RELAZIONE D`UDIENZA presentata nella causa C

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RELAZIONE D`UDIENZA presentata nella causa C
RELAZIONE D'UDIENZA — CAUSA C-113/89
RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C - 1 1 3 / 8 9 *
I — Antefatti e procedimento
1. Sfondo normativo
A tenore dell'art. 2 dell'Atto relativo alle
condizioni di adesione del regno di Spagna
e della Repubblica portoghese e agli adattamenti del trattato (GU L 302 del
15.11.1985, pag. 23) (in prosieguo: 1' «Atto
d'adesione »), le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle
Comunità prima dell'adesione vincolano i
nuovi Stati membri e si applicano in tali
Stati alle condizioni stabilite da detti trattati
e dall'Atto d'adesione.
Nel settore della libera circolazione delle
persone, dei servizi e dei capitali, gli artt. da
215 a 232 dell'Atto stabiliscono condizioni
speciali riguardanti l'adesione del Portogallo.
L'art. 215 dell'Atto d'adesione dispone che:
« L'art. 48 del trattato CEE è applicabile,
per quanto concerne la libera circolazione
dei lavoratori tra il Portogallo e gli altri
Stati membri, soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da
216 a 219 del presente atto ».
* Lingua processuale: il francese.
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L'art. 216, n. 1, prescrive quanto segue:
« Gli articoli da 1 a 6 del regolamento
(CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità sono applicabili soltanto dal 1° gennaio 1993 in Portogallo nei confronti dei
cittadini degli altri Stati membri e negli altri
Stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi.
La Repubblica portoghese e gli altri Stati
membri hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri
Stati membri e dei cittadini portoghesi, le
norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l'immigrazione allo scopo di
esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso
ad un impiego salariato sono subordinati ad
un'autorizzazione preventiva.
Tuttavia la Repubblica portoghese ed il
granducato del Lussemburgo hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 le norme nazionali di cui al
comma precedente vigenti alla data della
firma del presente atto, rispettivamente nei
confronti dei cittadini lussemburghesi e dei
cittadini portoghesi ».
Fatto salvo l'art. 221, l'Atto d'adesione non
contiene misure transitorie o altre condizioni speciali relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.
L'art. 221 autorizza il Portogallo a mantenere in vigore restrizioni per le attività che
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rientrano nel settore delle agenzie di viaggio
e di turismo fino al 31 dicembre 1988 nonché per le attività cinematografiche fino al
31 dicembre 1990.
2. Gli antefatti
La società Rush Portuguesa Lda (in prosieguo: la « Rush »), società di diritto portoghese con sede in Portogallo, è un'impresa
edile e di lavori pubblici. La Rush stipulava
un contratto di subappalto con una società
francese per lavori in alcuni cantieri del
T G V Atlantique in Francia. Per l'esecuzione
dei lavori la Rush chiamava dal Portogallo
lavoratori portoghesi alle sue dipendenze.
L'ispettorato del lavoro francese effettuava
controlli in due dei cantieri subappaltati
dalla Rush, dove rilevava varie infrazioni del
code du travail (codice del lavoro) francese.
Queste infrazioni riguardano 46 dipendenti
nel primo cantiere e 12 dipendenti nel secondo. I dipendenti svolgevano varie mansioni: 46 erano occupati come operai addetti
alle casseforme o alla disposizione dei ferri
del cemento armato e 7 come capi cantiere.
Per il resto, si trattava di un ingegnere capo,
di un direttore dei lavori, di un operaio di
cantiere, di un conducente di gru e di un
muratore.
A tenore dei verbali redatti dall'ispettorato
del lavoro detti dipendenti non possedevano
i documenti di lavoro richiesti dall'art.
L 341.6 del codice del lavoro per i cittadini
di paesi terzi che svolgono un lavoro subordinato in Francia. Risulta del pari che i lavoratori portoghesi non erano stati assunti
dall'Ufficio nazionale dell'immigrazione al
quale l'art. L 341.9 dello stesso codice attribuisce il diritto esclusivo di assumere in
Francia cittadini di stati terzi.
