capitolato d`oneri bando video
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PROVINCIA DI GORIZIA DIREZIONE CULTURA E CREATIVITA’ CAPITOLATO D’ONERI PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE DI UN VIDEO DOCUMENTARIO RELATIVO ALLA STORIA DEI MERLETTI DEL MONASTERO DI SANT’ORSOLA. Cod. Identificativo Gara (CIG): 28339834C0 Art. 1 - Oggetto e obiettivi dell’appalto La Provincia di Gorizia indice la presente procedura aperta per la predisposizione di un video documentario relativo alla storia dei merletti del Monastero di Sant’Orsola, fondato a Gorizia nell’anno 1672 dalle madri Angela Aloisia e Caterina Lambertina De Paoli Stravius di Liegi e destinato a diventare in breve una delle istituzioni di maggior spicco nella storia religiosa e culturale del territorio. Si distinse, tra l’altro, nel multiforme campo delle arti applicate, acquistando fama per la bellezza delle trine e dei ricami che vi venivano realizzati. Malgrado alterne vicissitudini e la distruzione della sede durante la prima guerra mondiale, il patrimonio del monastero si è conservato pressoché integro fino a noi, in larga misura custodito ancora dall’ordine religioso che lo ha creato e in parte nelle collezioni dei Musei Provinciali di Gorizia. Nei primi anni del Novecento, infatti, un prezioso, significativo repertorio di campioni e frammenti di merletto di proprietà del monastero è entrato a far parte delle raccolte museali, unitamente a una cospicua serie di cartoni di ricamo e a piccoli attrezzi per la realizzazione di rilegature e fiori artificiali. Negli ultimi anni, i Musei Provinciali di Gorizia hanno costruito intorno al nucleo di merletti del Monastero di Sant’Orsola un progetto di valorizzazione articolato in un intervento di riordino e manutenzione conservativa e nella catalogazione scientifica dei singoli merletti (confluita nella pubblicazione del catalogo completo), oltre alla loro esposizione integrale all’interno del Museo della Moda e delle Arti Applicate. Al fine di migliorare la fruibilità di quest’ultimo, la Provincia di Gorizia, con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, intende fare ricorso alla multimedialità. Del corpus dei merletti delle Orsoline si è sempre parlato come di un campionario, ma la catalogazione sistematica ha consentito di distinguere tra campioni veri e propri e imparaticci, tenuto conto del fatto che all’interno del monastero operavano un laboratorio e una scuola. Non solo, ma l’analisi ha rivelato dei nessi sorprendenti con la produzione di Anversa. Il video dovrà illustrare la collezione dei merletti dei Musei Provinciali avendo cura di contestualizzare i manufatti all’interno della storia del Monastero di Sant’Orsola e della Gorizia sei-settecentesca. Sotto il profilo scientifico l’aggiudicatario del servizio dovrà avvalersi di un gruppo di lavoro composto da Therese Schoenholzer Nichols, autrice della catalogazione sistematica dei merletti, Lucia Pillon, autrice del riordino dell’archivio del Monastero di Sant’Orsola in Gorizia, Frieda Sorber, Direttrice del Mode Museum di Anversa. Il gruppo sarà coordinato da Therese Schoenholzer Nichols e da Raffaella Sgubin, Sovrintendente ai Musei Provinciali di Gorizia. Le partecipanti al gruppo di lavoro dovranno essere intervistate dall’aggiudicatario ed elaborare dei testi che saranno poi utilizzati per trarne il commento sonoro al video. Le riprese ad Anversa dovranno essere coordinate e supervisionate da Therese Schoenholzer Nichols e Raffaella Sgubin. Art. 2 - Attivitá oggetto dell’appalto 1. In particolare si chiede la realizzazione: a) di un video documnetario a colori in italiano, inglese e sloveno della durata complessiva di circa 15 minuti in formato DVD, da destinare alla produzione delle copie di cui al successivo punto d) ed alla fruizione da postazione multimediale all’interno della sede dei musei provinciali di Gorizia; b) della traduzione del contenuto del video in lingua inglese, mediante traduttore madrelingua inglese. La traduzione in sloveno verrà fornita dal committente; c) di un estratto del video della durata complessiva compresa tra i 3 e 5 minuti, da destinare alla proiezione in loop nella sala dedicata al merletto del Museo della Moda e delle Arti Applicate dei Musei Provinciali di Gorizia; d) della produzione di 500 copie complessive di DVD video, con eventuale bollino SIAE - se dovuto - o altri oneri legati alla tipologia di servizio, complete di custodia. I DVD video conterranno il video di cui al punto a). I DVD devono essere forniti completi di custodia. La copertina degli stessi dovrà essere progettata graficamente - in coerenza con la linea grafica dei Musei Provinciali di Gorizia - e realizzata dal soggetto aggiudicatario. I testi inseriti nel DVD e nella copertina verranno redatti dal soggetto aggiudicatario, concordemente con la Provincia. 2. Le riprese dovranno includere: a) scorci sei-settecenteschi di Gorizia; b) interni del Monastero di Sant’Orsola a Gorizia; c) dipinti raffiguranti le fondatrici del monastero; d) volumi dell’archivio del monastero; e) strumenti per la lavorazione del merletto a fuselli (monastero e Musei Provinciali); f) merletti del Monastero di Sant’Orsola (presso i Musei Provinciali); g) campionario antico con i prezzi (presso i Musei Provinciali); h) una piccola fiction illustrante una donna che lavora al tombolo; i) spezzoni di film ambientati nel Settecento da cui si evinca l’uso estensivo del merletto in ambito civile ed ecclesiastico; j) dipinti segnalati dal comitato scientifico dell’iniziativa; k) ad Anversa le riprese dovranno essere effettuate presso la Chiesa di San Carlo Borromeo, il Monastero di Sant’Orsola e la Casa Plantin, oltre al Monastero di Herkenrode dove esemplari analoghi a quelli goriziani si trovano impiegati in funzione di reliquiario. Art. 3 - Modalità di esecuzione della prestazione 1. Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto secondo le seguenti modalità: - incontri con le coordinatrici del progetto, Therese Schoenholzer Nichols e Raffaella Sgubin, e sopralluoghi; - predisposizione dello storyboard, da consegnare alle coordinatrici entro 45 giorni dal primo incontro con le stesse; - riprese; - commento sonoro e traduzione; - montaggio; - consegna delle 500 copie del DVD a fine contratto. Art. 4 - Durata del contratto 1. La durata del presente appalto è prevista in 6 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto. Lo storyboard dovrà essere approvato dalle coordinatrici del progetto. Art. 5 – Importo a base di gara – finanziamento. Il corrispettivo a base di gara è € 27.793 + I.V.A. Il prezzo a base di gara comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni altro tipo, per lo svolgimento del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo costi di trasferta a Gorizia e all’estero, trasporto, vitto e alloggio, SIAE ecc...). Tali attività sono comprese nel prezzo a base d’asta e nulla potrà essere chiesto in aggiunta per la prestazione. La Ditta che si aggiudicherà l’appalto non avrà perciò diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere e a titolo esemplificativo quelli: per aumento dei costi di materiale, della manodopera, perdite, aumento delle quote dei contributi assicurativi, e per ogni altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione. Art. 6 - Procedura di affidamento. La partecipazione alla gara comporta, come condizione essenziale, l’accettazione integrale del presente capitolato e degli altri atti di gara senza riserve o eccezioni. L’appalto verrà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006, come specificato nel disciplinare di gara. Il prezzo offerto (offerta economica) s’intende comprensivo di tutti gli oneri di cui ai precedenti articoli. Qualora le offerte presentino carattere anormalmente basso, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte anomale con le modalità fissate dalle corrispondenti norme del Codice dei Contratti Pubblici e come meglio specificato nel disciplinare di gara. Per i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale si rinvia a quanto specificato nel disciplinare di gara. Art. 7 – Oneri e Obblighi a carico dell’aggiudicatario 1. Il soggetto aggiudicatario si obbliga: - a sviluppare le attività di cui all’art. 2, in costante collaborazione con il Sovrintendente dei Musei Provinciali di Gorizia, che coordina il progetto. Il responsabile della predetta struttura provvederà a coordinare le attività della ditta, direttamente o per tramite di soggetto incaricato; - a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico secondo i tempi e le esigenze manifestati dai competenti Uffici provinciali; - ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà applicabile nello svolgimento dell’incarico. 2. Referente. Il soggetto aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, dovrà rendere noto alla Provincia il nominativo del referente che si occuperà di tutti gli aspetti del servizio oggetto del presente bando di gara. Tale soggetto assolve le funzioni di: - organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto di Appalto; - controllo relativamente alle attività effettuate e alle fatture emesse; 3. La Provincia di Gorizia rimarrà proprietaria esclusiva del materiale prodotto dal soggetto aggiudicatario e potrà liberamente disporne citando l’autore. Nulla può essere richiesto alla Provincia per l’utilizzo, se non quanto previsto dal presente capitolato. Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e dell’altro materiale creato, inventato, predisposto o realizzato dalla Ditta, o da suoi dipendenti e collaboratori nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva titolarità dell’Ente. Detti diritti, ai sensi della L. n° 633/ 41 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” così come modificata ed integrata, devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato, irrevocabile. L’Ente non assumerà responsabilità alcuna nel caso in cui la Ditta abbia usato, nell’esecuzione delle procedure, dispositivi, soluzioni tecniche o quant’altro di cui altri abbiano ottenuto l’esclusiva. La Ditta, pertanto, dovrà assumersi tutte le responsabilità derivanti dall’adozione di dispositivi o soluzioni tecniche o di quant’altro previsto nel capitolato che comporti violazione di brevetti e diritti d’autore, di ciò sollevandone espressamente l’Ente. La ditta aggiudicataria dovrà garantire per 3 anni le copie dei DVD forniti. Qualora i beni forniti dovessero rivelarsi difettosi dovrà sostituirli a proprie spese entro 30 giorni dalla lettera inviata dalla Provincia in cui si notificano i difetti riscontrati. Art. 8 - Responsabilità e ulteriori obblighi dell’aggiudicatario. 1. Il soggetto aggiudicatario si assume ogni responsabilità per la corretta esecuzione delle prestazioni ad esso affidate e del rispetto del D. Lgs. 81/2008, Testo unico in materia di tutela della sicurezza sui posti di lavoro, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e non potrà invocare a sollievo della propria responsabilità, la vigilanza effettuata dalla Provincia di Gorizia. 