rf196 riaddebiti spese processuali e ritenuta

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rf196 riaddebiti spese processuali e ritenuta
Anno 2010
N. RF196
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OGGETTO
RIADDEBITO SPESE PROCESSUALI E RITENUTA
RIFERIMENTI
RM 106/2010; CM 203/1994; RM 106/2006; RM 91/1998 – CASS. 3843 DEL 1/04/1995 -
CIRCOLARE DEL
1/12/2010
Sintesi: l’Agenzia ha chiarito che, con riferimento a soggetti cui si applica la ritenuta (professionisti ed
agenti):
- alle somme riconosciute in giudizio riferite a spese deducibili per la parte vittoriosa (spese del legale)
- la parte soccombente deve applicare la ritenuta d’acconto.
In presenza di un contenzioso instaurato nell’ambito dell’attività di impresa o professionale,
sorge il problema di qualificare la natura delle somme corrisposte dalla parte soccombente a
quella vittoriosa. In particolare si pone il problema di determinare il regime da attribuire ai fini:

della ritenuta d’acconto

dell’Iva.
Il problema si pone con le somme indennizzate:
A) sia con riferimento alla “materia del contendere”:
tali somme seguono il regime tributario proprio, a nulla rilevando che l’obbligo del pagamento
sia riconosciuto da una sentenza.
Esempio: agente chiama in causa la propria casa mandante per provvigioni non riconosciute e viene
riconosciuto vittorioso in giudizio.
Le somme indennizzate dovranno essere regolarmente
assoggettate:
 a ritenuta d’acconto (CM 106/2006)
 ad Iva (peraltro il giudice in via ordinaria obbliga alla emissione della fattura già in sede di
instaurazione del giudizio).
B) sia a titolo di rimborso delle spese legali a favore dell'altra parte: pertanto al di fuori del
caso in cui il giudice stabilisca che a ciascuna parte fanno carico le rispettive spese di
giudizio (cd. “compensazione delle spese”).
INDENNIZZI: con riferimento alle somme di cui al precedente punto A), si rammenta che i risarcimenti (di
qualsiasi natura: in forma assicurativa, disposti dal giudice, a seguito di transazione, ecc.):
a) per i professionisti: sono tassati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio
della professione, ivi incluse le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni, riguardanti la perdita
di tali redditi (escluse le indennità dipendenti da morte o invalidità permanente)
In sede civile si parlerà:
 di “lucro cessante”: nel caso di rimborso di redditi mancati a causa della controparte - tassati  di “danno emergente”: per il risarcimento teso a ristorare un pregiudizio di natura diversa (es: il
danno cd. “biologico”, “all’immagine”, ecc.) – non tassati b) per le imprese: qualsiasi somma (in sostituzione di redditi d’impresa o altro) è tassata:
 nel caso di lucro cessante: quale ricavo d’esercizio
 nel caso di “danno emergente”: quale sopravvenienza attiva
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SPESE PROCESSUALI DEL LEGALE - IL RIADDEBITO
L’onorario del legale della parte vittoriosa poste a carico della parte soccombente può subire un
diverso trattamento a seconda che il dispositivo della sentenza stessa:
 preveda la cd. “distrazione delle spese” della lite a favore del legale
 non la preveda (in quanto non richiesta dal legale, oppure il giudice non ha deliberato in merito).
DISTRAZIONE DELLE SPESE: In base a detti criteri generali, pertanto, l’avvocato non può
chiedere il proprio compenso direttamente alla controparte bensì solo e sempre al proprio
assistito.
Art. 93 C.p.c. - Distrazione delle spese
Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore
suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate.
COMPENSO AL LEGALE DELLA PARTE VITTORIOSA
Segue il seguente trattamento (CM 203/1994; CM 1/50550 del 15/12/1973):
 non ha disposto la distrazione: va pagato dal proprio cliente (e non dal soccombente),
salvo il diritto di ottenerne il rimborso da parte del soccombente (cd. “principio della
soccombenza”) il quale opera ordinariamente la ritenuta d’acconto
 ha disposto la distrazione: va pagato direttamente dal soccombente, il quale applica la
ritenuta d’acconto (se sostituto d’imposta, ovviamente).
b) fatturazione: va sempre fatturato solo al proprio cliente (e non dalla controparte),
evidenziando che il pagamento è stato (o sarà) effettuato dalla controparte; il cliente detrae
ordinariamente l’Iva in parcella.
