Dicembre 2011 Numero

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Dicembre 2011 Numero
36
°A
La voce dell’Associazione Amministratori Condominiali Immobiliari - Milano
NN
l’amministratore
INFORMAZIONI PRATICHE PER CONDOMINI E INQUILINI
Spediz. abbonamento postale70% - Milano
Milano - via Dante
ANACI
Anno XXXVI - n. 11 - Dicembre 2011 - 3 Euro
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Mettiamo il tuo
ascensore sempre
in primo piano.
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DEL BO
FINANZIAMENTI:
pagamenti dilazionati
fino a 48 MESI
A TASSO ZERO
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Sommario
L’AMMINISTRATORE - ANNO 36°
FONDATO NEL 1975
novità in arrivo...
l’amministratore
anno xxxvi
n.  - dicembre 
Notiziario mensile Anaci Milano
a diffusione nazionale
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Dario Guazzoni
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Associato all’Unione
Stampa Periodica Italiana
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può essere pubblicata senza
autorizzazione scritta dell’editore
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modifiche alla disciplina del condominio negli edifici
MARINA FIGINI
pag.
tabella millesimale e revisione giudiziale:
effetti della sentenza e azioni conseguenti
MARINA FIGINI
pag.
l’intermediazione illecita
e lo sfruttamento del lavoro
GIULIO BENEDETTI
pag.
la gestione delle emergenze in condominio
CRISTOFORO MORETTI
pag.
efficienza energetica negli edifici condominiali
di vecchia costruzione
FABIO SANDRINI
pag.
fosse biologiche, serbatoi, pozzi:
vigente un importante decreto
CRISTOFORO MORETTI
pag.
controlli di efficienza energetica e protezione ambientale negli impianti termici per la climatizzazione
ANTONIO DE MARCO
pag.
sentenze
EUGENIO ANTONIO CORREALE
pag.
consulenze presso ogni consiglio di zona, rinnovata
la convenzione con il comune di milano
pag.
convegno italo-germanico
DELTA
pag.
pericoli condominiali
CRISTOFORO MORETTI
pag.
l’uomo più indaffarato del mondo
STEFANO FUMAGALLI
pag.
affori e i suoi pifferi
PINUCCIO DEL MENICO
pag.
il protagonista di marignano
VITANTONIO PALMISANO
pag.
le  delegazioni anaci in provincia
pag.
lavori e contributi previdenziali
VINCENZO DI DOMENICO
pag.
la novità apportata dalla legge
in materia di apprendistato
VINCENZO DI DOMENICO
pag.
il centro studi risponde
pag.
le tabelle inps
pag.
le nostre tabelle
pag.
DARIO GUAZZONI
l’amministratore
3
editoriale
NOVITÀ IN ARRIVO...
C
he la riforma del Condominio con il
nuovo Governo puramente tecnico che,
da pochi giorni, regge le sorti della
nostra Nazione possa essere nuovamente oggetto
di discussione e dibattito nelle aule parlamentari
appare grandemente - e ce ne rallegriamo
personalmente – improbabile.
Problemi ben più importanti di quell’istituto
– il Condominio – il nuovo Governo si trova
davanti e deve dare il meglio – e ce lo auguriamo
– delle proprie capacità per farci uscire da una
situazione sociale veramente pesante; per alcuni
concittadini oseremmo dire tragica, quasi da
ultima spiaggia.
E noi tutti operatori del settore, vecchi e giovani
nell’esercizio della professione di amministratore
condominiale, ce ne rallegriamo.
Abbiamo detto alla noia, e lo ripetiamo, che
per una riforma di un istituto che rappresenta
l’ottanta per cento e forse più della proprietà
immobiliare italiana, la riforma deve essere fatta
ascoltando la base! Cioè gli amministratori che
ogni giorno vivono la realtà di questo istituto.
Nessuno dei nostri massimi dirigenti nazionali,
regionali e provinciali ha l’animo del sindacalista
e quindi noi amministratori non scendiamo in
piazza per dire che buona parte della proposta
riforma che ha rimbalzato tra Camera e Senato
era da stralciare.
Che il Condomino, la cui normativa Giuridica –
ad eccezione di molte sentenze innovative della
Suprema Corte – abbia bisogno di revisione ed
ammodernamento, nessuno lo nega.
Quando nel 42 venne promulgato il Codice
attuale, il Condominio in Italia era quasi una
rarità.
Le nostre menti comunque in mancanza della
riforma che ci avrebbe impegnato non poco nello
studio e senz’altro nell’esplicazione ai condomini
(alcuni dei quali saccenti!), hanno senz’altro
motivo per essere tenute in esercizio.
Con grande fatica a settembre abbiamo
combattuto con molti inquilini per far loro
capire che i libretti di risparmio datici come
cauzione avrebbero dovuto essere ridotti al
disotto degli euro duemilacinquecento: è stata
– ve lo assicuro – con alcuni una vera e propria
incruenta battaglia.
Ed ecco, fresco fresco, che in pieno periodo
natalizio ci piomba sul capo l’obbligo di ridurre
i libretti di risparmio al di sotto di euro 999,99.
Nuove incruenti (ce lo auguriamo!) battaglie per
far capire agli inquilini citati che nuovamente
debbono riconvertire i libretti al disotto di tale
limite entro il 31 dicembre.
E la sanzione è pesante, anzi pesantissima.
Ma non basta.
L’iva è appena passata dal 20% al 21%; pur
rimanendo ferma l’iva agevolata al 10% per i
condominii a prevalente destinazione abitativa.
Dal 1° ottobre 2012, cioè fra dieci mesi, e sino
al 31 dicembre 2013 le aliquote saliranno al 12
ed al 23 per cento; e dal 1 gennaio 2014 di altro
0,50%.
A meno che – MIRACOLO! – entro il 30
settembre siano entrati in vigore effetti positivi
nell’economia.
Ed ancora, novità che ci permettono di non
impoltrire, dal gennaio 2012 (cioè da quando i
nostri cinque lettori sfoglieranno la Rivista nostra
(che entra, scusate se è poco nel 37° anno di vita)
l’interesse legale passerà dall’uno e cinquanta al
due e cinquanta per cento.
Come ben si nota anche in campo immobiliare,
nonostante ci manchi la riforma, le novità sono
tante.
Ciò ci consente di mantenere vive le menti e
di augurare a tutti indistintamente felice anno
nuovo ricordando che la speranza è l’ultima a
morire.
l’amministratore
Dario Guazzoni
5
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Presidente: Guazzoni Dario
Vice Presidente Vicario: Moritz Carlo
Vice Presidente: Cerrini Carlo
Segretario: Quattrini Gaspari Luciana
Tesoriere: Pasi Paolo
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Vice Presidente:
Claudio Bianchini (MI)
Segretario:
Monica Rusconi (SO)
Tesoriere:
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o inviare
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milano@anaaciserviz .it
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l’amministratore
Osservatorio del diritto
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA
DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI
Marina Figini
Analisi della proposta di legge
risultante dal testo unificato
dei disegni di legge nn. 71, 355,
399, 1119 e 1283, approvato dal
Senato il 26 gennaio 2011
Articolo 1134
Gestione di iniziativa
individuale
Il condomino che ha assunto la
gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea non ha
diritto al rimborso, salvo che si
tratti di spesa urgente.
Se una deliberazione adottata
dall’assemblea non viene eseguita, ciascun condomino può
diffidare l’amministratore o, in
mancanza, il condomino eventualmente incaricato. Decorsi
inutilmente trenta giorni dalla
diffida, egli può intraprendere
l’esecuzione della deliberazione
ineseguita. Se entro tale termine
l’amministratore si oppone per
iscritto all’iniziativa del condomino, questi può chiedere l’autorizzazione del tribunale che,
sentite le parti, provvede in via
d’urgenza, disponendo anche in
ordine alle modalità di esecuzione ed alle relative spese.
Primo comma
Il primo comma riproduce sostanzialmente la disciplina contenuta nel’attuale art. 1134
adottando però la diversa espressione “il condomino che ha assunto la gestione delle parti
comuni…..”.
La norma in esame si riferisce
dunque alla categoria della “gestione” più ampia rispetto a quella della assunzione di “spese”,
anche se poi torna a menzionare il concetto di “spesa urgente”.
Ed infatti resta il principio per
cui il condomino, per avere diritto al rimborso, deve avere
l’autorizzazione dell’amministratore o dell’assemblea, oppure deve dimostrare che si trattava
di spesa urgente ossia, secondo
la interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte, che
vi era necessità di eseguirla senza ritardo (ordinanza comunale
che imponeva l’esecuzione di lavori di consolidamento del fabbricato) (Cass. 23 aprile 2010 n.
9743).
il rimborso di spese sostenute per
le cose comuni è già titolare di
una azione, ossia di quella prevista specificatamente dall’articolo
1134 codice civile, e dunque trova applicazione l’articolo 2042
codice civile che esclude il ricorso alla azione generale di arricchimento.
Il condomino che ha sopportato le spese per la cosa comune
ben sapeva che apportava un arricchimento a favore, oltre che
suo, anche di tutti gli altri condomini, e dunque il suo agire
può essere considerato una forma di liberalità, che rende leciti
gli atti compiuti in quanto voluti dal condomino stesso che poi,
a questo punto illegittimamente, chiede il rimborso della spesa sostenuta.
Dunque il condomino non potrà esperire alcun tipo di azione
e non avrà diritto ad alcun rimborso, sempre che l’assemblea
spontaneamente non decida di
riconoscergli comunque un rimborso o un indennizzo.
Si ricorda che, se la spesa non
è urgente, la Suprema Corte ha
escluso la applicabilità degli articoli 2041 e 2042 c.c (azione
generale di arricchimento) alla
fattispecie di cui all’art. 1134 in
quanto il condomino che chiede
Secondo comma
La disposizione di cui al secondo
comma prevede una importante
iniziativa diretta a superare le situazioni di inerzia conseguenti
alla mancata esecuzione da parte dell’amministratore di deli-
l’amministratore
7
Osservatorio del diritto
bera assembleare validamente
assunta.
L’art. 1134 prevede infatti che
ciascun condomino possa sostituirsi all’amministratore nella
esecuzione della delibera quando lo stesso continui a non eseguire la delibera trascorsi trenta
giorni dalla “diffida” formulata
in tal senso dal condomino.
L’art. 1134 prevede inoltre
l’intervento del Tribunale, che
provvederà in via d’urgenza, nei
casi in cui l’amministratore si
opponga per iscritto alla iniziativa del condomino. Il Tribunale,
sentite le parti e valutatane la necessità, autorizzerà il condomino alla esecuzione della delibera
disponendo anche in ordine alle
modalità di esecuzione ed alle
relative spese.
SALE L’INTERESSE LEGALE
AL 2.5% DAL 1-1-2012
Aumenta di un punto,
dall’1,5% al 2,5%, il tasso degli
interessi legali, dal 1°gennaio
2012, in conseguenza della
crescita dell’inflazione e quindi
dei tassi di interesse correnti
sul mercato finanziario. È
quanto stabilito dal decreto
del ministro dell’Economia del
12 dicembre 2011 pubblicato
sulla “Gazzetta ufficiale” 291. Il
decreto va a integrare l’articolo
1284, comma1, del Codice
civile, secondo cui il tasso degli
interessi legali è determinato
in base al rendimento medio
annuo lordo dei titoli di Stato
di durata non superiore ai 12
mesi e tenuto conto del tasso di
inflazione registrato nell’anno.
Trattasi di intervento giudiziario
di natura diversa da quella prevista dall’art. 1133, 2° comma
introdotto dalla riforma in esame, applicabile ai casi in cui non
si prendano provvedimenti per
l’amministrazione delle parti
comuni, ossia non si assumano
valide delibere oppure l’amministratore non adempia ai propri
compiti.
Derogabilità
Non essendo elencata tra quelle
inderogabili (art. 1138 c.c.) né
contenendo la riforma in esame
altra diposizione al riguardo,
l’art. 1134 è da ritenersi norma
derogabile sull’accordo unanime di tutti i partecipanti al condominio.
8
Il Castello Sforzesco di Milano
l’amministratore
Osservatorio del diritto
TABELLA MILLESIMALE
E REVISIONE GIUDIZIALE:
EFFETTI DELLA SENTENZA
E AZIONI CONSEGUENTI
Marina Figini
Come è noto, le Sezioni Unite
della Cassazione con sentenza n.
18477 del 9 agosto 2010 hanno
stabilito il principio per cui le
tabelle millesimali non devono
essere approvate con il consenso
unanime dei condomini essendo
sufficiente la maggioranza di
cui all’art. 1136, 2° comma,
ossia il voto favorevole della
maggioranza degli intervenuti
all’assemblea che rappresenti
almeno la metà del valore dell’edificio; qualora invece le tabelle
contenessero disposizioni in
deroga alla legge, ossia esistesse
la “diversa convenzione” di cui
all’art. 1123, 1° comma codice
civile, allora occorrerebbe la
unanimità dei consensi di tutti
i partecipanti al condominio,
necessaria per derogare ai criteri
indicati dal codice.
Si ricorda che l’art. 1123, 1°
c. codice civile dispone che le
spese necessarie per la conservazione e il godimento delle
parti comuni dell’edificio, per la
prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza
sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore
della proprietà di ciascuno salvo
diversa convenzione.
La citata sentenza n. 18477/2010
ha evidenziato che la approvazione / modifica a maggioranza
della tabella millesimale non
comporta inconvenienti di rilievo nei confronti dei condomini
in quanto, nel caso di errori nella redazione della tabelle come
sopra approvate dall’assemblea,
i condomini interessati mantengono il diritto di chiedere, senza
limiti di tempo, la revisione giudiziale ai sensi dell’art. 69 disp.
att.c.c.
I presupposti dell’azione giudiziaria per la revisione
Al di fuori delle ipotesi di
modifica consensuale da parte dei condomini, le Tabelle
Millesimali possono essere oggetto di revisione, anche nell’interesse di un solo condomino,
solo qualora ricorrano i presupposti di cui all’art. 69 delle
Disposizioni di Attuazione del
Codice Civile e cioè: - quando
risulta che sono conseguenza di
un errore - oppure quando, per
le mutate condizioni di una parte
dell’edificio, in conseguenza
l’amministratore
della sopraelevazione di nuovi
piani, di espropriazione parziale
o di innovazioni di vasta portata,
è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei
singoli piani o porzioni di piano.
L’errore ritenuto rilevante ai
fini della revisione delle Tabelle
Millesimali è stato così definito dalla Corte di Cassazione
a Sezioni Unite con sentenza
6222/97 del 09.07.1997: “in materia di condominio negli edifici,
l’errore che ai sensi dell’art. 69
disp. att. c.c. giustifica la revisione delle tabelle millesimali
non coincide con l’errore vizio
del consenso, disciplinato dagli
artt. 1428 ss. codice civile, ma
consiste nell’obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle
singole unità immobiliari e il
valore proporzionale ad esse attribuito nelle tabelle, senza che
in proposito rilevi il carattere
negoziale della formazione delle
stesse” (nello stesso senso Cass.
n. 4528/2001 e n. 4421/2001).
Per quanto riguarda le mutate
condizioni di una parte dell’edificio, si evidenzia in primo
luogo che il codice richiede,
quale presupposto per la re-
9
Osservatorio del diritto
visione, il fatto che le mutate
condizioni abbiano comportato
una notevole alterazione del rapporto originario tra i valori dei
singoli piani o porzioni di piano,
esclusa qualsiasi divergenza di
modesta entità (Cass. 19/2/1999
n. 1408, 13/09/1991 n. 9579).
Si precisa altresì che la stima
andrà riferita ai valori attuali
al momento della conclusione
della modifica, senza distinzione tra porzioni nuove e porzioni
vecchie.
Il primo caso previsto dal codice
è quello della sopraelevazione
di nuovi piani prevista all’art.
1127 cod. civ. a favore del
proprietario dell’ultimo piano
e / o del proprietario esclusivo
del lastrico solare i quali hanno
diritto di costruire ed elevare,
salvo che diversamente risulti da
un titolo, e salvo il rispetto delle
condizioni precisate dallo stesso
art. 1127 tra le quali vi è anche il
dovere, da parte del condomino
che ha sopraelevato, di corrispondere agli altri condomini
una indennità, meglio specificata nell’articolo medesimo.
Indipendentemente
da
tali
previsioni, è evidente che la
sopraelevazione comporta un
mutamento dello stato dei luoghi
e delle altezze di piano dello stabile in quanto introduce un reale
accrescimento della porzione di
edificio di proprietà del singolo
condomino.
Ciò determina il mutamento della “proporzionalità” che è alla
base delle Tabelle Millesimali
e di conseguenza è possibile la
revisione delle medesime.
Il secondo caso previsto dall’art.
69 disp. att. c.c. è quello del-
10
la espropriazione parziale, a
meno che il soggetto autore
dell’esproprio non subentri
nel Condominio: in tal caso la
situazione di fatto resterebbe
immutata, vi sarebbe solo la sostituzione di un condomino con
un altro.
Il codice si riferisce unicamente
ai casi in cui l’espropriazione
comporti la sottrazione dell’unità immobiliare dall’edificio
condominiale: in tal caso il condominio risulta ridotto perchè,
appunto, privo di una parte che
prima lo costituiva e sulla base
della quale, insieme con le altre,
erano state redatte le Tabelle
Millesimali.
Nella ipotesi della espropriazione parziale può rientrare il caso
del perimento parziale di una
parte dello stabile, quando non
si proceda alla sua ricostruzione.
La terza ipotesi prevista dall’art.
69 disp. c.c. è quella delle innovazioni di vasta portata.
In primo luogo è stato chiarito
che l’espressione “innovazioni”
va inteso nel senso più ampio
del termine e non in quello di
cui agli articoli 1120/1121 c.c.
che riguardano le parti comuni
condominiali.
E’ stato comunque ritenuto che
anche una notevole innovazione
di una parte comune possa comportare la revisione delle tabelle.
Le innovazioni e/o migliorie
interne agli alloggi non giustificano invece la modifica delle
tabelle millesimali, perchè non
coinvolgono la consistenza totale dell’edificio.
Effetti della sentenza nel
giudizio di revisione
l’amministratore
La sentenza con la quale il
Tribunale accoglie la domanda
di revisione della Tabella e
dunque sostituisce la vecchia
Tabella con la nuova, formata
nel corso del giudizio, ha natura
costitutiva.
Ciò significa che fino al momento in cui la sentenza che impone
la nuova tabella non passa in
giudicato, e cioè non viene
impugnata con atto di appello
dai condomini dissenzienti, e in
questo caso fino a che non viene
depositata e non passa in giudicato la sentenza di appello, la
vecchia Tabella rimane valida,
anche se viziata da gravi carenze
e palesemente incongrua.
Da tali principi, chiariti e confermati da costante giurisprudenza della Cassazione (sent.
n. 15094 del 22.01.2000, sent.
n. 7696 dell’8.09.1994) deriva
la conseguenza che i condomini non possono pretendere di
chiedere ed ottenere conguagli
per spese pagate nel corso del
giudizio di revisione in base alla
vecchia Tabella, poi sostituita
dal Tribunale con quella nuova
che porta a una diversa quantificazione dei millesimi.
E’ però da segnalare la sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione (n. 16794 del 30
luglio 2007) la quale, ribadita la
natura costitutiva della sentenza
che modifica le tabelle millesimali senza possibilità di operatività retroattiva, ha chiarito i
seguenti principi.
Pur non avendo la sentenza
efficacia retroattiva, la parte
vittoriosa (ossia i condomini
che hanno chiesto ed ottenuto
la revisione delle Tabelle) “non
Osservatorio del diritto
rimane priva d’adeguata tutela,
dal momento che le conseguenze
economiche della permanente
validità, sino al passaggio in
giudicato della sentenza, delle
tabelle millesimali oggetto di
controversia possono essere
ovviate mediante il ricorso alle
azioni d’indebito o d’arricchimento esperibili a far tempo
dal passaggio in giudicato della
sentenza modificativa delle tabelle millesimali, poichè è dal
momento del definitivo accertamento della situazione giuridica
presupposta che i diritti consequenziali possono essere fatti
valere.”
Con ancora più recente sentenza
la Cassazione ha statuito che
“Nel caso di tabelle millesimali
errate, il Condominio, una volta
ottenutane la revisione giudiziale con sentenza avente valore
costitutivo e, quindi, priva di
efficacia retroattiva, può sulla
base dei nuovi parametri, solo
agire con l’azione di indebito
arricchimento per ottenere (dalla data di passaggio in giudicato
della sentenza) il rimborso delle
spese che uno dei comproprietari non ha sostenuto a causa del
vizio dello strumento di ripartizione” (Cass. 10 marzo 2011 n.
5690).
L’indebito e l’arricchimento
Prima di procedere, appare opportuno chiarire i contenuti ed i
presupposti delle azioni connesse al “pagamento dell’indebito”
e all’ “arricchimento senza causa”, alle quali le sentenze della
cassazione fanno riferimento.
L’art. 2033 c.c. intitolato
“Indebito oggettivo” stabilisce
IVA:
LA SCALETTA DEI DUE
AUMENTI
Dal 1° ottobre 2012 fino al 31
dicembre 2013 le aliquote Iva del
10 e del 21% sono incrementate
di 2 punti percentuali. A
decorrere dal 1° gennaio 2014 le
aliquote saranno ulteriormente
incrementate di 0,5 punti
percentuali.
L’aumento non si applicherà
qualora entro il 30 settembre
2012 siano entrati in vigore
provvedimenti legislativi che
determinino effetti positivi, ai
fini dell’indebitamento netto.
chi ha eseguito un pagamento
non dovuto ha diritto di ripetere
ciò che ha pagato; ha inoltre
diritto ai frutti e agli interessi
dal giorno del pagamento, se chi
lo ha ricevuto era in mala fede,
oppure, se questi era in buona
fede, dal giorno della domanda.
Il successivo art. 2034 c.c. intitolato “Obbligazioni naturali”
prevede che non è ammessa
la ripetizione di quanto è stato
spontaneamente prestato in
esecuzione di doveri morali o
sociali salvo che la prestazione
sia stata eseguita da un incapace.
Tali doveri e ogni altro per cui
la legge non accorda azione ma
esclude la ripetizione di ciò che
è stato spontaneamente pagato,
non producono altri effetti.
Ugualmente non è ammessa la
ripetizione di quanto pagato in
esecuzione di una prestazione
che anche da parte di chi l’ha
eseguita, costituisce offesa al
buon costume (art. 2035 c.c.
“Prestazione contraria al buon
costume”).
L’art. 2036 intitolato “Indebito
soggettivo” prevede che chi ha
pagato un debito altrui, credendosi debitore in base a un errore
scusabile può ripetere ciò che ha
pagato, sempre che il creditore
non si sia privato in buona fede
del titolo o delle garanzie del
credito. Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a restituire
i frutti e gli interessi dal giorno
del pagamento, se era in mala
fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede.
L’art. 2041 c.c. intitolato
“Azione generale di arricchimento” dispone che chi, senza
una giusta causa, si è arricchito a
danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento,
a indennizzare quest’ultima
della correlativa diminuzione
patrimoniale.
A norma dell’art. 2042 c.c.
intitolato “Carattere sussidiario dell’azione” l’azione di
arricchimento non è proponibile
quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi
indennizzare del pregiudizio
subito.
l’amministratore
11
Osservatorio del diritto
Le pronunzie della Cassazione
La sentenza Sezioni Unite n.
16794/2007, giudicando in una
fattispecie di sopraelevazione,
ha precisato che la modifica della tabella non costituisce una
conseguenza naturale ed immediata della trasformazione intervenuta a seguito degli eventi
previsti dal n. 2 dell’art. 69 disp.
att. c.c., bensì l’effetto di un accertamento, negoziale o giudiziale, che ha a tal fine natura costitutiva ex art. 2908 c.c. e che,
quindi, non ha effetti retroattivi: ne consegue che le originarie tabelle continuano ad essere efficaci ad ogni effetto e sono
valide le maggioranze e le deliberazioni su di esse fondate, oltre che le consequenziali ripartizioni di spese.
