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Concorso di colpa: per superare la presunzione bisogna accertare la col... 1 di 4 http://www.altalex.com/index.php?idnot=12595 Quotidiano d'informazione giuridica - n.3109 del 17.01.2011 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali Pubblicità - Aiuto Concorso di colpa: per superare la presunzione bisogna accertare la colpa dei due conducenti Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.12.2010 n° 24860 (Raffaele Plenteda) Commenta | Stampa | Segnala | Condividi In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l’art. 2054 c.c. pone da sempre una spinosa questione interpretativa con riferimento all’ipotesi di scontro tra veicoli, fattispecie alla quale si applica, giova rammertarlo, sia il primo che il secondo comma della disposizione citata. Il problema, in particolare, è quello della giuridica configurabilità del concorso tra una colpa specifica, ossia concretamente accertata a carico di un conducente, e la colpa presunta dell’altro conducente. Alla questione, che ha un enorme rilievo pratico se si considerano gli enormi riflessi che la sua soluzione è destinata a produrre nella distribuzione dell’onere della prova, la giurisprudenza ha dato soluzioni altalenanti. Dalla comune premessa giuridica, in base alla quale “ ben può individuarsi il concorso di colpa specifica accertata a carico di uno dei conducenti, con una colpa presunta a carico dell’altro (Cass. Civ. 5635/97), un primo orientamento ricava il corollario che il danneggiato, il quale voglia superare la presunzione sancita dall’art. 2054 co. 2 c.c., ha tanto l’onere di provare l’altrui colpa specifica, quanto l’onere di fornire la prova liberatoria, prevista dall’art. 2054 co. 1 c.c., di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questo orientamento, proposto a chiare lettere dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ. 477/03) e avallato anche in tempi più recenti da importanti pronunce di merito (Tribunale Milano 2099/07), è stato ripetutamente sottoposto a critiche, tanto che appariva profilarsene un definitivo superamento ad opera della stessa Corte di Cassazione, la quale ha successivamente precisato, in buona sostanza, che il concorso tra colpa specifica e colpa presunta è teoricamente configurabile, ma può essere superato anche in via logica, in considerazione del carattere eziologicamente assorbente della condotta assunta dal conducente, la cui colpa sia accertata in concreto (Cfr. Cass. Civ. 5226/06). Tale secondo indirizzo, ritenuto “più condivisibile, dal momento che consente di giungere ad una graduazione delle responsabilità concretamente più rispondente all’effettiva intensità delle rispettive colpe dei conducenti, relegando i criteri presuntivi ad un ruolo effettivamente sussidiario e residuale”1, rischia di essere messo completamente in discussione dalla Cassazione Civile 9 dicembre 2010, n. 24860, qui in commento, in cui la Corte ha affermato il seguente principio di diritto: "Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile". 17/01/11 9.39 Concorso di colpa: per superare la presunzione bisogna accertare la col... 2 di 4 http://www.altalex.com/index.php?idnot=12595 Il principio, che apparentemente si pone come ulteriore specificazione dell’esigenza di assicurare una distribuzione della responsabilità la più aderente possibile al caso concreto, impone di procedere all’accertamento in concreto della condotta di guida tenuta da entrambi i conducenti del veicolo anche nel caso in cui uno di essi abbia perpetrato una violazione grave alle regole di condotta. Ebbene, alla luce della previsione contenuta nel primo comma dell’art. 2054 c.c., per cui “il conducente di un veicolo … è tenuto a risarcire il danno … se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, nonché della presunzione di concorso paritario sancita dal secondo comma per il caso di scontro tra i veicoli, non pare potersi dubitare che incomba a carico del conducente/danneggiato la prova di aver tenuto una condotta di guida irreprensibile, richiesto dalla Corte di Cassazione. Ne deriva che, in caso di mancata prova, in positivo, di aver assunto una condotta di guida conforme alle regole della circolazione nonché alle norme di comune prudenza, escluso il superamento in via logica della presunzione del concorso di colpa, tornerà ad essere operativo, ed a produrre incisivi effetti sul piano della distribuzione delle responsabilità risarcitorie, il principio del concorso tra la colpa specifica di un conducente con la colpa presunta dell’altro. (Altalex, 17 gennaio 2011. Nota di Raffaele Plenteda) _____________ (1) R. PLENTEDA, Danni da circolazione stradale – casi, procedure, check-list, Altalex ed., 2010, p. 44. | concorso di colpa | conducente | Raffaele Plenteda | Diritto Civile, Penale e Amministrativo Corso Online - Materiali sempre disponibili! Preparazione Concorsi Pubblici - Concorso Uditore Giudiziario SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE Sentenza 9 dicembre 2010, n. 24860 Svolgimento del processo Con sentenza 17 febbraio - 26 aprile 2005 il Tribunale di Ferrara rigettava l'appello principale proposto da S.S., conducente della autovettura VW Golf ****, avverso la decisione del giudice di pace di Comacchio del 6-7 giugno 2002, confermandola nella parte in cui la stessa aveva ritenuto un eguale concorso di colpa della attrice e del convenuto C.S. nella causazione dell'incidente stradale del ****. In parziale accoglimento dell'appello incidentale, tuttavia, il giudice di appello condannava il C.S. - in solido con il padre C.G., proprietario del ciclomotore Ciao - Piaggio, e con lai sua compagnia di assicurazione - al pagamento della minor somma di Euro 12.660,00, ordinando alla attrice di restituire quanto ricevuto in più dalla compagnia di assicurazione in forza della decisione di primo grado (che, invece, aveva riconosciuto la somma complessiva di Euro 15.241,50). Avverso tale decisione la S. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo. Resistono G. e C.S. con controricorso. Motivi della decisione La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2054 c.c.. 17/01/11 9.39 Concorso di colpa: per superare la presunzione bisogna accertare la col... 3 di 4 http://www.altalex.com/index.php?idnot=12595 La ricorrente ha ritenuto di formulare il seguente quesito di diritto, pur non essendovi tenuta non applicandosi, nel caso di specie "ratione temporis", le norme introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006: "La presunzione di concorso di pari grado di colpa posta dall'art. 2054 c.c., comma 2, a carico dei conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario ed opera perciò, soltanto quando non sia possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento dannoso. Il giudice di appello, nel confermare la decisione del giudice di pace, avrebbe omesso - ad avviso della ricorrente - di indagare ed esaminare alcuni punti decisivi della controversia, travisando i fatti o dando per scontate circostanze mai provate, senza indicare le ragioni del proprio convincimento. Dalle risultanze istruttorie era emersa la esclusiva responsabilità del C.. Così le indicazioni su cause e circostanze del sinistro stradale, emerse nel corso del giudizio. L'incidente si era verificato in ****. La S., dopo aver effettuato la prevista segnalazione, si apprestava a compiere una manovra di svolta a sinistra nella via ****, quando il era stato sorpassato sulla sinistra dal ciclomotore Ciao - Piaggio, condotto dal C.. L'unica testimone presente ai fatti aveva confermato la dinamica del sinistro così come descritta dalla attrice e ciò sarebbe di per sè solo sufficiente, rileva la ricorrente, per escludere una qualsiasi ipotesi di concorso di colpa dei due conducenti nella causazione del sinistro. La ricorrente aggiunge che la dinamica del sinistro poteva essere agevolmente ricostruita anche attraverso la localizzazione dei danni subiti dai veicoli coinvolti. I danni riportati dal motociclo avrebbero ulteriormente confermato la dinamica del sinistro esposta dalla attrice, tanto che il C. aveva preferito di rinunciare a richiedere il risarcimento dei danni subiti dal ciclomotore, piuttosto che esibire la documentazione relativa. In via del tutto subordinata, la ricorrente pone in evidenza che in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto operare una attribuzione diversa del grado di responsabilità, riconoscendo a carico della S. un grado minimo di concorso di colpa, in considerazione di quanto emerso dalle risultanze istruttorie a carico de conducente del ciclomotore. Il ricorso è inammissibile. Attraverso la denuncia di vizi di violazione di legge, la ricorrente sollecita a questa Corte una diversa interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. (Cass. 5 maggio 2009 n. 10304). Il ricorso, comunque, appare infondato sotto il profilo della violazione dell'art. 2054 c.c., comma 2. Deve, infatti, affermarsi il seguente principio di diritto: "Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile". Nel caso di specie, il giudice di appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto un eguale concorso di colpa dei due conducenti. 17/01/11 9.39 Concorso di colpa: per superare la presunzione bisogna accertare la col... 4 di 4 http://www.altalex.com/index.php?idnot=12595 In effetti, nel caso di specie, non vi è stato - puramente e semplicemente - una applicazione della presunzione di pari responsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2 ma un accertamento della eguale responsabilità dei due conducenti. A carico della S., conducente della Volkswagen Golf, che si accingeva ad operare una manovra di svolta a sinistra, ha riconosciuto che se la stessa "avesse accuratamente ispezionato la strada mediante lo specchietto retrovisore si sarebbe avveduta dell'avvicinarsi del mezzo (ciclomotore)". "D'altro canto, il conducente del ciclomotore (aveva) sorpassato una vettura che si accingeva a svoltare a sinistra". Si tratta, come già osservato, di accertamenti e valutazioni di merito congruamente motivati, che sfuggono - proprio in quanto tali - a tutte le censure sollevate dalla parte ricorrente. Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese liquidate come in dispositivo. P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di cui Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge. Diventa Mediatore Civile www.mediatoriconciliatori.it Vuoi conseguire il titolo di Mediatore Civile? Info ora! Malasanità, Colpa Medica. networklegalesgromo.com Studio Legale Roma-Milano. Ti seguiamo in tutta Italia. Patavium LECCE www.rimborsi.eu Errori Sanitari, Infortuni sul Lavoro, Infortunistica Stradale Corsi di Laurea Online www.uniecampus.it/universita 5 Facoltà, 12 Corsi di Laurea e sedi in tutta Italia. Informati! 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