Soccombente documentazione del costo: posto che in ogni caso il costo finale grava
sempre sul soccombente, questi dovrà documentare il fatto nella propria contabilità:
 potendo dedurre il costo (da considerare sempre inerente)
 non potendo detrarre alcuna Iva, posto che il documento non è a lui intestato.
La parte vittoriosa:
 indipendentemente dalla distrazione eventualmente disposta dalla sentenza
 dovrà sempre documentare al soccombente la parcella ricevuta dal proprio legale.
Nel caso di mancata distrazione, poi:
 non potrà riaddebitare al soccombente anche l’Iva indicata dal legale in fatture
(sempreché abbia potuto detrarla, in quanto la causa era inerente alla propria attività)
 il riaddebito sarà escluso da Iva ex art. 2 c. 3 lett. a) Dpr 633/72 (non si tratta di un art. 15
in quanto il documento del legale non è intestato al soccombente)
N..B.: nella generalità dei casi, si possono verificarsi due diverse ipotesi:
1) la causa del cliente vittorioso è inerente all'esercizio della propria attività d'impresa o professione: il
soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l'importo addebitato a titolo di Iva dal legale
alla propria cliente (Cass. 11877/2007)
2) il cliente vittorioso non è titolare di partita Iva o la sentenza non è inerente all'esercizio della propria
impresa o professione: il soccombente deve pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal
legale al suo cliente a titolo di Iva (Cass. 10336 del 5/05/2009).
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a) pagamento: se la sentenza:
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NATURA REDDITUALE DEL RIADDEBITO
Tra le componenti di reddito di lavoro autonomo si comprendono:
 sia le spese necessarie a coprire i rischi della professione (es: sia le polizze assicurative che
le spese legali)
 sia i successivi riaddebiti di tali spese.
Sulla scorta di tale considerazione, la RM 106/2010 ha chiarito che:
se la parte vittoriosa è un soggetto sui quali ricavi/compensi si applica la ritenuta (professionisti
ed agenti):
 alle somme riconosciute in giudizio riferite a spese deducibili per la parte vittoriosa
(spese del legale)
 la parte soccombente deve applicare la ritenuta d’acconto nel momento del riaddebito.
Nota: è lo stesso motivo per cui la RM 20/1998 aveva chiarito che sui rimborsi delle spese necessarie
per la produzione del proprio reddito (pertanto sostenute principalmente “per conto proprio”) va
applicata la ritenuta (es: le spese alberghiere in trasferta, rimborsi Km, ecc.)
RIMBORSI DA ASSOGGETTARE A RITENUTA
Nell’ambito di un processo civile si tratterà di individuare:
 le spese deducibili dal reddito del professionista (o dell’Agente): sul riaddebito scatta la
ritenuta
 le spese anticipate in nome e per conto del cliente: al riaddebito non scatta la ritenuta.
Nel caso prospettato dall’Agenzia il rimborso dovuto alla parte vittoriosa stabilito in sentenza riguardava:
 mancati guadagni professionali: €. 9.000
Soggette a ritenuta  spese per onorari del legale: €. 3.500
 spese processuali: €. 770
spese per diritti: €. 2.300.
L’agenzia ha chiarito che al rimborso delle prime tre voci va applicata la ritenuta, mentre i “diritti” sono
mere anticipazioni del legale, da non assoggettare.

Mancata deduzione delle spese: l’agenzia conclude chiarendo che:
 se anche il professionista/agente nei periodi di imposta precedenti non abbia dedotto le spese al
momento dell’addebito da parte del legale (es.: in quanto non le riteneva inerenti alla propria attività)
si dovrà:
- presentare una dichiarazione integrativa a favore (o una istanza di rimborso art. 38 Dpr 602/73),
portando in deduzione tali costi
- applicare comunque la ritenuta sulle somme riaddebitate al soccombente.
Secondo la RM 106/2010, in sostanza, non è ammesso non dedurre inizialmente i costi per poi non
tassare il relativo riaddebito (come al contrario pareva disporre la CM 203/1994).
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N.B.: si tratta di spese sostenute:
 per proprio conto
 e non per conto terzi, anche solo in parte (es.: riaddebito di quota parte dei costi di un ufficio ad un
collega ospitato), che si contabilizzano a riduzione del costo.
Sono pertanto escluse anche le mere anticipazioni di costi intestati direttamente al committente (cd. “in
nome e per conto”).
