Mutuo privati - Banca del Mezzogiorno

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Mutuo privati - Banca del Mezzogiorno
N. 3
Decorrenza 23/01/2017
INFGEN_BDMCM_FINPRIV
INFORMAZIONI GENERALI SUL
CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI
MUTUO PRIVATI
INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE
Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito anche ”Banca”), Società con socio unico Poste
Italiane S.p.A. e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima, codice ABI 10680.7, società per
azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all’Albo delle Banche 74762.60,
numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000
aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62,
comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede
Nome e cognome/Ragione sociale ___________________________________________
Qualifica __________________________________
sede (indirizzo)__________________________________________________________________________
telefono_________________ email______________________
Iscrizione ad Albo/Elenco __________________________Numero delibera Iscrizione_______________
CHE COS’È IL CREDITO IMMOBILIARE
Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un
massimo di 30 anni.
Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o
rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità.
Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”.
Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un
tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o
annuali.
Il Mutuo Privati viene concesso dalla Banca, a proprio insindacabile giudizio, a persone fisiche intestatarie di un
conto corrente sul quale il cliente ogni mese riceve l’accredito dello stipendio o della pensione e che inviano la
richiesta alla Banca stessa. Il Mutuo Privati è un finanziamento a medio/lungo termine, concesso per le seguenti
finalità:
acquisto
ristrutturazione
acquisto con ristrutturazione
completamento
in caso di ristrutturazione il mutuo può anche servire a sostituire un mutuo preesistente (cambio e sistemo)
L’immobile viene vincolato a favore della Banca con ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del
finanziamento. La durata del finanziamento deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni.
Il finanziamento può essere a tasso fisso o variabile (nel caso di mutui destinati alla finalità di acquisto o acquisto con
ristrutturazione, anche a tasso variabile BCE). Le rate hanno periodicità mensile.
Per le finalità di ristrutturazione, l’erogazione può avvenire in una o più tranches; nel caso di mutuo destinato al solo
acquisto l’erogazione è unica, mentre per la finalità di acquisto con ristrutturazione, completamento, cambio e
sistemo l’erogazione è sempre in tranche.
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Mutuo a tranches
Nel caso di mutui a tranches, l’erogazione dell’importo, fino al raggiungimento del totale concesso, avviene in più
riprese, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione/completamento, a seguito di perizia da parte
di un perito incaricato dalla Banca.
La durata massima per l’esecuzione dei lavori, e quindi per le singole erogazioni parziali, è di 12 mesi; in questo
periodo le rate di rimborso saranno composte di soli interessi. Con l’erogazione dell’ultima tranche inizierà a
decorrere il periodo di ammortamento, nel quale le successive rate di rimborso saranno composte di capitale e
interessi.
Il mutuo con erogazione a tranches può essere a tasso fisso o a tasso variabile (con esclusione del tasso fisso
rinegoziabile).
I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI
Mutuo a tasso fisso
Il tasso di interesse e l’importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto.
Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.
Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del
tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente
dalle variazioni delle condizioni di mercato.
Mutuo a tasso variabile
Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o
più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.).
Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate, determinato
dall’incremento del parametro di indicizzazione rilevato periodicamente.
Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere
eventuali aumenti dell’importo delle rate.
Mutuo a tasso fisso rinegoziabile
Sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate rimangono fissi per un periodo contrattuale determinato di 5
anni, lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato durante questo periodo.
Al termine del periodo di 5 anni, il mutuo passa a tasso variabile, salvo che il cliente non richieda di mantenere un
tasso fisso per un ulteriore periodo.
In caso di tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo
l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. In questo periodo, il rischio principale è