La Suprema Corte evidenzia
che il legislatore non si è avvalso della possibilità di disporre
diversamente, prevedendo l’anticipazione degli effetti alla proposizione della domanda, in
quanto non poteva non configurarsi come la gestione del complesso delle attività condominiali (che non sono solo quelle
cui è connessa una ripartizione
di spesa, ma anche quelle inerenti all’utilizzo delle parti comuni, alla partecipazione alle
liti ecc.) non potesse rimanere
paralizzata per il tempo necessario all’accertamento giudiziale del valore millesimale delle quote dei singoli partecipanti
né direttamente (per l’impossibilità di deliberare validamente)
né indirettamente (per il rischio
della invalidazione successiva
di tutte le delibere intervenute
nel frattempo).
12
La sentenza n. 5690 / 2011 ha
giudicato in una fattispecie nella
quale il Condominio aveva proposto azione di arricchimento
nei confronti di un condomino
che aveva ingiustamente conseguito, in danno del Condominio,
un risparmio di spesa integralmente sostenuta (causa l’errore
riscontrato giudizialmente nella
composizione delle tabelle millesimali) dagli altri condomini.
Si trattava di un condomino
escluso dalle tabelle millesimali, che aveva beneficiato di
un intervento di manutenzione
straordinaria pur non partecipando alle spese.
L’azione era stata promossa in
quanto il Condominio, stante la
validità delle deliberazioni di ripartizione delle spese assunte in
conformità delle vecchie tabelle, non aveva altro rimedio, per
conseguire l’indennizzo del pregiudizio, che quello di esperire l’azione generale di indebito
arricchimento.
La Suprema Corte ha confermato che l’azione di indebito arricchimento trovava, nel caso
di specie, il proprio fondamento nella assenza di una causa
giustificatrice dell’arricchimento di un soggetto a danno di un
altro e nella mancanza di efficacia retroattiva della sentenza
che aveva sostituito la vecchia
tabelle, sentenza che avrebbe
potuto produrre effetti solo dal
momento del suo passaggio in
giudicato.
Da ciò deriva, afferma la
Cassazione che, dopo l’ottenimento di una sentenza che modifica le tabelle millesimali, l’unica azione esperibile, da parte dei
l’amministratore
condomini e, per essi, dell’amministratore del condominio,
era appunto quella di indebito
arricchimento ex art. 2041 c.c.
Tra l’altro, neppure l’inerzia del
Condominio o dei condomini,
prosegue la Cassazione, avrebbe potuto condurre ad escludere il fondamento della azione di
indebito arricchimento ovvero a
ridurre l’entità dell’indennizzo
dovuto, non essendo applicabile
nel caso di specie la disposizione di cui all’art. 1227 c.c. relativa al concorso del fatto colposo
del creditore.
A tal proposito, la Suprema
Corte ha ribadito il principio,
già fissato con le proprie sentenze 23 luglio 2003 n. 11454
e 2484 del 20 marzo 1997, secondo cui, in tema di ingiustificato arricchimento, una volta
accertata l’unicità del fatto da
cui derivano l’arricchimento di
un soggetto e la correlativa diminuzione patrimoniale di un
altro, e l’assenza di una causa
idonea a giustificarle, la semplice inerzia dell’impoverito,
ancorchè riconducibile a difetto
di diligenza nel ridurre la portata della subita diminuzione patrimoniale, ove ciò gli sia possibile, non esonera l’arricchito
dall’obbligo di indennizzare la
controparte nè diminuisce l’entità dell’indennizzo dovuto, non
trovando applicazione in materia di arricchimento, per la diversità dei rispettivi presupposti, la norma dettata, in tema di
risarcimento del danno, dall’art.
1227 c.c., che impone al danneggiato di attivarsi per evitare
le conseguenze ulteriori del fatto dannoso.
Osservatorio del diritto
L’INTERMEDIAZIONE ILLECITA E
LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
Art. 603 bis – c.p.
Giulio Benedetti
- La legge 4.11.2010 n. 183 e
le attribuzioni degli organi di
controllo in materia di misure
contro il lavoro sommerso
L’art. 4 della legge 4.11.2010 n.
183 (definita “collegato lavoro”
e pubblicata sulla GU n. 262 del
9.11.2011 – Supplemento Ordinario n. 263) modifica i commi
3, 4 e 5 dell’art. 3 della legge
23.4.2002 n. 73, costituente la
conversione in legge con modificazioni del d.l. 22.2.2002 n.
12, recante disposizioni urgenti
per il completamento delle operazioni di emersione di attività
detenute all’estero e di lavoro
irregolare.
In particolare viene stabilita
(comma tre), oltre a quella prevista dalla normativa vigente, la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a 12.000
per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per
ciascuna giornata di lavoro effettivo, nei confronti del datore
di lavoro privato, con esclusione
del datore di lavoro domestico,
che impieghi lavoratori subordinati senza avere effettuato la
preventiva comunicazione di
instaurazione del rapporto di lavoro. L’importo della sanzione è
da euro 1.000 a euro 8.000 per
ciascun lavoratore irregolare,
maggiorata di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare. L’importo delle sanzioni
civili connesse all’evasione
dei contributi e premi riferiti
a ciascun lavoratore irregolare
(comma quarto) è aumentato del
50 per cento. Le sanzioni sopra
indicate al comma 3 non trovano applicazione qualora, dagli
adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti,
si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto
lavorativo, anche se trattasi di
differente qualificazione.
Le sopra descritte sanzioni amministrative pecuniarie (comma quinto) stabilite dall’art.
3, comma terzo, sono irrogate
dagli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia
di lavoro, fisco e previdenza che
inoltrano il rapporto relativo e
prescritto dall’art. 17 della legge
24.11.1981 n. 689 alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
L’art. 7 della legge n. 183/2010
modifica l’art. 41, comma
terzo e comma quarto, del d.l
25.6.2008 n. 112 (convertito
con modificazioni dalla legge
6.8.2008 n. 133) inerente alla
disciplina sull’orario di lavoro
e prevede, in caso di violazione delle disposizioni previste
l’amministratore
dall’art. 4, comma 2, e dall’articolo 9, comma 1, la sanzione
amministrativa pecuniaria da
100 a 750 euro. Se la violazione
si riferisce a più di cinque lavoratori, ovvero si è verificata in
almeno tre periodi di riferimenti
di cui all’articolo 4, commi 3 e
4, la sanzione amministrativa è
da 400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di
riferimenti di cui all’articolo 4,
commi 3 e 4, la sanzione amministrativa è da 1.000 a 5.000
euro e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. In caso
di violazione delle disposizioni
previste dall’art. 10, comma 1,
si applica la sanzione amministrativa da 100 a 600 euro. Se
la violazione si riferisce a più
di cinque lavoratori, ovvero si
è verificata in almeno due anni,
la sanzione amministrativa è da
400 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci
lavoratori, ovvero si è verificata
in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa è da 800
a 4.500 euro e non è ammesso
il pagamento della sanzione in
misura ridotta. In caso di violazione delle disposizioni di cui
all’articolo 7, comma 1, della
legge n. 133/2008 si applica la
13
Osservatorio del diritto
sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro. Se la
violazione si riferisce a più di
cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di
24 ore, la sanzione amministrativa è da 300 a 1.000 euro. Se la
violazione si riferisce a più di
dieci lavoratori, ovvero si è verificata in almeno cinque periodi
di 24 ore, la sanzione amministrativa è da 900 a 1.500 euro
e non è ammesso il pagamento
della sanzione in misura ridotta.
Il limite evidente di tali disposizioni è rappresentato dalla
constatazione che la legge n.
183/2010 non prevede l’istituzione di un sistema informatico facilmente accessibile agli
organi di vigilanza ed idoneo
a registrare le violazioni della
normativa in materia di orario
di lavoro. In assenza di tale
strumento la reiterazione delle
violazioni non è rilevabile e
quindi l’efficacia delle predette
norme è fortemente diminuita
come avviene per le violazioni
in materia di sicurezza ed igiene
sul lavoro a causa della tuttora
attuale mancata istituzione del
sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi
di lavoro stabiliti dall’articolo 8
del d.lvo n. 81/2008.
Inoltre l’art. 14 del d.lvo n.
81/2008, contenente le disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori,
consente agli organi di vigilanza che accertino l’impiego di
personale non risultante dalla
documentazione obbligatoria
in misura pari o superiore al 20
per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,
nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia della
salute e della sicurezza su lavoro, individuate con decreti mi-
nisteriali di prossima adozione,
di sospendere l’attività imprenditoriale interessata. Laddove il
provvedimento di sospensione
non venga rispettato il datore
di lavoro è punito con l’arresto
fino a sei mesi nelle ipotesi di
sospensione per gravi e reiterate
violazioni in materia di tutela
della salute e sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei
mesi o con l’ammenda da 2.500
a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
L’art. 39 della legge n. 183/2010
stabilisce che costituisce l’ipotesi di reato prevista e punita
con la reclusione fino a tre anni
e con l’ammenda fino ad euro
1.032 dall’articolo 2, comma 1
bis, 1 ter, 1 – quater, della legge
11.11.1983 n. 638 nei confronti
del committente che ometta di
versare, nelle forme e nei termini di legge, le ritenute previdenziali e assistenziali sui compensi
L’ESPERIENZA AL SERVIZIO
DELL’ECOLOGIA
- VIDEOISPEZIONE TUBAZIONI FOGNATURA
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O NASCOSTE TRAMITE APPARECCHIATURA RADAR
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di Motta Bruno & C snc
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Tel. 0362.235.138 - Fax 0362.328.374
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l’amministratore
SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001: 2000
Osservatorio del diritto
dei lavoratori a progetto e dei
titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla
gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8.8.1995 n. 335.
L’art. 33 della legge n. 183/2010
modifica l’art. 13 del d.lvo
23.4.2004 n. 124 e disciplina
l’accesso ispettivo, il potere
di diffida e la verbalizzazione
unica da parte degli organi di
vigilanza.
- Il regime tradizionale di
repressione delle norme
Abbazia di Chiaravalle - Ingresso principale
sull’intermediazione e sull’interposizione abusive nelle stesso rapporto di lavoro che il 7.10.2009, Rv. 244959).
prestazioni di lavoro.
legislatore ha inteso sottrarre La previsione dell’art. 18 del
nel suo complesso ad ingerenze d.lvo n. 276/2003 ha abrogato
Il divieto di intermediazione di terzi (C. Cass., Sez. 3, sent. solo parzialmente i reati di illee di interposizione nelle pre- n. 25726 del 24.2.2004, dep. il cita intermediazione nella fornistazioni di lavoro è sanzionato 9.6.2004, Rv. 228957).
tura di manodopera e di appalto
dalla contravvenzione prevista Per di più è configurabile il re- di mere prestazioni di lavoro,
dall’art. 18 del d.lvo 10.9.2003 ato di distacco illegittimo (pre- già puniti dall’art. 37 della legn. 276 la quale, laddove riguardi visto dall’art. 18, comma quinto ge n. 274 del 1949 e dall’art.
l’esecuzione di mere prestazioni bis, in relazione all’art. 30 del 1 della legge n. 1369 del 1960,
d’opera, integra il reato prima d.lvo n. 276/2003) nel caso in limitando la liceità alla sommiprevisto dagli articoli 1 e 2 della cui il lavoratore sia distaccato nistrazione di lavoro in casi taslegge 23.10.1960 n. 1369 poiché presso un altro soggetto in man- sativi da parte di agenzie private
tra le due fattispecie vi è conti- canza di un interesse proprio abilitate e mantenendo invece
nuità normativa (C.Cass, Sez. 4, del datore di lavoro distaccante l’illiceità penale della intermesent. n. 404099 del 20.10.2010, (C. Cass, Sez. 3, sent. 47006 del diazione abusiva da parte di
dep.il 16.11.2010, Rv. 248861). 29.10.2009, dep. Il 10.12.2009, soggetti privati non autorizzati.
Inoltre il reato ha natura per- Rv. 245621).
Di conseguenza anche i fatti di
manente poiché si protrae per Integra il reato di interme- intermediazione non autorizzata
tutto il tempo del rapporto di diazione o di interposizione nella fornitura di manodopera
lavoro quale oggetto di tutela di manodopera (art. 18 d.lvo commessi prima dell’entrata in
della norma (C.Cass., Sez. 3, n. 276/2003) il distacco di un vigore della vigente disciplina
sent. n. 16381 del 26.1.2010, dipendente presso un’altra im- conservano rilievo penale (C.
dep.il 27.4.2010, Rv. 246754). presa perché esegua la propria Cass., Sez. 3, Sent.n. 12430 del
La ragione della protezione le- prestazione lavorativa in favore 15.11.2005, dep. Il 7.4.2006,
gislativa del rapporto di lavoro di quest’ultima, senza che esista Rv. 234038).
consiste nella constatazione che un rilevante interesse del dato- In tema di intermediazione ed
il bene tutelato dalla norma de- re di lavoro che ha disposto il interposizione nelle prestaziove essere individuato non nella distacco (C.Cass., Sez. 3, sent. ni di lavoro, la distinzione tra
fonte del rapporto, ma nello n. 38919 del 10.6.2009, dep. il contratto di appalto e quella di
l’amministratore
15
Osservatorio del diritto
somministrazione di manodopera va operata non soltanto con
riferimento alla proprietà dei
fattori di produzione, ma altresì
alla verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell’assunzione effettiva del rischio
d’impresa, in assenza dei quali
si configura una mera fornitura
di prestazione lavorativa che, se
effettuata da soggetti non autorizzati, configura il reato di cui
all’art. 18 del d.lvo n. 276/2003
(C. Cass., Sez. 3, ord. Del
25.11.2004, dep. Il 18.1.2005,
Rv. 230664).
Anche dopo l’entrata in vigore
dell’art. 18 del d.lvo n. 276/2003
deve ritenersi non abrogata la
norma di cui all’art. 1 della legge
n. 1369 del 1960, che punisce il
committente e l’appaltatore che
ricorrono a qualsiasi esecuzione
di prestazioni lavorative mediante l’impiego di manodopera
assunta dall’appaltatore, ma di
fatto operante alle dipendenze
del committente: infatti il citato
decreto legislativo riproduce fedelmente il regime sanzionatorio già previsto dalla precedente
legislazione, distinguendo tra
la somministrazione (art. 18,
comma terzo) e quella abusiva
(art. 18, commi primo e secondo); l’interpretazione abrogatrice risulta anche in contrasto
con la legge delega, la quale ha
indicato al legislatore delegato
la sanzione penale quale previsione da adottare per le ipotesi
di esercizio abusivo di intermediazione privata. (C.Cass., Sez.
3, sent n. 30136 del 28.5.2004,
dep.il 9.7.2004, Rv. 229473).
Non è sufficiente ad integrare
il ricorso alla somministrazione
16
abusiva di manodopera, sanzionata dall’art. 18 del d.lvo n.
276/2003, la circostanza che i
dipendenti dell’appaltatore utilizzino per i lavori macchinari
e attrezzature messe a disposizione dal committente essendo,
per contro, necessario che l’appaltatore non eserciti il potere
organizzativo e direttivo nei
confronti dei lavoratori utilizzati nell’appalto e non assuma il
rischio d’impresa (C.Cass, Sez.
3, Sent. n. 7762 del 29.1.2004,
dep. il 24.2.2004, Rv. 227912).
- Il reato di intermediazione
illecita e di sfruttamento del
lavoro previsto dall’art. 603 –
bis c.p..
L’art. 12 del d.l. n. 13.8.2011
n. 138 (convertito nella legge
14.9.2011 n. 148 pubblicata
su GU n. 216 del 19.9.2011)
introduce nel nostro ordinamento l’art. 603 – bis c.p. di
intermediazione illecita e di
sfruttamento del lavoro. Tale
reato sanziona con la reclusione
da cinque a otto anni e con la
multa da euro 1.000 a 2.000 per
ciascun lavoratore reclutato:
- chiunque svolga un’attività
organizzata di intermediazione,
reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa
caratterizzata da sfruttamento,
mediante violenza o minaccia
o intimidazione, approfittando
dello stato di bisogno o necessità dei lavoratori.
La stessa norma afferma che costituisce indice di sfruttamento
la sussistenza di una o più delle
seguenti circostanze:
- la sistematica retribuzione dei
l’amministratore
lavoratori in modo palesemente
difforme dai contratti collettivi
nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e
qualità del lavoro prestato;
- la sistematica violazione della
normativa relativa all’orario di
lavoro, al riposo settimanale,
all’aspettativa obbligatoria, alle
ferie;
- la sussistenza di violazioni
della normativa in materia di
sicurezza ed igiene nei luoghi
di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza e l’incolumità
personale;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi
di sorveglianza, o a situazioni
alloggiative particolarmente
degradanti;
Sono previste le seguenti circostanze aggravanti che comportano l’aumento della pena da un
terzo alla metà:
- il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a
tre;
- il fatto che uno o più soggetti
reclutati siano minori in età non
lavorativa;
- l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati
a situazioni di grave pericolo,
avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere
e delle condizioni di lavoro.
Alfine di rendere la pena più afflittiva sono previste le seguenti
pene accessorie (eseguibili, ai
sensi dell’art. 29 c.p. solo se la
pena irrogata non è inferiore a
tre anni):
- la condanna per i delitti di cui
all’articolo 600 c.p. (riduzione
o mantenimento in schiavitù),
Osservatorio del diritto
limitatamente ai casi in cui lo
sfruttamento ha per oggetto prestazioni lavorative e 603 – bis
c.p. comporta l‘interdizione
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o dalle imprese,
nonché il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo
fiduciario, di forniture di beni
o servizi riguardanti la pubblica
amministrazione e relativi sub
contratti;
- la condanna per i delitti di cui
all’art. 603 - bis, primo comma,
c.p. comporta l’esclusione per
un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato
o di altri enti pubblici, nonché
dell’Unione europea, relativi al
settore di attività in cui ha avuto
luogo lo sfruttamento;
- l’esclusione sopra citata è
di cinque anni quando il fatto
è commesso da un soggetto al
quale sia stata applicata la recidiva ai sensi dell’art. 99, secondo comma numeri 1) e 3) c.p.
L’art. 603 – bis c.p. è sanzionato
assai severamente con una pena
che può comportare per il reo
la mancata concessione della
sospensione condizionale della
pena ai sensi dell’art. 163 c.p.;
tale previsione e la considerazione che il termine prescrizionale, il quale ai sensi dell’art.
161 c.p in caso di interruzione
raggiunge i dieci anni, è assai
lungo inducono a ritenere che
il legislatore ha compiuto una
decisa inversione di rotta in
adesione al principio, tanto invocato, della effettività della
pena. Infatti il termine prescrizionale per le contravvenzioni
raggiunge il termine massimo di
anni quattro e mezzo, mentre i
pochi reati applicabili in materia di sfruttamento dei lavoratori
(gli articoli 12 comma cinque e
comma cinque bis e l’art. 22,
comma 12 del d.lvo n.286) riportano pene che si estinguono
con il decorso massimo di anni
sette e mezzo. Pertanto l’art. 603
– bis c.p. è sanzionato con una
pena che permette di fronteggiare agevolmente l’estinzione del
reato per prescrizione, ipotesi
purtroppo assai ricorrente nelle
contravvenzioni e nei reati del
diritto penale del lavoro. Invero
per detti reati la pena irrogata
dal Giudice non viene quasi mai
eseguita.
Infine deve osservarsi che il
legislatore ha colto il nesso
assai stretto intercorrente tra i
reati nella materia di sicurezza
sul lavoro e quelli inerenti allo
sfruttamento e all’intermediazione illecita. Invero dette ipotesi postulano l’instaurarsi di un
rapporto di lavoro assolutamente “contra iure” ed in particolare
delle norme stabilite dal d.lvo
n. 81/2008 per la prevenzione
degli infortuni. Appare evidente
che in dette ipotesi il datore di
lavoro ricorre alla manodopera
clandestina poiché vuole agire
decisamente in spregio delle
norme di sicurezza le quali, in
particolare, prevedono la valutazione del rischio, la formazione
e l’informazione dei lavoratori
sulle attività e sui rischi ad esse
collegate, la predisposizione di
piani di sicurezza, le visite mediche dei lavoratori, la fornitura
agli stessi di regolari ed efficienti dispositivi di prevenzione
degli infortuni. In una parola
il legislatore, introducendo nel
nostro ordinamento l’art. 603
–bis c.p., ha inteso evitare che
soggetti spregiudicati creino,
all’interno dei luoghi di lavoro,
una sottoclasse di lavoratori
che siano esclusi dai principi
di rispetto della dignità umana,
di uguaglianza tra i cittadini,
di tutela della salute e della retribuzione e della normativa di
sicurezza previsti dalla nostra
Costituzione.
Arco della pace
l’amministratore
17
Sicurezza edifici
LA GESTIONE DELLE
EMERGENZE IN CONDOMINIO
Cristoforo Moretti
Nel numero scorso di questa rivista si è affrontato il tema
proposto dall’art. 6 del nuovo regolamento di prevenzione incendi, il d.P.R. n.151/2011 vigente
dal 7 ottobre scorso, che prevede
per enti e privati responsabili di
attività elencate nel regolamento,
ove non soggette alla disciplina
del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., precisi obblighi: mantenere in stato di
efficienza le misure di sicurezza
antincendio adottate, effettuarne
controlli e manutenzioni secondo quanto indicato dalla pratica
di prevenzione incendi, assicurare una adeguata informazione sui
rischi di incendio connessi con la
specifica attività, sulle misure di
prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare
per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
Questi obblighi di controllo, manutenzione e informazione dovranno essere annotati su un
apposito registro, da conservare
a disposizione dei VVF. Il tutto
dovrà entrare a regime entro il 6
ottobre 2012, ai sensi dell’art.11
comma 4 del nuovo regolamento.
L’art.6 citato parla di enti e privati non soggetti al decreto 81/2008
(“testo unico” della sicurezza sui
luoghi di lavoro), e comprende
quindi anche i condomini senza
dipendenti che presentano attivi-
18
tà rientranti nel campo di applicazione del d.P.R. 151/2011.
In realtà il nuovo regolamento interessa allo stesso identico modo
anche i condomini con dipendenti, seppur soggetti al decreto
81/2008, per una piega legislativa sottile ma molto chiara che
riguarda la gestione delle emergenze condominiali: argomento
misconosciuto e sostanzialmente
non normato.
°°°
L’art.6 del d.P.R. 151/2011,
come detto, chiede a chi non è
soggetto al decreto 81/2008 di
“assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio
connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione
e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare
l’insorgere di un incendio e sulle
procedure da attuare in caso di
incendio”. Lo chiede a chi non è
soggetto al “testo unico” perché,
evidentemente, chi è invece soggetto alle disposizioni del decreto 81 dovrebbe già avere questo
tipo di obbligo: ma nei condomini con dipendenti questo obbligo
non c’è.
Una breve ma necessaria cronistoria. I criteri per la “gestione
delle emergenze” sui luoghi di
lavoro vengono dettagliati nel
d.m. 10 marzo 1998 che, al momento dell’emanazione, è attuazione dell’art.13 comma 1 del
l’amministratore
famosissimo d.lgs. 626/94. Per
i lavoratori di condominio il decreto 626, come all’art.1 comma
3 e confermato dalla sentenza di
Cassazione penale 6426/1998, si
applicava solo ed esclusivamente nei casi “espressamente previsti”: art.21 comma 2 e art.22
comma 1. Pertanto in regime
di decreto 626 il d.m. 10 marzo 1998 non era applicabile al
condominio, come confermava
anche il Ministero dell’Interno
all’Anaci Nazionale in una nota
del novembre 2003.
Uscito il d.lgs. 81/2008, abrogato
quindi il d.lgs. 626/94, si è dovuto riconsiderare la questione: ma,
ancora, nel combinato disposto
dei commi 4 e 9 dell’art.3 del decreto 81 non c’è alcun cenno alla
gestione delle emergenze in un
condominio, né lo si può trovare nel comma 4 dell’art.46 (“Prevenzione incendi”), che conserva
la validità del d.m. 10 marzo
1998, perché l’art.46 – non citato
nel comma 9 dell’art.3 – non può
essere ritenuto applicabile ai dipendenti di condominio.
