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Carburanti alla pompa politiche e dinamiche di prezzo in provincia di Roma Elaborazioni su dati Osservaprezzi carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico Carburanti alla pompa politiche e dinamiche di prezzo in provincia di Roma Elaborazioni su dati Osservaprezzi carburanti Carburanti alla pompa politiche e dinamiche di prezzo in provincia di Roma A cura di: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma Area VII “Studi e Sistemi Informativi” Tel: 06.5208.2716/2867 E-mail: [email protected] Direzione: Barbara Cavalli Coordinamento: Francesco Manca Hanno collaborato: Annunziata Proietti Daniele Benedetti Copyright: © 2015 Camera di Commercio di Roma Via de' Burrò, 147 - 00186 Roma www.rm.camcom.it I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati esclusivamente alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Roma. Carburanti SOMMARIO SOMMARIO ....................................................................................... pag. III CARBURANTI ALLA POMPA .................................................................... pag. 1 1. I PRINCIPALI OPERATORI PETROLIFERI IN PROVINCIA DI ROMA .................. pag. 3 1.1 Le pompe bianche ................................................................ pag. 17 2. ELABORAZIONE DATI OSSERVAPREZZI CARBURANTI ................................. pag. 21 2.1 Benzina ............................................................................... pag. 23 2.2 Gasolio ................................................................................ pag. 47 2.3 GPL ..................................................................................... pag. 71 3. I RIFERIMENTI NORMATIVI................................................................. pag. 79 3.1. Legge 23 luglio 2009, n. 99 - art. 51 ....................................... pag. 80 3.2. D.M. MiSE 15 ottobre 2010 ................................................... pag. 81 3.3. D.M. MiSE 17 gennaio 2013 (G.U. 15 marzo 2013, n. 63) ........ pag. 86 3.4. D.M. MiSE 17 gennaio 2013 (G.U. 25 marzo 2013, n. 71) ........ pag. 89 Camera di Commercio di Roma III Carburanti CARBURANTI ALLA POMPA Dal 16 settembre 2013, ai sensi del D.M. Ministero dello sviluppo economico (MiSE) pubblicato nella G.U. n. 63/2013, i gestori degli impianti di distribuzione carburanti dell’intera rete stradale sono tenuti a comunicare al Ministero i prezzi praticati, consultabili pubblicamente da una pagina dedicata del sito web ministeriale. Grazie a miglioramenti informatici apportati al sito, dal mese di marzo 2014 la consultazione dei dati attraverso il Portale dell’Osservatorio Carburanti è divenuta più agevole ed ha permesso una più completa raccolta di informazioni. Dal 3 marzo 2015 il MiSE ha inoltre condiviso, inizialmente in forma sperimentale, in attuazione di quanto richiesto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), gli Open Data relativi agli impianti e ai prezzi praticati dei carburanti per autotrazione comunicati dai gestori dei distributori e ciò ha permesso di accedere, oltre che alle quotazioni praticate, all’intera anagrafica degli impianti, nonché alla loro localizzazione sul territorio. Il Servizio Prezzi della Camera di Commercio di Roma ha, quindi, provveduto ad elaborare i dati provinciali grezzi messi a disposizione giornalmente dal Ministero, ricavandone quotazioni medie (15 gg.), registrate in singole aree territoriali (provincia, comune e CAP), suddivise per tipologia di carburante (benzina, gasolio e GPL), brand (aggregati o dettagliati), tipo di impianto (“Autostradale”, “Strada Statale” e “Altro”) e modalità di erogazione (1=self; 0=servito). Questa attività di monitoraggio dei prezzi e relativa informazione ha per obiettivo la tutela dei consumatori attraverso la valorizzazione della trasparenza nel mercato dei carburanti, sebbene la sola scelta del prezzo più basso evidentemente non esaurisca i possibili criteri decisionali d’acquisto, tra i quali, ad esempio, la vicinanza dell'impianto, la presenza di servizi aggiuntivi o, comunque, la qualità complessivamente percepita dell’offerta. Camera di Commercio di Roma 1 Carburanti 2 Camera di Commercio di Roma Carburanti 1. I PRINCIPALI OPERATORI PETROLIFERI IN PROVINCIA DI ROMA Le origini AGIP, Azienda Generale Italiana Petroli, viene costituita con regio decreto del 3 aprile 1926 “per lo svolgimento d'ogni attività relativa all'industria e al commercio dei prodotti petroliferi. L’azienda nasce dopo la vicenda “Sinclair”, una compagnia petrolifera statunitense alla quale il Ministero per l'Economia Nazionale aveva rilasciato un permesso per svolgere ricerche petrolifere in Emilia-Romagna e in Sicilia. Le opposizioni sostengono, invece, che un ente pubblico statale sia l'unico modo per raggiungere un’indipendenza energetica nazionale. Durante la prima fase di sviluppo l'Agip comincia a scoprire piccoli campi petroliferi superficiali sul territorio, come Tramutola; ha un impianto per la raffinazione a Fiume, nel 1936 rileva quello di Marghera. Con la Montecatini crea la società mista Anic (Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili), con cui realizza due raffinerie per lavorare il petrolio estratto in Albania dall'AIPA (Azienda Italiana Petroli Albanesi). Utilizzando la sismica a riflessione, riesce a scoprire grandi giacimenti a gas nella Pianura Padana, area che i geologi hanno indicato come bacino potenziale di idrocarburi. In seguito alle sanzioni internazionali a danno dell'Italia, l'Ufficio speciale dei combustibili liquidi stabilisce che dal 21 febbraio 1936 si debba miscelare un minimo di 20% di alcol a tutte le benzine destinate al consumo sul territorio italiano. L'Agip allora mette in commercio tre tipi di miscele, Robur, Benzina Littoria e Miscela B.A. Durante il periodo bellico sono affidate all’Agip le imprese presenti sul territorio italiano requisite alle aziende petrolifere straniere. Nel 1945 la Commissione centrale per l'economia del Comitato di Liberazione Nazionale affida ad Enrico Mattei la liquidazione dell'Ente. Mattei prende servizio come commissario con l'incarico di mettere in liquidazione l'AGIP e le sue attrezzature, ma convinto delle potenzialità di sviluppo della compagnia, non liquida la società; anzi riesce a riorganizzarla e a farla crescere sul mercato internazionale. Nel 1946 avvengono importanti scoperte di metano e nel 1949 i grossi giacimenti nel territorio di Caviaga; infine la scoperta del più grande campo petrolifero a Cortemaggiore, Camera di Commercio di Roma 3 Carburanti vicino a Piacenza. Il nome della località finisce per diventare il nome del prodotto, usato poi in uno slogan commerciale dell'Agip: “SuperCortemaggiore, la potente benzina italiana”. Alla nascita dell'Eni, l'AGIP entra come parte integrante nel gruppo per diventare alla fine degli anni 90 la struttura “Divisione Exploration & Production”. Nel 1953 con la Legge n° 136, viene istituito l’Ente Nazionale Idrocarburi – ENI con il compito di “promuovere e intraprendere iniziative di interesse nazionale nei settori degli idrocarburi e del gas naturale”, al quale viene concesso oltre al monopolio nella ricerca e nella produzione di idrocarburi nell'area della Pianura Padana, dove si concentrano i primi ritrovamenti di metano, anche il controllo di Agip, Anic e Snam e di altre società minori, che vengono riunite in un unico polo petrolifero-energetico per garantire lo sfruttamento delle risorse energetiche italiane. Il presidente Enrico Mattei intuisce che il metano, fonte di energia fino ad allora sconosciuta in Europa, potrà consentire lo sviluppo e la ripresa economica del Paese ed è fermamente convinto che per crescere economicamente, sia necessario creare le infrastrutture, "fare rete", attraverso un sistema di relazioni tra le imprese. In quegli anni nasce l'Autostrada del Sole, la grande arteria che consente di collegare il nord e il sud del Paese e ciò permette di creare la rete di distributori di benzina con le aree di servizio e i motel Agip. I primi ritrovamenti sul suolo italiano a Cortemaggiore e a Gela non si rivelano particolarmente importanti, ma gli anni ’50 sono anni di grande sviluppo in altri campi di attività: nella chimica con la costruzione del polo petrolchimico di Ravenna; nella rete di gasdotti per lo sfruttamento del metano sia per uso residenziale sia per uso industriale; nelle campagne pubblicitarie con il famoso cane a sei zampe. Eni si distingue anche per una politica di welfare aziendale nei confronti dei propri dipendenti con una serie di iniziative per facilitare le loro attività, tra cui la costruzione di Metanopoli, la città del metano, a San Donato Milanese, un intero quartiere dedicato agli uffici, alle case per i dipendenti, agli spazi per le attività extralavorative. Nascono villaggi e colonie per il tempo libero a Borca di Cadore e a Cesenatico. Nel dicembre 1954 l’accordo con l’Egitto cambia lo scenario petrolifero mondiale. Mattei infatti stravolge completamente il modo di rapportarsi con i paesi petroliferi abbondonando l’approccio “colonialistico” tipico delle grandi compagnie petrolifere e cercando di attuare un rapporto paritario con i paesi produttori, sulla base di un modello di integrazione e di sviluppo economico responsabile. 4 Camera di Commercio di Roma Carburanti Nel 1992 avviene la trasformazione in società per azioni e con la privatizzazione e la vendita del capitale azionario dal 1995 al 2001, allo Stato italiano rimane una quota minoritaria, ma continua a conservarne il controllo effettivo. E’ tra i giganti del settore Oil&Gas, sesto gruppo petrolifero mondiale dopo Exxon Mobil, Shell, British Petroleum, Total e Chevron ed è quotata alla Borsa di Milano e al New York Stock Exchange ed opera in più di 80 Paesi del mondo in tutta la filiera dell’energia, dal campo petrolifero al gas naturale, dalla petrolchimica alla produzione di energia elettrica, dall'ingegneria alle costruzioni, attraverso le divisioni: • Exploration & Production • Gas & Power • Refining & Marketing Logo Nel 1953, l’Eni bandisce un concorso per l'ideazione di un marchio per la nuova benzina Supercortemaggiore; vengono presentate più di 4000 proposte e viene scelta un’immagine ideata dall'artista Luigi Broggini e rifinita dal designer Giuseppe Guzzi: nasce il famoso cane a sei zampe, le quali rappresentano le quattro ruote dell’auto e le due gambe del guidatore, quasi a simboleggiare un centauro moderno. Il logo, che dal 1953 identifica la nuova benzina, rimane invariato rispetto al bozzetto originale tranne che per la testa del cane: inizialmente rivolta in avanti, viene disegnata girata all'indietro, in una posizione forse innaturale ma sicuramente dall'aspetto più familiare e rassicurante. Nel corso del 2008, l'Eni inizia a sostituire gradatamente il marchio Agip con il proprio nelle stazioni di servizio. Attività E’ una delle compagnie petrolifere più grandi al mondo. Le sue attività spaziano dalla ricerca e esplorazione, allo sviluppo ed estrazione di petrolio e gas naturale; dalla fornitura alla commercializzazione di energia elettrica, dalla produzione di carburanti, lubrificanti e prodotti chimici tramite raffinerie e impianti chimici, alla commercializzazione degli stessi tramite reti di distribuzione e distributori. Opera inoltre nel settore dell’ingegneria