Direzione Estero - Unindustria Treviso

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Direzione Estero - Unindustria Treviso
L’operatività delle banche tra embarghi e
prospettive di superamento
Il caso IRAN
Padova/Vicenza 16 Maggio 2016
Alfonso SANTILLI
Responsabile della Direzione Estero della Banca Popolare di Vicenza
Presidente di CREDIMPEX-ITALIA
Componente della Delegazione di ICC Italia nella Commissione Bancaria della Camera di Commercio Internazionale di Parigi
Componente Gruppo di lavoro Incoterms® della Commissione di Diritto e Pratica del Commercio Internazionale della ICC Italia
Docente a contratto per il Master sull’Internazionalizzazione Università Ca’ Foscari; Tor Vergata Roma, NIBI Promos Milano
Disclaimer
Il presente documento è stato predisposto da strutture interne alla Banca Popolare di Vicenza.
Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del documento, potrebbero
essere non completamente esaustive. L’accuratezza delle stesse, anche per fatti ed elementi esterni, non può
essere in alcun modo garantita e, caso per caso, le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori
approfondimenti o ulteriori analisi che esorbitano dalla finalità del presente documento.
La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in alcun modo una
sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove citato.
Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documento costituiscono opinione degli estensori e
pertanto non risultano, vincolanti per le strutture ed i collaboratori della Banca Popolare di Vicenza o per le
società controllate/collegate.
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Il sistema bancario come riferimento
Esecutore dei controlli, registrazione, monitoraggio delle operazioni da effettuare:
Antiriciclaggio, Monitoraggio Fiscale ecc. da un po’ di tempo anche l’analisi per l’applicazione
dei provvedimenti sanzionatori.
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Gli interventi da effettuare
Non solo
Pagamenti dall’estero
Bonifici verso l’estero
Ma anche …
Emissione di Crediti documentari
Ricezione di Crediti documentari
Emissione Garanzie
Ricezione di Garanzie
Pratiche documentarie
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Operatività con l’Iran
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Firmato a Vienna il 14 Luglio 2015 il
Joint Comprehensive Plan of Action
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Joint Comprehensive Plan of Action 14.07.2015
I Paesi del Gruppo 5+1 (Cina, Francia, Germania, Federazione Russa, Regno Unito e
Stati Uniti) e la Repubblica Islamica dell’Iran hanno sottoscritto il
Piano di Azione Comune Globale
«JCPOA»
Per la rimozione delle sanzioni è previsto il seguente percorso:
1)Finalisation Day
2)Adoption Day
3)Implementation Day
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Joint Comprehensive Plan of Action 14.07.2015
1)Finalisation Day 14.07.2015
Termine negoziati e firma accordo
2)Adoption Day 18.10.2015
Dopo trascorsi 90 giorni dal 20.07.2015, giorno dell’approvazione da parte del
Consiglio di Sicurezza dell’ONU del JCPOA, oppure da una data anteriore se l’AIEA
(Agenzia Internazionale Energia Atomica) consegnerà il rapporto positivo sulle
verifiche effettuate in Iran al Consiglio, se l’Iran ha messo in atto la serie di misure
legate al nucleare indicate nel JCPOA
3) Implementation Day
16.01.2016
Dopo le verifiche di cui sopra ci saranno le azioni da parte di UE e USA per
rimuovere l’impianto sanzionatorio
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Joint Comprehensive Plan of Action 14.07.2015
Fine Embargo ONU sulle armi 18.10.2020
Transition Day
18.10.2023
Trascorsi 8 anni dalla data di adozione o dalla data in cui il Direttore Generale dell'AIEA
presenta una relazione che indica che l'AIEA ha raggiunto la più ampia convinzione che
tutto il materiale nucleare in Iran sia destinato ad attività pacifiche, l'Unione europea e
gli Stati Uniti intraprenderanno tutte le azioni descritte rispettivamente nelle sezioni 20 e
21 dell'allegato V (*), e la Repubblica islamica dell’'Iran cercherà, in linea con i ruoli
costituzionali del Presidente e del
Parlamento, provvederà alla ratifica del protocollo addizionale.
(*) cancellare in pratica tutte le disposizioni di embargo emanate
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Termination Day
18.10.2025
Con la risoluzione, il Consiglio di sicurezza ha deciso inoltre che "alla data dei
dieci anni dopo il Giorno JCPOA «adozione", "tutte le disposizioni della
risoluzione devono cessare", e nessuno delle precedenti risoluzioni deve
essere applicata.
Il Consiglio di Sicurezza avrà quindi concluso l'esame della questione nucleare
iraniana, purché non vi sia nel frattempo stata comminata alcuna nuova
sanzione da parte dell’ONU.
