normativa - Ficiesse

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PENSIONI
ABBIAMO RITENUTO UTILE DEDICARE, IN QUESTO NUMERO, UNA RUBRICA ALLA
NORMATIVA SULLE PENSIONI. RIPORTIAMO DI SEGUITO GLI ARTICOLI CONTENUTI
NEL NUOVO “ORDINAMENTO MILITARE” CHE SI RIFERISCONO ALLA MATERIA
Art. 1838
Ambito soggettivo di applicazione
1. Ferma restando la disciplina generale in materia di trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, ivi
compreso il testo unico sulle pensioni
di guerra, al personale militare, incluso quello appartenente alle Forze di
polizia a ordinamento militare, si applicano le disposizioni contenute nel
presente libro.
Art. 1839
Trattamento pensionistico normale
1. Il trattamento pensionistico normale,
diretto e di reversibilita, e’ corrisposto
al personale militare e agli altri aventi
diritto secondo le disposizioni stabilite
per i dipendenti dello Stato, in quanto
compatibili con le norme del presente
codice.
Art. 1840
Cessazione dal servizio
per limiti di eta’
1. Il personale militare e’ collocato a
riposo al compimento del sessantesimo
anno di eta’, fatti salvi gli speciali limiti
di eta’ previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall’articolo 925 all’articolo
928 e per gli ufficiali del Corpo della
Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
2. Il personale di cui al comma 1 e’
collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di
eta’, se in possesso dell’anzianita’ contributiva stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.
Note all’art. 1840:
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69 (Riordino del reclutamento, dello
la redazione
ORDINAMENTO MILITARE:
NORMATIVA
SULLE PENSIONI
stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell’articolo 4 della
L. 31 marzo 2000, n. 78) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71.
- Il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
(Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati
e pubblici, a norma dell’articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992,
n. 305, e’ il seguente: «Art. 6 (Requisiti
assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia). - 1. Per le forme
di previdenza sostitutive ed esclusive
del regime generale obbligatorio, si
applicano i criteri di cui all’articolo 2
del presente decreto, fermi restando i
requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu’
elevati. 2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita’ di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R. 31 dicembre 1971,
n. 1420, si considera soddisfatto con
riferimento a 120 contributi giornalieri
per le categorie indicate dal n. 1 al n.
14 dell’art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio
1947, n. 708, ratificato, con modifica-
zioni, dalla L. 29 novembre 1952, n.
2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie
previste dal medesimo articolo».
Art. 1841
Cessazione dal servizio per infermita’
non dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita’ non dipendente da causa di servizio al raggiungimento dell’anzianita’ contributiva di cui all’articolo 52, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Al
personale militare compete la pensione
di inabilita’ alle condizioni stabilite
dall’articolo 2, comma 12, della legge
8 agosto 1995, n. 335.
Note all’art. 1841:
- Il testo dell’articolo 52, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato),
pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio
1974, n. 120, e’ il seguente: «Art. 52
(Diritto al trattamento normale). - 1.
L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di
truppa che cessano dal servizio per-
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PENSIONI
manente o continuativo hanno diritto
alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianita’ di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici
di servizio effettivo.». - Il testo dell’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare Approvazione del testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16
agosto 1995, n. 190, e’ il seguente:
«12. Con effetto dal 1° gennaio 1996,
per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell’assicurazione generale
obbligatoria, nonche’ per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita’ non dipendenti da
causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, la pensione e’
calcolata in misura pari a quella che
sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di eta’ previsti per il
collocamento a riposo. In ogni caso
non potra’ essere computata un’anzianita’ utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo
del trattamento stesso non potra’ superare l’80 per cento della base pensionabile, ne’ quello spettante nel caso
che l’inabilita’ sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al
presente comma e’ richiesto il possesso
dei requisiti di contribuzione previsti
per il conseguimento della pensione di
inabilita’ di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale saranno determinate le modalita’ applicative delle disposizioni del presente comma, in linea
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con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata
dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita’ operano le competenze previste
dalle vigenti disposizioni in materia di
inabilita’ dipendente da causa di servizio.».
Art. 1842
Cessazione dal servizio per infermita’
dipendente da causa di servizio
1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita’ dipendente da causa di servizio con diritto
alla pensione di privilegio ordinaria a
norma degli articoli 64 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Note all’art. 1842:
- Gli articoli 64 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092, citato nelle
note all’articolo 1841, contengono
disposizioni relative al trattamento
privilegiato (Titolo IV artt. 64- 80). In
particolare, il testo dell’articolo 64 e’
il seguente: «Art. 64 (Diritto alla pensione).
1. Il dipendente statale che per infermita’ o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell’integrita’ personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha
diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso
inabile al servizio.
2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi
di servizio.
3. Per gli stessi effetti, le infermita’ o le
lesioni si considerano dipendenti da
fatti di servizio solo quando questi ne
sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.».
Art. 1843
Cessazione dal servizio a domanda
1. Il diritto alla pensione di anzianita’
si consegue a norma dell’articolo 6,
comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165.
Nota all’art. 1843:
- Il testo dell’articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della L. 8
agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1,
commi 97, lettera g), e 99, della L. 23
dicembre 1996, n. 662, in materia di
armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze
di polizia e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche’ del personale
non contrattualizzato del pubblico impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997, n. 139, e’ il seguente:
«2. In considerazione della specificita’
del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarita’ ed esigenze dei rispettivi settori di attivita’, il diritto alla pensione di anzianita’ si consegue, altresi’, al raggiungimento della massima
anzianita’ contributiva prevista dagli
ordinamenti di appartenenza, cosi’ come modificata in ragione dell’aliquota
annua di rendimento di cui all’articolo
17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni
percentuali previste dalla citata legge
n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell’eta’ anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto».
