normativa - Ficiesse
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PENSIONI ABBIAMO RITENUTO UTILE DEDICARE, IN QUESTO NUMERO, UNA RUBRICA ALLA NORMATIVA SULLE PENSIONI. RIPORTIAMO DI SEGUITO GLI ARTICOLI CONTENUTI NEL NUOVO “ORDINAMENTO MILITARE” CHE SI RIFERISCONO ALLA MATERIA Art. 1838 Ambito soggettivo di applicazione 1. Ferma restando la disciplina generale in materia di trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, ivi compreso il testo unico sulle pensioni di guerra, al personale militare, incluso quello appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare, si applicano le disposizioni contenute nel presente libro. Art. 1839 Trattamento pensionistico normale 1. Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilita, e’ corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice. Art. 1840 Cessazione dal servizio per limiti di eta’ 1. Il personale militare e’ collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di eta’, fatti salvi gli speciali limiti di eta’ previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall’articolo 925 all’articolo 928 e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 2. Il personale di cui al comma 1 e’ collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di eta’, se in possesso dell’anzianita’ contributiva stabilita dall’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Note all’art. 1840: - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello la redazione ORDINAMENTO MILITARE: NORMATIVA SULLE PENSIONI stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78) e’ pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71. - Il testo dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell’articolo 3 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, e’ il seguente: «Art. 6 (Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia). - 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all’articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se piu’ elevati. 2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualita’ di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell’art. 3, D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modifica- zioni, dalla L. 29 novembre 1952, n. 2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo». Art. 1841 Cessazione dal servizio per infermita’ non dipendente da causa di servizio 1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita’ non dipendente da causa di servizio al raggiungimento dell’anzianita’ contributiva di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Al personale militare compete la pensione di inabilita’ alle condizioni stabilite dall’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Note all’art. 1841: - Il testo dell’articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, e’ il seguente: «Art. 52 (Diritto al trattamento normale). - 1. L’ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio per- 25 PENSIONI manente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianita’ di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.». - Il testo dell’articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, e’ il seguente: «12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, nonche’ per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermita’ non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilita’ di svolgere qualsiasi attivita’ lavorativa, la pensione e’ calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di eta’ previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potra’ essere computata un’anzianita’ utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l’importo del trattamento stesso non potra’ superare l’80 per cento della base pensionabile, ne’ quello spettante nel caso che l’inabilita’ sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma e’ richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilita’ di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222 . Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalita’ applicative delle disposizioni del presente comma, in linea 26 con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilita’ operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilita’ dipendente da causa di servizio.». Art. 1842 Cessazione dal servizio per infermita’ dipendente da causa di servizio 1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermita’ dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Note all’art. 1842: - Gli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all’articolo 1841, contengono disposizioni relative al trattamento privilegiato (Titolo IV artt. 64- 80). In particolare, il testo dell’articolo 64 e’ il seguente: «Art. 64 (Diritto alla pensione). 1. Il dipendente statale che per infermita’ o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell’integrita’ personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. 2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall’adempimento degli obblighi di servizio. 3. Per gli stessi effetti, le infermita’ o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.». Art. 1843 Cessazione dal servizio a domanda 1. Il diritto alla pensione di anzianita’ si consegue a norma dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Nota all’art. 1843: - Il testo dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall’articolo 2, comma 23, della L. 8 agosto 1995, n. 335, e dall’articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche’ del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997, n. 139, e’ il seguente: «2. In considerazione della specificita’ del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarita’ ed esigenze dei rispettivi settori di attivita’, il diritto alla pensione di anzianita’ si consegue, altresi’, al raggiungimento della massima anzianita’ contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, cosi’ come modificata in ragione dell’aliquota annua di rendimento di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n. 335 del 1995, ed in corrispondenza dell’eta’ anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto». Art. 1844 Cessazione dal servizio d’autorita’ 1. In caso di cessazione dal servizio d’autorita’ ai sensi dell’articolo 934, il diritto a pensione si consegue in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1843 Art. 1845 Indennita’ per una volta tanto 1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un’indennita’ per una volta tanto ai PENSIONI sensi degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all’art. 1845: - Il testo degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all’articolo 1841, e’ il seguente: «5. All’ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un’indennita’ per una volta tanto purche’ abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.». «11. L’indennita’ per una volta tanto e’ pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.». Art. 1846 Ritenuta INPDAP 1. Per il personale in servizio permanente e per il personale volontario in ferma l’Amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente per i dipendenti dello Stato. 