REGOLAMENTO PER L`OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
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REGOLAMENTO PER L`OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
Comune di Rovereto Provincia di Trento REGOLAMENTO PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP) Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 24.10.1994, n. 117 Modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.1994, n. 144 del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49 del Consiglio comunale 17.12.1999, n. 82 del Consiglio comunale 30.12.2005, n. 61 INDICE Comune di Rovereto........................................................................................................................................ 1 CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI.............................................................................................................. 4 Art. 1 - Ambito di applicazione (art. 38 co. 1-3 e 40 co. 2)................................................................................ 4 Art. 2 - Oggetto della Tassa (art. 38)................................................................................................................ 4 Art. 3 - Soggetti Attivi e Passivi (art. 39)........................................................................................................... 4 Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee, criteri di distinzione (art. 42 co. 1) .......................................... 4 Art. 5 - Classificazione del Comune (art. 43).................................................................................................... 4 Art. 6 - Classificazione in categorie delle aree comunali (art. 42 co. 3)............................................................ 4 Art. 7 - Graduazione della tassa (art. 42 co. 3, 4, 5 e 6)................................................................................... 5 CAPO 2 - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI.................................................. 5 Art. 8 - Domanda di concessione per occupazione permanente...................................................................... 5 Art. 9 - Domanda di autorizzazione per occupazione temporanea................................................................... 6 Art. 10 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni .................................................. 6 Art. 11 - Concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ........................................ 6 Art. 12 - Obblighi del titolare di concessione/autorizzazione ............................................................................. 7 Art. 13 - Rimborso di spese.............................................................................................................................. 7 Art. 14 - Deposito cauzionale............................................................................................................................ 7 Art. 15 - Autorizzazione di altri Uffici comunali o di altri Enti - Diritti di terzi ...................................................... 7 Art. 16 - Revoca e cessazione anticipata di concessioni o di autorizzazioni (art. 41) ....................................... 8 Art. 17 - Decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni ........................................................................... 8 Art. 18 - Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni ......................................................................... 9 Art. 19 - Norme per l'esecuzione dei lavori....................................................................................................... 9 Art. 20 - Occupazioni abusive (art. 42 co. 2)..................................................................................................... 9 CAPO 3 - DISCIPLINA E TARIFFE.................................................................................................................. 9 Art. 21 - Oggetto della tassa (art. 44)................................................................................................................ 9 Art. 22 - Disciplina della tassa e criteri di determinazione delle tariffe (art. 44 co. 1) ...................................... 10 Art. 23 - Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (art. 44 co. 1) ............................................... 10 Art. 24 - Occupazione con tende fisse e retrattili (art. 44 co. 1)...................................................................... 10 Art. 25 - Passi carrabili (art. 44 co.3 - 10)....................................................................................................... 10 Art. 26 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili e abolizione dei passi non utilizzati (art. 44 co. 11) ......11 Art. 27 - Autovetture per trasporto pubblico (taxi) (art. 44 co. 12)................................................................... 12 Art. 28 - Occupazione di suolo e sottosuolo (art. 46 e 47).............................................................................. 12 Art. 29 - Distributori di carburante (art. 48)..................................................................................................... 12 Art. 30 - Distributori di tabacchi (art. 48 co. 7)................................................................................................ 13 Art. 31 - Oggetto della tassa (art. 45).............................................................................................................. 13 Art. 32 - Disciplina della tassa e criteri di determinazione delle tariffe (art. 45 co. 1) ...................................... 14 Art. 33 - Occupazioni con tende e simili (art. 45 co. 3)................................................................................... 14 Art. 34 - Occupazioni per fiere e festeggiamenti (art. 45 co. 4) ....................................................................... 14 Art. 35 - Occupazioni con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45 co. 5)............................................................................................................................................................... 14 Art. 36 - Occupazioni temporanee di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93 (art. 45 co. 5) ............................................ 15 Art. 37 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli (art. 45 co. 5) . 15 Art. 38 - Occupazioni con autovetture di uso privato (art. 45 co. 6) ................................................................ 15 Art. 39 - Occupazioni per l'esercizio di attività edilizia (art. 45 co. 6 bis) ......................................................... 15 Art. 40 - Manifestazioni politiche, culturali e sportive (art. 45 co. 7) ................................................................ 15 Art. 41- Occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o ricorrenti................................................ 16 (art. 45 co. 8).................................................................................................................................................. 16 CAPO 4 - ESENZIONI, ACCERTAMENTI, DENUNCIA E VERSAMENTI ..................................................... 16 Art. 42 - Esenzioni (art. 49)............................................................................................................................. 16 Art. 43 - Denuncia e versamento della tassa (art. 50)..................................................................................... 