clicca qui.
Transcript
clicca qui.
dottrina LA RETTIFICA DEI COSTI IN OPERAZIONI TRA SOCIETÀ CONSOLIDATE: SIMMETRIA DEI VALORI IMPONIBILI E NEUTRALITÀ DELL’ACCERTAMENTO SOMMARIO: 1. PREMESSE INTERPRETATIVE E METODOLOGICHE – 2. LA FATTISPECIE ESAMINATA E I RELATIVI PROFILI DI CRITICITÀ – 3. LE QUESTIONI DI DIRITTO IMPLICATE NELLA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA – 4. LA SOLUZIONE OFFERTA DALLA SENTENZA ANALIZZATA – 5. ANALISI DELLA SENTENZA IN BASE AL SISTEMA POSITIVO E SVILUPPI INTERPRETATIVI; 5.1. I caratteri morfologici del modello d’imposizione di gruppo; 5.2. Le conseguenze sul piano dell’accertamento tributario. 1. PREMESSE INTERPRETATIVE E METODOLOGICHE Il problema dell’accertamento tributario sugli imponibili derivanti da operazioni economiche realizzate da società aderenti al consolidato fiscale è certamente uno dei più intricati e complessi, poiché risente della costruzione di un modello di tassazione, quello di gruppo, irriducibile ad uno schema unitario ed organico. Basti considerare la disciplina articolata e sequenziale prevista dall’art. 127 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nel regolare il regime di responsabilità delle società consolidate e consolidante, in fase di accertamento, che è costruita secondo una progressione per cerchi concentrici, per rendersi conto di quali livelli di problemi si pongano all’interprete e all’operatore in questa particolare materia. Ne consegue, pertanto, che per affrontare correttamente e risolvere il problema delle rettifiche operate su operazioni economiche intercorse tra società consolidate, il comune bagaglio di nozioni e lo strumentario consueto, modellato sull’accertamento di un’impresa uti singula, si rivelano parziali ed insufficienti, dovendo essere integrato dai meccanismi di modulazione ed attuazione del prelievo tipici del consolidato fiscale. In estrema sintesi, i tratti connotativi di tale modello possono essere così individuati: (i) sul piano della ripartizione della soggettività passiva tra consolidate e consolidante: – le società consolidate sono soggetti passivi dell’accertamento, ma solo per un primo grado di determinazione dell’imponibile, – mentre, la società consolidante è soggetto passivo dell’accertamento per un secondo grado di determinazione dell’imponibile ed è l’unico soggetto passivo d’imposta; (ii) sul piano del meccanismo di attuazione della tassazione di gruppo nel consolidato fiscale: – tra gli imponibili dichiarati dalle consolidate e la dichiarazione del consolidato vi è un rapporto di continuità asimmmetrica, nel senso che l’imponibile di gruppo è la risultante degli imponibili delle società consolidate, ma tale rapporto è anche di non corrispondenza, nella misura in cui tale risultanza scaturisce da una somma algebrica e si arricchisce di variazioni occasionate (come nel caso della rideterminazione della misura degli interessi passivi deducibili ex art. 96, commi 7 ed 8 del TUIR) od imposte (come nel caso del regime del riporto delle perdite prodotte in costanza di consolidato e delle eccedenze d’imposta, ex art. 118, secondo comma, del TUIR) dal modello di unificazione impositiva, – l’unitarietà dell’imposta dovuta e l’esclusività della consolidante quale soggetto passivo d’imposta, impongono si risolvere a livello, per così dire, centralistico, i processi di riquantificazione degli imponibili conseguenti a rettifiche ed accertamenti operati sulle singole società consolidate. Avendo presenti queste notazioni basilari, si ritiene di potere avviare un’analisi, positivamente guidata, dei problemi che si originano dall’azione di accertamento intrapresa dall’Amministrazione finanziaria contro taluna delle società consolidate, in vista dell’individuazione delle soluzioni più rispondenti all’assetto normativo particolare e ai principi dell’imposizione in generale. Nel contesto testé tracciato, non può non essere segnalata una pronuncia della giurisprudenza tributaria di merito che, tra le prime conosciute, ha proposto un’impostazione articolata del rapporto tra regole dell’accertamento tributario e criteri di misurazione del reddito tassabile nella sfera allargata del consolidato fiscale. In particolare, la sentenza dell’8 marzo 2010, n. 45, della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia si impone all’attenzione per alcune significative ragioni: perché, innanzitutto, imposta ed