RELAZIONE D`UDIENZA presentata nella causa C
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RELAZIONE D'UDIENZA — CAUSA C-113/89 RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa C - 1 1 3 / 8 9 * I — Antefatti e procedimento 1. Sfondo normativo A tenore dell'art. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti del trattato (GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23) (in prosieguo: 1' «Atto d'adesione »), le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità prima dell'adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni stabilite da detti trattati e dall'Atto d'adesione. Nel settore della libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, gli artt. da 215 a 232 dell'Atto stabiliscono condizioni speciali riguardanti l'adesione del Portogallo. L'art. 215 dell'Atto d'adesione dispone che: « L'art. 48 del trattato CEE è applicabile, per quanto concerne la libera circolazione dei lavoratori tra il Portogallo e gli altri Stati membri, soltanto con riserva delle disposizioni transitorie di cui agli articoli da 216 a 219 del presente atto ». * Lingua processuale: il francese. I - 1418 L'art. 216, n. 1, prescrive quanto segue: « Gli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità sono applicabili soltanto dal 1° gennaio 1993 in Portogallo nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri e negli altri Stati membri nei confronti dei cittadini portoghesi. La Repubblica portoghese e gli altri Stati membri hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1992, rispettivamente nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri e dei cittadini portoghesi, le norme nazionali o risultanti da accordi bilaterali, per cui l'immigrazione allo scopo di esercitare un lavoro salariato e/o l'accesso ad un impiego salariato sono subordinati ad un'autorizzazione preventiva. Tuttavia la Repubblica portoghese ed il granducato del Lussemburgo hanno la facoltà di mantenere in vigore fino al 31 dicembre 1995 le norme nazionali di cui al comma precedente vigenti alla data della firma del presente atto, rispettivamente nei confronti dei cittadini lussemburghesi e dei cittadini portoghesi ». Fatto salvo l'art. 221, l'Atto d'adesione non contiene misure transitorie o altre condizioni speciali relative al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi. L'art. 221 autorizza il Portogallo a mantenere in vigore restrizioni per le attività che RUSH PORTUGUESA rientrano nel settore delle agenzie di viaggio e di turismo fino al 31 dicembre 1988 nonché per le attività cinematografiche fino al 31 dicembre 1990. 2. Gli antefatti La società Rush Portuguesa Lda (in prosieguo: la « Rush »), società di diritto portoghese con sede in Portogallo, è un'impresa edile e di lavori pubblici. La Rush stipulava un contratto di subappalto con una società francese per lavori in alcuni cantieri del T G V Atlantique in Francia. Per l'esecuzione dei lavori la Rush chiamava dal Portogallo lavoratori portoghesi alle sue dipendenze. L'ispettorato del lavoro francese effettuava controlli in due dei cantieri subappaltati dalla Rush, dove rilevava varie infrazioni del code du travail (codice del lavoro) francese. Queste infrazioni riguardano 46 dipendenti nel primo cantiere e 12 dipendenti nel secondo. I dipendenti svolgevano varie mansioni: 46 erano occupati come operai addetti alle casseforme o alla disposizione dei ferri del cemento armato e 7 come capi cantiere. Per il resto, si trattava di un ingegnere capo, di un direttore dei lavori, di un operaio di cantiere, di un conducente di gru e di un muratore. A tenore dei verbali redatti dall'ispettorato del lavoro detti dipendenti non possedevano i documenti di lavoro richiesti dall'art. L 341.6 del codice del lavoro per i cittadini di paesi terzi che svolgono un lavoro subordinato in Francia. Risulta del pari che i lavoratori portoghesi non erano stati assunti dall'Ufficio nazionale dell'immigrazione al quale l'art. L 341.9 dello stesso codice attribuisce il diritto esclusivo di assumere in Francia cittadini di stati terzi. II direttore dell'Ufficio nazionale dell'immigrazione inviava