Art. 1844
Cessazione dal servizio d’autorita’
1. In caso di cessazione dal servizio
d’autorita’ ai sensi dell’articolo 934, il
diritto a pensione si consegue in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1843
Art. 1845
Indennita’ per una volta tanto
1. Al personale militare che cessa dal
servizio permanente senza aver
conseguito diritto a pensione, spetta
un’indennita’ per una volta tanto ai
PENSIONI
sensi degli articoli 52, comma 5, e 54,
comma 11, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092.
Nota all’art. 1845:
- Il testo degli articoli 52, comma 5, e
54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, citato nelle note all’articolo 1841, e’ il seguente:
«5. All’ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza
aver conseguito diritto a pensione,
spetta un’indennita’ per una volta tanto
purche’ abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.».
«11. L’indennita’ per una volta tanto e’
pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.».
Art. 1846
Ritenuta INPDAP
1. Per il personale in servizio permanente e per il personale volontario in
ferma l’Amministrazione provvede al
versamento dei contributi previdenziali
e assistenziali previsti dalla normativa
vigente per i dipendenti dello Stato.
2. Sono assoggettati a ritenuta INPDAP tutti gli emolumenti che formano il
trattamento economico fondamentale e
accessorio, fatta salva l’applicazione
dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
Nota all’art. 1846:
- Si riporta il testo dell’articolo 51 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31
dicembre 1986, n. 302, come modificato dal presente decreto:
«Art. 51 (Determinazione del reddito
di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di
lavoro dipendente e’ costituito da tutte
le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d’imposta, anche sotto forma di eroga-
zioni liberali, in relazione al rapporto
di lavoro. Si considerano percepiti nel
periodo d’imposta anche le somme e i
valori in genere, corrisposti dai datori
di lavoro entro il giorno 12 del mese
di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza
sanitaria versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore ad enti o casse aventi
esclusivamente fine assistenziale in
conformita’ a disposizioni di contratto
o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10,
comma 1, lettera e-ter), per un importo
non superiore complessivamente ad
euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del
predetto limite si tiene conto anche dei
contributi di assistenza sanitaria versati
ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
b) le erogazioni liberali concesse in
occasione di festivita’ o ricorrenze alla
generalita’ o a categorie di dipendenti
non superiori nel periodo d’imposta a
lire 500.000, nonche’ i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della
legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti
a rifiuto opposto a richieste estorsive ai
sensi del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte
del datore di lavoro, nonche’ quelle in
mense organizzate direttamente dal
datore di lavoro o gestite da terzi, o,
fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le in-
dennita’ sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture
lavorative a carattere temporaneo o
ad unita’ produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo alla generalita’ o a categorie
di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo
50;
f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo
100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di
lavoro alla generalita’ dei dipendenti o
a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche
da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonche’ per borse di studio a
favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita’ dei dipendenti per un importo
non superiore complessivamente nel
periodo d’imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate
dalla societa’ emittente o dal datore di
lavoro o comunque cedute prima che
siano trascorsi almeno tre anni dalla
percezione; qualora le azioni siano
cedute prima del predetto termine,
l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto e’ assoggettato a tassazione nel
periodo d’imposta in cui avviene la
cessione;
g-bis) (abrogata);
h) le somme trattenute al dipendente
per oneri di cui all’articolo 10 e alle
condizioni ivi previste, nonche’ le erogazioni effettuate dal datore di lavoro
in conformita’ a contratti collettivi o ad
accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo
stesso articolo 10, comma 1, lettera b).
Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal
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PENSIONI
datore di lavoro; i) le mance percepite
dagli impiegati tecnici delle case da
gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento
dell’ammontare percepito nel periodo
d’imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall’esercizio, da parte del lavoratore,
della facolta’ di rinuncia all’accredito
contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la
vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti e le forme sostitutive della
medesima, per il periodo successivo
alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita’, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere
g) e g-bis) del comma 2 si applicano
esclusivamente alle azioni emesse
dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche’ a quelle emesse da societa’ che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono
controllate o sono controllate dalla
stessa societa’ che controlla l’impresa.
La disposizione di cui alla lettera g-bis)
del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) che l’opzione sia esercitabile non
prima che siano scaduti tre anni dalla
sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l’opzione e’
esercitabile, la societa’ risulti quotata
in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei
titoli oggetto di opzione non inferiore
alla differenza tra il valore delle azioni
al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia
prima che siano trascorsi cinque anni
dalla loro assegnazione, l’importo che
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non ha concorso a formare il reddito
di lavoro dipendente al momento
dell’assegnazione e’ assoggettato a
tassazione nel periodo d’imposta in
cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1,
compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo
12, o il diritto di ottenerli da terzi, si
applicano le disposizioni relative alla
determinazione del valore normale dei
beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in
natura prodotti dall’azienda e ceduti
ai dipendenti e’ determinato in misura
pari al prezzo mediamente praticato
dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista. Non concorre a formare il
reddito il valore dei beni ceduti e dei
servizi prestati se complessivamente di
importo non superiore nel periodo
d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore e’ superiore al citato limite, lo
stesso concorre interamente a formare
il reddito.
