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Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 CNS/CBPA-NA/129/08, valida dal 07/04/2008 - Mensile - Euro 0,10 Numero 6 Novembre-Dicembre 2012 ISSN 2039-8964 IL Consulente DEL LAVORO Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro NUMERO 6 ANNO XIII NOVEMBRE / DICEMBRE 2012 mario som Chiuso in redazione il 31 dicembre 2012 editoriale 2 La sfida per il futuro Marina Calderone congresso straordinario ISSN 2039-8964 DEL LAVORO Consulente Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 CNS/CBPA-NA/129/08, valida dal 07/04/2008 - Mensile - Euro 0,10 Numero 1 Gennaio-Febbraio 2012 IL 4 Severino: Consulenti del Lavoro, Persone che vogliono costruire Il discorso del Ministro della Giustizia Enzo Summa 6 Fornero: Il ruolo dei Consulenti del Lavoro L’intervento del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuseppe Buscema 8 Le prospettive della riforma previdenziale La nuova previdenza di Categoria presentata dal Presidente Visparelli Tommaso Siracusano Tutti i modi per leggere Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro DOSSIER PER UN’OCCUPAZIONE DI QUALITÀ ASSEMBLEA CPO Parlano i Presidenti Pagina 6 dis rdine PROFESSIONE Il valore sociale e sussidiario dei Consulenti del Lavoro Pagina 4 PDF INTERNET RIVISTA CARTACEA WWW.CONSULENTIDELLAVORO.IT congresso straordinario 10 12 Quale domani per la Categoria e per il Paese? Le idee dei due ex Ministri del Lavoro, Cesare Damiano e Maurizio Sacconi Paola Cogotti Chi sono oggi i Consulenti del Lavoro L’indagine della Fondazione Studi “Gli scenari della professione” Silvia Bradaschia dossier 15 Direttore Responsabile Marina Calderone Coordinatore Redazionale Rosario De Luca Coordinatore Editoriale Romano Benini Segretaria di redazione Sara Bardeggia Ufficio Stampa Silvia Bradaschia, Giuseppe Buscema, Paola Cogotti, Anna Maria Ermacora, Tommaso Siracusano, Vincenzo Summa Coeditore REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELL’ENPACL La versione integrale del regolamento in vigore dal 1 gennaio 2013 Teleconsul Editore Spa Via Nazionale delle Puglie, 25/bis 80013 Casalnuovo di Napoli (NA) Tel/fax 081/3176326 E-mail: [email protected] Concessionario della pubblicità congresso straordinario 24 25 26 Consulenti attenti ai cambiamenti della società L’intervento del Presidente della Fondazione Lavoro, Mauro Capitanio Valentina Paiano Comunicazione-Contenuti: una coppia vincente La vocazione comunicativa della Categoria raccontata dal Presidente della Fondazione Studi, Rosario De Luca Sara Bardeggia Largo ai giovani Il laboratorio di idee dei giovani presenti al Congresso Fondazione Studi Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma Tel: 06/5964901 Fax: 06/5405012 [email protected] Impaginazione grafica KStone srl Via Copenaghen, 40 - 00144 Roma [email protected] - www.kstone.it Stampa ArtiGrafiche Italo Cernia srl Sede Legale: Via Toledo, 106 - 80134 Napoli Stabilimento: Via Capri, 67 - 80026 Casoria (Napoli) Registrazione del Tribunale di Roma n.00448/99 del 4/10/1999 Poste Italiane Spa - Spedizione in 32 Verso il futuro? Le donne ci sono Cosa chiedono le Consulenti del Lavoro Annamaria Ermacora abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 CNS/CBPA-NA/129/08, valida dal 07/04/2008 2 EDITORIALE La sfida per il futuro Il 2012 è stato un anno ricco di eventi, alcuni anche particolarmente complessi. Perché certamente abbiamo dovuto affrontare e gestire la riforma delle professioni, ma anche la fase di attuazione della riforma del lavoro. Riforma del lavoro che, come Categoria, abbiamo anche in alcuni casi dovuto criticare, perché aveva delle caratteristiche intrinseche che potevano e possono ancora creare notevoli criticità rispetto a quelle che sono le esigenze delle imprese e dei lavoratori, che invece sono tutte orientate a una ricerca della ripresa occupazionale. Discutibile, nella Legge 92 del 2012 è l’approccio al tema della flessibilità intesa come precarietà oltre che l’eccesso di adempimenti formali con relative sanzioni. L’unico aspetto a cui guardiamo con positività è il contratto a termine senza causale: come buono auspicio, perché potrebbe essere l’unica forma contrattuale che dia impulso all’occupazione dei giovani, unitamente all’apprendistato. Siamo consapevoli che anche l’anno che verrà ci riserverà non pochi problemi. Certamente non di Marina Calderone ci è dato di pensare di essere fuori da un periodo di crisi che ha radicalmente cambiato l’assetto del nostro modo di operare, di rapportarci ai nostri problemi del mondo del lavoro. E inoltre dovremo valutare quelli che saranno i risultati della stagione elettorale e i presupposti di una nuova legislatura che si preannuncia non facile, a cui tra gli altri sarà assegnato il compito di riaprire una riflessione complessiva sull’organizzazione del mondo del lavoro e della scuola. Credo che siano ormai maturi i tempi per parlare anche di uno dei principali problemi dell’Italia, il mondo della scuola e dell’università, IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 che sono pienamente scollegati da quelle che sono le realtà occupazionali e le necessità del mondo del lavoro. Il 2012 ha visto la Categoria portare avanti un percorso importante, concretizzato in una serie di altrettanto importanti eventi tra cui la terza edizione del Festival del Lavoro. Credo però che l’evento che a tutti noi ha regalato maggiori emozioni sia stato il Congresso Straordinario. Se mi è concesso un gioco di parole, direi che più di un congresso straordinario si è trattato di uno straordinario congresso, in cui oltre le importanti presenze istituzionali dei Ministri Vigilanti Paola 3 Severino e Elsa Fornero e degli ex ministri del lavoro Sacconi e Damiano, abbiamo registrato una grandissima partecipazione dei nostri iscritti e soprattutto dei giovani Colleghi, che sono stati i veri protagonisti del momento congressuale. è stato emozionante vivere il loro entusiasmo, toccare con mano la loro passione e sentire che dalle loro parole traspariva l’amore che hanno per la professione. Per tutti noi, sono stati momenti in cui abbiamo riscoperto il valore della nostra “famiglia professionale”, di quella comunità di persone e valori che fa di ognuno un Consulente del Lavoro. Il destino di una persona è racchiuso anche nel nome che porta; quello dei Consulenti del Lavoro, parla di impegno civile, di sensibilità per le persone, di lavoro e responsabilità. E allora, come non guardare con aspettativa e fiducia al Nuovo Anno? Tante nuove sfide, tante opportunità ci attendono. Su tutte, vi è l’imperativo di non deludere le aspettative di quelli che hanno riposto in noi la loro fiducia, stimolandoci così a non cullarci con i risultati ottenuti e spingendoci ad osare, a guardare oltre, senza avere paura di cambiare e di osare. Come professionisti dovremo ancora una volta assumere il ruolo dei grilli parlanti nei confronti della politica, delle istituzio- ni, e cercare veramente di essere efficaci anche nella nostra richiesta di essere ascoltati, per suggerire quelle che sono poi riforme strutturali importanti per il nostro Paese. Per il Consiglio Nazionale, si aprirà un percorso di ricerca di nuovi traguardi professionali, di nuove attribuzioni, ma soprattutto di nuove attività nel campo del contenzioso del lavoro. Un periodo di riaffermazione delle nostre funzioni, dei nostri obiettivi e valori, anche nei confronti dei rapporti che intessiamo, non solo con le imprese e i lavoratori, ma con i nostri interlocutori politico-istituzionali, gli istituti previdenziali e assistenziali, che devono comprendere una volta per tutte che oggi la sfida dell’innovazione e dell’efficienza dei processi passa attraverso la valorizzazione del ruolo dei partners professionali, come i Consulenti del Lavoro. A tutti Voi, alle Vostre famiglie ed ai collaboratori, i migliori Auguri per le prossime festività. PREMIO AIDDA 2012 ALLA PRESIDENTE CALDERONE Un riconoscimento alla donna che ha fatto della professione una ragione di vita. Questo il commento del Sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, durante la consegna del Premio AIDDA 2012 alla Presidente Calderone per il suo essere protagonista indiscussa del mondo del lavoro professionale e d’impresa. La Presidente ha ribadito l’importanza di collaborare con le Istituzioni per migliorare il Paese, perché con sacrificio e impegno collettivo si possono raggiungere risultati importanti. La flessibilità, inoltre, potrebbe essere la chance per superare le difficoltà di accesso nel mondo del lavoro. “Se non riusciremo a creare nuova occupazione - ha sottolineato la Presidente Calderone- avremo un problema per i giovani: se i padri rimangono al lavoro 10 anni in più, i figli non riusciranno a entrare. Ecco che la flessibilità potrebbe consentire a chi è prossimo alla pensione di poter insegnare il lavoro a un giovane purché non gli pregiudichi la pensione” IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 4 Severino CONSULENTI DEL LAVORO PERSONE CHE VOGLIONO COSTRUIRE L’intervento del Ministro della Giustizia, Paola Severino, al Congresso Straordinario Le parole del Guardasigilli sul futuro della professione di Consulente del Lavoro e sul futuro del nostro Paese. di Enzo Summa Vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente Marina Calderone per avermi invitato. E’ stato un anno di lavoro intenso e voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutti voi - e la Presidente per lo spessore e la lungimiranza con la quale avete condotto il dialogo istituzionale che ha accompagnato la costruzione dell’architettura della riforma delle professioni. Ho apprezzato la vostra capacità di ascoltare, il garbo e l’intelligenza nel porre le osservazioni critiche – perché credo che anche le critiche siano necessarie se dirette a costruire, anziché a distruggere incondizionatamente – la sensibilità nell’individuare ed affrontare gli snodi essenziali delle questioni. Partecipo, quindi, con grande piacere a questa bellissima occasione di incontro per discutere insieme di Futuro: Futuro della professione di consulente del lavoro ed anche Futuro del nostro Paese. Credo che quella odierna sia anche un’occasione di forte incoraggiamento a giovani che hanno compiuto al meglio una parte importante della loro formazione e che si accingono ad iniziare il loro percorso professionale, attesi da nuove prove e nuove sfide. Il nostro Paese ha un disperato bisogno di rinnovamento. La via del rinnovamento deve essere percorsa con equilibrio, equilibrio tra il nostro passato ed il nostro futuro e passa per il lavoro e la tenacia di quanti saranno in grado di offrire competenza, serietà, capacità di cogliere bisogni. Credo, quindi, di trovarmi al posto giusto per parlare di rinnovamento; mi rivolgo, infatti, oggi ad un pubblico di professionisti che impiegano le proprie conoscenze, il talento, le energie nel fornire assistenza qualificata ad imprenditori, liberi professionisti, lavoratori, supportandoli nella gestione delle risorse umane e nello sviluppo dei processi economici aziendali. Il consulente del lavoro svolge un ruolo-chiave nell’attuale contesto economico e sociale. Le sue competenze sono eterogenee, riguardano innumerevoli aspetti, contabili, fiscali, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali connessi ai rapporti di lavoro: dalla conoscenza delle tecniche di analisi dei costi d’impresa, alle relazioni e ai rapporti aziendali. Il consulente del lavoro è chiamato ad orientare lavoratori ed imprese verso scelte convenienti e responsabili, li assiste nella fisiologia come nella patologia IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 5 dei loro rapporti professionali, ne sostiene i percorsi di innovazione. L’eterogeneità di queste responsabilità richiede una preparazione attenta alle profonde e complesse interazioni tra profili giuridici ed economici del nostro sistema in rapida e continua evoluzione. In virtù del suo ruolo dinamico e centrale, il consulente del lavoro rappresenta un punto di riferimento per i cittadini, per le imprese ed anche per la pubblica amministrazione, che sempre più spesso vi si affida per lo svolgimento di compiti delicati e complessi, anche per prevenire e comporre controversie, con le Commissioni di certificazione istituite presso i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. La centralità del ruolo svolto da questa categoria professionale è testimoniata anche dalle nuove, importanti forme di collaborazione con gli enti pubblici, dirette a favorire lo scambio di informazioni, ma anche a promuovere e tutelare i posti di lavoro. Il valore sociale, oltre che economico, del consulente del lavoro è quindi innegabile. Per svolgere questo importante ruolo, è indispensabile una preparazione attenta ed un costante aggiornamento. Il consulente del lavoro è e deve essere sempre al passo con le esigenze degli operatori economici, deve essere in grado di recepire le istanze di cambiamento dei mercati e delle aziende e deve addirittura orientare il cambiamento. Da qui la vostra consapevolezza – e del Presidente Calderone – della importanza della formazione e della specializzazione per questa categoria professionale, affinché possa farsi parte attiva del processo di modernizzazione che insieme alle professioni deve riguardare l’intero Paese. Consapevolezza del ruolo moderno dei consulenti del lavoro e, allo stesso tempo, consapevolezza di dover superare una concezione tradizionale di professionista, a favore di un ruolo ancor più moderno e dinamico. E’ importante che i professionisti partecipino in modo attivo al processo di modernizzazione e di crescita cui è chiamato l’intero Paese, perché la competitività delle realtà economiche si misura anche dalla qualità ed efficienza dei servizi offerti. Il “DPR sulle professioni” tocca molti punti qualificanti di tale processo: la formazione, il tirocinio, la funzione disciplinare, l’assicurazione, la pubblicità. A questa importante riforma si è arrivati percorrendo la via del confronto con gli Ordini professionali, della discussione delle proposte presentate da chi svolge sul campo, ogni giorno, le professioni intellettuali interessate, al fine di individuare soluzioni il più possibile efficaci e condivise. Nell’ambito di questo dialogo, di questo confronto, i consulenti del lavoro sono stati un interlocutore istituzionale molto importante, di cui non posso che sottolineare ancora una volta l’atteggiamento di grande responsabilità e di fattiva collaborazione. Grazie ai contributi propositivi dei professionisti, siamo riusciti a portare avanti un progetto in grado di migliorare davvero il futuro delle professioni. L’obiettivo perseguito è stato quello di favorire la liberalizzazione del settore delle professioni intellettuali in nome del principio della libera concorrenza, garantendo la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, la differenziazione e la pluralità di offerta in maniera tale da allargare l’informazione ai clienti sui servizi offerti. Sono convinta che siano questi i temi sui quali si gioca il futuro delle professioni intellettuali e quello di tanti giovani che aspirano a realizzarsi sotto il profilo professionale. Un cenno al tema del decreto ministeriale che ha definito i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi. Per quanto riguarda i consulenti del lavoro, l’adozione del regolamento che definisce i parametri rientra nelle competenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che è il Ministero vigilante su tale professione. Vorrei solo riferire che gli uffici del Ministero della Giustizia hanno espresso parere favorevole al testo da ultimo presentato, ora all’esame del Consiglio di Stato, per il relativo parere. Mi soffermerò, brevemente, anche sul tema della mediazione, che è stato interessato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, che sappiamo avere dichiarato l’illegittimità costitu- zionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione. Non conosciamo le motivazioni della decisione della Corte e credo, quindi, per rispetto istituzionale, di dover soprassedere dal valutare interventi, di qualunque natura e contenuto. Ritengo, però, che la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma rappresenti un’occasione importante per riflettere sull’ambito oggettivo della disciplina, per valutare possibili miglioramenti, ad esempio rivisitando le materie in cui la mediazione è più efficace ed opportuna, ma anche per individuare incentivi idonei a favorirla quando è utile. Credo sia giunto il momento di porre fine alla schizofrenia che troppo spesso ha caratterizzato gli interventi del legislatore in materia di Giustizia, in cui a misure annunciate con grande clamore sono seguiti repentini dietro front dettati da scelte opportunistiche più che da un esame ragionato ed “integrato” del sistema e dei suoi problemi. La scelta di fondo sottesa alla previsione dell’obbligo del preventivo esperimento di un tentativo di mediazione o di conciliazione per alcune tipologie di controversie consiste nella volontà di diffondere la cultura della composizione stragiudiziale delle liti, di alleggerire il contenzioso giudiziario, in particolare per le controversie che riguardano la prestazione di servizi ad ampia diffusione. Mi pare si tratti di scelte di fondo ragionevoli e che meritano, quindi, di essere mantenute anche in futuro. Futuro, dunque. E torniamo da dove eravamo partiti. Futuro delle professioni, futuro del nostro Paese. Per riprendere il cammino di crescita e di sviluppo, ora più che mai, dobbiamo poter contare su professionisti seri, affidabili, in grado di affrontare le sfide della modernità e di sostenere i processi di innovazione delle imprese e della pubblica amministrazione. Sono certa che i consulenti del lavoro sapranno, ancora una volta, rispondere in modo adeguato alle richieste del Paese. E’ con questo spirito che auguro a tutti i partecipanti un proficuo e costruttivo lavoro. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 6 Fornero IL RUOLO DEI CONSULENTI DEL LAVORO Il Ministro Elsa Fornero ha spiegato la ragioni di una riforma imperfetta, perché scritta in tempi brevi, con dei buoni punti da attuare con la collaborazione di tutti di Giuseppe Buscema “So che certe cose della riforma del lavoro non vi sono piaciute, anche se in essa vi sono molte cose buone, ma poiché credo fortemente che il mercato del lavoro sia così delicato e complesso da richiedere grande professionalità e non degli aggiustamenti automatici, posso dirvi che ci sono alcune cose su cui nei restanti mesi del mio ministero intendo lavorare tantissimo ed una di queste è proprio l’apprendistato, per il quale cerco la vostra collaborazione. L’apprendistato è un modo per aumentare la produttività e la via d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il nostro piano sull’apprendistato è composto da 5 elementi: comunicazione sui giovani, che non devono pensare che l’apprendistato è una roba vecchia, ma un valore aggiunto; comunicazione con le imprese; lavoro con i cdl; lavoro con le regioni e lavoro con la Germania. Chiedo il vostro aiuto per valorizzare questo strumento, perché voi siete a 360° sul mercato del lavoro. La riforma è stata avviata sui binari di dialogo sociale, ma in tempi strettissimi. Sarebbe piaciuto anche a me scrivere un testo unico più semplice dell’incastro fatto tra la nostra riscrittura di norme e quelle precedenti, ma se avessimo fatto questo, dove sarebbe oggi la riforma? So che non è perfetta, ma ha dei punti buoni che bisogna monitorare, mentre quelli non buoni si cambiano. Le norme, infatti, possono diventare buone quando, traslate nella società, i giovani, i cdl e le regioni le fanno funzionare. Il nostro sforzo è riportare il lavoro su un sentiero di migliore qualità, maggiore produttività e migliori risultati per imprese e lavoratori. Dobbiamo proporci di recuperare chi ha perso il lavoro, eliminando l’idea del sostegno al reddito ed è qui che voi siete fondamentali. Se non si cambia mentalità, il mercato del lavoro non funziona. Dobbiamo, quindi, essere professionisti e favorire IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 7 l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per ottenere un mercato più inclusivo e dinamico. Un mercato che non escluda i giovani e le donne, che riduca i tempi di transizione scuola-lavoro e consenta a chi ha perso un lavoro di trovarne subito un altro. Se la logica è quella del cooperare, questo obiettivo possiamo raggiungerlo. I cdl mettono le proprie energie, il proprio entusiasmo, e in questo la Presidente Calderone ne è esempio, al servizio non so del proprio ruolo, ma del Paese. Avete un compito molto importante, perché avete in mano una cosa bellissima ed estremamente delicata come il mercato del lavoro. La vostra deve essere una sfida, una dimostrazione di talento, una rivendicazione di ruolo. Allora miglioriamo, lavoriamo e andiamo avanti insieme. Per questo chiedo il vostro contributo.” Il Ministro si è, poi, impegnato a ragionare sulla questione INPS, che ha emanato un provvedimento per qualificare una professione non ancora regolamentata, in modo da verificare l’esistenza di un’illegittimità in questa funzione esercitata dal suo organo vigilato e a definire in modo più serio e selettivo la possibilità di aprire patronati, attraverso criteri di selezione rispondenti all’obiettivo di vero servizio alle persone. IL RICORSO DEL CONSIGLIO NAZIONALE: PROTOCOLLO INPS-TRIBUTARISTI Il rispetto delle leggi e del sistema giuridico italiano pongono alcuni principi a tutela della collettività dei cittadini e dei loro interessi. Questo il motivo per cui i Consulenti del Lavoro hanno deciso di adire le vie giudiziarie per contestare il protocollo d’intesa sottoscritto tra Inps e Lapet sulla gestione del Libro Unico, in quanto contenente previsioni che violano le disposizioni della Legge 12/79 istitutiva dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Ma perché il protocollo d’intesa InpsTributaristi, su cui il Presidente Calderone ha chiesto una riflessione del Ministro Fornero, è illegittimo? L’accordo prevede alcune attività che sono riferibili alla tenuta del Libro unico del lavoro, appositamente regolamentata. I dati previdenziali e il loro invio rappresentano infatti una chiarissimo sviluppo degli adempimenti collegati alla gestione e tenuta del Lul. Il protocollo d’intesa è viziato da una evidente lesione e violazione del principio di legalità, atteso che la gestione dei rapporti di parasubordinazione appartiene alla competenza esclusiva prevista dall’art. 1 della Legge 12/79, secondo cui «tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti .......... non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell’albo dei Consulenti del Lavoro…». In buona sostanza, soltanto coloro che possono avere delega, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/79, dal datore di lavoro per lo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, hanno titolo per inviare e ricevere informazioni e/o documentazione dagli enti previdenziali, i quali sono tenuti a mantenere totale riservatezza su ogni aspetto del rapporto previdenziale. Si deduce che l’accordo stipulato risulta del tutto illegittimo per l’incompetenza, l’eccesso di potere e la violazione di legge, vizi espressamente individuati come cause d’annullamento dell’atto amministrativo nell’art. 21 octies, primo comma introdotto dalla legge n. 241 del 1990: ma si potrebbero anche configurare profili di responsabilità civilistica rispetto agli effetti causati dall’accordo. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 8 GLI ALTRI INTERVENTI DI SALUTO Le prospettive della riforma previdenziale La nuova previdenza di Categoria presentata dal Presidente Visparelli di Tommaso Siracusano “Oggi è una giornata importante, un appuntamento verso il futuro e l’Ente non poteva mancare. Il migliore modo di guardare al futuro e quello di presentarvi la nuova previdenza che garantirà la sostenibilità della cassa per i prossimi 50 anni”. Il Presidente dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro, Alessandro Visparelli, ha presentato così la nuova previdenza che accompagnerà i Consulenti del Lavoro nella sfida verso il cambiamento della professio- ne: un lavoro difficile, ma affrontato in maniera unitaria e condiviso da tutti, che ha permesso di fare il salto verso il sistema contributivo. Un sistema equo, fondato su un patto tra le generazioni tra i Colleghi di oggi e quelli di domani. Il Presidente dell’Enpacl ha precisato che “il compito di tutti noi è e sarà quello di favorire l’entrata di nuove forze, e di nuova linfa, perché il nostro patrimonio primario restano gli iscritti, e le casse oggi sono in buone mani: infatti garantiranno la sosteni- bilità per 50 anni”. Il sistema dell’Ente di Previdenza è un sistema che ha bisogno dello sviluppo della Categoria: per questo l’Ente sarà molto presente nel finanziare progetti e attuare economie di scala per poter vincere questa sfida. ”Favoriremo l’aggregazione tra i giovani per garantire il nostro volume d’affari e faciliteremo l’incontro tra i colleghi che escono ed i giovani che vorranno entrare nel nostro ordine”: questo l’obiettivo dell’impegno dell’Enpacl. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 LONGOBARDI: SINDACATO A FIANCO DEL CONSIGLIO NAZIONALE Il Presidente dell’Ancl Su, Francesco Longobardi, nel corso del suo intervento ha evidenziato l’importanza del momento storico determinato dall’introduzione del decreto di riforma delle professioni che ha visto per la prima volta la categoria unita in sessione straordinaria. Il Sindacato condivide le posizioni assunte dall’Ordine nazionale: una condivisione che vedrà il Sindacato al fianco del Consiglio Nazionale per il sostegno alle ragioni e alle logiche a fondamento delle nostre posizioni di contrasto e di proposta. Tra i punti critici messi in evidenza dal Presidente dell’Ancl, la durata troppo breve del praticantato, l’eliminazione dei riferimenti tariffari e le società tra professionisti. Importante anche la campagna pubblicitaria lanciata da poco dal Sindacato unitario, che ha come obiettivo quello di sensibilizzare i datori di lavoro e gli imprenditori ad affidarsi a un Consulente del Lavoro. 1972 - 2012 : 40 anni dall’istituzione dell’ENPACL La lettera aperta del Presidente Visparelli Il 23 novembre 1971 veniva promulgata la legge n.1100 che ha istituito, con decorrenza 8 gennaio 1972, la previdenza dei Consulenti del Lavoro. Nasceva l’Enpacl e veniva raggiunto un traguardo fortemente voluto dalla Categoria, affinché all’allora giovane professione fossero garantiti i diritti previdenziali previsti dalla Costituzione. Da quel lontano 1972 sono passati 40 anni e molta strada è stata percorsa. I 10.000 iscritti di allora sono diventati 27.000, vengono erogate oltre 8.000 pensioni e l’Ente può oggi vantare un patrimonio netto di 640 milioni di euro. L’Ente, trasformato per volontà della Categoria in Associazione di diritto privato nell’anno 1995, ha oggi autonomia gestionale, organizzativa e contabile, tali da consentire ampi spazi di intervento in favore dei propri Associati. Proprio tali ambiti di autonomia hanno consentito di dotare l’Enpacl di un sistema previdenziale sostenibile nel tempo, che garantisce equità di trattamento fra generazioni e pensioni adeguate. La raggiunta autonomia costituisce dunque un traguardo importante, da presidiare, ampliare e difendere, in collaborazione con tutti gli organismi della Categoria. Salutiamo il quarantennale dell’Enpacl con l’augurio, condiviso da tutti gli iscritti, di un futuro luminoso per la previdenza dei Consulenti del Lavoro. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito, sin dall’inizio dell’iter parlamentare della legge 1100/1971, alla nascita della nostra previdenza, ai Colleghi che hanno amministrato l’Enpacl in tutti questi anni nonché al personale dipendente. CONGRESSO STRAORDINARIO 10 Quale domani per la Categoria e per il Paese? Cesare Damiano e Maurizio Sacconi Chi è Cesare Damiano La sua carriera politica inizia nel 2001 con l’ingresso nei Democratici di Sinistra con l’incarico di responsabile del Dipartimento Lavoro e Professioni, dopo la lunga esperienza come segretario della FIOMCGIL di Torino. Dal 2006 al 2008 è Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con il secondo governo Prodi. Nel 2009 diviene Responsabile del Lavoro del PD, di cui oggi è componente della Direzione nazionale e del Coordinamento. A lui si deve la riforma della previdenza complementare e il ddl lavoro sulle commissioni di certificazione. “Quando ho fatto il Ministro ho cercato subito di interloquire con voi, perché credo siate consulenti del lavoro, non dell’impresa. Quelli che vogliono far sì che l’impresa si sviluppi, rispettando le leggi e il lavoro e cercando le soluzioni più convenienti. Siete l’anello di congiunzione fra le ragioni dell’impresa e quelle del lavoro. La concertazione, come quella fatta da Ministro in passato, oggi non è più possibile in Europa, perché si basa su un modello vecchio stampo. Per questo il governo deve decidere e non aspettare che tutti si mettano d’accordo. Voi dovete far parte della nuova concertazione, perché ogni giorno avete in mano i problemi e per questo potete risolverli. Dovete essere ascoltati ed intervenire. A mio avviso c’è un errore di progetto nelle riforme sociali che sono state fatte, perché si rischia nel tempo di avere persone senza pensione, lavoro e tutela sociale, con possibili traumi per l’occupazione e l’impresa. Un conto, infatti, è l’aula universitaria, un conto è il Paese reale! Per questo gli errori nella riforma del lavoro e delle pensioni vanno corretti solo dopo avervi ascoltato, dopo essersi confrontati con chi, come voi, può spiegare perché è stato fatto uno sbaglio. Per esempio, al posto dell’ASPI, non era meglio porsi il problema della cassa integrazione? La cassa ordinaria e straordinaria è una cassa mutua, pagata dalle imprese e dai lavoratori. Dato che non ci sono i finanziamenti per gli accordi di solidarietà del 2013 e visto che a questo si aggiungeranno gli esodati senza reddito, che faranno disoccupazione, temo che ci sarà un impatto sociale molto forte sul terreno dell’occupazione. Mi piacerebbe, quindi, che le risorse che si risparmiano, si concentrassero su questo punto, che per me è essenziale, perché credo che nel prossimo anno potremo avere un’ulteriore crescita dei fattori di disoccupazione e senza risorse non so come potremo far fronte a questa situazione e ai problemi che scaturiranno. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 11 Le idee dei due ex Ministri del Lavoro, di Paola Cogotti “Rendo merito al lavoro svolto dalla vostra categoria nel corso degli anni in cui ho rappresentato il Ministero che faceva da loro interlocutore. Attraverso l’ascolto ho potuto fruire della vostra esperienza, ritenendo che prima di proporre una norma in parlamento bisogna verificarla con coloro che sono preposti ad applicarla, vi sono grato per essere stati disponibili attraverso la Fondazione Studi e il CNO a svolgere questa funzione di sondaggio e monitoraggio preventivo rispetto all’adozione delle norme. Il Libro Unico ne è stato un esempio, portandoci ottimi risultati. Per il futuro della categoria, bisogna riconoscere il ruolo delle professioni ordinistiche e consolidare la loro funzione, che appartiene alla nostra cultu- Chi è Maurizio Sacconi Docente di economia del lavoro presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata, dal 1979 al 1994 è stato Deputato per quattro legislature nelle commissioni industria e bilancio. Dal 2006 al 2008 è stato Senatore e Capogruppo in commissione lavoro per il partito di Forza Italia. Nei vari governi che si sono susseguiti è stato Sottosegretario al Ministero del Tesoro, Ministero della Funzione Pubblica e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finché non ne ha assunto la guida nel biennio 20082010. Oggi è Presidente dell’Associazione Amici di Marco Biagi. ra e alla nostra tradizione, nonostante le teorie mercatiste abbiano cercato di rompere il sistema fondato sull’ancoraggio deontologico della funzione professionale, che permette alle professioni ordinistiche di avere carattere sussidiario. Marina Calderone è stata un’efficacissima Presidente del CUP in una stagione difficile e ha saputo rivendicare le professioni e consolidarle. La legge sulle professioni, che ho contestato, può creare disorientamento nell’utente e mi auguro che la Camera voglia riflettere sul termine “professione” per evitare confusione tra quelle ordinistiche e le non regolamentate, in quanto le prime sono un patrimonio da qualificare e salvaguardare. I consulenti del lavoro hanno sviluppato una consulenza più complessa , quella di comunità, perché intendono le imprese comunità di valori oltre che di produttività. E possono farlo attraverso alcuni strumenti come l’art. 8, che dà forza alla contrattazione aziendale, la detassazione dei salari di produttività e l’arbitrato, con cui ci si affida a loro per risolvere un contenzioso. Un’impresa competitiva è quella in cui ci si riconosce e si condividono fatiche e risultati, salari e protezioni sociali integrative. Io vedo sempre più consulenti all’opera per favorire il passaggio dalla dimensione ideologica delle relazioni sindacali a una dimensione di condivisione e, molto spesso, lo fanno meglio delle burocrazie sindacali e datoriali”. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 12 INDAGINE SUGLI SCENARI DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO Chi sono oggi i (tendenza) ultimi 3 anni andamento clienti Presentata al Congresso l’indagine sui Consulenti del Lavoro, “Gli scenari della professione”, realizzata dalla Fondazione Studi di Silvia Bradaschia soddisfatti del lavoro Consulenti del Lavoro Quali sono i limiti e quali i punti di forza da cui partire per creare le condizioni per un futuro possibile? Queste le domande di fondo dell’indagine della Fondazione Studi sulla Categoria, analizzata dal Professore Stefano Mustica, Docenta di Teoria dei Nuovi Media alla Link Campus University. Lo studio cercava di entrare nei dettagli della valorizzazione personale del lavoro svolto: la professione di Consulente del Lavoro è una professione difficile e articolata, che in futuro diventerà sempre più complessa, poiché da’ un grande valore aggiunto all’utenza finale. I dati risultanti dall’indagine sono stati elaborati non secondo una semplice analisti statistica, ma attraverso un incrocio di informazioni e di variabili con un elemento centrale: le classi di età. Ovvero approfondendo come in base a differenti classi di età si modificano determinati comportamenti e determinate previsioni. Ad esempio un risultato molto positivo è quello che ha evidenziato come i giovani al di sotto dei 30 anni vedano, nonostante la crisi economica, un futuro particolarmente roseo per la professione. Il mercato di riferimento dei Consulenti del La- voro sta cambiando: le imprese di medie e grandi dimensioni si stanno riducendo e le piccole o micro imprese, che sono il tessuto connettivo della realtà economica italiana stanno scomparendo, con il numero dei dipendenti che si assottiglia ogni giorno di più: si tratta di una serie di fenomeni di carattere economico e sociale che impattano in modo significativo sulla libera professione. Ma il problema non è rappresentato tanto dal cambiamento, ma dalla direzione che esso assume: e dall’indagine emerge chiaramente che la Categoria non solo è giovane, ma è dinamica. I Consulenti del Lavoro sanno e possono assecondare i cambiamenti socio-economici del Paese con una volontà trasversale a tutte le fasce di età: una caratteristica non scontata, e del tutto assente in altri settori del mercato. I giovani sono afflitti da ciò che nell’indagine è stato chiamato “Vorrei ma non posso”, ma dimostrano grande volontà di partecipazione, nonostante l’enorme proliferazione legislativa che rende il lavoro negli studi sempre più legato ad elementi burocratici. E’ il mercato stesso che sta indicando la direzione del cambiamento: i Consulenti del Lavoro si lacune o no!!! % settori IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 13 lacune per età possono rendere conto prima degli imprenditori delle novità, e con una serie di azioni e relazioni possono riuscire a far capire loro quali sono i loro nuovi bisogni, e come soddisfarli grazie alle proprie competenze. Un altro fenomeno che emerge con forza dallo studio è che il Consulente del Lavoro è fortemente cosciente di aver bisogno di essere sempre più aggiornato e formato, e di avere la necessità di allargare i servizi da dare ai propri clienti, aumentando le competenze o aprendo la compagine dello studio ad altre professionalità. E sulla società tra professionisti molti Consulenti del Lavoro hanno dichiarato particolare predisposizione: Il 54% degli intervistati ha dichiarato che negli ultimi 3 anni ha aperto a nuove collaborazioni, cambiando ambiti di riferimento lavorativo e allargando la propria sfera operativa. È impor- tante assurgere il lavoro del Consulente del Lavoro a una professione molto più strategica per l’impresa, di qualunque dimensione essa sia: l’Ordine si occupa del capitale fondamentale delle aziende, ovvero il capitale umano. I Consulenti del Lavoro se ne occupano non solo dal punto di vista amministrativo, ma sempre di più da un punto di vista strategico e della gestione delle risorse umane, dei climi organizzativi, della formazione interna e della psicologia organizzativa. La professione potrebbe diventare il vero anello di congiunzione tra l’esperto giuridico e l’esperto gestionaleaziendale, in un ambito specifico che è quello del capitale umano. E il messaggio di fondo che emerge dall’indagine è proprio la volontà di disegnare un futuro della professione pieno di speranze e di grandi successi. società tra professionisti relazioni con altri professionisti (negli ultimi anni) PEC, bocciata la Pubblica Amministrazione Le cause del mancato utilizzo Per il 61% la PEC non viene utilizzata massivamente perché anche la Pubblica amministrazione non ne fa uso. Il 21% dei consulenti che ritiene che la causa risieda nella scarsa pubblicità dello strumento. La Pec diventa obbligatoria per tutti, ma la P.A. è pronta? No. Il dato emerge da una recentissima ricerca della Fondazione Studi che ha svolto un’indagine per conoscere, a tre anni dall’entrata in vigore della PEC obbligatoria per professionisti e società, quale sia l’uso dello strumento alla luce della loro esperienza quotidiana. La stragrande maggioranza ritiene infatti che la PEC sia uno strumento utile in quanto consente risparmi di costi e tempo in alternativa alle notificazioni tradizionali: a pensarla così il 54% del campione. Addirittura un ulteriore 22% aggiunge che andrebbe reso obbligatorio quale unico strumento per le notificazioni, mentre solo un quarto ritiene invece si tratti di uno strumento che crea ulteriore burocrazia. Il 91% invece pensa che siano i professionisti coloro che utilizzano di più la PEC, mentre solo il 7% ritengono che ad usarla di più siano invece imprese e pubblica amministrazione. La PEC inviata alla pubblica amministrazione secondo la metà dei consulenti del lavoro, infatti, non ha avuto risposta. E solo per il 4% di loro la risposta è giunta lo stesso giorno. Sull’uso della PEC da parte dei professionisti, la conferma giunge dal fatto che il 94% dei consulenti del lavoro ha dichiarato di averne fatto uso nell’ultimo anno ed oltre la metà di averla utilizzata oltre dieci volte. A preoccupare invece il giudizio del 52% del campione secondo il quale le imprese hanno attivato la PEC solo perché obbligatoria ma non la usano. Dati su cui riflettere soprattutto alla luce dell’estensione generalizzata della PEC prevista dal DL. 17/2012. Dal 20 ottobre, a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento, infatti, anche le imprese individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese, in sede di prima iscrizione, un indirizzo di posta elettronica certificata. L’obbligo riguarda anche le imprese individuali, già iscritte e attive alla data del 18 ottobre, che tuttavia dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro delle Imprese entro il 31/12/2013. Con tale estensione si completa quindi l’obbligo di utilizzo della PEC per le comunicazioni di imprese, professionisti e pubblica amministrazione. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 Festeggia con noi i 3 anni di Leggi di lavoro La rivista giuridica bimestrale dei consulenti del lavoro LEGGI DI LAVORO quest’anno festeggia i suoi primi tre anni di attività, lanciando un’imperdibile offerta! Dal 15 dicembre 2012 al 31 gennaio 2013 chi si abbonerà alla rivista, scegliendo il formato cartaceo a 40€ o quello digitale a 25€, godrà dello stesso sconto per iscriversi ai corsi della Scuola di Alta Formazione della Fondazione Studi e potrà scaricare gratuitamente 2 e-book a scelta tra quelli presenti sul sito di categoria. Tutte le modalità di sottoscrizione sono disponibili su www.leggidilavoro.it Lo strumento indispensabile per i professionisti del diritto del lavoro adesso diventa ancora più accattivante! Dossier REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELL’ENPACL In vigore dal 1 gennaio 2013 Deliberato dall’Assemblea dei Delegati dell’ENPACL il 27 settembre 2012 Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze con nota direttoriale del 9 novembre 2012 Dossier TITOLO I - DELLE PRESTAZIONI Articolo 1 - Prestazioni 1. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del Lavoro, di seguito “Ente”, riconosce a favore degli iscritti le seguenti prestazioni: a) vecchiaia b) vecchiaia anticipata c) inabilità d) invalidità e) reversibilità e indirette f) indennità di maternità g) provvidenze straordinarie L’Ente inoltre provvede ad erogare trattamenti pensionistici ai sensi della normativa vigente in materia di totalizzazione. 2. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità — salvo quanto previsto dal successivo art. 8, comma 3 - decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda. 3. Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità ed invalidità non sono cumulabili tra loro. 4. Le pensioni sono compatibili con i trattamenti pensionistici erogati da altri istituti previdenziali. Articolo 2 - Presentazione della domanda La domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di identità. Deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti telematici messi a disposizione dall’Ente stesso. Può altresì essere consegnata a mano presso la sede dell’Ente direttamente dall’interessato, oppure inviata per raccomandata e, in tal caso, si intende presentata nel giorno risultante dal timbro a data apposto dall’ufficio postale di partenza. Articolo 3 - Ritardo nella presentazione della domanda In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, reversibilità e indiretta, gli arretrati di pensione spettano per un massimo di due annualità, senza interessi. Articolo 4 - Ricorso avverso i provvedimenti dell’Ente Contro i provvedimenti dell’Ente gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione. La decisione amministrativa del Consiglio di Amministrazione è pronunciata entro i novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso medesimo. Articolo 5 - Pensione di vecchiaia 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto sessantasei anni di età e abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all’Ente, sempreché la misura della pensione spettante non sia inferiore a cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti nell’anno di maturazione del diritto, come determinato ai sensi dell’articolo 37 del presente Regolamento. La misura minima della pensione non è richiesta per coloro che abbiano compiuto il settantesimo anno di età. La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti. 2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito anagrafico di cui al comma 1 è aumentato di un anno ogni tre solari, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età. 3. Con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la quota di pensione annua corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi versati, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto, di ricongiunzione e contribuzione volontaria, per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995 n.335 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’iscritto ed il numero dei mesi. 4. Per gli iscritti che possono far valere periodi di contribuzione antecedenti l’entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione calcolata con il metodo contributivo è maggiorata di tanti trentesimi, quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2009 e dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre dell’anno precedente quello di entrata in vigore del presente Regolamento, delle pensioni base in misura fissa, come stabilite per ciascun periodo dalla previgente normativa, e precisamente: a) per gli anni di iscrizione maturati fino al 31 dicembre 2009 euro 8.773,00; b) per gli anni dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre dell’anno precedente quello di entrata in vigore del presente Regolamento euro 9.000,00. Detti importi sono soggetti a rivalutazione sulla base del tasso annuo di inflazione monetaria rilevato dall’Istat nell’anno precedente quello da rivalutare, fino all’anno di pensionamento. 5. La misura della pensione, come determinata in base ai commi 3 e 4, è aumentata in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa nella misura così stabilita: a) di una quota pari al 7,5 per cento dell’ammontare fino al 31 dicembre 1991 dei contributi per marche “Russo Spena”; b) di una quota pari al 10 per cento dei contributi integrativi versati sino al 31 dicembre 2002; c) di una quota pari all’8 per cento dei contributi integrativi versati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre dell’anno precedente quello di entrata in vigore del presente Regolamento; d) di una quota calcolata con i criteri di cui al precedente comma 3, prendendo a base il contributo integrativo tempo per tempo versato a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, con esclusione, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, dell’importo relativo ad un quarto di tale contributo, ovvero, ove superiore, dell’importo minimo di cui al punto 4 del successivo articolo 38, come annualmente determinato. 6. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall’Ente con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. E’ comunque garantito un tasso minimo annuo di capitalizzazione pari all’1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall’applicazione della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.335, si applica quest’ultimo. 7. Il tasso annuo di capitalizzazione è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre ad approvazione dei Ministeri vigilanti. Articolo 6 - Pensione di vecchiaia anticipata 1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro i quali siano in possesso del requisito anagrafico dei sessanta anni di età e abbiano maturato almeno trentasei annualità di iscrizione e contribuzione, compresa l’anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto. 2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando il requisito anagrafico di cui al comma 1, quello di iscrizione e contribuzione è aumentato di un anno ogni due solari, fino a quaranta anni. 3.Il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata è subordinato alla cancellazione dall’Albo dei Consulenti del Lavoro, unicamente per coloro che abbiano maturato un’anzianità contributiva e di iscrizione inferiore a quaranta anni. In detti casi la pensione decorre dal REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA mese successivo a quello di cancellazione. 4. La misura della pensione di vecchiaia anticipata è determinata con le disposizioni di cui all’articolo 5. 5. In caso di reiscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro la corresponsione della pensione è interrotta con effetto da tale momento ed è ripristinata dal giorno successivo alla nuova cancellazione. Articolo 7 - Supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e vecchiaia anticipata. 1. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata continuano l’esercizio della professione, hanno diritto ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni triennio in base ai contributi soggettivi ed integrativi versati nel periodo, calcolato a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di decorrenza del trattamento pensionistico. 2. La misura del supplemento è determinata con le modalità di cui all’articolo 5. 3. Per le annualità di contribuzione antecedenti l’entrata in vigore del presente Regolamento, la misura del supplemento è determinata in base alla previgente normativa. 4. Il supplemento si applica, con le modalità richiamate, anche ai trattamenti erogati in regime di totalizzazione. 5. La contribuzione versata dalla decorrenza della pensione alla data del 31 dicembre dello stesso anno, è utile per la rideterminazione della pensione, calcolata con le modalità di cui all’articolo 5. Articolo 8 - Pensione di inabilità 1. La pensione di inabilità è riconosciuta all’iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia subito, successivamente all’iscrizione all’Ente, la perdita totale e permanente della capacità all’esercizio della professione, sempreché sussistano i seguenti altri requisiti: a) l’iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione. Si prescinde da tali requisiti ove l’inabilità sia causata da infortunio; b) la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l’iscrizione all’Ente, anche se la patologia responsabile sia precedente all’iscrizione; c) sia presentata domanda in costanza di iscrizione all’Ente. 2. Per il calcolo della pensione di inabilità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5. La misura della pensione non può essere inferiore a cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nell’anno della presentazione della domanda. 3. Il riconoscimento della pensione di inabilità è subordinato alla cancellazione dall’Albo dei Consulenti del Lavoro. L’iscritto che non vi abbia già provveduto è tenuto, a pena di decadenza, alla cancellazione dall’Albo entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione. 4. La pensione di inabilità è corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione dall’Albo dei Consulenti del Lavoro. 5. Qualora in sede di visita medica sia accertato che non sussistono le condizioni di perdita totale e permanente della capacità all’esercizio della professione bensì quelle per il riconoscimento della pensione di invalidità, quest’ultima può essere concessa in subordine alla pensione di inabilità. 6. La pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione. 7. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l’Ente può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, purché il pensionato non abbia compiuto i settantacinque anni di età. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza giustificazione non si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio dalla data della sospensione. La visita medica è effettuata con le stesse modalità indicate al successivo articolo 10. 8. In caso di infortunio, l’Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell’eventuale terzo responsabile. Articolo 9 - Documentazione per la pensione di inabilità 1. La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell’autodichiarazione: a) l’esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico; b) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l’esercizio del diritto di surroga dell’Ente nei confronti del responsabile del danno o dell’eventuale assicuratore. 