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Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 CNS/CBPA-NA/129/08, valida dal 07/04/2008 - Mensile - Euro 0,10
Numero 6 Novembre-Dicembre 2012
ISSN 2039-8964
IL
Consulente
DEL LAVORO
Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro
NUMERO 6 ANNO XIII
NOVEMBRE / DICEMBRE 2012
mario
som
Chiuso in
redazione il 31
dicembre 2012
editoriale
2
La sfida per il futuro
Marina Calderone
congresso straordinario
ISSN 2039-8964
DEL LAVORO
Consulente
Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1 CNS/CBPA-NA/129/08, valida dal 07/04/2008 - Mensile - Euro 0,10
Numero 1 Gennaio-Febbraio 2012
IL
4
Severino: Consulenti del Lavoro,
Persone che vogliono costruire
Il discorso del Ministro della Giustizia
Enzo Summa
6
Fornero: Il ruolo dei Consulenti del Lavoro
L’intervento del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali
Giuseppe Buscema
8
Le prospettive della riforma previdenziale
La nuova previdenza di Categoria presentata dal
Presidente Visparelli
Tommaso Siracusano
Tutti i modi per leggere
Pubblicazione mensile dell’Ordine e dell’Ente di Previdenza dei Consulenti del Lavoro
DOSSIER
PER
UN’OCCUPAZIONE
DI QUALITÀ
ASSEMBLEA CPO
Parlano
i Presidenti
Pagina 6
dis
rdine
PROFESSIONE
Il valore sociale
e sussidiario dei
Consulenti del Lavoro
Pagina 4
PDF
INTERNET
RIVISTA CARTACEA
WWW.CONSULENTIDELLAVORO.IT
congresso straordinario
10
12
Quale domani per la Categoria e per il Paese?
Le idee dei due ex Ministri del Lavoro, Cesare
Damiano e Maurizio Sacconi
Paola Cogotti
Chi sono oggi i Consulenti del Lavoro
L’indagine della Fondazione Studi
“Gli scenari della professione”
Silvia Bradaschia
dossier
15
Direttore Responsabile
Marina Calderone
Coordinatore Redazionale
Rosario De Luca
Coordinatore Editoriale
Romano Benini
Segretaria di redazione
Sara Bardeggia
Ufficio Stampa
Silvia Bradaschia, Giuseppe Buscema,
Paola Cogotti, Anna Maria Ermacora,
Tommaso Siracusano, Vincenzo Summa
Coeditore
REGOLAMENTO
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
DELL’ENPACL
La versione integrale del regolamento
in vigore dal 1 gennaio 2013
Teleconsul Editore Spa
Via Nazionale delle Puglie, 25/bis
80013 Casalnuovo di Napoli (NA)
Tel/fax 081/3176326
E-mail: [email protected]
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congresso straordinario
24
25
26
Consulenti attenti ai cambiamenti della società
L’intervento del Presidente della Fondazione
Lavoro, Mauro Capitanio
Valentina Paiano
Comunicazione-Contenuti:
una coppia vincente
La vocazione comunicativa della Categoria
raccontata dal Presidente della Fondazione Studi,
Rosario De Luca
Sara Bardeggia
Largo ai giovani
Il laboratorio di idee dei giovani
presenti al Congresso
Fondazione Studi
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel: 06/5964901 Fax: 06/5405012
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Stampa
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(Napoli)
Registrazione del Tribunale di Roma
n.00448/99 del 4/10/1999
Poste Italiane Spa - Spedizione in
32
Verso il futuro? Le donne ci sono
Cosa chiedono le Consulenti del Lavoro
Annamaria Ermacora
abbonamento postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1,
comma 1 CNS/CBPA-NA/129/08,
valida dal 07/04/2008
2
EDITORIALE
La sfida per il futuro
Il 2012 è stato un
anno ricco di eventi, alcuni anche particolarmente complessi.
Perché certamente abbiamo dovuto affrontare
e gestire la riforma delle
professioni, ma anche la
fase di attuazione della riforma del lavoro. Riforma
del lavoro che, come Categoria, abbiamo anche in
alcuni casi dovuto criticare, perché aveva delle caratteristiche intrinseche
che potevano e possono
ancora creare notevoli
criticità rispetto a quelle
che sono le esigenze delle imprese e dei lavoratori, che invece sono tutte
orientate a una ricerca
della ripresa occupazionale. Discutibile, nella
Legge 92 del 2012 è l’approccio al tema della flessibilità intesa come precarietà oltre che l’eccesso di
adempimenti formali con
relative sanzioni. L’unico
aspetto a cui guardiamo
con positività è il contratto a termine senza causale: come buono auspicio,
perché potrebbe essere
l’unica forma contrattuale che dia impulso all’occupazione dei giovani,
unitamente all’apprendistato.
Siamo consapevoli che
anche l’anno che verrà ci
riserverà non pochi problemi. Certamente non
di Marina Calderone
ci è dato di pensare di essere fuori da un periodo
di crisi che ha radicalmente cambiato l’assetto del
nostro modo di operare,
di rapportarci ai nostri
problemi del mondo del
lavoro. E inoltre dovremo
valutare quelli che saranno i risultati della stagione
elettorale e i presupposti
di una nuova legislatura
che si preannuncia non facile, a cui tra gli altri sarà
assegnato il compito di riaprire una riflessione complessiva sull’organizzazione del mondo del lavoro
e della scuola. Credo che
siano ormai maturi i tempi per parlare anche di uno
dei principali problemi
dell’Italia, il mondo della scuola e dell’università,
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
che sono pienamente scollegati da quelle che sono
le realtà occupazionali e
le necessità del mondo del
lavoro.
Il 2012 ha visto la Categoria portare avanti un
percorso importante, concretizzato in una serie di altrettanto importanti eventi
tra cui la terza edizione del
Festival del Lavoro.
Credo però che l’evento
che a tutti noi ha regalato
maggiori emozioni sia stato il Congresso Straordinario. Se mi è concesso un
gioco di parole, direi che
più di un congresso straordinario si è trattato di uno
straordinario congresso,
in cui oltre le importanti
presenze istituzionali dei
Ministri Vigilanti Paola
3
Severino e Elsa Fornero e
degli ex ministri del lavoro
Sacconi e Damiano, abbiamo registrato una grandissima partecipazione dei
nostri iscritti e soprattutto
dei giovani Colleghi, che
sono stati i veri protagonisti
del momento congressuale.
è stato emozionante vivere
il loro entusiasmo, toccare
con mano la loro passione
e sentire che dalle loro parole traspariva l’amore che
hanno per la professione.
Per tutti noi, sono stati
momenti in cui abbiamo
riscoperto il valore della
nostra “famiglia professionale”, di quella comunità
di persone e valori che fa
di ognuno un Consulente
del Lavoro.
Il destino di una persona è
racchiuso anche nel nome
che porta; quello dei Consulenti del Lavoro, parla di
impegno civile, di sensibilità per le persone, di lavoro e responsabilità.
E allora, come non guardare con aspettativa e fiducia al Nuovo Anno?
Tante nuove sfide, tante
opportunità ci attendono.
Su tutte, vi è l’imperativo
di non deludere le aspettative di quelli che hanno
riposto in noi la loro fiducia, stimolandoci così a
non cullarci con i risultati ottenuti e spingendoci
ad osare, a guardare oltre,
senza avere paura di cambiare e di osare.
Come professionisti dovremo ancora una volta
assumere il ruolo dei grilli
parlanti nei confronti della politica, delle istituzio-
ni, e cercare veramente di
essere efficaci anche nella
nostra richiesta di essere ascoltati, per suggerire
quelle che sono poi riforme strutturali importanti
per il nostro Paese.
Per il Consiglio Nazionale, si aprirà un percorso di
ricerca di nuovi traguardi
professionali, di nuove
attribuzioni, ma soprattutto di nuove attività nel
campo del contenzioso del
lavoro. Un periodo di riaffermazione delle nostre
funzioni, dei nostri obiettivi e valori, anche nei
confronti dei rapporti che
intessiamo, non solo con
le imprese e i lavoratori,
ma con i nostri interlocutori politico-istituzionali,
gli istituti previdenziali e
assistenziali, che devono
comprendere una volta
per tutte che oggi la sfida
dell’innovazione e dell’efficienza dei processi passa
attraverso la valorizzazione del ruolo dei partners
professionali, come i Consulenti del Lavoro.
A tutti Voi, alle Vostre famiglie ed ai collaboratori,
i migliori Auguri per le
prossime festività.
PREMIO AIDDA 2012 ALLA
PRESIDENTE CALDERONE
Un riconoscimento alla donna che ha
fatto della professione una ragione di
vita. Questo il commento del Sindaco
di Cagliari, Massimo Zedda, durante
la consegna del Premio AIDDA 2012
alla Presidente Calderone per il suo
essere protagonista indiscussa del
mondo del lavoro professionale e
d’impresa. La Presidente ha ribadito
l’importanza di collaborare con le
Istituzioni per migliorare il Paese,
perché con sacrificio e impegno
collettivo si possono raggiungere
risultati importanti.
La flessibilità, inoltre, potrebbe
essere la chance per superare le
difficoltà di accesso nel mondo del
lavoro. “Se non riusciremo a creare
nuova occupazione - ha sottolineato
la Presidente Calderone- avremo
un problema per i giovani: se i padri
rimangono al lavoro 10 anni in più, i
figli non riusciranno a entrare. Ecco
che la flessibilità potrebbe consentire
a chi è prossimo alla pensione
di poter insegnare il lavoro a un
giovane purché non gli pregiudichi la
pensione”
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 4
Severino
CONSULENTI DEL LAVORO
PERSONE CHE VOGLIONO COSTRUIRE
L’intervento del Ministro della Giustizia, Paola
Severino, al Congresso Straordinario Le parole
del Guardasigilli sul futuro della professione di Consulente del
Lavoro e sul futuro del nostro Paese.
di Enzo Summa
Vorrei innanzitutto ringraziare il
Presidente Marina Calderone per avermi invitato.
E’ stato un anno di lavoro intenso
e voglio cogliere questa occasione per
ringraziare tutti voi - e la Presidente per lo spessore e la lungimiranza con la
quale avete condotto il dialogo istituzionale che ha accompagnato la costruzione dell’architettura della riforma
delle professioni.
Ho apprezzato la vostra capacità di
ascoltare, il garbo e l’intelligenza nel
porre le osservazioni critiche – perché
credo che anche le critiche siano necessarie se dirette a costruire, anziché a
distruggere incondizionatamente – la
sensibilità nell’individuare ed affrontare gli snodi essenziali delle questioni.
Partecipo, quindi, con grande piacere
a questa bellissima occasione di incontro
per discutere insieme di Futuro: Futuro
della professione di consulente del lavoro ed anche Futuro del nostro Paese.
Credo che quella odierna sia anche
un’occasione di forte incoraggiamento
a giovani che hanno compiuto al meglio una parte importante della loro formazione e che si accingono ad iniziare
il loro percorso professionale, attesi da
nuove prove e nuove sfide.
Il nostro Paese ha un disperato bisogno di rinnovamento.
La via del rinnovamento deve essere
percorsa con equilibrio, equilibrio tra
il nostro passato ed il nostro futuro e
passa per il lavoro e la tenacia di quanti
saranno in grado di offrire competenza,
serietà, capacità di cogliere bisogni.
Credo, quindi, di trovarmi al posto
giusto per parlare di rinnovamento; mi
rivolgo, infatti, oggi ad un pubblico di
professionisti che impiegano le proprie
conoscenze, il talento, le energie nel
fornire assistenza qualificata ad imprenditori, liberi professionisti, lavoratori,
supportandoli nella gestione delle risorse umane e nello sviluppo dei processi
economici aziendali.
Il consulente del lavoro svolge un
ruolo-chiave nell’attuale contesto economico e sociale.
Le sue competenze sono eterogenee,
riguardano innumerevoli aspetti, contabili, fiscali, economici, giuridici, assicurativi, previdenziali e sociali connessi ai
rapporti di lavoro: dalla conoscenza delle tecniche di analisi dei costi d’impresa,
alle relazioni e ai rapporti aziendali.
Il consulente del lavoro è chiamato
ad orientare lavoratori ed imprese verso
scelte convenienti e responsabili, li assiste nella fisiologia come nella patologia
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 5
dei loro rapporti professionali, ne sostiene i percorsi di innovazione.
L’eterogeneità di queste responsabilità richiede una preparazione attenta
alle profonde e complesse interazioni tra
profili giuridici ed economici del nostro
sistema in rapida e continua evoluzione.
In virtù del suo ruolo dinamico e
centrale, il consulente del lavoro rappresenta un punto di riferimento per i
cittadini, per le imprese ed anche per la
pubblica amministrazione, che sempre
più spesso vi si affida per lo svolgimento
di compiti delicati e complessi, anche
per prevenire e comporre controversie,
con le Commissioni di certificazione
istituite presso i Consigli Provinciali
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
La centralità del ruolo svolto da questa categoria professionale è testimoniata anche dalle nuove, importanti forme
di collaborazione con gli enti pubblici,
dirette a favorire lo scambio di informazioni, ma anche a promuovere e tutelare
i posti di lavoro.
Il valore sociale, oltre che economico, del consulente del lavoro è quindi
innegabile.
Per svolgere questo importante ruolo, è indispensabile una preparazione
attenta ed un costante aggiornamento.
Il consulente del lavoro è e deve essere sempre al passo con le esigenze degli operatori economici, deve essere in
grado di recepire le istanze di cambiamento dei mercati e delle aziende e deve
addirittura orientare il cambiamento.
Da qui la vostra consapevolezza
– e del Presidente Calderone – della
importanza della formazione e della
specializzazione per questa categoria
professionale, affinché possa farsi parte
attiva del processo di modernizzazione
che insieme alle professioni deve riguardare l’intero Paese.
Consapevolezza del ruolo moderno
dei consulenti del lavoro e, allo stesso
tempo, consapevolezza di dover superare una concezione tradizionale di professionista, a favore di un ruolo ancor
più moderno e dinamico.
E’ importante che i professionisti
partecipino in modo attivo al processo
di modernizzazione e di crescita cui è
chiamato l’intero Paese, perché la competitività delle realtà economiche si misura anche dalla qualità ed efficienza dei
servizi offerti.
Il “DPR sulle professioni” tocca molti punti qualificanti di tale processo: la
formazione, il tirocinio, la funzione disciplinare, l’assicurazione, la pubblicità.
A questa importante riforma si è arrivati percorrendo la via del confronto
con gli Ordini professionali, della discussione delle proposte presentate da
chi svolge sul campo, ogni giorno, le
professioni intellettuali interessate, al
fine di individuare soluzioni il più possibile efficaci e condivise.
Nell’ambito di questo dialogo, di
questo confronto, i consulenti del lavoro sono stati un interlocutore istituzionale molto importante, di cui non
posso che sottolineare ancora una volta
l’atteggiamento di grande responsabilità e di fattiva collaborazione.
Grazie ai contributi propositivi dei
professionisti, siamo riusciti a portare
avanti un progetto in grado di migliorare davvero il futuro delle professioni.
L’obiettivo perseguito è stato quello
di favorire la liberalizzazione del settore
delle professioni intellettuali in nome
del principio della libera concorrenza,
garantendo la presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, la differenziazione e la pluralità di
offerta in maniera tale da allargare l’informazione ai clienti sui servizi offerti.
Sono convinta che siano questi i
temi sui quali si gioca il futuro delle
professioni intellettuali e quello di tanti
giovani che aspirano a realizzarsi sotto
il profilo professionale.
Un cenno al tema del decreto ministeriale che ha definito i parametri per
la liquidazione giudiziale dei compensi. Per quanto riguarda i consulenti del
lavoro, l’adozione del regolamento che
definisce i parametri rientra nelle competenze del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, che è il Ministero vigilante su tale professione. Vorrei solo
riferire che gli uffici del Ministero della
Giustizia hanno espresso parere favorevole al testo da ultimo presentato, ora
all’esame del Consiglio di Stato, per il
relativo parere.
Mi soffermerò, brevemente, anche
sul tema della mediazione, che è stato
interessato dalla recente pronuncia della Corte Costituzionale, che sappiamo
avere dichiarato l’illegittimità costitu-
zionale, per eccesso di delega legislativa,
del d.lgs. 4 marzo 2010, n.28 nella parte
in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione.
Non conosciamo le motivazioni della decisione della Corte e credo, quindi, per rispetto istituzionale, di dover
soprassedere dal valutare interventi, di
qualunque natura e contenuto.
Ritengo, però, che la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma
rappresenti un’occasione importante
per riflettere sull’ambito oggettivo della
disciplina, per valutare possibili miglioramenti, ad esempio rivisitando le materie in cui la mediazione è più efficace ed
opportuna, ma anche per individuare incentivi idonei a favorirla quando è utile.