17 Art. 44 - Accertamenti e rimborsi (art. 51 co. 1 - 4 e 6)................................................................................... 18 Art. 45 - Riscossione coattiva (art. 51 co. 5)................................................................................................... 18 Art. 46 - Affidamento del servizio di riscossione e di accertamento (art. 52).................................................. 18 CAPO 5 - SANZIONI E CONTENZIOSO....................................................................................................... 18 Art. 47 - Sanzioni (art. 53)............................................................................................................................... 18 Art. 48 - Funzionario Responsabile (art. 54)................................................................................................... 19 Art. 49 - Norme transitorie (art. 56)................................................................................................................. 19 Art. 50 - Pubblicità del Regolamento.............................................................................................................. 19 Art. 51 - Efficacia del regolamento.................................................................................................................. 19 NOTA INTEGRATIVA.................................................................................................................................... 20 CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Ambito di applicazione (art. 38 co. 1-3 e 40 co. 2) 1. Il presente Regolamento disciplina le occupazioni di suolo, sottosuolo e soprassuolo pubblico, effettuate anche senza titolo, e l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, nonché le modalità per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni all'occupazione e l'applicazione della relativa tassa, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legislativo 15.11.1993 n. 507, Capo II, articoli da 38 a 57 e dal Decreto legislativo 28 dicembre 1993 n. 566. Art. 2 - Oggetto della Tassa (art. 38) 1. Sono oggetto della tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. 2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione di balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa. 3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio. 4. In assenza di titolo costitutivo l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione. 5. Non sono soggette al tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica. 6. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi. 7. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dei predetti enti o al demanio statale. Art. 3 - Soggetti Attivi e Passivi (art. 39) 1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio. 2. Gli eredi, in caso di decesso del titolare dell'atto di concessione originario, sono obbligati in solido al pagamento della tassa fino ad intervenuta voltura. Art. 4 - Occupazioni permanenti e temporanee, criteri di distinzione (art. 42 co. 1) 1. Sono permanenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti. 2. Sono temporanee le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di durata inferiore all'anno. Art. 5 - Classificazione del Comune (art. 43) 1. Agli effetti dell'applicazione della tassa, come previsto dall'art. 43 del D.Lgs. 507/93, il Comune di Rovereto, con n. 33.044 abitanti residenti al 31 dicembre 1992, appartiene alla III classe. Art. 6 - Classificazione in categorie delle aree comunali (art. 42 co. 3) 1. Agli effetti della graduazione della tassa, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui all'art. 2 del Regolamento, sono classificate in 3 categorie con deliberazione del Comune, sentita la Commissione Edilizia. Art. 7 - Graduazione della tassa (art. 42 co. 3, 4, 5 e 6) 1. La tassa si determina in base all’effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in 2. 3. 4. 5. metri lineari con arrotondamento all’unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.1 abrogato.2 abrogato.3 Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.4 Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati. CAPO 2 - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI 1. 2. 3. 4. 5. Art. 8 - Domanda di concessione per occupazione permanente Tutte le occupazioni di suolo pubblico, soprassuolo o sottosuolo di un'area pubblica, o di un'area privata gravata da servitù pubblica, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune. Chiunque intenda occupare, in qualunque modo, gli spazi di cui sopra, deve presentare al Comune richiesta in bollo su apposito modulo predisposto, contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie: − l'area, il soprassuolo o il sottosuolo oggetto dell'occupazione con l'esatta ubicazione, − il tipo di occupazione, − le finalità della stessa, − la durata richiesta. In caso di presentazione di più domande di concessione per la stessa area a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come nel caso di richieste contemporanee di titolari di negozi che chiedano la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce. Qualora richiesto dal tipo di occupazione, il Comune potrà prevedere appositi canoni, cauzioni, nonché disciplinari ai sensi e termini di legge. Le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche sono subordinate all'osservanza delle norme del presente Regolamento, e dei regolamenti di Polizia Locale, di Igiene Pubblica, dell'Edilizia nonché alle disposizioni del Codice della strada. Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, 49. Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, 49. 3 Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, 49. 4 La facoltà di riduzione della superficie occupata oltre il limite di mille metri quadrati deve essere esercitata dal Comune con indicazione espressa nel Regolamento. 1 2 1. 2. 3. 4. Art. 9 - Domanda di autorizzazione per occupazione temporanea Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di istanza documentata indicante: − l'area oggetto dell'occupazione con l'esatta ubicazione − il tipo di occupazione − le finalità della stessa − la durata richiesta. Una deroga al termine stabilito dal comma precedente può essere concessa nel caso di occupazioni temporanee di breve durata, non superiore ad 1 giorno, e in caso di particolare urgenza per la tutela dell'interesse pubblico. In caso di presentazione di più domande di autorizzazione per la stessa area, a parità di condizioni, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come nel caso di richieste contemporanee di titolari di negozi che chiedano l'autorizzazione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce. Non devono presentare domanda di autorizzazione i soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, oppure coloro che sostano solo per il tempo necessario per la consegna della merce. La durata della sosta ha rilevanza ai fini dell'applicazione della tassa qualora sia superiore ai sessanta minuti. Art. 10 - Procedimento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni 1. La concessione/autorizzazione viene concessa per mezzo di un apposito atto o deliberazione che disciplina: - le condizioni alle quali subordinare l'occupazione compresa - le modalità per l'esecuzione dell'occupazione - la superficie occupata - la richiesta eventuale di cauzione - la durata dell'occupazione indicando il termine iniziale e finale - il termine entro cui procedere all'occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare. 2. La concessione/autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi grave intralcio alla circolazione stradale. 