I beni materiali della parrocchia: conservazione, valorizzazione

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I beni materiali della parrocchia: conservazione, valorizzazione
03/11/2010
Note Iniziali
I BENI MATERIALI DELLA
PARROCCHIA:
CONSERVAZIONE,
VALORIZZAZIONE, UTILIZZO
PROPRIO O DATO A TERZI
Gestire l’ente parrocchia
Uscire dalla logica del “Si è sempre fatto così”
Il mondo cambia
Buona Amministrazione = Buona Testimonianza
Amministrare = Permette la possibilità della continuità
dell’attività pastorale
Le “cose” di Dio sono nel mondo
Amministrare non è:
Una
Per
colpa
la Chiesa è un servizio
Da Parroco come “Amministratore” di Beni e con
“giurisdizione su un territorio”
a Parroco come
“Animatore” di una Comunità
Il Parroco passa… la Parrocchia resta!
Il
Parroco NON è il proprietario della Parrocchia
Parroco è il Pastore e il Legale Rappresentante della
Parrocchia
Il
d. Mirko Corsini
Note Iniziali
Anno1983 Nuovo Codice di Diritto Canonico (CIC)
Nuova idea:
Note Iniziali
Can. 515
§1. La parrocchia è una determinata comunità di fedeli
che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa
particolare, e la cui cura pastorale è affidata, sotto
l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo
proprio pastore. (…)
§3. La parrocchia eretta legittimamente gode di personalità
giuridica per il diritto stesso.
La Parrocchia è Ente Ecclesiastico =
gode di personalità giuridica pubblica (Libro V° CIC)
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03/11/2010
Note Iniziali
Libro V del CIC: “I beni temporali della Chiesa”
Chiede una rigida amministrazione dei beni
Insieme di norme che identificano come porre in essere
atti amministrativi validi (Cann. 1273 – 1289)
Definisce il fine del Bene Ecclesiastico
Can. 1254 §2. I fini propri sono principalmente:
ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto
sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare
opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a
servizio dei poveri.
Note Iniziali
Cos’è un bene ecclesiastico?
Il codice non detta una definizione chiara, ma nel can.
1257 troviamo due parametri per individuare i beni
detti ecclesiastici:
sono
beni temporali, distinti dai beni spirituali;
Tangibili
secondo luogo sono beni appartenenti alla Chiesa, alle
persone giuridiche pubbliche nell’ordinamento canonico.
in
Note Iniziali
Cos’è un bene ecclesiastico?
Conseguenza del carattere pubblico di questa categoria di persone giuridiche è la norma del can.
1257, § 1; in esso si stabilisce:
“che i beni temporali appartenenti alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle persone
giuridiche pubbliche nella Chiesa ricevono la qualifica tecnica di «beni ecclesiastici».”
Questa qualifica ha un duplice effetto:
1) riconosce la valenza ecclesiale di tali beni;
2) dichiara tali beni sottomessi alla potestà dell’autorità ecclesiastica
competente, fermo restando che la proprietà appartiene alle singole
persone giuridiche.
La proprietà dei beni ecclesiastici è, dunque, sempre delle singole persone giuridiche
pubbliche, che rispondono in proprio. Tale possesso è condizionato e giustificato dalla
destinazione al compimento della missione della Chiesa e, in tal senso, è sottoposto ai controlli
amministrativi stabiliti dalla legislazione canonica.
(Nota Esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi – 12 Febbraio 2004)
Note Iniziali
In sintesi:
Amministrare i Beni della Chiesa ha dei fini
Amministrare i Beni della Chiesa ha delle regole
Pertanto…
Non
significa amministrare un “Banca” per farsi un “Tesoro”
= ragionare nella logica dell’utile
Non si può amministrare in modo “idealista” o
“ideologizzato” =
Di chiara Proprietà di una Persona Giuridica Pubblica
Non rifiutare offerte (accogliere la partecipazione concreta alla
vita della Chiesa)
Sperperare nella logica della sola “Carità” (diventerebbe falsa
Carità)
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Note Iniziali
Ente Ecclesiastico e Legge Italiana
Note Iniziali
Legge 222/1985
Legge 121/1985
Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a
Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato
Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa
Sede
Legge 222/1985
Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento
del clero cattolico in servizio nelle diocesi.
Note Iniziali
Legge 121/1985
Art. 7 comma 2
Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne
sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda
dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere
la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia,
eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali
abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà
per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale
degli enti medesimi.
Art. 7 comma 5
L’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è
soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi
enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per
gli acquisti delle persone giuridiche.
Art. 1
Gli enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica, aventi sede
in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere
riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del
Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
Art. 18
Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere
da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi, che non ne
fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o
l’omissione di controlli canonici che non risultino dal codice di diritto
canonico o dal registro delle persone giuridiche.
