capitolato d`oneri bando video

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capitolato d`oneri bando video
PROVINCIA DI GORIZIA
DIREZIONE CULTURA E CREATIVITA’
CAPITOLATO D’ONERI
PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA PER IL SERVIZIO DI REDAZIONE
DI UN VIDEO DOCUMENTARIO RELATIVO ALLA STORIA DEI MERLETTI
DEL MONASTERO DI SANT’ORSOLA.
Cod. Identificativo Gara (CIG): 28339834C0
Art. 1 - Oggetto e obiettivi dell’appalto
La Provincia di Gorizia indice la presente procedura aperta per la
predisposizione di un video documentario relativo alla storia dei merletti del
Monastero di Sant’Orsola, fondato a Gorizia nell’anno 1672 dalle madri Angela
Aloisia e Caterina Lambertina De Paoli Stravius di Liegi e destinato a diventare
in breve una delle istituzioni di maggior spicco nella storia religiosa e culturale
del territorio. Si distinse, tra l’altro, nel multiforme campo delle arti applicate,
acquistando fama per la bellezza delle trine e dei ricami che vi venivano
realizzati. Malgrado alterne vicissitudini e la distruzione della sede durante la
prima guerra mondiale, il patrimonio del monastero si è conservato pressoché
integro fino a noi, in larga misura custodito ancora dall’ordine religioso che lo ha
creato e in parte nelle collezioni dei Musei Provinciali di Gorizia. Nei primi anni
del Novecento, infatti, un prezioso, significativo repertorio di campioni e
frammenti di merletto di proprietà del monastero è entrato a far parte delle
raccolte museali, unitamente a una cospicua serie di cartoni di ricamo e a
piccoli attrezzi per la realizzazione di rilegature e fiori artificiali.
Negli ultimi anni, i Musei Provinciali di Gorizia hanno costruito intorno al nucleo
di merletti del Monastero di Sant’Orsola un progetto di valorizzazione articolato
in un intervento di riordino e manutenzione conservativa e nella catalogazione
scientifica dei singoli merletti (confluita nella pubblicazione del catalogo
completo), oltre alla loro esposizione integrale all’interno del Museo della Moda
e delle Arti Applicate.
Al fine di migliorare la fruibilità di quest’ultimo, la Provincia di Gorizia, con il
sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, intende fare ricorso alla
multimedialità.
Del corpus dei merletti delle Orsoline si è sempre parlato come di un
campionario, ma la catalogazione sistematica ha consentito di distinguere tra
campioni veri e propri e imparaticci, tenuto conto del fatto che all’interno del
monastero operavano un laboratorio e una scuola. Non solo, ma l’analisi ha
rivelato dei nessi sorprendenti con la produzione di Anversa.
Il video dovrà illustrare la collezione dei merletti dei Musei Provinciali avendo
cura di contestualizzare i manufatti all’interno della storia del Monastero di
Sant’Orsola e della Gorizia sei-settecentesca.
Sotto il profilo scientifico l’aggiudicatario del servizio dovrà avvalersi di un
gruppo di lavoro composto da Therese Schoenholzer Nichols, autrice della
catalogazione sistematica dei merletti, Lucia Pillon, autrice del riordino
dell’archivio del Monastero di Sant’Orsola in Gorizia, Frieda Sorber, Direttrice
del Mode Museum di Anversa. Il gruppo sarà coordinato da Therese
Schoenholzer Nichols e da Raffaella Sgubin, Sovrintendente ai Musei
Provinciali di Gorizia. Le partecipanti al gruppo di lavoro dovranno essere
intervistate dall’aggiudicatario ed elaborare dei testi che saranno poi utilizzati
per trarne il commento sonoro al video. Le riprese ad Anversa dovranno essere
coordinate e supervisionate da Therese Schoenholzer Nichols e Raffaella
Sgubin.
