Disposizioni generali
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SOMMARIO
Disposizioni generali
Testo Unico Bancario
Articolo 121 - Nozione
Articolo 122 - Ambito di applicazione
Direttiva CE 23 aprile 2008, n. 48
Premessa - Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Premessa
Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Definizioni
Articolo 22 - Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva
Articolo 25 - Comitato
Articolo 26 - Informazione della Commissione
Articolo 27 - Attuazione
Articolo 28 - Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro
Articolo 29 - Abrogazione
Articolo 30 - Misure transitorie
Articolo 31 - Entrata in vigore
Articolo 32 - Destinatari
Legge 7 luglio 2009, n. 88
Articolo 33 - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che
abroga la direttiva 87/102/CEE
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
Articolo 43 - Rinvio al testo unico bancario
Legge 19 febbraio 1992, n. 142
Articolo 18 - Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e
90/88/CEE
Articolo 22 - Responsabilità sussidiaria del finanziatore
Articolo 24 - Applicazione delle norme
Provvedimenti di emanazione secondaria
Disposizioni Banca d'Italia 20 giugno 2012
Sezione VII
Paragrafo 1 - Premessa
Paragrafo 2 - Definizioni
Paragrafo 3
Paragrafo 3.1 - Ambito di applicazione e disposizioni applicabili
Paragrafo 8 - Disciplina transitoria
Comunicazione Banca d'Italia 7 aprile 2011 - Cessione del quinto dello stipendio o della
pensione e operazioni assimilate - CQS . Comunicazione
Provvedimento Banca d'Italia 9 febbraio 2011 - Recepimento della Direttiva sul credito ai
consumatori
Decreto Ministero Economia e Finanze 3 febbraio 2011, n. 117
Preambolo - D.M. Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento del Tesoro N.117
Preambolo 3 feb 2011
Articolo 1 - Finalità e principi generali
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Comunicazione Banca d'Italia 10 novembre 2009
Premessa - Comunic. Banca d'Italia Premessa 10 nov 2009
Allegati
Allegato 1 - Cessione del quinto - disfunzioni e irregolarità rinvenute nell'analisi cartolare
e ispettiva dalla Banca d'Italia
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Allegato 2 - Controlli sulle reti di vendita
Pareri dottrinali
Anesini, 1 giugno 2006 - Il credito al consumo nella banca retail: quale strategia di gestione?
Granata, 1 giugno 2006 - Il credito ai consumatori: tendenze della disciplina comunitaria e impatto
sulla normativa italiana
Granata, 1 giugno 2005 - Dal credito al consumo al credito al consumatore. Gli impatti della
regolamentazione europea e nazionale sul mercato
Granata, 1 aprile 2003 - La proposta di direttiva sul credito al consumo: il punto di vista delle
banche europee
Filotto, 1 settembre 2002 - Mito e realtà del credito al consumo - e qualche ipotesi per il domani
Cataldo, 1 giugno 2002 - Progetto di ricerca sullo sviluppo del credito al consumo
Sirena, 1 maggio 1997 - La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti bancari di
credito al consumo
Giurisprudenza
Tribunale di Verona - Sentenza 18 luglio 2012 - Contratto di credito al consumo - Esclusione
della sua assimilabilità al mutuo di scopo e sua riconducibilità alla categoria del collegamento
negoziale necessario
Corte di Giustizia Europea - Sentenza 12 luglio 2012 - Tutela dei consumatori - Contratti di
credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Articoli 22, 24 e 30 - Normativa nazionale volta a
trasporre questa direttiva
Corte di Giustizia Europea - Sentenza 23 aprile 2009 - Direttiva 87/102/CEE - Tutela dei
consumatori - Credito al consumo - Inadempimento del contratto di vendita
Tribunale di Torino - Sentenza 11 dicembre 2007, n. 7797 - Tribunale Torino n.7797, 11 dic
2007
Corte di Giustizia Europea - Sentenza 4 ottobre 2007 - Credito al consumo - Diritto del
consumatore di procedere contro il creditore nell'ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione
non conforme del contratto relativo ai beni o ai servizi finanziati dal credito
Tribunale di Trieste - Sentenza 20 marzo 2007 - Tribunale Trieste, 20 mar 2007
Tribunale di Venezia - Sentenza 27 settembre 2006 - Obbligazioni e contratti - Foro del
consumatore - Codice del consumo - Competenza inderogabile e competenza esclusiva:
distinzione
Cassazione Civile - Sentenza 8 luglio 2004, n. 12567 - Cass. Civile n.12567, 8 lug 2004
Corte di Giustizia CE - Sentenza 12 settembre 2002, n. 386 - Corte di Giustizia Europea n.386,
12 set 2002
Cassazione Civile - Sentenza 23 aprile 2001, n. 5966 - Mutuo di scopo - Credito al consumo
Collegamento negoziale tra mutuo e compravendita - Sinallagma contrattuale - Rilevanza dei motivi
Corte di Appello di Milano - Sentenza 6 febbraio 2001 - Mutuo di scopo - Credito al consumo
- Collegamento negoziale tra mutuo e compravendita - Perfezionamento della vendita - Mancata
realizzazione delle condizioni - Rottura del sinallagma contrattuale
Tribunale di Milano - Sentenza 22 gennaio 2001 - Tribunale Milano, 22 gen 2001
Tribunale di Bologna - Sentenza 12 luglio 2000 - Tribunale Bologna, 12 lug 2000
Corte di Giustizia CE - Sentenza 23 marzo 2000, n. 208 - Corte di Giustizia Europea n.208,
23 mar 2000
Cassazione Civile - Sentenza 14 gennaio 2000, n. 372 - Cass. Civile n.372, 14 gen 2000
Tribunale di Napoli - Sentenza 11 marzo 1999 - Tribunale Napoli, 11 mar 1999
Pretura di Bologna - Sentenza 4 gennaio 1999 - Credito al consumo - Contratti - Nullità
Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità
Corte di Giustizia CE - Sentenza 7 marzo 1996, n. 192 - Corte di Giustizia Europea n.192, 7
mar 1996
Corte d'Appello di Cagliari - Sentenza 12 gennaio 1994 - C. Appello Cagliari, 12 gen 1994
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Dettaglio documenti
D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 - Art. 121 Definizioni
Capo II
Credito ai consumatori
Articolo 121 (1) (2)
Definizioni
1. Nel presente capo, l'espressione:
a) "Codice del consumo" indica il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi
imprenditoriale,commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
estranei
all'attività
c) "contratto di credito" indica il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a
unconsumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione
finanziaria;
d) "contratto di credito collegato" indica un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare
lafornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti
condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere
ilcontratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
e)
"costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e
lealtre spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito
e di cui il finanziatore è a conoscenza;
f)
"finanziatore" indica un soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale
nelterritorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
g)
"importo totale del credito" indica il limite massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizione invirtù di un contratto di credito;
h)
"intermediario del credito" indica gli agenti in attività finanziaria, i mediatori creditizi o qualsiasi
altrosoggetto, diverso dal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale
svolge, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto
delle riserve di attività previste dal Titolo VI-bis, almeno una delle seguenti attività:
1) presentazione o proposta di contratti di credito ovvero altre attività preparatorie in vista della conclusione
ditali contratti;
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2) conclusione di contratti di credito per conto del finanziatore;
i) "sconfinamento" indica l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di
credito concessa;
l)
"supporto durevole" indica ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le informazioni
chegli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato
alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m)
"tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" indica il costo totale del credito per il consumatore espresso
inpercentuale annua dell'importo totale del credito.
2.
Nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il
contratto dicredito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi
è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte.
3.
La Banca d'Italia (3), in conformità alle deliberazioni del CICR (4), stabilisce le modalità di calcolo
del TAEG, ivi inclusa la specificazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale
del credito.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Si veda, inoltre, quanto
previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Per completezza si riporta il testo antecedente alla
modifica:
Giurisprudenza correlata
Articolo 121
Nozione
1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale
oprofessionale, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra
analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei
all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (consumatore).
2. L'esercizio del credito al consumo è riservato:
a) alle banche;
b) agli intermediari finanziari;
c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o di servizi nel territorio della Repubblica, nella solaforma
della dilazione del pagamento del prezzo.
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti
chesi interpongono nell'attività di credito al consumo.
4. Le norme contenute nel presente capo non si applicano:
a)
ai finanziamenti di importo rispettivamente inferiore e superiore ai limiti stabiliti dal CICR
condelibera avente effetto dal trentesimo giorno successivo alla relativa pubblicazione nella
Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica italiana;
b)
ai contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile, purché
stipulati preventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore;
c)
ai finanziamenti rimborsabili in un'unica soluzione entro diciotto mesi, con il solo
eventualeaddebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel
loro ammontare;
d)
ai finanziamenti privi, direttamente o indirettamente, di corrispettivo di interessi o di altri
oneri,fatta eccezione per il rimborso delle spese vive sostenute e documentate;
e)
ai finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un
terreno osu un immobile edificato o da edificare, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di
miglioramento;
f)
ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in
nessunmomento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al
locatario.
(2) Si veda il paragrafo 2, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012.
(3) Si veda il paragrafo 4.2.4, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012.
(4) Si veda l'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, n.
117.
Giurisprudenza
Tribunale di Torino - Sentenza 11 dicembre 2007, n. 7797
Tribunale di Trieste - Sentenza 20 marzo 2007
Cassazione Civile - Sentenza 8 luglio 2004, n. 12567
Corte di Giustizia CE - Sentenza 12 settembre 2002, n. 386
Cassazione Civile - Sentenza 23 aprile 2001, n. 5966
Tribunale di Milano - Sentenza 22 gennaio 2001
Tribunale di Bologna - Sentenza 12 luglio 2000
Corte di Giustizia CE - Sentenza 23 marzo 2000, n. 208
Cassazione Civile - Sentenza 14 gennaio 2000, n. 372
Tribunale di Napoli - Sentenza 11 marzo 1999
Corte di Giustizia CE - Sentenza 7 marzo 1996, n. 192
Corte d'Appello di Cagliari - Sentenza 12 gennaio 1994
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D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 - Art. 122 Ambito di applicazione
Articolo 122 (1) (2)
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei
seguenti casi:
a) finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della
sogliaminima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se
questi sono riconducibili a una medesima operazione economica;
b) contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559, e seguenti, del codice civile e contratti di appalto
di cui all'articolo 1677 del codice civile;
c) finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
d) finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per
unimporto non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle
somme;
e) finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su
unimmobile edificato o progettato;
f) finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
g) finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazioneavente
a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
h) finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra
autoritàprevista dalla legge;
i) dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
l)
finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un
ammontareeccedente il valore del bene;
m)
contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento
laproprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
n)
iniziative di microcredito ai sensi dell'articolo 111 e altri contratti di credito individuati con legge
relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il
pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni
più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a
quelli prevalenti sul mercato;
o)
contratti di credito sotto forma di sconfinamento del conto corrente, salvo quanto disposto dall'articolo
125-octies.
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2.
Alle aperture di credito regolate in conto corrente, qualora il rimborso delle somme prelevate
debbaavvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applicano gli articoli 123,
comma 1, lettere da d) a f), 124, comma 5, 125-ter, 125-quater, 125-sexies, 125-octies (3) (4).
3.
Ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non
comportanol'obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore, non si applica l'articolo 125-ter,
commi da 1 a 4.
4.
Alle dilazioni del pagamento e alle altre modalità agevolate di rimborso di un debito
preesistente,concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore, non si applicano gli articoli
124, comma 5, 124-bis, 125-ter, 125-quinquies, 125-septies nei casi stabiliti dal CICR (4).
5.
I venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione
delprezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.
(1) Articolo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. Si veda, inoltre,
quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo. Per completezza si riporta il testo
antecedente alla modifica:
Giurisprudenza correlata
Articolo 122
Tasso annuo effettivo globale
1.
Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il costo totale del credito a carico del
consumatoreespresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi
e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.
2.
Il CICR stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi
dacomputare e la formula di calcolo (1).
3.
Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l'interposizione di un terzo,
ilcosto di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG.
(2) Si veda il paragrafo 3, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012.
(3) Comma modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218.
(4) Comma modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169.
(1) In materia continua a trovare applicazione, ai sensi dell'articolo 161, commi 2 e 5, del D.Lgs. n.
385/1993, l'articolo 19 della legge n. 142/1992 ed il decreto del Ministro del tesoro dell'8 luglio 1992.
Giurisprudenza
Tribunale di Pescara - Sentenza 23 novembre 2005
Tribunale di Benevento - Sentenza 21 ottobre 2005
Corte di Giustizia CE - Sentenza 4 marzo 2004
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Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Premessa
DIRETTIVA 2008/48/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
Del 23 aprile 2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE del Consiglio
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
95, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato
economico e sociale europeo (1), deliberando secondo la procedura di cui
all'articolo 251 del trattato (2), considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 87/102/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento
delledisposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito
al consumo (3), stabilisce norme a livello comunitario riguardanti i contratti di credito ai consumatori.
(2)
Nel 1995 la Commissione ha presentato una relazione sull'applicazione della
direttiva87/102/CEE e ha proceduto ad un'ampia consultazione delle parti interessate. Nel 1997 la
Commissione ha presentato una sintesi delle reazioni a tale relazione. Nel 1996 è stata redatta una
seconda relazione sull'applicazione della direttiva 87/102/CEE.
(3)
Dalle suddette relazioni e consultazioni sono emerse disparità significative tra le legislazioni
deivari Stati membri nel settore del credito alle persone fisiche in generale, soprattutto con
riferimento al credito al consumo. L'analisi dei testi nazionali che recepiscono la direttiva 87/102/CEE
rivela che gli Stati membri utilizzano una serie di meccanismi di tutela dei consumatori, che si
aggiungono a quanto previsto dalla direttiva 87/102/CEE, a causa delle diverse situazioni
economiche o giuridiche a livello nazionale.
(4)
Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta
distorsionidella concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato
interno quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle
previste dalla direttiva 87/102/CEE. Ciò limita le possibilità per i consumatori di beneficiare
direttamente della crescente disponibilità di credito transfrontaliero. Tali distorsioni e restrizioni
possono a loro volta avere conseguenze sulla domanda di merci e servizi.
(5)
Le forme di credito offerte ai consumatori e utilizzate da questi sono cambiate
notevolmentenegli ultimi anni; sono comparsi nuovi strumenti di credito e il loro impiego continua a
svilupparsi. Occorre pertanto modificare le disposizioni esistenti ed estenderne, se del caso, l'ambito
d'applicazione.
(6)
A norma del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale
èassicurata la libera circolazione delle merci e dei servizi nonché la libertà di stabilimento. Lo
sviluppo di un mercato creditizio più trasparente ed efficiente nello spazio senza frontiere interne è
essenziale per promuovere lo sviluppo delle attività transfrontaliere.
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(7)
Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è
necessarioprevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali. Visto
il continuo sviluppo del mercato del credito al consumo e considerata la crescente mobilità dei
cittadini europei, una legislazione comunitaria lungimirante, che sia adattabile alle future forme di
credito e lasci agli Stati membri un adeguato margine di manovra in sede di attuazione, dovrebbe
contribuire alla creazione di un corpus normativo moderno in materia di credito al consumo.
(8)
È opportuno che il mercato offra un livello di tutela dei consumatori sufficiente, in modo
daassicurare la fiducia dei consumatori. Ciò dovrebbe rendere possibile la libera circolazione delle
offerte di credito nelle migliori condizioni sia per gli operatori dell'offerta sia per i soggetti che
rappresentano la domanda, sempre tenendo conto di situazioni particolari nei singoli Stati membri.
(9)
È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità
difruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato
interno. Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre
disposizioni nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione
dovrebbe essere applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali
disposizioni armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o
introdurre norme nazionali. Di conseguenza, gli Stati membri possono, per esempio, mantenere o
introdurre disposizioni nazionali sulla responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e
del creditore. Un altro esempio di questa possibilità offerta agli Stati membri potrebbe essere quello
del mantenimento o dell'introduzione di disposizioni nazionali sull'annullamento del contratto di
vendita di merci o di prestazione di servizi se il consumatore esercita il diritto di recesso dal contratto
di credito. A tale riguardo, in caso di contratti di credito a durata indeterminata, agli Stati membri
dovrebbe essere consentito di fissare un periodo minimo che deve intercorrere tra il momento in cui
il creditore chiede il rimborso e il giorno in cui il credito deve essere rimborsato.
(10) Le
definizioni
contenute
nella
presente
direttiva
fissano
la
portata
dell'armonizzazione.L'obbligo degli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva
dovrebbe pertanto essere limitato all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La
presente direttiva dovrebbe tuttavia far salva l'applicazione da parte degli Stati membri,
conformemente al diritto comunitario, delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano
dall'ambito di applicazione della stessa. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o
introdurre norme nazionali conformi alla direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di
contratti di credito al di fuori dell'ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio in
materia di contratti di credito per importi inferiori a 200 EUR o superiori a 75 000 EUR. Inoltre, gli
Stati membri potrebbero anche applicare le disposizioni della presente direttiva ai crediti collegati
che non rientrano nella definizione di accordo sui contratti di credito collegati contenuta nella
presente direttiva. Pertanto le disposizioni relative ai contratti di credito collegati potrebbero essere
applicate ai contratti di credito destinati solo parzialmente a finanziare un contratto riguardante la
fornitura di merci o la prestazione di servizi.
(11) Per quanto riguarda contratti di credito specifici, a cui sono applicabili soltanto
alcunedisposizioni della presente direttiva, non dovrebbe essere consentito agli Stati membri di
adottare norme nazionali che attuino altre disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri
dovrebbero tuttavia conservare la facoltà di disciplinare nella legislazione nazionale tali tipi di
contratti di credito per quanto riguarda altri aspetti non armonizzati dalla presente direttiva.
(12) I contratti relativi alla prestazione continuata di un servizio o alla fornitura di merci dello
stessotipo, in base ai quali il consumatore versa il corrispettivo, per la durata della prestazione o
fornitura, mediante pagamenti rateali, possono differire considerevolmente dai contratti di credito
oggetto della presente direttiva sia in termini di interessi delle parti contrattuali sia in termini di
modalità ed esecuzione delle transazioni dei negozi. Pertanto, si dovrebbe precisare che tali contratti
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non sono considerati contratti di credito ai fini della presente direttiva. Un esempio di questo tipo di
contratti è costituito da un contratto assicurativo che preveda il pagamento del premio mediante rate
mensili.
(13) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi a taluni tipi di contratti di credito, quali le carte
didebito differito, secondo i cui termini il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e sono dovute
solo spese di minima entità.
(14) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di
creditoaventi per oggetto la concessione di un credito in relazione al quale viene costituita una
garanzia immobiliare. Questo tipo di credito è di natura molto specifica. È opportuno escludere
dall'ambito di applicazione della presente direttiva anche i contratti di credito finalizzati all'acquisto
o alla conservazione destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà
su un terreno o un immobile costruito o da costruirsi. Non dovrebbero tuttavia essere esclusi
dall'ambito di applicazione della presente direttiva contratti di credito il cui unico fine sia la
ristrutturazione o la valorizzazione di un edificio esistente.
(15) La presente direttiva si applica a prescindere dal fatto che il creditore sia una persona
giuridicao una persona fisica. Tuttavia, la presente direttiva non pregiudica il diritto degli Stati membri
di limitare, conformemente al diritto comunitario, la fornitura di credito ai consumatori esclusivamente
alle persone giuridiche o a talune persone giuridiche.
(16) Talune disposizioni della presente direttiva dovrebbero essere applicate alle persone fisiche
egiuridiche (intermediari del credito) che, nell'ambito della loro attività commerciale o professionale,
dietro versamento di un compenso presentano o propongono contratti di credito ai consumatori,
assistono i consumatori esercitando attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito
oppure concludono contratti di credito con i consumatori a nome del creditore. Le organizzazioni
che consentono di usare la loro identità per promuovere prodotti di credito, quali le carte di credito,
e che possono anche raccomandare questi prodotti ai loro membri non dovrebbero essere
considerate intermediari del credito ai fini della presente direttiva.
(17) La presente direttiva disciplina solo taluni obblighi degli intermediari del credito nei confronti
deiconsumatori. Gli Stati membri dovrebbero pertanto conservare la facoltà di mantenere o
introdurre obblighi supplementari a carico degli intermediari del credito, incluse le condizioni in base
alle quali un intermediario del credito può ricevere compensi da un consumatore che ne ha richiesto
i servizi.
(18) I consumatori dovrebbero essere protetti contro le pratiche sleali o ingannevoli, in
particolareper quanto riguarda la divulgazione di informazioni da parte del creditore, in linea con la
direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle
pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno ("direttiva sulle pratiche
commerciali sleali") (4). Tuttavia, la presente direttiva dovrebbe contenere disposizioni specifiche
sulla pubblicità relativa ai contratti di credito e su alcune informazioni di base da fornire ai
consumatori per metterli in grado, in particolare, di paragonare le varie offerte. Tali informazioni
dovrebbero essere fornite in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata mediante un esempio
rappresentativo. Dovrebbe essere indicato un massimale qualora non sia possibile fornire l'importo
totale del credito quale somma totale messa a disposizione, in particolare quando un contratto di
credito dà al consumatore la facoltà di prelievo con un limite relativo all'importo. Il massimale
dovrebbe indicare il limite superiore del credito che può essere messo a disposizione del
consumatore. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di disciplinare gli obblighi di
informazione nella legislazione nazionale riguardo agli annunci pubblicitari che non contengono
informazioni sul costo del credito.
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(19) Affinché i consumatori possano prendere le loro decisioni con piena cognizione di causa,
èopportuno che ricevano informazioni adeguate, che il consumatore possa portare con sé ed
esaminare, prima della conclusione del contratto di credito, circa le condizioni e il costo del credito
e le loro obbligazioni. Per assicurare la maggiore trasparenza possibile e per consentire il raffronto
tra le offerte, tali informazioni dovrebbero comprendere, in particolare, il tasso annuo effettivo globale
relativo al credito, determinato nello stesso modo in tutta la Comunità. Poiché nella fase
precontrattuale il tasso annuo effettivo globale può essere indicato soltanto tramite un esempio,
quest'ultimo dovrebbe essere rappresentativo. Pertanto, esso dovrebbe corrispondere, per
esempio, alla durata media e all'importo totale del credito concesso per il tipo di contratto di credito
considerato e, eventualmente, alle merci acquistate. Nel determinare l'esempio rappresentativo, si
dovrebbe prendere in considerazione anche la frequenza di certi tipi di contratto di credito in uno
specifico mercato. Riguardo al tasso debitore, alla frequenza dei pagamenti rateali e alla
capitalizzazione degli interessi, i creditori dovrebbero utilizzare il loro abituale metodo di calcolo per
il credito al consumo in questione.
(20) Il costo totale del credito al consumatore dovrebbe comprendere tutti i costi, compresi
gliinteressi, le commissioni, le imposte, le spese per gli intermediari del credito e tutte le altre spese,
legate al contratto di credito, che il consumatore deve pagare, escluse le spese notarili. Occorre
stabilire in modo oggettivo in quale misura il creditore è a conoscenza dei costi, tenendo conto degli
obblighi di diligenza professionale.
(21) I contratti di credito nei quali un tasso debitore è periodicamente riveduto in linea con
lemodifiche di un tasso di riferimento previsto dal contratto di credito non dovrebbero essere
considerati contratti di credito con tasso debitore fisso.
(22) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme
nazionaliche vietino al creditore di chiedere al consumatore, in relazione al contratto di credito, di
aprire un conto in banca, di concludere un accordo relativo ad altri servizi accessori o di pagare le
spese per tali conti in banca o altri servizi accessori. Negli Stati membri in cui sono consentite tali
offerte congiunte, i consumatori dovrebbero essere informati prima della conclusione del contratto
di credito in merito ad eventuali servizi accessori obbligatori per ottenere il credito e alle condizioni
contrattuali previste. Il costo di questi servizi accessori dovrebbe essere incluso nel costo totale del
credito oppure, se l'importo di tali costi non può essere determinato preventivamente, i consumatori
dovrebbero ricevere nella fase precontrattuale informazioni adeguate sull'esistenza di costi. Si
presume che il creditore sia a conoscenza dei costi dei servizi accessori offerti al consumatore in
proprio o per conto di terzi, a meno che il prezzo non dipenda dalle caratteristiche specifiche o dalla
situazione del consumatore.
(23) Tuttavia, relativamente a tipi particolari di contratti di credito e tenendo conto della
lorospecificità, è opportuno limitare gli obblighi di informazione precontrattuale previsti dalla presente
direttiva, in modo da assicurare un livello adeguato di tutela dei consumatori evitando di imporre
oneri eccessivi ai creditori o, se del caso, agli intermediari del credito.
(24) Il consumatore deve essere informato in modo completo prima di concludere il contratto
dicredito, a prescindere dalla circostanza che un intermediario del credito partecipi o meno alla
commercializzazione del credito. Pertanto, in generale, gli obblighi di informazione precontrattuale
dovrebbero applicarsi anche agli intermediari del credito. Tuttavia, se i fornitori di merci e i prestatori
di servizi svolgono un'attività di intermediazione creditizia in via accessoria, non è opportuno imporre
loro per legge un obbligo di fornire l'informazione precontrattuale conformemente alla presente
direttiva. Ad esempio, l'intermediazione creditizia svolta da fornitori di merci o prestatori di servizi
può essere ritenuta accessoria se tale attività non costituisce lo scopo principale della loro attività
commerciale o professionale. In casi del genere si garantisce comunque un livello sufficiente di
tutela del consumatore in quanto il creditore ha la responsabilità di assicurare che il consumatore
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riceva la completa informazione precontrattuale, o dall'intermediario, se il creditore e l'intermediario
decidono in tal senso, o in altro modo appropriato.
(25) Gli Stati membri possono disciplinare l'eventuale carattere vincolante delle informazioni
forniteal consumatore prima della conclusione del contratto di credito ed il periodo durante il quale
il creditore è vincolato.
(26) Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per promuovere
praticheresponsabili in tutte le fasi del rapporto di credito, tenendo conto delle specificità del proprio
mercato creditizio. Tali misure possono includere, per esempio, l'informazione e l'educazione dei
consumatori e anche avvertimenti sui rischi di un mancato pagamento o di un eccessivo
indebitamento. In un mercato creditizio in espansione, in particolare, è importante che i creditori non
concedano prestiti in modo irresponsabile o non emettano crediti senza preliminare valutazione del
merito creditizio, e gli Stati membri dovrebbero effettuare la necessaria vigilanza per evitare tale
comportamento e dovrebbero determinare i mezzi necessari per sanzionare i creditori qualora ciò si
verificasse. Fatte salve le disposizioni relative al rischio di credito della direttiva 2006/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti
creditizi ed al suo esercizio (5), i creditori dovrebbero avere la responsabilità di verificare
individualmente il merito creditizio dei consumatori. A tal fine dovrebbero poter utilizzare le
informazioni fornite dal consumatore non soltanto durante la preparazione del contratto di credito in
questione, ma anche nell'arco di una relazione commerciale di lunga data. Le autorità degli Stati
membri potrebbero inoltre fornire istruzioni e orientamenti appropriati ai creditori e i consumatori, dal
canto loro, dovrebbero agire con prudenza e rispettare le loro obbligazioni contrattuali.
