PROGETTO EMCS –ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE
DEGLI E-AD RICEVUTI ANTERIORMENTE AL TERMINE
DI TRASMISSIONE DI CUI AL COMMA 3 DELL’ARTICOLO 1
DELLA DETERMINAZIONE DIRETTORIALE PROT. 38869/RU
DEL 1° APRILE 2010
Come noto, il progetto EMCS prevede che dal 1° aprile 2010 tutti gli operatori economici dei
Paesi comunitari ad eccezione della Polonia e della Danimarca che aderiranno dal 1° gennaio 2011
e della Grecia che aderirà dal 1° giugno 2010, dovranno essere in grado di trasmettere la nota elettronica di ricevimento relativa ad un e-AD.
Accogliendo le richieste delle associazioni di categoria ed in considerazione dell’opportunità di
proseguire nelle attività di sperimentazione, la Commissione Europea è stata informata che gli
operatori italiani non sono in grado di assicurare la chiusura degli e-AD elettronici prima del 1° giugno 2010.
La Commissione Europea ha formalizzato tale decisione a tutti gli Stati membri con il comunicato TAXUD D4/JV D(2010) 187448 del 31 marzo 2010 successivamente pubblicato sul sito della
Commissione nella sezione relativa al progetto EMCS.
Tuttavia, diversi operatori economici comunitari hanno trasmesso a destinatari italiani i documenti amministrativi elettronici.
Di tale circostanza si è provveduto ad informare i servizi della Commissione per definire le procedure di chiusura degli e-AD pervenuti. In data odierna sono state concordate con i Servizi tecnici della Commissione le procedure da adottare riguardo agli e-AD provenienti dall’Ungheria.
Le procedure da adottare per la chiusura degli e-AD inviati da operatori di altri SM saranno comunicate con successiva nota, alla conclusione dell’istruttoria avviata con i servizi della Commissione al riguardo.
Tutto ciò premesso, con la presente si impartiscono istruzioni di dettaglio per la gestione degli
e-AD ricevuti dall’Ungheria prima del 1° giugno 2010.
Il destinatario delle merci, per le quali è stato emesso il documento amministrativo elettronico,
provvede a compilare e sottoscrivere, anche mediante apposizione del timbro personale, tre copie
del prospetto «nota di ricevimento cartacea» fornito in allegato, riportando le informazioni prescritte dagli artt. 7 e 8, paragrafo 3, del Reg. CE n. 684/09 e presentarle all’ufficio delle dogane territorialmente competente.
Si precisa che la spedizione è scortata da un documento cartaceo che riporta l’identificativo
ARC, e che nel caso dell’Ungheria, riproduce i dati presenti sull’e- AD identificandoli con i numeri
e le lettere figuranti nelle colonne A e B dell’allegato I, tabella 1, del predetto regolamento.
I destinatari che dispongono delle apposite credenziali di accesso possono comunque consultare l’e-AD corrispondente all’ARC indicato sul documento cartaceo pervenuto insieme alla merce,
accedendo alla funzione «NOTIFICHE EMCS» raggiungibile sul portale dell’Agenzia delle dogane
www.agenziadogane.it, seguendo il percorso: «Click Rapidi» – «Servizio Telematico Doganale –
E.D.I.» – «Accesso al sito reale e al sito di prova» – «Ambiente reale» – «Notifiche EMCS».
L’ufficio delle dogane territorialmente competente eseguiti i controlli del caso (verifica di corrispondenza tra l’e-AD registrato a sistema ed i corrispondenti dati riportati sulla «nota di ricevimento cartacea») provvede ad apporre data e timbro nell’apposito riquadro, sulle tre copie della
«nota di ricevimento cartacea» e riporta eventuali annotazioni su una stampa dell’e-AD.
Una copia della «nota di ricevimento cartacea» abbinata alla stampa del corrispondente e-AD
va conservata agli atti del destinatario medesimo, una copia è trattenuta dall’ufficio delle dogane
1702
DAA e DAS (TX PROT. 52004 DEL 16.4.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
territorialmente competente unitamente alla stampa del corrispondente e-AD, ed una copia va inviata dal destinatario, entro 5 giorni dal ricevimento della merce, via fax, allo speditore.
Gli uffici provvedono alla consultazione ed alla stampa degli e-AD accedendo alla linea di lavoro di AIDA: accise → e-AD → consultazione → destinazione.
La predetta funzione nonché la funzione «Notifiche EMCS» sono disponibili a partire dalle
ore 14,00 del 21 aprile prossimo.
*
*
*
I Signori Direttori Regionali ed Interregionali avranno cura di diffondere le presenti istruzioni
nonché di monitorarne la corretta applicazione, segnalando alla scrivente ogni utile elemento sulla
materia in argomento ed in particolare eventuali incompatibilità applicative.
Si raccomanda, infine, agli operatori di provvedere al più presto alle attività necessarie per aderire al sistema EMCS considerando che dal 1° giugno 2010 debbono garantire la trasmissione della
nota di ricevimento in formato elettronico.
Seguono ALLEGATI
1703
DAA e DAS (TX PROT. 52004 DEL 16.4.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
1704
DAA e DAS (TX PROT. 52004 DEL 16.4.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
1705
DAA e DAS (TX PROT. 57126 DEL 27.4.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
TELESCRITTO AD PROT. 57126/RU
DEL 27 APRILE 2010
PROGETTO EMCS – TELEMATIZZAZIONE DEL DOCUMENTO
AMMINISTRATIVO DI ACCOMPAGNAMENTO
E-AD DISPONIBILI PER LA SPERIMENTAZIONE
Come noto il progetto EMCS prevede che dal 1° aprile 2010 tutti gli operatori economici dei
paesi comunitari, ad eccezione della Polonia e della Danimarca, che aderiranno dal 1° gennaio
2011, e della Grecia, che aderirà dal 1° giugno 2010, dovranno trasmettere la nota elettronica di ricevimento relativa ad un e-AD.
Al fine di consentire una più agevole sperimentazione delle procedure concernenti la Nota di
ricevimento elettronica, si comunica che sono disponibili sul sito del Servizio Telematico Doganale di addestramento, attraverso la consultazione della funzione «Notifiche EMCS», 9 e-AD di
prova per ciascun soggetto obbligato presente nella banca dati SEED (depositari autorizzati ed
operatori professionali registrati).
In particolare, tali messaggi sono strutturati come segue.
Per tutti i settori fiscali
– ARC:
10IT$$$$$$$$$11111111
10IT$$$$$$$$$22222222
10IT$$$$$$$$$33333333
10IT$$$$$$$$$44444444
10IT$$$$$$$$$55555555
10IT$$$$$$$$$66666666
10IT$$$$$$$$$77777777
10IT$$$$$$$$$88888888
10IT$$$$$$$$$99999999
in cui:
10 è l’anno di riferimento;
IT è la sigla della nazione;
$$$$$$$$$ è il codice accisa del soggetto obbligato, privato del prefisso «IT00»;
11111111 - 99999999, è una numerazione convenzionale.
– i campi «Denominazione», «Indirizzo», «N. civico», «CAP» e «Città» dello speditore sono valorizzati con tutte «X»;
– i campi «Codice accisa», «Denominazione», «Indirizzo», «N. civico», «CAP» e «Città» del destinatario sono quelli reali desunti dalla base dati Anagrafica accise / banca dati SEED;
– la data di spedizione è impostata al 25 marzo 2010.
Settore alcole e settore vino
– Codice accisa speditore: IT00LEA00010C
– Corpo DAA: un prodotto con CPA S200 - NC 22082012 - Quantità 1800,200 - Peso lordo
1700,25 - Peso netto 1500,10.
Settore prodotti energetici
– Codice accisa speditore: IT00CTO00012Q
– Corpo DAA: un prodotto con CPA E800 - NC 29051100 - Quantità 1800,200 - Peso lordo
1700,25 - Peso netto 1500,10.
1706
DAA e DAS (TX PROT. 57126 DEL 27.4.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Settore tabacchi
– Codice accisa speditore: IT00AGT00002T
– Corpo DAA: un prodotto con CPA T200 - NC 24022010 - Quantità 1800,200 - Peso lordo
1700,25 - Peso netto 1500,10.
Gli operatori provvederanno ad utilizzare gli e-AD al fine di sperimentare compiutamente tutti
i possibili scenari, di seguito descritti, relativi alla trasmissione delle corrispondenti Note di ricevimento.
1. Ricezione accettata e soddisfacente (senza riscontrare cali o eccedenze);
2. Ricezione accettata anche se insoddisfacente (con riscontro di una eccedenza);
3. Ricezione accettata anche se insoddisfacente (con riscontro di un calo legale);
4. Ricezione accettata anche se insoddisfacente (con riscontro di un calo eccedente);
5. Ricezione rifiutata (rifiuto totale della merce);
6. Ricezione parzialmente rifiutata (rifiuto parziale della merce);
7. Rigetto dell’e-AD (rifiuto del documento prima dell’arrivo della merce).
Per visualizzare gli e-AD di prova in argomento gli operatori devono:
– accedere alla funzione «Notifiche EMCS» esposta sul sito del Servizio Telematico Doganale
di addestramento;
– indicare il nome utente e la password;
– indicare il proprio codice accisa, ove necessario;
– selezionare la funzione «Ricerca generalizzata e-AD»;
– indicare come periodo di emissione dal 1° gennaio 2010 al 31 marzo 2010;
– specificare «SI» nel campo «e-AD ricevuti»;
– specificare «NO» nel campo «e-AD inviati».
Inoltre si informa che in ambiente di addestramento sono disponibili gli e-AD trasmessi in ambiente reale da taluni paesi comunitari; è appena il caso di far presente che tali e-AD possono essere utilizzati, ai fini della sperimentazione, esclusivamente dagli effettivi destinatari nazionali.
Si invitano i depositari autorizzati, ai fini di una più efficace sperimentazione, a replicare sul
sistema di addestramento le movimentazioni effettuate in ambito nazionale, prendendo accordi
con i relativi destinatari.
La disponibilità degli e-AD di prova utilizzabili ai fini della sperimentazione dalla figura professionale dei Rappresentanti Fiscali abrogata con il recepimento della Direttiva CE 118/08, di cui
alla nota prot. n. 49125 del 9 aprile 2010 emanata dalla Direzione Centrale Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti, sarà resa nota con successiva comunicazione.
Si raccomanda agli operatori tutti di ricorrere ai servizi di assistenza, soltanto dopo aver consultato tutti gli elementi tecnici pubblicati sul sito internet dell’Agenzia, con particolare riferimento
alle FAQ, seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle accise → DAA telematico».
Si invitano le Direzioni regionali e Interregionali ad assicurare che il contenuto della presente
sia portato a conoscenza degli operatori interessati.
1707
DAA e DAS (NOTA PROT. 60137 DEL 4.5.2010)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
NOTA AD PROT. 60137/RU DEL 4 MAGGIO 2010
PROGETTO EMCS
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DEGLI E-AD
RICEVUTI ANTERIORMENTE AL TERMINE DI TRASMISSIONE
DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 1 DELLA DETERMINAZIONE
DIRETTORIALE PROT. 38869/RU DEL 1° APRILE 2010
Con la nota prot. 52004 del 16 aprile u.s. sono state impartite le istruzioni per la chiusura dei
movimenti intracomunitari che circolano sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico (e-AD) provenienti dall’Ungheria e si è fatta riserva di comunicare le procedure da adottare
per il trattamento degli e-AD provenienti dagli altri Stati membri, a conclusione dell’istruttoria avviata al riguardo con i Servizi della Commissione Europea.
Con la presente si integrano le istruzioni già diramate con la nota cui si fa seguito con le istruzioni, parimenti concordate con i Servizi Comunitari, riguardanti la chiusura degli e-AD provenienti dagli altri Stati membri anteriormente al 1° giugno 2010.
I destinatari delle merci spedite sotto la scorta di un e-AD provenienti dall’Austria provvedono:
– ad inviare allo speditore un fax che confermi esclusivamente l’arrivo delle merci, facendo riferimento al codice unico di riferimento amministrativo (ARC) dell’e- AD;
– a partire dal 1° giugno 2010, a trasmettere la «Nota di ricevimento» elettronica conforme
ai requisiti figuranti nell’allegato I della tabella 6 del Reg. CE n. 684/2009.
I destinatari delle merci scortate da e-AD provenienti da altri stati membri (diversi da Austria
ed Ungheria) provvedono:
– a partire dal 1° giugno 2010, a trasmettere la «Nota di ricevimento» elettronica conforme
ai requisiti figuranti nell’allegato I della tabella 6 del Reg. CE n. 684/2009.
Si rammenta che le merci spedite sotto la scorta di un e-AD sono accompagnate da una copia
stampata dell’e-AD o da qualsiasi altro documento commerciale che indica il codice unico di riferimento amministrativo (ARC) corrispondente all’e-AD.
Come specificato con la nota citata, i destinatari che dispongono delle apposite credenziali di
accesso possono consultare l’e-AD corrispondente all’ARC indicato sul documento cartaceo pervenuto insieme alla merce, accedendo alla funzione «Notifiche EMCS» raggiungibile sul portale dell’Agenzia delle dogane www.agenziadogane.it, seguendo il percorso: «Click Rapidi» – «Servizio Telematico Doganale – E.D.I.» – «Accesso al sito reale e al sito di prova» – «Ambiente reale» – «Notifiche EMCS».
I Signori Direttori Regionali ed Interregionali sono invitati a dare la massima diffusione alle presenti istruzioni segnalando alla scrivente ogni eventuale criticità ed ogni utile elemento sulla materia in argomento, nonché a sensibilizzare gli operatori del proprio bacino di utenza a completare le attività di sperimentazione stante l’obbligo, a partire dal 1° giugno 2010, di assicurare inderogabilmente la chiusura di ogni movimento scortato da e-AD con la «Nota di ricevimento»
elettronica.
1708
La contabilità fiscale nel settore dei prodotti energetici
degli oli lubrificanti e dei bitumi
LA CONTABILITÀ FISCALE (DET. 1494 DEL 26.9.2007)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE N. 1494/UD
DEL 26 SETTEMBRE 2007
TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA DEI DATI
RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DEGLI OPERATORI,
QUALIFICATI COME DEPOSITARI AUTORIZZATI, OPERATORI
PROFESSIONALI, RAPPRESENTANTI FISCALI ED ESERCENTI
DEPOSITI COMMERCIALI, CONCERNENTI L’ATTIVITÀ SVOLTA
NEI SETTORI DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI OLI
LUBRIFICANTI E DEI BITUMI DI PETROLIO
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.M. 28 dicembre 2000, n. 1390, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le
Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.
286, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione esclusivamente in
forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l’altro l’attività svolta nei settori degli oli minerali, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli artt. 5, 8, 9, 25, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti
le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto il citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità»;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 settembre 1996, n. 557: Regolamento recante
norme per disciplinare l’applicazione dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e su taluni prodotti analoghi nonché l’imposta sui bitumi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 gennaio 2000, n. 55: Regolamento recante norme
in materia di cali naturali e tecnici delle merci soggette a vincolo doganale e ad accise;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454: Regolamento concernente
le modalità di gestione dell’agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli,
orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 luglio 2003, n. 256: Regolamento concernente le
modalità di applicazione dell’accisa agevolata sul prodotto denominato biodiesel, ai sensi dell’art.
21 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la circolare 30 dicembre 1992, n. 335 di illustrazione delle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie per l’armonizzazione delle accise;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» così come
modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159;
1711
LA CONTABILITÀ FISCALE (DET. 1494 DEL 26.9.2007)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure telematiche per la trasmissione dei dati
delle contabilità dei depositari autorizzati concernenti l’attività svolta nei settori dei prodotti energetici in sostituzione delle procedure attualmente previste;
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. I dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, concernenti l’attività svolta nel settore dei prodotti energetici, sono presentati in forma esclusivamente
telematica a decorrere dal 1° giugno 2008.
2. I dati relativi alle contabilità degli operatori qualificati come operatori professionali, rappresentanti fiscali, esercenti i depositi commerciali e dei soggetti che svolgono attività nei settori
degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio sono trasmessi in forma esclusivamente telematica a
decorrere dal 1° gennaio 2009.
Art. 2
Modalità di trasmissione telematica
1. I depositari autorizzati ai fini di cui al comma 1 dell’art. 1 trasmettono giornalmente all’Agenzia delle Dogane, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di riferimento, oltre all’identificativo del depositario:
a) i seguenti dati, relativi a ciascuna movimentazione, interna ed esterna al deposito fiscale, dei
prodotti soggetti o assoggettati ad accisa:
1. estremi del registro di carico e scarico
2. qualità e quantità del prodotto movimentato
3. documento che giustifica o accompagna la movimentazione
4. mittente o destinatario del prodotto movimentato
5. tipologia e causale della movimentazione
6. posizione fiscale del prodotto
7. imposte afferenti alla movimentazione del prodotto;
b) il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei prodotti in sospensione di accisa.
