ufficio del giudice di pace di roma
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SPOLETO RICORSO ex art. 204 bis C.d.S. Avverso il verbale di contestazione di infrazione al Codice della Strada n. 553/2008 elevato in data 27/09/08 ore 12:28 dall'Agente di P.M. Giampiero Quarantini, redatto in data 29.10.2008 e notificato in data 13.11.2008 Il sottoscritto xxxxxx nato a Terni il xxx xxx CF xx xxx xxxx xxx, proprietario del veicolo Seat Ibiza 1.2 60CV tg xxx xxxx, residente in Terni (TR), Via xxxx xxxx PREMESSO - Che in data 13.11.2008 mi veniva notificato, quale proprietario del veicolo Seat Ibiza 1.2 60CV tg xxx xxx, verbale di accertamento n. xxx xxxx relativo alla presunta violazione dell’art. 142 co 8 in combinato disposto dell’art 142 co 1 in quanto con la suddetta vettura circolavo in località SS 685 Tre Valli Umbre KM 49+330 (ex SS 209 valnerina ) dir. Visso in cui vige il limite di velocità di km/h 50 come indicato da apposito cartello, alla velocità di km/h 61 superando quindi il limite imposto di km/h 11; - Che Agente di P.M. Giampiero Quarantini non procedeva alla contestazione immediata della violazione per il seguente motivo: “in quanto l’accertamento della violazione è stata effettuata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi Polizia Stradale nella loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto dell’accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. L’infrazione è stata commessa su strada dove non vi è l’obbligo di contestazione immediata Decreto Prefettizio Prot. N. 3477/02-Sett.II in riferimento al Dlg 121/02 convertito in legge 168/02 ”; - Che per la violazione contestata veniva richiesto il pagamento di € 155,00 di cui € 148,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 7,00 per spese di notifica; 1 - che per la suddetta violazione venivano decurtati 5 punti. L’istante intende proporre ricorso avverso il suddetto verbale di accertamento perché lo stesso appare ed è illegittimo in quanto privo di fondamento e non corrispondente alla realtà dei fatti per i seguenti MOTIVI VIOLAZIONE DI LEGGE: DIFETTO DI TITOLARITÀ DELLA POLIZIA MUNICIPALE AD ESERCITARE ATTIVITÀ ACCERTATIVA ed INCOMPETENZA TERRITORIALE Siamo a sottolineare all'odierno giudicante come la SS685 Tre Valli in direzione Visso è un raccordo tra SS3 e la SS209 Valnerina, che non rientra certo nelle competenze del Comune di Vallo di Nera. E' giurisprudenza costante che la competenza della Polizia Municipale è circoscritta alle strade che rientrano nel territorio comunale una sentenza recente di cassazione ha ribadito che la competenza della polizia municipale è solo esclusivamente nel territorio comunale.(Per tutte Cassazione Civile, Sez. II, n. 5771/2008) Tale tratto di strada è quindi di proprietà di ente diverso dal comune e , pertanto, ai sensi dell’art. 12 del c.d.s, sottratta all’esercizio dei servizi di polizia stradale da parte della polizia municipale. Inoltre gli agenti di p.m. mantengono le attribuzioni di legge (art.5 l65/1986) solo nell’ambito del territorio comunale ed ogni attività amministrativa compiuta su territorio appartenente ad altro ente deve ritenersi priva di valenza giuridica, dunque il verbale opposto si può considerare inesistente, nullo o comunque inefficace VIOLAZIONE DI LEGGE: MANCATA INDICAZIONE DELLA EFFETTUAZIONE DELLA TARATURA In tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature che siano solamente omologate ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione. Va poi evidenziato quanto previsto dalla legge L. 273/1991 inerente l’"Istituzione del Sistema nazionale di taratura", che espressamente prevede il rilascio di un apposito Certificato di taratura contenente una serie di dati previsti dalle norme UNI 30012 e UNI EN 10012 e comportando, la mancanza di una o più informazioni attese, la difformità ai dettami contemplati e conseguente nullità del certificato. La norma Europea EN 30012 (Punto 3.23) avente lo status di norma Nazionale espressamente 2 prevede: “Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale , o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1994, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro aprile 1994”. Il tutto considerando che "Il risultato di una taratura permette la stima degli errori di uno strumento di