II direttore dell'Ufficio nazionale dell'immigrazione inviava alla procura i verbali per
ogni eventuale procedimento penale. Il direttore avviava del pari il procedimento contemplato dall'art. L 341.7 del codice del lavoro. Questo articolo dispone che, fatti salvi
gli eventuali procedimenti penali intentati
nei suoi confronti, il datore di lavoro che
abbia occupato un lavoratore straniero in
spregio dell'art. L 341.6, primo comma, è
tenuto a versare un contributo speciale a favore dell'Ufficio nazionale dell'immigrazione.
Con provvedimenti 28 gennaio e 26 marzo
1987, il direttore dell'Ufficio di cui trattasi
notificava alla Rush l'applicazione del suddetto contributo speciale e, inoltre, i titoli
esecutivi per le somme corrispondenti.
Il 17 marzo 1987, la Rush scriveva all'Ufficio nazionale dell'immigrazione per contestare la validità e la fondatezza del titolo
esecutivo notificatole il 28 gennaio 1987. La
lettera del 17 marzo restava senza risposta.
3. La causa principale
La Rush chiedeva al tribunal administratif di
Versailles l'annullamento delle decisioni del
direttore dell'Ufficio nazionale dell'immigrazione ad essa notificate il 28 gennaio e il
26 marzo 1987 nonché della decisione implicita di rigetto della sua opposizione in
data 17 marzo 1987.
A sostegno delle sue domande, la Rush deduceva che gli artt. da 59 a 66 del trattato
CEE ostano all'applicazione del codice del
lavoro ai suoi dipendenti. Questi articoli si
applicano dal I o gennaio 1986 ai rapporti
fra il Portogallo e gli Stati membri già faI - 1419
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centi parte della Comunità. Secondo la
Rush, da detti articoli emerge che un prestatore di servizi può trasferirsi da uno Stato
membro all'altro con i suoi dipendenti senza
che gli si possano opporre le norme transitorie riguardanti la disciplina della libera
circolazione dei lavoratori quali contenute
negli artt. 215 e 216 dell'Atto d'adesione. La
Rush sostiene che i lavori di subappalto da
essa effettuati in Francia costituiscono prestazione di servizi ai sensi degli artt. da 59 a
66 del trattato CEE.
L'Ufficio nazionale dell'immigrazione ribatteva che la libera prestazione di servizi non
si estende a tutti i dipendenti del prestatore,
in quanto in genere questi rimangono soggetti all'obbligo del possesso di un documento di lavoro fino al 1 ° gennaio 1993,
data di scadenza del periodo transitorio.
Detta libertà non si estende certamente alle
occupazioni dei lavoratori portoghesi di cui
trattasi. Queste occupazioni non corrispondono ad una specializzazione e non presuppongono un particolare rapporto fiduciario
con la società. A questo proposito, l'Ufficio
si richiama all'allegato del regolamento del
Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo
alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, che definisce la natura dei lavori di specializzazione o del carattere di fiducia.
« 1) Se il diritto comunitario, considerato
nel suo complesso, ed in particolare gli
artt. 5, da 58 a 66 del trattato di Roma
e l'art. 2 dell'Atto di adesione del Portogallo alle Comunità europee autorizzino uno Stato membro fondatore della
Comunità come la Francia ad opporsi a
che un'impresa portoghese con sede in
Portogallo fornisca prestazioni di servizi nel settore dell'edilizia e dei lavori
pubblici nel territorio dello Stato membro suddetto, recandovisi col proprio
personale portoghese affinché vi effettui lavori in nome e per conto dell'impresa stessa, restando inteso che detto
personale portoghese deve rientrare e
rientra immediatamente in Portogallo
al compimento dei lavori;
2) se il diritto di un'impresa portoghese di
fornire prestazioni di servizi in tutta la
Comunità possa essere subordinato dagli Stati membri fondatori della CEE a
determinate condizioni ed in particolare all'assunzione di personale locale,
al conseguimento di permessi di lavoro
per il proprio personale portoghese o al
versamento di tributi ad un ente per
l'immigrazione;
4. Le questioni pregiudiziali
Il tribunal administratif di Versailles ha rilevato che la soluzione della causa principale
dipendeva dall'interpretazione del pertinente
diritto comunitario. Pertanto detto tribunale
ha deciso, con pronuncia del 2 marzo 1989,
di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le tre questioni
pregiudiziali seguenti :
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3) se i dipendenti cui si riferivano i contributi speciali contestati, e le cui generalità e qualifiche figurano in un elenco
allegato ai verbali dell'ispettorato del
lavoro ove si constatano le infrazioni
commesse dalla Rush Portuguesa, possano essere considerati " personale specializzato o che ricopre un impiego di
fiducia " ai sensi delle norme contenute
nell'allegato del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612. »
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5. Il procedimento
L'ordinanza di rinvio del tribunale di Versailles è stata registrata nella cancelleria
della Corte il 7 aprile 1989.
