nulla osta e regolarità del soggiorno
Transcript
nulla osta e regolarità del soggiorno
LA CAPACITA’ MATRIMONIALE Cittadini AUSTRALIANI Cittadini AUSTRIACI Cittadini STATUNITENSI Cittadini SVIZZERI LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO DEI CITTADINI STRANIERI Il cittadino straniero, per contrarre matrimonio in Italia, deve presentare all’Ufficiale dello Stato Civile il nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 116 del Codice Civile. Inoltre, così come disposto dalla legge 94 del 15 luglio 2009, se è un cittadino extracomunitario dovrà anche essere regolarmente soggiornante. IL MATRIMONIO DEL CITTADINO AUSTRALIANO IL MATRIMONIO DEL CITTADINO AUSTRALIANO Il cittadino australiano che intende contrarre matrimonio in Italia non è in grado di produrre il nulla osta previsto dall’art. 116 del Codice Civile. In Australia non esiste una singola Autorità competente in grado di rilasciare, nel caso il cittadino australiano intenda sposarsi in Italia, un documento da cui risulti che in base alle leggi dello Stato di cui l’interessato è cittadino non esistono impedimenti al matrimonio. Con la legge 27 febbraio 2002, n. 233 che ratifica e da esecuzione allo scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell’Australia sugli atti di Stato Civile da prodursi da parte dei cittadini australiani che intendono contrarre matrimonio in Italia, si è pertanto, stabilito che: Il cittadino australiano deve produrre: 1. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità (passaporto o altro documento che ne consenta l’identificazione) 2. Dimostrare di essere regolarmente soggiornante in Italia 3. DICHIARAZIONE GIURATA resa dal/la cittadino/a australiano/a presso l’Autorità consolare australiana in Italia, specificando i seguenti dati: • • • • • Cognome e nome Luogo e data di nascita (Giorno, mese ed anno) Cognome e nome del padre Cognome e nome della madre Stato Civile (per le donne divorziate o vedove, indicare la data del divorzio o di decesso del coniuge) • Residenza (Comune, Città, Stato) • Cittadinanza • Deve contenere la seguente dichiarazione resa dall’interessato/a: “Giusta la leggi alle quali è soggetto/a in Australia, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia”. La firma del Console o del Funzionario competente sarà legalizzata presso l’U.T.G. della città in cui ha sede il Consolato australiano o presso l’U.T.G. nel cui territorio è compreso il Comune richiesto della pubblicazione. 4. DICHIARAZIONE DELLA COMPETENTE AUTORITA’ CONSOLARE AUSTRALIANA che certifica l’identità e la cittadinanza dell’interessato/a. La firma del funzionario del Consolato australiano sarà legalizzato presso l’U.T.G. Le dichiarazioni di cui al punto 3) e 4) possono essere contenute in un unico documento. 5. DOCUMENTI rilasciati dalle Autorità australiane competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla osta al matrimonio. 6. Se tali documenti non sono disponibili (e questi sono documenti che difficilmente l’interessato sarà in grado di produrre), il cittadino/a australiano/a dovrà presentare, oltre alle dichiarazioni giurate di cui ai punti 3) e 4), una dichiarazione giurata resa dinanzi a competente Autorità italiana (alla presenza di 4 testimoni) da cui risulti che secondo le leggi alle quali l’interessato/a è soggetto/a in Australia nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. A tale fine si intendono per autorità italiane competenti, in Italia, l’Ufficiale dello Stato Civile e, all’estero, le autorità consolari italiane. IL MATRIMONIO DEL CITTADINO AUSTRIACO IL MATRIMONIO DEL CITTADINO AUSTRIACO Il cittadino austriaco che intende contrarre matrimonio in Italia non deve produrre il nulla osta previsto dall’art. 116 del Codice Civile. Infatti, a seguito dell’accordo tra l’Austria e l’Italia, firmato a Vienna il 29 marzo 1990 e ratificato con legge 5 ottobre 1991, n. 330, dovrà produrre la seguente documentazione: 1. Documento di riconoscimento (passaporto 2. o altro documento che ne consenta l’identificazione) Certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall’Autorità Consolare austriaca competente in Italia. Per ottenere tale documento il cittadino austriaco può: a) rivolgersi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune italiano competente per la pubblicazione di matrimonio oppure b) direttamente al Consolato austriaco in Italia Nel caso a) debbono essere prodotti i seguenti documenti tradotti in lingua italiana (ed esenti da legalizzazione): - copia integrale dell’atto di nascita rilasciata in data non anteriore ai sei mesi; - certificato di cittadinanza; - certificato di residenza; - certificato di stato libero L’U.S.C. riceve quindi l’istanza, per il rilascio del certificato di capacità matrimoniale, su modulo plurilingue da inoltrare al competente Consolato Austriaco in Italia, con la certificazione acquisita. Il Consolato Austriaco rilascia il CERTIFICATO DI CAPACITA’ MATRIMONIALE su modello prescritto dalla Convenzione di Monaco del 5 febbraio 1980 e lo invia direttamente all’U.S.C. del Comune che ha inoltrato l’istanza presentata dagli sposi. Nel caso b) i documenti elencati debbono essere presentati direttamente al Consolato Austriaco in Italia che provvederà