Art. 2 - Attivitá oggetto dell’appalto
1. In particolare si chiede la realizzazione:
a) di un video documnetario a colori in italiano, inglese e sloveno della
durata complessiva di circa 15 minuti in formato DVD, da destinare alla
produzione delle copie di cui al successivo punto d) ed alla fruizione da
postazione multimediale all’interno della sede dei musei provinciali di
Gorizia;
b) della traduzione del contenuto del video in lingua inglese, mediante
traduttore madrelingua inglese. La traduzione in sloveno verrà fornita dal
committente;
c) di un estratto del video della durata complessiva compresa tra i 3 e 5
minuti, da destinare alla proiezione in loop nella sala dedicata al merletto
del Museo della Moda e delle Arti Applicate dei Musei Provinciali di
Gorizia;
d) della produzione di 500 copie complessive di DVD video, con eventuale
bollino SIAE - se dovuto - o altri oneri legati alla tipologia di servizio,
complete di custodia. I DVD video conterranno il video di cui al punto a).
I DVD devono essere forniti completi di custodia. La copertina degli
stessi dovrà essere progettata graficamente - in coerenza con la linea
grafica dei Musei Provinciali di Gorizia - e realizzata dal soggetto
aggiudicatario. I testi inseriti nel DVD e nella copertina verranno redatti
dal soggetto aggiudicatario, concordemente con la Provincia.
2. Le riprese dovranno includere:
a) scorci sei-settecenteschi di Gorizia;
b) interni del Monastero di Sant’Orsola a Gorizia;
c) dipinti raffiguranti le fondatrici del monastero;
d) volumi dell’archivio del monastero;
e) strumenti per la lavorazione del merletto a fuselli (monastero e Musei
Provinciali);
f) merletti del Monastero di Sant’Orsola (presso i Musei Provinciali);
g) campionario antico con i prezzi (presso i Musei Provinciali);
h) una piccola fiction illustrante una donna che lavora al tombolo;
i) spezzoni di film ambientati nel Settecento da cui si evinca l’uso estensivo
del merletto in ambito civile ed ecclesiastico;
j) dipinti segnalati dal comitato scientifico dell’iniziativa;
k) ad Anversa le riprese dovranno essere effettuate presso la Chiesa di
San Carlo Borromeo, il Monastero di Sant’Orsola e la Casa Plantin, oltre
al Monastero di Herkenrode dove esemplari analoghi a quelli goriziani si
trovano impiegati in funzione di reliquiario.
Art. 3 - Modalità di esecuzione della prestazione
1. Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto secondo le seguenti
modalità:
- incontri con le coordinatrici del progetto, Therese Schoenholzer Nichols e
Raffaella Sgubin, e sopralluoghi;
- predisposizione dello storyboard, da consegnare alle coordinatrici entro 45
giorni dal primo incontro con le stesse;
- riprese;
- commento sonoro e traduzione;
- montaggio;
- consegna delle 500 copie del DVD a fine contratto.
Art. 4 - Durata del contratto
1. La durata del presente appalto è prevista in 6 mesi decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto. Lo storyboard dovrà essere approvato dalle
coordinatrici del progetto.
Art. 5 – Importo a base di gara – finanziamento.
Il corrispettivo a base di gara è € 27.793 + I.V.A.
Il prezzo a base di gara comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e di ogni
altro tipo, per lo svolgimento del servizio (a titolo esemplificativo e non
esaustivo costi di trasferta a Gorizia e all’estero, trasporto, vitto e alloggio, SIAE
ecc...). Tali attività sono comprese nel prezzo a base d’asta e nulla potrà essere
chiesto in aggiunta per la prestazione.
La Ditta che si aggiudicherà l’appalto non avrà perciò diritto alcuno di
pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere e a titolo
esemplificativo quelli: per aumento dei costi di materiale, della manodopera,
perdite, aumento delle quote dei contributi assicurativi, e per ogni altra
sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l’aggiudicazione.