Note Iniziali
In sintesi:
Ente Ecclesiastico Civilmente Riconosciuto
Lo Stato riconosce valore giuridico al CIC per
l’amministrazione dei beni
Pertanto…
Il
Parroco è Legale rappresentante di un Ente Ecclesiastico
Civilmente Riconosciuto
Per non compiere Atti nulli civilmente occorre seguire le
norme canoniche oltre che quelle civili
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Note Iniziali
I beni materiali della Parrocchia
Di cosa cercheremo di parlare:
I beni materiali della Parrocchia
Atti di ordinaria amministrazione
Atti di straordinaria amministrazione
Atti di Amministrazione
Ordinaria
Straordinaria
Chi è
Cosa deve fare
Gli Organi Amministrativi dell’Ente
Ecclesiastico
Gli “Atti” dell’Ente Ecclesiastico
Beni immobili
Offerte
L’Amministratore dell’Ente
Ecclesiastico
Manutenzione Straordinaria
Apertura di una linea di credito
Immobili concessi a terzi
Le Acquisizioni
Le Alienazioni
Conservazione dei Beni
Beni Immobili dati per poter perseguire il proprio fine
istituzionale:
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
a) attività di religione o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime,
alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all’educazione
cristiana; (Art. 16 lett. a Legge 222/1985): chiesa, campanile, opere parrocchiali, sagrestia,
canonica
Beni Immobili dati per:
I beni materiali della Parrocchia
Sono beni materiali dell’Ente Ecclesiastico anche le OFFERTE
dei fedeli date:
Questua della Messa
Offerta in occasione di Sacramenti o Sacramentali
Benedizioni Pasquali
Offerte date in altre circostanze anche senza una
particolare finalità (es. lavori)
1. Perseguire altri scopi oltre quelli istituzionali:
Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:
b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza,
istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro; (Art.
16 lett. b Legge 222/1985): scuola, casa di riposo, centri culturali, ecc
(Consiglio della Regione Emilia-Romagna194^ seduta della VI Legislatura Estratto dal resoconto integrale della seduta antimeridiana del 4 marzo
1998.)
Fonti e Strumenti
I beni IMMOBILI dell’Ente Ecclesiastico si possono dividere in:
“Si intende per attrezzature religiose gli edifici per il
culto e le opere parrocchiali, gli istituti religiosi educativi
ed assistenziali per bambini e anziani, le attrezzature per
attività culturali, ricreative e sportive”.
Uso diretto degli Immobili
I beni materiali della Parrocchia
Una definizione di beni immobili dati per l’attività
istituzionale:
2. Per produrre un reddito al fine di sostenere le attività dell’Ente: appartamenti, terreni, ecc.
Il CIC è molto attento al “tema offerte”in quanto è
dovere dei fedeli sovvenire alle esigenze della vita
della Chiesa
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I beni materiali della Parrocchia
I beni materiali della Parrocchia
Le offerte sono sempre fatte all’Ente salvo esplicita
dichiarazione
Il can. 1254 apre il Libro V del CIC:
Can. 1267 - §1. Salvo non consti il contrario, le offerte fatte ai
superiori o agli amministratori di qualunque persona giuridica
ecclesiastica, anche privata, si presumono fatte alla stessa
persona giuridica.
§2. Le offerte di cui al §1 non possono essere rifiutate se non vi
sia una giusta causa, e, se si tratti di persona giuridica pubblica
in affari di maggior importanza, con la licenza dell'Ordinario; si
richiede la licenza dello stesso Ordinario per accettare offerte
gravate da modalità di adempimento o da condizione, fermo
restando il disposto del can. 1295.
§3. Le offerte fatte dai fedeli per un determinato fine non
possono essere impiegate che per quel fine.
Can. 1254 - §1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo,
indipendentemente dal potere civile, di acquistare,
possedere, amministrare ed alienare i beni temporali
per conseguire i fini che le sono propri.
§2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto
divino, provvedere ad un onesto sostentamento del
clero e degli altri ministri, esercitare opere di
apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio
dei poveri.
I beni materiali della Parrocchia
I beni materiali della Parrocchia
Tra i doveri dei fedeli si trova la necessità di sostenere la
Chiesa con offerte che permettano tre finalità :
Can. 222 §1. I fedeli sono tenuti all'obbligo di sovvenire alle
necessità della Chiesa, affinché essa possa disporre di quanto
è necessario per il culto divino, per le opere di apostolato e di
carità e per l'onesto sostentamento dei ministri.
§2. Sono anche tenuti all'obbligo di promuovere la giustizia
sociale, come pure, memori del comandamento del Signore, di
soccorrere i poveri coi propri redditi.
Interessanti due canoni: can. 1285 e can. 1265 § 1 che non lasciano molto
spazio agli amministratori dal “cuore generoso”:
Can. 1285: E’ permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto
dell'amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità
cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile
Can. 1265 - §1. Salvo il diritto dei religiosi mendicanti, si fa divieto a qualunque
persona privata sia fisica sia giuridica di raccogliere denaro per qualunque fine
o istituto pio o ecclesiastico, senza la licenza scritta del proprio Ordinario e di
quello del luogo.
§2. La Conferenza Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono
essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono
mendicanti.