A riprova di quanto sopra, è opportuno riprendere in mano la
Gazzetta Ufficiale e sfogliare
nuovamente il decreto 81/2008
fino all’art.36 (“Informazione
dei lavoratori”), richiamato tra
gli obblighi di cui all’art.3 comma 9 e quindi applicabile anche
ai lavoratori di condominio.
Sicurezza edifici
Rileggiamo questo articolo.
Art. 36. - Informazione ai lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede
affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla
attività della impresa in generale;
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei
luoghi di lavoro;
c) sui nominativi dei lavoratori
incaricati di applicare le misure
di cui agli articoli 45 e 46;
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio
di prevenzione e protezione, e
del medico competente.
(...)
3. Il datore di lavoro fornisce
le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2,
lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
Il comma 3 dell’art.36, nelle parole in grassetto, dice qualcosa di
estremamente preciso; tra le informazioni da fornire ai lavoratori di condominio non ci sono
quelle di cui alle lettere ‘b’, ‘c’,
e ‘d’ del comma 1: quindi non ci
sono le informazioni sulle procedure che riguardano la lotta antincendio e l’evacuazione dei
luoghi di lavoro, né l’informazione sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le
misure all’articolo 46, cioè sui
nomi degli addetti alla gestione
delle emergenze. Per una precisa
scelta legislativa il datore di lavoro (l’amministratore pro tempore) non fornisce questo tipo di
informazioni ai lavoratori di condominio, conformemente alle indicazioni del combinato disposto
dei commi 4 e 9 dell’art.3 del decreto 81/2008.
E’ per questo motivo che gli obblighi del d.P.R. 151/2001, che
hanno lo scopo di informare tutti i cittadini che interagiscono
con attività soggette a procedure
di prevenzione incendi, devono
essere ritenute applicabili sia ai
condomini senza dipendenti (per
espressa previsione dell’art.6
del d.P.R. 151) che ai condomini con dipendenti, dove il d.lgs.
81/2008 si applica, ma in forma
estremamente parziale.
°°°
Le modalità di adempimento di
questo obbligo di informazione
dovranno essere tali da assicurarne l’efficacia, in capo al responsabile delle attività soggette a
procedure di prevenzione incendi (quindi, ovviamente, all’amministratore pro tempore).
Come garantire – nei confronti di
tutti: lavoratori, condòmini, residenti, visitatori, utenti – una adeguata informazione sui rischi di
incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate,
sulle precauzioni da osservare
per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio?
Le ditte di cartellonistica hanno
già pronta la risposta a questa domanda.
Igiene, qualità e sicurezza nei luoghi di lavoro
DAL 1958
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Sede amministrativa:
Piazzale Salvatore Farina, 18/10 - 20125 Milano
t"/5*/'0356/*45*$"1&3-"4*$63&;;"46--60(0%*-"7030
Sede operativa:
Via Alberto Nota, 43 - 20126 Milano
t4"-&."3*/0453"%&4*$63&
l’amministratore
19
Sicurezza edifici
Efficienza energetica
negli edifici condominiali
di vecchia costruzione
Fabio Sandrini
In questa esposizione prenderò in
esame l’esperienza degli amministratori di condominio in tema di
efficienza energetica.
Cominciamo col dire che la maggioranza degli amministratori ANACI è molto sensibile nel
migliorare la efficienza energetica degli edifici amministrati perché tutti questi interventi hanno
di fatto migliorato il clima della
nostra città. La campagna di trasformazione del novanta per cento
degli impianti centralizzati da gasolio a metano che è stata gestita
dagli amministratori professionisti, ed è sicuramente servita.
Oggi essendoci molta più sensibilità sull’inquinamento dell’aria
giustamente siamo abituati a tenere sotto stretto controllo il dato
delle polveri sottili, ma se facciamo un passo indietro nel tempo,
mi ricordo che a Milano, trenta
anni fa c’erano tutte le polveri che
l’uomo potesse produrre, sottili,
meno sottili, leggere, pesanti e anche oleose.
Ho fatto riferimento alle trasformazioni da gasolio a metano perché, il tema maggiormente dibattuto alla voce riscaldamento fino
a circa 10 anni fa era solo quello.
Si diceva infatti:
“Bisogna cambiare caldaia perché
a metano si spende di meno”.
20
“Se proprio non è possibile trasformare l’impianto in riscaldamento autonomo, cambiamo la
caldaia e mettiamo il contatore del
gas che da più fiducia della autobotte del gasolio.”
Questi erano gli argomenti, diciamolo, era un modo molto limitato, allo stato primitivo, di trattare un tema quello della energia
che invece oggi in pochissimi anni, complice anche la pesantissima tassazione e quindi il prezzo
altissimo al metro cubo del combustibile è diventato centrale e come tale, essendoci una costante e
continua crescita della domanda
di efficienza energetica il mercato
risponde mettendo a disposizione dell’utente dei prodotti sempre
più sofisticati e performanti.
Vediamo quindi quali sono stati i
passaggi da circa 10 anni a questa
parte che hanno riguardato l’efficienza energetica degli impianti
per il servizio di riscaldamento e
per la produzione di acqua calda.
Abbiamo assistito all’arrivo sul
mercato delle caldaie ad alto rendimento e a condensazione, da quelle piccole, tipo caldaietta, installate a cascata a quelle
più potenti comunque totalmente modulari.
Impianti ad alto rendimento, sofisticati e bisognosi anche di essere
l’amministratore
accompagnati da moderne pompe
a portata variabile, moderni scambiatori, molto più piccoli dei precedenti, ma molto più efficienti.
La efficienza si è cominciato a valutarla su tutti i fronti dell’impianto, non solo in centrale termica, ma anche sulla rete di
distribuzione, dando la giusta importanza anche allo stato delle tubazioni di distribuzione e anche
allo stato dell’acqua che circola al
loro interno. Una macchina perfetta funziona bene con un acqua
circolante pulita, senza fanghi,
e addolcita al punto giusto, abbiamo notato che questo contribuisce notevolmente ad una resa
maggiore sia in termini di rendimento che di durata. Per non parlare dello stato trascurato da sempre delle tubazioni e delle valvole
di intercettazione sulla rete e sui
corpi riscaldanti.
Quindi molti amministratori hanno acquisito consapevolezza sulla necessità di gestire le manutenzioni, stipulando contratti
specifici, in modo da rendere efficiente la rete di distribuzione del
calore. Più attenzione, inoltre è
stata richiesta per evitare le dispersioni, sostituendo le inefficaci coibentazioni con nuovi materiali più isolanti.
Da molto tempo direi da venti
Sicurezza edifici
anni circa gli amministratori più
attenti hanno contribuito alla divulgazione degli impianti di contabilizzazione abbinati alle valvole
termostatiche. Oggi la conoscenza di questi elementi si è molto
diffusa, ma c’è ancora bisogno di
spiegare il concetto di bilanciamento degli impianti e di confort
abitativo.
Molti condomini sono ancora legati alla equazione: caldaia centralizzata in funzione = calorifero
caldo, calorifero freddo = temperatura bassa = freddo intenso=
chiamiamo l’amministratore perché il riscaldamento non funziona
bene, dimenticando che la valvola termostatica raffredda automaticamente il termosifone quando
in casa si raggiunge la temperatura ideale, ovvero il confort abitativo, 20/21 gradi. Questo stato
fisico o d’animo non si riscontra
mai in caso di riscaldamento autonomo, in quel caso il condomino si trasforma miracolosamente
e vale la equazione calorifero freddo= risparmio, perché negli appartamenti con riscaldamento autonomo è risaputo che a 17 gradi
si sta benissimo con l’ausilio di un
maglioncino.
Bisogna quindi insistere sulla applicazione dei contabilizzatori
o ripartitori di calore, in modo
da far percepire meglio il concetto: confort abitativo = risparmio
energetico.
La contabilizzazione quindi aiuta
e incentiva a prendere le migliori decisioni in tema di efficienza
e quindi a decidere i giusti investimenti perché di investimento
e non di spesa stiamo dibattendo.
Tutti questi interventi si ammortizzano al 100% in tempi brevi da
5 a 8 anni, e tutti sanno che una
spesa che viene ammortizzata al
100% non può essere considerata un costo, ma un investimento
con ottimo rendimento.
Inoltre gli interventi sul risparmio
energetico appunto perché ammortizzati al 100% vengono finanziati da gruppi bancari anche
nella attuale situazione economica non certo florida.
In tempi più recenti ci sono dei
validi esempi di installazione di
pannelli solari termici in caso di
produzione di acqua calda centralizzata, di cogenerazione e micro
cogenerazione, e di pozzi geotermici e pompe di calore da quando
l’acqua di falda si è alzata notevolmente nel territorio milanese.
Anche la valutazione del reale fabbisogno termico dell’edificio, in molti casi ha contribuito
a notevoli risparmi, trasformando un fatto che potrebbe essere
considerato negativo, come la rinuncia mediante distacco dall’impianto centrale di riscaldamento
di alcune tipologie di negozi, in
una opportunità che contribuisce
alla eliminazione delle dispersioni e alla uniformità della erogazione, installando nuovi impianti
con una potenza molto più bassa dell’impianto preesistente e diminuendo anche la temperatura
di mandata grazie alla uniformità
delle destinazioni d’uso delle unità immobiliari da riscaldare.
Interventi sono frequenti sulla dispersione del calore, a livello
condominiale va maggiormente
controllata, se è infatti opinione comune considerare un infisso
con vetri inconsistenti una fonte di notevole dispersione, è difficile far comprendere come possasi disperdere una notevole quantità di energia dalla soletta di un
piano sottotetto o dalla soletta sovrastante un passo carraio. Con
veramente investimenti limitati
è stato possibile risparmiare percentuali impensabili di energia.
In caso di ristrutturazione delle facciate, ove possibile tecnicamente sono stati diversi gli interventi di applicazione del cappotto
Cappella Portinari a Sant’Eustorgio
l’amministratore
21
Sicurezza edifici
termico. Gli interventi più diffusi
di cappotto termico che riescono
a dare un importante risparmio,
hanno riguardato soprattutto i
frontespizi ciechi che solitamente sono posizionati verso il nord.
Un passaggio lo merita anche l’attestato di certificazione energetica
detta ACE. E’sicuramente un metodo che andava introdotto nel sistema immobiliare partendo dalle nuove costruzioni per cambiare
l’approccio dei costruttori sul tema efficienza energetica, sempre
considerato dai promotori di costruzioni come l’ultimo dei problemi, finalmente anche in Italia
grazie alla classe energetica degli
edifici è cambiata questa mentalità retrograda al punto che molti
operatori in un primo momento
molto scettici, considerano molto
positivamente l’introduzione della
nuova normativa.
Secondo il mio parere vanno però
applicate delle correzioni per rendere l’ACE uno strumento più incentivante per gli stabili di vecchia
costruzione che appartengono alle classi meno efficienti, in grande maggioranza alla classe G. In
moltissimi casi infatti pur intervenendo con riqualificazioni importanti, le stesse non sono sufficienti
nemmeno per passare dalla classe
G alla classe F, e questo non aiuta la causa.
Sia la classe energetica che la reale
spesa di gestione annua che si deve sostenere per riscaldare gli edifici, incide realmente sul valore di
vendita e locativo degli immobi-
IMPRESEVENTURI RESTAURARE | COSTRUIRE
IMPRES
li, sono sempre più frequenti infatti i casi di inserimento di tale
dato nei parametri più importanti di selezione di un immobile da
parte di un probabile acquirente o
inquilino.
Ci sono anche infine esempi di
installazione di tetti fotovoltaici
condominiali, che incidono sulla riduzione delle spese ordinarie
di energia, e anche se non hanno
avuto per il condominio la risposta che ci si attendeva, è probabile
che in un prossimo futuro la tecnologia possa far decollare anche
le installazioni di fotovoltaico sui
tetto dei condomini.
D’altra parte siamo presenti a
questo incontro soprattutto per
conoscere cosa ci può riservare il
presente e il prossimo futuro.
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Le IMPRESE VENTURI svolgono la loro
attività produttiva in tutto il nord Italia.
La presenza con successo da oltre 40
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l’amministratore
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Sicurezza edifici
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DECRETO
Cristoforo Moretti
E’ già vigente, dal 23 novembre
2011, il decreto del Presidente
della Repubblica 14 settembre
2011, n.177, “regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o confinanti” (n.d.r. – la parola corretta è ‘confinati’).
Il decreto è stato approntato
sull’onda emotiva di numerosi eventi luttuosi avvenuti negli
ultimi anni (Molfetta, Sarroch,
Capua, Vipiteno, per citarne solo
alcuni). Affrontiamo l’esame del
regolamento tramite domande
e risposte, focalizzando l’attenzione sul mondo condominiale.
re soddisfatto alcuni obblighi,
già presenti nel d.lgs. 81/2008 e
addirittura nelle leggi previgenti, che vengono qui ripetuti; altri
obblighi vengono introdotti ex
novo dal decreto. E’ bene conoscerli, perché il ‘datore di lavoro
committente’ questi requisiti dovrà controllarli (e sarebbe bene
che li controllasse anche il semplice committente: ne parleremo
più avanti).
Tra gli obblighi già esistenti per
le ditte specializzate nel settore:
§ integrale applicazione delQuali sono i nuovi obblighi le disposizioni vigenti in maper le ditte ed i lavoratori teria di valutazione rischi,
sorveglianza sanitaria, gestione
autonomi?
Per poter operare bisogna ave- delle emergenze;
tività in questi ambienti, ma
anche - e soprattutto - sul ‘datore di lavoro committente’. In
continuità con tutte le normative sulla sicurezza dei luoghi di
lavoro (cantieri edili esclusi), il
committente soggetto agli obblighi del dPR 177 deve essere anche ‘datore di lavoro’: al privato
cittadino o all’amministratore
di condominio senza dipendenti
(committenti, ma non anche datori di lavoro) il nuovo regolamento non si applica.
Quali sono gli ambienti sospetti di inquinamento o confinati?
Tutti i luoghi in cui possono svilupparsi gas tossici: nei condomini questi ambienti possono
essere schematicamente individuati nei serbatoi, nelle cisterne,
nelle fosse biologiche, nei pozzi, nelle intercapedini, nei cunicoli, eccetera.
Su chi ricadono gli obblighi
del nuovo decreto?
Sulle ditte e sui lavoratori autonomi che devono svolgere at-
Grattacielo Pirelli
l’amministratore
23
Sicurezza edifici
§ formazione e informazione
di tutto il personale sui fattori di
rischio propri dell’attività;
§ possesso di dispositivi di
protezione individuale e avvenuto addestramento all’uso;
§ addestramento di tutto il
personale;
§ rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia
di Durc;
§ integrale applicazione della contrattazione collettiva di
settore.
I nuovi obblighi introdotti dal
dPR 177, sempre a carico degli
operatori professionali:
§ integrale e vincolante applicazione del comma 2 dell’art.21
del d.lgs. 81/2008 per imprese
familiari e lavoratori autonomi
(n.d.r. - il comma 2 dell’art.21
prevedeva per quelle tipologie
di lavoratori la semplice ‘facoltà’ di sottoporsi a sorveglianza
sanitaria e a corsi di formazione;
col nuovo decreto la facoltà diventa obbligo);
§ presenza di personale, almeno per il 30% della forza lavoro,
con esperienza almeno triennale
su lavori in ambienti sospetti di
inquinamento o confinati;
§ formazione, informazione e
addestramento anche per i datori
di lavoro, se operativi;
§ divieto di subappalto se non
autorizzato dal committente e
se non anche certificato secondo i criteri del titolo VIII, capo
I, del d.lgs. 276/2003 (la “legge
Biagi”);
§ adozione di una procedura
di lavoro specificamente diretta a eliminare o, ove impossibile, ridurre al minimo i rischi
propri delle attività in ambienti
24
confinati.
dai lavoratori” e per limitare il
rischio di interferenze con il perQuali sono i nuovi obbli- sonale del committente.
ghi per il “datore di lavoro
committente”?
Quali sono i punti di forza del
Fatto salvo l’art.26 del d.lgs. decreto?
81/2008, che continua a do- Finalmente criteri solidi per
ver essere rispettato, il dPR definire idonea un’impresa.
177/2011 richiede pesanti adem- L’art.26 del “testo unico” sulla
pimenti al committente, quando sicurezza nel lavoro – peraltro
anche datore di lavoro, che ap- ancora applicabile – chiede solpalti opere in ambienti sospet- tanto il certificato della CCIAA
ti di inquinamento o confinati. ed un’autodichiarazione, il dPR
Nello specifico:
177 si spinge meritoriamente
§ verifica dell’idoneità tecnico molto più in là. Apprezzabilissiprofessionale secondo i criteri mo, e segno di maturità legisladel nuovo regolamento, che pre- tiva, l’inserimento del datore di
vedono il controllo del rispetto lavoro e dei lavoratori autonomi
degli adempimenti sopra elenca- tra i lavoratori da formare, inti per ditte e lavoratori autonomi; formare, addestrare: non era mai
§ eventuale
autorizzazione successo prima.
al subappalto, se richiesta, previa verifica della certificazione Quali sono le perplessità?
del subappalto in base ai cri- Due su tutte, ma gigantesche.
teri del titolo VIII, capo I, del Le lavorazioni di questo tipo sod.lgs. 276/2003, cioè secondo no fortemente specialistiche:
procedure che – diciamolo su- non si entra per curiosare in un
bito – sembrano sconsigliare il pozzo, in una cisterna, in un serricorso al subappalto per lavori batoio. Essendo lavorazioni specialistiche, chi meglio della ditta
condominiali;
§ informazione dei lavoratori esecutrice dovrebbe conoscer(autonomi o dipendenti o datori ne i rischi? La prima perplessidi lavoro di ditte: tutti insomma) tà è proprio questa: come può
sulle caratteristiche e i rischi dei un committente generico (un
luoghi in cui sono chiamati ad amministratore di un condomioperare; la durata dell’informa- nio con portinaio, per esempio)
zione non può essere “inferiore conoscere i rischi meglio della ditta, al punto da essere capaa un giorno”;
§ individuazione di un pro- ce di informarne i lavoratori? E
prio rappresentante, che sia ade- che cosa vuol dire “un giorno”,
guatamente formato, addestrato il minimo di durata prevista per
e reso edotto dei rischi dell’am- fare informazione ai lavoratori?
biente in cui si svolgerà il La seconda perplessità è, se poslavoro; questa figura dovrà vigi- sibile, ancora maggiore. Il comlare sulle attività degli esecutori, mittente dovrà individuare un
“con funzioni di indirizzo e co- proprio rappresentante, formaordinamento delle attività svolte to, addestrato e reso edotto dei
l’amministratore
Sicurezza edifici
rischi dell’ambiente confinato, che vigili (cioè che presenzi per tutto il tempo necessario)
durante le attività degli esecutori, “con funzioni di indirizzo”.
Una figura vigilante, per ovvia
opportunità non appartenente
alla ditta esecutrice, che agendo potrebbe sconfinare nell’ingerenza nell’appalto: su questo
aspetto sarà necessario un dibattito approfondito che coinvolga giuristi e tecnici, perché
ingerire nell’autonomia dell’appaltatore è una delle prime cose
che, secondo abbondante giurisprudenza, un committente deve evitare. E chi potrebbe essere
il “vigilante”? E’ evidente che il
legislatore vuole un risultato (ridurre gli infortuni di questo tipo,
quasi sempre mortali) e non un
mero certificatore di carte: forse
un tecnico di una ditta, che vigili sul comportamento di un’altra
ditta? Ipotesi inquietante, forse,
ma non così peregrina.
emissione di formale divieto di
ingresso negli ambienti individuati, fino a che l’opera di verifica di idoneità (secondo i criteri
del nuovo regolamento) non sia
stata completata positivamente
dall’amministrazione. Successivamente andrà individuata la figura del “vigilante”, che dovrà
essere informato delle caratteristiche emerse dal censimento e
dei rischi delle varie operazioni possibili. Solo a questo punto
sarà possibile – ove necessaria –
eseguire una lavorazione all’interno di un ambiente confinato,
previa informazione ai lavoratori effettuata (per opportunità) dal
vigilante stesso, che controllerà
il rispetto della procedura prevista dalla ditta esecutrice. Le
urgenze, necessariamente, spariranno perché totalmente ingestibili nel rispetto del decreto.
voro” non potrà ignorare che
il legislatore pretende risultati:
quanto meno la verifica di idoneità tecnico professionale dovrà conformarsi (dipendenti o
non dipendenti) ai criteri indicati dal decreto, in modo da individuare le ditte in grado di
garantire davvero la sicurezza
dei propri lavoratori.
Il nuovo regolamento infatti –
anche in assenza di dipendenti
del committente, per il combinato disposto dell’art.1 comma
3 e dell’art.2 comma 1 – prevede quanto segue: “Qualsiasi attività lavorativa nel settore
degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere
svolta unicamente da imprese o
lavoratori autonomi qualificati” secondo i requisiti di idoneità elencati che, quindi, devono
essere in possesso di qualunque
ditta appaltatrice di qualunque
Il committente, ove non datore opera condominiale in ambiendi lavoro, può ignorare il nuo- ti confinati o sospetti di inquivo regolamento?
namento, a prescindere dalla
Che cosa fare operativamente? La risposta deve essere no. Il presenza o meno di un “datore
Premesso che, passando dal tec- committente non “datore di la- di lavoro committente”.
nico al pratico, è certo che ci
sarà un significativo innalzamento dei costi di manutenzione dei luoghi soggetti al decreto,
la prima necessità è conoscere,
da parte dello studio di amministrazione immobiliare, in quali
condomini ci siano luoghi confinati o sospetti di inquinamento, e come siano fatti, e quanto
spesso sia stato necessario che
lavoratori vi si introducessero.
Un censimento, quindi, con l’aiuto delle ditte di spurghi ed edili, al fine di conoscere su quali
condomini si riverserà l’appliPiazza Duomo
cazione del decreto. Quindi,
l’amministratore
25
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Antonio De Marco
I controlli di efficienza energetica e protezione ambientale
L’art. 9 “Funzioni delle Regioni e degli Enti locali” del D. lvo 192/2005 e s.m.e i., stabilisce che spettano, alle
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, i compiti di attuazione dello stesso. Come già previsto
dal D.P.R. 412/1993, le Regioni hanno individuato nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le
Province per il restante territorio, le Autorità competenti per le attività di ispezione e controllo degli impianti termici.
Per le attività di accertamento e ispezione necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi
di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, le autorità competenti possono avvalersi anche di
altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza.
L’art. 7 “ Esercizio e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva”
Del D.Lvo 192 / 2005 e s. m. e i., riporta che il proprietario, il conduttore, l’amministratore di condominio, o per essi
un terzo, che ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le
operazioni di controllo e manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.
L’operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva,
esegue dette attività a regola d’arte, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al termine delle medesime
operazioni, ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto tecnico in conformità ai modelli F e G del D.Lvo
192/2005, da rilasciare al proprietario e/o al conduttore, e/o all’amministratore di condominio, o al terzo responsabile
che ne sottoscrive copia per ricevuta e per presa visione.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono essere eseguiti conformemente
alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la manutenzione rese disponibili e dall’impresa installatrice, a fronte
delle verifiche iniziali, effettuate ai sensi della normativa vigente, ovvero secondo le prescrizioni e la periodicità
previste dalle norme UNI – CEI per lo specifico componente e/o apparecchio. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo,
il proprietario, il conduttore, l’amministratore o il terzo responsabile di un impianto, non disponga delle istruzioni
dell’impresa installatrice dell’impianto, né del fabbricante del generatore di calore o di altri apparecchi fondamentali,
i predetti soggetti devono farsi parte attiva per recuperare copia delle istruzioni tecniche relative allo specifico
modello di apparecchio.
I controlli di efficienza energetica, previsti all’allegato F (impianti di potenza nominale del focolare maggiore o
uguali di 35 kW) – ed all’allegato G (per impianti di potenza nominale del focolare inferiore di 35 kW) del D.Lvo
192/2005 e s. m. e i. devono essere effettuati almeno con le seguenti scadenze temporali:
a) ogni anno, normalmente all’inizio dell’impianto di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile
liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza superiore a 35 kW;
b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a) di potenza nominale inferiore a 35
kW dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all’interno di locali abitati in
considerazione del maggiore sporcamento delle superfici di scambio dovuto all’aria comburente che risente
delle normali attività svolte all’interno delle abitazioni;
c) ogni quattro anni, per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW;
d) nel caso di centrali termiche di potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 35 kW, è
inoltre prescritto un ulteriore controllo del rendimento di combustione da effettuarsi a metà del periodo di
riscaldamento.
Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto, l’operatore provvede a redigere
l’amministratore
27
Sicurezza edifici
e sottoscrivere un rapporto, conformemente a quanto riportato negli allegati F e G del D.lvo 192/2005 e s. m. e i.
Il valore minimo del rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza
termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, dovrà risultare non inferiore ai valori
limite sotto riportati:
1) Generatori di calore ad acqua calda di potenza utile nominale compresa tra 4 kW e 400 kW
1.a) per generatori installati prima del 29 ottobre 1993 il rendimento termico utile alla potenza nominale determinata
con temperatura media dell’acqua nel generatore di 70°C, deve risultare non inferiore di 2 punti percentuali
rispetto al valore:
η (100) = (84 + 2 log Pn)
1.b) per generatori installati dopo il 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre 1997,
il rendimento termico utile alla potenza nominale determinata con temperatura media dell’acqua nel generatore di
70°C non inferiore al valore:
η (100) = (84 + 2 log Pn) %
1.c) per generatori installati a partire dal 1 gennaio 1998, il rendimento termico utile alla potenza nominale determinato
con riferimento al tipo di caldaia: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione, deve
essere non inferiore al valore:
- caldaie standard, per potenza da 4 kW a 400 kW, con temperatura media dell’acqua in caldaia di 70°C
η = (84 + 2 log Pn) %
- caldaie a bassa temperatura, per potenza da 4 kW a 400 kW, con temperatura media dell’acqua in caldaia di 70°C
η = (87,5 + 1,5 log Pn) %
- caldaie a gas a condensazione, per potenza da 4 kW a 400 kW, con temperatura media dell’acqua in caldaia di 70°C
η = (91 + 1 log Pn) %
1.d) per generatori installati a partire dal 08 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore
minimo di rendimento termico utile riferito alla potenza nominale definito con la formula: 90 + 2 log Pn
Dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.
Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW.
2) Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori) con potenza utile nominale non superiore
a 400 kW
2.a) per generatori installati prima del 29 ottobre 1993 il rendimento di combustione alla potenza nominale, deve
essere non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore:
ηc = (83 + 2 log Pn) %
2.b) per generatori installati a partire dal 29 ottobre 1993, il rendimento di combustione alla potenza nominale, deve
essere non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore
ηc = (83 + 2 log Pn) %
Le disposizioni nazionali per la sostituzione del generatori di calore
I generatori di calore, per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione
inferiori ai limiti sopra riportati, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere
sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data del controllo.
Ove il cittadino si avvalga della facoltà di richiedere, a sue spese, un’ulteriore verifica da parte dell’Autorità
competente (Comuni con più di 40.000 abitanti e Province per il resto del territorio),
tale scadenza viene sospesa fino all’ottenimento delle definitive risultanze della ispezione effettuata da parte
dell’Autorità medesima. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiore a quelli sopra indicati, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio
continuo.
Le disposizioni della Regione Lombardia per la sostituzione del generatori di calore
In Regione Lombardia si applica la D.G.R. (Deliberazione della Giunta Regionale) 18 luglio 2007 n. 8/5117
28
l’amministratore
Sicurezza edifici
“Disposizioni per l’esercizio, il controllo la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici sul territorio regionale,
in attuazione dell’art. 9 della legge regionale 24/2006”.
Sulla base del citato disposto legislativo, si deve riportare che qualora, in sede di ispezione, l’impianto non raggiunga
i limiti di rendimento previsti per legge, il responsabile dovrà inviare all’Ente locale competente (Provincia o
Comune) una copia del rapporto di controllo tecnico, redatto in data successiva all’ispezione da un soggetto abilitato
che attesti il rientro nei limiti previsti. Ove ciò non accada, il responsabile sarà tenuto a sostituire il generatore di
calore entro 180 giorni dall’ispezione.
Per impianti termici con generatori di calore di età superiore a 15 anni, l’attività di ispezione da parte degli Enti locali
competenti avverrà in due fasi:
- la prima fase mediante l’ispezione prevista dalle norme vigenti;
- la seconda fase mediante il rilascio da parte del responsabile dell’impianto, entro 60 giorni dall’avvenuta
ispezione, di una relazione asseverata di un tecnico abilitato, in cui si dimostri che il rendimento globale
stagionale medio dell’impianto termico è superiore al valore limite
ηglim = (65 + 3 log Pn) %
Nel caso in cui il rendimento globale stagionale medio risulti inferiore al limite previsto,
il responsabile di impianto dovrà provvedere entro la successiva stagione termica a:
- sostituire il generatore di calore se l’operazione è economicamente sostenibile, e darne comunicazione all’Ente
locale competente.
Oppure
- dimostrare, con apposita relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, la antieconomicità della sostituzione del
generatore di calore, e individuare e realizzare interventi diversi che consentano il rientro nei limiti del rendimento
globale medio stagionale.
l’amministratore
29
Sicurezza edifici
Il rendimento globale medio stagionale
Il rendimento globale medio stagionale, si calcola:
ηg = ηe x ηrg x ηd x ηgn dove:
ηe = rendimento di emissione –
dipende dal tipo di terminale di erogazione (radiatori su pareti esterne isolate, radiatori su pareti interne,
ventilconvettori, bocchette di mandata aria, pannelli, ecc…) e dal carico termico medio annuo W/m3
Comunque può variare da 0,90 a 0,99
ηrg = rendimento di regolazione –
dipende dal tipo di regolazione (solo climatica a compensazione con sonda esterna, ambiente con regolatore,
regolazione a zona, inerzia termica del sistema edificio – impianto, ecc.)
Comunque può variare da 0,88 a 0,995
ηd = rendimento di distribuzione dipende dalla età di installazione dell’impianto e dal tipo di coibentazione termica della rete di distribuzione e dal
tipo di geometria dell’edificio). Comunque può variare da 0,85 a 0,955
ηgn = rendimento di generazione dipende dal tipo di generatore e dallo stato di manutenzione dello stesso
Comunque può variare da 0,85 a 0,97
Il Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35 kW
Il rapporto di controllo deve essere compilato dall’operatore incaricato, secondo l’Allegato F al D.Lvo 192/2005 e
s. m. e i., e consegnato in copia al responsabile dell’impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.
Nel rapporto normalmente sono indicati i seguenti dati:
A. IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
Impianto termico sito nel comune di ------------------ via --------------- cap------------------Responsabile dell’impianto ---------------------------------------------------tel.-------------------Indirizzo ------------------------------------------------------------------------------------------------In qualità di: - PROPRIETARIO; - AMMINISTRATORE; - TERZO RESPONSABILE
Generatore di calore: Costruttore --------------Modello ------------------Matricola ----------------------Marcatura di efficienza energetica (ai sensi del D.P.R. n. 660/ 1996):----------------------------------Potenza termica nominale al focolare (kW) ------------------------------------------------------------------Potenza termica utile nominale (kW) ----------------- Fluido termovettore -----------------------------Bruciatore abbinato: Costruttore --------------------Mod.-----------------Matricola ----------------------Destinazione: – riscaldamento; – acqua calda sanitaria; – altro ---------------Combustibile: – gas naturale /gpl; – gasolio / olio comb.
Data di installazione del generatore di calore:----------------------------------------Data del presente controllo ----------------------------------------B. DOCUMETAZIONE TECNICA A CORREDO
- Libretto di centrale:
– presente; – Non presente
- Rapporto di controllo rampa gas (sicurezza gas UNI 10435):
– presente; – Non presente
- Certificazioni di controllo generale di avvenuta manutenzione protezione e sicurezza (valvole,
vasi di espansione, serbatoi, ecc.):
– presenti; – Non presenti
- Dichiarazioni di conformità ex legge 46/1990 ore D.M. 37/2008:
– presenti; – Non presenti
- Libretto d’uso e manutenzione bruciatore:
– presenti; – Non presenti
- Libretto d’uso e manutenzione caldaia:
– presenti; – Non presenti
- Adempimento ex ISPESL (ora INAIL)
30
l’amministratore
Sicurezza edifici
riferito all’impianto di acqua calda sotto pressione
– presenti; – Non presenti
- Certificato di prevenzione incendi:
– presente; – non presente e non necessario; – non presente ma necessario;
C. ESAME VISIVO E CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL’IMPIANTO
1. Centrale termica
- idoneità del locale di installazione:
- si;
– no
- adeguate dimensioni delle aperture di ventilazione:
- si;
– no
- aperture di ventilazione libere da ostruzioni:
- si;
– no
2. Esame visivo dello stato dell’impianto elettrico:
– soddisfacente;
3. Bruciatore
- ugelli puliti:
- si;
– no
- funzionamento corretto:
- si;
– no
4. Generatore di calore
- scambiatore lato fumi:
- si;
– no
- accensione e funzionamento regolari:
- si;
– no
- dispositivi di commutazione e regolazione funzionanti correttamente:
- assenza di perdite ed ossidazioni dai / sui raccordi:
- dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati:
- vaso di espansione carico e /o in ordine per il funzionamento:
- organi soggetti a soll.termiche integri e senza segni di usura e/o deformazioni:
5. Controllo assenze fughe gas:
– si;
– no;
6. Esame visivo delle coibentazioni:
– soddisfacente;
2. Esame visivo camino e canale da fumo:
– soddisfacente;
– non soddisfacente;
- si;
- si;
- si;
- si;
- si;
– no
– no
– no
– no
– no
– non soddisfacente;
– non soddisfacente;
D. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
– Effettuato
– Non effettuato
- Temperatura fumi °C -------------------- Temperatura aria ambiente °C -------------------- Percentuale di Ossigeno O2 -------------------- Percentuale di anidride carbonica CO2 -------------------- Indice di Bacharach -------------------- Presenza di monossido di carbonio nei fumi ----------------- ppm (parti per milione)
- Rendimento di combustione (%) --------------------------- Depressione nel canale da fumo o pressione nel condotto di scarico dei fumi ---------- (Pa)
Il Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza inferiore a 35 kW
Il rapporto di controllo deve essere compilato dall’operatore incaricato, secondo l’Allegato G al D.Lvo 192/2005
e s. m. e i., e consegnato in copia al responsabile dell’impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.
Nel rapporto normalmente sono indicati i seguenti dati:
Impianto termico sito nel comune di ------------------ via --------------- cap------------------Responsabile dell’impianto ---------------------------------------------------tel.-------------------Indirizzo ------------------------------------------------------------------------------------------------In qualità di: - PROPRIETARIO; - AMMINISTRATORE; - TERZO RESPONSABILE
A. IDENTIFICAZIONE DELL’IMPIANTO
l’amministratore
31
Sicurezza edifici
Costruttore --------------Modello -----------------Marcatura di efficienza energetica (ai sensi del D.P.R. n. 660/ 1996):----------------------------------Matricola ------------ Anno di costruzione ---------------; Riscaldamento ; Acqua calda sanitaria
Pot. Term. Nom. al focolare (kW) ------------ Pot. Term. Nom. Utile (kW) ----------------Caldaia tipo B C Tiraggio naturale forzato
Combustibile: gas di rete GPL Gasolio Kerosene Altro
Data di installazione ------------- data del controllo ----------------- Locale di installazione
B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO
- Dichiarazione di conformità:
- Libretto di impianto:
- Libretto d’uso e manutenzione:
– SI;
– SI;
– SI;
– No;
– No;
– No;
– Non controllabile
– Non controllabile
– Non controllabile
C. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI INSTALLAZIONE
- idoneità del locale di installazione:
- Si;
- adeguate dimensioni delle aperture di ventilazione:
- aperture di ventilazione libere da ostruzioni:
– No
- SI;
- Si;
– Apparecchio esterno
– No;
– No
D. ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO
- Pendenza corretta:
- Sezioni corrette:
- Curve corrette:
- Lunghezza corretta:
- Buono stato di conservazione:
– SI;
– SI;
– SI;
– SI;
– SI;
– No;
– No;
– No;
– No;
– No;
– Non controllabile
– Non controllabile
– Non controllabile
– Non controllabile
– Non controllabile
E. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI DELLA COMBUSTIONE
- Scarico in camino singolo:
- Scarico in canna fumaria collettiva ramificata:
- Scarico a parete:
Per apparecchi a tiraggio naturale
- Non esistono riflussi dei fumi nel locale:
Per apparecchi a tiraggio forzato
- Assenza di perdite dai condotti di scarico:
– SI;
– SI;
– SI;
– No;
– No;
– No;
– Non controllabile
– Non controllabile
– Non controllabile
– SI;
– No;
– Non controllabile
– SI;
– No;
– Non controllabile
F. CONTROLLO DELL’APPARECCHIO
- Ugelli del bruc. principale e del bruc. pilota (se esiste) puliti:
– SI;
– Non controllabile
- Dispositivi rompitiraggio – antivento privo di evidenti tracce di deterioramento,
ossidazione e/o corrosione:
– SI;
– No;
- Scambiatore lato fumi pulito:
– SI;
– No;
- Accensione e funzionamento regolari:
– SI;
– No;
- Dispositivi di comando e reg. funzionanti correttamente:
– SI;
– Non controllabile
- Assenza di perdite e ossidazioni dai / sui raccordi:
– SI; – No;
32
l’amministratore
– No;
– Non controllabile
– Non controllabile
– Non controllabile
– No;
– Non controllabile
Sicurezza edifici
- Valvola di sicurezza contro la sovrapressione a scarico libero:
– Non controllabile
- Vaso di espansione carico:
– SI;
– No;
- Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati:
– Non controllabile
- Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e
senza segni di usura e/o deformazione:
– SI;
– No;
- Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento:
– SI;
– Non controllabile
- Guarnizione di accoppiamento al generatore integra:
– SI;
– Non controllabile
– SI;
– No;
– Non controllabile
– SI;
– No;
– Non controllabile
– No;
– No;
G. CONTROLLO DELL’IMPIANTO
- Controllo assenza fughe gas:
- Verifica visiva coibentazione:
- Verifica efficienza coibentazione fumi:
– Positivo; – Negativo;
– Positivo; – Negativo;
– Positivo; – Negativo;
– Non applicabile
– Non applicabile
– Non applicabile
H. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE
- Temperatura fumi °C -------------------- Temperatura aria ambiente °C -------------------- Percentuale di Ossigeno O2 -------------------- Percentuale di anidride carbonica CO2 -------------------- Indice di Bacharach -------------------- Presenza di monossido di carbonio nei fumi ----------------- ppm (parti per milione)
- Rendimento di combustione (%) --------------------------- Tiraggio--------- (Pa)
l’amministratore
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Sentenze
La presente rubrica è a cura dell’avv. Eugenio Antonio Correale e si compone di due parti
per ogni sentenza: l’estratto ed un breve commento dello stesso avv. Correale
1178 Urbanistica. Distanze disciplinate dall’art. 9 DM 1444 del 1968. Illegittimità della legge regione
Lombardia n. 7 del 2010 e dell’art. 103 della legge regione Lombardia n.103 del 2005
Deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 27, comma 1, lettera d L. R. Lombardia 11 3
2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della
sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione; dell’art. 103 della L. R. Lombardia
n. 12/2005, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del d.p.r. 6 6 2001, n. 380 (Testo unico disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia); dell’art. 22 L. R. Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi
per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative). In
particolare l’art. 27, della Legge Regione Lombardia n. 12/2005, come interpretato dall’art. 22 della legge
della Regione Lombardia n. 7 del 2010, nel definire come ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e
ricostruzione senza il vincolo della sagoma, è in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall’art. 3,
comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.,
in materia di governo del territorio.
L’eterna questione del rispetto delle distanze dei dieci metri tra pareti finestrate si ripropone e per la seconda
volta sono respinti i tentativi della Regione Lombardia di superare la disciplina statale. La sentenza della Corte
Costituzionale era quanto mai attesa, poiché si trattava di verificare se la Corte avrebbe mantenuto la stessa
impostazione che aveva affermato in precedenza e che tanto era spiaciuta a taluni. Nel 2005 La Corte aveva
evidenziato che l’ordinamento statale consente deroghe alle distanze minime con normative locali, purché
però siffatte deroghe siano previste in strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo ed unitario
di determinate zone del territorio. Allora si era rilevato che la possibilità di fissare distanze inferiori a quelle
previste dalla normativa statale trova ragione nel rilievo che le deroghe, per essere legittime, devono attenere
agli assetti urbanistici e quindi al governo del territorio e non ai rapporti tra vicini isolatamente considerati
in funzione degli interessi privati dei proprietari dei fondi finitimi. Forse anche perché nel 2005 la Corte
Costituzionale non aveva condiviso le concezioni liberistiche la nostra Regione aveva ripreso in mano la
materia ed aveva statuito una cosiddetta interpretazione autentica, imponendo che “nella disposizione di cui
all’articolo 27, comma 1, lett. d), ultimo periodo, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il
governo del territorio) la ricostruzione dell’edificio è da intendersi senza vincolo di sagoma”. Un po’ troppo,
perché potesse passare e infatti la scure dell’illegittimità costituzionale si è abbattuta, oltre tutto lasciando in
serio imbarazzo chi aveva confidato o aveva voluto confidare nella libertà concessa a livello locale.
1179 Condominio. Legittimazione passiva del condominio. Regolamento contrattuale. Natura e disciplina
del contratto plurilaterale. Azione di nullità da esperire nei confronti dei singoli condomini.
Il regolamento di condominio c.d. “contrattuale”, quali ne siano il meccanismo di produzione ed il momento
della sua efficacia, si configura, dal punto di vista strutturale, come un contratto plurilaterale, avente, cioè,
pluralità di parti e scopo comune. Ne consegue che l’azione di nullità del regolamento medesimo è esperibile
non nei confronti del condominio e quindi dell’amministratore, carente di legittimazione passiva in ordine ad
una siffatta domanda, ma da uno o più condomini nei confronti di tutti gli altri, in situazione di litisconsorzio
l’amministratore
35
Sentenze
necessario. Corte d’Appello de L’Aquila, sentenza n. 14/10/2011
La sentenza richiama espressamente una pronuncia della Corte di Cassazione e partendo da una indicazione
di stretto diritto finisce per avere implicazioni importanti nelle controversie condominiali. I giudici hanno
osservato che il regolamento di condominio ha natura di contratto concluso tra i singoli condomini ed hanno
tratto l’ovvia conseguenza dell’impossibilità di deciderne in via diretta l’illegittimità senza il necessario ed
ovvio contraddittorio dei soggetti che l’avevano concluso o dei loro aventi causa. L’algida impostazione si
presta ad alcuni corollari di non poco conto. Infatti, nella causa che abbia ad oggetto la domanda di nullità del
regolamento contrattuale l’amministratore è privo di legittimazione. Pertanto, la domanda proposta nei confronti
del solo amministratore può essere rigettata per tale sola ragione. Addirittura, i giudici abruzzesi hanno ritenuto
che se sia stato convenuto in giudizio il solo amministratore non è neppure possibile sanare il vizio di carenza
del contraddittorio poiché è consentito integrare un contraddittorio incompleto ma non è possibile estendere la
causa ad ulteriori soggetti se non sia già stato chiamato in causa almeno uno dei legittimati.
1180 Condominio. Assemblea. Impugnazione delle delibere. Legittimazione attiva.
In tema di impugnazione di delibere dell’assemblea condominiale, se si promuova un’azione di annullamento è
necessaria, in capo al soggetto che agisca in giudizio ed al fine della configurabilità dell’interesse ad agire del
medesimo, la qualità di condomino assente o dissenziente, mentre nella diversa ipotesi in cui l’azione intrapresa
sia diretta ad ottenere la declaratoria di nullità della gravata delibera assembleare, si rivela sufficiente la
qualità di condomino presente o anche consenziente. Giusto il disposto dell’art. 1421 c.c. la nullità può essere
fatta valere da chiunque vi abbia interesse. Tribunale di Trento, sentenza del 30 settembre 2011
La sentenza interessa sopra tutto laddove ricorda che la domanda di semplice annullamento della delibera
assembleare può essere proposta unicamente da chi sia stato assente oppure da chi, presente alla adunanza,
abbia votato contro la delibera. Infatti, i vizi che comportano l’annullabilità possono essere fatti valere
unicamente dai soggetti specificatamente indicati nell’articolo 1137 c.c. particolare e ancor più peculiare è
la situazione di chi intenda impugnare la delibera per carenza dell’ordine del giorno. In tale caso, l’assente
può tranquillamente fare valere l’invalidità delle delibera presa su argomento che non era tra quelli elencati
nell’ordine del giorno. Il presente e dissenziente, invece, ha ulteriore onere dovendo dimostrare non soltanto
di avere votato contro, ma anche di essersi opposto alla messa in discussione. Numerose sentenze affermano
infatti che la libera ed incondizionata partecipazione al dibattito assembleare comporti tanto l’ammissione di
essere preparati all’argomento quanto la volontà di rinunciare a fare valere il difetto a posteriori. Nelle dette
affermazioni si coglie sicure nucleo di verità, quanto meno perché sarebbe stravagante che si possa partecipare
alla discussione ed alla votazione con la riserva mentale di mandare tutto all’aria se si risulti in minoranza.
1181 Condominio. Assemblea. Sede per l’adunanza. Non in Comune diverso da quello ove è ubicato il
condominio.
L’amministratore ha il potere di scegliere, in mancanza di specifica indicazione nel regolamento condominiale,
la sede più opportuna per le riunioni assembleari, seppure con il duplice limite che essa sia ubicata entro i
confini della città ove è collocato l’edificio condominiale e che il luogo individuato sia idoneo, fisicamente e
moralmente, a consentire a tutti i condomini di essere presenti e di partecipare ordinatamente alla discussione.
36
l’amministratore
Sentenze
(L’intervenuta riunione assembleare in un Comune diverso da quello nel quale ha sede l’edificio condominiale
impone, nella specie, l’annullamento della delibera nell’occasione adottata). Tribunale de L’Aquila, 24
settembre 2011
Il Tribunale di Roma aveva ripercorso i medesimi principii in relazione ad argomento più particolare ed anche
spinoso. Nel condominio vi erano dei proprietari di religione ebraica, che si erano doluti perché l’assemblea
era stata convocata in coincidenza di una elle loro festività. Il Tribunale ha ritenuto che data della convocazione
dell’assemblea di condominio stabilita dall’amministratore possa essere sindacata solo in relazione al
calendario civile e non a quello esclusivo di una determinata professione religiosa, poiché l’amministratore
deve contemperare le esigenze di tutti i condomini alla partecipazione all’assemblea condominiale. Ben si
vede che comunemente si afferma che l’amministratore possa determinare data e luogo dell’assemblea secondo
la sua prudente valutazione. Residuano una eccezione e un dubbio. L’eccezione concerne la fissazione di un
luogo che sia impossibile, anche per una sola persona. Si tratta ovviamente di circostanze molto speciali, che
possono essere esemplificate ponendo mente al gravissimo imbarazzo per una sede che ripugni alla sensibilità
di chi sappia di trovare clima ostile o comunque di non potere esprimere liberamente il proprio pensiero. Il
dubbio concerne l’insistenza sulla pretesa illegittimità dell’assemblea che si tenga al di fuori del comune. In
Sardegna vi sono dei condominii, piccoli ed ameni, i cui partecipanti provengono dalla stessa e lontana città
della penisola. Non di rado, anche l’amministratore proviene dalla stessa città del Nord Italia. Sarebbe un fuor
d’opera costringerli ad una gradevole vacanza, sol per intervenire ad una assemblea così scomoda, sopra tutto
poiché la legge non contiene alcuna proibizione.
