REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
FulShow Page 1 of 13 Cassazione Civile Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-04-2015, n. 7919 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato - Presidente Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 15922-2011 proposto da: KPMG S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 15, presso l'avvocato GABRIELLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SACCHI ALDO GIUSEPPE, GALBIATI MAURIZIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente contro R.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso l'avvocato GILDO ANTONIO URSINI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; S.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso l'avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZHARA BUDA MASSIMO, http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 2 of 13 giusta procura a margine del controricorso; FALLIMENTO TRADIZIONI ITALIANE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. D.R.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso l'avvocato LAURA PIERALLINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; C.G.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso l'avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZHARA BUDA MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso; G.T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso l'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO FARSETTI, giusta procura a margine del controricorso; SI.FR. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso l'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO FARSETTI, giusta procura a margine del controricorso; SI.LU. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso l'avvocato ROSA ALBA GRASSO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORONZO D'AGOSTINO, giusta procura a margine del controricorso; GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già NUOVA TIRRENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso l'avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; FALLIMENTO TRADIZIONI DI CALABRIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. SO.FR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso l'avvocato LAURA PIERALLINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; CA.GI. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso l'avvocato BRUNO BISCOTTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI BORLONE, giusta procura speciale per Notaio dott. CARLO PROTO di CIRO MARINA (CROTONE) - Rep. n. 104 del 25.7.2011; - controricorrenti contro V.R. (C.F. (OMISSIS)), D.L.G. (C.F. (OMISSIS)), CST CENTRO SERVIZI TORO SPA (C.F. (OMISSIS)); http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 3 of 13 - intimati avverso la sentenza n. 585/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/03/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO; uditi, per la ricorrente, gli Avvocati GABRIELLI ENRICO, SACCHI ALDO G. e GALBIATI MAURIZIO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per i controricorrenti C. e S., l'Avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per il controricorrente CA., l'Avvocato GALASSO MAURIZIO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per i controricorrenti FALL. TRADIZ. ITALIANE S.P.A. e FALL. TRADIZ. CALABRIA S.P.A., l'Avvocato GRANZOTTO ANDREA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per i controricorrenti G.T. e S. F., l'Avvocato FARSETTI MASSIMO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per il controricorrente SI.LU., l'Avvocato D'AGOSTINO ORONZO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RORDORF Renato - Presidente Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere - http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 4 of 13 Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 15922-2011 proposto da: KPMG S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 15, presso l'avvocato GABRIELLI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SACCHI ALDO GIUSEPPE, GALBIATI MAURIZIO, giusta procura a margine del ricorso; - ricorrente contro R.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso l'avvocato GILDO ANTONIO URSINI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; S.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso l'avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZHARA BUDA MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso; FALLIMENTO TRADIZIONI ITALIANE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. D.R.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso l'avvocato LAURA PIERALLINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; C.G.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA FARNESINA 155, presso l'avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZHARA BUDA MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso; G.T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso l'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO FARSETTI, giusta procura a margine del controricorso; SI.FR. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 14, presso l'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MASSIMO FARSETTI, giusta procura a margine del controricorso; SI.LU. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G. MAZZINI 113, presso l'avvocato ROSA ALBA GRASSO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ORONZO D'AGOSTINO, giusta procura a margine del controricorso; http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 5 of 13 GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già NUOVA TIRRENA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso l'avvocato ERNESTO GRANDINETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso; FALLIMENTO TRADIZIONI DI CALABRIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del Curatore avv. SO.FR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 28, presso l'avvocato LAURA PIERALLINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso; CA.GI. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso l'avvocato BRUNO BISCOTTO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI BORLONE, giusta procura speciale per Notaio dott. CARLO PROTO di CIRO MARINA (CROTONE) - Rep. n. 104 del 25.7.2011; - controricorrenti contro V.R. (C.F. (OMISSIS)), D.L.G. (C.F. (OMISSIS)), CST CENTRO SERVIZI TORO SPA (C.F. (OMISSIS)); - intimati avverso la sentenza n. 585/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/03/2011; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2015 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO; uditi, per la ricorrente, gli Avvocati GABRIELLI ENRICO, SACCHI ALDO G. e GALBIATI MAURIZIO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso; udito, per i controricorrenti C. e S., l'Avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per il controricorrente CA., l'Avvocato GALASSO MAURIZIO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per i controricorrenti FALL. TRADIZ. ITALIANE S.P.A. e FALL. TRADIZ. CALABRIA S.P.A., l'Avvocato GRANZOTTO ANDREA, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per i controricorrenti G.T. e S. F., l'Avvocato FARSETTI MASSIMO che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito, per il controricorrente SI.LU., l'Avvocato D'AGOSTINO ORONZO che ha chiesto il rigetto del ricorso; http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 6 of 13 udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Svolgimento del processo Tradizioni di Calabria s.p.a. in liquidazione agiva nei confronti della società di revisione KPMG s.p.a., facendo valere la grave negligenza della convenuta nell'espletamento dell'incarico di revisione dei bilanci, per non avere rilevato il mancato versamento da parte dell'azionista La Giara s.p.a. dei decimi relativi all'aumento di capitale deliberato nel gennaio 2001, e chiedeva pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per la somma non inferiore al valore corrispondente di Euro 1.594.500,00. Atto di citazione di analogo contenuto veniva notificato a KPMG da Tradizioni Italiane s.p.a., per il mancato rilievo da parte della società di revisione del mancato versamento dei decimi da parte degli azionisti La Giara e Tradizioni di Calabria in relazione all'aumento di capitale deliberato nel gennaio 2001, con quantificazione dei danni nell'importo non inferiore ad Euro 2.478.355,89, corrispondente al valore dei decimi relativi alle azioni di nuova emissione non liberate. La convenuta si costituiva in ambedue le cause e contestava gli addebiti, negando la negligenza contestatale e l'esistenza del nesso di causalità; chiedeva il rigetto delle domande previa, occorrendo, affermazione della responsabilità esclusiva in capo agli amministratori ( R.S., Si.Lu. e Si.Fr.) ed ai sindaci ( D.L.G., S. R., C.G.C., G.T.A., V.R. e Ca.Gi.) delle due società in carica negli esercizi 2001 e 2002, che chiedeva di chiamare in causa anche per ottenere, in subordine, la condanna solidale o pro quota a manlevarla e tenerla indenne, e quindi a rifonderle tutto quanto fosse stata condannata a pagare agli attori per capitale, interessi e spese. I terzi chiamati si costituivano, sviluppando difese variamente articolate, incentrate sulla mancanza di un titolo atto a sorreggere la domanda di garanzia; la R. ed il D.L. in subordine avanzavano domanda di manleva verso Si.Lu., il D.L. chiedeva altresì di chiamare l'assicuratore per la responsabilità civile verso terzi, C.S.T., Centro Servizi Toro s.p.a.. In corso di causa, intervenivano in prosecuzione dei giudizi, rispettivamente, il Fallimento della Tradizioni di Calabria s.p.a. in liquidazione ed il Fallimento di Tradizioni Italiane s.p.a. in liquidazione; C.S.T. si costituiva, aderiva alle difese dell'assicurato, e contestava l'operatività della garanzia. Le due cause venivano riunite ed il Tribunale, con sentenza n. 1976 del 16/2/07, accoglieva le domande principali, condannando la convenuta al pagamento della somma di Euro 1.549.500,00 ed Euro 2.478.355,89, rispettivamente a favore del Fallimento di Tradizioni Calabria in liquidazione e del Fallimento di Tradizioni