la vendita di un fabbricato non può essere consi

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la vendita di un fabbricato non può essere consi
Forlì, 28 febbraio 2014
Prot. n. 42/2014
LA VENDITA DI UN FABBRICATO NON PUÒ ESSERE CONSIDERATA CESSIONE DI AREA EDIFICABILE
Con la sentenza n. 4150 del 21/02/2014, la Corte di cassazione ha precisato
che non va tassata la plusvalenza derivante da una vendita di un fabbricato
destinato a demolizione, sebbene esso sia ubicato su un terreno edificabile.
La sentenza è stata emessa in seguito ad un accertamento posto in essere
dall’Agenzia delle Entrate, la quale contestava la plusvalenza derivante dalla
cessione di un capannone ad uso commerciale, ricevuto in donazione.
L’Agenzia sosteneva che tale fabbricato era destinato alla demolizione, ed essendo situato in un terreno che secondo il piano regolatore consentiva una
maggior volumetria, si trattava di una cessione di area edificabile e non di
fabbricato, con la conseguente tassazione della plusvalenza realizzata in base
all’art 67 (ex 81) del Tuir, che prevede l’assoggettamento ad Irpef della plusvalenza realizzata dalla cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.
Entrambi i gradi di giudizio, si sono espressi a favore del contribuente, rilevando che l’oggetto della compravendita era un capannone e non un terreno,
con la conseguente inapplicabilità dell’art. 67 del Tuir invocato dall’Agenzia.
L’ufficio ricorreva al giudizio in cassazione, rilevando che le previsioni di legge
non potevano riferirsi esclusivamente ai terreni, ma anche a quelli che essendo già edificati, conservavano integra la loro capacità edificatoria.
La Corte ha rilevato che la sopra citata norma del Tuir, non lascia libera interpretazione, specificando che vengono inclusi nell’oggetto di imposta solamente i terreni non edificati. Da ciò deriva l’esclusione della plusvalenza dalla
base imponibile per il calcolo dell’Irpef, in quanto l’area si trovava già edificata.
A tal proposito, non assumeva nessun valore il fatto che il fabbricato sorgesse
su un terreno che aveva ulteriore potenzialità edificatoria, tantomeno che le
parti fossero intenzionate alla demolizione dell’edificio.
La sentenza assume particolare importanza alla luce del comportamento adottato da vari Uffici, che in presenza di un fabbricato demolito e ricostruito
dall’acquirente, riconosce una plusvalenza in capo al venditore, come se la
cessione riguardasse un’area edificabile.
Va in oltre precisato, che la demolizione e la fedele ricostruzione, rientrano a
far parte dell’intervento di recupero edifici preesistenti, come precisato anche dall’Agenzia con circolare 11E del 2007.
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