Scheda Diritto alla salute
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Scheda Diritto alla salute
SCHEDA SUL DIRITTO ALLA SALUTE ED ASSISTENZA SANITARIA Avv. Natalie Ghirardi INTRODUZIONE La salute è considerata un diritto inalienabile dell’individuo, appartenente all’uomo in quanto tale, dal momento che deriva dall’affermazione del più universale diritto alla vita e all’integrità fisica di cui rappresenta una delle declinazioni principali. A partire, infatti, dalle direttive fondamentali stabilite dalla Conferenza Internazionale della Sanità (New York, 1946) e fatte proprie dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la salute è definita come “uno stato di completo benessere fisico, mentale, sociale e non consiste soltanto nell’assenza di malattie o infermità. Il possesso del migliore stato di sanità che si possa raggiungere costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun essere umano, qualunque sia la sua razza, la sua religione, le sue opinioni politiche, la sua condizione economica e sociale. I Governi hanno la responsabilità della sanità dei loro popoli: essi per farvi parte devono prendere le misure sanitarie e sociali appropriate” In linea con la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità le principali Convenzioni internazionali sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fondamentali dell’individuo e delle collettività e la sua tutela uno dei doveri degli Stati. FONTI DEL DIRITTO A LIVELLO INTERNAZIONALE La principale normativa internazionale a tutela del diritto alla salute è composta dalle seguenti norme: art. 251 della Dichiarazione Universale dei diritti umani adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948; art. 122 del Patto Internazionale sui diritti Economici Sociali e Culturali adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966; 1 Articolo 25 Dichiarazione Universale dei diritti umani “1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà. 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della sua stessa protezione sociale”. art. 123 della Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1979; art. 244 della Convenzione sui diritti dell’Infanzia approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. FONTI DEL DIRITTO NAZIONALE IN MATERIA DI DIRITTO ALLA SALUTE PER I CITTADINI EXTRACOMUNITARI In Italia la Costituzione, in maniera lungimirante e nel rispetto dei principi di uguaglianza e giustizia sociale, ha riconosciuto il diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo, che viene ad essere tutelato nel suo bisogno di personalità e socialità. L’art. 32 della Costituzione statuisce che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un 2 Articolo 12 Patto Internazionale sui diritti Economici Sociali e Culturali 1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo a godere delle migliori condizioni di salute fisica e mentale che sia in grado di conseguire. 2. Le misure che gli Stati parti del presente Patto dovranno prendere per assicurare la piena attuazione di tale diritto comprenderanno quelle necessarie ai seguenti fini: a) la diminuzione del numero dei nati-morti e della mortalità infantile, nonché il sano sviluppo dei bambini/e; b) il miglioramento di tutti gli aspetti dell'igiene ambientale e industriale; c) la profilassi, la cura e il controllo delle malattie epidemiche, endemiche, professionali e d'altro genere; d) la creazione di condizioni che assicurino a tutti servizi medici e assistenza medica in caso di malattia. 3 Articolo 12 Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne 1. Gli Stati parti prenderanno tutte le misure adeguate per eliminare la discriminazione nei confronti delle donne nel campo delle cure sanitarie al fine di assicurare loro, in condizione di parità con gli uomini, i mezzi per accedere ai servizi sanitari, compresi quelli che si riferiscono alla pianificazione familiare. 2. Nonostante quanto disposto nel paragrafo I del presente articolo, gli Stati parti forniranno alle donne, durante la gravidanza, al momento del parto e dopo il parto, i servizi appropriati e, se necessario, gratuiti, ed una alimentazione adeguata sia durante la gravidanza che durante l'allattamento. 4 Articolo 24 1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi. 2. Gli Stati parti si sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare devono prendere misure appropriate per: 1. ridurre il tasso di mortalità neonata ed infantile; 2. garantire a tutti i bambini la necessaria assistenza e cure mediche. con particolare riguardo allo sviluppo ed ai servizi sanitari di base; 3. combattere le malattie e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro, l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei dischi di inquinamento ambientale; 4. garantire appropriate cure mediche alle madri in stato di gravidanza; 5. garantire che tutti i membri della società in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di avvalersi di queste informazioni; 6. sviluppare la medicina preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare. 3. Gli Stati parti devono prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli. 4. Gli Stati parti s'impegnano a promuovere ed ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione. determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Nella