Dispensa lavori pubblici - Stefano Civitarese Matteucci
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Dispensa lavori pubblici - Stefano Civitarese Matteucci
I MODELLI PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE di Andrea Missori aggiornamento: febbraio 2013 This work is licensed under the Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. INDICE 1 IL QUADRO DI RIFERIMENTO 1.a – Le premesse legislative 1.b – Le novità normative: il codice dei contratti 2 L'AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 2.a - Il ruolo del contratto nei lavori pubblici 2.b – La scelta della procedura 2.c – La programmazione 2.d – La progettazione 2.e - I documenti a complemento del progetto esecutivo 2.f - La qualificazione delle imprese 2.g - I sistemi di realizzazione delle opere pubbliche 2.h - Le procedure di scelta del contraente 2.i - I criteri di aggiudicazione 2.l – Le procedure speciali: l’appalto al contraente generale 3 L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 3.a L’affidamento degli incarichi 3.b I concorsi di progettazione 4 LE PRINCIPALI FIGURE DEL PROCESSO 4.a Il responsabile di procedimento 4.b Il progettista 4.c Il direttore dei lavori 4.d Il collaudatore dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 2 1. IL QUADRO DI RIFERIMENTO 1.a – Le premesse legislative Lo studio delle norme procedurali1 nel campo delle opere pubbliche2 deve tenere conto di un sistema normativo molto complesso e articolato che si è progressivamente formato nel corso degli anni. La prima legge sugli appalti dopo l’unità d'Italia risale al 18653 e negli anni seguenti si sono aggiunti un gran numero di leggi e decreti spesso mal coordinati tra loro che hanno creato un generale stato di confusione interpretativa e agevolato i1 nascere di azioni illegali e speculative. La presenza dell’Italia nell’Unione Europea e quindi l’adeguamento alle norme del diritto comunitario, ha ulteriormente aumentato i problemi e il coordinamento tra normativa nazionale e normativa comunitaria si è spesso risolto in aperte contraddizioni. La legge quadro sui lavori pubblici, legge 109/944, conosciuta anche come legge Merloni, è nata proprio dall’esigenza di mettere ordine e chiarezza nella complessa e disorganica normativa sulle opere pubbliche. Oggetto di sospensioni e di successive integrazioni, ha subito importanti modifiche nel corso degli anni: le cosidette Merloni–bis e Merloni-ter5. Successivamente anche la legge 166/02, nota come “Collegato infrastrutture” alla legge finanziaria dello stesso anno, ha introdotto ulteriori importanti modifiche al testo originario tanto da venire comunemente chiamata “Merloni-quater”. Legge e regolamento hanno costituito, per un certo tempo, una sorta di legislazione quadro in materia di opere pubbliche e quindi un chiaro riferimento per tutto il settore delle costruzioni. Ad esso hanno fatto inoltre riferimento altre leggi di riforma del settore come il dm 145/00 che introduce il nuovo capitolato generale d’appalto, il dpr 34/00 sul nuovo sistema di qualificazione delle imprese e altre normative di carattere tecnico specifiche dei diversi ambiti collegati al vasto settore delle opere pubbliche. 1 Le norme che regolano i rapporti tra i diversi operatori del processo edilizio e ne fissano i reciproci obblighi e le rispettive competenze. 2 Le opere pubbliche sono i beni materiali realizzati direttamente o fatti realizzare da un ente pubblico a fini di pubblico interesse e si distinguono dai lavori pubblici che sono invece le attività disposte o fatte disporre da un ente pubblico per realizzare le suddette opere. 3 Legge 20 marzo 1865, n. 2248 "legge sulle opere pubbliche". 4 Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “legge quadro in materia di lavori pubblici”. 5 La prima modifica con la legge 216/95 (Merloni-bis) e una seconda con la legge 415/98 (Merloni-ter). dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 3 Il campo di applicazione della legge era assai vasto: non si limitava infatti a regolamentare le procedure per l’affidamento degli appalti, come hanno fatto in passato le altre leggi sul settore, ma apportava cambiamenti strutturali all’intero processo costruttivo, in tema di rapporti tra gli operatori e di contenuti della loro attività. La legge inoltre poneva il progetto al centro del processo, come strumento di informazione delle varie fasi operative e punto di riferimento imprescindibile per l’esecuzione dell’opera. Il progetto stesso diviene così oggetto di produzione e ne vengono descritte puntualmente le caratteristiche e i ruoli dei soggetti che a vario titolo vi partecipano o ne sono interessati. 1.b - La nuova normativa: il Codice dei Contratti Nella continua attività di semplificazione e snellimento delle procedure al fine di abbattere ogni possibile ostacolo alla concorrenza e alla libera circolazione, l’Unione Europea nel 2004 ha emanato due direttive che riuniscono e, per alcuni aspetti unificano, le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nei tre settori chiave: dei lavori, dei servizi e delle forniture6. Con il dlgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture” vengono recepite nel nostro ordinamento le direttive europee, ma è stata anche l’occasione per il legislatore italiano di una completa revisione dell’intero quadro normativo sui lavori pubblici. Il nuovo decreto diviene quindi il nuovo testo unico per il settore delle costruzioni e come tale rappresenta una sorta di summa legislativa di tutte le norme precedenti a cominciare dalla vecchia legge quadro (legge 109/1994 e s.m.i) che viene pertanto abrogata anche se molti dei suoi contenuti vengono ripresi dal nuovo decreto. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento d’attuazione, il dpr 207/20107, il quadro normativo si è finalmente completato. Il nuovo regolamento apporta delle novità in alcune procedure e ruoli degli operatori e da’ attuazione a quelle norme del Codice che erano rimaste sospese. Abroga inoltre, sostituendosi ad esse, le precedenti normative in materia di appalti (dpr 554/1999, 6 La direttiva 2004/18/Ce relativa al “coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi” e la direttiva 2004/17/Ce dedicata ai “settori esclusi” (acqua, energia, trasporti, servizi postali). 7 Il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è entrato in vigore il 9 giugno 2011 e cioè 180 gg dopo la sua pubblicazione. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 4 vecchio regolamento d’attuazione, dpr 34/2000 sulla qualificazione delle imprese e gran parte del dm 145/2000 sul capitolato generale). Il Codice dei Contratti e il suo Regolamento, sebbene siano in continua evoluzione8, costituiscono oggi il riferimento procedurale per quanto riguarda qualsiasi tipo di contratto pubblico di lavori, di servizi e forniture. 8 Dal 2006 alla data della presente pubblicazioni vi sono state più di quaranta modifiche e integrazioni legislative. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 5 2. L’AFFIDAMENTO DI LAVORI PUBBLICI 2.a - Il ruolo del contratto nei lavori pubblici Il tema dei modelli procedurali per il settore pubblico nasce principalmente da una duplice esigenza: la necessità da parte della pubblica amministrazione di acquistare beni e servizi per il proprio funzionamento (avere uffici, tenerli puliti, avere strumenti per lavorare, ecc.), e il compito istituzionale di adempiere alle funzioni che le sono proprie e quindi soddisfare l’interesse collettivo nei diversi settori di competenza (scolastico, trasporti, edilizia residenziale pubblica, ecc.). Quando emerge una di queste esigenze la pubblica amministrazione si rivolge all’esterno nella maggior parte dei casi, e cioè opera nel mercato spendendo denaro pubblico. Il contratto è lo strumento che permette di regolare i rapporti tra domanda e offerta all’interno del mercato e le pubbliche amministrazioni ne hanno a disposizione due principali tipi: il contratto d’appalto e il contratto di concessione9. I contratti di appalti pubblici si possono distinguere in tre differenti categorie: di lavori, di servizi e di forniture; nel seguito si tratterà esclusivamente degli appalti pubblici di lavori e di servizi, in quanto gli uni direttamente connessi alla realizzazione di opere pubbliche, gli altri alla loro progettazione. Il Codice Civile all'articolo 1655 definisce molto chiaramente cosa è un appalto: "L'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro". Questo vale sia per gli appalti privati che per quelli pubblici, con la differenza che per questi ultimi la legge prevede forme e modi affinché l’interesse della collettività venga tutelato e per tale motivo le leggi a riguardo ne specificano l’oggetto di applicazione. In altre parole si può definire l’appalto: una “forma di contratto tipico” con cui si realizza l'incontro tra "domanda" (soggetto appaltante) e "offerta" (impresa10, appaltatore) nel mercato delle costruzioni. La peculiarità di questo incontro è data dal fatto che 9 Per la distinzione tra appalto e concessione vedi paragrafo 2.g. Usiamo il termine impresa nel significato di generico operatore economico per identificare sia società, sia cooperative, sia associazioni, sia liberi professionisti (secondo il concetto di impresa espresso nel diritto comunitario). 10 dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 6 l'amministrazione pubblica con il contratto d'appalto non acquista un prodotto finito, bensì la capacità di qualcuno (impresa) di realizzare il prodotto o svolgere un servizio. Per tale motivo la normativa stabilisce precise regole riguardanti non solo le procedure di affidamento (il come si appalta), ma anche i documenti da porre a base dell’affidamento (il cosa si appalta) e i criteri di valutazione per la scelta dell'impresa (a chi si appalta). Questo vale sia per appalti di lavori sia per appalti di servizi, tra i due esiste infatti una differenza solamente per quanto attiene all’oggetto del contratto: l’esecuzione di lavori nel primo caso, la prestazione di un servizio nel secondo. Servizi e lavori vengono comunque sempre più intrecciati fra di loro e a livello comunitario gli appalti pubblici di lavori vengono distinti in tre tipi, secondo l’oggetto del contratto: a) appalti del “primo tipo”, aventi per oggetto la sola esecuzione dei lavori; b) appalti del “secondo tipo”, aventi per oggetto sia la progettazione che l’esecuzione dei lavori; c) appalti del “terzo tipo”, aventi per oggetto la realizzazione “con qualsiasi mezzo” di un’opera. Il nuovo Codice dei contratti recepisce anche nel nostro ordinamento questa distinzione individuando procedure in cui viene chiesto all’impresa esecutrice, oltre naturalmente la costruzione dell’opera, anche parte della sua progettazione. Nella normativa italiana viene anche recepito l’appalto del “terzo tipo” all’interno della procedura dell’appalto al contraente generale11. Questa figura, esistente già da molto tempo nei paesi anglosassoni con il nome di main contractor, è stata tuttavia recentemente introdotta anche nel nostro ordinamento12 come strumento atto a facilitare la realizzazione delle grandi opere previste dalla legge stessa ed è applicabile solo per quei lavori di carattere strategico e di interesse nazionale rientranti in specifici elenchi ministeriali13. 