2. Alla domanda deve essere allegata: a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante; b) nell’ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile e i suoi aventi causa ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto dall’istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto. Articolo 10 - Commissione medica e modalità di accertamento L’accertamento dello stato di inabilità totale e permanente all’esercizio della professione è effettuato entro novanta giorni dalla data di ricezione da parte dell’Ente della domanda, completa della documentazione di cui al precedente articolo 9. Ad esso provvede un’apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell’Ente che, effettuata la visita medica in Roma, redige un verbale in merito alle condizioni di salute del richiedente, esprimendo motivato parere circa l’esistenza o meno dello stato di inabilità all’esercizio della professione. Nel caso in cui il Consulente del Lavoro, per oggettivi motivi di salute, sia impossibilitato a sottoporsi a visita medica in Roma, può, su presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata presso il proprio domicilio da uno dei sanitari designato dalla Commissione. In detta ipotesi il termine di cui al primo comma è ulteriormente prorogato compatibilmente con i tempi necessari ad organizzare la visita domiciliare. In tal caso il sanitario redige apposito verbale, il quale è esaminato dalla Commissione medica, che stabilisce collegialmente l’esistenza o meno dell’inabilità, nei modi indicati nel successivo articolo 12. Articolo 11 - Accertamento di speciali stati inabilitanti In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all’unanimità dai componenti della Commissione medica, l’Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l’inabilità totale e permanente all’esercizio della professione possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione può essere ugualmente adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto. Articolo 12 Compiti della Commissione medica La Commissione medica invia agli uffici dell’Ente la relazione contenente: a) l’indicazione e la descrizione della infermità riscontrata; b) la valutazione motivata della esistenza o meno della totale e permanente incapacità dell’iscritto all’esercizio della professione con l’indicazione dell’epoca di insorgenza dello stato di inabilità; c) il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità. La Commissione medica correda la propria relazione con tutti i documenti prodotti dal richiedente, nonché con gli originali di quelli relativi agli ulteriori, eventuali accertamenti eseguiti. Articolo 13 - Reiezione e ricorso Il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di inabilità è notificato all’interessato con l’indicazione della motivazione e con Dossier l’esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo. Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione dell’Ente e deve essere trasmesso all’Ente con le stesse modalità di cui all’articolo 2, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito della domanda. Il Consiglio di Amministrazione deferisce il nuovo accertamento dello stato di inabilità ad un Collegio composto da tre medici: uno nominato dal Presidente dell’Ente; uno dal ricorrente ed il terzo, scelto in accordo dai primi due medici, che assume le funzioni di Presidente. In mancanza di accordo, il terzo medico è nominato dal Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Roma. Il Presidente del Collegio decide il luogo e le modalità di espletamento della visita collegiale. Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario di propria fiducia; le spese per gli altri due sanitari sono a carico dell’Ente; le spese per gli eventuali accertamenti diagnostici disposti dal Collegio sono anticipate dall’Ente e poste a carico della parte soccombente. L’esito della visita è comunicato all’Ente dal Presidente del Collegio medico con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12. Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il ricorso, decide circa l’accoglimento o la reiezione del medesimo. Articolo 14 - Pensione di invalidità 1. La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un terzo a causa di malattia o infortunio sopravvenuto all’iscrizione all’Ente medesimo. Deve altresì concorrere il requisito di dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione ovvero di cinque anni di iscrizione e contribuzione nel caso in cui l’evento invalidante, in costanza di rapporto assicurativo, sia causato da infortunio. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione all’Ente. 2. Sussiste diritto a pensione di invalidità anche quando la riduzione della capacità all’esercizio della professione preesista al rapporto previdenziale purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa. 3. I trattamenti pensionistici di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione. La misura della pensione di invalidità è pari al settanta per cento di quella risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5 e non può comunque essere di misura inferiore al settanta per cento di cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nell’anno di presentazione della domanda di pensione di invalidità, come determinato ai sensi dell’articolo 37 del presente Regolamento. 4.L’Ente accerta, con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 10, ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all’atto della liquidazione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza della invalidità e, sulla base dell’accertamento, conferma o revoca la pensione. La pensione è definitiva quando l’invalidità, dopo la liquidazione, sia stata confermata tre volte. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio. 5. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di vecchiaia anticipata, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 5 e 6, in sostituzione della pensione di invalidità. 6. La pensione di invalidità può inoltre essere trasformata in pensione di inabilità nell’ipotesi in cui le condizioni fisiche del pensionato iscritto si siano ulteriormente aggravate fino alla perdita totale e permanente della capacità professionale. 7. In caso di infortunio, l’Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell’eventuale terzo responsabile. Articolo 15 - Documentazione per la pensione di invalidità 1. La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma dell’autodichiarazione: a) l’esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico; b) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l’esercizio del diritto di surroga dell’Ente nei confronti del responsabile o dell’eventuale assicuratore. 2. Alla domanda deve essere allegata: a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento invalidante; b) nell’ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto dall’istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto. Articolo 16 - Commissione medica e modalità di accertamento L’accertamento dello stato di invalidità è effettuato da una apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell’Ente nei modi e nei tempi indicati dal precedente articolo 10. Art. 17 - Accertamento di speciali stati invalidanti 1. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale riconosciuta all’unanimità dai componenti della Commissione medica, l’Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica. 2. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e l’invalidità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di invalidità può essere adottato a posteriori anche ai fini della reversibilità della pensione stessa ai superstiti aventi diritto. Art. 18 - Compiti della Commissione medica La Commissione medica, una volta eseguiti gli accertamenti, invia agli uffici dell’Ente la relazione contenente i dati relativi alla invalidità. Articolo 19 - Reiezione e ricorso In caso di reiezione della domanda di pensione di invalidità o di ricorso avverso tale decisione, si applicano le disposizioni previste dal precedente articolo 13. Articolo 20 - Pensioni di reversibilità e indirette 1. Le pensioni di cui agli articoli 5, 6 e 22 del presente Regolamento, nonché la rendita e la pensione contributiva erogate in base al previgente Regolamento, sono reversibili ai superstiti nelle seguenti misure: a) il sessanta per cento al coniuge; b) il venti per cento a ciascun figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del cento per cento. c) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, il sessanta per cento ad un solo figlio minorenne, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo lavoro; d) il quaranta per cento a ciascun figlio nell’ipotesi di due figli minorenni o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; e) il cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro; f) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, il cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori alla metà dell’importo fissato dall’articolo 5, comma 1 del presente Regolamento; g) il sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all’importo fissato dall’articolo 5, comma 1, del presente Regolamento. 2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, nella ipotesi in cui il de cuius al momento del matrimonio avesse una età anagrafica maggiore di sessantacinque anni e una differenza di età rispetto al coniuge superiore a 20 anni, le aliquote di pensione di cui al comma 1 sono proporzionalmente ridotte del dieci per cento per ogni anno di matrimonio mancante a dieci. 3. Le pensioni di cui agli articoli 8 e 14 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. 4. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge e ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA dell’assicurato che sia stato iscritto e che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all’Ente nei dieci anni antecedenti l’evento. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1, da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la pensione di vecchiaia. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto ad una età inferiore a quella stabilita per l’accesso alla pensione di vecchiaia, si applicano i coefficienti di trasformazione relativi al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia. 5. Sono equiparati ai figli minorenni, fino al compimento dei ventuno anni di età, i figli che frequentano scuole medie superiori nonché, al compimento di ventisei anni di età, i figli che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso stesso. 6. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di diritto di famiglia. 7. Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso. Articolo 21 - Norme comuni ai trattamenti previdenziali e assistenziali 1. La posizione contributiva del Consulente del Lavoro si intende regolare nel caso in cui siano stati assolti gli obblighi di cui all’articolo 40 del presente Regolamento e risultino interamente versati i contributi obbligatori, le sanzioni, gli interessi e le spese. 2. In caso di irregolarità contributiva, i trattamenti pensionistici, i relativi supplementi ed integrazioni, decorrono dal mese successivo all’avvenuto pagamento di quanto dovuto al punto 1, sempreché risultino maturati gli ulteriori requisiti previsti per i predetti trattamenti pensionistici. 3. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi di cui al Titolo VI del presente Regolamento, la regolarità contributiva si determina con il versamento dell’ultima rata. 4. Ai Consulenti del Lavoro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno maturato i requisiti anagrafici, di iscrizione e di effettiva contribuzione per l’accesso alle prestazioni previste dalla previgente normativa, la pensione è riconosciuta sulla base di detta normativa. Articolo 22 - Pensione aggiuntiva A tutti gli iscritti all’Ente che, a far data dal 1° gennaio 2010, abbiano effettuato versamenti a titolo di contribuzione soggettiva facoltativa ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto, è corrisposta una pensione aggiuntiva alla pensione base calcolata secondo quanto disposto dall’articolo 5 del presente Regolamento. Articolo 23 - Pagamento delle pensioni Le pensioni di cui al presente Regolamento sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. Articolo 24 - Rivalutazione delle pensioni 1. Gli importi di tutte le pensioni erogate sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica. 2. La rivalutazione di cui al comma 1 è annualmente deliberata del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. 3. Per i primi cinque anni a decorrere da quello di entrata in vigore del presente Regolamento, in deroga al comma 1 del presente articolo, la rivalutazione è applicata annualmente nella seguente misura: a) cento per cento per l’importo di pensione sino ai due terzi del contributo soggettivo minimo, di cui all’articolo 37, comma 2; b) settantacinque per cento per la parte eccedente il limite di cui alla lettera a). Articolo 25 - Provvidenze straordinarie 1. Giusta quanto disposto dall’articolo 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di erogare provvidenze straordinarie a favore dei soggetti indicati nel successivo articolo 26, secondo le norme del presente Regolamento. 2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono definitive e debbono comunque essere sempre motivate. Articolo 26 - Soggetti beneficiari Le provvidenze straordinarie possono essere erogate agli iscritti, ai pensionati dell’Ente iscritti, al coniuge e ai familiari titolari di pensione di reversibilità e indiretta di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) dello Statuto, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno, determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità, in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli. Articolo 27 - Condizioni per l’erogazione 1. Le provvidenze straordinarie possono essere erogate a condizione che: a) l’iscritto sia in regola con il versamento delle quote di iscrizione all’Albo provinciale di appartenenza; b) nei confronti dell’iscritto non sia in corso un provvedimento di sospensione dall’esercizio della attività professionale; c) l’iscritto sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori dovuti all’ENPACL. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi di cui al Titolo VI del presente Regolamento, la regolarità contributiva si determina con il versamento dell’ultima rata; d) in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato, alla data della morte, sussistano tutti i requisiti suddetti. 2. Il Consiglio di Amministrazione, nel solo caso di cui alla lettera a) del successivo articolo 28, con provvedimento motivato, può concedere provvidenze straordinarie in deroga alle condizioni di cui al precedente comma 1. Articolo 28 - Tipologia delle situazioni di gravità Costituiscono circostanze o situazioni di notevole gravità, di cui al precedente articolo 26, quelle derivanti da: a) calamità naturali; b) furto o incendio del materiale e dell’attrezzatura dello studio, purché non dipendenti da dolo o da colpa grave, tali da impedire e/o compromettere il normale esercizio della professione e/o l’integrità fisica della persona stessa; c) malattie, infortuni e situazioni di tale bisogno che determinino condizioni di particolare disagio economico dell’iscritto o pensionato e dei suoi familiari; d) decesso dell’iscritto o del pensionato quando determini uno stato di tale disagio economico per i familiari superstiti da compromettere le minime esigenze di sussistenza. Articolo 29 - Modalità per ottenere le provvidenze straordinarie 1. Per ottenere le provvidenze straordinarie il richiedente deve inviare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione, descrivendo in forma particolareggiata le circostanze o situazioni di notevole gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno. 2. I documenti che debbono essere inviati a corredo della domanda e che comunque possono essere trasmessi in periodo successivo, sono: a) autocertificazione attestante la regolarità di iscrizione e contribuzione dell’iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro di appartenenza; b) dichiarazione attestante di non aver fruito da altro Ente o Cassa di analoga prestazione; c) dichiarazione o certificazione rilasciata dall’autorità competente attestante la veridicità e la gravità dell’evento che ha determinato una delle condizioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 28; d) autocertificazione dello stato di famiglia e, ove necessiti, del decesso; e) ogni e qualsiasi altra documentazione che, a richiesta dell’Ente, si renda necessaria per l’istruzione della pratica. Articolo 30 - Misura delle provvidenze straordinarie 1. Le provvidenze straordinarie potranno essere erogate nella misura che il Consiglio di Amministrazione riterrà congrua, per un importo non superiore a 10 volte l’importo del contributo soggettivo minimo vigente al momento della delibera. Il predetto limite è aumentato di un importo pari allo stesso contributo soggettivo minimo per ciascun familiare a carico. 