affronta su basi diverse e nuove uno dei problemi sistematici più intricati della nostra legislazione, quello dei riflessi dell’accertamento tributario sull’imposizione di gruppo; perché individua una linea interpretativa semplice e diretta, all’interno di un modello di tassazione difficilmente risolvibile in una sintesi unitaria; e perché, infine, riesce a cogliere le relazioni di causa-effetto sul piano sostanziale, della misura, cioè, della capacità contributiva effettivamente colpita dal tributo, oltre che formale, del modo, cioè, in cui opera la soggettività passiva d’imposta, nel consolidato fiscale, in fase di soggezione al potere di controllo e di accertamento del fisco. Ne è così derivato che, un accertamento operato dal fisco per rettificare in diminuzione i costi dedotti Boll. Trib. 19 • 2010 1433 dottrina da una società per servizi ricevuti da altra società, entrambe in regime di consolidato fiscale, sia diventata l’occasione e lo strumento per una riflessione sullo status giuridico che informa le relazioni intercompany nel consolidato fiscale nazionale e di quali debbano essere i corretti criteri cui ordinare l’attività di accertamento tributario, in un contesto governato dalle regole della tassazione di gruppo. 2. LA FATTISPECIE ESAMINATA E I RELATIVI PROFILI DI CRITICITÀ Il caso dedotto in giudizio è, nel suo genere, del tutto comune, iscrivendosi al diffuso modus procedendi dell’Amministrazione finanziaria, della contestazione, cioè, di costi dedotti dal committente, nel quale, tuttavia, è trascurata ogni rilevanza per la concomitante e complementare componente di ricavi realizzati e tassati dal prestatore del servizio. Sennonché, la peculiarità della vicenda emerge, in questo caso, a motivo della natura dei rapporti intercorrenti tra committente e prestatore e, soprattutto, dal particolare regime tributario di rilevazione e misurazione dell’imponibile e dell’imposta correlati all’operazione contestata. La circostanza che i servizi richiesti e prestati fossero intervenuti tra società appartenenti al medesimo gruppo, che avevano esercitato l’opzione per il consolidato fiscale nazionale ex art. 119 del TUIR, non poteva non rimanere senza conseguenze sul piano delle modalità di esercizio dell’azione accertatrice del fisco e dei criteri di commisurazione dell’imposta, investendo la tematica giudiziaria delicati profili attinenti alla soggettività passiva d’imposta e ai fini dell’accertamento, ai criteri d’imputazione del reddito su base frazionata od unitaria, che risulta obiettivamente difficile ordinare in una trama organica e definita. Difficoltà che deriva, essenzialmente, dal dovere integrare le regole di rilevazione e determinazione dell’imponibile, in capo alle singole società aderenti al consolidato, secondo gli schemi normativi comuni, tutti incentrati sul rapporto d’imputazione (presupposto-soggetto) uti singulus e le regole specifiche e derogatorie della tassazione plurisocietaria, che sul presupposto individuale innestano criteri di misurazione plurisoggettivi. Dunque, la difficoltà di inquadrare e fissare regole di giudizio per situazioni come quella che si commenta, risiede nella complicata ricerca di un equilibrio che tenga insieme momenti monosoggettivi e momenti plurisoggettivi, in un processo concepito dal legislatore per dare rilevanza ai primi mediante la configurazione dei secondi. In estrema sintesi, la fattispecie sottoposta all’esame del giudice tributario ha riguardato servizi forniti a livello centralizzato dalla società consolidante nei confronti di tutte le consolidate. L’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate aveva eccepito il difetto di inerenza dei servizi ricevuti da una delle consolidate, rettificando in aumento il relativo imponibile, previo disconoscimento della deducibilità dei costi sostenuti per remunerare i servizi della consolidante. A questa conclusione, per la quale nessuna considerazione è stata rivolta al particolare meccanismo di calcolo del «reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da cia- 1434 Boll. Trib. 19 • 2010 scuna società partecipante al regime del consolidato» (art. 122 TUIR), la società accertata ha opposto la parzialità della ricostruzione compiuta, dal momento che la rideterminazione dell’IRES dovuta, in capo alla consolidante, avrebbe generato un effetto, almeno sul piano economico, di duplicazione di tassazione, nella misura in cui nessuna rilevanza fosse stata riconosciuta alla componente di ricavi scaturiti dalla medesima operazione e, tuttavia, conteggiati in aumento in sede di calcolo di quel «reddito complessivo globale», in cui l’intera operazione era confluita. 