Diapositiva 1 - Provincia di Rimini

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Diapositiva 1 - Provincia di Rimini
L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE
IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI – LA DGR 1366 DEL 26/09/2011
Arch. Kristian Fabbri
Servizio Energia ed Economia Verde
Regione Emilia-Romagna
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA
Consumi per riscaldamento
250
250
200
170
150
140
100
70
50
15
0
EdificioBasso
Edificio
10
Consumo
passiv o
DOMANI
1991-Legge
373
OGGI
1976-Legge
IERI
Edificio storico
NON POSSIAMO PIU’
CONTINUARE A
COSTRUIRE COSI’ !
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 da più di 160 paesi in
occasione della Conferenza COP3. Il trattato, entrato in vigore il 16
febbraio 2005, rappresenta il primo pilastro di una strategia
internazionale per il raggiungimento dell'obiettivo di una progressiva
riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera: l'impegno,
assunto a livello mondiale, è di ridurre tra il 2008 e il 2012 le
emissioni dei 6 principali climalteranti del 5,2% rispetto al 1990.
Piano d’azione UE 202020 (marzo 2007): leader europei hanno
concordato un piano di azione per una politica comune dell'energia che
vincola gli Stati membri entro il 2020 a:
• ridurre le emissioni del 20%,
• utilizzare per il 20% risorse rinnovabili,
• incrementare del 20% il livello di efficienza energetica
OBIETTIVI
VINCOLANTI
OBIETTIVO NON
VINCOLANTE
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI
Burden Sharing
ovvero processo di condivisione / regionalizzazione
dell’obiettivo di produzione energetica da fonte rinnovabile
attribuito all’Italia in sede di approvazione della Direttiva
2009/28/CE (17% sul CFL)
Già previsto dalla legge 244/2007, rafforzato dalla legge 13/2009, il Burden Sharing è stato
recentemente ribadito dal D. lgs. 28/2011.
Con il citato d.lgs. sono stati fissati paletti e criteri, per rendere percorribile l’ipotesi di
regionalizzazione degli obiettivi. Tra i tasselli importanti si citano le norme sul monitoraggio e sugli
strumenti incentivanti a disposizione del mercato per il conseguimento degli obiettivi, nonché sui
trasferimenti statistici.
Il punto di partenza è costituito dai criteri fissati dalla legge 244/2007, con riferimento alla
disponibilità e accessibilità delle risorse nelle singole regioni.
Gli obiettivi da ripartire sono quelli fissati dal PAN – Piano di Azione Nazionale per le energie
rinnovabili.
Attualmente è in fase di discussione la metodologia adottata per la
quantificazione degli obiettivi, ed il conseguente risultato.
Nei prossimi mesi sarà emanato il decreto con la ripartizione degli obiettivi.
Regioni e Province autonome
Direttive EU
Direttiva 2002/91/CE
“rendimento energetico
degli edifici”
Direttiva 2004/08/CE
“promozione della cogenerazione”
Ministero
dello sviluppo economico
Dlgs 192/05 “recepimento direttiva
2002/91/Ce” modif.311/06
Dlgs 20/07 Cogenerazione
DLgs 115/08 “Recepimento
Direttiva 2006/32/Ce”
Direttiva 2006/32/Ce
“ Servizi energetici e operatori dei
servizi energetici”
DPR 59/2009 “Requisiti minimi”
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
DAL 156/2008
ATTO DI INDIRIZZO E
COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI
PRESTAZIONE ENERGETICA E SULLE
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Aggiornamento con
DAL 255/2009
DM 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali “
Aggiornamento Allegati con
DGR 1362/2010
Direttiva 2009/28/CE
“promozione energia da fonti
rinnovabili”
Dlgs 28/2011 – Recepimento della
Direttiva 2009/28/CE
Aggiornamento Allegati
entro il 29/09/2011
Direttiva 2010/31/UE
“rendimento energetico
degli edifici”
RIFUSIONE
DA RECEPIRE
D.L. Comunitaria 2011
CdM 3 agosto 2011
Revisione complessiva
2012 -2013?
IL QUADRO DI RIFERIMENTO
LO STATO DI ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE
regioni che hanno già disciplinato e attivato un proprio sistema di
certificazione energetica che sostituisce il D.Lgs. 311/06 dovranno
progressivamente ravvicinare le proprie disposizioni alle norme
attuative nazionali
DEL. 2923/07 PROV. AUT. BOLZANO
D.G.R. 43965/09 REGIONE PIEMONTE
D.G.R. 8745/08 REGIONE LOMBARDIA
REG. 1/09 REGIONE LIGURIA
D.A.L. 156/08 REGIONE EMILIA-ROMAGNA
regioni che hanno disciplinato la materia ma non hanno ancora
adottato i necessari provvedimenti attuativi
dovranno definire i propri provvedimenti attuativi in coerenza con quelli nazionali
regioni che hanno disciplinato la materia all’interno di un quadro più ampio (edilizia sostenibile) e non
hanno ancora adottato i necessari provvedimenti attuativi
dovranno definire i propri provvedimenti attuativi per la parte energetica in coerenza con quelli nazionali
regioni nelle quali il sistema entra in funzione sulla base delle le linee-guida nazionali
TEMI DI INTERESSE
D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/06
LA DIRETTIVA 2002/91/CE “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA” RIGUARDA:
requisiti minimi delle prestazioni energetiche degli edifici e relativi metodi di calcolo
criteri per la certificazione energetica degli edifici
accertamenti e ispezioni sugli edifici (conformità alla legge ed al progetto)
controlli e manutenzioni degli impianti termici
accertamenti e ispezioni sugli impianti (per impianti di età > 15 anni l’ispezione è
accompagnata da una diagnosi dell’impianto e dell’edificio)
requisiti professionali e criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi a cui
affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
climatizzazione
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE
PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08
REQUISITI MINIMI DI
PRESTAZIONE
ENERGETICA
DEGLI EDIFICI
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08
REQUISITI COGENTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
QUANDO ENTRANO IN VIGORE?
