Untitled - Confprofessioni

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Lunedì
15/02/2016
1
Direttore Responsabile
Diffusione Testata
Roberto Napoletano
145.182
Tra le misure aggiuntive case di riposo, long term care e assegni ai disabili
Giovani, maternità e prestiti: le Casse accelerano sul welfare Nei budget 2016
spazio alle tutele per i professionisti Daifinanziamentiperl'av- La crescita
della Spesa «3 SOStegHO» vio dell'attività dei giovani al sostegno alle
neomamme. Dal loscontosuicontnbutiall'assi- Importi reali in milioni di euro
e variazione % stenza extra che riguarda case Amn di riposo, long term care e
assegni per i disabih. Nei budget 2O1Ó delle Casse dei professionisti si
allarga lo spazio riservato alle tutele dei professionisti, m linea con il trend
degli ultimi anm che ha visto aumentare la spesa per il welfare. Barbieri e
Uva > pagine 2 e 3 Indennità di maternità 75,48 85,69 L'ANALISI Le
amnesie della politica Maria Carla De Cesari» pagina 3 Prestazioni a
sostegno degli iscritti 73,37 Ammortizzatori sociali Polizze sanitarie 2007
2014 2007 2014 2007 2014 60,44 ^^1 .: , . A i .11......... .. ^^HI^BBI 2007
2014 I Fonte Adepp
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Dai prestiti all'assistenza c'è più welfare nelle
Casse Nei bilanci 2016 crescono le misure a
favore dei soggetti deboli: finanziamenti
agevolati, coperture sanitarie e aiuti ai
genitori
PAGINEACURADI Francesca Barbieri Valeria
Uva Più welfare contro la crisi che
iscritti e allargano il range delle
possibilità.
Dagli avvocati ai commercialisti,
dai medici ai farmacisti, la platea
è di oltre 1,4 milioni di "assistiti"
ha tagliato i redditi e ridotto
l'appeal delle libere professioni. In che - sebbene con guadagni in
attesa dello Statuto dei lavoratori calo (il 18,35% m media dal 2007
autonomi - il disegno di legge che al 2014 secondo l'Adepp,
punta ad allargare diritti e tutele è
Associazione che rappresenta 17
ora al Senato - le Casse di
previdenza rafforzano i budget per Casse professionali e due enti di
previdenza complementare) le prestazioni a sostegno degli
continuano a produrre il 15% del
Pil. Destinatari privilegiati delle
CONFPROFESSIONI
misure di sostegno sono le
donne e i giovani: le prime sono
aumentate tra gli iscritti alle
Casse del 5 per cento, tre volte
tanto gli uomini, e sono ormai
oltre il 36% dell'universo totale,
con redditi medi che però sono
spesso inferiori (addirittura la
metà) di quelli maschili. Un pay
gap che riguarda anche i giovani
(in media guadagnano poco più
di i2mila euro lordi l'anno).
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Professionisti IL NUOVO WELFARE L'apertura dello studio Incentivi all'acquisto di arredi e software per
consulenti del lavoro, notai e periti industriali II taglio dei contributi Per ingegneri e architetti 5 anni di sconti
Medici a quota ridotta fino ai 40 anni
L'indennità per le neomamme Soglie minime per commercialiste e veterinarie Un pacchetto ad hoc per l'ente
multicategoria Lo sviluppo del mercato Avvocati in campo per l'accesso ai fondi Ue I geometri anticipano gli onorari dei
Comuni L'assistenza extra Case di riposo, long term care e assegni per (usabili ampliano la rosa dei servizi su misura
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Focus sulla maternità II
paracadute del welfare è sempre
più ampio per il sostegno alle
neo-mamme. La Cassa dei
commercialisti (Cnpadc), ad
esempio, dal 2014 ha introdotto
il "contributo a sostegno della
maternità": un bonus aggiuntivo
pari al 20% in più dell'indennità
standard. «La misura - commenta
il presidente, Renzo Guffanti - si
sostanzia nel riconoscimento di
una mensilità supplementare,
interamente a carico della Cassa,
rispetto alle cinque garantite
dalla legge. Inoltre, in
considerazione del fatto che in
molti casi viene riconosciuto
l'importo minimo di 1.715 euro,
per queste neo-mamme il
contributo rappresenta fino al
35% in più (e quindi circa due
mesi) rispetto alla normale
indennità». Un "pacchetto
maternità" è proposto anche
dall'ente Enpami, nato
dall'accordo di otto casse (Cipag,
Cassa notariato, Enpab, Enpacl,
Enpapi, Enpap, Epab, Eppi), in
convenzione con le assicurazioni
Generali. L'obiettivo è tutelare il
periodo di gravidanza e quello
post-parto, sia dal punto di vista
medico sia sotto il profilo
psicologico. La polizza sanitaria
integrativarivoltainmodoautomatico alle
iscritte e alle coniugi/ conviventipermette di accedere a un
pacchetto di esami e interventi di
riabilitazione per un massimo di
2.OOO euro. I giovani Con un
occhio non più solo al futuro dei
propri iscritti (pensioni) ma
anche al presente, in chiave di
sostegno alla crisi, le Casse hanno
pensato anche ai gio vani.
Inarcassa, ad esempio, destina
metà della spese per assistenza (44
milioni l'anno scorso) ad architetti
e ingegneri con meno di 35 anni,
sostenuti con un abbattimento
notevole dei contributi per cinque
anni, con prestiti d'onore fino a
ornila euro e con finanziamenti
per allestire lo studio a tassi
agevolati. «Il Cda ha proposto ai
Ministeri la conferma dei
contributi minimi per gli under 35
a 1.046 euro anche per il 2016aggiunge il presidente, Giuseppe
Santoro -. Questa riduzione e
l'accredito figurativo dell'anzianità
intera per non compromettere
l'importo della pensione sono
misure innovative volute da
Inarcassa per preservare
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l'equità intergenerazionale». Per
la prima volta, da quest'anno, i
consulenti del lavoro
garantiscono l'assistenza
sanitaria integrativa ai praticanti.
Mentre sono già rodati i prestiti
ai neoiscritti, con copertura della
quota interessi sui finanziamenti
per allestire gli studi. Un nuovo
pacchetto welfare da 60 milioni
è in arrivo per gli avvocati:
«Puntiamo, tra l'altro, ad
abbassare i costi di ingressospiega il presidente della Cassa
forense, Nunzio Luciano - per
esempio con il microcredito, in
cui per prestiti bancari fino a
lomila euro la nostra Cassa farà
da garante». Anche i medici
iscritti a Enpam possono contare
su contributi ridotti: finoa3oanni
di etàlaquotaè
di 271 euro annui, da 30 a 35
anni è di 472 euro, dai 35 ai 40
anni di 834 euro contro i 1.491
ordinari. Le altre misure Ancora,
la Cassa degli avvocati sta
facilitando l'accesso dei
professionisti ai fondi Ue,
presentando progetti alle
Regioni. Mentre i commercialisti
hanno ampliato la platea dei
beneficiari di misure esistenti
,quali l'assegno per i ricoveri in
case di riposo e le borse di studio
(ora accessibili anche peri
morosi, a patto che regolarizzino
in tempo). E dalla Cassa
geometri c'è lo stanziamento di
un milione peri confidi - per
garantire l'intera gamma delle
operazioni finanziarie
utiliaigeometrinello svolgimento
dell'attività - e di tre milioni per
il fondo rotativo che anticipa, per
conto dei Comuni, le spese da
sostenere ai fini della verifica e
regolarizzazione dei beni
immobiliari pubblici presenti sul
territorio. Investimenti in
crescita Sembra proprio che si
continui a seguire la linea
tracciata negli anni della crisi: in
termini reali la spesa per
maternità è aumentata del 14%
dai 75,48 milioni del 2007 agli
85,69 del 2014, le prestazioni a
sostegno degli iscritti del 32 per
cento (a quota 73 milioni), gli
ammortizzatori sociali del 229
per cento (33 milioni nel 2014) e
le polizze sanitarie del 32 per
cento (80 milioni).
©RIPRODUZIONE
RISERVATA
Stanziamenti raddoppiati Dal 2013 a oggi la Cassa ha
raddoppiato gli stanziamenti perii welfare, saliti da 3,6 a sette
milioni preventivati quest'anno. La Cassa offre sia una polizza
sanitaria integrativa per gravi eventi morbosi e grandi interventi
chirurgici, sia, dal 2015, la Long term care, rendita mensile a
seguito di malattia o infortunio Formazione alle neomamme Le
donne rappresentano quasi la metà dei 26.097 iscritti alla cassa
Enpacl: negli anni 2014 e 2015 l'ente ha erogato,
rispettivamente 284 e 268 indennità di maternità, per una spesa
annua intorno ai due milioni di euro. La Cassa offre pacchetti di
corsi di aggiornamento professionale e formazione per le
neomamme QUOTEROSA CONSULENTI DEL LAVORO •
FARMACISTI Maternità Lo scorso anno alle iscritte alla Cassa
Enpaf sono state liquidate 506 indennità di maternità, per un
importo di 2,5 milioni di euro. Le donne farmaciste a oggi sono
63.457 su 91.782 iscritti. Tuttavia in questo numero sono
comprese anche le farmaciste dipendenti che hanno un'altra
previdenza obbligatoria (Inps). Il numero delle tutelate
dall'Enpafèdi!7.517(di queste 5.435 hannofino ai 40 anni di età)
Sostegno mensile Partita con un avanzo di 3,5 milioni alla voce
assistenza, la Cassa nel 2015 ha speso 722mila euro per
contributi ricorrenti (disabilità e sostegno) e 230mila euro per
162 borse di studio; altri 69mila euro per contributi una tantum
per eventi che incidono sulla capacità lavorativa o reddituale
degli iscritti (o dei loro superstiti) QUOTEROSA 46 percento
69 per cento
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Le misure Cassa per Cassa AGROTECNICIE P. AGRARI • ARCHITETTI E INGEGNERI •
ATTUARI E GEOLOGI • AVVOCATI Sostegno alle neomamme Riguarda solo la maternità
il capitolo welfare della Cassa Enpaia (ente di previdenza integrativa degli impiegati e
dirigenti agricoli) nelle gestioni separate di agrotecnici e periti agrari. La spesa annua non
arriva a lOOmilaeuro: appena tre le indennità di maternità liquidate nel 2015 dalla gestione
dei periti agrari (che conta in totale 3.200 iscritti) e otto quelle corrisposte dalla gestione
separata degli agrotecnici (1.500 iscritti). Presenza femminile Le iscritte tra i periti agrari sono
appena 258 su 3.200 nel 2015 (nel 2014 erano 247); mentre le donne tra gli agrotecnici sono
257 su 1.500 (rispetto alle 236 del 2014). Le under 45 iscritte alle due gestioni sono 184 tra gli
agrotecnici e 163 tra i periti agrari QUOTE ROSA 8 per cento Gli incentivi perigiovani La
spesa di Inarcassa per l'assistenza ad architetti e ingegneri è passata dai 74,16 milioni del 2014
agli 81,28 preventivati nel 2015 (+10%). Oltre la metà (44 milioni) sono riservati ai giovani
che peri primi 5 anni di iscrizione versano contributi minimi ridotti a un terzo e metà della
aliquota soggettiva. Previsti anche prestiti d'onore e finanziamenti online agevolati. Attende il
via libera del ministero Giustizia la polizza Longterm care Trend positivo per la maternità
Nel2014(ultimoanno disponibile) sono state pagate 2.511 indennità di maternità (+5,3%
sul2013). L'importo mediodelle indennità èstato di circa 6.300 euro. Le professioniste iscritte
a Inarcassa sono 45mila: poco meno di limila donne ingegnere e oltre 34mila "architette"
QUOTEROSA (attuari, chimici, geologi, agronomi e forestali) si prevede un budget 2016 di
circa 5 milioni di euro (4,895 milioni), quasi doppio rispetto ai 2,7 milioni del 2014. Il grosso
della spesa di previdenza (oltre il 43%) riguarda le prestazione di maternità per 1,2 milioni di
euro che hanno riguardato 196 iscritti: 133 sono gli assegni per le madri e 63 quelli per i
padri. Il 40% della spesa riguarda le coperture assicurative e il resto si divide tra trattamenti di
assistenza, eventi per calamità naturali, bonus per invalidità Nuovo pacchetto maternità Da
meno di un anno è operativa la copertura del cosiddetto pacchetto maternità che consente di
accedere a un'ampia serie di prestazioni sanitarie. Sultotale di 28.287 iscritti all'Epap, le donne
sono circa il 19 per cento QUOTE ROSA II trend Cresce la spesa perii welfare degli iscritti
alla Cassa forense: per la sola maternità nel 2015 sono stati spesi quasi 35 milioni (per 5.174
indennità), rispetto ai 28,7 milioni (e 4.102indennità) del 2014 Polizze sanitene Perquanto
riguarda la polizza sanitaria "grandi interventi chirurgici e grandi eventi morbosi", il cui onere
è a totale caricodella Cassa dal 2014)1 totale dei premi versati è stato di 38,6 milioni. Da Ila
cassa forense evidenziano il forte incremento di iscritti alla cassa che ha inevitabilmente fatto
aumentare il premio versato dall'ente La fotografia Gli iscritti alla Cassa forense sono più di
223mila, quasi la metà dei quali di sesso femminile (47%) QUOTEROSA 19 per cento 47 per
cento INFERMIERI La platea r'contribuentf'iscrittialla Cassa Enpapi sono 30.818, di cui
21.346 donne. Per la maternità sono stati spesi quasi 2,2 milioni nel 2015 (315indennità
erogate). La spesa totale della gestione principale è stata di 4,1 milioni che si somma ai
173mila euro della gestione separata II welfare Le prestazioni spaziano dall'indennità di
malattia al sussidio per l'asilo nido, dalle borse di studio ai contributi per l'acquisto della
prima casa e per l'avvio dell'attività. Dalla Cassa segnalano tra le iniziative accolte più
positivamente: l'interventoin caso di bisogno che riconosce un sussidio (da 2.500 a 12mila
euro) ad esempioin caso di sospensione o riduzione dell'attività, peralmeno tre mesi incasodi
malattia oinfortunio; il sussidio periscritti confamiliari a carico portatori di handicape malattie
invalidanti QUOTEROSA Budget 2016 per il welfare Per il welfare degli oltre 256mila
iscritti, la Cassa Enpam ha stanziato 185,9 milioni di euro per il 2016. Tre le macroaree di
riferimento: assistenza classica (come assistenza domiciliare, accesso al credito, sussidi a chi
interrompe l'attività a causa di calamità naturali); misure di sostegno ai giovani (contributi
previdenzaili ridotti); convenzioni Credito agevolato Dello stanziamento totale 100 milioni sa
ranno destinati per l'agevolazione del credito, mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa
(nel 2015 ci sono state 400 richieste per un totale di 70 milioni di euro); 21 milioni per la
maternità; 10 milioni per i sussidi straordinari una tantum; il resto si dividerà tra tutte le altre
forme di sostegno QUOTE ROSA Assegni integrativi Dai dati provvisori della Cassa del
notariato emerge che nel 2015 per i 7.354 iscritti le prestazioni di welfare hanno comportato
una spesa complessiva di 3,8 milioni. Un centinaio i beneficiari degli assegni di integrazione
(erogati ai notai nei momenti più particolari e difficili della loro vita professionale, come
l'avvio dello studio, il trasferimento di sede e con un carico che viene ripartito all'interno della
categoria) Maternità e altre prestazioni Le maternità sono state cinquanta (per una spesa di
822mila euro), mentre 86 sono risultate le prestazioni di origine diversa (assegni di profitto,
sussidi impianto studio, contributo affitti consigli notarili). Le polizze sanitarie hanno
riguardato tutti gli iscritti (in esercizio e pensionati) QUOTE ROSA 69 percento 42 percento
34 percento Siallargailbudget Peril2016l'entedi previdenza Eppi ha deciso di rafforzare
gliinterventi di welfare a favore dei quasi 14mila iscritti (con appena 279 donne). Nel 2015 la
Cassa ha registrato un boom di doma nde accolte e di importi erogati: rispetto al 2014 le
domande sono passate da 103 a 493 ( per contributi acquisto prima casa, avvio dell'attività,
sviluppodell'attività, calamità naturali, malattia, sostegnoalla fa miglia ecrisi finanziaria) e
gliimporti erogati sono sa liti da 478mila euro a quasi 1,9 milioni Assistenza sanitaria Sul
versante sanitario la Cassa ha speso, nel 2015,567mila euro per l'assicurazione sanitaria
integrativa e lólmila euro per l'assicurazione longterm care (a carico Eppi contro leipotesi di
non autosufficienza) QUOTEROSA per cento
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Maternità in crescita Nel 2014 la Cassa Enpab ha
liquidato 319 indennità di maternità per un totale di 1,9
milioni di euro. L'anno successivoinvecesonostate
pagate 331 maternità per una spesa annua di 2,1
milioni. Su 13.721 iscrittialla Cassa, 9.837 sono donne.
Tra le biologhe la classe di età più rappresentata è
quella dai 30 ai 34 anniese si allargailcampo dai 30 ai
45 anni si raggruppa il 57% delle iscritte La
promozionedel ruolo La Cassa eroga già il contributo
di paternità, ilsussidio per asilo nido, per l'acquisto dei
libri di testo e borse di studio per i figli. Conii progetto
"Biologi nelle scuole"e la nuova rete tra biologi,
psichiatri, psicologi, bioingegneri ed esperti della
comunicazione per lo studio del comportamento
alimentare si punta da quest'anno a promuovere la
figura del biologo. Nel2016inbilanciol,765 milioni
perii welfare QUOTE ROSA BIOLOGI Maternità: con
il 20% in più Dal 2014 la Cassa dei commercialisti,
che conta 62.655 iscritti, ha introdotto una nuova
prestazione assistenziale chiamata "contributo a
sostegno della maternità". La modifica garantisce alle
neomamme un contributo aggiuntivo, pari al 20% in
più dell'indennità di maternità, con un minimo di 1.715
euro mensili. Nel 2014 per le 947 maternità sono stati
spesi 8,2 milioni; nel 2015 (dati budget) per 1.000
maternità la spesa è stata di 8,5 milioni Ampliata la
platea Perii welfare negli ultimi anni il Cnpadc ha
allargato il perimetrodei beneficiari. Ad esempio, con
il contributo per le spese per casa di riposo, esteso dai
soli iscritti e coniuge ai familiari di primo grado e ai
fratelli (540mila euro disponibili quest'anno). La spesa
per il welfare è passata da 16,3 a 17,1 milioni tra il
2013 eii 2014 QUOTE ROSA percento PSICOLOGI
Matemftàaltop Nuove tutele per la maternità dalla
Cassa Enpapchetrai propri Slmila iscritti, vanta l'80 per
cento di psicologhe (in prevalenza di età inferiore ai 40
anni). A fine gennaio è stato deliberato dal consiglio di
amministrazione della Cassa il «pacchetto maternità».
Le iscritte potranno accedere gratuitamente a
prestazioni sanitarie pre e post parto, con un
massimale complessivo di 2mila euro, senza franchigie
o scoperti. La copertura è valida anche per le partner
non psicologhe e per le coppie omosessuali. Le
statistiche I dati ufficiali sulle gravidanze delle iscritte
sono in costante incremento: dalle 1.332 del 2011 si è
passati a 1.786 del 2014. Su un totale di poco superiore
a 12 milioni di euro di prestazioni di welfare della
Cassa 10,3 milioni hanno riguardato la maternità (anno
2014) QUOTEROSA 45 percento 80 percento
RAGIONIERI Spesa in aumento È aumentata del 22%
la spesa perii welfare della Cassa ragionieri: da 5,4
milioni del 2014a 6,6 milioni del2015. I capitoli di
spesa riguardano la polizza sanitaria integrativa a
favore degli iscritti atti vi;l'assegno per l'assistenza ai
figli minori disabili gravi; i sussidi a seguito di eventi
che abbiano particolare incidenza economica sul
bilancio familiare; il rimborso quota interessi per
prestiti d'onore ai giovani; la polizza infortuni e/o vita;
caso di morte; le indennità di maternità (in calo negli
ultimi anni per l'aumento dell'età media delle iscritte
alla cassa). Misure gettonate Tra le misure più
apprezzate le borse di tirocinio formativo in favore dei
tirocinanti preiscritti alla Cassa e gli assegni per
l'assistenza ai figli minori disabili gravi QUOTEROSA
óo percento
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GEOMETRI Garanzie sui prestiti Ai fini
delsostegno alla professione e per creare
opportunità di lavoro peri professionisti la Cassa
Cipag ha stanziato un milione per i confidi - per
garantire l'intera gamma delle operazioni
finanziarie utili ai geometri nello svolgimento
dell'attività - e 3 milioni per il Fondo rotativo
(2015) che anticipa percento dei Comuni le
spese da sostenere per la verifica e
regolarizzazione dei beni immobiliari pubblici
sul territorio La spesa totale La Cassa ha speso
oltre 22 milioni per le prestazioni di welfare nel
2015 (pensioni, incentivi alla formazione,
longterm care, assistenza sanitaria, maternità e
provvidenze straordinarie). Il numero delle
donne iscritte alla Cassa dei geometri è di 8.694
(oltre la metà under 40) QUOTE ROSA
GIORNALISTI Focus sulla maternità La
gestione separata dell'Inpgi l'ente di previdenza
dei giornalisti-su un totale di 41.171 iscritti
conta 17.212 donne (42 percento): di queste
9.828 hanno fi noaASannidi età. Nel 2015 sono
state liquidate 154 maternità (per una spesa di
945mila euro) a favore di libere
professionistee42a collaboratrici coordinate e
continuative (per una spesa totaledi 203mila
euro). La spesa totale perii welfareèstata di 5,1
milioni Prestazioniintegrative La Casagit, Cassa
di assistenza integrativa dei giornalisti, conii
«pacchetto maternità» prevede il rimborso di:
ecografie, analisi di laboratorio, indagini
genetiche, amniocentesi,
villocentesieognialtrotipodi accertamento per
monitorare lo sviluppodel feto. Tutte le iscritte
possono usufruire delle prestazioni relative al
parto dopo soli 90 giorni dall'iscrizione e non
più dopo 270 QUOTEROSA percento Le misure
per il weitere Per il sostegno alla maternità, e più
in generale per la famiglia, la Fondazione
Enasarco che conta 241.186 iscritti, eroga
diverse prestazioni integrative: assegni di
maternità; assegni per nascita o adozione;
contributi per asili nido; bonus per libri
scolastici (novità del 2016, pari a 100 euro per
nucleo familiare); premi studio. La Cassa stipula
inoltre ogni anno una polizza assicurativa a
favore dei propri agenti e pensionati e offre la
possibilità diaccedereamutuifondiari agevolati
Ilbilancio La spesa annua per le prestazioni
integrative di welfare è di circa 6 milioni di
euro. Tra i capitoli di spesa più rilevanti i
contributi per maternità (203 nel 2015) e quelli
per nascita o adozione (2.004) QUOTEROSA
42 percento VETERINARI Più sussidi
allagenitorialità L'Enpav riconosce anche alle
veterinarie a reddito zero un'indennità di
maternità minima garantita che perii 2015 è stata
di 4.958 euro. Nel 2014 sono state erogate 514
indennità di maternità per 2,8 milioni di spesa.
Dal2014 è stato introdotto il sostegno alla
genitorialità: un contributo di massimo 300 euro
mensili per otto mesi destinato a babysitter, asili
nido. La graduatoria si basa sul reddito Isee. Per
questa voce nel 2015 sono stati stanziati 300mila
euro. La polizza sanita ria garantisce un
contributo di 600 euro per le gravidanze a
rischio Le altre spese Nel2015l'Enpavha
destinato al welfare 8,4 milioni (erano 8,6 nel
2014). Tra i nuovi servizi, oltre alla genitorialità,
un' indennità di non autosufficienza QUOTE
ROSA 12 percento 46 percento
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Assistenza integrativa. Le prestazioni di Cadiprof In studio dipendenti più tutelati Interventi chirurgici,
assistenza medica e infermieristica, accertamenti diagnostici pre-ricovero. Il 2016 ha portato in dote una
novità per gli oltre 3Oomila lavoratori iscritti a Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa degli
studi professionali. A partire dal 1° gennaio, alle prestazionigiàerogatedalpiano sanitario, si è aggiunta una
nuova garanzia, con la possibilità di chiedere il rimborso delle spese di "day hospital", un ricovero
programmato in una struttura ospedaliera o in un centro sanitario privato svolto nel corso di una giornata.
Una misura che si aggiunge al carnet degli interventi (compresi nel piano sanitario e nel pacchetto famiglia)
diretti al plotone di segreterie, impiegati, assistenti allapoltrona e responsabili di settore che costituiscono una
sorta di "seconda" linea che contribuisce, nel bene e nel male, ai risultati di avvocati, commercialisti, dentisti
e consulenti. E dove a prevalere sono le donne (oltre l'8o% del totale) e i giovani (la fascia più gettonata è
quella degli under 35). Dall'associazione di categoria Confprofessioni evidenzia RIMBORSIE ASSEGNI
Coperte a nche le spese per il day hospital: l'innovazione si affianca ai servizi di Ebipro perchiperdeillavoro
no una crescita degli addetti (+8% in un anno), dei beneficiari - dai 46.250 del 2014 ai 50.730 del 2015 - e
delle prestazioni: da I9imi]aa2iimi]a. Lasecondagambadel welfare degli studi è l'insieme di servizi erogati
dall'ente bilaterale Ebipro che offre, anche in aggiunta all'intervento pubblico, misure di sostegno temporaneo
per chi perdeillavoroosi trova coinvolto in sospensioni dell'attività. «Oggi - sottolinea Gaetano Stella,
presidente di Confprofessioni - di fronte al perdurare della crisi economica che restringe la possibilità di
aumentare gli stipendi, il welfare contrattuale diventa un potente ammortizzatore sociale capace di
intervenire a sostegno del reddito dei dipendenti e delle loro famiglie, ma anche un formidabile strumento di
fidelizzazione nelle mani dei datori di lavoro». Senza contare che il contratto collettivo nazionale degli studi
professionali, in vigore dal i°aprile 2015 fino al 30 marzo 2018, disegna una serie di tutele dirette non solo ai
lavoratori dipendenti, ma anche ai collaboratori esterni e ai professionisti, compresi i titolari dello studio,
utilizzando il sistema della bilateralità. Le coperture assicurative per i professionisti sono scattate il 1° agosto
2015 e al 1° gennaio 2016 sono oltre 45mila i datori di lavoro professionisti che beneficiano delle garanzie
previste dalla gestione autonoma "Assistenza professionisti". Per assicurarsi i servizi della bilateralità, il
datore di lavoro deve versare 22 euro mensili (per 12 mensilità) per ogni dipendente assunto con il Ceni studi
professionali; nessun contributo è invece previsto per gli addetti a tempo determinato inferiore a tre mesi. Il
datore di lavoro che sceglie dinonaderire al sistema dellabilateralitàdevecomunqueversare al lavoratore un
elemento aggiuntivo della retribuzione tabellare non assorbibile di 32 euro (per 14 mensilità) che rientra
nelsa! ariodifattoedèlabaseper il calcolo del Tfr. Fr.Ba. ©R1PRÛDUZ1ÛNER1SERVATA
INTERVISTA j Alberto Oliveti ; Presidente Adepp «Va rispettata la nostra
autonomia»
Francesca Barbieri v ' «Ben venga il
Jobs act del lavoro autonomo per le
misure che migliorano lo statuto
giuridico dei liberi professionisti,
con norme positive sulla
conservazione del rapporto di
lavoro, sulla proprietà intellettuale e
sulla deducibilità delle spese di
formazione». Per Alberto Oliveti,
presidente della Cassa Enpam
(medici e odontoiatri), eletto alla
guida dell'Adepp da appena due
mesi, nel disegno di legge varato dal
Governo e ora all'esame del
Parlamento, che prevede una serie di
tutele per tutti i lavoratori autonomi,
senza distinzione fra iscritti agli
Ordini e no, «c'è però un paradosso
nel tentativo di aumentare il welfare
per gli autonomi: certe prestazioni
sono considerate come
un'innovazione nel campo pubblico
della gestione separata, mentre
vengono boccia
te se sono le Casse private a
proporle ai propri iscritti». A
quale episodio si riferisce Per
quanto riguarda l'indennità di
maternità, la Cassa
CONFPROFESSIONI
Enpam ha appena ricevuto una
bocciatura da parte dei ministeri
vigilanti per la delibera
con cui proponeva di migliorare
le tutele. Se l'avessero approvata
sarebbe aumentata l'indennità
minima di maternità, equiparati
i benefici in caso di adozione
nazionale e internazionale,
introdotta una tutela specifica
per la gravidanza a rischio,
sarebbe stata data la pos
dalla legge per esercitare un fine
pubblico. Come sono cambiate
negli anni della crisi le
prestazioni per il welfare? Ci
sono capitoli di spesa che più di
altri hanno messo a rischio la
sostenibilità delle Casse Le Casse sono
intervenute ampliando le forme
di assistenza. Tuttavia, quando
c'è una crisi economica, gli
effetti si vedono soprattutto sul
fronte delle entrate, pervia dei
sibilità di compensare con
redditi che si riducono, piuttosto
versamenti volontari il buco
che sul fronte delle uscite.
contributivo creato durante la
Certamente c'è stato un
maternità e sarebbero previsti
fortissimo aumento degli
voucher per il pagamento di
ammortizzatori sociali, anche se
babysitter e asili nido. Per dare
ciò ha riguardato solo chi
più tutele ai liberi professionisti esercita una funzione sostitutiva
in molti casi basterebbe
dell'assicurazione generale
ampliare le platee di riferimento obbligatoria per i dipendenti.
delle Casse di previdenza,
Come sarà in futuro Noi
allargandole a professioni nuove vediamo le Casse del futuro con
o limitrofe a quelle esercitate
una base professionale più
dagli attuali iscritti. Poi,
ampia, con la gestione separata
certamente, a noi enti va
dell'Inps tornata alla sua
consentito di aumentare le
funzione originaria di riparo per
prestazioni come proponiamo,
i lavoratori autonomi "senza
esercitando una vigilanza più
casa" previdenziale. Non
rispettosa della autonomia di
dimentichiamo che spostare
mezzi che ci è stata assegnata
professionisti dalla gestione sepa-
«Innovazioni salutate
con favore nel
"pubblico" non sono
permesse alle Casse»
Alberto Oliveti
rata ailoro entidi naturale
destinazione non cambia nulla
ai fini del bilancio consolidato
dello Stato, perché sia l'Inps sia
noi siamo nell'elenco Istat che è
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organizzazione, abbiamo
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allo studio sinergie di scopo e
collaborazioni per raggiungere
economie di scala. Stiamo
valutando piattaforme comuni
per servizi, investimenti e per
aumentare la capacità di
intercettare finanziamenti
europei, sempre avendo come
prioritaria l'esigenza di dotarci
di un welfare più ampio e più
disponibile per tutti. Ingenerale,
quale lo sta to di salute delle
Casse? Quali azioni sono allo
studio Lo stato di salute è buono
e sicuramente migliore di quello
delle casse pubbliche. Tutti gli
enti di previdenza privati stanno
infatti meglio di quando erano
pubblici. È chiaro che il morso
vivo della crisi si fa sentire su
tutti ma le Casse si stanno
attrezzando per gestire al
meglio i cambiamenti
economici e demografici
evidenti. In questi mesi si
stanno rifacendo i bilanci
tecnici triennali e vedremo che
la sostenibilità a lungo termine
sarà confermata.
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11 febbraio 2016
Commercialisti, nodi dati 'scartati' 730
Cuchel (Anc), a causa disservizio non si applichino sanzioni
© ANSA
(ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Bloccata" la procedura di invio corretto dei dati sanitari "scartati" nel
730 precompilato, "già dal giorno successivo alla scadenza" del 9 febbraio. A denunciare le
"difficoltà che non sembrano avere fine per i professionisti intermediari" alla prese con la
dichiarazione dei redditi è l'Associazione nazionale dei commercialisti (Anc) che, in una nota,
evidenzia le "segnalazioni", poi "confermate dal servizio di assistenza del Sistema Tessera sanitaria",
secondo cui non è stato possibile, "contrariamente a quanto dispone la legge, sanare le errate
comunicazioni attraverso l'invio dei dati corretti". Per il presidente del sindacato, Marco Cuchel, "non
è accettabile che i professionisti intermediari debbano operare in una simile condizione di ambiguità e
di incertezza", visto che "restano pochi giorni a disposizione per sanare, senza incorrere nelle
sanzioni", gli invii "scartati".
"Pretendiamo dall'Amministrazione Finanziaria risposte certe e tempestive, fermo restando che, per
i casi evidenziati, è da escludere l'applicazione di sanzioni in capo ai professionisti così come ai
contribuenti loro assistiti", conclude il vertice dell'Anc. (ANSA).
12 febbraio 2016
Professionisti, carta deontologica Ue
Commissione e Ceplis propongono codice di condotta europeo
© ANSA
(ANSA) - BRUXELLES, 12 FEB - La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare un
codice di condotta europeo, una vera e propria carta deontologica europea per le libere professioni.
Lo si legge nella versione aggiornata del rapporto "Linee guida per incentivare le professioni
liberali in Europa" pubblicato da un apposito gruppo di lavoro della Commissione europea.
L'obiettivo della Commissione è quello di ovviare ai problemi che nascono nel caso di prestazioni di
servizi a livello internazionale qualora sussistano diversi codici di condotta o deontologici tra un
Paese e l'altro. Ecco che nel rapporto del gruppo di lavoro viene fatta propria l'istanza sollevata nei
mesi scorsi dal Consiglio europeo delle professioni liberali (Ceplis) che invita le associazioni di
categoria professionali dei vari Paesi Ue a incoraggiare i rispettivi governi a proporre un codice etico
a livello europeo. Secondo il Ceplis, una simile Carta europea dovrebbe contenere standard sulla
confidenzialità professionale, formazione professionale, indipendenza e imparzialità, onestà e
integrità, supervisione e supporto, assicurazione professionale e possibili conflitti con istanze
religiose o morali.
L'adozione di un codice deontologico professionale a livello Ue era stato già preso in
considerazione dalla direttiva Ue servizi (2006/123/CE) e ricordato dal Parlamento europeo in una
risoluzione approvata il 13 ottobre 2006. (ANSA)
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contributivo triennale ed altre agevolazioni • Inquadramento previdenziale e assistenziale di soci e amministratori • Schema DL 20/02/
2015Riordmo contratti • II nuovo regime di " tutela crescente" dei licenziamenti illegittimi • Incentivi a confronto assunzione giovani • TPR m busta
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Nicola Cavalluzzo Alessandro Montinari v Ruolo centrale dei professionisti nel segnalare l'emersione della crisi con, si teme, conseguente aggravio di
responsabilità. Lo schema di disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri introduce una procedura di allerta che, di fatto, accoglie il principio
della salvaguardia dei valori intrinseci di una impresa in difficoltà contenuti nella raccomandazione della Commissione europea del 12 marzo 2014. Tale
procedura, avente natura non giudiziale e confidenziale, deve essere finalizzata a incentivare l'emersione anticipata della crisie ad agevolare lo
svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Per realizzare questo obiettivo gli organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di
revisione devono avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o
inadeguata risposta, devono informare direttamente l'organismo di composizione della crisi (articolo 4, comma i, lettera f). Il richiamo all'«obbligo di
avvisare immediatamente l'organo amministrativo della socie tà» posto a carico degli organi di controllo societari sottintende la probabile introduzione
di una forma aggiuntiva di responsabilità a carico di tali soggetti nei casi in cui non adempiano a tale funzione. Vale la pena ricordare che nel nostro
ordinamento al collegio sindacale, nell'esercizio delle sue funzioni, in caso di inadempimento dei doveri oggi attribuitigli, potrà, a seconda dei casi,
essere contestata una responsabilità verso la società, i terzi, i soci e anche verso il Fisco. A ciò si aggiunga che l'organo di controllo è altresì soggetto a
una responsabilità penale. Anche l'incaricato della revisione legale dei conti può incorrere in una responsabilità amministrativa e penale
nell'adempimento del suo incarico. Tale nuova previsione si accompagna alle raccomandate modifiche al Codice civile contenute nelladelega, al fine di
prevedere il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della
perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della
crisi e il recupero della continuità aziendale. La necessità di introdurre una definizione dello stato di crisi e di adottare un unico modello processuale per
l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore sono due dei principi generali sui quali l'attività di Governo, nell'esercizio della delega,
deve riformare in modo organico leprocedure concorsuali. Una autorevole indicazione su questi temi è stata fornita di recente dal Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti con il documento dedicato all'Informativa e valutazione nella crisi di impresa dell'ottobre 2015. Il documento ricorda che i
professionisti sono aiutati nel compito di intercettare la crisi dell 'impresa dal Principio di revisione Isa Italia 570, sulla continuità aziendale, dal
Principio 11 delle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del Consiglio nazionale dottori commercialisti, dall'Oic 6 sulla
ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. In base ai principi contenuti nei documenti viene evidenziata la necessità di affiancare sempre
informazioni di natura qua litativa (ad esempio perdita di amministratori o di dirigenti chiave, perdita di mercati fondamentali, di contratti di
distribuzione o concessioni) ai più immediati dati quantitativi e di accompagnare la semplice analisi storica dei risultati con un approfondito esame dei
piani di azione futuri della dirczione e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali. La realtà contabile è ben altra cosa rispetto alla realtà viva
e operativa dell'azienda in attività. Il quadro che emerge dal mero raffronto tra poste attive e passive, non sempre corrisponde alla situazione
patrimoniale finanziaria effettiva del patrimonio della azienda in funzionamento. Affinchè vi sia allineamento con quest'ultimo, occorre un processo
rigoroso di impairment degli attivi, con riferimento al valore d'uso determinato in misura corrispondente ai flussi di cassa attesi. Un bilancio di esercizio
così reinterpretato, può provare l'esistenza di uno stato di insolvenza anche solo prospettico o, quanto meno, l'esistenza di uno stato di crisi che non
necessariamente sfocerà in insolvenza. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Procedura. Cresce il ruolo degli organi di controllo societari nel segnalare l'emersione delle criticità
Più responsabilità per i professionisti
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Professionisti. Ingegneri e architetti Inarcassa,
sanzioni soft per i ritardi contenuti
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FedericaMicardi Per ingegneri e architetti sanzioni soft per chi è in
ritardo nel versamento dei contributi. Ieri Inarcassa, l'ente di previdenza
di queste due categorie professionali, ha approvato la riforma del
sistema sanzionatorio che diventerà operativa, senza effetto retroattivo,
una volta ottenuta l'approvazione dei ministeri del Lavoro e
dell'Economia. La riduzione nel primo anno è pari al 75%, perché si
passa da una sanzione del 24 per cento (2% al mese) ad una del 6 per
cento (0,5% almese). Si tratta di un cambio radicale di approccio su un
aspetto delicato, il mancato rispetto delle scadenze contributive, che
interessa tutti gli enti previdenziali (si veda il Sole 24 Ore del 15
dicembre scorso). Il fenomeno dei ritardatari e degli evasori, che prima
della crisi riguardava una percentuale marginale degli iscritti, oggi è
diventato più esteso e coinvolge spesso professionisti che, per difficoltà
contingenti legate o alla carenza di lavoro o al mancato pagamento delle
parcelle nei tempi si trovano a mancare i versamenti contributivi.
Inarcassa, che ricordiamo è la terza Cassa più grande per numero di
iscritti (oltre ^ornila) dopo Enpam (medici) e Cassa forense, ha deciso di
adottare un sistema di sanzioni che sia graduale in base al tempo di
ritardo e all'importo dovuto, così da non gravare con un'eccessiva
penalità su chi ritarda non per cattiva volontà ma per oggettiva
difficoltà. È stata perciò elaborata una penalizzazione che agisce su due
diverse leve: il tempo trascorso e l'ammontare del debito, così da non
mettere sullo stesso piano l'evasore "seriale" e chi si è trovato ad avere
periodi circoscritti di difficoltà. Si è inoltre intervenuti anche sul costo
degli istituti di conciliazione, che riconoscono uno sconto sulle sanzioni
se il pagamento di quanto dovuto avviene integralmente, e quindi
comprensivo di interessi e sanzioni, in 60 giorni. L'attuale sconto è pari
a 70% per l'accertamento e del 30% per il ravvedimento, che saliranno
rispettivamente all'85% e al 50% una volta approvata la delibera dai
ministeri vigilanti. A spingere per una definitiva risoluzione dei crediti
in sofferenza è l'attuale presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro, che
spiega così il provvedimento adottato ieri: « puntiamo ad arginare il
fenomeno dell'inadempienza previdenziale». Inarcassa ha in bilancio un
credito scaduto del valore di 800 milioni di euro, a fronte di entrate
annuali per contributi di oltre un miliardo di euro ed un patrimonio di
otto miliardi; gli iscritti che hanno crediti scaduti sono circa 5omila.
©RIPRODUZIONERISERVATA Le nuove sanzioni 011 IL FATTORE
TEMPO 11 tasso applicato passa dall'attuale 2% mensile (24% annuale)
al seguente tasso, che cresce ne tempo: • 0,5% mensile per i primi 12
mesi di ritardo; • 1% mensile dall3esimo al 24esimo mese di ritardo; •
1,5% mensile dal25esimo mese al 36esimo mese di ritardo; • 2%
mensile dal37esimo mese fino al 48esimo mese di ritardo; • 60% fisso
dal 49vesimo mese di ritardo 02 I L'IMPORTO Le aliquote sopra
riportate vengono ridotte in base all'entità dell'importo: • del 50% per un
debito pari o inferiore a 10.000 €; • del 30% per un debito compreso tra
10.001 e 15.000 €; • del 20% per un debito compreso tra i 15.001 e
20.000 €
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PROCEDIMENTO PENALE
Prescrizione rilevabile d'ufficio
La Cassazione può rilevare
d'ufficio la prescrizione
maturata prima della sentenza
impugnata, non rilevata dal
giudice d'appello e fatta oggetto
di motivo di ricorso. Con il
principio si rafforza la tesi,
ormai prevalente, secondo la
quale, la Suprema corte, nel
rispetto della Codice di
procedura penale (articolo 129)
può agire d'ufficio per la
prescrizione maturata ma
"sfuggita" in Appello. I giudici
precisano, inoltre che la
possibilità non viene meno
anche quando, come nel caso
esaminato, questo abbia
erroneamente rapportato la
causa estintiva al decorso di un
diverso termine epiu breve
termine. Corte di Cassazione
Sezione IIpenale - Sentenza 12
febbraio 2016 ^5474
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Incentivi a chi smaltisce le
cause arretrate «difficili»
v < Negoziazione assistita per le cause di lavoro, incentivi per i tribunali non in
relazione ai numeri ma piuttosto allo smaltimento del vero arretrato, istituzione dei
tribunali della famiglia e di quelli delle imprese. Sono le misure sulprocessocivile
approvate dalla Commissione giustizia della Camera e che approderanno nell'assemblea
di Montecitorio probabilmente ai primi di marzo. Nell'emendamento della presidente
Ferranti passato in Commissione, a proposito del recupero dell'arretrato (sceso peraltro
di i milione di fascicoli tra dicembre 2103 e dicembre scorso) vengono premiati i
Tribunali più operosi, ma con un criterio di correzione. Gli incentivi saranno destinati
solo a quegli uffici giudiziari che smaltiranno non le cause più facili ma quelle più
vecchie, cioè il vero arretrato. Tra le nuove misure per l'efficientamento del processo
civile figurano anche la negoziazione assistita per le cause di lavoro e la realizzazione
dei Tribunali specializzati nei distretti sede di Corte d'appello, da quelli della famiglia,
destinati ad assorbire i Tribunali dei minori, a quelli delle Imprese. La riforma, il cui
esame potrebbe concludersi in commissione già la prossima settimana, «ha come
obiettivo di snellire ulteriormente il processo civile puntando molto sull'online» ha detto
Donatel-IL PUNTO Per le controversie di lavoro viene introdotta la negoziazione
assistita Riforma in Au la nel mese di marzo la Ferranti, e anche quello di sbloccare e
razionalizzare gli incentivi, destinati da una legge in vigore agli uffici più virtuosi. «Ciò
che emerge dalle audizioni in commissione- ha detto all'Ansa la presidente - è che
talvolta rientrano tra le cause smaltite come arretrato quelle più facili o le ultime
arrivate». Da qui la necessità di individuare un correttivo per smaltire la vera zavorra
sul sistema della giustizia civile, che ancora oggi ammonta a 4,2 milioni di processi. Il
testo della nuova mini riforma del civile contiene anche sanzioni più severe per le
cosiddette cause temerarie, è in linea, secondo la commissione Giustizia, con la filosofia
ormai accettata a livello internazionale di una maggiore « specializzazione del
magistrato». Intanto il ministro Andrea Orlando la prossima settimana proseguirà il
road show della giustizia per la presentazione della riforma del settore civile: dopo
Francoforte, New York e Londra, lunedì sarà la volta di Parigi. Orlando terrà
l'intervento di apertura del seminario « Reformesdelajustice civile et politiques
d'attractivitè' des investisseurs - Regards croises entre l'Italie et la France», organizzato
all'Ambasciata d'Italia, cui seguirà una Tavola rotonda, per esperti italiani e francesi,
dedicata al confronto fra i rispettivi interventi di riforma ed in particolare alla creazione
di tribunali specializzati per le imprese e per gli investitori. A.Gal. ©RIPRODUZIONE
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Domani l'apertura dell'anno giudiziario I Tar verso
la telematica per battere l'arretrato i Cala l'arretrato
nei Tar (-9,5% nel 2015), ma cresce al Consiglio di
Stato (+5,4%). Negli anni, comunque, la giustizia
amministrativa è riuscita a erodere le cause
pendenti, che tuttavia restano tante (oltre 2Ó8mila).