3. LE QUESTIONI DI DIRITTO IMPLICATE NELLA RICOSTRUZIONE DELLA VICENDA Le questioni dibattute per ricostruire l’assetto di regole e principi in base ai quali definire e trattare la particolare vicenda hanno riguardato, come anticipato, due ambiti tra loro correlati ma non sovrapponibili: – da una parte, il rilievo sistematico da attribuire ai criteri e alle regole che definiscono condizioni e limiti per la determinazione del reddito d’impresa – tra cui è, evidentemente, ricompreso il principio di inerenza –, e che, inserendosi sul piano del rapporto d’imputazione del presupposto ad un dato soggetto, si pongono a monte e, potrebbe dirsi, sono pregiudiziali ad ogni considerazione sulla liquidazione e versamento dell’imposta; – dall’altra parte, occorre porre la considerazione del modo in cui, dal presupposto configurato nel suo riferimento ad un dato soggetto passivo si procede a rilevarne la consistenza e a farne emergere la sostanza tassabile, allorché vengano in rilievo le regole della “tassazione di gruppo” (ex art. 117 TUIR), perché, se l’originaria configurazione subisce un qualche processo di rimodellamento o, comunque, di aggiustamento, da tale processo non si potrebbe prescindere nell’interpretazione ed applicazione delle regole base. Certamente la compenetrazione di imponibili che si realizza nel consolidato non costituisce un evento indifferente sul piano delle regole di determinazione dell’obbligazione tributaria, anche se rimane da definire la natura di tale variazione e, soprattutto, se essa si inserisca, modificandola, sul rapporto di imputazione del reddito (in generale, del risultato imponibile) alla società che lo ha realizzato. In sostanza, si tratta di verificare se sia estrapolabile un principio ordinatore degli imponibili da consolidare, che, sulla falsariga dell’art. 109 del TUIR, definisca regole analoghe a quelle «generali sui componenti del reddito d’impresa», applicabili alla «somma algebrica dei redditi complessivi netti», ciascuno dei quali da considerare alla stregua di frazioni del «reddito complessivo globale». 4. LA SOLUZIONE OFFERTA DALLA SENTENZA ANALIZZATA La sentenza commentata ha proposto una soluzione, per molti versi, lineare e schematica, preferendo non addentrarsi nel terreno insidioso, intricato e difficilmente governabile della discussione sui principi e sulle regole, a partire dalle quali (ri)definire il sistema da cui è retto il consolidato fiscale nazionale rispetto alle regole comuni. Piuttosto, il giudice tributario si muove su di un dottrina piano fenomenico, che parte dalla considerazione di come opera il sistema del consolidamento fiscale, per rilevare che le operazioni economiche intercorse tra società consolidate devono essere configurate alla stregua di componenti di reddito interni all’unitario aggregato «corrispondente alla somma algebrica degli imponibili» (art. 118 TUIR); con la conseguenza che, nella «determinazione del reddito complessivo globale», i costi e i ricavi di un’operazione intercompany devono essere posti su di un piano di pari concorrenza, che lega inevitabilmente il trattamento e la sorte dei primi al trattamento ed alla sorte dei secondi. Da siffatta rappresentazione delle regole interne al consolidato fiscale, viene fatta derivare dalla Commissione tributaria un obbligo di riassessment dell’imponibile di gruppo; obbligo che si ritiene imposto dal divieto di doppia imposizione, fissato dall’art. 163 del TUIR. Se, infatti, l’imponibile di gruppo costituisce non un mero “assemblaggio” di autonome porzioni di reddito, da giustapporre senza alcuna riduzione ad unità, ma, al contrario, un processo di progressiva integrazione, nel quale gli imponibili individuali vengono tradotti e trasformati per «procedere alla liquidazione dell’imposta di gruppo» ex art. 122 del TUIR, sembra consequenziale riconoscere che ogni operazione di rettifica, che tocca uno di tali imponibili individuali economicamente correlato ad un altro, debba rivolgersi all’intera serie di rapporti che incidono nell’economia della tassazione di gruppo. Perché, diversamente, si rischierebbe di disarticolare l’intero sistema