1182 Locazione. Rinnovazione tacita del contratto. Permanenza del conduttore nella cosa locata.
La rinnovazione tacita del contratto di locazione non può dedursi dalla permanenza del conduttore nell’immobile
locato dopo la scadenza del contratto o dalla circostanza che il locatore abbia continuato a percepire il
relativo canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio. Ed infatti, è necessario che tali elementi
siano qualificati da altre circostanze atte a palesare inequivocabilmente la volontà delle parti contrattuali
di mantenere in vita il rapporto locativo, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla
scadenza del contratto. Cassazione civile, sezione terza sentenza del 21 novembre, n. 24456
La tredicesima sezione del nostro Tribunale aveva affermato che ai sensi dell’articolo 1597 c.c. la rinnovazione
tacita del contratto di locazione richiede non soltanto la semplice permanenza del conduttore nell’appartamento
locatogli ma anche la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore. Con espressione
molto sintetica ma inequivocabile il legislatore ha infatti statuito “se è stata data licenza, il conduttore non
può opporre la tacita rinnovazione, salvo che consti la volontà del locatore di rinnovare il contratto”, con
la conseguenza che se sia stata inviata la disdetta la rinnovazione non può desumersi dalla permanenza del
conduttore nell’immobile locato. Tutto chiaro e tutto pacifico, quindi, ma la antica e pedante prassi di non
accettare i canoni e gli altri corrispettivi maturati dopo la scadenza del contratto, se non a quale “indennità per
occupazione senza titolo” risulta sempre propizia e buona per evitare polemiche e problemi.
1183 Locazione. Prelazione e riscatto. Diritto di percepire i canoni in scadenza.
Il terzo acquirente dell’immobile urbano adibito ad uso non abitativo che abbia acquistato il bene in violazione
l’amministratore
37
Sentenze
del diritto di prelazione vantato dal conduttore, non ha alcun diritto di ricevere il pagamento dei canoni di
locazione maturati e non corrisposti successivamente alla data della compravendita, nella quale, in seguito
all’esercizio del diritto di riscatto, ha luogo la sostituzione ex tunc del titolare del diritto di riscatto al terzo
nella stessa posizione che questi aveva nel negozio concluso. Cassazione civile, sezione terza sentenza del 29
novembre 2011, n. 25230
Anche nel nostro mondo vi sono argomenti che interessano anche più del giusto e che poi vengono sommersi,
tanto da far dire che siano passati di moda. Quello del diritto di prelazione e della conseguente azione di
riscatto è tra questi. Da molto tempo la questione cessa di interessare, anche se non ha certamente perso né
il suo straordinario rilievo né la sua pericolosità per chi si occupa della locazione di immobili nei quali sia
esercitata attività commerciale o artigianale che comporti contatto diretto con il pubblico minuto degli utenti
o dei consumatori (articolo 35 della L. 392/78). In questi casi, il conduttore ha diritto di prelazione e se il suo
diritto viene violato può convenire in giudizio l’acquirente, esercitando l’azione di riscatto. La sentenza si
occupa di quel che accade nel lungo interregno, tra l’inizio della causa e la decisione della domanda di riscatto.
I giudici hanno affermato che per tutto il periodo, sovente lunghissimo, non vi è diritto a riscuotere i canoni.
Quindi, il conduttore che abbia esercitato con esito positivo il diritto di riscatto del bene alienato ad un terzo in
violazione del suo diritto di prelazione, è tenuto alla corresponsione, in favore del proprietario, unicamente del
prezzo di acquisto, e non anche dei canoni di locazione fino alla data in cui la sentenza di retratto sia divenuta
efficace in virtù dell’integrale pagamento del corrispettivo.
1184 Locazione. Consegna della cosa locata alla cessazione del contratto. Offerta reale.
In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della complessa procedura costituita
dall’intimazione al creditore di ricevere la cosa nelle forme stabilite per gli atti giudiziari, rappresenta l’unico
mezzo per la costituzione in mora del creditore, l’adozione da parte del conduttore di altre modalità aventi
valore di offerta reale non formale (purché serie, concrete e tempestive) pur non essendo sufficiente a costituire
in mora il locatore, è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell’obbligo di adempiere la prestazione.
Corte d’Appello di Roma, sezione terza, sentenza del 4 ottobre 2011
Il nostro ordinamento prevede che colui che debba consegnare un immobile debba seguire una procedura
alquanto laboriosa ed anche complessa, oltre che onerosa. Il conduttore che voglia evitare di essere considerato
in ritardo nella restituzione della cosa locata normalmente prende contatto con il locatore e procede
consensualmente. Se però insorgono contestazioni sulla riconsegna, ad esempio perché il locatore intende che
il contratto sia ancora in corso, occorre procedere ad offerta formale, con l’intervento dell’ufficiale giudiziario
ed altre code procedurali di non poco momento. Seguendo un indirizzo che ormai si è fatto strada la Corte di
Cassazione ha da tempo affermato l’adozione della complessa procedura sopra riassunta rappresenta l’unico
mezzo per la costituzione in mora del creditore e per scaricare su di lui gli effetti della mancata accettazione,
compreso il rischio connesso con la custodia della cosa. Peraltro, l’adozione di altre modalità comunque serie,
concrete e tempestive (come l’invio di lettere raccomandate nelle quali il conduttore informava il locatore
della messa a sua disposizione delle chiavi dell’immobile e di un assegno a saldo) e sempreché non sussista
un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore può considerarsi idoneo a fare cessare l’obbligo di pagare i
canoni maturati dopo la risoluzione del contratto di locazione.
38
l’amministratore
Vita associativa
CONSULENZE PRESSO OGNI CONSIGLIO
DI ZONA, RINNOVATA LA CONVENZIONE
CON IL COMUNE DI MILANO
L’accordo convezione di ANACI sede provinciale di Milano che dall’inizio
del 2011 prevede che i colleghi diano consulenza presso i Consigli di Zona
della nostra città, accordo voluto dal precedente assessore Andrea Mascaretti,
è stato ratificato e prorogato per tutto il 2012 dal nuovo assessore al
decentramento Daniela Benelli.
Pertanto per tutto il 2012, con il calendario che i colleghi concorderanno
con i funzionari dei Consigli di Zona, i colleghi designati dal Direttivo
Provinciale continueranno a prestare la propria consulenza.
Si tratta di un servizio sociale di notevole valore che ha lo scopo, dando
ai cittadini pareri corretti, professionali e di buon senso tali da evitare
l’insorgere di contenzioso all’interno dell’istituto condominio.
Anaci Milano è grata al nuovo Assessore per la riconfermata fiducia, Anaci
certa che i colleghi designati daranno la massima assistenza ai concittadini.
Targhe con il recapito dell’amministratore
Ci pare opportuno ricordare a tutti i colleghi amministratori, che ancora non lo abbiano
fatto, il disposto dell’articolo 17 del vigente Regolamento Edilizio del Comune di Milano,
che testualmente recita: “...Gli amministratori dei condominii sono tenuti ad apporre
nei pressi dell’entrata dell’edificio da loro amministrato idonea targhetta fissata in modo
stabile, contenente i propri dati e recapito, affinchè possano essere contattati nei casi
di emergenza”. Ricordiamo anche che la Giunta Municipale con delibera n.1912 del
7/7/2000 ha sanzionato con euro 258,22 la mancata apposizione della targa. Diversi
colleghi si sono già visti comminare tale sanzione.
l’amministratore
39
Vita associativa
CONVEGNO
ITALO-GERMANICO
Presso la nostra sede di
Milano in un salone gremito all’inverosimile data la
novità degli argomenti che
si sarebbero trattati, mercoledì trenta novembre in
unione e in collaborazione con la Camera di Commercio Italo Germanica si
è tenuto l’atteso convegno
EFFICIENZA ENERGETICA NELL’EDILIZIA
PER GLI AMMINISTRATORI CONDOMINIALI” argomento senz’altro
di grande attualità specie
per Milano e Lombardia
ove la regione sta metten-
do a punto (ahinoi! in un
momento economicamente non facile all’interno di
molti immobili) la installazione di valvole termostatiche e contabilizzatori
di calore.
Pratica in Germania ampiamente anzi totalmente dif-
Sopra: Il tavolo dei relatori durante uno dei passaggi del convegno, a fianco i momenti salienti dell’incontro, con il salone gremito oltre ogni aspettativa
40
l’amministratore
Vita associativa
fusa ed in auge da anni.
Pratica in altre Regioni italiche già attuta; ma
in Lombardia, non essendo attualmente obbligatoria, non molto diffusa ed
attuata.
Dopo il saluto di Dario
Guazzoni padrone di casa
nella sua qualità di presidente provinciale e
dell’ing. Mario Zucchino presidente della Camera di Commercio Italo
Germanica la interessante relazione dell’ing. Meike Wächter ascoltata con
traduzione simultanea che
illustrava le proiezioni; del
collega Fabio Sandrini e
del direttore del nostro
Centro Studi avv. Eugenio
Antonio Correale.
Nel pomeriggio sempre
con proiezione e traduzione simultanea la parola è
passata a tecnici ed operatori germanici che al termine delle relazioni hanno dato sino a tarda serata
spiegazioni e consigli tecnici e pratici a molti colleghi desiderosi di lumi.
Successo indiscusso, al di
là di ogni più rosea aspettativa, con la speranza
che detti incontri possano
proseguire nell’ottica della conoscenza di problemi nella nazione germanica già attuati.
DELTA
l’amministratore
41
Sicurezza edifici
e lavoratori
PERICOLI CONDOMINIALI
a cura di Cristoforo Moretti
Questa rubrica si occupa di evidenziare situazioni di pericolo presenti nei condomini italiani.
A prescindere dall’eventuale applicabilità al condominio delle leggi sulla sicurezza del lavoro, gli edifici non devono
essere pericolosi per chi li abita, per chi ci lavora, per chi li visita: i codici e la giurisprudenza ci insegnano da sempre che
i danni ingiusti devono essere evitati.
Le immagini che seguono vogliono contribuire a diffondere una cultura di prevenzione.
31. Manutenzioni ignorate
Chi progetta, e/o chi costruisce, dovrebbe pensare che esiste il raffinato concetto della manutenzione, cioè della
necessità insopprimibile di prendersi cura delle esigenze che l’uso di un manufatto o di un edificio comporta nel
tempo: la pulizia periodica degli scarichi di acqua piovana, per esempio.
Nel caso illustrato una parte comune – lucernario vetrato a cielo aperto, con vetri retinati semplici e quindi non
sufficientemente resistenti – è accessibile solo tramite le due finestre evidenziate, poste nel corridoio condominiale. I
canali di gronda perimetrali, unica superficie forse pedonabile, sono larghi 15 cm (quindici centimetri) e sono
totalmente irraggiungibili attraverso le finestre: bisognerebbe mettere una scala e/o i piedi sui vetri retinati, che non
sono pedonabili. Quindi, la pulizia dei 4 scarichi posti sui 4 angoli del lucernario è di fatto impossibile.
MIGLIORAMENTI POSSIBILI – Realizzare nuove ante apribili nelle specchiature inferiori delle pareti vetrate, in
corrispondenza dei 4 angoli del lucernario, creando servitù nelle unità immobiliari private. Oppure accedere alle
gronde tramite la parete vetrata condominiale e installare un sistema anticaduta a norma UNI EN 795 per evitare la
caduta dall’alto previo accidentale sfondamento dei vetri retinati.
42
l’amministratore
Sicurezza edifici
e lavoratori
32. Cancelli motorizzati
Un cancello motorizzato, costruito o semplicemente motorizzato dopo il settembre 1996, è definibile “macchina” ai
sensi della direttiva macchine (dPR 459/96, oggi sostituito dal d.lgs. 17/2010). Ogni “macchina” deve riportare,
direttamente sul manufatto, l’obbligatoria targa con i dati di installazione e la marcatura CE. La targa della foto in
altro a destra non riporta la marcatura CE e fa presupporre un’installazione non perfettamente regolare.
La documentazione che deve seguire il cancello nella sua vita comprende, oltre alla targa, la dichiarazione CE di
conformità, le istruzioni per l’uso, le avvertenze per la sicurezza e il registro della manutenzione: questa
documentazione permette di eseguire correttamente la necessaria manutenzione periodica. Dalla documentazione
citata si evincono anche le valutazioni del rischio effettuate dal costruttore, che – per esempio – deve impedire la
possibilità di accessi laterali che scavalchino le protezioni delle fotocellule (foto in alto a sinistra: i bambini possono
raggiungere l’anta in apertura senza che le fotocellule blocchino il movimento) o che deve segnalare gli ostacoli
presso le porte inserite sui cancelli (foto sopra: manca una banda a strisce che evidenzi la battuta a pavimento).
MIGLIORAMENTI POSSIBILI – Reperire la documentazione originale presso il costruttore o ricertificare il
cancello, adeguandolo alle normative in vigore.
l’amministratore
43
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Varie ed eventuali
L’UOMO PIÙ INDAFFARATO
DEL MONDO
Stefano Fumagalli
Al quarto piano del civico 28
scala 3 di via Magenta abita
l’uomo più indaffarato del mondo.
Lavora in centro ed esce presto
la mattina, perché ha un sacco
di cose da fare.
L’uomo più indaffarato del
mondo odia i ritardi o gli intoppi, visto che saranno per lui causa di un imprecisato numero di
aggiustamenti nella sua già pienissima giornata. Non sopporta, per esempio, che qualcuno lo
fermi sulle scale o nell’androne del palazzo per domandargli
come sta o se ha visto la partita ieri sera.
L’uomo più indaffarato del
mondo inarcherà le sopracciglia e ciondolerà il capo come
a significare che la domanda di
per sé è del tutto fuori luogo,
poi risponderà sgarbato trascinando via con sé qualche suono
imprecisato. Lui non ha tempo
per dar retta alla giovane e bella portinaia che gli comunica le
novità sulla raccolta della carta o sull’accensione dei caloriferi. Tira dritto avanti a sé, con
il telefonino incastrato tra l’orecchio e la spalla destra mentre con la mano sinistra regge la
sua onnipresente, importantissima agenda.
E’ lì che l’uomo tiene tutti i suoi
molteplici impegni, nell’agenda
46
rigonfia con la quale dimostra
nero su bianco che è lui, proprio
lui, l’uomo più indaffarato del
mondo.
Quando esce di casa la mattina
tutti gli altri condomini non possono che guardare con orgoglio
al loro vicino che anche oggi
andrà in giro per la città, farà
riunioni, parteciperà a incontri,
stringerà migliaia di mani senza
neppure stare a sentire il nome
della persona che ha davanti.
Non c’è tempo, bisogna andare
al prossimo appuntamento.
Poi però anche per il più indaffarato viene il momento del
riposo.
Ogni sera rientra tardi, molto
tardi. Lo sente arrivare la famiglia Ghezzi del rialzato, che
è già a tavola da un pezzo. Lo
sente la signora Renzi del primo piano che è già quasi addormentata in poltrona, davanti alla
tv che trasmette il solito gioco
a quiz.
Lo sente anche la giovane portinaia che sta nel piccolo appartamento la cui porta guarda
proprio quella dell’uomo più
indaffarato del mondo. Lei si
alza di scatto dal divano, corre
allo spioncino ma fa appena in
tempo a vedere le code del cappotto sparire dentro casa.
Lei vorrebbe andare da lui, vorrebbe che notasse che entrambi
l’amministratore
sono soli, che potrebbero farsi compagnia, magari rendere
le reciproche case un po’ meno
fredde.
Sì perché l’uomo più indaffarato del mondo vive solo. Non ha
mai avuto tempo da dedicare a
una moglie o a dei figli. Prima
c’è il lavoro e poi sono troppo occupato, si è ripetuto un
miliardo di volte.
Ora ripone le scarpe nella scarpiera, prepara i vestiti per domani mattina e accende il gas dove
scalderà un piatto di pasta surgelato precotto che consumerà
solo, davanti alla tv.
Dopo le 20 persino la sua agenda, l’agenda dell’uomo più
indaffarato del mondo, è drammaticamente bianca. Non un
impegno, non una riunione. Per
fortuna domani viene presto, e
domani ci sono una miriade di
cose da fare.
Dlin Dlon!
- Chi è? Sono Occupato!
- Sono il Pozzi, del secondo! Mi domandavo se le
va di scendere da me.
Oggi è il mio compleanno e ho invitato un po’ di
amici per…
Qualche secondo di silenzio, da
dentro nemmeno un fiato. Poi,
senza aprire la porta:
- Tanti auguri. Ma ho
ancora del lavoro da
Varie ed eventuali
sbrigare. Magari l’anno
prossimo.
L’indomani si svolge come
oggi, e poi il giorno dopo e
quello dopo ancora.
L’uomo più indaffarato del
mondo sa di essere indispensabile, un ingranaggio fondamentale nella complessa macchina
delle cose che ruotano e che
tengono in equilibrio l’umanità intera.
Eppure, nei pochissimi momenti di svago che concede alla sua
laboriosissima mente, a volte
si sente molto triste. Si domanda se essere l’uomo più indaffarato del mondo non sia un
fardello troppo grande. Se quella sensazione di solitudine che
sente quando la sua agenda non
gli propone l’ennesimo appuntamento sia normale oppure no.
Se il fatto che a volte pianga
da solo in casa la sera non sia
un effetto collaterale dell’essere il più affaccendato sulla faccia dell’intero pianeta. A
volte persino fantastica sul fatto che tutto sommato la giovane e bella portinaia deve avere
pochi anni meno di lui, e che
magari potrebbe persino annullare qualche impegno e rientrare prima per portarla al cinema
o al ristorante. Che gli piace-
rebbe vederla sotto il sole del
mare, come quando da ragazzo andava in villeggiatura con
i genitori, e ancora non aveva un’agenda a scandire il suo
vuoto, inutile passaggio su questa terra. E quando pensa a queste cose resta lì, imbambolato
per qualche secondo con un sorriso sciocco sul volto.
Poi suona il cellulare TTTRRIIIINNN e l’uomo più indaffarato del mondo scaccia via
come una mosca fastidiosa questi inutili, improduttivi pensieri.
- Pronto? Mi dica in fretta, non ho tempo.
La stazione di Milano Rogoredo
l’amministratore
47
Varie ed eventuali
AFFORI E I SUOI PIFFERI
Pinuccio Del Menico
I tempi si annunciavano cupi. La
guerra non era ancora stata dichiarata, ma era già chiaro a tutti
gli italiani che prima o poi ci si
sarebbe dovuti schierare da una
parte o dall’altra. E allora immaginiamo una delle ultime scampagnate nell’estate del 1939 di
due giovani che si chiamavano
Mario Panzeri e Nino Rastelli
che, di ritorno da Affori, scrissero le parole di una filastrocca destinata alla celebrità, anche
per merito della musica composta dal maestro Nino Ravasini. In
realtà pare che i due parolieri si
divertissero comodamente seduti
su di una panchina dei giardini
di Porta Venezia. Nacque così il
mito del Luis ch’el par un gall,
che piace alle ragazze e che, fedele al suo ruolo di tamburo principale, non smette di battere la
pelle d’asino neppure quando un
piede gli rimane incastrato nelle
rotaie del tram.
Nacquero così quei 550 pifferi
immaginari, visto che nella banda non ce ne era neppure uno,
che però tanto ricordavano i 550
componenti della Camera dei
Fasci e delle Corporazioni, tanto
che il ritornello suonò come una
presa in giro per Mussolini e ben
presto venne canticchiato da tutti gli antifascisti. Naturalmente
la canzone venne bandita dalla
radio ed ottenne il suo massimo
successo, con il testo in italiano,
nel dopoguerra.
48
In realtà la Banda d’Affori è il
Corpo Musicale Gaetano Donizetti che tenne il suo primo concerto nel 1853, il periodo d’oro
per il comune più musicale della provincia, visto che di gruppi
ne contava più di uno. La Banda
Libertà di ispirazione rossa, quella dei “paolott” di matrice religiosa, quella del Panzeri dal nome della trattoria che l’ospitava
e quella del “frecass” e dei “cuu
rugin”, un gruppo di ragazzi mascherati delle case di via Cialdini
che suonavano strumenti di fortuna,
tipo pentole e
coperchi.
Solo
una
banda superò indenne
le due guerre e divenne così quella
d’Affori che
sul tamburo principale porta scritto “si, si, sun
propri mi”.
Ovviamente non è tutta qui la storia di quello che era un
comune fino
alla definitiva
annessione a
Milano avvel’amministratore
nuta nel 1923 la cui prima citazione fu sul Codice Diplomatico
Longobardo del 915: “Signum
Manus Ambrosii de loco Affoni”.
E poi altri documenti, tra i quali
quello che sancì il suo passaggio,
nel 1346, alla Pieve di Bruzzano.
Il nome Affori potrebbe derivare da Ad Forum facendo così propendere per la presenza di
un antico mercato. Oppure dalla
Chiesa di Sancta Iustina ad forum (Santa Giustina di fuori) per
distinguerla da quella che sorge-
Varie ed eventuali
va vicino a Porta Romana. Fuori
dalle mura, ma anche dai Corpi
Santi, ovvero dai comuni confinanti con Milano, così chiamati
perché un tempo era usanza seppellire i Martiri all’esterno delle
mura della città. Senza dimenticare che Affori è anche il nome di una cascina vicino Boffalora Ticino e che così si chiama
per via del cognome degli antichi
proprietari. Il cognome del resto
è ancora ben diffuso nella zona.
I più propendono per la derivazione dalla Chiesa di Santa Giustina che è assolutamente da visitare per almeno due motivi. Il
primo, guarda caso musicale, è
l’organo Amati (dal nome della
famiglia di celebri liutai) che in
precedenza si trovava nel Duomo di Pavia. Il secondo è il dipinto di Ambrogio de Predis che
ha una decisa somiglianza con la
Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci e che pare sia stato
ispirato proprio dalla prima versione dell’opera del Genio. Da
non perdere Villa Litta, fatta erigere da Pier Paolo Corbella, nel
1686 nominato marchese per il
feudo di Affori, vicino ai ruderi
della lussuosa dimora dell’Arcivescovo Giovanni Visconti. Dopo essere passata ai D’Adda e ai
Litta, dal 1927 è proprietà del
comune di Milano che dopo i
bombardamenti dell’agosto 1943
la trasformò in baraccopoli per
gli sfollati rimasti senza casa che
vennero soprannominati dai residenti “baioni”, perché abitavano
alla baia. Finita la guerra i Baioni ebbero una casa popolare alla
Comasina e a Niguarda.
IL TAMBURO DELLA BANDA D’AFFORI
(1939, DI RASTELLI – PANZERI – RAVASINI )
‘Riva la banda, ‘riva la banda,
‘riva la banda del nòst paes,
del nòst paes, del nòst paes.
Og Caterina mettel su el tò
vestii de spos.
Oh Caterina mettel su el tò
vestii de spos.
Ghè ‘l capobanda, ghà ‘l
capobanda,
ghè ‘l capobanda ch’el ga i
barbis,
che bej barbis, che bej barbis.
Oh Caterina el capobanda l’è
‘l tò Luis.
Oh Caterina el capobanda l’è
‘l tò Luis.
Vardee tosann che bej bagaj,
ma vardeee tosann che bej
sonaj,
e col tambur inscim’ ai spall,
vardee ‘l Luis se ‘l par on gall.
L’è lù, l’è lù, si si, l’è propi lù !
L’ è ‘l tamburo principal della
Banda d’ Affori,
ch’el comanda cinquecento
pifferi.
Oh tosann ma batt i man
ch’el tambur l’è scià.
Che risott !
Gh’è anca i òcch che ghe fan
“qua qua”.
A vedell ghè i tosanell che
diventen timide,
lù confonde l Riguleto con la
Semiramide:
l’amministratore
“Bella figlia dell’amor, schiavo
son, schiavo son dei vezzi
toui”.
Passa la banda, passa la
banda,
passa la banda, la va a
Cantù,
la va a Cantù, la va a Cantù.
Oh Caterina el tò Luis el va
innanz pù.
Oh Caterina el tò Luis el va
innanz pù.
Forza Luigi, forza Luigi,
forza Luigi ch’è scià il tamvai.
Oh Caterina lù gh’ha un pè
dent in di rotai.
Oh Caterina lù gh’ha un pè
dent in di rotai.
Fermate il tram, spostate il
tram!
Vegnen giò tucc. Oh che can
can!
E lù l’è là compagn d’on scior,
ch’el ghe da dent al so
tambur.
L’è lù, l’è lù,si si, l’è propri lù!