Per portare a termine l'operazione si confida nel
processo telematico, al via il 1° luglio. E in un
rilancio del settore, come dirà domani il
neopresidente Pajno, aprendo l'anno giudiziario alla
presenza di Mattarella. AntonelloCherchi» pagina
PARLA ALESSANDRO PAJNO. PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO «Cqgf/ere
l'occasione per un rilancio» Intervista •• pagina
Per tagliare l'arretrato i Tar ora puntano sul processo telematico Nel 2015 vecchi ricorsi ancora in calo (-10%) ma restano
comunque oltre quota 241mila PAGINAACURADI Antonello Cherchi I Tar continuano a disfarsi dell'arretrato: l'anno
scorso le cause pendenti sono diminuite di quasi il 10% (più di 25mila in meno rispetto al 2014), fermandosi a quota
24imila. Non così al Consiglio di Stato, dove l'arretrato è, invece, cresciuto del 5,4% , cosicché a inizio anno Palazzo
Spada si è trovato a dover tener conto di oltre 2Ómila fascicoli in lista d'attesa. Nel complesso, pero, l'operazione di
smaltimento dei vecchi ricorsi ha dato i suoi frutti: si è, infatti, passati da un totale (Tar più Consiglio di Stato) di 4Ó7mila
fascicoli pendenti nel 2O11 ai 2Ó8mila dell'anno scorso (si veda il grafico). L'obiettivo è fare in modo che l'opera di
erosione non solo continui, ma viaggi più spedita. Le speranze sono riposte nel debutto del processo telematico, che dopo
tanti rinvii dovrebbe partire il primo luglio. Le regole tecniche - la cui mancanza aveva indotto il legislatore a differire più
volte l'esordio del processo senza carta - sono finalmente arrivate e aspettano di essere pubblicate. Si passa, dunque, alla
sperimentazione, che coinvolgerà alcune sezioni di Tar, una sezione di Palazzo Spada e anche gli avvocati. La sfida è
impegnativa, non solo perché i tempi sono stretti. Per quanto infatti l'infrastnittura del nuovo processo - ribattezzata Nsiga
(Nuovo sistema informativo della giustizia amministrativa) - sia pronta da tempo, adesso si tratta di attivarla in poco più di
quattro mesi e fare in modo che il primo luglio tutto sia pronto. Anche perché, a differenza di quanto accaduto per la
giustizia civile, il processo telematico dei Tar e del Consiglio di Stato non prevede fasi di avvicinamento: dal momento del
debutto si dirà addio alla carta e tutti i passaggi processuali - dal deposito del ricorso agli atti successivi, dalle
comunicazioni di segreteria fino alla scrittura e pubblicazione della sentenza - avverranno in modalità digitale. La giustizia
amministrativa è, dunque, a un momento di svolta. Come sottolineerà il presidente Alessandro Pajno nella sua prima
relazione di apertura dell'anno giudiziario che terrà domani mattina a Palazzo Spada alla presenza del presidente della
Repubblica, Sergio Mattarella. Occasione che rappresenterà anche l'insediamento del nuovo presidente del Consiglio di
Stato. Una svolta rappresentata pure da un sensibile ricambio generazionale. L'abbassamento dell'età della pensione a 70
anni, insieme alla decisione di qualcuno di lasciare anticipatamente la magistratura, ha portato 18 consiglieri di Stato e 21
giudici dei Tar a rimanere a casa a partire dal 1° gennaio scorso. Un significativo impatto sugli organici, che già erano in
sofferenza. Al momento a Palazzo Spada, su una dotazione di 105 magistrati, ce ne sono in servizio 64 e 12 fuori ruolo o
in aspettativa. Nei Tar, su un organico di 403 magistrati, quelli presenti sono 294, più 6 fuori ruolo o in aspettativa. Vuotia
cui si stain parte cercando di porre rimedio con un concorso a 5 posti di consiglieri di Stato, le cui prove scrittesi
svolgeranno dall'n al 16 aprile prossimo. A questi dovrebbero aggiungersi i io consiglieri di Stato di nomina politica(ma
potrebbero, dopo un'ulteriore ricognizione delle uscite, essere 13), designazioni che si aspettano dalla Presidenza del
consiglio. Nei Tar invece si confida neÌ45 referendari(il primo gradino della carriera)che usciranno dal concorso le cui
prove si svolgeranno tra il 17 e il 20 maggio prossimo. Nuovi arrivi a cui nel triennio 2016-2018 se ne aggiungeranno altri
29, mentre sempre nei Tar è all'orizzonte un concorso per 78 giudici. ©RIPRODUZIONE RISERVA TA
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Giustizia amministrativa VERSO IL CAMBIAMENTO II bilancio Domani apertura dell'anno giudiziario alla presenza del Capo dello
Stato Un anno di processi L'andamento del contenzioso della giusti zia amministra ti va nel2015 Ricambio generazionale A fine
dicembre in pensione 39 magistrati: ora si aspetta l'arrivo di 50 nuovi giudici
INTERVISTA Alessandro Pajno Presidente Consiglio di Stato «È il momento del
rilancio» Rilanciare la giustizia amministrativa: un programma condensato in
poche parole. Quasi uno slogan. È l'anima della relazione che il neo-presidente
del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno,illustreràdomani.«La giustizia
amministrativa funziona: i tempi dei processi sono al di sotto degli standard
europei, quanto meno in materie economicamente sensibili come gli appalti, le
autorizzazioni, gli atti delle Autorità indipendenti. In circa
3Ogiornichiudiamolafase cautelare e in un anno e mezzo si arriva ai due gradi di
giudizio». E allora che bisogno c'è di un rilancio Per un difetto di comunicazione
attribuibile a vari fattori, quei risultati non vengono percepiti come tali. Occorre,
pertanto, un'azione di rilancio delle nostre funzioni giurisdizionali, da svolgere
sempre di più secondo i tempi e lo stile del servizio pubblico. La giustizia deve
essere vista come una risorsa e come tale organizzata, semplificata e anche
misurata. Dobbiamo rendere conto dei nostri prodotti e risultati. Non solo la
sentenza scritta bene, ma che sia breve, efficace e valuti l'impatto con la realtà.
La giurisdizione non è astratta. Ciò non significa derogare al dovere altissimo di
tutelare le situazioni soggettive dei cittadini, ma capire quale può essere la tutela
migliore in un dato momento storico, una tutela che rende concreta e non
meramente declamatoria l'affermazione del diritto. Questo è il senso della mia
presidenza. Ci sono processi veloci, ma anche lenti. E c'è la percezione che Tar e
Consiglio di Stato IMAGOECONOMICA Neopresidente. Alessandro Pajno
talvolta siano un freno all'economia. Nessuno è privo del peccato originale.
Anche noi abbiamo le nostre difficoltà. Il problema della lentezza, tuttavia, non
sta nella fase della giurisdizione, ma in quella che la precede, della legislazione o
dell'amministrazione. Abbiamo processi complessi perché abbiamo procedimenti
amministrativi complessi. Abbiamo difficoltà a definire una questione in
sedegiurisdizionale perché il legislatore non è capace di definirla in sede
legislativa. Se avessimo i codici di settore, un quadro normativo più chiaro e
semplice, un'attitudine dell'amministrazione ad assumersi la responsabilità delle
proprie scelte e non a scaricarle sul giudice, alcune difficoltà non ci sarebbero. È
stato uno dei padri del primo taglia-leggi: poco è cambiato da allora
L'opportunità di quell'operazione era la raccolta delle normative in vista di una
codificazione. Invece si è puntato - talvolta an che in maniera un po' folcloristica
- sull'eliminazione delle norme. L'attività di pulizia normativa è importante, ma
non procura un vantaggio significativo. Quello deriva dai codici, obiettivo che
invece è stato abbandonato. La proliferazione legislativa è comunque un tipico
problema delle società complesse. Le riforme, inoltre, vanno attuate. Ci
vorrebbero leggi più autoapplicative Sì, ma soprattutto ci vuole una cabina di
regia. Da sistemare dove Le scelte sono tante. Prendiamo la riforma della
pubblica amministrazione: per tradurla in pratica occorrerà un continuo
monitoraggio, regia che si potrebbe attribuire alla Presidenza del consiglio come
alla Funzione pubblica. Importante è avere tale tipo di approccio. Sui decreti
della riforma Pa dovrete esprimere i pareri. Siamo pronti: costituiremo alcune
commissioni speciali in modo da lavorare in simultanea su tutti gli atti, così da
rispettare i tempi. Questa volta il Governo ha voluto scegliere il presidente del
Consiglio di Stato Il Governo ha operato nel quadro della disciplina vigente: ha
chiesto al nostro organo di autogoverno una serie di nomi e poi ha fatto una
scelta. Ha, pertanto, deciso di non seguire la prassi che prevedeva la nomina del
più anziano. Chiunque fosse stato nominato avrebbe comunque garantito
l'indipendenza della magistratura. Anche perché decidiamo per collegi e il nostro
è un mondo fatto di pari. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Un anno di processi ©RIPRODUZIONE RISERVA
TA alla decisione di qualcuno di magistrati, ce ne
sono in serv L'andamento del contenzioso della giusti
zia amministra ti va nel2015 ©RIPRODUZIONE
RISERVA TA alla decisione di qualcuno di
magistrati, ce ne sono in servizio 64 e svolgeranno
dall'n al 16 aprile prossimo. A questi dovrebbero
aggiungersi i ©RIPRODUZIONE RISERVA TA , ce
ne sono in serv L'andamento del contenzioso della
giusti zia amministra ti va nel2015 Ricorsi al
Consiglio di Stato zio 64 e svolgeranno dall'n a I
Fonte Segretanatogiustiziaamministrativa 16 aprile
prossimo. A questi dovrebbero a II contenzioso
giungersi i © Cinque anni di ricorsi davanti al Tar e
al Consiglio di Stato IPRODUZIONE RISERVA TA
, ce ne sono in serv L'andamento del Pervenuti
contenzio 2011 o de 2012 la g 2013 usti 2014 zia
2015 ammi I Fonte Segretariato giustizia
amministrativa istra ti va nel2015 Ricorsi al
Consiglio di S
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L'ANALISI Le amnesie della
politica Maria Carla De
Cesari» pagina 3
L'ANALISI
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Maria Carla
De Cesari
Le risposte
del sistema,
le amnesie
dellapolitìca
Adistanza di oltre 20 anni dalla
privatizzazione sarebbe
opportuno che politica,
professionisti, esperti,
amministratori potessero
confrontarsi in quelli che si
potrebbero chiamare, forse con
un'espressione un po' d'antan,
«Stati generali» delle Casse di
previdenza privata. In primo
luogo, però, va sgombrato il
campo da pregiudizi e da
secondi fini. Gli Stati generali
non possono essere l'occasione
per far passare l'idea che il
patrimonio delle Casse possa
andare a colmare, più o meno
direttamente, qualche buco del
bilancio pubblico. Gli asset
degli enti sono la garanzia delle
pensioni per 14 milioni di
lavoratori e devono essere
amministrati con efficienza e
prudenza. La ricchezza
accumulata, quasi 70 miliardi,
certo può svolgere una
funzione di leva per il Paese se
le linee di investimento sono
ben tarate e inserite in una
logica di sistema. D'altra parte,
se il Pil nazionale cresce
migliorano le prospettive della
previdenza dei professionisti.
Fatta chiarezza su questo
presupposto, il dibattito
sull'autonomia delleCassedi
previdenza va ricondotto
nell'ambito delle responsabilità
di vigilanza dei ministeri e di
gestione da parte dei consigli di
amministrazione. Occorre però
espiici tare un terzo livello di
responsabilità, quello di
indirizzo, che spetta alla
politica. Quyest'ultima deve
agire coinvolgendo le
istituzioni private e deve
ragionare in una proiezione di
medio-lungo periodo.
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Cancellati i pregiudizi di
maggior ingombro, perché gli
Stati generali? Perché la
previdenza privata mostra, in
controluce, segnali di debolezza
dovuti alla struttura parcellizzata
e settoriale delle istituzioni e agli
universi demografici limitati e
soggetti a progressiva
polarizzazione: i 5O-6oenni
generalmente vivono condizioni
reddituali di favore, mentre i
giovani e le donne, sempre più
numerose, sono ai margini
economici della professione.
Inoltre, dal punto di vista
ordinamentale vengono trasferite
o aperte alcune funzioni finora
esclusive di alcuni. Basti citare il
caso del notariato che ha dovuto
cedere alcune funzioni, anche se
finora la difesa è riuscita a
delimitare i
economiche sono in grado di
produrre conseguenze dilatate
proprio dalla base ristretta.
Nel 2011-2012 si ritenne di
rispondere con l'imposizione
di bilanci attuariali a 50 anni e
con misure di armonizzazione
con la previdenza pubblica.
Oggi tali misure si rivelano
limitate. La responsabilità
della politica è incentivare le
Casse a trovare soluzioni
adeguate e corrette dal punto
di vista attuariale senza
trovarsi costretti dalle
circostanze a imporre
salvataggi all'ultimo minuto,
magari, come circola di tanto
in tanto, proponendo
aggregazioni di Casse per
settori professionali affini. Le
Casse, come dimostra anche
l'ampliamento dell'offerta di
welfare, si sforzano di tener
dietro alle sfide ma il Governo
e la politica, nel momento in
cui si affronta il Jobs act del
lavoro autonomo, devono
saper incentivare - con leve
premiali - azioni innovative e
progetti di cooperazione, nella
chiarezza di ogni posizione
finanziaria.
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"danni"). Non solo: nella
struttura lavorativa vanno
diffondendosi modelli
organizzativi alternativi a
quelli traduzionali, anzi
spesso contrapposti. Non si
tratta solo delle società di
capitali che forniscono
prestazioni intellettuali, ma
anche delle piattaforme web
che potrebbero riscrivere le
modalità di offerta del
servizio e il rapporto tra
professionista e
consumatore. Con effetti
redistributivi, nell'universo
professionale, di reddito e di
fatturato tutti da decifrare. A
questi fenomeni si
accompagnano anche il venir
meno di vecchie funzioni e
di compiti tradizionali e la
nuova geografia dei percorsi
formativi che possono
limitare o asciugare alcuni
bacini demografici
professionali. Il caso tipico è
quello dei ragionieri, ma
anche una professione
tecnica come quella del
geometra o del perito
industriale sta cercando di
ridisegnare il proprio ruolo
sul mercato, stretta tra
ingegneri e architetti (al cui
interno ci sono da registrare
anche le competenze degli
iunior, per quanto poco
CAPACITÀ DI REAZIONE
Gli enti hanno ampliato
l'offerta di servizi ma hanno
bisogno di essere aiutati per
alleanze e prestazioni
numerosi). Le Casse, come
sosteneva l'ex ministro del
Lavoro Elsa Fornero,
costituiscono un insieme
molto delicato, perché
eventuali crisi demografiche
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II termine per i rimborsi Irap decorre dagli acconti Attività produttive. Il principio vale per i singoli versamenti anche se non dovuti al momento
dell'effettuazione II termine per i rimborsi Irap decorre dagli acconti Antonino Porracciolo v Decorre dal giorno del versamento il termine per richiedere il
rimborso dell'Irap non dovuta. Il principio vale anche per l'istanza di restituzione di singoli importi versati in acconto. Lo afferma la Gtr EmiliaRomagna
(presidente e relatore Massa) nella sentenza 3306 del 22 ottobre 2015. La controversia scaturisce dal silenzio-rifiuto dell'agenzia delle Entrate di rimborsare le
somme che un agrotecnico aveva versato a titolo di Irap per gli anni 2005 e 2006. Il professionista riteneva di non essere tenuto al pagamento dell'imposta,
poiché la sua attività si svolgeva senza dipendenti o collaboratori e solo con beni strumentali di modico valore. La Ctp aveva accolto il ricorso unicamente per gli
importi relativi al 2006, affermando che per le somme versate nel 2005 il II termine per i rimborsi Irap decorre dagli acconti Antonino Porracciolo v Decorre dal
giorno del versamento il termine per richiedere il rimborso dell'Irap non dovuta. Il principio vale anche per l'istanza di restituzione di singoli importi versati in
acconto. Lo afferma la Gtr EmiliaRomagna (presidente e relatore Massa) nella sentenza 3306 del 22 ottobre 2015. La controversia scaturisce dal silenzio-rifiuto
dell'agenzia delle Entrate di rimborsare le somme che un agrotecnico aveva versato a titolo di Irap per gli anni 2005 e 2006. Il professionista riteneva di non
essere tenuto al pagamento dell'imposta, poiché la sua attività si svolgeva senza dipendenti o collaboratori e solo con beni strumentali di modico valore. La Ctp
aveva accolto il ricorso unicamente per gli importi relativi al contribuente aveva presentato l'istanza di rimborso oltre il termine dÌ48 mesi previsto dall'articolo
38 Dpr 602/1973: l'imposta, infatti, era stata pagata a luglio e novembre del 2005, mentre la richiesta era arrivata all'ufficio nel dicembre 2009. Così il
professionista ha presentato appello, sostenendo che il termine in discussione decorreva dal 20 luglio 2006, giorno in cui doveva essere pagato il saldo
dell'imposta. L'agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza di primogrado, richiamando lagiu IL CONTEGGIO La Qr Emilia Romagna si è
pronunciata sui ricorso di un professionista chiarendo che la data non è quella dei saldo 2006, affermando che per le somme versate nel 2005 il II termine per i
rimborsi Irap decorre dagli acconti Antonino Porracciolo v Decorre dal giorno del versamento il termine per richiedere il rimborso dell'Irap non dovuta. Il
principio vale anche per l'istanza di restituzione di singoli importi versati in acconto. Lo afferma la Gtr EmiliaRomagna (presidente e relatore Massa) nella
sentenza 3306 del 22 ottobre 2015. La controversia scaturisce dal silenzio-rifiuto dell'agenzia delle Entrate di rimborsare le somme che un agrotecnico aveva
versato a titolo di Irap per gli anni 2005 e 2006. Il professionista riteneva di non essere tenuto al pa risprudenza della Cassazione. Nel respingere l'impugnazione,
la Gtr afferma che I'articolo38 del Dpr 602/1973 e chiaro nel disporre che l'istanza di rimborso deve essere presentata «entro il termine di decadenza di 48 mesi
dalla data del versamento». La commissione aggiunge che, secondo la sentenza 5653/2014 del giudice di legittimità, il termine in questione può «
eccezionalmente decorrere dal versamento del saldo», ma solo quando si chiede la restituzione dell'eccedenza (rispetto all'ammontare complessivamente dovuto)
degli importi versati in anticipo. Inoltre, nella stessa pronuncia è stato precisato che il termine decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto anche «nel
caso in cui questi, giàall'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non do amento dell'imposta, poiché la sua attività si svolgeva senza
dipendenti o collaboratori e solo con beni strumentali di modico valore. La Ctp aveva accolto il ricorso unicamente per gli importi relativi al contribuente aveva
presentato l'istanza di rimborso oltre il termine dÌ48 mesi previsto dall'articolo 38 Dpr 602/1973: l'imposta, infatti, era stata pagata a luglio e novembre del 2005,
mentre la richiesta era arrivata all'ufficio nel dicembre 2009. Così il professionista ha presentato appello, sostenendo che il termine in discussione decorreva dal
20 luglio 2006, giorno in cui doveva essere pagato il saldo dell'imposta. L'agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza di primogrado,
richiamando lagiu IL CONTEGGIO La Qr Emilia Romagna si è pronunciata sui ricorso d vuti». Il caso esaminato- osserva la commissione - rientra dunque in
questa seconda ipotesi: infatti, il contribuente ha chiesto il rimborso dell'Irap pagata negli anni 2005 e 2006, sebbene nel 2001 la Corte costituzionale avesse già
dichiarato che il tributo non era dovuto dai soggetti privi di un'autonoma organizzazione. Peraltro - prosegue la Gtr -, nella sentenza 24058/2011 la Cassazione ha
affermato che il termine di decadenza previsto dall'articolo 38 «ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento
dell'sostiene la Cassazione - si applicaanche«nelcasoincuiildiritto al rimborso dipenda da una sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale» della
norma tributaria in base alla quale il contribuente ha effettuato il versamento. Per questi motivi, la Gtr rigetta l'impugnazione e condanna l'appellante al
pagamento delle spese processuali. un professionista chiarendo che la data non è quella dei saldo 2006, affermando che per le somme versate nel 2005 il II
termine per i rimborsi Irap decorre dagli acconti Antonino Porracciolo v Decorre dal giorno del versamento il termine per richiedere il rimborso dell'Irap non
dovuta. Il principio vale anche per l'istanza di restituzione di singoli importi versati in acconto. Lo afferma la Gtr EmiliaRomagna (presidente e relatore Massa)
nella sentenza 3306 del 22 ottobre 2015. La controversia scaturisce dal silenzio-rifiuto dell'agenzia delle Entrate di rimborsare le somme che un agrotecnico
aveva versato a titolo di Irap per gli anni 2005 e 2006. Il professionista riteneva di non essere tenuto al pa risprudenza della Cassazione. Nel respingere
l'impugnazione, la Gtr afferma che I'articolo38 del Dpr 602/1973 e chiaro nel disporre che l'istanza di rimborso deve essere presentata «entro il term
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Accertamento. La Qr Lombardia si pronuncia a favore di un'azienda che aveva
oggettivamente svolto operazioni economiche La società attiva non è di comodo
Ammesse le perdite triennali derivanti da contratti di leasing su immobili
commerciali
Dario Deotto v < Se dimostra che è
stata svolta un'effettiva attività
economica e che non sussisteva
alcun vantaggio per i propri soci,
una società non può essere
considerata "di comodo". È quanto
stabilisce la sentenza 486/2016 della
Gtr di Milano, sezione 24
(depositata il 26 gennaio scorso,
presidente Liguoro, relatore Sacchi)
in relazione alla disciplina delle
società non operative prevista
dall'articolo 30 della legge
724/1994. La vicenda processuale
nasce dall'impugnazione della
risposta all'interpello disapplicativo
ritenuto inammissibile dall'agenzia
delle Entrate. La società aveva
presentato interpello in
considerazione del fatto che aveva
conseguito perdite fiscali in un
triennio. Le perdite derivavano in
gran parte da canoni di leasing
relativi a un'operazione
cietà non operative. La
pronuncia è sicuramente
interessante, invece, nel merito,
poiché è avvalorata la tesi che la
disciplina delle società di
comodo si sostanzia in una
presunzione di non operatività
della società. In sostanza, è
confermato il fatto che la ratio
delle società di comodo è
colpire, attraverso una serie di
penalizzazioni, le società che si
ritiene - perché non viene
superato il test di operatività o
perché si conseguono perdite
reiterate - celino una sorta di
«abuso della persona giuridica».
In definitiva, si presume ex lege
che, al ricorrere delle due
condizioni del mancato
superamento del test o del
conseguimento di perdite
reiterate, lo schermo societario
sia utilizzato per gestire soltanto
il patrimonio dei soci e non per
svolgere un'effettiva attività
economica.
Cosicché quando viene svolta
immobiliare. La società
un'effettiva attività economica svolgeva attività di
secondo quanto dispone l'articolo
realizzazione, costruzione e
2247 del Codice civile riguardo
gestione di centri commerciali, al contratto di societàe ne viene
residenziali, turisticodata dimostrazione, si può dire
alberghieri. La Commissione
assolta la prova contraria, da
tributaria regionale si
parte della stessa società, con
pronuncia innanzitutto
conseguente non applicazione
sull'impugnabilità del diniego delle penalizzazioni previste. In
questo senso correttamente si
di disapplicazione,
esprime la sentenza. Nelle
affermandone la piena
impugnabilità. La questione ora conclusioni si legge che «la
società ha dimostrato di aver
è comunque risolta con la
svolto una effettiva attività
riforma della disciplina degli
economica» e che la stessa non
interpelli, con la quale è stata
risultava mero «strumento al fine
(ri)affermata la piena
di garantire vantaggi fiscali ai
facoltatività - e quindi la non
propri soci». Inoltre, viene
impugnabilità della risposta riportato che la stessa società,
degli interpelli relativamente
quanto ai contratti di affitto e di
alle so LA PROCEDURA I
locazione relativamente alle
giudi ci tributar! affermano
aziende e agli immobili di
l'impugnabilità del diniego di
proprietà, non poteva certo
disapplicazione II problema è
modificarli al rialzo posto che
ora risolto con la riforma degli «l'affittuario non è disponibile a
interpelli
corri-
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Società non operative •Si
considerano società non operative
quelle che si ritiene non svolgano
un'effettiva attività economica.
Conseguentemente, sono stabilite
(articolo 30 della legge 724/1994)
una serie di penalizzazioni: il fatto di
dover dichiarare un reddito minimo e
l'impossibilità di utilizzare il credito
Iva in compensazione o di
richiederne il rimborso. Nel 2011 la
disciplina è stata estesa anche alle
società che dichiarano perdite fiscali
(in origine per tre periodi
consecutivi, ora per cinque periodi
consecutivi). •Si considerano società
non operative quelle che si ritiene
non svolgano un'effettiva attività
economica. Conseguentemente, sono
stabilite (articolo 30 della legge
724/1994) una serie di
penalizzazioni: il fatto di dover
dichiarare un reddito minimo e
l'impossibilità di utilizzare il credito
Iva in compensazione o di
richiederne il rimborso. Nel 2011 la
disciplina è stata estesa anche alle
società che dichiarano perdite fiscali
(in origine per tre periodi
consecutivi, ora per cinque periodi
consecutivi).
spendere canoni maggiori rispetto
a quelli contrattualmente pattuiti
all'origine». La sentenza è una
ulteriore conferma che la
disciplina delle società di comodo
non ha nulla a che vedere con le
vicende legate all'elusione. La
norma vuole colpire quello che
presuntivamente si ritiene un
tipico fenomeno di interposizione,
di dissimulazione, come tale
riconducibile all'evasione. Cosi,
poiché si tratta di presunzione
legale che inverte l'onere
probatorio, selasocietàdàla prova
contraria che svolge un'effettiva
attività economica, non può essere
applicata alcuna penalizzazione.
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FISCO & DIRITTI Regi mi agevolati „7 FISCO & DIRITTI Regi mi agevolati
Ordinario senza vincoli per il
professionista che passa al forfait
Le Entrate: non opera la regola del
triennio di permanenza
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REGIMI AGEVOLATI Le
semplificazioni per chi vuole
passare al forfait FISCO &
DIRITTI t- pagine 23
Sono un professionista che ha
iniziato l'attività nel perìodo di
imposta 2013, senza applicare
alcun regime agevolato. Nel
perìodo di imposta 2015, avrei
potuto adottare il regime
forfettario previsto dalla legge n.
190/2014. Ho ritenuto tale regime
poco conveniente, anche in virtù
dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva del 15 per cento. La
legge di stabilità del 2016 ha
previsto alcune importanti novità
ma ora, avendo scelto il regime
ordinario, dovrebbe trovare
applicazione il vincolo ditre anni
dovuto all'opzione? Posso
cambiare regime dali"gennaio
del2016 ? LG.-CARPI
PROFESSIONISTI
Nicola Forte Paolo Meneghetti Vittoria
Meneghetti 1 contribuente può
revocarel'opzione e, con decorrenza
dal 1° gennaio 2016, può applicare il
nuovo forfait tenendo conto anche
delle modifiche - favorevoli - apportate
dalla legge di stabilità del 2016. Il
problema del vincolo di durata
triennale previsto nel caso di opzione
per un regime diverso da quello
naturale è stato affrontato dall'agenzia
delle Entrate nel corso di Telefisco
2016.
Preliminarmente.l'
agenziadelleEntrateha
ricordatoqualifosserolenovità
(signifìcative) apportate dalla legge n
208/2015 (legge di stabilità del 2016)
rispetto alla prima versione del regime
forfettario entrato in vigore dall'inizio
del 2015. Le soglie In primis, dal 1°
gennaio 2016, sono state
elevatelesogliedeiricaviodeicompensip
ercepiti nell'anno precedente al fine di
poter accedere al regime. Fino allo
scorso anno,
periprofessionistieraprevisto un limite
massimo di 15.000 euro. Ora,
senelperiododi imposta
2Oi5l'ammontare degli incassi del
professionista non ha superato la soglia
di 30.000 euro, dall'inizio dell'anno
2016 è possibile avvalersi del nuovo
forfait. Il riferimento è costituito dai
compensi effetti
vamente percepiti e non dal volume
d'affari determinato ai sensi
dell'articolo 20 del decreto Iva.
Pertanto, il contributo integrativo
dovuto alla Cassa di previdenza
competente risulta essere escluso ai
fini del computo del limite massimo
dei compensi La legge di stabilità ha
anche abrogato la norma che
prevedeva l'esclusione dal regime
forfettario dei contribuenti che,
nell'anno precedente, avevano
percepito redditi di impresa, arte o
professione in misura inferiore (non
prevalente) rispetto a quelli di lavoro
dipendente e assimilati. Ad esempio,
se neil 'anno 2014!! reddito di lavoro
dipendente era di 21.000 euro ed il
reddito dell'attività professionale
ammontava a 9.200 euro, non era
possibile applicare nel successivo
anno 2015 il regime forfettario. Ora, a
seguitodeH'ultimamodificanormativa,
tale condizione non è più richiesta. È
sufficiente che i redditi di lavoro
dipendente ed assimilati non abbiano
superato nell'anno precedente
l'importo complessivo di 30.000 euro.
Inoltre, la verifica non è necessaria se
il rapporto di lavoro è cessato. Le
nuove attività Ulteriori novità hanno
poi interessato la modifica dell'articolo
i, comma 65 della legge n. 190/2014,
aventi ad oggetto specifiche
agevolazioni È stata abrogata la
previsione, riguardante le "
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nuove" attività, dell'abbattimento di un
terzo del reddito determinato
forfettariamente; la misura
dell'imposta
sostitutivaapplicabileèstata ridotta dal
I5percentoal5percento;l'applicazione
di tale ultimo beneficio è di cinque
anni a partire da quello in cui è
iniziata l'attività (in precedenza
l'abbattimento del reddito era previsto
solo per tre anni). A seguito delle
rilevanti novità e delle mutate
condizioni che potrebbero aver indotto
il contribuente ad
optareperilregimeordinarioinluogo del
regime forfettario applicabile
naturalmente nel periodo di imposta
2015, l'agenzia delle Entrate ha
ritenuto revocabile l'opzione. Opzione
revoca bile In linea generale, il
vincolo triennale riguardante l'opzione
per un regime di determinazione del
reddito, diverso da quello naturale, è
previsto dall'articolo 3 delDprn442/
i997.Laderoga,equindila
possibilitàdirevoca,
puòesserefattavalereinforzadell'
artìcoloidelcitatodecreto. Tale
disposizione prevede che «È
comunqueconsentitalavariazionedell'
opzione e della revoca nel caso di
modifica del relativo sistema in
conseguenza di nuovedisposizioni
normative». La comunicazione La
comunicazione della revoca deve
cioè l'emissione delle fatture con
decorrenza dall'inizio dell'anno 2016
senza esercitare la rivalsa e la mancata
detrazione dell'Iva sugli acquisti con la
medesima decorrenza Nel caso del
lettore.èpossibilecontinuareadapplicare
l'imposta sostitutiva nella misura del 5 per
cento, anziché del 15 per cento,
ancoraperdueperiodi di impostaci 2Oi6e
il2Oi7).Ancheinquestocaso, lasoluzione
favorevole è stata spiegata dall'Agenzia a
Telefisco 2016. L'Amministrazione
finanziaria ha chiarito, nell'ipotesi
direvoca dell'opzione, chei contribuenti
possono scegliere di applicare le
disposizioni di cui al comma Ó5«
previsteperlenuoveattivitàeconomiche, per
il periodo che residua al compimento del
quinquennio dall'iniziodell'attività». Nel
caso in esame, l'attività è iniziata nel 2013
e il contribuente ha iniziato ad applicare il
nuovo regime forfettario dal 1° gennaio
2016. Al momento dell'ingresso nel nuovo
regime mancano ancora due periodi di
imposta al compimento del quinquennio.
Conscguentemente, come anticipato,
l'imposta sostitutiva si applicherà nella
misura del 5 per cento ancora per due
periodi di imposta (il 2016 e il 2017). Per
i professionisti non si pongono particolari
problemi nel passaggio dal regime
ordinario a quello forfettario, applicandosi
in ogni caso il principio di cassa. I
compensi incassati nel periodo di imposta
2016 (anno di entrata nel nuovo forfait) si
assumeranno come
basealfinediapplicarelapercentualedi
redditivitàdelySpercento.L'unicoproblema
potrebbe riguardare le fatture emesse nel
2015, non ancora incassate al
termine dell'esercizio, e recanti
l'indicazione della ritenuta che dovrebbe
applicare il cliente. In questo caso, si deve
fare attenzione che, a seguito del
posticipato incasso nel 2016 (primo
anno di applicazione del forfait), il
cliente sostituto di imposta non dovrà
operare la ritenuta evidenziata nella
fattura precedentemente emessa Ciò
in quanto l'articolo i, comma 67,
prevede l'inapplicabilità della
ritenuta. La norma citata prevede che
il contribuente forfettario
rilasciun'appositadichiarazione«dalla
quale risulti che il reddito cui le
somme afferiscono è soggetto ad
imposta sostitutiva».Solitamente,
lapredettadichiarazione è riportata in
calce alla fattura, ma qualora la
fattura sia stata emessa in un anno
precedente l'entrata nel
regimeforfettariononpotràcheesserere
sa separatamente.
©RIPRODUZIONERISERVATA
essere effettuata con la presentazione
della dichiarazione Iva 2016 relativa al
periodo di imposta 2015. In questo
modo,il contribuente comunicache si
tratta dell'ultima dichiarazione in regime
ordinario. Ai fini della revoca, assume
valore il comportamento concludente,
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Sono un contribuente che esercita un'attività di commercio al minuto, soggetto all'obbligo di certificazione dei
corrispettivi. Vorrei sapere se posso applicare il nuovo regime forfettario. Sono un dottore commercialista che applka
dal 1° gennaio 2016 il nuovo regime forfettario (legge n. 190/2014 e successive modificazioni). La Legge di stabilità
del 2016 ha previsto per i contribuenti forfettari la riduzione dei contributi previdenziali del 35 per cento. Il beneficio
riguarda anche i professionisti ILQUESITO Sono un lavoratore dipendente che nell'anno 2015 ho percepito un reddito
di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria di 28.000 euro e 3.000 euro di emolumenti arretrati. Posso
applicare il regime forfettario dal 2016 IL PROFESSIONISTA Caso per caso IL PROFESSIONISTA PERDITE A
SCOMPUTO IL PROFESSIONISTA ILQUESITO Sono un lavoratore dipendente che nell'anno 2015 ho percepito un
reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria di 28.000 euro e 3.000 euro di emolumenti arretrati. Posso
applicare il regime forfettario dal 2016 Sono un dottore commercialista che applka dal 1° gennaio 2016 il nuovo
regime forfettario (legge n. 190/2014 e successive modificazioni). La Legge di stabilità del 2016 ha previsto per i
contribuenti forfettari la riduzione dei contributi previdenziali del 35 per cento. Il beneficio riguarda anche i
professionisti Sono un contribuente che esercita un'attività di commercio al minuto, soggetto all'obbligo di
certificazione dei corrispettivi. Vorrei sapere se posso applicare il nuovo regime forfettario. Sono un professionista
che, nel periodo di imposta 2015, non ha potuto applicare il nuovo regime forfettario in quanto i compensi percepiti
nell'anno 2014 (anno precedente) avevano superato il limite di 15.000 euro. Dopo le modifiche apportate dalla legge di
stabilità del 2016, posso fruire del predetto regime PERDITE A SCOMPUTO IL PROFESSIONISTA ILQUESITO
Sono un lavoratore dipendente che nell'anno 2015 ho percepito un reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione
ordinaria di 28.000 euro e 3.000 euro di emolumenti arretrati. Posso applicare il regime forfettario dal 2016 Sono un
dottore commercialista che a Sono un commerciante che ha acquistato un bene strumentale prima di accedere al
regime forfettario: come dovrò comportarmi se andrò a cedere il bene dopo l'uscita dal regime agevolato plka dal 1°
gennaio 2016 il nuovo regime forfettario (legge n. 190/2014 e successive modificazioni). La Legge di stabilità del
2016 ha previsto per i contribuenti forfettari la riduzi Sono un artigiano che versa i contributi previdenziali Inps.
Chiedo come verranno trattati, ai fini della determinazione del reddito imponibile, essendo io nel regime forfettario dal
2015. ne dei contributi previdenziali del 35 per cento. Il beneficio riguarda anche i professionisti Sono un contribuente
che esercita un'attività di commercio al minuto, soggetto all'obbligo d Sono un imprenditore che, nell'esercizio 2014,
ha generato una perdita d'esercizio. Nel 2015 sono passato al regime forfettario avendone i requisiti. Posso utilizzare
tale perdita in diminuzione del reddito 2015 certificazione dei corrispettivi. Vorrei sapere se posso applicare il nuovo
regime forfettario. Sono un professionista che, nel periodo di imposta 2015, non ha potuto applicare il nuovo regime
forfettario in qu LA SOLUZIONE La risposta è negativa. I contribuenti che nell'anno precedente(quellodi ingresso nel
regime) hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati superiori a 30.000 euro non possono applicare il
nuovo forfait. La circostanza che una parte del reddito di lavoro dipendente sia costituito da emolumenti arretrati,
soggetti a tassazione separata, èirrilevante. nto i compensi percepiti nell'anno 2014 (anno precedente) avevano superato
il limite di 15.000 euro. Dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità del 2016, posso fruire del predetto regime
PERDITE A SCOMPUTO IL PROFESSIONISTA ILQUESITO Sono un lavoratore dipendente che nell'anno 2015 ho
percepito un reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria di 2 La risposta è negativa in quanto la
predetta riduzione riguarda esclusivamente i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti. Ciò si
desume dalfatto che la norma prevede espressamente che il reddito determinato forfettariamente costituisce la base
imponibile per gli obblighi contributivi dei predetti soggetti. .000 euro e 3.000 euro di emolumenti arretrati. Posso
applicare il regime forfettario dal 2016 Sono un dottore commercialista che a Sono un commerciante che ha acquistato
un bene strumentale prima di accedere al regime forfettario: come dovrò comportarmi se andrò a cedere il bene dopo
l'uscita dal regime agevolato plka dal 1° g La risposta è positiva non essendo prevista alcuna specifica
limitazioneintalsenso. Deve però continuare ad essere osservato l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, quindi
l'emissione dello scontrinoci della ricevuta fiscale owero, qualora udiente ne faccia richiesta nonoltreilmomentodi
effettuazione dell'operazione, l'emissione dellafattura(articolo21,Dpr633/1972). nnaio 2016 il nuovo regime forfettario
(legge n. 190/2014 e successive modificazioni). La Legge di stabilità del 2016 ha previsto per i contribuenti forfettari
la riduzi Sono un artigiano che versa i contributi previdenziali Inps. Chiedo come verranno trattati, ai fini della
determinazione del reddito imponibile, essendo io nel regime forfettario dal 2015. ne dei contribut La risposta è
positiva in quanto la legge 208/2015 ha elevato la soglia da 15.000 a 30.000 euro. Pertanto, se l'ammontare dei
compensi incassati nel 2015 non ha superato tale limite, il contribuente potrà entrare "naturalmente" nel regime
forfettario con decorrenza dal 1° gennaio 2016. previdenziali del 35 per cento. Il beneficio riguarda anche i
professionisti Sono un contribuente che esercita un'attività di commercio al minuto, soggetto all'obbligo d Sono un
imprenditore che, nell'esercizio 2014, ha generato una perdita d'esercizio. Nel 2015 sono passato al regim Per la legge
190/2014, articolo 1, comma 72, in caso di cessione del bene strumentale acquisito prima dell'entrata nel regime
forfettario, ai fini del calcolodell'eventuale plusvalenza o minusvalenza, si assume come valore residuo(ossia costo non
ammortizzato)quellocherisultaal31/12 dell'esercizio precedente quello di entrata nelregimeforfettario. forfettario
avendone i requisiti. Posso utilizzare tale perdita in diminuzione del reddito 2015 certificazione dei corrispettivi.
Vorrei sapere se posso applicare il nuovo regime forfettario. Sono un professionista che, nel periodo di imposta 2015,
non ha potuto applicare il nuovo regime forfettario in qu LA SOLUZIONE La risposta è negativa. I c Il regime
forfettario, ai fini dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti, prevede una riduzione del 35% (al Tali
contributi, ossia soltanto quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ai sensi del comma 64 della legge
190/2014, si deducono dal reddito determinato forfettariamente. ntribuenti che nell'anno precedente(quellodi ingresso
nel regime) hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati superiori a 30.000 euro non possono applicare il
nuovo forfait. La circostanza che una parte del reddito di lavoro dipendente sia costituito da emolumenti arretrati,
soggetti a tassaz La risposta è affermativa. Il regime forfettario, all'articolo 1, comma 68 della legge 190/2014, prevede
esplicitamente la possibilità di computare in diminuzione dal reddito determinato forfettariamente, le perdite fiscali
generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello di entrata nel regime agevolato. one separata, èirrilevante. nto i
compensi percepiti nell'anno 2014 (anno precedente) avevano superato il limite di 15.000 euro. Dopo le modifiche
apportate dalla legge di stabilità del 2016, posso fruire del predetto regime PERDITE A SCOMPUTO IL
PROFESSIONISTA ILQUESITO Sono un lavoratore dipendente che
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LA CERTIFICAZIONE UNICA II sostituto non effettua alcun prelievo in acconto sui compensi ai contribuenti «minimi»: dovrà solo compilare
la Cu 2016 LA TUTELA La Corte fa riferimento al consumatore mediamente informato non di un singolo Paese, bensì dell'intera Unione LA
TUTELA La Corte fa riferimento al consumatore mediamente informato non di un singolo Paese, bensì dell'intera Unione
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Ritenute. Per minimi e forfettari Regole differenziate
sulle fatture ricevute
Sono un professionista in regime
ordinario che, talvolta, eroga
compensi a professionisti minimi
ex DI 98/2011 e professionisti
forfettari ex legge 190/2014. Come
devo comportarmi in termini di
versamento dell'importo non
assoggettato a ritenuta e, quindi, ai
fini delle certificazioni uniche e
del 770? Enel caso in cui fossi io
ad incassare compensi da
professionisti superminimi o
forfettari? Devo attendermi
l'applicazione della ritenta
d'acconto sulle mie fatture P.V.SIENA 1 professionista ordinario
non dovrà versare alcuna ritenuta,
essendo i compensi, sia dei minimi
che dei forfettari, non assoggettati
a ritenuta d'acconto da parte del
sostituto d'imposta, ma dovrà
comunque provvedere a compilare
la certificazione unica 2016
indicando l'intero importo
corrisposto, sia nel punto 4
(ammontare lordo corrisposto) che
nel punto 7 ( altre somme non
soggette a ritenuta) del quadro
"Certificazione lavoro autonomo,
provvigioni e redditi diversi". In
virtù della semplificazione del 770,
per evitare duplicazioni di
informazioni con le certificazioni
uniche, nelle istruzioni del
770/2016 non vengono più fornite
indicazioni in merito al
comportamento da tenere e delle
indicazioni da fornire in caso di
compensi erogati a soggetti che
applicano il regime fiscale di
vantaggio per l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità
ex articolo 27, DI 98/2011, ossia i
cosiddetti minimi,
PROFESSIONISTI
oppure a soggetti cosiddetti
forfettari ex articolo i, legge
190/2014. Il motivo di tale
mancanza risiede nel fatto che i
dati di dettaglio sono forniti nelle
certificazioni uniche, mentre nel
770 andrà il riepilogo. Le
istruzioni alla Cu Le istruzioni alla
Cu/2Oi6, capitolo VII, paragrafo 2,
infatti richiedono di indicare nel
punto 4 l'intero importo
corrisposto, anche se non
assoggettato a ritenuta d'acconto, a
coloro che applicano il regime di
vantaggio e ai "minimi forfettari" e
che il medesimo im
non è tenuto a operare ritenute alla
fonte, così come esplicitato dal
comma 69, articolo i della legge
190/2014, dovendo soltanto
provvedere ad indicare il codice
fiscale del professionista a cui
eroga il compenso e l'ammontare
del compenso stesso nella
dichiarazione dei redditi (Unico
2016). Ojiindi, alla ricezione della
fattura del professionista ordinario,
dovrebbe provvedere al pagamento
integrale senza operare alcuna
ritenuta al pari di un soggetto
privato che riceva la medesima
fattura. Ojiesto implica che, non
operando ritenute, non dovrà
conscguentemente certificarle
porto deve essere riportato anche
nel successivo punto 7, così come compilando i modelli Cu/2Oi6 e
770/2016. Pertanto, minimi e
riportavano le istruzioni alla
forfettari, pur essendo due regimi
Cu/2015, menzionando dei 2
agevolati che prevedono il non
regimi soltanto quello dei minimi
assoggettamento dei compensi a
(essendo il regime dei forfettari
stato introdotto dal 2015). Come le ritenuta d'acconto nelle fatture
istruzioni della Cu/2Oi5, anche le emesse, hanno due discipline
differenti per quanto riguarda le
istruzioni al770/2015 riportavano
la necessità di indicare i compensi, ritenute delle fatture ricevute: che
anche se non assoggettati a ritenuta nel primo caso, vanno versate e
certificate, a differenza del
d'acconto, a differenza delle
secondo, in cui non vanno operate.
istruzioni di quest'anno, essendo
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appunto il modello 770 composto
solo da quadri riepilogativi. Nel
caso opposto, invece, ossia nel
caso in cui sia il professionista
minimo o forfettario che eroga
compensi a professionisti in regime
ordinario, il comportamento da
tenersi ai fini dell'applicazione di
ritenuta è diverso a seconda dei
casi. Nel caso di professionista
minimo (o imprenditore minimo),
che eroga il compenso al
professionista ordinario, dovrebbe
versare ordinariamente la ritenuta
attraverso modello F24 entro il 16
del mese successivo al pagamento
della fattura e quindi provvedere a
certificarla compilando la
certificazione unica e il 770, come
qualsiasi altro soggetto ordinario,
poiché il contribuente minimo è
esonerato soltanto dall'emissione
delle proprie fatture con ritenuta
d'acconto, a tal fine rilasciando
l'apposita dichiarazione, così come
ha specificato il provvedimento
dell'Agenzia n.i8582O del 22
dicembre 2011. Tuttavia non è
esonerato, come invece i forfettari,
anche dall'operare le ritenute alla
fonte sulle fatture ricevute. Il
forfettario che invece eroga il
compenso al professionista
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Ingegneri, sanzioni
graduali per chi
ritarda con i contributi
iiimiiimiiimiii. D
Alessio a pag 34
// restyling del Regolamento messo in atto daWente guidato da
Giuseppe Santoro Inarcassa in aiuto degli iscritti Sanzioni graduali
per chi è in ritardo con i contributi
Iuanto di velluto» per ingegneri
e DI SIMONA D'ALESSIO G.
architetti in ritardo coi
versamenti previdenziali: il
comitato nazionale dei delegati
di Inarcassa (Ente pensionistico
delle due categorie), ieri ha
varato il «restyling» del sistema
sanzionatorio all'insegna della
«gradualità», partendo
dall'imposizione dello «0,5%
mensile per i primi 12 mesi di
ritardo», e arrivando al «60%
fisso dal quarantanovesimo
mese». Alla base dell'intervento,
la necessità di porre un argine
all'inadempienza previdenziale
dei professionisti, ha detto il
presidente Giuseppe Santoro e,
contestualmente, di fermare il
«conseguente aggravamento di
situazioni debitorie non più
emendabili». Un «
provvedimento innovativo», ha
rimarcato, vista la mole di
crediti scaduti con cui Inarcassa
fa i conti: il fenomeno riguarda
«il 30% degli iscritti», i cui
mancati versamenti pesano per
un ammontare di «800 milioni
di euro, con evidenti riflessi
negativi sul patrimonio e sui
rendimenti». Ma come si articola
la rimodulazione delle sanzioni?