e nella costruzione di impianti e di infrastrutture. Camera di Commercio di Roma 5 Carburanti Distribuzione prodotti petroliferi: rete ed extrarete La distribuzione dei prodotti petroliferi avviene principalmente attraverso due canali di vendita: rete ed extrarete. Nonostante nel 2014 le vendite sulla rete in Italia sono risultate in flessione rispetto al 2013 (a causa della contrazione dei consumi di tutti i prodotti), Eni rimane la prima compagnia petrolifera con una quota di mercato media intorno al 25,5% La rete di distribuzione in Italia è costituita da 4.592 stazioni di servizio, 170 in meno rispetto all’anno 2013. Fonte: Eni, dati al 31 dicembre 2014 Le vendite nei Paesi europei (Germania, Austria, Francia, Repubblica Ceca) non hanno registrato una flessione rispetto al 2013. La rete di distribuzione è costituita da 1.628 stazioni di servizio (al 31 dicembre 2014). Eni offre anche prodotti e servizi non-oil sulle stazioni della rete Italia tramite: • enicafè&shop • eni wash • enishop24. Le vendite extrarete riguardano i rifornimenti di carburante (bunkeraggi), il gasolio per riscaldamento e combustibili. La quota di mercato extrarete media nel 2014 è del 26,7% (28,8% nel 2013). Recentemente sono stati commercializzati una serie di pacchetti di additivi per la produzione di lubrificanti sia per autovetture sia per trazione pesante, tra cui un olio motore a elevatissima fuel economy contenente componenti di origine bio nel mercato del Nord Europa. Sono stati sviluppati prodotti per le navi della Marina Militare e della NATO (combustibile diesel a elevata concentrazione di origine green) Con Versalis è in corso una collaborazione per creare una linea di lubrificanti a elevata sostenibilità ambientale (con componenti derivati da biomasse sostenibili) nei poli della chimica verde di Porto Torres e Porto Marghera. 6 Camera di Commercio di Roma Carburanti Le origini Esso è il nome commerciale usato in Europa e in altri mercati dalla Exxon Mobil, colosso dell'industria petrolifera mondiale, e dalle sue compagnie; la sigla è derivata da Eastern States Standard Oil e anche dalla pronuncia inglese delle sue iniziali (S - O). L'attività in Italia ha origine nel 1891 quando viene costituita a Venezia la Società Italo Americana pel Petrolio (SIAP), per il commercio del petrolio per illuminazione, per riscaldamento e per usi da cucina, una delle prime affiliate straniere della Standard Oil Company, costituita nel 1870 da John D. Rockefeller. Nel 1950 la denominazione della SIAP cambia in Esso Standard Italiana e dal luglio 1972 assume quella attuale di Esso Italiana (da Exxon Corporation). Nel 1991 la Esso Italiana SpA è la prima compagnia petrolifera nazionale a raggiungere il traguardo dei cento anni di presenza in Italia. Oggi è la seconda compagnia italiana per quota di mercato. Nel 1999, dalla fusione delle due compagnie petrolifere americane Exxon Corporation e Mobil Oil Corporation, entrambe discendenti dalla Standard Oil (il colosso di John D. Rockefeller scorporato nel 1911 in 34 imprese indipendenti) è nata la Exxon Mobil Corp. Oggi le società del gruppo ExxonMobil Corporation operano in molti paesi e commercializzano i propri prodotti con i marchi Exxon, Esso e Mobil. Attività Le società del gruppo ExxonMobil in Italia svolgono attività in diversi settori quali: • • • • la raffinazione e la distribuzione di prodotti petroliferi, tramite la Esso Italiana S.r.l, principale società del gruppo, presente nel nostro Paese con due raffinerie, e tramite la rete delle stazioni di servizio a marchio Esso, che risulta costituita da circa 2.600 punti di vendita (dati fine 2013). Attraverso una propria struttura commerciale extrarete e mediante alcune Società controllate, opera nel mercato dei prodotti petroliferi destinati ai rivenditori, all’industria e ad altri consumatori. Lubrificanti, lo stabilimento in Vado Ligure, è tra i più importanti centri per la miscelazione e l’imballaggio di lubrificanti finiti del gruppo ExxonMobil in Europa. Gas naturale liquefatto (GNL) tramite La ExxonMobil Italiana Gas Srl che gestisce la partecipazione nella società Terminale GNL Adriatico Srl, (terminale di ricezione, di stoccaggio e di rigassificazione di GNL) al largo di Porto Levante nel Mare Adriatico. Camera di Commercio di Roma 7 Carburanti Le origini Nel 1933, ad Ancona, la famiglia Peretti rileva l'azienda anonima petroli italiana SpA nata da un piccolo gruppo di persone del luogo con lo scopo di commercializzare e distribuire prodotti petroliferi sul mercato locale. Nel 1939 a Falconara Marittima (AN) è completata la costruzione di un deposito costiero strategico grazie alla sua ubicazione al centro della costa adriatica. Negli anni della ricostruzione, ottenuta la concessione per la lavorazione di petrolio greggio, a Falconara Marittima si avvia la costruzione del primo impianto di distillazione e di tutti i servizi relativi accanto al preesistente deposito costiero. Nel 1950 viene inaugurata la raffineria di Falconara Marittima. Sono anche gli anni in cui inizia la produzione e la vendita delle nuove benzine Sprint 84/86 e Supersprint 92/94 oltre che la commercializzazione del GPL e del bitume; e si sviluppa la rete distribuzione carburanti e combustibili, sia rete che extrarete. Negli anni del boom economico la rete api si espande con acquisizioni e costruzioni di nuovi punti vendita (circa 900 stazioni di servizio). Si inaugura la prima stazione autostradale api a Fabro (Autostrada del Sole) . Negli anni ’70 viene costruito un oleodotto sottomarino lungo 16 km collegato ad una piattaforma in mare aperto a largo di Falconara; e vengono realizzati i primi self-service e altri punti vendita autostradali. Nel 1980 nasce api - raffineria di Ancona SpA, società controllata da api anonima, cui viene conferita l'attività industriale del gruppo. Viene fondata api holding SpA (1989) che opera principalmente nei settori della diversificazione energetica, quali lo sviluppo di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, biomasse e gas metano). Negli anni 1991-1994 viene autorizzato il programma di interventi denominato progetto "Sicurezza, Energia e Ambiente" (SEA). La raffineria di Falconara si trasforma, così, in un "polo energetico integrato" in grado di produrre prodotti petroliferi attraverso la tecnologia IGCC (Integrated Gasification Combined Cycle). Nel 2000 avviene l'avvio della centrale IGCC a Falconara per la produzione di energia elettrica. Nel 2003 nasce la nuova Direzione Retail: si estende l’attività della rete, oltre alla vendita di carburanti, anche con l’ampliamento dei servizi e prodotti, compresa la ristorazione. 8 Camera di Commercio di Roma Carburanti Nel 2005 il Gruppo api acquista dall’Eni la società IP1, che viene fusa per incorporazione nel 2007. In seguito a tale acquisizione, l'Api consolida la sua posizione nel mercato italiano della distribuzione di carburanti: la rete api, già presente con 1.650 impianti, conta oltre 4.500 stazioni di servizio. Nel 2009 il gruppo api unifica tutta la rete di distribuzione api e IP sotto il nuovo marchio “IP Gruppo api”. Attività Raffineria Il Gruppo api svolge l’attività di raffinazione attraverso la raffineria di Falconara Marittima, che con l’impianto IGCC oggi si propone come un polo energetico integrato tra i più importanti ed evoluti d’Italia. Svolge, inoltre, attività di importazione e commercializzazione delle materie prime sia direttamente sia avvalendosi di società del Gruppo operanti all’estero. Distribuzione L’api dispone di una rete capillare presente su tutto il territorio nazionale, formata da circa 4.200 punti vendita con un unico marchio IP. Energia Presente da oltre 80 anni sul mercato petrolifero italiano, a partire dal 2000 l’azienda ha affiancato alle tradizionali attività del core business petrolifero importanti progetti nell’ambito della produzione di energia elettrica da fonti assimilate e da fonti rinnovabili. Con questa filosofia è nata nel 2006 api nòva energia, società del Gruppo api che si occupa del business elettrico e del gas. 1 IP, Italiana Petroli, azienda petrolifera costituita nel 1974 a Genova con la cessione ad Eni delle attività italiane di Shell. Fino alla fine degli anni ’90 ha rappresentato la seconda realtà italiana nella distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi. Camera di Commercio di Roma 9 Carburanti L e origini Kuwait Petroleum Italia Spa (KUPIT) è un’affiliata della Kuwait Petroleum International (KPI), società per la raffinazione e distribuzione di prodotti petroliferi a livello internazionale della Kuwait Petroleum Corporation (KPC). Kuwait Petroleum Corporation è la compagnia petrolifera nazionale del Kuwait, con sede nella capitale Kuwait City. È controllata direttamente dal governo del Kuwait. È stata fondata nel 1980 integrando Kuwait Oil Company (KOC), Kuwait National Petroleum Company (KNPC ), Kuwait Oil Tanker Company (KOTC ) e Petrochemicals Industries Company (PIC ). La Kuwait Oil Company KOC (attualmente filiale di KPC) fu creata nel 1934 da una partnership tra l'Anglo-Persian Oil Company e la Gulf Oil Corporation, oggi rispettivamente BP e Chevron. La KOC operò in Kuwait come una concessione petrolifera rilasciata dall'emiro fino al 1975. Con la nazionalizzazione dell'azienda si crearono varie società per la trasformazione e commercializzazione del petrolio. Nel 1980 viene creata la KPC quale holding di gruppo che ingloba tutte le imprese collegate al settore degli idrocarburi in Kuwait. KPC e le sue filiali sono di proprietà del governo di Kuwait. In molti Paesi la società vende i propri prodotti con il marchio Q8. Il marchio Q8 Entrato nel mercato italiano a metà degli anni '80, il marchio è costituito da due vele che si sovrappongono, segmentate da linee orizzontali in giallo dorato e bianco l’una, in rosso e blu l’altra. Le due vele richiamano le tradizionali imbarcazioni a vela del Kuwait, chiamate DHOW. I colori simboleggiano la sabbia del deserto, il petrolio e l'energia. Il nome è un gioco di parole: Q8, infatti, nella pronuncia inglese Q – (8) eight richiama la pronuncia del paese di origine degli azionisti, il Kuwait. Kuwait Petroleum Italia SpA (KUPIT), tra le principali Società del settore petrolifero italiano, è l’affiliata più importante della Kuwait Petroleum International (KPI). Entra nel mercato italiano nel 1984 rilevando la Rete di vendita Gulf-Mobil. Da allora è cresciuta rapidamente attraverso una strategia di acquisizioni. Tra le principali tappe: l'acquisto, nel 1988, di Roloil, azienda di lubrificanti del Gruppo Montedison; l'acquisizione delle attività di raffinazione e distribuzione carburanti e combustibili della Mobil Oil in Italia; nel 1996 accordo con Agip per l'acquisto del 50% della raffineria di Milazzo e vendita di 336 punti vendita (di cui 15 autostradali). 