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16681449150O__OCarburanti alla pompa politiche e dinamiche di
Carburanti alla pompa
politiche e dinamiche di
prezzo in provincia di Roma
Elaborazioni su dati Osservaprezzi carburanti
del Ministero dello Sviluppo Economico
Carburanti alla pompa
politiche e dinamiche di
prezzo in provincia di Roma
Elaborazioni su dati Osservaprezzi carburanti
Carburanti alla pompa
politiche e dinamiche di
prezzo in provincia di Roma
A cura di:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma
Area VII “Studi e Sistemi Informativi”
Tel: 06.5208.2716/2867
E-mail: [email protected]
Direzione:
Barbara Cavalli
Coordinamento:
Francesco Manca
Hanno collaborato:
Annunziata Proietti
Daniele Benedetti
Copyright:
© 2015 Camera di Commercio di Roma
Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma
www.rm.camcom.it
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o
parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati esclusivamente alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Roma.
Carburanti
SOMMARIO
SOMMARIO ....................................................................................... pag. III
CARBURANTI ALLA POMPA .................................................................... pag.
1
1. I PRINCIPALI OPERATORI PETROLIFERI IN PROVINCIA DI ROMA .................. pag.
3
1.1 Le pompe bianche ................................................................ pag. 17
2. ELABORAZIONE DATI OSSERVAPREZZI CARBURANTI ................................. pag. 21
2.1 Benzina ............................................................................... pag. 23
2.2 Gasolio ................................................................................ pag. 47
2.3 GPL ..................................................................................... pag. 71
3. I RIFERIMENTI NORMATIVI................................................................. pag. 79
3.1. Legge 23 luglio 2009, n. 99 - art. 51 ....................................... pag. 80
3.2. D.M. MiSE 15 ottobre 2010 ................................................... pag. 81
3.3. D.M. MiSE 17 gennaio 2013 (G.U. 15 marzo 2013, n. 63) ........ pag. 86
3.4. D.M. MiSE 17 gennaio 2013 (G.U. 25 marzo 2013, n. 71) ........ pag. 89
Camera di Commercio di Roma
III
Carburanti
CARBURANTI ALLA POMPA
Dal 16 settembre 2013, ai sensi del D.M. Ministero dello sviluppo economico (MiSE)
pubblicato nella G.U. n. 63/2013, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti
dell’intera rete stradale sono tenuti a comunicare al Ministero i prezzi praticati, consultabili
pubblicamente da una pagina dedicata del sito web ministeriale.
Grazie a miglioramenti informatici apportati al sito, dal mese di marzo 2014 la
consultazione dei dati attraverso il Portale dell’Osservatorio Carburanti è divenuta più
agevole ed ha permesso una più completa raccolta di informazioni.
Dal 3 marzo 2015 il MiSE ha inoltre condiviso, inizialmente in forma sperimentale,
in attuazione di quanto richiesto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), gli Open
Data relativi agli impianti e ai prezzi praticati dei carburanti per autotrazione comunicati
dai gestori dei distributori e ciò ha permesso di accedere, oltre che alle quotazioni
praticate, all’intera anagrafica degli impianti, nonché alla loro localizzazione sul territorio.
Il Servizio Prezzi della Camera di Commercio di Roma ha, quindi, provveduto ad
elaborare i dati provinciali grezzi messi a disposizione giornalmente dal Ministero,
ricavandone quotazioni medie (15 gg.), registrate in singole aree territoriali (provincia,
comune e CAP), suddivise per tipologia di carburante (benzina, gasolio e GPL), brand
(aggregati o dettagliati), tipo di impianto (“Autostradale”, “Strada Statale” e “Altro”) e
modalità di erogazione (1=self; 0=servito).
Questa attività di monitoraggio dei prezzi e relativa informazione ha per obiettivo la
tutela dei consumatori attraverso la valorizzazione della trasparenza nel mercato dei
carburanti, sebbene la sola scelta del prezzo più basso evidentemente non esaurisca i
possibili criteri decisionali d’acquisto, tra i quali, ad esempio, la vicinanza dell'impianto, la
presenza di servizi aggiuntivi o, comunque, la qualità complessivamente percepita
dell’offerta.
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Carburanti
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Carburanti
1. I PRINCIPALI OPERATORI PETROLIFERI IN PROVINCIA DI ROMA
Le origini
AGIP, Azienda Generale Italiana Petroli, viene costituita con regio
decreto del 3 aprile 1926 “per lo svolgimento d'ogni attività relativa
all'industria e al commercio dei prodotti petroliferi. L’azienda nasce
dopo la vicenda “Sinclair”, una compagnia petrolifera statunitense alla
quale il Ministero per l'Economia Nazionale aveva rilasciato un permesso per svolgere
ricerche petrolifere in Emilia-Romagna e in Sicilia. Le opposizioni sostengono, invece, che
un ente pubblico statale sia l'unico modo per raggiungere un’indipendenza energetica
nazionale.
Durante la prima fase di sviluppo l'Agip comincia a scoprire piccoli campi petroliferi
superficiali sul territorio, come Tramutola; ha un impianto per la raffinazione a Fiume, nel
1936 rileva quello di Marghera. Con la Montecatini crea la società mista Anic (Azienda
Nazionale Idrogenazione Combustibili), con cui realizza due raffinerie per lavorare il
petrolio estratto in Albania dall'AIPA (Azienda Italiana Petroli Albanesi).
Utilizzando la sismica a riflessione, riesce a scoprire grandi giacimenti a gas nella
Pianura Padana, area che i geologi hanno indicato come bacino potenziale di idrocarburi.
In seguito alle sanzioni internazionali a danno dell'Italia, l'Ufficio speciale dei
combustibili liquidi stabilisce che dal 21 febbraio 1936 si debba miscelare un minimo di
20% di alcol a tutte le benzine destinate al consumo sul territorio italiano. L'Agip allora
mette in commercio tre tipi di miscele, Robur, Benzina Littoria e Miscela B.A.
Durante il periodo bellico sono affidate all’Agip le imprese presenti sul territorio
italiano requisite alle aziende petrolifere straniere.
Nel 1945 la Commissione centrale per l'economia del Comitato di Liberazione
Nazionale affida ad Enrico Mattei la liquidazione dell'Ente.
Mattei prende servizio come commissario con l'incarico di mettere in liquidazione
l'AGIP e le sue attrezzature, ma convinto delle potenzialità di sviluppo della compagnia,
non liquida la società; anzi riesce a riorganizzarla e a farla crescere sul mercato
internazionale.
Nel 1946 avvengono importanti scoperte di metano e nel 1949 i grossi giacimenti nel
territorio di Caviaga; infine la scoperta del più grande campo petrolifero a Cortemaggiore,
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vicino a Piacenza. Il nome della località finisce per diventare il nome del prodotto, usato
poi in uno slogan commerciale dell'Agip: “SuperCortemaggiore, la potente benzina
italiana”.
Alla nascita dell'Eni, l'AGIP entra come parte integrante nel gruppo per diventare alla
fine degli anni 90 la struttura “Divisione Exploration & Production”.
Nel 1953 con la Legge n° 136, viene istituito l’Ente Nazionale Idrocarburi – ENI con il
compito di “promuovere e intraprendere iniziative di interesse nazionale nei settori degli
idrocarburi e del gas naturale”, al quale viene concesso oltre al monopolio nella ricerca e
nella produzione di idrocarburi nell'area della Pianura Padana, dove si concentrano i primi
ritrovamenti di metano, anche il controllo di Agip, Anic e Snam e di altre società minori,
che vengono riunite in un unico polo petrolifero-energetico per garantire lo sfruttamento
delle risorse energetiche italiane.
Il presidente Enrico Mattei intuisce che il metano, fonte di energia fino ad allora
sconosciuta in Europa, potrà consentire lo sviluppo e la ripresa economica del Paese ed è
fermamente convinto che per crescere economicamente, sia necessario creare le
infrastrutture, "fare rete", attraverso un sistema di relazioni tra le imprese. In quegli anni
nasce l'Autostrada del Sole, la grande arteria che consente di collegare il nord e il sud del
Paese e ciò permette di creare la rete di distributori di benzina con le aree di servizio e i
motel Agip.
I primi ritrovamenti sul suolo italiano a Cortemaggiore e a Gela non si rivelano
particolarmente importanti, ma gli anni ’50 sono anni di grande sviluppo in altri campi di
attività: nella chimica con la costruzione del polo petrolchimico di Ravenna; nella rete di
gasdotti per lo sfruttamento del metano sia per uso residenziale sia per uso industriale;
nelle campagne pubblicitarie con il famoso cane a sei zampe.
Eni si distingue anche per una politica di welfare aziendale nei confronti dei propri
dipendenti con una serie di iniziative per facilitare le loro attività, tra cui la costruzione di
Metanopoli, la città del metano, a San Donato Milanese, un intero quartiere dedicato agli
uffici, alle case per i dipendenti, agli spazi per le attività extralavorative. Nascono villaggi e
colonie per il tempo libero a Borca di Cadore e a Cesenatico.
Nel dicembre 1954 l’accordo con l’Egitto cambia lo scenario petrolifero mondiale.
Mattei infatti stravolge completamente il modo di rapportarsi con i paesi petroliferi
abbondonando l’approccio “colonialistico” tipico delle grandi compagnie petrolifere e
cercando di attuare un rapporto paritario con i paesi produttori, sulla base di un modello di
integrazione e di sviluppo economico responsabile.
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Carburanti
Nel 1992 avviene la trasformazione in società per azioni e con la privatizzazione e la
vendita del capitale azionario dal 1995 al 2001, allo Stato italiano rimane una quota
minoritaria, ma continua a conservarne il controllo effettivo.
E’ tra i giganti del settore Oil&Gas, sesto gruppo petrolifero mondiale dopo Exxon
Mobil, Shell, British Petroleum, Total e Chevron ed è quotata alla Borsa di Milano e al New
York Stock Exchange ed opera in più di 80 Paesi del mondo in tutta la filiera dell’energia,
dal campo petrolifero al gas naturale, dalla petrolchimica alla produzione di energia
elettrica, dall'ingegneria alle costruzioni, attraverso le divisioni:
• Exploration & Production
• Gas & Power
• Refining & Marketing
Logo
Nel 1953, l’Eni bandisce un concorso per l'ideazione di un marchio per la nuova
benzina Supercortemaggiore; vengono presentate più di 4000 proposte e viene scelta
un’immagine ideata dall'artista Luigi Broggini e rifinita dal designer Giuseppe Guzzi: nasce
il famoso cane a sei zampe, le quali rappresentano le quattro ruote dell’auto e le due
gambe del guidatore, quasi a simboleggiare un centauro moderno.
