Risposta all`archiviazione- Luigi Cascioli

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Risposta all`archiviazione- Luigi Cascioli
Risposta di Luigi Cascioli all'archiviazione disposta dal G.I.P. dott Gaetano
Mautone
Avv. Cass. Mauro FONZO Corso Cavour, 84 - Tel. 0742/340038 0634 - FOLIGNO (PG).
ALLAPROCURADELLAREPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI VITERBO
Il Sig. Luigi Cascioli , residente in Roccalvecce (Viterbo), Via delle province 45/B ed elettivamente
domiciliato ai fini del presente esposto-querela, in Foligno (PG), Corso Cavour n° 84, presso lo studio
dell'Avv. Fonzo Mauro, difensore di fiducia, in virtù di nomina in calce al presente atto
PREMETTE CHE
in data 13.9.2002 il Sig. Luigi Cascioli ha presentato una denuncia-querela contro Don Enrico Righi
(Parroco di Bagnoregio) per i reati di cui agli artt. 661 e 494 C.P., in quanto il Don Righi presenta come
figura storica Gesù Cristo, mentre (secondo approfonditi studi filologici e di esegesi testuale condotti dal
medesimo Sig. Cascioli sui Vangeli e sulla letteratura patristica e sulla storiografia del I e il II secolo d.C.)
Gesù Cristo non è un personaggio storico ed anzi la sua figura è stata mutuata e modellata sulla falsariga
di tal Giovanni di Gamala, a riprova di ciò, il denunciante allegava copia del bollettino parrocchiale della
Chiesa di S. Bonaventura di Bagnoregio (firmato Don Enrico Righi) ed il proprio libro “La Favola di Cristo”
per dimostrazione del presupposto logico dei reati (astoricità della figura di Gesù Cristo e sostituzione
della figura di Giovanni di Gamala con quella di Cristo).
Successivamente, il Sig. Cascioli presentava memoria integrativa, rammentando la sussistenza
dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 C .P. ed allegando altro materiale a supporto.
In seguito, la parte offesa chiedeva al Sig. Pubblico Ministero di procedere ad incidente probatorio, ai
sensi dell'art. 394 C .P.P., demandando ad uno o più esperti il compito di accertare la storicità o
meno della figura di Gesù Cristo; tuttavia, l'Accusa rimaneva inerte. Con atto notificato il 12/ 5/ 2003,
il Sig Pubblico Ministero chiedeva l'archiviazione della notizia criminis , ritenendo il procedimento
contro ignoti (!), con la motivazione “ le richieste di indagini sono inammissibili formalmente e per
l'oggetto... la denuncia è palesemente infondata e non si riscontrano ipotesi di reato ”. Avverso tale
richiesta, il Sig. Cascioli presentava rituale e tempestiva opposizione, deducendo:
1) che il procedimento non poteva essere rubricato “ contro ignoti ” poiché nella denuncia come negli
atti successivi si era sempre additato Don Enrico Righi come responsabile dei fatti-integranti reato
denunciati e che era stato prodotto agli atti il bollettino parrocchiale da questi firmato.
2) che il provvedimento era stato rubricato solo relativamente alla contravvenzione di cui art. 661 C
.P. e non anche al più grave delitto di cui all'art. 494 C .P.
3) che non poteva essere dichiarata la palese infondatezza della notizia di reato, poiché -una volta
dimostrato il presupposto logico (non storicità della figura di Gesù Cristo e sua modellazione sulla
figura di Giovanni di Gamala)- ben sussistevano i reati esposti in denuncia, come dimostrava anche
un'analisi giurisprudenziale sul punto.