2. I depositari autorizzati, ai fini di cui al comma 1 dell’art. 1, trasmettono all’Agenzia delle
Dogane, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, oltre all’ identificativo del depositario autorizzato, i dati concernenti:
a) il periodo di riferimento;
b) il riepilogo del movimento mensile d’imposta;
c) gli accrediti d’imposta utilizzati nel mese di riferimento.
Per il mese di dicembre i dati devono essere riepilogati con cadenza quindicinale e trasmessi
entro il terzo giorno successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno del
mese successivo per la seconda.
1712
LA CONTABILITÀ FISCALE (DET. 1494 DEL 26.9.2007)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
3. I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1 trasmettono all’Agenzia delle Dogane, nei termini previsti dagli artt. 8, 9, 25, 61 e 62 del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e normativa regolamentare collegata, oltre all’identificativo del soggetto, i dati relativi a:
a) periodo di riferimento
b) estremi del registro di carico e scarico
c) qualità e quantità del prodotto movimentato
d) documento che giustifica o accompagna la movimentazione
e) mittente o destinatario del prodotto movimentato
f) tipologia e causale della movimentazione
g) posizione fiscale del prodotto
h) eventuali imposte afferenti la movimentazione del prodotto e relative garanzie
i) eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo.
Art. 3
Modalità tecniche ed operative
1. I soggetti di cui all’art. 1 devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano
già in possesso, l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico
Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione dei dati per il tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono resi disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
Art. 4
Fase di sperimentazione
1. La trasmissione in forma esclusivamente telematica dei dati di cui all’art. 1 è preceduta da
una fase di sperimentazione, di durata non inferiore a 60 giorni, al fine di consentire agli operatori di verificare le procedure informatiche all’uopo predisposte.
2. Le modalità tecniche e operative per lo svolgimento della sperimentazione sono reperibili sul
sito dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
Art. 5
Disposizioni finali
1. La riservatezza, l’autenticità, l’integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati
dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.».
2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
1713
LA CONTABILITÀ FISCALE (CIRC. N. 21/D DEL 23.5.2008)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
CIRCOLARE 21/D DEL 23 MAGGIO 2008
TEMPI E MODALITÀ PER LA TRASMISSIONE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA DEI DATI
RELATIVI ALLE CONTABILITÀ DEI DEPOSITARI
AUTORIZZATI ESERCENTI L’ATTIVITÀ SVOLTA NEI SETTORI
DEI PRODOTTI ENERGETICI
Premessa
L’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla
legge 24 novembre 2006, n. 286 ha previsto che con determinazione dell’Agenzia delle dogane fossero stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, esercenti l’attività nei
settori dei prodotti energetici, di cui all’art. 5 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
La Determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del 26 settembre 2007 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2007, ha stabilito dette modalità e, all’art. 1, comma 1, ha fissato la
decorrenza per la trasmissione dei dati in parola al 1° giugno 2008.
Con la presente si impartiscono istruzioni di dettaglio al fine di ottemperare a tale obbligo, precisando che i dati trasmessi in forma telematica devono trovare corrispondenza nelle scritturazioni previste dall’art. 5, comma 3, lett. c) del testo unico 504/1995 come esplicitate nella circolare 335/92 e devono essere stampati a richiesta degli organi verificatori.
Il tavolo tecnico con le associazioni di categoria del settore, attivato il 6 marzo 2007 per condividere le modalità tecnico-operative per la presentazione telematica dei dati in parola e seguire
le fasi di sperimentazione, continua ad essere operante, al fine di monitorare la fase di prima applicazione delle nuove procedure.
1. Dati contabili relativi alla movimentazione giornaliera dei prodotti e riepilogo giornaliero delle garanzie di circolazione dei prodotti in sospensione d’accisa
I depositari autorizzati devono trasmettere in forma esclusivamente telematica, entro le ore
12.00 del giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati relativi a ciascuna movimentazione dei prodotti energetici, interna ed esterna al deposito fiscale ed il riepilogo dei dati contabili relativi alla movimentazione complessiva giornaliera delle garanzie per la circolazione dei
prodotti in sospensione di accisa.
I medesimi dati, relativi alle materie prime ed ai semilavorati non soggetti ad accise, in questa prima fase sono trasmessi su base volontaria, considerato che tali prodotti sono oggetto delle
scritturazioni indicate in premessa e che sono stati oggetto della sperimentazio ne condotta.
Peraltro la loro trasmissione telematica consente di validare, già nella fase di prima applicazione, le modalità per la tenuta informatizzata dei registri afferenti e di costituire il presupposto
per la razionalizzazione degli adempimenti e dei flussi informativi tra amministrazione ed utenza,
in un’ottica single window.
I maggiori benefici potranno derivare dall’integrazione tra i processi doganali e fiscali e dalla
possibilità di fornire direttamente ad altri enti ed amministrazioni le informazioni acquisite per via
telematica, evitando che vengano fornite dagli operatori.
Per la predisposizione dei relativi file occorre fare riferimento ai tracciati record ed agli elementi
tecnici (tabelle di riferimento, regole e condizioni, ecc.) pubblicati sul sito internet dell’Agenzia,
1714
LA CONTABILITÀ FISCALE (CIRC. N. 21/D DEL 23.5.2008)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise → Settore Prodotti Energetici».
L’invio telematico sostituisce l’adempimento previsto dal punto 5, 2° cpv della circolare n. 335/92
e quindi la presentazione dei relativi documenti cartacei ivi previsti (prospetti riepilogativi e relative distinte allegate).
Pertanto, a decorrere dal 1° giugno 2008, non è più richiesta la consegna ai competenti Uffici delle Dogane dei predetti documenti cartacei.
2. Dati contabili relativi al debito/credito di imposta
I depositari autorizzati devono trasmettere, in forma esclusivamente telematica, entro il quinto
giorno lavorativo successivo al termine di ciascun mese, il riepilogo del movimento periodico d’imposta e degli accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.
Si precisa che per il mese di dicembre i dati saranno trasmessi con cadenza quindicinale entro
il terzo giorno lavorativo successivo al termine della prima quindicina ed entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, per la seconda quindicina.
Per la predisposizione dei relativi file occorre fare riferimento ai tracciati record ed agli elementi
tecnici (tabelle, regole e condizioni) pubblicati sul sito internet dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle
Accise → Settore Prodotti Energetici».
L’invio telematico dei predetti file costituisce adempimento all’obbligo previsto dal 2° periodo,
della lett. b) del 1° capoverso, del punto 5 della circolare n. 335/92 e sostituisce la presentazione
quindicinale dei prospetti riepilogativi cartacei prevista dal punto 2 della circolare n. 80/97.
3. Rettifiche su istanza di parte
Considerate le esigenze emerse nel corso della sperimentazione prevista dall’art. 4 della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007 sono state definite le procedure per la trasmissione telematica delle rettifiche ai dati in oggetto.
I dati già trasmessi, quindi, possono essere rettificati tramite l’inserimento e/o la cancellazione
dei record afferenti in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nell’apposito campo «Note»,
la motivazione della rettifica.
Ove necessario, devono essere rettificati anche tutti i dati correlati all’intervento di modifica effettuato.
Resta inteso che le rettifiche ed i conseguenti aggiornamenti devono corrispondere alle eventuali modifiche effettuate nelle scritturazioni contabili.
Si precisa che, se la rettifica incide sulla giacenza contabile ad una certa data, l’operatore deve
trasmettere, unitamente ai record di rettifica:
– la rettifica della giacenza contabile a quella data;
– la giacenza contabile alla data di riferimento della trasmissione che tiene conto degli aggiornamenti dovuti alla rettifica in parola, senza provvedere alla rettifica delle giacenze contabili
afferenti alle giornate comprese tra le due date.
I dettagli tecnico-operativi per l’esecuzione dei processi di rettifica e per la compilazione dei relativi tracciati record sono pubblicati sul sito dell’Agenzia, http://www.agenziadogane.gov.it nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise → Settore Prodotti Energetici».
La trasmissione di eventuali rettifiche non esclude, ove ricorrano i presupposti di legge, l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
1715
LA CONTABILITÀ FISCALE (CIRC. N. 21/D DEL 23.5.2008)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
4. Cali ed eccedenze
I dati delle contabilità risultanti da una verifica fiscale, cali e/o eccedenze di giacenza, devono
essere trasmessi per via telematica al momento della disponibilità del verbale di verifica, indicando
nell’apposito record:
– «Calo di inventario» / «Eccedenza di inventario», nella causale di movimentazione;
– la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nella data di riferimento;
– «VDP», nel tipo documento;
– gli estremi del protocollo del verbale di verifica, nel numero documento/verbale.
5. Modalità tecniche ed operative
Ad ogni buon fine, si rammenta quanto precisato al comma 3 dell’art. 3 della Determinazione
Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007, ove si specifica che le modalità tecnico-operative di
trasmissione dei file e del prelievo degli esiti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Servizio Telematico Doganale
– E.D.I.».
Inoltre, nella medesima sezione, seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise → Settore Prodotti Energetici» sono altresì presenti informazioni di supporto tra le quali si
rammentano:
– la descrizione dei processi di dettaglio (Gestione delle rettifiche, rientro della 3° copia del
DAA, Procedure di Fall-Back...);
– un’ulteriore guida operativa interattiva «Assistenza on line» che descrive i processi di dettaglio e consente di reperire agevolmente le informazioni sulla compilazione dei record e la predisposizione dei file; si segnala che «Assistenza on line» è costantemente aggiornata anche sulla base
delle segnala zioni degli utenti che forniscono, interattivamente, la propria opinione sulla qualità
dell’informazione ricevuta;
– FAQ – risposte alle domande più frequenti;
– normativa di settore.
Con riferimento ad alcune richieste delle associazioni di categoria si precisa che:
– l’apposizione della firma digitale ai file trasmessi garantisce oltre al riconoscimento legale ed
univoco del mittente, l’immodificabilità del messaggio trasmesso da parte del destinatario;
– il sistema esegue controlli formali e di coerenza e solo in assenza di errori relativi a tali aspetti
provvede alla registrazione. Gli errori rilevati sono segnalati all’utente per consentirgli la predisposizione e l’invio dei record corretti.
6. Procedure da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici
Il depositario autorizzato, nel caso di indisponibilità del proprio sistema informatico, è tenuto
a darne notizia all’Ufficio delle Dogane competente, indicando la durata prevista dell’interruzione
con le relative motivazioni.
Se tale indisponibilità ha una durata non superiore a tre giorni lavorativi, al ripristino del sistema, il depositario autorizzato provvede all’invio telematico dei dati che non è stato in grado di
trasmettere a causa di detta indisponibilità.
Nel caso di indisponibilità superiore a tre giorni lavorativi il depositario autorizzato deve presentare i dati in argomento all’Ufficio delle Dogane competente su supporto magnetico/ottico (CD,
Floppy,…) unitamente alla relativa stampa, debitamente sottoscritta, prodotta utilizzando i formulari cartacei pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione «Click
rapidi», seguendo il percorso «Accise Telematizzazione delle Accise Settore Prodotti Energetici.
1716
LA CONTABILITÀ FISCALE (CIRC. N. 21/D DEL 23.5.2008)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
Gli Uffici dell’Agenzia sono tenuti ad acquisire con immediatezza i dati presentati su tali
supporti.
Se l’indisponibilità riguarda il sistema informatico dell’Agenzia, indipendentemente dalla sua
durata, il depositario autorizzato, non appena ripristinato il sistema, provvede all’invio telematico
dei dati che non è stato in grado di trasmettere a causa di detta indisponibilità.
Disposizioni transitorie e finali
Data la peculiarità dei depositari autorizzati che svolgono l’attività di rifornimento degli aeromobili all’interno degli aeroporti (i c.d. depositi «AVIO»), si consente, transitoriamente, che la trasmissione giornaliera dei relativi dati contabili possa essere effettuata entro le ore 17.00 del giorno
lavorativo successivo a quello di riferimento.
In fase di prima applicazione della procedura in esame e comunque non oltre il 30 novembre
2008, ferme restando il rispetto dei termini di liquidazione e pagamento dell’imposta, i depositari
autorizzati possono provvedere, entro 5 giorni lavorativi dall’invio, alla rimozione degli errori materiali concernenti il disallineamento con le scritturazioni contabili, evidenziando nel campo note
la dicitura «ERRORE MATERIALE».
Con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità per la tenuta informatiz zata delle
scritturazioni previste dall’art. 5, comma 3, lett. c), del testo unico 504/1995.
Restano in vigore tutte le disposizione impartite con la più volte citata circolare 335/92 non
espressamente modificate dalla presente.
*
*
*
Si confida nella scrupolosa osservanza dei criteri sopraesposti, con preghiera di darne la massima diffusione e di segnalare con immediatezza ogni eventuale criticità.
I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente
adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati soprattutto nella fase di prima applicazione della nuova procedura.
1717
LA CONTABILITÀ FISCALE(DET. N. 52047 DEL 21.11.2008)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE N. 52047/UD
DEL 21 NOVEMBRE 2008
TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA DEI DATI
RELATIVI ALLA CONTABILITÀ DEGLI OPERATORI QUALIFICATI
COME DEPOSITARI AUTORIZZATI, OPERATORI
PROFESSIONALI, RAPPRESENTANTI FISCALI ED ESERCENTI
DEPOSITI COMMERCIALI, CONCERNENTI L’ATTIVITÀ SVOLTA
NEL SETTORE DEI PRODOTTI ENERGETICI, DEGLI OLI
LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO. INTEGRAZIONE E
MODIFICHE DELLA DETERMINAZIONE 1494/UD
DEL 26 SETTEMBRE 2007
IL DIRETTORE
Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del 26 settembre 2007 attuativa del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell’art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti, tra l’altro,
l’attività svolta nel settore de i prodotti energetici e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a
norma degli artt. 5, 8, 9, 25, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
Considerate le richieste delle associazioni del settore dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio relative al differimento della decorrenza dell’obbligo dell’invio dei dati
delle contabilità degli operatori professionali, dei rappresentanti fiscali, degli esercenti i depositi
commerciali e dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio;
Vagliate, altresì, le numerose richieste delle associazioni del settore dei prodotti energetici in
relazione alla rideterminazione del termine orario per la trasmissione giornaliera dei dati delle
contabilità dei depositari autorizzati;
Valutata la necessità di disporre delle informazioni sulla movimentazione delle materie prime
e dei semilavorati ai fini della determinazione del bilancio di materia;
Tenuto conto delle motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore in merito alle richieste formulate;
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 17 novembre 2008.
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. Agli operatori qualificati come operatori professionali o rappresentanti fiscali, che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici, è data facoltà di trasmettere in forma esclusiva-
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LA CONTABILITÀ FISCALE(DET. N. 52047 DEL 21.11.2008)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
mente telematica i dati delle contabilità dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° aprile 2009.
2. Agli operatori esercenti i depositi commerciali, che svolgono attività nel settore dei prodotti
energetici, è data facoltà di trasmettere in forma esclusivamente telematica i dati delle contabilità
dal 1° gennaio 2009; la decorrenza dell’obbligo per la trasmissione in forma esclusivamente telematica di tali dati è differita al 1° maggio 2009.
3. La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione esclusivamente telematica dei dati relativi
alle contabilità dei soggetti che svolgono attività nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio è differita al 1° maggio 2009.
Art. 2
Modalità di trasmissione
1. I depositari autorizzati di cui al comma 1 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n.
1494/UD del 26 settembre 2007 trasmettono entro il giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 1 dell’art. 2 della citata Determinazione 1494/UD, nonché i dati
relativi alle movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
2. I soggetti di cui al comma 3 dell’art. 1 della presente Determinazione trasmettono mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della
Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
3. I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 della presente Determinazione trasmettono, entro il
giorno lavorativo successivo a quello di riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei semilavorati.
4. I soggetti di cui al comma 2 dell’art. 1, della presente Determinazione, trasmettono mensilmente, entro il giorno dieci del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati di cui al
comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007.
Art. 3
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con la D. D. 1494/UD del 26 settembre 2007 non
espressamente modificate dalla presente.
