I beni materiali della parrocchia: conservazione, valorizzazione
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I beni materiali della parrocchia: conservazione, valorizzazione
03/11/2010 Note Iniziali I BENI MATERIALI DELLA PARROCCHIA: CONSERVAZIONE, VALORIZZAZIONE, UTILIZZO PROPRIO O DATO A TERZI Gestire l’ente parrocchia Uscire dalla logica del “Si è sempre fatto così” Il mondo cambia Buona Amministrazione = Buona Testimonianza Amministrare = Permette la possibilità della continuità dell’attività pastorale Le “cose” di Dio sono nel mondo Amministrare non è: Una Per colpa la Chiesa è un servizio Da Parroco come “Amministratore” di Beni e con “giurisdizione su un territorio” a Parroco come “Animatore” di una Comunità Il Parroco passa… la Parrocchia resta! Il Parroco NON è il proprietario della Parrocchia Parroco è il Pastore e il Legale Rappresentante della Parrocchia Il d. Mirko Corsini Note Iniziali Anno1983 Nuovo Codice di Diritto Canonico (CIC) Nuova idea: Note Iniziali Can. 515 §1. La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore. (…) §3. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità giuridica per il diritto stesso. La Parrocchia è Ente Ecclesiastico = gode di personalità giuridica pubblica (Libro V° CIC) 1 03/11/2010 Note Iniziali Libro V del CIC: “I beni temporali della Chiesa” Chiede una rigida amministrazione dei beni Insieme di norme che identificano come porre in essere atti amministrativi validi (Cann. 1273 – 1289) Definisce il fine del Bene Ecclesiastico Can. 1254 §2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. Note Iniziali Cos’è un bene ecclesiastico? Il codice non detta una definizione chiara, ma nel can. 1257 troviamo due parametri per individuare i beni detti ecclesiastici: sono beni temporali, distinti dai beni spirituali; Tangibili secondo luogo sono beni appartenenti alla Chiesa, alle persone giuridiche pubbliche nell’ordinamento canonico. in Note Iniziali Cos’è un bene ecclesiastico? Conseguenza del carattere pubblico di questa categoria di persone giuridiche è la norma del can. 1257, § 1; in esso si stabilisce: “che i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle persone giuridiche pubbliche nella Chiesa ricevono la qualifica tecnica di «beni ecclesiastici».” Questa qualifica ha un duplice effetto: 1) riconosce la valenza ecclesiale di tali beni; 2) dichiara tali beni sottomessi alla potestà dell’autorità ecclesiastica competente, fermo restando che la proprietà appartiene alle singole persone giuridiche. La proprietà dei beni ecclesiastici è, dunque, sempre delle singole persone giuridiche pubbliche, che rispondono in proprio. Tale possesso è condizionato e giustificato dalla destinazione al compimento della missione della Chiesa e, in tal senso, è sottoposto ai controlli amministrativi stabiliti dalla legislazione canonica. (Nota Esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi – 12 Febbraio 2004) Note Iniziali In sintesi: Amministrare i Beni della Chiesa ha dei fini Amministrare i Beni della Chiesa ha delle regole Pertanto… Non significa amministrare un “Banca” per farsi un “Tesoro” = ragionare nella logica dell’utile Non si può amministrare in modo “idealista” o “ideologizzato” = Di chiara Proprietà di una Persona Giuridica Pubblica Non rifiutare offerte (accogliere la partecipazione concreta alla vita della Chiesa) Sperperare nella logica della sola “Carità” (diventerebbe falsa Carità) 2 03/11/2010 Note Iniziali Ente Ecclesiastico e Legge Italiana Note Iniziali Legge 222/1985 Legge 121/1985 Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede Legge 222/1985 Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. Note Iniziali Legge 121/1985 Art. 7 comma 2 Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. Art. 7 comma 5 L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche. Art. 1 Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. Art. 18 Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche. Note Iniziali In sintesi: Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto Lo Stato riconosce valore giuridico al CIC per l’amministrazione dei beni Pertanto… Il Parroco è Legale rappresentante di un Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto Per non compiere Atti nulli civilmente occorre seguire le norme canoniche oltre che quelle civili 3 03/11/2010 Note Iniziali I beni materiali della Parrocchia Di cosa cercheremo di parlare: I beni materiali della Parrocchia Atti di ordinaria amministrazione Atti di straordinaria