Credo sia giunto il momento di porre fine alla schizofrenia che troppo spesso ha caratterizzato gli interventi del legislatore in materia di Giustizia, in cui a
misure annunciate con grande clamore
sono seguiti repentini dietro front dettati da scelte opportunistiche più che da
un esame ragionato ed “integrato” del
sistema e dei suoi problemi.
La scelta di fondo sottesa alla previsione dell’obbligo del preventivo esperimento di un tentativo di mediazione
o di conciliazione per alcune tipologie
di controversie consiste nella volontà di
diffondere la cultura della composizione stragiudiziale delle liti, di alleggerire
il contenzioso giudiziario, in particolare per le controversie che riguardano la
prestazione di servizi ad ampia diffusione.
Mi pare si tratti di scelte di fondo
ragionevoli e che meritano, quindi, di
essere mantenute anche in futuro.
Futuro, dunque.
E torniamo da dove eravamo partiti.
Futuro delle professioni, futuro del
nostro Paese.
Per riprendere il cammino di crescita
e di sviluppo, ora più che mai, dobbiamo poter contare su professionisti seri,
affidabili, in grado di affrontare le sfide
della modernità e di sostenere i processi di innovazione delle imprese e della
pubblica amministrazione.
Sono certa che i consulenti del lavoro
sapranno, ancora una volta, rispondere in
modo adeguato alle richieste del Paese.
E’ con questo spirito che auguro a
tutti i partecipanti un proficuo e costruttivo lavoro.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 6
Fornero
IL RUOLO
DEI CONSULENTI DEL LAVORO
Il Ministro Elsa Fornero ha spiegato la ragioni di una riforma imperfetta,
perché scritta in tempi brevi, con dei buoni punti da attuare con la
collaborazione di tutti
di Giuseppe Buscema
“So che certe cose della riforma del
lavoro non vi sono piaciute, anche se in
essa vi sono molte cose buone, ma poiché credo fortemente che il mercato
del lavoro sia così delicato e complesso
da richiedere grande professionalità e
non degli aggiustamenti automatici,
posso dirvi che ci sono alcune cose su
cui nei restanti mesi del mio ministero
intendo lavorare tantissimo ed una di
queste è proprio l’apprendistato, per il
quale cerco la vostra collaborazione.
L’apprendistato è un modo per aumentare la produttività e la via d’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. Il nostro piano sull’apprendistato è
composto da 5 elementi: comunicazione sui giovani, che non devono pensare
che l’apprendistato è una roba vecchia,
ma un valore aggiunto; comunicazione
con le imprese; lavoro con i cdl; lavoro
con le regioni e lavoro con la Germania.
Chiedo il vostro aiuto per valorizzare
questo strumento, perché voi siete a
360° sul mercato del lavoro. La riforma è stata avviata sui binari di dialogo
sociale, ma in tempi strettissimi. Sarebbe piaciuto anche a me scrivere un
testo unico più semplice dell’incastro
fatto tra la nostra riscrittura di norme
e quelle precedenti, ma se avessimo fatto questo, dove sarebbe oggi la riforma?
So che non è perfetta, ma ha dei punti
buoni che bisogna monitorare, mentre
quelli non buoni si cambiano. Le norme, infatti, possono diventare buone
quando, traslate nella società, i giovani,
i cdl e le regioni le fanno funzionare. Il
nostro sforzo è riportare il lavoro su un
sentiero di migliore qualità, maggiore
produttività e migliori risultati per imprese e lavoratori. Dobbiamo proporci
di recuperare chi ha perso il lavoro, eliminando l’idea del sostegno al reddito
ed è qui che voi siete fondamentali. Se
non si cambia mentalità, il mercato
del lavoro non funziona. Dobbiamo,
quindi, essere professionisti e favorire
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 7
l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per
ottenere un mercato più
inclusivo e dinamico. Un
mercato che non escluda i
giovani e le donne, che riduca i tempi di transizione
scuola-lavoro e consenta a
chi ha perso un lavoro di
trovarne subito un altro.
Se la logica è quella del
cooperare, questo obiettivo possiamo raggiungerlo. I cdl mettono le
proprie energie, il proprio
entusiasmo, e in questo la
Presidente Calderone ne è
esempio, al servizio non so
del proprio ruolo, ma del
Paese. Avete un compito
molto importante, perché
avete in mano una cosa
bellissima ed estremamente delicata come il mercato del lavoro. La vostra
deve essere una sfida, una
dimostrazione di talento,
una rivendicazione di ruolo. Allora miglioriamo, lavoriamo e andiamo avanti
insieme. Per questo chiedo il vostro contributo.”
Il Ministro si è, poi,
impegnato a ragionare
sulla questione INPS, che
ha emanato un provvedimento per qualificare una
professione non ancora
regolamentata, in modo
da verificare l’esistenza di
un’illegittimità in questa
funzione esercitata dal suo
organo vigilato e a definire
in modo più serio e selettivo la possibilità di aprire
patronati, attraverso criteri di selezione rispondenti
all’obiettivo di vero servizio alle persone.
IL RICORSO DEL CONSIGLIO NAZIONALE:
PROTOCOLLO INPS-TRIBUTARISTI
Il rispetto delle leggi e del sistema giuridico italiano pongono
alcuni principi a tutela della collettività dei cittadini e dei loro
interessi. Questo il motivo per cui i Consulenti del Lavoro
hanno deciso di adire le vie giudiziarie per contestare il
protocollo d’intesa sottoscritto tra Inps e Lapet sulla gestione
del Libro Unico, in quanto contenente previsioni che violano
le disposizioni della Legge 12/79 istitutiva dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro. Ma perché il protocollo d’intesa InpsTributaristi, su cui il Presidente Calderone ha chiesto una
riflessione del Ministro Fornero, è illegittimo? L’accordo
prevede alcune attività che sono riferibili alla tenuta del
Libro unico del lavoro, appositamente regolamentata. I
dati previdenziali e il loro invio rappresentano infatti una
chiarissimo sviluppo degli adempimenti collegati alla
gestione e tenuta del Lul. Il protocollo d’intesa è viziato da
una evidente lesione e violazione del principio di legalità,
atteso che la gestione dei rapporti di parasubordinazione
appartiene alla competenza esclusiva prevista dall’art.
1 della Legge 12/79, secondo cui «tutti gli adempimenti
in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei
lavoratori dipendenti .......... non possono essere assunti se
non da coloro che siano iscritti nell’albo dei Consulenti del
Lavoro…». In buona sostanza, soltanto coloro che possono
avere delega, ai sensi dell’art. 1 della legge 12/79, dal datore
di lavoro per lo svolgimento degli adempimenti in materia
di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, hanno titolo per
inviare e ricevere informazioni e/o documentazione dagli
enti previdenziali, i quali sono tenuti a mantenere totale
riservatezza su ogni aspetto del rapporto previdenziale. Si
deduce che l’accordo stipulato risulta del tutto illegittimo per
l’incompetenza, l’eccesso di potere e la violazione di legge,
vizi espressamente individuati come cause d’annullamento
dell’atto amministrativo nell’art. 21 octies, primo comma
introdotto dalla legge n. 241 del 1990: ma si potrebbero
anche configurare profili di responsabilità civilistica rispetto
agli effetti causati dall’accordo.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 8
GLI ALTRI INTERVENTI DI SALUTO
Le prospettive della riforma
previdenziale
La nuova previdenza di Categoria presentata dal
Presidente Visparelli
di Tommaso Siracusano
“Oggi è una giornata importante,
un appuntamento verso il futuro e
l’Ente non poteva mancare. Il migliore modo di guardare al futuro e
quello di presentarvi la nuova previdenza che garantirà la sostenibilità
della cassa per i prossimi 50 anni”. Il
Presidente dell’Ente di Previdenza
dei Consulenti del Lavoro, Alessandro Visparelli, ha presentato così la
nuova previdenza che accompagnerà
i Consulenti del Lavoro nella sfida
verso il cambiamento della professio-
ne: un lavoro difficile, ma affrontato in
maniera unitaria e condiviso da tutti,
che ha permesso di fare il salto verso
il sistema contributivo. Un sistema
equo, fondato su un patto tra le generazioni tra i Colleghi di oggi e quelli di
domani. Il Presidente dell’Enpacl ha
precisato che “il compito di tutti noi
è e sarà quello di favorire l’entrata di
nuove forze, e di nuova linfa, perché il
nostro patrimonio primario restano gli
iscritti, e le casse oggi sono in buone
mani: infatti garantiranno la sosteni-
bilità per 50 anni”. Il sistema dell’Ente
di Previdenza è un sistema che ha bisogno dello sviluppo della Categoria:
per questo l’Ente sarà molto presente
nel finanziare progetti e attuare economie di scala per poter vincere questa
sfida. ”Favoriremo l’aggregazione tra
i giovani per garantire il nostro volume d’affari e faciliteremo l’incontro
tra i colleghi che escono ed i giovani
che vorranno entrare nel nostro ordine”: questo l’obiettivo dell’impegno
dell’Enpacl.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
LONGOBARDI:
SINDACATO A FIANCO DEL
CONSIGLIO NAZIONALE
Il Presidente dell’Ancl Su, Francesco Longobardi,
nel corso del suo intervento ha evidenziato
l’importanza del momento storico determinato
dall’introduzione del decreto di riforma delle
professioni che ha visto per la prima volta la
categoria unita in sessione straordinaria. Il
Sindacato condivide le posizioni assunte dall’Ordine nazionale: una condivisione che vedrà il Sindacato al
fianco del Consiglio Nazionale per il sostegno alle ragioni e alle logiche a fondamento delle nostre posizioni
di contrasto e di proposta. Tra i punti critici messi in evidenza dal Presidente dell’Ancl, la durata troppo
breve del praticantato, l’eliminazione dei riferimenti tariffari e le società tra professionisti. Importante
anche la campagna pubblicitaria lanciata da poco dal Sindacato unitario, che ha come obiettivo quello di
sensibilizzare i datori di lavoro e gli imprenditori ad affidarsi a un Consulente del Lavoro.
1972 - 2012 :
40 anni dall’istituzione dell’ENPACL
La lettera aperta del Presidente Visparelli
Il 23 novembre 1971 veniva promulgata la legge n.1100 che ha istituito, con decorrenza
8 gennaio 1972, la previdenza dei Consulenti del Lavoro.
Nasceva l’Enpacl e veniva raggiunto un traguardo fortemente voluto dalla Categoria,
affinché all’allora giovane professione fossero garantiti i diritti previdenziali previsti dalla
Costituzione.
Da quel lontano 1972 sono passati 40 anni e molta strada è stata percorsa. I 10.000
iscritti di allora sono diventati 27.000, vengono erogate oltre 8.000 pensioni e l’Ente può
oggi vantare un patrimonio netto di 640 milioni di euro.
L’Ente, trasformato per volontà della Categoria in Associazione di diritto privato
nell’anno 1995, ha oggi autonomia gestionale, organizzativa e contabile, tali da consentire
ampi spazi di intervento in favore dei propri Associati.
Proprio tali ambiti di autonomia hanno consentito di dotare l’Enpacl di un sistema
previdenziale sostenibile nel tempo, che garantisce equità di trattamento fra generazioni e
pensioni adeguate.
La raggiunta autonomia costituisce dunque un traguardo importante, da presidiare, ampliare
e difendere, in collaborazione con tutti gli organismi della Categoria.
Salutiamo il quarantennale dell’Enpacl con l’augurio, condiviso da tutti gli iscritti, di un
futuro luminoso per la previdenza dei Consulenti del Lavoro.
Un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito, sin dall’inizio dell’iter parlamentare
della legge 1100/1971, alla nascita della nostra previdenza, ai Colleghi che hanno
amministrato l’Enpacl in tutti questi anni nonché al personale dipendente.
CONGRESSO STRAORDINARIO 10
Quale domani per la Categoria e per il Paese?
Cesare Damiano e Maurizio Sacconi
Chi è Cesare Damiano
La sua carriera politica inizia nel 2001 con
l’ingresso nei Democratici di Sinistra con
l’incarico di responsabile del Dipartimento
Lavoro e Professioni, dopo la lunga
esperienza come segretario della FIOMCGIL di Torino. Dal 2006 al 2008 è Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale con
il secondo governo Prodi. Nel 2009 diviene
Responsabile del Lavoro del PD, di cui oggi è
componente della Direzione nazionale e del
Coordinamento. A lui si deve la riforma della
previdenza complementare e il ddl lavoro
sulle commissioni di certificazione.
“Quando ho fatto il Ministro ho cercato subito di interloquire con voi, perché credo siate consulenti del lavoro, non
dell’impresa. Quelli che vogliono far sì che l’impresa si sviluppi, rispettando le leggi e il lavoro e cercando le soluzioni
più convenienti. Siete l’anello di congiunzione fra le ragioni dell’impresa e quelle del lavoro. La concertazione, come
quella fatta da Ministro in passato, oggi non è più possibile
in Europa, perché si basa su un modello vecchio stampo. Per
questo il governo deve decidere e non aspettare che tutti si
mettano d’accordo. Voi dovete far parte della nuova concertazione, perché ogni giorno avete in mano i problemi e per
questo potete risolverli. Dovete essere ascoltati ed intervenire. A mio avviso c’è un errore di progetto nelle riforme sociali che sono state fatte,
perché si rischia nel tempo di avere persone senza pensione, lavoro e tutela
sociale, con possibili traumi per l’occupazione e l’impresa. Un conto, infatti, è l’aula universitaria, un conto è il Paese reale! Per questo gli errori nella riforma del lavoro e delle pensioni vanno corretti solo
dopo avervi ascoltato, dopo essersi confrontati con chi,
come voi, può spiegare perché è stato fatto uno sbaglio. Per esempio, al posto dell’ASPI, non era meglio
porsi il problema della cassa integrazione? La cassa
ordinaria e straordinaria è una cassa mutua, pagata
dalle imprese e dai lavoratori. Dato che non ci sono i
finanziamenti per gli accordi di solidarietà del 2013
e visto che a questo si aggiungeranno gli esodati
senza reddito, che faranno disoccupazione, temo
che ci sarà un impatto sociale molto forte sul terreno dell’occupazione. Mi piacerebbe, quindi, che
le risorse che si risparmiano, si concentrassero su
questo punto, che per me è essenziale, perché credo
che nel prossimo anno potremo avere un’ulteriore
crescita dei fattori di disoccupazione e senza risorse
non so come potremo far fronte a questa situazione e ai problemi che scaturiranno.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 11
Le idee dei due ex Ministri del Lavoro,
di Paola Cogotti
“Rendo merito al lavoro svolto dalla vostra categoria nel
corso degli anni in cui ho rappresentato il Ministero che faceva da loro interlocutore. Attraverso l’ascolto ho potuto fruire
della vostra esperienza, ritenendo che prima di proporre una
norma in parlamento bisogna verificarla con coloro che sono
preposti ad applicarla, vi sono grato per essere stati disponibili attraverso la Fondazione Studi e il CNO a svolgere questa
funzione di sondaggio e monitoraggio preventivo rispetto
all’adozione delle norme. Il Libro Unico ne è stato un esempio, portandoci ottimi risultati. Per il futuro della categoria,
bisogna riconoscere il ruolo delle professioni ordinistiche e
consolidare la loro funzione, che appartiene alla nostra cultu-
Chi è Maurizio Sacconi
Docente di economia del lavoro presso
l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata,
dal 1979 al 1994 è stato Deputato per
quattro legislature nelle commissioni
industria e bilancio. Dal 2006 al 2008 è stato
Senatore e Capogruppo in commissione
lavoro per il partito di Forza Italia. Nei
vari governi che si sono susseguiti è stato
Sottosegretario al Ministero del Tesoro,
Ministero della Funzione Pubblica e Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, finché
non ne ha assunto la guida nel biennio 20082010. Oggi è Presidente dell’Associazione
Amici di Marco Biagi.