4. Ai fini dell’applicazione del comma
3:
a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m),
del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30
per cento dell’importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di
15 mila chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun
anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal
periodo d’imposta successivo, al netto
degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si
assume il 50 per cento della differenza
tra l’importo degli interessi calcolato al
tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli
interessi calcolato al tasso applicato
sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli
di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali,
dal datore di lavoro ai dipendenti in
contratto di solidarieta’ o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7
marzo 1996, n. 108, o ammessi a
fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi
del decreto-legge 31 dicembre 1991,
n. 419, convertito con modificazioni,
dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la
differenza tra la rendita catastale del
fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese
le utenze non a carico dell’utilizzatore
e quanto corrisposto per il godimento
del fabbricato stesso. Per i fabbricati
concessi in connessione all’obbligo di
dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono
essere iscritti nel catasto si assume la
differenza tra il valore del canone di
locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e
quanto corrisposto per il godimento
del fabbricato; c-bis) per i servizi di
trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti,
l’importo corrispondente all’introito
medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti
e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una
percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di
cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il
decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti e’ emanato entro il 31
PENSIONI
dicembre di ogni anno ed ha effetto
dal periodo di imposta successivo a
quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita’ percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio
comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000
al giorno, elevate a lire 150.000 per
le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e’ ridotto di un terzo. Il limite e’ ridotto di
due terzi in caso di rimborso sia delle
spese di alloggio che di quelle di vitto.
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio,
al viaggio e al trasporto, nonche’ i
rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute
dal dipendente, sempre in occasione
di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le
trasferte all’estero. Le indennita’ o i
rimborsi di spese per le trasferte
nell’ambito del territorio comunale,
tranne i rimborsi di spese di trasporto
comprovate da documenti provenienti
dal vettore, concorrono a formare il
reddito.
6. Le indennita’ e le maggiorazioni di
retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle
attivita’ lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte
con carattere di continuita’, le indennita’ di navigazione e di volo previste
dalla legge o dal contratto collettivo, i
premi agli ufficiali piloti dell’Esercito
italiano, della Marina militare e
dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento
militare, i premi agli ufficiali piloti del
Corpo della Guardia di finanza di cui
all’art. 3 della legge 28 febbraio
2000, n. 42 nonche’ le indennita’ di
cui all’articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50
per cento del loro ammontare. Con
decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita’ della
presente disposizione.
7. Le indennita’ di trasferimento, quelle
di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il
reddito nella misura del 50 per cento
del loro ammontare per un importo
complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni
per quelli fuori dal territorio nazionale
o a destinazione in quest’ultimo. Se le
indennita’ in questione, con riferimento
allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu’ anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita’
corrisposte per il primo anno. Le spese
di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi
dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche’ le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita’ di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto
trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in
caso di contemporanea erogazione
delle suddette indennita’.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita’ percepite per servizi prestati
all’estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita’ base e di maggiorazioni ad esse
collegate concorre a formare il reddito
la sola indennita’ base nella misura del
50 per cento. Qualora l’indennita’ per
servizi prestati all’estero comprenda
emolumenti spettanti anche con riferimento all’attivita’ prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo
sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilita’ di
quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei
commi da 1 a 8, il reddito di lavoro
dipendente, prestato all’estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo
del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore
a 183 giorni, e’ determinato sulla base
delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 ottobre 1987, n. 398. 9. Gli
ammontari degli importi che ai sensi
del presente articolo non concorrono a
formare il reddito di lavoro dipendente
possono essere rivalutati con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31
agosto supera il 2 per cento rispetto al
valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo
dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30
settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa
all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara’ fronte all’onere
derivante dall’applicazione del medesimo decreto».
Art. 1847
Computo del servizio effettivo
1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo
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PENSIONI
stesso. 2. Il tempo trascorso durante la
sospensione dall’impiego e’ computato
in ragione della meta’, ferma restando
l’integrale non computabilita’ dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualita’ di richiamati senza assegni.
Art. 1848
Riunione e ricongiunzione dei servizi
1. Al personale militare si applicano le
norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili
con le disposizioni del presente capo.
Art. 1849
Maggiorazioni del servizio effettivo
1. Un periodo di servizio, di cui e’ prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa piu’ favorevole, ai
sensi dell’articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Per la computabilita’ degli aumenti
dei periodi di servizio si applicano gli
articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 165.
Note all’art. 1849:
- Il testo dell’articolo 39 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note
all’articolo 1841, e’ il seguente:
«Art. 39 (Servizi e periodi computabili
in base a diverse disposizioni del testo
unico). - 1. Un periodo di servizio, di
cui sia prevista la computabilita’ in base a diverse disposizioni del presente
testo unico, si considera una sola volta
secondo la normativa piu’ favorevole.
2. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque
computabili ai fini del trattamento di
quiescenza».
- Il testo degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165,
citato nelle note all’articolo 1843, e’
30
il seguente:
«Art. 5 (Computo dei servizi operativi
e riconoscimento dei servizi prestati
pre-ruolo). - 1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, secondo comma, della legge
5 maggio 1976, n. 187, agli articoli
19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, all’articolo 8, quinto
comma, della legge 27 dicembre
1973, n. 838, e all’articolo 3, quinto
comma, della legge 27 maggio 1977,
n. 284, e successive modificazioni ed
integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni.
2. Per il personale il cui trattamento
pensionistico e’ liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli
aumenti del periodo di servizio di cui
al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini
della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita’ contributiva
necessari per l’accesso alla pensione
di vecchiaia. In tale caso si applica il
coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di eta’ indicato
nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995.
3. Gli aumenti dei periodi di servizio
nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte
oneroso, anche per periodi di servizio
comunque prestato.
4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto,
e’ ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale.
5. Per il personale in ferma di leva
prolungata o breve l’amministrazione
provvede al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali previsti
dalla normativa vigente.
6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonche’ quelli
utili ai fini previdenziali, anche antece-
dentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennita’ di fine servizio.».
«Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase
di prima applicazione, i limiti di eta’
per la cessazione dal servizio, previsti
dall’articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di eta’ per gli anni
dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli
anni dal 2002 al 2004
Art. 1864
Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria
1. Per il personale la cui pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato
applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata
alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai
sensi dell'articolo 1, comma 11 della
stessa legge. Al termine del periodo di
permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'eta' di cessazione dall'ausiliaria.
Nota all'art. 1864:
- Il testo dell'articolo 1, comma 11,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841, e' il
seguente:
«11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del
tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di
trasformazione previsto al comma 6.».
Si riporta, altresi', la tabella A allegata
alla medesima legge, con i coefficienti
di trasformazione a decorrere dal 1°
gennaio 2010:
PENSIONI
Tabella A
(v. articolo 1, comma 6)
va al collocamento in ausiliaria, previa
opzione dell'interessato.».
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
Art. 1866
Base contributiva e pensionabile
1. La pensione, nel sistema di calcolo
retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell'indennita' integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge, ai sensi dell'articolo
53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
2. Al personale militare si applicano le
disposizioni in materia di ampliamento
della base contributiva e pensionabile
previste dall'articolo 2, commi 9, 10 e
11 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
con decorrenza 1° gennaio 1996.
3. L'incremento previsto dal comma 2
trova applicazione ai fini della determinazione delle sole quote di pensione
previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e per la parte
eccedente l'aumento del 18 per cento,
calcolato sullo stipendio, esclusa l'indennita' integrativa speciale.
4. La maggiorazione del 18 per cento
di cui al comma 3 e' assoggettata alla
ritenuta INPDAP di cui all'articolo
1874, in applicazione dell'articolo 15,
comma 1, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
Note all'art. 1866:
- Il testo dell'articolo 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 53 (Base pensionabile). - Ai fini
della determinazione della misura del
trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo
stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento:
a) indennita' di funzione per i generali
di brigata ed i colonnelli, prevista dal-
Divisori
22,627
22,035
21,441
20,843
20,241
19,635
19,024
18,409
17,792
Età
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Valori
4,4195
4,538%
4,664%
4,798%
,490%
5,093%
5,257%
5,432%
5,620%
tasso di sconto= 1,5%
Art. 1865
Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria
1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo
992, si applica l'articolo 3, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 165.
Nota all'art. 1865:
- Il testo dell'articolo 3, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165, citato nelle note all'articolo
1843, e' il seguente:
«7. Per il personale di cui all'articolo 1
escluso dall'applicazione dell'istituto
dell'ausiliaria che cessa dal servizio
per raggiungimento dei limiti di eta'
previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che
non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella
posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto
o in parte con il sistema contributivo di
cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335,
il montante individuale dei contributi
e' determinato con l'incremento di un
importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della
pensione. Per il personale delle Forze
di polizia ad ordinamento militare il
predetto incremento opera in alternati-
l'articolo 8 della legge 10 dicembre
1973, n. 804;
b) assegno perequativo ed assegno
personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre
1973, n. 628, in favore degli ufficiali
di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa;
c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, applicabile al personale militare in
base all'articolo 3 della legge 8 agosto
1957, n. 751.
Agli stessi fini, nessun altro assegno o
indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa
disposizione di legge non ne prevede
espressamente la valutazione nella base pensionabile.
Per l'ufficiale che in tempo di guerra
sia stato investito del grado superiore a
quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale
grado.».
- Il testo dell'articolo 2, commi 9, 10 e
11, della legge 8 agosto 1995, n.
335, citata nelle note all'articolo 1841,
e' il seguente:
«9. Con effetto dal 1° gennaio 1996,
per i dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, iscritti alle forme di previdenza
esclusive dell'assicurazione generale
obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette
forme di previdenza, si applica, ai fini
della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.
Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle
predette basi delle indennita' e assegni
comunque denominati corrisposti ai di-
31
PENSIONI
pendenti in servizio all'estero.
10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto
entrate del Ministero del tesoro della
quota di maggiorazione della base
pensionabile, la disposizione di cui al
comma 9 opera per la parte eccedente
l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della
legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata
legge n. 724 del 1994 .
11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole
quote di pensione previste dall'articolo
13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».
- Il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, citato nelle note
all'articolo 1840, e' il seguente:
«Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti
alle gestioni speciali amministrative
dall'INPS, l'importo della pensione e'
determinato dalla somma:
b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1°
gennaio 1993, calcolato secondo le
norme di cui al presente decreto.».
- Il testo dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724
(Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, e' il
seguente:
«Art. 15 (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del te-
32
soro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione). - 1.
Con decorrenza dal 1° gennaio 1995,
ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del
tesoro, lo stipendio e gli altri assegni
pensionabili con esclusione dell'indennita' integrativa speciale di cui alla L.
27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni ed integrazioni, e degli
assegni e indennita' corrisposti per lo
svolgimento di particolari funzioni
esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal
testo unico approvato con D.P.R. 29
dicembre 1973, n. 1092, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22
della L. 29 aprile 1976, n. 177.».
Art. 1867
Aliquote di rendimento
1. Con effetto dal 1° gennaio 1998,
l'aliquota annua di rendimento ai fini
della determinazione della misura della pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui
all'articolo 59, comma 1 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, con la
stessa decorrenza.
2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19,
della legge 8 agosto 1995, n. 335,
l'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1 non puo' comportare un
trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione
delle aliquote di rendimento previste
dalle norme di cui all'articolo 54 del
decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.
Note all'art. 1867:
- Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
citata nelle note all'articolo 1866, e' il
seguente:
«Art. 17 (Aliquote di rendimento per il
calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni). - 1. Con effetto
dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in
materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono
estese ai regimi pensionistici sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere
da tale data.».