2. Sono assoggettati a ritenuta INPDAP tutti gli emolumenti che formano il trattamento economico fondamentale e accessorio, fatta salva l’applicazione dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nota all’art. 1846: - Si riporta il testo dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e’ costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di eroga- zioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita’ a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter); b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita’ o ricorrenze alla generalita’ o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d’imposta a lire 500.000, nonche’ i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche’ quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le in- dennita’ sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita’ produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita’ o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell’articolo 50; f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell’articolo 100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell’articolo 12; f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita’ dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, nonche’ per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalita’ dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa’ emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’acquisto e’ assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione; g-bis) (abrogata); h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonche’ le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita’ a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal 27 PENSIONI datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all’interno dell’impresa nella misura del 25 per cento dell’ammontare percepito nel periodo d’imposta; i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della facolta’ di rinuncia all’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianita’, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall’impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche’ a quelle emesse da societa’ che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa’ che controlla l’impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l’opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l’opzione e’ esercitabile, la societa’ risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l’importo che 28 non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell’assegnazione e’ assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell’articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall’azienda e ceduti ai dipendenti e’ determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a lire 500.000; se il predetto valore e’ superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell’applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell’articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l’Automobile club d’Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d’imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta’ o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell’usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell’utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all’obbligo di dimorare nell’alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l’importo corrispondente all’introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e’ emanato entro il 31 PENSIONI dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 5. Le indennita’ percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e’ ridotto di un terzo. Il limite e’ ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche’ i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all’importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all’estero. Le indennita’ o i rimborsi di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennita’ e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attivita’ lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita’, le indennita’ di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare di cui all’articolo 1803 del codice dell’ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all’art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42 nonche’ le indennita’ di cui all’articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita’ della presente disposizione. 7. Le indennita’ di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest’ultimo. Se le indennita’ in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu’ anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita’ corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, e di trasporto delle cose, nonche’ le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita’ di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita’. 8. Gli assegni di sede e le altre indennita’ percepite per servizi prestati all’estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all’estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita’ base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita’ base nella misura del 50 per cento. Qualora l’indennita’ per servizi prestati all’estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all’attivita’ prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L’applicazione di questa disposizione esclude l’applicabilita’ di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e’ determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell’anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all’anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara’ fronte all’onere derivante dall’applicazione del medesimo decreto». Art. 1847 Computo del servizio effettivo 1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo 29 PENSIONI stesso. 2. Il tempo trascorso durante la sospensione dall’impiego e’ computato in ragione della meta’, ferma restando l’integrale non computabilita’ dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualita’ di richiamati senza assegni. Art. 1848 Riunione e ricongiunzione dei servizi 1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo. Art. 1849 Maggiorazioni del servizio effettivo 1. Un periodo di servizio, di cui e’ prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa piu’ favorevole, ai sensi dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Per la computabilita’ degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Note all’art. 1849: - Il testo dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all’articolo 1841, e’ il seguente: «Art. 39 (Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico). - 1. Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilita’ in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa piu’ favorevole. 2. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza». - Il testo degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, citato nelle note all’articolo 1843, e’ 30 il seguente: «Art. 5 (Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all’articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, all’articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all’articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni. 2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e’ liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianita’ contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di eta’ indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995. 3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato. 4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. 5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l’amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. 6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonche’ quelli utili ai fini previdenziali, anche antece- dentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell’indennita’ di fine servizio.». «Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima applicazione, i limiti di eta’ per la cessazione dal servizio, previsti dall’articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di eta’ per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004 Art. 1864 Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria 1. Per il personale la cui pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'eta' di cessazione dall'ausiliaria. Nota all'art. 1864: - Il testo dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.». Si riporta, altresi', la tabella A allegata alla medesima legge, con i coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010: PENSIONI Tabella A (v. articolo 1, comma 6) va al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.». COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE Art. 1866 Base contributiva e pensionabile 1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell'indennita' integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Al personale militare si applicano le disposizioni in materia di ampliamento della base contributiva e pensionabile previste dall'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 1996. 