ra e alla nostra tradizione, nonostante le teorie mercatiste abbiano cercato
di rompere il sistema fondato sull’ancoraggio deontologico della funzione
professionale, che permette alle professioni ordinistiche di avere carattere
sussidiario. Marina Calderone è stata un’efficacissima Presidente del
CUP in una stagione difficile e ha saputo rivendicare le professioni e consolidarle. La legge sulle professioni, che ho contestato, può creare disorientamento nell’utente e mi auguro
che la Camera voglia riflettere sul termine “professione”
per evitare confusione tra quelle ordinistiche e le non regolamentate, in quanto le prime sono un patrimonio da
qualificare e salvaguardare. I consulenti del lavoro hanno sviluppato una consulenza più complessa , quella di
comunità, perché intendono le imprese comunità di
valori oltre che di produttività. E possono farlo attraverso alcuni strumenti come l’art. 8, che dà forza alla
contrattazione aziendale, la detassazione dei salari
di produttività e l’arbitrato, con cui ci si affida a loro
per risolvere un contenzioso. Un’impresa competitiva è quella in cui ci si riconosce e si condividono
fatiche e risultati, salari e protezioni sociali integrative. Io vedo sempre più consulenti all’opera per
favorire il passaggio dalla dimensione ideologica
delle relazioni sindacali a una dimensione di condivisione e, molto spesso, lo fanno meglio delle
burocrazie sindacali e datoriali”.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 12
INDAGINE SUGLI SCENARI
DELLA PROFESSIONE DI
CONSULENTE DEL LAVORO
Chi sono oggi i
(tendenza) ultimi 3 anni
andamento clienti
Presentata al Congresso l’indagine sui
Consulenti del Lavoro, “Gli scenari della
professione”, realizzata dalla Fondazione
Studi
di Silvia Bradaschia
soddisfatti del lavoro
Consulenti del Lavoro
Quali sono i limiti e quali i punti di forza da cui partire per creare
le condizioni per un futuro possibile? Queste le domande di fondo
dell’indagine della Fondazione
Studi sulla Categoria, analizzata dal
Professore Stefano Mustica, Docenta di Teoria dei Nuovi Media alla
Link Campus University. Lo studio
cercava di entrare nei dettagli della
valorizzazione personale del lavoro
svolto: la professione di Consulente del Lavoro è una professione
difficile e articolata, che in futuro
diventerà sempre più complessa,
poiché da’ un grande valore aggiunto all’utenza finale. I dati risultanti
dall’indagine sono stati elaborati
non secondo una semplice analisti
statistica, ma attraverso un incrocio
di informazioni e di variabili con
un elemento centrale: le classi di
età. Ovvero approfondendo come
in base a differenti classi di età si
modificano determinati comportamenti e determinate previsioni. Ad
esempio un risultato molto positivo
è quello che ha evidenziato come i
giovani al di sotto dei 30 anni vedano, nonostante la crisi economica,
un futuro particolarmente roseo
per la professione. Il mercato di
riferimento dei Consulenti del La-
voro sta cambiando: le imprese di
medie e grandi dimensioni si stanno riducendo e le piccole o micro
imprese, che sono il tessuto connettivo della realtà economica italiana
stanno scomparendo, con il numero dei dipendenti che si assottiglia
ogni giorno di più: si tratta di una
serie di fenomeni di carattere economico e sociale che impattano in
modo significativo sulla libera professione. Ma il problema non è rappresentato tanto dal cambiamento,
ma dalla direzione che esso assume:
e dall’indagine emerge chiaramente
che la Categoria non solo è giovane,
ma è dinamica. I Consulenti del Lavoro sanno e possono assecondare i
cambiamenti socio-economici del
Paese con una volontà trasversale a
tutte le fasce di età: una caratteristica non scontata, e del tutto assente
in altri settori del mercato. I giovani
sono afflitti da ciò che nell’indagine è stato chiamato “Vorrei ma non
posso”, ma dimostrano grande volontà di partecipazione, nonostante
l’enorme proliferazione legislativa
che rende il lavoro negli studi sempre più legato ad elementi burocratici. E’ il mercato stesso che sta
indicando la direzione del cambiamento: i Consulenti del Lavoro si
lacune o no!!!
%
settori
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 13
lacune per età
possono rendere conto prima degli
imprenditori delle novità, e con una
serie di azioni e relazioni possono
riuscire a far capire loro quali sono
i loro nuovi bisogni, e come soddisfarli grazie alle proprie competenze. Un altro fenomeno che emerge
con forza dallo studio è che il Consulente del Lavoro è fortemente
cosciente di aver bisogno di essere
sempre più aggiornato e formato,
e di avere la necessità di allargare i
servizi da dare ai propri clienti, aumentando le competenze o aprendo
la compagine dello studio ad altre
professionalità. E sulla società tra
professionisti molti Consulenti del
Lavoro hanno dichiarato particolare predisposizione: Il 54% degli
intervistati ha dichiarato che negli
ultimi 3 anni ha aperto a nuove collaborazioni, cambiando ambiti di
riferimento lavorativo e allargando
la propria sfera operativa. È impor-
tante assurgere il lavoro del Consulente del Lavoro a una professione
molto più strategica per l’impresa,
di qualunque dimensione essa sia:
l’Ordine si occupa del capitale fondamentale delle aziende, ovvero il
capitale umano. I Consulenti del
Lavoro se ne occupano non solo dal
punto di vista amministrativo, ma
sempre di più da un punto di vista
strategico e della gestione delle risorse umane, dei climi organizzativi, della formazione interna e della
psicologia organizzativa. La professione potrebbe diventare il vero
anello di congiunzione tra l’esperto giuridico e l’esperto gestionaleaziendale, in un ambito specifico
che è quello del capitale umano. E
il messaggio di fondo che emerge
dall’indagine è proprio la volontà
di disegnare un futuro della professione pieno di speranze e di grandi
successi.
società tra professionisti
relazioni con altri professionisti
(negli ultimi anni)
PEC, bocciata la Pubblica Amministrazione
Le cause del
mancato
utilizzo
Per il 61%
la PEC non
viene utilizzata
massivamente
perché anche
la Pubblica
amministrazione
non ne fa uso.
Il 21% dei
consulenti che
ritiene che la
causa risieda
nella scarsa
pubblicità dello
strumento.
La Pec diventa obbligatoria per tutti, ma la P.A. è pronta? No. Il dato emerge da una recentissima
ricerca della Fondazione Studi che ha svolto un’indagine per conoscere, a tre anni dall’entrata
in vigore della PEC obbligatoria per professionisti e società, quale sia l’uso dello strumento alla
luce della loro esperienza quotidiana.
La stragrande maggioranza ritiene infatti che la PEC sia uno strumento utile in quanto consente
risparmi di costi e tempo in alternativa alle notificazioni tradizionali: a pensarla così il 54% del
campione. Addirittura un ulteriore 22% aggiunge che andrebbe reso obbligatorio quale unico
strumento per le notificazioni, mentre solo un quarto ritiene invece si tratti di uno strumento che
crea ulteriore burocrazia.
Il 91% invece pensa che siano i professionisti coloro che utilizzano di più la PEC, mentre solo il
7% ritengono che ad usarla di più siano invece imprese e pubblica amministrazione.
La PEC inviata alla pubblica amministrazione secondo la metà dei consulenti del lavoro, infatti,
non ha avuto risposta. E solo per il 4% di loro la risposta è giunta lo stesso giorno.
Sull’uso della PEC da parte dei professionisti, la conferma giunge dal fatto che il 94% dei
consulenti del lavoro ha dichiarato di averne fatto uso nell’ultimo anno ed oltre la metà di averla
utilizzata oltre dieci volte.
A preoccupare invece il giudizio del 52% del campione secondo il quale le imprese hanno
attivato la PEC solo perché obbligatoria ma non la usano.
Dati su cui riflettere soprattutto alla luce dell’estensione generalizzata della PEC prevista dal DL.
17/2012.
Dal 20 ottobre, a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento, infatti, anche le imprese
individuali hanno l’obbligo di comunicare al Registro delle Imprese, in sede di prima iscrizione,
un indirizzo di posta elettronica certificata.
L’obbligo riguarda anche le imprese individuali, già iscritte e attive alla data del 18 ottobre, che
tuttavia dovranno comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al Registro
delle Imprese entro il 31/12/2013.
Con tale estensione si completa quindi l’obbligo di utilizzo della PEC per le comunicazioni di
imprese, professionisti e pubblica amministrazione.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
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Dossier
REGOLAMENTO
DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
DELL’ENPACL
In vigore dal 1 gennaio 2013
Deliberato dall’Assemblea dei Delegati
dell’ENPACL il 27 settembre 2012
Approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze
con nota direttoriale del 9 novembre 2012
Dossier
TITOLO I - DELLE PRESTAZIONI
Articolo 1 - Prestazioni
1. L’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del Lavoro, di seguito “Ente”, riconosce a favore degli iscritti le seguenti
prestazioni:
a) vecchiaia
b) vecchiaia anticipata
c) inabilità
d) invalidità
e) reversibilità e indirette
f) indennità di maternità
g) provvidenze straordinarie
L’Ente inoltre provvede ad erogare trattamenti pensionistici ai sensi della normativa vigente in materia di totalizzazione.
2. Tutte le prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto. I trattamenti pensionistici di invalidità e inabilità — salvo quanto
previsto dal successivo art. 8, comma 3 - decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presentazione della
domanda.
3. Le pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata, inabilità ed invalidità non sono cumulabili tra loro.
4. Le pensioni sono compatibili con i trattamenti pensionistici erogati da altri istituti previdenziali.
Articolo 2 - Presentazione della domanda
La domanda diretta al riconoscimento del diritto alla pensione deve essere sottoscritta dal richiedente e corredata da copia del documento di
identità. Deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o altri strumenti telematici messi a disposizione dall’Ente stesso.
Può altresì essere consegnata a mano presso la sede dell’Ente direttamente dall’interessato, oppure inviata per raccomandata e, in tal caso, si
intende presentata nel giorno risultante dal timbro a data apposto dall’ufficio postale di partenza.
Articolo 3 - Ritardo nella presentazione della domanda
In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pensione di vecchiaia, reversibilità e indiretta, gli arretrati di pensione spettano
per un massimo di due annualità, senza interessi.
Articolo 4 - Ricorso avverso i provvedimenti dell’Ente
Contro i provvedimenti dell’Ente gli interessati possono presentare ricorso al Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla
ricezione della relativa comunicazione.
La decisione amministrativa del Consiglio di Amministrazione è pronunciata entro i novanta giorni successivi alla presentazione del ricorso
medesimo.
Articolo 5 - Pensione di vecchiaia
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto
sessantasei anni di età e abbiano maturato almeno cinque anni di iscrizione e contribuzione all’Ente, sempreché la misura della pensione
spettante non sia inferiore a cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico degli iscritti nell’anno di maturazione del diritto, come determinato ai sensi dell’articolo 37 del presente Regolamento. La misura minima della pensione non è richiesta per coloro che
abbiano compiuto il settantesimo anno di età. La pensione di vecchiaia decorre dal mese successivo a quello di maturazione dei requisiti.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il requisito anagrafico di cui al comma 1 è aumentato di un anno ogni tre
solari, fino al raggiungimento del settantesimo anno di età.
3. Con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la quota di pensione
annua corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi
soggettivi versati, nonché delle somme corrisposte a titolo di riscatto, di ricongiunzione e contribuzione volontaria, per il coefficiente di
trasformazione di cui alla tabella A della legge 8 agosto 1995 n.335 e successive modificazioni e integrazioni, relativo all’età dell’iscritto
al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all’età dell’iscritto al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di
trasformazione dell’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella dell’iscritto ed il numero dei mesi.
4. Per gli iscritti che possono far valere periodi di contribuzione antecedenti l’entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione calcolata con il metodo contributivo è maggiorata di tanti trentesimi, quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino al 31 dicembre 2009 e
dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre dell’anno precedente quello di entrata in vigore del presente Regolamento, delle pensioni base in misura
fissa, come stabilite per ciascun periodo dalla previgente normativa, e precisamente:
a) per gli anni di iscrizione maturati fino al 31 dicembre 2009 euro 8.773,00;
b) per gli anni dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre dell’anno precedente quello di entrata in vigore del presente Regolamento euro 9.000,00.
Detti importi sono soggetti a rivalutazione sulla base del tasso annuo di inflazione monetaria rilevato dall’Istat nell’anno precedente quello
da rivalutare, fino all’anno di pensionamento.
5. La misura della pensione, come determinata in base ai commi 3 e 4, è aumentata in funzione dei versamenti per contribuzione integrativa nella misura così stabilita:
a) di una quota pari al 7,5 per cento dell’ammontare fino al 31 dicembre 1991 dei contributi per marche “Russo Spena”;
b) di una quota pari al 10 per cento dei contributi integrativi versati sino al 31 dicembre 2002;
c) di una quota pari all’8 per cento dei contributi integrativi versati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre dell’anno precedente quello di entrata in vigore del presente Regolamento;
d) di una quota calcolata con i criteri di cui al precedente comma 3, prendendo a base il contributo integrativo tempo per tempo versato a
decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, con esclusione, a partire dall’anno successivo a quello di entrata in vigore del
presente regolamento, dell’importo relativo ad un quarto di tale contributo, ovvero, ove superiore, dell’importo minimo di cui al punto 4
del successivo articolo 38, come annualmente determinato.
6. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi è pari al 90 per cento della media quinquennale del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dall’Ente con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare. E’ comunque garantito un tasso minimo annuo
di capitalizzazione pari all’1,5 per cento. Qualora il tasso di capitalizzazione risulti superiore a quello derivante dall’applicazione della
variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n.335, si applica
quest’ultimo.
7. Il tasso annuo di capitalizzazione è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre ad approvazione dei Ministeri
vigilanti.
Articolo 6 - Pensione di vecchiaia anticipata
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, la pensione di vecchiaia anticipata è riconosciuta a coloro i quali siano
in possesso del requisito anagrafico dei sessanta anni di età e abbiano maturato almeno trentasei annualità di iscrizione e contribuzione,
compresa l’anzianità derivante da ricongiunzione o riscatto.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, fermo restando il requisito anagrafico di cui al comma 1, quello di iscrizione e contribuzione è aumentato di un anno ogni due solari, fino a quaranta anni.
3.Il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata è subordinato alla cancellazione dall’Albo dei Consulenti del Lavoro, unicamente per coloro che abbiano maturato un’anzianità contributiva e di iscrizione inferiore a quaranta anni. In detti casi la pensione decorre dal
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
mese successivo a quello di cancellazione.
4. La misura della pensione di vecchiaia anticipata è determinata con le disposizioni di cui all’articolo 5.
5. In caso di reiscrizione all’Albo dei Consulenti del Lavoro la corresponsione della pensione è interrotta con effetto da tale momento ed è
ripristinata dal giorno successivo alla nuova cancellazione.
Articolo 7 - Supplemento pensionistico per il trattamento di vecchiaia e vecchiaia anticipata.
1. Coloro che dopo il conseguimento della pensione di vecchiaia o vecchiaia anticipata continuano l’esercizio della professione, hanno diritto
ad un supplemento della pensione stessa, da erogare al compimento di ogni triennio in base ai contributi soggettivi ed integrativi versati nel
periodo, calcolato a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di decorrenza del trattamento pensionistico.
2. La misura del supplemento è determinata con le modalità di cui all’articolo 5.
3. Per le annualità di contribuzione antecedenti l’entrata in vigore del presente Regolamento, la misura del supplemento è determinata in
base alla previgente normativa.
4. Il supplemento si applica, con le modalità richiamate, anche ai trattamenti erogati in regime di totalizzazione.
5. La contribuzione versata dalla decorrenza della pensione alla data del 31 dicembre dello stesso anno, è utile per la rideterminazione
della pensione, calcolata con le modalità di cui all’articolo 5.
Articolo 8 - Pensione di inabilità
1. La pensione di inabilità è riconosciuta all’iscritto che, a causa di malattia o infortunio, abbia subito, successivamente all’iscrizione all’Ente, la perdita totale e permanente della capacità all’esercizio della professione, sempreché sussistano i seguenti altri requisiti:
a) l’iscritto abbia compiuto e versato almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione. Si prescinde da tali requisiti ove l’inabilità sia
causata da infortunio;
b) la totale e permanente inabilità si sia verificata dopo l’iscrizione all’Ente, anche se la patologia responsabile sia precedente all’iscrizione;
c) sia presentata domanda in costanza di iscrizione all’Ente.
2. Per il calcolo della pensione di inabilità si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5. La misura della pensione non può essere inferiore
a cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nell’anno della presentazione della domanda.
3. Il riconoscimento della pensione di inabilità è subordinato alla cancellazione dall’Albo dei Consulenti del Lavoro. L’iscritto che non vi
abbia già provveduto è tenuto, a pena di decadenza, alla cancellazione dall’Albo entro 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento
di riconoscimento del diritto a pensione.
4. La pensione di inabilità è corrisposta con decorrenza dal mese successivo a quello di cancellazione dall’Albo dei Consulenti del Lavoro.
5. Qualora in sede di visita medica sia accertato che non sussistono le condizioni di perdita totale e permanente della capacità all’esercizio
della professione bensì quelle per il riconoscimento della pensione di invalidità, quest’ultima può essere concessa in subordine alla pensione di inabilità.
6. La pensione di inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione.
7. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione di inabilità, l’Ente può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità, purché il pensionato non abbia compiuto i settantacinque anni di età. L’erogazione della pensione
è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, se il pensionato senza
giustificazione non si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio dalla data della sospensione. La visita medica è effettuata
con le stesse modalità indicate al successivo articolo 10.
