Intervento Avv. Petazzi - Ordine degli avvocati di Como
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Intervento Avv. Petazzi - Ordine degli avvocati di Como
Codice deontologico Principi generali (artt.14‐22) approfondimenti Avv. Giovanna Petazzi Avv. Vincenzo Spezziga Incontro Coa Como, 28/10/16 • LA COMPETENZA PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO • LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA • LE SPECIALIZZAZIONI – a che punto siamo? LA COMPETENZA • ART. 14 – DOVERE DI COMPETENZA : L’avvocato al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza. • ART. 26: ADEMPIMENTO DEL MANDATO: • 1‐ L’accettazione di un incarico professionale presuppone la competenza a svolgerlo. • 2‐ L’avvocato, in caso di incarichi che comportino anche competenze diverse dalle proprie, deve prospettare al cliente e alla parte assistita la necessità di integrare l’assistenza con altro collega in possesso di dette competenze. • 5‐ la violazione dei doveri di cui ai commi 1 e 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento. Contenuto ampio • L’avvocato che ponga in essere attività difensive non idonee, svolgendo in maniera negligente il mandato, dia false informazioni al cliente sullo stato della causa, ometta di fatturare i compensi ricevuti e richieda compensi eccessivi pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante perché lesivo del dovere di competenza, diligenza e correttezza a cui ciascun professionista è tenuto . (Nella specie, anche in considerazione dell’assoluzione su un capo di incolpazione, la sanzione della sospensione per mesi tre è stata sostituita dalla più lieve sanzione della censura). (Accoglie parzialmente il ricorso avverso decisione C.d.O. di Padova, 4 giugno 2002) • Consiglio Nazionale Forense (pres. DANOVI, rel. VERMIGLIO), sentenza del 14 aprile 2004, n. 67 Il dovere di competenza e di diligenza nell’adempimento del mandato professionale • Presupposti impliciti dell’attività professionale sono la diligenza e la competenza: la prima assicura la qualità della prestazione, mentre la seconda tende ad affermare la legittimazione specifica dell’attività professionale richiesta dalla parte assistita. • (Nel caso di specie, il professionista è stato ritenuto responsabile per aver consigliato al cliente un’impugnazione avverso una sentenza in realtà completamente assolutoria). • Consiglio Nazionale Forense (Pres. f.f. VERMIGLIO – Rel. DAMASCELLI), sentenza del 30 aprile 2012, n. 89 Avvocato – Norme deontologiche – Principi generali – Doveri di competenza e diligenza – Attività priva di legittimazione – Violazione • • • Pone in essere una palese e grossolana violazione del dovere di competenza l’avvocato che, senza essersi preventivamente costituito in giudizio, svolga in pendenza di questo attività processualmente rilevante, quale quella di revoca e nomina dei consulenti tecnici di parte, in forza di due mandati ad litem idonei ad assumere una qualche rilevanza nel solo rapporto interno tra cliente e professionista ma certo inidonei a soddisfare i requisiti di cui all’art. 83 c.p.c. Competenza e diligenza costituiscono presupposti impliciti dell’attività professionale. Mentre la diligenza, espressamente richiamata anche dalle norme sul mandato, assicura la qualità della prestazione dovuta, la competenza tende ad affermare la legittimazione specifica dell’attività professionale richiesta dalla parte assistita. E se l’avvocato che svolge il mandato con incuria e mancanza di attenzione viola il principio fondamentale della deontologia forense, intesa come “scienza del dovere” ovvero come “etica professionale”, il riferimento alla “adeguata competenza” contenuto nell’art. 12 del c.d.f. consente una valutazione della capacità sostanziale usata dal professionista nei confronti del cliente. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Lucca, 19 settembre 2008). Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. VERMIGLIO, rel. BONZO), sentenza del 18 giugno 2010, n. 43 Pubblicato in Giurisprudenza CNF | Contrassegnato con 12 cdf, 43/2010 Avvocato – Norme deontologiche – Mancanza patrocinio dinanzi Corte di Cassazione – Predisposizione ricorso – Illecito deontologico – Insussistenza – Fattispecie. • Il professionista che, su incarico della cliente, predisponga un ricorso per Cassazione pur non essendo ancora ammesso al patrocinio dinanzi la Corte di Cassazione e che, pur consapevole di contrastanti orientamenti giurisprudenziali sull’ammissibilità del ricorso per Cassazione sottoscritto soltanto dalla parte offesa, depositi il ricorso successivamente dichiarato inammissibile per tale ragione, non viene meno al fondamentale dovere di rendersi affidabile, per avere accettato un incarico senza averne titolo in violazione degli artt.8, 12 e 13 c.d., laddove, prima dell’assunzione dell’incarico, comunichi alla cliente la circostanza di essere privo del patrocinio, nonché la possibilità che il ricorso sia sottoscritto da un altro avvocato abilitato. (Rigetta il ricorso avverso decisione C.d.O. di Roma, 8 febbraio 2005). • Consiglio Nazionale Forense (pres. ALPA, rel. EQUIZZI), sentenza del 29 dicembre 2006, n. 210 Alcuni esempi specifici: i difensori d’ufficio Art. 29 comma 1‐bis e ter Dlgs 271/89 ( come modificato dal D.L.: n°6/20015) e Reg. CNF n° art. 1: inserimento nell’elenco se: a) partecipazione a un corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale della durata complessiva di almeno 90 ore e con superamento di esame finale; b) iscrizione all'albo da almeno 5 anni ed esperienza nella materia penale, comprovata dalla produzione di idonea documentazione (10 udienze); c) conseguimento del titolo di specialista in diritto penale l’adempimento dell’obbligo formativo è condizione per l’iscrizione all’elenco nazionale Alcuni esempi specifici: i difensori per il patrocinio a spese dello Stato attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione; assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento irrogate nei cinque anni precedenti alla domanda; iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 2 anni. Parere n°20/2015 CNF i requisiti per l’iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio ovvero dei non abbienti, sono stabiliti da specifici atti normativi. può ritenersi che l’attestato di formazione continua, possa costituire requisito, rectius prerequisito, per l’iscrizione negli elenchi previsti da specifiche normative. la formazione continua attiene ad un obbligo generale, previsto dalla L. P. gravante sull’Avvocato al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali nell’interesse dei clienti e dell’Amministrazione della giustizia. Il professionista, che voglia essere iscritto in un elenco, dovrà pertanto dimostrare sia i titoli (iscrizione all’Albo, assolvimento dell’obbligo formativo, ecc.), sia il possesso dei requisiti ulteriori richiesti dalla normativa di riferimento (aggiornamento, competenza e qualifica). FORMAZIONE CONTINUA • ART. 11 LPF: L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell’interesse dei clienti e dell’amministrazione della giustizia. IL NOSTRO GIURAMENTO • “Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento”. (art. 8 LPF) ART. 15 CDF: DOVERE DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E DI FORMAZIONE CONTINUA L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. E’ una declinazione dell’Art. 12 – Dovere di diligenza: L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale. E’ strettamente collegato all’Art. 14 – Dovere di competenza: L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività • • L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. In particolare, il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) ‐che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)‐ ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale . Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Broccardo), sentenza del 14 marzo 2015, n. 53 L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività • L’obbligo di formazione continua è posto a tutela della collettività • Il dovere di competenza di cui all’art. 12 cdf (ora, 14 ncdf) ‐che costituisce il presupposto dell’obbligo di aggiornamento professionale previsto dall’art. 13 cdf (ora, 15 ncdf)‐ ha la finalità di garantire la parte assistita che l’accettazione dell’incarico da parte dell’avvocato implicitamente racchiuda il possesso di quella preparazione professionale acquisita, appunto, con la regolare frequenza delle attività di aggiornamento. La norma deontologica in parola è pertanto posta a tutela della collettività, e non già del prestigio della professione, in quanto garantisce la qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del concorso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. • Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mariani Marini), sentenza del 30 dicembre 2013, n. 231 La (generica) formazione in proprio non è sufficiente ad assolvere l’obbligo deontologico • L’obbligo di formazione non può ritenersi assolto mediante l’autoreferenziale richiamo ad una generica attività formativa svolta in proprio su materie di interesse. • Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123 L’obbligo di formazione (assistito da sanzione) è conforme a Costituzione • La previsione regolamentare in tema di obbligo di formazione (con relative sanzioni disciplinari, poste a tutela della sua effettività) non è in contrasto con l’art. 23 né con l’art. 33 della Costituzione non potendosi riconoscere nella stessa né una previsione patrimoniale imposta né una disposizione per la conservazione dell’iscrizione nell’albo professionale ma, esclusivamente, una condizione per l’accesso. • Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Piacci), sentenza del 23 luglio 2015, n. 123 Dovere di aggiornamento professionale e di formazione continua • L’avvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente. • Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Borsacchi), sentenza del 16 aprile 2014, n. 50 ART. 70 CDF RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DELL’ORDINE Comma 6: L’avvocato deve rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. Comma 7: La violazione del dovere di cui al comma 6 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento; …. IN COSA CONSISTE ? FORMAZIONE AGGIORNAMENTO DIFFERENZE FORMAZIONE • ACQUISIZIONE DI NUOVE CONOSCENZE E SAPERI SCIENTIFICI TECNICI E CULTURALI AGGIORNAMENTO • ADEGUAMENTO E APPROFONDIMENTO DELLE ESPERIENZE MATURATE E DELLE CONOSCENZE ACQUISITE NELLA FORMAZIONE INIZIALE • ANCHE IN MODALITÀ FAD • ANCHE AUTOAGGIORNAMENTO AGGIORNAMENTO INCONTRI SU RASSEGNE DI GIURISPRUDENZA O PRESENTAZIONE DI NOVITÀ LEGISLATIVE SEMINARI SU AGGIORNAMENTI NORMATIVI TAVOLE ROTONDE SU ARGOMENTI E CASI GIURIDICI AUTOAGGIORNAMENTO AUTOAGGIORNAMENTO ATTIVITÀ SEMINARIALI DI STUDIO AUTOGESTITE DAI PARTECIPANTI PREPARAZIONE DI LEZIONI, RELAZIONI O MATERIALE DIDATTICO PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE FRUIBILI DA TERZI FORMAZIONE CORSI SU TEMI DI PARTICOLARE QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE CORSI DIRETTI AL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI SPECIALISTA MASTER DI PRIMO E SECONDO LIVELLO CORSI DI LINGUAGGIO GIURIDICO IN LINGUA STRANIERA CORSI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI CASSAZIONISTI SCUOLA FORENSE INTEGRATIVA DEL TIROCINIO SCUOLA DIFENSORI D’UFFICIO CORSI PER MEDIATORI PROFESSIONALI ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE SVOLGIMENTO DI RELAZIONI