riguardo alla fiscalita`in svizzera
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LE VARIE FORME DI FISCALITA’ IN SVIZZERA I CANTONI SVIZZERI I Cantoni della Svizzera sono 26, identificati come gli Stati che compongono la Confederazione Elvetica, cioè lo Stato federale svizzero. In alcuni Cantoni si parla il tedesco, in altri il francese e nel Canton Ticino l’italiano. Ci sono anche Cantoni in cui si parla sia il tedesco sia il francese ed in uno, il Canton Grigioni, il tedesco, l’italiano e il romancio (un dialetto derivato dal tedesco). Alcuni Cantoni sono formati da una sola città, come ad esempio il Canton Ginevra; in altri ci sono soltanto valli e monti, per esempio il Canton Uri. Le dimensioni e la densità della popolazione variano enormemente secondo i Cantoni; ad esempio il Canton Zurigo conta oltre un milione di abitanti mentre in un altro caso la popolazione di un piccolo numero di Cantoni è appena sufficiente a riempire uno stadio di calcio. Non tutti i Cantoni sono entità territoriali singole: in alcuni casi comprendono piccole enclavi all’interno del territorio di un altro Cantone. Ogni Cantone ha la propria Costituzione, il proprio Governo, il proprio Parlamento, le proprio leggi ed il proprio Tribunale. Tutti devono essere compatibili con quelli della Confederazione, ma i Cantoni godono di una vasta autonomia nell’adottare le loro decisioni. LA TASSAZIONE IN SVIZZERA I fondamenti della fiscalità 1 Nel sistema fiscale svizzero vi sono tre principali imposte: l’imposta federale diretta, l’imposta cantonale e l’imposta comunale. La legislazione locale in materia fiscale è sempre molto diversa da Cantone a Cantone e le percentuali d’imposta restano di competenza dei singoli Cantoni. Gli obblighi d’imposta All'interno della Svizzera esistono regolamentazioni diverse da Cantone a Cantone, che sono di grande importanza per poter decidere dove insediare la propria attività. Un vantaggio decisivo offerto dalla piazza finanziaria svizzera è non solo la tassazione favorevole, ma anche, in generale, un atteggiamento aperto e non burocratizzato delle autorità fiscali cantonali e comunali verso i ontribuenti. Sono soggette a imposta a livello cantonale tutte le persone fisiche o giuridiche aventi la loro residenza o un sito produttivo nel territorio del Cantone. Un obbligo di tassa patrimoniale e di imposta sui redditi può eventualmente sussistere anche laddove il domicilio della persona fisica o giuridica sia stabilito all'estero: i soggetti esteri, infatti, possono ad esempio essere soggetti ad una ritenuta alla fonte per taluni redditi, per i compensi di partecipazione ai Consigli di Amministrazione ecc. percepiti in un Cantone Svizzero. In questi casi, per evitare duplici tassazioni, ci si riferirà ai trattati contro la doppia imposizione che la Svizzera ha siglato con la maggior parte dei Paesi industrializzati. L'Imposta Federale Diretta, le imposte cantonali e le imposte comunali tassano il reddito e il capitale. Ed il tipo di tassazione è differente a seconda dell'attività esercitata dalla Società (S.a. o S.a.g.l.). 2 Esiste inoltre un’ulteriore distinzione fra società commerciali, Holding, società di domicilio e società miste. Per gli ultimi tre tipi di società, alcuni Cantoni prevedono ulteriori privilegi fiscali. Sono società commerciali quelle imprese che esercitano un'attività di commercio, di produzione o di prestazione di servizi. Tali società sono soggette ad una tassazione ordinaria. Il prelievo fiscale avviene sul reddito puro e sulle azioni o quote possedute, nonché sulle riserve disponibili. L’imposizione privilegiata A differenza di quanto accade per l'Imposta Federale Diretta, che prevede solo privilegi limitati per le Holding, come abbiamo già detto la legislazione fiscale di alcuni Cantoni Svizzeri tratta in modo privilegiato determinate società, a seconda della attività che esse svolgono. Holding/Società di domicilio Con il termine Holding si intendono quelle società che hanno per oggetto principale la gestione continuativa di partecipazioni in altre imprese. Le convenzioni contro la doppia imposizione (DBA) La Svizzera ha firmato con la maggiorparte degli Stati Esteri (Germania, Stati Uniti, Italia ecc.) delle convenzioni per evitare la doppia imposizione. Le imposte personali (persone fisiche) La Svizzera è uno dei migliori posti al mondo dal punto di vista fiscale per chi può vivere di rendita senza lavorare, sia che il reddito derivi da affitti, che da azioni, titoli o investimenti. Le imposte sulla società (persone giuridiche) Le società svizzere ordinarie pagano imposte ad aliquote variabili, a seconda della loro attività e ubicazione. 