prospettiva della garanzia del diritto alla salute come diritto umano universale ed inalienabile, la Costituzione italiana non limita la garanzia del diritto alla salute ai soli cittadini od ai residenti, ma lo estende a tutti gli individui, affermando così di fatto il diritto alla salute anche per i migranti. Il Decreto Legislativo n. 286 del 1998 (T.U. SULL’IMMIGRAZIONE) fa propri i principi stabiliti dall’art. 32 della Costituzione statuendo all’art. 2, intitolato “Diritti e doveri dello straniero”, una norma di carattere generale che al comma 1 statuisce che “allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai princìpi di diritto internazionale generalmente riconosciuti”; e prosegue al comma 3 stabilendo che “la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani”; ed al comma 5 che “allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge”. La disciplina della materia sanitaria per i cittadini extracomunitari è esplicitamente regolata dal Titolo V, Capo I del T.U. sull’immigrazione con distinzione tra i cittadini extracomunitari che devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, quelli che possono essere iscritti e quelli che non possono essere iscritti. CITTADINI EXTRACOMUNITARI ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE La norma che disciplina i diritti e doveri dello straniero extracomunitario regolare è l’art. 34 del T.U. intitolato “Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio sanitario nazionale”. L’art. 34 individua al comma 1 gli extracomunitari che hanno l'obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale con conseguente parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani per quanto attiene all'obbligo contributivo, all'assistenza erogata in Italia dal servizio sanitario nazionale e alla sua validità temporale. Gli stranieri che hanno l’obbligo di iscrizione al servizio sanitario nazionale sono: a) gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (come precisato dalla Circolare del Ministero della Salute del 24/3/2000 n. 5 per lavoro autonomo si deve intendere qualsiasi lavoro che non rientri nel lavoro subordinato il cui soggetto è tenuto alla dichiarazione dei redditi in base alle disposizioni fiscali in vigore) o siano iscritti nelle liste di collocamento; b) gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari (disciplinato dagli artt. 28; 29; 30; 31; 32 e 33 del T.U. sull’Immigrazione), per asilo politico (il riferimento è agli articoli del Testo Unico 2; 10, c. 4 e 19, c.1 ; all’articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1989 n. 416, convertito nella legge 28 febbraio 1990 n. 39; alle Convenzioni di Ginevra del 28.7.51 sui rifugiati politici, ratificata con Legge 24.7.54 n. 722, e di New York del 28.9.54 sugli apolidi, ratificata con Legge 1.2.62 n. 306; al Protocollo di New York del 31 gennaio 1967 ed alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990 sempre sui rifugiati); per asilo umanitario (art. 18, c. 1 del T.U. che disciplina il soggiorno per motivi di protezione sociale; art. 19, c. 2 lettere a) e d) che disciplina i casi di divieto di espulsione e di respingimento di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza e di puerperio fino ad un massimo di sei mesi; art. 20, c. 1 avente ad oggetto le misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali; nonché l’art. 40, c. 1 che riguarda gli stranieri ospitati in centri di accoglienza, qualora non abbiano altro titolo all’assicurazione obbligatoria od all’erogazione di prestazioni sanitarie), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza. I familiari a carico (regolarmente soggiornanti) degli stranieri regolarmente soggiornanti per i motivi indicati si vedono estesa la tutela sanitaria in virtù dell’art. 34 c. 2 del T.U. laddove stabilisce che “l'assistenza sanitaria spetta altresì ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al servizio sanitario nazionale ai minori figli di stranieri iscritti al servizio sanitario nazionale è assicurato fin dalla nascita il medesimo trattamento dei minori iscritti”. Per determinare quali sono i familiari a carico si deve far riferimento al DPR 797 del 1955 che disciplina gli assegni familiari. Non hanno l’obbligo di iscriversi al S.S.N. i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ma non rientranti tra le categorie indicate dai commi 1 e 2 dell’art. 34 del T.U. Rientrano in questa ipotesi i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno superiore a tre mesi (fatto salvo il diritto dello studente o della persona ala pari che può richiedere l’iscrizione anche per periodi inferiori) i quali sono obbligati ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità mediante stipula di apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale, ovvero mediante iscrizione al servizio sanitario nazionale valida anche per i familiari a carico. Per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale deve essere corrisposto a titolo di partecipazione alle spese un contributo annuale, di importo percentuale pari a quello previsto per i cittadini italiani, sul reddito complessivo conseguito nell'anno precedente in Italia e all'estero. L'ammontare del contributo è determinato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e non può