Conformemente all'art. 20 del protocollo
sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia,
hanno presentato osservazioni scritte: l'impresa Rush, ricorrente nella causa principale, rappresentata dall'avv. Alain Desmazières de Sechelles, del foro di Parigi; il governo della Repubblica francese, rappresentato dai signori Edwige Belliard e Geraud
de Bergues, in qualità di agenti; il governo
della Repubblica portoghese, rappresentato
dai signori Luis Fernandez e Maria Luisa
Duarte, in qualità di agenti; e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Etienne Lasnet, in qualità di
agente.
Con decisione 18 ottobre 1989, la Corte ha
rimesso la causa alla sesta sezione.
Su relazione del giudice relatore, sentito
l'avvocato generale, la Corte ha deciso di
passare alla fase orale senza procedere ad
istruttoria.
II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte
1. Sulle prime due questioni
La Rush osserva che l'Atto d'adesione non
dispone alcun periodo transitorio per
quanto attiene all'applicazione degli artt. da
59 a 66 del trattato in materia di edilizia e
di lavori pubblici. Questi articoli garanti-
scono incondizionatamente la libera prestazione dei servizi tanto a favore delle persone fisiche quanto a favore delle persone
giuridiche. Ne consegue che il prestatore di
servizi può trasferirsi da uno Stato membro
all'altro col suo personale. L'applicazione a
questo personale delle disposizioni restrittive
del codice del lavoro francese è quindi in
contrasto col diritto comunitario.
Gli aru. da 215 a 219 dell'Atto d'adesione,
relativi al periodo transitorio riguardante la
libera circolazione dei lavoratori, non possono ostacolare la libera prestazione dei servizi. A questo proposito la Rush osserva
che, secondo la costante giurisprudenza
della Corte, detti articoli devono essere interpretati restrittivamente e la loro applicazione non può essere estesa a materie da
essi non disciplinate.
Il governo fimicese non contesta che la Rush
fruisca della libera circolazione dei servizi.
Tuttavia esso osserva che questo diritto non
rende inapplicabili tutte le norme nazionali
riguardanti l'attività economica di cui trattasi. Ciò emerge in particolare dalla sentenza della Corte di giustizia 17 dicembre
1981, nella causa 279/80, Webb, Race. pag.
3305. Non si può quindi ammettere che
un'impresa tramite un contratto di subappalto eluda le disposizioni nazionali in materia di fornitura di manodopera, e in particolare quelle che disciplinano il lavoro temporaneo.
Il governo francese segnala inoltre che in
materia di prestazione di servizi si deve distinguere fra l'attività dell'impresa, che fruisce del diritto alla libera prestazione, e lo
status dei dipendenti della stessa. Dalla suddetta sentenza 17 dicembre 1981 emerge
che detti dipendenti possono ancora rientrare nell'ambito di applicazione degli artt.
da 48 a 51 del trattato.
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Il fatto che un'impresa fruisca della prestazione di servizi non comporta quindi necessariamente l'equiparazione di tutti i suoi dipendenti a prestatori di servizi. Secondo il
governo francese, nell'ambito dell'impresa
beneficiaria, occorre quindi distinguere fra i
dipendenti che rientrano, in quanto lavoratori subordinati, nella sfera d'applicazione
dell'art. 48 del trattato, la cui applicazione è
soggetta alle deroghe disposte dagli artt. da
215 a 220 dell'Atto d'adesione, e coloro
che, in quanto prestatori, rientrano nell'ambito d'applicazione dell'art. 60, ultimo
comma, del trattato. Quest'ultima categoria
comprende unicamente il personale di fiducia della società. Con ciò il governo francese
intende designare le persone investite di una
delle funzioni caratteristiche dell'attività dei
dirigenti di una società, i quali sono in
grado d'impegnare la società nei confronti
dei terzi.
