Ricorso della società Asystel Novara avverso la decisione dell

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Ricorso della società Asystel Novara avverso la decisione dell
Ricorso della società Asystel Novara avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramento
relativamente al tesseramento delle atlete straniere
Stefania Veljcovic, Sanja Malagursky e Marian Nomikou,
La Commissione Tesseramento composta da:
Avv. Patrizia Soldini
(Presidente)
Avv. Luciano Mennella
(Vice Presidente)
Avv. Francesco Renzulli
(Componente)
Letto il ricorso prodotto dalla società Asystel Volley S.p.a. di Novara in persona
del Presidente p.t. assistito e difeso dagli avvocati Massimo della Rosa e Prof.
Avv. Enrico Lubrano presso lo studio del secondo dei quali in Roma, Via Flaminia,
79, è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale notarile, all’esito
dell’istruttoria e della udienza di rito.
SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA
La Asystel Volley spa di Novara ha proposto ricorso diretto a sentir annullare
tutti gli atti impugnati col ricorso medesimo e di conseguenza accertare il
titolo/diritto della ricorrente ad ottenere il tesseramento delle atlete
Vekicovic, Malagursky e Nomikou sin dal 28 settembre 2011 (data della richiesta
del tesseramento), nonché accertare il titolo/diritto della stessa ad ottenere il
relativo risarcimento dei danni, con conseguente condanna al pagamento della
relativa somma, a titolo di risarcimento dei danni, da emanarsi nei confronti
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della Federazione o nei confronti dei diretti responsabili … a vario titolo e per
diverse entità meglio specificate nel ricorso medesimo.
A fondamento delle pretese accertative e di condanna la Asystel Volley, dopo
aver evidenziato che la questione portata all’esame della CTA riguardava il
tesseramento delle atlete Stefania Veljcovic, Sanja Malagursky e Marian
Nomikou, argomentava le proprie ragioni con una serie di puntuali riferimenti in
fatto.
Intanto, affermava la ricorrente, essa aveva richiesto e (formalmente) ottenuto
il tesseramento delle tre predette atlete compilando il modulo ATL2/F, atlete
che appunto ancor oggi risultavano regolarmente inserite nel relativo tabulato.
Di poi, continuava l’impugnante, solo con e.mail del 05.10.2011 essa aveva ricevuto
comunicazione dall’Ufficio Tesseramento con la quale veniva precisato che
sarebbe stato possibile il tesseramento di una sola atleta straniera over 19
under 22, con contestuale invito a scegliere quella tra le tre atlete indicate il
sodalizio desiderava fosse tesserata. Su questa premessa la società, convinta di
trovarsi ancora nella fase procedimentale attesa la informalità (e.mail) con la
quale era stata comunicata la impossibilità di procedere al tesseramento delle
tre atlete, indicava nell’atleta Veljkovic la designata a regolarizzare la propria
posizione in attesa dell’esito del ricorso presentato alla Corte Federale. Ne
conseguiva il tesseramento della nominata atleta ma solo a far data dal
25.11.2011. Quindi, proseguiva la Asystel Volley, la richiesta di tesseramento
veniva reiterata per le altre due atlete ed intimata con due specifiche diffide la
prima del 02.12.2011 e la seconda del 21.01.2012. Non essendovi stato alcun
riscontro formale da parte della FIPAV, che invero aveva risposto solo per il
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tramite del proprio Segretario Generale nel senso di assumere l’impossibilità di
procedere al tesseramento delle due atlete e di attestare il fatto che non vi
sarebbe stato neppure alcun trasferimento delle atlete medesime, la impugnante
proponeva due distinti ricorsi al TNAS; il primo, cautelativo, con il quale veniva
contestata la comunicazione del Segretario Generale della FIPAV ed il secondo
con il quale contestava, invece, il silenzio tenuto da questa anche a seguito delle
intimazioni che le erano state formulate. Dinnanzi al Tribunale adito la FIPAV si
costituiva eccependo, a detta della ricorrente, tre distinti profili di
da respingere perché tardivi
inammissibilità dei ricorsi, invero a suo avviso
(rispetto alla data di avvenuta cognizione della comunicazione dell’Ufficio
Tesseramento),
per
intervenuta acquiescenza a seguito della implicita
accettazione di tesserare solo una atleta rispetto alle tre richieste ed infine
per mancato esperimento dei ricorsi endofederali. Il TNAS, continuava la
ricorrente, respinte le eccezioni della FIPAV salvo quella relativa al mancato
esperimento
dei
ricorsi
endofederali,
reputava
non
riconoscibile
come
provvedimento di diniego la decisione inviata via e.mail dell’Ufficio Tesseramento
e, dunque, scusabile l’errore in cui era incorsa la società nel non ricorrere
immediatamente alla potestà della CTA.
