Mutuo privati - Banca del Mezzogiorno
Transcript
Mutuo privati - Banca del Mezzogiorno
N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV INFORMAZIONI GENERALI SUL CREDITO IMMOBILIARE OFFERTO A CONSUMATORI MUTUO PRIVATI INFORMAZIONI SUL FINANZIATORE Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. (di seguito anche ”Banca”), Società con socio unico Poste Italiane S.p.A. e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di quest’ultima, codice ABI 10680.7, società per azioni con sede legale in Roma, viale America n. 351, numero di iscrizione all’Albo delle Banche 74762.60, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Roma e codice fiscale 00594040586, partita IVA 00915101000 aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all’art. 62, comma1 del D.Lgs. n. 23 luglio 1996, n.415, sito internet: www.mcc.it Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede Si precisa che il cliente non è tenuto a riconoscere alcun costo od onere al soggetto incaricato dell’offerta fuori sede Nome e cognome/Ragione sociale ___________________________________________ Qualifica __________________________________ sede (indirizzo)__________________________________________________________________________ telefono_________________ email______________________ Iscrizione ad Albo/Elenco __________________________Numero delibera Iscrizione_______________ CHE COS’È IL CREDITO IMMOBILIARE Il credito immobiliare è un finanziamento a medio-lungo termine. In genere la sua durata va da un minimo di 5 a un massimo di 30 anni. Di solito viene richiesto per acquistare, ristrutturare o costruire un immobile. Può servire anche per sostituire o rifinanziare contratti di credito immobiliare già ottenuti per le stesse finalità. Il credito immobiliare può essere garantito da ipoteca su un immobile e in questo caso si chiama “ipotecario”. Il cliente rimborsa il credito con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale e interessi, secondo un tasso che può essere fisso, variabile, misto o di due tipi. Le rate possono essere mensili, trimestrali, semestrali o annuali. Il Mutuo Privati viene concesso dalla Banca, a proprio insindacabile giudizio, a persone fisiche intestatarie di un conto corrente sul quale il cliente ogni mese riceve l’accredito dello stipendio o della pensione e che inviano la richiesta alla Banca stessa. Il Mutuo Privati è un finanziamento a medio/lungo termine, concesso per le seguenti finalità: acquisto ristrutturazione acquisto con ristrutturazione completamento in caso di ristrutturazione il mutuo può anche servire a sostituire un mutuo preesistente (cambio e sistemo) L’immobile viene vincolato a favore della Banca con ipoteca di primo grado a garanzia del rimborso del finanziamento. La durata del finanziamento deve essere compresa tra un minimo di 15 anni e un massimo di 30 anni. Il finanziamento può essere a tasso fisso o variabile (nel caso di mutui destinati alla finalità di acquisto o acquisto con ristrutturazione, anche a tasso variabile BCE). Le rate hanno periodicità mensile. Per le finalità di ristrutturazione, l’erogazione può avvenire in una o più tranches; nel caso di mutuo destinato al solo acquisto l’erogazione è unica, mentre per la finalità di acquisto con ristrutturazione, completamento, cambio e sistemo l’erogazione è sempre in tranche. N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV Mutuo a tranches Nel caso di mutui a tranches, l’erogazione dell’importo, fino al raggiungimento del totale concesso, avviene in più riprese, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione/completamento, a seguito di perizia da parte di un perito incaricato dalla Banca. La durata massima per l’esecuzione dei lavori, e quindi per le singole erogazioni parziali, è di 12 mesi; in questo periodo le rate di rimborso saranno composte di soli interessi. Con l’erogazione dell’ultima tranche inizierà a decorrere il periodo di ammortamento, nel quale le successive rate di rimborso saranno composte di capitale e interessi. Il mutuo con erogazione a tranches può essere a tasso fisso o a tasso variabile (con esclusione del tasso fisso rinegoziabile). I TIPI DI CREDITO IMMOBILIARE E I LORO RISCHI Mutuo a tasso fisso Il tasso di interesse e l’importo delle singole rate rimangono fissi per tutta la durata del contratto. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato. Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate, e dell’ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato. Mutuo a tasso variabile Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto (ad es., Euribor, Eurirs, etc.). Il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo o del numero delle rate, determinato dall’incremento del parametro di indicizzazione rilevato periodicamente. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Mutuo a tasso fisso rinegoziabile Sia il tasso di interesse sia l’importo delle singole rate rimangono fissi per un periodo contrattuale determinato di 5 anni, lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato durante questo periodo. Al termine del periodo di 5 anni, il mutuo passa a tasso variabile, salvo che il cliente non richieda di mantenere un tasso fisso per un ulteriore periodo. In caso di tasso variabile, rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con cadenze prestabilite, secondo l’andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto. In questo periodo, il rischio principale è l’aumento imprevedibile e consistente dell’importo delle rate. Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole e può sostenere eventuali aumenti dell’importo delle rate. Il tasso fisso rinegoziabile è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell’ammontare complessivo del debito da restituire per un periodo definito, e al contempo voglia fruire di un tasso sempre in linea con l’andamento del mercato nel lungo periodo. Rischi specifici legati alla tipologia di contratto Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti: possibilità di variazione del tasso d’interesse nel caso di mutui a tasso variabile, in aumento rispetto al tasso di partenza; impossibilità di beneficiare degli eventuali ribassi dei tassi, per il mutuo a tasso fisso. Per saperne di più: La Guida pratica “Comprare una casa. Il mutuo ipotecario in parole semplici”, che aiuta a orientarsi nella scelta, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it e www.mcc.it N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUO’ COSTARE IL MUTUO TAEG per ogni tipologia di mutuo calcolato su un importo di 100.000 euro, 30 anni di durata e rate mensili Mutuo a tasso Fisso Mutuo a tasso variabile Mutuo a tasso variabile BCE (disponibile solo per finalità acquisto e acquisto con ristrutturazione) Mutuo a tasso fisso 5 rinegoziabile (disponibile solo per finalità acquisto) Importo totale del credito Costo totale del credito Importo totale dovuto dal cliente TAEG 100.000,00 56.560,4 156.560,4 3,33% 100.000,00 28.110,00 128.110,00 1,76% 100.000,00 33.778,26 133.778,26 2,09% 100.000,00 35.241,86 135.241,86 2,17% Il TAEG è stato calcolato con i tassi in vigore alla data di ultimo aggiornamento del presente documento e considerando le spese, ove previste, relative a: istruttoria, perizia*, incasso rata, e dell’imposta sostitutiva conteggiata allo 0,25%. Oltre al TAEG possono esserci altri costi, quali le spese per il notaio e l’iscrizione dell’ipoteca ed eventuali penali. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire variazioni determinate dall’andamento del parametro di indicizzazione. Per i mutui a tasso fisso 5 rinegoziabile, il calcolo del TAEG si basa sull’assunto che, al termine del periodo iniziale di 5 anni, il nuovo tasso d’interesse sia identico a quello vigente al momento iniziale, ma non inferiore al tasso d’interesse fisso ed ha pertanto un valore indicativo. * Per i mutui a tranches, il costo relativo alle perizie può variare in base al numero di erogazioni richieste MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’OPZIONE DI PROSEGUIMENTO A TASSO FISSO PER IL MUTUO FISSO 5 RINEGOZIABILE (1/2) – solo per mutui destinati al solo acquisto L’opzione di proseguimento a tasso fisso, presente contrattualmente nel prodotto, consiste nella possibilità di proseguire dopo la scadenza della 60ma rata col regime di tasso fisso per ulteriori 2, 5 o 10 anni secondo le seguenti modalità: a) la Parte mutuataria potrà esercitare tale opzione, comunicandolo alla Banca con preavviso di 60 giorni prima della scadenza delle suddette rate e mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La variazione avrà luogo in concomitanza con la scadenza di una rata. Il nuovo tasso fisso sarà pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo EuroIrs lettera della durata prescelta (2, 5 o 10 anni), rilevato sul