LG-Legge 18 febbraio 1997, n. 28 - Norme di
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LG-Legge 18 febbraio 1997, n. 28 - Norme di
Pag. 1100 – n. 9/97 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI Documento già pubblicato sul settimanale Finanza&Fisco - Tutti i diritti riservati - www.finanzaefisco.it Nella legge per la semplificazione in Iva degli scambi internazionali innovazioni su: • • • • • • • Cessioni a viaggiatori extracomunitari Utilizzo e formazione del plafond Vendita di prodotti agricoli nella comunità Lavorazioni intracomunitarie L’istituzione dei depositi fiscali ai fini Iva L’esenzione da Iva delle operazioni finanziarie Bollo sui contratti bancari Legge 18 febbraio 1997, n. 28, pubblicata nel S.O. n. 42/L alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/02/1997 Legge 18 febbraio 1997, n. 28 Art. 1 Adeguamento della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto Norme di recepimento della direttiva 95/7/Ce, concernente semplificazioni in mater ia d’imposta sul valore aggiunto sui traffici 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 internazionali, e di adeguamento della disciplina ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (vedi dell’imposta di bollo relativa ai contratti bancari pag. 1107), sono apportate le seguenti modificazioni: e finanziari a) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente: «Art. 38-quater. — (Sgravio dell’imposta per i La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica soggetti domiciliari e residenti fuori della Comunità hanno approvato; europea) — 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità europea di beni per un IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati PROMULGA all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei la seguente legge: bagagli personali fuori del territorio doganale della Finanza & Fisco 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI Comunità medesima, possono essere effettuate senza pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura a norma dell’articolo 21, recante anche l’indicazione degli estremi del passaporto o di altro documento equipollente e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. L’esemplare della fattura consegnato al cessionario deve essere restituito al cedente, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla Comunità, entro il quarto mese successivo all’effettuazione della operazione; in caso di mancata restituzione, il cedente deve procedere alla regolarizzazione della operazione a norma dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla scadenza del suddetto termine. 2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista, il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta pagata per rivalsa a condizione che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello della cessione e che restituisca al cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio doganale entro il quarto mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta mediante annotazione della corrispondente variazione nel registro di cui all’articolo 25.»; b) all’articolo 67, comma l, lettera a), le parole: «ovvero a essere immessi in un deposito non doganale autorizzato» sono soppresse e la lettera e) è abrogata; c) all’articolo 69, primo comma, le parole: «all’interno del territorio doganale» sono sostituite dalle seguenti: «all’interno del territorio della Comunità». 2. Al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, (vedi pag. 1117) sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 38, comma 3, la lettera a) è abrogata; b) all’articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In deroga all’articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, n. 9/97 – Pag. 1101 comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d’imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese a un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato.»; c) all’articolo 40, comma 9, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di servizio,» e dopo le parole: «ai commi» sono inserite le seguenti: «4-bis,»; d) all’articolo 41, comma 2, la lettera a) è abrogata; e) all’articolo 44, comma 2, lettera b), le parole: «commi 5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis, 5,»; f) all’articolo 46, commi 1, 2 e 5, le parole: «commi 5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis, 5,»; allo stesso comma 5, la parola: «a),» è soppressa; g) all’articolo 47, comma 1, le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»; h) all’articolo 50, commi 1 e 3, le parole: «commi 5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis, 5,»; allo stesso comma 1 le parole: «lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera c)»; allo stesso articolo 50, il comma 8 è abrogato; i) dopo l’articolo 50 è inserito il seguente: «Art. 50-bis — (Depositi fiscali ai fini Iva) — 1. Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi Iva», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi Iva: a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa; b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai Finanza & Fisco Pag. 1102 – n. 9/97 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti. 2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito Iva altri soggetti che riscuotono la fiducia dell’Amministrazione finanziaria. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettate le modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazione ai soggetti interessati. L’autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l’applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l’acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell’estrazione dei beni. 3. Ai fini della gestione del deposito Iva deve essere tenuto, ai sensi dell’articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell’articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve altresì, essere conservato a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del ministro delle Finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta 1/03/1997 del predetto registro, nonché quelle relative all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi. 4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva; c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva; d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis (riportata nelle pagine seguenti) allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c); e) le cessioni di beni custoditi in un deposito Iva; f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato; g) le cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea; h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; i) il trasferimento dei beni in altro deposito Iva. 5. Il controllo sulla gestione dei depositi Iva è demandato all’ufficio doganale o all’ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull’impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficio delle entrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici delle entrate e i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati. 6. L’estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di Finanza & Fisco 1/03/1997 n. 9/97 – Pag. IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’Iva e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell’imposta, da parte del soggetto che procede all’estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione. 7. Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi Iva assumono, qualora non sia stato già nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d’imposta identificati in altro Stato membro ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi. 8. Il gestore del deposito Iva risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.»; l) all’articolo 51, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei 1103 prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l’applicazione dell’imposta nel modo normale.»; m) all’articolo 58, il comma 2 è abrogato; n) è aggiunta la tabella A-bis, di cui all’allegato alla presente legge. 3. Sono considerate regolari le operazioni relative a beni nazionali o comunitari giacenti o destinati a essere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8, ultimo periodo, dell’articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, abrogato dal comma 2, lettera h), del presente articolo, o comunque annotate sul registro di cui all’articolo 50, comma 5, del citato decreto legge n. 331 del 1993, effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto del ministro delle Finanze di cui all’articolo 50-bis, comma 3, del medesimo decreto legge n. 331 del 1993, introdotto dal comma 2, lettera i), del presente articolo, senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto. Art. 2 Razionalizzazione e semplificazioni relative ai traffici internazionali 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni (vedi pag. 1107), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo le parole: «a norma del primo comma» sono inserite le seguenti: «, lettera a),»; b) all’articolo 8, primo comma: 1) alla lettera a), dopo le parole «6 ottobre 1978, n. 627» sono aggiunte le seguenti: «, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo»; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di Finanza & Fisco Pag. 1104 – n. 9/97 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta»; c) all’articolo 8-bis: 1) al primo comma, dopo le parole: «cessioni all’esportazione» sono aggiunte le seguenti: «, se non comprese nell’articolo 8»; 2) al secondo comma, le parole: «non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,»; d) all’articolo 9, secondo comma, le parole: «non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,»; e) all’articolo 17: 1) al secondo comma, le parole: «secondo comma dell’articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «terzo comma dell’articolo 53»; 2) ai commi secondo e terzo, le parole: «lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f)» e dopo le parole: «del primo comma» sono inserite le seguenti: «, lettera a),»; f) all’articolo 34, il tredicesimo comma è sostituito dal seguente: «Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato,»; g) all’articolo 38-ter, primo comma, le parole: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)». 2. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 1 del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell’imposta, in ciascun anno, nel limite dell’ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere a) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi di altro Stato membro, non soggette a imposta a norma dell’articolo 40, comma 9, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma dell’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per l’anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti. 3. Le dichiar azioni di intento previste dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, conver tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, per l’effettuazione di acquisti di beni e servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, possono essere registrate in apposita sezione dei registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. 4. Agli effetti di cui all’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per navi destinate all’esercizio di attività commerciali devono intendersi anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme e i galleggianti mobili o sommergibili destinati alla attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino. Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Art. 3 Adeguamento della disciplina dell’imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari 1. All’articolo 2 della tariffa dell’imposta di bollo di cui all’allegato A annesso al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (1), come sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e successive modificazioni, la nota 2-bis è sostituita dalla seguente: «2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° Finanza & Fisco 1/03/1997 n. 9/97 – Pag. IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (Sim), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000.». ______________ Nota (1) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 Disciplina dell'imposta di bollo TARIFFA Parte I Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine Articolo 2 1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le parti che li hanno sottoscritti: per ogni foglio: imposta dovuta fissa............................. lire 20.000 Modo di pagamento 1. Carta bollata, marche o bollo a punzone NOTE: 1. In questo articolo sono comprese: a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali; b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi. 2. L’imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento per l’assolvimento dell’IVA. 2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (Sim), dalle società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente 1105 dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000. (Nota sostituita dall'art. 3, comma 12 del DL 31/12/1996, n. 669 e successivamente così sostituita dall'art. 3, comma 1, dalla L. 28/97). Art. 4 Adeguamento della disciplina delle operazioni creditizie e finanziarie esenti dall’imposta sul valore aggiunto 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (vedi pag. 1107), sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 3, secondo comma, il primo periodo del numero 3) è sostituito dal seguente: «3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.» b) all’articolo 10, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta;». Finanza & Fisco Pag. 1106 – n. 9/97 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI ALLEGATO TABELLA A-BIS (articolo 50-bis, comma 4, lettera d) Descrizione dei beni Codice NC Stagno 8001 Rame 7402 7403 7405 7408 Zinco 7901 Nichel 7502 Alluminio 7601 Piombo 7801 Indio ex 8112 91 ex 8112 99 Cereali da 1001 a 1005 1006: unicamente il risone da 1007 a 1008 Semi e frutti oleosi da 1201 a 1207 Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù 0801 Altre frutta a guscio 0802 Olive 0711 20 Semi e sementi (compresi i semi di soia) da 1201 a 1207 Caffé non torrefatto 0901 11 00 0901 12 00 Té 0902 Cacao in grani, interi o infranti: greggio o torrefatto 1801 Zucchero greggio 1701 11 1701 12 Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri 4001 4002 Lana 5101 Prodotti chimici, alla rinfusa capitoli 28 e 29 Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio) 2709 2710 2711 12 2711 13 Argento 7106 Platino (Palladio, Rodio) 7110 11 00 7110 21 00 7110 31 00 Patate 0701 Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate chimicamente da 1507 1515 Finanza & Fisco 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI n. 9/97 – Pag. 1107 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 17, 26, 34, 38-ter, 67, 69, 74 e Tabella A Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto Art. 3 Prestazioni di servizi [1] Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. [2] Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: 1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili; 2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; (Le parole da «, nonché» fino alla fine del numero sono state aggiunte dall'art.2, comma 1, lett. a) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). 3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni. Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati in conto corrente; (Il primo periodo è stato così sostituito al precedente «i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari» dall'art. 4, comma 1, lett. a) della L 28/97). 4) le somministrazioni di alimenti e bevande; 5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto. [3] Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell’art. 2 sono considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni, concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente. Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante ed il mandatario. (Il primo periodo è stato aggiunto dall’art. 4, comma 1, del DL 415/95, conv. con mod., dalla L 507/95) [4] Non sono considerate prestazioni di servizi: a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della legge 22-4-1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale; b) i prestiti obbligazionari; c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo comma dell’art. 2; d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo comma dell’art. 2; e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi; f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari; g) (lettera soppressa dall’art. 34, terzo comma, lettera c), DL 2-31989, n. 69, conv. con mod. dalla L. 154/89); h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al terzo comma del presente articolo. Art. 7 (1) Territorialità dell’imposta [1] Agli effetti del presente decreto: a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella lettera a): 1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos; 2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen; 3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare; 4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; c) il Principato di Monaco e l’isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (comma sostituito dall’art. 57, comma 1, lettera a), DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427). [2] Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di sbarco (comma sostituito dall’art. 57, comma 1, lettera a), DL 30/ 08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 427/93). [3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia. Finanza & Fisco Pag. 1108 – n. 9/97 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e residenza quello in cui si trova la sede effettiva. [4] In deroga al secondo e al terzo comma: (2) a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile è situato nel territorio stesso; b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso (1); c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa; d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo comma dell’articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di personale (2), nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all’obbligo di non esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero e quando sono rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all’estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità economica europea (lettera così sostituita dall’art. 39, L 29/12/1990, n. 428) (1) (3) (Le parole «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,» e le parole «o operazioni» sono state inserite dall'art.2, comma 1, lett. b) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). e) le prestazioni di servizi e le operazioni (4) di cui alla lettera precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri della Comunità Economica Europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell’imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza; f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di servizi di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale (2), di elaborazione e fornitura di dati e simili, rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Economica Europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Economica Europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa (lettera sostituita, dall’art. 3, DPR 30/12/1981, n. 