Diapositiva 1 - Provincia di Rimini
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L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA REGIONALE IN MATERIA DI RENDIMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI – LA DGR 1366 DEL 26/09/2011 Arch. Kristian Fabbri Servizio Energia ed Economia Verde Regione Emilia-Romagna IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA Consumi per riscaldamento 250 250 200 170 150 140 100 70 50 15 0 EdificioBasso Edificio 10 Consumo passiv o DOMANI 1991-Legge 373 OGGI 1976-Legge IERI Edificio storico NON POSSIAMO PIU’ CONTINUARE A COSTRUIRE COSI’ ! IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI Il Protocollo di Kyoto, sottoscritto nel 1997 da più di 160 paesi in occasione della Conferenza COP3. Il trattato, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, rappresenta il primo pilastro di una strategia internazionale per il raggiungimento dell'obiettivo di una progressiva riduzione delle emissioni di gas serra in atmosfera: l'impegno, assunto a livello mondiale, è di ridurre tra il 2008 e il 2012 le emissioni dei 6 principali climalteranti del 5,2% rispetto al 1990. Piano d’azione UE 202020 (marzo 2007): leader europei hanno concordato un piano di azione per una politica comune dell'energia che vincola gli Stati membri entro il 2020 a: • ridurre le emissioni del 20%, • utilizzare per il 20% risorse rinnovabili, • incrementare del 20% il livello di efficienza energetica OBIETTIVI VINCOLANTI OBIETTIVO NON VINCOLANTE IL QUADRO DI RIFERIMENTO LE ORIGINI DEL PROBLEMA: IL CONSUMO DI COMBUSTIBILI FOSSILI Burden Sharing ovvero processo di condivisione / regionalizzazione dell’obiettivo di produzione energetica da fonte rinnovabile attribuito all’Italia in sede di approvazione della Direttiva 2009/28/CE (17% sul CFL) Già previsto dalla legge 244/2007, rafforzato dalla legge 13/2009, il Burden Sharing è stato recentemente ribadito dal D. lgs. 28/2011. Con il citato d.lgs. sono stati fissati paletti e criteri, per rendere percorribile l’ipotesi di regionalizzazione degli obiettivi. Tra i tasselli importanti si citano le norme sul monitoraggio e sugli strumenti incentivanti a disposizione del mercato per il conseguimento degli obiettivi, nonché sui trasferimenti statistici. Il punto di partenza è costituito dai criteri fissati dalla legge 244/2007, con riferimento alla disponibilità e accessibilità delle risorse nelle singole regioni. Gli obiettivi da ripartire sono quelli fissati dal PAN – Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili. Attualmente è in fase di discussione la metodologia adottata per la quantificazione degli obiettivi, ed il conseguente risultato. Nei prossimi mesi sarà emanato il decreto con la ripartizione degli obiettivi. Regioni e Province autonome Direttive EU Direttiva 2002/91/CE “rendimento energetico degli edifici” Direttiva 2004/08/CE “promozione della cogenerazione” Ministero dello sviluppo economico Dlgs 192/05 “recepimento direttiva 2002/91/Ce” modif.311/06 Dlgs 20/07 Cogenerazione DLgs 115/08 “Recepimento Direttiva 2006/32/Ce” Direttiva 2006/32/Ce “ Servizi energetici e operatori dei servizi energetici” DPR 59/2009 “Requisiti minimi” REGIONE EMILIA-ROMAGNA DAL 156/2008 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Aggiornamento con DAL 255/2009 DM 26/06/2009 “Linee Guida Nazionali “ Aggiornamento Allegati con DGR 1362/2010 Direttiva 2009/28/CE “promozione energia da fonti rinnovabili” Dlgs 28/2011 – Recepimento della Direttiva 2009/28/CE Aggiornamento Allegati entro il 29/09/2011 Direttiva 2010/31/UE “rendimento energetico degli edifici” RIFUSIONE DA RECEPIRE D.L. Comunitaria 2011 CdM 3 agosto 2011 Revisione complessiva 2012 -2013? IL QUADRO DI RIFERIMENTO LO STATO DI ATTUAZIONE A LIVELLO REGIONALE regioni che hanno già disciplinato e attivato un proprio sistema di certificazione energetica che sostituisce il D.Lgs. 311/06 dovranno progressivamente ravvicinare le proprie disposizioni alle norme attuative nazionali DEL. 2923/07 PROV. AUT. BOLZANO D.G.R. 43965/09 REGIONE PIEMONTE D.G.R. 8745/08 REGIONE LOMBARDIA REG. 1/09 REGIONE LIGURIA D.A.L. 156/08 REGIONE EMILIA-ROMAGNA regioni che hanno disciplinato la materia ma non hanno ancora adottato i necessari provvedimenti attuativi dovranno definire i propri provvedimenti attuativi in coerenza con quelli nazionali regioni che hanno disciplinato la materia all’interno di un quadro più ampio (edilizia sostenibile) e non hanno ancora adottato i necessari provvedimenti attuativi dovranno definire i propri provvedimenti attuativi per la parte energetica in coerenza con quelli nazionali regioni nelle quali il sistema entra in funzione sulla base delle le linee-guida nazionali TEMI DI INTERESSE D.Lgs 192/2005 e D.Lgs 311/06 LA DIRETTIVA 2002/91/CE “RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA” RIGUARDA: requisiti minimi delle prestazioni energetiche degli edifici e relativi metodi di calcolo criteri per la certificazione energetica degli edifici accertamenti e ispezioni sugli edifici (conformità alla legge ed al progetto) controlli e manutenzioni degli impianti termici accertamenti e ispezioni sugli impianti (per impianti di età > 15 anni l’ispezione è accompagnata da una diagnosi dell’impianto e dell’edificio) requisiti professionali e criteri di accreditamento degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 REQUISITI COGENTI DI PRESTAZIONE ENERGETICA QUANDO ENTRANO IN VIGORE? DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 DEL 04/03/2008 ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO SUI REQUISITI DI RENDIMENTO ENERGETICO E SULLE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 25/03/2008 Entrata in vigore dei requisiti cogenti di prestazione energetica 1.2 Le disposizioni del presente atto entrano in vigore a partire dal 1 luglio 2008 I Comuni dovrebbero adeguare il RUE a quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento in ogni caso, i progettisti devono adeguare i progetti presentati per l’ottenimento dei titoli abilitativi dopo tale data ai requisiti cogenti previsti dall’atto, assumendo la relativa responsabilità con la asseverazione della dichiarazione di conformità DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 Requisiti minimi Produzione ACS da Fonti Rinnovabili Trasmittanza componenti edilizi Produzione Energia elettrica da Fonti Rinnovabili Indice EPacs Prestazione energetica produzione Acqua Calda Sanitaria Ventilazione naturale Indice EPi Prestazione energetica climatizzazione invernale Sistemi schermanti Rend. globale impianto termico Trasmittanza chiusure opache Indice EPe,inv (Involucro estivo) * DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 Nuove costruzioni * Eliminato l’obbligo di rispettare il rendimento medio globale stagionale (ηg) dell’impianto Libertà progettista adottare impianti efficienti. Rimane obbligatorio per interventi sugli impianti termici in edifici esistenti Limite EPe,invol involucro edilizio in regime estivo (energia termica utile per il raffrescamento) UNITS 1300 parte 1 raffrescamento Qc Aggiornamento requisiti e sistemi compensativi dotazione minima FER Novità DGR 1362/2010 Criteri riconoscimento biomasse come FER Interventi di ristrutturazione SU < 1000 m2 In alternativa all’obbligo di rispettare le trasmittanze limite SE si rispetta il valore limite dell’indice EP req.6.1.1 Edifici pubblici Limiti ridotti del 10% Impianti termici centralizzati Possibilità di deroga se si dimostra un analogo o migliore rendimento con una diversa tipologia di impianto (?) Da dimostrare nella Relazione tecnica rispetto (ηg) Requisiti minimi – principali novità Dotazione fonti energetiche rinnovabili * Dal 31/05/2012 fino al 31/12/2014 Dal 01/01/2015 Obbligo copertura 50% ACS e 35% ACS+RISC.