Il logo, che dal 1953 identifica la nuova benzina, rimane invariato rispetto al bozzetto
originale tranne che per la testa del cane: inizialmente rivolta in avanti, viene disegnata
girata all'indietro, in una posizione forse innaturale ma sicuramente dall'aspetto più
familiare e rassicurante.
Nel corso del 2008, l'Eni inizia a sostituire gradatamente il marchio Agip con il proprio
nelle stazioni di servizio.
Attività
E’ una delle compagnie petrolifere più grandi al mondo. Le sue attività spaziano dalla
ricerca e esplorazione, allo sviluppo ed estrazione di petrolio e gas naturale; dalla fornitura
alla commercializzazione di energia elettrica, dalla produzione di carburanti, lubrificanti e
prodotti chimici tramite raffinerie e impianti chimici, alla commercializzazione degli stessi
tramite reti di distribuzione e distributori. Opera inoltre nel settore dell’ingegneria e nella
costruzione di impianti e di infrastrutture.
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Distribuzione prodotti petroliferi: rete ed extrarete
La
distribuzione
dei
prodotti
petroliferi
avviene principalmente attraverso due canali di
vendita: rete ed extrarete.
Nonostante nel 2014 le vendite sulla rete in
Italia sono risultate in flessione rispetto al 2013
(a causa della contrazione dei consumi di tutti i
prodotti),
Eni
rimane
la
prima
compagnia
petrolifera con una quota di mercato media
intorno al 25,5%
La rete di distribuzione in Italia è costituita
da 4.592 stazioni di servizio, 170 in meno
rispetto all’anno 2013.
Fonte: Eni, dati al 31 dicembre 2014
Le vendite nei Paesi europei (Germania, Austria, Francia, Repubblica Ceca) non hanno
registrato una flessione rispetto al 2013. La rete di distribuzione è costituita da 1.628
stazioni di servizio (al 31 dicembre 2014).
Eni offre anche prodotti e servizi non-oil sulle stazioni della rete Italia tramite:
•
enicafè&shop
•
eni wash
•
enishop24.
Le vendite extrarete riguardano i rifornimenti di carburante (bunkeraggi), il gasolio per
riscaldamento e combustibili. La quota di mercato extrarete media nel 2014 è del 26,7%
(28,8% nel 2013).
Recentemente sono stati commercializzati una serie di pacchetti di additivi per la
produzione di lubrificanti sia per autovetture sia per trazione pesante, tra cui un olio
motore a elevatissima fuel economy contenente componenti di origine bio nel mercato del
Nord Europa.
Sono stati sviluppati prodotti per le navi della Marina Militare e della NATO
(combustibile diesel a elevata concentrazione di origine green)
Con Versalis è in corso una collaborazione per creare una linea di lubrificanti a elevata
sostenibilità ambientale (con componenti derivati da biomasse sostenibili) nei poli della
chimica verde di Porto Torres e Porto Marghera.
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Carburanti
Le origini
Esso è il nome commerciale usato in Europa e in altri mercati
dalla Exxon Mobil, colosso dell'industria petrolifera mondiale, e
dalle sue compagnie; la sigla è derivata da Eastern States Standard Oil e anche dalla pronuncia inglese delle sue iniziali
(S - O).
L'attività in Italia ha origine nel 1891 quando viene costituita a Venezia la Società
Italo Americana pel Petrolio (SIAP), per il commercio del petrolio per illuminazione, per
riscaldamento e per usi da cucina, una delle prime affiliate straniere della Standard Oil
Company, costituita nel 1870 da John D. Rockefeller.
Nel 1950 la denominazione della SIAP cambia in Esso Standard Italiana e dal luglio
1972 assume quella attuale di Esso Italiana (da Exxon Corporation).
Nel 1991 la Esso Italiana SpA è la prima compagnia petrolifera nazionale a
raggiungere il traguardo dei cento anni di presenza in Italia. Oggi è la seconda compagnia
italiana per quota di mercato.
Nel 1999, dalla fusione delle due compagnie petrolifere americane Exxon Corporation
e Mobil Oil Corporation, entrambe discendenti dalla Standard Oil (il colosso di John D.
Rockefeller scorporato nel 1911 in 34 imprese indipendenti) è nata la Exxon Mobil Corp.
Oggi le società del gruppo ExxonMobil Corporation operano in molti paesi e
commercializzano i propri prodotti con i marchi
Exxon, Esso e Mobil.
Attività
Le società del gruppo ExxonMobil in Italia svolgono attività in diversi settori quali:
•
•
•
•
la raffinazione e la distribuzione di prodotti petroliferi, tramite la Esso Italiana S.r.l,
principale società del gruppo, presente nel nostro Paese con due raffinerie, e tramite
la rete delle stazioni di servizio a marchio Esso, che risulta costituita da circa 2.600
punti di vendita (dati fine 2013).
Attraverso una propria struttura commerciale extrarete e mediante alcune Società
controllate, opera nel mercato dei prodotti petroliferi destinati ai rivenditori,
all’industria e ad altri consumatori.
Lubrificanti, lo stabilimento in Vado Ligure, è tra i più importanti centri per la
miscelazione e l’imballaggio di lubrificanti finiti del gruppo ExxonMobil in Europa.
Gas naturale liquefatto (GNL) tramite La ExxonMobil Italiana Gas Srl che gestisce la
partecipazione nella società Terminale GNL Adriatico Srl, (terminale di ricezione, di
stoccaggio e di rigassificazione di GNL) al largo di Porto Levante nel Mare Adriatico.
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Le origini
Nel 1933, ad Ancona, la famiglia Peretti rileva l'azienda
anonima petroli italiana SpA nata da un piccolo gruppo di
persone del luogo con lo scopo di commercializzare e distribuire
prodotti petroliferi sul mercato locale.
Nel 1939 a Falconara Marittima (AN) è completata la costruzione di un deposito costiero
strategico grazie alla sua ubicazione al centro della costa adriatica.
Negli anni della ricostruzione, ottenuta la concessione per la lavorazione di petrolio
greggio, a Falconara Marittima si avvia la costruzione del primo impianto di distillazione e
di tutti i servizi relativi accanto al preesistente deposito costiero.
Nel 1950 viene inaugurata la raffineria di Falconara Marittima. Sono anche gli anni in
cui inizia la produzione e la vendita delle nuove benzine Sprint 84/86 e Supersprint 92/94
oltre che la commercializzazione del GPL e del bitume; e si sviluppa la rete distribuzione
carburanti e combustibili, sia rete che extrarete.
Negli anni del boom economico la rete api si espande con acquisizioni e costruzioni di
nuovi punti vendita (circa 900 stazioni di servizio). Si inaugura la prima stazione
autostradale api a Fabro (Autostrada del Sole) .
Negli anni ’70 viene costruito un oleodotto sottomarino lungo 16 km collegato ad una
piattaforma in mare aperto a largo di Falconara; e vengono realizzati i primi self-service e
altri punti vendita autostradali.
Nel 1980 nasce api - raffineria di Ancona SpA, società controllata da api anonima, cui
viene conferita l'attività industriale del gruppo.
Viene fondata api holding SpA (1989) che opera principalmente nei settori della
diversificazione energetica, quali lo sviluppo di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica,
biomasse e gas metano).
Negli anni 1991-1994 viene autorizzato il programma di interventi denominato
progetto "Sicurezza, Energia e Ambiente" (SEA). La raffineria di Falconara si trasforma,
così, in un "polo energetico integrato" in grado di produrre prodotti petroliferi attraverso la
tecnologia IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle).
Nel 2000 avviene l'avvio della centrale IGCC a Falconara per la produzione di energia
elettrica.
Nel 2003 nasce la nuova Direzione Retail: si estende l’attività della rete, oltre alla
vendita di carburanti, anche con l’ampliamento dei servizi e prodotti, compresa la
ristorazione.
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Carburanti
Nel 2005 il Gruppo api acquista dall’Eni la società IP1, che viene
fusa per incorporazione nel 2007. In seguito a tale acquisizione, l'Api
consolida la sua posizione nel mercato italiano della distribuzione di
carburanti: la rete api, già presente con 1.650 impianti, conta oltre
4.500 stazioni di servizio. Nel 2009 il gruppo api unifica tutta la rete di
distribuzione api e IP sotto il nuovo marchio “IP Gruppo api”.
Attività
Raffineria
Il Gruppo api svolge l’attività di raffinazione attraverso la raffineria di Falconara
Marittima, che con l’impianto IGCC oggi si propone come un polo energetico integrato tra i
più
importanti
ed
evoluti
d’Italia.
Svolge,
inoltre,
attività
di
importazione
e
commercializzazione delle materie prime sia direttamente sia avvalendosi di società del
Gruppo operanti all’estero.
Distribuzione
L’api dispone di una rete capillare presente su tutto il territorio nazionale, formata da
circa 4.200 punti vendita con un unico marchio IP.
Energia
Presente da oltre 80 anni sul mercato petrolifero italiano, a partire dal 2000 l’azienda
ha affiancato alle tradizionali attività del core business petrolifero importanti progetti
nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti assimilate e da fonti rinnovabili.
Con questa filosofia è nata nel 2006 api nòva energia, società del Gruppo api che si
occupa del business elettrico e del gas.
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IP, Italiana Petroli, azienda petrolifera costituita nel 1974 a Genova con la cessione ad Eni
delle attività italiane di Shell. Fino alla fine degli anni ’90 ha rappresentato la seconda realtà
italiana nella distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi.
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L e origini
Kuwait Petroleum Italia Spa (KUPIT) è un’affiliata della Kuwait
Petroleum International (KPI), società per la raffinazione e
distribuzione di prodotti petroliferi a livello internazionale della
Kuwait Petroleum Corporation (KPC).
Kuwait Petroleum Corporation è la compagnia petrolifera nazionale del Kuwait, con
sede nella capitale Kuwait City. È controllata direttamente dal governo del Kuwait.
È stata fondata nel 1980 integrando Kuwait Oil Company (KOC), Kuwait National
Petroleum Company (KNPC ), Kuwait Oil Tanker Company (KOTC ) e Petrochemicals
Industries Company (PIC ).
La Kuwait Oil Company KOC (attualmente filiale di KPC) fu creata nel 1934 da una
partnership tra l'Anglo-Persian Oil Company e la Gulf Oil Corporation, oggi rispettivamente
BP e Chevron. La KOC operò in Kuwait come una concessione petrolifera rilasciata
dall'emiro fino al 1975. Con la nazionalizzazione dell'azienda si crearono varie società per
la trasformazione e commercializzazione del petrolio. Nel 1980 viene creata la KPC quale
holding di gruppo che ingloba tutte le imprese collegate al settore degli idrocarburi in
Kuwait. KPC e le sue filiali sono di proprietà del governo di Kuwait.
