Scheda Diritto alla salute

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Scheda Diritto alla salute
SCHEDA SUL DIRITTO ALLA SALUTE ED ASSISTENZA SANITARIA
Avv. Natalie Ghirardi
INTRODUZIONE
La salute è considerata un diritto inalienabile dell’individuo, appartenente all’uomo in quanto tale,
dal momento che deriva dall’affermazione del più universale diritto alla vita e all’integrità fisica di
cui rappresenta una delle declinazioni principali. A partire, infatti, dalle direttive fondamentali
stabilite dalla Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 1946) e fatte proprie
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la salute è definita come “uno stato di completo
benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità. Il
possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti
fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue opinioni
politiche, la sua condizione economica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della sanità dei
loro popoli: essi per farvi parte devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate”
In linea con la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità le principali Convenzioni
internazionali sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell’individuo e
delle collettività e la sua tutela uno dei doveri degli Stati.
FONTI DEL DIRITTO A LIVELLO INTERNAZIONALE
La principale normativa internazionale a tutela del diritto alla salute è composta dalle seguenti
norme:
art. 251 della Dichiarazione Universale dei diritti umani adottata dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948;
art. 122 del Patto Internazionale sui diritti Economici Sociali e Culturali adottato dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966;
1
Articolo 25 Dichiarazione Universale dei diritti umani
“1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con
particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla
sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza
per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere
della sua stessa protezione sociale”. art. 123 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979;
art. 244 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989.
FONTI DEL DIRITTO NAZIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLA SALUTE PER I
CITTADINI EXTRACOMUNITARI
In Italia la Costituzione, in maniera lungimirante e nel rispetto dei principi di uguaglianza e
giustizia sociale, ha riconosciuto il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo, che
viene ad essere tutelato nel suo bisogno di personalità e socialità. L’art. 32 della Costituzione
statuisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
2
Articolo 12 Patto Internazionale sui diritti Economici Sociali e Culturali
1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale
che sia in grado di conseguire.
2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno
quelle necessarie ai seguenti fini:
a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei bambini/e;
b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale;
c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere;
d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia. 3
Articolo 12 Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne
1. Gli Stati parti prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure
sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che
si riferiscono alla pianificazione familiare.
2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo I del presente articolo, gli Stati parti forniranno alle donne, durante la gravidanza, al
momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la
gravidanza che durante l'allattamento. 4
Articolo 24
1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla
fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di
beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate
per:
1. ridurre il tasso di mortalità neonata ed infantile;
2. garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche. con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di
base;
3. combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche
prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei dischi di inquinamento
ambientale;
4. garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza;
5. garantire che tutti i membri della società in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa
la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli
incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni;
6. sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare
pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere ed ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire
progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di
sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione. determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun
caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”.
Nella prospettiva della garanzia del diritto alla salute come diritto umano universale ed inalienabile,
la Costituzione italiana non limita la garanzia del diritto alla salute ai soli cittadini od ai residenti,
ma lo estende a tutti gli individui, affermando così di fatto il diritto alla salute anche per i migranti.
Il Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (T.U. SULL’IMMIGRAZIONE) fa propri i principi stabiliti
dall’art. 32 della Costituzione statuendo all’art. 2, intitolato “Diritti e doveri dello straniero”, una
norma di carattere generale che al comma 1 statuisce che “allo straniero comunque presente alla
frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana
previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti”; e prosegue al comma 3 stabilendo che “la
Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata
con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti
nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai
lavoratori italiani”; ed al comma 5 che “allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il
cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti
con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti
dalla legge”.
La disciplina della materia sanitaria per i cittadini extracomunitari è esplicitamente regolata dal
Titolo V, Capo I del T.U. sull’immigrazione con distinzione tra i cittadini extracomunitari che
devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, quelli che possono essere iscritti e quelli che
non possono essere iscritti.
CITTADINI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
La norma che disciplina i diritti e doveri dello straniero extracomunitario regolare è l’art. 34 del
T.U. intitolato “Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale”.