+RAFFR Obbligo copertura 50% ACS+RISC.+RAFFR Obbligo 1 kW elettrico x U.I o P = 1/65 * Sq (kW) da FER 1 kW elettrico x U.I o P = 1/50 * Sq (kW) da FER Bonus volumetrico del 5% se i limiti sono aumentati del 30% CERTIFICAZIONE ENERGETICA NUOVE DEFINIZIONI Impianti termici centralizzati 05/12/2011 OBBLIGO DI INDICARE INDICE DI PRESTAZIONE ENERGETICA E CLASSE ENERGETICA NEGLI ANNUNCI IMMOBILIARI •EDIFICIO SOTTOPOSTO A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE •INTERVENTI EDILIZI Nuove Costruzioni: possibilità di deroga per il 30% delle unità immobiliari 14/119 Indice EPi Prestazione energetica climatizzazione invernale DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 PER I NUOVI EDIFICI SI E’ VOLUTO FARE DI PIU’ D.LGS. 311/06 S/V KWH/MQ/ANNO AD ESEMPIO, PER BOLOGNA RER S/V KWH/MQ/ANNO 0,2 39,12 0,2 39,12 0,3 47,70 0,3 47,70 0,4 56,30 0,4 56,30 0,5 64,90 0,5 64,90 0,6 73,50 0,6 73,50 0,7 82,00 0,7 82,00 0,8 90,60 0,8 82,00 0,9 99,20 0,9 82,00 A+ EPi inf 25 A EPi inf 40 B 40 < EPi <60 C 60 < EPi <90 D 90 < EPi <130 E 130 < EPi <170 F 170 < EPi <210 G EPi > 210 DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE 156/08 LIMITI DI PRESTAZIONE ENERGETICA IN RELAZIONE AL RAPPORTO DI FORMA 99,2 82,0 kW/h m2 kW/h m2 64,9 56,3 kW/h m2 kW/h m2 47,7 kW/h m2 2259 gradi/giorno Requisito di rendimento energetico minimo ammesso per la climatizzazione invernale Confronto tra edifici con differente fattore di forma a Bologna – zona climatica E Direttiva 2009/28/CE D.lgs. 28/2011 COSA CAMBIA? DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Nazione Tabella 1: Obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo di energia nel 2020 (Allegato I) Belgio Bulgaria Repubblica Ceca Danimarca Germania Estonia Irlanda Grecia Spagna Francia Italia Cipro Lettonia Lituania Lussemburgo Ungheria Malta Paesi Bassi Austria Polonia Portogallo Romania 2,2 % 9,4 % 6,1 % 17,0 % 5,8 % 18,0 % 3,1 % 6,9 % 8,7 % 10,3 % OBIETTIVO quota di energia da fonti rinnovabili sul consumi finale di energia, 2020 13 % 16 % 13 % 30 % 18 % 25 % 16 % 18 % 20 % 23 % 5,2 % 17 % 2,9 % 32,6 % 15,9 % 0,9 % 4,3 % 0,0 % 2,4 % 23,3 % 7,2 % 20,5 % 17,8 % 13 % 40 % 23 % 11 % 13 % 10 % 14 % 34 % 15% 31 % 24 % Quota di energia da fonti rinnovabili sul consumi finale di energia, 2005 DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE La quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia per l’Italia da conseguirsi entro il 2020 è pari al 17%. Il calcolo dell’obiettivo è dato dal rapporto tra la quota parte di energia da rinnovabili ed il consumo finale lordo di energia [(QEPfer) / (CFLe) < 17%]. L’articolo 13 al comma 4 prevede che “Nelle regolamentazioni e nei codici in materia di edilizia, gli Stati membri introducono misure appropriate al fine di aumentare la quota di qualsiasi tipo di energia da fonti rinnovabili nel settore edilizio. Nell’elaborare tali misure … possono tener conto di misure nazionali riguardanti sostanziali incrementi dell’efficienza energetica e riguardanti la cogenerazione e gli edifici passivi, a consumo di energia basso o nullo”. Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri “impongono livelli minimi di energia da fonti rinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti”. Tale limite è anticipato al 1° gennaio 2012 per gli edifici pubblici. DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Art. 1 - Finalità 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti. Art. 2 – Definizioni a) «energia da fonti rinnovabili»: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; (GIA’ RECEPITO CON DGR 1362/2010) f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all'industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all'agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione; g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; m) «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»: edificio che ricade in una delle seguenti categorie: i) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; i) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria; DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Art. 11 - Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all‘Allegato 3. Nelle zone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cui all'Allegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori di cui all'allegato 3. 7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunali sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso inutilmente il predetto termine, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo. Data entrata in vigore Dlgs 28/2011: 29 marzo 2011 Da recepire entro il: 29 settembre 2011 DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 ALLEGATO 3 Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 1. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, - del 50% dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e - delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento: a) il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio é presentata dal 1° gennaio 2017. 2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. 5. L’obbligo di cui al comma 1 non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria. DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 ALLEGATO 3 Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 3. Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, la potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, é calcolata secondo la seguente formula: P = 1/K * S Dove S é la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K é un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori: a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013; b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016; c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017. DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 ALLEGATO 3 Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti 7. L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione di cui ai precedenti paragrafi deve essere evidenziata dal progettista nella relazione tecnica di cui all'articolo 4, comma 25, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. 