793). (Le parole «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30) (Le parole «, lettera a),» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L. 28/97). f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo 1/03/1997 comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all’utilizzazione del servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio dello Stato (Lettera aggiunta dall'art.2, comma 1, lett. b) del DL 31/ 12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). [5] (Comma soppresso dall’art. 9, DPR 31/03/1979, n. 94). [6] Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all’esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di cui ai successivi artt. 8, 8-bis e 9. (1) — Per la territorialità delle operazioni vedi l'art. 40, del DL 30/08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427. (2) — In sottolineato le parole sostituite dall’art. 3, comma 120 della L n. 549/ 95. (3) — Cfr quanto disposto dall'art. 44, comma 2, lett. b) del DL 30/08/ 1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427. (4) — In sottolineato le parole inserite dall’art. 3, comma 120 della L n. 549/ 95. Art. 8 Cessioni all’esportazione [1] Costituiscono cessioni all’esportazione: a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del DPR 6-10-1978, n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; (Le parole «, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1 della L. 28/97) b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Comunità economica europea; l’esportazione deve risultare da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale o dall’Ufficio postale su un esemplare della fattura; c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta; (Lettera così sostituita alla precedente «c) le cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli o destinarli a cessioni intracomunitarie, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, mon- Finanza & Fisco 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI taggio e simili, nonché le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione, lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerente all’attività di esportazione o a quella diretta a scambi intracomunitari, rese da terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma destinata alle suddette prestazioni» dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 2) della L. 28/97). [2] Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b) del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell’anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l’ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. [I soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta devono darne comunicazione scritta al competente Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto entro il 31 gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell’anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L’opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all’Ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio. I soggetti che iniziano l’attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell’anno solare precedente possono avvalersi per la durata di un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.] (1) [3] (Abrogato dall’art. 3, comma 3, D.L.29 dicembre 1983, n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84). [4] Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, ai sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio IVA competente per territorio (comma introdotto dall’art. 1, comma 5, DL 30-121991, n. 417, conv. con mod. dalla L. 66/92). [5] Ai fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti o trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma (comma aggiunto dall’art. 57, comma 1, lettera d), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93). (1) Cfr l’art. 3, comma 3 del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84, che si riporta parzialmente: «Sono abrogate le disposizioni contenute nell’art. 8, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che iniziano l’attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo comma dello stesso articolo.....» n. 9/97 – Pag. 1109 Art. 8-bis Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione [1] Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese nell'articolo 8: a) le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 112-1971, n. 50; b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica; c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea che effettuano prevalentemente trasporti internazionali; d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento; e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio, relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c), degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alle lettere a) e b) (Le parole «, se non comprese nell'articolo 8» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 1) della L. 28/97). [2] Le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (Le parole «, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,» sono state così sostituite alle precedenti «non ammortizzabili» dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 2) della L. 28/97) Art. 9 Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali [1] Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali: 1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto; 2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (numero sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-12-1980, n. 897); 3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (numero così sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-121980, n. 897); 4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali (numero così sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, Finanza & Fisco Pag. 1110 – n. 9/97 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DPR 30-12-1980, n. 897 ); 5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione, magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (numero così sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-121980, n. 897); 6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari; 7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze all’esportazione (numero così sostituito, con effetto 1-4-1979, dall’art. 6, DPR 30-12-1981, n. 793) (1); 7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea (numero aggiunto dall’art. 57, comma 1, lettera e), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93); 8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma dell’art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con DPR 231-1973, n. 43; 9) i trattamenti di cui all’art. 176 del Testo unico approvato con DPR 23-1-1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio dello Stato; 10) [i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato] (numero abrogato dall'art.2, comma 1, lett. c) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30); 11) il transito nei trafori internazionali; 12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell’art. 10, effettuate nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità Economica Europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa. [2] Le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (comma sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-121980, n. 897) (Le parole «, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,» sono state così sostituite alle precedenti «non ammortizzabili» dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L. 28/97) ______________ (1) Cfr. l’articolo 3, comma 13 del DL 27-04-90, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90, che si riporta: 13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all’articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell’ambito dei luoghi come sopra qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo dalla definitiva destinazione doganale dei beni. 1/03/1997 Art. 10 Operazioni esenti dall'imposta [1] Sono esenti dall'imposta: 1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; (Numero così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della L. 28/97) 2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio; 3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; (numero sostituito dall'art. 3, comma 122 della L. 549/95) 4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l’amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate; (numero sostituito dall'art. 3, comma 122 della L. 549/95) 5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito; 6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate; (Numero così sostituito dal comma 80 dell'art. 3 della legge 23/12/1996, n. 662 al precedente che si riporta: «6) le operazioni relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24-3-1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate» (numero sostituito, dall'art. 36, comma 9, lettera a), numero 1), D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/ 93); 7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate (numero sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31-3-1979, n. 94); 8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita [o Finanza & Fisco 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI acquistati per la rivendita] (numero sostituito dall'art. 35-bis, comma 1, D.L. 2-3-1989, n. 69, conv. con mod. dalla L. 154/89); (in corsivo le parole soppresse dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 323/96, conv., con mod., dalla L. 425/96) 8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni; (numero inserito dall'art. 10, comma 4, lett. c) del D.L. 323/96, conv., con mod., dalla L. 425/96) 9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7), nonché quelle relative all'oro e alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio Italiano Cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del presente decreto; 10) (numero soppresso dall'art. 34, terzo comma, lettera d), D.L. 23-1989, n. 69, conv. con mod. dalla L. 154/89); 11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli; 12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica; 13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della legge 8-12-1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; (Le parole «, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono state aggiunte dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22, di conversione del D.L. 646/1994 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»). 