(27) Nonostante le informazioni precontrattuali che gli devono essere fornite, il consumatore
puòancora aver bisogno di ulteriore assistenza per decidere quale contratto di credito, tra quelli
proposti, sia il più adatto alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. Pertanto, gli Stati membri
dovrebbero far sì che i creditori forniscano tale assistenza sui prodotti creditizi che offrono al
consumatore. Ove opportuno, al consumatore dovrebbero essere spiegate in modo personalizzato
tanto le pertinenti informazioni precontrattuali quanto le caratteristiche essenziali connesse con i
prodotti offerti, affinché egli possa comprenderne i potenziali effetti sulla sua situazione economica.
Se del caso, tale dovere di fornire assistenza al consumatore dovrebbe applicarsi anche agli
intermediari del credito. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale momento e in quale
misura tali spiegazioni debbano essere fornite al consumatore, tenendo conto delle circostanze
particolari in cui il credito è offerto, del bisogno di assistenza del consumatore e della natura dei
singoli prodotti creditizi offerti.
(28) Al fine di valutare lo status di merito creditizio di un consumatore, il creditore dovrebbe
ancheconsultare le banche dati pertinenti; le circostanze di fatto e di diritto possono richiedere che
tali consultazioni assumano ampiezza diversa. Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra i
creditori, l'accesso dei creditori alle banche dati private o pubbliche riguardanti i consumatori di uno
Stato membro nel quale essi non siano stabiliti dovrebbe essere garantito a condizioni non
discriminatorie rispetto a quelle previste per i creditori di tale Stato membro.
(29) Qualora una domanda di credito sia stata rifiutata a seguito della consultazione di una
bancadati, il creditore dovrebbe informarne il consumatore e indicare gli estremi della banca dati
consultata. Tuttavia, il creditore non dovrebbe essere tenuto a fornire tali informazioni se altre norme
legislative comunitarie lo vietano, per esempio le norme in materia di riciclaggio dei proventi di attività
illecite e di finanziamento del terrorismo. Inoltre, tali informazioni non dovrebbero essere fornite se
fossero in contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza quali la prevenzione,
l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di un reato.
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(30) La presente direttiva non disciplina gli aspetti del diritto contrattuale relativi alla validità
deicontratti di credito. Pertanto, in tale materia gli Stati membri possono mantenere o introdurre
norme nazionali conformi al diritto comunitario. Gli Stati membri possono disciplinare il regime
giuridico dell'offerta di concludere il contratto di credito, in particolare per quanto riguarda la data in
cui dev'essere concesso e il periodo durante cui il creditore è vincolato. Tale offerta, se è proposta
contemporaneamente alle informazioni precontrattuali previste dalla presente direttiva, dovrebbe
essere fornita, come qualsiasi informazione aggiuntiva che il creditore desiderasse fornire al
consumatore, in un documento distinto che può essere allegato alle "Informazioni europee di base
relative al credito ai consumatori".
(31) Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto
dicredito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso.
(32) Affinché vi sia piena trasparenza, il consumatore dovrebbe ricevere informazioni sul
tassodebitore, sia nella fase precontrattuale sia nel momento in cui conclude il contratto di credito.
Durante il rapporto contrattuale il consumatore dovrebbe essere inoltre informato dei cambiamenti
relativi al tasso debitore variabile e dei cambiamenti che ciò comporta nei pagamenti. Questa
disposizione si applica senza pregiudizio del diritto nazionale non collegato all'informazione del
consumatore che prevede le condizioni o le conseguenze dei cambiamenti diversi da quelli
riguardanti i pagamenti, ai tassi debitori e alle altre condizioni economiche che regolano il credito,
ad esempio le disposizioni secondo cui il creditore ha il diritto di modificare il tasso debitore solo se
ha un motivo valido per farlo o il consumatore è libero di sciogliere il contratto qualora vi sia una
modifica del tasso debitore o di altre condizioni economiche riguardanti il credito.
(33) Le parti del contratto dovrebbero avere il diritto di avviare la procedura tipo di scioglimento
delcontratto di credito a durata indeterminata. Inoltre, se convenuto nel contratto di credito, il
creditore dovrebbe poter sospendere, per motivi oggettivamente giustificati, il diritto del consumatore
di effettuare ulteriori prelievi da un contratto di credito a durata indeterminata. Tali motivi potrebbero
includere, per esempio, il sospetto di un uso fraudolento o non autorizzato del credito o l'aumento
significativo del rischio che il consumatore non possa rimborsare il credito. La presente direttiva non
pregiudica la legislazione nazionale afferente al diritto contrattuale che disciplina i diritti delle parti di
risolvere un contratto di credito per inadempimento dello stesso.
(34) Per ravvicinare le modalità di esercizio del diritto di recesso in settori analoghi è
necessarioprevedere un diritto di recesso senza penali e senza obbligo di giustificazione in
condizioni simili a quelle previste dalla direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai
consumatori (6).
(35) Quando un consumatore recede da un contratto di credito in virtù del quale ha ricevuto
merci,in particolare da un acquisto a rate o da un contratto di locazione o di leasing che prevede un
obbligo di acquisto, la presente direttiva dovrebbe far salva qualsiasi regolamentazione degli Stati
membri su questioni relative alla restituzione delle merci o ogni altra questione correlata.
(36) La normativa nazionale talora già prevede che i fondi non possano essere messi
adisposizione del consumatore prima dello scadere di un determinato termine. In questi casi è
possibile che i consumatori si vogliano assicurare di ricevere prima i beni o servizi acquistati.
Pertanto, nel caso di contratti di credito collegati, gli Stati membri possono eccezionalmente
prevedere che, qualora il consumatore espressamente desideri la consegna anticipata, il termine
per l'esercizio del diritto di recesso possa essere ridotto allo stesso termine prima del quale i fondi
non possono essere messi a disposizione.
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(37) Nel caso dei contratti di credito collegati esiste una relazione d'interdipendenza tra l'acquisto
dimerci o servizi e il contratto di credito concluso a tal fine. Pertanto, quando esercita il diritto di
recesso dal contratto di acquisto, in virtù del diritto comunitario, il consumatore non dovrebbe più
essere vincolato dal contratto di credito collegato. Ciò non dovrebbe incidere, tuttavia, sulla
normativa nazionale applicabile ai contratti di credito collegati qualora un contratto di acquisto sia
stato annullato o il consumatore abbia esercitato il diritto di recesso in virtù della normativa
nazionale. Dovrebbero altresì essere fatti salvi i diritti garantiti ai consumatori da disposizioni
nazionali in virtù delle quali né un accordo tra il consumatore e un fornitore di merci o prestatore di
servizi né alcun pagamento tra dette persone possono aver luogo fintantoché il consumatore non
abbia firmato il contratto di credito per finanziare l'acquisto dei beni o servizi.
(38) A determinate condizioni, il consumatore dovrebbe poter agire nei confronti del creditore
incaso di problemi con il contratto d'acquisto. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero stabilire in quale
misura e a quali condizioni il consumatore debba agire contro il fornitore o prestatore, in particolare
esperendo un'azione giudiziaria nei loro confronti prima di poter agire contro il creditore. La presente
direttiva non dovrebbe privare i consumatori dei diritti conferiti loro dalle disposizioni nazionali che
prevedono la responsabilità solidale del venditore o prestatore di servizi e del creditore.
(39) Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima
delladata concordata nel contratto di credito. In caso di rimborso anticipato, parziale o integrale, il
creditore dovrebbe poter esigere un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso
anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il
metodo di calcolo dell'indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell'indennizzo
per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase
precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di
calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennizzo da parte
delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato. Pertanto, considerato che il credito al
consumo, data la sua durata ed il suo volume, non è finanziato mediante meccanismi di
finanziamento a lungo termine, il massimale dell'indennizzo dovrebbe essere fissato mediante un
tasso forfettario. Questo approccio rispecchia la specificità dei crediti ai consumatori e non dovrebbe
pregiudicare gli eventuali approcci diversi per altri prodotti finanziati da meccanismi di finanziamento
a lungo termine quali i prestiti ipotecari a tasso fisso.
(40) Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di prevedere che l'indennizzo per
ilrimborso anticipato possa essere preteso dal creditore solo a condizione che l'importo del rimborso
nel termine di dodici mesi superi una soglia definita dagli Stati membri. Nel fissare la soglia, che non
dovrebbe essere superiore a 10 000 EUR, gli Stati membri dovrebbero per esempio tenere conto
dell'importo medio dei crediti al consumo nel loro mercato.
(41) La cessione dei diritti acquisiti dal creditore in forza di un contratto di credito non
dovrebbeavere la conseguenza di indebolire la posizione del consumatore. Inoltre, il consumatore
dovrebbe essere adeguatamente informato quando il contratto di credito viene ceduto ad un terzo.
Tuttavia, qualora il creditore iniziale, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei
confronti del consumatore, questo non ha un interesse rilevante a essere informato della cessione.
Pertanto, in questi casi sarebbe eccessivo imporre a livello UE l'obbligo di informare il consumatore
circa la cessione.
(42) Gli Stati membri dovrebbero conservare la facoltà di mantenere o introdurre norme
nazionaliche prevedano forme di comunicazione collettiva, ove ciò sia necessario per fini connessi
con l'efficacia di transazioni complesse, quali le cartolarizzazioni o la liquidazione dell'attivo che
avvengono nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa di banche.
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(43) Al fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire
aiconsumatori un elevato grado di tutela in tutta la Comunità, è necessario assicurare la
comparabilità delle informazioni riguardanti i tassi annui effettivi globali in tutta la Comunità.
Nonostante la formula matematica uniforme per il calcolo del tasso annuo effettivo globale di cui alla
direttiva 87/102/CEE, il tasso annuo effettivo globale non è ancora pienamente comparabile in tutta
la Comunità. Nei singoli Stati membri, per calcolare tale tasso vengono presi in considerazione fattori
di costo diversi. La presente direttiva dovrebbe dunque definire chiaramente ed esaurientemente il
costo totale del credito al consumo.
(44) Ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una
maggiorearmonizzazione, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di
regolamentazione o controllo nei confronti dei creditori.
(45) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi
riconosciuti,segnatamente, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la
presente direttiva è tesa a garantire il pieno rispetto delle norme in materia di tutela dei dati a
carattere personale, diritto di proprietà, non discriminazione, tutela dalla vita familiare e
professionale e protezione dei consumatori in applicazione della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea.
(46) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la definizione di norme comuni riguardo
acerti aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di credito al consumo, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e
può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al
principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato
nello stesso articolo.
(47) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione
delledisposizioni interne adottate a norma della presente direttiva ed assicurarne l'attuazione.
Benché la scelta delle sanzioni sia lasciata alla discrezionalità degli Stati membri, le sanzioni previste
dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(48) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo
ladecisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle
competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7).
(49) In particolare la Commissione ha il potere di adottare altre ipotesi per il calcolo del tasso
annuoeffettivo globale. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali
della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 5-bis della decisione 1999/468/CE.
(50) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" (8), gli Stati
membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità,
prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di
attuazione.
(51) Pertanto, tenuto conto del numero delle modifiche che devono essere apportate alla
direttiva87/102/CEE a causa dell'evoluzione del settore del credito al consumo e ai fini della
chiarezza della normativa comunitaria, tale direttiva dovrebbe essere abrogata e sostituita dalla
presente direttiva,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
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(1) GU C 234 del 30.9.2003, pag. 1.
(2) Parere del Parlamento europeo del 20 aprile 2004 (GU C 104 E del 30.4.2004, pag.
233),posizione comune del Consiglio del 20 settembre 2007 (GU C 270 E del 13.11.2007, pag.
1) e decisione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2008 (non ancora pubblicata nella
Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 7 aprile 2008.
(3) GU L 42 del 12.2.1987, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/7/CE
delParlamento europeo e del Consiglio (GU L 101 dell'1.4.1998, pag. 17).
(4) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
(5) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/24/CE (GU
L81 del 20.3.2008, pag. 38).
(6) GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/64/CE (GU
L319 del 5.12.2007, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200
del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 1 Oggetto
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
La presente direttiva ha per obiettivo l'armonizzazione di taluni aspetti delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 2 Ambito di applicazione
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai contratti di credito.
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2. La presente direttiva non si applica ai:
a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga
comunementeutilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni
immobili;
b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno
oun immobile costruito o progettato;
c) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000
EUR;
d) contratti di locazione o di leasing che non prevedono obbligo di acquisto dell'oggetto del
contrattoné in virtù del contratto stesso né di altri contratti distinti; tale obbligo si ritiene sussistente
se è così deciso unilateralmente dal creditore;
e) contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi entro un mese;
f) contratti di credito che non prevedono il pagamento di interessi o altre spese e contratti di creditoin
forza dei quali il credito deve essere rimborsato entro tre mesi e che comportano solo spese di
entità trascurabile;
g) contratti di credito mediante i quali un datore di lavoro, al di fuori della sua attività
principale,concede ai dipendenti crediti senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a
quelli prevalenti sul mercato, purché tali crediti non siano offerti al pubblico in genere;
h) contratti di credito conclusi con imprese di investimento quali definite dall'articolo 4, paragrafo 1,
della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari (1) o con enti creditizi quali definiti dall'articolo 4 della direttiva
2006/48/CE allo scopo di consentire ad un investitore di effettuare una transazione concernente
uno o più strumenti tra quelli elencati nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE,
qualora tale impresa d'investimento o ente creditizio partecipi alla transazione;
i) contratti di credito risultanti da un accordo raggiunto dinanzi a un giudice o a un'altra
autoritàprevista dalla legge;
j) contratti di credito relativi alla dilazione, senza spese, del pagamento di un debito esistente;
k) contratti di credito per la conclusione dei quali il consumatore è tenuto a depositare presso
ilcreditore un bene a titolo di garanzia, purché la responsabilità del consumatore sia limitata
esclusivamente al bene dato in pegno;
l) contratti di credito relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto in base a disposizioni di
leggecon finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono
tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il
consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi d'interesse non superiori a quelli
prevalenti sul mercato.
2-bis. In deroga al paragrafo 2, lettera c), la presente direttiva si applica a contratti di credito non garantiti
finalizzati alla ristrutturazione di un bene immobile residenziale, con un importo totale del credito superiore a
75 000 EUR (2).
3.
Ai contratti di credito nella forma di concessione di scoperto da rimborsarsi su richiesta o
entro tremesi si applicano soltanto gli articoli da 1 a 3, l'articolo 4, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo
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2, lettere da a) a c), l'articolo 4, paragrafo 4, gli articoli da 6 a 9, l'articolo 10, paragrafo 1, l'articolo
10, paragrafo 4, l'articolo 10, paragrafo 5, l'articolo 12, l'articolo 15, l'articolo 17 e gli articoli da 19 a
32.
4.
Ai contratti di credito sotto forma di sconfinamento si applicano soltanto gli articoli da 1 a 3,
18, 20 e da 22 a 32.
5.
Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 7 e 9, l'articolo
10, paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e l), l'articolo 10, paragrafo 4, e gli
articoli 11, 13 e da 16 a 32 si applichino ai contratti di credito stipulati da un'organizzazione che:
a) è istituita per il reciproco vantaggio dei suoi membri;
b) non realizza profitti per persone che non siano i suoi membri;
c) persegue una finalità sociale in virtù della legislazione nazionale;
d) riceve e gestisce i risparmi dei suoi soli membri e fornisce loro fonti di credito;
e) fornisce credito sulla base di un tasso annuo effettivo globale inferiore a quello prevalente
sulmercato o soggetto ad un limite massimo fissato dalla legislazione nazionale,
e alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano
come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato
datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale
condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri.
Gli Stati membri possono esentare dall'applicazione della presente direttiva i contratti di credito
stipulati da siffatta organizzazione qualora il valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti
conclusi dall'organizzazione sia trascurabile rispetto al valore complessivo di tutti i contratti di credito
esistenti nello Stato membro in cui l'organizzazione è stabilita e il valore complessivo di tutti i contratti
di credito esistenti conclusi dall'insieme di siffatte organizzazioni nello Stato membro sia inferiore
all'1% del valore complessivo di tutti i contratti di credito esistenti conclusi in detto Stato membro.
Gli Stati membri riesaminano ogni anno se sussistono le condizioni di applicazione di tale esenzione
e adottano le misure del caso per revocare l'esenzione qualora ritengano che le condizioni non siano
più soddisfatte.
6. Gli Stati membri possono stabilire che soltanto gli articoli da 1 a 4, gli articoli 6, 7 e 9, l'articolo 10,
paragrafo 1, l'articolo 10, paragrafo 2, lettere da a) a i), l) e r), l'articolo 10, paragrafo 4, l'articolo 11,
l'articolo 13, l'articolo 16 e gli articoli da 18 a 32 si applichino ai contratti di credito che prevedono
che il creditore e il consumatore stabiliscano di comune accordo le modalità del pagamento
dilazionato o del rimborso, in caso di inadempimento del consumatore già in relazione al contratto
di credito iniziale, nel caso in cui:
a)
tali accordi offrano maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziali relativi al
suddettoinadempimento; e
b)
il consumatore non sia in tal modo sottoposto a condizioni meno favorevoli di quelle del
contrattodi credito iniziale.
Tuttavia, se il contratto di credito rientra nell'ambito di applicazione del paragrafo 3, si applicano
soltanto le disposizioni di tale paragrafo.
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(1)
GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/10/CE (GU
L76 del 19.3.2008, pag. 33).
(2)
Comma aggiunto dall'articolo 46 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4
febbraio 2014, n. 17.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 3 Definizioni
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a)
"consumatore": una persona fisica che, nell'ambito delle transazioni disciplinate dalla
presentedirettiva, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;
b)
"creditore": una persona fisica o giuridica che concede o s'impegna a concedere un
creditonell'esercizio di un'attività commerciale o professionale;
c)
"contratto di credito": un contratto in base al quale il creditore concede o s'impegna a
concedereal consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra
agevolazione finanziaria analoga, ad eccezione dei contratti relativi alla prestazione continuata di
un servizio o alla fornitura di merci dello stesso tipo in base ai quali il consumatore versa il
corrispettivo, per la durata della prestazione o fornitura, mediante pagamenti rateali;
d)
"concessione di scoperto": un contratto di credito espresso in forza del quale il creditore mette
adisposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo;
e)
"sconfinamento": uno scoperto tacitamente accettato in forza del quale il creditore mette
adisposizione del consumatore fondi che eccedono il saldo del conto corrente di quest'ultimo o la
concessione di scoperto convenuta;
f)
"intermediario del credito": una persona fisica o giuridica che non agisce come creditore e
che,nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, dietro versamento di un
compenso, che può essere costituito da una somma di denaro o da qualsiasi altro vantaggio
economico pattuito,
i) presenta o propone contratti di credito ai consumatori;
ii) assiste i consumatori svolgendo attività preparatorie alla conclusione di contratti di credito
diverseda quelle di cui al punto i); oppure iii) conclude contratti di credito con i consumatori in
nome e per conto del creditore;
g) "costo totale del credito per il consumatore": tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni,
leimposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito
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e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili; sono inclusi anche i costi relativi a
servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in
aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere
il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
h) "importo totale che il consumatore è tenuto a pagare": la somma tra importo totale del credito
ecosto totale del credito al consumatore;
i) "tasso annuo effettivo globale": il costo totale del credito al consumatore espresso in
percentualeannua dell'importo totale del credito, se del caso includendo i costi di cui all'articolo
19, paragrafo 2;
j) "tasso debitore": il tasso d'interesse, espresso in percentuale fissa o variabile, applicato su
baseannuale all'importo dei prelievi effettuati;
k) "tasso debitore fisso": tasso debitore convenuto nel contratto di credito in virtù del quale ilcreditore
e il consumatore pattuiscono un tasso debitore per l'intera durata del contratto di credito o più
tassi debitori per periodi parziali applicando esclusivamente una percentuale specifica fissa. Se
nel contratto di credito non sono stati fissati tutti i tassi debitori, si ritiene che il tasso debitore sia
fisso solo per i periodi parziali per i quali i tassi debitori sono stati determinati esclusivamente da
una percentuale specifica fissa convenuta al momento della conclusione del contratto di credito;
l) "importo totale del credito": il limite massimo o la somma totale degli importi messi a
disposizionein virtù di un contratto di credito;
m)"supporto durevole": ogni strumento che permetta al consumatore di conservare le
informazioniche gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione
identica delle informazioni memorizzate;
n) "contratto di credito collegato": un contratto di credito che soddisfa le due condizioni seguenti:
i)
il credito in questione serve esclusivamente a finanziare un contratto relativo alla fornitura di
mercispecifiche o alla prestazione di servizi specifici;
ii)
i due contratti costituiscono oggettivamente un'unica operazione commerciale; si ritiene
esistenteun'unica operazione commerciale quando il fornitore o il prestatore stesso finanzia il credito
al consumo oppure, se il credito è finanziato da un terzo, qualora il creditore ricorra ai servizi del
fornitore o del prestatore per la conclusione o la preparazione del contratto di credito o qualora le
merci specifiche o la prestazione di servizi specifici siano esplicitamente individuati nel contratto di
credito.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 22 Armonizzazione e obbligatorietà della
direttiva
CAPO VII
MISURE DI ATTUAZIONE
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Articolo 22
Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva
1.
Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri
nonpossono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa
stabilite (1).
2.
Gli Stati membri provvedono affinché i consumatori non possano rinunciare ai diritti loro
conferitidalle disposizioni della legislazione nazionale che danno esecuzione o che corrispondono
alla presente direttiva.
3.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le disposizioni adottate per dare esecuzione
allapresente direttiva non possano essere eluse attraverso l'impiego di forme particolari di contratti,
in particolare includendo prelievi o contratti di credito che rientrano nell'ambito di applicazione della
presente direttiva in contratti di credito la cui natura o finalità consenta di evitare l'applicazione della
direttiva stessa.
4.
Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché i consumatori non siano privati
dellatutela accordata dalla presente direttiva a seguito della scelta della legge di uno Stato terzo
quale legge applicabile al contratto di credito, se tale contratto presenta uno stretto legame con il
territorio di uno o più Stati membri.
(1) Si veda la sentenza della Corte di Giustizia Europea 12 luglio 2012.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 25 Comitato
Articolo 25
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1
a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della
stessa.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 26 Informazione della Commissione
Articolo 26
Informazione della Commissione
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Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5,
all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo
6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14,
paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa la Commissione, come pure di ogni successiva
modifica. La Commissione rende pubbliche tali informazioni in un sito web o in altro modo facilmente
accessibile. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trasmettere tali informazioni ai
creditori e ai consumatori nazionali.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 27 Attuazione
Articolo
27
Attuazione
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano anteriormente all'11 giugno 2010 le
disposizioninecessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente
la Commissione.
Essi applicano queste disposizioni a decorrere dall'11 giugno 2010.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente
direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità
di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.
La Commissione procede ogni cinque anni, e per la prima volta l'11 giugno 2013, ad un
esamedelle soglie previste dalla presente direttiva e dai suoi allegati e delle percentuali usate per
calcolare l'indennizzo in caso di rimborso anticipato, al fine di valutarne l'adeguatezza a fronte
delle tendenze economiche nella Comunità e della situazione del mercato interessato. La
Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2,
paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera
c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f),
all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui
consumatori. I risultati, eventualmente accompagnati da una proposta di conseguente modifica
delle soglie e delle percentuali, nonché delle opzioni normative sopramenzionate sono comunicati
al Parlamento europeo e al Consiglio.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 28 Conversione in valuta nazionale degli
importi espressi in euro
Articolo 28
Conversione in valuta nazionale degli importi espressi in euro
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1.
Ai fini della presente direttiva, gli Stati membri che convertono in valuta nazionale gli
importiespressi in euro utilizzano inizialmente il tasso di cambio in vigore alla data di adozione della
presente direttiva.
2.
Gli Stati membri possono arrotondare gli importi risultanti dalla conversione, a condizione
chel'arrotondamento non superi i 10 EUR.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 29 Abrogazione
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 29
Abrogazione
La direttiva 87/102/CEE è abrogata con effetto dall'11 giugno 2010.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 30 Misure transitorie
Articolo 30
Misure transitorie
1.
La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in
vigoredelle misure nazionali di attuazione (1).
2.
Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché gli articoli 11, 12, 13, 17, 18, paragrafo 1,
seconda frase, e 18, paragrafo 2, siano applicati anche ai contratti di credito a durata
indeterminata in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione.