amministrazione Atti di Amministrazione Ordinaria Straordinaria Chi è Cosa deve fare Gli Organi Amministrativi dell’Ente Ecclesiastico Gli “Atti” dell’Ente Ecclesiastico Beni immobili Offerte L’Amministratore dell’Ente Ecclesiastico Manutenzione Straordinaria Apertura di una linea di credito Immobili concessi a terzi Le Acquisizioni Le Alienazioni Conservazione dei Beni Beni Immobili dati per poter perseguire il proprio fine istituzionale: Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione cristiana; (Art. 16 lett. a Legge 222/1985): chiesa, campanile, opere parrocchiali, sagrestia, canonica Beni Immobili dati per: I beni materiali della Parrocchia Sono beni materiali dell’Ente Ecclesiastico anche le OFFERTE dei fedeli date: Questua della Messa Offerta in occasione di Sacramenti o Sacramentali Benedizioni Pasquali Offerte date in altre circostanze anche senza una particolare finalità (es. lavori) 1. Perseguire altri scopi oltre quelli istituzionali: Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro; (Art. 16 lett. b Legge 222/1985): scuola, casa di riposo, centri culturali, ecc (Consiglio della Regione Emilia-Romagna194^ seduta della VI Legislatura Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 4 marzo 1998.) Fonti e Strumenti I beni IMMOBILI dell’Ente Ecclesiastico si possono dividere in: “Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive”. Uso diretto degli Immobili I beni materiali della Parrocchia Una definizione di beni immobili dati per l’attività istituzionale: 2. Per produrre un reddito al fine di sostenere le attività dell’Ente: appartamenti, terreni, ecc. Il CIC è molto attento al “tema offerte”in quanto è dovere dei fedeli sovvenire alle esigenze della vita della Chiesa 4 03/11/2010 I beni materiali della Parrocchia I beni materiali della Parrocchia Le offerte sono sempre fatte all’Ente salvo esplicita dichiarazione Il can. 1254 apre il Libro V del CIC: Can. 1267 - §1. Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa persona giuridica. §2. Le offerte di cui al §1 non possono essere rifiutate se non vi sia una giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica in affari di maggior importanza, con la licenza dell'Ordinario; si richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione, fermo restando il disposto del can. 1295. §3. Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non possono essere impiegate che per quel fine. Can. 1254 - §1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. §2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri. I beni materiali della Parrocchia I beni materiali della Parrocchia Tra i doveri dei fedeli si trova la necessità di sostenere la Chiesa con offerte che permettano tre finalità : Can. 222 §1. I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di carità e per l'onesto sostentamento dei ministri. §2. Sono anche tenuti all'obbligo di promuovere la giustizia sociale, come pure, memori del comandamento del Signore, di soccorrere i poveri coi propri redditi. Interessanti due canoni: can. 1285 e can. 1265 § 1 che non lasciano molto spazio agli amministratori dal “cuore generoso”: Can. 1285: E’ permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile Can. 1265 - §1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di quello del luogo. §2. La Conferenza Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti. Elemosine sì, somme più consistenti no, se non con il permesso dell’Ordinario Non Questue a discrezione del Parroco (Per Enti Ecclesiastici o Non) Obbligo delle Raccolte obbligatorie 5 03/11/2010 I beni materiali della Parrocchia In sintesi Le offerte sono sempre fatte all’Ente salvo esplicita formulazione dell’offerente (anche quando vi è un sostituto – Can. 531) Le offerte sono una delle modalità con le quali i fedeli partecipano alla vita della Chiesa Le offerte NON possono essere rifiutate, salvo giusta causa Le offerte modali possono essere ricevute solo con il permesso scritto dell’Ordinario Le offerte date con un determinato fine devono essere utilizzate solo per quel fine L’utilizzo del denaro e delle Offerte è regolato dal Diritto Le raccolte sono quelle stabilite dalla Chiesa (hanno un valore eclesiale) L’amministratore dei beni ecclesiastici Alcuni elementi sull’amministratore ecclesiastico Can. 1273 - Il Romano Pontefice, in forza del primato di governo è il supremo amministratore ed economo di tutti i beni ecclesiastici. “Poiché la funzione primaziale riguardo i beni ecclesiastici rientra nella sfera