Art. 6 - Procedura di affidamento.
La partecipazione alla gara comporta, come condizione essenziale,
l’accettazione integrale del presente capitolato e degli altri atti di gara senza
riserve o eccezioni.
L’appalto verrà aggiudicato con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006 col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli
artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/2006, come specificato nel disciplinare di gara.
Il prezzo offerto (offerta economica) s’intende comprensivo di tutti gli oneri di cui
ai precedenti articoli. Qualora le offerte presentino carattere anormalmente
basso, si procederà alla valutazione della congruità delle offerte anomale con le
modalità fissate dalle corrispondenti norme del Codice dei Contratti Pubblici e
come meglio specificato nel disciplinare di gara.
Per i requisiti di partecipazione di ordine generale e speciale si rinvia a
quanto specificato nel disciplinare di gara.
Art. 7 – Oneri e Obblighi a carico dell’aggiudicatario
1. Il soggetto aggiudicatario si obbliga:
- a sviluppare le attività di cui all’art. 2, in costante collaborazione con il
Sovrintendente dei Musei Provinciali di Gorizia, che coordina il progetto. Il
responsabile della predetta struttura provvederà a coordinare le attività della
ditta, direttamente o per tramite di soggetto incaricato;
- a garantire l’esecuzione delle attività previste dall’incarico secondo i tempi e le
esigenze manifestati dai competenti Uffici provinciali;
- ad osservare scrupolosamente la normativa in materia di riservatezza e
trattamento dei dati personali e sensibili, in tutte le occasioni per le quali sarà
applicabile nello svolgimento dell’incarico.
2. Referente. Il soggetto aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del
contratto, dovrà rendere noto alla Provincia il nominativo del referente che si
occuperà di tutti gli aspetti del servizio oggetto del presente bando di gara. Tale
soggetto assolve le funzioni di:
- organizzazione e coordinamento di tutte le attività previste nel Contratto di
Appalto;
- controllo relativamente alle attività effettuate e alle fatture emesse;
3. La Provincia di Gorizia rimarrà proprietaria esclusiva del materiale prodotto
dal soggetto aggiudicatario e potrà liberamente disporne citando l’autore. Nulla
può essere richiesto alla Provincia per l’utilizzo, se non quanto previsto dal
presente capitolato.
Diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati,
delle opere dell’ingegno, delle creazioni intellettuali e dell’altro materiale creato,
inventato, predisposto o realizzato dalla Ditta, o da suoi dipendenti e collaboratori
nell’ambito dell’esecuzione dell’appalto, rimarranno di esclusiva titolarità
dell’Ente. Detti diritti, ai sensi della L. n° 633/ 41 “Protezione del diritto d’autore e
di altri diritti connessi al suo esercizio” così come modificata ed integrata,
devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato,
irrevocabile. L’Ente non assumerà responsabilità alcuna nel caso in cui la Ditta
abbia usato, nell’esecuzione delle procedure, dispositivi, soluzioni tecniche o
quant’altro di cui altri abbiano ottenuto l’esclusiva. La Ditta, pertanto, dovrà
assumersi tutte le responsabilità derivanti dall’adozione di dispositivi o soluzioni
tecniche o di quant’altro previsto nel capitolato che comporti violazione di
brevetti e diritti d’autore, di ciò sollevandone espressamente l’Ente.
La ditta aggiudicataria dovrà garantire per 3 anni le copie dei DVD forniti.
Qualora i beni forniti dovessero rivelarsi difettosi dovrà sostituirli a proprie spese
entro 30 giorni dalla lettera inviata dalla Provincia in cui si notificano i difetti
riscontrati.
Art. 8 - Responsabilità e ulteriori obblighi dell’aggiudicatario.
1. Il soggetto aggiudicatario si assume ogni responsabilità per la corretta
esecuzione delle prestazioni ad esso affidate e del rispetto del D. Lgs. 81/2008,
Testo unico in materia di tutela della sicurezza sui posti di lavoro, in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e non potrà invocare a sollievo della
propria responsabilità, la vigilanza effettuata dalla Provincia di Gorizia.