La presente determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane,
www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
1719
LA CONTABILITÀ FISCALE (DET. N. 33694 DEL 6.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE N. 33694 DEL 6 MARZO 2009
MODIFICA DELLA FREQUENZA DI TRASMISSIONE
DEI DATI CONTABILI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI
E RAPPRESENTANTI FISCALI NEL SETTORE
DEI PRODOTTI ENERGETICI
IL DIRETTORE
Vista la Determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del 26 settembre 2007 attuativa del D.L. 3
ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare dell’art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione, esclusivamente in forma telematica, dei dati relativi alle contabilità, tra l’altro, degli operatori qualificati operatori professionali e
rappresentanti fiscali, concernenti l’attività svolta nel settore dei prodotti energetici, a norma degli
artt. 8, 9 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
Vista la Determinazione Direttoriale prot. 52047/UD del 21 novembre 2008 di integrazione e
modifica della Determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del 26 settembre 2007;
Valutata l’opportunità di semplificare gli adempimenti connessi all’invio telematico dei dati in
argomento, tramite la trasmissione in un’unica scadenza mensile da parte dei rappresentanti fiscali
e degli operatori professionali;
Adotta la seguente determinazione
I soggetti di cui al comma 1 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale prot. 52047/UD del 21
novembre 2008 trasmettono mensilmente, entro il quinto giorno lavorativo successivo al mese di
riferimento, i dati di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione Direttoriale prot. 1494/UD del
26 settembre 2007, nonché i dati relativi alle eventuali movimentazioni delle materie prime e dei
semilavorati.
Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali prot. 1494/UD
del 26 settembre 2007 e prot. 52047/UD del 21 novembre 2008 non espressamente modificate dalla
presente.
La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
1720
LA CONTABILITÀ FISCALE (CIRC. N. 10/D DEL 25.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
CIRCOLARE N. 10 /D DEL 25 MARZO 2009
TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE – SETTORI PRODOTTI
ENERGETICI, OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO.
ISTRUZIONI OPERATIVE
Premessa
In attuazione dell’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, sono state emanate le Determinazioni Direttoriali n.
1494/UD del 26 settembre 2007, n. 52047/UD del 21 novembre 2008 e n. 33694/RU del 6 marzo 2009
concernenti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali,
rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti tra l’altro l’attiv ità svolta nel
settore dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, a norma degli artt. 5, 8, 9,
25, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.
La Circolare n. 21/D prot. n. 3519 del 23 maggio 2008, ha impartito le istruzioni di dettaglio per
la trasmissione in via esclusivamente telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati
che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.
Con la presente si impartiscono ulteriori istruzioni anche con riferimento alle altre tipologie di
operatori tenuti agli obblighi di trasmissione telematica, precisando che i dati trasmessi in tale
forma devono trovare corrispondenza nelle scritturazioni previste dalle vigenti disposizioni.
I tavoli tecnici con le associazioni di categoria dei suindicate settori, attivati allo scopo di condividere le modalità tecnico-operative per la presentazione telematica dei dati in parola e seguire
le fasi di sperimentazione, continuano ad essere operanti, al fine di monitorare la fase di prima applicazione delle nuove procedure.
1. Operatori professionali e Rappresentanti fiscali
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il 5°
giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento i dati giornalieri delle contabilità
relativi a:
– movimentazioni dei prodotti allibrate nei registri di carico/scarico;
– debito d’imposta.
Si precisa che i record che riportano l’ammontare del debito di imposta dovranno corrispondere
a ciascuna giornata nella quale sono state prese in carico le partite ricevute in regime sospensivo.
I soggetti in argomento che optino per la trasmissione telematica delle movimentazioni dei
prodotti ricevuti in sospensione di accisa e del relativo riepilogo di imposta entro il giorno lavorativo successivo al giorno di ricezione, non sono tenuti alla presentazione dei seguenti documenti cartacei:
– prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione d’accisa, nonché del
movimento d’imposta e delle relative garanzie di cui al punto 9 della Circolare n. 335/92;
– prospetto riepilogativo giornaliero delle partite ricevute in sospensione di accisa di cui al
punto 10 della Circolare n. 335/92.
2. Operatori professionali non registrati
Tali soggetti non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità
1721
LA CONTABILITÀ FISCALE (CIRC. N. 10/D DEL 25.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
3. Esercenti i depositi commerciali
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il
giorno 10 del secondo mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità
relativi a:
– movimentazione giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito.
4. Soggetti che svolgono l’attività nei settori degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio
Tali soggetti devono trasmettere mensilmente in forma esclusivamente telematica, entro il
mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità relativi a:
• movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito;
• riepilogo mensile d’imposta.
• eventuali accrediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento.
I soggetti che movimentano esclusivamente prodotti ad imposta assolta devono trasmettere
mensilmente, entro il mese successivo a quello di riferimento, i dati giornalieri delle contabilità
relativi a:
• movimentazioni giornaliere dei prodotti, interne ed esterne al deposito.
Nel settore degli oli lubrificanti l’imposta afferente le movimentazioni di immissione in consumo può essere trasmessa, a seconda della organizzazione aziendale dell’operatore, in due differenti modalità:
• indicando sui singoli documenti di tipo XAB la quantità di:
– olio lubrificante vergine e la relativa imposta;
– olio lubrificante rigenerato e la relativa imposta;
– altri prodotti assoggettati ad imposta di consumo, di cui al comma 6 dell’art. 62 del decreto
legislativo n. 504/1995, e la relativa imposta;
• ove l’operatore non disponesse dei dati di dettaglio delle componenti di ciascuna partita di
prodotto immessa in consumo, indicando, per ogni giornata, attraverso l’utilizzo di un documento
di tipo «ICL» (Imposta Consumo Lubrificanti) per ciascuna delle categorie di prodotto sottostanti,
il totale delle quantità immesse in consumo di:
– olio lubrificante vergine e la relativa imposta;
– olio lubrificante rigenerato e la relativa imposta;
– altri prodotti assoggettati ad imposta di consumo, di cui al comma 6 dell’art. 62 del decreto
legislativo n. 504/1995, e la relativa imposta;
Per quanto riguarda specificatamente l’imposta afferente le movimentazioni di immissione
in consumo delle preparazioni lubrificanti NC 3403, contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore al 70%, insieme ai dati riguardanti le quantità di prodotti assoggettati e le relative imposte richiamate ai punti precedenti, va evidenziata anche la quantità di prodotti esenti
da imposte.
Per venire incontro alle esigenze manifestate dalle associazioni di categoria nell’ambito dell’apposito tavolo tecnico, ed al fine di regolamentare alcune prassi operative, si specifica che la trasmissione dei dati relativi all’introduzione in deposito di prodotti provenienti dall’estero, classificati nel paese di origine come NC 3403, poiché contenenti un quantitativo di olio minerale inferiore
al 70%, ma nei quali siano presenti altri prodotti (comma 6 dell’art. 62 del decreto legislativo n.
504/1995) assoggettati ad imposta di consumo sul territorio nazionale in misura tale da renderne
necessaria la contabiliz zazione come NC 2710, deve seguire le seguenti indicazioni:
• deve essere comunicata la movimentazione di carico riferita al registro del prodotto NC 3403;
• devono essere comunicate due movimentazioni, giustificate da un verbale interno aziendale
(codice tip o documento = «VIA») e riferite ai rispettivi registri:
1722
LA CONTABILITÀ FISCALE (CIRC. N. 10/D DEL 25.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
– lo scarico del prodotto NC 3403, utilizzando la causale di scarico «062» (Assoggettamento ad
imposta di prodotto che rimane in deposito);
– il carico del prodotto NC 27101999 utilizzando la causale di carico «124» (Assoggettamento
ad imposta di prodotto che rimane in deposito).
5. Depositari autorizzati nel settore prodotti energetici
La Determinazione Direttoriale n. 52047/UD del 21 novembre 2008 ha introdotto l’obbligo di
trasmettere le movimentazioni inerenti le materie prime ed i semilavorati.
Al riguardo, si precisa che il suddetto obbligo decorre dal 1° maggio 2009.
Resta ferma la facoltà di trasmettere sin d’ora i dati in parola.
6. Rettifiche su istanza di parte
Fermo restando quanto previsto al punto 3 della circ. 21/D/2008 per i depositi fiscali di prodotti
energetici, i dati trasmessi dai soggetti di cui ai punti 1, 3 e 4 della presente circolare possono essere rettificati tramite l’inserimento e/o la cancellazione dei record afferenti in cui deve essere obbligatoriamente specificata, nell’apposito campo «Note», la motivazione della rettifica.
Ove necessario, devono essere rettificati anche tutti i dati correlati all’intervento di modifica effettuato, tranne quelli relativi alle giacenze contabili.
Resta inteso che le rettifiche ed i conseguenti aggiornamenti devono corrispondere alle eventuali modifiche effettuate nelle scritturazioni contabili cartacee.
I dettagli tecnico-operativi per l’esecuzione dei processi di rettifica e per la compilazio ne dei
relativi tracciati record sono pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella
sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise → Settore
prodotti energetici».
La trasmissione di eventuali rettifiche non esclude, ove ricorrano i presupposti di legge, l’applicazione dei provvedimenti sanzionatori previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
7. Cali ed eccedenze
Ad integrazione e sostituzione del punto 4 della cir. 21/D del 2008, per i soggetti di cui ai punti
1, 3, 4 e 5 della presente circolare, la trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati in occasione delle attività di verifica fiscale da parte degli organi di controllo, è effettuata indicando nell’apposito record:
– il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
– la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla data di riferimento;
– il codice «VDP» (Verbale di determinazione del prodotto), nel campo riservato al tipo
documento;
– gli estremi del protocollo del verbale di verifica, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.
Nel caso non siano contestualmente disponibili le informazioni relative agli estremi del verbale di verifica, i dati dei cali e/o delle eccedenze accertati, devono essere trasmessi indicando nell’apposito record:
– il codice relativo all’eccede nza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
– la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla data di
riferimento;
1723
LA CONTABILITÀ FISCALE (CIRC. N. 10/D DEL 25.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
– il codice «VIA» (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento;
– gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.
Successivamente, al momento della disponibilità del verbale di verifica, l’operatore modifica
i dati identificativi del solo documento giustificativo, sostituendo il «VIA» con il «VDP» pervenuto
e non mancando di indicare nel corrispondente campo «Note» la dicitura «Registrazione differita VDP».
La trasmissione dei dati delle contabilità relativi a cali e/o eccedenze di giacenza, accertati autonomamente dagli operatori, è effettuata indicando nell’apposito record:
– il codice relativo all’eccedenza o ai cali di inventario, nel campo riservato alla causale di movimentazione;
– la data delle effettive misurazioni fisiche del prodotto, nel campo riservato alla data di riferimento;
– il codice «VIA» (Verbale Interno dell’Azienda), nel campo riservato al tipo documento;
– gli estremi del protocollo del Verbale Interno dell’Azienda, nei campi riservati all’identificazione del documento che giustifica la movimentazione.
8. Modalità tecniche ed operative
Si rammenta quanto precisato al comma 3 dell’art. 3 della Determinazione Direttoriale n.
1494/UD del 26 settembre 2007, ove si specifica che le modalità tecnico-operative di trasmissione dei
file e del prelievo degli esiti sono pubblicati sul sito dell’Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it,
nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Servizio Telematico Doganale – E.D.I.».
Inoltre, nella medesima sezione, seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise
→ ?Settore prodotti energetici → (tipo operatore)» sono altresì presenti, costantemente aggiornate,
tutte le informazioni di supporto, tra le quali si rammentano:
– la descrizione dei tracciati record;
– tabelle di riferimento;
– la descrizione di dettaglio dei processi (gestione delle rettifiche, rientro della terza copia del
DAA;…);
– «Assistenza on line», che consente di reperire agevolmente le informazioni sulla compilazione dei record e la predisposizione dei file;
– FAQ – risposte alle domande più frequenti;
– normativa di settore.
Si precisa, inoltre, che:
– l’apposizione della firma digitale ai file trasmessi garantisce, oltre al riconoscimento legale
ed univoco del mittente, l’integrità e la non modificabilità del messaggio trasmesso;
– il sistema esegue controlli formali e di coerenza e solo in assenza di errori relativi a tali aspetti
provvede alla registrazione delle informazioni trasmesse.
In particolare si sottolinea l’importanza di selezionare sempre il pulsante relativo ai «Dettagli» nella finestra di visualizzazione dell’esito dell’elaborazione; questa operazione consente di
verificare e correggere gli eventuali errori e segnalazioni rilevati dal sistema in relazione ai singoli record.
Le segnalazioni (tipo errore = «S») non impediscono la registrazione del record cui si riferiscono ma costituiscono un segnale di allerta per l’operatore che, ove ricorra il caso, può correggerle
attraverso una rettifica su istanza di parte.
Gli errori (tipo errore = «E»), invece, identificano una condizione di inaccettabilità del record
cui si riferiscono ed il sistema, di conseguenza, non ne registra le informazioni; in questo caso il
record deve essere corretto e nuovamente trasmesso ricorrendo, ove necessario, ai processi di rettifica su istanza di parte.
1724
LA CONTABILITÀ FISCALE (CIRC. N. 10/D DEL 25.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
9. Procedure da utilizzare in caso di indisponibilità dei sistemi informatici (Processi di Fallback)
L’operatore, nel caso di indisponibilità del proprio sistema informatico, è tenuto a darne notizia all’Ufficio delle Dogane competente, indicandone la durata prevista e le relative motivazioni.
Se tale indisponibilità ha una durata non superiore a tre giorni lavorativi, al ripristino del sistema,
l’operatore provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità.
Nel caso di indisponibilità superiore a tre giorni lavorativi l’operatore deve presentare i dati in
argomento all’Ufficio delle Dogane competente su supporto magnetico/ottico (CD, Floppy,…) unitamente alla relativa stampa, debitamente sottoscritta, prodotta utilizzando i formulari cartacei
pubblicati sul sito dell’ Agenzia http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise → Telematizzazione delle Accise → Settore prodotti energetici → (tipo
operatore) → Processi → Processi di Fall-back».
Gli Uffici territoriali dell’Agenzia sono tenuti ad acquisire con immediatezza i dati presentati
su tale supporto, verificandone la corrispondenza con la stampa prodotta e, in caso di riscontro positivo, dandone immediata convalida a sistema.
Se l’indisponibilità riguarda il sistema informatico dell’Agenzia, indipendentemente dalla sua
durata, l’operatore, non appena ripristinato il sistema, provvede all’invio telematico dei dati non trasmessi a causa di detta indisponibilità.
Si sottolinea che le suindicate procedure vanno utilizzate esclusivamente in caso di indisponibilità dei sistemi informatici.
10. Disposizioni finali
Per la predisposizione dei file da inviare occorre fare riferimento ai tracciati record ed agli elementi tecnici (tabelle di riferimento, regole, condizioni,...) pubblicati sul sito internet dell’Agenzia,
http://www.agenziadogane.gov.it, nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso «Accise Telematizzazione delle Accise Settore Prodotti energetici (tipo operatore)».
a) Sostituzione degli adempimenti cartacei
L’invio telematico sostituisce la presentazione dei seguenti documenti cartacei:
– prospetto riepilogativo giornaliero delle movimentazioni delle merci distintamente per posizione fiscale, nonché del movimento d’imposta e delle relative garanzie di cui al punto 5 della Circolare n. 335/92;
– dichiarazione mensile di immissione in consumo di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del D.M.
557/1996;
– prospetti riepilogativi quindicinali di cui al punto 2 della Circolare n. 80/97.
Pertanto, a decorrere dalla data del primo invio telematico in ambiente di esercizio, non è più
richiesta la consegna dei corrispondenti documenti cartacei agli Uffici territoriali dell’Agenzia.
b) Trasmissioni facoltative
L’inizio facoltativo della trasmissione telematica dei dati prima della decorrenza dell’obbligo,
deve coincidere con l’invio dei dati delle movimentazioni effettuate il primo giorno utile del mese.
c) Giacenze contabili
Gli operatori di cui ai punti 1, 3 e 4 della presente Circolare comunicano i valori delle giacenze
contabili relative a ciascun prodotto trattato:
1725
LA CONTABILITÀ FISCALE (CIRC. N. 10/D DEL 25.3.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
– all’atto della prima trasmissione: i valori di tali giacenze devono riferirsi all’ultimo giorno del
mese precedente;
– all’atto dell’apertura di un nuovo registro: si sottolinea che tale trasmissione deve essere effettuata all’inizio di ciascun anno finanziario, ovvero, qualora sia necessario intestare un nuovo
registro in corso d’anno.
Il sistema, nel file di esito, evidenzia il saldo contabile progressivo desunto dalle movimentazioni trasmesse per ciascun prodotto trattato.
