REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO

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Cassazione Civile
Cass. civ. Sez. I, Sent., 17-04-2015, n. 7919
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Presidente Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15922-2011 proposto da:
KPMG S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 15,
presso l'avvocato GABRIELLI ENRICO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SACCHI ALDO GIUSEPPE, GALBIATI MAURIZIO,
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro
R.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 28,
presso l'avvocato GILDO ANTONIO URSINI, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;
S.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA
FARNESINA 155, presso l'avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZHARA BUDA MASSIMO,
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giusta procura a margine del controricorso;
FALLIMENTO TRADIZIONI ITALIANE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Curatore avv. D.R.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 28,
presso l'avvocato LAURA PIERALLINI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
C.G.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA
FARNESINA 155, presso l'avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZHARA BUDA MASSIMO,
giusta procura a margine del controricorso;
G.T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI
14, presso l'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MASSIMO FARSETTI, giusta procura a margine del
controricorso;
SI.FR. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI
14, presso l'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MASSIMO FARSETTI, giusta procura a margine del
controricorso;
SI.LU. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 113, presso l'avvocato ROSA ALBA GRASSO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ORONZO D'AGOSTINO, giusta procura a
margine del controricorso;
GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già NUOVA TIRRENA
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso l'avvocato ERNESTO
GRANDINETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
FALLIMENTO TRADIZIONI DI CALABRIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona
del Curatore avv. SO.FR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI
28, presso l'avvocato LAURA PIERALLINI, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;
CA.GI. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PISANELLI 40, presso l'avvocato BRUNO BISCOTTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato LUIGI BORLONE, giusta procura speciale per
Notaio dott. CARLO PROTO di CIRO MARINA (CROTONE) - Rep. n. 104 del
25.7.2011;
- controricorrenti contro
V.R. (C.F. (OMISSIS)), D.L.G. (C.F. (OMISSIS)), CST CENTRO SERVIZI
TORO SPA (C.F. (OMISSIS));
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- intimati avverso la sentenza n. 585/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 01/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2015
dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati GABRIELLI ENRICO, SACCHI ALDO G. e
GALBIATI MAURIZIO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti C. e S., l'Avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente CA., l'Avvocato GALASSO MAURIZIO, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per i controricorrenti FALL. TRADIZ. ITALIANE S.P.A. e FALL. TRADIZ.
CALABRIA S.P.A., l'Avvocato GRANZOTTO ANDREA, con delega, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per i controricorrenti G.T. e S. F., l'Avvocato FARSETTI MASSIMO che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente SI.LU., l'Avvocato D'AGOSTINO ORONZO che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Fatto
Diritto
P.Q.M.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato - Presidente Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - rel. Consigliere Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -
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Dott. MERCOLINO Guido - Consigliere ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 15922-2011 proposto da:
KPMG S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 15,
presso l'avvocato GABRIELLI ENRICO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati SACCHI ALDO GIUSEPPE, GALBIATI MAURIZIO,
giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente contro
R.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 28,
presso l'avvocato GILDO ANTONIO URSINI, che la rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;
S.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA
FARNESINA 155, presso l'avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZHARA BUDA MASSIMO,
giusta procura a margine del controricorso;
FALLIMENTO TRADIZIONI ITALIANE S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona del
Curatore avv. D.R.A.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI 28,
presso l'avvocato LAURA PIERALLINI, che lo rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;
C.G.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTI DELLA
FARNESINA 155, presso l'avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA, che lo
rappresenta e difende unitamente all'avvocato ZHARA BUDA MASSIMO,
giusta procura a margine del controricorso;
G.T.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI
14, presso l'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MASSIMO FARSETTI, giusta procura a margine del
controricorso;
SI.FR. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI
14, presso l'avvocato ANTONELLA GIGLIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato MASSIMO FARSETTI, giusta procura a margine del
controricorso;
SI.LU. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.
MAZZINI 113, presso l'avvocato ROSA ALBA GRASSO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato ORONZO D'AGOSTINO, giusta procura a
margine del controricorso;
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GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), già NUOVA TIRRENA
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DELLA CROCE 44, presso l'avvocato ERNESTO
GRANDINETTI, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;
FALLIMENTO TRADIZIONI DI CALABRIA S.P.A. (C.F. (OMISSIS)), in persona
del Curatore avv. SO.FR., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI
28, presso l'avvocato LAURA PIERALLINI, che lo rappresenta e difende,
giusta procura a margine del controricorso;
CA.GI. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.