14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23-6-1927, n. 1110 e al R.D.L. 7-9-1938, n. 1696, convertito nella legge 5-1-1939, n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni; (1) (2) 15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate; (in sottolineato si riporta il numero 15) come sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.L. 2-101995, n. 415, conv., con mod., dalla L. n. 507/95) [si riporta il numero 15) nella precedente formulazione: «15) le prestazioni di trasporto con autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;»] 16) le prestazioni relative ai servizi postali; (in sottolineato si riporta il numero sostituito dall'art. 11, del D.L. 23-02-1995, n. 41, conv. con mod. dalla L. n. 85/95) 17) (numero abrogato, con effetto 1-1-1994 dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 30-12-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94); 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-7-1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze (3) (numero sostituito dall'art. 36, comma 9, lettera a), numero 2), D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93); 19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di me- n. 9/97 – Pag. 1111 dicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali; 20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (numero sostituito, con effetto 1-1-1994, dall'art. 14, comma 8, lettera b), legge 24-12-1993, n. 537); 21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21-3-1958, n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie; 22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili; 23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale dipendente; 24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno; 25) (numero soppresso, con effetto 1-1-1981, dall'art. 5, secondo comma, legge 22-12-1980, n. 889); 26) (numero abrogato, con effetto 1-1-1994, dall'art. 2, comma 1, lettera b), D.L. 30-12-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94); 27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri; 27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi (numero aggiunto dall'art. 9undecies, D.L. 9-9-1988, n. 397, conv. con mod. dalla L. 475/88); 27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di appalti, convenzioni e contratti in genere. (numero aggiunto dall'art. 4-bis del D.L. 2-10-1995, n. 415, conv., con mod., dalla L. n. 507/95). 27-quater) Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n 382 (numero aggiunto dall'art. 10, comma 22-bis del D.L. 323/96, conv., con mod., dalla L. 425/96). (1) Cfr. l'articolo 3, comma 6 del D.L. 27-04-90, n. 90, conv. con mod. dalla L. 165/90, che si riporta: 6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore. (2) Cfr. l'articolo 10, comma 12-bis del D.L. n. 8/93 conv. con mod. dalla 68/ 93 che si riporta: 12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. (3) Al riguardo cfr. il D.M. 21 gennaio 1994, del Ministero della Sanità di Finanza & Fisco Pag. 1112 – n. 9/97 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI concerto con il Ministero delle Finanze. __________________ Art. 17 (1) Soggetti passivi [1] L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo. [2] Gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al terzo comma dell’art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente decreto. La nomina del rappresentante deve essere comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. La disposizione si applica anche relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7 (2) (Le parole «terzo comma dell’art. 53» sono state così sostituite alle precedenti «secondo comma dell’art. 53» dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 1) della L. 28/97. Le parole «lettera f)» sono state così sostituite alle precedenti «lettera g)» dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 2). Le parole «lettera a)» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 2). [3] In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all’estero, nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell’art. 3, rese da soggetti residenti all’estero a soggetti residenti nello Stato, devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni o utilizzino i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso articolo (Le parole «terzo comma dell’art. 53» sono state così sostituite alle precedenti «secondo comma dell’art. 53» dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 1) della L. 28/97. Le parole «lettera f)» sono state così sostituite alle precedenti «lettera g)» dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 2). Le parole «lettera a)» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 2). [4] Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in Italia di soggetti residenti all’estero. (1) Per le operazioni intracomunitarie, cfr. artt. da 37 a 60, DL 31-12-1992, n. 513, artt. da 37 a 60, DL 2-3-1993, n. 47, artt. da 37 a 60, DL 28-4-1993, n. 131, artt. da 37 a 60, DL 30-6-1993, n. 213 e artt. da 37 a 60, DL 30-81993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93. (2) Cfr. art. 44, commi 3 e 4, DL 30-08-1993, conv. con mod. dalla L. 427/93. ____________ Art. 26 Variazioni dell'imponibile o dell'imposta [1] Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per 1/03/1997 qualsiasi motivo, comprese la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione. [2] Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità (art. 1418 c.c.), annullamento (artt.1425,1427, 1441 c.c.), revoca (art. 1327 1328 c.c.), risoluzione (artt. 1453, 1467 c.c.), rescissione (art. 1447 c.c.) e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell’avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (le parole «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell’avvio di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose» sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis) del DL 31/12/ 1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). [3] Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione del settimo comma dell’art. 21. [4] La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli artt. 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel registro di cui all’art. 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel registro di cui all’art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all’art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge. [5] Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli artt. 23 e 24 e sul registro di cui all’art. 25. Art. 34 Regime speciale per i produttori agricoli (1) [1] Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell’allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell’art. 19 è forfetizzata in misura pari all’importo risultante dalla applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina mercantile (2) e l’imposta si applica con le aliquote corrispondenti alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 del Codice civile e quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura, di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione, da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonché quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. [2] La detrazione non è forfettizzata per le cessioni degli animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e Finanza & Fisco 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari (3). [3] Con decorrenza dal 1-1-1994, se il contribuente, nell’ambito della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a tali operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse (comma sostituito dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 1), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93). [4] I produttori agricoli, se nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 20 milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione (4) non abbiano dichiarato all’Ufficio di rinunciarvi, dal versamento dell’imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio di imprese, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di cui all’art. 21, indicandovi l’imposta relativa alle cessioni dei prodotti di cui al primo comma, e registrarla a norma dell’art. 25; copia della fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell’art. 39. Con decorrenza dal 1-91993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione annuale separatamente l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni del presente comma e devono annotare nel registro di cui all’articolo 25 distintamente le predette fatture (5). Le disposizioni di questo comma cessano di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di 20 milioni (le parole «20 milioni» sono state così sostituite alle precedenti «10 milioni» dall'art. 2, lett. c-ter) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). [5] (Comma soppresso dall’art. 6, quarto comma, DL 