normativo, dimenticando che le determinazioni degli imponibili individuali sono operazioni strumentali alla determinazione dell’imponibile di gruppo e le conseguenze di un accertamento tributario sulla singola consolidata si misurano sempre sul risultato complessivo di gruppo. Sul gruppo, in definitiva, incidono anche gli effetti delle operazioni correlate poste in essere dalle altre società consolidate, il cui rilievo non potrebbe essere escluso od estromesso, pena la distorsione dei fondamenti stessi della capacità contributiva tassabile. In questa prospettiva, la Commissione tributaria di Reggio Emilia ha potuto, così, rilevare: «Nel caso in cui venisse riconosciuta la fondatezza dei rilievi dedotti in giudizio sarebbe pertanto obbligo dell’Agenzia resistente, pena la violazione del divieto della doppia imposizione, e stante la particolare fattispecie esaminata, costi per servizi intercompanies, a minori costi deducibili accertati in capo alla società utilizzatrice, partecipante al consolidato, riconoscere minori ricavi imponibili in capo alla società prestatrice, pure lei partecipante al consolidato, con conseguente reddito imponibile della capogruppo, immodificato rispetto a prima». Data questa configurazione all’assetto dei rapporti interni al consolidato fiscale, ne discende che, la sostanziale neutralità della rettifica fiscale, conseguente, come si è visto, alla considerazione congiunta e sistematica di tutti gli elementi concorrenti alla «liquidazione dell’unica imposta dovuta» (art. 118, primo comma), sarebbe, allora, tale che non ne deriverebbe «nessun “guadagno” per l’erario e nessun conseguente interesse concreto dello stesso ad emettere l’avviso impugnato». In altri termini, risolvendosi l’accertamento dell’Ufficio in un’operazione a somma zero, per la concorrente rettifica in diminuzione dei costi e dei ricavi ad essi correlati, verrebbe meno la giustificazione stessa dell’azione del fisco, operante nel processo sotto forma di provocatio esercitata dalla notifica dell’avviso di accertamento. E così: «A tutto ciò consegue la carenza in capo all’attore sostanziale, l’Agenzia resistente, di un interesse ad agire stante la carenza di una concreta ed attuale utilità del provvedimento richiesto id est di una pronuncia a lei favorevole». 5. ANALISI DELLA SENTENZA IN BASE AL SISTEMA POSITIVO E SVILUPPI INTERPRETATIVI Come si è visto, la sentenza in oggetto pone al centro della propria decisione un principio di tassazione sostanziale, argomentato dalla simmetria delle vicende impositive che coinvolgono le società consolidate: nella misura in cui un fenomeno di rilevanza fiscale riverbera effetti all’interno del gruppo consolidato, la valutazione delle relative conseguenze deve passare attraverso un riequilibrio di tutte le posizioni coinvolte, per l’elementare rilievo che l’epicentro «dell’imposta di gruppo» è costituito da una sintesi, «risultante dalla somma algebrica degli imponibili», che si realizza in capo al «soggetto controllante». Si tratta a questo punto di analizzare più in dettaglio se e in quale misura la sentenza annotata abbia un sicuro fondamento nel sistema di regole e principi che governano la tassazione di gruppo, e di valutarne le conseguenze sulla futura attività accertatrice dell’Amministrazione finanziaria. 5.1. I caratteri morfologici del modello d’imposizione di gruppo Nella descrizione positiva il metodo di consolidamento fiscale si realizza nella forma della «determinazione in capo alla società od ente controllante di un’unica base imponibile per il gruppo di imprese, su opzione facoltativa delle singole società che vi partecipano ed in misura corrispondente alla somma algebrica degli imponibili di ciascuna» (così l’art. 4 della legge delega approvata con legge 7 aprile 2003, n. 80). La riportata previsione si muove, indubbiamente, nella linea di tendenza che individua, oltre i nessi di collegamento soggettivo tra imprese giuridicamente distinte, l’esistenza di una realtà economica unitaria, organizzata e gestita “in forma” di gruppo, ossia mediante una pluralità di articolazioni dotate ciascuna di autonoma soggettività, considerate, tuttavia, frazioni di una realtà unificante, perché tutte coordinate da un’unica “regia” imprenditoriale (1). Non che si addivenga, attraverso la previsione in (1) Senza entrare nel merito delle numerose questioni sollevate dalla costruzione