circuito Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV decorrenza della nuova rata a tasso fisso, maggiorato dello spread contrattuale. b) Successivamente, almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo prescelto a tasso fisso, il Cliente dovrà comunicare alla Banca, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se intende nuovamente proseguire il contratto a tasso fisso per un periodo di ulteriori 2, 5 o 10 anni (o comunque sino alla scadenza naturale del contratto stesso se il residuo periodo di ammortamento è inferiore ai 10 anni), al termine del quale potrà esercitare nuovamente l’opzione negli stessi termini e modalità. In assenza di questa comunicazione, il mutuo proseguirà a tasso variabile. Se la Parte mutuataria non intende esercitare l’opzione di proseguimento a tasso fisso dopo la scadenza della 60ma rata o dopo l’eventuale successivo periodo richiesto, il mutuo proseguirà a tasso variabile. Il nuovo tasso mensile sarà pari a un dodicesimo del saggio di interesse nominale annuo determinato dalla somma dello spread contrattuale e dell’Euribor 3 mesi divisore 365 così determinato: tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare di decorrenza della nuova rata a tasso variabile per il primo periodo di maturazione di interessi e il penultimo giorno lavorativo del mese precedente di ciascun periodo di interessi successivo. Nell’eventuale periodo di ammortamento a tasso variabile, la Parte mutuataria potrà esercitare l’opzione di passaggio a tasso fisso come indicato nel successivo paragrafo. MODALITA’ DI UTILIZZO DELL’OPZIONE DI PASSAGGIO A TASSO FISSO L’opzione di passaggio da tasso variabile a tasso fisso, se presente contrattualmente nel prodotto (per le sole tipologie di “mutuo fisso 5 rinegoziabile”, con finalità di solo acquisto) consiste nella possibilità di modificare il regime di tasso da variabile a fisso secondo le seguenti modalità: a) nel periodo di ammortamento a tasso variabile, la Parte mutuataria potrà esercitare l’opzione, da comunicare alla Banca con preavviso di 60 giorni mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di proseguire il contratto di mutuo a tasso fisso per un periodo prestabilito di 2, 5 o 10 anni (o comunque sino alla scadenza naturale del contratto stesso se il residuo periodo di ammortamento è inferiore ai 10 anni). La variazione avrà luogo in concomitanza con la scadenza di una rata. Il nuovo tasso fisso sarà pari ad un dodicesimo del tasso nominale annuo EuroIrs lettera della durata prescelta (2, 5 o 10 anni, ovvero della durata residua se inferiore a 10 anni), rilevato sul circuito Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la decorrenza della nuova rata a tasso fisso, maggiorato dello spread contrattuale. b) Almeno 60 giorni prima della scadenza del periodo prescelto a tasso fisso, il Cliente dovrà comunicare alla Banca, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, se intende proseguire il contratto a tasso variabile oppure a tasso fisso per un periodo di ulteriori 2, 5 o 10 anni (o comunque sino alla scadenza naturale del contratto stesso se il residuo periodo di ammortamento è inferiore ai 10 anni). In assenza di detta comunicazione, il mutuo proseguirà a tasso variabile. Nel caso in cui la Parte mutuataria intenda proseguire: a tasso variabile, il tasso utilizzato per calcolare ciascuna rata mensile per il residuo periodo sarà determinato secondo le stesse modalità previste per il periodo precedente l’esercizio dell’opzione. a tasso fisso, il tasso utilizzato per calcolare ciascuna rata mensile sarà determinato secondo le modalità previste dal precedente punto. Ad ogni variazione del regime di tasso a fronte dell’esercizio delle opzioni stabilite dal presente articolo, si darà corso ad una coerente riformulazione del piano di ammortamento. N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV VOCI Importo massimo finanziabil e Durata Garanzie accettate COSTI In caso di acquisto: fino all’80% del valore dell’immobile calcolato sul minore tra il prezzo indicato nell’atto di compravendita e il valore di perizia dell’immobile concesso in garanzia (LTV). In caso di ristrutturazione: fino al 100% del costo delle spese di ristrutturazione da eseguire, indicate in preventivo, purché non superino il 40% del valore dell’immobile concesso in garanzia pre-ristrutturazione, se erogate in un’unica soluzione o il 60% del valore dell’immobile