PISANELLI 40, presso l'avvocato BRUNO BISCOTTO, che lo rappresenta e
difende unitamente all'avvocato LUIGI BORLONE, giusta procura speciale per
Notaio dott. CARLO PROTO di CIRO MARINA (CROTONE) - Rep. n. 104 del
25.7.2011;
- controricorrenti contro
V.R. (C.F. (OMISSIS)), D.L.G. (C.F. (OMISSIS)), CST CENTRO SERVIZI
TORO SPA (C.F. (OMISSIS));
- intimati avverso la sentenza n. 585/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO,
depositata il 01/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2015
dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;
uditi, per la ricorrente, gli Avvocati GABRIELLI ENRICO, SACCHI ALDO G. e
GALBIATI MAURIZIO che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti C. e S., l'Avvocato ZHARA BUDA CLAUDIA che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente CA., l'Avvocato GALASSO MAURIZIO, con
delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per i controricorrenti FALL. TRADIZ. ITALIANE S.P.A. e FALL. TRADIZ.
CALABRIA S.P.A., l'Avvocato GRANZOTTO ANDREA, con delega, che ha
chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per i controricorrenti G.T. e S. F., l'Avvocato FARSETTI MASSIMO che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per il controricorrente SI.LU., l'Avvocato D'AGOSTINO ORONZO che
ha chiesto il rigetto del ricorso;
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udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CORASANITI Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per
quanto di ragione.
Svolgimento del processo
Tradizioni di Calabria s.p.a. in liquidazione agiva nei confronti della società di
revisione KPMG s.p.a., facendo valere la grave negligenza della convenuta
nell'espletamento dell'incarico di revisione dei bilanci, per non avere rilevato
il mancato versamento da parte dell'azionista La Giara s.p.a. dei decimi
relativi all'aumento di capitale deliberato nel gennaio 2001, e chiedeva
pertanto la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per la
somma non inferiore al valore corrispondente di Euro 1.594.500,00.
Atto di citazione di analogo contenuto veniva notificato a KPMG da Tradizioni
Italiane s.p.a., per il mancato rilievo da parte della società di revisione del
mancato versamento dei decimi da parte degli azionisti La Giara e Tradizioni
di Calabria in relazione all'aumento di capitale deliberato nel gennaio 2001,
con quantificazione dei danni nell'importo non inferiore ad Euro
2.478.355,89, corrispondente al valore dei decimi relativi alle azioni di nuova
emissione non liberate.
La convenuta si costituiva in ambedue le cause e contestava gli addebiti,
negando la negligenza contestatale e l'esistenza del nesso di causalità;
chiedeva il rigetto delle domande previa, occorrendo, affermazione della
responsabilità esclusiva in capo agli amministratori ( R.S., Si.Lu. e Si.Fr.) ed
ai sindaci ( D.L.G., S. R., C.G.C., G.T.A., V.R. e Ca.Gi.) delle due società in
carica negli esercizi 2001 e 2002, che chiedeva di chiamare in causa anche
per ottenere, in subordine, la condanna solidale o pro quota a manlevarla e
tenerla indenne, e quindi a rifonderle tutto quanto fosse stata condannata a
pagare agli attori per capitale, interessi e spese.
I terzi chiamati si costituivano, sviluppando difese variamente articolate,
incentrate sulla mancanza di un titolo atto a sorreggere la domanda di
garanzia; la R. ed il D.L. in subordine avanzavano domanda di manleva
verso Si.Lu., il D.L. chiedeva altresì di chiamare l'assicuratore per la
responsabilità civile verso terzi, C.S.T., Centro Servizi Toro s.p.a.. In corso di
causa, intervenivano in prosecuzione dei giudizi, rispettivamente, il
Fallimento della Tradizioni di Calabria s.p.a. in liquidazione ed il Fallimento di
Tradizioni Italiane s.p.a. in liquidazione; C.S.T. si costituiva, aderiva alle
difese dell'assicurato, e contestava l'operatività della garanzia.
