Sul plagio letterario, artistico e musicale: la giurisprudenza italiana

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Sul plagio letterario, artistico e musicale: la giurisprudenza italiana
Sul plagio letterario, artistico e musicale:
la giurisprudenza italiana dal 1856 ad oggi
A cura di Roberto Caso e Giulia Dore
TRIBUNALE DI MILANO
29 aprile 1976
Minelli Donato c. Panzeri
(Sentenza integrale)
Riv. dir. ind., 1977, II, 457; n. DI MARTINO
Sul plagio letterario, artistico e musicale: la giurisprudenza italiana dal 1856 ad oggi (a cura di Caso, R., Dore, G.)
TRIBUNALE DI MILANO
29 aprile 1976
Pres. F. COSENTINI - Est. G. FLORIDA
M. P. Donati Minelli (avv. prof. P. Auteri, avv. G. Bassi e E. Golino) c. M. Panzeri, C. Conti, F. Pace e D.
Pace (avv. G. Bovio) e c. G. E. Argenio e s.r.l. Ariston Edizioni Musicali (avv. N. Bonomo) e c. s.r.l. Edizioni
Musicali Fama (avv. C. Majno e G. C. Gabardini) e c. Ditta Arca Brianza, Ditta Discoland (contumaci); s.r.l.
Edizioni Musicali Fama c. M. Panzeri, G. E. Argenio, F. Pace, D. Pace e C. Conti.
FATTO. - Con sentenza non definitiva pronunciata il 18 ottobre 1973 nella causa in oggetto il Tribunale
di Milano ha dichiarato che la canzone Taxi di Panzeri, Pace, Conti e Argenio, edita dalla edizioni Musicali
Ariston e Fama. costituisce plagio della composizione «Valzer Brillante» di Maria Pia Donati Minelli, ed ha
conseguentemente condannato i convenuti in solido a risarcire all’attrice i danni conseguenti dalla
violazione del suo diritto di autore nella misura che sarebbe stata determinata in prosieguo di giudizio.
Ha inoltre dichiarato i convenuti: Mario Panzeri, Paniere Pace, Corrado Pace, Corrado Conti e Flavia
Pace a tenere manlevata la Ed. Musicali Parma delle conseguenze derivate e derivando dall’accoglimento
delle domande proposte dall’attrice, nonché i convenuti Mario Panzeri, Daniele Pace e Corrado Conti
tenuti in solido a tenere del pari manlevata la Ed. Musicali Ariston.
Riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia sul merito e sulle spese di lite ha disposto come da
separata ordinanza la prosecuzione del giudizio.
Infine ha dato mandato alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza alla procura della Repubblica
di Milano. Con ordinanza collegiale in pari data il Tribunale ha richiesto alla S.I.A.E. - Direzione Generale
- Sezione Musica - Via della Letteratura - Roma - Eur di fornire con il corredo della relativa
documentazione informazioni scritte relative a tutti i proventi maturati partitamente per ciascun anno, a
favore di ciascuno degli autori e degli editori della canzone «Tazi», dalla utilizzazione della suddetta
canzone, con specifica indicazione dei dati quantitativi in suo possesso per ciascun anno relativi a ciascuna
forma di utilizzazione.
Nell’udienza del 2 aprile 1974 fissata per la prosecuzione del giudizio dal Collegio nella menzionata
ordinanza il procuratore dell’attrice Minelli ha fatto riserva di appello avverso la sentenza non definitiva
limitatamente al rigetto della domanda di restituzione dei benefici economici proposta dall’attrice
(dispositivo sub n. 6), così come riserva di appello ha fatto il procuratore della società Ariston.
Pervenute le informazioni richieste alla S.I.A.E., il G.I., con ordinanza in data 4 ottobre 1974, ha
ordinato agli autori convenuti ed alle case editrici convenute l’esibizione della documentazione contabile
concernente la riproduzione fonomeccanica all’estero della composizione «Taxi», specificando che
trattavasi della stessa documentazione che la S.I.A.E. aveva dichiarato di avere trasmesso agli interessati al
momento del pagamento dei diritti provenienti dall’estero.
L’ordinanza è stata reclamata davanti al Collegio a sensi dell’art. 178 c.p.c., ma il reclamo è stato
rigettato con l’ordinanza collegiale del 18 dicembre 1974.