O LEZIONI PUBBLICAZIONI IN MATERIE GIURIDICHE CONTRATTI DI INSEGNAMENTO PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI DI STUDIO L’OBBLIGO FORMATIVO CHI QUANDO PERCHE’ INTERESSE AVVOCATO DAL 1° GENNAIO SUCCESSIVO ALL’ISCRIZIONE DEL CLIENTE A PRESCINDERE DALL’ESERCIZIO EFFETTIVO DELLA AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA SALVI GLI ESONERI E LE ESENZIONI DELLA COLLETTIVITA’ TIROCINANTE ABILITATO LIBERTA’ DI FORMAZIONE SCELTA DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA SIA IN ITALIA CHE ALL’ESTERO ANCHE NON PREVIAMENTE ACCREDITATA SE SODDISFA I REQUISITI DEL REGOLAMENTO NEL TRIENNIO 40% FAD 60 CREDITI FORMATIVI 15 LIBERI 15 MINIMI ANNUALI 3 CREDITI DEONT. ANNO 5 CF. ORD ANNI CONTIGUI ESENZIONI Sospensione per elezione o nomina per la durata del mandato Dopo 25 anni di iscrizione all’albo o al compimento del 60° anno di età Componenti organi funzioni legislative e parlamento europeo Docenti di ruolo e ricercatori universitari ESONERI Gravidanza, parto, doveri collegati alla paternità e maternità Grave malattia o infortunio Interruzione per più di 6 mesi della professione o trasferimento all’estero Cause di forza maggiore COA E ACCREDITAMENTO EVENTI A RILEVANZA LOCALE SVOLGIMENTO DI RELAZIONI O LEZIONI CONTRATTI DI INSEGNAMENTO COMMISSIONI DI STUDIO COMMISSIONI ESAMI DI STATO E ALTRI CONCORSI ATTIVITA’ DI STUDIO E INDIVIDUALE (NO TELEMATICA) Criteri per accreditamento Coerenza con le finalità del Regolamento e attinenza alla professione Numero partecipanti e durata Supporti di ausilio all’esposizione Metodologia didattica Partecipazione interattiva Relatori e loro curriculum Questionario finale Metodi di controllo effettivi Criteri per accreditamento delle pubblicazioni in materie giuridiche Natura giuridica della rivista Qualità del tema trattato Approccio giuridico al tema trattato Livello di approfondimento del tema trattato Contenuti sostanziali QUANTI CREDITI? DA 1 A 12 DA 2 A 20 1 + • AGGIORNAMENTO • FORMAZIONE (max 12 annui) • RELAZIONI O LEZIONI Fino a 10 annui CNF Fino a 10 annui Fino a 10 annui • PUBBLICAZIONI E SAGGI • MONOGRAFIE E LIBRI • CONTRATTI DI INSEGNAMENTO • COMMISSIONI DI STUDIO 10 Fino a 10 annui • COMMISSIONI DI ESAME E DI ALTRI CONCORSI • STUDIO E AUTO‐ AGGIORNAMENTO • (previamente autorizzati) ATTESTATO DI FORMAZIONE CONTINUA RICHIESTA AL COA RILASCIO DELL’ATTESTATO FORNITA PROVA DELL’ADEMPIMENTO VERIFICA DELL’EFFETTIVITÀ PUBBLICAZIONE SUL E A RICHIESTA SUL SITO DELL’ORDINE PROPRIO SITO EFFETTI DEL MANCATO ADEMPIMENTO Conseguenze di carattere disciplinare – invio al CDD La sanzione disciplinare superiore all’avvertimento per violazione del dovere di competenza e aggiornamento professionale impedisce la possibilità di conseguire il titolo di specialista EFFETTI DEL MANCATO ADEMPIMENTO (art. 25 Reg. CNF. N° 6/2014 ) Cancellazione/ mancato inserimento dagli elenchi dei difensori d’ufficio Cancellazione/ mancato inserimento dall’elenco per il patrocinio a spese dello Stato Impossibilità di accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame EFFETTI DEL MANCATO ADEMPIMENTO (art. 25 Reg. CNF. N° 6/2014 ) Impossibilità di ammettere tirocinanti alla frequenza del proprio studio Effetti sulla possibilità di essere nominati amministratori di sostegno, delegati alle vendite nelle espropriazioni, ecc.. Mancanza del requisito richiesto per l’accertamento dell’esercizio della professione forense ( art. 3 DM 47/2016 in relazione all’art. 21 LPF) L’avvocato specialista a che punto siamo? Art 9 L.P.F. D.M. 214/2015 Entrata in vigore 14‐11‐15 Sent. TAR Lazio 14 aprile 2016 Avvocato specialista Chi ha acquisito il titolo in un settore di specializzazione Titolo rilasciato dal CNF per comprovata esperienza o percorso formativo Illecito disciplinare spendere il titolo senza averlo conseguito Non più di 2 settori di specializzazione