Le due cause venivano riunite ed il Tribunale, con sentenza n. 1976 del
16/2/07, accoglieva le domande principali, condannando la convenuta al
pagamento della somma di Euro 1.549.500,00 ed Euro 2.478.355,89,
rispettivamente a favore del Fallimento di Tradizioni Calabria in liquidazione
e del Fallimento di Tradizioni Italiane, rigettava le domande di garanzia nei
confronti dei terzi chiamati, accoglieva la domanda di KPMG di
corresponsabilità solidale nei soli confronti di Si.Lu., attribuendo ai due
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corresponsabili quote paritetiche di responsabilità, e condannava il Si. in via
di regresso; condannava alle spese la convenuta nel rapporto con le parti
attrici, compensava con il Si. e disponeva la compensazione in ragione di un
terzo con gli altri chiamati.
Appellavano KPMG in via principale, ed in via incidentale Si.
F., Si.Lu. e G.T.. La Corte d'appello, con sentenza in data 16/6/20101/3/2011, ha rigettato l'appello principale e l'incidentale di Si.Fr. e G.T.; ha
accolto l'appello di Si.Lu., dichiarando inammissibile la domanda di
accertamento di responsabilità solidale e di condanna in via di regresso in
via di ulteriore subordine; ha condannato KPGM alle spese del grado a favore
dei Fallimenti, di Si.Fr. e Lu., di R., V., C., Ca., G.T., S. e C.S.T.; ha
compensato le spese in relazione agli altri rapporti processuali.
La Corte del merito ha respinto i primi due motivi dell'appello principale,
rilevando che prova certa della negligenza di KPMG era data dalla
certificazione dei bilanci da parte della stessa senza i più elementari controlli
relativi alla consistenza di cassa, ai movimenti bancari, ai saldi di conto
corrente e, in definitiva, omettendo ogni attività di verifica e di
riconciliazione tra tali saldi bancari e quelli risultanti dalla contabilità della
società, che avrebbe consentito di rilevare immediatamente il mancato
versamento(addebiti già presenti nelle memorie di replica ex art. 180 c.p.c.
delle due società fallite, a completamento della contestazione, già di per sè
esaustiva, dell'atto di citazione),nè esoneravano la società di revisione dagli
obblighi assunti, per contratto ed in forza della normativa di settore, le
attestazioni degli organi sociali sull'avvenuto versamento nè le rassicurazioni
asseritamente fornite da questi, nè che il mancato versamento fosse stato
dissimulato con la predisposizione di documentazione bancaria contraffatta.
La Corte del merito osserva che l'attività di revisione, sia pure su base
volontaria, come nel caso, non può ritenersi limitata al controllo formale dei
dati contabili," ma deve necessariamente comprendere una verifica di
carattere sostanziale circa la corrispondenza delle operazioni riportate ad
operazioni realmente eseguite e, viceversa, circa la rappresentazione nella
contabilità di ogni operazione"; anzi, l'attività in oggetto attiene proprio al
controllo di eventuali errori nella redazione dei bilanci, anche se voluti e
artatamente celati, e disvelabili con un controllo diligente, tanto più evidenti,
come nel caso, a ragione dell'entità dell'ammontare.
A detto controllo, KPMG era tenuta sulla base delle specifiche rilevabili dalla
lettera d'incarico e, pur non dovendo il revisore indirizzare la propria attività
alla ricerca di frodi o falsificazioni documentali, ne risponde, nel caso di
omissione
dell'attività
minima
richiesta
ed
esigibile
in
forza
dell'equiparazione con l'attività del mandatario.
E KPMG avrebbe potuto esonerarsi solo provando la diligente esecuzione
dell'incarico, ma non certo individuando la responsabilità di altri soggetti, sia
pure legati da vincolo contrattuale con la società e tenuti a rispondere del
proprio operato a titolo personale, ex art. 2393 c.c..