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 DEL 04/03/2008
ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 25/03/2008
Entrata in vigore
dei requisiti cogenti di prestazione energetica
1.2 Le disposizioni del presente atto
entrano in vigore a partire dal 1 luglio 2008
I Comuni dovrebbero adeguare il RUE a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento
in ogni caso, i progettisti devono adeguare i progetti presentati per l’ottenimento dei titoli abilitativi
dopo tale data ai requisiti cogenti previsti dall’atto, assumendo la relativa responsabilità con la
asseverazione della dichiarazione di conformità
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08
Requisiti minimi
Produzione ACS da Fonti
Rinnovabili
Trasmittanza componenti
edilizi
Produzione Energia elettrica
da Fonti Rinnovabili
Indice EPacs
Prestazione energetica
produzione Acqua Calda
Sanitaria
Ventilazione
naturale
Indice EPi
Prestazione energetica
climatizzazione
invernale
Sistemi schermanti
Rend. globale
impianto termico
Trasmittanza chiusure
opache
Indice EPe,inv
(Involucro estivo)
*
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08
Nuove costruzioni
*
Eliminato l’obbligo di rispettare il rendimento
medio globale stagionale (ηg) dell’impianto
Libertà progettista adottare impianti
efficienti. Rimane obbligatorio per
interventi sugli impianti termici in
edifici esistenti
Limite EPe,invol involucro edilizio in regime estivo
(energia termica utile per il raffrescamento)
UNITS 1300 parte 1 raffrescamento Qc
Aggiornamento requisiti e sistemi compensativi
dotazione minima FER
Novità DGR
1362/2010
Criteri riconoscimento biomasse come FER
Interventi di
ristrutturazione
SU < 1000 m2
In alternativa all’obbligo di rispettare le
trasmittanze limite SE si rispetta il valore limite
dell’indice EP req.6.1.1
Edifici pubblici
Limiti ridotti del 10%
Impianti termici
centralizzati
Possibilità di deroga se si dimostra un analogo o
migliore rendimento con una diversa tipologia di
impianto (?)
Da dimostrare nella Relazione
tecnica rispetto (ηg)
Requisiti minimi – principali novità
Dotazione fonti
energetiche
rinnovabili
*
Dal 31/05/2012 fino al 31/12/2014
Dal 01/01/2015
Obbligo copertura 50% ACS e 35%
ACS+RISC.+RAFFR
Obbligo copertura 50%
ACS+RISC.+RAFFR
Obbligo 1 kW elettrico x U.I o P = 1/65 * Sq
(kW) da FER
1 kW elettrico x U.I o P = 1/50 * Sq
(kW) da FER
Bonus volumetrico del 5% se i limiti sono aumentati del 30%
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA
NUOVE
DEFINIZIONI
Impianti termici
centralizzati
05/12/2011
OBBLIGO DI INDICARE INDICE DI PRESTAZIONE
ENERGETICA E CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI
IMMOBILIARI
•EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE
RILEVANTE
•INTERVENTI EDILIZI
Nuove Costruzioni: possibilità di deroga per il 30% delle
unità immobiliari
14/119
Indice EPi
Prestazione energetica
climatizzazione invernale
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08
PER I NUOVI EDIFICI SI E’ VOLUTO FARE DI PIU’
D.LGS. 311/06
S/V
KWH/MQ/ANNO
AD ESEMPIO,
PER BOLOGNA
RER
S/V
KWH/MQ/ANNO
0,2
39,12
0,2
39,12
0,3
47,70
0,3
47,70
0,4
56,30
0,4
56,30
0,5
64,90
0,5
64,90
0,6
73,50
0,6
73,50
0,7
82,00
0,7
82,00
0,8
90,60
0,8
82,00
0,9
99,20
0,9
82,00
A+
EPi inf 25
A
EPi inf 40
B
40 < EPi <60
C
60 < EPi <90
D
90 < EPi <130
E
130 < EPi <170
F
170 < EPi <210
G
EPi > 210
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08
LIMITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI FORMA
99,2
82,0
kW/h m2
kW/h m2
64,9
56,3
kW/h m2
kW/h m2
47,7
kW/h m2
2259
gradi/giorno
Requisito di rendimento energetico minimo ammesso per la climatizzazione invernale
Confronto tra edifici con differente fattore di forma a Bologna – zona climatica E
Direttiva 2009/28/CE
D.lgs. 28/2011
COSA CAMBIA?
DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Nazione
Tabella 1: Obiettivi nazionali
generali per la quota di
energia da fonti rinnovabili
sul consumo di energia nel
2020 (Allegato I)
Belgio
Bulgaria
Repubblica Ceca
Danimarca
Germania
Estonia
Irlanda
Grecia
Spagna
Francia
Italia
Cipro
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Ungheria
Malta
Paesi Bassi
Austria
Polonia
Portogallo
Romania
2,2 %
9,4 %
6,1 %
17,0 %
5,8 %
18,0 %
3,1 %
6,9 %
8,7 %
10,3 %
OBIETTIVO quota di energia da fonti
rinnovabili sul consumi finale di
energia, 2020
13 %
16 %
13 %
30 %
18 %
25 %
16 %
18 %
20 %
23 %
5,2 %
17 %
2,9 %
32,6 %
15,9 %
0,9 %
4,3 %
0,0 %
2,4 %
23,3 %
7,2 %
20,5 %
17,8 %
13 %
40 %
23 %
11 %
13 %
10 %
14 %
34 %
15%
31 %
24 %
Quota di energia da fonti rinnovabili
sul consumi finale di energia, 2005
DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione
delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di
energia per l’Italia da conseguirsi entro il 2020 è pari al 17%.
