Regolamento per l`applicazione della Tassa per lo smaltimento dei
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Regolamento per l`applicazione della Tassa per lo smaltimento dei
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.09.1995 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 29.01.1996 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n.85 del 19.12.1996 Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4. del 10.03.2011 1 SOMMARIO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Art. 1: Art. 2: Art. 3: Art. 4: Art. 5: Art. 6: Art. 7: Art. 8: Art. 9: Art. 10: Art. 11: Art. 12: Art. 13: Art. 14: Art. 15: Art. 16: Art. 17: Art. 18: Art. 19: Art. 20: Art. 21: Art. 22: Art. 23: Art. 24: Art. 25: Art. 26 Istituzione della tassa Servizio di nettezza urbana Presupposto della tassa Determinazione della tassa Soggetti passivi Locali ed aree tassabili Locali ed aree intassabili Riduzioni delle superfici tassabili Esenzioni e riduzioni Condizioni per l'esenzione o la riduzione Copertura delle esenzioni e delle riduzioni Commisurazione della tassa Tariffa Tariffe per particolari condizioni d'uso Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione Classificazione dei locali e delle aree tassabili Denunce Accertamento Riscossione Poteri del Comune Rimborsi Sanzioni Tassa giornaliera di smaltimento Funzionario responsabile Norme finali e transitorie Vigilanza 2 ART. 1 ISTITUZIONE DELLA TASSA 1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani è istituita nel Comune di Baricella una tassa annuale disciplinata dal presente regolamento, con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento alla normativa del D. P . R. n. 915 del 10.09.1982 e successive modificazioni ed integrazioni. ART. 2 SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA - ZONE DI APPLICAZIONE 1. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dal presente "Regolamento per il servizio di nettezza urbana" adottato ai sensi dell'art. 8 del D. P. R. 10 settembre 1982 n. 915 in conformità all'art. 59 del D. Lgs. n. 507/93. In tale regolamento sono stabiliti i criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, i limiti delle zone del territorio comunale in cui il servizio di raccolta è istituito ed attivato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti, la indicazione, a seconda dei singoli ambiti o zone, delle relative distanze massime di collocazione dei contenitori o dei criteri per determinarle. 2. Nelle altre zone ove non é effettuata la raccolta dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa, la tassa é dovuta a partire dal 1/1/96 nelle misure ridotte stabilite dal successivo art. 4, comma 5, rispettose del limite del 40% della tariffa interna previsto dall’art. 59, comma 2, del Decreto 507. ART. 3 PRESUPPOSTO DELLA TASSA 1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali a qualsiasi uso adibiti e/o di aree scoperte ove possono prodursi rifiuti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio é istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi del precedente art. 2, commi 1 e 2. 3 ART. 4 DETERMINAZIONE DELLA TASSA 1. L'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è estesa a tutto il territorio comunale. 2. La tassa è dovuta in misura intera per i locali e le aree scoperte, di cui all'art. 3, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato. 3. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta in misura intera anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all’area di pertinenza dell’abitazione o del fabbricato. 4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti urbani nei contenitori viciniori. 5. La tassa per i soggetti di cui al comma 4 del presente articolo è dovuta nella misura del 30% della tariffa. 6. Ricorrendo i presupposti per l’applicazione delle riduzioni previste nei successivi art. 9 e 14, é consentito il cumulo con quelli di cui al comma precedente, nel limite massimo complessivo dell’80% della tariffa ordinaria. ART. 5 SOGGETTI PASSIVI (art. 5 modificato con Delib. C.C. n. 85 del 19/12/1996) 1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono locali e/o le aree scoperte di cui all'art. 3, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e/o le aree stesse. 2. Il titolo dell'occupazione o della detenzione è determinato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dall'uso, dal comodato, dalla locazione, dall'affitto. 3. Per il pagamento della tassa riguardante i locali di abitazione affittati ad uso foresteria o con mobilio ad avventori occasionali, per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui l'occupazione ha avuto inizio, è responsabile il proprietario dei medesimi. 4 4. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all’art. 1117 del Codice Civile, quali lastrici, solai, portoni di ingresso, vestiboli, anditi, portici, cortili, lavanderie, stenditoi, garages senza boxes o parti comuni del garage con boxes e altre parti in comune, che possono produrre rifiuti, agli effetti dell’art.3 del Regolamento. Resta ferma l’obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva. 5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. ART. 6 LOCALI ED AREE TASSABILI (art. 6 modificato con Delib. C.C. n. 85 del 19/12/1996) 1. Sono tassabili le aree scoperte o parzialmente coperte pubbliche o private a qualsiasi uso adibite, ove possono prodursi rifiuti urbani, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dell’art. 16. Si considerano pertanto, tali, ai fini dell’autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale, al servizio di un’attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell’edificio annesso. 