Infine si sottolinea che:
– i trasferimenti di prodotti verso i depositi contabili devono essere effettuati utilizzando il
DAS, precisando nel campo «Note» la dicitura «Trasferimento verso deposito contabile – Non scorta
merce»;
– in assenza di movimentazione di prodotti non si trasmettono informazioni;
– si deve sempre trasmettere il riepilogo periodico d’imposta, anche se tutti i relativi importi
sono pari a zero;
– la giornata di sabato non viene considerata lavorativa;
– in fase di prima applicazione delle procedure in esame, e comunque non oltre il sesto mese
successivo alla decorrenza dell’obbligo, fermo restando il rispetto dei termini di liquidazione e pagamento dell’imposta, gli operatori di cui ai punti 1, 3 e 4, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione telematica, possono provvedere alla rettifica degli errori concernenti il disallineamento con
le scritturazioni contabili, evidenziando nel campo «Note» la dicitura «ERRORE MATERIALE»;
– se il giorno 10 del mese coincide con le giornate di sabato o domenica, il termine di trasmissione dei dati delle contabilità dei soggetti di cui al punto 2 è differito al primo giorno lavorativo
successivo.
Con apposito provvedimento saranno stabilite le modalità per la tenuta informatizzata delle
scritturazioni previste dalle vigenti disposizioni.
I soggetti che svolgono esclusivamente attività nel settore del carbone della lignite e del coke di
carbone fossile, di cui all’art. 21, comma 2, lett. h) del T.U.A., non essendo tutti riconducibili alle
figure contemplate all’art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 262/2006, allo stato non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati di contabilità.
*
*
*
Si confida nella scrupolosa osservanza dei criteri sopraesposti, con preghiera di darne la massima diffusione e di segnalare con immediatezza ogni eventuale criticità.
I Signori Direttori Regionali vigileranno sulla corretta e integrale applicazione della presente
disposizione, adottando le misure necessarie affinché sia garantita la massima assistenza agli operatori interessati, soprattutto nella fase di prima applicazione delle nuove procedure.
1726
LA CONTABILITÀ FISCALE (DIR. PROT. 86767 DEL 20.7.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DIRETTORIALE AD PROT. 86767 DEL 20 LUGLIO 2009
TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE: SEMPLIFICAZIONI
PER GLI ESERCENTI I DEPOSITI COMMERCIALI,
GLI OPERATORI PROFESSIONALI REGISTRATI NEL SETTORE
DEL VINO E I PICCOLI PRODUTTORI DI VINO
IL DIRETTORE
Viste le Determinazioni Direttoriali n. 1494/UD e n. 1495/UD del 26 settembre 2007 attuative del
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ed in
particolare dell’art. 1, comma 1, lett. a) riguardante la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori, qualificati come depositari autorizzati,
operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nei settori degli oli minerali, dell’alcole e delle bevande alcoliche e degli oli lubrificanti
e bitumi di petrolio, a norma degli artt. 5, 8, 9, 25, 29, 61 e 62 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504;
Viste le Determinazione Direttoriale n. 25499/UD del 26 settembre 2008 e n. 12695 del 28 gennaio 2009 di integrazione e modifiche rispettivamente delle Determinazioni Direttoriale n. 1495/UD
del 26 settembre 2007 e n. 25499/UD del 26 settembre 2008, concernenti tempi e modalità per la
presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli operatori,
qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti
depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nel settore dell’alcole e delle bevande alcoliche.
Vista la Determinazione Direttoriale n. 52047/UD del 21 novembre 2008 di integrazione e modifiche della Determinazione Direttoriale n. 1494/UD del 26 settembre 2007, concernenti tempi e
modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità
degli operatori, qualificati come depositari autorizzati, operatori professionali, rappresentanti fiscali ed esercenti depositi commerciali, concernenti l’attività svolta nei settori dei prodotti energetici, degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio.
Considerate le richieste delle associazioni dei settori dei prodotti energetici, dell’alcole e delle
bevande alcoliche e degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio relative ad ulteriori semplificazioni per
gli esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative;
Approfonditi gli aspetti relativi ai piccoli produttori di vino di cui all’art 37 del testo unico delle
accise;
Analizzate le attività degli operatori professionali registrati che svolgono la loro attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra;
Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore in merito alle richieste formulate e la loro compatibilità con il complessivo quadro giuridico di riferimento;
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 22 giugno 2009.
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. Gli esercenti i depositi commerciali, gli opifici di trasformazione o elaborazione e gli opifici
di condizionamento di alcole e di bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fer-
1727
LA CONTABILITÀ FISCALE (DIR. PROT. 86767 DEL 20.7.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
mentate diverse dal vino e dalla birra, il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 ettolitri idrati, trasmettono i dati delle
contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
2. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 100 metri cubi,
trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo
a quello di riferimento.
3. Gli esercenti i depositi commerciali di oli lubrificanti e bitumi di petrolio il cui deposito risulta avere una capacità di stoccaggio di prodotti sfusi e/o condizionati complessivamente inferiore a 10 metri cubi, trasmettono i dati delle contabilità con frequenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
4. Gli operatori qualificati come operatori professionali registrati, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasmettono i dati relativi alle
contabilità con frequenza mensile, a decorrere dal 1° gennaio 2010.
Art. 2
Modalità di trasmissione
Gli operatori di cui al comma 4 dell’art. 1 della presente Determinazione devono trasmettere
mensilmente, in forma esclusivamente telematica ed entro il 5° giorno lavorativo del mese successivo al mese di riferimento, i dati delle contabilità di cui al comma 3 dell’art. 2 della Determinazione
Direttoriale n. 1495 del 26 settembre 2007.
Tali dati si riferiscono alle movimentazioni giornaliere oggetto di trasferimenti intracomunitari
in regime sospensivo.
Art. 3
Disposizioni finali
I piccoli produttori di vino, di cui all’art. 37 del T.U.A., non sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati delle contabilità.
*
*
*
Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1494/UD del
26 settembre 2007, n. 1495/UD del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 del
21 novembre 2008, n. 12695 del 28 gennaio 2009, non espressamente modificate dalla presente.
1728
LA CONTABILITÀ FISCALE(NOTA PROT. 109659 DEL 12.8.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
NOTA AD PROT. 109659 DEL 12 AGOSTO 2009
TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE – INTEGRAZIONI
ALLE CIRCOLARI 8/D PROT. N. 37264 DEL 13 MARZO 2009
E 10/D PROT. N. 42030 DEL 25 MARZO 2009
Sono pervenuti numerosi quesiti riguardo agli obblighi di telematizzazione per:
– gli operatori che trattano esclusivamente prodotti sottoposti a vigilanza fiscale (ai sensi dell’art. 66 del T.U.A., del D.M. n. 322/1995 e dell’art. 22 del D.M. 153/2001);
– gli operatori che trattano lubrificanti e bitumi di petrolio;
– i depositari autorizzati che fabbricano biodiesel.
Al riguardo, sentito il parere delle competenti strutture centrali, si precisa che non sono tenuti
agli obblighi di telematizzazione in parola:
– gli operatori che trattano esclusivamente prodotti energetici in regime di vigilanza fiscale ai
sensi del Capo II° del D.M. 322/1995;
– gli operatori che trattano esclusivamente alcoli sottoposti a vigilanza fiscale ai sensi dell’art.
66 del T.U.A. e dall’art. 22 del D.M. 153/2001 (alcol metilico, propilico ed isopropilico).
– i cosiddetti «utilizzatori» non soggetti al pagamento dell’imposta di consumo nel settore degli
oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio;
– gli esercenti i depositi per uso privato, agricolo e industriale;
– gli esercenti impianti di distribuzione stradale di carburanti;
– gli esercenti impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso privato, agricolo
e industriale.
A parziale modifica del punto 5 della Circolare 10/D in oggetto, si precisa che l’obbligo di trasmettere le movimentazioni inerenti le materie prime ed i semilavorati non riguarda i processi
di produzione del biodiesel.
Ad ogni buon fine si rammenta che tutte le informazioni utili all’identificazione di ogni specifica figura professionale tenuta agli obblighi di trasmissione telematica dei dati delle contabilità,
sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia, nella sezione «Click rapidi», seguendo il percorso
«Accise - Telematizzazione delle Accise - [settore] - [figura professionale] - Profilo della [figura professionale]»), dove sono, altresì, riportate, e costantemente aggiornate, tutte le informazioni di supporto (tracciati record con le regole e condizioni per la loro corretta compilazione, tabelle di riferimento, descrizione dei processi, corsi e-learning, «Assistenza on line», FAQ, …).
1729
LA CONTABILITÀ FISCALE (DET. PROT. 170631 DEL 23.12.2009)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE AD PROT. 170631
DEL 23 DICEMBRE 2009
DECORRENZA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI DATI
DELLE CONTABILITÀ IN FORMA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA
IL DIRETTORE
Vista la Determinazione Direttoriale n. 12695 del 28 gennaio 2009, di integrazione e modifiche
delle Determinazioni Direttoriali n. 25499 del 26 settembre 2008 e n. 1495 del 26 settembre 2007,
concernente tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità, tra l’altro, degli operatori, qualificati come depositari autorizzati che svolgono
la loro attività esclusivamente nel settore della birra;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 86767 del 20 luglio 2009 concernente semplificazioni per
la presentazione esclusivamente in forma telematica dei dati relativi alle contabilità degli esercenti
i depositi commerciali;
Tenuto conto degli sviluppi del Tavolo tecnico, istituito con Determinazione del Direttore dell’Area, pro tempore, Gestione Tributi e Rapporto con gli Utenti dell’11 agosto 2008, concernente la
semplificazione delle modalità di accertamento della birra negli impianti ad elevata automazione,
che impongono una serie di adempimenti procedurali anche alla luce dell’evoluzione tecnologica
intervenuta nei processi produttivi; Considerate le richieste delle associazioni degli esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative che hanno rappresentato le difficoltà riscontrate dai propri associati ad integrare ed incrementare i propri sistemi informatici;
Valutate le motivazioni addotte dalle associazioni e dagli operatori del settore della birra in merito alle richieste formulate e la loro compatibilità con il complessivo quadro giuridico di riferimento;
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 18 dicembre 2009.
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione esclusivamente in via telematica dei dati delle
contabilità, relativi all’anno 2009, degli esercenti i depositi commerciali di ridotte capacità operative ed organizzative di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 della Determinazione Direttoriale n. 86767
del 20 luglio 2009, è differita al 1° settembre 2010.
2. La decorrenza dell’obbligo per la trasmissione telematica dei dati delle contabilità dei depositari autorizzati che svolgono la loro attività esclusivamente nel settore della birra, è differita al
1° settembre 2010.
Art. 2
Disposizioni finali
Restano valide tutte le disposizioni emanate con le Determinazioni Direttoriali n. 1494, n. 1495
del 26 settembre 2007, n. 25499 del 26 settembre 2008, n. 52047 del 21 novembre 2008, n. 12695
del 28 gennaio 2009 e n. 86767 del 20 luglio 2009 non espressamente modificate dalla presente.
*
*
*
La presente determinazione viene pubblicata sul sito internet dell’Agenzia www.agenziadogane.gov.it, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.
1730
Gas naturale ed Energia Elettrica
(Dichiarazioni di consumo)
GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA (DET. 1493 DEL 26.9.2007)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
DETERMINAZIONE N. 1493 DEL 26 SETTEMBRE 2007
TEMPI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA DELLE
DICHIARAZIONI DI CONSUMO PER IL GAS NATURALE E
L’ENERGIA ELETTRICA
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.M. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le
Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n.
286, ed in particolare l’art. 1, comma 1, lett. c) concernente la presentazione esclusivamente in
forma telematica delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l’energia elettrica di cui agli
artt. 26, 53 e 53-bis del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con D.Lgs. 26 ottobre
1995, n. 504;
Visto il citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26 «Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il
quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità»;
Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell’amministrazione digitale» così come
modificato dal D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159;
Ritenuta la necessità di realizzare apposite procedure telematiche per la presentazione delle dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l’energia elettrica;
Sentito il Comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 26 settembre 2007
Adotta la seguente determinazione
Art. 1
Decorrenza dei termini
1. Le dichiarazioni di consumo per il gas naturale e l’energia elettrica, previste dagli artt. 26,
53 e 53-bis del Testo Unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, sono presentate in forma esclusivamente telematica a decorrere dal 1° gennaio 2008.
Art. 2
Modalità di trasmissione telematica
1. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per il gas naturale, oltre
all’identificativo del dichiarante ed all’anno d’imposta di riferimento, sono relativi a:
1733
GAS NATURALE ED ENERGIA ELETTRICA (DET. 1493 DEL 26.9.2007)
LA TELEMATIZZAZIONE DELLE ACCISE
a) prodotto acquistato, estratto e ceduto
b) prodotto fatturato, impiegato e sottratto
c) rettifiche di fatturazioni
d) liquidazione dell’accisa
e) liquidazione delle addizionali
f) liquidazione dell’imposta regionale sostitutiva.
2. I dati da trasmettere con le dichiarazioni telematiche di consumo per l’energia elettrica, oltre
all’identificativo del dichiarante ed all’anno d’imposta di riferimento, sono relativi a:
a) energia elettrica acquistata, prodotta, scambiata, ceduta e perduta
b) energia elettrica fatturata, impiegata e sottratta
c) rettifiche di fatturazioni
d) liquidazione dell’accisa
e) liquidazione delle addizionali.
Art. 3
Modalità tecniche ed operative
1. Ai fini di cui all’art. 1 i soggetti tenuti alla presentazione delle dichiarazioni telematiche devono richiedere all’Agenzia delle Dogane, qualora non ne siano già in possesso, l’autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I.
2. Le istruzioni tecniche per la richiesta di autorizzazione all’utilizzo del Servizio Telematico
Doganale sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
3. Le modalità tecniche ed operative di trasmissione delle dichiarazioni di cui all’art. 1 per il
tramite del Servizio Telematico Doganale, unitamente alla descrizione dei relativi tracciati informatici, sono rese disponibili sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo http://www.agenziadogane.gov.it.
Art. 4
Disposizioni finali
1. La riservatezza, l’autenticità, l’integrità ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati
dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.».
2. La presente determinazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
1734
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 471
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997 N. 471
RIFORMA DELLE SANZIONI TRIBUTARIE NON PENALI IN
MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE, DI IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO E DI RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, A NORMA
DELL’ARTICOLO 3, COMMA 133, LETTERA Q), DELLA LEGGE
23 DICEMBRE 1996, N. 662
(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 4/L alla «Gazzetta Ufficiale» dell’8 gennaio 1998 n. 5)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 3, comma 133, lett. q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo
per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per l’adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con
il decreto legislativo recante principi generali della revisione organica e del completamento della
disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell’art. 3, comma 13,
della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Sanzioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
Capo I - Sanzioni in materia di imposte dirette
[…]
TITOLO II
Sanzioni in materia di riscossione
Art. 13
Ritardati od omessi versamenti diretti
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di
controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza de-
1737
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 471
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
traibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o
personale previste dalla legge o riconosciute dall’amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto
dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta
ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo [periodo aggiunto dall’art. 1,
D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99]. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior
imposta ai sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell’art.
54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
2. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in
ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati
tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
[…]
Art. 17
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
1738
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997 N. 4721
DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME
TRIBUTARIE, A NORMA DELL’ARTICOLO 3, COMMA 133, DELLA
LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662
(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 4/L alla «Gazzetta Ufficiale» dell’8 gennaio 1998 n. 5)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per
l’emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione organica ed il completamento della disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10
aprile 1997;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell’art. 3, comma 13,
della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria.
Art. 2
Sanzioni amministrative
1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione
pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate
nell’art. 21, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.
2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la
violazione.
1
D.L. 30 settembre 2003, n. 269: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei
conti pubblici […] - Art. 7 - (Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie) 1. Le
sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nei casi di cui
al presente articolo le disposizioni del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.[…]
1739
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre
anni in misura pari all’intera variazione accertata dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno
successivo al compimento del triennio, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.
Art. 3
Principio di legalità
1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore
prima della commissione della violazione.
2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto
che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione
di quanto pagato.
3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori
stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento
di irrogazione sia divenuto definitivo.
Art. 4
Imputabilità
1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non
aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.
Art. 5 2
Colpevolezza
1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione
od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell’esercizio dell’attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Nei casi indicati nell’art. 11, comma 1, se la violazione non è commessa con dolo o colpa
grave, la sanzione, determinata anche in esito all’applicazione delle previsioni degli artt. 7, comma
3, e 12, non può essere eseguita nei confronti dell’autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente lire cento milioni, salvo quanto disposto dagli artt. 16, comma 3, e 17,
comma 2, e salva, per l’intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società,
2
Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
1740
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
dell’associazione o dell’ente indicati nel medesimo art. 11, comma 1. L’importo può essere adeguato ai sensi dell’art. 2, comma 4.
3. La colpa è grave quando l’imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non
è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l’inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.
4. È dolosa la violazione attuata con l’intento di pregiudicare la determinazione dell’imponibile o dell’imposta ovvero diretta ad ostacolare l’attività amministrativa di accertamento.
Art. 6
Cause di non punibilità
1. 3 Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di
bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima
non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorché relative alle operazioni disciplinate dal D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il cinque per cento.
2. Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni
di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono,
nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e
per il pagamento.
3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d’imposta non sono punibili quando dimostrano
che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all’autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.
4. L’ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.
5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
5-bis. 4 Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo.
Art. 7
Criteri di determinazione della sanzione
1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta
anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle
conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.
3
4
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
Comma così inserito con l’art. 7 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
1741
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.
3. 5 La sanzione può essere aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli artt. 13, 16 e 17
o in dipendenza di adesione all’accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni
delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell’azione, presentano profili di sostanziale identità.
4. Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà
del minimo.
Art. 8
Intrasmissibilità della sanzione agli eredi
1. L’obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.
Art. 9
Concorso di persone
1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione
per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell’omissione di un comportamento
cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da
uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.
Art. 10
Autore mediato
1. Salva l’applicazione dell’art. 9 chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere,
determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.
Art. 11
Responsabili per la sanzione amministrativa
1. 6 Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del
tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica
nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante
5
6
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
1742
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità
giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono obbligati solidalmente
al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti.
2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.
3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1
sono obbligati al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.
4. Il pagamento della sanzione da parte dell’autore della violazione e, nel caso in cui siano state
irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave estingue l’obbligazione indicata nel
comma 1.
5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione
e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall’autore
della violazione, nel limite previsto dall’art. 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della
società, dell’associazione o dell’ente indicati nel comma 1 è limitata all’eventuale eccedenza.
6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l’associazione o l’ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell’autore della violazione.
7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della
società o dell’ente indicati nel comma 1.
Art. 12 7
Concorso di violazioni e continuazione
1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da
un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni formali
della medesima disposizione.
2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella
loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, si considera
quale sanzione base cui riferire l’aumento, quella più grave aumentata di un quinto.
7
Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
1743
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
4. 8 Le previsioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai
tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte
sulla produzione e sui consumi.
5.9 Quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si
applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo. Se l’ufficio non contesta tutte le violazioni
o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti
a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell’ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.
6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.
7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a
quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.
8. Nei casi di accertamento con adesione, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica in caso di progressione si applicano separatamente per ciascun
tributo e per ciascun periodo d’imposta. La sanzione conseguente alla rinuncia, all’impugnazione
dell’avviso di accertamento, alla conciliazione giudiziale e alla definizione agevolata ai sensi degli
artt. 16 e 17 del presente decreto non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.
Art. 13 10
Ravvedimento
1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non
siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali
l’autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
a) ad un dodicesimo 11 [in origine: un ottavo] del minimo nei casi di mancato pagamento del
tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b) ad un decimo 12 [in origine: un quinto] del minimo [«del minimo» – parole aggiunte con
D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422], se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o [in precedenza «e» – parola aggiunta con D.Lgs. 19 novembre 1998,
n. 422] sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista
dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
c) ad un dodicesimo 13 [in origine: un ottavo] del minimo di quella prevista per l’omissione
della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a no-
8
Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.
Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.
10 Articolo così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
11 Ai sensi dell’art. 16, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
12 Ai sensi dell’art. 16, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
13 Ai sensi dell’art. 16, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
9
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DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
vanta [ex D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 – in origine, trenta] giorni ovvero a un dodicesimo 14 [in
origine: un ottavo] del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo
non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale 15 con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di liquidazione.
[4.16 Nei casi di omissione o di errore, che non ostacolano un’attività di accertamento in corso
e che non incidono sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il ravvedimento esclude l’applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore
[comma così sostituito con D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 17].]
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l’attenuazione della sanzione.
Art. 14
Cessione di azienda
[…]
Art. 15
Trasformazione, fusione e scissione di società
[…]
Art. 16
Procedimento di irrogazione delle sanzioni
1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall’ufficio o dall’ente
competenti all’accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.
14
Ai sensi dell’art. 16, comma 5 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185.
Per l’anno 2001 gli interessi legali sono determinate nella misura del 3,5% in ragione d’anno (decreto dell’11 dicembre 2000). Dal 1° gennaio 2002 nella misura del 3% in ragione d’anno (Decreto 11 dicembre 2001). Dal 1° gennaio 2004
nella misura del 2,5% in ragione d’anno (Decreto 1° dicembre 2003). Dal 1° gennaio 2008 nella misura del 3% in ragione
d’anno (decreto 12 dicembre 2007). Dal 1° gennaio 2010 nella misura dell’1% in ragione d’anno (decreto 4 dicembre
2009).
16 Comma interamente abrogato con l’art. 7 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
17 La versione precedente del comma era: « Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l’applicazione della sanzione, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall’omissione o dall’errore».
15
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DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
2.18 L’ufficio o l’ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti
attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di
seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi edittali previsti
dalla legge per le singole violazioni. [Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.] 19
3.20 Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso [cfr. art. 18], il trasgressore e gli
obbligati ai sensi dell’art. 11, comma 1, possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi
edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata impedisce l’irrogazione delle sanzioni accessorie.
4.21 Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido,
possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l’atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell’art. 18.
5. L’impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora
vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
6.22 L’atto di contestazione deve contenere l’invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l’indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l’invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le
deduzioni difensive e, infine, l’indicazione dell’organo al quale proporre l’impugnazione immediata.
7. Quando sono state proposte deduzioni, l’ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla
loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi
giorni, cessa di diritto l’efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell’art. 22.
Art. 16-bis 23
Disposizioni per l’accelerazione dell’irrogazione delle sanzioni
1. L’atto di contestazione previsto dall’art. 16, relativo alle violazioni previste dall’art. 6, comma
3, e dall’art. 11, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla constatazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.
2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall’art.
16, comma 7, è ridotto alla metà.
18
19
20
21
22
23
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203
Periodo così inserito con l’art. 7 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
Comma così modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall’art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.
Comma così modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall’art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.
Articolo aggiunto dall’art. 5-bis, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282.
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DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal
1° aprile 2003.
Art. 17
Irrogazione immediata
1. In deroga alle previsioni dell’art. 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono
essere irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale
all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
2.24 È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della
sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.
3.25 Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai
sensi degli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli artt. 54-bis e 60, sesto
comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell’imposta sul valore
aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione
agevolata prevista dal comma 2 e nell’art. 16, comma 3.
Art. 18
Tutela giurisdizionale e ricorsi amministrativi
1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle commissioni tributarie 26 27.
2. Se le sanzioni si riferiscono a tributi rispetto ai quali non sussiste la giurisdizione delle
commissioni tributarie, è ammesso, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento, ricorso amministrativo in alternativa all’azione avanti all’autorità giudiziaria ordinaria, che può comunque essere adita anche dopo la decisione amministrativa ed entro centottanta giorni dalla sua notificazione. Salvo diversa disposizione di legge, il ricorso amministrativo
è proposto alla Direzione regionale delle entrate, competente in ragione della sede dell’ufficio
che ha irrogato le sanzioni.
24
Comma così modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, e poi dall’art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
26 TX MF prot. n. 2788 del 28 dicembre 2001: «Conseguentemente anche le controversie concernenti i tributi amministrati da questa Agenzia [delle Dogane] sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie e seguono la disciplina sul processo tributario di cui al predetto D.Lgs. n. 546/1992».
27 L. 7 ottobre 1969, n. 742. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale - Art. 1 - «Il decorso dei termini
processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante
il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La stessa disposizione si applica per il termine stabilito dall’art. 201 del codice di procedura penale».
25
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DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
3. In presenza di più soggetti legittimati, se alcuno di essi adisce l’autorità giudiziaria, il ricorso amministrativo è improponibile, quello in precedenza proposto diviene improcedibile e la
controversia pendente deve essere riproposta avanti al giudice ordinario nel termine di centottanta
giorni dalla notificazione della decisione di improcedibilità.
4. Le decisioni delle commissioni tributarie e dell’autorità giudiziaria sono immediatamente
esecutive nei limiti previsti dall’art. 19.
Art. 19
Esecuzione delle sanzioni
1.28 In caso di ricorso alle commissioni tributarie, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata, si applicano le disposizioni dettate dall’art. 68, commi 1 e 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario.
2. La commissione tributaria regionale può sospendere l’esecuzione applicando, in quanto
compatibili, le previsioni dell’art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
3. La sospensione deve essere concessa se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa.
4. Quando non sussiste la giurisdizione delle commissioni tributarie, la sanzione è riscossa
provvisoriamente dopo la decisione dell’organo al quale è proposto ricorso amministrativo, nei limiti della metà dell’ammontare da questo stabilito. L’autorità giudiziaria ordinaria successivamente
adita, se dall’esecuzione può derivare un danno grave ed irreparabile, può disporre la sospensione
e deve disporla se viene offerta idonea garanzia.
5. Se l’azione viene iniziata avanti all’autorità giudiziaria ordinaria ovvero se questa viene adita
dopo la decisione dell’organo amministrativo, la sanzione pecuniaria è riscossa per intero o per il
suo residuo ammontare dopo la sentenza di primo grado, salva l’eventuale sospensione disposta dal
giudice d’appello secondo le previsioni dei commi 2, 3 e 4.
6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che
risulta dovuta, l’ufficio deve provvedere al rimborso entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
7. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto
definitivo.
Art. 20
Decadenza e prescrizione
1.29 L’atto di contestazione di cui all’art. 16, ovvero l’atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avve-
28
29
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
Comma così modificato prima dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e poi dall’art. 2, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.
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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
nuta la violazione o nel diverso termine previsto per l’accertamento dei singoli tributi. Entro gli
stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi
dell’art. 17, comma 3.
2.30 Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli
autori dell’infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.
3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla
definizione del procedimento.
Art. 21
Sanzioni accessorie
1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:
a) l’interdizione, per una durata massima di sei mesi, dalle cariche di amministratore, sindaco
o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;
b) l’interdizione dalla partecipazione a gare per l’affidamento di pubblici appalti e forniture, per
la durata massima di sei mesi;
c) l’interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per
l’esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione, per la durata massima
di sei mesi;
d) la sospensione, per la durata massima di sei mesi, dall’esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lett. c).
2. Le singole leggi d’imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne
stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell’infrazione e ai limiti minimi e massimi
della sanzione principale.
Art. 22
Ipoteca e sequestro conservativo
1.31 In base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’ufficio o l’ente, quando ha fondato timore
di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della
commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda. A tal fine l’agenzia delle Entrate si avvale anche del potere di cui […] 32.
2. Le istanze di cui al comma 1 devono essere notificate, anche tramite il servizio postale, alle
parti interessate, le quali possono, entro venti giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi.
30
31
32
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
Periodo aggiunto dall’art. 15, comma 8-bis del D.L. 1° luglio 2009, n. 78 convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102.
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DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2, fissa con decreto la trattazione dell’istanza per la prima camera di consiglio utile, disponendo che ne sia data comunicazione alle
parti almeno dieci giorni prima. La commissione decide con sentenza.
4. In caso di eccezionale urgenza o di pericolo nel ritardo, il presidente, ricevuta l’istanza, provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo al collegio entro trenta giorni. Il
collegio, sentite le parti in camera di consiglio, provvede con sentenza.
5. Nei casi in cui non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, le istanze di cui al
comma 1 devono essere presentate al tribunale territorialmente competente in ragione della sede
dell’ufficio richiedente, che provvede secondo le disposizioni del libro IV, titolo I, capo III, sezione
I, del codice di procedura civile, in quanto applicabili.
6. Le parti interessate possono prestare, in corso di giudizio, idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso l’organo dinanzi al quale è in corso il procedimento può non adottare ovvero adottare solo parzialmente il provvedimento richiesto.
7. I provvedimenti cautelari perdono efficacia se, nel termine di centoventi giorni dalla loro
adozione, non viene notificato atto di contestazione o di irrogazione. In tal caso, il presidente della
commissione tributaria provinciale ovvero il presidente del tribunale dispongono, su istanza di
parte e sentito l’ufficio o l’ente richiedente, la cancellazione dell’ipoteca. I provvedimenti perdono
altresì efficacia a seguito della sentenza, anche non passata in giudicato, che accoglie il ricorso o
la domanda. La sentenza costituisce titolo per la cancellazione dell’ipoteca. In caso di accoglimento
parziale, su istanza di parte, il giudice che ha pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente
l’entità dell’iscrizione o del sequestro; se la sentenza è pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il giudice la cui sentenza è stata impugnata con ricorso per cassazione.
Art. 23
Sospensione dei rimborsi e compensazione
1.33 Nei casi in cui l’autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito
nei confronti dell’amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione, ancorché non definitivo. La sospensione
opera nei limiti della somma risultante dall’atto o dalla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.
2. In presenza di provvedimento definitivo, l’ufficio competente per il rimborso pronuncia la
compensazione del debito.
3.34 I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all’autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido sono impugnabili avanti alla commissione tributaria, che può
disporne la sospensione ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
33
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Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
Comma così modificato dall’art. 2, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
1750
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
4. Se non sussiste giurisdizione delle commissioni tributarie, è ammessa azione avanti al tribunale, cui è rimesso il potere di sospensione.
Art. 24
Riscossione della sanzione
1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui
la violazione si riferisce.
2. L’ufficio o l’ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta
dell’interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e
deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non
adempiuta.
Art. 25
Disposizioni transitorie
[…]
Art. 26
Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria
[…]
Art. 27
Violazioni riferite a società, associazioni od enti
1. Le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono
riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo l’entrata in vigore del presente
decreto.
Art. 28
Disposizioni di attuazione
1. Nel termine di quattro mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro delle finanze, le modalità di pagamento
delle somme dovute a titolo di sanzione.
1751
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 472
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 29
Disposizioni abrogate
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della L. 7 gennaio 1929, n. 4;
b) il D.M. 1° settembre 1931;
c) i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma»,
dell’art. 39 della L. 24 novembre 1981, n. 689;
d) nell’art. 68 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:
1) nella rubrica, le parole «e delle sanzioni pecuniarie»;
2) nel comma 3, le parole «e le sanzioni pecuniarie».
2. È inoltre abrogata ogni altra norma in materia di sanzioni amministrative tributarie, nonché della loro determinazione ed irrogazione, non compatibile con le disposizioni del presente
decreto.
Art. 30
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
1752
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 473
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
DECRETO LEGISLATIVO 18 DICEMBRE 1997 N. 473
REVISIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA
DI TRIBUTI SUGLI AFFARI, SULLA PRODUZIONE E SUI
CONSUMI, NONCHÉ DI ALTRI TRIBUTI INDIRETTI, A NORMA
DELL’ARTICOLO 3, COMMA 133, LETTERA Q), DELLA LEGGE
23 DICEMBRE 1996, N. 662
[coordinato con le modifiche introdotte con il decreto 5 giugno 1998, n. 203 e
D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99]
(Pubblicato sul supplemento ordinario n. 4/L alla «Gazzetta Ufficiale» dell’8 gennaio 1998 n. 5)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’art. 3, comma 133, lett. q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo
per l’emanazione di uno o più decreti legislativi per l’adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, attualmente contenute nelle singole leggi di imposta, ai principi e criteri direttivi stabiliti con
il decreto legislativo recante i principi generali della revisione organica e del completamento della
disciplina delle sanzioni tributarie non penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 luglio 1997;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell’art. 3, comma 13,
della citata legge n. 662 del 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del
tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto legislativo:
Capo I - Revisione delle sanzioni in materia di imposta di registro, di imposta sulle successionie donazioni, di imposta sull’incremento di valore degli immobili e di imposte ipotecaria e catastale
Art. 1
Sanzioni in materia di imposta di registro
[omissis]
Art. 2
Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni
[omissis]
Art. 3
Sanzioni in materia di imposta sull’incremento di valore degli immobili
[omissis]
1753
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 473
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 4
Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale
[omissis]
Capo II - Sanzioni in materia di imposta di bollo, imposta sulle assicurazioni private e contratti vitalizi, imposta sugli spettacoli, tasse sulle concessioni governative e sui contratti di borsa
Art. 5
Sanzioni in materia di imposta di bollo
[omissis]
Art. 6
Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi
[omissis]
Art. 7
Sanzioni in materia di imposta sugli spettacoli
[omissis]
Art. 8
Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
[omissis]
Art. 9
Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa
[omissis]
Capo III - Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui costumi
Art. 10
Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23
gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) negli artt. 303, terzo comma, secondo periodo, 304, secondo comma, 309, primo comma, e
315, primo comma, le parole «pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa»;
1754
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 473
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
b) nell’art. 307, primo comma, le parole «la pena stabilita nell’art. 305 è aumentata in misura
non minore di lire 20.000 e non maggiore di lire 24.000» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa stabilita nell’art. 305 è aumentata in misura non minore di lire duecentomila
e non maggiore di lire un milione»;
c) nell’art. 314, primo comma, le parole «, in luogo della sanzione amministrativa, la pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «la sanzione amministrativa»;
d) l’art. 322 è abrogato;
e) all’art. 325 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel terzo comma, le parole «pene pecuniarie» sono sostituite dalle seguenti: «sanzioni amministrative»;
2) nel quarto comma, le parole da «ovvero all’intendente di finanza» a «pena pecuniaria» sono
sostituite dalle seguenti: «ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione è
stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale o per quello relativo all’applicazione della sanzione amministrativa»;
f) all’art. 326, primo comma, secondo periodo, le parole da «ovvero all’intendente di finanza»
a «pena pecuniaria» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero al capo della dogana della circoscrizione in cui la violazione è stata accertata, rispettivamente competenti per il procedimento penale
o per quello relativo all’applicazione della sanzione amministrativa».
