comune di bogliasco regolamento comunale di polizia mortuaria ed

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comune di bogliasco regolamento comunale di polizia mortuaria ed
COMUNE DI BOGLIASCO
PROVINCIA DI GENOVA
REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA ED IN MATERIA DI CREMAZIONE
Approvato con deliberazione del C.C. n. ……….. del ………..
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INDICE
TITOLO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI
Art. 1: denuncia dei casi di morte
Art. 2:denuncia dei casi di morte da farsi dai medici
Art. 3: Denuncia di casi di morte all’autorità giudiziaria
Art. 4: Rinvenimento di resti mortali
Art. 5: Visita del medico necroscopo
Art. 6: Casi di morte per malattia infettiva
Art.7: Rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura
Art.8 : Nati morti e prodotti abortivi
Art. 9: Riscontro diagnostico
TITOLO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME
Art. 10: Periodo di osservazione normale
Art. 11: Periodo di osservazione cautelativo
Art. 12: Riduzione del periodo di osservazione
Art. 13: Posizione del corpo durante il periodo di osservazione
Art. 14:Depositi di osservazione
TITOLO III
DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI
Art. 15: Deposizione della salma nel feretro
Art. 16: Caratteristiche della cassa
TITOLO IV
TRASPORTO DELLE SALME
Art. 17 :Trasporto delle salme
Art. 18: Caratteristiche dei carri per il trasporto
Art. 19: Trasporti con termini ridotti
Art. 20: Morti per infortuni o incidenti
Art. 21:Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive
Art. 22: Trasporti con mezzi speciali
Art. 23:Orari dei trasporti funebri
Art. 24:Trasporto di salme in altro Comune
Art. 25:Modalità per il trasporto fuori Comune
Art. 26 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune
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TITOLO V
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO
Art. 27: Autorizzazione per la sepoltura
Art. 28: Custodia dei documenti
Art. 29:Ricevimento di salme e resti mortali
Art. 30:Deposito provvisorio di salme o di resti mortali
TITOLO VI
INUMAZIONI
Art. 31:Sepolture
Art. 32:Caratteristiche del terreno per le inumazioni
Art. 33:Forma e classe dei campi
Art. 34:Cippi indicativi
Art. 35:Scavo della fossa
Art. 36:Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
Art. 37:Fosse per fanciulli
Art. 38: Modalità di concessione
Art. 39:Revoca e decadenza della sepoltura
Art. 40:Caratteristiche delle casse per l’inumazione
Art. 41:Norme riguardanti le sepolture a inumazione
Art. 42:Ornamento con fiori e piante
Art. 43:Scadenza della concessione – Recupero materiali
TITOLO VII
TUMULAZIONI
Art. 44:Sepolture a tumulazione
Art. 45:Tipi e durata delle concessioni
Art. 46:Atto di concessione
Art. 47:Pagamento della concessione – Cauzione
Art. 48:Doveri dei concessionari
Art. 49: Decorrenza della concessione
TITOLO VIII
CAPPELLE ED EDICOLE
Art. 50: Concessione dell’area
Art. 51:Modalità per la presentazione dei progetti
Art. 52:Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
Art. 53:Ossari, cinerari, colombari
Art. 54:Mancata utilizzazione dell’area
Art. 55: Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale
Art. 56: Diritto di uso delle sepolture private
Art. 57:Manutenzione delle opere
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TITOLO IX
COLOMBARI
Art. 58: Norme per la concessione
Art. 59: Lastre di chiusura ed ornamenti
Art. 60: Caratteristica dei feretri
Art. 61:Diritto di sepoltura e durata della concessione
Art. 62: Concessioni di colombari
Art. 62: bis Inserimento urne in loculo perenne
TITOLO X
OSSARI E CINERARI
Art. 63 :ossario comune
Art. 64: Cellette – ossario
Art. 65 :Cellette – cinerarie
Art. 65 bis: Disposizioni sulle restituzioni dei loculi
TITOLO XI
CREMAZIONE
Art. 66: Autorizzazione alla cremazione
Art. 67:Affidamento delle ceneri
Art. 68: Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri
Art. 69:Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie
Art. 70: Dispersione delle ceneri
Art. 71: Modalità conservative delle urne
Art. 72: Cinerario comune, giardino delle rimembranze
Art. 73: Diritti
Art. 74 : Diritti applicati
TITOLO XII
AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE
Art.75: Autopsie
Art. 76: Imbalsamazioni
TITOLO XIII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 77:Esumazioni
Art. 78: Esumazioni straordinarie
Art. 79: Salme esumate d’ordine dell’Autorità giudiziaria
Art. 80: Divieto di apportare riduzioni a salme
Art. 81:Trasferimento di feretri in altra sede
Art. 82:Raccolta delle ossa
Art. 83:Verbale delle operazioni
Art. 84: Esumazioni ed estumulazioni
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Art. 85: Sepolture abbandonate – Interventi d’ufficio
Art.86 Revoca
TITOLO XIV
SERVIZI CIMITERIALI
Art. 87:Pulizia del Cimitero
Art. 88:Organizzazione del servizio cimiteriale
Art. 89:Custode del Cimitero
Art. 90: Compiti del Custode
Art. 91: Tenuta dei documenti obbligatori
Art. 92: Obblighi del custode seppellitore
TITOLO XV
NORME PER L’ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO
Art. 93:Orario di apertura del cimitero
Art. 94:Divieto d’ingresso
Art. 95:Prescrizioni particolari
Art. 96: Norme per i visitatori
TITOLO XVI
CONTRAVVENZIONI
Art. 97: Contravvenzioni
Art. 98: Accertamento contravvenzioni
TITOLO XVII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 99: Regolamento speciale di polizia mortuaria
Art. 100: Entrata in vigore del regolamento
Art. 101Disposizione finale
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TITOLO I
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI
Art. 1
Denuncia dei casi di morte
È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare,
entro 24 ore del decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all’Ufficio dello Stato Civile,
dichiarando esattamente l’ora in cui avvenne il decesso.