8. In caso di infortunio, l’Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell’eventuale terzo responsabile.
Articolo 9 - Documentazione per la pensione di inabilità
1. La domanda di pensione di inabilità deve documentare nelle forme dell’autodichiarazione:
a) l’esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
b) nel caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l’esercizio del diritto di surroga dell’Ente nei confronti del responsabile del danno
o dell’eventuale assicuratore.
2. Alla domanda deve essere allegata:
a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante;
b) nell’ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile e i suoi aventi
causa ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto dall’istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni
caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.
Articolo 10 - Commissione medica e modalità di accertamento
L’accertamento dello stato di inabilità totale e permanente all’esercizio della professione è effettuato entro novanta giorni dalla data di
ricezione da parte dell’Ente della domanda, completa della documentazione di cui al precedente articolo 9. Ad esso provvede un’apposita
Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell’Ente che, effettuata la visita medica in Roma, redige un verbale in merito alle condizioni di salute del richiedente, esprimendo motivato parere circa l’esistenza o meno dello stato di inabilità all’esercizio della professione.
Nel caso in cui il Consulente del Lavoro, per oggettivi motivi di salute, sia impossibilitato a sottoporsi a visita medica in Roma, può, su
presentazione di idonea certificazione sanitaria, chiedere che la visita medica sia effettuata presso il proprio domicilio da uno dei sanitari
designato dalla Commissione.
In detta ipotesi il termine di cui al primo comma è ulteriormente prorogato compatibilmente con i tempi necessari ad organizzare la visita
domiciliare.
In tal caso il sanitario redige apposito verbale, il quale è esaminato dalla Commissione medica, che stabilisce collegialmente l’esistenza o
meno dell’inabilità, nei modi indicati nel successivo articolo 12.
Articolo 11 - Accertamento di speciali stati inabilitanti
In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come tale
riconosciuta all’unanimità dai componenti della Commissione medica, l’Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.
Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma l’inabilità totale e permanente all’esercizio della professione possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione può essere ugualmente adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a
favore dei superstiti aventi diritto.
Articolo 12
Compiti della Commissione medica
La Commissione medica invia agli uffici dell’Ente la relazione contenente:
a) l’indicazione e la descrizione della infermità riscontrata;
b) la valutazione motivata della esistenza o meno della totale e permanente incapacità dell’iscritto all’esercizio della professione con l’indicazione dell’epoca di insorgenza dello stato di inabilità;
c) il parere sulla revisionabilità delle condizioni di inabilità.
La Commissione medica correda la propria relazione con tutti i documenti prodotti dal richiedente, nonché con gli originali di quelli relativi agli ulteriori, eventuali accertamenti eseguiti.
Articolo 13 - Reiezione e ricorso
Il provvedimento di reiezione della domanda di pensione di inabilità è notificato all’interessato con l’indicazione della motivazione e con
Dossier
l’esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.
Il ricorso è diretto al Consiglio di Amministrazione dell’Ente e deve essere trasmesso all’Ente con le stesse modalità di cui all’articolo 2,
entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell’esito della domanda.
Il Consiglio di Amministrazione deferisce il nuovo accertamento dello stato di inabilità ad un Collegio composto da tre medici: uno nominato dal Presidente dell’Ente; uno dal ricorrente ed il terzo, scelto in accordo dai primi due medici, che assume le funzioni di Presidente.
In mancanza di accordo, il terzo medico è nominato dal Presidente dell’Ordine dei Medici della Provincia di Roma.
Il Presidente del Collegio decide il luogo e le modalità di espletamento della visita collegiale.
Il ricorrente sostiene le spese per il sanitario di propria fiducia; le spese per gli altri due sanitari sono a carico dell’Ente; le spese per gli
eventuali accertamenti diagnostici disposti dal Collegio sono anticipate dall’Ente e poste a carico della parte soccombente.
L’esito della visita è comunicato all’Ente dal Presidente del Collegio medico con le stesse modalità previste dal precedente articolo 12.
Il Consiglio di Amministrazione, esaminato il ricorso, decide circa l’accoglimento o la reiezione del medesimo.
Articolo 14 - Pensione di invalidità
1. La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio della professione sia ridotta, in modo permanente, a meno di un
terzo a causa di malattia o infortunio sopravvenuto all’iscrizione all’Ente medesimo. Deve altresì concorrere il requisito di dieci anni di
effettiva iscrizione e contribuzione ovvero di cinque anni di iscrizione e contribuzione nel caso in cui l’evento invalidante, in costanza di rapporto assicurativo, sia causato da infortunio. La domanda deve essere presentata in costanza di iscrizione all’Ente.
2. Sussiste diritto a pensione di invalidità anche quando la riduzione della capacità all’esercizio della professione preesista al rapporto
previdenziale purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a
meno di un terzo della capacità lavorativa.
3. I trattamenti pensionistici di invalidità decorrono dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione.
La misura della pensione di invalidità è pari al settanta per cento di quella risultante dall’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
5 e non può comunque essere di misura inferiore al settanta per cento di cinque volte l’importo del contributo soggettivo minimo a carico
dell’iscritto nell’anno di presentazione della domanda di pensione di invalidità, come determinato ai sensi dell’articolo 37 del presente
Regolamento.
4.L’Ente accerta, con le stesse modalità indicate nel precedente articolo 10, ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all’atto della liquidazione siano state dichiarate revisionabili, la persistenza della invalidità e, sulla base dell’accertamento, conferma o revoca la pensione.
La pensione è definitiva quando l’invalidità, dopo la liquidazione, sia stata confermata tre volte.
L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presti senza giustificato motivo alla revisione.
Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d’ufficio.
5. Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di vecchiaia
anticipata, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 5 e 6, in sostituzione della pensione di invalidità.
6. La pensione di invalidità può inoltre essere trasformata in pensione di inabilità nell’ipotesi in cui le condizioni fisiche del pensionato
iscritto si siano ulteriormente aggravate fino alla perdita totale e permanente della capacità professionale.
7. In caso di infortunio, l’Ente è tenuto ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell’eventuale terzo responsabile.
Articolo 15 - Documentazione per la pensione di invalidità
1. La domanda di pensione di invalidità deve documentare nella forma dell’autodichiarazione:
a) l’esistenza delle condizioni previste per la concessione del trattamento pensionistico;
b) in caso di infortunio: tutti gli elementi necessari per l’esercizio del diritto di surroga dell’Ente nei confronti del responsabile o dell’eventuale
assicuratore.
2. Alla domanda deve essere allegata:
a) documentazione sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento invalidante;
b) nell’ipotesi di infortunio: documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi
causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto dall’istituto assicuratore o dal responsabile del danno, escluso, in ogni
caso, il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall’iscritto.
Articolo 16 - Commissione medica e modalità di accertamento
L’accertamento dello stato di invalidità è effettuato da una apposita Commissione composta da tre sanitari di fiducia dell’Ente nei modi e
nei tempi indicati dal precedente articolo 10.
Art. 17 - Accertamento di speciali stati invalidanti
1. In caso di malattia palese ed irreversibile, che risulti in modo inequivocabile da documentazione certa allegata alla domanda e come
tale riconosciuta all’unanimità dai componenti della Commissione medica, l’Ente può provvedere senza che si proceda a visita medica.
2. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici e l’invalidità possa essere
accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di riconoscimento del diritto a pensione di
invalidità può essere adottato a posteriori anche ai fini della reversibilità della pensione stessa ai superstiti aventi diritto.
Art. 18 - Compiti della Commissione medica
La Commissione medica, una volta eseguiti gli accertamenti, invia agli uffici dell’Ente la relazione contenente i dati relativi alla invalidità.
Articolo 19 - Reiezione e ricorso
In caso di reiezione della domanda di pensione di invalidità o di ricorso avverso tale decisione, si applicano le disposizioni previste dal precedente
articolo 13.
Articolo 20 - Pensioni di reversibilità e indirette
1. Le pensioni di cui agli articoli 5, 6 e 22 del presente Regolamento, nonché la rendita e la pensione contributiva erogate in base al previgente Regolamento, sono reversibili ai superstiti nelle seguenti misure:
a) il sessanta per cento al coniuge;
b) il venti per cento a ciascun figlio minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro; La quota totale erogata ai superstiti non può superare il massimo complessivo del cento per cento.
c) in mancanza del coniuge, o alla sua morte, il sessanta per cento ad un solo figlio minorenne, o maggiorenne inabile a qualsiasi proficuo
lavoro;
d) il quaranta per cento a ciascun figlio nell’ipotesi di due figli minorenni o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;
e) il cento per cento a tre o più figli minorenni, o maggiorenni inabili a qualsiasi proficuo lavoro;
f) in mancanza di coniuge e di figli aventi diritto a trattamento pensionistico, il cinquanta per cento al genitore inabile a qualsiasi proficuo
lavoro e privo di reddito o con redditi inferiori alla metà dell’importo fissato dall’articolo 5, comma 1 del presente Regolamento;
g) il sessanta per cento ai due genitori inabili a qualsiasi proficuo lavoro e privi di reddito o con redditi complessivi inferiori all’importo
fissato dall’articolo 5, comma 1, del presente Regolamento.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, nella ipotesi in cui il de cuius al momento del matrimonio avesse una età
anagrafica maggiore di sessantacinque anni e una differenza di età rispetto al coniuge superiore a 20 anni, le aliquote di pensione di cui al
comma 1 sono proporzionalmente ridotte del dieci per cento per ogni anno di matrimonio mancante a dieci.
3. Le pensioni di cui agli articoli 8 e 14 sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1.
4. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge e ai figli o, in mancanza di questi, ai genitori
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
dell’assicurato che sia stato iscritto e che abbia maturato almeno cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione all’Ente nei dieci anni
antecedenti l’evento. Essa spetta nelle percentuali di cui al comma 1, da applicare ad un importo determinato con i criteri previsti per la
pensione di vecchiaia. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto ad una età inferiore a quella stabilita per l’accesso alla pensione di vecchiaia, si
applicano i coefficienti di trasformazione relativi al requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
5. Sono equiparati ai figli minorenni, fino al compimento dei ventuno anni di età, i figli che frequentano scuole medie superiori nonché,
al compimento di ventisei anni di età, i figli che frequentano corsi di studio universitari, entro il limite di durata legale del corso stesso.
6. Si intendono richiamate, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia di diritto di famiglia.
7. Le pensioni di reversibilità e indirette decorrono dal mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.
Articolo 21 - Norme comuni ai trattamenti previdenziali e assistenziali
1. La posizione contributiva del Consulente del Lavoro si intende regolare nel caso in cui siano stati assolti gli obblighi di cui all’articolo 40
del presente Regolamento e risultino interamente versati i contributi obbligatori, le sanzioni, gli interessi e le spese.
2. In caso di irregolarità contributiva, i trattamenti pensionistici, i relativi supplementi ed integrazioni, decorrono dal mese successivo
all’avvenuto pagamento di quanto dovuto al punto 1, sempreché risultino maturati gli ulteriori requisiti previsti per i predetti trattamenti
pensionistici.
3. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi di cui al Titolo VI del presente Regolamento, la regolarità contributiva si determina con il
versamento dell’ultima rata.
4. Ai Consulenti del Lavoro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno maturato i requisiti anagrafici, di iscrizione
e di effettiva contribuzione per l’accesso alle prestazioni previste dalla previgente normativa, la pensione è riconosciuta sulla base di detta
normativa.
Articolo 22 - Pensione aggiuntiva
A tutti gli iscritti all’Ente che, a far data dal 1° gennaio 2010, abbiano effettuato versamenti a titolo di contribuzione soggettiva facoltativa ai
sensi dell’articolo 10 dello Statuto, è corrisposta una pensione aggiuntiva alla pensione base calcolata secondo quanto disposto dall’articolo
5 del presente Regolamento.
Articolo 23 - Pagamento delle pensioni
Le pensioni di cui al presente Regolamento sono pagate in tredici mensilità di uguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di
dicembre.
Articolo 24 - Rivalutazione delle pensioni
1. Gli importi di tutte le pensioni erogate sono rivalutati annualmente in base alla variazione dell’indice nazionale generale annuo dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istituto nazionale di statistica.
2. La rivalutazione di cui al comma 1 è annualmente deliberata del Consiglio di Amministrazione dell’Ente.
3. Per i primi cinque anni a decorrere da quello di entrata in vigore del presente Regolamento, in deroga al comma 1 del presente articolo,
la rivalutazione è applicata annualmente nella seguente misura:
a) cento per cento per l’importo di pensione sino ai due terzi del contributo soggettivo minimo, di cui all’articolo 37, comma 2;
b) settantacinque per cento per la parte eccedente il limite di cui alla lettera a).
Articolo 25 - Provvidenze straordinarie
1. Giusta quanto disposto dall’articolo 4 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di erogare provvidenze straordinarie a
favore dei soggetti indicati nel successivo articolo 26, secondo le norme del presente Regolamento.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono definitive e debbono comunque essere sempre motivate.
Articolo 26 - Soggetti beneficiari
Le provvidenze straordinarie possono essere erogate agli iscritti, ai pensionati dell’Ente iscritti, al coniuge e ai familiari titolari di pensione
di reversibilità e indiretta di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e) dello Statuto, che vengono a trovarsi in particolari condizioni di bisogno,
determinate da circostanze o da situazioni di notevole gravità, in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli.
Articolo 27 - Condizioni per l’erogazione
1. Le provvidenze straordinarie possono essere erogate a condizione che:
a) l’iscritto sia in regola con il versamento delle quote di iscrizione all’Albo provinciale di appartenenza;
b) nei confronti dell’iscritto non sia in corso un provvedimento di sospensione dall’esercizio della attività professionale;
c) l’iscritto sia in regola con il versamento dei contributi obbligatori dovuti all’ENPACL. Nei casi di rateazione dei debiti contributivi di cui
al Titolo VI del presente Regolamento, la regolarità contributiva si determina con il versamento dell’ultima rata;
d) in caso di decesso dell’iscritto o del pensionato, alla data della morte, sussistano tutti i requisiti suddetti.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nel solo caso di cui alla lettera a) del successivo articolo 28, con provvedimento motivato, può concedere provvidenze straordinarie in deroga alle condizioni di cui al precedente comma 1.
Articolo 28 - Tipologia delle situazioni di gravità
Costituiscono circostanze o situazioni di notevole gravità, di cui al precedente articolo 26, quelle derivanti da:
a) calamità naturali;
b) furto o incendio del materiale e dell’attrezzatura dello studio, purché non dipendenti da dolo o da colpa grave, tali da impedire e/o
compromettere il normale esercizio della professione e/o l’integrità fisica della persona stessa;
c) malattie, infortuni e situazioni di tale bisogno che determinino condizioni di particolare disagio economico dell’iscritto o pensionato e dei suoi
familiari;
d) decesso dell’iscritto o del pensionato quando determini uno stato di tale disagio economico per i familiari superstiti da compromettere
le minime esigenze di sussistenza.
Articolo 29 - Modalità per ottenere le provvidenze straordinarie
1. Per ottenere le provvidenze straordinarie il richiedente deve inviare domanda indirizzata al Consiglio di Amministrazione, descrivendo in
forma particolareggiata le circostanze o situazioni di notevole gravità che hanno determinato lo stato di particolare bisogno.
2. I documenti che debbono essere inviati a corredo della domanda e che comunque possono essere trasmessi in periodo successivo, sono:
a) autocertificazione attestante la regolarità di iscrizione e contribuzione dell’iscritto all’Albo dei Consulenti del Lavoro di appartenenza;
b) dichiarazione attestante di non aver fruito da altro Ente o Cassa di analoga prestazione;
c) dichiarazione o certificazione rilasciata dall’autorità competente attestante la veridicità e la gravità dell’evento che ha determinato una
delle condizioni di cui alla lettera b) del precedente articolo 28;
d) autocertificazione dello stato di famiglia e, ove necessiti, del decesso;
e) ogni e qualsiasi altra documentazione che, a richiesta dell’Ente, si renda necessaria per l’istruzione della pratica.
Articolo 30 - Misura delle provvidenze straordinarie
1. Le provvidenze straordinarie potranno essere erogate nella misura che il Consiglio di Amministrazione riterrà congrua, per un importo
non superiore a 10 volte l’importo del contributo soggettivo minimo vigente al momento della delibera. Il predetto limite è aumentato di
un importo pari allo stesso contributo soggettivo minimo per ciascun familiare a carico.
2. Per ciascuna circostanza o situazione di notevole gravità di cui al precedente articolo 28, al richiedente non può essere erogata più di
una provvidenza straordinaria per ogni anno solare.
Articolo 31 - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti
Dossier
I Consulenti del Lavoro appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n.336 e successive modificazioni ed integrazioni
che non abbiano fruito o non abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa e successive modificazioni ed
integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione, ancorché già in atto alla
data di entrata in vigore della legge 15 aprile 1985 n.140.