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Cosa è successo
15 ottobre 2015
Terminata la fase della raccolta delle informazioni
18 ottobre 2015
Emanati i Regolamenti attuativi dell’UE 1861 e 1862
che diventeranno operativi all’Implemetation Day.
I regolamenti in questioni prevedono la procedura dello.
«Snap back»
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16 gennaio 2016 (con un solo giorno di ritardo dalla tabella di marcia stabilita il 15.07.2015 a Vienna)
è entrato in vigore l’
Implementation Day
E da questa data si sono applicati i decreti di
liberalizzazione del 18 ottobre 2015 (1861-1862)
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dall’Implementation Day
16 Gennaio 2016
E’ libero il commercio di beni e servizi tra U.E. ed Iran, con le seguenti eccezioni:
Beni e servizi relativi a:
• proliferazione di sistemi missilistici (NON SONO NEANCHE AUTORIZZABILI)
• forniture nucleari (dal Nuclear Suppliers Group 1 e 2) (E’ possibile richiedere
autorizzazione particolare)
• attività non conformi al Regolamento JCPOA (quasi duali: per l’arricchimento,
ritrattamento di acque pesanti ecc.) Allegato II Reg. 2015/1861 E’ possibile richiedere
autorizzazione particolare)
• Duplice uso (Obbligo di autorizzazione preventiva, come per tutti i Paesi Reg. 428/2009
e successive modificazioni)
• Software per l’industria nucleare e militare (Obbligo di autorizzazione preventiva)
• Alcuni materiali speciali (metalli grezzi e semilavorati, grafite ecc.) Vi è l’obbligo
dell’autorizzazione preventiva.
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dall’Implementation Day
16 Gennaio 2016
Restano congelati i fondi di alcuni Soggetti indicati nelle Liste di Embargo
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dall’Implementation Day
16 Gennaio 2016
Entrando, di fatto, in vigore pienamente il Regolamento 2015/1861 che apportava
modifiche, sostanziali, al Regolamento 267/2012 non ci saranno più limitazioni:
 ai trasferimenti bancari da e per l’Iran per le merci/servizi ed altro non esplicitamente
vietati
 all’acquisto di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas ecc.
 all’esportazione in Iran di materiali ed attrezzature per l’industria petrolchimica
 all’esportazione di attrezzature e tecnologie navali
 al commercio dei metalli preziosi
 a tutto ciò che riguarda il trasporto e servizi logistici
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Sanzioni U.S.A.
Sostanziale eliminazione sanzioni secondarie ma non se si opera con Soggetti che
rimarranno nelle liste OFAC
Attenzione al disallineamento liste UE e OFAC
PER I SOGGETTI USA E’ ANCORA VIETATO OPERARE CON L’IRAN tranne per alcuni
casi, mentre per le sussidiarie estere e filiali estere di Soggetti USA è ammesso
operare.
E’ ammesso per gli US Subject operare ad esempio per:
Importazione di «pistacchi» «tappeti persiani»
Effettuare servizi di trasporto per conto di soggetti non US Subject
E’ in attesa di liberalizzazione l’esportazione dagli USA di Velivoli ad uso civile.
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DEPARTMENT OF THE TREASURY
WASHINGTON, D.C. 20220
OFFICE OF FOREIGN ASSETS CONTROL
Iranian Transactions and Sanctions Regulations 31 C.F.R. Part 560
16 January 2016
GENERAL LICENSE H
Authorizing Certain Transactions Relating to Foreign Entities Owned or Controlled by
a United States Person
(a) Except as provided in paragraph (c), an entity owned or controlled by a United States
person and established or maintained outside the United States (a "U.S.-owned or –
controlled foreign entity") is authorized to engage in transactions, directly or indirectly,
with the Government of Iran or any person subject to the jurisdiction of the
Government of Iran that would otherwise be prohibited by 31 C.F.R. § 560.215.
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’OPERATIVITÀ CON L’IRAN
Regolamento UE n. 267/2012
Modificato dal Regolamento 1263/2012
Decisione 2014/829/PESC Consiglio del 25.11.2014
Inquadramento normativo
Regolamento UE n. 1861/2015
Entrato in vigore con l’attuazione dell’Implementation day
16 gennaio 2016
Che ha modificato (e di fatto affondato nella quasi
totalità) il Regolamento UE 267/2012
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ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’OPERATIVITÀ CON L’IRAN
Soggetti coinvolti
1.