Elemosine sì, somme più consistenti no, se non con il permesso dell’Ordinario
Non Questue a discrezione del Parroco (Per Enti Ecclesiastici o Non)
Obbligo delle Raccolte obbligatorie
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I beni materiali della Parrocchia
In sintesi
Le offerte sono sempre fatte all’Ente salvo esplicita formulazione
dell’offerente (anche quando vi è un sostituto – Can. 531)
Le offerte sono una delle modalità con le quali i fedeli
partecipano alla vita della Chiesa
Le offerte NON possono essere rifiutate, salvo giusta causa
Le offerte modali possono essere ricevute solo con il permesso
scritto dell’Ordinario
Le offerte date con un determinato fine devono essere utilizzate
solo per quel fine
L’utilizzo del denaro e delle Offerte è regolato dal Diritto
Le raccolte sono quelle stabilite dalla Chiesa (hanno un valore
eclesiale)
L’amministratore dei beni ecclesiastici
Alcuni elementi sull’amministratore ecclesiastico
Can. 1273 - Il Romano Pontefice, in forza del
primato di governo è il supremo amministratore ed
economo di tutti i beni ecclesiastici.
“Poiché la funzione primaziale riguardo i beni ecclesiastici rientra nella sfera pubblica del
governo della Chiesa, il Romano Pontefice non è affatto tenuto a rispondere per le conseguenze
degli atti di amministrazione economica posti dagli amministratori immediati dei beni delle diverse
persone giuridiche, appunto perché non ne è l’amministratore nel senso del Diritto privato, ma lo è
vi primatus regiminis, in forza della sua posizione pubblica nella Chiesa.”
(Nota Esplicativa del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi – 12 Febbraio 2004)
L’amministratore dei beni ecclesiastici
L’amministratore dei beni ecclesiastici
Amministrare = Avere la cura e il governo di un affare pubblico o
privato, proprio o altrui
Alcuni elementi sull’amministratore ecclesiastico
Amministrare i beni della Chiesa = Avere la cura e il governo dei beni
di un Ente pubblico ecclesiastico (di norma civilmente riconosciuto)
I beni sono della Chiesa e per i fini della Chiesa:
L’amministratore ecclesiastico esercita la cura e il governo sui beni
ecclesiali per i fini della Chiesa e secondo le regole date dalla Chiesa
Can. 1276 - §1. Spetta all'Ordinario di vigilare con
cura sulla amministrazione di tutti i beni
appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui
soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si
riconoscano più ampi diritti.
Can. 1282 - Tutti coloro, sia chierici sia laici, che a titolo legittimo hanno
parte nell'amministrazione dei beni ecclesiastici, sono tenuti ad
adempiere i loro compiti in nome della Chiesa, a norma del diritto.
dell’amministratore parla il CIC nei cann. 1273 – 1289
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L’amministratore dei beni ecclesiastici
L’amministratore dei beni ecclesiastici
Alcuni elementi sull’amministratore ecclesiastico
Can. 1279 - §1. L'amministrazione dei beni ecclesiastici
spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi
beni appartengono, a meno che non dispongano altro il
diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e
salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di
negligenza dell'amministratore.
Can. 1280 - Ogni persona giuridica abbia il proprio
consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri,
che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo
compito, a norma degli statuti.
L’amministratore dei beni ecclesiastici
Cosa è chiesto all’amministratore ecclesiastico
Il Can. 1284 ci consegna degli elementi:
§1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro
funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.
La diligenza del buon padre di famiglia, formula utilizzata anche nel
diritto civile italiano (Cod. Civ. art. 1176), indica l’attenzione, la
prudenza, la perizia richiesta all’uomo medio per svolgere, in via
normale, una certa attività. Essa quindi varia in rapporto
all’importanza di ciò che si deve compiere e vale a evitare sia la
trascuratezza sia inutili sensi di colpa e rimorsi di coscienza.
Non avere logiche minimalistiche
Il § 2 del Can. 1284 mette in evidenza cosa di cosa particolarmente
si deve occupare l’amministratore con lo stile di diligenza indicato al
§ 1.
§2. Devono pertanto:
1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi
modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti,
stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;
2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni
ecclesiastici in modi validi civilmente;
3) osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte
dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e
badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non
derivi danno alla Chiesa;
4) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e
i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione
ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme
legittime;
5) pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un
mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione
dello stesso capitale;
6) impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro
eccedente le spese e che possa essere collocato utilmente, per
le finalità della Chiesa o dell'istituto;
7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;
8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni
anno;
9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali
si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni,
conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare
poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio
della curia.
CURA DEI BENI E ASSICURAZIONE
POSSEDERE E VERIFICARE I DOCUMENTI DI
PROPRIETA’
OSSERVANZA DELLE LEGGI CANONICHE E CIVILI
NON AVERE NEGLIGENZA O IDIOLOGIA SUI REDDITI
AVERE CURA NEL SALDARE I DEBITI
INVESTIMENTI E CONTI CORRENTI
AVERE UNA CONTABILITA’ TRASPARENTE E
TRACCIABILE
RENDERE CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE
AVERE UN ARCHIVIO ORDINATO E COPIA IN CURIA
L’amministratore dei beni ecclesiastici
§3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni
anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al
diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di
presentazione.
Oggi
si può dire che:
È
necessario per una buona amministrazione (Progettazione)
E’ faticoso imporlo e controllarlo
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L’amministratore dei beni ecclesiastici
Organi fondamentali nell’amministrazione degli Enti Ecclesistici
Diocesi
Consiglio Diocesano Affari Economici
Collegio dei Consultori
Parrocchia
Can. 537 - In ogni parrocchia vi sia il consiglio per gli affari economici che
è retto, oltre che dal diritto universale, dalle norme date dal Vescovo
diocesano; in esso i fedeli, scelti secondo le medesime norme, aiutino il
parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia, fermo restando il
disposto del can. 532.