Il governo portoghese ritiene anch'esso che si
debba distinguere, alla luce delle disposizioni transitorie dell'Atto d'adesione, la libera prestazione dei servizi dalla libera circolazione dei lavoratori. Esso respinge però
una distinzione in funzione della natura del
lavoro svolto dai dipendenti di un'impresa
prestatrice di servizi. La disponibilità di
tutto il suo personale determina la capacità
produttiva di detta impresa e, quindi, la capacità della stessa di realizzare la prestazione di cui trattasi. Qualsiasi condizione che
restringa l'utilizzazione dei suoi lavoratori
limita di conseguenza il diritto dell'impresa
alla libera prestazione dei servizi.
Per distinguere questo diritto rispetto a
quello contemplato dall'art. 48 del trattato
occorre piuttosto far riferimento al fondamento delle disposizioni transitorie dell'Atto
di adesione per la libera circolazione dei lavoratori. L'art. 216 dell'Atto sottopone al
periodo transitorio soltanto i primi sei articoli del regolamento del Consiglio n.
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1612/68, che riguardano l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori. Per contro, non vi
sono deroghe agli articoli di detto regolamento riguardanti l'esercizio dell'impiego e
la parità di trattamento. I lavoratori portoghesi che risiedevano o che sono stati autorizzati a risiedere negli altri Stati membri
fruiscono pertanto dei suddetti articoli.
Secondo il governo portoghese queste disposizioni transitorie sono giustificate dall'intento di evitare un afflusso di manodopera in taluni Stati membri che rischierebbe
di perturbare il mercato del lavoro di questi
Stati. L'effettuazione di una prestazione di
servizi e il conseguente afflusso di manodopera temporanea non potrebbero costituire
siffatto fattore di perturbazione. I lavoratori
che accompagnano il prestatore di servizi rientrerebbero nello Stato membro d'origine
una volta ultimata la prestazione di servizi;
essi non accederebbero quindi al mercato
del lavoro dello Stato membro ospitante.
Inoltre, i loro rapporti di lavoro sarebbero
interamente disciplinati dal diritto portoghese.
La Commissione condivide il punto di vista
della Rush secondo cui l'applicazione al suo
personale delle disposizioni del codice del
lavoro francese complica l'effettuazione
della sua prestazione di servizi. Tuttavia
essa ritiene eccessiva la tesi dell'impresa, in
quanto porterebbe ad eludere le disposizioni
transitorie dell'Atto d'adesione. Anche se si
tratta di una prestazione di servizi è pur
vero che i dipendenti della Rush sono lavoratori che si spostano; orbene, la libera circolazione dei lavoratori portoghesi è per
l'appunto soggetta al regime transitorio.
Allo scopo di conciliare gli obblighi della libera prestazione dei servizi con quelli dell'Atto d'adesione, la Commissione considera
utile basarsi sul programma generale del
1962 per la soppressione delle restrizioni
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alla libera prestazione dei servizi. Il secondo
titolo di detto programma fa riferimento
alla soppressione delle restrizioni all'ingresso, all'uscita e al soggiorno che possano
intralciare la prestazione di servizi da parte
del prestatore stesso o del personale specializzato o del personale che occupa un posto
di fiducia e che accompagna il prestatore o
che effettua la prestazione per conto di quest'ultimo. All'epoca dell'adozione del programma avrebbe potuto porsi lo stesso tipo
di problema di cui al caso di specie, nei limiti in cui non era ancora garantita la libera
circolazione dei lavoratori e dei servizi.
Il criterio oggettivo del personale di fiducia
e del personale specializzato consente la
realizzazione della libera prestazione di servizi pur tenendo conto delle clausole transitorie dell'Atto d'adesione. Tale criterio, che
è del pari definito in un altro contesto dall'allegato del regolamento n. 1612/68, dev'essere valutato in funzione della natura e
del tipo della prestazione di servizi di cui
trattasi.
per conto del prestatore stabilito in
Portogallo o per accompagnare quest'
ultimo onde eseguire la prestazione,
qualora detto personale dipendente'
faccia parte del personale di fiducia del
prestatore o debba essere considerato
personale specializzato.