pubblica del governo della Chiesa, il Romano Pontefice non è affatto tenuto a rispondere per le conseguenze degli atti di amministrazione economica posti dagli amministratori immediati dei beni delle diverse persone giuridiche, appunto perché non ne è l’amministratore nel senso del Diritto privato, ma lo è vi primatus regiminis, in forza della sua posizione pubblica nella Chiesa.” (Nota Esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi – 12 Febbraio 2004) L’amministratore dei beni ecclesiastici L’amministratore dei beni ecclesiastici Amministrare = Avere la cura e il governo di un affare pubblico o privato, proprio o altrui Alcuni elementi sull’amministratore ecclesiastico Amministrare i beni della Chiesa = Avere la cura e il governo dei beni di un Ente pubblico ecclesiastico (di norma civilmente riconosciuto) I beni sono della Chiesa e per i fini della Chiesa: L’amministratore ecclesiastico esercita la cura e il governo sui beni ecclesiali per i fini della Chiesa e secondo le regole date dalla Chiesa Can. 1276 - §1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti. Can. 1282 - Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto. dell’amministratore parla il CIC nei cann. 1273 – 1289 6 03/11/2010 L’amministratore dei beni ecclesiastici L’amministratore dei beni ecclesiastici Alcuni elementi sull’amministratore ecclesiastico Can. 1279 - §1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore. Can. 1280 - Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti. L’amministratore dei beni ecclesiastici Cosa è chiesto all’amministratore ecclesiastico Il Can. 1284 ci consegna degli elementi: §1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. La diligenza del buon padre di famiglia, formula utilizzata anche nel diritto civile italiano (Cod. Civ. art. 1176), indica l’attenzione, la prudenza, la perizia richiesta all’uomo medio per svolgere, in via normale, una certa attività. Essa quindi varia in rapporto all’importanza di ciò che si deve compiere e vale a evitare sia la trascuratezza sia inutili sensi di colpa e rimorsi di coscienza. Non avere logiche minimalistiche Il § 2 del Can. 1284 mette in evidenza cosa di cosa particolarmente si deve occupare l’amministratore con lo stile di diligenza indicato al § 1. §2. Devono pertanto: 1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione; 2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; 3) osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa; 4) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime; 5) pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale; 6) impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto; 7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; 8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno; 9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia. CURA DEI BENI E ASSICURAZIONE POSSEDERE E VERIFICARE I DOCUMENTI DI PROPRIETA’ OSSERVANZA DELLE LEGGI CANONICHE E CIVILI NON AVERE NEGLIGENZA O IDIOLOGIA SUI REDDITI AVERE CURA NEL SALDARE I DEBITI INVESTIMENTI E CONTI CORRENTI AVERE UNA CONTABILITA’ TRASPARENTE E TRACCIABILE RENDERE CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE AVERE UN ARCHIVIO ORDINATO E COPIA IN CURIA L’amministratore dei beni ecclesiastici §3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione. Oggi si può dire che: È necessario per una buona amministrazione (Progettazione) E’ faticoso imporlo e controllarlo 7 03/11/2010 L’amministratore dei beni ecclesiastici Organi fondamentali nell’amministrazione degli Enti Ecclesistici Diocesi Consiglio Diocesano Affari Economici Collegio dei Consultori Parrocchia Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il disposto del can. 532. Can. 532 - Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann.1281-1288 L’amministratore dei beni ecclesiastici Can. 1281 - §1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario. §2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano, udito il consiglio per gli affari economici, determinare tali atti per le persone a lui soggette. Conservazione dei beni 1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione; CURA DEI BENI E ASSICURAZIONE Tecnicamente significa: Controllare lo stato degli stabili (controlli visivi) Verificare le strutture (es. coperto deve essere visionato almeno ogni 10 anni) Verificare le strutture sportive e degli ambienti comuni (Cfr. le norme sulla sicurezza) Custodire gli arredi sacri e preziosi, archivi storici Provvedere a mettere in sicurezza gli