misurazione, del sistema di misura o della misura materiale o di assegnare i valori alle graduazioni di una scala arbitraria” (Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1220/2005; Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 1212/2005; Giudice di Pace di Lecce, sentenza n. 828/2005; Tribunale di Lodi, sentenza del 22 maggio 2000 n. 363; Giudice di Pace di Gonzaga, sentenza n. 222 del 10 dicembre 2003; Giudice di Pace di Porretta Terme, sentenza n. 108 del 06 dicembre 2004; Giudice di Pace di Taranto, sentenza del 27 ottobre 2004 relativa a causa r.g. n° 4165/04; Giudice di Pace di Rovigo, sentenza n. 642 del 23 settembre 2004, ecc.). Il rispetto della normativa richiamata rimanendo presupposto di garanzia per la conferma metrologica di uno Strumento di Misura, rappresenta “l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l’utilizzazione prevista”. Come sottolineato soprattutto dalla sentenza del Tribunale di Lodi n. 363/2000 dal, che si basa su perizia del Dott. Paolo Soardo, massima autorità in ambiente metrologico ed attuale presidente del comitato SIT: - uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, inizialmente e periodicamente; - nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste - non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto a campioni nazionali - non vi è conformità nella procedura di omologazione adottata dal MLLPP rispetto alla normativa nazionale ed internazionale In tema di determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità, non possono essere considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature solamente "omologate", ma è necessario che tali risultanze siano riferibili a strumenti la cui funzionalità ed affidabilità siano previamente e periodicamente certificate e documentate dagli enti preposti a tali controlli al fine di eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza ed attendibilità della misurazione. Tale preventivo controllo risulta 3 ancor più indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile. Occorre poi fare un distinguo tra “funzionamento” ed “accuratezza”. Un qualsiasi strumento di misura, seppur dotato di sistemi di autodiagnosi (che peraltro in quanto tali non possono essere infallibili) che ne evidenzino eventuali malfunzionamenti, potrebbe sembrare funzionare correttamente ma restituire all'operatore misure non accurate (ovvero oltre gli estremi di accuratezza consentiti) in quanto l'autodiagnosi non può sostituirsi alla taratura, ne un operatore che osservi attentamente lo strumento potrà mai accorgersi di eventuali misure che ricadano al di fuori della accuratezza dello strumento stesso. A tal proposito deve anche essere dimostrata la capacità tecnica, tramite opportune certificazioni di enti terzi, dell'operatore all'esecuzione della corretta installazione, test funzionale ed utilizzo delle apparecchiature in questione. Pertanto la taratura, con riferibilità agli Standard Nazionali, è l'unica operazione in grado di rivelare e correggere eventuali errori sistematici. La taratura dello strumento è necessaria ed indispensabile, in quanto costituisce l’unico metodo con cui si può assicurare la riferibilità a campioni nazionali legalmente riconosciuti, e comunque, rimanendo l’unico metodo per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni, presenti sia al momento della consegna dello strumento da parte del fabbricante, sia intervenuti durante l’uso. Oltre a ciò è importante sottolineare come la taratura lungi dall’essere una operazione “una tantum” risulta essere una verifica sullo stato dell’apparecchio che va effettuata periodicamente, tant’è che per alcuni modelli tra cui Traffiphot III-SR e Traffiphot III SR- Photored V la taratura è prevista almeno con cadenza annuale. (Ministero dei Lavori Pubblici prot 4130 del 24.12.2004). Gli stessi produttori di autovelox sottolineano questo. Infatti il più importante costruttore Italiano di misuratori di velocità degli autoveicoli, la Sodi Scientifica S.p.a. (Autovelox 104/C-2 e Autovelox 105 SE) nell' addendum al manuale d'uso (All. 4) scrive testualmente : "Intervallo di Conferma Affinchè l'apparecchiatura per la misurazione della velocità risulti conforme ai requisiti previsti per l'utilizzazione, è necessario che la stessa venga periodicamente 4 