10 Camera di Commercio di Roma Carburanti Completa la gamma di lubrificanti con la nuova linea Q8Oils. Nel 2001 costituisce la Q8Quaser, società commerciale operante nel canale extra-rete. Infine, con l’acquisizione nel giugno 2014 delle attività Rete, Aviazione, Supply e Distribuzione di Shell, Kuwait Petroleum Italia, a distanza di trent’anni dal suo ingresso in Italia, diventa il secondo operatore del mercato petrolifero italiano. Attività KUPIT opera principalmente attraverso la: Rete La rete Q8 è costituita da circa 2.800 stazioni di servizio, distribuite su tutto il territorio nazionale e sui più importanti tratti autostradali. Il marchio Q8, inoltre, sta pian piano sostituendo quello Shell in tutta la rete nazionale. Extra-Rete In questo segmento di mercato Q8 opera prevalentemente attraverso due canali di vendita: direttamente al consumo attraverso la controllata Q8 Quaser, articolata su quattro divisioni geografiche ed attraverso la rete di rivenditori, partecipati e indipendenti come la Campania Petrol Group SPA. Le sue attività sono rivolte al mercato della rete di distribuzione carburanti e, attraverso altre società del Gruppo, a quello delle vendite dirette, dei lubrificanti e carburanti per la marina e per l’aviazione. E’ presente anche nel settore della raffinazione attraverso la Raffineria di Milazzo (RAM), una joint venture paritetica con Eni. Camera di Commercio di Roma 11 Carburanti Le origini Nel 1897 i fratelli Marcus e Samuel Samuel fondano la compagnia britannica The "Shell Transport and Trading Company”, cominciando ad esportare petrolio da lampade dal Mar Caspio. Il nome della compagnia richiama l’impresa paterna di import-export di conchiglie (“shell”). Lo stesso Samuel ne disegna il logo, che simboleggia una conchiglia a pettine. Nel 1907 la compagnia possiede già una flotta di petroliere e nel 1921, dopo aver preso il controllo della Mexican Eagle Petroleum Company, commercializza tramite la Shell-Mex prodotti a marchio "Shell" e "Eagle" nel Regno Unito. Nel luglio 2005, Shell Group e Royal Dutch, storica compagnia olandese, si uniscono sotto la denominazione di “Royal Dutch Shell plc” e diventano una delle più grandi compagnie petrolifere al mondo. La sede si trova a L'Aia e ha come principali mercati di quotazione Londra ed Amsterdam. Attività La società opera in oltre 140 paesi del mondo ed è uno dei maggiori gruppi mondiali nel settore dell’energia. Si dedica a tutta la filiera dei prodotti petroliferi, dalla ricerca dei bacini petroliferi attraverso l’estrazione (produzione), il trasporto, la raffinazione e alla fine la distribuzione e la vendita. Le attività principali della compagnia sono, pertanto: • • esplorazione, estrazione, trasporto e commercializzazione degli idrocarburi; attività petrolchimiche incentrate nella Shell Chemicals, nonché nel settore delle energie rinnovabili. In Italia è presente dal 1912, tramite Shell Italia SpA controllata da Shell Italia Finanziaria SpA, parte di Royal Dutch Shell. Nel 2001 lancia, in Italia e poi nel mondo, la V-Power, la prima benzina a 100 ottani. Nel luglio 2014 Shell Italia SpA che controlla la rete di stazioni di servizio e di depositi carburanti presenti sul territorio italiano è stata ceduta a Kuwait Petroleum Corp. La compagnia rimane presente nel Paese nei settori di attività: • • • Esplorazione e Produzione; con Shell Italia E&P che cura le attività di esplorazione, sviluppo e produzione di idrocarburi. Gas Naturale; con Shell Energy Italia Srl che fa parte di Shell Energy Europe, leader mondiale nel settore del gas naturale. Lubrificanti; con Shell Italia Oil Products Srl, la divisione italiana del business globale Shell Lubricants, specializzata nella loro produzione e commercializzazione. 12 Camera di Commercio di Roma Carburanti Le origini Tamoil Italia SpA è la holding italiana della società petrolifera olandese, Oilinvest B.V. Group, conosciuta come Tamoil, il marchio commerciale. Opera principalmente in Europa ed Africa. Negli anni ottanta, Roger Tamraz, banchiere internazionale leader del gruppo NetOil Inc. fondò la società europea Tamoil Corporation acquistando in blocco le stazioni di Amoco e Texaco presenti in Italia. "Tamoil" è infatti l'acronimo ottenuto dalla fusione di "Tamraz" e "NetOil" (ma a sua volta comprende anche della "T" di Texaco e "am" di Amoco). Alla fine degli anni ottanta fu venduta al governo Libico. Negli anni novanta, la Tamoil si espanse in Svizzera (1990), Germania (1991), Spagna (1992) e Paesi Bassi (1993). Nata tra gli anni tra il 1952 e il 1954, quando i Fratelli Camangi, una piccola società commerciale, costruiscono la Raffineria di Cremona e cominciano ad acquisire una piccola rete di distributori nell’area adiacente la raffineria: cominciano a produrre, cosi non solo prodotti per l’industria e il riscaldamento, ma anche prodotti per autotrazione. Nel 1961 la compagnia petrolifera multinazionale americana Standard Oil Co., attraverso la sua sussidiaria Amoco Oil Co., decide di acquistare il pacchetto azionario della Fratelli Camangi creando la società Amoco Italia SpA. Nel 1983 Amoco Oil Co. cede la società ad un investitore privato, Mr. Tamraz, che ne cambia la denominazione in Tamoil Italia SpA. Negli anni 1988-1999 la Tamoil Italia SpA viene trasferita alla Oilinvest B.V. che rafforza la presenza sul mercato italiano acquisendo reti di distribuzione. Per dare maggiore impulso alle attività industriali e a quelle commerciali vengono create due nuove società: la Tamoil Raffinazione SpA per le attività di raffinazione e la Tamoil Petroli SpA per le attività commerciali. Inoltre, dai primi anni novanta, la Tamoil Italia SpA è integrata in un network che comprende altri Paesi europei, tra cui Svizzera, Germania, Olanda, Spagna, Repubblica Ceca. Negli anni 2000-2006 si assiste a un processo di ristrutturazione ed espansione della rete commerciale di distribuzione di carburanti, attraverso l’acquisizione di un considerevole numero di punti vendita della rete Agip. Tamoil Italia e Tamoil Petroli, si fondono, inoltre, in un'unica società: Tamoil Italia SpA che dal primo maggio 2005 gestisce direttamente l'intero gruppo. Camera di Commercio di Roma 13 Carburanti Nel 2010-2011 la compagnia petrolifera decide di interrompere l'attività di raffinazione presso il sito di Cremona e di continuare con le attività di ricezione, stoccaggio e distribuzione di prodotti petroliferi attraverso un moderno polo logistico integrato. Attività Tamoil Italia SpA si occupa di approvvigionamento di prodotti petroliferi distribuiti attraverso il proprio sistema logistico costituito oltre che dal nuovo polo di Cremona, anche da una rete di oleodotti, depositi e basi per il rifornimento delle stazioni di servizio in tutta Italia. L’attività commerciale di Tamoil nel campo carburanti e dei lubrificanti avviene attraverso due canali di vendita principali: • • la rete delle stazioni di servizio, con circa 1.600 punti vendita (di cui 68 autostradali) dislocati su tutto il territorio nazionale; il settore extra-rete, che distribuisce i prodotti destinati a rivenditori/grossisti, consumatori finali, industria, aviazione ed enti pubblici. 14 Camera di Commercio di Roma Carburanti Le origini Nasce nel 2010 con lo slogan: “insieme facciamo più strada” in seguito alla fusione tra le due società, Total Italia SpA (società petrolifera francese nata nel 1924 come CFP-Compagnie française des pétroles, successivamente denominata Total CFP) e ERG Petroli SpA, (Edoardo Raffineria Garrone nata nel 1938 come società autorizzata al commercio di prodotti petroliferi) per creare in Italia una joint-venture nel settore della raffinazione. Questo accordo ha previsto una governance condivisa (l’integrazione gestionale delle due società), e l’autonomia operativa di TotalErg. Nel corso del 2011, il nuovo marchio TotalErg ha iniziato ad essere utilizzato in tutti i punti vendita delle stazioni di servizio. L’elemento circolare simboleggia l’unione e il presente, passato e futuro di Total Erg ed i colori sono quelli di Total, di Erg e dell’Italia, il territorio dove le due realtà si sono incontrate. Il colore bianco delinea due strade, quella di Total e quella di Erg che convergono verso lo stesso punto per rappresentare sia il momento di unione delle due realtà, sia l’orizzonte futuro incentrato sulla ricerca, la sperimentazione e l’innovazione. L’insieme rappresenta una società sempre in movimento ma nello stesso tempo stabile perché circolare. Attività Le attività della società possono essere suddivise in quattro grandi aree: • • • • Raffinazione, Supply e Logistica Rete Extrarete Specialità Raffinazione, Supply e Logistica La Società dispone di un articolato sistema che include il deposito costiero di Savona ed il sistema Sigemi ed opera nel settore della raffinazione attraverso la Raffineria Sarpom di Trecate (Novara). Camera di Commercio di Roma 15 Carburanti Il suo sistema logistico si articola su tutto il territorio italiano ed include in particolare: • • • • il polo di Roma e di Trecate; il polo logistico di Roma che garantisce l’approvvigionamento del mercato del Lazio e Regioni limitrofe, e in particolare circa il 70% della fornitura di jet fuel agli aeroporti di Fiumicino e Ciampino; il deposito costiero di Savona; il deposito adiacente la raffineria di Trecate. Partecipa, infine, al sistema SIGEMI-Sistema integrato Genova-Milano, un articolato sistema di oleodotti e depositi, che assicura l’approvvigionamento dell’area industriale Piemonte-Lombardia. Rete TotalErg è tra i maggiori operatori nel settore della distribuzione e commercializzazione di prodotti petroliferi. E’ presente su tutto il territorio nazionale (ad esclusione della Sicilia) attraverso una Rete capillare di oltre tremila punti vendita, sia sulla Rete Ordinaria sia su quella Autostradale (sulla Rete Autostradale, con 76 Aree di Servizio, è la seconda compagnia di mercato). Extrarete e Servizi energia Nel settore Extra Rete TotalErg commercializza gasoli, oli combustibili, benzine per uso industriale, civile ed agricolo. TOTAL Italia e ERG Petroli, forti di una solida presenza sul mercato italiano, con la loro fusione hanno consolidato le posizioni anche nel comparto delle cosiddette "Specialità", un insieme di attività eterogenee tra loro (Bitumi, Lubrificanti, GPL e Fluidi Speciali). Nell’ambito dei Bitumi e dei Bitumi modificati è leader in Italia e l'attività commerciale si svolge su tutto il territorio nazionale. Grazie alla disponibilità dei tre marchi Total, Elf ed Erg è presente in Italia in tutti i principali settori: autotrazione veicoli leggeri e pesanti, moto, marina industria, agricoltura e GDO. Attraverso la società controllata “Totalgaz Italia” offre prodotti del settore gas su tutti i canali di distribuzione tradizionali (piccoli serbatoi privati, contatori, reti canalizzate e bombole) e si dedica alla distribuzione in Italia di solventi utilizzati nelle colle, negli adesivi, nelle vernici, nei detergenti, nei farmaci, nella plastica e nell'agricoltura. 