Contratto IdR

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Contratto IdR
Servizio per la gestione delle risorse umane
della scuola e della formazione
Ufficio concorsi, assunzioni e contenzioso
Via Giuseppe Gilli, 3 38121 TRENTO
Tel. 0461491479 Fax 0461828550
www.vivoscuola.it
[email protected]
AI DIRIGENTI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE
DELLA PROVINCIA DI TRENTO
LORO SEDI
e p.c. ALLA CURIA ARCIVESCOVILE
Ufficio Scuola
Piazza Fiera, 2
38122 - TRENTO
Trento, 30 agosto 2011
Prot. n. S136/2011/503919-4.2-rm
Oggetto:
Comunicazione della organizzazione oraria dei docenti di religione cattolica e copia
contratto individuale di lavoro dei docenti di religione cattolica a tempo determinato per
istituto scolastico - a.s. 2011/2012.
A conclusione della prevista procedura d’intesa e della definizione degli organici dell’insegnamento
della religione cattolica, in allegato alla presente si trasmette lo schema della organizzazione oraria
riportante i nominativi dei docenti di religione cattolica sia a tempo indeterminato che a tempo determinato
per ciascun istituto scolastico e la loro rispettiva configurazione oraria per quanto riguarda le ore di
insegnamento frontale.
Riprendendo le comunicazioni già più volte effettuate, si conferma che l’orario settimanale di
servizio complessivo dei docenti di religione cattolica è equivalente a quello dei docenti delle altre aree o
discipline (e cioè ventiquattro ore nella scuola primaria e diciotto nella scuola secondaria) e che, all’interno
di detto orario di servizio, viene fissato un orario settimanale di insegnamento pari a diciotto ore frontali
nella scuola primaria e a quindici nella scuola secondaria, le quali costituiscono l’elemento base per la
costituzione dei posti. E’ quindi importante che si verifichi puntualmente l’effettivo svolgimento di tutte le
attività previste dal contratto, sia di insegnamento frontale che di programmazione settimanale, a
disposizione e per ulteriori attività aggiuntive fino a concorrere al totale delle ore di servizio previste.
Viene inoltre inviata una copia del contratto a tempo determinato di durata annuale per ciascuno dei
docenti in servizio nella vostra istituzione scolastica, sottoscritta dal Dirigente di questo Servizio e dal
docente interessato. Ove il docente prestasse servizio su più sedi, pur rimanendo la scuola di riferimento del
docente quella in cui ha prevalenza oraria di servizio, il contratto viene inviato a tutti gli istituti, per
permettere a ciascuno dei relativi dirigenti, in caso di assenza temporanea del docente incaricato, di
provvedere alla stipula separata dei contratti dei sostituti.
Con l’occasione si forniscono alcuni chiarimenti:
1. Per quanto riguarda i contratti a tempo determinato viene confermata la casistica del rapporto di
lavoro dei docenti di religione articolata in varie tipologie. Queste tipologie sono espressamente
indicate nel contratto individuale. Si riporta per sintesi la Scheda A, dove si presentano le varie
tipologie dei contratti individuali a tempo determinato dei docenti di religione cattolica a firma del
Dirigente di questo Servizio provinciale, a cui vengono fatti corrispondere i principali aspetti dei
relativi trattamenti giuridico-economici.
Si ricorda che, secondo le disposizioni dei vigenti contratti collettivi, le aspettative riconosciute ai
docenti a tempo indeterminato spettano anche ai docenti di religione “stabilizzati” (contr.
Stabilizzati).
2.
Il Dirigente dell’istituzione scolastica rimane autorità competente alla firma per tutti gli altri
documenti, in particolare per quanto riguarda i contratti da stipularsi con i sostituti di titolari in
esonero, parziale o totale, per collaborazione vicaria o distaccati in altre mansioni, e con i supplenti
temporanei di religione in sostituzione del titolare assente e per quanto concerne altri eventuali
decreti di collocamento in aspettativa. Anche per l’assegnazione delle supplenze temporanee in
sostituzione del titolare, a firma del Dirigente dell’istituzione scolastica, si procede dunque secondo
le modalità consolidate.
Particolare attenzione va prestata nel caso in cui il docente titolare svolga servizio su più istituti
scolastici: per la sua sostituzione temporanea, l’istituto comprensivo di riferimento, in cui il titolare
presta servizio per più ore, si premurerà di sentire l’altro o gli altri istituti per concordare le
condizioni di richiesta unitaria del nominativo del supplente alla diocesi. Sulla base della proposta
della diocesi (unica per tutti gli istituti interessati), ciascun dirigente scolastico interessato stipulerà il
contratto di supplenza relativo allo spezzone di servizio svolto nel proprio istituto.
Si ricorda di provvedere alla segnalazione della effettiva presa di servizio dei docenti di cui ai contratti
allegati al fine degli adempimenti conseguenti.
Si rammenta inoltre che copia di eventuali documenti firmati dal Dirigente dell’istituzione scolastica o
dal docente, che abbiano riflessi sul trattamento economico, giuridico o di carriera, dovrà essere
tempestivamente inviata ai competenti uffici di questo Servizio per i relativi interventi amministrativi.
Ringraziando per la collaborazione e rimanendo a disposizione per quanto necessario, si inviano
distinti saluti.
RM/rm
LA DIRIGENTE
dott.ssa Maurizia Zadra
_______________________________________
____
Circ_accomp_contratti_2011.doc
Allegati:
SCHEDA A
tipologia contratti individuali a tempo determinato di religione
TABELLA
configurazione orario settimanale docenti di religione cattolica
FAC SIMILE
contratto individuale a tempo determinato per docenti di religione cattolica a firma del dirigente scolastico
SCHEDA A
TIPOLOGIA CONTRATTI INDIVIDUALI A TEMPO DETERMINATO DI RELIGIONE
DOCENTI di RELIGIONE CON CONTRATTO A FIRMA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
PER LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE
Tipologia
Condizioni professionali
PERSONALE INCARICATO DI CUI
ALL'ART. 102, c. 2, CCPL 2002-2005
Trattamento giuridico-economico


