Regolamento - Città Metropolitana di Catania

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Regolamento - Città Metropolitana di Catania
PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO TRASPORTI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’
DELLE AUTOSCUOLE
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gaetano Saetta
L’ASSESSORE AI TRASPORTI
Ottavio Vaccaro
Testo approvato con delibera consiliare n. 22 del 16.06.2009.
INDICE
TITOLO I
Art.
Art.
Art.
Art.
1
2
3
4
Generalità e fonti normative
Scopi e attività
Tipi di autoscuola
Centri di istruzione automobilistica
TITOLO II
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art.10
Art.11
Art.12
Art.13
Art.14
Art.15
Art.16
Art.17
Art.18
Art.19
Art.20
Art.21
Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.)
Cambio di titolarità – Autoscuole precedentemente autorizzate
Apertura di ulteriori sedi
Documentazione da allegare alla D.I.A. (Prima sede)
Documentazione da allegare alla D.I.A. (Ulteriore sede)
Documentazione da allegare per il cambio di titolarità – Autoscuole precedentemente
autorizzate
Capacità finanziaria
Locale delle autoscuole e dei centri di istruzione
Arredamento didattico
Materiale per lezioni teoriche
Materiale per le esercitazioni e gli esami di guida
Insegnanti e istruttori
Corsi di insegnamento
Durata e modalità dei corsi
Registri e schede
Vidimazione schede di ammissione agli esami di teoria e guida
Documento di abilitazione alla guida
TITOLO III
Art.22 Trasformazione dei locali e trasferimento di sede
TITOLO IV
Art.23 Tariffe e comportamenti
Art.24 Orario di apertura
TITOLO V
Art.25
Art.26
Art.27
Art.28
Responsabilità professionale
Decadenza dell’attività
Sospensione e revoca dell’attività
Vigilanza e Sanzioni
TITOLO VI
Art.29 Dipendenti
2
TITOLO VII
Art.30
Art.31
Art.32
Art.33
Corsi di formazione ed aggiornamento
Educazione stradale
Albo professionale insegnanti di teoria
Albo professionale istruttori di guida
TITOLO VIII
Art.34 Entrata in vigore
3
TITOLO I
ART. 1 - GENERALITA’ E FONTI NORMATIVE
1.
Le scuole per l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti sono
denominate autoscuole.
2.
Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia
sulla base di apposite direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3.
La materia del settore è regolata dal presente “Regolamento per la disciplina dell’attività
delle autoscuole” predisposto dall’Ufficio Autoscuole della Provincia sulla base della
vigente normativa: D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 – D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 –
Legge 8 agosto 1991, n. 264 – Legge 4 gennaio 1994, n. 11 – D.M. 17 maggio 1995, n. 317
– Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7 - Legge 2 aprile 2007 n. 40 e successive
modificazioni e integrazioni.
ART. 2 - SCOPI E ATTIVITA’
1.
Le autoscuole hanno per scopo fondamentale l’educazione, l’istruzione, la formazione e
l’addestramento dei conducenti di veicoli a motore.
2.
Le autoscuole collaborano con l’Amministrazione Provinciale e con le competenti Autorità
scolastiche per l’attività di educazione stradale per gli alunni delle scuole di ogni ordine e
grado.
3.
Le autoscuole che svolgono l’attività dell’insegnamento di tutte le categorie di patenti,
possono preparare candidati agli esami di idoneità per istruttore di guida o insegnante di
teoria.
4.
Le autoscuole devono effettuare corsi di aggiornamento per i conducenti in relazione
all’evolversi della normativa secondo le disposizioni emanate dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti.
5.
Le autoscuole possono esercitare, oltre all’attività di insegnamento alla guida, così come
previsto all’art. 335 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, l’attività di
consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, limitatamente alle funzioni di
assistenza ed agli adempimenti relativi alle operazioni concernenti le patenti di guida ed i
certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto; nello svolgimento
di tale attività si applicano alle autoscuole le disposizioni di cui alla Legge 264/91 e
successive modifiche ed integrazioni.
6.
L’attività dell’autoscuola, relativa all’insegnamento teorico e di disbrigo delle pratiche, deve
svolgersi esclusivamente nei locali riconosciuti idonei dalle Province.
L’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, ovvero quanto previsto
dalla Legge 264/91 e successive modificazioni, può svolgersi negli uffici dell’autoscuola, ai
sensi del D.M. 317/95.
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ART. 3 – TIPI DI AUTOSCUOLA
Le autoscuole si distinguono in due tipi:
a) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al
conseguimento della patente di guida delle categorie A, B, C, D, E, delle patenti speciali
della categoria A, B, C, D, ai relativi esami di revisione e al conseguimento del
certificato di abilitazione professionale (CAP);
b) autoscuole per conducenti di veicoli a motore per la preparazione di candidati al
conseguimento della patente di guida delle categorie A e B e delle patenti speciali
corrispondenti ed ai relativi esami di revisione.
ART. 4 - CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA
1.
A due o più autoscuole è data facoltà di consorziarsi, secondo quanto disposto dal Codice
Civile (art. 2602 e seguenti) e costituire Centri di istruzione automobilistica. Il Centro di
istruzione deve essere riconosciuto dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
motorizzazione civile e trasporti in concessione in base ai criteri fissati, con decreto, dal
Ministro dei trasporti.
2.
Il Consorzio dovrà comunicare all'Amministrazione Provinciale:
a) denominazione delle autoscuole aderenti;
b) responsabile del Centro di istruzione;
c) generalità degli insegnanti di teoria e istruttori di guida che, per poter esercitare la loro
attività presso il Centro, dovranno essere autorizzati dalla Provincia;
d) ubicazione della sede del Centro;
e) tipo di insegnamenti demandati dalle singole autoscuole aderenti al Centro;
f) veicoli a disposizione;
g) attrezzatura per l'insegnamento teorico.
3.
Se le singole autoscuole demandano al Centro di istruzione anche l'effettuazione del corso di
teoria, il responsabile del Centro di istruzione deve comunicare, oltre a quanto previsto al
precedente comma, anche l'ubicazione dei locali da adibire all'attività del Centro.
4.
Il Centro di istruzione deve essere dotato di:
a) veicoli necessari per assolvere alle funzioni demandate dalle autoscuole aderenti;
b) attrezzatura didattica di cui al presente regolamento.
5.
Il responsabile del Centro di istruzione deve essere in possesso dei requisiti analoghi a quelli
richiesti per i titolari di autoscuola, ai sensi dell'art. 123 del nuovo codice della strada.
6.
Le autoscuole consorziate possono demandare al Centro d’Istruzione i seguenti corsi di
insegnamento:
- sia teorici che pratici, relativamente a determinate categorie di patente;
- solo insegnamento teorico per tutte o per parte delle categorie di patente;
- solo istruzione pratica per tutte o per parte delle categorie di patente.
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7.
Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso
che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel
Centro.
8.
Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere
effettuati presso i Centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei
Trasporti.
9.
L'Ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in
concessione, previa istanza del responsabile del Centro d'istruzione e verificata la
sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i Centri di
istruzione a tutti gli effetti legali. Conseguentemente, ne dà comunicazione alla Provincia,
che provvederà ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di
ciascuna della autoscuole consorziate.
10.
Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sedi in comuni appartenenti a province
diverse e limitrofi a quelli in cui è ubicato il Centro di istruzione, il riconoscimento di cui al
precedente comma, è effettuato dall'Ufficio provinciale della Direzione generale della
motorizzazione civile e trasporti in concessione nella cui circoscrizione territoriale è ubicata
la sede di detto Centro.
TITOLO II
ART. 5 – DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.)
1.
L’esercizio dell’attività di autoscuola è soggetto a dichiarazione di inizio attività da
presentare all’Ufficio Trasporti della Provincia.
Possono presentare la dichiarazione di inizio attività le persone fisiche o giuridiche, Società
ed Enti.
La dichiarazione di inizio attività può essere presentata da chi abbia compiuto gli anni
ventuno, risulti di buona condotta, sia in possesso di adeguata capacità finanziaria, del
diploma di istruzione di secondo grado e di abilitazione quale insegnante di teoria e
istruttore di guida con almeno un’esperienza biennale conseguita attraverso l’esercizio
dell’attività presso una o più autoscuole.
La dichiarazione di inizio attività non può essere presentata dai delinquenti abituali,
professionali o per tendenza e da coloro che sono sottoposti a misure amministrative di
sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120 comma 1 del Nuovo
Codice della Strada di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423, come sostituita dalla legge 3
agosto 1988 n. 327 e dalla legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro la mafia) così
come successivamente modificata ed integrata, fatti salvi gli effetti dei provvedimenti
riabilitativi.
2.
Il titolare deve avere la proprietà e la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente
dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola, rispondendo
del suo regolare funzionamento nei confronti dell’Amministrazione Provinciale.
3.
Della dichiarazione d’inizio attività, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti, ne
prende atto, con propria determina, il Dirigente del Servizio Trasporti assegnando un
numero di codice progressivo alla nuova autoscuola.
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4.
Per le persone giuridiche i requisiti richiesti dai precedenti commi per il titolare
dell’autoscuola, ad eccezione della capacità finanziaria che deve essere posseduta dalla
persona giuridica, sono richiesti al legale rappresentante.
5.
Quando l’autorizzazione sia rilasciata in favore di società non aventi personalità giuridica, i
requisiti prescritti devono essere posseduti dal socio amministratore. Qualora ci siano più
soci amministratori di società non aventi personalità giuridica, tali requisiti devono essere
posseduti da ognuno di questi.
ART. 6 – CAMBIO DI TITOLARITA’
AUTOSCUOLE PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATE
1.
Si potrà provvedere al cambio di titolarità di un’autorizzazione rilasciata in data antecedente
al 02/02/2007, data di entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31/01/2007, qualora il nuovo
titolare possegga i requisiti previsti dal precedente art. 5, fatta eccezione per quei casi in cui
l’atto di cessione della autoscuola sia stato stipulato in data antecedente al 3 aprile 2007,
data di entrata in vigore della legge n. 40/2007, nel qual caso non sarà necessario che il
titolare abbia contemporaneamente l’abilitazione di insegnante di teoria ed istruttore di
guida, bastandone anche una sola delle due.
2.
Previa verifica dei prescritti requisiti, il Dirigente del Servizio Trasporti con propria
determina provvede a volturare la titolarità dell’autorizzazione esistente in favore del nuovo
titolare.
ART. 7 – APERTURA DI ULTERIORI SEDI
1.
Nel caso di apertura di ulteriori sedi per l’esercizio dell’attività di autoscuola, per ciascuna
deve essere dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione della capacità
finanziaria che deve essere dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un
responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero anche,
nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore.
2.
Il responsabile didattico ed il titolare dell’autoscuola risponderanno entrambi, ognuno per
quanto di competenza, del regolare funzionamento dell’autoscuola nei confronti della
Provincia.
3.
Per ogni ulteriore sede dovrà essere preposto un distinto responsabile didattico che presterà
la propria attività lavorativa in modo permanente ed esclusivo presso detta sede, ovvero non
potrà prestare la propria attività lavorativa presso altre autoscuole, enti pubblici, privati,
ecc….. Questi dovrà avere i medesimi requisiti morali prescritti per il titolare, nonché aver
compiuto gli anni ventuno, essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado e
di abilitazione quale insegnante di teoria e istruttore di guida con almeno un'esperienza
biennale conseguita attraverso l’esercizio dell’attività presso una o più autoscuole.
4.
Il responsabile didattico di un ulteriore sede potrà essere lo stesso titolare dell’autoscuola
qualora questi possegga i requisiti previsti dal precedente comma.
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ART. 8 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA D.I.A. (Prima sede)
1.
La dichiarazione d’inizio attività (Mod. D.I.A. Prima sede Indiv. e Mod. D.I.A. Prima sede
Società), con tutti i dati anagrafici del titolare, denominazione e sede della nuova autoscuola,
deve essere presentata alla Provincia Regionale di Catania – Dipartimento Affari Generali –
Servizio Segreteria Generale – Ufficio Trasporti – Catania, Via Pietro Mascagni 72
corredata dei documenti di cui alle successive lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l),
m) ed n).
2.
L’Ufficio Autoscuole della Provincia procede ad una prima valutazione della dichiarazione
d’inizio attività e della documentazione allegata per verificare l’esistenza dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente.
3.
In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, l’Ufficio Autoscuole della
Provincia provvederà ad irrogare nei confronti del dichiarante la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma il cui importo varierà, a discrezione del Dirigente del Servizio,
da un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 15.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della nuova autoscuola e di
cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al
capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo Codice della Strada.
4.
La documentazione completa è costituita come segue:
a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal titolare dell’autoscuola attestante
il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modello
allegato Mod. Dich. Cert. Tit.);
b) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal titolare dell’autoscuola
attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il
modello allegato Mod. Dich. Not. Tit.);
c) Attestato di capacità finanziaria;
d) Copia conforme della patente di guida del titolare dell’autoscuola;
e) Copia conforme del certificato di idoneità tecnica di insegnante di teoria ed istruttore di
guida del titolare dell’autoscuola;
f) Copia conforme del diploma di istruzione di secondo grado del titolare dell’autoscuola;
g) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con antimafia e fallimentare;
h) Se l’autoscuola aderisce ad un Centro d’Istruzione, la dichiarazione autentica di adesione
da parte del responsabile del C.I. da cui si evince il tipo di insegnamenti ad esso
demandati da parte dell’autoscuola;
i) Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi facenti parte
del parco veicoli dalle quali risulti la proprietà dei mezzi in capo al titolare (nel caso di
ditta individuale) o alla società e l’omologazione dei doppi comandi da parte della
M.C.T.C.;
j) Copia conforme dell’atto di proprietà dei locali o del contratto di affitto, debitamente
registrato presso il competente ufficio;
k) Certificato di agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle
difformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato di agibilità e
l’attuale conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma di un
tecnico abilitato, corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il
permanere delle condizioni di agibilità);
l) Corografia in scala 1:2000 di inquadramento dell’immobile ove avrà sede l’autoscuola
da cui si evince la distanza dalle autoscuole limitrofe esistenti;
m) Consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare dell’autoscuola (Mod. Privacy);
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n) Copia conforme dell’atto costitutivo registrato, se trattasi di persone giuridiche, Società
o Enti.
5.
La dichiarazione di inizio attività e tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola
con le norme previste sul bollo.
6.
