REGOLAMENTO PER L`OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE

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REGOLAMENTO PER L`OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
Comune di Rovereto
Provincia di Trento
REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED
AREE PUBBLICHE (TOSAP)
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 24.10.1994, n. 117
Modificato con deliberazione
del Consiglio comunale 20.12.1994, n. 144
del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49
del Consiglio comunale 17.12.1999, n. 82
del Consiglio comunale 30.12.2005, n. 61
INDICE
Comune di Rovereto........................................................................................................................................ 1
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.............................................................................................................. 4
Art. 1 - Ambito di applicazione (art. 38 co. 1-3 e 40 co. 2)................................................................................ 4
Art. 2 - Oggetto della Tassa (art. 38)................................................................................................................ 4
Art. 3 - Soggetti Attivi e Passivi (art. 39)........................................................................................................... 4
Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee, criteri di distinzione (art. 42 co. 1) .......................................... 4
Art. 5 - Classificazione del Comune (art. 43).................................................................................................... 4
Art. 6 - Classificazione in categorie delle aree comunali (art. 42 co. 3)............................................................ 4
Art. 7 - Graduazione della tassa (art. 42 co. 3, 4, 5 e 6)................................................................................... 5
CAPO 2 - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI.................................................. 5
Art. 8 - Domanda di concessione per occupazione permanente...................................................................... 5
Art. 9 - Domanda di autorizzazione per occupazione temporanea................................................................... 6
Art. 10 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni .................................................. 6
Art. 11 - Concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ........................................ 6
Art. 12 - Obblighi del titolare di concessione/autorizzazione ............................................................................. 7
Art. 13 - Rimborso di spese.............................................................................................................................. 7
Art. 14 - Deposito cauzionale............................................................................................................................ 7
Art. 15 - Autorizzazione di altri Uffici comunali o di altri Enti - Diritti di terzi ...................................................... 7
Art. 16 - Revoca e cessazione anticipata di concessioni o di autorizzazioni (art. 41) ....................................... 8
Art. 17 - Decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni ........................................................................... 8
Art. 18 - Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni ......................................................................... 9
Art. 19 - Norme per l'esecuzione dei lavori....................................................................................................... 9
Art. 20 - Occupazioni abusive (art. 42 co. 2)..................................................................................................... 9
CAPO 3 - DISCIPLINA E TARIFFE.................................................................................................................. 9
Art. 21 - Oggetto della tassa (art. 44)................................................................................................................ 9
Art. 22 - Disciplina della tassa e criteri di determinazione delle tariffe (art. 44 co. 1) ...................................... 10
Art. 23 - Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (art. 44 co. 1) ............................................... 10
Art. 24 - Occupazione con tende fisse e retrattili (art. 44 co. 1)...................................................................... 10
Art. 25 - Passi carrabili (art. 44 co.3 - 10)....................................................................................................... 10
Art. 26 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili e abolizione dei passi non utilizzati (art. 44 co. 11) ......11
Art. 27 - Autovetture per trasporto pubblico (taxi) (art. 44 co. 12)................................................................... 12
Art. 28 - Occupazione di suolo e sottosuolo (art. 46 e 47).............................................................................. 12
Art. 29 - Distributori di carburante (art. 48)..................................................................................................... 12
Art. 30 - Distributori di tabacchi (art. 48 co. 7)................................................................................................ 13
Art. 31 - Oggetto della tassa (art. 45).............................................................................................................. 13
Art. 32 - Disciplina della tassa e criteri di determinazione delle tariffe (art. 45 co. 1) ...................................... 14
Art. 33 - Occupazioni con tende e simili (art. 45 co. 3)................................................................................... 14
Art. 34 - Occupazioni per fiere e festeggiamenti (art. 45 co. 4) ....................................................................... 14
Art. 35 - Occupazioni con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45
co. 5)............................................................................................................................................................... 14
Art. 36 - Occupazioni temporanee di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93 (art. 45 co. 5) ............................................ 15
Art. 37 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli (art. 45 co. 5) . 15
Art. 38 - Occupazioni con autovetture di uso privato (art. 45 co. 6) ................................................................ 15
Art. 39 - Occupazioni per l'esercizio di attività edilizia (art. 45 co. 6 bis) ......................................................... 15
Art. 40 - Manifestazioni politiche, culturali e sportive (art. 45 co. 7) ................................................................ 15
Art. 41- Occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o ricorrenti................................................ 16
(art. 45 co. 8).................................................................................................................................................. 16
CAPO 4 - ESENZIONI, ACCERTAMENTI, DENUNCIA E VERSAMENTI ..................................................... 16
Art. 42 - Esenzioni (art. 49)............................................................................................................................. 16
Art. 43 - Denuncia e versamento della tassa (art. 50)..................................................................................... 17
Art. 44 - Accertamenti e rimborsi (art. 51 co. 1 - 4 e 6)................................................................................... 18
Art. 45 - Riscossione coattiva (art. 51 co. 5)................................................................................................... 18
Art. 46 - Affidamento del servizio di riscossione e di accertamento (art. 52).................................................. 18
CAPO 5 - SANZIONI E CONTENZIOSO....................................................................................................... 18
Art. 47 - Sanzioni (art. 53)............................................................................................................................... 18
Art. 48 - Funzionario Responsabile (art. 54)................................................................................................... 19
Art. 49 - Norme transitorie (art. 56)................................................................................................................. 19
Art. 50 - Pubblicità del Regolamento.............................................................................................................. 19
Art. 51 - Efficacia del regolamento.................................................................................................................. 19
NOTA INTEGRATIVA.................................................................................................................................... 20
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Ambito di applicazione (art. 38 co. 1-3 e 40 co. 2)
1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo
pubblico, effettuate anche senza titolo, e l'occupazione di aree private soggette a
servitù di pubblico passaggio, nonché le modalità per il rilascio delle concessioni e
delle autorizzazioni all'occupazione e l'applicazione della relativa tassa, in
ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, Capo II,
articoli da 38 a 57 e dal Decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566.
Art. 2 - Oggetto della Tassa (art. 38)
1. Sono oggetto della tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza
titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al
demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo
pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili
infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo,
comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in
regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle
quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. In assenza di titolo costitutivo l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico
passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della
collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione
della servitù pubblica per usucapione.
5. Non sono soggette al tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso
sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.
6. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il
centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette
all'imposizione da parte dei comuni medesimi.
7. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile
dei predetti enti o al demanio statale.
Art. 3 - Soggetti Attivi e Passivi (art. 39)
1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o,
in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie
effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Gli eredi, in caso di decesso del titolare dell'atto di concessione originario, sono
obbligati in solido al pagamento della tassa fino ad intervenuta voltura.
Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee, criteri di distinzione (art. 42 co. 1)
1. Sono permanenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere stabile,
effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata
non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di durata inferiore
all'anno.
Art. 5 - Classificazione del Comune (art. 43)
1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, come previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il
Comune di Rovereto, con n. 33.044 abitanti residenti al 31 dicembre 1992, appartiene
alla III classe.
Art. 6 - Classificazione in categorie delle aree comunali (art. 42 co. 3)
1. Agli effetti della graduazione della tassa, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche
di cui all'art. 2 del Regolamento, sono classificate in 3 categorie con deliberazione del
Comune, sentita la Commissione Edilizia.
Art. 7 - Graduazione della tassa (art. 42 co. 3, 4, 5 e 6)
1. La tassa si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in
2.
3.
4.
5.
metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali.
Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla
medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro
quadrato o lineare.1
abrogato.2
abrogato.3
Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che
permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.4
Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a
100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a
1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.
CAPO 2 - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 8 - Domanda di concessione per occupazione permanente
Tutte le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo di un'area pubblica, o
di un'area privata gravata da servitù pubblica, quando hanno carattere permanente,
sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune.
Chiunque intenda occupare, in qualunque modo, gli spazi di cui sopra, deve
presentare al Comune richiesta in bollo su apposito modulo predisposto, contenente
tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie:
− l'area, il soprassuolo o il sottosuolo oggetto dell'occupazione con l'esatta
ubicazione,
− il tipo di occupazione,
− le finalità della stessa,
− la durata richiesta.
In caso di presentazione di più domande di concessione per la stessa area a parità di
condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come nel caso di
richieste contemporanee di titolari di negozi che chiedano la concessione dello spazio
antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
Qualora richiesto dal tipo di occupazione, il Comune potrà prevedere appositi canoni,
cauzioni, nonché disciplinari ai sensi e termini di legge.
Le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono subordinate
all'osservanza delle norme del presente Regolamento, e dei regolamenti di Polizia
Locale, di Igiene Pubblica, dell'Edilizia nonché alle disposizioni del Codice della
strada.
Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, 49.
Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, 49.
3
Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, 49.
4
La facoltà di riduzione della superficie occupata oltre il limite di mille metri quadrati deve essere
esercitata dal Comune con indicazione espressa nel Regolamento.
1
2
1.
2.
3.
4.
Art. 9 - Domanda di autorizzazione per occupazione temporanea
Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa
presentazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di istanza
documentata indicante:
− l'area oggetto dell'occupazione con l'esatta ubicazione
− il tipo di occupazione
− le finalità della stessa
− la durata richiesta.
Una deroga al termine stabilito dal comma precedente può essere concessa nel caso
di occupazioni temporanee di breve durata, non superiore ad 1 giorno, e in caso di
particolare urgenza per la tutela dell'interesse pubblico.
In caso di presentazione di più domande di autorizzazione per la stessa area, a parità
di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come nel caso di
richieste contemporanee di titolari di negozi che chiedano l'autorizzazione dello spazio
antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
Non devono presentare domanda di autorizzazione i soggetti che esercitano il
commercio su aree pubbliche in forma itinerante, oppure coloro che sostano solo per il
tempo necessario per la consegna della merce. La durata della sosta ha rilevanza ai
fini dell'applicazione della tassa qualora sia superiore ai sessanta minuti.
Art. 10 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni
1. La concessione/autorizzazione viene concessa per mezzo di un apposito atto o
deliberazione che disciplina:
- le condizioni alle quali subordinare l'occupazione compresa
- le modalità per l'esecuzione dell'occupazione
- la superficie occupata
- la richiesta eventuale di cauzione
- la durata dell'occupazione indicando il termine iniziale e finale
- il termine entro cui procedere all'occupazione e alla costruzione degli impianti e
manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. La concessione/autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di
natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui
l'occupazione richiesta rechi grave intralcio alla circolazione stradale.
3. Nel caso di occupazioni di breve durata che interessino marciapiedi, piazze e vie
pubbliche, dovranno sempre essere tenute in particolare considerazione, sentita
anche la Commissione Edilizia, le esigenze della circolazione, dell'arredo urbano e
dell'estetica.
Art. 11 - Concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
1. L'atto formale di concessione/autorizzazione deve almeno contenere le seguenti
indicazioni:
− le generalità e il domicilio del concessionario,
− la durata della concessione/autorizzazione data di inizio e fine,
− l'individuazione precisa dello spazio concesso,
− gli obblighi ed i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o dello
spazio pubblico ivi compresa la tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa,
nonché gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Polizia
Municipale,
− l'ammontare della cauzione se richiesta.
2. La concessione/autorizzazione ha carattere personale e non può essere né in parte
né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente.
3. Può essere concessa la voltura a giudizio insindacabile del Comune, previa domanda
di cambiamento dell'intestazione.
4. La concessione/autorizzazione ha valore per la località, la durata, la superficie e l'uso
per il quale è stata rilasciata e non autorizza il titolare anche all'esercizio di altre
attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
Art. 12 - Obblighi del titolare di concessione/autorizzazione
1. Il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione deve garantire il rispetto dei seguenti
obblighi:
- provvedere al pagamento della tassa entro i termini e nei modi fissati,
- limitare l'occupazione allo spazio assegnato,
- non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima
della scadenza,
- custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso
con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi
e consuetudini o imposte dall'Amministrazione,
- curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della
concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di
terzi,
- evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i
prescritti segnali in caso di pericolo,
- eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il
bene occupato,
- risarcire il Comune per ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere
costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori,
- disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di
necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per
ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al
concessionario stesso. Riconoscendo impossibile la coesistenza delle nuove
opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non
concessa, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla
revoca delle concessioni precedenti,
- osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni
contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi
responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del
diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse
sopportare per effetto della concessione,
- il titolare dell'atto autorizzativo deve sempre esibirlo agli incaricati di sopralluoghi e
controlli.