La Corte territoriale ha respinto il terzo motivo, inteso a far valere la carenza
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di prova del danno risarcibile e del nesso casuale tra la condotta negligente
ed il danno, ritenendo certo il danno, quantificato dal Tribunale nella misura
minima corrispondente ai decimi di capitale non versato, nella misura in cui
era certa la perdita di valore della partecipazione sociale totalmente
svalutatasi per entrambe le società e la svalutazione dei crediti(in particolare
quelli iscritti verso La Giara in conseguenza della liquidazione e del
successivo stato di decozione), ed il nesso causale, in quanto la tempestiva
emersione, a seguito del diligente intervento del revisore, della non
veridicità della situazione falsamente attestata avrebbe permesso di adottare
le più opportune iniziative per il recupero dei decimi non versati non tanto
verso la Giara, già in stato di decozione, ma eventualmente verso i
fideiussori. R. S. e Si.Lu., o, comunque, ricorrendo all'intervento del socio
pubblico Sviluppo Italia, al cui ingresso nella compagine sociale era
preordinato l'aumento di capitale.
Quanto alla domanda di manleva nei confronti dei chiamati, la Corte
d'appello, premesso che si trattava di garanzia impropria, ha concluso per
l'infondatezza, per i rilievi già svolti in ordine al contenuto dell'attività di
revisione e per non potersi invocare il comportamento illegittimo dei terzi,
autonomamente estrinsecatosi, invocabile solo dai soggetti danneggiati.
Quanto alla responsabilità fatta valere nei confronti di Si.
L., ex amministratore delegato delle due società poi fallite, e
successivamente amministratore unico, per avere fornito al revisore una
contabilità falsificata e non corretta, come tenuto contrattualmente a
predisporre, il Giudice del merito ha rilevato che, oltre a doversi ritenere il
comportamento dell'amministratore in sè privo di incidenza causale sul
corretto svolgimento dell'attività di revisione, l'assunto che il Si. fosse
l'autore materiale della falsificazione o avesse concorso nella stessa
costituiva circostanza mai esplicitamente allegata (vedi il vago accenno nella
memoria del 30/6/06 e nella difesa conclusiva, per di più riferito a pretese
affermazioni in tal senso di parte attrice), comunque sempre decisamente
contestate dall'interessato e rimaste prive di supporto probatorio, nè
risultava adeguatamente provata la pendenza a carico del Si. di un
procedimento penale per gli stessi fatti, essendo stata prodotta solo la
richiesta di rinvio a giudizio da parte del GIP, priva della compiuta
indicazione dei capi di imputazione.
Quanto alla domanda subordinata di responsabilità solidale dei terzi chiamati
(oggetto sia dell'appello principale che dell'incidentale), il Giudice del merito
ha ritenuto fondata la censura del Si., di violazione degli artt. 112 e 345
c.p.c., non essendo la domanda presente nella comparsa di costituzione di
KPMG nè nell'atto di chiamata in causa dei terzi, e dovendo ritenersi nuova,
diversa per petitum e causa petendi dalla domanda originaria. Avverso detta
pronuncia ricorre KPMG, sulla base di cinque motivi.
Si difendono il Fallimento Tradizioni di Calabria s.p.a., il Fallimento Tradizioni
Italiane s.p.a., Si.Lu., Si.Fr., R., G.T., Ca., C., Groupama ass., S.; gli altri
intimati non hanno svolto difese.
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Hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. la ricorrente, il Fallimento
Tradizioni di Calabria, Ca. e Si.Lu..
Motivi della decisione
1.1.- Col primo motivo, KPMG si duole dell'avere la Corte del merito fondato
la responsabilità della società di revisione ritenendo incontestato o
addirittura ammesso il mancato controllo,in mancanza agli atti delle cd.
"carte di lavoro" del revisore, che indicano le procedure effettuate nello
svolgimento dell'attività di revisione, e quindi senza alcun supporto in punto
di fatto nè mediante il ricorso alle presunzioni.
Secondo la parte, la sentenza è viziata per violazione e falsa applicazione
dell'art. 115 c.p.c., comma 1, e dei canoni ermeneutici di interpretazione
degli atti processuali, nonchè per difetto di motivazione: KPMG non ha mai
ammesso, ed anzi ha contestato le circostanze dedotte dai Fallimenti,
relative all'asserita disponibilità degli estratti conto bancari ed alla mancata
verifica dei saldi dei rispettivi conti correnti, e l'esito interpretativo al quale è
pervenuta la Corte del merito è viziato per la non plausibilità delle ragioni
della scelta dei criteri adottati e dell'applicazione concreta degli stessi.