3 In alcune circostanze, le società svizzere possono pagare tasse molto basse, in genere intorno al 9% del reddito, tutto compreso. Questo vale soprattutto per le multinazionali e le società commerciali che limitano la propria attività al di fuori del territorio svizzero e hanno posto la sede legale in Cantone fiscalmente molto favorevoli. La Svizzera è composta da 23 Cantone più 3 semi-Cantone. In pratica significa che vi sono ben 26 legislazioni fiscali cantonali diverse. A tali legislazioni si aggiunge quella federale e quella comunale. Si potrà quindi facilmente intuire, che la consulenza di una persona esperta nel settore è assolutamente indispensabile per poter optare delle scelte mirate verso un risparmio fiscale. LE ESENZIONI FISCALI PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ IN SVIZZERA Dal 1° gennaio 2008 è in vigore la New Law on Regional Policy (Nrp) che ha sostituito la precedente legge, nota come “bonny decree”. La Nrp rappresenta uno strumento per incentivare la crescita economica dei Cantoni meno sviluppati attraverso il riconoscimento di un'esenzione da imposizione tributaria in favore di quelle imprese che decidono di sviluppare il proprio business. Il meccanismo di funzionamento Occorre tenere in considerazione che per i primi tre anni dell’applicazione della predetta legge (gennaio 2008- dicembre 2010) era stata prevista un'esenzione del 50 per cento per un periodo massimo di dieci anni, per le regioni che non si erano qualificate per l'esenzione federale ovvero i Cantoni o le aree dei Cantoni di Appenzello Esterno, Sciaffusa, Friburgo, Turgovia, Berna, Lucerna, Soletta, Ticino e Vallese. 4 Applicabilità dell'agevolazione L'agevolazione può essere applicata non soltanto alle società di nuova costituzione in Svizzera, ma anche alle società che costituiscono un nuovo business nei Cantoni contemplati dalla Nrp. Durata del beneficio fiscale Nel caso in cui siano soddisfatte le precedenti condizione la Nrp prevede il riconoscimento di un'esenzione del 50% per un periodo massimo di dieci anni. Tale esenzione è prevista nel caso in cui la società riesca a creare almeno 50 nuovi posti di lavoro. LA TASSAZIONE La Svizzera è, a giusta ragione, considerata un paradiso fiscale per alcune categorie di residenti e per una determinata tipologia di società. Per i privati (persone fisiche) non si tratta di un vero e proprio paradiso fiscale, ma le aliquote di tassazione particolarmente vantaggiose rispetto alle alte aliquote fiscali applicate in Germania, Scandinavia ed in Italia, fanno sì che molti stranieri scelgano la Svizzera come loro stabile residenza fiscale. LE IMPOSTE IN SVIZZERA L’IMPOSIZIONE DELLE SOCIETA’ La competenza fiscale appartiene alla Confederazione, ai Cantoni ed ai Comuni: questo sistema a tre livelli trae le sue origini dall'evoluzione storica dello Stato Federale. Le società di capitali sottostanno ad un'imposizione diretta sia per le imposte federali che per quelle cantonali e comunali. • Aliquota federale 8.5% • Aliquota cantonale 9% • Aliquota comunale Moltiplicatore dell'imposta cantonale (dal 50 al 100%) 5 L’IMPOSTA PREVENTIVA Al momento della distribuzione degli utili è prelevata l'imposta preventiva (alla fonte) del 35%. ALTRE IMPOSTE Le società sono soggette ad altre imposte, oltre a quelle dirette, quale ad esempio: • tassa di bollo cantonale, che viene percepita sul controvalore di determinati contratti; • imposta immobiliare, calcolata sul valore fiscale degli immobili situati nel Cantone e che viene percepita sia a livello cantonale (3‰) sia a livello comunale (1‰). LE SUCCURSALI L'imposizione delle succursali di società estere situate in Svizzera prevede l'imposta sull'utile e sul capitale, secondo le norme applicabili alle persone giuridiche di diritto svizzero, cui la stabile organizzazione può essere assimilata. Società a tassazione speciale Le tipologie di società a tassazione speciale sono le seguenti: • holding; • società ausiliaria; • società di amministrazione. Queste denominazioni identificano particolari status fiscali, e non tipologie giuridiche. LE HOLDING La società holding può beneficiare di un'attenuazione fiscale a livello cantonale e comunale se, a lunga scadenza le partecipazioni presenti a bilancio (o il loro reddito) rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dell'attivo di bilancio (o dei ricavi complessivi). LA SOCIETA’ AUSILIARIA 6 La società ausiliaria esercita un’attività commerciale principalmente rivolta all’estero e sola marginalmente in Svizzera. LE SOCIETA’ DI AMMINISTRAZIONE Le attività permesse alla società d’amministrazione riguardano in particolare l’amministrazione e la gestione di beni immateriali, la rifatturazione di merci che non transitano dalla Svizzera, la fatturazione di servizi svolti all’estero e la fatturazione, nonché l’incasso di prestazioni, per altre società del gruppo. IL CANTON TICINO Il Ticino è, fra i 26 Cantoni svizzeri, il terzo per il minor onere fiscale: fatto 100, il carico medio svizzero, in Ticino lo stesso sarà di circa soltanto di 71,7 franchi. In Svizzera, ciò che rende attrattivo il Cantone Ticino è soprattutto il livello moto basso di imposizione delle persone fisiche e delle società. Infatti sono molte società estere, in particolar modo le multinazionali e le società commerciali, che hanno trasferito da anni la loro sede legale in Ticino. TASSAZIONE PERSONE FISICHE Nel Cantone Ticino le persone fisiche vengono tassate sui redditi e sulla sostanza patrimoniale. Il reddito imponibile è definito tenendo conto di deduzioni a seconda dell’attività lavorativa svolta e della situazione personale. IL MOLTIPLICATORE D’IMPOSTA Il moltiplicatore d’imposta è il rapporto percentuale tra il fabbisogno finanziario di un Comune ed il gettito dell'imposta cantonale base (ed è definito e regolato dall’articolo 162 della Legge organica comunale). Il cosiddetto moltiplicatore politico serve soprattutto a garantire l'equilibrio finanziario del Comune a media scadenza. 