Art. 13 - Rimborso di spese
1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prevedere il rimborso a proprio
vantaggio, di eventuali spese relative a stampati, all'istruttoria o a sopralluoghi o, se la
gestione della tassa è data in concessione, a vantaggio del concessionario.
Art. 14 - Deposito cauzionale
1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa
in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al
demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o a terzi o, in particolari circostanze
che lo giustifichino, l'atto formale di concessione deve contenere l'indicazione
dell'importo adeguato, da versare a titolo di cauzione a garanzia dell'eventuale
risarcimento.
Art. 15 - Autorizzazione di altri Uffici comunali o di altri Enti - Diritti di terzi
1. L'autorizzazione o l'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il
richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a
sua cura e responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di
Pubblica Sicurezza, edilizie ecc.), che a richiesta dovrà esibire.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i
diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.
Art. 16 - Revoca e cessazione anticipata di concessioni o di autorizzazioni (art. 41)
1. La concessione/autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento con decisione
motivata dell'Amministrazione.
2. In caso di occupazioni del sottosuolo la revoca può essere eseguita solo per necessità
dei pubblici servizi. La concessione d'uso sottosuolo pubblico per posa di sottoservizi
è data a titolo precario ed è perciò modificabile o revocabile per qualsiasi motivo di
interesse pubblico a giudizio del Comune, senza obbligo di rimborso di spese ed
indennizzi di sorta.
3. La revoca per esigenze pubbliche di concessioni o autorizzazioni concernenti
l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, anche senza preventiva diffida, e
dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo e riferita al periodo di mancato
godimento dell'area, senza interessi ed al rimborso delle spese necessarie allo
sgombero delle attrezzature mobili.
4. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi:
− quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione di veicoli o danni a terzi
o per motivi di ordine pubblico
− quando il concessionario o i suoi dipendenti tengano un contegno offensivo della
morale pubblica o arrechino disturbo alla quiete pubblica;
− quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza la
preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale;
− quando il concessionario danneggi l'area avuta in concessione;
− per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento
ed in quelli comunali di Polizia, Igiene ed Edilizia, anche dopo apposita diffida.
5. La revoca viene altresì disposta nel caso in cui il titolare dell'atto di
concessione/autorizzazione non abbia dato inizio all'occupazione nei termini fissati
dall'atto; dell'intendimento di revoca il Comune ne dà preavviso all'interessato dando
al medesimo 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
6. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione, entro i
termini di cui all’art. 43 del regolamento comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 47 del regolamento, la revoca immediata della concessione secondo
le modalità di cui al successivo comma 8. Della revoca viene data comunicazione
all’interessato.5
7. Nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato da parte di utenti che non
abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà
l'immediato allontanamento dallo stesso.
8. La revoca viene disposta con provvedimento del Sindaco e con lo stesso può essere
fissato un congruo termine, determinato secondo la valutazione degli uffici competenti,
per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il
quale detti lavori verranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico
dell'inadempiente, con disponibilità anche del deposito cauzionale costituito in sede di
rilascio dell'atto di concessione.
9. La cessazione anticipata per volontà del titolare della concessione/autorizzazione è
possibile su espressa richiesta motivata del medesimo e, in caso di accoglimento da
5
Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.1994, n. 144.
parte del Comune, dopo verifica dell'effettiva cessazione dell'occupazione, dà diritto al
rimborso della tassa pagata in anticipo e riferita al periodo di mancato godimento
dell'area, senza interessi.
Art. 17 - Decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni
1. La concessione decade quando avvenga il passaggio del bene concesso dal demanio
al patrimonio del Comune, nei modi e nelle forme di legge.
2. Della decadenza il Comune deve dare congruo preavviso al concessionario.
Art. 18 - Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni
1. Il Comune ha la facoltà, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine
pubblico, di prescrivere lo sgombero temporaneo delle aree concesse, senza diritto di
indennizzo alcuno ai concessionari.
2. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare, nei termini indicati, allo sgombero, senza
possibilità di sollevare eccezioni od opposizioni e senza diritto ad indennizzi da parte
del Comune.
Art. 19 - Norme per l'esecuzione dei lavori
1. Il concessionario nell'esecuzione dei lavori, deve osservare le norme tecniche e
pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Inoltre deve
garantire il rispetto delle prescrizioni generali e particolari che possono essere previste
nell'atto di concessione e in dettaglio.
- non creare intralcio alla circolazione stradale o disturbo alla quiete pubblica o a
terzi;
- non utilizzare l'area pubblica per scarico o deposito di materiali non autorizzati
dagli organi comunali o da altre autorità;
- non scaricare acque reflue sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità,
provvedere alla loro canalizzazione, nel rispetto delle norme igieniche richieste
dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- provvedere all'allestimento di adeguati ripari atti al contenimento dei materiali
utilizzati per evitare che un eventuale spargimento possa interessare i suoli
adiacenti sia pubblici che privati; provvedere inoltre all'allestimento di mezzi idonei
alla salvaguardia dei passanti e degli addetti ai lavori. In caso di sinistro o danno la
responsabilità sarà interamente a carico del concessionario.
1.
2.
3.
Art. 20 - Occupazioni abusive (art. 42 co. 2)
Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale
previsto nella concessione o autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente
quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di
carattere ordinario aumentata del 20 per cento.
Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o protratte dopo la revoca
o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle
sanzioni penali e civili previste dalla normativa in vigore, in aggiunta al pagamento
della tassa prevista.
Il Comune ha la facoltà di disporre la cessazione dell'occupazione sia in via
amministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del
possesso, come previsto dall'art. 823 del Codice Civile.
CAPO 3 - DISCIPLINA E TARIFFE
OCCUPAZIONE PERMANENTE
Art. 21 - Oggetto della tassa (art. 44)
1. Sono considerate permanenti le occupazioni di cui all'art. 4 del presente
Regolamento, come ad esempio quelle realizzate mediante:
− chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, fioriere o altro manufatto stabile,
porta insegne, tende fisse o retrattili e infissi di qualsiasi natura o specie portanti
pubblicità, annunzi e simili che comunque proiettino sul suolo;
− isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
− passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade,
comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
− occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi,
impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle
reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle
reti stesse, nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro,
cemento, travi o tralicci;
− occupazione di suolo o di sottosuolo con distributori di carburante e relativi
serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari.