(1) Si veda la sentenza della Corte di Giustizia Europea 12 luglio 2012.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 31 Entrata in vigore
Articolo 31
Entrata in vigore
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La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Dir. C.E. 23.04.2008, n. 48 - Art. 32 Destinatari
Articolo 32
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
L. 07.07.2009, n. 88 - Art. 33 Delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la
direttiva 87/102/CEE
Articolo 33
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva
87/102/CEE e previsione di modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa ai soggetti operanti nel
settore finanziario di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai mediatori creditizi ed agli
agenti in attività finanziaria
1. Nella predisposizione dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2008/48/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori,
che provvederanno ad apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le necessarie modifiche e integrazioni, il Governo è
tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, anche i seguenti principi e criteri
direttivi:
a)
estendere, in tutto o in parte, gli strumenti di protezione del contraente debole previsti
inattuazione della direttiva 2008/48/CE ad altre tipologie di finanziamento a favore dei consumatori,
qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela alla luce delle caratteristiche ovvero delle finalità del
finanziamento;
b)
rafforzare ed estendere i poteri amministrativi inibitori e l'applicazione delle
sanzioniamministrative previste dal testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 per
contrastare le violazioni delle disposizioni del titolo VI di tale testo unico, anche se concernenti
rapporti diversi dal credito al consumo, al fine di assicurare un'adeguata reazione a fronte dei
comportamenti scorretti a danno della clientela. La misura delle sanzioni amministrative è pari a
quella prevista dall'articolo 144 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, e dall'articolo 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e
successive modificazioni;
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c)
coordinare, al fine di evitare sovrapposizioni normative, il titolo VI del testo unico di cui al
decretolegislativo n. 385 del 1993 con le altre disposizioni legislative aventi a oggetto operazioni e
servizi disciplinati dal medesimo titolo VI e contenute nel decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e nel decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, applicando, per
garantire il rispetto di queste ultime disposizioni, i meccanismi di controllo e di tutela del cliente
previsti dal citato titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
d)
rimodulare la disciplina delle attività e dei soggetti operanti nel settore finanziario di cui al
titolo Ve all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sulla base dei
seguenti ulteriori criteri direttivi a tutela dei consumatori:
1)
rideterminare i requisiti per l'iscrizione al fine di consentire l'operatività nei confronti del
pubblicosoltanto ai soggetti che assicurino affidabilità e correttezza dell'iniziativa imprenditoriale;
2)
prevedere strumenti di controllo più efficaci, modulati anche sulla base delle attività
svoltedall'intermediario;
3)
garantire la semplificazione, la trasparenza, la celerità, l'economicità e l'efficacia
dell'azioneamministrativa e dei procedimenti sanzionatori, attribuendo i poteri sanzionatori e di
intervento alla Banca d'Italia;
4)
prevedere sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e forme di intervento
effettive,dissuasive e proporzionate, quali, tra l'altro, il divieto di intraprendere nuove operazioni e il
potere di sospensione, rafforzando, nel contempo, il potere di cancellazione;
d-bis) prevedere il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore, attribuendo il
potere di promuovere, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al
fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti (1);
d-ter) prevedere l'istituzione, nel rispetto della disciplina in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali, di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito
al consumo, con specifico riferimento al fenomeno dei furti d'identità; il sistema di prevenzione è istituito
nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ed è basato su un archivio centrale informatizzato e su
un gruppo di lavoro; il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e del connesso
trattamento dei dati. Secondo quanto previsto dall'articolo 29 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze
designa per la gestione dell'archivio e in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali la società
CONSAP S.p.A.. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con
apposita convenzione; il Ministero dell'economia e delle finanze individua le categorie dei soggetti che
possono aderire al sistema di prevenzione e le tipologie dei dati destinati ad alimentare l'archivio
informatizzato. La partecipazione al sistema di prevenzione comporta da parte dell'aderente il pagamento di
un contributo in favore dell'ente gestore. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera si provvede
senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente (1);
d-quater) prevedere che il diniego del finanziamento da parte dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di
erogazione di credito ai consumatori sia obbligatoriamente motivato, intendendosi la motivazione non integrata
nel caso di mero rinvio all'esito della consultazione di banche di dati e di sistemi di informazione creditizia
(1);
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d-quinquies) prevedere che al soggetto richiedente cui viene negato il finanziamento sia consentito di prendere
visione e di estrarre copia, a sue spese, del provvedimento di diniego e della rispettiva motivazione (1);
e) rivedere la disciplina dei mediatori creditizi di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, e la disciplina
degli agenti in attività finanziaria di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
introducendola nel testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, in modo da:
1)
assicurare la trasparenza dell'operato e la professionalità delle
categorieprofessionali, prevedendo l'innalzamento dei requisiti professionali;
sopraindicate
2)
istituire un organismo avente personalità giuridica, con autonomia organizzativa e statutaria,
edeventuali articolazioni territoriali, costituito da soggetti nominati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, scelti tra le categorie dei mediatori creditizi, degli agenti in attività
finanziaria, delle banche e degli intermediari finanziari, con il compito di gestire gli elenchi dei
mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Detto organismo sarà sottoposto alla vigilanza
della Banca d'Italia, che, in caso di grave inerzia o malfunzionamento, potrà proporne lo scioglimento
al Ministro dell'economia e delle finanze;
3)
prevedere che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, previo
pareredelle Commissioni parlamentari competenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentita la Banca d'Italia, siano determinate le modalità di funzionamento
dell'organismo di cui al numero 2) e sia individuata la disciplina: dei poteri dell'organismo e delle sue
eventuali articolazioni territoriali, necessari ad assicurare un efficace svolgimento delle funzioni di
gestione degli elenchi, ivi compresi poteri di verifica e sanzionatori; dell'iscrizione negli elenchi dei
mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria, con le relative forme di pubblicità; della
determinazione e riscossione, da parte dell'organismo o delle sue eventuali articolazioni territoriali,
di contributi o di altre somme dovute dagli iscritti e dai richiedenti l'iscrizione, nella misura necessaria
per garantire lo svolgimento dell'attività; delle modalità di tenuta della documentazione concernente
l'attività svolta dai mediatori creditizi e dagli agenti in attivita` finanziaria; delle modalità di
aggiornamento professionale di tali soggetti;
4)
applicare, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al
decretolegislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, prevedendo altresì che la Banca
d'Italia possa prescrivere specifiche regole di condotta. Con riferimento alle commissioni di
mediazione e agli altri costi accessori, dovranno essere assicurate la trasparenza nonché
l'applicazione delle disposizioni previste per la determinazione degli interessi usurari dagli articoli 2
e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dall'articolo 1815 del codice civile;
5)
disciplinare le sanzioni pecuniarie, nonché la sospensione e la cancellazione dagli elenchi e
lesanzioni accessorie, prevedendo che l'organismo sia competente per i provvedimenti connessi
alla gestione degli elenchi e la Banca d'Italia per quelli relativi alle violazioni delle disposizioni di cui
al numero 4);
6)
individuare cause di incompatibilità, tra cui la contestuale iscrizione in entrambi gli elenchi, al
finedi assicurare la professionalità e l'autonomia dell'operatività;
7)
prescrivere l'obbligo di stipulare polizze assicurative per responsabilità civile per danni
arrecatinell'esercizio delle attività di pertinenza;
8)
prevedere disposizioni transitorie per disciplinare il trasferimento nei nuovi elenchi dei
mediatori edegli agenti in attività finanziaria già abilitati, purché in possesso dei requisiti previsti dalla
nuova disciplina;
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9)
per i mediatori creditizi prevedere l'obbligo di indipendenza da banche e intermediari e
l'obbligo diadozione di una forma giuridica societaria per l'esercizio dell'attività; introdurre ulteriori
forme di controllo per le società di mediazione creditizia di maggiori dimensioni;
10)
prevedere per gli agenti in attività finanziaria forme di responsabilità del soggetto che si
avvaledel loro operato, anche con riguardo ai danni causati ai clienti;
f) coordinare il testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le altre disposizioni legislative
aventi come oggetto la tutela del consumatore, definendo le informazioni che devono essere fornite
al cliente in fase precontrattuale e le modalità di illustrazione, con la specifica, in caso di offerta
congiunta di più prodotti, dell'obbligatorietà o facoltatività degli stessi.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
(1) Lettera aggiunta dall'articolo 13 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
D.Lgs. 06.09.2005, n. 206 - Art. 43 Rinvio al testo unico bancario
Articolo 43 (1)
Rinvio al testo unico bancario
Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo
testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni.
(1) Articolo modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.
L. 19.02.92, n. 142 - Art. 18 Credito al consumo: recepimento delle
direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE
LEGGE n. 142
Del 19 febbraio 1992
TITOLO II
Disposizioni particolari di adempimento diretto e criteri speciali di delega legislativa Capo
II
Credito e risparmio
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Sezione I
Credito al consumo (1)
Articolo 18
Credito al consumo: recepimento delle direttive del Consiglio 87/102/CEE e 90/88/CEE
1. Ai fini della presente sezione, si definisce credito al consumo la concessione nell'esercizio di
unaattività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di
prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica
(consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta.
2. Restano esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione,
purché
stipulatipreventivamente in forma scritta e consegnati contestualmente in copia al consumatore, i
contratti di somministrazione di cui agli articoli 1559 e seguenti al codice civile.
3. Le disposizioni della presente sezione non si applicano comunque alle concessioni di credito
alconsumo di importi rispettivamente inferiore e superiore ai limiti indicati con delibera del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con effetto dal trentesimo giorno successivo
alla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, tenuto conto della dinamica di quelli stabiliti
dal Consiglio delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva del
Consiglio 87/102/CEE. In sede di prima applicazione, i predetti limiti sono fissati rispettivamente
in lire trecentomila e in lire sessanta milioni.
4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano inoltre, indipendentemente dall'importo:
a)
alle concessioni di credito che sono rimborsabili in unica soluzione entro diciotto mesi, con il
soloeventuale addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente
nel loro ammontare;
b)
alle concessioni di credito che sono prive direttamente o indirettamente di corrispettivo
diinteressi o di altri oneri o qualsiasi titolo, ad esclusione del rimborso delle spese vive sostenute e
documentate;
c)
alle concessioni di credito che sono destinate all'acquisto o alla conservazione di un diritto
diproprietà, ovvero all'esecuzione di opere di restauro o di miglioramento, su un terreno o su un
immobile edificato o da edificare;
d)
ai contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in
nessunmomento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al
locatario.
5. Le disposizioni della presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che
svolgono attività di mediazione finalizzata alla concessione del credito da parte del finanziatore. In
particolare, nei casi in cui per l'ottenimento del credito sia necessario l'intervento del terzo soggetto,
il costo di tale intervento deve essere incluso nel tasso annuo effettivo globale, di cui all'articolo 19.
(1) L'articolo 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato il Capo II, Sezione I, della presente
legge, disponendo che le norme abrogate continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
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L. 19.02.92, n. 142 - Art. 22 Responsabilità sussidiaria del finanziatore
Articolo 22 (1)
Responsabilità sussidiaria del finanziatore
1.
Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia
effettuatoinutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del
credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per
la concessione di credito ai clienti del fornitore.
2.
La responsabilità di cui al presente articolo si estende anche al terzo a cui il finanziatore
abbiaceduto, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, i diritti derivanti dal contratto di concessione di
credito.
(1) L'articolo 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato il Capo II, Sezione I, della presente
legge, disponendo che le norme abrogate continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
L. 19.02.92, n. 142 - Art. 24 Applicazione delle norme
Articolo 24 (1)
Applicazione delle norme
1.
Le delibere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di cui all'articolo 19,
comma 2, e all'articolo 23, comma 3, verranno emanate entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
2.
Le disposizioni della presente sezione
centottantesimogiorno dalla medesima data.
acquistano
efficacia
a
decorrere
dal
(1) L'articolo 161, D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, ha abrogato il Capo II, Sezione I, della presente
legge, disponendo che le norme abrogate continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata
in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.
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Comunic. Banca d'Italia 7 apr 2011 Cessione del quinto dello stipendio o
della pensione e operazioni assimilate (CQS). Comunicazione
BANCA D'ITALIA
COMUNICAZIONE 7 aprile 2011
Cessione del quinto dello stipendio o della pensione e operazioni assimilate (CQS). Comunicazione Negli
ultimi anni la Banca d'Italia ha prestato specifica attenzione al comparto in oggetto.
In particolare, con comunicazione del 10 novembre 2009, sono state richiamate al sistema le più diffuse
carenze, relative ai controlli sulla rete di vendita, ai rinnovi anticipati in violazione delle disposizioni di settore,
alle modalità di contabilizzazione delle commissioni, alla trasparenza delle condizioni applicate e alla
correttezza delle relazioni con la clientela (1).
Successivamente, i principali intermediari bancari e finanziari operanti nel settore sono stati invitati a illustrare
le proprie prassi operative e le iniziative adottate per adeguarsi alle raccomandazioni di questo Istituto.
Dalle risposte fornite dagli intermediari è emersa, di norma, un'accresciuta consapevolezza delle criticità del
comparto. Gli intermediari hanno comunicato l'avvio di iniziative organizzative per il progressivo allineamento
alla normativa sotto diversi profili: controlli sulla rete, trasparenza delle condizioni contrattuali, rinnovi
anticipati e relativi ristori alla clientela, finanziamenti a clienti in età avanzata.
I risultati più rilevanti riscontrati in seguito all'azione di sensibilizzazione sono:
a) una generalizzata revisione delle prassi operative alla luce delle indicazioni della Banca;
b) un generale abbandono della diffusa prassi di non ristorare la clientela delle commissioni non maturate,
incaso di chiusura anticipata dei finanziamenti;
c) l'impegno a migliorare i documenti di trasparenza, attraverso la chiara ripartizione delle
commissionipercepite anticipatamente dagli intermediari tra quote up-front e recurring. Queste ultime, in
quanto soggette a maturazione, saranno ristorate, per la quota non ancora maturata, in caso di estinzione
anticipata;
d) la generale dichiarazione di aver interrotto la pratica dei rinnovi ante termine, in violazione delle
esistentidisposizioni di legge.
Permangono peraltro difformità di comportamento e prassi ancora non soddisfacenti - riepilogate in allegato
con riferimento ad aspetti di rilievo, concernenti:
1. rapporti con la rete;
2. trasparenza e fissazione del pricing;
3. ristori alla clientela;4. profili contabili.
***
Tutto ciò premesso, nel rammentare che entro il 1° giugno 2011 gli intermediari dovranno adeguarsi alla nuova
disciplina sul credito ai consumatori, si rinnova il richiamo a un rigoroso rispetto della normativa di settore e
alla puntuale realizzazione delle iniziative necessarie per conformarsi a quanto comunicato da questo Istituto.
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In particolare, si sollecita la generalità degli intermediari attivi nel comparto della CQS a:
a)
dare maggiore impulso all'azione di razionalizzazione della rete. Lo snellimento e la semplificazione
dellastruttura distributiva, limitando in particolare il ricorso a strutture piramidali, agevolano i controlli di
compliance e consentono di contenere i costi a carico della clientela;
b)
adottare presidi organizzativi per evitare che i clienti siano indirizzati verso operazioni incoerenti con
leloro condizioni economico-finanziarie, come richiesto dal Provvedimento in materia di trasparenza del 29
luglio 2009. In tale ambito andrà valutata l'adozione di strumenti, anche informatici, che consentano di
verificare la coerenza del prodotto con le caratteristiche economico-finanziarie e attuariali delle diverse
categorie di clienti (tale valutazione deve essere effettuata con particolare attenzione nei casi di rinnovo e nei
finanziamenti da erogare alle persone in età avanzata). È, inoltre, necessario rafforzare le procedure interne
volte a valutare la sostenibilità dell'operazione da parte della clientela, conformemente a quanto previsto dalla
disciplina sulla valutazione del merito creditizio;
c)
assicurare standard di correttezza adeguati anche quando, in una o più fasi della commercializzazione,
intervengano soggetti terzi estranei alla loro organizzazione (es. "società plafonatarie"). In questi casi, in
particolare, gli intermediari si assicurano che le politiche di pricing e quelle commerciali seguite dal soggetto
terzo non siano tali da esporli, oltre che a rischi di credito, a rischi di natura legale (ad esempio, mancato
rispetto delle disposizioni in materia di usura) e reputazionali (ad esempio, se gli oneri a carico della clientela
risultano sproporzionati);
d)
assicurare un adeguato presidio delle attività delegate, verificandone l'estensione e salvaguardando
leprerogative degli intermediari in termini di valutazione del credito e conclusione dei contratti. Specifiche
responsabilità di controllo andranno attribuite in materia alle competenti strutture aziendali, con particolare
riferimento alla funzione di compliance;
e)
definire correttamente - in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori - la ripartizione
tracommissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a
maturazione nel tempo;
f)
definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme
darimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di
utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto. In tale ambito, conformemente
alle indicazioni fornite con la comunicazione del 10 novembre 2009, gli intermediari adottano procedure che
consentano di soddisfare tempestivamente le richieste di rimborso e, nell'ambito delle relazioni in corso con
la clientela che ha sostituito un contratto con un altro tuttora in essere, di procedere d'iniziativa alle restituzioni.
Le richieste di restituzione della clientela sono in ogni caso trattate come reclami, anche ai fini del possibile
ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario;
g)
assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri
connessicon le CQS. In particolare, è necessario sia applicato correttamente il principio di competenza
economica nella rilevazione delle commissioni percepite in relazione all'operatività in CQS, distinguendo
quelle che maturano in ragione del tempo (c.d. recurring), da rilevare pro rata temporis, dalle altre, da rilevare
quando percepite (2). Con riferimento ai comportamenti contabili tenuti in passato, occorre procedere, ove
necessario, ad apportare le conseguenti rettifiche in bilancio (3). Inoltre, dovranno essere effettuati in bilancio
idonei accantonamenti a fronte delle somme da ristorare alla clientela e non ancora corrisposte. Tali
accantonamenti dovranno coprire l'intera somma che l'intermediario ha deliberato di rimborsare d'iniziativa e
una ragionevole stima delle somme che potrebbero essere richieste dalla clientela a fronte di contratti estinti
in passato;
h)
condurre un'attenta valutazione, oltre che dei rischi creditizi, anche dei rischi legali e reputazionali
connessial comparto della cessione del quinto nell'ambito del prossimo resoconto ICAAP, anche alla luce delle
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scelte effettuate in termini di destinatari e quantificazione dei rimborsi (ad esempio prevedendo, tra le ipotesi
di stress, richieste di restituzione sensibilmente maggiori di quelle finora prospettate).
Le funzioni di controllo interno svolgeranno un ruolo attivo nella verifica del processo di adeguamento.
***
La Banca d'Italia si riserva di valutare, nell'ambito dell'azione d'intervento on e off site, l'attendibilità delle
informazioni fornite dagli intermediari, l'adeguatezza degli interventi realizzati ovvero prospettati e la loro
effettiva conformità al quadro normativo; specifiche misure correttive verranno adottate in caso di accertate
irregolarità.
Allegato
Aspetti rilevanti emersi dalla ricognizione effettuata dalla Banca d'Italia presso gli operatori e conseguenti
indicazioni
1. Rapporti con la rete
Gli interventi più diffusi, tra quelli avviati o programmati per rafforzare il controllo sulla rete distributiva,
specie se costituita da mediatori e agenti, hanno riguardato:
i meccanismi di remunerazione, solitamente modificati per identificare le componenti up-front
(retrocesse al momento dell'erogazione) e quelle recurring (che vengono ora retrocesse alla rete solo al
momento della loro effettiva maturazione);
il sistema dei controlli, nel cui ambito sono stati i) adottati o potenziati gli strumenti informatici per
ilcontrollo a distanza; ii) introdotti codici di comportamento per mediatori e agenti; iii) realizzate indagini per
rilevare il grado di soddisfazione della clientela ed estesi i controlli alle società cedenti;
la struttura della rete: taluni intermediari hanno dichiarato di avere ridotto o dismesso l'operatività
tramitemediatori.
Con riferimento a quanto sopra, i risultati conseguiti non sono risultati uniformi, facendo emergere quindi la
necessità di ulteriori interventi volti a semplificare la struttura distributiva e a rafforzare i presidi di controllo.
2. Trasparenza e fissazione del pricing
Sul tema della coerenza tra il prodotto offerto e le esigenze della clientela, gli interventi comunicati hanno
riguardato eminentemente i finanziamenti alle persone in età avanzata, per i quali gli intermediari hanno
adottato in genere particolari cautele.
Sul punto, si sottolinea la necessità di assicurare uno scrupoloso rispetto dell'obbligo posto dalla vigente
normativa di evitare che i clienti siano indirizzati verso operazioni incoerenti con le loro condizioni economicofinanziarie ed attuariali, come richiesto dal citato Provvedimento in materia di trasparenza del 29 luglio 2009.
Ciò richiede che siano attentamente valutate eventuali azioni promozionali nei confronti della specifica
categoria di debitori, indipendentemente dalla previsione di un'età massima per gli stessi.
Il profilo della coerenza con le esigenze del cliente assume peraltro rilievo anche con riferimento alla prassi
di proporre frequenti rinnovi delle operazioni. Sul punto, si sottolinea che - pur in caso di rispetto dei termini
di legge, ma in presenza di una quota rilevante di commissioni up-front, non rimborsabili in caso di
estinzione del finanziamento originario - il rinnovo delle operazioni può risultare conveniente per la rete
distributiva, ma in contrasto con le esigenze del cliente.
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Gli intermediari hanno assicurato di essersi adoperati per rafforzare la gestione dei reclami e per rivedere i
contratti e la documentazione di trasparenza, con evidenza delle diverse componenti di costo per la clientela e,
in particolare, di quelle soggette a maturazione nel corso del tempo.
Su tali aspetti interviene la nuova disciplina in materia di credito ai consumatori (4), che ridefinisce, tra l'altro,
la documentazione che deve essere predisposta in sede precontrattuale e contrattuale.
Non pienamente soddisfacenti risultano le prassi adottate in materia di ripartizione delle commissioni tra quota
up-front e recurring, sovente non supportate da una dettagliata analisi dei costi e caratterizzate da uno
sbilanciamento nei confronti della prima.
In proposito, vanno evidenziati due aspetti caratteristici della natura delle commissioni richieste nella CQS.
In primo luogo, solo una parte delle commissioni pagate interamente dalla clientela in via anticipata si riferisce
a prestazioni non rimborsabili (come le spese d'istruttoria o di stipula del contratto) (c.d. quota up front), mentre
la restante parte (c.d. quota recurring) è volta a coprire i rischi trattenuti (rischi di credito e di liquidità connessi
con le garanzie prestate, quali ad esempio quella del "non riscosso per riscosso") e gli oneri la cui maturazione
è intrinsecamente connessa con il decorso del finanziamento (ad esempio, la gestione degli incassi e dei
sinistri).
In secondo luogo, la struttura delle commissioni è spesso resa ulteriormente complessa dalla distinzione poco
chiara, nell'ambito degli oneri posti a carico del cliente, tra componenti di costo dovute all'intermediario e
componenti di costo dovute alla rete distributiva. Ciò rende incerta la quantificazione degli oneri rimborsabili
pro quota in caso di estinzione anticipata (5).
Anche in questo caso, è fondamentale la corretta distinzione della complessiva commissione corrisposta, in via
anticipata, dalla clientela tra quota up front e quota recurring. Questo Istituto si riserva di valutare l'adeguatezza
delle azioni intraprese dagli intermediari per operare tale distinzione.
Non uniformemente diffusi appaiono i risultati, pure conseguiti, in materia di contenimento delle commissioni
a carico della clientela, e quindi in termini di pricing dei prodotti offerti. Alcuni intermediari hanno ribadito il
proprio orientamento a determinare il costo del finanziamento in maniera del tutto scollegata da ogni
valutazione in merito alla qualità creditizia dei debitori, sottraendo una prestabilita quota percentuale (ad
esempio uno per cento) dal tasso soglia di usura, meccanismo questo che non rispecchia appropriate pratiche
di pricing dei finanziamenti.
3. Ristori alla clientela
Con la comunicazione del mese di novembre 2009, questo Istituto aveva stigmatizzato la prassi di applicare
al momento dell'erogazione la totalità delle commissioni a carico della clientela, senza procedere al ristoro
delle quote non maturate nei casi di rimborso anticipato, seguito o meno da rinnovo del finanziamento.
Per contenere i rischi legali e reputazionali gravanti sugli intermediari, con la citata comunicazione é stato
formulato l'invito a ricalcolare le commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo.
Sul punto, gli intermediari hanno comunicato l'avvio di procedure per rimborsare alla clientela le somme
indebitamente percepite e per disciplinare le modalità di retrocessione al cliente delle somme riscosse e non
maturate in caso di estinzioni anticipate. Ciò ha fatto emergere un'ampia difformità di comportamenti anche in
parte derivante dai differenti profili operativi degli intermediari e dal diverso livello di sofisticazione dei
sistemi informativo-contabili.
4. Profili contabili
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In generale, le banche e le società finanziarie hanno assicurato di aver correttamente applicato, anche per il
passato, il criterio di competenza economica per l'imputazione delle commissioni percepite. Alcuni
intermediari, che in passato non hanno rispettato tale criterio, hanno comunque dichiarato che in futuro
applicheranno correttamente il principio di competenza economica.
A fronte delle commissioni anticipatamente percepite, da ristorare a seguito di estinzioni anticipate, sono stati
generalmente previsti accantonamenti al conto economico 2009 ovvero nella semestrale 2010, che non hanno
però riguardato la totalità degli intermediari.
(1) Sotto il profilo della financial education, sul sito della Banca d'Italia è stata pubblicata una scheda
esplicativa delle operazioni di cessione del quinto e delle principali implicazioni per la clientela.
(2) Sempre che non siano da includere nel calcolo del tasso di interesse effettivo, ai sensi dello IAS 39.
(3) Tali rettifiche andranno operate nel rispetto dello IAS 8 "Accounting Policies, Changes in Accounting
Estimates and Errors", per gli intermediari che redigono il bilancio secondo i principi contabili
internazionali, e del d.lgs. n. 87/92 (e del Provvedimento del 31 luglio 1992 "Istruzioni per la redazione
degli schemi e regole di compilazione dei bilanci degli enti finanziari" pubblicato sul supplemento
ordinario n. 103 alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'8 agosto 1992, così come modificato dal Provvedimento
del 6 novembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998), per gli intermediari
ex art. 106 del Testo Unico Bancario. Questi ultimi rilevano in conto economico tra gli "oneri straordinari"
un ammontare pari alla quota delle commissioni c.d recurring percepite in passato e non ancora maturate.
(4) Sono state, in particolare, introdotte in due punti (nella parte VII "Credito ai consumatori" e nella parte
XI"Requisiti organizzativi") norme volte a ottenere sia che gli oneri che maturano nel corso del rapporto e che quindi devono essere rimborsati pro quota in caso di estinzione anticipata del finanziamento - siano
espressamente indicati, sia che ciò avvenga in modo chiaro, dettagliato e inequivoco.
(5) Alcune decisioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario hanno recentemente riconosciuto la
specialeimportanza che una scarsa comprensibilità delle condizioni contrattuali riveste nelle operazioni di
CQS, soprattutto in ragione delle situazioni di disagio in cui spesso versano gli utenti che si rivolgono agli
operatori del settore. Tale aspetto risulta anche da numerosi esposti pervenuti a questo Istituto nell'ultimo
anno.
Provv. Banca d'Italia 9 feb 2011 Recepimento della Direttiva sul credito
ai consumatori
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 9 febbraio 2011
TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI. CORRETTEZZA
DELLE RELAZIONI TRA INTERMEDIARI E CLIENTI
Recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori
Il Titolo I del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, ha sostituito il Capo II
del Titolo VI del Testo unico bancario per recepire la direttiva 2008/48/CE sui contratti di credito ai
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consumatori e ha affidato alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, il compito di
disciplinare i dettagli tecnici della materia. Con l'accluso provvedimento vengono quindi emanate nuove
disposizioni in materia di credito ai consumatori.
Le accluse disposizioni integrano il provvedimento del 29 luglio 2009 in materia di "Trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti". In particolare,
la sezione VII del provvedimento (specificamente dedicata al credito ai consumatori), viene modificata per
recepire le previsioni della direttiva e fornire, ove opportuno, chiarimenti interpretativi e indicazioni volte a
coordinare l'applicazione della disciplina sul credito ai consumatori con la normativa generale sulla trasparenza
delle operazioni e dei servizi, contenuta nelle altre sezioni del provvedimento.
Viene, inoltre, modificato il paragrafo 8 della sezione II, in connessione con le nuove disposizioni in materia
di calcolo del TAEG, e viene integrata la sezione XI, per prevedere presidi di carattere organizzativo con
riguardo all'offerta di servizi accessori insieme a un contratto di finanziamento, che si applicano anche ai
contratti di credito ai consumatori.
Per comodità di consultazione del provvedimento del 2009, già sostituito nel febbraio 2010 in seguito al
recepimento della direttiva sui servizi di pagamento, si provvede a una sua complessiva ripubblicazione.
L'accluso provvedimento sostituisce quindi in modo integrale le omonime disposizioni del 29 luglio 2009. Le
modifiche apportate sono limitate a quelle connesse con le nuove previsioni in materia di credito ai
consumatori; le altre modifiche, necessarie per tener conto delle ulteriori innovazioni introdotte in materia di
tutela della clientela dal decreto legislativo n. 141/2010, verranno effettuate successivamente.