Stabilizzati



Incaricati

Docenti confermati
su incarico di religione
CONDIZIONI PROFESSIONALI

Con titolo professionale
Godimento del trattamento di carriera
Posto orario completo
PERSONALE INCARICATO DI CUI ALL'ART. 4, c. 1 e 2,
LP 5/2001 e ALL’ART. 6, c. 2, LP 7/2004

Docenti incaricati di religione
su posto vacante:
CONDIZIONI PROFESSIONALI

Con titolo professionale
Non è necessaria la presa di servizio per
perfezionare il rapporto di lavoro
Si applica la progressione economica di
carriera con i passaggi di gradone
Ferie, permessi e assenze, tutela della
maternità, aspettative e stipendio estivo sono
quelli riconosciuti al personale a tempo
indeterminato
Il contratto decorre dalla data di presa di
servizio
Ferie, permessi e assenze, tutela della
maternità e stipendio estivo sono quelli
riconosciuti al personale a tempo determinato
dai CCNL e dal CCPL
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE
DI TITOLARE PER L’INTERO ANNO SCOLASTICO
Docenti sostituti
sul relativo residuo orario di titolare a tempo
parziale, con progetto didattico, con esonero
per funzione vicaria, in aspettativa
CONDIZIONI PROFESSIONALI
 Con titolo professionale
Supplenti
TAD
 Il contratto decorre dalla data di presa di
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO PER L'INTERO ANNO
SCOLASTICO DI CUI ALL'ART. 25, c. 3, CCNL 2000

Docenti supplenti annuali di religione
su posto vacante o residuo orario:
CONDIZIONI PROFESSIONALI
in via di acquisizione del titolo professionale
servizio e scade al 30 giugno (Termine Attività
Didattiche)
TABELLA ORARIO DOCENTI DI RELIGIONE
art. 56 Accordo provinciale 2007
SCUOLA PRIMARIA
Ore frontali
Orario settimanale di
completamento
Ore
Ore
Ore
programmazione
a disposizione
attività funzionali
18
2 ore
2 ore
2 ore
16
100 min
100 min
14
100 min
100 min
100 min
100 min
12
80 min
80 min
80 min
10
1 ora
1 ora
8
1 ora
1 ora
1 ora
1 ora
6
40 min
40 min
40 min
4
20 min
20 min
20 min
2
20 min
20 min
20 min
Totale ore
24
21
19
16
13
11
8
5
3
SCUOLA SECONDARIA
Ore frontali
Ore
Orario settimanale di
completamento
Ore
Ore
programmazione
a disposizione
attività funzionali
15
1 ora
1 ora
1 ora
14
1 ora
1 ora
1 ora
13
1 ora
1 ora
1 ora
12
40 min
40 min
40 min
11
40 min
40 min
10
40 min
40 min
40 min
40 min
9
40 min
40 min
40 min
8
40 min
40 min
40 min
7
20 min
20 min
20 min
6
20 min
20 min
20 min
5
20 min
20 min
4
20 min
20 min
20 min
20 min
3
20 min
20 min
20 min
2
/
/
/
/
/
/
1
Totale ore
18
17
16
14
13
12
11
10
8
7
6
5
4
2
1
contratto di lavoro - supplenza temporanea per docente di religione
ISTITUTO
_________________________________________________
Prot. n.
Contratto n.
data.
/..
CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA IN PROVINCIA DI TRENTO
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
IN SOSTITUZIONE DI TITOLARE
PREMESSO che risulta assente dal servizio l'insegnante di religione cattolica
.............................................................................................................................................................
- in servizio presso questa istituzione scolastica -, per il periodo dal ….................. al .................;
RITENUTO di dover provvedere alla sostituzione dell'insegnante assente per garantire il regolare
svolgimento del servizio
VISTA la Legge 25 marzo 1985, n. 121;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 e successive modificazioni;
VISTO l’articolo 21 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405;
VISTO l’art. 96 della Legge Provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
AI SENSI dell’articolo 56 dell’accordo provinciale – parte giuridica 2006-2009 – del 15 ottobre 2007;
VISTA la proposta dell'Ordinario diocesano;
PERFEZIONATA l'intesa tra autorità scolastica ed autorità ecclesiastica ai sensi della normativa vigente;
tra
- il Dirigente dell’Istituzione scolastica
codice fiscale
che interviene ed agisce in rappresentanza dell'Istituzione scolastica
e
- l'insegnante
luogo di nascita
residente in
codice fiscale
il
si stipula
un contratto a tempo determinato per l'insegnamento della religione cattolica
dal ………………………….
NOMINATIVO SUPPLENTE
al………………………….
SEDE
Ore
Contratto
IdR
Suppl. Temp.
per un totale di ore settimanali frontali di IRC
Orario settimanale per la programmazione
Orario settimanale a disposizione
Orario settimanale per attività funzionali aggiuntive
per un totale di ore settimanali di servizio
____________
Contratto IdR supplenti temporanei
Art. 1 L'orario di insegnamento settimanale è definito dall'art. 56 dell’accordo provinciale – norme sulla
parte giuridica 2006-2009 – sottoscritto il 15 ottobre 2007. Qualora ricorrano necessità organizzative
particolari, che vengono riportate nel presente contratto, si assegnano all'insegnante ore eccedenti il
posto-orario (art. 17 dell’accordo 15.10.2007).
Art. 2 L'insegnante verrà inquadrato nella qualifica professionale dei docenti del corrispondente ordine di
scuola ed avrà diritto al trattamento economico iniziale previsto per la suddetta qualifica.
Art. 3 L'insegnante provvederà entro 30 giorni dall’assunzione in servizio - ove non abbia già provveduto alla presentazione della documentazione prescritta dalle disposizioni vigenti.
Art. 4 Nello stesso termine l'insegnante, ove abbia orario di insegnamento completo, provvederà a rilasciare
dichiarazione, sotto propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e
di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del T.U. n. 165
del 2001 o dall'art. 508 del D.L.vo n. 297 del 1994. Qualora il docente abbia orario ridotto, le
eventuali prestazioni lavorative di lavoro subordinato o altre attività non ammesse per il personale a
tempo pieno, possono essere esplicate dal personale di cui al presente contratto solo in quanto
compatibili con gli obblighi di servizio, non comportino conflitto d’interessi con le funzioni
istituzionali svolte nell’ambito della scuola e non siano, altresì, espressamente escluse dalla legge.
Art. 5 L'insegnante si impegna ad osservare l'orario di servizio e a svolgere i compiti e le mansioni inerenti
alla qualifica professionale di assunzione, previsti dal vigente CCPL, dalle disposizioni
ordinamentali che regolano le scuole a carattere statale e dal codice civile.
Art. 6 In materia di ferie, permessi ed assenze si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 32 dell’accordo
provinciale sottoscritto il 15 ottobre 2007.
Art. 7 Il presente contratto si risolve automaticamente, senza preavviso, in caso di rientro anticipato del
titolare. Comportano l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare, la mancata
presentazione della documentazione di cui sopra, così come la mancata assunzione del servizio nei
termini stabiliti, salvo le cause di impedimento stabilite dalla legge. Il presente contratto si risolve
anticipatamente anche per la perdita dell'idoneità a seguito della revoca da parte dell'Ordinario
diocesano.
Art. 8 Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto individuale di lavoro si applicano le
norme di legge contrattuali vigenti ad eccezione di quelle comunque contrarie e incompatibili con il
presente contratto e con quello collettivo.
__________
Il presente contratto viene letto, confermato e sottoscritto per accettazione con effetto immediato.
L'insegnante supplente
per accettazione
Il Dirigente scolastico
___________________________
________________________
***
- All'insegnante supplente
- Al Dirigente scolastico
(se in servizio su più sedi
- p.c. Al Dirigente dell’Istituto
_______________________________
_______________________________
...............................................................
...............................................................)
- Agli Atti
Al Servizio Gestione Risorse Umane della Scuola e della Formazione
Ufficio Assetto Economico, Stipendi e Relazioni sindacali