3. L'incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e per la parte eccedente l'aumento del 18 per cento, calcolato sullo stipendio, esclusa l'indennita' integrativa speciale. 4. La maggiorazione del 18 per cento di cui al comma 3 e' assoggettata alla ritenuta INPDAP di cui all'articolo 1874, in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Note all'art. 1866: - Il testo dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 53 (Base pensionabile). - Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennita' pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento: a) indennita' di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dal- Divisori 22,627 22,035 21,441 20,843 20,241 19,635 19,024 18,409 17,792 Età 57 58 59 60 61 62 63 64 65 Valori 4,4195 4,538% 4,664% 4,798% ,490% 5,093% 5,257% 5,432% 5,620% tasso di sconto= 1,5% Art. 1865 Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria 1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Nota all'art. 1865: - Il testo dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, citato nelle note all'articolo 1843, e' il seguente: «7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psicofisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternati- l'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonche' dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennita', anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.». - Il testo dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «9. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennita' e assegni comunque denominati corrisposti ai di- 31 PENSIONI pendenti in servizio all'estero. 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994 . 11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.». - Il testo dell'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, citato nelle note all'articolo 1840, e' il seguente: «Art. 13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianita' contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.». - Il testo dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, e' il seguente: «Art. 15 (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del te- 32 soro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione). - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennita' integrativa speciale di cui alla L. 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennita' corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della L. 29 aprile 1976, n. 177.». Art. 1867 Aliquote di rendimento 1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Note all'art. 1867: - Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, citata nelle note all'articolo 1866, e' il seguente: «Art. 17 (Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni). - 1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianita' contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.». - Il testo dell'articolo 59, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, e' il seguente: «Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). - 1. Con effetto sulle anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive, esclusive ed esonerative, qualora non gia' previsto, si applica la tabella di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ; a decorrere dalla medesima data e' abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 503 del 1992 . Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 181 del 1997. Con effetto dalla medesima data: a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attivita' professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti va- PENSIONI lidi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili; b) per la determinazione dell'anzianita' contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n. 658 . Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.». - Il testo dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non puo' comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.». - Il testo dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 54 (Misura del trattamento normale). - 1. La spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non piu' di venti anni di servizio utile e' pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. 2. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. 3. Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di eta' indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. 4. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonche' dei carabinieri e dei finanzieri. 5. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. 6. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. 7. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non puo' superare l'80 per cento della base pensionabile. 8. In ogni caso la pensione spettante non puo' essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. 9. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di eta', senza aver maturato l'anzianita' prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. 10. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2. 11. L'indennita' per una volta tanto e' pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.». Art. 1868 Effetti pensionistici delle indennita' di impiego operativo 1. L'indennita' di impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' pensionabile. 2. Per i periodi di percezione delle indennita' operative di campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo, di cui alla stessa legge, il predetto importo e' maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le seguenti percentuali: a) reparti di campagna: 0,75; b) reparti di campagna per truppe alpine: 1,25; c) imbarco su mezzi di superficie: 3,5; imbarco su sommergibili: 6; d) controllo dello spazio aereo: I grado di abilitazione: 1,25; II grado di abilitazione: 2; III grado di abilitazione: 3,75. 3. Se i predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennita' piu' favorevoli percepite nel tempo dagli interessati. 4. Per il personale che si trova a operare nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 17 e 13, commi 6 e 7, della stessa legge, la percentuale dell'indennita' meno favorevole e' pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni. Note all'art. 1868: - Per il testo dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, si vedano le note all'art. 1822. - Il testo degli articoli 13, commi 6 e 7, e 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' il seguente: «Art. 13 (Indennita' supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e com- 33 PENSIONI pensi di collaudo). - (Omissis). 6. Le indennita' supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro. 7. Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, e' corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennita' previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.». «Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita'). - 1. Le indennita' previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennita' e le indennita' di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. 2. Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennita' di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennita' sono corrisposte per la differenza. 3. Ai piloti e agli specialisti che svolgono attivita' aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, 34 in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita' supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. 4. Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e la indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento. 5. Le indennita' indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365 . 