Innanzitutto, è stato modificato
l'articolo 10 comma 1 del
Regolamento generale di
previdenza del 2012 concernente il
ritardato pagamento, legando
l'incremento della sanzione al
periodo di ritardo, così da correlare
l'inadempimento al tempo,
attraverso una scala crescente, che
penalizzi «in modo più che
proporzionale il ritardo reiterato»;
pertanto, la quota cresce dallo
0,5% mensile per i primi 12 mesi
all'1% mensile dal tredicesimo al
ventiquattresimo
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mese, poi all'1,5% mensile dal
venticinquesimo mese al
trentaseiesimo mese, al 2%
mensile dal trentasettesimo mese
fino al quarantottesimo mese, per
raggiungere la percentuale
massima del 60% fisso dal
quarantanovesimo mese di ritardo.
E non è tutto, perché il vertice
dell'Ente ha stabilito una ulteriore
«sforbiciata» di tali aliquote,
allacciando la riduzione all'entità
dell'importo «a favore degli iscritti
che complessivamente abbiano
maturato un debito per i contributi
dovuti e non pagati»: nel dettaglio,
si tratta di un abbattimento del
50% per un debito pari, o inferiore
a 10 mila euro,
sostenuto Santoro, con la volontà
di riconoscere «i comportamenti
attivamente virtuosi». La riforma,
per entrare in vigore, dovrà
ricevere il nulla osta dei ministeri
vigilanti. E le novità varranno
«esclusivamente per tutte le
irregolarità successive
all'approvazione» dei dicasteri,
anche a tutela, ha puntualizzato
Inarcassa, della « maggioranza
degli iscritti che, con grande
sacrificio e puntualità, rispettano le
scadenze previdenziali».
del 30% per un debito compreso
tra 10.001 e 15.000 euro, e infine
del 20% per un debito compreso
tra i 15.001 e 20.000 euro.
Agevolazioni aggiuntive per chi si
metterà in regola rapidamente,
giacché Inarcassa ha disposto una
riduzione agli istituti di
conciliazione per l'Accertamento
con adesione e il Ravvedimento
operoso fino ad un massimo
rispettivamente dell'85% invece
del 70% e del 50% al posto del
30% qualora, però, «il pagamento
integrale di quanto dovuto,
contributi, interessi e sanzioni,
avvenga in unica soluzione entro
60 giorni», in linea, ha
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Gtr Lazio accoglie il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate
Redditometro a tappeto Non sfugge chi ha solo redditi da dipendente
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DI ANDREA BONGI
Al redditometro non sfugge
nessuno. Nemmeno il titolare di
solo reddito di lavoro
dipendente. A nulla serve infatti
invocare che il possesso del solo
reddito di lavoro dipendente può
essere considerata un'esimente
dall'accertamento sintetico
perché trattasi di area reddituale
nella quale l'evasione ha
dimensioni più ridotte. Nei
confronti di contribuenti titolari
di tali tipologie di redditi
l'Agenzia delle entrate non deve
nemmeno produrre elementi di
prova più concreti e specifici
rispetto a quelli necessari per i
possessori di altre tipologie di
reddit» a più alto rischio di
evasione, come, ad esempio i
lavoratori autonomi o gli
imprenditori. È con queste
motivazioni che la Commissione
tributaria regionale di Roma sezione staccata di Latina - con
la sentenza n.7101 del 28
dicembre 2015, ha accolto il
ricorso delle Entrate e respinto la
decisione dei giudici di primo
grado. La vicenda L'ufficio
dell'Agenzia delle entrate di
Formia notificava
evasione molto ridotte. La
decisione della Regionale
Contro la sentenza di primo
grado proponeva appello
l'ufficio osservando che la
posizione di lavoratore
dipendente è assolutamente
irrilevante ai fini
dell'applicazione del
redditometro che
determinato sinteticamente,
fosse costituito, in tutto o in
parte, da redditi esenti ovvero
da redditi soggetti a ritenuta
alla fonte. Dunque niente via di
fuga dal redditometro per i
lavoratori dipendenti. Anche
se, relativamente ai pensionati,
categoria assimilabile ai
lavoratori dipendenti, nel
può essere utilizzato per la
gennaio 2013 con un
rettifica delle dichiarazioni dei
comunicato stampa l'Agenzia
redditi delle persone fisiche
delle entrate aveva specificato
indipendentemente dalle
che essi non sarebbero mai stati
tipologie di redditi dalle stesse
selezionati dal nuovo
percepiti. Queste argomentazioni redditometro.
dell'ufficio sono state
ampiamente condivise dalla
commissione regionale secondo
la quale infatti: la condizione di
lavoratore dipendente del
soggetto accertato, non esclude
la legittimità dell'accertamento
sintetico, ex art. 38 dpr 600/73,
quando il dato dei consumi e
degli investimenti, ossia la
capacità di spesa dello stesso, sia
incongruente con quanto dallo
stesso complessivamente
dichiarato nell'anno di imposta.
Lo scopo di tale metodologia
accertativa, si legge nella
sentenza in commento, è infatti,
proprio quello di individuare
fonti di reddito non dichiarate, in
base alle quali si manifesti una
ad una contribuente titolare di
reddito di lavoro dipendente, un capacità di spesa ben superiore
avviso di accertamento per l'anno rispetto al reddit» da lavoro
dipendente dichiarato. Del tutto
d'imposta 2005 con il quale
infondate sono apparse poi ai
veniva rideterminato
giudici della regionale del Lazio
sinteticamente il reddito
anche le conclusioni dei primi
complessivo netto ai sensi
dell'articolo 38, commi 4 e 5, del giudici secondo i quali, in caso di
dpr 600/73 (nella versione ante di accertamento a lavoratore
78/2010). L'accertamento era
proceduto dal contraddittorio
preventivo nel corso del quale
l'ufficio accoglieva,
dipendente, sarebbero necessari,
parzialmente, alcune delle
da parte dell'Ufficio, elementi di
doglianze della contribuente in
prova più concreti e specifici,
ordine alle spese per incrementi dovendosi invece ritenere che
patrimoniali sostenute nell'anno anche in tali casi (proprio perché
oggetto di accertamento.
il redditometro è istituto
L'avviso di accertamento veniva accertativo «ad ampio raggio»),
impugnato dalla contribuente
l'Ufficio debba limitarsi a
presso la commissione tributaria individuare elementi indicatori di
provinciale di Latina che
capacità di spesa, rimanendo
accoglieva il ricorso in
onerata la parte contribuente sia
considerazione del fatto che il
di contestare l'effettivo possesso
soggetto accertato risultava
di tali indicatori e sia di provare
essere un lavoratore dipendente
come il maggior reddito,
con aree di
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Far lavorare bene le banche dati attualmente operative in Italia affinchè si attivi automaticamente il sistema di allerta per la
rilevazione di crisi d'impresa. Gli inadempimenti reiterati di obblighi fiscali e previdenziali, o dei contributi previsti dalla
legge, come l'Iva o le ritenute per i dipendenti, sono immediatamente ed automaticamente rilevabili dal sistema delle
banche dati che comunicano tra loro, mettendo dunque subito in luce il presupposto dell'allerta e cioè il «perdurante
inadempimento di importo rilevante». Ne è convinto il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Gerardo
Longobardi intervenuto, ieri, alla giornata di approfondimento su «Le crisi d'impresa fra legge 132/2015 e prospettive di
riforma organica», promossa dal Consiglio nazionale e dall'Ordine dei commercialisti di Roma, per approfondire le
principali ca-Longobardi: banche dati in azione IL PRESIDENTE CNDCEC ALLA GIORNATA SULLE CRISI
D'IMPRESA Longobardi: banche dati in azione Far lavorare bene le banche dati attualmente operative in Italia affinchè si
attivi automaticamente il sistema di allerta per la rilevazione di crisi d'impresa. Gli inadempimenti reiterati di obblighi
fiscali e previdenziali, o dei contributi previsti dalla legge, come l'Iva o le ritenute per i dipendenti, sono immediatamente ed
automaticamente rilevabili dal sistema delle banche dati che comunicano tra loro, mettendo dunque subito in luce il
presupposto dell'allerta e cioè il «perdurante inadempimento di importo rilevante». Ne è convinto il presidente del Consiglio
nazionale dei commercialisti Gerardo Longobardi intervenuto, ieri, alla giornata di approfondimento su «Le crisi d'impresa
fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica», promossa dal Consiglio nazionale e dall'Ordine dei commercialisti di
Roma, per approfondire le principali ca-Gerardo Longobardi Longobardi: banch ratteristiche del disegno di legge delega,
varato dal consiglio dei ministri, in tema di riforma della disciplina delle procedure concorsuali. Un provvedimento sui cui
contenuti il presidente ha espresso la sua soddisfazione, anche per il recepimento di molte delle richieste avanzate dalla
categoria. «Siamo molto soddisfatti del lavoro della commissione Rodorf e, soprattutto, dell'accoglimento di molte nostre
proposte. Lavoreremo con tenacia affinchè tali norme siano approvate al più presto anche per portare l'Italia ad essere un
paese all'avanguardia sul tema della crisi d'impresa» ha aggiunto auspicando che la riforma venga fatta ascoltando i
professionisti che di questo si occupano e che non vi siano ulteriori modifiche, perché «gli investitori stranieri, ma anche
italiani, devono poter contare su un sistema normativo coerente e dati in azione Far lavorare bene le banche dati attualmente
operative in Italia affinchè si attivi automaticamente il sistema di allerta per la rilevazione di crisi d'impresa. Gli
inadempimenti reiterati di obblighi fiscali e previdenziali, o dei contributi previsti dalla legge, come l'Iva o le ritenute per i
dipendenti, sono immediatamente ed automaticamente rilevabili dal sistema delle banche dati che comunicano tra loro,
mettendo dunque subito in luce il presupposto dell'allerta e cioè il «perdurante inadempimento di importo rilevante». Ne è
convinto il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Gerardo Longobardi intervenuto, ieri, alla giornata di
approfondimento su «Le crisi d'impresa fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica», promossa dal Consiglio
nazionale e dall'Ordine dei commercialisti di Roma, certo quanto a regole da applicare». In tema di allerta interna, a parere
di Longobardi, non è quindi necessario che, come previsto, siano gli organi di controllo societario, il revisore contabile e la
società di revisione a dover avvisare immediatamente l'organo di amministrazione della società dell'esistenza di fondati
indizi di crisi, in quanto la corretta osservanza del codice civile e del Tuf da parte degli organi di controllo consentirebbe di
intercettare tempestivamente segnali di crisi o sintomi precrisi. Longobardi ha inoltre apprezzato il mantenimento del
fondamentale ruolo del collegio sindacale e l'affidamento della composizione della crisi ai professionisti di un'apposita
sezione specializzata dell'Organismo di composizione della crisi. «Siamo convinti che la gestione della crisi possa avere
successo solo se affidata a professionisti che vantino specifici requisiti per approfondire le principali ca-Gerardo
Longobardi Longobardi: banch ratteristiche del disegno di legge delega, varato dal consiglio dei ministri, in tema di riforma
della disciplina delle procedure concorsuali. Un provvedimento sui cui contenuti il presidente ha espresso la sua
soddisfazione, anche per il recepimento di molte delle richieste avanzate dalla categoria. «Siamo molto soddisfatti del
lavoro della commissione Rodorf e, soprattutto, dell'accoglimento di molte nostre proposte. Lavoreremo con tenacia
affinchè tali norme siano approvate al più presto anche per portare l'Italia ad essere un paese all'avanguardia sul tema della
crisi d'impresa» ha aggiunto auspicando che la riforma venga fatta ascoltando i professionisti che di questo si occupano e
che non vi siano ulteriori modifiche, perché «gli investitori stranieri, ma anche italiani, devono poter contare su un sis di
professionalità e di indipendenza con competenze specifiche nella materia aziendale e nelle materie giuridiche
(commercialisti o avvocati riscritti al registro dei revisori contabili)», soddisfatto del provvedimento anche il consigliere
nazionale delegato alle procedure concordali Felice Ruscetta, mentre sono tre gli aspetti che convincono poco il consigliere
Maria Rachele Vigani. «La procedura di allerta così come modificata rispetto al testo entrato in commissione non ci
convince, ma va esaminata e comunque ripensata più sulla linea precedente. Aver poi disegnato la struttura dei tribunali
spezzettando le competenze con i tribunali delle imprese è un altro aspetto che ci convince poco e il registro dell'albo dei
curatori e commissari non serve, ci sono già gli albi professionali». Giusy Pascucci ema normativo coerente e dati in azione
Far lavorare bene le banche dati attualmente operative in Italia affinchè si attivi automaticamente il sistema di allerta per la
rilevazione di crisi d'impresa. Gli inadempimenti reiterati di obblighi fiscali e previdenziali, o dei contributi previsti dalla
legge, come l'Iva o le ritenute per i dipendenti, sono immediatamente ed automaticamente rilevabili dal sistema delle
banche dati che comunicano tra loro, mettendo dunque subito in luce il presupposto dell'allerta e cioè il «perdurante
inadempimento di importo rilevante». Ne è convinto il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Gerardo
Longobardi intervenuto, ieri, alla giornata di approfondimento su «Le crisi d'impresa fra legge 132/2015 e prospettive di
riforma organica», promossa dal Consi
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Solidarietà., sì a nuovi contratti part-time
Le aziende in regime di solidarietà difensiva
(senza cig ma con contributo) possono
assumere a termine. In tal caso, infatti, non si
applica il divieto di assunzione a tempo
determinato fissato dall'art. 20 del digs n.
81/2015 perché non c'è intervento di cassa
integrazione. Lo precisa, tra l'altro, il
ministero del lavoro nella circolare n. 8 di
ieri, nel fornire indicazioni e chiarimenti
operativi riguardo ai e.d. contratti di
solidarietà difensivi di tipo B (art. 5 del dl n.
148/1993, convcrtito dalla legge n.
148/1993), dei quali conferma la validità fino
al prossimo 30 giugno. Stop dal 1° luglio
2016. In primo luogo, il ministero ricorda che
per espressa previsione dell'art. 46, comma 3,
del digs n. 148/2015 (Jobs act), a decorrere
dal 1° luglio 2016 è integralmente abrogato
l'art. 5 del di n. 148/1993. L'abrogazione,
peraltro, ha ulteriore specificazione nella
legge di Stabilità 2016, la quale chiarisce i
termini di durata massima del periodo di
solidarietà che ammissibile al contributo sulla
base delle risorse finanziarie disponibili.
Infatti, In particolare, l'art. 1, comma 305,
della legge n. 208/2015 stabilisce che «le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del
di n. 148/1993 trovano applicazione per
l'intera durata stabilita nei contratti collettivi
aziendali qualora detti contratti siano stati
stipulati in data antecedente al 15 ottobre
2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino
al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di
60 milioni di euro per l'anno 2016». Per il
ministero la norma stabilisce due cose: primo,
il requisito fondamentale che deve
perfezionarsi entro il 30 giugno 2016 che è la
stipula dei contratti di solidarietà; poi fissa la
durata dei contratti di solidarietà, prevedendo
che : a) a quelli stipulati prima del 15 otto
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bre 2015 il contributo sarà applicato per la
durata del contratto prevista dal verbale di
accordo firmato dalle parti; b) a quelli
stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 il
contributo sarà applicato comunque non oltre
la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso
in cui il verbale di accordo sindacale preveda
una scadenza del periodo di solidarietà
successiva. Pertanto, per tale tipologia di
contratti, il contributo non potrà essere
riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016.
Assunzioni a termine. L'art. 20, comma 1,
lett. e, del digs n. 81/2015, in vigore dal 25
giugno 2015, stabilisce che «l'apposizione di
un termine alla durata di un contratto di
lavoro subordinato non è ammessa presso
unità produttive nelle quali sono operanti una
sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione
guadagni, che interessano lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce il contratto a
tempo determinato». Il ministero precisa che
nel divieto non ricadono le assunzioni a
termine effettuate da parte di imprese in
regime di solidarietà ai sensi dell'art. 5,
comma 5, della legge n. 236/1993, in quanto
non destinatarie del trattamento di cassa
integrazione guadagni (ma del contributo di
solidarietà). Obblighi di formazione sulla
sicurezza lavoro. Infine, il ministero precisa
che trovano applicazione le disposizioni
dell'interpello n. 16/2013 (si veda/taf iaOggi
del 24 maggio 2013). Ciò significa la parziale
compatibilita tra le misure di formazione
previste dal T.u. sicurezza (digs n. 81/2008) e
i vincoli della riforma Fornero (legge n.
92/2012) ai soggetti percettori di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
di lavoro (i lavoratori cosiddetti «sospesi»).
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II minimo imponibile non è mai
derogabile
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Inderogabile il minimo imponibile contributivo. Infatti,
anche quando un contratto di prossimità fissi livelli di
retribuzioni più basse, queste non potranno costituire la
base imponibile ai fini degli obblighi contributivi. Lo
precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 8/2016
rispondendo al quesito dell'associazione nazionale
consulenti del lavoro, che aveva appunto chiesto
precisazioni in ordine sull'interpretazione dell'art. 8 del di
n. 138/2011, convcrtito dalla legge n. 148/2011,
concernente il sostegno alla contrattazione collettiva di
prossimità. L'associazione dei consulenti, in particolare,
aveva chiesto di sapere se i livelli retributivi fissati dai
contratti di prossimità possano costituire base imponibile in
deroga ai minimali contributivi fissati dall'ari. 1 del di n.
338/1989, nonché se il rispetto del contratto di prossimità
(che deroga al Ceni) possa essere considerato quale
condizione necessaria ai fini dell'accesso alle agevolazioni
contributive, al posto del rispetto del contratto collettivo
nazionale di lavoro (come richiesto dal comma 1175
dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Il
ministero risponde negativamente a entrambi i quesiti.
Quanto al primo (retribuzione minima), fa presente che
l'art. 8 non trova applicazione con specifico riferimento al
trattamento retributive minimo e, quand'anche lo facesse,
c'è comunque nn limite inderogabile di rilievo
costituzionale dettato dall'ari. 36, cui si riferisce U citato
art. 8 del di n. 138/2011. In merito al seconda quesito, il
ministero ha presente che, ai sensi del citato art. 1, comma
1175, della legge n. 296/2006, ai fini della fruizione dei
benefici normativi e contributivi è richiesto, non solo il
possesso del Dure e l'osservanza «degli accordi e contratti
collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o
aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali (...) comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale», ma anche il rispetto degli «altri obblighi
di legge». Questo significa, conclude il ministero, che se
non si rispettano gli obblighi relativi alla determinazione
della retribuzione imponibile sarà negata anche la fruizione
dei benefici normativi e contributivi. Carla De Lellis
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Un interpello chiarisce come si esercita il diritto all'assunzione
previsto daljobs act Chi tace perde il posto fisso // lavoratore a
termine deve richiedere la precedenza
DI DANIELE GIRIGLI Se tace, il
lavoratore non ha alcun diritto di
precedenza all'assunzione a tempo
indeterminato presso l'azienda
dove ha svolto attività a termine
(se intende avvalersi del diritto,
infatti, deve manifestarlo per
iscritto entro sei mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro,
ridotti a tre in caso di attività
stagionali). Finché tace, allora, il
datore di lavoro può
legittimamente assumere altro
personale e avvalersi di incentivi,
come l'esonero contributivo,
pieno o ridotto, senza per quest»
violare il principio Fornero (art. 4,
legge n. 92/2012). Lo precisa il
ministero del lavoro
nell'interpello n. 7/2016 di ieri,
rispondendo a Confindustria. La
questione. Confindustria, in
particolare, ha chiesto al ministero
di sapere se un datore di lavoro
può fruire dell'incentivo
dell'esonero contributivo ai fini
dell'assunzione/ trasformazione a
tempo indeterminato, nell'ipotesi
in cui un altro lavoratore cessato
da un
I chiarimenti • Va espressamente richiamato nell'atto scritto
di assunzione atermine // diritto di • II lavoratore deve
manifestare, per precedenza iscritto, la volontà di awalersene
entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi se
stagionale) In mancanza o nelle more dell'espressione per
iscritto della volontà di awaNuove lersi del diritto di
precedenza, il datore assunzioni di lavoro può assumere altri
lavoratori o trasformare altri rapporti a termine e fruire degli
incentivi • Va espressamente richiamato nell'atto scritto di
assunzione atermine // diritto di • II lavoratore deve
manifestare, per precedenza iscritto, la volontà di awalersene
entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi se
stagionale) In mancanza o nelle more dell'espressione per
iscritto della volontà di awaNuove lersi del diritto di
precedenza, il datore assunzioni di lavoro può assumere altri
lavoratori o trasformare altri rapporti a termine e fruire degli
incentivi
contratto a termine o con rapporto
a termine ancora in corso non
abbia esercitato il diritto di
precedenza prima dell'assunzione
con incentivo. I dubbi di
Confindustria nascono dalla nuova
disciplina sul diritto di precedenza
dettata dell'ari. 24 del digs n.
81/2015 (Jobs act). Il diritto di
precedenza. La nuova disciplina, in
vigore dal 25 giugno 2015,
stabilisce che «salvo diversa
disposizione dei contratti collettivi,
il lavoratore che, nell'esecuzione di
uno o più contratti a tempo
determinato presso la stessa
azienda, ha prestato attività
lavorativa per un periodo superiore
a sei mesi ha diritto di precedenza
nelle assunzioni a tempo
indeterminato effettuate dal datore
di lavoro entro i successivi dodici
mesi con riferimento alle mansioni
già espletate in esecuzione dei
rapporti a termine». La norma,
spiega il ministero, afferma due
cose: 1) ribadisce la necessità (già
prevista dal di n. 34/2014
convertit» dalla legge n. 78/2014)
che il diritto di precedenza deve
essere espressamente richia-
caso di soggetti occupati a termine
in attività stagionali e con
riferimento alle assunzioni a
termine per le medesime attività
stagionali. I chiarimenti. La nuova
formulazione della norma, spiega
il ministero, stabilisce che
l'esercizio del diritto di precedenza
«consegue alla volontà espressa
per iscritto da parte del lavoratore
entro i termini di legge»: se non c'è
questa vo
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mato nell'atto scritto (lo stesso atto
scritto da cui risulti l'apposizione
del termine al contratto di lavoro);
2) puntualizza che il diritto di
precedenza «può essere esercitato
a condizione che il lavoratore
manifesti per iscritto la propria
volontà in tal senso al datore di
lavoro entro sei mesi dalla data di
cessazione del rapporto di lavoro»,
ridotto a tre mesi nel
contributivo (la precisazione vale
evidentemente con
risulta anche il rispetto delle
condizioni già previste all'art. 4,
comma 12, della legge n. 92/2012
(Fornero) e oggi contenute nell'ari.
31 del digs n. n. 150/2015 (Jobs
act). Così stando le cose, ai
lavoratori assunti a termine
converrà subito, dal primo giorno
di lavoro, manifestare la volontà di
avvalersi del diritto di precedenza.
lontà espressa, dunque, non c'è
nemmeno diritto di precedenza.
Pertanto, aggiunge il ministero, in
mancanza o nelle more
dell'espressione per iscritto di tale
volontà, il datore di lavoro può
legittimamente procedere
all'assunzione di altri lavoratori o
alla trasformazione di altri rapporti
di lavoro a termine in essere. Ciò,
evidentemente, sia nelle ipotesi in
cui il contratto a termine di durata
superiore a sei mesi sia cessato, sia
nel caso in cui il contratto a
termine, una volta trascorsi i sei
mesi, risulti ancora in corso.
Inoltre, in tal caso, in relazione alla
fruizione dell'esonero o),
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Ingegneri in aumento In
crescita i laureati in
ingegneria. Nel 2014, gli
studenti che hanno
conseguito nn titolo utile
per accedere all'albo degli
ingegneri sono stati infatti
52.495, lo 0,7% in più
rispetto al 2013 e il 17,2%
del totale dei laureati. In
testa, per numero di
lauree rilasciate, i
politecnici di Milano e
Torino, dai quali proviene
un laureato su quattro.
Sono i principali risultati
emersi dall'analisi
effettuata dal Centro studi
del Consiglio nazionale
degli ingegneri sui dati
del Miur relativi ai
laureati dell'anno solare
2014. U rapporto mette
anche in evidenza che i
laureati di primo livello
subiscono una lieve
flessione nel 2014, dopo
anni di forte crescita:
sono infatti 28.253
rispetto ai 28.346 del
2013. In calo anche le
quote rosa: solo U 30,9%
dei laureati in ingegneria
è composto da donne,
contro
dei laureati in base alla
residenza territoriale, dalla
quale emerge che la
provincia di Parma è quella
a maggiore vocazione
ingegneristica con 16
laureati ogni 1.000 giovani
dai 18 ai 25 anni. Seguono
Ascoli Piceno, Lecco,
L'Aquila e l'intero Molise.
Al contrario, la provincia di
Bolzano e il nord della
Sardegna sono le aree in cni
la propensione agli studi di
ingegneria è più bassa.
Quanto alle aree di studio,
invece, cala fortemente la
componente civile e
ambientale tra i laureati di
primo livello (-7,2%)
mentre tra quelli di secondo
rappresenta ancora la
maggior parte dei laureati
(10.794 pari al 45% dei
laureati di secondo livello).
Cresce invece l'appeal, sia
tra i triennali sia tra i
magistrali/ specialistici, del
settore industriale (Infine,
dall'analisi del Centro studi
emerge che nel 2014 è
quasi raddoppiato il numero
di laureati ingegneristici
delle università telematiche,
arrivato quasi a quota 600.
Gabriele Ventura
Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile
il 31,1% registrato nel 2013. Lo
studio analizza
inoltre la distribuzione
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Enpaf, Cipag ed
Enpam, valori in G.U.
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Alberto Oliveti, presidente Enpam
Geometri, medici, odontoiatri e
farmacisti liberi professionisti alla
cassa per le indennità di
maternità. Sono state, infatti,
pubblicate in G.U. n. 33 e 34 del
10 e 11 Alberto Oliveti,
presidente Enpam febbraio scorso
le delibere dei rispettivi enti di
previdenza che determinano
l'ammontare del contributo per il
2016, attraverso comunicati ad
hoc del ministero del lavoro e
delle politiche sociali. Cifre alla
mano l'esborso più alto spetterà a
medici e odontoiatri. L'Enpam,
infatti, ha stabilito che il
contributo sarà pari a 59 euro.
Differente, invece, la situazione
per quel che riguarda i geometri e
i farmacisti. I rispettivi enti di
previdenza, infatti, hanno fissato
il contributo 2016 in 17 e 16 euro.
Alberto Oliveti, presidente Enpam
febbraio scorso le delibere dei
rispettivi enti di previdenza che
determinano l'ammontare del
contributo per il 2016, attraverso
comunicati ad hoc del ministero
del lavoro e delle politiche sociali.
Cifre alla mano l'esborso più alto
spetterà a medici e odontoiatri.
L'Enpam, infatti, ha stabilito che
il contributo sarà pari a 59 euro.
Differente, invece, la situazione
per quel che riguarda i geometri e
i farmacisti. I rispettivi enti di
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Imprese in crisi sotto tutela La riforma fallimentare prevede l'obbligo,
per chi si trova in temporanea difficoltà, di avviare la procedura di
composizione assistita. Che potrebbe creare guai peggiori
L fare la disciplina fallimentare. E il governo ha
approvato, nel consiglio dei ministri dell'I 1
febbraio, un disegno di legge delega che recepisce
gran parte delle indicazioni contenute in una
raccomandazione europea del 2014. Le riforme che
interessano la materia delle procedure concorsuali
sono diventate negli ultimi anni sempre più
frequenti. E questo significa almeno due cose:
primo, diventa sempre più grave il problema delle
imprese che, non riuscendo più ad onorare i propri
impegni finiscono in default (sono state 96 mila nel
2015), causando problemi ad altre società e
innescando una spirale perversa che finisce
inevitabilmente per provocare altri fallimenti;
secondo, le riforme varate negli ultimi anni per far
fronte a questi problemi non hanno funzionato. La
legge fallimentare è del 1942, ma importanti
modifiche sono state introdotte nel 1999 per le
grandi imprese in crisi, nel 2006 per diversi istituti
fallimentari, nel 2012 per le persone fìsiche. Il
fallimento della riforma fallimentare è un titolo più
volte letto negli ultimi anni, anche su questo
giornale. E per evitare di doverlo leggere anche
negli anni futuri il legislatore ha pensato bene di
cambiare il nome alla procedura: non ci sarà più il
«fallimento», ma l'insolvenza o la liquidazione
giudiziale. Cominciamo bene.
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DI MARINO LONGONI
mlongoni@class. it
Con l'obiettivo di ridurre il numero dei
default aziendali si introduce invece una
procedili di allerta per consentire alle imprese
sane, ma in difficoltà finanziaria, di avviare
percorsi di ristrutturazione per superare le
momentanee difficoltà. Di bene in meglio.
Un'impresa in difficoltà finanziaria che entra
in una procedura simile mette
immediatamente in allarme i fornitori, i
clienti, i creditori, tutti gli s keholders, con la
conseguenza chi
ne assistita della crisi? Diffìcile dirlo, ma è facile
prevedere una grande richiesta, nei prossimi anni, di
professionisti esperti in procedure di risanamento
aziendale e in procedure concorsuali. Ma c'è un
problema. L'attuale riforma prevede una riduzione
dei compensi per questo tipo di attività e non solo: la
parcella dei professionisti non andrà più in
prededuzione, quindi molti di loro si troveranno a
svolgere un lavoro estremamente complesso e
delicato per poi riuscire ad incassare il 10% dei loro
crediti, cioè la quota media che riescono a
recuperare i creditori chirografari alla fine della
procedura fallimentare, dopo molti anni. Così stando
le cose gli unici professionisti che si renderanno
disponibili saranno giovani di primo pelo e scarsa
esperienza, che si troveranno sulle spalle la
responsabilità di portare le imprese fuori dalle
secche di crisi spesso assai complesse, che
richiederebbero ben altre professionalità. Facile
immaginare i risultati. Un tentativo di riforma che
parte con questi principi, che sembrano dedotti in
modo acritico dalle raccomandazioni europee o dalla
prassi di paesi come gli Stati Uniti che hanno una
struttura societaria completamente diversa dal
tessuto di piccole e medie imprese italiane, rischia di
creare problemi maggiori di quelli che riuscirà a
risolvere. Facile prevedere che tra qualche anno si
ritorneranno a leggere titoli sul fallimento della
riforma del i fallimento.
comincerà a essere guardata con diffidenza,
avrà meno credito, e comincerà a scivolare su
una china sempre più ripida dalla quale sarà
ben diffìcile riemergere. Inoltre c'è un piccolo
dettaglio che forse il legislatore non ha ancora
valutato. Nella categoria delle «imprese sane
ma in difficoltà finanziaria», in questo
momento può essere fatta rientrare quasi la
metà delle imprese italiane. A ben guardare ci
potrebbero rientrare anche molti enti pubblici,
comuni, regioni, certamente lo Stato, che non
riesce a pagare alle imprese più di
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Impresa/2 - Nuove sanzioni amministrative a
due vie: la depenalizzazione distingue due
regimi in base alla data di commissione del
reato drioli da pag. 14
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La depenalizzazione distingue due regimi in base alla data di
commissione del reato Nuove sanzioni amministrative, doppio
binario temporale
Discriminazione su orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e
di orientamento (art. 27, comma 3, digs n. 198/2006) Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Ammenda da 250 a 1.500 euro Discriminazione in
modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione o a mezzo stampa o qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito
professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso (art. 27, comma 2, /ett. b, digs n. 198/2006) Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Ammenda
da 250 a 1.500 euro Discriminazione con riferimento a stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità,
anche adottive (art. 27, comma 2, /ett. a, digs n. 198/2006) Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Ammenda da 250 a 1.500 euro Discriminazione
all'accesso al lavoro di qualunque forma (subordinata, autonoma ecc.) inclusi criteri di selezione e condizioni di assunzione, nonché la
promozione, in qualunque settore o ramo attività, a tutti i livelli della gerarchla professionale (art. 27, comma 1, digs n. 198/2006) Sanzione
da 5.000 a 30.000 euro Ammenda da 1.032 a 10.329 euro, elevabile fino al quintuplo (51.645 euro) Divieto acf agenzie private e
procacciatori di qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'ari. 7, comma 1, legge n. 152/2001 (art. 17, comma 2, legge n.
152/2001) Nuova sanzione Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione
disposizione/violazione Vecchia sanzione Nuova sanzione Diffida Descri Divieto acf agenzie private e procacciatori di qualsiasi opera di
mediazione a favore dei soggetti di cui all'ari. 7, comma 1, legge n. 152/2001 (art. 17, comma 2, legge n. 152/2001) Ammenda da 1.032 a
10.329 euro, elevabile fino al quintuplo (51.645 euro) Sanzione da 5.000 a 30.000 euro No zi Discriminazione all'accesso al lavoro di
qualunque forma (subordinata, autonoma ecc.) inclusi criteri di selezione e condizioni di assunzione, nonché la promozione, in qualunque
settore o ramo attività, a tutti i livelli della gerarchla professionale (art. 27, comma 1, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro
Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No on Discriminazione con riferimento a stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di
maternità o paternità, anche adottive (art. 27, comma 2, /ett. a, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000
euro No e Discriminazione in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione o a mezzo stampa o qualsiasi altra forma pubblicitaria
che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso (art. 27, comma 2, /ett. b, digs n. 198/2006) Ammenda da 250
a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No di Discriminazione su orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento,
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento (art. 27, comma 3, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500
euro sposizione/violazione Vecch Sanzione da 5.000 a 10.000 euro a sanzione Nuova sanzione Diff No da Discriminazione, diretta e
indiretta, su qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un
valore uguale (art. 28, comma 1, digs n. 198/2006) Descri Divieto acf agenzie private e procacciatori di qualsiasi opera di mediazione a
favore dei soggetti di cui all'ari. 7, comma 1, legge n. 152/2001 (art. 17, comma 2, legge n. 152/2001) Ammenda da 1.032 a 10.329
Ammenda da 250 a 1.500 euro euro, elevabile fino al qui Sanzione da 5.000 a 10.000 euro tuplo (51.645 euro) Sanzione d No 5 Adottare
sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni privi di criteri comuni per uomini e donne cosi da
eliminare discriminazioni (art. 28, comma 2, digs n. 198/2006) 000 a 30.000 euro No zi Discriminazione all'accesso al lavoro di qualunque
forma (subordinata, autonoma ecc.) inclusi criteri di selezione e condizioni di assunzione, nonché la promozione, in qualunque settore o
Ammenda da 250 a 1.500 euro ramo attività, a tutti i li Sanzione da 5.000 a 10.000 euro elli della gerarchla profession No le Discriminazione
fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione di qualifiche, mansioni e progressione nella camera (art. 29, digs n. 198/2006) (art. 27,
comma 1, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No on Discriminazione con riferimento a stato
matr Ammenda da 250 a 1.500 euro moniale o di famiglia o di Sanzione da 5.000 a 10.000 euro gravidanza, nonché di maternità No o Le
ìavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi
limiti d! età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali (art. 30, comma 1, digs n. 198/2006) paternità,
anche adottive (art. 27, comma 2, /ett. a, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No e
Discriminazione in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione o a mezzo stampa o qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi
come Ammenda da 250 a 1.500 euro requisito professionale l'a Sanzione da 5.000 a 10.000 euro partenenza all'uno o all'altro No se Gli
assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla
donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i
genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al
genitore con il quale il figlio convive (art. 30, comma 3, digs n. 198/2006) so (art. 27, comma 2, /ett. b, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a
1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No di Discriminazione su orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento,
riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento (art. 27, comma 3, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500
euro sposizione/violazione Vecch Sanzione da 5.000 a 10.000 euro a sanzione Nuova sanzione Diff No da Discriminazione, diretta e
indiretta, su qualunque aspetto o condizione delle retri Ammenda da 250 a 1.500 euro uzioni, per quanto riguarda Sanzione da 5.000 a 10.000
euro uno stesso lavoro o un lavoro a No q
Pagine a cura DI DANIELE
GIRIGLI U nuove sanzioni
ammiistrative, in sostituzioie
delle pene di reato, i applicano
anche alle violazioni commesse
prima del 6 febbraio (data del
cambio di disciplina). Vale in
tal caso il e.d. regime
intertemporale che prevede,
appunto, che alle condotte
illecite iniziate e cessate
PROFESSIONISTI
entro il 5 febbraio, siano ap
plicate le nuove sanzioni
amministrative che sostituiscono le
originarie sanzioni penali. A
stabilirlo è il digs n. 8/2016,
illustrato dal ministero del lavoro
nella circolare n. 6/2016, in
materia di depenalizzazione dei
reati puniti con la sola pena
pecuniaria in materia di lavoro e
legislazione sociale. La
depenalizzazione opera a
partire dal 6 febbraio e tocca e
contravvenzioni e i delitti
sanzionati rispettivamente
con multa o ammenda, fatta
eccezione dei reati previsti dal digs
n. 81/2008 (T.u. in L'entrata in
vigore delle nuove disposizioni
distingue due regimi in funzione
del tempo di commissione del
reato: a) entro il 5/2/2016 (regime
intertemporale); b) a partire dal
6/2/2016
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(regime ordinario). Regime
intertemporale. Si applica alle
condotte illecite iniziate e cessate
fino al 5 feb
braio e prevede l'applicazione delle
nuove sanzioni amministrative che
sostituiscono le originarie sanzioni
penali. A tal fine, è previsto che
l'autorità giudiziaria disponga
(entro 90 giorni) la trasmissione
degli atti alla dirczione territoriale
competente (Dti) ai fini
dell'irrogazione delle nuove
sanzioni. La Dti, quindi, procederà
(entro 90 giorni dal ricevimento
degli atti) a notificare al
trasgressore il verbale unico di
contestazione che quantifica le
nuove sanzioni. Poiché queste non
potranno risultare d'importo
superiore alla pena originariamente
inflitta per il reato, le nuove
sanzioni saranno quantificate
assumendo come importo base la
pena edittale stabilita in misura
fissa per l'originario reato e su tale
importo sarà applicata la riduzione
ex art. 16 della legge n. 689/1981
(riduzione a 1/3). ———
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Niente ammende
sotto i 5 mila euro
L M importo delle nuove *
sanzioni non può essere
inferiore a 5 mila euro.
Pertanto, in ogni caso in cui la
somma dovuta risulti inferiore
al minimo, la sanzione irrogata
sarà adeguata all'importo di 5
mila euro. Regime ordinario.
Alle condotte illecite
commesse dal 6 febbraio si
applica il e.d. «regime
ordinario», che prevede
l'applicazione delle nuove
sanzioni amministrative
articolate in tre fasce, secondo
le rispettive misure minime e
massime: a) da 5 mila a 10 mila
euro per i reati puniti in
precedenza con la multa o
l'ammenda non superiore nel
massimo a 5 mila euro; b) da 5
mila a 30 mila euro
per i reati puniti in precedenza
con la multa o l'ammenda non
superiore nel massimo a 20
mila euro; e) da 10 mila a 50
mila euro per i reati puniti in
precedenza con la multa o
l'ammenda superiore nel
massimo a 20 mila euro.