l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole e può
sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Il tasso fisso rinegoziabile è consigliabile a chi vuole essere certo,
sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare
complessivo del debito da restituire per un periodo definito, e al contempo voglia fruire di un tasso sempre in linea
con l’andamento del mercato nel lungo periodo.
Rischi specifici legati alla tipologia di contratto
Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:
 possibilità di variazione del tasso d’interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di
partenza;
 impossibilità di beneficiare degli eventuali ribassi dei tassi, per il mutuo a tasso fisso.
Per saperne di più:
La Guida pratica “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella
scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e www.mcc.it
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PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO
TAEG per ogni tipologia di mutuo calcolato su un importo di 100.000 euro, 30 anni di durata e rate
mensili
Mutuo a tasso
Fisso
Mutuo a tasso
variabile
Mutuo a tasso
variabile BCE
(disponibile solo
per finalità
acquisto e acquisto
con
ristrutturazione)
Mutuo a tasso fisso
5 rinegoziabile
(disponibile solo
per finalità
acquisto)
Importo totale del
credito
Costo totale del
credito
Importo totale
dovuto dal
cliente
TAEG
100.000,00
56.560,4
156.560,4
3,33%
100.000,00
28.110,00
128.110,00
1,76%
100.000,00
33.778,26
133.778,26
2,09%
100.000,00
35.241,86
135.241,86
2,17%
Il TAEG è stato calcolato con i tassi in vigore alla data di ultimo aggiornamento del presente documento e
considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, perizia*, incasso rata, e dell’imposta sostitutiva
conteggiata allo 0,25%. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione
dell’ipoteca ed eventuali penali.
Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni
determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione. Per i mutui a tasso fisso 5 rinegoziabile, il
calcolo del TAEG si basa sull’assunto che, al termine del periodo iniziale di 5 anni, il nuovo tasso d’interesse
sia identico a quello vigente al momento iniziale, ma non inferiore al tasso d’interesse fisso ed ha pertanto un
valore indicativo.
* Per i mutui a tranches, il costo relativo alle perizie può variare in base al numero di erogazioni richieste
MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’OPZIONE DI PROSEGUIMENTO A TASSO FISSO PER IL
MUTUO FISSO 5 RINEGOZIABILE (1/2) – solo per mutui destinati al solo acquisto
L’opzione di proseguimento a tasso fisso, presente contrattualmente nel prodotto, consiste nella possibilità di
proseguire dopo la scadenza della 60ma rata col regime di tasso fisso per ulteriori 2, 5 o 10 anni secondo le seguenti
modalità:
a) la Parte mutuataria potrà esercitare tale opzione, comunicandolo alla Banca con preavviso di 60 giorni prima
della scadenza delle suddette rate e mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La variazione avrà
luogo in concomitanza con la scadenza di una rata. Il nuovo tasso fisso sarà pari ad un dodicesimo del tasso
nominale annuo EuroIrs lettera della durata prescelta (2, 5 o 10 anni), rilevato sul circuito Reuters alle ore 11
CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la
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decorrenza della nuova rata a tasso fisso, maggiorato dello spread contrattuale.
b) Successivamente, almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo prescelto a tasso fisso, il Cliente dovrà
comunicare alla Banca, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se intende nuovamente proseguire il
contratto a tasso fisso per un periodo di ulteriori 2, 5 o 10 anni (o comunque sino alla scadenza naturale del
contratto stesso se il residuo periodo di ammortamento è inferiore ai 10 anni), al termine del quale potrà
esercitare nuovamente l’opzione negli stessi termini e modalità. In assenza di questa comunicazione, il mutuo
proseguirà a tasso variabile.
Se la Parte mutuataria non intende esercitare l’opzione di proseguimento a tasso fisso dopo la scadenza della 60ma rata
o dopo l’eventuale successivo periodo richiesto, il mutuo proseguirà a tasso variabile. Il nuovo tasso mensile sarà pari a
un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato dalla somma dello spread contrattuale e
dell’Euribor 3 mesi divisore 365 così determinato:
tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od
altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) rilevato il penultimo giorno lavorativo del
mese precedente il mese solare di decorrenza della nuova rata a tasso variabile per il primo periodo di maturazione di
interessi e il penultimo giorno lavorativo del mese precedente di ciascun periodo di interessi successivo.
Nell’eventuale periodo di ammortamento a tasso variabile, la Parte mutuataria potrà esercitare l’opzione di passaggio a