2.35 Le sanzioni previste dagli artt. 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma,
e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, sono elevate, nel minimo, a lire duecentomila e, nel massimo, a
lire un milione. La sanzione prevista nell’art. 318 dello stesso testo unico è elevata, nel minimo, a
lire cinquecentomila e, nel massimo, a lire cinque milioni; la sanzione prevista dall’art. 315 del medesimo testo unico è elevata, nel minimo, a lire un milione e, nel massimo, a lire dieci milioni. Restano ferme le disposizioni contenute nel R.D. 13 febbraio 1896, n. 65, concernenti violazioni per
le quali è prevista una sanzione amministrativa.
3. I richiami all’art. 15 della L. 7 gennaio 1929, n. 4, presenti negli artt. 325, quarto comma,
e 326, primo comma, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nella disciplina generale sulle sanzioni amministrative per violazioni alle
norme tributarie.
4. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e le relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n.
504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’art. 48, comma 2, primo periodo, dopo le parole «non giustificate dalla prescritta documentazione», sono inserite le seguenti: «in aggiunta al pagamento del tributo»;
b) all’art. 49, il comma 6, è sostituito dal seguente: «6. Qualora sia stabilita l’utilizzazione di documenti di cui all’art. 1, primo comma, del D.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627, quali documenti di accompagnamento specifici dei prodotti soggetti ad accisa, si applicano, in luogo delle sanzioni previste nel medesimo decreto, quelle contemplate nel presente articolo».
35
Comma così modificato dall’art. 4, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203.
1755
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 473
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Capo IV - Sanzioni in materia di tributi locali
Art. 11
Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale
[omissis]
Art. 12
Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni, di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani
Art. 13
Sanzioni in materia di imposta comunale per l’esercizio di imprese e di arti e professioni
[omissis]
Art. 14
Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili
[omissis]
Art. 15
Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi
[omissis]
Art. 16
Norme applicabili
[omissis]
Capo V - Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione
Art. 17
Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli
[omissis]
Art. 18
Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni
[omissis]
1756
DECRETO LEGISLATIVO 18.12.1997, N. 473
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 19
Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione
[omissis]
Capo VI - Sanzioni relative all’anagrafe tributaria e codice fiscale
Art. 20
Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale
[omissis]
Capo VII - Disposizioni comuni
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
1757
CASSAZIONE CIVILE N. 14987 DEL 25.6.2009
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. CIVILE SENT. N. 14987
DEL 25 GIUGNO 2009
SANZIONI – CAUSE DI NON PUNIBILITÀ
OBIETTIVA INCERTEZZA SULLA PORTATA DELLE NORME
Svolgimento del processo
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del Ministro e l’Agenzia delle Entrate in
persona del Direttore pro tempore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Commissione Tributaria Regionale di Napoli dep. il 28 febbraio 2000 che aveva rigettato l’appello
della […] S.p.A. avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale della stessa sede che
aveva negato il diritto del contribuente a detrarre l’iva non avendo mai effettuato operazioni attive,
ma aveva escluso le relative sanzioni.
Si dolgono i ricorrenti della violazione di legge e di vizio motivazionale per avere la Commissione ritenuto di escludere le sanzioni per ragioni di giustizia sostanziale e non per obiettiva incertezza delle norme.
La società contribuente non ha resistito. La causa veniva rimessa alla decisione in camera di
consiglio.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero questa Corte (Sent. 22890 del 25 ottobre 2006 Sezione 5 Pres. Prestipino G. Est. Magno)
ha ritenuto che in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, il potere
delle commissioni tributarie di dichiarare l’inapplicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione
si riferisce, potere conferito dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, e ribadito, con più generale
portata, dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, e quindi dal D.Lgs. 27 luglio 2000, n.
212, art. 10, comma 3, deve ritenersi sussistente quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di contusione;
l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione, ma se esistenti, grava sul contribuente, sicché va escluso che il giudice tributario di merito debba decidere d’ufficio l’applicabilità
dell’esimente, né, per conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata
pronuncia d’ufficio sul punto.
Analogamente la Corte (Sent. 24670 del 28 novembre 2007 Sezione 5 Pres. Saccucci B. Est. Meloncelli) osserva che in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l’incertezza normativa oggettiva, che costituisce causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, postula una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto,
sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa, riferibile non già ad un
generico contribuente, o a quei contribuenti che per la loro perizia professionale siano capaci di
interpretazione normativa qualificata (studiosi, professionisti legali, operatori giuridici di elevato
livello professionale), e tanto meno all’Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Tale verifica è censurabile in sede di legittimità per violazione di legge, non implicando
un giudizio di fatto, riservato all’esclusiva competenza del giudice di merito, ma una questione di
diritto, nei limiti in cui la stessa risulti proposta in riferimento a fatti già accertati e categorizzati
nel giudizio di merito. Orbene nel caso in esame la Commissione ha fatto esclusivo riferimento a
1758
CASSAZIONE CIVILE N. 14987 DEL 25.6.2009
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ragioni equitative, non essendo in discussione le superiori condizioni fondate sulla incertezza normativa, onde la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito rigettando il ricorso introduttivo relativamente alla irrogazione delle sanzioni.
Ricorrono giusti motivi, a causa dell’andamento del processo, per compensare interamente le
spese del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso e decidendo nel merito sul punto,
rigetta il ricorso introduttivo relativo alle sanzioni. Compensa le spese.
1759
CASSAZIONE SENTENZA 10.9.2009, N. 19479
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
CASSAZIONE - SEZIONE TRIBUTARIA.
SENTENZA DEL 10 SETTEMBRE 2009, N. 19479
STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ARTICOLO 10, L. N. 212 DEL 2000
– ISTRUZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
CONFORMITÀ DEL CONTRIBUENTE
SUCCESSIVO MUTAMENTO DELL’INDIRIZZO AMMINISTRATIVO – IRROGAZIONE DELLE SANZIONI E DEGLI INTERESSI
MORATORI – ILLEGITTIMITÀ – DEBENZA DEL TRIBUTO
RICONOSCIMENTO – ARTICOLO 11, L. N. 212 DEL 2000
INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE – DIVERSA DISCIPLINA
L’art. 10 della legge n. 212 del 2000, contenente disposizioni sullo Statuto dei dritti del contribuente, dispone la non comminazione delle sanzioni amministrative e degli interessi monitori al contribuente, qualora quest’ultimo si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione
finanziaria, ancorché successivamente da questa modificate.
Conseguentemente tale disposizione limita gli effetti della tutela dell’affidamento alla sola esclusione
delle sanzioni e degli interessi moratori, senza incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria, a
differenza di quanto disposto dal successivo art. 11, che dispone la nullità di qualsiasi atto dell’Amministrazione finanziaria difforme dalla risposta all’interpello.
Svolgimento del processo
L’amministrazione finanziaria ricorre contro la [...] S.R.L. per la tributaria regionale della Lombardia, confermando la decisione di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento d’iva, relativo all’esercizio 2000, per il recupero dell’imposta dovuta sull’acquisto intracomunitario di autovetture usate, al quale la società aveva applicato, erroneamente secondo l’Erario, il c.d. regime
di margine, di cui al D.L. n. 41 del 1995, art. 36, (che consente l’acquisto in esenzione d’imposta e
la successiva rivendita con applicazione dell’iva soltanto sul «margine di utile»), invece del regime
ordinario di cui al D.L. n. 331 del 1993, artt. 44 e 46. I giudici di merito hanno ritenuto legittimo il
comportamento della società che si era uniformata ad un parere reso dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, con la conseguenza che, applicando i principi della tutela dell’affidamento,
codificati nella L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2 e 3, (Statuto del contribuente), non soltanto l’ufficio non poteva irrogare sanzioni e non poteva richiedere interessi moratori. ma nemmeno poteva esigere l’imposta.
A sostegno dell’odierno ricorso l’amministrazione denuncia, con un unico articolato motivo, la
violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, D.L. n. 41 del 1995, artt. 36 e 37, D.L.
n. 331 del 1993, artt. 38, 44 e 46, art. 1175 c.c., anche sotto il profilo del vizio di motivazione.
La società contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Preliminarmente, va rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’odierno ricorso, ritenuto intempestivo dalla parte resistente sul rilievo che lo stesso risulta notificato dall’ufficiale giudiziario
a mezzo posta, con spedizione effettuata 28 giugno 2005, mentre il termine scadeva il precedente
giorno 27 giugno. In realtà il ricorso risulta registrato al cronologico dell’ufficiale giudiziario il
giorno 27 giugno 2005 con il n. (OMISSIS), come risulta dal timbro sul frontespizio del ricorso
stesso e da certificazione prodotta dall’avvocatura, quindi è stato proposto tempestivamente.
1760
CASSAZIONE SENTENZA 10.9.2009, N. 19479
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Né ha pregio l’osservazione che, nella specie, trattandosi del processo tributario, la tempestività
della notifica a mezzo posta deve essere valutata in ragione della data di spedizione, ai sensi D.Lgs.
n. 546 del 1992, art. 16, u.c.. Infatti, la norma speciale vale per i gradi di merito e non per il giudizio di cassazione, al quale si applica la normativa codicistica, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art.
62, comma 2, (Cass. 3419/2005).
Nel merito il ricorso e fondato e va accolto.
L’amministrazione ricorrente non contesta che, nella specie, in base a quanto disposto dalla L.
n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, non siano applicabili le sanzioni per l’omesso versamento dell’iva
dovuta.
Contesta che la situazione di incertezza, anche se determinata dal comportamento contraddittorio tenuto dalla stessa amministrazione finanziaria, possa consentire di risparmiare l’imposta
dovuta, così come hanno statuito i giudici di merito.
La censura appare fondata. L’art. 10 citato dispone testualmente che «Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi monitori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni
contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima». La disposizione citata, anche a voler ammettere che sia applicabile retroattivamente, limita gli effetti della tutela dell’affidamento alla sola esclusione delle sanzioni e
degli interessi moratori, senza incidere in alcun modo sull’obbligazione tributaria. Quindi, la sentenza deve essere cassata nella parte in cui afferma il principio di diritto secondo il quale in presenza dei presupposti che legittimano l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2,
anche il tributo non sia dovuto.
Diverso è il caso in cui il contribuente di adegui ad un responso dell’amministrazione finanziaria, motivatamente espresso in esito alla particolare procedura dell’interpello prevista dalla
stessa L. n. 212 del 2000, art. 11. In questo caso, che però non ricorre nella specie (perché trattasi
di parere espresso in sede regionale in data 24 maggio 1999 – v. p. 2 del controricorso – più di un
anno prima dell’entrata in vigore della legge 212/2000), e previsto espressamente che «Qualsiasi
atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta..., è nullo.»
L’espressa previsione della nullità degli atti impositivi che siano in contrasto con l’esito dell’interpello, disciplinato nell’art. 11 dello stesso statuto del contribuente, dimostra che se nel precedente
art. 10 lo stesso legislatore non ha previsto una analoga statuizione non può che averlo fatto intenzionalmente (ubi lex voluti dixit, ubi noluit tacuit).
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, «Le circolari ministeriali in materia tributaria non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, per cui, qualora il contribuente si sia conformato
ad un’interpretazione erronea fornita dall’amministrazione in una circolare (successivamente modificata), è esclusa soltanto l’irrogazione delle relative sanzioni, in base al principio di tutela dell’affidamento (come ora espressamente sancito dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, comma 2, c.d.
statuto del contribuente)» (Cass. 2133/2002. erroneamente citata dalla CTR a sostegno della tesi opposta).
A sostegno della tesi della illegittimità dell’avviso di accertamento notificato in contrasto con
un precedente orientamento, i giudici di appello citano anche la sentenza di questa Corte n.
17576/2002, che però non giova alla loro tesi. Con la citata sentenza, questa Corte ha affermato il
seguente principio di diritto:
«L’ufficio finanziario impositore, che abbia emanato un atto impositivo, fondato su un processo verbale di constatazione di violazione alla legge i.v.a., e abbia indicato al contribuente – nello
stesso atto – la facoltà di avvalersi di una disposizione di condono (D.L. n. 69 del 1989, art. 21,
comma 5, conv., con mod., nella L. n. 159 del 1989), e a seguito dell’esercizio della predetta facoltà
di avvilimento, abbia chiuso il procedimento con un provvedimento di archiviazione per cessazione della materia del contendere, non può, neppure nell’esercizio della potestà di autotutela (nella
specie, «in malam partem» esercitata per la ritenuta inapplicabilità della disposizione di condono)
emettere, nei confronti dello stesso contribuente, un provvedimento impositivo (nella specie, un av-
1761
CASSAZIONE SENTENZA 10.9.2009, N. 19479
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
viso di rettifica) fondato sugli identici presupposti di fatto e di diritto del precedente atto di imposizione, atteso che – a prescindere dalla legittimità dell’indicazione contenuta nel primo atto – sussiste, nel caso di specie, il legittimo affidamento del contribuente di fronte all’azione dell’Amministrazione, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10».
Il principio attiene alla diversa fattispecie in cui l’amministrazione finanziaria abbia esaurito
il proprio potere impositivo, consentendo al contribuente di condonare, seppure erroneamente, i
propri debiti fiscali, per cui l’iniziativa appare chiaramente in contrasto con la tutela dell’affidamento di chi abbia sborsato una somma, accettata dalla controparte, per definire una controversia che invece verrebbe riaperta unilateralmente.
Conseguentemente, posto che la CTR ha affermato la non debenza del tributo in base ad un errato principio di diritto, che prescindeva dalla fondatezza della pretesa fiscale, per cui non ha affrontato il problema della sussistenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del regime del
margine, si impone, unitamente alla cassazione della sentenza impugnata, il rinvio al giudice a
qua per l’esame di merito della causa.
Il giudice del rinvio provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.
1762
CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 25790 DEL 10.12.2009
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
CASSAZIONE CIVILE, SEZ. UNITE
SENTENZA N. 25790 DEL 10 DICEMBRE 2009
TERMINE PER LA RISCOSSIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE – VIOLAZIONE DI NORME TRIBUTARIE
PRESCRIZIONE DECENNALE – PASSATO IN GIUDICATO
Svolgimento del processo
1. (Antefatto) La [...] del grande Ufficiale [...] e del Dott. [...] ha impugnato, dinanzi alla competente commissione tributaria, un avviso d’irrogazione di sanzioni per violazioni della normativa
iva; il giudice tributario adito con sentenza del 22 maggio 1995, passata in giudicato, ha rigettato
il ricorso.
2. (La materia del contendere) In forza della citata sentenza passata in giudicato, veniva notificata alla società, in data 4 febbraio 2002, la relativa cartella esattoriale per il pagamento delle
sanzioni e degli interessi.
Con tempestivo ricorso, la società ha contestato la pretesa fiscale/sanzionatoria eccependo, tra
l’altro, la prescrizione della stessa per il decorso del termine quinquennale di cui al combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 58 e 75, e L. n. 4 del 1929, art. 17.
3. (Le pronunce di merito) La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo prescritta la pretesa fiscale, in forza delle citate specifiche disposizioni. La
commissione tributaria regionale, invece, ha accolto l’appello dell’ufficio, sul rilievo che «con la
res iudicata il diritto viene ad essere svincolato dall’atto o fatto amministrativo (accertamento o irrogazione di sanzione) e trova titolo nell’atto giurisdizionale», con il conseguente regime di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c.
4. (Il giudizio di legittimità) La società ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza di
appello, deducendo, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del
1972, artt. 58 e 75, e L. n. 4 del 1929, art. 17, vigenti ratione temporis. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso eccependo la inapplicabilità, nella specie, delle disposizioni invocate e, comunque, la valenza generale del termine di prescrizione decennale collegato all’actio iudicati.
Con ordinanza del 9 dicembre 2008, la Quinta sezione civile di questa Corte, assegnataria del
ricorso, ha rimesso la causa al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione a queste SS.UU.,
esponendo:
– che secondo la giurisprudenza di questa stessa Corte, allorquando la controversia abbia ad
oggetto la legittimità del pagamento di tributi o contributi assicurativi, a seguito del passaggio in
giudicato della sentenza, opera il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2953 c.c. (Cass.
