Intervento Avv. Petazzi - Ordine degli avvocati di Como

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Intervento Avv. Petazzi - Ordine degli avvocati di Como
Codice deontologico Principi generali (artt.14‐22)
approfondimenti
Avv. Giovanna Petazzi
Avv. Vincenzo Spezziga
Incontro Coa Como, 28/10/16
• LA COMPETENZA PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO
• LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
• LE SPECIALIZZAZIONI – a che punto siamo?
LA COMPETENZA
• ART. 14 – DOVERE DI COMPETENZA : L’avvocato al fine di assicurare
la qualità delle prestazioni professionali non deve accettare incarichi
che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.
• ART. 26: ADEMPIMENTO DEL MANDATO:
• 1‐ L’accettazione di un incarico professionale presuppone la
competenza a svolgerlo.
• 2‐ L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze
diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte
assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in
possesso di dette competenze.
• 5‐ la violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta
l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Contenuto ampio
• L’avvocato che ponga in essere attività difensive non idonee, svolgendo in maniera negligente il mandato, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, ometta di fatturare i compensi ricevuti e richieda compensi eccessivi pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di competenza, diligenza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto . (Nella specie, anche in considerazione dell’assoluzione su un capo di incolpazione, la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 giugno 2002)
• Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 14 aprile 2004, n. 67
Il dovere di competenza e di diligenza nell’adempimento del mandato professionale
• Presupposti impliciti dell’attività professionale sono la diligenza e la competenza: la prima assicura la qualità della prestazione, mentre la seconda tende ad affermare la legittimazione specifica dell’attività professionale richiesta dalla parte assistita.
• (Nel caso di specie, il professionista è stato ritenuto responsabile per aver consigliato al cliente un’impugnazione avverso una sentenza in realtà completamente assolutoria).
• Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89
Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali –
Doveri di competenza e diligenza – Attività priva di legittimazione – Violazione
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Pone in essere una palese e grossolana violazione del dovere di competenza l’avvocato che, senza essersi preventivamente costituito in giudizio, svolga in pendenza di questo attività processualmente rilevante, quale quella di revoca e nomina dei consulenti tecnici di parte, in forza di due mandati ad litem idonei ad assumere una qualche rilevanza nel solo rapporto interno tra cliente e professionista ma certo inidonei a soddisfare i requisiti di cui all’art. 83 c.p.c.
Competenza e diligenza costituiscono presupposti impliciti dell’attività professionale. Mentre la diligenza, espressamente richiamata anche dalle norme sul mandato, assicura la qualità della prestazione dovuta, la competenza tende ad affermare la legittimazione specifica dell’attività professionale richiesta dalla parte assistita. E se l’avvocato che svolge il mandato con incuria e mancanza di attenzione viola il principio fondamentale della deontologia forense, intesa come “scienza del dovere” ovvero come “etica professionale”, il riferimento alla “adeguata competenza” contenuto nell’art. 12 del c.d.f. consente una valutazione della capacità sostanziale usata dal professionista nei confronti del cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 19 settembre 2008).
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43
Pubblicato in Giurisprudenza CNF | Contrassegnato con 12 cdf, 43/2010
Avvocato – Norme deontologiche – Mancanza patrocinio dinanzi Corte di Cassazione – Predisposizione ricorso – Illecito deontologico – Insussistenza – Fattispecie.
• Il professionista che, su incarico della cliente, predisponga un ricorso per Cassazione pur non essendo ancora ammesso al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e che, pur consapevole di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sull’ammissibilità del ricorso per Cassazione sottoscritto soltanto dalla parte offesa, depositi il ricorso successivamente dichiarato inammissibile per tale ragione, non viene meno al fondamentale dovere di rendersi affidabile, per avere accettato un incarico senza averne titolo in violazione degli artt.8, 12 e 13 c.d., laddove, prima dell’assunzione dell’incarico, comunichi alla cliente la circostanza di essere privo del patrocinio, nonché la possibilità che il ricorso sia sottoscritto da un altro avvocato abilitato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 febbraio 2005).
• Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 210
Alcuni esempi specifici: i difensori d’ufficio
Art. 29 comma 1‐bis e ter Dlgs 271/89 ( come modificato dal D.L.: n°6/20015) e Reg. CNF n° art. 1: inserimento nell’elenco se:
a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all'albo da almeno 5 anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione (10 udienze); c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale
l’adempimento dell’obbligo formativo è condizione per l’iscrizione all’elenco nazionale Alcuni esempi specifici: i difensori per il patrocinio a spese dello Stato
attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione;
assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti alla domanda;
iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 2 anni.