Gli allegati alle disposizioni del 29 luglio 2009 - come successivamente integrati - restano invariati, ad
eccezione dei seguenti interventi:
introduzione dei nuovi allegati recanti i modelli di "Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori"per la generalità dei contratti di credito (allegato 4C) e per specifiche tipologie di apertura di
credito in conto corrente e dilazione di pagamento (allegato 4D);
-
sostituzione degli allegati 2, 4A e 5B, recanti, rispettivamente, i prototipi di documento con i
principali diritti del cliente, il prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto ai consumatori e le
istruzioni per il calcolo dell'ISC degli affidamenti in conto corrente (che viene ri-denominato TAEG); introduzione dell'allegato 5C, che riporta le istruzioni per il calcolo del TAEG.
Restano altresì fermi i provvedimenti emanati in tema di Conto corrente semplice, Guide pratiche, Profili di
operatività per il calcolo dell'ISC per i conti correnti.
La nuova disciplina del TAEG, che attua quanto previsto dalla direttiva 2008/48/CE, si estende, in virtù di
quanto stabilito dalla sezione II, paragrafo 8, del provvedimento del 29 luglio 2009, a tutti i finanziamenti per
i quali è richiesta la pubblicità di un indicatore sintetico di costo. Si rammenta che il TAEG ha una funzione
diversa dal tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dalla legge n. 108/1996 in materia di usura ai fini
della determinazione dei tassi soglia, con la conseguenza che i due parametri hanno basi di calcolo non
necessariamente coincidenti.
Tenuto conto della natura di armonizzazione massima della direttiva 2008/48/CE, dell'avvenuta scadenza del
termine di recepimento (11 giugno 2010) e dei termini stabiliti dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, la Banca d'Italia - in conformità di quanto previsto dall'articolo 8 del proprio
regolamento del 24 marzo 2010 concernente l'emanazione degli atti di natura normativa o di contenuto generale
- non ha effettuato un'analisi formalizzata di impatto della regolamentazione e si è avvalsa di modalità di
consultazione diverse da quelle ordinariamente previste. Una bozza delle disposizioni è stata trasmessa alle
principali associazioni di categoria degli intermediari e a quelle aderenti al Consiglio Nazionale dei
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Consumatori e degli Utenti, e discussa nel corso di incontri; le osservazioni formulate sono state prese in
considerazione nell'elaborazione del provvedimento definitivo.
L'accluso provvedimento sarà pubblicato, come di consueto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
sul Bollettino di Vigilanza e sul sito internet.
I finanziatori e gli intermediari del credito sono tenuti ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro 90 giorni dalla
loro entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e
successive modificazioni.
Disp. Banca d'Italia Sez. 7 Par. 1 20 giu 2012 Premessa
SEZIONE VII
CREDITO AI CONSUMATORI
1. Premessa
La presente sezione disciplina i servizi e le operazioni previsti dal titolo VI, capo II, del T.U., come
sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, recante
attuazione della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008,
relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.
Essa attua il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 febbraio 2011, recante
"Determinazioni in materia di credito ai consumatori".
Disp. Banca d'Italia Sez. 7 Par. 2 20 giu 2012 Definizioni
2. Definizioni
Ai fini della presente sezione si definiscono:
"consumatore", una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale,
commerciale,artigianale o professionale eventualmente svolta;
"contratto di credito", il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a
unconsumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
"contratto di credito collegato", un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la
fornitura diun bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
-- il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il
contratto di credito;
-- il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
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"costo totale del credito", tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre
speseche il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza,
escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione,
connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio
sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
"finanziatore", il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel
territoriodella Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
"importo totale del credito", il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione
delconsumatore in virtù di un contratto di credito;
"importo totale dovuto dal consumatore", la somma dell'importo totale del credito e del costo totale
delcredito;
"intermediario del credito", l'agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto,
diversodal finanziatore, che nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un
compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività
previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di
presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali
contratti;
"sconfinamento", l'utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza
rispettoal saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all'importo dell'apertura di
credito concessa (1);
"servizio accessorio connesso con il contratto di credito", il servizio obbligatorio per la conclusione
delcontratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al
contratto di credito (2). Il servizio si intende obbligatorio quando - anche sulla base di disposizioni di legge il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio
accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto
avente a oggetto il servizio accessorio (3);
"tasso annuo effettivo globale" o "TAEG", il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata
subase annua, dell'importo totale del credito, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.
(1) Rientrano, quindi, nella nozione di "sconfinamento" sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto
correntenon affidato sia quelli eccedenti l'ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).
(2) Ai fini della presente disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all'apertura di credito inconto
corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto corrente.
(3) La presente definizione non vale ai fini del paragrafo 9.1, il quale riproduce l'articolo 125-ter del T.U.
Disp. Banca d'Italia Sez. 7 Par. 8 20 giu 2012 Disciplina transitoria
8. Disciplina transitoria
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Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, i
finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alla disciplina del capo II, del titolo VI, del T.U., (come
sostituito dal medesimo decreto legislativo) e alle disposizioni contenute nella presente sezione entro 90 giorni
dall'entrata in vigore di queste ultime.
In conformità dell'articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, ai contratti di credito a tempo indeterminato conclusi
prima del termine previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive
modificazioni si applicano:
i seguenti articoli del capo II, del titolo VI, del T.U., come sostituiti dal decreto legislativo 13 agosto
2010,n. 141, e successive modificazioni: 125-bis, commi 2 e 4, 125-quater, 125-septies, 125-octies;
i seguenti paragrafi della presente sezione: 5.3, 6.1, 6.2 (limitatamente alle aperture di credito in conto
corrente), 6.3.
Per i rimanenti aspetti disciplinati dal capo II, del titolo VI, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, si applicano, se esistenti, le corrispondenti disposizioni vigenti
al 19 settembre 2010.
Disp. Banca d'Italia Sez. 7 Par. 3.1 20 giu 2012 Ambito di applicazione e
disposizioni applicabili
3. Disposizioni di carattere generale
3.1 Ambito di applicazione e disposizioni applicabili
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, tra un
finanziatore e un consumatore.
In base all'articolo 122 del T.U., sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente sezione:
- i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della
sogliaminima si prendono in considerazione anche i crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se
questi sono riconducibili a una medesima operazione economica (1);
- i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e i contratti di appalto
di cui all'articolo 1677 del codice civile;
- i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per
unimporto non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall'utilizzo delle
somme;
- i finanziamenti destinati all'acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su
unimmobile edificato o progettato;
- i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
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- i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un'operazioneavente
a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all'operazione;
- i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all'autorità giudiziaria o a un'altra
autoritàprevista dalla legge;
- le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
- i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un
ammontareeccedente il valore del bene;
- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l'espressa clausola che in nessun momento
laproprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
- i contratti di credito che rientrano nell'ambito del microcredito disciplinato ai sensi dell'articolo 111 del T.U.
e altri contratti di credito individuati dalla legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità
di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli
prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti
sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
- i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, salvo quanto previsto dal paragrafo 6.3. Ai sensi dell'articolo
125-octies, comma 1, del T.U., ai contratti di conto corrente in cui è prevista la possibilità che al consumatore
sia concesso uno sconfinamento, si applicano, oltre al paragrafo 6.3, le disposizioni contenute nelle sezioni I
(disposizioni di carattere generale), II (pubblicità e informativa precontrattuale), III (contratti), IV
(comunicazioni alla clientela), V (tecniche di comunicazione a distanza), X (controlli) e XI (requisiti
organizzativi).
La presente sezione si applica alle carte di credito secondo quanto previsto dal paragrafo 7.
Secondo quanto previsto dall'articolo 122, comma 2, del T.U., alle aperture di credito regolate in conto
corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi
dal loro utilizzo, non si applicano i paragrafi 4.2.2, 5.2.1, 6.3, 9.1, 9.2, 9.4; il paragrafo 4.1 si applica entro i
limiti ivi stabiliti.
Ai sensi dell'articolo 122, comma 5, del T.U., i venditori di beni e servizi possono concludere contratti di
credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri.
In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nella presente sezione.
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai contratti di credito si applicano, inoltre, le
disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), V (tecniche di comunicazione a
distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (2), VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi). I
finanziatori e gli intermediari del credito mettono a disposizione della propria clientela la Guida concernente
l'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 2.
(1)
La Banca d'Italia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei contratti di locazione
finanziaria(leasing), ai fini del computo delle soglie: i) non si include l'eventuale canone iniziale versato dal
consumatore contestualmente alla stipula del contratto; ii) si include l'IVA sull'acquisto del bene oggetto del
contratto.
(2)
Per le aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi
dalprelievo, si veda tuttavia quanto previsto dal paragrafo 4.2.3.
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D.M. Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento del Tesoro N.117
Preambolo 3 feb 2011
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (1)
DECRETO 3 febbraio 2011, n. 117
Determinazioni in materia di credito ai consumatori
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - Presidente del comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio
VISTO il Capo II ("Credito ai consumatori") del Titolo VI del decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385 (di
seguito, TUB), come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, in particolare:
a) l'articolo 121. comma 3, del TUB, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del
CICR, il compito di stabilire le modalità di calcolo del TAEG;
b) l'articolo 122, comma 4, del TUB, ove è previsto che alle dilazioni di pagamento e alle altre modalità
agevolate di rimborso di un debito preesistente. concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del
consumatore, la disciplina del Capo Il del TUB si applica solo in parte, nei casi stabiliti dal CICR;
c) l'articolo 123, comma 2, del TUB, secondo cui la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR,
precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari e le modalità della loro
divulgazione;
d) l'articolo 124, comma 7, del TUB, che affida alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR,
l'attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, con riferimento alle caratteristiche
delle informazioni precontrattuali, ai chiarimenti adeguati da fornire al consumatore, nonché agli obblighi
specifici o derogatori da osservare in determinati casi;
e) l'articolo 124-bis, comma 3, del TUB, che demanda alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del
CICR, l'attuazione delle disposizioni in materia di verifica del merito creditizio del consumatore;
f) l'articolo 125, comma l, del TUB, che prevede l'accesso dei finanziatori degli Stati membri dell'Unione
europea alle banche dati sul credito a condizioni non discriminatorie rispetto a quelle garantite ai finanziatori
italiani e affida al CICR, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, l'individuazione delle
condizioni di accesso;
g) l'articolo 125-bis del TUB, contenente la disciplina dei contratti di credito e delle relative comunicazioni, il
quale:
al comma 1 prevede che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, individui
leinformazioni e le condizioni da includere nei contratti di credito;
al comma 4 stabilisce che la Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del ClCR, determina i
contenutie le modalità delle comunicazioni periodiche al consumatore in merito allo svolgimento del rapporto
di finanziamento;
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h)
l'articolo 125-septies, comma 2, del TUB, ave è prevista una comunicazione al consumatore
dell'avvenuta cessione del credito, secondo le modalità definite dalla Banca d'Italia, in conformità alle
deliberazioni del
CICR;
i)
l'articolo 125-octies, comma 3, del TUB, che prevede, per il caso di sconfinamento consistente che si
protragga per oltre un mese, il diritto del consumatore di ricevere una comunicazione sullo sconfinamento e
affida alla Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, la fissazione del termine di invio della
comunicazione e dei criteri per la determinazione della consistenza dello sconfinamento;
j)
l'articolo 125-novies, comma 3, del TUB, che demanda al CICR la disciplina dell'obbligo
dell'intermediario del credito di comunicare al finanziatore l'eventuale compenso dovutogli dal consumatore
ai fini del calcolo del TAEG;
VISTI i Capi I ("Operazioni e servizi bancari e finanziari") e III ("Regole generali e controlli") del Titolo VI
del TUB, come sostituiti dal medesimo decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e, in particolare:
a) l'articolo 116, comma 3, del TUB, che attribuisce al CICR il potere di dettare disposizioni in materia di
pubblicità delle operazioni e dei servizi;
b) l'articolo 118, comma 2, del TUB, ove è previsto che nei rapporti al portatore la comunicazione al cliente
delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR;
c) l'articolo 119, comma 1, del TUB, che attribuisce al CICR il potere di indicare il contenuto e le modalità
delle comunicazioni periodiche alla clientela;
d) l'articolo l20-bis del TUB, che demanda al CICR l'individuazione dei casi in cui al cliente può essere chiesto
un rimborso delle spese relative a servizi aggiuntivi da lui richiesti in occasione del recesso da un contratto
a tempo indeterminato;
e) l'articolo 127 del TUB, il quale:
al comma 1 attribuisce alle Autorità creditizie il potere di dettare disposizioni in materia di
organizzazione econtrolli interni al fine di promuovere la trasparenza delle condizioni contrattuali e la
correttezza dei rapporti con la clientela;
al comma 1-bis prevede che le norme del titolo VI del TUB si applichino ai confidi iscritti
nell'elencoprevisto dall'articolo 112 secondo quanto stabilito dal CICR;
f) l'articolo I27-bis del TUB, che demanda al CICR la definizione dei limiti e delle condizioni in presenza dei
quali nei contratti di finanziamento la consegna di documenti personalizzati può essere subordinata al
pagamento delle spese di istruttoria;
VISTA la deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni
contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari";
CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle nuove previsioni del TUB in materia di credito ai
consumatori, in conformità alla direttiva 2008/48/CE, e di adeguare la disciplina di trasparenza adottata nel
2003 alle innovazioni intervenute successivamente e alle modifiche apportate dal decreto legislativo 13 agosto
2010, n. 141;
RITENUTO che l'obiettivo di assicurare l'organicità e la coerenza della disciplina di trasparenza richiede il
coordinamento delle disposizioni di attuazione del Capo II del Titolo VI del TUB con quelle adottate ai sensi
degli altri Capi del medesimo Titolo VI;
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SU PROPOSTA formulata dalla Banca d'Italia, d'intesa conIa Consob;
SENTITO il Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento all'attuazione dell'articolo 125,
comma l, del TUB;
RITENUTA l'urgenza di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3, comma 2, TUB;
DECRETA:
(1) Si veda la Sezione VII delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012.
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Art. 1 3 feb 2011 Finalità e principi generali
SEZIONE I (1)
Articolo 1
Finalità e principi generali
l. La presente sezione dà attuazione al Capo II del Titolo VI del TUB. In armonia con le regole e gli obiettiva
del diritto comunitario, essa mira a promuovere la trasparenza e l'efficienza del mercato del credito ai
consumatori, la diffusione di pratiche responsabili nella concessione del credito e ad assicurare un elevato
grado di tutela dei consumatori.
2.
Le informazioni e le spiegazioni previste dalla presente sezione sono rese in modo corretto,
chiaro,completo e conciso, adeguato allo strumento di comunicazione impiegato, alle caratteristiche del
contratto di credito e, quando personalizzate, alle esigenze del consumatore, cosi da favorire il confronto tra
le diverse offerte di credito sul mercato e consentire al consumatore decisioni informate e consapevoli in merito
alla conclusione di un contratto di credito.
3.
Quando le informazioni e le spiegazioni sono contenute in documenti, questi sono redatti nel rispetto
delledisposizioni relative alla struttura e al contenuto previste dalla direttiva 2008/48/CE, secondo modalità
che assicurano leggibilità grafica, semplicità sintattica, chiarezza lessicale, logicità di struttura, e sono
presentati in modo coerente con lo strumento di comunicazione impiegato.
(1) Si vedano i paragrafi 1 e 2, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012.
D.M. Ministero dell'Economia e Finanze, dipartimento del Tesoro N.117
Art. 2 3 feb 2011 Ambito di applicazione
Articolo 2 (1)
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Ambito di applicazione
l. La presente sezione si applica ai contratti di credito ai consumatori, come definiti dall'articolo 121, comma
l, lettera c), del TUB e con le eccezioni previste dall'articolo 122 del TUB (di seguito "contratti di credito").
2.
Con riferimento alle carte di credito, la Banca d'Italia detta disposizioni per coordinare l'applicazione
delladisciplina sul credito ai consumatori con quella sui servizi di pagamento di cui rispettivamente ai Capi II
e II-bis del Titolo VI del TUB e individuare le caratteristiche delle carte di credito che, svolgendo unicamente
funzioni di pagamento, sono assoggettate alla sola disciplina sui servizi di pagamento.
3.
La deroga prevista dall'articolo 122, comma 4, del TUB si applica alle dilazioni del pagamento e alle
altremodalità agevolate di rimborso di un debito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un
inadempimento del consumatore, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
a)
l'accordo tra le parti offre al consumatore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari
relativiall'inadempimento;
b)
le condizioni dell'accordo non sono meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto
dicredito iniziale.
(1) Si vedano i paragrafi 1 e 2, Sezione VII delle disposizioni della Banca d'Italia 20 giugno 2012.
Comunic. Banca d'Italia Premessa 10 nov 2009
BANCA D'ITALIA
COMUNICAZIONE 10 novembre 2009
Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori.
Nel settore della concessione di finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio o della
pensione, nonché di operazioni similari (segnatamente delegazioni di pagamento) - erogati da
banche e finanziarie ex artt. 106 e 107 TUB - sono state rinvenute dalla Banca d'Italia, nella sua
azione di vigilanza e di controllo, numerose anomalie che comportano, tra l'altro, un incremento di
costi per la clientela. Dagli approfondimenti svolti, è emerso che tale circostanza è riconducibile
principalmente ai seguenti fattori:
a)
non generalizzato rispetto delle regole e dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti
conla clientela;
b)
catena distributiva abitualmente molto "lunga" alla quale sono riconducibili, oltre agli elevati
costidi vendita, con conseguenti aggravi a carico del prenditore dei fondi, rischi operativi e
reputazionali per i finanziatori;
c)
rilevante incidenza, sul costo complessivo a carico del cliente, delle polizze assicurative
richiesteper legge, i cui premi sono spesso determinati in modo scarsamente trasparente;
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d)
diffuse carenze nei controlli sulla rete di vendita; malgrado le vigenti disposizioni
richiedanoespressamente l'attento controllo delle reti distributive, sovente il soggetto che eroga il
credito non dispone di sistemi adeguati di controllo della catena distributiva, con riferimento sia alle
politiche commerciali - segnatamente al costo finale per il cliente - sia al rispetto della normativa in
materia;
e)
frequente violazione di alcune disposizioni che disciplinano il settore. Nel far rinvio, per una
piùdettagliata disamina, all'allegato 1, si richiamano, in particolare, le seguenti fattispecie:
ricorrente è il mancato rispetto delle vigenti disposizioni in materia di estinzione anticipata
deifinanziamenti riconducibili - come nel caso delle cessioni del quinto dello stipendio e operazioni
assimilate - al credito al consumo. In proposito, si ha preliminarmente presente che il D.Lgs. n.
385/93 (TUB) dispone la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata alle
proprie obbligazioni "senza penalità e senza possibilità di patto contrario" (art. 125, comma 2),
avendo egli diritto in tal caso "a un'equa riduzione del costo complessivo del credito". L'art. 3, comma
1, del decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 specifica che, in caso di adempimento anticipato,
il cliente debba versare, in ogni caso, il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a
quel momento nonché, in presenza di espressa previsione contrattuale, un compenso non superiore
all'uno per cento del capitale residuo. Pertanto, l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti
gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non
maturata;
disattendendo le previsioni legislative in materia (cfr. art. 39 D.P.R. n. 180/1950),
vienefrequentemente concesso il rinnovo di finanziamenti contro cessione del quinto dello
stipendio/pensione prima che siano decorsi i due quinti della durata degli stessi fissata per legge
(1). Tale prassi comporta, tra l'altro, una lievitazione del costo complessivo del finanziamento per il
cliente qualora le spese assicurative e le diverse commissioni - percepite sia dell'ente erogatore, sia
della rete distributiva - siano applicate all'ammontare lordo del nuovo finanziamento, senza
procedere a uno storno degli oneri non maturati su quello estinto (cfr. primo alinea);
alcuni intermediari usano rilevare a conto economico le commissioni applicate alla
clientela,indipendentemente dalla loro natura, interamente nell'esercizio in cui le stesse sono
percepite, senza riscontare la quota delle stesse non ancora maturata.
Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di cessione del quinto potrebbe, inoltre, comportare
una riclassificazione dei crediti ad altra categoria di finanziamenti ai fini della legge sull'usura con
ulteriore, potenziale esposizione dell'intermediario a rischi legali e reputazionali.
***
In tale quadro, si richiama più in generale l'importanza (2) per gli intermediari di costruire proficui e
corretti rapporti con la clientela.
Un'informazione chiara ed esaustiva è fondamentale per evitare che insorgano incomprensioni e
contenziosi; l'attenzione e la tempestività nelle risposte alle istanze della clientela può portare a una
riduzione della conflittualità tra intermediari e utenti dei servizi. In tale contesto, diviene cruciale il
ruolo delle strutture aziendali che entrano direttamente in relazione con il pubblico (3).
Questo meccanismo trova completamento nella risoluzione stragiudiziale delle controversie affidata
all'Arbitro Bancario Finanziario, costituito in attuazione dell'art. 128-bis D.Lgs. n. 385/1993 (TUB).
In relazione a quanto sopra, si ribadisce la necessità di adottare, in base alle disposizioni vigenti (4),
standard di trasparenza e correttezza adeguati anche quando, in una o più fasi della
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commercializzazione, intervengano soggetti terzi estranei all'organizzazione degli intermediari
eroganti (in particolare, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi).
Assumono particolare rilievo, in proposito, l'adozione di qualificati processi di selezione di tali
soggetti terzi e il monitoraggio dei comportamenti degli stessi attraverso approfondite e periodiche
verifiche offsite e on-site.
L'acquisizione di clientela per il tramite di mediatori - piuttosto che attraverso agenti - sembra
caratterizzarsi per maggiori livelli di rischiosità e minore incisività dei controlli. In tale evenienza,
l'attenzione deve essere, dunque, rafforzata.
Data la ramificata rete distributiva che contraddistingue il comparto, gli intermediari che, a vario titolo,
intervengono nel processo di vendita sono, a loro volta, tenuti a dotarsi di efficienti sistemi di
monitoraggio e controllo.
Al fine di contenere i maggiori oneri connessi con l'utilizzo di un'articolata rete di vendita, la Banca
d'Italia considera con favore il ricorso alla stipula di convenzioni - purché senza clausole di esclusiva
- con i datori di lavoro e gli enti previdenziali, volte a intrattenere rapporti diretti con le amministrazioni
terze cedute, anche tramite appositi collegamenti informatici. Il ricorso a tale prassi, della quale
andrà fornita ampia pubblicità da parte degli intermediari convenzionati, oltre a razionalizzare gli
adempimenti amministrativi, può assolvere a una funzione di contenimento dei tassi applicati alla
clientela.
Si richiama altresì la previsione del Provvedimento del 29 luglio u.s. - i cui termini di adeguamento
scadono il 31 dicembre prossimo - secondo la quale gli intermediari adottano forme di
remunerazione e valutazione degli addetti che non costituiscano un incentivo a commercializzare
prodotti non adeguati rispetto alle esigenze finanziarie dei clienti.
A tal fine, è riguardato con favore un sistema di remunerazione della rete che scoraggi la prassi di
procedere a continui rinnovi di operazioni già in essere. Andrà pertanto valutata l'opportunità di
prevedere la corresponsione ad agenti e mediatori di aliquote commissionali variabili tra un
massimo, in caso di acquisizione di nuova clientela, e un minimo, nel caso di semplici rinnovi di
operazioni già in essere presso lo stesso o altri intermediari.
Nell'ambito degli accorgimenti atti ad evitare che il cliente sia indirizzato verso prodotti
evidentemente inadatti rispetto alle proprie esigenze finanziarie, le banche e gli intermediari
finanziari eroganti adotteranno particolari accortezze per le operazioni di cessione del quinto della
pensione, in relazione alla peculiare onerosità che le stesse assumono per le persone di età più
avanzata, a causa dell'elevata incidenza della copertura assicurativa. In ogni caso, l'abbinamento
della polizza al finanziamento dovrà avvenire sulla base di canoni improntati a massima correttezza
e trasparenza. Specifici controlli andranno condotti sui comportamenti adottati in materia dalla rete
distributiva.
Relativamente all'estinzione anticipata e al connesso rinnovo delle operazioni di finanziamento, è
stata altresì riscontrata la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti
e nei fogli informativi, l'importo di generiche spese, non consentendo quindi una chiara
individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati. Tale prassi comporta la difficoltà, e
talvolta l'impossibilità, per il cliente di individuare quali oneri debbano essere rimborsati in caso di
estinzione anticipata della cessione e rende più complessa la ripartizione delle competenze
medesime nel bilancio degli intermediari, secondo l'effettiva competenza economica.
Onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme
dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama
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l'attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario
che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle
diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione
nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all'ente finanziatore, le spese di gestione
e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia "non riscosso
per riscosso" in favore dei soggetti "plafonanti", ecc.). L'obbligo di indicare le diverse componenti di
costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva
(soggetti di cui agli artt. 106 e 107 TUB, mediatori, agenti).
Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono:
assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche
contodi quanto sopra indicato;
ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, anche al fine
diristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad
estinzione anticipata delle cessioni, anche in occasione di rinnovi delle operazioni;
ove abbiano proceduto al rinnovo di operazioni di cessione del quinto dello stipendio in
violazionedell'art. 39 D.P.R. n. 180/50, adoperarsi, al fine di tutelare adeguatamente la propria
reputazione ed affidabilità, affinché i clienti, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, siano
ristorati anche delle commissioni percepite dalla rete distributiva e delle quote non maturate dei
premi assicurativi.
In ordine al mancato rispetto delle disposizioni in materia di termini minimi per il rinnovo delle
operazioni e di retrocessione alla clientela degli importi alla stessa spettanti in caso di estinzione
anticipata del finanziamento, si fa presente che la loro violazione sistematica viene valutata da
questo Istituto come una grave violazione di norme di legge. Ove accertata, può condurre
all'attivazione di procedimenti sanzionatori e anche di rigore nei confronti degli intermediari bancari
ai sensi del Titolo IV del TUB, ovvero all'avvio del procedimento di cancellazione dagli appositi
elenchi per gli intermediari finanziari ai sensi dell'art. 111 TUB.
Ovviamente, le disposizioni che precedono valgono, per quanto applicabili, anche per le delegazioni
di pagamento.
***
Nell'allegato 1 si indicano disfunzioni e irregolarità rinvenute nell'analisi cartolare e ispettiva relative
a intermediari e soggetti che, a vario titolo, operano nel settore della cessione del quinto. Quanto
descritto nel documento deve rappresentare - per banche, società finanziarie, agenti, mediatori attivi
nel settore - elemento di attenta riflessione e comportare l'assunzione di conseguenti azioni
correttive.
Tutti gli operatori che intervengono nel mercato della cessione del quinto sono tenuti ad astenersi
dalle prassi anomale ivi indicate, ad evitare comportamenti fraudolenti o comunque lesivi dell'utenteconsumatore, a rafforzare i presidi in materia di controlli interni avendo presente il criterio di piena
responsabilità del soggetto erogante per le funzioni e competenze contrattualmente assegnate al
servicer, all'outsourcer, fino all'ultimo anello della catena di vendita. Indicazioni più dettagliate su tali
presidi sono riportate nell'allegato 2 (da ritenersi applicabile alla generalità delle operazioni di credito
al consumo).
