LG-Legge 18 febbraio 1997, n. 28 - Norme di

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LG-Legge 18 febbraio 1997, n. 28 - Norme di
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IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
Documento già pubblicato sul settimanale Finanza&Fisco - Tutti i diritti riservati - www.finanzaefisco.it
Nella legge per la semplificazione
in Iva degli scambi internazionali
innovazioni su:
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Cessioni a viaggiatori extracomunitari
Utilizzo e formazione del plafond
Vendita di prodotti agricoli nella comunità
Lavorazioni intracomunitarie
L’istituzione dei depositi fiscali ai fini Iva
L’esenzione da Iva delle operazioni finanziarie
Bollo sui contratti bancari
Legge 18 febbraio 1997, n. 28, pubblicata nel S.O. n. 42/L
alla Gazzetta Ufficiale n.48 del 27/02/1997
Legge 18 febbraio 1997, n. 28
Art. 1
Adeguamento della disciplina dell’imposta sul
valore aggiunto
Norme di recepimento della direttiva 95/7/Ce,
concernente semplificazioni in mater ia
d’imposta sul valore aggiunto sui traffici
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
internazionali, e di adeguamento della disciplina ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (vedi
dell’imposta di bollo relativa ai contratti bancari pag. 1107), sono apportate le seguenti modificazioni:
e finanziari
a) l'articolo 38-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 38-quater. — (Sgravio dell’imposta per i
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
soggetti domiciliari e residenti fuori della Comunità
hanno approvato;
europea) — 1. Le cessioni a soggetti domiciliati o
residenti fuori della Comunità europea di beni per un
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA complessivo importo, comprensivo dell’imposta sul
valore aggiunto, superiore a lire 300 mila destinati
PROMULGA
all’uso personale o familiare, da trasportarsi nei
la seguente legge:
bagagli personali fuori del territorio doganale della
Finanza & Fisco
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Comunità medesima, possono essere effettuate senza
pagamento dell’imposta. Tale disposizione si applica
a condizione che sia emessa fattura a norma
dell’articolo 21, recante anche l’indicazione degli
estremi del passaporto o di altro documento
equipollente e che i beni siano trasportati fuori della
Comunità entro il terzo mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione. L’esemplare della
fattura consegnato al cessionario deve essere restituito
al cedente, vistato dall’ufficio doganale di uscita dalla
Comunità, entro il quarto mese successivo
all’effettuazione della operazione; in caso di mancata
restituzione, il cedente deve procedere alla
regolarizzazione della operazione a norma
dell’articolo 26, primo comma, entro un mese dalla
scadenza del suddetto termine.
2. Per le cessioni di cui al comma 1, per le quali
il cedente non si sia avvalso della facoltà ivi prevista,
il cessionario ha diritto al rimborso dell’imposta
pagata per rivalsa a condizione che i beni siano
trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese
successivo a quello della cessione e che restituisca al
cedente l’esemplare della fattura vistato dall’ufficio
doganale entro il quarto mese successivo a quello di
effettuazione dell’operazione. Il rimborso è effettuato
dal cedente il quale ha diritto di recuperare l’imposta
mediante annotazione della corrispondente variazione
nel registro di cui all’articolo 25.»;
b) all’articolo 67, comma l, lettera a), le parole:
«ovvero a essere immessi in un deposito non doganale
autorizzato» sono soppresse e la lettera e) è abrogata;
c) all’articolo 69, primo comma, le parole:
«all’interno del territorio doganale» sono sostituite
dalle seguenti: «all’interno del territorio della
Comunità».
2. Al decreto legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, (vedi pag.
1117) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 38, comma 3, la lettera a) è
abrogata;
b) all’articolo 40, dopo il comma 4, è inserito il
seguente:
«4-bis. In deroga all’articolo 7, quarto comma,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le prestazioni di servizi relative a beni mobili,
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comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro
Stato membro e rese nei confronti di soggetti
d’imposta residenti o domiciliati nel territorio dello
Stato si considerano ivi effettuate, se i beni sono
spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro in
cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette
prestazioni, qualora siano eseguite nel territorio dello
Stato, non si considerano ivi effettuate se sono rese a
un committente soggetto passivo di imposta in altro
Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati al
di fuori del territorio dello Stato.»;
c) all’articolo 40, comma 9, dopo la parola:
«nonché» sono inserite le seguenti: «le prestazioni di
servizio,» e dopo le parole: «ai commi» sono inserite
le seguenti: «4-bis,»;
d) all’articolo 41, comma 2, la lettera a) è
abrogata;
e) all’articolo 44, comma 2, lettera b), le parole:
«commi 5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi
4-bis, 5,»;
f) all’articolo 46, commi 1, 2 e 5, le parole:
«commi 5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi
4-bis, 5,»; allo stesso comma 5, la parola: «a),» è
soppressa;
g) all’articolo 47, comma 1, le parole: «lettere a)
e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera b)»;
h) all’articolo 50, commi 1 e 3, le parole: «commi
5,» sono sostituite dalle seguenti: «commi 4-bis, 5,»;
allo stesso comma 1 le parole: «lettere a) e c)» sono
sostituite dalle seguenti: «lettera c)»; allo stesso
articolo 50, il comma 8 è abrogato;
i) dopo l’articolo 50 è inserito il seguente:
«Art. 50-bis — (Depositi fiscali ai fini Iva) — 1.
Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto,
speciali depositi fiscali, in prosieguo denominati
«depositi Iva», per la custodia di beni nazionali e
comunitari che non siano destinati alla vendita al
minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate
a gestire tali depositi le imprese esercenti magazzini
generali munite di autorizzazione doganale, quelle
esercenti depositi franchi e quelle operanti nei punti
franchi. Sono altresì considerati depositi Iva:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad
accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la
custodia e la lavorazione delle lane di cui al decreto
ministeriale del 28 novembre 1934, relativamente ai
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beni nazionali o comunitari che in base alle
disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle
entrate ovvero del direttore delle entrate delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta,
possono essere abilitati a custodire beni nazionali e
comunitari in regime di deposito Iva altri soggetti che
riscuotono la fiducia dell’Amministrazione
finanziaria. Con decreto del ministro delle Finanze,
da emanare entro il 1° marzo 1997, sono dettate le
modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazione
ai soggetti interessati. L’autorizzazione può essere
revocata dal medesimo direttore regionale delle
entrate ovvero dal direttore delle entrate delle province
autonome di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta
qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione
del deposito e deve essere revocata qualora vengano
meno le condizioni per il rilascio; in tal caso i beni
giacenti nel deposito si intendono estratti agli effetti
del comma 6, salva l’applicazione della lettera i) del
comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni
per conto terzi, l’autorizzazione può essere rilasciata
esclusivamente a società per azioni, in accomandita
per azioni, a responsabilità limitata, a società
cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di
dotazione non sia inferiore a un miliardo di lire. Detta
limitazione non si applica per i depositi che
custodiscono beni, spediti da soggetto passivo
identificato in altro Stato membro della Comunità
europea, destinati ad essere ceduti al depositario; in
tal caso l’acquisto intracomunitario si considera
effettuato dal depositario, al momento dell’estrazione
dei beni.
3. Ai fini della gestione del deposito Iva deve
essere tenuto, ai sensi dell’articolo 53, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, un apposito
registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il
citato registro deve essere conservato ai sensi
dell’articolo 39 del predetto decreto n. 633 del 1972;
deve altresì, essere conservato a norma della
medesima disposizione, un esemplare dei documenti
presi a base dell’introduzione e dell’estrazione dei
beni dal deposito e di quelli relativi agli scambi
eventualmente intervenuti durante la giacenza dei beni
nel deposito medesimo. Con decreto del ministro delle
Finanze sono indicate le modalità relative alla tenuta
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del predetto registro, nonché quelle relative
all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta
sul valore aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti
mediante introduzione in un deposito Iva;
b) le operazioni di immissione in libera pratica
di beni non comunitari destinati ad essere introdotti
in un deposito Iva;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti
identificati in altro Stato membro della Comunità
europea, eseguite mediante introduzione in un
deposito Iva;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis
(riportata nelle pagine seguenti) allegata al presente
decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito
Iva, effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli
indicati nella lettera c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito Iva;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da
un deposito Iva con spedizione in un altro Stato
membro della Comunità europea, salvo che si tratti
di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta nel
territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito Iva
con trasporto o spedizione fuori del territorio della
Comunità europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni
di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative
a beni custoditi in un deposito Iva, anche se
materialmente eseguite non nel deposito stesso ma
nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette
operazioni siano di durata non superiore a sessanta
giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito Iva.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi Iva è
demandato all’ufficio doganale o all’ufficio tecnico
di finanza che già esercita la vigilanza sull’impianto
ovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficio delle
entrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici delle
entrate e i comandi del Corpo della Guardia di finanza
possono, previa intesa con i predetti uffici, eseguire
comunque controlli inerenti al corretto adempimento
degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
6. L’estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini
della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di
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commercializzazione nello Stato può essere effettuata
solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti dell’Iva
e comporta il pagamento dell’imposta; la base
imponibile è costituita dal corrispettivo o valore
relativo all’operazione non assoggettata all’imposta
per effetto dell’introduzione ovvero, qualora
successivamente i beni abbiano formato oggetto di
una o più cessioni, dal corrispettivo o valore relativo
all’ultima di tali cessioni, in ogni caso aumentato, se
non già compreso, dell’importo relativo alle eventuali
prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano
formato oggetto durante la giacenza fino al momento
dell’estrazione. L’imposta è dovuta dal soggetto che
procede all’estrazione, a norma dell’articolo 17, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di
precedente acquisto, anche intracomunitario, senza
pagamento dell’imposta, da parte del soggetto che
procede all’estrazione, questi deve provvedere alla
integrazione della relativa fattura, con la indicazione
dei servizi eventualmente resi e dell’imposta, ed alla
annotazione della variazione in aumento nel registro
di cui all’articolo 23 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni
dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la
variazione deve, altresì, essere annotata nel registro
di cui all’articolo 25 del medesimo decreto entro il
mese successivo a quello dell’estrazione.
7. Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3,
secondo periodo, i gestori dei depositi Iva assumono,
qualora non sia stato già nominato un rappresentante
fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti
passivi d’imposta identificati in altro Stato membro
ai fini dell'adempimento degli obblighi tributari
afferenti le operazioni intracomunitarie concernenti i
beni introdotti nei suddetti depositi.
8. Il gestore del deposito Iva risponde
solidalmente con il soggetto passivo della mancata o
irregolare applicazione dell’imposta relativa
all’estrazione, qualora non risultino osservate le
prescrizioni stabilite con il decreto di cui al comma
3.»;
l) all’articolo 51, il comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma
1, lettera a), si applicano anche alle cessioni dei
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prodotti agricoli ed ittici effettuate dai produttori
agricoli di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, che non hanno optato a norma del
penultimo comma dello stesso articolo 34 per
l’applicazione dell’imposta nel modo normale.»;
m) all’articolo 58, il comma 2 è abrogato;
n) è aggiunta la tabella A-bis, di cui all’allegato
alla presente legge.
3. Sono considerate regolari le operazioni relative
a beni nazionali o comunitari giacenti o destinati a
essere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8,
ultimo periodo, dell’articolo 50 del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, abrogato dal
comma 2, lettera h), del presente articolo, o comunque
annotate sul registro di cui all’articolo 50, comma 5,
del citato decreto legge n. 331 del 1993, effettuate
prima della data di entrata in vigore del decreto del
ministro delle Finanze di cui all’articolo 50-bis,
comma 3, del medesimo decreto legge n. 331 del
1993, introdotto dal comma 2, lettera i), del presente
articolo, senza pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto.
Art. 2
Razionalizzazione e semplificazioni relative ai
traffici internazionali
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni (vedi
pag. 1107), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 7, quarto comma, lettera f), dopo
le parole: «a norma del primo comma» sono inserite
le seguenti: «, lettera a),»;
b) all’articolo 8, primo comma:
1) alla lettera a), dopo le parole «6 ottobre 1978,
n. 627» sono aggiunte le seguenti: «, o, se questa non
è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21,
quarto comma, secondo periodo»;
2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le cessioni, anche tramite commissionari, di
beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le
prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo
effettuato cessioni all’esportazione od operazioni
intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di
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acquistare, anche tramite commissionari, o importare
beni e servizi senza pagamento dell’imposta»;
c) all’articolo 8-bis:
1) al primo comma, dopo le parole: «cessioni
all’esportazione» sono aggiunte le seguenti: «, se non
comprese nell’articolo 8»;
2) al secondo comma, le parole: «non
ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «,
diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,»;
d) all’articolo 9, secondo comma, le parole: «non
ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «,
diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,»;
e) all’articolo 17:
1) al secondo comma, le parole: «secondo comma
dell’articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «terzo
comma dell’articolo 53»;
2) ai commi secondo e terzo, le parole: «lettera
g)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f)» e dopo
le parole: «del primo comma» sono inserite le
seguenti: «, lettera a),»;
f) all’articolo 34, il tredicesimo comma è
sostituito dal seguente:
«Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano
le cessioni ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo
comma, 38-quater e 72, nonché le cessioni
intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e di quelli
soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso
di un importo calcolato mediante l’applicazione delle
percentuali di compensazione che sarebbero
applicabili per analoghe operazioni effettuate nel
territorio dello Stato,»;
g) all’articolo 38-ter, primo comma, le parole:
«lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera d)».
2. I soggetti che si trovano nelle condizioni
previste dall’articolo 1 del decreto legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 1984, n. 17, possono effettuare
acquisti ed importazioni senza pagamento
dell’imposta, in ciascun anno, nel limite
dell’ammontare complessivo delle cessioni e delle
prestazioni di cui agli articoli 8, primo comma, lettere
a) e b), 8-bis e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, delle cessioni intracomunitarie e delle
prestazioni di servizi nei confronti di soggetti passivi
di altro Stato membro, non soggette a imposta a norma
dell’articolo 40, comma 9, del decreto legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1993, n. 427, registrate a norma
dell’articolo 23 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 per l’anno solare
precedente. I contribuenti possono assumere mese per
mese come ammontare di riferimento quello delle
cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i
dodici mesi precedenti.