tasso fisso come indicato nel successivo paragrafo.
MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’OPZIONE DI PASSAGGIO A TASSO FISSO
L’opzione di passaggio da tasso variabile a tasso fisso, se presente contrattualmente nel prodotto (per le sole tipologie
di “mutuo fisso 5 rinegoziabile”, con finalità di solo acquisto) consiste nella possibilità di modificare il regime di tasso
da variabile a fisso secondo le seguenti modalità:
a) nel periodo di ammortamento a tasso variabile, la Parte mutuataria potrà esercitare l’opzione, da comunicare alla
Banca con preavviso di 60 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di proseguire il contratto di
mutuo a tasso fisso per un periodo prestabilito di 2, 5 o 10 anni (o comunque sino alla scadenza naturale del
contratto stesso se il residuo periodo di ammortamento è inferiore ai 10 anni). La variazione avrà luogo in
concomitanza con la scadenza di una rata. Il nuovo tasso fisso sarà pari ad un dodicesimo del tasso nominale
annuo EuroIrs lettera della durata prescelta (2, 5 o 10 anni, ovvero della durata residua se inferiore a 10 anni),
rilevato sul circuito Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno
lavorativo del mese precedente la decorrenza della nuova rata a tasso fisso, maggiorato dello spread contrattuale.
b) Almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo prescelto a tasso fisso, il Cliente dovrà comunicare alla Banca,
tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se intende proseguire il contratto a tasso variabile oppure a tasso
fisso per un periodo di ulteriori 2, 5 o 10 anni (o comunque sino alla scadenza naturale del contratto stesso se il
residuo periodo di ammortamento è inferiore ai 10 anni). In assenza di detta comunicazione, il mutuo proseguirà
a tasso variabile.
Nel caso in cui la Parte mutuataria intenda proseguire:
 a tasso variabile, il tasso utilizzato per calcolare ciascuna rata mensile per il residuo periodo sarà determinato
secondo le stesse modalità previste per il periodo precedente l’esercizio dell’opzione.
 a tasso fisso, il tasso utilizzato per calcolare ciascuna rata mensile sarà determinato secondo le modalità previste
dal precedente punto.
Ad ogni variazione del regime di tasso a fronte dell’esercizio delle opzioni stabilite dal presente articolo, si darà corso
ad una coerente riformulazione del piano di ammortamento.
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VOCI
Importo
massimo
finanziabil
e
Durata
Garanzie
accettate
COSTI
In caso di acquisto: fino all’80% del valore dell’immobile calcolato sul minore tra il prezzo
indicato nell’atto di compravendita e il valore di perizia dell’immobile concesso in garanzia
(LTV).
In caso di ristrutturazione: fino al 100% del costo delle spese di ristrutturazione da eseguire,
indicate in preventivo, purché non superino il 40% del valore dell’immobile concesso in
garanzia pre-ristrutturazione, se erogate in un’unica soluzione o il 60% del valore
dell’immobile a lavori finiti, nel caso di erogazione a tranches post perizia;
In caso di completamento: fino al 100% del costo delle spese di completamento, indicate in
preventivo, purché non superino il 50% del valore dell’immobile concesso in garanzia a lavori
finiti
Cambio e sistemo: fino all’80% del valore dell’immobile concesso in garanzia a lavori finiti
Acquisto e ristrutturazione: fino all’80% del valore dell’immobile concesso in garanzia a fine
lavori. In particolare, per la prima tranche (finanziamento all’acquisto), fino all’80% del valore
dell’immobile calcolato sul minore tra il prezzo indicato nell’atto di compravendita e il valore
attuale di perizia. Inoltre la somma per la ristrutturazione potrà essere fino a massimo l’80%
del costo delle spese di ristrutturazione come da preventivo ed accertate dal perito, e in ogni
caso non superiore alla somma concessa per l’acquisto.
Per erogazioni in tranche, le singole erogazioni delle tranche non potranno superare l’80% del
valore dell’immobile periziato al momento della richiesta di erogazione al netto dell’importo
relativo alle eventuali erogazioni già effettuate
Mutuo a tasso fisso: con durate da 15, 20, 25, 30 anni
Mutuo a tasso variabile: con durate da 15, 20, 25, 30 anni
Mutuo a tasso variabile BCE: con durate da 15, 20, 25, 30 anni
Mutuo a tasso fisso 5 rinegoziabile: con durate 15, 20, 25, 30 anni
Mutui a tranches: durata massima per le singole erogazioni parziali, 12 mesi, inclusi nella
durata massima del finanziamento.
Il credito immobiliare deve essere garantito da ipoteca su un immobile pari al 200%
dell'importo del finanziamento. L’ipoteca deve essere di primo grado sostanziale e su un
immobile censito in Italia. Per determinare il valore dell’immobile, e quindi della garanzia,
l’immobile viene prima sottoposto a una perizia, svolta da un tecnico indicato dalla Banca. Il
costo della perizia, indicato di seguito tra le condizioni economiche, è a carico del Cliente e
viene detratto dall’erogazione.