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, le dichiarazioni sostitutive possono essere
inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, di un documento
di identità del dichiarante o firmate in presenza di un impiegato del Servizio abilitato in tal
senso.
Le copie fotostatiche di documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendo
gli originali, oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445.
ART. 9 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA D.I.A. (Ulteriore sede)
1.
La dichiarazione d’inizio attività (Mod. D.I.A. Ulteriore sede Indiv. e Mod. D.I.A. Ulteriore
sede Società), con tutti i dati anagrafici del titolare e del responsabile didattico,
denominazione e sede della nuova autoscuola, deve essere presentata dal titolare
dell’autoscuola, congiuntamente al responsabile didattico, alla Provincia Regionale di
Catania – Dipartimento Affari Generali – Servizio Segreteria Generale – Ufficio Trasporti –
Catania, Via Pietro Mascagni 72 corredata dei documenti di cui alle successive lettere o), p),
q), r), s), t), u), v), w), x), y), z), aa), bb), cc) e dd).
2.
L’Ufficio Autoscuole della Provincia procede ad una prima valutazione della dichiarazione
d’inizio attività e della documentazione allegata per verificare l’esistenza dei requisiti
prescritti dalla normativa vigente.
3.
In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, l’Ufficio Autoscuole della
Provincia provvederà ad irrogare nei confronti del titolare la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma il cui importo varierà, a discrezione del Dirigente del Servizio, da
un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 15.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della nuova sede e la cessazione
della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI del Nuovo Codice della Strada.
4.
La documentazione completa è costituita come segue:
o) Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal titolare dell’autoscuola attestante
il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il modello
allegato Mod. Dich. Cert. Tit.);
p) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal titolare dell’autoscuola
attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il
modello allegato Mod. Dich. Not. Tit.);
q) Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal responsabile didattico
dell’autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente
(secondo il modello allegato Mod. Dich. Cert. Resp.);
r) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal responsabile didattico
dell’autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente
(secondo il modello allegato Mod. Dich. Not. Resp.);
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s) Copia conforme della patente di guida del titolare dell’autoscuola e del responsabile
didattico;
t) Copia conforme del certificato di idoneità tecnica di insegnante di teoria ed istruttore di
guida del titolare dell’autoscuola e del responsabile didattico;
u) Copia conforme del diploma di istruzione di secondo grado del titolare dell’autoscuola e
del responsabile didattico;
v) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A con antimafia e fallimentare del titolare;
w) Certificato antimafia del responsabile didattico (eventualmente richiesto dall’Ufficio se
il responsabile didattico non è iscritto alla C.C.I.A.A.: in tale circostanza l’attività della
nuova autoscuola potrà avere inizio 90 giorni dopo la data di presentazione della
dichiarazione di inizio attività, fatto salvo l’esito favorevole del certificato antimafia);
x) Se l’autoscuola aderisce ad un Centro d’Istruzione, la dichiarazione autentica di adesione
da parte del responsabile del C.I. da cui si evince il tipo di insegnamenti ad esso
demandati da parte dell’autoscuola;
y) Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi facenti parte
del parco veicoli dalle quali risulti la proprietà dei mezzi in capo al titolare (nel caso di
ditta individuale) o alla società e l’omologazione dei doppi comandi da parte della
M.C.T.C.;
z) Copia conforme dell’atto di proprietà dei locali a nome del titolare dell’autoscuola o del
contratto di affitto, debitamente registrato presso il competente ufficio;
aa) Certificato di agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle
difformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato di agibilità e
l’attuale conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma di un
tecnico abilitato, corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il
permanere delle condizioni di agibilità);
bb) Corografia in scala 1:2000 di inquadramento dell’immobile ove avrà sede l’autoscuola
da cui si evince la distanza dalle autoscuole limitrofe esistenti;
cc) Consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare dell’autoscuola e del
responsabile didattico (Mod. Privacy);
dd) Copia conforme dell’atto costitutivo registrato, se trattasi di persone giuridiche, Società
o Enti;
5.
La dichiarazione di inizio attività e tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola
con le norme previste sul bollo.
6.
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l’istanza e le dichiarazioni sostitutive possono
essere inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità del dichiarante o firmate in presenza di un impiegato del Servizio
abilitato in tal senso.
Le copie fotostatiche di documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendo
gli originali, oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445.
ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER IL CAMBIO DI TITOLARITA’
AUTOSCUOLE PRECEDENTEMENTE AUTORIZZATE
1.
Per poter procedere al cambio di titolarità di un’autorizzazione rilasciata in data antecedente
al 02/02/2007, data di entrata in vigore del D.L. n. 7 del 31/01/2007, il titolare di detta
autorizzazione dovrà presentare domanda di revoca alla Provincia Regionale di Catania –
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Dipartimento Affari Generali – Servizio Segreteria Generale – Ufficio Trasporti – Catania,
Via Pietro Mascagni 72, provvedendo a restituire tutta la documentazione rilasciata per
l’esercizio dell’autoscuola.
2.
L’Ufficio autoscuole, previa obliterazione dei registri e delle schede in capo alla vecchia
autoscuola, provvede alla revoca della autorizzazione esistente con determina del Dirigente
del Servizio.
3.
Dal momento in cui si è revocata la suddetta autorizzazione, il vecchio titolare non potrà più
esercitare l’attività di autoscuola e, in caso contrario, sarà soggetto alla sanzione
amministrativa, irrogata dall’Ufficio Autoscuole della Provincia, del pagamento di una
somma il cui importo varierà, a discrezione del Dirigente del Servizio, da un minimo di euro
10.000 a un massimo di euro 15.000.
4.
Il titolare subentrante inoltrerà al medesimo Ufficio della Provincia la richiesta per il cambio
di titolarità della suddetta autorizzazione, con tutti i suoi dati anagrafici, denominazione e
sede della nuova autoscuola, corredata dei documenti di cui alle successive lettere ee), ff),
gg), hh), ii), jj), kk), ll), mm), nn), oo), pp), qq), rr) ed ss).
5.
Previa verifica dei prescritti requisiti, il Dirigente del Servizio Trasporti con propria
determina provvederà a volturare la titolarità dell’autorizzazione esistente in favore del
nuovo titolare.
6.
La documentazione completa è costituita come segue:
ee) Copia conforme dell’atto di cessione dell’azienda;
ff) Dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata dal titolare della nuova autoscuola
attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente (secondo il
modello allegato Mod. Dich. Cert. Tit.);
gg) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata dal titolare della nuova
autoscuola attestante il possesso di taluni requisiti prescritti dalla normativa vigente
(secondo il modello allegato Mod. Dich. Not. Tit.);
hh) Attestato di capacità finanziaria;
ii) Copia conforme della patente di guida del titolare dell’autoscuola;
jj) Copia conforme del certificato di idoneità tecnica di insegnante di teoria ed istruttore di
guida del titolare dell’autoscuola;
kk) Copia conforme del diploma di istruzione di secondo grado del titolare dell’autoscuola;
ll) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. con antimafia e fallimentare;
mm) Se l’autoscuola aderisce ad un Centro d’Istruzione, la dichiarazione autentica di
adesione da parte del responsabile del C.I. da cui si evince il tipo di insegnamenti ad
esso demandati da parte dell’autoscuola;
nn) Copie conformi delle carte di circolazione e delle assicurazioni dei mezzi facenti parte
del parco veicoli dalle quali risulti la proprietà dei mezzi in capo al titolare e
l’omologazione dei doppi comandi da parte della M.C.T.C.;
oo) Copia conforme dell’atto di proprietà dei locali o del contratto di affitto, debitamente
registrato presso il competente ufficio;
pp) Certificato di agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle
difformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato di agibilità e
l’attuale conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma di un
tecnico abilitato, corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il
permanere delle condizioni di agibilità);
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qq) Corografia in scala 1:2000 di inquadramento dell’immobile ove avrà sede l’autoscuola
da cui si evince la distanza dalle autoscuole limitrofe esistenti;
rr) Consenso per il trattamento dei dati sensibili del titolare dell’autoscuola (Mod. Privacy);
ss) Copia conforme dell’atto costitutivo registrato, se trattasi di persone giuridiche, Società
o Enti.