2. Per ciascuna circostanza o situazione di notevole gravità di cui al precedente articolo 28, al richiedente non può essere erogata più di una provvidenza straordinaria per ogni anno solare. Articolo 31 - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti Dossier I Consulenti del Lavoro appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n.336 e successive modificazioni ed integrazioni che non abbiano fruito o non abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, ancorché già in atto alla data di entrata in vigore della legge 15 aprile 1985 n.140. La maggiorazione, a totale carico del bilancio dello Stato, nei cui confronti è ripetibile, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, è concedibile su domanda e decorre, per le pensioni già in essere, dal 1 gennaio 1985, e per le pensioni future, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La maggiorazione non viene assorbita dalla integrazione al minimo e non trasforma la pensione in superiore al minimo. Gli aventi diritto, ivi inclusi i titolari di pensione di reversibilità, possono presentare, in luogo della documentazione prescritta, autocertificazione attestante la ricorrenza dei requisiti combattentistici. La domanda deve dare atto della appartenenza alle categorie richiamate dalla norma generale e la dichiarazione dell’assenza del titolo a godere della mancata fruizione del beneficio di cui trattasi presso qualsiasi altro ordinamento pensionistico. Articolo 32 - Indennità di maternità 1.L’Ente eroga agli iscritti indennità di maternità in applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento. 3. In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere : a) inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n.537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo; b) superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 2, ferma restando la potestà da parte dell’Ente di stabilire, con delibera del Consiglio di Amministrazione soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale dei Consulenti del Lavoro e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’Ente stesso. 4. L’indennità di cui al comma 1 spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978 n.194. 5. Ai fini dell’accertamento della regolarità della posizione contributiva, l’Ente provvede d’ufficio alla verifica di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 21 del presente Regolamento. Articolo 33 - Termini e modalità della domanda di indennità di maternità 1. L’indennità di cui all’articolo 32 è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, a seguito di apposita domanda presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’evento. 2. La domanda, presentata con le modalità di cui all’articolo 2, deve essere corredata da : a) copia del documento di identità del richiedente; b) certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. Nel caso di presentazione della domanda in data successiva al parto, certificato di nascita e autocertificazione di stato di famiglia; c) autocertificazione attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 e successive modificazioni e integrazioni; d) copia del modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento. Articolo 34 - Indennità in caso di interruzione della gravidanza 1. In caso di interruzione della gravidanza, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978 n.194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di cui all’articolo 32 del presente Regolamento è corrisposta nella misura pari all’ottanta per cento di un dodicesimo del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno precedente quello dell’evento. 2. La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 33. Nei casi di cui al presente articolo, la documentazione di cui alla lettera b) dell’articolo 33 è sostituita da certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria che ha fornito le prestazioni, comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978 n. 194. Articolo 35 - Indennità in caso di adozione e affidamento 1. L’indennità di cui all’articolo 32 del presente Regolamento spetta altresì per l’ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che non abbia superato i sei anni di età. Nel caso di adozione internazionale, l’indennità di maternità spetta all’ingresso del minore adottato o affidato, anche se il minore stesso abbia superato i sei anni e fino alla maggiore età. 2. La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 33. Nei casi di cui al presente articolo, la documentazione di cui alla lettera b) dell’articolo 33 è sostituita da idonea dichiarazione attestante la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia nonché da copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento. Articolo 36 - Copertura degli oneri Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 32, 34 e 35, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all’articolo 22 della legge 3 giugno 1975 n. 160 e successive modificazioni. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all’articolo 78 del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, la ridefinizione del contributo dovuto dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera del Consiglio di Amministrazione. TITOLO II - DEI CONTRIBUTI Articolo 37 - Contributo soggettivo 1. Ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 agosto 1991 n.249 e dell’articolo 9 dello Statuto dell’Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro che siano iscritti all’Ente, ivi compresi i pensionati dell’Ente, sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo. 2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo soggettivo dovuto per ciascun anno è calcolato in misura pari al dodici per cento del reddito professionale, nel limite massimo di euro 95.000,00, prodotto sotto qualsiasi forma nell’anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale. E’ in ogni caso dovuto un contributo soggettivo annuo minimo di euro 2.040,00 corrispondente a un reddito minimo di euro 17.000,00. 3. Tali limiti sono annualmente rivalutati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’1stat. 4. Per i periodi di iscrizione inferiori all’anno solare, il contributo soggettivo annuo minimo è rapportato a mese. 5.1 giovani con meno di trentacinque anni di età che si iscrivono per la prima volta all’Ente, sono tenuti, per l’anno di iscrizione e per i quattro anni solari successivi, al versamento del contributo soggettivo calcolato con l’applicazione del cinquanta per cento dell’aliquota di cui al comma 2 e hanno facoltà di chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta, l’applicazione dell’aliquota intera. REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA 6. I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata iscritti all’Ente sono obbligati al versamento del contributo soggettivo nella misura intera, salva la facoltà di optare per la riduzione al cinquanta per cento dell’aliquota di cui al comma 2, da applicarsi sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività professionale di Consulente del Lavoro. La riduzione decorre dal mese successivo alla richiesta. 7. La riduzione di cui ai precedenti commi 5 e 6 si applica anche al contributo soggettivo annuo previsto al comma 2 del presente articolo. Articolo 38 - Contributo integrativo 1. Ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1991 n.249 e dell’articolo 9 dello Statuto dell’Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del Lavoro, ivi compresi i pensionati dell’Ente, sono obbligati al versamento di un contributo integrativo. 2. I Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione pari al quattro per cento su tutti i compensi rientranti nel volume d’affari ai fini IVA e versarne all’Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest’ultimo. 3. Le associazioni o società tra professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 2 per la quota di competenza di ogni associato iscritto agli Albi dei Consulenti del Lavoro. L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all’Ente dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d’affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso. 4. Il contributo integrativo non può essere inferiore a euro 300,00 annui. Tale importo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è rivalutato annualmente in base alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’Istat. 5. La maggiorazione percentuale e il volume d’affari di cui al comma 2 si riferiscono ai compensi relativi all’esercizio dell’attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile. Articolo 39 - Variabilità del contributo soggettivo e integrativo 1.L’Assemblea dei Delegati dell’Ente, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni tre anni o quando si manifesti l’opportunità di una anticipata compilazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare la variazione: a) dell’aliquota di cui al comma 2 dell’articolo 37; b) dei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 37; c) dell’aliquota di cui al comma 2 dell’articolo 38; d) della misura minima di cui al comma 4 dell’articolo 38. Articolo 40 - Comunicazioni obbligatorie all’Ente 1. Tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d’anno, all’Albo professionale, devono comunicare all’Ente esclusivamente in via telematica, entro il 16 settembre dell’anno successivo a quello di competenza, l’ammontare dei compensi sul quale è calcolato il contributo di cui all’articolo 38, nonché il reddito professionale conseguito. La comunicazione deve essere comunque effettuata anche in assenza di reddito professionale, volume d’affari o di partita IVA. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell’anno precedente, del reddito professionale e dei volumi d’affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati. 3. Relativamente al volume d’affari ai fini IVA dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui all’articolo 38, comma 3. 4. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente stabilisce i criteri e le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché quelli per l’applicazione del presente e del successivo articolo. 5. L’Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell’amministrazione finanziaria le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Consulenti del Lavoro, nonché i pensionati in attività. 6. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione di cui al comma 1, il richiedente può renderla provvisoriamente. Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo. 7. In caso di decesso dell’iscritto, la comunicazione di cui al comma 1, ove non sia stata già presentata, deve essere prodotta dagli eredi entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1. Articolo 41 - Pagamento dei contributi 1. Il contributo soggettivo di cui all’articolo 37 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall’Ente, resi esecutivi secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette o, a richiesta dell’Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale, bancario ovvero a mezzo avvisi di pagamento predisposti dall’istituto di credito incaricato. L’Ente può procedere alla riscossione anche mediante le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241. 2. Il contributo integrativo di cui all’articolo 38 è riscosso con le stesse modalità di cui al punto precedente. 3. Il contributo integrativo è versato, in unica soluzione, entro il 16 settembre di ogni anno, salvo quanto disposto dall’articolo 40, comma 7. E’ data facoltà, a domanda, di versare il contributo integrativo in quattro rate mensili di uguale importo, con scadenza 16 settembre, 16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre di ogni anno, con applicazione di una maggiorazione pari al tasso di interesse legale, rapportata all’importo e ai giorni oggetto di rateazione. Nei casi di cui all’articolo 40, comma 7, il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’Ente. 4. Ai fini della riscossione l’Ente può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita. 5. Date e modalità di pagamento e di riscossione dei contributi obbligatori sono stabilite o modificate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Ente. Articolo 42 - Prescrizione dei contributi 1. La prescrizione dei contributi dovuti all’Ente si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. 2. La prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo. 3. La prescrizione dei contributi e delle sanzioni ha efficacia estintiva. I contributi prescritti non possono essere più versati né incassati dall’Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d’indebito. 4. E’ in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 19, comma 2, della legge 5 agosto 1991 n.249. Articolo 43 - Controllo delle comunicazioni Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell’Ente e quelli dichiarati ai sensi dell’articolo 40 dall’iscritto, l’Ente ha facoltà di esigere dall’iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione a superstiti entro il termine di prescrizione quinquennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni fiscali, nonché di inviare questionari per conoscere elementi rilevanti in ordine all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l’articolo 40, comma 5 ed è sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta. Articolo 44 - Riscatti 1. E’ data facoltà di riscattare, in tutto o in parte: a) il periodo di praticantato, non superiore al periodo minimo previsto dalla legge, tempo per tempo; b) il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro; c) il periodo di servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di due anni. Dossier 2. I periodi possono essere riscattati purché non coincidenti con altri comunque considerati nell’anzianità assicurativa maturata presso l’Ente o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie. 3. Per i periodi successivi l’entrata in vigore del presente Regolamento, la misura del contributo dovuto è pari, per ogni anno di riscatto, al contributo soggettivo annuo minimo in vigore nell’anno di presentazione della domanda di riscatto. 4. Per i periodi precedenti l’entrata in vigore del presente Regolamento, l’onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto, da calcolare sulla base delle tabelle dei coefficienti previste dalla legge 5 marzo 1990 n.45 o in vigore al momento della domanda di riscatto. Per ogni anno di riscatto la misura della riserva matematica non può essere inferiore al contributo soggettivo annuo in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, in relazione alla fascia di appartenenza. 5. Il pagamento dei riscatti può essere effettuato in un numero massimo di rate pari alla metà del periodo riscattato. Articolo 45 - Contribuzione volontaria 1. I soggetti che siano stati iscritti e possano far valere due anni di contribuzione all’Ente, anche non continuativa, possono essere ammessi alla prosecuzione volontaria, valida solo ai fini della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 5 del presente Regolamento. L’importo del contributo volontario annuo è pari al contributo soggettivo annuo minimo in vigore nell’anno di presentazione della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria. 2. I contributi volontari versati in ritardo rispetto alla data di scadenza si imputano a copertura del versamento dovuto per la rata successiva. Articolo 46 - Contribuzione facoltativa aggiuntiva 1. Tutti gli iscritti all’Ente, con esclusione dei pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata, possono versare annualmente un contributo facoltativo aggiuntivo ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto. 2. La misura del contributo è pari a euro 500,00 o multipli. TITOLO III - DELLA RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI Articolo 47 - Disciplina della rateazione 1. Il Consulente del Lavoro debitore nei confronti dell’Ente per contribuzione soggettiva, di maternità e integrativa nonché delle relative sanzioni previste dal presente Regolamento, può chiedere la rateazione delle somme dovute. 2. La rateazione è concessa esclusivamente a domanda, per tutti i debiti afferenti annualità di contribuzione, come definite al comma 1, sino a quella antecedente l’istanza. 3. La domanda di rateazione deve riguardare l’intero debito, inteso come somma complessiva di contributo soggettivo, di maternità e integrativo nonché sanzioni, calcolate alla data di presentazione della domanda. Essa ha efficacia ricognitiva del debito. 4. Nel caso in cui la contribuzione risulti versata, la domanda può riguardare le sole sanzioni dovute. 5. La rateazione è concessa per un debito pari o superiore ad euro 2.000,00. 6. La rateazione ha periodicità mensile e durata massima di sessanta mesi. La rata minima non può essere inferiore a euro 200,00. 7. Il debito complessivo è maggiorato dell’importo derivante dall’applicazione dell’interesse di differimento e dilazione, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento di presentazione della domanda, maggiorato di sei punti. 8. La rateazione è concessa anche per importi oggetto da parte dell’Ente di recupero in fase giudiziale al momento di presentazione della domanda. 9. Il piano di rientro è comunicato dall’Ente all’interessato, unitamente con l’accoglimento della domanda di rateazione. 10. Nei casi di cui al comma 8, l’accoglimento della domanda di rateazione da parte dell’Ente è subordinato al previo pagamento delle spese legali dovute, anche riferite a provvedimenti precedenti. 