2. Sono altresì tassabili le aree scoperte di pertinenza di aree assoggettabili a tassa. Sono considerate tali quelle poste a miglior servizio ed ornamento delle aree tassabili. 3. Sono, pertanto, considerabili aree tassabili, a titolo esemplificativo: a) le aree adibite a campeggio; b) le aree adibite a distributori di carburanti di qualsiasi tipo e natura, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via; c) le aree, pubbliche o private, adibite a sale da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.); d) le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla Pubblica Amministrazione a mercato in modo permanente (per tutto l'anno) e temporaneo (per determinati giorni o periodi dell'anno); e) le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.); 5 f) le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi simili; g) le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri simili); h) le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc. ) da circoli di associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte o parzialmente coperte destinate esclusivamente all’esercizio dell’attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti qualora siano utilizzati dai medesimi, atteso che sulle stesse non si producano rifiuti solidi urbani. 4. Si considerano, altresì, aree tassabili le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa. ART. 7 LOCALI ED AREE INTASSABILI (art. 7 modificato con Delib. C.C. n. 85 del 19/12/1996) 1. Sono intassabili i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione ( centrali termiche e locali riservati ad impianti termologici, quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essicatura e stagionatura, senza lavorazione, silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana.). 2. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per le quali non sussiste obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative e regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientali di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti Organi di Stato esteri. 3. Non sono soggette a tassazione le superfici dei locali o le aree scoperte destinate esclusivamente allo svolgimento di attività agonistico-sportive per la parte di esse il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservate, di norma, ai soli praticanti. 4. Locali ed aree non utilizzati e non predisposti all’uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all’uso i locali e le aree prive di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce); 5. Fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità é limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell’alloggio o dell’immobile; 6 6. Locali e fabbricati, escluso la casa di abitazione, utilizzati esclusivamente per l’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile; 7. Soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie, cantine e simili limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,5 metri; 8. I locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo dell’ordinario conferimento dei rifiuti interni al servizio svolto in regime di privativa comunale ove ricorrano le fattispecie contemplate dall’art. 62, comma 5, del decreto 507; 9. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, nonché rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. La detassazione delle suddette superfici é concessa su domanda dell’interessato ed a condizione che questi dimostri di averne diritto. A tal fine il Comune esegue gli opportuni accertamenti per verificare l’effettiva sussistenza delle condizioni per la detassazione, come stabilite dal “Regolamento per il servizio di nettezza urbana”; 10. comma cassato; 11.La detassazione delle superfici di cui al comma 9, una volta concessa, ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la domanda é stata presentata. Essa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando persistono le condizioni per la detassazione. Allorché queste vengano a cessare, l’interessato deve presentare al Servizio Tributi la denuncia di cui all’art. 17, e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per la detassazione. In caso di accertamento d’ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni previste dall’art. 22 del presente regolamento; 12.Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali, nonché a servizi e consorzi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento e i locali e le aree per i quali l’esclusione sia prevista da norme di leggi vigenti. Per eventuali situazioni non contemplate in precedenti commi, si utilizzano criteri di analogia. 13.Parti comuni del condominio di cui all’art.1117 del codice civile. 14.Aree pertinenziali ed accessorie di civile abitazione, anche a verde. 15.Aree a verde di pertinenza e/o accessorie alle aree diverse da quelle del comma precedente. 