3. Le dichiar azioni di intento previste
dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 29
dicembre 1983, n. 746, conver tito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17,
per l’effettuazione di acquisti di beni e servizi senza
applicazione dell’imposta sul valore aggiunto,
possono essere registrate in apposita sezione dei
registri di cui agli articoli 23 o 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
4. Agli effetti di cui all’articolo 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, per navi destinate
all’esercizio di attività commerciali devono intendersi
anche i galleggianti antincendio, le gru galleggianti
mobili, i pontoni di sollevamento, i pontoni posatubi
o posacavi, le chiatte nonché le piattaforme e i
galleggianti mobili o sommergibili destinati alla
attività di ricerca e di sfruttamento del suolo marino.
Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è consentita
la variazione di cui all’articolo 26 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
Art. 3
Adeguamento della disciplina dell’imposta di bollo
relativa ai contratti bancari e finanziari
1. All’articolo 2 della tariffa dell’imposta di bollo
di cui all’allegato A annesso al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (1), come
sostituita dal decreto del ministro delle Finanze 20
agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e
successive modificazioni, la nota 2-bis è sostituita
dalla seguente:
«2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi
bancari e finanziari e contratti di credito al consumo,
previsti dal titolo VI del decreto legislativo 1°
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settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi
di investimento posti in essere dalle società di
intermediazione mobiliare (Sim), dalle società
fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al
decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni
contratto, indipendentemente dal numero degli
esemplari o copie, lire 20.000.».
______________
Nota (1)
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
Disciplina dell'imposta di bollo
TARIFFA
Parte I
Atti, documenti e registri soggetti all'imposta fin dall'origine
Articolo 2
1. Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche
unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si
accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie,
descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova fra le
parti che li hanno sottoscritti:
per ogni foglio: imposta dovuta fissa............................. lire 20.000
Modo di pagamento
1. Carta bollata, marche o bollo a punzone
NOTE:
1. In questo articolo sono comprese:
a) le fedi di deposito di merci nei magazzini generali;
b) gli ordini di estrazione totale o parziale di merci dai predetti magazzini
e dai depositi franchi rilasciati a favore di terzi.
2. L’imposta è dovuta anche se la fede di deposito serve quale documento
per l’assolvimento dell’IVA.
2-bis. Contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e
contratti di credito al consumo, previsti dal titolo VI del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e contratti relativi ai servizi di investimento
posti in essere dalle società di intermediazione mobiliare (Sim), dalle
società fiduciarie e dagli altri intermediari finanziari di cui al decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415: per ogni contratto, indipendentemente
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dal numero degli esemplari o copie, lire 20.000. (Nota sostituita dall'art.
3, comma 12 del DL 31/12/1996, n. 669 e successivamente così
sostituita dall'art. 3, comma 1, dalla L. 28/97).
Art. 4
Adeguamento della disciplina delle operazioni
creditizie e finanziarie esenti dall’imposta sul
valore aggiunto
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (vedi
pag. 1107), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3, secondo comma, il primo periodo
del numero 3) è sostituito dal seguente:
«3) i prestiti di denaro e di titoli non
rappresentativi di merci, comprese le operazioni
finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo
di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.»
b) all’articolo 10, primo comma, il numero 1) è
sostituito dal seguente:
«1) le prestazioni di servizi concernenti la
concessione e la negoziazione di crediti, la gestione
degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di
finanziamento; l’assunzione di impegni di natura
finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre
garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte
dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le
operazioni, compresa la negoziazione, relative a
depositi di fondi, conti correnti, pagamenti,
giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti
commerciali, ad eccezione del recupero di crediti;
la gestione di fondi comuni di investimento, le
dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il
servizio bancoposta;».
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ALLEGATO
TABELLA A-BIS
(articolo 50-bis, comma 4, lettera d)
Descrizione dei beni
Codice NC
Stagno
8001
Rame
7402
7403
7405
7408
Zinco
7901
Nichel
7502
Alluminio
7601
Piombo
7801
Indio
ex 8112 91
ex 8112 99
Cereali
da 1001 a 1005
1006: unicamente il risone
da 1007 a 1008
Semi e frutti oleosi
da 1201 a 1207
Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù
0801
Altre frutta a guscio
0802
Olive
0711 20
Semi e sementi (compresi i semi di soia)
da 1201 a 1207
Caffé non torrefatto
0901 11 00
0901 12 00
Té
0902
Cacao in grani, interi o infranti: greggio o torrefatto
1801
Zucchero greggio
1701 11
1701 12
Gomma in forme primarie o in lastre, fogli o nastri
4001
4002
Lana
5101
Prodotti chimici, alla rinfusa
capitoli 28 e 29
Oli minerali (compresi propano, butano, oli greggi di petrolio)
2709
2710
2711 12
2711 13
Argento
7106
Platino (Palladio, Rodio)
7110 11 00
7110 21 00
7110 31 00
Patate
0701
Grassi ed oli vegetali e loro frazioni, gregge, raffinate, ma non modificate
chimicamente
da 1507 1515
Finanza & Fisco
1/03/1997
IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
n. 9/97 – Pag.
1107
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 3, 7, 8, 8-bis, 9, 10, 17, 26, 34, 38-ter, 67, 69, 74 e Tabella A
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
Art. 3
Prestazioni di servizi
[1] Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni
di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte.
[2] Costituiscono inoltre prestazioni di servizi, se effettuate verso
corrispettivo:
1) le concessioni di beni in locazione, affitto, noleggio e simili;
2) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore, quelle relative ad invenzioni industriali, modelli, disegni, processi, formule e simili e quelle relative a marchi e insegne, nonché le
cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari ai precedenti; (Le parole da «, nonché» fino alla fine del numero
sono state aggiunte dall'art.2, comma 1, lett. a) del DL 31/12/1996,
n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).
3) i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci,
comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni.
Non sono considerati prestiti i depositi di denaro presso aziende e
istituti di credito o presso Amministrazioni statali, anche se regolati
in conto corrente; (Il primo periodo è stato così sostituito al precedente «i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti, cambiali o assegni bancari» dall'art. 4,
comma 1, lett. a) della L 28/97).
4) le somministrazioni di alimenti e bevande;
5) le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto.
[3] Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreché
l’imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore
superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore, ovvero a titolo
gratuito per altre finalità estranee all’esercizio dell’impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni
di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e
sanitaria, a favore del personale dipendente, nonché delle operazioni
di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che senza scopo di lucro perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà
sociale, e delle diffusioni di messaggi, rappresentazioni, immagini o
comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato o da enti pubblici. Le assegnazioni indicate al n. 6 dell’art. 2 sono
considerate prestazioni di servizi quando hanno per oggetto cessioni,
concessioni o licenze di cui ai nn. 1), 2) e 5) del comma precedente.
Le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra
il mandante ed il mandatario. (Il primo periodo è stato aggiunto
dall’art. 4, comma 1, del DL 415/95, conv. con mod., dalla L 507/95)
[4] Non sono considerate prestazioni di servizi:
a) le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti d’autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative
alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell’art. 2 della legge 22-4-1941, n. 633,
e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità
commerciale;
b) i prestiti obbligazionari;
c) le cessioni dei contratti di cui alle lettere a), b) e c) del terzo
comma dell’art. 2;
d) i conferimenti e i passaggi di cui alle lettere e) ed f) del terzo
comma dell’art. 2;
e) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai diritti d’autore, tranne quelli concernenti opere di cui alla lettera a), e le prestazioni relative alla protezione dei diritti d’autore di ogni genere, comprese quelle di intermediazione nella riscossione dei proventi;
f) le prestazioni di mandato e di mediazione relative ai prestiti obbligazionari;
g) (lettera soppressa dall’art. 34, terzo comma, lettera c), DL 2-31989, n. 69, conv. con mod. dalla L. 154/89);
h) le prestazioni dei commissionari relative ai passaggi di cui al
n. 3) del secondo comma dell’art. 2 e quelle dei mandatari di cui al
terzo comma del presente articolo.
Art. 7 (1)
Territorialità dell’imposta
[1] Agli effetti del presente decreto:
a) per «Stato» o «territorio dello Stato» si intende il territorio
della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di
Campione d’Italia e delle acque italiane del lago di Lugano;
b) per «Comunità» o «territorio della Comunità» si intende il
territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni,
oltre quella indicata nella lettera a):
1) per la Repubblica ellenica, il Monte Athos;
2) per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland ed il territorio di Büsingen;
3) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d’oltremare;
4) per il Regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie;
c) il Principato di Monaco e l’isola di Man si intendono compresi nel territorio rispettivamente della Repubblica francese e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (comma sostituito
dall’art. 57, comma 1, lettera a), DL 30/08/1993, n. 331, conv., con
mod., dalla L 29/10/1993, n. 427).
[2] Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello
Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali,
comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione,
esistenti nel territorio dello stesso ovvero beni mobili spediti da altro
Stato membro, installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato
dal fornitore o per suo conto. Si considerano altresì effettuate nel
territorio dello Stato le cessioni di beni nei confronti di passeggeri
nel corso di un trasporto intracomunitario a mezzo di navi, aeromobili
o treni, se il trasporto ha inizio nel territorio dello Stato; si considera
intracomunitario il trasporto con luogo di partenza e di arrivo siti in
Stati membri diversi e luogo di partenza quello di primo punto di
imbarco dei passeggeri, luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di
sbarco (comma sostituito dall’art. 57, comma 1, lettera a), DL 30/
08/1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 427/93).
[3] Le prestazioni di servizi si considerano effettuate nel territorio
dello Stato quando sono rese da soggetti che hanno il domicilio nel
territorio stesso o da soggetti ivi residenti che non abbiano stabilito il
domicilio all’estero, nonché quando sono rese da stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati e residenti all’estero; non si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono rese da stabili
organizzazioni all’estero di soggetti domiciliati o residenti in Italia.
Finanza & Fisco
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1108 – n. 9/97
IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, agli effetti del presente articolo, si considera domicilio il luogo in cui si trova la sede legale e
residenza quello in cui si trova la sede effettiva.
[4] In deroga al secondo e al terzo comma: (2)
a) le prestazioni di servizi relativi a beni immobili, comprese le
perizie, le prestazioni di agenzia e le prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando l’immobile è
situato nel territorio stesso;
b) le prestazioni di servizi, comprese le perizie, relative a beni
mobili materiali e le prestazioni di servizi culturali, scientifici, artistici, didattici, sportivi, ricreativi e simili, nonché le operazioni di
carico, scarico, manutenzione e simili, accessorie ai trasporti di beni,
si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono eseguite nel territorio stesso (1);
c) le prestazioni di trasporto si considerano effettuate nel territorio dello Stato in proporzione alla distanza ivi percorsa;
d) le prestazioni derivanti da contratti di locazione anche finanziaria, noleggio e simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di
trasporto, le prestazioni di servizi indicate al numero 2) del secondo
comma dell’articolo 3, le prestazioni pubblicitarie, di consulenza e
assistenza tecnica o legale, comprese quelle di formazione e di addestramento del personale, le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di elaborazione e fornitura di dati e simili, le operazioni bancarie, finanziarie e assicurative e le prestazioni relative a prestiti di
personale (2), nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle
suddette prestazioni o operazioni e quelle inerenti all’obbligo di non
esercitarle, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando
sono rese a soggetti domiciliati nel territorio stesso o a soggetti ivi
residenti che non hanno stabilito il domicilio all’estero e quando sono
rese a stabili organizzazioni in Italia di soggetti domiciliati o residenti all’estero, a meno che non siano utilizzate fuori dalla Comunità
economica europea (lettera così sostituita dall’art. 39, L 29/12/1990,
n. 428) (1) (3) (Le parole «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,» e le parole «o operazioni» sono state inserite dall'art.2, comma 1, lett. b) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L
28/02/1997, n. 30).
e) le prestazioni di servizi e le operazioni (4) di cui alla lettera
precedente rese a soggetti domiciliati o residenti in altri Stati membri
della Comunità Economica Europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando il destinatario non è soggetto passivo dell’imposta nello Stato in cui ha il domicilio o la residenza;
f) le operazioni di cui alla lettera d), escluse le prestazioni di
servizi di telecomunicazione, le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, ivi comprese quelle di formazione e di addestramento del personale (2), di elaborazione e fornitura di dati e simili,
rese a soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità Economica Europea nonché quelle derivanti da contratti di locazione, anche
finanziaria, noleggio e simili di mezzi di trasporto rese da soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa ovvero domiciliati
o residenti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a),
ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate;
queste ultime prestazioni, se rese da soggetti domiciliati o residenti
in Italia a soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità Economica Europea, si considerano effettuate nel territorio dello Stato
quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della Comunità stessa (lettera sostituita, dall’art. 3, DPR 30/12/1981, n. 793).
(Le parole «le prestazioni di servizi di telecomunicazione,» sono state
inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b) del DL 31/12/1996, n. 669, conv.,
con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30) (Le parole «, lettera a),» sono
state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. a) della L. 28/97).
f-bis) le prestazioni di servizi di telecomunicazione rese a soggetti
domiciliati o residenti fuori del territorio della Comunità da
soggetti domiciliati o residenti fuori della Comunità stessa, ovvero
domiciliati o residenti nei territori esclusi a norma del primo
1/03/1997
comma, lettera a), si considerano effettuate nel territorio dello
Stato quando i servizi sono ivi utilizzati. Tali servizi si considerano
utilizzati nel territorio dello Stato se in partenza dallo stesso o
quando, realizzandosi la prestazione tramite cessione di schede
prepagate o di altri mezzi tecnici preordinati all’utilizzazione del
servizio, la loro distribuzione avviene, direttamente o a mezzo di
commissionari, rappresentanti, o altri intermediari, nel territorio
dello Stato (Lettera aggiunta dall'art.2, comma 1, lett. b) del DL 31/
12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).
[5] (Comma soppresso dall’art. 9, DPR 31/03/1979, n. 94).