11. Il piano di rientro di cui al comma 9 diviene definitivo a seguito del pagamento della prima rata e non è modificabile, ad esclusione del caso di estinzione anticipata del residuo debito, con ricalcolo dell’interesse dovuto. 12. Il pagamento avviene con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 41 del presente Regolamento. 13. La rateazione è revocata d’ufficio: a) in caso di mancato pagamento di almeno due rate anche non consecutive; b) nel caso in cui il debitore ometta il pagamento della contribuzione corrente durante il periodo della rateazione. Le somme eventualmente già versate sono imputate dall’Ente alle annualità di contribuzione più remote. La revoca comporta l’attivazione o riattivazione della fase giudiziale per il recupero dei crediti vantati dall’Ente e non consente all’interessato di poter presentare nuova domanda di rateazione per le annualità di contribuzione già oggetto della precedente. 14. La rateazione può essere richiesta anche dagli eredi o dai superstiti del Consulente del Lavoro, alle medesime condizioni e modalità di cui al presente articolo. 15. Le domande di rateazione presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinate dalla previgente normativa. TITOLO IV - DEL REGIME SANZIONATORIO Articolo 48 - Regime sanzionatorio del contributo soggettivo 1. Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento del contributo soggettivo di cui all’articolo 37 del presente Regolamento entro novanta giorni da ciascuna delle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di due punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5,00 per ciascuna rata. 2. Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento oltre il novantesimo giorno da ciascuna scadenza è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 10,00 per ciascuna rata. 3. La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale. Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602 e successive modificazioni e integrazioni. Articolo 49 - Regime sanzionatorio del contributo integrativo 1. L’omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l’infedeltà della comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 40 del presente Regolamento, non seguita da rettifica entro novanta giorni, sono sanzionati ai sensi dell’articolo 17 della legge 5 agosto 1991 n. 249. A) Con riferimento alla comunicazione: i) Il Consulente del Lavoro che non provvede all’invio della comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 17 della legge 5 agosto 1991 n. 249 e dall’articolo 40 del presente Regolamento, deve la sanzione di importo fisso di euro 200,00. La stessa sanzione è dovuta altresì nel caso di dichiarazione infedele, tale da determinare un contributo inferiore al dovuto. ii) Al Consulente del Lavoro che entro 90 giorni dalla scadenza del termine provvede all’invio della comunicazione obbligatoria in presenza di un volume d’affari uguale a zero non si applica la sanzione di cui al punto i). iii) Al Consulente del Lavoro che provvede all’invio della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine, in presenza di un volume di affari maggiore di zero, si applica la sanzione ridotta di euro 40,00. iv) Al Consulente del Lavoro che ottemperi all’obbligo della comunicazione oltre i 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione fissa di euro 200,00 sia nel caso in cui venga dichiarato un volume d’affari pari a zero sia nel caso in cui sia dichiarato un volume d’affari maggiore di zero. v) Le sanzioni di cui ai punti precedenti non sono trasmissibili agli eredi. B) Con riferimento al versamento: i) Il Consulente del Lavoro che, alla scadenza, non provvede o provvede parzialmente al versamento, qualora vi adempia entro i successivi 90 giorni, deve corrispondere, oltre al contributo ancora dovuto, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di due punti percentuali, sulla somma non corrisposta dalla scadenza alla data del pagamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5,00. ii) Il Consulente del Lavoro che alla scadenza non provvede o provvede parzialmente al versamento, ove adempia oltre i successivi 90 giorni, deve corrispondere oltre al contributo ancora dovuto, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti percentuali sulla somma non pagata dalla scadenza alla data del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 10,00. La sanzione non potrà essere superiore al quaranta per cento dell’importo dovuto. Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 29 febbraio 1999 n.46. Il tasso degli interessi di mora di cui al periodo precedente viene determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L’interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi. iii) Qualora l’Ente accerti la presenza di un volume d’affari ai fini IVA interamente ovvero parzialmente non dichiarato, il Consulente del Lavoro deve versare, oltre al contributo dovuto, una sanzione annua pari al trenta per cento di ciascun contributo omesso, calcolata dalla scadenza fino alla data del versamento. La sanzione non potrà essere superiore al sessanta per cento di ciascun contributo dovuto. Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 29 febbraio 1999 n.46. Il tasso degli interessi di mora di cui sopra viene determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L’interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi. Articolo 50 - Ambito di applicazione Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui agli articoli 48 e 49 anche i contributi omessi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento. TITOLO V - NORME FINALI Articolo 51 - Vigilanza Le delibere in materia di contributi e prestazioni, adottate dall’Assemblea dei Delegati o dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in base alle previsioni del presente Regolamento, sono soggette ad approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509. Articolo 52 - Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte dei Ministeri competenti. ENPACL Regolamento di previdenza e assistenza Tavola dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in vigore dal 1 gennaio 2013 N.B. : per le età da 57 a 70 anni i coefficienti sono tratti dalla tavola di cui al decreto 15 maggio 2012 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.120 del 24 maggio 2012. Per le età da 71 a 95 anni i coefficienti sono tratti dalla tavola di cui alla nota tecnica redatta dallo studio attuariale ‘Orrù & Associati’ il 26 settembre 2012. Età Divisori Valori (%) Età Divisori Valori (%) 57 23,236 4,304 77 10,983 9,105 58 22,647 4,416 78 10,394 9,621 59 22,053 4,535 79 9,820 10,183 60 21,457 4,661 80 9,257 10,803 61 20,852 4,796 81 8,701 11,493 62 20,242 4,940 82 8,164 12,249 63 19,629 5,094 83 7,647 13,077 64 19,014 5,259 84 7,143 14,000 65 18,398 5,435 85 6,665 15,004 66 17,782 5,624 86 6,210 16,103 67 17,163 5,826 87 5,767 17,340 68 16,541 6,046 88 5,326 18,776 69 15,917 6,283 89 4,896 20,425 70 15,288 6,541 90 4,495 22,247 71 14,658 6,822 91 4,154 24,073 72 14,031 7,127 92 3,877 25,793 73 13,408 7,458 93 3,641 27,465 74 12,791 7,818 94 3,426 29,189 75 12,179 8,211 95 3,218 31,075 76 11,578 8,637 CONGRESSO STRAORDINARIO 24 Consulenti attenti ai cambiamenti della società Presentate nella seconda giornata del Congresso le novità della Fondazione Consulenti per il Lavoro Il consulente del lavoro è stato bravo a leggere i cambiamenti della società”: lo ha ricordato Mauro Capitanio, Presidente della Fondazione Consulenti per il Lavoro, intervenendo ai lavori del Congresso Straordinario che si sta celebrando a Roma. Ma è stata anche l’occasione per illustrare le opportunità offerte dalla Fondazione ai Consulenti del Lavoro. In corso di realizzazione una community alla quale potranno accedere i Consulenti del lavoro per trovare servizi e opportunità concrete per lo sviluppo della propria carriera professionale. Le numerose richieste provenienti dalla base sono state recepite dalla Fondazione Lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine che ha avviato il progetto per una banca dati mobilità. Il progetto “Work Lab” è stato presentato dal Presidente della Fondazione Lavoro, Mauro Capitanio e dal Consigliere d’Amministrazione Pietro Boschi, du- di Valentina Paiano rante i lavori del Congresso straordinario che si è tenuto a Roma il 29 e 30 novembre scorso. “Da febbraio 2013 - ha spiegato il Presidente partirà la sperimentazione online del piano “Work Lab”, una banca dati di mobilità professionale, ideata con lo scopo aiutare i consulenti a scambiarsi offerte di collaborazione o proposte sia per rilevare studi, sia per creare un flusso di prestatori d’opera dalle zone più svantaggiate in realtà più favorevoli”. Nella prima release del programma Work Lab, sono state predisposte due sezioni: “cerco offro collaboratori di studio” e “cerco offro servizi e consulenze professionali”. Il primo è un servizio di ricerca e selezione del personale rivolto esclusivamente agli studi. Lo strumento potrebbe rivelarsi utile ad esempio in situazioni del tipo “sostituzione per maternità”. Il secondo, invece, dal titolo “cerco offro servizi e consulenze professionali”, diverrà il punto di incontro principale nel quale convergeranno offerte e richieste di prestazioni professionali. Da una parte troveremo quei colleghi che, forti dell’esperienza maturata su competenze specifiche, daranno la propria disponibilità a favore di altri. Dall’altra, Con- IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 sulenti del lavoro che, per mille motivi sceglieranno, anziché fare da soli, di farsi aiutare da colleghi che hanno già affrontato specifiche problematiche. Il progetto ha riscosso molto successo tra i partecipanti al Congresso straordinario, perché rappresenta anche un primo modo di “fare rete”, il sistema chiesto a gran voce anche dai giovani colleghi per superare l’eccessivo individualismo che a volte chiude le porte a nuove possibilità d’incontro. CONGRESSO STRAORDINARIO 25 Comunicazione-Contenuti: una coppia vincente I numeri del SITO 4.434.208 totale visitatori unici 140.202.944 pagine viste totali 14.954 media visitatori unici per day 458.179 visitatori totali per day 6222.00 GB Come comunicano oggi i Consulenti del Lavoro? Il Presidente della Fondazione Studi, Rosario De Luca, ha illustrato al Congresso il percorso della Categoria negli ultimi anni. di Sara Bardeggia “Oggi i Consulenti del lavoro sono presenti su tutti i media nazionali ed è un radicamento che portiamo avanti per il nostro ruolo”: così il Presidente della Fondazione Studi, Rosario De Luca, ha ripercorso la strada fatta dalla professione in materia di comunicazione e presenza sui media. Con un contributo video il Presidente della Fondazione Studi ha illustrato il cammino percorso sottolineando l’importanza di saper comunicare in modo autorevole ed efficace la propria professionalità, per poter valorizzare il proprio ruolo, soffermandosi anche sul progetto di orientamento nelle scuole e sul portale di categoria, considerato anche dai non addetti ai lavori un’importante fonte di informazione. Il portale www.consulentidellavoro.it è infatti una fonte inesauribile di informazione ed attualità non solo per i 28.000 Consulenti del Lavoro, considerata la mole di visite accumulate. Nei primi dieci mesi del 2012 risultano infatti scaricati 6.222,00 GB di documenti. Un quantitativo enorme se si pensa che ad esempio un numero della rivista di categoria ne vale appena 0,005511 GB (5,64 MB). Nello stesso periodo si contano ben 4.434.208 visitatori unici (14.954 al giorno in media), computati quindi una sola volta a prescindere dal numeri di accessi effettuati e di pagine lette. Si tratta inoltre di visitatori attenti che navigano all’interno del sito totalizzando infatti ben 140.202.944 di accessi alle pagine (458.179 al giorno in media) con una media quindi di 31,6 pagine lette procapite. E restano fuori da questa rilevazione tutti i contenuti video e audio residenti nei rispettivi siti Web TV e Web Radio che vengono scaricati con pari intensità. Un dato che valorizza ancor di più i contenuti che creano un interesse esponenziale alla lettura , mettendo chiaramente in mostra l’interesse trasversale rispetto ai contenuti del sito. De Luca ha evidenziato inoltre come non siano importanti le sole apparizioni in TV quanto le citazioni. Un esempio per tutte, quella IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 banda internet utilizzata totale che riguarda i Consulenti del Lavoro nell’intervento di Marco Travaglio alla trasmissione “Servizio pubblico” su La7, in cui il giornalista ha menzionato gli esiti dell’indagine prodotta dai Consulenti del Lavoro sulla riforma del mercato del lavoro. E’ importante, quindi, “affermare con certezza il grado di autorevolezza e valenza del messaggio che si vuole dare, saper fare comunicazione nel proprio ambito, per esaltare il proprio ruolo”. Tutto senza dimenticare che chi sa comunicare apporta valore aggiunto per tutta la Categoria, e che la comunicazione diventerà materia valida al fine del raggiungimento dei crediti validi per la formazione continua obbligatoria. CONGRESSO STRAORDINARIO 26 LARGO AI GIOVANI GRUPPO GIOVANI DI CASERTA OPPORTUNITA’ GRUPPO DI LAVORO REGIONE CAMPANIA Rino Gargano P er favorire il ricambio generazionale occorre creare momenti di contatto e divulgazione già nel corso degli ultimi anni di scuola superiore, nonché stipulare convenzioni con le università, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di praticantato. Occorre dedicare attenzione alla donne, favorendo una maggiore solidarietà tra Colleghi e sensibilizzando gli istituti previdenziali ed assistenziali affinché prevedano fasce orario di accesso alle sedi compatibili con le esigenza della donna, sempre divisa fra vita familiare e professione. Gaetano Scialdone CPO ANCL MILANO GRUPPO DI LAVORO REGIONE CAMPANIA A S Marco Cassini bbiamo cercato di individuare i sistemi che ci consentano di avere una maggiore identità professionale. Tale identità ci consente di essere degli specialisti del lavoro e di diventare il punto di riferimento nell’ambito della materia, di fondamentale importanza, che è la materia del lavoro. Nell’ottica di una valorizzazione di tale identità professionale occorre senza dubbio concentrare le nostre attività su quelle che sono le nostre materie fondanti, che rappresentano l’oggetto del nostro bagaglio culturale e formativo. Giusi Acampora periamo di riuscire presto ad acquisire nuove attribuzioni, per arrivare a quella completezza professionale necessaria per districarci nel sempre più complesso mondo del lavoro: in particolare ci riferiamo al patrocinio nelle controversie di lavoro, sia in materia di lavoro che in materia previdenziale. Ed ancora alla presenza obbligatoria di un Consulente del Lavoro nell’attività di revisione legale nelle aziende con più di 50 dipendenti. Mettiamoci al lavoro, perché noi al nostro futuro, noi giovani, ci crediamo. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 A bbiamo visto che dal semplice calcolo del cedolino, che è importante per una giusta retribuzione del dipendente, si è arrivati a un punto di dare un servizio diverso al nostro cliente: un servizio basato sulla consulenza, su un valore più alto della professione. Abbiamo però delle piccole difficoltà nel farlo, in quanto tutto il percorso di studi che svolgiamo non è basato sull’aspetto pratico della nostra professione: arriviamo al punto di svolgere questo ruolo importantissimo nella società senza avere una base formativa ed informativa molto valida. La qualità del nostro servizio si migliorerebbe ad esempio avendo la possibilità di partecipare a dei master formativi sul territorio. CONGRESSO STRAORDINARIO 27 Opportunità, Cambiamento, Etica, Comunicazione, Comunità, Solidarietà, Regole e Qualità: 8 temi su cui si sono confrontati i giovani, provenienti da tutta Italia, che hanno animato il laboratorio di idee. Su www.consulentidellavoro.it è disponibile l’ebook completo con tutti i contributi dei giovani” CAMBIAMENTO GRUPPO GIOVANI DI GENOVA E DI IMPERIA Federica Robustelli C hi c’è al centro del lavoro? Noi, i Consulenti del Lavoro, che abbiamo come obbligo e come dovere quello di informarci, di aggiornarci, perché essendo un fulcro noi dobbiamo costituire il fil rouge tra tutti gli altri professionisti. Puntiamo moltissimo sulla conoscenza, sulla competenza, perché siamo un mestiere intellettuale. Il vostro sforzo nei nostri confronti come giovani, che siamo la vostra risorsa, è quello di aiutarci ad accrescere le nostre competenze: perché se voi aiutate noi, noi aiutiamo voi. GRUPPO GIOVANI DI RAGUSA GRUPPO GIOVANI BERGAMO P E Deborah De Rosa roponiamo di approfondire strumenti che possano dare un supporto alla gestione dell’attività professionale, con incontri di comunicazione scritta e verbale, che sono la spina dorsale del nostro lavoro, a tutti i livelli; corsi di self-coaching che servano ad allenarsi a gestire la vita e le risorse individuali in modo efficace, migliorando le capacità operative di ciascuno; corsi sulla gestione e sull’organizzazione dello studio professionale, che consentano di apprendere tecniche di pianificazione strategica, di gestione delle risorse umane e dei rapporti con i clienti, dei passaggi generazionali. Lucia Caccia ’ fondamentale che tra Consulenti del Lavoro e Università si lavori con sinergia: alcuni Colleghi che hanno frequentato i corsi in consulenza del lavoro lamentano il fatto che si dia poco spazio a discipline come diritto del lavoro e materie affini. Gli esami di diritto del lavoro dovrebbero essere più specifici, ed entrare veramente nel merito di quella che è la professione di Consulente del Lavoro. Riteniamo che sarebbe utile affiancare alle ore di docenza dei seminari tenuti dai Consulenti del Lavoro che affrontino casi pratici, inserendo nei piani di studio un corso di amministrazione del personale. GRUPPO GIOVANI ABRUZZO Federica Falone C hiediamo l’aiuto delle istituzioni per sostenere noi giovani affinché non cadiamo nelle reti di chi vuole approfittare delle enormi difficoltà che troviamo una volta abilitati, e che ci offrono opportunità di lavoro spesso a condizioni svantaggiate. Chiediamo di lottare per la riduzione del costo del lavoro, in modo da aiutarci a svolgere la nostra professione. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 28 COMUNICAZIONE ETICA GRUPPO GIOVANI LA SPEZIA IMPERIA SAVONA GRUPPO GIOVANI BERGAMO Saverio Nicco Barbara Salvi GRUPPO GIOVANI PUGLIA L a semplificazione deve essere compito esclusivo del legislatore, che deve intervenire nella misura delle leggi, intesa come quantità e qualità delle leggi, privilegiando l’utilizzo di testi unici per contribuire alla competitività e crescita del Paese. La sburocratizzazione deve avvenire tramite tavoli tecnici, tramite l’impegno della P.A. a snellire le procedure giuslavoristiche e fiscali. Ad esempio non esistono standard comuni per denunce a enti, previdenza complementare e assistenza sanitaria, e l’utilizzo della firma digitale e della posta elettronica certificata è estremamente limitato. Fara Pasquale GRUPPO GIOVANI MOLISE Enrico Di Giacomo I l passaggio dalle banche dati cartacee a quelle informatizzate è ormai il presente della nostra professione. La dematerializzazione dei documenti è una realtà con cui ciascuno di noi deve confrontarsi. E se è vero che il sistema telematico agevola gli adempimenti, è anche vero che questi sono quintuplicati. V orremmo che il codice deontologico rappresentasse una coordinata fondamentale, per un attività professionale consapevole, responsabile ed etica: il codice è un insieme di regole ed aspettative che devono essere interiorizzate. E devono essere adottate posizioni più severe nei confronti di chi deruba il nostro lavoro, e ci scoraggia, facendo venire meno la soddisfazione personale. Il codice deontologico deve essere di supporto e di guida per la nostra professione. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 P roponiamo la creazione di un network di Colleghi a livello nazionale, una rete capillare di 28.000 sedi in tutta Italia, in modo da erogare ai clienti dei vari studi un servizio a 360°. Da qui nasce l’idea del portale “Cdlinrete.it”, un portale aggregatore di servizi che già esistono: non ne proponiamo di nuovi, ma una riorganizzazione di quelli esistenti come quelli erogati dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro; quelli attivati presso i Consigli Provinciali; quelli attuati da alcuni Colleghi attualmente specializzati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, contenzioso di parte, gestione dei lavoratori transfrontalieri. CONGRESSO STRAORDINARIO 29 COMUNITA’ GRUPPO GIOVANI VENETO Nicola Porelli D obbiamo diventare una lobby di conoscenze. Chiunque applicandosi può elaborare buste paga, ma soltanto la formazione, la preparazione e l’aggiornamento possono dare quella consulenza fondamentale per la sopravvivenza e la ripartenza di molte realtà aziendali, oggi in profonda crisi. La trasformazione è alla base del progresso economico e professionale, ma tale trasformazione non è efficace se nel contempo non porta ad un aggiornamento nel modo di pensare e nel modello formativo: sentiamo l’esigenza di accrescere le nostre conoscenze in psicologia del lavoro e delle relazioni. GRUPPO TOSCANA Luca Cimino I giovani hanno bisogno di una rete di supporto sia per potersi confrontare nei rapporti con la propria clientela, con gli enti, e spesso anche per confrontarsi su una normativa che, oltre a essere spesso confusa, è in continua evoluzione. I giovani della Toscana guardano infatti con favore all’associazione con altri Colleghi, e altre figure professionali. GRUPPO FRIULI VENEZIA GIULIA Erika Damiani S iamo partiti da un presupposto positivo: l’alta soddisfazione per l’offerta formativa in regione, anche se emerge il bisogno di confronto e sostegno per creare una rete produttiva di contatti da cui far nascere una buona preparazione e una maggiore coesione tra giovani professionisti. GRUPPO GIOVANI COMO BERGAMO MANTOVA Alessia Riva C ’è necessità di sinergia non solo tra noi Consulenti, ma anche con la P.A. e con le organizzazioni sindacali. Come giovani auspichiamo l’adozione di tavole rotonde tra professionisti che in questo momento di crisi seguono le aziende; auspichiamo anche che la Pubblica Amministrazione si dimostri disponibile tanto quanto noi siamo tempestivi, puntuali e precisi. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 30 SOLIDARIETA’ REGOLE GRUPPO GIOVANI COMO BERGAMO MANTOVA Fabio Furlan F are rete tra professionisti è una necessità e un dovere per la categoria. Il confronto, lo scambio di pareri e opinioni è fondamentale: per condividere tutte queste informazioni e avviare un confronto attivo si dovrebbero sfruttare meglio i canali informatizzati già esistenti a livello nazionale, come ad esempio il forum dei Consulenti del Lavoro, magari arricchendo i siti degli Ordini Provinciali con un accessi registrati dedicati ai forum locali. Si dovrebbero implementare e strutturare in chiave più interattiva i siti dei singoli Ordini provinciali. Il forum a livello locale dovrebbe inoltre diventare di canale di supporto al lavoro della Commissione Studi provinciale, laddove esistente. GRUPPO GIOVANI COMO BERGAMO MANTOVA GRUPPO GIOVANI COSENZA Fabiola Via Laura Ferrari S i potrebbe pensare a un supporto più deciso nei confronti della maternità, non solo in termini economici ma anche di ausilio nella gestione dello studio, magari attraverso lo strumento del contributo di solidarietà. Se vogliamo che la Categoria sopravviva, servono interventi concreti: si potrebbe fare pressione sulle istituzioni politiche di Governo affinché intervengano in merito al welfare professionale delle fasce più deboli: sarebbe un modo per dare giusta dignità al lavoro e senso al futuro dei giovani. L GRUPPO GIOVANI CATANIA Giovanni Greco T ra le prospettive professionali, sicuramente la rappresentanza in giudizio del Consulente del Lavoro nel contenzioso previdenziale e lavoristico è uno degli scenari più entusiasmanti per noi. Per cui andiamo avanti insieme al Consiglio Nazionale su questa strada perché è quella vincente per la Categoria e per i giovani. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 a prima regola fondamentale è quella di limitare il capitale: per svolgere un’attività professionale il capitale non è fondamentale, ma serve per formarsi e aggiornarsi. I limiti da porre ai soci di capitale potrebbero essere i seguenti: nella costituzione della società si potrebbe pensare di nominare un tutor, da parte dell’Ordine Provinciale, che potrebbe essere un collega anziano, che con la sua esperienza può aiutare i giovani, controllando e monitorando questo tipo di società, istituzionalizzando la figura del revisore professionale delle società. CONGRESSO STRAORDINARIO 31 GRUPPO GIOVANI PALERMO QUALITA’ Fabiola Fregola L a formazione oggi è un tassello fondamentale, sia per il rapporto della nostra Categoria con le altre professioni, sia per i nuovi numeri che ci contraddistinguono. La formazione deve iniziare con un periodo di tirocinio che deve essere promosso dai singoli Consigli Provinciali: vorremmo che l’accoglimento dei giovani tirocinanti negli studi di consulenza fosse percepito dai Colleghi quasi come se fosse un obbligo deontologico. Vorremmo promuovere l’inserimento negli studi professionali tramite la proposta della riduzione della quota annuale di iscrizione alla propria cassa, se lo studio dimostra di avere investito efficacemente nella formazione di un futuro Consulente del lavoro. Vorremmo che i giovani praticanti partecipassero gratuitamente a tutte quelle attività formative necessarie per la formazione. GRUPPO GIOVANI MARCHE Michele Donati I l capitale umano è sicuramente il punto di partenza del nostro futuro. E come sviluppare questo capitale? Con la consulenza prima di tutto, con la formazione prima all’interno dei nostri Ordini e con lo scambio con le altre professioni, e con figure a noi simili nei Paesi dell’Unione Europea. È importante stabilire sinergie nei tavoli politici a livello istituzionale. GRUPPO GIOVANI MARCHE Francesca Donati V ogliamo affermare un nuovo modo di vedere l’economia, e forse anche la società. Un sistema economico che riscopra i piccoli produttori, le eccellenze locali, che di solito abbandonano il quantum per mettere sempre di più al centro della propria mission la qualità. I Consulenti del Lavoro, vivendo a stretto contatto quotidiano con il sistema economico, possono senz’altro avere la funzione di supporto e di guida per queste realtà. 232 pagine di contributi territoriali 120 giovani presenti al Congresso 41 province 13 regioni 12 contributi regionali 1 ebook IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 32 Anna Maria Giacomin, Coordinatrice Commissione Pari Opportunità Consiglio Nazionale VERSO IL FUTURO? LE DONNE CI SONO Dall’indagine della Fondazione Studi alla presentazione della community Phinking: cosa chiedono le donne per il loro futuro professionale. di Annamaria Ermacora LE MISURE DI INTERVENTO PIU’ RICHIESTE Creazione di strumenti di dialogo quali meeting a livello provinciale (3 1%) la creazione di gruppi di ascolto senior/junior (35%) attraverso le nuove forme di comunicazione blog/community (24%). La crescente consapevolezza ed il riconoscimento da parte degli Ordini professionali dell’importanza e dell’utilità delle cosiddette competenze “trasversali” - organizzazione, relazione e comunicazione, crescita, motivazione e cura delle persone sono tradizionalmente patrimonio delle donne e l’accesso delle donne alle libere professioni ha determinato un’evoluzione negli ambiti sociali e culturali coltivati all’interno delle professioni stesse. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro - attraverso la Commissione nazionale Pari Opportunità - nell’ottica di facilitare l’inserimento e la permanenza delle donne, in particolare le giovani Consulenti, nel mondo professionale, nel mese di ottobre ha realizzato un’indagine su come viene vissuta oggi la professione. L’incertezza e la complessità del mercato portano oggi a confrontarsi con una realtà economica-produttiva e sociale in continua evoluzione. E’ in questo scenario che l’Ordine Nazionale si pone come punto di riferimento e supporto per tutte le professioniste e in particolare le giovani, che hanno deciso di intraprendere l’attività di Consulente del Lavoro. Le Consulenti del Lavoro iscritte all’ordine sono state invitate a confrontarsi sulla loro idea di professione, rispondendo ad un questionario che ha permesso di conoscere le problematiche e le difficoltà vissute “sul campo” nonché di valutare il contributo e gli strumenti più idonei da predisporre per il miglioramento della qualificazione professionale. L’ indagine, presentata durante la seconda giornata del Congresso, ha evidenziato un abbassamento dei differenziali di genere sia nell’accesso alla professione, sia nell’apertura di un proprio studio professionale, rivelando molti altri dettagli utili per le prospettive future. Un risultato inaspettato, oltre 2.500 consulenti (il 20% delle iscritte all’Ordine) hanno risposto e dato i loro suggerimenti: un risultato qualitativamente e quantitativamente alto, per considerare l’ottimo successo della ricerca anche in termini di affidabilità. Dai questionati ricevuti, si rileva l’omogeneità delle risposte per suddivisione in fasce di età. Le donne iscritte all’Ordine sono il 46% , su un totale di 28.000 iscritti, il 41% in fascia di età con meno di 41 anni e il 59% in fascia con più di 41 anni. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 CONGRESSO STRAORDINARIO 33 Tra le donne in prima fascia (- 41) ha risposto il 37% mentre in seconda fascia (+41 anni) ha risposto il 63%. La maggior parte delle risposte sono arrivate prevalentemente dal Nord e Centro Italia, con un sensibile distacco rispetto al Sud e Isole. Impegno, passione, merito (90%) sono le motivazioni che le hanno spinte a scegliere la professione; meno rilevante è la scelta per motivi economici. Il problema familiare, condiviso dalla donna in tutte le professioni, anche per le Consulenti del Lavoro è preponderante. L’impegno dedicato alla professione porta a ridurre la presenza in famiglia e viene vissuto come un condizionamento nella scelta di un’eventuale maternità. Questo problema resta un limite all’accesso alla professione per il 63% delle Consulenti che hanno risposto. L’emancipazione femminile e l’evolversi del ruolo sociale hanno portato, nel mondo della professione, a un abbassamento dei differenziali di genere per il 69% delle risposte. Questo sia nell’accesso alla professione sia nell’apertura di una propria attività (71%). Il 39% delle risposte invece sottolinea la difficoltà nell’occupare ruoli dirigenziali all’interno della categoria. In generale le donne, nell’evoluzione della propria attività professionale e considerando l’attuale momento di mercato, ritengono che nei prossimi anni la professione di Consulente del Lavoro dovrà subire un’evoluzione con l’inserimento di nuove specializzazioni (17%) , con l’aggregazione tra diverse figure professionali (commercialista, avvocato, ingegnere) e con l’offerta di servizi più qualificati all’interno di un’unica struttura associata (63%). Più pessimisticamente invece il 20% prevede il ridimensionamento della propria attività. In particolare le giovani CdL danno per prioritarie tutte le attività a favore dell’interscambio professionale unito ad attività di promozione sulla cooperazione giovanile (60%). Concordano che l’Albo Nazionale debba promuovere incentivi alla maternità e all’assistenza della famiglia (29%) mentre non paiono determinanti le agevolazioni per la previdenza integrativa. Le giovani che intendono intraprendere la professione - per il contenimento dei costi iniziali - richiedono all’Ordine la creazione di supporti informatici comuni: programmi di elaborazioni paghe, banca dati centralizzata, ecc. (45%) e formule di agevolazione (3 7%) quali la ricerca di uno spazio di lavoro con formula HUB. L’indagine pone in evidenza alcune richieste dirette all’Ordine sia per rendere più agevole il percorso sia per ridurne i disagi e le difficoltà dell’av- IDENTIKIT DELLE RISPOSTE 51% di iscritte all’Ordine da più di 20 anni 49% da iscritte da un massimo di 10 anni 65% di professioniste coniugate di cui il 53% con figli in fascia di età superiore agli 11 anni 90% libere professioniste di cui il 70% sono diplomate, con un proprio studio che le impegna mediamente per oltre 40 ore settimanali vio alla professione: il 49% richiede una rappresentanza delle giovani CdL all’interno degli Ordini nazionali e provinciali e si conferma l’importanza delle aggregazioni tra diverse specializzazioni sinergiche allo sviluppo dell’attività in formula di società professionali (95%) per offrire ai clienti maggiore servizi e ridurre i costi di gestione. I forum di dialogo, le iniziative di cooperazione, ma soprattutto a livello provinciale gli incontri periodici tra giovani, sono le forme ritenute più idonee per un confronto tra le giovani consulenti mentre emerge - per la valorizzazione successione generazionale - la forte richiesta di interscambio tra giovani professionisti e senior. PHINKING, le professioni pensate dalle donne Presentato al Congresso dal Consigliere nazionale Anna Maria Giacomin un nuovo progetto che favorisce lo scambio di idee professionali e personali fra colleghe. L’obiettivo della Community è quello di creare aree di interesse e di discussione tra le donne su lavoro e professione, economia e reti d’impresa, etica, condivisione e collaborazioni, cultura. Un luogo virtuale di incontro per interagire e rispondere alle esigenze delle donne, non solo per lo scambio di esperienze ed idee , ma anche per trovare informazioni tecniche e diventare un collante strategico di opinioni diverse per accorciare le distanze tra le Consulenti di tutta Italia. IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 Dicono di noi “Siamo un gruppo che cresce e cerca nuove opportunità” Dai consulenti un supporto per i ritocchi alla riforma Regole più severe sui patronati Troppe rigidità sui contratti - Meno assunti e più licenziati Consulenti più “solidali” Fornero ai consulenti del lavoro “Apprendistato, si può cambiare” Il futuro è nelle mani dei giovani Una community dal filo rosa I ministri del lavoro e della giustizia al congresso dei consulenti Apprendistato verso il restyling Un futuro tranquillo La Fornero ci ricasca: “i nostri figli sono viziatelli” Calderone, consulenti lavoro sono persone senza alcun privilegio Sacconi e Damiano: consulenti del lavoro fondamentali per Stato e