2. La Provincia non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro
che dovessero derivare a terzi per colpa dei collaboratori del soggetto
aggiudicatario durante lo svolgimento delle mansioni ad essi assegnate.
3. Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti
l’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e assumerà in proprio
ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal
proprio personale a persone e a cose, sia della Provincia di Gorizia che di terzi,
in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite.
La responsabilità derivante dal servizio dovrà essere coperta da polizza
assicurativa, riferita all’appalto in oggetto con un massimale di €. 200.000,00, a
garanzia dei danni a cose trovatesi nell’ambito di esecuzione del servizio o a
terzi; detta polizza dovrà essere stipulata prima dell’inizio del servizio.
4. Il soggetto aggiudicatario si impegna a mantenere indenne la Provincia di
Gorizia in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, direttamente o
indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati.
5. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i
propri dipendenti e/o collaboratori in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni
sociali ed in generale a tutte le disposizioni normative e contrattuali vigenti in
materia di lavoro.
6. Il soggetto aggiudicatario si impegna ad attuare nei confronti dei propri
dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai
CCNL applicabili alla data di stipulazione del contratto.
7. Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare il D.U.R.C. attestante il
versamento dei contributi previdenziali, assicurativi obbligatori ed il certificato
della C.C.I.A.A. competente.
Art. 9 - Obblighi della Provincia
La Provincia si impegna a mettere a disposizione del soggetto aggiudicatario le
informazioni, i dati e quant’altro in possesso al fine di consentire l'espletamento
dell’incarico.
A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Provincia non sono
rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative
misure di sicurezza da interferenza, in considerazione anche che i servizi
oggetto dell’appalto sono di natura intellettuale, pertanto non è stato
predisposto il D.U.V.RI.
Art. 10 – Cauzione definitiva e stipula del contratto.
1. Successivamente all’aggiudicazione e prima della sottoscrizione del
contratto, la Provincia verificherà il possesso dei requisiti generali dichiarati in
sede di gara, compresi quelli relativi alla capacità tecnica ed economica.
Il mancato riscontro ad un’eventuale richiesta di documenti entro il termine
assegnato o la mancanza dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione
alla gara comporteranno la decadenza dall’aggiudicazione e
l’assegnazione per scorrimento della graduatoria.
2. Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre, preliminarmente alla stipulazione
del contratto, la cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’importo
contrattuale (al netto dell’IVA) e secondo le modalità espressamente previste
dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso
d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore al 20 per cento.
Si segnala che la mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo
determina decadenza dall’affidamento ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 113
comma 4 del D. Lgs. 163/2006.
La suddetta cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli
obblighi derivanti dal presente capitolato e dall’offerta presentata in sede di
gara e in generale di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto quali:
risarcimento danni, nonché rimborso delle somme che la Provincia dovesse
eventualmente sostenere durante la gestione per fatto o responsabilità del
soggetto aggiudicatario, o a causa di inadempienza delle obbligazioni
contrattuali o negligente esecuzione del servizio.
La cauzione potrà essere ridotta del 50% se la ditta aggiudicataria è in
possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI CEI ISO 9000.
La Provincia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione:
- per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento del
servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del
soggetto aggiudicatario, sino all’individuazione del nuovo contraente;
- per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme
e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori
dedicati all’esecuzione del presente contratto.
La cauzione definitiva comunque deve permanere nella misura prevista dall’art.113
comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. sopra richiamato fino alla data di emissione
dell’attestato di buon esito o di regolare esecuzione del Responsabile del
procedimento.
Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto alla reintegrazione della cauzione di cui la
Provincia abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’appalto, entro il
termine di 15 (quindici) giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del contratto.