giuridica del fenomeno in esame, è sufficiente, in questa sede, rilevare come vi sia una tendenziale coincidenza di opinioni nell’individuare il carattere qualificante del gruppo nel requisito della “direzione unitaria”, attraverso la quale si realizzerebbe la unitarietà della gestione necessaria per configurare imprese autonome nella “forma” del gruppo. Si veda, per tutti, GALGANO, Il punto sulla giurisprudenza in materia di gruppi di società, in Contratto e Impresa, 1991, 97 ss. Tale indirizzo ricostruttivo, è stato, com’è noto, confermato dalla recente riforma del diritto societario italiano, che ha individuato nell’attività di direzione e coordinamento l’essenziale tratto individuatore del gruppo di imprese (cfr. il nuovo art. 2497 ss. c.c.). Boll. Trib. 19 • 2010 1435 dottrina rassegna, ad una vera e propria personalizzazione del gruppo in quanto tale da parte dell’ordinamento giuridico tributario. Solo si assiste, anche in questo settore, al tentativo di superare la (apparente) antinomia tra realtà economica e forma giuridica attraverso uno strumento atto ad esprimere il risultato impositivo globalmente riferibile all’unità economica sostanziale in cui il gruppo consiste. E che, in una certa misura, superi, attraverso la compenetrazione dei risultati parziali, il diaframma giuridico esistente tra le varie società partecipanti e, in un certo qual modo, la segmentazione del prelievo con i connessi effetti distorsivi che un’eccessiva frammentazione della soggettività passiva comporta. La formazione «di un’unica base imponibile per il gruppo di imprese ... che vi partecipano» costituisce, da questo punto di vista, l’espressione di una considerazione unitaria degli assetti impositivi delle singole società coinvolte e mira a creare, sul piano tributario formale, un unico centro d’imputazione del prelievo, al quale riferire rapporti d’imposta plurimi geneticamente procedenti dalle singole imprese da consolidare. Sul piano morfologico va, infatti, rilevato che quella del consolidato fiscale è una fattispecie bifasica, il cui processo formativo si origina nella sfera interna delle società singolarmente considerate, per progredire verso un’unificazione formale destinata a dare rilevanza esterna agli effetti collegati dalle norme al realizzarsi della fattispecie impositiva. Nel senso che la fattispecie tributaria se scaturisce dalle realtà economiche individuali, trovando in ciascuna di esse il presupposto e la propria base di commisurazione, si manifesta, tuttavia, sul piano effettuale in capo ad un diverso soggetto, cui si riferisce il coacervo «degli imponibili di ciascuna». Si è in presenza, pertanto, non già di una semplice modalità di liquidazione dell’imposta, fondata sull’operare di compensazioni reciproche fra società consolidate e fisco, secondo l’approccio tipico del consolidamento finanziario, bensì di un processo di commisurazione del tributo costruito sul presupposto della convergenza degli imponibili individuali in un’unica entità, che manifesta la misura della prestazione impositiva riferibile al «gruppo d’imprese ... che vi partecipano». Un’entità, per meglio dire, che manifesta la misura in cui la capacità contributiva individuale assume rilevanza impositiva a livello consolidato (2). Tra la determinazione dell’imponibile individuale e quello di gruppo vi è, perciò, un passaggio che rimodella il parametro di commisurazione del tributo, in funzione del numero delle società partecipanti e della configurazione dei presupposti in capo a ciascuna di esse realizzatosi. Il risultato non è un nuovo presupposto d’imposta, bensì una diversa modalità di rilevazione quantitativa che incide sulla delimitazione della situazione base del tributo. Per quanto fin qui rilevato, la soluzione adottata dalla legge delega si colloca a metà strada fra una (2) Per un maggiore approfondimento sui caratteri costitutivi e la configurazione positiva del consolidato fiscale nazionale, si rinvia alla monografia di G. D’ABRUZZO, Il consolidato fiscale nazionale, in Aspetti internazionali della riforma fiscale, Milano, 2004, 110 ss. 1436 Boll. Trib. 19 • 2010 mera giustapposizione ed una vera e propria fusione ed assorbimento dei regimi impositivi individuali, risultando l’aggregazione «in capo alla … controllante» «degli imponibili di ciascuna» il modo per far emergere una composita forma di soggettività (che, per esigenze classificatorie, potremmo definire formale o strumentale, in contrapposizione a quella sostanziale, destinata a denotare i tipi di soggettività costituenti diretta emanazione della capacità contributiva assunta a presupposto del tributo) che procede dalle e non in luogo delle singole «imprese ... che vi partecipano» (3). In sostanza, non una situazione soggettiva sovrapposta alle altre che specificamente ricorrono nell’attuazione del tributo, bensì una loro risultante, senza che a tale configurazione l’ordinamento faccia corrispondere una entificazione del gruppo in quanto tale. Ne deriva un sistema che, pur senza pervenire a configurare il gruppo come autonomo soggetto passivo tributario (esito quest’ultimo che sarebbe potuto essere raggiunto qualora si fosse incentrata la tassazione sul risultato economico emergente dal bilancio consolidato) (4), nondimeno modifica la rilevanza esterna del presupposto disvelatosi nelle economie individuali, con ciò modificando l’originaria configurazione della soggettività passiva delle «imprese che vi partecipano», dando luogo ad una fattispecie impositiva finale diversa, anche qualitativamente, dalla somma delle sue parti, dovendo «gli imponibili di ciascuna» essere «rettificati come specificamente previsto» (come dispone la legge delega). Se l’impostazione adottata dal legislatore delegante sembra ispirarsi alla Parent Company Theory di origine anglosassone (a motivo della identificazione nella capogruppo del centro unificante del prelievo), non si riscontra, tuttavia, alcuna previsione che tenda ad identificare il “gruppo” con l’unicità dell’impresa, sia pure esercitata attraverso distinti soggetti (5). Sotto questo profilo, occorre ribadire che «la determinazione in capo alla ... controllante di un’unica base (3) In dottrina è stata variamente argomentata la ricostruzione del consolidamento fiscale in termini di meccanismo a rilevanza procedimentale o strumentale. Si vedano, sul punto, soprattutto, A. LOVISOLO, Gruppo di imprese e imposizione tributaria, Padova, 1985, 174 ss.; A. GIOVANNINI, I gruppi di società, in AA.VV., Imposta sul reddito delle persone giuridiche. Imposta locale sui redditi, in Giur. sist. dir. trib., diretta da F. TESAURO, Torino 1996, 122 ss.; F. GALLO, I gruppi di imprese e il Fisco, in AA.VV., Studi in onore di V. Uckmar, Padova, 1997, 577 ss. Naturalmente il breve spazio riservato alle presenti note non consente alcun debito approfondimento del delicato problema qualificatorio. Tuttavia, a noi sembra che il consolidato fiscale, per la funzione ad esso assegnata e per le forme in cui si esercita, operi una mediazione, nei confronti del fisco, tra le situazioni manifestative di capacità contributiva disvelatesi nelle economie individuali e la misura di ricchezza effettivamente colpita da tributo. Non si tratta, comunque, di sovrapposizione di capacità contributive multiple, bensì di definizione e calibratura di quelle singole su base plurisoggettiva. Su ciò cfr. infra nel testo. (4) Le ragioni del rifiuto di fare del bilancio consolidato il fondamento di un procedimento di unificazione impositiva sono state ravvisate nell’onerosità di gestione che l’obbligo di predisporlo comporterebbe e nella maggiore semplicità applicativa insita nella sommatoria algebrica degli imponibili. Su ciò cfr. gli Autori citati nella precedente nota. (5) È estranea, infatti, al consolidato fiscale la finzione di considerare i rispettivi patrimoni e i risultati di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento come se appartenessero ad (o fossero quelli di) un’unica impresa. dottrina imponibile per il gruppo d’imprese … che vi partecipano» non comporta affatto il venir meno dell’alterità soggettiva delle diverse società consolidate, in quanto la rilevata reductio ad unitatem si verifica, in linea di principio, attraverso la semplice sommatoria algebrica di valori imponibili separatamente determinati, in modo autonomo, in capo alle singole società. Nondimeno, il consolidamento fiscale realizza un’unità non virtuale bensì reale, perché alla relativa disciplina corrisponde una modificazione effettiva nei rapporti giuridici facenti capo alle singole imprese, che si verifica sia sotto il profilo delle regole di configurazione del tributo, dal momento che il referente soggettivo della sua commisurazione diviene la pluralità delle società partecipanti al consolidato (potremmo dire, il compendio plurisocietario cui corrisponde la “somma algebrica” degli imponibili consolidati) (6), che sotto il profilo delle peculiari regole relative ai rapporti intercompany, alcune di carattere facoltativo, altre di carattere obbligatorio. 