L’art. 34 individua al comma 1 gli extracomunitari che hanno l'obbligo di iscrizione al servizio
sanitario nazionale con conseguente parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri
rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia
dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale. Gli stranieri che hanno l’obbligo di
iscrizione al servizio sanitario nazionale sono:
a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato
o di lavoro autonomo (come precisato dalla Circolare del Ministero della Salute del 24/3/2000 n. 5
per lavoro autonomo si deve intendere qualsiasi lavoro che non rientri nel lavoro subordinato il cui
soggetto è tenuto alla dichiarazione dei redditi in base alle disposizioni fiscali in vigore) o siano
iscritti nelle liste di collocamento;
b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno,
per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari (disciplinato dagli artt. 28; 29; 30;
31; 32 e 33 del T.U. sull’Immigrazione), per asilo politico (il riferimento è agli articoli del Testo
Unico 2; 10, c. 4 e 19, c.1 ; all’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella legge
28 febbraio 1990 n. 39; alle Convenzioni di Ginevra del 28.7.51 sui rifugiati politici, ratificata con
Legge 24.7.54 n. 722, e di New York del 28.9.54 sugli apolidi, ratificata con Legge 1.2.62 n. 306; al
Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990
sempre sui rifugiati); per asilo umanitario (art. 18, c. 1 del T.U. che disciplina il soggiorno per
motivi di protezione sociale; art. 19, c. 2 lettere a) e d) che disciplina i casi di divieto di espulsione e
di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad
un massimo di sei mesi; art. 20, c. 1 avente ad oggetto le misure straordinarie di accoglienza per
eventi eccezionali; nonché l’art. 40, c. 1 che riguarda gli stranieri ospitati in centri di accoglienza,
qualora non abbiano altro titolo all’assicurazione obbligatoria od all’erogazione di prestazioni
sanitarie), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della
cittadinanza.
I familiari a carico (regolarmente soggiornanti) degli stranieri regolarmente soggiornanti per i
motivi indicati si vedono estesa la tutela sanitaria in virtù dell’art. 34 c. 2 del T.U. laddove stabilisce
che “l'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle
more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio
sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti”. Per
determinare quali sono i familiari a carico si deve far riferimento al DPR 797 del 1955 che
disciplina gli assegni familiari.
Non hanno l’obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ma non
rientranti tra le categorie indicate dai commi 1 e 2 dell’art. 34 del T.U. Rientrano in questa ipotesi i
cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno superiore a tre mesi (fatto salvo il
diritto dello studente o della persona ala pari che può richiedere l’iscrizione anche per periodi
inferiori) i quali sono obbligati ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità
mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero,
valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida
anche per i familiari a carico.
Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle
spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul
reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del
contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo
minimo previsto dalle norme vigenti.
L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta:
a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul
collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai
sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304.
I soggetti che si iscrivono volontariamente sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio
sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli
importi e secondo le modalità previsti dal decreto che avrebbe dovuto emettere il Ministro della
Sanità
Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del
comune in cui dimora.
Le modalità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale sono disciplinate dal D.P.R. 394/1999
(Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazione), Capo VI, denominato
“Disposizioni in materia sanitaria”, che all’art. 42 sotto la dicitura “assistenza per gli stranieri
iscritti al Servizio Sanitario Nazionale” stabilisce che lo straniero in possesso del permesso di
soggiorno (per stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e gli stranieri
regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro
subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per
richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza) è tenuto a
richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico,
negli elenchi dell’ASL, nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha
effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità
di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente
soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate
anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
Nel caso in cui lo straniero non sia iscritto in una anagrafe, per luogo di effettiva dimora si intende
quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8
(che stabilisce che lo straniero deve comunicare all’Autorità la variazione del proprio domicilio
entro 15 giorni dallo spostamento e per coloro che sono in un centro di accoglienza da almeno tre
mesi), del testo unico. L'iscrizione alla A.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
L'iscrizione al S.S.N. non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel caso in cui il permesso di soggiorno che da luogo all’iscrizione obbligatoria al S.S.N. venga
prorogato per motivi di salute (ipotesi che sussiste quando lo straniero ha contratto una malattia o
subito un infortunio o malattia professionale che non consentono di lasciare il territorio nazionale in
caso di scadenza di permesso di soggiorno) lo straniero continua ad essere iscritto al S.S.N. (la
normativa a cui fare riferimento in questa rarissima ipotesi è la Circolare del Ministero della Sanità
n. 5 del 24 marzo 2000).
L'iscrizione al S.S.N. cessa nei seguenti casi: mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso
di soggiorno ovvero per espulsione ed in ogni caso in cui lo straniero perda la titolarità del
permesso di soggiorno. In queste ipotesi è la questura che comunica all’A.S.L. la perdita del titolo
di soggiorno in capo allo straniero.
Tuttavia lo straniero se esibisce la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i
provvedimenti di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno continua a
poter usufruire del S.S.N., anche se nella realtà dei fatti generalmente nel momento in cui allo
straniero viene notificato il provvedimento che fa venir meno il titolo di soggiorno viene altresì
ritirata la tessera sanitaria con conseguente impossibilità a poter usufruire dei servizi sanitari
nazionali alle medesime condizioni degli stranieri regolari.
Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria in territorio estero si applica la legislazione italiana in
materia, prevista per i cittadini italiani, ma devono essere rispettati i limiti derivanti dagli accordi
internazionali, multilaterali o bilaterali di reciprocità. Di conseguenza: a) in caso di permanenza
fuori dal territorio italiano connesso ad un’attività lavorativa si applica la normativa di cui al D.P.R.
31.7.80 n. 618, che all’articolo 2 individua le categorie dei soggetti aventi diritto, in ordine alle
quali si deve, altresì, tenere conto delle direttive applicative emanate da questo Ministero; b) in caso
di richiesta di cure all’estero il trasferimento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.M. 3.11.89;
c) l’assistenza disciplinata dagli accordi internazionali può essere estesa agli stranieri solo qualora
gli stessi accordi facciano riferimento alle "persone assicurate" e non richiedano il possesso della
cittadinanza italiana o comunitaria ovvero qualora siano espressamente previsti da tali Accordi (p.
es.: il Regolamento CEE 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai
lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all’interno della
Comunità, si applica non soltanto ai lavoratori che abbiano la cittadinanza comunitaria ma ai
lavoratori apolidi o rifugiati politici, residenti nel territorio di uno degli Stati membri, ed ai familiari
a carico ed ai superstiti dei lavoratori suddetti anche se di cittadinanza extracomunitaria).
Non sono tenuti all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale gli stranieri di cui all'art. 27, comma
1, lettere a ) (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia
ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel
territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di
sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea); i)
(lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche,
residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente
trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine
di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato
tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi
sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre
1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie) e q ) (giornalisti corrispondenti
ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani
o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere); del testo unico, che non siano
tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche,
fermo restando l'obbligo, per costoro e per i familiari a carico di idonea copertura assicurativa.
L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.
La tutela sanitaria per i lavoratori stagionali è disciplinata dall’art.25 del T.U. per l’immigrazione il
quale statuisce l’obbligo di assicurazione contro le malattie. Di conseguenza, l'iscrizione al S.S.N. è
obbligatoria ed è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'A.S.L. del comune
indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO
NAZIONALE
L’Art.35 del T.U. è intitolato assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario
nazionale.
Cittadini stranieri in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno ma non iscritti al
S.S.N.
Il cittadino straniero non iscritto al servizio sanitario nazionale, salvo il caso in cui appartenga ad
uno stato con il quale l’Italia ha stipulato trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di
reciprocità, se usufruisce di prestazioni sanitarie è tenuto al pagamento delle medesime secondo le
le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale,
sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, salvo il pagamento delle medesime, e possono
inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla A.S.L. di fruire, dietro pagamento delle relative
tariffe, di prestazioni sanitarie.
Ingressi breve durata
I cittadini extracomunitari che vengono in Italia per soggiorni di breve durata (es. turismo, visita,
affari) devono avere un’assicurazione sanitaria privata, con copertura minima di 30 mila euro, per le
spese mediche o per il ricovero ospedaliero d'urgenza. La polizza sanitaria privata è un documento
generalmente richiesto ai fini del rilascio del visto di ingresso.
La polizza sanitaria può essere stipulata presso appositi enti o società (es. compagnie assicurative)
in Italia (chi invita il cittadino extracomunitario può stipulare tale polizza a suo nome) oppure
direttamente nello Stato estero. Se la polizza sanitaria è stipulata nello Stato Estero è necessario che
la medesima sia ritenuta valida in Italia.
Ingressi per studio
Coloro che intendono venire in Italia per frequentare un corso di studi o per iscriversi all’Università
italiana devono, ai fini del rilascio del visto, disporre di una copertura assicurativa per cure mediche
e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante:
- dichiarazione Consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, solo in presenza di specifici
accordi in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente;
- polizza assicurativa stipulata nello Stato estero o sottoscritta con enti o società italiane. Gli
studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, allo scadere della polizza possono
stipulare una nuova polizza sanitaria oppure possono iscriversi volontariamente al SSN, versando il
relativo contributo annuale. L'iscrizione volontaria al S.S.N. è valida 1 anno ed è rinnovabile.
Ingressi per residenza elettiva.
Chi ha autonome risorse economiche (es. derivanti da rendite o ingenti proprietà immobiliari) ha
diritto ad avere assistenza sanitaria solo attraverso l’esibizione di una polizza sanitaria oppure può
iscriversi volontariamente al S.S.N. pagando per intero l'importo del contributo annuale.