Can. 532 - Il parroco rappresenta la parrocchia, a norma del diritto, in
tutti i negozi giuridici; curi che i beni della parrocchia siano amministrati a
norma dei cann.1281-1288
L’amministratore dei beni ecclesiastici
Can. 1281 - §1. Ferme restando le disposizioni degli
statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti
che oltrepassano i limiti e le modalità
dell'amministrazione ordinaria, a meno che non
abbiano ottenuto prima permesso scritto dall'Ordinario.
§2. Negli statuti si stabiliscano gli atti eccedenti i limiti e
le modalità dell'amministrazione ordinaria; se poi gli
statuti tacciono in merito, spetta al Vescovo diocesano,
udito il consiglio per gli affari economici, determinare
tali atti per le persone a lui soggette.
Conservazione dei beni
1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in
qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano
danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario,
contratti di assicurazione;
CURA DEI BENI E ASSICURAZIONE
Tecnicamente significa:
Controllare lo stato degli stabili (controlli visivi)
Verificare le strutture (es. coperto deve essere visionato almeno ogni 10 anni)
Verificare le strutture sportive e degli ambienti comuni (Cfr. le norme sulla sicurezza)
Custodire gli arredi sacri e preziosi, archivi storici
Provvedere a mettere in sicurezza gli ambienti pericolosi o pericolanti per non
rispondere di eventuali lesioni colpose e di rovina di edificio
Stipulare Polizza per la responsabilità civile (impone il cod. civile) – attenzione ai
massimali
Stipulare Polizza per i danni (richiede il CIC)
Conservazione dei beni
2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni
ecclesiastici in modi validi civilmente;
POSSEDERE E VERIFICARE I DOCUMENTI DI
PROPRIETA’
Tecnicamente significa:
Controllare gli atti di proprietà (eventualmente fare ricerca alla Conservatoria di
Stato)
Controllare la situazione catastale
Controllare la presenza di un Decreto di Tutela o Declaratorie del Ministero dei
Beni Culturali
Sistemare la situazione catastale (oggi è fondamentale)
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Conservazione dei beni
Conservazione dei beni
3) osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle
imposte dal fondatore o dal donatore o dalla
legittima autorità e badare soprattutto che
dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno
alla Chiesa;
5) pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a
causa di un mutuo o d'ipoteca e curare
opportunamente la restituzione dello stesso capitale;
OSSERVANZA DELLE LEGGI CANONICHE E CIVILI
AVERE CURA NEL SALDARE I DEBITI
Tecnicamente significa:
Rispettare le Leggi canoniche soprattutto in materia di Amministrazione
Straordinaria per non rendere nulli gli atti anche civilmente
Rispettare le Leggi civili soprattutto sulla tutela del patrimonio artistico (penale),
sulla sicurezza (penale)
Verificare che i dati degli Enti e del Legale Rappresentante siano aggiornati
(Catasto, Agenzia delle Entrate, Banche)
Tecnicamente significa:
I debiti devono sempre essere autorizzati dall’Ordinario
Occorre ragionare con un piano preventivo di ammortamento
E’ difficile affrontare debiti con la logica basata su: offerte, vendita di torte o
similari
Conservazione dei beni
Conservazione dei beni
4) esigere accuratamente e a tempo debito i redditi
dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro
dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le
intenzioni del fondatore o le norme legittime;
6) impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro
eccedente le spese e che possa essere collocato
utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;
NON AVERE NEGLIGENZA O IDIOLOGIA SUI REDDITI
Tecnicamente significa:
Esigere le rendite (ovvio con buon senso e rispetto di eventuali difficoltà delle
persone, ma non limitarsi a questo aspetto)
Procedere per vie legali in caso di necessità
Lasciare tracciabilità delle rendite
Utilizzare le rendite per i fini dati dal CIC o dallo statuto in caso di Enti diversi
dalla Parrocchia
INVESTIMENTI E CONTI CORRENTI
Tecnicamente significa:
Punto del canone discusso:
si può parlare di amministrazione straordinaria solo nel caso di capitali da
investire in modo permanente e non semplici depositi bancari.
Per i depositi bancari qui si richiede il permesso dell’Ordinario.
Inoltre
I conti correnti del Parroco devono essere diversi dai conti correnti dell’Ente
E’ bene non avere libretti al portatore o altri tipi di libretti
E’ bene che solo il Parroco abbia la firma nel c/c
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Conservazione dei beni
Conservazione dei beni
7) tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle
uscite;
9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti,
sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto
circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente
ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa
fare comodamente, nell'archivio della curia.
AVERE UNA CONTABILITA’ TRASPARENTE E
TRACCIABILE
AVERE UN ARCHIVIO ORDINATO E COPIA IN CURIA
Tecnicamente significa:
Avere una contabilità aggiornata e chiara (è principalmente un servizio alla
Parrocchia)
Sarebbe opportuno non avere mai pagamenti in contanti, ma lasciare traccia
Conservare le fatture
La Parrocchia nei suoi aspetti istituzionali di Religione e Culto non è tenuta ad una
contabilità sottoposta a controllo fiscale, ma è tenuta a conservare in modo ordinato
le fatture che le sono state intestate a motivo di acquisti o servizi ricevuti.