[6] Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni all’esportazione, le operazioni assimilate a cessioni all’esportazione e i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali di
cui ai successivi artt. 8, 8-bis e 9.
(1) — Per la territorialità delle operazioni vedi l'art. 40, del DL 30/08/1993, n.
331, conv., con mod., dalla L. 29/10/1993, n. 427.
(2) — In sottolineato le parole sostituite dall’art. 3, comma 120 della L n. 549/
95.
(3) — Cfr quanto disposto dall'art. 44, comma 2, lett. b) del DL 30/08/
1993, n. 331, conv., con mod., dalla L 29/10/1993, n. 427.
(4) — In sottolineato le parole inserite dall’art. 3, comma 120 della L n. 549/
95.
Art. 8
Cessioni all’esportazione
[1] Costituiscono cessioni all’esportazione:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche
per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni
possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio,
assiemaggio o adattamento ad altri beni. L’esportazione deve risultare
da documento doganale, o da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla
di accompagnamento emessa a norma dell’art. 2 del DPR 6-10-1978,
n. 627, o, se questa non è prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga
tramite servizio postale l’esportazione deve risultare nei modi stabiliti
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; (Le parole «, o, se questa non è
prescritta, sul documento di cui all’articolo 21, quarto comma, secondo periodo» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto 1
della L. 28/97)
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della
Comunità economica europea entro novanta giorni dalla consegna, a
cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei
beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi
da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali
fuori del territorio della Comunità economica europea; l’esportazione
deve risultare da vidimazione apposta dall’Ufficio doganale o dall’Ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai
fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a
soggetti che, avendo effettuato cessioni all’esportazione od operazioni intracomunitarie, si avvalgono della facoltà di acquistare,
anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell’imposta; (Lettera così sostituita alla precedente «c) le
cessioni di beni fatte, anche tramite commissionari, ad un soggetto che intenda esportarli o destinarli a cessioni intracomunitarie, anche tramite commissionari, nello stato originario o previa trasformazione, lavorazione, mon-
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1/03/1997
IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
taggio e simili, nonché le prestazioni di servizi inerenti alla trasformazione,
lavorazione, montaggio e ogni altra prestazione di servizi inerente all’attività di esportazione o a quella diretta a scambi intracomunitari, rese da
terzi al soggetto medesimo e le cessioni di energia sotto qualsiasi forma
destinata alle suddette prestazioni» dall'art. 2, comma 1, lett. b), punto
2) della L. 28/97).
[2] Le cessioni e le prestazioni di cui alla lettera c) sono effettuate
senza pagamento dell’imposta ai soggetti indicati nella lettera a), se
residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui alla lettera b)
del precedente comma su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell’ammontare complessivo dei corrispettivi
delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso
dell’anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono
avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che
siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro
consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l’ammontare delle
cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi
della lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi. [I
soggetti che intendono avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta devono darne comunicazione scritta al competente Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto entro il 31
gennaio ovvero oltre tale data, ma anteriormente al momento di effettuazione della prima operazione, indicando l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nell’anno solare precedente. Gli stessi soggetti possono optare, dandone comunicazione entro il 31 gennaio, per
la facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta
assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti. L’opzione ha effetto per un triennio solare e, qualora non sia
revocata, si estende di triennio in triennio. La revoca deve essere comunicata all’Ufficio entro il 31 gennaio successivo a ciascun triennio.
I soggetti che iniziano l’attività o non hanno comunque effettuato esportazioni nell’anno solare precedente possono avvalersi per la durata di
un triennio solare della facoltà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta, dandone preventiva comunicazione all’Ufficio, assumendo come ammontare di riferimento, in ciascun mese, l’ammontare
dei corrispettivi delle esportazioni fatte nei dodici mesi precedenti.] (1)
[3] (Abrogato dall’art. 3, comma 3, D.L.29 dicembre 1983, n. 746,
conv. con mod. dalla L. 17/84).
[4] Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e
servizi per cessioni all’esportazione, senza pagamento dell’imposta, ai
sensi del terzo comma, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all’ufficio IVA competente per territorio (comma introdotto dall’art. 1, comma 5, DL 30-121991, n. 417, conv. con mod. dalla L. 66/92).
[5] Ai fini dell’applicazione del primo comma si intendono spediti o
trasportati fuori della Comunità anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l’equipaggiamento e il rifornimento delle
piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione
di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma (comma aggiunto
dall’art. 57, comma 1, lettera d), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con
mod. dalla L. 427/93).
(1) Cfr l’art. 3, comma 3 del D.L. 29/12/1983, n. 746, conv. con mod. dalla L.
17/84, che si riporta parzialmente: «Sono abrogate le disposizioni contenute
nell’art. 8, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, concernenti la dichiarazione e la comunicazione dell’intento
di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza pagamento dell’imposta, le disposizioni dello stesso comma riguardanti i soggetti che
iniziano l’attività, nonché le disposizioni contenute nel terzo comma dello
stesso articolo.....»
n. 9/97 – Pag.
1109
Art. 8-bis
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
[1] Sono assimilate alle cessioni all’esportazione, se non comprese
nell'articolo 8:
a) le cessioni di navi destinate all’esercizio di attività commerciali o
della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 112-1971, n. 50;
b) le cessioni di navi e di aeromobili, compresi i satelliti, ad organi
dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
c) le cessioni di aeromobili destinati a imprese di navigazione aerea
che effettuano prevalentemente trasporti internazionali;
d) le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere
precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le
forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento, comprese
le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluso, per le
navi adibite alla pesca costiera locale, il vettovagliamento;
e) le prestazioni di servizi, compreso l’uso di bacini di carenaggio,
relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione,
trasformazione, assiemaggio, allestimento, arredamento, locazione e
noleggio delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere a), b) e c),
degli apparati motori e loro componenti e ricambi e delle dotazioni di
bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle
navi di cui alle lettere a) e b) (Le parole «, se non comprese nell'articolo 8» sono state aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 1) della
L. 28/97).
[2] Le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e
dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le
operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa (Le
parole «, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,» sono state
così sostituite alle precedenti «non ammortizzabili» dall'art. 2, comma 1, lett. c), punto 2) della L. 28/97)
Art. 9
Servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
[1] Costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali:
1) i trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato
e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto;
2) i trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione
i cui corrispettivi sono assoggettati all’imposta a norma del primo
comma dell’art. 69 (numero sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-12-1980, n. 897);
3) i noleggi e le locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni
ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli, adibiti ai trasporti di cui
al precedente n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o
in temporanea importazione nonché a quelli relativi a beni in importazione sempreché i corrispettivi dei noleggi e delle locazioni siano
assoggettati all’imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (numero così sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-121980, n. 897);
4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui al precedente
n. 1), ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea
importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i
corrispettivi dei servizi di spedizione siano assoggettati all’imposta a
norma del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni
doganali (numero così sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4,
Finanza & Fisco
Pag.
1110 – n. 9/97
IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
DPR 30-12-1980, n. 897 );
5) i servizi di carico, scarico, trasbordo, manutenzione, stivaggio, disistivaggio, pesatura, misurazione, controllo, refrigerazione,
magazzinaggio, deposito, custodia e simili, relativi ai beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea ovvero relativi a
beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi stessi siano
assoggettati ad imposta a norma del primo comma dell’art. 69 (numero così sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-121980, n. 897);
6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali
ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la
manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di
trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari;
7) i servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, in
esportazione o in transito, a trasporti internazionali di persone o di
beni, ai noleggi e alle locazioni di cui al n. 3); le cessioni di licenze
all’esportazione (numero così sostituito, con effetto 1-4-1979, dall’art. 6, DPR 30-12-1981, n. 793) (1);
7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di
agenzie di viaggio di cui all’articolo 74-ter, relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio degli Stati membri della Comunità economica europea (numero aggiunto dall’art. 57, comma 1, lettera e), DL
30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93);
8) le manipolazioni usuali eseguite nei depositi doganali a norma
dell’art. 152, primo comma, del Testo unico approvato con DPR 231-1973, n. 43;
9) i trattamenti di cui all’art. 176 del Testo unico approvato con
DPR 23-1-1973, n. 43, eseguiti su beni di provenienza estera non
ancora definitivamente importati, nonché su beni nazionali, nazionalizzati o comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
prestatore del servizio o del committente non residente nel territorio
dello Stato;
10) [i servizi relativi alle telecomunicazioni internazionali, con
esclusione delle comunicazioni telefoniche in partenza dallo Stato]
(numero abrogato dall'art.2, comma 1, lett. c) del DL 31/12/1996, n.
669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30);
11) il transito nei trafori internazionali;
12) le operazioni di cui ai nn. da 1) a 4) dell’art. 10, effettuate
nei confronti di soggetti residenti fuori dalla Comunità Economica
Europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori dalla Comunità stessa.
[2] Le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 7 e quelle del secondo e terzo comma dell’art. 8 si applicano, con riferimento all’ammontare complessivo dei corrispettivi delle operazioni indicate nel
precedente comma, anche per gli acquisti di beni, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai soggetti che effettuano le operazioni stesse nell’esercizio dell’attività propria dell’impresa
(comma sostituito, con effetto 1-1-1981, dall’art. 4, DPR 30-121980, n. 897) (Le parole «, diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili,» sono state così sostituite alle precedenti «non ammortizzabili»
dall'art. 2, comma 1, lett. d) della L. 28/97)
______________
(1) Cfr. l’articolo 3, comma 13 del DL 27-04-90, n. 90, conv. con mod. dalla
L. 165/90, che si riporta:
13. Tra i servizi prestati nei porti, aeroporti, autoporti e negli scali
ferroviari di confine riflettenti direttamente il funzionamento e la
manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, di cui all’articolo 9, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intendono compresi anche quelli di rifacimento, completamento, ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione degli impianti già esistenti, pur se tali opere vengono dislocate, all’interno dei predetti luoghi, in sede diversa dalla precedente; si intendono compresi altresì, purché resi nell’ambito dei luoghi come sopra
qualificati, i servizi relativi al movimento di persone e di assistenza ai mezzi
di trasporto e quelli di cui al numero 5) dello stesso articolo, prescindendo
dalla definitiva destinazione doganale dei beni.
1/03/1997
Art. 10
Operazioni esenti dall'imposta
[1] Sono esenti dall'imposta:
1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e
le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura
finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di
pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a
depositi di fondi, conti correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad
assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
crediti; la gestione di fondi comuni di investimento, le dilazioni di
pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta; (Numero
così sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. b) della L. 28/97)
2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione e di vitalizio;
3) le operazioni relative a valute estere aventi corso legale e a crediti
in valute estere, eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese le operazioni di copertura dei rischi di cambio; (numero sostituito dall'art. 3, comma 122 della L. 549/95)
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non
rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l’amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i
contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di
valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o
di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di
interesse o su indici finanziari, comunque regolate; (numero sostituito
dall'art. 3, comma 122 della L. 549/95)
5) le operazioni relative alla riscossione dei tributi, comprese quelle
relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a
norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende e istituti di credito;
6) le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle
scommesse di cui al decreto ministeriale 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, e alla
legge 24 marzo 1942, n. 315, e successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate; (Numero
così sostituito dal comma 80 dell'art. 3 della legge 23/12/1996, n. 662
al precedente che si riporta: «6) le operazioni relative all'esercizio del
lotto, delle lotterie nazionali, nonché quelle relative all'esercizio dei
totalizzatori e delle scommesse di cui alla legge 24-3-1942, n. 315, e
successive modificazioni, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giuocate» (numero sostituito, dall'art. 36, comma 9, lettera
a), numero 1), D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/
93);
7) le operazioni relative all'esercizio delle scommesse in occasione
di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse
da quelle indicate al numero precedente, nonché quelle relative all'esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di
sorte locali autorizzate (numero sostituito dall'art. 9, D.P.R. 31-3-1979,
n. 94);
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle
destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici
non prevedono la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese
le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente
al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali
che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile
abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita [o
Finanza & Fisco
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IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
acquistati per la rivendita] (numero sostituito dall'art. 35-bis, comma
1, D.L. 2-3-1989, n. 69, conv. con mod. dalla L. 154/89); (in corsivo le
parole soppresse dall'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 323/96, conv.,
con mod., dalla L. 425/96)
8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a
destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche
tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo
comma, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, ovvero
dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell’attività
esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni;
(numero inserito dall'art. 10, comma 4, lett. c) del D.L. 323/96, conv.,
con mod., dalla L. 425/96)
9) le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative
alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7), nonché quelle relative all'oro e
alle valute estere, compresi i depositi anche in conto corrente, effettuate in relazione a rapporti di cui siano parti la Banca d'Italia e l'Ufficio
Italiano Cambi o le banche agenti ai sensi dell'art. 4, ultimo comma,
del presente decreto;
10) (numero soppresso dall'art. 34, terzo comma, lettera d), D.L. 23-1989, n. 69, conv. con mod. dalla L. 154/89);
11) le cessioni di oro in lingotti, pani, verghe, bottoni, granuli;
12) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica;
13) le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore delle popolazioni
colpite da calamità naturali o catastrofi dichiarate tali ai sensi della
legge 8-12-1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225; (Le
parole «, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225» sono state aggiunte
dalla L. 21 gennaio 1995, n. 22, di conversione del D.L. 646/1994
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 novembre 1994, n. 646, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite
dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994»).
14) le prestazioni di trasporto pubblico urbano di persone effettuate
con qualsiasi mezzo. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel
territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri e pubblici anche i trasporti mediante veicoli da piazza. Per i trasporti eseguiti con i mezzi di cui alla legge 23-6-1927, n.