1.2.- Col secondo mezzo, KPMG si duole del vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3
sempre in relazione all'asserita negligenza, che la Corte d'appello ha
affermato- senza alcun sostegno probatorio, in violazione dell'art. 115 c.p.c.,
e senza neppure l'ausilio delle presunzioni - sulla base di non meglio
specificate verifiche, di cui si assume la mancata effettuazione da parte della
società di revisione.
2.1.- I primi due motivi vanno valutati congiuntamente e sono da ritenersi
sostanzialmente infondati. Le censure della parte sostanzialmente sono
intese a prospettare la carenza di prova del fatto (le mancate verifiche
contabili da parte della società di revisione), come rilevato dalla Corte del
merito, a fronte della non ammissione ed anzi contestazione della parte. Di
contro a detta ricostruzione, va rilevato in via dirimente che la mancata
verifica di cassa e la riconciliazione dei saldi bancari non era un fatto,
positivo, da ritenere non contestato o da provare in via diretta o a mezzo
presunzioni, ma emergeva ex se, una volta provato l'incarico e risultando
pacifici i mancati versamenti. E la Corte del merito ha specificamente
indicato come a tali verifiche fosse tenuta KPMG in forza delle specifiche
contrattuali, come risultanti dalla lettera di conferimento dell'incarico, che
espressamente includeva tra le attività da svolgere "la verifica fisica delle
consistenze di cassa e dei titoli in portafoglio", quindi, conclude sul punto la
Corte del merito, "un controllo di sostanza e non di forma".
Sono pertanto superati, in forza della specifiche contrattuali, a cui la Corte
del merito si è esplicitamente attenuta, i rilievi della ricorrente, di mancata
prova della violazione dei Principi di revisione applicabili: ed infatti,non
occorreva di certo fare riferimento a detti principi, una volta risultante il
titolo contrattuale dell'obbligazione.
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Ne consegue che, considerato l'ambito oggettivo dell'attività di revisione, ed
avuto riguardo in particolare alla lettera d'incarico, la Corte d'appello ha
congruamente
e
persuasivamente
concluso
per
la
negligenza
nell'espletamento dell'incarico da parte di KPMG, negligenza che si imponeva
come una sorta di "evidenza dei fatti".
Ed a fronte della valutazione del Giudice del merito, ancorata al contenuto
proprio dell'attività di KPMG, i tentativi della ricorrente di spostare l'accento
sul piano della mancata prova del fatto o comunque dell'erronea
argomentazione probatoria, si rivelano inidonei a scalfire la piana
conclusione assunta dalla Corte territoriale.
1.3.- Col terzo motivo, la ricorrente si duole dell'avere il Giudice del merito
ritenuto sussistenti il danno ed il nesso causale (in realtà la censura è
limitata al solo profilo del rapporto di causalità), seguendo un procedimento
logico-argomentativo viziato dall'inversione dell'onere della prova, avendo
addebitato alla società di revisione la formulazione e la prova che il danno si
sarebbe comunque verificato o che il diligente intervento della stessa non
sarebbe valso ad evitarlo (prova dell'enunciato controfattuale), mentre gli
attori avrebbero dovuto pienamente e rigorosamente provare la
recuperabilità dei decimi non versati, non sufficiente essendo la mera
prospettazione della recuperabilità, secondo i principi della causalità
omissiva.
1.4.- Col quarto mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione in
relazione al nesso causale (anche in detto motivo, al di là del richiamo in
rubrica anche alla censura sul danno, la parte si duole del solo ritenuto
nesso causale).
KPGM deduce di avere fatto valere specificamente lo stato di decozione de
La Giara sin dal 2002, indicando i documenti di prova, e che la stessa Corte
d'appello colloca la non recuperabilità dei decimi non versati da detta società
sin dall'estate del 2002, di talchè non è dato comprendere come detta
società avrebbe potuto procurarsi la liquidità necessaria per versare i decimi
degli aumenti di capitale di cui si tratta.