2. La Provincia non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare a terzi per colpa dei collaboratori del soggetto aggiudicatario durante lo svolgimento delle mansioni ad essi assegnate. 3. Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, sia della Provincia di Gorizia che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite. La responsabilità derivante dal servizio dovrà essere coperta da polizza assicurativa, riferita all’appalto in oggetto con un massimale di €. 200.000,00, a garanzia dei danni a cose trovatesi nell’ambito di esecuzione del servizio o a terzi; detta polizza dovrà essere stipulata prima dell’inizio del servizio. 4. Il soggetto aggiudicatario si impegna a mantenere indenne la Provincia di Gorizia in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati. 5. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali ed in generale a tutte le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di lavoro. 6. Il soggetto aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL applicabili alla data di stipulazione del contratto. 7. Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare il D.U.R.C. attestante il versamento dei contributi previdenziali, assicurativi obbligatori ed il certificato della C.C.I.A.A. competente. Art. 9 - Obblighi della Provincia La Provincia si impegna a mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario le informazioni, i dati e quant’altro in possesso al fine di consentire l'espletamento dell’incarico. A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Provincia non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza da interferenza, in considerazione anche che i servizi oggetto dell’appalto sono di natura intellettuale, pertanto non è stato predisposto il D.U.V.RI. Art. 10 – Cauzione definitiva e stipula del contratto. 1. Successivamente all’aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto, la Provincia verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica. Il mancato riscontro ad un’eventuale richiesta di documenti entro il termine assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione e l’assegnazione per scorrimento della graduatoria. 2. Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre, preliminarmente alla stipulazione del contratto, la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’importo contrattuale (al netto dell’IVA) e secondo le modalità espressamente previste dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si segnala che la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina decadenza dall’affidamento ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 113 comma 4 del D. Lgs. 163/2006. La suddetta cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di gara e in generale di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto quali: risarcimento danni, nonché rimborso delle somme che la Provincia dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto o responsabilità del soggetto aggiudicatario, o a causa di inadempienza delle obbligazioni contrattuali o negligente esecuzione del servizio. La cauzione potrà essere ridotta del 50% se la ditta aggiudicataria è in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione: - per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del soggetto aggiudicatario, sino all’individuazione del nuovo contraente; - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori dedicati all’esecuzione del presente contratto. La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall’art.113 comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sopra richiamato fino alla data di emissione dell’attestato di buon esito o di regolare esecuzione del Responsabile del procedimento. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto alla reintegrazione della cauzione di cui la Provincia abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’appalto, entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. 3. Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla data di invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 del D. Lgs. 163/20006. 4. Fanno parte integrante del contratto d’appalto il capitolato d’oneri e l’offerta dell’aggiudicatario. Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento: -al Decreto Legislativo n. 163/2006 e succ. mod. e integr.; -al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili. Art. 11 - Divieto di cessione e subappalto 1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/06. Qualora, per aspetti specialistici, il concorrente intendesse affidare a soggetti terzi parte delle azioni previste, in misura non superiore al 30% dell’importo totale del servizio, dovrà farne esplicita indicazione nella busta relativa alla documentazione amministrativa, indicando le parti del servizio che si intendono subappaltare, a norma dell’art. 118 Codice dei Contratti. Art. 12 - Modalità di pagamento 1. Il corrispettivo del servizio sarà liquidato sul c/c dedicato indicato dall’aggiudicatario, secondo le seguenti scadenze: - 40% alla presentazione dello storyboard - 60% alla consegna dei DVD. 2. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 dd. 13.08.2010 e sue succ. mod. ed integr., la Provincia fa obbligo al soggetto aggiudicatario di osservare tutte le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del contratto; il contratto sarà risolto altresì, in tutti i casi in cui le transazioni saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.. Il soggetto aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Provincia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Gorizia della notizia dell’inadempimento della proprio controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Ditta appaltatrice dovrà comunicare entro sette giorni dalla richiesta della Provincia quanto segue: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con l’indicazione del servizio al quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 3. L’aggiudicatario verrà liquidato solo ed esclusivamente se risulti regolare l’emissione del D.U.R.C.(Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato da parte degli enti preposti. Qualora venissero rilevate irregolarità nell’esecuzione del servizio, il termine di cui sopra decorre dal giorno dell’effettiva regolarizzazione della stessa. La Provincia di Gorizia provvederà a predisporre il relativo mandato di pagamento, previo accertamento della conformità e della regolarità del servizio reso da parte della Ditta. L’Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da cause non imputabili alla stessa. Art. 13 - Penali. 1. Le violazioni degli obblighi che fanno carico al soggetto aggiudicatario e/o comunque gli inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del servizio o nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. La Provincia, a mezzo lettera raccomandata R.R. o PEC, intimerà al soggetto aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali. Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno pervenire entro 10 giorni dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, o infondatezza delle stesse è facoltà della Provincia procedere all’applicazione di penali. 2. La Provincia, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare penali di natura pecuniaria pari ad un importo di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna del video come indicato nell’art. 4 del presente capitolato d’oneri. Art. 14 – Risoluzione del contratto 1. Il contratto può essere risolto per inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 1453 C.C.. 2. Le parti convengono espressamente che il contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: a) apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto aggiudicatario; b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; c) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione delle disposizione in materia di sicurezza; d) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Provincia di Gorizia a seguito della comminatoria di 3 sanzioni pecuniarie; e) cessione totale o parziale del contratto o del credito con inosservanza delle forme, modalità e adempimenti previsti, rispettivamente agli artt. 116 e 117 del D. Lgs. n. 163/06; f) inosservanza delle disposizioni relative al subappalto; g) inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti Legge n. 136/2010; h) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore; i) ritardo nell’escuzione delle prestazioni di cui agli artt. 3 e 4 superiore a 30 giorni consecutivi; i) mancata reintegrazione della cauzione di cui la Provincia abbia dovuto avvalersi, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il soggetto aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Provincia, salvo il risarcimento dei danni per un’eventuale nuovo appalto, ovvero appalto e per tutti gli altri danni subiti. In ognuna delle ipotesi sopra previste il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Provincia in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti. In caso di fallimento del soggetto aggiudicatario o di risoluzione del contratto, la Provincia si riserva la facoltà espressamente prevista dall’art. 140, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura. In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave difficoltà nell’esecuzione dell’appalto, spetta alla Provincia il diritto di eseguire d’ufficio, con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con affidamento a terzi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Provincia. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del soggetto aggiudicatario per il fatto che ha determinato l’inadempimento. Per il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni, la Provincia potrà provvedere tramite trattenute sui corrispettivi di appalto o incameramento della cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il termine di 15 giorni dalla richiesta della Provincia. Art. 15 – Variazioni del contratto La Provincia, per sopravvenute o motivate esigenze, si riserva l’insindacabile facoltà di stabilire eventuali estensioni o riduzioni del contratto entro il quinto d’obbligo così come previsto dal combinato disposto degli artt. 11 del R.D. 2440/1923 e 120 del R.D. 827/1924. Art. 16 – Spese contrattuali Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del contratto sono a totale carico del soggetto aggiudicatario. Art. 17 - Controversie – Foro competente Qualunque controversia relativa alla procedura di affidamento è di esclusiva competenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste Piazza Unità d’Italia, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 244 e 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010. Dopo la sottoscrizione del contratto, qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Gorizia. Art. 18 - Riservatezza 1. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento del servizio, se non preventivamente autorizzato dalla Provincia. 2. Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell’appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte. 3. Il soggetto aggiudicatario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento; si impegna, altresì, ad utilizzare i dati e le delle attività previste dal contratto.