Oltre all’ipoteca, possono essere richieste altre garanzie, quali la fideiussione di un soggetto
diverso dal cliente che richiede il mutuo. Con la fideiussione il garante risponde della restituzione
dell’intero finanziamento con tutti i suoi beni. La fideiussione del titolare della ditta o del / dei
socio / soci della società è obbligatoria in caso di reddito derivante da Impresa Familiare.
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Tasso di
interesse
nominale
annuo
Il tasso è deteriminato dalla somma tra Parametro di riferimento/indicizzazione, come di
seguito identificato, e Spread.
Fisso: 3,058%Variabile: 1,527%Variabile BCE: 1,85% (disponibile per finalità di solo acquisto e
acquisto e ristrutturazione)
Fisso 5 rinegoziabile: 1,932% (disponibile per le sole finalità di acquisto). Il tasso indicato fa
riferimento al tasso applicato per i primi 5 anni
I tassi sono determinati alla data di aggiornamento del documento Informazioni Generali. Il
tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all’andamento del
parametro al momento della stipula.
Tasso Fisso
Parametro di
riferimento/
indicizzazione
Tasso
variabile
Tasso
variabile
BCE
TASSI DISPONIBILI
Tasso fisso 5
rinegoziabile
Spread
1,85%
EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato sul circuito
Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solaredell’offerta
vincolante
.
Nel caso di esercizio dell’opzione di passaggio a tasso fisso (per le sole
tipologie di “mutuo fisso 5 rinegoziabile”, e mutuo a tasso variabile con
finalità di solo acquisto): EuroIrs lettera della durata prescelta per l’opzione (2,
5 o 10 anni, ovvero della durata residua se inferiore a 10 anni), rilevato sul
circuito Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor
Basis, il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la decorrenza della
nuova rata a tasso fisso.
Euribor 3 mesi divisore 365 così determinato:
tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro rilevato sul Circuito
Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro
sostituire tale pagina o tale circuito) rilevato il penultimo giorno lavorativo del
mese precedente il mese solare dell’offerta vincolante per il primo periodo di
maturazione di interessi e il penultimo giorno lavorativo del mese precedente
di ciascun periodo di interessi successivo.
Parametro BCE (Main Refinancing Operations ECB/BCE) parametro di
riferimento per i mutui a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di
rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, in vigore il
penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare dell’offerta
vincolante per il primo periodo di maturazione di interessi e il penultimo
giorno lavorativo del mese precedente di ciascun periodo di interessi
successivo. Il parametro è pubblicato sui siti internet: www.ecb.int
www.bancaditalia.it
Per
le prime 60 rate (5 anni): EuroIrs lettera della durata 5 anni, rilevato sul
circuito Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor
Basis il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese
solaredell’offerta vincolante ;
per le rate successive: Euribor 3 mesi divisore 365 così determinato:
tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro rilevato sul Circuito
Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro
sostituire tale pagina o tale circuito) rilevato il penultimo giorno lavorativo del
mese precedente la decorrenza della nuova rata a tasso variabile per il primo
periodo di maturazione di interessi e il penultimo giorno lavorativo del mese
precedente di ciascun periodo di interessi successivo.
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Tasso di
interesse di
Pari al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento applicato
preammorta
mento
Assicurazione immobile
obbligatoria
Gestione pratica
Incasso rata
Spese per la gestione del rapporto
Invio comunicazioni periodiche
SPESE
1% dell’importo finanziato (trattenute dall’importo
erogato)
€ 350,00 (trattenute dall’importo erogato)
Perizia tecnica
del contratto
Spese per la stipula
Istruttoria
Per i mutui a tranches, le perizie successive alla prima: €
150 (trattenuta dall’importo erogato da ciascuna
tranche)
Gratuita. Il costo è sostenuto interamente dalla banca
che ha stipulato anche in qualità di assicurato e
beneficiario, con una primaria compagnia di
assicurazione al fine di gestione del rischio di credito, la
polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e
scoppio dell’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca.
Nessun costo
Con addebito automatico in c/c: € 5,00
In formato cartaceo: € 0,00
In formato elettronico: € 0,00
Invio altre comunicazioni
Nessun costo
Variazione/restrizione ipotecaria
€ 300,00 più spese notarili
Accollo/Espromissione mutuo
€ 350,00
Sospensione pagamento rate
Nessun costo
Commissione per la certificazione
interessi annua
Nessun costo
Commissione per il duplicato
certificazione interessi annua
€ 10,00
Commissione per la dichiarazione