4) che il rigetto della richiesta di incidente probatorio era del tutto inammissibile, poiché sostanzialmente
immotivata, ed infondata poiché l'espletamento della perizia richiesta avrebbe comportato una
sospensione del dibattimento superiore a 60 giorni e tanto consentiva di espletarla nella fase delle
indagini, come previsto dall'art. 392 II comma del Codice di Procedura Penale . Né si poteva sostenere
provata la storicità di Gesù Cristo. Il Sig. Cascioli si opponeva all'archiviazione e chiedeva che il GIP
ordinasse al pubblico Ministero di formulare direttamente l'imputazione ovvero ad esperire le attività
istruttorie richieste, iscrivendo Don Enrico Righi nel registro degli indagati per la supposta commissione
dei reati di cui agli artt. 494 e 661 del Codice Penale . Il GIP del Tribunale di Viterbo, a scioglimento della
riserva assunta, rigettava l'opposizione e disponeva l'archiviazione del procedimento a carico d'ignoti ,
rilevando che: 1 ) l'opposizione sarebbe stata inammissibile “ poiché priva della specifica indicazione
dell'oggetto delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova caratterizzati dai necessari
requisiti di pertinenza e rilevanza ”; 2 ) che il problema della storicità di Gesù Cristo “ mal si presta ad
essere scientificamente affrontata nelle aule di un tribunale”, 3 ) che “anche a voler considerare le
imputazioni di cui agli artt. 494 e 661 C .P. ipotizzate dal Cascioli, deve riconoscersi come la prima
fattispecie di reato presupponga il conseguimento di un vantaggio, mentre per integrare la seconda
occorra l'elemento turbante dell'ordine pubblico, elementi tutti non rinvenibili nel caso in esame ”: Nulla
veniva detto circa l'apertura del procedimento a carico di “ignoti” e non di Don Enrico Righi e
neppure sulla valutazione del solo reato meno grave operata dal Pubblico Ministero.
Tutto ciò premesso Luigi Cascioli come sopra rappresentato e difeso,
ESPONE QUANTO SEGUE
La contestazione sella storicità di Gesù Cristo non è una novità introdotta dal Sig. Cascioli (il cui studio è
solo il più recente e quello in cui viene meglio descritta la ricostruzione del “personaggio Gesù Cristo”
sulla base di Giovanni di Gamala), ma si inserisce nel solco di una tradizione di studi e confutazioni
autorevoli che rimontano già ai primi secoli dell'era cristiana. Le tesi secondo le quali Gesù non sarebbe
affatto vissuto sono state proposte in molti libri. Tra quelli noti anche in ambiente accademico cattolico
si può citare G.A. Wells. Detto autore che è segnalato dai più eminenti biblisti ritiene che tutta la
vicenda di Gesù, i suoi miracoli, la sua dottrina e la sua crocifissione sotto Ponzio Pilato, siano inventati
dai cristiani soltanto dopo il 70 d.C.
In precedenza, secondo Wells, Gesù era stato annunciato come sapienza incarnata che in circostanze
ignote era stata crocifissa per i peccati degli uomini ed era risorta. Questa tesi si basa su tre linee
argomentative: a ) La documentazione estracristiana sull'esistenza di Gesù è troppo tardiva perché
possa vantare una forza probante indipendente dalla tradizione cristiana (riguardo a Flavio Giuseppe,
Wells ritiene che nessuna delle menzioni di Gesù sia autentica ). b ) I vangeli non sono fonti in base alle
quali poter ricostruire fatti storici attendibili, perché sono sorti troppo tardi: dopo l'anno 70. Il che nel
caso d'eventuali tradizioni palestinesi significherebbe una frattura radicale all'interno della tradizione.
Inoltre per ampi tratti i vangeli sono dipendenti l'uno dall'altro e perciò non è riscontrabile in essi
un'attestazione molteplice della vicenda storica di Gesù. I vangeli sono testi in ampia misura leggendari e
compenetrati dalle concezioni teologiche dei loro autori , che non erano ebrei e scrissero fuori della
Palestina. c) Le lettere di S. Paolo sono in affetti testimonianze cristiane arcaiche, che però tacciono
sulla vita di Gesù, in particolare sui suoi miracoli, la sua dottrina e le circostanze precise della sua morte,
dal che Wells conclude che l'autore di esse non sapeva nulla a riguardo . Piuttosto, le lettere paoline
designano Gesù Cristo come Redentore preesistente e incarnato, che in un periodo imprecisato è stato
crocefisso come giusto sofferente per i peccati del suo popolo. Per Wells (esegeta cattolico) questo è uno
sviluppo del mito della Sapienza preesistente che ha scelto di abitare in Israele (=si è incarnata), in cui
asserzioni sulla sua morte vergognosa del giusto (il rappresentante della Sapienza Sap. 2,22), arricchite
con passi profetici (i canti del servo di YHWH. Zc 12,10) furono interpretate in riferimento a una
crocifissione. Questo mito annunciarono Pietro, Paolo e gli altri apostoli sulla base di apparizioni (I Cor.