29-12-1983, n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84). [6] (Comma soppresso dall’art. 6, quarto comma, DL 29-12-1983, n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84). [7] (Comma soppresso dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 3), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93). [8] Con decorrenza dal 1-9-1993, i passaggi dei prodotti di cui al primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli, anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni di beni a norma dell’articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all’atto del versamento del prezzo ai produttori agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi adempimenti prescritti nel presente titolo (comma così sostituito dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 4), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93). [9] (Comma soppresso dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 5), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93). [10] Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pesca marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. (6) [11] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti della Comunità Economica Europea concernenti l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti stessi. n. 9/97 – Pag. 1113 [12] Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all’Ufficio IVA competente entro il 31 gennaio (7) (D.M. 16/12/1994 riportato in “Finanza & Fisco Settimanale” n. 46 del 24/12/1994, pag. 3636). L’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso ed è vincolante anche per i due anni successivi. In tal caso la detrazione dell’imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d’imposta 1988, nei limiti dell’ammontare dell’imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture registrate nel corso dell’anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell’anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l’ammontare dell’eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell’anno successivo nei limiti dell’imposta afferente le cessioni dei predetti animali (comma modificato dall’art. 8, legge 2-6-1988, n. 218). [13] Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni effettuate nel territorio dello Stato (comma aggiunto dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 6), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93 e in seguito interamente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. f) della L. 28/97). (1) Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie, cfr.art. 51, DL 30-8- 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93. (2) Cfr. DM 29-3-1979, DM 3-7-1980, DM 30-9-1980, DM 5-1-1981, DM 25-2-1983, DM 5-1-1985, DM 19-1-1989 e DM 12-5-1992. Vedi anche l'art. 2, commi 6 e 7 del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/ 1997, n. 30. (3) Comma aggiunto, con effetto 1-1-1994 dall’art. 14, comma 8, lettera e), legge 24-12-1993, n. 537, modificata dall’art. 4, comma 8-bis, DL 30-12-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94). (4) Le parole in sottolineato sono state introdotte dall’art. 1, comma 3, lettera c) del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, conv. con mod. dalla L. 473/94; (5) Il terzo periodo è stato così sostituito, dall’art. 66, comma 10, lettera b), numero 1), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93. (6) Cfr. art. 18, della L. 28-08-89 n. 302, In vigore dal 16.09.1989 in Gazzetta Ufficiale n. 204/89 che si riporta: Disciplina del credito peschereccio di esercizio 1. Le disposizioni del quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. (7) Per l’anno 1995 i termini per l’esercizio delle facoltà di opzione previsti dal penultimo comma del presente articolo sono differiti al trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L 30-05-1995, n. 203 di conversione del DL 29-03-1995, n. 97; entro lo stesso termine può essere revocata l’opzione precedentemente esercitata. Art. 38-ter Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti [1] I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità Economica Europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell’art. 17, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponi- Finanza & Fisco Pag. 1114 – n. 9/97 bili ai sensi dell’art. 9, nonché delle prestazioni indicate all’art.7, quarto comma, lettera d), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile a norma dell’art.19, relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di importo complessivo non inferiore a lire 398.000 (1). Se l’importo complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a lire 398.000 (1) il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a lire 50.000 (2) (Le parole «lettera d)» sono state sostituite alle precedenti «lettera e)» dall'art. 2, comma 1, lett. g) della L. 28/97). [2] La disposizione del primo comma si applica, a condizione di reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi inerenti alla loro attività (comma aggiunto dall’art. 38, comma 1, legge 29-12-1990, n. 428 ). [3] Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo (3) provvede l’Ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell’art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l’Ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario. [4] Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura prevista al primo comma dell’articolo 38-bis, con decorrenza dal centottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della loro consegna, quando superi quindici giorni (comma aggiunto dall'art. 26 della L 06/02/1996, n. 52). [5] I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all’Ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata. L’Ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria. [6] Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro (4), da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all’esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento tra i vari Uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all’Erario dell’imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i vari Uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti. [7] L’adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio, quando il mutamento del tasso di conversione dell’unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, di oltre il dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell’ultima determinazione degli ammontari di riferimento (articolo aggiunto, con effetto 1-1-1981, dall’art. 16, primo comma, DPR 30-12-1981, n. 793) . (1) Importo così elevato dall’art.1, DM 20-10-1995. Nel testo originario, era fissato nella misura di lire 250.000. L’importo, era stato già rideterminato dal D.M. 30/03/1988 nella misura di L. 304.000. (2) Importo così elevato dall’art.1, DM 20-10-1995. Nel testo originario, era fissato nella misura di lire 35.000. L’importo, era stato già rideterminato dal D.M. 30/03/1988 nella misura di L. 38.000. (3) In neretto le modifiche apportate dall’art. 38, comma 2, legge 29-12-1990, n. 428. (4) DM 20-5-1982. 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI Art. 67 Importazioni (1) (2) [1] Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell’articolo 7, primo comma, lettera b): a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire verso altro Stato membro della Comunità economica europea [ovvero ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato] (Le parole da «ovvero ad essere» fino alla fine della lettera sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L 28/97); b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16-7-1985; c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni, destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione; d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi d’oltremare; [e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a)] (Lettera abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L 28/97). [2] Sono altresì soggette all’imposta le operazioni di reimportazione a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati fuori della Comunità medesima. (1) Per le operazioni intracomunitaria cfr art. 6, DL 23-1- 1993, n. 16; artt.da 37 a 60, DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93. (2) Articolo sostituito dall’art. 57, comma 1, lettera I), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93 Art. 69 Determinazione dell’imposta (1) [1] L’imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, al valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’ammontare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’interno del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i supporti informatici, contenenti i programmi per elaboratore prodotti in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati e delle istruzioni in essi contenuti. (2) Per i beni che prima dello sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione (3) (Le parole «all’interno del territorio della Comunità» sono state così sostituite alle precedenti «all’interno del territorio doganale» dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L. 28/97). [2] Fatti salvi i casi di applicazione dell’art. 68, lettera c), per i beni nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli artt. 207 e 208 del Testo unico approvato con DPR 23-01-1973, n. 43 e l’esenzione prevista nell’art. 209 dello stesso Testo unico si applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità. Finanza & Fisco 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI (1) Cfr. art. 36, L 29-12-1990, n. 428, che si riporta: Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) Capo V - Disposizioni fiscali - Importazione dei beni che non hanno fruito di sgravio all’esportazione 1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunità europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della franchigia all’importazione, l’imposta è applicata tenendo conto dell’analoga imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei beni stessi al momento dell’importazione. 