PROFESSIONISTI
Limiti (minimo e massimo)
inderogabili. Ai fini della
commutazione delle pene
pecuniarie penali articolate in
termini proporzionali, la nuova
disciplina sta
euro 50 per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di
lavoro. Allora, nel caso di un
lavoratore per 10 giornate, il
calcolo dell'ammenda
sarebbe stato di 500 euro (50
euro per 10 giornate). Adesso,
bilisce che la somma dovuta non invece, il minimo è pari a 5 mila
euro che, ridotto ai sensi dell'ari.
può risultare inferiore a 5 mila
euro né superiore a 50 mila euro. 16 della legge n. 689/1981,
diventa pari a 1.666,67 (dunque,
Pertanto, spiega il ministero, se
la sanzione è più che triplicata:
la somma dovuta in virtù del
1.666,67 euro rispetto a 500
calcolo proporzionale dovesse
risultare inferiore a 5 mila euro, euro!). Laddove invece la
sanzione risultante dal calcolo
la sanzione da irrogare dovrà
fosse stata d'importo superiore a
sempre essere adeguata a tale
5 mila euro, la riduzione (ex art.
importo minimo. La buona
notizia è ciò che aggiunge poi il 16 della legge n. 689/1981) si
sarebbe dovuta applicare
ministero e cioè che «su tale
importo di 5 mila euro andranno direttamente a tale importo: è il
applicati gli istituti di cui all'art. caso in cui i lavoratori interessati
fossero stati 10 per 15 giornate,
13 del digs n.
per cui l'ammenda sarebbe stata
124/2004 (la diffida) e all'art.
di 7.500 euro (50 euro per 10
16 della legge n. 689/1981»
lavoratori per 15 giornate) che,
(riduzione a 1/3). Un esempio. ridotta a 1/3, da l'importo di
Il ministero fa degli esempi di 2.500 euro. ———
commutazione delle sanzioni
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tra cui il caso di
somministrazione illecita/
abusiva, per cui era prevista
una pena proporzionale fissa
(ammenda) pari a
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Esercizio non autorizzato attività d'intermediazione senza scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, digs n. 276/2003) Ammenda da 500 a 2.500
euroSanzione da 5.000 a 10.000 euro Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'importo della sanzione non può essere
inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro Ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro Esercizio non autorizzato
dell'attività di somministrazione di lavoro (art. 18, comma 1, prima parte, digs n. 276/2003) Sanzione da 5.000 a 10.000 euro // collocamento della gente di mare
è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'ari. 2 del Regio decretolegge n. 1031/1925. Possono essere autorizzati a
svolgere attività di intermediazione a favore dei propri associati, nonché, con convenzione con il ministero del lavoro, tutti gli adempimenti e certificazioni
affidati ai competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro
e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo. Con autorizzazione del ministero del lavoro possono svolgere attività di
collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro (art. 5, dpr n. 231/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro. In caso di condanna si aggiunge confisca
del mezzo di trasporto utilizzato allo scopo Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Ammenda da 250 a 1.500 euro sono estese, alle stesse condizioni previste per la
moglie dell'assicurato o pensionato, al marito dell'assicurata o pensionata (art. 30, comma 4, Nuova sanzione Descrizione disposizione/violazione Vecchia
sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione digs n. 198/2006) Nuova sanzione Descrizione
disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Nuova sanzione Diffida
Descri one Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione
digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No /v // collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di
collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'ari. 2 del Regio decretolegge n. 1031/1925. Possono essere autorizzati a svolgere attività di
intermediazione a favore dei propri associati, nonché, con convenzione con il ministero del lavoro, tutti gli adempimenti e certificazioni affidati ai competenti
uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro e fermo restando
l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo. Con autorizzazione del ministero del lavoro possono svolgere attività di collocamento della
gente di mare anche le agenzie per il lavoro (art. 5, dpr n. 231/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro. In caso di condanna si aggiunge confisca del mezzo di
trasporto utilizzato allo scopo Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No io Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro (art. 18, comma 1,
prima parte, digs n. 276/2003) Ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato
e per ogni giornata di lavoro. L'importo della sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro Esercizio non autorizzato attività
d'intermediazione senza scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, digs n. 276/2003) Ammenda da 500 a 2.500 euroSanzione da 5.000 a 10.000 euro No la
No io Esercizio non autorizzato attività ricerca e selezione personale e/o supporto a ricollocazione professionale con scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza
parte, digs n. 276/2003) e Vecchia sanzione digs n. 198/2006) Nuova sanzione Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni
a confronto Descrizione disposizione/violazione Ammenda da 750 a 3.750 euro Vecchia sanzione Nuova san Sanzione da 5.000 a 10.000 euro ione Diffida
Descri one Descri No io Esercizio non autorizzato attività ricerca e selezione personale e/o supporto a ricollocazione professionale senza scopo di lucro (art. 18,
comma 1, terza parte, digs n. 276/2003) e disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/violazione
Vecchia sanzione digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Ammenda da 250 a 1.250 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 Sanzione da 5.000 a 10.000 euro
euro No /v // collocamento dell Utiìizzatore che ricorra a somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati (art. 18, comma 2, digs n. 276/2003)
gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'ari. 2 del Regio decr Ammenda di 50 euro per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di occupazione tolegge n. 1031/1925. Possono essere autorizzati a svolgere attività di intermedia Sanzione di 50 euro per ogni
lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro ione a favore dei propri associati,
nonché, con convenzione con il ministero del lavoro, tutti gli adempimenti e certificazioni affidati ai competenti No uf No ic Contratto di appalto privo dei
requisiti (si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle
esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché
per l'assunzione, da parte dello stesso appaltatore, del rischio d'impresa) (art. 29, comma 1, digs n. 276/2003) Ammenda, a carico di utilizzatore e
somministratore,Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata die per ogni giornata di lavoro. La
sanzione non può essere inferiore No occupazionea 5.000 né superiore a 50.000 euro Distacco privo dei requisiti (si configura quando un datore di lavoro, per
soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività
lavorativa) (art. 30, comma 1, digs n. 276/2003) Ammenda, a carico di utilizzatore e somministratore,Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato di 50
euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata die per ogni giornata di lavoro. La sanzione non può essere inferiore No occupazionea 5.000 né superiore a
50.000 euro di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro e fermo
restando l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo. Con autorizzazione del ministero del lavoro possono svolgere attività di
collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro (art. 5, dpr n. 231/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro. In caso di condanna si aggiunge confisca
del mezzo di trasporto utilizzato allo scopo Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No io Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro (art. 18,
comma 1, prima parte, digs n. 276/2003) Ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore
occupato e per ogni giornata di lavoro. L'importo della sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro Esercizio non autorizzato attività
d'intermediazione senza scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, digs n. 276/2003) Ammenda da 500 a 2.500 euroSanzione da 5.000 a 10.000 euro No la
No io Esercizio non autorizzato attività ricerca e selezione personale e/o supporto a ricollocazione professionale con scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza
parte, digs n. 276/2003) e Vecchia sanzione digs n. 198/2006) Nuova sanzi
Omesso versamento, sì al tetto
Rimane reato l'omesso
versamento delle ritenute
operate a dipendenti e
collaboratori solo se l'illecito
supera i 10 mila euro annui. In
tal caso, continua ad applicarsi
la pena della reclusione fino a
tre anni e la multa fino a 1.032
euro (ipotesi non
depenalizzata). Omesso
versamento di ritenute. La
nuova disciplina, spiega ancora
il ministero, ha riformulato il
reato di omesso versamento
delle ritenute contributive
(previdenziali e assistenziali)
operate dal datore di lavoro
sulle paghe
PROFESSIONISTI
dei lavoratori dipendenti e
dai committenti sui compensi dei
titolari di collaborazioni
coordinate e continuative (iscritti
alla Gestione separata Inps). La
nuova disciplina configura due
diverse fattispecie di illecito: a)
la prima è di natura penale e
ricorre nel caso in cui il delitto
(omesso versamento) riguardi un
importo di ritenute superiore a 10
mila euro annui; in tal caso,
continua ad applicarsi la pena
della reclusione fino a tre anni e
la multa fino a 1.032 euro
(ipotesi NON depenalizzata); b)
la seconda è di carattere
amministrativo e ricorre nel caso
in cui il delitto (
omesso versamento) riguardi
un importo di ritenute fino a 10
mila euro annui; in tal caso, si
applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da
10 mila e 50 mila euro (ipotesi
depenalizzata). In entrambe le
predette ipotesi, il datore di
lavoro non è punibile (né reato,
né sanzione) ove provveda al
versamento delle ritenute entro
tre mesi dalla notifica della
contestazione della violazione.
Quindi, il delitto di omesso
versamento delle ritenute
previdenziali e assistenziali
operate dal datore di lavoro
sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti, nonché dai
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Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Ammenda da 7 a 77 euro Ammenda da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta Obbligo di
assunzione di un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato, per le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza
e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzare, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati.
Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo
di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofìsioterapisti
diplomati utilizzati sino alla stessa data (art. 1, comma 2, e art. 2, comma 2, legge n. 686/1961) Sanzione da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni
unità minorata non assunta. La sanzione non può risultare inferiore a Sì 5.000 né superiore a 50.000 euro Case di cura e stabilimenti termali devono inviare al
ministero del lavoro una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofìsioterapisti, le generalità, qualifica e
diploma professionale di quelli già in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno vanno comunicate allo stesso ministero le eventuali variazioni (art. 6, comma 1,
legge n. 686/1961) Nuova sanzione Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/
violazione Vecchia sanzione Nuova sanzione Diffida Descri Obbligo di assunzione di un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato, per le case di cura
generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzare, comunque denominate, ove si
praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati. Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati abbiano già alle loro
dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla
data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofìsioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data (art. 1, comma 2, e art. 2, comma 2, legge n.
686/1961) Sanzione da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta. La sanzione non può risultare inferiore a Sì 5.000 né
superiore a 50.000 euro Case di cura e stabilimenti termali devono inviare al ministero del lavoro una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle
loro dipendenze massaggiatori o massofìsioterapisti, le generalità, qualifica e diploma professionale di quelli già in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno
vanno comunicate allo stesso ministero le eventuali variazioni (art. 6, comma 1, legge n. 686/1961) Ammenda da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per
ogni unità minorata non assunta Ammenda da 7 a 77 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Sì zi No ne No di Mancata trasmissione e comunicazione sulla
variazione dei dati concernenti le assunzioni di massaggiatori e massofìsioterapisti (art. 6, comma 2, legge n. 686/1961) Ammenda da 7 a 77 euroSanzione da
5.000 a 10.000 euro Sì Preponente che fornisce a funzionar! e agenti incaricati della sorveglianza dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque
rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni riservate ad agenti e rappresentanti di
commercio (art. 33, comma 5, legge n. 12/1973) Multa da 5 a 51 euro,Sanzione da 5.000 a 10.000 euro salvo che il fatto costituisca reato più grave Chiunque fa
dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni di previdenza e assistenza dei giornalisti
professionisti, salvo che il fatto costituisca reato più grave (dm 1° gennaio 1953, art. 12, comma 5, legge n. 1122/1955) Multa da 12 a 129 euro,Sanzione da
5.000 a 10.000 euro salvo che il fatto costituisca reato più grave Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per
malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi e in misura superiore a quelli spettanti, salvo che il fatto costituisca reato più grave (art. 1, comma 11,
di n. 663/1979 convert/to dalla legge n. 33/1980) Ammenda da 103 a 516 euro per ciascun soggettoSanzione da 103 a 516 euro per ciascun soggetto cui si
riferisce cui si riferisce la violazionela violazione. La sanzione non può risultare inferiore a 5.000 né No superiore a 50.000 euro Omesso versamento di ritenute
fiscali e contributive per un importo non superiore a 10.000 euro annui (art. 2. comma I-bis, di n. 463/1983, convert/to da//a legge n. 638/1983) Sanzione da
10.000 a 50.000 euro. Il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica No dell'accertamento della violazione
Omesso versamento di ritenute fiscali e contributive per un importo non superiore a 10.000 euro annui nel settore agricolo (art. 1, comma 1172, legge n.
296/2006) Sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica No
dell'accertamento della violazione Omesso versamento di ritenute fiscali e contributive per un importo non superiore a 10.000 euro annui sui compensi di
collaboratori coordinati e continuativi (art. 39, legge n. 183/2010) Sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi
dalla contestazione o dalla notifica No dell'accertamento della violazione posizione/violazione Vecchia sanzione Nuova sanzione Diffida Descri Obbligo di
assunzione di un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato, per le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza
e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzare, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati.
Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo
di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofìsioterapisti
diplomati utilizzati sino alla stessa data (art. 1, comma 2, e art. 2, comma 2, legge n. 686/1961) Sanzione da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni
unità minorata non assunta. La sanzione non può risultare inferiore a Sì 5.000 né superiore a 50.000 euro Case di cura e stabilimenti termali devono inviare al
ministero del lavoro una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofìsioterapisti, le generalità, qualifica e
diploma professionale di quelli già in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno vanno comunicate allo stesso ministero le eventuali variazioni (art. 6, comma 1,
legge n. 686/1961) Ammenda da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta Ammenda da 7 a 77 euro Sanzione da 5.000 a
10.000 euro Sì zi No ne No di Mancata trasmissione e comunicazione sulla variazione dei dati concernenti le assunzioni di massaggiatori e massofìsioterapisti
(art. 6, comma 2, legge n. 686/1961) Ammenda da 7 a 77 euroSanzione da 5.000 a 10.000 euro Sì Preponente che fornisce a funzionar! e agenti incaricati della
sorveglianza dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare
indebitamente a sé o ad altri prestazioni riservate ad agenti e rappresentanti di commercio (art. 33, comma 5, legge n. 12/1973) Multa da 5 a 51 euro,Sanzione da
5.000 a 10.000 euro salvo che il fatto costituisca reato più grave Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé
o ad altri le prestazioni di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, salvo che il fatto costituisca reato più grave (dm 1° gennaio 1953, art. 12, comma
5, legge n. 1122/1955) Multa da 12 a 129 euro,Sanzione da 5.000 a 10.000 euro salvo che il fatto costituisca reato più grave Chiunque compia atti preordinati
committenti sui compensi dei titolari ritiene che l'unico criterio
di contratti di collaborazione
rintracciabile nell'ambito del
coordinata
quadro regolatorio vigente risulta
e continuativa iscritti alla
Gestione separata, per un
importo superiore a euro 10
mila annui, continua a essere
punito con la reclusione fino a
tre anni e con la multa fino a
euro 1.032 (ipotesi non
depenalizzata). Nell'ipotesi in
cui, invece, «l'importo omesso
non è superiore a euro 10 mila
annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da
euro 10 mila a euro 50 mila».
Chi irroga la sanzione. Fermo
restando la competenza del
personale ispettivo del
ministero del lavoro, dell'Inps e
dell'Inaii a irrogare le sanzioni
per gli illeciti commessi dal 6
febbraio, il ministero
PROFESSIONISTI
essere quello contemplato
dall'ari. 35, comma 2, della legge
n. 689/1981 in forza del quale
«per le violazioni consistenti
nell'omissione totale o parziale
del versamento di contributi e
premi, l'ordinanza-ingiunzione è
emessa, ai sensi dell'ari. 18, dagli
enti e istituti gestori delle forme
di previdenza e assistenza
obbligatori (...)». Pertanto, per
ragioni di economia
amministrativa, l'autorità
destinataria degli atti trasmessi
dall'autorità giudiziaria è la sede
provinciale Inps competente per
territorio. ———©Riproduzione
riservata——H
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Impresa/3 - In arrivo il nuovo marchio Ue. Dal
23 marzo tasse di registrazione delle imprese
ridotte fino al 37% De Stefanis a pag. 17
euro 150 Dalla quarta classe e per ogni classe in più euro 150 Euro 900 Rivendicazione Seconda classe fino a tre
classi Terza c|asse Prima classe Marchio ED (nuovo sistema) Tasse deposito (e-filing) registrazione nuovi
marchi Marchio Comunitario (vecchio sistema) Prima classe Seconda classe Terza classe Tasse Tasse fra
vecchia e nuova normativa Tasse Tasse deposito (e-filing) registrazione nuovi marchi Marchio Comunitario
(vecchio sistema) Prima classe Seconda classe Terza classe Marchio ED (nuovo sistema) Prima classe Euro 900
Rivendicazione Seconda classe fino a tre classi Terza c|asse Tasse euro 850 euro 50 euro 150 Tasse Tasse
deposito (e-filin Dalla quarta classe e per ogni classe in più Tasse rinnovo (e-filing) Marchio Comunitario
(vecchio sistema) Prima classe Seconda classe Terza classe Dalla quarta classe e per ogni classe in più )
registrazione nuovi marchi Marchio Comunitario (vecchio sistema) Prima classe Seconda classe Terza classe
Marchio ED (nuovo sistema) Prima classe Euro 900 Rivendicazione Seconda classe euro 150 Dalla quarta classe
e per ogni classe in più euro 150 Tasse fino Marchio ED (nuovo sistema) a tre classi Terza c|as Prima classe
Euro 1.350 rivendicazione Seconda classe fino a tre classi Terza classe e Tasse euro 850 euro 50 euro 150 Tasse
Tasse deposito (e-filin Dalla quarta classe e Tasse euro 850 euro 50 euro 150 per ogni classe in più Tasse ri Euro
400 Dalla quarta classe e per ogni classe in più euro 150 novo (e-filing) Marchio Comunitario (vecchio sistema)
Prima classe Seconda
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Poco pia di un mese all'entrata in vigore del regolamento
comunitario n. 2424/2015 In arrivo il nuovo marchio Ue Tasse di
registrazione delle imprese ridotte fino al 37%
Pagina a cura DI CINZIA DE
STEFANIS Dal 23 marzo 2016
arriverà il nuovo «Marchio
dell'Unione europea». Da tale
data si ridurranno in misura
significativa le tasse di
registrazione dei marchi
commerciali dell'Ue, fino a un
massimo del 37% per le
imprese. Diverrà obbligatoria la
cooperazione con gli uffici
nazionali, un centro di
mediazione che aiuterà le parti
a risolvere le controversie a
prescindere dal processo
decisionale dei differenti uffici.
Verrà abolito l'obbligo di
rappresentazione grafica del
marchio, di cui potranno
avvantaggiarsi i titolari dei
cosiddetti segni non
convenzionali (Nontraditional
marks). È con il regolamento
2015/2424/Ue (pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale Ue del 24
dicembre
PROFESSIONISTI
L 341) che è stata riscritta la
legislazione per la protezione
dei marchi europei. Unione
europea per la proprietà
intellettuale. L'ufficio per
l'armonizzazione nel mercato
interno (Uami) assumerà la
nuova denominazione di ufficio
dell'Unione europea per la
proprietà intellettuale (Euipo)
in base alla nuova normativa
dell'Ue. A partire dal 23 marzo
2016, il marchio comunitario
verrà rinominato «Marchio
dell'unione europea». Tutti i
marchi comunitari esistenti
diventeranno automaticamente
marchi dell'unione europea e
domande di marchio
dell'Unione europea in data 23
marzo 2016. Il regolamento
modificativo rivede anche le
tasse da pagare all'ufficio,
compresa una riduzione
complessiva dell'ammontare
delle
stesse, in particolare, nel caso
delle tasse di rinnovo dei
marchi. Il 23 marzo 2016, i
moduli di domanda e il
calcolatore delle tasse
dell'Ufficio disponibili online
saranno aggiornati
automaticamente per
rispecchiare il nuovo sistema.
Dalla sua sede ad Alicante, in
Spagna, l'Uami ha trattato più
di 1,3 milioni di domande di
marchio comunitario in 23
lingue dell'Ue, da quasi ogni
paese e regione del mondo, a
partire dal 1996. Ricordiamo
che l'Uami è la più grande
agenzia decentrata dell'Ue. È
completamente autofinanziata e
non riceve fondi dal bilancio
dell'Ue. Oltre a gestire i marchi
comunitari e i disegni e modelli
comunitari registrati, opera in
collaborazione con i suoi
uffici partner.
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Finalità della registrazione del
marchio Ue. La registrazione
del marchio Ue conferirà al
titolare un diritto esclusivo.
Fatti salvi i diritti dei titolari
acquisiti prima della data di
deposito o della data di priorità
del marchio Ue, il
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prima classe (più 150 euro per
la seconda e 50 euro per ogni
classe successiva alla seconda).
Dal 23 marzo 2016 arriverà il nuovo "marchio dell'Unione europea". Si ridurranno le
tasse di registrazione dei marchi commerciali dell'Ue, fino a un massimo del 37% per
le imprese. Diverrà obbligatoria la cooperazione con gli uffici nazionali, un centro di
mediazione che aiuterà le parti a risolvere le controversie a prescindere dal processo
titolare del marchio Ue avrà il decisionale dei differenti uffici. Verrà abolito l'obbligo di rappresentazione grafica del
diritto di vietare ai terzi, salvo marchio Tasse fra vecchia e nuova normativa Nuovo marchio europeo Tasse fra
proprio consenso, di usare nel vecchia e nuova normativa Dal 23 marzo 2016 arriverà il nuovo "marchio dell'Unione
commercio, in relazione a
europea". Si ridurranno le tasse di registrazione dei marchi commerciali dell'Ue, fino a
prodotti o servizi, qualsiasi
un massimo del 37% per le imprese. Diverrà obbligatoria la cooperazione con gli
segno quando: • il segno sarà
uffici nazionali, un centro di mediazione che aiuterà le parti a risolvere le controversie
identico al marchio Ue e sarà
a prescindere dal processo decisionale dei differenti uffici. Verrà abolito l'obbligo di
usato in relazione a prodotti e
servizi identici ai prodotti o ai rappresentazione grafica del marchio Nasce l'ufficio dell'Unione europea per la
servizi per i quali il marchio Ue proprietà intellettuale Tasse fra vecchia e nuova normativa Dal 23 marzo 2016
arriverà i Marchio di certificazione nuovo "marchio dell'Unio L'ufficio, si darà una
sarà registrato; • il segno sarà
veste nuova ed un nuovo nome: a partire dal 23 marzo 2016, l'UAMI sarà noto come
identico o simile al marchio Ue
"Ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale" (Uepi, in inglese Eipo).
e sarà usato in relazione a
Anche il marchio derivante dal deposito nella unione Europea avrà un nuovo nome,
prodotti e a servizi identici o
vale a dire "marchio dell'Unione europea"("Mue", in inglese Eutm). Quindi, tutti i
simili ai prodotti o ai servizi
marchi comunitari esistenti diventeranno automaticamente marchi dell'Unione
per i quali il marchio Ue sarà
registrato, se vi sarà rischio di europea e domande di marchio dell'Unione europea in data 23 marzo 2016 e europea".
Si ridurranno le tasse di registrazione dei marchi commerciali dell'Ue, fino a un
confusione da parte del
massimo del 37% per le imprese. Diverrà obbligatoria la cooperazione con gli uffici
pubblico; • il rischio di
nazionali, un centro di mediazione che aiuterà le parti a risolvere le controversie a
confusione
prescindere dal processo decisionale dei differenti uffici. Verrà abolito l'obbligo di
comprenderà il rischio di
rappresentazione grafica del marchio Nasce l'ufficio dell'Unione europea per la
associazione tra segno e
proprietà intellettuale Tasse fra vecchia e nuova normativa Dal 23 A vantaggio dei
marchio; • il segno sarà
titolari di eccellenze, sarà stato istituito il marchio di certificazione, a salvaguardia
identico o simile al marchio
Ue, a prescindere dal fatto che delle istituzioni o organizzazioni che concederanno l'uso di un marchio a terzi a
sia usato per prodotti o servizi condizione che verrà rispettato il regolamento d'uso del marchio marzo 2016 arriverà i
identici, simili o non simili a
Marchio di certificazione nuovo "marchio dell'Unio L'ufficio, si darà una veste nuova
quelli per i quali il marchio Ue ed un nuovo nome: a partire dal 23 marzo 2016, l'UAMI sarà noto come "Ufficio
sarà stato registrato, se il
dell'unione europea per la proprietà intellettuale" (Uepi, in ing
marchio Ue gode di notorietà
nell'Unione e se l'uso del segno
senza giusto motivo consentirà
di trarre indebito vantaggio dal
carattere distintivo o dalla
notorietà del marchio Ue o reca
pregiudizio agli stessi.
Riduzione delle tasse. Il
regolamento modificativo
prevede anche importanti
cambiamenti nell'ammontare
delle tasse da pagare all'ufficio.
Se fino ad ora (o comunque
fino al 23 marzo 2016) era
possibile con il pagamento di
euro 900 euro di tasse, indicare
tre classi di prodotti o servizi al
momento del deposito del
marchio, dall'entrata in vigore
del nuovo regolamento, il costo
sarà di euro 850 per una sola
classe e euro 50 euro per ogni
casse aggiuntiva dopo la prima.
Una riduzione di tasse sarà
anche prevista per il rinnovo
delle registrazioni di marchio:
se prima il costo fino a tre
classi era di 1.350 euro,
dall'entrata in vigore delle
modifiche sarà invece di 850
euro per la
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Impresa/1 - Così si stanano la falsa co.co.co.: ai
contratti privi di requisiti si applica la disciplina
del subordinato Lippolis a pag. 13
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Dopo il Jobs act: ai contratti privi di requisiti si applica la disciplina del
lavoro subordinato Così si stana la falsa co.co.co. Piena autonomia sul
quando., conte., dove delle prestazioni
recente eire. n. 3/2016, ha fornito
alcune indicazioni operative che
il personale ispettivo dovrà
A rapporto subordinato e
seguire al fine di valutare la
irrogazione delle sanzioni sul
collocamento. È quanto prevede genuinità dei contratti di
collaborazione. Più in particolare
il ministero del lavoro per i
contratti di collaborazione privi la Dirczione generale per
l'attività ispettiva ha declinato le
dei requisiti introdotti dal Jobs
condizioni che, in caso di
act. In attuazione della delega
accertamento, faranno scattare le
contenuta nella legge n.
conseguenze repressive
183/2014, lo scorso anno il
precisando che: • Prestazioni di
governo ha varato il digs n.
lavoro esclusivamente personali:
81/2015, meglio conosciuto
devono intendersi quelle rese
come il codice dei contratti di
personalmente dal collaboratore
lavoro. Fra le varie novità
contenute nella riforma una delle senza una minima
organizzazione e/o senza
più attese è certamente
avvalersi dell'apporto, sia pur
rappresentata dalla revisione
minimo, di altri soggetti; questo
della disciplina delle cosiddette
indicatore non si realizza qualora
co.co.co.. Il provvedimento, in
vigore dallo scorso 25/06/2015, il collaboratore operi come reha abrogato gli articoli da 61 a
alta d'impresa o abbia a sua volta
69-bis del digs n. 276/2003 e, nel dei dipendenti/ collaboratori. •
contempo, ha fatto salve le
Prestazioni svolte in via
collaborazioni di cui all'art. 409 continuativa: possono
c.p.c. A fronte della rimozione
considerarsi tali quelle che si
dell'onere di individuazione del
ripetono in un determinato arco
progetto e del conseguente
temporale comportando un
potenziale allargamento della
impegno costante e abbastanza
platea di collaboratori la riforma lungo del collaboratore a favore
ha introdotto, tuttavia, una sorta del committente, finalizzato al
di «nuova presunzione di
conseguimento di una reale
subordinazione» con indici che
utilità. • Svolgimento delle
sostituiscono quelli
prestazioni etero-organizzate dal
precedentemente previsti per
committente: si concretizzano
sanzionare gli abusi. Difatti, in
allorché sia il committente a
continuità col principio
definire quantomeno i tempi e il
contenuto nell'ari. 1 del digs n.
luogo di lavoro; difatti, afferma
81/2015 secondo cui il contratto la nota ministeriale,
di lavoro subordinato a tempo
«ogniqualvolta il collaboratore
indeterminato costituisce la
operi all'interno di una
forma comune di rapporto di
organizzazione datoriale rispetto
lavoro, l'art. 2 del decreto stesso alla quale sia tenuto a osservare
afferma che daH'1/1/2016 si
determinati orari di lavoro e sia
applichi la disciplina del lavoro tenuto a prestare la propria
subordinato anche ai rapporti di attività presso luoghi di lavoro
collaborazione che risultano
individuati dallo stesso
carenti di autonomia operativa,
committente, si considerano
in quanto «si concretano in
avverate le condizioni di cui
prestazioni di lavoro
all'art. 2, comma 1» del digs n.
esclusivamente personali,
81/2015. In pratica va lasciata al
continuative e le cui modalità di collaboratore piena autonomia
esecuzione sono organizzate dal operativa con facoltà di decidere
committente anche con
«quando», «come» e «dove»
riferimento ai tempi e al luogo di svolgere la prestazione oggetto
lavoro». Il ministero del lavoro, del contratto; solo garantendo
con la
questa libertà organizzativa a
favore del
Pagina a cura DI
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PROFESSIONISTI
lavoratore il rapporto potrà
definirsi genuinamente di
collaborazione. Un chiarimento
cruciale fornito dal ministero del
lavoro riguarda il fatto che le
suddette tre condizioni devono
verificarsi congiuntamente affinchè
al rapporto di collaborazione
vengano, in via amministrativa,
estese le specifiche tutele previste
per il lavoro subordinato. Non è
quindi sufficiente che, al vaglio
ispettivo, venga
accertata la sussistenza soltanto
di uno degli indicatori sopra
detti. Risulta, pertanto, evidente
come sia oggi radicalmente
mutata la prospettiva rispetto al
passato quando, per disconoscere
un co.co.pro., l'organo di
vigilanza procedeva alla verifica
della sussistenza di un tangibile e
ben identificabile progetto di
lavoro e alla ricerca degli
elementi caratterizzanti la
subordinazione come la
sottoposizione del collaboratore
al potere direttivo e di controllo
(e.d. etero-direzione ex art. 2094
c.c.) e disciplinare da parte del
committente. Dal 1° gennaio di
quest'anno, qualora venga
riscontrata la contestuale
presenza di tutte le condizioni
previste dall'ari. 2, comma 1, il
personale ispettivo si limiterà ad
applicare la disciplina del
contratto di lavoro dominante nel
nostro ordinamento. A questo
riguardo la nota ministeriale,
facendo leva sulla generica
formulazione utilizzata dal
legislatore, afferma che alle
pseudo collaborazioni verranno
integralmente applicati gli istituti
legali e contrattuali previsti dalla
vigente regolamentazione a
favore del rapporto di lavoro
subordinato quali, per esempio, il
trattamento retributivo, l'orario di
lavoro, l'inquadramento
previdenziale e fiscale, la
disciplina in materia di igiene e
sicurezza sul lavoro, gli
ammortizzatori sociali, le tutele
previste in caso di licenziamenti
illegittimi ecc. Così facendo
viene, di fatto,
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parzialmente semplificato il
compito degli ispettori del lavoro
che non dovranno più procedere,
come invece avveniva in passato, a
riqualificare il rapporto
contrattuale riconducendolo
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nell'alveo della subordinazione
ma, più semplicemente, si
limiteranno ad attribuire al
contestato rapporto una
regolamentazione identica a
quella del lavoro subordinato.
Nella nota ministeriale si legge,
inoltre, che non restano immuni
dal vaglio di legittimità neppure i
rapporti di collaborazione
instaurati dopo il 25/6/2015 i
quali, pertanto, verranno pure
sanzionati nel caso che
presentino le caratteristiche della
e.d. « etero-organizzazione»
introdotte dalla riforma. Sulla
base delle istruzioni ministeriali,
pertanto, al pseudo committente
verranno contestate le sanzioni in
materia di collocamento (si veda
tabella), le eventuali sanzioni
previste dal digs n. 66/2003 in
caso di violazione della
disciplina sui tempi di lavoro, il
recupero dei contributi connessi
al differente inquadramento
previdenziale del lavoratore
nell'ambito della gestione
lavoratori dipendenti, l'eventuale
emissione del provvedimento di
diffida accertativa relativamente
alle differenze retributive
maturate a favore del lavoratore,
ecc.. In coerenza con un ormai
consolidato orientamento
ministeriale, invece, per il falso
collaboratore non potranno
essere applicate le sanzioni
relative alle infedeli registrazioni
dei dati sul libro unico del
lavoro. Trattandosi di una norma
introdotta all'evidente scopo di
tutelare i diritti dei lavoratori, i
pseudo collaboratori non
dovrebbero, peraltro, rientrare
nel computo della base
occupazione aziendale in tutti
quei casi in cui specifiche
disposizioni, di legge o di
contratto, fanno riferimento al
numero dei lavoratori subordinati
(es.
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Obbligo Sanzioni amministrative applicabili in caso di riqualificazione del
co.co.co. Precetto e norma sanzionatoria Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. n. 181/2000 e
s.m.i.; Art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 Art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter, Legge n.
608/1996 e s.m.i.; Art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 276/2003 Precetto e norma
sanzionatoria Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.; Art. 19, co. 2, D.Lgs.
n. 276/2003 Art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter, Legge n. 608/1996 e s.m.i.; Art. 19, co.
3, del D.Lgs. n. 276/2003 Obbligo II datore di lavoro deve consegnare al
lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto e comunque prima dell'inizio
dell'attività di lavoro, una copia della lettera di assunzione (o documento
equipollente) II datore di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione del relativo rapporto, deve comunicare al servizio competente gli
estremi dell'assunzione del lavoratore subordinato Precetto e norma sanzionatoria
Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.; Art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003
Art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter, Legge n. 608/1996 e s.m.i.; Art. 19, co. 3, del
D.Lgs. n. 276/2003 Obbligo II datore di lavoro deve consegnare al lavoratore,
all'atto dell'instaurazione del rapporto e comunque prima dell'inizio dell'attività di
lavoro, una copia della lettera di assun SanzioneDiffida Amministrativa (art. 13,
D.Lgs. 124/04) Da 250 a 1.500 Si euro per ogni lavoratore interessato ione (o
documento equipollente) II datore di lavoro, entro il giorno antecedente a quello
di instaurazione del relativ Da 100 a 500 Si euro per ogni lavoratore interessato
rapporto, deve comunicare al servizio competente gli est
secondo quanto chiarito
nell'interpello n. 27/2015) in
ragione delle particolari esigenze
produttive e organizzative del
relativo settore con specifica
definizione del trattamento
economico e normativo da
applicare ai collaboratori; • le
collaborazioni prestate
nell'esercizio di professioni
intellettuali per le quali è
necessaria l'iscrizione negli
appositi albi; • le attività prestate
nell'esercizio della loro funzione
dai componenti degli organi di
amministrazione e controllo delle
società e dai partecipanti a
collegi e commissioni; • le
prestazioni di lavoro rese a fini
istituzionali in favore delle
associazioni e società sportive
dilettantistiche affiliate alle
federazioni sportive nazionali,
alle discipline sportive associate
e agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal Coni ex
art. 90, legge n. 289/2002 nonché
in favore del Coni stesso e delle
Federazioni sportive nazionali
legge n. 68/1999 contenente le (cfr. Interp. n. 6/2016). Con la
norme per il diritto al lavoro
risposta a interpello n. 5/2016 il
dei disabili). Collaborazioni in ministero del lavoro, inoltre, ha
esteso il perimetro di esenzione
deroga. Riprendendo alcune
eccezioni già individuate dalla anche ai rapporti di
collaborazione dei produttori e
previgente disciplina, l'art. 2
intermediari assicurativi nella
della riforma prevede che
misura in cui tali rapporti
restino comunque «salve»
dall'eventuale riconduzione alla vengano svolti nel rispetto delle
disposizioni speciali di cui al
disciplina del lavoro
digs n. 209/2005 (e.d. Codice
delle Assicurazioni private)
subordinato: • le collaborazioni
nonché delle clausole previste
normate dai Ceni (sottoscritti dalle dalla contrattazione collettiva di
Oo.ss. in possesso del maggior
settore. La circolare n. 3/2016,
grado di rappresentatività,
PROFESSIONISTI
tuttavia, fa presente che anche
per le collaborazione in deroga,
qualora fosse accertata la eterodirezione, scatterebbe comunque
la conversione del rapporto in
termini di subordinazione (non è
sufficiente la verifica della mera
eteroorganizzazione). Per quanto
concerne, infine, la procedura di
stabilizzazione prevista dall'ari.
54 la nota ministeriale
condivisibilmente chiarisce che
tale procedura, ricorrendone le
condizione, è compatibile con la
fruizione dell'esonero
contributivo previsto dalla legge
di Stabilità 2016.
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Giudici tributavi in ordine sparso, dopo la pronuncia della Cassazione che nega resistenza di un principio generale
Contraddittorio., partita aperta
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Sul contraddittorio preventivo giudici tributari in
ordine sparso. Dopo l'intervento delle sezioni unite
del dicembre scorso, le successive decisioni delle
Corti tributarie di merito e di legittimità lasciano
intravedere uno scenario tutt'altro che univoco. Si
va dal richiamo ai precedenti della Corte di giustizia
europea per invocare la rilevanza generalizzata del
contraddittorio
endoprocedimentale in ambito tributario, fino alla
richiesta di intervento della Consulta affinchè
esamini se può definirsi costituzionalmente
orientato un sistema tributario ove il contraddittorio
preventivo sia obbligatorio solo per certe tipologie
di verifica fiscale e di tributi. Il tutto passando per
interventi interlocutori che tentano di risolvere
procedimenti tributari in cui coesistono sia tributi
armonizzati (Iva) sia tributi
non armonizzati (Ires e Irap). Insomma, se più
di un dubbio la sentenza a sezioni unite del
9/12/2015 aveva suscitato, oggi tutte le criticità
contenute emergono nelle sentenze che
ItaltaOggi Sette ha passato in rassegna,
dimostrando che la questione dell'applicazione
del contraddittorio endoprocedimentale in
ambito fiscale è sicuramente irrisolta
Orientamento non univoco, dopo il no della Cassazione all'esistenza del
principio generale Contraddittorio preventivo obbligatorio, una partita aperta
Pagina a cura DI
ALESSANDRO PRATESI E
ANDREA BONGI Sul
Contraddittorio preventivo
giudici tribùtari in ordine sparso.
Dopo l'intervento delle sezioni
unite del dicembre scorso, le
successive decisioni delle Corti
tributarie di merito e di
legittimità lasciano intravedere
uno scenario tutt'altro che
univoco sulla materia. Si va dal
richiamo ai precedenti della
Corte di giustizia europea per
invocare la rilevanza
generalizzata del Contraddittorio
endoprocedimentale in ambito
tributario, fino alla richiesta di
intervento della Consulta
affinchè esamini se può definirsi
costituzionalmente orientato un
sistema tributario ove il
Contraddittorio preventivo sia
obbligatorio solo per certe
tipologie di verifica fiscale e di
tributi. Il tutto passando per
interventi interlocutori che
tentano di risolvere, non senza
difficoltà, procedimenti tributari
in cui coesistono sia tributi
armonizzati (Iva) sia tributi non
armonizzati (Ires e Irap).
Insomma, se più di un dubbio la
sentenza a sezioni unite del
9/12/2015 (si veda ItaliaOggi del
10/12/2015) aveva suscitato,
oggi, a soli due mesi da
quell'intervento, tutte le criticità
ivi contenute emergono nelle
sentenze in rassegna
dimostrando, se ancora ve ne
fosse bisogno, che la questione
dell'applicazione del
Contraddittorio
endoprocedimentale in ambito
fiscale è sicuramente irrisolta.
PROFESSIONISTI
Corte di cassazione - sentenza n. 26617 del 30/12/2015 Comm. trib. reg. Bologna - sentenza n. 79
del 22/1/2016 Comm. trib. prov. Bari - sentenza n. 48 del 7/1/2016 Comm. trib. reg. Bologna sentenza n. 79 del 22/1/2016 Comm. trib. prov. Bari - sentenza n. 48 del 7/1/2016 Comm. trib. reg.
Toscana - ordinanza n. 736 del 18/1/2016 Comm. trib. reg. Bologna - sentenza n. 79 del 22/1/2016 C
In caso di accertamento che comprende tributi armonizzati e tributi non armonizzati le garanzie di
cui all'articolo 12, comma 7, Statuto trovano applicazione solo per i primi. Nel caso di specie il
motivo è però inammissibile perché il contribuente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far
valere se il Contraddittorio si fosse tenuto Sulla base della giurisprudenza interna e della Corte di
giustizia europea l'attivazione del Contraddittorio è principio fondamentale immanente
nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione
normativa L'ordinamento comunitario assegna al Contraddittorio la qualifica di diritto fondamentale
del contribuente e la legge 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa venga subordinata ai
principi comunitari. Da ciò deriva la necessaria e piena applicabilità all'istituto del Contraddittorio
preventivo È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in
riferimento al comma 7 della legge 212/2000 nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto al
Contraddittorio preventivo nelle sole ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria abbia effettuato un
accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'attività mm. trib. prov. Bari - sentenza n.
48 del 7/1/2016 Comm. trib. reg. Toscana - ordinanza n. 736 del 18/1/2016 Comm. trib. reg.
Bologna - sentenza n. 79 del 22/1/2016 C In caso di accertamento che comprende tributi armonizzati
e tributi non armonizzati le garanzie di cui all'articolo 12, comma 7, Statuto trovano applicazione
solo per i primi. Nel caso di specie il motivo è però inammissibile perché il contribuente non ha
indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere se il Contraddittorio si fosse tenuto Sulla base della
giurisprudenza interna e della Corte di giustizia europea l'attivazione del Contraddittorio è principio
fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e
specifica previsione normativa L'ordinamento comunitario assegna al Contraddittorio la qualifica di
diritto fondamentale del contribuente e la legge 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa venga
subordinata ai principi comunitari. Da ciò deriva la necessaria e piena applicabilità all'istituto del
Contraddittorio preventivo È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale in riferimento al comma 7 della legge 212/2000 nella parte in cui riconosce al
contribuente il diritto al Contra
L'udienza « interlocutoria» della
Cassazione del 30/12/2015. A
pochi giorni dalla pronuncia a
sezioni unite sul tavolo dei giudici
di legittimità si è presentato
nuovamente il ricorso di una
società che invocava la violazione
del principio del Contraddittorio da
parte dell'ufficio. Il caso
riguardava una società che, a
seguito di notifica di un
questionario e di una successiva
richiesta di documentazione, aveva
ricevuto un
avviso di accertamento contenente
riprese ai fini Ires, Irap e Iva.
Prendendo a riferimento proprio
l'arresto delle sezioni
unite, i giudici di legittimità hanno
respinto uno dei motivi
dell'appello, ribadendo che le
garanzie fissate dall'ari. 12, comma
7, legge n. 212/2000 si applicano
esclusivamente in relazione agli
accertamenti conseguenti ad
accessi, ispezioni e verifiche fiscali
effettuate nei locali ove si esercita
l'attività imprenditoriale o
professionale del contribuente.
Mancando una clausola generale di
Contraddittorio
endoprocedimentale in campo
tributario riferibile a norme
ordinarie dell'ordinamento
nazionale diverse da quella di cui
al citato art. 12, nel caso di
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specie, si legge in sentenza, non
essendovi stato alcun accesso
presso la sede del contribuente, le
suddette tutele non possono essere
invocate. Subito dopo avere
precisato questo assunto di
carattere
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Le Corti di merito scelgono la via europea
Dopo l'intervento delle sezioni unite sul
tema delle garanzie del contribuente
sancite nell'art. 12, comma 7 dello
Statuto hanno avuto modo di
generale la Corte, tuttavia, ha
pronunciarsi anche due Corti di merito:
dovuto prendere atto che
la Commissione tributaria regionale di
l'accertamento in questione
Bologna e la Commissione tributaria
riguardava sia tributi armonizzati provinciale di Bari. Queste due sentenze,
sia tributi non armonizzati. Con entrambe favorevoli al contribuente,
riferimento ai tributi «non
hanno molteplici aspetti in comune. In
armonizzati», si legge, il motivo nessuna di esse si fa il minimo accenno
è infondato poiché, come
alla sentenza n. 24823/2015 delle sezioni
osservato, le garanzie fissate
unite: impossibile pensare che tale
dall'ari. 12, comma 7, legge n.
pronuncia non fosse conosciuta dai
212/2000 riguardano solo gli
giudici delle due commissioni,
accertamenti conseguenti ad
considerato che entrambe le sentenze
accessi, ispezioni e verifiche
sono state emesse nel mese di gennaio
fiscali effettuate nei locali ove si 2016. Esse sono fondate sul diritto
esercita l'attività imprenditoriale comunitario e, in particolare, su due
o professionale del contribuente. diversi ma analoghi precedenti della
Per quanto riguarda i tributi
Corte di giustizia europea. Nello
«armonizzati» il motivo, pur
specifico, si tratta della nota come causa
essendo in linea generale
Sopropè (sentenza C-349/07) e delle due
fondato, risulta, invece, nel caso sentenze riunite relative alla causa
di specie, inammissibile. E ciò
Ramino International Logistic (sentenze
perché la ricorrente, prosegue la C-129/13 e C-130/13). Poggiando sui
sentenza, in violazione del
precedenti fissati nelle
principio di autosufficienza, non citate sentenze della Corte del Lussemburgo
ha dedotto se e in quale
e facendo leva sul primato delle stesse
precedente sede processuale
rispetto al diritto nazionale, le due
abbia specificatamente indicato
commissioni di merito hanno elencato i
le ragioni che avrebbe potuto fare principi di diritto stabiliti dalla Corte di
valere qualora il Contraddittorio giustizia europea bollando come illegittimo
l'operato dell'ufficio che, nelle due
fosse stato tempestivamente
fattispecie considerate, aveva emesso
attivato. La soluzione adottata
l'accertamento senza concedere al
appare un vero e proprio
escamotage e testimonia quali e contribuente il diritto a un Contraddittorio
endoprocedimentale. Il richiamo ai dettami
quante difficoltà applicative ha
lasciato irrisolte, o ha addirittura della Corte di giustizia è dunque decisivo
per le due Corti di merito. Secondo la
contribuito ad ampliare, la
Commissione tributaria regionale di
pronuncia a sezioni unite del
Bologna, infatti, non può non essere
9/12/2015. Situazioni come
considerato che il giudice comunitario ha
quella oggetto della sentenza in
affermato che il rispetto dei diritti della
commento, nelle quali la
difesa e del diritto per ogni persona di
maggiore pretesa dell'ufficio
essere sentita, prima dell'adozione di
riguarda contemporaneamente
qualsiasi decisione che possa incidere in
tributi armonizzati e non
modo negativo sui suoi interessi, costituisce
armonizzati, non costituiscono
un principio fondamentale del diritto
una rarità ma, al contrario, sono dell'Unione. Inoltre, il diritto al
Contraddittorio in qualsiasi procedimento è
molto frequenti. ———
sancito non solo negli articoli 47 e 48 della
©Riproduzione riservata——H
nella quale si legge che un principio
generale del diritto comunitario è il rispetto
dei diritti della difesa, che deve essere
applicato tutte le volte in cui
l'Amministrazione intende adottare nei
confronti di un soggetto un atto che lo lede.
Conscguentemente, i destinatari di
provvedimenti che incidono sui loro
interessi devono essere
messi in condizione di adeguatamente
replicare in merito agli elementi su cui si
basa l'amministrazione, in maniera tale che
l'organo giudicante possa valutare i
medesimi, nell'ottica della tutela del
soggetto coinvolto. L'ordinamento
giuridico comunitario assegna, quindi, al
Contraddittorio la qualifica di diritto
fondamentale del contribuente e l'art. 1
della legge n. 241/90, si legge nella
sentenza dei giudici pugliesi, stabilisce
espressamente che l'attività amministrativa
sia subordinata anche alle modalità previste
dai principi dell'ordinamento comunitario;
dal che deriva la necessaria e piena
applicabilità dell'istituto del
Contraddittorio nell'ambito
dell'ordinamento interno. Sulla base di
questi richiami di diritto comparato le due
corti di merito concludono in maniera
analoga sulle questioni processuali a loro
rimesse, con dispositivi del tutto simili:
accoglimento delle ragioni del contribuente
e annullamento dell'avviso
dell'accertamento dell'ufficio per
violazione dell'art. 12, comma 7 dello
Statuto.
Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea, che
garantiscono U rispetto dei diritti della
difesa, nonché U diritto a un processo
equo in qualsiasi procedimento
giurisdizionale, bensì anche nell'art. 41 di
quest'ultima, che tutela il diritto a una
buona amministrazione. In particolare, il
citato art. 41, par. 2 prevede che tale
principio comporta il diritto di ogni
individuo di essere ascoltato prima che
nei suoi confronti sia adottato un
provvedimento individuale lesivo. Per la
Commissione tributaria provinciale di
Bari, invece, è da ritenersi rilevante
quanto la Corte di giustizia dell'Unione
europea ha stabilito, in ordine al
Contraddittorio amministrativo
preventivo,
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La parola passa
alla Consulta
Sarà la Corte costituzionale a
dirimere la querelle apertasi
dopo la sentenza n. 24823/2015
della Cassazione, sezioni unite,
in materia di accertamenti e.d. «a
tavolino». Secondo la
Commissione tributaria regionale
Toscana, sezione 1 - ordinanza n.