Diversamente se la Parrocchia possiede attività con Partita IVA, è tenuta a tenere
una contabilità secondo i criteri fiscali e per tale attività può essere sottoposta a
controllo fiscale
Tecnicamente significa:
Avere un Archivio Amministrativo Parrocchiale ordinato in modo da non lasciare
problemi al successore
Un Archivio Amministrativo Parrocchiale che conservi copia di tutti i documenti e non
solo siano conservati in studi di consulenti
Conservazione dei beni
Conservazione dei beni
8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di
ogni anno;
RENDERE CONTO DELL’AMMINISTRAZIONE
Tecnicamente significa:
Nella logica che il Parroco è Amministratore e non proprietario, ogni anno deve
dare copia del Rendiconto all’Ordinario Diocesano
E’ bene che il Rendiconto sia discusso ed approvato dal CPAE
E’ bene che presenti il Rendiconto al CPP e alla Comunità
Che il Rendiconto sia chiaro e non che presenti unicamente i debiti e non eventuali
utili
Cosa avere nell’Archivio Amministrativo Parrocchiale
Libro delle Proprietà contenente: Visure catastali, Estratto Documenti inerenti impianti elettrici (progetti e
di mappa, Planimetrie catastali
certificazioni)
Libro di Contabilità: prima nota di Entrate e Uscite
Documenti inerenti impianti termici (progetti, certificazioni
e relative certificazioni di prove dei fumi) – Dove richiesto
Raccoglitore dei Rendiconti amministrativi consegnati
si conservi anche certificazioni ISPESL e CPI
all’Ordinario Diocesano
Dati inerenti ai conti correnti (si conservino anche le
Documenti inerenti ad altra impiantistica presente (es.
ascensori)
ricevute bancarie delle operazioni)
Documenti di eventuali investimenti o di crediti bancari
Documenti che certificano l’idoneità di macchinari o mezzi
Raccoglitore delle Fatture: diviso per ogni anno civile
utilizzati (scale, ponteggi, ecc)
Libro-catalogo dei Beni Culturali e di eventuali Decreto di Documenti inerenti gli estintori
Vincolo o Dichiarazioni di non vincolo da parte del
Documenti inerenti porte REI
Ministero
Libro dei Verbali del Consiglio Parrocchiale Affari
Libro dei Dipendenti
Economici
Raccoglitore delle Dichiarazioni dei Redditi (se ne conservi Libro dei Verbali del Consiglio Pastorale Parrocchiale
copia anche in Parrocchia e non solo dal Commercialista Registro dell’Archivio - riguardante la tutela dei dati
consulente dell’Ente)
secondo la Legge sulla Privacy
Per ogni bene dato in locazione si abbia una cartella
Raccoglitore delle Polizze Assicurative ed eventuali
dove si conserva: copia del contratto, Decreto canonico,
denunce di sinistri
estremi catastali, comunicazioni date o ricevute
Libro con i dati dei fornitori, consulenti, collaboratori,
Raccoglitore dell’ICI e di altre Imposte
membri dei vari consigli parrocchiali
Documenti di modifiche o costruzioni edilizie (permessi,
Autocertificazione della Valutazione dei rischi
dichiarazioni di abitabilità, ecc)
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Atti di Amministrazione ordinaria
Atti di ordinaria amministrazione
Quegli atti che non sono esplicitati come amministrazione
straordinaria dal:
CIC
Diritto Diocesano
Conferenza Episcopale Italiana
per gli atti diversi dai precedenti il parroco può operare
senza dover acquisire alcuna autorizzazione
dell’Ordinario, fatto salvo comunque il doveroso
rapporto con il Consiglio parrocchiale per gli affari
economici (CPAE) e con gli uffici di curia.
Atti di Amministrazione ordinaria
Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti dall’amministratore ecclesiastico senza il ricorso
preventivo all’autorità
superiore. Una retta amministrazione dei beni ecclesiastici non può comunque sottrarsi alle esigenze di una sana
organizzazione, che il codice riassume nei seguenti adempimenti:
- redazione del verbale di consegna e riconsegna dei beni, compresi quelli culturali, con relativo inventario (cfr
can. 1283, 2°);
- accensione di idonee garanzie contro i rischi (assicurazioni) (cfr can. 1284 § 2, 1°);
- tenuta delle scritture contabili (cfr can. 1284 § 2, 7°);
- presentazione dello stato di previsione (cfr can. 1284 § 3);
- presentazione del rendiconto annuale all’ordinario del luogo (cfr cann. 1284 § 2, 8°; 1287 § 1) e, secondo le
norme del diritto particolare, del rendiconto ai fedeli delle offerte da loro ricevute (cfr can.1287 § 2);
- catalogazione e conservazione dei documenti (archivio) (cfr can. 1284, § 2, 9°).
Sono indicazioni molto semplici, che appartengono alla comune tecnica dell’organizzazione amministrativa. Se
osservate diligentemente, possono costituire un valido strumento per comprovare l’onestà degli amministratori
nonché una concreta forma di rispetto nei confronti della comunità che ha offerto i beni amministrati.