Italiane, rigettava le domande di garanzia nei confronti dei terzi chiamati, accoglieva la domanda di KPMG di corresponsabilità solidale nei soli confronti di Si.Lu., attribuendo ai due http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 7 of 13 corresponsabili quote paritetiche di responsabilità, e condannava il Si. in via di regresso; condannava alle spese la convenuta nel rapporto con le parti attrici, compensava con il Si. e disponeva la compensazione in ragione di un terzo con gli altri chiamati. Appellavano KPMG in via principale, ed in via incidentale Si. F., Si.Lu. e G.T.. La Corte d'appello, con sentenza in data 16/6/20101/3/2011, ha rigettato l'appello principale e l'incidentale di Si.Fr. e G.T.; ha accolto l'appello di Si.Lu., dichiarando inammissibile la domanda di accertamento di responsabilità solidale e di condanna in via di regresso in via di ulteriore subordine; ha condannato KPGM alle spese del grado a favore dei Fallimenti, di Si.Fr. e Lu., di R., V., C., Ca., G.T., S. e C.S.T.; ha compensato le spese in relazione agli altri rapporti processuali. La Corte del merito ha respinto i primi due motivi dell'appello principale, rilevando che prova certa della negligenza di KPMG era data dalla certificazione dei bilanci da parte della stessa senza i più elementari controlli relativi alla consistenza di cassa, ai movimenti bancari, ai saldi di conto corrente e, in definitiva, omettendo ogni attività di verifica e di riconciliazione tra tali saldi bancari e quelli risultanti dalla contabilità della società, che avrebbe consentito di rilevare immediatamente il mancato versamento(addebiti già presenti nelle memorie di replica ex art. 180 c.p.c. delle due società fallite, a completamento della contestazione, già di per sè esaustiva, dell'atto di citazione),nè esoneravano la società di revisione dagli obblighi assunti, per contratto ed in forza della normativa di settore, le attestazioni degli organi sociali sull'avvenuto versamento nè le rassicurazioni asseritamente fornite da questi, nè che il mancato versamento fosse stato dissimulato con la predisposizione di documentazione bancaria contraffatta. La Corte del merito osserva che l'attività di revisione, sia pure su base volontaria, come nel caso, non può ritenersi limitata al controllo formale dei dati contabili," ma deve necessariamente comprendere una verifica di carattere sostanziale circa la corrispondenza delle operazioni riportate ad operazioni realmente eseguite e, viceversa, circa la rappresentazione nella contabilità di ogni operazione"; anzi, l'attività in oggetto attiene proprio al controllo di eventuali errori nella redazione dei bilanci, anche se voluti e artatamente celati, e disvelabili con un controllo diligente, tanto più evidenti, come nel caso, a ragione dell'entità dell'ammontare. A detto controllo, KPMG era tenuta sulla base delle specifiche rilevabili dalla lettera d'incarico e, pur non dovendo il revisore indirizzare la propria attività alla ricerca di frodi o falsificazioni documentali, ne risponde, nel caso di omissione dell'attività minima richiesta ed esigibile in forza dell'equiparazione con l'attività del mandatario. E KPMG avrebbe potuto esonerarsi solo provando la diligente esecuzione dell'incarico, ma non certo individuando la responsabilità di altri soggetti, sia pure legati da vincolo contrattuale con la società e tenuti a rispondere del proprio operato a titolo personale, ex art. 2393 c.c.. La Corte territoriale ha respinto il terzo motivo, inteso a far valere la carenza http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 8 of 13 di prova del danno risarcibile e del nesso casuale tra la condotta negligente ed il danno, ritenendo certo il danno, quantificato dal Tribunale nella misura minima corrispondente ai decimi di capitale non versato, nella misura in cui era certa la perdita di valore della partecipazione sociale totalmente svalutatasi per entrambe le società e la svalutazione dei crediti(in particolare quelli iscritti verso La Giara in conseguenza della liquidazione e del successivo stato di decozione), ed il nesso causale, in quanto la tempestiva emersione, a seguito del diligente intervento del revisore, della non veridicità della situazione falsamente attestata avrebbe permesso di adottare le più opportune iniziative per il recupero dei decimi non versati non tanto verso la Giara, già in stato di decozione, ma eventualmente verso i fideiussori. R. S. e Si.Lu., o, comunque, ricorrendo all'intervento del socio pubblico Sviluppo Italia, al cui ingresso nella compagine sociale era preordinato l'aumento di capitale. Quanto alla domanda di manleva nei confronti dei chiamati, la Corte d'appello, premesso che si trattava di garanzia impropria, ha concluso per l'infondatezza, per i rilievi già svolti in ordine al contenuto dell'attività di revisione e per non potersi invocare il comportamento illegittimo dei terzi, autonomamente estrinsecatosi, invocabile solo dai soggetti danneggiati. Quanto alla responsabilità fatta valere nei confronti di Si. L., ex amministratore