736 del 10/1/2016, deve infatti
ritenersi rilevante e non
manifestamente infondata, in
riferimento agli artt. 3,24,53, lil e
117 della Costituzione, la
questione di legittimità
costituzionale del comma 7
dell'ari. 10 della legge
27/12/2000, n. 212 posta dal
ricorrente, nella parte in cui
riconosce al contribuente il
diritto a ricevere copia del
verbale con cui si concludono le
operazioni di accertamento e di
disporre di un termine di 60
giorni per eventuali
controdeduzioni, nelle sole
ipotesi in cui l'amministrazione
abbia « effettuato un accesso,
un'ispezione o una verifica nei
locali destinati all'esercizio
dell'attività» del contribuente.
Nel disporre il rinvio degli atti
alla Consulta affinchè decida,
definitivamente, la vera portata
del contraddittorio preventivo nel
nostro ordinamento tributario, la
Commissione tributaria regionale
Toscana (presidente Mario
Cicala) argomenta la decisione
affrontando le criticità irrisolte
dopo l'intervento delle Sezioni
Unite del 9/12/2015. Tra i vari
argomenti trattati nella ordinanza
di rinvio c'è anche quello della
disparità delle armi nel processo
tributario fra accusa e difesa. Per
valutare la situazione di diritto
sopra delineata, si legge
nell'ordinanza, occorre
considerare l'aspetto dirimente e
sostanziale ai fini che qui
interessano, ossia che il processo
tributario si caratterizza per la
sostanziale assenza di una fase
istruttoria o di raccolta delle
prove da parte di un giudice
terzo o, comunque, in
contraddittorio. Ancorché l'art. 7,
comma 1 del digs n. 546/1992
reciti: «Le commissioni
tributarie, ai fini istruttori e nei
limiti dei fatti dedotti dalle parti,
esercitano tutte le facoltà di
accesso, di richiesta di ciascuna
legge d'imposta».
PROFESSIONISTI
dati, di informazioni e
chiarimenti conferite agli Uffici
tributari e all'ente locale da E
che, al comma 2, statuisca che
«le commissioni tributarie,
quando occorre acquisire
elementi conoscitivi di
particolare complessità, possono
richiedere apposite relazioni a
organi tecnici
dell'amministrazione dello Stato
o di altri enti pubblici compreso
il Corpo della Guardia di
finanza, ovvero disporre
consulenza tecnica». Ragioni
dovute alla formazione
strutturale delle Commissioni
composte da magistrati part-time
inducono i giudici a pervenire
alla decisione con celerità, senza
indulgere a indagini ulteriori e da
essi stessi gestite. Ebbene, ciò
premesso, non può essere
equivocata la diretta
necessità di garantire un'adeguata
tutela del diritto di difesa del
contribuente e che, a tale fine, è
necessario che egli possa, con i
più ampi mezzi di prova, essere
presente anche nella fase
precontenziosa, pur qualificabile
come « amministrativa», in cui si
forma il materiale probatorio su
cui verterà un giudizio spesso
pronunciato dopo breve
discussione orale. Per tali motivi,
dunque, il contraddittorio
endoprocedimentale assolve una
duplice e irrinunciabile funzione:
per un verso, quella strumentale
a garantire il diritto di difesa di
cui all'art. 24 della Costituzione;
per altra via, il ragionevole
perseguimento di un fine
intimamente connesso alla natura
« minimale» di qualsiasi vicenda
processuale, ossia che le parti si
collochino su un piano, «se non
di compiuta parità, almeno in
conseguenza del menzionato
condizioni di parità», di guisa
impianto normativo: nei fatti,
che il processo risulti «giusto»,
l'istruttoria fiscale è affidata alla
in ossequio all'art. lil della
competenza pressoché esclusiva
Costituzione. Il quale è
dell'Amministrazione che,
esemplificando, raccoglie
fortemente ispirato all'art. 6 della
dichiarazioni di persone informate Carta europea dei diritti
dei fatti con la conseguenza che gli dell'uomo, recepita dall'ari. 9
« indizi» così acquisiti svolgono un della Costituzione europea,
ruolo decisivo e producono effetti secondo cui «l'Unione aderisce
identici a quelli propri di
alla Convenzione europea di
un'istruttoria giudiziaria.
salvaguardia dei diritti dell'uomo
Dichiarazioni e indizi che possono e delle libertà fondamentali» (e,
compromettere l'esito del processo quindi, il citato art. 6 è posto
anche se, a ben vedere, esse non
sotto lo
possono assurgere al rango di
testimonianze nel senso proprio del
termine, ossia prove, ma
costituiscono, appunto, solo meri
elementi indiziari. Né può passare
inosservato il fatto che, in ultima
analisi, il dispositivo che conclude
il processo tributario, rigettando i
motivi di doglianza del
contribuente, risente in maniera
decisiva di tale impostazione, dove
i confini fra indizi e prova sono
sfumati, al limite
dell'impercettibilità. Insomma,
come lucidamente osservato dalla
Commissione tributaria regionale
Toscana, l'esito sfavorevole al
privato può essere determinato dal
«più probabile che non» e non
occorre certo il superamento,
necessario invece nel processo
penale, di «ogni ragionevole
dubbio». Continuano, i giudici
toscani, rilevando l'ineludibile
«scudo» degli artt. 11 e 117, È
sulla base di queste enunciazioni,
ispirate da una logica giuridica
stringente e non contestabile (a
meno di indebite e fuorvianti
forzature) che la Commissione
tributaria regionale Toscana,
sezione 1, afferma, a chiare note,
«che non è né giusto né equo un
processo in cui le parti non siano
poste in condizione di parità».
Risulta, altresì, del tutto
condivisibile un altro passo
dell'ordinanza dei giudici
fiorentini, nella parte in cui si
evidenzia che il particolare
regime delle operazioni di
accertamento a seguito di
accesso, ispezione o verifica nei
locali destinati all'esercizio
dell'attività del contribuente
appare, infine, irragionevolmente
discriminatorio in relazione a
coloro che non hanno subito
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accesso o verifica nei locali.
Alcuni, dunque, a differenza di
altri, avrebbero diritto al in sé
non pertinente - di avere
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subito una ispezione. Né è del
tutto persuasiva l'obbiezione ai
sensi della quale «se c'è stata
l'ispezione vi è, o può essere,
l'acquisizione di dati e documenti
non forniti dal contribuente
stesso, mentre se i dati sono stati
forniti dal contribuente, in fondo,
sussiste una sorta di
contraddittorio preventivo». La
predetta osservazione deve
ritenersi, in effetti, del tutto
insufficiente a coprire la gamma
intera delle possibili circostanze
di fatto. Se, infatti, è stato redatto
un accertamento a carico di un
soggetto in forza di documenti di
pertinenza di un altro
imprenditore, reperiti in un
accesso nella azienda di
quest'ultimo, il primo
contribuente non ne ha,
ovviamente, notizia (rectius:
potrebbe sapere) e, pur tuttavia,
si trova nella condizione di dover
contrastare, senza preavviso, un
accertamento esecutivo. Ad
analoghe conclusioni deve
giungersi anche nel caso, ancora
esemplificando, in cui un
accertamento
Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile
sia notificato per effetto di
documentazione proveniente da
terzi (un esempio paradigmatico è
la cosiddetta «lista Falciani») o,
ancora, in guisa di indagini
finanziarie esperite su un rapporto
di conto corrente che, nella
sostanza, non è neppure
direttamente riconducibile al
contribuente, essendo pertinente ad
altro soggetto (in ipotesi, il
coniuge) che si presuppone, in
ogni caso, collegato al
contribuente. Contestualizzando le
riflessioni della Commissione
tributaria regionale Toscana, nel
caso che ha determinato la
remissione alla Consulta della
questione di legittimità,
l'accertamento traeva fondamento,
fra l'altro, su elementi ricavati dai
contratti di mutuo (acquisto di
immobili) stipulati dagli
acquirenti, dati, questo, non
necessariamente noti al venditore.
In conclusione, la carenza
normativa oggetto di disamina si
traduce in una diversità di
disciplina che non è certamente
azzardato indicare come sospetta
di incostituzionalità, giusto il
richiamo agli artt. 3 e 53 della
Costituzione: mutatis mutandis, la
capacità contributiva è accertata
con strumenti disomogenei, scelti e
applicati in base a criteri non
razionali. ———©Riproduzione
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pensazioni crediti Iva ai nastri dipartenza.Ecco
come funziona il meccanismo Ricca da pag. 8
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In vista della decorrenza del termine del 16/3, ecco come funziona il
meccanismo Compensazioni crediti Iva vicine ai nastri di partenza
Pagine a cura DI FRANCO
RICCA Dal 16 marzo via libera
alla compensazione dei crediti Iva
2015 oltre 5 mila euro per i
contribuenti che presentano la
dichiarazione annuale 2016 entro
il mese di febbraio. In vista della
decorrenza, vediamo come
funziona l'istituto della
compensazione, introdotto,
all'atto dell'istituzione del
versamento unitario con la delega
F24, dall'ari. 17 del digs n.
241/97 per i crediti risultanti dalle
dichiarazioni e denunce
periodiche. Questa
compensazione, definita
«orizzontale» o «esterna» in
quanto riguarda crediti e debiti di
diversa natura (per esempio, il
credito Iva deve essere effettuata
entro la data di presentazione
della dichiarazione successiva ed
è soggetta ad alcuni vincoli. Altro
è, invece, la compensazione «
verticale» o «interna», all'interno
del medesimo tributo, che non
deve essere necessariamente
rappresentata nel modello F24,
realizzandosi nella contabilità e
nella dichiarazione: per esempio,
lo scomputo del debito Iva del
mese di gennaio 2016 dal credito
2015 riportato a nuovo. Occorre
però prestare attenzione al fatto
che può qualificarsi «orizzontale»
anche la compensazione
concernente lo stesso tributo: ciò
quando il contribuente utilizza un
credito per compensare un debito
anteriore: per esempio il credito
Iva relativo al 2015, risultante
dalla dichiarazione Iva 2016
(codice 6099/2015), in
pagamento del debito Iva per
l'anno 2014 (codice 6099/2014).
Per effetto del dm 31 marzo
2000, le disposizioni in materia di
versamento unitario con
compensazione si applicano, con
riferimento ai tributi, ai contributi
e ai premi elencati nell'ari. 17,
comma 2, del digs n. 241/97,
anche alle
PROFESSIONISTI
somme, comprese le sanzioni,
dovute a seguito di accertamento
con adesione, acquiescenza,
conciliazione giudiziale,
definizione agevolata delle
sanzioni, ravvedimento operoso,
liquidazione automatica e controllo
formale delle dichiarazioni. Ai
sensi dell'ari. 30, comma 4, della
legge n. 724/1994, per le società
e.d. «di comodo», il credito
risultante dalla dichiarazione
presentata ai fini dell'Iva non è
rimborsabile, né utilizzabile in
compensazione orizzontale. Il tetto
massimo per anno solare L'art. 34
della legge n. 388/2000 stabilisce
che il limite massimo dei crediti di
imposta e dei contributi
compensabili ai sensi dell'ari. 17
del digs n. 241/1997, ovvero
rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, è fissato in 700
mila
euro per ciascun anno solare (il
limite è elevato a 1 milione per i
subappaltatori che nell'anno
precedente hanno registrato un
volume d'affari costituito per
almeno l'80% da prestazioni di
servizi rese in esecuzione di
contratti di subappalto e fatturate
in regime di inversione contabile).
L'importo rappresenta la soglia
annuale unica entro la quale
devono essere contenute sia le
compensazioni orizzontali di
crediti effettuate nel modello F24,
sia le richieste di rimborso e.d.
semplificato (o in conto fiscale)
presentate all'agente della
riscossione. Pertanto, per esempio,
il contribuente che richiede
nell'anno 2016 il rimborso
semplificato del credito Iva 2015
di 200 mila euro, indicando tale
importo
nel campo 2 del rigo VX4 della
dichiarazione annuale Iva 2016,
disporrà di un residuo plafond di
500 mila euro spendibile per le
compensazioni orizzontali nel
corso dell'anno solare 2016. Va
sottolineato che la soglia riguarda
le compensazioni effettuate e i
rimborsi semplificati erogati
nell'anno solare, a prescindere
dalla tipologia e dall'origine del
credito compensato/rimborsato; per
esempio, ai fini in esame si devono
considerare cumulativamente, per
l'ammontare complessivo:
l'eventuale residuo credito annuale
Iva 2014 utilizzato in
compensazione orizzontale nel
corso del 2016, anteriormente alla
presentazione della dichiarazione
Iva 2016 (codice 6099/2014);
l'importo del credito annuale Iva
del 2015 richiesto
a rimborso con procedura
semplificata con la dichiarazione
Iva 2016 (codice 6099/2015);
l'importo del credito del primo
trimestre 2016 utilizzato in
compensazione nel corso del 2016
(non si tiene invece conto
dell'importo rimborsato, giacché i
rimborsi trimestrali non sono
effettuati con la procedura del
conto fiscale). Obbligo di
precedenza ai debiti scaduti Prima
di procedere alla compensazione
orizzontale dei crediti per imposte
erariali, bisogna fare attenzione
alla preclusione generale dell'ari.
31 del di n. 78/2010, secondo cui
la compensazione dei crediti
relativi alle imposte erariali è
vietata fino a concorrenza
dell'importo dei debiti, di
ammontare superiore a 1.500 euro,
iscritti
a ruolo per imposte erariali e
relativi accessori, per i quali è
scaduto il termine di pagamento. In
caso di inosservanza del divieto, si
applica la sanzione del 50%
dell'importo dei debiti iscritti a
ruolo per imposte erariali e relativi
accessori e per i quali è scaduto il
termine di pagamento, fino a
concorrenza dell'ammontare
indebitamente compensato. La
sanzione non può essere applicata
fino al momento in cui
sull'iscrizione a ruolo penda
contestazione giudiziale o
amministrativa e non può essere
comunque superiore al 50% di
quanto indebitamente compensato.
La stessa disposizione stabilisce
che è comunque ammesso il
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pagamento, anche parziale, delle
somme iscritte a ruolo per imposte
erariali e relativi accessori
mediante la compensazione dei
crediti relativi alle stesse imposte.
Le relative modalità sono state
stabilite con dm 10 febbraio 2011,
il quale prevede che tale
pagamento è effettuato mediante
compensazione dei crediti relativi
alle imposte medesime, attraverso
il sistema del versamento unificato.
Il pagamento con compensazione è
ammesso anche per gli oneri
accessori relativi alle imposte
erariali iscritte a ruolo,
comprensivi degli aggi e delle
spese a favore dell'agente della
riscossione, nonché per le imposte
erariali la cui riscossione è affidata
all'agente della riscossione secondo
le disposizioni di cui all'art. 28 del
di n. 78/2010, ossia le somme
dovute in base ad accertamenti
esecutivi. Con risoluzione n.
18/2011, l'Agenzia delle entrate ha
istituito per il pagamento delle
somme di cui sopra il codice
tributo «RUOL»: in presenza di
debiti per imposte erariali scaduti
di importo superiore a 1.500 euro,
la compensazione dei crediti deve
essere effettuata prioritariamente
per il pagamento di tali debiti. Al
fine di prevenire abusi, l'art. 8 del
digs n. 159/2015 ha stabilito che «i
crediti oggetto di compensazione
in misura eccedente l'importo del
debito erariale iscritto a ruolo sono
oggetto di rimborso al contribuente
secondo la disciplina e i controlli
previsti La disposizione mira a
evitare che, simulando un errore
nella compensazione (per esempio,
spendita di un credito Iva di 200
mila euro per pagare una cartella di
20 mila euro, con un pagamento
indebito di 180 mila euro all'agente
della riscossione), il contribuente
ottenga la restituzione
dell'eccedenza dall'agente della
riscossione, aggirando le
disposizioni e i controlli in materia
di rimborso Iva.
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/ vincoli unti-frode La compensazione dei crediti annuali o infrannuali oltre 5 mila euro annui è effettuabile solo dal giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza modello TR, utilizzando esclusivamente i servizi telematici
dell'Agenzia delle entrate; Entro la soglia di 5 mila euro, la compensazione può effettuarsi sino dal primo giorno del periodo d'imposta
successivo a quello cui si riferisce il credito, fermo restando, per i crediti infrannuali, la preventiva presentazione del modello TR; La
compensazione di crediti annuali oltre la soglia di 15 mila euro (50 mila per le «start up innovative») è consentita se la relativa
dichiarazione reca il visto di conformità oppure la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo contabile. Compensazione crediti
lira» i vincoli specifici La compensazione dei crediti annuali o infrannuali oltre 5 mila euro annui è effettuabile solo dal giorno 16 del mese
successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza modello TR, utilizzando esclusivamente i servizi telematici
dell'Agenzia delle entrate; Entro la soglia di 5 mila euro, la compensazione può effettuarsi sino dal primo giorno del periodo d'imposta
successivo a quello cui si riferisce il credito, fermo restando, per i crediti infrannuali, la preventiva presentazione del modello TR; La
compensazione di crediti annuali oltre la soglia di 15 mila euro (50 mila per le «start up innovative») è consentita se la relativa
dichiarazione reca il visto di conformità oppure la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo contabile. / vincoli unti-frode Allo
scopo di contrastare l'utilizzo fraudolento dell'istituto della compensazione, l'art. 10 del di n. 78/2009 ha introdotto i seguenti vincoli per la
compensazione orizzontale dei crediti Iva. 1. La compensazione del credito, annuale o infrannuale, per importo superiore a 5 mila euro
annui può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui
il credito emerge, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 2.1 contribuenti che
intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 15 mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del
visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del digs n. 241797 sulle dichiarazioni annuali dalle quali emerge il credito, ovvero,
in alternativa, di far sottoscrivere le dichiarazioni stesse anche dai componenti dell'organo di contabile, i quali devono attestare l'esecuzione
dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del dm n. 164/1999. Il limite di 15 mila euro è elevato a 50 mila euro per le «start up innovative» di
cui all'art. 25 del di n. 179/2012, durante U periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 (art. 4,
3. Le compensazioni dei crediti infrannua La compensazione dei crediti annuali o infrannuali oltre 5 mila euro annui è effettuabile solo dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza modello TR, utilizzando esclusivamente
i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; Entro la soglia di 5 mila euro, la compensazione può effettuarsi sino dal primo giorno del
periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il credito, fermo restando, per i crediti infrannuali, la preventiva presentazione del
modello TR; La compensazione di crediti annuali oltre la soglia di 15 mila euro (50 mila per le «start up innovative») è consentita se la
relativa dichiarazione reca il visto di conformità oppure la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo contabile. / vincoli untifrode Allo scopo di contrastare l'utilizzo fraudolento dell'istituto della compensazione, l'art. 10 del di n. 78/2009 ha introdotto i seguenti
vincoli per la compensazione orizzontale dei crediti Iva. 1. La compensazione del credito, annuale o infrannuale, per importo superiore a 5
mila euro annui può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o
dell'istanza da cui il credito emerge, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione da li possono essere effettuate solo
dopo la presentazione dell'istanza di rimborso/ compensazione (modello TR), fermo restando il vincolo al punto 1 qualora l'importo superi
5 mila euro. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009, in relazione all'obbligo di utilizzare esclusivamente i
servizi telematici dell'agenzia per le compensazioni sopra il limite, è stato stabilito che le deleghe di versamento possono essere trasmesse
direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o riscontine, oppure tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel. L'utilizzo
dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (Cbi) offerti dalle
banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva fino a 5 mila euro, sempreché la delega non sia a
saldo zero; in tale ultima ipotesi, infatti, l'art. 11 del di n. 66/2014 ha reso obbligatorio l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici
dell'Agenzia delle entrate. È da ritenere che l'eventuale utilizzo di canali diversi da quelli imposti dalla legge non renda illegittima la
compensazione, ma comporti tutt'al più la sanzione da 250 a 2 mila euro prevista dall'art. 11 del digs n. 471/97 per le violazioni degli
obblighi di comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate. l'Agenzia delle entrate. 2.1 contribuenti che intendono utilizzare in
compensazione crediti per importi superiori a 15 mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui
all'art. 35, comma 1, lett. a), del digs n. 241797 sulle dichiarazioni annuali dalle quali emerge il credito, ovvero, in alternativa, di far
sottoscrivere le dichiarazioni stesse anche dai componenti dell'organo di contabile, i quali devono attestare l'esecuzione dei controlli di cui
all'art. 2, comma 2, del dm n. 164/1999. Il limite di 15 mila euro è elevato a 50 mila euro per le «start up innovative» di cui all'art. 25 del di
n. 179/2012, durante U periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 (art. 4, 3. Le
compensazioni dei crediti infrannua La compensazione dei crediti annuali o infrannuali oltre 5 mila euro annui è effettuabile solo dal
giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza modello TR, utilizzando esclusivamente
i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; Entro la soglia di 5 mila euro, la compensazione può effettuarsi sino dal primo giorno del
periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il credito, fermo restando, per i crediti infrannuali, la preventiva presentazione del
modello TR; La compensaz
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Rilevano natura e
periodo
A seguito delle disposizioni del
di n. 78/2009, l'Agenzia delle
entrate ha emanato la circolare n.
1/2010, ove si osserva che per
l'utilizzo in compensazione dei
crediti Iva è stato previsto una
sorta di «doppio binario»,
dovendosi distinguere tra crediti
eccedenti l'importo di 5 mila
euro, cui si applica la nuova
disciplina, rispetto a quelli di
importo pari o inferiore a tale
soglia, cui continuano ad
applicarsi le «vecchie regole». Il
tetto di 5 mila euro è riferito
all'anno di maturazione del
credito e non all'anno solare di
utilizzo in compensazione, ed è
calcolato distintamente per
ciascuna tipologia di credito Iva
(annuale o infrannuale). I
contribuenti che possono
compensare sia i crediti Iva
annuali sia quelli maturati
trimestralmente dispongono
quindi, nello stesso anno, di
crediti relativi a due anni di
imposta, e dunque di due distinti
plafond: uno relativo al credito
Iva annuale, l'altro relativo alla
sommatoria dei crediti
trimestrali. Così, per esempio, il
contribuente che nel 2016
presenta la dichiarazione Iva
relativa all'anno d'imposta 2015
da cui emerge un credito da
utilizzare in compensazione pari
a 80 mila euro, e due modelli Iva
TR per il secondo e terzo
trimestre 2016, recanti richiesta
di compensazione di crediti,
rispettivamente, per 20 mila e 30
mila euro, avrà a disposizione: un plafond di 5 mila euro riferito
al credito annuale, spendibile nel
modello F24 con codice
6099/2015 - un distinto plafond
di 5 mila euro riferito alla
somma dei crediti trimestrali
spendibile rispettivamente con i
codici tributo 6037/2016 e
6038/2016. Credito annuale.
Fino all'ammontare di 5 mila
euro, dunque, il credito annuale
può essere utilizzato in
compensazione orizzontale senza
attendere la presentazione della
dichiarazione, già dal 1° gennaio
dell'anno successivo: entro il
limite di 5 mila euro è
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pertanto possibile, a gennaio e
febbraio 2016, compensare il
credito Iva emergente dalla
dichiarazione annuale 2016,
anche se la dichiarazione sarà
presentata successivamente.
Oltre detto limite, ogni ulteriore
compensazione del credito
annuale 2015, anche se
unitariamente di importo
inferiore a 5 mila euro, può
effettuarsi solo dal giorno 16 del
mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione
annuale. Nel corso del 2016,
inoltre, fino alla presentazione
della dichiarazione annuale per il
2015, il contribuente può
continuare a utilizzare l'eventuale
residuo credito Iva relativo al
2014, risultante dalla
dichiarazione presentata nel
2015; questa compensazione non
interferisce con quella del credito
dell'anno successivo ai fini dei
vincoli in esame, fermo
per la richiesta dei rimborsi di
imposta relativi a periodi
inferiori all'anno, possono, in
alternativa, effettuare la
compensazione orizzontale per
l'ammontare massimo
corrispondente all'eccedenza
detraibile del trimestre di
riferimento, presentando entro
l'ultimo giorno del mese di
riferimento l'istanza redatta sul
modello TR. La compensazione
può essere effettuata solo dopo la
presentazione dell'istanza. In
sostanza, il contribuente può
utilizzare in compensazione i
crediti Iva infrannuali di importo
inferiore al limite di 5 mila euro
senza attendere il sedicesimo
giorno del mese successivo,
fermo restando l'obbligo di
preventiva presentazione
dell'istanza; oltre detto limite,
invece, la compensazione è
effettuabile soltanto dal giorno
16 del mese successivo a quello
di presentazione dell'istanza. Per
restando che se ne deve invece
i crediti trimestrali, il rispetto del
tenere conto ai fini del tetto
plafond di 5 mila euro (distinto,
massimo di 700 mila euro per
come già detto, rispetto al
Fanno solare 2016.
plafond del credito annuale) deve
Come detto, se il contribuente
essere verificato con riferimento
intende destinare alla
compensazione somme superiori alla sommatoria degli importi
maturati nei tre trimestri. Per
a 15 mila euro, la dichia
esempio, il contribuente con un
razione deve essere dotata del
visto di conformità o della firma credito Iva infrannuale relativo al
primo trimestre 2016 di 4 mila
dei componenti dell'organo di
euro, può utilizzare in
controllo contabile;
l'onere non sussiste qualora, pur compensazione la somma senza
in presenza di una dichiarazione dover attendere il sedicesimo
giorno del mese successivo a
recante un credito di importo
superiore, il contribuente intenda quello di presentazione
utilizzare in compensazione non dell'istanza. Qualora nel
successivo trimestre il
più di 15 mila euro. Il
contribuente abbia maturato un
contribuente che presenta la
credito di 3 mila euro, può
dichiarazione senza visto di
utilizzare in compensazione tale
conformità, manifestando così
somma, fino all'importo di 1 mila
l'intento di compensare al
euro, senza dover attendere il
massimo 15 mila euro, potrà
sedicesimo giorno del mese
modificare la propria scelta
successivo a quello di
mediante presentazione di una
presentazione dell'istanza,
dichiarazione integrativa,
mentre potrà compensare
completa di visto, entro il
l'ulteriore credito di 2 mila euro
termine per la presentazione
solo a decorrere da tale termine.
della dichiarazione relativa
all'anno successivo (in tal senso Per i crediti trimestrali, non trova
la circolare n. 35/2015). Crediti applicazione la disposizione
Iva infrannuali. Ai sensi dell'art. sull'obbligo del visto di
8, comma 3, del dpr n. 542/1999, conformità per la compensazione
di importi superiori a 15 mila
i contribuenti in possesso dei
euro; il «visto» dovrà invece
requisiti indicati al secondo
essere apposto se si intende
comma dell'art. 38-bis del dpr
ottenere il rimborso senza
633/72
prestare garanzia.
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Indebita compensazione, le sanzioni II trattamento sanzionatorio delle compensazioni indebite, sia sul piano
amministrativo che penale, ha formato oggetto di revisione a opera del recente digs n. 158/2015, che ha mantenuto la
distinzione fra crediti non spettanti e crediti inesistenti e ha collocato le sanzioni amministrative all'interno dell'art. 13
del digs n. 471/97. a) Crediti inesistenti. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è punito, in sede
amministrativa, con la sanzione dal 100 al 200% (non è stata riprodotta la previsione della sanzione nella misura
massima nel caso di importi oltre 50 mila euro per l'anno solare). Non è ammessa la definizione agevolata della
sanzione. Al comma 5 dell'art. 13 citato è stata introdotta la definizione di credito inesistente, disponendo che si
considera tale il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza
non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36ter del dpr 600/73 e dell'art. 54-bis del dpr
633/72. La relazione illustrativa chiarisce che devono pertanto escludersi dalla previsione «tutte quelle ipotesi in cui
l'inesistenza del credito emerga direttamente dai controlli operati dall'amministrazione nonché quelle ipotesi di
utilizzazione di crediti in violazione di regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito
stesso». La definizione, che in una certa misura riprende le osservazioni della circolare n. 18/2011 dell'agenzia,
necessita di chiarimenti. Atteso che, per considerare il credito inesistente, non è sufficiente la sua insussistenza, ma è
richiesto altresì che questa non sia «riscontrabile» attraverso i controlli automatizzati, l'utilizzo in compensazione di un
credito Iva fittizio, che non trova riscontro nella dichiarazione annuale o nel modello TR, non sembra qualificabile
come inesistente, giacché, quand'anche non fosse immediatamente intercettato all'atto della trasmissione del modello
F24, emergerebbe comunque dai suddetti controlli automatizzati. La definizione parrebbe invece integrata nel caso del
credito risultante formalmente dalla dichiarazione presentata, ma insussistente in quanto scaturito dall'omessa
fatturazione di operazioni imponibili, da indebite detrazioni, da utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ecc; tutte
queste ipotesi, tuttavia, concretizzano la fattispecie sanzionata come tale sul piano amministrativo e, ricorrendo i
presupposti, su quello penale, sicché la sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'art. 13 finirebbe per
aggiungersi a quella dell'art. 5 del digs n. 471/97 (similmente, sul fronte penale, si potrebbe avere un concorso del
reato di dichiarazione infedele o fraudolenta con quello di compensazione indebita). Crediti non spettanti. Per la
compensazione di crediti esistenti, ma non utilizzabili, per esempio per superamento della soglia annua di 700 mila
euro, è stata invece confermata la sanzione del 30%, già individuata dall'amministrazione finanziaria in via
interpretativa. Secondo la relazione illustrativa del digs n. 158/2015, l'ufficio recupera gli interessi e applica la
sanzione «anche nelle ipotesi in cui non si proceda al recupera del credito utilizzato» perché non ne contesta la
legittimità. Occorrerebbe comprendere se e quando l'ufficio recupera il credito esistente ma non spettante, anche nella
prospettiva di stabilire come debba comportarsi il contribuente in sede di regolarizzazione spontanea della violazione,
se cioè debba versare anche l'importo indebitamente compensato (per poi riprenderlo in carico, ma solo dopo averlo
evidenziato nella dichiarazione annuale relativa all'anno del pagamento), oppure possa limitarsi al versamento della
sanzione ridotta e degli interessi. ———©Riproduzione riservata——| intercettato all'atto della trasmissione del
modello F24, emergerebbe comunque dai suddetti controlli automatizzati. La definizione parrebbe invece integrata nel
caso del credito risultante formalmente dalla dichiarazione presentata, ma insussistente in quanto scaturito dall'omessa
fatturazione di operazioni imponibili, da indebite detrazioni, da utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ecc; tutte
queste ipotesi, tuttavia, concretizzano la fattispecie sanzionata come tale sul piano amministrativo e, ricorrendo i
presupposti, su quello penale, sicché la sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'art. 13 finirebbe per
aggiungersi a quella dell'art. 5 del digs n. 471/97 (similmente, sul fronte penale, si potrebbe avere un concorso del
reato di dichiarazione infedele o fraudolenta con quello di compensazione indebita). Crediti non spettanti. Per la
compensazione di crediti esistenti, ma non utilizzabili, per esempio per superamento della soglia annua di 700 mila
euro, è stata invece confermata la sanzione del 30%, già individuata dall'amministrazione finanziaria in via
interpretativa. Secondo la relazione illustrativa del digs n. 158/2015, l'ufficio recupera gli interessi e applica la
sanzione «anche nelle ipotesi in cui non si proceda al recupera del credito utilizzato» perché non ne contesta la
legittimità. Occorrerebbe comprendere se e quando l'ufficio recupera il credito esistente ma non spettante, anche nella
prospettiva di stabilire come debba comportarsi il contribuente in sede di regolarizzazione spontanea della violazione,
se cioè debba versare anche l'importo indebitamente compensato (per poi riprenderlo in carico, ma solo dopo averlo
evidenziato nella dichiarazione annuale relativa all'anno del pagamento), oppure possa limitarsi al versamento della
sanzione ridotta e degli interessi. ———©Riproduzione riservata——| Indebita compensazione, le sanzioni
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Dal consiglio dei ministri il sì al ddl delega Rodorf sull'insolvenza
delle imprese Addio al fallimento, arriva la gestione unitaria della
crisi
Pagine a cura DI MARCELLO
Pomo Entro i prossimi due anni la
legge fallimentare del 1942 sarà
archiviata ovvero, meglio,
mandata in pensione. Un riposo
non anticipato o inaspettato, se si
pensa, infatti, che di riforma
organica del fallimento se ne
discute già da decenni e che la
legge che si occupa
dell'insolvenza delle imprese ha
fatto il suo onorato corso, seppure
con innumerevoli interventi e
modifiche legislative durante gli
oltre 75 anni di servizio. Di
sicuro, però, la riforma sarà una
vera rivoluzione sia del diritto
della crisi d'impresa sia delle
abitudini comportamentali dei
professionisti e dei soggetti che si
occupano di governare e
controllare le imprese. Le novità
verranno introdotte solo con i
decreti delegati dal ddl che il
Consiglio dei ministri (Cdm) del
10 febbraio u.s. ha approvato in
via definitiva. Si tratta del disegno
di legge delega recante la «delega
al governo per la riforma organica
delle discipline della crisi di
impresa e dell'insolvenza»
predisposto dalla Commissione
ministeriale istituita dal ministro
Andrea Orlando il 24 febbraio
2015, presieduta da presidente
aggiunto della Corte di
cassazione, Renato Rordorf (e.d.
Commissione Rordorf). Bisogna
dare atto che il presidente Rordorf
è riuscito a mettere d'accordo
un'assai ampia commissione di
esperti e con abilità di mediatore,
superando le resistenze anche
sull'amministrazione straordinaria
emerse in commissione, ha potuto
consegnare al governo, nei
termini concessi dalla nomina, un
articolato che ora può essere
esaminato dal parlamento. Come
dichiarato dalla relazione di
accompagnamento al ddl, il
progetto muove dalla
considerazione che è divenuta
ormai indifferibile una riforma
organica dell'intera materia
dell'insolvenza e delle procedure
concorsuali
PROFESSIONISTI
ad essa relative, anche per essere al
passo degli altri Stati dell'Unione
europea che si sono dotati di
normative sull'insolvenza ben più
recenti, nonché adeguarsi alla
raccomandazione n. 2014/135/Ue,
oltre che dalla recente emanazione
del novellato regolamento europeo
sull'insolvenza transfrontaliera
(regolamento Ue 15414/15).
Dunque i principi enunciati dal ddl
stravolgono innanzitutto il vecchio
fallimento
procedimento di
emersione della crisi
assai più celere, con
obbligo degli organi di
controllo
e degli enti gestori della
riscossione dei crediti erariali e
previdenziali di dare notizia di
persistetti situazioni di
inadempimento. Al fine di
assicurare la riservatezza della
fase di emersione della crisi, gli
introducendi istituti di allerta
saranno gestiti tramite intervento
degli organismi di composizione
che viene rottamaio perdendo
della crisi previsti dalla legge
non solo il nome ma anche il
3/2012. Una apposita sezione si
concetto di procedura
occuperà di ricevere le
sanzionatoria per eccellenza e
segnalazioni di allerta e il
che diventa una procedura di
debitore dovrà essere convocato
liquidazione giudiziale, cosicché e
anche il nome si dovrà adeguare
alla predetta dizione o chiamarsi dimostrare entro sei mesi di
avere attuato idonee misure di
semplicemente procedura
superamento delle difficoltà.
dell'insolvenza. Non cambierà,
Diversamente, l'organismo di
invece, il nome del curatore,
benché non sarà più un curatore composizione della crisi dovrà
fallimentare. Il ruolo sarà simile dare notizia all'organo
giudiziario competente per
a quello attuale, più moderno e
l'avvio dell'accertamento dei
adeguato alle novità previste
presupposti per l'apertura di una
procedura giudiziale, pur
dalla delega ma anche con
agevolando sempre la continuità
maggiori attitudini e
aziendale ancora tramite un
professionalità. E infatti la
concordato in continuità. Infatti
riforma prevede di istituire un
la delega prevede di abbandonare
albo ad noc dove vengano iscritti l'idea di permettere soluzioni
i soggetti dotati di appositi
liquidatorie. Insomma, entro 24
requisiti. Il ddl esplicita altresì
mesi gli imprenditori e gli organi
che dovranno essere previsti i
di controllo dovranno pensare
motivi di incompatibilità alla
che la crisi non permetterà più
nomina di curatore dei soggetti
ritardi e finalmente gli strumenti
che hanno svolto altri incarichi
oggi alternativi al fallimento e
assunti nel succedersi delle
domani alternativi alla
procedure per evitare possibili
liquidazione giudiziale dovranno
conflitti. Il ddl prevede che il
essere utilizzati in maniera molto
futuro diritto della crisi
anticipata e quando il patrimonio
dell'impresa
aziendale non è stato ancora
perduto. La delega, per altro,
e dell'insolvenza sia
aumenta le responsabilità degli
uniformato attraverso
amministratori, dell'imprenditore
un unico
e degli organi di controllo,
procedimento di
poiché si prevede anche di
accertamento della
modificare le disposizioni del
crisi per tutte le
codice civile introducendo
diverse procedure e
l'obbligo di approntare idonei
quindi volto a fare
assetti organizzativi per il
emergere le difficoltà
controllo e l'emersione della crisi
dell'impresa e dare
d'impresa, andando ad aumentare
avvio a quella più
le responsabilità che già oggi
idonea secondo
l'art. 2381 c.c. prevede e l'art.
caratteristiche
2403 c.c. prevedono in tema di
soggettive ed
assetti organizzativi. Sul punto,
oggettive. Il debitore,
la vera novità
tuttavia, dovrà fare i
conti con un
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Lunedì
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è l'art. 13, lett b) del ddl che
stabilisce il dovere di rilevazione
tempestiva della crisi e della
perdita della continuità aziendale
anche all'imprenditore
individuale e che esercita in
forma diversa dalle società di
capitali. Il ddl approvato va
inoltre nell'indirizzo di
aumentare i poteri del curatore
nell'esercizio delle azioni di
responsabilità verso tutti i
responsabili della crisi e di
permettere l'esercizio delle azioni
che oggi a causa di uno scarso
coordinamento del diritto
fallimentare con le norme del
codice civile non risultano
esperibili o facilmente esperibili.
Una nota dolente è però ancora la
non coraggiosa definizione di
crisi e insolvenza, in quanto la
scelta della commissione Rordorf
al fine di permettere al terzo di
proporre il concordato ha scelto
di tenere sempre la definizione di
crisi attigua al rischio di
insolvenza. Solo con la presenza
dell'insolvenza è infatti possibile
permettere l'intervento dei terzi,
diversamente si sarebbe in
presenza di un tentativo di
espropriazione dell'azienda al
debitore in difficoltà.
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Oggi Fallimento Concordato fallimentare Concordato preventivo liquidatorio I n
uovi st ru men t i e proced u re dopo la legge Oggi Fallimento Concordato
fallimentare Concordato preventivo liquidatorio Concordato preventivo con
continuità Concordato fallimentare Accordo di ristrutturazione Accordo di
ristrutturazione con intermediari finanziari Piano di risanamento Concordato in
bianco e Pre accordo di ristrutturazione Oggi Fallimento Concordato fallimentare
Concordato preventivo liquidatorio Concordato preventivo con continuità
Concordato fallimentare Accordo di ristrutturazione Accordo di ristrutturazione
con intermediari finanziari Amministrazione straordinaria e altre procedure per le
grandi imprese in crisi Piano di risanamento Concordato in bianco e Pre accordo
di ristrutturazione O Domani Liquidazione giudiziale Concordato attivabile dopo
l'apertura della liquidazione giudiziale Nessun concordato liquidatorio salvo
utilità esterna Concordato volontario attivabile dopo l'apertura della liquidazione
giudiziale Concordato proponibile dal terzo (in caso di insolvenza) Nuovo
concordato con continuità Sostituito dal concordato attivabile nella liquidazione
giudiziale Accordo di ristrutturazione con modifiche Accordo di ristrutturazione
obbligatorio anche con tutti i creditori Piano di risanamento con modifiche e
precisazioni Misure cautelari nella fase di allerta Istituti di allerta per emersione
della crisi Unica amministrazione straordinaria (con specifica modalità di apertura
per le società quotate) gi Fallimento Concordato fallimentare Concordato
preventivo liquidatorio Concordato preventivo con continuità Concordato
fallimentare Accordo di ristrutturazione Accordo di ristrutturazione con
intermediari finanziari Amministrazione straordinaria e altre procedure per le
grandi imprese in crisi Piano di risanamento Concordato in bianco e Pre accordo
di ristrutturazione O Domani Liquidazione giudiziale Concordato attivabile dopo
l'apertura della liquidazione giudiziale Nessun concordato liquidatorio salvo
utilità esterna Concordato volontario attivabile dopo l'apertura della liquidazione
giudiziale Concordato proponibile dal terzo (in caso di insolvenza) Nuovo
concordato con continuità Sostituito dal concordato attivab
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Procedura di liquidazionegiudiziale (art. 7) Procedura di concordato preventivo (art. 6) Accordi di ristrutturazionedei debiti e piani attestati di risanamento (art. 5) Procedure di
allerta e composizione assistita della crisi (art. 4) Gruppi di imprese (art. 3) Principi generali (art. 2) Le principali novità Principi generali (art. 2) Gruppi di imprese (art. 3)
Procedure di allerta e composizione assistita della crisi (art. 4) Accordi di ristrutturazionedei debiti e piani attestati di risanamento (art. 5) Procedura di concordato preventivo (art.