Art. 22 - Disciplina della tassa e criteri di determinazione delle tariffe (art. 44 co. 1)
1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali
corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe
deliberate dal Comune, entro i limiti stabiliti dalla legge e graduata a seconda della
categoria ove si inserisce l'area occupata.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa non è dovuta dall'anno successivo a
condizione che sia stata presentata denuncia di cessazione dell'occupazione entro il
31 dicembre dell'anno in corso.
Art. 23 - Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (art. 44 co. 1)
1. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa applicabile è
quella relativa all'occupazione del suolo comunale ridotta ad un terzo.6
2. La superficie tassabile è rappresentata dalla proiezione verticale della forma del
manufatto sul suolo.
Art. 24 - Occupazione con tende fisse e retrattili (art. 44 co. 1)
1. Le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico
sono esenti dalla tassa.7
Art. 25 - Passi carrabili (art. 44 co.3 - 10)8
1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di
pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque,
da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà
privata.
6
7
8
Riduzione prevista per legge fino ad un terzo.
Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 30.12.2005, n. 61. Si applica
a partire dal 1 gennaio 2006.
Con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49 è stato stabilito di non applicare
questo articolo a partire dal 1 gennaio 1997 fino a rettifica.
2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso
per la profondità del marciapiede o del manufatto.
3. Sono considerati altresì passi carrabili, assoggettabili alla tassa, quei passi atipici che
si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione,
o prospicienti aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della
tassazione, la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per la
profondità del manufatto insistente sulla pertinenza dell'area interessata riservata al
passaggio pedonale.
4. Sono considerati passi carrabili le opere costruite anche con coperture di fossi o
canali e realizzate con riferimento a specifiche unità immobiliari ed allo scopo di
facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse; sono altresì passi carrabili quei manufatti
costituiti da semplice smusso dei marciapiedi per i fini di cui sopra, in tal caso il
manufatto tassabile è lo smusso.
5. La tariffa applicata ai passi carrabili è pari al 50 per cento di quella ordinaria relativa
alle occupazioni permanenti, deliberata dal Comune secondo i limiti minimo e
massimo fissato dalla Legge.
6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con
riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati.
L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
7. abrogato.9
8. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma
precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare, previo rilascio di
apposito cartello segnaletico, la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi
medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può
comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna
opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La
tassa va determinata con tariffa ordinaria, prevista per la categoria di riferimento
dell'occupazione, ridotta al 10 per cento.10
9. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi
oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario
dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da
qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria, prevista per la categoria di riferimento
dell'occupazione, è ridotta al 10%.11
10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa
ordinaria, prevista per la categoria di riferimento dell'occupazione, è ridotta al 30%.12
Art. 26 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili e abolizione dei passi non
utilizzati (art. 44 co. 11)13
1. La tassa può essere definitivamente assolta, su espressa richiesta del contribuente,
mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del
tributo.
2. Il soggetto interessato all'affrancazione è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del
Comune apposita istanza comprovante l'avvenuta affrancazione con l'indicazione del
passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di
versamento, entro i dieci giorni successivi il versamento stesso.
3. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è eseguito il versamento
Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49.
Riduzione prevista per legge fino al 10 per cento.
11
Riduzione prevista per legge fino al 10 per cento.
12
Riduzione prevista per legge fino al 30 per cento.
13
Con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49 è stato stabilito di non applicare
questo articolo a partire dal 1 gennaio 1997 fino a rettifica.
9
10
e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza di affrancazione, al
riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta delle somme non versate
sospendendo l'efficacia dell'affrancamento fino al pagamento delle stesse.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento
di affrancazione è da considerarsi definitivo.
6. In ogni caso14, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili e
su loro espressa richiesta, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al
Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del
richiedente.
7. Il soggetto interessato all'abolizione del passo carrabile è tenuto a comunicare
all'Ufficio Tributi del Comune apposita istanza comprovante la data di fine lavori. Entro
60 giorni da tale comunicazione il Comune, dopo la verifica della regolarità delle opere
di messa in pristino, provvede a dichiarare definitiva l'abolizione.
8. L'abolizione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è dichiarata definitiva e non
esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 27 - Autovetture per trasporto pubblico (taxi) (art. 44 co. 12)15
Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree
a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti
assegnati.
La tariffa è determinata sulla base della tariffa ordinaria prevista per la categoria di
riferimento dell'occupazione moltiplicata per la superficie risultante dall'atto di
concessione e la tassa ricade sul soggetto/i titolare/i della concessione.
Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio
dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative,
a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto. I soci comunque
rimangono obbligati in solido al pagamento dell'intera tassa in caso di inadempienza
della cooperativa.
Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più
soggetti titolari di licenze per il servizio pubblico, in tempi diversi nell'arco della
giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti.
Qualora in corso d'anno si verifichino variazioni in aumento o diminuzione dei titolari
delle licenze o della superficie occupata, la tassa non sarà oggetto di ricalcolo.
Art. 28 - Occupazione di suolo e sottosuolo (art. 46 e 47)
1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione
delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati
alle reti stesse, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade
comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a
servitù di pubblico passaggio. La tariffa è fissata con deliberazione in base ai valori
minimi e massimi stabiliti dalla legge.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di
14
15
Sia nel caso di passo carrabile costruito direttamente dal Comune o dal proprietario previo
rilascio di concessione.
Con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1999, n. 82 è stato stabilito di esonerare dal
pagamento della tassa in oggetto le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto
pubblico, a partire dal 1 gennaio 2000. Parimenti sono state esonerate dal pagamento della
tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto privato nelle aree pubbliche
a ciò destinate (parcheggi a pagamento in superficie) – concessione di suolo pubblico per
realizzare parcheggi privati.
erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.16
3. Il Comune che provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle
condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre oltre la tassa di cui al comma
1, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può
superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.
4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è
determinata in misura forfetaria sulla base delle tariffe fissate con deliberazione di cui
ai commi precedenti.
Art. 29 - Distributori di carburante (art. 48)
1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei
e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una
tassa annuale entro i limiti indicati dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 507/93.