Dalle verifiche di vigilanza effettuate è emerso che, se la catena di vendita è eccessivamente lunga,
se troppi soggetti intervengono senza essere sottoposti ad adeguati controlli nel processo di
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collocamento del prodotto creditizio, tende a salire il "costo" finale applicato al credito concesso al
cliente/consumatore. L'applicazione ai finanziamenti di condizioni eccessivamente onerose è, per la
Vigilanza, segnale di un sistema di controlli interni potenzialmente inadeguato.
Si è altresì riscontrata presso alcuni intermediari la prassi di fissare il proprio rendimento al netto dei
costi di distribuzione e assicurativi, lasciando libera la rete di determinare il proprio compenso, entro
i limiti del "tasso usura". In proposito, si fa presente che un'eventuale rilevante divergenza tra il costo
finale dell'operazione per il cliente e il rendimento per il soggetto erogante può essere indice in
presenza di rischi legali e reputazionali non adeguatamente presidiati - di una combinazione
rischio/rendimento inefficiente.
Se le diverse fasi dell'operazione di vendita sono, invece, sottoposte a stretto controllo e si avvalgono
di processi altamente automatizzati, se intervengono nella vendita pochi soggetti la cui
remunerazione è rigorosamente monitorata, tendono a restringersi le rendite di posizione a
vantaggio di singoli anelli della catena. Si limitano, in tal modo, i danni reputazionali connessi con
l'erogazione di crediti a tassi eccessivamente elevati, prossimi a quelli usura; si fornisce, nel
contempo, alle Autorità un'indiretta evidenza che il processo di promozione/vendita è
adeguatamente presidiato.
La Banca d'Italia si attende che, a seguito dell'adozione di prassi maggiormente corrette e
pienamente rispettose delle normative di legge e di vigilanza, in considerazione di una maggiore
efficienza e incisività dei controlli, possa anche ridursi il costo dei prestiti della specie a carico
dell'utente finale.
Questo Istituto proseguirà, comunque, l'azione di controllo nei confronti degli intermediari al fine di
verificare il rispetto da parte degli stessi delle disposizioni vigenti.
Si segnala, infine, che a seguito del recente avvio dell'attività dell'Arbitro Bancario Finanziario sono
stati sottoposti alla decisione dell'"Arbitro" ricorsi su controversie riguardanti i finanziamenti contro
cessione del quinto.
(1)
In particolare - ferme restando le vigenti disposizioni in materia di estinzione anticipata
delleoperazioni di credito al consumo - l'art. 39 del D.P.R. n. 180/50 pone il divieto "di contrarre una
nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un
quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia
stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne
contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione." Ciò impedisce
conseguentemente di estinguere una cessione, prima che siano decorsi i termini indicati dal citato
art. 39 D.P.R. n. 180/50, con il ricavato di una nuova operazione analoga. La legge prevede un'unica
deroga al divieto di rinnovo delle cessioni prima che siano decorsi i termini di cui sopra (di fatto, i
due quinti della durata originaria dell'operazione), nel caso in cui una cessione quinquennale venga
sostituita con una decennale.
(2)
La Banca d'Italia ha interessato, nel 2007, le banche e gli intermediari finanziari
iscrittinell'elenco speciale ex art. 107 D.Lgs. n. 385/1993 (TUB e, nel 2008 dopo la confluenza
dell'UIC, gli intermediari iscritti nell'elenco generale del menzionato TUB al fine di sensibilizzarli a
porre la massima cura nelle relazioni con la clientela.
(3)
Il buon funzionamento degli uffici reclami presso gli intermediari e l'accurata gestione
degliesposti da parte della Vigilanza devono costituire un sistema integrato di attenzione nei
confronti della clientela.
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(4)
Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002 in tema di "Attività bancaria fuori
sede. Mediatori e agenti", pubblicato sul Bollettino di vigilanza di agosto 2002; Provvedimento della
Banca d'Italia in materia di "attività bancaria fuori sede", pubblicato sul Bollettino di vigilanza di
dicembre 2005; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Cap. I; Istruzioni di vigilanza per gli
intermediari iscritti nell'Elenco Speciale, Parte I, Capitolo VI, Sezione II; Provvedimento del
Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003 recante "Disposizioni in materia di trasparenza
delle operazioni e dei servizi finanziari"; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29
luglio 2009 recante "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"; Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi
effettivi globali medi emanate ai sensi della legge sull'usura nell'agosto 2009.
Comunic. Banca d'Italia All. 1 10 nov 2009 Cessione del quinto
disfunzioni e irregolarità rinvenute nell'analisi cartolare e ispettiva dalla
Banca d'Italia
ALLEGATO 1
Cessione del quinto - disfunzioni e irregolarità rinvenute nell'analisi cartolare e ispettiva dalla Banca
d'Italia.
A seguito dei risultati dell'analisi cartolare e ispettiva sul comparto delle cessioni del quinto di
stipendio/pensione, l'Organo di vigilanza ha rivolto particolare attenzione ai comportamenti tenuti da
alcuni intermediari tesi a favorire cospicui ritorni reddituali a scapito della clientela e a vantaggio dei
finanziatori e della rete distributiva, anche grazie all'adozione da parte di quest'ultima di condotte
operative non improntate a criteri di correttezza.
1. Connotazioni del mercato
Una peculiarità dell'industria della cessione del quinto è l'esternalizzazione a società specializzate
delle fasi di promozione, istruttoria, vendita e "servicing" del prodotto. Banche "plafonanti" mettono
a disposizione il funding; società specializzate offrono un pacchetto integrato di servizi, comprensivo
della pubblicità, della selezione, formazione e gestione della rete di vendita, dell'istruttoria della
pratica, degli adempimenti richiesti dalla normativa e dell'incasso delle rate, di norma assistito dalla
garanzia del "non riscosso per riscosso" (1).
Un elemento caratterizzante di tale forma di finanziamento è costituito dalla rapidità di esecuzione
delle operazioni, che induce a delegare alla rete fondamentali fasi del processo produttivo. In ciò
risiede anche uno dei principali punti critici del business, posto che l'affidamento a soggetti terzi di
delicate attività (fasi connesse alla promozione e alla concessione del credito, accesso al sistema
informativo, ecc.) spesso coincide con forme di deresponsabilizzazione da parte del soggetto
erogante, ovvero determina l'assunzione di rischi non sufficientemente presidiati.
In sede ispettiva è emerso che tale modello di business è stato applicato, sovente, in mancanza di
adeguati presidi organizzativi e di controllo, specie sull'operatività della rete, con riflessi
sull'esposizione dei soggetti eroganti a rischi operativi e reputazionali.
2. La catena distributiva
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Nel comparto della cessione del quinto la rete è composta da numerosi soggetti, persone fisiche,
piccole società, grandi gruppi, operatori multicomparto.
Il circuito si snoda sovente attraverso l'improprio intervento di "segnalatori" - non iscritti ad alcun
Albo/Elenco professionale - che contattano il responsabile addetto all'ufficio paghe e stipendi di
un'amministrazione terza ceduta (di seguito "referente ATC") in merito alla possibilità di effettuare i
finanziamenti della specie ai dipendenti della società. Il referente ATC si attiva affinché i dipendenti
ottengano il finanziamento e/o rinnovino i crediti in occasione di aumenti contrattuali. I segnalatori,
in genere sono dipendenti e/o soggetti collegati a mediatori/agenti che, a loro volta, fanno parte di
altre reti che riportano ad ulteriori mediatori/agenti ovvero, in altri casi, a intermediari finanziari. Tali
operatori di norma non hanno contratti con la banca/finanziaria che eroga il prestito che, di fatto,
non è a conoscenza né del prenditore, né dei soggetti terzi di cui si compone il circuito.
Durante le verifiche ispettive è emerso che, frequentemente, gli obblighi relativi ai rapporti con i
collaboratori esterni sono adempiuti in modo irregolare o scorretto. In particolare, sono state
riscontrate: la possibilità di erogare acconti fiduciari sotto la completa responsabilità del punto
operativo, in violazione della riserva di attività stabilita dagli artt. 10 e 106 TUB; l'attribuzione a
soggetti terzi di funzioni di promozione e collocamento di prodotti finanziari senza rispettare le
disposizioni vigenti (cfr. in particolare le disposizioni della Banca d'Italia contenute nel Bollettino di
vigilanza dell'agosto 2002 e del dicembre 2005); le convenzioni con mediatori creditizi che non
assicurano la necessaria terzietà, data la previsione di premi di produzione (c.d. rappel).
Alcune finanziarie attribuiscono a dipendenti di società di mediazione - talora non iscritti a nessun
albo - procura speciale per la sottoscrizione dei contratti e per la traenza degli assegni sui conti
correnti, rendendo tra l'altro problematica l'identificazione delle persone fisiche abilitate a impegnare
le stesse società finanziarie. Tale prassi è irregolare. Ai mediatori è precluso concludere contratti
(questa figura professionale non può essere destinataria di deleghe di poteri di firma), né è
consentito, per conto di banche o di intermediari finanziari, l'erogazione di finanziamenti, pagamenti
o incassi di denaro contante, di altri mezzi di pagamento o titoli di credito.
Sono da considerare illegittime le prassi in base alle quali la rete distributiva (agenti, mediatori,
società finanziarie) opera senza una preventiva individuazione della banca/finanziaria erogante: i
pacchetti di richieste di finanziamento non possono pertanto essere "messi all'asta" tra i potenziali
intermediari erogatori del credito e veicolati a quello che offre le più alte commissioni alla rete. Il
cliente finanziato, in altre parole, non può essere messo nella condizione di firmare moduli di
richiesta di prestito in bianco e di apprendere solo in un secondo tempo, una volta in possesso della
documentazione relativa al contratto ormai stipulato, il nome della banca finanziatrice, in violazione
di qualsivoglia norma civilistica e di trasparenza.
Nei controlli operati sulla rete di vendita esterna, va acclarato che il mediatore non assuma obblighi
o impegni verso terzi con effetto vincolante nei confronti del soggetto erogante, neppure in via
preliminare e/o di trattativa; non assuma condotte che possano, per la loro ambiguità, far insorgere
nei terzi l'apparenza di un potere di rappresentanza o comunque l'erroneo convincimento che il
mediatore abbia il potere di assumere impegni per conto della banca/finanziaria o di rendere
comunicazioni, anche non giuridicamente vincolanti, in nome della stessa.
3. Violazioni normative
Oltre ai già citati rinnovi di finanziamenti contro cessione del quinto di stipendio/pensione prima che
siano decorsi i due quinti della durata degli stessi, si indicano di seguito ulteriori violazioni della
normativa di settore (D.P.R. n. 180/1950) emerse dai controlli della Banca d'Italia:
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a)
delegazioni di pagamento su rapporti a tempo determinato nel caso in cui i finanziamenti
hannodurata superiore a quella del contratto di lavoro;
b)
erogazioni a professionisti (es. medici), non percettori di stipendio, operanti in convenzione
conamministrazioni pubbliche (ad. es. SSN).
Si ha altresì presente che, nella cessione del quinto ovvero nella delegazione di pagamento, il
rimborso viene effettuato a rate dal mutuatario incaricando il proprio datore di lavoro, debitore della
retribuzione (o l'ente previdenziale, debitore della pensione) di corrispondere alla finanziaria una
quota dello stipendio o della pensione, ad estinzione delle rate del credito dalla stessa vantato.
L'operatività di alcune società presenta invece significative difformità rispetto a tale schema
contrattuale, che determina i presupposti per inquadrare molte fattispecie, anziché tra le cessioni del
quinto, nei prestiti personali, con riflessi nella verifica delle soglie antiusura.
Rilevano le seguenti ulteriori fattispecie:
tipologie contrattuali in cui manca l'elemento essenziale costituito dalla trattenuta
sugliemolumenti, laddove i clienti rimborsano direttamente a mezzo assegno circolare o bollettino
postale;
acconti su contratti configuranti un'anticipazione a scadenza unica, destinata ad estinguersi
con laliquidazione del finanziamento rateale.
(1) Alcune società specializzate procedono all'erogazione in proprio dei finanziamenti e alla
successiva cessione pro-soluto dei relativi crediti alle banche convenzionate, sulla base di specifici
"accordi quadro" che definiscono comunque il servicing dei crediti ceduti.
Comunic. Banca d'Italia All. 2 10 nov 2009 Controlli sulle reti di vendita
ALLEGATO 2
Controlli sulle reti di vendita
In via generale, un adeguato sistema di controlli su una rete esterna deve prevedere, quanto meno,
fasi di verifica sui processi di reclutamento, gestione e monitoraggio dei comportamenti.
Un primo indispensabile vaglio riguarda la selezione ab initio dei mediatori/agenti con i quali si
intende intrattenere rapporti. Vanno evitati rapporti di affari a carattere occasionale e/o con soggetti
a basso profilo di competenza. È doveroso ricercare/preferire rapporti di collaborazione stabili nel
tempo e costruiti su un'adeguata indagine preventiva, fondati su un rapporto fiduciario che tragga
origine da validi elementi di analisi.
Appare preferibile la stipula - pur assicurando, nel caso dei mediatori, i necessari presidi di
indipendenza - di convenzioni con mediatori/agenti che siano basate su elementi standard proposti
dalla banca/società finanziaria, in cui siano regolati, senza lasciare spazi autonomi di contrattazione,
i rapporti tra questa e il mediatore/agente (es. modalità di svolgimento dell'incarico, impegni e
obblighi in materia di privacy, trasparenza e antiriciclaggio).
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Il mantenimento nel tempo del possesso dei requisiti andrà, poi, sottoposto a periodica verifica. Oltre
a ciò, agenti e mediatori devono impegnarsi formalmente a comunicare, con tempestività e per
iscritto alla banca/società finanziaria con cui operano, la sopravvenuta carenza di uno dei requisiti
previsti per l'iscrizione al rispettivo Albo, nonché l'eventuale assoggettamento a procedimenti penali
e/o concorsuali, come pure ogni altro fatto, atto e variazione che dovesse intervenire o che possa
influire sulla regolare esecuzione del rapporto instaurato.
La banca/società finanziaria deve essere resa edotta dal mediatore/agente di tutti i collaboratori di
cui intende avvalersi; in tal caso, la loro operatività è subordinata al consenso del citato intermediario
e - per quanto riguarda gli agenti - al deposito delle singole firme (1).
La banca/società finanziaria deve verificare che il mediatore/agente abbia rispettato, con riferimento
alle singole operazioni, le disposizioni legislative e regolamentari, vagliando accuratamente i
potenziali clienti, ed avendo cura di informare la clientela sulla natura del proprio ruolo.
Con specifico riferimento ai mediatori, si ha presente che la banca/società finanziaria che ha rapporti
con questa figura professionale, anche se non è formalmente responsabile del suo operato
(considerata la sua "indipendenza"), dal momento in cui decide di dar seguito a una proposta di
finanziamento da questi presentata, diviene comunque responsabile, a fini di vigilanza, non solo
dell'operazione in sé ma anche del "modo" in cui il cliente viene contattato e preventivamente
informato circa le caratteristiche delle operazioni che si appresta a sottoscrivere.
È, dunque, necessario per gli intermediari sottoporre a verifiche - attraverso ispezioni, questionari,
sondaggi telefonici - la complessiva correttezza dei comportamenti tenuti dai mediatori/agenti nei
riguardi del cliente.
Risulta utile l'utilizzo da parte della banca/società finanziaria di applicazioni informatiche nella tenuta
del rapporto con i mediatori/agenti: questi software consentono la tempestiva verifica del processo
di vendita/collocamento del prodotto; si contribuisce, in tal modo, a ridurre le possibili aree di
autonomia, obbligando al rispetto degli obblighi secondo standard imposti dagli intermediari.
Controlli di primo livello su mediatori/agenti sono, di norma, delegati alle unità di business cui sono
presentate le richieste di finanziamento. L'attività di verifica si basa sul controllo di conformità della
documentazione pervenuta in originale con quella necessaria al perfezionamento del finanziamento,
su riscontri circa l'autenticità dei documenti attraverso indagini sul datore di lavoro del richiedente.
Il secondo livello di controlli prevede la valutazione della qualità dei crediti presentati dai singoli
mediatori/agenti, in base a indicatori di performance riferiti alla percentuale di sinistri, incagli e
reclami verificatesi sulla produzione presentata.
Il sistema informativo della banca/società finanziaria deve permettere di evidenziare, con
tempestività, eventuali indici di anomalia o di performance deviante sull'operatività del singolo
mediatore/agente.
Va inoltre accertato il rispetto da parte del mediatore/agente delle normative in materia di credito al
consumo, trasparenza, trattamento dei dati personali, antiriciclaggio, usura, disciplina ISVAP,
nonché circolari, disposizioni, metodologie aziendali, regole di sicurezza, eventuali codici etici e
deontologici.
Apposite indagini sul grado di soddisfazione della clientela rafforzano la qualità dei controlli. Va
attivato un contatto diretto tra la banca/società finanziaria erogante e il cliente finale; attraverso
interviste, incontri, colloqui va compreso se la rete di vendita ha "ben operato", ovvero se si sono
manifestate disfunzioni.
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Non è infrequente che il mediatore percepisca i compensi due volte, dalla banca/società finanziaria
in forma ufficiale e dal cliente surrettiziamente. In modo del tutto irregolare, mediatori/agenti (e loro
collaboratori) usano talora far firmare moduli di richiesta di prestito in bianco, in violazione delle
norme vigenti. Spetta alla banca/società finanziaria erogante indagare su tali possibili anomalie,
farsi carico di comprendere - anche attraverso contatti diretti, frequenti e strutturati con la clientela
finale - l'eventuale esistenza di prassi anomale da parte della rete di vendita.
(1) Come noto, ai mediatori non possono essere conferiti poteri di firma.
Anesini, 01.06.2006 Il credito al consumo nella banca retail: quale
strategia di gestione?
Il credito al consumo nella banca retail: quale strategia di gestione? - di Andrea Anesini e Marco Re
- tratto da Bancaria n. 6 giugno 2006
1. Introduzione
Che il finanziamento al settore privato rappresenti oggi un'attività fondamentale della banca retail è
un dato di fatto noto e condiviso da tutti. Esso condiziona a tal punto le dinamiche di crescita delle
economie occidentali da essere diventato oggetto di attenzione continua: chi avesse letto il report di
fine aprile 2006 che uno dei più quotati uffici studi italiani ha dedicato all'analisi dell'andamento di
M3 nell'Area euro nel periodo avrebbe letto che "(...) la dinamica dei finanziamenti al settore privato
accelera a 10,8% da 10,3%, valore che rappresenta anche la media dei tre mesi e che pareggia il
massimo della serie storica risalente ad agosto 1999 (1)".
Ciò detto, non è naturalmente l'obiettivo del nostro intervento intrattenere il lettore sulla funzione di
leva allo sviluppo dei consumi privati che il credito al consumo rappresenta, quanto piuttosto cercare
di offrire una prospettiva di gestione del comparto che massimizzi per la banca retail le opportunità
di redditività e di crescita, in una logica di governo diretto e coordinato delle medesime.
2. Le prospettive a breve dei mercato italiano
Le fonti più attendibili concordano tutte nell'attribuire un alto potenziale di crescita al credito al
consumo per il quadriennio 2004/2006: esso dovrebbe garantire un aumento medio annuo delle
consistenze non inferiore al 13% nel suo complesso, passando dai 63.300 milioni di euro di fine
2004 a 91.000 milioni di curo a fine 2007. Ciò che non è tuttavia confortante ai fini della nostra
prospettive di analisi è il modo con cui si prevede avverrà la spartizione della torta tra banche retail
e finanziarie/banche specializzate: le prime vedrebbero infatti ridurre la propria quota di mercato dal
26 al 21% (grafico 1 - omissis). Se ciò avvenisse, oltre che significare una ridotta capacità di
competere del mondo bancario tradizionale, ne deriverebbe una ridotta capacità di protezione
dell'integrità del rapporto di fedeltà tra banca e famiglia correntista: e ciò rappresenta a nostro avviso
la vera e più grave minaccia.
Non solo un'occasione di redditività perduta cioè, ma un rischio oggettivo di consegnare ad altri la
propria clientela per vederla servita dal lato dei propri fabbisogni finanziari; tanto più grave in quanto
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l'evoluzione complessiva del mercato del credito alle famiglie sta cambiando ruolo e strategie di
finanziarie e banche specializzate.
3. Come sta mutando il mercato
Fino a tutto il 2002 il modello di business dei competitor cui ci riferiamo era saldamente ancorato al
concetto cosiddetto del "canale lungo": si trattava di servire il cliente presso il punto vendita di beni
di consumo, investendo nella velocità e sicurezza dei processi del credito e dell'erogazione on site,
con l'obiettivo primario di finanziare le vendite del negozio.
Un vecchio mestiere, nato in Italia alla fine degli anni Venti per merito di Fiat che, con la sua Sava,
fu uno dei primi costruttori automobilistici occidentali a capire la potenza strategica della leva del
credito per condizionare in positivo i volumi di vendita. Negli anni Sessanta Compass (2) iniziò a
offrire tali forme di finanziamento anche per l'acquisto di beni diversi dalle automobili, seguita da
Banca d'America e d'Italia (3), da Barclays e da CitiGroup. Con il felice e ben condotto sbarco in
Italia dei grandi players francesi (4) negli anni Novanta inizia la distribuzione delle carte revolving,
viste come strumento di prolungamento della relazione con il cliente originariamente acquisito
finanziando l'acquisto di un bene di consumo presso un negoziante partner: è la nascita del
cosiddetto "canale corto", che nel tempo quelle banche specializzate hanno saputo coltivare anche
oltre i limiti intrinsecamente rappresentati dalle funzionalità tipiche delle carte revolving. Presto
divenne evidente che l'obiettivo della fidelizzazione della clientela si sarebbe potuto conseguire, oltre
che con le carte revolving, anche offrendo rifinanziamenti di importo maggiore, per collocare i quali
tuttavia sarebbe stato utile disporre di una rete di punti vendita dedicati, possibilmente presenti su
tutto il territorio nazionale.
Alcuni operatori specializzati optarono fin dagli anni Novanta per la costruzione di reti di agenti di
vendita, ma altri preferirono investire direttamente in una vera e propria rete di filiali; oggi esistono
almeno quattro reti nazionali, ciascuna composta da un centinaio di punti vendita trasformatisi da
semplici sportelli di assistenza in vere e proprie branch retail, dotate di tecnologie di delivery e
soprattutto di una gamma prodotti di prim'ordine.
Ed è qui, a nostro avviso, che si complica il gioco per la banca retail: ciascun lettore, se verificherà
l'offerta fisica da competitor specializzati sul proprio territorio di elezione non faticherà a scoprire uno
o più sportelli operativi, almeno a livello provinciale.
Se si condivide l'affermazione secondo la quale il fattore prossimità, così imperante per la scelta del
cliente retail in ordine a chi gli fornisce servizi transazionali e di gestione del risparmio, può aver
minore peso quando quello stesso cliente ricerca servizi di finanziamento (e la mobilità della clientela
nel comparto del mutuo casa rappresenta una controprova attendibile), ne consegue che la
progressiva attenzione degli specialisti per il canale corto deve far riflettere attentamente il banchiere
retail.
Tanto più che il mercato del canale lungo diviene sempre più competitivo e meno redditizio, stretto
com'è dalle iniziative delle finanziarie/banche di proprietà dei produttori e venditori di beni di
consumo. A titolo di esempio, si noti come ormai da un anno le vendite di tutti i veicoli della gamma
General Motors, in tutt'Europa, siano sostenuti da offerte di finanziamento rateale Gmac (la
finanziaria di casa) caratterizzate da tassi effettivi attorno al 3%! È chiaro come tali condizioni
abbiano un senso per chi ha come propria missione il sostegno delle vendite della casa, ma non
rappresentino certo un mercato allettante per finanziarie e banche specializzate, costrette per
definizione a cercare altrove la propria clientela di domani.
Né l'evoluzione estremamente competitiva della distribuzione dei beni di consumo, durevoli o
semidurevoli che siano, può far pensare che le cose cambieranno nel prossimo futuro. In sintesi è
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nostra convinzione che sempre di più gli specialisti premeranno per occupare spazi nella relazione
tra banca retail e clientela privata dal versante dei fabbisogni di impiego. E ciò sta avvenendo su
iniziativa di competitor che operano ormai almeno due decadi (quando non da molto di più) sul
mercato italiano, che conoscono abitudini e desideri della clientela, che padroneggiano le tecnologie
di analisi del rischio e gestione remota del cliente, e non sono infine appesantiti dai costi delle
tradizionali reti di sportelli multipurpose di prossimità.
4. Quale risposta è possibile in termini di mercato e organizzazione
Se si condivide la sostanza del nostro warning ne deriva la necessità di individuare politiche
commerciali e soluzioni organizzative che consentano innanzitutto di proteggere l'integrità della
propria base clientela offrendo prodotti e livello di servizio comparabili a quelli tipici dei competitors
specializzati.
È questo un primo obiettivo possibile, tutto difensivo, che può tuttavia consentire, mano a mano che
l'esperienza migliorerà le capacità della banca retail, di pensare anche a una seconda fase che
definiremo di conquista, nella quale gli stessi strumenti posti in essere per preservare la relazione
con il cliente correntista potranno esser rivolti anche all'acquisizione di nuova clientela residente sul
territorio gestito dalla propria rete di filiali.
Questo secondo passaggio è, a nostro avviso, tanto più interessante in quanto può riguardare i
giovani non bancati e il variegato ma interessantissimo mondo dei lavoratori immigrati che
rappresenta già più del 15% dei richiedenti il mutuo casa nell'anno 2006.
5. I prodotti
La banca retail annovera già in linea di massima nella propria gamma prodotti i prestiti personali,
spesso sviluppati a partire dall'esperienza dei mutui chirografari di importo più ridotto. Non si tratta
perciò di un mestiere totalmente nuovo, né mancano oggi strumenti a tutti disponibili per
supportare modernamente il processo di erogazione del credito: Crif, ad esempio, offre oggi a tutte
le banche un eccellente livello di servizio e un aggiornamento continuo delle proprie score cards,
che possono essere customizzate a livello di singola banca e di macro territorio da quest'ultima
servito.
Allo stesso modo non si contano (e proprio per questo vanno attentamente selezionate) le società
di recupero crediti che possono validamente integrare le tradizionali procedure di gestione pre legale
e legale del contenzioso. Si ricordi, infatti, che nel mondo del credito agli individui la tempestività
dell'intervento di sollecito rappresenta un passaggio fondamentale e dovuto, poiché l'accumularsi
anche di poche rate impagate nel bilancio familiare di un lavoratore dipendente (che non ha quindi
ragionevoli prospettive di migliorare l'ammontare dei propri guadagni nel breve periodo) può
rappresentare un limite invalicabile alla migliore delle volontà di rimborso.
Gli strumenti quindi ci sono, come anche si contano ormai offerte consolidate e affidabili nella
gestione dei prodotti più complessi quali le carte revolving.
