DIRETTIVA 2006/65/CE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2006.

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DIRETTIVA 2006/65/CE DELLA COMMISSIONE del 19 luglio 2006.
20.7.2006
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 198/11
DIRETTIVA 2006/65/CE DELLA COMMISSIONE
del 19 luglio 2006
che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio sui prodotti cosmetici, al fine di adeguare al
progresso tecnico i suoi allegati II e III
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
(4)
Come primo passo per attuare tale strategia, è stato deciso di esaminare innanzitutto le sostanze permanenti
delle tinture per capelli che non hanno suscitato un
esplicito interesse durante le consultazione pubblica a
difesa del loro uso nelle tinture. Tali sostanze vanno
pertanto proibite.
(5)
Secondo il parere dell’SCCNFP, taluni coloranti azoici
comportano rischi per la salute dei consumatori. E
sono stati perciò cancellati dall’elenco dei coloranti che
possono essere contenuti nei prodotti cosmetici dell’allegato IV alla direttiva 76/768/CEE. Per la stessa ragione,
essi vanno anche vietati nelle tinture per capelli.
(6)
Occorre prolungare il periodo provvisorio delle sostanze
delle tinture per capelli autorizzate provvisoriamente
nella parte 2 dell’allegato III alla direttiva 76/768/CEE.
(7)
Gli allegati I e II della decisione 76/768/CEE vanno
quindi modificati di conseguenza.
(8)
I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per i prodotti
cosmetici,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l’articolo 8,
paragrafo 2,
sentito il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori,
considerando quanto segue:
(1)
Secondo uno studio scientifico pubblicato nel 2001, intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk»,
il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP)
concludeva che i potenziali rischi fossero preoccupanti. E
raccomandò alla Commissione di intraprendere ulteriori
iniziative per controllare l’uso dei prodotti chimici nelle
tinture per capelli.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
(2)
L’SCCNFP raccomandò inoltre di adottare una strategia di
valutazione della sicurezza generale delle tinture per capelli, comprendente disposizioni per sottoporre a prove
la genotossicità/mutagenicità degli ingredienti cosmetici
delle tinture per capelli.
Articolo 1
Gli allegati II e III alla direttiva 76/768/CEE sono modificati
conformemente all’allegato della presente direttiva.
(3)
Secondo l’SCCNFP, la Commissione, gli Stati membri e le
parti interessate, sono d’accordo sulla necessità di una
strategia globale che disciplini le tinture per capelli e
che obblighi l’industria a sottoporre alla valutazione
dell’SCCNFP i dati scientifici in suo possesso sulle tinture
per capelli.
(1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169. Direttiva modificata da ultimo
dalla direttiva 2005/80/CE della Commissione (GU L 303 del
22.11.2005, pag. 32).
Articolo 2
Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari atti a
garantire che, a decorrere dal 1o dicembre 2006, i produttori
della Comunità o gli importatori in essa stabiliti non commercializzino, non vendano e non mettano a disposizione del consumatore finale prodotti cosmetici non conformi alle prescrizioni della presente direttiva.
L 198/12
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Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
20.7.2006
Articolo 3
Articolo 4
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per soddisfare la presente
direttiva entro il 1o settembre 2006. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni corredate
di una tabella di corrispondenza tra esse e la presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione
ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli
Stati membri.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel campo
disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 5
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
20.7.2006
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L 198/13
ALLEGATO
La direttiva 76/768/CEE è modificata come segue:
1) all’allegato II vengono aggiunti i numeri di riferimento 1212-1233:
N. di rif.
Denominazione chimica
n. CAS
«1212
6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli
94166-62-8
1213
2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli
92-44-4
1214
2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza nelle tinture per
capelli
136-17-4
1215
2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo sale HCl, se
usata come sostanza nelle tinture per capelli
117907-42-3
1216
2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come
sostanza nelle tinture per capelli
29785-47-5
1217
4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli
20055-01-0
1218
Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pirazolo, se usato
come sostanza nelle tinture per capelli
163183-00-4
1219
2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per
capelli
95-85-2
1220
4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli
2380-94-1
1221
4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se usata come
sostanza nelle tinture per capelli
56496-88-9
1222
Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato come sostanza
nelle tinture per capelli
163183-01-5
1223
N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture per
capelli
91-68-9
1224
N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl, se usata come
sostanza nelle tinture per capelli
1225
N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come sostanza nelle tinture
per capelli
104903-49-3
1226
N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale HCl, se usata come
sostanza nelle tinture per capelli
72584-59-9
1227
2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se usato come sostanza nelle tinture per capelli
113715-25-6
1228
1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tinture per capelli
575-38-2
1229
Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come sostanza nelle tinture
per capelli
619-05-6
L 198/14
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N. di rif.
Denominazione chimica
n. CAS
1230
2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se usato come
sostanza nelle tinture per capelli
79352-72-0
1231
Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza nelle tinture per
capelli
1229-55-6
1232
Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza nelle tinture per
capelli
1320-07-6
1233
Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza nelle tinture per
capelli
5413-75-2»
2) La colonna g nella parte 2 dell’allegato III è modificata come segue:
a) vengono cancellati i numeri di riferimento 17, 23, 40, 42;
b) nei numeri di riferimento 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 e 60, la data «31.8.2006»
è sostituita dalla data «31.12.2007»;
c) nei numeri di riferimento 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32,
33, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 e 58, la data «31.12.2006» è sostituita dalla data «31.12.2007».