delegato delle due società poi fallite, e successivamente amministratore unico, per avere fornito al revisore una contabilità falsificata e non corretta, come tenuto contrattualmente a predisporre, il Giudice del merito ha rilevato che, oltre a doversi ritenere il comportamento dell'amministratore in sè privo di incidenza causale sul corretto svolgimento dell'attività di revisione, l'assunto che il Si. fosse l'autore materiale della falsificazione o avesse concorso nella stessa costituiva circostanza mai esplicitamente allegata (vedi il vago accenno nella memoria del 30/6/06 e nella difesa conclusiva, per di più riferito a pretese affermazioni in tal senso di parte attrice), comunque sempre decisamente contestate dall'interessato e rimaste prive di supporto probatorio, nè risultava adeguatamente provata la pendenza a carico del Si. di un procedimento penale per gli stessi fatti, essendo stata prodotta solo la richiesta di rinvio a giudizio da parte del GIP, priva della compiuta indicazione dei capi di imputazione. Quanto alla domanda subordinata di responsabilità solidale dei terzi chiamati (oggetto sia dell'appello principale che dell'incidentale), il Giudice del merito ha ritenuto fondata la censura del Si., di violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., non essendo la domanda presente nella comparsa di costituzione di KPMG nè nell'atto di chiamata in causa dei terzi, e dovendo ritenersi nuova, diversa per petitum e causa petendi dalla domanda originaria. Avverso detta pronuncia ricorre KPMG, sulla base di cinque motivi. Si difendono il Fallimento Tradizioni di Calabria s.p.a., il Fallimento Tradizioni Italiane s.p.a., Si.Lu., Si.Fr., R., G.T., Ca., C., Groupama ass., S.; gli altri intimati non hanno svolto difese. http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 9 of 13 Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente, il Fallimento Tradizioni di Calabria, Ca. e Si.Lu.. Motivi della decisione 1.1.- Col primo motivo, KPMG si duole dell'avere la Corte del merito fondato la responsabilità della società di revisione ritenendo incontestato o addirittura ammesso il mancato controllo,in mancanza agli atti delle cd. "carte di lavoro" del revisore, che indicano le procedure effettuate nello svolgimento dell'attività di revisione, e quindi senza alcun supporto in punto di fatto nè mediante il ricorso alle presunzioni. Secondo la parte, la sentenza è viziata per violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., comma 1, e dei canoni ermeneutici di interpretazione degli atti processuali, nonchè per difetto di motivazione: KPMG non ha mai ammesso, ed anzi ha contestato le circostanze dedotte dai Fallimenti, relative all'asserita disponibilità degli estratti conto bancari ed alla mancata verifica dei saldi dei rispettivi conti correnti, e l'esito interpretativo al quale è pervenuta la Corte del merito è viziato per la non plausibilità delle ragioni della scelta dei criteri adottati e dell'applicazione concreta degli stessi. 1.2.- Col secondo mezzo, KPMG si duole del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 sempre in relazione all'asserita negligenza, che la Corte d'appello ha affermato- senza alcun sostegno probatorio, in violazione dell'art. 115 c.p.c., e senza neppure l'ausilio delle presunzioni - sulla base di non meglio specificate verifiche, di cui si assume la mancata effettuazione da parte della società di revisione. 2.1.- I primi due motivi vanno valutati congiuntamente e sono da ritenersi sostanzialmente infondati. Le censure della parte sostanzialmente sono intese a prospettare la carenza di prova del fatto (le mancate verifiche contabili da parte della società di revisione), come rilevato dalla Corte del merito, a fronte della non ammissione ed anzi contestazione della parte. Di contro a detta ricostruzione, va rilevato in via dirimente che la mancata verifica di cassa e la riconciliazione dei saldi bancari non era un fatto, positivo, da ritenere non contestato o da provare in via diretta o a mezzo presunzioni, ma emergeva ex se, una volta provato l'incarico e risultando pacifici i mancati versamenti. E la Corte del merito ha specificamente indicato come a tali verifiche fosse tenuta KPMG in forza delle specifiche contrattuali, come risultanti dalla lettera di conferimento dell'incarico, che espressamente includeva tra le attività da svolgere "la verifica fisica delle consistenze di cassa e dei titoli in portafoglio", quindi, conclude sul punto la Corte del merito, "un controllo di sostanza e non di forma". Sono pertanto superati, in forza della specifiche contrattuali, a cui la Corte del merito si è esplicitamente attenuta, i rilievi della ricorrente, di mancata prova della violazione dei Principi di revisione applicabili: ed infatti,non occorreva di certo fare riferimento a detti principi, una volta risultante il titolo contrattuale dell'obbligazione. http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 10 of 13 Ne consegue che, considerato l'ambito oggettivo dell'attività di revisione, ed avuto riguardo in particolare alla lettera d'incarico, la Corte d'appello ha congruamente e persuasivamente concluso per la negligenza nell'espletamento dell'incarico da parte di KPMG, negligenza che si imponeva come una sorta di "evidenza dei fatti". Ed a fronte della valutazione del Giudice del merito, ancorata al contenuto proprio dell'attività di KPMG, i tentativi della ricorrente di spostare l'accento sul piano della mancata prova del fatto o comunque dell'erronea argomentazione probatoria, si rivelano inidonei a scalfire la piana conclusione assunta dalla Corte territoriale. 