7.
L’istanza e tutta la documentazione prodotta dovrà essere in regola con le norme previste sul
bollo.
8.
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l’istanza e le dichiarazioni sostitutive possono
essere inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità dell’interessato/dichiarante o firmate in presenza di un impiegato del
Servizio abilitato in tal senso.
Le copie fotostatiche di documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendo
gli originali, oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445.
ART. 11 - CAPACITA’ FINANZIARIA
1.
2.
Le persone fisiche o giuridiche, per esercitare l’attività di autoscuola, debbono dimostrare
una adeguata capacità finanziaria mediante certificato attestante la proprietà di beni
immobili di valore non inferiore ad € 51.645,69 liberi di gravami ipotecari ovvero una
attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:
a) aziende o istituti di credito;
b) società finanziaria con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50.
L’attestazione è riferita ad un importo di € 25.822,84 e deve essere formulata secondo il
seguente schema (art. 2, D.M. 17 maggio 1995, n. 317):
CARTA INTESTATA
(dell’azienda od istituto di credito ovvero di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 2.582.284,50)
ATTESTAZIONE
A richiesta dell’interessato, si attesta che questo istituto ................... (o società ..............) ha
concesso al sig. .................................. nella forma tecnica di .................................. un affidamento di
€ 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84).
.............................. lì ...........................
ISTITUTO DI CREDITO
(azienda – soc. finanziaria)
(timbro e firma)
ART. 12 – LOCALI DELLE AUTOSCUOLE E DEI CENTRI DI ISTRUZIONE
1.
I locali delle autoscuole e dei centri di istruzione devono comprendere:
a) un’aula di almeno di mq. 25,00 di superficie e comunque tale che per ogni allievo siano
disponibili almeno mq. 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e da
altri locali di ricevimento del pubblico;
12
b) un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, antistante l’aula o laterale alla
stessa e con ingresso autonomo;
c) servizi igienici composti da antibagno e bagno, che devono entrambi essere illuminati ed
areati.
2.
I locali devono essere conformi al regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede
l’autoscuola.
3.
I criteri dettati dai precedenti comma del presente articolo non si applicano alle autoscuole
autorizzate anteriormente all’entrata in vigore del decreto 17 maggio 1995, n. 317, anche se
negli stessi locali si svolge l’attività di consulenza di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;
tali criteri si applicano alle autoscuole che trasferiscono la propria sede a qualsiasi titolo,
escluse le ipotesi di sfratto e chiusura al traffico della strada, in locali diversi da quelli in cui
l’attività veniva esercitata anteriormente alla data di entrata in vigore del suddetto decreto.
4.
La distanza delle autoscuole rispetto a quelle esistenti, misurata secondo il percorso
pedonale più breve, non può essere inferiore a:
- m 200,00 nei comuni con numero di abitanti pari o superiore a 25.000
- m 150,00 nei comuni con numero di abitanti inferiore a 25.000.
ART. 13 – ARREDAMENTO DIDATTICO
1.
L’arredamento dell’aula d’insegnamento è costituito almeno dai seguenti elementi:
a) una cattedra ed un tavolo per l’insegnante;
b) una lavagna delle dimensioni minime di mt. 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa;
c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell’aula per
ogni allievo.
ART. 14 – MATERIALE PER LE LEZIONI TEORICHE
1.
Il materiale didattico per l’insegnamento teorico è costituito da:
a) una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica
orizzontale, segnaletica luminosa;
b) un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei motoveicoli e degli autoveicoli;
c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l’inquinamento atmosferico;
e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
g) una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di
raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d’iniezione, gli
elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la
struttura dei motoveicoli;
h) un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta, pur se monocilindrico,
sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l’impianto di raffreddamento e di
lubrificazione, un cambio e freni idraulici, le sospensioni, un ruota con pneumatico
sezionato, una pompa di iniezione sezionata.
Inoltre le autoscuole di cui al punto a), comma 10 dell’art. 335 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del
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Nuovo Codice della Strada), che non aderiscono ad un Centro di Istruzione sono dotate del
materiale didattico di cui ai seguenti punti:
i) una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l’iniezione, l’alimentazione, il
servosterzo, l’idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
l) una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro
sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti
veicoli;
m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa,
compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.
2.
Se le autoscuole dispongono di pannelli luminosi, sistemi audiovisivi, computer, possono
essere adeguatamente ridotte le tavole raffiguranti quanto previsto dal comma 1, fermo
restando l’obbligo per quelle indicate ai punti a), c), e), i), ed il materiale didattico previsto
ai punti h) ed m).
3.
Le autoscuole possono, altresì, attrezzarsi per l’insegnamento con sistemi audiovisivi
interattivi.
Art. 15 – MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI DI GUIDA
1.
Il materiale didattico per le esercitazioni di guida e per l’effettuazione dei relativi esami è
diverso a seconda che l’autoscuola sia tra quelle ricomprese al punto a) o b) dell’art. 335,
comma 10, del regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. Le
autoscuole ricomprese nel punto a) del citato art. 335 devono essere dotate di:
a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cc che raggiunge una velocità di
almeno 100 Km/h;
b) veicolo a motore della categoria B a quattro ruote, che deve poter raggiungere la velocità
di almeno 100 Km/h;
c) veicolo a motore della categoria C con una massa massima autorizzata di almeno 10.000
kg. ed una lunghezza di almeno 7 mt. che raggiunge la velocità di 80 Km/h;
d) veicolo della categoria D la cui lunghezza non deve essere inferiore a 9 mt. e che deve
poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h;
e) autoarticolato con massa massima autorizzata di almeno 18.000 Kg. ed una lunghezza di
almeno 12 mt. che raggiunga la velocità di almeno 80 Km/h o complesso costituito da un
veicolo d’esame della categoria C e un rimorchio avente una lunghezza di almeno 4 mt.
la cui massa massima autorizzata è di almeno 18.000 Kg. e la lunghezza di almeno 12
mt. e che deve poter raggiungere la velocità di almeno 80 Km/h o un autobus di cui al
punto e) con un rimorchio di almeno 4 mt.
2.
Le autoscuole ricomprese nel punto b) del citato art. 335 devono essere munite dei veicoli
previsti ai punti a) e b) del comma precedente.
3.
Tutti i veicoli devono essere immatricolati ad uso di autoscuola oppure ad uso di autoscuola
e privato.