Gli stessi rendiconti costituiscono forme di rilevazione indispensabili:
- per consentire all’autorità ecclesiastica competente e, nelle forme previste dal diritto particolare, ai fedeli di
verificare, con il risultato finanziario, l’impiego dei beni e delle contribuzioni della carità ecclesiale;
- per correggere tempestivamente situazioni complesse o rischiose;
- per realizzare una gestione più saggia, equilibrata e condivisa;
- per inserire l’economia delle parrocchie e degli altri enti, ove occorra, nel quadro più vasto dell’economia
diocesana e delle Chiese sorelle, per affrontare insieme problemi di giustizia e di carità e per programmare
razionalmente e prudentemente validi piani pastorali.
(IMA n° 59)
Atti di Amministrazione ordinaria
Le nozioni di amministrazione ordinaria e straordinaria non
corrispondono soltanto a un criterio tecnico-giuridico, ma
si individuano anche in base al criterio economico della
minore o maggiore importanza patrimoniale degli atti in
rapporto alla dimensione e alla consistenza patrimoniale
del soggetto che deve porli.
Per questo motivo il legislatore canonico rinvia
formalmente agli statuti o al diritto particolare la
distinzione concreta tra atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione (cfr can. 1281 § 2).
(IMA n° 58)
Uso diretto degli Immobili
Gli immobili vanno usati direttamente dalla Parrocchia (ICI) secondo la propria
finalità
la Chiesa va usata come chiesa per il culto e la preghiera (Cfr. Concerti – Lett. Congr.
Culto Divino 5.11.1987);
la canonica, come abitazione del Parroco
errore è usarla come casa di accoglienza per extracomunitari, poveri, ecc.
per le parrocchie vacanti vi sono norme da osservare (affitto, ecc.);
le opere parrocchiali (aule di catechismo - ricreatori, ecc.) attenzione alle responsabilità
civili verso terzi e in particolare ai minori;
la sala parrocchiale:
non concederla a terzi per condominio, riunioni varie, feste; dietro compenso con
ricevuta (scatta l’uso commerciale);
non può essere data per il culto di altre religioni;
ci si ricordi che scatta sempre la responsabilità civile specialmente se si tratta di
minori (Codice Civile: gli art. 2043 e ss.) configurano una specie di affidamento alla
Parrocchia da cui discendono precise responsabilità giuridiche - mai senza presenza di
adulti o educatori.
i campi sportivi: vigono le stesse regole.
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03/11/2010
Atti di Amministrazione straordinaria
Atti di straordinaria Amministrazione
Quegli atti che abbisognano del permesso scritto
dell’Ordinario
Can. 1281 - §1. Ferme restando le disposizioni degli
statuti, gli amministratori pongono invalidamente atti
che oltrepassano i limiti e le modalità
dell'amministrazione ordinaria, a meno che non
abbiano
ottenuto
prima
permesso
scritto
dall'Ordinario.
Atti di Amministrazione straordinaria
Il CIC considera:
1.
ai sensi dei canoni 1291 e 1292 devono essere
autorizzati dal Vescovo diocesano, con il consenso del
Consiglio per gli affari economici e del Collegio dei Consultori,
gli atti di alienazione di beni che costituiscono il patrimonio
stabile (IMA, n. 53) e il cui valore sia superiore alla somma
minima determinata dalla CEI (delibera n. 20), nonché qualsiasi
atto che possa peggiorare lo stato patrimoniale della parrocchia
(can. 1295).
2. ai sensi del canone 1281 è necessario il permesso scritto
dall’Ordinario per gli atti che oltrepassano i limiti e le modalità
dell’amministrazione ordinaria, la cui puntuale determinazione
spetta al Vescovo diocesano, udito il Consiglio per gli affari
economici della diocesi (can. 1281, § 2).
Atti di Amministrazione straordinaria
Sono dunque due i criteri adottati per distinguere
gli atti: la loro tipologia giuridica (in relazione agli
affetti che hanno sulla parrocchia) e il valore dei
beni.
Per quanto riguarda la somma minima e massima,
occorre riferirsi alla sono Delibera CEI n. 20
(aggiornata il 27 marzo 1999) che le ha fissate
rispettivamente in euro 250.000 e in euro
1.000.000.
Atti di Amministrazione straordinaria
Inoltre il CIC prevede il permesso scritto dell’Ordinario per:
le liti attive e passive in foro civile (can. 1288);
il rifiuto delle offerte ricevute dalla parrocchia, in questioni di
maggior importanza (can. 1267, § 2);
l’accettazione di offerte gravate da modalità di adempimento o
da condizione (can. 1267, § 2) e di pie fondazioni non autonome
(can. 1304, § 1): l’impiego del denaro eccedente le spese e che
possa essere collocato utilmente per le finalità dell’ente (can.
1284, § 2, 6°);
ai sensi del canone 1297, l’articolo 1 della delibera CEI n. 38 del
21settembre 1993, precisa che “Per la valida stipulazione di
contratti di locazione di immobili di qualsiasi valore appartenenti a
persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo diocesano, ad
esclusione dell’Istituto per il sostentamento del clero, è necessaria la
licenza scritta dell’Ordinario diocesano”.