Secondo la ricorrente, la motivazione della Corte d'appello è viziata da
contraddittorietà e dall'omessa valutazione di documenti e difese che, se
considerati, avrebbero portato ad una diversa conclusione, atteso che,
quanto alle due ipotesi recuperatorie ipotizzate dal Giudice del merito,
premesso che non risultano documenti comprovanti le fideiussioni, R.S. e
Si.Lu. si erano costituiti fideiussori de La Giara verso gli istituti di credito e
non in relazione ad eventuali debiti di questa verso le controllate; quanto
all'intervento del socio pubblico, è agli atti l'atto di citazione con cui Sviluppo
Italia ha convenuto in giudizio Si.Lu., da cui emerge che la società, per
espressa disposizione contrattuale, non avrebbe mai provveduto a versare la
sua quota di aumento del capitale di Tradizioni Calabria, in assenza del
preventivo versamento delle quote da parte dei soci, come peraltro
riconosciuto dai Fallimenti nelle rispettive comparse conclusionali di primo
grado.
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2.3.- I motivi terzo e quarto, da valutarsi unitariamente, in quanto inerenti
al medesimo profilo, sono in parte infondati e in parte inammissibili.
Va in primis rilevato che la Corte d'appello, quanto al nesso causale, non ha
operato alcuna inversione dell'onere della prova nel rapporto contrattuale,
procedendo correttamente alla verifica controfattuale e concludendo
motivatamente e congruamente nel senso della sussistenza della relativa
prova.
Nella causalità omissiva (o ipotetica o normativa), questa Corte, nella
pronuncia 21894/2004 (ed in senso conforme, le successive pronunce
15709/2011 e 2085/2012) ha affermato che il giudice, in forza della clausola
generale di equivalenza prevista dall'art. 40 c.p., è tenuto ad accertare se
l'evento sia ricollegabile all'omissione (causalità omissiva), nel senso che
esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto
in essere la condotta doverosa impostagli, secondo le regole di avvedutezza
e diligenza che devono guidare l'"homo eiusdem condicionis ac professionis":
il ragionamento del giudice sul rapporto causale, adeguato e logicamente
coerente, deve, pertanto basarsi su regole di natura probabilistica tali da
consentire
una
generalizzazione
sul
nesso
di
condizionamento
omissione/evento nel senso che, se l'azione doverosa fosse intervenuta,
l'evento danno si sarebbe evitato, sicchè, essendosi per converso verificato,
esso può essere oggettivamente imputato (causalità normativa) alla
condotta omissiva che, così, viene a costituire l'antecedente necessario
dell'evento; ne consegue ancora che il giudice, partendo dalla condotta del
(presunto) responsabile connotata da colposa inadempienza, dovrà svolgere
un' inferenza probabilistica (che rappresenta indubbiamente una
"complicazione" nella formulazione del giudizio causale, ma) che non può
essere pretermessa, onde la necessità di una formulazione di giudizio
corretta e analitica che pervenga - senza affrettate approssimazioni e senza
salti logici - alla conclusione, positiva o negativa, di sussistenza del legame
causale tra condotta esaminata ed evento prodottosi. L'accertamento del
rapporto di causalità ipotetica deve, poi, necessariamente passare attraverso
l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il
comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa
avrebbe assicurato apprezzabili probabilità di evitare (o, comunque, di
ridurre significativamente) il danno lamentato dal contraente adempiente.
La Corte del merito ha reso concreta applicazione di detti principi, ritenendo
assolto dai Fallimenti all'onere della prova del nesso causale, fornendo
adeguato riscontro dell'enunciato controfattuale, ed il riferimento all'onere a
carico di KPGM a pag. 31 della sentenza, al di là di qualche accenno non del
tutto proprio, è svolto nel senso che questa non aveva, a fronte della prova
resa dai Fallimenti sul danno e sul nesso causale, contrastato con adeguata
controprova la pretesa avversaria.
Nè è riscontrabile il preteso vizio motivazionale, avendo la Corte d'appello
spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto che l'espletamento diligente delle
verifiche da parte della società di revisione avrebbe consentito di rilevare
prontamente il mancato versamento dei decimi, e che, se pur non possibile il
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recupero nei confronti de La Giara, si sarebbe potuto pertanto procedere
all'escussione delle garanzie di terzi o ricorrere all'intervento del socio
pubblico, a quell'epoca interessato al salvataggio delle due società di cui si
tratta.