1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente si duole dell'avere il Giudice del merito ritenuto sussistenti il danno ed il nesso causale (in realtà la censura è limitata al solo profilo del rapporto di causalità), seguendo un procedimento logico-argomentativo viziato dall'inversione dell'onere della prova, avendo addebitato alla società di revisione la formulazione e la prova che il danno si sarebbe comunque verificato o che il diligente intervento della stessa non sarebbe valso ad evitarlo (prova dell'enunciato controfattuale), mentre gli attori avrebbero dovuto pienamente e rigorosamente provare la recuperabilità dei decimi non versati, non sufficiente essendo la mera prospettazione della recuperabilità, secondo i principi della causalità omissiva. 1.4.- Col quarto mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione in relazione al nesso causale (anche in detto motivo, al di là del richiamo in rubrica anche alla censura sul danno, la parte si duole del solo ritenuto nesso causale). KPGM deduce di avere fatto valere specificamente lo stato di decozione de La Giara sin dal 2002, indicando i documenti di prova, e che la stessa Corte d'appello colloca la non recuperabilità dei decimi non versati da detta società sin dall'estate del 2002, di talchè non è dato comprendere come detta società avrebbe potuto procurarsi la liquidità necessaria per versare i decimi degli aumenti di capitale di cui si tratta. Secondo la ricorrente, la motivazione della Corte d'appello è viziata da contraddittorietà e dall'omessa valutazione di documenti e difese che, se considerati, avrebbero portato ad una diversa conclusione, atteso che, quanto alle due ipotesi recuperatorie ipotizzate dal Giudice del merito, premesso che non risultano documenti comprovanti le fideiussioni, R.S. e Si.Lu. si erano costituiti fideiussori de La Giara verso gli istituti di credito e non in relazione ad eventuali debiti di questa verso le controllate; quanto all'intervento del socio pubblico, è agli atti l'atto di citazione con cui Sviluppo Italia ha convenuto in giudizio Si.Lu., da cui emerge che la società, per espressa disposizione contrattuale, non avrebbe mai provveduto a versare la sua quota di aumento del capitale di Tradizioni Calabria, in assenza del preventivo versamento delle quote da parte dei soci, come peraltro riconosciuto dai Fallimenti nelle rispettive comparse conclusionali di primo grado. http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 11 of 13 2.3.- I motivi terzo e quarto, da valutarsi unitariamente, in quanto inerenti al medesimo profilo, sono in parte infondati e in parte inammissibili. Va in primis rilevato che la Corte d'appello, quanto al nesso causale, non ha operato alcuna inversione dell'onere della prova nel rapporto contrattuale, procedendo correttamente alla verifica controfattuale e concludendo motivatamente e congruamente nel senso della sussistenza della relativa prova. Nella causalità omissiva (o ipotetica o normativa), questa Corte, nella pronuncia 21894/2004 (ed in senso conforme, le successive pronunce 15709/2011 e 2085/2012) ha affermato che il giudice, in forza della clausola generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva), nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, secondo le regole di avvedutezza e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis": il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da consentire una generalizzazione sul nesso di condizionamento omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta, l'evento danno si sarebbe evitato, sicchè, essendosi per converso verificato, esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario dell'evento; ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del (presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere un' inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una "complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente. La Corte del merito ha reso concreta applicazione di detti principi, ritenendo assolto dai Fallimenti all'onere della prova del nesso causale, fornendo adeguato riscontro dell'enunciato controfattuale, ed il riferimento all'onere a carico di KPGM a pag. 31 della sentenza, al di là di qualche accenno non del tutto proprio, è svolto nel senso che questa non aveva, a fronte della prova resa dai Fallimenti sul danno e sul nesso causale, contrastato con adeguata controprova la pretesa avversaria. Nè è riscontrabile il preteso vizio motivazionale, avendo