Untitled - Confprofessioni
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Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Tra le misure aggiuntive case di riposo, long term care e assegni ai disabili Giovani, maternità e prestiti: le Casse accelerano sul welfare Nei budget 2016 spazio alle tutele per i professionisti Daifinanziamentiperl'av- La crescita della Spesa «3 SOStegHO» vio dell'attività dei giovani al sostegno alle neomamme. Dal loscontosuicontnbutiall'assi- Importi reali in milioni di euro e variazione % stenza extra che riguarda case Amn di riposo, long term care e assegni per i disabih. Nei budget 2O1Ó delle Casse dei professionisti si allarga lo spazio riservato alle tutele dei professionisti, m linea con il trend degli ultimi anm che ha visto aumentare la spesa per il welfare. Barbieri e Uva > pagine 2 e 3 Indennità di maternità 75,48 85,69 L'ANALISI Le amnesie della politica Maria Carla De Cesari» pagina 3 Prestazioni a sostegno degli iscritti 73,37 Ammortizzatori sociali Polizze sanitarie 2007 2014 2007 2014 2007 2014 60,44 ^^1 .: , . A i .11......... .. ^^HI^BBI 2007 2014 I Fonte Adepp Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Dai prestiti all'assistenza c'è più welfare nelle Casse Nei bilanci 2016 crescono le misure a favore dei soggetti deboli: finanziamenti agevolati, coperture sanitarie e aiuti ai genitori PAGINEACURADI Francesca Barbieri Valeria Uva Più welfare contro la crisi che iscritti e allargano il range delle possibilità. Dagli avvocati ai commercialisti, dai medici ai farmacisti, la platea è di oltre 1,4 milioni di "assistiti" ha tagliato i redditi e ridotto l'appeal delle libere professioni. In che - sebbene con guadagni in attesa dello Statuto dei lavoratori calo (il 18,35% m media dal 2007 autonomi - il disegno di legge che al 2014 secondo l'Adepp, punta ad allargare diritti e tutele è Associazione che rappresenta 17 ora al Senato - le Casse di previdenza rafforzano i budget per Casse professionali e due enti di previdenza complementare) le prestazioni a sostegno degli continuano a produrre il 15% del Pil. Destinatari privilegiati delle CONFPROFESSIONI misure di sostegno sono le donne e i giovani: le prime sono aumentate tra gli iscritti alle Casse del 5 per cento, tre volte tanto gli uomini, e sono ormai oltre il 36% dell'universo totale, con redditi medi che però sono spesso inferiori (addirittura la metà) di quelli maschili. Un pay gap che riguarda anche i giovani (in media guadagnano poco più di i2mila euro lordi l'anno). Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Professionisti IL NUOVO WELFARE L'apertura dello studio Incentivi all'acquisto di arredi e software per consulenti del lavoro, notai e periti industriali II taglio dei contributi Per ingegneri e architetti 5 anni di sconti Medici a quota ridotta fino ai 40 anni L'indennità per le neomamme Soglie minime per commercialiste e veterinarie Un pacchetto ad hoc per l'ente multicategoria Lo sviluppo del mercato Avvocati in campo per l'accesso ai fondi Ue I geometri anticipano gli onorari dei Comuni L'assistenza extra Case di riposo, long term care e assegni per (usabili ampliano la rosa dei servizi su misura Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Focus sulla maternità II paracadute del welfare è sempre più ampio per il sostegno alle neo-mamme. La Cassa dei commercialisti (Cnpadc), ad esempio, dal 2014 ha introdotto il "contributo a sostegno della maternità": un bonus aggiuntivo pari al 20% in più dell'indennità standard. «La misura - commenta il presidente, Renzo Guffanti - si sostanzia nel riconoscimento di una mensilità supplementare, interamente a carico della Cassa, rispetto alle cinque garantite dalla legge. Inoltre, in considerazione del fatto che in molti casi viene riconosciuto l'importo minimo di 1.715 euro, per queste neo-mamme il contributo rappresenta fino al 35% in più (e quindi circa due mesi) rispetto alla normale indennità». Un "pacchetto maternità" è proposto anche dall'ente Enpami, nato dall'accordo di otto casse (Cipag, Cassa notariato, Enpab, Enpacl, Enpapi, Enpap, Epab, Eppi), in convenzione con le assicurazioni Generali. L'obiettivo è tutelare il periodo di gravidanza e quello post-parto, sia dal punto di vista medico sia sotto il profilo psicologico. La polizza sanitaria integrativarivoltainmodoautomatico alle iscritte e alle coniugi/ conviventipermette di accedere a un pacchetto di esami e interventi di riabilitazione per un massimo di 2.OOO euro. I giovani Con un occhio non più solo al futuro dei propri iscritti (pensioni) ma anche al presente, in chiave di sostegno alla crisi, le Casse hanno pensato anche ai gio vani. Inarcassa, ad esempio, destina metà della spese per assistenza (44 milioni l'anno scorso) ad architetti e ingegneri con meno di 35 anni, sostenuti con un abbattimento notevole dei contributi per cinque anni, con prestiti d'onore fino a ornila euro e con finanziamenti per allestire lo studio a tassi agevolati. «Il Cda ha proposto ai Ministeri la conferma dei contributi minimi per gli under 35 a 1.046 euro anche per il 2016aggiunge il presidente, Giuseppe Santoro -. Questa riduzione e l'accredito figurativo dell'anzianità intera per non compromettere l'importo della pensione sono misure innovative volute da Inarcassa per preservare CONFPROFESSIONI l'equità intergenerazionale». Per la prima volta, da quest'anno, i consulenti del lavoro garantiscono l'assistenza sanitaria integrativa ai praticanti. Mentre sono già rodati i prestiti ai neoiscritti, con copertura della quota interessi sui finanziamenti per allestire gli studi. Un nuovo pacchetto welfare da 60 milioni è in arrivo per gli avvocati: «Puntiamo, tra l'altro, ad abbassare i costi di ingressospiega il presidente della Cassa forense, Nunzio Luciano - per esempio con il microcredito, in cui per prestiti bancari fino a lomila euro la nostra Cassa farà da garante». Anche i medici iscritti a Enpam possono contare su contributi ridotti: finoa3oanni di etàlaquotaè di 271 euro annui, da 30 a 35 anni è di 472 euro, dai 35 ai 40 anni di 834 euro contro i 1.491 ordinari. Le altre misure Ancora, la Cassa degli avvocati sta facilitando l'accesso dei professionisti ai fondi Ue, presentando progetti alle Regioni. Mentre i commercialisti hanno ampliato la platea dei beneficiari di misure esistenti ,quali l'assegno per i ricoveri in case di riposo e le borse di studio (ora accessibili anche peri morosi, a patto che regolarizzino in tempo). E dalla Cassa geometri c'è lo stanziamento di un milione peri confidi - per garantire l'intera gamma delle operazioni finanziarie utiliaigeometrinello svolgimento dell'attività - e di tre milioni per il fondo rotativo che anticipa, per conto dei Comuni, le spese da sostenere ai fini della verifica e regolarizzazione dei beni immobiliari pubblici presenti sul territorio. Investimenti in crescita Sembra proprio che si continui a seguire la linea tracciata negli anni della crisi: in termini reali la spesa per maternità è aumentata del 14% dai 75,48 milioni del 2007 agli 85,69 del 2014, le prestazioni a sostegno degli iscritti del 32 per cento (a quota 73 milioni), gli ammortizzatori sociali del 229 per cento (33 milioni nel 2014) e le polizze sanitarie del 32 per cento (80 milioni). ©RIPRODUZIONE RISERVATA Stanziamenti raddoppiati Dal 2013 a oggi la Cassa ha raddoppiato gli stanziamenti perii welfare, saliti da 3,6 a sette milioni preventivati quest'anno. La Cassa offre sia una polizza sanitaria integrativa per gravi eventi morbosi e grandi interventi chirurgici, sia, dal 2015, la Long term care, rendita mensile a seguito di malattia o infortunio Formazione alle neomamme Le donne rappresentano quasi la metà dei 26.097 iscritti alla cassa Enpacl: negli anni 2014 e 2015 l'ente ha erogato, rispettivamente 284 e 268 indennità di maternità, per una spesa annua intorno ai due milioni di euro. La Cassa offre pacchetti di corsi di aggiornamento professionale e formazione per le neomamme QUOTEROSA CONSULENTI DEL LAVORO • FARMACISTI Maternità Lo scorso anno alle iscritte alla Cassa Enpaf sono state liquidate 506 indennità di maternità, per un importo di 2,5 milioni di euro. Le donne farmaciste a oggi sono 63.457 su 91.782 iscritti. Tuttavia in questo numero sono comprese anche le farmaciste dipendenti che hanno un'altra previdenza obbligatoria (Inps). Il numero delle tutelate dall'Enpafèdi!7.517(di queste 5.435 hannofino ai 40 anni di età) Sostegno mensile Partita con un avanzo di 3,5 milioni alla voce assistenza, la Cassa nel 2015 ha speso 722mila euro per contributi ricorrenti (disabilità e sostegno) e 230mila euro per 162 borse di studio; altri 69mila euro per contributi una tantum per eventi che incidono sulla capacità lavorativa o reddituale degli iscritti (o dei loro superstiti) QUOTEROSA 46 percento 69 per cento Pag. 2 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Le misure Cassa per Cassa AGROTECNICIE P. AGRARI • ARCHITETTI E INGEGNERI • ATTUARI E GEOLOGI • AVVOCATI Sostegno alle neomamme Riguarda solo la maternità il capitolo welfare della Cassa Enpaia (ente di previdenza integrativa degli impiegati e dirigenti agricoli) nelle gestioni separate di agrotecnici e periti agrari. La spesa annua non arriva a lOOmilaeuro: appena tre le indennità di maternità liquidate nel 2015 dalla gestione dei periti agrari (che conta in totale 3.200 iscritti) e otto quelle corrisposte dalla gestione separata degli agrotecnici (1.500 iscritti). Presenza femminile Le iscritte tra i periti agrari sono appena 258 su 3.200 nel 2015 (nel 2014 erano 247); mentre le donne tra gli agrotecnici sono 257 su 1.500 (rispetto alle 236 del 2014). Le under 45 iscritte alle due gestioni sono 184 tra gli agrotecnici e 163 tra i periti agrari QUOTE ROSA 8 per cento Gli incentivi perigiovani La spesa di Inarcassa per l'assistenza ad architetti e ingegneri è passata dai 74,16 milioni del 2014 agli 81,28 preventivati nel 2015 (+10%). Oltre la metà (44 milioni) sono riservati ai giovani che peri primi 5 anni di iscrizione versano contributi minimi ridotti a un terzo e metà della aliquota soggettiva. Previsti anche prestiti d'onore e finanziamenti online agevolati. Attende il via libera del ministero Giustizia la polizza Longterm care Trend positivo per la maternità Nel2014(ultimoanno disponibile) sono state pagate 2.511 indennità di maternità (+5,3% sul2013). L'importo mediodelle indennità èstato di circa 6.300 euro. Le professioniste iscritte a Inarcassa sono 45mila: poco meno di limila donne ingegnere e oltre 34mila "architette" QUOTEROSA (attuari, chimici, geologi, agronomi e forestali) si prevede un budget 2016 di circa 5 milioni di euro (4,895 milioni), quasi doppio rispetto ai 2,7 milioni del 2014. Il grosso della spesa di previdenza (oltre il 43%) riguarda le prestazione di maternità per 1,2 milioni di euro che hanno riguardato 196 iscritti: 133 sono gli assegni per le madri e 63 quelli per i padri. Il 40% della spesa riguarda le coperture assicurative e il resto si divide tra trattamenti di assistenza, eventi per calamità naturali, bonus per invalidità Nuovo pacchetto maternità Da meno di un anno è operativa la copertura del cosiddetto pacchetto maternità che consente di accedere a un'ampia serie di prestazioni sanitarie. Sultotale di 28.287 iscritti all'Epap, le donne sono circa il 19 per cento QUOTE ROSA II trend Cresce la spesa perii welfare degli iscritti alla Cassa forense: per la sola maternità nel 2015 sono stati spesi quasi 35 milioni (per 5.174 indennità), rispetto ai 28,7 milioni (e 4.102indennità) del 2014 Polizze sanitene Perquanto riguarda la polizza sanitaria "grandi interventi chirurgici e grandi eventi morbosi", il cui onere è a totale caricodella Cassa dal 2014)1 totale dei premi versati è stato di 38,6 milioni. Da Ila cassa forense evidenziano il forte incremento di iscritti alla cassa che ha inevitabilmente fatto aumentare il premio versato dall'ente La fotografia Gli iscritti alla Cassa forense sono più di 223mila, quasi la metà dei quali di sesso femminile (47%) QUOTEROSA 19 per cento 47 per cento INFERMIERI La platea r'contribuentf'iscrittialla Cassa Enpapi sono 30.818, di cui 21.346 donne. Per la maternità sono stati spesi quasi 2,2 milioni nel 2015 (315indennità erogate). La spesa totale della gestione principale è stata di 4,1 milioni che si somma ai 173mila euro della gestione separata II welfare Le prestazioni spaziano dall'indennità di malattia al sussidio per l'asilo nido, dalle borse di studio ai contributi per l'acquisto della prima casa e per l'avvio dell'attività. Dalla Cassa segnalano tra le iniziative accolte più positivamente: l'interventoin caso di bisogno che riconosce un sussidio (da 2.500 a 12mila euro) ad esempioin caso di sospensione o riduzione dell'attività, peralmeno tre mesi incasodi malattia oinfortunio; il sussidio periscritti confamiliari a carico portatori di handicape malattie invalidanti QUOTEROSA Budget 2016 per il welfare Per il welfare degli oltre 256mila iscritti, la Cassa Enpam ha stanziato 185,9 milioni di euro per il 2016. Tre le macroaree di riferimento: assistenza classica (come assistenza domiciliare, accesso al credito, sussidi a chi interrompe l'attività a causa di calamità naturali); misure di sostegno ai giovani (contributi previdenzaili ridotti); convenzioni Credito agevolato Dello stanziamento totale 100 milioni sa ranno destinati per l'agevolazione del credito, mutui ipotecari per l'acquisto della prima casa (nel 2015 ci sono state 400 richieste per un totale di 70 milioni di euro); 21 milioni per la maternità; 10 milioni per i sussidi straordinari una tantum; il resto si dividerà tra tutte le altre forme di sostegno QUOTE ROSA Assegni integrativi Dai dati provvisori della Cassa del notariato emerge che nel 2015 per i 7.354 iscritti le prestazioni di welfare hanno comportato una spesa complessiva di 3,8 milioni. Un centinaio i beneficiari degli assegni di integrazione (erogati ai notai nei momenti più particolari e difficili della loro vita professionale, come l'avvio dello studio, il trasferimento di sede e con un carico che viene ripartito all'interno della categoria) Maternità e altre prestazioni Le maternità sono state cinquanta (per una spesa di 822mila euro), mentre 86 sono risultate le prestazioni di origine diversa (assegni di profitto, sussidi impianto studio, contributo affitti consigli notarili). Le polizze sanitarie hanno riguardato tutti gli iscritti (in esercizio e pensionati) QUOTE ROSA 69 percento 42 percento 34 percento Siallargailbudget Peril2016l'entedi previdenza Eppi ha deciso di rafforzare gliinterventi di welfare a favore dei quasi 14mila iscritti (con appena 279 donne). Nel 2015 la Cassa ha registrato un boom di doma nde accolte e di importi erogati: rispetto al 2014 le domande sono passate da 103 a 493 ( per contributi acquisto prima casa, avvio dell'attività, sviluppodell'attività, calamità naturali, malattia, sostegnoalla fa miglia ecrisi finanziaria) e gliimporti erogati sono sa liti da 478mila euro a quasi 1,9 milioni Assistenza sanitaria Sul versante sanitario la Cassa ha speso, nel 2015,567mila euro per l'assicurazione sanitaria integrativa e lólmila euro per l'assicurazione longterm care (a carico Eppi contro leipotesi di non autosufficienza) QUOTEROSA per cento CONFPROFESSIONI Pag. 3 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Maternità in crescita Nel 2014 la Cassa Enpab ha liquidato 319 indennità di maternità per un totale di 1,9 milioni di euro. L'anno successivoinvecesonostate pagate 331 maternità per una spesa annua di 2,1 milioni. Su 13.721 iscrittialla Cassa, 9.837 sono donne. Tra le biologhe la classe di età più rappresentata è quella dai 30 ai 34 anniese si allargailcampo dai 30 ai 45 anni si raggruppa il 57% delle iscritte La promozionedel ruolo La Cassa eroga già il contributo di paternità, ilsussidio per asilo nido, per l'acquisto dei libri di testo e borse di studio per i figli. Conii progetto "Biologi nelle scuole"e la nuova rete tra biologi, psichiatri, psicologi, bioingegneri ed esperti della comunicazione per lo studio del comportamento alimentare si punta da quest'anno a promuovere la figura del biologo. Nel2016inbilanciol,765 milioni perii welfare QUOTE ROSA BIOLOGI Maternità: con il 20% in più Dal 2014 la Cassa dei commercialisti, che conta 62.655 iscritti, ha introdotto una nuova prestazione assistenziale chiamata "contributo a sostegno della maternità". La modifica garantisce alle neomamme un contributo aggiuntivo, pari al 20% in più dell'indennità di maternità, con un minimo di 1.715 euro mensili. Nel 2014 per le 947 maternità sono stati spesi 8,2 milioni; nel 2015 (dati budget) per 1.000 maternità la spesa è stata di 8,5 milioni Ampliata la platea Perii welfare negli ultimi anni il Cnpadc ha allargato il perimetrodei beneficiari. Ad esempio, con il contributo per le spese per casa di riposo, esteso dai soli iscritti e coniuge ai familiari di primo grado e ai fratelli (540mila euro disponibili quest'anno). La spesa per il welfare è passata da 16,3 a 17,1 milioni tra il 2013 eii 2014 QUOTE ROSA percento PSICOLOGI Matemftàaltop Nuove tutele per la maternità dalla Cassa Enpapchetrai propri Slmila iscritti, vanta l'80 per cento di psicologhe (in prevalenza di età inferiore ai 40 anni). A fine gennaio è stato deliberato dal consiglio di amministrazione della Cassa il «pacchetto maternità». Le iscritte potranno accedere gratuitamente a prestazioni sanitarie pre e post parto, con un massimale complessivo di 2mila euro, senza franchigie o scoperti. La copertura è valida anche per le partner non psicologhe e per le coppie omosessuali. Le statistiche I dati ufficiali sulle gravidanze delle iscritte sono in costante incremento: dalle 1.332 del 2011 si è passati a 1.786 del 2014. Su un totale di poco superiore a 12 milioni di euro di prestazioni di welfare della Cassa 10,3 milioni hanno riguardato la maternità (anno 2014) QUOTEROSA 45 percento 80 percento RAGIONIERI Spesa in aumento È aumentata del 22% la spesa perii welfare della Cassa ragionieri: da 5,4 milioni del 2014a 6,6 milioni del2015. I capitoli di spesa riguardano la polizza sanitaria integrativa a favore degli iscritti atti vi;l'assegno per l'assistenza ai figli minori disabili gravi; i sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare; il rimborso quota interessi per prestiti d'onore ai giovani; la polizza infortuni e/o vita; caso di morte; le indennità di maternità (in calo negli ultimi anni per l'aumento dell'età media delle iscritte alla cassa). Misure gettonate Tra le misure più apprezzate le borse di tirocinio formativo in favore dei tirocinanti preiscritti alla Cassa e gli assegni per l'assistenza ai figli minori disabili gravi QUOTEROSA óo percento CONFPROFESSIONI GEOMETRI Garanzie sui prestiti Ai fini delsostegno alla professione e per creare opportunità di lavoro peri professionisti la Cassa Cipag ha stanziato un milione per i confidi - per garantire l'intera gamma delle operazioni finanziarie utili ai geometri nello svolgimento dell'attività - e 3 milioni per il Fondo rotativo (2015) che anticipa percento dei Comuni le spese da sostenere per la verifica e regolarizzazione dei beni immobiliari pubblici sul territorio La spesa totale La Cassa ha speso oltre 22 milioni per le prestazioni di welfare nel 2015 (pensioni, incentivi alla formazione, longterm care, assistenza sanitaria, maternità e provvidenze straordinarie). Il numero delle donne iscritte alla Cassa dei geometri è di 8.694 (oltre la metà under 40) QUOTE ROSA GIORNALISTI Focus sulla maternità La gestione separata dell'Inpgi l'ente di previdenza dei giornalisti-su un totale di 41.171 iscritti conta 17.212 donne (42 percento): di queste 9.828 hanno fi noaASannidi età. Nel 2015 sono state liquidate 154 maternità (per una spesa di 945mila euro) a favore di libere professionistee42a collaboratrici coordinate e continuative (per una spesa totaledi 203mila euro). La spesa totale perii welfareèstata di 5,1 milioni Prestazioniintegrative La Casagit, Cassa di assistenza integrativa dei giornalisti, conii «pacchetto maternità» prevede il rimborso di: ecografie, analisi di laboratorio, indagini genetiche, amniocentesi, villocentesieognialtrotipodi accertamento per monitorare lo sviluppodel feto. Tutte le iscritte possono usufruire delle prestazioni relative al parto dopo soli 90 giorni dall'iscrizione e non più dopo 270 QUOTEROSA percento Le misure per il weitere Per il sostegno alla maternità, e più in generale per la famiglia, la Fondazione Enasarco che conta 241.186 iscritti, eroga diverse prestazioni integrative: assegni di maternità; assegni per nascita o adozione; contributi per asili nido; bonus per libri scolastici (novità del 2016, pari a 100 euro per nucleo familiare); premi studio. La Cassa stipula inoltre ogni anno una polizza assicurativa a favore dei propri agenti e pensionati e offre la possibilità diaccedereamutuifondiari agevolati Ilbilancio La spesa annua per le prestazioni integrative di welfare è di circa 6 milioni di euro. Tra i capitoli di spesa più rilevanti i contributi per maternità (203 nel 2015) e quelli per nascita o adozione (2.004) QUOTEROSA 42 percento VETERINARI Più sussidi allagenitorialità L'Enpav riconosce anche alle veterinarie a reddito zero un'indennità di maternità minima garantita che perii 2015 è stata di 4.958 euro. Nel 2014 sono state erogate 514 indennità di maternità per 2,8 milioni di spesa. Dal2014 è stato introdotto il sostegno alla genitorialità: un contributo di massimo 300 euro mensili per otto mesi destinato a babysitter, asili nido. La graduatoria si basa sul reddito Isee. Per questa voce nel 2015 sono stati stanziati 300mila euro. La polizza sanita ria garantisce un contributo di 600 euro per le gravidanze a rischio Le altre spese Nel2015l'Enpavha destinato al welfare 8,4 milioni (erano 8,6 nel 2014). Tra i nuovi servizi, oltre alla genitorialità, un' indennità di non autosufficienza QUOTE ROSA 12 percento 46 percento Pag. 4 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Assistenza integrativa. Le prestazioni di Cadiprof In studio dipendenti più tutelati Interventi chirurgici, assistenza medica e infermieristica, accertamenti diagnostici pre-ricovero. Il 2016 ha portato in dote una novità per gli oltre 3Oomila lavoratori iscritti a Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria integrativa degli studi professionali. A partire dal 1° gennaio, alle prestazionigiàerogatedalpiano sanitario, si è aggiunta una nuova garanzia, con la possibilità di chiedere il rimborso delle spese di "day hospital", un ricovero programmato in una struttura ospedaliera o in un centro sanitario privato svolto nel corso di una giornata. Una misura che si aggiunge al carnet degli interventi (compresi nel piano sanitario e nel pacchetto famiglia) diretti al plotone di segreterie, impiegati, assistenti allapoltrona e responsabili di settore che costituiscono una sorta di "seconda" linea che contribuisce, nel bene e nel male, ai risultati di avvocati, commercialisti, dentisti e consulenti. E dove a prevalere sono le donne (oltre l'8o% del totale) e i giovani (la fascia più gettonata è quella degli under 35). Dall'associazione di categoria Confprofessioni evidenzia RIMBORSIE ASSEGNI Coperte a nche le spese per il day hospital: l'innovazione si affianca ai servizi di Ebipro perchiperdeillavoro no una crescita degli addetti (+8% in un anno), dei beneficiari - dai 46.250 del 2014 ai 50.730 del 2015 - e delle prestazioni: da I9imi]aa2iimi]a. Lasecondagambadel welfare degli studi è l'insieme di servizi erogati dall'ente bilaterale Ebipro che offre, anche in aggiunta all'intervento pubblico, misure di sostegno temporaneo per chi perdeillavoroosi trova coinvolto in sospensioni dell'attività. «Oggi - sottolinea Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni - di fronte al perdurare della crisi economica che restringe la possibilità di aumentare gli stipendi, il welfare contrattuale diventa un potente ammortizzatore sociale capace di intervenire a sostegno del reddito dei dipendenti e delle loro famiglie, ma anche un formidabile strumento di fidelizzazione nelle mani dei datori di lavoro». Senza contare che il contratto collettivo nazionale degli studi professionali, in vigore dal i°aprile 2015 fino al 30 marzo 2018, disegna una serie di tutele dirette non solo ai lavoratori dipendenti, ma anche ai collaboratori esterni e ai professionisti, compresi i titolari dello studio, utilizzando il sistema della bilateralità. Le coperture assicurative per i professionisti sono scattate il 1° agosto 2015 e al 1° gennaio 2016 sono oltre 45mila i datori di lavoro professionisti che beneficiano delle garanzie previste dalla gestione autonoma "Assistenza professionisti". Per assicurarsi i servizi della bilateralità, il datore di lavoro deve versare 22 euro mensili (per 12 mensilità) per ogni dipendente assunto con il Ceni studi professionali; nessun contributo è invece previsto per gli addetti a tempo determinato inferiore a tre mesi. Il datore di lavoro che sceglie dinonaderire al sistema dellabilateralitàdevecomunqueversare al lavoratore un elemento aggiuntivo della retribuzione tabellare non assorbibile di 32 euro (per 14 mensilità) che rientra nelsa! ariodifattoedèlabaseper il calcolo del Tfr. Fr.Ba. ©R1PRÛDUZ1ÛNER1SERVATA INTERVISTA j Alberto Oliveti ; Presidente Adepp «Va rispettata la nostra autonomia» Francesca Barbieri v ' «Ben venga il Jobs act del lavoro autonomo per le misure che migliorano lo statuto giuridico dei liberi professionisti, con norme positive sulla conservazione del rapporto di lavoro, sulla proprietà intellettuale e sulla deducibilità delle spese di formazione». Per Alberto Oliveti, presidente della Cassa Enpam (medici e odontoiatri), eletto alla guida dell'Adepp da appena due mesi, nel disegno di legge varato dal Governo e ora all'esame del Parlamento, che prevede una serie di tutele per tutti i lavoratori autonomi, senza distinzione fra iscritti agli Ordini e no, «c'è però un paradosso nel tentativo di aumentare il welfare per gli autonomi: certe prestazioni sono considerate come un'innovazione nel campo pubblico della gestione separata, mentre vengono boccia te se sono le Casse private a proporle ai propri iscritti». A quale episodio si riferisce Per quanto riguarda l'indennità di maternità, la Cassa CONFPROFESSIONI Enpam ha appena ricevuto una bocciatura da parte dei ministeri vigilanti per la delibera con cui proponeva di migliorare le tutele. Se l'avessero approvata sarebbe aumentata l'indennità minima di maternità, equiparati i benefici in caso di adozione nazionale e internazionale, introdotta una tutela specifica per la gravidanza a rischio, sarebbe stata data la pos dalla legge per esercitare un fine pubblico. Come sono cambiate negli anni della crisi le prestazioni per il welfare? Ci sono capitoli di spesa che più di altri hanno messo a rischio la sostenibilità delle Casse Le Casse sono intervenute ampliando le forme di assistenza. Tuttavia, quando c'è una crisi economica, gli effetti si vedono soprattutto sul fronte delle entrate, pervia dei sibilità di compensare con redditi che si riducono, piuttosto versamenti volontari il buco che sul fronte delle uscite. contributivo creato durante la Certamente c'è stato un maternità e sarebbero previsti fortissimo aumento degli voucher per il pagamento di ammortizzatori sociali, anche se babysitter e asili nido. Per dare ciò ha riguardato solo chi più tutele ai liberi professionisti esercita una funzione sostitutiva in molti casi basterebbe dell'assicurazione generale ampliare le platee di riferimento obbligatoria per i dipendenti. delle Casse di previdenza, Come sarà in futuro Noi allargandole a professioni nuove vediamo le Casse del futuro con o limitrofe a quelle esercitate una base professionale più dagli attuali iscritti. Poi, ampia, con la gestione separata certamente, a noi enti va dell'Inps tornata alla sua consentito di aumentare le funzione originaria di riparo per prestazioni come proponiamo, i lavoratori autonomi "senza esercitando una vigilanza più casa" previdenziale. Non rispettosa della autonomia di dimentichiamo che spostare mezzi che ci è stata assegnata professionisti dalla gestione sepa- «Innovazioni salutate con favore nel "pubblico" non sono permesse alle Casse» Alberto Oliveti rata ailoro entidi naturale destinazione non cambia nulla ai fini del bilancio consolidato dello Stato, perché sia l'Inps sia noi siamo nell'elenco Istat che è Pag. 5 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 usato come base per i conteggi. Per quanto riguarda la nostra organizzazione, abbiamo Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress allo studio sinergie di scopo e collaborazioni per raggiungere economie di scala. Stiamo valutando piattaforme comuni per servizi, investimenti e per aumentare la capacità di intercettare finanziamenti europei, sempre avendo come prioritaria l'esigenza di dotarci di un welfare più ampio e più disponibile per tutti. Ingenerale, quale lo sta to di salute delle Casse? Quali azioni sono allo studio Lo stato di salute è buono e sicuramente migliore di quello delle casse pubbliche. Tutti gli enti di previdenza privati stanno infatti meglio di quando erano pubblici. È chiaro che il morso vivo della crisi si fa sentire su tutti ma le Casse si stanno attrezzando per gestire al meglio i cambiamenti economici e demografici evidenti. In questi mesi si stanno rifacendo i bilanci tecnici triennali e vedremo che la sostenibilità a lungo termine sarà confermata. © RIPRÛDUZIÛNERISERVATA CONFPROFESSIONI Pag. 6 11 febbraio 2016 Commercialisti, nodi dati 'scartati' 730 Cuchel (Anc), a causa disservizio non si applichino sanzioni © ANSA (ANSA) - ROMA, 11 FEB - "Bloccata" la procedura di invio corretto dei dati sanitari "scartati" nel 730 precompilato, "già dal giorno successivo alla scadenza" del 9 febbraio. A denunciare le "difficoltà che non sembrano avere fine per i professionisti intermediari" alla prese con la dichiarazione dei redditi è l'Associazione nazionale dei commercialisti (Anc) che, in una nota, evidenzia le "segnalazioni", poi "confermate dal servizio di assistenza del Sistema Tessera sanitaria", secondo cui non è stato possibile, "contrariamente a quanto dispone la legge, sanare le errate comunicazioni attraverso l'invio dei dati corretti". Per il presidente del sindacato, Marco Cuchel, "non è accettabile che i professionisti intermediari debbano operare in una simile condizione di ambiguità e di incertezza", visto che "restano pochi giorni a disposizione per sanare, senza incorrere nelle sanzioni", gli invii "scartati". "Pretendiamo dall'Amministrazione Finanziaria risposte certe e tempestive, fermo restando che, per i casi evidenziati, è da escludere l'applicazione di sanzioni in capo ai professionisti così come ai contribuenti loro assistiti", conclude il vertice dell'Anc. (ANSA). 12 febbraio 2016 Professionisti, carta deontologica Ue Commissione e Ceplis propongono codice di condotta europeo © ANSA (ANSA) - BRUXELLES, 12 FEB - La Commissione europea invita gli Stati membri ad adottare un codice di condotta europeo, una vera e propria carta deontologica europea per le libere professioni. Lo si legge nella versione aggiornata del rapporto "Linee guida per incentivare le professioni liberali in Europa" pubblicato da un apposito gruppo di lavoro della Commissione europea. L'obiettivo della Commissione è quello di ovviare ai problemi che nascono nel caso di prestazioni di servizi a livello internazionale qualora sussistano diversi codici di condotta o deontologici tra un Paese e l'altro. Ecco che nel rapporto del gruppo di lavoro viene fatta propria l'istanza sollevata nei mesi scorsi dal Consiglio europeo delle professioni liberali (Ceplis) che invita le associazioni di categoria professionali dei vari Paesi Ue a incoraggiare i rispettivi governi a proporre un codice etico a livello europeo. Secondo il Ceplis, una simile Carta europea dovrebbe contenere standard sulla confidenzialità professionale, formazione professionale, indipendenza e imparzialità, onestà e integrità, supervisione e supporto, assicurazione professionale e possibili conflitti con istanze religiose o morali. L'adozione di un codice deontologico professionale a livello Ue era stato già preso in considerazione dalla direttiva Ue servizi (2006/123/CE) e ricordato dal Parlamento europeo in una risoluzione approvata il 13 ottobre 2006. (ANSA) Sabato 13/02/2016 28 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 AREA FISCO LAVORO E LEGALE 24ORE BUSINESS SCHOOL PROFESSIONISTI LA FORMAZIONE SPECIALISTICA PER PROFESSIONISTI E MANAGER CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE CALENDARIO FEBBRAIO - GIUGNO 2016 ADVANCE BOOKING PROGRAMMI E OFFERTE COMMERCIALI www.bs.ilsole24ore.com MASTER E CORSI PART TIME CON ATTESTATO DI FREQUENZA, IN FORMULA WEEKEND O INFRASETTIMANALE EXECUTIVE24 MASTER AULA E DISTANCE LEARNING CON DIPLOMA Tutela e trasmissione dei patrimoni Milano, dal 4 maggio - 2a ed 4 giornate Accertamento e contenzioso nazionale e internazionale advance program Milano, dal 13 maggio - la ed 5 weekend Credit Management Roma, dal 13 maggio - 8a ed 5 weekend Dal Bilancio al reddito d'impresa: tutte le novità Roma, dal 2? maggio - 5a ed 4 weekend I LAVORO Paghe e contributi Milano, dal 4 aprile 6 weekend Diritto del lavoro, contenzioso e relazioni sindacali Milano, dal 13 maggio - 20a ed 8 weekend FISCO E CONTABILITA Bilancio I AS/IFRS e Fiscalità d'Impresa dei soggetti IAS Milano, dal 26 febbraio - 12a ed 7 weekend Diritto Tributario Milano, dal 26 febbraio - lla ed 10 weekend Transfer Pricing Milano, dal 4 marzo - 4a ed 5 weekend Amministrazione Finanza e Controllo Roma, dal 18 marzo - 21a ed. 14 weekend Economics d'impresa: business pian, budget e analisi dei costi Roma, dal 18 marzo - 15a ed 6 weekend Laboratorio di Financial Modelling How to excel in financial modelling Milano, dal 1 aprile - 4a ed Roma, dal 10 giugno - 5a ed. 4 weekend IVA: guida alla disciplina nazionale e internazionale Padova, dal 28 aprile - 10a/lla ed 4 99 MASTER NORME E TRIBUTI Dal Sole 24 ORE l'aggiornamento e la formazione continua per commercialisti e professionisti d'impresa 3 incontri da febbraio a maggio 2016 28 crediti formativi Un'occasione per un confronto con gli Esperti del Sole 24 ORE nelle seguenti citta ANCONA-BARI BOLOGNA-BRESCIA BUSTO ARSIZIO CANTU'-FIRENZE FORLI'/CESENA LECCE MESSINA MILANO - NAPOLI PADOVA PESCARA-ROMA-TRENTO-TREVISO UDINE VERONA VICENZA I LEGALE Diritto e Commercio Internazionale Milano, dall'I! marzo - 12a ed. 9 weekend Diritto societario Milano, dali' 11 marzo- 13aed 8 weekend Avvocato d'Affari Roma, dal 18 marzo - 15a ed 9 weekend Privacy Manager Milano, dal 18 marzo - 3a ed 3 weekend Business ft Legai English Roma, dal 18 marzo - 10a ed Milano, da giugno- llaed 2 weekend Diritto e fiscalità dell'arte Milano, dal 16 aprile - la ed 4 weekend Modello organizzativo 231/2001 Milano, 12,13,14 aprile Diritto della proprietà intellettuale Milano, dal 22 aprile- laed Export Management Roma, dal 26 maggio 3a ed Milano, dal 27 ottobre 4a ed 7 mesi • 3gg al mese Strategie HR Management Milano, dal 29 settembre - 6a edizione Contrattualistica d'Impresa e Diritto Internazionale Roma,dal 12 ottobre- laed 7 mesi • 3gg al mese Tax Law Program Fiscalità d'impresa, Fiscalità Internazionale e Corporate M&A Milano, dal 21 ottobre - 2a ed 9 mesi - 2gg al mese Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private Milano, dal 27 ottobre - 3a ed 7 mesi • 2 gg al mese Dirczione e Strategia d'Impresa Percorso accreditato per conseguire il Diploma MBA Milano, dal 17 novembre - lla ed 11 mesi • 3 gg al mese Executive MBA - Master in Business Administration Milano, dal 1? novembre - 4a ed 18 mesi • 3 gg al mese In partnership con ALTIS Universita Cattolica MASTER FULL TIME CON DIPLOMA E STAGE per giovani neolaureati Master Human Resources Milano, dal 16 maggio - 19a ed 6 mesi di aula e 4 di stage Master Tributario Roma, dal 25 maggio - 22a ed 8 mesi di aula e 4 di stage Master Diritto e Impresa Roma, dal 25 maggio - 22a ed 6 mesi di aula e 4 di stage E-LEARNING24 PROFESSIONISTI -ACCREDITATI DAGLI ORDINI PROFESSIONALI Tutte le novità con gli Esperti del Sole240RE online I COMMERCIALISTI • I nuovi principi contabili nazionali OIC • Identità Digitale e SPIOle definizioni, i soggetti, il funzionamento • Lo Split payment •II nuovo ravvedimento operoso • E-commerce diretto e indiretto • Organizzazione dell'IT aziendale e privacy • Contenuti online, email e sicurezza informatica • Fiscalità locale e tassazione immobili I CONSULENTI DEL LAVORO • Lavoro a termine e tempo parziale dopo il Job act • Lavoro accessorio e somministrato dopo il Job act • Rinunce e transazioni - Offerta di conciliazione • Esonero contributivo triennale ed altre agevolazioni • Inquadramento previdenziale e assistenziale di soci e amministratori • Schema DL 20/02/ 2015Riordmo contratti • II nuovo regime di " tutela crescente" dei licenziamenti illegittimi • Incentivi a confronto assunzione giovani • TPR m busta paga I AVVOCATI • E-commerce • La responsabilità extracontrattuale • II Quantitative Easing della BCE • II Processo Civile Telematico • Circolazione stradaleviolazioni colpose • Separazione e divorzio • Le locazioni • Contratto a tempo determinato dopo il Jobs Act • La nuova disciplina dei reati contro la PA DEMO: www.elearning24.ilsole24ore.com -Sezione CORSI ACCREDITATI SERVIZIO CLIENTI - Tel. 02 30300602 - Fax 02 3022.3414 - [email protected] TUTTI I PROGETTI SONO PERSONALIZZABILIE FINANZIABILI CON I FONDI INTERPROFESSIONAL! 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Tale procedura, avente natura non giudiziale e confidenziale, deve essere finalizzata a incentivare l'emersione anticipata della crisie ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori. Per realizzare questo obiettivo gli organi di controllo societari, il revisore contabile e le società di revisione devono avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi e, in caso di omessa o inadeguata risposta, devono informare direttamente l'organismo di composizione della crisi (articolo 4, comma i, lettera f). Il richiamo all'«obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della socie tà» posto a carico degli organi di controllo societari sottintende la probabile introduzione di una forma aggiuntiva di responsabilità a carico di tali soggetti nei casi in cui non adempiano a tale funzione. Vale la pena ricordare che nel nostro ordinamento al collegio sindacale, nell'esercizio delle sue funzioni, in caso di inadempimento dei doveri oggi attribuitigli, potrà, a seconda dei casi, essere contestata una responsabilità verso la società, i terzi, i soci e anche verso il Fisco. A ciò si aggiunga che l'organo di controllo è altresì soggetto a una responsabilità penale. Anche l'incaricato della revisione legale dei conti può incorrere in una responsabilità amministrativa e penale nell'adempimento del suo incarico. Tale nuova previsione si accompagna alle raccomandate modifiche al Codice civile contenute nelladelega, al fine di prevedere il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. La necessità di introdurre una definizione dello stato di crisi e di adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore sono due dei principi generali sui quali l'attività di Governo, nell'esercizio della delega, deve riformare in modo organico leprocedure concorsuali. Una autorevole indicazione su questi temi è stata fornita di recente dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con il documento dedicato all'Informativa e valutazione nella crisi di impresa dell'ottobre 2015. Il documento ricorda che i professionisti sono aiutati nel compito di intercettare la crisi dell 'impresa dal Principio di revisione Isa Italia 570, sulla continuità aziendale, dal Principio 11 delle norme di comportamento del collegio sindacale di società non quotate del Consiglio nazionale dottori commercialisti, dall'Oic 6 sulla ristrutturazione del debito e informativa di bilancio. In base ai principi contenuti nei documenti viene evidenziata la necessità di affiancare sempre informazioni di natura qua litativa (ad esempio perdita di amministratori o di dirigenti chiave, perdita di mercati fondamentali, di contratti di distribuzione o concessioni) ai più immediati dati quantitativi e di accompagnare la semplice analisi storica dei risultati con un approfondito esame dei piani di azione futuri della dirczione e dei relativi flussi finanziari ed economici previsionali. La realtà contabile è ben altra cosa rispetto alla realtà viva e operativa dell'azienda in attività. Il quadro che emerge dal mero raffronto tra poste attive e passive, non sempre corrisponde alla situazione patrimoniale finanziaria effettiva del patrimonio della azienda in funzionamento. Affinchè vi sia allineamento con quest'ultimo, occorre un processo rigoroso di impairment degli attivi, con riferimento al valore d'uso determinato in misura corrispondente ai flussi di cassa attesi. Un bilancio di esercizio così reinterpretato, può provare l'esistenza di uno stato di insolvenza anche solo prospettico o, quanto meno, l'esistenza di uno stato di crisi che non necessariamente sfocerà in insolvenza. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Procedura. Cresce il ruolo degli organi di controllo societari nel segnalare l'emersione delle criticità Più responsabilità per i professionisti PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 18 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Professionisti. Ingegneri e architetti Inarcassa, sanzioni soft per i ritardi contenuti Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress FedericaMicardi Per ingegneri e architetti sanzioni soft per chi è in ritardo nel versamento dei contributi. Ieri Inarcassa, l'ente di previdenza di queste due categorie professionali, ha approvato la riforma del sistema sanzionatorio che diventerà operativa, senza effetto retroattivo, una volta ottenuta l'approvazione dei ministeri del Lavoro e dell'Economia. La riduzione nel primo anno è pari al 75%, perché si passa da una sanzione del 24 per cento (2% al mese) ad una del 6 per cento (0,5% almese). Si tratta di un cambio radicale di approccio su un aspetto delicato, il mancato rispetto delle scadenze contributive, che interessa tutti gli enti previdenziali (si veda il Sole 24 Ore del 15 dicembre scorso). Il fenomeno dei ritardatari e degli evasori, che prima della crisi riguardava una percentuale marginale degli iscritti, oggi è diventato più esteso e coinvolge spesso professionisti che, per difficoltà contingenti legate o alla carenza di lavoro o al mancato pagamento delle parcelle nei tempi si trovano a mancare i versamenti contributivi. Inarcassa, che ricordiamo è la terza Cassa più grande per numero di iscritti (oltre ^ornila) dopo Enpam (medici) e Cassa forense, ha deciso di adottare un sistema di sanzioni che sia graduale in base al tempo di ritardo e all'importo dovuto, così da non gravare con un'eccessiva penalità su chi ritarda non per cattiva volontà ma per oggettiva difficoltà. È stata perciò elaborata una penalizzazione che agisce su due diverse leve: il tempo trascorso e l'ammontare del debito, così da non mettere sullo stesso piano l'evasore "seriale" e chi si è trovato ad avere periodi circoscritti di difficoltà. Si è inoltre intervenuti anche sul costo degli istituti di conciliazione, che riconoscono uno sconto sulle sanzioni se il pagamento di quanto dovuto avviene integralmente, e quindi comprensivo di interessi e sanzioni, in 60 giorni. L'attuale sconto è pari a 70% per l'accertamento e del 30% per il ravvedimento, che saliranno rispettivamente all'85% e al 50% una volta approvata la delibera dai ministeri vigilanti. A spingere per una definitiva risoluzione dei crediti in sofferenza è l'attuale presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro, che spiega così il provvedimento adottato ieri: « puntiamo ad arginare il fenomeno dell'inadempienza previdenziale». Inarcassa ha in bilancio un credito scaduto del valore di 800 milioni di euro, a fronte di entrate annuali per contributi di oltre un miliardo di euro ed un patrimonio di otto miliardi; gli iscritti che hanno crediti scaduti sono circa 5omila. ©RIPRODUZIONERISERVATA Le nuove sanzioni 011 IL FATTORE TEMPO 11 tasso applicato passa dall'attuale 2% mensile (24% annuale) al seguente tasso, che cresce ne tempo: • 0,5% mensile per i primi 12 mesi di ritardo; • 1% mensile dall3esimo al 24esimo mese di ritardo; • 1,5% mensile dal25esimo mese al 36esimo mese di ritardo; • 2% mensile dal37esimo mese fino al 48esimo mese di ritardo; • 60% fisso dal 49vesimo mese di ritardo 02 I L'IMPORTO Le aliquote sopra riportate vengono ridotte in base all'entità dell'importo: • del 50% per un debito pari o inferiore a 10.000 €; • del 30% per un debito compreso tra 10.001 e 15.000 €; • del 20% per un debito compreso tra i 15.001 e 20.000 € PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 19 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress PROCEDIMENTO PENALE Prescrizione rilevabile d'ufficio La Cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata, non rilevata dal giudice d'appello e fatta oggetto di motivo di ricorso. Con il principio si rafforza la tesi, ormai prevalente, secondo la quale, la Suprema corte, nel rispetto della Codice di procedura penale (articolo 129) può agire d'ufficio per la prescrizione maturata ma "sfuggita" in Appello. I giudici precisano, inoltre che la possibilità non viene meno anche quando, come nel caso esaminato, questo abbia erroneamente rapportato la causa estintiva al decorso di un diverso termine epiu breve termine. Corte di Cassazione Sezione IIpenale - Sentenza 12 febbraio 2016 ^5474 PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 19 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Incentivi a chi smaltisce le cause arretrate «difficili» v < Negoziazione assistita per le cause di lavoro, incentivi per i tribunali non in relazione ai numeri ma piuttosto allo smaltimento del vero arretrato, istituzione dei tribunali della famiglia e di quelli delle imprese. Sono le misure sulprocessocivile approvate dalla Commissione giustizia della Camera e che approderanno nell'assemblea di Montecitorio probabilmente ai primi di marzo. Nell'emendamento della presidente Ferranti passato in Commissione, a proposito del recupero dell'arretrato (sceso peraltro di i milione di fascicoli tra dicembre 2103 e dicembre scorso) vengono premiati i Tribunali più operosi, ma con un criterio di correzione. Gli incentivi saranno destinati solo a quegli uffici giudiziari che smaltiranno non le cause più facili ma quelle più vecchie, cioè il vero arretrato. Tra le nuove misure per l'efficientamento del processo civile figurano anche la negoziazione assistita per le cause di lavoro e la realizzazione dei Tribunali specializzati nei distretti sede di Corte d'appello, da quelli della famiglia, destinati ad assorbire i Tribunali dei minori, a quelli delle Imprese. La riforma, il cui esame potrebbe concludersi in commissione già la prossima settimana, «ha come obiettivo di snellire ulteriormente il processo civile puntando molto sull'online» ha detto Donatel-IL PUNTO Per le controversie di lavoro viene introdotta la negoziazione assistita Riforma in Au la nel mese di marzo la Ferranti, e anche quello di sbloccare e razionalizzare gli incentivi, destinati da una legge in vigore agli uffici più virtuosi. «Ciò che emerge dalle audizioni in commissione- ha detto all'Ansa la presidente - è che talvolta rientrano tra le cause smaltite come arretrato quelle più facili o le ultime arrivate». Da qui la necessità di individuare un correttivo per smaltire la vera zavorra sul sistema della giustizia civile, che ancora oggi ammonta a 4,2 milioni di processi. Il testo della nuova mini riforma del civile contiene anche sanzioni più severe per le cosiddette cause temerarie, è in linea, secondo la commissione Giustizia, con la filosofia ormai accettata a livello internazionale di una maggiore « specializzazione del magistrato». Intanto il ministro Andrea Orlando la prossima settimana proseguirà il road show della giustizia per la presentazione della riforma del settore civile: dopo Francoforte, New York e Londra, lunedì sarà la volta di Parigi. Orlando terrà l'intervento di apertura del seminario « Reformesdelajustice civile et politiques d'attractivitè' des investisseurs - Regards croises entre l'Italie et la France», organizzato all'Ambasciata d'Italia, cui seguirà una Tavola rotonda, per esperti italiani e francesi, dedicata al confronto fra i rispettivi interventi di riforma ed in particolare alla creazione di tribunali specializzati per le imprese e per gli investitori. A.Gal. ©RIPRODUZIONE RISERVATA PROFESSIONISTI Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Domani l'apertura dell'anno giudiziario I Tar verso la telematica per battere l'arretrato i Cala l'arretrato nei Tar (-9,5% nel 2015), ma cresce al Consiglio di Stato (+5,4%). Negli anni, comunque, la giustizia amministrativa è riuscita a erodere le cause pendenti, che tuttavia restano tante (oltre 2Ó8mila). Per portare a termine l'operazione si confida nel processo telematico, al via il 1° luglio. E in un rilancio del settore, come dirà domani il neopresidente Pajno, aprendo l'anno giudiziario alla presenza di Mattarella. AntonelloCherchi» pagina PARLA ALESSANDRO PAJNO. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO «Cqgf/ere l'occasione per un rilancio» Intervista •• pagina Per tagliare l'arretrato i Tar ora puntano sul processo telematico Nel 2015 vecchi ricorsi ancora in calo (-10%) ma restano comunque oltre quota 241mila PAGINAACURADI Antonello Cherchi I Tar continuano a disfarsi dell'arretrato: l'anno scorso le cause pendenti sono diminuite di quasi il 10% (più di 25mila in meno rispetto al 2014), fermandosi a quota 24imila. Non così al Consiglio di Stato, dove l'arretrato è, invece, cresciuto del 5,4% , cosicché a inizio anno Palazzo Spada si è trovato a dover tener conto di oltre 2Ómila fascicoli in lista d'attesa. Nel complesso, pero, l'operazione di smaltimento dei vecchi ricorsi ha dato i suoi frutti: si è, infatti, passati da un totale (Tar più Consiglio di Stato) di 4Ó7mila fascicoli pendenti nel 2O11 ai 2Ó8mila dell'anno scorso (si veda il grafico). L'obiettivo è fare in modo che l'opera di erosione non solo continui, ma viaggi più spedita. Le speranze sono riposte nel debutto del processo telematico, che dopo tanti rinvii dovrebbe partire il primo luglio. Le regole tecniche - la cui mancanza aveva indotto il legislatore a differire più volte l'esordio del processo senza carta - sono finalmente arrivate e aspettano di essere pubblicate. Si passa, dunque, alla sperimentazione, che coinvolgerà alcune sezioni di Tar, una sezione di Palazzo Spada e anche gli avvocati. La sfida è impegnativa, non solo perché i tempi sono stretti. Per quanto infatti l'infrastnittura del nuovo processo - ribattezzata Nsiga (Nuovo sistema informativo della giustizia amministrativa) - sia pronta da tempo, adesso si tratta di attivarla in poco più di quattro mesi e fare in modo che il primo luglio tutto sia pronto. Anche perché, a differenza di quanto accaduto per la giustizia civile, il processo telematico dei Tar e del Consiglio di Stato non prevede fasi di avvicinamento: dal momento del debutto si dirà addio alla carta e tutti i passaggi processuali - dal deposito del ricorso agli atti successivi, dalle comunicazioni di segreteria fino alla scrittura e pubblicazione della sentenza - avverranno in modalità digitale. La giustizia amministrativa è, dunque, a un momento di svolta. Come sottolineerà il presidente Alessandro Pajno nella sua prima relazione di apertura dell'anno giudiziario che terrà domani mattina a Palazzo Spada alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Occasione che rappresenterà anche l'insediamento del nuovo presidente del Consiglio di Stato. Una svolta rappresentata pure da un sensibile ricambio generazionale. L'abbassamento dell'età della pensione a 70 anni, insieme alla decisione di qualcuno di lasciare anticipatamente la magistratura, ha portato 18 consiglieri di Stato e 21 giudici dei Tar a rimanere a casa a partire dal 1° gennaio scorso. Un significativo impatto sugli organici, che già erano in sofferenza. Al momento a Palazzo Spada, su una dotazione di 105 magistrati, ce ne sono in servizio 64 e 12 fuori ruolo o in aspettativa. Nei Tar, su un organico di 403 magistrati, quelli presenti sono 294, più 6 fuori ruolo o in aspettativa. Vuotia cui si stain parte cercando di porre rimedio con un concorso a 5 posti di consiglieri di Stato, le cui prove scrittesi svolgeranno dall'n al 16 aprile prossimo. A questi dovrebbero aggiungersi i io consiglieri di Stato di nomina politica(ma potrebbero, dopo un'ulteriore ricognizione delle uscite, essere 13), designazioni che si aspettano dalla Presidenza del consiglio. Nei Tar invece si confida neÌ45 referendari(il primo gradino della carriera)che usciranno dal concorso le cui prove si svolgeranno tra il 17 e il 20 maggio prossimo. Nuovi arrivi a cui nel triennio 2016-2018 se ne aggiungeranno altri 29, mentre sempre nei Tar è all'orizzonte un concorso per 78 giudici. ©RIPRODUZIONE RISERVA TA PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Giustizia amministrativa VERSO IL CAMBIAMENTO II bilancio Domani apertura dell'anno giudiziario alla presenza del Capo dello Stato Un anno di processi L'andamento del contenzioso della giusti zia amministra ti va nel2015 Ricambio generazionale A fine dicembre in pensione 39 magistrati: ora si aspetta l'arrivo di 50 nuovi giudici INTERVISTA Alessandro Pajno Presidente Consiglio di Stato «È il momento del rilancio» Rilanciare la giustizia amministrativa: un programma condensato in poche parole. Quasi uno slogan. È l'anima della relazione che il neo-presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno,illustreràdomani.«La giustizia amministrativa funziona: i tempi dei processi sono al di sotto degli standard europei, quanto meno in materie economicamente sensibili come gli appalti, le autorizzazioni, gli atti delle Autorità indipendenti. In circa 3Ogiornichiudiamolafase cautelare e in un anno e mezzo si arriva ai due gradi di giudizio». E allora che bisogno c'è di un rilancio Per un difetto di comunicazione attribuibile a vari fattori, quei risultati non vengono percepiti come tali. Occorre, pertanto, un'azione di rilancio delle nostre funzioni giurisdizionali, da svolgere sempre di più secondo i tempi e lo stile del servizio pubblico. La giustizia deve essere vista come una risorsa e come tale organizzata, semplificata e anche misurata. Dobbiamo rendere conto dei nostri prodotti e risultati. Non solo la sentenza scritta bene, ma che sia breve, efficace e valuti l'impatto con la realtà. La giurisdizione non è astratta. Ciò non significa derogare al dovere altissimo di tutelare le situazioni soggettive dei cittadini, ma capire quale può essere la tutela migliore in un dato momento storico, una tutela che rende concreta e non meramente declamatoria l'affermazione del diritto. Questo è il senso della mia presidenza. Ci sono processi veloci, ma anche lenti. E c'è la percezione che Tar e Consiglio di Stato IMAGOECONOMICA Neopresidente. Alessandro Pajno talvolta siano un freno all'economia. Nessuno è privo del peccato originale. Anche noi abbiamo le nostre difficoltà. Il problema della lentezza, tuttavia, non sta nella fase della giurisdizione, ma in quella che la precede, della legislazione o dell'amministrazione. Abbiamo processi complessi perché abbiamo procedimenti amministrativi complessi. Abbiamo difficoltà a definire una questione in sedegiurisdizionale perché il legislatore non è capace di definirla in sede legislativa. Se avessimo i codici di settore, un quadro normativo più chiaro e semplice, un'attitudine dell'amministrazione ad assumersi la responsabilità delle proprie scelte e non a scaricarle sul giudice, alcune difficoltà non ci sarebbero. È stato uno dei padri del primo taglia-leggi: poco è cambiato da allora L'opportunità di quell'operazione era la raccolta delle normative in vista di una codificazione. Invece si è puntato - talvolta an che in maniera un po' folcloristica - sull'eliminazione delle norme. L'attività di pulizia normativa è importante, ma non procura un vantaggio significativo. Quello deriva dai codici, obiettivo che invece è stato abbandonato. La proliferazione legislativa è comunque un tipico problema delle società complesse. Le riforme, inoltre, vanno attuate. Ci vorrebbero leggi più autoapplicative Sì, ma soprattutto ci vuole una cabina di regia. Da sistemare dove Le scelte sono tante. Prendiamo la riforma della pubblica amministrazione: per tradurla in pratica occorrerà un continuo monitoraggio, regia che si potrebbe attribuire alla Presidenza del consiglio come alla Funzione pubblica. Importante è avere tale tipo di approccio. Sui decreti della riforma Pa dovrete esprimere i pareri. Siamo pronti: costituiremo alcune commissioni speciali in modo da lavorare in simultanea su tutti gli atti, così da rispettare i tempi. Questa volta il Governo ha voluto scegliere il presidente del Consiglio di Stato Il Governo ha operato nel quadro della disciplina vigente: ha chiesto al nostro organo di autogoverno una serie di nomi e poi ha fatto una scelta. Ha, pertanto, deciso di non seguire la prassi che prevedeva la nomina del più anziano. Chiunque fosse stato nominato avrebbe comunque garantito l'indipendenza della magistratura. Anche perché decidiamo per collegi e il nostro è un mondo fatto di pari. ©RIPRODUZIONE RISERVATA PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Un anno di processi ©RIPRODUZIONE RISERVA TA alla decisione di qualcuno di magistrati, ce ne sono in serv L'andamento del contenzioso della giusti zia amministra ti va nel2015 ©RIPRODUZIONE RISERVA TA alla decisione di qualcuno di magistrati, ce ne sono in servizio 64 e svolgeranno dall'n al 16 aprile prossimo. A questi dovrebbero aggiungersi i ©RIPRODUZIONE RISERVA TA , ce ne sono in serv L'andamento del contenzioso della giusti zia amministra ti va nel2015 Ricorsi al Consiglio di Stato zio 64 e svolgeranno dall'n a I Fonte Segretanatogiustiziaamministrativa 16 aprile prossimo. A questi dovrebbero a II contenzioso giungersi i © Cinque anni di ricorsi davanti al Tar e al Consiglio di Stato IPRODUZIONE RISERVA TA , ce ne sono in serv L'andamento del Pervenuti contenzio 2011 o de 2012 la g 2013 usti 2014 zia 2015 ammi I Fonte Segretariato giustizia amministrativa istra ti va nel2015 Ricorsi al Consiglio di S PROFESSIONISTI Pag. 3 Estratto da pag. L'ANALISI Le amnesie della politica Maria Carla De Cesari» pagina 3 L'ANALISI Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Maria Carla De Cesari Le risposte del sistema, le amnesie dellapolitìca Adistanza di oltre 20 anni dalla privatizzazione sarebbe opportuno che politica, professionisti, esperti, amministratori potessero confrontarsi in quelli che si potrebbero chiamare, forse con un'espressione un po' d'antan, «Stati generali» delle Casse di previdenza privata. In primo luogo, però, va sgombrato il campo da pregiudizi e da secondi fini. Gli Stati generali non possono essere l'occasione per far passare l'idea che il patrimonio delle Casse possa andare a colmare, più o meno direttamente, qualche buco del bilancio pubblico. Gli asset degli enti sono la garanzia delle pensioni per 14 milioni di lavoratori e devono essere amministrati con efficienza e prudenza. La ricchezza accumulata, quasi 70 miliardi, certo può svolgere una funzione di leva per il Paese se le linee di investimento sono ben tarate e inserite in una logica di sistema. D'altra parte, se il Pil nazionale cresce migliorano le prospettive della previdenza dei professionisti. Fatta chiarezza su questo presupposto, il dibattito sull'autonomia delleCassedi previdenza va ricondotto nell'ambito delle responsabilità di vigilanza dei ministeri e di gestione da parte dei consigli di amministrazione. Occorre però espiici tare un terzo livello di responsabilità, quello di indirizzo, che spetta alla politica. Quyest'ultima deve agire coinvolgendo le istituzioni private e deve ragionare in una proiezione di medio-lungo periodo. PROFESSIONISTI Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Cancellati i pregiudizi di maggior ingombro, perché gli Stati generali? Perché la previdenza privata mostra, in controluce, segnali di debolezza dovuti alla struttura parcellizzata e settoriale delle istituzioni e agli universi demografici limitati e soggetti a progressiva polarizzazione: i 5O-6oenni generalmente vivono condizioni reddituali di favore, mentre i giovani e le donne, sempre più numerose, sono ai margini economici della professione. Inoltre, dal punto di vista ordinamentale vengono trasferite o aperte alcune funzioni finora esclusive di alcuni. Basti citare il caso del notariato che ha dovuto cedere alcune funzioni, anche se finora la difesa è riuscita a delimitare i economiche sono in grado di produrre conseguenze dilatate proprio dalla base ristretta. Nel 2011-2012 si ritenne di rispondere con l'imposizione di bilanci attuariali a 50 anni e con misure di armonizzazione con la previdenza pubblica. Oggi tali misure si rivelano limitate. La responsabilità della politica è incentivare le Casse a trovare soluzioni adeguate e corrette dal punto di vista attuariale senza trovarsi costretti dalle circostanze a imporre salvataggi all'ultimo minuto, magari, come circola di tanto in tanto, proponendo aggregazioni di Casse per settori professionali affini. Le Casse, come dimostra anche l'ampliamento dell'offerta di welfare, si sforzano di tener dietro alle sfide ma il Governo e la politica, nel momento in cui si affronta il Jobs act del lavoro autonomo, devono saper incentivare - con leve premiali - azioni innovative e progetti di cooperazione, nella chiarezza di ogni posizione finanziaria. ©RIPRODUZIONE RISERVATA "danni"). Non solo: nella struttura lavorativa vanno diffondendosi modelli organizzativi alternativi a quelli traduzionali, anzi spesso contrapposti. Non si tratta solo delle società di capitali che forniscono prestazioni intellettuali, ma anche delle piattaforme web che potrebbero riscrivere le modalità di offerta del servizio e il rapporto tra professionista e consumatore. Con effetti redistributivi, nell'universo professionale, di reddito e di fatturato tutti da decifrare. A questi fenomeni si accompagnano anche il venir meno di vecchie funzioni e di compiti tradizionali e la nuova geografia dei percorsi formativi che possono limitare o asciugare alcuni bacini demografici professionali. Il caso tipico è quello dei ragionieri, ma anche una professione tecnica come quella del geometra o del perito industriale sta cercando di ridisegnare il proprio ruolo sul mercato, stretta tra ingegneri e architetti (al cui interno ci sono da registrare anche le competenze degli iunior, per quanto poco CAPACITÀ DI REAZIONE Gli enti hanno ampliato l'offerta di servizi ma hanno bisogno di essere aiutati per alleanze e prestazioni numerosi). Le Casse, come sosteneva l'ex ministro del Lavoro Elsa Fornero, costituiscono un insieme molto delicato, perché eventuali crisi demografiche ed Pag. 1 Lunedì 15/02/2016 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 II termine per i rimborsi Irap decorre dagli acconti Attività produttive. Il principio vale per i singoli versamenti anche se non dovuti al momento dell'effettuazione II termine per i rimborsi Irap decorre dagli acconti Antonino Porracciolo v Decorre dal giorno del versamento il termine per richiedere il rimborso dell'Irap non dovuta. Il principio vale anche per l'istanza di restituzione di singoli importi versati in acconto. Lo afferma la Gtr EmiliaRomagna (presidente e relatore Massa) nella sentenza 3306 del 22 ottobre 2015. La controversia scaturisce dal silenzio-rifiuto dell'agenzia delle Entrate di rimborsare le somme che un agrotecnico aveva versato a titolo di Irap per gli anni 2005 e 2006. Il professionista riteneva di non essere tenuto al pagamento dell'imposta, poiché la sua attività si svolgeva senza dipendenti o collaboratori e solo con beni strumentali di modico valore. La Ctp aveva accolto il ricorso unicamente per gli importi relativi al 2006, affermando che per le somme versate nel 2005 il II termine per i rimborsi Irap decorre dagli acconti Antonino Porracciolo v Decorre dal giorno del versamento il termine per richiedere il rimborso dell'Irap non dovuta. Il principio vale anche per l'istanza di restituzione di singoli importi versati in acconto. Lo afferma la Gtr EmiliaRomagna (presidente e relatore Massa) nella sentenza 3306 del 22 ottobre 2015. La controversia scaturisce dal silenzio-rifiuto dell'agenzia delle Entrate di rimborsare le somme che un agrotecnico aveva versato a titolo di Irap per gli anni 2005 e 2006. Il professionista riteneva di non essere tenuto al pagamento dell'imposta, poiché la sua attività si svolgeva senza dipendenti o collaboratori e solo con beni strumentali di modico valore. La Ctp aveva accolto il ricorso unicamente per gli importi relativi al contribuente aveva presentato l'istanza di rimborso oltre il termine dÌ48 mesi previsto dall'articolo 38 Dpr 602/1973: l'imposta, infatti, era stata pagata a luglio e novembre del 2005, mentre la richiesta era arrivata all'ufficio nel dicembre 2009. Così il professionista ha presentato appello, sostenendo che il termine in discussione decorreva dal 20 luglio 2006, giorno in cui doveva essere pagato il saldo dell'imposta. L'agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza di primogrado, richiamando lagiu IL CONTEGGIO La Qr Emilia Romagna si è pronunciata sui ricorso di un professionista chiarendo che la data non è quella dei saldo 2006, affermando che per le somme versate nel 2005 il II termine per i rimborsi Irap decorre dagli acconti Antonino Porracciolo v Decorre dal giorno del versamento il termine per richiedere il rimborso dell'Irap non dovuta. Il principio vale anche per l'istanza di restituzione di singoli importi versati in acconto. Lo afferma la Gtr EmiliaRomagna (presidente e relatore Massa) nella sentenza 3306 del 22 ottobre 2015. La controversia scaturisce dal silenzio-rifiuto dell'agenzia delle Entrate di rimborsare le somme che un agrotecnico aveva versato a titolo di Irap per gli anni 2005 e 2006. Il professionista riteneva di non essere tenuto al pa risprudenza della Cassazione. Nel respingere l'impugnazione, la Gtr afferma che I'articolo38 del Dpr 602/1973 e chiaro nel disporre che l'istanza di rimborso deve essere presentata «entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del versamento». La commissione aggiunge che, secondo la sentenza 5653/2014 del giudice di legittimità, il termine in questione può « eccezionalmente decorrere dal versamento del saldo», ma solo quando si chiede la restituzione dell'eccedenza (rispetto all'ammontare complessivamente dovuto) degli importi versati in anticipo. Inoltre, nella stessa pronuncia è stato precisato che il termine decorre dal giorno dei singoli versamenti in acconto anche «nel caso in cui questi, giàall'atto della loro effettuazione, risultino parzialmente o totalmente non do amento dell'imposta, poiché la sua attività si svolgeva senza dipendenti o collaboratori e solo con beni strumentali di modico valore. La Ctp aveva accolto il ricorso unicamente per gli importi relativi al contribuente aveva presentato l'istanza di rimborso oltre il termine dÌ48 mesi previsto dall'articolo 38 Dpr 602/1973: l'imposta, infatti, era stata pagata a luglio e novembre del 2005, mentre la richiesta era arrivata all'ufficio nel dicembre 2009. Così il professionista ha presentato appello, sostenendo che il termine in discussione decorreva dal 20 luglio 2006, giorno in cui doveva essere pagato il saldo dell'imposta. L'agenzia delle Entrate ha chiesto la conferma della sentenza di primogrado, richiamando lagiu IL CONTEGGIO La Qr Emilia Romagna si è pronunciata sui ricorso d vuti». Il caso esaminato- osserva la commissione - rientra dunque in questa seconda ipotesi: infatti, il contribuente ha chiesto il rimborso dell'Irap pagata negli anni 2005 e 2006, sebbene nel 2001 la Corte costituzionale avesse già dichiarato che il tributo non era dovuto dai soggetti privi di un'autonoma organizzazione. Peraltro - prosegue la Gtr -, nella sentenza 24058/2011 la Cassazione ha affermato che il termine di decadenza previsto dall'articolo 38 «ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all'adempimento dell'sostiene la Cassazione - si applicaanche«nelcasoincuiildiritto al rimborso dipenda da una sentenza che abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale» della norma tributaria in base alla quale il contribuente ha effettuato il versamento. Per questi motivi, la Gtr rigetta l'impugnazione e condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali. un professionista chiarendo che la data non è quella dei saldo 2006, affermando che per le somme versate nel 2005 il II termine per i rimborsi Irap decorre dagli acconti Antonino Porracciolo v Decorre dal giorno del versamento il termine per richiedere il rimborso dell'Irap non dovuta. Il principio vale anche per l'istanza di restituzione di singoli importi versati in acconto. Lo afferma la Gtr EmiliaRomagna (presidente e relatore Massa) nella sentenza 3306 del 22 ottobre 2015. La controversia scaturisce dal silenzio-rifiuto dell'agenzia delle Entrate di rimborsare le somme che un agrotecnico aveva versato a titolo di Irap per gli anni 2005 e 2006. Il professionista riteneva di non essere tenuto al pa risprudenza della Cassazione. Nel respingere l'impugnazione, la Gtr afferma che I'articolo38 del Dpr 602/1973 e chiaro nel disporre che l'istanza di rimborso deve essere presentata «entro il term ©RIPRÛDUZIÛNERISERVATA ne di decadenza di 48 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. NT24 PROFESSIONISTI Pag. 1 Lunedì 15/02/2016 Estratto da pag. NT24 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Accertamento. La Qr Lombardia si pronuncia a favore di un'azienda che aveva oggettivamente svolto operazioni economiche La società attiva non è di comodo Ammesse le perdite triennali derivanti da contratti di leasing su immobili commerciali Dario Deotto v < Se dimostra che è stata svolta un'effettiva attività economica e che non sussisteva alcun vantaggio per i propri soci, una società non può essere considerata "di comodo". È quanto stabilisce la sentenza 486/2016 della Gtr di Milano, sezione 24 (depositata il 26 gennaio scorso, presidente Liguoro, relatore Sacchi) in relazione alla disciplina delle società non operative prevista dall'articolo 30 della legge 724/1994. La vicenda processuale nasce dall'impugnazione della risposta all'interpello disapplicativo ritenuto inammissibile dall'agenzia delle Entrate. La società aveva presentato interpello in considerazione del fatto che aveva conseguito perdite fiscali in un triennio. Le perdite derivavano in gran parte da canoni di leasing relativi a un'operazione cietà non operative. La pronuncia è sicuramente interessante, invece, nel merito, poiché è avvalorata la tesi che la disciplina delle società di comodo si sostanzia in una presunzione di non operatività della società. In sostanza, è confermato il fatto che la ratio delle società di comodo è colpire, attraverso una serie di penalizzazioni, le società che si ritiene - perché non viene superato il test di operatività o perché si conseguono perdite reiterate - celino una sorta di «abuso della persona giuridica». In definitiva, si presume ex lege che, al ricorrere delle due condizioni del mancato superamento del test o del conseguimento di perdite reiterate, lo schermo societario sia utilizzato per gestire soltanto il patrimonio dei soci e non per svolgere un'effettiva attività economica. Cosicché quando viene svolta immobiliare. La società un'effettiva attività economica svolgeva attività di secondo quanto dispone l'articolo realizzazione, costruzione e 2247 del Codice civile riguardo gestione di centri commerciali, al contratto di societàe ne viene residenziali, turisticodata dimostrazione, si può dire alberghieri. La Commissione assolta la prova contraria, da tributaria regionale si parte della stessa società, con pronuncia innanzitutto conseguente non applicazione sull'impugnabilità del diniego delle penalizzazioni previste. In questo senso correttamente si di disapplicazione, esprime la sentenza. Nelle affermandone la piena impugnabilità. La questione ora conclusioni si legge che «la società ha dimostrato di aver è comunque risolta con la svolto una effettiva attività riforma della disciplina degli economica» e che la stessa non interpelli, con la quale è stata risultava mero «strumento al fine (ri)affermata la piena di garantire vantaggi fiscali ai facoltatività - e quindi la non propri soci». Inoltre, viene impugnabilità della risposta riportato che la stessa società, degli interpelli relativamente quanto ai contratti di affitto e di alle so LA PROCEDURA I locazione relativamente alle giudi ci tributar! affermano aziende e agli immobili di l'impugnabilità del diniego di proprietà, non poteva certo disapplicazione II problema è modificarli al rialzo posto che ora risolto con la riforma degli «l'affittuario non è disponibile a interpelli corri- PROFESSIONISTI Società non operative •Si considerano società non operative quelle che si ritiene non svolgano un'effettiva attività economica. Conseguentemente, sono stabilite (articolo 30 della legge 724/1994) una serie di penalizzazioni: il fatto di dover dichiarare un reddito minimo e l'impossibilità di utilizzare il credito Iva in compensazione o di richiederne il rimborso. Nel 2011 la disciplina è stata estesa anche alle società che dichiarano perdite fiscali (in origine per tre periodi consecutivi, ora per cinque periodi consecutivi). •Si considerano società non operative quelle che si ritiene non svolgano un'effettiva attività economica. Conseguentemente, sono stabilite (articolo 30 della legge 724/1994) una serie di penalizzazioni: il fatto di dover dichiarare un reddito minimo e l'impossibilità di utilizzare il credito Iva in compensazione o di richiederne il rimborso. Nel 2011 la disciplina è stata estesa anche alle società che dichiarano perdite fiscali (in origine per tre periodi consecutivi, ora per cinque periodi consecutivi). spendere canoni maggiori rispetto a quelli contrattualmente pattuiti all'origine». La sentenza è una ulteriore conferma che la disciplina delle società di comodo non ha nulla a che vedere con le vicende legate all'elusione. La norma vuole colpire quello che presuntivamente si ritiene un tipico fenomeno di interposizione, di dissimulazione, come tale riconducibile all'evasione. Cosi, poiché si tratta di presunzione legale che inverte l'onere probatorio, selasocietàdàla prova contraria che svolge un'effettiva attività economica, non può essere applicata alcuna penalizzazione. ©RIPRODUZIONE RISERVATA Pag. 1 Lunedì 15/02/2016 Estratto da pag. ER33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 FISCO & DIRITTI Regi mi agevolati „7 FISCO & DIRITTI Regi mi agevolati Ordinario senza vincoli per il professionista che passa al forfait Le Entrate: non opera la regola del triennio di permanenza Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress REGIMI AGEVOLATI Le semplificazioni per chi vuole passare al forfait FISCO & DIRITTI t- pagine 23 Sono un professionista che ha iniziato l'attività nel perìodo di imposta 2013, senza applicare alcun regime agevolato. Nel perìodo di imposta 2015, avrei potuto adottare il regime forfettario previsto dalla legge n. 190/2014. Ho ritenuto tale regime poco conveniente, anche in virtù dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 15 per cento. La legge di stabilità del 2016 ha previsto alcune importanti novità ma ora, avendo scelto il regime ordinario, dovrebbe trovare applicazione il vincolo ditre anni dovuto all'opzione? Posso cambiare regime dali"gennaio del2016 ? LG.-CARPI PROFESSIONISTI Nicola Forte Paolo Meneghetti Vittoria Meneghetti 1 contribuente può revocarel'opzione e, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, può applicare il nuovo forfait tenendo conto anche delle modifiche - favorevoli - apportate dalla legge di stabilità del 2016. Il problema del vincolo di durata triennale previsto nel caso di opzione per un regime diverso da quello naturale è stato affrontato dall'agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2016. Preliminarmente.l' agenziadelleEntrateha ricordatoqualifosserolenovità (signifìcative) apportate dalla legge n 208/2015 (legge di stabilità del 2016) rispetto alla prima versione del regime forfettario entrato in vigore dall'inizio del 2015. Le soglie In primis, dal 1° gennaio 2016, sono state elevatelesogliedeiricaviodeicompensip ercepiti nell'anno precedente al fine di poter accedere al regime. Fino allo scorso anno, periprofessionistieraprevisto un limite massimo di 15.000 euro. Ora, senelperiododi imposta 2Oi5l'ammontare degli incassi del professionista non ha superato la soglia di 30.000 euro, dall'inizio dell'anno 2016 è possibile avvalersi del nuovo forfait. Il riferimento è costituito dai compensi effetti vamente percepiti e non dal volume d'affari determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto Iva. Pertanto, il contributo integrativo dovuto alla Cassa di previdenza competente risulta essere escluso ai fini del computo del limite massimo dei compensi La legge di stabilità ha anche abrogato la norma che prevedeva l'esclusione dal regime forfettario dei contribuenti che, nell'anno precedente, avevano percepito redditi di impresa, arte o professione in misura inferiore (non prevalente) rispetto a quelli di lavoro dipendente e assimilati. Ad esempio, se neil 'anno 2014!! reddito di lavoro dipendente era di 21.000 euro ed il reddito dell'attività professionale ammontava a 9.200 euro, non era possibile applicare nel successivo anno 2015 il regime forfettario. Ora, a seguitodeH'ultimamodificanormativa, tale condizione non è più richiesta. È sufficiente che i redditi di lavoro dipendente ed assimilati non abbiano superato nell'anno precedente l'importo complessivo di 30.000 euro. Inoltre, la verifica non è necessaria se il rapporto di lavoro è cessato. Le nuove attività Ulteriori novità hanno poi interessato la modifica dell'articolo i, comma 65 della legge n. 190/2014, aventi ad oggetto specifiche agevolazioni È stata abrogata la previsione, riguardante le " Pag. 1 Lunedì 15/02/2016 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. ER33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 nuove" attività, dell'abbattimento di un terzo del reddito determinato forfettariamente; la misura dell'imposta sostitutivaapplicabileèstata ridotta dal I5percentoal5percento;l'applicazione di tale ultimo beneficio è di cinque anni a partire da quello in cui è iniziata l'attività (in precedenza l'abbattimento del reddito era previsto solo per tre anni). A seguito delle rilevanti novità e delle mutate condizioni che potrebbero aver indotto il contribuente ad optareperilregimeordinarioinluogo del regime forfettario applicabile naturalmente nel periodo di imposta 2015, l'agenzia delle Entrate ha ritenuto revocabile l'opzione. Opzione revoca bile In linea generale, il vincolo triennale riguardante l'opzione per un regime di determinazione del reddito, diverso da quello naturale, è previsto dall'articolo 3 delDprn442/ i997.Laderoga,equindila possibilitàdirevoca, puòesserefattavalereinforzadell' artìcoloidelcitatodecreto. Tale disposizione prevede che «È comunqueconsentitalavariazionedell' opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuovedisposizioni normative». La comunicazione La comunicazione della revoca deve cioè l'emissione delle fatture con decorrenza dall'inizio dell'anno 2016 senza esercitare la rivalsa e la mancata detrazione dell'Iva sugli acquisti con la medesima decorrenza Nel caso del lettore.èpossibilecontinuareadapplicare l'imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento, anziché del 15 per cento, ancoraperdueperiodi di impostaci 2Oi6e il2Oi7).Ancheinquestocaso, lasoluzione favorevole è stata spiegata dall'Agenzia a Telefisco 2016. L'Amministrazione finanziaria ha chiarito, nell'ipotesi direvoca dell'opzione, chei contribuenti possono scegliere di applicare le disposizioni di cui al comma Ó5« previsteperlenuoveattivitàeconomiche, per il periodo che residua al compimento del quinquennio dall'iniziodell'attività». Nel caso in esame, l'attività è iniziata nel 2013 e il contribuente ha iniziato ad applicare il nuovo regime forfettario dal 1° gennaio 2016. Al momento dell'ingresso nel nuovo regime mancano ancora due periodi di imposta al compimento del quinquennio. Conscguentemente, come anticipato, l'imposta sostitutiva si applicherà nella misura del 5 per cento ancora per due periodi di imposta (il 2016 e il 2017). Per i professionisti non si pongono particolari problemi nel passaggio dal regime ordinario a quello forfettario, applicandosi in ogni caso il principio di cassa. I compensi incassati nel periodo di imposta 2016 (anno di entrata nel nuovo forfait) si assumeranno come basealfinediapplicarelapercentualedi redditivitàdelySpercento.L'unicoproblema potrebbe riguardare le fatture emesse nel 2015, non ancora incassate al termine dell'esercizio, e recanti l'indicazione della ritenuta che dovrebbe applicare il cliente. In questo caso, si deve fare attenzione che, a seguito del posticipato incasso nel 2016 (primo anno di applicazione del forfait), il cliente sostituto di imposta non dovrà operare la ritenuta evidenziata nella fattura precedentemente emessa Ciò in quanto l'articolo i, comma 67, prevede l'inapplicabilità della ritenuta. La norma citata prevede che il contribuente forfettario rilasciun'appositadichiarazione«dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva».Solitamente, lapredettadichiarazione è riportata in calce alla fattura, ma qualora la fattura sia stata emessa in un anno precedente l'entrata nel regimeforfettariononpotràcheesserere sa separatamente. ©RIPRODUZIONERISERVATA essere effettuata con la presentazione della dichiarazione Iva 2016 relativa al periodo di imposta 2015. In questo modo,il contribuente comunicache si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario. Ai fini della revoca, assume valore il comportamento concludente, PROFESSIONISTI Pag. 2 Lunedì 15/02/2016 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. ER33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Sono un contribuente che esercita un'attività di commercio al minuto, soggetto all'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Vorrei sapere se posso applicare il nuovo regime forfettario. Sono un dottore commercialista che applka dal 1° gennaio 2016 il nuovo regime forfettario (legge n. 190/2014 e successive modificazioni). La Legge di stabilità del 2016 ha previsto per i contribuenti forfettari la riduzione dei contributi previdenziali del 35 per cento. Il beneficio riguarda anche i professionisti ILQUESITO Sono un lavoratore dipendente che nell'anno 2015 ho percepito un reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria di 28.000 euro e 3.000 euro di emolumenti arretrati. Posso applicare il regime forfettario dal 2016 IL PROFESSIONISTA Caso per caso IL PROFESSIONISTA PERDITE A SCOMPUTO IL PROFESSIONISTA ILQUESITO Sono un lavoratore dipendente che nell'anno 2015 ho percepito un reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria di 28.000 euro e 3.000 euro di emolumenti arretrati. Posso applicare il regime forfettario dal 2016 Sono un dottore commercialista che applka dal 1° gennaio 2016 il nuovo regime forfettario (legge n. 190/2014 e successive modificazioni). La Legge di stabilità del 2016 ha previsto per i contribuenti forfettari la riduzione dei contributi previdenziali del 35 per cento. Il beneficio riguarda anche i professionisti Sono un contribuente che esercita un'attività di commercio al minuto, soggetto all'obbligo di certificazione dei corrispettivi. Vorrei sapere se posso applicare il nuovo regime forfettario. Sono un professionista che, nel periodo di imposta 2015, non ha potuto applicare il nuovo regime forfettario in quanto i compensi percepiti nell'anno 2014 (anno precedente) avevano superato il limite di 15.000 euro. Dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità del 2016, posso fruire del predetto regime PERDITE A SCOMPUTO IL PROFESSIONISTA ILQUESITO Sono un lavoratore dipendente che nell'anno 2015 ho percepito un reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria di 28.000 euro e 3.000 euro di emolumenti arretrati. Posso applicare il regime forfettario dal 2016 Sono un dottore commercialista che a Sono un commerciante che ha acquistato un bene strumentale prima di accedere al regime forfettario: come dovrò comportarmi se andrò a cedere il bene dopo l'uscita dal regime agevolato plka dal 1° gennaio 2016 il nuovo regime forfettario (legge n. 190/2014 e successive modificazioni). La Legge di stabilità del 2016 ha previsto per i contribuenti forfettari la riduzi Sono un artigiano che versa i contributi previdenziali Inps. Chiedo come verranno trattati, ai fini della determinazione del reddito imponibile, essendo io nel regime forfettario dal 2015. ne dei contributi previdenziali del 35 per cento. Il beneficio riguarda anche i professionisti Sono un contribuente che esercita un'attività di commercio al minuto, soggetto all'obbligo d Sono un imprenditore che, nell'esercizio 2014, ha generato una perdita d'esercizio. Nel 2015 sono passato al regime forfettario avendone i requisiti. Posso utilizzare tale perdita in diminuzione del reddito 2015 certificazione dei corrispettivi. Vorrei sapere se posso applicare il nuovo regime forfettario. Sono un professionista che, nel periodo di imposta 2015, non ha potuto applicare il nuovo regime forfettario in qu LA SOLUZIONE La risposta è negativa. I contribuenti che nell'anno precedente(quellodi ingresso nel regime) hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati superiori a 30.000 euro non possono applicare il nuovo forfait. La circostanza che una parte del reddito di lavoro dipendente sia costituito da emolumenti arretrati, soggetti a tassazione separata, èirrilevante. nto i compensi percepiti nell'anno 2014 (anno precedente) avevano superato il limite di 15.000 euro. Dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità del 2016, posso fruire del predetto regime PERDITE A SCOMPUTO IL PROFESSIONISTA ILQUESITO Sono un lavoratore dipendente che nell'anno 2015 ho percepito un reddito di lavoro dipendente soggetto a tassazione ordinaria di 2 La risposta è negativa in quanto la predetta riduzione riguarda esclusivamente i contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e commercianti. Ciò si desume dalfatto che la norma prevede espressamente che il reddito determinato forfettariamente costituisce la base imponibile per gli obblighi contributivi dei predetti soggetti. .000 euro e 3.000 euro di emolumenti arretrati. Posso applicare il regime forfettario dal 2016 Sono un dottore commercialista che a Sono un commerciante che ha acquistato un bene strumentale prima di accedere al regime forfettario: come dovrò comportarmi se andrò a cedere il bene dopo l'uscita dal regime agevolato plka dal 1° g La risposta è positiva non essendo prevista alcuna specifica limitazioneintalsenso. Deve però continuare ad essere osservato l'obbligo di certificazione dei corrispettivi, quindi l'emissione dello scontrinoci della ricevuta fiscale owero, qualora udiente ne faccia richiesta nonoltreilmomentodi effettuazione dell'operazione, l'emissione dellafattura(articolo21,Dpr633/1972). nnaio 2016 il nuovo regime forfettario (legge n. 190/2014 e successive modificazioni). La Legge di stabilità del 2016 ha previsto per i contribuenti forfettari la riduzi Sono un artigiano che versa i contributi previdenziali Inps. Chiedo come verranno trattati, ai fini della determinazione del reddito imponibile, essendo io nel regime forfettario dal 2015. ne dei contribut La risposta è positiva in quanto la legge 208/2015 ha elevato la soglia da 15.000 a 30.000 euro. Pertanto, se l'ammontare dei compensi incassati nel 2015 non ha superato tale limite, il contribuente potrà entrare "naturalmente" nel regime forfettario con decorrenza dal 1° gennaio 2016. previdenziali del 35 per cento. Il beneficio riguarda anche i professionisti Sono un contribuente che esercita un'attività di commercio al minuto, soggetto all'obbligo d Sono un imprenditore che, nell'esercizio 2014, ha generato una perdita d'esercizio. Nel 2015 sono passato al regim Per la legge 190/2014, articolo 1, comma 72, in caso di cessione del bene strumentale acquisito prima dell'entrata nel regime forfettario, ai fini del calcolodell'eventuale plusvalenza o minusvalenza, si assume come valore residuo(ossia costo non ammortizzato)quellocherisultaal31/12 dell'esercizio precedente quello di entrata nelregimeforfettario. forfettario avendone i requisiti. Posso utilizzare tale perdita in diminuzione del reddito 2015 certificazione dei corrispettivi. Vorrei sapere se posso applicare il nuovo regime forfettario. Sono un professionista che, nel periodo di imposta 2015, non ha potuto applicare il nuovo regime forfettario in qu LA SOLUZIONE La risposta è negativa. I c Il regime forfettario, ai fini dei contributi previdenziali di artigiani e commercianti, prevede una riduzione del 35% (al Tali contributi, ossia soltanto quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ai sensi del comma 64 della legge 190/2014, si deducono dal reddito determinato forfettariamente. ntribuenti che nell'anno precedente(quellodi ingresso nel regime) hanno percepito redditi di lavoro dipendente ed assimilati superiori a 30.000 euro non possono applicare il nuovo forfait. La circostanza che una parte del reddito di lavoro dipendente sia costituito da emolumenti arretrati, soggetti a tassaz La risposta è affermativa. Il regime forfettario, all'articolo 1, comma 68 della legge 190/2014, prevede esplicitamente la possibilità di computare in diminuzione dal reddito determinato forfettariamente, le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello di entrata nel regime agevolato. one separata, èirrilevante. nto i compensi percepiti nell'anno 2014 (anno precedente) avevano superato il limite di 15.000 euro. Dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità del 2016, posso fruire del predetto regime PERDITE A SCOMPUTO IL PROFESSIONISTA ILQUESITO Sono un lavoratore dipendente che PROFESSIONISTI Pag. 3 Lunedì 15/02/2016 Estratto da pag. ER33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 LA CERTIFICAZIONE UNICA II sostituto non effettua alcun prelievo in acconto sui compensi ai contribuenti «minimi»: dovrà solo compilare la Cu 2016 LA TUTELA La Corte fa riferimento al consumatore mediamente informato non di un singolo Paese, bensì dell'intera Unione LA TUTELA La Corte fa riferimento al consumatore mediamente informato non di un singolo Paese, bensì dell'intera Unione Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Ritenute. Per minimi e forfettari Regole differenziate sulle fatture ricevute Sono un professionista in regime ordinario che, talvolta, eroga compensi a professionisti minimi ex DI 98/2011 e professionisti forfettari ex legge 190/2014. Come devo comportarmi in termini di versamento dell'importo non assoggettato a ritenuta e, quindi, ai fini delle certificazioni uniche e del 770? Enel caso in cui fossi io ad incassare compensi da professionisti superminimi o forfettari? Devo attendermi l'applicazione della ritenta d'acconto sulle mie fatture P.V.SIENA 1 professionista ordinario non dovrà versare alcuna ritenuta, essendo i compensi, sia dei minimi che dei forfettari, non assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta, ma dovrà comunque provvedere a compilare la certificazione unica 2016 indicando l'intero importo corrisposto, sia nel punto 4 (ammontare lordo corrisposto) che nel punto 7 ( altre