Con l’ordinanza in data 20 novembre 1974 il G.I. ha richiesto alla S.I.A.E. di integrare le informazioni
fornite con lettera 6 maggio 1974 con la indicazione dei proventi maturati in epoca successiva al 1°
semestre 1973 fino a quando era consentito dai dati in possesso della stessa S.I.A.E., ed inoltre di indicare
la misura degli interessi maturati sulle somme accantonate come proventi della utilizzazione della
composizione musicale «Taxi» e di specificare se vi siano altri proventi che possono competere agli autori
della canzone in oggetto su «Fondi comuni» consistenti presso la S.I.A.E.
Le informazioni richieste sono pervenute con lettera in data 7 aprile 1975.
Nell’udienza del 14 luglio 1975 il procuratore della soc. Fama ha prodotto: 1) rendiconto Sedrini
ripartizione RAI-TV relativo al periodo 1 luglio 1967-30 luglio 1970: 2-3) rendiconto GEMA/RAI-TV
relativi agli anni 1971 e 1972; 4-5) rendiconti GEMA Phono relativi all’anno 1972.
Nella stessa udienza le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe sulle quali la causa,
nell’odierna udienza collegiale, è stata ritenuta in decisione.
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DIRITTO. - E’ pacifico fra le parti e documentato che il Pretore di Milano, a seguito del rapporto
effettuato dal Tribunale mediante la trasmissione della sentenza non definitiva, ha intrapreso l’azione
penale contro i convenuti autori della musica in relazione al reato di cui all’art. 172 L.A. punito con la sola
ammenda, dichiarando con la sentenza 20 ottobre 1975 di non doversi procedere a carico degli imputati
per intervenuta prescrizione. Gli imputati hanno interposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza
pretorile per violazione delle norme di rito e per conseguire l’assoluzione con formula piena.
Da qui i convenuti Panzeri, Conti e Pace (Flavia e Daniele) argomentano la necessità della sospensione di
questo giudizio, a norma dell’art. 3 c.p.p., data la pregiudizialità dell’accertamento del reato ai fini della
decisione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. La medesima istanza di sospensione è
stata proposta anche dalla convenuta società Fara la quale nella comparsa conclusionale ha prospettato il
rapporto di pregiudizialità del giudizio penale in corso con distinto riferimento sia alla domanda di
risarcimento del danno patrimoniale che alla domanda di risarcimento del danno morale. Opponendosi
all’istanza di sospensione la difesa dell’attrice sviluppa una serie di argomenti, uno dei quali secondo
l’avviso del Tribunale esercita un rilievo assorbente al fine di condurre al rigetto dell’istanza.
Per economia di motivazione il Collegio si limita quindi ad esaminare questo argomento trascurando
ogni altro che o si riconduce ad irrilevanti ragioni di equità, oppure si prospetta giuridicamente di più
dubbio fondamento involgendo una delicata analisi dei rapporti fra il giudicato penale ed il giudizio civile di
risarcimento dei danni alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 55 dell’11 marzo 1971 e n. 99
del 27 giugno 1973, oppure infine è sicuramente infondato come quello che fa leva sulla circostanza che la
sentenza penale impugnata ha dichiarato estinto il reato per intervenuta prescrizione e sul provvedimento
non ancora entrato in vigore che depenalizza le contravvenzioni punite con la sola ammenda.
L’argomento decisivo nega che il presente procedimento possa essere sospeso perché, dipendendo
l’efficacia della sentenza di liquidazione del danno dalla sentenza di condanna generica, è escluso che possa
verificarsi un contrasto di giudizi fra la menzionata liquidazione del danno e la sentenza penale che ha per
oggetto il reato da cui trae origine l’accertata responsabilità civile e la conseguente obbligazione di
risarcimento.