- Il testo dell'articolo 59, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, e' il
seguente:
«Art. 59 (Disposizioni in materia di
previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 1. Con effetto sulle
anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i
lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed
esonerative, qualora non gia' previsto,
si applica la tabella di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 503 ; a decorrere dalla medesima data e' abrogato il comma 3
dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 . Per gli iscritti
alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181,
continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo n. 181 del 1997.
Con effetto dalla medesima data:
a) gli aumenti di periodi di servizio
computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in
relazione allo svolgimento di particolari attivita' professionali non possono
eccedere complessivamente i cinque
anni; gli aumenti dei periodi di servizio
anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti va-
PENSIONI
lidi a fini pensionistici e se eccedenti i
cinque anni non sono ulteriormente aumentabili;
b) per la determinazione dell'anzianita'
contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni
di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono
fatte salve le domande presentate ai
sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n.
658 . Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092.».
- Il testo dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, citata
nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe
spettato in base all'applicazione delle
aliquote di rendimento previste dalla
normativa vigente.». - Il testo dell'articolo 54 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, citato nelle note all'articolo
1841, e' il seguente:
«Art. 54 (Misura del trattamento normale). - 1. La spettante al militare che
abbia maturato almeno quindici anni e
non piu' di venti anni di servizio utile e'
pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.
2. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1.80 per cento ogni anno di
servizio utile oltre il ventesimo.
3. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il
quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di eta' indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella
stessa.
4. Le percentuali di aumento indicate
nella lettera B) della tabella di cui al
precedente comma si applicano anche
per la liquidazione della pensione dei
sottufficiali, siano o non provenienti dal
servizio permanente o continuativo,
nonche' dei carabinieri e dei finanzieri.
5. Per i sottufficiali dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica del ruolo
speciale per mansioni d'ufficio collocati
in congedo prima del compimento del
limite di eta' previsto per la cessazione
dal servizio si applica, relativamente al
servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di
aumento inerente al grado rivestito a
tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di
aumento dell'1,80.
6. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali
e i militari di truppa del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza e del
Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del
3,60.
7. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare l'80
per cento della base pensionabile.
8. In ogni caso la pensione spettante
non puo' essere minore di quella che il
militare avrebbe conseguito nel grado
inferiore, in base agli anni di servizio
utile maturati alla data di cessazione
dal servizio.
9. Per il militare che cessa dal servizio
permanente o continuativo per raggiungimento del limite di eta', senza aver
maturato l'anzianita' prevista nel primo
comma dell'art. 52, la pensione e' pari
al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.
10. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2.
11. L'indennita' per una volta tanto e'
pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.».
Art. 1868
Effetti pensionistici delle indennita' di
impiego operativo
1. L'indennita' di impiego operativo di
base di cui all'articolo 2 della legge 23
marzo 1983, n. 78, e' pensionabile.
2. Per i periodi di percezione delle indennita' operative di
campagna, di imbarco e di controllo
dello spazio aereo, di cui alla
stessa legge, il predetto importo e'
maggiorato, per ogni anno di
servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita'
e per un periodo massimo complessivo
di 20 anni, secondo le seguenti
percentuali:
a) reparti di campagna: 0,75;
b) reparti di campagna per truppe alpine: 1,25;
c) imbarco su mezzi di superficie: 3,5;
imbarco su sommergibili: 6;
d) controllo dello spazio aereo: I grado
di abilitazione: 1,25; II grado di abilitazione: 2; III grado di abilitazione:
3,75.
3. Se i predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennita' piu' favorevoli percepite nel tempo dagli interessati.
4. Per il personale che si trova a operare nelle condizioni di
impiego di cui agli articoli 17 e 13,
commi 6 e 7, della stessa
legge, la percentuale dell'indennita'
meno favorevole e' pensionabile
in proporzione agli anni di servizio
prestato nelle predette
condizioni.
Note all'art. 1868:
- Per il testo dell'articolo 2 della legge
23 marzo 1983, n. 78, si vedano le
note all'art. 1822.
- Il testo degli articoli 13, commi 6 e 7,
e 17 della legge 23 marzo 1983, n.
78, e' il seguente:
«Art. 13 (Indennita' supplementari per
pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti
istruttori di volo o di specialita' e com-
33
PENSIONI
pensi di collaudo). - (Omissis).
6. Le indennita' supplementari indicate
nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro.
7. Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso
di collaudo in volo di aeromobili di
produzione o che abbiano subito
grandi riparazioni, revisioni generali o
lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori,
e' corrisposto un compenso, per ogni
collaudo, cumulabile con le indennita'
previste dalla presente legge, in misura
pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennita' d'impiego operativo
stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni
indicate alle note a) e b) della tabella
stessa.».
«Art. 17 (Norme di corresponsione e
cumulabilita' delle indennita'). - 1. Le
indennita' previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di
opzione per il trattamento piu' favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennita' e le indennita'
di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non
sono cumulabili con le indennita' per
servizio d'istituto di cui alla legge 23
dicembre 1970, n. 1054, e successive
modificazioni, salvo quanto disposto
dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
2. Tuttavia, il personale che si trovi in
condizioni di aver diritto ad una delle
indennita' di cui ai precedenti articoli
2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo
conserva il trattamento in godimento.
Qualora la misura di tale trattamento
sia inferiore a quella dell'indennita' di
cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste
ultime indennita' sono corrisposte per
la differenza.