somme non soggette a ritenuta) del quadro "Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi". In virtù della semplificazione del 770, per evitare duplicazioni di informazioni con le certificazioni uniche, nelle istruzioni del 770/2016 non vengono più fornite indicazioni in merito al comportamento da tenere e delle indicazioni da fornire in caso di compensi erogati a soggetti che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità ex articolo 27, DI 98/2011, ossia i cosiddetti minimi, PROFESSIONISTI oppure a soggetti cosiddetti forfettari ex articolo i, legge 190/2014. Il motivo di tale mancanza risiede nel fatto che i dati di dettaglio sono forniti nelle certificazioni uniche, mentre nel 770 andrà il riepilogo. Le istruzioni alla Cu Le istruzioni alla Cu/2Oi6, capitolo VII, paragrafo 2, infatti richiedono di indicare nel punto 4 l'intero importo corrisposto, anche se non assoggettato a ritenuta d'acconto, a coloro che applicano il regime di vantaggio e ai "minimi forfettari" e che il medesimo im non è tenuto a operare ritenute alla fonte, così come esplicitato dal comma 69, articolo i della legge 190/2014, dovendo soltanto provvedere ad indicare il codice fiscale del professionista a cui eroga il compenso e l'ammontare del compenso stesso nella dichiarazione dei redditi (Unico 2016). Ojiindi, alla ricezione della fattura del professionista ordinario, dovrebbe provvedere al pagamento integrale senza operare alcuna ritenuta al pari di un soggetto privato che riceva la medesima fattura. Ojiesto implica che, non operando ritenute, non dovrà conscguentemente certificarle porto deve essere riportato anche nel successivo punto 7, così come compilando i modelli Cu/2Oi6 e 770/2016. Pertanto, minimi e riportavano le istruzioni alla forfettari, pur essendo due regimi Cu/2015, menzionando dei 2 agevolati che prevedono il non regimi soltanto quello dei minimi assoggettamento dei compensi a (essendo il regime dei forfettari stato introdotto dal 2015). Come le ritenuta d'acconto nelle fatture istruzioni della Cu/2Oi5, anche le emesse, hanno due discipline differenti per quanto riguarda le istruzioni al770/2015 riportavano la necessità di indicare i compensi, ritenute delle fatture ricevute: che anche se non assoggettati a ritenuta nel primo caso, vanno versate e certificate, a differenza del d'acconto, a differenza delle secondo, in cui non vanno operate. istruzioni di quest'anno, essendo ©RIPRODUZIONERISERVATA appunto il modello 770 composto solo da quadri riepilogativi. Nel caso opposto, invece, ossia nel caso in cui sia il professionista minimo o forfettario che eroga compensi a professionisti in regime ordinario, il comportamento da tenersi ai fini dell'applicazione di ritenuta è diverso a seconda dei casi. Nel caso di professionista minimo (o imprenditore minimo), che eroga il compenso al professionista ordinario, dovrebbe versare ordinariamente la ritenuta attraverso modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento della fattura e quindi provvedere a certificarla compilando la certificazione unica e il 770, come qualsiasi altro soggetto ordinario, poiché il contribuente minimo è esonerato soltanto dall'emissione delle proprie fatture con ritenuta d'acconto, a tal fine rilasciando l'apposita dichiarazione, così come ha specificato il provvedimento dell'Agenzia n.i8582O del 22 dicembre 2011. Tuttavia non è esonerato, come invece i forfettari, anche dall'operare le ritenute alla fonte sulle fatture ricevute. Il forfettario che invece eroga il compenso al professionista Pag. 4 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Ingegneri, sanzioni graduali per chi ritarda con i contributi iiimiiimiiimiii. D Alessio a pag 34 // restyling del Regolamento messo in atto daWente guidato da Giuseppe Santoro Inarcassa in aiuto degli iscritti Sanzioni graduali per chi è in ritardo con i contributi Iuanto di velluto» per ingegneri e DI SIMONA D'ALESSIO G. architetti in ritardo coi versamenti previdenziali: il comitato nazionale dei delegati di Inarcassa (Ente pensionistico delle due categorie), ieri ha varato il «restyling» del sistema sanzionatorio all'insegna della «gradualità», partendo dall'imposizione dello «0,5% mensile per i primi 12 mesi di ritardo», e arrivando al «60% fisso dal quarantanovesimo mese». Alla base dell'intervento, la necessità di porre un argine all'inadempienza previdenziale dei professionisti, ha detto il presidente Giuseppe Santoro e, contestualmente, di fermare il «conseguente aggravamento di situazioni debitorie non più emendabili». Un « provvedimento innovativo», ha rimarcato, vista la mole di crediti scaduti con cui Inarcassa fa i conti: il fenomeno riguarda «il 30% degli iscritti», i cui mancati versamenti pesano per un ammontare di «800 milioni di euro, con evidenti riflessi negativi sul patrimonio e sui rendimenti». Ma come si articola la rimodulazione delle sanzioni? Innanzitutto, è stato modificato l'articolo 10 comma 1 del Regolamento generale di previdenza del 2012 concernente il ritardato pagamento, legando l'incremento della sanzione al periodo di ritardo, così da correlare l'inadempimento al tempo, attraverso una scala crescente, che penalizzi «in modo più che proporzionale il ritardo reiterato»; pertanto, la quota cresce dallo 0,5% mensile per i primi 12 mesi all'1% mensile dal tredicesimo al ventiquattresimo PROFESSIONISTI mese, poi all'1,5% mensile dal venticinquesimo mese al trentaseiesimo mese, al 2% mensile dal trentasettesimo mese fino al quarantottesimo mese, per raggiungere la percentuale massima del 60% fisso dal quarantanovesimo mese di ritardo. E non è tutto, perché il vertice dell'Ente ha stabilito una ulteriore «sforbiciata» di tali aliquote, allacciando la riduzione all'entità dell'importo «a favore degli iscritti che complessivamente abbiano maturato un debito per i contributi dovuti e non pagati»: nel dettaglio, si tratta di un abbattimento del 50% per un debito pari, o inferiore a 10 mila euro, sostenuto Santoro, con la volontà di riconoscere «i comportamenti attivamente virtuosi». La riforma, per entrare in vigore, dovrà ricevere il nulla osta dei ministeri vigilanti. E le novità varranno «esclusivamente per tutte le irregolarità successive all'approvazione» dei dicasteri, anche a tutela, ha puntualizzato Inarcassa, della « maggioranza degli iscritti che, con grande sacrificio e puntualità, rispettano le scadenze previdenziali». del 30% per un debito compreso tra 10.001 e 15.000 euro, e infine del 20% per un debito compreso tra i 15.001 e 20.000 euro. Agevolazioni aggiuntive per chi si metterà in regola rapidamente, giacché Inarcassa ha disposto una riduzione agli istituti di conciliazione per l'Accertamento con adesione e il Ravvedimento operoso fino ad un massimo rispettivamente dell'85% invece del 70% e del 50% al posto del 30% qualora, però, «il pagamento integrale di quanto dovuto, contributi, interessi e sanzioni, avvenga in unica soluzione entro 60 giorni», in linea, ha Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 29 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Gtr Lazio accoglie il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate Redditometro a tappeto Non sfugge chi ha solo redditi da dipendente Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress DI ANDREA BONGI Al redditometro non sfugge nessuno. Nemmeno il titolare di solo reddito di lavoro dipendente. A nulla serve infatti invocare che il possesso del solo reddito di lavoro dipendente può essere considerata un'esimente dall'accertamento sintetico perché trattasi di area reddituale nella quale l'evasione ha dimensioni più ridotte. Nei confronti di contribuenti titolari di tali tipologie di redditi l'Agenzia delle entrate non deve nemmeno produrre elementi di prova più concreti e specifici rispetto a quelli necessari per i possessori di altre tipologie di reddit» a più alto rischio di evasione, come, ad esempio i lavoratori autonomi o gli imprenditori. È con queste motivazioni che la Commissione tributaria regionale di Roma sezione staccata di Latina - con la sentenza n.7101 del 28 dicembre 2015, ha accolto il ricorso delle Entrate e respinto la decisione dei giudici di primo grado. La vicenda L'ufficio dell'Agenzia delle entrate di Formia notificava evasione molto ridotte. La decisione della Regionale Contro la sentenza di primo grado proponeva appello l'ufficio osservando che la posizione di lavoratore dipendente è assolutamente irrilevante ai fini dell'applicazione del redditometro che determinato sinteticamente, fosse costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti ovvero da redditi soggetti a ritenuta alla fonte. Dunque niente via di fuga dal redditometro per i lavoratori dipendenti. Anche se, relativamente ai pensionati, categoria assimilabile ai lavoratori dipendenti, nel può essere utilizzato per la gennaio 2013 con un rettifica delle dichiarazioni dei comunicato stampa l'Agenzia redditi delle persone fisiche delle entrate aveva specificato indipendentemente dalle che essi non sarebbero mai stati tipologie di redditi dalle stesse selezionati dal nuovo percepiti. Queste argomentazioni redditometro. dell'ufficio sono state ampiamente condivise dalla commissione regionale secondo la quale infatti: la condizione di lavoratore dipendente del soggetto accertato, non esclude la legittimità dell'accertamento sintetico, ex art. 38 dpr 600/73, quando il dato dei consumi e degli investimenti, ossia la capacità di spesa dello stesso, sia incongruente con quanto dallo stesso complessivamente dichiarato nell'anno di imposta. Lo scopo di tale metodologia accertativa, si legge nella sentenza in commento, è infatti, proprio quello di individuare fonti di reddito non dichiarate, in base alle quali si manifesti una ad una contribuente titolare di reddito di lavoro dipendente, un capacità di spesa ben superiore avviso di accertamento per l'anno rispetto al reddit» da lavoro dipendente dichiarato. Del tutto d'imposta 2005 con il quale infondate sono apparse poi ai veniva rideterminato giudici della regionale del Lazio sinteticamente il reddito anche le conclusioni dei primi complessivo netto ai sensi dell'articolo 38, commi 4 e 5, del giudici secondo i quali, in caso di dpr 600/73 (nella versione ante di accertamento a lavoratore 78/2010). L'accertamento era proceduto dal contraddittorio preventivo nel corso del quale l'ufficio accoglieva, dipendente, sarebbero necessari, parzialmente, alcune delle da parte dell'Ufficio, elementi di doglianze della contribuente in prova più concreti e specifici, ordine alle spese per incrementi dovendosi invece ritenere che patrimoniali sostenute nell'anno anche in tali casi (proprio perché oggetto di accertamento. il redditometro è istituto L'avviso di accertamento veniva accertativo «ad ampio raggio»), impugnato dalla contribuente l'Ufficio debba limitarsi a presso la commissione tributaria individuare elementi indicatori di provinciale di Latina che capacità di spesa, rimanendo accoglieva il ricorso in onerata la parte contribuente sia considerazione del fatto che il di contestare l'effettivo possesso soggetto accertato risultava di tali indicatori e sia di provare essere un lavoratore dipendente come il maggior reddito, con aree di PROFESSIONISTI Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 32 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Far lavorare bene le banche dati attualmente operative in Italia affinchè si attivi automaticamente il sistema di allerta per la rilevazione di crisi d'impresa. Gli inadempimenti reiterati di obblighi fiscali e previdenziali, o dei contributi previsti dalla legge, come l'Iva o le ritenute per i dipendenti, sono immediatamente ed automaticamente rilevabili dal sistema delle banche dati che comunicano tra loro, mettendo dunque subito in luce il presupposto dell'allerta e cioè il «perdurante inadempimento di importo rilevante». Ne è convinto il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Gerardo Longobardi intervenuto, ieri, alla giornata di approfondimento su «Le crisi d'impresa fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica», promossa dal Consiglio nazionale e dall'Ordine dei commercialisti di Roma, per approfondire le principali ca-Longobardi: banche dati in azione IL PRESIDENTE CNDCEC ALLA GIORNATA SULLE CRISI D'IMPRESA Longobardi: banche dati in azione Far lavorare bene le banche dati attualmente operative in Italia affinchè si attivi automaticamente il sistema di allerta per la rilevazione di crisi d'impresa. Gli inadempimenti reiterati di obblighi fiscali e previdenziali, o dei contributi previsti dalla legge, come l'Iva o le ritenute per i dipendenti, sono immediatamente ed automaticamente rilevabili dal sistema delle banche dati che comunicano tra loro, mettendo dunque subito in luce il presupposto dell'allerta e cioè il «perdurante inadempimento di importo rilevante». Ne è convinto il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Gerardo Longobardi intervenuto, ieri, alla giornata di approfondimento su «Le crisi d'impresa fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica», promossa dal Consiglio nazionale e dall'Ordine dei commercialisti di Roma, per approfondire le principali ca-Gerardo Longobardi Longobardi: banch ratteristiche del disegno di legge delega, varato dal consiglio dei ministri, in tema di riforma della disciplina delle procedure concorsuali. Un provvedimento sui cui contenuti il presidente ha espresso la sua soddisfazione, anche per il recepimento di molte delle richieste avanzate dalla categoria. «Siamo molto soddisfatti del lavoro della commissione Rodorf e, soprattutto, dell'accoglimento di molte nostre proposte. Lavoreremo con tenacia affinchè tali norme siano approvate al più presto anche per portare l'Italia ad essere un paese all'avanguardia sul tema della crisi d'impresa» ha aggiunto auspicando che la riforma venga fatta ascoltando i professionisti che di questo si occupano e che non vi siano ulteriori modifiche, perché «gli investitori stranieri, ma anche italiani, devono poter contare su un sistema normativo coerente e dati in azione Far lavorare bene le banche dati attualmente operative in Italia affinchè si attivi automaticamente il sistema di allerta per la rilevazione di crisi d'impresa. Gli inadempimenti reiterati di obblighi fiscali e previdenziali, o dei contributi previsti dalla legge, come l'Iva o le ritenute per i dipendenti, sono immediatamente ed automaticamente rilevabili dal sistema delle banche dati che comunicano tra loro, mettendo dunque subito in luce il presupposto dell'allerta e cioè il «perdurante inadempimento di importo rilevante». Ne è convinto il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Gerardo Longobardi intervenuto, ieri, alla giornata di approfondimento su «Le crisi d'impresa fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica», promossa dal Consiglio nazionale e dall'Ordine dei commercialisti di Roma, certo quanto a regole da applicare». In tema di allerta interna, a parere di Longobardi, non è quindi necessario che, come previsto, siano gli organi di controllo societario, il revisore contabile e la società di revisione a dover avvisare immediatamente l'organo di amministrazione della società dell'esistenza di fondati indizi di crisi, in quanto la corretta osservanza del codice civile e del Tuf da parte degli organi di controllo consentirebbe di intercettare tempestivamente segnali di crisi o sintomi precrisi. Longobardi ha inoltre apprezzato il mantenimento del fondamentale ruolo del collegio sindacale e l'affidamento della composizione della crisi ai professionisti di un'apposita sezione specializzata dell'Organismo di composizione della crisi. «Siamo convinti che la gestione della crisi possa avere successo solo se affidata a professionisti che vantino specifici requisiti per approfondire le principali ca-Gerardo Longobardi Longobardi: banch ratteristiche del disegno di legge delega, varato dal consiglio dei ministri, in tema di riforma della disciplina delle procedure concorsuali. Un provvedimento sui cui contenuti il presidente ha espresso la sua soddisfazione, anche per il recepimento di molte delle richieste avanzate dalla categoria. «Siamo molto soddisfatti del lavoro della commissione Rodorf e, soprattutto, dell'accoglimento di molte nostre proposte. Lavoreremo con tenacia affinchè tali norme siano approvate al più presto anche per portare l'Italia ad essere un paese all'avanguardia sul tema della crisi d'impresa» ha aggiunto auspicando che la riforma venga fatta ascoltando i professionisti che di questo si occupano e che non vi siano ulteriori modifiche, perché «gli investitori stranieri, ma anche italiani, devono poter contare su un sis di professionalità e di indipendenza con competenze specifiche nella materia aziendale e nelle materie giuridiche (commercialisti o avvocati riscritti al registro dei revisori contabili)», soddisfatto del provvedimento anche il consigliere nazionale delegato alle procedure concordali Felice Ruscetta, mentre sono tre gli aspetti che convincono poco il consigliere Maria Rachele Vigani. «La procedura di allerta così come modificata rispetto al testo entrato in commissione non ci convince, ma va esaminata e comunque ripensata più sulla linea precedente. Aver poi disegnato la struttura dei tribunali spezzettando le competenze con i tribunali delle imprese è un altro aspetto che ci convince poco e il registro dell'albo dei curatori e commissari non serve, ci sono già gli albi professionali». Giusy Pascucci ema normativo coerente e dati in azione Far lavorare bene le banche dati attualmente operative in Italia affinchè si attivi automaticamente il sistema di allerta per la rilevazione di crisi d'impresa. Gli inadempimenti reiterati di obblighi fiscali e previdenziali, o dei contributi previsti dalla legge, come l'Iva o le ritenute per i dipendenti, sono immediatamente ed automaticamente rilevabili dal sistema delle banche dati che comunicano tra loro, mettendo dunque subito in luce il presupposto dell'allerta e cioè il «perdurante inadempimento di importo rilevante». Ne è convinto il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Gerardo Longobardi intervenuto, ieri, alla giornata di approfondimento su «Le crisi d'impresa fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica», promossa dal Consi PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Solidarietà., sì a nuovi contratti part-time Le aziende in regime di solidarietà difensiva (senza cig ma con contributo) possono assumere a termine. In tal caso, infatti, non si applica il divieto di assunzione a tempo determinato fissato dall'art. 20 del digs n. 81/2015 perché non c'è intervento di cassa integrazione. Lo precisa, tra l'altro, il ministero del lavoro nella circolare n. 8 di ieri, nel fornire indicazioni e chiarimenti operativi riguardo ai e.d. contratti di solidarietà difensivi di tipo B (art. 5 del dl n. 148/1993, convcrtito dalla legge n. 148/1993), dei quali conferma la validità fino al prossimo 30 giugno. Stop dal 1° luglio 2016. In primo luogo, il ministero ricorda che per espressa previsione dell'art. 46, comma 3, del digs n. 148/2015 (Jobs act), a decorrere dal 1° luglio 2016 è integralmente abrogato l'art. 5 del di n. 148/1993. L'abrogazione, peraltro, ha ulteriore specificazione nella legge di Stabilità 2016, la quale chiarisce i termini di durata massima del periodo di solidarietà che ammissibile al contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Infatti, In particolare, l'art. 1, comma 305, della legge n. 208/2015 stabilisce che «le disposizioni di cui all'art. 5, commi 5 e 8, del di n. 148/1993 trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016». Per il ministero la norma stabilisce due cose: primo, il requisito fondamentale che deve perfezionarsi entro il 30 giugno 2016 che è la stipula dei contratti di solidarietà; poi fissa la durata dei contratti di solidarietà, prevedendo che : a) a quelli stipulati prima del 15 otto PROFESSIONISTI bre 2015 il contributo sarà applicato per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti; b) a quelli stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 il contributo sarà applicato comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016. Assunzioni a termine. L'art. 20, comma 1, lett. e, del digs n. 81/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, stabilisce che «l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato». Il ministero precisa che nel divieto non ricadono le assunzioni a termine effettuate da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge n. 236/1993, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni (ma del contributo di solidarietà). Obblighi di formazione sulla sicurezza lavoro. Infine, il ministero precisa che trovano applicazione le disposizioni dell'interpello n. 16/2013 (si veda/taf iaOggi del 24 maggio 2013). Ciò significa la parziale compatibilita tra le misure di formazione previste dal T.u. sicurezza (digs n. 81/2008) e i vincoli della riforma Fornero (legge n. 92/2012) ai soggetti percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (i lavoratori cosiddetti «sospesi»). Daniele drioli Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 II minimo imponibile non è mai derogabile Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Inderogabile il minimo imponibile contributivo. Infatti, anche quando un contratto di prossimità fissi livelli di retribuzioni più basse, queste non potranno costituire la base imponibile ai fini degli obblighi contributivi. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 8/2016 rispondendo al quesito dell'associazione nazionale consulenti del lavoro, che aveva appunto chiesto precisazioni in ordine sull'interpretazione dell'art. 8 del di n. 138/2011, convcrtito dalla legge n. 148/2011, concernente il sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità. L'associazione dei consulenti, in particolare, aveva chiesto di sapere se i livelli retributivi fissati dai contratti di prossimità possano costituire base imponibile in deroga ai minimali contributivi fissati dall'ari. 1 del di n. 338/1989, nonché se il rispetto del contratto di prossimità (che deroga al Ceni) possa essere considerato quale condizione necessaria ai fini dell'accesso alle agevolazioni contributive, al posto del rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro (come richiesto dal comma 1175 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Il ministero risponde negativamente a entrambi i quesiti. Quanto al primo (retribuzione minima), fa presente che l'art. 8 non trova applicazione con specifico riferimento al trattamento retributive minimo e, quand'anche lo facesse, c'è comunque nn limite inderogabile di rilievo costituzionale dettato dall'ari. 36, cui si riferisce U citato art. 8 del di n. 138/2011. In merito al seconda quesito, il ministero ha presente che, ai sensi del citato art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi è richiesto, non solo il possesso del Dure e l'osservanza «degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali (...) comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», ma anche il rispetto degli «altri obblighi di legge». Questo significa, conclude il ministero, che se non si rispettano gli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile sarà negata anche la fruizione dei benefici normativi e contributivi. Carla De Lellis PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 33 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Un interpello chiarisce come si esercita il diritto all'assunzione previsto daljobs act Chi tace perde il posto fisso // lavoratore a termine deve richiedere la precedenza DI DANIELE GIRIGLI Se tace, il lavoratore non ha alcun diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato presso l'azienda dove ha svolto attività a termine (se intende avvalersi del diritto, infatti, deve manifestarlo per iscritto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, ridotti a tre in caso di attività stagionali). Finché tace, allora, il datore di lavoro può legittimamente assumere altro personale e avvalersi di incentivi, come l'esonero contributivo, pieno o ridotto, senza per quest» violare il principio Fornero (art. 4, legge n. 92/2012). Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 7/2016 di ieri, rispondendo a Confindustria. La questione. Confindustria, in particolare, ha chiesto al ministero di sapere se un datore di lavoro può fruire dell'incentivo dell'esonero contributivo ai fini dell'assunzione/ trasformazione a tempo indeterminato, nell'ipotesi in cui un altro lavoratore cessato da un I chiarimenti • Va espressamente richiamato nell'atto scritto di assunzione atermine // diritto di • II lavoratore deve manifestare, per precedenza iscritto, la volontà di awalersene entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi se stagionale) In mancanza o nelle more dell'espressione per iscritto della volontà di awaNuove lersi del diritto di precedenza, il datore assunzioni di lavoro può assumere altri lavoratori o trasformare altri rapporti a termine e fruire degli incentivi • Va espressamente richiamato nell'atto scritto di assunzione atermine // diritto di • II lavoratore deve manifestare, per precedenza iscritto, la volontà di awalersene entro sei mesi dalla cessazione del rapporto (tre mesi se stagionale) In mancanza o nelle more dell'espressione per iscritto della volontà di awaNuove lersi del diritto di precedenza, il datore assunzioni di lavoro può assumere altri lavoratori o trasformare altri rapporti a termine e fruire degli incentivi contratto a termine o con rapporto a termine ancora in corso non abbia esercitato il diritto di precedenza prima dell'assunzione con incentivo. I dubbi di Confindustria nascono dalla nuova disciplina sul diritto di precedenza dettata dell'ari. 24 del digs n. 81/2015 (Jobs act). Il diritto di precedenza. La nuova disciplina, in vigore dal 25 giugno 2015, stabilisce che «salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine». La norma, spiega il ministero, afferma due cose: 1) ribadisce la necessità (già prevista dal di n. 34/2014 convertit» dalla legge n. 78/2014) che il diritto di precedenza deve essere espressamente richia- caso di soggetti occupati a termine in attività stagionali e con riferimento alle assunzioni a termine per le medesime attività stagionali. I chiarimenti. La nuova formulazione della norma, spiega il ministero, stabilisce che l'esercizio del diritto di precedenza «consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge»: se non c'è questa vo PROFESSIONISTI mato nell'atto scritto (lo stesso atto scritto da cui risulti l'apposizione del termine al contratto di lavoro); 2) puntualizza che il diritto di precedenza «può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro», ridotto a tre mesi nel contributivo (la precisazione vale evidentemente con risulta anche il rispetto delle condizioni già previste all'art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012 (Fornero) e oggi contenute nell'ari. 31 del digs n. n. 150/2015 (Jobs act). Così stando le cose, ai lavoratori assunti a termine converrà subito, dal primo giorno di lavoro, manifestare la volontà di avvalersi del diritto di precedenza. lontà espressa, dunque, non c'è nemmeno diritto di precedenza. Pertanto, aggiunge il ministero, in mancanza o nelle more dell'espressione per iscritto di tale volontà, il datore di lavoro può legittimamente procedere all'assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, sia nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso. Inoltre, in tal caso, in relazione alla fruizione dell'esonero o), Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 34 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Ingegneri in aumento In crescita i laureati in ingegneria. Nel 2014, gli studenti che hanno conseguito nn titolo utile per accedere all'albo degli ingegneri sono stati infatti 52.495, lo 0,7% in più rispetto al 2013 e il 17,2% del totale dei laureati. In testa, per numero di lauree rilasciate, i politecnici di Milano e Torino, dai quali proviene un laureato su quattro. Sono i principali risultati emersi dall'analisi effettuata dal Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri sui dati del Miur relativi ai laureati dell'anno solare 2014. U rapporto mette anche in evidenza che i laureati di primo livello subiscono una lieve flessione nel 2014, dopo anni di forte crescita: sono infatti 28.253 rispetto ai 28.346 del 2013. In calo anche le quote rosa: solo U 30,9% dei laureati in ingegneria è composto da donne, contro dei laureati in base alla residenza territoriale, dalla quale emerge che la provincia di Parma è quella a maggiore vocazione ingegneristica con 16 laureati ogni 1.000 giovani dai 18 ai 25 anni. Seguono Ascoli Piceno, Lecco, L'Aquila e l'intero Molise. Al contrario, la provincia di Bolzano e il nord della Sardegna sono le aree in cni la propensione agli studi di ingegneria è più bassa. Quanto alle aree di studio, invece, cala fortemente la componente civile e ambientale tra i laureati di primo livello (-7,2%) mentre tra quelli di secondo rappresenta ancora la maggior parte dei laureati (10.794 pari al 45% dei laureati di secondo livello). Cresce invece l'appeal, sia tra i triennali sia tra i magistrali/ specialistici, del settore industriale (Infine, dall'analisi del Centro studi emerge che nel 2014 è quasi raddoppiato il numero di laureati ingegneristici delle università telematiche, arrivato quasi a quota 600. Gabriele Ventura Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile il 31,1% registrato nel 2013. Lo studio analizza inoltre la distribuzione PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 34 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 MATERNITÀ 2016 Enpaf, Cipag ed Enpam, valori in G.U. Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Alberto Oliveti, presidente Enpam Geometri, medici, odontoiatri e farmacisti liberi professionisti alla cassa per le indennità di maternità. Sono state, infatti, pubblicate in G.U. n. 33 e 34 del 10 e 11 Alberto Oliveti, presidente Enpam febbraio scorso le delibere dei rispettivi enti di previdenza che determinano l'ammontare del contributo per il 2016, attraverso comunicati ad hoc del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Cifre alla mano l'esborso più alto spetterà a medici e odontoiatri. L'Enpam, infatti, ha stabilito che il contributo sarà pari a 59 euro. Differente, invece, la situazione per quel che riguarda i geometri e i farmacisti. I rispettivi enti di previdenza, infatti, hanno fissato il contributo 2016 in 17 e 16 euro. Alberto Oliveti, presidente Enpam febbraio scorso le delibere dei rispettivi enti di previdenza che determinano l'ammontare del contributo per il 2016, attraverso comunicati ad hoc del ministero del lavoro e delle politiche sociali. Cifre alla mano l'esborso più alto spetterà a medici e odontoiatri. L'Enpam, infatti, ha stabilito che il contributo sarà pari a 59 euro. Differente, invece, la situazione per quel che riguarda i geometri e i farmacisti. I rispettivi enti di previdenza, infatti, hanno fissato PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Imprese in crisi sotto tutela La riforma fallimentare prevede l'obbligo, per chi si trova in temporanea difficoltà, di avviare la procedura di composizione assistita. Che potrebbe creare guai peggiori L fare la disciplina fallimentare. E il governo ha approvato, nel consiglio dei ministri dell'I 1 febbraio, un disegno di legge delega che recepisce gran parte delle indicazioni contenute in una raccomandazione europea del 2014. Le riforme che interessano la materia delle procedure concorsuali sono diventate negli ultimi anni sempre più frequenti. E questo significa almeno due cose: primo, diventa sempre più grave il problema delle imprese che, non riuscendo più ad onorare i propri impegni finiscono in default (sono state 96 mila nel 2015), causando problemi ad altre società e innescando una spirale perversa che finisce inevitabilmente per provocare altri fallimenti; secondo, le riforme varate negli ultimi anni per far fronte a questi problemi non hanno funzionato. La legge fallimentare è del 1942, ma importanti modifiche sono state introdotte nel 1999 per le grandi imprese in crisi, nel 2006 per diversi istituti fallimentari, nel 2012 per le persone fìsiche. Il fallimento della riforma fallimentare è un titolo più volte letto negli ultimi anni, anche su questo giornale. E per evitare di doverlo leggere anche negli anni futuri il legislatore ha pensato bene di cambiare il nome alla procedura: non ci sarà più il «fallimento», ma l'insolvenza o la liquidazione giudiziale. Cominciamo bene. Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress DI MARINO LONGONI mlongoni@class. it Con l'obiettivo di ridurre il numero dei default aziendali si introduce invece una procedili di allerta per consentire alle imprese sane, ma in difficoltà finanziaria, di avviare percorsi di ristrutturazione per superare le momentanee difficoltà. Di bene in meglio. Un'impresa in difficoltà finanziaria che entra in una procedura simile mette immediatamente in allarme i fornitori, i clienti, i creditori, tutti gli s keholders, con la conseguenza chi ne assistita della crisi? Diffìcile dirlo, ma è facile prevedere una grande richiesta, nei prossimi anni, di professionisti esperti in procedure di risanamento aziendale e in procedure concorsuali. Ma c'è un problema. L'attuale riforma prevede una riduzione dei compensi per questo tipo di attività e non solo: la parcella dei professionisti non andrà più in prededuzione, quindi molti di loro si troveranno a svolgere un lavoro estremamente complesso e delicato per poi riuscire ad incassare il 10% dei loro crediti, cioè la quota media che riescono a recuperare i creditori chirografari alla fine della procedura fallimentare, dopo molti anni. Così stando le cose gli unici professionisti che si renderanno disponibili saranno giovani di primo pelo e scarsa esperienza, che si troveranno sulle spalle la responsabilità di portare le imprese fuori dalle secche di crisi spesso assai complesse, che richiederebbero ben altre professionalità. Facile immaginare i risultati. Un tentativo di riforma che parte con questi principi, che sembrano dedotti in modo acritico dalle raccomandazioni europee o dalla prassi di paesi come gli Stati Uniti che hanno una struttura societaria completamente diversa dal tessuto di piccole e medie imprese italiane, rischia di creare problemi maggiori di quelli che riuscirà a risolvere. Facile prevedere che tra qualche anno si ritorneranno a leggere titoli sul fallimento della riforma del i fallimento. comincerà a essere guardata con diffidenza, avrà meno credito, e comincerà a scivolare su una china sempre più ripida dalla quale sarà ben diffìcile riemergere. Inoltre c'è un piccolo dettaglio che forse il legislatore non ha ancora valutato. Nella categoria delle «imprese sane ma in difficoltà finanziaria», in questo momento può essere fatta rientrare quasi la metà delle imprese italiane. A ben guardare ci potrebbero rientrare anche molti enti pubblici, comuni, regioni, certamente lo Stato, che non riesce a pagare alle imprese più di PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Impresa/2 - Nuove sanzioni amministrative a due vie: la depenalizzazione distingue due regimi in base alla data di commissione del reato drioli da pag. 14 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress La depenalizzazione distingue due regimi in base alla data di commissione del reato Nuove sanzioni amministrative, doppio binario temporale Discriminazione su orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento (art. 27, comma 3, digs n. 198/2006) Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Ammenda da 250 a 1.500 euro Discriminazione in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione o a mezzo stampa o qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso (art. 27, comma 2, /ett. b, digs n. 198/2006) Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Ammenda da 250 a 1.500 euro Discriminazione con riferimento a stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive (art. 27, comma 2, /ett. a, digs n. 198/2006) Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Ammenda da 250 a 1.500 euro Discriminazione all'accesso al lavoro di qualunque forma (subordinata, autonoma ecc.) inclusi criteri di selezione e condizioni di assunzione, nonché la promozione, in qualunque settore o ramo attività, a tutti i livelli della gerarchla professionale (art. 27, comma 1, digs n. 198/2006) Sanzione da 5.000 a 30.000 euro Ammenda da 1.032 a 10.329 euro, elevabile fino al quintuplo (51.645 euro) Divieto acf agenzie private e procacciatori di qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'ari. 7, comma 1, legge n. 152/2001 (art. 17, comma 2, legge n. 152/2001) Nuova sanzione Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Nuova sanzione Diffida Descri Divieto acf agenzie private e procacciatori di qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'ari. 7, comma 1, legge n. 152/2001 (art. 17, comma 2, legge n. 152/2001) Ammenda da 1.032 a 10.329 euro, elevabile fino al quintuplo (51.645 euro) Sanzione da 5.000 a 30.000 euro No zi Discriminazione all'accesso al lavoro di qualunque forma (subordinata, autonoma ecc.) inclusi criteri di selezione e condizioni di assunzione, nonché la promozione, in qualunque settore o ramo attività, a tutti i livelli della gerarchla professionale (art. 27, comma 1, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No on Discriminazione con riferimento a stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive (art. 27, comma 2, /ett. a, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No e Discriminazione in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione o a mezzo stampa o qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso (art. 27, comma 2, /ett. b, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No di Discriminazione su orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento (art. 27, comma 3, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro sposizione/violazione Vecch Sanzione da 5.000 a 10.000 euro a sanzione Nuova sanzione Diff No da Discriminazione, diretta e indiretta, su qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda uno stesso lavoro o un lavoro al quale è attribuito un valore uguale (art. 28, comma 1, digs n. 198/2006) Descri Divieto acf agenzie private e procacciatori di qualsiasi opera di mediazione a favore dei soggetti di cui all'ari. 7, comma 1, legge n. 152/2001 (art. 17, comma 2, legge n. 152/2001) Ammenda da 1.032 a 10.329 Ammenda da 250 a 1.500 euro euro, elevabile fino al qui Sanzione da 5.000 a 10.000 euro tuplo (51.645 euro) Sanzione d No 5 Adottare sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni privi di criteri comuni per uomini e donne cosi da eliminare discriminazioni (art. 28, comma 2, digs n. 198/2006) 000 a 30.000 euro No zi Discriminazione all'accesso al lavoro di qualunque forma (subordinata, autonoma ecc.) inclusi criteri di selezione e condizioni di assunzione, nonché la promozione, in qualunque settore o Ammenda da 250 a 1.500 euro ramo attività, a tutti i li Sanzione da 5.000 a 10.000 euro elli della gerarchla profession No le Discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione di qualifiche, mansioni e progressione nella camera (art. 29, digs n. 198/2006) (art. 27, comma 1, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No on Discriminazione con riferimento a stato matr Ammenda da 250 a 1.500 euro moniale o di famiglia o di Sanzione da 5.000 a 10.000 euro gravidanza, nonché di maternità No o Le ìavoratrici in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia hanno diritto di proseguire il rapporto di lavoro fino agli stessi limiti d! età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali (art. 30, comma 1, digs n. 198/2006) paternità, anche adottive (art. 27, comma 2, /ett. a, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No e Discriminazione in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione o a mezzo stampa o qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come Ammenda da 250 a 1.500 euro requisito professionale l'a Sanzione da 5.000 a 10.000 euro partenenza all'uno o all'altro No se Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive (art. 30, comma 3, digs n. 198/2006) so (art. 27, comma 2, /ett. b, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No di Discriminazione su orientamento, formazione, perfezionamento, aggiornamento, riqualificazione professionale, inclusi i tirocini formativi e di orientamento (art. 27, comma 3, digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro sposizione/violazione Vecch Sanzione da 5.000 a 10.000 euro a sanzione Nuova sanzione Diff No da Discriminazione, diretta e indiretta, su qualunque aspetto o condizione delle retri Ammenda da 250 a 1.500 euro uzioni, per quanto riguarda Sanzione da 5.000 a 10.000 euro uno stesso lavoro o un lavoro a No q Pagine a cura DI DANIELE GIRIGLI U nuove sanzioni ammiistrative, in sostituzioie delle pene di reato, i applicano anche alle violazioni commesse prima del 6 febbraio (data del cambio di disciplina). Vale in tal caso il e.d. regime intertemporale che prevede, appunto, che alle condotte illecite iniziate e cessate PROFESSIONISTI entro il 5 febbraio, siano ap plicate le nuove sanzioni amministrative che sostituiscono le originarie sanzioni penali. A stabilirlo è il digs n. 8/2016, illustrato dal ministero del lavoro nella circolare n. 6/2016, in materia di depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria in materia di lavoro e legislazione sociale. La depenalizzazione opera a partire dal 6 febbraio e tocca e contravvenzioni e i delitti sanzionati rispettivamente con multa o ammenda, fatta eccezione dei reati previsti dal digs n. 81/2008 (T.u. in L'entrata in vigore delle nuove disposizioni distingue due regimi in funzione del tempo di commissione del reato: a) entro il 5/2/2016 (regime intertemporale); b) a partire dal 6/2/2016 Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 (regime ordinario). Regime intertemporale. Si applica alle condotte illecite iniziate e cessate fino al 5 feb braio e prevede l'applicazione delle nuove sanzioni amministrative che sostituiscono le originarie sanzioni penali. A tal fine, è previsto che l'autorità giudiziaria disponga (entro 90 giorni) la trasmissione degli atti alla dirczione territoriale competente (Dti) ai fini dell'irrogazione delle nuove sanzioni. La Dti, quindi, procederà (entro 90 giorni dal ricevimento degli atti) a notificare al trasgressore il verbale unico di contestazione che quantifica le nuove sanzioni. Poiché queste non potranno risultare d'importo superiore alla pena originariamente inflitta per il reato, le nuove sanzioni saranno quantificate assumendo come importo base la pena edittale stabilita in misura fissa per l'originario reato e su tale importo sarà applicata la riduzione ex art. 16 della legge n. 689/1981 (riduzione a 1/3). ——— ©Riproduzione riservata——H Niente ammende sotto i 5 mila euro L M importo delle nuove * sanzioni non può essere inferiore a 5 mila euro. Pertanto, in ogni caso in cui la somma dovuta risulti inferiore al minimo, la sanzione irrogata sarà adeguata all'importo di 5 mila euro. Regime ordinario. Alle condotte illecite commesse dal 6 febbraio si applica il e.d. «regime ordinario», che prevede l'applicazione delle nuove sanzioni amministrative articolate in tre fasce, secondo le rispettive misure minime e massime: a) da 5 mila a 10 mila euro per i reati puniti in precedenza con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a 5 mila euro; b) da 5 mila a 30 mila euro per i reati puniti in precedenza con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a 20 mila euro; e) da 10 mila a 50 mila euro per i reati puniti in precedenza con la multa o l'ammenda superiore nel massimo a 20 mila euro. PROFESSIONISTI Limiti (minimo e massimo) inderogabili. Ai fini della commutazione delle pene pecuniarie penali articolate in termini proporzionali, la nuova disciplina sta euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Allora, nel caso di un lavoratore per 10 giornate, il calcolo dell'ammenda sarebbe stato di 500 euro (50 euro per 10 giornate). Adesso, bilisce che la somma dovuta non invece, il minimo è pari a 5 mila euro che, ridotto ai sensi dell'ari. può risultare inferiore a 5 mila euro né superiore a 50 mila euro. 16 della legge n. 689/1981, diventa pari a 1.666,67 (dunque, Pertanto, spiega il ministero, se la sanzione è più che triplicata: la somma dovuta in virtù del 1.666,67 euro rispetto a 500 calcolo proporzionale dovesse risultare inferiore a 5 mila euro, euro!). Laddove invece la sanzione risultante dal calcolo la sanzione da irrogare dovrà fosse stata d'importo superiore a sempre essere adeguata a tale 5 mila euro, la riduzione (ex art. importo minimo. La buona notizia è ciò che aggiunge poi il 16 della legge n. 689/1981) si sarebbe dovuta applicare ministero e cioè che «su tale importo di 5 mila euro andranno direttamente a tale importo: è il applicati gli istituti di cui all'art. caso in cui i lavoratori interessati fossero stati 10 per 15 giornate, 13 del digs n. per cui l'ammenda sarebbe stata 124/2004 (la diffida) e all'art. di 7.500 euro (50 euro per 10 16 della legge n. 689/1981» lavoratori per 15 giornate) che, (riduzione a 1/3). Un esempio. ridotta a 1/3, da l'importo di Il ministero fa degli esempi di 2.500 euro. ——— commutazione delle sanzioni ©Riproduzione riservata——H tra cui il caso di somministrazione illecita/ abusiva, per cui era prevista una pena proporzionale fissa (ammenda) pari a Pag. 2 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Esercizio non autorizzato attività d'intermediazione senza scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, digs n. 276/2003) Ammenda da 500 a 2.500 euroSanzione da 5.000 a 10.000 euro Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'importo della sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro Ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro (art. 18, comma 1, prima parte, digs n. 276/2003) Sanzione da 5.000 a 10.000 euro // collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'ari. 2 del Regio decretolegge n. 1031/1925. Possono essere autorizzati a svolgere attività di intermediazione a favore dei propri associati, nonché, con convenzione con il ministero del lavoro, tutti gli adempimenti e certificazioni affidati ai competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo. Con autorizzazione del ministero del lavoro possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro (art. 5, dpr n. 231/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro. In caso di condanna si aggiunge confisca del mezzo di trasporto utilizzato allo scopo Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Ammenda da 250 a 1.500 euro sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o pensionato, al marito dell'assicurata o pensionata (art. 30, comma 4, Nuova sanzione Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione digs n. 198/2006) Nuova sanzione Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Nuova sanzione Diffida Descri one Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No /v // collocamento della gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'ari. 2 del Regio decretolegge n. 1031/1925. Possono essere autorizzati a svolgere attività di intermediazione a favore dei propri associati, nonché, con convenzione con il ministero del lavoro, tutti gli adempimenti e certificazioni affidati ai competenti uffici di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo. Con autorizzazione del ministero del lavoro possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro (art. 5, dpr n. 231/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro. In caso di condanna si aggiunge confisca del mezzo di trasporto utilizzato allo scopo Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No io Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro (art. 18, comma 1, prima parte, digs n. 276/2003) Ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'importo della sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro Esercizio non autorizzato attività d'intermediazione senza scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, digs n. 276/2003) Ammenda da 500 a 2.500 euroSanzione da 5.000 a 10.000 euro No la No io Esercizio non autorizzato attività ricerca e selezione personale e/o supporto a ricollocazione professionale con scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza parte, digs n. 276/2003) e Vecchia sanzione digs n. 198/2006) Nuova sanzione Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/violazione Ammenda da 750 a 3.750 euro Vecchia sanzione Nuova san Sanzione da 5.000 a 10.000 euro ione Diffida Descri one Descri No io Esercizio non autorizzato attività ricerca e selezione personale e/o supporto a ricollocazione professionale senza scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza parte, digs n. 276/2003) e disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione digs n. 198/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro Ammenda da 250 a 1.250 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 Sanzione da 5.000 a 10.000 euro euro No /v // collocamento dell Utiìizzatore che ricorra a somministrazione di lavoro da parte di soggetti non autorizzati (art. 18, comma 2, digs n. 276/2003) gente di mare è esercitato dagli uffici di collocamento della gente di mare, già istituiti ai sensi dell'ari. 2 del Regio decr Ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione tolegge n. 1031/1925. Possono essere autorizzati a svolgere attività di intermedia Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro ione a favore dei propri associati, nonché, con convenzione con il ministero del lavoro, tutti gli adempimenti e certificazioni affidati ai competenti No uf No ic Contratto di appalto privo dei requisiti (si distingue dalla somministrazione di lavoro per l'organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per l'assunzione, da parte dello stesso appaltatore, del rischio d'impresa) (art. 29, comma 1, digs n. 276/2003) Ammenda, a carico di utilizzatore e somministratore,Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata die per ogni giornata di lavoro. La sanzione non può essere inferiore No occupazionea 5.000 né superiore a 50.000 euro Distacco privo dei requisiti (si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa) (art. 30, comma 1, digs n. 276/2003) Ammenda, a carico di utilizzatore e somministratore,Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata die per ogni giornata di lavoro. La sanzione non può essere inferiore No occupazionea 5.000 né superiore a 50.000 euro di collocamento della gente di mare, gli enti bilaterali del lavoro marittimo, a condizione che svolgano l'attività senza finalità di lucro e fermo restando l'obbligo della interconnessione con la borsa del lavoro marittimo. Con autorizzazione del ministero del lavoro possono svolgere attività di collocamento della gente di mare anche le agenzie per il lavoro (art. 5, dpr n. 231/2006) Ammenda da 250 a 1.500 euro. In caso di condanna si aggiunge confisca del mezzo di trasporto utilizzato allo scopo Sanzione da 5.000 a 10.000 euro No io Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro (art. 18, comma 1, prima parte, digs n. 276/2003) Ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro Sanzione di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. L'importo della sanzione non può essere inferiore a 5.000 né superiore a 50.000 euro Esercizio non autorizzato attività d'intermediazione senza scopo di lucro (art. 18, comma 1, seconda parte, digs n. 276/2003) Ammenda da 500 a 2.500 euroSanzione da 5.000 a 10.000 euro No la No io Esercizio non autorizzato attività ricerca e selezione personale e/o supporto a ricollocazione professionale con scopo di lucro (art. 18, comma 1, terza parte, digs n. 276/2003) e Vecchia sanzione digs n. 198/2006) Nuova sanzi Omesso versamento, sì al tetto Rimane reato l'omesso versamento delle ritenute operate a dipendenti e collaboratori solo se l'illecito supera i 10 mila euro annui. In tal caso, continua ad applicarsi la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro (ipotesi non depenalizzata). Omesso versamento di ritenute. La nuova disciplina, spiega ancora il ministero, ha riformulato il reato di omesso versamento delle ritenute contributive (previdenziali e assistenziali) operate dal datore di lavoro sulle paghe PROFESSIONISTI dei lavoratori dipendenti e dai committenti sui compensi dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative (iscritti alla Gestione separata Inps). La nuova disciplina configura due diverse fattispecie di illecito: a) la prima è di natura penale e ricorre nel caso in cui il delitto (omesso versamento) riguardi un importo di ritenute superiore a 10 mila euro annui; in tal caso, continua ad applicarsi la pena della reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1.032 euro (ipotesi NON depenalizzata); b) la seconda è di carattere amministrativo e ricorre nel caso in cui il delitto ( omesso versamento) riguardi un importo di ritenute fino a 10 mila euro annui; in tal caso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila e 50 mila euro (ipotesi depenalizzata). In entrambe le predette ipotesi, il datore di lavoro non è punibile (né reato, né sanzione) ove provveda al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla notifica della contestazione della violazione. Quindi, il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, nonché dai Pag. 3 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Ammenda da 7 a 77 euro Ammenda da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta Obbligo di assunzione di un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato, per le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzare, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati. Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofìsioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data (art. 1, comma 2, e art. 2, comma 2, legge n. 686/1961) Sanzione da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta. La sanzione non può risultare inferiore a Sì 5.000 né superiore a 50.000 euro Case di cura e stabilimenti termali devono inviare al ministero del lavoro una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofìsioterapisti, le generalità, qualifica e diploma professionale di quelli già in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno vanno comunicate allo stesso ministero le eventuali variazioni (art. 6, comma 1, legge n. 686/1961) Nuova sanzione Descrizione disposizione/violazione Vecchia sanzione Vecchie e nuove sanzioni a confronto Descrizione disposizione/ violazione Vecchia sanzione Nuova sanzione Diffida Descri Obbligo di assunzione di un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato, per le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzare, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati. Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofìsioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data (art. 1, comma 2, e art. 2, comma 2, legge n. 686/1961) Sanzione da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta. La sanzione non può risultare inferiore a Sì 5.000 né superiore a 50.000 euro Case di cura e stabilimenti termali devono inviare al ministero del lavoro una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofìsioterapisti, le generalità, qualifica e diploma professionale di quelli già in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno vanno comunicate allo stesso ministero le eventuali variazioni (art. 6, comma 1, legge n. 686/1961) Ammenda da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta Ammenda da 7 a 77 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Sì zi No ne No di Mancata trasmissione e comunicazione sulla variazione dei dati concernenti le assunzioni di massaggiatori e massofìsioterapisti (art. 6, comma 2, legge n. 686/1961) Ammenda da 7 a 77 euroSanzione da 5.000 a 10.000 euro Sì Preponente che fornisce a funzionar! e agenti incaricati della sorveglianza dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni riservate ad agenti e rappresentanti di commercio (art. 33, comma 5, legge n. 12/1973) Multa da 5 a 51 euro,Sanzione da 5.000 a 10.000 euro salvo che il fatto costituisca reato più grave Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, salvo che il fatto costituisca reato più grave (dm 1° gennaio 1953, art. 12, comma 5, legge n. 1122/1955) Multa da 12 a 129 euro,Sanzione da 5.000 a 10.000 euro salvo che il fatto costituisca reato più grave Chiunque compia atti preordinati a procurare a sé o ad altri le prestazioni economiche per malattia e per maternità non spettanti, ovvero per periodi e in misura superiore a quelli spettanti, salvo che il fatto costituisca reato più grave (art. 1, comma 11, di n. 663/1979 convert/to dalla legge n. 33/1980) Ammenda da 103 a 516 euro per ciascun soggettoSanzione da 103 a 516 euro per ciascun soggetto cui si riferisce cui si riferisce la violazionela violazione. La sanzione non può risultare inferiore a 5.000 né No superiore a 50.000 euro Omesso versamento di ritenute fiscali e contributive per un importo non superiore a 10.000 euro annui (art. 2. comma I-bis, di n. 463/1983, convert/to da//a legge n. 638/1983) Sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica No dell'accertamento della violazione Omesso versamento di ritenute fiscali e contributive per un importo non superiore a 10.000 euro annui nel settore agricolo (art. 1, comma 1172, legge n. 296/2006) Sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica No dell'accertamento della violazione Omesso versamento di ritenute fiscali e contributive per un importo non superiore a 10.000 euro annui sui compensi di collaboratori coordinati e continuativi (art. 39, legge n. 183/2010) Sanzione da 10.000 a 50.000 euro. Il datore non è punibile se versa quanto dovuto entro 3 mesi dalla contestazione o dalla notifica No dell'accertamento della violazione posizione/violazione Vecchia sanzione Nuova sanzione Diffida Descri Obbligo di assunzione di un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato, per le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzare, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati. Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofìsioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data (art. 1, comma 2, e art. 2, comma 2, legge n. 686/1961) Sanzione da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta. La sanzione non può risultare inferiore a Sì 5.000 né superiore a 50.000 euro Case di cura e stabilimenti termali devono inviare al ministero del lavoro una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofìsioterapisti, le generalità, qualifica e diploma professionale di quelli già in servizio. Entro il 31 dicembre di ogni anno vanno comunicate allo stesso ministero le eventuali variazioni (art. 6, comma 1, legge n. 686/1961) Ammenda da 2 a 12 euro per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta Ammenda da 7 a 77 euro Sanzione da 5.000 a 10.000 euro Sì zi No ne No di Mancata trasmissione e comunicazione sulla variazione dei dati concernenti le assunzioni di massaggiatori e massofìsioterapisti (art. 6, comma 2, legge n. 686/1961) Ammenda da 7 a 77 euroSanzione da 5.000 a 10.000 euro Sì Preponente che fornisce a funzionar! e agenti incaricati della sorveglianza dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni riservate ad agenti e rappresentanti di commercio (art. 33, comma 5, legge n. 12/1973) Multa da 5 a 51 euro,Sanzione da 5.000 a 10.000 euro salvo che il fatto costituisca reato più grave Chiunque fa dichiarazioni false o compie atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti, salvo che il fatto costituisca reato più grave (dm 1° gennaio 1953, art. 12, comma 5, legge n. 1122/1955) Multa da 12 a 129 euro,Sanzione da 5.000 a 10.000 euro salvo che il fatto costituisca reato più grave Chiunque compia atti preordinati committenti sui compensi dei titolari ritiene che l'unico criterio di contratti di collaborazione rintracciabile nell'ambito del coordinata quadro regolatorio vigente risulta e continuativa iscritti alla Gestione separata, per un importo superiore a euro 10 mila annui, continua a essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (ipotesi non depenalizzata). Nell'ipotesi in cui, invece, «l'importo omesso non è superiore a euro 10 mila annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10 mila a euro 50 mila». Chi irroga la sanzione. Fermo restando la competenza del personale ispettivo del ministero del lavoro, dell'Inps e dell'Inaii a irrogare le sanzioni per gli illeciti commessi dal 6 febbraio, il ministero PROFESSIONISTI essere quello contemplato dall'ari. 35, comma 2, della legge n. 689/1981 in forza del quale «per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'ari. 18, dagli enti e istituti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatori (...)». Pertanto, per ragioni di economia amministrativa, l'autorità destinataria degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria è la sede provinciale Inps competente per territorio. ———©Riproduzione riservata——H Pag. 4 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Impresa/3 - In arrivo il nuovo marchio Ue. Dal 23 marzo tasse di registrazione delle imprese ridotte fino al 37% De Stefanis a pag. 17 euro 150 Dalla quarta classe e per ogni classe in più euro 150 Euro 900 Rivendicazione Seconda classe fino a tre classi Terza c|asse Prima classe Marchio ED (nuovo sistema) Tasse deposito (e-filing) registrazione nuovi marchi Marchio Comunitario (vecchio sistema) Prima classe Seconda classe Terza classe Tasse Tasse fra vecchia e nuova normativa Tasse Tasse deposito (e-filing) registrazione nuovi marchi Marchio Comunitario (vecchio sistema) Prima classe Seconda classe Terza classe Marchio ED (nuovo sistema) Prima classe Euro 900 Rivendicazione Seconda classe fino a tre classi Terza c|asse Tasse euro 850 euro 50 euro 150 Tasse Tasse deposito (e-filin Dalla quarta classe e per ogni classe in più Tasse rinnovo (e-filing) Marchio Comunitario (vecchio sistema) Prima classe Seconda classe Terza classe Dalla quarta classe e per ogni classe in più ) registrazione nuovi marchi Marchio Comunitario (vecchio sistema) Prima classe Seconda classe Terza classe Marchio ED (nuovo sistema) Prima classe Euro 900 Rivendicazione Seconda classe euro 150 Dalla quarta classe e per ogni classe in più euro 150 Tasse fino Marchio ED (nuovo sistema) a tre classi Terza c|as Prima classe Euro 1.350 rivendicazione Seconda classe fino a tre classi Terza classe e Tasse euro 850 euro 50 euro 150 Tasse Tasse deposito (e-filin Dalla quarta classe e Tasse euro 850 euro 50 euro 150 per ogni classe in più Tasse ri Euro 400 Dalla quarta classe e per ogni classe in più euro 150 novo (e-filing) Marchio Comunitario (vecchio sistema) Prima classe Seconda Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Poco pia di un mese all'entrata in vigore del regolamento comunitario n. 2424/2015 In arrivo il nuovo marchio Ue Tasse di registrazione delle imprese ridotte fino al 37% Pagina a cura DI CINZIA DE STEFANIS Dal 23 marzo 2016 arriverà il nuovo «Marchio dell'Unione europea». Da tale data si ridurranno in misura significativa le tasse di registrazione dei marchi commerciali dell'Ue, fino a un massimo del 37% per le imprese. Diverrà obbligatoria la cooperazione con gli uffici nazionali, un centro di mediazione che aiuterà le parti a risolvere le controversie a prescindere dal processo decisionale dei differenti uffici. Verrà abolito l'obbligo di rappresentazione grafica del marchio, di cui potranno avvantaggiarsi i titolari dei cosiddetti segni non convenzionali (Nontraditional marks). È con il regolamento 2015/2424/Ue (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Ue del 24 dicembre PROFESSIONISTI L 341) che è stata riscritta la legislazione per la protezione dei marchi europei. Unione europea per la proprietà intellettuale. L'ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Uami) assumerà la nuova denominazione di ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) in base alla nuova normativa dell'Ue. A partire dal 23 marzo 2016, il marchio comunitario verrà rinominato «Marchio dell'unione europea». Tutti i marchi comunitari esistenti diventeranno automaticamente marchi dell'unione europea e domande di marchio dell'Unione europea in data 23 marzo 2016. Il regolamento modificativo rivede anche le tasse da pagare all'ufficio, compresa una riduzione complessiva dell'ammontare delle stesse, in particolare, nel caso delle tasse di rinnovo dei marchi. Il 23 marzo 2016, i moduli di domanda e il calcolatore delle tasse dell'Ufficio disponibili online saranno aggiornati automaticamente per rispecchiare il nuovo sistema. Dalla sua sede ad Alicante, in Spagna, l'Uami ha trattato più di 1,3 milioni di domande di marchio comunitario in 23 lingue dell'Ue, da quasi ogni paese e regione del mondo, a partire dal 1996. Ricordiamo che l'Uami è la più grande agenzia decentrata dell'Ue. È completamente autofinanziata e non riceve fondi dal bilancio dell'Ue. Oltre a gestire i marchi comunitari e i disegni e modelli comunitari registrati, opera in collaborazione con i suoi uffici partner. Pag. 1 Estratto da pag. ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Finalità della registrazione del marchio Ue. La registrazione del marchio Ue conferirà al titolare un diritto esclusivo. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio Ue, il Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 prima classe (più 150 euro per la seconda e 50 euro per ogni classe successiva alla seconda). Dal 23 marzo 2016 arriverà il nuovo "marchio dell'Unione europea". Si ridurranno le tasse di registrazione dei marchi commerciali dell'Ue, fino a un massimo del 37% per le imprese. Diverrà obbligatoria la cooperazione con gli uffici nazionali, un centro di mediazione che aiuterà le parti a risolvere le controversie a prescindere dal processo titolare del marchio Ue avrà il decisionale dei differenti uffici. Verrà abolito l'obbligo di rappresentazione grafica del diritto di vietare ai terzi, salvo marchio Tasse fra vecchia e nuova normativa Nuovo marchio europeo Tasse fra proprio consenso, di usare nel vecchia e nuova normativa Dal 23 marzo 2016 arriverà il nuovo "marchio dell'Unione commercio, in relazione a europea". Si ridurranno le tasse di registrazione dei marchi commerciali dell'Ue, fino a prodotti o servizi, qualsiasi un massimo del 37% per le imprese. Diverrà obbligatoria la cooperazione con gli segno quando: • il segno sarà uffici nazionali, un centro di mediazione che aiuterà le parti a risolvere le controversie identico al marchio Ue e sarà a prescindere dal processo decisionale dei differenti uffici. Verrà abolito l'obbligo di usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai rappresentazione grafica del marchio Nasce l'ufficio dell'Unione europea per la servizi per i quali il marchio Ue proprietà intellettuale Tasse fra vecchia e nuova normativa Dal 23 marzo 2016 arriverà i Marchio di certificazione nuovo "marchio dell'Unio L'ufficio, si darà una sarà registrato; • il segno sarà veste nuova ed un nuovo nome: a partire dal 23 marzo 2016, l'UAMI sarà noto come identico o simile al marchio Ue "Ufficio dell'unione europea per la proprietà intellettuale" (Uepi, in inglese Eipo). e sarà usato in relazione a Anche il marchio derivante dal deposito nella unione Europea avrà un nuovo nome, prodotti e a servizi identici o vale a dire "marchio dell'Unione europea"("Mue", in inglese Eutm). Quindi, tutti i simili ai prodotti o ai servizi marchi comunitari esistenti diventeranno automaticamente marchi dell'Unione per i quali il marchio Ue sarà registrato, se vi sarà rischio di europea e domande di marchio dell'Unione europea in data 23 marzo 2016 e europea". Si ridurranno le tasse di registrazione dei marchi commerciali dell'Ue, fino a un confusione da parte del massimo del 37% per le imprese. Diverrà obbligatoria la cooperazione con gli uffici pubblico; • il rischio di nazionali, un centro di mediazione che aiuterà le parti a risolvere le controversie a confusione prescindere dal processo decisionale dei differenti uffici. Verrà abolito l'obbligo di comprenderà il rischio di rappresentazione grafica del marchio Nasce l'ufficio dell'Unione europea per la associazione tra segno e proprietà intellettuale Tasse fra vecchia e nuova normativa Dal 23 A vantaggio dei marchio; • il segno sarà titolari di eccellenze, sarà stato istituito il marchio di certificazione, a salvaguardia identico o simile al marchio Ue, a prescindere dal fatto che delle istituzioni o organizzazioni che concederanno l'uso di un marchio a terzi a sia usato per prodotti o servizi condizione che verrà rispettato il regolamento d'uso del marchio marzo 2016 arriverà i identici, simili o non simili a Marchio di certificazione nuovo "marchio dell'Unio L'ufficio, si darà una veste nuova quelli per i quali il marchio Ue ed un nuovo nome: a partire dal 23 marzo 2016, l'UAMI sarà noto come "Ufficio sarà stato registrato, se il dell'unione europea per la proprietà intellettuale" (Uepi, in ing marchio Ue gode di notorietà nell'Unione e se l'uso del segno senza giusto motivo consentirà di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio Ue o reca pregiudizio agli stessi. Riduzione delle tasse. Il regolamento modificativo prevede anche importanti cambiamenti nell'ammontare delle tasse da pagare all'ufficio. Se fino ad ora (o comunque fino al 23 marzo 2016) era possibile con il pagamento di euro 900 euro di tasse, indicare tre classi di prodotti o servizi al momento del deposito del marchio, dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, il costo sarà di euro 850 per una sola classe e euro 50 euro per ogni casse aggiuntiva dopo la prima. Una riduzione di tasse sarà anche prevista per il rinnovo delle registrazioni di marchio: se prima il costo fino a tre classi era di 1.350 euro, dall'entrata in vigore delle modifiche sarà invece di 850 euro per la PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Impresa/1 - Così si stanano la falsa co.co.co.: ai contratti privi di requisiti si applica la disciplina del subordinato Lippolis a pag. 13 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Dopo il Jobs act: ai contratti privi di requisiti si applica la disciplina del lavoro subordinato Così si stana la falsa co.co.co. Piena autonomia sul quando., conte., dove delle prestazioni recente eire. n. 3/2016, ha fornito alcune indicazioni operative che il personale ispettivo dovrà A rapporto subordinato e seguire al fine di valutare la irrogazione delle sanzioni sul collocamento. È quanto prevede genuinità dei contratti di collaborazione. Più in particolare il ministero del lavoro per i contratti di collaborazione privi la Dirczione generale per l'attività ispettiva ha declinato le dei requisiti introdotti dal Jobs condizioni che, in caso di act. In attuazione della delega accertamento, faranno scattare le contenuta nella legge n. conseguenze repressive 183/2014, lo scorso anno il precisando che: • Prestazioni di governo ha varato il digs n. lavoro esclusivamente personali: 81/2015, meglio conosciuto devono intendersi quelle rese come il codice dei contratti di personalmente dal collaboratore lavoro. Fra le varie novità contenute nella riforma una delle senza una minima organizzazione e/o senza più attese è certamente avvalersi dell'apporto, sia pur rappresentata dalla revisione minimo, di altri soggetti; questo della disciplina delle cosiddette indicatore non si realizza qualora co.co.co.. Il provvedimento, in vigore dallo scorso 25/06/2015, il collaboratore operi come reha abrogato gli articoli da 61 a alta d'impresa o abbia a sua volta 69-bis del digs n. 276/2003 e, nel dei dipendenti/ collaboratori. • contempo, ha fatto salve le Prestazioni svolte in via collaborazioni di cui all'art. 409 continuativa: possono c.p.c. A fronte della rimozione considerarsi tali quelle che si dell'onere di individuazione del ripetono in un determinato arco progetto e del conseguente temporale comportando un potenziale allargamento della impegno costante e abbastanza platea di collaboratori la riforma lungo del collaboratore a favore ha introdotto, tuttavia, una sorta del committente, finalizzato al di «nuova presunzione di conseguimento di una reale subordinazione» con indici che utilità. • Svolgimento delle sostituiscono quelli prestazioni etero-organizzate dal precedentemente previsti per committente: si concretizzano sanzionare gli abusi. Difatti, in allorché sia il committente a continuità col principio definire quantomeno i tempi e il contenuto nell'ari. 1 del digs n. luogo di lavoro; difatti, afferma 81/2015 secondo cui il contratto la nota ministeriale, di lavoro subordinato a tempo «ogniqualvolta il collaboratore indeterminato costituisce la operi all'interno di una forma comune di rapporto di organizzazione datoriale rispetto lavoro, l'art. 2 del decreto stesso alla quale sia tenuto a osservare afferma che daH'1/1/2016 si determinati orari di lavoro e sia applichi la disciplina del lavoro tenuto a prestare la propria subordinato anche ai rapporti di attività presso luoghi di lavoro collaborazione che risultano individuati dallo stesso carenti di autonomia operativa, committente, si considerano in quanto «si concretano in avverate le condizioni di cui prestazioni di lavoro all'art. 2, comma 1» del digs n. esclusivamente personali, 81/2015. In pratica va lasciata al continuative e le cui modalità di collaboratore piena autonomia esecuzione sono organizzate dal operativa con facoltà di decidere committente anche con «quando», «come» e «dove» riferimento ai tempi e al luogo di svolgere la prestazione oggetto lavoro». Il ministero del lavoro, del contratto; solo garantendo con la questa libertà organizzativa a favore del Pagina a cura DI VlTANTONIO LlPPOLIS PROFESSIONISTI lavoratore il rapporto potrà definirsi genuinamente di collaborazione. Un chiarimento cruciale fornito dal ministero del lavoro riguarda il fatto che le suddette tre condizioni devono verificarsi congiuntamente affinchè al rapporto di collaborazione vengano, in via amministrativa, estese le specifiche tutele previste per il lavoro subordinato. Non è quindi sufficiente che, al vaglio ispettivo, venga accertata la sussistenza soltanto di uno degli indicatori sopra detti. Risulta, pertanto, evidente come sia oggi radicalmente mutata la prospettiva rispetto al passato quando, per disconoscere un co.co.pro., l'organo di vigilanza procedeva alla verifica della sussistenza di un tangibile e ben identificabile progetto di lavoro e alla ricerca degli elementi caratterizzanti la subordinazione come la sottoposizione del collaboratore al potere direttivo e di controllo (e.d. etero-direzione ex art. 2094 c.c.) e disciplinare da parte del committente. Dal 1° gennaio di quest'anno, qualora venga riscontrata la contestuale presenza di tutte le condizioni previste dall'ari. 2, comma 1, il personale ispettivo si limiterà ad applicare la disciplina del contratto di lavoro dominante nel nostro ordinamento. A questo riguardo la nota ministeriale, facendo leva sulla generica formulazione utilizzata dal legislatore, afferma che alle pseudo collaborazioni verranno integralmente applicati gli istituti legali e contrattuali previsti dalla vigente regolamentazione a favore del rapporto di lavoro subordinato quali, per esempio, il trattamento retributivo, l'orario di lavoro, l'inquadramento previdenziale e fiscale, la disciplina in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, gli ammortizzatori sociali, le tutele previste in caso di licenziamenti illegittimi ecc. Così facendo viene, di fatto, Pag. 1 Estratto da pag. ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress parzialmente semplificato il compito degli ispettori del lavoro che non dovranno più procedere, come invece avveniva in passato, a riqualificare il rapporto contrattuale riconducendolo Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile Lunedì 15/02/2016 1 nell'alveo della subordinazione ma, più semplicemente, si limiteranno ad attribuire al contestato rapporto una regolamentazione identica a quella del lavoro subordinato. Nella nota ministeriale si legge, inoltre, che non restano immuni dal vaglio di legittimità neppure i rapporti di collaborazione instaurati dopo il 25/6/2015 i quali, pertanto, verranno pure sanzionati nel caso che presentino le caratteristiche della e.d. « etero-organizzazione» introdotte dalla riforma. Sulla base delle istruzioni ministeriali, pertanto, al pseudo committente verranno contestate le sanzioni in materia di collocamento (si veda tabella), le eventuali sanzioni previste dal digs n. 66/2003 in caso di violazione della disciplina sui tempi di lavoro, il recupero dei contributi connessi al differente inquadramento previdenziale del lavoratore nell'ambito della gestione lavoratori dipendenti, l'eventuale emissione del provvedimento di diffida accertativa relativamente alle differenze retributive maturate a favore del lavoratore, ecc.. In coerenza con un ormai consolidato orientamento ministeriale, invece, per il falso collaboratore non potranno essere applicate le sanzioni relative alle infedeli registrazioni dei dati sul libro unico del lavoro. Trattandosi di una norma introdotta all'evidente scopo di tutelare i diritti dei lavoratori, i pseudo collaboratori non dovrebbero, peraltro, rientrare nel computo della base occupazione aziendale in tutti quei casi in cui specifiche disposizioni, di legge o di contratto, fanno riferimento al numero dei lavoratori subordinati (es. Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Obbligo Sanzioni amministrative applicabili in caso di riqualificazione del co.co.co. Precetto e norma sanzionatoria Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.; Art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 Art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter, Legge n. 608/1996 e s.m.i.; Art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 276/2003 Precetto e norma sanzionatoria Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.; Art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 Art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter, Legge n. 608/1996 e s.m.i.; Art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 276/2003 Obbligo II datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto e comunque prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della lettera di assunzione (o documento equipollente) II datore di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativo rapporto, deve comunicare al servizio competente gli estremi dell'assunzione del lavoratore subordinato Precetto e norma sanzionatoria Art. 4-bis, co. 2, D.Lgs. n. 181/2000 e s.m.i.; Art. 19, co. 2, D.Lgs. n. 276/2003 Art. 9 bis, co. 2, 2-bis e 2-ter, Legge n. 608/1996 e s.m.i.; Art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 276/2003 Obbligo II datore di lavoro deve consegnare al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto e comunque prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della lettera di assun SanzioneDiffida Amministrativa (art. 13, D.Lgs. 124/04) Da 250 a 1.500 Si euro per ogni lavoratore interessato ione (o documento equipollente) II datore di lavoro, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione del relativ Da 100 a 500 Si euro per ogni lavoratore interessato rapporto, deve comunicare al servizio competente gli est secondo quanto chiarito nell'interpello n. 27/2015) in ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del relativo settore con specifica definizione del trattamento economico e normativo da applicare ai collaboratori; • le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione negli appositi albi; • le attività prestate nell'esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; • le prestazioni di lavoro rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni ex art. 90, legge n. 289/2002 nonché in favore del Coni stesso e delle Federazioni sportive nazionali legge n. 68/1999 contenente le (cfr. Interp. n. 6/2016). Con la norme per il diritto al lavoro risposta a interpello n. 5/2016 il dei disabili). Collaborazioni in ministero del lavoro, inoltre, ha esteso il perimetro di esenzione deroga. Riprendendo alcune eccezioni già individuate dalla anche ai rapporti di collaborazione dei produttori e previgente disciplina, l'art. 2 intermediari assicurativi nella della riforma prevede che misura in cui tali rapporti restino comunque «salve» dall'eventuale riconduzione alla vengano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al disciplina del lavoro digs n. 209/2005 (e.d. Codice delle Assicurazioni private) subordinato: • le collaborazioni nonché delle clausole previste normate dai Ceni (sottoscritti dalle dalla contrattazione collettiva di Oo.ss. in possesso del maggior settore. La circolare n. 3/2016, grado di rappresentatività, PROFESSIONISTI tuttavia, fa presente che anche per le collaborazione in deroga, qualora fosse accertata la eterodirezione, scatterebbe comunque la conversione del rapporto in termini di subordinazione (non è sufficiente la verifica della mera eteroorganizzazione). Per quanto concerne, infine, la procedura di stabilizzazione prevista dall'ari. 54 la nota ministeriale condivisibilmente chiarisce che tale procedura, ricorrendone le condizione, è compatibile con la fruizione dell'esonero contributivo previsto dalla legge di Stabilità 2016. Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Giudici tributavi in ordine sparso, dopo la pronuncia della Cassazione che nega resistenza di un principio generale Contraddittorio., partita aperta Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Sul contraddittorio preventivo giudici tributari in ordine sparso. Dopo l'intervento delle sezioni unite del dicembre scorso, le successive decisioni delle Corti tributarie di merito e di legittimità lasciano intravedere uno scenario tutt'altro che univoco. Si va dal richiamo ai precedenti della Corte di giustizia europea per invocare la rilevanza generalizzata del contraddittorio endoprocedimentale in ambito tributario, fino alla richiesta di intervento della Consulta affinchè esamini se può definirsi costituzionalmente orientato un sistema tributario ove il contraddittorio preventivo sia obbligatorio solo per certe tipologie di verifica fiscale e di tributi. Il tutto passando per interventi interlocutori che tentano di risolvere procedimenti tributari in cui coesistono sia tributi armonizzati (Iva) sia tributi non armonizzati (Ires e Irap). Insomma, se più di un dubbio la sentenza a sezioni unite del 9/12/2015 aveva suscitato, oggi tutte le criticità contenute emergono nelle sentenze che ItaltaOggi Sette ha passato in rassegna, dimostrando che la questione dell'applicazione del contraddittorio endoprocedimentale in ambito fiscale è sicuramente irrisolta Orientamento non univoco, dopo il no della Cassazione all'esistenza del principio generale Contraddittorio preventivo obbligatorio, una partita aperta Pagina a cura DI ALESSANDRO PRATESI E ANDREA BONGI Sul Contraddittorio preventivo giudici tribùtari in ordine sparso. Dopo l'intervento delle sezioni unite del dicembre scorso, le successive decisioni delle Corti tributarie di merito e di legittimità lasciano intravedere uno scenario tutt'altro che univoco sulla materia. Si va dal richiamo ai precedenti della Corte di giustizia europea per invocare la rilevanza generalizzata del Contraddittorio endoprocedimentale in ambito tributario, fino alla richiesta di intervento della Consulta affinchè esamini se può definirsi costituzionalmente orientato un sistema tributario ove il Contraddittorio preventivo sia obbligatorio solo per certe tipologie di verifica fiscale e di tributi. Il tutto passando per interventi interlocutori che tentano di risolvere, non senza difficoltà, procedimenti tributari in cui coesistono sia tributi armonizzati (Iva) sia tributi non armonizzati (Ires e Irap). Insomma, se più di un dubbio la sentenza a sezioni unite del 9/12/2015 (si veda ItaliaOggi del 10/12/2015) aveva suscitato, oggi, a soli due mesi da quell'intervento, tutte le criticità ivi contenute emergono nelle sentenze in rassegna dimostrando, se ancora ve ne fosse bisogno, che la questione dell'applicazione del Contraddittorio endoprocedimentale in ambito fiscale è sicuramente irrisolta. PROFESSIONISTI Corte di cassazione - sentenza n. 26617 del 30/12/2015 Comm. trib. reg. Bologna - sentenza n. 79 del 22/1/2016 Comm. trib. prov. Bari - sentenza n. 48 del 7/1/2016 Comm. trib. reg. Bologna sentenza n. 79 del 22/1/2016 Comm. trib. prov. Bari - sentenza n. 48 del 7/1/2016 Comm. trib. reg. Toscana - ordinanza n. 736 del 18/1/2016 Comm. trib. reg. Bologna - sentenza n. 79 del 22/1/2016 C In caso di accertamento che comprende tributi armonizzati e tributi non armonizzati le garanzie di cui all'articolo 12, comma 7, Statuto trovano applicazione solo per i primi. Nel caso di specie il motivo è però inammissibile perché il contribuente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere se il Contraddittorio si fosse tenuto Sulla base della giurisprudenza interna e della Corte di giustizia europea l'attivazione del Contraddittorio è principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa L'ordinamento comunitario assegna al Contraddittorio la qualifica di diritto fondamentale del contribuente e la legge 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa venga subordinata ai principi comunitari. Da ciò deriva la necessaria e piena applicabilità all'istituto del Contraddittorio preventivo È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento al comma 7 della legge 212/2000 nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto al Contraddittorio preventivo nelle sole ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria abbia effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'attività mm. trib. prov. Bari - sentenza n. 48 del 7/1/2016 Comm. trib. reg. Toscana - ordinanza n. 736 del 18/1/2016 Comm. trib. reg. Bologna - sentenza n. 79 del 22/1/2016 C In caso di accertamento che comprende tributi armonizzati e tributi non armonizzati le garanzie di cui all'articolo 12, comma 7, Statuto trovano applicazione solo per i primi. Nel caso di specie il motivo è però inammissibile perché il contribuente non ha indicato le ragioni che avrebbe potuto far valere se il Contraddittorio si fosse tenuto Sulla base della giurisprudenza interna e della Corte di giustizia europea l'attivazione del Contraddittorio è principio fondamentale immanente nell'ordinamento cui dare attuazione anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa L'ordinamento comunitario assegna al Contraddittorio la qualifica di diritto fondamentale del contribuente e la legge 241/90 stabilisce che l'attività amministrativa venga subordinata ai principi comunitari. Da ciò deriva la necessaria e piena applicabilità all'istituto del Contraddittorio preventivo È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento al comma 7 della legge 212/2000 nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto al Contra L'udienza « interlocutoria» della Cassazione del 30/12/2015. A pochi giorni dalla pronuncia a sezioni unite sul tavolo dei giudici di legittimità si è presentato nuovamente il ricorso di una società che invocava la violazione del principio del Contraddittorio da parte dell'ufficio. Il caso riguardava una società che, a seguito di notifica di un questionario e di una successiva richiesta di documentazione, aveva ricevuto un avviso di accertamento contenente riprese ai fini Ires, Irap e Iva. Prendendo a riferimento proprio l'arresto delle sezioni unite, i giudici di legittimità hanno respinto uno dei motivi dell'appello, ribadendo che le garanzie fissate dall'ari. 12, comma 7, legge n. 212/2000 si applicano esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. Mancando una clausola generale di Contraddittorio endoprocedimentale in campo tributario riferibile a norme ordinarie dell'ordinamento nazionale diverse da quella di cui al citato art. 12, nel caso di Pag. 1 Estratto da pag. ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress specie, si legge in sentenza, non essendovi stato alcun accesso presso la sede del contribuente, le suddette tutele non possono essere invocate. Subito dopo avere precisato questo assunto di carattere Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Le Corti di merito scelgono la via europea Dopo l'intervento delle sezioni unite sul tema delle garanzie del contribuente sancite nell'art. 12, comma 7 dello Statuto hanno avuto modo di generale la Corte, tuttavia, ha pronunciarsi anche due Corti di merito: dovuto prendere atto che la Commissione tributaria regionale di l'accertamento in questione Bologna e la Commissione tributaria riguardava sia tributi armonizzati provinciale di Bari. Queste due sentenze, sia tributi non armonizzati. Con entrambe favorevoli al contribuente, riferimento ai tributi «non hanno molteplici aspetti in comune. In armonizzati», si legge, il motivo nessuna di esse si fa il minimo accenno è infondato poiché, come alla sentenza n. 24823/2015 delle sezioni osservato, le garanzie fissate unite: impossibile pensare che tale dall'ari. 12, comma 7, legge n. pronuncia non fosse conosciuta dai 212/2000 riguardano solo gli giudici delle due commissioni, accertamenti conseguenti ad considerato che entrambe le sentenze accessi, ispezioni e verifiche sono state emesse nel mese di gennaio fiscali effettuate nei locali ove si 2016. Esse sono fondate sul diritto esercita l'attività imprenditoriale comunitario e, in particolare, su due o professionale del contribuente. diversi ma analoghi precedenti della Per quanto riguarda i tributi Corte di giustizia europea. Nello «armonizzati» il motivo, pur specifico, si tratta della nota come causa essendo in linea generale Sopropè (sentenza C-349/07) e delle due fondato, risulta, invece, nel caso sentenze riunite relative alla causa di specie, inammissibile. E ciò Ramino International Logistic (sentenze perché la ricorrente, prosegue la C-129/13 e C-130/13). Poggiando sui sentenza, in violazione del precedenti fissati nelle principio di autosufficienza, non citate sentenze della Corte del Lussemburgo ha dedotto se e in quale e facendo leva sul primato delle stesse precedente sede processuale rispetto al diritto nazionale, le due abbia specificatamente indicato commissioni di merito hanno elencato i le ragioni che avrebbe potuto fare principi di diritto stabiliti dalla Corte di valere qualora il Contraddittorio giustizia europea bollando come illegittimo l'operato dell'ufficio che, nelle due fosse stato tempestivamente fattispecie considerate, aveva emesso attivato. La soluzione adottata l'accertamento senza concedere al appare un vero e proprio escamotage e testimonia quali e contribuente il diritto a un Contraddittorio endoprocedimentale. Il richiamo ai dettami quante difficoltà applicative ha lasciato irrisolte, o ha addirittura della Corte di giustizia è dunque decisivo per le due Corti di merito. Secondo la contribuito ad ampliare, la Commissione tributaria regionale di pronuncia a sezioni unite del Bologna, infatti, non può non essere 9/12/2015. Situazioni come considerato che il giudice comunitario ha quella oggetto della sentenza in affermato che il rispetto dei diritti della commento, nelle quali la difesa e del diritto per ogni persona di maggiore pretesa dell'ufficio essere sentita, prima dell'adozione di riguarda contemporaneamente qualsiasi decisione che possa incidere in tributi armonizzati e non modo negativo sui suoi interessi, costituisce armonizzati, non costituiscono un principio fondamentale del diritto una rarità ma, al contrario, sono dell'Unione. Inoltre, il diritto al Contraddittorio in qualsiasi procedimento è molto frequenti. ——— sancito non solo negli articoli 47 e 48 della ©Riproduzione riservata——H nella quale si legge che un principio generale del diritto comunitario è il rispetto dei diritti della difesa, che deve essere applicato tutte le volte in cui l'Amministrazione intende adottare nei confronti di un soggetto un atto che lo lede. Conscguentemente, i destinatari di provvedimenti che incidono sui loro interessi devono essere messi in condizione di adeguatamente replicare in merito agli elementi su cui si basa l'amministrazione, in maniera tale che l'organo giudicante possa valutare i medesimi, nell'ottica della tutela del soggetto coinvolto. L'ordinamento giuridico comunitario assegna, quindi, al Contraddittorio la qualifica di diritto fondamentale del contribuente e l'art. 1 della legge n. 241/90, si legge nella sentenza dei giudici pugliesi, stabilisce espressamente che l'attività amministrativa sia subordinata anche alle modalità previste dai principi dell'ordinamento comunitario; dal che deriva la necessaria e piena applicabilità dell'istituto del Contraddittorio nell'ambito dell'ordinamento interno. Sulla base di questi richiami di diritto comparato le due corti di merito concludono in maniera analoga sulle questioni processuali a loro rimesse, con dispositivi del tutto simili: accoglimento delle ragioni del contribuente e annullamento dell'avviso dell'accertamento dell'ufficio per violazione dell'art. 12, comma 7 dello Statuto. Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che garantiscono U rispetto dei diritti della difesa, nonché U diritto a un processo equo in qualsiasi procedimento giurisdizionale, bensì anche nell'art. 41 di quest'ultima, che tutela il diritto a una buona amministrazione. In particolare, il citato art. 41, par. 2 prevede che tale principio comporta il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale lesivo. Per la Commissione tributaria provinciale di Bari, invece, è da ritenersi rilevante quanto la Corte di giustizia dell'Unione europea ha stabilito, in ordine al Contraddittorio amministrativo preventivo, PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress La parola passa alla Consulta Sarà la Corte costituzionale a dirimere la querelle apertasi dopo la sentenza n. 24823/2015 della Cassazione, sezioni unite, in materia di accertamenti e.d. «a tavolino». Secondo la Commissione tributaria regionale Toscana, sezione 1 - ordinanza n. 736 del 10/1/2016, deve infatti ritenersi rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3,24,53, lil e 117 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale del comma 7 dell'ari. 10 della legge 27/12/2000, n. 212 posta dal ricorrente, nella parte in cui riconosce al contribuente il diritto a ricevere copia del verbale con cui si concludono le operazioni di accertamento e di disporre di un termine di 60 giorni per eventuali controdeduzioni, nelle sole ipotesi in cui l'amministrazione abbia « effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività» del contribuente. Nel disporre il rinvio degli atti alla Consulta affinchè decida, definitivamente, la vera portata del contraddittorio preventivo nel nostro ordinamento tributario, la Commissione tributaria regionale Toscana (presidente Mario Cicala) argomenta la decisione affrontando le criticità irrisolte dopo l'intervento delle Sezioni Unite del 9/12/2015. Tra i vari argomenti trattati nella ordinanza di rinvio c'è anche quello della disparità delle armi nel processo tributario fra accusa e difesa. Per valutare la situazione di diritto sopra delineata, si legge nell'ordinanza, occorre considerare l'aspetto dirimente e sostanziale ai fini che qui interessano, ossia che il processo tributario si caratterizza per la sostanziale assenza di una fase istruttoria o di raccolta delle prove da parte di un giudice terzo o, comunque, in contraddittorio. Ancorché l'art. 7, comma 1 del digs n. 546/1992 reciti: «Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di ciascuna legge d'imposta». PROFESSIONISTI dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli Uffici tributari e all'ente locale da E che, al comma 2, statuisca che «le commissioni tributarie, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni a organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica». Ragioni dovute alla formazione strutturale delle Commissioni composte da magistrati part-time inducono i giudici a pervenire alla decisione con celerità, senza indulgere a indagini ulteriori e da essi stessi gestite. Ebbene, ciò premesso, non può essere equivocata la diretta necessità di garantire un'adeguata tutela del diritto di difesa del contribuente e che, a tale fine, è necessario che egli possa, con i più ampi mezzi di prova, essere presente anche nella fase precontenziosa, pur qualificabile come « amministrativa», in cui si forma il materiale probatorio su cui verterà un giudizio spesso pronunciato dopo breve discussione orale. Per tali motivi, dunque, il contraddittorio endoprocedimentale assolve una duplice e irrinunciabile funzione: per un verso, quella strumentale a garantire il diritto di difesa di cui all'art. 24 della Costituzione; per altra via, il ragionevole perseguimento di un fine intimamente connesso alla natura « minimale» di qualsiasi vicenda processuale, ossia che le parti si collochino su un piano, «se non di compiuta parità, almeno in conseguenza del menzionato condizioni di parità», di guisa impianto normativo: nei fatti, che il processo risulti «giusto», l'istruttoria fiscale è affidata alla in ossequio all'art. lil della competenza pressoché esclusiva Costituzione. Il quale è dell'Amministrazione che, esemplificando, raccoglie fortemente ispirato all'art. 6 della dichiarazioni di persone informate Carta europea dei diritti dei fatti con la conseguenza che gli dell'uomo, recepita dall'ari. 9 « indizi» così acquisiti svolgono un della Costituzione europea, ruolo decisivo e producono effetti secondo cui «l'Unione aderisce identici a quelli propri di alla Convenzione europea di un'istruttoria giudiziaria. salvaguardia dei diritti dell'uomo Dichiarazioni e indizi che possono e delle libertà fondamentali» (e, compromettere l'esito del processo quindi, il citato art. 6 è posto anche se, a ben vedere, esse non sotto lo possono assurgere al rango di testimonianze nel senso proprio del termine, ossia prove, ma costituiscono, appunto, solo meri elementi indiziari. Né può passare inosservato il fatto che, in ultima analisi, il dispositivo che conclude il processo tributario, rigettando i motivi di doglianza del contribuente, risente in maniera decisiva di tale impostazione, dove i confini fra indizi e prova sono sfumati, al limite dell'impercettibilità. Insomma, come lucidamente osservato dalla Commissione tributaria regionale Toscana, l'esito sfavorevole al privato può essere determinato dal «più probabile che non» e non occorre certo il superamento, necessario invece nel processo penale, di «ogni ragionevole dubbio». Continuano, i giudici toscani, rilevando l'ineludibile «scudo» degli artt. 11 e 117, È sulla base di queste enunciazioni, ispirate da una logica giuridica stringente e non contestabile (a meno di indebite e fuorvianti forzature) che la Commissione tributaria regionale Toscana, sezione 1, afferma, a chiare note, «che non è né giusto né equo un processo in cui le parti non siano poste in condizione di parità». Risulta, altresì, del tutto condivisibile un altro passo dell'ordinanza dei giudici fiorentini, nella parte in cui si evidenzia che il particolare regime delle operazioni di accertamento a seguito di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente appare, infine, irragionevolmente discriminatorio in relazione a coloro che non hanno subito Pag. 3 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 accesso o verifica nei locali. Alcuni, dunque, a differenza di altri, avrebbero diritto al in sé non pertinente - di avere ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress subito una ispezione. Né è del tutto persuasiva l'obbiezione ai sensi della quale «se c'è stata l'ispezione vi è, o può essere, l'acquisizione di dati e documenti non forniti dal contribuente stesso, mentre se i dati sono stati forniti dal contribuente, in fondo, sussiste una sorta di contraddittorio preventivo». La predetta osservazione deve ritenersi, in effetti, del tutto insufficiente a coprire la gamma intera delle possibili circostanze di fatto. Se, infatti, è stato redatto un accertamento a carico di un soggetto in forza di documenti di pertinenza di un altro imprenditore, reperiti in un accesso nella azienda di quest'ultimo, il primo contribuente non ne ha, ovviamente, notizia (rectius: potrebbe sapere) e, pur tuttavia, si trova nella condizione di dover contrastare, senza preavviso, un accertamento esecutivo. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche nel caso, ancora esemplificando, in cui un accertamento Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile sia notificato per effetto di documentazione proveniente da terzi (un esempio paradigmatico è la cosiddetta «lista Falciani») o, ancora, in guisa di indagini finanziarie esperite su un rapporto di conto corrente che, nella sostanza, non è neppure direttamente riconducibile al contribuente, essendo pertinente ad altro soggetto (in ipotesi, il coniuge) che si presuppone, in ogni caso, collegato al contribuente. Contestualizzando le riflessioni della Commissione tributaria regionale Toscana, nel caso che ha determinato la remissione alla Consulta della questione di legittimità, l'accertamento traeva fondamento, fra l'altro, su elementi ricavati dai contratti di mutuo (acquisto di immobili) stipulati dagli acquirenti, dati, questo, non necessariamente noti al venditore. In conclusione, la carenza normativa oggetto di disamina si traduce in una diversità di disciplina che non è certamente azzardato indicare come sospetta di incostituzionalità, giusto il richiamo agli artt. 3 e 53 della Costituzione: mutatis mutandis, la capacità contributiva è accertata con strumenti disomogenei, scelti e applicati in base a criteri non razionali. ———©Riproduzione riservata——U PROFESSIONISTI Pag. 4 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 pensazioni crediti Iva ai nastri dipartenza.Ecco come funziona il meccanismo Ricca da pag. 8 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress In vista della decorrenza del termine del 16/3, ecco come funziona il meccanismo Compensazioni crediti Iva vicine ai nastri di partenza Pagine a cura DI FRANCO RICCA Dal 16 marzo via libera alla compensazione dei crediti Iva 2015 oltre 5 mila euro per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale 2016 entro il mese di febbraio. In vista della decorrenza, vediamo come funziona l'istituto della compensazione, introdotto, all'atto dell'istituzione del versamento unitario con la delega F24, dall'ari. 17 del digs n. 241/97 per i crediti risultanti dalle dichiarazioni e denunce periodiche. Questa compensazione, definita «orizzontale» o «esterna» in quanto riguarda crediti e debiti di diversa natura (per esempio, il credito Iva deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva ed è soggetta ad alcuni vincoli. Altro è, invece, la compensazione « verticale» o «interna», all'interno del medesimo tributo, che non deve essere necessariamente rappresentata nel modello F24, realizzandosi nella contabilità e nella dichiarazione: per esempio, lo scomputo del debito Iva del mese di gennaio 2016 dal credito 2015 riportato a nuovo. Occorre però prestare attenzione al fatto che può qualificarsi «orizzontale» anche la compensazione concernente lo stesso tributo: ciò quando il contribuente utilizza un credito per compensare un debito anteriore: per esempio il credito Iva relativo al 2015, risultante dalla dichiarazione Iva 2016 (codice 6099/2015), in pagamento del debito Iva per l'anno 2014 (codice 6099/2014). Per effetto del dm 31 marzo 2000, le disposizioni in materia di versamento unitario con compensazione si applicano, con riferimento ai tributi, ai contributi e ai premi elencati nell'ari. 17, comma 2, del digs n. 241/97, anche alle PROFESSIONISTI somme, comprese le sanzioni, dovute a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale, definizione agevolata delle sanzioni, ravvedimento operoso, liquidazione automatica e controllo formale delle dichiarazioni. Ai sensi dell'ari. 30, comma 4, della legge n. 724/1994, per le società e.d. «di comodo», il credito risultante dalla dichiarazione presentata ai fini dell'Iva non è rimborsabile, né utilizzabile in compensazione orizzontale. Il tetto massimo per anno solare L'art. 34 della legge n. 388/2000 stabilisce che il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'ari. 17 del digs n. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in 700 mila euro per ciascun anno solare (il limite è elevato a 1 milione per i subappaltatori che nell'anno precedente hanno registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80% da prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti di subappalto e fatturate in regime di inversione contabile). L'importo rappresenta la soglia annuale unica entro la quale devono essere contenute sia le compensazioni orizzontali di crediti effettuate nel modello F24, sia le richieste di rimborso e.d. semplificato (o in conto fiscale) presentate all'agente della riscossione. Pertanto, per esempio, il contribuente che richiede nell'anno 2016 il rimborso semplificato del credito Iva 2015 di 200 mila euro, indicando tale importo nel campo 2 del rigo VX4 della dichiarazione annuale Iva 2016, disporrà di un residuo plafond di 500 mila euro spendibile per le compensazioni orizzontali nel corso dell'anno solare 2016. Va sottolineato che la soglia riguarda le compensazioni effettuate e i rimborsi semplificati erogati nell'anno solare, a prescindere dalla tipologia e dall'origine del credito compensato/rimborsato; per esempio, ai fini in esame si devono considerare cumulativamente, per l'ammontare complessivo: l'eventuale residuo credito annuale Iva 2014 utilizzato in compensazione orizzontale nel corso del 2016, anteriormente alla presentazione della dichiarazione Iva 2016 (codice 6099/2014); l'importo del credito annuale Iva del 2015 richiesto a rimborso con procedura semplificata con la dichiarazione Iva 2016 (codice 6099/2015); l'importo del credito del primo trimestre 2016 utilizzato in compensazione nel corso del 2016 (non si tiene invece conto dell'importo rimborsato, giacché i rimborsi trimestrali non sono effettuati con la procedura del conto fiscale). Obbligo di precedenza ai debiti scaduti Prima di procedere alla compensazione orizzontale dei crediti per imposte erariali, bisogna fare attenzione alla preclusione generale dell'ari. 31 del di n. 78/2010, secondo cui la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto, si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. La stessa disposizione stabilisce che è comunque ammesso il Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. Le relative modalità sono state stabilite con dm 10 febbraio 2011, il quale prevede che tale pagamento è effettuato mediante compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, attraverso il sistema del versamento unificato. Il pagamento con compensazione è ammesso anche per gli oneri accessori relativi alle imposte erariali iscritte a ruolo, comprensivi degli aggi e delle spese a favore dell'agente della riscossione, nonché per le imposte erariali la cui riscossione è affidata all'agente della riscossione secondo le disposizioni di cui all'art. 28 del di n. 78/2010, ossia le somme dovute in base ad accertamenti esecutivi. Con risoluzione n. 18/2011, l'Agenzia delle entrate ha istituito per il pagamento delle somme di cui sopra il codice tributo «RUOL»: in presenza di debiti per imposte erariali scaduti di importo superiore a 1.500 euro, la compensazione dei crediti deve essere effettuata prioritariamente per il pagamento di tali debiti. Al fine di prevenire abusi, l'art. 8 del digs n. 159/2015 ha stabilito che «i crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti La disposizione mira a evitare che, simulando un errore nella compensazione (per esempio, spendita di un credito Iva di 200 mila euro per pagare una cartella di 20 mila euro, con un pagamento indebito di 180 mila euro all'agente della riscossione), il contribuente ottenga la restituzione dell'eccedenza dall'agente della riscossione, aggirando le disposizioni e i controlli in materia di rimborso Iva. PROFESSIONISTI Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 / vincoli unti-frode La compensazione dei crediti annuali o infrannuali oltre 5 mila euro annui è effettuabile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza modello TR, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; Entro la soglia di 5 mila euro, la compensazione può effettuarsi sino dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il credito, fermo restando, per i crediti infrannuali, la preventiva presentazione del modello TR; La compensazione di crediti annuali oltre la soglia di 15 mila euro (50 mila per le «start up innovative») è consentita se la relativa dichiarazione reca il visto di conformità oppure la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo contabile. Compensazione crediti lira» i vincoli specifici La compensazione dei crediti annuali o infrannuali oltre 5 mila euro annui è effettuabile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza modello TR, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; Entro la soglia di 5 mila euro, la compensazione può effettuarsi sino dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il credito, fermo restando, per i crediti infrannuali, la preventiva presentazione del modello TR; La compensazione di crediti annuali oltre la soglia di 15 mila euro (50 mila per le «start up innovative») è consentita se la relativa dichiarazione reca il visto di conformità oppure la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo contabile. / vincoli unti-frode Allo scopo di contrastare l'utilizzo fraudolento dell'istituto della compensazione, l'art. 10 del di n. 78/2009 ha introdotto i seguenti vincoli per la compensazione orizzontale dei crediti Iva. 1. La compensazione del credito, annuale o infrannuale, per importo superiore a 5 mila euro annui può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. 2.1 contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 15 mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del digs n. 241797 sulle dichiarazioni annuali dalle quali emerge il credito, ovvero, in alternativa, di far sottoscrivere le dichiarazioni stesse anche dai componenti dell'organo di contabile, i quali devono attestare l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del dm n. 164/1999. Il limite di 15 mila euro è elevato a 50 mila euro per le «start up innovative» di cui all'art. 25 del di n. 179/2012, durante U periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 (art. 4, 3. Le compensazioni dei crediti infrannua La compensazione dei crediti annuali o infrannuali oltre 5 mila euro annui è effettuabile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza modello TR, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; Entro la soglia di 5 mila euro, la compensazione può effettuarsi sino dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il credito, fermo restando, per i crediti infrannuali, la preventiva presentazione del modello TR; La compensazione di crediti annuali oltre la soglia di 15 mila euro (50 mila per le «start up innovative») è consentita se la relativa dichiarazione reca il visto di conformità oppure la sottoscrizione dei componenti dell'organo di controllo contabile. / vincoli untifrode Allo scopo di contrastare l'utilizzo fraudolento dell'istituto della compensazione, l'art. 10 del di n. 78/2009 ha introdotto i seguenti vincoli per la compensazione orizzontale dei crediti Iva. 1. La compensazione del credito, annuale o infrannuale, per importo superiore a 5 mila euro annui può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, utilizzando esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione da li possono essere effettuate solo dopo la presentazione dell'istanza di rimborso/ compensazione (modello TR), fermo restando il vincolo al punto 1 qualora l'importo superi 5 mila euro. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009, in relazione all'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici dell'agenzia per le compensazioni sopra il limite, è stato stabilito che le deleghe di versamento possono essere trasmesse direttamente dai contribuenti mediante i canali Entratel o riscontine, oppure tramite gli intermediari abilitati al servizio Entratel. L'utilizzo dei servizi di home banking messi a disposizione dalle banche e da Poste Italiane, ovvero dei servizi di remote banking (Cbi) offerti dalle banche, è consentito esclusivamente a coloro che effettuano compensazioni di crediti Iva fino a 5 mila euro, sempreché la delega non sia a saldo zero; in tale ultima ipotesi, infatti, l'art. 11 del di n. 66/2014 ha reso obbligatorio l'utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate. È da ritenere che l'eventuale utilizzo di canali diversi da quelli imposti dalla legge non renda illegittima la compensazione, ma comporti tutt'al più la sanzione da 250 a 2 mila euro prevista dall'art. 11 del digs n. 471/97 per le violazioni degli obblighi di comunicazione dei dati all'Agenzia delle entrate. l'Agenzia delle entrate. 2.1 contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti per importi superiori a 15 mila euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del digs n. 241797 sulle dichiarazioni annuali dalle quali emerge il credito, ovvero, in alternativa, di far sottoscrivere le dichiarazioni stesse anche dai componenti dell'organo di contabile, i quali devono attestare l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, comma 2, del dm n. 164/1999. Il limite di 15 mila euro è elevato a 50 mila euro per le «start up innovative» di cui all'art. 25 del di n. 179/2012, durante U periodo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 (art. 4, 3. Le compensazioni dei crediti infrannua La compensazione dei crediti annuali o infrannuali oltre 5 mila euro annui è effettuabile solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza modello TR, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate; Entro la soglia di 5 mila euro, la compensazione può effettuarsi sino dal primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferisce il credito, fermo restando, per i crediti infrannuali, la preventiva presentazione del modello TR; La compensaz Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Rilevano natura e periodo A seguito delle disposizioni del di n. 78/2009, l'Agenzia delle entrate ha emanato la circolare n. 1/2010, ove si osserva che per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva è stato previsto una sorta di «doppio binario», dovendosi distinguere tra crediti eccedenti l'importo di 5 mila euro, cui si applica la nuova disciplina, rispetto a quelli di importo pari o inferiore a tale soglia, cui continuano ad applicarsi le «vecchie regole». Il tetto di 5 mila euro è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale). I contribuenti che possono compensare sia i crediti Iva annuali sia quelli maturati trimestralmente dispongono quindi, nello stesso anno, di crediti relativi a due anni di imposta, e dunque di due distinti plafond: uno relativo al credito Iva annuale, l'altro relativo alla sommatoria dei crediti trimestrali. Così, per esempio, il contribuente che nel 2016 presenta la dichiarazione Iva relativa all'anno d'imposta 2015 da cui emerge un credito da utilizzare in compensazione pari a 80 mila euro, e due modelli Iva TR per il secondo e terzo trimestre 2016, recanti richiesta di compensazione di crediti, rispettivamente, per 20 mila e 30 mila euro, avrà a disposizione: un plafond di 5 mila euro riferito al credito annuale, spendibile nel modello F24 con codice 6099/2015 - un distinto plafond di 5 mila euro riferito alla somma dei crediti trimestrali spendibile rispettivamente con i codici tributo 6037/2016 e 6038/2016. Credito annuale. Fino all'ammontare di 5 mila euro, dunque, il credito annuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale senza attendere la presentazione della dichiarazione, già dal 1° gennaio dell'anno successivo: entro il limite di 5 mila euro è PROFESSIONISTI pertanto possibile, a gennaio e febbraio 2016, compensare il credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale 2016, anche se la dichiarazione sarà presentata successivamente. Oltre detto limite, ogni ulteriore compensazione del credito annuale 2015, anche se unitariamente di importo inferiore a 5 mila euro, può effettuarsi solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Nel corso del 2016, inoltre, fino alla presentazione della dichiarazione annuale per il 2015, il contribuente può continuare a utilizzare l'eventuale residuo credito Iva relativo al 2014, risultante dalla dichiarazione presentata nel 2015; questa compensazione non interferisce con quella del credito dell'anno successivo ai fini dei vincoli in esame, fermo per la richiesta dei rimborsi di imposta relativi a periodi inferiori all'anno, possono, in alternativa, effettuare la compensazione orizzontale per l'ammontare massimo corrispondente all'eccedenza detraibile del trimestre di riferimento, presentando entro l'ultimo giorno del mese di riferimento l'istanza redatta sul modello TR. La compensazione può essere effettuata solo dopo la presentazione dell'istanza. In sostanza, il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti Iva infrannuali di importo inferiore al limite di 5 mila euro senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo, fermo restando l'obbligo di preventiva presentazione dell'istanza; oltre detto limite, invece, la compensazione è effettuabile soltanto dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Per restando che se ne deve invece i crediti trimestrali, il rispetto del tenere conto ai fini del tetto plafond di 5 mila euro (distinto, massimo di 700 mila euro per come già detto, rispetto al Fanno solare 2016. plafond del credito annuale) deve Come detto, se il contribuente essere verificato con riferimento intende destinare alla compensazione somme superiori alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri. Per a 15 mila euro, la dichia esempio, il contribuente con un razione deve essere dotata del visto di conformità o della firma credito Iva infrannuale relativo al primo trimestre 2016 di 4 mila dei componenti dell'organo di euro, può utilizzare in controllo contabile; l'onere non sussiste qualora, pur compensazione la somma senza in presenza di una dichiarazione dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a recante un credito di importo superiore, il contribuente intenda quello di presentazione utilizzare in compensazione non dell'istanza. Qualora nel successivo trimestre il più di 15 mila euro. Il contribuente abbia maturato un contribuente che presenta la credito di 3 mila euro, può dichiarazione senza visto di utilizzare in compensazione tale conformità, manifestando così somma, fino all'importo di 1 mila l'intento di compensare al euro, senza dover attendere il massimo 15 mila euro, potrà sedicesimo giorno del mese modificare la propria scelta successivo a quello di mediante presentazione di una presentazione dell'istanza, dichiarazione integrativa, mentre potrà compensare completa di visto, entro il l'ulteriore credito di 2 mila euro termine per la presentazione solo a decorrere da tale termine. della dichiarazione relativa all'anno successivo (in tal senso Per i crediti trimestrali, non trova la circolare n. 35/2015). Crediti applicazione la disposizione Iva infrannuali. Ai sensi dell'art. sull'obbligo del visto di 8, comma 3, del dpr n. 542/1999, conformità per la compensazione di importi superiori a 15 mila i contribuenti in possesso dei euro; il «visto» dovrà invece requisiti indicati al secondo essere apposto se si intende comma dell'art. 38-bis del dpr ottenere il rimborso senza 633/72 prestare garanzia. Pag. 3 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Indebita compensazione, le sanzioni II trattamento sanzionatorio delle compensazioni indebite, sia sul piano amministrativo che penale, ha formato oggetto di revisione a opera del recente digs n. 158/2015, che ha mantenuto la distinzione fra crediti non spettanti e crediti inesistenti e ha collocato le sanzioni amministrative all'interno dell'art. 13 del digs n. 471/97. a) Crediti inesistenti. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti è punito, in sede amministrativa, con la sanzione dal 100 al 200% (non è stata riprodotta la previsione della sanzione nella misura massima nel caso di importi oltre 50 mila euro per l'anno solare). Non è ammessa la definizione agevolata della sanzione. Al comma 5 dell'art. 13 citato è stata introdotta la definizione di credito inesistente, disponendo che si considera tale il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36ter del dpr 600/73 e dell'art. 54-bis del dpr 633/72. La relazione illustrativa chiarisce che devono pertanto escludersi dalla previsione «tutte quelle ipotesi in cui l'inesistenza del credito emerga direttamente dai controlli operati dall'amministrazione nonché quelle ipotesi di utilizzazione di crediti in violazione di regole di carattere procedurale non prescritte a titolo costitutivo del credito stesso». La definizione, che in una certa misura riprende le osservazioni della circolare n. 18/2011 dell'agenzia, necessita di chiarimenti. Atteso che, per considerare il credito inesistente, non è sufficiente la sua insussistenza, ma è richiesto altresì che questa non sia «riscontrabile» attraverso i controlli automatizzati, l'utilizzo in compensazione di un credito Iva fittizio, che non trova riscontro nella dichiarazione annuale o nel modello TR, non sembra qualificabile come inesistente, giacché, quand'anche non fosse immediatamente intercettato all'atto della trasmissione del modello F24, emergerebbe comunque dai suddetti controlli automatizzati. La definizione parrebbe invece integrata nel caso del credito risultante formalmente dalla dichiarazione presentata, ma insussistente in quanto scaturito dall'omessa fatturazione di operazioni imponibili, da indebite detrazioni, da utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ecc; tutte queste ipotesi, tuttavia, concretizzano la fattispecie sanzionata come tale sul piano amministrativo e, ricorrendo i presupposti, su quello penale, sicché la sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'art. 13 finirebbe per aggiungersi a quella dell'art. 5 del digs n. 471/97 (similmente, sul fronte penale, si potrebbe avere un concorso del reato di dichiarazione infedele o fraudolenta con quello di compensazione indebita). Crediti non spettanti. Per la compensazione di crediti esistenti, ma non utilizzabili, per esempio per superamento della soglia annua di 700 mila euro, è stata invece confermata la sanzione del 30%, già individuata dall'amministrazione finanziaria in via interpretativa. Secondo la relazione illustrativa del digs n. 158/2015, l'ufficio recupera gli interessi e applica la sanzione «anche nelle ipotesi in cui non si proceda al recupera del credito utilizzato» perché non ne contesta la legittimità. Occorrerebbe comprendere se e quando l'ufficio recupera il credito esistente ma non spettante, anche nella prospettiva di stabilire come debba comportarsi il contribuente in sede di regolarizzazione spontanea della violazione, se cioè debba versare anche l'importo indebitamente compensato (per poi riprenderlo in carico, ma solo dopo averlo evidenziato nella dichiarazione annuale relativa all'anno del pagamento), oppure possa limitarsi al versamento della sanzione ridotta e degli interessi. ———©Riproduzione riservata——| intercettato all'atto della trasmissione del modello F24, emergerebbe comunque dai suddetti controlli automatizzati. La definizione parrebbe invece integrata nel caso del credito risultante formalmente dalla dichiarazione presentata, ma insussistente in quanto scaturito dall'omessa fatturazione di operazioni imponibili, da indebite detrazioni, da utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ecc; tutte queste ipotesi, tuttavia, concretizzano la fattispecie sanzionata come tale sul piano amministrativo e, ricorrendo i presupposti, su quello penale, sicché la sanzione amministrativa prevista dal comma 5 dell'art. 13 finirebbe per aggiungersi a quella dell'art. 5 del digs n. 471/97 (similmente, sul fronte penale, si potrebbe avere un concorso del reato di dichiarazione infedele o fraudolenta con quello di compensazione indebita). Crediti non spettanti. Per la compensazione di crediti esistenti, ma non utilizzabili, per esempio per superamento della soglia annua di 700 mila euro, è stata invece confermata la sanzione del 30%, già individuata dall'amministrazione finanziaria in via interpretativa. Secondo la relazione illustrativa del digs n. 158/2015, l'ufficio recupera gli interessi e applica la sanzione «anche nelle ipotesi in cui non si proceda al recupera del credito utilizzato» perché non ne contesta la legittimità. Occorrerebbe comprendere se e quando l'ufficio recupera il credito esistente ma non spettante, anche nella prospettiva di stabilire come debba comportarsi il contribuente in sede di regolarizzazione spontanea della violazione, se cioè debba versare anche l'importo indebitamente compensato (per poi riprenderlo in carico, ma solo dopo averlo evidenziato nella dichiarazione annuale relativa all'anno del pagamento), oppure possa limitarsi al versamento della sanzione ridotta e degli interessi. ———©Riproduzione riservata——| Indebita compensazione, le sanzioni PROFESSIONISTI Pag. 4 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 4 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Dal consiglio dei ministri il sì al ddl delega Rodorf sull'insolvenza delle imprese Addio al fallimento, arriva la gestione unitaria della crisi Pagine a cura DI MARCELLO Pomo Entro i prossimi due anni la legge fallimentare del 1942 sarà archiviata ovvero, meglio, mandata in pensione. Un riposo non anticipato o inaspettato, se si pensa, infatti, che di riforma organica del fallimento se ne discute già da decenni e che la legge che si occupa dell'insolvenza delle imprese ha fatto il suo onorato corso, seppure con innumerevoli interventi e modifiche legislative durante gli oltre 75 anni di servizio. Di sicuro, però, la riforma sarà una vera rivoluzione sia del diritto della crisi d'impresa sia delle abitudini comportamentali dei professionisti e dei soggetti che si occupano di governare e controllare le imprese. Le novità verranno introdotte solo con i decreti delegati dal ddl che il Consiglio dei ministri (Cdm) del 10 febbraio u.s. ha approvato in via definitiva. Si tratta del disegno di legge delega recante la «delega al governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza» predisposto dalla Commissione ministeriale istituita dal ministro Andrea Orlando il 24 febbraio 2015, presieduta da presidente aggiunto della Corte di cassazione, Renato Rordorf (e.d. Commissione Rordorf). Bisogna dare atto che il presidente Rordorf è riuscito a mettere d'accordo un'assai ampia commissione di esperti e con abilità di mediatore, superando le resistenze anche sull'amministrazione straordinaria emerse in commissione, ha potuto consegnare al governo, nei termini concessi dalla nomina, un articolato che ora può essere esaminato dal parlamento. Come dichiarato dalla relazione di accompagnamento al ddl, il progetto muove dalla considerazione che è divenuta ormai indifferibile una riforma organica dell'intera materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali PROFESSIONISTI ad essa relative, anche per essere al passo degli altri Stati dell'Unione europea che si sono dotati di normative sull'insolvenza ben più recenti, nonché adeguarsi alla raccomandazione n. 2014/135/Ue, oltre che dalla recente emanazione del novellato regolamento europeo sull'insolvenza transfrontaliera (regolamento Ue 15414/15). Dunque i principi enunciati dal ddl stravolgono innanzitutto il vecchio fallimento procedimento di emersione della crisi assai più celere, con obbligo degli organi di controllo e degli enti gestori della riscossione dei crediti erariali e previdenziali di dare notizia di persistetti situazioni di inadempimento. Al fine di assicurare la riservatezza della fase di emersione della crisi, gli introducendi istituti di allerta saranno gestiti tramite intervento degli organismi di composizione che viene rottamaio perdendo della crisi previsti dalla legge non solo il nome ma anche il 3/2012. Una apposita sezione si concetto di procedura occuperà di ricevere le sanzionatoria per eccellenza e segnalazioni di allerta e il che diventa una procedura di debitore dovrà essere convocato liquidazione giudiziale, cosicché e anche il nome si dovrà adeguare alla predetta dizione o chiamarsi dimostrare entro sei mesi di avere attuato idonee misure di semplicemente procedura superamento delle difficoltà. dell'insolvenza. Non cambierà, Diversamente, l'organismo di invece, il nome del curatore, benché non sarà più un curatore composizione della crisi dovrà fallimentare. Il ruolo sarà simile dare notizia all'organo giudiziario competente per a quello attuale, più moderno e l'avvio dell'accertamento dei adeguato alle novità previste presupposti per l'apertura di una procedura giudiziale, pur dalla delega ma anche con agevolando sempre la continuità maggiori attitudini e aziendale ancora tramite un professionalità. E infatti la concordato in continuità. Infatti riforma prevede di istituire un la delega prevede di abbandonare albo ad noc dove vengano iscritti l'idea di permettere soluzioni i soggetti dotati di appositi liquidatorie. Insomma, entro 24 requisiti. Il ddl esplicita altresì mesi gli imprenditori e gli organi che dovranno essere previsti i di controllo dovranno pensare motivi di incompatibilità alla che la crisi non permetterà più nomina di curatore dei soggetti ritardi e finalmente gli strumenti che hanno svolto altri incarichi oggi alternativi al fallimento e assunti nel succedersi delle domani alternativi alla procedure per evitare possibili liquidazione giudiziale dovranno conflitti. Il ddl prevede che il essere utilizzati in maniera molto futuro diritto della crisi anticipata e quando il patrimonio dell'impresa aziendale non è stato ancora perduto. La delega, per altro, e dell'insolvenza sia aumenta le responsabilità degli uniformato attraverso amministratori, dell'imprenditore un unico e degli organi di controllo, procedimento di poiché si prevede anche di accertamento della modificare le disposizioni del crisi per tutte le codice civile introducendo diverse procedure e l'obbligo di approntare idonei quindi volto a fare assetti organizzativi per il emergere le difficoltà controllo e l'emersione della crisi dell'impresa e dare d'impresa, andando ad aumentare avvio a quella più le responsabilità che già oggi idonea secondo l'art. 2381 c.c. prevede e l'art. caratteristiche 2403 c.c. prevedono in tema di soggettive ed assetti organizzativi. Sul punto, oggettive. Il debitore, la vera novità tuttavia, dovrà fare i conti con un Pag. 1 Lunedì 15/02/2016 4 è l'art. 13, lett b) del ddl che stabilisce il dovere di rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale anche all'imprenditore individuale e che esercita in forma diversa dalle società di capitali. Il ddl approvato va inoltre nell'indirizzo di aumentare i poteri del curatore nell'esercizio delle azioni di responsabilità verso tutti i responsabili della crisi e di permettere l'esercizio delle azioni che oggi a causa di uno scarso coordinamento del diritto fallimentare con le norme del codice civile non risultano esperibili o facilmente esperibili. Una nota dolente è però ancora la non coraggiosa definizione di crisi e insolvenza, in quanto la scelta della commissione Rordorf al fine di permettere al terzo di proporre il concordato ha scelto di tenere sempre la definizione di crisi attigua al rischio di insolvenza. Solo con la presenza dell'insolvenza è infatti possibile permettere l'intervento dei terzi, diversamente si sarebbe in presenza di un tentativo di espropriazione dell'azienda al debitore in difficoltà. Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Oggi Fallimento Concordato fallimentare Concordato preventivo liquidatorio I n uovi st ru men t i e proced u re dopo la legge Oggi Fallimento Concordato fallimentare Concordato preventivo liquidatorio Concordato preventivo con continuità Concordato fallimentare Accordo di ristrutturazione Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari Piano di risanamento Concordato in bianco e Pre accordo di ristrutturazione Oggi Fallimento Concordato fallimentare Concordato preventivo liquidatorio Concordato preventivo con continuità Concordato fallimentare Accordo di ristrutturazione Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari Amministrazione straordinaria e altre procedure per le grandi imprese in crisi Piano di risanamento Concordato in bianco e Pre accordo di ristrutturazione O Domani Liquidazione giudiziale Concordato attivabile dopo l'apertura della liquidazione giudiziale Nessun concordato liquidatorio salvo utilità esterna Concordato volontario attivabile dopo l'apertura della liquidazione giudiziale Concordato proponibile dal terzo (in caso di insolvenza) Nuovo concordato con continuità Sostituito dal concordato attivabile nella liquidazione giudiziale Accordo di ristrutturazione con modifiche Accordo di ristrutturazione obbligatorio anche con tutti i creditori Piano di risanamento con modifiche e precisazioni Misure cautelari nella fase di allerta Istituti di allerta per emersione della crisi Unica amministrazione straordinaria (con specifica modalità di apertura per le società quotate) gi Fallimento Concordato fallimentare Concordato preventivo liquidatorio Concordato preventivo con continuità Concordato fallimentare Accordo di ristrutturazione Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari Amministrazione straordinaria e altre procedure per le grandi imprese in crisi Piano di risanamento Concordato in bianco e Pre accordo di ristrutturazione O Domani Liquidazione giudiziale Concordato attivabile dopo l'apertura della liquidazione giudiziale Nessun concordato liquidatorio salvo utilità esterna Concordato volontario attivabile dopo l'apertura della liquidazione giudiziale Concordato proponibile dal terzo (in caso di insolvenza) Nuovo concordato con continuità Sostituito dal concordato attivab Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. PROFESSIONISTI Pag. 2 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 4 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Procedura di liquidazionegiudiziale (art. 7) Procedura di concordato preventivo (art. 6) Accordi di ristrutturazionedei debiti e piani attestati di risanamento (art. 5) Procedure di allerta e composizione assistita della crisi (art. 4) Gruppi di imprese (art. 3) Principi generali (art. 2) Le principali novità Principi generali (art. 2) Gruppi di imprese (art. 3) Procedure di allerta e composizione assistita della crisi (art. 4) Accordi di ristrutturazionedei debiti e piani attestati di risanamento (art. 5) Procedura di concordato preventivo (art. 6) Procedura di liquidazionegiudiziale (art. 7) Sovraindebitamento (art. 9) Principi generali (art. 2) Modifiche al codice civile (art. 13) Gruppi di imprese (art. 3) Procedu Liquidazione coatta amministrativa (art. 14) e di allerta e composizione assistita della Amministrazione straordinaria (art. 15) crisi (art. 4) Accordi di ristrutturaz Dispone i principi ispiratori della riforma, individuabili nella volontà di: (i) definire il concetto di "crisi d'impresa" (ii) introdurre un sistema di tempestiva emersione della crisi (tramite idonee procedure di allerta); (iii) favorire la continuità aziendale; (iv) migliorare i costi e la durata della procedura; (v) limitare la discriminazione sociale derivante dall'assoggettamento alla procedura Riconosce in via preliminare la necessità dell'introduzione di una definizione di "gruppo di imprese" all'interno della legge fallimentare. Detta la disciplina da applicare alla procedura presentata da un gruppo di imprese: (i) presentazione di un'unica domanda di accesso alla procedura; (ii) autonomia delle singole masse attive e passive; (iii) postergazione dei finanziamenti infragruppo Istituisce specifiche procedure di "allerta" - stragiudiziali e a carattere confidenziale - finalizzate a favorire ed incentivare l'emersione anticipata e la soluzione dello stato di crisi. Individua quale organo competente l'O.C.C. (organismo di composizione della crisi previsto dalla legge sul sovraindebitamento) e stabilisce specifici obblighi di denuncia in capo all'organo di controllo e al revisore (o società di revisione) nonché a taluni creditori qualificati (tributar! e previdenziali). Prevede misure premiali per il debitore che si attiva tempestivamente e misure sanzionatene per il debitore che ritarda l'emersione della crisi. Dispone il coinvolgimento del tribunale nel caso in cui il debitore non si sia attivato per il superamento della crisi Incentiva l'applicazione di piani attestati di risanamento (ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.), accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis L.F.) e convenzione di moratoria (ex art. 182 septies, co. 5, L.F.), prevedendo: estensione degli effetti dell'accordo finanziario anche ai creditori diversi da banche e intermediari finanziari, nel caso di ADR con continuità e convenzione moratoria; eliminazione (o riduzione) della soglia del 60% dei creditori aderenti al ADR in assenza di (i) moratoria dei creditori non aderenti; (ii) richiesta di misure protettive sul patrimonio del debitore; estensione degli effetti del ADR ai soci illimitatamente responsabili; necessità che il piano attestato presenti: (i) forma scritta, (ii) data certa; (iii) contenuti analitici; necessità di integrazione dell'attestazione del professionista indipendente in caso di modifiche "non marginali" Interviene su tutte le fasi della procedura di concordato, indicando preliminarmente l'inammissibilità di procedure di natura liquidatoria. Riordina la fase: a. introduttiva: riconoscendo la legittimazione di attivare la procedura anche a un soggetto terzo; b. di controllo: (i) in sede di presentazione della domanda: accertamento veridicità dati aziendali e fattibilità del piano; (ii) in sede di valutazione della domanda: poteri del tribunale in merito alla fattibilità del piano; e. di approvazione: (i) soppressione della adunanza dei creditori, sostituita da votazione telematica; (ii) maggioranze per "teste"; (iii) votazione dei creditori dilazionati e soddisfatti da utilità diverse dal denaro; d. esecutiva: attuazione della proposta da parte di soggetto terzo (nel caso di società, possibilità di affidamento ad un amministratore provvisorio); e. patologica: revoca, annullamento e risoluzione Si prefigge di rendere più efficace la procedure di liquidazione giudiziale. Interviene su: a. poteri, competenze e incompatibilità del curatore: incarichi precedenti; verifica dell'attivo mediante accessi a pubbliche amministrazioni e banche dati; contenuto minimo del programma di liquidazione; operazioni su organizzazione e struttura finanziaria; b. autorizzazioni compimento atti: introduzione di forme di consultazione telematica dei creditori (anche tramite silenzio assenso) al posto della approvazione del comitato dei creditori; e. azioni revocatorie e di responsabilità: estensione periodo di esercizio azione revocatoria; legittimazione del curatore alla promozione delle azioni di responsabilità ex artt. 2394, 2476 co. 7, 2497 c.c.; cf. rapporti di lavoro subordinato: coordinamento con disposizioni di diritto del lavoro; e. accertamento passivo: maggiore rapidità e snellezza; f. liquidazione dell'attivo: massimizzare trasparenza ed efficienza; g. chiusura procedura: accelerare la chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari Riordina e semplifica la procedura con il fine di semplificarla e renderla (i) più agile e rapida; (ii) meglio comprensibile; (iii) più economica. Conferisce maggior rilevanza al fenomeno esdebitatorio (introdotto anche per le persone giuridiche), considerato "il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa", per consentire nuove opportunità nel modo del lavoro. Favorisce la soluzione con continuità e coordina le procedure che riguardano il sovraindebitamento del nucleo familiare. Precludere l'accesso alla procedura ai soggetti non meritevoli e attribuisce ai creditori e al P.M. l'iniziativa di convertire la procedure in liquidatoria Propone modifiche alle disposizioni contenute nel codice civile necessarie per un allineamento con il progetto di riforma. Nello specifico viene indicata la necessità di una modifica relativamente al: regime dell'azione di responsabilità (artt. 2394, 2394 bis) e quantificazione del danno risarcibile; organizzazione assetto organizzativo: rendendolo idoneo per l'attivazione delle procedure di allerta; revisione delle cause di scioglimento: (i) in caso di liquidazione giudiziale (comportante causa scioglimento); (ii) in caso di procedure di allerta (sospensione causa di scioglimento); introduzione del controllo giudiziale (ex 2409 c.c.) anche per le società costitute nella forma di srl senza organo di controllo Sulla scorta dei principi generali previsti dalla riforma, interviene sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa stabilendo: estensione della disciplina concorsuale ordinaria, salvi i casi di regime speciale previsto da leggi speciali per (i) banche, intermediari finanziari e assimilati; (ii) procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza; attribuzione del compito di allerta alle autorità amministrative di vigilanza Sulla scorta dei principi generali previsti dalla riforma, riordina la disciplina dell'amministrazione straordinaria: introduce un'unica procedura di amministrazione straordinaria individua i presupposti di accesso interviene su organo giudiziario competente a valutare la procedura disciplina misure protettive analoghe a quelle previste per il CP introduce l'attestazione di un professionista in merito alla sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali prevede disciplina speciale per società quotate regola disciplina dei rapporti pendenti, pagamenti crediti pregressi, esercizio azioni revocatorie uniforma le disposizioni in tema di gruppo di imprese previste dall'art. 3 onedei debiti e piani attestati di risanamento (art. 5) Procedura di concordato preventivo (art. 6) Procedura di liquidazionegiudiziale (art. 7) Sovraindebitamento (art. 9) Principi generali (art. 2) Modifiche al codice civile (art. 13) Gruppi di imprese (art. 3) Procedu Liquidazione coatta amministrativa (art. 14) e di allerta e composizione assistita della Amministrazione straordinaria (art. 15) crisi (art. 4) Accordi di ristrutturaz Dispone i principi ispiratori della riforma, individuabili nella volontà di: (i) definire il concetto di "crisi d'impresa" (ii) introdurre un sistema di tempestiva emersione della crisi (tramite idonee procedure di allerta); (iii) favorire la continuità aziendale; (iv) migliorare i costi e la durata della procedura; (v) limitare la discriminazione sociale derivante dall'assoggettamento alla procedura Riconosce in via preliminare la necessità dell'introduzione di una definizione di "gruppo di imprese" all'interno della legge fallimentare. Detta la disciplina da applicare alla procedura presentata da un gruppo di imprese: (i) presentazione di un'unica domanda di accesso alla procedura; (ii) autonomia delle singole masse attive e passive; (iii) postergazione dei finanziamenti infragruppo Istituisce specifiche procedure di "allerta" - stragiudiziali e a carattere confidenziale finalizzate a favorire ed incentivare l'emersione anticipata e la soluzione dello stato di crisi. Individua quale organo competente l'O.C.C. (organismo di composizione della crisi previsto dalla legge sul sovraindebitamento) e stabilisce specifici obblighi di denuncia in capo all'organo di controllo e al revisore (o società di revisione) nonché a taluni creditori qualificati (tributar! e previdenziali). Prevede misure premiali per il debitore che si attiva tempestivamente e misure sanzionatene per il debitore che ritarda l'emersione della crisi. Dispone il coinvolgimento del tribunale nel caso in cui il debitore non si sia attivato per il superamento della crisi Incentiva l'applicazione di piani attestati di risanamento (ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.), accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis L.F.) e convenzione di moratoria (ex art. 182 septies, co. 5, L.F.), prevedendo: estensione degli effetti dell'accordo finanziario anche ai creditori diversi da banche e intermediari finanziari, nel caso di ADR con continuità e convenzione moratoria; eliminazione (o riduzione) della soglia del 60% dei creditori aderenti al ADR in assenza di (i) moratoria dei creditori non aderenti; (ii) richiesta di misure protettive sul patrimonio del debitore; estensione degli effetti del ADR ai soci illimitatamente responsabili; necessità che il piano attestato presenti: (i) forma scritta, (ii) data certa; (iii) contenuti analitici; necessità di integrazione dell'attestazione del professionista indipendente in caso di modifiche "non marginali" Interviene su tutte le fasi della procedura di concordato, indicando preliminarmente l'inammissibilità di procedure di natura liquidatoria. Riordina la fase: a. introduttiva: riconoscendo la legittimazione di attivare la procedura anche a un soggetto terzo; b. di controllo: (i) in sede di presentazione della domanda: accertamento veridicità dati aziendali e fattibilità del piano; (ii) in sede di valutazione della domanda: poteri del tribunale in merito alla fattibilità del piano; e. di approvazione: (i) soppressione della adunanza dei creditori, sostituita da votazione telematica; (ii) maggioranze per "teste"; (iii) votazione dei creditori dilazionati e soddisfatti da utilità diverse dal denaro; d. esecutiva: attuazione della proposta da parte di soggetto terzo (nel caso di società, possibilità di affidamento ad un amministratore provvisorio); e. patologica: revoca, annullamento e risoluzione Si prefigge di rendere più efficace la procedure di liquidazione giudiziale. Interviene su: a. poteri, competenze e incompatibilità del curatore: incarichi precedenti; verifica dell'attivo mediante accessi a pubbliche amministrazioni e banche dati; contenuto minimo del programma di liquidazione; operazioni su organizzazione e struttura finanziaria; b. autorizzazioni compimento atti: introduzione di forme di consultazione telematica dei creditori (anche tramite silenzio assenso) al posto della approvazione del comitato dei creditori; e. azioni revocatorie e di responsabilità: estensione periodo di esercizio azione revocatoria; legittimazione del curatore alla promozione delle azioni di responsabilità ex artt. 2394, 2476 co. 7, 2497 c.c.; cf. rapporti di lavoro subordinato: coordinamento con disposizioni di diritto del lavoro; e. accertamento passivo: maggiore rapidità e snellezza; f. liquidazione dell'attivo: massimizzare trasparenza ed efficienza; g. chiusura procedura: accelerare la chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari Riordina e semplifica la procedura con il fine di semplificarla e renderla (i) più agile e rapida; (ii) meglio comprensibile; (iii) più economica. Conferisce maggior rilevanza al fenomeno esdebitatorio (introdotto anche per le persone giuridiche), considerato "il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa", per consentire nuove opportunità nel modo del lavoro. Favorisce la soluzione con continuità e coordina le procedure che riguardano il sovraindebitamento del nucleo familiare. Precludere l'accesso alla procedura ai soggetti non meritevoli e attribuisce ai creditori e al P.M. l'iniziativa di convertire la procedure in liquidatoria Propone modifiche alle disposizioni contenute nel codice civile necessarie per un allineamento con il progetto di riforma. Nello specifico viene indicata la necessità di una modifica relativamente al: regime dell'azione di responsabilità (artt. 2394, 2394 bis) e quantificazione del danno risarcibile; organizzazione assetto organizzativo: rendendolo idoneo per l'attivazione delle procedure di allerta; revisione delle cause di scioglimento: (i) in caso di liquidazione giudiziale (comportante causa scioglimento); (ii) in caso di procedure di allerta (sospensione causa di scioglimento); introduzione del controllo giudiziale (ex 2409 c.c.) anche per le società costitute nella forma di srl senza organo di controllo Sulla scorta dei principi generali previsti dalla riforma, interviene sulla disciplina della liquidazione coatta amministrativa stabilendo: estensione della disciplina concorsuale ordinaria, salvi i casi di regime speciale previsto da leggi speciali per (i) banche, intermediari finanziari e assimilati; (ii) procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza; attribuzione del compito di allerta alle autorità amministrative di vigilanza Sulla scorta dei principi generali previsti dalla riforma, riordina la disciplina dell'amministrazione straordinaria: introduce un'unica procedura di amministrazione straordinaria individua i presupposti di accesso interviene su organo giudiziario competente a valutare la procedura dis PROFESSIONISTI Pag. 3 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 11 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress luimpatto fiscale dell'assegnazione agevolata di beni Soci, tasse ridotte Conta la differenza valore-costi Pagina a cura DI SANDRO CERATO In caso di utilizzo di riserve di utili a fronte dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci l'importo tassato in capo al socio deve essere ridotto dell'ammontare su cui la società ha versato l'imposta sostitutiva, ossia della differenza tra valore normale dell'immobile e costo fiscalmente riconosciuto. È questo uno dei principali aspetti da tenere in considerazione per determinare correttamente l'impatto fiscale dell'assegnazione agevolata dei beni ai soci prevista dall'ari. 1, commi da 115 a 120, della legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208). L'assegnazione agevolata può riguardare tutti gli immobili detenuti dalla società, a esclusione di quelli strumentali per destinazione (ossia quelli utilizzati direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa), e deve essere eseguita entro il prossimo 30 settembre 2016. La società che assegna il bene deve corrispondere un'imposta sostitutiva pari all'8% (ovvero del 10,5% se la stessa è non operativa per almeno due degli ultimi tre periodi d'imposta precedenti all'assegnazione) sulla differenza tra valore normale dell'immobile (che non può essere inferiore al minore tra valore catastale e valore di mercato) e costo fiscalmente riconosciuto dello stesso. In capo al socio assegnatario, invece, l'impatto fiscale è variabile e dipende essenzialmente dalla tipologia di riserve che viene utilizzata a fronte dell'assegnazione del bene, precisando sin da subito che il comma 118 disinnesca nell'ambito di questa operazione la presunzione di distribuzione di cui all'art. 47, comma 1, secondo periodo del Tuir, secondo cui devono essere distribuite per prime le riserve diverse da quelle di capitali. Pertanto, PROFESSIONISTI RISERVE DISTRIBUITE RISERVE DI UTILI (O IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA) RISERVE DI CAPITALE EFFETTI IN CAPO AL SOCIO DIVIDENDO IN NATURA PARI AL VALORE NORMALE DEL BENE (AL NETTO DELL'EVENTUALE IMPORTO TASSATO IN CAPO ALLA SOCIETÀ) IL COSTO FISCALE DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO È DIMINUITO DEL VALORE NORMALE DEL BENE E INCREMENTATO DELL'IMPORTO TASSATO IN CAPO ALLA SOCIETÀ dal punto di vista fiscale, la norma lascia libertà di attingere dalle riserve presenti nel patrimonio netto della società (di utili o di capitale) fermo restando il rispetto degli eventuali vincoli imposti dalla normativa civilistica e in particolare dagli Oic. Nel caso di utilizzo di riserve di utili (nel cui ambito rientrano anche quelle in sospensione d'imposta per il cui utilizzo la società è comunque tenuta al pagamento di un'imposta sostitutiva del 13%), il comma 118 della legge di stabilità 2016 precisa che non si disapplicano le disposizioni di cui all'art. 47, comma 1, primo periodo, e il successivo comma 3 dell'ari. 47. Tali disposizioni prevedono, rispettivamente, che gli utili distribuiti in capo ai soci persone fisiche rilevano nella misura del 49,72% dell'importo percepito (per i soci non qualificati gli stessi scontano l'imposta «secca» del 26%) e che in caso di distribuzione di utili in natura (qual è l'assegnazione di un bene) la tassazione è pari al valore normale del bene assegnato. In presenza di un'assegnazione ordinaria (ossia non agevolabile) la tassazione in capo al socio è pari quindi al valore normale del bene assegnato, ma nel caso di specie la norma contiene due agevolazioni: il valore normale del bene può essere fatto coincidere con il suo valore catastale (normalmente inferiore) e l'importo tassato in capo al socio è ridotto dell'ammontare assoggettato a imposta sostitutiva in capo alla società, come precisato dalla circolare n. 40/ E/2002 a commento di una precedente fattispecie di assegnazione agevolata di beni ai soci. Si consideri, per esempio, l'assegnazione di un immobile con valore catastale pari a 1.000 e costo fiscalmente riconosciuto pari a 800, assegnato a un socio con attribuzione di riserve di utili pari a 800 (contropartita dello «scarico» del costo fiscale del bene). In tale ipotesi, in capo al socio l'importo rilevante quale dividendo è pari a 1.000 (valo re «normale» dell'immobile) al netto dell'importo tassato in capo alla società con imposta sostitutiva dell'8% pari a 200 (differenza tra valore normale dell'immobile e costo fiscale dello stesso), con conseguente tassazione di una somma pari a 800 (corrispondente alla riserva utilizzata a fronte dell'assegnazione). Potrebbe accadere che il valore catastale dell'immobile sia inferiore al costo fiscale dello stesso, con la conseguenza che non emergerebbe alcuna materia imponibile in capo alla società (differenza negativa); tuttavia in base alla stessa circolare n. 40/ E/2002 tale circostanza non impedisce l'assegnazione agevolata anche se l'assenza di tassazione in capo alla società si riflette sulla tassazione in capo al socio che non potrà dedurre alcun importo dalla propria base imponibile. Riprendendo l'esempio di prima, si consideri che l' Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 11 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress immobile assegnato abbia una valore catastale pari a 600 fermo restando il costo fiscale pari a 800. In tale ipotesi, il dividendo rilevante in capo al socio è pari a 600 pur a fronte dell'utilizzo di una riserva di utili pari a 800 (a fronte dello «scarico» Infine, si deve tener conto nell'ipotesi di assegnazione di immobili rivalutati, a incremento del costo fiscale del bene, delle quote di ammortamento non dedotte fino al periodo d'imposta in cui è avvenuto il riconoscimento fiscale della rivalutazione (dal 2012 per coloro che hanno rivalutato con effetti fiscali). Il disallineamento rispetto al valore civilistico riduce l'importo assoggettato a tassazione in capo alla società (differenza tra valore catastale e costo fiscalmente riconosciuto dell'immobile al «lordo» dell'ammortamento non dedotto) con conseguente incremento dell'importo tassato in capo al socio, il quale riduce il proprio imponibile del predetto minor importo. PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 12 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Le istruzioni nel bando e nelle faq Mise sulle agevolazioni alla proprietà industriale Disegni e modelli al countdown Dal 213 le richieste per accedere ai contributi di 4,7 mln Pagina a cura DI CINZIA DE STEFANIS Nuove agevolazioni alle imprese per la valorizzazione di disegni e modelli. Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 4 milioni e 700 mila euro e saranno concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all'80% delle spese ammissibili. La presentazione della richiesta di agevolazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 9,00 del 2 marzo 2016. Oggetto dell'agevolazione sarà la realizzazione di un progetto finalizzato alla valorizzazione di un disegno/modello, singolo o multiplo. Il progetto dovrà riguardare la valorizzazione di un disegno/modello che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, sia registrato e di cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia titolare o in possesso di un accordo di licenza con un soggetto, anche estero, che ne deterrà la titolarità. Il disegno/ modello potrà essere registrato presso qualsiasi ufficio nazionale o regionale di proprietà intellettuale/industriale. Il progetto dovrà essere concluso entro nove mesi dalla notifica del provvedimento di concessione dell'agevolazione. Questo è quanto si legge nel bando rubricato «disegni 3+» e nelle risposte fornite dal ministero dello sviluppo economico in merito alla concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli. Doppia fase. Le agevolazioni saranno finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire la messa in produzione di nuovi prodotti correlati a un disegno/modello registrato (e.d. fase 1 produzione). L'importo massimo dell'agevolazione, per la fase 1, sarà pari a 65 mila euro. Saranno ammissibili le spese sostenute per: • ricerca sull'utilizzo dei nuovi materiali; • realizzazione di prototipi e stampi; PROFESSIONISTI Doppia fase Disegni e modelli industriali Nuove risorse pari a 4 milioni e 700 mila euro per la valorizzazione di disegni e modelli delle pmi. Le risorse saranno concesse nella forma di contributo in conto capitale in misura massima pari all'80% delle spese ammissibili. La presentazione della richiesta di agevolazione potrà essere effettuata a partire dalle ore 9,00 del 2 marzo 2016 . Per accedere all'agevolazione sarà necessario compilare il form online. La compilazione del form on-line consentirà l'attribuzione del numero di protocollo, che dovrà essere riportato nella domanda di agevolazione. Il form on-line sarà disponibile sul sitowww.disegnipiu3.it a partire dalle ore 9,00 del 2 marzo 2016 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili Fase di produzione - Le agevolazioni saranno finalizzate all'acquisto di servizi specialistici esterni per favorire la messa in produzione di nuovi prodotti correlati a un disegno/modello registrato (e.d. fase 1 produzione). L'importo massimo dell'agevolazione, per la fase 1, sarà pari a 65 mila euro. Saranno ammissibili le spese sostenute per: • ricerca sull'utilizzo dei nuovi materiali; realizzazione di prototipi e stampi; • consulenza tecnica relativa alla catena produttiva; consulenza legale relativa alla catena produttiva; consulenza specializzata nell'approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione). Fase commercializzazione - Per la commercializzazione di un disegno/modello registrato (fase 2 - commercializzazione) l'importo massimo dell'agevolazione, sarà pari a quindicimila euro. Saranno ammissibili le spese sostenute per: • consulenza specializzata nella valutazione tecnicoeconomica del disegno/modello e per l'analisi di mercato, ai fini della cessione o della licenza del titolo di proprietà industriale; • consulenza legale per la stesura di accordi di cessione della titolarità o della licenza del titolo di proprietà industriale; consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza • consulenza tecnica relativa alla catena produttiva; • consulenza legale relativa alla catena produttiva; • consulenza specializzata nell'approccio al mercato (strategia, marketing, vendita, comunicazione). Per la commercializzazione di un disegno/modello registrato (fase 2 - commercializzazione) l'importo massimo dell'agevolazione, sarà pari a 15 mila euro. Saranno ammissibili le spese sostenute per: industriale; • consulenza legale per la stesura di eventuali accordi di segretezza. Per accedere alle agevolazioni sarà possibile prevedere, per lo stesso disegno/ modello registrato, una sola fase o entrambe. Le imprese interessate potranno presentare più richieste di agevolazione aventi a oggetto, ognuna di esse, un diverso disegno/ modello registrato (singolo o multiplo) fino al raggiungimento dell'importo • consulenza specializzata nella massimo, per impresa, di 120 valutazione tecnicoeconomica mila euro. L'importo delle del disegno/ modello e per agevolazioni, calcolato in via l'analisi di mercato, ai fini della provvisoria al momento della cessione o della licenza del concessione, verrà titolo di proprietà industriale; • rideterminato a conclusione del consulenza legale per la stesura progetto, prima dell'erogazione di accordi di cessione della finale, sulla base delle spese titolarità o della licenza del ammissibili titolo di proprietà Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 12 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 effettivamente sostenute. L'ammontare dell'agevolazione così definitivamente determinato non potrà essere superiore a quello individuato in via provvisoria. L'agevolazione non sarà cumulabile con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di «de minimis», là dove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili. In caso di esaurimento delle risorse disponibili, Unioncamere provvedere a darne opportuna e tempestiva comunicazione sul sito www.disegnipiu3.it. Indispensabile compilare il forni online Per accedere all'agevolazione sarà necessario compilare il form online. La compilazione consentirà l'attribuzione del numero di protocollo, che dovrà essere riportato nella domanda di agevolazione. Il form online sarà disponibile sul sito www.disegnipiuS. it a partire dalle ore 9,00 del 2 marzo 2016 e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le imprese dovranno presentare la domanda per l'agevolazione entro cinque giorni dalla data del protocollo assegnato mediante compilazione del form on-line, esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [email protected]. Si assumerà quale data di presentazione la data di ricezione, a mezzo Pec, della domanda di agevolazione. La domanda, redatta secondo i modelli allegati al bando (allegati 1 e 2), costituisce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Quanto dichiarato nella domanda comporterà le conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci. La domanda e i relativi allegati dovranno essere inviati in formato Pdf unicamente dall'indirizzo Pec dell'impresa richiedente o dall'indirizzo Pec di un suo procuratore speciale. In tale ultimo caso occorrerà allegare la relativa procura speciale, in formato Pdf. Nell'oggetto della Pec si dovrà riportare il nome dell'impresa richiedente l'agevolazione e il numero di protocollo online. Le risorse saranno assegnate con procedura valutativa a sportello, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse stesse. Ai fini della definizione dell'ordine cronologico di presentazione delle domande si farà riferimento al numero di protocollo assegnato al momento della compilazione del form online. In PROFESSIONISTI caso di insufficienza dei fondi l'ultima domanda istruita con esito positivo sarà ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. L'istruttoria delle domande sarà effettuata dall'Unioncamere che verifica la regolarità formale e la completezza della domanda di agevolazione, la sussistenza dei requisiti e le condizioni di ammissibilità. L'istruttoria si concluderà con un giudizio motivato, positivo o negativo, in merito alla concessione o meno dell'agevolazione mediante comunicazione all'impresa interessata, entro il termine di 90 giorni dalla data di assegnazione del protocollo attribuito mediante compilazione del form on-line. In caso di esito positivo dell'istruttoria l'Unioncamere adotterà un provvedimento di concessione dell'agevolazione in favore dell'impresa beneficiarla. Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 21 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Patrimonio netto al test degli effetti diversi in relazione proprio alla natura fiscale Beni ai soci e trasformazioni, riserve sotto osservazione Pagine a cura DI NORBERTO VlLLA E FRANCO CORNAGGIA 11 patrimonio netto sotto la lente prima di assegnare i beni ai soci in modo agevolato. Ma anche chi vuole approcciare la trasformazione in società semplice deve prestare cautela nell'individuazione delle poste di patrimonio esistenti e nella loro qualificazione fiscale. Ciò in quanto l'utilizzo delle riserve in sede di assegnazione agevolata dei beni ai soci comporta effetti fiscali differenti (sia in capo al socio che alla società) in relazione proprio alla natura fiscale delle riserve. L'art. 47, comma 5 del Tuir individua le riserve di capitali in quelle costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Per converso genericamente le altre riserve sono da considerare di utili. L'art. 47 ha l'obiettivo di individuare il trattamento di tali riserve nel caso in cui le stesse siano distribuite ai soci. E infatti se il comma 1 detta le regole di tassazione degli utili distribuiti, il com- impongono la sospensione in capo alla riserva iscritta come contropartita dei maggiori valori iscritti nelle attività. In sostanza tale status indica che la riserva fin- Anche per la trasformazione in società semplice occore individuare le poste di patrimonio esistenti e la qualificazione fiscale che mantenuta nei limiti indicati dalla legge che ha permesso la sua costituzione può mantenersi così com'è, mentre una volta superato il limite indicato sempre dalla legge per cui è stata costituita diviene reddito imponibile da assoggettare a imposta con misura ordinaria. Tra queste ultime riserve occorre poi differenziare due sotto categorie: a) riserve in sospensione d'imposta tassabili qualunque sia la causa che ne determini l'estinzione; b) riserve in sospensione d'imposta tassabili unicamente in caso di distribuzione. Come già illustrato per le riserve di utili e per quelle di capitale, occorre verificare gli effetti di una eventuale distribuzione delle riserve in sospensione. La loro distribuzione avrà come primo effetto quello di assoggetta Capitale versato Versamenti soci Le riserve di capitali Versamenti soci Riserva da conversione di obbligazioni Versamenti soci Riserva da conversion Capitale versato Riserva da sovrapprezzo azioni e di obbligazioni Versamenti Riserva da avanzo di fusione (da concambio) soci Riserva da conversion Capitale versato come dividendo. In sostanza guardando solo la fiscalità in capo al socio, che lo stesso riceva riserve di utili o di capitali è indifferente (sono sempre dividendi). Da qui si può allora sostenere che al venir meno della sospensione le riserve in sospensione è come se subissero una trasformazione in riserve di utili. In sede di distribuzione delle riserve le norme fiscali dettano due tipi di presunzione. In primis l'art. 47, comma 1, del Tuir statuisce una presunzione di priorità nella distribuzione delle riserve «a favore» di quelle che concorrono a formare utile per i soci, senza possibilità di prova contraria e indipendentemente da quanto stabilito dalla delibera assembleare di distribuzione. Fanno eccezione a quanto sopra le riserve in sospensione di imposta, le quali devono essere re l'importo a tassazione specificatamente individuate e ordinaria direttamente in capo alla società o, nel caso di società per le quali non è possibile ma 5 definisce la neutralità (a introdurre alcun tipo di di persona, per trasparenza in eccezione dell'effetto sul costo presunzione. Inoltre in presenza capo ai soci, di capitali. Ma dopo fiscalmente riconosciuto della sia di utili prodotti negli esercizi di che anche la successiva partecipazione e dell'eventuale antecedenti al 2008 (tassati in materiale distribuzione ai soci presenza di un sottozero) capo al socio per il dell'eventuale distribuzione delle della riserva non è priva di conseguenze fiscali. Se ciò riserve dalla o stesso indicate. 40%) che utili avviene nelle società di persone formati a Accanto a tali due categorie (o forse meglio dire all'interno della nulla accade, come sempre decorrere avviene in capo a tali soggetti. categoria delle riserve di utili) dall'esercizio Ma se la distribuzione della occorre poi occuparsi delle 2008 (tassati riserve in sospensione d'imposta. riserva già in sospensione al 49,72%), dovesse invece Trattasi di riserve che sono state per espressa costituite a fronte di riguardare una un'agevolazione goduta dalla previsione legislativa si società di società. Esempio tipico quello considerano prioritariamente capitali in capo delle leggi di rivalutazione che a al socio quanto distribuiti gli utili meno recenti, fronte del riconoscimento di un percepito con conseguente vantaggio per i dovrebbe essere maggior valore che conta soci precettori, che potranno „^,„„„„„^„„^„. un'imposizione minore rispetto godere della minore percentuale qualificato all'ordinario di imposizione. Viceversa, in ipotesi di PROFESSIONISTI Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 21 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 utilizzo delle riserve a copertura di perdita, risulta conveniente utilizzare le riserve formate con utili maturati a decorrere dal 2008, lasciando iscritte quelle ante 2008 soggette a minore imposizione in ipotesi di futura distribuzione (vedi circolare n. 8 del 13 marzo 2009 dell'Agenzia delle entrate). Poste in gioco per il modello Unico Anche il modello Unico non vuoi perdere di vista la natura fiscale delle poste di patrimonio netto. In un apposito prospetto devono essere riepilogate tutte le informazioni. Ormai da dieci anni ha fatto ingresso nel modello Unico un nuovo prospetto che permette di riconciliare le poste del patrimonio netto considerando anche le loro caratteristiche fiscali. Obiettivi principali sono quelli di monitorare l'applicazione della presunzione posta dall'art. 47, comma 1, secondo periodo, del Tuir tanto che le istruzioni avevano chiarito che «la predisposizione di un nuovo e più completo prospetto e la sua diversa collocazione rispondono all'esigenza di monitorare, per tutti i soggetti, a prescindere, quindi, dalle dimensioni e dalle regole di redazione del bilancio, la struttura del patrimonio netto, così come riclassificato agli effetti fiscali, ai fini della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti, sia in capo alla società o ente, della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve». L'indicazione dei dati nel prospetto deve essere fornita per masse ossia raggnippando le poste di natura omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte. Per il medesimo motivo qualora un'unica posta contabile sia composta da parti aventi un differente trattamento fiscale importo complessivo andrà suddiviso nelle due componenti e riclassificato nei corrispondenti righi. Il prospetto prevede una colonna in cui indicare il « Saldo iniziale» ovvero l'importo risultante dal bilancio dell'esercizio precedente. Poi altre due colonne sono deputate a contenere gli «Incrementi» e i « decrementi» ovvero le variazioni delle poste di patrimonio netto intervenute nel corso dell'esercizio. L'ultima colonna è invece dedicata al «Saldo finale» ed è pari alla somma algebrica delle precedenti colonne. Dopo U decreto ministeriale 2 aprile 2008 ha fissato la nuova misura con cui devono essere tassati dividendi erogati dai soggetti Ires e percepiti dalle persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate al di fuori del regime di impresa (e anche per società di persone e persone fisiche che detengono partecipazioni in regime di impresa indipendentemente dal fatto che la partecipazione sia qualificata o meno). Anche in tal caso il restyling del prospetto non si è fatto attendere così da dare visione anche di questa ulteriore differenziazione fiscale delle riserve. Coinvolte anche le cessioni agevolate La classificazione fiscale delle riserve rileva anche nel caso di riserva di utili darà luogo a dei dividendi mentre nel caso di assegnazione agevolata dei beni ai soci. La norma di riserve di capitale occorrerà stare attenti al sottozero. (insieme alla cessione agevolata e alla trasformazione in società semplice), anche perché attesa da molti anni, è una di quelle di maggior rilevanza contenuta nell'ultima legge di stabilità. Trattandosi appunto di una assegnazione la stesse interesserà necessariamente il patrimonio netto della società e anche in tale fase la natura delle riserve risulterà decisiva ai fini del comportamento da adottare e dei calcoli di convenienza. Premesso che in sede di assegnazione agevolata è possibile non rispettare la presunzione di previa distribuzione delle riserve di utili, gli effetti in capo ai soci similari a quanto accade normalmente salvo che per il fatto che quanto assoggettato a imposta sostitutiva in capo alla società diviene del tutto irrilevante sulla posizione fiscale del socio (e fatte salve altre interpretazioni che dovessero intervenire da parte dell'amministrazione Quindi: • nel caso di socio di società di persona l'assegnazione di riserva di utili non avrà effetto mentre nel caso di riserve di capitale occorrerà stare attenti al sottozero; • nel caso di socio di società di capitali l'assegnazione PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 21 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Rivalutazioni in primo piano Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Utilizzo a copertura perdita Nessun effetto e nessuna necessità di ricostituzione se seguite le regole art. 2445 Nessun effetto Cosa rileva Società di capitali Utili con affrancamento Natura della riserva Società di capitaSospensione li senza affranca- moderata mento Società di capitali Utili con affrancamento Cosa rileva Utilizzo a copertura perdita Nessun effetto e nessuna necessità di ricostituzione se seguite le regole art. 2445 Nessun effetto Distribuzione riserva (società) Tassazione piena in capo alla società Società di capitali Utili con affrancamento Cosa rileva Utilizz Distribuzione riserva (soci) Dividendo a copertura perdita Nessun effetto e Nessuna tassa- Dividendo zione in capo alla società nessuna necessità di ricostituzione se seguite le rego Rivalutazione in prima fila tra le riserve. Non saranno poche le società che approcceranno l'assegnazione agevolata e non saranno poche quelle tra queste che si troveranno a che fare con le riserve di rivalutazione da gestire. Negli ultimi anni (dal 2008 in poi) si sono susseguiti diversi procedimenti di rivalutazione dei beni d'impresa che seppur con regole differenti sono stati accomunati dal trattamento riservati ai saldi attivi. In linea generale la contropartita dell'incremento di valore delle immobilizzazioni imputata in forza dell'accesso al provvedimento di rivalutazione è una riserva del patrimonio netto che assume una precisa qualificazione fiscale: è in sospensione d'imposta moderata se alla rivalutazione è stata data efficacia fiscale, è di utili se ciò non è avvenuto (come possibile in forza del di 185/2008). Se si considerano le rivalutazioni con effetto anche fiscale la sospensione della riserva ha come unica eccezione il caso delle imprese in contabilità semplificata per cui non si verifica tale effetto. Ma le norme hanno sempre consentito anche di superare la sospensione grazie all'affrancamento a pagamento. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni doveva essere imputato al capitale o accantonato in una PROFESSIONISTI speciale riserva designata con riferimento alla legge in esame. Da un punto di vista fiscale tale riserva è considerata una riserva in sospensione d'imposta moderata. Anche per gli effetti che ciò potrà avere in ipotesi di assegnazione agevolata, ecco il trattamento ordinario di tale riserva: • la sua iscrizione nel patrimonio netto non ha comportato alcun onere. Una volta assolta la sostitutiva per il riconoscimento del maggior valore dell'attività nel moment» di accesso al provvedimento non vi è stato più alcun ulteriore onere fiscale obbligatorio; • nel caso di utilizzo del saldo attivo a copertura delle perdite anche tale operazione non ha comportato alcun onere fiscale; • nel caso di distribuzione interviene invece una tassazione nella misura piena e ordinaria in capo alla società mentre per i soci quanto ricevuto formerà dividendo tassato nelle ordinarie misure Quest» ultimo punto, ovvero la tassazione in misura piena nel caso di distribuzione, poteva essere superato affrancando, con il pagamento di una ulteriore sostitutiva pari al 10%, il saldo attivo iscritto nel patrimonio netto. Ecco quindi le possibili situazioni che si sono create. L'esempio Alfa ha avuto accesso accede al provvedimento di rivalutazione incrementando il valore di una immobilizzazione (o meglio di una categoria omogenea di immobilizzazioni) iscrivendo essendo in contabilità ordinaria, come contropartita il saldo attivo nel patrimonio netto. Casol Società di capitali senza affrancamento Natura della riserva: la ri serva iscritta è in sospensione moderata d'imposta Utilizzo a copertura perdita: tale utilizzo non comporta conseguenze di natura fiscale. Se è rispettata la procedura di cui all'art. 2445 del codice civile la riserva dopo essere stata utilizzata a copertura delle perdi te non deve essere ricostituita (ciò nella sostanza significa che in presenza di utili gli stessi non saranno da considerare in sospensione d'imposta). In caso contrario (utilizzo a copertura perdita ma senza seguire la procedura di cui all'art. 2445) vige un obbligo di ricostituzio ne della riserva in sospensione moderata in presenza di utili. Distribuzione ai soci: la distribuzione fa emergere la sospensione con l'obbligo per la società di pagare le Ires nella misura ordinaria sul quantum distribuito Pag. 3 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Effetti sui soci: il dividendo distribuito forma in capo ai soci reddito tassato con le modalità ordinarie. La misura dell'imposizione in capo ai soci è correlata (come sempre accade) dalla qualificazione fiscale della partecipazione (qualificata o non qualificata) da cui derivano i dividendi Caso 2 Società di capitali senza affrancamento Natura della riserva: la riserva iscritta è teoricamente in sospensione moderata d'imposta ma il pagamento della sostitutiva ha comportato la liberazione della stessa. È divenuta una riserva di utili. Utilizzo a copertura perdita: tale utilizzo non comporta conseguenze di natura fiscale. Essendo la riserva ormai liberata non vi è nemmeno l'obbligo o la convenienza di seguire la procedura di cui all'art. 2445 del codice civile (salvo che ciò derivi da vincoli di natura civilistica). Distribuzione ai soci: la distribuzione non comporta alcuna conseguenza in capo alla società (l'imposta sostituiva pagata per l'affrancamento ha già assolto in modo definitivo quanto dovuto per liberarsi della sospensione) Effetti sui soci: il dividendo distribuito forma in capo ai soci reddito tassato con le modalità ordinarie. La misura dell'imposizione in capo ai soci è correlata (come sempre accade) dalla qualificazione fiscale della partecipazione (qualificata o non qualificata) da cui derivano i dividendi. PROFESSIONISTI Lunedì 15/02/2016 21 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Conseguenze in caso di società di persone Non c'è mai il problema della riserva in sospensione nelle società di persone in semplificata. Ciò senza dubbio è stato nn effetto che ha reso le società in semplificata maggiormente favorite nell'aderire alla rivalutazione. Ecco comunque i diversi passaggi. Natura della riserva: non vi è alcuna riserva iscritta in contropartita del maggior valore iscritto a incremento della immobilizzazione Utilizzo a copertura perdita: non ha senso in tal caso parlare di utilizzo per copertura perdite. Distribuzione ai soci: non ha senso per tali soggetto riferirsi alla distribuzione di una riserva. Favorite le società in semplificata Non c'è mai il problema della riserva in sospensione nelle società di persone in semplificata. Ciò senza dubbio è stato nn effetto che ha reso le società in semplificata maggiormente favorite nell'aderire alla rivalutazione. Ecco comunque i diversi passaggi. Natura della riserva: non vi è alcuna riserva iscritta in contropartita del maggior valore iscritto a incremento della immobilizzazione Utilizzo a copertura perdita: non ha senso in tal caso parlare di utilizzo per copertura perdite. Distribuzione ai soci: non ha senso per tali soggetto riferirsi alla distribuzione di una riserva. Effetti sui soci: il prelevamento del denaro da parte dei soci non comporta conseguenze fiscali in capo agli stessi. Vale unicamente il principio di trasparenza e quindi la tassazione la si ha con l'imputazione dei redditi prodotti e non invece al momento del loro prelievo. Presumibilmente le problematiche per tali soggetti (ma non solo) potrebbero intervenire alla fine della vita della società (o in occasioni di eventi similari) quando con l'applicazione dell'ari. 47, comma 7 potrebbero emergere redditi in capo al socio per la differenza tra quanto ricevuto e il valore fiscale della partecipazione. Non c'è mai il problema della riserva in sospensione nelle società di persone in semplificata. Ciò senza dubbio è stato nn effetto che ha reso le società in semplificata maggiormente favorite nell'aderire alla rivalutazione. Ecco comunque i diversi passaggi. Natura della riserva: non vi è alcuna riserva iscritta in contropartita del maggior valore iscritto a incremento della immobilizzazione Utilizzo a copertura perdita: non ha senso in tal caso parlare di utilizzo per copertura perdite. Distribuzione ai soci: non ha senso per tali soggetto riferirsi alla distribuzione di una riserva. Effetti sui s Conseguenze in caso di società di persone Ripartendo dall'esempio precedente nel caso di società di persone che non hanno operato l'affrancamento la situazione è così riassumibile. Natura della riserva: la riserva iscritta è in sospensione moderata d'imposta Utilizzo a copertura perdita: tale utilizzo non comporta conseguenze di natura fiscale. Distribuzione ai soci: la distribuzione fa emergere la sospensione con la formazione di un reddito imponibile di pari importo che è traslato in capo ai soci in forza del principio di trasparenza di cui all'art. 5 del Tìiir. Effetti sui soci: il prelevamento del denaro da parte dei soci non comporta conseguenze fiscali in capo agli stessi. Vale unicamente il principio di trasparenza e quindi la tassazione la si ha con l'imputazione dei redditi prodotti e non invece al momento del loro prelievo. In ipotesi di avvenuto affrancamento della sospensione invece: oci: il prelevamento del denaro da parte dei soci non comporta conseguenze fiscali in capo agli stessi. Vale unicamente il principio di trasparenza e quindi la tassazione la si ha con l'imputazione dei redditi prodotti e non invece al momento del loro prelievo. Presumibilmente le problematiche per tali soggetti (ma non solo) potrebbero intervenire alla fine della vita della società (o in occasioni di eventi similari) quando con l'applicazione dell'ari. 47, comma 7 potrebbero emergere redditi in capo al socio per la differenza tra quanto ricevuto e il valore fiscale della partecipazione. Non c'è mai il problema della riserva in sospensione nelle società di persone in semplificata. Ciò senza dubbio è stato nn effetto che ha reso le società in semplificata maggiormente favorite nell'aderire alla rivalutazione. Ecco comunque i diversi passaggi. Natura della Natura della riserva: la riserva iscritta è teoricamente in sospensione moderata d'imposta ma il pagamento della sostitutiva comporta la liberazione della stessa. Utilizzo a copertura perdita: tale utilizzo non comporta conseguenze di natura fiscale. Distribuzione ai soci: la distribuzione non comporta alcuna conseguenza in capo alla società (l'imposta sostituiva pagata per l'affrancamento ha già assolto in modo definitivo quanto dovuto per liberarsi della sospensione) e conscguentemente nessun maggior reddito è imputato ai soci per trasparenza Effetti sui soci: il prelevamento del denaro da parte dei soci non comporta conseguenze fiscali in capo agli stessi. Vale unicamente il principio di trasparenza e quindi la tassazione la si ha con l'imputazione dei redditi prodotti e non invece al momento del loro prelievo. riserva: non vi è alcuna riserva iscritta in contropartita del maggior valore iscritto a incremento della immobilizzazione Utilizzo a copertura perdita: non ha senso in tal caso parlare di utilizzo per copertura perdite. Distribuzione ai soci: non ha senso per tali soggetto riferirsi alla distribuzione di una riserva. Effetti sui s Conseguenze in caso di società di persone Ripartendo dall'esempio precedente nel caso di società di persone che non hanno operato l'affrancamento la situazione è così riassumibile. Natura della riserva: la riserva iscritta è in sospensione moderata d'imposta Utilizzo a copertura perdita: tale utilizzo non comporta conseguenze di natura fiscale. Distribuzione ai soci: la distribuzione fa emergere la sospensione con la formazione di un reddito imponibile di pari importo che è traslato in Pag. 4 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 23 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 CASSAZIONE-CNF Atti più semplici per processi veloci Stumpo a pag. Ir Sez. SINTESI DEI MOTIVI Sez. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sez. MOTIVI D'IMPUGNAZIONE Sez. CONCLUSIONI Sez. DOCUMENTI ALLEGATI Sez. PARTE RICORRENTE Sez. PARTE INTIMATA Sez. SENTENZA IMPUGNATA Sez. OGGETTO DEL GIUDIZIO Sez. VALORE DELLA CONTROVERSIE RICORSO CIVILE E TRIBUTARIO - Indicazioni dimensionali e di impostazione strutturale Le indicazioni RICORSO CIVILE E TRIBUTARIO - Indicazioni dimensionali e di impostazione strutturale Sez. PARTE RICORRENTE Sez. PARTE INTIMATA Sez. SENTENZA IMPUGNATA Sez. OGGETTO DEL GIUDIZIO Sez. VALORE DELLA CONTROVERSIE Sez. SINTESI DEI MOTIVI Sez. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sez. MOTIVI D'IMPUGNAZIONE Sez. CONCLUSIONI Sez. DOCUMENTI ALLEGATI RICORSO PENALE - Indicazioni dimensionali e di impostazione strutturale RICORSO CIVILE E TRIBUTARIO - Indicazioni dimensionali e di impostazio Sez. PARTE PRIVATA RICORRENTE Sez. PROVVEDIMENTO IMPUGNATO Sez. INDICAZIONE NORMA INCRIMINATRICE Sez. EV. ALTRO RIF. NORMATIVO RELATIVO ALL'OGGETTO DEL RICORSO e strutturale Sez. PARTE RICORRENTE Sez. PARTE INTIMATA Sez. SENTENZA IMPUGNATA Sez. OGGETTO DEL GIUDIZIO Sez. VALORE DELLA CONTROVERSIE Sez. SINTESI DEI MOT Sez. MOTIVI Sez. CONCLUSIONI Sez. INDICAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI Sez. ALLEGATI con INDICE VI Sez. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sez. MOTIVI D'IMPUGNAZIONE Sez. CONCLUSIONI Sez. DOCUMENTI A Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Lo schema adottato da Cassazione e Cnf per i ricorsi nel civile, penale e tributario Avvocati a scuola di semplicità Atti più snelli. Per favorire la chiusura del processo DI GIOVANNA RAFFAELLA STUMPO L •Avvocato del 2016 * deve scrivere in modo più efficace e snello, così da favorire la più rapida soluzione del processo. Quest» il messaggio principale sotteso ai Protocolli 17 dicembre 2015 contenenti le regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile, tributaria e penale elaborati dai presidenti di Cnf e Corte di cassazione, che danno attuazione alle recenti pronunce della Suprema corte in base alle quali «il processo celere impone atti sintetici e redatti con stile asciutto e sobrio» (cfr. Cass. civ. 4/7/2012, n. 11199) perché «il canone generale della chiarezza e della sinteticità espositiva degli atti processuali di parte e di ufficio. . è uno dei pilastri su cui si basa il giusto processo, ai sensi dell'art. lil Cost., comma 2, e in coerenza con Fart. 6 Corte europea dei diritti dell'Uomo» (Cfr. Cass. civ. 5 gennaio 2016, n. 34). I protocolli (si veda ItaliaOggi Sette del 4 gennaio 2016 eltaliaOggi del 19 dicembre 2015) propongono uno specifico «schema redazionale» che gli avvocati devono adottare nella scritturazione per arrivare ad una significativa riduzione dimensionale degli atti; contenendoli in un ragionevole nu- mero di pagine e rendendoli anche più chiari nel contenuto e, conseguentemente, di più facile lettura ed immediata comprensione all'organo giudicante; con effetti positivi «a cascata» quanto alle auspicate caratteristiche di eguale chiarezza e célérité della decisione giudiziale, alla quale si chiede parimenti di caratterizzarsi per una motivazione sintetica e facilmente comprensibile nei suoi passaggi decisionali, per il cittadino destinatario. Pur se in forma di raccomandazioni, i documenti istituzionali impongono il necessario adeguamento da parte del legale. Sebbene infatti il mancato rispetto dei limiti dimensionali e delle indicazioni schematiche suggerite non comportino automatica inammissibilità/ improcedibilità dell'atto — salvo diversamente previsto dalla legge-, occorre però formalmente motivare l'eventuale « eccedenza» dimensionale rispetto allo standard; e l'eventuale infondatezza delle motivazioni addotte dall'Avvocato è valutabile dall'autorità giudiziaria, ai fini della liquidazione delle e tributario chiarisce che esso è da interpretarsi nel senso che non vi è l'onere di trascrizione nell'atto introduttivo o difensivo suddetto degli atti o documenti da esso richiamati, fermi restando gli oneri di: I) rispondenza dei motivi ai criteri di specificità imposti dal codice di rito; II) puntuale indicazione nei motivi, degli atti e documenti del giudizio, con relativa specifica del «tempo», del «luogo» e della «fase»; III) allegazione degli atti e documenti, in specifico fascicoletto. ——— ©Riproduzione riservata——Hi spese del giudizio. Quanto al «principio di autosufficienza», il protocollo per i ricorsi civile PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 23 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 LEGALI E CONTRATTI Modelli già esistenti, è solo consulenza Caravaghos a pag. wtt Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress La Corte di cassazione interviene sulla rideterminazione del compenso del legale Revisioni, no a nuovi incarichi "^X L'avvocato lavora su modelli esistenti? E consulenza E la patente va in f"*»" Negligenza sulle strisce unto Negligenza sulle strisce unto DI ADELAIDE CARAVAGLIOS Mera consulenza e non incarico ex novo per l'avvocato che provvede unicamente alla revisione dei modelli contrattuali già predisposti ed esistenti: lo ha chiarito la Corte di cassazione nella sentenza numero 1078 del 2016. Intervenuti sul ricorso proposto da un legale avverso la sentenza di merito, nella quale, in parziale riforma della sentenza del giudice di primo grado, era stato rideterminato l'importo dovuto a titolo di compenso, i giudici della II sezione civile della Corte di cassazione hanno spiegato che nel caso di specie non potevano trovare applicazione i valori massimi tariffari né poteva giustificarsi il raddoppio del massimo dell'onorario e questo per-Impossibile ravvisare un'ipotesi di motivazione assente o insufficiente che il libero professionista era stato chiamato non per la redazione di un nuovo contratto-tipo, bensì « unicamente» per la revisione di un modello già esistente «con esclusivo riferimento alle modifiche rese necessarie dalla nuova legge sulla subfornitura e dai meccanismi di ispezione delle lavorazioni eseguite». A nulla sono valse le censure proposte dall'uomo, il quale aveva contestato non solo l'omessa ovvero insufficiente motivazione circa la mancata applicabilità della previsione contenuta nell'articolo 2, lettera f) delle tariffe stragiudiziali, ma anche «la violazione e/o falsa applicazione della previsione tariffaria assumendosi che, ogni qualvolta si è operata una sostanziale significativa modifica del testo negoziale preesisten te, l'onorario da riconoscere all'avvocato sia quello relativo alla redazione di contratti e, quindi all'attività di assistenza, e non anche quello invece concernente l'attività di consulenza». Per i giudici della Corte di cassazione non era possibile ravvisare «un'ipotesi di motivazione assente ovvero insufficiente», dal momento che il giudice del merito aveva estrinsecato in maniera logica e coerente le ragioni della propria decisione: la (dedotta) erroneità della decisione, spiegano all'uopo, «non può basarsi su una ricostruzione soggettiva del fatto che il ricorrente formuli procedendo ad una diversa lettura del materiale probatorio, atteso che tale indagine rientra nell'ambito degli accertamenti riservati al giudice di merito [. .]». I giudici del Palazzaccio hanno quindi rigettato il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio. ———©Riproduzione riservata——U PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 26 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Corte di giustizia Ve: la cessione della rete scommesse è contro il diritto Ue Una sentenza che si potrebbe definire «postuma» quella della Corte di Giustizia europea, di pochi giorni fa, che condanna l'Italia per una norma che nel frattempo è stata già cancellata. È quello che è successo a conclusione del caso Laezza, originato dal sequestro di un'agenzia del bookmaker inglese Stanleybet, gestita a Cassino dalla signora Rosaria Laezza, che finisce indagata per avere raccolto scommesse in assenza di autorizzazione per conto appunto di Stanleybet Malta Ltd. L'interessata aveva impugnato il sequestro, lamentando di essere stata sottoposta a procedimento penale ingiustamente, in quanto la società per la quale operava era stata estromessa dal mercato nazionale delle scommesse sportive a causa di provvedimenti normativi discriminatori o, comunque, contrari al diritto dell'Unione europea: in particolare, del bando di gara indetto dall'Italia nel 2012 per l'affidamento in concessione di 2.000 nuovi diritti per l'esercizio delle scommesse ippiche e sportive. Il Tribunale del Riesame di Fresinone aveva sollevato una questione pregiudiziale davanti alla Corte UE su una clausola della convenzione, secondo cui il titolare di una concessione deve impegnarsi, all'atto del la cessazione del rapporto, a cedere in uso gratuito all'Agenzia dei Monopoli o ad altro concessionario i beni aziendali necessari per l'esercizio dell'attività di raccolta. Proprio questa cessione «obbligata» è stata ritenuta dalla Corte di Giustizia contraria al diritto europeo, visto che, gli articoli 49 e 56 del Trattato Ue, riporta la sentenza: "devono essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale restrittiva, come quella del caso Laezza, che impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso - alla scadenza della concessione - l'uso dei beni materiali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e raccolta del gioco, qualora questa restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell'obiettivo effettivamente perseguito dalla disposizione stessa. Spetterà al giudice del rinvio verificare tale circostanza». In ogni caso, con la legge di Stabilità 2016, il Governo Renzi ha giocato d'anticipo sulla sentenza, abrogando dal primo gennaio la norma che prevede la cessione gratuita della rete di gestione e raccolta del gioco - al termine del periodo di concessione all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 35 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Uesposto non può essere denigratorio verso il legale Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress L'esposto deve essere utile alla difesa e non può avere finalità denigratorie per il professionista legale. È quanto evidenziato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 20596 dello scorso 14 ottobre, che si è interrogata sul fatto se un esposto fosse funzionale alla difesa oppure avesse finalità offensive nei confronti di un avvocato. Un avvocato procedeva nei confronti di un collega al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della produzione in giudizio di un esposto presentato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati per denunciare il comportamento scorretto del collega. Pertanto l'avvocato attore leggeva l'esposto come atto diffamatorio e ne contestava la produzione. Il Tribunale, prima, e la Corte d'appello, dopo, rigettavano l'istanza dell'avvocato, che ricorreva in Cassazione. Secondo i giudici di piazza Cavour, l'avvocato nei precedenti gradi di giudizio aveva solo contestato il fatto della produzione in giudizio dell'esposto, ma non il suo contenuto, mutando, pertanto, la propria impostazione difensiva e ciò non è ammissibile in Cassazione (si veda: Cassazione 1562/2010). Il fatto poi che la produzione dell'esposto da parte dell'avvocato avesse avuto solo finalità diffamatorie verso il collega, non ha poi trovato accoglimento presso gli Ermellini, poiché i giudici dell'appello hanno avuto modo di osservare che l'esposto fosse funzionale alla difesa della parte assistita, senza alcun finalità offensiva nei confronti dell'avvocato che difendeva la controparte. Lamenta il ricorrente che, nella specie, la riconosciuta esimente del diritto di critica sarebbe del tutto inesistente e inconcepibile, anche astrattamente, con riferimento al caso di specie. Ma secondo i giudici della Cassazione, la censura sarebbe destituita di giuridico fondamento, avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in subiecta materia, all'esito di una puntuale disamina del contenuto degli esposti indirizzati alle autorità disciplinari contenenti espressioni in ipotesi offensive, proprio in considerazione dell'applicabilità della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. sub specie del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall'art. 21 Cost. (Cass. 17547/2007 e Cass. 38348/2009, ex multis). Maria Domanico PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 35 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Ai fini del ricorso per revocazione è necessario Terrore revocatorio II ricorso per revocazione è inammissibile qualora non sussista l'errore revocatorio che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395 n. 4, c.p.c., consente di rimettere in discussione il contenuto di una sentenza. È quanto affermato dai giudici della terza sezione del Consiglio di stato con la sentenza n. 212 dello scorso 22 gennaio. I giudici di palazzo Spada hanno, altresì, evidenziato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, da ultimo ribadito dalla pronuncia dell'Adunanza Plenaria n. 5 del 24/1/2014, l'errore di fatto, idoneo a fondare la domanda di revocazione ai sensi dell'art. 106 cod. proc. anim., deve essere caratterizzato: a) dal derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato; b) dall'attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; e) dall'essere stato un elemento decisivo della sentenza da revocare, necessitando perciò un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e la pronuncia stessa. L'errore deve, inoltre, apparire con immediatezza ed essere di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche. In estrema sintesi, il caso sottoposto all'attenzione del Consiglio di stato era il seguente: con provvedimento una Fondazione aggiudicava la fornitura full service di sistemi analitici ed impianti tecnologici a elevata automazione, per la durata di sei anni, alla Tizio S.r.l. La Caio S.r.l., unica altra partecipante alla gara impugnava l'aggiudicazione dinanzi al Tar La Tizio S.r.l. proponeva ricorso incidentale, deducendo, tra l'altro, la violazione dell'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, oltre che diversi profili di eccesso di potere. Il Tar accoglieva il ricorso, respingendo quello incidentale. La Tizio S.r.l. proponeva appello chiedendo, in riforma della sentenza, l'accoglimento del proprio ricorso incidentale di primo grado. Angelo Costa PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 36 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Decolla a Milano la negoziazione assistita Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Decolla la negoziazione assistita. Gli avvocati dell'Ordine di Milano hanno concluso infatti 500 accordi nel 2015, contro i soli sette degli ultimi tre mesi del 2014, ovvero dall'entrata in vigore del nuovo istituto di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di diritti disponibili e di separazione consensuale e divorzio. E proprio separazioni e divorzi costituiscono l'80% delle convenzioni concluse a Milano. È quanto emerge dai dati raccolti dall'Ordine degli avvocati meneghino, guidato da Remo Danovi, sul primi 15 mesi di applicazione della negoziazione assistita. Sì, perché il Consiglio nazionale forense sta effettuando il monitoraggio delle procedure ex art. 11 della legge n. 162/2014, da inviare poi al ministero della giustizia. La legge, all'art. 11, comma 1, prevede infatti che i «difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle partì a seguito della convenzione» devono «trasmetterne copia al consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo è stato raggiunto, ovvero al consiglio dell'ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati». Il successivo secondo comma onera invece il Cnfa provvedere con «cadenza annuale» al monitoraggio delle procedure e, successivamente, a trasmettere i dati a via Arenula. Per questo, il Cnf ha inviato ai Coa due questionai! utili alla rilevazione dei dati, da trasmettere poi entro il 31 dicembre 2015. Alcuni ordini, però, stanno ancora procedendo alla raccolta dei dati. Gabriele Ventura PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 36 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Con il decreto del 19 gennaio 2016 si aggiornano le modalità del processo civile II rito telematico in Cassazione Notificazioni e comunicazioni online dal 5 febbraio DI ANGELO COSTA E MARIA DOMANICO 11 processo civile telematico anche presso le sezioni civili della Corte di cassazione dal 5 febbraio scorso. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero della giustizia 19 gennaio 2016 di «Attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, con il quale il processo civile telematico arriva anche presso le sezioni civili della Corte di Cassazione attraverso l'attivazione delle notificazioni e comunicazioni per via telematica. Si prosegue, quindi, nel solco di quella esigenza di promuovere ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, nonché pro muovere l'alfabetizzazione informatica. Pertanto presso le sezioni civili della Cassazione, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria saranno effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La relazione di notificazione verrà, quindi, redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. È noto come già a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha già luogo esclusivamente con modalità telematiche. Nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cui fa riferimento il de muovere l'alfabetizzazione informatica. Pertanto presso le sezioni civili della Cassazione, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria saranno effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La relazione di notificazione verrà, quindi, redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. È noto come già a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha già luogo esclusivamente con modalità telematiche. Nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, cui fa riferimento il de creto in commento, si legge che il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al moment» in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito risulterà essere tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna verrà generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. ———©Riproduzione riservata—— U muovere l'alfabetizzazione informatica. Pertanto presso le sezioni civili della Cassazione, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria saranno effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La relazione di notificazione verrà, quindi, redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. È noto come già a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha già luogo esclusivamente con modalità telematiche. Nel decreto-legge 18 ottob PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 36 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress FALLIMENTI/ Uimpatto sui compensi ai legali Azione revocatoria, crediti indeterminati DI ANGELO COSTA In tema di compensi ai legali, sebbene il valore della causa vada definito in base al « disputatum», risulterà sin dall'origine indeterminabile il valore dei crediti a tutela dei quali viene esercitata l'azione revocatoria fallimentare. È quanto affermato dai giudici della prima sezione civile della Corte di cassazione con la sentenza n. 1274 dello scorso 25 gennaio. Il caso sul quale i giudici di piazza Cavour sono stati chiamati a esprimersi prendeva le mosse da una decisione del Tribunale che aveva respinto un reclamo proposto da un avvocato, avverso il decreto con cui gli erano stati liquidati gli onorari dovutigli in qualità di difensore della curatela, nell'ambito di un procedimento per revocatoria fallimentare. I giudici del merito hanno ritenuto che, diversamente da quanto previsto per la revocatoria ordinaria, l'onorario per i giudizi per revocatoria fallimentare vanno liquidati con riferimento al valore del bene oggetto dell'atto dispositivo, in quanto l'azione non viene proposta a tutela di uno specifico credito della procedura. L'avvocato, contro il decreto, proponeva ricorso per cassazione. Ma la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, e gli Ermellini hanno sottolineato che l'entità di quanto manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile - si determina, ex art. 6, comma 2, del dm n. 127 del 2004, non già sulla base del credito a tutela del quale si è agito in via revocatoria, bensì del valore effettivo della controversia» (Cass., sez. III, 30 settembre 2015, n. 19520). effettivamente percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima della redazione del piano di riparto definitivo, infatti l'entità del passivo fallimentare è soggetto a modifiche, mentre l'entità di quanto effettivamente percepiranno i creditori ammessi non è predeterminabile prima della redazione del piano di riparto definitivo. I precedenti giurisprudenziali utili alla lettura della sentenza sono due: il primo sostiene che «il valore delle cause per revocatoria fallimentare, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato e procuratore, si determina non in base al valore del bene oggetto del negozio giuridico di cui si chiede la revoca, ma in relazione al valore dei crediti ammessi al passivo fallimentare, a tutela dei sez. I, 3 agosto 1960, n. 2279). E l'altro è che «in tema liquidazione degli onorari a carico del cliente ed in favore dell'avvocato per l'opera prestata in un giudizio relativo ad azione revocatoria, il valore della causa - laddove risulti PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 36 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress II giudizio insindacabile in sede di legittimità Danni morali., voce al giudice di merito DI ANGELO COSTA Sarà il giudice di inerito, secondo una valutazione discrezionale, a stabilire la liquidazione del danno morale iure proprio sofferto per il decesso di un familiare causato da un fatto illecito altrui. Lo hanno affermato i giudici della terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n.336 dello scorso 13 gennaio. Ed inoltre tale valutazione del giudice di merito non sarà sindacabile in sede di legittimità, perché, nonostante l'inquadramento del diritto all'integrità psicofisica della persona nell'ambito esclusivo del combinato disposto degli artt. 2059 c.c. e 32 Cost, (nonché delle altre norme costituzionali poste a presidio della detta integrità personale), rimangono validi tutti i principi generali elaborati in tema di quantificazione del danno morale, oltre che di quello biologico. Pertanto una simile decisione sarà suscettibile di censura in sede di legittimità solo sotto il profilo di eventuali vizi di motivazione, nel caso in cui i criteri adottati per la liquidazione appaiano intrinsecamente illogici o gravemente contrastanti con le leggi o la prassi giurisprudenziale e non siano illustrati i principi o le peculiarità del caso concreto che abbiano indotto a giustificare lo scostamento. Inoltre, nella stessa sentenza in commento, i giudici di piazza Ca Il tribunale accolse la domanda di risarcimento del danno formulata dagli attori. Avverso la relativa sentenza proposero appello congiunto il condannato e l'assicurazione. La Corte d'appello ha riliquidato il danno subito dagli attori. Avverso la suddetta sentenza si propone ricorso in Cassazione. vour hanno evidenziato come non sia ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del «danno esistenziale», inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona. Ed inoltre nel caso in cui nel «danno esistenziale» si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. ed anche secondo un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (si veda: Cass., 11 novembre 2008, n. 26972). Nel caso di specie con atto di citazione Tizio ha convenuto in giudizio Caio e le compagnie assicuratrici Sempronia e Sempronio dinanzi al tribunale per accertare le responsabilità concorrenti di Caio nella causazione dell'incidente stradale nel quale perse la vita Gaietto ; per condannare gli stessi e le rispettive compagnie assicuratrici in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da essi attori. PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 59 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress igi Ronsivalle, presidente dal 2012 del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri Far crescere una professione Tanto pia pìccola è la realtà in cui si sceglie di esercitare la propria attività tanto più importante è portare avanti negli anni il confronto tra colleghi Chi è Luigi Ronsivalle • Sportivo appassionato, il golf gli permette di coniugare il movimento con l'amore per l'aria aperta • Dopo tante letture di carattere tecnico legate alla professione nulla è meglio di un buon romanzo • Amante dei molti aspetti della natura e del mare in particolare, appena può fugge in barca • Viaggiatore attento ed esperto tra le mete che porta nel cuore un posto speciale lo occupa New York • Legato alla musica in tutte le sue forme, niente è meglio di un po' di jazz alla fine di una giornata Luigi Ronsivalle NATO A Paternò (Ct) IL 1 giugno 1948 PROFESSIONE Laureato m ingegneria civile nel 1973 è iscritto all'Ordine degli ingegneri di Milano dall'estate dello stesso anno. Specializzato m progettazione e strutture collabora fin dall'inizio dell'attività con studi di architettura nel capoluogo lombardo. Libero professionista fin dagli inizi, migrato verso Lodi, alla fine degli anni 70 apre il suo primo studio professionale. Dal 2013, invece, è titolare dello studio Segesta progetti. Legato da sempre alla categoria, dalla metà degli anni 90 guida l'Ordine degli ingegneri di Lodi fino ad approdare al Consiglio nazionale nel 2006. È alla guida del Centro studi del Consiglio nazionale di categoria dal 2012. DI BEATRICE MIGLIORINI piccola è la realtà in cui si vive i si lavora, maggiore è l'importan' za del confronto. Solo così, infatti, è possibile trovare la strada per progredire nella professione riuscendo ad adattarla al meglio a quella che è la realtà in cui ci si trova a operare. È questo il suggerimento che è possibile cogliere parlando con Luigi Ronsivalle, presidente dal 2012 del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri, classe 1948, siciliano di nascita ma lombardo di adozione, sposato, padre di due figli e nonno di cinque nipoti. Un percorso, quello di Ronsivalle, che nasce dal padre professore di matematica con la vocazione per l'ingegneria in gioventù e che trova terreno fertile in uno studente talmente duttile e atto allo studio, da poter scegliere di intraprendere il percorso di studi in ingegneria. «Un investimento quello relativo la mia istruzione», ha raccontato a ItaliaOggi Sette il numero uno del Centro studi, «di cui non posso che essere grato alla mia famiglia e che invito anche i giovani a fare. Con la consapevolezza, però», ha proseguito Ronsivalle, «che la strada è lunga e impegnativa e che è necessario, prima di tutto, guardarsi attorno e scegliere la strada non solo più adatta alla propria indole ma anche alla situazione di mercato». Ma c'è anche un altro aspetto che non deve mai essere trascurato, ovvero l'aggiornamento. Perché quando si sceglie di fare una professione come quella dell'ingegnere e, soprattutto, quando si nasce con l'idea della progettazione, è necessario prima di tutto riuscire a stare al passo con i tempi. «A livello professionale ho sempre dato grande importante all'aggiornamento», ha raccontato Ronsivalle, «ho sempre provato a stare dietro a tutto ciò che di nuovo ed interessante si presentava, senza precludermi alcuna strada anche se la progettazione edilizia è sempre PROFESSIONISTI stato il mio interesse principale». E proprio dall'aggiornamento e dal confronto con i colleghi sono nate le due strade principali del percorso lavorativo di Ronsivalle, lo studio professionale da un lato e l'attività per la categoria dall'altro lato. «Fin da subito ho sentito l'esigenza di dedicarmi alla libera professione. Avere la possibilità di gestire il mio lavoro come meglio credevo è stato essenziale», ha spiegato Ronsivalle, «ecco perché fin dalla fine degli anni 70 ho dato vita ad uno studio professionale la cui attività è andata avanti fino al '99. Successivamente, invece, insieme ad un collega architetto abbiamo dato vita a uno studio professionale associato e abbiamo lavorato insieme fino al 2014». E, in tutto, questo non è mai venuto meno l'impegno per la categoria. Una dedizione, quella di Ronsivalle, che lo ha portato a fare la gavetta presso l'ordine degli ingeneri di Milano «in modo da poter avere le conoscenza sufficienti per poter gettare le basi per il più giovane Ordine di Lodi», ha spiegato Ronsivalle, «che, poi, negli anni mi ha dato la possibilità di entrare in contatto con la realtà nazionale». Ma prima ancora che l'Ordine di Lodi divenisse tale l'amore per la categoria si era fatto sentire. «Prima ancora di interessarmi alle tematiche ordinistiche», ha Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 59 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 progettare, collaudare e studiare, nel futuro di Ronsivalle un ruolo ancora più importante lo rivestirà la famiglia. I nipoti in particolar modo. «Ho sempre avuto poco tempo libero perché il mio lavoro mi ha sempre assorbito molto», ha raccontato Ronsivalle, «ma adesso avere del tempo da dedicare ai nipoti è un qualcosa che mi da particolare soddisfazione e a cui ho intenzione di dedicarmi ancora di più col passare del tempo». In attesa, però, che arrivi il momento in cui l'attività professionale passi in secondo piano la strada da seguire resta sempre la stessa di 30 anni fa: aggiornamento e confronto. Il tutto, condito con una sana dose di curiosità. Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress sottolineato il numero uno del Centro studi, «con alcuni colleghi liberi professionisti abbiamo dato vita ad una associazione di ingegneri, nata con l'unico scopo di favorire il confronto all'interno della categoria. Sentivamo molto, infatti, l'esigenza di comunicare e condividere le nostre esperienze professionali». Ma dopo una vita passata a PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 25 Direttore Responsabile Diffusione Testata Luciano Fontana 539.000 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Jobs Act Pro e contro del nuovo strumento di remunerazione Riforma del lavoro «I voucher? Utili, ma con qualche spina» Possibili elusioni se non c'è obbligo sulla data della prestazione e senza banda larga è difficile sfruttarli DI ISIDORO TROVATO Rappresentano una delle novità più importanti del Jobs Act. I voucher hanno certamente impresso un'accelerazione all'emersione del lavoro nero e all'aumento dell'occupazione. Il meccanismo, secondo gli esperti, però, presenta ancora alcuni punti oscuri in merito alla procedura da adottare. Per sgombrare il campo da equivoci, meglio ricostruire il processo di applicazione. Procedure II compenso annuale lordo può essere al massimo di 9.333 euro. Si tratta dell'importo percepito dal lavoratore e non della cifra che deve sborsare il committente che si avvale della prestazione dei lavora regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università. Ma come funzionano i voucher? Gli acquisti possono essere fatti presso le rivendite autorizzate. Il testo normativo prevede a regime l'obbligo di inoltrare la comunicazione, prima dell'inizio della prestazione, in via telematica alla dirczione territoriale del lavoro competente. Attualmente la comunicazione va fatta all'Inps. E deve essere preventiva e contenere: i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore; il luogo della prestazione con riferimento ad un cedura è snella e semplice in quanto gestibile telematicamente senza necessità di eccessive conoscenze informatiche. Facile anche l'acquisto del voucher e il suo incasso; entrambe le operazioni possono essere svolte presso i tabaccai. C'è poi la tracciabilità delle prestazioni sul sito Inps arco temporale non per ogni lavoratore. superiore ai trenta giorni tori. In particolare, le attività successivi; l'importo lordo Attraverso un semplice lavorative per committenti presunto. La comunicazione monitoraggio è possibile imprenditori o professionisti ha lo scopo di assicurare la verificare il totale delle possono essere svolte a tracciabilità e consentire prestazioni ed evitare favore di ciascun singolo agli organi preposti di sforamenti. Criticità «datore di lavoro effettuare le opportune «Fermo restando gli aspetti occasionale» per compensi verifiche ed evitare gli positivi di questa riforma non superiori a 2.000 euro abusi. In campo agricolo (corrispondenti a 2.693 euro l'importo del voucher è pari — afferma Rosario De Luca, presidente della lordi). Tale limite non si a quello della retribuzione Fondazione studi esiste applica ai committenti oraria delle prestazioni dei però un concreto rischio di privati che possono lavoratori dipendenti. ricorrervi fino al Aspetti positivi I consulenti elusione nel momento in cui la procedura non del lavoro hanno svolto limite di 7.000 euro (9.333 richiede la puntuale un'analisi approfondita del euro lorde). Nel settore indicazione del giorno e nuovo testo individuando agricolo il voucher può dell'orario della effettiva una serie di aspetti positivi essere utilizzato nell'ambito prestazione (richiede un introdotti dai voucher. Si delle attività di carattere arco temporale all'interno parte dalla considerazione stagionale effettuate da del quale verrà utilizzato il che la pro pensionati o giovani con voucher per il lavoratore meno di venticinque anni di interessato)». Altra età se PROFESSIONISTI criticità è riscontrabile in alcuni luoghi d'Italia dove non c'è sufficiente copertura della linea Internet. Capita quindi di non riuscire ad acquistare i buoni presso le ricevitorie abilitate per mancanza di linea e di conseguenza nemmeno di comunicare l'acquisto. Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 36 Direttore Responsabile Diffusione Testata Luciano Fontana 539.000 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Bilanci Fatturati in crescita per le law firm. Ora il settore deve fare i conti con una vera rivoluzione Imprese Uno studio per amico La crisi ha cambiato il ruolo e la figura degli awocati. Alle aziende, grandi e piccole, non servono consulenti tuttologi, ma veri e propri partner di business DI ANDREA SALVADORI 112015 è stato per il mercato legale l'anno del consolidamento dei primi segnali di ripresa già emersi nel 2014. Secondo l'ultima indagine del magazine TopLegal (Penta Group), che prende in considerazione i fatturati del periodo metà 2014-metà 2015 di un campione di 53 insegne, il loro giro d'affari risultava di 712 milioni, in crescita del 5,2% rispetto ai circa 677 milioni raccolti nel 2013-2014. Il settore dunque è tornato a respirare nella sua complessità (la crisi è stata infatti caratterizzata per alcune practice da un andamento anticiclico), con buoni risultati anche sul fronte dei margini: i 32 studi che avevano dichiarato i propri utili, riportavano complessivamente profitti in crescita dell'8,9%. Nuovo ambiente II vento dunque pare aver cambiato dirczione per gli attori del mercato legale, tanto che le aspettative per il 2016, sempre secondo le ricerca di TopLegal, sono in generale improntate all'ottimismo. Quel che è altrettanto certo, però, è che gli awocati devono confrontarsi og gi con un contesto di mercato profondamente cambiato negli ultimi anni. «L'impatto della crisi è stato forte, come d'altronde avvenuto in tanti settori produttivi e dei servizi del Paese — spiega Maria Buonsanto di TopLegal —. Soprattutto sono cambiati gli interlocutori degli studi. Le aziende privilegiano oggi quelle realtà che conoscono bene il settore in cui operano. Più l'advisor esterno si pone nei confronti del clien Aziende «Aziende illlì fraudi2 La composizione dell'II carico di lavoro è. SEGNALI DI RIPRESALA SQUADRA L'attività dei giuristi d'impresa e delle direzioni legali nel 2015 II numero dei membri della direzione legai II carico di lavoro è. La composizione dell' Aziende «Aziende illlì fraudi2 II budget per le consulenze II carico di lavoro è. La Aziende M Aziende Italiane •lili composizione dell' Aziende «Azie 1) Meno di 250 milioni di euro di fatturato 2) Più di 250 milioni di euro di fatturato de illlì fraudi2 II budget per le consulenze II carico di lavoro è. La Aziende M Az condizione necessaria, ma non più sufficiente. L'avvocato non deve solo trovare soluzioni, ma aiutare i direttori affari legali a sviluppare il business delle loro aziende». Modelli Un richiesta un tempo avanzata dalle aziende di settori molo regolamentati sul piano normativo, è diventata oggi un'esigenza sempre più diffusa: le aziende chiedono trasversalità e la conoscenza specifica del loro settore industriale. «Il tema più caldo nell'agenda degli studi è organizzarsi in gruppi di lavoro diagonali ai dipartimenti, tarati sulle peculiarità di ogni settore», continua Buonsanto. Le direzioni legali delle imprese sono oltretutto molto più sensibili di un tempo ai costi e hanno la necessità di contenere i budget destinati alle consulenze esterne. Secondo la ricerca TopLegal General Counsel 2014, il budget per le consulenze te come vero e proprio partner esterne è rimasto invariato del suo business, meglio è. Il rispetto all'anno precedente ruolo del consulente è per il 53,2% delle aziende radicalmente cambiato agli coinvolte, è diminuito per il occhi dei clienti. La 25,3% del campione competenza tecnica è una PROFESSIONISTI ed è aumentato per il 21,5%. Inoltre le direzioni legali delle imprese si trovano a dover gestire un carico di lavoro in forte crescita: 62 aziende tricolori sono finite in mano straniera. E il passaggio di mano ha provocato la fine di relazioni di lunga durata con gli studi. «general counsel» sugli 83 Questi, dunque, sono stati interpellati hanno segnalato costretti a interrogarsi sui infatti un aumento. Inoltre il propri modelli di business. mercato italiano ha visto Considerando dunque il crescere il peso della media nuovo scenario, TopLegal industria. Tante grandi ha deciso di istituire da Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 36 Direttore Responsabile Diffusione Testata Luciano Fontana 539.000 quest'anno un nuovo premio, i TopLegal Industry Awards, per sostenere e valorizzare questa evoluzione del mercato. «Solo dimostrando di conoscere l'industry e le sue Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress dinamiche gli studi legali possono davvero entrare nel cuore dell'azienda», commenta Paolo Quaini, group general counsel di Otb, la holding di Renzo Rosso, tra i membri della commissione tecnica che ha decretato i vincitori del premio. «Oggi non basta essere qualificati, è necessario essere anche ben informati. Conoscere in dettaglio il business dei propri clienti e della propria industria è condizione necessaria per aver successo», aggiunge Brian Sheridan, general counsel del gruppo medicale LivaNova. «Un'impresa industriale è un sistema complesso in cui anche i profili legali sono fortemente condizionati dai processi produttivi. La loro cono Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— scenza è fondamentale per il consulente», gli fa eco Agostino Nuzzolo, general counsel e direttore tax e compliance di Italcementi. Per rafforzare la relazione con la clientela, gli studi devono oggi ripensare e riorganizzare la filiera interna del lavoro e la formazione dei giovani: tornare all'avvocato tuttologo non è infatti più possibile. Allo stesso tempo però non funziona neanche la formula dell'iperspecializzazione, dal momento che i clienti chiedono competenze trasversali. Occorre modulare un'offerta non verticale, ma orizzontale e trasversale, meno concentrata sulle singole practice e più sulle grandi tematiche del business. PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Enzo d'Errico 15.303 L'INCHIESTA LL SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE, LUIGI PANSINI: «ORMAI LAVORARE È COME FARE UNA CORSA A OSTACOLI» Sindacato contro Ordine, la crisi fa litigare gli avvocati Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress di Bepi Castellaneta 1' accesso professionale come un percorso a ostacoj li, scandito da scuole, esami e anche parecchie spese; un divario tra giovani e meno giovani che si fa sempre più profondo. E* l'analisi del segretario dell'Associazione nazionale forense, Luigi Pansini (foto), a proposito della crisi degli avvocati. Insomma il disagio c'è. Ma a proposito di diagnosi e cura del malessere che attanaglia la categoria, gli avvocati si dividono. E Pansini punta l'indice contro il consiglio dell'Ordine. a pagina 2 Addio alle toghe La polemica La crisi e la fuga dall'albo Gli avvocati si dividono II sindacato contro l'Ordine Pansini, Anf nazionale: «Professione come un percorso a ostacoli» è intervenuto l'avvocato Michele Laforgia L'inchiesta di Bepi Castellaneta I ricorsi Venti avvocati al Tar Lazio contro le Luigi nuove norme Pansini sull'elenco dei Giovani cassazionisti penalizzati, l'kn üHi>k"Gäiltx'(litf ma finora iuikì non è stato fatto nulla La vicenda • Ha provocato un ampio dibattito con migliaia di commenti l'inchiesta pubblicata dal Corriere giovedì scorso sulla crisi degli avvocati a Bari • Sul tema ieri PROFESSIONISTI BARI L'accesso alla professione come un percorso a ostacoli, scandito da scuole, esami e anche parecchie spese; la strada per approdare in Cassazione ancora troppo lunga, difficile e persino più complicata rispetto a quanti provengono dall'estero; e poi ancora: un divario tra giovani e meno giovani che si fa sempre più profondo e rischia di tratteggiare una categoria nella categoria. E' l'analisi del segretario dell'Associazione nazionale forense, Luigi Pansini, a proposito della crisi degli avvocati. Che a Bari, quarta città italiana per numero di iscritti ed erede di una prestigiosa tradizione giuridica meridionale, ha toccato livelli senza precedenti che denotano non soltanto un crollo preoccupante ma anche la transizione in un'epoca in cui l'appeal della toga conta fino a un certo punto e non regge le bordate della crisi: 419 cancellazioni solo nel 2015, un crollo vede. Ma a proposito di diagnosi e cura del malessere che attanaglia la categoria, gli avvocati si dividono. «Troppo comodo parlare di costi previdenziali onerosi, parcelle non dice Pansini. Il quale punta l'indice contro il consiglio dell'Ordine: «Cosa fa e cosa ha si chiede il segretario nazionale dell'Anf, che in una lettera ai legali baresi si sofferma sull'inchiesta del Corriere del Mezzogiorno e non risparmia critiche all'attuale legislazione dei ricavi stimato al 40%, vale a dire circa il doppio della media nazionale. Insomma il disagio c'è, e si Pag. 1 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Enzo d'Errico 15.303 3400/3.500 Contributo minimo per la Cassa Forense O30/40.000 euro Spesa annua media di uno studio legale a Bari Cancellazioni (270 nel 2014) Iscritti all'albo degli avvocati di Bari ©6.795 La situazione ©6.795 Iscritti all'albo degli avvocati di Bari Cancellazioni (270 nel 2014) Nuove iscrizioni ©6.795 Iscritt euro all 3400/3.500 Contributo minimo per la Cassa Forense O30/40.000 euro Spesa annua media di uno studio legale a Bari +30096 'albo Innalzamento dei costi della giustìzia nell'ultimo anno degli avvocati di Bari Cancellazioni (270 nel 2014) Nu 21% Calo dei reddito degli avvocati negli ultimi cinque anni secondo l'Associazione enti previdenziali privati (Adepp) -40% Calo del reddito stimato nella sola città di Bari secondo il Consiglio dell'Ordine degli avvocati ve iscrizioni ©6.795 Iscritt euro all 3400/3.500 Contributo minimo per la Cassa Forense O30/40.000 euro Spesa annua media di uno studio legale a Bari +30096 'albo Innalzamento dei costi della giustìzia nell'ultimo anno "Fonte Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bari degli avvocati di Bari Cancellazioni (270 nel 2014 Com putì me Nu 21% Cal sulla giustizia e alla gestione di una fase a dir poco delicata. Secondo Pansini «i giovani