La maggiorazione, a totale carico del bilancio dello Stato, nei cui confronti è ripetibile, è soggetta alla disciplina della perequazione automatica, è concedibile su domanda e decorre, per le pensioni già in essere, dal 1 gennaio 1985, e per le pensioni future, dal primo giorno del
mese successivo alla presentazione della domanda.
La maggiorazione non viene assorbita dalla integrazione al minimo e non trasforma la pensione in superiore al minimo.
Gli aventi diritto, ivi inclusi i titolari di pensione di reversibilità, possono presentare, in luogo della documentazione prescritta, autocertificazione attestante la ricorrenza dei requisiti combattentistici.
La domanda deve dare atto della appartenenza alle categorie richiamate dalla norma generale e la dichiarazione dell’assenza del titolo a
godere della mancata fruizione del beneficio di cui trattasi presso qualsiasi altro ordinamento pensionistico.
Articolo 32 - Indennità di maternità
1.L’Ente eroga agli iscritti indennità di maternità in applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151 e successive modificazioni e
integrazioni.
2. L’indennità di cui al comma 1 è riconosciuta per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa, in misura pari
all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo
nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
3. In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere :
a) inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’ottanta per cento del salario minimo giornaliero stabilito
dall’articolo 1 del decreto legge 29 luglio 1981 n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981 n.537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma
del medesimo articolo;
b) superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 2, ferma restando la potestà da parte dell’Ente di
stabilire, con delibera del Consiglio di Amministrazione soggetta ad approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un
importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale dei Consulenti del Lavoro
e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’Ente stesso.
4. L’indennità di cui al comma 1 spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia
interrotta nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978 n.194.
5. Ai fini dell’accertamento della regolarità della posizione contributiva, l’Ente provvede d’ufficio alla verifica di quanto previsto al comma
1 dell’articolo 21 del presente Regolamento.
Articolo 33 - Termini e modalità della domanda di indennità di maternità
1. L’indennità di cui all’articolo 32 è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, a seguito di apposita domanda
presentata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’evento.
2. La domanda, presentata con le modalità di cui all’articolo 2, deve essere corredata da :
a) copia del documento di identità del richiedente;
b) certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto. Nel caso di presentazione della domanda
in data successiva al parto, certificato di nascita e autocertificazione di stato di famiglia;
c) autocertificazione attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI del decreto
legislativo 26 marzo 2001 n.151 e successive modificazioni e integrazioni;
d) copia del modello di dichiarazione dal quale risulti il reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito di lavoro
autonomo nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
Articolo 34 - Indennità in caso di interruzione della gravidanza
1. In caso di interruzione della gravidanza, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978 n.194, verificatasi non prima
del terzo mese di gravidanza, l’indennità di cui all’articolo 32 del presente Regolamento è corrisposta nella misura pari all’ottanta per
cento di un dodicesimo del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo nel secondo anno
precedente quello dell’evento.
2. La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 33. Nei casi di cui al presente articolo, la
documentazione di cui alla lettera b) dell’articolo 33 è sostituita da certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria che ha fornito le prestazioni, comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978 n. 194.
Articolo 35 - Indennità in caso di adozione e affidamento
1. L’indennità di cui all’articolo 32 del presente Regolamento spetta altresì per l’ingresso del bambino adottato o affidato, a condizione che
non abbia superato i sei anni di età. Nel caso di adozione internazionale, l’indennità di maternità spetta all’ingresso del minore adottato o
affidato, anche se il minore stesso abbia superato i sei anni e fino alla maggiore età.
2. La domanda deve essere presentata nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo 33. Nei casi di cui al presente articolo, la
documentazione di cui alla lettera b) dell’articolo 33 è sostituita da idonea dichiarazione attestante la data di effettivo ingresso del bambino
nella famiglia nonché da copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.
Articolo 36 - Copertura degli oneri
Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 32, 34 e 35, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all’articolo 22 della
legge 3 giugno 1975 n. 160 e successive modificazioni. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all’articolo 78 del decreto
legislativo 26 marzo 2001 n.151, la ridefinizione del contributo dovuto dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante
delibera del Consiglio di Amministrazione.
TITOLO II - DEI CONTRIBUTI
Articolo 37 - Contributo soggettivo
1. Ai sensi dell’articolo 12 della legge 5 agosto 1991 n.249 e dell’articolo 9 dello Statuto dell’Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del
Lavoro che siano iscritti all’Ente, ivi compresi i pensionati dell’Ente, sono obbligati al versamento di un contributo soggettivo annuo.
2. A decorrere dall’entrata in vigore del presente Regolamento, il contributo soggettivo dovuto per ciascun anno è calcolato in misura pari
al dodici per cento del reddito professionale, nel limite massimo di euro 95.000,00, prodotto sotto qualsiasi forma nell’anno precedente,
quale risulta dalla relativa dichiarazione fiscale. E’ in ogni caso dovuto un contributo soggettivo annuo minimo di euro 2.040,00 corrispondente a un reddito minimo di euro 17.000,00.
3. Tali limiti sono annualmente rivalutati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, in base alla variazione dell’indice nazionale
generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall’1stat.
4. Per i periodi di iscrizione inferiori all’anno solare, il contributo soggettivo annuo minimo è rapportato a mese.
5.1 giovani con meno di trentacinque anni di età che si iscrivono per la prima volta all’Ente, sono tenuti, per l’anno di iscrizione e per i
quattro anni solari successivi, al versamento del contributo soggettivo calcolato con l’applicazione del cinquanta per cento dell’aliquota di
cui al comma 2 e hanno facoltà di chiedere, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta, l’applicazione dell’aliquota intera.
REGOLAMENTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA
6. I pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata iscritti all’Ente sono obbligati al versamento del contributo soggettivo nella misura intera,
salva la facoltà di optare per la riduzione al cinquanta per cento dell’aliquota di cui al comma 2, da applicarsi sul reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività professionale di Consulente del Lavoro. La riduzione decorre dal mese successivo alla richiesta.
7. La riduzione di cui ai precedenti commi 5 e 6 si applica anche al contributo soggettivo annuo previsto al comma 2 del presente articolo.
Articolo 38 - Contributo integrativo
1. Ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1991 n.249 e dell’articolo 9 dello Statuto dell’Ente, gli iscritti agli Albi dei Consulenti del
Lavoro, ivi compresi i pensionati dell’Ente, sono obbligati al versamento di un contributo integrativo.
2. I Consulenti del Lavoro devono applicare una maggiorazione pari al quattro per cento su tutti i compensi rientranti nel volume d’affari
ai fini IVA e versarne all’Ente il relativo ammontare, indipendentemente dall’effettivo pagamento eseguito dal debitore. La maggiorazione
è ripetibile nei confronti di quest’ultimo.
3. Le associazioni o società tra professionisti devono applicare la maggiorazione percentuale di cui al comma 2 per la quota di competenza
di ogni associato iscritto agli Albi dei Consulenti del Lavoro. L’ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni dovute all’Ente dal
singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d’affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettante al professionista stesso.
4. Il contributo integrativo non può essere inferiore a euro 300,00 annui. Tale importo, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è rivalutato annualmente in base alle variazioni dell’indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
calcolato dall’Istat.
5. La maggiorazione percentuale e il volume d’affari di cui al comma 2 si riferiscono ai compensi relativi all’esercizio dell’attività professionale di Consulente del Lavoro o ad essa connessa o riconducibile.
Articolo 39 - Variabilità del contributo soggettivo e integrativo
1.L’Assemblea dei Delegati dell’Ente, in relazione alle risultanze della gestione accertate mediante bilancio tecnico redatto almeno ogni tre
anni o quando si manifesti l’opportunità di una anticipata compilazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può deliberare
la variazione:
a) dell’aliquota di cui al comma 2 dell’articolo 37;
b) dei limiti di cui al comma 2 dell’articolo 37;
c) dell’aliquota di cui al comma 2 dell’articolo 38;
d) della misura minima di cui al comma 4 dell’articolo 38.
Articolo 40 - Comunicazioni obbligatorie all’Ente
1. Tutti i Consulenti del Lavoro che risultino iscritti, anche per frazione d’anno, all’Albo professionale, devono comunicare all’Ente esclusivamente in via telematica, entro il 16 settembre dell’anno successivo a quello di competenza, l’ammontare dei compensi sul quale è
calcolato il contributo di cui all’articolo 38, nonché il reddito professionale conseguito.
La comunicazione deve essere comunque effettuata anche in assenza di reddito professionale, volume d’affari o di partita IVA.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 devono essere dichiarati gli accertamenti, divenuti definitivi nel corso dell’anno precedente, del
reddito professionale e dei volumi d’affari ai fini IVA, qualora comportino variazioni degli imponibili dichiarati.
3. Relativamente al volume d’affari ai fini IVA dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui
all’articolo 38, comma 3.
4. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente stabilisce i criteri e le modalità per la comunicazione e il versamento dei contributi, nonché
quelli per l’applicazione del presente e del successivo articolo.
5. L’Ente ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici dell’amministrazione finanziaria le informazioni relative alle dichiarazioni e agli accertamenti definitivi concernenti tutti i Consulenti del Lavoro, nonché i pensionati in attività.
6. Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione di cui al comma 1, il richiedente può renderla provvisoriamente.
Resta fermo l’obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti dal presente articolo.
7. In caso di decesso dell’iscritto, la comunicazione di cui al comma 1, ove non sia stata già presentata, deve essere prodotta dagli eredi
entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1.
Articolo 41 - Pagamento dei contributi
1. Il contributo soggettivo di cui all’articolo 37 può essere riscosso a mezzo di ruoli compilati dall’Ente, resi esecutivi secondo le norme
previste per la riscossione delle imposte dirette o, a richiesta dell’Ente, mediante il pagamento su conto corrente postale, bancario ovvero
a mezzo avvisi di pagamento predisposti dall’istituto di credito incaricato.
L’Ente può procedere alla riscossione anche mediante le modalità previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241.
2. Il contributo integrativo di cui all’articolo 38 è riscosso con le stesse modalità di cui al punto precedente.
3. Il contributo integrativo è versato, in unica soluzione, entro il 16 settembre di ogni anno, salvo quanto disposto dall’articolo 40, comma
7. E’ data facoltà, a domanda, di versare il contributo integrativo in quattro rate mensili di uguale importo, con scadenza 16 settembre,
16 ottobre, 16 novembre e 16 dicembre di ogni anno, con applicazione di una maggiorazione pari al tasso di interesse legale, rapportata
all’importo e ai giorni oggetto di rateazione.
Nei casi di cui all’articolo 40, comma 7, il pagamento avverrà entro sessanta giorni dalla richiesta da parte dell’Ente.
4. Ai fini della riscossione l’Ente può in ogni tempo giovarsi della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.
5. Date e modalità di pagamento e di riscossione dei contributi obbligatori sono stabilite o modificate con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’Ente.
Articolo 42 - Prescrizione dei contributi
1. La prescrizione dei contributi dovuti all’Ente si compie con il decorso di cinque anni a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo
a quello di riferimento.
2. La prescrizione delle sanzioni di cui al Titolo IV del presente Regolamento si compie con il decorso di dieci anni a decorrere dal primo
gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento del relativo contributo.
3. La prescrizione dei contributi e delle sanzioni ha efficacia estintiva. I contributi prescritti non possono essere più versati né incassati
dall’Ente. Il pagamento eventualmente effettuato dà diritto alla restituzione secondo le norme del pagamento d’indebito.
4. E’ in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 19, comma 2, della legge 5 agosto 1991 n.249.
Articolo 43 - Controllo delle comunicazioni
Nei casi di discordanza tra i dati in possesso dell’Ente e quelli dichiarati ai sensi dell’articolo 40 dall’iscritto, l’Ente ha facoltà di esigere
dall’iscritto medesimo o dagli aventi diritto a pensione a superstiti entro il termine di prescrizione quinquennale, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni fiscali, nonché di inviare questionari per
conoscere elementi rilevanti in ordine all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta si applica l’articolo 40, comma 5 ed è
sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Articolo 44 - Riscatti
1. E’ data facoltà di riscattare, in tutto o in parte:
a) il periodo di praticantato, non superiore al periodo minimo previsto dalla legge, tempo per tempo;
b) il periodo legale per il conseguimento del titolo universitario che permette l’accesso alla professione di Consulente del Lavoro;
c) il periodo di servizio militare, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo, entro il limite di due anni.
Dossier
2. I periodi possono essere riscattati purché non coincidenti con altri comunque considerati nell’anzianità assicurativa maturata presso
l’Ente o presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.
3. Per i periodi successivi l’entrata in vigore del presente Regolamento, la misura del contributo dovuto è pari, per ogni anno di riscatto, al
contributo soggettivo annuo minimo in vigore nell’anno di presentazione della domanda di riscatto.
4. Per i periodi precedenti l’entrata in vigore del presente Regolamento, l’onere del riscatto è costituito dalla riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto, da calcolare sulla base delle tabelle dei coefficienti previste dalla legge 5
marzo 1990 n.45 o in vigore al momento della domanda di riscatto. Per ogni anno di riscatto la misura della riserva matematica non può
essere inferiore al contributo soggettivo annuo in vigore alla data di presentazione della domanda di riscatto, in relazione alla fascia di
appartenenza.
5. Il pagamento dei riscatti può essere effettuato in un numero massimo di rate pari alla metà del periodo riscattato.
Articolo 45 - Contribuzione volontaria
1. I soggetti che siano stati iscritti e possano far valere due anni di contribuzione all’Ente, anche non continuativa, possono essere ammessi
alla prosecuzione volontaria, valida solo ai fini della pensione di vecchiaia di cui all’articolo 5 del presente Regolamento. L’importo del contributo volontario annuo è pari al contributo soggettivo annuo minimo in vigore nell’anno di presentazione della domanda di ammissione
alla contribuzione volontaria.
2. I contributi volontari versati in ritardo rispetto alla data di scadenza si imputano a copertura del versamento dovuto per la rata successiva.
Articolo 46 - Contribuzione facoltativa aggiuntiva
1. Tutti gli iscritti all’Ente, con esclusione dei pensionati di vecchiaia e vecchiaia anticipata, possono versare annualmente un contributo
facoltativo aggiuntivo ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto.
2. La misura del contributo è pari a euro 500,00 o multipli.
TITOLO III - DELLA RATEAZIONE DEI DEBITI CONTRIBUTIVI
Articolo 47 - Disciplina della rateazione
1. Il Consulente del Lavoro debitore nei confronti dell’Ente per contribuzione soggettiva, di maternità e integrativa nonché delle relative
sanzioni previste dal presente Regolamento, può chiedere la rateazione delle somme dovute.
2. La rateazione è concessa esclusivamente a domanda, per tutti i debiti afferenti annualità di contribuzione, come definite al comma 1,
sino a quella antecedente l’istanza.
3. La domanda di rateazione deve riguardare l’intero debito, inteso come somma complessiva di contributo soggettivo, di maternità e
integrativo nonché sanzioni, calcolate alla data di presentazione della domanda. Essa ha efficacia ricognitiva del debito.
4. Nel caso in cui la contribuzione risulti versata, la domanda può riguardare le sole sanzioni dovute.
5. La rateazione è concessa per un debito pari o superiore ad euro 2.000,00.
6. La rateazione ha periodicità mensile e durata massima di sessanta mesi. La rata minima non può essere inferiore a euro 200,00.
7. Il debito complessivo è maggiorato dell’importo derivante dall’applicazione dell’interesse di differimento e dilazione, pari al tasso ufficiale di riferimento vigente al momento di presentazione della domanda, maggiorato di sei punti.
8. La rateazione è concessa anche per importi oggetto da parte dell’Ente di recupero in fase giudiziale al momento di presentazione della
domanda.
9. Il piano di rientro è comunicato dall’Ente all’interessato, unitamente con l’accoglimento della domanda di rateazione.
10. Nei casi di cui al comma 8, l’accoglimento della domanda di rateazione da parte dell’Ente è subordinato al previo pagamento delle
spese legali dovute, anche riferite a provvedimenti precedenti.
11. Il piano di rientro di cui al comma 9 diviene definitivo a seguito del pagamento della prima rata e non è modificabile, ad esclusione del
caso di estinzione anticipata del residuo debito, con ricalcolo dell’interesse dovuto.
12. Il pagamento avviene con le modalità di cui al comma 1 dell’articolo 41 del presente Regolamento.
13. La rateazione è revocata d’ufficio: a) in caso di mancato pagamento di almeno due rate anche non consecutive;
b) nel caso in cui il debitore ometta il pagamento della contribuzione corrente durante il periodo della rateazione.
Le somme eventualmente già versate sono imputate dall’Ente alle annualità di contribuzione più remote.
La revoca comporta l’attivazione o riattivazione della fase giudiziale per il recupero dei crediti vantati dall’Ente e non consente all’interessato di poter presentare nuova domanda di rateazione per le annualità di contribuzione già oggetto della precedente.
