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Quotidiano d'informazione giuridica - n.3109 del 17.01.2011 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali Pubblicità - Aiuto
Concorso di colpa: per superare la presunzione bisogna accertare la colpa dei due conducenti
Cassazione civile , sez. III, sentenza 09.12.2010 n° 24860 (Raffaele Plenteda)
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In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, l’art. 2054 c.c.
pone da sempre una spinosa questione interpretativa con riferimento
all’ipotesi di scontro tra veicoli, fattispecie alla quale si applica, giova
rammertarlo, sia il primo che il secondo comma della disposizione
citata.
Il problema, in particolare, è quello della giuridica configurabilità del
concorso tra una colpa specifica, ossia concretamente accertata a
carico di un conducente, e la colpa presunta dell’altro conducente.
Alla questione, che ha un enorme rilievo pratico se si considerano gli enormi riflessi che la sua soluzione è
destinata a produrre nella distribuzione dell’onere della prova, la giurisprudenza ha dato soluzioni
altalenanti.
Dalla comune premessa giuridica, in base alla quale “ ben può individuarsi il concorso di colpa specifica
accertata a carico di uno dei conducenti, con una colpa presunta a carico dell’altro (Cass. Civ.
5635/97), un primo orientamento ricava il corollario che il danneggiato, il quale voglia superare la
presunzione sancita dall’art. 2054 co. 2 c.c., ha tanto l’onere di provare l’altrui colpa specifica, quanto
l’onere di fornire la prova liberatoria, prevista dall’art. 2054 co. 1 c.c., di aver fatto tutto il possibile per
evitare il danno.
Questo orientamento, proposto a chiare lettere dalla Suprema Corte (Cfr. Cass. Civ. 477/03) e avallato
anche in tempi più recenti da importanti pronunce di merito (Tribunale Milano 2099/07), è stato
ripetutamente sottoposto a critiche, tanto che appariva profilarsene un definitivo superamento ad opera
della stessa Corte di Cassazione, la quale ha successivamente precisato, in buona sostanza, che il concorso
tra colpa specifica e colpa presunta è teoricamente configurabile, ma può essere superato anche in via
logica, in considerazione del carattere eziologicamente assorbente della condotta assunta dal conducente,
la cui colpa sia accertata in concreto (Cfr. Cass. Civ. 5226/06).
Tale secondo indirizzo, ritenuto “più condivisibile, dal momento che consente di giungere ad una
graduazione delle responsabilità concretamente più rispondente all’effettiva intensità delle rispettive
colpe dei conducenti, relegando i criteri presuntivi ad un ruolo effettivamente sussidiario e residuale”1,
rischia di essere messo completamente in discussione dalla Cassazione Civile 9 dicembre 2010, n. 24860,
qui in commento, in cui la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
"Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha
l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente. In tema di
responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di
uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche
dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o
meno tenuto una condotta di guida irreprensibile".
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Il principio, che apparentemente si pone come ulteriore specificazione dell’esigenza di assicurare una
distribuzione della responsabilità la più aderente possibile al caso concreto, impone di procedere
all’accertamento in concreto della condotta di guida tenuta da entrambi i conducenti del veicolo anche nel
caso in cui uno di essi abbia perpetrato una violazione grave alle regole di condotta.
Ebbene, alla luce della previsione contenuta nel primo comma dell’art. 2054 c.c., per cui “il conducente
di un veicolo … è tenuto a risarcire il danno … se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il
danno”, nonché della presunzione di concorso paritario sancita dal secondo comma per il caso di scontro
tra i veicoli, non pare potersi dubitare che incomba a carico del conducente/danneggiato la prova di aver
tenuto una condotta di guida irreprensibile, richiesto dalla Corte di Cassazione.
Ne deriva che, in caso di mancata prova, in positivo, di aver assunto una condotta di guida conforme alle
regole della circolazione nonché alle norme di comune prudenza, escluso il superamento in via logica della
presunzione del concorso di colpa, tornerà ad essere operativo, ed a produrre incisivi effetti sul piano della
distribuzione delle responsabilità risarcitorie, il principio del concorso tra la colpa specifica di un
conducente con la colpa presunta dell’altro.
(Altalex, 17 gennaio 2011. Nota di Raffaele Plenteda)
_____________
(1) R. PLENTEDA, Danni da circolazione stradale – casi, procedure, check-list, Altalex ed., 2010, p. 44.
| concorso di colpa | conducente | Raffaele Plenteda |
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SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 9 dicembre 2010, n. 24860
Svolgimento del processo
Con sentenza 17 febbraio - 26 aprile 2005 il Tribunale di Ferrara rigettava l'appello principale proposto da
S.S., conducente della autovettura VW Golf ****, avverso la decisione del giudice di pace di Comacchio
del 6-7 giugno 2002, confermandola nella parte in cui la stessa aveva ritenuto un eguale concorso di colpa
della attrice e del convenuto C.S. nella causazione dell'incidente stradale del ****.