Il calcolo dell’obiettivo è dato dal rapporto tra la quota parte di energia da rinnovabili
ed il consumo finale lordo di energia [(QEPfer) / (CFLe) < 17%].
L’articolo 13 al comma 4 prevede che “Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di
edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di
qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio. Nell’elaborare tali misure
… possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi
dell’efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di
energia basso o nullo”.
Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri “impongono livelli minimi di energia da fonti
rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti”. Tale limite è anticipato al 1° gennaio 2012 per gli edifici pubblici.
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Art. 1 - Finalità
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge
4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario
e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di
energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili
nei trasporti.
Art. 2 – Definizioni
a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare,
aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas; (GIA’ RECEPITO CON DGR 1362/2010)
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle
famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di
elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di
calore con la distribuzione e la trasmissione;
g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il
riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie:
i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale
degli elementi edilizi costituenti l'involucro;
i) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria;
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.
Art. 11 - Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova
costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli
edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di
calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le
decorrenze di cui all‘Allegato 3.
Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie
percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono
stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3.
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle
disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di
cui al presente articolo.
Data entrata in vigore Dlgs 28/2011: 29 marzo 2011
Da recepire entro il: 29 settembre 2011
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
ALLEGATO 3
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di
produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il
contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti
alimentati da fonti rinnovabili,
- del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e
- delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 31
maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1°
gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1°
gennaio 2017.
2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che
producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la
produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di
teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la
fornitura di acqua calda sanitaria.
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
ALLEGATO 3
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o
all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, é calcolata secondo la seguente
formula: P = 1/K * S
Dove S é la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K é un coefficiente
(m²/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio
2017.
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
ALLEGATO 3
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
7. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai
precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'articolo
4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata
esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.
8. Nei casi di cui al comma 7, é fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica
complessiva dell'edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione
energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi
provvedimenti attuativi(I192) nel rispetto della seguente formula:
Dove:
- % obbligo é il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento
che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili;
- % effettiva é il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall'intervento;
- P obbligo é il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai
sensi del comma 3;
- E effettiva é il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull'edificio
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
ALLEGATO 3
Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti
In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli
edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti
medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono
incrementati del 10%.
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
Art. 12 - Misure di semplificazione
I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti
che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il
raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi
obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un
bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia
di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei
casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree
individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.
1444.
I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della
commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
Disapplicato in E.R. da L.R. 31/2001
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28
Art. 13 – Certificazione energetica degli edifici
c) all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 dopo il comma 2-bis,
sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità
immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno
atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione
energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici
e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei
commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater.
2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole
unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita
riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione
energetica.».
In E.R. è già previsto l’obbligo di
allegazione all’atto di compravendita
e di consegna al locatario
D.LGS. 28/2011
COSA CAMBIA ?
DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE
n. 156 del 4 marzo 2008
AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
LE PRINCIPALI MODIFICHE
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
COSA CAMBIA
1
Definizioni
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini della applicazione dei requisiti minimi di prestazione
energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce:
- ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di
un manufatto edilizio esistente;
- ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d’uso di locali esistenti e non climatizzati
annessi all’unità immobiliare esistente.
attestato di certificazione energetica o attestato di prestazione energetica: documento rilasciato da un
soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi
valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di
effettuarne la valutazione ed il confronto.
In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e
caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed
economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. L'indice di prestazione
energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di
vendita di edifici o di singole unità immobiliari.
coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in
grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio,
realizzate e manutenute in conformità alla norma UNI 11325[. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema
strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie
vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione
media e alta, coperture a verde intensivo.
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell’Allegato
III del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 e nel decreto ministeriale 4 agosto 2011.
edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo abilitativo,
comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento.
edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio esistente oggetto di un intervento edilizio
riconducibile alle seguenti categorie, indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo
abilitativo necessario:
i) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
ii) demolizione e fedele ricostruzione.
energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica,
solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai
processi di depurazione e biogas; in particolare, si intende per:
- energia aerotermica: l’energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore;
- energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre;
- energia idrotermica: l’energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore;
- biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti
dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse,
comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
Impianto termico o di climatizzazione: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale e/o
estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione
centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sottosistemi di generazione, distribuzione e
utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi nella definizione gli
impianti individuali di qualunque potenza. Non sono considerati impianti termici apparecchi dal
funzionamento localizzato quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, climatizzatori tipo “split” o similari. Tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze termiche
nominali dei singoli apparecchi destinati ad una medesima funzione è maggiore o uguale a 15 kW per
la climatizzazione invernale, o a 12 kW per la climatizzazione estiva.
Impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad
una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo.
interventi edilizi: lavorazioni o opere che modificano in tutto o in parte un edificio esistente o che portano
alla realizzazione di una nuova costruzione. Gli interventi edilizi, ed i relativi titoli abilitativi, sono definiti e
disciplinati dalla L.R. 31/02 e s.m.i (1)
interventi di manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (di cui al punto 3.1 lett. c) : ricadono in
tale categoria le lavorazioni o opere realizzate con carattere di eccezionalità e finalizzate a ripristinare e/o
sostituire parti ed elementi, opachi o trasparenti, verticali o orizzontali, dell’involucro edilizio,
indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo abilitativo.
pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico inverso
trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l’aria l’acqua o la terra (o da una sorgente di calore a bassa
temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche
trasferire calore dall’edificio all’ambiente naturale. In un impianto termico, costituisce o integra il sistema di
generazione.