L’è il tamburo principal della
Banda d’ Affori,
ch’el comanda
cinquecentocinquanta pifferi.
Oh tosann ma batt i man
ch’el tabu l’è scià.
Che risott !
Gh’è anca i òcch che fan
“qua qua”.
49
Varie ed eventuali
LA BATTAGLIA DEI GIGANTI E UNO DEI CONDOTTIERI DELLA DISFIDA
IL PROTAGONISTA DI
MARIGNANO
Vitantonio Palmisano
Con la pubblicazione di questa
ricerca storica, vogliamo fornire
dei nuovi elementi a margine
degli eventi bellici del 1515,
in particolare ci addentriamo
in quello che fu il protagonista
della Battaglia dei Giganti.
Marignano (attuale Melegnano)
riunisce in sé una data, un
evento e soprattutto le gesta di
un formidabile uomo sprezzante
del pericolo: Francesco I di
Valois – Angoulème. I resoconti
della battaglia sono rinvenibili,
oltre che nel già noto testo di Le
Moyne “Voyage et conquète du
duchè de Milano en 1515” e nel
successivo scritto del canonico
Jean du Tillet: “Cronique des
roys de France” del 1576, e
della successiva pubblicazione
di Clèment Jannequin: “La
battaille de Marignan”, oltre
che nel carteggio di Marguerite
d’Angoulème: “Lettres” edito
a cura di F.Genin nel 1841.
Riteniamo altresì utile sostenere
che, oltre alla bibliografia,
anche nei dipinti dell’epoca
che consentivano di rendere
noti i grandi, talvolta sono più
eloquenti della penna. Questo
principe si scopre meglio
nei dipinti, che svelano una
personalità più complessa di
quanto non voglia la leggenda
del “re ventenne”. Francesco
50
nasce da Luisa di Savoia e
da Carlo d’Angoulème il 12
settembre 1494, il padre muore
quando lui aveva due anni, fu
cresciuto dalla devozione e culto
sia della madre che della sorella
Margherita, la sua erudizione
avverrà sotto il costante occhio
di Luisa. All’età di sei anni
Francesco dorme in camera con
la madre, il messaggio è chiaro:
incaricando il figlio di “montare
di guardia” accanto a lei, Luisa
rinuncia alla mondanità e
Il re di Francia Francesco Primo
l’amministratore
Varie ed eventuali
sceglie innanzitutto il ruolo di
madre dei suoi figli. Dopo aver
ricevuto il titolo di duca di Valois
nel 1499, Francesco entra nel
successivo 1512 nel Consiglio
e viene nominato comandante
in capo dell’esercito della
Guienna. Alla morte di Luigi XII
avvenuta il 1 gennaio 1515, al
trono di Francia succede appena
ventenne Francesco I di Valois
Angoulème. Francesco I volle
inaugurare il suo regno con la
riconquista appunto del Ducato
di Milano. Alcuni autorevoli
storici asseriscono però che
qui l’ambizione politica poco
c’entra,
verosimilmente
Francesco pare avesse sentito
dire che a Milano c’era una
signora che passava per la più
bella donna d’Europa, e da quel
sciupafemmine che era, voleva
guadagnarsene le grazie; dalla
lettura del diario di Luisa di
Savoia si evince che la cosa ben
si attaglierebbe al “re ventenne”.
L’Italia per Francesco rimaneva
pur sempre un sogno, la
sua ambizione era quella di
patrocinare
l’unificazione
delle provincie del Nord e da
questo punto di vista il ducato
di Milano, benchè minato da
rivalità dinastiche interne, era
il più fiorente. La sua posizione
strategica allo sbocco dei
valichi alpini rappresentava
una carta vincente dal punto di
vista economico e militare, il
che ben spiegava le brame che
esso suscitava nei suoi vicini, i
cantoni svizzeri, Venezia nonché
i desideri della stessa Francia e
dalla casa d’Austria. Del resto
Massimiliano era signore del
milanese e, anche se non riusciva
a esercitarvi una reale sovranità,
l’omaggio feudale gli era
comunque dovuto. L’avventura
italiana non era poi così
folle come potrebbe apparire
retrospettivamente. I Valois,
grazie alla loro superiorità
politica e demografica, alla
forza della loro monarchia
già centralizzatrice, potevano
svolgere un’azione federatrice
in questa ancor fragile regione
dell’Europa.
Il giovane re francese Francesco
I, diede prova, sin dai primi
atti di regno, di una prudenza
tale che non può essere dovuta
unicamente ai suoi consiglieri, di
fronte si trovava a fronteggiare
una coalizione di una forza dir
poco impressionante: la falange
elvetica la più temibile e forte
del tempo. Il 4 luglio 1515,
il re francese, partiva contro
gli svizzeri raggiungendo il
successivo 15 luglio il suo
esercito a Lione dove convocò
gli ufficiali della Casa reale e
gli arcieri della sua guardia,
non prima di essersi recato
a Saint-Denis per assistere
all’esposizione del reliquiario
del santo. Jack Lang nella
biografia del re, racconta che nel
1515, Francesco I, disponeva di
2.500 lance con oltre 10.000
uomini con sessanta cannoni.
Nella Battaglia di Marignano
vi erano al seguito dell’esercito
francese oltre la guardia
scozzese, circa 6.000 guasconi
condotti per l’occasione da
Pedro Navarro, uno specialista
di fortificazioni: questi uomini
avevano un equipaggiamento
più leggero di quello dei
cavalieri nobili. Le loro armi
consistevano in una picca di
frassino, un’alabarda, una corta
spada e un casco di ferro. I
pezzi d’artiglieria erano armi
potenti, cannoni o bombarde
che sparavano palle da quindiciventi centimetri di diametro o
da colubrine e falconetti, che
erano armi più leggere, i cui
proiettili erano grossi come
un’arancia. Per scendere in
Italia, i francesi, potevano
scegliere due itinerari: il passo
di Susa al Moncenisio o il passo
Stampa raffigurante la Battaglia dei Giganti del 1515
l’amministratore
51
Varie ed eventuali
di Pinerolo al Monginevro,
entrambi controllati però dagli
svizzeri e dalle truppe papali.
Fu così che il maresciallo
Trivulzio, che conosceva bene
i luoghi, fece transitare tutto
l’esercito francese dal passo
secondario irto ed insidioso
dell’Argentière. Il successo
dell’impresa fu dovuto al
coraggio degli uomini, ma
soprattutto alla competenza
degli zappatori e carpentieri
che formavano un corpo
speciale che generalmente
veniva utilizzato nei lavori di
assedio. Il re per l’occasione
scrisse alla madre: “…Signora,
siamo nel paese più strano che
mai uomo di questa compagnia
abbia visitato. Per chi non
abbia visto ciò che vediamo
sarebbe impossibile credere
che si possano far avanzare i
cavalli e l’artiglieria pesante
come facciamo noi. Ma domani
spero di essere nella pianura
del Piemonte con la truppa
che guido, il che sarà per noi
un grande piacere, perché
ci provoca grande fastidio
trasportare le armi per queste
montagne, giacché ciò ci
costringe ad andare a piedi
e a condurre i cavalli per le
briglie per la maggior parte del
tempo…”
Prospero Colonna
che si era boriosamente
riproposto di prendere “in
trappola questi begli uccelletti
di Francia” al loro comparire
a Villefranche,
fu, invece,
scomodato mentre pranzava
dall’irruzione delle truppe
dell’Aubigny che, con la solita
furia francese, attaccarono le
truppe confederate, avendone
52
la meglio. Per gli svizzeri
fu necessario trattare col re
francese: il trattato di Gallarate
dell’8 settembre 1515 infatti
acconsentiva la sospensione
delle ostilità. Non tutti i cantoni,
però,
firmarono
l’accordo
tant’è che i soldati di Zurigo,
Lucerna e Uri, raggruppati in
temibili drappelli di picche,
si avvicinarono al borgo di
Marignano (Melegnano). Per
precisione il combattimento
avvenne vicino alla località
Santa Brigida per cui, alcuni
scrittori dell’epoca, i due
giorni di combattimenti svoltisi
qui furono tramandati ai
contemporanei anche come le
giornate di Santa Brigida. Il 13
settembre, alle due pomeridiane,
Francesco stava provando la sua
nuova armatura tedesca allorché
soggiunse Fleuranges, il quale
gli portava l’annuncio da parte
del Connestabile che gli elvetici
avevano attaccato. Il re si mise
subito in assetto di guerra e andò
in aiuto del Borbone che stava
soccombendo agli Svizzeri,
infatti questi grazie alla tecnica
di combattimento detta falange
insidiarono non poco le truppe
francesi, che sul fare della sera
furono soccorse dallo stesso
Francesco I, che giunto sul
campo di battaglia si prodigò
affinché la partita, almeno per
quella giornata, si chiudesse
con un sostanziale pareggio.
L’esercito francese era diviso in
tre corpi che si erano attendati
nella pianura fra Santa Brera
(Santa Brigida) e lo stradale per
Milano, per essere circondati a
sinistra dalla roggia Spazzola
che scorre parallelamente,
l’amministratore
ed a destra da varie rogge ed
altre acque compresa la roggia
Nuova che scorre al basso verso
il fianco del Lambro dal quale
deriva.
Il primo corpo francese era
comandato dal Connestabile
conte Carlo di Borbone, con
il maresciallo Trivulzio ed il
Navarro; il secondo tenuto dal
Re col Monsignor gran Mastro,
il Castiglione ed altri moltissimi
Cavalieri esperti e valorosi,
tra cui il Bajardo; il terzo,
ossia la retroguardia, sotto gli
ordini di Monsignor di Lanson
unitamente all’Obignì ed Aimer
du Prè, capitano di singolare
esperienza
Il giovane re francese sfruttò
la tregua notturna per tenere
sotto pressione comunque le
falangi svizzere, contribuendo,
suo malgrado, ad alimentare
ulteriormente la leggenda di
Marignano.
“….La
notte,
scrive Franceso I alla madre,
gli svizzeri si accamparono
così appresso a noi, ma così
appresso che solo un fossato
ci separava. Rimanemmo tutta
la notte in sella, con la lancia
in pugno, l’elmo in testa e i
nostri lanzichenecchi pronti
a combattere. E per il fatto
che io ero il più vicino ai
nostri nemici, ho dovuto fare
la guardia, di modo che non
fossimo sorpresi alla mattina,
e dovete sapere che la battaglia
durò dalle tre del pomeriggio
fino alle undici o dodici della
notte e si fecero una trentina di
belle cariche. La notte ci divise
per ricominciare la mattina
e, credete, signora, che siamo
stati ventotto ore a cavallo, con
Varie ed eventuali
l’elmo in testa, senza mangiare
né bere…” La battaglia riprese
all’alba, con gli svizzeri che
tentavano
di
accerchiare
l’esercito francese che suo
malgrado reagiva con una serie
di cariche. “…Alla fine. scrive
il giovane re, da quella grande
schiera che si trovava di fronte
a me, inviarono cinquemila
uomini, che travolsero alcuni
miei gendarmi. Arrivarono fino
ai lanzichenecchi, dai quali
vennero accolti con così tante
archibugiate, colpi di lancia
e cannonate che non uno ne
sfuggì…” All’indomani stesso
della battaglia, uno dei suoi
protagonisti, il maresciallo
Trivulzio, coniò la definizione
di battaglia dei Giganti,
che riassumeva la violenza
dello scontro, il suo carattere
incerto e, soprattutto, la statura
“sovrumana” del vincitore.
Consultazioni:
Marguerite
d’Angouleme, Lettres, a cura di
F.Génin, 1841; Jean Duhamel
“La captivité de Francois I et
des Dauphins” ed. Hachette
(Collezione L.Generani); Jack
Lang “Francesco I il sovrano
francese
che
s’innamorò
dell’Italia” traduzione di A.
Benabbi, Mondadori editore,
Milano 1999
La battaglia di Marignano del 1515 in una stampa del 1860
l’amministratore
53
Gianfranco Corazza
Claudio Vai
Maurizio Vanzini
Guido Faini
Giorgio Buonavitacola
Leonardo Caruso
Vitantonio Palmisano
Paolo Frisenna
Gianfranco Calvio
LA CARTINA DELLE 9 DELEGAZIONI ANACI IN PROVINCIA DI MILANO
Varie ed eventuali
Le 9 delegazioni
dell’Anaci in provincia
Questa rubrica è dedicata a ciò che succede in provincia
di Milano. Tutti i responsabili di zona dell’Associazione
relazionano sulla situazione in modo tale da tenere aggiornati
gli associati sulle novità delle varie aree territoriali.
Un servizio che Anaci crede possa essere utile per tutti i lettori
per far loro capire quali siano le realtà che ci circondano.
ABBIATEGRASSO - Claudio Vai - Ozzero Cascina Sega, 3 - Tel. 347/8889531 - Fax 02/90834421
(continua da ottobre) La ricerca è stata
condotta sottoponendo un gruppo di
persone a due distinti test. Nel primo i
partecipanti hanno percorso due itinerari ciclabili nel territorio di Albairate,
indossando ciascuno un paio di occhiali
dotati di una microtelecamera e un sensore per elettroencefalografia. «Misurare
l’attività elettrica dei neuroni – ha chiarito Gallucci – è la chiave per cogliere il
modo in cui una persona reagisce agli
stimoli. Il cervello, infatti, elabora le
informazioni che riceve attivando una
serie di funzioni, riconoscibili grazie alle
particolari forma d’onda elettromagnetica che le accompagnano». In particolare,
fra le attività cerebrali – denominate
indicatori – ve ne sono alcune che denotano un coinvolgimento positivo, come
l’attenzione, la memoria e la capacità
evocativa (cioè l’attività di confronto
con informazioni già memorizzate). Ai
fini della ricerca, questi tre indicatori
sono stati raggruppati in un superindice
denominato engagement. Analogamente, vi sono attività cerebrali che rappresentano una reazione negativa: è il caso
del decoding (quando il cervello si trova
di fronte a un’informazione che fatica
a interpretare) e dell’anxiety (indice di
uno stato di inadeguatezza a risolvere
un problema), che insieme formano
il superindice chiamato complessità.
BRESSO - Maurizio Vanzini - Via Vittorio Veneto, 1/B - Tel. 02/6195126
Il Decreto della Giunta Regione Lombardia n. 11409 del 10 febbraio 2010
fissava il Preliminare per la costruzione
della nuova stazione situata nel territorio
di Cusano Milanino, che doveva sostituire
le due stazioni di Cormano e di Cusano
Milanino. In progetto c’erano, oltre alla
realizzazione del terzo binario, la stazione
attrezzata, banchine, un ampio parcheggio sotterraneo auto e moto, sottopassi di
collegamento Cusano - Cormano dotati
di ascensori o servoscala, rastrelliere coperte per bici, pista ciclabile sopra sottovia,
parcheggi a raso, stalli per autobus di
collegamento. Ora la Regione propone
di avviare subito un primo lotto di lavori
costituito da binari con banchine, sottopassi, stazione provvisoria sul terreno di
Cormano e rimandare a un secondo lotto,
a data ancora imprecisata, la realizzazione
concordata nel progetto del 2010. Il Comune di Cusano Milanino ha risposto che
l’amministratore
questa proposta sarebbe fortemente penalizzante per i cittadini di Cusano Milanino, richiedendo pertanto di mantenere
fermo il Progetto preliminare firmato da
tutti e di riprendere le riunioni operative.
Il Comune inoltre ritiene che la carenza
di fondi regionali non debba penalizzare
un servizio oggi ancora ben operativo con
le due stazioni e che, per urgenza del terzo
binario, si possa procedere senza penalizzare gli attori coinvolti.
55
Varie ed eventuali
SESTO SAN GIOVANNI - Giorgio Buonavitacola - Via Dante, 105 - Tel. 02/2440343 - 02/2423604 - Fax 02/24235787
Con le Feste Natalizie arrivano a Sesto
i mercatini tirolesi doc, gli zampognari,
l’apertura di immani cantieri stradali e,
non sappiamo se collegati, i topi. Si, i
topi, la cui presenza accomuna le grandi
aree metropolitane dove il loro numero
oscilla da 3 a 7 per ogni abitante. La loro presenza a Sesto è stata documentata
dalle esche di monitoraggio posizionate
nei parchi ed in alcune piazza cittadine
e la ASL locale sta prendendo posizione
intimando la pulizia dalle erbacce e dai
rifiuti di diversi giardini privati lasciati
all’incuria, nonché l’accesso in alcuni
stabili del centro. Segno di degrado, certo, ma anche quasi inevitabile corollario
della quotidianità urbana che accumula
rifiuti fornendo cibo e nascondigli perfetti. Il rischio per i cittadini è soprattutto quello delle malattie quali, ad
esempio, la leptospirosi. Il problema è
molto sentito, tanto da volere la con-
vocazione di una conferenza cittadina
nella quale informare in modo pratico
gli abitanti sui comportamenti da evitare per la loro stessa salute e perché
i topi non ‘esplodano’ in città. Tutti
devono prestare maggior attenzione alla
raccolta differenziata dei rifiuti, proteggere i contenitori della pattumiera dalla
dispersione di cibi o liquami, mantenere
puliti ed igienizzati i locali immondizie
degli stabili.
MELZO - Guido Faini - Via Verdi, 1 - Tel. 02/95738228 - Fax 02/95711686
Da mesi gli operatori del Centro Polivalente Anziani di Melzo, attraverso un
capillare lavoro di rete con il territorio,
hanno deciso di farsi promotori di un
percorso di sensibilizzazione al cibo
sano, a stili di vita più consapevoli e alla
valorizzazione delle produzioni locali
nel rispetto dell’ambiente. E’ nato così il
progetto “Sapori e colori del territorio.
Dai campi ai piaceri di una vita sana”.
Il progetto intende promuovere il tema dell’alimentazione sotto molteplici
aspetti anche meno tradizionali e innovativi, a partire dalle piccole produzioni
locali di qualità; informare e avvicinare
la popolazione al consumo critico nel
rispetto dell’ambiente e nella salvaguardia del territorio. Ogni terza domenica
mattina del mese, la piazza Berlinguer si
anima di bancarelle dove i cittadini pos-
sono acquistare pane, salumi, latte, uova, miele, frutta e verdura direttamente
dai contadini dell’area della Martesana.
In questo modo si accorciano le distanze
tra produttori e consumatori e si possono acquistare prodotti genuini certificati dalla Coldiretti che non percorrono
più centinaia di km (inquinando) prima
di arrivare sulle nostre tavole, a tutto
vantaggio del nostro portafoglio.
MELEGNANO - Vitantonio Palmisano - Via Nino Bixio, 7 - Tel. 02/9834157 - Fax 02/9832196
I comuni del circondario del sud Milano pianificano il calendario delle
aperture straordinarie degli uffici censimento in vista delle scadenze dettate dalI’Istat per completare la nuova
“fotografia” del Paese. Entro la fine di
novembre, infatti, tutti i documenti dovrebbero essere riconsegnati agli
uffici comunali in vista delle verifiche
conclusive effettuate dai municipi confrontando i dati del censimento con
quelli dell’anagrafe ordinaria comunale. I piccoli comuni del sud Milano
stanno istituendo una sorta di agevolazione alla raccolta dei dati, presso
i centri civici. A Colturano e Dresano per esempio, l’ufficio comunale di
censimento ha programmato alcune
aperture straordinarie nella giornata
del sabato per le prossime settimane,
sarà così presente il personale formato
dall’Istat in grado di assistere le opera-
zioni. Gli organizzatori hanno costatato che c’è stato, in via preferenziale il
ricorso alla compilazione via Internet.
In ogni caso, anche dopo il termine
del 21 novembre, saranno i rilevatori e
il personale del municipio a verificare
se i conti tornano, in altri termini se
i moduli sono rientrati tutti, e nel
caso ci siano delle lacune, ad avvisare
a domicilio le famiglie che ancora non
hanno riconsegnato.
TREZZANO SUL NAVIGLIO - Gianfranco Corazza - Via Manzoni, 20 - Tel. 02/48401064 - Fax 0248461231
Nella frazione di Poasco adiacente a Milano si sta sviluppando un nuovo capitolo della lunga e complessa storia della
lottizzazione della storica cascina Ronco. Negli anni passati ci sono state varie
giunte municipali che hanno riproposto
costantemente l’ipotesi di riconversione residenziale del sito, che è peraltro
quella recepita dal Piano regolatore antecedente l’attuale Piano di governo del
territorio. Le ipotesi degli anni Novanta
56
non prendevano in minima considerazione un corrispondente potenziamento
viabilistico, ora i tecnici del Comune
hanno annotato che non si possono
garantire le condizioni per continuare
tutt’intorno all’area urbanizzata neanche la destinazione agricola, in quanto,
in questa zona è già di per sé mortificata
da un’invasiva mobilità stradale. A Poasco vi sono attualmente in costruzione
altre 80 abitazioni nuove, a seguire poi
l’amministratore
da altre 250. Il Pgtu, il Piano generale
del traffico urbano votato poche settimane fa, risulta già superato da questi
eventi che peraltro non affrontano neppure i nodi cruciali come l’insostenibile
traffico di Poasco. Secondo i detrattori,
il Piano presentato aumenta i volumi
rispetto alla precedente pianificazione
e non intercetta assolutamente quale
sia la struttura con la quale continuerebbe la conduzione agricola dei fondi.
Problemi del lavoro
Lavori e contributi
previdenziali
a cura di Vincenzo Di Domenico
I LAVORATORI DISOCCUPATI ED IN MOBILITA’ POTRANNO ESSERE ASSUNTI SOLO CON DOMANDE PRESENTATE “ON LINE”
Con la Circolare n. 140 del 28 ottobre 2011 l’INPS, rammenta che le domande – per usufruire degli incentivi per
l’assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o iscritti nelle liste di mobilità, ex Legge n. 407/1990 e
Legge n. 223/1991, dal 1° novembre 2011 dovranno essere presentate solo per via TELEMATICA
Più precisamente sotto l’aspetto operativo si dovrà operare nella seguente maniera, prima dell’invio dell’Uniemens
relativo al lavoratore il datore di lavoro dovrà:
1. Trasmettere la dichiarazione di responsabilità (si trova all’interno del Cassetto previdenziale Aziende,
nella nuova funzione “Invio istanze on-line”);
2. Allegare copia in formato elettronico del certificato attestante la disoccupazione o l’iscrizione alle liste di
mobilità (o il relativo modulo di autocertificazione – mod SC66/SC67);
3. Allegare una copia di un documento d’identità del lavoratore.
Infine, l’esito della richiesta sarà reso disponibile nella sezione “Istanze on-line” del Cassetto previdenziale
azienda.
NEL DECRETO DI STABILITA’ NOVITA’ NEL CAMPO DELLA CONSEGNA DEL CEDOLINO (L.U.L.)
Il cedolino paga, al fine di semplificare la gestione del rapporto di lavoro, deve essere consegnato a tutti i lavoratori,
per rendicontare le spettanze liquidate in virtù di un rapporto di lavoro, indicando le ritenute operate.
Il nuovo cedolino spetta ai lavoratori subordinati, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in
partecipazione con apporto lavorativo.
Esso deve essere consegnato entro tre giorni dal momento in cui viene corrisposta al lavoratore la relativa
somma o, in alternativa, entro tre giorni dal termine ultimo per l’elaborazione del libro unico, e il formato potrà
essere di tipo informatico, perché la consegna può avvenire anche in modalità telematica.
Chi viola l’obbligo di consegna del nuovo prospetto sarà punito con la sanzione amministrativa da 125 a 770 euro,
mentre la mancata conservazione del libro unico per la durata di cinque anni dalla data dell’ultima registrazione
costerà da 100 a 600 euro.
SINTESI DELLA LETTERA PRESENTATA DAL GOVERNO ALL’U.E. IN MATERIA DI LICENZIAMENTI
Il nostro Governo, nella lunga lettera presentata dal presidente del Consiglio dei ministri all’U.E in data 26
ottobre, tra i vari interventi già illustrati nel “flash n° 16 “ era contenuto anche una nuova regolamentazione dei
licenziamenti che – salvo stravolgimenti “dell’ultima ora” - entro il mese “ maggio 2012 “ verrà definita con una
nuova regolazione dei licenziamenti per motivi economici. La riforma dovrebbe consistere in un allentamento
della disciplina dell’articolo 18 (dello Statuto dei lavoratori), che oggi garantisce la stabilità sul posto di lavoro,
obbligando l’impresa a reintegrare il lavoratore che sia stato illegittimamente licenziato.