— Per contro, le stesse norme (libera prestazione di sei-vizi) non ostano, alla
luce delle clausole transitorie dell'Atto
relativo alle condizioni di adesione, in
particolare del Portogallo, e agli adattamenti dei trattati (am. 215 e 216), a
che, nelle condizioni sopra descritte, lo
Stato membro diverso dal Portogallo o
dalla Spagna nel quale la prestazione
di servizi è effettuata possa rifiutare,
fino al 31 dicembre 1992, l'ingresso e il
soggiorno nel suo territorio di lavoratori dipendenti, in particolare portoghesi e stabiliti in Portogallo, anche in
occasione di un trasferimento temporaneo per eseguire una prestazione di
sei-vizi, qualora questo personale non
faccia parte del personale di fiducia del
prestatore di sei-vizi o non possa essere
considerato personale specializzato.
La Commissione suggerisce pertanto di risolvere le prime due questioni del giudice a
quo come segue:
« — Le norme del diritto comunitario sulla
libera prestazione dei servizi (art. 59 e
seguenti) ostano a che uno Stato membro diverso dalla Spagna e dal Portogallo si opponga, durante la prestazione di cui trattasi, all'ingresso e al soggiorno nel suo territorio del personale
dipendente dal prestatore di servizi che
provenga in particolare dal Portogallo
per eseguire una prestazione di sei-vizi
— Le condizioni cui si fa riferimento
nella questione di cui trattasi e che riguardano gli obblighi stabiliti dallo
Stato membro nel quale la prestazione
è effettuata possono essere ammesse
alla luce delle già ricordate disposizioni delle clausole transitorie dell'Atto
d'adesione (fino al 31 dicembre 1992),
purché, evidentemente, detti obblighi si
applichino ai dipendenti portoghesi del
prestatore di servizi che non facciano
parte del suo personale di fiducia o che
non possano essere considerati personale specializzato ».
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2. Sulla terza questione
La Rush e i governi portoghese e francese ritengono che la soluzione della terza questione sia priva di conseguenze per l'esito
della causa principale. L'allegato del regolamento n. 1612/68 riguarda unicamente il
funzionamento dei meccanismi intracomunitari di compensazione delle offerte e delle
domande di lavoro di cui agli artt. 15 e 16
dello stesso regolamento nella misura in cui
si tratta di cittadini di stati terzi.
Il governo portoghese osserva inoltre che
l'applicazione dei criteri di cui all'allegato ai
lavoratori di uno Stato membro che si spostano in occasione di una prestazione di servizi costituisce una restrizione dei diritti attribuiti dagli artt. da 59 a 66 del trattato.
La Commissione osserva, invece, che le definizioni fornite dall'allegato per le nozioni
« specializzazione » e « carattere di fiducia
inerente all'impiego » consentono di precisare i criteri da essa suggeriti per conciliare
la libera prestazione di servizi con le disposizioni transitorie dell'Atto d'adesione. Nella
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fattispecie queste nozioni si applicano al direttore dei lavori, ai capisquadra e ai conducenti di mezzi particolarmente complessi.
Secondo la Commissione, salvo una valutazione caso per caso delle circostanze della
fattispecie da parte del giudice nazionale, i
criteri di « personale specializzato » o di
« personale di fiducia » quali derivanti dal
programma generale per la soppressione
delle restrizioni alla libera prestazione dei
servizi e dall'allegato del regolamento n.
1612/68 devono essere precisati tenuto
conto della natura e della caratteristiche
proprie di ciascun tipo di prestazione di servizi. Tuttavia i criteri devono includere in
ogni caso: « come personale di fiducia: i responsabili principali dell'impresa prestatrice
di servizi — come personale specializzato:
persone aventi una qualificazione elevata o
poco diffusa riferentesi a un lavoro o a un
mestiere che richiedono cognizioni specifiche ».
T. Koopmans
giudice relatore