Il Giudice del merito ha così ritenuto concretamente possibili soluzioni
alternative che nei limiti delle "apprezzabili probabilità" di cui sopra si è
detto, avrebbero potuto evitare il danno, anche escludendo la possibilità di
richiedere i decimi alla società La Giara.
Su dette soluzioni alternative si è appuntata la critica della ricorrente,
prospettandole come irreali, per le ragioni esposte nelle pagine 30-32 del
ricorso.
A riguardo, si deve rilevare l'inammissibilità dei rilievi, atteso che la parte
avrebbe dovuto dedurre di avere fatto valere le circostanze oggi riportate in
ricorso avanti al Giudice del merito.
Ed infatti, come affermato nella pronuncia 22342/2007, il potere- dovere del
giudice di esaminare i documenti ritualmente versati in atti sussiste solo se
la parte che li ha prodotti o che, comunque, ne intende trarre vantaggio,
abbia formulato una domanda o un'eccezione espressamente fondata sui
documenti medesimi.
E tale principio non ha natura meramente formale, giustificandosi
pienamente sul rilievo che solo nel giudizio di merito può svilupparsi
pienamente la dialettica processuale tra le parti ed li giudice in relazione ai
fatti di causa.
Nella specie, la ricorrente si è limitata a far riferimento ad atti del giudizio
svoltosi avanti al Tribunale(comparsa di risposta della sig. R., atto di
citazione di detta parte prodotto da KPGM con memoria autorizzata sempre
davanti al Tribunale, doc. 5, prodotto dalla R. con la memoria autorizzata
avanti al Tribunale).
1.5.- Col quinto motivo, la ricorrente si duole del mancato accoglimento
della domanda di manleva, avanzata in subordine nei confronti dei passati
amministratori e sindaci delle società.
La parte deduce che gli amministratori sono gli unici responsabili della
tenuta delle scritture contabili e della predisposizione del progetto di bilancio
conforme alle norme ed inoltre, hanno il potere- dovere di vigilare
sull'attività di eventuali soggetti delegati ex art. 2392 c.c.; ai sensi dell'art.
2407 c.c., il dovere di controllo dei sindaci si estende all'intera attività
sociale ed è estesa all'obbligo di impedire la commissione di illeciti. Secondo
la ricorrente, è illogica e incoerente l'affermazione della responsabilità del Si.
ove autore materiale della falsificazione e la negazione della responsabilità di
coloro che hanno avallato le frodi o omesso di vigilare.
2.5.- Il motivo presenta profili di inammissibilità ed infondatezza.
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La Corte del merito, a parte il rilievo che le violazioni invocate non integrano
propriamente l'illecito ex art. 2043 c.c., ha ritenuto smentita la tesi della
parte, basata sulla natura dell'attività di revisione quale mero controllo
formale sulla documentazione messa a disposizione, richiamando la propria
diversa valutazione sulla verifica richiesta a KPMG, da cui, all'evidenza, la
non incidenza causale sulla stessa dei comportamenti addebitati agli
amministratori ed ai sindaci, anche se questi responsabili per titolo proprio
verso il danneggiato.
E l'autonomia delle posizioni delle parti in relazione alla causazione del
danno è efficacemente posta in luce dal Giudice del merito, quando rileva, in
relazione all'addebito al Si. di un comportamento doloso e fraudolento (ma
l'argomento è utilizzabile in relazione alla tesi sostenuta dalla ricorrente
anche per gli altri amministratori ed i sindaci), che se fosse stata svolta
diligentemente l'attività di revisione avrebbe consentito di smascherare la
falsificazione o, in generale, il comportamento in tesi non corretto dei
deputati alla gestione o al controllo.
Il che, in altre parole, porta a ritenere difficilmente configurabile, in linea
generale, la responsabilità aquiliana degli organi sociali, quali controllati,
rispetto alla società di revisione, controllante, per l'evidente difficoltà di
configurare un diritto di quest'ultima leso dal comportamento dei primi, a
meno di non privare di senso, in radice, la natura stessa dell'attività di
controllo.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso principale, e la ricorrente va
condannata alle spese, negli importi liquidati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate a
favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 8000,00, oltre Euro 200,00
per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2015
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