A torto l’attrice riferisce il suo argomento a tutti i casi in cui il giudizio sul quantum è separato dal
giudizio sull’an, perché trascura di considerare che, proprio in quanto si tratta di due giudizi separati e
quindi perfettamente autonomi, quello concernente la liquidazione del danno dovrebbe essere sospeso per
ragioni di pregiudizialità per ciò solo che la sentenza sull’an è stata fatta oggetto di impugnazione ed il
corrispondente giudizio è ancora in corso ed a fortiori la sospensione dovrebbe essere disposta se la
definizione del separato giudizio sull’an a sua volta dipendesse dalla cognizione del reato in sede penale. In
tale ultima ipotesi non c’è dubbio che il giudice dell’impugnazione dovrebbe sospendere il riesame oppure
il controllo di legittimità della separata sentenza sull’an in attesa della definizione del giudizio penale, così
da evitare il possibile insorgere di un conflitto di giudicati ed a sua volta il giudice del quantum dovrebbe
sospendere la liquidazione del danno: il meccanismo processuale, benché molto costoso in termini di
tempo, perviene in tal modo al risultato di evitare il contrasto di pronunce sulla stessa vicenda ed è
perfettamente conforme al disposto dell’art. 295 c.p.c. e 3 c.p.p. Non altrettanto invece deve dirsi nel
caso in cui la liquidazione del danno viene disposta nel prosieguo della causa dopo la emanazione di
sentenza non definitiva di condanna generica. In questo caso il giudizio prosegue per la liquidazione del
danno anche se è stato impugnata la sentenza non definitiva sull’an non essendo concepibile alcun rapporto
di pregiudizialità fra la fase della liquidazione per sé considerata ed il giudizio di impugnazione della
condanna generica. Solamente la riforma o la cassazione della sentenza sull’an in pendenza del giudizio sul
quantum si rifletterebbe su questo ultimo per effetto del 1° comma dell’art. 336 c.p.c. Ciò premesso, è
chiaro che se la prosecuzione del giudizio sul quantum non può essere sospesa per effetto della
impugnazione della sentenza non definitiva di condanna generica, ancor meno la sospensione potrebbe
essere disposta per il fatto che dopo la pronuncia sull’an è stata iniziata l’azione penale per un reato la cui
cognizione influisce sulla pronuncia di condanna generica. Infatti in tal caso il rapporto di pregiudizialità
intercorre fra il giudicato penale e il giudizio d’impugnazione della condanna generica, avendo entrambi
per oggetto la sussistenza degli estremi della responsabilità, ma non intercorre tra il giudicato penale e la
liquidazione del danno dato che il primo concerne la sussistenza della responsabilità ed il secondo
unicamente la determinazione dell’ammontare della obbligazione risarcitoria.
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A riprova della fondatezza di quanto precede valga questa ulteriore considerazione: che, se per ipotesi il
giudizio di impugnazione della sentenza di condanna generica si concludesse con sentenza conforme passata
in giudicato contrastante con la sentenza penale anch’essa definitiva che prosciolga l’imputato responsabile
civile per non avere egli commesso il fatto, e se quindi si verificasse un contrasto di giudicati in merito alla
pronuncia di responsabilità, in tal caso il giudice del quantum dovrebbe pur sempre procedere alla
liquidazione del danno: ciò conferma che il giudizio sul quantum non può sfociare in un giudicato che entri
in conflitto con il giudicato penale e che la sospensione del giudizio sul quantum in tal caso potrebbe essere
suggerita su concorde istanza delle parti da ragioni di economia processuale ma non dalla necessità di
evitare il conflitto di giudicati.
Pervenuti alle descritte conclusioni ci si potrebbe domandare se vi è una ragione per disciplinare in modo
opposto due situazioni che sembrano sostanzialmente uguali, quali sono da una parte la liquidazione del
danno in prosieguo di causa e dall’altra la liquidazione in separato giudizio. Senonché la ragione del diverso
trattamento sta proprio nella circostanza che la liquidazione in prosieguo di causa è conforme al generale
principio della concentrazione processuale, poiché le due fasi della condanna generica e della liquidazione si
inscrivono in un unico giudizio la cui conclusione non può essere ritardata per effetto della separazione
stessa; per contro la liquidazione del danno in separato giudizio costituisce un’eccezione al principio della
concentrazione processuale: eccezione la quale, in tanto è possibile in quanto vi sia un accordo di entrambe
le parti del processo e cioè un vero e proprio negozio processuale che autorizza il giudice a scindere il
complessivo giudizio di responsabilità in due autonomi giudizi dei quali quello che si conclude con la
condanna generica ha per oggetto tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità meno l’elemento del
danno. Conseguentemente, mentre la liquidazione del danno nel prosieguo della causa si integra con la
sentenza non definitiva per formare con essa una sola pronuncia di condanna, la liquidazione del danno in
separato giudizio costituisce oggetto di una autonoma sentenza di condanna in contrapposizione alla
sentenza definitiva sull’an che impropriamente viene chiamata di condanna generica, ma che in realtà è di
mero accertamento di alcuni elementi che integrano la fattispecie di responsabilità. Il consenso del
danneggiato alla separazione del giudizio sul quantum da quello sull’an si pone quindi all’origine di una
vicenda processuale che può ritardare di molto la realizzazione della pretesa risarcitoria, essendo implicita
nella prestazione di quel consenso l’accettazione del principio che la liquidazione del danno seguirà alla
definitiva conclusione del giudizio sull’an.