14. La rateazione può essere richiesta anche dagli eredi o dai superstiti del Consulente del Lavoro, alle medesime condizioni e modalità
di cui al presente articolo.
15. Le domande di rateazione presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono disciplinate dalla previgente normativa.
TITOLO IV - DEL REGIME SANZIONATORIO
Articolo 48 - Regime sanzionatorio del contributo soggettivo
1. Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento del contributo soggettivo di cui all’articolo 37 del presente Regolamento entro
novanta giorni da ciascuna delle scadenze fissate dal Consiglio di Amministrazione è tenuto a versare, oltre la quota capitale, una sanzione
pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di due punti percentuali, da calcolarsi da ciascuna scadenza al
giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 5,00 per ciascuna rata.
2. Il Consulente del Lavoro che provvede al pagamento oltre il novantesimo giorno da ciascuna scadenza è tenuto a versare, oltre la quota
capitale, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo, aumentato di cinque punti percentuali, da calcolarsi
da ciascuna scadenza al giorno del versamento. La sanzione comunque non può essere inferiore a euro 10,00 per ciascuna rata.
3. La sanzione non potrà, in alcun caso, essere superiore al quaranta per cento della quota capitale. Dopo il raggiungimento del tetto
massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all’articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n.602 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 49 - Regime sanzionatorio del contributo integrativo
1. L’omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l’infedeltà della comunicazione obbligatoria di cui all’articolo 40 del presente Regolamento,
non seguita da rettifica entro novanta giorni, sono sanzionati ai sensi dell’articolo 17 della legge 5 agosto 1991 n. 249.
A) Con riferimento alla comunicazione:
i) Il Consulente del Lavoro che non provvede all’invio della comunicazione obbligatoria prevista dall’articolo 17 della legge 5 agosto 1991
n. 249 e dall’articolo 40 del presente Regolamento, deve la sanzione di importo fisso di euro 200,00. La stessa sanzione è dovuta altresì nel
caso di dichiarazione infedele, tale da determinare un contributo inferiore al dovuto.
ii) Al Consulente del Lavoro che entro 90 giorni dalla scadenza del termine provvede all’invio della comunicazione obbligatoria in presenza di un volume d’affari uguale a zero non si applica la sanzione di cui al punto i).
iii) Al Consulente del Lavoro che provvede all’invio della comunicazione obbligatoria entro 90 giorni dalla scadenza del termine, in presenza di un volume di affari maggiore di zero, si applica la sanzione ridotta di euro 40,00.
iv) Al Consulente del Lavoro che ottemperi all’obbligo della comunicazione oltre i 90 giorni dalla scadenza si applica la sanzione fissa di euro
200,00 sia nel caso in cui venga dichiarato un volume d’affari pari a zero sia nel caso in cui sia dichiarato un volume d’affari maggiore di zero.
v) Le sanzioni di cui ai punti precedenti non sono trasmissibili agli eredi.
B) Con riferimento al versamento:
i) Il Consulente del Lavoro che, alla scadenza, non provvede o provvede parzialmente al versamento, qualora vi adempia entro i successivi 90 giorni, deve corrispondere, oltre al contributo ancora dovuto, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per
tempo, aumentato di due punti percentuali, sulla somma non corrisposta dalla scadenza alla data del pagamento. La sanzione comunque
non può essere inferiore a euro 5,00.
ii) Il Consulente del Lavoro che alla scadenza non provvede o provvede parzialmente al versamento, ove adempia oltre i successivi 90
giorni, deve corrispondere oltre al contributo ancora dovuto, una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, vigente tempo per tempo,
aumentato di cinque punti percentuali sulla somma non pagata dalla scadenza alla data del versamento. La sanzione comunque non può
essere inferiore a euro 10,00.
La sanzione non potrà essere superiore al quaranta per cento dell’importo dovuto.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all’articolo
30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n.602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 29 febbraio
1999 n.46.
Il tasso degli interessi di mora di cui al periodo precedente viene determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
tenuto conto della media dei tassi bancari attivi. L’interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto
massimo, è quello vigente al momento del pagamento dei contributi.
iii) Qualora l’Ente accerti la presenza di un volume d’affari ai fini IVA interamente ovvero parzialmente non dichiarato, il Consulente del
Lavoro deve versare, oltre al contributo dovuto, una sanzione annua pari al trenta per cento di ciascun contributo omesso, calcolata dalla
scadenza fino alla data del versamento. La sanzione non potrà essere superiore al sessanta per cento di ciascun contributo dovuto.
Dopo il raggiungimento del tetto massimo della sanzione prevista, sul debito contributivo maturano interessi di mora di cui all’articolo
30 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973 n.602, come sostituito dall’articolo 14 del decreto legislativo 29 febbraio 1999 n.46.
Il tasso degli interessi di mora di cui sopra viene determinato con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze tenuto conto della
media dei tassi bancari attivi. L’interesse di mora da prendere a riferimento per il calcolo, una volta raggiunto il tetto massimo, è quello
vigente al momento del pagamento dei contributi.
Articolo 50 - Ambito di applicazione
Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui agli articoli 48 e 49 anche i contributi omessi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
TITOLO V - NORME FINALI
Articolo 51 - Vigilanza
Le delibere in materia di contributi e prestazioni, adottate dall’Assemblea dei Delegati o dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente in
base alle previsioni del presente Regolamento, sono soggette ad approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509.
Articolo 52 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il primo gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte dei Ministeri competenti.
ENPACL
Regolamento di previdenza e assistenza
Tavola dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo in vigore dal 1 gennaio 2013
N.B. : per le età da 57 a 70 anni i coefficienti sono tratti dalla tavola di cui al decreto 15 maggio 2012 del Direttore Generale per le Politiche
Previdenziali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ragioniere Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, “Revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n.120 del 24 maggio 2012. Per le età da 71 a 95 anni i coefficienti sono tratti dalla tavola di cui alla nota tecnica
redatta dallo studio attuariale ‘Orrù & Associati’ il 26 settembre 2012.
Età
Divisori
Valori (%)
Età
Divisori
Valori (%)
57
23,236
4,304
77
10,983
9,105
58
22,647
4,416
78
10,394
9,621
59
22,053
4,535
79
9,820
10,183
60
21,457
4,661
80
9,257
10,803
61
20,852
4,796
81
8,701
11,493
62
20,242
4,940
82
8,164
12,249
63
19,629
5,094
83
7,647
13,077
64
19,014
5,259
84
7,143
14,000
65
18,398
5,435
85
6,665
15,004
66
17,782
5,624
86
6,210
16,103
67
17,163
5,826
87
5,767
17,340
68
16,541
6,046
88
5,326
18,776
69
15,917
6,283
89
4,896
20,425
70
15,288
6,541
90
4,495
22,247
71
14,658
6,822
91
4,154
24,073
72
14,031
7,127
92
3,877
25,793
73
13,408
7,458
93
3,641
27,465
74
12,791
7,818
94
3,426
29,189
75
12,179
8,211
95
3,218
31,075
76
11,578
8,637
CONGRESSO STRAORDINARIO 24
Consulenti attenti ai cambiamenti della società
Presentate nella
seconda giornata
del Congresso
le novità della
Fondazione
Consulenti per il
Lavoro Il consulente
del lavoro è stato bravo a
leggere i cambiamenti della
società”: lo ha ricordato
Mauro Capitanio,
Presidente della
Fondazione Consulenti per
il Lavoro, intervenendo
ai lavori del Congresso
Straordinario che si sta
celebrando a Roma. Ma
è stata anche l’occasione
per illustrare le opportunità
offerte dalla Fondazione ai
Consulenti del Lavoro.
In corso di realizzazione
una community alla quale
potranno accedere i Consulenti del lavoro per trovare
servizi e opportunità concrete per lo sviluppo della propria carriera professionale.
Le numerose richieste
provenienti dalla base sono
state recepite dalla Fondazione Lavoro del Consiglio
Nazionale dell’Ordine che
ha avviato il progetto per una
banca dati mobilità.
Il progetto “Work Lab”
è stato presentato dal Presidente della Fondazione
Lavoro, Mauro Capitanio e
dal Consigliere d’Amministrazione Pietro Boschi, du-
di Valentina Paiano
rante i lavori del Congresso
straordinario che si è tenuto
a Roma il 29 e 30 novembre
scorso. “Da febbraio 2013
- ha spiegato il Presidente partirà la sperimentazione
online del piano “Work Lab”,
una banca dati di mobilità
professionale, ideata con lo
scopo aiutare i consulenti a
scambiarsi offerte di collaborazione o proposte sia per
rilevare studi, sia per creare
un flusso di prestatori d’opera dalle zone più svantaggiate
in realtà più favorevoli”.
Nella prima release del
programma Work Lab, sono
state predisposte due sezioni:
“cerco offro collaboratori di
studio” e “cerco offro servizi
e consulenze professionali”.
Il primo è un servizio di
ricerca e selezione del personale rivolto esclusivamente
agli studi.
Lo strumento potrebbe
rivelarsi utile ad esempio in
situazioni del tipo “sostituzione per maternità”.
Il secondo, invece, dal
titolo “cerco offro servizi e
consulenze professionali”,
diverrà il punto di incontro
principale nel quale convergeranno offerte e richieste di
prestazioni professionali.
Da una parte troveremo
quei colleghi che, forti dell’esperienza maturata su competenze specifiche, daranno
la propria disponibilità a favore di altri. Dall’altra, Con-
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
sulenti del lavoro che, per
mille motivi sceglieranno,
anziché fare da soli, di farsi
aiutare da colleghi che hanno già affrontato specifiche
problematiche. Il progetto
ha riscosso molto successo
tra i partecipanti al Congresso straordinario, perché
rappresenta anche un primo
modo di “fare rete”, il sistema
chiesto a gran voce anche dai
giovani colleghi per superare
l’eccessivo individualismo
che a volte chiude le porte a
nuove possibilità d’incontro.
CONGRESSO STRAORDINARIO 25
Comunicazione-Contenuti: una coppia vincente
I numeri del SITO
4.434.208
totale visitatori unici
140.202.944
pagine viste totali
14.954
media visitatori unici per day
458.179
visitatori totali per day
6222.00 GB
Come comunicano oggi i Consulenti del Lavoro?
Il Presidente della Fondazione Studi, Rosario De
Luca, ha illustrato al Congresso il percorso della
Categoria negli ultimi anni.
di Sara Bardeggia
“Oggi i Consulenti del lavoro sono presenti su tutti i
media nazionali ed è un radicamento che portiamo avanti per il nostro ruolo”: così il
Presidente della Fondazione
Studi, Rosario De Luca, ha
ripercorso la strada fatta dalla professione in materia di
comunicazione e presenza
sui media. Con un contributo video il Presidente della
Fondazione Studi ha illustrato il cammino percorso
sottolineando l’importanza
di saper comunicare in modo
autorevole ed efficace la
propria professionalità, per
poter valorizzare il proprio
ruolo, soffermandosi anche
sul progetto di orientamento nelle scuole e sul portale
di categoria, considerato anche dai non addetti ai lavori
un’importante fonte di informazione.
Il portale www.consulentidellavoro.it è infatti una fonte inesauribile di informazione ed attualità non solo per
i 28.000 Consulenti del Lavoro, considerata la mole di
visite accumulate. Nei primi
dieci mesi del 2012 risultano
infatti scaricati 6.222,00 GB
di documenti. Un quantitativo enorme se si pensa che
ad esempio un numero della
rivista di categoria ne vale
appena 0,005511 GB (5,64
MB). Nello stesso periodo si
contano ben 4.434.208 visitatori unici (14.954 al giorno
in media), computati quindi
una sola volta a prescindere
dal numeri di accessi effettuati e di pagine lette. Si tratta inoltre di visitatori attenti
che navigano all’interno del
sito totalizzando infatti ben
140.202.944 di accessi alle
pagine (458.179 al giorno
in media) con una media
quindi di 31,6 pagine lette
procapite. E restano fuori da
questa rilevazione tutti i contenuti video e audio residenti
nei rispettivi siti Web TV e
Web Radio che vengono scaricati con pari intensità.
Un dato che valorizza
ancor di più i contenuti che
creano un interesse esponenziale alla lettura , mettendo
chiaramente in mostra l’interesse trasversale rispetto ai
contenuti del sito.
De Luca ha evidenziato
inoltre come non siano importanti le sole apparizioni
in TV quanto le citazioni.
Un esempio per tutte, quella
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
banda internet utilizzata
totale
che riguarda i Consulenti del
Lavoro nell’intervento di Marco Travaglio alla trasmissione
“Servizio pubblico” su La7, in
cui il giornalista ha menzionato gli esiti dell’indagine prodotta dai Consulenti del Lavoro sulla riforma del mercato del
lavoro. E’ importante, quindi,
“affermare con certezza il grado di autorevolezza e valenza
del messaggio che si vuole dare,
saper fare comunicazione nel
proprio ambito, per esaltare
il proprio ruolo”. Tutto senza
dimenticare che chi sa comunicare apporta valore aggiunto
per tutta la Categoria, e che la
comunicazione diventerà materia valida al fine del raggiungimento dei crediti validi per
la formazione continua obbligatoria.
CONGRESSO STRAORDINARIO 26
LARGO AI GIOVANI
GRUPPO
GIOVANI DI
CASERTA
OPPORTUNITA’
GRUPPO
DI LAVORO
REGIONE
CAMPANIA
Rino Gargano
P
er favorire il ricambio generazionale
occorre creare momenti
di contatto e divulgazione già nel corso degli
ultimi anni di scuola
superiore, nonché stipulare convenzioni con
le università, favorendo
l’incontro tra domanda
e offerta di praticantato. Occorre dedicare
attenzione alla donne,
favorendo una maggiore solidarietà tra Colleghi e sensibilizzando
gli istituti previdenziali
ed assistenziali affinché
prevedano fasce orario
di accesso alle sedi compatibili con le esigenza
della donna, sempre divisa fra vita familiare e
professione.
Gaetano Scialdone
CPO ANCL
MILANO
GRUPPO
DI LAVORO
REGIONE
CAMPANIA
A
S
Marco Cassini
bbiamo cercato di
individuare i sistemi che ci consentano
di avere una maggiore
identità professionale.
Tale identità ci consente
di essere degli specialisti
del lavoro e di diventare
il punto di riferimento
nell’ambito della materia, di fondamentale importanza, che è
la materia del lavoro.
Nell’ottica di una valorizzazione di tale identità professionale occorre
senza dubbio concentrare le nostre attività su
quelle che sono le nostre
materie fondanti, che
rappresentano l’oggetto
del nostro bagaglio culturale e formativo.
Giusi Acampora
periamo di riuscire
presto ad acquisire
nuove attribuzioni, per
arrivare a quella completezza professionale
necessaria per districarci
nel sempre più complesso mondo del lavoro: in
particolare ci riferiamo
al patrocinio nelle controversie di lavoro, sia in
materia di lavoro che in
materia previdenziale.
Ed ancora alla presenza obbligatoria di un
Consulente del Lavoro
nell’attività di revisione
legale nelle aziende con
più di 50 dipendenti.
Mettiamoci al lavoro,
perché noi al nostro futuro, noi giovani, ci crediamo.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
A
bbiamo visto che
dal semplice calcolo del cedolino, che
è importante per una
giusta retribuzione del
dipendente, si è arrivati
a un punto di dare un
servizio diverso al nostro cliente: un servizio
basato sulla consulenza,
su un valore più alto della professione. Abbiamo
però delle piccole difficoltà nel farlo, in quanto
tutto il percorso di studi
che svolgiamo non è basato sull’aspetto pratico
della nostra professione: arriviamo al punto
di svolgere questo ruolo
importantissimo nella
società senza avere una
base formativa ed informativa molto valida. La
qualità del nostro servizio si migliorerebbe ad
esempio avendo la possibilità di partecipare a
dei master formativi sul
territorio.
CONGRESSO STRAORDINARIO 27
Opportunità, Cambiamento, Etica, Comunicazione, Comunità, Solidarietà, Regole e Qualità:
8 temi su cui si sono confrontati i giovani, provenienti da tutta Italia, che hanno animato il
laboratorio di idee.
Su www.consulentidellavoro.it è disponibile l’ebook completo con tutti i contributi dei giovani”
CAMBIAMENTO
GRUPPO
GIOVANI DI
GENOVA E DI
IMPERIA
Federica Robustelli
C
hi c’è al centro del
lavoro? Noi, i Consulenti del Lavoro, che
abbiamo come obbligo
e come dovere quello di
informarci, di aggiornarci, perché essendo
un fulcro noi dobbiamo
costituire il fil rouge tra
tutti gli altri professionisti. Puntiamo moltissimo sulla conoscenza,
sulla competenza, perché siamo un mestiere
intellettuale. Il vostro
sforzo nei nostri confronti come giovani, che
siamo la vostra risorsa, è
quello di aiutarci ad accrescere le nostre competenze: perché se voi
aiutate noi, noi aiutiamo voi.