2. L’imposta ancora inglobata è costituita: a) dall’intero importo dell’imposta versata nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all’atto dell’importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto; b) dall’importo dell’imposta versata nello Stato membro di esportazione, ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata in dogana, nel caso in cui, all’atto dell’importazione, il valore del bene risulti inferiore rispetto al relativo prezzo d’acquisto. 3. L’ammontare dell’imposta di cui al comma 2 è escluso dalla base imponibile ed è detratto dall’imposta dovuta all’importazione. 4. L’importatore deve fornire la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta nel Paese comunitario d’esportazione relativa all’ultima transazione ivi avvenuta, soggetta ad imposta. (2) In sottolineato si riporta il periodo inserito dall’art. 12, comma 1, del DL 23-02-1995, n. 41, conv. con mod. dalla L 85/95. (3) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 22, quinto comma, DL 2-31989, n. 69, conv. con mod. dalla L 154/89. ___________ Art. 74 Disposizioni relative a particolari settori [1] In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è dovuta: a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato (1), ceduti attraverso le rivendite dei generi di Monopoli, dall'Amministrazione stessa, sulla base del prezzo di vendita al pubblico; b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria (2). L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8, delle norme di esecuzione annesse al D.Lgs 17-4-1948, n. 525; c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; e del 60 per cento per gli anni successivi ridotto al 53 per cento, a partire dall'anno 1996, [per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie]. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come tali ai sensi della legge 8-2-1948, n. 47, e successive modificazioni. Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute (3) (in sottolineato le parole così sostituite dal comma 119, dell'art. 3 della L. 549/95. Le parole «53 per cento» sono state così sostituite alle precedenti «50 per cento» dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DL n. 9/97 – Pag. 1115 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30. Le parole «per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e secondarie» sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30); d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29-3-1973, n. 156 e dell'articolo 2 della legge 29-1-1992, n. 58 (lettera sostituita, dall'art. 36, comma 8, lettera a), D.L. 30-8-1993, n.331, conv. con mod. dalla L. 427/93) (4); e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone, dall'esercente l'attività di trasporto (5); e-bis) (lettera abrogata dall'art. 36, comma 8, lettera b), D.L. 30-81993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 427/93). [2] Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2. [3] Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze. [4] Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente (6). La stessa autorizzazione può essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, per le liquidazioni e i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal 1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla data di annotazione (in sottolineato si riportano le modifiche apportate dall'art. 3, comma 3, del D.L. 28-06-1995, n. 250, conv., con mod., dalla L. 349/95). [5] Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7) dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti le suddette attività , l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione è forfetizzata in misura pari a un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'uffi- Finanza & Fisco Pag. 1116 – n. 9/97 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI cio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse, all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16-12-1991, n. 398 (comma sostituito, con decorrenza 1-1-1994, dall'art. 2, comma 1, lettera d), D.L. 3012-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94). [6] Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14-4-1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con legge 22-4-1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di cui alla legge 22-12-1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione (comma inserito dall'art. 63, comma 6, D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93). [7] Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell’imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili. (Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DL 31/12/ 1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). (7). [7-bis o ottavo] Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996: a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03); b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02); c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01); d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01); e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01); e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) (comma inserito dall'art.2, comma 1, lett. d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). [7-ter o nono] Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni del settimo comma si applicano, sotto la responsabilità del cedente, sempreché nell’anno solare precedente l’ammontare delle relative cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire (Comma inserito dall'art.2, comma 1, lett. d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/ 1997, n. 30) . [8 o decimo] I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa. [9 o undicesimo] Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione o l'acquisto intracomunitario (8) dei beni destinati alla vendita non è detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenu- to in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi (comma inserito dall'art. 11, comma 4, lettera c), legge 30-12-1991, n. 413). ____________________ (1) D.M. 28-12-1972 e D.M. 6-7-1993. Per l'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, art. 3, secondo comma, legge 10-121975, n. 724, art. 13, D.M. 3-2-1982, art. 5, D.M. 26-7-1983 e art. 4, legge 73-1985, n. 76; per l'IVA sui tabacchi lavorati introdotti in depositi fiscali, D.M. 6-7-1993. (2) Il periodo riportato in sottolineato è stato aggiunto dall'art. 36, comma 17, D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod., dalla L. 427/93. (3) Cfr.anche D.M. 29-12-1989 e successivamente sostituito dal D.M. 9-41993. (4) Cfr. D.M. 13-3-1973 e D.M. 13-4-1978. (5) Cfr. D.M. 5-5-1980. (6) Per i versamenti relativi all'ultimo trimestre solare da parte degli intestatari di conto fiscale, cfr. art. 5, comma 4, D.M. 28-12-1993, n. 567 (in "Finanza & Fisco Settimanale" n. 3 del 22-01-1994, pag. 92). (7) Per queste cessioni cfr. l'art. 3, comma 118 della L. 549/95 che si riporta: 118. La disposizione di cui al settimo comma dell’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è da intendere nel senso che le cessioni ivi considerate sono effettuate oggettivamente senza pagamento di imposta anche se riguardano rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori, che sono stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura. Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentita la variazione di cui all’articolo 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni. (8) Le parole in sottolineato sono state aggiunte dall'art. 57, comma 1, lett. o) D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod., dalla L. 427/93. TABELLA A Parte Terza, numeri 1) e 114) Beni e servizi soggetti all'aliquota del 9 per cento (aliquota elevata al 10% dall'art. 10, comma 1, D.L. 41/1995, conv., con mod. dalla L. 85/95) 1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); (La parola «Cavalli» è stata soppressa dal comma 83, dell'art. 1 della L 23/12/1996, n. 662,e successivamente reinserita dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). (omissis) 114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, ad accezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale; (numero sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). — Il successivo comma 8 dell'art. 2 del DL sopracitato ha pertanto abrogato l' art. 10, comma 2, lett. a), del DL 41/ 1995, conv. con mod. dalla L 85/95 che si riporta: 2. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è ridotta: [a) al 4 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, a eccezione dei prodotti omeopatici [e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 — parole soppresse dalla L 85/95], di sostanze farmaceutiche e di articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la Farmacopea ufficiale; Lettera abrogata] Finanza & Fisco 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI n. 9/97 – Pag. 1117 DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 427/93, artt. 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 50-bis, 51 e 58 Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concenenti la discliplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie Art. 38 Acquisti intracomunitari 1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato. 2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto. 3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: [a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d’imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;] (lettera abrogata dall'art.1, comma 2, lett. a) della L 28/97). b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; d) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza importati in altro Stato membro; e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. 