1967/2005, 1965/1966, 5777/1989, 2085/1979);
– che, invece, in materia di sanzioni pecuniarie per violazioni tributarie è stato affermato il
principio secondo il quale il termine di prescrizione resta quello quinquennale, previsto dalla legislazione speciale, anche dopo che la legittimità della pretesa punitiva sia stata sancita in sede giurisdizionale (Cass. 12989/2000, 2211/2006, 2290/2007);
– che il Collegio, nutrendo dubbi sulla legittimità di quest’ultima decisione «soprattutto per le
implicazioni derivanti dalla soggiacente concezione che unico titolo della pretesa sanzionatoria
sia il provvedimento amministrativo, «anche in presenza di giudicato» confermativo in tutto o in
parte di essa», ha ritenuto doveroso adottare il provvedimento di rimessione al Primo Presidente.
Il ricorso è stato assegnato alle SS.UU. ed è stata fissata l’odierna udienza per la discussione.
La parte ricorrente ha. depositato memoria ai sensi dell’art. 374 c.p.c..
1763
CASSAZIONE CIVILE SENTENZA N. 25790 DEL 10.12.2009
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Motivi della decisione
Il ricorso non può trovare accoglimento.
1. (Il quesito di diritto e gli argomenti prospettati dalla, parte ricorrente) Denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 58 e 75, e L. n. 4 del 1929, art. 17, nonché dell’art. 2953 c.c., la parte ricorrente formula il seguente quesito di diritto: «quale sia, in materia di violazioni previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il termine di prescrizione del diritto alla
riscossione della sanzione pecuniaria nell’ipotesi in cui, conte nella specie, il provvedimento di irrogazione della sanzione sia stato impugnato e la relativa controversia sia stata definita con sentenza passata in giudicato e se, in particolare, sia applicabile a tale fattispecie l’art. 2953 c.c.».
A sostegno della tesi della prescrizione quinquennale, la parte ricorrente, premesso che trattasi
di fatti risalenti al 1989, cita la già ricordata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in
base al combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75, comma 1, e L. n. 4 del 1929, art. 17,
comma 1, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative irrogate per le violazioni alla normativa iva, commesse prima del 1 aprile 1998 (data in cui è entrata in vigore la riforma del sistema
sanzionatorio fiscale), si prescrive, al pari dei relativi interessi, nel termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui si è formato il giudicato, essendo esclusa ogni applicazione analogica della
prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c., (Cass. 2211/2006, 12989/2000). Aggiunge, poi,
che ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, (recante le Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie) – anche dopo la riforma del sistema
delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie, attuata con i D.Lgs. n. 471 del
1997, D.Lgs. n. 472 del 1997, e D.Lgs. n. 473 del 1997, in vigore dal 1 aprile 1998, «Il diritto alla riscossione della sanzione si prescrive nel termine di cinque anni» (art. 20, comma 1, prima alinea);
– in caso di impugnazione il termine resta sospeso per poi riprendere a decorrere (quello stesso
termine) soltanto dopo la definizione del procedimento (art. 20, comma 1, seconda alinea).
2. (Gli argomenti addotti dalla parte resistente) La parte resistente osserva che, nella specie,
non rileva il disposto della L. n. 4 del 1929, art. 17, comma 1, (abrogato poi dal D.Lgs. n. 472 del 1997,
art. 29, a decorrere dal 1 aprile 1998), che stabiliva in cinque anni il termine di prescrizione del diritto dello Stato alla riscossione delle pene pecuniarie, perché implicitamente abrogato dal D.P.R.
n. 633 del 1972, art. 58, che ha previsto, invece, un termine di decadenza (diversamente modulato
e decorrente, a seconda dei casi, dalla data di presentazione della dichiarazione iva o da quella
della omessa presentazione, ovvero dall’anno in cui la violazione era stata commessa) entro il quale
la sanzione andava irrogata e notificata, con la conseguenza che, divenuta definitivo il provvedimento di irrogazione della sanzione (notificato entro il termine di decadenza), decorreva poi il termine ordinario di prescrizione decennale per la riscossione della sanzione stessa, ai sensi dell’art.
2946 c.c., anche quando non sia intervenuto un giudicato.
3. (Alcune osservazioni preliminari) Nella specie, ogni questione relativa alla tempestività dell’esercizio del «potere di irrogare» sanzioni da parte dell’Erario (in conseguenza dell’accertamento
di una o più violazioni) è coperta dal giudicato e non si discute più di eventuali decadenze, che attengono alla fase amministrativa esaurita e «certificata» dal giudicato. Quindi, non rilevano le disposizioni, come il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 58, relative al termine di decadenza entro il quale andava notificato l’avviso di irrogazione delle sanzioni, termine il cui rispetto è già stato oggetto di
verifica giudiziaria. Ma non rilevano nemmeno le disposizioni, come il D.P.R. n. 602 del 1973, art.
17 (corrispondente all’attuale art. 25), (abrogato dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett.
a), n. 1, conv. in L. n. 156 del 2005), che scandiva i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo delle
somme dovute sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti o a seguito degli accertamenti divenuti definitivi (applicabile anche in materia d’iva soltanto a decorrere dal 1 luglio 1999,
in forza dell’estensione del sistema della riscossione mediante ruoli a tale imposta, attuata dal
D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 23).
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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Nella specie, non siamo in presenza dell’attività di esecuzione di un atto amministrativo di accertamento (rectius: irrogazione di sanzione) divenuto definitivo, perché manca il presupposto
dell’«acquiescenza» all’atto stesso da parte del destinatario.
L’accertamento tributario diviene definitivo con l’inutile decorso del termine per impugnare. Se
viene proposto ricorso, salvo il caso di successiva rinuncia o altri casi di estinzione del processo (v.
art. 2945 c.c., comma 3), l’accertamento non può più assumere la qualifica di atto amministrativo
definitivo non contestato. Il provvedimento del giudice che definisce la lite, anche quando si limiti
a riconoscere la legittimità dell’atto contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale, nell’ambito di un rapporto trilaterale, nel quale interviene lo Stato non più soltanto
come parte (amministrazione finanziaria), ma anche in quanto «controllore di se stesso». Gli effetti del giudicato, quindi, non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell’ambito di un rapporto giuridico amministrativo bilaterale, all’interno del quale, sostanzialmente, il contribuente riconosce la legittimità della pretesa fiscale; tale
pretesa «condivisa» quindi va posta in esecuzione nei tempi più rapidi previsti dalla disciplina amministrativa, precontenziosa, propri del rapporto tributario. Se il trasgressore contesta dinanzi all’autorità giudiziaria, un atto di irrogazione di sanzioni, in caso di sua soccombenza, eventualmente anche parziale, il titolo in base al quale l’Agenzia delle entrate fa valere la propria pretesa fiscale - sanzionatoria non è più l’atto amministrativo, che non è mai divenuto definitivo ex se, bensì
la sentenza di condanna alla sanzione, ritenuta giusta dal giudice tributario, che può essere la
stessa irrogata dall’autorità amministrativa, ma può essere anche diversa, per tipo o entità (si pensi
all’ipotesi in cui il destinatario di un provvedimento sanzionatorio risulti soccombente sull’an, ma
ottenga una riduzione del quantum perché il giudice tributario accerti un errore dell’amministrazione finanziaria nella determinazione o nella scelta della sanzione irrogata).
Va dunque affermato, anche in materia tributaria, il principio generale secondo il quale «In
tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il
giudicato, proprio perché non ha più giuridico rilievo il titolo originario del credito riconosciuto,
i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni» (Cass. 13544/1999; conf. 1339/2001).
Con la conseguenza che «al suddetto termine prescrizionale, in ragione della sua autonomia, non
sono applicabili le norme sulla sospensione riguardanti il termine prescrizionale del diritto originario» (idem). Quindi, in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o
di prescrizione che scandiscono i tempi dell’azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall’art. 2059 c.c..
L’esigenza di modulare i tempi dell’azione amministrativa sulla base di termini di prescrizione,
o anche di decadenza. più contenuti rispetto a quello decennale ordinario, previsto dall’art. 2946
c.c., (che comunque rivive in caso di giudicato), trova il suo fondamento nei vincoli di competenza
del bilancio della Stato, in forza dei quali l’amministrazione finanziaria deve potere, almeno per
grandi linee, programmare e prevedere per ciascun anno il gettito fiscale ed i tempi della riscossione, tenendo conto anche delle proprie risorse di uomini e mezzi (bilancio di previsione). È evidente, però, che quando poi si instaura un contenzioso, non sono possibili previsioni di medio
tempo, né è possibile preventivare le risorse necessarie per la riscossione, che dipendono dai tempi
del contenzioso stesso e dalla percentuale di esito positivo per la stessa amministrazione. Non
avrebbe senso mantenere fermi termini di prescrizione ridotti, in nome della necessità di realizzare
sollecitamente le entrate fiscali per consentire la redazione del bilancio di previsione dello Stato,
dopo un contenzioso che normalmente dura diversi anni.
In linea di principio, le prescrizioni brevi sono previste per soddisfare le esigenze di celerità di
definizione dei rapporti giuridici; tale esigenza risulta superata quando sia instaurato un contenzioso (benché il principio della ragionevole durata del processo tenda a contenerne i tempi) e,
quindi, la norma generale della prescrizione decennale riprende vigore.
Naturalmente, se l’amministrazione ha l’esigenza comunque di accelerare la riscossione e dispone delle risorse necessarie, può sempre procedere con tempestività (ben prima del termine di
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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
prescrizione decennale), eventualmente adottando provvedimenti amministrativi di carattere normativo e/o organizzativo, che impongano ai dipendenti e empi contenuti di lavorazione della riscossione coattiva a seguito di giudicato.
Va ribadito che, nella specie, trattandosi di sanzione irrogata prima del 1 aprile 1998 (la sentenza in base alla quale è stata effettuata l’iscrizione a ruolo oggetto dell’odierna controversia è del
22 maggio 1995), data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 472 del 1997, non trova applicazione la
nuova normativa (medesimo D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3) che fissa in cinque anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione, in quanto il ripetuto D.Lgs. n. 472 del 1991, art. 25,
nel dettare le disposizioni transitorie, stabilisce che la nuova disciplina del sistema sanzionatorio
si applica «alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla
data della sua entrata in vigore» (comma 1), fatta eccezione per alcune disposizioni (artt. 3, 4, 5,
6, 8 e 12) che non rilevano in questo contesto. Anche questa disposizione: però, non contiene alcun
riferimento specifico al termine di prescrizione del diritto alla riscossione a seguito di sentenza
passata in giudicato e, quindi, come meglio si dirà in seguito, non inficia la tesi, condivise dal Collegio, secondo la quale l’actio iudicati gode del termine generale di prescrizione decennale previsto dall’art. 2059 c.c., anche dopo la riforma del sistema sanzionatorio attuata negli anni 1997/98.
Infine, non interferisce nella definizione della questione di diritto all’esame della Corte, il disposto della L. n. 4 del 1929, art. 17, vigente al momento del passaggio in giudicato della sentenza
in base alla quale è stata iscritta a ruolo la sanzione in contestazione (la sentenza è del maggio
1995 e l’art. 17 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 29, comma 1, lett. a)), perché anche
accedendo alla tesi che tale disposizione non sia stata abrogata implicitamente dal D.P.R. n. 633 del
1972, art. 58, che disciplinava il termine di decadenza per irrogare la sanzione e non invece il termine di prescrizione per la riscossione, resta il fatto che nemmeno la L. del 1929, art. 17, faceva
cenno all’ipotesi specifica del diritto alla riscossione basata su una sentenza di condanna passata
in giudicato. Tale ipotesi, infatti, sarà poi specificamente disciplinata con la noma successiva e di
valenza generale contenuta nell’art. 2953, con l’avvento del codice civile del 1942. 4. (I precedenti
di questa Corte) Come è stato evidenziato nell’ordinanza 344/2009 della sezione tributaria, in tema
di sanzioni amministrative tributarie, questa Corte ha affermato il seguente principio di diritto,
invocato dalla parte ricorrente: «In materia di violazioni, amministrativamente sanzionate con
pena pecuniaria, al D.P.R. n. 633 del 1972, commesse anteriormente al primo aprile 1998, il diritto
alla riscossione della sanzione irrogata, nel caso in cui il provvedimento di irrogazione sia stato impugnato e la relativa controversia sia stata definita con decisione passata in giudicato, si prescrive
– ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 75, comma 1, e L. n. 4 del 1929, art.
17, comma 1, – nel termine di cinque anni, decorrente dal giorno in cui si è formato il giudicato,
esclusa ogni applicazione analogica dell’art. 2953 c.c.» (Cass. 12989/2000; conf. 2211/2007,
2290/2007).
In contrapposizione a questa giurisprudenza, riferita specificamente agli avvisi di irrogazione
di sanzioni, vi è il diverso orientamento manifestato dalla Corte in relazione ai termini di prescrizione degli obblighi di natura tributaria o previdenziale riconosciuti con sentenza passata in giudicato, evidenziato anche dalla già citata, ordinanza della quinta sezione civile. Infatti, qualora si
formi il giudicato sul diritto all’esenzione e al rimborso di un tributo già versato cautelativamente
e richiesto in restituzione, «il contribuente non è soggetto all’onere di formulare distinta istanza di
rimborso del tributo nel termine di decadenza di quarantotto mesi fissato dal D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, art. 38, ma può far valere il giudicato stesso nell’ordinario termine di prescrizione decennale» (Cass. 1967/2005). Analogamente, in tema di evasione di tributi doganali, questa Corte ha
chiarito che l’azione dell’amministrazione finanziaria per il relativo pagamento è soggetta alla prescrizione decennale prevista dall’art. 2953 c.c., se il giudice penale condanni il contribuente – imputato anche al pagamento dei diritti doganali evasi, atteso che in tal caso il credito tributario dell’amministrazione «rimane definitivamente ed irrevocabilmente accertato in conseguenza del passaggio in giudicato della stessa» (Cass. 1965/1966; coni. 1980/19996, 5777/1989, 2085/1979, 1/1970).
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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
Secondo quest’ultima., giurisprudenza, «con la regiudicata il diritto viene ad essere svincolato dall’atto o fatto che ne costituiva l’originario fondamento, e trova titolo unicamente nell’atto giurisdizionale che lo ha definitivamente ed inequivocabilmente accertato. Perciò ad esso non si applica il
più breve termine di prescrizione collegato al titolo da cui il diritto originariamente derivava, ma
l’ordinario termine di prescrizione decennale (Cass. 1965/1996, 5777/1989). Se manca una pronuncia giurisdizionale, naturalmente, non può parlarsi di giudicato e, quindi coerentemente questa Corte ha chiarito che «L’ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sè le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato:
la decorrenza del termine per l’opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall’impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l’effetto sostanziale dell’irretrattabilità
del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente
inapplicabilità dell’art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione» (Cass. 12263/07).
Anche in tema di omesso versamento dei contributi assicurativi obbligatori (fattispecie che presenta molti punti di analogia con quella in esame), la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto
che, in presenza del giudicato, il termine di prescrizione è disciplinato dall’art. 2953 c.c., sia per
quanto attiene al versamento dei contributi sia per quanto attiene al pagamento delle sanzioni:
«dal giudicato penale di condanna per il reato di omesso versamento di contributi assicurativi obbligatori (nella specie: di cui alla L. 24 ottobre 1966, n. 934), con applicazione della sanzione (civile)
del pagamento di una somma aggiuntiva pari all’ammontare dei contributi evasi, nasce a favore dell’ente creditore di questa (nella specie: INPS) l’actio iudicati soggetta alla prescrizione decennale
di cui all’art. 2953 c.c.» (Cass. 5159/1983; conf. 3733/1981, 2085/1979).
5. (Necessità di individuare un unico termine di prescrizione e diversità del contenuto del giudicato rispetto all’atto divenuto definitivo). L’antinomia emersa in giurisprudenza, per la quale l’art.
2953 c.c., in materia tributaria sarebbe applicabile soltanto quando non si tratti di irrogazione di
sanzioni, mentre invece opererebbe allorquando il giudizio abbia ad oggetto l’obbligazione tributaria, va risolta, secondo queste SS.UU., privilegiando la tesi della applicabilità generalizzata della
disposizione codicistica. In linea di principio, occorre tenere conto del fatto che, nella maggior
parte dei casi, con l’avviso di accertamento l’ufficio non soltanto contesta l’ammontare dell’imposta dovuta e non versata, ma contestualmente applica anche le relative sanzioni e, quindi, la tesi
dell’actio iudicati «claudicante», nel senso che il termine di prescrizione decennale opererebbe soltanto in relazione ad alcune statuizioni e non per altre (quelle relative alle sanzioni), appare evidentemente aberrante, contrario alla lettera dell’art. 2953 c.c., assolutamente irrazionale e contraria al canone della certezza del diritto e alle esigenze di semplificazione del sistema. Quindi, in
linea di principio, non v’è dubbio che la soluzione del problema giuridico relativo alla individuazione del termine di prescrizione entro il quale debba essere fatta valere l’obbligazione tributaria
principale e quella accessoria relativa alle sanzioni, non può che essere di tipo unitario. In concreto poi, tale termine non può che essere quello decennale previsto dall’art. 2953 c.c..