3. Ai piloti e agli specialisti che svolgono attivita' aeronavigante o di volo con
aeromobili imbarcati sono corrisposte,
34
in deroga al divieto di cumulo stabilito
dal precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu'
favorevole in misura intera e l'altra in
misura ridotta al 25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai precedenti
articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita'
supplementare di comando navale, non
sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n.
1156, e successive modificazioni.
4. Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di paracadutismo
presso comandi, grandi unita', reparti
e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al
primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e la indennita' di
cui al secondo comma dell'articolo 3,
delle quali la piu' favorevole in misura
intera e l'altra ridotta all'8 per cento.
5. Le indennita' indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365 .
6. L'indennita' d'impiego operativo di
cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali
e sottufficiali dell'Esercito, della Marina
e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta
solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure
di riduzione previste per quest'ultimo.
7. Nel primo comma dell'articolo 5
delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302,
convertito in legge dalla legge 4 aprile
1935, n. 808, le parole «e' sospesa
salvo il disposto del successivo articolo
8» sono sostituite dalle altre: «e' sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il
disposto del successivo articolo 8».
8. Le indennita' di cui agli articoli 3, 4,
7 e 14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di
cui all'articolo 2, non sono corrisposte
al personale in licenza straordinaria, al
personale assente dal reparto, dalla
nave o dal servizio per infermita'
quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo
del trattamento economico di missione
con percezione della relativa diaria,
frequenta corsi presso le accademie, le
scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le universita' o
all'estero (17).
9. Comma soppresso dall'art. 4, D.P.R.
16 marzo 1999, n. 255.
10. Salvo quanto disposto dalla presente legge le indennita' di imbarco, di
aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalita' previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938,
n. 1156, e successive modificazioni, e
dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero
1302, convertito in legge dalla legge 4
aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.
11. Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla presente legge, nei
casi in cui occorra determinarle, sono
pari ad un trentesimo di quelle mensili.
12. Le disposizioni della presente legge concernenti le indennita' di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennita' supplementari valgono
anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
dei reparti di volo del Corpo della
guardia di finanza e per il personale
dei reparti di volo della polizia di Stato
in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti
parte di equipaggi fissi di volo o che
frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo».
Art. 1869
Maggiorazione per i percettori dell'indennita' di aeronavigazione o di volo
1. Per il personale militare che ha per-
PENSIONI
cepito le indennita' di aeronavigazione
o di volo, la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente
a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di
volo percepite, calcolate ad anno, per
quanti sono gli anni di servizio effettivo
prestati con percezione di dette indennita' e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio
di aeronavigazione e di volo.
2. La pensione normale di cui al comma 1 e', altresi', aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento
delle indennita' di aeronavigazione o
di volo previste all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai
venti anni di cui al comma 1.
3. La somma degli aumenti di cui ai
commi 1 e 2 non puo' superare l'80
per cento delle indennita' stesse.
4. A fini dell'applicazione del presente
articolo si tiene conto del grado rivestito
e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato
all'atto della cessazione dal sevizio. Il
calcolo delle aliquote pensionabili delle
indennita' di aeronavigazione e di volo,
di cui ai commi 1 e 2, e' effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto
della durata di ciascuno di tali periodi e
sulla base delle corrispondenti indennita' nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio.
5. Per i periodi di servizio superiori al
massimo pensionabile si tiene conto
delle misure piu' favorevoli percepite,
nel tempo, dagli interessati.
6. Per i periodi anteriori al 1° luglio
1970 l'attivita' di volo svolta sui velivoli
da caccia e' assimilata a quella svolta
sugli aviogetti.
7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attivita' di
volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito l'indennita' di aeronavigazione o di volo, la
pensione e l'indennita' per una volta
tanto sono aumentati di un'aliquota di
dette indennita' nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6.
8. La quota in pensione del trattamento
accessorio, risultante dal cumulo della
quota maturata delle indennita' di aeronavigazione o di volo e della quota
in pensione risultante dall'applicazione
dell'articolo 1868 non puo' superare
l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, delle indennita' di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5
e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78.
Nota all'art. 1869:
- Per il testo degli articoli 5 e 6 della
legge 23 marzo 1983, n. 78, si vedano le note all'articolo 1853.
Art. 1870
Calcolo dell'indennita' di ausiliaria
1. Al militare in ausiliaria compete, in
aggiunta al trattamento di quiescenza,
una indennita' annua lorda, pari al 70
per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio
corrispondente a quella effettivamente
posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.
2. Il trattamento economico spettante
nel tempo al pari grado in servizio e'
inteso come comprensivo di tutte le
maggiorazioni e di tutte le indennita'.
3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a
entrambi i termini del raffronto:
a) dell'indennita' integrativa speciale;
b) della quota degli assegni per il nucleo familiare;
c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n.
336;
d) dell'eventuale pensione privilegiata;
e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo;
f) degli aumenti periodici di stipendio
di cui all'articolo 1863;
g) delle quote aggiuntive previste dal-
l'articolo 161 della legge 11 luglio
1980, n.312, per il personale dirigente;
h) degli incrementi corrisposti a titolo
di perequazione automatica;
i) dell'indennita' di posizione e perequativa;
l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale;
m) della speciale indennita' pensionabile di cui all'articolo 1818.
4. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema
di calcolo retributivo, e' pensionabile
al cessare della posizione di ausiliaria.
Note all'art. 1870:
- La legge 24 maggio 1970, n. 336
(Norme a favore dei dipendenti civili
dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1970, n.
144.
- Il testo dell'articolo 161 della legge
11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto
retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
e' il seguente:
«Art. 161 (Base pensionabile). - 1. Per
le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli
inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della
determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1029, modificati dagli articoli 15 e 16 della L. 29
aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento di previdenza di cui al D.P.R.