a lavori finiti, nel caso di erogazione a tranches post perizia; In caso di completamento: fino al 100% del costo delle spese di completamento, indicate in preventivo, purché non superino il 50% del valore dell’immobile concesso in garanzia a lavori finiti Cambio e sistemo: fino all’80% del valore dell’immobile concesso in garanzia a lavori finiti Acquisto e ristrutturazione: fino all’80% del valore dell’immobile concesso in garanzia a fine lavori. In particolare, per la prima tranche (finanziamento all’acquisto), fino all’80% del valore dell’immobile calcolato sul minore tra il prezzo indicato nell’atto di compravendita e il valore attuale di perizia. Inoltre la somma per la ristrutturazione potrà essere fino a massimo l’80% del costo delle spese di ristrutturazione come da preventivo ed accertate dal perito, e in ogni caso non superiore alla somma concessa per l’acquisto. Per erogazioni in tranche, le singole erogazioni delle tranche non potranno superare l’80% del valore dell’immobile periziato al momento della richiesta di erogazione al netto dell’importo relativo alle eventuali erogazioni già effettuate Mutuo a tasso fisso: con durate da 15, 20, 25, 30 anni Mutuo a tasso variabile: con durate da 15, 20, 25, 30 anni Mutuo a tasso variabile BCE: con durate da 15, 20, 25, 30 anni Mutuo a tasso fisso 5 rinegoziabile: con durate 15, 20, 25, 30 anni Mutui a tranches: durata massima per le singole erogazioni parziali, 12 mesi, inclusi nella durata massima del finanziamento. Il credito immobiliare deve essere garantito da ipoteca su un immobile pari al 200% dell'importo del finanziamento. L’ipoteca deve essere di primo grado sostanziale e su un immobile censito in Italia. Per determinare il valore dell’immobile, e quindi della garanzia, l’immobile viene prima sottoposto a una perizia, svolta da un tecnico indicato dalla Banca. Il costo della perizia, indicato di seguito tra le condizioni economiche, è a carico del Cliente e viene detratto dall’erogazione. Oltre all’ipoteca, possono essere richieste altre garanzie, quali la fideiussione di un soggetto diverso dal cliente che richiede il mutuo. Con la fideiussione il garante risponde della restituzione dell’intero finanziamento con tutti i suoi beni. La fideiussione del titolare della ditta o del / dei socio / soci della società è obbligatoria in caso di reddito derivante da Impresa Familiare. N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV Tasso di interesse nominale annuo Il tasso è deteriminato dalla somma tra Parametro di riferimento/indicizzazione, come di seguito identificato, e Spread. Fisso: 3,058%Variabile: 1,527%Variabile BCE: 1,85% (disponibile per finalità di solo acquisto e acquisto e ristrutturazione) Fisso 5 rinegoziabile: 1,932% (disponibile per le sole finalità di acquisto). Il tasso indicato fa riferimento al tasso applicato per i primi 5 anni I tassi sono determinati alla data di aggiornamento del documento Informazioni Generali. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all’andamento del parametro al momento della stipula. Tasso Fisso Parametro di riferimento/ indicizzazione Tasso variabile Tasso variabile BCE TASSI DISPONIBILI Tasso fisso 5 rinegoziabile Spread 1,85% EuroIrs lettera della stessa durata del finanziamento, rilevato sul circuito Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solaredell’offerta vincolante . Nel caso di esercizio dell’opzione di passaggio a tasso fisso (per le sole tipologie di “mutuo fisso 5 rinegoziabile”, e mutuo a tasso variabile con finalità di solo acquisto): EuroIrs lettera della durata prescelta per l’opzione (2, 5 o 10 anni, ovvero della durata residua se inferiore a 10 anni), rilevato sul circuito Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis, il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la decorrenza della nuova rata a tasso fisso. Euribor 3 mesi divisore 365 così determinato: tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare dell’offerta vincolante per il primo periodo di maturazione di interessi e il penultimo giorno lavorativo del mese precedente di ciascun periodo di interessi successivo. Parametro BCE (Main Refinancing Operations ECB/BCE) parametro di riferimento per i mutui a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca Centrale Europea, in vigore il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solare dell’offerta vincolante per il primo