Rigettata l’istanza di sospensione può essere introdotto l’esame del merito della controversia che come
già detto concerne la liquidazione del danno sofferto dall’attrice per effetto dell’illecito compiuto dagli
attori e consistente nella violazione del diritto di autore sulla composizione musicale « Valzer Brillante »
mediante la utilizzazione economica della canzone « Taxi » che della prima riproduce il motivo
fondamentale. Secondo l’attrice il danno risarcibile che forma oggetto della presente liquidazione consta di
tre distinte componenti, la prima delle quali è data dal lucro cessante identificabile nella misura del
corrispettivo che l’attrice avrebbe potuto ottenere se gli editori avessero chiesto il consenso alla
utilizzazione dell’opera musicale.
Contro questa voce di danno si dirigono le critiche dei convenuti: ma esse non sembrano cogliere il
segno. Un primo argomento esclude l’esistenza del danno risarcibile, perché l’attrice non ha dimostrato
che avrebbe utilizzato la sua opera musicale se essa non fosse stata da altri abusivamente utilizzata.
L’argomento si fonda su una petizione di principio, in quanto trascura di considerare che ogni opera
dell’ingegno che forma oggetto di un diritto di esclusiva utilizzazione si pone rispetto a mercato a cui è
destinata secondo una precisa relazione di fruibilità o di sfruttamento economico, nel senso che, date certe
caratteristiche oggettive dell’opera stessa, il mercato a cui è destinata esprime una determinata capacità di
assorbimento. Questa capacità è tendenzialmente riservata, almeno per la parte che gli compete nel
rapporto con gli altri soggetti che concorrono allo sfruttamento dell’opera, al suo autore e non ad altri:
sicché esaurendo con il loro sfruttamento la capacità di assorbimento del mercato, essi svuotano l’opera
stessa del suo valore economico e di ciò rispondono a titolo di risarcimento del danno. Si può quindi anche
ammettere in fatto che l’attrice non avrebbe sfruttato la sua opera musicale lasciandola nel «cassetto», ma
ciò non toglie che in tal caso l’opera avrebbe conservato intatta la sua potenzialità di reddito fino a quando
non fosse intervenuta la volontà e la opportunità di farne oggetto di utilizzazione economica: questa
potenzialità invece è venuta meno a causa del comportamento illecito dei convenuti ed all’attrice non
rimane che l’equivalente pecuniario di ciò che essa avrebbe potuto percepire con la sua diretta utilizzazione
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e che invece in modo irreversibile è stato da altri percepito. Non soltanto quindi errano i convenuti quando
pretendono di dedurre l’assenza di danno risarcibile dalla circostanza che non vi è stata una utilizzazione
economica diretta dell’opera da parte della sua autrice, ma errano altresì quando pretendono di negare
ogni rilievo probatorio all’entità della utilizzazione abusiva posta in essere, al fine di determinare il valore
economico dell’opera che è proprio quello della cui irreversibile d’istruzione essi debbono rispondere
corrispondendo l’equivalente pecuniario. La capacità di un’opera dell’ingegno di produrre un reddito è
dato a priori assai incerto, poiché non sono note le infinite variabili sia interne all’opera che interne al
mercato le quali ne determinano il successo commerciale. Quando invece la utilizzazione economica è stata
posta in essere, la capacità di reddito dell’opera, traducendosi in una realtà attuale, è a posteriori un fatto
storico facilmente accertabile.
La necessaria correlazione fra la oggettiva consistenza dell’opera ed il risultato economico del suo
sfruttamento concreto (a questi fini a nulla rilevando che sia anche abusivo) si pone all’origine del criterio
seguito dalla prevalente giurisprudenza del determinare il danno risarcibile spettante all’autore: il criterio
cioè del giusto prezzo che i contraffattori avrebbero corrisposto all’autore ove avessero chiesto il consenso
alla utilizzazione economica dell’opera.