Devono essere muniti di cambio manuale di velocità e, escluso quello di cui al punto a), di
doppi comandi almeno per frizione e freno. Tale installazione deve risultare dalla carta di
circolazione. I veicoli indicati nel comma 1, lettera c) e lettera e) escluso l’autobus, oltre che
ad uso esclusivo di autoscuola sono considerati ad uso speciale in base all’art. 54 lettera g),
del Codice della Strada in quanto attrezzati conformemente alle disposizioni impartite dalla
M.C.T.C.. I veicoli indicati nel comma 1 ai punti a) e b) possono essere utilizzati per uso
14
privato purchè su quelli di cui al punto b) i doppi comandi vengano resi inoperanti e sui
veicoli di cui ai punti a) e b) a condizione di rinunciare all’agevolazione fiscale sulla tassa di
proprietà.
4.
Tutti i veicoli devono essere immatricolati a nome del titolare dell’autoscuola, dell’ente,
della società e del consorzio che ha costituito il centro di istruzione e possono essere
utilizzati presso le autoscuole diverse facenti capo ad un unico titolare o ente o società
purché venga rispettato il numero minimo previsto dalle norme vigenti. Per i motocicli e i
mezzi pesanti non si fa riferimento al numero minimo.
5.
E’ ammesso il ricorso all’utilizzo dello strumento del leasing.
6.
I veicoli devono essere muniti di apposita scritta “SCUOLA GUIDA” conformemente a
quanto stabilito dall’art. 334 del citato regolamento di esecuzione e di attuazione.
7.
Per dismettere od inserire veicoli nel parco veicolare il titolare o legale rappresentante
dell’autoscuola o il responsabile del centro di istruzione deve richiedere apposito
aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art. 78 del Nuovo Codice della strada
al competente Ufficio provinciale della M.C.
Questo provvede a comunicare tempestivamente alla Provincia Regionale.
8.
Tutti i veicoli devono avere la copertura assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti
in materia assicurativa e ai relativi massimali assicurativi, sia per le esercitazioni di guida
che per l’effettuazione degli esami.
9.
Nell’uso autoscuola è compreso anche il trasporto degli allievi da e per la sede degli esami,
nei giorni dell’effettuazione degli stessi, nonché la circolazione per ogni incombenza
connessa con l’attività.
10.
Per le esercitazioni e per l’esame per il conseguimento di patenti delle categorie speciali e
della categoria B-E è ammesso l’uso di veicoli di proprietà dell’allievo o di terzi che ne
hanno autorizzato l’uso. Non è ammesso l’uso di autoveicoli con il cambio automatico di
proprietà degli allievi o di terzi.
Tuttavia la proprietà dei suddetti veicoli, in aggiunta al numero minimo previsto dal comma
1, è facoltativa per ambedue i tipi di autoscuola e per i centri di istruzione. Si applicano a tali
veicoli le disposizioni del presente articolo.
11.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, il titolare dell’autoscuola e il responsabile del centro di
istruzione, devono trasmettere all’Ufficio Autoscuole della Provincia Regionale un elenco
aggiornato di tutti i mezzi utilizzati dall’autoscuola o del centro di istruzione di competenza.
12.
Le autoscuole consorziate continuano ad esercitare la loro attività singolarmente purché
siano dotate, tra l’altro, dei locali, degli insegnanti, degli istruttori e dei veicoli necessari per
l’esercitazione e per la presentazione agli esami degli allievi iscritti nei propri registri, e non
inviati al Centro di istruzione, nonché della prescritta attrezzatura didattica.
Tale attività può essere limitata all’effettuazione di corsi teorici e pratici, o solo teorici, o
solo pratici per il conseguimento di determinate categorie di patenti.
13.
Ai Centri confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al Centro stesso
che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel
Centro.
15
14.
Gli esami di guida per il conseguimento della patente di categoria A possono essere
effettuati presso i centri se questi sono provvisti di piste dichiarate idonee dal Ministero dei
Trasporti.
15.
L’Ufficio provinciale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in
concessione, previa istanza del responsabile del centro d’istruzione e verificata la
sussistenza dei requisiti prescritti dal presente articolo, è tenuto a riconoscere i centri di
istruzione a tutti gli effetti legali.
Conseguentemente, ne dà comunicazione all’Amministrazione provinciale, che provvederà
ad adeguare le dotazioni complessive del personale ed attrezzature di ciascuna delle
autoscuole consorziate.
16.
Qualora al consorzio aderiscano autoscuole aventi sede in comuni appartenenti a province
diverse e limitrofe a quelli in cui è ubicato il centro di istruzione, il riconoscimento di cui al
precedente comma, è effettuato dall’Ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. nella cui circoscrizione territoriale è ubicata la sede del Centro. Detto ufficio
provvede alle relative comunicazioni alle autorità che hanno rilasciato l’autorizzazione alle
singole autoscuole aderenti nonché ai direttori degli uffici provinciali della motorizzazione
civile e dei trasporti in concessione per i conseguenti adempimenti.
ART. 16 – INSEGNANTI ED ISTRUTTORI
1.
L’autoscuola o il centro di istruzione deve avere uno o più insegnanti di teoria e uno o più
istruttori di guida oppure uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni.
2.
L’autoscuola o il centro di istruzione deve avere a disposizione almeno un istruttore di
guida, oltre a quanto previsto al comma 1, qualora risulti che siano stati iscritti nei registri e
direttamente presentati agli esami di guida, allievi in numero superiore a 160 nel corso
dell’anno ad esclusione di quelli eventualmente inviati al centro di istruzione, dei candidati
ai certificati di abilitazione professionale e delle revisioni di patente.
3.
Se un’autoscuola rimane sprovvista dell’unico insegnante o istruttore di cui dispone e non
abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente
con un altro, può essere autorizzato il titolare medesimo ad utilizzare, quale supplente
temporaneo, per non più di sei mesi, un insegnante o istruttore di altra autoscuola o centro di
istruzione già autorizzati, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa in
relazione al numero degli allievi.
4.
L’autoscuola può utilizzare a tempo parziale insegnanti ed istruttori regolarmente abilitati
nonché lavoratori autonomi anch’essi regolarmente abilitati. Al personale insegnante
(insegnante di teoria ed istruttore di guida) di più autoscuole, appartenenti ad uno stesso
titolare o società, è consentita la mobilità presso le diverse sedi (al massimo due).
5.
Il personale insegnante (insegnante di teoria ed istruttore di guida) non può esplicare la
funzione per la quale è abilitato in autoscuole appartenenti a titolari diversi. Nel caso in cui
le due abilitazioni (insegnante di teoria ed istruttore di guida) sono in possesso della singola
persona, è vietato svolgere funzioni, anche se diverse (insegnante in una ed istruttore in
un’altra), in autoscuole non appartenenti al medesimo proprietario. Il divieto è valido anche
per i lavoratori autonomi che esercitano la loro attività anche a tempo parziale.
16
6.
Gli istruttori abilitati dalla M.C.T.C ed autorizzati dalla Provincia che hanno compiuto il
sessantacinquesimo anno di età possono svolgere la loro attività limitatamente alla categoria
B purché mantengano la titolarità della patente di guida della categoria C.
7.
Le autoscuole di tipo a) devono includere nel loro organico almeno un istruttore che sia in
possesso della patente di guida delle categorie A e DE, fermo restando che gli altri istruttori
siano in possesso delle patenti di guida delle categorie A e D.