11 Cfr. paragrafo 2.l. Legge 443/2001 detta “legge obiettivo”. 13 Per la realizzazione delle grandi opere si può ricorrere alla figura del contraente generale mediante appalto oppure di un concessionario tramite concessione di costruzione e gestione. Le opere di interesse nazionale e di rilevanza strategica sono state più volte modificate e integrate rispetto ai primi programmi, sono comprese tra queste la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina, il Mose di Venezia, linee ferroviarie, corridoi autostradali e stradali, linee metropolitane, acquedotti, ecc. 12 dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 7 L’APPALTO NELLA LEGISLAZIONE ITALIANA CODICE CIVILE, art. 1655: “L’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro” Dlgs 163/2006, art. 3 (definizioni): “Gli appalti pubblici sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi” “Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, […] oppure, […], l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’Ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.” Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. [Allegato II, Cat. 12 - Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi.] Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di servizi, aventi per oggetto l’acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l’acquisto a riscatto, con senza opzione per l’acquisto, di prodotti. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 8 2.b – La scelta della procedura La scelta del modello procedurale deve essere attuata di volta in volta in funzione delle caratteristiche dell'opera da realizzare e degli obiettivi di politica edilizia che si intendono raggiungere. L'opera da realizzare presenta infatti diversi elementi condizionanti: il costo, i tempi e le caratteristiche costruttive. Se ad esempio si deve costruire un complesso di opere per un valore di cinque milioni di euro, non è indifferente se questo si realizza in un unico lotto oppure in cinque lotti da un milione ciascuno. A seconda che si segua la prima o la seconda strada si avrà un diverso impatto sulle strutture produttive. Stabilire che la realizzazione di un intervento debba avvenire in 12 oppure in 24 mesi significa fare una scelta su quali realtà imprenditoriali favorire. Ancora più ovvio è riconoscere il valore condizionante delle caratteristiche dell’opera: ricorrere a lavorazioni speciali ad alto contenuto tecnologico, significa molto spesso operare una selezione delle imprese in base alle loro capacità tecniche e alla loro dimensione. Analogo discorso vale per il livello di definizione degli elaborati progettuali posti a base della procedura di affidamento. Al diminuire della definizione del progetto fornito dal committente, ferma restando l’imprescindibilità del progetto esecutivo per iniziare i lavori, l’impegno progettuale a carico delle imprese costruttrici aumenta di conseguenza e risulta spesso inevitabile per imprese di piccole e medie dimensioni il ricorso a una progettazione esterna all’impresa; al contrario, quelle più attrezzate, spesso dispongono di una struttura tecnica interna in grado di affrontare la progettazione esecutiva14. E’ quindi evidente come la scelta del modello procedurale e delle caratteristiche con cui viene definito rappresentano un importante strumento con cui la pubblica amministrazione può indirizzare e promuovere lo sviluppo del comparto produttivo. 2.c – La programmazione Il processo edilizio è un processo produttivo caratterizzato da ampi margini di libertà operativa. Il percorso possibile per realizzare un'opera non è infatti mai univoco, ma può seguire strade differenti in relazione al tipo d'intervento, alle competenze e alle risorse disponibili per la sua progettazione ed esecuzione. Per questo motivo i documenti che dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 9 sono a base del contratto d'appalto assumono un'importanza fondamentale nel definire il rapporto fra committente e impresa e nel prefigurare la qualità dell'opera che si intende realizzare. La legge pone particolare attenzione alle fasi della programmazione e della progettazione definendo un percorso articolato di procedure che partendo dalla individuazione delle esigenze, conduce alla redazione di un progetto cantierabile e completo delle previsioni di gestione dell’opera nel tempo. La programmazione rappresenta la fase iniziale del processo costruttivo e la legge la suddivide in una sequenza ordinata di adempimenti a cui le amministrazioni sono chiamate secondo precise scadenze temporali. Il primo stadio della programmazione è costituito dalla redazione di studi in cui vengono individuati i bisogni, le esigenze e i relativi interventi idonei al loro soddisfacimento. Vi Sulla base di questi preliminari studi vengono effettuati gli “studi di fattibilità” in cui sono indicate le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie dell'intervento stesso, corredate dall'analisi dello stato di fatto per quanto riguarda le eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. Secondo l’importanza e la complessità dell’opera vengono eventualmente approfondite le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziarie dei lavori da realizzare, si analizzano possibili alternative rispetto alla soluzione individuata, e si verificano le possibilità di partenariato pubblico-privato effettuando valutazioni più specifiche sulla sostenibilità e tutela ambientale, sulla compatibilità paesaggistica, in modo da valutare l’effettiva convenienza dell'investimento da effettuare. Programma triennale ed elenco annuale: Tutti gli interventi d’importo superiore ai 100 mila euro vengono quindi inseriti nel “programma triennale”, primo vero strumento di programmazione sistematica delle opere pubbliche. Il programma triennale forma una graduatoria dei lavori da compiersi dando comunque priorità a specifiche categorie (manutenzione, recupero del patrimonio esistente, completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, gli 14 La presenza di una struttura tecnica all’interno dell’impresa può determinare un valore aggiunto in termini di competitività in fase di gara e garantire un’assistenza progettuale durante i lavori (progettazione dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 10 interventi per i quali ricorre la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario). Nel programma per ogni singolo intervento viene definito l’importo presunto suddiviso per annualità e la relativa copertura finanziaria con indicazione di eventuali apporti di capitale privato o derivanti da cessioni di immobili pubblici. Il programma è inoltre corredato dell’”elenco annuale”, uno strumento operativo che individua tra gli interventi previsti nel triennio quelli che possono essere avviati nel corso dell’anno. La legge definisce i requisiti necessari per includere gli interventi nell’elenco annuale in base al loro importo; così, per opere di importo inferiore a 1 milione di euro, è sufficiente la presenza di uno studio di fattibilità approvato, mentre per importi superiori è necessaria la redazione di un progetto preliminare. Nell’elenco viene definito per ogni intervento il responsabile di procedimento, il costo riferito all’anno di riferimento e quello totale, nonché indicazioni riguardo ai tempi stimati per la realizzazione. La fase della programmazione, per come viene riformata dalla legge, costituisce una delle più importanti novità per il settore dei lavori pubblici. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore efficacia e una maggiore efficienza delle azioni decisionali della pubblica amministrazione (anche attraverso il supporto di studi e analisi preliminari), oltre a una maggiore responsabilizzazione dei dirigenti competenti15 in ordine alla garanzia di realizzazione degli interventi nel rispetto delle risorse finanziarie e dei tempi stimati. 2.d - La progettazione Alla base di qualsiasi sistema di affidamento dei lavori per la realizzazione di un’opera pubblica deve necessariamente esistere un progetto. Con tale termine non si intende solamente la parte costituita dagli elaborati grafici, ma tutta la documentazione utile a descrivere nei diversi aspetti formali, tecnici ed economici l’opera da realizzare. La legge individua diversi livelli di progettazione che dalla fase programmatoria a quella esecutiva si arricchiscono progressivamente di contenuti e di definizione fino a descrivere compiutamente l’opera nei suoi aspetti di dettaglio. operativa o costruttiva). 15 Il programma triennale e l’elenco annuale sono presentati dal responsabile di struttura, mentre per ogni intervento viene nominato un funzionario tecnico appartenente all’amministrazione che viene definito responsabile di procedimento. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 11 I principali livelli individuati dalla legge sono tre: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo, che corrispondono ai tre momenti del processo: a) programmazione dei lavori; b) ottenimento delle necessarie autorizzazioni e approvazioni; c) consegna dei lavori all’impresa costruttrice. Oltre ai tre livelli ufficiali di cui la legge specifica compiutamente il contenuto, esistono però ulteriori livelli di descrizione dell’opera che, a tutti gli effetti, sono da considerare attività di progettazione. All’avvio della programmazione e quindi prima dell’elaborazione del progetto preliminare, vi sono due momenti in cui si svolge un’attività progettuale: nella redazione degli “studi di fattibilità”, specie quando sono posti a base di gara e in cui è previsto un contenuto molto articolato e approfondito e per la cui redazione l’amministrazione può rivolgersi anche all’esterno, oppure nella redazione del “documento preliminare alla progettazione” da parte del responsabile del procedimento, in cui vengono riportati gli indirizzi da seguire nei successivi livelli di progettazione e i diversi gradi di approfondimento di ciascun livello. Tale documento ha pertanto lo scopo di definire gli obiettivi da raggiungere e le strategie da impiegare sulla base delle risorse disponibili. Vengono inoltre definiti i vincoli normativi relativi al contesto e i tempi necessari allo svolgimento dei progetti. Inoltre, dopo il progetto esecutivo, esiste in alcuni casi la necessità da parte dell’impresa esecutrice di approfondire e integrare la progettazione in modo da raccordare le specifiche dell’esecutivo con le tecnologie e il “saper fare” dell’impresa. Questa, anche se non esplicitamente definita dalla legge, ma solo supposta, viene chiamata “progettazione operativa” (o costruttiva) e consente la “cantierizzazione” del progetto. Accade poi che certe opere nel corso dell’esecuzione abbiano avuto varianti parziali o integrazioni rispetto alla progettazione esecutiva di partenza tale da avere, a fine lavori, una documentazione progettuale composta da più progetti di variante di difficile lettura rispetto alla situazione reale del costruito. Questo impone la redazione dei cosiddetti “as built” spesso da parte delle stesse imprese costruttrici. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 12 Il progetto preliminare Questo progetto ha un’impostazione esigenziale-prestazionale e pertanto la sua redazione è subordinata all’individuazione dei bisogni collettivi da soddisfare e delle relative funzioni che dovrà svolgere l’intervento. In questo stadio di progettazione occorre tener conto dei vincoli ambientali, tecnici ed economici, della fattibilità tecnico-economica e della valutazione di costi-benefici. Gli schemi grafici devono già contenere le indicazioni tali da individuare le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere da realizzare. Il progetto preliminare costituisce inoltre il documento informatore dei successivi livelli di progettazione dovendo indicare gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli e i diversi gradi di approfondimento delle verifiche e delle rilevazioni in funzione delle caratteristiche e della specificità dell’opera. Ci sono due specifici casi in cui il progetto preliminare può essere posto a base di gara: a) nella procedura per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici; b) nel cosiddetto “appalto concorso” (art. 53 co. 2 lett. c) del Codice). PROGETTO PRELIMINARE definisce: le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire documenti: a) relazione illustrativa; b) relazione tecnica; c) studio di prefattibilità ambientale; d) studi e indagini storiche, archeologiche, ambientali, topografiche, geologiche, idrogeologiche, idrauliche, ecc; e) planimetria generale ed elaborati grafici; f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza; g) calcolo sommario della spesa; h) quadro economico di progetto; i) piano particellare o rilievo di massima degli immobili Se a base di gara di una gara d’appalto o per l’affidamento di una concessione di lavori pubblici, inoltre: - indagini geologiche; geotecniche; idrologiche, archeologiche; - capitolato speciale descrittivo e prestazionale; - piano economico-finanziario di massima (per la concessione). dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 13 Il progetto definitivo Redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare, consiste in una relazione descrittiva degli elementi di progetto corredata da disegni generali, indagini e calcoli preliminari sulle caratteristiche dell’opera, delle strutture e degli impianti, analisi delle quantità e dei costi previsti, il tutto per individuare compiutamente i lavori da realizzare al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative. Questo livello di definizione è quindi strumentale alla fase autorizzativa e di approvazione da parte dei diversi uffici che svolgono funzione di controllo sull’attività edilizia e sull’igiene e sicurezza delle opere. Può essere posto a base di gara per un cosiddetto “appalto di progettazione e costruzione” (art. 53 co. 2 lett. b) del Codice) e in questo caso spetta all’impresa oltre all’esecuzione dei lavori anche la redazione del progetto esecutivo. PROGETTO DEFINITIVO definisce: compiutamente i lavori da realizzare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. documenti: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) relazione generale; relazioni tecniche e specialistiche; rilievi planoaltimetrici e studio inserimento urbanistico; elaborati grafici; studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale; calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; piano particellare di esproprio; elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; computo metrico estimativo; aggiornamento delle prime indicazioni per la redazione dei Piani di sicurezza; quadro economico. Se a base di gara d’appalto: - In luogo del disciplinare (lett. g) un capitolato speciale d’appalto, uno schema di contratto e il Piano di sicurezza e coordinamento. Inoltre l’indicazione dei tempi e delle modalità di controllo del progetto esecutivo da parte del Responsabile di Procedimento. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 14 Il progetto esecutivo Costituisce il momento di “ingegnerizzazione” del progetto. E’ composto dall'insieme di relazioni, calcoli, elaborati grafici e capitolati, tali da descrivere compiutamente l’opera da realizzare. La descrizione dei lavori deve essere a un livello di dettaglio tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. A integrazione del progetto esecutivo è inoltre sempre previsto un piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti che preveda le modalità operative al fine di preservare nel tempo la qualità e il valore della costruzione. L’esecutivo è anche il livello di definizione sulla base del quale devono essere consegnati i lavori all’impresa indipendentemente dalla procedura di affidamento prescelta e costituisce il progetto a base di gara per appalti del primo tipo. PROGETTO ESECUTIVO definisce: in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento architettonico, strutturale e impiantistico sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. documenti: a) relazione generale; b) relazioni specialistiche; c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino ambientale; d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; f) piano di sicurezza e coordinamento; g) computo metrico estimativo e quadro economico; h) cronoprogramma; i) elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi; j) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro; k) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; l) piano particellare d’esproprio. A base di gara negli appalti di primo tipo. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 15 Il nuovo Regolamento introduce una più puntuale regolamentazione della verifica del progetto da parte di strutture interne o esterne alla stazione appaltante ma, comunque, accreditate. La verifica accerta la completezza della progettazione, l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso. La verifica, che deve essere effettuata su tutti i livelli di definizione dei progetti, accerta: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto. I soggetti abilitati ad effettuare la verifica e i requisiti richiesti dipendono dall’importo dei lavori previsti dal progetto. La verifica su progetti per importi superiori ai 20 milioni di euro è riservata a specifici organismi di controllo appositamente accreditati. Per importi inferiori a tale soglia la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti, oppure anche liberi professionisti, società di professionisti e società di ingegneria certificate ISO 9001, mentre per importi inferiori a un milione di euro, questi ultimi soggetti sono dispensati da questa certificazione. La procedura di verifica si conclude con la validazione del progetto che viene posto a base di gara da parte del Responsabile di Procedimento e che costituisce l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche effettuate. 2.e – I documenti a complemento del progetto esecutivo Fra i documenti che sono parte integrante del progetto esecutivo ne vengono descritti in seguito alcuni che più di altri servono a descrive compiutamente l’opera e a indicare le modalità per realizzarla: • I capitolati d’appalto (generale e speciale); dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 16 • L’elenco prezzi e l’analisi prezzi; • Il computo metrico (computo metrico estimativo); • Il piano della sicurezza; • Il piano di manutenzione. I capitolati d'appalto I capitolati vengono distinti in "generali" e "speciali"16. La differenza sostanziale tra i due è che mentre i primi hanno portata generale e si applicano indistintamente a un determinato genere di contratto, i secondi riguardano specificamente le condizioni tecniche e amministrative che si riferiscono allo specifico intervento. L’attuale capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici è stato approvato con dm 145/00 e costituisce il riferimento per tutte le amministrazioni che vogliono realizzare opere pubbliche. Il capitolato generale fissa le condizioni e le clausole contrattuali per l'esecuzione delle opere e regolamenta i rapporti che si instaurano tra amministrazione appaltante e appaltatore17. Nella pratica il capitolato generale non costituisce un documento da allegare al contratto, ma si considera come facente parte del contratto se espressamente richiamato con apposite clausole. Il capitolato speciale è parte integrante dei documenti di progetto e pertanto la redazione compete al progettista che definisce quantità e qualità delle opere che devono essere realizzate, con particolare attenzione alle caratteristiche dei materiali impiegati e alle modalità di esecuzione dei lavori. A seconda del tipo di descrizione utilizzato e dell'approccio teorico sotteso, si distinguono differenti tipi di capitolato speciale: • CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE Questo tipo di capitolato segue un’impostazione derivante dalla “teoria delle prestazioni” che ha cominciato a diffondersi in Italia dalla fine degli anni ’60 arrivando ad assumere rilevanza istituzionale nel 1976 in occasione della ricostituzione della commissione 16 Rd 827 del 23 maggio 1924 "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato". 17 Definisce le condizioni che devono prevedersi in un contratto d'appalto quali: i diritti e i doveri delle due parti, le modalità di consegna e di avanzamento dei lavori, le modalità di pagamento, i comportamenti in caso di liti e controversie, l’indicazione riguardante eventuali varianti, tempi di ultimazione dei lavori e penali. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 17 edilizia dell’Uni che adottò l’impostazione esigenziale-prestazionale nella definizione della nuova normativa tecnica riferita all’edilizia18. Un capitolato prestazionale si limita a fissare le specifiche di prestazione (descrizioni operative sul comportamento in opera) che i componenti del sistema tecnologico devono fornire per rispondere ai requisiti espressi. Secondo questa impostazione, materiali, elementi tecnici e unità tecnologiche sono valutati non per la loro maggiore o minore coincidenza con un'ipotetica soluzione ottimale, ma in funzione della loro capacità a fornire prestazioni adeguate alle esigenze dell'utenza. La legge adotta pienamente l’approccio esigenziale-prestazionale e tutte le fasi del processo, dalla programmazione alla gestione dell’opera, sono informate a questi criteri. Tuttavia la legge prevede un solo caso in cui il capitolato prestazionale può essere parte integrante del progetto, e cioè quando il progetto preliminare viene messo a base di una gara come accade per la concessione e l’appalto concorso. In questi casi infatti le successive progettazioni sono affidate all’impresa e il capitolato prestazionale, unito al progetto preliminare, serve come indirizzo per la redazione dei successivi progetti esplicitando le prestazioni che è necessario ottenere. • CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO-OGGETTUALE In questo capitolato i materiali e le tecniche esecutive sono individuati univocamente e dettagliatamente per tipo, caratteristiche, dimensione e modalità esecutive senza che venga demandata all'impresa alcuna scelta se non della marca dei prodotti da utilizzare. Questo tipo di capitolato trova applicazione soprattutto nella fase di progettazione esecutiva in cui risulta determinante l’individuazione puntuale degli elementi del progetto. Secondo la legge quadro questo capitolato si compone di due parti: l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; a) nella prima parte vi sono tutti gli elementi necessari per una completa definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell'appalto; 18 Vedi: M. Costantini, A. Norsa, Prospettive di politica tecnica in edilizia. Produzione e qualità, F. Angeli, Milano, 1985. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 18 b) nella seconda parte si trovano le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, nonché, ove necessario, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni. Un capitolato esclusivamente oggettuale trova poi indispensabile applicazione anche in interventi di recupero e di restauro conservativo di edifici d'interesse storico. L’elenco prezzi e l’analisi dei prezzi L’elenco prezzi è il documento di riferimento per la definizione e quantificazione economica di qualsiasi intervento. In esso sono compiutamente descritte tutte le opere da compiersi per la realizzazione del progetto e i relativi prezzi unitari. Si accompagna in genere all’analisi prezzi che ne giustifica i prezzi unitari. Nell’analisi dei prezzi ogni categoria del precedente elenco viene analizzata e scomposta nei prezzi unitari che la compongono. Questo documento si compone di due parti: la prima è un elenco dei costi elementari previsti nel progetto (es: operaio specializzato, mattone pieno, cemento, ecc.), la seconda è invece la vera e propria analisi, in cui ogni categoria di opere si scompone nelle voci elementari di: - manodopera; - materiali; - noli e trasporti; - oneri per la sicurezza; - spese generali; - utile d’impresa. Questo documento permette un controllo diretto sui prezzi unitari previsti e se redatto correttamente, consente di evitare in sede di gara d’appalto offerte in aumento o forti anomalie nei ribassi. Il computo metrico e il computo metrico estimativo Il “computo metrico” è il documento che definisce con esattezza le quantità per ciascuna categoria di materiali e di opere indicandone la somma delle parti e la misurazione complessiva. Ogni categoria ha la sua unità di misura e un proprio criterio di misurazione che viene specificato nel capitolato speciale di riferimento. Così per esempio i muri, a dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 19 seconda del loro spessore, potranno essere misurati al metro quadro oppure al metro cubo. L’ordine di elencazione delle categorie segue in genere l’ordine di costruzione dell’edificio, cominciando dalle prime opere come gli scavi e la movimentazione del terreno e finendo alle opere di finitura dell’edificio. Il “computo metrico estimativo” è invece un elaborato riassuntivo che funge da preventivo particolareggiato del costo dell’opera. In esso sono indicate in sunto le voci per ciascuna categoria di opere19, la loro quantificazione complessiva, il loro prezzo unitario desunto dall’elenco prezzi e il costo complessivo. In genere per opere di modesta entità si utilizza unicamente questo elaborato descrivendo maggiormente gli articoli. Il piano della sicurezza La progettazione della sicurezza all’interno dei cantieri ha acquistato negli ultimi anni un’importanza sempre maggiore, divenendo parte integrante del contratto d’appalto. Compito del progettista della sicurezza definito “coordinatore per la progettazione” è di redigere il piano di sicurezza e coordinamento e di predisporre il fascicolo dell’opera. Da distinguersi dal “coordinatore per l’esecuzione” che invece interviene solo nella fase costruttiva dell’opera. Il piano di sicurezza è lo strumento con il quale viene predisposto il necessario coordinamento delle lavorazioni all’interno del cantiere, specie quando sono presenti più imprese, al fine di poter prevenire gli infortuni e tutelare la salute dei lavoratori. Deve contenere inoltre l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi e le procedure atte a garantire il rispetto delle norme di sicurezza. I piani contengono le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni, la tutela della salute dei lavoratori e tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Deve inoltre essere effettuata una stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni contenute nel piano. I costi della sicurezza devono essere quantificati in fase di gara in quanto non sono oggetto di ribasso. Il “fascicolo dell’opera” è invece il documento che deve essere redatto al fine di assicurare l’attività di manutenzione dell’opera in condizioni di sicurezza. Deve quindi 19 La descrizione completa delle categorie di opere (articoli) si trova nell’elenco prezzi. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 20 contenere le informazioni necessarie alla prevenzione e protezione dai rischi per i lavoratori nelle varie fasi di attività manutentiva dell’opera. Piano di manutenzione Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza e il valore economico. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi: a) il manuale d'uso; b) il manuale di manutenzione; c) il programma di manutenzione. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità d’uso del bene, eseguire piccole operazioni di manutenzione e riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio. Il programma di manutenzione prevede invece un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi: a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita; b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 21 successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma; c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene. 2.f - La qualificazione delle imprese Come si è detto in precedenza, la pubblica amministrazione con il contratto d'appalto non acquista un prodotto finito, ma la capacità dell'impresa di realizzarlo20. E' quindi molto importante, più che in altri settori, verificare a priori l’esistenza dei necessari requisiti di natura tecnica, economica e finanziaria tali da garantire l’effettiva capacità delle imprese di realizzare le opere pubbliche per le quali si propongono come esecutori. La legge Merloni rivoluziona completamente il sistema di qualificazione delle imprese rispetto al passato, e abolisce il sistema tradizionale di garanzia fondato fin dagli anni ’60 sull’Albo nazionale dei costruttori (Anc) che nel corso degli anni aveva dimostrato sempre maggiore inaffidabilità e inadeguatezza soprattutto a confronto con i sistemi di qualificazione in uso negli altri Paesi dell’Unione Europea. Nel 200021 fu quindi abrogata la legge che regolamentava la tenuta dell’Anc22 ed è entrato in vigore un sistema unico di qualificazione obbligatorio per tutte le imprese che vogliono partecipare a un appalto pubblico il cui importo sia superiore ai 150 mila euro. La nuova procedura di qualificazione si allinea con le disposizioni comunitarie e introduce l’attestazione di qualità che viene rilasciata da organismi di diritto privato (Soa)23 specificamente accreditati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici. L' attestazione di qualità viene rilasciata verificando il possesso da parte dell’impresa oltre che della certificazione di qualità conforme alle norme Iso 9000, anche di requisiti 20 L'impresa aggiudicataria dei lavori contrae una "obbligazione di risultato" nei confronti della pubblica amministrazione. Essa infatti, assumendo l'incarico, s'impegna a conseguire il risultato pattuito: l’opera realizzata (diversamente da quanto avviene nella "obbligazione di mezzi" in cui il contraente s'impegna esclusivamente a garantire una prestazione secondo diligenza e regola dell’arte). 21 Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 “Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici”, ora abrogato e sostituito dal Codice dei contratti con il suo regolamento. 22 Legge 57/62 “Istituzione dell’Albo nazionale dei costruttori”. 23 Società organismi di attestazione. Con questa riforma si è passati da un meccanismo interamente pubblico che attestava e gestiva il sistema di qualità ad un sistema misto in cui l’attestazione viene demandata ad organismi privati rimanendo pubblica la funzione di controllo e vigilanza. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 22 di ordine generale e di ordine speciale24. L’attestazione ha validità di cinque anni e costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici. Le imprese sono qualificate dalla legge in due principali categorie: − opere generali (OG); − opere specializzate (OS); e classificate, nell'ambito delle categorie a loro attribuite, secondo determinate soglie d’importo25. La qualificazione in una categoria consente all’impresa di partecipare alle gare e di eseguire i lavori nei limiti dell’importo dei lavori della propria classifica incrementata di un quinto26. Per tutti i lavori che comportano una spesa inferiore ai 150 mila euro, il meccanismo di garanzia sull’affidabilità delle imprese non scompare e le stazioni appaltanti devono comunque verificare il possesso dei requisiti generali e di alcuni requisiti speciali di ordine tecnico-organizzativo: c) importo complessivo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni non inferiore all’importo del contratto da stipulare; d) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell’importo dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni; e) adeguata attrezzatura tecnica. 2.g - I sistemi di realizzazione delle opere pubbliche La legislazione nazionale ha configurato un quadro normativo in materia che, con alcuni margini di discrezionalità, fissa vincoli precisi e procedure obbligate. I sistemi di cui dispone la pubblica amministrazione per realizzare un’opera pubblica possono essere di tre tipi: - lavori in economia; - contratto d’appalto; - contratto di concessione. 