16 Camera di Commercio di Roma Carburanti 1.1 Le pompe bianche Con il termine “pompe bianche” vengono comunemente individuati quei distributori di carburante senza marchio (“no logo”); stazioni di servizio indipendenti che non fanno parte della rete di una grande compagnia petrolifera e acquistano i carburanti direttamente dalle raffinerie, contenendo così le spese sia di acquisto che di trasporto e riuscendo, pertanto, a commercializzare i carburanti a prezzi, di norma, inferiori rispetto agli impianti ufficiali. In realtà, comunemente all’interno di questa categoria vengono ricompresi sia i distributori totalmente indipendenti che gestiscono la compravendita del carburante con i migliori offerenti, sia i punti vendita dei marchi alternativi ai grandi brand. Sono presenti in tutte le regioni italiane arrivando a superare le 4mila unità (4.856 al 20 dicembre 2015 dal sito www.pompebianche.it), raggiungendo una quota di mercato superiore al 30%. Marchi presenti sul territorio • • • • • • • • • • • • • • CTP Enerpetroli Fiamma 2000 Gruppo D'Amico Keropetrol ICM myOil Oil Italia Repsol Retitalia Star Oil Tiber Toil Xoil Di seguito, una breve descrizione degli operatori che per dimensioni e presenza sul territorio romano assumono una certa significatività statistica. Camera di Commercio di Roma 17 Carburanti Enerpetroli Srl Azienda partecipata da Erg, si occupa della distribuzione di carburanti e prodotti per il riscaldamento. La sede principale è a Viterbo ed ha una rete di punti vendita stradali (attualmente circa 66) che opera nel centro Italia, in particolare nei territori di Viterbo, Roma, Grosseto e Siena. E’ attiva nel centro Italia anche nella commercializzazione dei carburanti per uso agricolo, per il riscaldamento e per l'autotrazione; nonché nel settore dei bitumi, degli oli combustibili e dei lubrificanti. Fiamma 2000 SpA Fondata nel 1971, si afferma, nel corso degli anni, quale azienda leader del centro Italia nel settore degli impianti alimentati a Gpl. Possiede un deposito costiero e quattro depositi di stoccaggio in Abruzzo, Marche, Lazio e Sardegna. In queste ultime due regioni è, inoltre, presente con venti stazioni di servizio attrezzate per il rifornimento di Gpl. Gruppo D’Amico Attivo nel campo della raffinazione e della commercializzazione dei prodotti petroliferi, è presente con la sua rete di distribuzione di carburanti soprattutto nelle province di Roma e di Rieti. Gli impianti per la produzione di lubrificanti si trovano in Italia e in Europa, ma anche in America e in Estremo Oriente. L'attività commerciale riguarda oltre i carburanti, anche la vendita di combustibili, GPL e lubrificanti. Keropetrol Fondata nel 1961 dalla famiglia Mainardi di Cremona, si sviluppa negli anni inserendo tra i prodotti commercializzati, oltre ai carburanti di maggior consumo, anche il kerosene, gli oli combustibili e i lubrificanti. Verso la fine degli anni ’80 si trasforma in holding di partecipazioni, entrando anche nel settore delle costruzioni. Nel 2000 la famiglia fondatrice acquisisce l’intero pacchetto azionario rafforzando la propria presenza nel settore energetico. Sulla rete stradale è presente con circa 125 punti vendita distribuiti soprattutto nel nord Italia. Commercializza anche prodotti petroliferi per uso domestico, industriale e agricolo. 18 Camera di Commercio di Roma Carburanti ICM Giovane impresa di distribuzione di carburanti e lubrificanti, negli ultimi anni è riuscita a creare una importante rete costituita da circa 35 stazioni di servizio presenti principalmente nel centro Italia, di cui una decina nel territorio provinciale di Roma. myOil Con questo marchio nel 2009 l’azienda Rossetti Fuel apre a Roma la prima stazione di servizio, mettendo in campo il proprio brand, dopo anni di esperienza nel settore della distribuzione dei carburanti come partner delle principali compagnie petrolifere. Le stazioni myOil sono presenti nelle regioni Lazio, Toscana, Umbria, Emilia Romagna e Campania. Repsol Compagnia spagnola fondata nel 1986, diviene un colosso petrolifero nel 1999 grazie all’acquisizione dell’argentina YPF. Quotata alla Borsa di Madrid, conta attualmente circa 30.000 dipendenti, oltre a 12 raffinerie e circa 6.000 stazioni di servizio sparse soprattutto nella penisola Iberica e nell’America del sud. In Italia è presente con 250 punti vendita. Retitalia Fondata nel 2005 nasce attraverso un accordo di affiliazione con una rilevante società petrolifera. L’accordo ha consentito la creazione di un modello organizzativo caratterizzato da flessibilità negli acquisti e da un alto potenziale di fornitura di servizi. Oggi è diventata una importante realtà del settore vantando una rete di circa 700 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale e, grazie all’opera di “rebranding” iniziata nel 2014, può vantare la presenza di centinaia di stazioni di servizio con i propri colori sociali2. 2 Per la redazione di questo capitolo sono stati consultati i siti web di tutti gli operatori citati. Camera di Commercio di Roma 19 Carburanti 20 Camera di Commercio di Roma Carburanti 2. ELABORAZIONE DATI OSSERVAPREZZI CARBURANTI L’analisi condotta dal Servizio Prezzi di questa Camera di Commercio ha quale fonte dati la rilevazione Osservaprezzi carburanti (https://carburanti.mise.gov.it/OssPrezziSearch/) del Ministero dello sviluppo economico (MiSE)1. Il sito permette di consultare in tempo reale i prezzi di vendita dei carburanti praticati presso gli impianti di distribuzione situati nel territorio nazionale, così come comunicati dai gestori dei punti di vendita ai sensi dell’articolo 51 della legge n. 99 del 23 luglio 2009 e dai relativi provvedimenti attuativi (D.M. MiSE 15 ottobre 2010 e 17 gennaio 2013). Al riguardo, si ricorda che l’obbligo di cui all’articolo 51 della legge n. 99/2009 sussiste, tra l’altro, per tutte le comunicazioni successive alla prima “con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione del prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata” (D.M. 15 ottobre 2010, art. 1). Questa attività di monitoraggio dei prezzi e relativa informazione ha per obiettivo la tutela dei consumatori attraverso la valorizzazione della trasparenza nel mercato dei carburanti, sebbene la sola scelta del prezzo più basso evidentemente non esaurisca i possibili criteri decisionali d’acquisto, tra i quali, ad esempio, la vicinanza dell'impianto, la presenza di servizi aggiuntivi o, comunque, la qualità complessivamente percepita dell’offerta. Nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014, per un totale di 184 giorni, il Servizio Prezzi ha raccolto e rielaborato oltre 500mila indicazioni di prezzo, per i carburanti “Benzina”, “Gasolio” e “GPL”, erogati in modalità “Self” (1) o “Servito” (0) da 1.139 distributori ubicati in provincia di Roma2, di cui 748 nel solo territorio comunale, contraddistinti da un “identificativo univoco” (ID) nella banca dati Osservaprezzi carburanti. Nella pagina successiva è riportato, a titolo esemplificativo, un estratto del tipo di database che si è costruito per la redazione di questo capitolo e l’analisi dei dati. 1 2 Dal 3 marzo 2015 il Ministero dello sviluppo economico rende quotidianamente disponibili anche in formato aperto i dati sui prezzi praticati presso i distributori di carburanti, “fotografati” alle ore 8 del giorno precedente a quello di pubblicazione, nonché le informazioni correlate sugli impianti presso i quali tali prezzi sono applicati. Con almeno una comunicazione effettuata entro il 31 dicembre 2014. Camera di Commercio di Roma 21 Carburanti 22 Camera di Commercio di Roma Carburanti Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE 2.1 Benzina Camera di Commercio di Roma 23 Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE Carburanti 24 Camera di Commercio di Roma Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE Carburanti Camera di Commercio di Roma 25 Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE Carburanti 26 Camera di Commercio di Roma Carburanti Le curve decrescenti del prezzo della benzina riprodotte nei grafici 1 e 2, confermano in primis la tendenza al ribasso del prezzo dei carburanti nel secondo semestre dell’anno 2014 (poi protrattosi per tutto il 2015), nell’ordine medio del -14,2% per l’erogato in modalità self e del -13,6% per quello in modalità servito. Ipotizzando un consumo annuo di circa 1.000 litri di benzina per autovettura di media cilindrata (6,7 lt / 100 km), il rifornimento in sola modalità self avrebbe consentito nel semestre osservato un risparmio medio di oltre 34 euro, rispetto al servito. Il grafico 1 mostra, inoltre, come il prezzo medio operato dalla rete delle principali compagnie petrolifere in provincia di Roma (1,721 €/lt), si sia discostato di poco (+1,3%) da quello degli altri operatori (no logo, indipendenti e/o con quote di mercato residuali), sebbene quest’ultima opzione d’acquisto risulti sempre più conveniente. Con la stessa ipotesi di cui sopra, il rifornimento in sola modalità self presso “pompe bianche” (come già precisato, il termine è qui usato con un’accezione più ampia ad indicare tutti quegli operatori diversi dalle grandi compagnie petrolifere) avrebbe consentito all’automobilista-tipo un risparmio aggiuntivo di circa 11 euro. Ritenendo possibile per il consumatore individuare puntualmente il distributore con il minor prezzo della benzina erogata in modalità self (media: 1,647 €/lt) e recarvisi senza aggravi di costo, il risparmio massimo ottenibile nel semestre sarebbe stato di circa 60 euro (rispetto alla quotazione più alta). Il grafico 2 dimostra come il differenziale tra “pompe bianche” e rete delle principali compagnie petrolifere vada ampliandosi nel caso di impianti con erogazione servita, probabilmente per una maggiore rigidità organizzativa di quest’ultime, i cui ulteriori costi richiedono un prezzo di vendita medio superiore del 4,3% rispetto a quello praticato in modalità self, a fronte di un adeguamento più contenuto (+1,6%) per gli altri operatori. I grafici 3 e 4 introducono altri due elementi di lettura del mercato dei carburanti: i costi della logistica e la concorrenza spaziale. Il prezzo della benzina nel territorio comunale di Roma è genericamente più basso di quello medio provinciale di 2-3 millesimi di euro per litro, ad eccezione di quello praticato dalle “pompe bianche” in modalità self. Si può ipotizzare che i minori costi di rifornimento della rete cittadina, più concentrata, così come i più elevati volumi di acquisto e di liquidità garantiti, consentano agli operatori di ricevere uno sconto maggiore rispetto ai loro analoghi in provincia, margine, tuttavia, in gran parte eroso dalla necessità di sostenere spesso “guerre” di prezzo sempre più aggressive da parte di una concorrenza ravvicinata, con beneficio esclusivo per il consumatore attento. Camera di Commercio di Roma 27 Carburanti Al riguardo, il grafico 3 è esemplificativo: tale è la pressione sul livello dei prezzi nella città di Roma che, in alcuni giorni del secondo semestre 2014, le curve della rete delle principali compagnie petrolifere e degli operatori “pompe bianche” si sono sovrapposte e persino incrociate, non riuscendo questi ultimi a sostenere il ribasso praticato dalle grandi società sugli impianti self. Il grafico 4 conferma quanto detto sopra, i costi della struttura organizzativa delle “pompe bianche” gravano meno sull’offerta, per cui il differenziale di prezzo tra queste e la rete delle compagnie petrolifere tende ad ampliarsi. Seguono alcune tavole dalle quali è possibile ricavare un confronto territoriale e temporale dei prezzi della benzina erogata dagli operatori in provincia di Roma e una mappatura degli impianti (n. 743) di distribuzione nei quadranti della città. 