Il problema appare essere invece quello di ordinarli per target e missione, avendone ben chiari scopi
e funzioni.
Organizzando l'offerta, inoltre, si dovrà adottare un modello operativo che, in dipendenza delle
risorse disponibili all'interno e delle partecipazioni azionarie/alleanze di ciascuna banca retail, sia in
grado di utilizzare al meglio l'esistente in una logica efficace di business unit.
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Ancora sulla gamma dei prodotti che a nostro avviso ciascun correntista deve poter trovare presso
il proprio sportello: alcuni di essi devono avere una missione squisitamente difensiva. È il caso di
taluni prestiti personali finalizzati (che cioè vanno collegati a bisogni specifici della clientela, che
quest'ultima deve essere in condizione di dimostrare).
In primo luogo il prestito auto, il cui tasso di interesse e i cui prodotti di supporto collegati (prodotti
assicurativi) vanno accuratamente determinati analizzando con tecniche di mistery shopping l'offerta
dei competitors, in questo caso principalmente rappresentati dalle finanziarie delle case
automobilistiche. L'evidenza della nostra esperienza più recente consente di affermare che, fatto
cento il totale dei prestiti personali allo sportello, il prestito auto competitivo per tassi e per prodotto
ancillari rappresenta non meno del 25% del totale.
Si consideri che anche dal mondo delle finanziarie delle case automobilistiche può venire l'attacco
all'integrità del rapporto banca correntista: è un caso di scuola quello della finanziaria del più grande
produttore automobilistico tedesco, che nel giro di dieci anni sul proprio mercato domestico è
passata dall'offerta di semplice credito rateale e leasing a quella di carte charge Visa e Mastercad,
per poi passare alle funzioni revolving delle stesse carte e infine alla raccolta del risparmio dagli
acquirenti di autoveicoli del Gruppo Volkswagen.
Nel caso in esempio in conclusione l'obiettivo è di evitare che il correntista, deluso dalla genericità e
diseconomicità del prestito personale offerto dalla propria banca, preferisca utilizzare i servizi
finanziari della casa automobilistica di cui sta per comprare il prodotto.
Anche per altri prestiti finalizzati vale l'opportunità di preparare il profilo di prezzo e dei servizi
collegati tenendo conto dell'offerta che il cliente potrà trovare presso il punto vendita: ci riferiamo al
mondo dei finanziamenti per la ristrutturazione della casa, per l'acquisto dei mobili, per l'acquisto
degli elettrodomestici e per i servizi alla persona e per il tempo libero.
Sempre ricorrendo all'esperienza sul campo questo secondo gruppo di prestiti finalizzati rappresenta
un ulteriore buon 20% della domanda.
Si consideri che il mercato oggi accetta un differenziale di Taeg del 100% tra i prodotti meno
costosi (il prestito auto, di importi medi consistenti) e quelli più cari (i piccoli prestiti finalizzati al
pagamento di cure estetiche, viaggi, ecc.).
Resterà comunque indispensabile disporre nella fascia mediana di prezzo di prestiti non finalizzati
(dei quali cioè non si chiede al cliente ragione e prova dell'utilizzo) che rappresentano oggi il 55%
della domanda. Si tratta della parte dell'offerta il cui benchmark va rilevato tra le banche retail
concorrenti; mentre i tool di gestione sono gli stessi dei prestiti finalizzati, il processo di esame del
rischio e soprattutto quello di sollecito intervento sui pagamenti in arretrato devono essere adattati
allo scopo poiché spesso tali prestiti rispondono a necessità generate da tensione della liquidità della
famiglia, intervenendo perciò in fasi delicate della gestione del budget familiare.
A completamento della gamma dei prodotti da offrire allo sportello un ruolo sempre più rilevante va
assegnato alla carta revolving: carta di credito internazionale con fido limitato, eccellente capacità
di gestione da parte dell'emittente, alto livello di sicurezza, è lo strumento principe da offrire alla
clientela per consentirle la rateizzazione di piccoli acquisti d'impulso e il pagamento a rate di beni e
servizi.
6. La gestione della relazione con i partner operativi
Tutte le banche retail hanno oggi la possibilità di costruirle gestire un'offerta articolata ed efficace
nel credito al consumo; solo le maggiori a livello nazionale tuttavia possono disporre direttamente
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delle "fabbriche di servizio e prodotto" indispensabili a governare l'intero ciclo del business. Ciò
comporta per tutti gli altri di gestire e risolvere il problema del come affrontare la relazione con gli
outsourcer. Si impone cioè uno sforzo finalizzato a:
. salvaguardare l'integrità del rapporto con la propria clientela, evitando o riducendo al minimo le
occasioni di contatto diretto tra quest'ultima e l'outsourcer;
. massimizzare i propri ricavi, contrattando con l'outsourcer i prezzi dei servizi resi, ed evitando per
quanto possibile altre forme, palesi od occulte, di condivisione dei margini;
. accedere direttamente, consolidandone la conoscenza interna, alle tecniche di selling, retention,
cross selling, incremento delle linee di affidamento;
. accedere alle tecniche di ottimizzazione della gestione del rischio di credito, evitando che lo scoring
sia riconosciuto dalla rete come l'unico parametro di decisione valido, e sconosciuto al centro nei
suoi principi di formulazione e periodico aggiornamento;
. pretendere sempre dagli outsourcer elevati livelli di servizio nella gestione del cliente, assistiti da
idonea reportistica di customer satisfaction review;
. comprendere e condividere i principi della gestione specialistica delle insolvenze e delle truffe con
tecniche paralegali (grafico 2 - omissis).
7. Un modello organizzativo adatto all'ambizione
Se si condivide l'assunzione di base precedente, secondo la quelle sono ormai disponibili por tutte
le banche retail soluzioni di prodotto e di processo più che sufficienti a coprire l'intera catena del
valore che caratterizza il credito al consumo, il vero grande sforzo va compiuto nell'organizzare al
proprio interno le risorse disponibili (almeno in una prima fase senza riguardo particolare al loro
dimensionamento, quanto piuttosto all'attribuzione di competenze funzionali). Si tratta cioè di definire
un presidio funzionale unificato che consenta di dare vira a una business unit dedicata.
Ricordando che le aree d'affari coordinate saranno rispettivamente quella delle carte revolving e
più in generale delle carte di pagamento, quella dei prestiti personali finalizzati e infine quella dei
prestiti personali non finalizzati, va assegnato a un'unità operativa specializzata il presidio
funzionale di:
. strategia e progettualità di prodotto;
. gestione dei provider esterni ed interni;
. gestione marketing e commerciale;
. definizione delle linee guida della politica di credito;
. gestione del ciclo del credito, fino al governo, diretto o tramite provider esterno, delle score cards;
. budgeting, reporting piani economici di prodotto;
. assisteva commerciale e di prodotto alla rete di vendita.
La seniority del personale disponibile, come anche la dimensione dello staff dedicabile commisurata
a quella più generale di ciascuna banca retail rappresenteranno i vincoli attorno ai quali definire
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poteri, modalità di relazione con le direzioni e i servizi centrali, livelli di autonomia nella gestione dei
provider esterni, costruendo di volta in volta la soluzione più adatta.
In generale riteniamo che l'adozione del concetto qui proposto di business unit dedicata possa
consentire di cogliere le opportunità di:
. unificare la gestione della monetica (carte charge internazionali, revolving, di debito);
. costruire un'interfaccia specializzata nella gestione dei processi di scoring e più in generale creditizi
verso i privati;
. costruire un'interfaccia specializzata nella gestione del sollecito degli arretrati e del recupero
extragiudiziale dei piccoli crediti.
Va altrettanto riconosciuto che una scelta netta come quella proposta comporta alcuni rischi nella
relazione tra la business unit e i soggetti che nella banca retail si occupano già parzialmente di talune
delle funzioni citate: sarà compito del top management definire le regole del gioco efficaci e chiare
già invocate, e vegliare sul loro rispetto.
Uno sforzo non gratuito, ma che rappresenta la contropartita necessaria a cogliere consistenti
successi in un comparto, quello del credito al consumo, che rappresenta già per talune best practices
italiane, al netto dei mutui casa, il 10% dell'E-bit totale prodotto dalla clientela privata.
Intervento al Convegno "Consumer Credit 2006 - Lo sviluppo del credito alle famiglie e la ripresa dei
consumi in Italia", tenutosi a Roma il 16 e 17 marzo.
(1) Ufficio Studi Banca Intesa, 28.4.2006.
(2) Gruppo Mediobanca.
(3) Allora Gruppo Bank of America.
(4) Findomestic e Sofinco attraverso Agos.
Granata, 01.06.2006 Il credito ai consumatori: tendenze della disciplina
comunitaria e impatto sulla normativa italiana
Il credito ai consumatori: tendenze della disciplina comunitaria e impatto sulla normativa italiana - di
Enrico Granata - tratto da Bancaria n. 6 giugno 2006
1. La proposta di direttiva
È utile, innanzitutto, fornire cenni sull'iter fin qui percorso dalla proposta di direttiva e sull'andamento
del relativo testo.
Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria
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La proposta originaria della Commissione. Nel 2002 la Commissione pubblica l'originaria proposta
di direttiva, che intende abbracciare il "credito ai consumatori", non più il credito al consumo. Nel
testo, indubbiamente, traspare il deciso obiettivo della Commissione di attuare una profonda riforma
del relativo comparto del credito al fine di innalzare il livello di tutela accordato ai consumatori, target
perseguito con determinazione dalle istituzioni Ue negli ultimi anni. La proposta originaria include,
perciò, la disciplina dei più vari aspetti della relazione tra consumatore e finanziatore. Nel porre le
basi per un set di regole così ampio la Commissione, tuttavia, tralascia di verificarne la compatibilità
in termini di effettivo assetto di mercato nonché la loro idoneità a realizzare gli scopi che la
Commissione asserirà mente si prefigge con tali profondi mutamenti. Il testo contiene previsioni che
mirano a disciplinare i più vari aspetti della relazione contrattuale fra il consumatore e il finanziatore
e la Commissione si spinge addirittura a fare previsioni ad hoc in tema di clausole abusive nei
contratti di credito con i consumatori e di consultazione delle banche dati. Questa impostazione della
Commissione non manca di provocare critiche provenienti da diverse categorie di interessati.
L'industria bancaria manifesta notevoli perplessità con riferimento all'effettiva idoneità della
proposta, da un lato, a realizzare l'innalzamento del livello di protezione dei consumatori e, dall'altro,
a favorire l'incremento dell'attività transfrontaliera nell'ambito del mercato di riferimento.
Approvazione della proposta da parte del Parlamento europeo. Nel 2004, il Parlamento conclude
l'esame del provvedimento in prima lettura e approva la proposta di direttiva ma con molti
emendamenti, alcuni dei quali rispondenti alle istanze del sistema bancario. Nel complesso, il
Parlamento Ue segnala la volontà di restringere l'ambito di applicazione della direttiva e di prediligere
una riforma circoscritta ad aspetti della disciplina del credito di consumatori percepiti da tutte le parti
coinvolte come quelli più critici.
Complessivamente, dunque, dalla prima lettura esce un testo ridimensionato quanto al proprio
oggetto: la proposta di direttiva si concentra soprattutto sulla disciplina degli obblighi di informazione
a carico del finanziatore, anche se non esclusivamente. Essa continua ad includere, infatti, il
riferimento a due importanti aspetti della disciplina contrattuale del rapporto: il diritto di recesso dal
contratto (che garantisce al consumatore un effettivo diritto di ripensamento a contratto concluso); e
la disciplina della responsabilità del finanziatore per inadempimento del fornitore nelle ipotesi in cui
sussista un collegamento negoziale (contratto di credito collegato e operazioni collegate).
Il testo modificato della proposta di direttiva della Commissione. Successivamente alla prima lettura
del Parlamento Ue nell'aprile 2004, la Commissione licenzia un testo modificato della proposta di
direttiva nell'ottobre 2004. Si tratta di un testo non consolidato, nell'ambito del quale la Commissione
interviene sugli emendamenti del Parlamento che non ritiene accettabili. In attesa della
pubblicazione di un testo consolidato, la Commissione avvia un processo di negoziazione con le
categorie interessate - compresa l'industria bancaria - al fine di tentare di raggiungere soluzioni di
compromesso con riferimento ad alcune delle previsioni più controverse. Tale processo è risultato
particolarmente lungo e arduo, stante la mancanza di un testo consolidato sul quale formulare
osservazioni e la conseguente difficoltà di trattare con la Commissione.
Il nuovo testo della proposta di direttiva. È soltanto un anno dopo che la Commissione licenzia il
nuovo testo, consolidato, della proposta di direttiva. Esso contiene previsioni di compromesso attese
dall'industria e alcune novità, tuttora in corso di analisi. La pubblicazione del nuovo testo ha
consentito non solo di avviarne l'analisi giuridica al fine di definire i relativi emendamenti ma anche
di avviare parallelamente una valutazione complessiva del testo anche in termini di impatto
sull'attuale assetto del mercato.
2. Le novità più significative e le positività
Come appena anticipato, il nuovo testo della proposta di direttiva sul credito ai consumatori reca
modifiche accolte con favore dal sistema bancario oltre a talune novità.
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Esclusione del mutuo ipotecario. Con favore è accolta la esclusione tout court del mutuo ipotecario
dall'ambito di applicazione della proposta di direttiva, indipendentemente dal valore del prestito. La
scelta è coerente con il fatto che il mutuo ipotecario è stato oggetto di approfondito studio da parte
della Commissione nell'ambito dei lavori di un gruppo di esperti in appoggio alla Commissione
(Forum group on mortgage credit) nonché di un Libro Verde con il quale la Commissione ha avviato
una consultazione conclusasi nel dicembre 2005. Data la complessità del fenomeno e la rilevanza
del mercato, la Commissione ha posticipato la pubblicazione del Libro Bianco che dovrebbe anche
includere gli orientamenti della Commissione stessa circa la realizzazione di eventuali interventi
legislativi di settore - privilegiando la creazione di un gruppo di esperti (Mortgage dialogue) al quale
è demandata la discussione degli aspetti più controversi della materia. Gli esiti dei lavori del predetto
gruppo dovrebbero essere resi noti dalla Commissione nei primi mesi del 2007.
La riduzione del tetto oltre il quale la proposta di direttiva non trova applicazione. La Commissione
ha ridotto il tetto al di sopra del quale le previsioni della proposta di direttiva non si applicano dagli
originali euro 100.000 a euro 50.000. La previsione incontra il favore dell'industria. Prestiti per importi
superiori ai 50.000 euro, infatti, difficilmente sono strumentali all'acquisto di beni e servizi di consumo
e, di conseguenza, verrebbe meno la giustificazione per l'applicazione dello speciale regime di
informativa previsto nella proposta di direttiva come pure di specifiche norme quali, ad esempio,
quelle relative alle operazioni collegate.
Il regime di informativa alleggerito. In considerazione della particolare natura di alcune tipologie di
credito, la proposta di direttiva ne prevede l'assoggettamento soltanto ad alcune previsioni della
stessa e, segnatamente, a quelle relative agli obblighi di informativa, peraltro in forma alleggerita. Si
tratta, in particolare, dei contratti di credito di piccola entità (che non superano la soglia dei 300 euro)
e degli scoperti in conto corrente. Nell'esprimere apprezzamento per la scelta del legislatore
comunitario, l'industria bancaria ha segnalato alla Commissione l'opportunità di: aumentare la soglia
dei contratti di piccola entità da 300 a 500 euro; e di favorire l'esclusione tout court degli scoperti in
conto corrente dall'ambito di applicazione della proposta di direttiva.
La razionalizzazione delle previsioni in tema di obblighi di informativa. La Commissione ha
riconosciuto la meritevolezza delle richieste dell'industria volte a razionalizzare il contenuto delle
previsioni recanti obblighi di informativa a carico del finanziatore sia in una prospettiva endogena
alla proposta di direttiva che in termini di coordinamento con altra legislazione consumeristica di
matrice europea (ad esempio, la direttiva sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari;
la direttiva sulle pratiche commerciali sleali). Più in generale, la Commissione ha riconosciuto
l'esigenza di evitare sovrapposizioni fra normative concorrenti a livello europeo e nazionale al fine
di prevedere un chiaro ambito di protezione dei consumatori e un perimetro definito degli obblighi
dei finanziatori (ad esempio con riferimento alla relazione con la direttiva sulle clausole abusive nei
contratti con i consumatori o ancora con la direttiva sulla protezione dei dati personali).
Il principio del prestito responsabile. La nuova collocazione della previsione nell'ambito degli obblighi
di informativa pre-contrattuale è vista con favore dal sistema in quanto ciò chiarisce che
l'adempimento dell'obbligo va collocato in un contesto temporale ben delineato, quello della fase
preliminare rispetto all'instaurazione del rapporto con il consumatore.
Riqualificazione dell'obbligo di consulenza in obbligo di assistenza. Nel medesimo ambito
dell'informativa pre-contrattuale è situato anche l'obbligo, originariamente denominato di
"consulenza" a carico del finanziatore - e configurato nel testo previgente come obbligo di natura
autonoma - che è ora stato riqualificato come obbligo di "assistenza" al consumatore. Sia la
ricollocazione dell'obbligo in discorso che la nuova nomenclatura ad esso attribuita sono state
recepite con favore dalle banche, pur nel permanere di rilevanti criticità (sulle quali si dirà di più
oltre).
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Definizione di contratto di credito collegato e operazioni collegate. Le novità positive consistono: nel
tentativo della Commissione di restringere l'ambito di applicazione della definizione di contratto di
credito collegato, al fine di evitare una applicazione eccessivamente generalizzata delle previsioni
sul regime ad hoc del recesso; e nell'esclusione dal raggio di azione della proposta di direttiva del
regime della responsabilità solidale tra fornitore e finanziatore, più correttamente lasciata alla
discrezione degli Stati membri (anche se l'art. 14.2 continua a disciplinare l'ipotesi di responsabilità
sussidiaria).
Superamento dell'ammontare totale del credito. Gli obblighi di informativa a carico del finanziatore
in caso di superamento dell'ammontare totale del credito appaiono ora più coerenti con l'effettiva
realtà di mercato e prassi contrattuale. Essi, infatti, scattano al verificarsi di un superamento di
misura "rilevante" e che si sia protratto per oltre un mese: ciò appare in linea con una corretta
gestione dei rapporti banca-cliente senza che essi vadano a intaccare il diritto del consumatore a
venire informato di situazioni di scoperto.
L'armonizzazione mirata. L'industria bancaria europea ha dato grande enfasi al fatto che, se si deve
porre mano alla materia in prospettiva di riforma, è necessario farlo introducendo la piena
armonizzazione delle relative previsioni, poiché l'armonizzazione è la chiave del raggiungimento
degli ambiziosi obiettivi enunciati dal legislatore comunitario. La Commissione ha condiviso questa
impostazione ed ha, di conseguenza, previsto, all'art. 21(1) l'applicazione del principio della piena
armonizzazione, sia pure accompagnato da una clausola di mutuo riconoscimento e limitatamente
agli aspetti della materia del credito ai consumatori disciplinati nell'ambito della proposta di direttiva.
Se queste sono le principali novità del testo esamineremo ora le criticità più significative che
permangono, al fine anche di confrontarsi sulle possibili soluzioni non soltanto dall'ottica del creditore
ma anche da quella degli altri soggetti dello scenario di riferimento.
L'esame delle criticità, come la proposizione di possibili soluzioni, richiede la considerazione degli
obiettivi perseguiti dalla Commissione con la proposta di direttiva. Essi sono indicati nel
memorandum esplicativo della Commissione e sono: . creare le condizioni per un vero mercato
interno;
. assicurare un alto livello di protezione dei consumatori;
. sistematizzare la vigente regolamentazione di settore rispetto all'attuale frammentazione normativa.
3. L'armonizzazione mirata
La Commissione affida un ruolo centrale all'armonizzazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi
sopra delineati e al fine della più generale attuazione degli obiettivi di Lisbona (1).
Con ciò si riconosce all'armonizzazione delle previsioni comunitarie anzi, rectius, alla piena
armonizzazione di tali previsioni, un ruolo determinante al fine di realizzare pienamente l'obiettivo
del Mercato unico e l'effettiva integrazione dei singoli comparti di tale mercato.
Nel corso dell'iter di elaborazione della proposta di direttiva, il tema dell'armonizzazione ha costituito
il fil rouge delle negoziazioni dell'industria bancaria con la Commissione e, in generale, con le
istituzioni europee. La produzione legislativa comunitaria in tema di protezione dei consumatori è
davvero imponente, anche avuto riguardo al solo comparto del settore dei servizi bancari retail. Ciò
non a caso, visto l'impegno e la determinazione con i quali la Commissione ha concentrato negli
ultimi anni i propri sforzi diretti al raggiungimento di un accresciuto livello di protezione dei
consumatori, nel solco delle previsioni del Trattato Ue.
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Il legislatore comunitario si è mosso inizialmente in un'ottica di armonizzazione minima, facendo così
salva la facoltà degli Stati membri di prevedere disposizioni più favorevoli a tutela dei consumatori.
La scelta rispondeva in buona parte alla circostanza dell'elevato tasso di disomogeneità normativa
esistente tra i diversi Starti membri, che rende più difficile adottare regole del tutto uniformi. La scelta
minimalista ha portato a una parcellizzazione della disciplina consumeristica a livello nazionale, che
si è tradotta in un formidabile ostacolo all'attività cross-border. È, infatti, disincentivante per gli
operatori perseguire una politica di offerta transfrontaliera quando le condizioni alle quali effettuare
tale offerta nei singoli Stati membri sono talmente diversificate da implicare costi aggiuntivi eccessivi
rispetto ai profitti sperati. Il dato non è soltanto di fonte bancaria, ma è stato rilevato dalla stessa
Commissione, non da ultimo con riferimento al basso livello di integrazione del mercato retail, anche
sotto il profilo degli ostacoli all'M&A transfrontaliero.
Riprendendo le argomentazioni svolte dalla Commissione in tale sede, la piena armonizzazione
normativa è, sicuramente, un efficace strumento di integrazione in quanto, nell'eliminare le
incertezze giuridiche derivanti dalle asimmetrie regolamentari tra i diversi Stati membri inietta la
giusta dose di certezza giuridica e, di conseguenza, contiene i predetti costi aggiuntivi derivanti dalle
necessità di adeguamento alle diverse legislazioni domestiche. A tali condizioni lo sviluppo
dell'attività cross-border, che è uno degli obiettivi primari della proposta di direttiva, risulta
certamente favorito. È ovvio che il massimo grado di armonizzazione si potrebbe raggiungere con
l'adozione di regolamenti che tuttavia, non si sposa con il principio di sussidiarietà di cui al Trattato
Ue e comporta un processo di adozione oggettivamente più difficile tanto più la materia è
controversa. D'altra parte, anche le direttive possono dar luogo a iter lunghi e complessi - com'è il
caso della proposta in esame - laddove si cerchi di introdurre una disciplina pienamente
armonizzata.
In considerazione di quanto sopra, si sta facendo strada una nuova modalità di armonizzazione a
livello comunitario, quella della cosiddetta Piena armonizzazione mirata (Full targeted
harmonisation). In questo contesto, la piena armonizzazione si applica soltanto in relazione agli
aspetti chiave della materia disciplinata. Il principio è stato fatto proprio dal sistema bancario europeo
in diverse sedi associative (Federazione Bancaria Europea, European Banking Industry Committee)
e consessi formati da esponenti bancari (European Financial Services Roundtable).
L'art. 21, comma 1, della proposta di direttiva propone un primo esempio dell'applicazione della Full
targeted harmonisation, laddove prevede che: "Nella misura in cui la presente direttiva reca
previsioni armonizzate, gli Stati membri non potranno mantenere o introdurre previsioni diverse da
quelle previste nella direttiva". A fianco alla previsione appena descritta, il comma 2 prevede
l'operatività del principio di mutuo riconoscimento con riferimento ad alcune delle previsioni della
direttiva e, in particolare: artt. 5(1) - Prestito responsabile, 5(2) - Informativa pre-contrattuale e 5(5)
Obbligo di assistenza; art. 13 - Diritto di recesso; art. 14(1) e (2) - Operazioni collegate; art. 15
Rimborso anticipato del prestito; art. 17 - Superamento dell'ammontare totale del credito; artt. 19 e
20 - Intermediari del credito. Le conseguenze derivanti dall'accompagnare la Full targeted
harmonisation con il principio dell'Home country control non sono ancora del tutto chiare. Per
definizione, infatti, il principio del mutuo riconoscimento si rende necessario dove il livello di
armonizzazione è minimo e consente agli operatori di svolgere attività al di fuori dei confini domestici
nella certezza di rimanere soggetti alla legge in vigore nel proprio paese di origine. In un contesto di
armonizzazione piena mirata, il ricorso al principio appare meno opportuno. Secondo la
Commissione, il richiamo al principio si giustifica con riferimento a quelle norme, per l'appunto quelle
richiamate all'art. 21(2), che conservano un certo grado di flessibilità e, dunque, uno spazio di
recepimento disomogeneo da parte degli Stati membri. Tali differenze in sede di recepimento non
devono, ad avviso della Commissione, precludere l'attività transfrontaliera degli operatori di mercato
e per tale ragione va inserito il meccanismo del mutuo riconoscimento. La tenuta della previsione va
valutata in termini di vantaggi derivanti per gli operatori e gli altri soggetti che si muovono sul mercato
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dalla predetta flessibilità avuto riguardo agli svantaggi derivanti dal potenziale svuotamento della
piena armonizzazione, magari anche a causa della attività di goldplating da parte degli Stati membri,
specialmente su aspetti così cruciali della disciplina come quelli richiamati all'art. 21(2).
4. Il principio del prestito responsabile e l'obbligo di assistenza
Il principio del prestito responsabile consta di due componenti: una è quella relativa all'adempimento
degli obblighi di informativa pre-contrattuale gravanti sul consumatore; l'altra è quella
dell'accertamento del merito di credito del richiedente il credito. Laddove il principio del prestito
responsabile viene ora correttamente ricondotto agli adempimenti di natura informativa, l'altra
componente del principio continua a destare perplessità.
Con riguardo all'accertamento della solvibilità del consumatore, l'industria ha da tempo auspicato
una modifica della previsione in direzione di un maggior contemperamento degli interessi in gioco.
Tale correttivo non può che essere la previsione espressa della responsabilità del consumatore
all'atto della contrazione del credito, nei termini di cui al Considerando (19) della proposta di direttiva,
mentre il riferimento alla precisione delle informazioni che il consumatore deve fornire non appare
sufficiente.
Se, dunque, la previsione codifica un comportamento già adottato dalle banche e dalle società
finanziarie che compiono di routine accertamenti, prima della conclusione del contratto di credito,
circa la effettiva situazione finanziaria del consumatore richiedente, essa non tiene conto del fatto
che tale attività trova limiti esterni non riconducibili alla sola diligenza e prudenza del creditore. In
particolare, il creditore nel compiere le verifiche circa la potenziale solvibilità del consumatore è
costretto a basarsi sulle informazioni fornite da quest'ultimo, la cui completa veridicità non può mai
essere accertata da parte del finanziatore. Anche il ricorso alle banche dati, pure utilissimo strumento
di indagine circa la situazione patrimoniale complessiva del consumatore, incontra dei limiti, di natura
normativa (per via delle limitazioni imposte dalla legislazione in materia di tutela della privacy) e di
natura empirica, poiché non tutte le informazioni rilevanti rispetto all'accertamento in esame
confluiscono nelle banche dati consultate dai creditori.