24 I requisiti di ordine generale servono a dimostrare che l’impresa sia sana e in regola con la legge, mentre quelli di ordine speciale ne dimostrano la consistenza finanziaria e la capacità tecnica. 25 Vi sono dieci differenti livelli di importo da 258.000 euro a > 15.494.000 euro (cosiddetto: “illimitato”). dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 23 La legge specifica poi che i sistemi ordinari per realizzare un’opera sono l’appalto e la concessione; tuttavia vengono previsti alcuni casi, secondo l’ammontare dell’importo e secondo le caratteristiche dell’opera, in cui è possibile ricorrere anche ai lavori in economia. Lavori in economia I lavori in economia possono essere di due tipi: in amministrazione diretta, in cui la pubblica amministrazione provvede direttamente (tramite una sua struttura tecnica interna o tramite consulenti esterni) alla progettazione dell'intervento, all'approvvigionamento dei materiali e all'esecuzione dei lavori. In questa forma non c'è la presenza dell'impresa e la pubblica amministrazione gestisce i lavori autonomamente e a proprio rischio. La seconda forma è quella per cottimi fiduciari in cui ritorna la figura dell'impresa che viene scelta sulla base di un rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione. La legge stabilisce l’importo massimo di 200 mila euro fino al quale è ammesso il ricorso a questa procedura. Per l’amministrazione diretta l’importo si riduce ulteriormente a 50.000 euro. Gli interventi per i quali si può ricorrere ai lavori in economia sono limitati a questi casi: lavori di manutenzione e riparazioni, opere atte a garantire la sicurezza, completamenti di lavori in seguito a risoluzione di contratto e interventi strumentali alla definizione dei progetti, lavori d’urgenza o somma urgenza. Il contratto d’appalto E’ il sistema di realizzazione di opere pubbliche sicuramente più utilizzato. L’attuale decreto 163/2006 all’art. 53 prevede che l’oggetto del contratto d’appalto possa essere: a) la sola esecuzione (appalto del primo tipo) – art. 53 co.2 lett. a); oppure la progettazione insieme all’esecuzione dei lavori (appalto del secondo tipo) distinti in due differenti modalità procedurali, aventi come oggetto del contratto: b) la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base di un progetto definitivo predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice - art. 53 co.2 lett. b); 26 Per esempio l’impresa Rossi classificata VII (fino a 30 miliardi) nella categoria OG1 (costruzione di edifici civili e industriali) potrà partecipare a gare per opere rientranti nella categoria per la quale ha ottenuto la classificazione ma solo per importi a base d’asta inferiori a 36 miliardi. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 24 c) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, sulla base del progetto preliminare predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice - art. 53 co.2 lett. c). Gli appalti del secondo tipo ossia di progettazione e costruzione, detti anche appalti integrati (in cui la prestazione di progettazione è integrata all’esecuzione) previsti ora dalla nuova normativa, sostituiscono sia dal punto di vista terminologico che di contenuti i due precedenti tipi di appalto conosciuti come appalto integrato e appalto concorso. In realtà la formula del concorso nell’assegnamento di un contratto d’appalto sopravvive e l’appalto di progettazione e costruzione lett. c) può definirsi a tutti gli effetti un “appalto concorso” in cui però rispetto al passato dove l’offerta consisteva in un progetto esecutivo, ora l’offerta è invece di un progetto definitivo, rendendo così meno onerosa la partecipazione delle imprese che vi concorrono. Le nuove norme prevedono tuttavia una limitazione all’impiego di questo tipo di appalti misti nel caso l’importo delle opere sia sotto la soglia comunitaria27. E’ infatti possibile ricorrervi solo nel caso di lavori di speciale complessità, di progetti integrali, di lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici. Per importi soprasoglia non è invece prevista alcuna limitazione relativa alla tipologia di lavori. Concessione di lavori pubblici E’ il secondo principale sistema di realizzazione di opere pubbliche e alternativo all’appalto. La concessione si fonda sul principio della “delega” a un’impresa (concessionario) di poteri e funzioni che sono proprie della pubblica amministrazione (concedente). L’impresa assume così il ruolo di stazione appaltante e le competenze che le sono proprie: individuazione dei finanziamenti, acquisizione dei terreni (anche mediante piani di esproprio), progettazione e direzione lavori. La concessione si caratterizza per l’impiego di capitale privato in misura maggioritaria rispetto a quello stanziato dalla pubblica amministrazione. 27 La soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria viene aggiornata periodicamente dall’Unione Europea, attualmente è di 5.278.000 euro per gli appalti e le concessioni di lavori. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 25 L’istituto della concessione entra nell’ordinamento italiano nel 192928, ma già nel rd 2248/1865 erano previste concessioni relativamente al comparto delle ferrovie. Nel corso degli anni la concessione ha avuto un’intensa applicazione assumendo differenti forme come quelle di concessione di committenza e concessione di sola costruzione29, divenendo spesso un comodo strumento per scavalcare vincoli procedurali e assecondare interessi particolari. Le normative comunitarie che da sempre hanno osteggiato questo istituto, escludendolo nelle prime direttive e regolamentandolo nelle ultime, ne hanno equiparato la forma giuridica a quella dell’appalto, considerandolo cioè a tutti gli effetti come un contratto, anche se di differente oggetto. La legge, nel recepire l’orientamento comunitario, definisce quindi la concessione di lavori pubblici come un contratto avente per oggetto: la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, l’esecuzione dei lavori e la loro gestione funzionale ed economica. Pertanto la controprestazione del concessionario deve sempre prevedere anche la gestione dell’opera (per un tempo normalmente di trent’anni) e, in alcuni casi, questo dirittodovere deve essere accompagnato da un prezzo. Attualmente, sulla base delle ultime disposizioni legislative, il contratto di concessione può essere sottoscritto al termine di una procedura che può essere: - di iniziativa pubblica; - di iniziativa privata (project financing). Nel primo caso si ricorre quando la pubblica amministrazione ha chiari gli obbiettivi da perseguire, l’opera da realizzare, le modalità con le quali realizzarla e la fattibilità dell’intera operazione, nel secondo caso invece si ricorre quando si vuole lasciare ai privati anche gran parte dell’attività programmatoria. 28 Legge 1137/1929, abrogata dal regolamento generale (dpr 554/1999). Le prime forme di concessione non prevedevano necessariamente la gestione dell’opera. Nella concessione di committenza, la pubblica amministrazione delegava completamente potestà e funzioni di stazione appaltante a un’impresa che agiva così con compiti di progettazione, espropriazione, appalto, direzione , sorveglianza e contabilizzazione dei lavori. Nelle concessioni di sola costruzione a questi compiti si aggiungeva anche quello di realizzare l’opera. Evidentemente la controprestazione a favore dei concessionari consisteva unicamente in un prezzo pagato dalla pubblica amministrazione. 29 dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 26 Dal punto di vista procedurale le differenze sono le seguenti: 1. Nel caso di una procedura di iniziativa pubblica l’attività programmatoria è interamente svolta dalla pubblica amministrazione. A base della gara per l’affidamento della concessione l’amministrazione predispone almeno un progetto preliminare30 accompagnato da un capitolato prestazionale, dalle necessarie indagini geologiche, geotecniche e sismiche e da un piano economico-finanziario. Quanto cioè necessario per fornire tutti gli elementi per la formulazione dell’offerta. Le concessioni sono affidate con la procedura aperta o ristretta e con il criterio selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nella concessione il concessionario diviene quindi stazione appaltante avendo l’obbligo di appaltare a terzi una certa percentuale di lavori definita dall’amministrazione concedente (non inferiore al 30% del valore globale dei lavori). 2. Quando invece è il privato a proporre alla pubblica amministrazione la realizzazione di un’opera di interesse pubblico, offrendosi quindi di svolgere a proprie spese il progetto preliminare con le necessarie analisi economico e finanziarie, si parla di project financing (finanza di progetto). In questo caso il promotore è quindi un privato e la pubblica amministrazione, in quanto parte interessata e responsabile della realizzazione dell’opera pubblica, deve comunque individuarlo con una procedura a evidenza pubblica tra diversi soggetti. La procedura che porta dall’individuazione del promotore privato alla selezione del concessionario può essere differente a discrezione della pubblica amministrazione e secondo le necessità e le specificità dell’intervento. Il Codice dei contratti prevede un iniziale bando di gara per la scelta del promotore mettendo a base di gara uno studio di fattibilità. Gli aspiranti promotori presentano in sede di offerta il progetto preliminare corredato da tutti i documenti eguali a quelli per la concessione di iniziativa pubblica. A questo punto la pubblica amministrazione può scegliere se affidare la concessione direttamente al promotore oppure se bandire una nuova gara sulla base del progetto preliminare presentato. Il Codice ha inoltre ampliato la sfera d’azione dei privati prevedendo la possibilità di presentare di loro iniziativa proposte di lavori da realizzare in concessione anche se non presenti nella programmazione triennale dell’amministrazione pubblica. La dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 27 proposta deve contenere un progetto preliminare una bozza di convenzione e il piano economico finanziario oltre alla specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. 