Art. 2
Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici
A norma dell’art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma
dell’art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, i medici
curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco,
indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.
La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del decesso:
a)
b)
su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto Centrale di
Statistica;
con modello rilasciato dal Comune come previsto dall’art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.
L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte
dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
Art. 3
Denuncia di casi di morte all’autorità giudiziaria
Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti
o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata
comunicazione all’autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
Art. 4
Rinvenimento di resti mortali
Nel caso di rinvenimenti di parti di salma o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve
informarne immediatamente il Sindaco, il quale né dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella
di pubblica sicurezza e all’unità sanitaria locale competente per territorio. Quest’ultima, salvo diverse
disposizioni dell’autorità giudiziaria, incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo,
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comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa
rilasci il nulla osta per la sepoltura.
Art. 5
Visita del medico necroscopo
Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, esegue gli
accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall’art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n.
1238.
La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi
previsti dagli artt. 8 – 9 – 10 del D.P.R. 285/90, e comunque non dopo le 30 ore.
Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale
competente.
Art. 6
Casi di morte per malattia infettiva
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al
Coordinatore Sanitario della A.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione.
Art. 7
Rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura
Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l’Ufficiale dello Stato Civile rilascia
l’autorizzazione per la sepoltura, in conformità delle norme previste dall’art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n.
1238.
La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di salma od ossa umane,
contemplate dal precedente articolo 4.
Qualora sussistano i casi previsti dall’art. 3, il rilascio dell’autorizzazione sarà subordinato al nulla osta
dell’Autorità giudiziaria.
Art. 8
Nati morti e prodotti abortivi
Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le
disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.
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Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei
feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’Ufficiale di Stato Civile
non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal
Coordinatore Sanitario della A.S.L.
A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del
concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore
dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale
accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
Art. 9
Riscontro diagnostico
Fatti salvi i poteri in materia dell’autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le
norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, correlate con il D.M. 11/8/1969, le salme delle persone decedute
senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché
le salme delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di
cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi
o per il chiarimento di quesiti clinico- scientifici.
Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga
necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall’anatomopatologo universitario od ospedaliero
ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni
non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.
Eseguito il riscontro diagnostico, la salma deve essere ricomposta con la migliore cura.
I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l’eventuale rettifica della scheda di morte,
da farsi dal Coordinatore Sanitario della A.S.L.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’Ente per il quale viene effettuato.
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TITOLO II
PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME
Art. 10
Periodo di osservazione normale
Nessuna salma può essere chiusa in cassa, né essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a
conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal
momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico
necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione
deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2
dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.
Art. 11
Periodo di osservazione cautelativo
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve
essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti
dall’articolo precedente.
Art. 12
Riduzione del periodo di osservazione
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato
dal Ministero della Salute o la salma presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali
lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario della A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di
osservazione a meno di 24 ore.
Art. 13
Posizione del corpo durante il periodo di osservazione
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino
eventuali manifestazioni di vita.
Nel caso di deceduti per malattia infettiva- diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative
prescritte dal Coordinatore Sanitario della A.S.L..
Art. 14
Depositi di osservazione
In un locale del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in
osservazione le salme di persone:
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a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di
osservazione;
b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento.
Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radiottativi deve
aver luogo in modo tale che sia vietata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte
caso per caso dal Coordinatore Sanitario della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di
morte di cui all’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185.
Le salme devono essere sorvegliate anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
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TITOLO III
DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI
Art. 15
Deposizione della salma nel feretro
Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, la salma, debitamente vestita o avvolta
in un lenzuolo, può essere deposta nel feretro.
Ogni feretro deve contenere una sola salma.
Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto.
Art. 16
Caratteristiche della cassa
Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non
inferiore a cm. 2, e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dal D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285.
Tutte le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno,
l’altra di metallo, secondo le disposizioni di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/1990.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con le indicazioni del nome, cognome
data di nascita e di morte del defunto.
Per il trasporto all’estero o dall’estero o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in
duplice cassa, l’una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio secondo quanto previsto dall’art. 30
del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
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TITOLO IV
TRASPORTO DELLE SALME
Art. 17
Trasporto delle salme
Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all’obitorio, o al cimitero è
eseguito a cura dei privati interessati, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali.
Detto trasporto è a carico del Comune in ogni altro caso.
Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
Il coordinatore Sanitario della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al
Sindaco provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio.
L’incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale
deve essere consegnata al custode del cimitero.
Art. 18
Caratteristiche dei carri funebri per il trasporto
I carri destinati al trasporto delle salme su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o
di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfestabile.
Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati
riconosciuti idonei dal Coordinatore Sanitario della A.S.L., il quale deve controllarne, almeno una volta
all’anno lo stato di manutenzione.
Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in
ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.
Art. 19
Trasporti con termini ridotti
Il trasporto delle salme prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del
titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Art. 20
Morti per infortuni o incidenti
I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico,
verranno trasportati all’obitorio dell’istituto di medicina legale previa autorizzazione dell’Autorità
giudiziaria.
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Art. 21
Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive
Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive comprese nell’apposito elenco
pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta
nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’Autorità Sanitaria,
salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la
morte.
Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che la salma è portatrice di radioattività, il Coordinatore
Sanitario della A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati
osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.
Art. 22
Trasporti con mezzi speciali
Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione , alla sala di autopsia o al cimitero
si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli
altri mezzi speciali di trasporto previsti dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
Nel caso di trasporto di salma da Comune ad altro Comune o all’estero, per il quale sia stato richiesto un
trasporto con mezzi di terzi, sempreché esso venga effettuato con automezzi di cui al precedente art. 18, il
trasporto sia di partenza che di arrivo potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro.
Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni
militari con mezzi propri.
Art. 23
Orari dei trasporti funebri
Gli orari per i trasporti funebri vengono stabiliti dal Sindaco.
Per il trasporto dall’abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall’abitazione al
cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.
I cortei funebri potranno seguire solo le strade comunali.
Per la particolare collocazione dell’abitato rispetto alla strada statale Aurelia essi percorreranno la Via
Mazzini e la via Cavour (stadio del nuoto). Da detta posizione potranno proseguire solamente su automezzi.
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Art. 24
Trasporto di salme in altro Comune
Per il trasporto di salme in altro Comune o all’estero, dovranno essere osservate le norme previste dal D.P.R.
10 settembre 1990 n. 285.
Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a
trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U.,
dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di osservazione.
Negli altri mesi dell’anno, tale prescrizione, si applica solo per le salme che devono essere trasportate in
località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il
trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore dal decesso.
Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione.
Art. 25
Modalità per il trasporto fuori Comune
Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso partendo dal domicilio, o dalla
porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri
con accompagnamento di corteo.
I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà presa in consegna dall’incaricato
dell’accompagnamento.
Art. 26
Autorizzazione per il trasporto fuori Comune
Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà
comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai
Sindaci in cui la salma dovesse sostare per onoranze.
L’incaricato del trasporto di una salma, fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di
autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso.
Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in
consegna al vettore durante il trasporto stesso.
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TITOLO V
CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO
Art. 27
Autorizzazione per la sepoltura
Il custode del cimitero non può ricevere nel Cimitero, per essere inumati o tumulati, nessuna salma, parte di
essa od ossa umane, se non accompagnati dall’autorizzazione prevista dall’art. 74 del D.P.R. n. 396/2000,
rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Art. 28
Custodia dei documenti
Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà
indicare il giorno e l’ora dell’eseguito seppellimento, il campo ed il numero d’ordine del cippo della fossa
comune o della tomba o del loculo in cui è stata posta la salma.
Art. 29
Ricevimento di salme e resti mortali
Il custode del cimitero riceve:
a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza al momento del
decesso;
c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al
seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel Cimitero stesso o in loculi di cui abbiano la
disponibilità per atto di concessione;
d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
e) le salme di persone nate in Bogliasco;
f) le salme di persone nate in altri Comuni da genitori residenti al momento della nascita in Bogliasco
con atto di nascita iscritto/trascritto;
g) le salme di persone non residenti con coniuge tumulato o inumato nel civico cimitero;
h) le salme delle persone anziane già residenti a Bogliasco, che per la loro età sono state ricoverate
in istituti per anziani o case di riposo ove vi è obbligo assumere la residenza.
i) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate.
j) salme di persone il cui coniuge, ancora in vita, avrà diritto ad essere tumulato, al momento
della morte, nel Cimitero di Bogliasco;
k) i resti mortali e le ceneri derivanti dalla cremazione di salme, purchè tumulate in loculo/ossario
già in concessione e occupato da altra salma e/o resti con cui esista un legame di parentela nei
limiti del quarto grado.
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Art. 30
Deposito provvisorio di salme o di resti mortali
Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il
custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all’Ufficio
Comunale per le pratiche richieste dal caso.
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TITOLO VI
INUMAZIONI
Art. 31
Sepolture
Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione.
Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
Sono a tumulazione le sepolture in loculi, tumulo o nicchia separati secondo le norme di cui agli articoli 76 e
77 del Regolamento n. 285/90.
Art. 32
Caratteristiche del terreno per le inumazioni
Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle
prescrizioni dettate dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285
Art. 33
Forma e classe dei campi
I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.
Essi sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun
riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.
I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati nella planimetria generale del Cimitero.
Art. 34
Cippi indicativi
Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo e con
l’indicazione dell’anno di seppellimento.
Sulla fossa ricoperta e con la terra debitamente assestata, potranno essere apposti cippi, croci, effigi ed altre
finiture ornamentali, dietro benestare dell’Autorità comunale.
In ogni caso dovrà essere posta l’indicazione – su materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici –
del nome e cognome del defunto.
Per gli indigenti la posa della lapide verrà effettuata a spese del Comune.