1110 e al R.D.L. 7-9-1938, n. 1696, convertito nella legge 5-1-1939,
n. 8, l'esenzione si applica limitatamente a quelli costituenti l'unico
sistema di collegamento tra comuni o frazioni di comuni; (1) (2)
15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo
equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate; (in sottolineato si riporta il numero 15) come sostituito dall'art. 4, comma 2, del D.L. 2-101995, n. 415, conv., con mod., dalla L. n. 507/95) [si riporta il numero 15)
nella precedente formulazione: «15) le prestazioni di trasporto con
autoambulanze effettuate da imprese autorizzate;»]
16) le prestazioni relative ai servizi postali; (in sottolineato si riporta il numero sostituito dall'art. 11, del D.L. 23-02-1995, n. 41, conv.
con mod. dalla L. n. 85/95)
17) (numero abrogato, con effetto 1-1-1994 dall'art. 2, comma 1,
lettera b), D.L. 30-12-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94);
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla
persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-7-1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze (3) (numero sostituito dall'art. 36,
comma 9, lettera a), numero 2), D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con
mod. dalla L. 427/93);
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da
cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica, compresa la somministrazione di me-
n. 9/97 – Pag.
1111
dicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da
stabilimenti termali;
20) Le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle
didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la
riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole
riconosciuti da pubbliche amministrazioni, comprese le prestazioni
relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici,
ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti
o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale (numero sostituito, con effetto 1-1-1994, dall'art. 14, comma 8, lettera b),
legge 24-12-1993, n. 537);
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di
riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri
e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21-3-1958, n.
326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le
prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
22) le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e
quelle inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti,
ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili;
23) le prestazioni previdenziali e assistenziali a favore del personale
dipendente;
24) le cessioni di organi, sangue e latte umani e di plasma sanguigno;
25) (numero soppresso, con effetto 1-1-1981, dall'art. 5, secondo
comma, legge 22-12-1980, n. 889);
26) (numero abrogato, con effetto 1-1-1994, dall'art. 2, comma 1,
lettera b), D.L. 30-12-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94);
27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe funebri;
27-bis) i canoni dovuti da imprese pubbliche, ivi comprese le aziende municipalizzate, o private, per l'affidamento in concessione di costruzione e di esercizio di impianti, comprese le discariche, destinati
allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani,
speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi (numero aggiunto dall'art. 9undecies, D.L. 9-9-1988, n. 397, conv. con mod. dalla L. 475/88);
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o
ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili
adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati
psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento
e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni
sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi
finalità di assistenza sociale, sia direttamente che in esecuzione di
appalti, convenzioni e contratti in genere. (numero aggiunto dall'art.
4-bis del D.L. 2-10-1995, n. 415, conv., con mod., dalla L. n. 507/95).
27-quater) Le prestazioni delle compagnie barracellari di cui
all'articolo 3 della legge 2 agosto 1897, n 382 (numero aggiunto
dall'art. 10, comma 22-bis del D.L. 323/96, conv., con mod., dalla L.
425/96).
(1) Cfr. l'articolo 3, comma 6 del D.L. 27-04-90, n. 90, conv. con mod. dalla L.
165/90, che si riporta:
6. La disposizione di cui all'articolo 10, n. 14), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve intendersi nel senso che l'esenzione dall'IVA si applica anche se il trasporto è effettuato dal vettore in dipendenza di contratti stipulati con soggetti diversi dal viaggiatore.
(2) Cfr. l'articolo 10, comma 12-bis del D.L. n. 8/93 conv. con mod. dalla 68/
93 che si riporta:
12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e della scuola materna è considerato trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Resta fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo
a rimborsi di imposte già pagate, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni.
(3) Al riguardo cfr. il D.M. 21 gennaio 1994, del Ministero della Sanità di
Finanza & Fisco
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IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
concerto con il Ministero delle Finanze.
__________________
Art. 17
(1) Soggetti passivi
[1] L’imposta è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di beni e
le prestazioni di servizi imponibili, i quali devono versarla all’Erario, cumulativamente per tutte le operazioni effettuate e al netto della detrazione
prevista nell’art. 19, nei modi e nei termini stabiliti nel titolo secondo.
[2] Gli obblighi ed i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto relativamente ad operazioni effettuate nel territorio dello Stato da o
nei confronti di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia, possono essere adempiuti o esercitati, nei modi ordinari, da un rappresentante residente nel territorio dello Stato e nominato nelle forme di cui al
terzo comma dell’art. 53, il quale risponde in solido con il rappresentato
degli obblighi derivanti dall’applicazione del presente decreto. La nomina
del rappresentante deve essere comunicata all’altro contraente anteriormente all’effettuazione dell’operazione. La disposizione si applica anche
relativamente alle operazioni, imponibili ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lettera f), effettuate da soggetti domiciliati, residenti o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo comma, lettera a), dello stesso art. 7 (2) (Le parole «terzo comma dell’art. 53» sono
state così sostituite alle precedenti «secondo comma dell’art. 53» dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 1) della L. 28/97. Le parole «lettera f)»
sono state così sostituite alle precedenti «lettera g)» dall'art. 2, comma
1, lett. e), punto 2). Le parole «lettera a)» sono state inserite dall'art. 2,
comma 1, lett. e), punto 2).
[3] In mancanza di un rappresentante nominato ai sensi del comma
precedente, gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di
servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti residenti all’estero,
nonché gli obblighi relativi alle prestazioni di servizi di cui al n. 2) dell’art. 3, rese da soggetti residenti all’estero a soggetti residenti nello Stato,
devono essere adempiuti dai cessionari o committenti che acquistino i beni
o utilizzino i servizi nell’esercizio di imprese, arti o professioni. La disposizione non si applica relativamente alle operazioni imponibili ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lettera f), fatte da soggetti domiciliati o residenti
o con stabili organizzazioni operanti nei territori esclusi a norma del primo
comma, lettera a), dello stesso articolo (Le parole «terzo comma dell’art. 53» sono state così sostituite alle precedenti «secondo comma
dell’art. 53» dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 1) della L. 28/97. Le
parole «lettera f)» sono state così sostituite alle precedenti «lettera g)»
dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 2). Le parole «lettera a)» sono state
inserite dall'art. 2, comma 1, lett. e), punto 2).
[4] Le disposizioni del secondo e del terzo comma non si applicano
per le operazioni effettuate da o nei confronti di stabili organizzazioni in
Italia di soggetti residenti all’estero.
(1) Per le operazioni intracomunitarie, cfr. artt. da 37 a 60, DL 31-12-1992,
n. 513, artt. da 37 a 60, DL 2-3-1993, n. 47, artt. da 37 a 60, DL 28-4-1993,
n. 131, artt. da 37 a 60, DL 30-6-1993, n. 213 e artt. da 37 a 60, DL 30-81993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93.
(2) Cfr. art. 44, commi 3 e 4, DL 30-08-1993, conv. con mod. dalla L.
427/93.
____________
Art. 26
Variazioni dell'imponibile o dell'imposta
[1] Le disposizioni degli artt. 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all’emissione della fattura o alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24 l’ammontare imponibile di un’operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per
1/03/1997
qualsiasi motivo, comprese la rettifica di inesattezze della fatturazione o della
registrazione.
[2] Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente
alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne
riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità
(art. 1418 c.c.), annullamento (artt.1425,1427, 1441 c.c.), revoca (art. 1327 1328 c.c.), risoluzione (artt. 1453, 1467 c.c.), rescissione (art. 1447 c.c.) e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell’avvio
di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in
detrazione ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’art. 25. Il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione ai sensi di quest’ultimo articolo, deve in tal caso registrare
la variazione a norma dell’art. 23 o dell’art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa (le parole
«o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa dell’avvio di
procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose»
sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. c-bis) del DL 31/12/
1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).
[3] Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate
dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo
fra le parti e possono essere applicate, entro lo stesso termine, anche in caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all’applicazione del settimo comma dell’art. 21.
[4] La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui
agli artt. 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui agli artt. 27 e 33 deve
essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell’imposta in aumento nel
registro di cui all’art. 23 e delle variazioni dell’imposta in diminuzione nel
registro di cui all’art. 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all’art. 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
[5] Le variazioni di cui al secondo comma e quelle per errori di registrazione di cui al quarto comma possono essere effettuate dal cedente o prestatore
del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli artt. 23 e 24 e sul registro
di cui all’art. 25.
Art. 34
Regime speciale per i produttori agricoli (1)
[1] Per le cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima
parte dell’allegata tabella A, effettuate da produttori agricoli, la detrazione prevista nell’art. 19 è forfetizzata in misura pari all’importo
risultante dalla applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi
di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il
Ministro dell’agricoltura e delle foreste e con il Ministro della marina
mercantile (2) e l’imposta si applica con le aliquote corrispondenti
alle percentuali stesse. Si considerano produttori agricoli i soggetti
che esercitano le attività indicate nell’art. 2135 del Codice civile e
quelli che esercitano attività di pesca in acque dolci, di piscicoltura,
di mitilicoltura, di ostricoltura e di allevamento di rane e altri molluschi e crostacei. Si considerano effettuate da produttori agricoli anche
le cessioni di prodotti effettuate per conto dei produttori soci o associati, nello stato originario o previa manipolazione o trasformazione,
da cooperative e loro consorzi, ovvero da associazioni e loro unioni
costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente, nonché
quelle effettuate da enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei
produttori.
[2] La detrazione non è forfettizzata per le cessioni degli animali
vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, e
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IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
suina il cui acquisto deriva da atto non assoggettato ad IVA, ovvero
da atto assoggettato ad IVA detraibile nei modi ordinari (3).
[3] Con decorrenza dal 1-1-1994, se il contribuente, nell’ambito
della stessa impresa, ha effettuato anche operazioni imponibili diverse da quelle indicate nel primo comma, queste devono essere registrate distintamente ed essere indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale. Dall’imposta relativa a tali
operazioni si detrae quella relativa agli acquisti e alle importazioni di
beni non ammortizzabili e ai servizi utilizzati per la produzione dei
beni e dei servizi che formano oggetto delle operazioni stesse (comma sostituito dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 1), DL 30-8-1993,
n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93).
[4] I produttori agricoli, se nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 20 milioni di lire, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al primo comma, sono esonerati, salvo che entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione (4) non abbiano dichiarato all’Ufficio di
rinunciarvi, dal versamento dell’imposta e dagli obblighi di fatturazione, registrazione, liquidazione periodica e dichiarazione, fermo
restando l’obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette
doganali relative agli acquisti e alle importazioni. I cessionari o committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell’esercizio di
imprese, debbono emettere fattura, con le modalità e nei termini di
cui all’art. 21, indicandovi l’imposta relativa alle cessioni dei prodotti
di cui al primo comma, e registrarla a norma dell’art. 25; copia della
fattura deve essere consegnata al produttore agricolo, che deve numerarla e conservarla a norma dell’art. 39. Con decorrenza dal 1-91993, i cessionari e i committenti devono indicare nella dichiarazione
annuale separatamente l’ammontare dei corrispettivi delle operazioni
per le quali hanno emesso fatture in applicazione delle disposizioni
del presente comma e devono annotare nel registro di cui all’articolo
25 distintamente le predette fatture (5). Le disposizioni di questo
comma cessano di avere applicazione a partire dall’anno solare successivo a quello in cui sia stato superato il limite di 20 milioni (le
parole «20 milioni» sono state così sostituite alle precedenti «10 milioni» dall'art. 2, lett. c-ter) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con
mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).
[5] (Comma soppresso dall’art. 6, quarto comma, DL 29-12-1983,
n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84).
[6] (Comma soppresso dall’art. 6, quarto comma, DL 29-12-1983,
n. 746, conv. con mod. dalla L. 17/84).
[7] (Comma soppresso dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 3), DL
30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93).
[8] Con decorrenza dal 1-9-1993, i passaggi dei prodotti di cui al
primo comma agli enti, alle cooperative o agli altri organismi associativi ivi indicati ai fini della vendita per conto dei produttori agricoli,
anche previa manipolazione o trasformazione, costituiscono cessioni
di beni a norma dell’articolo 2, secondo comma, n. 3), le quali si considerano effettuate all’atto del versamento del prezzo ai produttori
agricoli soci o associati. L’obbligo di emissione della fattura può essere adempiuto dagli enti, dalle cooperative o dagli altri organismi
per conto dei produttori agricoli conferenti; in tal caso a questi deve
essere consegnato un esemplare della fattura ai fini dei successivi
adempimenti prescritti nel presente titolo (comma così sostituito dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 4), DL 30-8-1993, n. 331, conv.
con mod. dalla L. 427/93).
[9] (Comma soppresso dall’art. 66, comma 10, lettera b), n. 5), DL
30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93).
[10] Le disposizioni del quinto comma si applicano anche ai passaggi di prodotti ittici di cui al primo comma dagli esercenti la pesca
marittima alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi. (6)
[11] Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
cessioni di prodotti di cui al primo comma effettuate da organismi
agricoli di intervento, o per loro conto, in applicazione di regolamenti
della Comunità Economica Europea concernenti l’organizzazione
comune dei mercati dei prodotti stessi.
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1113
[12] Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l’applicazione dell’imposta nel modo normale dandone comunicazione per iscritto all’Ufficio IVA competente entro il 31 gennaio (7) (D.M. 16/12/1994
riportato in “Finanza & Fisco Settimanale” n. 46 del 24/12/1994,
pag. 3636). L’opzione ha effetto dal 1° gennaio dell’anno in corso ed
è vincolante anche per i due anni successivi. In tal caso la detrazione
dell’imposta afferente gli acquisti o le importazioni di animali vivi
della specie bovina, compreso il genere bufalo, e suina spetta, a partire dal periodo d’imposta 1988, nei limiti dell’ammontare dell’imposta relativa alle cessioni degli animali medesimi risultanti da fatture
registrate nel corso dell’anno; a tal fine la detrazione, operata provvisoriamente nel corso dell’anno, è soggetta a conguaglio in sede di dichiarazione annuale e l’ammontare dell’eventuale eccedenza di imposta non recuperata può essere computato in detrazione nell’anno successivo nei limiti dell’imposta afferente le cessioni dei predetti animali (comma modificato dall’art. 8, legge 2-6-1988, n. 218).
