Contratto IdR
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Contratto IdR
Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione Ufficio concorsi, assunzioni e contenzioso Via Giuseppe Gilli, 3 38121 TRENTO Tel. 0461491479 Fax 0461828550 www.vivoscuola.it [email protected] AI DIRIGENTI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELLA PROVINCIA DI TRENTO LORO SEDI e p.c. ALLA CURIA ARCIVESCOVILE Ufficio Scuola Piazza Fiera, 2 38122 - TRENTO Trento, 30 agosto 2011 Prot. n. S136/2011/503919-4.2-rm Oggetto: Comunicazione della organizzazione oraria dei docenti di religione cattolica e copia contratto individuale di lavoro dei docenti di religione cattolica a tempo determinato per istituto scolastico - a.s. 2011/2012. A conclusione della prevista procedura d’intesa e della definizione degli organici dell’insegnamento della religione cattolica, in allegato alla presente si trasmette lo schema della organizzazione oraria riportante i nominativi dei docenti di religione cattolica sia a tempo indeterminato che a tempo determinato per ciascun istituto scolastico e la loro rispettiva configurazione oraria per quanto riguarda le ore di insegnamento frontale. Riprendendo le comunicazioni già più volte effettuate, si conferma che l’orario settimanale di servizio complessivo dei docenti di religione cattolica è equivalente a quello dei docenti delle altre aree o discipline (e cioè ventiquattro ore nella scuola primaria e diciotto nella scuola secondaria) e che, all’interno di detto orario di servizio, viene fissato un orario settimanale di insegnamento pari a diciotto ore frontali nella scuola primaria e a quindici nella scuola secondaria, le quali costituiscono l’elemento base per la costituzione dei posti. E’ quindi importante che si verifichi puntualmente l’effettivo svolgimento di tutte le attività previste dal contratto, sia di insegnamento frontale che di programmazione settimanale, a disposizione e per ulteriori attività aggiuntive fino a concorrere al totale delle ore di servizio previste. Viene inoltre inviata una copia del contratto a tempo determinato di durata annuale per ciascuno dei docenti in servizio nella vostra istituzione scolastica, sottoscritta dal Dirigente di questo Servizio e dal docente interessato. Ove il docente prestasse servizio su più sedi, pur rimanendo la scuola di riferimento del docente quella in cui ha prevalenza oraria di servizio, il contratto viene inviato a tutti gli istituti, per permettere a ciascuno dei relativi dirigenti, in caso di assenza temporanea del docente incaricato, di provvedere alla stipula separata dei contratti dei sostituti. Con l’occasione si forniscono alcuni chiarimenti: 1. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato viene confermata la casistica del rapporto di lavoro dei docenti di religione articolata in varie tipologie. Queste tipologie sono espressamente indicate nel contratto individuale. Si riporta per sintesi la Scheda A, dove si presentano le varie tipologie dei contratti individuali a tempo determinato dei docenti di religione cattolica a firma del Dirigente di questo Servizio provinciale, a cui vengono fatti corrispondere i principali aspetti dei relativi trattamenti giuridico-economici. Si ricorda che, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi, le aspettative riconosciute ai docenti a tempo indeterminato spettano anche ai docenti di religione “stabilizzati” (contr. Stabilizzati). 2. Il Dirigente dell’istituzione scolastica rimane autorità competente alla firma per tutti gli altri documenti, in particolare per quanto riguarda i contratti da stipularsi con i sostituti di titolari in esonero, parziale o totale, per collaborazione vicaria o distaccati in altre mansioni, e con i supplenti temporanei di religione in sostituzione del titolare assente e per quanto concerne altri eventuali decreti di collocamento in aspettativa. Anche per l’assegnazione delle supplenze temporanee in sostituzione del titolare, a firma del Dirigente dell’istituzione scolastica, si procede dunque secondo le modalità consolidate. Particolare attenzione va prestata nel caso in cui il docente titolare svolga servizio su più istituti scolastici: per la sua sostituzione temporanea, l’istituto comprensivo di riferimento, in cui il titolare presta servizio per più ore, si premurerà di sentire l’altro o gli altri istituti per concordare le condizioni di richiesta unitaria del nominativo del supplente alla diocesi. Sulla base della proposta della diocesi (unica per tutti gli istituti interessati), ciascun dirigente scolastico interessato stipulerà il contratto di supplenza relativo allo spezzone di servizio svolto nel proprio istituto. Si ricorda di provvedere alla segnalazione della effettiva presa di servizio dei docenti di cui ai contratti allegati al fine degli adempimenti conseguenti. Si rammenta inoltre che copia di eventuali documenti firmati dal Dirigente dell’istituzione scolastica o dal docente, che abbiano riflessi sul trattamento economico, giuridico o di carriera, dovrà essere tempestivamente inviata ai competenti uffici di questo Servizio per i relativi interventi amministrativi. Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per quanto necessario, si inviano distinti saluti. RM/rm LA DIRIGENTE dott.ssa Maurizia Zadra _______________________________________ ____ Circ_accomp_contratti_2011.doc Allegati: SCHEDA A tipologia contratti individuali a tempo determinato di religione TABELLA configurazione orario settimanale docenti di religione cattolica FAC SIMILE contratto individuale a tempo determinato per docenti di religione cattolica a firma del dirigente scolastico SCHEDA A TIPOLOGIA CONTRATTI INDIVIDUALI A TEMPO DETERMINATO DI RELIGIONE DOCENTI di RELIGIONE CON CONTRATTO A FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE Tipologia Condizioni professionali PERSONALE INCARICATO DI CUI ALL'ART. 102, c. 2, CCPL 2002-2005 Trattamento giuridico-economico Stabilizzati Incaricati Docenti confermati su incarico di religione CONDIZIONI PROFESSIONALI Con titolo professionale Godimento del trattamento di carriera Posto orario completo PERSONALE INCARICATO DI CUI ALL'ART. 4, c. 1 e 2, LP 5/2001 e ALL’ART. 6, c. 2, LP 7/2004 Docenti incaricati di religione su posto vacante: CONDIZIONI PROFESSIONALI Con titolo professionale Non è necessaria la presa di servizio per perfezionare il rapporto di lavoro Si applica la progressione economica di carriera con i passaggi di gradone Ferie, permessi e assenze, tutela della maternità, aspettative e stipendio estivo sono quelli riconosciuti al personale a tempo indeterminato Il contratto decorre dalla data di presa di servizio Ferie, permessi e assenze, tutela della maternità e stipendio estivo sono quelli riconosciuti al personale a tempo determinato dai CCNL e dal CCPL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI TITOLARE PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO Docenti sostituti sul relativo residuo orario di titolare a tempo parziale, con progetto didattico, con esonero per funzione vicaria, in aspettativa CONDIZIONI PROFESSIONALI Con titolo professionale Supplenti TAD Il contratto decorre dalla data di presa di PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO DI CUI ALL'ART. 25, c. 3, CCNL 2000 Docenti supplenti annuali di religione su posto vacante o residuo orario: CONDIZIONI PROFESSIONALI in via di acquisizione del titolo professionale servizio e scade al 30 giugno (Termine Attività Didattiche) TABELLA ORARIO DOCENTI DI RELIGIONE art. 56 Accordo provinciale 2007 SCUOLA PRIMARIA Ore frontali Orario settimanale di completamento Ore Ore Ore programmazione a disposizione attività funzionali 18 2 ore 2 ore 2 ore 16 100 min 100 min 14 100 min 100 min 100 min 100 min 12 80 min 80 min 80 min 10 1 ora 1 ora 8 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 6 40 min 40 min 40 min 4 20 min 20 min 20 min 2 20 min 20 min 20 min Totale ore 24 21 19 16 13 11 8 5 3 SCUOLA SECONDARIA Ore frontali Ore Orario settimanale di completamento Ore Ore programmazione a disposizione attività funzionali 15 1 ora 1 ora 1 ora 14 1 ora 1 ora 1 ora 13 1 ora 1 ora 1 ora 12 40 min 40 min 40 min 11 40 min 40 min 10 40 min 40 min 40 min 40 min 9 40 min 40 min 40 min 8 40 min 40 min 40 min 7 20 min 20 min 20 min 6 20 min 20 min 20 min 5 20 min 20 min 4 20 min 20 min 20 min 20 min 3 20 min 20 min 20 min 2 / / / / / / 1 Totale ore 18 17 16 14 13 12 11 10 8 7 6 5 4 2 1 contratto di lavoro - supplenza temporanea per docente di religione ISTITUTO _________________________________________________ Prot. n. Contratto n. data. /.. CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA IN PROVINCIA DI TRENTO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DI TITOLARE PREMESSO che risulta assente dal servizio l'insegnante di religione cattolica ............................................................................................................................................................. - in servizio presso questa istituzione scolastica -, per il periodo dal ….................. al .................; RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione dell'insegnante assente per garantire il regolare svolgimento del servizio VISTA la Legge 25 marzo 1985, n. 121; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni; VISTO l’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405; VISTO l’art. 96 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5; AI SENSI dell’articolo 56 dell’accordo provinciale – parte giuridica 2006-2009 – del 15 ottobre 2007; VISTA la proposta dell'Ordinario diocesano; PERFEZIONATA l'intesa tra autorità scolastica ed autorità ecclesiastica ai sensi della normativa vigente; tra - il Dirigente dell’Istituzione scolastica codice fiscale che interviene ed agisce in rappresentanza dell'Istituzione scolastica e - l'insegnante luogo di nascita residente in codice fiscale il si stipula un contratto a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica dal …………………………. NOMINATIVO SUPPLENTE al…………………………. SEDE Ore Contratto IdR Suppl. Temp. per un totale di ore settimanali frontali di IRC Orario settimanale per la programmazione Orario settimanale a disposizione Orario settimanale per attività funzionali aggiuntive per un totale di ore settimanali di servizio ____________ Contratto IdR supplenti temporanei Art. 1 L'orario di insegnamento settimanale è definito dall'art. 56 dell’accordo provinciale – norme sulla parte giuridica 2006-2009 – sottoscritto il 15 ottobre 2007. Qualora ricorrano necessità organizzative particolari, che vengono riportate nel presente contratto, si assegnano all'insegnante ore eccedenti il posto-orario (art. 17 dell’accordo 15.10.2007). Art. 2 L'insegnante verrà inquadrato nella qualifica professionale dei docenti del corrispondente ordine di scuola ed avrà diritto al trattamento economico iniziale previsto per la suddetta qualifica. Art. 3 L'insegnante provvederà entro 30 giorni dall’assunzione in servizio - ove non abbia già provveduto alla presentazione della documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti. Art. 4 Nello stesso termine l'insegnante, ove abbia orario di insegnamento completo, provvederà a rilasciare dichiarazione, sotto propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del T.U. n. 165 del 2001 o dall'art. 508 del D.L.vo n. 297 del 1994. Qualora il docente abbia orario ridotto, le eventuali prestazioni lavorative di lavoro subordinato o altre attività non ammesse per il personale a tempo pieno, possono essere esplicate dal personale di cui al presente contratto solo in quanto compatibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto d’interessi con le funzioni istituzionali svolte nell’ambito della scuola e non siano, altresì, espressamente escluse dalla legge. Art. 5 L'insegnante si impegna ad osservare l'orario di servizio e a svolgere i compiti e le mansioni inerenti alla qualifica professionale di assunzione, previsti dal vigente CCPL, dalle disposizioni ordinamentali che regolano le scuole a carattere statale e dal codice civile. Art. 6 In materia di ferie, permessi ed assenze si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 32 dell’accordo provinciale sottoscritto il 15 ottobre 2007. Art. 7 Il presente contratto si risolve automaticamente, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del titolare. Comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare, la mancata presentazione della documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti, salvo le cause di impedimento stabilite dalla legge. Il presente contratto si risolve anticipatamente anche per la perdita dell'idoneità a seguito della revoca da parte dell'Ordinario diocesano. Art. 8 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto individuale di lavoro si applicano le norme di legge contrattuali vigenti ad eccezione di quelle comunque contrarie e incompatibili con il presente contratto e con quello collettivo. __________ Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato. L'insegnante supplente per accettazione Il Dirigente scolastico ___________________________ ________________________ *** - All'insegnante supplente - Al Dirigente scolastico (se in servizio su più sedi - p.c. Al Dirigente dell’Istituto _______________________________ _______________________________ ............................................................... ...............................................................) - Agli Atti Al Servizio Gestione Risorse Umane della Scuola e della Formazione Ufficio Assetto Economico, Stipendi e Relazioni sindacali