periodo di maturazione di interessi e il penultimo giorno lavorativo del mese precedente di ciascun periodo di interessi successivo. Il parametro è pubblicato sui siti internet: www.ecb.int www.bancaditalia.it Per le prime 60 rate (5 anni): EuroIrs lettera della durata 5 anni, rilevato sul circuito Reuters alle ore 11 CET, alla pagina ISDAFIX2, colonna Euribor Basis il penultimo giorno lavorativo del mese precedente il mese solaredell’offerta vincolante ; per le rate successive: Euribor 3 mesi divisore 365 così determinato: tasso interbancario lettera del mercato monetario Euro rilevato sul Circuito Reuters (o su qualunque altra pagina od altro circuito che dovesse in futuro sostituire tale pagina o tale circuito) rilevato il penultimo giorno lavorativo del mese precedente la decorrenza della nuova rata a tasso variabile per il primo periodo di maturazione di interessi e il penultimo giorno lavorativo del mese precedente di ciascun periodo di interessi successivo. N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV Tasso di interesse di Pari al tasso di interesse nominale annuo di ammortamento applicato preammorta mento Assicurazione immobile obbligatoria Gestione pratica Incasso rata Spese per la gestione del rapporto Invio comunicazioni periodiche SPESE 1% dell’importo finanziato (trattenute dall’importo erogato) € 350,00 (trattenute dall’importo erogato) Perizia tecnica del contratto Spese per la stipula Istruttoria Per i mutui a tranches, le perizie successive alla prima: € 150 (trattenuta dall’importo erogato da ciascuna tranche) Gratuita. Il costo è sostenuto interamente dalla banca che ha stipulato anche in qualità di assicurato e beneficiario, con una primaria compagnia di assicurazione al fine di gestione del rischio di credito, la polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e scoppio dell’immobile su cui viene iscritta l’ipoteca. Nessun costo Con addebito automatico in c/c: € 5,00 In formato cartaceo: € 0,00 In formato elettronico: € 0,00 Invio altre comunicazioni Nessun costo Variazione/restrizione ipotecaria € 300,00 più spese notarili Accollo/Espromissione mutuo € 350,00 Sospensione pagamento rate Nessun costo Commissione per la certificazione interessi annua Nessun costo Commissione per il duplicato certificazione interessi annua € 10,00 Commissione per la dichiarazione di sussistenza del credito € 50,00 Lettera per comunicazione avvenuta estinzione dell’ipoteca Nessun costo PIANO DI AMMORTAME NTO N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV Lettera di assenso per cancellazione, riduzione o restrizione dell’ipoteca Nessun costo Commissione per estinzione/riduzione anticipata Non applicata Rimborso spese per sollecito rate insolute € 5,00 Costi in caso di ritardo nel Pagamento Per i ritardi di pagamento potranno essere addebitati al Cliente i seguenti oneri: - Spese per interventi di recupero stragiudiziale svolti dalla Banca o da enti esterni incaricati dalla stessa in misura pari ai costi effettivamente sostenuti; - spese per interventi di legali esterni: in misura pari ai costi effettivamente sostenuti dalla Banca Tipo di ammortamento Francese Tipologia di rata Costante (per finanziamenti a tasso fisso) Variabile (per finanziamenti a tasso variabile) Mensile Periodicità delle rate Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato. CALCOLO ESEMPLIFICATIVO DELL'IMPORTO DELLA RATA MUTUI CON FINALITA’ ACQUISTO - RISTRUTTURAZIONE MUTUO A TASSO VARIABILE Durata del finanziamento (anni) Tasso di interesse applicato (TAN) Importo della rata mensile per 100.000,00€ di capitale Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni(*) Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni(*) 15 1,527% € 626,96 € 712,78 non applicabile 20 1,527% € 488,79 € 578,96 non applicabile 25 1,527% € 406,21 € 500,61 non applicabile 30 1,527% € 351,42 € 449,82 non applicabile MUTUO A TASSO VARIABILE BCE- Disponibile solo per i mutui con finalità acquisto e acquisto e ristrutturazione Durata del finanziamento (anni) Tasso di interesse applicato (TAN) Importo della rata mensile per 100.000,00€ di capitale Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni 15 1,85% € 641,63 € 728,70 non applicabile N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV 20 1,85% € 503,81 € 595,68 non applicabile 25 1,85% € 421,59 € 518,09 non applicabile € 468,06 non applicabile 30 1,85% € 367,17 * MUTUO A TASSO FISSO Durata del finanziamento (anni) Tasso di interesse applicato (TAN) Importo della rata mensile per 100.000,00€ di capitale 15 2,862% € 688,96 20 3,004% € 559,79 25 3,045% € 481,56 30 3,058% € 429,74 Durata del finanziamento (anni) Tasso di interesse applicato (TAN) Importo della rata mensile per 100.000,00€ di capitale (per i primi 5 anni) 15 1,932% € 645,38 20 1,932% € 507,67 25 1,932% € 425,55 30 1,932% € 371,23 MUTUO A TASSO FISSO 5 RINEGOZIABILE (*) Solo per i mutui che hanno una componente variabile al momento della stipula. Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n. 108/1996), relativo alle rispettive classi di operazioni omogenee, può essere consultato www.mcc.it e negli appositi locali aperti al pubblico della Banca. ALTRE SPESE DA SOSTENERE NON INCLUSE NEL TAEG Tasso di mora Sospensione pagamento rate Adempimenti notarili Imposta sostitutiva Tasse ipotecarie 2,00% (espresso in forma di maggiorazione del TAN vigente) Nessun costo Sono regolati e corrisposti direttamente dal cliente al notaio, anche in caso di mancato perfezionamento 0,25% dell’importo del finanziamento e trattenuta al momento dell’erogazione, per l’acquisto o la ristrutturazione di prima casa e sue pertinenze. 2,00% dell’importo del finanziamento e trattenuta al momento dell’erogazione, per l’acquisto o la ristrutturazione di case e sue pertinenze diverse dalla prima. Ai sensi del D.L.145 del 23 dicembre 2013 (G.U.300/2013), si specifica che la natura dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti è opzionale. L’esercizio del connesso regime di favore del D.P.R 601/1973 è effettuato nel contratto di finanziamento in alternativa all’applicazione dell’ordinaria imposizione indiretta (imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria). è richiesta l’iscrizione ipotecaria fino al 200% dell’importo del finanziamento. N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV TEMPI DI EROGAZIONE - Durata dell’istruttoria: massimo 180 giorni, salvo differenti esigenze delle Parti (ad esempio Cliente, Notaio) nella definizione della data per la stipula dell’atto di mutuo; - Disponibilità dell’importo: Al consolidamento dell’ipoteca e di norma contestuale nel caso di acquisto da soggetti privati. In caso di erogazione a consolidamento l’importo del mutuo sarà reso disponibile entro 30 giorni dall’atto di stipula. Se il pagamento avviene con bonifico bancario, devono essere considerati i giorni necessari per il trasferimento delle somme alla Banca del beneficiario. INFORMAZIONI E DOCUMENTI PER LA VERIFICA DEL MERITO DI CREDITO Per consentire al finanziatore di valutare il merito di credito, il cliente deve fornire le informazioni e i documenti indicati entro 30 giorni dalla richiesta. Il credito non può essere concesso se il cliente non fornisce le informazioni e i documenti richiesti. Documentazione anagrafica relativa a tutti i richiedenti e garanti Fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità Tessera Sanitaria Certificato contestuale completo dì: certificato di nascita e residenza, stato civile, stato di famiglia. In caso di separazione: copia del decreto di separazione completa di accordi economici e omologa del tribunale In caso di divorzio: copia della sentenza depositata in cancelleria Se i richiedenti coniugati non sono entrambi mutuatari o datori di ipoteca/fidejussori: Certificato di matrimonio con annotazioni marginali Se il richiedente è cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea: Permesso di soggiorno in corso di validità Se il permesso di soggiorno è scaduto: domanda di rinnovo del permesso di soggiorno con relativa ricevuta di spedizione, rilasciato per “lavoro subordinato a tempo indeterminato”, per “lavoro autonomo” o per “motivi familiari”; oppure carta di soggiorno Documentazione reddituale dei richiedenti il finanziamento, e dei garanti Se il richiedente/garante è Titolare Partita IVA: Mod. Unico degli ultimi due anni con ricevute presentazione ed F24 IRPEF Estratti conto ultimi sei mesi (due se l’estratto conto è trimestrale, sei se mensili) Estratto conto personale ultimi sei mesi (due se l’estratto conto è trimestrale, sei se mensili) Estratto del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o eventualmente tessera di iscrizione all'Albo Certificato attribuzione Partita IVA Se il richiedente/garante è Imprenditore/Socio di società di persone o capitale: Mod. Unico degli