Non comporta riserva di attività professionale Relazioni familiari, delle persone e dei minori Agrario Reali, proprietà, locazioni e condominio Ambiente Industriale e delle proprietà intellettuali Commerciale, della concorrenza e societario Successorio Esecuzione forzata Fallimentare e delle procedure concorsuali Bancario e finanziario Tributario, fiscale e doganale Della navigazione e dei trasporti Del lavoro, sindacale, della previdenza e assistenza sociale dell’Unione Europea Internazionale Penale Amministrativo Informatico Il Tar Lazio ha: Ritenuto irragionevole la disposizione relativa alla suddivisione dei settori di specializzazione per incomprensibilità di quale sia stato il criterio logico‐ giuridico della scelta; Ritenuto irragionevole per genericità la disposizione relativa al colloquio e alle modalità di svolgimento dello stesso nel caso di richiesta del titolo per comprovata esperienza. A tutela dei consumatori – utenti e dei professionisti REQUISITI SOGGETTIVI Negli ultimi 5 anni percorso (art.7) formativo o comprovata esperienza (art.8) Negli ultimi 2 anni non aver subito la revoca del titolo Nei 3 anni precedenti non aver riportato sanzione disciplinare superiore all’avvertimento in violazione dell’obbligo formativo Corsi organizzati nell’ambito universitario, dichiarati conformi dal Ministero della giustizia Il CNF e i COA stipulano convenzioni d’intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative Docenti: professori universitari, avvocati di comprovata esperienza, magistrati, esperti di comprovata esperienza Anche a distanza in modalità telematica Durata biennale per almeno 200 ore Composizione mista ed adeguata qualificazione del corpo docente Didattica frontale non inferiore alle 100 ore Obbligo di frequenza almeno dell’80% Previsione di almeno una prova scritta e orale per ciascun anno PRESENTARE DOMANDA AL COA IL COA VERIFICA LA REGOLARITÀ TRASMETTE LA DOMANDA AL CNF IL CNF COMUNICA ANCHE AL COA IL CONFERIMENTO DEL TITOLO Il COA ISCRIVE NELL’ELENCO PUBBLICO DEGLI AVVOCATI SPECIALISTI IL TITOLO DI SPECIALISTA E’ CONSEGUITO Requisiti congiunti ISCRIZIONE ALL’ALBO ININTERROTTA E SENZA SOSPENSIONE PER 8 ANNI NEGLI ULTIMI 5 ANNI PROVA DI AVER SVOLTO IN MODO ASSIDUO PREVALENTE E CONTINUATIVO ATTIVITÀ DI AVVOCATO IN UNO DEI SETTORI DI SPECIALIZZAZIONE PRODUCENDO DOCUMENTAZIONE GIUDIZIALE O STRAGIUDIZIALE RELATIVA ALLA TRATTAZIONE DI 15 INCARICHI PROFESSIONALI FIDUCIARI RILEVANTI PER QUANTITÀ E QUALITÀ, NON ANALOGHI. PRESENTARE DOMANDA AL COA IL COA VERIFICA LA REGOLARITÀ E TRASMETTE AL CNF IL CNF CONVOCA A COLLOQUIO* SULLE MATERIE DEL SETTORE DI SPECIALIZZAZIONE IL CNF COMUNICA ANCHE AL COA IL CONFERIMENTO DEL TITOLO Il COA ISCRIVE NELL’ELENCO PUBBLICO DEGLI AVVOCATI SPECIALISTI IL TITOLO DI SPECIALISTA E’ CONSEGUITO OGNI 3 ANNI 25 cf specialistici* per ogni anno 15 incarichi di qualità Dichiara e documenta al COA esprime parere non vincolante sul mantenimento Comunica mancato deposito Irrogazione sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, in violazione del dovere di competenza (art. 14) o di aggiornamento professionale (art. 15) Mancato adempimento degli obblighi di formazione continua o dell’obbligo di deposito della dichiarazione e della documentazione È disposta dal CNF • Su comunicazione del COA o anche autonomamente in caso di grave e comprovata carenza delle competenze Previa audizione Comunicata al COA per la cancellazione dall’elenco Con effetto dalla notifica eseguita dal COA Dopo 2 anni può essere conseguito nuovamente Titolo conseguito a seguito di corsi biennali di alta formazione forense conforme ai criteri Previo superamento prova scritta e orale negli ultimi 5 anni dall’entrata in vigore (anche se ancora in corso) Può chiedere il conferimento del titolo al CNF Obbligo? Diritto? Opportunità Grazie per l’ascolto