8. Nei casi di cui al comma 7, é fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell'edificio (I) che risulti inferiore rispetto al pertinente indice di prestazione energetica complessiva reso obbligatorio ai sensi del decreto legislativo n. 192 del 2005 e successivi provvedimenti attuativi(I192) nel rispetto della seguente formula: Dove: - % obbligo é il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del comma 1, tramite fonti rinnovabili; - % effettiva é il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall'intervento; - P obbligo é il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del comma 3; - E effettiva é il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull'edificio DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 ALLEGATO 3 Obblighi per i nuovi edifici o gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%. DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 Art. 12 - Misure di semplificazione I progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui all’allegato 3, beneficiano, in sede di rilascio del titolo edilizio, di un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatte salve le aree individuate come zona A dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. I progetti medesimi non rientrano fra quelli sottoposti al parere consultivo della commissione edilizia eventualmente istituita dai Comuni ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Disapplicato in E.R. da L.R. 31/2001 DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 Art. 13 – Certificazione energetica degli edifici c) all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti: «2-ter. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici. Nel caso di locazione, la disposizione si applica solo agli edifici e alle unità immobiliari già dotate di attestato di certificazione energetica ai sensi dei commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater. 2-quater. Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica.». In E.R. è già previsto l’obbligo di allegazione all’atto di compravendita e di consegna al locatario D.LGS. 28/2011 COSA CAMBIA ? DELIBERA DEL CONSIGLIO REGIONALE n. 156 del 4 marzo 2008 AGGIORNAMENTO DEGLI ALLEGATI D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 LE PRINCIPALI MODIFICHE D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 COSA CAMBIA 1 Definizioni D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI ampliamento volumetrico di edificio esistente: ai fini della applicazione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui alla presente norma, la definizione si riferisce: - ai nuovi volumi climatizzati (o a temperatura controllata) realizzati all'esterno ed in aderenza alla sagoma di un manufatto edilizio esistente; - ai volumi climatizzati derivanti dalla variazione della destinazione d’uso di locali esistenti e non climatizzati annessi all’unità immobiliare esistente. attestato di certificazione energetica o attestato di prestazione energetica: documento rilasciato da un soggetto accreditato attestante la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione ed il confronto. In conformità allo schema di cui in allegato 7, l’attestato contiene i dati relativi ai principali parametri e caratteristiche energetiche, ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica. L'indice di prestazione energetica e la relativa classe contenuti nell’attestato sono riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari. coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio, realizzate e manutenute in conformità alla norma UNI 11325[. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo. D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI cogenerazione ad alto rendimento: cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati nell’Allegato III del decreto legislativo 8 febbraio 2007 n. 20 e nel decreto ministeriale 4 agosto 2011. edificio di nuova costruzione: edificio per la realizzazione del quale la richiesta del titolo abilitativo, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante: edificio esistente oggetto di un intervento edilizio riconducibile alle seguenti categorie, indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo abilitativo necessario: i) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro, qualora l’edificio esistente abbia una superficie utile superiore a 1000 metri quadrati; ii) demolizione e fedele ricostruzione. energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; in particolare, si intende per: - energia aerotermica: l’energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore; - energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore sotto la crosta terrestre; - energia idrotermica: l’energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; - biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI Impianto termico o di climatizzazione: un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione invernale e/o estiva degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sottosistemi di generazione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi nella definizione gli impianti individuali di qualunque potenza. Non sono considerati impianti termici apparecchi dal funzionamento localizzato quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, climatizzatori tipo “split” o similari. Tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze termiche nominali dei singoli apparecchi destinati ad una medesima funzione è maggiore o uguale a 15 kW per la climatizzazione invernale, o a 12 kW per la climatizzazione estiva. Impianto termico o di climatizzazione individuale: un impianto termico o di climatizzazione asservito ad una sola unità immobiliare, con funzionamento autonomo. interventi edilizi: lavorazioni o opere che modificano in tutto o in parte un edificio esistente o che portano alla realizzazione di una nuova costruzione. Gli interventi edilizi, ed i relativi titoli abilitativi, sono definiti e disciplinati dalla L.R. 31/02 e s.m.i (1) interventi di manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio (di cui al punto 3.1 lett. c) : ricadono in tale categoria le lavorazioni o opere realizzate con carattere di eccezionalità e finalizzate a ripristinare e/o sostituire parti ed elementi, opachi o trasparenti, verticali o orizzontali, dell’involucro edilizio, indipendentemente dalle specifiche definizioni e dal relativo titolo abilitativo. pompa di calore: macchina, dispositivo o impianto che realizzando un ciclo termodinamico inverso trasferisce calore dall'ambiente naturale, come l’aria l’acqua o la terra (o da una sorgente di calore a bassa temperatura) verso l'ambiente a temperatura controllata. Nel caso di pompe di calore reversibili, può anche trasferire calore dall’edificio all’ambiente naturale. In un impianto termico, costituisce o integra il sistema di generazione. (1): sono stati conseguentemente eliminati tutti i riferimenti alle diverse tipologie di intervento edilizio, mantenendo solo quella seguente che è caratteristica dell’applicazione della norma D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 1 - DEFINIZIONI potenza termica utile (o potenza nominale utile) di un generatore di calore: quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore (corrispondente, nel caso di una caldaia, alla potenza termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della potenza termica persa al camino). Deve essere specificata e garantita dal costruttore come potenza che può essere sviluppata in regime di funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore. L'unità di misura utilizzata è il kW. riflettanza solare: è la frazione della radiazione solare incidente che viene direttamente riflessa da una superficie irradiata; il suo valore varia da 0, per una superficie totalmente assorbente, fino a 1 (o al 100%), per una superficie perfettamente riflettente. Si tratta di una caratteristica rilevante ai fini di limitare gli apporti solari estivi attraverso l’involucro edilizio, con la realizzazione dei cosiddetti “cool roofs”, superficie coperta (Sq): proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. teleriscaldamento o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici per il tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento e per la fornitura di acqua calda sanitaria degli edifici stessi. COSA CAMBIA 2 Specifiche di prestazione D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 17 – COMPORTAMENTO IN REGIME ESTIVO Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o di trasmittanza termica periodica delle pareti opache previsti alla lettera b), possono essere raggiunti, in alternativa, con l’utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell’andamento dell’irraggiamento solare. Analogamente, possono essere adottate soluzioni idonee a ridurre il carico termico di pareti e coperture (cool roof), mediante l’utilizzo di materiali (quali intonaci, vernici, guaine, lastricati solari) con riflettanza solare uguale o superiore a 0,65. In tali casi deve essere prodotta a corredo della relazione tecnica di cui al successivo punto 25 una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attesti l’equivalenza con le predette disposizioni. D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 21 - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER 21) Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili a copertura di quota parte del consumo di energia termica dell’edificio. A tal fine: a) nel caso di interventi di nuova installazione di impianti termici o di ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti, l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire la copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria. 50% energia per produzione acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 21 - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER b) nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti e nei casi di cui alla Parte Prima, punto 3.1 lettera b), l’impianto termico e/o l’impianto tecnologico idrico-sanitario deve essere progettato e realizzato in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, a partire dal 31 maggio 2012 1) del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali dei consumi di energia termica: 2a) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 31 maggio 2012 e fino al 31 dicembre 2014: del 35% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento 2b) per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata a partire dal 1 gennaio 2015: del 50% della somma dei consumi complessivamente previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento a partire dal 31 maggio 2012 e fino al 31/12/2014 35% energia somma ACS, riscaldamento e raffrescamento dal 1/1/2015 50% energia somma ACS, riscaldamento e raffrescamento Rispetto al D.Lgs. 28/2011: 2 soli scaglioni e applicazione in tempi accelerati D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 21 - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: • ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00; • incrementati del 10% per gli edifici pubblici. Gli obblighi di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica utilizzata per la produzione diretta di energia termica (effetto Joule) per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento. SI In caso di utilizzo di pannelli solari termici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. NO D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 21 - PRODUZIONE DI ENERGIA TERMICA DA FER Gli obblighi di cui alle lettere a) e b) si intendono soddisfatte anche: i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento e in grado di produrre energia termica a copertura di quote equivalenti dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15; ii) mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al punto 20, che copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria; iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia termica alimentati da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale e realizzati anche mediante conversione di impianti esistenti, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi. Rispetto al D.Lgs. 28/2011 vengono mantenute le possibilità di ricorrere a soluzioni alternative (cogenerazione e impianti collettivi) D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 22 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, nel caso di edifici di nuova costruzione o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, è fatto obbligo in sede progettuale di prevedere l’utilizzo delle fonti rinnovabili a copertura di quota parte del consumo di energia elettrica dell’edificio. A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti: A tale fine è obbligatoria l’installazione sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, asserviti agli utilizzi elettrici dell'edificio, con caratteristiche tali da garantire il contemporaneo rispetto delle condizioni seguenti: a) potenza elettrica P installata non inferiore a 1 kW per unità abitativa e 0,5 kW per ogni 100 m2 di superficie utile energetica di edifici ad uso non residenziale; b) potenza elettrica P installata non inferiore a: • P = Sq /65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2014, • P = Sq /50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1 gennaio 2015, dove Sq è la superficie coperta dell’edificio misurata in m2. Rispetto al D.Lgs. 28/2011: - 2 soli scaglioni e applicazione in tempi accelerati - mantenimento del livello di prestazione precedente (si adotta il limite più severo risultante) D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 22 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER In caso di utilizzo di pannelli solari fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. I limiti di cui alle precedenti lett. a) e lett. b) sono: •ridotti del 50% per gli edifici situati nei centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00; •incrementati del 10% per gli edifici pubblici. D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 22 - PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FER Gli obblighi di cui al presente punto si intendono soddisfatti anche: i) con l'installazione nell'edificio o nel complesso edilizio di unità di micro o piccola cogenerazione ad alto rendimento in grado di coprire quote equivalenti in potenza elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili, aventi caratteristiche conformi a quanto specificato in Allegato 15; ii) con la copertura di una quota equivalente in potenza elettrica mediante il collegamento ad un sistema efficiente di utenza (SEU) o a una rete locale di utenza (RLU), come definiti in Allegato 1, alimentate da fonti rinnovabili o da unità di cogenerazione ad alto rendimento, oppure mediante il collegamento alle reti di teleriscaldamento di cui al punto 20, unicamente quando queste siano asservite a unità di cogenerazione ad alto rendimento; iii) mediante la partecipazione in quote equivalenti in potenza di impianti di produzione di energia elettrica, anche nella titolarità di un soggetto diverso dall'utente finale, alimentati da fonti rinnovabili, da reflui energetici da processo produttivo altrimenti non utilizzabili, ovvero da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, siti nel territorio del comune dove è ubicato l'edificio medesimo o in un ambito territoriale sovracomunale nel caso di specifici accordi. Rispetto al D.Lgs. 28/2011 vengono mantenute le possibilità di ricorrere a soluzioni alternative (cogenerazione, SEU, impianti collettivi) D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 23 - PRODUZIONE DI ENERGIA DA FER Il rispetto dei requisiti di cui ai precedenti punti 21 e 22 è condizione necessaria per il rilascio del titolo abilitativo, fatte salve le disposizioni seguenti. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale dell'impianto e l'eventuale impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, alle disposizioni di cui alle precedenti lettere A e C devono essere evidenziate dal progettista nella relazione tecnica di cui al punto 25 dell’Allegato 2, In tali casi, è fatto obbligo di ottenere un indice di prestazione energetica complessiva dell’edificio (EPtot) che risulti inferiore rispetto al corrispondente valore limite (EPtot-lim) determinati conformemente a quanto indicato al precedente punto 1, nel rispetto della seguente formula: Dove: %obbligo è il valore della percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento che deve essere coperta, ai sensi del punto 21, tramite fonti rinnovabili; %effettiva è il valore della percentuale effettivamente raggiunta dall’intervento; Pobbligo è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati ai sensi del punto 22; Peffettiva è il valore della potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili effettivamente installata sull’edificio. D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 24 – RUOLO DEGLI ENTI LOCALI 24) Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai punti 20, 21, 22 e 23 sono definite con gli strumenti di pianificazione urbanistica comunali, anche al fine di corrispondere alle specifiche di cui ai punti 20, 21 lettere ii) e iii), e 22 lettere ii) e iii). In particolare, i Comuni, singoli o associati, nell’ambito delle attività di elaborazione e aggiornamento dei pertinenti strumenti di pianificazione urbanistica in forma singola o associata, provvedono: - ad individuare le parti del territorio per le quali si prevede la realizzazione di infrastrutture energetiche a rete a servizio del sistema insediativo; - ad individuare le aree idonee a realizzare gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o mediante cogenerazione ad alto rendimento; - ad attivare le procedure attraverso cui selezionare, anche con modalità concorsuali, le proposte di intervento più idonee a realizzare le infrastrutture e gli impianti di cui ai precedenti alinea, di interesse pubblico e della comunità locale, conformemente a quanto previsto dall’art. 18 e dagli art. 36-bis e seguenti della L.R. 20/2000. Al concorso possono prendere parte i proprietari degli immobili nonché gli operatori interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi; - a prevedere, in sede di rilascio del titolo edilizio per i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti su edifici esistenti che assicurino una copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento in misura superiore di almeno il 30 per cento rispetto ai valori minimi obbligatori di cui ai punti 21 e 22, un bonus volumetrico del 5 per cento, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze minime tra edifici e distanze minime di protezione del nastro stradale, nei casi previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici comunali, e fatti salvi i centri storici di cui all’art. A-7 della L.R. n. 20/00. I piani di qualità dell’aria previsti dalla vigente normativa possono prevedere che le disposizioni di cui ai punti 21 e 22 siano soddisfatte, in tutto o in parte, ricorrendo ad impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, qualora ciò risulti necessario per assicurare il processo di raggiungimento e mantenimento dei valori di qualità dell’aria relativi a materiale particolato (PM10 e PM 2,5) e ad idrocarburi policiclici aromatici (IPA). D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 2 PUNTO 28 – Disposizioni specifiche pompe di calore 28) Ai fini della determinazione dell’indice di prestazione energetica EP, la quantità di energia resa disponibile dalle pompe di calore da considerarsi energia da fonti rinnovabili, ERES, di origine aerotermica, geotermica o idrotermica, è calcolata in base ai criteri di cui all’allegato VII della Direttiva 28/2009, applicando la seguente metodologia. Nel caso di pompe di calore elettriche, si considera: SPF = η SCOP = Epdc/Ep,pdc dove: - SPF è il fattore di rendimento definito dall’allegato VII della direttiva 2009/28/CE - SCOP (Seasonal coefficient of performance) è il fattore di rendimento stagionale medio stimato sulla base del metodo normalizzato - Epdc è l’energia fornita dalla pompa di calore durante la stagione (kWh/anno) data dalla sommatoria dell’energia fornita dalla pompa di calore per unità di calcolo, nei mesi di riscaldamento - Ep,pdc è l’energia primaria consumata dalla pompa di calore durante l’intera stagione di riscaldamento (kWh/anno) - η è il fattore di conversione dell’energia elettrica in energia primaria fissato dall’AEEG con apposita determinazione Per i soli impianti a pompa di calore con SPF > 1,15 si procede al computo dell’energia rinnovabile secondo l’equazione: ERES = Epdc * [1 – (1/(SPF))] (kWh/anno) Per impianti per i quali non sia verificata in condizione di esercizio la prestazione SPF > 1,15 non si può effettuare il calcolo di ERES. Nel caso di pompe di calore a gas si applicano le medesime disposizioni, considerando il fattore η pari a 1 fino alla determinazione di un più appropriato valore. D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 15 – REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI 1. IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTE RINNOVABILE Ai fini del presente atto, sono considerati impianti alimentati a fonte rinnovabile quelli conformi alle vigenti norme tecniche di settore. 2. ALTRE TIPOLOGIE DI IMPIANTI 2.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE Ai soli fini delle disposizioni di cui ai punti 21 e 22 dell’Allegato 2, le unità di micro o mini cogenerazione devono risultare conformi ai requisiti di seguito specificati. 2.1.1. Potenza delle unità di cogenerazione Per potenza delle unità di mini e micro-cogenerazione si intende la potenza nominale effettiva ovvero espressa al netto del consumo degli organi ausiliari interni alla/alle unità costituenti la sezione cogenerativa stessa. 2.1.2. Rendimento energetico minimo per la micro-cogenerazione Il rendimento globale (elettrico netto più termico) delle unità di micro-cogenerazione rilevato a potenza nominale con acqua in ingresso a 30°C non deve essere inferiore a: ηel + ηterm ≥ 97 + 1 log (Pn) [%] dove (Pn) è la potenza entrante con il combustibile (altrimenti definita portata termica) della singola unità costituente la sezione cogenerativa. Nei casi di sezioni cogenerative costituite da una singola unità si utilizza per il calcolo lo potenza termica entrante con il combustibile per l’intera sezione cogenerativa. 2.1.3. Rendimento termico minimo per la micro-cogenerazione Il rendimento termico delle unità di micro-cogenerazione rilevato a potenza nominale con acqua in ingresso a 30°C non deve essere inferiore a: ηterm ≥ 62 + 1 log (Pn) [%] dove (Pn) è la potenza entrante con il combustibile (altrimenti definita portata termica) della singola unità costituente la sezione cogenerativa. Nei casi di sezioni cogenerative costituite da una singola unità si utilizza per il calcolo lo potenza termica entrante con il combustibile per l’intera sezione cogenerativa. 2.1.4. Rendimento energetico minimo per la cogenerazione e la piccola cogenerazione Il rendimento energetico minimo richiesto per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica ≥ di 50 kW è definito dalle condizioni di rendimento imposte per la CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento). D.G.R. 1366 DEL 26 SETTEMBRE 2011 ALLEGATO 15 – REQUISITI E SPECIFICHE DEGLI IMPIANTI 2.1 UNITÀ DI COGENERAZIONE (…segue) 2.1.5. Misura e verifica del rendimento energetico medio effettivo per le tecnologie di cogenerazione e microcogenerazione modulanti Nel caso di unità di cogenerazione che abbiano la possibilità di variare il proprio fattore di carico modulando la potenza in uscita, sono da installarsi appositi misuratori certificati dell’energia elettrica e termica prodotta in cogenerazione e del combustibile consumato. Con cadenza annuale ovvero entro il 31 marzo di ogni anno al fine di asseverare la corrispondenza del rendimento effettivo annuo della\e singole unità di cogenerazione ai limiti di rendimento prescritti è richiesta una relazione a consuntivo stilata e asseverata da un tecnico abilitato che riporti i valori totali delle energie generate e del consumo di combustibile nonché la prova della loro corrispondenza con i limiti di rendimento imposti. Tale relazione deve essere conservata dal responsabile di impianto e messa a disposizione delle autorità competenti per le verifiche. 2.1.6. Misura e verifica del rendimento energetico medio effettivo per le tecnologie di cogenerazione e microcogenerazione con dissipazione dell’energia termica in eccesso Nel caso di unità di cogenerazione che abbiano la possibilità o necessità di dissipare tutta o parte dell’energia termica generata, sono da installarsi appositi misuratori certificati dell’energia elettrica e termica prodotta in cogenerazione e del combustibile consumato. Con cadenza annuale ovvero entro il 31 Marzo di ogni anno al fine di asseverare la corrispondenza del rendimento effettivo annuo della\e singole unità di cogenerazione ai limiti di rendimento prescritti è richiesta una relazione a consuntivo stilata e asseverata da un tecnico abilitato che riporti i valori totali delle energie generate e del consumo di combustibile della nonché la prova della loro corrispondenza con i limiti di rendimento imposti. 2.1.7. Limiti alle emissioni degli inquinanti in atmosfera Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile < 50 kWel (micro-cogenerazione) vengono considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti: CO [mg/Nm³ con 5% O²] : < 50 NOx [mg/Nm³ con 5% O²] : < 250 Per le tecnologie di cogenerazione con potenza elettrica utile ≥ 50 kWel (piccola cogenerazione e cogenerazione) vengono considerati i seguenti limiti per l’emissioni in atmosfera delle sostanze inquinanti: CO [mg/MJ fuel con 15% O²] : < 20 NOx [mg/ MJ fuel con 15% O²] : < 60 I valori di cui sopra devono essere ricavati alla potenza nominale e alle normali condizioni di esercizio. Uno sguardo sul futuro PTA – PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PER 2011-2013 IL SISTEMA ENERGETICO DELLA REGIONE Il Bilancio Energetico Regionale 2007 (ktep) – I consumi Combustibili solidi Petrolio Gas naturale Rinnovabili Energia elettrica Totale Disponibilità interna netta 4 5.556 5.960 263 2.373 14.156 Usi non energetici 0 418 0 0 Consumi finali 4 5.138 5.960 263 2.373 13.738 Industria 4 267 3.305 38 1.139 4.753 Industria manifatturiera di base 0 100 2.338 26 480 2.944 Industria manifatturiera non di base 4 163 967 11 643 1.788 Trasporti 0 4.046 143 0 42 4.231 Ferroviari e urbani - 6 0 - 42 49 Stradali - 3.978 143 - 0 4.121 Navigazione marittima e aerea - 61 0 - 0 61 Altri settori 0 825 2512 225,12 1.192 4.754 Residenziale 0 416 1.769 224 442 2.851 Terziario 0 58 725 1 669 1.453 Agricoltura, Silvicoltura e Pesca 0 351 18 418 0 450 ktep edifici: 81 Fonte: Enea. Per industria manifatturiera di base si intendono le seguenti branche dell’industria: metallurgia, minerali non metalliferi, chimica e petrolchimica, carta e grafica. Per industria 4.304 manifatturiera non di base si intendono: alimentari, bevande e tabacco, tessile e confezioni, meccanica, altre industrie manifatturiere. PTA – PIANO TRIENNALE DI ATTUAZIONE DEL PER 2011-2013 GLI OBIETTIVI DEL PIANO TRIENNALE 2011-2013 L’efficienza energetica come obiettivo prioritario Gli obiettivi regionali di aumento dell’efficienza energetica al 2013 e al 2020, suddivisi per settore, si prevede raggiungano i seguenti valori: Risparmio energetico al 2013 (ktep/anno) Risparmio energetico al 2020 (ktep/anno) Quota sul totale % Residenziale 222 738 47 Terziario 108 361 23 Totale edifici 130 1.099 70% Industria 94 314 20 Trasporti 47 157 10 Totale 471 1.570 100 Consumo edifici: 4.304 ktep Risparmio: 1.099 ktep Riduzione - 36% Riduzione di oltre 1/3 dei consumi di energia primaria Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (rifusione) LA NUOVA DIRETTIVA ABROGA LA PRECEDENTE DIRETTIVA 2002/91/CE Direttiva 2010/31/UE - Modifica della Direttiva 2002/91/CE La Direttiva 2002/91/Ce (Energy Performance Building Directive - EPBD) contiene elementi chiave per migliorare la prestazione energetica degli edifici. L’obiettivo della revisione è quello di chiarire, semplificare ed estendere lo scopo della Direttiva ed il suo impatto effettivo anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi della Commissione Europea rispetto al Target 20-20-20% di riduzione dell’energia e delle emissione dei gas serra entro il 2020. Il settore edile (gli edifici) è responsabile di almeno il 40% dei consumi energetici e di emissioni di CO2 ed ha significativi potenziali per ridurre almeno l’11% del consumo di energia per raggiungere gli obiettivi della Commissione Europea entro il 2020. Altri provvedimenti collegati: •Direttiva 2005/32/CE “Eco-Desing of energy-using Product Directive” •Direttiva 2004/8/CE “Directive on the promotion of cogeneration” •Direttiva 2006/32/CE Energy End-use Efficienzy and Energy Services Directive •Direttiva 2009/28/CE promozione dell’energia da fonti rinnovabili •Direttiva 2010/30/UE indicazioni del consumo di energia (…) mediante etichettatura Direttiva 2010/31/UE Oggetto (Articolo 1) 1. La presente direttiva promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi. 2. Le disposizioni in essa contenute riguardano: a) Il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica b) l’applicazione di requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici e delle unità immobiliari di nuova costruzione c) l'applicazione di requisiti minimi di prestazione energetica di: i) Edifici esistenti, unità immobiliari ed elementi edilizi sottoposti a ristrutturazioni importanti ii) ELEMENTI EDILIZI che fanno parte dell’involucro dell’edificio ed hanno un IMPATTO SIGNIFICATIVO sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti ELEMENTI EDILIZI iii) SISTEMI TECNICI per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento SISTEMI TECNICI per l’edilizia Direttiva 2010/31/UE Oggetto (Articolo 1) 2. Le disposizioni in essa contenute riguardano: d) i piani nazionali destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero; PIANI NAZIONALI e) la certificazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari; Certificazione energetica f) l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e condizionamento d’aria negli edifici; g) i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione. Sistemi di CONTROLLO indipendenti Edifici di nuova costruzione - Direttiva 2010/31/UE Edifici di nuova costruzione (articolo 6) Requisiti minimi di prestazione energetica 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché gli edifici di nuova costruzione soddisfino i requisiti minimi di prestazione energetica fissati conformemente all’articolo 4. Per gli edifici di nuova costruzione gli Stati membri garantiscono che, prima dell’inizio dei lavori di costruzione, sia valutata e tenuta presente la FATTIBILITA’ TECNICA, AMBIENTALE ED ECONOMICA di sistemi alternativi ad alta efficienza come quelli indicati di seguito, se disponibili: i sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie da fonti rinnovabili; la cogenerazione; teleriscaldamento o telerafrescamento in particolare se basato interamente o parzialmente su energia da fonti rinnovabile; le pompe di calore; 2. Gli Stati membri garantiscono che l’esame di sistemi alternativi di cui al paragrafo 1 sia documentato e disponibile a fini di verifica. Pompe di calore come definite dalla Direttiva 2009/28/CE Edifici esistenti - Direttiva 2010/31/UE Edifici esistenti Requisiti minimi di prestazione energetica (articolo 7) Gli Stati membri provvedono affinché il rendimento energetico degli edifici o di loro parti destinati a subire ristrutturazioni importanti sia migliorato al fine di soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica fissati a norma dell’articolo 4 per quanto tecnicamente, funzionamento ed economicamente fattibile. I requisiti si applicano all’edificio o all’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione nel suo complesso. In aggiunta o in alternativa, i requisiti possono essere applicati agli elementi edilizi ristrutturati. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, inoltre, per garantire che la prestazione energetica degli elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio destinati ad essere sostituiti o rinnovati soddisfi i requisiti minimi di prestazione energetica per quanto tecnicamente, funzionalmente ed economicamente fattibile. ELEMENTI EDILIZI Rispetto dei requisiti minimi anche degli ELEMENTI EDILIZI (es.certificazione infissi) Sistemi tecnici per l’edilizia - Direttiva 2010/31/UE Impianti tecnici per l’edilizia (articolo 8) 1. Al fine di ottimizzare il consumo energetico dei sistemi tecnici per l’edilizia, gli Stati membri stabiliscono requisiti di impianto relativi al rendimento energetica globale, alla corretta installazione e alle dimensioni, alla regolazione e al controllo adeguati degli impianti tecnici per l’edilizia installati negli edifici esistenti. Gli Stati membri possono altresì applicare tali requisiti agli edifici di nuova costruzione. Detti requisiti riguardano almeno quanto segue: a) impianti di riscaldamento; b) impianti di produzione di acqua calda; c) impianti di condizionamento d’aria; d) grandi impianti di ventilazione; o una combinazione di tali impianti. 2. Gli Stati membri promuovono l’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti quando un edificio è in fase di costruzione o è oggetto di una ristrutturazione importante (…) inoltre promuovere, se del caso, l’installazione di sistemi di controllo attivo come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio finalizzati al risparmio energetico Requisiti minimi di prestazione energetica ηg Edifici a energia quasi zero - Direttiva 2010/31/UE Edifici a energia quasi zero (articolo 9) Requisiti minimi di prestazione energetica EDIFICIO A ENERGIA QUASI ZERO: edificio ad altissima prestazione energetica. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze; Gli Stati membri provvedono a che: a) entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici a energia quasi zero; b) a partire dal 31 dicembre 2018, gli enti pubblici che occupano o sono proprietari di edifici di nuova costruzione garantiscano che tale edificio sia un edifico a energia quasi zero. Gli stati membri elaborano PIANI NAZIONALI destinati ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tali piani nazionali possono includere obiettivi differenziati per categoria edilizia Edifici a energia quasi zero - Direttiva 2010/31/UE Requisiti minimi di prestazione energetica Edifici a energia quasi zero (articolo 9) Il PIANO NAZIONALE comprende i seguenti elementi a) applicazione dettagliata (…) con un indicatore numerico del consumo di energia primaria in kWh/m2anno; b) obiettivi intermedi di miglioramento rendimento energetico al 2015; del c) informazioni sulle politiche e sulle misure finanziarie o di altro tipo adottate (…) per promuovere gli edifici a energia quasi zero compresi dettagli relativi ai requisiti e alle misure nazionali La COMMISSIONE valuta i piani nazionali in particolare l’adeguatezza delle misure previste dagli Stati membri in relazione agli obiettivi della presente direttiva. Rilascio attestato di prestazione energetica Rilascio attestato di certificazione energetica (articolo 11) 4. Gli Stati membri dispongono che, in caso di OFFERTA in vendita o in locazione di: * edifici aventi un attestato di prestazione energetica, * unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica, e * unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica l’indicatore di prestazione energetica che figura nell’attestato di prestazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali. Obbligo prestazione energetica ANNUNCI IMMOBILIARI Esperti e sistema di controllo indipendente Esperti indipendenti (articolo 17) 1. Gli Stati membri si assicurano che la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria vengano effettuate in maniera indipendente da esperti qualificati o riconosciuti, operanti come lavoratori autonomi o come dipendenti di enti pubblici o di imprese private. L’ACCREDITAMENTO degli esperti è effettuato tenendo conto della loro competenza. Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico informazioni concernenti la formazione e l’accreditamento Sistema di controllo indipendente (articolo 18) 1. Gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti sistemi di controllo indipendente in conformità dell'allegato II per gli attestati di certificazione energetica e i rapporti di ispezione degli impianti di riscaldamento e condizionamento d'aria. 2. Gli stati membri possono delegare l’attuazione del sistema di controllo indipendente. La certificazione energetica degli edifici I PRIMI RISULTATI I SOGGETTI CERTIFICATORI 5.491 Sono stati accreditati soggetti certificatori, di cui: • 5.369 (97,78%) persone fisiche ingegneri 39 % geometri 29 % architetti 18 % periti industriali 13 % periti agrari 0,4 % agronomi forestale 0,3 % agrotecnici 0,2 % chimici 0,2 % • 122 (2,22%) persone giuridiche ingegneri geometri architetti periti industriali periti agrari agronomi e agronomi forestali agrotecnici chimici GLI ATTESTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA Sono stati registrati quasi energetica, di cui: 240.000 attestati di certificazione • 44.558 (21,25 %) a seguito di intervento di nuova costruzione • 5.741 (2,40 %) a seguito di altro intervento edilizio • 147.919 (61,92 %) a seguito di compravendita • 40.660 (17,02 %) a seguito di locazione (dal 1° luglio 2010) SACE – NUOVI EDIFICI – Destinazioni e Classi Energetiche Distribuzione Destinazioni d'uso Nuove costruzioni N.D. E-1.1 E-1.2 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-1.2 0,02% E-7 E-8 E-2 E-3 3,50% 0,10% E-4 0,29% E-5 2,45% E-6 0,07% E-1.1 89,57% E-7 0,11% E-8 1,34% N.D. 2,54% SACE – NUOVI EDIFICI – Destinazioni e Classi Energetiche A+ A B C D E D 23,62% F G ND F G 4,71% 4,38% ND 0,49% C 31,28% B 20,01% Distribuzione Classi energetiche - Destinazione E.1 Residenza - Nuove costruzioni E 9,62% A+ A B C D E F G ND Totale A A+ 0,84% 5,05% 49.408 15.455 11.671 9.885 415 A+ 4.754 2.493 A B C D E 2.327 2.165 F G 243 ND Totale SACE – EDIFICI ESISTENTI – Destinazioni e Classi energetiche Distribuzione Destinazioni d'uso Edifici esistenti N.D. E-1.1 E-7 E-6 0,09% 0,26% E-1.2 E-8 4,22% E-2 E-3 E-4 E-5 N.D. 5,00% E-5 4,67% E-4 0,69% E-3 0,12% E-2 4,85% E-1.2 0,05% E-1.1 80,04% E-6 E-7 E-8 SACE – EDIFICI ESISTENTI – Destinazioni e Classi energetiche A+ A ND 9,40% B C D E F G ND A A+ B C 0,05% 0,27%1,80% 6,54% D 12,65% G 38,29% Distribuzione Classi energetiche - Tutte le destinazioni d'uso Edifici esistenti A+ E 15,25% A B C D E F G ND Totale 183.152 F 15,75% 70.136 85 498 3.288 A+ A B 11.980 C 23.177 27.925 28.839 D E F 17.224 G ND Totale La distribuzione degli ACE – in caso di Ferrara Città di Ferrara: distribuzione territoriale degli Attestati APRILE 2010 MAGGIO 2011 RER - Trend Classi Energetiche - Nuove Costruzioni Incidenza percentuale Classi Energetiche – Nuove costruzioni 40,00% La distribuzione si sposta verso una maggiore incidenza delle classi energetiche migliori 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Classe A+ Classe A Classe B 2010 marzo Classe C 2011 settembre Classe D Classe E 2010 marzo Classe F Classe G 2011 settembre ND RER - Trend Classi Energetiche - Nuove Costruzioni Numero Attestati per Classi Energetiche – Nuove Costruzioni 18.000 16.000 n.°12.193 ACE con EP minore di 60 kWh/m2anno (25,17%) Il ciclo edilizio è di circa 3 anni, quindi la maggior parte gli edifici di nuova costruzione certificati nel 2011 sono stati progettati dopo il 1° luglio 2008, data di entrata in vigore della DAL 156/2008. 14.000 12.000 Nota metodologica: fino al 5 ottobre 2010, la voce “nuova costruzione” del SACE includeva anche gli interventi edilizi di ristrutturazione 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 Classe A+ Classe A Classe B 2010 marzo Classe C 2011 settembre Classe D Classe E 2010 marzo Classe F Classe G 2011 settembre ND RER - Trend Classi Energetiche - Totale edifici Incidenza percentuale Classi Energetiche – Totale 35,00% 30,00% Aumento Classi G, “effetto” locazioni 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Classe A+ Classe A Classe B 2010 marzo Classe C 2011 settembre Classe D Classe E 2010 marzo Classe F Classe G 2011 settembre ND RER - Trend Classi Energetiche - Totale edifici Numero Attestati per Classi Energetiche – Totale 80.000 70.000 60.000 50.000 Aumento Classi G, “effetto” locazioni n.°16.664 ACE con EP minore di 60 kWh/m2anno (7,17%) 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Classe A+ Classe A Classe B 2010 marzo Classe C 2011 settembre Classe D Classe E 2010 marzo Classe F Classe G 2011 settembre ND I CONTROLLI SUL SISTEMA SACE IL SISTEMA DI CONTROLLO SACE EMILIAROMAGNA 1) avvio sperimentale per validare metodi e procedure, e successiva attivazione sistematica; 2) natura preventiva del controllo: le attività vengono svolte prima che l’attestato sia emesso in via definitiva 3) sistema basato su due fasi sequenziali: a) controlli di 1° livello sul metodo di calcolo utilizzato b) controlli di 2° livello in-situ Il sistema di controllo è gestito dall’Organismo Regionale di Accreditamento. La esecuzione dei controlli è stata affidata a CERMET SPA, che si avvale delle competenze dell’Università di Bologna - DIENCA