6) Procedura di liquidazionegiudiziale (art. 7) Sovraindebitamento (art. 9) Principi generali (art. 2) Modifiche al codice civile (art. 13) Gruppi di imprese (art. 3) Procedu
Liquidazione coatta amministrativa (art. 14) e di allerta e composizione assistita della Amministrazione straordinaria (art. 15) crisi (art. 4) Accordi di ristrutturaz Dispone i
principi ispiratori della riforma, individuabili nella volontà di: (i) definire il concetto di "crisi d'impresa" (ii) introdurre un sistema di tempestiva emersione della crisi (tramite
idonee procedure di allerta); (iii) favorire la continuità aziendale; (iv) migliorare i costi e la durata della procedura; (v) limitare la discriminazione sociale derivante
dall'assoggettamento alla procedura Riconosce in via preliminare la necessità dell'introduzione di una definizione di "gruppo di imprese" all'interno della legge fallimentare. Detta
la disciplina da applicare alla procedura presentata da un gruppo di imprese: (i) presentazione di un'unica domanda di accesso alla procedura; (ii) autonomia delle singole masse
attive e passive; (iii) postergazione dei finanziamenti infragruppo Istituisce specifiche procedure di "allerta" - stragiudiziali e a carattere confidenziale - finalizzate a favorire ed
incentivare l'emersione anticipata e la soluzione dello stato di crisi. Individua quale organo competente l'O.C.C. (organismo di composizione della crisi previsto dalla legge sul
sovraindebitamento) e stabilisce specifici obblighi di denuncia in capo all'organo di controllo e al revisore (o società di revisione) nonché a taluni creditori qualificati (tributar! e
previdenziali). Prevede misure premiali per il debitore che si attiva tempestivamente e misure sanzionatene per il debitore che ritarda l'emersione della crisi. Dispone il
coinvolgimento del tribunale nel caso in cui il debitore non si sia attivato per il superamento della crisi Incentiva l'applicazione di piani attestati di risanamento (ex art. 67, co. 3,
lett. d), L.F.), accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis L.F.) e convenzione di moratoria (ex art. 182 septies, co. 5, L.F.), prevedendo: estensione degli effetti
dell'accordo finanziario anche ai creditori diversi da banche e intermediari finanziari, nel caso di ADR con continuità e convenzione moratoria; eliminazione (o riduzione) della
soglia del 60% dei creditori aderenti al ADR in assenza di (i) moratoria dei creditori non aderenti; (ii) richiesta di misure protettive sul patrimonio del debitore; estensione degli
effetti del ADR ai soci illimitatamente responsabili; necessità che il piano attestato presenti: (i) forma scritta, (ii) data certa; (iii) contenuti analitici; necessità di integrazione
dell'attestazione del professionista indipendente in caso di modifiche "non marginali" Interviene su tutte le fasi della procedura di concordato, indicando preliminarmente
l'inammissibilità di procedure di natura liquidatoria. Riordina la fase: a. introduttiva: riconoscendo la legittimazione di attivare la procedura anche a un soggetto terzo; b. di
controllo: (i) in sede di presentazione della domanda: accertamento veridicità dati aziendali e fattibilità del piano; (ii) in sede di valutazione della domanda: poteri del tribunale in
merito alla fattibilità del piano; e. di approvazione: (i) soppressione della adunanza dei creditori, sostituita da votazione telematica; (ii) maggioranze per "teste"; (iii) votazione dei
creditori dilazionati e soddisfatti da utilità diverse dal denaro; d. esecutiva: attuazione della proposta da parte di soggetto terzo (nel caso di società, possibilità di affidamento ad un
amministratore provvisorio); e. patologica: revoca, annullamento e risoluzione Si prefigge di rendere più efficace la procedure di liquidazione giudiziale. Interviene su: a. poteri,
competenze e incompatibilità del curatore: incarichi precedenti; verifica dell'attivo mediante accessi a pubbliche amministrazioni e banche dati; contenuto minimo del programma
di liquidazione; operazioni su organizzazione e struttura finanziaria; b. autorizzazioni compimento atti: introduzione di forme di consultazione telematica dei creditori (anche
tramite silenzio assenso) al posto della approvazione del comitato dei creditori; e. azioni revocatorie e di responsabilità: estensione periodo di esercizio azione revocatoria;
legittimazione del curatore alla promozione delle azioni di responsabilità ex artt. 2394, 2476 co. 7, 2497 c.c.; cf. rapporti di lavoro subordinato: coordinamento con disposizioni di
diritto del lavoro; e. accertamento passivo: maggiore rapidità e snellezza; f. liquidazione dell'attivo: massimizzare trasparenza ed efficienza; g. chiusura procedura: accelerare la
chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari Riordina e semplifica la procedura con il fine di semplificarla e renderla (i) più agile e rapida; (ii) meglio comprensibile; (iii) più
economica. Conferisce maggior rilevanza al fenomeno esdebitatorio (introdotto anche per le persone giuridiche), considerato "il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario
della normativa", per consentire nuove opportunità nel modo del lavoro. Favorisce la soluzione con continuità e coordina le procedure che riguardano il sovraindebitamento del
nucleo familiare. Precludere l'accesso alla procedura ai soggetti non meritevoli e attribuisce ai creditori e al P.M. l'iniziativa di convertire la procedure in liquidatoria Propone
modifiche alle disposizioni contenute nel codice civile necessarie per un allineamento con il progetto di riforma. Nello specifico viene indicata la necessità di una modifica
relativamente al: regime dell'azione di responsabilità (artt. 2394, 2394 bis) e quantificazione del danno risarcibile; organizzazione assetto organizzativo: rendendolo idoneo per
l'attivazione delle procedure di allerta; revisione delle cause di scioglimento: (i) in caso di liquidazione giudiziale (comportante causa scioglimento); (ii) in caso di procedure di
allerta (sospensione causa di scioglimento); introduzione del controllo giudiziale (ex 2409 c.c.) anche per le società costitute nella forma di srl senza organo di controllo Sulla
scorta dei principi generali previsti dalla riforma, interviene sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa stabilendo: estensione della disciplina concorsuale ordinaria,
salvi i casi di regime speciale previsto da leggi speciali per (i) banche, intermediari finanziari e assimilati; (ii) procedimenti amministrativi di competenza delle autorità
amministrative di vigilanza; attribuzione del compito di allerta alle autorità amministrative di vigilanza Sulla scorta dei principi generali previsti dalla riforma, riordina la
disciplina dell'amministrazione straordinaria: introduce un'unica procedura di amministrazione straordinaria individua i presupposti di accesso interviene su organo giudiziario
competente a valutare la procedura disciplina misure protettive analoghe a quelle previste per il CP introduce l'attestazione di un professionista in merito alla sussistenza dei
presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali prevede disciplina speciale per società quotate regola disciplina dei rapporti pendenti, pagamenti
crediti pregressi, esercizio azioni revocatorie uniforma le disposizioni in tema di gruppo di imprese previste dall'art. 3 onedei debiti e piani attestati di risanamento (art. 5)
Procedura di concordato preventivo (art. 6) Procedura di liquidazionegiudiziale (art. 7) Sovraindebitamento (art. 9) Principi generali (art. 2) Modifiche al codice civile (art. 13)
Gruppi di imprese (art. 3) Procedu Liquidazione coatta amministrativa (art. 14) e di allerta e composizione assistita della Amministrazione straordinaria (art. 15) crisi (art. 4)
Accordi di ristrutturaz Dispone i principi ispiratori della riforma, individuabili nella volontà di: (i) definire il concetto di "crisi d'impresa" (ii) introdurre un sistema di tempestiva
emersione della crisi (tramite idonee procedure di allerta); (iii) favorire la continuità aziendale; (iv) migliorare i costi e la durata della procedura; (v) limitare la discriminazione
sociale derivante dall'assoggettamento alla procedura Riconosce in via preliminare la necessità dell'introduzione di una definizione di "gruppo di imprese" all'interno della legge
fallimentare. Detta la disciplina da applicare alla procedura presentata da un gruppo di imprese: (i) presentazione di un'unica domanda di accesso alla procedura; (ii) autonomia
delle singole masse attive e passive; (iii) postergazione dei finanziamenti infragruppo Istituisce specifiche procedure di "allerta" - stragiudiziali e a carattere confidenziale finalizzate a favorire ed incentivare l'emersione anticipata e la soluzione dello stato di crisi. Individua quale organo competente l'O.C.C. (organismo di composizione della crisi
previsto dalla legge sul sovraindebitamento) e stabilisce specifici obblighi di denuncia in capo all'organo di controllo e al revisore (o società di revisione) nonché a taluni creditori
qualificati (tributar! e previdenziali). Prevede misure premiali per il debitore che si attiva tempestivamente e misure sanzionatene per il debitore che ritarda l'emersione della crisi.
Dispone il coinvolgimento del tribunale nel caso in cui il debitore non si sia attivato per il superamento della crisi Incentiva l'applicazione di piani attestati di risanamento (ex art.
67, co. 3, lett. d), L.F.), accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis L.F.) e convenzione di moratoria (ex art. 182 septies, co. 5, L.F.), prevedendo: estensione degli effetti
dell'accordo finanziario anche ai creditori diversi da banche e intermediari finanziari, nel caso di ADR con continuità e convenzione moratoria; eliminazione (o riduzione) della
soglia del 60% dei creditori aderenti al ADR in assenza di (i) moratoria dei creditori non aderenti; (ii) richiesta di misure protettive sul patrimonio del debitore; estensione degli
effetti del ADR ai soci illimitatamente responsabili; necessità che il piano attestato presenti: (i) forma scritta, (ii) data certa; (iii) contenuti analitici; necessità di integrazione
dell'attestazione del professionista indipendente in caso di modifiche "non marginali" Interviene su tutte le fasi della procedura di concordato, indicando preliminarmente
l'inammissibilità di procedure di natura liquidatoria. Riordina la fase: a. introduttiva: riconoscendo la legittimazione di attivare la procedura anche a un soggetto terzo; b. di
controllo: (i) in sede di presentazione della domanda: accertamento veridicità dati aziendali e fattibilità del piano; (ii) in sede di valutazione della domanda: poteri del tribunale in
merito alla fattibilità del piano; e. di approvazione: (i) soppressione della adunanza dei creditori, sostituita da votazione telematica; (ii) maggioranze per "teste"; (iii) votazione dei
creditori dilazionati e soddisfatti da utilità diverse dal denaro; d. esecutiva: attuazione della proposta da parte di soggetto terzo (nel caso di società, possibilità di affidamento ad un
amministratore provvisorio); e. patologica: revoca, annullamento e risoluzione Si prefigge di rendere più efficace la procedure di liquidazione giudiziale. Interviene su: a. poteri,
competenze e incompatibilità del curatore: incarichi precedenti; verifica dell'attivo mediante accessi a pubbliche amministrazioni e banche dati; contenuto minimo del programma
di liquidazione; operazioni su organizzazione e struttura finanziaria; b. autorizzazioni compimento atti: introduzione di forme di consultazione telematica dei creditori (anche
tramite silenzio assenso) al posto della approvazione del comitato dei creditori; e. azioni revocatorie e di responsabilità: estensione periodo di esercizio azione revocatoria;
legittimazione del curatore alla promozione delle azioni di responsabilità ex artt. 2394, 2476 co. 7, 2497 c.c.; cf. rapporti di lavoro subordinato: coordinamento con disposizioni di
diritto del lavoro; e. accertamento passivo: maggiore rapidità e snellezza; f. liquidazione dell'attivo: massimizzare trasparenza ed efficienza; g. chiusura procedura: accelerare la
chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari Riordina e semplifica la procedura con il fine di semplificarla e renderla (i) più agile e rapida; (ii) meglio comprensibile; (iii) più
economica. Conferisce maggior rilevanza al fenomeno esdebitatorio (introdotto anche per le persone giuridiche), considerato "il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario
della normativa", per consentire nuove opportunità nel modo del lavoro. Favorisce la soluzione con continuità e coordina le procedure che riguardano il sovraindebitamento del
nucleo familiare. Precludere l'accesso alla procedura ai soggetti non meritevoli e attribuisce ai creditori e al P.M. l'iniziativa di convertire la procedure in liquidatoria Propone
modifiche alle disposizioni contenute nel codice civile necessarie per un allineamento con il progetto di riforma. Nello specifico viene indicata la necessità di una modifica
relativamente al: regime dell'azione di responsabilità (artt. 2394, 2394 bis) e quantificazione del danno risarcibile; organizzazione assetto organizzativo: rendendolo idoneo per
l'attivazione delle procedure di allerta; revisione delle cause di scioglimento: (i) in caso di liquidazione giudiziale (comportante causa scioglimento); (ii) in caso di procedure di
allerta (sospensione causa di scioglimento); introduzione del controllo giudiziale (ex 2409 c.c.) anche per le società costitute nella forma di srl senza organo di controllo Sulla
scorta dei principi generali previsti dalla riforma, interviene sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa stabilendo: estensione della disciplina concorsuale ordinaria,
salvi i casi di regime speciale previsto da leggi speciali per (i) banche, intermediari finanziari e assimilati; (ii) procedimenti amministrativi di competenza delle autorità
amministrative di vigilanza; attribuzione del compito di allerta alle autorità amministrative di vigilanza Sulla scorta dei principi generali previsti dalla riforma, riordina la
disciplina dell'amministrazione straordinaria: introduce un'unica procedura di amministrazione straordinaria individua i presupposti di accesso interviene su organo giudiziario
competente a valutare la procedura dis
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luimpatto fiscale dell'assegnazione agevolata di beni
Soci, tasse ridotte Conta la differenza valore-costi
Pagina a cura DI SANDRO
CERATO In caso di utilizzo di
riserve di utili a fronte
dell'assegnazione agevolata dei
beni ai soci l'importo tassato in
capo al socio deve essere ridotto
dell'ammontare su cui la società
ha versato l'imposta sostitutiva,
ossia della differenza tra valore
normale dell'immobile e costo
fiscalmente riconosciuto. È questo
uno dei principali aspetti da tenere
in considerazione per determinare
correttamente l'impatto fiscale
dell'assegnazione agevolata dei
beni ai soci prevista dall'ari. 1,
commi da 115 a 120, della legge
di Stabilità 2016 (legge 28
dicembre 2015, n. 208).
L'assegnazione agevolata può
riguardare tutti gli immobili
detenuti dalla società, a esclusione
di quelli strumentali per
destinazione (ossia quelli
utilizzati direttamente ed
esclusivamente per lo
svolgimento dell'attività
d'impresa), e deve essere eseguita
entro il prossimo 30 settembre
2016. La società che assegna il
bene deve corrispondere
un'imposta sostitutiva pari all'8%
(ovvero del 10,5% se la stessa è
non operativa per almeno due
degli ultimi tre periodi d'imposta
precedenti all'assegnazione) sulla
differenza tra valore normale
dell'immobile (che non può essere
inferiore al minore tra valore
catastale e valore di mercato) e
costo fiscalmente riconosciuto
dello stesso. In capo al socio
assegnatario, invece, l'impatto
fiscale è variabile e dipende
essenzialmente dalla tipologia di
riserve che viene utilizzata a
fronte dell'assegnazione del bene,
precisando sin da subito che il
comma 118 disinnesca nell'ambito
di questa operazione la
presunzione di distribuzione di cui
all'art. 47, comma 1, secondo
periodo del Tuir, secondo cui
devono essere distribuite per
prime le riserve diverse da quelle
di capitali. Pertanto,
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RISERVE DISTRIBUITE RISERVE DI UTILI (O IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA)
RISERVE DI CAPITALE EFFETTI IN CAPO AL SOCIO DIVIDENDO IN NATURA
PARI AL VALORE NORMALE DEL BENE (AL NETTO DELL'EVENTUALE
IMPORTO TASSATO IN CAPO ALLA SOCIETÀ) IL COSTO FISCALE DELLA
PARTECIPAZIONE DEL SOCIO È DIMINUITO DEL VALORE NORMALE DEL
BENE E INCREMENTATO DELL'IMPORTO TASSATO IN CAPO ALLA SOCIETÀ
dal punto di vista fiscale, la
norma lascia libertà di attingere
dalle riserve presenti nel
patrimonio netto della società (di
utili o di capitale) fermo restando
il rispetto degli eventuali vincoli
imposti dalla normativa
civilistica e in particolare dagli
Oic. Nel caso di utilizzo di
riserve di utili (nel cui ambito
rientrano anche quelle in
sospensione d'imposta per il cui
utilizzo la società è comunque
tenuta al pagamento di
un'imposta sostitutiva del 13%),
il comma 118 della legge di
stabilità 2016 precisa che non si
disapplicano le disposizioni di
cui all'art. 47, comma 1, primo
periodo, e il successivo comma 3
dell'ari. 47. Tali disposizioni
prevedono, rispettivamente, che
gli utili distribuiti in capo ai soci
persone fisiche rilevano nella
misura del 49,72% dell'importo
percepito (per i soci non
qualificati gli stessi scontano
l'imposta «secca» del 26%) e che
in caso di distribuzione di utili in
natura (qual è l'assegnazione di
un bene) la tassazione è pari al
valore normale del bene
assegnato. In presenza di
un'assegnazione ordinaria (ossia
non agevolabile) la tassazione in
capo al socio è pari quindi al
valore normale del bene
assegnato, ma nel caso di specie
la norma contiene due
agevolazioni: il valore normale
del bene può essere fatto
coincidere con il suo valore
catastale (normalmente inferiore)
e l'importo tassato in capo al
socio è ridotto dell'ammontare
assoggettato a imposta sostitutiva
in capo alla società, come
precisato dalla circolare n. 40/
E/2002 a commento di una
precedente fattispecie di
assegnazione agevolata di beni ai
soci. Si consideri, per esempio,
l'assegnazione di un immobile
con valore catastale pari a 1.000
e costo fiscalmente riconosciuto
pari a 800, assegnato a un socio
con attribuzione di riserve di utili
pari a 800 (contropartita dello
«scarico» del costo fiscale del
bene). In tale ipotesi, in capo al
socio l'importo rilevante quale
dividendo è pari a 1.000 (valo
re «normale» dell'immobile) al
netto dell'importo tassato in capo
alla società con imposta
sostitutiva dell'8% pari a 200
(differenza tra valore normale
dell'immobile e costo fiscale
dello stesso), con conseguente
tassazione di una somma pari a
800 (corrispondente alla riserva
utilizzata a fronte
dell'assegnazione). Potrebbe
accadere che il valore catastale
dell'immobile sia inferiore al
costo fiscale dello stesso, con la
conseguenza che non
emergerebbe alcuna materia
imponibile in capo alla società
(differenza negativa); tuttavia in
base alla stessa circolare n. 40/
E/2002 tale circostanza non
impedisce l'assegnazione
agevolata anche se l'assenza di
tassazione in capo alla società si
riflette sulla tassazione in capo al
socio che non potrà dedurre
alcun importo dalla propria base
imponibile. Riprendendo
l'esempio di prima, si consideri
che l'
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immobile assegnato abbia una
valore catastale pari a 600
fermo restando il costo fiscale
pari a 800. In tale ipotesi, il
dividendo rilevante in capo al
socio è pari a 600 pur a fronte
dell'utilizzo di una riserva di
utili pari a 800 (a fronte dello
«scarico» Infine, si deve tener
conto nell'ipotesi di
assegnazione di immobili
rivalutati, a incremento del
costo fiscale del bene, delle
quote di ammortamento non
dedotte fino al periodo
d'imposta in cui è avvenuto il
riconoscimento fiscale della
rivalutazione (dal 2012 per
coloro che hanno rivalutato con
effetti fiscali). Il
disallineamento rispetto al
valore civilistico riduce
l'importo assoggettato a
tassazione in capo alla società
(differenza tra valore catastale
e costo fiscalmente
riconosciuto dell'immobile al
«lordo» dell'ammortamento
non dedotto) con conseguente
incremento dell'importo tassato
in capo al socio, il quale riduce
il proprio imponibile del
predetto minor importo.
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Le istruzioni nel bando e nelle faq Mise sulle agevolazioni alla
proprietà industriale Disegni e modelli al countdown Dal 213 le
richieste per accedere ai contributi di 4,7 mln
Pagina a cura DI CINZIA DE
STEFANIS Nuove agevolazioni
alle imprese per la valorizzazione
di disegni e modelli. Le risorse
disponibili ammontano
complessivamente a 4 milioni e
700 mila euro e saranno concesse
nella forma di contributo in conto
capitale in misura massima pari
all'80% delle spese ammissibili.
La presentazione della richiesta di
agevolazione potrà essere
effettuata a partire dalle ore 9,00
del 2 marzo 2016. Oggetto
dell'agevolazione sarà la
realizzazione di un progetto
finalizzato alla valorizzazione di
un disegno/modello, singolo o
multiplo. Il progetto dovrà
riguardare la valorizzazione di un
disegno/modello che, alla data di
presentazione della domanda di
agevolazione, sia registrato e di
cui l'impresa richiedente
l'agevolazione sia titolare o in
possesso di un accordo di licenza
con un soggetto, anche estero, che
ne deterrà la titolarità. Il disegno/
modello potrà essere registrato
presso qualsiasi ufficio nazionale
o regionale di proprietà
intellettuale/industriale. Il
progetto dovrà essere concluso
entro nove mesi dalla notifica del
provvedimento di concessione
dell'agevolazione. Questo è
quanto si legge nel bando
rubricato «disegni 3+» e nelle
risposte fornite dal ministero dello
sviluppo economico in merito alla
concessione di agevolazioni alle
imprese per la valorizzazione dei
disegni e modelli. Doppia fase. Le
agevolazioni saranno finalizzate
all'acquisto di servizi specialistici
esterni per favorire la messa in
produzione di nuovi prodotti
correlati a un disegno/modello
registrato (e.d. fase 1 produzione).
L'importo massimo
dell'agevolazione, per la fase 1,
sarà pari a 65 mila euro. Saranno
ammissibili le spese sostenute
per:
• ricerca sull'utilizzo dei nuovi
materiali; • realizzazione di
prototipi e stampi;
PROFESSIONISTI
Doppia fase Disegni e modelli industriali Nuove risorse pari a
4 milioni e 700 mila euro per la valorizzazione di disegni e
modelli delle pmi. Le risorse saranno concesse nella forma di
contributo in conto capitale in misura massima pari all'80%
delle spese ammissibili. La presentazione della richiesta di
agevolazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 9,00
del 2 marzo 2016 . Per accedere all'agevolazione sarà
necessario compilare il form online. La compilazione del
form on-line consentirà l'attribuzione del numero di
protocollo, che dovrà essere riportato nella domanda di
agevolazione. Il form on-line sarà disponibile sul
sitowww.disegnipiu3.it a partire dalle ore 9,00 del 2 marzo
2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili Fase di
produzione - Le agevolazioni saranno finalizzate all'acquisto
di servizi specialistici esterni per favorire la messa in
produzione di nuovi prodotti correlati a un disegno/modello
registrato (e.d. fase 1 produzione). L'importo massimo
dell'agevolazione, per la fase 1, sarà pari a 65 mila euro.
Saranno ammissibili le spese sostenute per: • ricerca
sull'utilizzo dei nuovi materiali; realizzazione di prototipi e
stampi; • consulenza tecnica relativa alla catena produttiva;
consulenza legale relativa alla catena produttiva; consulenza
specializzata nell'approccio al mercato (strategia, marketing,
vendita, comunicazione). Fase commercializzazione - Per la
commercializzazione di un disegno/modello registrato (fase 2
- commercializzazione) l'importo massimo dell'agevolazione,
sarà pari a quindicimila euro. Saranno ammissibili le spese
sostenute per: • consulenza specializzata nella valutazione
tecnicoeconomica del disegno/modello e per l'analisi di
mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di
proprietà industriale; • consulenza legale per la stesura di
accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di
proprietà industriale; consulenza legale per la stesura di
eventuali accordi di segretezza
• consulenza tecnica relativa alla
catena produttiva; • consulenza
legale relativa alla catena
produttiva; • consulenza
specializzata nell'approccio al
mercato (strategia, marketing,
vendita, comunicazione). Per la
commercializzazione di un
disegno/modello registrato (fase
2 - commercializzazione)
l'importo massimo
dell'agevolazione, sarà pari a 15
mila euro. Saranno ammissibili
le spese sostenute per:
industriale; • consulenza legale
per la stesura di eventuali
accordi di segretezza. Per
accedere alle agevolazioni sarà
possibile prevedere, per lo
stesso disegno/ modello
registrato, una sola fase o
entrambe. Le imprese
interessate potranno presentare
più richieste di agevolazione
aventi a oggetto, ognuna di
esse, un diverso disegno/
modello registrato (singolo o
multiplo) fino al
raggiungimento dell'importo
• consulenza specializzata nella massimo, per impresa, di 120
valutazione tecnicoeconomica mila euro. L'importo delle
del disegno/ modello e per
agevolazioni, calcolato in via
l'analisi di mercato, ai fini della provvisoria al momento della
cessione o della licenza del
concessione, verrà
titolo di proprietà industriale; • rideterminato a conclusione del
consulenza legale per la stesura progetto, prima dell'erogazione
di accordi di cessione della
finale, sulla base delle spese
titolarità o della licenza del
ammissibili
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effettivamente sostenute.
L'ammontare dell'agevolazione
così definitivamente determinato
non potrà essere superiore a
quello individuato in via
provvisoria. L'agevolazione non
sarà cumulabile con altre
agevolazioni concesse al
soggetto beneficiario, anche a
titolo di «de minimis», là dove
riferite alle stesse spese e/o agli
stessi costi ammissibili. In caso
di esaurimento delle risorse
disponibili, Unioncamere
provvedere a darne opportuna e
tempestiva comunicazione sul
sito www.disegnipiu3.it.
Indispensabile compilare il forni online
Per accedere all'agevolazione sarà
necessario compilare il form online. La
compilazione consentirà l'attribuzione del
numero di protocollo, che dovrà essere
riportato nella domanda di agevolazione. Il
form online sarà disponibile sul sito
www.disegnipiuS. it a partire dalle ore 9,00
del 2 marzo 2016 e fino a esaurimento
delle risorse disponibili. Le imprese
dovranno presentare la domanda per
l'agevolazione entro cinque giorni dalla
data del protocollo assegnato mediante
compilazione del form on-line,
esclusivamente tramite posta elettronica
certificata al seguente indirizzo:
[email protected]. Si assumerà
quale data di presentazione la data di
ricezione, a mezzo Pec, della domanda di
agevolazione. La domanda, redatta secondo
i modelli allegati al bando (allegati 1 e 2),
costituisce una dichiarazione sostitutiva di
atto
di notorietà. Quanto dichiarato nella
domanda comporterà le conseguenze, anche
penali, in caso di dichiarazioni mendaci. La
domanda e i relativi allegati dovranno
essere inviati in formato Pdf unicamente
dall'indirizzo Pec dell'impresa richiedente o
dall'indirizzo Pec di un suo procuratore
speciale. In tale ultimo caso occorrerà
allegare la relativa procura speciale, in
formato Pdf. Nell'oggetto della Pec si dovrà
riportare il nome dell'impresa richiedente
l'agevolazione e il numero di protocollo online. Le risorse saranno assegnate con
procedura valutativa a sportello, secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle
domande e fino ad esaurimento delle risorse
stesse. Ai fini della definizione dell'ordine
cronologico di presentazione delle domande
si farà riferimento al numero di protocollo
assegnato al momento della compilazione
del form online. In
PROFESSIONISTI
caso di insufficienza dei fondi l'ultima
domanda istruita con esito positivo sarà
ammessa alle agevolazioni fino alla
concorrenza delle risorse finanziarie
disponibili. L'istruttoria delle domande sarà
effettuata dall'Unioncamere che verifica la
regolarità formale e la completezza della
domanda di agevolazione, la sussistenza
dei requisiti e le condizioni di
ammissibilità. L'istruttoria si concluderà
con un giudizio motivato, positivo o
negativo, in merito alla concessione o
meno dell'agevolazione mediante
comunicazione all'impresa interessata,
entro il termine di 90 giorni dalla data di
assegnazione del protocollo attribuito
mediante compilazione del form on-line. In
caso di esito positivo dell'istruttoria
l'Unioncamere adotterà un provvedimento
di concessione dell'agevolazione in favore
dell'impresa beneficiarla.
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Patrimonio netto al test degli effetti diversi in relazione proprio alla
natura fiscale Beni ai soci e trasformazioni, riserve sotto
osservazione
Pagine a cura DI NORBERTO
VlLLA E FRANCO
CORNAGGIA 11 patrimonio
netto sotto la lente prima di
assegnare i beni ai soci in modo
agevolato. Ma anche chi vuole
approcciare la trasformazione
in società semplice deve
prestare cautela
nell'individuazione delle poste
di patrimonio esistenti e nella
loro qualificazione fiscale. Ciò
in quanto l'utilizzo delle riserve
in sede di assegnazione
agevolata dei beni ai soci
comporta effetti fiscali
differenti (sia in capo al socio
che alla società) in relazione
proprio alla natura fiscale delle
riserve. L'art. 47, comma 5 del
Tuir individua le riserve di
capitali in quelle costituite con
sovrapprezzi di emissione delle
azioni o quote, con interessi di
conguaglio versati dai
sottoscrittori di nuove azioni o
quote, con versamenti fatti dai
soci a fondo perduto o in conto
capitale e con saldi di
rivalutazione monetaria esenti
da imposta. Per converso
genericamente le altre riserve
sono da considerare di utili.
L'art. 47 ha l'obiettivo di
individuare il trattamento di tali
riserve nel caso in cui le stesse
siano distribuite ai soci. E
infatti se il comma 1 detta le
regole di tassazione degli utili
distribuiti, il com-
impongono la sospensione in capo
alla riserva iscritta come
contropartita dei maggiori valori
iscritti nelle attività. In sostanza
tale status indica che la riserva fin-
Anche per la trasformazione
in società semplice occore
individuare le poste di
patrimonio esistenti e la
qualificazione fiscale
che mantenuta nei limiti indicati
dalla legge che ha permesso la
sua costituzione può mantenersi
così com'è, mentre una volta
superato il limite indicato sempre
dalla legge per cui è stata
costituita diviene reddito
imponibile da assoggettare a
imposta con misura ordinaria.
Tra queste ultime riserve occorre
poi differenziare due sotto
categorie: a) riserve in
sospensione d'imposta tassabili
qualunque sia la causa che ne
determini l'estinzione; b) riserve
in sospensione d'imposta
tassabili unicamente in caso di
distribuzione. Come già illustrato
per le riserve di utili e per quelle
di capitale, occorre verificare gli
effetti di una eventuale
distribuzione delle riserve in
sospensione. La loro
distribuzione avrà come primo
effetto quello di assoggetta
Capitale versato Versamenti soci Le riserve di
capitali Versamenti soci Riserva da conversione di
obbligazioni Versamenti soci Riserva da
conversion Capitale versato Riserva da
sovrapprezzo azioni e di obbligazioni Versamenti
Riserva da avanzo di fusione (da concambio) soci
Riserva da conversion Capitale versato
come dividendo. In sostanza
guardando solo la fiscalità in
capo al socio, che lo stesso riceva
riserve di utili o di capitali è
indifferente (sono sempre
dividendi). Da qui si può allora
sostenere che al venir meno della
sospensione le riserve in
sospensione è come se subissero
una trasformazione in riserve di
utili. In sede di distribuzione
delle riserve le norme fiscali
dettano due tipi di presunzione.
In primis l'art. 47, comma 1, del
Tuir statuisce una presunzione di
priorità nella distribuzione delle
riserve «a favore» di quelle che
concorrono a formare utile
per i soci, senza possibilità di
prova contraria e
indipendentemente da quanto
stabilito dalla delibera
assembleare di distribuzione.
Fanno eccezione a quanto sopra
le riserve in sospensione di
imposta, le quali devono essere
re l'importo a tassazione
specificatamente individuate e
ordinaria direttamente in capo
alla società o, nel caso di società per le quali non è possibile
ma 5 definisce la neutralità (a
introdurre alcun tipo di
di persona, per trasparenza in
eccezione dell'effetto sul costo
presunzione. Inoltre in presenza
capo
ai
soci,
di
capitali.
Ma
dopo
fiscalmente riconosciuto della
sia di utili prodotti negli esercizi
di che anche la successiva
partecipazione e dell'eventuale
antecedenti al 2008 (tassati in
materiale
distribuzione
ai
soci
presenza di un sottozero)
capo al socio per il
dell'eventuale distribuzione delle della riserva non è priva di
conseguenze fiscali. Se ciò
riserve dalla o stesso indicate.
40%) che utili
avviene nelle società di persone formati a
Accanto a tali due categorie (o
forse meglio dire all'interno della nulla accade, come sempre
decorrere
avviene in capo a tali soggetti.
categoria delle riserve di utili)
dall'esercizio
Ma
se
la
distribuzione
della
occorre poi occuparsi delle
2008 (tassati
riserve in sospensione d'imposta. riserva già in sospensione
al 49,72%),
dovesse
invece
Trattasi di riserve che sono state
per espressa
costituite a fronte di
riguardare una
un'agevolazione goduta dalla
previsione legislativa si
società di
società. Esempio tipico quello
considerano prioritariamente
capitali in capo
delle leggi di rivalutazione che a al socio quanto
distribuiti gli utili meno recenti,
fronte del riconoscimento di un
percepito
con conseguente vantaggio per i
dovrebbe essere
maggior valore che conta
soci precettori, che potranno
„^,„„„„„^„„^„.
un'imposizione minore rispetto
godere della minore percentuale
qualificato
all'ordinario
di imposizione. Viceversa, in
ipotesi di
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utilizzo delle riserve a
copertura di perdita, risulta
conveniente utilizzare le riserve
formate con utili maturati a
decorrere dal 2008, lasciando
iscritte quelle ante 2008
soggette a minore imposizione
in ipotesi di futura
distribuzione (vedi circolare n.
8 del 13 marzo 2009
dell'Agenzia delle entrate).
Poste in gioco per il modello Unico Anche il modello Unico non vuoi perdere di vista la
natura fiscale delle poste di patrimonio netto. In un apposito prospetto devono essere
riepilogate tutte le informazioni. Ormai da dieci anni ha fatto ingresso nel modello Unico
un nuovo prospetto che permette di riconciliare le poste del patrimonio netto considerando
anche le loro caratteristiche fiscali. Obiettivi principali sono quelli di monitorare
l'applicazione della presunzione posta dall'art. 47, comma 1, secondo periodo, del Tuir
tanto che le istruzioni avevano chiarito che «la predisposizione di un nuovo e più completo
prospetto e la sua diversa collocazione rispondono all'esigenza di monitorare, per tutti i
soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio, la
struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della
corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia
in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e
delle riserve». L'indicazione dei dati nel prospetto deve essere fornita per masse ossia
raggnippando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci
distinte. Per il medesimo motivo qualora un'unica posta contabile sia composta da parti
aventi un differente trattamento fiscale importo complessivo andrà suddiviso nelle due
componenti e riclassificato nei corrispondenti righi. Il prospetto prevede una colonna in cui
indicare il « Saldo iniziale» ovvero l'importo risultante dal bilancio dell'esercizio
precedente. Poi altre due colonne sono deputate a contenere gli «Incrementi» e i «
decrementi» ovvero le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso
dell'esercizio. L'ultima colonna è invece dedicata al «Saldo finale» ed è pari alla somma
algebrica delle precedenti colonne. Dopo U decreto ministeriale 2 aprile 2008 ha fissato la
nuova misura con cui devono essere tassati dividendi erogati dai soggetti Ires e percepiti
dalle persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate al di fuori del regime di
impresa (e anche per società di persone e persone fisiche che detengono partecipazioni in
regime di impresa indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o
meno). Anche in tal caso il restyling del prospetto non si è fatto attendere così da dare
visione anche di questa ulteriore differenziazione fiscale delle riserve.
Coinvolte anche le cessioni
agevolate
La classificazione fiscale delle riserve rileva anche nel caso di riserva di utili darà luogo a dei dividendi mentre nel caso
di assegnazione agevolata dei beni ai soci. La norma
di riserve di capitale occorrerà stare attenti al sottozero.
(insieme alla cessione agevolata e alla trasformazione in
società semplice), anche perché attesa da molti anni, è una
di quelle di maggior rilevanza contenuta nell'ultima legge
di stabilità. Trattandosi appunto di una assegnazione la
stesse interesserà necessariamente il patrimonio netto della
società e anche in tale fase la natura delle riserve risulterà
decisiva ai fini del comportamento da adottare e dei calcoli
di convenienza. Premesso che in sede di assegnazione
agevolata è possibile non rispettare la presunzione di previa
distribuzione delle riserve di utili, gli effetti in capo ai soci
similari a quanto accade normalmente salvo che per il fatto
che quanto assoggettato a imposta sostitutiva in capo alla
società diviene del tutto irrilevante sulla posizione fiscale
del socio (e fatte salve altre interpretazioni che dovessero
intervenire da parte dell'amministrazione Quindi: • nel caso
di socio di società di persona l'assegnazione di riserva di
utili non avrà effetto mentre nel caso di riserve di capitale
occorrerà stare attenti al sottozero; • nel caso di socio di
società di capitali l'assegnazione
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Rivalutazioni in primo piano
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Utilizzo a copertura perdita Nessun effetto e nessuna necessità di ricostituzione se seguite le regole art. 2445
Nessun effetto Cosa rileva Società di capitali Utili con affrancamento Natura della riserva Società di capitaSospensione li senza affranca- moderata mento Società di capitali Utili con affrancamento Cosa rileva Utilizzo a
copertura perdita Nessun effetto e nessuna necessità di ricostituzione se seguite le regole art. 2445 Nessun
effetto Distribuzione riserva (società) Tassazione piena in capo alla società Società di capitali Utili con
affrancamento Cosa rileva Utilizz Distribuzione riserva (soci) Dividendo a copertura perdita Nessun effetto e
Nessuna tassa- Dividendo zione in capo alla società nessuna necessità di ricostituzione se seguite le rego
Rivalutazione in prima fila tra le
riserve. Non saranno poche le
società che approcceranno
l'assegnazione agevolata e non
saranno poche quelle tra queste
che si troveranno a che fare con le
riserve di rivalutazione da gestire.
Negli ultimi anni (dal 2008 in poi)
si sono susseguiti diversi
procedimenti di rivalutazione dei
beni d'impresa che seppur con
regole differenti sono stati
accomunati dal trattamento
riservati ai saldi attivi. In linea
generale la contropartita
dell'incremento di valore delle
immobilizzazioni imputata in forza
dell'accesso al provvedimento di
rivalutazione è una riserva del
patrimonio netto che assume una
precisa qualificazione fiscale: è in
sospensione d'imposta moderata se
alla rivalutazione è stata data
efficacia fiscale, è di utili se ciò
non è avvenuto (come possibile in
forza del di 185/2008). Se si
considerano le rivalutazioni con
effetto anche fiscale la sospensione
della riserva ha come unica
eccezione il caso delle imprese in
contabilità semplificata per cui non
si verifica tale effetto. Ma le norme
hanno sempre consentito anche di
superare la sospensione grazie
all'affrancamento a pagamento. Il
saldo attivo risultante dalle
rivalutazioni doveva essere
imputato al capitale o accantonato
in una
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speciale riserva designata con
riferimento alla legge in esame.
Da un punto di vista fiscale tale
riserva è considerata una riserva
in sospensione d'imposta
moderata. Anche per gli effetti
che ciò potrà avere in ipotesi di
assegnazione agevolata, ecco il
trattamento ordinario di tale
riserva: • la sua iscrizione nel
patrimonio netto non ha
comportato alcun onere. Una
volta assolta la sostitutiva per il
riconoscimento del maggior
valore dell'attività nel moment»
di accesso al provvedimento non
vi è stato più alcun ulteriore
onere fiscale obbligatorio; • nel
caso di utilizzo del saldo attivo a
copertura delle perdite anche tale
operazione non ha comportato
alcun onere fiscale; • nel caso di
distribuzione interviene invece
una tassazione nella misura piena
e ordinaria in capo alla società
mentre per i soci quanto ricevuto
formerà dividendo tassato nelle
ordinarie misure Quest» ultimo
punto, ovvero la tassazione in
misura piena nel caso di
distribuzione, poteva essere
superato affrancando, con il
pagamento di una ulteriore
sostitutiva pari al 10%, il saldo
attivo iscritto nel patrimonio
netto. Ecco quindi le possibili
situazioni che si sono create.
L'esempio Alfa ha avuto accesso
accede al provvedimento di
rivalutazione incrementando il
valore di una immobilizzazione
(o meglio di una categoria
omogenea
di immobilizzazioni) iscrivendo
essendo in contabilità ordinaria,
come contropartita il saldo
attivo nel patrimonio netto.
Casol Società di capitali senza
affrancamento Natura della
riserva: la ri
serva iscritta è in sospensione
moderata d'imposta Utilizzo a
copertura perdita: tale utilizzo non
comporta conseguenze di natura
fiscale. Se è rispettata la procedura
di cui all'art. 2445 del codice civile
la riserva dopo essere stata
utilizzata a copertura delle perdi
te non deve essere ricostituita (ciò
nella sostanza significa che in
presenza di utili gli stessi non
saranno da considerare in
sospensione d'imposta). In caso
contrario (utilizzo a copertura
perdita ma senza seguire la
procedura di cui all'art. 2445) vige
un obbligo di ricostituzio
ne della riserva in sospensione
moderata in presenza di utili.
Distribuzione ai soci: la
distribuzione fa emergere la
sospensione con l'obbligo per la
società di pagare le Ires nella
misura ordinaria sul quantum
distribuito
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Effetti sui soci: il dividendo
distribuito forma in capo ai soci
reddito tassato con le modalità
ordinarie. La misura
dell'imposizione in capo ai soci è
correlata (come sempre accade)
dalla qualificazione fiscale della
partecipazione (qualificata o non
qualificata) da cui derivano i
dividendi Caso 2 Società di
capitali senza affrancamento
Natura della riserva: la riserva
iscritta è teoricamente in
sospensione moderata d'imposta
ma il pagamento della sostitutiva
ha comportato la liberazione
della stessa. È divenuta una
riserva di utili. Utilizzo a
copertura perdita: tale utilizzo
non comporta conseguenze di
natura fiscale. Essendo la riserva
ormai liberata non vi è nemmeno
l'obbligo o la convenienza di
seguire la procedura di cui all'art.
2445 del codice civile (salvo che
ciò derivi da vincoli di natura
civilistica). Distribuzione ai soci:
la distribuzione non comporta
alcuna conseguenza in capo alla
società (l'imposta sostituiva
pagata per l'affrancamento ha già
assolto in modo definitivo
quanto dovuto per liberarsi della
sospensione) Effetti sui soci: il
dividendo distribuito forma in
capo ai soci reddito tassato con
le modalità ordinarie. La misura
dell'imposizione in capo ai soci è
correlata (come sempre accade)
dalla qualificazione fiscale della
partecipazione (qualificata o non
qualificata) da cui derivano i
dividendi.
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Conseguenze in caso di società di persone Non c'è mai il problema della riserva in sospensione nelle società di persone in semplificata. Ciò
senza dubbio è stato nn effetto che ha reso le società in semplificata maggiormente favorite nell'aderire alla rivalutazione. Ecco comunque i
diversi passaggi. Natura della riserva: non vi è alcuna riserva iscritta in contropartita del maggior valore iscritto a incremento della
immobilizzazione Utilizzo a copertura perdita: non ha senso in tal caso parlare di utilizzo per copertura perdite. Distribuzione ai soci: non
ha senso per tali soggetto riferirsi alla distribuzione di una riserva. Favorite le società in semplificata Non c'è mai il problema della riserva
in sospensione nelle società di persone in semplificata. Ciò senza dubbio è stato nn effetto che ha reso le società in semplificata
maggiormente favorite nell'aderire alla rivalutazione. Ecco comunque i diversi passaggi. Natura della riserva: non vi è alcuna riserva
iscritta in contropartita del maggior valore iscritto a incremento della immobilizzazione Utilizzo a copertura perdita: non ha senso in tal
caso parlare di utilizzo per copertura perdite. Distribuzione ai soci: non ha senso per tali soggetto riferirsi alla distribuzione di una riserva.
Effetti sui soci: il prelevamento del denaro da parte dei soci non comporta conseguenze fiscali in capo agli stessi. Vale unicamente il
principio di trasparenza e quindi la tassazione la si ha con l'imputazione dei redditi prodotti e non invece al momento del loro prelievo.
Presumibilmente le problematiche per tali soggetti (ma non solo) potrebbero intervenire alla fine della vita della società (o in occasioni di
eventi similari) quando con l'applicazione dell'ari. 47, comma 7 potrebbero emergere redditi in capo al socio per la differenza tra quanto
ricevuto e il valore fiscale della partecipazione. Non c'è mai il problema della riserva in sospensione nelle società di persone in
semplificata. Ciò senza dubbio è stato nn effetto che ha reso le società in semplificata maggiormente favorite nell'aderire alla rivalutazione.
Ecco comunque i diversi passaggi. Natura della riserva: non vi è alcuna riserva iscritta in contropartita del maggior valore iscritto a
incremento della immobilizzazione Utilizzo a copertura perdita: non ha senso in tal caso parlare di utilizzo per copertura perdite.
Distribuzione ai soci: non ha senso per tali soggetto riferirsi alla distribuzione di una riserva. Effetti sui s Conseguenze in caso di società di
persone Ripartendo dall'esempio precedente nel caso di società di persone che non hanno operato l'affrancamento la situazione è così
riassumibile. Natura della riserva: la riserva iscritta è in sospensione moderata d'imposta Utilizzo a copertura perdita: tale utilizzo non
comporta conseguenze di natura fiscale. Distribuzione ai soci: la distribuzione fa emergere la sospensione con la formazione di un reddito
imponibile di pari importo che è traslato in capo ai soci in forza del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del Tìiir. Effetti sui soci: il
prelevamento del denaro da parte dei soci non comporta conseguenze fiscali in capo agli stessi. Vale unicamente il principio di trasparenza
e quindi la tassazione la si ha con l'imputazione dei redditi prodotti e non invece al momento del loro prelievo. In ipotesi di avvenuto
affrancamento della sospensione invece: oci: il prelevamento del denaro da parte dei soci non comporta conseguenze fiscali in capo agli
stessi. Vale unicamente il principio di trasparenza e quindi la tassazione la si ha con l'imputazione dei redditi prodotti e non invece al
momento del loro prelievo. Presumibilmente le problematiche per tali soggetti (ma non solo) potrebbero intervenire alla fine della vita della
società (o in occasioni di eventi similari) quando con l'applicazione dell'ari. 47, comma 7 potrebbero emergere redditi in capo al socio per
la differenza tra quanto ricevuto e il valore fiscale della partecipazione. Non c'è mai il problema della riserva in sospensione nelle società di
persone in semplificata. Ciò senza dubbio è stato nn effetto che ha reso le società in semplificata maggiormente favorite nell'aderire alla
rivalutazione. Ecco comunque i diversi passaggi. Natura della Natura della riserva: la riserva iscritta è teoricamente in sospensione
moderata d'imposta ma il pagamento della sostitutiva comporta la liberazione della stessa. Utilizzo a copertura perdita: tale utilizzo non
comporta conseguenze di natura fiscale. Distribuzione ai soci: la distribuzione non comporta alcuna conseguenza in capo alla società
(l'imposta sostituiva pagata per l'affrancamento ha già assolto in modo definitivo quanto dovuto per liberarsi della sospensione) e
conscguentemente nessun maggior reddito è imputato ai soci per trasparenza Effetti sui soci: il prelevamento del denaro da parte dei soci
non comporta conseguenze fiscali in capo agli stessi. Vale unicamente il principio di trasparenza e quindi la tassazione la si ha con
l'imputazione dei redditi prodotti e non invece al momento del loro prelievo. riserva: non vi è alcuna riserva iscritta in contropartita del
maggior valore iscritto a incremento della immobilizzazione Utilizzo a copertura perdita: non ha senso in tal caso parlare di utilizzo per
copertura perdite. Distribuzione ai soci: non ha senso per tali soggetto riferirsi alla distribuzione di una riserva. Effetti sui s Conseguenze in
caso di società di persone Ripartendo dall'esempio precedente nel caso di società di persone che non hanno operato l'affrancamento la
situazione è così riassumibile. Natura della riserva: la riserva iscritta è in sospensione moderata d'imposta Utilizzo a copertura perdita: tale
utilizzo non comporta conseguenze di natura fiscale. Distribuzione ai soci: la distribuzione fa emergere la sospensione con la formazione di
un reddito imponibile di pari importo che è traslato in
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CASSAZIONE-CNF Atti più semplici
per processi veloci Stumpo a pag. Ir
Sez. SINTESI DEI MOTIVI Sez. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sez. MOTIVI D'IMPUGNAZIONE Sez.
CONCLUSIONI Sez. DOCUMENTI ALLEGATI Sez. PARTE RICORRENTE Sez. PARTE INTIMATA Sez.