15,2 ss), nelle quali il risorto si era fatto conoscere loro.
Il bollettino parrocchiale firmato da Don Enrico Righi, che l'esponente torna ad allegare, ciò nonostante,
contiene riferimenti alle macchinazioni, alle offese ed ai terribili tormenti subiti dall'uomo Gesù. I riferiti
fatti sono esposti nel bollettino senza la medicina della critica storica così che inducono, sono idonei
ad indurre all'estremismo religioso . Nello stesso ambito teologico contemporaneo, è fatto che Don
Enrico Righi non può ignorare , si riflette in modo molto critico al problema della storicità di Gesù di
Nazaret. Un esempio per tutti si trova nel lavoro del più eminente studioso biblico contemporaneo John P.
Mayer che ha scritto “ Un Ebreo Marginale ” - Ripensare il Gesù storico - Le radici del problema e della
persona. Questa opera è stata stampata con imprimatur di Mons. Patrick j. Sheridan , Vic.Gen. New York
il 25 giugno 2001 con il titolo originale: A Marginal Jew, Rethinking the Historical Jesus; ed è, in Italia,
pubblicato dal 2001 con ristampa del 2002 dalla casa editrice QUERINIANA di Brescia per la collana BTC (
BIBLIOTECA DI TEOLOGIA CONTEMPORANEA ) ove è reperibile all'indirizzo internet www.queriniana.it Dunque, un sacerdote, parroco di Bagnoregio ben deve sapere che esiste un non silenziabile problema
riguardo alla persona del Gesù storico. Se con tutto ciò, e contrariamente a quanto sa, tace questo ed anzi
enfatizza, come nell'allegato bollettino ha fatto, lo scandalo sulle sofferenze di Gesù ingenera nel lettore
del fanatismo con turbamento dell'ordine pubblico . Don Enrico Righi (parroco di Bagnoregio) ha sostenuto,
nel bollettino della parrocchia di S. Bonaventura in Bagnoregio n° 245 marzo aprile 2002, la figura storica
di Gesù affermando falsamente essere lui figlio di Giuseppe e di Maria (personaggi immaginari e
storicamente inesistenti), nato a Betlemme e cresciuto a Nazaret. Che la figura di Gesù sia costruita per
intero su quella di certo Giovanni di Gamala , figlio di Giuda detto il Galileo, risulta in maniera
inconfutabile da una si grande quantità di prove da togliere ogni dubbio sulle falsificazioni operate dai
redattori dei vangeli. Basterebbe soltanto quella riguardante la trasformazione dell'appellativo Nazireo ,
con cui veniva chiamato Giovanni di Gamala, in quella di Nazareno data a Gesù, quale abitante di
Nazaret, per dimostrare nella maniera più assoluta la sostituzione di persona. Per questi motivi Don Enrico
Righi, parroco di Bagnoregio , dovrà essere iscritto nel registro degli indagati . << il nome della persona
individuata come sospetto autore del reato è Don Enrico Righi e pertanto dovrà essere iscritto nel registro
delle notizie di reato, come autorevolmente statuito da Cass.Sez. 119.5.1998 n° 1840, in base al disposto
dell'art. 335 I comma del codice di rito penale, nel quale viene previsto che “Il pubblico ministero iscrive
immediatamente , nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che perviene o che
ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della
persona alla quale il reato stesso è attribuito ”. L'attribuzione formale del crimine ad una persona
contenuta nella notizia di reato, determina, infatti, l'obbligo d'iscrizione della stessa nel relativo
registro, secondo Cass. Sez.I 26.6 1996 n° 4384 e la necessità degli approfondimenti istruttori. Sul punto
occorre che la questione sia approfondita in sede giuridica secondo il dettato della nostra Costituzione
che impone come i giudici debbano soggiacere soltanto alla legge (art. 101) e non alle convinzioni
religiose di chicchessia e che l'azione penale è obbligatoria (art. 112). Ove si ritenga la materia
controversa si deve far ricorso allo strumento della perizia di cui all'art. 220 C .P.P., che serve a portare
alla conoscenza del Giudice tutto quel sapere tecnico non in suo possesso.