7 SOCIETA’ DI CAPITALI Le società di capitali vengono sottoposte ad un’imposizione diretta per tutte e tre le imposte previste nel sistema a tre livelli: federale, antonale e comunale. SISTEMA DI TASSAZIONE GLOBALE Una delle particolarità fiscali elvetiche è il cosiddetto sistema globalista o forfetario. CONFRONTO TRA “SUBSIDIARY” E “BRANCH” Una buona conoscenza dei trattati contro le doppie imposizioni è alla base di qualsiasi valido progetto di pianificazione fiscale internazionale. Una situazione di doppia imposizione si verifica molto di frequente in quegli ordinamenti che assoggettano ad imposta i residenti per i redditi ovunque prodotti, e i non residenti per i redditi prodotti nel territorio dello Stato. LE CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI I metodi per evitare le doppie imposizioni consistono essenzialmente nello stabilire a priori che un determinato reddito è tassabile solamente in uno dei due Stati, oppure che è tassabile in entrambi, con l’obbligo però, per uno dei due, di ammettere in deduzione dall’imposta dovuta IL CONCETTO DI STABILE ORGANIZZAZIONE Prima di definire il concetto di stabile organizzazione sarà quindi opportuno illustrare tramite la costituzione di quale tipo di strutture comunemente le aziende si inseriscono in un mercato straniero. -subsidiary); entità completamente distinta dalla struttura originaria, dotata di una sua completa autonomia giuridica, costituita e controllata dalla società madre; (branch); sede secondaria con rappresentanza stabile ma priva di autonomia giuridica. 8 LE FORME GIURIDICHE DELL’AZIENDA NEL DIRITTO FISCALE Nel diritto fiscale sono previste delle differenti modalità di tassazione a dipendenza del fatto che la ditta contribuente abbia la forma giuridica dell’azienda personale o della società di capitale. AZIENDE PERSONALI FORME GIURIDICHE - Ditta individuale E’ la forma di azienda tramite la quale una persona fisica esercita da sola un’attività professionale. Il titolare si assume in prima persona i rischi dell’attività aziendale; la sua responsabilità è estesa alla totalità del suo patrimonio. Società semplice Si tratta di una forma molto primitiva di società. Per la sua costituzione non è prevista una procedura speciale. Società in nome collettivo Il diritto commerciale prevede due tipi di società in nome collettivo a dipendenza che la società abbia o no attività commerciale. Società in accomandita In generale, valgono le osservazioni esposte per la società in nome collettivo. MODALITA’ DI TASSAZIONE Le aziende personali non sono considerate soggetti fiscali autonomi. I loro elementi di reddito e di sostanza sono attribuiti al titolare o ai soci conformemente al contratto di società e sono aggiunti agli altri elementi imponibili. Società di capitale Si tratta di società costituite sulla base di apporti finanziari dei rispettivi membri con lo scopo di esercitare un’attività commerciale. Società anonima 9 Si tratta di una società con personalità giuridica propria che nasce al momento dell’iscrizione al Registro di Commercio. Società a garanzia limitata La società a garanzia limitata è una società di carattere personale i cui soci devono essere iscritti al Registro di Commercio indicando il nome, il domicilio ed il luogo di origine nonché il numero ed il valore nominale delle loro quote sociali (art.791 Codice Delle Obbligazioni). Associazioni Sono considerate associazioni le unioni di persone ai sensi degli articoli 60 e segg. Del Codice Civile Svizzero. Le associazioni con scopi commerciali sottostanno per contro all’imposizione come qualsiasi altra persona giuridica. Fondazioni Sono considerati fondazioni i patrimoni con personalità giuridica ai sensi degli articoli 80 e segg. del Codice Civile Svizzero. Le fondazioni hanno per obiettivo l’utilizzazione di patrimoni per scopi particolari definiti nell’atto di fondazione negli statuti. ALTRI TIPI DI SOCIETA’ DEL DIRITTO FISCALE Il diritto tributario svizzero disciplina pure l’imposizione dei seguenti tipi di società. Società con statuto di società holding Lo statuto fiscale di società holding è previsto solamente a livello cantonale all’art. 91 LT. Società di amministrazione (art, 92 LT) Questo tipo di società, conosciuto unicamente dal diritto cantonale, può esercitare un’attività amministrativa senza svolgerne una commerciale in Svizzera. Società ausiliaria 10 Si tratta di una società di capitale o di una società cooperativa che dipende economicamente da una società estera o da un gruppo estero per i quali svolge una determinata attività di natura ausiliaria (per esempio fatturazioni o rappresentanze per conto della ditta estera o del gruppo estero ). Società di servizi La società di servizi è una società creata per prestare determinati servizi ad una o più società estere (raramente svizzere) appartenenti allo stesso gruppo. Società di servizi La società di servizi non è una società a tassazione privilegiata. I TRUST La definizione di Trust riportata è tratta dal libro “Onora il padre” e spiega in modo esaustivo la natura dell’Istituto del Trust che trova la sua origine in Inghilterra. L’amministrazione del fondo è obbligata a rilasciare annualmente al singolo detentore di quote un’attestazione comprovante sia l’ammontare dell’investimento sia i redditi dello stesso sia gli utili in capitale distribuiti. CONVENZIONI STIPULATE DALLA SVIZZERA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO ‐ Convenzione dell'8 maggio 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Sudafrica intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 12 novembre 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Albania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 3 giugno 2006 