alla procura i verbali per ogni eventuale procedimento penale. Il direttore avviava del pari il procedimento contemplato dall'art. L 341.7 del codice del lavoro. Questo articolo dispone che, fatti salvi gli eventuali procedimenti penali intentati nei suoi confronti, il datore di lavoro che abbia occupato un lavoratore straniero in spregio dell'art. L 341.6, primo comma, è tenuto a versare un contributo speciale a favore dell'Ufficio nazionale dell'immigrazione. Con provvedimenti 28 gennaio e 26 marzo 1987, il direttore dell'Ufficio di cui trattasi notificava alla Rush l'applicazione del suddetto contributo speciale e, inoltre, i titoli esecutivi per le somme corrispondenti. Il 17 marzo 1987, la Rush scriveva all'Ufficio nazionale dell'immigrazione per contestare la validità e la fondatezza del titolo esecutivo notificatole il 28 gennaio 1987. La lettera del 17 marzo restava senza risposta. 3. La causa principale La Rush chiedeva al tribunal administratif di Versailles l'annullamento delle decisioni del direttore dell'Ufficio nazionale dell'immigrazione ad essa notificate il 28 gennaio e il 26 marzo 1987 nonché della decisione implicita di rigetto della sua opposizione in data 17 marzo 1987. A sostegno delle sue domande, la Rush deduceva che gli artt. da 59 a 66 del trattato CEE ostano all'applicazione del codice del lavoro ai suoi dipendenti. Questi articoli si applicano dal I o gennaio 1986 ai rapporti fra il Portogallo e gli Stati membri già faI - 1419 RELAZIONE D'UDIENZA — CAUSA C-113/89 centi parte della Comunità. Secondo la Rush, da detti articoli emerge che un prestatore di servizi può trasferirsi da uno Stato membro all'altro con i suoi dipendenti senza che gli si possano opporre le norme transitorie riguardanti la disciplina della libera circolazione dei lavoratori quali contenute negli artt. 215 e 216 dell'Atto d'adesione. La Rush sostiene che i lavori di subappalto da essa effettuati in Francia costituiscono prestazione di servizi ai sensi degli artt. da 59 a 66 del trattato CEE. L'Ufficio nazionale dell'immigrazione ribatteva che la libera prestazione di servizi non si estende a tutti i dipendenti del prestatore, in quanto in genere questi rimangono soggetti all'obbligo del possesso di un documento di lavoro fino al 1 ° gennaio 1993, data di scadenza del periodo transitorio. Detta libertà non si estende certamente alle occupazioni dei lavoratori portoghesi di cui trattasi. Queste occupazioni non corrispondono ad una specializzazione e non presuppongono un particolare rapporto fiduciario con la società. A questo proposito, l'Ufficio si richiama all'allegato del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità, che definisce la natura dei lavori di specializzazione o del carattere di fiducia. « 1) Se il diritto comunitario, considerato nel suo complesso, ed in particolare gli artt. 5, da 58 a 66 del trattato di Roma e l'art. 2 dell'Atto di adesione del Portogallo alle Comunità europee autorizzino uno Stato membro fondatore della Comunità come la Francia ad opporsi a che un'impresa portoghese con sede in Portogallo fornisca prestazioni di servizi nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici nel territorio dello Stato membro suddetto, recandovisi col proprio personale portoghese affinché vi effettui lavori in nome e per conto dell'impresa stessa, restando inteso che detto personale portoghese deve rientrare e rientra immediatamente in Portogallo al compimento dei lavori; 2) se il diritto di un'impresa portoghese di fornire prestazioni di servizi in tutta la Comunità possa essere subordinato dagli Stati membri fondatori della CEE a determinate condizioni ed in particolare all'assunzione di personale locale, al conseguimento di permessi di lavoro per il proprio personale portoghese o al versamento di tributi ad un ente per l'immigrazione; 4. Le questioni pregiudiziali Il tribunal administratif di Versailles ha rilevato che la soluzione della causa principale dipendeva dall'interpretazione del pertinente diritto comunitario. Pertanto detto tribunale ha deciso, con pronuncia del 2 marzo 1989, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le tre questioni pregiudiziali seguenti : I - 1420 3) se i dipendenti cui si riferivano i contributi speciali contestati, e le cui generalità e qualifiche figurano in un elenco allegato ai verbali dell'ispettorato del lavoro ove si constatano le infrazioni commesse dalla Rush Portuguesa, possano essere considerati " personale specializzato o che ricopre un impiego di fiducia " ai sensi delle norme contenute nell'allegato del regolamento del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612. » RUSH PORTUGUESA 5. Il procedimento L'ordinanza di rinvio del tribunale di Versailles è stata registrata nella cancelleria della Corte il 7 aprile 1989. Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte: l'impresa Rush, ricorrente nella causa principale, rappresentata dall'avv. Alain Desmazières de Sechelles, del foro di Parigi; il governo della Repubblica francese, rappresentato dai signori Edwige Belliard e Geraud de Bergues, in qualità di agenti; il governo della Repubblica portoghese, rappresentato dai signori Luis Fernandez e Maria Luisa Duarte, in qualità di agenti; e la Commissione, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Etienne Lasnet, in qualità di agente. Con decisione 18 ottobre 1989, la Corte ha rimesso la causa alla sesta sezione. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. II — Riassunto delle osservazioni scritte presentate alla Corte 1. Sulle prime due questioni La Rush osserva che l'Atto d'adesione non dispone alcun periodo transitorio per quanto attiene all'applicazione degli artt. da 59 a 66 del trattato in materia di edilizia e di lavori pubblici. Questi articoli garanti- scono incondizionatamente la libera prestazione dei servizi tanto a favore delle persone fisiche quanto a favore delle persone giuridiche. Ne consegue che il prestatore di servizi può trasferirsi da uno Stato membro all'altro col suo personale. L'applicazione a questo personale delle disposizioni restrittive del codice del lavoro francese è quindi in contrasto col diritto comunitario. Gli aru. da 215 a 219 dell'Atto d'adesione, relativi al periodo transitorio riguardante la libera circolazione dei lavoratori, non possono ostacolare la libera prestazione dei servizi. A questo proposito la Rush osserva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, detti articoli devono essere interpretati restrittivamente e la loro applicazione non può essere estesa a materie da essi non disciplinate. Il governo fimicese non contesta che la Rush fruisca della libera circolazione dei servizi. Tuttavia esso osserva che questo diritto non rende inapplicabili tutte le norme nazionali riguardanti l'attività economica di cui trattasi. Ciò emerge in particolare dalla sentenza della Corte di giustizia 17 dicembre 1981, nella causa 279/80, Webb, Race. pag. 3305. Non si può quindi ammettere che un'impresa tramite un contratto di subappalto eluda le disposizioni nazionali in materia di fornitura di manodopera, e in particolare quelle che disciplinano il lavoro temporaneo. Il governo francese segnala inoltre che in materia di prestazione di servizi si deve distinguere fra l'attività dell'impresa, che fruisce del diritto alla libera prestazione, e lo status dei dipendenti della stessa. Dalla suddetta sentenza 17 dicembre 1981 emerge che detti dipendenti possono ancora rientrare nell'ambito di applicazione degli artt. da 48 a 51 del trattato. I - 1421 RELAZIONE D'UDIENZA — CAUSA C-l 13/89 Il fatto che un'impresa fruisca della prestazione di servizi non comporta quindi necessariamente l'equiparazione di tutti i suoi dipendenti a prestatori di servizi. Secondo il governo francese, nell'ambito dell'impresa beneficiaria, occorre quindi distinguere fra i dipendenti che rientrano, in quanto lavoratori subordinati, nella sfera d'applicazione dell'art. 48 del trattato, la cui applicazione è soggetta alle deroghe disposte dagli artt. da 215 a 220 dell'Atto d'adesione, e coloro che, in quanto prestatori, rientrano nell'ambito d'applicazione dell'art. 60, ultimo comma, del trattato. Quest'ultima categoria comprende unicamente il personale di fiducia della società. Con ciò il governo francese intende designare le persone investite di una delle funzioni caratteristiche dell'attività dei dirigenti di una società, i quali sono in grado d'impegnare la società nei confronti dei terzi. Il governo portoghese ritiene anch'esso che si debba distinguere, alla luce delle disposizioni transitorie dell'Atto d'adesione, la libera prestazione dei servizi dalla libera circolazione dei lavoratori. Esso respinge però una distinzione in funzione della natura del lavoro svolto dai dipendenti di un'impresa prestatrice di servizi. La disponibilità di tutto il suo personale determina la capacità produttiva di detta impresa e, quindi, la capacità della stessa di realizzare la prestazione di cui trattasi. Qualsiasi condizione che restringa l'utilizzazione dei suoi lavoratori limita di conseguenza il diritto dell'impresa alla libera prestazione dei servizi. Per distinguere questo diritto rispetto a quello contemplato dall'art. 48 del trattato occorre piuttosto far riferimento al fondamento delle disposizioni transitorie dell'Atto di adesione per la libera circolazione dei lavoratori. L'art. 216 dell'Atto sottopone al periodo transitorio soltanto i primi sei articoli del regolamento del Consiglio n. I - 1422 1612/68, che riguardano l'ingresso e il soggiorno dei lavoratori. Per contro, non vi sono deroghe agli articoli di detto regolamento riguardanti l'esercizio dell'impiego e la parità di trattamento. I lavoratori portoghesi che risiedevano o che sono stati autorizzati a risiedere negli altri Stati membri fruiscono pertanto dei suddetti articoli. Secondo il governo portoghese queste disposizioni transitorie sono giustificate dall'intento di evitare un afflusso di manodopera in taluni Stati membri che rischierebbe di perturbare il mercato del lavoro di questi Stati. L'effettuazione di una prestazione di servizi e il conseguente afflusso di manodopera temporanea non potrebbero costituire siffatto fattore di perturbazione. I lavoratori che accompagnano il prestatore di servizi rientrerebbero nello Stato membro d'origine una volta ultimata la prestazione di servizi; essi non accederebbero quindi al mercato del lavoro dello Stato membro ospitante. Inoltre, i loro rapporti di lavoro sarebbero interamente disciplinati dal diritto portoghese. La Commissione condivide il punto di vista della Rush secondo cui l'applicazione al suo personale delle disposizioni del codice del lavoro francese complica l'effettuazione della sua prestazione di servizi. Tuttavia essa ritiene eccessiva la tesi dell'impresa, in quanto porterebbe ad eludere le disposizioni transitorie dell'Atto d'adesione. Anche se si tratta di una prestazione di servizi è pur vero che i dipendenti della Rush sono lavoratori che si spostano; orbene, la libera circolazione dei lavoratori portoghesi è per l'appunto soggetta al regime transitorio. Allo scopo di conciliare gli obblighi della libera prestazione dei servizi con quelli dell'Atto d'adesione, la Commissione considera utile basarsi sul programma generale del 1962 per la soppressione delle restrizioni RUSH PORTUGUESA alla libera prestazione dei servizi. Il secondo titolo di detto programma fa riferimento alla soppressione delle restrizioni all'ingresso, all'uscita e al soggiorno che possano intralciare la prestazione di servizi da parte del prestatore stesso o del personale specializzato o del personale che occupa un posto di fiducia e che accompagna il prestatore o che effettua la prestazione per conto di quest'ultimo. All'epoca dell'adozione del programma avrebbe potuto porsi lo stesso tipo di problema di cui al caso di specie, nei limiti in cui non era ancora garantita la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi. Il criterio oggettivo del personale di fiducia e del personale specializzato consente la realizzazione della libera prestazione di servizi pur tenendo conto delle clausole transitorie dell'Atto d'adesione. Tale criterio, che è del pari definito in un altro contesto dall'allegato del regolamento n. 1612/68, dev'essere valutato in funzione della natura e del tipo della prestazione di servizi di cui