Pertanto si chiede già in questa sede l'espletamento di perizia tesa a determinare come, allo stato delle
attuali risultanze della critica storica e già anche in ambito religioso, il problema di un'invenzione della
persona “del Gesù storico” è attuale . La prova è da assumersi nei confronti di Don Enrico Righi ed è
quella di determinare se vi sia volontà e consapevolezza di ingenerare fanatismo circa la natura storica di
Gesù il Cristo. La sussistenza di una falsità di base e la consapevolezza circa essa falsità deve essere
valutata anche sulla base di quanto recentemente accade nel riproporsi degli eccessi di fanatismo
religioso che trovano nella truculenta sottolineatura, anche cinematografica, della passione di Cristo,
risonanza e possibile turbamento alla civile convivenza . In tale situazione incombe sui ministri del
culto la responsabilità di non occultare il problema della persona Gesù come da loro conosciuto ma
nascosto. Tale approfondimento perviene al momento investigativo e necessita che Don Enrico Righi sia
iscritto nel registro degli indagati . Successivamente all'indagine sulla colpevolezza nell'indicato ministro
del culto circa l'inattendibilità della figura storica di Gesù e quindi sulla volontarietà del turbamento che
si ottiene negli animi dei destinatari delle sue comunicazioni scritte ed orali con la presentazione della
passione di Cristo, potrà farsi luogo ad una perizia (da affidarsi ad uno o più esperti in storia delle religioni
e/o in storia romana e mediorientale relativamente al periodo I secolo a.C.- II secolo d.C., nonché in
epigrafia e paleografia nelle lingue ebraica, aramaica, greca e latina) che dovrà vagliare le fonti originarie
e coeve all'epoca della presunta vita di Gesù il Cristo e, ove possibile, nella loro lingua di redazione
originaria e non in traduzioni che possano tradire il significato primigenio delle parole usate, verificando
l'esistenza di eventuali interpolazioni ed incrociando le risultanze documentali con le fonti epigrafiche,
materiali, monumentali, topografiche, paleografiche e ecc. Il vantaggio che persegue chi continui a tacere
le evidenze della critica storica anche acquisita alla teologia contemporanea risiede nel maggior
proselitismo determinato dall'impostura, proselitismo che determina una maggiore quantità di offerte ed
una maggiore quota dell'8 per mille, quindi dei vantaggi diretti ed indiretti al costo conosciuto di turbare
l'ordine pubblico che consegue l'indizione al fanatismo.. L'artifizio risiede nel presentare come storico un
personaggio mitico e frutto d'invenzione (Gesù il Cristo), l'abuso della credulità popolare si ha con
l'insegnamento ripetuto di tale menzogna e risiede nella perturbazione del diritto di ciascuno a credere o
a non credere, mediante tale ingannevole rappresentazione dei fatti (conferire storicità ad un personaggio
inventato assegna maggiore forza alle idee a costui attribuite) . Sul punto, la giurisprudenza ha ritenuto
che ci sia turbativa dell'ordine pubblico in caso di lesioni del diritto ad un'informazione corretta e
responsabile atta a formare un proprio libero convincimento, posta in essere a carico di una serie
indeterminata di persone (Cass. Sez. II 1/4/1966). Pertanto, si chiede che il Sig. Pubblico Ministero
acconsenta di iscrivere, con ogni consequenziale effetto di legge, Don Enrico Righi nel registro degli
indagati, per i reati sopra ipotizzati.