29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo
stipendio integralmente percepito deve
essere maggiorato delle quote mensili
della successiva classe di stipendio o
del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio.
2. Nei confronti del restante personale
dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le
disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con ri-
35
PENSIONI
ferimento agli aumenti biennali di stipendio.
3. Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in
numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per
mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le
frazioni inferiori. 4. Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi,
sono operate le normali ritenute per la
quiescenza e per la previdenza».
Art. 1871
Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo
1. Il periodo di permanenza in ausiliaria e' computato per intero agli effetti
della pensione come servizio effettivo,
anche se il militare non e' stato nel periodo stesso richiamato in servizio.
Non e' invece computato il periodo di
tempo durante il quale il militare ha
prestato altro servizio produttivo di
pensione, salva l'opzione del medesimo ai fini della pensione militare.
2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, e' liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e
sulla base degli assegni pensionabili
che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto
della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti
periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in
ausiliaria, sia dell'indennita' di cui articolo 1870.
3. Se il militare e' stato richiamato per
almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento
di quiescenza sulla base degli assegni
pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali
inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo.
36
4. Per i militari collocati in ausiliaria
per effetto dell'avvenuta cessazione del
trattamento pensionistico di guerra, il
periodo di permanenza in ausiliaria
non e' computabile nei confronti di coloro che hanno gia' fruito dell'aumento
di sei anni di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092.
Nota all'art. 1871:
- Il testo dell'articolo 63 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note
all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 63 (Militari invalidi di guerra). 1. Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidita'
contratta a causa di guerra o per aver
conseguito trattamento pensionistico di
guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.
2. In mancanza di tale anzianita',
spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio
utile.
3. Ai fini della misura della pensione
normale e dell'assegno integratore, il
servizio utile e' aumentato di sei anni.
4. Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i
benefici di cui ai precedenti commi a
decorrere dal giorno successivo a
quello della cessazione di detto trattamento.
5. Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o
continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il
militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata
raggiunta l'anzianita' prevista dai primo comma dell'art. 52, e' pari al
2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo
computato con l'aumento di dodici
anni, senza che possa essere superato
il limite di quindici anni.
6. L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo
spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo
essere cessato dal servizio permanente
o continuativo senza diritto a pensione
normale; in tale caso resta escluso
l'aumento di sei anni.
7. Al militare che cessi dal servizio
permanente o continuativo perche' invalido della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e
successive modificazioni».
Art. 1872
Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato
con il sistema di calcolo retributivo
1. L'ufficiale cessato dal servizio permanente per eta' o per invalidita' e
collocato direttamente nella riserva o
in congedo assoluto, al compimento in
tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50
per cento dello stipendio per ogni
biennio trascorso nella predetta condizione.
2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in
congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell'articolo 995, in relazione alla minore durata
della permanenza in ausiliaria.
Art. 1873
Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo
al personale dirigente cessato dalla
posizione di aspettativa per riduzione
dei quadri
1. Agli ufficiali dirigenti che cessano
dalla posizione di aspettativa per ridu-
PENSIONI
zione dei quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante:
a) il trattamento pensionistico che sarebbe loro spettato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta',
compresi gli aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto
della cessazione;
b) l'indennita' di ausiliaria di cui all'articolo 1870.
2. Gli stessi ufficiali hanno diritto alla
riliquidazione del trattamento di quiescenza al termine dell'ausiliaria, secondo le modalita' di cui all'articolo
1871.
Art. 1874
Ritenuta INPDAP sul trattamento di
quiescenza
1. La ritenuta INPDAP e' operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione e
della tredicesima mensilita', esclusa la
parte pensionabile delle indennita' di
impiego operativo, percepite durante
il periodo di permanenza in ausiliaria
nonche' durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono
computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello
stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva
o in congedo assoluto e' stato determinato da ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di
guerra, la ritenuta non e' operata.
2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al
contributo previsto per il personale in
servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
presso l'INPDAP.
Art. 1876
Norma di salvaguardia per il personale richiamato dal congedo o dall'ausiliaria
1. Al personale richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico
di attivita', se piu' favorevole rispetto
al trattamento di quiescenza e all'indennita' di ausiliaria in godimento.
Art. 1875
Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo
1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari
di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito, nel sistema di calcolo retributivo.
Art. 1877
Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attivita' spettanti
dopo la cessazione dal servizio
1. Si applica l'articolo 58 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di
cumulo delle rate di pensione con gli
assegni di attivita' spettanti dopo la
cessazione dal servizio.
Nota all'art. 1877:
- Il testo dell'articolo 58 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note
all'articolo 1841, e' il seguente:
«Art. 58 (Non cumulabilita' delle rate
di pensione con assegni di attivita'
spettanti dopo la cessazione dal servizio). - 1. Al personale militare cessato
dal servizio permanente o continuativo
per infermita', per non idoneita' agli
uffici del grado o per causa a questa
corrispondente ovvero in applicazione
delle norme sull'avanzamento non
competono le rate del trattamento di
quiescenza durante il periodo di tre
mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo
stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attivita'».
AUSILIARIA, ADDIO?