GRUPPO
GIOVANI DI
RAGUSA
GRUPPO
GIOVANI
BERGAMO
P
E
Deborah De Rosa
roponiamo di approfondire strumenti che possano dare un
supporto alla gestione
dell’attività professionale, con incontri di
comunicazione scritta
e verbale, che sono la
spina dorsale del nostro
lavoro, a tutti i livelli;
corsi di self-coaching
che servano ad allenarsi
a gestire la vita e le risorse individuali in modo
efficace, migliorando
le capacità operative
di ciascuno; corsi sulla
gestione e sull’organizzazione dello studio
professionale, che consentano di apprendere
tecniche di pianificazione strategica, di gestione
delle risorse umane e dei
rapporti con i clienti,
dei passaggi generazionali.
Lucia Caccia
’ fondamentale che
tra Consulenti del
Lavoro e Università si
lavori con sinergia: alcuni Colleghi che hanno
frequentato i corsi in
consulenza del lavoro
lamentano il fatto che si
dia poco spazio a discipline come diritto del
lavoro e materie affini.
Gli esami di diritto del
lavoro dovrebbero essere più specifici, ed entrare veramente nel merito
di quella che è la professione di Consulente
del Lavoro. Riteniamo
che sarebbe utile affiancare alle ore di docenza
dei seminari tenuti dai
Consulenti del Lavoro
che affrontino casi pratici, inserendo nei piani
di studio un corso di
amministrazione
del
personale.
GRUPPO
GIOVANI
ABRUZZO
Federica Falone
C
hiediamo l’aiuto
delle istituzioni per
sostenere noi giovani
affinché non cadiamo
nelle reti di chi vuole
approfittare delle enormi difficoltà che troviamo una volta abilitati,
e che ci offrono opportunità di lavoro spesso a
condizioni svantaggiate. Chiediamo di lottare
per la riduzione del costo del lavoro, in modo
da aiutarci a svolgere la
nostra professione.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 28
COMUNICAZIONE
ETICA
GRUPPO
GIOVANI
LA SPEZIA
IMPERIA
SAVONA
GRUPPO
GIOVANI
BERGAMO
Saverio Nicco
Barbara Salvi
GRUPPO
GIOVANI
PUGLIA
L
a semplificazione
deve essere compito
esclusivo del legislatore, che deve intervenire
nella misura delle leggi,
intesa come quantità e
qualità delle leggi, privilegiando l’utilizzo di
testi unici per contribuire alla competitività e crescita del Paese.
La sburocratizzazione
deve avvenire tramite
tavoli tecnici, tramite
l’impegno della P.A.
a snellire le procedure
giuslavoristiche e fiscali.
Ad esempio non esistono standard comuni per
denunce a enti, previdenza complementare
e assistenza sanitaria,
e l’utilizzo della firma
digitale e della posta
elettronica certificata è
estremamente limitato.
Fara Pasquale
GRUPPO
GIOVANI
MOLISE
Enrico Di Giacomo
I
l passaggio dalle banche dati cartacee a
quelle informatizzate è
ormai il presente della
nostra professione. La
dematerializzazione dei
documenti è una realtà
con cui ciascuno di noi
deve confrontarsi. E
se è vero che il sistema
telematico agevola gli
adempimenti, è anche
vero che questi sono
quintuplicati.
V
orremmo che il codice deontologico
rappresentasse una coordinata fondamentale,
per un attività professionale
consapevole,
responsabile ed etica:
il codice è un insieme
di regole ed aspettative
che devono essere interiorizzate. E devono essere adottate posizioni
più severe nei confronti
di chi deruba il nostro
lavoro, e ci scoraggia,
facendo venire meno la
soddisfazione personale. Il codice deontologico deve essere di supporto e di guida per la
nostra professione.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
P
roponiamo la creazione di un network
di Colleghi a livello
nazionale, una rete capillare di 28.000 sedi in
tutta Italia, in modo da
erogare ai clienti dei vari
studi un servizio a 360°.
Da qui nasce l’idea del
portale “Cdlinrete.it”,
un portale aggregatore
di servizi che già esistono: non ne proponiamo
di nuovi, ma una riorganizzazione di quelli esistenti come quelli erogati dalla Fondazione
Consulenti per il Lavoro; quelli attivati presso
i Consigli Provinciali;
quelli attuati da alcuni
Colleghi attualmente
specializzati in materia
di sicurezza sui luoghi
di lavoro, contenzioso
di parte, gestione dei
lavoratori transfrontalieri.
CONGRESSO STRAORDINARIO 29
COMUNITA’
GRUPPO
GIOVANI
VENETO
Nicola Porelli
D
obbiamo diventare una lobby di
conoscenze. Chiunque
applicandosi può elaborare buste paga, ma soltanto la formazione, la
preparazione e l’aggiornamento possono dare
quella consulenza fondamentale per la sopravvivenza e la ripartenza
di molte realtà aziendali, oggi in profonda crisi.
La trasformazione è alla
base del progresso economico e professionale,
ma tale trasformazione non è efficace se nel
contempo non porta ad
un aggiornamento nel
modo di pensare e nel
modello formativo: sentiamo l’esigenza di accrescere le nostre conoscenze in psicologia del
lavoro e delle relazioni.
GRUPPO
TOSCANA
Luca Cimino
I
giovani hanno bisogno di una rete di
supporto sia per potersi
confrontare nei rapporti
con la propria clientela,
con gli enti, e spesso anche per confrontarsi su
una normativa che, oltre
a essere spesso confusa, è
in continua evoluzione.
I giovani della Toscana
guardano infatti con
favore all’associazione
con altri Colleghi, e altre figure professionali.
GRUPPO
FRIULI
VENEZIA
GIULIA
Erika Damiani
S
iamo partiti da un
presupposto positivo: l’alta soddisfazione
per l’offerta formativa
in regione, anche se
emerge il bisogno di
confronto e sostegno
per creare una rete produttiva di contatti da
cui far nascere una buona preparazione e una
maggiore coesione tra
giovani professionisti.
GRUPPO
GIOVANI COMO
BERGAMO
MANTOVA
Alessia Riva
C
’è necessità di sinergia non solo
tra noi Consulenti, ma
anche con la P.A. e con
le organizzazioni sindacali. Come giovani
auspichiamo l’adozione
di tavole rotonde tra
professionisti che in
questo momento di crisi
seguono le aziende; auspichiamo anche che la
Pubblica Amministrazione si dimostri disponibile tanto quanto noi
siamo tempestivi, puntuali e precisi.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 30
SOLIDARIETA’
REGOLE
GRUPPO
GIOVANI COMO
BERGAMO
MANTOVA
Fabio Furlan
F
are rete tra professionisti è una necessità e
un dovere per la categoria. Il confronto, lo scambio di pareri e opinioni è
fondamentale: per condividere tutte queste informazioni e avviare un
confronto attivo si dovrebbero sfruttare meglio
i canali informatizzati già
esistenti a livello nazionale, come ad esempio
il forum dei Consulenti
del Lavoro, magari arricchendo i siti degli Ordini Provinciali con un
accessi registrati dedicati
ai forum locali. Si dovrebbero implementare e
strutturare in chiave più
interattiva i siti dei singoli Ordini provinciali.
Il forum a livello locale
dovrebbe inoltre diventare di canale di supporto
al lavoro della Commissione Studi provinciale,
laddove esistente.
GRUPPO
GIOVANI COMO
BERGAMO
MANTOVA
GRUPPO
GIOVANI
COSENZA
Fabiola Via
Laura Ferrari
S
i potrebbe pensare a
un supporto più deciso nei confronti della
maternità, non solo in
termini economici ma
anche di ausilio nella
gestione dello studio,
magari attraverso lo strumento del contributo di
solidarietà. Se vogliamo
che la Categoria sopravviva, servono interventi
concreti: si potrebbe fare
pressione sulle istituzioni politiche di Governo
affinché intervengano
in merito al welfare professionale delle fasce più
deboli: sarebbe un modo
per dare giusta dignità al
lavoro e senso al futuro
dei giovani.
L
GRUPPO
GIOVANI
CATANIA
Giovanni Greco
T
ra le prospettive
professionali, sicuramente la rappresentanza
in giudizio del Consulente del Lavoro nel contenzioso previdenziale
e lavoristico è uno degli
scenari più entusiasmanti
per noi. Per cui andiamo
avanti insieme al Consiglio Nazionale su questa
strada perché è quella
vincente per la Categoria
e per i giovani.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
a prima regola fondamentale è quella
di limitare il capitale: per
svolgere un’attività professionale il capitale non
è fondamentale, ma serve
per formarsi e aggiornarsi. I limiti da porre ai soci
di capitale potrebbero
essere i seguenti: nella
costituzione della società
si potrebbe pensare di nominare un tutor, da parte
dell’Ordine Provinciale,
che potrebbe essere un
collega anziano, che con
la sua esperienza può aiutare i giovani, controllando e monitorando questo
tipo di società, istituzionalizzando la figura del
revisore
professionale
delle società.
CONGRESSO STRAORDINARIO 31
GRUPPO
GIOVANI
PALERMO
QUALITA’
Fabiola Fregola
L
a formazione oggi
è un tassello fondamentale, sia per il rapporto della nostra Categoria
con le altre professioni,
sia per i nuovi numeri
che ci contraddistinguono. La formazione deve
iniziare con un periodo
di tirocinio che deve essere promosso dai singoli
Consigli Provinciali: vorremmo che l’accoglimento dei giovani tirocinanti
negli studi di consulenza
fosse percepito dai Colleghi quasi come se fosse
un obbligo deontologico.
Vorremmo promuovere
l’inserimento negli studi
professionali tramite la
proposta della riduzione della quota annuale
di iscrizione alla propria
cassa, se lo studio dimostra di avere investito
efficacemente nella formazione di un futuro
Consulente del lavoro.
Vorremmo che i giovani
praticanti partecipassero gratuitamente a tutte
quelle attività formative
necessarie per la formazione.
GRUPPO
GIOVANI
MARCHE
Michele Donati
I
l capitale umano è sicuramente il punto di
partenza del nostro futuro. E come sviluppare
questo capitale? Con la
consulenza prima di tutto, con la formazione prima all’interno dei nostri
Ordini e con lo scambio
con le altre professioni, e
con figure a noi simili nei
Paesi dell’Unione Europea. È importante stabilire sinergie nei tavoli politici a livello istituzionale.
GRUPPO
GIOVANI
MARCHE
Francesca Donati
V
ogliamo affermare
un nuovo modo di
vedere l’economia, e forse
anche la società. Un sistema economico che riscopra i piccoli produttori,
le eccellenze locali, che
di solito abbandonano
il quantum per mettere
sempre di più al centro
della propria mission la
qualità. I Consulenti del
Lavoro, vivendo a stretto
contatto quotidiano con
il sistema economico,
possono senz’altro avere
la funzione di supporto e
di guida per queste realtà.
232
pagine di contributi
territoriali
120
giovani presenti al
Congresso
41
province
13
regioni
12
contributi regionali
1
ebook
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 32
Anna Maria Giacomin, Coordinatrice Commissione
Pari Opportunità Consiglio Nazionale
VERSO IL
FUTURO?
LE DONNE CI SONO
Dall’indagine della
Fondazione Studi
alla presentazione
della community
Phinking:
cosa chiedono le
donne per il loro futuro
professionale.
di Annamaria Ermacora
LE MISURE DI INTERVENTO PIU’
RICHIESTE
Creazione di strumenti di dialogo
quali meeting a livello provinciale
(3 1%)
la creazione di gruppi di ascolto
senior/junior
(35%)
attraverso le nuove forme di
comunicazione blog/community
(24%).
La crescente consapevolezza ed il
riconoscimento da parte degli Ordini professionali dell’importanza e
dell’utilità delle cosiddette competenze “trasversali” - organizzazione,
relazione e comunicazione, crescita,
motivazione e cura delle persone sono tradizionalmente patrimonio
delle donne e l’accesso delle donne
alle libere professioni ha determinato un’evoluzione negli ambiti sociali
e culturali coltivati all’interno delle
professioni stesse.
Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro - attraverso la Commissione nazionale Pari
Opportunità - nell’ottica di facilitare
l’inserimento e la permanenza delle
donne, in particolare le giovani Consulenti, nel mondo professionale, nel
mese di ottobre ha realizzato un’indagine su come viene vissuta oggi la
professione.
L’incertezza e la complessità del
mercato portano oggi a confrontarsi
con una realtà economica-produttiva
e sociale in continua evoluzione. E’
in questo scenario che l’Ordine Nazionale si pone come punto di riferimento e supporto per tutte le professioniste e in particolare le giovani, che
hanno deciso di intraprendere l’attività di Consulente del Lavoro.
Le Consulenti del Lavoro iscritte
all’ordine sono state invitate a confrontarsi sulla loro idea di professione, rispondendo ad un questionario
che ha permesso di conoscere le problematiche e le difficoltà vissute “sul
campo” nonché di valutare il contributo e gli strumenti più idonei da predisporre per il miglioramento della
qualificazione professionale.
L’ indagine, presentata durante la
seconda giornata del Congresso, ha
evidenziato un abbassamento dei differenziali di genere sia nell’accesso
alla professione, sia nell’apertura di
un proprio studio professionale, rivelando molti altri dettagli utili per le
prospettive future.
Un risultato inaspettato, oltre
2.500 consulenti (il 20% delle iscritte all’Ordine) hanno risposto e dato
i loro suggerimenti: un risultato qualitativamente e quantitativamente
alto, per considerare l’ottimo successo
della ricerca anche in termini di affidabilità.
Dai questionati ricevuti, si rileva
l’omogeneità delle risposte per suddivisione in fasce di età. Le donne iscritte all’Ordine sono il 46% , su un totale di 28.000 iscritti, il 41% in fascia
di età con meno di 41 anni e il 59% in
fascia con più di 41 anni.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
CONGRESSO STRAORDINARIO 33
Tra le donne in prima fascia (- 41)
ha risposto il 37% mentre in seconda
fascia (+41 anni) ha risposto il 63%.
La maggior parte delle risposte
sono arrivate prevalentemente dal
Nord e Centro Italia, con un sensibile
distacco rispetto al Sud e Isole.
Impegno, passione, merito (90%)
sono le motivazioni che le hanno
spinte a scegliere la professione; meno
rilevante è la scelta per motivi economici.
Il problema familiare, condiviso
dalla donna in tutte le professioni,
anche per le Consulenti del Lavoro è
preponderante. L’impegno dedicato
alla professione porta a ridurre la presenza in famiglia e viene vissuto come
un condizionamento nella scelta di
un’eventuale maternità.
Questo problema resta un limite
all’accesso alla professione per il 63%
delle Consulenti che hanno risposto.
L’emancipazione femminile e l’evolversi del ruolo sociale hanno portato, nel mondo della professione, a
un abbassamento dei differenziali di
genere per il 69% delle risposte.
Questo sia nell’accesso alla professione sia nell’apertura di una propria
attività (71%).
Il 39% delle risposte invece sottolinea la difficoltà nell’occupare ruoli dirigenziali all’interno della categoria.
In generale le donne, nell’evoluzione della propria attività professionale
e considerando l’attuale momento di
mercato, ritengono che nei prossimi
anni la professione di Consulente del
Lavoro dovrà subire un’evoluzione
con l’inserimento di nuove specializzazioni (17%) , con l’aggregazione
tra diverse figure professionali (commercialista, avvocato, ingegnere) e
con l’offerta di servizi più qualificati
all’interno di un’unica struttura associata (63%).
Più pessimisticamente invece il
20% prevede il ridimensionamento
della propria attività.
In particolare le giovani CdL danno per prioritarie tutte le attività a favore dell’interscambio professionale
unito ad attività di promozione sulla
cooperazione giovanile (60%).
Concordano che l’Albo Nazionale
debba promuovere incentivi alla maternità e all’assistenza della famiglia
(29%) mentre non paiono determinanti le agevolazioni per la previdenza integrativa.
Le giovani che intendono intraprendere la professione - per il contenimento dei costi iniziali - richiedono
all’Ordine la creazione di supporti
informatici comuni: programmi di
elaborazioni paghe, banca dati centralizzata, ecc. (45%) e formule di agevolazione (3 7%) quali la ricerca di uno
spazio di lavoro con formula HUB.
L’indagine pone in evidenza alcune richieste dirette all’Ordine sia per
rendere più agevole il percorso sia per
ridurne i disagi e le difficoltà dell’av-
IDENTIKIT DELLE
RISPOSTE
51%
di iscritte all’Ordine da
più di 20 anni
49%
da iscritte da un
massimo di 10 anni
65%
di professioniste
coniugate di cui il 53%
con figli in fascia di età
superiore agli 11 anni
90%
libere professioniste
di cui il 70% sono
diplomate, con un
proprio studio che le
impegna mediamente
per oltre 40 ore
settimanali
vio alla professione: il 49% richiede
una rappresentanza delle giovani CdL
all’interno degli Ordini nazionali e
provinciali e si conferma l’importanza delle aggregazioni tra diverse specializzazioni sinergiche allo sviluppo
dell’attività in formula di società professionali (95%) per offrire ai clienti
maggiore servizi e ridurre i costi di
gestione.