Con osservanza.
Viterbo, 9 marzo 2004. Avv. Cass. Mauro FONZO
Luigi Cascioli. Corso Cavour, 84 - tel: 0742 340038
06034 FOLIGNO - Perugia.
PROCURA SPECIALE
Nomino quale mio difensore nel presente procedimento l'Avv. Mauro Fonzo, cui conferisco ogni ampio
potere di legge, ivi compreso quello di presentare il presente esposto-denuncia e di redigere memorie
integrative, chiedere incidente probatorio ex art. 394 del c.p.p. e con riserva di costituzione di parte
civile. Con espressa richiesta di essere avvisato ex. art. 408 c.p.p. nel caso di archiviazione della notizia
criminis.
Si allega copia del bollettino Marzo-Aprile 2002 a firma Don Enrico Righi.
Si deposita il libro “La Favola di Cristo” e certificato anagrafico di Don Enrico Righi .
Eleggo domicilio presso il suo studio di Foligno, corso Cavour n. 84.
Viterbo, 9 marzo 2004
Firmato Luigi Cascioli
È firma autentica
Avv. Mauro Fonzo.
Avv. Mauro FONZO
Corso Cavour, 84 - Tel: 0742340038
06034 FOLIGNO (PG).
PROCURA DELLA REPUBBLICA
c/o TRIBUNALE VITERBO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 09 - 03 - 04
Il Direttore di Cancelleria
(Allegrini Luciano)
Certificato anagrafico di don Enrico Righi, parroco di Bagnoregio.
-----------------------------------------------------------La recidiva latitanza la Chiesa conferma la non esistenza di Gesù detto il Cristo.
Mai si era verificato nella storia della legislatura italiana e mondiale che venisse dichiarato ignoto un
imputato perfettamente confermato in denuncia con nome, cognome, indirizzo e professione.
Questo caso, unico al mondo, si è verificato nel Tribunale di Viterbo a proposito della querela portata da
Luigi Cascioli contro Enrico Righi, nato a Bagnoregio (VT) il 07/ 02/ 1930 abitante in via G. Matteotti 45 ed
ivi residente dalla nascita (vedi certificato sopra riportato).
Questo incredibile stravolgimento della verità, operato dal pubblico Ministero Dott. Renzo Petroselli (vedi
richiesta di archiviazione del ... ) e confermato dal Giudice Gaetano Mautone il ...... , non può essere che
il risultato di un'imposizione esercitata dalla Chiesa (corruttrice eterna) sui due magistrati per evitare un
processo che si sarebbe inesorabilmente concluso con la dimostrazione della non esistenza storica di
Cristo.
La Chiesa, non avendo argomentazioni valide per sostenere l'esistenza di Gesù, quell'esistenza che fino ad
ora ha imposto con il plagio, il ricatto e la violenza, non potendo salvarsi attraverso un'azione di
repressione diretta contro Cascioli Luigi, quali il taglio della testa, l'impiccagione o il rogo, ha cercato di
escamottare il processo dietro una latitanza che i giudici hanno sostenuto dichiarandola “ Ignota ”.
Questa grande potenza economica e ideologica dalle ambizioni di un dominio universale che tiene il
mondo in soggezione, ha dimostrato di essere nella realtà così debole e precaria al primo attacco ricevuto
in maniera chiara e decisa, da risultare, con la sua fuga, addirittura ridicola.
Se Cristo è veramente esistito, perché la Chiesa non è venuta a dimostrarlo in un tribunale? Quale migliore
occasione per affermare, una volta per tutte, l'esistenza di Gesù a tutti coloro che la negano?