sottoposta nel nostro Laboratorio Metrologico Interno L.A.T.I. ad un insieme di operazioni che prendono il nome di CONFERMA METROLOGICA” La stessa Sodi Scientifica esegue da tempo collaudi rilasciando certificati di collaudo e/o conformità, a conferma della necessità di eseguire tali operazioni a garanzia del corretto funzionamento nonché dell'attendibilità delle misure. Si veda a tal proposito il recente comunicato Stampa pubblicato sul sito di Sodi Scientifica (All. 3). Si evidenzia che lo stesso costruttore vincola l'intervallo di conferma metrologica ovvero dell'intervallo di tempo che intercorre tra 2 tarature (UNI EN 30012, Appendice A), al rispetto delle condizioni di utilizzo ed immagazzinaggio riportate nel manuale (All. 4, addendum al manuale d'uso Sodi) Tali verifiche vengono eseguite indifferentemente su autovelox utilizzati in postazioni mobili o fisse. Alcune delle prescrizioni d'uso raccomandate da Sodi per l'autovelox 104/C-2 sono: - non esporre l'apparecchio per lungo tempo a temperature oltre i 40°C - evitare all'apparecchio cadute, urti o vibrazioni eccessive - non immagazzinare l'apparecchio in ambienti eccessivamente umidi Infatti l'utilizzo in postazione mobile che espone gli strumenti di misura a rischi maggiori dovuti a fattori ambientali, trasporto, urti etc., i quali potrebbero portare ad errori di misura che per quanto sopra esposto ( e rilevato nella perizia relativa alla sentenza 363/00 Trib. Lodi) non sono in alcun modo rilevabili dalla presenza dell'operatore. Si evidenzia infine che ove esista, la sola certificazione ISO9001:2000 del sistema di qualità del costruttore non autorizza lo stesso (ne garantisce i diritti del cittadino) ad emettere “Certificati di Conformità”. La certificazione garantisce infatti la conformità di un processo ad un riferimento normativo mentre l'accreditamento garantisce invece l'idoneità tecnica, organizzativa e la competenza del personale di un organizzazione per svolgere un determinato processo. L'unica garanzia può venire da un Centro SIT o da un laboratorio operante in conformità alla norma ISO IEC 17025 (Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura) il cui processi di misura, di gestione e di valutazione dell'incertezza sono comunque verificabili. 5 Un laboratorio avente un sistema di garanzia della qualità certificato secondo il modello normativo ISO 9001 garantisce sicuramente la conformità dei processi di misura ad una procedura definita ma nulla può garantire sulla validità tecnica della procedura stessa. A maggior ragione il tutto non può essere applicabile ad “un'officina” abilitata dal costruttore. Inoltre eventuali verifiche eseguite dal produttore violano il principio d'indipendenza dei laboratori preposti alla verifica sancito con DM. del 10/12/2001 del Ministero Attività Produttive (Art. 2 - verificazione periodica degli strumenti di misura) Risulterebbero essere invece idonei eventuali Centri SIT opportunamente accreditati. Infatti la Segreteria del SIT puntualizza che diversamente dalla certificazione ISO 9001, l'accreditamento applica criteri e procedure predisposte specificatamente per determinare la competenza tecnica di un Laboratorio di taratura. Mentre la certificazione del sistema qualità dichiara la conformità ai requisiti della norma ISO 9001, l'accreditamento attesta anche, e soprattutto, competenze tecniche specifiche. Si veda in merito quanto contenuto nel sito della EA - European co-operation for Accreditation Visto che comunque tale preventivo controllo risulta indispensabile se si considera che la misurazione della velocità costituisce accertamento irripetibile in assenza di idonea e recente procedura di taratura la misurazione della velocità risulta assolutamente inattendibile e non idonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo. Pertanto il numero di taratura apposto sul verbale prefigurante una procedura effettuata nel 2007, vista la validità annuale, non può considerarsi legittima in quanto non conforme alla legge. Inoltre, i centri SIT accreditati sono contraddistinti da un numero che ne definisce la regione di appartenenza ed il cronologico di iscrizione e soprattutto le grandezze che tale centro è abilitato a certificare. questo deve essere specificato nel verbale. Inoltre eventuali diciture generiche e non circostanziate dello strumento apposte sul verbale prefiguranti una presunta ed apodittica corretta funzionalità dello strumento, risultano aleatorie e prive di elementi probanti, in mancanza di supporti certificativi espressamente previsti dalla normativa nazionale ed europea, con conseguente possibilità, per il giudice, di disattendere le risultanze del rilevamento di un tale apparecchio quando non risulti dagli atti il corretto funzionamento e la taratura dell’apparecchio stesso (pretura Bolzano 24.11.1995). POSIZIONAMENTO E PUNTAMENTO NON CORRETTO DELL'APPARECCHIATURA AUTOVELOX. 