7 ART. 8 RIDUZIONI DELLE SUPERFICI TASSABILI (art. 8 modificato con Delib. C.C. n. 85 del 19/12/1996) 1. Ai fini della determinazione dei locali e/o aree tassabili nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, nonché rifiuti tossici nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività, ridotta delle seguenti quote percentuali in relazione alla categoria di appartenenza: - Ambulatori dentistici, laboratori odontotecnici e radiologici riduzione del 10 per cento - Ambulatori veterinari riduzione del 10 per cento - Laboratori di analisi riduzione del 10 per cento - Aree scoperte di distributori di carburanti riduzione del 25 per cento - Lavanderie, tintorie non industriali riduzione del 20 per cento 12. - Laboratori fotografici riduzione del 10 per cento - Tipografie, stamperie riduzione del 45 per cento - Autocarrozzerie, autofficine riduzione del 60 per cento - Falegnamerie e Fabbri riduzione del 50 per cento - Elettrauto e radiatoristi riduzione del 50 per cento - Attività comm.li o depositi ad essi collegati con superficie riduzione del 80 per cento superiore a 100 mq.ove vengono prodotti esclusivamente per la parte eccedente i 100 mq. rifiuti assimilati agli urbani per i quali il produttore provvede direttamente al loro smaltimento 2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia. 3. Le riduzioni delle superfici tassabili sono concesse a seguito di presentazione di idonea documentazione (Fatture e contratti di smaltimento e quant’altro previsto dalla normativa vigente). 8 ART. 9 ESENZIONI E RIDUZIONI (art. 9 modificato con Delib. C.C. n. 85 del 19/12/1996) 1. Sono esenti dalla tassa: a) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali ad uso di abitazione o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto; b) le abitazioni occupate da persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizioni di accertato grave disagio economico, le persone assistite in modo permanente dal Comune, limitatamente ai locali direttamente abitati. L’esenzione sarà concessa su domande dell’avente diritto previo accertamento e attestazione del Settore Sanità - Servizi Sociali. c) le superfici occupate per iniziative sindacali, politiche, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 24 ore, a condizione che la superficie non superi i 10 metri quadrati. d) i locali degli edifici utilizzati dagli agricoltori per le specifiche attività di impresa. e) locali ed aree adibite a scuole pubbliche di ogni ordine e grado, che abbiano nell’ambito della programmazione didattica progetti tesi all’educazione ambientale. La richiesta di riduzione ed il progetto deve essere presentato entro il 20 gennaio di ogni anno. 2. La tassa è ridotta del 50% nel caso di: a) abitazioni occupate da famiglie formate esclusivamente da componenti ultrasessantacinquenni con reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore all'importo della pensione sociale o minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti moltiplicato per il numero dei componenti il nucleo familiare, ed esclusivamente proprietari dell’abitazione di residenza. Nel caso in cui l’appartamento è abitato a titolo di diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare; b) abitazioni occupate da portatori di handicap con invalidità superiore all’ 80%. 9 ART.10 CONDIZIONI PER L'ESENZIONE O LA RIDUZIONE 1. L'esenzione o la riduzione di cui all'art. 9 è concessa su domanda dell'interessato. A tal fine il Comune esegue gli opportuni accertamenti per verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione o la riduzione. 2. L'esenzione o la riduzione ha effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la domanda è presentata. Essa compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a quando persistono le condizioni per l'esenzione o la riduzione. Allorché queste vengano a cessare, l'interessato deve presentare al Servizio Tributi denuncia di cui all'art. 17, e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'esenzione o la riduzione. 3. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della denuncia indicata al precedente comma, saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 22 del presente regolamento. ART. 11 COPERTURA DELLE ESENZIONI E DELLE RIDUZIONI 1. Le esenzioni e le riduzioni di cui all'art. 9 sono iscritte a partire dal bilancio preventivo relativo all’esercizio 1996 come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta. ART. 12 COMMISURAZIONE DELLA TASSA 1. La tassa è commisurata alla superficie occupata dei locali e delle aree tassabili espressa in metri quadrati. 2. La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri; la superficie tassabile delle aree cui all'art. 3 è misurata sul perimetro interno delle aree stesse, al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. 3. I vani scala dei singoli fabbricati sono commisurati in base alla superficie, moltiplicata per il numero di piani. 4. Nel calcolare il totale, le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a 1 metro quadrato. 10 ART. 13 TARIFFA (Art.13 -comma 7- modificato con Delib.C.C. n. 3 del 29/01/1996) 1. La tassa è applicata in base a tariffa commisurata ad anno solare, determinata secondo l'uso e la destinazione dei locali e delle aree tassabili. 2. La Giunta Comunale delibera, non oltre il 31 ottobre di ogni anno, la tariffa della tassa da applicarsi nell'anno successivo. 3. Qualora, nel termine di cui al comma precedente, non venga adottata la nuova tariffa, si intende prorogata quella vigente per l'anno in corso. 4. La tassa é individuata sino al 31.12.1995, in base a tariffa annuale commisurata alla superficie dei locali e delle aree servite ed all’uso a cui sono destinati ed alla classificazione dei locali e delle aree attualmente vigenti. 