La riforma dovrebbe interessare i licenziamenti che saranno più facili per i neo assunti, relativi a nuove iniziative
imprenditoriali. La riforma non dovrebbe toccare i lavoratori già in forza, che conserveranno il loro diritto alla
stabilità sul posto di lavoro.i
Dovrebbe essere disapplicato l’articolo 18 alle assunzioni effettuate in vista di uno specifico e nuovo piano
industriale.
l’amministratore
57
Problemi del lavoro
CONGEDI, ASPETTATIVE E PERMESSI DI MATERNITÀ/PATERNITÀ: ALCUNE NOVITÀ
Con la circolare n. 139 del 27 ottobre 2011, l’INPS comunica l’emanazione del D. Lgs. n. 119/2011 di
riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, in attuazione della legge n. 183/2010.
Il Decreto contiene alcune novità in ambito di congedi, aspettative e permessi riconosciuti a lavoratrici/tori
dipendenti in occasione della maternità/paternità.
L’inps a tal proposito ha chiarito affermando che:
1. in relazione alla facoltà della lavoratrice di riprendere l’attività lavorativa, previa certificazione del
ginecologo dipendente o convenzionato con il SSN, in caso di fruizione del congedo di maternità in
conseguenza all’interruzione della gravidanza successiva al 180° giorno, l’Istituto ha precisato che il
diritto alla relativa indennità viene meno a decorrere dalla data di ripresa dell’attività lavorativa;
2. Per i riposi giornalieri per allattamento in caso di adozione e affidamento, il D.Lgs n. 119/2011 opera,
una correzione meramente formale, riferendone la fruizione al primo anno dall’ingresso del minore nella
famiglia anziché al suo primo anno di vita (tale soluzione era peraltro già operativa alla luce della
sentenza della Corte Costituzionale 9 aprile 2003, n.104).
CON LA NUOVA LEGGE SULLA STABILITA’ (N° 183/2011) AUMENTANO – DAL 2012 – I CONTRIBUTI ALLA GESTIONE SEPARATA
AUMENTANO DI UN PUNTO
La legge n° 183 del 12 novembre 2011 ha stabilito l’incremento di un punto percentuale dell’aliquota contributiva
per gli iscritti alla gestione separata INPS, pertanto dal 1.1.2012 le aliquote saranno così suddivise:
NON ISCRITTI AD UN’ALTRA
GESTIONE PREVIDENZIALE
OBBLIGATORIA NÈ
PENSIONATI
ISCRITTI AD UN’ALTRA
GESTIONE PREVIDENZIALE
OBBLIGATORIA
O PENSIONATI
Aliquote
previdenziali
Contributo
assistenziale
27% fino al massimale che
verrà stabilito per il 2012
18% fino al massimale che
verrà stabilito per il 2012
0,72%
NO
Contribuzione
totale
27,72% fino al massimale che
verrà stabilito per il 2012
18% fino al massimale che
verrà stabilito per il 2012
Nei confronti dei lavoratori iscritti alla gestione separata, i contributi dovuti sono ripartiti:
1. per 1/3, a carico del lavoratore, ovvero 24%;
2. per 2/3, a carico del committente, ovvero 18,48.
NOTA DELL’INAIL IN MERITO ALL’INFORTUNIO (IN ITINERE) OCCORSO CON UNA BICICLETTA DEL SERVIZIO “BIKESHARING”
L’Inail con la nota n° 8476 del 7 novembre 2011 si sottolinea, che l’ente potrà provvedere al risarcimento
dell’infortunio a condizione che l’utilizzo del mezzo proprio risulti necessario per mancanza di mezzi pubblici di
trasporto oppure nel caso in cui i mezzi pubblici non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro anche
se per eccessiva gravosità o perché disagevoli, o per la non percorribilità a piedi del tragitto, considerata la
distanza tra l’abitazione ed il luogo di lavoro.
La nota chiarisce che il principio è valido sia per i possessori di bicicletta sia dei fruitori del servizio di bikesharing. Al riguardo dell’indennizzabilità degli infortuni avvenuti utilizzando il servizio di bike-sharing, va precisato
che tale servizio, sebbene promosso e gestito dalle amministrazioni locali ai fini del decongestionamento del
traffico e, quindi dell’inquinamento ambientale, non può, tuttavia, essere assimilato al mezzo pubblico di servizio.
58
l’amministratore
Problemi del lavoro
Infine si precisa, nella nota, che se l’incidente si verifica su pista ciclabile o zona interdetta al traffico, ai fini del
risarcimento da parte dell’Istituto non occorrono questi presupposti.
PER I LAVORATORI DOMESTICI SI POTRA’ CONSULTARE “ON LINE” L’ESTRATTO CONTO CONTRIBUTIVO
L’INPS con il messaggio n. 21009 del 07.11.2011,ha reso noto che nell’ambito dei servizi che l’Istituto mette a
disposizione del cittadino, per la gestione del rapporto di lavoro domestico è stato realizzato una nuova sezione
per la consultazione dell’estratto contributivo. Il servizio è disponibile sul sito internet dell’Istituto www.inps.it, nella
sezione SERVIZI ONLINE attraverso il seguente percorso:
Al servizio del cittadino
§ Autenticazione con PIN/Autenticazione con CNS
§ Servizi rapporto di lavoro domestico
§ Estratto contributivo.
Una volta effettuato l’accesso, il servizio mette a disposizione l’elenco dei rapporti di lavoro sia attivi che cessati,
relativi agli ultimi cinque anni, dei quali il datore di lavoro può selezionare il rapporto per il quale visualizzare
l’estratto conto. Infine, l’Istituto precisa che il servizio mette a disposizione l’elenco dei rapporti di lavoro sia attivi
che cessati, relativi agli ultimi cinque anni, dai quali il datore di lavoro può selezionare il rapporto per il quale
visualizzare l’estratto conto.
INIZIATIVA DELL’INPS VOLTA A SISTEMARE LE VARIE POSIZIONI DELLA GESTIONE DOMESTICI RIMASTI IN SOSPESO
Con messaggio n.21381 dell’11/11/2011, l’Inps comunica che dal mese di ottobre 2011 ha iniziato ad inviare delle
lettere ai datori di lavoro domestico che, nonostante abbiano sempre versato regolarmente i contributi, a partire
da un determinato periodo non hanno più effettuato alcun pagamento e coloro i cui pagamenti presentano delle
discontinuità prima di cessare. Più precisamente asserisce che “….coloro che nonostante abbiano sempre versato
regolarmente i contributi, a partire da un determinato periodo non hanno più effettuato alcun pagamento e coloro i
cui pagamenti presentano delle discontinuità prima d i cessare.” Pertanto l’INPS sta contattando i datori di lavoro
che a sua volta vengono invitati ad effettuare la comunicazione della cessazione, oppure a comunicare l’avvenuto
pagamento di trimestri risultanti scoperti o eventuali motivi che abbiano giustificato la sospensione dell’obbligo
contributivo (permessi n on retribuiti, maternità...). Se Il datore di lavoro oppure l’ex datore di lavoro non risponde
entro 30 giorni dal ricevimento della lettera, l’INPS provvederà a calcolare i contributi dovuti comprensivi degli
oneri aggiuntivi.
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEL LAVOR SULL’APPRENDISTATO E PERIODO TRANSITORIO
Il Ministero del Lavoro, nella Circolare n. 29/2011, ha pubblicato ha trattato la disciplina del regime transitorio ed
il nuovo regime sanzionatorio in materia di apprendistato.
Con particolare riferimento al regime transitorio, la circolare accoglie una serie di indicazioni che Confindustria
aveva ritenuto opportuno portare all’attenzione del Ministero, tra le quali la inapplicabilità della nuova disciplina
dell’apprendistato professionalizzante, fino al termine del periodo transitorio, ove non siano contestualmente
intervenute, in materia, sia la nuova disciplina regionale che quella di contratto collettivo.Infatti, fino al 25 aprile
2012, ove non siano intervenute disposizioni regionali o contrattuali a regolare la materia, trovano applicazione le
regole normative e contrattuali precedenti all’entrata in vigore del nuovo Testo unico sull’apprendistato. Il Ministero
fornisce inoltre chiarimenti in merito al nuovo apprendistato per i lavoratori in mobilità e in merito all’apparato
sanzionatorio.
APPROVATA LA LEGGE DI STABILITA’ (L.183/2011)
Sono molteplici le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori previste nel nostro ordinamento; questa sarà
una breve guida al panorama delle assunzioni agevolate, tenendo comunque in considerazione che accanto
alle disposizioni nazionali, ci sono norme di carattere regionale o, anche provinciali, con un quadro complessivo,
l’amministratore
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Problemi del lavoro
particolarmente eterogeneo.
Il fine ultimo della normativa sulle assunzioni agevolate è quello di determinare un incremento dell’occupazione;
1. vi sono agevolazioni concesse in relazione alla stipula di un determinato contratto (apprendistato, Il
contratto in questione si rileva molto conveniente per entrambe le parti. Contributi ridotti al 10%, o nulli,
e qualifiche utili al percorso di carriera, solo due delle tante note positive; contratto di inserimento e/o
reinserimento, contratti di formazione e lavoro);
2. oppure agevolazioni per l’assunzione di particolari categorie di soggetti (disabili- a tal riguardo si
potrà ricorrerer alla forma di telelavoro verranno estese alle possibilità cui far ricorso per l’inserimento in
azienda dei disabili e per il rispetto delle norme che regolano il collocamento obbligatorio; dirigenti);
3. agevolazioni per le assunzioni effettuate per sostituire lavoratrici e/o lavoratori in congedo parentale;
4. agevolazioni contributive per la ricollocazione di lavoratori in cassa integrazione, disoccupati, in
mobilità;
5. agevolazioni per l’assunzione di over 50.
Gli interpelli al Ministero
(il testo integrale è a disposizione)
Il ministero ha risposto in data 11 novembre 2011 a diverse ISTANZE D’INTERPELLO, tra queste si
segnalano i seguenti interventi da parte della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali:
Interpello n. 42 (chiarimenti sulla spettanza dell’indennità di malattia agli amministratori di s.r.l.)
Nella risposta il dicastero è intervenuto circa la spettanza dell’indennità di malattia per gli amministratori di s.r.l.
iscritti all’INPS presso la gestione separata.
A tale riguardo il Welfare, con l’interpello in esame ha chiarito che “la tutela della malattia è estesa - così come,
per le medesime argomentazioni, la tutela della maternità e dell’assegno al nucleo familiare - a tutti gli iscritti alla
Gestione separata, con la sola esclusione di coloro i quali siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria
e dei pensionati.”
Interpello n. 46 (prestazione di lavoro intermittente da parte di un “commesso di negozio”)
Nella risposta, al quesito avanzato dalla Confindustria, si legge che la figura del “commesso di negozio” prevista
dal punto 14 del R.D. n. 2657/1923, possa rientrare quella di “addetto alle vendite”. Più precisamente il Ministero,
dopo aver preventivamente inquadrato le due figure, afferma la sostanziale equiparabilità tra le due figure: il
lavoro intermittente è, quindi, applicabile anche nei confronti della figura di “addetto alle vendite”, in quanto s i
presuppone che questa rientri nella più generica attività di “commesso di negozio.
Sentenze in pillole
NON E’ FAVOREGGIAMENTO PERSONALE DICHIARARE IL FALSO PER NON PERDERE IL POSTO DI LAVORO
La sentenza della Corte di Cassazione n. 37398 del 17/10/2011 ha riguardato il caso di un lavoratore che si
infortuna e i suoi colleghi negano alla Polizia giudiziaria di averlo visto lavorare in cantiere. Nel caso di specie,
un lavoratore si infortuna e i suoi colleghi negano alla Polizia giudiziaria di averlo visto lavorare in cantiere. Una
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l’amministratore
Problemi del lavoro
volta venuta a galla la verità, i lavoratori sono incriminati per favoreggiamento. In primo grado vengono assolti,
ma la Corte d’appello li condanna. Questi ricorrono in Cassazione. Nella sentenza i giudici del S.C., ribadiscono
il principio secondo cui, per applicare correttamente la disposizione, occorre comparare gli interessi che si
fronteggiano. In questo caso, da un lato c’è l’interresse dello Stato a punire fatti di favoreggiamento personale,
dall’altro, l’interesse dell’individuo. Quando tale ultimo interesse risulti essere di libertà, vale la regola di non
punibilità. In conclusione Certamente questo non costituisce un via libera a dichiarare il falso per aiutare il datore,
ma una sorta di comprensione verso chi lo fa per salvaguardare la propria libertà personale.
DEFINIRE UN COLLEGA “ROMPISCATOLE” E’ REATO
La corte di Cassazione con sentenza n° 24581 del 2011 ha accolto il ricorso di una docente contro il verdetto
d’appello che aveva assolto il preside condannato in primo grado per ingiuria. I giudici della quinta sezione penale
della Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da una insegnante contro la sentenza d’appello che aveva
assolto il preside di una scuola di Gaeta, condannato in primo grado a un mese per ingiuria ai suoi danni. Infatti la
Suprema Corte ha dato ragione alla professoressa perchè in ordine alle espressioni contestate “….si richiedeva
un’attenta valutazione al fine di chiedersi se la prima di esse non richiamasse, col suo contenuto allusivo, altre
locuzioni ben più volgari e non comunicasse una nota di disprezzo per il decoro della destinataria; e se la seconda
non si indirizzasse all’umiliazione della persona cui si riferiva, così finendo per raggiungere a sua volta un risultato
lesivo ben eccedente i limiti del diritto di critica”.
COLF: CONTRIBUZIONE FIGURATIVA PER MATERNITÀ OBBLIGATORIA ANCHE IN ASSENZA DI TUTELA ASSICURATIVA.
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22895 del 4 novembre 2011, ha fornito chiarimenti in relazione
al riconoscimento dei contributi figurativi da parte dell’INPS nei confronti della colf per i periodi di astensione
obbligatoria per maternità.
Nello specifico, la Suprema Corte ha sottolineato come il D.Lgs n. 564/1996 riconosca il diritto all’accredito
figurativo nei confronti della colf per i periodi di astensione obbligatoria per maternità, nonostante al momento
della nascita del bambino non esistesse ancora la tutela previdenziale nei confronti di detta categoria.
Preme evidenziare, tuttavia, che il diritto all’accredito può riguardare solo rapporti di lavoro ancora in essere
e comunque dopo il 1994; ciò significa che in presenza di lavoratrici le quali già beneficino del trattamento
pensionistico l’accredito figurativo non sarà riconosciuto.
NON SI CONSIDERA INFORTUNIO “IN ITINERE“ L’INCIDENTE FD’AUTO SUBITO SE C’E’ IL TRASPORTO PUBBLICO
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22759 del 3 novembre 2011, ha sancito il principio in base al quale
non è considerabile infortunio in itinere quello occorso al lavoratore, che scelga di andare al lavoro con la propria
autovettura pur in presenza di servizio pubblico.
Nello specifico, la Suprema Corte chiarisce che ai fini della configurabilità dell’infortunio in itinere, la scelta del
lavoratore di utilizzare un mezzo di trasporto privato, debba essere legata all’assenza di servizio pubblico che
sia idoneo a coprire il tragitto casa lavoro. Il fatto che la corsa pubblica si collochi in orari “scomodi” al lavoratore
non può essere considerata motivazione sufficiente ad invocare legittimamente l’infortunio in itinere a seguito di
un eventuale incidente.
SPETTA L’INDENNITA’ DI TRASFERTA ANCHE SE LA VARIAZIONE NON COMPORTA IL MUTAMENTO DELLA RESIDENZA
La Corte di Cassazione, con sentenza nr. 22695 del 2 novembre 2011 si è pronunciata sulla disciplina del
trasferimento del lavoratore. Il trasferimento si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione
della prestazione, normalmente da una unità produttiva ad un’altra, ossia da un’articolazione autonoma dell’azienda
ad un’altra pertanto il lavoratore trasferito ha diritto all’indennità di trasferta nel caso di trasferimento del
luogo di svolgimento della prestazione di lavoro anche senza un mutamento di residenza da parte del
prestatore e della sua famiglia.
Il caso ha riguardato un dipendente delle società Autostrade della Liguria che era stato trasferito da un posto di
l’amministratore
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Problemi del lavoro
lavoro ad un altro senza il necessario preavviso e, soprattutto senza che gli venisse riconosciuta l’indennità
di trasferimento.
La Corte ha stabilito che si configura il trasferimento del lavoratore anche senza il cambiamento della residenza,
quando il cambiamento del luogo di esecuzione del lavoro comporti a lui ed alla sua famiglia disagi apprezzabili
e che quindi necessitano di essere indennizzati in quanto meritevoli di tutela.
E’ LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO – PER GIUSTA CAUSA – SE IL DIPENDENTE VIOLA L’OBBLIGO DELLA FEDELTA’
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22693 del 2 novembre 2011, ha sancito la legittimità del
licenziamento per giusta causa nei confronti del dipendente, che ha taciuto al datore di lavoro di essere socio
dell’impresa, diventata la migliore fornitrice dell’azienda per la quale egli stesso lavora.
Più precisamente, la Suprema Corte ha sottolineato che non ha alcuna rilevanza il fatto che il lavoratore si sia
limitato a segnalare ai propri superiori le offerte di materiale e servizi informatici provenienti dall’azienda di cui era
socio accomandatario, non trattando in prima persona gli affari in conflitto di interessi. Infatti, il dipendente, non
rivelando la sua partecipazione societaria, ha violato l’obbligo di fedeltà verso il datore di lavoro e la sanzione nei
confronti di chi consegue indebiti vantaggi dalla trattazione di affari d’ufficio è il licenziamento per giusta causa.
E’ LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO PER CHI S’IMPOSSESSA DEL MATERIALE DELL’AZIENDA
Con la Sentenza n. 22692 del 2 novembre 2011, la Corte di Cassazione è intervenuta in merito alla legittimità
del licenziamento di un dipendente a seguito di un solo esiguo furto di beni aziendali.
L’ormai ex dipendente aveva sostenuto in giudizio che il provvedimento disciplinare del licenziamento era
sproporzionato rispetto all’illecito commesso.
La Suprema Corte ha però confermato la legittimità del licenziamento in quanto la proporzionalità della sanzione
non va valutata solo in relazione al danno economico arrecato al datore, ma “possono riguardare sia il grado di
responsabilità collegato alle mansioni affidate al lavoratore, (..) sia l’incidenza dei fatti sulla permanenza del
vincolo fiduciario che caratterizza lo specifico rapporto di lavoro…”
SPETTANO LE DIFFERENZE RETRIBUTIVE AL LAVORATORE IN VIRTU’ DELLA MANSIONI SUPERIORI SVOLTE
La Corte di Cassazione con la sentenza N° 22438 del 27 ottobre 2011 ha precisato che al lavoratore vanno
versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione.
La Corte di cassazione con la sentenza in oggetto accoglie il ricorso del direttore di un carcere che aveva,
di fatto, svolto per oltre cinque anni un ruolo dirigenziale pur essendo inquadrato come funzionario. La Corte
d’appello, ribaltando la sentenza di primo grado, rigettava la domanda del funzionario, in quanto, la qualifica
dirigenziale non poteva considerarsi superiore a quella di funzionario, essendo due ruoli assolutamente
differenti e quindi, di status diverso.
Secondo gli Ermellini invece, quello di cui si discute “non è l’attribuzione della qualifica dirigenziale ma, il diritto
al pagamento delle differenze retributive per l’espletamento delle mansioni dirigenziali ad opera di un funzionario
di area C3”.
PRONTEZZA DEL LICENZIAMENTO IN CASO DI SCADENZA DEL PERIODO DI COMPORTO
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n° 23423 del 10 novembre 2011, ha ribadito un principio già consolidato.
Nello specifico la sentenza in esame sottolinea l’illegittimità del licenziamento comminato dal datore di lavoro per
superamento del periodo di comporto nei confronti del lavoratore qualora non sia risultato tempestivo.
In aggiunta la Suprema Corte ammette come motivazione dell’illegittimità, oltre al decorso del tempo, la scelta
del datore di lavoro di concedere giorni di ferie al lavoratore prima di procedere al recesso. Infatti sia l’eccessiva
attesa che le ferie, rappresentano un implicito comportamento dell’imprenditore che rende la strada verso il
licenziamento impervia e talvolta del tutto impercorribili.
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l’amministratore
Problemi del lavoro
INDENNITA’ DI FESTIVITA’ CADENTE IN DOMENICA SPETTA SOLO SE PREVISTA DAL CCLN
La Sentenza n.24346 del 18 novembre 2011 della Corte di Cassazione stabilisce che in caso di prestazione
lavorativa effettuata in un giorno di festività nazionale cadente di domenica, al dipendente spetta solo la
retribuzione, e non ulteriore aliquota giornaliera. In particolare, la Suprema Corte ha specificato che l’eventuale
trattamento aggiuntivo spettante ai dipendenti non è previsto per legge, ma, se previsto, dal contratto collettivo
applicato.
SE IL LICENZIAMENTO E’ COMMINATO DURANTE IL PERIODO DI REPERIBILITA’ E’ ILLEGITTIMO
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23063 del 7 novembre 2011, ha osservato che deve essere
considerato illegittimo il licenziamento del lavoratore che venga trovato positivo all’alcol test durante il periodo di
reperibilità.
La Suprema Corte a sostegno della scelta operata sottolinea due fondamentali aspetti:
1. il primo è legato al fatto che lo stato di ebbrezza durante il turno di reperibilità non può essere equiparato
allo stato di manifesta ubriachezza nelle ore di lavoro;
2. la seconda sottolineatura è quella che, indipendentemente dal livello di alcol nel sangue rilevato, non
possono essere considerati allo stesso modo il periodo di reperibilità e l’effettiva prestazione lavorativa.
APPRENDISTATO: LA PROVA INCOMBE ALL’AZIENDA
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22901 del 4 novembre 2011, ha chiarito due principi di fondamentale
importanza in materia di apprendistato.
Nello specifico la Suprema Corte ha sottolineato non sono sufficienti a giustificare la formazione impartita
all’apprendista le generiche istruzioni fornite alla generalità dei lavoratori o alla totalità degli apprendisti, essendo
invece necessario provare l’avvenuta specifica formazione che legittimi la genuinità del rapporto di apprendistato.
Così la Corte di Cassazione in sentenza n. 22901/2011. La Corte d’Appello respingeva il gravame svolto da una
s.r.l. contro la sentenza di primo grado che aveva rigettato le opposizioni avverso le cartelle esattoriali con cui era
stato ingiunto il pagamento delle somme ivi indicate per omissione contributiva.
PROROGA DEL CONTRATTO A TERMINE MOTIVATA
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5020 del 25 ottobre 2011, ha affermato che se un’impresa assume
un lavoratore a tempo determinato per ragioni sostitutive, tale motivazione è valida anche se cambia la ragione
dell’assenza del lavoratore. Inoltre, il termine può coincidere con la fine dell’assenza senza dover essere
individuato con una data fissa
Trattando in questo caso della stipula di un contratto a termine avvenuto per sostituire una dipendente in maternità,
il giudice ha sancito quanto segue:
- nel caso in cui la ragione della sostituzione muta (nella specie la lavoratrice sostituita non ha più fruito
del congedo di maternità ma di un periodo di ferie), la causale della sostituzione rimane legittima anche
con riferimento al periodo di ferie, in quanto ciò che rileva è l’assenza dal lavoro della dipendente;
- la fissazione della data di cessazione del contratto può avvenire indicando un giorno determinato (quindi una
data) ovvero determinabile (rimane incerto il giorno preciso), identificato dal verificarsi di uno specifico evento;
- l’eventuale proroga del contratto a termine richiede che l’azienda specifichi la ragione oggettiva di tale
prolungamento.