28 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 29 Carburanti 30 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 31 Carburanti 32 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 33 Carburanti 34 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 35 Carburanti 36 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 37 Carburanti 38 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 39 Carburanti 40 Camera di Commercio di Roma Carburanti Map. 1 - Impianti di distribuzione di benzina nel quadrante N-O del comune di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) Al 31 dicembre 2014, l’Osservatorio carburanti del MiSE ha rilevato almeno una quotazione nel semestre in esame dai 743 distributori di benzina nel territorio del comune di Roma. Nel quadrante nord-ovest (N-O) della città3 sono stati censiti 151 distributori di benzina, vale a dire il 20,3% del totale cittadino. La quotazione media di periodo è stata di 1,722 €/lt per il carburante erogato in modalità self, di quattro millesimi di euro superiore alla media comunale (tav. 1). Con riferimento alla benzina erogata dal personale della stazione di servizio, la media del quadrante N-O è pari a 1,797 €/lt; il differenziale rispetto alla media comunale ammonta a +10 millesimi di euro (tav. 2). 3 Rispetto al punto di coordinate 41°54’09.6” N e 12°29’46.5” E. Camera di Commercio di Roma 41 Carburanti Map. 2 - Impianti di distribuzione di benzina nel quadrante N-E del comune di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) Nel secondo semestre 2014, n. 124 distributori di benzina (16,7%) ubicati nel quadrante nord-est (N-E) del comune di Roma hanno comunicato almeno una loro quotazione. La quotazione media è stata di 1,733 €/lt per il carburante con rifornimento automatico, di quindici millesimi di euro superiore alla media comunale (tav. 1). Diversamente, il prezzo della benzina erogata in modalità servito (1,789 €/lt) risulta pressoché allineato alla media (tav. 2). 42 Camera di Commercio di Roma Carburanti Map. 3 - Impianti di distribuzione di benzina nel quadrante S-E del comune di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) N. 223 impianti di distribuzione di benzina hanno sede nel quadrante sud-orientale (S-E) del territorio del comune di Roma (30,0%). L’elevata numerosità dell’offerta rende l’area altamente concorrenziale, con maggiori possibilità di risparmio per la clientela. La quotazione media della benzina in modalità self (1,713 €/lt) risulta inferiore di 5 millesimi di euro alla media comunale (tav. 1). Differenziale di prezzo che aumenta fino a 7 millesimi di euro (tav. 2) nel caso della benzina erogata con servizio (1,780 €/lt). Camera di Commercio di Roma 43 Carburanti Map. 4 - Impianti di distribuzione di benzina nel quadrante S-O del comune di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) Quanto scritto con riferimento al precedente quadrante meridionale del comune di Roma trova conferma nel caso delle n. 245 pompe di benzina (33,0%) nell’area sudovest (S-O), estesa fino al litorale di Ostia (map. 4b) La notevole vicinanza tra operatori frequentemente genera aggressive politiche di prezzo, con riduzione dei margini di guadagno, a beneficio della domanda. Nel quadrante S-O è stato possibile acquistare benzina in modalità self al prezzo medio di 1,704 €/lt, il minimo di periodo nel territorio comunale (tav. 1). Risultato analogo si registra nel caso della benzina erogata con servizio (1,776 €/lt), con un risparmio di 11 millesimi di euro rispetto alla media (tav. 2). 44 Camera di Commercio di Roma Carburanti Map. 4b - Impianti di distribuzione di benzina nel quadrante S-O del comune di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) TERRITORIO SELF SERVITO Provincia di Roma 1,715 €/lt 1,783 €/lt Comune di Roma 1,718 €/lt 1,787 €/lt Roma N-O 1,722 €/lt 1,797 €/lt Roma N-E 1,733 €/lt 1,789 €/lt Roma S-E 1,713 €/lt 1,780 €/lt Roma S-O 1,704 €/lt 1,776 €/lt Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) Camera di Commercio di Roma 45 Carburanti 46 Camera di Commercio di Roma Carburanti Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE 2.2 Gasolio Camera di Commercio di Roma 47 Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE Carburanti 48 Camera di Commercio di Roma Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE Carburanti Camera di Commercio di Roma 49 Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE Carburanti 50 Camera di Commercio di Roma Carburanti I grafici 5 e 6 avvalorano la diminuzione congiunturale del prezzo dei carburanti nel secondo semestre 2014 (più ampio nel caso della benzina): la quotazione media provinciale del gasolio (diesel) ha subito un calo del 13,2% alla pompa, in modalità self, e del 12,9% al servito. Il prezzo medio di periodo del gasolio distribuito in modalità self (1,578 €/lt) è stato inferiore di circa 69 millesimi di euro per litro rispetto a quello fornito con servizio, per un risparmio di oltre 41 euro nel semestre, nel caso esclusivo di rifornimento in modalità self.4 Dal grafico 5 è possibile rilevare, inoltre, come il prezzo medio operato dalle cd. “pompe bianche” (1,562 €/lt) sia stato in provincia di Roma più basso (-1,3%) di quello richiesto dalle principali compagnie petrolifere, per tutto il periodo. Al riguardo, il rifornimento in sola modalità self presso la rete degli operatori no logo (“Altri”) avrebbe consentito al cliente-tipo un risparmio ulteriore di circa 13 euro (cfr. nota 1). La forbice di prezzo tra quotazione giornaliera massima e minima del gasolio distribuito in modalità self è stata mediamente di 114 millesimi di euro per litro (+7,0%); pertanto, nell’ipotesi ottimale, il risparmio massimo ottenibile nel semestre sarebbe potuto essere di oltre 68 euro, rispetto al prezzo più alto (media: 1,619 €/lt). Come già illustrato nel commentare il grafico 2, il differenziale di prezzo tra “pompe bianche” e rete delle principali compagnie petrolifere aumenta (+4,2%), con riferimento all’erogazione servita di gasolio (graf. 6), verosimilmente a motivo della maggiore incidenza dei costi del servizio sulla marginalità dei distributori a marchio. Il prezzo di vendita medio in modalità servito praticato da questi ultimi operatori è stato superiore del 4,8% rispetto al rifornimento libero; di contro, il sovraprezzo apportato dalle “pompe bianche” è risultato meno rilevante (+1,7%). Passando al dettaglio comunale, il prezzo del gasolio a Roma, mercato fortemente competitivo per i volumi di consumo e liquidità che genera, è genericamente più basso di quello medio provinciale di 2-3 millesimi di euro per litro, ad eccezione di quello praticato dalle “pompe bianche” in modalità self (+0,008 €/lt). Come evidente dalla pressoché totale sovrapposizione delle curve nel grafico 7, la pressione sul livello dei prezzi praticati dalle grandi compagnie nella città di Roma ha fatto sì che, in alcuni giorni del periodo osservato, la convenienza economica ad acquistare presso la rete degli altri operatori no logo sia venuta totalmente meno. 4 Nell’ipotesi di 30 mila km di percorrenza annua, con un consumo di circa 1.200 litri di gasolio per autovettura di media cilindrata (4,0 lt / 100 km). Camera di Commercio di Roma 51 Carburanti Questa offerta non è stata, tuttavia, sostenibile nel caso della distribuzione servita, con costi di struttura per la rete delle compagnie petrolifere molto più incidenti sui margini di guadagno di quanto non siano per gli altri operatori, ragione per cui il differenziale di prezzo tra questi tende nuovamente ad ampliarsi (graf. 8). Nelle tabelle seguenti è fornito un ulteriore dettaglio, con il confronto territoriale e congiunturale dei prezzi del gasolio erogato dagli operatori in provincia di Roma. Infine, sono state riprodotte alcune mappe zonali di supporto all’analisi della distribuzione di gasolio nel territorio comunale. 52 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 53 Carburanti 54 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 55 Carburanti 56 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 57 Carburanti 58 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 59 Carburanti 60 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 61 Carburanti 62 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 63 Carburanti 64 Camera di Commercio di Roma Carburanti Map. 5 - Impianti di distribuzione di gasolio nel quadrante N-O del comune di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) Al 31 dicembre 2014, la banca dati dell’Osservatorio carburanti del MiSE risulta essere stata alimentata, con almeno una quotazione nel semestre in esame, da n. 741 distributori di gasolio nel territorio del comune di Roma. Nel quadrante nord-occidentale (N-O) della città5 essi sono stati n. 152, vale a dire il 20,5 % del totale cittadino. Per il gasolio rifornito in modalità self il prezzo medio di periodo è stato di 1,587 €/lt, di sei millesimi di euro superiore alla media comunale (tav. 5). Con riferimento al gasolio erogato in modalità servito, la quotazione media nel quadrante N-O è pari a 1,659 €/lt; nove millesimi di euro in più rispetto alla media comunale (tav. 6). 5 Rispetto al punto di coordinate 41°54’09.6” N e 12°29’46.5” E. Camera di Commercio di Roma 65 Carburanti Map. 6 - Impianti di distribuzione di gasolio nel quadrante N-E del comune di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) Nel quadrante nord-est (N-E) del comune di Roma, nel periodo osservato, sono state rilevate le quotazioni pervenute da n. 122 distributori di gasolio (16,5%). La quotazione media è stata di 1,595 €/lt per il carburante con rifornimento automatico, di quattordici millesimi di euro superiore alla media comunale (tav. 5). Il prezzo del gasolio erogato dal personale dell’impianto (1,653 €/lt), invece, risulta allineato alla media, con soli 3 millesimi di euro in eccedenza (tav. 6). 66 Camera di Commercio di Roma Carburanti Map. 7 - Impianti di distribuzione di gasolio nel quadrante S-E del comune di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) N. 219 impianti di distribuzione di gasolio registrati all’Osservatorio carburanti, pari al 29,6% del totale comunale, hanno sede nel quadrante sud-orientale (S-E) della città di Roma. Come già rilevato per la distribuzione di benzina, la vicinanza di numerosi operatori in concorrenza fra loro nello stesso territorio comporta una riduzione dei margini di utile, a tutto vantaggio della clientela. Rispetto alla media comunale (tavv. 5, 6), infatti, la quotazione media del gasolio in modalità self (1,576 €/lt) è inferiore di 5 millesimi di euro per litro. Risparmio che aumenta fino a 7 millesimi di euro nel caso del gasolio erogato dal personale delle stazioni di servizio (1,643 €/lt). Camera di Commercio di Roma 67 Carburanti Map. 8 - Impianti di distribuzione di gasolio nel quadrante S-O del comune di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) I n. 248 impianti di distribuzione (33,5%) censiti nel quadrante sud-ovest (S-O) e litorale di Roma (map. 8b) fanno segnare il livello minimo comunale dei prezzi del gasolio. Nel semestre osservato, il prezzo di vendita del carburante erogato in modalità self è stato di 1,567 €/lt, quattordici millesimi di euro per litro in meno della media comunale (tav. 5). Similmente, la quotazione di zona del gasolio rifornito con servizio (1,640 €/lt) si posiziona 10 millesimi di euro al di sotto del prezzo medio a Roma (tav. 6). 