L’iscrizione al SSN è valida 1 anno.
Assicurazione sanitaria per genitori ultrasessantacinquenni.
Chi chiede il ricongiungimento per il genitore ultrasessantacinquenne, deve dimostrare il possesso
di un'assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi sul
territorio nazionale. La normativa prevede che in alternativa alla polizza privata il soggetto
ultrassesantacinquenne possa essere iscritto volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale, previo
pagamento di un contributo, il cui importo avrebbe dovuto essere stabilito con decreto del Ministero
del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze. Poiché tale decreto non è stato ancora emanato, allo stato attuale è possibile stipulare solo
l’assicurazione sanitaria privata.
Cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno.
Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso
ed al soggiorno, e quindi non iscrivibili al S.S.N., sono assicurate, nei presìdi pubblici ed
accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché
continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a
salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti:
a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane,
ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo
1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995;
b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20
novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176;
c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione
collettiva autorizzati dalle regioni;
d) gli interventi di profilassi internazionale;
e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi
focolai.
Queste prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse
economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini
italiani (ticket).
Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o
danno per la salute della persona.
Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a
patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine ma che nel tempo potrebbero
determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o
aggravamenti).
Sussiste il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali in modo da assicurare al malato
il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso.
L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno
non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il
referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.
L’art. 43 del D.P.R. 394/99, titolato “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio
Sanitario Nazionale” stabilisce che la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti
degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate utilizzando un codice regionale a
sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che
dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un
numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio
nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico.
Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte
delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario
regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini
italiani, da parte delle farmacie convenzionate. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35,
comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le
quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della A.S.L. competente
per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute
dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne richiede il pagamento alla A.S.L., ovvero, se si tratta
di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno. In questo ultimo
caso la comunicazione al Ministero dell’Interno deve essere effettuata in forma anonima mediante il
codice regionale S.T.P., con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della
somma di cui si chiede il rimborso. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso
autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante.
Di conseguenza, lo straniero non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, ha
diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia
ed infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine dovrà richiedere presso
qualsiasi A.S.L. un tesserino denominato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente) che ha una
validità di sei mesi ma è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.
Per ottenere il tesserino S.T.P. lo straniero deve dichiarare di non possedere risorse economiche
sufficienti e può richiedere che il medesimo gli venga rilasciato senza l’indicazione dei propri dati
anagrafici. Con il codice S.T.P. lo straniero ha diritto all’assistenza sanitaria di base, ai ricoveri
urgenti e non, ai ricoveri in day hospital, alle cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque
essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio.
Le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative sono individuate dalle
regioni e possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi
sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera,
eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
STRANIERI CON VISTO DI INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE
MEDICHE.
L’art. 36 del T.U. sull’Immigrazione disciplina l’ingresso e soggiorno per cure mediche
Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono
ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno presentando la seguente
documentazione: a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata
accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata
dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali; b)
attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo
presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà
corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà
essere versato alla struttura prescelta; c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di
risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori
dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore; d)
certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in
materia di tutela dei dati personali.
La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da
un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse.
Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì
consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono
rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale.
Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento
terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale.
DIRITTO ALLA SALUTE PER I DETENUTI
Il detenuto cittadino o straniero indipendentemente dal fatto che sia in regola con le norme
sull’ingresso e sulla permanenza in Italia ha diritto all'integrità fisica ed infatti vi sono espliciti
riferimenti all'interno dell'ordinamento penitenziario che disciplinano l'uso della forza da parte del
personale di polizia penitenziaria (artt. 41- 42 bis dell’ordinamento penitenziario), in modo che
questa non venga applicata in modo indiscriminato. In caso di particolari esigenze di cura della
persona l’ordinamento penitenziario prevede il trasferimento presso un altro istituto penitenziario
(art. 42 c. 1 ordinamento penitenziario) o, quando neppure questo sia adatto, presso ospedali civili o
altri luoghi esterni di cura (art. 11 c. 2 o.p.). Se infine le condizioni del soggetto sono tali da non
essere assolutamente compatibili con lo stato detentivo è possibile la revoca della custodia cautelare
in carcere o il differimento dell'esecuzione della pena (art. 275 c. 4 bis c.p.p. e 147 c.1 n. 2 c.p.).
Per quanto concerne poi il diritto ai trattamenti sanitari la sanità penitenziaria è sotto la diretta
competenza delle locali Asl.