ambienti pericolosi o pericolanti per non rispondere di eventuali lesioni colpose e di rovina di edificio Stipulare Polizza per la responsabilità civile (impone il cod. civile) – attenzione ai massimali Stipulare Polizza per i danni (richiede il CIC) Conservazione dei beni 2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; POSSEDERE E VERIFICARE I DOCUMENTI DI PROPRIETA’ Tecnicamente significa: Controllare gli atti di proprietà (eventualmente fare ricerca alla Conservatoria di Stato) Controllare la situazione catastale Controllare la presenza di un Decreto di Tutela o Declaratorie del Ministero dei Beni Culturali Sistemare la situazione catastale (oggi è fondamentale) 8 03/11/2010 Conservazione dei beni Conservazione dei beni 3) osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa; 5) pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale; OSSERVANZA DELLE LEGGI CANONICHE E CIVILI AVERE CURA NEL SALDARE I DEBITI Tecnicamente significa: Rispettare le Leggi canoniche soprattutto in materia di Amministrazione Straordinaria per non rendere nulli gli atti anche civilmente Rispettare le Leggi civili soprattutto sulla tutela del patrimonio artistico (penale), sulla sicurezza (penale) Verificare che i dati degli Enti e del Legale Rappresentante siano aggiornati (Catasto, Agenzia delle Entrate, Banche) Tecnicamente significa: I debiti devono sempre essere autorizzati dall’Ordinario Occorre ragionare con un piano preventivo di ammortamento E’ difficile affrontare debiti con la logica basata su: offerte, vendita di torte o similari Conservazione dei beni Conservazione dei beni 4) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime; 6) impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto; NON AVERE NEGLIGENZA O IDIOLOGIA SUI REDDITI Tecnicamente significa: Esigere le rendite (ovvio con buon senso e rispetto di eventuali difficoltà delle persone, ma non limitarsi a questo aspetto) Procedere per vie legali in caso di necessità Lasciare tracciabilità delle rendite Utilizzare le rendite per i fini dati dal CIC o dallo statuto in caso di Enti diversi dalla Parrocchia INVESTIMENTI E CONTI CORRENTI Tecnicamente significa: Punto del canone discusso: si può parlare di amministrazione straordinaria solo nel caso di capitali da investire in modo permanente e non semplici depositi bancari. Per i depositi bancari qui si richiede il permesso dell’Ordinario. Inoltre I conti correnti del Parroco devono essere diversi dai conti correnti dell’Ente E’ bene non avere libretti al portatore o altri tipi di libretti E’ bene che solo il Parroco abbia la firma nel c/c 9 03/11/2010 Conservazione dei beni Conservazione dei beni 7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite; 9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia. AVERE UNA CONTABILITA’ TRASPARENTE E TRACCIABILE AVERE UN ARCHIVIO ORDINATO E COPIA IN CURIA Tecnicamente significa: Avere una contabilità aggiornata e chiara (è principalmente un servizio alla Parrocchia) Sarebbe opportuno non avere mai pagamenti in contanti, ma lasciare traccia Conservare le fatture La Parrocchia nei suoi aspetti istituzionali di Religione e Culto non è tenuta ad una contabilità sottoposta a controllo fiscale, ma è tenuta a conservare in modo ordinato le fatture che le sono state intestate a motivo di acquisti o servizi ricevuti. Diversamente se la Parrocchia possiede attività con Partita IVA, è tenuta a tenere una contabilità secondo i criteri fiscali e per tale attività può essere sottoposta a controllo fiscale Tecnicamente significa: Avere un Archivio Amministrativo Parrocchiale ordinato in modo da non lasciare problemi al successore Un Archivio Amministrativo Parrocchiale che conservi copia di tutti i documenti e non solo siano conservati in studi di consulenti Conservazione dei beni Conservazione dei beni 8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno; RENDERE CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE Tecnicamente significa: Nella logica che il Parroco è Amministratore e non proprietario, ogni anno deve dare copia del Rendiconto all’Ordinario Diocesano E’ bene che il Rendiconto sia discusso ed approvato dal CPAE E’ bene che presenti il Rendiconto al CPP e alla Comunità Che il Rendiconto sia chiaro e non che presenti unicamente i debiti e non eventuali utili Cosa avere nell’Archivio Amministrativo Parrocchiale Libro delle Proprietà contenente: Visure catastali, Estratto Documenti inerenti impianti elettrici (progetti e di mappa, Planimetrie catastali