3. Nel caso di occupazioni di breve durata che interessino marciapiedi, piazze e vie pubbliche, dovranno sempre essere tenute in particolare considerazione, sentita anche la Commissione Edilizia, le esigenze della circolazione, dell'arredo urbano e dell'estetica. Art. 11 - Concessione/autorizzazione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche 1. L'atto formale di concessione/autorizzazione deve almeno contenere le seguenti indicazioni: − le generalità e il domicilio del concessionario, − la durata della concessione/autorizzazione data di inizio e fine, − l'individuazione precisa dello spazio concesso, − gli obblighi ed i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico ivi compresa la tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa, nonché gli elementi essenziali per gli opportuni controlli da parte della Polizia Municipale, − l'ammontare della cauzione se richiesta. 2. La concessione/autorizzazione ha carattere personale e non può essere né in parte né in toto ceduta o subconcessa dal titolare richiedente. 3. Può essere concessa la voltura a giudizio insindacabile del Comune, previa domanda di cambiamento dell'intestazione. 4. La concessione/autorizzazione ha valore per la località, la durata, la superficie e l'uso per il quale è stata rilasciata e non autorizza il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione. Art. 12 - Obblighi del titolare di concessione/autorizzazione 1. Il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione deve garantire il rispetto dei seguenti obblighi: - provvedere al pagamento della tassa entro i termini e nei modi fissati, - limitare l'occupazione allo spazio assegnato, - non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza, - custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o imposte dall'Amministrazione, - curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi, - evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo, - eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato, - risarcire il Comune per ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori, - disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e, in caso di necessità, prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendo impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non concessa, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti, - osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione, - il titolare dell'atto autorizzativo deve sempre esibirlo agli incaricati di sopralluoghi e controlli. Art. 13 - Rimborso di spese 1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prevedere il rimborso a proprio vantaggio, di eventuali spese relative a stampati, all'istruttoria o a sopralluoghi o, se la gestione della tassa è data in concessione, a vantaggio del concessionario. Art. 14 - Deposito cauzionale 1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune o a terzi o, in particolari circostanze che lo giustifichino, l'atto formale di concessione deve contenere l'indicazione dell'importo adeguato, da versare a titolo di cauzione a garanzia dell'eventuale risarcimento. Art. 15 - Autorizzazione di altri Uffici comunali o di altri Enti - Diritti di terzi 1. L'autorizzazione o l'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi a sua cura e responsabilità eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (commerciali, di Pubblica Sicurezza, edilizie ecc.), che a richiesta dovrà esibire. 2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente. Art. 16 - Revoca e cessazione anticipata di concessioni o di autorizzazioni (art. 41) 1. La concessione/autorizzazione è revocabile in qualsiasi momento con decisione motivata dell'Amministrazione. 2. In caso di occupazioni del sottosuolo la revoca può essere eseguita solo per necessità dei pubblici servizi. La concessione d'uso sottosuolo pubblico per posa di sottoservizi è data a titolo precario ed è perciò modificabile o revocabile per qualsiasi motivo di interesse pubblico a giudizio del Comune, senza obbligo di rimborso di spese ed indennizzi di sorta. 3. La revoca per esigenze pubbliche di concessioni o autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico è sempre possibile, anche senza preventiva diffida, e dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo e riferita al periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi ed al rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili. 4. In particolare la revoca viene disposta per i seguenti motivi: − quando le occupazioni arrechino disturbo alla circolazione di veicoli o danni a terzi o per motivi di ordine pubblico − quando il concessionario o i suoi dipendenti tengano un contegno offensivo della morale pubblica o arrechino disturbo alla quiete pubblica; − quando il concessionario ceda ad altri l'uso dello spazio a lui assegnato senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale; − quando il concessionario danneggi l'area avuta in concessione; − per mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in quelli comunali di Polizia, Igiene ed Edilizia, anche dopo apposita diffida. 5. La revoca viene altresì disposta nel caso in cui il titolare dell'atto di concessione/autorizzazione non abbia dato inizio all'occupazione nei termini fissati dall'atto; dell'intendimento di revoca il Comune ne dà preavviso all'interessato dando al medesimo 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 6. Il mancato pagamento della tassa dovuta per qualunque tipo di occupazione, entro i termini di cui all’art. 43 del regolamento comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dall’art. 47 del regolamento, la revoca immediata della concessione secondo le modalità di cui al successivo comma 8. Della revoca viene data comunicazione all’interessato.5 7. Nel caso di occupazione di aree adibite a pubblico mercato da parte di utenti che non abbiano ottenuto regolare atto autorizzativo, il mancato pagamento comporterà l'immediato allontanamento dallo stesso. 8. La revoca viene disposta con provvedimento del Sindaco e con lo stesso può essere fissato un congruo termine, determinato secondo la valutazione degli uffici competenti, per l'esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale detti lavori verranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, con disponibilità anche del deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione. 9. La cessazione anticipata per volontà del titolare della concessione/autorizzazione è possibile su espressa richiesta motivata del medesimo e, in caso di accoglimento da 5 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.1994, n. 144. parte del Comune, dopo verifica dell'effettiva cessazione dell'occupazione, dà diritto al rimborso della tassa pagata in anticipo e riferita al periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi. Art. 17 - Decadenza delle concessioni o delle autorizzazioni 1. La concessione decade quando avvenga il passaggio del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune, nei modi e nelle forme di legge. 