2. La tassa è graduata in rapporto alla località del territorio comunale sulla quale insiste
l'impianto; a tal fine il territorio è suddiviso in:
− centro abitato comprendente la zona racchiusa tra gli assi viari di Via Brennero dal
cartello nord di Rovereto, Via Abetone, Via Benacense, Via S. Maria, P.zza
Podestà, Via della Fosse, Viale dei Colli dal raccordo con Via Valbusa Grande,
P.zza Rosmini, C.so Bettini, V.le Trento;
− zona limitrofa l'area intermedia tra il centro abitato e i sobborghi;
− sobborghi e zone periferiche Sacco-S.Giorgio, Lizzanella, Lizzana, Marco, Noriglio
e la Zona Industriale;
− frazioni tutto il rimanente ambito del territorio.
3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio
sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore
capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.
E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente
capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dalla deliberazione di cui
sopra, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un
quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del
suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di
distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi
sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una
superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree
pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali
o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la
superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di
occupazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento, ove per convenzione non
siano dovuti diritti maggiori.
Art. 30 - Distributori di tabacchi (art. 48 co. 7)
1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e
la conseguente occupazione del suolo o sottosuolo comunale è dovuta una tassa
annuale entro i limiti indicati dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/93.
16
Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49.
OCCUPAZIONE TEMPORANEA
Art. 31 - Oggetto della tassa (art. 45)
1. Sono considerate temporanee le occupazioni di cui all'art. 4 del presente
Regolamento, come ad esempio quelle realizzate con:
− steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori
stradali e sotterranei, depositi materiali
− parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili,
comprese le loro carovane
− tavoli e sedie, ombrelloni, tende solari, esposizioni di merci nella pubblica via,
recinti di piante ornamentali, o altri manufatti non stabili posti all'esterno dei
pubblici esercizi o di laboratori artigianali o industriali
− qualsiasi tipo di materiale depositato sul suolo pubblico o privato gravato da
servitù di pubblico passaggio e fatto stazionare nello stesso luogo oltre il tempo
necessario alle operazioni di carico e scarico.
Art. 32 - Disciplina della tassa e criteri di determinazione delle tariffe (art. 45 co. 1)
1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie
2.
3.
4.
5.
6.
occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente
regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, secondo tariffe
deliberate dal Comune nell'ambito di valori minimi e massimi fissati per legge. 17
Per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.18
La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, a metro quadrato o a
metro lineare, a tal fine vengono stabilite le seguenti fasce orarie:19
−
I dalle 08.00 alle 14.00
−
II dalle 14.00 alle 20.00
−
III dalle 20.00 alle 08.00
Nell'ambito di tali fasce, rispettivamente, le misure delle tariffe giornaliere sono le
seguenti:
Minimo per mq20 Massimo per mq
−
I L. 900 - I L. 5.000
−
II L. 350 - II L. 2.000
−
III L. 250 - III L. 1.000
La misura delle tariffe viene deliberata dal Comune nell'ambito di tali valori minimi e
massimi.
In ogni caso le misure di tariffe dell’occupazione di suolo comunale e di spazi
sovrastanti e sottostanti il suolo determinate per ore o fasce orarie non possono
essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione e
indipendentemente da ogni riduzione, a L. 250 al mq. per giorno ed a L. 150 per metro
quadrato e per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni,
giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate
in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.21
Art. 33 - Occupazioni con tende e simili (art. 45 co. 3)22
1. Le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico
Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49.
Riduzione prevista per legge dal 20 al 50 per cento.
19
Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49.
20
Comma così aggiornato secondo i nuovi valori minimi di legge con deliberazione del Consiglio
comunale 27.11.1996, n. 49.
21
Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49.
17
18
sono esenti dalla tassa.23
2. Sono assimilate alle tende quelle strutture mobili che assolvono sostanzialmente la
stessa funzione delle tende.
Art. 34 - Occupazioni per fiere e festeggiamenti (art. 45 co. 4)
1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di
quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, la tariffa non viene aumentata24.
Art. 35 - Occupazioni con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello
spettacolo viaggiante (art. 45 co. 5)
1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80 per cento.
Art. 36 - Occupazioni temporanee di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93 (art. 45 co. 5)
1. Le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93
sono ridotte del 50 %.25
Art. 37 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e
produttori agricoli (art. 45 co. 5)
1. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi 26 e da produttori
agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50 per cento.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 38 - Occupazioni con autovetture di uso privato (art. 45 co. 6)
Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal
Comune sono soggette alla tassa con tariffa ridotta del 30 per cento.27
Per aree destinate ad occupazione con autovetture di uso privato si intendono quelle
destinate a parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o
strumento di diverso genere atti a determinare, in relazione alla durata della sosta,
l'entità della tassa e degli altri oneri eventualmente dovuti.
Il Comune fissa con deliberazione le aree destinate a parcheggio custodito o a
parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica
della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta.
L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del
parcheggio ed è comprensiva della tassa occupazione suolo di cui al comma 1.
Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al
pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie
concessa.
Art. 39 - Occupazioni per l'esercizio di attività edilizia (art. 45 co. 6 bis)
1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è
Con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49 è stato stabilito di non applicare
questo articolo a partire dal 1 gennaio 1997 fino a rettifica.
23
Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 30.12.2005, n. 61. Si applica
a partire dal 1 gennaio 2006.
24
L'aumento consentito dalla legge è fino al 50 per cento.
25
Si tratta di occupazioni relative a scavo e messa in pristino dell'asse viario (per manutenzione o
altro), aventi carattere strumentale per la posa e manutenzione di cavi, condutture ecc.
26
La riduzione prevista per i pubblici esercizi non si estende anche agli esercizi commerciali poiché
l'attività è diversa gli esercizi commerciali vendono merce per asporto mentre i pubblici esercizi
somministrano alimenti e bevande per il consumo sul posto oltre che vendere per asporto.
27
Per legge è consentito l'aumento o la riduzione della tariffa fino al 30 per cento.
22
ridotta del 50 per cento.28
2. Per le occupazioni conseguenti a concessioni relative ad attività di cantieri edili la
tassa viene calcolata per il periodo esposto nell'atto di concessione se indicato, o
altrimenti dalla data dell'atto. E' consentito, solo su presentazione di apposita
denuncia a cura dell'interessato, ed accurata verifica degli uffici competenti,
individuare il periodo a partire dalla effettiva data di inizio dell'occupazione.
3. Il versamento della tassa deve essere eseguito non oltre il termine previsto per
l'occupazione medesima. In caso di proroghe successive dei termini per la durata
dell'occupazione, la tassa viene integrata, entro il termine della nuova scadenza,
dell'importo corrispondente al periodo aggiuntivo.