Su questa articolata premessa, per così dire storica, la Asystel proseguiva
entrando nel merito della questione cautelativamente precisando che la CTA era
da
ritenersi
competente
alla
decisione
sul
ricorso
da
considerarsi
tempestivamente presentato avuto riguardo alla carenza di forma con la quale
era stato inviato il diniego di tesseramento.
Più squisitamente nel merito la Asystel Volley eccepiva la illegittimità degli atti
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impugnati (per) eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di
diritto, nonché per violazione della normativa FIPAV stessa (RAT e Guida
Pratica); infatti, rilevava la impugnante, le atlete a seguito del tesseramento on
line ed in difetto di specifiche ragioni ostative tempestivamente sollevate,
dovevano intendersi come regolarmente tesserate e poi in quanto non sussisteva
alcuna ragione ostativa per negare il tesseramento a tutte e tre le atlete in
questione. Inoltre, aggiungeva la ricorrente, il tesseramento delle tre atlete era
perfettamente consentito stante la previsione dell’art. 45, co. I, RAT e della
Guida Pratica. Ed ancora, scendendo ancor più nel particolare, per la atleta
Marian Nomikou perché
rientrante nella categoria under 19 e per la atleta
Stefania Veljcovic perché, pur regolarmente tesserata lo era stata con
decorrenza dal 25.11.2011 piuttosto che dal 28.09.2011. Peraltro, la mancata
tempestiva omologa del tesseramento appariva discriminatoria rispetto alle
atlete italiane e, quindi, con una ragione in più per dover essere revocata del pari
al principio di libera circolazione degli atleti (stranieri e non), invece fortemente
limitato da tale restrittiva norma.
Su questa premessa e più specificatamente in ragione del danno subito dal
sodalizio, questo ne domandava il risarcimento in ragione della illegittimità del
diniego del tesseramento quale causa del danno medesimo imputabile per colpa
alla FIPAV e quantificabile in varia misura in ragione della sua diversa incidenza
sulla posizione di diritto del sodalizio ed in funzione diversa di ciascuna atleta.
Per quel che riguardava la atleta Veljcovic il ritardo nel tesseramento,
sproporzionato rispetto ai tempi fisiologici tipici ed al contenuto vincolato della
FIPAV per quel tipo di atto amministrativo, aveva causato oggettivamente
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l’impossibilità del sodalizio di utilizzare la atleta per almeno due quinti del
campionato e quindi un danno emergente quantificato nei due quinti delle spese
sostenute per l’atleta senza utilizzarla, un lucro cessante pari ai maggiori
introiti conseguibili a seguito dell’utilizzo dell’atleta (c.d. perdita di chance), il
tutto quantificabile in € 79.832,12. Per la atleta Malagursky il danno doveva
esser quantificato in € 112.257,05 (oneri economici contrattuali, diritti di
immagine, commissione di agenzia, pagamento abitazione ed utenze, …) ed un pari
importo per lucro cessante (impossibilità di utilizzo dell’atleta)., per un totale di
€
224.514,10.
Infine,
per
la
atleta
Nomikou
il
danno
doveva
esser
complessivamente quantificato in € 16.645,15 per danno contrattuale ed
altrettanto per perdita di chance, il tutto per un totale di € 33.290,30.
All’udienza del 05.12.2012 ascoltato l’avv. Enrico Lubrano per il sodalizio
ricorrente, il procedimento veniva trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre preliminarmente verificare l’ammissibilità alla luce delle indicazioni
fornite dal TNAS al riguardo.
Ed invero il ricorso appare ammissibile, in ragione del difetto di comunicazione a
mezzo raccomandata della decisione dell’Ufficio Tesseramento in ordine al
diniego di tesseramento delle tre atlete da parte della società richiedente. Sul
punto, il rigore formalistico imposto dai regolamenti e nella specie dall’art.