2.h - Le procedure di scelta del contraente Le procedure di selezione utilizzate per l’affidamento di un contratto d’appalto sono diverse e sulla base di una terminologia che trova origine nella normativa europea, si possono distinguere in: - procedure aperte, in cui la partecipazione alla gara di appalto è "aperta" a tutte le imprese interessate e che naturalmente possiedano i requisiti di legge. (Sono le procedure che in Italia coincidevano con l’ “asta pubblica” o “pubblico incanto”); - procedure ristrette, in cui ogni impresa può chiedere di partecipare ma che solo le imprese invitate dalla pubblica amministrazione, possono presentare un’offerta. (Corrispondevano alla “licitazione privata”); - procedure negoziate, in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto. (Corrispondevano alla “trattativa privata”); - dialogo competitivo, si applica in caso di appalti particolarmente complessi in cui la pubblica amministrazione avvia un dialogo con i candidati ammessi al fine di arrivare a definire gli obiettivi, i mezzi tecnici e l’impostazione giuridica e finanziaria degli interventi da realizzare. La scelta della procedura di affidamento dei lavori ha polarizzato molto spesso l'attenzione degli operatori. Un'attenta valutazione del tipo di opera da realizzare, delle competenze tecniche disponibili per la progettazione e delle risorse finanziarie per la sua esecuzione, definisce già chiaramente il tipo di procedura da adottare. La legge indica che le procedure da adottare in via ordinaria sono principalmente due: - procedura aperta; - procedura ristretta. 30 La legge prevede tuttavia la possibilità, ove si renda necessario, di avere un progetto definitivo o anche esecutivo a base di gara; in questi casi l’oggetto del contratto sarà il completamento della progettazione o la sola esecuzione, oltre naturalmente la gestione dell’opera. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 28 Il ricorso alla procedura negoziata e al dialogo competitivo sono invece limitati a casi particolari specificamente previsti dalla legge.. Procedura aperta (ex pubblico incanto) Questa procedura consiste in una gara cui sono ammessi indistintamente tutti coloro che possiedono i necessari requisiti di legge per parteciparvi31. Il procedimento è molto semplice: alla pubblicazione del bando segue direttamente la presentazione delle offerte da parte delle imprese, corredate dalla documentazione necessaria indicata nel bando attestante il possesso dei requisiti. In seduta pubblica vengono così aperte le buste e vince il concorrente che ha presentato l'offerta più bassa o più conveniente32. Procedura ristretta (ex licitazione privata) Secondo questa procedura sono invitate a presentare un'offerta solamente alcune tra le imprese scelte dall'amministrazione appaltante e ritenute idonee per l'intervento da realizzare. Tuttavia la legge italiana riforma in maniera incisiva questa procedura rendendola nei contenuti equivalente a una procedura aperta. Viene infatti ridotto drasticamente il margine di discrezionalità da parte delle amministrazioni, prevedendo che tutte le imprese che lo richiedono abbiano diritto di partecipare alla gara. Tuttavia il Codice prevede che, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera e per lavori d’importo superiore ai 40 milioni di euro, la stazione appaltante può indicare nel bando un numero minimo di candidati ed eventualmente uno massimo (forcella) da invitare a presentare le offerte, definendo i criteri di selezione. Ritorna così la procedura “licitativa” anche se riservata a particolari condizioni. L’iter procedurale rimane in ogni caso invariato: a) viene pubblicizzato il bando di gara; b) le imprese presentano una richiesta d'invito a partecipare alla gara; c) l'amministrazione invita le imprese a formulare un'offerta; d) le imprese presentano la loro offerta; e) l'amministrazione procede all'aggiudicazione dei lavori. 31 Vedi il paragrafo sulla qualificazione dell’appaltatore. La legge prevede la presentazione di offerte non solo di prezzo ma anche del tipo “economicamente più vantaggioso” (vedi paragrafo 2.i). 32 dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 29 Questa è la procedura preferibilmente da utilizzarsi nei casi nei casi di appalto del secondo tipo e in tutti quei casi in cui il criterio di aggiudicazione sia l’”offerta economicamente più vantaggiosa”. La legge introduce inoltre la cosiddetta “procedura ristretta semplificata” applicabile a lavori di importo inferiore a un milione di euro. Secondo tale procedura le amministrazioni appaltanti possono formare degli elenchi annuali per diverse categorie di opere a cui vengono iscritte tutte le imprese che lo richiedono. L’ordine di iscrizione all’elenco è oggetto di sorteggio e in caso di appalto vengono chiamate a presentare le loro offerte le prime 20 imprese iscritte. Per i successivi appalti nell’arco dell’anno si procede sempre rispettando l’ordine di iscrizione. Procedura negoziata (ex trattativa privata) E’ una procedura che la legge considera del tutto eccezionale e applicabile in particolari casi e per alcune fasce di importo dei lavori. Consiste nella negoziazione diretta dell'amministrazione con una o più imprese ritenute idonee. Il margine di discrezionalità da parte dell’ente appaltante è evidentemente elevato ed è per questo che la legge ne prevede l’utilizzazione, con o senza pubblicazione preventiva di un bando secondo lo specifico caso, solamente per: a) lavori per i quali siano andate deserte altre procedure aperte, ristrette e di dialogo competitivo, o quando le offerte pervenute siano irregolari o inammissibili; b) lavori a scopo di ricerca o sperimentazione; c) lavori di particolare natura tecnica o artistica; d) lavori di estrema urgenza a seguito di eventi imprevedibili. Anche in questo caso, dove la negoziazione preveda la pubblicazione di un bando, la stazione appaltante può indicare il numero minimo e massimo dei soggetti da invitare a presentare le offerte. Per l’affidamento dei lavori in economia e in particolare per la formula dei cottimi fiduciari la legge prevede unicamente il ricorso alla procedura negoziata. Dialogo competitivo dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 30 E’ una nuova procedura introdotta dal dlgs 163/2006 a cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere solo in casi particolarmente complessi in cui risulta cioè necessario un confronto preliminare con gli operatori dell’offerta per definire i termini e le caratteristiche dell’intervento. La legge prescrive che il ricorso a tale procedura possa avvenire solo quando ricorra un oggettivo stato di necessità in cui cioè la pubblica amministrazione non è in grado di definire da sola: - i suoi obiettivi, e cioè non è in grado di identificare e quantificare le proprie esigenze o non possiede gli strumenti per un’analisi sullo stato di fatto e di diritto di un intervento; - i mezzi tecnici, e cioè i mezzi strumentali necessari al soddisfacimento delle proprie esigenze, le caratteristiche funzionali, tecniche e gestionali necessarie; - l’impostazione giuridica e finanziaria del progetto, anche dal punto di vista contrattuale. A seguito della pubblicazione di un bando di gara in cui vengono indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo ed eventualmente il numero minimo e massimo delle imprese da invitare, i soggetti selezionati presentano uno studio di fattibilità su cui le amministrazione avviano il “dialogo” richiedendo cioè soluzioni migliorative e discutendo tutti gli aspetti dell’appalto anche articolando il dialogo in più fasi successive.. Sulla base delle soluzioni prescelte l’amministrazione inserisce l’intervento nel programma triennale e chiede ai soggetti selezionati di presentare le offerte finali corredate dal progetto preliminare e da un capitolato prestazionale che verranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’aggiudicatario del dialogo provvederà quindi alla redazione dei progetti definitivo ed esecutivo e all’esecuzione dell’opera. 2.h - I criteri di aggiudicazione Il contratto d'appalto per la natura del suo oggetto, cioè un'opera da realizzarsi in un tempo futuro rispetto all'atto della stipulazione del contratto stesso, pone in primo piano il problema dell'affidabilità dell'impresa aggiudicataria dei lavori. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 31 Assume quindi grande importanza in fase di gara la valutazione della migliore offerta. In questi ultimi anni vi è stato da parte di diversi enti pubblici o di diritto pubblico un ricorso esasperato alla gara al massimo ribasso, apparentemente più conveniente ma in realtà fonte di fenomeni patologici sia nei costi, nella sicurezza, che nella qualità dei prodotti realizzati. Offerte anomale33 accolte dalle amministrazioni hanno spesso prodotto un aspro contenzioso e un aggravamento dei rapporti e dell'uso della forza lavoro, centro di costo fondamentale per recuperare ribassi altrimenti destinati al fallimento. Proprio per evitare questi inconvenienti, la legge 584 del 1977 ha introdotto fra i criteri di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa "determinata in base a una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell'opera". Si possono quindi distinguere i criteri di scelta della migliore offerta in: - criterio del prezzo più basso; - criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Attualmente con le ultime modifiche apportate dal dlgs 163/2006 in tutte le procedure aperte o ristrette si può adottare liberamente uno dei due criteri a seconda del tipo di opera e degli obiettivi dell’amministrazione, per il solo dialogo competitivo è invece obbligatorio il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Criterio del prezzo più basso Tale modalità di scelta si basa sulla valutazione del ribasso presentato dagli offerenti rispetto a un importo a base di gara determinato dalla stazione appaltante. I modi con cui possono essere richieste le offerte di prezzo da parte della stazione appaltante si distinguono secondo la contabilità dei lavori34. 33 Per "offerta anomala" s'intende quell’offerta di prezzo che risulta essere anormalmente bassa rispetto alla media delle altre offerte presentate. Le soglie di anomalia sono specificate dalla legge. 34 I termini ”a misura” e “a corpo” indicano come è composta la perizia posta a base di gara: “a misura” significa che per ciascuna categoria di opere previste ne viene indicata in maniera analitica la quantità, “a corpo” quando invece le categorie descritte raggruppano più voci indicanti subsistemi tecnologici o gruppi di lavorazioni integrate. In genere i contratti più diffusi sono quelli misti in cui sono presenti sia voci “a corpo” sia “a misura”, tuttavia il terzo correttivo del Codice dei contratti prescrive che i contratti devono essere stipulati a corpo, tranne alcune eccezioni. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 32 • per contratti da stipulare a misura, mediante ribasso sull’elenco prezzi o mediante “offerta a prezzi unitari”; • per contratti da stipulare a corpo, mediante ribasso sull’importo a base di gara o mediante “offerta a prezzi unitari”; • per contratti misti a corpo e a misura, mediante “offerta a prezzi unitari”. L’”offerta a prezzi unitari” costituisce il criterio più diffuso di determinazione del maggior ribasso. Secondo tale criterio l’ente appaltante mette a disposizione dei candidati il computo metrico estimativo senza l’indicazione corrispondente ai prezzi unitari. I concorrenti completano quindi la colonna dei prezzi unitari con le loro offerte di prezzo per categoria di lavori. L’offerta più bassa sarà quella determinata dalla somma dei prodotti tra le quantità previste e i prezzi unitari offerti. Nel “ribasso sull’elenco prezzi” invece la procedura è leggermente differente in quanto i prezzi unitari vengono già indicati dalla stazione appaltante. Su tali prezzi i concorrenti presentano un ribasso. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa E’ il criterio preferibilmente da adottare per le procedure in cui le offerte sono anche di progetto oltre che di prezzo (per es. appalti di progettazione ed esecuzione, concessioni). Quando si ricorre a questo criterio occorre indicare nel bando di gara gli elementi che sono oggetto di valutazione e che per esempio possono essere: • il prezzo; • la qualità; • i tempi di esecuzione; • il pregio tecnico; • le caratteristiche estetiche e funzionali; • le caratteristiche ambientali e di contenimento dei consumi energetici; • il costo di utilizzazione e di manutenzione; Il numero e tipo di elementi di valutazione viene stabilito dalla stazione appaltante secondo il tipo di intervento e di procedura. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 33 La valutazione avviene da parte di commissioni giudicatrici appositamente costituite che procedono in due distinti momenti alla valutazione delle offerte: nella prima fase si effettua la valutazione più propriamente discrezionale applicando dei punteggi (“pesi”) alle singole offerte tecniche secondo criteri di valutazione prestabiliti; in un secondo momento, in seduta pubblica, si procede all’apertura delle buste contenenti l’offerta di prezzo. L’”offerta economicamente più vantaggiosa” verrà quindi determinata dalla somma dei ribassi virtuali derivanti dall’offerta tecnica e dal ribasso di prezzo sull’importo a base di gara. 2.l - Le procedure speciali: l’appalto al “contraente generale” Questa forma di appalto introdotta nell’ordinamento italiano dalla legge 443/2001, la cosiddetta “legge obiettivo”35, corrisponde all’appalto del terzo tipo come previsto dall’ordinamento comunitario. L’individuazione del contraente generale costituisce così una procedura speciale, in deroga alle norme ordinarie sugli appalti, perseguibile solo per la realizzazione delle grandi opere di interesse nazionale e ritenute strategiche. Il contraente generale è una figura derivante dall’esperienza internazionale e in particolare da quella anglosassone. Il main contractor36, applicato soprattutto nel settore dell’impiantistica, si è sviluppato nella realizzazione di opere complesse offrendo una serie di servizi collaterali prima e dopo la fase esecutiva che possono comprendere l’assistenza al committente nella programmazione con relative analisi della fattibilità dell’intervento dal punto di vista tecnico e finanziario, la progettazione ai vari gradi di definizione, la direzione lavori, l’organizzazione del cantiere, fino a servizi di manutenzione e gestione dopo la realizzazione dell’opera. Nell’esperienza internazionale il main contractor è cioè un’impresa che offre un prodotto “chiavi in mano” al committente secondo quella logica molto pragmatica del procurement (lett. approvvigionamento, acquisto) tipica del mondo anglosassone, in cui le opere di ingegneria o di architettura si “acquistano” insieme al pacchetto di lavori e servizi necessarie a realizzarle. Il main contracting rappresenta così un sistema alternativo rispetto a quelli di orientamento manageriale come il construction management e il 35 Per semplicità si fa riferimento alla “legge obiettivo” anche se occorre ricordare che la legge 443/2001 deve essere letta unitamente al suo decreto di attuazione il dlgs 190/2002. Oggi entrambe le leggi fanno parte del Codice dei contratti pubblici dlgs 163/2006). 36 Dizione più appropriata della traduzione letterale “general contractor”. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 34 project management in cui il “chiavi in mano” è invece offerto da “agenzie” che, pur non occupandosi direttamente della fase costruttiva, ne assicurano il compimento nel rispetto di tempi, costi e qualità. Il contraente generale secondo l’attuale ordinamento italiano è quel soggetto “qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l'assunzione dell'onere relativo all'anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell'opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l'assunzione del relativo rischio” Il contraente generale pur richiamando il modello anglosassone è in realtà una figura nuova, con altre caratteristiche e altri compiti. Il carattere multidisciplinare e la capacità tecnica e organizzativa insieme all’obbligo di risultato a cui è soggetto, sono sicuramente gli aspetti più vicini al modello anglosassone; ma rispetto al main contactor il suo campo di attività è più ridotto. Non svolge alcuna attività di consulenza nella programmazione dell’opera, e anche la progettazione gli compete solo in parte, in quanto il progetto preliminare e (in alcuni casi) il definitivo, rimangono di competenza della pubblica amministrazione. Vengono invece richiesti i mezzi finanziari per il finanziamento anticipato dell’opera che sarà restituito dalla stazione appaltante in tutto o in parte a lavori ultimati. Cosa questa del tutto originale e motivata dallo spirito della “legge obiettivo” di realizzare nel più breve tempo possibile le opere, anche in assenza di copertura finanziaria, attraverso il differimento nel tempo del pagamento. Ulteriore differenza è l’esclusione di qualsiasi attività di gestione post costruzione e questo per non sovrapporsi con la concessione di costruzione e gestione che viene prevista dalla legge come la seconda procedura per realizzare le grandi opere e preferibilmente nell’ambito di operazioni in project financing. Il campo di attività del contraente generale è pur sempre molto ampio. Può infatti essere incaricato di svolgere attività proprie della stazione appaltante come per esempio gli espropri, la progettazione esecutiva e in alcuni casi definitiva, la direzione lavori, il prefinanziamento dell’opera, e infine la sua esecuzione. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 35 Riguardo all’esecuzione la legge prevede che il contraente generale possa provvedere direttamente oppure affidare a terzi i relativi lavori in tutto o in parte. Il contraente generale assume così funzioni di stazione appaltante (in un ruolo simile al concessionario di opere pubbliche) individuando autonomanente gli appaltatori, che possono poi a loro volta eventualmente subappaltare. Subappaltatore Appaltatore Subappaltatore Subappaltatore Pubblica Amministraz. Contraente Generale Appaltatore Appaltatore Appaltatore Per quanto riguarda la procedura di scelta del contraente generale a base di gara la pubblica amministrazione può porre un progetto preliminare o un definitivo, e si ricorre a una procedura ristretta o un appalto di progettazione ed esecuzione del 2° tipo (ex appalto concorso) attraverso il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il contraente generale, a seconda del tipo di procedura scelta, si troverà sempre a svolgere un’attività progettuale significativa, che potrà essere una progettazione definitiva e una esecutiva oppure solo una esecutiva nel caso in cui a base di gara l’ente aggiudicatore abbia predisposto un progetto definitivo. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 36 3. L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI Per l’acquisizione dei progetti e per lo svolgimento di altre attività accessorie alla progettazione o alla direzione lavori, quando già non comprese nell’oggetto dell’appalto di lavori, la legge prevede il ricorso in via prioritaria agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o di altre amministrazioni pubbliche, e in seconda battuta a37: liberi professionisti singoli o associati; società di professionisti; società di ingegneria; consorzi stabili tra i soggetti elencati. La disciplina per l’affidamento degli incarichi si differenzia in base alla soglia comunitaria dell’importo della prestazione che viene aggiornata periodicamentei38. 3.a - L’affidamento degli incarichi La legge dedica molto spazio alle norme sulla redazione dei progetti e sugli affidamenti degli incarichi di progettazione la cui procedura di affidamento viene ripartita secondo due fasce d’importo39: − per gli incarichi il cui onorario stimato sia di importo inferiore a 100 mila euro si ricorre a una procedura negoziata con almeno cinque concorrenti, previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la prestazione professionale; − per gli incarichi di progettazione il cui onorario sia superiore ai 100 mila euro, si ricorre a procedure aperte, ristrette o negoziate (quando compatibili). In definitiva queste nuove norme nazionali sanciscono la fine del rapporto fiduciario tra committente e professionista e tendono a superarlo con meccanismi che dovrebbero consentire una valutazione oggettiva delle capacità dei professionisti. Queste norme aprono un profondo divario con gli ordinamenti delle libere professioni. La nuova normativa è orientata a favorire la concorrenza anche per quanto riguarda i servizi di 37 In caso di carenza di organico, difficoltà di rispettare i tempi, interventi di speciale complessità o rilevanza architettonica, per progetti integrali in cui sia necessario l’apporto di una pluralità di competenze. 38 Attualmente la soglia è di 211 mila euro per tutti i generi di servizi (e forniture) presso qualsiasi amministrazione, ad eccezione delle amministrazioni statali per cui la soglia scende a 137 mila euro. 39 In realtà le norme riguardano tutti i generi di servizi: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, supporto tecnico amministrativo al responsabile di procedimento, attività accessorie alla progettazione e alla direzione lavori. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 37 natura intellettuale e questo evidentemente è contrario all'impostazione liberale delle professioni, che proprio per salvaguardare il concetto di fiduciarietà ed evitare la concorrenza, si erano dotate (con una legge dello Stato) di tariffari minimi40. Oggi con il decreto sulle liberalizzazioni i tariffari minimi di ingegneri e architetti non sono più validi né per il settore privato né pubblico. L’azione dell’Unione Europea nel regolamentare gli appalti pubblici ha interessato anche il settore dei servizi che nel 1992 è stato oggetto di una specifica direttiva: la 92/50/Cee ultimamente modificata e integrata nella direttiva 2004/18/Ce41. La direttiva applicabile agli appalti soprasoglia li distingue in 27 categorie. Una di queste riguarda i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, nonché all'urbanistica e all'architettura del paesaggio42. Il progetto di architettura viene quindi equiparato a un prodotto e l’attività del progettista a un servizio alla pari di altre attività di natura completamente diversa. La direttiva tratta senza distinzione i servizi commerciali e le prestazioni a carattere prevalentemente intellettuale come quelle svolte dall’architetto, facendo venir meno le caratteristiche che contraddistinguono il libero professionista rispetto alle altre figure professionali. 