2. Della decadenza il Comune deve dare congruo preavviso al concessionario. Art. 18 - Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni 1. Il Comune ha la facoltà, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, di prescrivere lo sgombero temporaneo delle aree concesse, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari. 2. Il concessionario ha l'obbligo di ottemperare, nei termini indicati, allo sgombero, senza possibilità di sollevare eccezioni od opposizioni e senza diritto ad indennizzi da parte del Comune. Art. 19 - Norme per l'esecuzione dei lavori 1. Il concessionario nell'esecuzione dei lavori, deve osservare le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Inoltre deve garantire il rispetto delle prescrizioni generali e particolari che possono essere previste nell'atto di concessione e in dettaglio. - non creare intralcio alla circolazione stradale o disturbo alla quiete pubblica o a terzi; - non utilizzare l'area pubblica per scarico o deposito di materiali non autorizzati dagli organi comunali o da altre autorità; - non scaricare acque reflue sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, nel rispetto delle norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità; - provvedere all'allestimento di adeguati ripari atti al contenimento dei materiali utilizzati per evitare che un eventuale spargimento possa interessare i suoli adiacenti sia pubblici che privati; provvedere inoltre all'allestimento di mezzi idonei alla salvaguardia dei passanti e degli addetti ai lavori. In caso di sinistro o danno la responsabilità sarà interamente a carico del concessionario. 1. 2. 3. Art. 20 - Occupazioni abusive (art. 42 co. 2) Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o protratte dopo la revoca o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili previste dalla normativa in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa prevista. Il Comune ha la facoltà di disporre la cessazione dell'occupazione sia in via amministrativa, sia avvalendosi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso, come previsto dall'art. 823 del Codice Civile. CAPO 3 - DISCIPLINA E TARIFFE OCCUPAZIONE PERMANENTE Art. 21 - Oggetto della tassa (art. 44) 1. Sono considerate permanenti le occupazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, come ad esempio quelle realizzate mediante: − chioschi, edicole, casotti, pensiline, vetrinette, fioriere o altro manufatto stabile, porta insegne, tende fisse o retrattili e infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunzi e simili che comunque proiettino sul suolo; − isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale; − passi carrabili attraverso marciapiedi, strade o passi laterali sulle strade, comunque stabiliti per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi; − occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie; occupazioni con pali di legno, ferro, cemento, travi o tralicci; − occupazione di suolo o di sottosuolo con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari. Art. 22 - Disciplina della tassa e criteri di determinazione delle tariffe (art. 44 co. 1) 1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. 2. La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe deliberate dal Comune, entro i limiti stabiliti dalla legge e graduata a seconda della categoria ove si inserisce l'area occupata. 3. Per le occupazioni permanenti la tassa non è dovuta dall'anno successivo a condizione che sia stata presentata denuncia di cessazione dell'occupazione entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Art. 23 - Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo (art. 44 co. 1) 1. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo la tariffa applicabile è quella relativa all'occupazione del suolo comunale ridotta ad un terzo.6 2. La superficie tassabile è rappresentata dalla proiezione verticale della forma del manufatto sul suolo. Art. 24 - Occupazione con tende fisse e retrattili (art. 44 co. 1) 1. Le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico sono esenti dalla tassa.7 Art. 25 - Passi carrabili (art. 44 co.3 - 10)8 1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. 6 7 8 Riduzione prevista per legge fino ad un terzo. Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 30.12.2005, n. 61. Si applica a partire dal 1 gennaio 2006. Con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49 è stato stabilito di non applicare questo articolo a partire dal 1 gennaio 1997 fino a rettifica. 2. La tassa è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto. 3. Sono considerati altresì passi carrabili, assoggettabili alla tassa, quei passi atipici che si presentano con l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospicienti aree private gravate da servitù pubblica, considerando ai fini della tassazione, la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per la profondità del manufatto insistente sulla pertinenza dell'area interessata riservata al passaggio pedonale. 4. Sono considerati passi carrabili le opere costruite anche con coperture di fossi o canali e realizzate con riferimento a specifiche unità immobiliari ed allo scopo di facilitare l'accesso dei veicoli alle stesse; sono altresì passi carrabili quei manufatti costituiti da semplice smusso dei marciapiedi per i fini di cui sopra, in tal caso il manufatto tassabile è lo smusso. 5. La tariffa applicata ai passi carrabili è pari al 50 per cento di quella ordinaria relativa alle occupazioni permanenti, deliberata dal Comune secondo i limiti minimo e massimo fissato dalla Legge. 6. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento. 7. abrogato.9 8. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, può vietare, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera, né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, prevista per la categoria di riferimento dell'occupazione, ridotta al 10 per cento.10 9. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi oggettivi, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa ordinaria, prevista per la categoria di riferimento dell'occupazione, è ridotta al 10%.11 10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa ordinaria, prevista per la categoria di riferimento dell'occupazione, è ridotta al 30%.12 Art. 26 - Affrancazione della tassa sui passi carrabili e abolizione dei passi non utilizzati (art. 44 co. 11)13 1. La tassa può essere definitivamente assolta, su espressa richiesta del contribuente, mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. 2. Il soggetto interessato all'affrancazione è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi del Comune apposita istanza comprovante l'avvenuta affrancazione con l'indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento, entro i dieci giorni successivi il versamento stesso. 3. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è eseguito il versamento Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49. Riduzione prevista per legge fino al 10 per cento. 11 Riduzione prevista per legge fino al 10 per cento. 12 Riduzione prevista per legge fino al 30 per cento. 13 Con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49 è stato stabilito di non applicare questo articolo a partire dal 1 gennaio 1997 fino a rettifica. 9 10 e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso. 4. Il Comune provvede, entro sei mesi dal ricevimento dell'istanza di affrancazione, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta delle somme non versate sospendendo l'efficacia dell'affrancamento fino al pagamento delle stesse. 5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione è da considerarsi definitivo. 6. In ogni caso14, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili e su loro espressa richiesta, possono ottenere l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente. 7. Il soggetto interessato all'abolizione del passo carrabile è tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune apposita istanza comprovante la data di fine lavori. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Comune, dopo la verifica della regolarità delle opere di messa in pristino, provvede a dichiarare definitiva l'abolizione. 8. L'abolizione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è dichiarata definitiva e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso. 1. 2. 3. 4. 5. Art. 27 - Autovetture per trasporto pubblico (taxi) (art. 44 co. 12)15 Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati. La tariffa è determinata sulla base della tariffa ordinaria prevista per la categoria di riferimento dell'occupazione moltiplicata per la superficie risultante dall'atto di concessione e la tassa ricade sul soggetto/i titolare/i della concessione. Qualora l'area sia stata concessa a cooperative, costituite e organizzate per l'esercizio dell'attività di trasporto pubblico, la tassazione va operata in capo a dette cooperative, a prescindere dal numero dei soci occupanti il medesimo posto. I soci comunque rimangono obbligati in solido al pagamento dell'intera tassa in caso di inadempienza della cooperativa. Qualora, sulla base dell'atto di concessione, il posto o più posti siano occupabili da più soggetti titolari di licenze per il servizio pubblico, in tempi diversi nell'arco della giornata, la tassa va ripartita in proporzione tra i vari soggetti occupanti. Qualora in corso d'anno si verifichino variazioni in aumento o diminuzione dei titolari delle licenze o della superficie occupata, la tassa non sarà oggetto di ricalcolo. Art. 28 - Occupazione di suolo e sottosuolo (art. 46 e 47) 1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio. La tariffa è fissata con deliberazione in base ai valori minimi e massimi stabiliti dalla legge. 2. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di 14 15 Sia nel caso di passo carrabile costruito direttamente dal Comune o dal proprietario previo rilascio di concessione. Con deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1999, n. 82 è stato stabilito di esonerare dal pagamento della tassa in oggetto le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico, a partire dal 1 gennaio 2000. Parimenti sono state esonerate dal pagamento della tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto privato nelle aree pubbliche a ciò destinate (parcheggi a pagamento in superficie) – concessione di suolo pubblico per realizzare parcheggi privati. erogazione di pubblici servizi, la tassa non si applica.16 3. Il Comune che provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo "una tantum" nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime. 4. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata in misura forfetaria sulla base delle tariffe fissate con deliberazione di cui ai commi precedenti. Art. 29 - Distributori di carburante (art. 48) 1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale entro i limiti indicati dall'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 507/93. 2. La tassa è graduata in rapporto alla località del territorio comunale sulla quale insiste l'impianto; a tal fine il territorio è suddiviso in: − centro abitato comprendente la zona racchiusa tra gli assi viari di Via Brennero dal cartello nord di Rovereto, Via Abetone, Via Benacense, Via S. Maria, P.zza Podestà, Via della Fosse, Viale dei Colli dal raccordo con Via Valbusa Grande, P.zza Rosmini, C.so Bettini, V.le Trento; − zona limitrofa l'area intermedia tra il centro abitato e i sobborghi; − sobborghi e zone periferiche Sacco-S.Giorgio, Lizzanella, Lizzana, Marco, Noriglio e la Zona Industriale; − frazioni tutto il rimanente ambito del territorio. 3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità. 4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dalla deliberazione di cui sopra, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi. 5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 6. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui all'art. 21 del presente Regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori. Art. 30 - Distributori di tabacchi (art. 48 co. 7) 1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale entro i limiti indicati dall'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 507/93. 16 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49. OCCUPAZIONE TEMPORANEA Art. 31 - Oggetto della tassa (art. 45) 1. Sono considerate temporanee le occupazioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento, come ad esempio quelle realizzate con: − steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra occupazione per lavori stradali e sotterranei, depositi materiali − parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane − tavoli e sedie, ombrelloni, tende solari, esposizioni di merci nella pubblica via, recinti di piante ornamentali, o altri manufatti non stabili posti all'esterno dei pubblici esercizi o di laboratori artigianali o industriali − qualsiasi tipo di materiale depositato sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio e fatto stazionare nello stesso luogo oltre il tempo necessario alle operazioni di carico e scarico. Art. 32 - Disciplina della tassa e criteri di determinazione delle tariffe (art. 45 co. 1) 1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie 2. 3. 4. 5. 6. occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui all'art. 6 del presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime, secondo tariffe deliberate dal Comune nell'ambito di valori minimi e massimi fissati per legge. 17 Per le occupazioni di durata superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento.18 La tassa si applica in relazione alle ore di effettiva occupazione, a metro quadrato o a metro lineare, a tal fine vengono stabilite le seguenti fasce orarie:19 − I dalle 08.00 alle 14.00 − II dalle 14.00 alle 20.00 − III dalle 20.00 alle 08.00 Nell'ambito di tali fasce, rispettivamente, le misure delle tariffe giornaliere sono le seguenti: Minimo per mq20 Massimo per mq − I L. 900 - I L. 5.000 − II L. 350 - II L. 2.000 − III L. 250 - III L. 1.000 La misura delle tariffe viene deliberata dal Comune nell'ambito di tali valori minimi e massimi. In ogni caso le misure di tariffe dell’occupazione di suolo comunale e di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell’occupazione e indipendentemente da ogni riduzione, a L. 250 al mq. per giorno ed a L. 150 per metro quadrato e per giorno per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive.21 Art. 33 - Occupazioni con tende e simili (art. 45 co. 3)22 1. Le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente su suolo pubblico Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49. Riduzione prevista per legge dal 20 al 50 per cento. 19 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49. 20 Comma così aggiornato secondo i nuovi valori minimi di legge con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49. 21 Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49. 17 18 sono esenti dalla tassa.23 2. Sono assimilate alle tende quelle strutture mobili che assolvono sostanzialmente la stessa funzione delle tende. Art. 34 - Occupazioni per fiere e festeggiamenti (art. 45 co. 4) 1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa non viene aumentata24. Art. 35 - Occupazioni con installazione di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45 co. 5) 1. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80 per cento. Art. 36 - Occupazioni temporanee di cui all'art. 46 D.Lgs. 507/93 (art. 45 co. 5) 1. Le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 sono ridotte del 50 %.25 Art. 37 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli (art. 45 co. 5) 1. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi 26 e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto le tariffe sono ridotte al 50 per cento. 1. 2. 3. 4. 5. Art. 38 - Occupazioni con autovetture di uso privato (art. 45 co. 6) Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune sono soggette alla tassa con tariffa ridotta del 30 per cento.27 Per aree destinate ad occupazione con autovetture di uso privato si intendono quelle destinate a parcheggio appositamente delimitato, custodito o provvisto di parchimetri o strumento di diverso genere atti a determinare, in relazione alla durata della sosta, l'entità della tassa e degli altri oneri eventualmente dovuti. Il Comune fissa con deliberazione le aree destinate a parcheggio custodito o a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta. L'individuazione della specifica tariffa oraria è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio ed è comprensiva della tassa occupazione suolo di cui al comma 1. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa. Art. 39 - Occupazioni per l'esercizio di attività edilizia (art. 45 co. 6 bis) 1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, la tariffa è Con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49 è stato stabilito di non applicare questo articolo a partire dal 1 gennaio 1997 fino a rettifica. 23 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 30.12.2005, n. 61. Si applica a partire dal 1 gennaio 2006. 24 L'aumento consentito dalla legge è fino al 50 per cento. 25 Si tratta di occupazioni relative a scavo e messa in pristino dell'asse viario (per manutenzione o altro), aventi carattere strumentale per la posa e manutenzione di cavi, condutture ecc. 26 La riduzione prevista per i pubblici esercizi non si estende anche agli esercizi commerciali poiché l'attività è diversa gli esercizi commerciali vendono merce per asporto mentre i pubblici esercizi somministrano alimenti e bevande per il consumo sul posto oltre che vendere per asporto. 27 Per legge è consentito l'aumento o la riduzione della tariffa fino al 30 per cento. 22 ridotta del 50 per cento.28 2. Per le occupazioni conseguenti a concessioni relative ad attività di cantieri edili la tassa viene calcolata per il periodo esposto nell'atto di concessione se indicato, o altrimenti dalla data dell'atto. E' consentito, solo su presentazione di apposita denuncia a cura dell'interessato, ed accurata verifica degli uffici competenti, individuare il periodo a partire dalla effettiva data di inizio dell'occupazione. 3. Il versamento della tassa deve essere eseguito non oltre il termine previsto per l'occupazione medesima. In caso di proroghe successive dei termini per la durata dell'occupazione, la tassa viene integrata, entro il termine della nuova scadenza, dell'importo corrispondente al periodo aggiuntivo. Art. 40 - Manifestazioni politiche, culturali e sportive (art. 45 co. 7) 1. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. Sono politiche quelle manifestazioni, poste in essere da partiti, gruppi politici riconosciuti o da organizzazioni sindacali, dirette al raggiungimento di una specifica finalità politica. Sono culturali quelle attività che sostanzialmente e oggettivamente costituiscono un concreto contributo alla crescita e all'arricchimento culturale dei singoli. 2. Sono esonerati dall’obbligo del pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche coloro i quali promuovono quelle manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l’area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.29 Art. 41- Occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o ricorrenti (art. 45 co. 8) 1. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore al mese o che si verifichino con carattere ricorrente, il Comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.30 CAPO 4 - ESENZIONI, ACCERTAMENTI, DENUNCIA E VERSAMENTI Art. 42 - Esenzioni (art. 49) 1. Sono esenti dalla tassa le occupazioni di cui all'art. 49 del D.Lgs. 15 dicembre 1993 n. 507 e s.m. e precisamente: − le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica; − le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, Nell'agevolazione rientrano le attività esercitate da imprese e anche da privati e la riduzione si cumula con tutte le altre previste dall'art. 45 del D.Lgs. 507/93; la riduzione consentita dalla legge è fino al 50 per cento. 29 Comma aggiunto con deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49. 30 L'agevolazione non può essere subordinata ad alcuna condizione ma opera per il solo fatto della durata dell'occupazione, la riduzione inoltre si cumula con tutte le altre riduzioni eventualmente applicabili. 28 2. 3. 4. 5. sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere; − le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati; − le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci; − le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima; − le occupazioni di aree cimiteriali; − gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap. Se dette occupazioni sono effettuate dalle Aziende Municipalizzate, sia all'interno che all'esterno del territorio, ove non sia intervenuta la trasformazione ai sensi dell'art. 45 della L.R. 1/93, le stesse non possono essere considerate come autonomo centro di imputazione tributaria rispetto al Comune, pertanto le occupazioni rientrano nella casistica degli esoneri. A norma dell'art. 66, 14 comma del D.L. 30 agosto 1993 n. 331 convertito in Legge 29 ottobre 1993 n. 427, nei confronti delle Aziende Municipalizzate si applicano, fino al termine del terzo anno dell'esercizio successivo a quello dell'acquisizione della personalità giuridica, le disposizioni tributarie applicabili al Comune. Non sono esonerate dalla tassazione le occupazioni indirettamente correlate all'esercizio del culto, quali i passi carrabili per l'accesso alle parrocchie, le occupazioni temporanee realizzate da imprese per la ristrutturazione di edifici di culto o quelle effettuate, nell'ambito di manifestazioni religiose, con intenti culturali o di semplice divertimento. Sono altresì esenti dalla tassa le occupazioni effettuate da soggetti cui viene conferito dal Comune l'incarico per l'organizzazione operativa di manifestazioni culturali, sportive, ricreative, promozionali e per le quali ne sostiene direttamente, nella totalità o in parte, le spese. Sono comunque tenuti al pagamento della tassa i soggetti che ottengono dal Comune il semplice patrocinio e/o contributi per iniziative promosse dagli stessi. Art. 43 - Denuncia e versamento della tassa (art. 50) 1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti di cui all'art. 3 del presente regolamento, devono presentare al Comune apposita denuncia, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. 2. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune ed è prodotta anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto, gli estremi del versamento e in allegato anche l'attestazione del versamento medesimo. 4. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale, sempre che non si siano verificate variazioni dell'occupazione stessa. 5. Per le occupazioni di cui all'art. 28 del presente Regolamento il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e 6. 7. 8. 