Contro l’applicazione di questo criterio i convenuti invocano il giudicato della sentenza non definitiva nel
punto in cui questa ha respinto la domanda dell’attrice volta a conseguire la restituzione dei benefici
economici percepiti con la illecita utilizzazione dell’opera musicale. Sennonché l’obiezione trascura di
considerare la diversità che intercorre fra il criterio del giusto prezzo del consenso ai fini della liquidazione
del danno nell’ambito dell’azione di risarcimento e la «restituzione dei benefici economici» come oggetto
della domanda di arricchimento senza causa da alcuni, ma non da questo Tribunale, ritenuta proponibile in
caso di violazione del diritto di autore cumulativamente con quella di risarcimento del danno.
A prescindere dal requisito psicologico (colpa o dolo), che è necessario solo nell’azione di risarcimento,
è chiarito che quest’ultima tende a reintegrare il patrimonio dell’autore del valore economico dell’opera
distrutto dall’altrui illecita utilizzazione, mentre l’azione di arricchimento tende al diverso risultato di
trasferire nel patrimonio dell’autore tutto ciò di cui si sono arricchiti i contraffattori a qualsiasi titolo, e
quindi anche per l’opera di edizione, dettate unicamente le spese sostenute. Ora è ben diverso chiedere
l’equivalente pecuniario di ciò che l’opera avrebbe consentito al solo autore di percepire come prezzo del
suo consenso alla utilizzazione da parte dei terzi e chiedere invece oltre a ciò anche i proventi percepiti dai
terzi a titolo diverso: quest’ultima, e non certo la prima, è la domanda sulla quale si è avuta la pronuncia di
rigetto del Tribunale.
Le considerazioni che precedono in ordine alla risarcibilità del danno costituito dal giusto prezzo del
consenso dell’autore dello sfruttamento dell’opera, valgono anche a proposito della canzonetta di musica
leggera. In contrario non vale mettere in evidenza la subordinazione degli editori musicali rispetto alla
industria fonografica, dell’autore rispetto all’interprete della canzonetta, rapporti di forza nei quali l’autore
crea quello che l’editore desidera, secondo il criterio dettato dal produttore fonografico, in funzione dello
stile del temperamento o dal gusto dell’interprete messo a disposizione dalla stessa industria fonografica.
Infatti, anche se è vero che in tale « catena di montaggio » non vi è posto per la ispirazione libera e genuina
dell’autore in cui l’opera nasce come un prodotto destinato al commercio; se è pure vero che il successo
della canzonetta è il risultato di un coacervo di elementi quali l’organizzazione della casa editrice, la
notorietà del cantante e la promozione del disco; se pure tutto questo è vero non si intende quali
conseguenze se ne debbano trarre sul piano del valore economico che la canzonetta assume per il suo
autore. La subordinazione dell’autore agli operatori che controllano il mondo della musica leggera si
riflette sulla quota dei proventi riservati al primo nel rapporto con i secondi: quota dalla cui misura usuale
il Tribunale non intende discostarsi nella liquidazione del danno: la non genuina ispirazione dell’autore di
musica leggera potrà produrre dei risultati artisticamente scadenti purché economicamente produttivi, e
potrà da ciò inferirsi forse che anche il motivo musicale creato dall’attrice è artisticamente scadente, ma
non per questo meno adatto al temperamento ed allo stile del cantante (Antoine) che è stato prescelto per
la sua esecuzione, ed al gusto dei consumatori di tale genere musicale: ma ciò semmai conferma (anziché
disattendere) la fondatezza del criterio di commisurazione del danno.
Infine gli elementi organizzativi e promozionali sono di gran lunga prevalenti nel successo commerciale
della canzonetta, e la Minelli non era in grado di avvalersi di tali elementi che sono esclusivamente
controllati dalle case editrici e dalle imprese fonografiche: ma questa è una considerazione che vale per
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qualsiasi autore di canzonette, se portato alle sue logiche conseguenze, conduce a negare ogni compenso
all’autore per lo sfruttamento di ogni canzonetta dato che, senza il concorso dell’editore e del produttore
fonografico che dispone del cantante celebre, ogni canzonetta è per il suo valore prima di un pur modesto
valore economico. Il vero è quindi che tutti gli autori di canzonette di successo sono da compensare per ciò
che essi forniscono agli operatori della musica leggera: se il risultato della loro opera è stato utilizzato
abusivamente, ad essi compete a titolo di risarcimento del danno lo stesso ammontare che avrebbero
ottenuto in una libera contrattazione; in entrambi i casi la concreta destinazione della canzonetta allo
sfruttamento commerciale avviene non perché lo vuole l’autore, ma perché editori e produttori ravvisano
nell’opera le caratteristiche necessarie a garantirne il successo presso il pubblico.
