comune di bogliasco regolamento comunale di polizia mortuaria ed
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COMUNE DI BOGLIASCO PROVINCIA DI GENOVA REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA ED IN MATERIA DI CREMAZIONE Approvato con deliberazione del C.C. n. ……….. del ……….. 1 INDICE TITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI Art. 1: denuncia dei casi di morte Art. 2:denuncia dei casi di morte da farsi dai medici Art. 3: Denuncia di casi di morte all’autorità giudiziaria Art. 4: Rinvenimento di resti mortali Art. 5: Visita del medico necroscopo Art. 6: Casi di morte per malattia infettiva Art.7: Rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura Art.8 : Nati morti e prodotti abortivi Art. 9: Riscontro diagnostico TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME Art. 10: Periodo di osservazione normale Art. 11: Periodo di osservazione cautelativo Art. 12: Riduzione del periodo di osservazione Art. 13: Posizione del corpo durante il periodo di osservazione Art. 14:Depositi di osservazione TITOLO III DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI Art. 15: Deposizione della salma nel feretro Art. 16: Caratteristiche della cassa TITOLO IV TRASPORTO DELLE SALME Art. 17 :Trasporto delle salme Art. 18: Caratteristiche dei carri per il trasporto Art. 19: Trasporti con termini ridotti Art. 20: Morti per infortuni o incidenti Art. 21:Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive Art. 22: Trasporti con mezzi speciali Art. 23:Orari dei trasporti funebri Art. 24:Trasporto di salme in altro Comune Art. 25:Modalità per il trasporto fuori Comune Art. 26 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune 2 TITOLO V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO Art. 27: Autorizzazione per la sepoltura Art. 28: Custodia dei documenti Art. 29:Ricevimento di salme e resti mortali Art. 30:Deposito provvisorio di salme o di resti mortali TITOLO VI INUMAZIONI Art. 31:Sepolture Art. 32:Caratteristiche del terreno per le inumazioni Art. 33:Forma e classe dei campi Art. 34:Cippi indicativi Art. 35:Scavo della fossa Art. 36:Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti Art. 37:Fosse per fanciulli Art. 38: Modalità di concessione Art. 39:Revoca e decadenza della sepoltura Art. 40:Caratteristiche delle casse per l’inumazione Art. 41:Norme riguardanti le sepolture a inumazione Art. 42:Ornamento con fiori e piante Art. 43:Scadenza della concessione – Recupero materiali TITOLO VII TUMULAZIONI Art. 44:Sepolture a tumulazione Art. 45:Tipi e durata delle concessioni Art. 46:Atto di concessione Art. 47:Pagamento della concessione – Cauzione Art. 48:Doveri dei concessionari Art. 49: Decorrenza della concessione TITOLO VIII CAPPELLE ED EDICOLE Art. 50: Concessione dell’area Art. 51:Modalità per la presentazione dei progetti Art. 52:Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori Art. 53:Ossari, cinerari, colombari Art. 54:Mancata utilizzazione dell’area Art. 55: Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale Art. 56: Diritto di uso delle sepolture private Art. 57:Manutenzione delle opere 3 TITOLO IX COLOMBARI Art. 58: Norme per la concessione Art. 59: Lastre di chiusura ed ornamenti Art. 60: Caratteristica dei feretri Art. 61:Diritto di sepoltura e durata della concessione Art. 62: Concessioni di colombari Art. 62: bis Inserimento urne in loculo perenne TITOLO X OSSARI E CINERARI Art. 63 :ossario comune Art. 64: Cellette – ossario Art. 65 :Cellette – cinerarie Art. 65 bis: Disposizioni sulle restituzioni dei loculi TITOLO XI CREMAZIONE Art. 66: Autorizzazione alla cremazione Art. 67:Affidamento delle ceneri Art. 68: Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri Art. 69:Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie Art. 70: Dispersione delle ceneri Art. 71: Modalità conservative delle urne Art. 72: Cinerario comune, giardino delle rimembranze Art. 73: Diritti Art. 74 : Diritti applicati TITOLO XII AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE Art.75: Autopsie Art. 76: Imbalsamazioni TITOLO XIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 77:Esumazioni Art. 78: Esumazioni straordinarie Art. 79: Salme esumate d’ordine dell’Autorità giudiziaria Art. 80: Divieto di apportare riduzioni a salme Art. 81:Trasferimento di feretri in altra sede Art. 82:Raccolta delle ossa Art. 83:Verbale delle operazioni Art. 84: Esumazioni ed estumulazioni 4 Art. 85: Sepolture abbandonate – Interventi d’ufficio Art.86 Revoca TITOLO XIV SERVIZI CIMITERIALI Art. 87:Pulizia del Cimitero Art. 88:Organizzazione del servizio cimiteriale Art. 89:Custode del Cimitero Art. 90: Compiti del Custode Art. 91: Tenuta dei documenti obbligatori Art. 92: Obblighi del custode seppellitore TITOLO XV NORME PER L’ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO Art. 93:Orario di apertura del cimitero Art. 94:Divieto d’ingresso Art. 95:Prescrizioni particolari Art. 96: Norme per i visitatori TITOLO XVI CONTRAVVENZIONI Art. 97: Contravvenzioni Art. 98: Accertamento contravvenzioni TITOLO XVII DISPOSIZIONI FINALI Art. 99: Regolamento speciale di polizia mortuaria Art. 100: Entrata in vigore del regolamento Art. 101Disposizione finale 5 TITOLO I DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI Art. 1 Denuncia dei casi di morte È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore del decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all’Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l’ora in cui avvenne il decesso. Art. 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici A norma dell’art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell’art. 1 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall’accertamento del decesso: a) b) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d’intesa con l’Istituto Centrale di Statistica; con modello rilasciato dal Comune come previsto dall’art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico. Art. 3 Denuncia di casi di morte all’autorità giudiziaria Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza. Art. 4 Rinvenimento di resti mortali Nel caso di rinvenimenti di parti di salma o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale né dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’unità sanitaria locale competente per territorio. Quest’ultima, salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo, 6 comunicando i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura. Art. 5 Visita del medico necroscopo Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall’art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 8 – 9 – 10 del D.P.R. 285/90, e comunque non dopo le 30 ore. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da un medico nominato dalla unità sanitaria locale competente. Art. 6 Casi di morte per malattia infettiva Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al Coordinatore Sanitario della A.S.L. per i necessari provvedimenti di disinfezione. Art. 7 Rilascio dell’autorizzazione per la sepoltura Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l’Ufficiale dello Stato Civile rilascia l’autorizzazione per la sepoltura, in conformità delle norme previste dall’art. 141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di salma od ossa umane, contemplate dal precedente articolo 4. Qualora sussistano i casi previsti dall’art. 3, il rilascio dell’autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell’Autorità giudiziaria. Art. 8 Nati morti e prodotti abortivi Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell’art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento. 7 Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Coordinatore Sanitario della A.S.L. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento alla Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto. Art. 9 Riscontro diagnostico Fatti salvi i poteri in materia dell’autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, correlate con il D.M. 11/8/1969, le salme delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché le salme delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico- scientifici. Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte. Eseguito il riscontro diagnostico, la salma deve essere ricomposta con la migliore cura. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l’eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal Coordinatore Sanitario della A.S.L. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’Ente per il quale viene effettuato. 8 TITOLO II PERIODO DI OSSERVAZIONE DELLE SALME Art. 10 Periodo di osservazione normale Nessuna salma può essere chiusa in cassa, né essere sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumata, tumulata, cremata, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni. Art. 11 Periodo di osservazione cautelativo Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall’articolo precedente. Art. 12 Riduzione del periodo di osservazione Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Salute o la salma presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Coordinatore Sanitario della A.S.L. il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore. Art. 13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva- diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Coordinatore Sanitario della A.S.L.. Art. 14 Depositi di osservazione In un locale del cimitero, possibilmente distinto dalla camera mortuaria, si possono ricevere e tenere in osservazione le salme di persone: 9 a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui si debba fare esposizione al pubblico per il riconoscimento. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radiottativi deve aver luogo in modo tale che sia vietata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Coordinatore Sanitario della A.S.L., in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all’art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1961, n. 185. Le salme devono essere sorvegliate anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. 10 TITOLO III DEPOSIZIONE DELLE SALME NEI FERETRI Art. 15 Deposizione della salma nel feretro Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, la salma, debitamente vestita o avvolta in un lenzuolo, può essere deposta nel feretro. Ogni feretro deve contenere una sola salma. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell’atto del parto. Art. 16 Caratteristiche della cassa Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello spessore non inferiore a cm. 2, e rispondente per tutte le altre caratteristiche a quanto prescritto dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Tutte le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo, secondo le disposizioni di cui all’art. 30 del D.P.R. 285/1990. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con le indicazioni del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto. Per il trasporto all’estero o dall’estero o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l’una di metallo e l’altra di tavole di legno massiccio secondo quanto previsto dall’art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. 11 TITOLO IV TRASPORTO DELLE SALME Art. 17 Trasporto delle salme Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all’obitorio, o al cimitero è eseguito a cura dei privati interessati, quando siano richiesti servizi o trattamenti speciali. Detto trasporto è a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. Il coordinatore Sanitario della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, e propone al Sindaco provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio. L’incaricato del trasporto di una salma deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero. Art. 18 Caratteristiche dei carri funebri per il trasporto I carri destinati al trasporto delle salme su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfestabile. Detti carri possono essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dal Coordinatore Sanitario della A.S.L., il quale deve controllarne, almeno una volta all’anno lo stato di manutenzione. Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità dovrà essere conservato sul carro in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza. Art. 19 Trasporti con termini ridotti Il trasporto delle salme prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita. Art. 20 Morti per infortuni o incidenti I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati all’obitorio dell’istituto di medicina legale previa autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. 12 Art. 21 Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive Qualora la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive - diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli indumenti di cui è rivestita ed avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’Autorità Sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidermica della malattia che ha causato la morte. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che la salma è portatrice di radioattività, il Coordinatore Sanitario della A.S.L. dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale. Art. 22 Trasporti con mezzi speciali Il trasporto delle salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione , alla sala di autopsia o al cimitero si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dal D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Nel caso di trasporto di salma da Comune ad altro Comune o all’estero, per il quale sia stato richiesto un trasporto con mezzi di terzi, sempreché esso venga effettuato con automezzi di cui al precedente art. 18, il trasporto sia di partenza che di arrivo potrà essere svolto, se richiesto dai familiari, con il medesimo carro. Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri. Art. 23 Orari dei trasporti funebri Gli orari per i trasporti funebri vengono stabiliti dal Sindaco. Per il trasporto dall’abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall’abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve. I cortei funebri potranno seguire solo le strade comunali. Per la particolare collocazione dell’abitato rispetto alla strada statale Aurelia essi percorreranno la Via Mazzini e la via Cavour (stadio del nuoto). Da detta posizione potranno proseguire solamente su automezzi. 13 Art. 24 Trasporto di salme in altro Comune Per il trasporto di salme in altro Comune o all’estero, dovranno essere osservate le norme previste dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nella cavità corporea di almeno 500 cc. di formalina F.U., dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di osservazione. Negli altri mesi dell’anno, tale prescrizione, si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorso le 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano alle salme sottoposte a trattamenti di imbalsamazione. Art. 25 Modalità per il trasporto fuori Comune Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso partendo dal domicilio, o dalla porta della Chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finchè non sarà presa in consegna dall’incaricato dell’accompagnamento. Art. 26 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci in cui la salma dovesse sostare per onoranze. L’incaricato del trasporto di una salma, fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo ove è avvenuto il decesso. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso. 14 TITOLO V CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO Art. 27 Autorizzazione per la sepoltura Il custode del cimitero non può ricevere nel Cimitero, per essere inumati o tumulati, nessuna salma, parte di essa od ossa umane, se non accompagnati dall’autorizzazione prevista dall’art. 74 del D.P.R. n. 396/2000, rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile. Art. 28 Custodia dei documenti Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l’ora dell’eseguito seppellimento, il campo ed il numero d’ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stata posta la salma. Art. 29 Ricevimento di salme e resti mortali Il custode del cimitero riceve: a) le salme delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; b) le salme delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso la residenza al momento del decesso; c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel Cimitero stesso o in loculi di cui abbiano la disponibilità per atto di concessione; d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui al D.P.R. 10/9/1990 n. 285; e) le salme di persone nate in Bogliasco; f) le salme di persone nate in altri Comuni da genitori residenti al momento della nascita in Bogliasco con atto di nascita iscritto/trascritto; g) le salme di persone non residenti con coniuge tumulato o inumato nel civico cimitero; h) le salme delle persone anziane già residenti a Bogliasco, che per la loro età sono state ricoverate in istituti per anziani o case di riposo ove vi è obbligo assumere la residenza. i) i resti mortali e le ceneri delle persone sopraelencate. j) salme di persone il cui coniuge, ancora in vita, avrà diritto ad essere tumulato, al momento della morte, nel Cimitero di Bogliasco; k) i resti mortali e le ceneri derivanti dalla cremazione di salme, purchè tumulate in loculo/ossario già in concessione e occupato da altra salma e/o resti con cui esista un legame di parentela nei limiti del quarto grado. 15 Art. 30 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali Nel caso di consegna al Cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all’Ufficio Comunale per le pratiche richieste dal caso. 16 TITOLO VI INUMAZIONI Art. 31 Sepolture Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. Sono a tumulazione le sepolture in loculi, tumulo o nicchia separati secondo le norme di cui agli articoli 76 e 77 del Regolamento n. 285/90. Art. 32 Caratteristiche del terreno per le inumazioni Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 Art. 33 Forma e classe dei campi I campi comuni per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe. Essi sono divisi in riquadri e l’utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità. I campi comuni per le salme degli adulti sono indicati nella planimetria generale del Cimitero. Art. 34 Cippi indicativi Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta con un numero progressivo e con l’indicazione dell’anno di seppellimento. Sulla fossa ricoperta e con la terra debitamente assestata, potranno essere apposti cippi, croci, effigi ed altre finiture ornamentali, dietro benestare dell’Autorità comunale. In ogni caso dovrà essere posta l’indicazione – su materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici – del nome e cognome del defunto. Per gli indigenti la posa della lapide verrà effettuata a spese del Comune. 17 Art. 35 Scavo della fossa Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Art. 36 Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti Le fosse per inumazioni delle salme di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a metri 2) la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e debbono distare l’una dall’altra almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione. Art. 37 Fosse per fanciulli Le fosse per inumazione delle salme di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a metri 2) una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 ogni inumazione. I campi per l’inumazione dei fanciulli sono indicati nella planimetria nel piano di distribuzione del cimitero. Art. 38 Modalità di concessione Le inumazioni vengono accordate a titolo oneroso, dietro pagamento di una tariffa determinata con apposito atto di Giunta Comunale, fatti i casi di esenzione previsti dal medesimo atto. La loro durata è fissata in anni dieci. Art. 39 Revoca e decadenza della sepoltura Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un’altra sepoltura. 18 Art. 40 Caratteristiche delle casse per l’inumazione Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di Polizia mortuaria 10 settembre 1990 n. 285 e dell’art. 16 del presente Regolamento. Art. 41 Norme riguardanti le sepolture a inumazione Ogni salma all’inumazione deve essere sepolta in fossa separata dalle altre. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo. Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampade votiveLe scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all’anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Sindaco, dietro domanda, di darne autorizzazione. Art. 42 Ornamento con fiori e piante Sia sulle sepolture private ad inumazione, che sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè le radici e i rami non invadano le tombe vicine e non ostruiscano i passaggi comuni. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Qualora gli arbusti superassero detta misura, dovranno essere ridotti all’altezza prescritta, su semplice invito dell’ufficio. Qualora ci fosse inadempienza il responsabile del servizio competente disporrà d’autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento. Art. 43 Scadenza della concessione – Recupero materiali Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune. È facoltà dell’Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata sei mesi prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica. 19 Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione, sarà a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero. I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all’Ufficio Comunale prima della scadenza stessa. 20 TITOLO VII TUMULAZIONI Art. 44 Sepolture a tumulazione Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune. Le nicchie o loculi o colombari sono assegnati dall’Ufficio preposto sulla base della scelta compiuta dagli interessati. Art. 45 Tipi e durata delle concessioni Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti: a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99; b) colombari o loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 30 rinnovabili. c) nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 60; d) cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di salma cremata. La durata della concessione è fissata in anni 60. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i feretri da tumularsi nei colombari. Per le concessioni di cui al 1 comma si applicano le tariffe previste da apposito atto di Giunta Comunale. Art. 46 Atto di concessione La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata esclusivamente per persone decedute e /o che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 62. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il Concessionario. Art. 47 Pagamento della concessione – Cauzione Prima della stipulazione dell’atto, il Concessionario deve provvedere al versamento di: a) l’importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente; b) l’importo della spesa e dei diritti contrattuali; 21 c) di un importo, a titolo di cauzione, limitatamente alla costruzione delle edicole funerarie, pari a un quinto dell’ammontare del costo dell’area concessa, e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale e privata. Art. 48 Doveri dei concessionari La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall’apposito contratto e dai progetti se richiesti. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari. Art. 49 Decorrenza della concessione Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della loro stipulazione. 22 TITOLO VIII Cappelle ed edicole art. 50 Concessione dell’area Le cappelle potranno essere costruite sulle aree previste nella planimetria generale; All’atto della presentazione della domanda, per la concessione dell’area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l’intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti, l’atto di concessione. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni. Il concessionario dovrà presentare il progetto di costruzione entro un anno dalla stipulazione del contratto, a pena di revoca della concessione medesima. La Giunta Comunale provvede, con apposito atto, ad individuare le aree per la costruzione di cappelle in relazione alle quali potranno presentare domanda anche coloro che non sono residenti nel Comune di Bogliasco. Dette aree non potranno in ogni caso essere superiori al 50% delle aree messe a disposizione. Art. 51 Modalità per la presentazione dei progetti Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell’opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell’esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell’inizio dei lavori. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia. I singoli progetti debbono essere approvati dall’organo competente su conforme parere del Coordinatore Sanitario della A.S.L. e sentita la Commissione edilizia. Nell’atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro. Le sepolture private non debbono avere comunicazioni con l’esterno del cimitero. Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l’approvazione da parte del Comune. 23 La costruzione dell’opera dovrà iniziarsi nei termini di validità della costruzione edilizia e portata a termine entro un anno dalla data di inizio dei lavori, pena decadenza della concessione. Art. 52 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori All’esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l’opera, mediante apposita struttura, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l’eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall’ufficio Tecnico Comunale. Durante l’esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l’esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati. Al termine dei lavori è fatto obbligo all’esecutore dei lavori di liberare gli spazi da macchinari e materiali. Art. 53 Ossari, cinerari, colombari Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all’art. 58 del presente regolamento. Art. 54 Mancata utilizzazione dell’area Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall’art. 51, la concessione dell’area s’intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell’opera incamererà il deposito cauzionale di cui all’art. 47, restituendo invece l’intero importo versato per la concessione dell’area. Art. 55 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale Il deposito cauzionale previsto dall’art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal Coordinatore Sanitario della A.S.L e dall’Ufficio Tecnico Comunale. Qualora l’opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Art. 56 Diritto di uso delle sepolture private Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme in vigore. 24 Art. 57 Manutenzione delle opere I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l’Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione. Nell’area che delimita la cappella di famiglia si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè le radici e i rami non invadano le tombe vicine e non ostruiscano i passaggi comuni. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10. Qualora gli arbusti superassero detta misura dovranno essere ridotti all’altezza prescritta su semplice invito dell’ufficio. Qualora ci fosse inadempienza il responsabile del servizio competente disporrà d’autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento. 25 TITOLO IX Colombari Art. 58 Norme per la concessione La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo VII. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore. Art. 59 Lastre di chiusura ed ornamenti Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dall’ufficio Comunale. Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo nonché portafiori e lampade votive, purchè non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana. Art. 60 Caratteristica dei feretri Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l’altra, esterna di legno (vedi art. 77 del D.P.R. 10/9/90 n. 285). Art. 61 Diritto di sepoltura e durata della concessione Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale viene stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri. La concessione ha la durata di anni 30 (vedi art. 45) e potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 30 anni. 26 Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell’ossario comune. È anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento. Art. 62 Concessioni di colombari Le concessioni di colombari sono accordate esclusivamente per la tumulazione di salme. Tali salme devono essere di: a) persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza; b) persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, la residenza al momento del decesso; c) persone non residenti in vita nel Comune di Bogliasco e morte fuori, ma aventi diritto al seppellimento in un sepoltura privata o in loculi esistenti in questo cimitero di cui abbiano la disponibilità per atto di concessione; d) nati morti e di prodotti del concepimento di cui al D.P.R. 10/9/90 n. 285; e) persone nate in Bogliasco; f) persone nate in altri Comuni da genitori residenti al momento della nascita in Bogliasco con atto di nascita iscritto/ trascritto; g) persone anche non residenti con coniuge tumulato nel civico cimitero; h) persone il cui coniuge, ancora in vita, avrà diritto ad essere tumulato, al momento della morte, nel cimitero di Bogliasco; i) i resti mortali e le ceneri derivanti dalla cremazione di salme, purchè tumulate in loculo/ossario già in concessione e occupato da altra salma e/o resti con cui esista un legame di parentela nei limiti del quarto grado; j) le salme delle persone anziane già residenti a Bogliasco, che per la loro età sono state ricoverate in istituti per anziani o case di riposo ove vi è obbligo assumere la residenza k) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra elencate. È inoltre permessa la tumulazione di un familiare non residente in un colombaro già occupato da salma da almeno 20 anni; la concessione è subordinata alla raccolta dei resti della salma già tumulata da effettuare a spese del concessionario. Su richiesta è consentito, con impresa privata, escluso mano d’opera comunale, a spese del concessionario, riunire in un solo colombaro i resti mortali, già tumulati in loculi singoli, di parenti fino al quarto grado o del coniuge previa stipula di una concessione il cui termine di scadenza coinciderà con quello della prima concessione. In tal caso sarà applicata una tariffa proporzionale alla durata della concessione. Tutte le spese per la raccolta resti sono a carico dei richiedenti. Le spese per il trasporto, all’interno del cimitero, dai loculi lasciati vacanti e quindi rientranti nella disponibilità comunale sino alla diversa destinazione, sono a carico del Comune che lo effettuerà tramite personale comunale. In deroga a quanto previsto nel primo comma alle persone viventi che abbiano compiuto l’ottantesimo anno di età è data la possibilità di avere in concessione un loculo, nel qual caso i tempi decorreranno dal momento della stipula del contratto. Detto loculo non potrà essere assolutamente utilizzato neanche temporaneamente per altre salme e, qualora ciò avvenisse, fermo restando i provvedimenti per la salma introdotta, la concessione è annullata ed il suo corrispettivo incamerato dal Comune. Non perdono il diritto alla sepoltura le persone anziane, già residenti in Bogliasco, che per la loro età sono ricoverate in istituti per anziani o case di riposo ove è obbligo assumere la residenza. La durata della concessione, in ogni caso, decorre dalla data di stipula del contratto di concessione. 27 Art. 62 bis Inserimento urne in loculo perenne È possibile riunire in un unico loculo, in concessione perenne, insieme alla salma lì collocati, resti di salme di parenti o affini, sempre tumulati nel Civico Cimitero, senza perderne la perpetuità ma con retrocessione al Comune di tutti i loculi lasciati vacanti. In tal caso sono a carico degli interessati le spese per la raccolta resti la rimozione ed apposizione di lapidi ed ornamenti (vasi, luci, ecc) rimanendo a carico del Comune le spese di apertura e chiusura loculi, trasporto delle cassette contenenti i resti del loculo lasciato vacante e quello di nuova collocazione. A titolo esemplificativo si specificano di seguito gli aventi diritto: a) coniuge; b) discendenti e rispettivo coniuge senza limite di grado; c) ascendenti e rispettivo coniuge senza limite di grado; d) i collaterali fino al 6 grado e rispettivo coniuge; e) gli affini entro il 3 grado e rispettivo coniuge; f) convivente a condizione che la convivenza risulti anagraficamente al momento del decesso. 28 TITOLO X OSSARI E CINERARI Art. 63 Ossario comune Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico. Il cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione. Art. 64 Cellette – ossario Le cellette – ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti delle salme esumati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona. Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono. La concessione ha la durata di anni 60 dalla data della stipula della convenzione. Art. 65 Cellette – cinerarie Le cellette – cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di salma cremata. L’urna cineraria deve portare all’esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto. La concessione ha la durata di anni 60 dalla data della stipula della concessione. Coloro che dispongono già di un colombaro di adeguata capienza, in luogo di collocare le ossa esumate od estumulate nelle cellette-ossario o le ceneri nelle cellette - cinerarie, appartenenti al coniuge o ai congiunti sino al quarto grado, potranno collocare le medesime nel colombaro stesso, previa stipula di 29 una concessione il cui termine di scadenza coinciderà con quello della concessione principale. In tal caso, sarà applicata una tariffa proporzionale alla durata della concessione. In un loculo perpetuo potranno essere collocati resti o ceneri appartenenti al coniuge o ai congiunti sino al 4 grado senza perdere la perpetuità. In tal caso sarà applicata la tariffa deliberata dalla Giunta Comunale. Art. 65 bis Disposizioni sulle restituzioni dei loculi Nel caso di esplicita restituzione all’ente di uno o più loculi al fine di raccogliere i resti e traslarli in altro loculo, nulla deve il Comune per le retrocessioni. Nel caso di restituzione all’Ente di un loculo situato in posizione disagiata rispetto alle necessità dei congiunti che per età avanzata e/o infermità abbiano presentato apposita istanza per il trasferimento del loro congiunto e affrontino tutte le spese relative alla concessione di un nuovo loculo e alla traslazione della salma con impresa privata di pompe funebri, si provvederà al rimborso proporzionato al periodo di tempo durante il quale il loculo non viene utilizzato che resta sino alla scadenza della concessione in atto. 30 TITOLO XI CREMAZIONE Art. 66 Autorizzazione alla cremazione La cremazione di salma deve essere autorizzata dal Comune ove è avvenuto il decesso, sulla base della volontà del defunto, espressa con le modalità di cui all’art. 3, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri), previo accertamento della morte effettuato dal medico necroscopo. L’autorizzazione alla cremazione di una salma non può essere concessa se non viene preventivamente acquisito: a) certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; b) in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta di quest’ultima, recante la specifica indicazione che la salma può essere cremata. La cremazione è consentita, previa certificazione del medico necroscopo, anche per esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi o parti anatomiche, anche derivanti da esumazione o estumulazione e, previa attestazione del competente servizio dell’azienda sanitaria locale (A.S.L), in caso di avvenuto espianto di stimolatori cardiaci. Il Sindaco, sentita la A.S.L. territorialmente competente, può disporre con specifica ordinanza la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni: a) delle circostanze rilevate; b) del periodo di effettuazione della cremazione; c) del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo. Decorsi dodici mesi dal deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze. Non possono essere cremate salme e resti mortali portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Il medico necroscopo o il medico a ciò delegato dalla A.S.L. certifica che la salma o i resti mortali non siano portatori di radioattività oltre il limite di pericolosità. Art. 67 31 Affidamento delle ceneri Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in una apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificatici del defunto, la data del decesso e quella dell’avvenuta cremazione. Il coniuge o, in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75 76 e 77 del Codice civile ovvero nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può richiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l’interramento nel cimitero, l’affidamento ovvero la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti dalla legge regionale. La consegna dell’urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni, purchè in attuazione della volontà espressa per iscritto dal defunto. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l’urna cineraria è tumulata nel cimitero, finchè sulla destinazione non intervenga accordo parti o sentenza passata in giudicato. I soggetti di cui al comma 2 presentano al Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati: a) i dati anagrafici e la residenza dell’affidatario, nonché i dati identificativi del defunto; b) la dichiarazione di responsabilità per l’accettazione dell’affidamento dell’urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato; c) il consenso dell’affidatario per l’accettazione dei relativi controlli da parte dell’Amministrazione Comunale; d) l’obbligazione per l’affidatario di informare l’Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio della autorizzazione al trasporto; e) la persona a cui è consentita la consegna dell’urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna; f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell’urna; g) la conoscenza della possibilità di trasferimento del’urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla; h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall’ Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza. L’urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell’affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può altresì detenerla anche al proprio domicilio. L’affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi allocazione dell’urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento. Nel caso in cui l’affidatario dell’urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall’affidamento gli stessi possono provvedere alla tumulazione nel loculo cinerario o all’interramento oppure alla dispersione delle ceneri. 32 È istituito presso il servizio demografico il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti delle urne e le dispersioni delle ceneri. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica sul registro di cui sopra , anche a tenuta informatica, con l’indicazione: a) per affidamenti di urna autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell’affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto; b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell’indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data; c) per i recessi dall’affidamento, dell’identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso; d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate. Art. 68 Autorizzazione alla sepoltura delle ceneri La sepoltura di un’urna cineraria in cimitero, deve essere autorizzata dal Comune ove l’urna viene sepolta, accertato, il diritto alla sepoltura nel luogo indicato da chi ne effettua la richiesta. Art. 69 Trasporto e caratteristiche delle urne cinerarie Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente in relazione alla sua destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all’esterno il cognome ed il nome, la data di nascita e di morte del defunto, nonché la data dell’avvenuta cremazione. Per il trasporto dell’urna cineraria si richiama l’applicazione dei competenti articoli del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, in relazione al fatto che trasporto avvenga interamente all’interno dello stesso comune, in partenza o in arrivo da o per altro comune in partenza o in arrivo da o per l’estero. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni richieste, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria competente. Il Comune cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell’autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell’affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell’urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un’altra dall’affidatario dell’urna la quale ultima in caso di trasporto costituisce documento di accompagnamento. La destinazione delle ceneri è alternativamente la tumulazione, l’interramento, l’affidamento ai familiari e la dispersione delle ceneri. 33 Art. 70 Dispersione delle ceneri La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta. L’autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello dove è avvenuto il decesso oltre l’autorizzazione di cui al comma 2 occorre il nullaosta del Comune in cui viene effettuata la dispersione. La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all’art. 66 o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fine di lucro; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti. La profondità dell’area adibita all’interramento dell’urna cineraria è di circa 1, 20 metri. Art. 71 Modalità conservative delle urne Le urne cinerarie devono essere collocate, secondo le volontà, in cimitero, in cappelle private fuori dal cimitero, in tumulazioni privilegiate, in luogo specificato dall’affidatario, tra quelli consentiti. Le urne possono essere tumulate in loculo, tomba o altro sepolcro, in relazione alla capienza, sia o meno presente nello stesso loculo un feretro, in nicchia cineraria. Le dimensioni interne di una nicchia cineraria sono cm. 40 x cm. 40 x cm. 40. Le urne cinerarie possono altresì essere interrate, se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l’entrata di liquidi. La sepoltura diretta di un’urna cineraria a contatto del terreno presuppone che l’urna debba essere di materiale biodegradabile e inoltre che il defunto abbia espresso tale volontà per iscritto, consentendo la dispersione delle ceneri nel terreno. Le fosse per l’inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che di larghezza. È d’obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l’urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati 34 anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, il numero identificativo assegnato. In caso di affidamento familiare l’urna deve essere conservata in luogo sicuro ed adeguato. Art. 72 Cinerario comune, giardino delle rimembranze Nel cimitero del Comune deve essere presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri provenienti dalla cremazione delle salme o di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione. Il cinerario comune è costituito da un manufatto, anche unico, costruito sopra o sotto il livello del suolo e realizzato in modo che le ceneri, da introdurre in forma indistinta, siano sottratte alla vista del pubblico. Nel cimitero del comune deve essere presente un giardino delle rimembranze, inteso come area definita all’interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri. Art. 73 Diritti Per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione, all’affidamento familiare, alla sepoltura delle ceneri, per lo svolgimento delle eventuali verifiche e rettifiche in caso di affidamento familiare, e per la dispersione delle ceneri sono dovuti i diritti stabiliti con atto della Giunta comunale. Art. 74 Diritti applicati La misura dei diritti per la conservazione di urna cineraria in abitazione sarà disposta con atto della Giunta comunale. 35 TITOLO XII AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE Art.75 Autopsie Per sottoporre una salma ad autopsia si richiamano le norme dettate dall’art. 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285. Art. 76 Imbalsamazioni Per i trattamenti atti ad ottenere l’imbalsamazione delle salme si richiamano le norme degli artt. 46 e 47 del citato Regolamento n. 285/90. 36 TITOLO XIII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI Art. 77 Esumazioni Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione, o se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino. Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire le salme in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dall’Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia. Art. 78 Esumazioni straordinarie Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie: a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il Coordinatore Sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Art. 79 Salme esumate d’ordine dell’Autorità giudiziaria Per le esumazioni straordinarie ordinate dall’Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l’osservanza delle norme da detta Autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario o del custode. 37 Art. 80 Divieto di apportare riduzioni a salme E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre la salma entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione. In caso di mancata mineralizzazione della salma estumulata si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 86, comma 2 del D.P.R. 285/90. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all’Autorità giudiziaria, chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall’art. 410 del Codice Penale. Art. 81 Trasferimento di feretri in altra sede Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell’anno, l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura il Coordinatore Sanitario dell’A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il Coordinatore Sanitario della A.S.L. constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previo idoneo rivestimento in zinco del feretro. Art. 82 Raccolta delle ossa Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazioni o di estumulazioni, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell’ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatto domanda di raccoglierle nell’apposita cassetta e deporle nelle cellette – ossario di cui all’art. 65. Tutti i rifiuti risultanti dell’attività cimiteriale andranno smaltiti nel rispetto delle disposizioni normative vigenti. Art. 83 Verbale delle operazioni Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una da consegnare all’Ufficio e l’altra da depositare presso il custode del cimitero. Art. 84 Esumazioni ed estumulazioni Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessi privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa in vigore. Art. 85 Sepolture abbandonate – Interventi d’ufficio 38 Per i motivi di decoro e di igiene ed in rapporto ad una razionale utilizzazione degli spazi disponibili in caso di sepoltura abbandonata per incuria, decorso il termine non inferiore ad anni trenta dalla tumulazione il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti ed al recupero dei resti delle salme previo avviso ai componenti della famiglia del concessionario. L’avviso verrà pubblicato nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 novembre e successivamente, decorsi non meno di quattro mesi, per un ulteriore periodo di trenta giorni mediante affissione all’Albo Pretorio, sulla tomba in causa e ove occorra, mediante manifesti in luoghi di pubblica frequentazione. Le salme estumulate verranno collocate in cassette di zinco, previa identificazione, e collocate in cellette ossario. Ad estumulazione avvenuta, i colombari e le aree rientrano nella disponibilità del Comune. Art.86 Revoca Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere all’ampliamento o alla costruzione di u nuovo Cimitero, ai sensi dell’art. 92, capo XVII, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285. Dalla decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo pretorio per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario. 39 TITOLO XIV Servizi cimiteriali Art. 87 Pulizia del Cimitero La manutenzione, l’ordine e la vigilanza sanitaria del Cimitero spettano al Sindaco. Art. 88 Organizzazione del servizio cimiteriale Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale: a) per la parte amministrativa il Settore Affari Generali. b) per la parte sanitaria il Coordinatore Sanitario dell’A.S.L. c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, etc.) l’Ufficio Tecnico. Art. 89 Custode del Cimitero Il custode del cimitero è alle dipendenze del Settore Tecnico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del Coordinatore Sanitario dell’A.S.L. per quanto riguarda le norme igienico- sanitarie. Art. 90 Compiti del Custode Il custode del cimitero è incaricato di assolvere i specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente regolamento comunale. Art. 91 Tenuta dei documenti obbligatori 40 Il custode, per ogni salma ricevuta, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione di cui all’art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare: 1) le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’art. 7, l’anno, il giorno e l’ora dell’inumazione, il numero arabico portato dal cippo e il numero d’ordine della bolletta di seppellimento; 2) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l’indicazione del sito dove sono stati deposti; 3) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del Sindaco; 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto delle salme o di ceneri, etc… I registri sopra indicati, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l’altro presso il custode. Art. 92 Obblighi del custode seppellitore Il custode del cimitero deve altresì: a) aprire e chiudere i cancelli d’ingresso secondo l’orario stabilito; b) esercitare durante l’orario di apertura al pubblico, un’assidua vigilanza affinchè sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata; c) impedire l’esecuzione di lavori se non autorizzati dall’Amministrazione Comunale, d) segnalare all’Ufficio Comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata; e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero; f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe; g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, etc.; h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme. Inoltre ha l’obbligo di: 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione; 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, etc.) dando – se richiesto - assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni; 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell’ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell’apposita urna, ponendola nella cella ossario; 4) consegnare all’Ufficio Comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali. 41 TITOLO XV Norme per l’accesso e la visita al Cimitero Art. 93 Orario di apertura del cimitero Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all’ingresso del cimitero stesso. Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero senza permesso scritto delle Autorità Comunali, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell’esercizio delle loro funzioni. Art. 94 Divieto d’ingresso E’ vietato l’ingresso: - ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte; a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio. Nell’interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni. E’ altresì consentito l’ingresso a speciali carrozzelle che trasportano invalidi, sia a trazione autonoma sia spinti da persone che assistono l’invalido. Art. 95 Prescrizioni particolari E’ vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell’Ufficio Comunale competente. Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l’esecuzione di lavori di restauro alle lapidi. 42 L’introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre. Art. 96 Norme per i visitatori Nell’interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto. È vietato: a) b) c) d) e) f) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi; asportare o danneggiare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone; recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, etc; gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori; sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe; disturbare in qualsiasi modo i visitatori. 43 TITOLO XVI CONTRAVVENZIONI Art. 97 Contravvenzioni I contravventori alle norme del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con l’ammenda stabilita dall’art. 358 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni . Art. 98 Accertamento contravvenzioni Per l’accertamento delle contravvenzioni si osserverà il Regolamento Comunale e la normativa vigente al momento delle infrazioni. 44 TITOLO XVII DISPOSIZIONI FINALI Art. 99 Regolamento speciale di polizia mortuaria Per quanto non previsto nel presente regolamento si richiamano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/95 n° 285 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n° 1265 e successive modifiche della legge 142 dell’8/6/90 in relazione alle specifiche competenze del Sindaco, del Coordinatore sanitario dell’ A.S.L. e dei responsabili degli Uffici Comunali preposti. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si richiamano inoltre le disposizioni della Legge Regionale in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri n. 24 del 4 luglio 2007, successivamente modificata dalla legge regionale 11 marzo 2008 n. 4. Art. 100 Entrata in vigore del regolamento Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge. Sono abrogate tutte le precedenti norme locali in contrasto con il presente Regolamento. Art. 101 Disposizione finale Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con delibera del C. C. n. 38 del 30/5/95 ed il Regolamento in materia di cremazione approvato con delibera del C.C. n. 56 del 28/11/2006 che si intendono così contestualmente abrogati. 45 46 47 48 49 50 51 52