In molti Paesi la società vende i propri prodotti con il marchio Q8.
Il marchio Q8
Entrato nel mercato italiano a metà degli anni '80, il marchio è costituito da due vele
che si sovrappongono, segmentate da linee orizzontali in giallo dorato e bianco l’una, in
rosso e blu l’altra. Le due vele richiamano le tradizionali imbarcazioni a vela del Kuwait,
chiamate DHOW. I colori simboleggiano la sabbia del deserto, il petrolio e l'energia.
Il nome è un gioco di parole: Q8, infatti, nella pronuncia inglese Q – (8) eight richiama
la pronuncia del paese di origine degli azionisti, il Kuwait.
Kuwait Petroleum Italia SpA (KUPIT), tra le principali Società del settore petrolifero
italiano, è l’affiliata più importante della Kuwait Petroleum International (KPI). Entra nel
mercato italiano nel 1984 rilevando la Rete di vendita Gulf-Mobil.
Da allora è cresciuta rapidamente attraverso una strategia di acquisizioni. Tra le
principali tappe: l'acquisto, nel 1988, di Roloil, azienda di lubrificanti del Gruppo
Montedison; l'acquisizione delle attività di raffinazione e distribuzione carburanti e
combustibili della Mobil Oil in Italia; nel 1996 accordo con Agip per l'acquisto del 50%
della raffineria di Milazzo e vendita di 336 punti vendita (di cui 15 autostradali).
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Carburanti
Completa la gamma di lubrificanti con la nuova linea Q8Oils. Nel 2001 costituisce la
Q8Quaser, società commerciale operante nel canale extra-rete.
Infine, con l’acquisizione nel giugno 2014 delle attività Rete, Aviazione, Supply e
Distribuzione di Shell, Kuwait Petroleum Italia, a distanza di trent’anni dal suo ingresso in
Italia, diventa il secondo operatore del mercato petrolifero italiano.
Attività
KUPIT opera principalmente attraverso la:
Rete
La rete Q8 è costituita da circa 2.800 stazioni di servizio, distribuite su tutto il
territorio nazionale e sui più importanti tratti autostradali.
Il marchio Q8, inoltre, sta pian piano sostituendo quello Shell in tutta la rete nazionale.
Extra-Rete
In questo segmento di mercato Q8 opera prevalentemente attraverso due canali di
vendita: direttamente al consumo attraverso la controllata Q8 Quaser, articolata su quattro
divisioni geografiche ed attraverso la rete di rivenditori, partecipati e indipendenti come la
Campania Petrol Group SPA.
Le sue attività sono rivolte al mercato della rete di distribuzione carburanti e,
attraverso altre società del Gruppo, a quello delle vendite dirette, dei lubrificanti e
carburanti per la marina e per l’aviazione.
E’ presente anche nel settore della raffinazione attraverso la Raffineria di Milazzo
(RAM), una joint venture paritetica con Eni.
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Le origini
Nel 1897 i fratelli Marcus e Samuel Samuel fondano la compagnia
britannica The "Shell Transport and Trading Company”, cominciando
ad esportare petrolio da lampade dal Mar Caspio.
Il nome della compagnia richiama l’impresa paterna di import-export
di conchiglie (“shell”). Lo stesso Samuel ne disegna il logo, che simboleggia una
conchiglia a pettine.
Nel 1907 la compagnia possiede già una flotta di petroliere e nel 1921, dopo aver
preso il controllo della Mexican Eagle Petroleum Company, commercializza tramite la
Shell-Mex prodotti a marchio "Shell" e "Eagle" nel Regno Unito.
Nel luglio 2005, Shell Group e Royal Dutch, storica compagnia olandese, si uniscono
sotto la denominazione di “Royal Dutch Shell plc” e diventano una delle più grandi
compagnie petrolifere al mondo.
La sede si trova a L'Aia e ha come principali mercati di quotazione Londra ed Amsterdam.
Attività
La società opera in oltre 140 paesi del mondo ed è uno dei maggiori gruppi mondiali
nel settore dell’energia. Si dedica a tutta la filiera dei prodotti petroliferi, dalla ricerca dei
bacini petroliferi attraverso l’estrazione (produzione), il trasporto, la raffinazione e alla fine
la distribuzione e la vendita.
Le attività principali della compagnia sono, pertanto:
•
•
esplorazione, estrazione, trasporto e commercializzazione degli idrocarburi;
attività petrolchimiche incentrate nella Shell Chemicals, nonché nel settore delle
energie rinnovabili.
In Italia è presente dal 1912, tramite Shell Italia SpA controllata da Shell Italia
Finanziaria SpA, parte di Royal Dutch Shell.
Nel 2001 lancia, in Italia e poi nel mondo, la V-Power, la prima benzina a 100 ottani.
Nel luglio 2014 Shell Italia SpA che controlla la rete di stazioni di servizio e di
depositi carburanti presenti sul territorio italiano è stata ceduta a Kuwait Petroleum Corp.
La compagnia rimane presente nel Paese nei settori di attività:
•
•
•
Esplorazione e Produzione; con Shell Italia E&P che cura le attività di esplorazione,
sviluppo e produzione di idrocarburi.
Gas Naturale; con Shell Energy Italia Srl che fa parte di Shell Energy Europe, leader
mondiale nel settore del gas naturale.
Lubrificanti; con Shell Italia Oil Products Srl, la divisione italiana del business globale
Shell Lubricants, specializzata nella loro produzione e commercializzazione.
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Le origini
Tamoil Italia SpA è la holding italiana della società petrolifera
olandese, Oilinvest B.V. Group, conosciuta come Tamoil, il
marchio commerciale.
Opera principalmente in Europa ed Africa.
Negli anni ottanta, Roger Tamraz, banchiere internazionale leader del gruppo NetOil
Inc. fondò la società europea Tamoil Corporation acquistando in blocco le stazioni di
Amoco e Texaco presenti in Italia.
"Tamoil" è infatti l'acronimo ottenuto dalla fusione di "Tamraz" e "NetOil" (ma a sua
volta comprende anche della "T" di Texaco e "am" di Amoco).
Alla fine degli anni ottanta fu venduta al governo Libico. Negli anni novanta, la Tamoil
si espanse in Svizzera (1990), Germania (1991), Spagna (1992) e Paesi Bassi (1993).
Nata tra gli anni tra il 1952 e il 1954, quando i Fratelli Camangi, una piccola società
commerciale, costruiscono la Raffineria di Cremona e cominciano ad acquisire una piccola
rete di distributori nell’area adiacente la raffineria: cominciano a produrre, cosi non solo
prodotti per l’industria e il riscaldamento, ma anche prodotti per autotrazione.
Nel 1961 la compagnia petrolifera multinazionale americana Standard Oil Co.,
attraverso la sua sussidiaria Amoco Oil Co., decide di acquistare il pacchetto azionario della
Fratelli Camangi creando la società Amoco Italia SpA.
Nel 1983 Amoco Oil Co. cede la società ad un investitore privato, Mr. Tamraz, che ne
cambia la denominazione in Tamoil Italia SpA.
Negli anni 1988-1999 la Tamoil Italia SpA viene trasferita alla Oilinvest B.V. che
rafforza la presenza sul mercato italiano acquisendo reti di distribuzione.
Per dare maggiore impulso alle attività industriali e a quelle commerciali vengono
create due nuove società: la Tamoil Raffinazione SpA per le attività di raffinazione e la
Tamoil Petroli SpA per le attività commerciali.
Inoltre, dai primi anni novanta, la Tamoil Italia SpA è integrata in un network che
comprende altri Paesi europei, tra cui Svizzera, Germania, Olanda, Spagna, Repubblica
Ceca.
Negli anni 2000-2006 si assiste a un processo di ristrutturazione ed espansione della
rete commerciale di distribuzione di carburanti, attraverso l’acquisizione di un
considerevole numero di punti vendita della rete Agip.
Tamoil Italia e Tamoil Petroli, si fondono, inoltre, in un'unica società: Tamoil Italia
SpA che dal primo maggio 2005 gestisce direttamente l'intero gruppo.
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Carburanti
Nel 2010-2011 la compagnia petrolifera decide di interrompere l'attività di
raffinazione presso il sito di Cremona e di continuare con le attività di ricezione, stoccaggio
e distribuzione di prodotti petroliferi attraverso un moderno polo logistico integrato.
Attività
Tamoil Italia SpA si occupa di approvvigionamento di prodotti petroliferi distribuiti
attraverso il proprio sistema logistico costituito oltre che dal nuovo polo di Cremona, anche
da una rete di oleodotti, depositi e basi per il rifornimento delle stazioni di servizio in tutta
Italia.
L’attività commerciale di Tamoil nel campo carburanti e dei lubrificanti avviene
attraverso due canali di vendita principali:
•
•
la rete delle stazioni di servizio, con circa 1.600 punti vendita (di cui 68 autostradali)
dislocati su tutto il territorio nazionale;
il settore extra-rete, che distribuisce i prodotti destinati a rivenditori/grossisti,
consumatori finali, industria, aviazione ed enti pubblici.
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Carburanti
Le origini
Nasce nel 2010 con lo slogan: “insieme facciamo più strada” in
seguito alla fusione tra le due società, Total Italia SpA (società
petrolifera francese nata nel 1924 come CFP-Compagnie française
des pétroles, successivamente denominata Total CFP) e ERG
Petroli SpA, (Edoardo Raffineria Garrone nata nel 1938 come
società autorizzata al commercio di prodotti petroliferi) per creare in Italia una joint-venture
nel settore della raffinazione.
Questo accordo ha previsto una governance condivisa (l’integrazione gestionale delle
due società), e l’autonomia operativa di TotalErg.
Nel corso del 2011, il nuovo marchio TotalErg ha iniziato ad essere utilizzato in tutti i
punti vendita delle stazioni di servizio.
L’elemento circolare simboleggia l’unione e il presente, passato e futuro di Total Erg
ed i colori sono quelli di Total, di Erg e dell’Italia, il territorio dove le due realtà si sono
incontrate. Il colore bianco delinea due strade, quella di Total e quella di Erg che
convergono verso lo stesso punto per rappresentare sia il momento di unione delle due
realtà, sia l’orizzonte futuro incentrato sulla ricerca, la sperimentazione e l’innovazione.
L’insieme rappresenta una società sempre in movimento ma nello stesso tempo stabile
perché circolare.
Attività
Le attività della società possono essere suddivise in quattro grandi aree:
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Raffinazione, Supply e Logistica
Rete
Extrarete
Specialità
Raffinazione, Supply e Logistica
La Società dispone di un articolato sistema che include il deposito costiero di Savona
ed il sistema Sigemi ed opera nel settore della raffinazione attraverso la Raffineria Sarpom
di Trecate (Novara).