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Art. 35
Scavo della fossa
Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del
cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla
superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
Art. 36
Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
Le fosse per inumazioni delle salme di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più
profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l’una dall’altra
almeno metri 0,50 da ogni lato.
Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle salme, ma devono
essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti
di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di
inumazione.
Art. 37
Fosse per fanciulli
Le fosse per inumazione delle salme di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più
profonda (a metri 2) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di
almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 ogni inumazione.
I campi per l’inumazione dei fanciulli sono indicati nella planimetria nel piano di distribuzione del cimitero.
Art. 38
Modalità di concessione
Le inumazioni vengono accordate a titolo oneroso, dietro pagamento di una tariffa determinata con
apposito atto di Giunta Comunale, fatti i casi di esenzione previsti dal medesimo atto. La loro durata è
fissata in anni dieci.
Art. 39
Revoca e decadenza della sepoltura
Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico
interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un’altra sepoltura.
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Art. 40
Caratteristiche delle casse per l’inumazione
Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria 10 settembre
1990 n. 285 e dell’art. 16 del presente Regolamento.
Art. 41
Norme riguardanti le sepolture a inumazione
Ogni salma all’inumazione deve essere sepolta in fossa separata dalle altre.
Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o
marmo.
Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade votiveLe scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all’anno, mese e
giorno della morte.
Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Sindaco, dietro domanda, di darne autorizzazione.
Art. 42
Ornamento con fiori e piante
Sia sulle sepolture private ad inumazione, che sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o
coltivare aiuole, purchè le radici e i rami non invadano le tombe vicine e non ostruiscano i passaggi
comuni. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Qualora gli arbusti superassero
detta misura, dovranno essere ridotti all’altezza prescritta, su semplice invito dell’ufficio.
Qualora ci fosse inadempienza il responsabile del servizio competente disporrà d’autorità per il taglio ed
anche per lo sradicamento.
Art. 43
Scadenza della concessione – Recupero materiali
Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni
funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.
È facoltà dell’Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata sei mesi prima della
suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in
considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.
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Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione, sarà a cura dello stesso
Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette
ossario, dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio Comunale prima della scadenza stessa.
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TITOLO VII
TUMULAZIONI
Art. 44
Sepolture a tumulazione
Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono
soggette al pagamento di una tariffa.
Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.
Le nicchie o loculi o colombari sono assegnati dall’Ufficio preposto sulla base della scelta compiuta dagli
interessati.
Art. 45
Tipi e durata delle concessioni
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della
concessione è fissata in anni 99;
b) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 30 rinnovabili.
c) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della
concessione è fissata in anni 60;
d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di salma cremata. La durata della concessione è fissata in
anni 60.
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura,
sono conformi a quelle previste per i feretri da tumularsi nei colombari.
Per le concessioni di cui al 1 comma si applicano le tariffe previste da apposito atto di Giunta
Comunale.
Art. 46
Atto di concessione
La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata esclusivamente per persone decedute e /o
che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 62.
La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il Concessionario.
Art. 47
Pagamento della concessione – Cauzione
Prima della stipulazione dell’atto, il Concessionario deve provvedere al versamento di:
a) l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
b) l’importo della spesa e dei diritti contrattuali;
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c) di un importo, a titolo di cauzione, limitatamente alla costruzione delle edicole funerarie, pari a un
quinto dell’ammontare del costo dell’area concessa, e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla
proprietà comunale e privata.
Art. 48
Doveri dei concessionari
La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di
qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole
specie di concessione e delle condizioni risultanti dall’apposito contratto e dai progetti se richiesti.
Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.
Art. 49
Decorrenza della concessione
Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della loro stipulazione.
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TITOLO VIII
Cappelle ed edicole
art. 50
Concessione dell’area
Le cappelle potranno essere costruite sulle aree previste nella planimetria generale;
All’atto della presentazione della domanda, per la concessione dell’area per la costruzione di cappelle,
edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l’intero importo corrispondente,
previsto dalla tariffa vigente.
A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti, l’atto di concessione.
La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni.
Il concessionario dovrà presentare il progetto di costruzione entro un anno dalla stipulazione del
contratto, a pena di revoca della concessione medesima.
La Giunta Comunale provvede, con apposito atto, ad individuare le aree per la costruzione di cappelle
in relazione alle quali potranno presentare domanda anche coloro che non sono residenti nel Comune
di Bogliasco. Dette aree non potranno in ogni caso essere superiori al 50% delle aree messe a
disposizione.
Art. 51
Modalità per la presentazione dei progetti
Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario.
Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell’opera da eseguire e
dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.
I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell’esecutore che dovrà depositare
la propria firma in Comune prima dell’inizio dei lavori.
Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante
importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione
edilizia.
I singoli progetti debbono essere approvati dall’organo competente su conforme parere del Coordinatore
Sanitario della A.S.L. e sentita la Commissione edilizia.
Nell’atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel
sepolcro.
Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l’esterno del cimitero.
Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta
ed ottenuta l’approvazione da parte del Comune.
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La costruzione dell’opera dovrà iniziarsi nei termini di validità della costruzione edilizia e portata a termine
entro un anno dalla data di inizio dei lavori, pena decadenza della concessione.
Art. 52
Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori
All’esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l’opera, mediante apposita
struttura, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l’eventuale occupazione dei viali circostanti a
piccole porzioni che verranno indicate dall’ufficio Tecnico Comunale.