essere inferiore al contributo minimo previsto dalle norme vigenti. L'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale può essere altresì richiesta: a) dagli stranieri soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio; b) dagli stranieri regolarmente soggiornanti collocati alla pari, ai sensi dell'accordo europeo sul collocamento alla pari, adottato a Strasburgo il 24 novembre 1969, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 18 maggio 1973, n. 304. I soggetti che si iscrivono volontariamente sono tenuti a corrispondere per l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, a titolo di partecipazione alla spesa, un contributo annuale forfettario negli importi e secondo le modalità previsti dal decreto che avrebbe dovuto emettere il Ministro della Sanità Lo straniero assicurato al servizio sanitario nazionale è iscritto nella azienda sanitaria locale del comune in cui dimora. Le modalità di iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale sono disciplinate dal D.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazione), Capo VI, denominato “Disposizioni in materia sanitaria”, che all’art. 42 sotto la dicitura “assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale” stabilisce che lo straniero in possesso del permesso di soggiorno (per stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento e gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza) è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi dell’ASL, nel cui territorio ha residenza ovvero, in assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate anche l'assistenza riabilitativa e protesica. Nel caso in cui lo straniero non sia iscritto in una anagrafe, per luogo di effettiva dimora si intende quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto dell'articolo 6, commi 7 e 8 (che stabilisce che lo straniero deve comunicare all’Autorità la variazione del proprio domicilio entro 15 giorni dallo spostamento e per coloro che sono in un centro di accoglienza da almeno tre mesi), del testo unico. L'iscrizione alla A.S.L. è valida per tutta la durata del permesso di soggiorno. L'iscrizione al S.S.N. non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il permesso di soggiorno che da luogo all’iscrizione obbligatoria al S.S.N. venga prorogato per motivi di salute (ipotesi che sussiste quando lo straniero ha contratto una malattia o subito un infortunio o malattia professionale che non consentono di lasciare il territorio nazionale in caso di scadenza di permesso di soggiorno) lo straniero continua ad essere iscritto al S.S.N. (la normativa a cui fare riferimento in questa rarissima ipotesi è la Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 24 marzo 2000). L'iscrizione al S.S.N. cessa nei seguenti casi: mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione ed in ogni caso in cui lo straniero perda la titolarità del permesso di soggiorno. In queste ipotesi è la questura che comunica all’A.S.L. la perdita del titolo di soggiorno in capo allo straniero. Tuttavia lo straniero se esibisce la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro i provvedimenti di mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno continua a poter usufruire del S.S.N., anche se nella realtà dei fatti generalmente nel momento in cui allo straniero viene notificato il provvedimento che fa venir meno il titolo di soggiorno viene altresì ritirata la tessera sanitaria con conseguente impossibilità a poter usufruire dei servizi sanitari nazionali alle medesime condizioni degli stranieri regolari. Per quanto riguarda l’assistenza sanitaria in territorio estero si applica la legislazione italiana in materia, prevista per i cittadini italiani, ma devono essere rispettati i limiti derivanti dagli accordi internazionali, multilaterali o bilaterali di reciprocità. Di conseguenza: a) in caso di permanenza fuori dal territorio italiano connesso ad un’attività lavorativa si applica la normativa di cui al D.P.R. 31.7.80 n. 618, che all’articolo 2 individua le categorie dei soggetti aventi diritto, in ordine alle quali si deve, altresì, tenere conto delle direttive applicative emanate da questo Ministero; b) in caso di richiesta di cure all’estero il trasferimento è disciplinato dalle disposizioni di cui al D.M. 3.11.89; c) l’assistenza disciplinata dagli accordi internazionali può essere estesa agli stranieri solo qualora gli stessi accordi facciano riferimento alle "persone assicurate" e non richiedano il possesso della cittadinanza italiana o comunitaria ovvero qualora siano espressamente previsti da tali Accordi (p. es.: il Regolamento CEE 1408/71, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi ed ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, si applica non soltanto ai lavoratori che abbiano la cittadinanza comunitaria ma ai lavoratori apolidi o rifugiati politici, residenti nel territorio di uno degli Stati membri, ed ai familiari a carico ed ai superstiti dei lavoratori suddetti anche se di cittadinanza extracomunitaria). Non sono tenuti all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale gli stranieri di cui all'art. 27, comma 1, lettere a ) (dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia ovvero di uffici di rappresentanza di società estere che abbiano la sede principale di attività nel territorio di uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero dirigenti di sedi principali in Italia di società italiane o di società di altro Stato membro dell'Unione europea); i) (lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, italiane o straniere, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede in Italia e quelle residenti o aventi sede all'estero, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 1655 del codice civile e della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, e delle norme internazionali e comunitarie) e q ) (giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere); del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per costoro e per i familiari a carico di idonea copertura assicurativa. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari. La tutela sanitaria per i lavoratori stagionali è disciplinata dall’art.25 del T.U. per l’immigrazione il quale statuisce l’obbligo di assicurazione contro le malattie. Di conseguenza, l'iscrizione al S.S.N. è obbligatoria ed è effettuata, per tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'A.S.L. del comune indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. CITTADINI EXTRACOMUNITARI NON ISCRITTI AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE L’Art.35 del T.U. è intitolato assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale. Cittadini stranieri in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno ma non iscritti al S.S.N. Il cittadino straniero non iscritto al servizio sanitario nazionale, salvo il caso in cui appartenga ad uno stato con il quale l’Italia ha stipulato trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità, se usufruisce di prestazioni sanitarie è tenuto al pagamento delle medesime secondo le le tariffe determinate dalle regioni e province autonome ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, salvo il pagamento delle medesime, e possono inoltre chiedere all'azienda ospedaliera o alla A.S.L. di fruire, dietro pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie. Ingressi breve durata I cittadini extracomunitari che vengono in Italia per soggiorni di breve durata (es. turismo, visita, affari) devono avere un’assicurazione sanitaria privata, con copertura minima di 30 mila euro, per le spese mediche o per il ricovero ospedaliero d'urgenza. La polizza sanitaria privata è un documento generalmente richiesto ai fini del rilascio del visto di ingresso. La polizza sanitaria può essere stipulata presso appositi enti o società (es. compagnie assicurative) in Italia (chi invita il cittadino extracomunitario può stipulare tale polizza a suo nome) oppure direttamente nello Stato estero. Se la polizza sanitaria è stipulata nello Stato Estero è necessario che la medesima sia ritenuta valida in Italia. Ingressi per studio Coloro che intendono venire in Italia per frequentare un corso di studi o per iscriversi all’Università italiana devono, ai fini del rilascio del visto, disporre di una copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, dimostrabile mediante: - dichiarazione Consolare attestante il diritto all’assistenza sanitaria, solo in presenza di specifici accordi in materia tra l’Italia ed il Paese di appartenenza del richiedente; - polizza assicurativa stipulata nello Stato estero o sottoscritta con enti o società italiane. Gli studenti extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia, allo scadere della polizza possono stipulare una nuova polizza sanitaria oppure possono iscriversi volontariamente al SSN, versando il relativo contributo annuale. L'iscrizione volontaria al S.S.N. è valida 1 anno ed è rinnovabile. Ingressi per residenza elettiva. Chi ha autonome risorse economiche (es. derivanti da rendite o ingenti proprietà immobiliari) ha diritto ad avere assistenza sanitaria solo attraverso l’esibizione di una polizza sanitaria oppure può iscriversi volontariamente al S.S.N. pagando per intero l'importo del contributo annuale. L’iscrizione al SSN è valida 1 anno. Assicurazione sanitaria per genitori ultrasessantacinquenni. Chi chiede il ricongiungimento per il genitore ultrasessantacinquenne, deve dimostrare il possesso di un'assicurazione sanitaria o di un altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi sul territorio nazionale. La normativa prevede che in alternativa alla polizza privata il soggetto ultrassesantacinquenne possa essere iscritto volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale, previo pagamento di un contributo, il cui importo avrebbe dovuto essere stabilito con decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze. Poiché tale decreto non è stato ancora emanato, allo stato attuale è possibile stipulare solo l’assicurazione sanitaria privata. Cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno. Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, e quindi non iscrivibili al S.S.N., sono assicurate, nei presìdi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Sono, in particolare garantiti: a) la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane, ai sensi della L. 29 luglio 1975, n. 405, e della L. 22 maggio 1978, n. 194, e del decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995; b) la tutela della salute del minore in esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176; c) le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni; d) gli interventi di profilassi internazionale; e) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai. Queste prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità con i cittadini italiani (ticket). Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona. Per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche relative a patologie non pericolose nell’immediato e nel breve termine ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti). Sussiste il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali in modo da assicurare al malato il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione dell’evento morboso. L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano. L’art. 43 del D.P.R. 394/99, titolato “Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale” stabilisce che la prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri privi di permesso di soggiorno vengono effettuate utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione, su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie convenzionate. Gli oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 35, comma 3, del testo unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico della A.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate. In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero, l'azienda ospedaliera ne richiede il pagamento alla A.S.L., ovvero, se si tratta di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero dell'interno. In questo ultimo caso la comunicazione al Ministero dell’Interno deve essere effettuata in forma anonima mediante il codice regionale S.T.P., con l'indicazione della diagnosi, del tipo di prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso. Lo stato d'indigenza può essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario erogante. Di conseguenza, lo straniero non in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno, ha diritto alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia ed infortunio, nelle strutture pubbliche o private convenzionate. A tal fine dovrà richiedere presso qualsiasi A.S.L. un tesserino denominato S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente) che ha una validità di sei mesi ma è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale. Per ottenere il tesserino S.T.P. lo straniero deve dichiarare di non possedere risorse economiche sufficienti e può richiedere che il medesimo gli venga rilasciato senza l’indicazione dei propri dati anagrafici. Con il codice S.T.P. lo straniero ha diritto all’assistenza sanitaria di base, ai ricoveri urgenti e non, ai ricoveri in day hospital, alle cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, anche se continuative, per malattie o infortunio. Le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative sono individuate dalle regioni e possono essere erogate nell'ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica. STRANIERI CON VISTO DI INGRESSO E PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE. L’art. 36 del T.U. sull’Immigrazione disciplina l’ingresso e soggiorno per cure mediche Lo straniero che intende ricevere cure mediche in Italia e l'eventuale accompagnatore possono ottenere uno specifico visto di ingresso ed il relativo permesso di soggiorno presentando la seguente documentazione: a) dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta, pubblica o privata accreditata, che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, la durata dell'eventuale degenza prevista, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali; b) attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al 30 per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta; c) documentazione comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria e il rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale accompagnatore; d) certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La domanda di rilascio del visto o di rilascio o rinnovo del permesso può anche essere presentata da un familiare o da chiunque altro vi abbia interesse. Il trasferimento per cure in Italia con rilascio di permesso di soggiorno per cure mediche è altresì consentito nell'ambito di programmi umanitari definiti ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, previa autorizzazione del Ministero della sanità, d'intesa con il Ministero degli affari esteri. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere, tramite le regioni, sono rimborsate delle spese sostenute che fanno carico al fondo sanitario nazionale. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico ed è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate. Sono fatte salve le disposizioni in materia di profilassi internazionale. DIRITTO ALLA SALUTE PER I DETENUTI Il detenuto cittadino o straniero indipendentemente dal fatto che sia in regola con le norme sull’ingresso e sulla permanenza in Italia ha diritto all'integrità fisica ed infatti vi sono espliciti riferimenti all'interno dell'ordinamento penitenziario che disciplinano l'uso della forza da parte del personale di polizia penitenziaria (artt. 41- 42 bis dell’ordinamento penitenziario), in modo che questa non venga applicata in modo indiscriminato. In caso di particolari esigenze di cura della persona l’ordinamento penitenziario prevede il trasferimento presso un altro istituto penitenziario (art. 42 c. 1 ordinamento penitenziario) o, quando neppure questo sia adatto, presso ospedali civili o altri luoghi esterni di cura (art. 11 c. 2 o.p.). Se infine le condizioni del soggetto sono tali da non essere assolutamente compatibili con lo stato detentivo è possibile la revoca della custodia cautelare in carcere o il differimento dell'esecuzione della pena (art. 275 c. 4 bis c.p.p. e 147 c.1 n. 2 c.p.). Per quanto concerne poi il diritto ai trattamenti sanitari la sanità penitenziaria è sotto la diretta competenza delle locali Asl. Al soggetto detenuto viene prospettata un'offerta sanitaria del tutto simile rispetto a quella data ai cittadini liberi. Vi sono però alcune particolarità: i soggetti reclusi sono esentati dal pagamento del ticket per le prestazioni delle quali fruiscono. Il soggetto privo di ogni titolo da soggiorno che si trovi in stato di detenzione è preso in carico dal S.S.N. per tutto il relativo periodo. Il diritto all'assistenza sanitaria si esplica anche nella libertà per i soggetti reclusi di farsi visitare da un sanitario di fiducia purché a proprie spese e all'interno del carcere (art. 11 c. XI o.p. e art. 17 c. III reg. esec. dell’ordinamento penitenziario). CITTADINI COMUNITARI Per soggiorni inferiori ai 90 giorni i cittadini comunitari possono beneficiare delle prestazioni sanitarie gratuite con l’esibizione della tessera europea di assistenza medica rilasciata dalle autorità del paese di origine e non viene effettuata alcuna iscrizione al S.S.N. se non per i lavoratori stagionali con regolare contratto di lavoro. Non hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, coloro che sono presenti sul territorio nazionale per turismo o cure mediche. Se il cittadino comunitario è titolare di attestato di iscrizione anagrafica avrà diritto ad iscriversi al S.S.N. L'iscrizione è obbligatoria e quindi gratuita se il cittadino comunitario si trova in Italia per un periodo superiore a tre mesi per motivi di lavoro autonomo o subordinato, motivi familiari, è in possesso di una attestazione di soggiorno permanente (maturato dopo almeno 5 anni di residenza in italia) rilasciato dal comune di residenza; è un disoccupato iscritto nelle liste di collocamento o iscritto ad un corso di formazione professionale (il diritto è valido per un anno di stato di disoccupazione); è titolare di uno dei seguenti formulari del paese di provenienza: E106 E121 (o mod. E33) - E109 (o mod. E37) - E120 Se il cittadino comunitario soggiorna in Italia per motivi di studio o di residenza elettiva - anche il familiare a carico o convivente nel paese di origine -sarà necessario produrre una polizza di assicurazione sanitaria ovvero altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale (per i cittadini extracomunitari, in Italia per residenza elettiva o studio è possibile l'iscrizione volontaria alla Asl dietro pagamento di una quota forfettaria). Con la circolare 18 del 21/07/2009 il Ministero dell’Interno ha chiarito che la Team è idonea a garantire la copertura sanitaria ai fini del soggiorno dei cittadini dell’Unione che non intendono trasferire la residenza in Italia anche per periodi superiori a 3 mesi. Tali cittadini verranno iscritti nello schedario della popolazione temporanea – tale iscrizione è annuale e esclude il rilascio di certificati anagrafici – e viene rilasciato loro un certificato attestante le motivazioni dell’iscrizione. L’iscrizione nella schedario deve essere richiesta entro 3 mesi dall’ingresso e può essere effettuata per periodi di soggiorno anche superiori a un anno. Dal 1° gennaio 2007 rumeni e bulgari sono cittadini dell'Unione Europea e, in quanto comunitari, hanno diritto all'assistenza sanitaria solo se in possesso di alcuni requisiti come ad esempio quello di essere lavoratori o di essere in possesso di tessera TEAM (Tessera Europea di Assicurazione Malattia), ovvero la tessera sanitaria che viene rilasciata dal proprio paese di origine e che ha validità europea. Non tutti rumeni o bulgari presenti sul territorio nazionale hanno però questa tessera, a causa delle gravi carenze del sistema sanitario nei loro paesi d'origine. Da ciò risulta che molti neocomunitari sono privi di copertura sanitaria qualora siano disoccupati o lavorino in nero in Italia o siano familiari a carico Per risolvere questo problema nello spirito della legge 286/98, la gran parte delle regioni italiane ha sostituito il codice STP (quello che viene fornito agli Stranieri Temporaneamente Presenti, cioè ai migranti senza permesso di soggiorno) con il codice ENI (Europei Non Iscritti) che ha le stesse caratteristiche e dà diritto alle stesse prestazioni previste dal codice STP e dal Testo Unico sull'Immigrazione. Per stati appartenenti all'unione europea si intendono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania (con la precisione di cui sopra), Spagna, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria (con la precisazione di cui sopra); per spazio economico europeo (CEE): Norvegia, Islanda e Liechstein. Anche ai cittadini svizzeri si applica tale normativa in quanto la Svizzera ha aderito ai regolamenti per quanto attiene la materia sanitaria.