5. La tassa é commisurata, a partire dall’1 gennaio 1996, alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree a seconda del tipo d’uso a cui i medesimi sono destinati nonché al costo di smaltimento. 6. Le tariffe per ogni categoria omogenea sono determinate, secondo il prescelto rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa o qualitativa dei rifiuti. 7. Il Consiglio Comunale,entro il 31/10/95, determina con efficacia dall’ 1.1.1996: - le modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili avendo riguardo alle indicazioni contenute nel secondo comma dell’art. 68 del decreto 507 ed all’esigenza di disporre di categorie ed, eventualmente, di sottocategorie di locali ed aree che presentino omogenea potenzialità di rifiuti, tassabili con la medesima misura tariffaria; - le modalità di applicazione dei parametri di cui al secondo comma. - ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo del servizio un importo corrispondente al 5% a titolo di spazzamento. 8. Entro il 31/10/1995 la Giunta Comunale determina, con efficacia dall’1.1.1996: - le nuove tariffe derivanti dall’utilizzo dei parametri, per ciascuna categoria o sottocategoria individuate in ragione di un metro quadrato di superficie utile dei locali e delle aree in esse comprese. 11 9. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma 8, deve recare l’indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminanti in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l’eventuale aumento per la copertura minima obbligatoria del costo. 1. comma cassato. ART. 14 TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (art.14 modificato con Delib. C.C. n. 85 del 19/12/1996) 2. Sono computate per il 50 per cento le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, a partire dal 1° gennaio 1997. 3. A partire dal 1° gennaio 1996, la tariffa unitaria è ridotta del 30 per cento nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione, con l'indicazione dell'abitazione di residenza e dell'abitazione principale e con dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune; c) abitazioni tenute a disposizione per uso limitato e discontinuo dall'utente che risieda o abbia dimora, per più di 6 mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale; tale destinazione deve essere specificata nella denuncia originaria o di variazione con la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato; d) locali ed aree scoperte, diversi dalle abitazioni occupati in modo ricorrente superiore a complessivi 183 gg. nel corso dell’anno come da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; e) cassato; f) cassato Le riduzioni tariffarie stabilite per i casi previsti dal presente comma non sono cumulabili. 3. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. L’ufficio tributi é comunque tenuto a verificare se l’attività effettivamente svolta corrisponde, per qualità la durata, a quella indicata nella licenza o autorizzazione. 12 4. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 3; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione. ART. 15 INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE 1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. 2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 5, del presente Regolamento. 3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata. 4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno, di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. 5. Nel cambio di conduzione od occupazione il contribuente può indicare nella denuncia di cessazione la decorrenza, agli effetti della cessazione della tassa, del 31 dicembre e, di conseguenza, il soggetto subentrante può indicare nella denuncia di occupazione o conduzione, da presentare comunque entro il termine di cui al successivo art. 17, la decorrenza, agli effetti dell'applicazione della tassa, del primo gennaio dell'anno successivo, purché rimanga invariata sia la superficie che l'utilizzazione dei locali e/o aree. 13 ART. 16 CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI 1. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie dei locali e delle aree con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, da deliberarsi nei termini stabiliti dall'art. 79 comma 2 - del D. Lgs. n. 507/93 sulla base dei criteri di cui all'art. 65 del D. Lgs. n. 507/93, si applicano le classi di utenza così come definite dall'art. 15 del precedente regolamento di seguito riportate, esse pure per altro determinate con riferimento ai principi di omogenea produttività di rifiuti: Classe I - Locali delle abitazioni private. Classe II - Locali dei ristoranti, delle trattorie, delle pizzerie, delle tavole calde, delle rosticcerie, dei caffe, dei bar, delle gelaterie, delle pasticcerie, delle osterie, delle birrerie, delle sale da ballo, dei circoli,delle sale per giochi. Classe III - Locali degli esercizi di vendita di frutta e verdura, di fiori, di pollame, di uova, di pesce. Classe IV - Locali degli esercizi di vendita di alimentari non previsti alla classe III, e locali di altri esercizi commerciali e delle rivendite di giornali. Classe V - Locali degli alberghi, delle locande, delle pensioni, dei bagni pubblici. Classe VI - Locali degli ambulatori, dei poliambulatori e degli studi medici e veterinari, dei laboratori di analisi chimiche, dei saloni di bellezza, delle saune, degli studi professionali, degli uffici commerciali, delle banche, delle assicurazioni, delle agenzie di viaggi, delle ricevitorie del totip e del totocalcio, dei