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Il suo sistema logistico si articola su tutto il territorio italiano ed include in particolare:
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il polo di Roma e di Trecate;
il polo logistico di Roma che garantisce l’approvvigionamento del mercato del Lazio e
Regioni limitrofe, e in particolare circa il 70% della fornitura di jet fuel agli aeroporti
di Fiumicino e Ciampino;
il deposito costiero di Savona;
il deposito adiacente la raffineria di Trecate.
Partecipa, infine, al sistema SIGEMI-Sistema integrato Genova-Milano, un articolato
sistema di oleodotti e depositi, che assicura l’approvvigionamento dell’area industriale
Piemonte-Lombardia.
Rete
TotalErg è tra i maggiori operatori nel settore della distribuzione e commercializzazione
di prodotti petroliferi. E’ presente su tutto il territorio nazionale (ad esclusione della Sicilia)
attraverso una Rete capillare di oltre tremila punti vendita, sia sulla Rete Ordinaria sia su
quella Autostradale (sulla Rete Autostradale, con 76 Aree di Servizio, è la seconda
compagnia di mercato).
Extrarete e Servizi energia
Nel settore Extra Rete TotalErg commercializza gasoli, oli combustibili, benzine per
uso industriale, civile ed agricolo.
TOTAL Italia e ERG Petroli, forti di una solida presenza sul mercato italiano, con la
loro fusione hanno consolidato le posizioni anche nel comparto delle cosiddette
"Specialità", un insieme di attività eterogenee tra loro (Bitumi, Lubrificanti, GPL e Fluidi
Speciali).
Nell’ambito dei Bitumi e dei Bitumi modificati è leader in Italia e l'attività
commerciale si svolge su tutto il territorio nazionale.
Grazie alla disponibilità dei tre marchi Total, Elf ed Erg è presente in Italia in tutti i
principali settori: autotrazione veicoli leggeri e pesanti, moto, marina industria, agricoltura
e GDO.
Attraverso la società controllata “Totalgaz Italia” offre prodotti del settore gas su tutti i
canali di distribuzione tradizionali (piccoli serbatoi privati, contatori, reti canalizzate e
bombole) e si dedica alla distribuzione in Italia di solventi utilizzati nelle colle, negli
adesivi, nelle vernici, nei detergenti, nei farmaci, nella plastica e nell'agricoltura.
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1.1 Le pompe bianche
Con il termine “pompe bianche” vengono comunemente individuati quei distributori di
carburante senza marchio (“no logo”); stazioni di servizio indipendenti che non fanno parte
della rete di una grande compagnia petrolifera e acquistano i carburanti direttamente dalle
raffinerie, contenendo così le spese sia di acquisto che di trasporto e riuscendo, pertanto, a
commercializzare i carburanti a prezzi, di norma, inferiori rispetto agli impianti ufficiali.
In realtà, comunemente all’interno di questa categoria vengono ricompresi sia i
distributori totalmente indipendenti che gestiscono la compravendita del carburante con i
migliori offerenti, sia i punti vendita dei marchi alternativi ai grandi brand.
Sono presenti in tutte le regioni italiane arrivando a superare le 4mila unità (4.856 al
20 dicembre 2015 dal sito www.pompebianche.it), raggiungendo una quota di mercato
superiore al 30%.
Marchi presenti sul territorio
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CTP
Enerpetroli
Fiamma 2000
Gruppo D'Amico
Keropetrol
ICM
myOil
Oil Italia
Repsol
Retitalia
Star Oil
Tiber
Toil
Xoil
Di seguito, una breve descrizione degli operatori che per dimensioni e presenza sul
territorio romano assumono una certa significatività statistica.
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Enerpetroli Srl
Azienda partecipata da Erg, si occupa della distribuzione di carburanti e prodotti per il
riscaldamento. La sede principale è a Viterbo ed ha una rete di punti vendita stradali
(attualmente circa 66) che opera nel centro Italia, in particolare nei territori di Viterbo,
Roma, Grosseto e Siena.
E’ attiva nel centro Italia anche nella commercializzazione dei carburanti per uso
agricolo, per il riscaldamento e per l'autotrazione; nonché nel settore dei bitumi, degli oli
combustibili e dei lubrificanti.
Fiamma 2000 SpA
Fondata nel 1971, si afferma, nel corso degli anni, quale azienda leader del centro
Italia nel settore degli impianti alimentati a Gpl. Possiede un deposito costiero e quattro
depositi di stoccaggio in Abruzzo, Marche, Lazio e Sardegna. In queste ultime due regioni
è, inoltre, presente con venti stazioni di servizio attrezzate per il rifornimento di Gpl.
Gruppo D’Amico
Attivo nel campo della raffinazione e della commercializzazione dei prodotti petroliferi,
è presente con la sua rete di distribuzione di carburanti soprattutto nelle province di Roma
e di Rieti. Gli impianti per la produzione di lubrificanti si trovano in Italia e in Europa, ma
anche in America e in Estremo Oriente. L'attività commerciale riguarda oltre i carburanti,
anche la vendita di combustibili, GPL e lubrificanti.
Keropetrol
Fondata nel 1961 dalla famiglia Mainardi di Cremona, si sviluppa negli anni inserendo
tra i prodotti commercializzati, oltre ai carburanti di maggior consumo, anche il kerosene,
gli oli combustibili e i lubrificanti. Verso la fine degli anni ’80 si trasforma in holding di
partecipazioni, entrando anche nel settore delle costruzioni.
Nel 2000 la famiglia fondatrice acquisisce l’intero pacchetto azionario rafforzando la
propria presenza nel settore energetico. Sulla rete stradale è presente con circa 125 punti
vendita distribuiti soprattutto nel nord Italia. Commercializza anche prodotti petroliferi per
uso domestico, industriale e agricolo.
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ICM
Giovane impresa di distribuzione di carburanti e lubrificanti, negli ultimi anni è
riuscita a creare una importante rete costituita da circa 35 stazioni di servizio presenti
principalmente nel centro Italia, di cui una decina nel territorio provinciale di Roma.
myOil
Con questo marchio nel 2009 l’azienda Rossetti Fuel apre a Roma la prima stazione di
servizio, mettendo in campo il proprio brand, dopo anni di esperienza nel settore della
distribuzione dei carburanti come partner delle principali compagnie petrolifere. Le stazioni
myOil sono presenti nelle regioni Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Campania.
Repsol
Compagnia spagnola fondata nel 1986, diviene un colosso petrolifero nel 1999 grazie
all’acquisizione dell’argentina YPF. Quotata alla Borsa di Madrid, conta attualmente circa
30.000 dipendenti, oltre a 12 raffinerie e circa 6.000 stazioni di servizio sparse
soprattutto nella penisola Iberica e nell’America del sud. In Italia è presente con 250 punti
vendita.
Retitalia
Fondata nel 2005 nasce attraverso un accordo di affiliazione con una rilevante società
petrolifera. L’accordo ha consentito la creazione di un modello organizzativo caratterizzato
da flessibilità negli acquisti e da un alto potenziale di fornitura di servizi.
Oggi è diventata una importante realtà del settore vantando una rete di circa 700
punti vendita distribuiti sul territorio nazionale e, grazie all’opera di “rebranding” iniziata
nel 2014, può vantare la presenza di centinaia di stazioni di servizio con i propri colori
sociali2.
2
Per la redazione di questo capitolo sono stati consultati i siti web di tutti gli operatori citati.
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2. ELABORAZIONE DATI OSSERVAPREZZI CARBURANTI
L’analisi condotta dal Servizio Prezzi di questa Camera di Commercio ha quale fonte
dati la rilevazione Osservaprezzi carburanti (https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/)
del Ministero dello sviluppo economico (MiSE)1.
Il sito permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati
presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai
gestori dei punti di vendita ai sensi dell’articolo 51 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 e
dai relativi provvedimenti attuativi (D.M. MiSE 15 ottobre 2010 e 17 gennaio 2013).
Al riguardo, si ricorda che l’obbligo di cui all’articolo 51 della legge n. 99/2009
sussiste, tra l’altro, per tutte le comunicazioni successive alla prima “con cadenza almeno
settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione del prezzo, anche in assenza di
variazioni di prezzo in aumento, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata”
(D.M. 15 ottobre 2010, art. 1).
Questa attività di monitoraggio dei prezzi e relativa informazione ha per obiettivo la
tutela dei consumatori attraverso la valorizzazione della trasparenza nel mercato dei
carburanti, sebbene la sola scelta del prezzo più basso evidentemente non esaurisca i
possibili criteri decisionali d’acquisto, tra i quali, ad esempio, la vicinanza dell'impianto, la
presenza di servizi aggiuntivi o, comunque, la qualità complessivamente percepita
dell’offerta.
Nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014, per un totale di 184 giorni, il Servizio Prezzi
ha raccolto e rielaborato oltre 500mila indicazioni di prezzo, per i carburanti “Benzina”,
“Gasolio” e “GPL”, erogati in modalità “Self” (1) o “Servito” (0) da 1.139 distributori
ubicati in provincia di Roma2, di cui 748 nel solo territorio comunale, contraddistinti da un
“identificativo univoco” (ID) nella banca dati Osservaprezzi carburanti.
Nella pagina successiva è riportato, a titolo esemplificativo, un estratto del tipo di
database che si è costruito per la redazione di questo capitolo e l’analisi dei dati.
1
2
Dal 3 marzo 2015 il Ministero dello sviluppo economico rende quotidianamente disponibili
anche in formato aperto i dati sui prezzi praticati presso i distributori di carburanti,
“fotografati” alle ore 8 del giorno precedente a quello di pubblicazione, nonché le informazioni
correlate sugli impianti presso i quali tali prezzi sono applicati.
Con almeno una comunicazione effettuata entro il 31 dicembre 2014.
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Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE
2.1 Benzina
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Le curve decrescenti del prezzo della benzina riprodotte nei grafici 1 e 2,
confermano in primis la tendenza al ribasso del prezzo dei carburanti nel secondo semestre
dell’anno 2014 (poi protrattosi per tutto il 2015), nell’ordine medio del -14,2% per l’erogato
in modalità self e del -13,6% per quello in modalità servito.
Ipotizzando un consumo annuo di circa 1.000 litri di benzina per autovettura di
media cilindrata (6,7 lt / 100 km), il rifornimento in sola modalità self avrebbe
consentito nel semestre osservato un risparmio medio di oltre 34 euro, rispetto al servito.
Il grafico 1 mostra, inoltre, come il prezzo medio operato dalla rete delle principali
compagnie petrolifere in provincia di Roma (1,721 €/lt), si sia discostato di poco
(+1,3%) da quello degli altri operatori (no logo, indipendenti e/o con quote di mercato
residuali), sebbene quest’ultima opzione d’acquisto risulti sempre più conveniente.