In parziale accoglimento dell'appello incidentale, tuttavia, il giudice di appello condannava il C.S. - in
solido con il padre C.G., proprietario del ciclomotore Ciao - Piaggio, e con lai sua compagnia di
assicurazione - al pagamento della minor somma di Euro 12.660,00, ordinando alla attrice di restituire
quanto ricevuto in più dalla compagnia di assicurazione in forza della decisione di primo grado (che,
invece, aveva riconosciuto la somma complessiva di Euro 15.241,50).
Avverso tale decisione la S. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
Resistono G. e C.S. con controricorso.
Motivi della decisione
La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2054 c.c..
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La ricorrente ha ritenuto di formulare il seguente quesito di diritto, pur non essendovi tenuta non
applicandosi, nel caso di specie "ratione temporis", le norme introdotte con D.Lgs. n. 40 del 2006:
"La presunzione di concorso di pari grado di colpa posta dall'art. 2054 c.c., comma 2, a carico dei
conducenti coinvolti in uno scontro ha carattere sussidiario ed opera perciò, soltanto quando non sia
possibile accertare in concreto le cause ed il grado delle colpe incidenti nella produzione dell'evento
dannoso.
Il giudice di appello, nel confermare la decisione del giudice di pace, avrebbe omesso - ad avviso della
ricorrente - di indagare ed esaminare alcuni punti decisivi della controversia, travisando i fatti o dando per
scontate circostanze mai provate, senza indicare le ragioni del proprio convincimento.
Dalle risultanze istruttorie era emersa la esclusiva responsabilità del C..
Così le indicazioni su cause e circostanze del sinistro stradale, emerse nel corso del giudizio.
L'incidente si era verificato in ****.
La S., dopo aver effettuato la prevista segnalazione, si apprestava a compiere una manovra di svolta a
sinistra nella via ****, quando il era stato sorpassato sulla sinistra dal ciclomotore Ciao - Piaggio,
condotto dal C..
L'unica testimone presente ai fatti aveva confermato la dinamica del sinistro così come descritta dalla
attrice e ciò sarebbe di per sè solo sufficiente, rileva la ricorrente, per escludere una qualsiasi ipotesi di
concorso di colpa dei due conducenti nella causazione del sinistro.
La ricorrente aggiunge che la dinamica del sinistro poteva essere agevolmente ricostruita anche attraverso
la localizzazione dei danni subiti dai veicoli coinvolti.
I danni riportati dal motociclo avrebbero ulteriormente confermato la dinamica del sinistro esposta dalla
attrice, tanto che il C. aveva preferito di rinunciare a richiedere il risarcimento dei danni subiti dal
ciclomotore, piuttosto che esibire la documentazione relativa.
In via del tutto subordinata, la ricorrente pone in evidenza che in ogni caso il Tribunale avrebbe dovuto
operare una attribuzione diversa del grado di responsabilità, riconoscendo a carico della S. un grado
minimo di concorso di colpa, in considerazione di quanto emerso dalle risultanze istruttorie a carico de
conducente del ciclomotore.
Il ricorso è inammissibile.
Attraverso la denuncia di vizi di violazione di legge, la ricorrente sollecita a questa Corte una diversa
interpretazione delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. (Cass. 5 maggio 2009 n. 10304).
Il ricorso, comunque, appare infondato sotto il profilo della violazione dell'art. 2054 c.c., comma 2.
Deve, infatti, affermarsi il seguente principio di diritto:
"Anche in caso di accertamento della colpa grave di uno dei due conducenti, il giudice del merito ha
l'obbligo di accertare la eventuale responsabilità concorrente dell'altro conducente In tema di
responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno
dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro
dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una
condotta di guida irreprensibile".
Nel caso di specie, il giudice di appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto un eguale concorso di
colpa dei due conducenti.
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In effetti, nel caso di specie, non vi è stato - puramente e semplicemente - una applicazione della
presunzione di pari responsabilità, ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 2 ma un accertamento della eguale
responsabilità dei due conducenti.
A carico della S., conducente della Volkswagen Golf, che si accingeva ad operare una manovra di svolta a
sinistra, ha riconosciuto che se la stessa "avesse accuratamente ispezionato la strada mediante lo
specchietto retrovisore si sarebbe avveduta dell'avvicinarsi del mezzo (ciclomotore)".
"D'altro canto, il conducente del ciclomotore (aveva) sorpassato una vettura che si accingeva a svoltare a
sinistra".
Si tratta, come già osservato, di accertamenti e valutazioni di merito congruamente motivati, che sfuggono
- proprio in quanto tali - a tutte le censure sollevate dalla parte ricorrente.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1.200,00 (milleduecento/00) di
cui Euro 1.000,00 (mille/00) per onorari di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge.
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