Soggetti indicati in specifiche Liste
E’ consigliato analizzare anche le misure adottate da Paesi diversi dall’UE
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Vincoli venuti meno dal 16.01.2016
Operazioni Finanziarie con Istituzioni Finanziarie Iraniane
Trasferimenti relativi a prodotti
alimentari, assistenza sanitaria
attrezzature atte a scopi umanitari o
agricoli
fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 ad 999.999,99 EUR con NOTIFICA
da 1.000.000 EUR AUTORIZZAZIONE
ESPRESSA
Trasferimenti relativi a rimesse
personali
fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 a 399.999,99 EUR con NOTIFICA
da 400.000 EUR AUTORIZZAZIONE
ESPRESSA
Trasferimenti relativi a contratti
commerciali non vietati
fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 a 99.999,99 EUR con NOTIFICA
da 100.000 EUR AUTORIZZAZIONE
ESPRESSA
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Vincoli venuti meno dal 16.01.2016
Operazioni Finanziarie senza coinvolgimento di Istituzioni Finanziarie Iraniane
Trasferimenti relativi a prodotti
alimentari, assistenza sanitaria
attrezzature atte a scopi umanitari o
agricoli
fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 EUR con NOTIFICA
Trasferimenti relativi a contratti
commerciali non vietati
fino a 9.999,99 EUR LIBERA
da 10.000 a 399.999,99 EUR con NOTIFICA
da 400.000 EUR AUTORIZZAZIONE – 4
SETTIMANE SILENZIO ASSENSO
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Come si opera in banca dal 16 gennaio 2016
1. Si effettuano i controlli su tutti i nominativi coinvolti dalle liste UE ed OFAC;
2. Si richiede una copia della fattura e la relativa Tariffa Doganale completa
3. Si effettua il controllo sulle T.D. accedendo al sito:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it&Screen=0&re
directionDate=20100928
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Come si opera in banca dal 16 gennaio 2016 - segue
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=it&Screen=0&re
directionDate=20100928
Qualora la Tariffa Doganale:
a. NON RIENTRI in alcuno specifico Regolamento relativo al Dual Use (2015/1861, 428/2009,
2015/2420, 1382/2014, 775/2014) si esegue l’operazione;
b. RIENTRI
in uno degli specifici Regolamenti sopra indicati , sarà necessario presentare una
dichiarazione specificante che la merce o i servizi in questione siano da considerarsi
NON DUALI
o DUALI;
b.1 se dichiarati NON DUALI dovrà essere presentata copia della dichiarazione che solitamente
l’esportatore presenta in Dogana attestante la non dualità del bene (o copia del DAU da dove si
evince la stessa cosa) e si procede.
b.2 se dichiarati DUALE dovrà essere richiesta copia dell'autorizzazione all'esportazione del MISE per
le analisi del caso.
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Come si opera in banca dal 16 gennaio 2016 - segue
Occorre un’autorizzazione preventiva ai sensi dei seguenti articoli:
«Articolo 10 quinquies
c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione al software elencato nell'allegato VII A,
compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la
fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di
servizi di intermediazione connessi a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un uso in Iran.
«Articolo 15 bis
c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a grafite e metalli grezzi o semilavorati elencati
nell'allegato VII B, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione
per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza
tecnica o di servizi di intermediazione connessi a qualsiasi persona, entità o organismo iraniani, o per un
uso in Iran.
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Come si opera in banca dal 16 gennaio 2016 - segue
Occorre un’autorizzazione preventiva ai sensi dei seguenti articoli:
«Articolo 2 bis
c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato I,
compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la
fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali prodotti o per la fornitura di assistenza tecnica o di servizi
di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo
iraniani, o per un uso in Iran;
«Articolo 3 bis
c) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni e alle tecnologie elencati nell'allegato II,
compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione per la vendita, la
fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni suddetti o per la fornitura di assistenza tecnica o di
servizi di intermediazione connessi, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo
iraniani, o per un uso in Iran;
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Banca Popolare di Vicenza ha in essere scambio chiavi SWIFT
già con
12 Banche iraniane
Bank Sepah
Bank Hekmat Iranian
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Banca Popolare di Vicenza ha in essere
4 conti di corrispondenza ed altri sono in fase di apertura
Bank Sepah
Direzione Estero
Bank Hekmat Iranian
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Operatività bancaria
Attualmente, per normativa statale, vieta alle Banche iraniane di emettere crediti
documentari che prevedano l’aggiunta di conferma da parte di Banche estere.
Il credito irrevocabile confermato
si ha quando una banca (Confermante - generalmente la stessa banca Designata) aggiunge il
proprio impegno a quello originario della banca emittente, su richiesta o autorizzazione di
quest’ultima, ad effettuare inderogabilmente la prestazione prevista dal credito, sempre ché i
documenti prescritti siano presentati e le condizioni e termini del credito rispettati.