Con la stessa ipotesi di cui sopra, il rifornimento in sola modalità self presso “pompe
bianche” (come già precisato, il termine è qui usato con un’accezione più ampia ad
indicare tutti quegli operatori diversi dalle grandi compagnie petrolifere) avrebbe
consentito all’automobilista-tipo un risparmio aggiuntivo di circa 11 euro.
Ritenendo possibile per il consumatore individuare puntualmente il distributore con
il minor prezzo della benzina erogata in modalità self (media: 1,647 €/lt) e recarvisi
senza aggravi di costo, il risparmio massimo ottenibile nel semestre sarebbe stato di circa
60 euro (rispetto alla quotazione più alta).
Il grafico 2 dimostra come il differenziale tra “pompe bianche” e rete delle principali
compagnie petrolifere vada ampliandosi nel caso di impianti con erogazione servita,
probabilmente per una maggiore rigidità organizzativa di quest’ultime, i cui ulteriori costi
richiedono un prezzo di vendita medio superiore del 4,3% rispetto a quello praticato in
modalità self, a fronte di un adeguamento più contenuto (+1,6%) per gli altri operatori.
I grafici 3 e 4 introducono altri due elementi di lettura del mercato dei carburanti: i
costi della logistica e la concorrenza spaziale.
Il prezzo della benzina nel territorio comunale di Roma è genericamente più basso di
quello medio provinciale di 2-3 millesimi di euro per litro, ad eccezione di quello
praticato dalle “pompe bianche” in modalità self.
Si può ipotizzare che i minori costi di rifornimento della rete cittadina, più
concentrata, così come i più elevati volumi di acquisto e di liquidità garantiti, consentano
agli operatori di ricevere uno sconto maggiore rispetto ai loro analoghi in provincia,
margine, tuttavia, in gran parte eroso dalla necessità di sostenere spesso “guerre” di
prezzo sempre più aggressive da parte di una concorrenza ravvicinata, con beneficio
esclusivo per il consumatore attento.
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Al riguardo, il grafico 3 è esemplificativo: tale è la pressione sul livello dei prezzi
nella città di Roma che, in alcuni giorni del secondo semestre 2014, le curve della rete
delle principali compagnie petrolifere e degli operatori “pompe bianche” si sono
sovrapposte e persino incrociate, non riuscendo questi ultimi a sostenere il ribasso
praticato dalle grandi società sugli impianti self.
Il grafico 4 conferma quanto detto sopra, i costi della struttura organizzativa delle
“pompe bianche” gravano meno sull’offerta, per cui il differenziale di prezzo tra queste e
la rete delle compagnie petrolifere tende ad ampliarsi.
Seguono alcune tavole dalle quali è possibile ricavare un confronto territoriale e
temporale dei prezzi della benzina erogata dagli operatori in provincia di Roma e una
mappatura degli impianti (n. 743) di distribuzione nei quadranti della città.
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Map. 1 - Impianti di distribuzione di benzina nel quadrante N-O del comune di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
Al 31 dicembre 2014, l’Osservatorio carburanti del MiSE ha rilevato almeno una
quotazione nel semestre in esame dai 743 distributori di benzina nel territorio del
comune di Roma.
Nel quadrante nord-ovest (N-O) della città3 sono stati censiti 151 distributori di
benzina, vale a dire il 20,3% del totale cittadino.
La quotazione media di periodo è stata di 1,722 €/lt per il carburante erogato in
modalità self, di quattro millesimi di euro superiore alla media comunale (tav. 1).
Con riferimento alla benzina erogata dal personale della stazione di servizio, la media
del quadrante N-O è pari a 1,797 €/lt; il differenziale rispetto alla media comunale
ammonta a +10 millesimi di euro (tav. 2).
3
Rispetto al punto di coordinate 41°54’09.6” N e 12°29’46.5” E.
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Map. 2 - Impianti di distribuzione di benzina nel quadrante N-E del comune di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
Nel secondo semestre 2014, n. 124 distributori di benzina (16,7%) ubicati nel
quadrante nord-est (N-E) del comune di Roma hanno comunicato almeno una loro
quotazione.
La quotazione media è stata di 1,733 €/lt per il carburante con rifornimento
automatico, di quindici millesimi di euro superiore alla media comunale (tav. 1).
Diversamente, il prezzo della benzina erogata in modalità servito (1,789 €/lt) risulta
pressoché allineato alla media (tav. 2).
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Map. 3 - Impianti di distribuzione di benzina nel quadrante S-E del comune di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
N. 223 impianti di distribuzione di benzina hanno sede nel quadrante sud-orientale
(S-E) del territorio del comune di Roma (30,0%).
L’elevata numerosità dell’offerta rende l’area altamente concorrenziale, con maggiori
possibilità di risparmio per la clientela.
La quotazione media della benzina in modalità self (1,713 €/lt) risulta inferiore di 5
millesimi di euro alla media comunale (tav. 1).
Differenziale di prezzo che aumenta fino a 7 millesimi di euro (tav. 2) nel caso della
benzina erogata con servizio (1,780 €/lt).
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Map. 4 - Impianti di distribuzione di benzina nel quadrante S-O del comune di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
Quanto scritto con riferimento al precedente quadrante meridionale del comune di
Roma trova conferma nel caso delle n. 245 pompe di benzina (33,0%) nell’area sudovest (S-O), estesa fino al litorale di Ostia (map. 4b)
La notevole vicinanza tra operatori frequentemente genera aggressive politiche di
prezzo, con riduzione dei margini di guadagno, a beneficio della domanda.
Nel quadrante S-O è stato possibile acquistare benzina in modalità self al prezzo
medio di 1,704 €/lt, il minimo di periodo nel territorio comunale (tav. 1).
Risultato analogo si registra nel caso della benzina erogata con servizio (1,776 €/lt),
con un risparmio di 11 millesimi di euro rispetto alla media (tav. 2).
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Map. 4b - Impianti di distribuzione di benzina nel quadrante S-O del comune di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
TERRITORIO
SELF
SERVITO
Provincia di Roma
1,715 €/lt
1,783 €/lt
Comune di Roma
1,718 €/lt
1,787 €/lt
Roma N-O
1,722 €/lt
1,797 €/lt
Roma N-E
1,733 €/lt
1,789 €/lt
Roma S-E
1,713 €/lt
1,780 €/lt
Roma S-O
1,704 €/lt
1,776 €/lt
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
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2.2 Gasolio
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I grafici 5 e 6 avvalorano la diminuzione congiunturale del prezzo dei carburanti nel
secondo semestre 2014 (più ampio nel caso della benzina): la quotazione media
provinciale del gasolio (diesel) ha subito un calo del 13,2% alla pompa, in modalità self,
e del 12,9% al servito.
Il prezzo medio di periodo del gasolio distribuito in modalità self (1,578 €/lt) è stato
inferiore di circa 69 millesimi di euro per litro rispetto a quello fornito con servizio, per
un risparmio di oltre 41 euro nel semestre, nel caso esclusivo di rifornimento in modalità
self.4
Dal grafico 5 è possibile rilevare, inoltre, come il prezzo medio operato dalle cd.
“pompe bianche” (1,562 €/lt) sia stato in provincia di Roma più basso (-1,3%) di quello
richiesto dalle principali compagnie petrolifere, per tutto il periodo.
Al riguardo, il rifornimento in sola modalità self presso la rete degli operatori no logo
(“Altri”) avrebbe consentito al cliente-tipo un risparmio ulteriore di circa 13 euro (cfr.
nota 1).
La forbice di prezzo tra quotazione giornaliera massima e minima del gasolio
distribuito in modalità self è stata mediamente di 114 millesimi di euro per litro
(+7,0%); pertanto, nell’ipotesi ottimale, il risparmio massimo ottenibile nel semestre
sarebbe potuto essere di oltre 68 euro, rispetto al prezzo più alto (media: 1,619 €/lt).
Come già illustrato nel commentare il grafico 2, il differenziale di prezzo tra “pompe
bianche” e rete delle principali compagnie petrolifere aumenta (+4,2%), con riferimento
all’erogazione servita di gasolio (graf. 6), verosimilmente a motivo della maggiore
incidenza dei costi del servizio sulla marginalità dei distributori a marchio.
Il prezzo di vendita medio in modalità servito praticato da questi ultimi operatori è
stato superiore del 4,8% rispetto al rifornimento libero; di contro, il sovraprezzo
apportato dalle “pompe bianche” è risultato meno rilevante (+1,7%).
Passando al dettaglio comunale, il prezzo del gasolio a Roma, mercato fortemente
competitivo per i volumi di consumo e liquidità che genera, è genericamente più basso di
quello medio provinciale di 2-3 millesimi di euro per litro, ad eccezione di quello
praticato dalle “pompe bianche” in modalità self (+0,008 €/lt).
Come evidente dalla pressoché totale sovrapposizione delle curve nel grafico 7, la
pressione sul livello dei prezzi praticati dalle grandi compagnie nella città di Roma ha
fatto sì che, in alcuni giorni del periodo osservato, la convenienza economica ad
acquistare presso la rete degli altri operatori no logo sia venuta totalmente meno.
4
Nell’ipotesi di 30 mila km di percorrenza annua, con un consumo di circa 1.200 litri di gasolio
per autovettura di media cilindrata (4,0 lt / 100 km).
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Questa offerta non è stata, tuttavia, sostenibile nel caso della distribuzione servita,
con costi di struttura per la rete delle compagnie petrolifere molto più incidenti sui
margini di guadagno di quanto non siano per gli altri operatori, ragione per cui il
differenziale di prezzo tra questi tende nuovamente ad ampliarsi (graf. 8).
Nelle tabelle seguenti è fornito un ulteriore dettaglio, con il confronto territoriale e
congiunturale dei prezzi del gasolio erogato dagli operatori in provincia di Roma.
Infine, sono state riprodotte alcune mappe zonali di supporto all’analisi della
distribuzione di gasolio nel territorio comunale.
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Map. 5 - Impianti di distribuzione di gasolio nel quadrante N-O del comune di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
Al 31 dicembre 2014, la banca dati dell’Osservatorio carburanti del MiSE risulta
essere stata alimentata, con almeno una quotazione nel semestre in esame, da n. 741
distributori di gasolio nel territorio del comune di Roma.
Nel quadrante nord-occidentale (N-O) della città5 essi sono stati n. 152, vale a dire
il 20,5 % del totale cittadino.
Per il gasolio rifornito in modalità self il prezzo medio di periodo è stato di 1,587
€/lt, di sei millesimi di euro superiore alla media comunale (tav. 5).
Con riferimento al gasolio erogato in modalità servito, la quotazione media nel
quadrante N-O è pari a 1,659 €/lt; nove millesimi di euro in più rispetto alla media
comunale (tav. 6).