Durante l’esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla
proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l’esecutore dei lavori
responsabili in solido dei danni che venissero provocati. Al termine dei lavori è fatto obbligo all’esecutore
dei lavori di liberare gli spazi da macchinari e materiali.
Art. 53
Ossari, cinerari, colombari
Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari.
Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all’art. 58 del presente regolamento.
Art. 54
Mancata utilizzazione dell’area
Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall’art. 51, la concessione dell’area
s’intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell’opera
incamererà il deposito cauzionale di cui all’art. 47, restituendo invece l’intero importo versato per la
concessione dell’area.
Art. 55
Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale
Il deposito cauzionale previsto dall’art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal
Coordinatore Sanitario della A.S.L e dall’Ufficio Tecnico Comunale.
Qualora l’opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal
Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Art. 56
Diritto di uso delle sepolture private
Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già
altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme in vigore.
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Art. 57
Manutenzione delle opere
I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l’obbligo di provvedere
alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che
l’Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.
I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la
decadenza della concessione.
Nell’area che delimita la cappella di famiglia si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè le
radici e i rami non invadano le tombe vicine e non ostruiscano i passaggi comuni. Sono ammessi pure
arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Qualora gli arbusti superassero detta misura dovranno
essere ridotti all’altezza prescritta su semplice invito dell’ufficio.
Qualora ci fosse inadempienza il responsabile del servizio competente disporrà d’autorità per il taglio
ed anche per lo sradicamento.
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TITOLO IX
Colombari
Art. 58
Norme per la concessione
La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo VII.
Nei colombari è ammesso il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro
pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del
concessionario o successore.
Art. 59
Lastre di chiusura ed ornamenti
Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dall’ufficio
Comunale.
Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo nonché
portafiori e lampade votive, purchè non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto
e in porcellana.
Art. 60
Caratteristica dei feretri
Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l’altra,
esterna di legno (vedi art. 77 del D.P.R. 10/9/90 n. 285).
Art. 61
Diritto di sepoltura e durata della concessione
Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione. Non può quindi
essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
La concessione ha la durata di anni 30 (vedi art. 45) e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di
30 anni.
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Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell’ossario
comune.
È anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.
Art. 62
Concessioni di colombari
Le concessioni di colombari sono accordate esclusivamente per la tumulazione di salme.
Tali salme devono essere di:
a) persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
b) persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, la residenza al momento del decesso;
c) persone non residenti in vita nel Comune di Bogliasco e morte fuori, ma aventi diritto al
seppellimento in un sepoltura privata o in loculi esistenti in questo cimitero di cui abbiano la
disponibilità per atto di concessione;
d) nati morti e di prodotti del concepimento di cui al D.P.R. 10/9/90 n. 285;
e) persone nate in Bogliasco;
f) persone nate in altri Comuni da genitori residenti al momento della nascita in Bogliasco con atto di
nascita iscritto/ trascritto;
g) persone anche non residenti con coniuge tumulato nel civico cimitero;
h) persone il cui coniuge, ancora in vita, avrà diritto ad essere tumulato, al momento della morte,
nel cimitero di Bogliasco;
i) i resti mortali e le ceneri derivanti dalla cremazione di salme, purchè tumulate in loculo/ossario
già in concessione e occupato da altra salma e/o resti con cui esista un legame di parentela nei
limiti del quarto grado;
j) le salme delle persone anziane già residenti a Bogliasco, che per la loro età sono state ricoverate
in istituti per anziani o case di riposo ove vi è obbligo assumere la residenza
k) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate.
È inoltre permessa la tumulazione di un familiare non residente in un colombaro già occupato da salma da
almeno 20 anni; la concessione è subordinata alla raccolta dei resti della salma già tumulata da effettuare a
spese del concessionario.
Su richiesta è consentito, con impresa privata, escluso mano d’opera comunale, a spese del concessionario,
riunire in un solo colombaro i resti mortali, già tumulati in loculi singoli, di parenti fino al quarto grado o del
coniuge previa stipula di una concessione il cui termine di scadenza coinciderà con quello della prima
concessione. In tal caso sarà applicata una tariffa proporzionale alla durata della concessione.
Tutte le spese per la raccolta resti sono a carico dei richiedenti. Le spese per il trasporto, all’interno del
cimitero, dai loculi lasciati vacanti e quindi rientranti nella disponibilità comunale sino alla diversa
destinazione, sono a carico del Comune che lo effettuerà tramite personale comunale.
In deroga a quanto previsto nel primo comma alle persone viventi che abbiano compiuto l’ottantesimo anno
di età è data la possibilità di avere in concessione un loculo, nel qual caso i tempi decorreranno dal
momento della stipula del contratto. Detto loculo non potrà essere assolutamente utilizzato neanche
temporaneamente per altre salme e, qualora ciò avvenisse, fermo restando i provvedimenti per la salma
introdotta, la concessione è annullata ed il suo corrispettivo incamerato dal Comune.
Non perdono il diritto alla sepoltura le persone anziane, già residenti in Bogliasco, che per la loro età sono
ricoverate in istituti per anziani o case di riposo ove è obbligo assumere la residenza.
La durata della concessione, in ogni caso, decorre dalla data di stipula del contratto di concessione.