teatri e dei cinematografi. Classe VII - Locali dei magazzini e dei depositi non al servizio di attività industriali e commerciali, delle autorimesse, degli autoservizi, degli autotrasporti, delle sale di esposizione degli esercizi commerciali. Classe VIII - Locali dei collegi, dei convitti, degli istituti e case di riposo e assistenza, degli istituti religiosi con convitto, degli ospedali, delle case di cura, degli enti pubblici non economici, delle scuole, dei musei, delle biblioteche, delle associazioni tecnico economiche, delle associazioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica sindacale,sportiva, degli enti di assistenza, delle caserme, delle stazioni, delle carceri. Classe IX - Aree di campeggi, di distributori di carburanti, dei parcheggi, dei posteggi, e altre aree scoperte ad uso privato. Classe X - Locali degli stabilimenti industriali, dei laboratori e botteghe degli artigiani. 2. Per le aree adibite a mercato all'aperto valgono le tariffe individuate per gli esercizi in cui è svolta la medesima attività. 14 3. Per i locali e/o le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli individuati al comma 1 del presente articolo, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente all'uso. 4. Quando uno stesso locale od una stessa area sono adibiti a più usi si applicano le corrispondenti tariffe in rapporto alle superfici destinate ai rispettivi usi e, nel caso sia impossibile tale distinzione, si applica la tassa sulla base della tariffa prevista per l'uso prevalente. 5. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa, si applica la stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni di superficie e tariffarie previste dal presente regolamento. 6. La tassa é dovuta anche se i locali o le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti per l’uso. I locali per abitazione si considerano predisposti all’utilizzazione se dotati di arredamento e allacciamento ai servizi gas, acqua, energia elettrica. I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all’uso se dotati di arredamento, allacciamenti ai servizi gas, acqua, energia elettrica, di impianti, attrezzature, e comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali ed aree medesimi. ART. 17 DENUNCE 1. I soggetti di cui all'art. 5 del presente regolamento devono presentare al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il Servizio Tributi. 2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate, in caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia. 3. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e relativo scopo sociale istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società o altre organizzazioni nonché della loro sede principale, legale od effettiva, delle persone che ne hanno la rappresentanza o l'amministrazione, dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione o detenzione. 15 4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. 5. Il Servizio Tributi rilascia ricevuta della denuncia e nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale. 6. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, il Servizio Tributi invita l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando, in caso di omesso invito, l'obbligo di denuncia di cui al comma 1. 7. Non sono ritenute valide, ai fini previsti dai precedenti commi, le denunce anagrafiche prescritte dal D. P. R. n. 223 del 30.05.1989, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali in osservanza di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente regolamento. 8. L’Ufficio Anagrafe è tenuto a comunicare all’Ufficio Tributi le variazioni di residenza all’interno del territorio comunale. ART. 18 ACCERTAMENTO 1. In caso di denuncia infedele o incompleta, il Servizio Tributi provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quello precedente per la parte di cui all'art. 15 - comma 2 - del presente regolamento, avviso di accertamento in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa. In caso di omessa denuncia, il Servizio Tributi emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. 2. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato per l'organizzazione e la gestione del tributo e devono contenere gli elementi identificativi del contribuente, dei locali e delle aree e loro destinazioni, dei periodi e degli imponibili o maggiori imponibili accertati, della tariffa applicata e relativa delibera, nonché la motivazione dell'eventuale diniego della riduzione o agevolazione richiesta, l'indicazione della maggior somma dovuta distintamente per tributo, addizionali ed accessori, sopratassa ed altre penalità. 3. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere altresì l'indicazione dell'organo presso cui può essere prodotto ricorso ed il relativo termine di decadenza. 16 ART. 19 RISCOSSIONE (Art. 19 modificato con Delib. C.C. n. 4 del 10/03/2011) 1. Le disposizioni per la riscossione della tassa, addizionali, accessori e sanzioni sono contenute nell'art. 72 del Decreto Legislativo n. 507 del 15.11.1993. A decorrere dal 01/01/2011 si provvede alla riscossione diretta della TARSU, fatte salve le procedure per il recupero coattivo delle somme relative agli anni di imposta antecedenti il 2009. ART. 20 POTERI DEL COMUNE 1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, il Servizio Tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti. 2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti incaricati muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. 