5
Rispetto al punto di coordinate 41°54’09.6” N e 12°29’46.5” E.
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Map. 6 - Impianti di distribuzione di gasolio nel quadrante N-E del comune di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
Nel quadrante nord-est (N-E) del comune di Roma, nel periodo osservato, sono state
rilevate le quotazioni pervenute da n. 122 distributori di gasolio (16,5%).
La quotazione media è stata di 1,595 €/lt per il carburante con rifornimento
automatico, di quattordici millesimi di euro superiore alla media comunale (tav. 5).
Il prezzo del gasolio erogato dal personale dell’impianto (1,653 €/lt), invece, risulta
allineato alla media, con soli 3 millesimi di euro in eccedenza (tav. 6).
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Map. 7 - Impianti di distribuzione di gasolio nel quadrante S-E del comune di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
N. 219 impianti di distribuzione di gasolio registrati all’Osservatorio carburanti, pari
al 29,6% del totale comunale, hanno sede nel quadrante sud-orientale (S-E) della città
di Roma.
Come già rilevato per la distribuzione di benzina, la vicinanza di numerosi operatori
in concorrenza fra loro nello stesso territorio comporta una riduzione dei margini di utile,
a tutto vantaggio della clientela.
Rispetto alla media comunale (tavv. 5, 6), infatti, la quotazione media del gasolio in
modalità self (1,576 €/lt) è inferiore di 5 millesimi di euro per litro.
Risparmio che aumenta fino a 7 millesimi di euro nel caso del gasolio erogato dal
personale delle stazioni di servizio (1,643 €/lt).
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Map. 8 - Impianti di distribuzione di gasolio nel quadrante S-O del comune di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
I n. 248 impianti di distribuzione (33,5%) censiti nel quadrante sud-ovest (S-O)
e litorale di Roma (map. 8b) fanno segnare il livello minimo comunale dei prezzi del
gasolio.
Nel semestre osservato, il prezzo di vendita del carburante erogato in modalità self è
stato di 1,567 €/lt, quattordici millesimi di euro per litro in meno della media comunale
(tav. 5).
Similmente, la quotazione di zona del gasolio rifornito con servizio (1,640 €/lt) si
posiziona 10 millesimi di euro al di sotto del prezzo medio a Roma (tav. 6).
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Carburanti
Map. 8b - Impianti di distribuzione di gasolio nel quadrante S-O del comune di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
TERRITORIO
SELF
SERVITO
Provincia di Roma
1,578 €/lt
1,647 €/lt
Comune di Roma
1,581 €/lt
1,650 €/lt
Roma N-O
1,587 €/lt
1,659 €/lt
Roma N-E
1,595 €/lt
1,653 €/lt
Roma S-E
1,576 €/lt
1,643 €/lt
Roma S-O
1,567 €/lt
1,640 €/lt
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
Camera di Commercio di Roma
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Carburanti
70
Camera di Commercio di Roma
Carburanti
Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE
2.3 GPL
Camera di Commercio di Roma
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Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE
Carburanti
72
Camera di Commercio di Roma
Carburanti
Nel secondo semestre 2014, la quotazione media provinciale del GPL ha fatto
registrare una diminuzione del 16,0% alla pompa (graf. 9), più ampia di quanto avvenuto
per benzina e gasolio (in modalità servito).
Nel mercato del GPL le “pompe bianche” riescono a competere maggiormente con la
rete delle principali compagnie petrolifere: in provincia di Roma, il prezzo medio operato
dagli operatori no logo (0,696 €/lt) è stato del 6,2% inferiore a quello della concorrenza,
con cospicuo risparmio per il cliente-tipo, quantificabile in oltre 64 euro nel semestre.6
Il differenziale di prezzo tra quotazione giornaliera massima e minima del GPL è
stata mediamente pari al 12,4%, permettendo, nell’ipotesi di migliore decisione
d’acquisto nel semestre in esame, un risparmio massimo ottenibile di circa 145 euro.
Diversamente da quanto riscontrato per le precedenti tipologie di carburante, il
prezzo del GPL nel territorio del comune di Roma è allineato alla media provinciale
(0,732 €/lt).
Fa eccezione il prezzo medio praticato dalle “pompe bianche”, più basso di 10
millesimi di euro per litro fuori città, laddove sono maggiori le vendite e,
conseguentemente, il flusso di liquidità.
Quello che il grafico 10 evidenzia è, tuttavia, la persistenza di una contenuta
pressione sui prezzi in alcune aree cittadine in cui è possibile realizzare più ampi margini
di guadagno, da parte di pochi operatori sostanzialmente monopolisti, posizionati più
frequentemente su livelli massimi di prezzo.
Di conseguenza, il gap tra quotazione giornaliera massima e minima risulta superiore
a 11 punti percentuali.
Dalle tabelle seguenti è possibile un più puntuale confronto territoriale dei prezzi del
GPL erogato dagli operatori in provincia (map. 9) e nella città di Roma.
6
Nell’ipotesi di 30 mila km di percorrenza annua, con un consumo di circa 3.000 litri di GPL
per autovettura di media cilindrata (10,0 lt / 100 km).
Camera di Commercio di Roma
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Carburanti
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Camera di Commercio di Roma
Carburanti
Camera di Commercio di Roma
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Carburanti
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Camera di Commercio di Roma
Carburanti
Map. 9 - Impianti di distribuzione di GPL in provincia di Roma
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
Nei mesi luglio-dicembre 2014, n. 146 impianti di GPL nel territorio della provincia
di Roma (di cui n. 65 nel territorio comunale) hanno comunicato almeno una quotazione
all’Osservatorio carburanti del MiSE.
Camera di Commercio di Roma
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Carburanti
Map. 10 - Impianti di distribuzione di GPL nel comune di Roma
TERRITORIO
SERVITO
Provincia di Roma
0,732 €/lt
Comune di Roma
0,732 €/lt
Roma N-O
0,729 €/lt
Roma N-E
0,720 €/lt
Roma S-E
0,725 €/lt
Roma S-O
0,740 €/lt
Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE)
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Camera di Commercio di Roma
Carburanti
3. I RIFERIMENTI NORMATIVI
In questo capitolo si richiamano i principali testi normativi in materia di
comunicazione delle informazioni di prezzo dei carburanti.
L’elencazione, per quanto non esaustiva, vuole fornire una prima informazione al
lettore interessato a conoscere le disposizioni vigenti (al 1° dicembre 2015).
I testi sono frutto di una selezione redazionale e non hanno carattere di ufficialità.
L’unico testo ufficiale e definitivo è, infatti, quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
Italiana a mezzo stampa, che prevale nei casi di discordanza.
Legge 23 luglio 2009, n. 99 - art. 51
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176 - S.O n. 136.
Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010
Ministero dello sviluppo economico
Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2010, n. 277.
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013
Ministero dello sviluppo economico
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010, concernente comunicazione e
pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi
dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2013, n. 63.
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013
Ministero dello sviluppo economico
Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai
distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2013, n. 71.
Camera di Commercio di Roma
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Carburanti
Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176 - S.O. n. 136.
Testo vigente al 1° dicembre 2015
Art. 51
Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti
1.
Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati
da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio
nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante
per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi
praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e
sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità
per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per
l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro
pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti
di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i
consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere
svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.
1
In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a
quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.1
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 6.000.000.
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Camera di Commercio di Roma
Carburanti
Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010 - Ministero dello sviluppo economico
Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2010, n. 277
Testo vigente al 1° dicembre 2015
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ed in particolare l' art. 51,
recante «Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti»;
Visto il comma 1 del citato art. 51, secondo cui «al fine di favorire la più ampia diffusione delle
informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di
carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti
l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al
Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per
autotrazione commercializzato»;
Visto il comma 2, primo periodo, del citato art. 51, secondo cui il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le
decorrenze di tale obbligo di comunicazione e definisce i criteri e le modalità per la
comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione
ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito
internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a
favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori;
Considerato che il comma 2, secondo periodo, del citato art. 51 prevede che dall'applicazione
delle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente;
Considerato che il comma 3 del medesimo art. 51 circoscrive l'effettiva portata di tale obbligo di
comunicazione precisando che le sanzioni amministrative pecuniarie a tal fine richiamate si
applicano solo in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato dal
singolo impianto di distribuzione sia superiore a quello comunicato dal medesimo impianto;
Considerato che le esigenze di gradualità e sostenibilità affermate dal legislatore inducono a
introdurre tale obbligo di comunicazione inizialmente per la rete autostradale, dove già esiste
analogo obbligo di comunicazione di cui all' art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, e ad estenderlo successivamente ai
distributori sulle strade statali e solo successivamente all'intera rete stradale;
Camera di Commercio di Roma
81
Carburanti
Considerato che la graduale introduzione di tale obbligo di comunicazione e la conseguente
maggiore diffusione della relativa informazione ai consumatori, nella misura in cui introduce tale
obbligo inizialmente per una sola tipologia di vendita per le principali tipologie di prodotto,
privilegiando l'obbligo di comunicazione del prezzo della vendita effettuata mediante modalità self
service, se presenti, e privilegiando in ogni caso la comunicazione dei prezzi di distribuzione dei
principali carburanti ecocompatibili, può indirettamente costituire anche un opportuno strumento
di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori delle forme di distribuzione caratterizzate da
minori costi (self service) e della diffusione dei carburanti cosiddetti eco-compatibili di cui all' art.
83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella
legge 6 agosto 2008, n. 133 ;
Considerato che la disponibilità di dati effettivi e sufficientemente estesi circa i prezzi praticati in
modalità self service potrà consentire in seguito più appropriati confronti con i prezzi medi di
vendita dei carburanti in altri Paesi europei dove tali modalità di vendita sono attualmente più
diffuse;
Considerato che l'obbligo di comunicazione, in assenza di variazioni in aumento del prezzo, può
essere fissato a cadenza settimanale, favorendo così indirettamente una minore variabilità e
maggiore confrontabilità dei prezzi; ferma restando a garanzia del consumatore la previsione di
sanzioni nel caso di rilevazione di prezzi superiori a quelli comunicati e pubblicati, l'obiettivo di
una piena corrispondenza fra prezzo comunicato e prezzo praticato anche nel caso di prezzi
praticati inferiori a quelli comunicati, può essere comunque perseguito attraverso le
comunicazioni volontarie di prezzo che, anche in caso di riduzione di prezzi o di offerte
promozionali di breve durata, possono essere motivate dall'interesse commerciale concorrenziale
dell'operatore a far conoscere la propria offerta migliore;
Considerata l'opportunità di rendere più immediata, fruibile e confrontabile, l'informazione
effettivamente rilevante per i consumatori, prevedendo che, ferma restando la comunicazione del
prezzo effettivamente praticato con tutti i decimali, la relativa pubblicazione dei prezzi stessi sul
sito istituzionale del Ministero sia effettuata con minore evidenza della terza cifra decimale ovvero
con arrotondamento al centesimo di euro superiore rispetto al prezzo praticato, ritenendo la terza
cifra decimale un modo per evidenziare differenze di prezzo sostanzialmente irrilevanti ed illusorie
e auspicando che la sede di confronto concorrenziale cui è rivolta la comunicazione favorisca
invece variazioni effettive dei prezzi praticati con arrotondamento al centesimo inferiore;
Considerato che il medesimo interesse commerciale concorrenziale potrà favorire il successivo
arricchimento dell'informazione su base volontaria anche al di là della soglia minima di obbligo
individuata dal presente decreto secondo criteri di sostenibilità e gradualità;
82
Camera di Commercio di Roma
Carburanti
DECRETA
Art. 1
Ambito di applicazione e decorrenze dell'obbligo di comunicazione
1.