La giurisprudenza di segno contrario, secondo la quale il giudicato nulla aggiunge alla esecutività del provvedimento amministrativo, non considera che il provvedimento impugnato non è
mai divenuto definitivo, per cui non può essere considerato di per sè come valido presupposto per
l’iscrizione a ruolo. Né rileva che poi il giudice abbia ritenuto l’atto legittimo, perché comunque non
si è verificato il presupposto (mancata impugnazione) al quale è ricollegata la vis esecutiva, propria dell’atto autoritativo. Il titolo, in base al quale l’ufficio vittorioso agisce aure esecutionis non
è più l’atto che conteneva la domanda di imposta o di determinazione della sanzione applicata in
conseguenza di una violazione fiscale, bensì la pronuncia del giudice, che, come già è stato accennato, può ben essere diversa dalla originaria pretesa fiscale, nel caso in cui il giudice tributario determini il quantum dell’obbligazione tributaria (vantata dal fisco o richiesta a rimborso dal contribuente) in misura diversa da quella indicata nell’atto impugnato, pur senza accogliere totalmente
le istanze del contribuente. Per restare al tema delle sanzioni, la sentenza ben può rideterminare il
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LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
tipo o la misura della sanzione applicata dall’ufficio (fatto salvo il divieto della reformatio in peius),
valutando diversamente la gravità delle violazioni contestate. Come è noto, è oramai un principio
acquisito che il giudizio tributario per quanto debba essere introdotto mediante impugnazione di
un atto impositivo, inteso in senso lato (c.d. giudizio impugnatorio), ha ad oggetto il rapporto tributario (principale e/o accessorio), contenuto nei limiti dei fatti dedotti in giudizio (Cass.
20516/2006, 15317/2002). Tanto è vero che il contribuente può anche provare direttamente in giudizio l’esistenza di oneri deducibili per abbattere la pretesa tributaria: «In tema di determinazione
del reddito d’impresa, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi, in presenza dei
requisiti indicati nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, non è preclusa né dalla violazione
degli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 600, art. 22, (...), né dall’omessa o irregolare registrazione dei costi» (Cass. 531/2007, 10090/2002).
D’altra parte, se si considera che, in forza del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1, «Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà
di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all’ente
locale da ciascuna legge d’imposta», risulta evidente che il contenuto della decisione giurisdizionale
non può essere fatto coincidere, sic et simpliciter con il contenuto dell’atto impugnato.
6. (Esame critico della, giurisprudenza che esclude l’actio iudicati in relazione alla sola ipotesi
di condanna per sanzioni). La giurisprudenza che esclude l’actio iudicati decennale in presenza di
sentenza passata in giudicato pronunciata su ricorso avverso provvedimenti di irrogazione di sanzioni tributarie amministrative, fa leva sui seguenti argomenti:
a) specialità della disciplina sanzionatoria tributaria, prima e dopo la riforma attuata con il
D.Lgs. n. 472 del 1992, che sottrae alla disciplina generale civilistica il termine di prescrizione di
cui all’art. 2953 c.c. per la riscossione delle sanzioni pecuniarie, che ben si attaglia alle controversie di natura privatistica e non a quelle a contenuto pubblicistico;
b) il provvedimento di irrogazione di sanzioni è di per se stesso dotato dei caratteri della autoritarietà ed esecutorietà, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 19, a prescindere dal giudicato, della cui
«forza» autonoma non hanno bisogno: «l’unico titolo della pretesa sanzionatoria, anche in presenza del giudicato» resta il provvedimento amministrativo (Cass. 12989/2000), in quanto, dinanzi
al giudice tributario, il contribuente si limita a contestare la legittimità formale e/o sostanziale del
provvedimento impugnato, per cui la sentenza di rigetto del ricorso non ha un vero e proprio contenuto decisorio di condanna.
Ritiene il Collegio che il percorso argomentativo utilizzato per giungere alla conclusione della
inapplicabilità, nella specie, dell’art. 2953 c.c., debba essere revisionato, non soltanto perché porta
alle incongruenze già evidenziate (del termine differenziato in ragione della diversità di contenuto
delle statuizioni), ma anche perché non sono condivisibili talune affermazioni di principio.
Innanzitutto, va ricordato che nel processo tributario il contribuente che impugni un provvedimento impositivo o sanzionatorio è sostanzialmente un convenuto che resiste alla domanda
dell’ufficio finanziario (attore in senso sostanziale). Pertanto, il contenuto del giudizio che rigetta il ricorso del contribuente non è limitato alla pronuncia della infondatezza delle eccezioni
del contribuente, ma ha un contenuto decisorio positivo, eventualmente anche implicito, costituito dalla condanna al pagamento dell’imposta dovuta o della sanzione irrogata con l’atto impugnato; per le sanzioni l’art. 2 0 della legge di riforma, D.Lgs. n. 472 del 1997, parla di «diritto»
alla riscossione, al pari della L. n. 4 del 1929, art. 17, comma 1, evidenziando la natura civilistica
del relativo contenzioso.
Il fatto che l’atto impugnato sia dotato di per sè di esecutività (sempre che non venga impugnato), riguarda il profilo precontenzioso ed amministrativo dell’atto stesso, che non incide sugli
effetti del giudicato, né comporta una sorta di sterilizzazione degli effetti del giudicato. Non sembra che si possa sostenere che l’atto, suscettibile di acquisire il carattere dell’esecutività se non contestato, quando poi viene impugnato produce un effetto «oscurante» del giudicato recuperando la
potenziale vis originaria, che avrebbe potuto acquisire se condiviso dal destinatario. L’insorgere
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del contenzioso determina l’azzeramento della «posizioni di rendita» della parte pubblica, con la
trasformazione del rapporto sostanziale potere – soggezione in un rapporto processuale paritetico,
nel quale la potestas appartiene soltanto al giudice terzo ed al suo decisivi. Dopo di che, nulla sarà
più come prima, non i diritti ed i doveri delle parti, che sono concretamente e incontestabilmente
definiti da comando del giudice terzo, non la disciplina del termine di prescrizione in relazione al
quale fa stato, come dies a quo, il giorno del passaggio in giudicato della sentenza, che determina
una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto tributario in contestazione.
La tesi opposta si basa su un non condivisibile ragionamento che inverte il naturale ordine logico-processuale, secondo il quale la connotazione potestativa dell’atto impugnato attraverserebbe
indenne le vicende processuali riacquistando tutta la propria forza originaria con la formazione del
giudicato, che ne resterebbe assorbito. Dal punto di vista logico, nei procedimenti a formazione progressiva è l’atto successivo che assorba eventualmente quello precedente e non viceversa. Dal punto
di vista giuridico, nessuna delle parti può beneficiare di una posizione di forza in un processo che
deve essere ispirato a principi di giustizia, come quello della parità delle parti (art. 111 Cost., comma
2). Senza considerare che, per espressa disposizione di legge, l’atto impositivo acquista la propria
vis esecutiva soltanto dopo che sia trascorso il termine per la sua impugnazione. Se prima interviene un atto di impugnazione la fattispecie a formazione progressiva (atto + decorso del termine
per impugnare + mancata impugnazione), manca il presupposto per procedere alla fase successiva della riscossione secondo le cadenze temporali dettate specificamente dal legislatore tributario.
Anche l’argomento della specialità del sistema sanzionatorio, prima e dopo la riforma del
1997/1998, che prevarrebbe sulla norma generale codicistica, non è condivisibile perché manca il
presupposto del rapporto genere-specie.
La normativa relativa alle sanzioni, prima e dopo la riforma, traccia un sistema che nel disciplinare i termini di prescrizione non fa riferimento al giudicato, per cui ha valore soltanto nell’ambito delle autosufficienti procedure amministrative, in quanto prescindano dal contenzioso. Il
quadro normativo di riferimento va ricostruito tenendo conto della diversità degli ambiti applicativi delle norme in esame: il primo, costituito dalla normativa tributaria, relativo al titolo esecutivo
amministrativo e l’altro, costituito dalla disciplina codicistica, relativo alle esecuzione della sentenza passata in giudicato, che definisce e regola in generale l’istituto del giudicato, senza alcuna
distinzione riferita alla materia del contendere o alla eventuale specialità della giurisdizione; l’art.
2953 c.c., non trova limiti applicativi, se non per espressa disposizione di legge che disciplini in maniera differente l’istituto del giudicato, e tale deroga nella specie non sussiste. Il D.Lgs. n. 472 del
1997, art. 20, comma 3, stabilisce, in generale, che «il diritto alla riscossione della sanzione irrogata
nei termini di cui al comma 1, si prescrive nel termine di cinque anni», senza ulteriori specificazioni. La norma fissa un termine di prescrizione più breve di quello ordinario decennale previsto
dall’art. 2946 c.c.. Ne deriva che quando si verifica il presupposto specifico, che fa venir meno la deroga alla regola generale del termine decennale per l’esercizio di un diritto, costituito dal passaggio in giudicato di una sentenza di condanna relativa al medesimo diritto, in mancanza di una apposita norma di settore, non può non trovare applicazione la disposizione di carattere generale, relativa alla fattispecie peculiare dell’esercizio del diritto definitivamente riconosciuto in sede
giudiziaria, contenuta nell’art. 2953 c.c..
L’art. 20 citato distingue il termine di decadenza entro il quale deve essere contestata la violazione ed irrogata la sanzione (comma 1) dal termine di prescrizione del diritto alla riscossione,
consolidato in un provvedimento non impugnato (comma 3), a differenza della L. n. 4 del 1929, art.
17, comma 1, che non prevedeva un doppio termine (per la contestazione e per la riscossione): «il
diritto dello Stato alla riscossione della pena pecuniaria si prescrive col decorso di cinque anni dal
giorno della commessa violazione».
Nell’ambito del nuovo sistema il termine di prescrizione per la riscossione decorre, evidentemente, da quando il provvedimento di contestazione e/o irrogazione è diventato definitivo e, quindi,
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seppure infondatamente, la nuova normativa ha potuto indurre nell’errore di far ritenere che anche
a seguito del passaggio in giudicato del rigetto del ricorso del contribuente, il titolo esecutivo sia
sempre l’atto amministrativo. Tale equivoco, però, non era giustificato nella vigenza della L. n. 4 del
1929, art. 17, per il quale il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione era individuato
esclusivamente in quello della commissione della violazione, con la conseguenza che il termine
iniziale collegato ad altri presupposti (non disciplinati dal legislatore tributario), come appunto
quello del giudicato, doveva seguire la disciplina riferita a tali presupposti.
Il sistema sanzionatorio, tracciato dalla disciplina del 1997, ricalca il sistema penale (secondo
le indicazioni contenute nella legge delega, L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 133), nel quale è ben
chiara la distinzione tra termini di prescrizione del reato (corrispondente al termine di decadenza
per la contestazione/irrogazione), previsti dall’art. 157 c.p., e termini di prescrizione della pena
(corrispondente al termine per la riscossione), previsti dall’art. 172 c.p.. Nell’ambito del sistema
delle sanzioni amministrative fiscali il termine della riscossione (corrispondente al termine di prescrizione della pena) è quello specificamente previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, se non c’è
stato contenzioso, altrimenti vale la regola generale dell’actio iudicati di cui all’art. 2953 c.c., non
per applicazione analogica, ma per applicazione diretta.
La precedente giurisprudenza ha ritenuto anche di avallare la tesi della persistenza del termine di prescrizione quinquennale, anche dopo il giudicato, sulla base di un argomento testuale
tratto dalla seconda alinea del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 20, comma 3. Secondo quest’ultima disposizione, «L’impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che
non corre fino alla definizione del procedimento». Il fatto che l’impugnazione interrompe il decorso del termine di prescrizione, che riprende poi il suo corso soltanto dopo un periodo di sospensione con la definizione del procedimento, ha fatto pensare ad un termine unico che riprende il suo percorso unitario dopo la parentesi giudiziaria. L’argomento avrebbe potuto avere
qualche pregio se il legislatore avesse parlato soltanto di sospensione del termine, per cui la ripresa dopo la sospensione non poteva che essere riferita al termine originario. Dopo l’interruzione, invece, secondo la disciplina generale della prescrizione, il termine riprende a decorrere
dall’inizio (art. 2945 c.c., comma 1: «Per effetto dell’interruzione s’inizia un nuovo periodo di
prescrizione») e nulla esclude quindi che possa trattarsi di un termine diverso. La formula usata
dal legislatore tributario è stata mutuata dal codice civile, nel cui ambito è pacifico il principio
dell’actio iudicati, in base al quale a seguito di sentenza di condanna i termini brevi di prescrizione si riespandono nella dimensione decennale.
Va dunque affermato il seguente principio di diritto: «il diritto alla riscossione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste per le violazioni tributarie, irrogate con sentenza passata in
giudicato, si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’art. 2953 c.c., che
disciplina specificamente ed in via generale la c.d. actio iudicati».
6. (Conclusioni) Conseguentemente, il ricorso va rigettato. Non necessita la liquidazione delle
spese, non avendo svolto attività difensiva la parte vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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SENTENZA CASSAZIONE CIVILE 30.6.2010, N. 15449
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
SENTENZA CASSAZIONE CIVILE,
SEZ. TRIBUTARIA, 30 GIUGNO 2010, N. 15449
POTERE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DI DICHIARARE
LA NON APPLICABILITÀ DELLE SANZIONI IN CASO
DI OBIETTIVE CONDIZIONI DI INCERTEZZA SULLA PORTATA E
SULL’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE NORME – SUSSISTE
FATTO. – La […] S.p.A. impugnava gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di […].
Si è difeso con controricorso il Comune di […].
DIRITTO. – […]
2.7 La Commissione tributaria regionale ha rigettato il motivo inerente alla disapplicazione
della sanzioni sulla base di due distinte rationes decidendi: la tardività della richiesta e l’insussistenza di difficoltà interpretative. Con l’ottavo motivo di. ricorso la […] S.p.A. deduce violazione e
falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8; del D.Lgs. n. 472, art. 6 del 1997, e
della L. n. 212 del 2000, art. 10 (quest’ultima successiva all’emanazione dell’avviso di accertamento),
sostenendo, da un lato, l’escludibilità, anche in via ufficiosa, delle sanzioni, e, dall’altro, le difficoltà
interpretative inerenti al caso in esame e l’assenza di colpevolezza, per essersi la società conformata a un parere fornito da una rivista tributaria, all’uopo interpellata.
Prescindendo dal primo profilo, deve richiamarsi - in relazione alla violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8 - il principio secondo cui, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie il potere delle commissioni tributarie di dichiarare la non applicabilità delle sanzioni in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce sussiste quando la disciplina normativa,
della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione, il cui onere di allegazione grava sul contribuente (Cass., 27 febbraio 2009, n.
4765). Sotto quest’ultimo profilo va ribadito che costituisce requisito di ammissibilità, nel caso di
specie insussistente, del ricorso per cassazione l’indicazione dei procedimenti d’interpretazione
normativa adottati e delle norme contrastanti che ne hanno costituito i risultati (Cass., 21 marzo
2008, n. 7765; Cass. 11 settembre 2009, n. 19638).
Quanto agli altri aspetti (carenza di colpevolezza per aver richiesto un parere a una rivista;
omessa applicazione del principio della continuazione), trattasi di questioni di matura sostanziale
che presuppongono la loro rituale deduzione nel giudizio di merito (cfr, quanto al D.Lgs. n. 472 del
1997, art. 5 Cass., 19 aprile 2006, n. 9129; e, quanto al successivo art. 12, Cass., 9 giugno 2009, n.
13231; Cass., 21 dicembre 2005, n. 28354). Sotto tale profilo va rilevato, da un - lato, che, poiché
nella sentenza impugnata tali temi non risultano in alcun modo affrontati, la ricorrente avrebbe dovuto denunciare il relativo vizio sotto il profilo dell’omessa pronuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 4, in ogni caso nel pieno rispetto del principio di autosufficienza, nella specie disatteso.
2.8 Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato, con condanna della […] S.p.a. al pagamento delle
spese processuali relative al presente giudiziosi legittimità, che si liquidano come da dispositivo,
nei confronti del Comune di […].
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del
presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre
spese generali e accessori di legge.
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manuale delle accise 2010
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a cura di andrea camerinelli