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Mitigare i rischi:
Pagamento anticipato
Rischio Paese
Pagamento contestuale
Credito documentario
Rischio Controparte
Stand-by Letter of credit &
Garanzie
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Mitigare i rischi:
Rischio Paese
Rischio Banca Emittente
Credito documentario
CONFERMATO da Banca «fuori del
Paese della Banca Emittente»
Star del Credere
Silent Confirmation
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Mitigare i rischi:
Credito documentario
CONFERMATO da Banca «fuori del Paese della
Banca Emittente»
Rischio Paese
Rischio Banca Emittente
Star del Credere
è una “garanzia” rilasciata da una Banca, residente in un
Paese diverso da quello della Banca emittente, in base
alla quale essa si impegna ad effettuare il prestazione
prevista dal credito documentario (pagamento), nel caso
in cui la banca emittente non onori il proprio impegno
. Ciò però avviene solo se si verificano le seguenti
condizioni:
a) i documenti presentati in utilizzo del credito,
esclusivamente per tramite della banca che ha rilasciato
lo star del credere, sono stati riscontrati conformi dalla
Banca emittente;
b) la Banca emittente, dopo aver riscontrato conformi i
documenti, non li onora dopo un certo lasso di tempo
(di norma 15 giorni lavorativi).
Silent Confirmation
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Mitigare i rischi:
Credito documentario
CONFERMATO da Banca «fuori del
Paese della Banca Emittente»
Rischio Paese
Star del Credere
Silent Confirmation
Rischio Banca Emittente
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definita anche “Conferma d’Iniziativa” la Banca che
rilascia questo tipo di impegno in tutto assimila la sua
prestazione a quella di una Banca confermante.
In pratica assume su di se i rischi:
- Politici (di cui allo Star del credere, vedi dopo)
- Tecnici relativi all’esame dei documenti.
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Opportunità di finanziamento all’acquirente estero:
Sempre più frequentemente le esportazioni non vengono regolate «a vista» ma con dilazioni anche
«importanti».
Al proposito si mette a disposizione della Clientela italiana la possibilità di offrire all’Acquirente estero
una dilazione e contestualmente il regolamento a vista dell’esportazione.
Si tratta di:
Credito Documentario aperto da Banca Estera (viene fornito da BPVI un ventaglio di banche «gradite»)
che preveda :
il pagamento dilazionato (a .. X .. MESI Massimo 12)
che contenga la possibilità di pagare a vista il beneficiario a fronte di utilizzo conforme del credito, con
contestuale finanziamento per pari periodo della dilazione alla stessa banca emittente (procedura
concordata tra noi banche).
In pratica quindi il Beneficiario riceve il pagamento a vista mentre BPVI concede il finanziamento alla
Banca Emittente il credito documentario.
Normalmente tali operazioni sono assistite da copertura SACE.
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FAC SIMILE DEL CREDITO DOCUMENTARIO CHE SI RICHIEDE DI EMETTERE 1/4
Draft of Irrevocable documentary credit to be issued in favour of Exporter, available by deferred payment
and realizable at sight basis
with a THE PURCHASE OF DEFERRED PAYMENT UNDERTAKING ISSUED BY ISSUING BANK
ON A NON- RECOURSE BASIS WITHOUT CHARGES FOR THE BENEFICIARY
Status :
M=
Mandatory
O = Optional
Tag
M
M
M
O
O
M
M
O
M
M
M
O
27
40A
20
23
31C
40E
31D
51a
50
59
32B
39A
O
O
M
39B Maximum Credit Amount
39C Additional Amounts Covered
41a Available With ……. By ….
Field Name
Sequence of Total
Form of Documentary credit
Documentary Credit Number
Reference to Pre-Advice
Date of Issue
Application Rules
Date and Place of Expiry
Applicant Bank
Applicant
Beneficiary
Currency Code, Amount
Percentage Credit Amount Tolerance
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UCP LATEST VERSION
Banca Popolare di Vicenza BIC code
by DEFERRED PAYMENT
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FAC SIMILE DEL CREDITO DOCUMENTARIO CHE SI RICHIEDE DI EMETTERE 2/4
Drafts at ….