certificazioni) Libro di Contabilità: prima nota di Entrate e Uscite Documenti inerenti impianti termici (progetti, certificazioni e relative certificazioni di prove dei fumi) – Dove richiesto Raccoglitore dei Rendiconti amministrativi consegnati si conservi anche certificazioni ISPESL e CPI all’Ordinario Diocesano Dati inerenti ai conti correnti (si conservino anche le Documenti inerenti ad altra impiantistica presente (es. ascensori) ricevute bancarie delle operazioni) Documenti di eventuali investimenti o di crediti bancari Documenti che certificano l’idoneità di macchinari o mezzi Raccoglitore delle Fatture: diviso per ogni anno civile utilizzati (scale, ponteggi, ecc) Libro-catalogo dei Beni Culturali e di eventuali Decreto di Documenti inerenti gli estintori Vincolo o Dichiarazioni di non vincolo da parte del Documenti inerenti porte REI Ministero Libro dei Verbali del Consiglio Parrocchiale Affari Libro dei Dipendenti Economici Raccoglitore delle Dichiarazioni dei Redditi (se ne conservi Libro dei Verbali del Consiglio Pastorale Parrocchiale copia anche in Parrocchia e non solo dal Commercialista Registro dell’Archivio - riguardante la tutela dei dati consulente dell’Ente) secondo la Legge sulla Privacy Per ogni bene dato in locazione si abbia una cartella Raccoglitore delle Polizze Assicurative ed eventuali dove si conserva: copia del contratto, Decreto canonico, denunce di sinistri estremi catastali, comunicazioni date o ricevute Libro con i dati dei fornitori, consulenti, collaboratori, Raccoglitore dell’ICI e di altre Imposte membri dei vari consigli parrocchiali Documenti di modifiche o costruzioni edilizie (permessi, Autocertificazione della Valutazione dei rischi dichiarazioni di abitabilità, ecc) 10 03/11/2010 Atti di Amministrazione ordinaria Atti di ordinaria amministrazione Quegli atti che non sono esplicitati come amministrazione straordinaria dal: CIC Diritto Diocesano Conferenza Episcopale Italiana per gli atti diversi dai precedenti il parroco può operare senza dover acquisire alcuna autorizzazione dell’Ordinario, fatto salvo comunque il doveroso rapporto con il Consiglio parrocchiale per gli affari economici (CPAE) e con gli uffici di curia. Atti di Amministrazione ordinaria Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’amministratore ecclesiastico senza il ricorso preventivo all’autorità superiore. Una retta amministrazione dei beni ecclesiastici non può comunque sottrarsi alle esigenze di una sana organizzazione, che il codice riassume nei seguenti adempimenti: - redazione del verbale di consegna e riconsegna dei beni, compresi quelli culturali, con relativo inventario (cfr can. 1283, 2°); - accensione di idonee garanzie contro i rischi (assicurazioni) (cfr can. 1284 § 2, 1°); - tenuta delle scritture contabili (cfr can. 1284 § 2, 7°); - presentazione dello stato di previsione (cfr can. 1284 § 3); - presentazione del rendiconto annuale all’ordinario del luogo (cfr cann. 1284 § 2, 8°; 1287 § 1) e, secondo le norme del diritto particolare, del rendiconto ai fedeli delle offerte da loro ricevute (cfr can.1287 § 2); - catalogazione e conservazione dei documenti (archivio) (cfr can. 1284, § 2, 9°). Sono indicazioni molto semplici, che appartengono alla comune tecnica dell’organizzazione amministrativa. Se osservate diligentemente, possono costituire un valido strumento per comprovare l’onestà degli amministratori nonché una concreta forma di rispetto nei confronti della comunità che ha offerto i beni amministrati. Gli stessi rendiconti costituiscono forme di rilevazione indispensabili: - per consentire all’autorità ecclesiastica competente e, nelle forme previste dal diritto particolare, ai fedeli di verificare, con il risultato finanziario, l’impiego dei beni e delle contribuzioni della carità ecclesiale; - per correggere tempestivamente situazioni complesse o rischiose; - per realizzare una gestione più saggia, equilibrata e condivisa; - per inserire l’economia delle parrocchie e degli altri enti, ove occorra, nel quadro più vasto dell’economia diocesana e delle Chiese sorelle, per affrontare insieme problemi di giustizia e di carità e per programmare razionalmente e prudentemente validi piani pastorali. (IMA n° 59) Atti di Amministrazione ordinaria Le nozioni di amministrazione ordinaria e straordinaria non corrispondono soltanto a un criterio tecnico-giuridico, ma si individuano anche in base al criterio economico della minore o maggiore importanza patrimoniale degli atti in rapporto alla