Art. 40 - Manifestazioni politiche, culturali e sportive (art. 45 co. 7)
1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e
sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
Sono politiche quelle manifestazioni, poste in essere da partiti, gruppi politici
riconosciuti o da organizzazioni sindacali, dirette al raggiungimento di una specifica
finalità politica. Sono culturali quelle attività che sostanzialmente e oggettivamente
costituiscono un concreto contributo alla crescita e all'arricchimento culturale dei
singoli.
2. Sono esonerati dall’obbligo del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche coloro i quali promuovono quelle manifestazioni o iniziative a carattere
politico, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.29
Art. 41- Occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o ricorrenti
(art. 45 co. 8)
1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verifichino con
carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa
ridotta del 50 per cento.30
CAPO 4 - ESENZIONI, ACCERTAMENTI, DENUNCIA E VERSAMENTI
Art. 42 - Esenzioni (art. 49)
1. Sono esenti dalla tassa le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 dicembre 1993 n.
507 e s.m. e precisamente:
− le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro
consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti
pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura
e ricerca scientifica;
− le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di
trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non
contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità,
Nell'agevolazione rientrano le attività esercitate da imprese e anche da privati e la riduzione si
cumula con tutte le altre previste dall'art. 45 del D.Lgs. 507/93; la riduzione consentita dalla legge
è fino al 50 per cento.
29
Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49.
30
L'agevolazione non può essere subordinata ad alcuna condizione ma opera per il solo fatto della
durata dell'occupazione, la riduzione inoltre si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente
applicabili.
28
2.
3.
4.
5.
sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
− le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di
linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei
posteggi ad esse assegnati;
− le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei
regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli
per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
− le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista,
all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o
alla provincia al termine della concessione medesima;
− le occupazioni di aree cimiteriali;
− gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
Se dette occupazioni sono effettuate dalle Aziende Municipalizzate, sia all'interno che
all'esterno del territorio, ove non sia intervenuta la trasformazione ai sensi dell'art. 45
della L.R. 1/93, le stesse non possono essere considerate come autonomo centro di
imputazione tributaria rispetto al Comune, pertanto le occupazioni rientrano nella
casistica degli esoneri. A norma dell'art. 66, 14 comma del D.L. 30 agosto 1993 n. 331
convertito in Legge 29 ottobre 1993 n. 427, nei confronti delle Aziende Municipalizzate
si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello
dell'acquisizione della personalità giuridica, le disposizioni tributarie applicabili al
Comune.
Non sono esonerate dalla tassazione le occupazioni indirettamente correlate
all'esercizio del culto, quali i passi carrabili per l'accesso alle parrocchie, le
occupazioni temporanee realizzate da imprese per la ristrutturazione di edifici di culto
o quelle effettuate, nell'ambito di manifestazioni religiose, con intenti culturali o di
semplice divertimento.
Sono altresì esenti dalla tassa le occupazioni effettuate da soggetti cui viene conferito
dal Comune l'incarico per l'organizzazione operativa di manifestazioni culturali,
sportive, ricreative, promozionali e per le quali ne sostiene direttamente, nella totalità o
in parte, le spese.
Sono comunque tenuti al pagamento della tassa i soggetti che ottengono dal Comune
il semplice patrocinio e/o contributi per iniziative promosse dagli stessi.
Art. 43 - Denuncia e versamento della tassa (art. 50)
1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994
e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti
di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono presentare al Comune apposita
denuncia, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima.
2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune ed è
prodotta anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi
dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si
realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente
dovuto, gli estremi del versamento e in allegato anche l'attestazione del versamento
medesimo.
4. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del
tributo nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale,
sempre che non si siano verificate variazioni dell'occupazione stessa.
5. Per le occupazioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento il versamento della
tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le
variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e
6.
7.
8.
9.
il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di
conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria
comunale con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze,
ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune,
utilizzando lo speciale modello approvato dal Ministero delle Finanze o anche
mediante conto corrente postale. Gli importi vanno arrotondati alle mille lire inferiori o
superiori a seconda che la frazione sia inferiore o sia uguale o superiore alle 500 lire.
Non devono essere eseguiti versamenti qualora l’importo da versare sia inferiore a L.
15.000.31
abrogato.32
Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento
della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente,
da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime.
Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti o mercati,
effettuate in modo non ricorrente e non connesse ad alcun previo atto del Comune, il
pagamento della tassa è effettuato secondo le modalità di cui al comma precedente.33
Art. 44 - Accertamenti e rimborsi (art. 51 co. 1 - 4 e 6)
1. In caso di mancato riconoscimento dell'errore materiale o di calcolo da parte del
2.
3.
4.
5.
contribuente, il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di
infedeltà34, inesattezza35 ed incompletezza36 delle medesime, ovvero all'accertamento
d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. Il Comune emette apposito
avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le soprattasse e gli
interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento.
Gli avvisi di accertamento sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al
contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in
cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere
presentata.
Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni,
l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui al comma
precedente, separatamente per ciascun anno.
I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle
somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento,
ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il
Comune sull'istanza di rimborso provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione
della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in
ragione del 7 per cento per semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.
Resta salvo comunque quanto disposto dall'art. 51 del D.Lgs. 507/93.
Art. 45 - Riscossione coattiva (art. 51 co. 5)
1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68
Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.1994, n. 144 e
27.11.1996, n. 49.
32
Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.1994, n. 144.
33
Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.1994, 144.
34
Non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati
e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta.
35
Non è il caso di errore materiale ma una inesattezza delle indicazioni fornite nella denuncia che,
in concorso con l'elemento dell'infedeltà, ha determinato l'entità della tassa in misura diversa da
quella dovuta.
36
Insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa.
31
del DPR 28 gennaio 1988 n. 43, e pertanto deve essere eseguita dai concessionari
del servizio, mediante ruolo e in un'unica soluzione. Il credito derivante
dall'applicazione della tassa è assistito da privilegio generale sui beni mobili del
debitore, ai sensi dell'art. 2752 del Codice civile.
Art. 46 - Affidamento del servizio di riscossione e di accertamento (art. 52)
1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più
conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione
ad apposita azienda speciale di cui all'art. 44 della L.R. 1/93, ovvero ai soggetti iscritti
all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/93. A tal fine si applicano le
disposizioni previste in materia di pubblicità e pubbliche affissioni.
