Ricorso della società Asystel Novara avverso la decisione dell
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Ricorso della società Asystel Novara avverso la decisione dell
Ricorso della società Asystel Novara avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramento relativamente al tesseramento delle atlete straniere Stefania Veljcovic, Sanja Malagursky e Marian Nomikou, La Commissione Tesseramento composta da: Avv. Patrizia Soldini (Presidente) Avv. Luciano Mennella (Vice Presidente) Avv. Francesco Renzulli (Componente) Letto il ricorso prodotto dalla società Asystel Volley S.p.a. di Novara in persona del Presidente p.t. assistito e difeso dagli avvocati Massimo della Rosa e Prof. Avv. Enrico Lubrano presso lo studio del secondo dei quali in Roma, Via Flaminia, 79, è elettivamente domiciliato in virtù di procura speciale notarile, all’esito dell’istruttoria e della udienza di rito. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA La Asystel Volley spa di Novara ha proposto ricorso diretto a sentir annullare tutti gli atti impugnati col ricorso medesimo e di conseguenza accertare il titolo/diritto della ricorrente ad ottenere il tesseramento delle atlete Vekicovic, Malagursky e Nomikou sin dal 28 settembre 2011 (data della richiesta del tesseramento), nonché accertare il titolo/diritto della stessa ad ottenere il relativo risarcimento dei danni, con conseguente condanna al pagamento della relativa somma, a titolo di risarcimento dei danni, da emanarsi nei confronti FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 della Federazione o nei confronti dei diretti responsabili … a vario titolo e per diverse entità meglio specificate nel ricorso medesimo. A fondamento delle pretese accertative e di condanna la Asystel Volley, dopo aver evidenziato che la questione portata all’esame della CTA riguardava il tesseramento delle atlete Stefania Veljcovic, Sanja Malagursky e Marian Nomikou, argomentava le proprie ragioni con una serie di puntuali riferimenti in fatto. Intanto, affermava la ricorrente, essa aveva richiesto e (formalmente) ottenuto il tesseramento delle tre predette atlete compilando il modulo ATL2/F, atlete che appunto ancor oggi risultavano regolarmente inserite nel relativo tabulato. Di poi, continuava l’impugnante, solo con e.mail del 05.10.2011 essa aveva ricevuto comunicazione dall’Ufficio Tesseramento con la quale veniva precisato che sarebbe stato possibile il tesseramento di una sola atleta straniera over 19 under 22, con contestuale invito a scegliere quella tra le tre atlete indicate il sodalizio desiderava fosse tesserata. Su questa premessa la società, convinta di trovarsi ancora nella fase procedimentale attesa la informalità (e.mail) con la quale era stata comunicata la impossibilità di procedere al tesseramento delle tre atlete, indicava nell’atleta Veljkovic la designata a regolarizzare la propria posizione in attesa dell’esito del ricorso presentato alla Corte Federale. Ne conseguiva il tesseramento della nominata atleta ma solo a far data dal 25.11.2011. Quindi, proseguiva la Asystel Volley, la richiesta di tesseramento veniva reiterata per le altre due atlete ed intimata con due specifiche diffide la prima del 02.12.2011 e la seconda del 21.01.2012. Non essendovi stato alcun riscontro formale da parte della FIPAV, che invero aveva risposto solo per il FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 tramite del proprio Segretario Generale nel senso di assumere l’impossibilità di procedere al tesseramento delle due atlete e di attestare il fatto che non vi sarebbe stato neppure alcun trasferimento delle atlete medesime, la impugnante proponeva due distinti ricorsi al TNAS; il primo, cautelativo, con il quale veniva contestata la comunicazione del Segretario Generale della FIPAV ed il secondo con il quale contestava, invece, il silenzio tenuto da questa anche a seguito delle intimazioni che le erano state formulate. Dinnanzi al Tribunale adito la FIPAV si costituiva eccependo, a detta della ricorrente, tre distinti profili di da respingere perché tardivi inammissibilità dei ricorsi, invero a suo avviso (rispetto alla data di avvenuta cognizione della comunicazione dell’Ufficio Tesseramento), per intervenuta acquiescenza a seguito della implicita