(1): sono stati conseguentemente eliminati tutti i riferimenti alle diverse tipologie di intervento edilizio, mantenendo
solo quella seguente che è caratteristica dell’applicazione della norma
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI
potenza termica utile (o potenza nominale utile) di un generatore di calore: quantità di calore trasferita
nell'unità di tempo al fluido termovettore (corrispondente, nel caso di una caldaia, alla potenza termica del
focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della
potenza termica persa al camino). Deve essere specificata e garantita dal costruttore come potenza che può
essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore.
L'unità di misura utilizzata è il kW.
riflettanza solare: è la frazione della radiazione solare incidente che viene direttamente riflessa da una
superficie irradiata; il suo valore varia da 0, per una superficie totalmente assorbente, fino a 1 (o al 100%), per
una superficie perfettamente riflettente. Si tratta di una caratteristica rilevante ai fini di limitare gli apporti solari
estivi attraverso l’involucro edilizio, con la realizzazione dei cosiddetti “cool roofs”,
superficie coperta (Sq): proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio.
teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici per il tramite una rete, per il
riscaldamento o il raffrescamento e per la fornitura di acqua calda sanitaria degli edifici stessi.
COSA CAMBIA
2
Specifiche di prestazione
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 17 – COMPORTAMENTO IN REGIME ESTIVO
Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o di
trasmittanza termica periodica delle pareti opache previsti alla lettera b), possono
essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi,
ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura
degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare.
Analogamente, possono essere adottate soluzioni idonee a ridurre il carico termico di
pareti e coperture (cool roof), mediante l’utilizzo di materiali (quali intonaci, vernici,
guaine, lastricati solari) con riflettanza solare uguale o superiore a 0,65.
In tali casi deve essere prodotta a corredo della relazione tecnica di cui al successivo
punto 25 una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali
che ne attesti l’equivalenza con le predette disposizioni.
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 21 - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
21) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso
all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto
obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di
quota parte del consumo di energia termica dell’edificio. A tal fine:
a) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione
degli impianti termici in edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico
idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura,
tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50%
dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria.
50% energia
per produzione acqua
calda sanitaria da fonti
rinnovabili
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 21 - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
b) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni
rilevanti e nei casi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lettera b), l’impianto termico e/o
l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da
garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia
prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili,
a partire dal 31 maggio 2012
1) del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali
dei consumi di energia termica:
2a) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio
è presentata a partire dal 31 maggio 2012 e fino al 31
dicembre 2014: del 35% della somma dei consumi
complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento
2b) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio
è presentata a partire dal 1 gennaio 2015: del 50%
della somma dei consumi complessivamente previsti
per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento
a partire dal 31 maggio 2012 e
fino al 31/12/2014  35% energia
somma ACS, riscaldamento e
raffrescamento
dal 1/1/2015  50% energia
somma ACS, riscaldamento e
raffrescamento
Rispetto al D.Lgs. 28/2011:
2 soli scaglioni e applicazione in tempi accelerati
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 21 - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:
• ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art.
A-7 della L.R. n. 20/00;
• incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) non possono
essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano
esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione
diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di
acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.
SI
In caso di utilizzo di pannelli solari termici
disposti sui tetti degli edifici, i predetti
componenti devono essere aderenti o integrati
nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e
lo stesso orientamento della falda.
NO
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 21 - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER
Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) si intendono soddisfatte anche:
i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di
micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di
produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei
consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il
raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto
specificato in Allegato 15;
ii) mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui
al punto 20, che copra l’intero fabbisogno di calore per il
riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria;
iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza
di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti
rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche
nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati
anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio
del comune dove è ubicato l'edificio o in un ambito territoriale
sovracomunale nel caso di specifici accordi.
Rispetto al D.Lgs. 28/2011 vengono mantenute le possibilità di ricorrere a soluzioni alternative
(cogenerazione e impianti collettivi)
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 22 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER
Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici
sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti
rinnovabili a copertura di quota parte del consumo di energia elettrica dell’edificio.
A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per
la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con
caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:
A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la
produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con
caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti:
a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni
100 m2 di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale;
b) potenza elettrica P installata non inferiore a:
• P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio
2012 al 31 dicembre 2014,
• P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio
2015,
dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in m2.
Rispetto al D.Lgs. 28/2011:
- 2 soli scaglioni e applicazione in tempi accelerati
- mantenimento del livello di prestazione precedente (si adotta il limite più severo risultante)
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 22 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER
In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti
degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o
integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo
stesso orientamento della falda.
I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono:
•ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui
all’art. A-7 della L.R. n. 20/00;
•incrementati del 10% per gli edifici pubblici.
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 22 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER
Gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche:
i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro
o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote
equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili,
aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15;
ii) con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica
mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a
una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1, alimentate
da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento,
oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al
punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di
cogenerazione ad alto rendimento;
iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti
di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto
diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui
energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da
impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del
comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale
sovracomunale nel caso di specifici accordi.
Rispetto al D.Lgs. 28/2011 vengono mantenute le possibilità di ricorrere a soluzioni alternative
(cogenerazione, SEU, impianti collettivi)
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 23 - PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER
Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 21 e 22 è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo,
fatte salve le disposizioni seguenti.
Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di
ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui alle precedenti lettere A e C devono essere evidenziate
dal progettista nella relazione tecnica di cui al punto 25 dell’Allegato 2,
In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPtot) che
risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPtot-lim) determinati conformemente a quanto indicato al
precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula:
Dove:
%obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il
riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del punto 21, tramite fonti rinnovabili;
%effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento;
Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere
obbligatoriamente installati ai sensi del punto 22;
Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata
sull’edificio.
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 24 – RUOLO DEGLI ENTI LOCALI
24) Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai punti 20, 21, 22 e 23 sono definite con gli
strumenti di pianificazione urbanistica comunali, anche al fine di corrispondere alle specifiche di cui ai
punti 20, 21 lettere ii) e iii), e 22 lettere ii) e iii).