PER I DOMESTICI IL PERIODO DI MATERNITA’ DURANTE IL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA E’ UTILE AI FINI
PENSIONISTICI
La Suprema Corte con sentenza n° 22895 del 4 novembre 2011ha confermato il principio secondo il quale, i periodi
corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità delle lavoratrici domestiche e a domicilio, verificatisi al di
fuori del rapporto di lavoro, devono essere accreditati in modo figurativo ai fini pensionistici, anche se la maternità
è intervenuta in epoca in cui non esisteva ancora la tutela previdenziale in favore di tali categorie di lavoratrici.
E’ GIUSTO L’INDENNIZZO NEI CONTRATTI A TERMINE
La Corte Costituzionale, con Sentenza n. 303 del 9 novembre 2011, si è pronunciata sui limiti di indennizzo a
carico del datore di lavoro introdotti dal collegato lavoro Legge 183/2010 (art. 32, commi 5 - 7, tra un minimo di
l’amministratore
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Problemi del lavoro
2,5 ed un massimo di 12 mensilità), nel caso di conversione a tempo indeterminato di un precedente contratto
a termine per i contratti a termine. In particolare la Corte ha chiarito che l’indennità sostitutiva va ad integrare
la garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato e che
un sistema analogo vige anche per l’ipotesi di licenziamento intimato senza giustificazione in regime di tutela
obbligatoria. Al datore di lavoro assicura la predeterminazione del risarcimento del danno dovuto per il periodo che
intercorre dalla data d’interruzione del rapporto fino a quella dell’accertamento giudiziale del diritto del lavoratore
al riconoscimento della durata indeterminata di esso.
Una risposta in pillole
Domanda
Vorrei sapere quali sono le clausole da inserire in un contratto part time “misto” in quanto basato su una prestazione
ridotta per 5 giorni alla settimana, tranne nei mesi estivi in cui per 2 mesi variabili ogni anno non c’é attività per
esigenze del lavoratore?
Risposta
Il caso che si presenta è quello di un part time in parte orizzontale e in parte verticale stipulabile direttamente tra
le parti in quanto la modifica introdotta dal D.Lgs. 100/2001 non richiede più la preventiva previsione dal parte
dei contratti collettivi. Si tratta però anche di un contratto part time con clausola elastica anche se concepita per
l’interesse del lavoratore. Il problema é infatti in questo caso dare certezza al datore di lavoro circa le modalità di
collocazione temporale della prestazione. Il contratto deve quindi regolamentare tale fattispecie con il consenso
del datore di lavoro.
Domanda
Un’addetta alle pulizie – di un condominio da me amministrato - ha prodotto un certificato di gravidanza, ove
si attesta che la lavoratrice, svolgendo attività a rischio e trovandosi lo stesso condominio nell’impossibilità
di adibire la stessa ad altre mansioni, viene inviata lo stesso giorno richiesta di emissione di provvedimento
autorizzativo all’astensione anticipata per maternità alla Direzione Provinciale del Lavoro. La lavoratrice viene
immediatamente sospesa dal servizio. La D. P.L. autorizza l’astensione anticipata per maternità, però tra la data
in cui è stata sospesa la lavoratrice e la data di inizio della astensione anticipata per maternità ci sono 10 giorni
di differenza. Le chiedo di chi sono a carico questi 10 giorni, se vanno pagati come ferie, oppure sono 10 giorni
che devono essere pagati a carico dell’Ente. Peraltro la Direzione Lavoro asserisce che ha 7 giorni di tempo per
emettere il provvedimento.
Risposta
Se il periodo interessato non può essere coperto da certificato di malattia, si ritiene che lo stesso debba essere
retribuito con onere interamente a carico dell’azienda.
Domanda
Presso la nostra struttura occupiamo degli stagisti desidero sapere se rimborsi spesa si possono considerare
«stipendi» per gli stagisti. Qual è la differenza con una retribuzione vera e propria?
Risposta
Gli stage o tirocini formativi e di orientamento sono disciplinati dall’art. 18 della legge 196/1997 e dal DM
142/1998 per realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro e agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro. Il rapporto che si instaura tra il soggetto ospitante (pubblico o privato)
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l’amministratore
Problemi del lavoro
e il soggetto ospitato (stagista), non costituisce - detta specificatamente l’art.1 del DM 142/1998 - rapporto
di lavoro subordinato. Quindi non si potrà mai parlare di «stipendi» o di «retribuzione», ma esclusivamente di
somme che vengono corrisposte al tirocinante a titolo di rimborsi spese, borsa di studio o di assegno, premio o
sussidio per fini di studio o di addestramento professionale.
Una nota
A proposito… di questo momento storico
L’ISTAT afferma, in sintesi, che tra i maggiori motivi dello scoraggiamento di chi non riesce a trovare lavoro, il
fatto di essere troppo giovane o troppo vecchio, la convinzione di non avere le professionalità richieste o che non
esistano occasioni di impiego nel mercato del lavoro locale, infatti in Italia i disoccupati sono 2,7 milioni, il triplo
della media europea. Il 42% dei senza lavoro è talmente scoraggiato da essere convinto di non poter mai trovare
un impiego.
Il fenomeno dello scoraggiamento interessa, in egual misura, uomini e donne, tanto che molti si arrendono e
smettono di cercare qualsiasi tipo di proposta lavorativa.
Occorre intervenire su queste gravi contraddizioni, con una politica che si preoccupi di incentivare la crescita del
Paese e di perseguire l’obiettivo dell’equità sociale.
Bisogna inoltre affrontare il tema della crescita, mettendo al centro il reperimento di risorse attraverso l’adozione
di una imposta patrimoniale, e quello dell’occupazione a partire da quella giovanile che va assunta come priorità.
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l’amministratore
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Problemi del lavoro
LA NOVITÀ APPORTATA DALLA LEGGE
IN MATERIA DI APPRENDISTATO
Vincenzo Di Domenico
Con la pubblicazione in G.U. del 12 novembre della Legge 183.2011, che porta alcune novità legate
allo sviluppo oltre che alla correzione dei conti. Tra le novità apportate che potrebbe interessare i
datori di lavoro, sia in termini di incentivi che di flessibilità si evidenzia:
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L’APPRENDISTATO
Per quanto riguarda l’apprendistato è stato previsto la possibilità di non pagare nessun contributo in
favore di chi assume apprendisti a decorrere dal 1 gennaio 2012.
IN COSA CONSISTE
L’incentivo consiste nell’azzeramento della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro
(sgravio contributivo pari al 100% ) ovvero che sarà pari a zero per i periodi contributivi maturati
nei primi tre anni di contratto.
TIPOLOGIA DI GIOVANI A CUI SI RIVOLGE
L’agevolazione è rivolta esclusivamente alle aziende che occupano un numero di dipendenti pari
o inferiore a nove, per le altre continuerà ad applicarsi l’aliquota ridotta del 10%.
Tale agevolazione è volta al fine di favorire l’occupazione giovanile,ovvero :
a tutti coloro che instaurano un contratto di apprendistato rivolto a giovani dai 15 ai 25 anni di
età che vogliano conseguire un titolo di studio o una qualifica;
a tutti coloro che abbiano un età compresa tra i 18 e i 29 anni che vogliano acquisire una
qualifica professionale nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante o conseguire
un master o un dottorato di ricerca o svolgere la pratica professionale nell’ambito
dell’apprendistato di alta formazione.
La contribuzione a carico del lavoratore resta, invece, sempre pari a 5,84%.
PRECISAZIONE
Nella stesura dell’articolo relativo all’abbattimento della percentuale contributiva spettante a chi
assume personale apprendista, il legislatore ha usato il termine “sgravio” pertanto – come affermato
dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Modena – “…sembrerebbe far presumere, attendere un
chiarimento amministrativo del Ministero del Lavoro e dell’INPS, in quanto il l’estensore della norma
di legge forse abbia voluto effettuare un cambio di indirizzo rispetto a quanto sostenuto nel 2008
quando si sostenne che la contribuzione di riferimento degli apprendisti fosse il frutto di una politica
finalizzata a favorire l’occupazione giovanile, a prescindere dalle agevolazioni previste per altre
assunzioni ove è richiesto il DURC e l’applicazione economica e normativa del CCNL e, se esistente,
della contrattazione di secondo livello …” .
DURATA
Lo sgravio contributivo avrà una durata limitata nel tempo, e sarà operativo per i contratti stipulati
successivamente al 1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 e sarà valido per i primi tre anni
di contratto. Per gli anni successivi si applicherà l’aliquota del 10%.
IN EVIDENZA
Il nuovo testo unico sull’apprendistato entrato in vigore il 25 ottobre 2011 riconosce anche il diritto al
mantenimento dei benefici contributivi e previdenziali e assistenziali anche per l’anno successivo al
termine del periodo di apprendistato, in caso di conferma in servizio del lavoratore.
La riforma è costruita intorno ad alcune linee guida innovative: tra queste, la identificazione in
un’unica norma delle disposizioni generali regolanti la materia, la definizione dell’apprendistato quale
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l’amministratore
Problemi del lavoro
contratto di lavoro a tempo indeterminato, finalizzato all’occupazione e alla formazione dei giovani;
VANTAGGI ULTERIORI
Il vantaggio è rappresentato dall’inserimento in azienda di giovani lavoratori in quanto oltre ai
contributi previsti dalla legge di stabilità per il 2012, vi sono una serie di benefici di natura economica
e normativa quali :
la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello di
destinazione finale;
possibilità di formalizzare il piano formativo individuale entro TRENTA giorni dalla data di
stipulazione del contratto ;
l’esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico ai fini dell’applicazione delle norme
lavoristiche;
la possibilità di estendere - questa tipologia di contratto di apprendistato – a tutti coloro che
risultano iscritti nelle liste di mobilità, senza limiti di età, con il preciso scopo di fornire
loro una qualificazione o riqualificazione professionale
possibilità di stipulare contratti di apprendistato professionalizzante, anche a tempo
determinato, per tutti i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali.
CONFRONTO COSTI:
A) applicando l’aliquota del 10% in vigore per i “vecchi apprendisti”
B) Applicando la NUOVA disposizione di legge (di cui sopra descritta) all’apprendistato
l’amministratore
67
Filo diretto
Il Centro Studi risponde
Tabelle millesimali
A seguito della sentenza 18477
del 09/08/2010, relativa all’approvazione delle tabelle millesimali, viene richiesto da parte di
alcuni Condomini amministrati,
dove in più occasioni è stato discusso il problema dei millesimi
ritenuti non corretti per le quote
addebitate (in particolare ai negozi) in misura ritenuta eccessiva
dai proprietari, dove non si è mai
riusciti a giungere ad una modifica delle tabelle “contrattuali”, di
poter discutere nuovamente il
problema ed approvarlo a maggioranza.
Si chiede di sapere se è corretto
procedere con una delibera a
maggioranza (500 MM a favore
e maggioranza dei presenti) per
l’approvazione di una nuova
tabella millesimale predisposta da
parte di un tecnico?
Risponde l’avv.
Marina Figini
La sentenza delle Sezioni Unite
68
da Lei citata, n. 18477 del 9 agosto 2010, ha stabilito il principio
per il quale le tabelle millesimali
non devono essere approvate con
il consenso unanime dei condomini essendo sufficiente la maggioranza di cui all’art. 1136, 2°
comma c.c., (ossia la maggioranza
degli intervenuti che rappresenti
almeno la metà del valore dell’edificio) a meno che non contengano disposizioni in deroga alla
legge, ossia non esista la “diversa
convenzione” di cui all’art. 1123,
1° comma c.c.
Con tale principio le Sezioni Unite
hanno ribaltato il precedente, prevalente e costante, orientamento
della stessa Suprema Corte, in
forza del quale la deliberazione di
approvazione delle tabelle adottata a maggioranza era considerata
affetta da nullità.
Dunque ora è da ritenere legittima la modifica, approvata con
la suindicata maggioranza, di
tabelle millesimali preesistenti
anche se allegate e/o contenute in
un regolamento contrattuale; ciò
vale, peraltro, solo nel caso in cui
le tabelle, sia quelle precedenti
sia quelle nuove non contengano deroghe alla normativa del
codice civile: in tal caso sarebbe
infatti necessaria la unanimità dei
consensi di tutti i partecipanti al
l’amministratore
condominio.
Assunta una delibera come sopra,
i condomini dissenzienti potrebbero impugnare la delibera stessa,
nel termine di 30 giorni, facendo
valere motivi di “annullabilità”
della medesima (ad es. difetto di
quorum) ma non di nullità, rientrando, dopo la citata sentenza
Sezioni Unite, nella competenza
dell’assemblea la materia della
approvazione e della modifica
delle tabelle millesimali.
Il giudizio di impugnazione ex
art. 1137 c.c., che si propone nei
confronti del Condominio in persona dell’Amministratore, il quale ultimo viene citato in giudizio
in tale sua veste, ha per oggetto
solo la declaratoria di nullità della
delibera assembleare impugnata,
e non la sua sostituzione da parte
del giudice, né tanto meno la sostituzione della tabella impugnata
con un’altra.
Solo se il giudice ne ravvisa la
fondatezza, può essere accolta
alla prima udienza di causa la domanda, che va formulata dal condomino che impugna la delibera,
di “sospensione” di esecutività
della delibera stessa.
Diversamente, la delibera resta
valida e come tale ad essa va
data esecuzione, fatto salvo il suo
annullamento ad esito finale del
giudizio.
Filo diretto
Indipendentemente dalla impugnazione della delibera, resta
comunque sempre salva, senza
limiti di tempo, l’azione di revisione giudiziaria disciplinata
dall’art, 69 disposizioni attuazione codice civile.
Il giudizio di revisione ex art.
69 disp. att. c.c. ha per oggetto
la domanda di sostituzione della
tabella esistente con un’altra
tabella, che normalmente viene
redatta da Consulente Tecnico
d’Ufficio il quale deve verificare
la sussistenza dei motivi indicati
dall’art. 69 disp. att. c.c. sussistenza di un errore (oggettivo) e/o
mutate condizioni di una parte
dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani,
di espropriazione parziale o di
innovazioni di vasta portata, che
abbiano notevolmente alterato il
rapporto originario tra i valori dei
singoli piani o porzioni di piano.
La sentenza con la quale il Tribunale accoglie la domanda di
revisione della tabella, ha natura
costitutiva: ciò significa che fino
al momento in cui la sentenza
che impone la nuova tabella non
passa in giudicato (ossia non
viene appellata, oppure non passa
in giudicato anche la sentenza
di appello) la ”vecchia” tabella
rimane valida, anche se viziata e
palesemente incongrua (Cassazione n. 15094 del 22.01.1000, n.
7696 dell’8.09.1994).
Adeguamento
dell’autorimessa
Il condominio in questione, deve
effettuare delle opere di adeguamento dell’autorimessa per l’ottenimento del CPI del fabbricato
con notevoli lavori per la separazione della stessa dal fabbricato,
creazione zone filtro, uscite di sicurezza ecc.
E’ corretto addebitare le spese
alle sole autorimesse visto chi i
lavori riguardano questo tipo di
attività presente, visto che l’altra
relativa alla C.T. le spese sono
state sostenute dalle abitazioni
essendo i box sprovvisti di riscaldamento?
Risponde l’avv.
Marina Figini
La questione della maggioranza
necessaria per validamente deliberare va considerata in relazione
alla tipologia di opere che in concreto vanno eseguite nell’edificio:
ciò per stabilire se le stesse abbiano carattere di “ordinarietà” o
“straordinarietà”, o addirittura se
le stesse non comportino interventi di “innovazione”.
Tale giudizio va elaborato valutando in concreto le caratteristiche
dell’edificio e delle parti comuni
che sono interessate dalle opere
in questione.
A seconda dei casi, saranno necessarie le maggioranze indicate
dall’art. 1136: -attività ordinaria:
numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo
del valore dell’edificio; attività
straordinaria: sia in 1° che in 2°
convocazione, numero di voti
che rappresenti la maggioranza
l’amministratore
degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio; innovazione: sia in 1° che in 2°
convocazione, un numero di voti
che rappresenti la maggioranza
dei partecipanti al condominio e i
due terzi del valore dell’edificio.
Qualora non si raggiungessero
i quorum necessari, la delibera
sarebbe “annullabile” e non
“nulla” in quanto rientrante nella
competenza dell’assemblea ma
assunta con una maggioranza
insufficiente; qualora non venisse impugnata nel termine di 30
giorni diventerebbe definitiva. A
meno che non si configuri una
diversa ipotesi di nullità (ad es.
innovazione vietata, limitazione
di diritti reali e proprietà esclusive dei condomini) per la quale
la delibera sarebbe impugnabile
senza limiti di tempo.
Considerata la natura e la finalità
delle opere, sarà necessario che
tutti i condomini siano informati
della obbligatorietà di determinati
interventi allo scopo di rispettare
la normativa di legge, nell’interesse degli stessi condomini, con
ciò favorendo la partecipazione
all’assemblea ed alle relative
decisioni.
Infine, sembra di poter ritenere
che la spesa vada suddivisa tra
tutti i proprietari dei box (piano
terra ed interrati) in quanto si tratta di opere complessivamente tra
loro connesse e dirette tutte alla
finalità di ottenimento del CPI
nell’interesse di tutti i condomini:
non pare dunque possibile frazionare la spesa secondo l’art. 1123,
2° comma c.c. non sussistendone
i presupposti.
69
Le tabelle INPS
A.
Lavoratori dipendenti
FORME
ASSICURATIVE
Operai
Impiegati
Portieri
Pulitori
Totale
Dip.
Totale
Dip.
Totale
Dip.
Totale
Dip.
FPLD
33,00
9,19
33,00
9,19
32,30
8,84
33,00
9,19
DS
1,61
-
1,61
-
1,61
-
1,61
-
CUAF
0,68
-
0,68
-
0,68
-
0,68
-
TFR
0,20
-
0,20
-
0,20
-
0,20
-
MALATTIA
2,44
-
-
-
-
-
2,44
-
MATERNITÀ
0,24
-
0,24
-
0,24
-
0,24
-
TOTALE
38,17
9,19
35,73
9,19
35,03
8,84
38,17
9,19
B.
Lavoratori parasubordinati (lavoratori a progetto - collaboratori coordinati e continuativi)
Campo di
applicazione
Massimale
contributivo
IVS
Maternità,
ANF,
Malattia
Totale
Contributo
collaboratore
Contributo
committente
Non iscritti ad
altra forma di
previdenza
obbligatoria
93.437,00
(*)
26,00
0,72
26,72
8,91
17,81
Titolari di
pensione diretta
93.437,00
(*)
17,00
-
17,00
5,67
11,33
Iscritti ad altra
forma
di previdenza
obbligatoria o
titolari
di pensione di
reversibilità
93.437,00
(*)
17,00
-
17,00
5,67
11,33
C.
D.
70
Associati in partecipazione - Non iscritti ad altre gestioni e non pensionati
Retribuzione
annua
IVS
Maternità,
ANF,
malattia
Totale
contributi
Contributo
associante
Contributo
associato
0 - 93.437,00 (*)
26,00
0,72
26,72
14,70
12,02
Associati in partecipazione - Iscritti ad altre gestioni o pensionati
Retribuzione
annua
IVS
Totale
contributi
Contributo
associante
Contributo
associato
0 - 93.437,00 (*)
17,00
17,00
9,35
7,65
l’amministratore
Le tabelle INPS
CONTRIBUTI COLF-BADANTI: AGGIORNAMENTO 2011
Da gennaio a dicembre 2011
CONTRIBUTI
LAVORATORI
DOMESTICI
Importo Contributivo Orario
Retribuzione Effettiva
Oraria
Con quota assegni familiari
Totale
contributo
orario
Di cui a carico del
lavoratore
Senza quota assegni familiari
Totale
contributo
orario
Di cui a carico del
lavoratore
Rapporto di lavoro di durata fino alle 24 ore settimanali (*)
Retribuzione oraria
effettiva da
€ 0 a € 7,34
Euro 1,36
Euro 0,33
Euro 1,37
Euro 0,33
Retribuzione oraria
effettiva oltre
€ 7,34 fino a € 8,95
Euro 1,54
Euro 0,37
Euro 1,55
Euro 0,37
Retribuzione oraria
effettiva oltre € 8,95
Euro 1,88
Euro 0,45
Euro 1,89
Euro 0,45
Rapporto di lavoro di durata non inferiore alle 24 ore settimanali (*)
Euro 0,99
Euro 0,24
Euro 1,00
Euro 0,
TABELLA CALCOLI COSTO DEL LAVORO
RETRIBUZIONE LORDA (1)
RATEO 13° (2)
Totale
€
A
€
B
________
_
__
€
X
Contributi INPS
A) per i portieri (x 26,19%)
A1) addetti alle pulizie (“X” x 28,98%)
Premio INAIL
Per i portieri ed addetti alle pulizie
(“X” x 21,21°°/°°)
T.F.R.: (“X” ovvero (1+2) / 13,5)
c
c1
c2
___
_______
__
€
Y
€
Z
ASSENTEISMO (assenze varie quali Malattie, Infortuni,
Permessi non retribuiti, ecc. ipotizzando una media annua di 6 giorni)
(A x 1,67%) da inserire tra (“1” e “2”)
l’amministratore
71
Le nostre tabelle
INDICI NAZIONALI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI E IMPIEGATI
INDICE GENERALE
VARIAZIONI PERCENTUALI DEL MESE INDICATO RISPETTO ALLO STESSO MESE DELL’ANNO PRECEDENTE
ANNO GEN
FEB
MAR APR
MAG GIU
LUG
AGO
SET
OTT
NOV
DIC
2001
+ 3,1
+ 3,0
+ 2,8
+ 3,1
+ 3,0
+ 2,9
+ 2,7
+ 2,7
+ 2,6
+ 2,6
+ 2,3
+ 2,3
2002
+ 2,3
+ 2,3
+ 2,4
+ 2,4
+ 2,3
+ 2,3
+ 2,3
+ 2,5
+ 2,6
+ 2,6
+ 2,7
+ 2,7
2003
+ 2,7
+ 2,5
+ 2,6
+ 2,5
+ 2,4
+ 2,3
+ 2,5
+ 2,5
+ 2,5
+ 2,4
+ 2,4
+ 2,3
2004
+ 2,0
+ 2,2
+ 1,9
+ 2,0
+ 2,1
+ 2,2
+ 2,1
+ 2,1
+ 1,8
+ 1,7
+ 1,7
+ 1,7
2005
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,7
+ 1,7
+ 1,6
+ 1,8
+ 1,8
+ 1,9
+ 2,0
+ 1,8
+ 1,9
2006
+ 2,2
+ 2,1
+ 2,1
+ 2,0
+ 2,2
+ 2,1
+ 2,1
+ 2,1
+ 2,0
+ 1,7
+ 1,7
+ 1,7
2007
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,4
+ 1,4
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,6
+ 1,6
+ 2,0
+ 2,3
+ 2,6
2008
+ 2,9
+ 2,9
+ 3,3
+ 3,3
+ 3,5
+ 3,8
+ 4,0
+ 3,9
+ 3,7
+ 3,4
+ 2,6
+ 2,0
2009
+ 1,5
+ 1,5
+ 1,0
+ 1,0
+ 0,7
+ 0,4
- 0,1
+ 0,2
+ 0,1
+ 0,2
+ 0,7
+ 1,0
2010
+ 1,3
+ 1,3
+ 1,5
+ 1,6
+ 1,5
+ 1,3
+ 1,7
+ 1,5
+1,6
+1,7
+1,7
+1,9
2011
+ 2,2
+ 2,3
+ 2,5
+ 2,6
+ 2,6
+ 2,7
+ 2,7
+ 2,8
+3,0
+3,2
TABELLA DEL TASSO DEGLI INTERESSI LEGALI
ANNO
TASSO
Dal 19/04/1942 al 15/12/1990
5%
Dal 16/12/1990 al 31/12/1996
10%
Dal 01/01/1997 al 31/12/1998
5%
Dal 01/01/1999 al 31/12/2000
2,50%
Dal 01/01/2001 al 31/12/2001
3,50%
Dal 01/01/2002 al 31/12/2003
3%
Dal 01/01/2004 al 31/12/2007
2,50%
Dal 01/01/2008 al 31/12/2009
3%
Dal 01/01/2010 al 31/12/2010
1%
Dal 01/01/2011
72
1,50%
l’amministratore