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03/11/2010
Atti di Amministrazione straordinaria
Inoltre il CIC prevede il permesso scritto della Santa
Sede per:
Manutenzione Straordinaria
Nel caso di manutenzione straordinaria degli immobili
Se hanno più di 50 anni, oltre ai permessi canonici, comunali e della Soprintendenza occorre
la verifica di Interesse Culturale (V.I.C.);
Fare un progetto serio:
Atti di valore eccedente la somma massima stabilita
dalla Conferenza Episcopale ovvero di alienazione di
ex voto donati alla Chiesa o di oggetti preziosi per il
loro valore artistico o storico, si richiede inoltre la
licenza della Santa Sede (cfr can. 1292 § 2).
Alienazioni di immobili in possesso del Decreto di
Tutela (Circolare Santa Sede)
stato di fatto, di progetto, computo metrico, piano di ammortamento;
Scegliere il Tecnico
Attenzione ai contratti e al rispetto della Legge 81/2008
Non fare lavori senza contratti o lavori senza permesso
Sistemare sempre la situazione catastale
Discuterlo in CPAE, presentarlo in Diocesi, ottenere i dovuti permessi;
Non iniziate i lavori senza avere autorizzazioni scritte dall’Ordinario;
Punto essenziale è avere i fondi (iniziare i lavori su promesse è assolutamente imprudente e
vietato)
Importante è fare un vero capitolato dei lavori (non un semplice preventivo) e fare
attenzione alle modifiche in corso d’opera (potrebbero modificare i costi).
Consiglio: Fare lavori con la prospettiva del futuro delle nostre realtà
ecclesiali
Atti di Amministrazione straordinaria
Atti di
Straordinaria
Amministrazione
della Diocesi di
Forlì - Bertinoro
Apertura di una Linea di Credito
Molto spesso per fare lavori di straordinaria manutenzione occorre ricorrere a
prestiti bancari,
essendo atti di straordinaria amministrazione vanno sempre autorizzati;
possono essere chirografari, cioè basta la firma, o ipotecari, cioè la banca
richiede ipoteca su un bene;
attenzione: per ipotecare un bene vincolato per arte è necessario il permesso
della Soprintendenza (cfr. art. 53 Legge 42/04);
Si richieda un preventivo e le condizioni a più banche
si chiarisca se si sottoscrive il tasso fisso o variabile, si tengano presenti le condizioni, ad es.
la rinegoziazione a scadenza, la penalità dell’estinzione anticipata, lo spread;
Consiglio: di aprire un fido da trasformarsi in mutuo al termine dei lavori,
quando si conosce l’effettivo debito rimasto.
Attenzione: Il permesso canonico non è mai garanzia o fideiussione.
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Immobili concessi a terzi
Le locazioni sono stabili (es: appartamenti,
palazzi, capannoni, garage, ecc.) ceduti all’utilizzo
di terzi, a patto che la Parrocchia o l’Ente non
abbia necessità di utilizzare questi beni per il suo
fine pastorale, attraverso un contratto che preveda
un corrispettivo. La rendita di questo affitto
comporterà un aiuto economico all’Ente affittuario
al fine di favorire un supporto economico alle
attività pastorali dell’Ente Ecclesiastico.
Immobili concessi a terzi
E’ necessario prima di procedere alla firma:
Avere il permesso canonico
Avere un immobile con tutte le certificazioni richieste:
Avere la situazione catastale aggiornata
Attestato Certificazione Energetica rilasciato dalla Regione dell’Emilia Romagna
(Acer)
- Certificato di conformità per l’impianto del Gas
- Certificato di conformità per l’impianto dell’energia elettrica
Specificare sempre i dati catastali in contratto e allegare sempre planimetria al
contratto
al contratto va allegata una marca da bollo da 14,62 euro per ogni 4
facciate scritte, e comunque ogni 100 righe, da applicare su originali e
copie, recante data anteriore o concomitante la data di firma del contratto,
pena una sanzione pari al 10% sull’importo totale sulla somma complessiva
delle marche da bollo)
Immobili concessi a terzi
Occorre
Comunicazione alla Questura entro 48 ore dalla cessione (denuncia di cessione
fabbricato)
Registrazione del contratto entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto (o
dalla sua decorrenza, se antecedente) presso gli uffici locali dell'Agenzia delle
Entrate
Se l’immobile ha più di 50 anni, a meno che la Soprintendenza non abbia
dichiarato per iscritto la non sussistenza di interesse storico-artistico dell’edificio in
oggetto, la proprietà deve comunicare alla Soprintendenza che lo stabile è stato
dato in affitto attraverso una Dichiarazione e allegando fotocopia del contratto in
essere.
E’ opportuno ricordare che il possesso di fabbricati civili, non facenti parte delle
opere parrocchiali, locati a terzi, (oppure opere parrocchiali date in locazione e
non ad uso esclusivo della Parrocchia per le sue finalità), fa sorgere l’obbligo di
dichiarazione e di pagamento dell’imposta IRES allo Stato e di quella ICI al
comune, per le quali è opportuno rivolgersi ad un consulente esperto – di regola un
commercialista. N.B. Gli immobili vincolati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali
pagano l’IRES in base alla rendita catastale e non in base al canone di locazione.