6 In generale, qualsiasi strumento di misura, soprattutto di tipo elettronico, è soggetto a variazioni delle sue caratteristiche e quindi a variazioni dei valori misurati dovuti, per esempio, all’invecchiamento dei componenti, ad urti, vibrazioni, shock meccanici o termici, variazioni della tensione di alimentazione, etc.; nondimeno, il Traffipax Speedophot è uno strumento elettronico soggetto a situazioni che possono alterarne il corretto funzionamento. Con tale apparecchio è possibile misurare la velocità da 20 a 255 Km/h dei veicoli in transito su una strada, fotografare i veicoli che viaggiano ad una velocità superiore a quella impostata, e tale controllo si può effettuare da una postazione fissa montando l’attrezzatura su un treppiede all’aperto o in una cabina di controllo, ovvero da una postazione mobile installando l’attrezzatura su una vettura civetta che circola nel traffico. L’apparecchio è un radar ad effetto Doppler che calcola la velocità e misura la lunghezza dei veicoli in entrambe le due direzioni di marcia mentre è posizionato Condizione sine qua non del perfetto funzionamento della macchina e, quindi, del regolare rilevamento della velocità, è che i raggi laser devono essere esattamente perpendicolari alla strada. L’assetto sul terreno dell’apparecchiatura, pertanto, è di fondamentale importanza al fine della verifica di legittimità della contestazione, dovendo, fornire prova sul corretto posizionamento orizzontale dell’apparecchiatura e, di riflesso, sulla esattezza della rilevazione della velocità. Infatti in caso di posizionamento dell'autovelox su strada in pendenza, per essere preciso lo strumento deve essere posizionato parallelo alla strada (a regola ci vorrebbe un inclinometro per la massima precisione, ma difficilmente gli addetti ne sono dotati). Qualora fosse invece erroneamente installato in orizzontale (magari usando l'apposita bolla in dotazione, da usarsi però solo su strade pianeggianti) esso si troverebbe obliquo rispetto al piano stradale, e di conseguenza la base di misurazione (proiezione al suolo della distanza tra le due fotocellule) risulterebbe più corta del giusto. Da quanto specificato risulta essenziale per la regolarità del procedimento di emissione del verbale e quindi della sanzione amministrativa che l’autovelox non solo fosse correttamente installato ma anche che fosse correttamente puntato sulla corsia. Di tali specifiche nulla viene menzionato nel verbale in contestazione, inficiando quello che è il diritto alla difesa del cittadino. VIOLAZIONE DI LEGGE: ILLEGITTIMITA’ DEI CARTELLI DI SEGNALAZIONE. Inoltre in merito alla segnalazione delle postazioni di controllo mobili per il rilevamento della velocità il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha avuto modo di specificare che l’art. 3 c. 1 lett. b) del DL n° 117/2007, convertito con L. n° 160/2007, ha previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente 7 segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari. Le modalità di impiego sono state stabilite con Decreto 15.08.2007 del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno; in particolare la segnalazione può essere effettuata con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti, ovvero con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli, ai sensi dell’art. 1 c. 1 lett. a) e c). I segnali stradali di cui all’art. 1 c. 1 lett. a) devono essere realizzati secondo quanto disposto dal successivo c. 2; i dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 1 lettera c), devono essere realizzati secondo quanto disposto dall’art. 1 c. 4 e installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità; in ogni caso devono essere