accettazione di tesserare solo una atleta rispetto alle tre richieste ed infine per mancato esperimento dei ricorsi endofederali. Il TNAS, continuava la ricorrente, respinte le eccezioni della FIPAV salvo quella relativa al mancato esperimento dei ricorsi endofederali, reputava non riconoscibile come provvedimento di diniego la decisione inviata via e.mail dell’Ufficio Tesseramento e, dunque, scusabile l’errore in cui era incorsa la società nel non ricorrere immediatamente alla potestà della CTA. Su questa articolata premessa, per così dire storica, la Asystel proseguiva entrando nel merito della questione cautelativamente precisando che la CTA era da ritenersi competente alla decisione sul ricorso da considerarsi tempestivamente presentato avuto riguardo alla carenza di forma con la quale era stato inviato il diniego di tesseramento. Più squisitamente nel merito la Asystel Volley eccepiva la illegittimità degli atti FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 impugnati (per) eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, nonché per violazione della normativa FIPAV stessa (RAT e Guida Pratica); infatti, rilevava la impugnante, le atlete a seguito del tesseramento on line ed in difetto di specifiche ragioni ostative tempestivamente sollevate, dovevano intendersi come regolarmente tesserate e poi in quanto non sussisteva alcuna ragione ostativa per negare il tesseramento a tutte e tre le atlete in questione. Inoltre, aggiungeva la ricorrente, il tesseramento delle tre atlete era perfettamente consentito stante la previsione dell’art. 45, co. I, RAT e della Guida Pratica. Ed ancora, scendendo ancor più nel particolare, per la atleta Marian Nomikou perché rientrante nella categoria under 19 e per la atleta Stefania Veljcovic perché, pur regolarmente tesserata lo era stata con decorrenza dal 25.11.2011 piuttosto che dal 28.09.2011. Peraltro, la mancata tempestiva omologa del tesseramento appariva discriminatoria rispetto alle atlete italiane e, quindi, con una ragione in più per dover essere revocata del pari al principio di libera circolazione degli atleti (stranieri e non), invece fortemente limitato da tale restrittiva norma. Su questa premessa e più specificatamente in ragione del danno subito dal sodalizio, questo ne domandava il risarcimento in ragione della illegittimità del diniego del tesseramento quale causa del danno medesimo imputabile per colpa alla FIPAV e quantificabile in varia misura in ragione della sua diversa incidenza sulla posizione di diritto del sodalizio ed in funzione diversa di ciascuna atleta. Per quel che riguardava la atleta Veljcovic il ritardo nel tesseramento, sproporzionato rispetto ai tempi fisiologici tipici ed al contenuto vincolato della FIPAV per quel tipo di atto amministrativo, aveva causato oggettivamente FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 l’impossibilità del sodalizio di utilizzare la atleta per almeno due quinti del campionato e quindi un danno emergente quantificato nei due quinti delle spese sostenute per l’atleta senza utilizzarla, un lucro cessante pari ai maggiori introiti conseguibili a seguito dell’utilizzo dell’atleta (c.d. perdita di chance), il tutto quantificabile in € 79.832,12. Per la atleta Malagursky il danno doveva esser quantificato in € 112.257,05 (oneri economici contrattuali, diritti di immagine, commissione di agenzia, pagamento abitazione ed utenze, …) ed un pari importo per lucro cessante (impossibilità di utilizzo dell’atleta)., per un totale di € 224.514,10. Infine, per la atleta Nomikou il danno doveva esser complessivamente quantificato in € 16.645,15 per danno contrattuale ed altrettanto per perdita di chance, il tutto per un totale di € 33.290,30. All’udienza del 05.12.2012 ascoltato l’avv. Enrico Lubrano per il sodalizio ricorrente, il procedimento veniva trattenuto in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre preliminarmente verificare l’ammissibilità alla luce delle indicazioni fornite dal TNAS al riguardo. Ed invero il ricorso appare ammissibile, in ragione del difetto di comunicazione a mezzo raccomandata della decisione dell’Ufficio Tesseramento in ordine al diniego di tesseramento delle tre atlete da parte della società richiedente. Sul punto, il rigore formalistico imposto