9. il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero direttamente presso la tesoreria comunale con le modalità stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune, utilizzando lo speciale modello approvato dal Ministero delle Finanze o anche mediante conto corrente postale. Gli importi vanno arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione sia inferiore o sia uguale o superiore alle 500 lire. Non devono essere eseguiti versamenti qualora l’importo da versare sia inferiore a L. 15.000.31 abrogato.32 Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere, festeggiamenti o mercati, effettuate in modo non ricorrente e non connesse ad alcun previo atto del Comune, il pagamento della tassa è effettuato secondo le modalità di cui al comma precedente.33 Art. 44 - Accertamenti e rimborsi (art. 51 co. 1 - 4 e 6) 1. In caso di mancato riconoscimento dell'errore materiale o di calcolo da parte del 2. 3. 4. 5. contribuente, il Comune provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà34, inesattezza35 ed incompletezza36 delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. Il Comune emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di 60 giorni per il pagamento. Gli avvisi di accertamento sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, separatamente per ciascun anno. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune sull'istanza di rimborso provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento. Resta salvo comunque quanto disposto dall'art. 51 del D.Lgs. 507/93. Art. 45 - Riscossione coattiva (art. 51 co. 5) 1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.1994, n. 144 e 27.11.1996, n. 49. 32 Comma abrogato con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.1994, n. 144. 33 Comma così modificato con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.1994, 144. 34 Non corrispondenza degli elementi risultanti dalla denuncia con quelli successivamente accertati e, di conseguenza, non coincidenza tra la tassa pagata e quella effettivamente dovuta. 35 Non è il caso di errore materiale ma una inesattezza delle indicazioni fornite nella denuncia che, in concorso con l'elemento dell'infedeltà, ha determinato l'entità della tassa in misura diversa da quella dovuta. 36 Insufficienza degli elementi idonei alla esatta determinazione della tassa. 31 del DPR 28 gennaio 1988 n. 43, e pertanto deve essere eseguita dai concessionari del servizio, mediante ruolo e in un'unica soluzione. Il credito derivante dall'applicazione della tassa è assistito da privilegio generale sui beni mobili del debitore, ai sensi dell'art. 2752 del Codice civile. Art. 46 - Affidamento del servizio di riscossione e di accertamento (art. 52) 1. Il servizio di accertamento e riscossione della tassa, ove il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale, può essere affidato in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'art. 44 della L.R. 1/93, ovvero ai soggetti iscritti all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/93. A tal fine si applicano le disposizioni previste in materia di pubblicità e pubbliche affissioni. CAPO 5 - SANZIONI E CONTENZIOSO Art. 47 - Sanzioni (art. 53) 1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta. 3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei 30 giorni successivi alla data di scadenza di cui all'art. 41 del presente regolamento, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento. 4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto. Art. 48 - Funzionario Responsabile (art. 54) 1. Secondo quanto disposto dall'art. 54 del D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e predispone i rimborsi. 2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario, il quale è tenuto anche alla registrazione di tutti i versamenti effettuati al Comune, in ordine cronologico progressivo, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere o dei versamenti mediante conto corrente postale. Art. 49 - Norme transitorie (art. 56) 1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come stabilito a sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 507/93, commi 4 e 11/bis. Art. 50 - Pubblicità del Regolamento 1. Copia del presente regolamento, a norma della Legge Regionale 13/93 e dello Statuto comunale, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 51 - Efficacia del regolamento 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994, a norma dell'art. 81 del D.Lgs. 507/93. NOTA INTEGRATIVA Con deliberazione del Consiglio Comunale 24.10.1994, n. 118 si è provveduto a classificare, ai fini dell’applicazione della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche, il territorio comunale in tre categorie come di seguito indicato: CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C centro storico di Rovereto, gli assi viari di viale Trento e corso Bettini, via Brennero, via Abetone fino all’incrocio con la S.S. 240 e la medesima S.S. 240 fino al semaforo di ingresso alla zona industriale, nonché i principali assi viari cittadini costituiti da via Baratieri, via Paoli, via Dante, p.zza S. Maria, via Benacense, v.le della Vittoria, via Pasubio e via all’Adige (rientrano nella categoria tutte le superfici prospicienti alle vie indicate anche se rientranti rispetto all’asse viario). zona limitrofa di Rovereto rispetto a quanto ricompresso nella categoria A, compresi i sobborghi di Sacco – S. Giorgio, Lizzanella, Lizzana, Marco, Noriglio (ad eccezione delle località Moietto, Cisterna, Senter, Zaffoni, Saltaria, Toldi) fino ai confini dei medesimi, nonché la Zona Industriale di Rovereto (rientrano nella categoria anche i tratti di strade statali e provinciali che attraversano detta zona). frazioni situate su tutto il territorio rimanente non ricompreso nella categoria A e B (rientrano nella categoria anche i tratti di strade statali e provinciali che attraversano detta zona). Con deliberazione del Consiglio Comunale 24.10.1994, n. 119 si è deliberato di: 1. applicare con decorrenza dal 1 gennaio 1994 la Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche istituita con decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.; 2. attribuire, ai sensi dell'art. 43 del citato decreto e in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 1992, al Comune di Rovereto la III (terza) classe di appartenenza; 3. attribuire alla Categoria A, come individuata con apposita deliberazione, la tariffa base di seguito indicata e alle categorie diverse dalla prima le riduzioni rispetto alla tariffa base nelle seguenti misure: CATEGORIA B : riduzione del 15% CATEGORIA C : riduzione del 20%; 4. applicare a decorrere dal 1 gennaio 1995 le tariffe previste dagli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 come di seguito indicato: OCCUPAZIONE PERMANENTE A. Occupazione del suolo comunale (art. 44 co. 1 D.Lgs. 507/93) 1. Categoria A B C Importo annuo per metro quadrato L. 54.000 L. 45.900 L. 43.200 2. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa è ridotta ad un terzo rispetto alla tariffa A1: A B C L. 18.000 L. 15.300 L. 14.400 3. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico, la tariffa è ridotta al 30 per cento ed è la seguente37 A B C L. 16.200 L. 13.770 L. 12.960 B. Occupazione con passi carrabili (art. 44 co. 3-10 D.Lgs. 507/93)38 1. Per le occupazioni con passi carrabili realizzati dai privati e non destinati a soggetti portatori di handicap la tariffa è pari al 50% di quella indicata al punto A1: A B C L. 27.000 L. 22.950 L. 21.600 2. Per le occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa di cui la punto A1 è ridotta del 70% ed è la seguente: A B C L. 16.200 L. 13.770 L. 12.960 3. Per le occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune e non destinati a soggetti portatori di handicap si applica la tariffa di cui al punto B1 per una superficie fino a mq. 9; la superficie eventualmente eccedente è calcolata in ragione del 10%. 