SENTENZA IMPUGNATA Sez. OGGETTO DEL GIUDIZIO Sez. VALORE DELLA CONTROVERSIE RICORSO
CIVILE E TRIBUTARIO - Indicazioni dimensionali e di impostazione strutturale Le indicazioni RICORSO CIVILE E
TRIBUTARIO - Indicazioni dimensionali e di impostazione strutturale Sez. PARTE RICORRENTE Sez. PARTE
INTIMATA Sez. SENTENZA IMPUGNATA Sez. OGGETTO DEL GIUDIZIO Sez. VALORE DELLA
CONTROVERSIE Sez. SINTESI DEI MOTIVI Sez. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sez. MOTIVI
D'IMPUGNAZIONE Sez. CONCLUSIONI Sez. DOCUMENTI ALLEGATI RICORSO PENALE - Indicazioni
dimensionali e di impostazione strutturale RICORSO CIVILE E TRIBUTARIO - Indicazioni dimensionali e di impostazio
Sez. PARTE PRIVATA RICORRENTE Sez. PROVVEDIMENTO IMPUGNATO Sez. INDICAZIONE NORMA
INCRIMINATRICE Sez. EV. ALTRO RIF. NORMATIVO RELATIVO ALL'OGGETTO DEL RICORSO e strutturale
Sez. PARTE RICORRENTE Sez. PARTE INTIMATA Sez. SENTENZA IMPUGNATA Sez. OGGETTO DEL GIUDIZIO
Sez. VALORE DELLA CONTROVERSIE Sez. SINTESI DEI MOT Sez. MOTIVI Sez. CONCLUSIONI Sez.
INDICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI Sez. ALLEGATI con INDICE VI Sez. SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO Sez. MOTIVI D'IMPUGNAZIONE Sez. CONCLUSIONI Sez. DOCUMENTI A
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Lo schema adottato da Cassazione e Cnf per i ricorsi nel civile,
penale e tributario Avvocati a scuola di semplicità Atti più snelli.
Per favorire la chiusura del processo
DI GIOVANNA RAFFAELLA
STUMPO L •Avvocato del 2016
* deve scrivere in modo più
efficace e snello, così da favorire
la più rapida soluzione del
processo. Quest» il messaggio
principale sotteso ai Protocolli 17
dicembre 2015 contenenti le
regole redazionali dei motivi di
ricorso in materia civile, tributaria
e penale elaborati dai presidenti di
Cnf e Corte di cassazione, che
danno attuazione alle recenti
pronunce della Suprema corte in
base alle quali «il processo celere
impone atti sintetici e redatti con
stile asciutto e sobrio» (cfr. Cass.
civ. 4/7/2012, n. 11199) perché
«il canone generale della
chiarezza e della sinteticità
espositiva degli atti processuali di
parte e di ufficio. . è uno dei
pilastri su cui si basa il giusto
processo, ai sensi dell'art. lil
Cost., comma 2, e in coerenza con
Fart. 6 Corte europea dei diritti
dell'Uomo» (Cfr. Cass. civ. 5
gennaio 2016, n. 34). I protocolli
(si veda ItaliaOggi Sette del 4
gennaio 2016 eltaliaOggi del 19
dicembre 2015) propongono uno
specifico «schema redazionale»
che gli avvocati devono adottare
nella scritturazione per arrivare ad
una significativa riduzione
dimensionale degli atti;
contenendoli in un ragionevole nu-
mero di pagine e rendendoli
anche più chiari nel contenuto e,
conseguentemente, di più facile
lettura ed immediata
comprensione all'organo
giudicante; con effetti positivi «a
cascata» quanto alle auspicate
caratteristiche di eguale chiarezza
e célérité della decisione
giudiziale, alla quale si chiede
parimenti di caratterizzarsi per una
motivazione sintetica
e facilmente comprensibile nei
suoi passaggi decisionali, per il
cittadino destinatario. Pur se in
forma di raccomandazioni, i
documenti istituzionali
impongono il necessario
adeguamento da parte del legale.
Sebbene infatti il mancato rispetto
dei limiti dimensionali e delle
indicazioni schematiche suggerite
non comportino automatica
inammissibilità/ improcedibilità
dell'atto — salvo diversamente
previsto dalla legge-, occorre però
formalmente motivare l'eventuale
« eccedenza» dimensionale
rispetto allo standard; e l'eventuale
infondatezza delle motivazioni
addotte dall'Avvocato è valutabile
dall'autorità giudiziaria, ai fini
della liquidazione delle
e tributario chiarisce che esso è da
interpretarsi nel senso
che non vi è l'onere di
trascrizione nell'atto introduttivo
o difensivo suddetto degli atti o
documenti da esso richiamati,
fermi restando gli oneri di: I)
rispondenza dei motivi ai criteri
di specificità imposti dal codice
di rito; II) puntuale indicazione
nei motivi, degli atti e documenti
del giudizio, con relativa
specifica del «tempo», del
«luogo» e della «fase»; III)
allegazione degli atti e
documenti, in specifico
fascicoletto. ———
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spese del giudizio. Quanto al
«principio di autosufficienza», il
protocollo per i ricorsi civile
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LEGALI E CONTRATTI Modelli già
esistenti, è solo consulenza Caravaghos a
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La Corte di cassazione interviene sulla rideterminazione del
compenso del legale Revisioni, no a nuovi incarichi "^X L'avvocato
lavora su modelli esistenti? E consulenza E la patente va in f"*»"
Negligenza sulle strisce unto Negligenza sulle strisce unto DI ADELAIDE CARAVAGLIOS
Mera consulenza e non incarico ex novo per l'avvocato che provvede unicamente alla revisione
dei modelli contrattuali già predisposti ed esistenti: lo ha chiarito la Corte di cassazione nella
sentenza numero 1078 del 2016. Intervenuti sul ricorso proposto da un legale avverso la
sentenza di merito, nella quale, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado,
era stato rideterminato l'importo dovuto a titolo di compenso, i giudici della II sezione civile
della Corte di cassazione hanno spiegato che nel caso di specie non potevano trovare
applicazione i valori massimi tariffari né poteva giustificarsi il raddoppio del massimo
dell'onorario e questo per-Impossibile ravvisare un'ipotesi di motivazione assente o
insufficiente che il libero professionista era stato chiamato non per la redazione di un nuovo
contratto-tipo, bensì « unicamente» per la revisione di un modello già esistente «con esclusivo
riferimento alle modifiche rese necessarie dalla nuova legge sulla subfornitura e dai
meccanismi di ispezione delle lavorazioni eseguite». A nulla sono valse le censure proposte
dall'uomo, il quale aveva contestato non solo l'omessa ovvero insufficiente motivazione circa la
mancata applicabilità della previsione contenuta nell'articolo 2, lettera f) delle tariffe
stragiudiziali, ma anche «la violazione e/o falsa applicazione della previsione tariffaria
assumendosi che, ogni qualvolta si è operata una sostanziale significativa modifica del testo
negoziale preesisten te, l'onorario da riconoscere all'avvocato sia quello relativo alla redazione
di contratti e, quindi all'attività di assistenza, e non anche quello invece concernente l'attività di
consulenza». Per i giudici della Corte di cassazione non era possibile ravvisare «un'ipotesi di
motivazione assente ovvero insufficiente», dal momento che il giudice del merito aveva
estrinsecato in maniera logica e coerente le ragioni della propria decisione: la (dedotta)
erroneità della decisione, spiegano all'uopo, «non può basarsi su una ricostruzione soggettiva
del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio,
atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito [.
.]». I giudici del Palazzaccio hanno quindi rigettato il ricorso condannando il ricorrente al
pagamento delle spese di giudizio. ———©Riproduzione riservata——U
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Corte di giustizia Ve: la cessione della rete
scommesse è contro il diritto Ue
Una sentenza che si potrebbe definire
«postuma» quella della Corte di Giustizia
europea, di pochi giorni fa, che condanna
l'Italia per una norma che nel frattempo è stata
già cancellata. È quello che è successo a
conclusione del caso Laezza, originato dal
sequestro di un'agenzia del bookmaker inglese
Stanleybet, gestita a Cassino dalla signora
Rosaria Laezza, che finisce indagata per avere
raccolto scommesse in assenza di
autorizzazione per conto appunto di Stanleybet
Malta Ltd. L'interessata aveva impugnato il
sequestro, lamentando di essere stata sottoposta
a procedimento penale ingiustamente, in quanto
la società per la quale operava era stata
estromessa dal mercato nazionale delle
scommesse sportive a causa di provvedimenti
normativi discriminatori o, comunque, contrari
al diritto dell'Unione europea: in particolare,
del bando di gara indetto dall'Italia nel 2012 per
l'affidamento in concessione di 2.000 nuovi
diritti per l'esercizio delle scommesse ippiche e
sportive. Il Tribunale del Riesame di Fresinone
aveva sollevato una questione pregiudiziale
davanti alla Corte UE su una clausola della
convenzione, secondo cui il titolare di una
concessione deve impegnarsi, all'atto del
la cessazione del rapporto, a cedere in uso
gratuito all'Agenzia dei Monopoli o ad altro
concessionario i beni aziendali necessari per
l'esercizio dell'attività di raccolta. Proprio
questa cessione «obbligata» è stata ritenuta
dalla Corte di Giustizia contraria al diritto
europeo, visto che, gli articoli 49 e 56 del
Trattato Ue, riporta la sentenza: "devono essere
interpretati nel senso che ostano a una
disposizione nazionale restrittiva, come quella
del caso Laezza, che impone al concessionario
di cedere a titolo non oneroso - alla scadenza
della concessione - l'uso dei beni materiali e
immateriali di proprietà che costituiscono la
rete di gestione e raccolta del gioco, qualora
questa restrizione ecceda quanto è necessario al
conseguimento dell'obiettivo effettivamente
perseguito dalla disposizione stessa. Spetterà al
giudice del rinvio verificare tale circostanza».
In ogni caso, con la legge di Stabilità 2016, il
Governo Renzi ha giocato d'anticipo sulla
sentenza, abrogando dal primo gennaio la
norma che prevede la cessione gratuita della
rete di gestione e raccolta del gioco - al termine
del periodo di concessione all'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli.
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Uesposto non può essere denigratorio
verso il legale
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L'esposto deve essere utile alla difesa e non può avere finalità denigratorie per il
professionista legale. È quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la
sentenza n. 20596 dello scorso 14 ottobre, che si è interrogata sul fatto se un
esposto fosse funzionale alla difesa oppure avesse finalità offensive nei
confronti di un avvocato. Un avvocato procedeva nei confronti di un collega al
fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della produzione
in giudizio di un esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati per
denunciare il comportamento scorretto del collega. Pertanto l'avvocato attore
leggeva l'esposto come atto diffamatorio e ne contestava la produzione. Il
Tribunale, prima, e la Corte d'appello, dopo, rigettavano l'istanza dell'avvocato,
che ricorreva in Cassazione. Secondo i giudici di piazza Cavour, l'avvocato nei
precedenti gradi di giudizio aveva solo contestato il fatto della produzione in
giudizio dell'esposto, ma non il suo contenuto, mutando, pertanto, la propria
impostazione difensiva e ciò non è ammissibile in Cassazione (si veda:
Cassazione 1562/2010). Il fatto poi che la produzione dell'esposto da parte
dell'avvocato avesse avuto solo finalità diffamatorie verso il collega, non ha poi
trovato accoglimento presso gli Ermellini, poiché i giudici dell'appello hanno
avuto modo di osservare che l'esposto fosse funzionale alla difesa della parte
assistita, senza alcun finalità offensiva nei confronti dell'avvocato che difendeva
la controparte. Lamenta il ricorrente che, nella specie, la riconosciuta esimente
del diritto di critica sarebbe del tutto inesistente e inconcepibile, anche
astrattamente, con riferimento al caso di specie. Ma secondo i giudici della
Cassazione, la censura sarebbe destituita di giuridico fondamento, avendo la
Corte territoriale fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità
formatasi in subiecta materia, all'esito di una puntuale disamina del contenuto
degli esposti indirizzati alle autorità disciplinari contenenti espressioni in ipotesi
offensive, proprio in considerazione dell'applicabilità della causa di
giustificazione di cui all'art. 51 c.p. sub specie del diritto di critica,
costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost. (Cass. 17547/2007 e Cass.
38348/2009, ex multis). Maria Domanico
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Ai fini del ricorso per revocazione è necessario Terrore revocatorio II
ricorso per revocazione è inammissibile qualora non sussista l'errore
revocatorio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395
n. 4, c.p.c., consente di rimettere in discussione il contenuto di una
sentenza. È quanto affermato dai giudici della terza sezione del Consiglio
di stato con la sentenza n. 212 dello scorso 22 gennaio. I giudici di palazzo
Spada hanno, altresì, evidenziato che, secondo un consolidato orientamento
giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalla pronuncia dell'Adunanza
Plenaria n. 5 del 24/1/2014, l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda
di revocazione ai sensi dell'art. 106 cod. proc. anim., deve essere
caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa
percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la
quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso
presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente
escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b)
dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia
espressamente motivato; e) dall'essere stato un elemento decisivo della
sentenza da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra
l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa. L'errore deve, inoltre,
apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza
necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. In estrema
sintesi, il caso sottoposto all'attenzione del Consiglio di stato era il
seguente: con provvedimento una Fondazione aggiudicava la fornitura full
service di sistemi analitici ed impianti tecnologici a elevata automazione,
per la durata di sei anni, alla Tizio S.r.l. La Caio S.r.l., unica altra
partecipante alla gara impugnava l'aggiudicazione dinanzi al Tar La Tizio
S.r.l. proponeva ricorso incidentale, deducendo, tra l'altro, la violazione
dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, oltre che diversi profili di
eccesso di potere. Il Tar accoglieva il ricorso, respingendo quello
incidentale. La Tizio S.r.l. proponeva appello chiedendo, in riforma della
sentenza, l'accoglimento del proprio ricorso incidentale di primo grado.
Angelo Costa
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Decolla a Milano la
negoziazione assistita
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Decolla la negoziazione assistita. Gli avvocati dell'Ordine di
Milano hanno concluso infatti 500 accordi nel 2015, contro i
soli sette degli ultimi tre mesi del 2014, ovvero dall'entrata in
vigore del nuovo istituto di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di diritti disponibili e di separazione
consensuale e divorzio. E proprio separazioni e divorzi
costituiscono l'80% delle convenzioni concluse a Milano. È
quanto emerge dai dati raccolti dall'Ordine degli avvocati
meneghino, guidato da Remo Danovi, sul primi 15 mesi di
applicazione della negoziazione assistita. Sì, perché il
Consiglio nazionale forense sta effettuando il monitoraggio
delle procedure ex art. 11 della legge n. 162/2014, da inviare
poi al ministero della giustizia. La legge, all'art. 11, comma 1,
prevede infatti che i «difensori che sottoscrivono l'accordo
raggiunto dalle partì a seguito della convenzione» devono
«trasmetterne copia al consiglio dell'ordine circondariale del
luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al consiglio
dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati». Il
successivo secondo comma onera invece il Cnfa provvedere
con «cadenza annuale» al monitoraggio delle procedure e,
successivamente, a trasmettere i dati a via Arenula. Per questo,
il Cnf ha inviato ai Coa due questionai! utili alla rilevazione
dei dati, da trasmettere poi entro il 31 dicembre 2015. Alcuni
ordini, però, stanno ancora procedendo alla raccolta dei dati.
Gabriele Ventura
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Con il decreto del 19 gennaio 2016 si aggiornano le modalità del
processo civile II rito telematico in Cassazione Notificazioni e
comunicazioni online dal 5 febbraio
DI ANGELO COSTA E MARIA DOMANICO 11 processo civile telematico anche presso le sezioni civili della Corte di
cassazione dal 5 febbraio scorso. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero
della giustizia 19 gennaio 2016 di «Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai
sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17
dicembre 2012, n. 221, con il quale il processo civile telematico arriva anche presso le sezioni civili della Corte di Cassazione
attraverso l'attivazione delle notificazioni e comunicazioni per via telematica. Si prosegue, quindi, nel solco di quella esigenza
di promuovere ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, nonché pro muovere
l'alfabetizzazione informatica. Pertanto presso le sezioni civili della Cassazione, le comunicazioni e le notificazioni a cura della
cancelleria saranno effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La relazione di notificazione verrà, quindi, redatta in
forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. È noto come già a decorrere dal 30 giugno 2014, per il
procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di
opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha già luogo esclusivamente con modalità
telematiche. Nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cui fa riferimento il de muovere l'alfabetizzazione informatica. Pertanto
presso le sezioni civili della Cassazione, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria saranno effettuate
esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque
accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La relazione di notificazione verrà, quindi, redatta in forma automatica
dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. È noto come già a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento
davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il
deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha già luogo esclusivamente con modalità telematiche. Nel
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cui fa riferimento il de creto in commento, si legge che il deposito con modalità
telematiche si ha per avvenuto al moment» in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta
elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito risulterà essere tempestivamente eseguito quando la ricevuta di
avvenuta consegna verrà generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155,
quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la
dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero
della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica
certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. ———©Riproduzione riservata——
U muovere l'alfabetizzazione informatica. Pertanto presso le sezioni civili della Cassazione, le comunicazioni e le notificazioni
a cura della cancelleria saranno effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata
risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La relazione di
notificazione verrà, quindi, redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. È noto come già a
decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura
civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha già luogo
esclusivamente con modalità telematiche. Nel decreto-legge 18 ottob
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FALLIMENTI/ Uimpatto sui compensi ai legali
Azione revocatoria, crediti indeterminati
DI ANGELO COSTA In tema di
compensi ai legali, sebbene il valore della
causa vada definito in base al «
disputatum», risulterà sin dall'origine
indeterminabile il valore dei crediti a
tutela dei quali viene esercitata l'azione
revocatoria fallimentare. È quanto
affermato dai giudici della prima sezione
civile della Corte di cassazione con la
sentenza n. 1274 dello scorso 25 gennaio.
Il caso sul quale i giudici di piazza Cavour
sono stati chiamati a esprimersi prendeva
le mosse da una decisione del Tribunale
che aveva respinto un reclamo proposto da
un avvocato, avverso il decreto con cui gli
erano stati liquidati gli onorari dovutigli in
qualità di difensore della curatela,
nell'ambito di un procedimento per
revocatoria fallimentare. I giudici del
merito hanno ritenuto che, diversamente
da quanto previsto per la revocatoria
ordinaria, l'onorario per i giudizi per
revocatoria fallimentare vanno liquidati
con riferimento al valore del bene oggetto
dell'atto dispositivo, in quanto l'azione non
viene proposta a tutela di uno specifico
credito della procedura. L'avvocato, contro
il decreto, proponeva ricorso per
cassazione. Ma la Corte di cassazione ha
rigettato il ricorso, e gli Ermellini hanno
sottolineato che l'entità di quanto
manifestamente diverso da quello
presunto a norma del codice di
procedura civile - si determina, ex art.
6, comma 2, del dm n. 127 del 2004,
non già sulla base del credito a tutela
del quale si è agito in via revocatoria,
bensì del valore effettivo della
controversia» (Cass., sez. III, 30
settembre 2015, n. 19520).
effettivamente percepiranno i creditori
ammessi non è predeterminabile prima
della redazione del piano di riparto
definitivo, infatti l'entità del passivo
fallimentare è soggetto a modifiche,
mentre l'entità di quanto effettivamente
percepiranno i creditori ammessi non è
predeterminabile prima della redazione
del piano di riparto definitivo. I
precedenti giurisprudenziali utili alla
lettura della sentenza sono due: il primo
sostiene che «il valore delle cause per
revocatoria fallimentare, ai fini della
liquidazione degli onorari di avvocato e
procuratore, si determina non in base al
valore del bene oggetto del negozio
giuridico di cui si chiede la revoca, ma
in relazione al valore dei crediti
ammessi al passivo fallimentare, a
tutela dei sez. I, 3 agosto 1960, n.
2279). E l'altro è che «in tema
liquidazione degli onorari a carico del
cliente ed in favore dell'avvocato per
l'opera prestata in un giudizio relativo
ad azione revocatoria, il valore della
causa - laddove risulti
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II giudizio insindacabile in sede di legittimità
Danni morali., voce al giudice di merito
DI ANGELO COSTA Sarà il giudice di
inerito, secondo una valutazione
discrezionale, a stabilire la liquidazione del
danno morale iure proprio sofferto per il
decesso di un familiare causato da un fatto
illecito altrui. Lo hanno affermato i giudici
della terza sezione civile della Corte di
Cassazione con la sentenza n.336 dello
scorso 13 gennaio. Ed inoltre tale
valutazione del giudice di merito non sarà
sindacabile in sede di legittimità, perché,
nonostante l'inquadramento del diritto
all'integrità psicofisica della persona
nell'ambito esclusivo del combinato
disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost,
(nonché delle altre norme costituzionali
poste a presidio della detta integrità
personale), rimangono validi tutti i principi
generali elaborati in tema di
quantificazione del danno morale, oltre che
di quello biologico. Pertanto una simile
decisione sarà suscettibile di censura in
sede di legittimità solo sotto il profilo di
eventuali vizi di motivazione, nel caso in
cui i criteri adottati per la liquidazione
appaiano intrinsecamente illogici o
gravemente contrastanti con le leggi o la
prassi giurisprudenziale e non siano
illustrati i principi o le peculiarità del caso
concreto che abbiano indotto a giustificare
lo scostamento. Inoltre, nella stessa
sentenza in commento, i giudici di piazza
Ca
Il tribunale accolse la domanda di
risarcimento del danno formulata dagli
attori. Avverso la relativa sentenza
proposero appello congiunto il
condannato e l'assicurazione. La Corte
d'appello ha riliquidato il danno subito
dagli attori. Avverso la suddetta
sentenza si propone ricorso in
Cassazione.
vour hanno evidenziato come non sia
ammissibile nel nostro ordinamento
l'autonoma categoria del «danno
esistenziale», inteso quale pregiudizio
alle attività non remunerative della
persona. Ed inoltre nel caso in cui nel
«danno esistenziale» si intendesse
includere pregiudizi non lesivi di diritti
inviolabili della persona, tale categoria
sarebbe del tutto illegittima, posto che
simili pregiudizi sono irrisarcibili, in
virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. ed
anche secondo un ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale (si veda:
Cass., 11 novembre 2008, n. 26972). Nel
caso di specie con atto di citazione Tizio
ha convenuto in giudizio Caio e le
compagnie assicuratrici Sempronia e
Sempronio dinanzi al tribunale per
accertare le responsabilità concorrenti di
Caio nella causazione dell'incidente
stradale nel quale perse la vita Gaietto ;
per condannare gli stessi e le rispettive
compagnie assicuratrici in solido al
risarcimento di tutti i danni patrimoniali e
non patrimoniali subiti da essi attori.
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igi Ronsivalle, presidente dal 2012 del Centro studi del Consiglio nazionale
degli ingegneri Far crescere una professione Tanto pia pìccola è la realtà in
cui si sceglie di esercitare la propria attività tanto più importante è portare
avanti negli anni il confronto tra colleghi
Chi è Luigi Ronsivalle • Sportivo appassionato, il golf gli permette di coniugare il movimento con
l'amore per l'aria aperta • Dopo tante letture di carattere tecnico legate alla professione nulla è
meglio di un buon romanzo • Amante dei molti aspetti della natura e del mare in particolare,
appena può fugge in barca • Viaggiatore attento ed esperto tra le mete che porta nel cuore un posto
speciale lo occupa New York • Legato alla musica in tutte le sue forme, niente è meglio di un po'
di jazz alla fine di una giornata Luigi Ronsivalle NATO A Paternò (Ct) IL 1 giugno 1948
PROFESSIONE Laureato m ingegneria civile nel 1973 è iscritto all'Ordine degli ingegneri di
Milano dall'estate dello stesso anno. Specializzato m progettazione e strutture collabora fin
dall'inizio dell'attività con studi di architettura nel capoluogo lombardo. Libero professionista fin
dagli inizi, migrato verso Lodi, alla fine degli anni 70 apre il suo primo studio professionale. Dal
2013, invece, è titolare dello studio Segesta progetti. Legato da sempre alla categoria, dalla metà
degli anni 90 guida l'Ordine degli ingegneri di Lodi fino ad approdare al Consiglio nazionale nel
2006. È alla guida del Centro studi del Consiglio nazionale di categoria dal 2012.
DI BEATRICE MIGLIORINI piccola è la
realtà in cui si vive i si lavora, maggiore è
l'importan' za del confronto. Solo così,
infatti, è possibile trovare la strada per
progredire nella professione riuscendo ad
adattarla al meglio a quella che è la realtà in
cui ci si trova a operare. È questo il
suggerimento che è possibile cogliere
parlando con Luigi Ronsivalle, presidente dal
2012 del Centro studi del Consiglio
nazionale degli ingegneri, classe 1948,
siciliano di nascita ma lombardo di adozione,
sposato, padre di due figli e nonno di cinque
nipoti. Un percorso, quello di Ronsivalle, che
nasce dal padre professore di matematica con
la vocazione per l'ingegneria in gioventù e
che trova terreno fertile in uno studente
talmente duttile e atto allo studio, da poter
scegliere di intraprendere il percorso di studi
in ingegneria. «Un investimento quello
relativo la mia istruzione», ha raccontato a
ItaliaOggi Sette il numero uno del Centro
studi, «di cui non posso che essere grato alla
mia famiglia e che invito anche i giovani a
fare. Con la consapevolezza, però», ha
proseguito Ronsivalle, «che la strada è lunga
e impegnativa e che è necessario, prima di
tutto, guardarsi attorno e scegliere la strada
non solo più adatta alla propria indole ma
anche alla situazione di mercato». Ma c'è
anche un altro aspetto che non deve mai
essere trascurato, ovvero l'aggiornamento.
Perché quando si sceglie di fare una
professione come quella dell'ingegnere e,
soprattutto, quando si nasce con l'idea della
progettazione, è necessario prima di tutto
riuscire a stare al passo con i tempi. «A
livello professionale ho sempre dato grande
importante all'aggiornamento», ha raccontato
Ronsivalle, «ho sempre provato a stare dietro
a tutto ciò che di nuovo ed interessante si
presentava, senza precludermi alcuna strada
anche se la progettazione edilizia è sempre
PROFESSIONISTI
stato il mio interesse principale». E
proprio dall'aggiornamento e dal
confronto con
i colleghi sono
nate le due
strade principali del percorso lavorativo di
Ronsivalle, lo studio professionale da un lato e
l'attività per la categoria dall'altro lato. «Fin da
subito ho sentito l'esigenza di dedicarmi alla
libera professione. Avere la possibilità di
gestire il mio
lavoro come meglio credevo è
stato essenziale», ha spiegato
Ronsivalle, «ecco perché fin
dalla fine degli anni 70 ho dato
vita ad uno studio professionale
la cui attività è andata avanti
fino al '99. Successivamente,
invece, insieme ad un collega
architetto abbiamo dato vita a
uno studio professionale
associato e abbiamo lavorato
insieme fino al 2014». E, in
tutto, questo non è mai venuto
meno l'impegno per la
categoria. Una dedizione, quella
di Ronsivalle, che lo ha portato
a fare la gavetta presso l'ordine
degli ingeneri di
Milano «in modo da poter avere
le conoscenza
sufficienti per poter gettare
le basi per il più
giovane Ordine di
Lodi», ha spiegato
Ronsivalle, «che, poi, negli anni mi ha
dato la possibilità di entrare in contatto
con la realtà nazionale». Ma
prima ancora che l'Ordine di
Lodi divenisse tale l'amore per
la categoria si era fatto sentire. «Prima ancora
di interessarmi alle tematiche ordinistiche»,
ha
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Lunedì
15/02/2016
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Pierluigi Magnaschi
41.297
progettare, collaudare e studiare,
nel futuro di Ronsivalle un ruolo
ancora più importante lo rivestirà
la famiglia. I nipoti in particolar
modo. «Ho sempre avuto poco
tempo libero perché il mio lavoro
mi ha sempre assorbito molto», ha
raccontato Ronsivalle, «ma adesso
avere del tempo da dedicare ai
nipoti è un qualcosa che mi da
particolare soddisfazione e a cui
ho intenzione di dedicarmi ancora
di più col passare del tempo». In
attesa, però, che arrivi il momento
in cui l'attività professionale passi
in secondo piano la strada da
seguire resta sempre la stessa di 30
anni fa: aggiornamento e
confronto. Il tutto, condito con una
sana dose di curiosità.
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sottolineato il numero uno del Centro studi,
«con alcuni colleghi liberi professionisti
abbiamo dato vita ad una associazione di
ingegneri, nata con l'unico scopo di
favorire il confronto all'interno della
categoria. Sentivamo molto, infatti,
l'esigenza di comunicare e condividere le
nostre esperienze professionali». Ma dopo
una vita passata a
PROFESSIONISTI
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Jobs Act Pro e contro del nuovo strumento di
remunerazione Riforma del lavoro «I voucher? Utili, ma
con qualche spina» Possibili elusioni se non c'è obbligo
sulla data della prestazione e senza banda larga è difficile
sfruttarli
DI ISIDORO TROVATO
Rappresentano una delle novità
più importanti del Jobs Act. I
voucher hanno certamente
impresso un'accelerazione
all'emersione del lavoro nero e
all'aumento dell'occupazione. Il
meccanismo, secondo gli esperti,
però, presenta ancora alcuni punti
oscuri in merito alla procedura da
adottare. Per sgombrare il campo
da equivoci, meglio ricostruire il
processo di applicazione.
Procedure II compenso annuale
lordo può essere al massimo di
9.333 euro. Si tratta dell'importo
percepito dal lavoratore e non
della cifra che deve sborsare il
committente che si avvale della
prestazione dei lavora
regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso un
istituto scolastico di qualsiasi
ordine e grado, compatibilmente con gli impegni
scolastici, ovvero in
qualunque periodo dell'anno
se regolarmente iscritti a un
ciclo di studi presso
l'università. Ma come
funzionano i voucher? Gli
acquisti possono essere fatti
presso le rivendite
autorizzate. Il testo normativo
prevede a regime l'obbligo di
inoltrare la comunicazione,
prima dell'inizio della
prestazione, in via telematica
alla dirczione territoriale del
lavoro competente.
Attualmente la
comunicazione va fatta
all'Inps. E deve essere
preventiva e contenere: i dati
anagrafici e il codice fiscale
del lavoratore; il luogo della
prestazione con riferimento
ad un
cedura è snella e semplice
in quanto gestibile
telematicamente senza
necessità di eccessive
conoscenze informatiche.
Facile anche l'acquisto del
voucher e il suo incasso;
entrambe le operazioni
possono essere svolte
presso i tabaccai. C'è poi la
tracciabilità delle
prestazioni sul sito Inps
arco temporale non
per ogni lavoratore.
superiore ai trenta giorni
tori. In particolare, le attività successivi; l'importo lordo
Attraverso un semplice
lavorative per committenti
presunto. La comunicazione monitoraggio è possibile
imprenditori o professionisti ha lo scopo di assicurare la verificare il totale delle
possono essere svolte a
tracciabilità e consentire
prestazioni ed evitare
favore di ciascun singolo
agli organi preposti di
sforamenti. Criticità
«datore di lavoro
effettuare le opportune
«Fermo restando gli aspetti
occasionale» per compensi verifiche ed evitare gli
positivi di questa riforma
non superiori a 2.000 euro
abusi. In campo agricolo
(corrispondenti a 2.693 euro l'importo del voucher è pari — afferma Rosario De
Luca, presidente della
lordi). Tale limite non si
a quello della retribuzione
Fondazione studi esiste
applica ai committenti
oraria delle prestazioni dei
però un concreto rischio di
privati che possono
lavoratori dipendenti.
ricorrervi fino al
Aspetti positivi I consulenti elusione nel momento in
cui la procedura non
del lavoro hanno svolto
limite di 7.000 euro (9.333
richiede la puntuale
un'analisi approfondita del
euro lorde). Nel settore
indicazione del giorno e
nuovo
testo
individuando
agricolo il voucher può
dell'orario della effettiva
una
serie
di
aspetti
positivi
essere utilizzato nell'ambito
prestazione (richiede un
introdotti dai voucher. Si
delle attività di carattere
arco temporale all'interno
parte
dalla
considerazione
stagionale effettuate da
del quale verrà utilizzato il
che la pro
pensionati o giovani con
voucher per il lavoratore
meno di venticinque anni di
interessato)». Altra
età se
PROFESSIONISTI
criticità è riscontrabile in
alcuni luoghi d'Italia dove
non c'è sufficiente
copertura della linea
Internet. Capita quindi di
non riuscire ad acquistare i
buoni presso le ricevitorie
abilitate per mancanza di
linea e di conseguenza
nemmeno di comunicare
l'acquisto.
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Bilanci Fatturati in crescita per le law firm. Ora il settore deve fare i conti con una
vera rivoluzione Imprese Uno studio per amico La crisi ha cambiato il ruolo e la
figura degli awocati. Alle aziende, grandi e piccole, non servono consulenti
tuttologi, ma veri e propri partner di business
DI ANDREA SALVADORI
112015 è stato per il mercato
legale l'anno del consolidamento
dei primi segnali di ripresa già
emersi nel 2014. Secondo l'ultima
indagine del magazine TopLegal
(Penta Group), che prende in
considerazione i fatturati del
periodo metà 2014-metà 2015 di
un campione di 53 insegne, il loro
giro d'affari risultava di 712
milioni, in crescita del 5,2%
rispetto ai circa 677 milioni
raccolti nel 2013-2014. Il settore
dunque è tornato a respirare nella
sua complessità (la crisi è stata
infatti caratterizzata per alcune
practice da un andamento
anticiclico), con buoni risultati
anche sul fronte dei margini: i 32
studi che avevano dichiarato i
propri utili, riportavano
complessivamente profitti in
crescita dell'8,9%. Nuovo
ambiente II vento dunque pare
aver cambiato dirczione per gli
attori del mercato legale, tanto
che le aspettative per il 2016,
sempre secondo le ricerca di
TopLegal, sono in generale
improntate all'ottimismo. Quel
che è altrettanto certo, però, è che
gli awocati devono confrontarsi
og
gi con un contesto di mercato
profondamente cambiato
negli ultimi anni. «L'impatto
della crisi è stato forte, come
d'altronde avvenuto in tanti
settori produttivi e dei servizi
del Paese — spiega Maria
Buonsanto di TopLegal —.
Soprattutto sono cambiati gli
interlocutori degli studi. Le
aziende privilegiano oggi
quelle realtà che conoscono
bene il settore in cui operano.
Più l'advisor esterno si pone
nei confronti del clien
Aziende «Aziende illlì fraudi2 La composizione dell'II carico di lavoro è. SEGNALI DI
RIPRESALA SQUADRA L'attività dei giuristi d'impresa e delle direzioni legali nel 2015 II numero
dei membri della direzione legai II carico di lavoro è. La composizione dell' Aziende «Aziende illlì
fraudi2 II budget per le consulenze II carico di lavoro è. La Aziende M Aziende Italiane •lili
composizione dell' Aziende «Azie 1) Meno di 250 milioni di euro di fatturato 2) Più di 250 milioni
di euro di fatturato de illlì fraudi2 II budget per le consulenze II carico di lavoro è. La Aziende M Az
condizione necessaria, ma
non più sufficiente.
L'avvocato non deve solo
trovare soluzioni, ma
aiutare i direttori affari
legali a sviluppare il
business delle loro
aziende». Modelli Un
richiesta un tempo
avanzata dalle aziende di
settori molo regolamentati sul
piano normativo, è diventata
oggi un'esigenza sempre più
diffusa: le aziende chiedono
trasversalità e la conoscenza
specifica del loro settore
industriale. «Il tema più caldo
nell'agenda degli studi è
organizzarsi in gruppi di
lavoro diagonali ai
dipartimenti, tarati sulle
peculiarità di ogni settore»,
continua Buonsanto. Le
direzioni legali delle
imprese sono oltretutto molto
più sensibili di un tempo ai
costi e hanno la necessità di
contenere i budget destinati
alle consulenze esterne.
Secondo la ricerca TopLegal
General Counsel 2014, il
budget per le consulenze
te come vero e proprio partner esterne è rimasto invariato
del suo business, meglio è. Il rispetto all'anno precedente
ruolo del consulente è
per il 53,2% delle aziende
radicalmente cambiato agli
coinvolte, è diminuito per il
occhi dei clienti. La
25,3% del campione
competenza tecnica è una
PROFESSIONISTI
ed è aumentato per il 21,5%.
Inoltre le direzioni legali delle
imprese si trovano a dover
gestire un carico di lavoro in
forte crescita: 62
aziende tricolori sono finite
in mano straniera. E il
passaggio di mano ha
provocato la fine di relazioni
di lunga durata con gli studi.
«general counsel» sugli 83
Questi, dunque, sono stati
interpellati hanno segnalato costretti a interrogarsi sui
infatti un aumento. Inoltre il propri modelli di business.
mercato italiano ha visto
Considerando dunque il
crescere il peso della media nuovo scenario, TopLegal
industria. Tante grandi
ha deciso di istituire da
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Lunedì
15/02/2016
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Luciano Fontana
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quest'anno un nuovo premio, i
TopLegal Industry Awards, per
sostenere e valorizzare questa
evoluzione del mercato. «Solo
dimostrando di conoscere
l'industry e le sue
Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress
dinamiche gli studi legali
possono davvero entrare nel
cuore dell'azienda»,
commenta Paolo Quaini,
group general counsel di Otb,
la holding di Renzo Rosso, tra
i membri della commissione
tecnica che ha decretato i
vincitori del premio. «Oggi
non basta essere qualificati, è
necessario essere anche ben
informati. Conoscere in
dettaglio il business dei propri
clienti e della propria
industria è condizione
necessaria per aver successo»,
aggiunge Brian Sheridan,
general counsel del gruppo
medicale LivaNova.
«Un'impresa industriale è un
sistema complesso in cui
anche i profili legali sono
fortemente condizionati dai
processi produttivi. La loro
cono
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scenza è fondamentale per il
consulente», gli fa eco
Agostino Nuzzolo, general
counsel e direttore tax e
compliance di Italcementi.
Per rafforzare la relazione con
la clientela, gli studi devono
oggi ripensare e riorganizzare
la filiera interna del lavoro e
la formazione dei giovani:
tornare all'avvocato tuttologo
non è infatti più possibile.
Allo stesso tempo però non
funziona neanche la formula
dell'iperspecializzazione, dal
momento che i clienti
chiedono competenze
trasversali. Occorre modulare
un'offerta non verticale, ma
orizzontale e trasversale,
meno concentrata sulle
singole practice e più sulle
grandi tematiche del business.
PROFESSIONISTI
Pag.
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Sabato
13/02/2016
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Enzo d'Errico
15.303
L'INCHIESTA LL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, LUIGI PANSINI: «ORMAI
LAVORARE È COME FARE UNA CORSA A OSTACOLI» Sindacato contro Ordine, la crisi fa litigare gli avvocati
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di Bepi Castellaneta 1' accesso professionale come un percorso a
ostacoj li, scandito da scuole, esami e anche parecchie spese; un
divario tra giovani e meno giovani che si fa sempre più profondo.
E* l'analisi del segretario dell'Associazione nazionale forense, Luigi
Pansini (foto), a proposito della crisi degli avvocati. Insomma il
disagio c'è. Ma a proposito di diagnosi e cura del malessere che
attanaglia la categoria, gli avvocati si dividono. E Pansini punta
l'indice contro il consiglio dell'Ordine. a pagina 2
Addio alle toghe La polemica
La crisi e la fuga dall'albo Gli
avvocati si dividono II sindacato
contro l'Ordine Pansini, Anf
nazionale: «Professione come un
percorso a ostacoli»
è intervenuto
l'avvocato
Michele Laforgia
L'inchiesta
di Bepi Castellaneta
I ricorsi Venti avvocati
al Tar Lazio contro le
Luigi
nuove norme
Pansini
sull'elenco dei
Giovani
cassazionisti
penalizzati, l'kn üHi>k"Gäiltx'(litf
ma finora
iuikì
non è stato
fatto nulla
La vicenda •
Ha provocato
un ampio
dibattito con
migliaia di
commenti
l'inchiesta
pubblicata dal
Corriere
giovedì scorso
sulla crisi degli
avvocati a Bari
• Sul tema ieri
PROFESSIONISTI
BARI L'accesso alla professione
come un percorso a ostacoli,
scandito da scuole, esami e
anche parecchie spese; la strada
per approdare in Cassazione
ancora troppo lunga, difficile e
persino più complicata rispetto a
quanti provengono dall'estero; e
poi ancora: un divario tra giovani
e meno giovani che si fa sempre
più profondo e rischia di
tratteggiare una categoria nella
categoria. E' l'analisi del
segretario dell'Associazione
nazionale forense, Luigi Pansini,
a proposito della crisi degli
avvocati. Che a Bari, quarta città
italiana per numero di iscritti ed
erede di una prestigiosa
tradizione giuridica meridionale,
ha toccato livelli senza
precedenti che denotano non
soltanto un crollo preoccupante
ma anche la transizione in
un'epoca in cui l'appeal della
toga conta fino a un certo punto
e non regge le bordate della crisi:
419 cancellazioni solo nel 2015,
un crollo
vede. Ma a proposito di
diagnosi e cura del malessere
che attanaglia la categoria, gli
avvocati si dividono. «Troppo
comodo parlare di costi
previdenziali onerosi, parcelle
non dice Pansini. Il quale punta
l'indice contro il consiglio
dell'Ordine: «Cosa fa e cosa ha
si chiede il segretario nazionale
dell'Anf, che in una lettera ai
legali baresi si sofferma
sull'inchiesta del Corriere del
Mezzogiorno e non risparmia
critiche all'attuale legislazione
dei ricavi stimato al 40%, vale
a dire circa il doppio della
media nazionale. Insomma il
disagio c'è, e si
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13/02/2016
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Enzo d'Errico
15.303
3400/3.500 Contributo minimo per la Cassa Forense O30/40.000 euro
Spesa annua media di uno studio legale a Bari Cancellazioni (270 nel
2014) Iscritti all'albo degli avvocati di Bari ©6.795 La situazione
©6.795 Iscritti all'albo degli avvocati di Bari Cancellazioni (270 nel
2014) Nuove iscrizioni ©6.795 Iscritt euro all 3400/3.500 Contributo
minimo per la Cassa Forense O30/40.000 euro Spesa annua media di
uno studio legale a Bari +30096 'albo Innalzamento dei costi della
giustìzia nell'ultimo anno degli avvocati di Bari Cancellazioni (270 nel
2014) Nu 21% Calo dei reddito degli avvocati negli ultimi cinque anni
secondo l'Associazione enti previdenziali privati (Adepp) -40% Calo del
reddito stimato nella sola città di Bari secondo il Consiglio dell'Ordine
degli avvocati ve iscrizioni ©6.795 Iscritt euro all 3400/3.500
Contributo minimo per la Cassa Forense O30/40.000 euro Spesa annua
media di uno studio legale a Bari +30096 'albo Innalzamento dei costi
della giustìzia nell'ultimo anno "Fonte Consiglio dell'Ordine degli
avvocati di Bari degli avvocati di Bari Cancellazioni (270 nel 2014 Com
putì me Nu 21% Cal
sulla giustizia e alla gestione di
una fase a dir poco delicata.
Secondo Pansini «i giovani
sono fortemente penalizzati»
fin dai primi passi. Il riferìmento è non solo alle scuole
forensi, ma a tutto il percorso
che dovrebbe traghettare
l'aspirante toga nell'olimpo dei
cassazionisti. Il punto è che
secondo la legge professionale
e il regolamento attuativo, gli
avvocati italiani per approdare
dinanzi alla Suprema Corte
devono frequentare un corso;
così non è invece per i
cosiddetti "avvocati stabiliti",
quelli che hanno ottenuto
l'abilitazione in un Paese
comunitario: per loro è
sufficiente dimostrare di aver
esercitato la professione per
dodici anni in uno Stato
dell'Unione europea. «Gli
italiani - attacca il segretario
nazionale dell'Anf, che a Bari
conta una sezione con
segretario Nicola Bonasia
- in questo modo sono sfavoriti:
la disparità di trattamento è
evidente visto che gli "avvocati
stabiliti" possono iscriversi nella
sezione speciale dei
cassazionisti attraverso la
dimostrazione del mero
esercizio della professione,
peraltro svincolato dalla
dimostrazione di un numero
minimo di giudizi patrocinati
dinanzi alla sedi giudiziarie
indicate». La cosa non è passata
inosservata. Al punto che il
PROFESSIONISTI
sindacato di Bari e venti avvocati,
difesi da Emilie Toma e Loredana
Papa, hanno deciso di impugnare il
regolamento che disciplina la
procedura per diventare
cassazionisti rivolgendosi al Tar del
Lazio. «Si tratta di norme
discriminatorie», insiste Pansini.
