rf196 riaddebiti spese processuali e ritenuta
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Anno 2010 N. RF196 www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 5 OGGETTO RIADDEBITO SPESE PROCESSUALI E RITENUTA RIFERIMENTI RM 106/2010; CM 203/1994; RM 106/2006; RM 91/1998 – CASS. 3843 DEL 1/04/1995 - CIRCOLARE DEL 1/12/2010 Sintesi: l’Agenzia ha chiarito che, con riferimento a soggetti cui si applica la ritenuta (professionisti ed agenti): - alle somme riconosciute in giudizio riferite a spese deducibili per la parte vittoriosa (spese del legale) - la parte soccombente deve applicare la ritenuta d’acconto. In presenza di un contenzioso instaurato nell’ambito dell’attività di impresa o professionale, sorge il problema di qualificare la natura delle somme corrisposte dalla parte soccombente a quella vittoriosa. In particolare si pone il problema di determinare il regime da attribuire ai fini: della ritenuta d’acconto dell’Iva. Il problema si pone con le somme indennizzate: A) sia con riferimento alla “materia del contendere”: tali somme seguono il regime tributario proprio, a nulla rilevando che l’obbligo del pagamento sia riconosciuto da una sentenza. Esempio: agente chiama in causa la propria casa mandante per provvigioni non riconosciute e viene riconosciuto vittorioso in giudizio. Le somme indennizzate dovranno essere regolarmente assoggettate: a ritenuta d’acconto (CM 106/2006) ad Iva (peraltro il giudice in via ordinaria obbliga alla emissione della fattura già in sede di instaurazione del giudizio). B) sia a titolo di rimborso delle spese legali a favore dell'altra parte: pertanto al di fuori del caso in cui il giudice stabilisca che a ciascuna parte fanno carico le rispettive spese di giudizio (cd. “compensazione delle spese”). INDENNIZZI: con riferimento alle somme di cui al precedente punto A), si rammenta che i risarcimenti (di qualsiasi natura: in forma assicurativa, disposti dal giudice, a seguito di transazione, ecc.): a) per i professionisti: sono tassati i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall’esercizio della professione, ivi incluse le indennità conseguite a titolo di risarcimento danni, riguardanti la perdita di tali redditi (escluse le indennità dipendenti da morte o invalidità permanente) In sede civile si parlerà: di “lucro cessante”: nel caso di rimborso di redditi mancati a causa della controparte - tassati di “danno emergente”: per il risarcimento teso a ristorare un pregiudizio di natura diversa (es: il danno cd. “biologico”, “all’immagine”, ecc.) – non tassati b) per le imprese: qualsiasi somma (in sostituzione di redditi d’impresa o altro) è tassata: nel caso di lucro cessante: quale ricavo d’esercizio nel caso di “danno emergente”: quale sopravvenienza attiva CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613– Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it La Nuova Redazione Fiscale Nuova REDAZIONE FISCALE - Riproduzione Vietata – Diritti Riservati - www.redazionefiscale.it ODCEC VASTO Redazione Fiscale Info Fisco 196/2010 Pag. 2 / 5 SPESE PROCESSUALI DEL LEGALE - IL RIADDEBITO L’onorario del legale della parte vittoriosa poste a carico della parte soccombente può subire un diverso trattamento a seconda che il dispositivo della sentenza stessa: preveda la cd. “distrazione delle spese” della lite a favore del legale non la preveda (in quanto non richiesta dal legale, oppure il giudice non ha deliberato in merito). DISTRAZIONE DELLE SPESE: In base a detti criteri generali, pertanto, l’avvocato non può chiedere il proprio compenso direttamente alla controparte bensì solo e sempre al proprio assistito. Art. 93 C.p.c. - Distrazione delle spese Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. COMPENSO AL LEGALE DELLA PARTE VITTORIOSA Segue il seguente trattamento (CM 203/1994; CM 1/50550 del 15/12/1973): non ha disposto la distrazione: va pagato dal proprio cliente (e non dal soccombente), salvo il diritto di ottenerne il rimborso da parte del soccombente (cd. “principio della soccombenza”) il quale opera ordinariamente la ritenuta d’acconto ha disposto la distrazione: va pagato direttamente dal soccombente, il quale applica la ritenuta d’acconto (se sostituto d’imposta, ovviamente). b) fatturazione: va sempre fatturato solo al proprio cliente (e non dalla controparte), evidenziando che il pagamento è stato (o sarà) effettuato dalla controparte; il cliente detrae ordinariamente l’Iva in parcella. Soccombente documentazione del costo: posto che in ogni caso il costo finale grava sempre sul soccombente, questi dovrà documentare il fatto nella propria contabilità: potendo dedurre il costo (da considerare sempre inerente) non potendo detrarre alcuna Iva, posto che il documento non è a lui intestato. La parte vittoriosa: indipendentemente dalla distrazione eventualmente disposta dalla sentenza dovrà sempre documentare al soccombente la parcella ricevuta dal proprio legale. Nel caso di mancata distrazione, poi: non potrà riaddebitare al soccombente anche l’Iva indicata dal legale in fatture (sempreché abbia potuto detrarla, in quanto la causa era inerente alla propria attività) il riaddebito sarà escluso da Iva ex art. 2 c. 3 lett. a) Dpr 633/72 (non si tratta di un art. 15 in quanto il documento del legale non è intestato al soccombente) N..B.: nella generalità dei casi, si possono verificarsi due diverse ipotesi: 1) la causa del cliente vittorioso è inerente all'esercizio della propria attività d'impresa o professione: il soccombente non deve pagare alla controparte vittoriosa l'importo addebitato a titolo di Iva dal legale alla propria cliente (Cass. 11877/2007) 2) il cliente vittorioso non è titolare di partita Iva o la sentenza non è inerente all'esercizio della propria impresa o professione: il soccombente deve pagare alla controparte anche l'importo addebitato dal legale al suo cliente a titolo di Iva (Cass. 10336 del 5/05/2009). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it a) pagamento: se la sentenza: Redazione Fiscale Info Fisco 196/2010 Pag. 3 / 5 NATURA REDDITUALE DEL RIADDEBITO Tra le componenti di reddito di lavoro autonomo si comprendono: sia le spese necessarie a coprire i rischi della professione (es: sia le polizze assicurative che le spese legali) sia i successivi riaddebiti di tali spese. Sulla scorta di tale considerazione, la RM 106/2010 ha chiarito che: se la parte vittoriosa è un soggetto sui quali ricavi/compensi si applica la ritenuta (professionisti ed agenti): alle somme riconosciute in giudizio riferite a spese deducibili per la parte vittoriosa (spese del legale) la parte soccombente deve applicare la ritenuta d’acconto nel momento del riaddebito. Nota: è lo stesso motivo per cui la RM 20/1998 aveva chiarito che sui rimborsi delle spese necessarie per la produzione del proprio reddito (pertanto sostenute principalmente “per conto proprio”) va applicata la ritenuta (es: le spese alberghiere in trasferta, rimborsi Km, ecc.) RIMBORSI DA ASSOGGETTARE A RITENUTA Nell’ambito di un processo civile si tratterà di individuare: le spese deducibili dal reddito del professionista (o dell’Agente): sul riaddebito scatta la ritenuta le spese anticipate in nome e per conto del cliente: al riaddebito non scatta la ritenuta. Nel caso prospettato dall’Agenzia il rimborso dovuto alla parte vittoriosa stabilito in sentenza riguardava: mancati guadagni professionali: €. 9.000 Soggette a ritenuta spese per onorari del legale: €. 3.500 spese processuali: €. 770 spese per diritti: €. 2.300. L’agenzia ha chiarito che al rimborso delle prime tre voci va applicata la ritenuta, mentre i “diritti” sono mere anticipazioni del legale, da non assoggettare. Mancata deduzione delle spese: l’agenzia conclude chiarendo che: se anche il professionista/agente nei periodi di imposta precedenti non abbia dedotto le spese al momento dell’addebito da parte del legale (es.: in quanto non le riteneva inerenti alla propria attività) si dovrà: - presentare una dichiarazione integrativa a favore (o una istanza di rimborso art. 38 Dpr 602/73), portando in deduzione tali costi - applicare comunque la ritenuta sulle somme riaddebitate al soccombente. Secondo la RM 106/2010, in sostanza, non è ammesso non dedurre inizialmente i costi per poi non tassare il relativo riaddebito (come al contrario pareva disporre la CM 203/1994). CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it N.B.: si tratta di spese sostenute: per proprio conto e non per conto