Parere n°20/2015 CNF
i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio ovvero dei non abbienti, sono stabiliti da specifici atti normativi. può ritenersi che l’attestato di formazione continua, possa costituire requisito, rectius prerequisito, per l’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative. la formazione continua attiene ad un obbligo generale, previsto dalla L. P. gravante sull’Avvocato al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell’interesse dei clienti e dell’Amministrazione della giustizia. Il professionista, che voglia essere iscritto in un elenco, dovrà pertanto dimostrare sia i titoli (iscrizione all’Albo, assolvimento dell’obbligo formativo, ecc.), sia il possesso dei requisiti ulteriori richiesti dalla normativa di riferimento (aggiornamento, competenza e qualifica).
FORMAZIONE CONTINUA
• ART. 11 LPF: L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia.
IL NOSTRO GIURAMENTO
• “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. (art. 8 LPF)
ART. 15 CDF: DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE CONTINUA
L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
E’ una declinazione dell’Art. 12 – Dovere di diligenza: L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
E’ strettamente collegato all’Art. 14 – Dovere di competenza: L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
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L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale,
conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori
di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di
competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) ‐che costituisce il presupposto
dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15
ncdf)‐ ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico
da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella
preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle
attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a
tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto
garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso
degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale .
Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 14 marzo 2015, n. 53
L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
• L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività
• Il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) ‐che
costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento
professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)‐ ha la finalità di
garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte
dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella
preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare
frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in
parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del
prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la
competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al
corretto svolgimento della funzione giurisdizionale.
• Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 231
La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico
• L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse.
• Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
L’obbligo di formazione (assistito da sanzione) è conforme a Costituzione
• La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) non è in contrasto con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell’iscrizione nell’albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l’accesso.
• Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123
Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua
• L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente.
• Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50
ART. 70 CDF
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE
Comma 6:
L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
Comma 7:
La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; ….
IN COSA CONSISTE ?
FORMAZIONE
AGGIORNAMENTO
DIFFERENZE
FORMAZIONE
• ACQUISIZIONE DI NUOVE
CONOSCENZE E SAPERI
SCIENTIFICI TECNICI E
CULTURALI
AGGIORNAMENTO
• ADEGUAMENTO E
APPROFONDIMENTO DELLE
ESPERIENZE MATURATE E
DELLE CONOSCENZE
ACQUISITE NELLA
FORMAZIONE INIZIALE
• ANCHE IN MODALITÀ FAD
• ANCHE
AUTOAGGIORNAMENTO
AGGIORNAMENTO
INCONTRI SU RASSEGNE DI GIURISPRUDENZA O
PRESENTAZIONE DI NOVITÀ LEGISLATIVE
SEMINARI SU AGGIORNAMENTI NORMATIVI
TAVOLE ROTONDE SU ARGOMENTI E CASI GIURIDICI
AUTOAGGIORNAMENTO
AUTOAGGIORNAMENTO
ATTIVITÀ SEMINARIALI DI STUDIO AUTOGESTITE DAI PARTECIPANTI
PREPARAZIONE DI LEZIONI, RELAZIONI O MATERIALE DIDATTICO PER LE
ATTIVITÀ FORMATIVE FRUIBILI DA TERZI
FORMAZIONE
CORSI SU TEMI DI PARTICOLARE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
CORSI DIRETTI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALISTA
MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO
CORSI DI LINGUAGGIO GIURIDICO IN LINGUA STRANIERA
CORSI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI
SCUOLA FORENSE INTEGRATIVA DEL TIROCINIO
SCUOLA DIFENSORI D’UFFICIO
CORSI PER MEDIATORI PROFESSIONALI
ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
SVOLGIMENTO DI RELAZIONI O LEZIONI PUBBLICAZIONI IN MATERIE GIURIDICHE
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI DI STUDIO
L’OBBLIGO FORMATIVO
CHI
QUANDO
PERCHE’
INTERESSE
AVVOCATO
DAL 1° GENNAIO SUCCESSIVO ALL’ISCRIZIONE
DEL CLIENTE
A PRESCINDERE DALL’ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SALVI GLI ESONERI E LE ESENZIONI
DELLA COLLETTIVITA’
TIROCINANTE ABILITATO
LIBERTA’ DI FORMAZIONE SCELTA DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA
SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO
ANCHE NON PREVIAMENTE ACCREDITATA SE SODDISFA I REQUISITI DEL REGOLAMENTO
NEL TRIENNIO
40% FAD
60 CREDITI FORMATIVI
15 LIBERI
15 MINIMI ANNUALI
3 CREDITI DEONT. ANNO
5 CF. ORD
ANNI CONTIGUI
ESENZIONI
Sospensione per elezione o nomina per la durata del mandato
Dopo 25 anni di iscrizione all’albo o al compimento del 60°
anno di età
Componenti organi funzioni legislative e parlamento europeo
Docenti di ruolo e ricercatori universitari
ESONERI
Gravidanza, parto, doveri collegati alla paternità e maternità
Grave malattia o infortunio
Interruzione per più di 6 mesi della professione o trasferimento all’estero
Cause di forza maggiore
COA E ACCREDITAMENTO
EVENTI A RILEVANZA LOCALE
SVOLGIMENTO DI RELAZIONI O LEZIONI
CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
COMMISSIONI DI STUDIO COMMISSIONI ESAMI DI STATO E ALTRI CONCORSI
ATTIVITA’ DI STUDIO E INDIVIDUALE (NO TELEMATICA)
Criteri per accreditamento
Coerenza con le finalità del Regolamento e attinenza alla professione
Numero partecipanti e durata
Supporti di ausilio all’esposizione
Metodologia didattica
Partecipazione interattiva
Relatori e loro curriculum
Questionario finale
Metodi di controllo effettivi
Criteri per accreditamento delle pubblicazioni in materie giuridiche
Natura giuridica della rivista
Qualità del tema trattato Approccio giuridico al tema trattato
Livello di approfondimento del tema trattato
Contenuti sostanziali QUANTI CREDITI?
DA 1 A 12
DA 2 A 20
1 + • AGGIORNAMENTO
• FORMAZIONE
(max 12 annui)
• RELAZIONI O LEZIONI
Fino a 10 annui CNF
Fino a 10 annui
Fino a 10 annui
• PUBBLICAZIONI E SAGGI • MONOGRAFIE E LIBRI
• CONTRATTI DI INSEGNAMENTO
• COMMISSIONI DI STUDIO
10
Fino a 10 annui
• COMMISSIONI DI ESAME E DI ALTRI CONCORSI
• STUDIO E AUTO‐
AGGIORNAMENTO
• (previamente autorizzati) ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA
RICHIESTA AL COA
RILASCIO
DELL’ATTESTATO
FORNITA PROVA
DELL’ADEMPIMENTO
VERIFICA
DELL’EFFETTIVITÀ
PUBBLICAZIONE SUL
E A RICHIESTA SUL
SITO DELL’ORDINE
PROPRIO SITO
EFFETTI DEL MANCATO ADEMPIMENTO
Conseguenze di carattere disciplinare – invio al CDD
La sanzione disciplinare superiore all’avvertimento per violazione del dovere di competenza e aggiornamento professionale impedisce la possibilità di conseguire il titolo di specialista
EFFETTI DEL MANCATO ADEMPIMENTO (art. 25 Reg. CNF. N° 6/2014 )
Cancellazione/ mancato inserimento dagli elenchi dei difensori d’ufficio
Cancellazione/ mancato inserimento dall’elenco per il patrocinio a spese dello Stato
Impossibilità di accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame
EFFETTI DEL MANCATO ADEMPIMENTO (art. 25 Reg. CNF. N° 6/2014 )
Impossibilità di ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio
Effetti sulla possibilità di essere nominati amministratori di sostegno, delegati alle vendite nelle espropriazioni, ecc..
Mancanza del requisito richiesto per l’accertamento dell’esercizio della professione forense ( art. 3 DM 47/2016 in relazione all’art. 21 LPF)
L’avvocato specialista
a che punto siamo?
Art 9 L.P.F.
D.M. 214/2015
Entrata in vigore 14‐11‐15
Sent. TAR Lazio 14 aprile 2016
Avvocato specialista
Chi ha acquisito il titolo in un settore di specializzazione
Titolo rilasciato dal CNF per comprovata esperienza o percorso formativo
Illecito disciplinare spendere il titolo senza averlo conseguito
Non più di 2 settori di specializzazione
Non comporta riserva di attività professionale
Relazioni familiari, delle persone e dei minori
Agrario
Reali, proprietà, locazioni e condominio
Ambiente
Industriale e delle proprietà intellettuali
Commerciale, della concorrenza e societario
Successorio
Esecuzione forzata
Fallimentare e delle procedure concorsuali
Bancario e finanziario
Tributario, fiscale e doganale
Della navigazione e dei trasporti
Del lavoro, sindacale, della previdenza e assistenza sociale
dell’Unione Europea
Internazionale
Penale
Amministrativo
Informatico
Il Tar Lazio ha:
Ritenuto irragionevole la disposizione relativa alla suddivisione dei settori di specializzazione per incomprensibilità di quale sia stato il criterio logico‐
giuridico della scelta;
Ritenuto irragionevole per genericità la disposizione relativa al colloquio e alle modalità di svolgimento dello stesso nel caso di richiesta del titolo per comprovata esperienza.
A tutela dei consumatori – utenti e dei professionisti REQUISITI SOGGETTIVI
Negli ultimi 5 anni percorso (art.7) formativo o comprovata esperienza (art.8)
Negli ultimi 2 anni non aver subito la revoca del titolo
Nei 3 anni precedenti non aver riportato sanzione disciplinare superiore all’avvertimento in violazione dell’obbligo formativo
Corsi organizzati nell’ambito universitario, dichiarati conformi dal Ministero della giustizia
Il CNF e i COA stipulano convenzioni d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative Docenti: professori universitari, avvocati di comprovata esperienza, magistrati, esperti di comprovata esperienza
Anche a distanza in modalità telematica
Durata biennale per almeno 200 ore
Composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente Didattica frontale non inferiore alle 100 ore
Obbligo di frequenza almeno dell’80%
Previsione di almeno una prova scritta e orale per ciascun anno
PRESENTARE DOMANDA AL COA
IL COA VERIFICA LA REGOLARITÀ
TRASMETTE LA DOMANDA AL CNF
IL CNF COMUNICA ANCHE AL COA IL CONFERIMENTO DEL TITOLO
Il COA ISCRIVE NELL’ELENCO PUBBLICO DEGLI AVVOCATI SPECIALISTI IL TITOLO DI SPECIALISTA E’ CONSEGUITO
Requisiti congiunti
ISCRIZIONE ALL’ALBO ININTERROTTA E SENZA SOSPENSIONE PER 8 ANNI
NEGLI ULTIMI 5 ANNI PROVA DI AVER SVOLTO IN MODO ASSIDUO
PREVALENTE E CONTINUATIVO ATTIVITÀ DI AVVOCATO IN UNO DEI
SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE
PRODUCENDO DOCUMENTAZIONE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE
RELATIVA ALLA TRATTAZIONE DI 15 INCARICHI PROFESSIONALI
FIDUCIARI RILEVANTI PER QUANTITÀ E QUALITÀ, NON ANALOGHI.
PRESENTARE DOMANDA AL COA
IL COA VERIFICA LA REGOLARITÀ E TRASMETTE AL CNF
IL CNF CONVOCA A COLLOQUIO* SULLE MATERIE DEL SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE
IL CNF COMUNICA ANCHE AL COA IL CONFERIMENTO DEL TITOLO
Il COA ISCRIVE NELL’ELENCO PUBBLICO DEGLI AVVOCATI SPECIALISTI IL TITOLO DI SPECIALISTA E’ CONSEGUITO
OGNI 3 ANNI
25 cf specialistici* per ogni anno
15 incarichi di qualità
Dichiara e documenta al COA
esprime parere non vincolante sul mantenimento Comunica mancato deposito Irrogazione sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, in violazione del dovere di competenza (art. 14) o di aggiornamento professionale (art. 15)
Mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o dell’obbligo di deposito della dichiarazione e della documentazione
È disposta dal CNF
• Su comunicazione del COA o anche autonomamente in caso di grave e comprovata carenza delle competenze
Previa audizione Comunicata al COA per la cancellazione dall’elenco
Con effetto dalla notifica eseguita dal COA
Dopo 2 anni può essere conseguito nuovamente
Titolo conseguito a seguito di corsi biennali di alta formazione forense conforme ai criteri
Previo superamento prova scritta e orale
negli ultimi 5 anni dall’entrata in vigore (anche se ancora in corso)
Può chiedere il conferimento del titolo al CNF
Obbligo?
Diritto?
Opportunità
Grazie per l’ascolto