4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg, e i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all’articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero, navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti. 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee 16-7-1985, n. 1999, e dell’articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25-7-1988, n. 2503, se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della comunità; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati, beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi doganali; b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati dal fornitore o per suo conto; c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, e dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3 del presente decreto, effettuati nell’anno solare precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa; d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato membro dell’esonero disposto per le piccole imprese. 6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai soggetti ivi indicati che optino per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione dell’acquisto. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Per i soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, la revoca deve essere comunicata mediante Finanza & Fisco Pag. 1118 – n. 9/97 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall’anno in corso. 7. L’imposta non è dovuta per l’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d’imposta o enti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, assoggettati all’imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione. 8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza. Art. 40 Territorialità delle operazioni intracomunitarie 1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. 2. L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa. 3. In deroga all’articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di persone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di cessionari che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o trasportati dal territorio di tale ultimo Stato. 4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano: a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da installare, montare o assiemare ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633; b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limite non sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato. 4-bis. In deroga all’articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato membro e rese nei confronti di soggetti d’imposta residenti o domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese a un committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al di fuori del territorio dello Stato. (Comma inserito dall'art. 1, 1/03/1997 comma 2, lett. b) della L 28/97). 5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta. 6. In deroga all’articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse da soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato; le stesse prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro. 7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati. Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti. 8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all’articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché l’operazione cui l’intermediazione si riferisce sia effettuata in altro Stato membro. 9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese a soggetti passivi d’imposta in altro Stato membro (Le parole «le prestazioni di servizio» e «4-bis» sono state inserite dall'art. 1, comma 2, lett. c) della L 28/97). Art. 41 Cessioni intracomunitarie non imponibili 1. Costituiscono cessioni non imponibili: a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-101972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali, esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto; b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal ce- Finanza & Fisco 1/03/1997 n. 9/97 – Pag. IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI dente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso lire 154 milioni, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito da questo Stato a norma dell’articolo 28-ter, B, comma 2, della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17-5-1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16-12-1991. In tal caso è ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale è esercitata; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso; c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto. 2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a): [a) la consegna in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti passivi di imposta, o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai committenti o da terzi per loro conto;] (lettera abrogata dall'art.1, comma 2, lett. d) della L 28/97). b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta; c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti. 3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali. 4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, le cessioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell’articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi considerati. 1119 dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto (le parole «commi settimo e ottavo» sono state così sostituite alle precedenti «comma sesto» dall'art. 2, comma 9-bis), del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). 2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non si applica la disposizione di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 1 del decreto-legge 29-12-1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 272-1984, n. 17. Art. 44 Soggetti passivi 1. L’imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L’imposta è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633. 2. In deroga al comma 1, l’imposta è dovuta: a) per le cessioni di cui al comma 7 dell’articolo 38, dal cessionario designato con l’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 46, 47 e 50, comma 6; b) per le prestazioni di cui all’articolo 7, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, e per quelle di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d’imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto passivo nel territorio stesso (le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. e) della L 28/97). 3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26-101972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la rappresentanza può essere limitata all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in tal caso non siano soggette all’obbligo di registrazione, degli elenchi di cui all’articolo 50, comma 6. 4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell’articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta devono essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633. Art. 46 Fatturazione delle operazioni intracomunitarie Art. 42 Acquisti non imponibili o esenti 1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente 1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche Finanza & Fisco Pag. 1120 – n. 9/97 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI alle fatture relative alle prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma (le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. f) della L 28/ 97). 2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 e per le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, non soggette all’imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all’imposta, con la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma 2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore dell’imposta (le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. f) della L 28/97). 3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo 41, comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b), non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2. 4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente. 5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere [a),] b) e c), o committente delle prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, che non ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione della operazione deve emettere entro il mese seguente in unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l’indicazione anche del numero di identificazione attribuito agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il mese seguente alla registrazione della fattura originaria (a parola «a),» è stata soppressa dall'art. 1, comma 2, lett. f) della L 28/97 e le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dal medesimo articolo della L 28/97). Art. 47 Registrazione delle operazioni intracomunitarie 1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all’articolo 46, comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese (1), distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presi- 1/03/1997 dente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5, devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto, con riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di emissione (Le parole«lettera b)» sono state così sostituite alle precedenti «lettere a) e b)» dall'art. 1, comma 2, lett. g) della L 28/97) (2). 