3.b - I concorsi di progettazione Nel caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo nonché tecnologico, la legge prevede il ricorso in via prioritaria al concorso di idee o di progettazione per l’acquisizione del progetto. La legge individua così due tipologie concorsuali che si differenziano per l’obiettivo da conseguire: • il concorso di idee, in cui l’obiettivo è acquisire un’idea di progetto o una soluzione di particolari problemi senza poi necessariamente procedere ad un’ulteriore definizione (e quindi alla realizzazione); 40 Legge 143/49 “Tariffa professionale per ingegneri e architetti” recentemente integrata dal dm 4/04/2001 relativamente agli incarichi pubblici, impongono dei limiti di compenso per prestazione al disotto dei quali il professionista non può andare. 41 Cfr. nota 8. 42 Nell'allegato II della direttiva 2004/18/Ce vengono compresi nella categoria n. 12: "Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi". dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 38 • il concorso di progettazione, dove la pubblica amministrazione mira ad ottenere un progetto che sarà poi ulteriormente definito e realizzato. Per come è definito il concorso di idee è quindi lo strumento da utilizzare quando la pubblica amministrazione non ha un’idea chiara su uno specifico problema e pertanto ha bisogno di confrontare diverse proposte di soluzione. Gli elaborati progettuali devono avere un livello di definizione inferiore a quello richiesto per un progetto preliminare ed è evidente come tale strumento assomigli a una sorta di gara per acquisire una consulenza professionale. Più articolata risulta invece la disciplina sui concorsi di progettazione che prevede diversi passaggi per la selezione del progetto vincitore. La procedura concorsuale può svolgersi in uno o in due gradi. Nel caso di concorso ad un grado gli elaborati devono avere un livello di definizione pari a quelli richiesti per un progetto preliminare e il vincitore, quando previsto dal bando, potrà approfondire i successivi livelli di progettazione previo incarico da assegnarsi con procedura negoziata. Nel caso di concorso in due gradi si possono avere due distinte modalità di selezione: primo grado: progetto con definizione inferiore al preliminare; secondo grado: progetto preliminare. Oppure: primo grado: progetto preliminare; secondo grado: progetto definitivo. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 39 4. LE PRINCIPALI FIGURE DEL PROCESSO 4.a - Il responsabile del procedimento E’ la figura cardine del nuovo sistema introdotto dalla legge quadro e su di esso si accentra l’intera responsabilità dell’opera. Nella fase di programmazione per ogni intervento da comprendersi nell’elenco annuale viene nominato un responsabile del procedimento, scelto tra i funzionari tecnici nell’ambito dell’organico dell’amministrazione, con il compito di seguire l’opera in tutto il processo di realizzazione e di garantirne il compimento. Il responsabile del procedimento assume una molteplicità di funzioni e compiti da cui discendono rilevanti responsabilità sia di ordine amministrativo sia di ordine disciplinare. Tra le principali attribuzioni quella di controllare e garantire il rispetto dei tempi e dei costi preventivati, redigere il documento preliminare alla progettazione, verificare il progetto preliminare e quindi la fattibilità tecnica ed economica dell’intervento e convalidare il progetto esecutivo, proporre il sistema di affidamento dei lavori, sovrintendere e coordinare l’attività del direttore dei lavori. Il responsabile di procedimento assume inoltre il ruolo di “responsabile dei lavori” e pertanto funzione di garante per quanto attiene la sicurezza e la salute dei lavoratori; in sostanza è il soggetto che istruisce e avvia tutte le procedure previste dalla legislazione specifica sulla sicurezza. 4.b - Il progettista La legge prevede che l’attività di progettazione sia in via prioritaria svolta dagli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche. In seconda istanza, al presentarsi di specifiche condizioni come la carenza di organico, la difficoltà di rispettare i tempi, lavori di speciale complessità e altre previste dalla legge, è possibile affidare l’incarico di progettazione all’esterno. I soggetti esterni possono essere liberi professionisti, società di professionisti (nuova forma di organizzazione professionale introdotta dalla legge), società di ingegneria e raggruppamenti temporanei dei soggetti sopra elencati. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 40 La legge prevede che tutti i livelli di definizione del progetto possano essere affidati all’esterno dell’amministrazione, ma obbliga solo i soggetti deputati alla redazione del progetto esecutivo alla stipula di un’assicurazione a copertura degli oneri che il progettista deve pagare in caso di difetti della progettazione che impongano una maggiore spesa per l’amministrazione. 4.c - Il direttore dei lavori Per ciascun intervento, prima della gara per la scelta dell’impresa costruttrice, la stazione appaltante istituisce un ufficio direzione lavori con il compito di coordinare, dirigere e controllare dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo l’esecuzione dell’opera. Il direttore dei lavori43 si configura come un delegato tecnico della committenza in quanto garantisce la corretta esecuzione dell’opera conformemente al contratto sottoscritto tra stazione appaltante e impresa. In nessun caso il direttore dei lavori può infatti ordinare o consentire variazioni nell’esecuzione rispetto a quanto previsto nel contratto e quindi nel progetto, senza la specifica autorizzazione del responsabile del procedimento a cui il direttore dei lavori risponde in merito al suo operato. In funzione della tipologia di opere e della dimensione dell’intervento, i compiti del direttore dei lavori possono essere molto gravosi e impegnativi; per questo motivo la legge prevede un ufficio di direzione lavori al quale possono afferire uno o più assistenti del direttore dei lavori con le funzioni di direttore operativo e ispettore di cantiere. Tra i principali compiti dell’ufficio vi è l’accettazione dei materiali, sia dal punto di vista della qualità e della quantità, sia da quello della conformità alle norme tecniche. Il direttore dei lavori deve inoltre controllare la regolarità degli adempimenti dell’impresa nei confronti dei propri dipendenti e verificare l’aggiornamento del piano di manutenzione. Il direttore dei lavori può inoltre svolgere anche la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Un ulteriore compito dell’ufficio di direzione lavori è tenere la contabilità lavori. I documenti amministrativi e contabili che devono essere continuamente aggiornati per tutta la durata dell’esecuzione dell’opera servono a documentare il progredire della costruzione negli aspetti tecnici ed economici. 43 Da non confondere con il direttore tecnico di cantiere che rappresenta l’impresa costruttrice i cui compiti sono principalmente rivolti all’organizzazione del lavoro in cantiere. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 41 I documenti che devono essere prodotti sono: il giornale dei lavori, che è una sorta di “diario di bordo” in cui vengono annotati quotidianamente l’andamento dei lavori, il personale impiegato, le condizioni metereologiche e ogni avvenimento ritenuto interessante per il cantiere; i libretti di misura dei lavori e delle provviste, servono a documentare l’effettiva quantità di lavorazioni e di provviste effettuate o fornite dall’impresa; le liste settimanali, riportano per ciascuna lavorazione il numero delle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera; il registro di contabilità, rappresenta il documento contabile più importante in cui sono riportate le annotazioni dei libretti di misura e delle liste settimanali. Il registro viene firmato sia dal responsabile del procedimento che dall’appaltatore, il quale può però presentare successivamente delle risolte riserve sulle tramite quantificazioni accordo bonario descritte o che giudizio saranno arbitrale. Sulla base del registro vengono calcolati gli Stati di Avanzamento Lavori (SAL) che rappresentano gli acconti dovuti all’impresa nei termini e nei modi specificati nel capitolato speciale. Per ogni SAL viene emesso un certificato di pagamento da parte del responsabile del procedimento e che viene annotato sul registro. 4.d - Il collaudatore Prima di procedere alla liquidazione del conto finale e a svincolare le garanzie cauzionali o fideiussorie dell’appaltatore, l’amministrazione appaltante nomina un collaudatore con il compito di verificare attraverso accertamenti, saggi e riscontri, la corretta esecuzione dell’opera sia dal punto di vista tecnico sia amministrativo-contabile. In sostanza il suo compito è verificare sia l’operato dell’impresa sia quello del direttore dei lavori il quale risulta responsabile nei confronti dell’amministrazione nel caso avesse prescritto delle modifiche all’opera o le avesse lasciate eseguire senza specifica autorizzazione del responsabile di procedimento. Il principale requisito del collaudatore o dei membri della commissione di collaudo, quando prevista, è la completa estraneità con i lavori oggetto del collaudo; non devono cioè aver avuto alcun ruolo nell’appalto. Il collaudatore svolge pertanto il ruolo di terzo imparziale tra direzione dei lavori e appaltatore e proprio per questo ha anche il compito di esaminare le eventuali riserve presentate dall’impresa nel corso dei lavori. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 42 In alcuni casi previsti dalla legge il collaudo deve essere svolto anche in corso d’opera. Questo accade nel caso di opere di particolare complessità, oppure quando alcune opere non sarebbero più ispezionabili a fine lavori come le fondazioni o le murature al grezzo, nei lavori sui beni culturali, negli interventi in concessione, nell’appalto integrato con elevata componente tecnologica o ancora quando la direzione lavori è affidata a soggetti esterni all’amministrazione. Il collaudatore comunica al responsabile di procedimento ogni difetto e difformità riscontrata e, a conclusione delle operazioni d’ispezione e verifica, emette il certificato di collaudo provvisorio che costituisce l’atto che sancisce formalmente e a tutti gli effetti la fine dei lavori. dispensa IUAV - andrea missori – febbraio 2013 43