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ESEMPIO1 - la parte vittoriosa paga direttamente il proprio avvocato
L'avvocato Rossi ha patrocinato la ditta Alfa Srl in un contenzioso con il fornitore Beta Srl; non ha richiesto
la distrazione delle spese (o il giudice non l’ha concessa o non ha deliberato in merito).
L’avvocato emette la seguente parcella:
onorari
€. 1.000
Cassa Avvocati 4%
€.
40
Imponibile
€. 1.040
IVA
€. 208
Totale parcella
€. 1.248
€.
200
Anticipazione di diritti
Netto a pagare
€. 800
€. 1.848
N.B.: non è corretto gestire la partita quale credito Rilevazione contabile - parte vincitrice
Diversi
Spese legali
Diritti
IVA /credito
Debiti vs. legale
Debiti vs. legale
Diversi
Banca
Erario c/ritenute
2.048
1040
800
208
Tot. Fattura + diritti 2.048
1.848
200
La parte vittoriosa:
 addebita le spese al soccombente con un documento escluso IVA art. 2 Dpr 633/72
 rileva il rimborso
 il soccombente applica la ritenuta
Rilevazione contabile - parte vincitrice
Diversi
Crediti vs.Beta Srl
Erario c/ritenute
Riaddebiti
1.840
1.632
208
Spese legali (Cassa inclusa) + diritti (su questi ultimi non si effettua ritenuta) Rilevazione contabile - parte soccombente
Oneri processuali
LEGALE
parcella
1040 + 208 Iva
‐ 200 rit.
Diversi
Debiti vs.Alfa Srl
Erario c/ritenute
1.840
1.632
208
detrae l’IVA (se inerente)
PARTE VITTORIOSA
versa la ritenuta d'acconto
pagamento di 1.048
nota di addebito di 1.040 (solo imponibile)
paga con la rit. d'acc. del 20%
SOCCOMBENTE
deduce il costo
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Ritenuta d’acconto
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ESEMPIO2 - la parte soccombente paga direttamente le spese
Nel caso precedente si supponga che l’avvocato, che deve sempre emettere fattura nei confronti del
proprio cliente vittorioso, evidenzi che il pagamento sarà effettuato dal soccombente.
Rilevazione contabile - parte vincitrice
Diversi
Distrazione spese (S.P.)
IVA /credito
Debiti vs. legale
2.048
Deviti vs. Fornitori
Distrazione spese (S.P.)
Deviti vs. Fornitori
Banca
L’imponibile della parcella è annullato; rimane l’Iva da pagare al legale (detraibile) 1840
208
1.840
La parte vittoriosa: trasmette al soccombente una nota (o copia della parcella del legale) dove chiarisce:
 che al legale va pagato il solo imponibile + diritti
 al netto della ritenuta (che spetta al soccombente pagare, con tutto gli adempimenti conseguenti
(certificazione, 770, ecc.); se la parte vittoriosa non dettaglia la quota di onorario rispetto alla Cassa
previdenza avvocati, o non dettaglia l’importo dei diritti processuali, la parte soccombente effettua la
ritenuta sull’intero importo).
Rilevazione contabile - parte soccombente
Diversi
Spese legali
Debiti vs. legale
Debiti vs. legale
Diversi
Banca
Erario c/ritenute
LEGALE
1.840
1.840
parcella
1040 + 208 Iva
‐ 200 rit.
1.840
PARTE VITTORIOSA
Il legale incassa:
- l’Iva : dal cliente - l’imponibile (al netto ritenuta): dal soccombente
1.840
200
detrae l’IVA (se inerente)
pagamento di 208 Iva
nota di addebito di 1.040 (solo imponibile)
deduce il costo
imponibile ‐ ritenuta
SOCCOMBENTE
versa la ritenuta d'acconto
SANZIONI SUL PREGRESSO: ben difficilmente in passato gli operatori che abbiano proceduto alla
refusione alla parte vittoriosa dei pagamenti anticipati al proprio legale avranno effettuato la ritenuta
d’acconto. A tal fine si ritiene che:
 la portata della risoluzione sia sostanzialmente “innovativa” (posto che nulla in passato ha disposto
l’Agenzia) e comunque ricorrano obbiettive condizioni di incertezza interpretativa
 e pertanto non sia applicabile alcuna sanzione in sede di eventuale verifica, ai sensi dello statuto del
Contribuente.
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