al rilascio del certificato di capacità matrimoniale. Se uno o entrambi gli sposi non parlano italiano, l’U.S.C. provvede alla nomina di un interprete e ad accoglierne il giuramento. IL MATRIMONIO DEL CITTADINO DEGLI STATI UNITI D’AMERICA IL MATRIMONIO DEL CITTADINO STATUNITENSE Il cittadino statunitense che intende contrarre matrimonio in Italia non è in grado di produrre il nulla osta previsto dall’art. 116 del Codice Civile. Negli Stati Uniti non esiste una singola Autorità competente in grado di rilasciare, nel caso il cittadino statunitense intenda sposarsi in Italia, un documento da cui risulti che in base alle leggi dello Stato di cui l’interessato è cittadino non esistono impedimenti al matrimonio. Con la legge 13 ottobre 1965, n. 1195 che ratifica e da esecuzione all’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti sugli atti di Stato Civile da prodursi da parte dei cittadini statunitensi che intendono contrarre matrimonio in Italia, si è pertanto, stabilito che: Il cittadino statunitense deve produrre: 1. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO in corso di validità (passaporto o altro documento che ne consenta l’identificazione) 2. Dimostrare di essere regolarmente soggiornante in Italia 3. DICHIARAZIONE GIURATA resa dal/la cittadino/a statunitense presso l’Autorità consolare statunitense in Italia, specificando i seguenti dati: • • • • • Cognome e nome Luogo e data di nascita (Giorno, mese ed anno) Cognome e nome del padre Cognome e nome della madre Stato Civile (per le donne divorziate o vedove, indicare la data del divorzio o di decesso del coniuge) • Residenza (Comune, Città, Stato) • Cittadinanza • Deve contenere la seguente dichiarazione resa dall’interessato/a: “Giusta la leggi alle quali è soggetto/a negli Stati Uniti, nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia”. La firma del Console o del Funzionario competente sarà legalizzata presso l’U.T.G. della città in cui ha sede il Consolato australiano o presso l’U.T.G. nel cui territorio è compreso il Comune richiesto della pubblicazione. 4. DICHIARAZIONE DELLA COMPETENTE AUTORITA’ CONSOLARE STATUNITENSE che certifica l’identità e la cittadinanza dell’interessato/a. La firma del funzionario del Consolato statunitense sarà legalizzato presso l’U.T.G. Le dichiarazioni di cui al punto 3) e 4) possono essere contenute in un unico documento. 5. DOCUMENTI rilasciati dalle Autorità statunitensi competenti, se disponibili, dai quali risulti indirettamente la prova che, in base alla legge cui il/la richiedente è soggetto/a, nulla osta al matrimonio. 6. Se tali documenti non sono disponibili (e questi sono documenti che difficilmente l’interessato sarà in grado di produrre), il cittadino/a statunitense dovrà presentare, oltre alle dichiarazioni giurate di cui ai punti 3) e 4), una dichiarazione giurata resa dinanzi a competente Autorità italiana (alla presenza di 4 testimoni) da cui risulti che secondo le leggi alle quali l’interessato/a è soggetto/a negli Stati Uniti nulla osta al matrimonio che intende contrarre in Italia. L’accordo in oggetto non individua quali sia l’autorità italiana competente. A tale fine, per analogia all’accordo italo-australiano, a mio avviso, si può intendere per autorità italiane competenti, in Italia, l’Ufficiale dello Stato Civile e, all’estero, le autorità consolari italiane. IL MATRIMONIO DEL CITTADINO SVIZZERO IL MATRIMONIO DEL CITTADINO SVIZZERO Il cittadino svizzero non deve produrre il nulla-osta di cui all’art. 116 del Codice Civile per contrarre matrimonio in Italia ma, a seguito dell’accordo intervenuto tra la Svizzera e l’Italia, firmato a Berna il 16.11.1966 e ratificato con legge 18 marzo 1968, n. 474, dovrà produrre la seguente documentazione: 1. Documento di riconoscimento in corso di validità (passaporto o altro documento che ne consenta l’identificazione) 2. Certificato di capacità matrimoniale rilasciato dall’Autorità consolare svizzera competente, in Italia. Il cittadino svizzero deve rivolgersi al Consolato Svizzero in Italia, che espletate le formalità di competenza, provvederà al rilascio del CERTIFICATO DI CAPACITA’ MATRIMONIALE su modello prescritto dalla Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Se vi è necessità, l’Ufficiale dello Stato Civile provvede alla nomina di un interprete e ad accoglierne il giuramento. • Dal 1° gennaio 2000, con la riforma del Codice Civile Svizzero, sono state abolite le pubblicazioni di matrimonio. • Ciò nonostante, per consentire al cittadino svizzero che vuole contrarre matrimonio in Italia e con riferimento all’accordo italosvizzero citato in precedenza, il Consolato Svizzero in Italia rilascerà comunque il CERTIFICATO DI CAPACITA’ MATRIMONIALE. •Grazie per l’attenzione • Silvia CORNETTO • Responsabile Ufficio Stato Civile Comune di Collegno (TO) •e-mail: [email protected] “Imparare senza pensare è fatica perduta; pensare senza imparare è pericoloso”. Confucio, Dialoghi
Documenti analoghi
Matrimonio del cittadino straniero in Italia
Il cittadino di nazionalità austriaca, svizzera e tedesca deve produrre il certificato di capacità matrimoniale,
rilasciato dall’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza (appartenenza) ne...