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Algerina Democratica e Popolare intesa a evitare la 11 doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 30 novembre 1978 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni. ‐ Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Protocollo del 17 ottobre 1989 alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 30 novembre 1978. ‐ Protocollo del 21 dicembre 1992 alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 17 ottobre 1989. ‐ Protocollo di revisione del 12 marzo 2002 alla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella versione del Protocollo del 21 dicembre 1992. ‐ Accordo del 20 febbraio 1999 fra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno d'Arabia Saudita per l'esonero reciproco dalle imposte sulle attività collegate al trasporto aereo internazionale. ‐ Convenzione del 23 aprile 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Argentina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. 12 ‐ Scambio di note del 13 gennaio 1950 tra la Svizzera e l'Argentina concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea. ‐ Convenzione del 12 giugno 2006 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 28 febbraio 1980 tra la Svizzera e l'Australia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Accordo del 5/6 dicembre 1974 tra la Svizzera e l'Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza. ‐ Protocollo del 21 marzo 2006 che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Convenzione del 30 gennaio 1974 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni. ‐ Convenzione del 23 febbraio 2006 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Azerbaigian intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Accordo del 9 novembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Bahrein per l'esenzione reciproca dalle imposte sul reddito e sul patrimonio provenienti dalle attività di trasporto internazionale aereo e marittimo. 13 ‐ Convenzione del 10 dicembre 2007 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare del Bangladesh per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 26 aprile 1999 tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica di Bielorussia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 28 agosto 1978 tra la Confederazione Svizzera e il Regno del Belgio per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Scambio di note del 29 giugno 1959 tra il Consiglio federale e il Governo belga concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea. ‐ Scambio di note del 22 giugno 1956 tra il Governo Svizzero e il Governo Brasiliano concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea. ‐ Convenzione del 28 ottobre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Bulgaria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposta sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 5 maggio 1997 tra la Confederazione Svizzera e il Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 2 aprile 2008 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Cile per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 6 luglio 1990 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Cina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Accordo del 26 ottobre 2004 tra il Consiglio federale svizzero e la Commissione delle Comunità europee per evitare la doppia 14 imposizione dei funzionari in pensione delle istituzioni e agenzie delle Comunità europee residenti in Svizzera. ‐ Convenzione del 12 febbraio 1980 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 23 novembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica della Costa d'Avorio intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 12 marzo 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Croazia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Scambio di lettere del 22 settembre 2009 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo danese concernente l'estensione alle Isole Feroë della Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nella sua versione modificata dal Protocollo del 21 agosto 2009 e dal Protocollo da questo aggiunto alla Convenzione nella sua versione modificata dal Protocollo dell'11 marzo 1997. ‐ Convenzione del 23 novembre 1973 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni. ‐ Convenzione del 30 settembre 1954 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito. 15 ‐ Convenzione del 20 maggio 1987 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica araba d'Egitto per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Accordo dell'8 gennaio 1992 fra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti in materia di imposizione delle imprese che esercitano aeromobili nel traffico internazionale. ‐ Convenzione del 28 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'Equador per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Protocollo del 29 giugno 2006 che modifica la Convenzione del 26 aprile 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Spagna intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Convenzione dell'11 giugno 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Estonia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 2 ottobre 1996 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Accordo del 19 agosto 2009 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America concernente la domanda di assistenza amministrativa relativa a UBS