I forum di dialogo, le iniziative di
cooperazione, ma soprattutto a livello
provinciale gli incontri periodici tra
giovani, sono le forme ritenute più
idonee per un confronto tra le giovani
consulenti mentre emerge - per la valorizzazione successione generazionale - la forte richiesta di interscambio
tra giovani professionisti e senior.
PHINKING,
le professioni pensate
dalle donne
Presentato al Congresso dal Consigliere
nazionale Anna Maria Giacomin un nuovo progetto che favorisce lo scambio di
idee professionali e personali fra colleghe. L’obiettivo della Community è quello
di creare aree di interesse e di discussione tra le donne su lavoro e professione, economia e reti d’impresa, etica,
condivisione e collaborazioni, cultura. Un
luogo virtuale di incontro per interagire
e rispondere alle esigenze delle donne,
non solo per lo scambio di esperienze ed
idee , ma anche per trovare informazioni
tecniche e diventare un collante strategico di opinioni diverse per accorciare le
distanze tra le Consulenti di tutta Italia.
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Dicono di noi
“Siamo un gruppo che cresce e cerca nuove opportunità”
Dai consulenti un supporto per i ritocchi alla riforma
Regole più severe sui patronati
Troppe rigidità sui contratti - Meno assunti e più licenziati
Consulenti più “solidali”
Fornero ai consulenti del lavoro
“Apprendistato, si può cambiare”
Il futuro è nelle mani dei giovani
Una community dal filo rosa
I ministri del lavoro e della giustizia al congresso dei consulenti
Apprendistato verso il restyling
Un futuro tranquillo
La Fornero ci ricasca: “i nostri figli sono viziatelli”
Calderone, consulenti lavoro sono persone senza alcun
privilegio
Sacconi e Damiano: consulenti del lavoro fondamentali per Stato e imprese
Professioni: consulenti del lavoro scrivono “manifesto” del loro futuro
Calderone, da consulenti lavoro funzione primaria assistenza aziende
Severino, consulenti lavoro importanti per imprese
Il ruolo primario dei consulenti del lavoro in
tempo di crisi
Calderone: da consulenti lavoro funzione primaria
assistenza aziende
Il futuro è nelle mani dei giovani
Calderone: funzione primaria è l’assistenza alle aziende
Consulenti del lavoro a Congresso
Professioni: consulenti del lavoro scrivono “manifesto”
del loro futuro. Nella seconda giornata del congresso
straordinario dei professionisti a Roma
Professioni: consulenti del lavoro scrivono
“manifesto” del loro futuro
Libri lavoro ai consulenti
Al via la tre giorni dei consulenti del
lavoro
Congresso CNO, apertura con ministri
3-12-2012 QUINTA COLONNA –
Rete 4
29-11-2012 TG1 ore 20:00 –
Rai 1
28-11-2012 Radio GR Parlamento” ore 20:00
30-11-2012 TG1 ore 08:00 Rai 1
30-11-2012 TG1 Economia ore
14:00 – Rai 1
Domenica 3 marzo 2013 la Placentia Marathon for Unicef compie 18 anni!
Per festeggiare, il Consiglio provinciale di Piacenza allestirà un gazebo presso la partenza che sarà
il punto di incontro per tutti i colleghi partecipanti. Alle tradizionali Placentia Marathon da 42 km,
Strapiacenza Halfmarathon da 21 km e Placentia Ultra Halfmarathon da 30 km, che solo lo scorso
anno ha visto ai nastri di partenza più di 800 persone, si è aggiunto un percorso a staffetta di
42,195 km, in cui gli atleti si passeranno il testimone! A completamento delle tre gare agonistiche e
della staffetta, anche quest’anno, in collaborazione con FIASP e Associazione Armonia, ci saranno
3 camminate da 10 km, 5 km e 3,4 km non competitive per dar modo anche a chi non se la sente
di correre di passare una bella domenica all’aria aperta all’insegna dello sport e dell’aggregazione.
In particolare “Corri con Armonia”, che attraversa le vie centrali della città fino all’arrivo in Piazza
Cavalli, può essere un bel modo per aspettare gli atleti al traguardo e promuovere la prevenzione dei
tumori al seno. Per informazioni potete inviare email all’indirizzo segreteria@consulentidellavoro.
pc.it. All’atto dell’iscrizione occorre segnalare sul modulo stesso (apponendolo manualmente in
calce) oppure nella mail di invio, che si tratta di CdL che partecipa al campionato italiano. Sul sito
www.placentiamarathon.it il regolamento, il modulo d’iscrizione e le info sulla maratona.
CONGRESSO STRAORDINARIO 36
GLI AMICI DEL CONGRESSO
La TeleConsul Editore, società di servizi dei Consulenti del Lavoro, ad oggi partecipata dall’Enpacl e da tutti i Sindacati di categoria,
agisce per ideare, studiare e realizzare, in piena sinergia con i propri utenti, tutte quelle iniziative che possono soddisfare le esigenze di
quanti affrontano problematiche inerenti materia “Lavoro e Fiscale”. Annovera tra i suoi clienti oltre numerosi professionisti anche Enti ed
Istituzioni quali INPS, INAIL e Ministero del Lavoro.
FonARCom è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua creato dalle Confederazioni Autonome CIFA
e CONFSAL. FonARCom finanzia Piani Formativi su misura delle esigenze dei lavoratori e delle imprese italiane, attraverso un ampio
ventaglio di strumenti finanziari studiati ad hoc per ogni contesto aziendale, interaziendale, di rete. Con il Fondo FonARCom, dai voce
alla formazione!
Il Gruppo 24 ORE è il principale gruppo editoriale multimediale italiano attivo nel settore dell’informazione economica, finanziaria,
professionale e culturale. Il giornale del Gruppo più noto e diffuso è Il Sole 24 ORE, il quotidiano economico più diffuso d’Europa, leader
nell’informazione economica, finanziaria e normativa da cui deriva l’alto profilo del brand che caratterizza l’intera attività del Gruppo.
L’offerta informativa a disposizione dei lettori è integrata anche con l’Agenzia di stampa Radiocor (leader nell’informazione finanziaria),
il portale www.ilsole24ore.com e l’emittente radiofonica Radio 24.
Wolters Kluwer Italia è parte del gruppo multinazionale Wolters Kluwer, che raccoglie dieci tra i più autorevoli e accreditati brand su
prodotti editoriali, servizi e soluzioni software per il mercato professionale, delle aziende e della P.A.. I marchi: Artel, Cedam, Indicitalia,
Ipsoa, Leggi d’Italia Professionale, Mitos, OA Sistemi, OSRA e Utet Giuridica.
Marsh, leader mondiale nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza sui rischi, opera in team con i propri clienti per definire,
sviluppare e offrire soluzioni innovative, specifiche per ogni settore, che aiutino i clienti stessi a proteggere il loro futuro e crescere.
Magna Carta. Un software web-based dinamico e potente per archiviare, organizzare, trasmettere e condividere documenti informatici,
ottimizzando tutti i processi di gestione e manipolazione dei medesimi. Una piattaforma web-based dinamica e potente per archiviare
documenti informatici provenienti dall’esterno (mail, fax internet, istituzioni, enti, scannerizzati).
IL CONSULENTE DEL LAVORO N. 6 NOVEMBRE-DICEMBRE 2012
Consiglio Nazionale dell’Ordine
dei Consulenti del Lavoro
I 106 Consigli Provinciali
Consiglio
Nazionale
2011-2014
Presidente
Marina Elvira Calderone
(Cagliari)
Vice Presidente
Vincenzo Silvestri
(Palermo)
Segretario
Sergio Giorgini
(Pesaro)
Tesoriere
Pietro Panzetta
(Taranto)
Consiglieri
Mauro Capitanio
(Brescia)
Alfio Catalano
(Bergamo)
Rosario De Luca
(Reggio Calabria)
Francesco Duraccio
(Napoli)
Vincenzo Germinara
(Pistoia)
Annamaria Giacomin
(Treviso)
Massimo Iesu
(Trieste)
Teodoro Lateana
(Potenza)
Monica Muscedere
(Latina)
Davide Siravo
(Campobasso)
Sergio Stelitano
(Bologna)
Collegio dei
Revisori
Presidente
Marcello De Carolis
(L’Aquila)
Componenti
Roberto Bracco
(Imperia)
Patrizia Gagliardi
(Reggio Calabria)
Agrigento
Pres. Enrico Vetrano
Via Lombardia Villaggio Mose’ 24/A
92100 Agrigento (AG)
Tel. 0922 651667 - Fax 0922 652332
Caserta
Pres. stefano Scialdone
Via m. forgione 12
81100 Caserta (CE)
Tel. 0823 329211 - Fax 0823 456791
La spezia
Pres. armando Benvenuti
Piazzale kennedy27
19124 La spezia (SP)
Tel. 0187 500598 - Fax 0187 284443
Parma
Pres. stefano Ronchini
Viale dei mille 140
43125 Parma (PR)
Tel. 0521 941428 - Fax 0521 952721
Savona
Pres. giovanni Gherzi
Via paleocapa 18/28
17100 Savona (SV)
Tel. 019 8401197 - Fax 019 814927
Alessandria
Pres. Lorenzo Lombardi
Via legnano 23
15100 Alessandria (AL)
Tel. 0131 265298 - Fax 0131 232087
Catania
Pres. salvatore Musumeci
Piazza galatea 7
95129 Catania (CT)
Tel. 095 536977 - Fax 095 530363
Latina
Pres. lanfranco Principi
Via eroi del lavoro 12
04100 Latina (LT)
Tel. 0773 484354 - Fax 0773 414254
Pavia
Pres. stelvio Lanati
Via bernardino da feltre 4
27100 Pavia (PV)
Tel. 0382 28286 - Fax 0382 28286
Siena
Pres. paolo Stufetti
Viale curtatone 12
53100 Siena (SI)
Tel. 0577 49439 - Fax 0577 564611
Lecce
Pres. antonio Lezzi
Via cicolella cond. palaz. di vetro
73100 Lecce (LE)
Tel. 0832 343765 - Fax 0832 343765
Perugia
Pres. stefano Ansideri
Via sicilia sc. f 27
06128 Perugia (PG)
Tel. 075 5004566 - Fax 075 5055338
Siracusa
Pres. emanuele Monterosso
Viale s. panagia 218
96100 Siracusa (SR)
Tel. 0931 494100 - Fax 0931 490365
Lecco
Pres. giulio Corno
Via parini 29
23900 Lecco (LC)
Tel. 0341 282904 - Fax 0341 283442
Pesaro
Pres. alba Pazzaglini
c.p. 108 Via picciola 6
61121 Pesaro (PU)
Tel. 0721 33638 - Fax 0721 377112
Sondrio
Pres. giovanni Besio
Via mazzini 9
23100 Sondrio (SO)
Tel. 0342 214354 - Fax 0342 519687
Livorno
Pres. gloria Cappagli
Piazza attias 37
57121 Livorno (LI)
Tel. 0586 892358 - Fax 0586 894482
Pescara
Pres. laura D’angelo
Via chieti 5
65121 Pescara (PE)
Tel. 085 4216911 - Fax 085 4213347
Taranto
Pres. giovanni a. Prudenzano
Viale magna grecia 100
74100 Taranto (TA)
Tel. 099 7304897 - Fax 099 7360162
Lodi
Pres. luigi Tortora
C/o appl via massimo d’azeglio 20
26900 Lodi (LO)
Tel. 0371 432350 - Fax 0371 432296
Piacenza
Pres. alessandro Lupi
Corso vittorio emanuele 243
29100 Piacenza (PC)
Tel. 0523 334160 - Fax 0523 334160
Teramo
Pres. bruno Santori
Via trento e trieste 24
64100 Teramo (TE)
Tel. 0861 247393 - Fax 0861 247393
Lucca
Pres. luciana Conti
Via s. croce 64
55100 Lucca (LU)
Tel. 0583 582220 - Fax 0583 319081
Pisa
Pres. fulvio Morelli
Piazza vittorio emanuele ii 2
56125 Pisa (PI)
Tel. 050 500420 - Fax 050 500420
Terni
Pres. franco Lagomarsini
Corso del popolo 63
05100 Terni (TR)
Tel. 0744 423827 - Fax 0744 423827
Macerata
Pres. riccardo Russo
Via ignazio silone 37
62100 Macerata (MC)
Tel. 0733 35040 - Fax 0733 35040
Pistoia
Pres. antonio Orsi
Via panciatichi 11
51100 Pistoia (PT)
Tel. 0573 367010 - Fax 0573 367010
Torino
Pres. cristoforo Re
Via della consolata 1/bis
10122 Torino (TO)
Tel. 011 5216426 - Fax 0115216363
Mantova
Pres. luca De compadri
Via bartolomeo grazioli 4
46100 Mantova (MN)
Tel. 0376 362625 - Fax 0376 379695
Pordenone
Pres. pier luigi Giol
Largo s. giorgio cond. elena 7
33170 Pordenone (PN)
Tel. 0434 524266 - Fax 0434 524266
Trapani
Pres. leonardo Giacalone
Via libica 2
91100 Trapani (TP)
Tel. 0923 21120 - Fax 0923 21120
Massa carrara
Pres. Annalisa Luchini
Via 7 luglio 16/bis
54033 Carrara (MS)
Tel. 0585 777082 - Fax 0585 777082
Potenza
Pres. giovanna Manca
Via del gallitello 56
85100 Potenza (PZ)
Tel. 0971 52013 - Fax 0971 52013
Trento
Pres. gabriella Santolini
Via maccani 211
38100 Trento (TN)
Tel. 0461 825890 - Fax 0461 429147
Matera
Pres. serafino Di sanza
Via lucana 167
75100 Matera (MT)
Tel. 0835 331061 - Fax 0835 331061
Prato
Pres. alessandro Bensi
Via pugliesi 26
59100 Prato (PO)
Tel. 0574 30489 - Fax 0574 401928
Treviso
Pres. stefano De vallier
Viale orleans 22
31100 Treviso (TV)
Tel. 0422 582345 - Fax 0422 410521
Messina
Pres. carlo Maletta
Via sicilia 14
98100 Messina (ME)
Tel. 090 2982339 - Fax 090 2931244
Ragusa
Pres. rosario Cassarino
Via ponchielli 7
97100 Ragusa (RG)
Tel. 0932 624324 - Fax 0932 683912
Trieste
Pres. erika Damiani
Via roma 17
34132 Trieste (TS)
Tel. 334 5365138 - Fax 040 369049
Milano
Pres. giovanni Zingales
Via aurispa 7
20122 Milano (MI)
Tel. 02 58308188 - Fax 02 58310605
Ravenna
Pres. tiziana Nanni
Via antica zecca 6
48100 Ravenna (RA)
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Udine
Pres. stefano Sassara
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Modena
Pres. roberta Sighinolfi
Via campanella 23
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Reggio calabria
Pres. paolo Chirico
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Pres. luca Rognoni
Vicolo visconti b.go mediovale
28805 Vogogna (VB)
Tel. 0324 87433 - Fax 0324 87433
Ancona
Pres. roberto Di iulio
Via degli orefici 2
60121 Ancona (AN)
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Aosta
Pres. renato virginio Marchiando
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Arezzo
Pres. marco Polci
Via madonna del prato 77
52100 Arezzo (AR)
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Ascoli piceno
Pres. marco Assenti
Corso trento e trieste 115
63100 Ascoli piceno (AP)
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Pres. fausto Cantore
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Avellino
Pres. carlo Cardinale
Via annarumma 69
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Tel. 0825 37953 - Fax 0825 37953
Bari
Pres. francesco Sette
Via de bellis vitantonio 37
70126 Bari (BA)
Tel. 080 5562044 - Fax 080 5475604
Bat
Pres. Angela Eugenia Losito
Via liberta’ 9
76121 Barletta (BT)
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Belluno
Pres. Innocenzo Megali
c.p. 3 Via mezzaterra 18
32100 Belluno (BL)
Tel. 0437 942966 - Fax 0437 942966
Benevento
Pres. Giovanni Montefusco
Piazza Orsini 14
82100 Benevento (BN)
Tel. 0824 21485 - Fax 0824 21485
Bergamo
Pres. adriana Regonesi
Viale vittorio emanuele ii 44
24121 Bergamo (BG)
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Biella
Pres. manuela Maffiotti
Via vialardi di verrone 14
13900 Biella (BI)
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Catanzaro
Pres. giuseppe Buscema
Via murano 9
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Chieti
Pres. paola Mammarella
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Como
Pres. paolo Frigerio
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Cremona
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