26,comma 1 RAT, che indica nella racc.ta a.r. il mezzo di corretta comunicazione
delle decisioni dell’Ufficio Tesseramento, in difetto di equiparazione delle
comunicazioni informatiche a tale strumento, ha sostanzialmente determinato
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che la decorrenza del termine per la impugnazione avesse luogo solo dal
momento in cui fosse assunta in via sostanziale una decisione di non equipollenza
tra le due modalità di comunicazione da parte di un soggetto sovraordinato quale
è il TNAS.
Su questa premessa il ricorso va dichiarato ammissibile; nel merito esso risulta,
però, destituito di fondamento e pertanto da respingere.
Intanto, la circostanza dedotta dalla ricorrente circa l’aver ottenuto on line il
tesseramento delle tre atlete è del tutto inesatta, poiché fondata su erronei
presupposti. Infatti, il tesseramento on line effettuato dalle società presuppone
ovviamente la regolarità oggettiva e soggettiva del compimento della operazione,
nel senso che solo in presenza di questi due dati e, cioè della sua concreta
ricevibilità, esso ha effetto. La tesi prospettata dal sodalizio secondo la quale il
tesseramento doveva dirsi già correttamente effettuato alla data della
iscrizione on line, non può essere, pertanto, condivisa perché inesatta o meglio
non regolamentare ab imis. Il tesseramento, dunque, doveva considerarsi come
mai avvenuto mancandone le premesse circa la sua legittimità.
Non
a
caso
il
successivo
05.10.2011
il
sodalizio
riceveva
dall’Ufficio
Tesseramento comunicazione a mezzo e.mail (in sintesi la stessa utilizzata per la
iscrizione delle tre atlete) con la quale, resa nota l’irregolarità della richiesta, la
società veniva invitata a comunicare quella delle tre atlete intendeva tesserare,
essendo impedito per le altre compiere la medesima procedura.
Sotto questo profilo, solo per il rigore formalistico che il TNAS ha inteso
assegnare alla raccomandata a.r. rispetto alla comunicazione informatica, il
sodalizio ha potuto veder decorrere i termini dalla decisione di quel Giudice.
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Certo è che, comunque, di quel fatto esso aveva preso conoscenza ed avrebbe
avuto l’onere di non aggravare la propria posizione (peraltro da esso stesso
causata) assumendo le relative decisioni non solo in ambito privatistico ma anche
giurisdizionale.
Il fatto poi che l’omologa del tesseramento dell’atleta prescelta fosse avvenuto
il 25.11.2011 e non al momento del tesseramento on line, non può essere fatto
lesivo assegnabile a colpa dell’Ufficio Tesseramento. Intanto, infatti, per
effetto del combinato disposto degli artt. 25,comma 2, e 46, comma 2, RAT,
che impone per gli atleti stranieri l’efficacia del tesseramento dalla data di
omologa da parte dell’Ufficio, e non da quella del tesseramento on line. Inoltre,
richiamando quanto detto in ordine alla validità ed efficacia dei tesseramenti
(regolarità oggettiva e soggettiva), onerava il sodalizio del rispetto della
normativa ed, in difetto, di tempestivo adeguamento, cioè di regolarizzazione
formale e sostanziale del tesseramento previa individuazione dell’unico soggetto
tesserabile. Si trattava allora di una scelta nel merito che sarebbe potuta
competere in via esclusiva alla Asystel e non certo all’Ufficio Tesseramento che
di quella avrebbe potuto solamente omologare la decisione una volta riportata
nell’alveo della legittimità.
Pertanto,
si
palesa
inesatta
l’assegnazione
di
responsabilità
all’Ufficio
Tesseramento in ordine al decorso del termine dell’associazione, risultando
semmai il ritardo nella omologa da un comportamento concludente contrario alle
evidenti regole di funzionamento della Federazione medesima, regole che, note a
tutti gli associati, ben dovevano esser conosciute da un sodalizio di primaria
importanza quale quello ricorrente. In questo senso, dunque, quello neppure
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potrà assumere a discarico delle proprie colpe la disconoscenza dei regolamenti,
valendo (oltre alla qualità rivestita dal soggetto) anche la regola della
inescusabilità per ignorantia legis.