SA, una società di diritto svizzero, da parte dell'International Revenue Service degli Stati Uniti d'America (con all. e Dichiarazioni). ‐ Convenzione del 9 luglio 1951 tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d'America intesa a evitare i casi di doppia 16 imposizione in materia di imposte sulla massa successoria e sulle quote ereditarie. ‐ Protocollo del 22 settembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo, firmati a Helsinki il 16 dicembre 1991, modificati dal Protocollo firmato a Helsinki il 19 aprile 2006. ‐ Protocollo del 19 aprile 2006 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 16 dicembre 1991 a Helsinki. ‐ Convenzione del 16 dicembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (con Protocollo). ‐ Convenzione del 27 dicembre 1956 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni (con Protocollo finale). ‐ Zusatzabk. zum Abk. vom 9. September 1966 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Französischen Republik zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen (mit Zusatzprot.) ‐ Convenzione del 9 settembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, modificata, intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla 17 sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale (con Protocollo add.). ‐ Accordo aggiuntivo del 22 luglio 1997 alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa il 9 settembre 1966 e modificata dall'Accordo completivo del 3 dicembre 1969, come pure alla Convenzione franco-svizzera del 31 dicembre 1953 intesa ad evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sulle successioni. ‐ Accordo aggiuntivo alla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese, intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza, conclusa a Parigi il 9 settembre 1966 (con Protocollo addizionale) e modificata dall'Accordo completivo firmato a Parigi il 3 dicembre 1969, come pure dall'Accordo aggiuntivo concluso a Parigi il 22 luglio 1997. ‐ Convenzione del 31 dicembre 1953 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Francese intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposta sulle successioni (con Protocollo finale). ‐ Convenzione del 23 luglio 2008 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Ghana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, sul patrimonio e sugli utili di capitale. ‐ Convenzione del 30 settembre 1954 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito. 18 ‐ Protokoll zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland zur Aenderung des Abk. vom 8. Dezember 1977 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen in der Fassung des am 5. März 1981 in London unterzeichneten Protokolls. ‐ Protokoll zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland zur Aenderung des Abk. vom 8. Dezember 1977 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Vereinigten Königreich von Grossbritannien und Nordirland zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiet der Steuern vom Einkommen. ‐ Convenzione dell'8 dicembre 1977 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Protocollo di revisione del 26 giugno 2007 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Londra l'8 dicembre 1977, nella versione conforme ai protocolli firmati a Londra il 5 marzo 1981 e a Berna il 17 dicembre 1993. ‐ Convenzione del 12 giugno 1966 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord intesa ad attenuare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni. 19 ‐ Convenzione del 17 dicembre 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per evitare le doppie imposizione in materia di imposte sulle successioni. ‐ Convenzione del 16 giugno 1983 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ellenica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 9 aprile 1981 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Popolare Ungherese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 2 novembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 29 agosto 1988 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Indonesia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 27 ottobre 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Islamica dell'Iran per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione dell'8 novembre 1966 tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Protocollo del 24 ottobre 1980 tra la Confederazione Svizzera e l'Irlanda che modifica la convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza firmata a Dublino l'8 novembre 1966. ‐ Convenzione del 3 giugno 1988 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. 20 ‐ Convenzione del 2 luglio 2003 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato d'Israele per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Scambio di lettere del 28 aprile 1978 tra la Svizzera e l'Italia concernente il Protocollo che modifica la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo Protocollo aggiuntivo, firmati a Roma il 9 marzo 1976. ‐ Convenzione del 6 dicembre 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Giamaica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Protocollo). ‐ Convenzione del 19 gennaio 1971 tra la Confederazione Svizzera e il Giappone intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito (con Scambio di note). ‐ Convenzione del 21 ottobre 1999 tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica del Kazakistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Scambio di note del 26 febbraio e 30 ottobre 1973 tra la Svizzera e il Kenya concernente l'imposizione delle imprese di navigazione aerea. ‐ Convenzione del 26 gennaio 2001 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Kirghizistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. 