imprese Professioni: consulenti del lavoro scrivono “manifesto” del loro futuro Calderone, da consulenti lavoro funzione primaria assistenza aziende Severino, consulenti lavoro importanti per imprese Il ruolo primario dei consulenti del lavoro in tempo di crisi Calderone: da consulenti lavoro funzione primaria assistenza aziende Il futuro è nelle mani dei giovani Calderone: funzione primaria è l’assistenza alle aziende Consulenti del lavoro a Congresso Professioni: consulenti del lavoro scrivono “manifesto” del loro futuro. Nella seconda giornata del congresso straordinario dei professionisti a Roma Professioni: consulenti del lavoro scrivono “manifesto” del loro futuro Libri lavoro ai consulenti Al via la tre giorni dei consulenti del lavoro Congresso CNO, apertura con ministri 3-12-2012 QUINTA COLONNA – Rete 4 29-11-2012 TG1 ore 20:00 – Rai 1 28-11-2012 Radio GR Parlamento” ore 20:00 30-11-2012 TG1 ore 08:00 Rai 1 30-11-2012 TG1 Economia ore 14:00 – Rai 1 Domenica 3 marzo 2013 la Placentia Marathon for Unicef compie 18 anni! Per festeggiare, il Consiglio provinciale di Piacenza allestirà un gazebo presso la partenza che sarà il punto di incontro per tutti i colleghi partecipanti. Alle tradizionali Placentia Marathon da 42 km, Strapiacenza Halfmarathon da 21 km e Placentia Ultra Halfmarathon da 30 km, che solo lo scorso anno ha visto ai nastri di partenza più di 800 persone, si è aggiunto un percorso a staffetta di 42,195 km, in cui gli atleti si passeranno il testimone! A completamento delle tre gare agonistiche e della staffetta, anche quest’anno, in collaborazione con FIASP e Associazione Armonia, ci saranno 3 camminate da 10 km, 5 km e 3,4 km non competitive per dar modo anche a chi non se la sente di correre di passare una bella domenica all’aria aperta all’insegna dello sport e dell’aggregazione. In particolare “Corri con Armonia”, che attraversa le vie centrali della città fino all’arrivo in Piazza Cavalli, può essere un bel modo per aspettare gli atleti al traguardo e promuovere la prevenzione dei tumori al seno. Per informazioni potete inviare email all’indirizzo segreteria@consulentidellavoro. pc.it. All’atto dell’iscrizione occorre segnalare sul modulo stesso (apponendolo manualmente in calce) oppure nella mail di invio, che si tratta di CdL che partecipa al campionato italiano. Sul sito www.placentiamarathon.it il regolamento, il modulo d’iscrizione e le info sulla maratona. CONGRESSO STRAORDINARIO 36 GLI AMICI DEL CONGRESSO La TeleConsul Editore, società di servizi dei Consulenti del Lavoro, ad oggi partecipata dall’Enpacl e da tutti i Sindacati di categoria, agisce per ideare, studiare e realizzare, in piena sinergia con i propri utenti, tutte quelle iniziative che possono soddisfare le esigenze di quanti affrontano problematiche inerenti materia “Lavoro e Fiscale”. Annovera tra i suoi clienti oltre numerosi professionisti anche Enti ed Istituzioni quali INPS, INAIL e Ministero del Lavoro. FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua creato dalle Confederazioni Autonome CIFA e CONFSAL. FonARCom finanzia Piani Formativi su misura delle esigenze dei lavoratori e delle imprese italiane, attraverso un ampio ventaglio di strumenti finanziari studiati ad hoc per ogni contesto aziendale, interaziendale, di rete. Con il Fondo FonARCom, dai voce alla formazione! Il Gruppo 24 ORE è il principale gruppo editoriale multimediale italiano attivo nel settore dell’informazione economica, finanziaria, professionale e culturale. Il giornale del Gruppo più noto e diffuso è Il Sole 24 ORE, il quotidiano economico più diffuso d’Europa, leader nell’informazione economica, finanziaria e normativa da cui deriva l’alto profilo del brand che caratterizza l’intera attività del Gruppo. L’offerta informativa a disposizione dei lettori è integrata anche con l’Agenzia di stampa Radiocor (leader nell’informazione finanziaria), il portale www.ilsole24ore.com e l’emittente radiofonica Radio 24. Wolters Kluwer Italia è parte del gruppo multinazionale Wolters Kluwer, che raccoglie dieci tra i più autorevoli e accreditati brand su prodotti editoriali, servizi e soluzioni software per il mercato professionale, delle aziende e della P.A.. I marchi: Artel, Cedam, Indicitalia, Ipsoa, Leggi d’Italia Professionale, Mitos, OA Sistemi, OSRA e Utet Giuridica. Marsh, leader mondiale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, opera in team con i propri clienti per definire, sviluppare e offrire soluzioni innovative, specifiche per ogni settore, che aiutino i clienti stessi a proteggere il loro futuro e crescere. Magna Carta. Un software web-based dinamico e potente per archiviare, organizzare, trasmettere e condividere documenti informatici, ottimizzando tutti i processi di gestione e manipolazione dei medesimi. Una piattaforma web-based dinamica e potente per archiviare documenti informatici provenienti dall’esterno (mail, fax internet, istituzioni, enti, scannerizzati). IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012 Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro I 106 Consigli Provinciali Consiglio Nazionale 2011-2014 Presidente Marina Elvira Calderone (Cagliari) Vice Presidente Vincenzo Silvestri (Palermo) Segretario Sergio Giorgini (Pesaro) Tesoriere Pietro Panzetta (Taranto) Consiglieri Mauro Capitanio (Brescia) Alfio Catalano (Bergamo) Rosario De Luca (Reggio Calabria) Francesco Duraccio (Napoli) Vincenzo Germinara (Pistoia) Annamaria Giacomin (Treviso) Massimo Iesu (Trieste) Teodoro Lateana (Potenza) Monica Muscedere (Latina) Davide Siravo (Campobasso) Sergio Stelitano (Bologna) Collegio dei Revisori Presidente Marcello De Carolis (L’Aquila) Componenti Roberto Bracco (Imperia) Patrizia Gagliardi (Reggio Calabria) Agrigento Pres. Enrico Vetrano Via Lombardia Villaggio Mose’ 24/A 92100 Agrigento (AG) Tel. 0922 651667 - Fax 0922 652332 Caserta Pres. stefano Scialdone Via m. forgione 12 81100 Caserta (CE) Tel. 0823 329211 - Fax 0823 456791 La spezia Pres. armando Benvenuti Piazzale kennedy27 19124 La spezia (SP) Tel. 0187 500598 - Fax 0187 284443 Parma Pres. stefano Ronchini Viale dei mille 140 43125 Parma (PR) Tel. 0521 941428 - Fax 0521 952721 Savona Pres. giovanni Gherzi Via paleocapa 18/28 17100 Savona (SV) Tel. 019 8401197 - Fax 019 814927 Alessandria Pres. Lorenzo Lombardi Via legnano 23 15100 Alessandria (AL) Tel. 0131 265298 - Fax 0131 232087 Catania Pres. salvatore Musumeci Piazza galatea 7 95129 Catania (CT) Tel. 095 536977 - Fax 095 530363 Latina Pres. lanfranco Principi Via eroi del lavoro 12 04100 Latina (LT) Tel. 0773 484354 - Fax 0773 414254 Pavia Pres. stelvio Lanati Via bernardino da feltre 4 27100 Pavia (PV) Tel. 0382 28286 - Fax 0382 28286 Siena Pres. paolo Stufetti Viale curtatone 12 53100 Siena (SI) Tel. 0577 49439 - Fax 0577 564611 Lecce Pres. antonio Lezzi Via cicolella cond. palaz. di vetro 73100 Lecce (LE) Tel. 0832 343765 - Fax 0832 343765 Perugia Pres. stefano Ansideri Via sicilia sc. f 27 06128 Perugia (PG) Tel. 075 5004566 - Fax 075 5055338 Siracusa Pres. emanuele Monterosso Viale s. panagia 218 96100 Siracusa (SR) Tel. 0931 494100 - Fax 0931 490365 Lecco Pres. giulio Corno Via parini 29 23900 Lecco (LC) Tel. 0341 282904 - Fax 0341 283442 Pesaro Pres. alba Pazzaglini c.p. 108 Via picciola 6 61121 Pesaro (PU) Tel. 0721 33638 - Fax 0721 377112 Sondrio Pres. giovanni Besio Via mazzini 9 23100 Sondrio (SO) Tel. 0342 214354 - Fax 0342 519687 Livorno Pres. gloria Cappagli Piazza attias 37 57121 Livorno (LI) Tel. 0586 892358 - Fax 0586 894482 Pescara Pres. laura D’angelo Via chieti 5 65121 Pescara (PE) Tel. 085 4216911 - Fax 085 4213347 Taranto Pres. giovanni a. Prudenzano Viale magna grecia 100 74100 Taranto (TA) Tel. 099 7304897 - Fax 099 7360162 Lodi Pres. luigi Tortora C/o appl via massimo d’azeglio 20 26900 Lodi (LO) Tel. 0371 432350 - Fax 0371 432296 Piacenza Pres. alessandro Lupi Corso vittorio emanuele 243 29100 Piacenza (PC) Tel. 0523 334160 - Fax 0523 334160 Teramo Pres. bruno Santori Via trento e trieste 24 64100 Teramo (TE) Tel. 0861 247393 - Fax 0861 247393 Lucca Pres. luciana Conti Via s. croce 64 55100 Lucca (LU) Tel. 0583 582220 - Fax 0583 319081 Pisa Pres. fulvio Morelli Piazza vittorio emanuele ii 2 56125 Pisa (PI) Tel. 050 500420 - Fax 050 500420 Terni Pres. franco Lagomarsini Corso del popolo 63 05100 Terni (TR) Tel. 0744 423827 - Fax 0744 423827 Macerata Pres. riccardo Russo Via ignazio silone 37 62100 Macerata (MC) Tel. 0733 35040 - Fax 0733 35040 Pistoia Pres. antonio Orsi Via panciatichi 11 51100 Pistoia (PT) Tel. 0573 367010 - Fax 0573 367010 Torino Pres. cristoforo Re Via della consolata 1/bis 10122 Torino (TO) Tel. 011 5216426 - Fax 0115216363 Mantova Pres. luca De compadri Via bartolomeo grazioli 4 46100 Mantova (MN) Tel. 0376 362625 - Fax 0376 379695 Pordenone Pres. pier luigi Giol Largo s. giorgio cond. elena 7 33170 Pordenone (PN) Tel. 0434 524266 - Fax 0434 524266 Trapani Pres. leonardo Giacalone Via libica 2 91100 Trapani (TP) Tel. 0923 21120 - Fax 0923 21120 Massa carrara Pres. Annalisa Luchini Via 7 luglio 16/bis 54033 Carrara (MS) Tel. 0585 777082 - Fax 0585 777082 Potenza Pres. giovanna Manca Via del gallitello 56 85100 Potenza (PZ) Tel. 0971 52013 - Fax 0971 52013 Trento Pres. gabriella Santolini Via maccani 211 38100 Trento (TN) Tel. 0461 825890 - Fax 0461 429147 Matera Pres. serafino Di sanza Via lucana 167 75100 Matera (MT) Tel. 0835 331061 - Fax 0835 331061 Prato Pres. alessandro Bensi Via pugliesi 26 59100 Prato (PO) Tel. 0574 30489 - Fax 0574 401928 Treviso Pres. stefano De vallier Viale orleans 22 31100 Treviso (TV) Tel. 0422 582345 - Fax 0422 410521 Messina Pres. carlo Maletta Via sicilia 14 98100 Messina (ME) Tel. 090 2982339 - Fax 090 2931244 Ragusa Pres. rosario Cassarino Via ponchielli 7 97100 Ragusa (RG) Tel. 0932 624324 - Fax 0932 683912 Trieste Pres. erika Damiani Via roma 17 34132 Trieste (TS) Tel. 334 5365138 - Fax 040 369049 Milano Pres. giovanni Zingales Via aurispa 7 20122 Milano (MI) Tel. 02 58308188 - Fax 02 58310605 Ravenna Pres. tiziana Nanni Via antica zecca 6 48100 Ravenna (RA) Tel. 0544 31330 - Fax 0544 31330 Udine Pres. stefano Sassara Via calzolai 4 33100 Udine (UD) Tel. 0432 295892 - Fax 0432 295892 Modena Pres. roberta Sighinolfi Via campanella 23 41100 Modena (MO) Tel. 059 222844 - Fax 059 223666 Reggio calabria Pres. paolo Chirico Viale calabria 68/i 89133 Reggio calabria (RC) Tel. 0965 894866 - Fax 0965 884296 V. c. o. Pres. luca Rognoni Vicolo visconti b.go mediovale 28805 Vogogna (VB) Tel. 0324 87433 - Fax 0324 87433 Ancona Pres. roberto Di iulio Via degli orefici 2 60121 Ancona (AN) Tel. 071 2075014 - Fax 071 2081867 Aosta Pres. renato virginio Marchiando Via torino 25 11100 Aosta (AO) Tel. 0125 807143 - Fax 0125 804322 Arezzo Pres. marco Polci Via madonna del prato 77 52100 Arezzo (AR) Tel. 0575 354740 - Fax 0575 298633 Ascoli piceno Pres. marco Assenti Corso trento e trieste 115 63100 Ascoli piceno (AP) Tel. 0736 397932 - Fax 0736 252246 Asti Pres. fausto Cantore Via bigatti 14 14100 Asti (AT) Tel. 0141 530232 - Fax 0141 530232 Avellino Pres. carlo Cardinale Via annarumma 69 83100 Avellino (AV) Tel. 0825 37953 - Fax 0825 37953 Bari Pres. francesco Sette Via de bellis vitantonio 37 70126 Bari (BA) Tel. 080 5562044 - Fax 080 5475604 Bat Pres. Angela Eugenia Losito Via liberta’ 9 76121 Barletta (BT) Tel. 0883 955526 - Fax 0883 955525 Belluno Pres. Innocenzo Megali c.p. 3 Via mezzaterra 18 32100 Belluno (BL) Tel. 0437 942966 - Fax 0437 942966 Benevento Pres. Giovanni Montefusco Piazza Orsini 14 82100 Benevento (BN) Tel. 0824 21485 - Fax 0824 21485 Bergamo Pres. adriana Regonesi Viale vittorio emanuele ii 44 24121 Bergamo (BG) Tel. 035 217400 - Fax 035 217016 Biella Pres. manuela Maffiotti Via vialardi di verrone 14 13900 Biella (BI) Tel. 015 8486350 - Fax 015 8486360 Catanzaro Pres. giuseppe Buscema Via murano 9 88063 Catanzaro lido (CZ) Tel. 0961 360372 - Fax 0961 360372 Chieti Pres. paola Mammarella Via d.spezioli 16 66100 Chieti (CH) Tel. 0871 411569 - Fax 0871 404561 Como Pres. paolo Frigerio Via giulini 10 22100 Como (CO) Tel. 031 270384 - Fax 031 261013 Cosenza Pres. giovanni Genise c.p. 266 Via felice migliori 1 87100 Cosenza (CS) Tel. 0984 72554 - Fax 0984 794777 Cremona Pres. giovanni battista Centenari Via palestro 66 26100 Cremona (CR) Tel. 0372 535411 - Fax 0372 457934 Crotone Pres. giuseppe Tropiano c.p. 98 Via panella 39 88900 Crotone (KR) Tel. 0962 24814 - Fax 0962 24814 Cuneo Pres. giovanni Trombetta Via roma 14 12100 Cuneo (CN) Tel. 0171 65570 - Fax 0171 488500 Enna Pres. vincenzo Messina Piazza ing. panvini 14 94100 Enna (EN) Tel. 0935 531493 - Fax 1782245986 Fermo Pres. bruno Del gatto Via xxv aprile 26 63023 Fermo (FM) Tel. 0734 622173 - Fax 0734 622173 Ferrara Pres. stefano Tonegutti Via del turco 29 44100 Ferrara (FE) Tel. 0532 247066 - Fax 0532 247066 Firenze Pres. moreno Panchetti Via ricasoli 32 50121 Firenze (FI) Tel. 055 281786 - Fax 055 281787 Foggia Pres. massimiliano Fabozzi Via vincenzo della rocca 38 71100 Foggia (FG) Tel. 0881 709662 - Fax 0881 709662 Forli’ Pres. claudio Rigoni Via torelli 2 47100 Forli’ (FO) Tel. 0543 31201 - Fax 0543 31201 Bologna Pres. antonella Ricci Via fratelli cairoli 7 40121 Bologna (BO) Tel. 051 255768 - Fax 051 244711 Frosinone Pres. carlo Martufi Via marcello mastroianni 301 03100 Frosinone (FR) Tel. 0775 871855 - Fax 0775 822081 Monza brianza Pres. matteo Colombo Via carlo prina 22 20900 Monza (MB) Tel. 039 3902994 - Fax 039 2147586 Reggio emilia Pres. domenico Renna Via ernesto che guevara 4 42100 Reggio emilia (RE) Tel. 0522 294703 - Fax 0522 794439 Varese Pres. vera lucia Stigliano Via bernascone 14 21100 Varese (VA) Tel. 0332 239360 - Fax 0332 238479 Bolzano Pres. loris De bernardo Via lancia 8/a 39100 Bolzano (BZ) Tel. 0471 265975 - Fax 0471 265998 Genova Pres. luigia Dellepiane Via ilva 4/3 16128 Genova (GE) Tel. 010 562389 - Fax 010 562389 Napoli Pres. edmondo Duraccio Via alcide de gasperi 55 80133 Napoli (NA) Tel. 081 5518566 - Fax 081 5524076 Rieti Pres. Gigliardo Farina Via giuseppe pennesi 11 02100 Rieti (RI) Tel. 0746 274796 - Fax 0746 274796 Venezia Pres. antonio Vegna Galleria matteotti 6/2 30174 Mestre (VE) Tel. 041 5041677 - Fax 041 2394467 Brescia Pres. alberto Pelizzari Via salgari 43/b 25125 Brescia (BS) Tel. 030 2427788 - Fax 030 2428157 Gorizia Pres. sandro Benigni Via carlo morelli19/a 34170 Gorizia (GO) Tel. 0481 30325 - Fax 0481 30325 Novara Pres. bartolomeo La porta Viale roma 12 28100 Novara (NO) Tel. 0321 611805 - Fax 0321 394584 Rimini Pres. carlo Dall’ara Via anghera’ 29 47900 Rimini (RN) Tel. 0541 448267 - Fax 0541 28451 Vercelli Pres. luca Caratti Corso magenta 1 13100 Vercelli (VC) Tel. 0161 256256 - Fax 0161 256156 Brindisi Pres. dario Montanaro Via dalmazia 21/a 72100 Brindisi (BR) Tel. 0831 726420 - Fax 0831 728074 Grosseto Pres. angiolo Mainardi Corso carducci 90 58100 Grosseto (GR) Tel. 0564 25786 - Fax 0564 25786 Nuoro Pres. cecilia Mannia Via dessanay 121 08100 Nuoro (NU) Tel. 0784 203393 - Fax 0784 203393 Roma Pres. Adalberto Bertucci Via Cristoforo colombo 456 00145 Roma (RM) Tel. 06 89670177 - Fax 06 86763924 Verona Pres. alfonsino Albarello Corso porta nuova 107 37122 Verona (VR) Tel. 045 8005065 - Fax 045 8068960 Cagliari Pres. marco Fenza Via sonnino 37 09125 Cagliari (CA) Tel. 070 665773 - Fax 070 665804 Imperia Pres. francesco Cerqueti Via xxv aprile 67 18100 Imperia (IM) Tel. 0183 710269 - Fax 0183 710269 Oristano Pres. giorgio g. battista Sanna Viale diaz 87 09170 Oristano (OR) Tel. 0783 73285 - Fax 0783 73285 Rovigo Pres. Massimo Braghin Via nino bedendo 3 45100 Rovigo (RO) Tel. 0425 21506 - Fax 0425 464454 Vibo valentia Pres. rosario Rubino Via giovanni xxiii74 89900 Vibo valentia (VV) Tel. 0963 93524 - Fax 0963 93524 Caltanissetta Pres. rosalia Lo brutto Via cimabue S.n.c. 93100 Caltanissetta (CL) Tel. 0934 552055 - Fax 0934 542319 Isernia Pres. carmine Di vincenzo c.p. 153 Via xxiv maggio 95 86170 Isernia (IS) Tel. 0865 411538 - Fax 0865 411538 Padova Pres. stefano Dalla mutta Via degli zabarella 95 35121 Padova (PD) Tel. 049 663660 - Fax 049 660524 Salerno Pres. alberico Capaldo Via s. alfonso m. de’ liguori 2 84135 Salerno (SA) Tel. 089 481003 - Fax 089 481068 Vicenza Pres. elvira D’alessandro Corso ss. felice e fortunato 62 36100 Vicenza (VI) Tel. 0444 322028 - Fax 0444 323682 Campobasso Pres. galileo Casimiro Via tiberio 92/a 86100 Campobasso (CB) Tel. 0874 481495 - Fax 0874 62238 L’aquila Pres. Francesco Blasini Viale a. de gasperi 60 67100 L’aquila (AQ) Tel. 0862 412307 - Fax 0862 421849 Palermo Pres. vincenzo Barbaro Via redipuglia 6 90144 Palermo (PA) Tel. 091 346433 - Fax 091 347031 Sassari Pres. giuseppe Oggiano Via milano 7 07100 Sassari (SS) Tel. 079 276790 - Fax 079 278745 Viterbo Pres. bruno Barghini Via genova 17 01100 Viterbo (VT) Tel. 0761 226960 - Fax 0761 322168 Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma Tel. 06/549361 - Fax 06/5408282 e-mail [email protected] Vector 2 Finanziamenti e Agevolazioni per Imprese, Professionisti e “Lavoro” Vector2 è una Banca Dati interattiva, che fornisce un servizio informativo di assistenza e consulenza personalizzata, per ottenere finanziamenti, agevolazioni anche fiscali a favore di Imprese, Professionisti e nel settore del “Lavoro” (www.vector2.it). 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