6. L'indennita' d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo. 7. Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole «e' sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8» sono sostituite dalle altre: «e' sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8». 8. Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le universita' o all'estero (17). 9. Comma soppresso dall'art. 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255. 10. Salvo quanto disposto dalla presente legge le indennita' di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalita' previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni. 11. Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili. 12. Le disposizioni della presente legge concernenti le indennita' di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennita' supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo». Art. 1869 Maggiorazione per i percettori dell'indennita' di aeronavigazione o di volo 1. Per il personale militare che ha per- PENSIONI cepito le indennita' di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennita' per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennita' di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennita' e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. 2. La pensione normale di cui al comma 1 e', altresi', aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennita' di aeronavigazione o di volo previste all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1. 3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non puo' superare l'80 per cento delle indennita' stesse. 4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianita' di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennita' di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, e' effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennita' nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure piu' favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati. 6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attivita' di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti. 7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attivita' di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito l'indennita' di aeronavigazione o di volo, la pensione e l'indennita' per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennita' nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6. 8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennita' di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dell'articolo 1868 non puo' superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, delle indennita' di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78. Nota all'art. 1869: - Per il testo degli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, si vedano le note all'articolo 1853. Art. 1870 Calcolo dell'indennita' di ausiliaria 1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennita' annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianita' di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. 2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennita'. 3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto: a) dell'indennita' integrativa speciale; b) della quota degli assegni per il nucleo familiare; c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336; d) dell'eventuale pensione privilegiata; e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo; f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863; g) delle quote aggiuntive previste dal- l'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, per il personale dirigente; h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica; i) dell'indennita' di posizione e perequativa; l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale; m) della speciale indennita' pensionabile di cui all'articolo 1818. 4. L'indennita' di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria. Note all'art. 1870: - La legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1970, n. 144. - Il testo dell'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, e' il seguente: «Art. 161 (Base pensionabile). - 1. Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1029, modificati dagli articoli 15 e 16 della L. 29 aprile 1976, n. 177, nonche' del trattamento di previdenza di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio. 2. Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con ri- 35 PENSIONI ferimento agli aumenti biennali di stipendio. 3. Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori. 4. Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza». Art. 1871 Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo 1. Il periodo di permanenza in ausiliaria e' computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non e' stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non e' invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare ha prestato altro servizio produttivo di pensione, salva l'opzione del medesimo ai fini della pensione militare. 2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, e' liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell'indennita' di cui articolo 1870. 3. Se il militare e' stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. 36 4. Per i militari collocati in ausiliaria per effetto dell'avvenuta cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di permanenza in ausiliaria non e' computabile nei confronti di coloro che hanno gia' fruito dell'aumento di sei anni di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1871: - Il testo dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 63 (Militari invalidi di guerra). 1. Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidita' contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo. 2. In mancanza di tale anzianita', spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile. 3. Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile e' aumentato di sei anni. 4. Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto trattamento. 5. Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianita' prevista dai primo comma dell'art. 52, e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni. 6. L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni. 7. Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perche' invalido della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e successive modificazioni». Art. 1872 Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo 1. L'ufficiale cessato dal servizio permanente per eta' o per invalidita' e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione. 2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell'articolo 995, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria. Art. 1873 Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri 1. Agli ufficiali dirigenti che cessano dalla posizione di aspettativa per ridu- PENSIONI zione dei quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: a) il trattamento pensionistico che sarebbe loro spettato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di eta', compresi gli aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto della cessazione; b) l'indennita' di ausiliaria di cui all'articolo 1870. 2. Gli stessi ufficiali hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza al termine dell'ausiliaria, secondo le modalita' di cui all'articolo 1871. Art. 1874 Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza 1. La ritenuta INPDAP e' operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attivita' di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilita', esclusa la parte pensionabile delle indennita' di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonche' durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto e' stato determinato da ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non e' operata. 