Tale obbligo decade nel caso in cui l’autoscuola demandi al centro d’istruzione le
esercitazioni di guida per le categorie superiori, nel qual caso detta autoscuola potrà
includere nel suo organico istruttori che abbiano tutti solamente la patente delle categorie A
e D.
Analogamente, le autoscuole di tipo b) devono includere nel loro organico istruttori che
siano in possesso della patente di guida delle categorie A e D.
Gli istruttori utilizzati nei centri di istruzione dovranno essere in possesso del documento di
guida comprendente le categorie A e DE.
8.
Gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida, per esercitare l’attività, sono autorizzati dalla
Provincia. Essi devono, pertanto, inoltrare richiesta alla Provincia Regionale di Catania –
Dipartimento Affari Generali – Servizio Segreteria Generale – Ufficio Trasporti – Catania,
Via Pietro Mascagni 72, riportando i propri dati anagrafici, la denominazione e sede
dell’autoscuola ove intendono esercitare le proprie funzioni, allegando i documenti di cui
alle successive lettere ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo) e pp) (Mod. Rich. ins. e/o istr.).
Analogamente, il titolare dell’autoscuola dovrà presentare comunicazione di accettazione del
suddetto insegnante e/o istruttore secondo l’allegato modello (Mod. Accettazione ins. e/o
istr.).
•
per gli insegnanti di teoria:
ee) copia conforme della patente di guida almeno della categoria B normale o B
speciale;
ff) copia conforme del certificato di idoneità tecnica per lo svolgimento delle mansioni
di insegnante di teoria;
•
per gli istruttore di guida:
gg) copia conforme della patente di guida della cat. A e DE ovvero A e D;
hh) copia conforme del certificato di idoneità tecnica per lo svolgimento delle mansioni
di istruttore di guida.
Inoltre per entrambi:
ii) marca da bollo;
ll)
foto formato tessera;
mm) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la non dipendenza da enti
pubblici o privati, oppure benestare del datore di lavoro primario nel caso di
insegnanti o istruttori da utilizzare a tempo parziale (Mod. Dich. Not. ins. e/o
istr.);
nn) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la mancanza di condanne e
carichi pendenti (Mod. Dich. Cert. ins. e/o istr.);
oo) Certificato antimafia (eventualmente richiesto dall’Ufficio se l’interessato non è
iscritto alla C.C.I.A.A.: in tale circostanza l’attività della autoscuola, se di nuova
istituzione, potrà avere inizio 90 giorni dopo la data di presentazione della
17
dichiarazione di inizio attività o della richiesta del cambio di titolarità, fatto salvo
l’esito favorevole del certificato antimafia e degli altri requisiti prescritti);
pp) Consenso per il trattamento dei dati sensibili (Mod. Privacy).
9.
L’istanza presentata per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
insegnante di teoria e/o istruttore di guida dovrà essere in regola con le norme previste sul
bollo.
10.
Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, l’istanza e le dichiarazioni sostitutive possono
essere inoltrate debitamente firmate e corredate della fotocopia, non autenticata, di un
documento di identità dell’interessato/dichiarante o firmate in presenza di un impiegato del
Servizio abilitato in tal senso.
Le copie fotostatiche di documenti possono essere autenticate presso il Servizio, esibendo
gli originali, oppure sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000,
n. 445.
11.
L’Ufficio Autoscuole della Provincia, esaminata la documentazione e accertato il possesso
dei requisiti tramite le richieste d’ufficio dei certificati di antimafia, casellario giudiziale e
carichi pendenti rilascerà l’apposito atto autorizzativo e tessera di riconoscimento con
l’indicazione delle mansioni. In caso di variazioni l’autorizzazione e la tessera devono essere
restituite al predetto Ufficio rilasciante.
ART. 17 – CORSI DI INSEGNAMENTO
1.
I corsi di insegnamento sono i seguenti:
1) corsi normali:
a) per la presentazione dei candidati al conseguimento delle patenti di guida di categoria
A, B, C, D, E, A speciale, B speciale, D speciale;
2) corsi speciali:
a) per la preparazione di candidati al conseguimento del Certificato di Abilitazione
Professionale (CAP);
b) per i candidati al conseguimento della patente di categoria A già in possesso di una
patente guida di altra categoria;
c) per i candidati al conseguimento della patente di categoria B già in possesso di una
patente di guida della categoria A;
d) per i candidati al conseguimento della patente di categoria D già in possesso di patente
C;
e) per i candidati al conseguimento di patenti di altra categoria già in possesso di patente di
categoria E;
f) per i candidati che non abbiano conseguito l’idoneità di una prova d’esame o che siano
stati respinti alla seconda prova definitiva o all’esame di revisione della patente.
I corsi di cui al presente articolo sono effettuati esclusivamente dalle autoscuole di cui
all’art. 123 del Nuovo codice della strada.
ART. 18 – DURATA E MODALITA’ DEI CORSI
18
1.
Ogni corso ha svolgimento non inferiore alla durata sotto indicata e comprende lezioni
teoriche di almeno un’ora ciascuno, per un minimo di ore complessive non inferiore a
quanto appresso indicato, ed esercitazioni pratiche di almeno 30 minuti ciascuna:
1) corsi normali:
a) almeno 20 ore di lezioni di teoria per la preparazione di candidati al conseguimento
della patente di guida per veicoli delle categorie A – A speciale, B – B speciale, C – C
speciale, D – D speciale, E.
2) corsi speciali:
a) almeno 5 ore di lezione per la preparazione di candidati al conseguimento della patente
di ogni categoria;
b) almeno 10 di lezioni per la preparazione di candidati al conseguimento del C.A.P.
(Certificato di Abilitazione Professionale).
La determinazione del numero e delle ore di lezione di guida sono lasciate al giudizio
dell’istruttore e del titolare dell’autoscuola i quali prima della presentazione all’esame
devono dichiarare sulla scheda di guida di cui art. 16, che l’allievo ha raggiunto un’abilità
alla guida sufficiente per sostenere l’esame.
ART. 19 – REGISTRI E SCHEDE
1.
Le Autoscuole e i centri di istruzione devono curare la tenuta dei documenti vidimati
dall’Ufficio Autoscuole della Provincia Regionale e contenenti gli elementi fondamentali
appresso indicati:
a) registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle
autorizzazioni per esercitarsi alla guida, data degli esami di teoria e guida e relativo
esito;
b) registro delle lezioni teoriche: numero del registro di iscrizione e generalità di ogni
allievo che frequenta i corsi;
c) scheda per l’ammissione all’esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo e giudizio
dell’insegnante sull’ammissibilità alla prova d’esame;
d) scheda per l’ammissione all’esame di guida: generalità di ogni singolo allievo e giudizio
dell’istruttore sull’ammissibilità alla prova d’esame;
e) registro degli allievi trasferiti dalle autoscuole al centro di istruzione.
2.
Le Autoscuole e i centri di istruzione devono curare la tenuta del libro giornale per il rilascio
di ricevute, così come previsto dalla legge n. 264/91, nel caso in cui l’autoscuola svolga
anche attività di consulenza riferita al conducente di veicoli a motore così come definito
all’art. 1, comma 1 del D.M. 17 maggio 1995 n. 317. Detto libro giornale dovrà essere
preventivamente vidimato dall’Ufficio del Registro o da un Notaio.
3.