rispettate le distanze di cui all’art. 2 c. 1, con le precisazioni di cui al successivo c. 2. Ciò premesso si osserva che l’adozione di segnaletica permanente anche per postazioni di controllo temporanee, ancorché non vietata dalle vigenti disposizioni, risulta tuttavia non coerente con la tipologia utilizzata, e con l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere. Si richiama, al riguardo, il paragrafo 5.3.3 della Direttiva Ministeriale 24.10.2000 “Sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”, che stigmatizza l’impiego superfluo di segnali su qualsiasi tipo di strada, laddove la corretta tecnica di installazione richiede che sia posto in opera esclusivamente il segnale del tipo richiesto dalla situazione che si intende segnalare. Nel caso in argomento, relativo alle postazioni di controllo temporanee, peraltro, appaiono più indicati i dispositivi di segnalazione luminosi installati a bordo dei veicoli utilizzati dagli organi di polizia stradale. Sul verbale di contestazione viene specificato che “il Traffipax Speedophot è collocato in postazione mobile”, ma le segnalazioni dei cartelli stradali presenti lungo la SS 685 è chiaramente di carattere permanente e quindi non coerente l’esigenza di credibilità alla quale la segnaletica deve in generale rispondere, così come specificato dallo stesso Ministero dei Trasporti. Inoltre lo strumento in postazione definita mobile, può essere collocato come specifica del costruttore, su treppiede o su auto, ma nel verbale non è specificato in quale modo è stato posizionato. L’affermazione posta sul verbale della regolarità di segnalazione e visibilità della pattuglia che ha effettuato il rilevamento non esauriscono l’onere della Pubblica Amministrazione sanzionante di 8 provvedere alla prova che tale segnalazione, a parte i cartelli stradali permanenti, fosse effettivamente regolare così come sopra specificato. VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE ARTT. 200 e 201 CDS: ILLEGITTIMITÀ DEI MOTIVI DELLA MANCATA CONTESTAZIONE L’art.200 del Codice della Strada prevede che la contestazione della violazione debba avvenire contestualmente all’accertamento della medesima, ove ciò non sia possibile, l’art.201 C.d.S. stabilisce che il verbale notificato al contravventore debba contenere, oltre gli estremi precisi e dettagliati della violazione, anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. E’ opportuno rilevare la sostanziale inidoneità del preteso accertamento, nonché la sua contrarietà alla legge e, dunque, l’illegittimità della sanzione stessa. Infatti in primo luogo segnaliamo all’odierno giudicante che il tipo di dispositivo usato che è radar ,consente di monitorare il veicolo prima che raggiunga la postazione, quindi l’agente ha la possibilità di fermare il veicolo (quindi egli ha l’obbligo di settarlo in modalita’ avvicinamento.) Quindi l’agente ha la possibilità di effettuare la contestazione come dettato in termini di legge fermando il veicolo in modo da non creare né intralcio né pericolo semplicemente programmando il dispositivo utilizzato in modalità “avvicinamento”. L’agente che ha rilevato la presunta violazione motiva, nello stesso verbale di accertamento, la mancata contestazione immediata indicandola genericamente nei seguenti termini: “la contestazione immediata non è stata possibile “in quanto l’accertamento della violazione è stata effettuata per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento, direttamente gestiti dagli organi Polizia Stradale nella loro piena disponibilità, che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo poiché il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto dell’accertamento o comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari. L’infrazione è stata commessa su strada dove non vi è l’obbligo di contestazione immediata Decreto Prefettizio Prot. N. 3477/02-Sett.II in riferimento al Dlg 121/02 convertito in legge 168/02”. E' cassazione costante che “la contestazione immediata imposta dall'art. 201 c.d.s. ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla piena esplicazione del diritto di difesa del trasgressore. La limitazione del diritto di conoscere subito l'entità dell'addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile, i quali devono essere, pertanto, espressamente indicati nel verbale, conseguendone altrimenti l'illegittimità dell'accertamento e degli atti successivi del procedimento”. Ad avviso della Suprema Corte, l’espressione utilizzata dall’agente accertatore nel verbale di contestazione non esaurisce l’obbligo imposto ex lege, in quanto, “non consente di conoscere la ragione 9 concreta per la quale, nel caso di specie, non era stato possibile fermare il veicolo del ricorrente per procedere alla contestazione immediata. Manca, infatti, nel verbale qualsiasi riferimento, sia pure sommario, alle circostanze di tempo, di luogo e di fatto che resero impossibile la contestazione immediata da parte degli agenti verbalizzanti”.Il Collegio, peraltro, ha, già, da tempo, attuato un giusto coordinamento tra la disposizione ex art. 200 c.d.s. e la normativa di cui all’art. 14 l. 689/82, statuendo che “la disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'articolo 14 della legge n. 689 del 1981, secondo cui è priva di effetto estintivo della obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione, qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della medesima non trova applicazione con riguardo alle violazioni del codice della strada per le quali è stabilita una diversa e specifica disciplina: a norma dell'articolo 200 del codice della strada, infatti, la violazione, quando è possibile deve essere immediatamente contestata al trasgressore e dell'avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite”; (cfr. ex multis Cass. civ., sez. I, 15/10/2003, n.15392; Cass. civ., sez. I, 20/09/2002, n.13774; Cass. civ., sez. I, 28/06/2002, n.9502; Cass. civ., sez. I, 21/03/2002, n.4048). Una realizzazione dell’attività di accertamento secondo i crismi normativi, avrebbe comportato un’immediata individuazione in termini di esattezza del conducente-trasgressore con conseguente certezza in ordine alla persona da sanzionare. Giurisprudenza conforme, ritiene che l’organo adito in sede di impugnazione della contestazione della violazione possa valutare liberamente l’esattezza delle operazioni eseguite e delle relative risultanze ai fini della formazione del proprio convincimento. Nella specie l’organo giudicante è chiamato a valutare se, alla luce delle risultanze istruttorie, la mancata contestazione fosse legittima ovvero sia stata strumentalmente e volutamente esclusa, violando così il diritto alla difesa del cittadino.D’altra parte la tempestività della contestazione è disposta dallo stesso C.d.S. al fine di garantire agli utenti della strada, nei confronti dei quali è mossa la contestazione, la possibilità concreta ed effettiva di difendersi (Cass., 14 gennaio 1971). P.Q.M. Tutto ciò premesso e ritenuto, il presente xxx xxxxxx, RICORRE Avverso il verbale di accertamento n. xxxx xxxx elevato in data 27/09/08 ore 12:28 dalla Polizia Municipale del Comune di Vallo di Nera, redatto in data 29.10.2008 e notificato in data 13.11.2008 per sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI 10 Voglia l’Ill.mo Giudice di Pace adito preliminarmente sospendere il pagamento della irrogata sanzione, nonché sospendere l’irrogazione la decurtazione di n.5 punti dalla patente di guida, altresì dichiarare la nullità e/o annullamento del verbale impugnato, per le circostanze di fatto e di diritto suesposte, con tutte le conseguenze di legge. Con vittoria di spese. Con riserva di meglio articolare ed integrare i mezzi istruttori di seguito riportati. In via istruttoria si fa istanza all'odierno Giudicante di voler ordinare al Comando della Polizia Municipale del Comune di Vallo di Nera l'esibizione: del certificato di taratura n. 1146_2007_Sit relativo al traffipax Speedophot matricola n. 504003/1107 nonché il certificato di taratura dello stesso per l’anno 2008; delle specifiche tecniche dell’apparecchiatura Traffipax Speedophot; della documentazione fotografica relativa all’autovettura Seat Ibiza 1.2 Targata xxxxx xxxx relativa al giorno 27.09.2008 alle ore 10:13 registrata dall'apparecchio; del Decreto prefettizio Prot. N. 3477/02-Sett II in riferimento al Dlg 121/2002 convertito in legge 168/2002 in relazione alla SS 685 Tre Valli Umbre (ex SS 209). Si allegano: copia del verbale di accertamento n. xxx xxxx; Terni, lì 10.0 1.2009 11
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