2. I contribuenti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziché in quello delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini e alle modalità indicate nel comma 1. 3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633 del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all’articolo 46, comma 5. 4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26-101972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione e con riferimento alla data della loro emissione (3). 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma 4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. (1) Le parole «e con riferimento al relativo mese» sono state introdotte, con effetto 01-07-1994, dall’art. 3, comma 2, lettera a), DL 30-12-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/1994. (2) L'ultimo periodo è stato sostituito, con effetto 01-07-1994, dall’art. 16, comma 1, DL 29-4-1994, n. 260, conv. con mod. dalla L. 413/1994. (3) Le parole «e con riferimento alla data della loro emissione» sono state introdotte, con effetto 01-07-1994, dall’art. 3, comma 2, lettera b), DL 30-121993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/1994. ____________ Art. 50 Obblighi connessi agli scambi intracomunitari 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza (le parole «lettera c)» sono state così sostituite alle precedenti «lettere a) e c)» dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 28/97 e le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dal medesimo articolo della L 28/97). 2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l’ufficio, su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze (1), conferma la validità del numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al nome e al cognome. 3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, Finanza & Fisco 1/03/1997 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni (le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 28/97). 4. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari a norma dell’articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all’ufficio competente nei loro confronti, a norma dell’articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione deve essere presentata anteriormente all’effettuazione di ciascun acquisto; l’ufficio, attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui all’articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto (2). 5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità economica europea o da questo provenienti in base a uno dei titoli non traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633. 6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 23-1-1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n. 75. L’elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l’indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell’articolo 41, comma 3, ovvero dell’articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo. I soggetti indicati nell’articolo 38, comma 3, lettera c) devono presentare, secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari. 7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse. [8. Con l’osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento d’imposta; la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali, depositi franchi e nei punti franchi] (comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 28/97). (1) Cfr. DM 28-1-1993, in Gazzetta Ufficiale n. 26/93 che si riporta: Conferma, da parte degli uffici IVA, della validità del numero di identificazione dei soggetti di imposta residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea Articolo 1 Gli esercenti impresa o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomunitarie senza l’applicazione dell’imposta, possono ottenere conferma della validità del numero di identificazione del cessionario o committente residente in un altro Stato membro della Comunità economica europea nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e cognome, presso l’ufficio IVA di competenza, che, su richiesta dei soggetti n. 9/97 – Pag. 1121 interessati, rilascia un’attestazione su cui devono essere apposti il timbro dell’ufficio e la firma del funzionario responsabile. (2) Cfr. DM 16-2-1993. _______ Art. 50-bis (1) Depositi fiscali ai fini Iva 1. Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi Iva», per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi Iva: a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa; b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle disposizioni doganali possono essere in essi introdotti. 2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta, possono essere abilitati a custodire beni nazionali e comunitari in regime di deposito Iva altri soggetti che riscuotono la fiducia dell’Amministrazione finanziaria. Con decreto del ministro delle Finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettate le modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazione ai soggetti interessati. L’autorizzazione può essere revocata dal medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti del comma 6, salva l’applicazione della lettera i) del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto terzi, l’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione non sia inferiore a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in tal caso l’acquisto intracomunitario si considera effettuato dal depositario, al momento dell’estrazione dei beni. 3. Ai fini della gestione del deposito Iva deve essere tenuto, ai sensi dell’articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato registro deve essere conservato ai sensi dell’articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972; deve altresì, essere conservato a norma della medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dei beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni nel deposito medesimo. Con decreto del ministro delle Finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro, nonché quelle relative all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi. 4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore aggiunto le seguenti operazioni: a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante introduzione in un deposito Iva; b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva; c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione Finanza & Fisco Pag. 1122 – n. 9/97 IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI in un deposito Iva; d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera c); e) le cessioni di beni custoditi in un deposito Iva; f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea, salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel territorio dello Stato; g) le cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità europea; h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni; i) il trasferimento dei beni in altro deposito Iva. 5. Il controllo sulla gestione dei depositi Iva è demandato all’ufficio doganale o all’ufficio tecnico di finanza che già esercita la vigilanza sull’impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficio delle entrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici delle entrate e i comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni depositati. 6. L’estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’Iva e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile è costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione. L’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni; tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell’imposta, da parte del soggetto che procede all’estrazione, questi deve provvedere alla integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione in aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve, altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione. 7. Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3, secondo periodo, i gestori dei depositi Iva assumono, qualora non sia stato già nominato un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti passivi d’imposta identificati in altro Stato membro ai fini 1/03/1997 dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi. 8. Il gestore del deposito Iva risponde solidalmente con il soggetto passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa all’estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3. (1) Articolo inserito dall'art.1, comma 1, lett. i) della L 28/97) Art. 51 Disposizioni relative ai produttori agricoli 1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, l’imposta si applica secondo le disposizioni dell’articolo 47, comma 3, e dell’articolo 49, commi 1 e 2, del presente decreto. 2. Per le cessioni di cui all’articolo 40, comma 3, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633. 3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che non hanno optato a norma del penultimo comma dello stesso articolo 34 per l’applicazione dell’imposta nel modo normale (comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, lett. l) della L 28/97). Art. 58 Operazioni non imponibili 1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. [2. Salvo quanto previsto nell’articolo 41, comma 2, lettera a), del presente decreto sono non imponibili, anche agli effetti dell’articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2610-1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a) del presente decreto, eseguite su beni nazionali o comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto passivo di imposta in altro Stato membro.] (comma abrogato dall'art. 1, comma 2, lett. m) della L 28/97). Finanza & Fisco