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Art. 62 bis Inserimento urne in loculo perenne
È possibile riunire in un unico loculo, in concessione perenne, insieme alla salma lì collocati, resti di salme
di parenti o affini, sempre tumulati nel Civico Cimitero, senza perderne la perpetuità ma con retrocessione al
Comune di tutti i loculi lasciati vacanti.
In tal caso sono a carico degli interessati le spese per la raccolta resti la rimozione ed apposizione di lapidi ed
ornamenti (vasi, luci, ecc) rimanendo a carico del Comune le spese di apertura e chiusura loculi, trasporto
delle cassette contenenti i resti del loculo lasciato vacante e quello di nuova collocazione.
A titolo esemplificativo si specificano di seguito gli aventi diritto:
a) coniuge;
b) discendenti e rispettivo coniuge senza limite di grado;
c) ascendenti e rispettivo coniuge senza limite di grado;
d) i collaterali fino al 6 grado e rispettivo coniuge;
e) gli affini entro il 3 grado e rispettivo coniuge;
f) convivente a condizione che la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso.
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TITOLO X
OSSARI E CINERARI
Art. 63
Ossario comune
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate
nell’ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla
vista del pubblico.
Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva
delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del
defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del
defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Art. 64
Cellette – ossario
Le cellette – ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il
cognome del defunto, i resti delle salme esumati da qualsiasi sepoltura.
Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.
Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il
nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.
La concessione ha la durata di anni 60 dalla data della stipula della convenzione.
Art. 65
Cellette – cinerarie
Le cellette – cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di salma cremata. L’urna cineraria deve portare
all’esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.
La concessione ha la durata di anni 60 dalla data della stipula della concessione.
Coloro che dispongono già di un colombaro di adeguata capienza, in luogo di collocare le ossa esumate od
estumulate nelle cellette-ossario o le ceneri nelle cellette - cinerarie, appartenenti al coniuge o ai
congiunti sino al quarto grado, potranno collocare le medesime nel colombaro stesso, previa stipula di
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una concessione il cui termine di scadenza coinciderà con quello della concessione principale. In tal
caso, sarà applicata una tariffa proporzionale alla durata della concessione.
In un loculo perpetuo potranno essere collocati resti o ceneri appartenenti al coniuge o ai congiunti
sino al 4 grado senza perdere la perpetuità. In tal caso sarà applicata la tariffa deliberata dalla Giunta
Comunale.
Art. 65 bis
Disposizioni sulle restituzioni dei loculi
Nel caso di esplicita restituzione all’ente di uno o più loculi al fine di raccogliere i resti e traslarli in
altro loculo, nulla deve il Comune per le retrocessioni.
Nel caso di restituzione all’Ente di un loculo situato in posizione disagiata rispetto alle necessità dei
congiunti che per età avanzata e/o infermità abbiano presentato apposita istanza per il trasferimento
del loro congiunto e affrontino tutte le spese relative alla concessione di un nuovo loculo e alla
traslazione della salma con impresa privata di pompe funebri, si provvederà al rimborso
proporzionato al periodo di tempo durante il quale il loculo non viene utilizzato che resta sino alla
scadenza della concessione in atto.
30
TITOLO XI
CREMAZIONE
Art. 66
Autorizzazione alla cremazione
La cremazione di salma deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della
volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001,
n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte
effettuato dal medico necroscopo.
L’autorizzazione alla cremazione di una salma non può essere concessa se non viene preventivamente
acquisito:
a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte
dovuta a reato;
b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta di
quest’ultima, recante la specifica indicazione che la salma può essere cremata.
La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni
cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o
estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell’azienda sanitaria locale (A.S.L), in
caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci.
Il Sindaco, sentita la A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione
degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la
cittadinanza con pubbliche affissioni:
a) delle circostanze rilevate;
b) del periodo di effettuazione della cremazione;
c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a
richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi dal deposito temporaneo le ceneri vengono
disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.
Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di
pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti
mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità.
Art. 67
31
Affidamento delle ceneri
Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve
riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificatici del defunto, la data del decesso e
quella dell’avvenuta cremazione.
Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del
Codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di
essi, può richiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione,
l’interramento nel cimitero, l’affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla
legge regionale.
La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla
cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o
estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto.
In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è tumulata nel cimitero, finchè sulla destinazione
non intervenga accordo parti o sentenza passata in giudicato.
I soggetti di cui al comma 2 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le
ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:
a) i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;
b) la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della
sua custodia nel luogo di conservazione individuato;
c) il consenso dell’affidatario per l’accettazione dei relativi controlli da parte dell’Amministrazione
Comunale;
d) l’obbligazione per l’affidatario di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali
variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del
rilascio della autorizzazione al trasporto;
e) la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale
di consegna;
f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e
delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione
dell’urna;
g) la conoscenza della possibilità di trasferimento del’urna in cimitero, nel caso il familiare non
intendesse più conservarla;
h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’ Autorità
Giudiziaria o di pubblica sicurezza.
L’urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell’affidatario il quale, previa
comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche al proprio domicilio.
L’affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi allocazione dell’urna cineraria è tenuto
a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si
procede ad aggiornamento del verbale di affidamento.
Nel caso in cui l’affidatario dell’urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento gli
stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all’interramento oppure alla
dispersione delle ceneri.
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È istituito presso il servizio demografico il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati
in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri.
Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo
di trascrizione cronologica sul registro di cui sopra , anche a tenuta informatica, con l’indicazione:
a) per affidamenti di urna autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell’affidatario, nonché
dei dati identificativi del defunto;
b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero,
diverso dalla residenza, dell’indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;
c) per i recessi dall’affidamento, dell’identificazione del cimitero di sepoltura e della data di
recesso;
d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.
Art. 68
Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri
La sepoltura di un’urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l’urna viene sepolta,
accertato, il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta.
Art. 69
Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie
Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale
resistente in relazione alla sua destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a
mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all’esterno il cognome ed il nome, la data di nascita e di
morte del defunto, nonché la data dell’avvenuta cremazione.
Per il trasporto dell’urna cineraria si richiama l’applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990 n.
285, in relazione al fatto che trasporto avvenga interamente all’interno dello stesso comune, in partenza o in
arrivo da o per altro comune in partenza o in arrivo da o per l’estero.
Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è
soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa
indicazione dell’autorità sanitaria competente.
Il Comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono
indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell’autorizzazione alla cremazione, i dati
anagrafici dell’affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell’urna. Tale verbale,
che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è
conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e
un’altra dall’affidatario dell’urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di
accompagnamento.
La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l’interramento, l’affidamento ai familiari e la
dispersione delle ceneri.
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Art. 70
Dispersione delle ceneri
La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del
defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.
L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.
Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre
l’autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la
dispersione.
La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all’art. 66 o da un
differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò
appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree
private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad
attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da
natanti e da manufatti.
La profondità dell’area adibita all’interramento dell’urna cineraria è di circa 1, 20 metri.
Art. 71
Modalità conservative delle urne
Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori dal
cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall’affidatario, tra quelli consentiti.
Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno
presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni interne di una nicchia cineraria
sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40.
Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni
minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici, quale
cemento, vetroresina, plastica di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore
deve essere adeguatamente sigillato per evitare l’entrata di liquidi.
La sepoltura diretta di un’urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l’urna debba essere di
materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la
dispersione delle ceneri nel terreno.
Le fosse per l’inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia
di lunghezza che di larghezza. È d’obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l’urna ed il piano di
campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati
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anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, il
numero identificativo assegnato.
In caso di affidamento familiare l’urna deve essere conservata in luogo sicuro ed adeguato.
Art. 72
Cinerario comune, giardino delle rimembranze
Nel cimitero del Comune deve essere presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri
provenienti dalla cremazione delle salme o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per le
quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.
Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e
realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico.
Nel cimitero del comune deve essere presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita
all’interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri.
Art. 73
Diritti
Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, all’affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per
lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, e per la dispersione
delle ceneri sono dovuti i diritti stabiliti con atto della Giunta comunale.
Art. 74
Diritti applicati
La misura dei diritti per la conservazione di urna cineraria in abitazione sarà disposta con atto della
Giunta comunale.
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TITOLO XII
AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE
Art.75
Autopsie
Per sottoporre una salma ad autopsia si richiamano le norme dettate dall’art. 45 del Regolamento di Polizia
Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
Art. 76
Imbalsamazioni
Per i trattamenti atti ad ottenere l’imbalsamazione delle salme si richiamano le norme degli artt. 46 e 47 del
citato Regolamento n. 285/90.
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TITOLO XIII
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI
Art. 77
Esumazioni
Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, o se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza
della concessione.
Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso
al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.
Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco
allo scopo di trasferire le salme in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dall’Autorità
giudiziaria per esigenze della giustizia.
Art. 78
Esumazioni straordinarie
Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano
già trascorsi due anni dalla morte ed il Coordinatore Sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza
alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Art. 79
Salme esumate d’ordine dell’Autorità giudiziaria
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall’Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella
sala delle autopsie, con l’osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite.
Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario o del custode.
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Art. 80
Divieto di apportare riduzioni a salme
E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre la salma entro contenitori di misura
inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
In caso di mancata mineralizzazione della salma estumulata si applicheranno le disposizioni previste
dall’art. 86, comma 2 del D.P.R. 285/90.
Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all’Autorità giudiziaria, chiunque esegua sulle salme operazioni
nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall’art. 410 del Codice
Penale.
Art. 81
Trasferimento di feretri in altra sede
Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione
di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura il Coordinatore
Sanitario dell’A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può
farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
Qualora il Coordinatore Sanitario della A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente
consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro.
Art. 82
Raccolta delle ossa
Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazioni, devono essere raccolte
diligentemente e depositate nell’ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatto
domanda di raccoglierle nell’apposita cassetta e deporle nelle cellette – ossario di cui all’art. 65.
Tutti i rifiuti risultanti dell’attività cimiteriale andranno smaltiti nel rispetto delle disposizioni
normative vigenti.
Art. 83
Verbale delle operazioni
Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle
quali una da consegnare all’Ufficio e l’altra da depositare presso il custode del cimitero.
Art. 84
Esumazioni ed estumulazioni
Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessi privati, saranno
richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa in vigore.
Art. 85
Sepolture abbandonate – Interventi d’ufficio
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Per i motivi di decoro e di igiene ed in rapporto ad una razionale utilizzazione degli spazi disponibili in caso
di sepoltura abbandonata per incuria, decorso il termine non inferiore ad anni trenta dalla tumulazione il
Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti ed al recupero dei resti delle salme previo avviso ai
componenti della famiglia del concessionario.