In particolare, i Comuni, singoli o associati, nell’ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento
dei pertinenti strumenti di pianificazione urbanistica in forma singola o associata, provvedono:
- ad individuare le parti del territorio per le quali si prevede la realizzazione di infrastrutture energetiche a rete a servizio del
sistema insediativo;
- ad individuare le aree idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o mediante cogenerazione ad
alto rendimento;
- ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee a
realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui ai precedenti alinea, di interesse pubblico e della comunità locale, conformemente a
quanto previsto dall’art. 18 e dagli art. 36-bis e seguenti della L.R. 20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari
degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi;
- a prevedere, in sede di rilascio del titolo edilizio per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni
rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in
misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22, un bonus
volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze
minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatti salvi
i centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00.
I piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa possono prevedere che le disposizioni di cui ai punti 21 e 22
siano soddisfatte, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle
biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di
qualità dell’aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 2 PUNTO 28 – Disposizioni specifiche pompe di calore
28) Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica EP, la quantità di energia resa disponibile dalle
pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine aerotermica, geotermica o idrotermica, è
calcolata in base ai criteri di cui all’allegato VII della Direttiva 28/2009, applicando la seguente metodologia.
Nel caso di pompe di calore elettriche, si considera:
SPF = η SCOP = Epdc/Ep,pdc
dove:
- SPF è il fattore di rendimento definito dall’allegato VII della direttiva 2009/28/CE
- SCOP (Seasonal coefficient of performance) è il fattore di rendimento stagionale medio stimato sulla base del metodo
normalizzato
- Epdc è l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione (kWh/anno) data dalla sommatoria dell’energia fornita
dalla pompa di calore per unità di calcolo, nei mesi di riscaldamento
- Ep,pdc è l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera stagione di riscaldamento (kWh/anno)
- η è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria fissato dall’AEEG con apposita determinazione
Per i soli impianti a pompa di calore con SPF > 1,15 si procede al computo dell’energia rinnovabile secondo l’equazione:
ERES = Epdc * [1 – (1/(SPF))] (kWh/anno)
Per impianti per i quali non sia verificata in condizione di esercizio la prestazione SPF > 1,15 non si può effettuare il
calcolo di ERES.
Nel caso di pompe di calore a gas si applicano le medesime disposizioni, considerando il fattore η pari a 1 fino alla
determinazione di un più appropriato valore.
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 15 – REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI
1. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE
Ai fini del presente atto, sono considerati impianti alimentati a fonte rinnovabile quelli conformi alle vigenti norme tecniche di
settore.
2. ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI
2.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE
Ai soli fini delle disposizioni di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, le unità di micro o mini cogenerazione devono risultare conformi
ai requisiti di seguito specificati.
2.1.1. Potenza delle unità di cogenerazione
Per potenza delle unità di mini e micro-cogenerazione si intende la potenza nominale effettiva ovvero espressa al netto del
consumo degli organi ausiliari interni alla/alle unità costituenti la sezione cogenerativa stessa.
2.1.2. Rendimento energetico minimo per la micro-cogenerazione
Il rendimento globale (elettrico netto più termico) delle unità di micro-cogenerazione rilevato a potenza nominale con acqua in
ingresso a 30°C non deve essere inferiore a:
ηel + ηterm ≥ 97 + 1 log (Pn)
[%]
dove (Pn) è la potenza entrante con il combustibile (altrimenti definita portata termica) della singola unità costituente la sezione
cogenerativa. Nei casi di sezioni cogenerative costituite da una singola unità si utilizza per il calcolo lo potenza termica entrante
con il combustibile per l’intera sezione cogenerativa.
2.1.3. Rendimento termico minimo per la micro-cogenerazione
Il rendimento termico delle unità di micro-cogenerazione rilevato a potenza nominale con acqua in ingresso a 30°C non deve
essere inferiore a:
ηterm ≥ 62 + 1 log (Pn)
[%]
dove (Pn) è la potenza entrante con il combustibile (altrimenti definita portata termica) della singola unità costituente la sezione
cogenerativa. Nei casi di sezioni cogenerative costituite da una singola unità si utilizza per il calcolo lo potenza termica entrante
con il combustibile per l’intera sezione cogenerativa.
2.1.4. Rendimento energetico minimo per la cogenerazione e la piccola cogenerazione
Il rendimento energetico minimo richiesto per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica ≥ di 50 kW è definito dalle
condizioni di rendimento imposte per la CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento).
D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011
ALLEGATO 15 – REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI
2.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE (…segue)
2.1.5. Misura e verifica del rendimento energetico medio effettivo per le tecnologie di cogenerazione e microcogenerazione modulanti
Nel caso di unità di cogenerazione che abbiano la possibilità di variare il proprio fattore di carico modulando la potenza in uscita,
sono da installarsi appositi misuratori certificati dell’energia elettrica e termica prodotta in cogenerazione e del combustibile
consumato. Con cadenza annuale ovvero entro il 31 marzo di ogni anno al fine di asseverare la corrispondenza del rendimento
effettivo annuo della\e singole unità di cogenerazione ai limiti di rendimento prescritti è richiesta una relazione a consuntivo stilata
e asseverata da un tecnico abilitato che riporti i valori totali delle energie generate e del consumo di combustibile nonché la prova
della loro corrispondenza con i limiti di rendimento imposti. Tale relazione deve essere conservata dal responsabile di impianto e
messa a disposizione delle autorità competenti per le verifiche.
2.1.6. Misura e verifica del rendimento energetico medio effettivo per le tecnologie di cogenerazione e microcogenerazione con dissipazione dell’energia termica in eccesso
Nel caso di unità di cogenerazione che abbiano la possibilità o necessità di dissipare tutta o parte dell’energia termica generata,
sono da installarsi appositi misuratori certificati dell’energia elettrica e termica prodotta in cogenerazione e del combustibile
consumato. Con cadenza annuale ovvero entro il 31 Marzo di ogni anno al fine di asseverare la corrispondenza del rendimento
effettivo annuo della\e singole unità di cogenerazione ai limiti di rendimento prescritti è richiesta una relazione a consuntivo stilata
e asseverata da un tecnico abilitato che riporti i valori totali delle energie generate e del consumo di combustibile della nonché la
prova della loro corrispondenza con i limiti di rendimento imposti.
2.1.7. Limiti alle emissioni degli inquinanti in atmosfera
Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile < 50 kWel (micro-cogenerazione) vengono considerati i seguenti
limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:
CO [mg/Nm³ con 5% O²] : < 50
NOx [mg/Nm³ con 5% O²] : < 250
Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile ≥ 50 kWel (piccola cogenerazione e cogenerazione) vengono
considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti:
CO [mg/MJ fuel con 15% O²] : < 20
NOx [mg/ MJ fuel con 15% O²] : < 60
I valori di cui sopra devono essere ricavati alla potenza nominale e alle normali condizioni di esercizio.
Uno sguardo
sul futuro
PTA – PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PER 2011-2013
IL SISTEMA ENERGETICO DELLA REGIONE
Il Bilancio Energetico Regionale 2007 (ktep) – I consumi
Combustibili
solidi
Petrolio
Gas naturale
Rinnovabili
Energia
elettrica
Totale
Disponibilità interna netta
4
5.556
5.960
263
2.373
14.156
Usi non energetici
0
418
0
0
Consumi finali
4
5.138
5.960
263
2.373
13.738
Industria
4
267
3.305
38
1.139
4.753
Industria manifatturiera di base
0
100
2.338
26
480
2.944
Industria manifatturiera non di base
4
163
967
11
643
1.788
Trasporti
0
4.046
143
0
42
4.231
Ferroviari e urbani
-
6
0
-
42
49
Stradali
-
3.978
143
-
0
4.121
Navigazione marittima e aerea
-
61
0
-
0
61
Altri settori
0
825
2512
225,12
1.192
4.754
Residenziale
0
416
1.769
224
442
2.851
Terziario
0
58
725
1
669
1.453
Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
0
351
18
418
0
450
ktep
edifici: 81
Fonte: Enea. Per industria manifatturiera di base si intendono le seguenti branche dell’industria: metallurgia, minerali non metalliferi, chimica e petrolchimica, carta e grafica. Per industria
4.304
manifatturiera non di base si intendono: alimentari, bevande e tabacco, tessile e confezioni, meccanica, altre industrie manifatturiere.
PTA – PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PER 2011-2013
GLI OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE 2011-2013
L’efficienza energetica come obiettivo prioritario
Gli obiettivi regionali di aumento dell’efficienza energetica al 2013 e al 2020, suddivisi per settore, si prevede
raggiungano i seguenti valori:
Risparmio energetico al
2013 (ktep/anno)
Risparmio energetico al
2020 (ktep/anno)
Quota sul
totale %
Residenziale
222
738
47
Terziario
108
361
23
Totale edifici
130
1.099
70%
Industria
94
314
20
Trasporti
47
157
10
Totale
471
1.570
100
Consumo edifici: 4.304 ktep
Risparmio: 1.099 ktep
Riduzione - 36%
Riduzione di oltre 1/3 dei consumi di energia primaria
Direttiva 2010/31/UE
del Parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010
sulla prestazione energetica nell’edilizia
(rifusione)
LA NUOVA DIRETTIVA ABROGA LA PRECEDENTE DIRETTIVA 2002/91/CE
Direttiva 2010/31/UE - Modifica della Direttiva 2002/91/CE
La Direttiva 2002/91/Ce (Energy Performance Building Directive
- EPBD) contiene elementi chiave per migliorare la prestazione
energetica degli edifici.
L’obiettivo della revisione è quello di chiarire, semplificare ed
estendere lo scopo della Direttiva ed il suo impatto effettivo
anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi della
Commissione Europea rispetto al Target 20-20-20% di riduzione
dell’energia e delle emissione dei gas serra entro il 2020.
Il settore edile (gli edifici) è responsabile di almeno il 40% dei
consumi energetici e di emissioni di CO2 ed ha significativi
potenziali per ridurre almeno l’11% del consumo di energia per
raggiungere gli obiettivi della Commissione Europea entro il
2020.
Altri provvedimenti collegati:
•Direttiva 2005/32/CE “Eco-Desing of energy-using Product Directive”
•Direttiva 2004/8/CE “Directive on the promotion of cogeneration”
•Direttiva 2006/32/CE Energy End-use Efficienzy and Energy Services Directive
•Direttiva 2009/28/CE promozione dell’energia da fonti rinnovabili
•Direttiva 2010/30/UE indicazioni del consumo di energia (…) mediante etichettatura
Direttiva 2010/31/UE
Oggetto (Articolo 1)
1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici
all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle
prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi.
2. Le disposizioni in essa contenute riguardano:
a) Il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica
b) l’applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e delle
unità immobiliari di nuova costruzione
c) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di:
i) Edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a
ristrutturazioni importanti
ii) ELEMENTI EDILIZI che fanno parte dell’involucro dell’edificio ed
hanno un IMPATTO SIGNIFICATIVO sulla prestazione energetica
dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti
ELEMENTI EDILIZI
iii) SISTEMI TECNICI per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o
sono oggetto di un intervento di miglioramento
SISTEMI TECNICI per
l’edilizia
Direttiva 2010/31/UE
Oggetto (Articolo 1)
2. Le disposizioni in essa contenute riguardano:
d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di
edifici a energia quasi zero;
PIANI NAZIONALI
e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità
immobiliari;
Certificazione
energetica
f) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e
condizionamento d’aria negli edifici;
g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di
prestazione energetica e i rapporti di ispezione.