dimensione e alla consistenza patrimoniale del soggetto che deve porli. Per questo motivo il legislatore canonico rinvia formalmente agli statuti o al diritto particolare la distinzione concreta tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione (cfr can. 1281 § 2). (IMA n° 58) Uso diretto degli Immobili Gli immobili vanno usati direttamente dalla Parrocchia (ICI) secondo la propria finalità la Chiesa va usata come chiesa per il culto e la preghiera (Cfr. Concerti – Lett. Congr. Culto Divino 5.11.1987); la canonica, come abitazione del Parroco errore è usarla come casa di accoglienza per extracomunitari, poveri, ecc. per le parrocchie vacanti vi sono norme da osservare (affitto, ecc.); le opere parrocchiali (aule di catechismo - ricreatori, ecc.) attenzione alle responsabilità civili verso terzi e in particolare ai minori; la sala parrocchiale: non concederla a terzi per condominio, riunioni varie, feste; dietro compenso con ricevuta (scatta l’uso commerciale); non può essere data per il culto di altre religioni; ci si ricordi che scatta sempre la responsabilità civile specialmente se si tratta di minori (Codice Civile: gli art. 2043 e ss.) configurano una specie di affidamento alla Parrocchia da cui discendono precise responsabilità giuridiche - mai senza presenza di adulti o educatori. i campi sportivi: vigono le stesse regole. 11 03/11/2010 Atti di Amministrazione straordinaria Atti di straordinaria Amministrazione Quegli atti che abbisognano del permesso scritto dell’Ordinario Can. 1281 - §1. Ferme restando le disposizioni degli statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell'amministrazione ordinaria, a meno che non abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario. Atti di Amministrazione straordinaria Il CIC considera: 1. ai sensi dei canoni 1291 e 1292 devono essere autorizzati dal Vescovo diocesano, con il consenso del Consiglio per gli affari economici e del Collegio dei Consultori, gli atti di alienazione di beni che costituiscono il patrimonio stabile (IMA, n. 53) e il cui valore sia superiore alla somma minima determinata dalla CEI (delibera n. 20), nonché qualsiasi atto che possa peggiorare lo stato patrimoniale della parrocchia (can. 1295). 2. ai sensi del canone 1281 è necessario il permesso scritto dall’Ordinario per gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità dell’amministrazione ordinaria, la cui puntuale determinazione spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari economici della diocesi (can. 1281, § 2). Atti di Amministrazione straordinaria Sono dunque due i criteri adottati per distinguere gli atti: la loro tipologia giuridica (in relazione agli affetti che hanno sulla parrocchia) e il valore dei beni. Per quanto riguarda la somma minima e massima, occorre riferirsi alla sono Delibera CEI n. 20 (aggiornata il 27 marzo 1999) che le ha fissate rispettivamente in euro 250.000 e in euro 1.000.000. Atti di Amministrazione straordinaria Inoltre il CIC prevede il permesso scritto dell’Ordinario per: le liti attive e passive in foro civile (can. 1288); il rifiuto delle offerte ricevute dalla parrocchia, in questioni di maggior importanza (can. 1267, § 2); l’accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o da condizione (can. 1267, § 2) e di pie fondazioni non autonome (can. 1304, § 1): l’impiego del denaro eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente per le finalità dell’ente (can. 1284, § 2, 6°); ai sensi del canone 1297, l’articolo 1 della delibera CEI n. 38 del 21settembre 1993, precisa che “Per la valida stipulazione di contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, ad esclusione dell’Istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la licenza scritta dell’Ordinario diocesano”. 12 03/11/2010 Atti di Amministrazione straordinaria Inoltre il CIC prevede il permesso scritto della Santa Sede per: Manutenzione Straordinaria Nel caso di manutenzione straordinaria degli immobili Se hanno più di 50 anni, oltre ai permessi canonici, comunali e della Soprintendenza occorre la verifica di Interesse Culturale (V.I.C.); Fare un progetto serio: Atti di valore eccedente la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale ovvero di alienazione di ex voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi per il loro valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della Santa Sede (cfr can. 1292 § 2). Alienazioni di immobili in possesso del Decreto di Tutela (Circolare Santa Sede) stato di fatto, di