Il soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente alla Provincia
ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa
e negli organismi tecnici ed amministrativi.
3. Il contratto sarà stipulato non prima di 35 giorni dalla data di invio delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art.
79 del D. Lgs. 163/20006.
4. Fanno parte integrante del contratto d’appalto il capitolato d’oneri e l’offerta
dell’aggiudicatario.
Per quanto non contenuto nei documenti citati si farà riferimento:
-al Decreto Legislativo n. 163/2006 e succ. mod. e integr.;
-al Codice Civile e alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.
Art. 11 - Divieto di cessione e subappalto
1. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni
comprese nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità,
salvo quanto previsto dall’art. 116 del D. Lgs. 163/06. Qualora, per aspetti
specialistici, il concorrente intendesse affidare a soggetti terzi parte delle azioni
previste, in misura non superiore al 30% dell’importo totale del servizio, dovrà
farne esplicita indicazione nella busta relativa alla documentazione
amministrativa, indicando le parti del servizio che si intendono subappaltare, a
norma dell’art. 118 Codice dei Contratti.
Art. 12 - Modalità di pagamento
1. Il corrispettivo del servizio sarà liquidato sul c/c dedicato indicato
dall’aggiudicatario, secondo le seguenti scadenze:
- 40% alla presentazione dello storyboard
- 60% alla consegna dei DVD.
2. Ai sensi dell’art. 3 della Legge 136 dd. 13.08.2010 e sue succ. mod. ed
integr., la Provincia fa obbligo al soggetto aggiudicatario di osservare tutte le
norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta del
contratto; il contratto sarà risolto altresì, in tutti i casi in cui le transazioni
saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane
S.p.A.. Il soggetto aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione
alla Provincia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia
di Gorizia della notizia dell’inadempimento della proprio controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. La Ditta
appaltatrice dovrà comunicare entro sette giorni dalla richiesta della Provincia
quanto segue: gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali
dedicati, sia di nuova accensione che già esistenti, con l’indicazione del servizio
al quale sono dedicati; le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sugli stessi; ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. L’aggiudicatario verrà liquidato solo ed esclusivamente se risulti regolare
l’emissione del D.U.R.C.(Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato
da parte degli enti preposti. Qualora venissero rilevate irregolarità
nell’esecuzione del servizio, il termine di cui sopra decorre dal giorno
dell’effettiva regolarizzazione della stessa.
La Provincia di Gorizia provvederà a predisporre il relativo mandato di
pagamento, previo accertamento della conformità e della regolarità del servizio
reso da parte della Ditta.
L’Amministrazione non risponderà di eventuali ritardi di pagamenti provocati da
cause non imputabili alla stessa.
Art. 13 - Penali.
1. Le violazioni degli obblighi che fanno carico al soggetto aggiudicatario e/o
comunque gli inadempimenti, le negligenze e/o ritardi nello svolgimento del
servizio o nell’esecuzione del contratto saranno motivo di richiamo scritto. La
Provincia, a mezzo lettera raccomandata R.R. o PEC, intimerà al soggetto
aggiudicatario di provvedere, entro il termine perentorio ivi indicato, alla messa
in opera di quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali.
Eventuali controdeduzioni (debitamente giustificate e dimostrate) dovranno
pervenire entro 10 giorni dal ricevimento del richiamo. Decorso inutilmente detto
termine ovvero in caso di rigetto delle controdeduzioni, o infondatezza delle
stesse è facoltà della Provincia procedere all’applicazione di penali.
2. La Provincia, a tutela della qualità del servizio, si riserva di applicare penali di
natura pecuniaria pari ad un importo di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno
naturale e consecutivo di ritardo nella consegna del video come indicato nell’art.
4 del presente capitolato d’oneri.
Art. 14 – Risoluzione del contratto
1. Il contratto può essere risolto per inadempimento delle obbligazioni
contrattuali ai sensi dell’art. 1453 C.C..