5.2. Le conseguenze sul piano dell’accertamento tributario Deve, dunque, rilevarsi che numerosi sono i riferimenti positivi che inducono a ravvisare nel consolidato fiscale un modello in cui il legislatore, nello strutturare la soggettività passiva IRES, ha elaborato meccanismi di imputazione delle situazioni imponibili, ispirandosi alla logica dei rapporti economici normalmente esistenti a livello intersocietario. In particolare, ha previsto travasi di imponibile orizzontali, ossia tra soggetti IRES, in via diretta ed automatica, come modalità di determinazione dell’unica imposta dovuta, in alternativa alle modalità tradizionalmente consentite in passato (mediante la distribuzione di dividendi con attribuzione del credito d’imposta, la svalutazione delle partecipazioni, ecc.). Questa impostazione ha rilevanti conseguenze sul piano della soggettività passiva tributaria, per tale intendendo l’attitudine dell’imposta a colpire la ricchezza complessiva del soggetto. Quando, infatti, la soggettività viene superata per la rilevanza riconosciuta all’accordo (di consolidamento) delle società partecipanti, affinché la tassazione avvenga in capo alla consolidante nella forma «corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti», la (6) Compendio che, tuttavia, non si identifica con il soggetto sul quale viene fatto gravare giuridicamente la prestazione tributaria, individuato, come accennato, nella società controllante. compenetrazione degli imponibili generati in capo ad una nuova entità impone, indubbiamente, una riconsiderazione del concetto stesso di soggettività. Come abbiamo sottolineato nel precedente paragrafo, la soggettività – e con essa, l’entità che si pone come effettivo referente dell’azione del fisco – deve essere, allora, apprezzata non nella sua dimensione individuale, bensì in quella allargata del gruppo economico che ha esercitato «l’opzione per la tassazione di gruppo», ex art. 118, primo comma, del TUIR. Nel caso del consolidato fiscale nazionale, in altri termini, l’IRES non si proietta su tanti soggetti passivi quanti sono le società che hanno determinato gli imponibili da assoggettare a tassazione, ma su un macrosoggetto che catalizza su di sé, ai fini tributari, tutta la ricchezza prodotta all’interno del gruppo che ha espresso l’opzione per il consolidato. Ne consegue, pertanto, che l’azione di accertamento del fisco dovrà essere informata a questa organizzazione dei rapporti che ha preso forma nel consolidato, come del resto risulta confermato sul piano positivo dalla disciplina della responsabilità, prevista dall’art. 127 del TUIR. Se soggetto passivo (principale) della «maggiore imposta accertata» è la controllante, in quanto soggetta agli obblighi inerenti il calcolo «del reddito complessivo globale risultante dalla dichiarazione di gruppo» [art. 127, secondo comma, lett. a)], è ancora in capo alla controllante che dovranno essere accertati gli effetti derivanti dalle rettifiche di imponibili intraprese dall’Amministrazione finanziaria nei confronti di taluna delle società consolidate. Ed è ancora a livello del reddito globale di gruppo che dovranno essere verificati e calcolati gli effetti delle rettifiche compiute verso operazioni economiche intercompany, che, in quanto integrative di quell’unica misura di capacità contributiva tassabile voluta dal legislatore, andranno allora apprezzate nella loro rilevanza e consistenza complessiva. In questo senso sono le regole stesse del consolidato fiscale (tra cui la particolare articolazione del regime di responsabilità, costruito in chiave convergente sulla consolidante, costituita debitrice dell’imposta di gruppo, come responsabile per debito proprio) a segnare un percorso obbligato, che impone all’Amministrazione finanziaria di improntare l’azione di accertamento al medesimo processo di incorporazione del particolare nel generale che contraddistingue il modello di tassazione di gruppo. Avv. Giovanni D’Abruzzo Università di Parma Boll. Trib. 19 • 2010 1437
Documenti analoghi
Lezione 18 - Dipartimento di Economia
Documento OIC n. 25
Documento interpretativo n. 2 del documento OIC n. 25