L’avviso verrà pubblicato nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 novembre e successivamente, decorsi
non meno di quattro mesi, per un ulteriore periodo di trenta giorni mediante affissione all’Albo Pretorio,
sulla tomba in causa e ove occorra, mediante manifesti in luoghi di pubblica frequentazione.
Le salme estumulate verranno collocate in cassette di zinco, previa identificazione, e collocate in
cellette ossario.
Ad estumulazione avvenuta, i colombari e le aree rientrano nella disponibilità del Comune.
Art.86
Revoca
Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate
anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, possono essere revocate
quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave
situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile
provvedere all’ampliamento o alla costruzione di u nuovo Cimitero, ai sensi dell’art. 92, capo XVII,
del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
Dalla decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al
concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo pretorio per la durata di 60
giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno
indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
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TITOLO XIV
Servizi cimiteriali
Art. 87
Pulizia del Cimitero
La manutenzione, l’ordine e la vigilanza sanitaria del Cimitero spettano al Sindaco.
Art. 88
Organizzazione del servizio cimiteriale
Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
a) per la parte amministrativa il Settore Affari Generali.
b) per la parte sanitaria il Coordinatore Sanitario dell’A.S.L.
c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti,
manutenzione, etc.) l’Ufficio Tecnico.
Art. 89
Custode del Cimitero
Il custode del cimitero è alle dipendenze del Settore Tecnico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli
relativi ai funerali, e del Coordinatore Sanitario dell’A.S.L. per quanto riguarda le norme igienico- sanitarie.
Art. 90
Compiti del Custode
Il custode del cimitero è incaricato di assolvere i specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia
mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente regolamento comunale.
Art. 91
Tenuta dei documenti obbligatori
40
Il custode, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione di cui all’art. 7; egli inoltre
iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età,
luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’art. 7,
l’anno, il giorno e l’ora dell’inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d’ordine
della bolletta di seppellimento;
2) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l’indicazione del sito
dove sono stati deposti;
3) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l’indicazione del luogo di
deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero,
secondo quanto risulta dall’autorizzazione del Sindaco;
4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto delle salme o di
ceneri, etc…
I registri sopra indicati, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.
Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato
negli archivi, restando l’altro presso il custode.
Art. 92
Obblighi del custode seppellitore
Il custode del cimitero deve altresì:
a) aprire e chiudere i cancelli d’ingresso secondo l’orario stabilito;
b) esercitare durante l’orario di apertura al pubblico, un’assidua vigilanza affinchè sia da parte dei
visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non
vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
c) impedire l’esecuzione di lavori se non autorizzati dall’Amministrazione Comunale,
d) segnalare all’Ufficio Comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella
privata;
e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, etc.;
h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.
Inoltre ha l’obbligo di:
1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta
destinazione;
2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni,
tumulazioni, estumulazioni, etc.) dando – se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed
imbalsamazioni;
3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell’ossario comune o,
qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali
nell’apposita urna, ponendola nella cella ossario;
4) consegnare all’Ufficio Comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente
rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
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TITOLO XV
Norme per l’accesso e la visita al Cimitero
Art. 93
Orario di apertura del cimitero
Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all’ingresso del
cimitero stesso.
Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero senza permesso scritto delle Autorità Comunali, fatta
eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell’esercizio delle loro funzioni.
Art. 94
Divieto d’ingresso
E’ vietato l’ingresso:
-
ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.
Nell’interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che
servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria
nell’esercizio delle loro funzioni.
E’ altresì consentito l’ingresso a speciali carrozzelle che trasportano invalidi, sia a trazione autonoma
sia spinti da persone che assistono l’invalido.
Art. 95
Prescrizioni particolari
E’ vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e
previa autorizzazione dell’Ufficio Comunale competente.
Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l’esecuzione di lavori di
restauro alle lapidi.
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L’introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al
4 novembre.
Art. 96
Norme per i visitatori
Nell’interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
È vietato:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
asportare o danneggiare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, etc;
gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
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TITOLO XVI
CONTRAVVENZIONI
Art. 97
Contravvenzioni
I contravventori alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono
puniti con l’ammenda stabilita dall’art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive
modificazioni .
Art. 98
Accertamento contravvenzioni
Per l’accertamento delle contravvenzioni si osserverà il Regolamento Comunale e la normativa vigente al
momento delle infrazioni.
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TITOLO XVII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 99
Regolamento speciale di polizia mortuaria
Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia
Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/95 n° 285 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265 e
successive modifiche della legge 142 dell’8/6/90 in relazione alle specifiche competenze del Sindaco, del
Coordinatore sanitario dell’ A.S.L. e dei responsabili degli Uffici Comunali preposti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano inoltre le disposizioni
della Legge Regionale in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri n. 24 del 4
luglio 2007, successivamente modificata dalla legge regionale 11 marzo 2008 n. 4.
Art. 100
Entrata in vigore del regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.
Sono abrogate tutte le precedenti norme locali in contrasto con il presente Regolamento.
Art. 101
Disposizione finale
Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con
delibera del C. C. n. 38 del 30/5/95 ed il Regolamento in materia di cremazione approvato con delibera
del C.C. n. 56 del 28/11/2006 che si intendono così contestualmente abrogati.
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