di sussistenza del credito
€ 50,00
Lettera per comunicazione
avvenuta estinzione dell’ipoteca
Nessun costo
PIANO DI
AMMORTAME
NTO
N. 3
Decorrenza 23/01/2017
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Lettera di assenso per
cancellazione, riduzione o
restrizione dell’ipoteca
Nessun costo
Commissione per
estinzione/riduzione anticipata
Non applicata
Rimborso spese per sollecito rate
insolute
€ 5,00
Costi in caso di ritardo nel
Pagamento
Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al
Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di
recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti
esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi
effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali
esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti
dalla Banca
Tipo di ammortamento
Francese
Tipologia di rata
Costante (per finanziamenti a tasso fisso)
Variabile (per finanziamenti a tasso variabile)
Mensile
Periodicità delle rate
Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento
personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato.
CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA
MUTUI CON FINALITA’ ACQUISTO - RISTRUTTURAZIONE
MUTUO A TASSO VARIABILE
Durata del
finanziamento (anni)
Tasso di interesse
applicato (TAN)
Importo della rata mensile
per 100.000,00€ di capitale
Se il tasso di interesse
aumenta del 2% dopo 2
anni(*)
Se il tasso di interesse
diminuisce del 2% dopo 2
anni(*)
15
1,527%
€ 626,96
€ 712,78
non applicabile
20
1,527%
€ 488,79
€ 578,96
non applicabile
25
1,527%
€ 406,21
€ 500,61
non applicabile
30
1,527%
€ 351,42
€ 449,82
non applicabile
MUTUO A TASSO VARIABILE BCE- Disponibile solo per i mutui con finalità acquisto e acquisto e ristrutturazione
Durata del
finanziamento (anni)
Tasso di interesse
applicato (TAN)
Importo della rata mensile
per 100.000,00€ di capitale
Se il tasso di interesse
aumenta del 2% dopo 2
anni
Se il tasso di interesse
diminuisce del 2% dopo 2 anni
15
1,85%
€ 641,63
€ 728,70
non applicabile
N. 3
Decorrenza 23/01/2017
INFGEN_BDMCM_FINPRIV
20
1,85%
€ 503,81
€ 595,68
non applicabile
25
1,85%
€ 421,59
€ 518,09
non applicabile
€ 468,06
non applicabile
30
1,85%
€ 367,17
*
MUTUO A TASSO FISSO
Durata del finanziamento (anni)
Tasso di interesse applicato (TAN)
Importo della rata mensile per 100.000,00€ di capitale
15
2,862%
€ 688,96
20
3,004%
€ 559,79
25
3,045%
€ 481,56
30
3,058%
€ 429,74
Durata del finanziamento (anni)
Tasso di interesse applicato (TAN)
Importo della rata mensile per 100.000,00€ di capitale
(per i primi 5 anni)
15
1,932%
€ 645,38
20
1,932%
€ 507,67
25
1,932%
€ 425,55
30
1,932%
€ 371,23
MUTUO A TASSO FISSO 5 RINEGOZIABILE
(*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula.
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle
rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato www.mcc.it e negli appositi locali aperti al pubblico
della Banca.
ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG
Tasso di mora
Sospensione pagamento rate
Adempimenti notarili
Imposta sostitutiva
Tasse ipotecarie
2,00% (espresso in forma di maggiorazione del TAN vigente)
Nessun costo
Sono regolati e corrisposti direttamente dal cliente al notaio,
anche in caso di mancato perfezionamento
 0,25% dell’importo del finanziamento e trattenuta al momento
dell’erogazione, per l’acquisto o la ristrutturazione di prima casa e
sue pertinenze.
 2,00% dell’importo del finanziamento e trattenuta al momento
dell’erogazione, per l’acquisto o la ristrutturazione di case e sue
pertinenze diverse dalla prima.
 Ai sensi del D.L.145 del 23 dicembre 2013 (G.U.300/2013), si
specifica che la natura dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti è
opzionale. L’esercizio del connesso regime di favore del D.P.R
601/1973 è effettuato nel contratto di finanziamento in
alternativa all’applicazione dell’ordinaria imposizione indiretta
(imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria).
è richiesta l’iscrizione ipotecaria fino al 200% dell’importo del
finanziamento.
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TEMPI DI EROGAZIONE
- Durata dell’istruttoria: massimo 180 giorni, salvo differenti esigenze delle Parti (ad esempio Cliente, Notaio)
nella definizione della data per la stipula dell’atto di mutuo;
- Disponibilità dell’importo: Al consolidamento dell’ipoteca e di norma contestuale nel caso di acquisto da
soggetti privati.
In caso di erogazione a consolidamento l’importo del mutuo sarà reso disponibile entro 30 giorni dall’atto di
stipula. Se il pagamento avviene con bonifico bancario, devono essere considerati i giorni necessari per il
trasferimento delle somme alla Banca del beneficiario.
INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO
Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i
documenti indicati entro 30 giorni dalla richiesta.
Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti.
Documentazione anagrafica relativa a tutti i richiedenti e garanti

Fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità

Tessera Sanitaria

Certificato contestuale completo dì: certificato di nascita e residenza, stato civile, stato di famiglia.

In caso di separazione: copia del decreto di separazione completa di accordi economici e omologa del
tribunale

In caso di divorzio: copia della sentenza depositata in cancelleria
Se i richiedenti coniugati non sono entrambi mutuatari o datori di ipoteca/fidejussori:

Certificato di matrimonio con annotazioni marginali
Se il richiedente è cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea:

Permesso di soggiorno in corso di validità

Se il permesso di soggiorno è scaduto: domanda di rinnovo del permesso di soggiorno con relativa ricevuta
di spedizione, rilasciato per “lavoro subordinato a tempo indeterminato”, per “lavoro autonomo” o per
“motivi familiari”; oppure carta di soggiorno
Documentazione reddituale dei richiedenti il finanziamento, e dei garanti
Se il richiedente/garante è Titolare Partita IVA:

Mod. Unico degli ultimi due anni con ricevute presentazione ed F24 IRPEF

Estratti conto ultimi sei mesi (due se l’estratto conto è trimestrale, sei se mensili)

Estratto conto personale ultimi sei mesi (due se l’estratto conto è trimestrale, sei se mensili)

Estratto del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o eventualmente tessera di iscrizione all'Albo

Certificato attribuzione Partita IVA
Se il richiedente/garante è Imprenditore/Socio di società di persone o capitale:

Mod. Unico degli ultimi due anni con ricevute presentazione ed F24 IRPEF

Certificato CCIAA recente (in caso di socio di società di capitali, anche estratto del certificato di iscrizione
alla C.C.I.A.A del socio)
N. 3
Decorrenza 23/01/2017
INFGEN_BDMCM_FINPRIV

Estratti conto ultimi sei mesi (due se l’estratto conto è trimestrale, sei se mensili)
Se il richiedente/garante è dipendente/pensionato:

Ultimi due cedolini dello stipendio/pensione (nel caso in cui i cedolini pensione non siano disponibili si
accetta il modulo OBIS M.)

Ultimo mod. CUD

730/Unico PF (se presentati) con ricevute di presentazione

Dichiarazione del datore di lavoro attestante l’anzianità di servizio ed il tipo di contratto (se non desumibile
dai precedenti documenti).

Estratti conto ultimi tre mesi relativi alla banca presso la quale accreditano lo stipendio/pensione (uno se
l’estratto conto è trimestrale, tre se mensili)
Documentazione riguardante l'immobile offerto in garanzia

Atto di provenienza (obbligatorio per Richiesta Finanziamento)

Concessione edilizia se non rilevabile da titolo di provenienza (obbligatorio per Richiesta Finanziamento)

Compromesso/proposta di acquisto accettata (obbligatorio per attivazione della Perizia)

Evidenza documentale saldo prezzo per il prodotto Compro e Sistemo

Planimetria catastale (obbligatorio per attivazione della Perizia)

Visura Catastale (obbligatorio per attivazione della Perizia)

Preventivo lavori o computo metrico (solo in caso di ristrutturazione)
Documentazione riguardante il mutuo in essere