2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo previsto per il personale in servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l'INPDAP. Art. 1876 Norma di salvaguardia per il personale richiamato dal congedo o dall'ausiliaria 1. Al personale richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attivita', se piu' favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennita' di ausiliaria in godimento. Art. 1875 Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo 1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito, nel sistema di calcolo retributivo. Art. 1877 Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio 1. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio. Nota all'art. 1877: - Il testo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 58 (Non cumulabilita' delle rate di pensione con assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio). - 1. Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermita', per non idoneita' agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attivita'». AUSILIARIA, ADDIO? COS’ E’ E COME FUNZIONA L’ISTITUTO CHE RISCHIA DI SCOMPARIRE Storia di un istituto che ha comunque costituito un elemento positivo nella storia economica di un personale che ha dovuto subire e subisce numerose rinunce di Carlo Germi Segretario generale Ficiesse La posizione di ausiliaria è una particolare posizione giuridica afferente lo Status militare alla quale, come stabilito dalla legge n. 113 del 1954, che per prima l’ha introdotta, accedono gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il pensionamento in ciascuna arma, ciascun ruolo e ciascun grado. Gli ufficiali che accedevano a tale posizione restavano a disposizione del Governo e potevano essere chiamati a prestare servizi che non fossero riservati, da disposizioni di legge o di regolamento, agli ufficiali in servizio permanente. L'ufficiale in ausiliaria non poteva assumere impieghi, né rivestire cariche o assolvere incarichi, retribuiti o meno, presso imprese che avessero rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. La durata massima di permanenza in ausiliaria, come previsto dalla legge n. 404 del 1990, era di otto anni, trascorsi i quali l'ufficiale veniva posto in riserva, con obblighi di servizio solo in caso di guerra, mentre, al raggiungimento del limite di età, veniva posto in congedo assoluto. Con le leggi n. 212 del 1983 e n. 404 del 1990, anche i sottufficiali delle forze armate cessavano dal servizio al 56^ anno, per essere collocati in ausiliaria, dove permanevano otto anni; successivamente erano posti nella riserva o in congedo assoluto. Analoga disposizione era prevista per l'Arma dei carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza. Al personale collocato in ausiliaria competeva oltre al tratta- 37 PENSIONI mento pensionistico, un'indennità annua pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento pensionistico e la retribuzione relativa al grado e all'anzianità posseduti al momento del collocamento in ausiliaria. La pur sommaria descrizione dell’ istituto in parola fa intendere come si tratti di un meccanismo positivo per il personale militare introdotto da una parte per poter comunque contare su personale specializzato spesso ancora in età idonea per essere impiegato e dall’ altra stabilire un trattamento economico favorevole per categorie particolarmente penalizzate nel corso del servizio prestato caratterizzato da sacrifici personali e familiari e da momenti spesso difficili. L’istituto ha poi, nel tempo subito varie modifiche, tutte in senso negativo, allo scopo di allineare la sua disciplina alle varie riforme effettuate dai governi negli anni 80 e 90 tese a ridimensionare la spesa pensionistica. Tra queste la possibilità di andare in ausiliaria al di fuori dei limiti di età massimi è stata stabilita dagli originari 25 anni ai 40 anni effettivi di servizio. (articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224). La più significativa tra le modifiche è poi stata introdotta a seguito della riforma voluta dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare” che all’ articolo 2 (Armonizzazione), comma 23, lettera b, ha stabilito: Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese a: <<b) armonizzare ai principi ispiratori della presente legge i trattamenti pensionistici del personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, tenendo conto, a tal fine, in particolare, della peculiarita' dei rispettivi rapporti di impiego, dei differenti limiti di eta' previsti per il collocamento a riposo, con 38 riferimento al criterio della residua speranza di vita anche in funzione di valorizzazione della conseguente determinazione dei trattamenti medesimi. Fino all'emanazione delle norme delegate l'accesso alle prestazioni per anzianita' e vecchiaia previste da siffatti trattamenti e'regolato secondo quando previsto dall'articolo 18, comma 8quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, introdotto dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.>> L’ armonizzazione, varata con il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, per quanto attiene all’ istituto in esame, è contenuta nell’ articolo 3 (Ausiliaria) che recita: <<1. Il collocamento in ausiliaria del personale militare avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado rivestito. 2. Il personale militare permane in ausiliaria: a) fino a 65 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 60 anni, ma inferiore a 62 anni; b) fino a 67 anni, se con limite di eta' per la cessazione dal servizio pari o superiore a 62 anni e, comunque, per un periodo non inferiore ai 5 anni.>> Il comma 4 dell’ art. 7 dello stesso provvedimento intitolato “Norme transitorie” stabilisce: <<Le facolta' rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n. 224, ( cioè la possibilità di andare in ausiliaria con 40 anni di servizio effettivo) possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.>> Con il decreto milleproroghe relativo al 2002, tale ultimo termine è stato modificato: <<6. Per un periodo di 10 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria puo' avvenire, altresi', a domanda dell'interessa- to che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni>> (dal 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 2007). Con il decreto mille proroghe per 2008, il termine dei 10 anni è stato portato a 11: <<3-bis. All’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, le parole: «10 anni» sono sostituite dalle seguenti: «11 anni». ( dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2008).>> Infine con la legge 27 febbraio 2009 n. 14 che ha convertito il decreto relativo alle proroghe per il 2009 il termine è stato ulteriormente portato al 31 dicembre 2010: <<8. Il periodo transitorio di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e successive modificazioni, e' prorogato di 2 anni.>> ( dal 1 gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 ). Il disposto delle norme sin qui esaminate consente quindi di porre un punto fermo alla disciplina dell’ istituto: oggi, si accede ad esso o con il raggiungimento dei limiti di età previsti per il trattamento di pensione di vecchiaia ovvero, sino al 31 dicembre 2010, con il requisito dei 40 anni di servizio effettivo. Le frammentarie notizie che ci giungono da varie fonti, comunque non ancora formalizzate, sulla manovra economica da 24 miliardi di euro che il governo italiano ha approvato sostengono che tra le varie misure di contenimento della spesa pubblica è stata prevista l’ abolizione della posizione dell’ ausiliaria per il personale dei comparti difesa e sicurezza, conseguentemente questo personale in servizio permanente delle Forze Armate, compresi i Carabinieri e gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, all’ atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa sarà collocato direttamente nella categoria della riserva.