Immobili concessi a terzi
Per la locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo esistono due possibili forme
contrattuali (come previsto dalla legge 431/98 che regola le locazioni degli immobili):
CONTRATTI DI LIBERO MERCATO che si basano sulla libera contrattazione tra il locatore e il conduttore. Hanno durata
obbligatoria di 4 anni + 4 di rinnovo e non hanno alcun beneficio fiscale. Le principali caratteristiche sono:
- durata del contratto: 4 anni + 4 anni;
- entità del canone: libero;
- agevolazioni fiscali per il proprietario: nessuna (l’Irpef è calcolata sull’85% del canone percepito);
- schema di contratto: libero.
CONTRATTI CONCERTATI O CONCORDATI con canoni che devono essere compresi entro limiti minimi e massimi, determinati
sulla base di accordi raggiunti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini.
Si dividono in contratti ad uso abitativo, ad uso transitorio e ad uso studenti universitari. Le principali caratteristiche sono:
Ad uso abitativo
- durata del contratto: 3 anni + 2; 4 anni + 2; 5 anni + 2, 6 anni + 2
- entità del canone: fissata dall’accordo territoriale tra Sindacati degli inquilini e Associazioni dei proprietari (dipende da comune
a comune).
- agevolazioni fiscali per il proprietario: imposta di registro ridotta del 30%, Irpef sul 59,5% del canone annuo, ICI ridotta
(dipende da comune a comune per il Comune di Bologna l’ICI non si paga)
- agevolazioni fiscali per gli inquilini: se il reddito non supera € 15.493,71: detrazione Irpef di € 495,80, se il reddito è compreso
tra € 15.493,71 e € 30.987,41, la detrazione è di € 247,90;
Ad uso transitorio
può essere stipulato solamente in presenza di comprovate particolari situazioni in capo al locatore (es. necessità personale, ecc.) o
dell’inquilino (es. contratto di lavoro a tempo determinato).
- durata: minimo 1 mese, massimo 18 mesi non rinnovabili;
- canone: concertato;
- agevolazioni fiscali: nessuna.
Ad uso studenti universitari
- durata: minimo 3 massimo 36 mesi;
- canone: fissato dall'accordo territoriale tra organizzazioni sindacali, Università e associazioni degli studenti;
- agevolazioni fiscali per il proprietario: imposta di registro ridotta del 30%, Irpef sul 59,5% del canone annuo
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Immobili concessi a terzi
Alcuni consigli:
Il pagamento del canone sempre per bonifico
Indicare sempre le persone che godranno dell’immobile
Per la ripartizione degli oneri accessori le parti faranno riferimento alla
“Tabella ripartizione oneri accessori proprietario/Conduttore”
predisposta dalla Confedilizia e registrata a Roma – Atti privati – al n.
C 46286 in data 22/11/1994.
Il Conduttore oltre a impegnarsi a fare ogni anno la revisione e la
pulizia della caldaia, si impegna a fare eseguire l’ispezione della canna
fumaria dell’appartamento da Ditte che siano abilitate alla
certificazione degli impianti di riscaldamento, secondo le norme vigenti.
Le Acquisizioni
Onerose: occorrono soldi e autorizzazione;
Eredità (attive e/o passive): occorrono
l’autorizzazione e il beneficio di inventario;
Legati: occorre la sola autorizzazione perché non
c’è passività né beneficio di inventario.
Le Alienazioni
Sono regolate dai cann.1290 – 1298
Can. 1293 - §1. Per l'alienazione dei beni il cui
valore eccede la somma stabilita, si richiede inoltre:
1) una giusta causa, quale la necessità urgente,
l'utilità palese, la pietà, la carità o altra grave
ragione pastorale; 2) la stima della cosa da
alienare fatta da periti per iscritto.
§2. Si osservino inoltre le altre cautele prescritte
dall'autorità legittima per evitare danni alla Chiesa
Le Alienazioni
Can. 1294 - §1. La cosa non deve essere ordinariamente alienata a
prezzo minore di quello indicato nella stima.
§2. Il denaro ricavato dall'alienazione venga cautamente investito in
favore della Chiesa, oppure sia prudentemente impiegato secondo le
finalità dell'alienazione.
Can. 1298 - Salvo non si tratti di un affare di infima importanza, i beni
ecclesiastici non devono essere venduti o locati ai propri amministratori
o ai loro parenti fino al quarto grado di consanguineità o di affinità
senza una speciale licenza data per iscritto dall'autorità competente.
L’alienazione dei beni culturali compiuta a qualsiasi titolo dagli enti
ecclesiastici civilmente riconosciuti è soggetta all’autorizzazione previa
del ministero competente (cfr art. 56 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n.
42). In caso di alienazione a titolo oneroso la soprintendenza può
esercitare il diritto di prelazione. (IMA n° 73)
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Fonti e Strumenti
Fonti del Diritto Canonico:
Diritto Universale
Codice del Diritto Canonico
Atti della Santa Sede
Conferenza Episcopale Italiana
Diocesi
Istruzione in Materia Amministrativa 2005 (CEI)
Circolari della CEI
Decreti del Vescovo Diocesano
Strumenti
La gestione e l’amministrazione della Parrocchia
www.chiesadibologna.it/amministrazione
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