CAPO 5 - SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 47 - Sanzioni (art. 53)
1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per
cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per
cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei
30 giorni successivi alla data di scadenza di cui all'art. 41 del presente regolamento, le
soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e
al 10 per cento.
4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in
ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
Art. 48 - Funzionario Responsabile (art. 54)
1. Secondo quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di
gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per
l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli
avvisi, i provvedimenti relativi e predispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente
spettano al concessionario, il quale è tenuto anche alla registrazione di tutti i
versamenti effettuati al Comune, in ordine cronologico progressivo, con l'annotazione
degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere o dei versamenti mediante conto
corrente postale.
Art. 49 - Norme transitorie (art. 56)
1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come stabilito a sensi dell'art. 56 del D.Lgs.
507/93, commi 4 e 11/bis.
Art. 50 - Pubblicità del Regolamento
1. Copia del presente regolamento, a norma della Legge Regionale 13/93 e dello Statuto
comunale, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione
in qualsiasi momento.
Art. 51 - Efficacia del regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio
1994, a norma dell'art. 81 del D.Lgs. 507/93.
NOTA INTEGRATIVA
Con deliberazione del Consiglio Comunale 24.10.1994, n. 118 si è provveduto a classificare,
ai fini dell’applicazione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, il territorio comunale in
tre categorie come di seguito indicato:
CATEGORIA A
CATEGORIA B
CATEGORIA C
centro storico di Rovereto, gli assi viari di viale Trento e corso Bettini, via
Brennero, via Abetone fino all’incrocio con la S.S. 240 e la medesima S.S.
240 fino al semaforo di ingresso alla zona industriale, nonché i principali assi
viari cittadini costituiti da via Baratieri, via Paoli, via Dante, p.zza S. Maria,
via Benacense, v.le della Vittoria, via Pasubio e via all’Adige (rientrano nella
categoria tutte le superfici prospicienti alle vie indicate anche se rientranti
rispetto all’asse viario).
zona limitrofa di Rovereto rispetto a quanto ricompresso nella categoria A,
compresi i sobborghi di Sacco – S. Giorgio, Lizzanella, Lizzana, Marco,
Noriglio (ad eccezione delle località Moietto, Cisterna, Senter, Zaffoni,
Saltaria, Toldi) fino ai confini dei medesimi, nonché la Zona Industriale di
Rovereto (rientrano nella categoria anche i tratti di strade statali e provinciali
che attraversano detta zona).
frazioni situate su tutto il territorio rimanente non ricompreso nella categoria
A e B (rientrano nella categoria anche i tratti di strade statali e provinciali che
attraversano detta zona).
Con deliberazione del Consiglio Comunale 24.10.1994, n. 119 si è deliberato di:
1.
applicare con decorrenza dal 1 gennaio 1994 la Tassa Occupazione Spazi e Aree
Pubbliche istituita con decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.;
2.
attribuire, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto e in relazione alla popolazione residente al
31 dicembre 1992, al Comune di Rovereto la III (terza) classe di appartenenza;
3.
attribuire alla Categoria A, come individuata con apposita deliberazione, la tariffa base di
seguito indicata e alle categorie diverse dalla prima le riduzioni rispetto alla tariffa base
nelle seguenti misure:
CATEGORIA B : riduzione del 15%
CATEGORIA C : riduzione del 20%;
4.
applicare a decorrere dal 1 gennaio 1995 le tariffe previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e
48 del D.Lgs. 507/93 come di seguito indicato:
OCCUPAZIONE PERMANENTE
A. Occupazione del suolo comunale (art. 44 co. 1 D.Lgs. 507/93)
1.
Categoria
A
B
C
Importo annuo per metro quadrato
L. 54.000
L. 45.900
L. 43.200
2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo
rispetto alla tariffa A1:
A
B
C
L. 18.000
L. 15.300
L. 14.400
3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la
tariffa è ridotta al 30 per cento ed è la seguente37
A
B
C
L. 16.200
L. 13.770
L. 12.960
B. Occupazione con passi carrabili (art. 44 co. 3-10 D.Lgs. 507/93)38
1. Per le occupazioni con passi carrabili realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di
handicap la tariffa è pari al 50% di quella indicata al punto A1:
A
B
C
L. 27.000
L. 22.950
L. 21.600
2. Per le occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la
tariffa di cui la punto A1 è ridotta del 70% ed è la seguente:
A
B
C
L. 16.200
L. 13.770
L. 12.960
3. Per le occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non destinati a
soggetti portatori di handicap si applica la tariffa di cui al punto B1 per una superficie fino a mq.
9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10%.
4. Per le occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti
portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati la tariffa di cui al punto A1 è
ridotta al 10%:
A
B
C
37
38
L. 5.400
L. 4.590
L. 4.320
In base alla deliberazione del Consiglio comunale 30.12.2005, n. 61, le occupazioni (permanenti) con
tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico sono esenti dalla tassa, a partire dal 1
gennaio 2006. Vedi art. 24 del Regolamento.
In base alla deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49, non si applicano l’art. 25 (passi
carrabili) e l’art. 26 (affrancazione della tassa sui passi carrabili e abolizione dei passi non utilizzati) del
Regolamento, a partire dal 1 gennaio 1997 e fino a rettifica.
5. Nel caso di divieto ad utilizzare l'area antistante gli accessi carrabili, per esigenze di viabilità e
solo su presentazione di specifica istanza da parte del contribuente, la tariffa A1 è ridotta al
10%:
A
B
C
L. 5.400
L. 4.590
L. 4.320
C. Occupazione permanente con autovetture per trasporto pubblico (Taxi) (art. 44 co. 12 D.Lgs.
507/93)39
Per tali occupazioni si applica la tariffa di cui al punto A1 moltiplicata per la superficie risultante
dall'atto di concessione.