3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo n. 2729 del codice civile. ART. 21 RIMBORSI 1. Nei casi di errore e di duplicazione ovvero di eccedenza del tributo iscritto a ruolo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione Tributaria Provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illeggittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, il Servizio Tributi dispone lo sgravio o il rimborso entro novanta giorni. 2. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo, riconosciuto non dovuto ai sensi dell'art. 15 - comma 3 e 4 - del presente regolamento, è disposto entro i trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma 4 dell'art. 15, da presentare, a pena di decadenza, entro i sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo. 17 3. In ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento. 4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura prevista dal decreto 507 a decorrere dal semestre successivo a quello dell'eseguito pagamento. ART. 22 SANZIONI 1. Per l'omessa o l'incompleta denuncia originaria di variazione si applica la sopratassa pari al 50% dell'ammontare dei tributi complessivamente dovuti per gli anni cui si riferisce l'infrazione accertata. La sopratassa per l'omessa denuncia è ridotta al 5 ed al 20 per cento dei tributi complessivamente dovuti qualora la denuncia sia presentata con ritardo rispettivamente inferiore e superiore al mese, prima dell'accertamento. 2. Per la denuncia originaria o di variazione risultata infedele per oltre un quarto della tassa dovuta, si applica una sopratassa del 50 per cento della differenza tra quella dovuta e quella liquidata in base alla denuncia. 3. Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia o con il questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art. 5 comma 6 - del presente regolamento, si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila da determinare in base alla gravità della violazione. 4. Per le violazioni che comportano l'obbligo del pagamento del tributo o del maggiore tributo, le sanzioni sono irrogate con l'avviso di accertamento della tassa. Per le altre infrazioni il Comune provvede con separato atto da notificare entro il secondo anno successivo a quello della commessa infrazione. 5. Sulle somme dovute a titolo di tributo, addizionale o sopratassa, in conseguenza delle violazioni di cui al presente articolo, si applicano interessi per ritardata iscrizione a ruolo nella misura del 7 per cento semestrale a decorrere dal semestre successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento fino alla data di consegna alla Direzione Regionale delle Entrate dei ruoli nei quali è effettuata l'iscrizione delle somme predette. 6. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte del 30 per cento nel caso di definizione delle pendenze conseguenti alla notifica degli avvisi di accertamento con l'adesione formale del contribuente, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, all'accertamento originario o riformato dall'ufficio ai sensi dell'art. 21 del presente regolamento. ART.23 18 TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO (Art. 23 modificato con Delib. C.C. n. 4 del 10/03/2011) 1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. E' temporaneo l'uso non superiore a 183 gg. nel corso dell’anno anche se effettuato in modo non continuativo, ma ricorrente. Sono compresi nella suddetta tariffa giornaliera gli esercenti la vendita su suolo pubblico mercatale a posteggio fisso non continuativo, i chioschi su suolo pubblico e simili, semprechè l’uso di fatto e quello su autorizzazione sia inferiore a 183 gg. complessivi annui. 2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del cinquanta per cento. 3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente alla T.O.S.A.P. temporanea, all'atto dell'occupazione. 4. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni. ART. 24 FUNZIONARIO RESPONSABILE 1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il Comune comunica alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina. ART. 25 NORME FINALI E TRANSITORIE 1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi della legge 8.6.90 n°. 142, é pubblicato all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione. 19 2. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia, per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore. 3. E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D. L. n. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina. ART. 26 VIGILANZA 1. É attribuita al Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti ed il controllo sulle delibere regolamentari e tariffarie. 2. La deliberazione di approvazione del presente regolamento ovvero in ogni sua eventuale futura modifica e le deliberazioni di approvazione delle tariffe, divenute esecutive a norma di legge, sono inviate entro 30 giorni alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze che formula eventuali rilievi di legittimità entro 6 mesi dalla ricezione del provvedimento. In caso di rilievi formulati tardivamente il Comune non é obbligato ad adeguarsi agli effetti dei rimborsi e degli accertamenti integrativi. ART.27 ABROGAZIONI DI NORME (Art. 27 modificato con Delib. C.C. n. 4 del 10/03/2011) 1 Dalla data in vigore del presente regolamento non si applicano le altre disposizioni, incompatibili con esso.