la Corte d'appello spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'espletamento diligente delle verifiche da parte della società di revisione avrebbe consentito di rilevare prontamente il mancato versamento dei decimi, e che, se pur non possibile il http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 12 of 13 recupero nei confronti de La Giara, si sarebbe potuto pertanto procedere all'escussione delle garanzie di terzi o ricorrere all'intervento del socio pubblico, a quell'epoca interessato al salvataggio delle due società di cui si tratta. Il Giudice del merito ha così ritenuto concretamente possibili soluzioni alternative che nei limiti delle "apprezzabili probabilità" di cui sopra si è detto, avrebbero potuto evitare il danno, anche escludendo la possibilità di richiedere i decimi alla società La Giara. Su dette soluzioni alternative si è appuntata la critica della ricorrente, prospettandole come irreali, per le ragioni esposte nelle pagine 30-32 del ricorso. A riguardo, si deve rilevare l'inammissibilità dei rilievi, atteso che la parte avrebbe dovuto dedurre di avere fatto valere le circostanze oggi riportate in ricorso avanti al Giudice del merito. Ed infatti, come affermato nella pronuncia 22342/2007, il potere- dovere del giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio, abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui documenti medesimi. E tale principio non ha natura meramente formale, giustificandosi pienamente sul rilievo che solo nel giudizio di merito può svilupparsi pienamente la dialettica processuale tra le parti ed li giudice in relazione ai fatti di causa. Nella specie, la ricorrente si è limitata a far riferimento ad atti del giudizio svoltosi avanti al Tribunale(comparsa di risposta della sig. R., atto di citazione di detta parte prodotto da KPGM con memoria autorizzata sempre davanti al Tribunale, doc. 5, prodotto dalla R. con la memoria autorizzata avanti al Tribunale). 1.5.- Col quinto motivo, la ricorrente si duole del mancato accoglimento della domanda di manleva, avanzata in subordine nei confronti dei passati amministratori e sindaci delle società. La parte deduce che gli amministratori sono gli unici responsabili della tenuta delle scritture contabili e della predisposizione del progetto di bilancio conforme alle norme ed inoltre, hanno il potere- dovere di vigilare sull'attività di eventuali soggetti delegati ex art. 2392 c.c.; ai sensi dell'art. 2407 c.c., il dovere di controllo dei sindaci si estende all'intera attività sociale ed è estesa all'obbligo di impedire la commissione di illeciti. Secondo la ricorrente, è illogica e incoerente l'affermazione della responsabilità del Si. ove autore materiale della falsificazione e la negazione della responsabilità di coloro che hanno avallato le frodi o omesso di vigilare. 2.5.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza. http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015 FulShow Page 13 of 13 La Corte del merito, a parte il rilievo che le violazioni invocate non integrano propriamente l'illecito ex art. 2043 c.c., ha ritenuto smentita la tesi della parte, basata sulla natura dell'attività di revisione quale mero controllo formale sulla documentazione messa a disposizione, richiamando la propria diversa valutazione sulla verifica richiesta a KPMG, da cui, all'evidenza, la non incidenza causale sulla stessa dei comportamenti addebitati agli amministratori ed ai sindaci, anche se questi responsabili per titolo proprio verso il danneggiato. E l'autonomia delle posizioni delle parti in relazione alla causazione del danno è efficacemente posta in luce dal Giudice del merito, quando rileva, in relazione all'addebito al Si. di un comportamento doloso e fraudolento (ma l'argomento è utilizzabile in relazione alla tesi sostenuta dalla ricorrente anche per gli altri amministratori ed i sindaci), che se fosse stata svolta diligentemente l'attività di revisione avrebbe consentito di smascherare la falsificazione o, in generale, il comportamento in tesi non corretto dei deputati alla gestione o al controllo. Il che, in altre parole, porta a ritenere difficilmente configurabile, in linea generale, la responsabilità aquiliana degli organi sociali, quali controllati, rispetto alla società di revisione, controllante, per l'evidente difficoltà di configurare un diritto di quest'ultima leso dal comportamento dei primi, a meno di non privare di senso, in radice, la natura stessa dell'attività di controllo. 3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso principale, e la ricorrente va condannata alle spese, negli importi liquidati in dispositivo. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate a favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015. Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2015 Copyright 2008 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved. http://bd46.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=46SE0001553097PRNT&FTC=743... 05/05/2015
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