D. Occupazioni del suolo e del sottosuolo (artt. 46 e 47 D.Lgs. 507/93)
1. Per le occupazioni con cavi, condutture impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche
o telefoniche ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di
erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché
gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari
delle condutture principali, la tariffa è la seguente:
Categoria
Importo
A
B
C
L. 250.000 per Km o frazione
L. 212.500 per Km o frazione
L. 200.000 per Km o frazione
2. Per gli innesti o allacci dei privati agli impianti di erogazione di pubblici servizi, posti in essere
per l'allaccio o innesto a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale di ubicazione delle
condutture o impianti, o insistenti su strade diverse la tassa è la seguente:
Categoria
Importo
A
B
C
L. 50.000 per Km o frazione
L. 42.500 per Km o frazione
L. 40.000 per Km o frazione
3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie la tariffa unica annuale è la seguente:
39
Categoria
Importo fino a 5 km
Per ogni Km o fraz. Sup. a 5 km
A, B, C
L. 100.000
L. 20.0000
In base alla deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1999, n. 82, a partire dal 1 gennaio 2000, sono
state esonerate dal pagamento della tassa in oggetto le occupazioni permanenti con autovetture adibite a
trasporto pubblico (taxi) e privato (parcheggi a pagamento in superficie) nelle aree pubbliche a ciò
destinate. Vedi art. 27 del Regolamento.
4. Nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli
impianti, in aggiunta alla tassa applicabile secondo le tariffe di cui al punto D1 deve essere
corrisposto un contributo una tantum nelle spese di costruzione non superiore al 50% delle
spese medesime.
E. Occupazione con distributori di carburante (art. 48 D.Lgs. 507/93)
1. Per l'impianto e l'esercizio di ogni distributore di carburante munito di un solo serbatoio di
capacità non superiore a 3.000 litri e limitatamente all'occupazione del suolo e sottosuolo
pubblico di cui all'art. 28 del Regolamento comunale per la T.O.S.A.P., la tassa annua applicata
è la seguente:
Categoria
A) centro abitato
B) zona limitrofa
C) sobborghi e zone periferiche
D) frazioni
Importo
L. 84.000
L. 54.000
L. 30.000
L. 15.000
2. Se il serbatoio è di capacità superiore a 3.000 litri la tassa di cui al punto E1 è aumentata di un
quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri, con la tolleranza del 5% sulla misura della
capacità.
3. Se il distributore di carburante è munito di 2 o più serbatoi autonomi, la tassa si applica
autonomamente per ciascuno di essi.
4. Se il distributore di carburante è munito di 2 o più serbatoi raccordati fra loro, la tassa di cui al
punto E1 è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per
ogni mille litri degli altri serbatoi.
F. Occupazione con distributori di tabacchi (art. 48 D.Lgs. 507/93)
Per le occupazioni di suolo e sottosuolo conseguenti all'impianto di ogni apparecchio automatico
per la distribuzione di tabacchi. La tassa annua è la seguente:
Categoria
A) centro abitato
B) zona limitrofa
C) frazioni, sobborghi e zone periferiche
Importo
L. 30.000
L. 20.000
L. 15.000
OCCUPAZIONE TEMPORANEA
G. Occupazione del suolo comunale (art. 45 D.Lgs. 507/93)
1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione e alla
superficie occupata, le seguenti tariffe al mq per fasce orarie:
Categoria
A
Fasce orarie
8.00 - 14.00
Totale per fasce
2.500
Importo orario
416.6
14.00 - 20.00
1.000
166.6
20.00 - 8.00
500
41.6
B
8.00 - 14.00
14.00 - 20.00
20.00 - 8.00
2.125
850
425
354.1
141.6
35.4
C
8.00 - 14.00
14.00 - 20.00
2.000
800
333.3
133.3
20.00 - 8.00
400
33.3
2. Qualora la durata dell’occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta dal 50%.
3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (es. cantieri
per posa cavi o per manutenzione) per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 la tariffa di cui al
punto G1 è ridotta del 50% ed è la seguente:
Categoria
A
Fasce orarie
8.00 - 14.00
14.00 - 20.00
20.00 - 8.00
Totale per fasce
1.250
500
250
Importo orario
208.3
83.3
20.8
B
8.00 - 14.00
14.00 - 20.00
20.00 - 8.00
1.062.5
850
212.5
354.1
177.05
17.7
C
8.00 - 14.00
14.00 - 20.00
20.00 - 8.00
1.000
400
200
166.65
66.65
16.65
4. Per le occupazioni con tende e simili, di cui all'art. 45 co. 3 del D.Lgs. 507/93, la tariffa di cui al
punto G1 è ridotta al 30 % ed è al seguente:40
Categoria
A
B
40
Fasce orarie
8.00 - 14.00
14.00 - 20.00
20.00 - 8.00
Totale per fasce
750
300
150
Importo orario
125
50
12.5
8.00 - 14.00
14.00 - 20.00
20.00 - 8.00
637.5
255
127.5
106.25
42.5
10.62
In base alla deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49 le occupazioni (temporanee) con
tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico sono esenti dalla tassa, a partire dal 1
gennaio 1997 e fino a rettifica. Vedi art. 33 del Regolamento.
C
8.00 - 14.00
14.00 - 20.00
20.00 - 8.00
600
240
120
100
40
10
Non è in questo caso consentita la riduzione di cui al punto G3.
5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle
realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la
tariffa stabilita in relazione alle singole categorie non è aumentata. Sulla misura della tariffa così
determinata possono computarsi le agevolazioni previste per specifiche fattispecie impositive.
6. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune,
la tariffa base di cui al punto G1 è diminuita del 30%.
7. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie, la tariffa di cui al punto G1 è
ridotta del 50%, sia per attività esercitate da imprese che da privati. La riduzione si cumula con
tutte le altre previste.
E. Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo comunale (art. 47 D.Lgs. 507/93)
Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture,
impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo
o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici, la tassa
è applicata in misura forfettaria come segue:
a) OCCUPAZIONE DI DURATA NON SUPERIORE AI 30 GIORNI
Categoria
A
B
C
Tariffa fino a 1 Km
L. 20.000
L. 17.000
L. 16.000
Tariffa oltre il Km + 50% in più
L. 30.000
L. 25.000
L. 24.000
b) OCCUPAZIONE DI DURATA COMPRESA TRA I 30 E 90 GIORNI
La tariffa di cui al punto a) è aumentata del 30%.
c) OCCUPAZIONE DI DURATA COMPRESA TRA I 90 E I 180 GIORNI
La tariffa di cui al punto a) è aumentata del 50%.
d) OCCUPAZIONE DI DURATA SUPERIORE AI 180 GIORNI
La tariffa di cui al punto a) è aumentata del 100%.