Atto di mutuo da sostituire nel caso di prodotto sostituzione più ristrutturazione
Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la
consultazione di banche dati.
ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI
Estinzione anticipata
Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso alla Banca, a mezzo lettera
raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento.
L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale e di ogni somma
a qualunque titolo ancora dovuta – tutto insieme - prima della scadenza del mutuo.
In caso di riduzione parziale la Banca procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito
residuo.
L'estinzione totale o parziale del mutuo non comporta per il cliente il pagamento di alcuna penale, compenso od
onere aggiuntivo.
Recesso della Banca
Ferma la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza del cliente ai sensi
dell’art.1186 cod.civ., la Banca ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa al verificarsi di uno dei seguenti
eventi a carico del cliente, del garante o del fideiussore:
a) accertamento a suo/loro carico di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali;
b) qualora risultino non veritiere le dichiarazioni rese circa la propria/loro consistenza patrimoniale per la
concessione del Mutuo;
c) diminuzione della sua/loro consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del Contratto in misura tale
da pregiudicare il rimborso del Mutuo;
d) qualora si accerti che la documentazione prodotta e le comunicazioni rese alla Banca non siano veritiere. Tale
diritto può essere esercitato dalla Banca entro 60 giorni dal momento in cui la stessa sia venuta a conoscenza degli
eventi di cui al comma che precede.
N. 3
Decorrenza 23/01/2017
INFGEN_BDMCM_FINPRIV
Portabilità del mutuo
Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente
non deve sostenere, per legge, neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il
nuovo contratto mantiene, per legge, i diritti e le garanzie del vecchio.
Tempi massimi di chiusura del rapporto
Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale
anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto.
Reclami
Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo in relazione all’interpretazione,
applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la
Parte garante) possono presentarlo alla Banca, alla Direzione Legale, Compliance e Affari Societari - Area Legale
Generale, viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, email [email protected], pec
[email protected]
La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso.
Se il Cliente (e/o la Parte garante) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine,
possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare
il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca.
La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente (e/o per la Parte garante) di ricorrere all’autorità
giudiziaria ordinaria; in tal caso il Cliente (e/o per la Parte Garante ) non saranno tenuti ad esperire il procedimento
di mediazione di cui al successivo capoverso.
Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo previsto dal decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9
agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare
ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all’Organismo di
Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle
controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il
relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e
finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE
Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative.
Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora.
Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il
proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e
soddisfarsi sul ricavato.
LEGENDA
Accollo
Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a
pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un
immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare
all’intermediario, cioè si “accolla”, il debito residuo.
N. 3
Decorrenza 23/01/2017
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Consolidamento dell’ipoteca
Imposta sostitutiva
Il consolidamento dell’ipoteca avviene quando sono decorsi 10
giorni dall’iscrizione dell’ipoteca stessa alla conservatoria dei
registri immobiliari. L’ipoteca non è assoggettata alla revocatoria
fallimentare se è avvenuto il consolidamento dell’ipoteca ossia
l’iscrizione dell’ipoteca è avvenuta 10 giorni prima della
pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (art 39-4°
comma DLGS 385/1993-Testo Unico Bancario)
Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della
somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione
dell’immobile.
Ipoteca
Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore
non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere
l’espropriazione del bene e farlo vendere.
Istruttoria
Parametro di indicizzazione (per i
mutui a tasso variabile)/ Parametro di
riferimento (per i mutui a tasso fisso)
Perizia
Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di mercato o di politica monetaria preso a
riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento
Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della
composizione delle singole rate (quota capitale e quota
interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento “francese”
Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede
una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente.
All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il
capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e
la quota di capitale aumenta.
Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento
restituito.
Quota capitale
Quota interessi
Rata costante
Rata variabile
Spread
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
Tasso di interesse di preammortamento
Tasso di interesse nominale annuo
Tasso di mora
Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da
ipotecare.
Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
La somma tra quota capitale e quota interessi rimane
uguale per tutta la durata del mutuo.
L’importo della rata non è costante, la somma tra quota
capitale e quota interessi si modifica durante la vita del
mutuo.
Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di
indicizzazione.
Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in
percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio
spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata.
Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il
periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data
di scadenza della prima rata.
Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra
l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il
capitale prestato.
Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di
ritardo nel pagamento delle rate.
N. 3
Decorrenza 23/01/2017
INFGEN_BDMCM_FINPRIV
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)
Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge
sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del cosiddetto “tasso
soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse diviene
usurario.
Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato,
bisogna confrontarlo con il “tasso soglia” riferito ai mutui a tasso
fisso oppure con il “tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in
vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.