dai regolamenti e nella specie dall’art. 26,comma 1 RAT, che indica nella racc.ta a.r. il mezzo di corretta comunicazione delle decisioni dell’Ufficio Tesseramento, in difetto di equiparazione delle comunicazioni informatiche a tale strumento, ha sostanzialmente determinato FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 che la decorrenza del termine per la impugnazione avesse luogo solo dal momento in cui fosse assunta in via sostanziale una decisione di non equipollenza tra le due modalità di comunicazione da parte di un soggetto sovraordinato quale è il TNAS. Su questa premessa il ricorso va dichiarato ammissibile; nel merito esso risulta, però, destituito di fondamento e pertanto da respingere. Intanto, la circostanza dedotta dalla ricorrente circa l’aver ottenuto on line il tesseramento delle tre atlete è del tutto inesatta, poiché fondata su erronei presupposti. Infatti, il tesseramento on line effettuato dalle società presuppone ovviamente la regolarità oggettiva e soggettiva del compimento della operazione, nel senso che solo in presenza di questi due dati e, cioè della sua concreta ricevibilità, esso ha effetto. La tesi prospettata dal sodalizio secondo la quale il tesseramento doveva dirsi già correttamente effettuato alla data della iscrizione on line, non può essere, pertanto, condivisa perché inesatta o meglio non regolamentare ab imis. Il tesseramento, dunque, doveva considerarsi come mai avvenuto mancandone le premesse circa la sua legittimità. Non a caso il successivo 05.10.2011 il sodalizio riceveva dall’Ufficio Tesseramento comunicazione a mezzo e.mail (in sintesi la stessa utilizzata per la iscrizione delle tre atlete) con la quale, resa nota l’irregolarità della richiesta, la società veniva invitata a comunicare quella delle tre atlete intendeva tesserare, essendo impedito per le altre compiere la medesima procedura. Sotto questo profilo, solo per il rigore formalistico che il TNAS ha inteso assegnare alla raccomandata a.r. rispetto alla comunicazione informatica, il sodalizio ha potuto veder decorrere i termini dalla decisione di quel Giudice. FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 Certo è che, comunque, di quel fatto esso aveva preso conoscenza ed avrebbe avuto l’onere di non aggravare la propria posizione (peraltro da esso stesso causata) assumendo le relative decisioni non solo in ambito privatistico ma anche giurisdizionale. Il fatto poi che l’omologa del tesseramento dell’atleta prescelta fosse avvenuto il 25.11.2011 e non al momento del tesseramento on line, non può essere fatto lesivo assegnabile a colpa dell’Ufficio Tesseramento. Intanto, infatti, per effetto del combinato disposto degli artt. 25,comma 2, e 46, comma 2, RAT, che impone per gli atleti stranieri l’efficacia del tesseramento dalla data di omologa da parte dell’Ufficio, e non da quella del tesseramento on line. Inoltre, richiamando quanto detto in ordine alla validità ed efficacia dei tesseramenti (regolarità oggettiva e soggettiva), onerava il sodalizio del rispetto della normativa ed, in difetto, di tempestivo adeguamento, cioè di regolarizzazione formale e sostanziale del tesseramento previa individuazione dell’unico soggetto tesserabile. Si trattava allora di una scelta nel merito che sarebbe potuta competere in via esclusiva alla Asystel e non certo all’Ufficio Tesseramento che di quella avrebbe potuto solamente omologare la decisione una volta riportata nell’alveo della legittimità. Pertanto, si palesa inesatta l’assegnazione di responsabilità all’Ufficio Tesseramento in ordine al decorso del termine dell’associazione, risultando semmai il ritardo nella omologa da un comportamento concludente contrario alle evidenti regole di funzionamento della Federazione medesima, regole che, note a tutti gli associati, ben dovevano esser conosciute da un sodalizio di primaria importanza quale quello ricorrente. In questo senso, dunque, quello neppure FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 potrà assumere a discarico delle proprie colpe la disconoscenza dei regolamenti, valendo (oltre alla qualità rivestita dal soggetto) anche la regola della inescusabilità per ignorantia legis. Nemmeno a sostegno della propria tesi vale richiamare da parte dell’impugnante l’avvenuta notifica