IL CHARTER
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IL CHARTER
La voce del diportista IL CHARTER I l noleggio (o charter) nel campo del diporto è stato introdotto con una legge del 1989 come eccezione alla classica definizione della nautica da diporto quale “navigazione senza scopo di lucro”. Nel 1996 è stata riconosciuta giuridicamente la figura professionale dello skipper di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio. Ma soltanto la legge n. 172 del 2003 (disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico) e, poi, il Codice della nautica da diporto hanno tracciato un vero e proprio quadro di riferimento normativo del settore. Nel 1996, il noleggio di un’unità da diporto era quel “contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo (prezzo) pattuito, si obbliga a compiere con l’unità da diporto una determinata navigazione ovvero, entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata dall’altra parte” (noleggiatore). Tale definizione ricalcava quella prevista dal codice della navigazione per le navi mercantili, compresa la distinzione – classica nell’ambito della navigazione mercantile – tra noleggio a viaggio (“una determinata navigazione”) e noleggio a tempo (“entro il periodo di tempo convenuto, la navigazione ordinata”). Infatti, in campo mercantile esistono due tipi di noleggio: a viaggio (voyage charter) e a tempo (time charter). Con il primo si concorda il viaggio o i viaggi da effettuare; con il secondo si concorda solo la durata del contratto, dando al noleggiatore la facoltà di disporre i viaggi che la nave dovrà effettuare in tale periodo. Dal 2003, invece, il noleggio diventa quel “contratto con cui una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell’altra parte (noleggiatore) l’unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto”. Così facendo, il noleggio nel campo della nautica da diporto diventa soltanto un time charter, in cui è rilevante lo scopo ricreativo perseguito dal noleggiatore e irrilevante la navigazione (“da fermo o in navigazione”). Queste caratteristiche allontanano il charter del diporto dal codice della navigazione e dalla sua concezione mercantile: infatti, il voyage charter è simile al contratto di trasporto, che nella materia del diporto non è ammesso; lo scopo ricreativo del noleggiatore è rarissimo nel campo mercantile; infine, non è concepibile una nave mercantile noleggiata per “non navigare”. In realtà, in campo mercantile il noleggiatore si serve dei viaggi della nave per finalità commerciali (trasporto di cose o persone, operazioni di pesca, di rilevazione scientifica, di recupero relitti sommersi etc.), mentre con il noleggio di un’unità da diporto il “turista” nautico intende organizzare una vacanza (o un banchetto o una festa, ecco il senso del termine “da fermo”) con la barca di altri, munita di equipaggio (di solito il solo skipper) che resta alle dipendenze del noleggiante. Il contratto di noleggio in campo nautico richiede obbligatoriamente la forma scritta e va tenuto a bordo quale documento di navigazione. Nel noleggio la disponibilità dell’unità rimane al noleggiante (colui che si obbliga a mettere a disposizione l’unità), alle cui dipendenze rimane anche l’equipaggio (che può essere composto dal solo skipper). Il noleggiatore (colui che paga il nolo) ha soltanto il diritto di pretendere la messa a disposizione dell’unità da parte del noleggiante. Il noleggio di un’unità da diporto è assimilabile al noleggio con conducente del comparto automobilistico. Il noleggiante deve fornire l’unità in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti e coperta dall’assicurazione della responsabilità civile, estesa anche a favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto. Il noleggiatore provvede, salvo diverso accordo, al combustibile, all’acqua e ai lubrificanti necessari per il motore e per gli impianti ausiliari. Per le unità in noleggio sussiste il limite dei dodici passeggeri trasportabili ed è prevista l’esenzione dall’accisa per il carburante utilizzato (c.d. carburante agevolato). Infine, per comandare un’imbarcazione o nave da diporto in noleggio è necessario un titolo professionale e non è sufficiente la patente nautica. Se fino al 2005 era esistito l’unico titolo professionale di conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio – titolo conseguibile senza esami grazie al semplice possesso della patente nautica da almeno tre anni – con il decreto ministeriale n. 121/2005 sono nate sei figure professionali (tre per i servizi di coperta e tre per i servizi di macchina), che richiedono periodi di tirocinio a bordo, frequenza di corsi di specializzazione e superamento di apposito esame teorico-pratico. Aniello Raiola maggio-giugno 2010 41
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