Il Centro di istruzione deve redigere e tenere i documenti di cui alle lettere b), c), d) e f) del
precedente comma, in relazione all’insegnamento teorico e pratico, o solo teorico o solo
pratico degli allievi provenienti dalle autoscuole consorziate che hanno costituito detto
Centro di istruzione. In tal caso, nel registro di iscrizione delle autoscuole che hanno
costituito il Centro deve essere annotato il trasferimento degli allievi al Centro stesso.
19
4.
Tale centro provvede, inoltre, a riportare in apposito registro le generalità degli allievi
invitati dalle autoscuole consorziate annotando la rispettiva provenienza nonché tutte le altre
indicazioni contenute nella lettera a) del primo comma del presente articolo.
5.
Il registro di iscrizione, quello delle lezioni teoriche nonché le schede per l’ammissione
all’esame di teoria e di guida degli allievi delle autoscuole devono essere conformi ai
modelli di cui agli allegati 3), 6), 7), 8), e 9) del D.M. 17 Maggio 1995, n. 317.
ART. 20 – VIDIMAZIONE SCHEDE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI TEORIA E GUIDA
1.
2.
3.
4.
A tutte le autoscuole, amministrativamente in regola, con cadenza quadrimestrale, saranno
rilasciate su richiesta, vidimate in bianco, un numero di schede di ammissione degli allievi
agli esami di teoria e guida pari ad 1/3 degli allievi che ciascuna autoscuola ha dichiarato di
avere iscritto nel registro d'iscrizione allievi relativo all'anno precedente. Qualora le schede
rilasciate non dovessero risultare sufficienti, l’Ufficio Autoscuole provvederà a richiesta, a
vidimarne ulteriori;
Ogni autoscuola dovrà provvedere a numerare progressivamente e separatamente le schede
di teoria e guida. La progressione numerica è riferita all’anno solare.
Le schede potranno essere utilizzate solo nel corso dell’anno per il quale sono state richieste.
Entro il mese di luglio di ogni anno le schede rilasciate e non utilizzate per l’anno
precedente dovranno essere restituite.
ART. 21 – DOCUMENTO DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA
1.
L’autoscuola, quando il documento di abilitazione alla guida venga ad esse consegnato per
gli adempimenti di competenza, rilascia all’interessato una ricevuta conforme al modello
approvato con decreto del Ministero dei Trasporti del 8 febbraio 1992, che sostituisce a tutti
gli effetti il documento consegnato per la durata di 30 giorni dalla data del rilascio. Tale data
deve essere contestualmente annotata sul registro giornale.
La predetta ricevuta non può essere né prorogata, né rinnovata.
TITOLO III
ART. 22 – TRASFORMAZIONE DEI LOCALI E TRASFERIMENTO DI SEDE
1.
Il titolare dell’autoscuola che intende provvedere alla trasformazione dei locali dovrà
presentare alla Provincia ove ricade l’immobile debita comunicazione corredata del
Certificato di agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle
difformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato di agibilità e l’attuale
conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato,
corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il permanere delle condizioni di
agibilità).
2.
Il titolare dell’autoscuola che intende provvedere al trasferimento di sede dei locali dovrà
presentare alla Provincia debita comunicazione corredata della seguente documentazione:
- Copia conforme dell’atto di proprietà dei locali a nome del titolare dell’autoscuola o del
contratto di affitto, debitamente registrato presso il competente ufficio;
20
- Certificato di agibilità dei locali con relativa planimetria allegata (qualora vi siano delle
difformità tra quanto riportato nella planimetria allegata al certificato di agibilità e l’attuale
conformazione dei locali dovrà prodursi una perizia giurata, a firma di un tecnico abilitato,
corredata della planimetria aggiornata dei locali, che attesti il permanere delle condizioni di
agibilità);
- Corografia in scala 1:2000 di inquadramento dell’immobile ove avrà sede l’autoscuola da
cui si evince la distanza dalle autoscuole limitrofe esistenti.
3.
L’Ufficio Autoscuole della Provincia procede ad una prima valutazione della
documentazione inerente la trasformazione o il trasferimento di sede dell’autoscuola per
verificare l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.
4.
In caso di insufficienza o assoluta mancanza dei requisiti, l’Ufficio Autoscuole della
Provincia provvederà ad irrogare nei confronti del titolare la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma il cui importo varierà, a discrezione del Dirigente del Servizio, da
un minimo di euro 10.000 a un massimo di euro 15.000. Dalla violazione consegue la
sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione
della relativa attività, ordinata dal competente ufficio secondo le norme di cui al capo I,
sezione II, del titolo VI del Nuovo Codice della Strada.
5.
Verificato il possesso dei prescritti requisiti in ordine ai nuovi locali dell’autoscuola, il
Dirigente del Servizio Trasporti ne riconosce l’idoneità con propria determina.
TITOLO IV
ART. 23 – TARIFFE E COMPORTAMENTI
1.
2.
3.
Al fine di assicurare la trasparenza ed il confronto dei corrispettivi richiesti dalle autoscuole,
queste dovranno trasmettere alla Provincia in duplice copia le tariffe che verranno praticate e
le modalità di esposizione e informazione per l’utenza.
Una copia di detta documentazione resterà agli atti dell’Ufficio Autoscuole e l’altra,
vidimata, verrà restituita all’autoscuola che provvederà ad esporla nei propri locali secondo
le modalità indicate.
Tale procedura andrà ripetuta ogni qualvolta l’autoscuola effettuerà delle modifiche alle
tariffe praticate o alle modalità di esposizione e informazione per l’utenza.
ART. 24 – ORARIO DI APERTURA
1.
L’orario di apertura dell’autoscuola, di almeno trentasei ore settimanali, deve essere
articolato in modo tale da assicurare la massima disponibilità anche per le prestazioni di cui
all’art. 2, comma 5 del presente regolamento.
2.
Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l’autoscuola può scegliere un giorno
di riposo settimanale (oltre i giorni festivi), dandone comunicazione al pubblico con
opportune indicazioni.
3.
L’autoscuola ha l’obbligo di comunicare alla Provincia gli orari di apertura, nonché
l’eventuale giorno di riposo settimanale.
21
TITOLO V
ART. 25 – RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE
1.
Nello svolgimento dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto si
applicano le disposizioni di cui alla Legge 264 del 1991 e Legge 11 del 1994 e successive
modificazioni.
ART. 26 – DECADENZA DELL’ATTIVITA’
L’attività decade in uno dei seguenti casi:
a) per rinuncia espressa del titolare;
b) per rinuncia tacita in caso di inattività per almeno 4 mesi consecutivi (la totale mancata
iscrizione di allievi sul registro iscrizione è considerata inattività);
c) per morte del titolare;
d) per scioglimento della società.
Il titolare o gli eventi causa sono tenuti a comunicare la decadenza dell’attività
dell’autoscuola, esponendone i motivi, all’Ufficio Autoscuole della Provincia che, con
determina del Dirigente, ne prende atto.
ART. 27 – SOSPENSIONE E REVOCA DELL’ATTIVITA’
1.
Ai sensi dell’art. 123 comma 8 del Nuovo Codice della Strada l’attività è sospesa per un
periodo da uno a tre mesi quando:
a) l’attività dell’autoscuola non si svolga regolarmente;
b) il titolare non provvede alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano
ritenuti idonei;
c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall’ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri e dalla Provincia Regionale ai fini del regolare funzionamento
dell’autoscuola.
d) quando viene trasferita la sede dell’autoscuola senza la preventiva comunicazione alla
Provincia ed il possesso dei prescritti requisiti.