[13] Ai soggetti di cui al primo comma che effettuano le cessioni
ivi indicate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38-quater e 72,
nonché le cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli ed ittici e
di quelli soggetti ad accisa, compete la detrazione o il rimborso di
un importo calcolato mediante l’applicazione delle percentuali di
compensazione che sarebbero applicabili per analoghe operazioni
effettuate nel territorio dello Stato (comma aggiunto dall’art. 66,
comma 10, lettera b), n. 6), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod.
dalla L. 427/93 e in seguito interamente sostituito dall'art. 3, comma
1, lett. f) della L. 28/97).
(1) Per la disciplina delle operazioni intracomunitarie, cfr.art. 51, DL 30-8-
1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93.
(2) Cfr. DM 29-3-1979, DM 3-7-1980, DM 30-9-1980, DM 5-1-1981, DM
25-2-1983, DM 5-1-1985, DM 19-1-1989 e DM 12-5-1992. Vedi anche l'art.
2, commi 6 e 7 del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/
1997, n. 30.
(3) Comma aggiunto, con effetto 1-1-1994 dall’art. 14, comma 8, lettera e),
legge 24-12-1993, n. 537, modificata dall’art. 4, comma 8-bis, DL 30-12-1993,
n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94).
(4) Le parole in sottolineato sono state introdotte dall’art. 1, comma 3, lettera
c) del D.L. 31 maggio 1994, n. 330, conv. con mod. dalla L. 473/94;
(5) Il terzo periodo è stato così sostituito, dall’art. 66, comma 10, lettera b),
numero 1), DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93.
(6) Cfr. art. 18, della L. 28-08-89 n. 302, In vigore dal 16.09.1989 in Gazzetta
Ufficiale n. 204/89 che si riporta:
Disciplina del credito peschereccio di esercizio
1. Le disposizioni del quinto comma dell’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi applicabili
anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e
marittime effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.
(7) Per l’anno 1995 i termini per l’esercizio delle facoltà di opzione previsti
dal penultimo comma del presente articolo sono differiti al trentesimo giorno
successivo a quello di entrata in vigore della L 30-05-1995, n. 203 di conversione del DL 29-03-1995, n. 97; entro lo stesso termine può essere revocata
l’opzione precedentemente esercitata.
Art. 38-ter
Esecuzione dei rimborsi a soggetti non residenti
[1] I soggetti domiciliati e residenti negli Stati membri della Comunità Economica Europea, senza stabile organizzazione in Italia e senza
rappresentante nominato ai sensi del secondo comma dell’art. 17, assoggettati all’imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza, che non hanno effettuato operazioni in Italia, ad eccezione delle prestazioni di trasporto e relative prestazioni accessorie non imponi-
Finanza & Fisco
Pag.
1114 – n. 9/97
bili ai sensi dell’art. 9, nonché delle prestazioni indicate all’art.7, quarto
comma, lettera d), possono ottenere, in relazione a periodi inferiori
all’anno, il rimborso dell’imposta, se detraibile a norma dell’art.19,
relativa ai beni mobili e ai servizi importati o acquistati, sempreché di
importo complessivo non inferiore a lire 398.000 (1). Se l’importo
complessivo relativo ai periodi infrannuali risulta inferiore a lire 398.000
(1) il rimborso spetta annualmente, sempreché di importo non inferiore a lire 50.000 (2) (Le parole «lettera d)» sono state sostituite alle
precedenti «lettera e)» dall'art. 2, comma 1, lett. g) della L. 28/97).
[2] La disposizione del primo comma si applica, a condizione di
reciprocità, anche agli operatori economici domiciliati e residenti in
Stati non appartenenti alla Comunità economica europea, ma limitatamente all’imposta relativa agli acquisti e importazioni di beni e servizi
inerenti alla loro attività (comma aggiunto dall’art. 38, comma 1, legge 29-12-1990, n. 428 ).
[3] Ai rimborsi previsti nei commi primo e secondo (3) provvede
l’Ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto di Roma a norma del quarto comma dell’art. 38-bis, entro il termine di sei mesi dalla
data di presentazione della richiesta. In caso di rifiuto, l’Ufficio provvede, entro il suddetto termine, alla notifica di apposito provvedimento motivato avverso il quale è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario.
[4] Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi nella misura
prevista al primo comma dell’articolo 38-bis, con decorrenza dal
centottantesimo giorno successivo a quello in cui è stata presentata la
richiesta di rimborso, non computando il periodo intercorrente tra la
data di notifica della eventuale richiesta di documenti e la data della
loro consegna, quando superi quindici giorni (comma aggiunto
dall'art. 26 della L 06/02/1996, n. 52).
[5] I soggetti che conseguono un indebito rimborso devono restituire all’Ufficio, entro sessanta giorni dalla notifica di apposito provvedimento, le somme indebitamente rimborsate e nei loro confronti si
applica la pena pecuniaria da due a quattro volte la somma rimborsata.
L’Ufficio, se ritiene fraudolenta la domanda, sospende ogni ulteriore
rimborso al soggetto interessato fino a quando non sia restituita la somma indebitamente rimborsata e pagata la relativa pena pecuniaria.
[6] Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro (4), da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità e i termini relativi all’esecuzione dei rimborsi, le modalità e i termini per la
richiesta degli stessi, nonché le prescrizioni relative al coordinamento
tra i vari Uffici IVA ai fini del controllo dei rimborsi. Sono altresì stabiliti le modalità ed i termini relativi alla dilazione per il versamento all’Erario dell’imposta riscossa, nonché le modalità relative alla presentazione della contabilità amministrativa e al trasferimento dei fondi tra i
vari Uffici. Alle disposizioni relative alle modalità ed ai termini anzidetti
possono essere apportate integrazioni e correzioni con successivi decreti.
[7] L’adeguamento degli ammontari di riferimento previsti nel primo comma è disposto, con successivi decreti del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi entro il 31 gennaio,
quando il mutamento del tasso di conversione dell’unità di conto europea sia variata, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, di oltre il
dieci per cento rispetto a quello di cui si è tenuto conto nell’ultima determinazione degli ammontari di riferimento (articolo aggiunto, con effetto
1-1-1981, dall’art. 16, primo comma, DPR 30-12-1981, n. 793) .
(1) Importo così elevato dall’art.1, DM 20-10-1995. Nel testo originario, era
fissato nella misura di lire 250.000. L’importo, era stato già rideterminato dal
D.M. 30/03/1988 nella misura di L. 304.000.
(2) Importo così elevato dall’art.1, DM 20-10-1995. Nel testo originario, era
fissato nella misura di lire 35.000. L’importo, era stato già rideterminato dal
D.M. 30/03/1988 nella misura di L. 38.000.
(3) In neretto le modifiche apportate dall’art. 38, comma 2, legge 29-12-1990,
n. 428.
(4) DM 20-5-1982.
1/03/1997
IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
Art. 67
Importazioni (1) (2)
[1] Costituiscono importazioni le seguenti operazioni aventi per
oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da
Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non
siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della
Comunità medesima, ovvero che siano provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla Comunità a norma dell’articolo 7, primo comma, lettera b):
a) le operazioni di immissione in libera pratica, con sospensione del
pagamento dell’imposta qualora si tratti di beni destinati a proseguire
verso altro Stato membro della Comunità economica europea [ovvero
ad essere immessi in un deposito non doganale autorizzato] (Le parole da «ovvero ad essere» fino alla fine della lettera sono state soppresse dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L 28/97);
b) le operazioni di perfezionamento attivo di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento CEE n. 1999/85 del Consiglio del 16-7-1985;
c) le operazioni di ammissione temporanea aventi per oggetto beni,
destinati ad essere riesportati tal quali, che, in ottemperanza alle disposizioni della Comunità economica europea, non fruiscano della esenzione totale dai dazi di importazione;
d) le operazioni di immissione in consumo relative a beni provenienti dal Monte Athos, dalle isole Canarie e dai Dipartimenti francesi
d’oltremare;
[e) le operazioni di estrazione dai depositi non doganali autorizzati
per immissione in consumo dei beni di cui alla lettera a)] (Lettera
abrogata dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L 28/97).
[2] Sono altresì soggette all’imposta le operazioni di reimportazione
a scarico di esportazione temporanea fuori della Comunità economica
europea e quelle di reintroduzione di beni precedentemente esportati
fuori della Comunità medesima.
(1) Per le operazioni intracomunitaria cfr art. 6, DL 23-1- 1993, n. 16;
artt.da 37 a 60, DL 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93.
(2) Articolo sostituito dall’art. 57, comma 1, lettera I), DL 30-8-1993,
n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93
Art. 69
Determinazione dell’imposta (1)
[1] L’imposta è commisurata, con le aliquote indicate nell’art. 16, al
valore dei beni importati, determinato ai sensi delle disposizioni in
materia doganale, aumentato dell’ammontare dei diritti doganali dovuti, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto, nonché dell’ammontare delle spese d’inoltro fino al luogo di destinazione all’interno
del territorio della Comunità che figura sul documento di trasporto
sotto la cui scorta i beni sono introdotti nel territorio medesimo. Per i
supporti informatici, contenenti i programmi per elaboratore prodotti
in serie, concorre a formare il valore imponibile anche quello dei dati
e delle istruzioni in essi contenuti. (2) Per i beni che prima dello
sdoganamento hanno formato oggetto nello Stato di una o più cessioni, la base imponibile è costituita dal corrispettivo dell’ultima cessione (3) (Le parole «all’interno del territorio della Comunità» sono
state così sostituite alle precedenti «all’interno del territorio doganale» dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L. 28/97).
[2] Fatti salvi i casi di applicazione dell’art. 68, lettera c), per i beni
nazionali reimportati a scarico di temporanea esportazione la detrazione prevista negli artt. 207 e 208 del Testo unico approvato con DPR
23-01-1973, n. 43 e l’esenzione prevista nell’art. 209 dello stesso Testo unico si applicano, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, soltanto se i beni vengono reimportati dal soggetto che li aveva esportati o da
un terzo per conto del medesimo e se lo scarico della temporanea esportazione avviene per identità.
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1/03/1997
IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
(1) Cfr. art. 36, L 29-12-1990, n. 428, che si riporta:
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)
Capo V - Disposizioni fiscali - Importazione dei beni che non hanno fruito
di sgravio all’esportazione
1. Per le importazioni da altro Stato membro delle Comunità europee, quando i beni importati non hanno fruito di sgravio nello Stato membro di provenienza e non ricorrono le condizioni per il riconoscimento della
franchigia all’importazione, l’imposta è applicata tenendo conto dell’analoga
imposta pagata nello Stato membro ed ancora inglobata nel valore dei beni
stessi al momento dell’importazione.
2. L’imposta ancora inglobata è costituita:
a) dall’intero importo dell’imposta versata nello Stato membro di esportazione, nel caso in cui, all’atto dell’importazione, il valore del bene risulti superiore rispetto al relativo prezzo di acquisto;
b) dall’importo dell’imposta versata nello Stato membro di esportazione,
ridotta di una percentuale pari a quella della diminuzione di valore accertata
in dogana, nel caso in cui, all’atto dell’importazione, il valore del bene risulti
inferiore rispetto al relativo prezzo d’acquisto. 3. L’ammontare dell’imposta
di cui al comma 2 è escluso dalla base imponibile ed è detratto dall’imposta
dovuta all’importazione.
4. L’importatore deve fornire la prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta nel Paese comunitario d’esportazione relativa all’ultima transazione ivi
avvenuta, soggetta ad imposta.
(2) In sottolineato si riporta il periodo inserito dall’art. 12, comma 1, del DL
23-02-1995, n. 41, conv. con mod. dalla L 85/95.
(3) L’ultimo periodo è stato aggiunto dall’art. 22, quinto comma, DL 2-31989, n. 69, conv. con mod. dalla L 154/89.
___________
Art. 74
Disposizioni relative a particolari settori
[1] In deroga alle disposizioni dei titoli primo e secondo, l'imposta è
dovuta:
a) per il commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli dello Stato (1), ceduti attraverso le rivendite dei generi di Monopoli, dall'Amministrazione stessa,
sulla base del prezzo di vendita al pubblico;
b) per il commercio dei fiammiferi, limitatamente alle cessioni successive alle consegne effettuate al Consorzio industrie fiammiferi, dal
Consorzio stesso, sulla base del prezzo di vendita al pubblico. Lo stesso regime si applica nei confronti del soggetto che effettua la prima
immissione al consumo di fiammiferi di provenienza comunitaria (2).
L'imposta concorre a formare la percentuale di cui all'art. 8, delle norme di esecuzione annesse al D.Lgs 17-4-1948, n. 525;
c) per il commercio dei quotidiani, dei periodici, dei supporti integrativi, dei libri, sulla base del prezzo di vendita al pubblico, in relazione al numero delle copie vendute ovvero in relazione al numero di
quelle consegnate o spedite diminuito, a titolo di forfettizzazione della
resa: del 70 per cento per gli anni 1992 e 1993; e del 60 per cento per
gli anni successivi ridotto al 53 per cento, a partire dall'anno 1996,
[per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole primarie e
secondarie]. Per periodici si intendono le pubblicazioni registrate come
tali ai sensi della legge 8-2-1948, n. 47, e successive modificazioni.
Per le cessioni congiunte di giornali quotidiani, di periodici, di libri e
di altri beni, anche se offerti in omaggio, l'imposta si applica sul corrispettivo complessivo dei beni ceduti, con l'aliquota relativa al bene
principale; qualora quest'ultimo non sia costituito dalle pubblicazioni
o dai libri, l'imposta è dovuta in relazione al numero delle copie vendute (3) (in sottolineato le parole così sostituite dal comma 119, dell'art.
3 della L. 549/95. Le parole «53 per cento» sono state così sostituite
alle precedenti «50 per cento» dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DL
n. 9/97 – Pag.
1115
31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30. Le
parole «per i libri diversi da quelli di testo scolastici per le scuole
primarie e secondarie» sono state soppresse dall'art. 2, comma 1, lett.
d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n.