4. Per le occupazioni con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, non destinati a soggetti portatori di handicap, ma non utilizzabili o di fatto non utilizzati la tariffa di cui al punto A1 è ridotta al 10%: A B C 37 38 L. 5.400 L. 4.590 L. 4.320 In base alla deliberazione del Consiglio comunale 30.12.2005, n. 61, le occupazioni (permanenti) con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico sono esenti dalla tassa, a partire dal 1 gennaio 2006. Vedi art. 24 del Regolamento. In base alla deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49, non si applicano l’art. 25 (passi carrabili) e l’art. 26 (affrancazione della tassa sui passi carrabili e abolizione dei passi non utilizzati) del Regolamento, a partire dal 1 gennaio 1997 e fino a rettifica. 5. Nel caso di divieto ad utilizzare l'area antistante gli accessi carrabili, per esigenze di viabilità e solo su presentazione di specifica istanza da parte del contribuente, la tariffa A1 è ridotta al 10%: A B C L. 5.400 L. 4.590 L. 4.320 C. Occupazione permanente con autovetture per trasporto pubblico (Taxi) (art. 44 co. 12 D.Lgs. 507/93)39 Per tali occupazioni si applica la tariffa di cui al punto A1 moltiplicata per la superficie risultante dall'atto di concessione. D. Occupazioni del suolo e del sottosuolo (artt. 46 e 47 D.Lgs. 507/93) 1. Per le occupazioni con cavi, condutture impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali, la tariffa è la seguente: Categoria Importo A B C L. 250.000 per Km o frazione L. 212.500 per Km o frazione L. 200.000 per Km o frazione 2. Per gli innesti o allacci dei privati agli impianti di erogazione di pubblici servizi, posti in essere per l'allaccio o innesto a unità immobiliari arretrate rispetto alla sede stradale di ubicazione delle condutture o impianti, o insistenti su strade diverse la tassa è la seguente: Categoria Importo A B C L. 50.000 per Km o frazione L. 42.500 per Km o frazione L. 40.000 per Km o frazione 3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie la tariffa unica annuale è la seguente: 39 Categoria Importo fino a 5 km Per ogni Km o fraz. Sup. a 5 km A, B, C L. 100.000 L. 20.0000 In base alla deliberazione del Consiglio comunale 17.12.1999, n. 82, a partire dal 1 gennaio 2000, sono state esonerate dal pagamento della tassa in oggetto le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) e privato (parcheggi a pagamento in superficie) nelle aree pubbliche a ciò destinate. Vedi art. 27 del Regolamento. 4. Nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, in aggiunta alla tassa applicabile secondo le tariffe di cui al punto D1 deve essere corrisposto un contributo una tantum nelle spese di costruzione non superiore al 50% delle spese medesime. E. Occupazione con distributori di carburante (art. 48 D.Lgs. 507/93) 1. Per l'impianto e l'esercizio di ogni distributore di carburante munito di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri e limitatamente all'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico di cui all'art. 28 del Regolamento comunale per la T.O.S.A.P., la tassa annua applicata è la seguente: Categoria A) centro abitato B) zona limitrofa C) sobborghi e zone periferiche D) frazioni Importo L. 84.000 L. 54.000 L. 30.000 L. 15.000 2. Se il serbatoio è di capacità superiore a 3.000 litri la tassa di cui al punto E1 è aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri, con la tolleranza del 5% sulla misura della capacità. 3. Se il distributore di carburante è munito di 2 o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi. 4. Se il distributore di carburante è munito di 2 o più serbatoi raccordati fra loro, la tassa di cui al punto E1 è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri degli altri serbatoi. F. Occupazione con distributori di tabacchi (art. 48 D.Lgs. 507/93) Per le occupazioni di suolo e sottosuolo conseguenti all'impianto di ogni apparecchio automatico per la distribuzione di tabacchi. La tassa annua è la seguente: Categoria A) centro abitato B) zona limitrofa C) frazioni, sobborghi e zone periferiche Importo L. 30.000 L. 20.000 L. 15.000 OCCUPAZIONE TEMPORANEA G. Occupazione del suolo comunale (art. 45 D.Lgs. 507/93) 1. Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione e alla superficie occupata, le seguenti tariffe al mq per fasce orarie: Categoria A Fasce orarie 8.00 - 14.00 Totale per fasce 2.500 Importo orario 416.6 14.00 - 20.00 1.000 166.6 20.00 - 8.00 500 41.6 B 8.00 - 14.00 14.00 - 20.00 20.00 - 8.00 2.125 850 425 354.1 141.6 35.4 C 8.00 - 14.00 14.00 - 20.00 2.000 800 333.3 133.3 20.00 - 8.00 400 33.3 2. Qualora la durata dell’occupazione sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta dal 50%. 3. Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (es. cantieri per posa cavi o per manutenzione) per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/93 la tariffa di cui al punto G1 è ridotta del 50% ed è la seguente: Categoria A Fasce orarie 8.00 - 14.00 14.00 - 20.00 20.00 - 8.00 Totale per fasce 1.250 500 250 Importo orario 208.3 83.3 20.8 B 8.00 - 14.00 14.00 - 20.00 20.00 - 8.00 1.062.5 850 212.5 354.1 177.05 17.7 C 8.00 - 14.00 14.00 - 20.00 20.00 - 8.00 1.000 400 200 166.65 66.65 16.65 4. Per le occupazioni con tende e simili, di cui all'art. 45 co. 3 del D.Lgs. 507/93, la tariffa di cui al punto G1 è ridotta al 30 % ed è al seguente:40 Categoria A B 40 Fasce orarie 8.00 - 14.00 14.00 - 20.00 20.00 - 8.00 Totale per fasce 750 300 150 Importo orario 125 50 12.5 8.00 - 14.00 14.00 - 20.00 20.00 - 8.00 637.5 255 127.5 106.25 42.5 10.62 In base alla deliberazione del Consiglio comunale 27.11.1996, n. 49 le occupazioni (temporanee) con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico sono esenti dalla tassa, a partire dal 1 gennaio 1997 e fino a rettifica. Vedi art. 33 del Regolamento. C 8.00 - 14.00 14.00 - 20.00 20.00 - 8.00 600 240 120 100 40 10 Non è in questo caso consentita la riduzione di cui al punto G3. 5. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa stabilita in relazione alle singole categorie non è aumentata. Sulla misura della tariffa così determinata possono computarsi le agevolazioni previste per specifiche fattispecie impositive. 6. Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa base di cui al punto G1 è diminuita del 30%. 7. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizie, la tariffa di cui al punto G1 è ridotta del 50%, sia per attività esercitate da imprese che da privati. La riduzione si cumula con tutte le altre previste. E. Occupazione del sottosuolo e del soprasuolo comunale (art. 47 D.Lgs. 507/93) Per le occupazioni temporanee di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi, condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici, la tassa è applicata in misura forfettaria come segue: a) OCCUPAZIONE DI DURATA NON SUPERIORE AI 30 GIORNI Categoria A B C Tariffa fino a 1 Km L. 20.000 L. 17.000 L. 16.000 Tariffa oltre il Km + 50% in più L. 30.000 L. 25.000 L. 24.000 b) OCCUPAZIONE DI DURATA COMPRESA TRA I 30 E 90 GIORNI La tariffa di cui al punto a) è aumentata del 30%. c) OCCUPAZIONE DI DURATA COMPRESA TRA I 90 E I 180 GIORNI La tariffa di cui al punto a) è aumentata del 50%. d) OCCUPAZIONE DI DURATA SUPERIORE AI 180 GIORNI La tariffa di cui al punto a) è aumentata del 100%.