Nemmeno a sostegno della propria tesi vale richiamare da parte dell’impugnante
l’avvenuta notifica di due diffide alla FIPAV atteso che il riverbero di tali atti
da un punto di vista sostanziale si sarebbe potuto avere solo sul presupposto che
l’attività (tesseramento) posto in essere dalla società fosse effettivamente da
reputarsi legittima, cosa che nel caso di specie (e vedremo di seguito il perché)
è risultata del tutto inesatta.
Invero, allo scopo di rendere agile e coerente ai tempi la normativa efficace
verso i propri associati, la FIPAV ha individuato nella Guida Pratica uno
strumento di supporto, integrativo, modificativo ed esplicativo di tutte le
attività che associati ed organi che la compongono siano tenuti, per elezione o
per obbligo, a disbrigare nel corso dell’annata sportiva. Ad equiparare i precetti
contenuti nella Guida Pratica alle norme statutarie e regolamentari FIPAV è la
previsione di cui all’art. 66 dello Statuto Federale il quale testualmente recita
che 1. i regolamenti di applicazione del presente Statuto sono emanati dal
Consiglio Federale. … , sicché è quest’ultimo che di anno in anno, attraverso la
Guida Pratica, ricodifica le funzioni e le attività pratiche della Federazione
medesima. Trattandosi di norme equiparate a quelle regolamentari (e questo in
ragione della fonte normativa) è poi evidente che la loro posteriorità rispetto
alle precedenti le rende sovra efficaci rispetto a quelle ed applicabili di anno in
anno con piena potestà e vigore. In quest’ambito la previsione contenuta nella
G.P. secondo la quale il limite quantitativo di atlete straniere under 22/over 19
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tesserabili per ciascuna società femminile era per l’anno sportivo in questione
indicato in una, rappresentava norma immediatamente cogente ed inderogabile
che traeva spunto dalla necessità di tutelare i vivai secondo le intese recepite
tra la FIPAV e le Leghe ed alla quale si sono già da tempo adeguate altre società
di rango pari rispetto a quello della ricorrente. Affermare oggi la inesattezza
della decisione dell’Ufficio Tesseramento di limitare, appunto, ad una atleta la
omologa del tesseramento è affermazione del tutto destituita di fondamento
che dovrà condurre al rigetto del relativo ricorso.
Quanto alla richiesta di risarcimento del danno appare necessario, comunque,
precisare due elementi il primo di natura procedurale e l’altro di natura
sostanziale.
In relazione al primo vi è da dire che questa CTA è statutariamente
incompetente ad esprimere giudizi che determinino la quantificazione dei danni
ed ancor meno a condannare alla loro refusione il soggetto soccombente. Infatti,
la potestà di calcolo dell’indennizzo da attribuire (eventualmente) ai sodalizi cui
non possa esser imputata la causa dello scioglimento del vincolo, oltre a non
poter esser equiparata al risarcimento del danno (infatti si parla di indennizzo),
è applicabile solo ai casi esplicitamente previsti dalla norma con preclusione
applicativa per qualsivoglia altra fattispecie che non sia quella.
Dal punto di vista sostanziale, poi, la chiara previsione normativa contenuta nella
Guida Pratica e la necessaria conoscenza che di essa avrebbe dovuto avere il
soggetto ricorrente, esclude a priori che quest’ultimo possa invocare a sostegno
del proprio ipotetico diritto risarcitorio, un comportamento che gli è in via
esclusiva attribuibile, in ragione del chiarissimo limite al tesseramento di più di
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una atleta over 19/under 22 che in data anteriore al tentativo di omologa, era
stato fissato dalle norme federali ed esplicitamente dalla Guida Pratica. In
sintesi, la Asystel non poteva e non può attribuire ad altri il danno provocato
dalla inesatta interpretazione ed applicazione di norme regolamentari di facile
comprensione.
P.Q.M.
respinge nel merito il ricorso e si dichiara, comunque, incompetente a decidere
circa la richiesta di risarcimento del danno.
Dispone l’incameramento della tassa ricorso versata.
Affissione albo 25 gennaio 2013
F.to Il Presidente
Avv. Patrizia Soldini
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