Per tali ragioni, il riferimento alla "precisione" delle informazioni fornite dal consumatore non appare
dato sufficiente a effettuare l'auspicato contemperamento di interessi e meglio sarebbe inserire nel
dettato normativo il contenuto del Considerando (19) della proposta di direttiva, che chiarisce che
anche i consumatori sono tenuti ad agire con prudenza e nel rispetto delle proprie obbligazioni
contrattuali.
Tale riferimento normativo contribuirebbe a creare maggiore chiarezza circa la portata della norma
e ad arginare il perimetro della rispettiva responsabilità delle parti, cosi scongiurando l'indesiderata
conseguenza di un aumento del relativo contenzioso.
Va accertata, inoltre, la relazione tra l'adempimento al principio del prestito responsabile e la
previsione dell'obbligo di assistenza, le cui modalità sono nel vigente testo rimesse alla discrezione
degli Stati membri. Nonostante la previsione dell'obbligo in esame nell'ambito delle norme relative
all'informativa pre-contrattuale, il testo dell'art. 5(5) presenta ancora notevoli ambiguità laddove fa
riferimento all'obbligo del finanziatore di fornire "adeguate spiegazioni al consumatore, al fine di
metterlo nella posizione di valutare se il credito proposto sia adatto alle sue esigenze e alla sua
situazione finanziaria, ove applicabile illustrando (...) i vantaggi e gli svantaggi legati al prodotto
proposto".
In tali termini, l'attività del finanziatore si continua a configurare come un obbligo di vera e propria
consulenza piuttosto che di assistenza nel comprendere le informazioni fornite prima della
conclusione del contratto. Un servizio di questo tipo non può che essere aggiuntivo e, comunque,
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va fornito su richiesta del consumatore. Inoltre, non può richiedersi al finanziatore di compiere
valutazioni sulla base di parametri soggettivi che soltanto il consumatore conosce. Il tenore del
Considerando (20) conferma questa osservazione laddove addirittura si dice che il finanziatore
dovrebbe condurre il consumatore a scegliere il prodotto a lui più appropriato. La norma va
ridimensionata e ricondotta all'effettiva informativa, sia pure di carattere qualitativamente compatibile
con la formazione di consumatori più consapevoli e preparati rispetto alle scelte di credito che
decidono di compiere. La rimessione delle modalità di implementazione della previsione agli Stati
membri, introduce ulteriori elementi di incertezza e cozza con il principio di piena armonizzazione di
cui all'art. 21(1). In proposito, si esprime apprezzamento per la modifica introdotta nel testo di
compromesso della Presidenza austriaca che sostituisce l'espressione "vantaggi o svantaggi"
relativi al prodotto con le "caratteristiche essenziali" di quest'ultimo.
5. Contratto di credito collegato e operazioni collegate
La novità sostanziale introdotta nel nuovo testo è l'abbandono da parte della Commissione di un
regime di responsabilità ad hoc per i contratti di credito collegati e, nella fattispecie, della
responsabilità solidale del finanziatore per inadempimento del fornitore al contratto di fornitura.
Tale scelta del legislatore comunitario ridimensiona il dibattito circa l'ampiezza della definizione di
contratto di credito collegato di cui all'art. 3(1), che rimane tuttavia in piedi per le conseguenze legate
al recesso dal contratto di credito. Al fine della restrizione della portata della definizione, si considera
opportuno l'inserimento del criterio del vincolo contrattuale di esclusiva nei rapporti tra fornitore e
finanziatore quale indice della sussistenza del collegamento fra i due negozi. Sorprende la modifica
apportata nel testo di compromesso della Presidenza austriaca in tema di responsabilità sussidiaria
di cui all'art. 14(2), laddove non rimane traccia delle condizioni di applicazione di tale responsabilità
che, dunque, scatta in presenza del mero inadempimento - totale o parziale - da parte del fornitore.
La norma finisce per stabilire una vera e propria garanzia di adempimento a carico del fornitore, che
appare poco coerente sia con le regole di natura civilistica in materia di responsabilità che con
riguardo al concreto svolgersi dei rapporti tra le parti coinvolte.
6. Diritto di recesso
La proposta di direttiva continua a prevedere l'introduzione di un diritto di recesso del consumatore
da esercitarsi entro 14 giorni dalla conclusione del contratto di credito.
L'introduzione di tale diritto di recesso risponderebbe alla esigenza di consentire al consumatore di
scegliere in piena consapevolezza il prodotto più adatto, disponendo del tempo necessario per
riflettere sul contratto concluso e allo stesso tempo investigare la disponibilità di ulteriori prodotti sul
mercato.
Pur condividendo la scelta del legislatore comunitario introdurre il meccanismo del recesso, il
sistema bancario ritiene che il periodo previsto per il relativo esercizio sia eccessivamente lungo,
rispetto alla velocità delle esigenze dei consumatori che ricorrono a questa particolare metodologia
di credito. Il fatto che il periodo di recesso sia previsto sic in altra normativa comunitaria non è
probante in quanto essa, e segnatamente l'art. 6 della direttiva sulla commercializzazione a distanza
dei servizi finanziari, prende a riferimento un diverso contesto nel quale il consumatore accetta
l'offerta contrattuale, che richiede un maggior tempo per la relativa considerazione.
Si auspica, perciò, la riduzione del termine del recesso al più congruo periodo di sette giorni dalla
conclusione del contratto e al contempo - e soprattutto - l'introduzione della facoltà per il
consumatore di rinunciare al periodo di recesso in caso di richiesta di consegna immediata del bene.
Si auspica, inoltre, lo stralcio della previsione di cui all'art. 15(2), della quale appare difficile
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comprendere l'effettiva ragione dell'inserimento all'interno della proposta di direttiva. Tale stralcio è
stato operato nell'ambito del testo di compromesso della Presidenza austriaca.
7. Conclusioni
L'evoluzione della proposta di direttiva sul credito ai consumatori mostra che alcune delle istanze
evidenziate dall'industria sono state correttamente recepire dal legislatore comunitario e riflettono
maggiormente la configurazione del mercato anche in chiave di espansione futura e di incremento
dell'attività transfrontaliera.
In prospettiva, l'auspicio è che il testo possa essere rifinito ulteriormente, soprattutto laddove si rende
necessario distinguere fra corretta informativa e, dunque, in senso lato "educazione" del
consumatore nell'operare le proprie scelte di credito, da un lato, e la prestazione di servizi aggiuntivi,
dall'altro, vale a dire di vera o propria consulenza e assistenza nella scelta del prodotto. Tali servizi,
come già evidenziato, appartengono a una sfera di carattere contrattuale e dovrebbero essere forniti
su richiesta del consumatore nonché dietro compenso, in quanto più legati all'acquisito di prodotti di
particolare complessità come, ad esempio, prodotti finanziari.
Una vera espansione del mercato insieme al raggiungimento degli altri obiettivi che la proposta di
direttiva si propone appaiono legati alla necessità di perseguire efficacemente una politica volta
all'introduzione di previsioni di piena armonizzazione che possono adeguatamente assicurare, da
un lato, un'adeguata protezione dei consumatori e, dall'altro, l'effettiva espansione - anche
transfrontaliera - del mercato del credito al consumo, serbatoio futuro del soddisfacimento delle
concrete necessità delle famiglie europee.
Intervento al Convegno "Consumer Credit 2006 - Lo sviluppo del credito alle famiglie e la ripresa dei
consumi in Italia", tenutosi a Roma il 16 e 17 marzo.
(1) Cfr. Punto 2 del Memorandum esplicativo della proposta di direttiva.
Granata, 01.06.2005 Dal credito al consumo al credito al consumatore.
Gli impatti della regolamentazione europea e nazionale sul mercato
Dal credito al consumo al credito al consumatore. Gli impatti della regolamentazione europea e
nazionale sul mercato - di Enrico Granata - articolo tratto da Bancaria n. 6 giugno 2005
1. Introduzione
La fisionomia del mercato del credito, in generale, e del credito al consumo in particolare ha subito
nel corso degli anni profondi cambiamenti.
L'evoluzione del mercato del credito al consumo, unitamente a quella di mercati ad esso contigui ad
esempio quello del credito ipotecario - non è sfuggita all'occhio attento del legislatore comunitario
che, già nel 1997, sottolineava la necessità di mettere mano alla vigente disciplina comunitaria del
credito al consumo (1) avviando, quindi, un progetto di integrale revisione della materia. Di tale
revisione il legislatore comunitario si è preoccupato di fornire le linee guida:
Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria
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. adattare il quadro giuridico alle nuove tecniche di credito;
. riequilibrare diritti e obblighi dei consumatori e dei finanziatori;
. elevare il livello di tutela dei consumatori.
Tra le linee guida citate, indubbiamente quella relativa al livello di tutela dei consumatori fa trasparire
una tendenza costante della politica comunitaria degli ultimi anni, politica che filtra persino nella
denominazione della proposta di direttiva che regolerebbe non già il credito al consumo ma il "credito
ai consumatori".
La scelta del legislatore Ue non è di pura nomenclatura. L'obiettivo di fornire una tutela di portata
generale ai consumatori è, infatti, per le istituzioni comunitarie una priorità imprescindibile,
importante tanto quanto la creazione del mercato unico. La creazione di regole uniformi di protezione
del consumatore è considerata, anzi, un mezzo efficace di integrazione del mercato.
La scelta in parola recepisce, al contempo, l'evoluzione spontanea - vale a dire non originata
dall'imposizione normativa comunitaria o nazionale - che il mercato del credito ha subito negli anni
passati sia dal lato del consumatore che dal lato del finanziatore. La cultura del credito al consumo
presuppone oggi un consumatore più sofisticato, che pretende un'offerta di prodotto variegata non
solo quanto al costo ma anche quanto al complesso del bundling di servizi compresi nell'offerta.
L'accresciuta "perizia" dei consumatori ha innescato fattori di competitività che, oltre a incidere sul
costo del credito, hanno certamente avuto e continuano ad avere un impatto sulla qualità dei prodotti
e servizi resi ai consumatori.
In questo quadro si sta muovendo, dunque, il legislatore comunitario nel mettere mano a una riforma
complessiva della disciplina del credito al consumo. Né la proposta di direttiva costituisce l'unico
tassello del mosaico normativo che ci occupa. Importanti interventi, infatti, sono stati posti in essere
dal legislatore comunitario con riferimento alla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari
ai consumatori (2) nonché alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato
interno (3).
Sul versante nazionale, poi, interventi normativi, già in essere o ancora in fieri, vanno a incidere
direttamente sul mercato del credito al consumo e completano il quadro regolamentare di
riferimento. Mi riferisco, in particolare, al recente intervento diretto al riassetto della legislazione
nazionale di tutela dei consumatori, agli incentivi al mercato del credito al consumo mediante
interventi sulla cessione del quinto dello stipendio, alle previsioni, infine, in materia di privacy.
Passerò ora a illustrare i punti salienti di questo complesso panorama normativo, partendo dalla
proposta di direttiva sul credito ai consumatori e alle altre iniziative comunitarie di tutela dei
consumatori, soffermandomi poi sulla disciplina nazionale negli ambiti sopra indicati.
2. Il panorama normativo comunitario
Partiamo, perciò, dallo scenario normativo europeo, motore propulsore dell'innovazione domestica.
La proposta di direttiva sul credito ai consumatori. La proposta di direttiva sul credito ai consumatori
risale, nella sua prima versione, al 2002: la stesura originaria presentava notevoli criticità per
l'industria bancaria, proprio perché poco aderente all'effettiva realtà del mercato di riferimento. Il
Parlamento europeo ne ha approvato in prima lettura il testo con modifiche nell'aprile 2004,
recependo in parte le obiezioni sollevate dagli operatori. La Commissione Ue, infine, ha emanato il
28 ottobre 2004 un testo "anomalo", vale a dire una proposta modificata in forma non consolidata
recante soltanto le previsioni che, ad avviso della Commissione, devono essere modificate rispetto
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al testo approvato dal Parlamento Ue il 20 aprile 2004. In tale testo, di lettura estremamente difficile,
permangono ancora aspetti critici per gli operatori.
L'opera di rinnovamento del credito al consumo che la Commissione intende portare avanti si snoda
lungo i seguenti target:
. ampliamento dell'ambito di applicazione della direttiva rispetto alla vigente normativa europea sul
credito al consumo;
. innalzamento del livello dell'informativa resa al consumatore in sede pre-contrattuale e contrattuale;
. introduzione del principio del prestito responsabile, con relativo obbligo di consulenza a carico del
finanziatore;
. disciplina del contratto di credito combinato;
. trasparenza circa le diverse componenti del costo totale del credito e la base di calcolo del tasso
annuo effettivo globale (Taeg) a fini di comparabilità cross-border;
. diritto di recesso del consumatore dal contratto di credito;
. estinzione anticipata del credito.
Vorrei in questa sede soffermarmi, in particolare, sulle notizie relative al principio del prestito
responsabile, al contratto di credito combinato e al diritto di recesso del consumatore.
Il prestito responsabile. Il principio del prestito responsabile (4) ruota proprio attorno all'obbligo
gravante sul finanziatore e sul consumatore di adempiere correttamente ai propri obblighi di
informativa reciproca.
Ad avviso della Commissione, la legislazione comunitaria vigente non assicura il raggiungimento
degli obiettivi di trasparenza dell'informazione relativa all'offerta del credito, che costituisce uno dei
pilastri della tutela dei consumatori che fanno ricorso al credito. Agli occhi delle istituzioni
comunitarie, infatti, la mancata informativa, come pure un'informativa carente o, all'opposto,
esorbitante ma poco intelligibile da parte del consumatore, non consentono a quest'ultimo di operare
una scelta consapevole del prodotto che più si adatta alle proprie esigenze.
La Commissione ha tenuto presente la situazione di crescente sovra-indebitamento delle famiglie a
livello europeo (5) nonché le richieste delle organizzazioni di consumatori consultate nella fase di
redazione della proposta di direttiva.
Quest'ultima, nella sua attuale stesura, prevede una dettagliata lista di informazioni che il creditore
deve fornire al consumatore nella fase precedente alla conclusione del contratto.
Senza volersi qui soffermare troppo sul complesso delle informazioni che il finanziatore sarebbe
tenuto a fornire al consumatore, desidero solo evidenziare che l'introduzione di tali previsioni non
penalizzerebbe troppo i finanziatori italiani dal momento che essi sono già tenuti all'osservanza delle
stringenti norme sulla trasparenza, che già prevedono - tra l'altro - l'obbligo di fornire ai consumatori
informazioni molto specifiche e dettagliare mediante la consegna di fogli informativi particolarmente
articolati, del documento di sintesi e, su richiesta del cliente, di una copia completa del contratto
prima della sua conclusione.
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La proposta di direttiva manterrebbe intatta la possibilità per il finanziatore di assolvere ai propri
obblighi di natura precontrattuale mediante, appunto, consegna al consumatore di copia del contratto
recante tutte le informazioni richieste.
Il concetto di prestito responsabile, tuttavia, non si esaurirebbe nella sola attività di informativa ma
comporterebbe, a carico del solo finanziatore, anche la necessità di "accertare la solvibilità del
consumatore sulla base delle informazioni da questo fornite nonché, ove appropriato, mediante
consultazione di una banca dati". La previsione codifica, in verità, un comportamento già adottato
dalle banche e dalle società finanziarie che compiono accertamenti, prima della conclusione del
contratto di credito, circa l'effettiva situazione finanziaria del consumatore richiedente.
Naturalmente, l'efficacia di tali accertamenti trova limiti estremi non riconducibili alla sola diligenza e
prudenza del creditore. In particolare, il creditore nel compiere le verifiche circa la potenziale
solvibilità del consumatore è costretto a basarsi sulle informazioni fornite da quest'ultimo, la cui
completa veridicità non può mai essere accertata da parte del finanziatore. Anche il ricorso alle
banche dati, pure utilissimo strumento di indagine circa la situazione patrimoniale complessiva del
consumatore, incontra dei limiti di natura normativa (per via delle limitazioni imposte dalla
legislazione in materia di tutela della privacy) e di natura empirica, poiché non tutte le informazioni
rilevanti rispetto all'accertamento in esame confluiscono nelle banche dati consultate dai creditori.
Non è facile, allo stato, prevedere quali saranno gli effetti dell'introduzione del requisito di
accertamento della solvibilità del consumatore. Si può immaginare che, in sede di applicazione, alla
previsione venga attribuita la natura di norma del tipo anglosassone di "best efforts". In tal caso, se
la situazione patrimoniale del consumatore dovesse successivamente risultare deteriore rispetto a
quanto accertato dal finanziatore, quest'ultimo non sarebbe inadempiente rispetto al contratto di
credito né in violazione di norma di legge, laddove in grado di dimostrare di aver adottato le misure
necessarie ad attuare il dettato della norma.
In verità, il maggior onere legato all'introduzione del principio del prestito responsabile deriverebbe
dall'eventuale presenza di un obbligo di consulenza a carico del finanziatore. Nella sua stesura
corrente, la previsione sull'obbligo di consulenza recita "(...) Il creditore o, ove applicabile,
l'intermediario del credito dovrà cercare di individuare, tra i contratti di credito solitamente offerti ...,
il tipo più appropriato e l'ammontare totale del credito tenendo conto della situazione finanziaria del
consumatore, dei vantaggi e degli svantaggi associati al prodotto proposto, nonché delle finalità del
credito".
La previsione ha formato oggetto di critica da parte dell'industria bancaria poiché, pur essendo
l'obbligo di consulenza collocato nell'ambito delle previsioni relative all'informativa pre-contrattuale,
esso aggiunge un quid pluris rispetto all'obbligo generale del finanziatore di fornire al consumatore
tutte le informazioni necessarie affinché questi possa valutare appieno l'offerta di credito.
Così come attualmente formulato, infatti, l'obbligo di consulenza rischia di spostare sul creditore la
responsabilità circa la scelta del credito in una sorta di deresponsabilizzazione del consumatore,
laddove al creditore si chieda di stabilire quale sia il tipo di credito più idoneo alle esigenze del
singolo consumatore. Una tale formulazione potrebbe inoltre generare notevoli contenziosi con la
clientela. Una simile concezione del prestito responsabile appare non voluta e comunque ultronea
rispetto a quella che il legislatore comunitario intenderebbe introdurre nella disciplina del credito ai
consumatori.
Vi è da auspicarsi, in proposito, che il legislatore comunitario conformi il tenore della proposta di
direttiva alla portata che intende attribuire all'obbligo di consulenza e ai risultati che spera di ottenere
mediante la sua introduzione. In particolare, l'obbligo di consulenza dovrebbe piuttosto coincidere
con una prestazione di assistenza al consumatore, di carattere informativo, al fine della compiuta
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illustrazione delle caratteristiche del prodotto e dell'offerta di credito nonché per favorire l'eventuale
comparazione tra più prodotti e offerte del medesimo operatore, senza che venga intaccato il
principio per cui la paternità - e relativa responsabilità - della scelta rimane del consumatore.
Contratto di credito combinato. La proposta di direttiva sul credito ai consumatori reca previsioni
volte a disciplinare le conseguenze del diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni e/o servizi
rispetto a un contratto di credito ad esso collegato. In caso di collegamento negoziale, inoltre, la
previsione si preoccupa di estendere i rimedi esperibili da parte del consumatore nei confronti del
fornitore in caso di inadempimento di quest'ultimo anche nei confronti del finanziatore.
Si tratta di previsione volta a innalzare meccanismi di maggiore protezione dei consumatori a fronte
di comportamenti inadempienti dei fornitori. Ad avviso della Commissione, la creazione di un alveo
di responsabilità in capo ai finanziatori per comportamenti dei finanziatori avrebbe la funzione di
indurre scelte più responsabili da parte dei finanziatori in ordine ai soggetti con i quali instaurare un
rapporto di credito e ciò, di conseguenza, servirebbe a "bonificare" il mercato da fornitori gravemente
inadempienti. Sempre secondo quanto sostenuto dalla Commissione, inoltre, un maggiore
coinvolgimento del finanziatore sotto questo profilo, costringerebbe i fornitori a comportamenti più
morigerati e meno rischiosi e, d'altra parte, non lascerebbe i consumatori isolati in caso di necessità
dell'esperimento di rimedi di natura risarcitoria.
Va notato, in proposito, che la proposta di direttiva nella stesura vigente propone l'eliminazione del
vincolo contrattuale di esclusiva nei rapporti tra fornitore e finanziatore che invece, fino a questo
momento, ha costituito il criterio in base al quale riconoscere l'esistenza di un collegamento fra i due
negozi. In luogo dell'esclusiva contrattuale, la Commissione propone l'introduzione di due nuovi
criteri: la destinazione esclusiva del finanziamento all'accordo di fornitura di beni e/o servizi; nonché
il fatto che i due contratti, di finanziamento e di fornitura, formino dal punto di vista oggettivo un'unità
commerciale (6).
È difficile, ad oggi, prevedere come le nuove norme troverebbero applicazione nella pratica.
Certamente si può osservare che, in carenza di un criterio certo e inequivocabile come quello
dell'esclusiva contrattuale, l'ambito di applicazione del concetto di collegamento negoziale è
suscettibile di indebito ampliamento e foriero di conseguenze non auspicabili dal lato del credito ma
anche dal lato dei consumatori.
Allargare le maglie della responsabilità del finanziatore per fatti del fornitore può, infatti, condurre i
finanziatori a operare scelte più restrittive circa i fornitori con i quali intrattenere i rapporti contrattuali
in esame e in ultima analisi a preferire soltanto un numero limitato di fornitori particolarmente
"accreditati" sul mercato. Tale comportamento potrebbe indirettamente avere l'effetto di privare
fornitori - sia pure rispettabili ma magari meno accreditati (ad esempio perché di piccole dimensioni,
con volumi di fatturato non particolarmente elevati, aventi una base di clientela di tipo regionale o
locale) - del necessario credito e, di conseguenza, operare una contrazione dell'offerta ai
consumatori, che si tradurrebbe in minore accesso e probabile innalzamento dei costi del credito.
È importante, altresì, individuare un punto di bilanciamento fra gli interessi del consumatore a non
essere "vittima" degli inadempimenti di fornitori spregiudicati e quelli dei finanziatori che potrebbero
di fatto finire per assumere una funzione di garante automatico delle obbligazioni del fornitore.
Occorre riflettere, in particolare, sul pericolo che l'introduzione della norma in esame potrebbe
generare comportamenti indesiderati da parte dei consumatori che, forti del backing del finanziatore,
potrebbero in caso di inadempimento dei fornitori essere più facilmente indotti a sospendere i
pagamenti previsti nel contratto di credito.
Diritto di recesso. La proposta di direttiva prevede l'introduzione di un diritto di recesso dal contratto
di credito, da esercitarsi entro 14 giorni dalla conclusione del contratto di credito. L'introduzione di
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tale diritto di recesso risponde all'esigenza di consentire al consumatore di scegliere in piena
consapevolezza il prodotto più adatto, disponendo del tempo necessario per riflettere sul contratto
concluso e allo stesso tempo investigare la disponibilità di ulteriori prodotti sul mercato.
Il mondo bancario non manifesta avversione per l'introduzione di un diritto di recesso a favore del
consumatore: tale diritto può essere uno strumento atto a favorire una maggiore ponderazione da
parte del consumatore, diminuendone la propensione al rischio, nonché a favorire fenomeni di
"shopping" da parte del consumatore stesso, con benefici rimbalzi in termini di concorrenza tra
operatori.
Occorre, tuttavia, rilevare almeno due profili di possibile criticità in relazione alla corrente stesura
della norma.
Da un lato, il fatto che il recesso sia esercitabile da parte del consumatore in qualsiasi momento
purché entro il termine stabilito dei 14 giorni - e senza alcuna penalità, può favorire anche
consumatori superficiali che, avendo la possibilità di recedere dal contratto, decidano di concluderlo
senza apprezzarne pienamente le conseguenze e i relativi impegni.
Inoltre, e si tratta di considerazione collegata a quanto appena sostenuto, l'introduzione di un periodo
di recesso così lungo in relazione a crediti richiesti per l'acquisto di beni di consumo (dalla macchina
all'elettrodomestico), reca il potenziale distorsivo di ritardare la consegna del bene da parte del
fornitore, che vorrà certamente evitare di vedersi restituire in caso di recesso un bene che non potrà
più essere venduto come nuovo. Di conseguenza, anche i finanziatori ritarderanno l'erogazione del
credito al momento successivo allo scadere del termine di recesso. Una siffatta prassi mal si adatta
alla velocità delle esigenze che il consumatore desidera soddisfare facendo ricorso al credito al
consumo e rischia di alterare le caratteristiche di un mercato per tale aspetto efficiente, introducendo
variabili distorsive di natura artificiale, non legate all'andamento della domanda e dell'offerta.
D'altra parte, va qui ricordato che l'introduzione del diritto di recesso in parola nonché della fissazione
del termine per il suo esercizio nei 14 giorni risponde a una esigenza di uniformità a livello europeo
delle previsioni che in diverse fonti comunitarie accordano al consumatore il diritto di recedere dal
contratto.
Tra queste vorrei menzionare le previsioni contenute nella direttiva sulla commercializzazione a
distanza dei servizi finanziari ai consumatori (7), che all'art. 6 prevedono, appunto, un diritto di
recesso esercitabile dal consumatore nel medesimo termine di 14 giorni. Anche tale diritto di recesso
può essere esercitato ad nutum, vale a dire senza necessità del preventivo verificarsi di condizioni
di esercizio e senza che ad esso siano collegate penali a carico del consumatore (8).
Proposta di direttiva sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno.
A fini di completezza, e anche per la recente evoluzione che ha subito il provvedimento (oramai
prossimo alla definitiva approvazione da parte del Consiglio Ue), si segnala la proposta di direttiva
in oggetto, il cui scopo è quello di contribuire al corretto funzionamento del mercato interno
armonizzando le disposizioni nazionali dei diversi Stati in materia di pratiche commerciali sleali lesive
degli interessi economici dei consumatori e della quale si segnalano i punti salienti.
La direttiva intende contribuire al corretto funzionamento del mercato interno armonizzando le
disposizioni nazionali dei diversi Stati "in materia di pratiche commerciali sleali lesive degli interessi
economici dei consumatori" (art. 1). Essa non concerne le pratiche commerciali tra imprese, ma si
applica solo alle pratiche commerciali tra imprese e consumatori finali.