sono fortemente penalizzati» fin dai primi passi. Il riferìmento è non solo alle scuole forensi, ma a tutto il percorso che dovrebbe traghettare l'aspirante toga nell'olimpo dei cassazionisti. Il punto è che secondo la legge professionale e il regolamento attuativo, gli avvocati italiani per approdare dinanzi alla Suprema Corte devono frequentare un corso; così non è invece per i cosiddetti "avvocati stabiliti", quelli che hanno ottenuto l'abilitazione in un Paese comunitario: per loro è sufficiente dimostrare di aver esercitato la professione per dodici anni in uno Stato dell'Unione europea. «Gli italiani - attacca il segretario nazionale dell'Anf, che a Bari conta una sezione con segretario Nicola Bonasia - in questo modo sono sfavoriti: la disparità di trattamento è evidente visto che gli "avvocati stabiliti" possono iscriversi nella sezione speciale dei cassazionisti attraverso la dimostrazione del mero esercizio della professione, peraltro svincolato dalla dimostrazione di un numero minimo di giudizi patrocinati dinanzi alla sedi giudiziarie indicate». La cosa non è passata inosservata. Al punto che il PROFESSIONISTI sindacato di Bari e venti avvocati, difesi da Emilie Toma e Loredana Papa, hanno deciso di impugnare il regolamento che disciplina la procedura per diventare cassazionisti rivolgendosi al Tar del Lazio. «Si tratta di norme discriminatorie», insiste Pansini. Che si sofferma vedere un centesimo. Pansini sottolinea che l'esame è « comunque un terno al lotto» e snocciola gli ostacoli sulla strada dell'abilitazione: « Numero programmato, numero minimo di ore, costi da sostenere, verifiche intermedie e finali», spiega ribadendo che i giovani sono a fronteggiare le sull'accesso alla professione e costretti maggiori difficoltà. Di certo, la sul tirocinio. «Stiamo cercando crisi non risparmia comunque gli di far modificare la disciplina», avvocati più esperti. Spulciando dichiara il segretario nazionale l'elenco delle 419 cancellazioni dell'Anf riferendosi al ruolo si scopre che tra quanti hanno delle scuole forensi, che dal deciso di dire addio alla toga ci prossimo anno saranno sono professionisti con decine di obbligatorie prima dell'esame. anni di lavoro sulle spalle: hanno «Ma stiamo parlando chiuso studi legali che si aggiunge - di un'abilitazione, tramandavano da generazioni, stretti tra l'aumento vertiginoso non si tratta di un concorso delle spese di giustizia e il crollo come quello per notai e della liquidazione della parcelle, magistrati». Per la verità le modalità di svolgimento delle troppo spesso destinate a rimanere semplici pezzi di carta prove sono al centro di un aspro dibattito che va avanti da da utilizzare, magari, per la diversi anni. Durante i quali è prossima causa: quella contro il proprio (ex) cliente. © stato deciso di fissare regole più rigide e innalzare paletti in RIPRODUZIONE RISERVATA grado di garantire verdetti più selettivi. Il tutto al fine di puntellare verso l'alto il livello di preparazione e sfoltire allo stesso tempo i ranghi dell'esercito smisurato di candidati. Nella speranza dichiarata che la toga possa finire sulle spalle di quanti sognano effettivamente di svolgere la professione e si cimentano con una dura pratica legale scandita da sacrifici e lunghi anni senza Pag. 2 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 9 Direttore Responsabile Diffusione Testata Ario Gervasutti 34.965 IL REPORT DELLA REGIONE. L'anno scorso un imprenditore aveva agevolazioni per 8.060 euro, adesso il massimo è 3.250 euro per due anni Gennaio, crollo di assunzioni: -34% Posizioni di lavoro a tempo indeterminato in Veneto. Saldi mensili cumulati giugno 2008gennaio 2016 (giugno 2008 = 15000 10000 L andamento dali inizio della crisi 0) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 16 Fonte elab Veneto Lavoro su dati Stlv (estrazione del 4 febbraio 2016) Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Donazzan: «Un anno fa il boom, adesso il brusco calo per il taglio degli incentivi in Legge di stabilità Sarebbe più efficace ridurre tasse e burocrazia» VENEZIA L'inversione di tendenza è brusca. A gennaio 2016 le assunzioni con contratto a tempo indeterminato in Veneto sono diminuite del 64% rispetto a dicembre e del 34% rispetto a gennaio 2015. Il dato arriva dall'agenzia della Regione 'Veneto lavoro", con il report mensile pubblicato dairOsservatorio&Ricerca sulle dinamiche contrattuali del mercato del lavoro regionale istituito nel 2015 - per iniziativa dell'assessore al lavoro Elena Donazzan - per monitorare l'impatto delle novità normative (in particolare il Jobs Act) introdotte nel corso dell'anno. IL CALO DELLE AGEVOLAZIONI. «Un anno fa le statistiche evidenziavano un anomalo picco di assunzioni commenta l'assessore Donazzan - infatti il 2015 si è chiuso con 23.766 assunzioni e 16.685 trasformazioni di contratto. Un vero e proprio boom, dettato dagli incentivi previsti fino al 31 dicembre 2015 (per una cifra che PROFESSIONISTI arrivava fino a 8.060 euro per tre anni), che hanno indotto gli imprenditori ad anticipare la stipula di rapporti di lavoro già programmati. Ora, per effetto della Legge di stabilità 2016 che ha ridotto sia l'importo che la durata delle agevolazioni, prevedendo un massimo di 3.250 euro per due anni, il saldo positivo di nuovi contratti a tempo indeterminato si riduce a 1.226. Un risultato nettamente inferiore non solo in confronto a dicembre, ma anche rispetto agli stessi mesi degli anni precedenti». A gennaio 2015 invece i posti in più erano stati 5.658, in linea con i 5.323 di gennaio 2014. LA "PAGELLA" VA RINVIATA. influito sul mercato del lavoro regionale, contribuendo a far ripartire l'occupazione. Se gli incentivi possono essere attrattivi - conclude l'assessore Donazzan - è pur vero che la priorità per una lungimirante politica di sviluppo dell'economia deve essere incentrata su strumenti atti a rendere le nostre imprese più forti e competitive. A mio giudizio, la riduzione delle tasse e della burocrazia sono misure più efficaci degli incentivi per sostenere l'occupazione e la competitivita delle imprese. In particolare per le imprese venete, che godono di un contesto economico regionale più solido di quello nazionale per propria capacità e per il supporto focalizzato «Gli incentivi sono uno strumento utile ma determinano delle anomalie», riprende l'assessore Donazzan che tuttavia invita ad attendere la fine del 2016 per valutare correttamente gli effetti del Jobs Act sul mercato del lavoro. «Solo nel lungo periodo si potrà capire davvero se e in che modo gli incentivi introdotti con il Jobs Act possano aver delle politiche regionali». IL DATO COMPLESSIVO: SI CONSOLIDA LA CRESCITA CHE C'È STATA. «Occorre aver chiaro, comunque segnala nel report Veneto lavoro - che un saldo zero nel 2016 per le posizioni a tempo indeterminato nel 2016 significa, per il sistema produttivo, incorporare/ trattenere l'eccezionale Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 9 Direttore Responsabile Diffusione Testata Ario Gervasutti 34.965 crescita del 2015, che segna +57.390 posizioni di lavoro a tempo indeterminato. Una crescita che, come si vede nel grafico, ha significato un sostanziale, fin troppo rapido e In parallelo il Jobs Act ha visto ridurre i contratti a tempo determinato, salgono stagionali e apprendistato Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress inatteso recupero dei livelli pre-crisi». Nella riduzione dei flussi però «sono coinvolti conclude il report - anche i rapporti di lavoro diversi dal tempo indeterminato: è segnale sia del rilevante assorbimento della domanda di lavoro effettuato nel 2015 dai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, sia della persistenza di tendenze attivate dalla legge 92 del 2012 e rafforzate dalle normative previste in sede di Jobs Act (limitazioni per i contratti di lavoro intermittente e per le collaborazioni). In particola re: le assunzioni con contratti a tempo determinato sono diminuite, gennaio su gennaio, del 17%; anche le proroghe sono coinvolte in tale tendenza, dopo oltre un anno di crescita continua; resta positivo il segno invece per le assunzioni stagionali; continuala flessione dell'apprendistato (-3%); è in calo costante pure il ricorso al lavoro intermittente (-6%); prosegue il decremento delle collaborazioni a progetto (su base annua -37%). Continua a crescere il ricorso a tirocini: +12% su base annua. «P.E. PROFESSIONISTI Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 29. Direttore Responsabile Diffusione Testata Mario Calabresi 311.406 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Gli avvocati si appellano alT'equo compenso"I LA PROPOSTAI Gli avvocati si appellano alT'equo compenso"Una proposta di legge per tutelare l'equo compenso dell'avvocato nei rapporti contrattuali con altri operatori economici: grandi imprese innanzitutto, ma anche altri professionisti, società tra professionisti ed enti pubblici. L'iniziativa è stata promossa dal Consiglio Nazionale Forense. Il Cnf non ci sta a veder ridotte le parcelle degli avvocati da parte di committenti - come banche, assicurazioni, grandi imprese - che da quando sono stato eliminato i minimi contrattuali, riescono a "imporre" i loro diktat. « Partendo dal dato costituzionale dell'articolo 36 (che ricono Gli avvocati si appellano alT'equo compenso"Una proposta di legge per tutelare l'equo compenso dell'avvocato nei rapporti contrattuali con altri operatori economici: grandi imprese innanzitutto, ma anche altri professionisti, società tra professionisti ed enti pubblici. L'iniziativa è stata promossa dal Consiglio Nazionale Forense. Il Cnf non ci sta a veder ridotte le parcelle degli avvocati da parte di committenti - come banche, assicurazioni, grandi imprese - che da quando sono stato eliminato i minimi contrattuali, riescono a "imporre" i loro diktat. « Partendo dal dat sce il diritto del lavoratore all'equa retribuzione) - ha spiegato il presidente Andrea Mascherin - il Consiglio ha condotto un lungo lavoro di analisi che ha riguardato i testi di numerose convenzioni, da una parte; e la legislazione attualmente vigente in materia di equo compenso e di clausole abusive, dall'altra». La proposta di legge ha dunque «solidi agganci ordinamentali e va nella direzione imboccata dal governo di riconoscere uno "statuto" del lavoratore autonomo, con l'approvazione del disegno di legge presto all'esame del Parlamento», (a.b.) costituzionale dell'articolo 36 (che ricono Gli avvocati si appellano alT'equo compenso"Una proposta di legge per tutelare l'equo compenso dell'avvocato nei rapporti contrattuali con altri operatori economici: grandi imprese innanzitutto, ma anche altri professionisti, società tra professionisti ed enti pubblici. L'iniziativa è stata promossa dal Consiglio Nazionale Forense. Il Cnf non ci sta a veder ridotte le parcelle degli avvocati da parte di committenti - come banche, assicurazioni, grandi imprese - che da quando sono stato eliminato i minimi c t rapROouaONE RISERVATA ntrattuali, riescono a PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 43. Direttore Responsabile Diffusione Testata Mario Calabresi 311.406 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress I TRIBUNALI Le metà delle cause pendenti nel nostro Paese è concentrata in soli 10 dei 139 tribunali disseminati in Italia. Da tempo l'evoluzione legislativa cerca nmedi ad un problema che rappresenta un ostacolo allo sviluppo economico della penisola 50 E OLTRE 35-49 +4,5 Variazioni % dic 2015 - dic 2014 per classi di età L'OCCUPAZIONE IN ITALIA Lavoro autonomo e agile, ecco le tutele ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DI FATTURE NON PAGATE, NO A NORME CAPESTRO, AGEVOLAZIONI FISCALI, CONGEDI PARENTALI E MALATTIA. QUESTE LE NUOVE REGOLE CHE SALVAGUARDANO I "MESTIERI" E LO SMART WORKING VitodeCegUa Milano Dopo il via libera da parte del Consiglio dei ministri dell'atteso Statuto del lavoro autonomo, la partita ora entra nel vivo. Perché il ddl, che prevede maggiori tutele (malattie e maternità, ad esempio) e nuove agevolazioni fiscali (deducibuità spese professionali), diventerà legge solo in seguito alla definitiva approvazione del Parlamento. Per il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, si tratta di un «primo sforzo di collegare al Jobs Act il lavoro autonomo e il lavoro agile». fl ddl si divide, infatti, in due parti: lavoro autonomo e smart working. Per quanto riguarda il primo sono previste norme che rendono nulle eventuali "clausole capestro" nei contratti: ad esempio, nel caso in cui si attribuisca al committente la possibilità di modifiche unilaterali, di recedere senza preavviso o di pagare a più di 60 giorni. L'obiettivo dichiarato della legge è in sostanza di "aumentare le tutele per il lavoro autonomo", evitandogli il rischio più grande: cioè, quello che il cliente non paghi una fattura. Non a caso, è prc- lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell'accesso ai Fon e ai Por, ovve ro i programmi operativi rispettivamente nazionali e regionali a valere sui fondi strutturali europei: si tratta di un ulteriore passo avanti rispetto alla norma, inserita in Legge di Stabilità 2016, che equipara i professionisti iscritti agli ordini alle Pmi nell'accesso ai fondi europei. Infine, ci sono una serie di tutele relative a maternità, congedi parentali e malattia. Per quanto riguarda lo smart working invece, non vengono previste nuove tipologie contrattuali dal momento che la nuova normativa considera il lavoro agile alla stregua di una modalità flessibile di lavoro subordinato. Quindi, lo smart working è una tipologia di lavoro subordinato che si svolge con regole particolari, ad esempio non prevedendo necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, ma in ogni caso rispettando i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La legge prevede per lo smart working il diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. Gli incentivi fiscali e contributivi previsti per il lavoro subordinato in materia di salario di produttività, sono applicabile anche al lavoro agile. Ci sono poi una serie di norme per tutelare la sicurezza sul lavoro di coloro che svolgono la visto un meccanismo assicurativo che prestazione con modalità di smart garantisca il professionista contro questo working: in genere, la copertura Inail è rischio. Ma sono previste anche collegata alla presenza in sede del agevolazioni fiscali come la deduzione al lavoratore, mentre vengono introdotti 100% delle spese sostenute per "servizi meccanismi per estenderla anche al personalizzati di certificazione di competenze, orientamento, ricerca e lavoro agile. E' sempre previsto, infine, sostegno dell'auto-imprenditorialità che i contratti collettivi di lavoro finalizzate all'inserimento o reinserimento possano introdurre ulteriori regole in nel mercato del lavoro, partecipazione a materia di smart working. convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionali". È prevista poi QRPRODUZ1ONERJSERVATA la parificazione dei PROFESSIONISTI Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 18 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 AMMORTIZZATORI La solidarietà convive con il tempo determinato Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Alleaziendechenonrientrano nell'ambito della cassa integrazione non si applica il divieto diassumereatempo determinato mentre stanno applicando un contratto di solidarietà. Con la circolare 8/2016 il ministero del Lavoro rileva che l'articolo 20, comma i, lettera e, delDlgs81/2015nonconsentei contratti a termine «presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di Gig che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato». Tuttavia, poiché i contratti di solidarietà difensivi di tipo B (articolo 5 della legge 236/1993) non prevedono l'intervento dellaCig,ildivietononsussiste. La circolare ricorda che questo tipo di contratti non potrà essere sottoscritto dopo il 30 giugno 2016. Inoltre, per quelli firmati dal 15 ottobre 2015 in poi, il contributo economico terminerà comunque alla fine di quest'anno, mentre per quelli stipulati primadel 15 ottobre verrà riconosciuta l'intera durata prevista dall'accordo. Infine il ministero, al fine di garantire tempi rapidi per le procedure di autorizzazione delle domande di solidarietà, chiedealledirezioniterritoriali di trasmettere entro 30 giorni dalla presentazione la documentazione già verificata alla dirczione generale ammortizzatori sociali. M. Pri. ©RIPRODUZIONE RISERVATA FORMAZIONE PROFESSIONALE Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 18 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress CONTRATTI A TERMINE La precedenza va chiesta per iscritto Se il dipendente assunto a termine non esprime in forma scritta la volontà di esercitare il diritto di precedenza, il datore di lavoro può assumere un'altra persona e beneficiare dell'esonero contributivo. Questo l'orientamento del ministero del Lavoro nell'interpello 7/2016. Inbaseall'articolo24delDlgs 81/2015, u dipendente che con uno o più contratti a tempo determinato ha lavorato pressolastessaaziendaperoltre sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dallo stesso datore di lavoro nei dodici mesi seguenti e riferite alle stesse mansioni. Tuttavia l'esercizio del diritto è valido solo se l'interessato lo comunica in forma scritta. In caso contrario, l'azienda può assumere o stabilizzare un'altra persona E per la nuova assunzione, dato che la stessa non costituisce attuazione diun obbligo esistente, il datore di lavoro può beneficiare dell'esonero contributivo triennale previsto dalla legge 190/2014. Questo esonero non è più fruibile, sostituito da quello biennale introdotto dalla legge di Stabilità 2016. M. Pri. ©RIPRODUZIONERISERVATA FORMAZIONE PROFESSIONALE Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 53 Direttore Responsabile Diffusione Testata Pierluigi Magnaschi 41.297 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Benjamin Netanyahu. Il primo ministro e sua moglie sono stati condannati a risarcire l'ex maggiordomo, che li ha accusati di maltrattamenti 'f< e straordinari non pagati Gianna Pentenero. Il Piemonte avvia il sistema duale nell'apprendistato, consentendo ai giovani tra i 15 e i 29 anni di conseguire, lavorando, tutti i possibili titoli di studio Gianna Pentenero. Il Piemonte avvia il sistema duale nell'apprendistato, consentendo ai giovani tra i 15 e i 29 anni di conseguire, lavorando, tutti i possibili titoli di studio FORMAZIONE PROFESSIONALE Pag. 1 Estratto da pag. Domenica 14/02/2016 29 Direttore Responsabile Diffusione Testata Mario Calabresi 327.329 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress DENVIVCED1NFORTUNIOSCENDONOA632MIIA EVAIL:IVEL2015CRESCOIVOLEMORTISl]LLAVORO Torna a salire dopo un decennio il numero dei morti sul lavoro. Nel 2015 secondo i dati Inail, sono diminuite del 3,92% le denunce di infortunio a 632.665, invece quelle di eventi mortali sono state 1.172 in aumento del 16,15%. Il maggior incremento di infortuni mortali si è verificato nei settori delle costruzioni, trasporto, ristorazione e manifatturiero TEMI PREVIDENZIALI Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 26 Direttore Responsabile Diffusione Testata (dato non disponibile) 234.856 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Baby sitter e asilo nido: l'Inps paga fino a 3600 euro BRUNO BENELLI V Ea disposizione anche per quest'anno la procedura telematica Inps che permette alle madri lavoratrici di chiedere il contributo economico per fare fronte, anche se in parte, all'assunzione di una baby sitter o alla iscrizione del minore all'asilo nido. Sono interessate al bonus: a) le lavoratrici dipendenti dei settori pubblico e privato; b) le parasubordinate o libere professioniste iscritte alla gestione separata Inps. Le prime possono avere un contributo massimo di 3600 euro, pari a 600 euro per sei mesi. Se svolgono lavoro part-time il bonus viene ridotto in proporzione all'orario di lavoro. Le seconde hanno un bonus massimo di 1800 euro, pari a 600 euro per tre mesi. Per la domanda c'è tempo per tutto il 2016, ma poiché lo stanziamento disposto dalla legge potrebbe terminare è bene non perdere tempo. Ecco i requisiti chiesti dalla legge. 1 - II bonus è riconosciuto se chiesto entro gli 11 mesi successivi al rientro in servizio. 2-11 bonus è dato solo alle mamme che tornano al lavoro e perciò non chiedono di prolungare l'assenza con il congedo parentale. 3 - La scelta è riservata alla don- e convalidando il buono con la propria firma. La baby sitter può riscuotere il corrispettivo dei buoni lavoro ricevuti presentandoli all'incasso - dopo averli convalidati con la propria firma - presso qualsiasi ufficio postale. B - Asilo nido. Inps intrattiene il rapporto direttamente con le strutture e paga le somme dietro presentazione della relativa documentazione. L'elenco degli asili nido cui ci si può rivolgere viene ogni anno pubblicato sul sito www.inps.it. E' quindi opportuno preventivamente accertarsi che la struttura cui si vuole inviare il bimbo sia tra quelle convenzionate con l'Istituto di previdenza. © BYNCNDALOJM DIRITTI RISERVATI Possono accedere al bonus dipendenti e lavoratrici iscritti alla gestione separata e risposte domande Con un lavoro di 15 ore a settimana e con una paga settimanale di 150 euro è possibile nel 2016 avere l'intero anno nella pensione F.D. No. Il minimo settimanale è di 200,76 euro, quello annuo 10.440. Lei riceverà nell'anno 7.800 euro, più 650 di tredicesima, pari a 8.450 euro, restando sotto il minimo. Grosso modo avrà 9 mesi e mezzo di contributi. Attenzione: il discorso non interessa colf e badanti. Se un lavoratore ha maturato i na: per pagare i servizi della baby sitter personale o dell'asilo nido, che requisiti della pensione nel 2015 e cessa il lavoro a fine può essere pubblico, gestito dal comune, o privato accreditato. La 2016 l'Inps provvedere a fare domanda va presentata in via il doppio calcolo Michele telematica: a) collegandosi direttamente con il sito www.inps.it Costa Certamente. Ormai il doppio calcolo è un'operazione e seguendo il percorso guidato (in questo caso occorre il Pin definitiva che scatta al personale); b) rivolgendosi a un momento in cui si chiede la Patronato. In ogni caso è necessario pensione. allegare l'attestato Isee per una verifica della situazione economica e patrimoniale della richiedente, allo scopo di formare la graduatoria delle richieste. Per il documento occorre preventivamente chiedere la dichiarazione in via telematica all'Inps in modo diretto o rivolgendosi a un Caf convenzionato. Il pagamento viene fatto in due modi a seconda del servizio scelto. A - Baby sitting. Gli uffici forniscono i voucher. Al termine della prestazione lavorativa la neomamma provvede ad intestarli, scrivendo negli appositi spazi i codici fiscali personale e della lavorante, il periodo della prestazione TEMI PREVIDENZIALI Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Istat: ultimo trimestre a +0,1%, il dato annuo +0,7% - Renzi: Italia ripartita, la Ue si muova II Pil chiude il 2015 in frenata L'Europa rallenta: Germania in linea con le attese, la Grecia in recessione v Nel quarto trimestre 2015 il Pil è cresciuto dello 0,1% portando il dato totale dell'anno a +o,7% (+o,6%destagionalizzato) mentreleprevisionidelGovernosonofermeufBcialm entea +0,9%. È il primo segno positivo dal 2011, ma la dinamica del Pil si è raffreddata: +04% nel primotrimestre,+o,3%nelsecondoe+o, 2%nelterzo. Il premier Renzi: «L'Italia è cambiata, è ripartita».Sottoleatteseanchereurozona) increscita dell'i,5% (+1,8% la Ue a 28); Germania in 0,6%).Bocciarelli e Merli >• pagina 9 con un'analisi di Paolo Pombeni 2%nelterzo. Il premier Renzi: «L'Italia è cambiata, è ripartita».Sottoleatteseanchereurozona) increscita dell'i,5% (+1,8% la Ue a 28); Germania in 0,6%).Bocciarelli e Merli >• pagina 9 con un'analisi di Paolo Pombeni La ripresa difficile LE STIME DELL'ISTAT Sotto le aspettative II dato annuale resta inferiore alla stima del governo che si attestava a +0,9% Le componenti Cresce il valore aggiunto nell'agricoltura e nei servizi, si riduce nel settore industriale Frena il Pil: +0,1% nel quarto trimestre 2015 Per l'intero anno la stima dell'Istat è +0,7% (diventa +0,6% se destagionalizzato) Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— 05 Dati concatenati destagiona lizzati e corretti per gli effetti del calendario. Anno di riferimento 2010 Variazioni % sul trimestre precedente (scala sx) —— Variazioni % annue (scala dx) 10 L'andamento del Pil 05 10 IV TRIM 2009 IV TRIM 2010 IV TRIM 2012 IV TRIM 2013 IV TRIM 2014 IV TRIM 2015 Fonte Istat Rossella Bocciarelli ROMA II "calabrone" vola ancora, ma ha perso quota sul finale del 2015. L'Istat ha certificato ieri, con la sua stima flash sul quarto trimestre dell'anno appena trascorso, che tra ottobre e dicembre l'incremento del Pil rispetto ai tre mesi precedenti è stato soltanto dello 0,1 per cento. La velocità di uscita dal 2015, peraltro, è ancora CONGIUNTURA abbastanzabuonälacrescitanei dodici mesi terminanti adicembre è stata infatti pari a +1 per cento. E per il nostro paese si tratta comunque del miglior dato tendenziale sullo sviluppo dalla metà del 2011. Certamente, però, la dinamica deludente dell'ultimo scorcio dell'anno determina un ridimensionamento della crescita media annua del Pil. A questo punto, la stimapiù probabile per l'intero 2015 si atte sta a un +0,7%, calcolando l' aumento del Pil sui dati grezzi; se, invece, si tiene conto degli effetti di calendario, cioè si fa come se non ci fossero state quelle tre giornate lavorative in più rispetto al 2014 l'aumento di prodotto medio annuo è dello 0,6 per cento. Il governo, come si sa, nelle sue ultime stime ufficiali vedeva crescere il Pil 2015 a +0,9 per cento. Va detto, pero, che il dato annuale "doc", non Pag. 1 Estratto da pag. Sabato 13/02/2016 1 Direttore Responsabile Diffusione Testata Roberto Napoletano 145.182 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress dedotto da una stima abase trimestrale e valido per i confronti in sede europea, verrà presentato dall'Istituto di statistica solo il prossimo primo marzo. Da Bruxelles il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan, ammette che avrebbe preferito qualche decimale in più ma sdrammatizza, valorizzando il comedimostranogliultimi dati sul commercio estero extra Ue, mentre è probabile che le scorte si siano ridotte, per via di un atteggiamento più cauto su produzione e investimenti da parte delle imprese. Il risultato è che siamo entrati nel 2016 con un aumento di prodotto acquisito più basso del previstoeparia+o,2per DATO TENDENZIALE La velocità cento. Ma il vero problema economico, in questo momento, è di uscita dal 2015 resta comunque buona con un dato tendenziale di l'aumento dell'incertezza globale, dicembre all'1% (che eii migliore che ha determinato un rapido dalla metà del 2011 ) ridimensionamento delle aspettative positive sulla domanda. Se a ciò si aggiunge il brutto inizio d'anno del 2016 sui mercati finanziari, ce n'è quanto basta per spiegare il fatto che molti analisti stanno rivedendo verso il basso le loro previsioni di crescitaper il 2016. Per esempio, il Ref di fatto che «dopo tre anni di Milano sottolinea il fatto che recessione profonda, la crescita è l'instabilità finanziaria confermata e si rafforzerà nel complessiva frena molto la ripresa. 2016, l'indebitamento scende e il «Conta anche il fatto - si afferma debito pubblico scende». Quanto nell'ultimo rapportoalle nuove previsioni sull'anno, cheilconsolidamento delle sostiene, i conti sifaranno al aspettative dibassa inflazione momentodi definirei! nuovo Def. comporta un livello dei Intanto, cosa ha determinato la tassid'interesserealipiù elevato di frenata? L'Istat spiega che quel quello che si prospettava un anno +0,1% trimestrale è il risultato di una riduzione del valore aggiunto fa, quando la Bce annunciò l'avvio del Qe» Non solo. «Allo nel comparto industriale e di stessomodo,attesedistagnazione aumenti nell'agricoltura e nei dei salari, possono ridimensionare servizi. L'aumento negli altri due comparti, tuttavia, non deve essere l'effettodellariduzionedei tassi stato molto elevato, se si pensa che d'interesse sui prestiti alle famiglie e sulle loro scelte d'investimento, in Germania, nonostante la produzione industriale abbia subito con riflessi negativi sul mercato delle case». Anche per questi nell'ultima parte dell'anno unabattuta d'arresto più forte della motivi, connessi al rischiodeflazione, l'attuale nostra, la crescita è dello 0,3% previsione del centro studi nell'ultimo trimestre 2015. L'Istat milanese per il 2016 è per un sottolinea poi che nel quarto incremento del Pil all'i per cento. « trimestre vi è stato un contributo negativo della domanda nazionale, È un'economia che riemerge molto timidamente dalla peggiore al lordo delle scorte, più che recessione della storia compensato dall'apporto positivo repubblicana, macheèancoraben della componente estera netta. In lontana dal fare il salto in avanti effetti, nonostante le nubi del necessario per voltare pagina» rallentamento internazionale in conclude Andrea Goldstein, arrivo, nel quarto trimestre 2015 managing director di Nomisma. l'export ©RIPRÛDUZIÛNERISERVATA Crescita acquisita •Si tratta della crescita annuale che si otterrebbe in presenza di una variazione congiunturale nulla nei restanti trimestri dell'anno. La variazione acquisita perii 2016 è pari a +0,2%. Il dato prospettico verrà aggiornato il 13 maggio prossimo con la stima preliminare del Pil del primo trimestre dell'anno. Vale ricordare che le stime governative sono di una crescita in termini reali dell'1,6% quest'anno, mentre la Commissione europea nelle sue winter forecast ha stimato un +1,4% ha tenuto, CONGIUNTURA Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 2 Direttore Responsabile Diffusione Testata Virman Cusenza 139.923 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress Q «Nessuna manovra bis o nuove tasse ma ci saranno degli aggiustamenti» ROMA Enrico Zanetti, vice ministro dell'Economia, con il Pil italiano sotto le attese nel 2015, il rallentamento dell'economia cinese e di quella americana, petrolio a picco e Borse sull'ottovolante, non c'è il rischio concreto di dover mettere mano ai conti pubblici per rispettare gli impegni europei? «È prematuro parlarne. Prima va aggiornato il quadro macroeconomico e comunque vorrei sottolineare come la crescita è in linea con il Def di aprile 2015, dopo anni e anni di previsioni puntualmente smentite, a volte anche in modo clamoroso. A settembre, quando è stato fatto l'aggiornamento, c'erano stati elementi per pensare a una leggera accelerazione che poi è rientrata ed eccoci con lo 0,7 di crescita che avevamo preventivato in aprile: né più né meno. Il resto del dibattito lo lascio volentieri ai cultori dello zero virgola». Ma se la situazione peggiora manovra bis o piccoli aggiustamenti «Piccoli aggiustamenti e comunque nulla che smentisca l'impianto della legge di stabilità chiusa con un patto chiaro con i cittadini: tagli delle tasse mirati di cui magari non tutti si ritrovano come destinatari, ma aumenti di tasse per nessuno. È la filosofìa che sta alla base degli alti indici di fiducia dei consumatori di cui poco si parla, ma che sono a loro volta la base per una ripartenza della domanda interna». Il governo esclude nuove tasse, perché sarebbe una manovra recessiva, ma si potrebbe accelerare con i tagli alla spesa? Lei cosa suggerisce? «Abbiamo margini di recupero importanti dalle efficienze di spesa derivanti dai processi di acquisto di beni e servizi e dalla riforma della Pa: tutte cose che sono in atto e i cui effetti positivi sulla spesa non sono ancora stati scontati nei pentire sono quelli che non abbiamo ancora fatto, perché hanno spazi enormi di recupero di risorse con strade diverse dall'aumento delle tasse locali». Alla fine riusciremo ad ottenere la flessibilità che chiede il governo Renzi, magari offrendo a Bruxelles una mini manovra di aggiustamento? E' una mediazione possibile «Credo che l'Italia abbia diritto alla flessibilità che ha chiesto senza bisogno di particolari merci di scambio: nell'istante in cui si riconosce alla gestione di flussi migratori una centralità tale da prevedere l'erogazione di contributi alla Turchia con possibilità di scom re». U.Man. Enrico Zanetti vice ministro dell'Economia putarseli dal bilancio, come si fa a nonriconoscere la scomputabilità dal bilancio italiano dei soldi propri che l'Italia sta spendendo da anni senza ricevere contributi? Detto questo, il nostro governo deve continuare a trattare in Europa con la sana cattiveria saldi di bilancio, proprio in virtù di agonistica che in passato è spesso un approccio serio e non certo mancata e noi ci stiamo mettendo, perché non arriveranno risparmi. ma deve silenziare le polemiche Ci sono poi vicende come quella di sui media: trattare in modo affìttipoli che devono ricordare a determinato, è fare gli interessi tutti noi come, quando si tratta di nazionali ed è giusto; fare ping grandi Comuni e Regioni, gli unici tagli di cui ci dobbiamo CONGIUNTURA pong di critiche con l'Europa, è invece fare campagna elettorale, cioè una cosa legittima, ma che non c'entra niente con gli interessi del Paese». Sul fronte delle entrate la crescita sotto le attese non la preoccupa «Francamente no. I dati sulle entrate sono al momento molto buoni. E non parlo di previsioni, parlo di dati consuntivi di gettito entrato». A proposito di sprechi dei Comuni e campagna elettorale, Scelta Civica come si presenterà alle prossime amministrative? «Con la rete delle liste civiche dei Cittadini per l'Italia e, nei grandi centri, insieme ai Moderati di Portas per lanciare dal basso quel cantiere dei moderati che deve trovare una rappresentazione anche in parlamento, ma non può certo avere nel palazzo il suo epicentro e la sua unica dimensione. Il 19 marzo faremo un grande evento nazionale a Roma e da quel momento in avanti la mia carica di segretario nazionale di Scelta Civica andrà nel congelato Cl SONO GRANDI MARGINI PER RECUPERARE RISORSE SUL FRONTE DEGLI ACQUISTI DEL SETTORE PUBBLICO ABBIAMO DIRITTO ALLA FLESSIBILITÀ' EVENTUALI INTERVENTI NON SARANNO MERCÉ DI SCAMBIO CON BRUXELLES Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1. Direttore Responsabile Diffusione Testata Mario Calabresi 311.406 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress [L'INCHIESTA] II Jobs Act alla seconda sfida Roberto Mania II Jobs Act resta monco. Le nuove politiche per la promozione del lavoro non si intravedono e l'Agenzia nazionale delle politiche attive (Anpal) che doveva nascere all'inizio dell'anno rimane sulla carta, fl Parlamento deve ancora esprimere il parere consultivo sul decreto attuativo che dopo mesi ha ottenuto il faticoso via libera dalla Ragioneria generale dello Stato perché il tutto deve realizzarsi a impatto finanziario neutro. La stessa nomina, decisa il 23 novembre scorso dal Consiglio dei ministri, del presidente dell'Agenzia, Maurizio Del Conte, bocconiano, consigliere giuridico del presidente Mat-teo Renzi, non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Se tutto andrà bene - tra contorsioni burocratiche e articolati percorsi legislativi finanche costituzionali per via della riforma che l'Anpal arriverà tra aprile e maggio. Un primo tassello di un puzzle molto complesso che nel tempo rischia (le premesse ci sono tutte) di accumulare tanti ritardi, fl Jobs Act rimane così una riforma a metà, ci sono le nuove regole sulle assunzioni, la decontribuzione, i controlli a distanza, il cosiddetto contratto a tutele crescenti, l'articolo 18 ridotto a un cimelio, ci sono i nuovi ammortizzatori sociali. segue a pagina 8 teo Renzi, non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale. Se tutto andrà bene - tra contorsioni burocratiche e articolati percorsi legislativi finanche costituzionali per via della riforma che l'Anpal arriverà tra aprile e maggio. Un primo tassello di un puzzle molto complesso che nel tempo rischia (le premesse ci sono tutte) di accumulare tanti ritardi, fl Jobs Act rimane così una riforma a metà, ci sono le nuove regole sulle assunzioni, la decontribuzione, i controlli a distanza, il cosiddetto contratto a tutele crescenti, l'articolo 18 ridotto a un cimelio, ci sono i nuovi ammortizzatori sociali. segue a pagina 8 Jobs Act, una riforma a metà mancano ancora le politiche "attive" CI SONO LE NUOVE REGOLE SU ASSUNZIONI, CONTROLLI ADISTANZA, CONTRATTI A TUTELE CRESCENTI, ARTICOLO 18 RIDOTTO A UN CIMELIO, AMMORTIZZATORI SOCIALI. MANON CI SONO GLI STRUMENTI PER AIUTARE Cffl HA PERSO IL POSTO A TROVARNE UNO NUOVO Roberto Mania segue dalia prima Ma non ci sono ancora i presupposti per le politiche attive del lavoro. Per far sì che finalmente - chi perde un lavoro possa trovare una nuova occupazione, tra percorsi formativi e aggiornamento del proprio bagaglio professionale. Si chiama occupabilità, ma è una parola perlopiù utilizzata nei convegni, tra gli addetti ai lavori. La svolta, che pure c'è nei testi normativi, appartiene ancora alla categoria degli annunci. A conferma che non basta scriverle le riforme, si devono attuare, implementare, sfidando tutte le resistenze (attive e passive) che si frappongono a cominciare dal procedimento burocratico che finisce spesso per divorare se stesso, tra rilievi formali e inutili controlli preventivi, alleato della CONGIUNTURA lentrocrazia legislativa. In Italia le politiche attive nazionali per il lavoro non si sono praticamente mai fatte. Si sono scritte ma poco realizzate. È una competenza regionale e dunque i risultati sono a macchia di leopardo, abbastanza bene in Lombardia, Toscana, Emilia Romagna, nella lavoro che vengono loro offerti». Province autonome di Trento e Bolzano, piuttosto male nel resto della Penisola, soprattutto al Sud. Da noi la cultura del lavoro continua a muoversi lungo due poli: il posto fisso e la precarietà. Manca in mezzo l'occupabilità, il passaggio dalla disoccupazione a un'altra occupazione, diversa. La Pag. 1 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1. Direttore Responsabile Diffusione Testata Mario Calabresi 311.406 Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress I comma 9, del decreto Istitutivo I Ruolo di cui all'ari. 4, (del personale amministrativo »DIRIGENTI I FASCIA DIRIGENTI II FASCIA • AREA IH AREA 11 ARIA! I Ruolo i LA ANPAL IN NUMERI I Ruolo i del personale amministrativo »DIRIGENTI I FASCIA DIRIGENTI II FASCIA • AREA IH AREA 11 ARIA! TOTALE I Ruo I Ruolo di cui all'ari. 4, ( I comma 9, del decreto Istitutivo 7 »Funzionari di amministrazione 37 •Collaboratori Tecnici E.R. 69 •Collaboratori di amministrazione 3 •Operatori Tecnici •Operatori di amministrazione lo i del personale amministrativo »DIRIGENTI I FASCIA DIRIGENTI II FASCIA • AREA IH AREA 11 ARIA! TOTALE I Ruo I Ruolo di cui all'ari. 4, ( I comma 9, del decreto Istitu 18 12 1 ivo 7 117 • TOTALE »Funziona Nella foto qui sotto, Daniele Franco, Ragioniere generale dello Stato i di amministrazione 37 •Collaboratori Tecnici E.R. 69 •Col LE STRATEGIE SUL LAVORO IN EUROPA aboratori di amministrazione 3 In euro per disoccupato •Operatori Tecnici • 21.238 perato 27.975 i di a ME dahuoni Mano si Mi Emu ministrazione lo i del p i 21.061 SERVIZI PER L'IMPIEGO rsonale amministrativo »DIRIGENTI I POLITICHE ATTIVE FASCIA DIRIGENTI ITAUA GERMANIA SPAGNA FRANCIA OLANDA SVEZIA II FASCIA • AREA IH AREA 11 ARIA! TOTALE I Ruo I Ru meno). Tra il 2008 e il 2011 (cioè gli anni in cui la crisi globale è stata più acuta) la maggior parte dei paesi europei ha incrementato la spesa per le politiche attive. Noi, insieme a Grecia ed Wanda, non l'abbiamo fatto. In Italia ci sono poco più di 7.000 addetti nei Centri per l'impiego, in Germania se ne contano oltre 100 mila. Così la quota di popolazione attiva per ciascun operatore dei servizi pubblici arriva a tremila in Italia contro i 500 di Germania, Gran Bretagna, Olanda e Belgio. I servizi pubblici italiani collocano una percentuale bassissima di lavoratori, il 3,1 per cento. La media europea è superiore al 9 per cento, con la Finlandia che tocca il picco del 15 per cento. Negli anni della crisi (sempre 2008-2011) è cresciuto il ruolo dei collocatori privati: la quota di dipendenti che ha trovato un'occupazione tramite le agenzie private è stata pari a circa l'l,8 per cento, con l'Olanda al 2,9 per cento e la Grecia in fondo alla graduatoria con lo 0,3 per cento. In Italia lo 0,6 per cento. Nasce da questo quadro desolante e improduttivo, decisamente anchilosato, il tentativo di voltare pagina, n perno della riforma varata dal governo è costituito dall'assegno di ricollocazione, una sorta di voucher la cui entità dipende ve esattamente in quella direttamente dalle caratteristiche dirczione, cercando di tradurre in personali del disoccupato e fatti le indicazioni che in teoria cresce con il crescere delle erano state recepite anche nelle difficoltà oggettive alla sua leggi precedenti ma senza il occupabilità. Ma per arrivarci la successivo costrutto. In Italia i strada non è affatto in discesa. disoccupati di lunga durata, Prima si dovrà realizzare una rete coloro cioè che sono senza informatica unica che pennetta ai occupazione da più di dodici diversi soggetti (dalTInps ai mesi, sono circa il 58 per cento Centri per l'impiego) di dialogare dei senza lavoro. È su questa tra loro e di scambiarsi platea che devono agire informazioni e che permetta al sostanzialmente le politiche disoccupato di iscriversi al attive. Ma c'è una questione di portale nazionale, primo passo risorse e una di strumentazione. per la cosiddetta profilazione, L'Italia è in fondo alla classifica indicando l'età, il sesso, la europea relativamen regione di residenza, il titolo di studio, la durata dello te alla spesa per le politiche attive a cui va lo 0,3 per cento del Pil (solo la Grecia destina di conseguenza di tutto ciò è stata la costruzione di un sistema di ammortizzatori sociali (dalla cassa integrazione, nelle sue distinte declinazioni, alla mobilità fino ai prepensionamenti) finalizzato esclusivamente al risarcimento dalla perdita del lavoro (anche il sistema previdenziale è stato così piegato a questa logica), non alla rioccupazione, con la possibilità di fare di una sconfitta una nuova opportunità di lavoro. D Libro Bianco ("Crescita, di Jacques Delors risale al 1994: «Occorre cambiare radicalmente l'impostazione. Si dovrebbe cercare di prevenire la nascita della disoccupazione di lunga durata. Da un lato si dovrebbe proporre a coloro che sono in attesa di un lavoro, in primo luogo una formazione di livello adeguato, che consenta di ottenere una qualifica, e poi la possibilità di un impiego, anche nel settore pubblico, per qualche mese. In cambio i disoccupati che in questo modo verrebbero realmente aiutati a reinserirsi si impegnerebbero al massimo nella formazione e nel Ci arriviamo vent'anni dopo. Forse. Perché la seconda gamba del Jobs Act si muo- CONGIUNTURA Tasso % I DISOCCUPATI DI LUNGA DURATA Tasso % '12 Ta 15 so Fon Eimat % '12 Ta status di disoccupato. Tutte informazioni che concorreranno a definire poi l'entità dell'assegno di ricollocazione sulla base dei criteri che fisserà l'Anpal. E l'operazione Garanzia Giovani diventa una sorta di laboratorio nel quale sperimentare sul campo la formazione della rete informatica nazionale, essendo oggi l'unico caso che utilizza una rete per tutto il territorio. Partita circa due anni fa con molte difficoltà, Garanzia Giovani ha recuperato un po' di terreno: sono iscritti 825.480 giovani (al netto dei cancellati) tra i 15 ei 29 anni, il 73 per cento è stato preso in carico dalle strutture e al 33 per cento è stata offerta almeno una misura di qualificazione formativa o lavorativa. Ma proprio lo stentato percorso di Garanzia Giovani dimostra come i tempi di intervento sul campo delle politiche attive possano facilmente dilatarsi. In ogni caso i tecnici del governo sostengono che entro l'estate potrebbe esserci, ed essere operativa, la rete nazionale. Difficile dire oggi l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per l'assegno di ricollocazione che varierà - secondo le prime stime dai due ai quattromila euro. Si parte con 102 milioni stanziati nella legge di Stabilità per ü 2016. Concorreranno al finanziamento anche le Regioni attraverso i fondi europei. Si stima che la platea potenziale dei destinatari dell' Pag. 2 Estratto da pag. Lunedì 15/02/2016 1. Direttore Responsabile Diffusione Testata Mario Calabresi 311.406 assegno sia intorno alle 900 assegno mila sia intorno alle 900 mila unità, cifra che deriva dal numero di persone che ricevono per oltre quattro mesi la nuova indennità di disoccupazione, condizione che consente la richiesta dell'assegno. Sarà poi ciascun disoccupato a decidere se II ministro del spendere il suo assegno in una Lavoro, struttura pubblica o in una Giuliano Poletti privata accreditata sul piano (1); Jacques nazionale dall'Anpal. È chiaro Delors (2), che il successo dell'ope Selpress è un'agenzia autorizzata da Repertorio Promopress razione dipenderà proprio dal ruolo del privato (in particolare le multinazionali del settore) interessato a ricevere l'assegno dopo, ovviamente, aver ricollocato il disoccupato, n quale (questa la condizionalità) sarà sanzionato se durante il percorso di rioccupazione dovesse assumere condotte omissive (non partecipare a un corso di formazione, per esempio), fi autore nel 1994 del Libro bianco sull'occupazione nella Ue eValdis Dombrovskis (3), Commissario europeo per l'occupazione Ritaglio stampa ad uso esclusivo interno, non riproducibile ——— no alla possibilità di perdere anche il sostegno (cioè la Naspi) nel caso di rifiuto di un'offerta di lavoro congrua alla propria profilatura. È l'essenza del "patto" che dovrà essere sottoscritto dallo Stato con il disoccupato. Se funzionerà il patto cambierà davvero il mercato del lavoro, altrimenti continuerà a zoppicare. ® RIPRODUZIONE RISERVATA CONGIUNTURA Pag. 3