di due diffide alla FIPAV atteso che il riverbero di tali atti da un punto di vista sostanziale si sarebbe potuto avere solo sul presupposto che l’attività (tesseramento) posto in essere dalla società fosse effettivamente da reputarsi legittima, cosa che nel caso di specie (e vedremo di seguito il perché) è risultata del tutto inesatta. Invero, allo scopo di rendere agile e coerente ai tempi la normativa efficace verso i propri associati, la FIPAV ha individuato nella Guida Pratica uno strumento di supporto, integrativo, modificativo ed esplicativo di tutte le attività che associati ed organi che la compongono siano tenuti, per elezione o per obbligo, a disbrigare nel corso dell’annata sportiva. Ad equiparare i precetti contenuti nella Guida Pratica alle norme statutarie e regolamentari FIPAV è la previsione di cui all’art. 66 dello Statuto Federale il quale testualmente recita che 1. i regolamenti di applicazione del presente Statuto sono emanati dal Consiglio Federale. … , sicché è quest’ultimo che di anno in anno, attraverso la Guida Pratica, ricodifica le funzioni e le attività pratiche della Federazione medesima. Trattandosi di norme equiparate a quelle regolamentari (e questo in ragione della fonte normativa) è poi evidente che la loro posteriorità rispetto alle precedenti le rende sovra efficaci rispetto a quelle ed applicabili di anno in anno con piena potestà e vigore. In quest’ambito la previsione contenuta nella G.P. secondo la quale il limite quantitativo di atlete straniere under 22/over 19 FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 tesserabili per ciascuna società femminile era per l’anno sportivo in questione indicato in una, rappresentava norma immediatamente cogente ed inderogabile che traeva spunto dalla necessità di tutelare i vivai secondo le intese recepite tra la FIPAV e le Leghe ed alla quale si sono già da tempo adeguate altre società di rango pari rispetto a quello della ricorrente. Affermare oggi la inesattezza della decisione dell’Ufficio Tesseramento di limitare, appunto, ad una atleta la omologa del tesseramento è affermazione del tutto destituita di fondamento che dovrà condurre al rigetto del relativo ricorso. Quanto alla richiesta di risarcimento del danno appare necessario, comunque, precisare due elementi il primo di natura procedurale e l’altro di natura sostanziale. In relazione al primo vi è da dire che questa CTA è statutariamente incompetente ad esprimere giudizi che determinino la quantificazione dei danni ed ancor meno a condannare alla loro refusione il soggetto soccombente. Infatti, la potestà di calcolo dell’indennizzo da attribuire (eventualmente) ai sodalizi cui non possa esser imputata la causa dello scioglimento del vincolo, oltre a non poter esser equiparata al risarcimento del danno (infatti si parla di indennizzo), è applicabile solo ai casi esplicitamente previsti dalla norma con preclusione applicativa per qualsivoglia altra fattispecie che non sia quella. Dal punto di vista sostanziale, poi, la chiara previsione normativa contenuta nella Guida Pratica e la necessaria conoscenza che di essa avrebbe dovuto avere il soggetto ricorrente, esclude a priori che quest’ultimo possa invocare a sostegno del proprio ipotetico diritto risarcitorio, un comportamento che gli è in via esclusiva attribuibile, in ragione del chiarissimo limite al tesseramento di più di FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006 una atleta over 19/under 22 che in data anteriore al tentativo di omologa, era stato fissato dalle norme federali ed esplicitamente dalla Guida Pratica. In sintesi, la Asystel non poteva e non può attribuire ad altri il danno provocato dalla inesatta interpretazione ed applicazione di norme regolamentari di facile comprensione. P.Q.M. respinge nel merito il ricorso e si dichiara, comunque, incompetente a decidere circa la richiesta di risarcimento del danno. Dispone l’incameramento della tassa ricorso versata. Affissione albo 25 gennaio 2013 F.to Il Presidente Avv. Patrizia Soldini FIPAV Federazione Italiana Pallavolo Costituita nel 1946 Sede: Via Vitorchiano 107/109 – 00189 Roma Corrispondenza: Viale Tiziano 70 – 00196 Roma Tel. 06.36.85.94.28 – Fax 06.36.85.94.29 www.federvolley.it – [email protected] Part. IVA 01382321006