terzi, anche solo in parte (es.: riaddebito di quota parte dei costi di un ufficio ad un collega ospitato), che si contabilizzano a riduzione del costo. Sono pertanto escluse anche le mere anticipazioni di costi intestati direttamente al committente (cd. “in nome e per conto”). Redazione Fiscale Pag. 4 / 5 Info Fisco 196/2010 ESEMPIO1 - la parte vittoriosa paga direttamente il proprio avvocato L'avvocato Rossi ha patrocinato la ditta Alfa Srl in un contenzioso con il fornitore Beta Srl; non ha richiesto la distrazione delle spese (o il giudice non l’ha concessa o non ha deliberato in merito). L’avvocato emette la seguente parcella: onorari €. 1.000 Cassa Avvocati 4% €. 40 Imponibile €. 1.040 IVA €. 208 Totale parcella €. 1.248 €. 200 Anticipazione di diritti Netto a pagare €. 800 €. 1.848 N.B.: non è corretto gestire la partita quale credito Rilevazione contabile - parte vincitrice Diversi Spese legali Diritti IVA /credito Debiti vs. legale Debiti vs. legale Diversi Banca Erario c/ritenute 2.048 1040 800 208 Tot. Fattura + diritti 2.048 1.848 200 La parte vittoriosa: addebita le spese al soccombente con un documento escluso IVA art. 2 Dpr 633/72 rileva il rimborso il soccombente applica la ritenuta Rilevazione contabile - parte vincitrice Diversi Crediti vs.Beta Srl Erario c/ritenute Riaddebiti 1.840 1.632 208 Spese legali (Cassa inclusa) + diritti (su questi ultimi non si effettua ritenuta) Rilevazione contabile - parte soccombente Oneri processuali LEGALE parcella 1040 + 208 Iva ‐ 200 rit. Diversi Debiti vs.Alfa Srl Erario c/ritenute 1.840 1.632 208 detrae l’IVA (se inerente) PARTE VITTORIOSA versa la ritenuta d'acconto pagamento di 1.048 nota di addebito di 1.040 (solo imponibile) paga con la rit. d'acc. del 20% SOCCOMBENTE deduce il costo CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it Ritenuta d’acconto Redazione Fiscale Info Fisco 196/2010 Pag. 5 / 5 ESEMPIO2 - la parte soccombente paga direttamente le spese Nel caso precedente si supponga che l’avvocato, che deve sempre emettere fattura nei confronti del proprio cliente vittorioso, evidenzi che il pagamento sarà effettuato dal soccombente. Rilevazione contabile - parte vincitrice Diversi Distrazione spese (S.P.) IVA /credito Debiti vs. legale 2.048 Deviti vs. Fornitori Distrazione spese (S.P.) Deviti vs. Fornitori Banca L’imponibile della parcella è annullato; rimane l’Iva da pagare al legale (detraibile) 1840 208 1.840 La parte vittoriosa: trasmette al soccombente una nota (o copia della parcella del legale) dove chiarisce: che al legale va pagato il solo imponibile + diritti al netto della ritenuta (che spetta al soccombente pagare, con tutto gli adempimenti conseguenti (certificazione, 770, ecc.); se la parte vittoriosa non dettaglia la quota di onorario rispetto alla Cassa previdenza avvocati, o non dettaglia l’importo dei diritti processuali, la parte soccombente effettua la ritenuta sull’intero importo). Rilevazione contabile - parte soccombente Diversi Spese legali Debiti vs. legale Debiti vs. legale Diversi Banca Erario c/ritenute LEGALE 1.840 1.840 parcella 1040 + 208 Iva ‐ 200 rit. 1.840 PARTE VITTORIOSA Il legale incassa: - l’Iva : dal cliente - l’imponibile (al netto ritenuta): dal soccombente 1.840 200 detrae l’IVA (se inerente) pagamento di 208 Iva nota di addebito di 1.040 (solo imponibile) deduce il costo imponibile ‐ ritenuta SOCCOMBENTE versa la ritenuta d'acconto SANZIONI SUL PREGRESSO: ben difficilmente in passato gli operatori che abbiano proceduto alla refusione alla parte vittoriosa dei pagamenti anticipati al proprio legale avranno effettuato la ritenuta d’acconto. A tal fine si ritiene che: la portata della risoluzione sia sostanzialmente “innovativa” (posto che nulla in passato ha disposto l’Agenzia) e comunque ricorrano obbiettive condizioni di incertezza interpretativa e pertanto non sia applicabile alcuna sanzione in sede di eventuale verifica, ai sensi dello statuto del Contribuente. CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA ‐ CONVEGNI Nuova REDAZIONE FISCALE snc ‐ C.so Rosmini n. 66 Rovereto (TN) – Reg. Imp. di TN e P.IVA 02097930222 Tel. 0464/480556 ‐ Fax 0464/400613 – Email: [email protected] RIPRODUZIONE VIETATA – www.redazionefiscale.it 208