Che si sofferma
vedere un centesimo. Pansini
sottolinea che l'esame è «
comunque un terno al lotto» e
snocciola gli ostacoli sulla strada
dell'abilitazione: « Numero
programmato, numero minimo di
ore, costi da sostenere, verifiche
intermedie e finali», spiega
ribadendo che i giovani sono
a fronteggiare le
sull'accesso alla professione e costretti
maggiori difficoltà. Di certo, la
sul tirocinio. «Stiamo cercando crisi non risparmia comunque gli
di far modificare la disciplina», avvocati più esperti. Spulciando
dichiara il segretario nazionale l'elenco delle 419 cancellazioni
dell'Anf riferendosi al ruolo
si scopre che tra quanti hanno
delle scuole forensi, che dal
deciso di dire addio alla toga ci
prossimo anno saranno
sono professionisti con decine di
obbligatorie prima dell'esame. anni di lavoro sulle spalle: hanno
«Ma stiamo parlando chiuso studi legali che si
aggiunge - di un'abilitazione,
tramandavano da generazioni,
stretti tra l'aumento vertiginoso
non si tratta di un concorso
delle spese di giustizia e il crollo
come quello per notai e
della liquidazione della parcelle,
magistrati». Per la verità le
modalità di svolgimento delle troppo spesso destinate a
rimanere semplici pezzi di carta
prove sono al centro di un
aspro dibattito che va avanti da da utilizzare, magari, per la
diversi anni. Durante i quali è prossima causa: quella contro il
proprio (ex) cliente. ©
stato deciso di fissare regole
più rigide e innalzare paletti in RIPRODUZIONE RISERVATA
grado di garantire verdetti più
selettivi. Il tutto al fine di
puntellare verso l'alto il livello
di preparazione e sfoltire allo
stesso tempo i ranghi
dell'esercito smisurato di
candidati. Nella speranza
dichiarata che la toga possa
finire sulle spalle di quanti
sognano effettivamente di
svolgere la professione e si
cimentano con una dura pratica
legale scandita da sacrifici e
lunghi anni senza
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Sabato
13/02/2016
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Ario Gervasutti
34.965
IL REPORT DELLA REGIONE. L'anno scorso un imprenditore aveva agevolazioni per
8.060 euro, adesso il massimo è 3.250 euro per due anni Gennaio, crollo di assunzioni:
-34%
Posizioni di lavoro a tempo indeterminato in Veneto. Saldi mensili cumulati giugno 2008gennaio 2016 (giugno 2008 = 15000 10000 L andamento dali inizio della crisi 0) 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 16 Fonte elab Veneto Lavoro su dati Stlv (estrazione del 4
febbraio 2016)
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Donazzan: «Un anno fa il boom, adesso il brusco
calo per il taglio degli incentivi in Legge di stabilità
Sarebbe più efficace ridurre tasse e burocrazia»
VENEZIA L'inversione di tendenza è
brusca. A gennaio 2016 le assunzioni
con contratto a tempo indeterminato in
Veneto sono diminuite del 64%
rispetto a dicembre e del 34% rispetto
a gennaio 2015. Il dato arriva
dall'agenzia della Regione 'Veneto
lavoro", con il report mensile
pubblicato dairOsservatorio&Ricerca
sulle dinamiche contrattuali del
mercato del lavoro regionale istituito
nel 2015 - per iniziativa dell'assessore
al lavoro Elena Donazzan - per
monitorare l'impatto delle novità
normative (in particolare il Jobs Act)
introdotte nel corso dell'anno.
IL CALO DELLE
AGEVOLAZIONI. «Un anno fa
le statistiche evidenziavano un
anomalo picco di assunzioni commenta l'assessore Donazzan
- infatti il 2015 si è chiuso con
23.766 assunzioni e 16.685
trasformazioni di contratto. Un
vero e proprio boom, dettato
dagli incentivi previsti fino al 31
dicembre 2015 (per una cifra
che
PROFESSIONISTI
arrivava fino a 8.060 euro per
tre anni), che hanno indotto gli
imprenditori ad anticipare la
stipula di rapporti di lavoro già
programmati. Ora, per effetto
della Legge di stabilità 2016
che ha ridotto sia l'importo che
la durata delle agevolazioni,
prevedendo un massimo di
3.250 euro per due anni, il
saldo positivo di nuovi
contratti a tempo
indeterminato si riduce a
1.226. Un risultato nettamente
inferiore non solo in confronto
a dicembre, ma anche rispetto
agli stessi mesi degli anni
precedenti». A gennaio 2015
invece i posti in più erano stati
5.658, in linea con i 5.323 di
gennaio 2014. LA
"PAGELLA" VA RINVIATA.
influito sul mercato del lavoro
regionale, contribuendo a far
ripartire l'occupazione. Se gli
incentivi possono essere
attrattivi - conclude l'assessore
Donazzan - è pur vero che la
priorità per una lungimirante
politica di sviluppo
dell'economia deve essere
incentrata su strumenti atti a
rendere le nostre imprese più
forti e competitive. A mio
giudizio, la riduzione delle tasse
e della burocrazia sono misure
più efficaci degli incentivi per
sostenere l'occupazione e la
competitivita delle imprese. In
particolare per le imprese
venete, che godono di un
contesto economico regionale
più solido di quello nazionale
per propria capacità e per il
supporto focalizzato
«Gli incentivi sono uno
strumento utile ma determinano
delle anomalie», riprende
l'assessore Donazzan che
tuttavia invita ad attendere la
fine del 2016 per valutare
correttamente gli effetti del Jobs
Act sul mercato del lavoro.
«Solo nel lungo periodo si potrà
capire davvero se e in che modo
gli incentivi introdotti con il
Jobs Act possano aver
delle politiche regionali». IL
DATO COMPLESSIVO: SI
CONSOLIDA LA CRESCITA
CHE C'È STATA. «Occorre
aver chiaro, comunque segnala nel report Veneto
lavoro - che un saldo zero nel
2016 per le posizioni a tempo
indeterminato nel 2016
significa, per il sistema
produttivo, incorporare/
trattenere l'eccezionale
Pag.
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Estratto da pag.
Sabato
13/02/2016
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Ario Gervasutti
34.965
crescita del 2015, che segna
+57.390 posizioni di lavoro a
tempo indeterminato. Una
crescita che, come si vede nel
grafico, ha significato un
sostanziale, fin troppo rapido e
In parallelo il Jobs
Act ha visto
ridurre i contratti a
tempo
determinato,
salgono stagionali
e apprendistato
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inatteso recupero dei livelli
pre-crisi». Nella riduzione dei
flussi però «sono coinvolti conclude il report - anche i
rapporti di lavoro diversi dal
tempo indeterminato: è
segnale sia del rilevante
assorbimento della domanda di
lavoro effettuato nel 2015 dai
rapporti di lavoro a tempo
indeterminato, sia della
persistenza di tendenze attivate
dalla legge 92 del 2012 e
rafforzate dalle normative
previste in sede di Jobs Act
(limitazioni per i contratti di
lavoro intermittente e per le
collaborazioni). In particola
re: le assunzioni con contratti
a tempo determinato sono
diminuite, gennaio su gennaio,
del 17%; anche le proroghe
sono coinvolte in tale
tendenza, dopo oltre un anno
di crescita continua; resta
positivo il segno invece per le
assunzioni stagionali;
continuala flessione
dell'apprendistato (-3%); è in
calo costante pure il ricorso al
lavoro intermittente (-6%);
prosegue il decremento delle
collaborazioni a progetto (su
base annua -37%). Continua a
crescere il ricorso a tirocini:
+12% su base annua. «P.E.
PROFESSIONISTI
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Lunedì
15/02/2016
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Gli avvocati si appellano alT'equo compenso"I LA PROPOSTAI Gli avvocati si appellano alT'equo compenso"Una proposta di legge per tutelare l'equo compenso
dell'avvocato nei rapporti contrattuali con altri operatori economici: grandi imprese innanzitutto, ma anche altri professionisti, società tra professionisti ed enti
pubblici. L'iniziativa è stata promossa dal Consiglio Nazionale Forense. Il Cnf non ci sta a veder ridotte le parcelle degli avvocati da parte di committenti - come
banche, assicurazioni, grandi imprese - che da quando sono stato eliminato i minimi contrattuali, riescono a "imporre" i loro diktat. « Partendo dal dato costituzionale
dell'articolo 36 (che ricono Gli avvocati si appellano alT'equo compenso"Una proposta di legge per tutelare l'equo compenso dell'avvocato nei rapporti contrattuali
con altri operatori economici: grandi imprese innanzitutto, ma anche altri professionisti, società tra professionisti ed enti pubblici. L'iniziativa è stata promossa dal
Consiglio Nazionale Forense. Il Cnf non ci sta a veder ridotte le parcelle degli avvocati da parte di committenti - come banche, assicurazioni, grandi imprese - che da
quando sono stato eliminato i minimi contrattuali, riescono a "imporre" i loro diktat. « Partendo dal dat sce il diritto del lavoratore all'equa retribuzione) - ha spiegato
il presidente Andrea Mascherin - il Consiglio ha condotto un lungo lavoro di analisi che ha riguardato i testi di numerose convenzioni, da una parte; e la legislazione
attualmente vigente in materia di equo compenso e di clausole abusive, dall'altra». La proposta di legge ha dunque «solidi agganci ordinamentali e va nella direzione
imboccata dal governo di riconoscere uno "statuto" del lavoratore autonomo, con l'approvazione del disegno di legge presto all'esame del Parlamento», (a.b.)
costituzionale dell'articolo 36 (che ricono Gli avvocati si appellano alT'equo compenso"Una proposta di legge per tutelare l'equo compenso dell'avvocato nei rapporti
contrattuali con altri operatori economici: grandi imprese innanzitutto, ma anche altri professionisti, società tra professionisti ed enti pubblici. L'iniziativa è stata
promossa dal Consiglio Nazionale Forense. Il Cnf non ci sta a veder ridotte le parcelle degli avvocati da parte di committenti - come banche, assicurazioni, grandi
imprese - che da quando sono stato eliminato i minimi c t rapROouaONE RISERVATA ntrattuali, riescono a
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I TRIBUNALI Le metà delle cause pendenti nel nostro Paese è concentrata in soli 10 dei 139 tribunali disseminati in Italia.
Da tempo l'evoluzione legislativa cerca nmedi ad un problema che rappresenta un ostacolo allo sviluppo economico della
penisola 50 E OLTRE 35-49 +4,5 Variazioni % dic 2015 - dic 2014 per classi di età L'OCCUPAZIONE IN ITALIA Lavoro
autonomo e agile, ecco le tutele
ASSICURAZIONE CONTRO I
RISCHI DI FATTURE NON PAGATE,
NO A NORME CAPESTRO,
AGEVOLAZIONI FISCALI,
CONGEDI PARENTALI E
MALATTIA. QUESTE LE NUOVE
REGOLE CHE SALVAGUARDANO I
"MESTIERI" E LO SMART
WORKING VitodeCegUa Milano Dopo
il via libera da parte del Consiglio dei
ministri dell'atteso Statuto del lavoro
autonomo, la partita ora entra nel vivo.
Perché il ddl, che prevede maggiori
tutele (malattie e maternità, ad esempio)
e nuove agevolazioni fiscali
(deducibuità spese professionali),
diventerà legge solo in seguito alla
definitiva approvazione del Parlamento.
Per il ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti, si tratta di un «primo sforzo di
collegare al Jobs Act il lavoro
autonomo e il lavoro agile». fl ddl si
divide, infatti, in due parti: lavoro
autonomo e smart working. Per quanto
riguarda il primo sono previste norme
che rendono nulle eventuali "clausole
capestro" nei contratti: ad esempio, nel
caso in cui si attribuisca al committente
la possibilità di modifiche unilaterali, di
recedere senza preavviso o di pagare a
più di 60 giorni. L'obiettivo dichiarato
della legge è in sostanza di "aumentare
le tutele per il lavoro autonomo",
evitandogli il rischio più grande: cioè,
quello che il cliente non paghi una
fattura. Non a caso, è prc-
lavoratori autonomi ai piccoli
imprenditori ai fini dell'accesso ai Fon e
ai Por, ovve
ro i programmi operativi rispettivamente
nazionali e regionali a valere sui fondi
strutturali europei: si tratta di un ulteriore
passo avanti rispetto alla norma, inserita
in Legge di Stabilità 2016, che equipara i
professionisti iscritti agli ordini alle Pmi
nell'accesso ai fondi europei. Infine, ci
sono una serie di tutele relative a
maternità, congedi parentali e malattia.
Per quanto riguarda lo smart working
invece, non vengono previste nuove
tipologie contrattuali dal momento che la
nuova normativa considera il lavoro agile
alla stregua di una modalità flessibile di
lavoro subordinato. Quindi, lo smart
working è una tipologia di lavoro
subordinato che si svolge con regole
particolari, ad esempio non prevedendo
necessariamente la presenza sul luogo di
lavoro, ma in ogni caso rispettando i limiti
di durata massima dell'orario di lavoro
giornaliero e settimanale, derivanti dalla
legge e dalla contrattazione collettiva. La
legge prevede per lo smart working il
diritto al trattamento economico e
normativo non inferiore a quello
complessivamente applicato ai lavoratori
che svolgono le medesime mansioni
esclusivamente all'interno dell'azienda.
Gli incentivi fiscali e contributivi previsti
per il lavoro subordinato in materia di
salario di produttività, sono applicabile
anche al lavoro agile. Ci sono poi una
serie di norme per tutelare la sicurezza
sul lavoro di coloro che svolgono la
visto un meccanismo assicurativo che
prestazione con modalità di smart
garantisca il professionista contro questo
working: in genere, la copertura Inail è
rischio. Ma sono previste anche
collegata alla presenza in sede del
agevolazioni fiscali come la deduzione al
lavoratore, mentre vengono introdotti
100% delle spese sostenute per "servizi
meccanismi per estenderla anche al
personalizzati di certificazione di
competenze, orientamento, ricerca e
lavoro agile. E' sempre previsto, infine,
sostegno dell'auto-imprenditorialità
che i contratti collettivi di lavoro
finalizzate all'inserimento o reinserimento
possano introdurre ulteriori regole in
nel mercato del lavoro, partecipazione a
materia di smart working.
convegni, congressi e corsi di
aggiornamento professionali". È prevista poi QRPRODUZ1ONERJSERVATA
la parificazione dei
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Sabato
13/02/2016
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AMMORTIZZATORI La
solidarietà convive con il
tempo determinato
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Alleaziendechenonrientrano
nell'ambito della cassa
integrazione non si applica il
divieto diassumereatempo
determinato mentre stanno
applicando un contratto di
solidarietà. Con la circolare
8/2016 il ministero del Lavoro
rileva che l'articolo 20, comma
i, lettera e,
delDlgs81/2015nonconsentei
contratti a termine «presso
unità produttive nelle quali
sono operanti una sospensione
del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di Gig
che interessano lavoratori
adibiti alle mansioni cui si
riferisce il contratto a tempo
determinato». Tuttavia, poiché
i contratti di solidarietà
difensivi di tipo B (articolo 5
della legge 236/1993) non
prevedono l'intervento
dellaCig,ildivietononsussiste.
La circolare ricorda che questo
tipo di contratti non potrà
essere sottoscritto dopo il 30
giugno 2016. Inoltre, per quelli
firmati dal 15 ottobre 2015 in
poi, il contributo economico
terminerà comunque alla fine
di quest'anno, mentre per
quelli stipulati primadel 15
ottobre verrà riconosciuta
l'intera durata prevista
dall'accordo. Infine il
ministero, al fine di garantire
tempi rapidi per le procedure
di autorizzazione delle
domande di solidarietà,
chiedealledirezioniterritoriali
di trasmettere entro 30 giorni
dalla presentazione la
documentazione già verificata
alla dirczione generale
ammortizzatori sociali. M. Pri.
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CONTRATTI A TERMINE La
precedenza va chiesta per iscritto Se
il dipendente assunto a termine non
esprime in forma scritta la volontà
di esercitare il diritto di precedenza,
il datore di lavoro può assumere
un'altra persona e beneficiare
dell'esonero contributivo. Questo
l'orientamento del ministero del
Lavoro nell'interpello 7/2016.
Inbaseall'articolo24delDlgs
81/2015, u dipendente che con uno
o più contratti a tempo determinato
ha lavorato
pressolastessaaziendaperoltre sei
mesi ha diritto di precedenza nelle
assunzioni a tempo indeterminato
effettuate dallo stesso datore di
lavoro nei dodici mesi seguenti e
riferite alle stesse mansioni.
Tuttavia l'esercizio del diritto è
valido solo se l'interessato lo
comunica in forma scritta. In caso
contrario, l'azienda può assumere o
stabilizzare un'altra persona E per la
nuova assunzione, dato che la stessa
non costituisce attuazione diun
obbligo esistente, il datore di lavoro
può beneficiare dell'esonero
contributivo triennale previsto dalla
legge 190/2014. Questo esonero
non è più fruibile, sostituito da
quello biennale introdotto dalla
legge di Stabilità 2016. M. Pri.
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Benjamin Netanyahu. Il primo ministro e sua moglie sono stati condannati a risarcire l'ex maggiordomo, che li ha
accusati di maltrattamenti 'f< e straordinari non pagati Gianna Pentenero. Il Piemonte avvia il sistema duale
nell'apprendistato, consentendo ai giovani tra i 15 e i 29 anni di conseguire, lavorando, tutti i possibili titoli di studio
Gianna Pentenero. Il Piemonte avvia il sistema duale nell'apprendistato, consentendo ai giovani tra i 15 e i 29 anni di
conseguire, lavorando, tutti i possibili titoli di studio
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Domenica
14/02/2016
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DENVIVCED1NFORTUNIOSCENDONOA632MIIA
EVAIL:IVEL2015CRESCOIVOLEMORTISl]LLAVORO Torna a
salire dopo un decennio il numero dei morti sul lavoro. Nel 2015
secondo i dati Inail, sono diminuite del 3,92% le denunce di infortunio a
632.665, invece quelle di eventi mortali sono state 1.172 in aumento del
16,15%. Il maggior incremento di infortuni mortali si è verificato nei
settori delle costruzioni, trasporto, ristorazione e manifatturiero
TEMI PREVIDENZIALI
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15/02/2016
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Baby sitter e asilo nido: l'Inps paga fino a 3600 euro
BRUNO BENELLI V Ea
disposizione anche per
quest'anno la procedura
telematica Inps che permette alle
madri lavoratrici di chiedere il
contributo economico per fare
fronte, anche se in parte,
all'assunzione di una baby sitter
o alla iscrizione del minore
all'asilo nido. Sono interessate al
bonus: a) le lavoratrici
dipendenti dei settori pubblico e
privato; b) le parasubordinate o
libere professioniste iscritte alla
gestione separata Inps. Le prime
possono avere un contributo
massimo di 3600 euro, pari a 600
euro per sei mesi. Se svolgono
lavoro part-time il bonus viene
ridotto in proporzione all'orario
di lavoro. Le seconde hanno un
bonus massimo di 1800 euro,
pari a 600 euro per tre mesi. Per
la domanda c'è tempo per
tutto il 2016, ma poiché lo
stanziamento disposto dalla legge
potrebbe terminare è bene non
perdere tempo. Ecco i requisiti
chiesti dalla legge. 1 - II bonus è
riconosciuto se chiesto entro gli
11 mesi successivi al rientro in
servizio. 2-11 bonus è dato solo
alle mamme che tornano al lavoro
e perciò non chiedono di
prolungare l'assenza con il
congedo parentale. 3 - La scelta è
riservata alla don-
e convalidando il buono con la
propria firma. La baby sitter può
riscuotere il corrispettivo dei buoni
lavoro ricevuti presentandoli
all'incasso - dopo averli convalidati
con la propria firma - presso
qualsiasi ufficio postale. B - Asilo
nido. Inps intrattiene il rapporto
direttamente con le strutture e paga
le somme dietro presentazione della
relativa documentazione. L'elenco
degli asili nido cui ci si può
rivolgere viene ogni anno
pubblicato sul sito www.inps.it. E'
quindi opportuno preventivamente
accertarsi che la struttura cui si
vuole inviare il bimbo sia tra quelle
convenzionate con l'Istituto di
previdenza. © BYNCNDALOJM
DIRITTI RISERVATI
Possono accedere
al bonus dipendenti
e lavoratrici iscritti
alla gestione
separata
e risposte domande Con un
lavoro di 15 ore a settimana e
con una paga settimanale di
150 euro è possibile nel 2016
avere l'intero anno nella
pensione F.D. No. Il minimo
settimanale è di 200,76 euro,
quello annuo 10.440. Lei
riceverà nell'anno 7.800 euro,
più 650 di tredicesima, pari a
8.450 euro, restando sotto il
minimo. Grosso modo avrà 9
mesi e mezzo di contributi.
Attenzione: il discorso non
interessa colf e badanti. Se un
lavoratore ha maturato i
na: per pagare i servizi della baby
sitter personale o dell'asilo nido, che requisiti della pensione nel
2015 e cessa il lavoro a fine
può essere pubblico, gestito dal
comune, o privato accreditato. La
2016 l'Inps provvedere a fare
domanda va presentata in via
il doppio calcolo Michele
telematica: a) collegandosi
direttamente con il sito www.inps.it Costa Certamente. Ormai il
doppio calcolo è un'operazione
e seguendo il percorso guidato (in
questo caso occorre il Pin
definitiva che scatta al
personale); b) rivolgendosi a un
momento in cui si chiede la
Patronato. In ogni caso è necessario
pensione.
allegare l'attestato Isee per una
verifica della situazione economica
e patrimoniale della richiedente, allo
scopo di formare la graduatoria delle
richieste. Per il documento occorre
preventivamente chiedere la
dichiarazione in via telematica
all'Inps in modo diretto o
rivolgendosi a un Caf
convenzionato. Il pagamento viene
fatto in due modi a seconda del
servizio scelto. A - Baby sitting. Gli
uffici forniscono i voucher. Al
termine della
prestazione lavorativa la neomamma
provvede ad intestarli, scrivendo
negli appositi spazi i codici fiscali
personale e della lavorante, il
periodo della prestazione
TEMI PREVIDENZIALI
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Sabato
13/02/2016
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Istat: ultimo trimestre a +0,1%, il dato annuo +0,7% - Renzi: Italia ripartita, la Ue si
muova II Pil chiude il 2015 in frenata L'Europa rallenta: Germania in linea con le
attese, la Grecia in recessione
v Nel quarto trimestre 2015 il Pil è cresciuto dello
0,1% portando il dato totale dell'anno a +o,7%
(+o,6%destagionalizzato)
mentreleprevisionidelGovernosonofermeufBcialm
entea +0,9%. È il primo segno positivo dal 2011,
ma la dinamica del Pil si è raffreddata: +04% nel
primotrimestre,+o,3%nelsecondoe+o, 2%nelterzo.
Il premier Renzi: «L'Italia è cambiata, è
ripartita».Sottoleatteseanchereurozona) increscita
dell'i,5% (+1,8% la Ue a 28); Germania in
0,6%).Bocciarelli e Merli >• pagina 9 con un'analisi di
Paolo Pombeni 2%nelterzo. Il premier Renzi: «L'Italia
è cambiata, è ripartita».Sottoleatteseanchereurozona)
increscita dell'i,5% (+1,8% la Ue a 28); Germania in
0,6%).Bocciarelli e Merli >• pagina 9 con un'analisi di
Paolo Pombeni
La ripresa difficile LE STIME DELL'ISTAT Sotto le aspettative II dato annuale resta
inferiore alla stima del governo che si attestava a +0,9% Le componenti Cresce il valore
aggiunto nell'agricoltura e nei servizi, si riduce nel settore industriale
Frena il Pil: +0,1% nel quarto trimestre 2015 Per l'intero anno la stima
dell'Istat è +0,7% (diventa +0,6% se destagionalizzato)
Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile
———
05 Dati concatenati destagiona lizzati e corretti per gli effetti del calendario. Anno di riferimento 2010 Variazioni % sul trimestre precedente (scala sx) —— Variazioni % annue (scala dx) 10
L'andamento del Pil 05 10 IV TRIM 2009 IV TRIM 2010 IV TRIM 2012 IV TRIM 2013 IV TRIM 2014 IV TRIM 2015 Fonte Istat
Rossella Bocciarelli ROMA II
"calabrone" vola ancora, ma ha
perso quota sul finale del 2015.
L'Istat ha certificato ieri, con la
sua stima flash sul quarto
trimestre dell'anno appena
trascorso, che tra ottobre e
dicembre l'incremento del Pil
rispetto ai tre mesi precedenti è
stato soltanto dello 0,1 per
cento. La velocità di uscita dal
2015, peraltro, è ancora
CONGIUNTURA
abbastanzabuonälacrescitanei
dodici mesi terminanti adicembre
è stata infatti pari a +1 per cento.
E per il nostro paese si tratta
comunque del miglior dato
tendenziale sullo sviluppo dalla
metà del 2011. Certamente, però,
la dinamica deludente dell'ultimo
scorcio dell'anno determina un
ridimensionamento della crescita
media annua del Pil. A questo
punto, la stimapiù probabile per
l'intero 2015 si atte
sta a un +0,7%, calcolando l'
aumento del Pil sui dati grezzi;
se, invece, si tiene conto degli
effetti di calendario, cioè si fa
come se non ci fossero state
quelle tre giornate lavorative in
più rispetto al 2014 l'aumento di
prodotto medio annuo è dello 0,6
per cento. Il governo, come si sa,
nelle sue ultime stime ufficiali
vedeva crescere il Pil 2015 a +0,9
per cento. Va detto, pero, che il
dato annuale "doc", non
Pag.
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13/02/2016
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dedotto da una stima abase
trimestrale e valido per i confronti
in sede europea, verrà presentato
dall'Istituto di statistica solo il
prossimo primo marzo. Da
Bruxelles il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan,
ammette che avrebbe preferito
qualche decimale in più ma
sdrammatizza, valorizzando il
comedimostranogliultimi dati sul
commercio estero extra Ue,
mentre è probabile che le scorte si
siano ridotte, per via di un
atteggiamento più cauto su
produzione e investimenti da parte
delle imprese. Il risultato è che
siamo entrati nel 2016 con un
aumento di prodotto acquisito più
basso del previstoeparia+o,2per
DATO TENDENZIALE La velocità cento. Ma il vero problema
economico, in questo momento, è
di uscita dal 2015 resta comunque
buona con un dato tendenziale di
l'aumento dell'incertezza globale,
dicembre all'1% (che eii migliore
che ha determinato un rapido
dalla metà del 2011 )
ridimensionamento delle
aspettative positive sulla domanda.
Se a ciò si aggiunge il brutto inizio
d'anno del 2016 sui mercati
finanziari, ce n'è quanto basta per
spiegare il fatto che molti analisti
stanno rivedendo verso il basso le
loro previsioni di crescitaper il
2016. Per esempio, il Ref di
fatto che «dopo tre anni di
Milano sottolinea il fatto che
recessione profonda, la crescita è
l'instabilità finanziaria
confermata e si rafforzerà nel
complessiva frena molto la ripresa.
2016, l'indebitamento scende e il
«Conta anche il fatto - si afferma
debito pubblico scende». Quanto
nell'ultimo rapportoalle nuove previsioni sull'anno,
cheilconsolidamento delle
sostiene, i conti sifaranno al
aspettative dibassa inflazione
momentodi definirei! nuovo Def.
comporta un livello dei
Intanto, cosa ha determinato la
tassid'interesserealipiù elevato di
frenata? L'Istat spiega che quel
quello che si prospettava un anno
+0,1% trimestrale è il risultato di
una riduzione del valore aggiunto fa, quando la Bce annunciò l'avvio
del Qe» Non solo. «Allo
nel comparto industriale e di
stessomodo,attesedistagnazione
aumenti nell'agricoltura e nei
dei salari, possono ridimensionare
servizi. L'aumento negli altri due
comparti, tuttavia, non deve essere l'effettodellariduzionedei tassi
stato molto elevato, se si pensa che d'interesse sui prestiti alle famiglie
e sulle loro scelte d'investimento,
in Germania, nonostante la
produzione industriale abbia subito con riflessi negativi sul mercato
delle case». Anche per questi
nell'ultima parte dell'anno
unabattuta d'arresto più forte della motivi, connessi al
rischiodeflazione, l'attuale
nostra, la crescita è dello 0,3%
previsione del centro studi
nell'ultimo trimestre 2015. L'Istat
milanese per il 2016 è per un
sottolinea poi che nel quarto
incremento del Pil all'i per cento. «
trimestre vi è stato un contributo
negativo della domanda nazionale, È un'economia che riemerge molto
timidamente dalla peggiore
al lordo delle scorte, più che
recessione della storia
compensato dall'apporto positivo
repubblicana, macheèancoraben
della componente estera netta. In
lontana dal fare il salto in avanti
effetti, nonostante le nubi del
necessario per voltare pagina»
rallentamento internazionale in
conclude Andrea Goldstein,
arrivo, nel quarto trimestre 2015
managing director di Nomisma.
l'export
©RIPRÛDUZIÛNERISERVATA
Crescita acquisita •Si
tratta della crescita
annuale che si otterrebbe
in presenza di una
variazione congiunturale
nulla nei restanti trimestri
dell'anno. La variazione
acquisita perii 2016 è pari
a +0,2%. Il dato
prospettico verrà
aggiornato il 13 maggio
prossimo con la stima
preliminare del Pil del
primo trimestre dell'anno.
Vale ricordare che le
stime governative sono di
una crescita in termini
reali dell'1,6% quest'anno,
mentre la Commissione
europea nelle sue winter
forecast ha stimato un
+1,4%
ha tenuto,
CONGIUNTURA
Pag.
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Virman Cusenza
139.923
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Q «Nessuna manovra bis o
nuove tasse ma ci saranno degli
aggiustamenti»
ROMA Enrico Zanetti, vice
ministro dell'Economia, con il Pil
italiano sotto le attese nel 2015, il
rallentamento dell'economia cinese
e di quella americana, petrolio a
picco e Borse sull'ottovolante, non
c'è il rischio concreto di dover
mettere mano ai conti pubblici per
rispettare gli impegni europei? «È
prematuro parlarne. Prima va
aggiornato il quadro
macroeconomico e comunque
vorrei sottolineare come la crescita
è in linea con il Def di aprile 2015,
dopo anni e anni di previsioni
puntualmente smentite, a volte
anche in modo clamoroso. A
settembre, quando è stato fatto
l'aggiornamento, c'erano stati
elementi per pensare a una leggera
accelerazione che poi è rientrata ed
eccoci con lo 0,7 di crescita che
avevamo preventivato in aprile: né
più né meno. Il resto del dibattito lo
lascio volentieri ai cultori dello
zero virgola». Ma se la situazione
peggiora manovra bis o piccoli aggiustamenti
«Piccoli aggiustamenti e comunque
nulla che smentisca l'impianto della
legge di stabilità chiusa con un
patto chiaro con i cittadini: tagli
delle tasse mirati di cui magari non
tutti si ritrovano come destinatari,
ma aumenti di tasse per nessuno. È
la filosofìa che sta alla base degli
alti indici di fiducia dei
consumatori di cui poco si parla,
ma che sono a loro volta la base per
una ripartenza della domanda
interna». Il governo esclude nuove
tasse, perché sarebbe una manovra
recessiva, ma si potrebbe
accelerare con i tagli alla spesa?
Lei cosa suggerisce? «Abbiamo
margini di recupero importanti
dalle efficienze di spesa derivanti
dai processi di acquisto di beni e
servizi e dalla riforma della Pa:
tutte cose che sono in atto e i cui
effetti positivi sulla spesa non sono
ancora stati scontati nei
pentire sono quelli che non
abbiamo ancora fatto, perché
hanno spazi enormi di recupero di
risorse con strade diverse
dall'aumento delle tasse locali».
Alla fine riusciremo ad ottenere la
flessibilità che chiede il governo
Renzi, magari offrendo a Bruxelles
una mini manovra di
aggiustamento? E' una mediazione
possibile «Credo che l'Italia abbia
diritto alla flessibilità che ha
chiesto senza bisogno di particolari
merci di scambio: nell'istante in cui
si riconosce alla gestione di flussi
migratori una centralità tale da
prevedere l'erogazione di contributi
alla Turchia con possibilità di scom
re».
U.Man.
Enrico Zanetti
vice ministro
dell'Economia
putarseli dal bilancio, come si fa a
nonriconoscere la scomputabilità
dal bilancio italiano dei soldi
propri che l'Italia sta spendendo da
anni senza ricevere contributi?
Detto questo, il nostro governo
deve continuare a trattare in
Europa con la sana cattiveria
saldi di bilancio, proprio in virtù di agonistica che in passato è spesso
un approccio serio e non certo
mancata e noi ci stiamo mettendo,
perché non arriveranno risparmi.
ma deve silenziare le polemiche
Ci sono poi vicende come quella di sui media: trattare in modo
affìttipoli che devono ricordare a
determinato, è fare gli interessi
tutti noi come, quando si tratta di
nazionali ed è giusto; fare ping
grandi Comuni e Regioni, gli unici
tagli di cui ci dobbiamo
CONGIUNTURA
pong di critiche con l'Europa, è
invece fare campagna elettorale,
cioè una cosa legittima, ma che
non c'entra niente con gli
interessi del Paese». Sul fronte
delle entrate la crescita sotto le
attese non la preoccupa
«Francamente no. I dati sulle
entrate sono al momento molto
buoni. E non parlo di previsioni,
parlo di dati consuntivi di gettito
entrato». A proposito di sprechi
dei Comuni e campagna
elettorale, Scelta Civica come si
presenterà alle prossime
amministrative? «Con la rete
delle liste civiche dei Cittadini
per l'Italia e, nei grandi centri,
insieme ai Moderati di Portas per
lanciare dal basso quel cantiere
dei moderati che deve trovare una
rappresentazione anche in
parlamento, ma non può certo
avere nel palazzo il suo epicentro
e la sua unica dimensione. Il 19
marzo faremo un grande evento
nazionale a Roma e da quel
momento in avanti la mia carica
di segretario nazionale di Scelta
Civica andrà nel congelato
Cl SONO GRANDI
MARGINI PER
RECUPERARE
RISORSE SUL
FRONTE DEGLI
ACQUISTI DEL
SETTORE PUBBLICO
ABBIAMO DIRITTO
ALLA
FLESSIBILITÀ'
EVENTUALI
INTERVENTI NON
SARANNO MERCÉ
DI SCAMBIO CON
BRUXELLES
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[L'INCHIESTA] II Jobs Act alla seconda sfida
Roberto Mania II Jobs Act resta monco. Le nuove politiche per la promozione del
lavoro non si intravedono e l'Agenzia nazionale delle politiche attive (Anpal) che
doveva nascere all'inizio dell'anno rimane sulla carta, fl Parlamento deve ancora
esprimere il parere consultivo sul decreto attuativo che dopo mesi ha ottenuto il
faticoso via libera dalla Ragioneria generale dello Stato perché il tutto deve
realizzarsi a impatto finanziario neutro. La stessa nomina, decisa il 23 novembre
scorso dal Consiglio dei ministri, del presidente dell'Agenzia, Maurizio Del Conte,
bocconiano, consigliere giuridico del presidente Mat-teo Renzi, non è stata ancora
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Se tutto andrà bene - tra contorsioni
burocratiche e articolati percorsi legislativi finanche costituzionali per via della
riforma che l'Anpal arriverà tra aprile e maggio. Un primo tassello di un puzzle
molto complesso che nel tempo rischia (le premesse ci sono tutte) di accumulare
tanti ritardi, fl Jobs Act rimane così una riforma a metà, ci sono le nuove regole
sulle assunzioni, la decontribuzione, i controlli a distanza, il cosiddetto contratto a
tutele crescenti, l'articolo 18 ridotto a un cimelio, ci sono i nuovi ammortizzatori
sociali. segue a pagina 8 teo Renzi, non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta
ufficiale. Se tutto andrà bene - tra contorsioni burocratiche e articolati percorsi
legislativi finanche costituzionali per via della riforma che l'Anpal arriverà tra
aprile e maggio. Un primo tassello di un puzzle molto complesso che nel tempo
rischia (le premesse ci sono tutte) di accumulare tanti ritardi, fl Jobs Act rimane
così una riforma a metà, ci sono le nuove regole sulle assunzioni, la
decontribuzione, i controlli a distanza, il cosiddetto contratto a tutele crescenti,
l'articolo 18 ridotto a un cimelio, ci sono i nuovi ammortizzatori sociali. segue a
pagina 8
Jobs Act, una riforma a metà
mancano ancora le politiche "attive"
CI SONO LE NUOVE REGOLE
SU ASSUNZIONI,
CONTROLLI ADISTANZA,
CONTRATTI A TUTELE
CRESCENTI, ARTICOLO 18
RIDOTTO A UN CIMELIO,
AMMORTIZZATORI SOCIALI.
MANON CI SONO GLI
STRUMENTI PER AIUTARE
Cffl HA PERSO IL POSTO A
TROVARNE UNO NUOVO
Roberto Mania segue dalia prima
Ma non ci sono ancora i
presupposti per le politiche attive
del lavoro. Per far sì che finalmente - chi perde un lavoro
possa trovare una nuova
occupazione, tra percorsi
formativi e aggiornamento del
proprio bagaglio professionale. Si
chiama occupabilità, ma è una
parola perlopiù utilizzata nei
convegni, tra gli addetti ai lavori.
La svolta, che pure c'è nei testi
normativi, appartiene ancora alla
categoria degli annunci. A
conferma che non basta scriverle
le riforme, si devono attuare,
implementare, sfidando tutte le
resistenze (attive e passive) che si
frappongono a cominciare dal
procedimento burocratico che
finisce spesso per divorare se
stesso, tra rilievi formali e inutili
controlli preventivi, alleato della
CONGIUNTURA
lentrocrazia legislativa. In Italia
le politiche attive nazionali per il
lavoro non si sono praticamente
mai fatte. Si sono scritte ma poco
realizzate. È una competenza
regionale e dunque i risultati sono
a macchia di leopardo,
abbastanza bene in Lombardia,
Toscana, Emilia Romagna, nella
lavoro che vengono loro offerti».
Province autonome di Trento e
Bolzano, piuttosto male nel resto
della Penisola, soprattutto al Sud.
Da noi la cultura del lavoro
continua a muoversi lungo due
poli: il posto fisso e la precarietà.
Manca in mezzo l'occupabilità, il
passaggio dalla disoccupazione a
un'altra occupazione, diversa. La
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I comma 9, del decreto Istitutivo I Ruolo di cui all'ari. 4, (del personale amministrativo »DIRIGENTI I FASCIA DIRIGENTI II FASCIA
• AREA IH AREA 11 ARIA! I Ruolo i LA ANPAL IN NUMERI I Ruolo i del personale amministrativo »DIRIGENTI I FASCIA
DIRIGENTI II FASCIA • AREA IH AREA 11 ARIA! TOTALE I Ruo I Ruolo di cui all'ari. 4, ( I comma 9, del decreto Istitutivo 7
»Funzionari di amministrazione 37 •Collaboratori Tecnici E.R. 69 •Collaboratori di amministrazione 3 •Operatori Tecnici •Operatori di
amministrazione lo i del personale amministrativo »DIRIGENTI I FASCIA DIRIGENTI II FASCIA • AREA IH AREA 11 ARIA!
TOTALE I Ruo I Ruolo di cui all'ari. 4, ( I comma 9, del decreto Istitu 18 12 1 ivo 7 117 • TOTALE »Funziona Nella foto qui sotto,
Daniele Franco, Ragioniere generale dello Stato i di amministrazione 37 •Collaboratori Tecnici E.R. 69 •Col LE STRATEGIE SUL
LAVORO IN EUROPA aboratori di amministrazione 3 In euro per disoccupato •Operatori Tecnici • 21.238 perato 27.975 i di a ME
dahuoni Mano si Mi Emu ministrazione lo i del p i 21.061 SERVIZI PER L'IMPIEGO rsonale amministrativo »DIRIGENTI I
POLITICHE ATTIVE FASCIA DIRIGENTI ITAUA GERMANIA SPAGNA FRANCIA OLANDA SVEZIA II FASCIA • AREA IH
AREA 11 ARIA! TOTALE I Ruo I Ru
meno). Tra il 2008 e il 2011
(cioè gli anni in cui la crisi
globale è stata più acuta) la
maggior parte dei paesi europei
ha incrementato la spesa per le
politiche attive. Noi, insieme a
Grecia ed Wanda, non l'abbiamo
fatto. In Italia ci sono poco più di
7.000 addetti nei Centri per
l'impiego, in Germania se ne
contano oltre 100 mila. Così la
quota di popolazione attiva per
ciascun operatore dei servizi
pubblici arriva a tremila in
Italia contro i 500 di Germania,
Gran Bretagna, Olanda e Belgio.
I servizi pubblici italiani
collocano una percentuale
bassissima di lavoratori, il 3,1
per cento. La media europea è
superiore al 9 per cento, con la
Finlandia che tocca il picco del
15 per cento. Negli anni della
crisi (sempre 2008-2011) è
cresciuto il ruolo dei collocatori
privati: la quota di dipendenti che
ha trovato un'occupazione
tramite le agenzie private è stata
pari a circa l'l,8 per cento, con
l'Olanda al 2,9 per cento e la
Grecia in fondo alla graduatoria
con lo 0,3 per cento. In Italia lo
0,6 per cento. Nasce da questo
quadro desolante e improduttivo,
decisamente anchilosato, il
tentativo di voltare pagina, n
perno della riforma varata dal
governo è costituito dall'assegno
di ricollocazione, una sorta di
voucher la cui entità dipende
ve esattamente in quella
direttamente dalle caratteristiche
dirczione, cercando di tradurre in personali del disoccupato e
fatti le indicazioni che in teoria
cresce con il crescere delle
erano state recepite anche nelle
difficoltà oggettive alla sua
leggi precedenti ma senza il
occupabilità. Ma per arrivarci la
successivo costrutto. In Italia i
strada non è affatto in discesa.
disoccupati di lunga durata,
Prima si dovrà realizzare una rete
coloro cioè che sono senza
informatica unica che pennetta ai
occupazione da più di dodici
diversi soggetti (dalTInps ai
mesi, sono circa il 58 per cento
Centri per l'impiego) di dialogare
dei senza lavoro. È su questa
tra loro e di scambiarsi
platea che devono agire
informazioni e che permetta al
sostanzialmente le politiche
disoccupato di iscriversi al
attive. Ma c'è una questione di
portale nazionale, primo passo
risorse e una di strumentazione. per la cosiddetta profilazione,
L'Italia è in fondo alla classifica indicando l'età, il sesso, la
europea relativamen
regione di residenza, il titolo di
studio, la durata dello
te alla spesa per le politiche
attive a cui va lo 0,3 per cento
del Pil (solo la Grecia destina di
conseguenza di tutto ciò è stata
la costruzione di un sistema di
ammortizzatori sociali (dalla
cassa integrazione, nelle sue
distinte declinazioni, alla
mobilità fino ai
prepensionamenti) finalizzato
esclusivamente al risarcimento
dalla perdita del lavoro (anche
il sistema previdenziale è stato
così piegato a questa logica),
non alla rioccupazione, con la
possibilità di fare di una
sconfitta una nuova
opportunità di lavoro. D Libro
Bianco ("Crescita, di Jacques
Delors risale al 1994: «Occorre
cambiare radicalmente
l'impostazione. Si dovrebbe
cercare di prevenire la nascita
della disoccupazione di lunga
durata. Da un lato si dovrebbe
proporre a coloro che sono in
attesa di un lavoro, in primo
luogo una formazione di
livello adeguato, che consenta
di ottenere una qualifica, e poi
la possibilità di un impiego,
anche nel settore pubblico, per
qualche mese. In cambio i
disoccupati che in questo
modo verrebbero realmente
aiutati a reinserirsi si
impegnerebbero al massimo
nella formazione e nel Ci
arriviamo vent'anni dopo.
Forse. Perché la seconda
gamba del Jobs Act si muo-
CONGIUNTURA
Tasso % I DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA
Tasso % '12 Ta 15 so Fon Eimat % '12 Ta
status di disoccupato. Tutte
informazioni che concorreranno
a definire poi l'entità dell'assegno
di ricollocazione sulla base dei
criteri che fisserà l'Anpal. E
l'operazione Garanzia Giovani
diventa una sorta di laboratorio
nel quale sperimentare sul campo
la formazione della rete
informatica nazionale, essendo
oggi l'unico caso che utilizza una
rete per tutto il territorio. Partita
circa due anni fa con molte
difficoltà, Garanzia Giovani ha
recuperato un po' di terreno: sono
iscritti 825.480 giovani (al netto
dei cancellati) tra i 15 ei 29 anni,
il 73 per cento è stato preso in
carico dalle strutture e al 33 per
cento è stata offerta almeno una
misura di qualificazione
formativa o lavorativa. Ma
proprio lo stentato percorso di
Garanzia Giovani dimostra come
i tempi di intervento sul campo
delle politiche attive possano
facilmente dilatarsi. In ogni caso
i tecnici del governo sostengono
che entro l'estate potrebbe
esserci, ed essere operativa, la
rete nazionale. Difficile dire oggi
l'ammontare delle risorse
finanziarie necessarie per
l'assegno di ricollocazione che
varierà - secondo le prime stime dai due ai quattromila euro. Si
parte con 102 milioni stanziati
nella legge di Stabilità per ü
2016. Concorreranno al
finanziamento anche le Regioni
attraverso i fondi europei. Si
stima che la platea potenziale dei
destinatari dell'
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assegno sia intorno alle 900
assegno
mila sia intorno alle 900 mila
unità, cifra che deriva dal
numero di persone che ricevono
per oltre quattro mesi la nuova
indennità di disoccupazione,
condizione che consente la
richiesta dell'assegno. Sarà poi
ciascun disoccupato a decidere se
II ministro del
spendere il suo assegno in una
Lavoro,
struttura pubblica o in una
Giuliano Poletti
privata accreditata sul piano
(1); Jacques
nazionale dall'Anpal. È chiaro
Delors (2),
che il successo dell'ope
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razione dipenderà proprio dal ruolo
del privato (in particolare le
multinazionali del settore)
interessato a ricevere l'assegno
dopo, ovviamente, aver ricollocato
il disoccupato, n quale (questa la
condizionalità) sarà sanzionato se
durante il percorso di
rioccupazione dovesse assumere
condotte omissive (non partecipare
a un corso di formazione, per
esempio), fi
autore nel 1994
del Libro bianco
sull'occupazione
nella Ue eValdis
Dombrovskis
(3),
Commissario
europeo per
l'occupazione
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———
no alla possibilità di perdere
anche il sostegno (cioè la Naspi)
nel caso di rifiuto di un'offerta di
lavoro congrua alla propria
profilatura. È l'essenza del
"patto" che dovrà essere
sottoscritto dallo Stato con il
disoccupato. Se funzionerà il
patto cambierà davvero il
mercato del lavoro, altrimenti
continuerà a zoppicare. ®
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