21 ‐ Convenzione del 16 febbraio 1999 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Kuwait per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 31 gennaio 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lettonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Scambio di note del 26 giugno/11 settembre 1957 tra la Svizzera e il Libano concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea. ‐ Convenzione del 23 giugno 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein su diverse questioni di ordine fiscale. ‐ Convenzione del 27 maggio 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato di Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Accordo aggiuntivo tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo che modifica la Convenzione del 21 gennaio 1993 tra la Confederazione Svizzera e il Granducato del Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 14 aprile 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Macedonia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. 22 ‐ Convenzione del 30 dicembre 1974 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Malaysia intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito. ‐ Echange de notes entre la Suisse et le Malawi concernant le maintien dans leurs rapports mutuels de la convention du 30.09.1954 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RO 1955, 329/319) telle qu'elle a été étendue et modifiée par l'échange de notes du 30.05.1961 entre la Suisse et la GrandeBretagne (RO 1961, 1058/1035). ‐ Echange de lettres entre la Suisse et la Grande-Bretagne convenant que l'échange de notes du 30.05.1961 (RO 1961, 1058/1035) relatif à l'application avec certaines modifications de la convention du 30 septembre 1954 entre la Suisse et la GrandeBretagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RO 1955, 329/319) à la Fédération de Rhodésie et Nyassaland continue à être applicable à titre individuel à la Rhodésie du Sud, à la Rhodésie du Nord et au Nyassaland après la dissolution de la Fédération. ‐ Echange de lettres entre la Suisse et la Grande-Bretagne convenant que l'échange de notes du 30.05.1961 (RO 1961, 1058/1035) relatif à l'application avec certaines modifications de la convention du 30.09.1954 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RO 1955, 329/319) à la Fédération de Rhodésie et Nyassaland continue à être applicable à titre individuel à la Rhodésie du Sud, à la Rhodésie du Nord et au Nyassaland après la dissolution de la Fédération. ‐ Scambio di note del 30 maggio 1961 tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la 23 conv. intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. ‐ Scambio di lettere del 30 marzo 1987 tra la Svizzera e Malta concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea. ‐ Convenzione del 31 marzo 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il governo del Regno del Marocco per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 3 agosto 1993 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Stati Uniti del Messico per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito (con Protocollo). ‐ Convenzione del 13 gennaio 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Moldavia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 20 settembre 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Mongolia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Scambio di note del 29 giugno/10 luglio 2007 che conferma la validità tra la Svizzera e il Montenegro della Convenzione del 13 aprile 2005 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 7 settembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia intesa a evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Protocollo del 12 aprile 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul 24 patrimonio e il relativo Protocollo, firmati il 7 settembre 1987 a Berna. ‐ Convenzione del 7 dicembre 1956 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni. ‐ Convenzione del 6 giugno 1980 tra la Confederazione Svizzera e la Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 3 novembre 2007 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Sultanato dell'Oman per evitare la doppia imposizione del reddito proveniente dai trasporti aerei internazionali. ‐ Convenzione del 3 aprile 2002 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 19 luglio 2005 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Islamica del Pakistan intesa a evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. ‐ Abkommen zur Aenderung und Ergänzung des am 12.11.1951 in Den Haag unterzeichneten Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich der Niederlande zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen. ‐ Convenzione del 12 novembre 1951 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Convenzione del 12 novembre 1951 tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sulle successioni. 