Se i ministri della Chiesa sono veramente convinti dell'incarnazione di Cristo come dimostrano di esserlo
nelle prediche e negli, si sono dichiarati ignoti quando gli è stato richiesto di sostenere in un tribunale che
Gesù, figlio di Maria e di Giuseppe, è nato a Betlemme, è vissuto a Nazaret ed è morto in croce sotto
Ponzio Pilato? Perché si sono resi latitanti davanti all'accusa di essere dei sostenitori di falso? Possibile che
tra i tanti teologi che gonfiano le vostre file, di scrittori e storici cattolici, di esegeti e preti esorcisti, non
ne abbiate trovato uno capace di contestare le accuse che un piccolo uomo, quale è Luigi Cascioli, vi ha
rivolto con la sua denuncia-querela? Cos'altro si può dedurre da fatto che non siete riusciti a trovare una
prova, una soltanto, dell'esistenza di Cristo tra gl'innumerevoli trattati dei vostri dottori, tra quei Padri
della Chiesa che quotidianamente citate per sostenere le vostre verità, se non che voi siete i primi a non
credere all'umanizzazione dell'eroe sul quale basate il vostro imperialismo?
La fede che potreste invocare per giustificare la vostra impostura tenetevela dentro le vostre chiese,
riservatela al vostro mondo divino fatto di astrattismi e di chimere, poiché in un tribunale terreno
amministrato da un codice penale umano, che esclude ogni giustificazione basata sulla superstizione, la
magia, i dogmi e i misteri, le verità vengono accertate soltanto dietro prove supportate dalla ragione e dal
buon senso.
Nella situazione in cui vi siete messi scappando davanti a un processo umano, tutta la vostra arroganza
basata sul divino, si è così vanificata da essere ridotti a subire, senza possibilità di reazione, ogni insulto e
accusa che venga rivolta contro di voi, dal più piccolo al più grande compreso quell'intoccabile Sommo
Pontefice che nessun codice sia divini che umano, come nessuna vettura blindata antiproiettile, potrà
ormai più difendere dalla bomba che gli è stata messa sotto le chiappe con la denuncia-querela presentata
al Tribunale di Viterbo contro un suo ministro il 21 nov. 2002.
<<Vigliacchi, impostori, pederasti, ladri, truffatori, falsari, raggiratori, ciarlatani, aguzzini, usurai,
faccendieri, assassini, fautori di stragi e genocidi, torturatori, fedifraghi, bastardi, incestuosi, prosseneti,
sifilitici, avvelenatori, mafiosi, culattoni, sadici, masochisti, stupratori, nevrotici stigmatizzati...>>
saranno gli epiteti che da ora in poi si potranno liberamente gridare contro di voi che avete imposto un
Cristo che voi stessi, con la vostra fuga, avete dimostrato e confermato essere storicamente iniesistenti.
Ridotti come vi siete, con la vostra dichiarata latitanza, ad un branco di sciacalli fuggenti, anche i più vili
e i più plagiati, presto troveranno il coraggio per scagliarvi dietro tutto l'odio e il rancore che si è
accumulato in venti secoli di abusi, di violenze e di ricatti subiti dalla vostra immoralità e dal vostro
oscurantismo.
Fuggite, continuate pure a dichiararvi ignoti , ma non sarà ricorrendo all'anonimato che potrete salvarvi.
La vostra ora è suonata, Cristo è morto e voi con lui. Non vi rimane che sparire sprofondando in
quell'inferno da voi stessi costruito per sostenere la vostra vergognosa impostura.
Per dimostrarvi quanto non vi temo, un appellativo particolare voglio riservarlo al vostro Santo Padre
chiamandolo “ Barjiona ” ma non col significato di “ figlio di Giona ” che avete voluto dargli riferendolo
al suo predecessore Pietro, ma in quello che realmente esprime nella sua lingua originaria aramaica di “
latitante". (Vedi sul dossier PROCESSO il capitolo riguardante “Gli Apostoli di Gesù ”).
Luigi Cascioli.
Nota: A coloro che mi hanno detto che posso essere denunciato per ciò che ho scritto, ho riposto secco e
deciso: <<È quello che voglio!>>.