2. Le parti convengono espressamente che il contratto è risolto di diritto ai
sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
a) apertura di una procedura concorsuale a carico del soggetto aggiudicatario;
b) messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto
aggiudicatario;
c) inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata
applicazione delle disposizione in materia di sicurezza;
d) mancato adeguamento alle prescrizioni imposte dalla Provincia di Gorizia a
seguito della comminatoria di 3 sanzioni pecuniarie;
e) cessione totale o parziale del contratto o del credito con inosservanza delle
forme, modalità e adempimenti previsti, rispettivamente agli artt. 116 e 117 del
D. Lgs. n. 163/06;
f) inosservanza delle disposizioni relative al subappalto;
g) inosservanza della normativa sulla tracciabilità dei pagamenti Legge n.
136/2010;
h) abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di
forza maggiore;
i) ritardo nell’escuzione delle prestazioni di cui agli artt. 3 e 4 superiore a 30
giorni consecutivi;
i) mancata reintegrazione della cauzione di cui la Provincia abbia dovuto
avvalersi, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta.
Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, il
soggetto aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione che resta
incamerata dalla Provincia, salvo il risarcimento dei danni per un’eventuale
nuovo appalto, ovvero appalto e per tutti gli altri danni subiti.
In ognuna delle ipotesi sopra previste il contratto sarà risolto di diritto con effetto
immediato a seguito della dichiarazione della Provincia in forma di lettera
raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al
risarcimento dei maggiori danni subiti.
In caso di fallimento del soggetto aggiudicatario o di risoluzione del contratto, la
Provincia si riserva la facoltà espressamente prevista dall’art. 140, comma 1 e 2
del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. di interpellare progressivamente i soggetti che
hanno partecipato all’originaria procedura.
In caso di grave inadempienza contrattuale, grave ritardo o grave difficoltà
nell’esecuzione dell’appalto, spetta alla Provincia il diritto di eseguire d’ufficio,
con proprio provvedimento, il servizio totalmente o parzialmente con
affidamento a terzi. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori
spese sostenute dalla Provincia.
L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del
soggetto aggiudicatario per il fatto che ha determinato l’inadempimento.
Per il rimborso delle spese, il pagamento delle penalità o la rifusione dei danni,
la Provincia potrà provvedere tramite trattenute sui corrispettivi di appalto o
incameramento della cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata entro il
termine di 15 giorni dalla richiesta della Provincia.
Art. 15 – Variazioni del contratto
La Provincia, per sopravvenute o motivate esigenze, si riserva l’insindacabile
facoltà di stabilire eventuali estensioni o riduzioni del contratto entro il quinto
d’obbligo così come previsto dal combinato disposto degli artt. 11 del R.D.
2440/1923 e 120 del R.D. 827/1924.
Art. 16 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti alla stipulazione e registrazione del contratto sono a
totale carico del soggetto aggiudicatario.
Art. 17 - Controversie – Foro competente
Qualunque controversia relativa alla procedura di affidamento è di esclusiva
competenza del T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste Piazza
Unità d’Italia, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 244 e 245 del D.Lgs. n.
163/2006 e dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Dopo la sottoscrizione del contratto, qualsiasi controversia dovesse sorgere in
merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto in
questione sarà di competenza esclusiva del Foro di Gorizia.
Art. 18 - Riservatezza
1. Il soggetto aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le
informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l’espletamento del
servizio, se non preventivamente autorizzato dalla Provincia.
2. Il soggetto aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle
attività oggetto dell’appalto, tutti i principi, contenuti nelle disposizioni normative
vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti
nel D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e a garantire che le informazioni personali,
patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà
a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite,
vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo
la trasparenza delle attività svolte.
3. Il soggetto aggiudicatario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al
proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel
rispetto della normativa di riferimento; si impegna, altresì, ad utilizzare i dati e le
delle attività previste dal contratto.