ultimi due anni con ricevute presentazione ed F24 IRPEF Certificato CCIAA recente (in caso di socio di società di capitali, anche estratto del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A del socio) N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV Estratti conto ultimi sei mesi (due se l’estratto conto è trimestrale, sei se mensili) Se il richiedente/garante è dipendente/pensionato: Ultimi due cedolini dello stipendio/pensione (nel caso in cui i cedolini pensione non siano disponibili si accetta il modulo OBIS M.) Ultimo mod. CUD 730/Unico PF (se presentati) con ricevute di presentazione Dichiarazione del datore di lavoro attestante l’anzianità di servizio ed il tipo di contratto (se non desumibile dai precedenti documenti). Estratti conto ultimi tre mesi relativi alla banca presso la quale accreditano lo stipendio/pensione (uno se l’estratto conto è trimestrale, tre se mensili) Documentazione riguardante l'immobile offerto in garanzia Atto di provenienza (obbligatorio per Richiesta Finanziamento) Concessione edilizia se non rilevabile da titolo di provenienza (obbligatorio per Richiesta Finanziamento) Compromesso/proposta di acquisto accettata (obbligatorio per attivazione della Perizia) Evidenza documentale saldo prezzo per il prodotto Compro e Sistemo Planimetria catastale (obbligatorio per attivazione della Perizia) Visura Catastale (obbligatorio per attivazione della Perizia) Preventivo lavori o computo metrico (solo in caso di ristrutturazione) Documentazione riguardante il mutuo in essere Atto di mutuo da sostituire nel caso di prodotto sostituzione più ristrutturazione Per la verifica del merito di credito, il finanziatore si avvale di informazioni ottenute tramite la consultazione di banche dati. ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI Estinzione anticipata Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso alla Banca, a mezzo lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della rata di riferimento. L’estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale e di ogni somma a qualunque titolo ancora dovuta – tutto insieme - prima della scadenza del mutuo. In caso di riduzione parziale la Banca procederà al ricalcolo del piano di ammortamento sulla base del debito residuo. L'estinzione totale o parziale del mutuo non comporta per il cliente il pagamento di alcuna penale, compenso od onere aggiuntivo. Recesso della Banca Ferma la facoltà per la Banca di considerare gli stessi, ove possibile, quali indici di insolvenza del cliente ai sensi dell’art.1186 cod.civ., la Banca ha diritto di recedere dal contratto per giusta causa al verificarsi di uno dei seguenti eventi a carico del cliente, del garante o del fideiussore: a) accertamento a suo/loro carico di protesti e/o azioni esecutive, conservative o concorsuali; b) qualora risultino non veritiere le dichiarazioni rese circa la propria/loro consistenza patrimoniale per la concessione del Mutuo; c) diminuzione della sua/loro consistenza patrimoniale avvenuta dopo la data di stipula del Contratto in misura tale da pregiudicare il rimborso del Mutuo; d) qualora si accerti che la documentazione prodotta e le comunicazioni rese alla Banca non siano veritiere. Tale diritto può essere esercitato dalla Banca entro 60 giorni dal momento in cui la stessa sia venuta a conoscenza degli eventi di cui al comma che precede. N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV Portabilità del mutuo Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un’altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, per legge, neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene, per legge, i diritti e le garanzie del vecchio. Tempi massimi di chiusura del rapporto Dal momento in cui la parte finanziata ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione totale anticipata, la Banca provvederà alla chiusura immediata del rapporto. Reclami Nel caso in cui il Cliente (e/o la Parte garante) intendano presentare un reclamo in relazione all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del Contratto ovvero alle attività preliminari o connesse effettuate, il Cliente (e/o la Parte garante) possono presentarlo alla Banca, alla Direzione Legale, Compliance e Affari Societari - Area Legale Generale, viale America, 351 00144 Roma, fax +39 06 4791 2784, email [email protected], pec [email protected] La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo stesso. Se il Cliente (e/o la Parte garante) non sono soddisfatti o non hanno ricevuto risposta entro il suddetto termine, possono rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell’Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente (e/o per la Parte garante) di ricorrere all’autorità giudiziaria ordinaria; in tal caso il Cliente (e/o per la Parte Garante ) non saranno tenuti ad esperire il procedimento di mediazione di cui al successivo capoverso. Sempre ai fini della risoluzione delle controversie che possano sorgere e in relazione all’obbligo previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, così come modificato dal D.L 21 giugno 2013, n. 69, convertito in Legge n.98 del 9 agosto 2013, di esperire il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità, prima di presentare ricorso all’autorità giudiziaria, il Cliente e/o gli eventuali garanti e la Banca possono ricorrere all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR. (www.conciliatorebancario.it dove è consultabile anche il relativo Regolamento) oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. CONSEGUENZE DELL’INADEMPIMENTO PER IL CLIENTE Se il cliente non adempie gli obblighi previsti dal contratto, può andare incontro a conseguenze negative. Per esempio, in caso di ritardo nel pagamento delle rate il finanziatore applica il tasso di mora. Se l’inadempimento è grave, il finanziatore può risolvere il contratto e assumere iniziative per soddisfare il proprio credito. Per esempio, se il finanziamento è garantito da un’ipoteca, può far vendere l’immobile e soddisfarsi sul ricavato. LEGENDA Accollo Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all’intermediario, cioè si “accolla”, il debito residuo. N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV Consolidamento dell’ipoteca Imposta sostitutiva Il consolidamento dell’ipoteca avviene quando sono decorsi 10 giorni dall’iscrizione dell’ipoteca stessa alla conservatoria dei registri immobiliari. L’ipoteca non è assoggettata alla revocatoria fallimentare se è avvenuto il consolidamento dell’ipoteca ossia l’iscrizione dell’ipoteca è avvenuta 10 giorni prima della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento (art 39-4° comma DLGS 385/1993-Testo Unico Bancario) Imposta pari allo 0,25% (prima casa) o al 2% (seconda casa) della somma erogata in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell’immobile. Ipoteca Garanzia su un bene, normalmente un immobile. Se il debitore non può più pagare il suo debito, il creditore può ottenere l’espropriazione del bene e farlo vendere. Istruttoria Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/ Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso) Perizia Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo. Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse. Piano di ammortamento Piano di rimborso del mutuo con l’indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto. Piano di ammortamento “francese” Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All’inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta. Quota della rata costituita dall’importo del finanziamento restituito. Quota capitale Quota interessi Rata costante Rata variabile Spread Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) Tasso di interesse di preammortamento Tasso di interesse nominale annuo Tasso di mora Relazione di un tecnico che attesta il valore dell’immobile da ipotecare. Quota della rata costituita dagli interessi maturati. La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo. L’importo della rata non è costante, la somma tra quota capitale e quota interessi si modifica durante la vita del mutuo. Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione. Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili. Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata. Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l’interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate. N. 3 Decorrenza 23/01/2017 INFGEN_BDMCM_FINPRIV Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull’usura. E’ utilizzato per il calcolo del cosiddetto “tasso soglia”, ossia il limite oltre il quale il tasso d’interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il “tasso soglia” riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il “tasso soglia” dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato.