Diritto Penale - Reati contro la Società
Transcript
Diritto Penale - Reati contro la Società
Diritto Penale (parte speciale) REATI CONTRO LA SOCIETÀ REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA L’essenza di tali reati è costituita dall’atto di falsificare. Falsificare nel linguaggio comune significa far apparire la realtà diversa da quella che è (falsitas est dolosa veritatis immutatio in prejudicium alterius). In altri termini è quanto detto o fatto solosamente contrario al vero. L’atto di falsificare (cd. immutatio veri) può assumere due significati: - non genuinità: con tale termine ci si riferisce all’attività diretta sulle cose. In particolare il codice utilizza il termine contraffare quando l’attività proviene da persona non autorizzata, mentre utilizza il termine alterare quando l’attività pur provenendo da persona autorizzata, non è consentita. - mendace: ossia non veritiero con tale termine ci si riferisce alle dichiarazioni. In particolare il codice utilizza il termine attestare falsamente per indicare tale tipo di attività del mendacio. In ogni caso falsificare viene etimologicamente da falsum, ossia fallere (ingannare). Questa categoria di delitti prende in considerazione quei fatti idonei ad ingannare non già un numero determinato di persone, bensì il pubblico, ossia un numero indefinito di persone. L’attività del reo si svolge su cose o con dichiarazioni che nella comunità sociale godono di un particolare credito, ossia ai cd. mezzi probatori. Mezzi probatori = tutte le cose o le dichiarazioni che, secondo la comunità sociale, godono di un particolare credito nei rapporti della vita sociale. Oggetto giuridico: da sempre la dottrina ha individuato quale oggetto di tutela di questa classe di delitti la cd. fede pubblica. CONCETTO DI FEDE PUBBLICA: 1.) FEDE PUBBLICA: È LA FIDUCIA CHE LA SOCIETÀ RIPONE NEGLI OGGETTI, SEGNI E FORME ESTERIORI IMPORTANTE. AI QUALI L’ORDINAMENTO ATTRIBUISCE UN VALORE L’origine della fede pubblica sarebbe un comando dell’Autorità, ossia in tanto un oggetto, un segno o una forma esteriore avrebbe pubblica fede in quanto tale le sia attribuita dall’Autorità. 2.) FEDE PUBBLICA: È LA FIDUCIA USUALE CHE LO STESSO ORDINAMENTO DEI RAPPORTI SOCIALI E L’ATTUAZIONE PRATICA DI ESSO DETERMINA TRA I SINGOLI O TRA LA PUBBLICA AUTORITÀ E I SOGGETTI RELATIVAMENTE ALL’EMISSIONE E CIRCOLAZIONE MONETARI, AI MEZZI SIMBOLICI DI PUBBLICA AUTENTICAZIONE, AI DOCUMENTI E QUALITÀ DELLE PERSONE. L’origine della fede pubblica sarebbe la necessità e le consuetudini sociali, in quanto affinché i rapporti sociali possano svolgersi è necessario che vi sia certezza in ordine a determinati oggetti o dichiarazioni. FEDE PUBBLICA: FIDUCIA E SICUREZZA NELLE RELAZIONI GIURIDICHE. IL POTERSI FIDARE DEI MEZZI DI PROVA. Tale interesse è considerato pubblico in quanto interesse sociale meritevole di tutela da parte dello Stato. A lungo la dottrina ha inteso la fede pubblica come oggetto giuridico dei reati considerati. In realtà si è così trascurato un altro aspetto. Occorre anzitutto dire che colui che falsifica non agisce con il solo fine di mutare il vero, ma si propone un fine che è al di là. Il falso a ben vedere non è altro che una species della frode. Il falsificatore agisce falsificando per ingannare per ottenere un quid plurische va ben oltre la pura offesa alla fede pubblica. Di tale fine ne prende implicitamente atto il legislatore che punisce l’uso di atto falso (art. 489 c.p.) sebbene il soggetto non abbia partecipato alla falsificazione, mentre tale uso non viene considerato aggravante nel caso del falsario o del suo complice. Tutto ciò si spiega alla luce del fatto che il legislatore considera l’uso dell’atto falso come il naturale evolversi dell’azione del falsario. Le norme in questone per tanto oltre a proteggere la fede pubblica mirano a proteggere anche l’interesse particolare tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova. La protezione offerta a tale interesse è immediata e diretta, ne è prova il diritto al risarcimento del danno. Per concludere oggetto giuridico dei delitti in questione non è uno, ma sono due (reati plurisoggettivi) gli interessi che le norme tutelano: - pubblica fede, ossia la fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche - interesse particolare tutelato dalla genuinità o integrità e dalla veridicità dei mezzi di prova Affinché le falsità siano punibili occorre che siano giuridicamente rilevanti (falsitas quae nemini nocet non punitur e falsitas non punitur quae non solum non nocuit sed nec apta nocere erat). Le tendenze recenti si sono però poste come formali intendendo che nella falsità vi è sempre una lesione di un interesse, ossia quello rappresentato dalla fede pubblica. Da qui l’estremo rigore nel punire aspramente irregolarità formali assai lievi (il notaio che dimentica di far firmare l’atto alla stipulazione e lo fa firmare successivamente). Tuttavia il rigore applicativo non è stato uniforme in tutti i campi e ciò ha generato notevoli dubbi e perplessità. La soluzione al problema sarebbe data se si considerasse la duplicità di oggetto giuridico dei delitti in esame. Affinché il falso sia punibile occorre che: - sia idoneo a trarre in inganno il pubblico, dovendosi escludere pertanto il falso grossolano - sia idoneo a ledere o a mettere in pericolo l’interesse tutelato dall’integrità e veridicità dei mezzi probatori. Nel caso non ricorrano le due condizioni si tratterà di falso innocuo e pertanto non punibile. Tale concetto è più ampio del falso grossolano in quanto comprende ipotesi che non nuocciono a nessuno. Un’ultima precisazione va fatta sulla imitatio veri ritenuta da alcuni requisito per la punibilità. In verità anche quando non sussiste l’imitazione del vero può realizzarsi la possibilità di ingannare. Elemento soggettivo: circa tale elemento si rilevano tre posizioni: - dolus in re ipsa, ossia il dolo è insito nella falsificazione tuttavia la concezione è anacronistica e in contrasto con la posizione moderna che esige la prova dell’elemento soggettivo pur osservando che esso spesso risulta problema assai delicato che consentirebbe una facile fuga alle maglie della giustizia. - coscienza e volontà dell’immutatio veritatis, ossia il soggetto deve essere aver consapevolmente voluto la falsificazione Tale è la posizione della Cassazione che non ritiene necessaria né la intentio nocendi, né la intentio decipiendi. - consicenza e volontà dell’immutatio veritatis unita alla intentio decipiendi, ossia il soggetto deve aver consapevolmente voluto la falsificazione per realizzare un inganno sull’autore o il tenore della cosa o della dichiarazione Questa appare la soluzione più corretta per l’elemento soggettivo, con la conseguenza che se l’autore della immutatio veritatis non voleva ingannare o riteneva che il falso fosse erroneamente innocuo non potrà essere punito. DELITTI DI FALSITÀ IN VALORI PUBBLICI Artt. 453 – 457 c.p.: Falso nummario È punito...: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori 2) chiunque altera in qualsiasi modo monente genuine, col dare ad esse apparenza di un valore superiore 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monente contraffatte o alterate 4) chiunque al fine di metterle in circolazione acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario monete contraffatte o alterate Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo percedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuni dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito... Chiunque, fuori dai casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene... Le pene negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne è compromesso il credito nei mercati interni o stranieri. Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito... Elemento oggettivo: il fatto materiale di questa serie di reati va distinto nelle varie figure delittuose: I. CONTRAFFAZIONE: contraffarre significa fabbricare monente da parte di soggetti non autorizzati senza che abbia rilevanza il valore intrinseco dell’oggetto contraffatto II. ALTERAZIONE: alterare significa incidere sulla genuinità delle monente in modo non consentito da parte di soggetti autorizzati alla fabbricazione. L’operazione di alterazione può consistere nel (a.) dare apparenza di un valore superiore; ovvero (b.) far scemare il valore. Accanto a queste falsità ccdd. proprie il codice punisce anche le ccdd. falsità improprie consistenti nell’utilizzo di moneta contraffatta o alterata da parte di un soggetto che non ha concorso nella falsificazione III. INTRODUZIONE NELLO STATO DI MONETE FALSIFICATE: si distingue tra: (1.) importazione in concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l’alterazione (2.) importazione senza concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l’alterazione, ma al fine di mettere in circolazione monete falsificate IV. AQUISTO O RICEZIONE DI MONETE FALSIFICATE: ciò che conta è che il soggetto sia entrato in possesso di monete falsificate al fine di metterle in circolazione. Anche qui si distingue tra: (1.) acquisto o ricezione da parte di chi ha eseguito la contraffazione o l’alterazione (2.) acquisto o ricezione da parte di terzi V. DETENZIONE DI MONETE FALSIFICATE: si distingue tra: (1.) detenzione in concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l’alterazione (2.) detenzione senza concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l’alterazione, ma la fne di mettere in circolazione monete falsificate VI. SPENDITA O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI MONETE FALSIFICATE: spendere significa dare monete in qualsiasi modo ad un terzo in cambio di un'altra cosa, mentre mettere in circolazione significa far uscire dalla propria custodia la moneta trasferendola ad altri a qualsiasi titolo. Si distingue tra: (1.) spendita o messa in circolazione in concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l’alterazione (2.) spendita o messa in circolazione senza il concerto con chi ha eseguito la contraffazione o l’alterazione conoscendone la falsità (3.) spendita o messa in circolazione monete contraffatte o alterate ricevute in buona fede (in questo caso il soggetto deve essere venuto a conoscenza della falsità prima di spendere o mettere in circolazione la moneta). Corso legale = dichiarazione dello Stato che detti oggetti sono considerati mezzi validi di pagamento con efficacia liberatoria. Momento consumativo: i reati si consumano in relazione alle varie ipotesi delittuose: I. CONTRAFFAZIONE: nel momento in cui la moneta è contraffatta II. ALTERAZIONE: nel momento in cui la moneta è alterata III. INTRODUZIONE NELLO STATO DI MONETA FALSIFICATA: nel momento in cui la moneta è immessa (ipotesi sub (1.)) ovvero è messa in circolazione (ipotesi sub (2.)) IV. ACQUISTO O RICEZIONE DI MONETA FALSIFICATA: nel momento in cui la moneta è messa in circolazione V. DETENZIONE DI MONETA FALSIFICATA: nel momento in cui la moneta è detenuta (ipotesi sub (1.)), ovvero è messa in circolazione (ipotesi sub (2.)) VI. SPENDITA O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI MONETA FALSIFICATA: nel momento in è spesa o messa altrimenti in circolazione. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di contraffarre o alterare moneta, ovvero introdurre, acquistare o ricevere, detenere, spendere o mettere in cirocolazione moneta falsificata. Ove non ricorra il concerto con chi ha eseguito la falsificazione è necessario il fine specifico di mettere in circolazione la moneta falsificata (dolo specifico). Aggravanti speciali sono previste dall’art. 456 c.p. quando: 1) è diminuito il prezzo della valuta o dei titoli di Stato 2) è compromesso il credito nei mercati interni o esteri Forma attenutata: è rappresentata dall’art. 463 c.p. quando il soggetto attivo riesce prima che l’Autorità ne abbia notizia ad impedire la contraffazione, l’alterazione, la fabbricazione o la circolazione di moneta falsificata. DELITTI DI FALSITÀ IN DOCUMENTI Oggetto materiale: sono i documenti, ossia gli atti pubblici e le scritture private. Si è sostenuto che oltra ad essere oggetto materiale, i documenti siano anche oggetto giuridico. La concezione non può accogliersi perché i documenti non sono tutelati in quanto tali, ma in relazione agli interessi per i quali possono avere rilevanza giuridica. I delitti di falso hanno un duplice oggetto giuridico: la fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche (cd. fede pubblica) e gli interessi specifici tutelati dalla genuinità e veridicità dei documenti quali mezzi di prova. CONCETTO DI documento = ogni scritto, anche recepito in un programma informatico, dovuto ad una persona che in esso si palesa, contenente esposizione di dati, fatti o dichiarazioni di volontà. Sono requisiti del documento: 1. forma scritta: sebbene possono indubbiamente esistere documenti che non posseggono tale requisito (fotografie, videoregistrazioni, registrazioni magnetofoniche, ecc...) ai fini della legge penale, la scrittura assume il ruolo di requisito essenziale. Unica eccezione sono i documenti informatici, ossia qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente elaborati. La scrittura può essere rappresentata tanto da caratteri alfabetici, che numerici, stenografici, crittografici e ogni altro segno idoneo ad esprimere il pensiero. In ogni caso tali segni devo essere comprensibili almeno da un certo numero di persone. Ne consegue che lo scritto indecifrabile o che abbia significato per il solo autore non è documento. Non è richiesta l’autografia, ossia non è necessario che la scrittura sia vergata a mano, ammettendosi ongi altro mezzo di riproduzione della scrittura. In ogni caso il mezzo deve essere idoneo a conservare lo scritto per un certo tempo. 2. riconoscibilità dell’autore: dallo scritto deve risultare l’autore, ossia il soggetto che ne assume la paternità. L’assunzione di paternità avviene generalmente mediante sottoscrizione. Questa deve essere autografa, ossia vergata a mano e deve assolvere il compito di permettere di individuare colui che l’ha apposta. Ne consegue che è perfettamente idonea a tale scopo la sottoscrizione mediante soprannome o pseudonimo notorio. Per l’incontro, il crocesegno non è valido salvo i casi ammessi. Negli atti pubblici accade che la sottoscrizione richiesta non debba essere autografa. In tali casi è ritenuto valido l’uso di stampiglie personali. Vi sono altri documenti che in genere non sono sottoscritti (libri di commercio, registi, ecc...), in essi la paternità risulta da altri elementi. Data: consiste nell’inicazione del tempo e del luogo di redazione del documento. In generale non è elemento essenziale del documento, ma se richiesta, la sua contraffazione o alterazione dà luogo a falso. 3. contenuto o tenore: esso può essere di due specie: esposizione (narrazione) documento espositivo (narrativo), ovvero dichiarazione di volontà documento dichiarativo. Alcuni sostengono che ai fini dell’esistenza del documento occorre che il fatto esposto o la volontà manifesta siano giuridicamente rilevanti. Tuttavia aggiungere tale requisito è eccessivo in quanto ai fini della responsabilità penale la falsità deve essere sempre giuridicamente rilevante e tale non lo è quando la falsificazione non pregiudica alcuno. Circa la nullità che può interessare il documento si è sostenuto che in tal caso la falsità di un documento nullo non comporta responsabilità penale. In caso di annullabilità del documento, la falsità comporta responsabilità penale in quanto l’atto è idoneo a produrre un qualche effetto anche se provvisorio. Occorre però osservare che la validità non ha nulla a che vedere con l’esistenza. Un documento falso può essere a sua volta oggetto di altre falsità. Al più tutto ciò inciderà sulla rilevanza giudica della falsità. Funzione essenziale del documento è servire alla prova nelle realzioni giuridiche (docere = insegnare, indicare). Tuttavia non è necessario che il documento sia stato redatto a fini probatori. In tal senso si distingue tra documenti intenzionali, ossia quei documenti precostituiti ai fini probatori, e documenti occasionali o casuali, ossia quei documenti redatti per altri fini, ma che successivamente assumono rilevanza ai fini probatori. ATTI PUBBLICI: civile: occorre anzitutto tenere in considerazione i due articoli del codice ● art. 2699 c.c.: l’atto pubblico è il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l’atto è formato. ● art 2700 c.c.: l’atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’atto pubblico viene contrapposto alla scrittura privata, tuttavia le due categorie non sono esaustive di tutti i documenti possibili, essendovene diversi che non rientrano né nell’una, né nell’altra. Al riguardo si osserva infatti che: - i pubblici ufficiali redigono anche atti che non presentano le caratteristiche degli atti pubblici - oltre ai pubblici ufficiali, il nostro ordinamento conosce la figura del pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio (sottospecie dell’incaricato di un pubblico servizio) Per tanto si individuano due gruppi di documenti non riconducibili né agli atti pubblici né alle scritture private: - atti redatti da pubblici ufficiali che non hanno i caratteri degli atti ex art. 2699 c.c. - atti redatti da pubblici impiegati icaricati di un pubblico servizio nell’esercizio delle loro attribuzioni Queste due categorie di atti insieme agli atti ex art. 2699 c.c. vanno a costituire gli atti pubblici in senso lato, mentre gli atti pubblici redatti, secondo le formalità prescritte, dal pubblico ufficiale che è autorizzato ad attribuirgli pubblica fede costituiscono gli atti pubblici in senso stretto. Atti fidefacenti = sono gli atti che fanno piena prova fino a querela di falso. Per l’individuazione di tale categoria si è sostenuto che sono tali: - gli atti per i quali non è ammessa prova diversa tale opinione è inaccettabile - gli atti per i quali si rende necessaria la presenza di un pubblico ufficiale tale opinione è inaccettabile - gli atti che rappresentano documenti espositivi (narrativi) tale opinione è inaccettabile Tralasciando i criteri proposti occorre rilevare che fa piena prova fino a querela di falso l’atto che: 1. sia stato redatto da un pubblico ufficiale: escludendosi gli atti redatti da pubblici impegati incaricati di pubblico servizio 2. sia stato redatto da un pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, dai regolamenti o dall’ordinamento interno della PA: in altri termini occorre che l’atto sia stato formato nell’esercizio di un potere di certificazione 3. sia stato redatto secondo le formalità prescritte Ricorrendo tali requisiti il fare piena prova fino a querela di falso è riservato non a tutto il documento, ma solo ad una parte di esso, ossia: 1. alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale 2. alle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza: in altre parole de visu et auditu ex propriis sensibus 3. ai fatti che il pubblico ufficiale dichiara di aver compiuto SCRITTURE PRIVATE: sono tali tutti quei documenti che non presentino i caratteri dell’atto pubblico (documenti formati da un privato o da un pubblico ufficiale o da un pubblico impegato incaricato di un pubblico servizio al di fuori delle sue attribuzioni). ● art. 2701 c.c.: sono del pari considerati scritture private i documenti formati da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l’osservanza delle formalità prescritte. ● art. 491 c.p.: alcune scrittura private sono equiparate agli atti pubblici esclusivamente ai fini della pena. Essi sono: • testamento olografo • cambiali • altri titoli all’ordine o al portatore ORIGINALI E COPIE: la distinzione che ha rilevanza è tra originali e copie autentiche. Le copie semplici non hanno valore probatorio. Originale = documento redatto da persona a ciò autorizzata. Quando si formano più originali al tempo stesso, nonché in caso di smarrimento il primitivo originale viene rinnovato l’atto negli stessi termini e con la frima delle medesime persone si hanno duplicati. Copia autentica = è la riproduzione fedele di un documento originale effettuata con qualcisasi mezzo e dichiarata conforme all’originale da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. La dichiarazione di conformità prende il nome di autenticazione. Le falsità commesse su copie autentiche sono parificate alla falsità commesse sugli originali. DISTINZIONE TRA FALSITÀ MATERIALI E FALSITÀ IDEOLOGICHE: generalmente la differenza viene descritta in questi termini: mentre il falso materiale interessa il documento nella sua essenza materiale, il falso ideologico interessa il documento nella sua sostanza, nel suo contenuto. La distinzione nei termini è corretta, ma deve essere specificata. Occorre considerare che il falso assume due significati: - non genuino: in tal caso di parla di falso materiale. Tale tipo di falsità è punibile sempre che sia giuridicamente rilevante. Un documento è genuino quando: o l’utore apparente è l’autore reale o effettivo o il documento non ha subito alterazioni: Alterazioni = modificazioni di qualsiasi specie che vengono apportate al documento dopo la sua formazione. L’apposizione di alterazioni (modifiche, aggiunte o cancellature) rende falso il documento anche se provenienti dall’autore senza che sia autorizzato dagli aventi diritto, in quanto una volta formato il documento si distacca dal suo autore. Il falso materiale può assumere così solo due forme: o contraffazione: ossia quando il documento è formato da persona diversa da quella apparente o alterazione: ossia quando il documento è formato dall’autore apparente ma ha subito modifiche dopo la sua formazione non consentite - non veridico: in tal caso di parla di falso ideologico. L’ipotesi ricorre tutte le volte in cui non sia possibile parlare di falsità materiali. Tale falsità è punibile in quanto sia giuridicamente rilevante e sussista un obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero. Artt. 476, 477, 482 c.p.: Falsità materiali in documenti pubblici Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito. Se la falsità concerne un atto o una parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso... Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito... Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene... Trattasi di reato proprio. ● art. 493 c.p.: prevede che le disposizioni concernenti le falsità commesse dai pubblici ufficiali si applichino anche agli impiegati pubblici incaricati di un pubblico servizio con riferimento agli atti formati nell’esercizio delle loro attribuzioni. Elemento oggettivo: occorre distinguere le tre differenti figure criminose: FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI: il fatto materiale consiste nel formare in tutto o in parte un atto falso o nell’alterarne il contenuto. Formare un atto falso = contraffare Aggravante speciale è costituita dall’ipotesi in cui la contraffazione o l’altrazione interessino un atto che fa piena prova fino a querela di falso. FALSITÀ MATERIALE COMMESSA AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE: DEL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI O il fatto materiale è costituito dal contraffare o alterare certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero di far apparire adempiute condizioni richieste per la validità di certificati o autorizzazioni mediante contraffazione o alterazione. Trattasi di reato proprio. Certificati = sono documenti che attestano la verità o la scienza di determinati fatti o condizioni (esistenza in vita, morte, buona condotta, povertà...). Autorizzazioni amministrative = sono dichiarazioni della PA mediante le quali vengono rimossi, permanentemente o temporaneamente, limiti legali a determinate attività FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO: il fatto materiale consiste nel compimento delle attività di cui sopra ad opera di un privato (falsificazione di un diploma di laurea o scambio della propria fotografia su una carta di indentità diversa). Al privato è equiparato il pubblico ufficiale che commetta il fatto al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni. Se al fatto vi partecipa un pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, si applicheranno anche al privato le norme che puniscono il fatto commesso dal pubblico ufficiale per il principio dell’art. 117 (se per le condizioni o le qualità personali o per i rapporti tra il colpevole e l’offeso muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi anche gli altri rispondono dello stesso reato). Si osserva che la falsità deve essere giuridicamente rilevante per importare responsabilità penale, ossia deve essere idonea ad ingannare il pubblico e a ledere o mettere in pericolo gli interessi specifici tutelati dalla genuinità del mezzo di prova. Al riguardo si osserva che, specie in materia di falsità documentali, l’offesa alla pubblica fede è idonea a compromettere il credito che ai documenti e riservato pregiudicando anche l’interesse specifico. Tuttavia se si dimostra che l’interesse spacifico non è leso o messo in pericolo, la rilevanza del falso è esclusa. Momento consumativo: i reati si consumano nel momento in cui il documento è contraffatto o alterato. È ammesso il tentativo. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di falsificare il documento con la consapevolezza di ledere o mettere in pericolo gli interessi altrui. Art. 479, 480, 478 c.p.: Falsità ideologiche in documenti pubblici Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che è un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene... Il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle proprie funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito... Il pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle proprie funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, è punito... Se la falsità concerne un atto o una parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione... Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti pubblici o privati la pena... Soggetto attivo: è compreso tanto il pubblico ufficiale quanto il pubblico impegato incaricato di un pubblico servizio. Elemento oggettivo: il fatto materiale deve essere distinto per le tre ipotesi delittuose: FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI: il fatto materiale si concreta in 4 condotte: - attestazione falsa di un fatto compiuto dal pubblico ufficiale o avvenuto in sua presenza; - attestazione come da lui ricevute di dichiarazioni a lui non rese; - omissione o alterazione di dichiarazioni da lui ricevute; - attestazione falsa di fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità (es: il pubblico ufficiale mente nel riferire l’esistenza di tracce di sangue...) Aggravante speciale è costituita dall’art. 476, 2° comma ossia quando la falsità interessi un atto o una parte di un atto che faccia piena prova fino a querela di falso. FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN CERTIFICATI: il fatto materiale si concreta nella falsa attestazione in certificati o autorizzazioni amministrative di fatti dei quali l’atto è destinato a provarne la verità. Certificati = vd. supra Autorizzazioni amministrative = vd. supra FALSITÀ COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI: il fatto materiale consiste nel: - rilasciare una pretesa copia di un atto che non esiste - rilasciare una copia difforme dall’originale Sebbene nella rubrica del codice si parli di falsità materiale in realtà il documento è genuino e la falsità concerne esclusivamente la non veridicità del contenuto. Aggravante speciale è rappresentata dall’ipotesi in cui la falsità concerna un atto o una parte di un atto che faccia piena prova fino a querela di falso. Forma attenuta: è costituita dall’ipotesi in cui la falsità concerna un attestato sul contenuto di atti pubblici o privati. In altri termini quando la falsità riguarda un atto che esponga in forma sintetica il contenuto di un documento esistente (cd. riassunto). Si osserva che in quanto si tratta di falso ideologico, la falsità affinché importi responsabilità penale occorre che sia giuridicamente rilevante, ossia deve essere idonea ad ingannare il pubblico e a ledere o mettere in pericolo gli interessi specifici tutelati dalla genuinità del mezzo di prova, ma anche che sussista un obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero derivante da un potere di certificazione. Momento consumativo: i reati si consumano nel momento in cui l’atto è definitivamente formato. Il tentativo è ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di attestare il falso unitamente alla consapevolezza di ledere o mettere in pericolo interessi altrui. Art. 484 c.p.: False attestazioni di privati in atto pubblico Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito... Se si tratta di attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione... Sebbene il codice denomini la fattispecie falsità ideologica deve osservarsi che si tratta di falsa testimonianza resa fuori dal processo. Il falso non è voluto dall’autore che forma il documento e pertanto potrà configurare al più falsità ideologica indiretta. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nell’attestare il falso in un atto pubblico circa fatti dei quali tale atto è destinato a provare la verità. La falsa attestazione deve essere resa al pubblico ufficiale escludendosi, per l’incontro, le dichiarazioni mendaci rese all’impiegato pubblico incaricato di pubblico servizio. Destinato a provare la verità = trattasi di documento intenzionale, ossia precostituito per la prova. Non si richiede l’idoneità a provare il fatto attestato, né che l’atto faccia piena prova fino a querela di falso. NEGOZIO SIMULATO: non concreta reato la simulazione in quanto non è falsa dichiarazione di verità, ma falsa dichiarazione di volontà alla quale la legge civile ricollega effetti determinati. Momento consumativo: il reato è consumato nel momento in cui l’atto pubblico risulta formato. Il tentativo è ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di attestare il falso unitamente alla consapevolezza di ledere o mettere in pericolo interessi altrui. Falsità in scritture private Art. 485 c.p.: Falsità materiale in scritture private Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso... Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera dopo che questa fu definitivamente formata. Elemento oggettivo: il fatto materiale è costituito da due comportamenti: - falsificazione: comprende le due ipotesi di falso materiale: o la contraffazione: da intendersi nel termine formare, si ha ogni volta che il documento è formato da persona diversa dall’autore apparente o l’alterazione: si ha ogni volta che vengono apportate modifiche (aggiunte o soppressioni) non autorizzata. Contraffazione e alterazione sono sempre punibili ancorché dirette a dimostrare un fatto vero (es.: formazione di una ricevuta apocrifa per dimostrare un pagamento avvenuto). - far uso / lasciare che altri faccia uso del documento falsificato: l’uso che si richiama è nel senso dell’impiego del documento come mezzo di prova, ossia deve servire ad uno di quegli scopi a cui servirebbe se non fosse falso. La condotta rileva tanto come azione (uso) quanto come omissione (lasciare che altri faccia uso). Si noti che l’uso o il lasciar che altri faccia uso ricorre anche nell’ipotesi di testamenti olografi, cambiali e altri titoli di credito all’ordine o al portatore. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui si realizza l’uso. Non è necessario il conseguimento dei vantaggi che l’autore si era ripromesso. Il tentativo è ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di falsificare unitamente alla volontà dell’uso o alla tolleranza consapevole dell’uso da parte di terzi (dolo generico). A ciò occorre aggiungere il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (dolo specifico) Si osserva che qualsiasi reato è commesso per conseguire un vantaggio proprio o altrui, ovvero per recare un danno ad altri. L’espressione al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno deve correttamente intendersi al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio con altrui pregiudizio. ● art. 493 – bis c.p.: Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e ciò anche nell’ipotesi di falsificazione di cambiale o altro titolo di credito all’ordine o al portatore. Fa eccezione l’ipotesi di falsificazione di testamento olografo,per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio. Art. 481 c.p.: Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito... Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nell’attestare falsamente in un certificato fatti la cui verità è destinata ad essere provata dal documento predetto. Certificati = comprendono i certificati sanitari, di avvenuta pratica professionale e altre scritture private provenienti da esercenti un servizio di pubblica necessità provvisti di un potere di certificazione. Tali atti ricevono una maggiore tutela in quanto quasi – pubblici, ossia in quanto godono di un maggior credito presso il pubblico. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui il certificato è definitivamente formato. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di attestare il falso unitamente alla consapevolezza di ledere o mettere in pericolo interessi altrui. Aggravante speciale consiste nell’ipotesi in cui la falsità è realizzata a scopo di lucro. Si osserva che tale ipotesi rileverà nell’elemento soggettivo concretando dolo specifico. Art. 484 c.p.: Falsità in registri e notificazioni Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa la proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito... Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nello scrivere o lasciar scrivere false registrazioni o false notificazioni in ordine alle proprie attività industriali, commerciali o professionali. Trattasi di indicazioni mendaci che concretano falso ideologico in scrittura privata. Oggetto materiale: - registrazioni sottoposte all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza e quindi non ad ispezioni di altre Autorità - notificazioni all’Autorità di pubblica sicurezza Per tali attività deve sussistere in capo all’agente l’obbligo giuridico a provvedervi in ordine alle proprie attività industriali, commerciali o professionali. La condotta può sostanziarsi tanto in un’azione (scrivere) quanto in un’omissione (far scrivere). Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui la registrazione o la notificazione sono definitivamente formate. Il tentativo appare ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di scrivere o lasciar scrivere false indicazioni unitamente alla consapevolezza di violare un obbligo di legge e di ledere o mettere in pericolo interessi altrui. ● art. 493 – bis c.p.: Il reato è perseguibile a querela della persona offesa e ciò anche nell’ipotesi di falsificazione di cambiale o altro titolo di credito all’ordine o al portatore. Fa eccezione l’ipotesi di falsificazione di testamento olografo,per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio. Art. 490 c.p.: Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace... Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nel distruggere, sopprimere od occultare totalmente o parzialmente un atto vero. Distruggere = non far sussistere più il documento nella sua materialità. Sopprimere = operare in modo tale da rendere lo scritto non più qualificabile come documento. Occultare = nascondere o rendere impossibile l’utilizzazione del documento. Documento vero = documento genuino. Il reato non lede la genuinità e la veridicità del documento, ma rappresenta comunque un attentato all’integrità e utilizzabilità dei mezzi probatori. Oggetto materiale: - atti pubblici - scritture private - copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti Ne rimangono fuori le copie autentiche, i certificati e gli attestati del contenuto di atti. Se l’agente aveva la piena ed esclusiva disponibilità dell’atto è esclusa l’antigiuridicità del fatto. Tale è, invece, quando sussiste un obbligo a esibire o a restituire il documento. Nel caso di scritture private, il consenso di tutti gli interessati fa venire meno l’antigiuridicità del fatto. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui il soggetto avente diritto rimane privo della disponibilità del documento. Non si richiede che si verifichi effettivamente un danno. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di distruggere, sopprimere od occultare in tutto o in parte il documento (dolo generico) con il fine di escludere l’utilizzo del mezzo di prova (dolo specifico). Tale finalità non risulta esplicita nella norma, ma si ritiene la sua necessaria presenza per distinguere l’ipotesi dal delitto di danneggiamento. ● art. 493 – bis c.p.: se il fatto riguarda una scrittura privata, il reato è perseguibile a querela della persona offesa e ciò anche nell’ipotesi di falsificazione di cambiale o altro titolo di credito all’ordine o al portatore. Fa eccezione l’ipotesi di falsificazione di testamento olografo,per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio. Art. 489 c.p.: Uso di atto falso Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso, soggiace... Qualora si tratti di scritture private chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Presupposto: il soggetto attivo del delitto in esame non deve essere concorso nella falsità. In caso contrario egli sarà punito in qualità di concorrente. L’uso del atto falso da parte del falsificatore o del suo complice corrisponde alla naturale esplicazione del fatto di falsificazione e non comporta quindi un aggravio della pena. L’atto utilizzato deve essere falso, ossia non genuino (contraffatto o alterato) ovvero non veritiero. Nel caso in cui la falsità non sia giuridicamente rilevante (falso grossolano o falso innocuo), l’uso non concreterà il delitto in esame. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nel fare uso di un atto falso. Uso di atto falso = impiego del documento come mezzo di prova. Il documento deve essere utilizzato agli stessi fini per i quali sarebbe adoperato se fosse vero. La modalità d’uso comprende tanto quella giudiziale che stragiudiziale. Cassazione: ha dato una nozione più ampia di uso, il quale si realizza tutte le volte in cui il documento esce dalla sfera di azione del colpevole per iniziare rapporti giuridici con i terzi (es.: deposito del documento per la custodia presso un pubblico ufficiale). Critica: a fronte di quanto detto, si è sostenuto che l’uso che non si concreta nell’impiego del documento come mezzo di prova costituisce in verità un atto preparatorio. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui si verifica l’uso. Il tentativo è ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di usare il documento come se fosse vero per fini probatori unitamente alla consapevolezza che è falso (dolo generico). In caso di scritture private oltre alla coscienza e volontà di utilizzare il documento falso come se fosse vero per fini probatori occorre il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (dolo specifico) L’espressione al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno deve correttamente intendersi al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio con altrui pregiudizio. ● art. 493 – bis c.p.: se il fatto riguarda una scrittura privata, il reato è perseguibile a querela della persona offesa e ciò anche nell’ipotesi di falsificazione di cambiale o altro titolo di credito all’ordine o al portatore. Fa eccezione l’ipotesi di falsificazione di testamento olografo,per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio. Falsità in foglio firmato in bianco Le ipotesi di riempimento abusivo da distinguere sono due. Ossia quando il riempimento avviene ad opera di: - persona in possesso del foglio per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo trattasi di possesso legittimo Il riempimento abusivo qui concreta il cd. abuso di foglio firmato in bianco. Tale ipotesi non rappresenta né falsità materiale, in quanto il soggetto ha un mandato ad scribendum, né falsità ideologica, in quanto può attestare il vero e andare contro le indicazioni del mandante. L’autore è punito a titolo di frode poiché ha abusato della fiducia del sottoscrittore del foglio. - persona diversa da cui sopra in possesso del foglio trattasi di ipotesi di possesso illegittimo, ovvero legittimo, ma senza l’obbligo o la facoltà di riempimento. In tal caso si applicano per l’art. 488 c.p. le disposizioni sulla falsità materiale in atti pubblici o in scritture private. Art. 486 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso... Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato binaco qualsiasi spazio destinato ad essere riempito. Presupposto: è il possesso del foglio firmato in bianco, ossia la disponibilità di tale foglio, e l’obbligo o la facoltà di riempimento. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste in due condotte: - scrivere / far scrivere un atto privato diverso da quello per cui il soggetto era obbligato o autorizzato - usare / lasciare usare il foglio come mezzo di prova (cd. funzione tipica) Momento consumativo: il reato è consumato nel momento in cui si verifica l’uso. Il tentativo appare ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di scrivere o far scrivere un atto diverso da quello per cui si era obbligati o autorizzati e di usarlo o lasciarlo usare (dolo generico). Oltre a ciò occorre il fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio con altrui pregiudizio (dolo specifico). ● art. 493 – bis c.p.: se il fatto riguarda una scrittura privata, il reato è perseguibile a querela della persona offesa e ciò anche nell’ipotesi di falsificazione di cambiale o altro titolo di credito all’ordine o al portatore. Fa eccezione l’ipotesi di falsificazione di testamento olografo,per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio. Art. 487 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio o per un titolo che importa l’obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene... Trattasi di reato proprio. ● art. 493 c.p.: prevede che le disposizioni concernenti le falsità commesse dai pubblici ufficiali si applichino anche agli impiegati pubblici incaricati di un pubblico servizio con riferimento agli atti formati nell’esercizio delle loro attribuzioni. Presupposto: è il possesso del foglio firmato in bianco per ragioni d’ufficio o per titolo che importi un obbligo o la facoltà di riempimento. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nello scrivere o far scrivere un atto pubblico diverso da quello per cui il soggetto era obbligato o autorizzato. Momento consumativo: il reato è consumato nel momento in cui il documento è definitivamente formato. Il tentativo appare ipotizzabile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di scrivere o far scrivere un atto diverso da quello per cui si era obbligati o autorizzati (dolo generico). DELITTI DI FALSITÀ IN CONTRASSEGNI Oggetto materiale: sono i contrassegni i quali costituiscono mezzi di prova al pari dei documenti. Differiscono da questi in quanto: - non indicano alcun autore - il contenuto è convenzionale (cd. valore simbolico) Dai contrassegni vanno distinti i sigilli e altri strumenti destinati ad apporli i quali non possono considerarsi mezzi di prova. Artt. 467 – 468 c.p.: Fabbricazione illegittima di sigilli Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del Governo, ovvero non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito... Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito... La stessa pena si applica a chi contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nel contraffare: - pubblici sigilli e in particolare il sigillo dello Stato - agli atri strumenti destinati alla pubblica autenticazione o certificazione Sigilli = strumenti atti a riprodurre mediante impressione disegni o diciture su determinati oggetti Altri strumenti destinati alla pubblica autenticazione o certificazione = bolli ad umido, a secco, punzoni, marchi a fuoco, ecc... Contraffare = fabbricare illegittimamente, ossia senza l’autorizzazione dell’Autorità pubblica competente. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui il sigillo o altro strumento destinato alla pubblica autenticazione o certificazione è fabbricato. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di contraffare il sigillo o altro strumento destinato alla pubblica autenticazione o certificazione (dolo generico). Artt. 469 – 470 c.p.: Falsità in impronte autenticatrici o certificatici Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero non essendo concorso nella contraffazione fa uso della cosa che reca l’impronta contraffatta, soggiace alle pene... Chiunque fuori dai casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano le impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene... Elemento oggettivo: il fatto materiale può consistere in: 1. contraffazione (falsificazione) di impronte di una pubblica autenticazione o certificazione: la norma parla di contraffazione, ma è implicito il riferimento anche all’alterazione. In generale si parlerà di falsificazione. Impronte di pubblica autenticazione = segni apposti dall’ente pubblico o da un pubblico ufficio su un documento attestanti la genuinità, ossia la provenienza dal soggetto che figura aver redatto il documento. Impronte di pubblica certificazione = segni apposti dall’ente pubblico o da un pubblico ufficio su una cosa attenstanti il compimento di un determinato atto, la qualità, lo stato di questa. La falsificazione può avvenire: o mediante pubblici sigilli / altri strumenti destinati alla pubblica autenticazione o certificazione l’ipotesi di uso di sigilli contraffati è contenuta negli artt. 467 e 468 c.p. insieme alla fabbricazione illegittima di sigilli contemplata dai medesimi. In particolare l’uso è punito quando l’agente non è concorso nella contraffazione. o mediante mezzi diversi da quelli indicati sopra 2. uso della cosa che reca l’impronta contraffatta: l’uso è punito quando l’agente non è concorso nella falsificazione, altrimenti il fatto rimarrà assorbito nella falsificazione di impronte di una pubblica autenticazione o certificazione 3. vendita o acquisto di cose con impronte falsificate: è l’ipotesi prevista dall’art. 470 c.p. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui è realizzato uno dei fatti previsti nei numeri 1.; 2. o 3. In particolare in caso di vendita non si richede che la cosa sia acquistata. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di compiere uno dei fatti di cui ai numeri 1.; 2. o 3. Art. 471 c.p.: Abuso di pubblici sigilli Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o profitto di sé o di altri è punito... Presupposto: l’agente deve essersi procurato i sigilli o altri strumenti veri. Trattasi di impossessamento illegittimo. Il pubblico ufficiale che sia nella detenzione per ragioni di ufficio risponderà di abuso di ufficio (art. 323 c.p.). Non si esclude che l’impossessamento possa concretare altro reato comportando un concorso con l’abuso di pubblici sigilli. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nell’uso dei veri sigilli o altri strumenti di pubblica autenticazione o certificazione per recare un danno ad altri o per procurare a sé o ad altri un profitto. Sigilli o strumenti veri = genuini, ossia fabbricati legittimamente. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui i sigilli o gli strumenti sono usati, senza che sia necessario il verificarsi del pregiudizio o dell’utile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di usare i sigilli con la consapevolezza che tale uso è illegittimo (dolo generico) e con il fine di recare un danno ad altri o procurare a sé o ad altri un profitto (dolo specifico). Art. 472 c.p.: Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito... La stessa pena si applica a chi nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, ovvero comunque alterati. Agli effetti delle legge penale, nella denominazione di misure o pesi è compreso qualsiasi strumento per misurare o pesare. Elemento oggettivo: il fatto materiale si scinde in due ipotesi: - l’uso di misure o di pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati a danno altrui soggetto attivo: chiunque - la detenzione di misure o pesi con l’impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati da parte di chi esercita un’attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico soggetto attivo: chi esercita un’attività commerciale o uno spaccio aperto al pubblico Comunque alterati = ipotesi che non si concretano nell’alterazione dell’impronta legale. Detenzione = ogni specie di possesso. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui avviene l’uso o il soggetto specifico è nella detenzione della misura o del peso con impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati. Nella prima ipotesi non è richiesto il verificarsi del danno Elemento soggettivo: consiste in caso di uso nella coscienza e volontà di usare la misura o il peso con impronta legale falsificata o comunque alterati (dolo generico) al fine di recare danno ad altri (dolo specifico). Consiste in caso di detenzione, nella coscienza e volontà di detenere pesi o misure unitamente alla consapevolezza che hanno l’impronta legale falsificata o sono comunque alterati. DELITTI DI FALSITÀ PERSONALI Nella classe dei delitti in esame viene in rilievo lo scopo a cui l’inganno è diretto. Artt. 495 – 496 c.p.: False dichiarazioni sulle proprie od altrui qualità personali Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l’identità o lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona è punito... Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico. Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un pubblico servizio, è punito... Elemento oggettivo: il fatto materiale deve distinguersi tra le due ipotesi: 1. dichiarare o attestare il falso a un pubblico ufficale in un atto pubblico (o in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico) l’identità, lo stato o altre qualità della propria o dell’altrui persona. Il delitto si distingue dall’art. 483 c.p. (false attestazioni di privati in atti pubblici) in quanto in quell’ipotesi l’atto è destinato a provare la verità, mentre qui l’atto pubblico concerne l’identità, lo stato o le qualità personali. 2. fare mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio a seguito di interrogatorio sull’identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell’altrui persona. La fattispecie si distingue dal punto 1. in quanto la dichiarazione (a.) è resa su richiesta; (b.) non è fatta o destinata ad essere riprodotta in atto pubblico; (c.) è resa anche ad un incaricato di un pubblico servizio. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui la dichiarazione è resa o riprodotta. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di dichiarare o attestare il falso. Aggravanti speciali per il reato ex art. 495 c.p. sono sancite dal medesimo nelle ipotesi: 1) dichiarazioni in atti dello stato civile 2) dichiarazioni false dell’imputato all’Autorità giudiziaria sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali (l’obbligo di dire la verità non sussiste invece in sede di interrogatorio sul merito dell’accusa) 3) iscrizione sotto falso nome di un provvedimento penale nel casellario giudiziale a seguito di dichiarazione falsa Forma attenuata: è rappresentata dall’ipotesi in cui la falsa dichiarazione è resa allo scopo di ottenere per sé o per altri certificati o autorizzazioni amministrative sotto falso nome o con altre indicazioni mendaci. Art. 494 c.p.: Sostituzione di persona Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una falsa qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito... Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nell’indurre in errore taluno sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, un falso stato o una falsa qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici. Sostituzione illegittima di persona = usurpazione Attribuzione di falso nome = utilizzazione di un nome di persona inesistente. Il danno o il vantaggio non debbono essere necessariamente economici Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui taluno è indotto in errore, senza che sia necessario il conseguimento del vantaggio o la verificazione del danno. Il tentativo è ammissibile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di indurre taluno in errore (dolo generico) al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri danno (dolo specifico). Il delitto in esame può costituire elemento costitutivo o circostanza aggravante di altri reati. In caso di delitto di truffa si ha concorso. REATI CONTRO L’ORDINE ECONOMICO Oggetto giuridico: le norme del presente titolo sono destinate a tutelare interessi che vengono raccolti sotto il nome di ordine economico. All’interno di tale categoria rientranon interessi concernenti l’economia pubblica, l’industria e il commercio. Art. 499 - 500 c.p.: Danneggiamenti alla produzione nazionale Chiunque, distruggendo materie prime, o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, cagiona un grave nocumento alla produzione nazionale o fa venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo,è punito... Soggetto attivo: chiunque e pertanto è da ricomprendervi anche il proprietario delle cose che vengono distrutte. Elemento oggettivo: il fatto materiale è costituito dal distruggere materie prime, prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione cagionando un grave nocumento alla produzione nazionale o facendo venir meno in misura notevole merci di comune o largo consumo. DISTRUZIONE (condotta) GRAVE NOCUMENTO / DIMINUZIONE NOTEVOLE (evento) Distruggere = compiere una modificazione tale da rendere la cosa non più utilizzabile come bene economico. Può compiersi tanto mediante condotta commissiva (azione) quando con condotta omissiva (omissione). Grave nocumento alla produzione nazionale = paralisi o contrazione di un’attività o ramo di essa che incide sull’intero Paese. La gravità è demandata al prudente apprezzamento del giudice che valuterà la quantità e la qualità di bene distrutto, nonché della situazione economica complessiva del Paese. Diminuzione in misura notevole di merci di comune o largo consumo = sono tali le merci che servono a soddisfare gran parte dei bisogni della vita. La diminuzione notevole è tale quando comporti un sensibile disagio per la popolazione. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui si verifica l’evento, ossia il grave nocumento per la produzione nazionale, ovvero la diminuzione in misura notevole di merci di comune o largo consumo. Il tentativo è ammissibile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di tenere la determinata condotta e di provocare il determinato evento (dolo generico). Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa all’economia rurale o forestale, ovvero al patrimonio zootecnico della nazione, è punito... Se la diffusione avviene per colpa, la pena... Soggetto attivo: chiunque e pertanto è da ricomprendervi anche il proprietario delle piante o degli animali. Elemento oggettivo: il fatto materiale è costituito da una qualsiasi condotta tale da provocare la diffusione di una malattia. Il reato è da intendersi quindi a forma libera, essando nella descrizione della fattispecie indicato solo l’evento. Diffusione di malattia = è tale quando sia colpito un numero rilevante di piante o animali. Non tutte le piante o gli animali sono suscettivi di rientrare nel predetto delitto, ma solo quelli che presentino un notevole interesse per l’economia nazionale. La diffusione di una malattia è rilevante solo quando pregiudichi seriamente il patrimonio rurale, forestale o zootecnico nazionale. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui la malattia si diffonde, ossia si verifica l’evento. Il tentativo è ammissibile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di compiere azioni od omissioni e di provocare la diffusione con la consapevolezza della pericolosità della malattia (dolo generico). Art. 501 c.p.: Aggiotaggio Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci , ovvero dei valoro ammessi nelle liste di borsa o negoziazioni nel pubblico mercato, è punito... Se l’aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori si verifica, le pene sono aumentate. Le pene sono raddoppiate: 1) se il fatto è commesso dal cittadino per favorire interessi stranieri 2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro delle merci di comune o largo consumo Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto è commesso all’estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani. L’aggiotaggio costituisce un delitto di frode. Affine alla truffa se ne distingue per l’oggetto giuridico e per il fatto che mentre la truffa è diretta verso persone determinate (frode individuale), l’aggiotaggio è diretto verso il pubblico (frode collettiva). Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nel pubblicare o divulgare notizie false, esagerate o tendenziose per turbare il mercato interno, ovvero nell’adoperare artifici atti a cagionare un aumento o una diminuzione dei prezzi. Mercato interno = mercato nazionale Turbare = alterare il libero gioco della concorrenza, ossia il libero determinarsi dei prezzi di mercato. Il turbamento può consistere tanto in un aumento quanto in una diminuzione dei prezzi, ma può altresì consistere in uno stallo artificioso. Tutte le alterazioni, affinché siano giuridicamente rilevanti, devono essere di notevole entità. Mezzi di turbamento: sono mezzi tali: - pubblicazione = diffusione di notizie a mezzo stampa - divulgazione = diffusione di notizie con altri mezzi o notizie = oggetto della pubblicazione o della divulgazione. In particolare è richiesto che esse siano false, esagerate o tendenziose, ossia non vere, tali da ingrandire la portata dei fatti o da deformarne il significato. Per l’incontro restano escluse le previsioni soggettive, i meri apprezzamenti e le critiche. - altri artifici = manovre destinate nel loro complesso ad alterare in modo rilevante il corso dei prezzi del mercato. Cassazione: ha ritenuto che per “altri artifici” si dovesse intendere solo quei mezzi illeciti atti a produrre il turbamento del mercato interno Critica: la pratica dimostra che spesso l’aggiotatori ricorrono a mezzi che di per sé sono leciti e accogliere l’interpretazione della Cassazione renderebbe spesso il fenomeno impunito. Quello che si mira a punire è l’uso di mezzi consentiti per scopi illegittimi (abuso). Merci = qualsiasi bene avente un valore economico e quindi sia suscettibile di scambio. Valori = titoli di credito, azioni, obbligazioni e alti prodotti finanziari affini. È necessario che i valori siano quotati in borsa o negoziati nel pubblico mercato (comprendendovi non solo il mercato interno). Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui è posta in essere una delle condotte previste, a nulla rilevando se l’evento, ossia il turbamento del mercato interno, si produca o meno. In quanto si tratta di reato a consumazione anticipata il tentativo non appare possibile. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di pubblicare o divulgare notizie false, esagerate o tendenziose, ovvero di usare altri artifici atti ad alterare il corso dei prezzi (dolo generico). Il fine di turbare il mercato interno non costituisce dolo specifico in quanto il fine degli aggiotatori è il lucro. Più corretto appare quindi intendere tale locuzione come riferimento al dolo diretto o intenzionale. Il semplice agire accettando l’eventualità del turbamento (dolo indiretto o eventuale) non configura reato. Aggravanti speciali sono previste quando: 1) si realizza l’evento (aumento o diminuzione dei prezzi delle merci o dei valori) 2) il fatto è commesso per favorire interessi stranieri 3) si realizza un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato 4) si realizza un rincaro delle merci di comune o largo consumo Art. 501 – bis c.p.: Manovre speculative su merci Fuori dei casi previste dall’articolo precedente, chiunque, nell’esercizio di qualsiasi attività produttiva o commerciale, compie manovre speculative, ovvero occulta, accaparra o incetta materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità, in modo atto a determinare la rarefazione o il rincaro sul mercato interno, è punito... Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella prima parte del presente articolo e nell’esercizio della medesime attività, ne sottrae all’utilizzazione o al consumo rilevanti quantità. Trattasi di reato proprio. L’obiettivo è quello di colpire anomalie negli acquisti (accaparramento o incetta), nella circolazione e disponibilità dei beni (occultamento) e nella vendita (manovre speculative). Soggetto attivo: produttori e commercianti. Elemento oggettivo: il fatto materiale è costituito da due ipotesi: 1. compimento di manovre speculative, ovvero occultamento, accaparramento o incetta di materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità L’potesi prevede due condotte: o compimento di manovre speculative: si osserva che tutta l’attività produttiva e commerciale è fondata sul fine di speculazione. Affinché la condotta importi responsabilità penale occorre che si tratti di speculazione rilevante. Essa è tale quando vengono compiute operazioni che non concretano aggiotaggio, ma capaci di concretare un lucro che non deriva dal libero determinarsi dei prezzi o occultamento, accaparramento o incetta: in particolare occultare: nascondere ciò di cui già si dispone accaparrare: crearsi una disponibilità di beni maggiore al normale bisogno al fine di determinare una situazione di monopolio rivendendo i beni ad un prezzo maggiorato. incettare: accaparrare su vasta scala con sistematicità 2. sottrazione all’utilizzazione o al consumo di rilevanti quantità di materie prime, generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessità in presenza di rarefazione o rincaro sul mercato interno di tali merci L’ipotesi presuppone l’esistenza di fenomeni di rarefazione o rincaro costituendo presupposti della condotta. La sottrazione deve interessare rilevanti quantità. Il giudizio è riservato al prudente apprezzamento del giudice. Oggetto materiale: 3. materie prime 4. generi alimentari di largo consumo 5. prodotti di prima necessità Momento consumativo: il reato si consuma: - nel caso sub 1.: con il compimento della manovra speculativa, dell’occultamento, accaparramento o incetta. Non importa la realizzazione della rarefazione o del rincaro. Trattandosi di reato a consumazione anticipata il tentativo non appare possibile. - nel caso sub 2.: con la sottrazione all’utilizzo o al consumo delle merci. Il tentativo qui appare possibile quando siano compiuti atti idonei e univoci. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di realizzare le condotte previste unite alla consapevolezza dell’attitudine a causare una rarefazione o rincaro delle merci (sub 1.), ovvero alla consapevolezza della presenza di fenomeni di rarefazione o rincaro delle merci (sub 2.). REATI CONTRO L’ORDINE PUBBLICO Oggetto giuridico: è l’ordine pubblico. Esso va distinto da: - ordine giuridico: intendendosi l’ordinamento giuridico, ossia il sistema di norme che presiedono alla regolamentazione della vita sociale di una determinata collettività. - ordine pubblico generale: intendendosi l’ordine completo, interno ed esterno, della collettività che consente a questa di vivere e di prosperare. - ordine pubblico costituzionale: intendendosi l’ordine di convivenza sociale fondato sui principi della Costituzione. Fatta questa precisazione in negativo, l’ordine pubblico tutelato dalle norme in questione è il buon assetto e il regolare andamento della vita sociale o in altri termini è la pace pubblica che corrisponde per i cittadini al senso di tranquillità e sicurezza. Al riguardo si osserva che tutti i reati costituiscono un allarme sociale e pertanto mettono i pericolo l’ordine pubblico in via mediata o indiretta. Tuttavia la categoria di delitti che viene in esame importa una lesione o messa in pericolo immediata e diretta dell’ordine pubblico. Pubblica istigazione a violare le leggi Carattere comune dei 4 delitti che seguono è la pubblicità del comportamento. Affinché il fatto importi responsabilità penale, esso deve essere commesso in pubblico. NOZIONE DI PUBBLICITÀ DEL COMPORTAMENTO: in base all’art. 266, ult. comma il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso: - a mezzo della stampa o di altro mezzo di propaganda; oppure - in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone; oppure - in una riunione che non presenta il carattere di riunione privata: o per il luogo in cui è tenuta, o o per il numero degli intervenuti, o o per lo scopo o l’oggetto La pubblicità del comportamento è elemento essenziale dei reati che seguono e non è condizione obiettiva di punibilità. In quanto tale ai fini del dolo l’agente dovrà avere coscienza e volontà della condotta, ma anche la consapevolezza di trovarsi in una delle condizioni che rappresentano pubblicità. Art. 414, 1° comma c.p.: Istigazione a delinquere Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione... Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica... Il reato in parola costituisce una deroga all’art. 115 c.p. il quale prevede che non è punibile l’istigazione a commettere un reato quando questa non è stata accolta, ovvero sia stata accolta ma non sia stato commesso il reato. L’istigatore può invitare a commettere tanto un delitto, quanto una contravvenzione, incidendo in tal caso solo sulla diversa pena comminata. Il reato ha carattere generico e pertanto la norma non troverà applicazione nelle ipotesi specifiche di istigazione a commettere particolari reati. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nell’istigare pubblicamente la commissione di uno o più reati (delitti o contravvenzioni). Istigare = eccitare, ossia tenere una condotta che influisca sulla psiche altrui, facendo nascere o rafforzando i motivi d’impulso, ovvero distruggendo o affievolendo i motivi inibitori. Pubblicamente = non si richiede che l’istigazione sia commessa verso il pubblico (istigazione in incertam personam), potendo essere punita anche quando avvenga pubblicamente ma sia diretta ad una persona determinata (istigazione in certam personam). L’isitgazione può condursi mediante i mezzi più svariati, configurando un reato a forma libera. Integra gli estermi del reato anche l’istigazione indiretta, ossia dissimulata attraverso mezzi apparentemente leciti. Oggetto materiale: è rappresentato dalla commissione di uno o più reati. Occorre per tanto che l’attività dell’istigatore sia diretta ad incitare alla commissione di uno specifico fatto, sebbene non si richeda l’indicazione del nomen iuris. L’incitamento a commettere in generale reati rientra nel delitto di istigazione a disobbedire alle leggi. Il reato oggetto di istigazione può anche non essere punibile perché perseguibile a querela della persona offesa, ecc... Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui è fatta istigazione, prescindendo dalla commissione o meno del reato o dei reati. In caso l’istigazione venisse accolta e il reato commesso, l’istigatore risponderà a titolo di concorrente. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di istigare alla commissione di uno o più reati unitamente alla consapevolezza dell’effetto dell’istigazione e di agire pubblicamente. Art. 414, ult. comma c.p.: Apologia di delitti Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa apologia di uno o più delitti. Il reato in parola altro non è che una forma specifica di istigazione a delinquere. Ricadendo in esso ne assume il carattere generico e pertanto la norma non incontrarà applicazione quando l’apologia riguardante un delitto specifico è punita specificamente da altra norma. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nel fare apologia di uno o più delitti. Apologia = esaltazione di un dato fatto o del suo autore al fine di indurre altri a commettere il medesimo fatto ovvero al fine di determinare altri all’adesione psicologica. Oggetto materiale: sono i delitti, rimanendo escluse le contravvenzioni. Momento consumativo: valgono le medesime considerazioni fatte sopra in tema di istigazione a delinquere. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà a fare apologia con la consapevolezza dell’effetto e di agire pubblicamente. Art. 415 c.p.: Istigazione a disobbedire alle leggi Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, [...], è punito... Il reato rappresenta un forma più generale dell’istigazione a delinquere. Quando l’istigazione avrà per oggetto una norma penale che sanziona un tipo reato. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nell’istigare alla inosservanza di leggi di ordine pubblico. Ordine pubblico = non è da intendersi nel significato specifico dato al termine per i delitti del Titolo V del Libro II. Sono leggi di ordine pubblico quelle per le quali ai singoli non è dato derogarvi (norme imperative o cogenti). Leggi = il reato può configurarsi anche in riferimento alla disobbedienza di una singola legge. Il plurale è in senso indeterminativo. Momento consuamtivo: valgono le medesime considerazioni fatte per l’istigazione a delinquere. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di istigare alla disobbedienza di leggi di ordine pubblico con la consapevolezza dell’effetto e di agire pubblicamente. Art. 415 c.p.: Istigazione all’odio tra le classi sociali Chiunque pubblicamente istiga [...] all’odio fra le classi sociali, è punito... Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nell’isitgazione all’odio tra le classi sociali. Classi sociali = categorie di persone unificate dal vincolo di comuni interessi economici. La più ampia interpretazione che ne viene data (vincolo di comuni ideologie, sentimenti religiosi, ecc...) non è in accordo con il momento storico. Odio = non significa lotta, ma sentimento di profonda avversione che importa il ricorso ad ogni mezzo per danneggiare o sopraffare. Momento consumativo: valgono le medesime considerazioni fatte per l’istigazione a delinquere. Elemento soggettivo: valgono le medesime considerazioni fatte in precedenza. Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti... Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena... I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica... La pena è aumentata se il numero degli associati è di 10 o più... Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602 si applica... Il delitto in esame ha carattere generico e pertanto la norma non troverà applicazione in casi specificamente sanzionati da altre norme penali. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nell’associarsi per commettere più delitti. Associazione = non significa accordo e affinché sussista occorre che vi sia un minimum di organizzazione stabile. Non importa che vi sia distribuzione gerarchica dei compiti e delle funzioni, né che ricorra una delle forme legali, essendo il più delle volte rifuggite le tipiche forme associative. La permanenza del vincolo rende tale delitto un reato permanente. Più delitti = non vi sono comprese le contravvenzioni. In oltre occorre un programma a delinquere, non essendo sufficiente a configurare il delitto l’associazione per commettere un solo delitto. È richiesto che le persone a che si uniscono in associazione siano almeno tre. Al riguardo la dottrina e la giurisprudenza non annoverano nel computo le persone che sono incapaci di intendere o di volere. L’esclusione non appare giustificata in quanto l’art. 112, ult. comma, c.p. prevede che rientrino nel computo dei compartecipi coloro che non sono imputabili o punibili. Promotori = persone che si fanno iniziatrici dell’associazione. Costituenti = persone che determinano o concorrono a determinare la nascita dell’associazione. Organizzatori = persone che coordinano l’attività degli associati. Capi = persone che dirigono l’attività dell’associazione in posizione di superiorità. DIFFERENZA CON LA COMPARTECIPAZIONE CRIMINOSA: in questa l’accordo dei compartecipi è relativo alla commissione di uno o più delitti specificamente individuati e dopo la commissione l’accordo si esaurisce. Nell’associazione a delinquere i delitti non sono specificamente individuati e dopo la commissione il vincolo associativo continua a permanere. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui è costituita l’associazione. Non importa che i delitti siano commessi o meno. In caso venga commesso uno o più delitti da parte degli associati, ognuno ne risponderà individualmente in concorso con gli altri. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte dell’associazione con il fine di commettere dei delitti (dolo specifico). Aggravanti spaciali sono previste dall’articolo in esame e si hanno nelle seguenti ipotesi: 1) gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie (brigantaggio): non occorre che lo scorrere in armi sia abituale, né che siano commesse azioni specifiche con tali armi. Non è necessario che tutti siano armati. La Cassazione aggiunge che non è necessario che le armi siano portate palesemente. 2) gli associati sono in numero pari o superiore a 10: per il principio generale nel computo rientrano anche i non imputabili e i non punibili. Si esclude per il principio di specificità l’aggravante di cui al n. 1 dell’art. 112 c.p. Art. 418 c.p.: Assistenza agli associati Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, da rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione, è punito... La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nel compiere una delle previste attività: - dare rifugio - fornire vitto - fornire ospitalità - fornire mezzi di trasporto - fornire strumenti di comunicazione Perché ricorra tale delitto, occorre che si sia fuori delle ipotesi di concorso e di favoreggiamento. CONCORSO IN ASSOCIAZIONE A DELINQUERE: quando l’assistenza è prestata a tutta l’associazione e non a singoli membri. FAVOREGGIAMENTO: quando l’assistenza è prestata post crimen patratum al fine di eludere le investigazioni o sottrarre l’associato alle ricerche dell’Autorità. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui è compiuta una delle attività previste dalla norma. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di fornire assistenza in uno dei modi previsti unitamente alla consapevolezza che il soggetto è un associato. Aggravante speciale è costituita dall’ipotesi in cui l’assistenza sia prestata in modo continuativo. Causa speciale di esclusione della pena: è rappresentata dall’ipotesi in cui l’assistenza sia fornita ad un prossimo congiunto (ascendente, discendente, coniuge, fratello, sorella, affini dello stesso grado, zii, nipoti). Art. 416 – bis c.p.: Associazione di tipo mafioso Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito... Coloro che promuovono, dirigono, o organizzano l’associazione sono puniti... L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo o della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l’associazione è armata si applica... L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene... Nei confronti del condannato è sempre d’obbligo la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Elemento oggettivo: il fatto materiale consiste nel fare parte di un’associazione di tipo mafioso. L’ipotesi concreta un reato permanente, in quanto il vincolo associativo è stabile. Per certi versi l’ipotesi è assimilabile al delitto di associazione a delinquere (art. 416 c.p.) ma se ne distingue in quanto non è necessario la prova della finalità di commettere più delitti. In oltre il vincolo associativo è molto più intenso. Nell’associazione di tipo mafioso gli associati si avvalgono della condizione di assoggettamento o di omertà al fine di: - commettere delitti - acqusire in modo diretto o indiretto: o la gestione di autorizzazioni / attività economiche o il controllo di concessioni / appalti e servizi pubblici - realizzare profitti / ventaggi ingiusti per sé o per altri - impedire od ostacolare il libero esercizio del voto - procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali La condizione di assoggettamento o di omertà deriva dalla forza intimidatrice del vincolo associativo. Affinché sussista associazione di tipo mafioso occorre che gli associati siano almeno tre. Al riguardo si rinvia alle considerazioni svolte in tema di associazione a delinquere. Rimane da sottolineare come la giurisprudenza abbia aleborato la nozione di concorso esterno in associazione mafiosa, ossia come quella forma di concreta collaborazione che importi il consolidamento, il potenziamento o il mantenimento in vita del vincolo mafioso in situazioni di necessità e difficoltà. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui si entra a far parte dell’associazione a nulla rilevando la realizzazione di un particolare fine. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di essere associato unitamente alla consapevolezza delle caratteristiche della consorteria e delle sue finalità (dolo specifico). Aggravanti speciali sono previte per: 1) i promotori, i dirigenti o gli organizzatori 2) la disponibilità di armi o materie esplodenti 3) il finanziamento di attività economiche con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti Art. 416 – ter c.p.: Scambio elettorale politico – mafioso La pena stabilita dal primo comma dell’articolo 416 – bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416 – bis in cambio della erogazione di denaro. Nell’articolo 416 – bis una delle finalità dell’associazione di tipo mafioso è quella di ottenere voti per sé o per altri in occasione di consultazioni elettorali. L’applicazione della pena era pur sempre condizionata dalla appartenenza all’associazione di tipo mafioso. L’articolo in esame intende colpire coloro che fuori da un’associazione di tipo mafioso intendano comperare voti. In ogni caso occorre sempre un collegamento con sistemi organizzativi e metodi mafiosi, in altri termini occorre che il soggetto si avvalga della condizione di assoggettamento o di omertà derivante dalla forza intimidatrice del vincolo associativo. Momento consumativo: il reato si consuma nel momento in cui il voto è promesso, indipendentemente dalla prestazione del voto. Elemento soggettivo: consiste nella coscienza e volontà di chiedere la promessa di voti unitamente alla consapevolezza delle condizioni di assoggettamento o di omertà in cui viene prestata.