Drawee
Mixed Payment Details
Deferred Payment Details
Partial Shipments
Transhipment
Place of Taking in Charge/Dispatch from …. /Place of
Receipt
O
O
O
O
O
O
O
42C
42a
42M
42P
43P
43T
44A
O
44E Port of Loading/Airport of Departure
O
44F Port of Discharge/Airport of Destination
O
44B Place of Final Destination/For Transportation to
…./Place of Delivery
O
O
O
44C Latest Date of Shipment
44D Shipment Period
45A Description of Goods and/or Services
O
46A Documents Required
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[number] days after [document] date
35
FAC SIMILE DEL CREDITO DOCUMENTARIO CHE SI RICHIEDE DI EMETTERE 3/4
O
47A Additional Conditions
Follow field 47A
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This is a usance letter of credit, and usance interests are payable by
the Applicant.
If so requested by the beneficiary, the Issuing bank undertakes to
purchase - 45 days after Bill of Lading on board date - the deferred
payment undertaking issued by itself on a NON RECOURSE BASIS
and without charges for the beneficiary.
In the event that the Beneficiary requests the Issuing Bank to
purchase - 45 days after Bill of Lading on board date - their deferred
payment undertaking in availment of the present Letter of Credit,
then the beneficiary must present, in addition to and together with
the other documents required by the present Letter of Credit, a
declaration by the beneficiary, issued on beneficiary’s letterhead,
addressed to the Issuing bank and worded as follows:
Quote Dear Sirs,
As beneficiary of the relevant amount regarding L/C nr. .... , and
considering that you will issue an irrevocable undertaking to pay us
at maturity, on condition that the stipulated documents have been
presented and constitute a complying presentation, we herewith
request you to anticipate in our favour - 45 days after Bill of Lading
on board date - the payment of …… without any charges for us (i.e.
interests, commissions and any other charges are for the account of
the L/C Applicant).
We declare that neither us nor any other entity will require to you
any payment under the L/C nr. .... at the maturity or in any other
date.
unquote
36
FAC SIMILE DEL CREDITO DOCUMENTARIO CHE SI RICHIEDE DI EMETTERE 4/4
O
O
M
O
O
71B
48
49
53a
78
Charges
Period for Presentation
Confirmation Instructions
Reimbursing Bank
Instructions to the
Paying/Accepting/Negotiating Bank
O
O
57a Advise Through' Bank
72 Sender to Receiver Information
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WITHOUT
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ATTENZIONE alcune indicazioni operative che valgono per
l’esame dei documenti nei crediti documentari
Il certificato di Origine non potrà contenere (*)
clausole o dichiarazioni discriminatorie (es. anti-israeliana )
e similari esempio:
«All documents must be indicated that the goods supplied
are not manufactured by either a Company or one of its
Subsidiary branch who are blacklisted by the Arab boycott
of Israel»
Come fare per utilizzare correttamente un credito documentario che
richieda queste dichiarazioni ?
(*) Esempio da Sito della CCIAA di Bergamo
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/estero/documenti-estero/certificato-di-origine/faq/
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ATTENZIONE alcune indicazioni operative che valgono per
l’esame dei documenti nei crediti documentari
Le certificazioni sui documenti effettuate dai Consolati Iraniani di norma
vengono effettuate in lingua Farsi, pertanto sarà da considerare
l’eventuale richiesta del credito «tutti i documenti devono essere
espressi in lingua inglese».
Bisogna analizzare bene la prassi A21 e. delle ISBP ICC Pubblicazione 745
per valutare se si possono rispettare o meno le prescrizioni del credito.
«Nonostante le previsioni dei paragrafi A21 (a) e (d), il nome di un soggetto,
qualsiasi timbro, legalizzazione, girata o simili, e il testo prestampato riportato in
un documento, come a titolo esemplificativo, ma non limitativo, intestazioni di
campo, possono essere in lingua diversa da quella richiesta dal credito.»
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Grazie per l’attenzione e buon lavoro,
Direzione Estero
Disclaimer
Il presente documento è stato predisposto da strutture interne alla Banca Popolare di
Vicenza.
Le informazioni contenute, sebbene tratte da fonti ritenute affidabili dagli estensori del
documento, potrebbero essere non completamente esaustive. L’accuratezza delle stesse,
anche per fatti ed elementi esterni, non può essere in alcun modo garantita e, caso per caso,
le indicazioni potrebbero necessitare di maggiori approfondimenti o ulteriori analisi che
esorbitano dalla finalità del presente documento.
La pubblicazione riveste finalità di informazione ed illustrazione e non costituisce in alcun
modo una sollecitazione all’acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario laddove
citato.
Eventuali pareri e/o indicazioni espresse all’interno del documento costituiscono opinione
degli estensori e pertanto non risultano, vincolanti per le strutture ed i collaboratori della
Banca Popolare di Vicenza o per le società controllate/collegate.
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