progetto, computo metrico, piano di ammortamento; Scegliere il Tecnico Attenzione ai contratti e al rispetto della Legge 81/2008 Non fare lavori senza contratti o lavori senza permesso Sistemare sempre la situazione catastale Discuterlo in CPAE, presentarlo in Diocesi, ottenere i dovuti permessi; Non iniziate i lavori senza avere autorizzazioni scritte dall’Ordinario; Punto essenziale è avere i fondi (iniziare i lavori su promesse è assolutamente imprudente e vietato) Importante è fare un vero capitolato dei lavori (non un semplice preventivo) e fare attenzione alle modifiche in corso d’opera (potrebbero modificare i costi). Consiglio: Fare lavori con la prospettiva del futuro delle nostre realtà ecclesiali Atti di Amministrazione straordinaria Atti di Straordinaria Amministrazione della Diocesi di Forlì - Bertinoro Apertura di una Linea di Credito Molto spesso per fare lavori di straordinaria manutenzione occorre ricorrere a prestiti bancari, essendo atti di straordinaria amministrazione vanno sempre autorizzati; possono essere chirografari, cioè basta la firma, o ipotecari, cioè la banca richiede ipoteca su un bene; attenzione: per ipotecare un bene vincolato per arte è necessario il permesso della Soprintendenza (cfr. art. 53 Legge 42/04); Si richieda un preventivo e le condizioni a più banche si chiarisca se si sottoscrive il tasso fisso o variabile, si tengano presenti le condizioni, ad es. la rinegoziazione a scadenza, la penalità dell’estinzione anticipata, lo spread; Consiglio: di aprire un fido da trasformarsi in mutuo al termine dei lavori, quando si conosce l’effettivo debito rimasto. Attenzione: Il permesso canonico non è mai garanzia o fideiussione. 13 03/11/2010 Immobili concessi a terzi Le locazioni sono stabili (es: appartamenti, palazzi, capannoni, garage, ecc.) ceduti all’utilizzo di terzi, a patto che la Parrocchia o l’Ente non abbia necessità di utilizzare questi beni per il suo fine pastorale, attraverso un contratto che preveda un corrispettivo. La rendita di questo affitto comporterà un aiuto economico all’Ente affittuario al fine di favorire un supporto economico alle attività pastorali dell’Ente Ecclesiastico. Immobili concessi a terzi E’ necessario prima di procedere alla firma: Avere il permesso canonico Avere un immobile con tutte le certificazioni richieste: Avere la situazione catastale aggiornata Attestato Certificazione Energetica rilasciato dalla Regione dell’Emilia Romagna (Acer) - Certificato di conformità per l’impianto del Gas - Certificato di conformità per l’impianto dell’energia elettrica Specificare sempre i dati catastali in contratto e allegare sempre planimetria al contratto al contratto va allegata una marca da bollo da 14,62 euro per ogni 4 facciate scritte, e comunque ogni 100 righe, da applicare su originali e copie, recante data anteriore o concomitante la data di firma del contratto, pena una sanzione pari al 10% sull’importo totale sulla somma complessiva delle marche da bollo) Immobili concessi a terzi Occorre Comunicazione alla Questura entro 48 ore dalla cessione (denuncia di cessione fabbricato) Registrazione del contratto entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o dalla sua decorrenza, se antecedente) presso gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate Se l’immobile ha più di 50 anni, a meno che la Soprintendenza non abbia dichiarato per iscritto la non sussistenza di interesse storico-artistico dell’edificio in oggetto, la proprietà deve comunicare alla Soprintendenza che lo stabile è stato dato in affitto attraverso una Dichiarazione e allegando fotocopia del contratto in essere. E’ opportuno ricordare che il possesso di fabbricati civili, non facenti parte delle opere parrocchiali, locati a terzi, (oppure opere parrocchiali date in locazione e non ad uso esclusivo della Parrocchia per le sue finalità), fa sorgere l’obbligo di dichiarazione e di pagamento dell’imposta IRES allo Stato e di quella ICI al comune, per le quali è opportuno rivolgersi ad un consulente esperto – di regola un commercialista. N.B. Gli immobili vincolati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali pagano l’IRES in base alla rendita catastale e non in base al canone di locazione. Immobili concessi a terzi Per la locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo esistono due possibili forme contrattuali (come previsto dalla legge 431/98 che regola le locazioni degli immobili): CONTRATTI DI LIBERO MERCATO che si basano sulla libera contrattazione