Venendo ora alla determinazione dell’ammontare della componente di danno fin qui considerata, osserva
il Collegio quanto segue. Come risulta dalla prima lettera di informazioni della S.I.A.E. del 6 maggio
1974, e come conferma il convenuto Argenio nelle sue difese, i proventi riservati agli autori della musica
di «Taxi» sono pari al 32,50 % del totale dei diritti fonomeccanici ed agli 8/24 dei diritti di pubblica
esecuzione. Tali misure in percentuale sono certamente usuali e quindi ad esse bisogna riferirsi per
determinare il compenso che sarebbe stato pattuito in favore della Minelli come corrispettivo del suo consenso ad utilizzare il testo musicale; inoltre queste percentuali non comprendono il compenso dell’autore
del testo letterario della canzone «Taxi» la cui esclusione è doverosa per un doppio ordine di ragioni: per
un verso, perché il plagio concerne unicamente la parte musicale dell’opera ideata dall’attrice, e per altro
verso perché la parte letteraria e quella musicale della canzonetta non sono necessariamente inscindibili, di
modo che può e deve ritenersi che gli editori musicali, se avessero chiesto il consenso dell’attrice, lo
avrebbero fatto unicamente con riguardo alla musica sostituendo il testo originario riflettente un gusto
ormai sicuramente superato. Quest’ultima considerazione d’altra parte destituisce di fondamento la
pretesa dei convenuti di decurtare la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno in proporzione di
quella parte di successo commerciale che la canzone ha registrato in funzione del suo nuovo testo
letterario. Le reciproche proporzioni, infatti, fra musica e testo si riflettono nella ripartizione dei proventi
fra i rispettivi autori secondo criteri dettati dalla prassi contrattuale, e non secondo una valutazione
impossibile di meritevolezza, di modo che la determinazione del prezzo del consenso dell’autore della
musica deve avvenire nello stesso modo. Del pari è destituita di fondamento la pretesa dei convenuti di
decurtare l’ammontare del danno costituito dal prezzo del consenso delle somme spese per le iniziative
pubblicitarie e promozionali che hanno contribuito al successo di «Taxi». Questa pretesa trascura di
considerare che la percentuale di proventi spettanti all’autore della musica è al netto delle spese, le quali
gravano sulla quota spettante agli editori oppure ai produttori fonografici. L’incidenza di queste spese,
quindi, è ancora una volta calcolata in astratto nella determinazione delle reciproche percentuali dei
proventi totali e non in concreto o caso per caso, di modo che, accettato il criterio del prezzo del
consenso, questo deve essere applicato senza detrazione alcuna a titolo di spese di produzione.
Assumono i convenuti che essendo stato il plagio accertato con riferimento al solo refrain dell’originale
composizione della Minelli nella stessa misura deve proporzionalmente essere ridotto l’ammontare del
danno calcolato secondo il criterio illustrato. Anche questo assunto è infondato poiché è noto che il refrain
costituisce la parte di gran lunga preponderante dell’intera canzonetta di musica leggera e quella che
condiziona per intero il successo dal punto di vista musicale, di modo che una ripartizione dell’effetto
melodico per battute, oltreché impossibile, è anche priva di riscontro nella realtà.
Stabilite le percentuali per intero spettanti all’attrice occorre ora determinare i valori totali dei proventi
ed a tale scopo soccorrono i dati forniti dalla S.I.A.E.. I proventi di pubblica esecuzione in Italia ed
all’estero comprensivi sia delle c.d. ripartizioni dirette come di quelle proporzionali (questi ultimi
corrisposti dalla S.I.A.E. in misura forfettaria in proporzione dei proventi direttamente accertati in favore
di qualsiasi canzonetta) ammontano a L. 14 milioni 179.485, che vengono arrotondati equitativamente a L.