2.
Ai sensi dell’art. 123 – comma 9 del Nuovo Codice della Strada l’esercizio dell’autoscuola è
revocato quanto:
a) sia venuta meno la capacità finanziaria;
b) siano venuti meno i requisiti morali del titolare;
c) venga meno l’attrezzatura tecnica e didattica dell’autoscuola;
d) siano stati adottati più di due procedimenti di sospensione in un quinquennio.
ART. 28 – VIGILANZA E SANZIONI
1.
Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte della Provincia.
Nell’espletamento delle funzioni di assistenza e adempimenti relativi alle operazioni
concernenti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida di mezzi
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di trasporto, le autoscuole sono soggette a vigilanza della Provincia ai sensi del relativo
Regolamento.
2.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza amministrativa, personale dell’Ufficio Autoscuole,
all’uopo autorizzato, provvederà ad effettuare sopralluoghi, ispezioni alle sedi ed altri
accertamenti atti a controllare:
a)
b)
c)
d)
e)
3.
la regolarità dell’esercizio dell’attività;
l’osservanza delle tariffe e degli orari depositati;
la regolarità della tenuta dei registri;
la regolarità della tenuta delle schede di ammissione agli esami;
la permanenza delle condizioni e dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività di
autoscuola.
Nell’ambito dell’attività di vigilanza tecnica delle autoscuole, personale dell’Ufficio
Autoscuole, all’uopo autorizzato, provvederà ad effettuare attività ispettiva anche durante lo
svolgimento delle lezioni e durante l’effettuazione degli esami.
Sono, in particolare, soggette a controllo:
a)
b)
c)
d)
e)
la capacità didattica del personale;
l’efficienza e la completezza delle attrezzature;
la rispondenza dei veicoli alle norme vigenti;
l’idoneità dei locali;
la percentuale degli allievi che non hanno superato la prova di esame nell’arco di sei
mesi;
f) la percentuale degli allievi prenotati non presentati agli esami;
g) la regolare esecuzione dei corsi;
h) il rispetto delle direttive impartite dal Ministero dei Trasporti, ai sensi dell’art. 123,
commi 3 e 10, del Nuovo Codice della Strada.
4.
In occasione delle ispezioni effettuate nell’esercizio dell’attività di vigilanza amministrativa
e/o tecnica viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel
funzionamento dell’autoscuola, esse sono contestate immediatamente al titolare, al legale
rappresentante o al socio amministratore, mediante consegna di copia del verbale da
sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento oppure notificata tramite il messo notificatore provinciale.
5.
Il titolare dell’autoscuola o il legale rappresentante o il socio amministratore, entro quindici
giorni dalla consegna del verbale o dalla data di ricezione della lettera raccomandata o dalla
data di notifica, deve far prevenire le proprie giustificazioni all’Ufficio Autoscuole della
Provincia. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ovvero non siano
pervenute nel termine prescritto, l’Ufficio Autoscuole della Provincia diffiderà il titolare o il
legale rappresentante o il socio amministratore, con raccomandata con avviso di
ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un congruo periodo di tempo che
non potrà essere inferiore a 15 giorni ma non superiore a 30 giorni.
6.
Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al precedente comma, l’Ufficio Autoscuole
adotterà i provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 123, commi 8 e 9, del Nuovo Codice
della Strada.
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7.
Chiunque gestisce un’autoscuola senza la dichiarazione di inizio attività o i requisiti
prescritti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma il cui
importo varierà, a discrezione del Dirigente del Servizio, da un minimo di euro 10.000 a un
massimo di euro 15.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria
dell'immediata chiusura dell'autoscuola e di cessazione della relativa attività, ordinata
dall’ufficio Autoscuole secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI del Nuovo
Codice della Strada.
8.
Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida su veicoli delle autoscuole
senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma il cui importo varierà, a discrezione del Dirigente del Servizio, da
un minimo di euro 148 a un massimo di euro 594.
TITOLO VI
ART. 29 – DIPENDENTI
1.
Oltre agli insegnanti di teoria e agli istruttori di guida, le autoscuole possono utilizzare
personale di segreteria assunto e regolamentato ai sensi della normativa vigente per tale
categoria.
2.
Entro il 31 gennaio di ogni anno il titolare dell’autoscuola e il responsabile legale del centro
di istruzione devono inviare all’Ufficio Autoscuole della Provincia un elenco aggiornato del
personale in organico (insegnanti e istruttori).
TITOLO VII
ART. 30 – CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
1.
L'Amministrazione Provinciale promuove corsi di formazione e di aggiornamento a favore
del personale insegnante (insegnanti ed istruttori) delle autoscuole. I corsi saranno strutturati
in modo da fornire conoscenze specifiche e metodologie didattiche per strategie educative al
fine di una politica organica di educazione alla sicurezza stradale.
ART. 31 – EDUCAZIONE STRADALE
1.
La Provincia, ai sensi dell’art. 230 del Nuovo Codice della Strada che impone la
predisposizione di programmi di educazione stradale da svolgere "come attività obbligatoria
nelle scuole di ogni ordine e grado, ... che concernano la conoscenza dei principi della
sicurezza stradale, nonché delle norme generali per la condotta dei veicoli e delle regole di
comportamento degli utenti", favorisce ed organizza a favore degli studenti delle scuole
pubbliche le seguenti iniziative:
a) la distribuzione di opuscoli sull’educazione stradale, rivolta agli allievi delle scuole di ogni
ordine e grado;
b) l’avviamento, di concerto con il C.S.A. di Catania, di corsi di educazione stradale da tenere
agli allievi delle scuole di ogni ordine e grado;
c) l’avviamento di corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del
ciclomotore per i giovani che frequentano istituzioni scolastiche di istruzione secondaria, di
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concerto con il C.S.A. di Catania e le singole istituzioni scolastiche ai sensi dell’art.6
comma f del D.Lgs 15 gennaio 2002, n.9;
d) la costituzione di parchi permanenti di educazione stradale.
ART. 32 – ALBO PROFESSIONALE INSEGNANTI DI TEORIA
1.
E’ costituito presso l’Ufficio Autoscuole l’albo professionale degli insegnanti di teoria. Al
predetto albo possono iscriversi tutti coloro che siano in possesso:
a) del certificato di idoneità tecnica per lo svolgimento delle mansioni di insegnante di teoria;
b) del certificato di partecipazione ad uno dei corsi di formazione per l’insegnamento
dell’educazione stradale nelle scuole organizzato dalla Provincia Regionale.
ART. 33 – ALBO PROFESSIONALE ISTRUTTORI DI GUIDA
1.
E’ costituito presso l’Ufficio Autoscuole l’albo professionale degli istruttori di guida. Al
predetto albo possono iscriversi tutti coloro che siano in possesso:
a) del certificato di idoneità tecnica per lo svolgimento delle mansioni di istruttore di guida;
b) del certificato di partecipazione ad uno dei corsi di formazione per l’insegnamento
dell’educazione stradale nelle scuole organizzato dalla Provincia Regionale.
TITOLO VIII
ART. 34 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della
intervenuta esecutività del provvedimento consiliare con il quale è stato approvato.
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