25 ‐ Convenzione del 24 giugno 1998 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 2 settembre 1991 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Polonia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Scambio di note del 13 giugno 1961 tra la Svizzera e la Polonia concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima o aerea. ‐ Convenzione del 26 settembre 1974 tra la Confederazione Svizzera e il Portogallo intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Convenzione del 24 settembre 2009 tra la Confederazione Svizzera e lo Stato del Qatar per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 25 ottobre 1993 tra la Confederazione Svizzera e la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 15 novembre 1995 tra la Confederazione Svizzera e la Federazione Russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 13 aprile 2005 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 25 novembre 1975 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Singapore per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. 26 ‐ Convenzione del 14 febbraio 1997 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Slovacca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 12 giugno 1996 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Slovenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione dell'11 gennaio 1981 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 7 maggio 1965 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Convenzione del 7 febbraio 1979 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Svezia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposte sulle successioni. ‐ Convenzione del 4 dicembre 1995 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Ceca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 12 febbraio 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Regno della Thailandia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 1° febbraio 1973 tra la Svizzera e Trinidad e Tobago intesa a evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito. ‐ Convenzione del 10 febbraio 1994 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica tunisina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. 27 ‐ Scambio di lettere del 29 giugno 1990 tra la Svizzera e la Turchia concernente l'imposizione delle imprese di navigazione aerea. ‐ Convenzione del 30 ottobre 2000 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo dell'Ucraina per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Scambio di note del 30 dicembre 1965 tra la Svizzera e la Repubblica dell'Uruguay concernente l'imposizione delle imprese di navigazione marittima e aerea. ‐ Convenzione del 20 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Accordo del 7 novembre 1985 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica Venezuelana per evitare la doppia imposizione in materia di trasporti aerei. ‐ Convenzione del 6 maggio 1996 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Scambio di note del 30 maggio 1961 tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la conv. intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. ‐ Scambio di note del 30 maggio 1961 tra la Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord concernente la conv. intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. ‐ Protocol between the Swiss Confederation and Romania amending the Convention between the Swiss Confederation and Romania for the avoidance of double taxation with respect to 28 taxes on income and on capital and the Protocol, signed at Bucharest on 25th October 1993. ‐ Convention between the Swiss Confederation and Malta for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income. ‐ Agreement between the Swiss Confederation and the Republic of Singapore for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income. ‐ Protocol between the Swiss Confederation and the Slovak Republic amending the convention between the Swiss Confederation and the Slovak Republic for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the protocol, signed at Bratislava on 14 february 1997. ‐ Protocol amending the Convention between Switzerland and the Republic of Korea for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, signed at Berne on February 12, 1980. ‐ Agreement between the Swiss Federal Council and the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of China for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income (with Protocol). ‐ Protocole entre la Confédération suisse et la République hellénique modifiant la Convention entre la Confédération suisse et la République hellénique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu etle protocole y relatif, signés à Berne le 16 juin 1983. ‐ Protokoll zur Änderung des Abkommens vom 11. August 1971 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Bundesrepublik Deutschland Doppelbesteuerung auf Einkommen vom und dem zur Vermeidung Gebiete Vermögen in der der Steuern Fassung der vom des Revisionsprotokolls vom 12. März 2002. 