68 Camera di Commercio di Roma Carburanti Map. 8b - Impianti di distribuzione di gasolio nel quadrante S-O del comune di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) TERRITORIO SELF SERVITO Provincia di Roma 1,578 €/lt 1,647 €/lt Comune di Roma 1,581 €/lt 1,650 €/lt Roma N-O 1,587 €/lt 1,659 €/lt Roma N-E 1,595 €/lt 1,653 €/lt Roma S-E 1,576 €/lt 1,643 €/lt Roma S-O 1,567 €/lt 1,640 €/lt Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) Camera di Commercio di Roma 69 Carburanti 70 Camera di Commercio di Roma Carburanti Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE 2.3 GPL Camera di Commercio di Roma 71 Elaborazione CCIAA di Roma su dati MiSE Carburanti 72 Camera di Commercio di Roma Carburanti Nel secondo semestre 2014, la quotazione media provinciale del GPL ha fatto registrare una diminuzione del 16,0% alla pompa (graf. 9), più ampia di quanto avvenuto per benzina e gasolio (in modalità servito). Nel mercato del GPL le “pompe bianche” riescono a competere maggiormente con la rete delle principali compagnie petrolifere: in provincia di Roma, il prezzo medio operato dagli operatori no logo (0,696 €/lt) è stato del 6,2% inferiore a quello della concorrenza, con cospicuo risparmio per il cliente-tipo, quantificabile in oltre 64 euro nel semestre.6 Il differenziale di prezzo tra quotazione giornaliera massima e minima del GPL è stata mediamente pari al 12,4%, permettendo, nell’ipotesi di migliore decisione d’acquisto nel semestre in esame, un risparmio massimo ottenibile di circa 145 euro. Diversamente da quanto riscontrato per le precedenti tipologie di carburante, il prezzo del GPL nel territorio del comune di Roma è allineato alla media provinciale (0,732 €/lt). Fa eccezione il prezzo medio praticato dalle “pompe bianche”, più basso di 10 millesimi di euro per litro fuori città, laddove sono maggiori le vendite e, conseguentemente, il flusso di liquidità. Quello che il grafico 10 evidenzia è, tuttavia, la persistenza di una contenuta pressione sui prezzi in alcune aree cittadine in cui è possibile realizzare più ampi margini di guadagno, da parte di pochi operatori sostanzialmente monopolisti, posizionati più frequentemente su livelli massimi di prezzo. Di conseguenza, il gap tra quotazione giornaliera massima e minima risulta superiore a 11 punti percentuali. Dalle tabelle seguenti è possibile un più puntuale confronto territoriale dei prezzi del GPL erogato dagli operatori in provincia (map. 9) e nella città di Roma. 6 Nell’ipotesi di 30 mila km di percorrenza annua, con un consumo di circa 3.000 litri di GPL per autovettura di media cilindrata (10,0 lt / 100 km). Camera di Commercio di Roma 73 Carburanti 74 Camera di Commercio di Roma Carburanti Camera di Commercio di Roma 75 Carburanti 76 Camera di Commercio di Roma Carburanti Map. 9 - Impianti di distribuzione di GPL in provincia di Roma Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) Nei mesi luglio-dicembre 2014, n. 146 impianti di GPL nel territorio della provincia di Roma (di cui n. 65 nel territorio comunale) hanno comunicato almeno una quotazione all’Osservatorio carburanti del MiSE. Camera di Commercio di Roma 77 Carburanti Map. 10 - Impianti di distribuzione di GPL nel comune di Roma TERRITORIO SERVITO Provincia di Roma 0,732 €/lt Comune di Roma 0,732 €/lt Roma N-O 0,729 €/lt Roma N-E 0,720 €/lt Roma S-E 0,725 €/lt Roma S-O 0,740 €/lt Elaborazione Servizio Prezzi CCIAA di Roma su dati Osservatorio carburanti (MiSE) 78 Camera di Commercio di Roma Carburanti 3. I RIFERIMENTI NORMATIVI In questo capitolo si richiamano i principali testi normativi in materia di comunicazione delle informazioni di prezzo dei carburanti. L’elencazione, per quanto non esaustiva, vuole fornire una prima informazione al lettore interessato a conoscere le disposizioni vigenti (al 1° dicembre 2015). I testi sono frutto di una selezione redazionale e non hanno carattere di ufficialità. L’unico testo ufficiale e definitivo è, infatti, quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale nei casi di discordanza. Legge 23 luglio 2009, n. 99 - art. 51 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176 - S.O n. 136. Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010 Ministero dello sviluppo economico Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2010, n. 277. Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 Ministero dello sviluppo economico Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010, concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2013, n. 63. Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 Ministero dello sviluppo economico Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2013, n. 71. Camera di Commercio di Roma 79 Carburanti Legge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176 - S.O. n. 136. Testo vigente al 1° dicembre 2015 Art. 51 Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti 1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze dell'obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 3. 1 In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.1 Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. 80 Camera di Commercio di Roma Carburanti Decreto Ministeriale 15 ottobre 2010 - Ministero dello sviluppo economico Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2010, n. 277 Testo vigente al 1° dicembre 2015 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ed in particolare l' art. 51, recante «Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti»; Visto il comma 1 del citato art. 51, secondo cui «al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»; Visto il comma 2, primo periodo, del citato art. 51, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze di tale obbligo di comunicazione e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori; Considerato che il comma 2, secondo periodo, del citato art. 51 prevede che dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; Considerato che il comma 3 del medesimo art. 51 circoscrive l'effettiva portata di tale obbligo di comunicazione precisando che le sanzioni amministrative pecuniarie a tal fine richiamate si applicano solo in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione sia superiore a quello comunicato dal medesimo impianto; Considerato che le esigenze di gradualità e sostenibilità affermate dal legislatore inducono a introdurre tale obbligo di comunicazione inizialmente per la rete autostradale, dove già esiste analogo obbligo di comunicazione di cui all' art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007, n. 40, e ad estenderlo successivamente ai distributori sulle strade statali e solo successivamente all'intera rete stradale; Camera di Commercio di Roma 81 Carburanti Considerato che la graduale introduzione di tale obbligo di comunicazione e la conseguente maggiore diffusione della relativa informazione ai consumatori, nella misura in cui introduce tale obbligo inizialmente per una sola tipologia di vendita per le principali tipologie di prodotto, privilegiando l'obbligo di comunicazione del prezzo della vendita effettuata mediante modalità self service, se presenti, e privilegiando in ogni caso la comunicazione dei prezzi di distribuzione dei principali carburanti ecocompatibili, può indirettamente costituire anche un opportuno strumento di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori delle forme di distribuzione caratterizzate da minori costi (self service) e della diffusione dei carburanti cosiddetti eco-compatibili di cui all' art. 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ; Considerato che la disponibilità di dati effettivi e sufficientemente estesi circa i prezzi praticati in modalità self service potrà consentire in seguito più appropriati confronti con i prezzi medi di vendita dei carburanti in altri Paesi europei dove tali modalità di vendita sono attualmente più diffuse; Considerato che l'obbligo di comunicazione, in assenza di variazioni in aumento del prezzo, può essere fissato a cadenza settimanale, favorendo così indirettamente una minore variabilità e maggiore confrontabilità dei prezzi; ferma restando a garanzia del consumatore la previsione di sanzioni nel caso di rilevazione di prezzi superiori a quelli comunicati e pubblicati, l'obiettivo di una piena corrispondenza fra prezzo comunicato e prezzo praticato anche nel caso di prezzi praticati inferiori a quelli comunicati, può essere comunque perseguito attraverso le comunicazioni volontarie di prezzo che, anche in caso di riduzione di prezzi o di offerte promozionali di breve durata, possono essere motivate dall'interesse commerciale concorrenziale dell'operatore a far conoscere la propria offerta migliore; Considerata l'opportunità di rendere più immediata, fruibile e confrontabile, l'informazione effettivamente rilevante per i consumatori, prevedendo che, ferma restando la comunicazione del prezzo effettivamente praticato con tutti i decimali, la relativa pubblicazione dei prezzi stessi sul sito istituzionale del Ministero sia effettuata con minore evidenza della terza cifra decimale ovvero con arrotondamento al centesimo di euro superiore rispetto al prezzo praticato, ritenendo la terza cifra decimale un modo per evidenziare differenze di prezzo sostanzialmente irrilevanti ed illusorie e auspicando che la sede di confronto concorrenziale cui è rivolta la comunicazione favorisca invece variazioni effettive dei prezzi praticati con arrotondamento al centesimo inferiore; Considerato che il medesimo interesse commerciale concorrenziale potrà favorire il successivo arricchimento dell'informazione su base volontaria anche al di là della soglia minima di obbligo individuata dal presente decreto secondo criteri di sostenibilità e gradualità; 82 Camera di Commercio di Roma Carburanti DECRETA Art. 1 Ambito di applicazione e decorrenze dell'obbligo di comunicazione 1. L'obbligo di cui all' art. 51 della legge n. 99/2009, di comunicazione al Ministero dello sviluppo economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, è individuato esclusivamente con riferimento: a) alla comunicazione iniziale; b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno dall'ultima comunicazione inviata; c) alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione. 2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi dell'operatore. 3. Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a tal fine saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, di comunicare su base volontaria, ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i prezzi praticati per le altre modalità di vendita, le variazioni di prezzo infrasettimanali in diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale tipizzato. Le eventuali comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie. 4. Le decorrenze dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati relativamente ai carburanti per autotrazione, ferma restando la possibilità di comunicazioni volontarie aggiuntive nei limiti di capacità del sistema informatico di cui al comma 3 e le eventuali fasi anteriori di sperimentazione del sistema, sono stabilite secondo il seguente ordine di gradualità: a) prezzi dei carburanti dei distributori della rete autostradale, per tutte le tipologie di carburanti; b) prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale, limitatamente alla benzina ed al gasolio venduti mediante modalità self service, nonché al GPL ed al metano; c) prezzi dei carburanti per tutti gli altri distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2. Camera di Commercio di Roma 83 Carburanti 5. I prezzi di cui al comma 4, lettera a), devono essere comunicati a decorrere dal 1° febbraio 2011. I prezzi di cui al comma 4, lettere b) e c), devono essere comunicati a decorrere dalle date rispettivamente fissate con successivi analoghi decreti e rese note mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza stabilita. Art. 2 Modalità di comunicazione prescritte 1. I gestori effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all' art. 1, indicando ciascun prezzo con tutte le cifre decimali effettivamente applicate ed adempiono all'obbligo di comunicazione inviandola esclusivamente con modalità telematiche al Ministero dello sviluppo economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall'indirizzo internet https://carburanti.mise.gov.it/, a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione. Eventuali istruzioni ed indicazioni integrative sono pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali successive modifiche della denominazione dell'indirizzo internet da utilizzare sono preventivamente comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.2 2. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione telematica può essere prevista una fase di sperimentazione alla quale possono accedere tutte le imprese che vogliono utilizzare il servizio. Chi aderisce volontariamente al servizio in tale fase deve rispettarne tutti i vincoli e si assoggetta ai relativi obblighi. 3. Costituisce inadempimento dell'obbligo di comunicazione la trasmissione delle comunicazioni stesse attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso il Ministero dello sviluppo economico. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta elettronica certificata con trasmissione dei documenti agli indirizzi di posta elettronica che saranno a tal fine comunicati sul medesimo sito internet attraverso cui si accede al sistema telematico di comunicazione. 3 Art. 3 Modalità di trattamento e pubblicazione 1. 2 3 Al fine di consentire l'accesso alle relative informazioni di prezzo ai consumatori mediante plurime modalità e criteri di ricerca, i dati risultanti dalle comunicazioni di cui al presente decreto sono immediatamente pubblicati sul sito dell'osservatorio prezzi e tariffe del Ministero dello sviluppo economico, https://carburanti.mise.gov.it/. I prezzi sono pubblicati attribuendo maggiore evidenza alle cifre fino al centesimo di euro ovvero indicando ciascun prezzo con arrotondamento al centesimo di euro superiore. Ai fini della costituzione e Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 17 gennaio 2013. Per la sospensione dell'obbligo di comunicazione sostitutiva mediante posta elettronica certificata, previsto dal presente comma, vedi l' art. 2, comma 1, lett. b), D.M. 17 gennaio 2013. 84 Camera di Commercio di Roma Carburanti dell'aggiornamento, nell'ambito del predetto osservatorio ed in collegamento dinamico con il registro delle imprese, della base dati dei soggetti obbligati alla comunicazione dei prezzi dei carburanti, sono individuate le opportune forme di collaborazione con l'Unione Italiana delle Camere di commercio (Unioncamere), mediante apposita convenzione a titolo non oneroso o, comunque, nell'ambito delle risorse disponibili.4 2. I dati acquisiti mediante le comunicazioni obbligatorie di cui al presente decreto, non appena le fasi di attuazione ivi previste consentiranno di disporre di una copertura della rete sufficiente ad integrare tali dati con quelli attualmente utilizzati o eventualmente a sostituirli, sono utilizzati dall'Amministrazione anche in sede di comunicazione istituzionale relativamente al livello medio dei prezzi dei carburanti ed ai raffronti con gli analoghi prezzi praticati negli altri Paesi europei. 3. Ai fini della migliore attuazione del sistema di comunicazione di cui al presente decreto e di facilitare la diffusione delle relative informazioni, nonché per la graduale introduzione di altre forme di comunicazione alternative o semplificate da parte dei gestori dei prezzi praticati dei carburanti, quali comunicazioni telefoniche o mediante messaggi trasmessi con sistemi di telefonia mobile o altre forme di comunicazione automatica o intermediata da soggetti a tal fine autorizzati, nonché al fine della graduale introduzione di altre forme di comunicazione ai consumatori delle relative informazioni di prezzo, la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, sentite le altre Direzioni generali del Ministero interessate, stipula apposite convenzioni a titolo non oneroso, o comunque nell'ambito delle risorse disponibili, con i soggetti che, anche a seguito della pubblicazione del presente decreto, manifestino l'interesse a sponsorizzare o a gestire i relativi servizi aggiuntivi ed offrano sufficienti garanzie di riservatezza, imparzialità e trasparenza nella gestione degli stessi, con priorità per i soggetti pubblici, per quelli rappresentativi di operatori interessati e operanti senza finalità di lucro, nonché per gli organi di informazione e i gestori di telefonia. Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4 Comma così modificato dall' art. 2, comma 1, lett. a), D.M. 17 gennaio 2013. Camera di Commercio di Roma 85 Carburanti Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 - Ministero dello sviluppo economico Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010, concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 15 marzo 2013, n. 63 Testo vigente al 1° dicembre 2015 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia», ed in particolare l' art. 51, recante «Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti»; Visto il comma 1 del citato art. 51, secondo cui «al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull'intero territorio nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l'attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato»; Visto il comma 2, primo periodo, del citato art. 51, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le decorrenze di tale obbligo di comunicazione e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l'acquisizione ed il trattamento dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia diffusione di tali informazioni presso i consumatori; Considerato che il comma 2, secondo periodo, del citato art. 51 prevede che dall'applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente; Considerato che il comma 3 del medesimo art. 51 circoscrive l'effettiva portata di tale obbligo di comunicazione precisando che le sanzioni amministrative pecuniarie a tal fine richiamate si applicano solo in caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato dal singolo impianto di distribuzione sia superiore a quello comunicato dal medesimo impianto; Considerato che le esigenze di gradualità e sostenibilità affermate dal legislatore hanno indotto a introdurre tale obbligo di comunicazione inizialmente per la rete autostradale, dove già esiste analogo obbligo di comunicazione di cui all' art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 2 aprile 2007, n. 40, per estenderlo successivamente prima ai distributori sulle strade statali e poi all'intera rete stradale; 86 Camera di Commercio di Roma Carburanti Considerato che la graduale introduzione di tale obbligo di comunicazione e la conseguente maggiore diffusione della relativa informazione ai consumatori, nella misura in cui introduce tale obbligo inizialmente per una sola tipologia di vendita per le principali tipologie di prodotto, privilegiando l'obbligo di comunicazione del prezzo della vendita effettuata mediante modalità self service, se presenti, e privilegiando in ogni caso la comunicazione dei prezzi di distribuzione dei principali carburanti ecocompatibili, può indirettamente costituire anche un opportuno strumento di promozione dell'utilizzo da parte dei consumatori delle forme di distribuzione caratterizzate da minori costi (self service) e della diffusione dei carburanti cosiddetti eco-compatibili di cui all' art. 83-bis, comma 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 - registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 26 novembre 2010 - che, in attuazione del citato art. 51, ha individuato le modalità di comunicazione telematica dei prezzi dei carburanti al Ministero dello sviluppo economico e, secondo criteri di gradualità e sostenibilità, ha inizialmente limitato l'obbligo ai distributori autostradali; Considerato che il comma 5 dell' art. 1 del citato decreto 15 ottobre 2010, nel definire la decorrenza dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati relativamente ai carburanti per autotrazione dai distributori della rete autostradale, ha stabilito che, con successivi analoghi decreti attuativi sarebbero state fissate le date di decorrenza dell'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale e per tutti gli altri distributori e che tali date sarebbero state rese note sul sito internet istituzionale del Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza fissata; Vista la segnalazione AS 988 del 2 ottobre 2012 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, recante «Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2013» ed, in particolare, il paragrafo relativo alla distribuzione dei carburanti in cui, con riferimento all'attuazione dell' art. 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99, tale Autorità «reitera al riguardo l'auspicio di un tempestivo adempimento di questo obbligo di legge»; Considerato che il tempo trascorso e i miglioramenti nel frattempo apportati al sistema informatico rendono possibile ed urgente procedere, secondo i medesimi criteri di gradualità, ai previsti successivi ampliamenti di tale obbligo, apportando, con l'occasione, alcune limitate modifiche ed integrazioni al citato decreto 15 ottobre 2010; Camera di Commercio di Roma 87 Carburanti DECRETA Art. 1 Decorrenze dell'obbligo di comunicazione per i distributori della rete stradale statale e per i restanti distributori 1. Ferma restando la possibilità di anticipare tali comunicazioni su base volontaria ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, l'obbligo di comunicazione dei prezzi dei carburanti di cui all' art. 1, comma 4, lettere b) e c) del medesimo decreto è fissato a decorrere dalle seguenti date successive alla pubblicazione del presente decreto sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico: a) dal trentesimo giorno successivo, limitatamente ai distributori della rete stradale statale che vendono GPL o metano, o anche GPL o metano, ed ai relativi prezzi; b) dal novantesimo giorno successivo, limitatamente ai distributori della rete stradale statale che vendono benzina o gasolio con modalità self service, o anche con modalità self service, durante l'intero orario di apertura ed ai relativi prezzi; c) dal centoventesimo giorno successivo per tutti i restanti distributori della rete stradale statale, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2010; d) dal centottantesimo giorno successivo per tutti i restanti distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2010. Art. 2 Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2010 1. 2. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) ferma restando la possibilità di ulteriori aggiornamenti mediante apposita comunicazione sul sito internet istituzionale del Ministero (attualmente www.mise.gov.it) relativamente all'indirizzo internet specifico da utilizzare per la comunicazione e pubblicazione dei prezzi, l'indicazione www.osservaprezzi.it, contenuta all'art. 2, comma 1, ed all' art. 3, comma 1, del citato decreto è sostituita da https://carburanti.mise.gov.it/; b) fermo restando che non costituisce inadempimento all'obbligo di comunicazione dei prezzi la mancata trasmissione della comunicazione nel caso in cui il relativo servizio telematico del Ministero sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico stesso, fino a eventuale nuovo avviso sul sito internet istituzionale del Ministero è sospeso in tal caso l'obbligo di comunicazione sostitutiva mediante posta elettronica certificata previsto dall'art. 2, comma 3, secondo periodo, del citato decreto. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, non espressamente modificate dal presente decreto ministeriale. Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 88 Camera di Commercio di Roma Carburanti Decreto Ministeriale 17 gennaio 2013 - Ministero dello sviluppo economico Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2013, n. 71 Testo vigente al 1° dicembre 2015 IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 30 settembre 1999, recante «Disposizioni concernenti le modalità di pubblicità dei prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti» ed in particolare la disposizione in base alla quale i prezzi esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori; Visto l'art. 15, comma 5 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed in particolare il secondo periodo che stabilisce l'obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione praticati al consumo presso gli impianti di distribuzione di carburanti; Visto l'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, secondo cui chiunque ometta di indicare il prezzo secondo quanto previsto, anche, dal citato art. 15, è soggetto alla sanzione di cui all' art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» ed in particolare l' art. 23 rubricato «Pubblicità sulle strade e sui veicoli»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»; Visto l' art. 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 24 marzo 2012, n. 27, rubricato «Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti»; Visto il comma 2 del citato art. 19 che prevede che con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico siano definite le modalità attuative dell'obbligo di esposizione dei prezzi visibili dalla carreggiata di cui all' art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in modo da assicurare che le indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, Camera di Commercio di Roma 89 Carburanti ove presente, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano; Visto altresì il secondo periodo del medesimo comma che dispone che in tale decreto si preveda che i prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza servizio, ove esso sia presente; Visto il comma 3 del citato art. 19, che dispone che con il medesimo decreto si prevedono le modalità di evidenziazione, nella cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto di vendita dei carburanti, delle prime due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto vendita; Visto l' art. 2 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, con legge 2 aprile 2007, n. 40, recante «Informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale», nonché la delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69; Considerata la generale necessità di coniugare le esigenze di una migliore leggibilità dei prezzi praticati per i carburanti e la conseguente migliore informazione per il consumatore con la sicurezza stradale e la sostenibilità dell'adeguamento delle strutture di supporto alla pubblicizzazione dei prezzi presso ciascun punto vendita di carburanti; DECRETA Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione 1. Il presente decreto si applica a ciascun punto vendita di carburanti presente sul territorio nazionale e disciplina le modalità di indicazione del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione mediante cartellonistica di pubblicizzazione. 2. Il presente decreto non si applica agli strumenti di informazione dei prezzi di carburanti resi obbligatori per le autostrade e le strade extraurbane principali statali ai sensi della legge 2 aprile 2007, n. 40 che rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni di cui alla delibera CIPE 20 luglio 2007, n. 69. Art. 2 Pubblicizzazione dei prezzi visibile dalla carreggiata stradale 1. In attuazione dell' art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per prezzi effettivamente praticati al consumo da esporre in modo visibile dalla carreggiata si intendono i prezzi per modalità di erogazione del carburante senza servizio, ove presenti, e i prezzi per modalità di erogazione con servizio. 90 Camera di Commercio di Roma Carburanti 2. I prezzi, ove presente e attiva la modalità non servito, devono essere pubblicizzati su appositi cartelloni, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano. Nei casi in cui la modalità non servito non sia presente o nei momenti in cui non sia attiva, devono essere comunque esposti i prezzi della modalità con servizio, segnalando la diversa forma di erogazione. Il prezzo dei prodotti GPL e metano possono essere esposti su cartelloni separati, purché collocati in modo da mantenere l'ordine di esposizione di cui sopra. 3. Ove presente e attiva anche la modalità di rifornimento con servizio, i relativi prezzi praticati al pubblico devono essere riportati su supporti o cartelli separati, mantenendo il medesimo ordine ed indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito, ove esso sia presente e attivo. Negli altri casi il prezzo con servizio praticato è direttamente indicato nella cartellonistica di cui al comma 2, specificando la modalità di erogazione. 4. Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico, esposti in modo visibile dalla carreggiata stradale, devono rispondere ai requisiti previsti dall' art. 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e relative norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 5. L'altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti sui supporti e sui cartelli di cui al comma 2, deve essere determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza e assicurando indicativamente una dimensione minima dei caratteri di almeno 12 centimetri, salvo incompatibilità derivante da altre disposizioni. 6. I prezzi devono essere esposti in euro per litro o, per il metano, in euro per chilogrammo, indicando le cifre decimali fino alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo esposto in euro devono essere evidenziate in base alla dimensione o il risalto dei caratteri, attraverso l'indicazione della terza cifra, alternativamente, in formato apice o pedice ovvero con minore luminosità o risalto cromatico. 7. Quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalità di erogazione non servito, l'obbligo di esposizione del prezzo nella cartellonistica è riferito alla modalità con prezzo più basso di offerta al pubblico. Art. 3 Pubblicizzazione dei prezzi all'interno delle aree di rifornimento 1. All'interno delle aree di rifornimento i prezzi di gasolio, benzina, GPL e metano devono essere esposti secondo le disposizioni relative all'ordine dei prodotti e al formato di cui ai commi 2 e 6 dell'art. 2. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 2 il prezzo delle ulteriori modalità di erogazione non servito è esposto come prezzo effettivamente praticato. 3. In aggiunta al differenziale di cui al comma 3 dell'art. 2, esclusivamente nella cartellonistica posta all'interno delle aree di rifornimento, ed in particolare in prossimità degli erogatori, deve essere esposto il prezzo finale effettivamente praticato per la modalità di erogazione con servizio, in modo da garantire, in ogni caso, la separazione dal cartello recante il prezzo praticato per la modalità di erogazione non servito. Camera di Commercio di Roma 91 Carburanti Art. 4 Pubblicizzazione dei prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali 1. Ove presenti altre tipologie di carburanti speciali, i relativi prezzi di vendita sia in modalità con servizio, che in modalità non servito, devono essere riportati su ulteriori separati cartelli all'interno delle aree di rifornimento. 2. I prezzi di cui al comma 1 possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purché esposti su cartelloni separati secondo le modalità indicate nei commi 4 e 5 dell'art. 2. I prezzi devono essere riportati, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il formato di cui al comma 6 dell'art. 2 e, ove presenti differenti modalità di rifornimento, il prezzo della modalità con servizio deve essere indicato come differenza in aumento rispetto a quella senza servizio, ai sensi del comma 3 dell' art. 2. Art. 5 Decorrenza 1. 2. Al fine di garantire la sostenibilità tecnica ed economica dell'installazione di idonea cartellonistica recante i prezzi praticati al pubblico dei prodotti petroliferi erogati presso ogni punto vendita di carburanti, nonché garantire l'effettività della tutela dei diritti dei consumatori, le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano, secondo criteri di gradualità, a partire dai seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: a) dal quindicesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi effettivamente praticati ai consumatori, senza indicazioni sotto forma di sconti; eventuali campagne promozionali o di fidelizzazione possono essere indicate su cartellonistica integrativa interna all'area di servizio, e devono essere riferite comunque a prezzi esposti e agevolmente verificabili dal consumatore; campagne promozionali o di fidelizzazioni in corso al momento della decorrenza degli obblighi di cui al presente decreto non sono da ritenersi sospese per effetto dello stesso; b) dal sessantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera a) con minore evidenza della terza cifra decimale come previsto dall' art. 2, comma 6; c) dal novantesimo giorno, decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla lettera a), secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano, nonché l'obbligo di adeguarsi alle restanti norme recate dal presente decreto, per tutti i nuovi impianti o nei casi in cui si proceda ad installare volontariamente nuova cartellonistica presso ogni punto vendita di carburanti; d) per gli impianti esistenti in cui, per l'adeguamento completo alle norme del presente decreto, sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica già esistente, l'obbligo relativo all'ordine di esposizione dei prezzi e alle restanti prescrizioni richiamate alla lettera c) decorre dopo un anno. In ogni caso, il termine di adeguamento di cui al comma 1, lettera d), è di due anni per gli impianti che hanno sostituito la cartellonistica fissa nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione del presente decreto. 92 Camera di Commercio di Roma Carburanti Art. 6 Sanzioni Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle presenti disposizioni è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste. 5 Art. 7 Pubblicazione Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero. 5 Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000. Camera di Commercio di Roma 93 Dicembre 2015 Aggiornamento grafico: gennaio 2016 Camera di Commercio di Roma www.rm.camcom.it