L'obbligo di cui all' art. 51 della legge n. 99/2009, di comunicazione al Ministero dello
sviluppo economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di
distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, è individuato esclusivamente con
riferimento:
a)
alla comunicazione iniziale;
b)
a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso
di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro
l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata;
c)
alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in
aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla
decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.
2.
L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è stabilito con esclusivo riferimento ad una
sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma
di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la
relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self
service e senza avvalersi dell'operatore.
3.
Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in
ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le
indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello
sviluppo economico, di comunicare su base volontaria, ai medesimi fini della pubblicazione
sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per le altre modalità di vendita, le variazioni di
prezzo infrasettimanali in diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale
tipizzato. Le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia
espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento
periodico di quelle obbligatorie.
4.
Le decorrenze dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati
relativamente ai carburanti per autotrazione, ferma restando la possibilità di comunicazioni
volontarie aggiuntive nei limiti di capacità del sistema informatico di cui al comma 3 e le
eventuali fasi anteriori di sperimentazione del sistema, sono stabilite secondo il seguente
ordine di gradualità:
a)
prezzi dei carburanti dei distributori della rete autostradale, per tutte le tipologie di
carburanti;
b)
prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale, limitatamente alla
benzina ed al gasolio venduti mediante modalità self service, nonché al GPL ed al
metano;
c)
prezzi dei carburanti per tutti gli altri distributori, per tutti i carburanti e per tutte le
forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2.
Camera di Commercio di Roma
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Carburanti
5.
I prezzi di cui al comma 4, lettera a), devono essere comunicati a decorrere dal 1° febbraio
2011. I prezzi di cui al comma 4, lettere b) e c), devono essere comunicati a decorrere dalle
date rispettivamente fissate con successivi analoghi decreti e rese note mediante
pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero almeno trenta giorni prima della
decorrenza stabilita.
Art. 2
Modalità di comunicazione prescritte
1.
I gestori effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all' art. 1, indicando ciascun prezzo
con tutte le cifre decimali effettivamente applicate ed adempiono all'obbligo di
comunicazione inviandola esclusivamente con modalità telematiche al Ministero dello
sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico
(form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile
dall'indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it/, a cui si accede attraverso un apposito
sistema di autenticazione. Eventuali istruzioni ed indicazioni integrative sono pubblicate sul
medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche della denominazione dell'indirizzo
internet da utilizzare sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del
Ministero dello sviluppo economico.2
2.
Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di entrata
in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica può essere prevista una fase di
sperimentazione alla quale possono accedere tutte le imprese che vogliono utilizzare il
servizio. Chi aderisce volontariamente al servizio in tale fase deve rispettarne tutti i vincoli e
si assoggetta ai relativi obblighi.
3.
Costituisce inadempimento dell'obbligo di comunicazione la trasmissione delle comunicazioni
stesse attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso il Ministero dello sviluppo
economico. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e ciò risulti da apposita
informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante
posta elettronica certificata con trasmissione dei documenti agli indirizzi di posta elettronica
che saranno a tal fine comunicati sul medesimo sito internet attraverso cui si accede al
sistema telematico di comunicazione. 3
Art. 3
Modalità di trattamento e pubblicazione
1.
2
3
Al fine di consentire l'accesso alle relative informazioni di prezzo ai consumatori mediante
plurime modalità e criteri di ricerca, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al presente
decreto sono immediatamente pubblicati sul sito dell'osservatorio prezzi e tariffe del
Ministero dello sviluppo economico, https://carburanti.mise.gov.it/. I prezzi sono pubblicati
attribuendo maggiore evidenza alle cifre fino al centesimo di euro ovvero indicando ciascun
prezzo con arrotondamento al centesimo di euro superiore. Ai fini della costituzione e
Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 17 gennaio 2013.
Per la sospensione dell'obbligo di comunicazione sostitutiva mediante posta elettronica certificata,
previsto dal presente comma, vedi l' art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 17 gennaio 2013.
84
Camera di Commercio di Roma
Carburanti
dell'aggiornamento, nell'ambito del predetto osservatorio ed in collegamento dinamico con il
registro delle imprese, della base dati dei soggetti obbligati alla comunicazione dei prezzi dei
carburanti, sono individuate le opportune forme di collaborazione con l'Unione Italiana delle
Camere di commercio (Unioncamere), mediante apposita convenzione a titolo non oneroso o,
comunque, nell'ambito delle risorse disponibili.4
2.
I dati acquisiti mediante le comunicazioni obbligatorie di cui al presente decreto, non appena
le fasi di attuazione ivi previste consentiranno di disporre di una copertura della rete
sufficiente ad integrare tali dati con quelli attualmente utilizzati o eventualmente a sostituirli,
sono utilizzati dall'Amministrazione anche in sede di comunicazione istituzionale
relativamente al livello medio dei prezzi dei carburanti ed ai raffronti con gli analoghi prezzi
praticati negli altri Paesi europei.
3.
Ai fini della migliore attuazione del sistema di comunicazione di cui al presente decreto e di
facilitare la diffusione delle relative informazioni, nonché per la graduale introduzione di altre
forme di comunicazione alternative o semplificate da parte dei gestori dei prezzi praticati dei
carburanti, quali comunicazioni telefoniche o mediante messaggi trasmessi con sistemi di
telefonia mobile o altre forme di comunicazione automatica o intermediata da soggetti a tal
fine autorizzati, nonché al fine della graduale introduzione di altre forme di comunicazione ai
consumatori delle relative informazioni di prezzo, la Direzione generale per il mercato, la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sentite le altre Direzioni
generali del Ministero interessate, stipula apposite convenzioni a titolo non oneroso, o
comunque nell'ambito delle risorse disponibili, con i soggetti che, anche a seguito della
pubblicazione del presente decreto, manifestino l'interesse a sponsorizzare o a gestire i
relativi servizi aggiuntivi ed offrano sufficienti garanzie di riservatezza, imparzialità e
trasparenza nella gestione degli stessi, con priorità per i soggetti pubblici, per quelli
rappresentativi di operatori interessati e operanti senza finalità di lucro, nonché per gli organi
di informazione e i gestori di telefonia.
Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4
Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 17 gennaio 2013.
Camera di Commercio di Roma
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Carburanti
Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 - Ministero dello sviluppo economico
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010, concernente comunicazione e pubblicazione
dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell'articolo 51 della legge
23 luglio 2009, n. 99
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2013, n. 63
Testo vigente al 1° dicembre 2015
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonché in materia di energia», ed in particolare l' art. 51, recante «Misure per la
conoscibilità dei prezzi dei carburanti»;
Visto il comma 1 del citato art. 51, secondo cui «al fine di favorire la più ampia diffusione delle
informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti
per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita
al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo
economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»;
Visto il comma 2, primo periodo, del citato art. 51, secondo cui il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze
di tale obbligo di comunicazione e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle
informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei
suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero
medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia
diffusione di tali informazioni presso i consumatori;
Considerato che il comma 2, secondo periodo, del citato art. 51 prevede che dall'applicazione delle
disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente;
Considerato che il comma 3 del medesimo art. 51 circoscrive l'effettiva portata di tale obbligo di
comunicazione precisando che le sanzioni amministrative pecuniarie a tal fine richiamate si
applicano solo in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato dal
singolo impianto di distribuzione sia superiore a quello comunicato dal medesimo impianto;
Considerato che le esigenze di gradualità e sostenibilità affermate dal legislatore hanno indotto a
introdurre tale obbligo di comunicazione inizialmente per la rete autostradale, dove già esiste
analogo obbligo di comunicazione di cui all' art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, per estenderlo successivamente
prima ai distributori sulle strade statali e poi all'intera rete stradale;
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Camera di Commercio di Roma
Carburanti
Considerato che la graduale introduzione di tale obbligo di comunicazione e la conseguente
maggiore diffusione della relativa informazione ai consumatori, nella misura in cui introduce tale
obbligo inizialmente per una sola tipologia di vendita per le principali tipologie di prodotto,
privilegiando l'obbligo di comunicazione del prezzo della vendita effettuata mediante modalità self
service, se presenti, e privilegiando in ogni caso la comunicazione dei prezzi di distribuzione dei
principali carburanti ecocompatibili, può indirettamente costituire anche un opportuno strumento
di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori delle forme di distribuzione caratterizzate da
minori costi (self service) e della diffusione dei carburanti cosiddetti eco-compatibili di cui all' art.
83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 - registrato alla Corte dei
conti il 5 novembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277
del 26 novembre 2010 - che, in attuazione del citato art. 51, ha individuato le modalità di
comunicazione telematica dei prezzi dei carburanti al Ministero dello sviluppo economico e,
secondo criteri di gradualità e sostenibilità, ha inizialmente limitato l'obbligo ai distributori
autostradali;
Considerato che il comma 5 dell' art. 1 del citato decreto 15 ottobre 2010, nel definire la
decorrenza dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati relativamente
ai carburanti per autotrazione dai distributori della rete autostradale, ha stabilito che, con
successivi analoghi decreti attuativi sarebbero state fissate le date di decorrenza dell'obbligo di
comunicazione dei prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale e per tutti gli
altri distributori e che tali date sarebbero state rese note sul sito internet istituzionale del
Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza fissata;
Vista la segnalazione AS 988 del 2 ottobre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del
mercato, recante «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la
concorrenza anno 2013» ed, in particolare, il paragrafo relativo alla distribuzione dei carburanti in
cui, con riferimento all'attuazione dell' art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, tale Autorità
«reitera al riguardo l'auspicio di un tempestivo adempimento di questo obbligo di legge»;
Considerato che il tempo trascorso e i miglioramenti nel frattempo apportati al sistema informatico
rendono possibile ed urgente procedere, secondo i medesimi criteri di gradualità, ai previsti
successivi ampliamenti di tale obbligo, apportando, con l'occasione, alcune limitate modifiche ed
integrazioni al citato decreto 15 ottobre 2010;
Camera di Commercio di Roma
87
Carburanti
DECRETA
Art. 1
Decorrenze dell'obbligo di comunicazione per i distributori della rete stradale statale e per i
restanti distributori
1.