29 ‐ Protocol amending the Convention between the Swiss Federal Council and the Government of Canada for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income and on Capital, done at Berne on 5 may 1997. ‐ Convention between the Swiss Confederation and the Oriental Republic of Uruguay for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and on Capital. ‐ Protokoll zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Kasachstan zur Änderung des Abkommens zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Republik Kasachstan zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und vom Vermögen, sowie des Protokolls, unterzeichnet in Bern am 21. Oktober 1999. ‐ Protocol amending the Agreement between the Swiss Confederation and the Republic of India for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income with protocol, signed at New Delhi on 2 November 1994, as amended by the supplementary protocol signed at New Delhi on 16 February 2000. ‐ Convention between the Swiss Confederation and the Republic of Tajikistan for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and on Capital. ‐ Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Turca per evitare la doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito. ‐ Agreement between the Swiss Confederation and Georgia for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital. 30 ‐ Protocol Amending the Convention between Switzerland and Japan for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income. ‐ Protocol between the Swiss Confederation and the Republic of Poland amending the Convention between the Swiss Confederation and Republic of Poland for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income and on capital and the protocol, signed at Berne on 2nd september 1991. ‐ Convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno dei Paesi Bassi per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito. ‐ Protocol amending the Convention between the Swiss Confederation and the United States of America for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, signed at Washington on October 2, 1996. ‐ Protocol amending the Convention between the Swiss federal Council and the Government of the United Mexican States for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income signed at Mexico City on august 3, 1993. ‐ Protocol between the Swiss Confederation and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland amending the Convention for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income, signed at London on 8 december 1977, as amended by the Protocols signed at London on 5 March 1981, at Berne on 17 December 1993 and at London on 26 June 2007, with additional Protocol. ‐ Protocollo del che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. 31 ‐ Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e il relativo Protocollo firmati il 7 settembre 1987 a Berna, modificati dal Protocollo firmato il 12 aprile 2005 a Oslo. ‐ Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca che modifica la Convenzione intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza firmata a Berna il 23 novembre 1973, modificata dal Protocollo firmato l'11 marzo 1997 a Copenhagen. ‐ Avenant à la Convention entre la Suisse et la France en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le 9 septembre 1966 (et son protocole additionnel) modifiée par l'avenant signé à Paris le 3 décembre 1969 et par l'avenant signé à Paris le 22 juillet 1997. ‐ Convention between the Swiss Confederation and Malta for the avoidance of double taxation with respect to taxes on income. ‐ Agreement between the Swiss Confederation and the Republic of Turkey for the Avoidance of Double Taxation with Respect to Taxes on Income. ‐ Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Convenzione del 13 aprile 2005 tra il Consiglio federale svizzero e il Consiglio dei Ministri della Serbia e Montenegro per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. ‐ Protocollo che modifica la Convenzione firmata il 30 gennaio 1974 a Vienna tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica 32 d'Austria intesa ad evitare la doppia imposizione nel campo delle imposte sul reddito e sulla sostanza. ‐ Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Cameroun tendant à éviter la double imposition des revenus provenant de l'activité commerciale de transport aérien. ‐ Protokoll zum Abkommen vom 7. Mai 1965 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Schweden zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom Einkommen und Vermögen. ‐ Notenaustausch betreffend die Aufhebung des Notenaustausches vom 15. Juli 1931 über die steuerliche Behandlung der diplomatischen und konsularischen Vertreter. ‐ Echanges de notes entre le Département politique fédéral (agissant au nom du Conseil d'Etat du canton de Bâle-Ville) et l'Ambassade d'Israël à Berne, concernant l'imposition de legs à des autorités ou à des institutions. ‐ Echange de notes entre la Suisse et la Zambie concernant le maintien dans leurs rapports mutuels jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention entre les deux parties de la convention du 30 septembre 1954 entre la Suisse et la Grande-Bretagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu (RO 1955, 329/319) telle qu'elle a été étendue et modifiée par l'échange de notes du 30 mai 1961 entre la Suisse et la GrandeBretagne (RO 1961, 1058/1035). ‐ Echange de lettres confirmant l'accord intervenu par procèsverbal du 10 février 1955 de la Commission mixte de double imposition relatif aux taxes françaises sur le chiffre d'affaires qui frappent les redevances payées par les débiteurs français aux donneurs suisses de licences. 33 ‐ Notenwechsel zwischen der Schweiz und Israel betreffend der Einkommensteuer der Luftfahrtgesellschaften der beiden Länder. ‐ Vereinbarung zwischen dem Bundesrate der schweizerischen Eidgenossenschaft, handelnd Namens des Kantons Waadt, und der Regierung Ihrer britischen Majestät, betreffend den gegenseitigen Bezug von Erbschafts- und Vermächtnissteuern. 34