Al soggetto detenuto viene prospettata un'offerta sanitaria del tutto simile rispetto a quella data ai
cittadini liberi. Vi sono però alcune particolarità: i soggetti reclusi sono esentati dal pagamento del
ticket per le prestazioni delle quali fruiscono. Il soggetto privo di ogni titolo da soggiorno che si
trovi in stato di detenzione è preso in carico dal S.S.N. per tutto il relativo periodo. Il diritto
all'assistenza sanitaria si esplica anche nella libertà per i soggetti reclusi di farsi visitare da un
sanitario di fiducia purché a proprie spese e all'interno del carcere (art. 11 c. XI o.p. e art. 17 c. III
reg. esec. dell’ordinamento penitenziario).
CITTADINI COMUNITARI
Per soggiorni inferiori ai 90 giorni i cittadini comunitari possono beneficiare delle prestazioni
sanitarie gratuite con l’esibizione della tessera europea di assistenza medica rilasciata dalle autorità
del paese di origine e non viene effettuata alcuna iscrizione al S.S.N. se non per i lavoratori
stagionali con regolare contratto di lavoro. Non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario
Nazionale, coloro che sono presenti sul territorio nazionale per turismo o cure mediche.
Se il cittadino comunitario è titolare di attestato di iscrizione anagrafica avrà diritto ad iscriversi al
S.S.N.
L'iscrizione è obbligatoria e quindi gratuita se il cittadino comunitario si trova in Italia per un
periodo superiore a tre mesi per motivi di lavoro autonomo o subordinato, motivi familiari, è in
possesso di una attestazione di soggiorno permanente (maturato dopo almeno 5 anni di residenza in
italia) rilasciato dal comune di residenza; è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o
iscritto ad un corso di formazione professionale (il diritto è valido per un anno di stato di
disoccupazione); è titolare di uno dei seguenti formulari del paese di provenienza: E106 E121 (o
mod. E33) - E109 (o mod. E37) - E120
Se il cittadino comunitario soggiorna in Italia per motivi di studio o di residenza elettiva - anche il
familiare a carico o convivente nel paese di origine -sarà necessario produrre una polizza di
assicurazione sanitaria ovvero altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (per
i cittadini extracomunitari, in Italia per residenza elettiva o studio è possibile l'iscrizione volontaria
alla Asl dietro pagamento di una quota forfettaria).
Con la circolare 18 del 21/07/2009 il Ministero dell’Interno ha chiarito che la Team è idonea a
garantire la copertura sanitaria ai fini del soggiorno dei cittadini dell’Unione che non intendono
trasferire la residenza in Italia anche per periodi superiori a 3 mesi. Tali cittadini verranno iscritti
nello schedario della popolazione temporanea – tale iscrizione è annuale e esclude il rilascio di
certificati anagrafici – e viene rilasciato loro un certificato attestante le motivazioni dell’iscrizione.
L’iscrizione nella schedario deve essere richiesta entro 3 mesi dall’ingresso e può essere effettuata
per periodi di soggiorno anche superiori a un anno.
Dal 1° gennaio 2007 rumeni e bulgari sono cittadini dell'Unione Europea e, in quanto comunitari,
hanno diritto all'assistenza sanitaria solo se in possesso di alcuni requisiti come ad esempio quello
di essere lavoratori o di essere in possesso di tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione
Malattia), ovvero la tessera sanitaria che viene rilasciata dal proprio paese di origine e che ha
validità europea. Non tutti rumeni o bulgari presenti sul territorio nazionale hanno però questa
tessera, a causa delle gravi carenze del sistema sanitario nei loro paesi d'origine. Da ciò risulta che
molti neocomunitari sono privi di copertura sanitaria qualora siano disoccupati o lavorino in nero in
Italia o siano familiari a carico
Per risolvere questo problema nello spirito della legge 286/98, la gran parte delle regioni italiane ha
sostituito il codice STP (quello che viene fornito agli Stranieri Temporaneamente Presenti, cioè ai
migranti senza permesso di soggiorno) con il codice ENI (Europei Non Iscritti) che ha le stesse
caratteristiche e dà diritto alle stesse prestazioni previste dal codice STP e dal Testo Unico
sull'Immigrazione.
Per stati appartenenti all'unione europea si intendono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro,
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania
(con la precisione di cui sopra), Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria (con la
precisazione di cui sopra); per spazio economico europeo (CEE): Norvegia, Islanda e Liechstein.
Anche ai cittadini svizzeri si applica tale normativa in quanto la Svizzera ha aderito ai regolamenti
per quanto attiene la materia sanitaria.