Ferma restando la possibilità di anticipare tali comunicazioni su base volontaria ai sensi
dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010,
l'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti di cui all' art. 1, comma 4, lettere b) e c)
del medesimo decreto è fissato a decorrere dalle seguenti date successive alla pubblicazione
del presente decreto sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico:
a)
dal trentesimo giorno successivo, limitatamente ai distributori della rete stradale statale
che vendono GPL o metano, o anche GPL o metano, ed ai relativi prezzi;
b)
dal novantesimo giorno successivo, limitatamente ai distributori della rete stradale statale
che vendono benzina o gasolio con modalità self service, o anche con modalità self
service, durante l'intero orario di apertura ed ai relativi prezzi;
c)
dal centoventesimo giorno successivo per tutti i restanti distributori della rete stradale statale,
per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai
sensi dei commi 1 e 2 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2010;
d)
dal centottantesimo giorno successivo per tutti i restanti distributori, per tutti i carburanti
e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi
1 e 2 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2010.
Art. 2
Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2010
1.
2.
Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
ferma restando la possibilità di ulteriori aggiornamenti mediante apposita comunicazione
sul sito internet istituzionale del Ministero (attualmente www.mise.gov.it) relativamente
all'indirizzo internet specifico da utilizzare per la comunicazione e pubblicazione dei
prezzi, l'indicazione www.osservaprezzi.it, contenuta all'art. 2, comma 1, ed all' art. 3,
comma 1, del citato decreto è sostituita da https://carburanti.mise.gov.it/;
b)
fermo restando che non costituisce inadempimento all'obbligo di comunicazione dei prezzi
la mancata trasmissione della comunicazione nel caso in cui il relativo servizio telematico
del Ministero sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema
telematico stesso, fino a eventuale nuovo avviso sul sito internet istituzionale del Ministero
è sospeso in tal caso l'obbligo di comunicazione sostitutiva mediante posta elettronica
certificata previsto dall'art. 2, comma 3, secondo periodo, del citato decreto.
Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre
2010, non espressamente modificate dal presente decreto ministeriale.
Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 - Ministero dello sviluppo economico
Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di
carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2013, n. 71
Testo vigente al 1° dicembre 2015
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 30 settembre 1999, recante
«Disposizioni concernenti le modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di
autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti» ed in particolare la
disposizione in base alla quale i prezzi esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di
distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai
consumatori;
Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il
secondo periodo che stabilisce l'obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi
dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione praticati al consumo presso gli impianti di
distribuzione di carburanti;
Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo cui chiunque ometta di
indicare il prezzo secondo quanto previsto, anche, dal citato art. 15, è soggetto alla sanzione di cui
all' art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi
previste;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» ed in
particolare l' art. 23 rubricato «Pubblicità sulle strade e sui veicoli»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il
«Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;
Visto l' art. 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24
marzo 2012, n. 27, rubricato «Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei
carburanti»;
Visto il comma 2 del citato art. 19 che prevede che con uno o più decreti del Ministero dello
sviluppo economico siano definite le modalità attuative dell'obbligo di esposizione dei prezzi visibili
dalla carreggiata di cui all' art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in
modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito,
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ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il
basso: gasolio, benzina, GPL, metano;
Visto altresì il secondo periodo del medesimo comma che dispone che in tale decreto si preveda
che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento
con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come
differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente;
Visto il comma 3 del citato art. 19, che dispone che con il medesimo decreto si prevedono le
modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto di
vendita dei carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del
prezzo in euro praticato nel punto vendita;
Visto l' art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con legge 2
aprile 2007, n. 40, recante «Informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
autostradale e stradale», nonché la delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69;
Considerata la generale necessità di coniugare le esigenze di una migliore leggibilità dei prezzi
praticati per i carburanti e la conseguente migliore informazione per il consumatore con la
sicurezza stradale e la sostenibilità dell'adeguamento delle strutture di supporto alla
pubblicizzazione dei prezzi presso ciascun punto vendita di carburanti;
DECRETA
Art. 1
Oggetto ed ambito di applicazione
1.
Il presente decreto si applica a ciascun punto vendita di carburanti presente sul territorio
nazionale e disciplina le modalità di indicazione del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi
per uso di autotrazione mediante cartellonistica di pubblicizzazione.
2.
Il presente decreto non si applica agli strumenti di informazione dei prezzi di carburanti resi
obbligatori per le autostrade e le strade extraurbane principali statali ai sensi della legge 2
aprile 2007, n. 40 che rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni di cui alla
delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69.
Art. 2
Pubblicizzazione dei prezzi visibile dalla carreggiata stradale
1.
In attuazione dell' art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per
prezzi effettivamente praticati al consumo da esporre in modo visibile dalla carreggiata si
intendono i prezzi per modalità di erogazione del carburante senza servizio, ove presenti, e i
prezzi per modalità di erogazione con servizio.
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Carburanti
2.
I prezzi, ove presente e attiva la modalità non servito, devono essere pubblicizzati su appositi
cartelloni, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo l'ordine dall'alto verso il basso:
gasolio, benzina, GPL, metano. Nei casi in cui la modalità non servito non sia presente o nei
momenti in cui non sia attiva, devono essere comunque esposti i prezzi della modalità con
servizio, segnalando la diversa forma di erogazione. Il prezzo dei prodotti GPL e metano
possono essere esposti su cartelloni separati, purché collocati in modo da mantenere l'ordine
di esposizione di cui sopra.
3.
Ove presente e attiva anche la modalità di rifornimento con servizio, i relativi prezzi praticati
al pubblico devono essere riportati su supporti o cartelli separati, mantenendo il medesimo
ordine ed indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito, ove esso
sia presente e attivo. Negli altri casi il prezzo con servizio praticato è direttamente indicato
nella cartellonistica di cui al comma 2, specificando la modalità di erogazione.
4.
Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la
pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico, esposti in modo visibile dalla carreggiata
stradale, devono rispondere ai requisiti previsti dall' art. 23, decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 e relative norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495.
5.
L'altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti sui supporti e sui cartelli di cui al
comma 2, deve essere determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di
sicurezza e assicurando indicativamente una dimensione minima dei caratteri di almeno 12
centimetri, salvo incompatibilità derivante da altre disposizioni.
6.
I prezzi devono essere esposti in euro per litro o, per il metano, in euro per chilogrammo,
indicando le cifre decimali fino alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo esposto in
euro devono essere evidenziate in base alla dimensione o il risalto dei caratteri, attraverso
l'indicazione della terza cifra, alternativamente, in formato apice o pedice ovvero con minore
luminosità o risalto cromatico.
7.
Quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalità di erogazione non servito,
l'obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica è riferito alla modalità con prezzo più
basso di offerta al pubblico.
Art. 3
Pubblicizzazione dei prezzi all'interno delle aree di rifornimento
1.
All'interno delle aree di rifornimento i prezzi di gasolio, benzina, GPL e metano devono essere
esposti secondo le disposizioni relative all'ordine dei prodotti e al formato di cui ai commi 2 e
6 dell'art. 2.
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 2 il prezzo delle ulteriori modalità di erogazione non
servito è esposto come prezzo effettivamente praticato.
3.
In aggiunta al differenziale di cui al comma 3 dell'art. 2, esclusivamente nella cartellonistica
posta all'interno delle aree di rifornimento, ed in particolare in prossimità degli erogatori,
deve essere esposto il prezzo finale effettivamente praticato per la modalità di erogazione con
servizio, in modo da garantire, in ogni caso, la separazione dal cartello recante il prezzo
praticato per la modalità di erogazione non servito.
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Art. 4
Pubblicizzazione dei prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali
1.
Ove presenti altre tipologie di carburanti speciali, i relativi prezzi di vendita sia in modalità
con servizio, che in modalità non servito, devono essere riportati su ulteriori separati cartelli
all'interno delle aree di rifornimento.
2.
I prezzi di cui al comma 1 possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata
purché esposti su cartelloni separati secondo le modalità indicate nei commi 4 e 5 dell'art.
2. I prezzi devono essere riportati, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il formato
di cui al comma 6 dell'art. 2 e, ove presenti differenti modalità di rifornimento, il prezzo
della modalità con servizio deve essere indicato come differenza in aumento rispetto a quella
senza servizio, ai sensi del comma 3 dell' art. 2.
Art. 5
Decorrenza
1.
2.
Al fine di garantire la sostenibilità tecnica ed economica dell'installazione di idonea
cartellonistica recante i prezzi praticati al pubblico dei prodotti petroliferi erogati presso ogni
punto vendita di carburanti, nonché garantire l'effettività della tutela dei diritti dei
consumatori, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano, secondo criteri di
gradualità, a partire dai seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana:
a)
dal quindicesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi effettivamente praticati ai
consumatori, senza indicazioni sotto forma di sconti; eventuali campagne promozionali o
di fidelizzazione possono essere indicate su cartellonistica integrativa interna all'area di
servizio, e devono essere riferite comunque a prezzi esposti e agevolmente verificabili
dal consumatore; campagne promozionali o di fidelizzazioni in corso al momento della
decorrenza degli obblighi di cui al presente decreto non sono da ritenersi sospese per
effetto dello stesso;
b)
dal sessantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera a) con
minore evidenza della terza cifra decimale come previsto dall' art. 2, comma 6;
c)
dal novantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera a),
secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano, nonché l'obbligo
di adeguarsi alle restanti norme recate dal presente decreto, per tutti i nuovi impianti o
nei casi in cui si proceda ad installare volontariamente nuova cartellonistica presso ogni
punto vendita di carburanti;
d)
per gli impianti esistenti in cui, per l'adeguamento completo alle norme del presente
decreto, sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica già esistente,
l'obbligo relativo all'ordine di esposizione dei prezzi e alle restanti prescrizioni
richiamate alla lettera c) decorre dopo un anno.
In ogni caso, il termine di adeguamento di cui al comma 1, lettera d), è di due anni per gli
impianti che hanno sostituito la cartellonistica fissa nei ventiquattro mesi antecedenti la
pubblicazione del presente decreto.
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Art. 6
Sanzioni
Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle presenti
disposizioni è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste. 5
Art. 7
Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito
internet del Ministero.
5
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente
decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 6.000.000.
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Dicembre 2015
Aggiornamento grafico: gennaio 2016
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