Sistemi di CONTROLLO
indipendenti
Edifici di nuova costruzione - Direttiva 2010/31/UE
Edifici di nuova costruzione
(articolo 6)
Requisiti minimi di
prestazione energetica
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici
di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione
energetica fissati conformemente all’articolo 4.
Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che,
prima dell’inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta
presente la FATTIBILITA’ TECNICA, AMBIENTALE ED ECONOMICA di
sistemi alternativi ad alta efficienza
come quelli indicati di seguito, se disponibili:
i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su
energie da fonti rinnovabili;
la cogenerazione;
teleriscaldamento o telerafrescamento in
particolare se basato interamente o parzialmente su
energia da fonti rinnovabile;
le pompe di calore;
2. Gli Stati membri garantiscono che l’esame di sistemi alternativi di cui al
paragrafo 1 sia documentato e disponibile a fini di verifica.
Pompe di calore come definite dalla
Direttiva 2009/28/CE
Edifici esistenti - Direttiva 2010/31/UE
Edifici esistenti
Requisiti minimi di
prestazione energetica
(articolo 7)
Gli Stati membri provvedono affinché il rendimento
energetico degli edifici o di loro parti destinati a subire
ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di
soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica
fissati a norma dell’articolo 4 per quanto tecnicamente,
funzionamento ed economicamente fattibile.
I requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare
oggetto di ristrutturazione nel suo complesso.
In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli
elementi edilizi ristrutturati.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire
che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte
dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla
prestazione energetica dell’involucro dell’edificio destinati ad essere
sostituiti o rinnovati soddisfi i requisiti minimi di prestazione
energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed
economicamente fattibile.
ELEMENTI
EDILIZI
Rispetto dei requisiti minimi anche
degli ELEMENTI EDILIZI
(es.certificazione infissi)
Sistemi tecnici per l’edilizia - Direttiva 2010/31/UE
Impianti tecnici per l’edilizia
(articolo 8)
1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi
tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di
impianto relativi al rendimento energetica globale, alla
corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al
controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia
installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono
altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova
costruzione.
Detti requisiti riguardano almeno quanto segue:
a) impianti di riscaldamento;
b) impianti di produzione di acqua calda;
c) impianti di condizionamento d’aria;
d) grandi impianti di ventilazione;
o una combinazione di tali impianti.
2. Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi di misurazione
intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una
ristrutturazione importante (…) inoltre promuovere, se del caso, l’installazione
di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e
monitoraggio finalizzati al risparmio energetico
Requisiti minimi di
prestazione energetica
ηg
Edifici a energia quasi zero - Direttiva 2010/31/UE
Edifici a energia quasi zero
(articolo 9)
Requisiti minimi di
prestazione energetica
EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO: edificio ad altissima
prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto
basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura
molto significativa da energia da fonti rinnovabili,
compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o
nelle vicinanze;
Gli Stati membri provvedono a che:
a) entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi
zero;
b) a partire dal 31 dicembre 2018, gli enti pubblici che occupano o sono proprietari di edifici di
nuova costruzione garantiscano che tale edificio sia un edifico a energia quasi zero.
Gli stati membri elaborano PIANI NAZIONALI destinati ad
aumentare il numero di edifici a energia quasi zero.
Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati
per categoria edilizia
Edifici a energia quasi zero - Direttiva 2010/31/UE
Requisiti minimi di
prestazione energetica
Edifici a energia quasi zero
(articolo 9)
Il PIANO NAZIONALE comprende i seguenti elementi
a) applicazione dettagliata (…) con un indicatore
numerico del consumo di energia primaria in
kWh/m2anno;
b) obiettivi intermedi di miglioramento
rendimento energetico al 2015;
del
c) informazioni sulle politiche e sulle misure
finanziarie o di altro tipo adottate (…) per
promuovere gli edifici a energia quasi zero compresi
dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali
La COMMISSIONE valuta i piani nazionali in particolare l’adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in
relazione agli obiettivi della presente direttiva.
Rilascio attestato di prestazione energetica
Rilascio attestato di certificazione energetica
(articolo 11)
4. Gli Stati membri dispongono che, in caso di OFFERTA in
vendita o in locazione di:
* edifici aventi un attestato di prestazione energetica,
* unità immobiliari in edifici aventi un attestato di
prestazione energetica, e
* unità immobiliari aventi un attestato di prestazione
energetica
l’indicatore di prestazione energetica che figura
nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in
tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali.
Obbligo prestazione energetica
ANNUNCI IMMOBILIARI
Esperti e sistema di controllo indipendente
Esperti indipendenti
(articolo 17)
1. Gli Stati membri si assicurano che la certificazione
energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di
riscaldamento e condizionamento d'aria vengano effettuate
in maniera indipendente da esperti qualificati o
riconosciuti, operanti come lavoratori autonomi o come
dipendenti di enti pubblici o di imprese private.
L’ACCREDITAMENTO degli esperti è effettuato tenendo conto della
loro competenza.
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni
concernenti la formazione e l’accreditamento
Sistema di controllo indipendente
(articolo 18)
1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di
controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati
di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di
riscaldamento e condizionamento d'aria.
2. Gli stati membri possono delegare l’attuazione del sistema di
controllo indipendente.
La certificazione energetica
degli edifici
I PRIMI RISULTATI
I SOGGETTI CERTIFICATORI
5.491
Sono stati accreditati
soggetti certificatori, di cui:
• 5.369 (97,78%) persone fisiche
ingegneri
39 %
geometri
29 %
architetti
18 %
periti industriali
13 %
periti agrari
0,4 %
agronomi forestale
0,3 %
agrotecnici
0,2 %
chimici
0,2 %
• 122 (2,22%) persone giuridiche
ingegneri
geometri
architetti
periti industriali
periti agrari
agronomi e agronomi forestali
agrotecnici
chimici
GLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
Sono stati registrati quasi
energetica, di cui:
240.000 attestati di certificazione
• 44.558 (21,25 %) a seguito di intervento di nuova costruzione
• 5.741 (2,40 %) a seguito di altro intervento edilizio
• 147.919 (61,92 %) a seguito di compravendita
• 40.660 (17,02 %) a seguito di locazione (dal 1° luglio 2010)
SACE – NUOVI EDIFICI – Destinazioni e Classi Energetiche
Distribuzione Destinazioni d'uso
Nuove costruzioni
N.D.
E-1.1
E-1.2
E-2
E-3
E-4
E-5
E-6
E-1.2
0,02%
E-7
E-8
E-2
E-3
3,50% 0,10%
E-4
0,29%
E-5
2,45%
E-6
0,07%
E-1.1
89,57%
E-7
0,11%
E-8
1,34%
N.D.
2,54%
SACE – NUOVI EDIFICI – Destinazioni e Classi Energetiche
A+
A
B
C
D E
D
23,62%
F
G
ND
F
G
4,71%
4,38%
ND
0,49%
C
31,28%
B
20,01%
Distribuzione Classi energetiche - Destinazione E.1
Residenza - Nuove costruzioni
E
9,62%
A+
A
B
C
D
E
F
G
ND
Totale
A A+
0,84%
5,05%
49.408
15.455
11.671
9.885
415
A+
4.754
2.493
A
B
C
D
E
2.327
2.165
F
G
243
ND
Totale
SACE – EDIFICI ESISTENTI – Destinazioni e Classi energetiche
Distribuzione Destinazioni d'uso
Edifici esistenti
N.D.
E-1.1
E-7
E-6
0,09% 0,26%
E-1.2
E-8
4,22%
E-2
E-3
E-4
E-5
N.D.
5,00%
E-5
4,67%
E-4
0,69%
E-3
0,12%
E-2
4,85%
E-1.2
0,05%
E-1.1
80,04%
E-6
E-7
E-8
SACE – EDIFICI ESISTENTI – Destinazioni e Classi energetiche
A+
A
ND
9,40%
B
C D E F G ND
A
A+
B
C
0,05% 0,27%1,80%
6,54%
D
12,65%
G
38,29%
Distribuzione Classi energetiche - Tutte le destinazioni
d'uso Edifici esistenti
A+
E
15,25%
A
B
C
D
E
F
G
ND
Totale
183.152
F
15,75%
70.136
85
498
3.288
A+
A
B
11.980
C
23.177 27.925 28.839
D
E
F
17.224
G
ND
Totale
La distribuzione degli ACE – in caso di Ferrara
Città di Ferrara: distribuzione territoriale degli Attestati
APRILE 2010
MAGGIO 2011
RER - Trend Classi Energetiche - Nuove Costruzioni
Incidenza percentuale Classi Energetiche – Nuove costruzioni
40,00%
La distribuzione si sposta verso
una maggiore incidenza delle
classi energetiche migliori
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Classe A+
Classe A
Classe B
2010 marzo
Classe C
2011 settembre
Classe D
Classe E
2010 marzo
Classe F
Classe G
2011 settembre
ND
RER - Trend Classi Energetiche - Nuove Costruzioni
Numero Attestati per Classi Energetiche – Nuove Costruzioni
18.000
16.000
n.°12.193 ACE con EP minore
di 60 kWh/m2anno (25,17%)
Il ciclo edilizio è di circa 3 anni,
quindi la maggior parte gli edifici di
nuova costruzione certificati nel
2011 sono stati progettati dopo il 1°
luglio 2008, data di entrata in vigore
della DAL 156/2008.
14.000
12.000
Nota metodologica: fino al 5 ottobre 2010,
la voce “nuova costruzione” del SACE
includeva anche gli interventi edilizi di
ristrutturazione
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Classe A+
Classe A
Classe B
2010 marzo
Classe C
2011 settembre
Classe D
Classe E
2010 marzo
Classe F
Classe G
2011 settembre
ND
RER - Trend Classi Energetiche - Totale edifici
Incidenza percentuale Classi Energetiche – Totale
35,00%
30,00%
Aumento Classi G, “effetto” locazioni
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Classe A+
Classe A
Classe B
2010 marzo
Classe C
2011 settembre
Classe D
Classe E
2010 marzo
Classe F
Classe G
2011 settembre
ND
RER - Trend Classi Energetiche - Totale edifici
Numero Attestati per Classi Energetiche – Totale
80.000
70.000
60.000
50.000
Aumento Classi G,
“effetto” locazioni
n.°16.664 ACE con EP minore
di 60 kWh/m2anno (7,17%)
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Classe A+
Classe A
Classe B
2010 marzo
Classe C
2011 settembre
Classe D
Classe E
2010 marzo
Classe F
Classe G
2011 settembre
ND
I CONTROLLI
SUL SISTEMA SACE
IL SISTEMA DI CONTROLLO SACE EMILIAROMAGNA
1) avvio sperimentale per validare metodi e procedure, e successiva attivazione
sistematica;
2) natura preventiva del controllo: le attività vengono svolte prima che l’attestato sia
emesso in via definitiva
3) sistema basato su due fasi sequenziali:
a) controlli di 1° livello sul metodo di calcolo utilizzato
b) controlli di 2° livello in-situ
Il sistema di controllo è gestito dall’Organismo Regionale di Accreditamento.
La esecuzione dei controlli è stata affidata a CERMET SPA, che si avvale delle
competenze dell’Università di Bologna - DIENCA