30);
d) per le prestazioni dei gestori dei posti telefonici pubblici, telefoni
a disposizione del pubblico e cabine telefoniche stradali, nonché per la
distribuzione e la vendita al pubblico, da chiunque effettuate, di schede magnetiche, gettoni ed altri mezzi tecnici preordinati all'utilizzazione degli apparecchi di telecomunicazione da parte degli utenti, dal
concessionario del servizio, sulla base dei corrispettivi dovuti dall'utente, determinati a norma degli articoli 305 e seguenti del decreto del
Presidente della Repubblica 29-3-1973, n. 156 e dell'articolo 2 della
legge 29-1-1992, n. 58 (lettera sostituita, dall'art. 36, comma 8, lettera a), D.L. 30-8-1993, n.331, conv. con mod. dalla L. 427/93) (4);
e) per la vendita al pubblico, da parte di rivenditori autorizzati, di
documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone,
dall'esercente l'attività di trasporto (5);
e-bis) (lettera abrogata dall'art. 36, comma 8, lettera b), D.L. 30-81993, n. 331, conv., con mod., dalla L. 427/93).
[2] Le operazioni non soggette all'imposta in virtù del precedente
comma sono equiparate per tutti gli effetti del presente decreto alle
operazioni non imponibili di cui al terzo comma dell'art. 2.
[3] Le modalità ed i termini per l'applicazione delle disposizioni dei
commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle finanze.
[4] Gli enti e le imprese che prestano servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e diffusione tali da comportare l'addebito
dei corrispettivi per periodi superiori al mese possono essere autorizzati, con decreto del Ministro delle finanze, ad eseguire le liquidazioni
periodiche di cui all'art. 27 e i relativi versamenti trimestralmente anziché mensilmente (6). La stessa autorizzazione può essere concessa
agli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all'albo
di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33, per le liquidazioni e i versamenti trimestrali
effettuati dagli esercenti impianti di distribuzione di carburante per
uso di autotrazione e dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonché per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti
con decreti del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo
73, primo comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma.
In deroga a quanto disposto dall'art. 23, primo comma, a decorrere dal
1° aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere annotate
entro il trimestre successivo a quello di emissione, con riferimento alla
data di annotazione (in sottolineato si riportano le modifiche apportate dall'art. 3, comma 3, del D.L. 28-06-1995, n. 250, conv., con mod.,
dalla L. 349/95).
[5] Per gli spettacoli e i giuochi, esclusi quelli indicati nel numero 7)
dell'articolo 10, e per i trattenimenti pubblici effettuati dagli esercenti
le suddette attività , l'imposta si applica sulla stessa base imponibile
dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest'ultima imposta. La detrazione di cui all'articolo 19 è
forfetizzata in misura pari a due terzi dell'imposta relativa alle operazioni imponibili ai fini dell'imposta sugli spettacoli. Se sono effettuate
anche prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, inerenti o comunque connesse a quelle di spettacolo, l'imposta si applica con le
suddette modalità anche ai relativi corrispettivi, ma la detrazione è
forfetizzata in misura pari a un decimo dell'imposta relativa alle operazioni stesse. Le imprese sono esonerate dagli obblighi di fatturazione,
tranne che per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, di
registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'articolo 25;
per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli
spettacoli. Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale dandone comunicazione all'uffi-
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1116 – n. 9/97
1/03/1997
IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
cio dell'imposta sul valore aggiunto prima dell'inizio dell'anno solare;
l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata e comunque per un
triennio. La disposizione relativa alla diversa detrazione per le prestazioni pubblicitarie e di sponsorizzazione e quella relativa, per le stesse,
all'obbligo di fatturazione non si applicano ai soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui alla legge 16-12-1991, n. 398 (comma sostituito, con decorrenza 1-1-1994, dall'art. 2, comma 1, lettera d), D.L. 3012-1993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/94).
[6] Per le operazioni relative all'esercizio dei giuochi di abilità e dei
concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto
legislativo 14-4-1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato con
legge 22-4-1953, n. 342, l'imposta, compresa quella sulle operazioni riguardanti la raccolta delle giuocate, è compresa nella imposta unica di
cui alla legge 22-12-1951, n. 1379, e successive modificazioni. Conseguentemente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che formano
oggetto delle dette operazioni sono esonerate dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione (comma inserito dall'art. 63, comma
6, D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod. dalla L. 427/93).
[7] Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e
non ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di
scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi
comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati
ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad
altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo
stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell’imposta, fermi restando gli obblighi di cui al titolo
secondo. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma
dell’articolo 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.
(Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d) del DL 31/12/
1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30). (7).
[7-bis o ottavo] Le disposizioni del precedente comma si
applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli non
ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune
vigente al 31 dicembre 1996:
a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);
b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);
c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);
d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);
e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);
e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01) (comma inserito
dall'art.2, comma 1, lett. d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con
mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).
[7-ter o nono] Per le cessioni di carta da macero, di stracci e di
scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, le disposizioni
del settimo comma si applicano, sotto la responsabilità del cedente,
sempreché nell’anno solare precedente l’ammontare delle relative
cessioni effettuate da operatori dotati di sede fissa non sia stato
superiore a due miliardi di lire (Comma inserito dall'art.2, comma
1, lett. d) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/
1997, n. 30) .
[8 o decimo] I raccoglitori non dotati di sede fissa per la successiva
rivendita sono tenuti esclusivamente alla numerazione e conservazione, ai sensi dell'art. 39, delle fatture relative alle cessioni effettuate,
all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i
beni nell'esercizio dell'impresa.
[9 o undicesimo] Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali
per l'esercizio dell'attività e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di
commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile è costituita dal
15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione
o l'acquisto intracomunitario (8) dei beni destinati alla vendita non è
detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenu-
to in conformità all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai
soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi identificativi, la data ed
il titolo di consegna dei beni, nonché il prezzo di vendita degli stessi
(comma inserito dall'art. 11, comma 4, lettera c), legge 30-12-1991,
n. 413).
____________________
(1) D.M. 28-12-1972 e D.M. 6-7-1993. Per l'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, art. 3, secondo comma, legge 10-121975, n. 724, art. 13, D.M. 3-2-1982, art. 5, D.M. 26-7-1983 e art. 4, legge 73-1985, n. 76; per l'IVA sui tabacchi lavorati introdotti in depositi fiscali, D.M.
6-7-1993.
(2) Il periodo riportato in sottolineato è stato aggiunto dall'art. 36, comma 17,
D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod., dalla L. 427/93.
(3) Cfr.anche D.M. 29-12-1989 e successivamente sostituito dal D.M. 9-41993.
(4) Cfr. D.M. 13-3-1973 e D.M. 13-4-1978.
(5) Cfr. D.M. 5-5-1980.
(6) Per i versamenti relativi all'ultimo trimestre solare da parte degli intestatari
di conto fiscale, cfr. art. 5, comma 4, D.M. 28-12-1993, n. 567 (in "Finanza
& Fisco Settimanale" n. 3 del 22-01-1994, pag. 92).
(7) Per queste cessioni cfr. l'art. 3, comma 118 della L. 549/95 che si riporta:
118. La disposizione di cui al settimo comma dell’articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, è da intendere nel senso che le cessioni ivi considerate sono
effettuate oggettivamente senza pagamento di imposta anche se riguardano
rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi e non ferrosi, e dei relativi lavori,
che sono stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti
ad altri trattamenti atti a facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio,
senza modificarne la natura. Non si fa luogo a rimborsi di imposta né è
consentita la variazione di cui all’articolo 26 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, e successive modificazioni.
(8) Le parole in sottolineato sono state aggiunte dall'art. 57, comma 1, lett. o)
D.L. 30-8-1993, n. 331, conv. con mod., dalla L. 427/93.
TABELLA A
Parte Terza, numeri 1) e 114)
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 9 per cento
(aliquota elevata al 10% dall'art. 10, comma 1,
D.L. 41/1995, conv., con mod. dalla L. 85/95)
1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01); (La parola «Cavalli» è stata soppressa dal comma 83, dell'art. 1 della L 23/12/1996,
n. 662,e successivamente reinserita dall'art. 2, comma 1, lett. e), n. 1)
del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n.
30).
(omissis)
114) medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, ad accezione dei prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli
di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere
dotate secondo la farmacopea ufficiale; (numero sostituito dall'art.
2, comma 1, lett. e), n. 2) del DL 31/12/1996, n. 669, conv., con mod.,
dalla L 28/02/1997, n. 30). — Il successivo comma 8 dell'art. 2 del DL
sopracitato ha pertanto abrogato l' art. 10, comma 2, lett. a), del DL 41/
1995, conv. con mod. dalla L 85/95 che si riporta:
2. L’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto è ridotta:
[a) al 4 per cento per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, a eccezione dei
prodotti omeopatici [e dei medicinali da banco o di automedicazione di cui
all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 —
parole soppresse dalla L 85/95], di sostanze farmaceutiche e di articoli di
medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate
secondo la Farmacopea ufficiale; Lettera abrogata]
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1/03/1997
IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
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1117
DL 30 agosto 1993, n. 331, conv. con mod. dalla L 427/93, artt. 38, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 50, 50-bis, 51 e 58
Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche,
sui tabacchi lavorati e in materia di Iva con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a
detta armonizzazione, nonché disposizioni concenenti la discliplina dei centri autorizzati di assistenza
fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il 1993 di un’imposta erariale straordinaria
su taluni beni ed altre disposizioni tributarie
Art. 38
Acquisti intracomunitari
1. L’imposta sul valore aggiunto si applica sugli acquisti intracomunitari di beni effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di
imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre
organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, soggetti passivi
d’imposta nel territorio dello Stato.
2. Costituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti
da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale
di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato
da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo
d’imposta, ovvero dall’acquirente o da terzi per loro conto.
3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari:
[a) la consegna nel territorio dello Stato, in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e simili, di beni prodotti, montati o assiemati
in altro Stato membro utilizzando in tutto o in parte materie o beni
spediti dal territorio dello Stato, dal committente, ivi soggetto passivo d’imposta, o, comunque spediti, da terzi per suo conto;] (lettera
abrogata dall'art.1, comma 2, lett. a) della L 28/97).
b) la introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto di
un soggetto passivo d’imposta di beni provenienti da altro Stato membro. La disposizione si applica anche nel caso di destinazione nel
territorio dello Stato, per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa, di beni provenienti da altra impresa esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro;
c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti, associazioni ed
altre organizzazioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta;
d) l’introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto
dei soggetti indicati nella lettera c) di beni dagli stessi in precedenza
importati in altro Stato membro;
e) gli acquisti a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente non è
soggetto d’imposta ed anche se non effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.
4. Agli effetti del comma 3, lettera e), costituiscono mezzi di trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 Kg, e i veicoli con
motore di cilindrata superiore a 48 cc. o potenza superiore a 7,2 Kw,
destinati al trasporto di persone o cose, esclusi le imbarcazioni destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca o ad operazioni
di salvataggio o di assistenza in mare e gli aeromobili di cui all’articolo 8-bis, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26-10-1972, n. 633; i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione che abbiano percorso oltre seimila
chilometri e la cessione sia effettuata decorso il termine di sei mesi
dalla data del provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero,
navigato per oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e la
cessione sia effettuata decorso il termine di tre mesi dalla data del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione in pubblici
registri o di altri provvedimenti equipollenti.
5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:
a) l’introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1, comma 3, lettera h), del Regolamento del
Consiglio delle Comunità europee 16-7-1985, n. 1999, e dell’articolo 18 del Regolamento dello stesso Consiglio 25-7-1988, n. 2503, se
i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d’imposta, nello Stato membro di provenienza o per
suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della comunità; l’introduzione nel territorio dello Stato di beni temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che, se importati,
beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai
dazi doganali;
b) l’introduzione nel territorio dello Stato, in esecuzione di una
cessione, di beni destinati ad essere ivi installati, montati o assiemati
dal fornitore o per suo conto;
c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto nuovi e da
quelli soggetti ad accisa, effettuati dai soggetti indicati nel comma 3,
lettera c), dai soggetti passivi per i quali l’imposta è totalmente indetraibile a norma dell’articolo 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, e dai produttori agricoli
di cui all’articolo 34 dello stesso decreto che non abbiano optato per
l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari se l’ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari e degli acquisti di cui all’articolo 40, comma 3 del presente decreto, effettuati nell’anno solare
precedente non ha superato 16 milioni di lire e fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non è superato. L’ammontare complessivo
degli acquisti è assunto al netto dell’imposta sul valore aggiunto e al
netto degli acquisti di mezzi di trasporto nuovi di cui al comma 4 e
degli acquisti di prodotti soggetti ad accisa;
d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato
membro dell’esonero disposto per le piccole imprese.
6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai
soggetti ivi indicati che optino per l’applicazione dell’imposta sugli
acquisti intracomunitari, dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno
precedente ovvero nella dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione dell’acquisto. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente, dal
1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in cui è
esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al compimento del biennio successivo all’anno nel corso del quale è esercitata, sempreché ne permangano i presupposti; la revoca deve essere
comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso. Per i soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta, la revoca deve essere comunicata mediante
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lettera raccomandata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La revoca ha effetto dall’anno in corso.
7. L’imposta non è dovuta per l’acquisto intracomunitario nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo d’imposta in altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati in altro Stato membro e
spediti o trasportati nel territorio dello Stato a propri cessionari, soggetti passivi d’imposta o enti di cui all’articolo 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, assoggettati all’imposta per gli acquisti intracomunitari effettuati, designati
per il pagamento dell’imposta relativa alla cessione.
8. Si considerano effettuati in proprio gli acquisti intracomunitari
da parte di commissionari senza rappresentanza.
Art. 40
Territorialità delle operazioni intracomunitarie
1. Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello
Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi
immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal
territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato.
2. L’acquisto intracomunitario si considera effettuato nel territorio
dello Stato quando l’acquirente è ivi soggetto d’imposta, salvo che
sia comprovato che l’acquisto è stato assoggettato ad imposta in altro
Stato membro di destinazione del bene. È comunque effettuato senza
pagamento dell’imposta l’acquisto intracomunitario di beni spediti o
trasportati in altro Stato membro se i beni stessi risultano ivi oggetto
di successiva cessione a soggetto d’imposta nel territorio di tale Stato
o ad ente ivi assoggettato ad imposta per acquisti intracomunitari e se
il cessionario risulta designato come debitore dell’imposta relativa.