trattasi. per conto del prestatore stabilito in Portogallo o per accompagnare quest' ultimo onde eseguire la prestazione, qualora detto personale dipendente' faccia parte del personale di fiducia del prestatore o debba essere considerato personale specializzato. — Per contro, le stesse norme (libera prestazione di sei-vizi) non ostano, alla luce delle clausole transitorie dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, in particolare del Portogallo, e agli adattamenti dei trattati (am. 215 e 216), a che, nelle condizioni sopra descritte, lo Stato membro diverso dal Portogallo o dalla Spagna nel quale la prestazione di servizi è effettuata possa rifiutare, fino al 31 dicembre 1992, l'ingresso e il soggiorno nel suo territorio di lavoratori dipendenti, in particolare portoghesi e stabiliti in Portogallo, anche in occasione di un trasferimento temporaneo per eseguire una prestazione di sei-vizi, qualora questo personale non faccia parte del personale di fiducia del prestatore di sei-vizi o non possa essere considerato personale specializzato. La Commissione suggerisce pertanto di risolvere le prime due questioni del giudice a quo come segue: « — Le norme del diritto comunitario sulla libera prestazione dei servizi (art. 59 e seguenti) ostano a che uno Stato membro diverso dalla Spagna e dal Portogallo si opponga, durante la prestazione di cui trattasi, all'ingresso e al soggiorno nel suo territorio del personale dipendente dal prestatore di servizi che provenga in particolare dal Portogallo per eseguire una prestazione di sei-vizi — Le condizioni cui si fa riferimento nella questione di cui trattasi e che riguardano gli obblighi stabiliti dallo Stato membro nel quale la prestazione è effettuata possono essere ammesse alla luce delle già ricordate disposizioni delle clausole transitorie dell'Atto d'adesione (fino al 31 dicembre 1992), purché, evidentemente, detti obblighi si applichino ai dipendenti portoghesi del prestatore di servizi che non facciano parte del suo personale di fiducia o che non possano essere considerati personale specializzato ». I - 1423 RELAZIONE D'UDIENZA — CAUSA C-113/89 2. Sulla terza questione La Rush e i governi portoghese e francese ritengono che la soluzione della terza questione sia priva di conseguenze per l'esito della causa principale. L'allegato del regolamento n. 1612/68 riguarda unicamente il funzionamento dei meccanismi intracomunitari di compensazione delle offerte e delle domande di lavoro di cui agli artt. 15 e 16 dello stesso regolamento nella misura in cui si tratta di cittadini di stati terzi. Il governo portoghese osserva inoltre che l'applicazione dei criteri di cui all'allegato ai lavoratori di uno Stato membro che si spostano in occasione di una prestazione di servizi costituisce una restrizione dei diritti attribuiti dagli artt. da 59 a 66 del trattato. La Commissione osserva, invece, che le definizioni fornite dall'allegato per le nozioni « specializzazione » e « carattere di fiducia inerente all'impiego » consentono di precisare i criteri da essa suggeriti per conciliare la libera prestazione di servizi con le disposizioni transitorie dell'Atto d'adesione. Nella I - 1424 fattispecie queste nozioni si applicano al direttore dei lavori, ai capisquadra e ai conducenti di mezzi particolarmente complessi. Secondo la Commissione, salvo una valutazione caso per caso delle circostanze della fattispecie da parte del giudice nazionale, i criteri di « personale specializzato » o di « personale di fiducia » quali derivanti dal programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libera prestazione dei servizi e dall'allegato del regolamento n. 1612/68 devono essere precisati tenuto conto della natura e della caratteristiche proprie di ciascun tipo di prestazione di servizi. Tuttavia i criteri devono includere in ogni caso: « come personale di fiducia: i responsabili principali dell'impresa prestatrice di servizi — come personale specializzato: persone aventi una qualificazione elevata o poco diffusa riferentesi a un lavoro o a un mestiere che richiedono cognizioni specifiche ». T. Koopmans giudice relatore