tra il locatore e il conduttore. Hanno durata obbligatoria di 4 anni + 4 di rinnovo e non hanno alcun beneficio fiscale. Le principali caratteristiche sono: - durata del contratto: 4 anni + 4 anni; - entità del canone: libero; - agevolazioni fiscali per il proprietario: nessuna (l’Irpef è calcolata sull’85% del canone percepito); - schema di contratto: libero. CONTRATTI CONCERTATI O CONCORDATI con canoni che devono essere compresi entro limiti minimi e massimi, determinati sulla base di accordi raggiunti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Si dividono in contratti ad uso abitativo, ad uso transitorio e ad uso studenti universitari. Le principali caratteristiche sono: Ad uso abitativo - durata del contratto: 3 anni + 2; 4 anni + 2; 5 anni + 2, 6 anni + 2 - entità del canone: fissata dall’accordo territoriale tra Sindacati degli inquilini e Associazioni dei proprietari (dipende da comune a comune). - agevolazioni fiscali per il proprietario: imposta di registro ridotta del 30%, Irpef sul 59,5% del canone annuo, ICI ridotta (dipende da comune a comune per il Comune di Bologna l’ICI non si paga) - agevolazioni fiscali per gli inquilini: se il reddito non supera € 15.493,71: detrazione Irpef di € 495,80, se il reddito è compreso tra € 15.493,71 e € 30.987,41, la detrazione è di € 247,90; Ad uso transitorio può essere stipulato solamente in presenza di comprovate particolari situazioni in capo al locatore (es. necessità personale, ecc.) o dell’inquilino (es. contratto di lavoro a tempo determinato). - durata: minimo 1 mese, massimo 18 mesi non rinnovabili; - canone: concertato; - agevolazioni fiscali: nessuna. Ad uso studenti universitari - durata: minimo 3 massimo 36 mesi; - canone: fissato dall'accordo territoriale tra organizzazioni sindacali, Università e associazioni degli studenti; - agevolazioni fiscali per il proprietario: imposta di registro ridotta del 30%, Irpef sul 59,5% del canone annuo 14 03/11/2010 Immobili concessi a terzi Alcuni consigli: Il pagamento del canone sempre per bonifico Indicare sempre le persone che godranno dell’immobile Per la ripartizione degli oneri accessori le parti faranno riferimento alla “Tabella ripartizione oneri accessori proprietario/Conduttore” predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma – Atti privati – al n. C 46286 in data 22/11/1994. Il Conduttore oltre a impegnarsi a fare ogni anno la revisione e la pulizia della caldaia, si impegna a fare eseguire l’ispezione della canna fumaria dell’appartamento da Ditte che siano abilitate alla certificazione degli impianti di riscaldamento, secondo le norme vigenti. Le Acquisizioni Onerose: occorrono soldi e autorizzazione; Eredità (attive e/o passive): occorrono l’autorizzazione e il beneficio di inventario; Legati: occorre la sola autorizzazione perché non c’è passività né beneficio di inventario. Le Alienazioni Sono regolate dai cann.1290 – 1298 Can. 1293 - §1. Per l'alienazione dei beni il cui valore eccede la somma stabilita, si richiede inoltre: 1) una giusta causa, quale la necessità urgente, l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave ragione pastorale; 2) la stima della cosa da alienare fatta da periti per iscritto. §2. Si osservino inoltre le altre cautele prescritte dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa Le Alienazioni Can. 1294 - §1. La cosa non deve essere ordinariamente alienata a prezzo minore di quello indicato nella stima. §2. Il denaro ricavato dall'alienazione venga cautamente investito in favore della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato secondo le finalità dell'alienazione. Can. 1298 - Salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità senza una speciale licenza data per iscritto dall'autorità competente. L’alienazione dei beni culturali compiuta a qualsiasi titolo dagli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti è soggetta all’autorizzazione previa del ministero competente (cfr art. 56 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42). In caso di alienazione a titolo oneroso la soprintendenza può esercitare il diritto di prelazione. (IMA n° 73) 15 03/11/2010 Fonti e Strumenti Fonti del Diritto Canonico: Diritto Universale Codice del Diritto Canonico Atti della Santa Sede Conferenza Episcopale Italiana Diocesi Istruzione in Materia Amministrativa 2005 (CEI) Circolari della CEI Decreti del Vescovo Diocesano Strumenti La gestione e l’amministrazione della Parrocchia www.chiesadibologna.it/amministrazione 16