3. In deroga all’articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, si considerano effettuate
nel territorio dello Stato le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di beni spediti o trasportati nel territorio dello Stato
dal cedente o per suo conto da altro Stato membro nei confronti di
persone fisiche non soggetti d’imposta ovvero di cessionari che non
hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari ai sensi dell’articolo 38, comma 6, ma con esclusione in tal
caso delle cessioni di prodotti soggetti ad accisa. I beni ceduti, ma
importati dal cedente in altro Stato membro, si considerano spediti o
trasportati dal territorio di tale ultimo Stato.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano:
a) alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e a quelle di beni da
installare, montare o assiemare ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633;
b) alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso dell’anno solare non superiore a lire 54 milioni e sempreché tale limite
non sia stato superato nell’anno precedente. La disposizione non opera
per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato.
4-bis. In deroga all’articolo 7, quarto comma, lettera b), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, le prestazioni di servizi relative a beni
mobili, comprese le perizie, eseguite nel territorio di altro Stato
membro e rese nei confronti di soggetti d’imposta residenti o
domiciliati nel territorio dello Stato si considerano ivi effettuate,
se i beni sono spediti o trasportati al di fuori dello Stato membro
in cui le prestazioni sono state eseguite; le suddette prestazioni,
qualora siano eseguite nel territorio dello Stato, non si considerano
ivi effettuate se sono rese a un committente soggetto passivo di
imposta in altro Stato membro ed i beni sono spediti o trasportati
al di fuori del territorio dello Stato. (Comma inserito dall'art. 1,
1/03/1997
comma 2, lett. b) della L 28/97).
5. Le prestazioni di trasporto intracomunitario di beni e le relative
prestazioni di intermediazione, si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se ivi ha inizio la relativa esecuzione, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in altro Stato membro; le suddette
prestazioni si considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello
Stato se il committente delle stesse è ivi soggetto passivo d’imposta.
6. In deroga all’articolo 7, quarto comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché eseguite nel territorio di
altro Stato membro, le prestazioni accessorie ai servizi di trasporto intracomunitario e le relative prestazioni di intermediazione commesse
da soggetti passivi d’imposta nel territorio dello Stato; le stesse
prestazioni non si considerano effettuate nel territorio dello Stato, ancorché ivi eseguite, se rese ad un soggetto passivo d’imposta in altro
Stato membro.
7. Per trasporto intracomunitario di beni si intende il trasporto, con
qualsiasi mezzo, di beni con luogo di partenza e di arrivo nel territorio di due Stati membri anche se vengono eseguite singole tratte nazionali nel territorio dello Stato in esecuzione di contratti derivati.
Costituiscono, altresì, trasporti intracomunitari le prestazioni di vettoriamento, rese tramite condutture od elettrodotti, di prodotti energetici diretti in altri Stati membri o da questi provenienti.
8. Le prestazioni di intermediazione, diverse da quelle indicate nei
commi 5 e 6 e da quelle relative alle prestazioni di cui all’articolo 7,
quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, relative ad operazioni su beni mobili, si considerano effettuate nel territorio dello Stato se relative ad operazioni
ivi effettuate, con esclusione delle prestazioni di intermediazione rese
a soggetti passivi in altro Stato membro. Se il committente della prestazione di intermediazione è soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato la prestazione si considera ivi effettuata ancorché
l’operazione cui l’intermediazione si riferisce sia effettuata in altro
Stato membro.
9. Non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le cessioni
intracomunitarie di cui all’articolo 41 nonché le prestazioni di servizio, le prestazioni di trasporto intracomunitario, quelle accessorie e le
prestazioni di intermediazione di cui ai commi 4-bis, 5, 6 e 8 rese a
soggetti passivi d’imposta in altro Stato membro (Le parole «le prestazioni di servizio» e «4-bis» sono state inserite dall'art. 1, comma 2,
lett. c) della L 28/97).
Art. 41
Cessioni intracomunitarie non imponibili
1. Costituiscono cessioni non imponibili:
a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel
territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da
terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o
di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’articolo 4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-101972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta; i beni possono essere
sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di
terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad
altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell’articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto, i quali,
esonerati dall’applicazione dell’imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l’applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono
non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti
in conformità degli articoli 6 e 8 del presente decreto;
b) le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili, di
beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal ce-
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1/03/1997
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IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
dente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro nei confronti di cessionari ivi non tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della
stessa. La disposizione non si applica per le cessioni di mezzi di trasporto nuovi e di beni da installare, montare o assiemare ai sensi
della successiva lettera c). La disposizione non si applica altresì se
l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non ha
superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso
lire 154 milioni, ovvero l’eventuale minore ammontare al riguardo
stabilito da questo Stato a norma dell’articolo 28-ter, B, comma 2,
della direttiva del Consiglio n. 388/CEE del 17-5-1977, come modificata dalla direttiva n. 680/CEE del 16-12-1991. In tal caso è ammessa l’opzione per l’applicazione dell’imposta nell’altro Stato membro dandone comunicazione all’ufficio nella dichiarazione, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, relativa all’anno precedente ovvero nella
dichiarazione di inizio dell’attività o comunque anteriormente all’effettuazione della prima operazione non imponibile. L’opzione ha effetto, se esercitata nella dichiarazione relativa all’anno precedente,
dal 1° gennaio dell’anno in corso e, negli altri casi, dal momento in
cui è esercitata, fino a quando non sia revocata e, in ogni caso, fino al
compimento del biennio successivo all’anno solare nel corso del quale
è esercitata; la revoca deve essere comunicata all’ufficio nella dichiarazione annuale ed ha effetto dall’anno in corso;
c) le cessioni, con spedizione o trasporto dal territorio dello Stato, nel territorio di altro Stato membro di beni destinati ad essere ivi
installati, montati o assiemati da parte del fornitore o per suo conto.
2. Sono assimilate alle cessioni di cui al comma 1, lettera a):
[a) la consegna in dipendenza di contratti d’opera, d’appalto e
simili, nel territorio di altro Stato membro, a committenti soggetti
passivi di imposta, o a terzi per loro conto, di beni prodotti, montati
o assiemati nel territorio dello Stato utilizzando in tutto o in parte
materie o beni spediti nel territorio stesso o comunque forniti dai
committenti o da terzi per loro conto;] (lettera abrogata dall'art.1,
comma 2, lett. d) della L 28/97).
b) le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi di cui
all’articolo 38, comma 4, trasportati o spediti in altro Stato membro
dai cedenti o dagli acquirenti, ovvero per loro conto, anche se non
effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni e anche se l’acquirente non è soggetto passivo d’imposta;
c) l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante
trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello
Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli
indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti.
3. La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non si applica per
i beni inviati in altro Stato membro, oggetto delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38, comma 5, lettera a), o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l’esecuzione di prestazioni o che se fossero ivi importati beneficerebbero
della ammissione temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.
4. Agli effetti del secondo comma degli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, le cessioni
di cui ai precedenti commi 1 e 2, nonché le prestazioni di servizi indicate nell’articolo 40, comma 9, del presente decreto, sono computabili ai fini della determinazione della percentuale e dei limiti ivi
considerati.
1119
dall’imposta a norma dell’articolo 10 dello stesso decreto (le parole
«commi settimo e ottavo» sono state così sostituite alle precedenti
«comma sesto» dall'art. 2, comma 9-bis), del DL 31/12/1996, n. 669,
conv., con mod., dalla L 28/02/1997, n. 30).
2. Per gli acquisti intracomunitari effettuati senza pagamento dell’imposta a norma delle disposizioni di cui alla lettera c) del primo
comma e al secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non si applica la disposizione
di cui alla lettera c) del primo comma dell’articolo 1 del decreto-legge 29-12-1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 272-1984, n. 17.
Art. 44
Soggetti passivi
1. L’imposta sulle operazioni intracomunitarie imponibili, di cui ai
precedenti articoli, è dovuta dai soggetti che effettuano le cessioni di
beni, gli acquisti intracomunitari e le prestazioni di servizi. L’imposta
è determinata, liquidata e versata secondo le disposizioni del presente
decreto e del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n. 633.
2. In deroga al comma 1, l’imposta è dovuta:
a) per le cessioni di cui al comma 7 dell’articolo 38, dal cessionario designato con l’osservanza degli adempimenti di cui agli articoli
46, 47 e 50, comma 6;
b) per le prestazioni di cui all’articolo 7, quarto comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, e per
quelle di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, del presente decreto rese da soggetti passivi d’imposta non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, dal committente se soggetto
passivo nel territorio stesso (le parole «commi 4-bis, 5,» sono state
così sostituite alle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett.
e) della L 28/97).
3. Se le operazioni indicate nel comma 1 sono effettuate da un soggetto passivo d’imposta non residente e senza stabile organizzazione
nel territorio dello Stato, gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione del presente decreto possono essere adempiuti o esercitati, nei
modi ordinari, anche da un rappresentante residente nel territorio
dello Stato, nominato ai sensi e per gli effetti del secondo comma
dell’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26-101972, n. 633. Se sono effettuate solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta, la rappresentanza può essere limitata all’esecuzione degli obblighi relativi alla fatturazione delle operazioni intracomunitarie di cui
all’articolo 46, nonché alla compilazione, ancorché le operazioni in
tal caso non siano soggette all’obbligo di registrazione, degli elenchi
di cui all’articolo 50, comma 6.
4. Per le operazioni effettuate nel territorio dello Stato a norma dell’articolo 40, comma 3, da soggetto residente in altro Stato membro
gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta devono
essere adempiuti o esercitati da un rappresentante fiscale nominato ai
sensi dell’articolo 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633.
Art. 46
Fatturazione delle operazioni intracomunitarie
Art. 42
Acquisti non imponibili o esenti
1. Sono non imponibili, non soggetti o esenti dall’imposta gli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello Stato
è non imponibile o non soggetta a norma degli articoli 8, 8-bis, 9 e
74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, e successive modificazioni, ovvero è esente
1. La fattura relativa all’acquisto intracomunitario deve essere numerata e integrata dal cessionario o committente con l’indicazione del
controvalore in lire del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione, espressi in valuta
estera, nonché dell’ammontare dell’imposta, calcolata secondo l’aliquota dei beni o servizi acquistati. La disposizione si applica anche
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1120 – n. 9/97
IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
alle fatture relative alle prestazioni di cui all’articolo 40, commi
4-bis, 5, 6 e 8, rese a soggetti passivi d’imposta nel territorio dello
Stato. Se trattasi di acquisto intracomunitario senza pagamento dell’imposta o non imponibile o esente, in luogo dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve essere indicato il titolo unitamente alla relativa norma (le parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite
alle precedenti «commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. f) della L 28/
97).
2. Per le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 e per le
prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, non soggette
all’imposta, deve essere emessa fattura numerata a norma dell’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, con l’indicazione, in luogo dell’ammontare dell’imposta, che
trattasi di operazione non imponibile o non soggetta all’imposta, con
la specificazione della relativa norma. La fattura deve inoltre contenere l’indicazione del numero di identificazione attribuito, agli effetti
dell’imposta sul valore aggiunto, al cessionario o committente dallo
Stato membro di appartenenza; in caso di consegna del bene al cessionario di questi in diverso Stato membro, dalla fattura deve risultare
specifico riferimento. La fattura emessa per la cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro, acquistati senza pagamento dell’imposta a norma dell’articolo 40, comma
2, secondo periodo, deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo Stato membro di destinazione dei beni e la
designazione dello stesso quale debitore dell’imposta (le parole
«commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi
5,» dall'art. 1, comma 2, lett. f) della L 28/97).
3. La fattura di cui al comma 2, se trattasi di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell’articolo 41,
comma 2, lettera c), nel territorio di altro Stato membro, deve recare
anche l’indicazione del numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato; se trattasi di cessioni di beni in base a cataloghi, per
corrispondenza e simili, di cui all’articolo 41, comma 1, lettera b),
non si applica la disposizione di cui al secondo periodo del comma 2.
4. Se la cessione riguarda mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 38, comma 4, nella fattura devono essere indicati anche i dati di
identificazione degli stessi; se la cessione non è effettuata nell’esercizio di imprese, arti e professioni tiene luogo della fattura l’atto relativo alla cessione o altra documentazione equipollente.
5. Il cessionario o committente di un acquisto intracomunitario di
cui all’articolo 38, commi 2 e 3, lettere [a),] b) e c), o committente
delle prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, che non
ha ricevuto la relativa fattura entro il mese successivo a quello di effettuazione della operazione deve emettere entro il mese seguente in
unico esemplare, la fattura di cui al comma 1 con l’indicazione anche
del numero di identificazione attribuito agli effetti dell’imposta sul
valore aggiunto, al cedente o prestatore dallo Stato membro di appartenenza; se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore
a quello reale deve emettere fattura integrativa entro il mese seguente
alla registrazione della fattura originaria (a parola «a),» è stata soppressa dall'art. 1, comma 2, lett. f) della L 28/97 e le parole «commi
4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi 5,» dal
medesimo articolo della L 28/97).
Art. 47
Registrazione delle operazioni intracomunitarie
1. Le fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui all’articolo
38, commi 2 e 3, lettera b), e alle operazioni di cui all’articolo 46,
comma 1, secondo periodo, previa integrazione a norma del primo
periodo dello stesso comma, devono essere annotate, entro il mese di
ricevimento ovvero anche successivamente ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese (1),
distintamente nel registro di cui all’articolo 23 del decreto del Presi-
1/03/1997
dente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, secondo l’ordine della
numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo delle operazioni espresso in valuta estera. Le fatture di cui all’articolo 46, comma 5,
devono essere annotate entro il mese di emissione. Le fatture devono
essere annotate distintamente, nei termini previsti dai precedenti periodi, anche nel registro di cui all’articolo 25 del predetto decreto, con
riferimento rispettivamente al mese di ricevimento ovvero al mese di
emissione (Le parole«lettera b)» sono state così sostituite alle precedenti «lettere a) e b)» dall'art. 1, comma 2, lett. g) della L 28/97) (2).