COS’ E’ E COME FUNZIONA
L’ISTITUTO CHE RISCHIA
DI SCOMPARIRE
Storia di un istituto che ha comunque
costituito un elemento positivo nella storia economica di un personale che ha
dovuto subire e subisce numerose rinunce
di Carlo Germi
Segretario generale Ficiesse
La posizione di ausiliaria è una particolare posizione giuridica afferente lo
Status militare alla quale, come stabilito dalla legge n. 113 del 1954, che
per prima l’ha introdotta, accedono gli
ufficiali che abbiano raggiunto il limite
di età previsto per il pensionamento in
ciascuna arma, ciascun ruolo e ciascun
grado. Gli ufficiali che accedevano a
tale posizione restavano a disposizione
del Governo e potevano essere chiamati a prestare servizi che non fossero
riservati, da disposizioni di legge o di
regolamento, agli ufficiali in servizio
permanente. L'ufficiale in ausiliaria non
poteva assumere impieghi, né rivestire
cariche o assolvere incarichi, retribuiti
o meno, presso imprese che avessero
rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. La durata massima di
permanenza in ausiliaria, come previsto dalla legge n. 404 del 1990, era di
otto anni, trascorsi i quali l'ufficiale veniva posto in riserva, con obblighi di
servizio solo in caso di guerra, mentre,
al raggiungimento del limite di età, veniva posto in congedo assoluto.
Con le leggi n. 212 del 1983 e n. 404
del 1990, anche i sottufficiali delle forze armate cessavano dal servizio al
56^ anno, per essere collocati in ausiliaria, dove permanevano otto anni;
successivamente erano posti nella riserva o in congedo assoluto. Analoga disposizione era prevista per l'Arma dei
carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza. Al personale collocato
in ausiliaria competeva oltre al tratta-
37
PENSIONI
mento pensionistico, un'indennità annua pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento pensionistico e
la retribuzione relativa al grado e all'anzianità posseduti al momento del
collocamento in ausiliaria.
La pur sommaria descrizione dell’ istituto in parola fa intendere come si tratti
di un meccanismo positivo per il personale militare introdotto da una parte
per poter comunque contare su personale specializzato spesso ancora in età
idonea per essere impiegato e dall’ altra stabilire un trattamento economico
favorevole per categorie particolarmente penalizzate nel corso del servizio prestato caratterizzato da sacrifici
personali e familiari e da momenti
spesso difficili. L’istituto ha poi, nel tempo subito varie modifiche, tutte in senso
negativo, allo scopo di allineare la sua
disciplina alle varie riforme effettuate
dai governi negli anni 80 e 90 tese a
ridimensionare la spesa pensionistica.
Tra queste la possibilità di andare in
ausiliaria al di fuori dei limiti di età
massimi è stata stabilita dagli originari
25 anni ai 40 anni effettivi di servizio.
(articoli 32, comma 5, e 43, comma 5,
della legge 19 maggio 1986, n. 224).
La più significativa tra le modifiche è
poi stata introdotta a seguito della
riforma voluta dalla legge 8 agosto
1995, n. 335 “Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare” che all’ articolo 2 (Armonizzazione), comma 23, lettera b, ha stabilito: Il Governo della Repubblica e'
delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme intese a:
<<b) armonizzare ai principi ispiratori
della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di
impiego, dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, con
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riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi.
Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti
trattamenti e'regolato secondo quando
previsto dall'articolo 18, comma 8quinquies, del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente
legge.>>
L’ armonizzazione, varata con il D.Lgs.
30 aprile 1997, n. 165, per quanto attiene all’ istituto in esame, è contenuta
nell’ articolo 3 (Ausiliaria) che recita:
<<1. Il collocamento in ausiliaria del
personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di
eta' previsto per il grado rivestito.
2. Il personale militare permane in ausiliaria:
a) fino a 65 anni, se con limite di eta'
per la cessazione dal servizio pari o
superiore a 60 anni, ma inferiore a 62
anni;
b) fino a 67 anni, se con limite di eta'
per la cessazione dal servizio pari o
superiore a 62 anni e, comunque, per
un periodo non inferiore ai 5 anni.>>
Il comma 4 dell’ art. 7 dello stesso
provvedimento intitolato “Norme transitorie” stabilisce:
<<Le facolta' rispettivamente previste
dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n.
224, ( cioè la possibilità di andare in
ausiliaria con 40 anni di servizio effettivo) possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di
quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.>>
Con il decreto milleproroghe relativo al
2002, tale ultimo termine è stato modificato:
<<6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto,
il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessa-
to che abbia prestato non meno di 40
anni di servizio effettivo. Il periodo di
permanenza in tale posizione e' pari a
5 anni>> (dal 1 gennaio 1998 al 31
dicembre 2007).
Con il decreto mille proroghe per
2008, il termine dei 10 anni è stato
portato a 11:
<<3-bis. All’articolo 7, comma 6, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.
165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni». ( dal 1
gennaio 2008 al 31 dicembre
2008).>>
Infine con la legge 27 febbraio 2009
n. 14 che ha convertito il decreto relativo alle proroghe per il 2009 il termine
è stato ulteriormente portato al 31 dicembre 2010:
<<8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2
anni.>> ( dal 1 gennaio 2009 al 31
dicembre 2010 ).
Il disposto delle norme sin qui esaminate consente quindi di porre un punto
fermo alla disciplina dell’ istituto: oggi,
si accede ad esso o con il raggiungimento dei limiti di età previsti per il
trattamento di pensione di vecchiaia
ovvero, sino al 31 dicembre 2010,
con il requisito dei 40 anni di servizio
effettivo. Le frammentarie notizie che
ci giungono da varie fonti, comunque
non ancora formalizzate, sulla manovra economica da 24 miliardi di euro
che il governo italiano ha approvato
sostengono che tra le varie misure di
contenimento della spesa pubblica è
stata prevista l’ abolizione della posizione dell’ ausiliaria per il personale
dei comparti difesa e sicurezza, conseguentemente questo personale in
servizio permanente delle Forze Armate, compresi i Carabinieri e gli appartenenti al Corpo della Guardia di
finanza, all’ atto della cessazione dal
servizio per qualsiasi causa sarà collocato direttamente nella categoria della
riserva.