15.000.000. tenuto conto che i dati comunicati dalla S.I.A.E. si riferiscono al periodo compreso fra il
secondo semestre del 1970 ed il primo semestre del 1974, e quindi devono essere integrati
proporzionalmente per il periodo del secondo semestre 1974 ad oggi. La quota di 8/24 spettante
all’attrice ammonta quindi a complessive L. 5.000.000. I proventi della riproduzione fonomeccanica in
Italia ed all’estero ammontano a L. 10.000.000, secondo un calcolo equitativo che tiene conto della
parzialità dei dati messi a disposizione della S.I.A.E. e dalla Casa Editrice Fama, di modo che la quota di
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32,50 spettante all’attrice a questo titolo ammonta a L. 3.250.000. Conseguentemente il totale dei
proventi costituenti la determinazione quantitativa del prezzo del consenso ammonta a L. 8.250.000.
La seconda componente del danno risarcibile è quella che trae origine dalla usurpazione della paternità
dell’opera utilizzata abusivamente. I convenuti, nascondendo la paternità dell’opera utilizzata, hanno
sottratto all’attrice quella reputazione che, diffondendosi nel mondo della musica leggera, avrebbe potuto
agevolmente tradursi in una fonte di guadagno. E’ ovvio che la determinazione quantitativa di tale
componente di danno patrimoniale non può che essere effettuata equitativamente, tenendo conto per un
verso della diffusione della canzonetta oggetto del plagio, e per altro verso delle documentate e mai
rinunciate aspirazioni dell’attrice nel mondo della musica leggera: seguendo questi criteri il Collegio reputa
che sia equa una determinazione pari a L. 2.000.000.
Per contro la domanda di risarcimento del danno morale è inammissibile essendo tuttora pendente il
procedimento penale per l’accertamento del reato di plagio. Infatti per il combinato disposto degli artt.
2059 c.c. e 185 c.p.c. il giudice civile non può procedere alla liquidazione dei danno non patrimoniale
finché il reato non sia stato accertato in sede penale o non sia stata accertata una causa di estinzione del
reato stesso o della pena: in mancanza di tali presupposti, ed in pendenza del giudizio penale, si ha un
difetto temporaneo di giurisdizione del giudice civile, il quale pertanto dovrà limitare la sua pronuncia alla
liquidazione del danno di carattere patrimoniale, facendo salvo alla parte il diritto di proporre in altro
giudizio la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per l’ipotesi che il giudice penale abbia
con sentenza definitiva a dichiarare o l’esistenza del reato oppure l’esistenza di una delle cause che ne
impediscono l’accertamento.
Il danno risarcibile nell’ammontare sopradetto è per consolidata giurisprudenza oggetto di un debito di
valore, e come tale suscettibile di rivalutazione monetaria per ciò solo che l’attrice non ha percepito
quanto dovutole nel momento in cui si è verificato l’illecito: la rivalutazione dovrà essere calcolata secondo
i consueti indici statistici a far tempo dalle singole utilizzazioni abusive dell’opera contraffatta, vale a dire
dal 1970 fino al giorno di oggi; oltre o ciò occorre che la redditività dell’utilizzazione della canzonetta è
decrescente e che del pari l’indice di rivalutazione è decrescente di modo che si avrà un massimo di
rivalutazione per una quota della cifra globale proporzionale maggiore: ciò premesso ed in base alle
considerazioni predette, si ritiene di rivalutare la somma globale pari a L. 10.250.000 in ragione del 50 %
con riferimento al giorno di oggi e con inclusione degli interessi ad oggi maturati. Il danno risarcibile
ammonta quindi complessivamente a L. 15.375.000 e su tale somma decorrono gli interessi legali dalla
data della presente sentenza fino al pagamento effettivo.
Quanto alla domanda della s.r.l. Edizioni Musicali Fama e della s.r.l. Ariston nei confronti dei convenuti
autori di essere manlevate di ciò che per effetto di questa sentenza dovranno corrispondere all’attrice,
osserva il Tribunale che non vi è luogo a pronuncia, avendo di già in proposito statuito la sentenza non
definitiva. Quanto alle spese processuali, stante il rinvio al definitivo della sentenza parziale, devono essere
liquidate secondo il principio della soccombenza con riferimento ad entrambe le fasi di questo giudizio
nonché con riferimento alla procedura cautelare precedente. (Omissis).
Non ricorrono nella specie gli estremi per concedere la clausola della provvisoria esecuzione della
presente sentenza. (Omissis).
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