2. I contribuenti di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26-10-1972, n. 633, possono annotare le fatture di cui al
comma 1 nel registro di cui al successivo articolo 24 anziché in quello
delle fatture emesse, ferme restando le prescrizioni in ordine ai termini
e alle modalità indicate nel comma 1.
3. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivi
d’imposta, devono annotare, previa loro progressiva numerazione, le
fatture di cui al comma 1 del presente articolo in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39 dello stesso decreto n. 633
del 1972, entro il mese successivo a quello in cui ne sono venuti in
possesso, ovvero nello stesso mese di emissione per le fatture di cui all’articolo 46, comma 5.
4. Le fatture relative alle operazioni intracomunitarie di cui all’articolo 46, comma 2, devono essere annotate distintamente nel registro di
cui all’articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26-101972, n. 633, secondo l’ordine della numerazione e con riferimento
alla data della loro emissione (3).
5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 non si applicano alle operazioni relative ai mezzi di trasporto nuovi, di cui all’articolo 38, comma
4, delle quali non è parte contraente un soggetto passivo d’imposta nel
territorio dello Stato.
(1) Le parole «e con riferimento al relativo mese» sono state introdotte, con
effetto 01-07-1994, dall’art. 3, comma 2, lettera a), DL 30-12-1993, n. 557,
conv. con mod. dalla L. 133/1994.
(2) L'ultimo periodo è stato sostituito, con effetto 01-07-1994, dall’art. 16,
comma 1, DL 29-4-1994, n. 260, conv. con mod. dalla L. 413/1994.
(3) Le parole «e con riferimento alla data della loro emissione» sono state
introdotte, con effetto 01-07-1994, dall’art. 3, comma 2, lettera b), DL 30-121993, n. 557, conv. con mod. dalla L. 133/1994.
____________
Art. 50
Obblighi connessi agli scambi intracomunitari
1. Le cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41, commi 1, lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all’articolo 40, commi 4-bis,
5, 6 e 8, sono effettuate senza applicazione dell’imposta nei confronti
dei cessionari e dei committenti che abbiano comunicato il numero di
identificazione agli stessi attribuito dallo Stato membro di appartenenza (le parole «lettera c)» sono state così sostituite alle precedenti
«lettere a) e c)» dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 28/97 e le parole
«commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti «commi
5,» dal medesimo articolo della L 28/97).
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l’ufficio, su richiesta
degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro delle finanze (1), conferma la validità del
numero di identificazione attribuito al cessionario o committente da
altro Stato membro della Comunità economica europea, nonché i dati
relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale, e in mancanza, al
nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le prestazioni di
cui all’articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all’imposta deve comunicare all’altra parte contraente il proprio numero di partita IVA,
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IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
come integrato agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che
per l’ipotesi di acquisto di mezzi di trasporto nuovi da parte di persone
fisiche non operanti nell’esercizio di imprese, arti e professioni (le
parole «commi 4-bis, 5,» sono state così sostituite alle precedenti
«commi 5,» dall'art. 1, comma 2, lett. h) della L 28/97).
4. I soggetti di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, non soggetti passivi
d’imposta, che non hanno optato per l’applicazione dell’imposta sugli
acquisti intracomunitari a norma dell’articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare all’ufficio competente nei loro confronti,
a norma dell’articolo 40 del suddetto decreto n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La dichiarazione
deve essere presentata anteriormente all’effettuazione di ciascun acquisto; l’ufficio, attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in duplice esemplare e in conformità ad apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze resa dai soggetti
interessati al momento del superamento del limite di cui all’articolo 38,
comma 5, lettera c), del presente decreto (2).
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della Comunità
economica europea o da questo provenienti in base a uno dei titoli non
traslativi di cui all’articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’articolo 39
del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633.
6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto-legge 23-1-1993, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 24-3-1993, n. 75. L’elenco riepilogativo delle cessioni e degli acquisti deve contenere anche l’indicazione dei soggetti passivi in altro Stato membro o nel territorio dello
Stato ai quali sono stati inviati, ai sensi dell’articolo 41, comma 3,
ovvero dell’articolo 38, comma 5, lettera a), beni oggetto di perfezionamento o manipolazione nonché la specifica del relativo titolo. I soggetti indicati nell’articolo 38, comma 3, lettera c) devono presentare,
secondo le modalità ed i termini di cui al predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l’elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali anteriormente alla
consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di
cui al comma 6 con riferimento al periodo nel corso del quale è stata
eseguita la consegna o spedizione dei beni per l’ammontare complessivo delle operazioni stesse.
[8. Con l’osservanza delle prescrizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze possono essere istituiti e gestiti depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali o comunitari. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari dei beni destinati ad essere introdotti in tali depositi nonché le cessioni e le prestazioni di servizi relative ai beni in essi giacenti sono effettuati senza pagamento d’imposta;
la disposizione si applica anche relativamente ai beni nazionali o comunitari che, nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, sono destinati ad essere introdotti o si trovano giacenti nei depositi doganali,
depositi franchi e nei punti franchi] (comma abrogato dall'art. 1,
comma 2, lett. h) della L 28/97).
(1) Cfr. DM 28-1-1993, in Gazzetta Ufficiale n. 26/93 che si riporta:
Conferma, da parte degli uffici IVA, della validità del numero di identificazione dei soggetti di imposta residenti in altro Stato membro della Comunità economica europea
Articolo 1
Gli esercenti impresa o arti e professioni, che effettuano cessioni intracomunitarie senza l’applicazione dell’imposta, possono ottenere conferma della validità del numero di identificazione del cessionario o committente residente in
un altro Stato membro della Comunità economica europea nonchè i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione sociale e, in mancanza, al nome e
cognome, presso l’ufficio IVA di competenza, che, su richiesta dei soggetti
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interessati, rilascia un’attestazione su cui devono essere apposti il timbro dell’ufficio e la firma del funzionario responsabile.
(2) Cfr. DM 16-2-1993.
_______
Art. 50-bis (1)
Depositi fiscali ai fini Iva
1. Sono istituiti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, speciali
depositi fiscali, in prosieguo denominati «depositi Iva», per la custodia
di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al
minuto nei locali dei depositi medesimi. Sono abilitate a gestire tali
depositi le imprese esercenti magazzini generali munite di
autorizzazione doganale, quelle esercenti depositi franchi e quelle
operanti nei punti franchi. Sono altresì considerati depositi Iva:
a) i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;
b) i depositi doganali, compresi quelli per la custodia e la
lavorazione delle lane di cui al decreto ministeriale del 28 novembre
1934, relativamente ai beni nazionali o comunitari che in base alle
disposizioni doganali possono essere in essi introdotti.
2. Su autorizzazione del direttore regionale delle entrate ovvero
del direttore delle entrate delle province autonome di Trento e di
Bolzano e della Valle d’Aosta, possono essere abilitati a custodire
beni nazionali e comunitari in regime di deposito Iva altri soggetti
che riscuotono la fiducia dell’Amministrazione finanziaria. Con
decreto del ministro delle Finanze, da emanare entro il 1° marzo 1997,
sono dettate le modalità e i termini per il rilascio dell’autorizzazione
ai soggetti interessati. L’autorizzazione può essere revocata dal
medesimo direttore regionale delle entrate ovvero dal direttore delle
entrate delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Valle
d’Aosta qualora siano riscontrate irregolarità nella gestione del
deposito e deve essere revocata qualora vengano meno le condizioni
per il rilascio; in tal caso i beni giacenti nel deposito si intendono
estratti agli effetti del comma 6, salva l’applicazione della lettera i)
del comma 4. Se il deposito è destinato a custodire beni per conto
terzi, l’autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente a società
per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, a
società cooperative o ad enti, il cui capitale ovvero fondo di dotazione
non sia inferiore a un miliardo di lire. Detta limitazione non si applica
per i depositi che custodiscono beni, spediti da soggetto passivo
identificato in altro Stato membro della Comunità europea, destinati
ad essere ceduti al depositario; in tal caso l’acquisto intracomunitario
si considera effettuato dal depositario, al momento dell’estrazione
dei beni.
3. Ai fini della gestione del deposito Iva deve essere tenuto, ai
sensi dell’articolo 53, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, un
apposito registro che evidenzi la movimentazione dei beni. Il citato
registro deve essere conservato ai sensi dell’articolo 39 del predetto
decreto n. 633 del 1972; deve altresì, essere conservato a norma della
medesima disposizione, un esemplare dei documenti presi a base
dell’introduzione e dell’estrazione dei beni dal deposito e di quelli
relativi agli scambi eventualmente intervenuti durante la giacenza dei
beni nel deposito medesimo. Con decreto del ministro delle Finanze
sono indicate le modalità relative alla tenuta del predetto registro,
nonché quelle relative all’introduzione e all’estrazione dei beni dai
depositi.
4. Sono effettuate senza pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto le seguenti operazioni:
a) gli acquisti intracomunitari di beni eseguiti mediante
introduzione in un deposito Iva;
b) le operazioni di immissione in libera pratica di beni non
comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito Iva;
c) le cessioni di beni, nei confronti di soggetti identificati in altro
Stato membro della Comunità europea, eseguite mediante introduzione
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IVA SUGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
in un deposito Iva;
d) le cessioni dei beni elencati nella tabella A-bis allegata al
presente decreto, eseguite mediante introduzione in un deposito Iva,
effettuate nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nella lettera
c);
e) le cessioni di beni custoditi in un deposito Iva;
f) le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito Iva
con spedizione in un altro Stato membro della Comunità europea,
salvo che si tratti di cessioni intracomunitarie soggette ad imposta
nel territorio dello Stato;
g) le cessioni di beni estratti da un deposito Iva con trasporto o
spedizione fuori del territorio della Comunità europea;
h) le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di
perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi
in un deposito Iva, anche se materialmente eseguite non nel deposito
stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette
operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni;
i) il trasferimento dei beni in altro deposito Iva.
5. Il controllo sulla gestione dei depositi Iva è demandato
all’ufficio doganale o all’ufficio tecnico di finanza che già esercita la
vigilanza sull’impianto ovvero, nei casi di cui al comma 2, all’ufficio
delle entrate indicato nell’autorizzazione. Gli uffici delle entrate e i
comandi del Corpo della Guardia di finanza possono, previa intesa
con i predetti uffici, eseguire comunque controlli inerenti al corretto
adempimento degli obblighi relativi alle operazioni afferenti i beni
depositati.
6. L’estrazione dei beni da un deposito Iva ai fini della loro
utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nello Stato
può essere effettuata solo da soggetti passivi d’imposta agli effetti
dell’Iva e comporta il pagamento dell’imposta; la base imponibile è
costituita dal corrispettivo o valore relativo all’operazione non
assoggettata all’imposta per effetto dell’introduzione ovvero, qualora
successivamente i beni abbiano formato oggetto di una o più cessioni,
dal corrispettivo o valore relativo all’ultima di tali cessioni, in ogni
caso aumentato, se non già compreso, dell’importo relativo alle
eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato
oggetto durante la giacenza fino al momento dell’estrazione.
L’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, a norma
dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
tuttavia, se i beni estratti sono stati oggetto di precedente acquisto,
anche intracomunitario, senza pagamento dell’imposta, da parte del
soggetto che procede all’estrazione, questi deve provvedere alla
integrazione della relativa fattura, con la indicazione dei servizi
eventualmente resi e dell’imposta, ed alla annotazione della variazione
in aumento nel registro di cui all’articolo 23 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 entro quindici giorni
dall’estrazione e con riferimento alla relativa data; la variazione deve,
altresì, essere annotata nel registro di cui all’articolo 25 del medesimo
decreto entro il mese successivo a quello dell’estrazione.
7. Nei limiti di cui all’articolo 44, comma 3, secondo periodo, i
gestori dei depositi Iva assumono, qualora non sia stato già nominato
un rappresentante fiscale, la veste di rappresentanti fiscali dei soggetti
passivi d’imposta identificati in altro Stato membro ai fini
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dell'adempimento degli obblighi tributari afferenti le operazioni
intracomunitarie concernenti i beni introdotti nei suddetti depositi.
8. Il gestore del deposito Iva risponde solidalmente con il soggetto
passivo della mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa
all’estrazione, qualora non risultino osservate le prescrizioni stabilite
con il decreto di cui al comma 3.
(1) Articolo inserito dall'art.1, comma 1, lett. i) della L 28/97)
Art. 51
Disposizioni relative ai produttori agricoli
1. Per gli acquisti intracomunitari imponibili effettuati dai produttori agricoli di cui all’articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972, n. 633, l’imposta si applica secondo le disposizioni dell’articolo 47, comma 3, e dell’articolo 49,
commi 1 e 2, del presente decreto.
2. Per le cessioni di cui all’articolo 40, comma 3, non si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26-10-1972, n. 633.
3. Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a), si
applicano anche alle cessioni dei prodotti agricoli ed ittici
effettuate dai produttori agricoli di cui all’articolo 34 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, che non hanno optato a norma del
penultimo comma dello stesso articolo 34 per l’applicazione
dell’imposta nel modo normale (comma così sostituito dall'art. 1,
comma 2, lett. l) della L 28/97).
Art. 58
Operazioni non imponibili
1. Non sono imponibili, anche agli effetti del secondo comma dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26-10-1972,
n. 633, le cessioni di beni, anche tramite commissionari, effettuate nei
confronti di cessionari o commissionari di questi se i beni sono trasportati o spediti in altro Stato membro a cura o a nome del cedente,
anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. La
disposizione si applica anche se i beni sono stati sottoposti per conto
del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione,
trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni.
[2. Salvo quanto previsto nell’articolo 41, comma 2, lettera a), del
presente decreto sono non imponibili, anche agli effetti dell’articolo
9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2610-1972, n. 633, e successive modificazioni, le operazioni di
perfezionamento e le manipolazioni usuali indicate nell’articolo 38,
comma 5, lettera a) del presente decreto, eseguite su beni nazionali o
comunitari destinati a essere trasportati o spediti in altro Stato membro
da o per conto del prestatore del servizio o del committente soggetto
passivo di imposta in altro Stato membro.] (comma abrogato dall'art.
1, comma 2, lett. m) della L 28/97).
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