In deroga al generale principio di armonizzazione massima, cui è improntata la direttiva, è previsto
che, per un periodo di sei anni dall'entrata in vigore della stessa, gli Stati membri possono
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"continuare ad applicare disposizioni nazionali più dettagliate o vincolanti di quelle previste nella
presente direttiva nel settore da essa armonizzato, in attuazione di direttive contenenti clausole
minime di armonizzazione" (art. 3, par. 5). Inoltre, limitatamente ai servizi finanziari (e ai beni
immobili) viene stabilito il principio di armonizzazione minima per cui "gli Stati membri possono
imporre obblighi più dettagliati o vincolanti di quelli previsti dalla presente direttiva nel settore che
essa armonizza" (art. 3, par. 9).
Si tratta di una direttiva quadro che pone principi generali che devono integrare la legislazione
settoriale specifica, pertanto si applica solo qualora non esistano norme di diritto comunitario
specifiche che disciplinano aspetti particolari delle pratiche commerciali sleali (art. 3, par. 4). Al fine
di conseguire gli obiettivi di tutela sopra indicati, la direttiva introduce un divieto generale delle
pratiche commerciali sleali (art. 5, par. 1). In particolare, affinché una pratica sia considerata sleale,
devono ricorrere alcune condizioni (art. 5, par. 2):
a
la pratica deve essere contraria alle norme di diligenza professionale;
b
la pratica deve falsare o essere idonea a falsare il comportamento economico del consumatore
"medio" intendendosi per tale "il consumatore normalmente informato e ragionevolmente attento
ed avveduto" (XVIII considerando).
L'art. 5, dopo aver individuato le condizioni in base alle quali una pratica commerciale è "sleale" ai
sensi della direttiva, precisa nei successivi paragrafi che sono in particolare considerate sleali le
pratiche commerciali ingannevoli o aggressive (par. 4), nonché le pratiche commerciali elencate
nell'allegato 1 della direttiva. Ciò significa che una pratica commerciale di cui sia accertato il carattere
ingannevole o aggressivo ovvero rientri nell'elenco di cui al menzionato allegato sarà
automaticamente sleale, senza alcun ulteriore riferimento alle condizioni di cui all'art. 5.
In tema di self-regulation, la Commissione riconosce l'opportunità di "prevedere un ruolo per i codici
di condotta che consenta ai professionisti di applicare in modo efficace i principi della presente
direttiva in specifici settori economici (...). Il controllo esercitato dai titolari dei codici a livello nazionale
o comunitario per l'eliminazione delle pratiche commerciali sleali può evitare la necessità di esperire
azioni giudiziarie o amministrative e dovrebbe pertanto essere incoraggiato. Le organizzazioni dei
consumatori potrebbero essere informate e coinvolte nella formulazione di codici di condotta, al fine
di conseguire un elevato livello di protezione dei consumatori" (XX considerando). In relazione a ciò
l'art. 10, prevede la possibilità che gli Stati membri incoraggino il controllo delle pratiche commerciali
sleali da parte dei responsabili dei codici, nonché la possibilità che le persone od organizzazioni
aventi secondo la legislazione nazionale un legittimo interesse a ottenere il divieto delle pratiche
sleali "possano ricorrere a tali organismi di controllo qualora sia previsto un procedimento dinanzi
ad essi, oltre a quelli giudiziari o amministrativi".
Con riferimento a quest'ultimo punto merita sottolineare che il mancato rispetto da parte di un
professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a
rispettare configura una pratica commerciale sleale purché "non si tratti di una semplice aspirazione
ma di un impegno fermo e verificabile e il professionista indichi in una pratica commerciale che è
vincolato dal codice" (art. 6, par. 2).
3. Il panorama normativo nazionale
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Vorrei, a questo punto, soffermarmi su diverse iniziative del legislatore nazionale e tra queste quelle
già anticipate relative al riassetto delle previsioni in materia di tutela dei consumatori mediante
emanazione di un Codice del consumo; le vigenti previsioni contenute nel Codice di deontologia e
buona condotta relativo al trattamento effettuato nell'ambito dei Sistemi di informazione creditizi; e,
infine, gli incentivi a sostegno del credito al consumo mediante i recenti interventi in materia di
cessione del quinto dello stipendio.
Il Codice del consumo. Il legislatore nazionale ha intrapreso di recente un'opera di riassetto delle
norme presenti nell'ordinamento italiano a tutela dei consumatori. Il complesso di tali norme è,
dunque, oggetto di una riorganizzazione di carattere codicistico e, difatti, andrà a confluire in un
Codice del consumo.
Ai nostri fini, desidero esclusivamente soffermarmi sulla vigente stesura dell'art. 36 del Codice del
consumo, che contiene la previsione della responsabilità solidale tra fornitore e finanziatore in caso
di inadempimento del fornitore. Tale meccanismo di responsabilità solidale è applicabile in presenza
di "un accordo" tra il fornitore e il finanziatore relativo alla concessione di credito ai consumatori che
acquistino beni e/o servizi presso il fornitore. La previsione elimina il requisito dell'esistenza di un
accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore,
presente invece nelle vigenti previsioni del Testo Unico bancario.
La norma che si vuole introdurre pone problemi di indubbia criticità. La genericità del richiamo
all'esistenza di un "accordo", senza ulteriori qualificazioni, ai fini dell'operatività della solidarietà tra
fornitore e finanziatore, intuitivamente reca il pericolo di creare una sorta di responsabilità
automatica, oggettiva quasi, a carico del finanziatore, introdotta peraltro in maniera surrettizia dal
legislatore. Non solo la norma non opererebbe un equo contemperamento degli interessi del
consumatore, oggetto di tutela da parte del Codice del consumo, con quelli del finanziatore,
anch'essi meritevoli di tutela adeguata, ma la sua introduzione comporterebbe restrizioni
nell'accesso al credito di carattere draconiano.
Di tali restrizioni si è già accennato nel corso dell'illustrazione dei potenziali effetti deteriori, che
deriverebbero dall'introduzione delle previsioni della proposta di direttiva comunitaria sul credito ai
consumatori in tema di contratto di credito combinato.
A tale proposito, desidero solo evidenziare come l'art. 36 del Codice del consumo si pone in
contrasto con lo spirito e l'attuale dettato del legislatore comunitario che, ove decida di caducare il
criterio dell'esclusiva contrattuale a fini di responsabilità, propone criteri alternativi specifici per
giustificare l'esistenza di un collegamento tra i due negozi che porterebbe a un innalzamento della
responsabilità del finanziatore. Si auspica, a tale riguardo, che il legislatore nazionale persegua gli
obiettivi di protezione del consumatore in linea con quanto emerso in generale in sede comunitaria
in materia di proiezione dei consumatori.
Il Codice di deontologia. Le associazioni di categoria (9) - rappresentative dei soggetti operanti nel
settore e in particolare in quello del credito al consumo - hanno sottoscritto, insieme alle associazioni
di consumatori e ai gestori, il Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti
da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, entrato in
vigore il 1° gennaio 2005 (10).
Il Codice costituisce il risultato di un meccanismo di "regolamentazione" definito nel Testo Unico
sulla privacy (11), che prevede la promozione, da parte del Garante, della sottoscrizione di Codici
deontologici in determinati settori, coinvolgendo nella loro elaborazione, le categorie interessate.
La disciplina dettata dal Codice trova riscontro in un quadro normativo europeo e comunitario che
promuove una cultura di bilanciamento e contemperamento degli interessi in gioco, riconoscendo
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pari dignità all'interesse del finanziatore di conoscere il grado di affidabilità del richiedente il
finanziamento e al diritto del cliente di essere informato del trattamento dei propri dati.
A livello comunitario, è stata riconosciuta, da un lato, la "necessità delle imprese di possedere
informazioni che consentano di valutare i rischi connessi alla fornitura di beni o servizi a credito, in
modo da conferire stabilità e ordine alle operazioni commerciali", dall'altro, l'esigenza di: stabilire un
criterio sul limite di tempo entro il quale i dati negativi rimangono archiviati; avvertire il cliente al
momento dell'introduzione dei suoi dati personali nell'archivio; stabilire validi presidi nei casi di
trattamento effettuato mediante tecniche di credit scoring.
Prima dell'emanazione del Codice e stante l'assoluta mancanza di normativa positiva applicabile alle
Centrali rischi private (12), il Garante italiano ha sottolineato la necessità di ridurre i tempi di
conservazione delle informazioni censite nelle Centrali rischi private (13) nonché la necessità di
disciplinare i profili legati all'esercizio del diritto di accesso dell'interessato e al diritto dello stesso di
ottenere un'adeguata informativa, commisurando il trattamento dei predetti dati alle finalità
strettamente connesse alla valutazione del rischio creditizio del soggetto che richiede un
finanziamento, un mutuo, una dilazione di pagamento nonché un leasing o una carta di credito.
Vorrei ora, perciò, soffermarmi sui principi più rilevanti contenuti nel Codice.
. Le finalità del trattamento sono quelle di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi nonché
la valutazione del merito creditizio di chi chiede l'accesso al credito, la sua affidabilità e puntualità
nei pagamenti.
. I dati personali trattati devono essere di tipo obiettivo, strettamente pertinenti e non eccedenti
rispetto alle finalità perseguite; devono essere relativi a una richiesta o a un rapporto di credito e
riguardare ogni vicenda che sia intervenuta a qualsiasi titolo o causa fino alla regolarizzazione degli
inadempimenti, sempre nel rispetto dei tempi di conservazione stabiliti.
. È stata individuata la legittimità del trattamento del dato positivo e dall'altro, con ciò dando
attuazione al cosiddetto istituto sul bilanciamento degli interessi, la liceità del trattamento del dato
negativo senza il consenso dell'interessato.
In proposito, ricordo che il Garante ha riconosciuto la legittimità del trattamento del dato positivo nei
Sic, in quanto la possibilità di avere un quadro complessivo della situazione del richiedente il
finanziamento costituisce un vantaggio non solo per chi lo eroga ma ancor più per chi lo richiede in
quanto la sua storia creditizia positiva gli consente un più agevole accesso al credito. Tale principio
è stato poi bilanciato prevedendo la necessità che il solo consumatore (e non anche l'impresa) presti
il consenso per la conservazione di tali dati nei Sic, potendolo altresì liberamente revocare, ma non
prima di 90 giorni dalla comunicazione della notizia o dall'aggiornamento, al fine di evitare fenomeni
ravvicinati di "credit shopping" del consumatore.
Il Garante ha poi individuato tra i casi in cui non è necessario il consenso dell'interessato, il
trattamento di dati negativi nei Sic, seppure all'esclusivo fine di perseguire i legittimi interessi del
titolare o dei terzi destinatari dei dati e secondo modalità stabilite dal Garante stesso.
. Il Codice stabilisce diversi tempi di conservazione dei dati, che tengono conto della loro diversa
natura e della più o meno grave morosità del debitore, tempi che vanno da un minimo di 180 giorni
a un massimo di 36 mesi (14).
Al fine di garantire un elevato livello di trasparenza nei confronti del consumatore, a quest'ultimo va
obbligatoriamente resa l'informativa secondo il modello standard allegato al Codice (15), che va
consegnato al consumatore al momento della richiesta di finanziamento. L'uso del modello di
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informativa ha altresì lo scopo di ridurre il rischio di contenzioso legato a una differente modalità di
rappresentazione, da parte dei creditori, delle indicazioni prescritte dal Codice.
Tra le informazioni da fornirsi all'interessato, in caso di mancato accoglimento della richiesta di
credito, rientrano anche quelle relative all'avvenuta consultazione di informazioni creditizie di tipo
negativo oppure di dati ottenuti mediante tecniche di credit scoring.
Con riferimento a queste ultime tecniche, è stato legittimato il trattamento dei dati effettuato
attraverso il loro impiego, purché nel rispetto di particolari presidi posti a tutela del consumatore e
individuati dal Codice.
Nel caso di gruppi bancari, il Codice ha stabilito che le banche e gli intermediari finanziari
appartenenti al gruppo del partecipante possono accedere al sistema all'esclusivo fine di curare
l'istruttoria per l'instaurazione del rapporto di credito con l'interessato o per l'assunzione del relativo
rischio. Tale importante disposizione consente una condivisione dei dati contenuti nei Sic, da parte
degli altri intermediari appartenenti al Gruppo, anche nei casi in cui, nell'ambito dello stesso, vi sia
un'unica società deputata a partecipare ai Sic.
Cessione del quinto. Desidero, infine, ricordare i recenti interventi di incentivo al credito al consumo
mediante le norme in materia di finanziamenti garantiti da cessione del quinto dello stipendio.
La riforma introdotta dalla Legge finanziaria 2005, porterà risvolti positivi sul piano economico grazie
all'ampliamento del mercato relativo alla cessione del quinto, già oggi significativo. In particolare,
tale riforma rappresenta un importante passo in avanti, sia sotto il profilo dell'estensione della
disciplina ai dipendenti privati sia sotto quello della profonda revisione delle coperture assicurative,
ora aperte al libero mercato. Essa apre il varco a un intervento più organico volto, tra l'altro, a
introdurre un maggiore snellimento, delle procedure per il rilascio della documentazione necessaria
alla concessione del finanziamento nonché delle modalità di comunicazione di tale documentazione:
ciò al fine di realizzare migliori condizioni di efficienza, di cui beneficerebbero gli stessi prenditori
finali.
In prospettiva futura, andrebbe considerata l'inclusione - tra i soggetti beneficiari di tale forma di
finanziamento - dei lavoratori autonomi e parasubordinati nonché l'individuazione di adeguate
previsioni (ad esempio mediante procedure ad hoc di concordato con i creditori) che consentano di
affrontare eventuali situazioni di sovraindebitamento.
4. Conclusioni
Si è cercato di illustrare lo scenario normativo, in continuo divenire, riferito al credito al consumo. Nel
rendere conto delle novità di matrice comunitaria e nazionale, si è voluto dare un quadro - sia pur
non esaustivo - atto a trasferire, da un lato, la complessità e maggiore sofisticazione dell'apparato
legislativo riguardante questo importante settore del credito e, dall'altro, la profonda evoluzione che
il mercato del credito al consumo ha subito nei quasi vent'anni dall'emanazione della prima direttiva
europea in materia nel 1987.
Molti sono stati gli sforzi del mondo bancario al fine di migliorare prodotti e servizi offerti ai
consumatori e di creare modalità di offerta di tali prodotti e servizi in maniera che rispondesse
efficacemente alle esigenze di protezione del consumatore, obiettivo primario delle istituzioni
comunitarie.
Non resta che augurarsi di assistere a un futuro di continua espansione del mercato nel quadro di
un adeguato bilanciamento degli interessi di tutti gli stakeholders coinvolti.
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Intervento al Convegno Consumer Credit 2005. Credito per la crescita: la risposta efficace alle
esigenze delle famiglie, tenutosi presso l'ABI il 21 e 22 marzo 2005.
(1) Direttiva 87/102/Cee del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito
al consumo, come successivamente modificata dalla direttiva 90/88/Cee del Consiglio del 21
febbraio 1990, modificata a sua volta dalla direttiva 98/7/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 febbraio 1998.
(2) Direttiva 2002/65/Ce del 23 settembre 2002.
(3) La Commissione ha presentato una proposta di direttiva nel giugno 2003, la quale ha
formatooggetto di approvazione da parte del Parlamento europeo, in seconda lettura, il 24
febbraio scorso. Entro tre mesi dalla data di approvazione, il Consiglio Ce è chiamato ad
adottare il testo emendato dal Parlamento. Poiché gli emendamenti approvati dal Parlamento
sono stati previamente condivisi dal Consiglio, l'atto di adozione della proposta di direttiva da
parte di quest'ultimo dovrebbe avere rilevanza puramente formale.
(4) Nella versione inglese della proposta di direttiva definito come "Responsible and Borrowing",
asottolineare la componente di maggiore responsabilizzazione richiesta anche al consumatore.
(5) Più accentuata in paesi nei quali l'accesso al credito - anche con possibilità di cumulare
diverseofferte da una pluralità di operatori è particolarmente facilitato. Tra questi ad esempio, il
Regno Unito. Tale situazione è da attribuirsi, tra l'altro, sulla base delle informazioni raccolte
dalla Commissione, proprio alla scadente qualità delle informazioni fornite dai creditori e,
talvolta, alla loro incompletezza.
(6) Il corrente testo reca, altresì le ipotesi in cui si ha "unità commerciale": (i) quando il
fornitorestesso finanzia il consumatore; (ii) quando il creditore usa i servizi del fornitore in
relazione alla conclusione o preparazione del contratto di credito; e (iii) quando il contratto di
credito fa riferimento agli specifici beni o servizi oggetto del finanziamento.
(7) Direttiva 2002/65/Ce del 23 settembre 2002. La direttiva, il cui recepimento doveva
avvenireentro il 9 ottobre 2004, non è stata ancora implementata nell'ordinamento nazionale.
Peraltro, la legge comunitaria 2003 ha conferito al governo il potere di emanare entro l'aprile
2005 il relativo decreto legislativo di recepimento.
(8) Dopo aver stabilito tale disciplina generale, il par. 2 dell'art. 6 esclude l'applicabilità del recessoin
una serie di ipotesi tra cui rileva in particolare quella relativa "ai servizi finanziari il cui prezzo
dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che
possono aver luogo durante il periodo di recesso" ricomprendendovi, a titolo esemplificativo, i
servizi riguardanti: operazioni di cambio, strumenti del mercato monetario, valori mobiliari, quote
di un organismo di investimento collettivo, contratti a termine fermo (futures) su strumenti
finanziari compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti, contratti a termine su
tassi di interesse, contratti swap su tassi di interesse, su valute o contratti di scambio connessi
ad azioni o a indici azionari (equity swaps), opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento
tra quelli appena riportati, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti, nonché
le opzioni su valute e su tassi d'interesse.
(9) ABI, Assofin. Assilea e Federcasse.
(10) Le misure necessarie per l'applicazione dei principi ivi enunciati devono essere adottate,
daisoggetti tenuti, al più lardi entro il 30 aprile 2005.
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(11) Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
(12) Laddove, invece, le centrali rischi pubbliche (Banca d'Italia e Cricc) sono soggette alleIstruzioni
di Banca d'Italia. Alla Cricc, Centrale rilevazione rischi di importo contenuto, si applicano i
principi del Codice relativi all'informativa e al diritto di accesso a integrazione e in quanto
compatibili con la disciplina prevista per la Cricc nelle Istruzioni della Banca d'Italia.
(13) Ora rinominate dal Codice Sistemi di informazioni creditizie (Sic).
(14) A) Richieste di finanziamento (art. 6, comma 1): Non oltre 6 mesi (180 giorni), qualora l'istruttoria
lo richieda, o non oltre 1 mese in caso di rifiuto della richiesta o rinuncia alla stessa; B) Morosità
di due rate o di due mesi poi sanate (art. 6, comma 2, lettera a): Fino a 12 mesi dalla
regolarizzazione; C) Ritardi superiori sanati anche su transazione (art. 6, comma 2, lettera b):
Fino a 24 mesi dalla regolarizzazione; D) Eventi negativi (ossia morosità, gravi inadempimenti,
sofferenze) non sanati (art. 6, comma 5): Fino a 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del
rapporto o dalla data in cui è risultato necessario l'ultimo aggiornamento (in caso di successivi
accordi o altri eventi rilevanti in relazione al rimborso); E) Rapporti che si sono svolti
positivamente (senza ritardi o altri eventi negativi) (art. 6, comma 6). Non oltre 36 mesi in
presenza di altri rapporti con eventi negativi non regolarizzati. Nei restanti casi, nella prima fase
di applicazione del codice di deontologia, il termine sarà di non oltre 36 mesi dalla data di
cessazione del rapporto o di scadenza del contratto, ovvero dal primo aggiornamento effettuato
nel mese successivo a tali date (nel secondo semestre del 2005, dopo la valutazione del
Garante, tale termine rimarrà a 36 mesi o verrà ridotto a 24 mesi).
(15) Del quale è possibile riprodurre i contenuti
precedentementeutilizzato dal finanziatore.
anche
nel
modello
di
informativa
Granata, 01.04.2003 La proposta di direttiva sul credito al consumo: il
punto di vista delle banche europee
La proposta di direttiva sul credito al consumo: il punto di vista delle banche europee - di Enrico
Granata - tratto da Bancaria n. 4 aprile 2003
1. Introduzione
A settembre 2002 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva in materia di
credito ai consumatori (doc. Com (2002) 443 final), al termine di una fase di consultazione con le
Autorità nazionali e le associazioni delle categorie professionali e dei consumatori interessate,
avviata nell'estate 2001.
La proposta, che intende sostituire integralmente l'attuale disciplina comunitaria sulla materia
(contenuta nella direttiva n. 87/102/Cee), mira a realizzare, nella sostanza, la disciplina quadro del
credito retail. La meccanica utilizzata è quella di una armonizzazione massima della normativa per
cui gli Stati membri non potranno introdurre - nelle questioni regolate dalla nuova direttiva - una
disciplina di maggior favore per il consumatore. Proprio il carattere "massimo" dell'armonizzazione
fa sì che la proposta tenda a recepire a livello comunitario i diversi strumenti di tutela del
Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria
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consumatore approntati dai vari ordinamenti nazionali, peraltro realizzando una combinazione che
non appare sempre del tutto coerente.
Le finalità più generali dell'iniziativa della Commissione Ue sono da considerare in linea di principio
positivamente, dal momento che la vigente normativa risale alla fine degli anni Ottanta e che il veloce
processo nello sviluppo delle tecnologie di offerta dei prodotti e servizi creditizi richiede una modifica
del panorama normativo di riferimento. In questa ottica, il miglioramento ed una maggiore
armonizzazione delle informazioni da fornire ai consumatori costituiscono efficaci mezzi per mettere
la clientela in grado di operare le proprie scelte, tra le diverse offerte di credito, in base alle personali
esigenze.
Peraltro i contenuti specifici della proposta sollevano numerose perplessità non solo sotto il profilo
delle implicazioni operative, ma anche per il rischio di un effetto avverso sulla capacità di effettivo
accesso al credito da parte dei consumatori.
2. I contenuti della direttiva
Il provvedimento, diversamente dall'attuale normativa sul credito al consumo, si applica a tutte le
operazioni creditizie ai consumatori (senza prevedere alcun limite di importo), nonché ai contratti di
garanzia (1) conclusi con i consumatori volti a garantire l'esecuzione di ogni forma di credito
concessa non solo a persone fisiche ma anche giuridiche (art. 1).
Prestito responsabile e obbligo di consulenza. La proposta prevede che il finanziatore non possa
concludere il contratto di credito o di garanzia, a meno che non sia ragionevolmente convinto delle
capacità di adempiere del consumatore e del garante: ciò comporta pertanto a carico del finanziatore
l'onere di valutare "con ogni mezzo a sua disposizione" l'effettiva capacità del consumatore di
rimborsare il credito (art. 9). Inoltre, il finanziatore è obbligato a prestare attività di consulenza al
consumatore, individuando la forma tecnica, tra quelle offerte, più idonea a soddisfarne le esigenze
(art. 6, par. 2).
Tali previsioni suscitano forte perplessità in quanto - nell'intento di contenere il sovraindebitamento
delle famiglie introducono pesanti vincoli nell'attività dei finanziatori. L'impostazione non è
condivisibile poiché, da un lato, l'obbligo di vagliare l'effettiva capacità di rimborso attiene
all'interesse dei finanziatori di assicurarsi la restituzione del prestito, e, dall'altro, la normativa di
vigilanza sulle banche (sia pure per finalità di salvaguardia della stabilità del sistema) già impone
norme prudenziali nell'erogazione del credito che, in via indiretta, tutelano anche i consumatori.
La disciplina rischia invece di creare un pesante contenzioso tra consumatori e finanziatori risultando
per questi ultimi estremamente difficile, di fronte a casi di insolvenza ormai verificatisi, fornire la
prova di aver diligentemente valutato la situazione patrimoniale del consumatore, anche in una
prospettiva futura, nonché di aver correttamente svolto il proprio obbligo di consulenza. Persino la
richiesta di garanzia potrebbe essere ritenuta, in una valutazione ex post, indice dell'incapacità del
debitore di rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di credito. Seguendo questa logica si finisce
per rendere più arduo l'accesso al credito per i soggetti "marginali" in quanto il finanziatore non
assumerebbe rischi in situazioni ove risulti che il consumatore - magari pure una sola volta è stato
inadempiente.
Banche dati centralizzate. La proposta prevede - all'art. 8, par. 1 - che gli Stati membri assicurino
l'esistenza di una "banca dati centralizzata" (anche sotto forma di una rete di banche dati) finalizzata
alla registrazione dei consumatori e dei garanti che hanno avuto problemi nel rimborso di un credito
(cd. archivi negativi). Non è peraltro esclusa la creazione di banche dati "positive" che forniscano
informazioni di altro genere sui consumatori (art. 8, par. 4). I creditori - cui è fatto obbligo di consultare
la banca dati prima di concedere il finanziamento - possono utilizzare i dati personali ricevuti
Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria
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"unicamente al fine di valutare la situazione finanziaria del consumatore e del fideiussore nonché la
loro solvibilità". Tali dati devono essere immediatamente distrutti dopo la conclusione del contratto
di credito o di garanzia oppure dopo il rifiuto del finanziatore di concedere il credito (art. 8, par. 3).
Le norme appena riportate presentano diverse criticità.
Anzitutto, occorre evidenziare che, proprio a causa della complessità della materia e degli ingenti
costi di attuazione, le banche dati centralizzate non hanno ancora formato oggetto di specifica
regolamentazione a livello europeo. In questo contesto, le disposizioni contenute nell'art. 8 più che
proporre soluzioni rischiano di creare problemi. In Italia, ad esempio, esistono più banche dati di
natura sia pubblica che privata (2) per cui le previsioni della direttiva renderebbero necessario
ridefinire, secondo criteri di non facile individuazione, il ruolo e la sfera di azione dei diversi attori. In
particolare, se si optasse per la creazione di una banca dati centralizzata, scomparirebbero le
banche dati di settore ora esistenti e occorrerebbe creare un archivio unico nel quale far confluire le
informazioni da queste ora raccolte con sistemi di rilevazione non omogenei sia dal punto di vista
degli intermediari partecipanti sia da quello della informazioni rilevate e delle procedure per la
gestione dei dati. Ove invece si mantenesse una "rete" di banche dati - opportunamente coordinata
- occorrerebbe porre in essere una armonizzazione tra i sistemi esistenti per evitare che informazioni
raccolte sulla base di criteri non omogenei possano determinare una rappresentazione non corretta
della situazione del debitore con conseguenze negative per i consumatori e per gli stessi finanziatori.
Sotto un secondo profilo, l'introduzione di una limitazione generalizzata dell'utilizzo dei dati sembra
priva di giustificazione laddove il finanziatore abbia ricevuto un compiuto e ben definito consenso
all'uso da parte dell'interessato.
L'obbligo di distruzione dei dati può ritorcersi nei confronti del consumatore "adempiente" allungando
comunque i tempi per la concessione del finanziamento ai soggetti già finanziati o che, in
precedenza, abbiano richiesto altro credito. Infatti, in tal modo si priva il consumatore dell'utilizzo
delle informazioni conservate nel data base per la certificazione della "his good history" ai fini della
richiesta di successivi finanziamenti.
Infine, quest'ultima disposizione si pone in contrasto con quanto sta emergendo in sede di revisione
dell'Accordo sul capitale di Basilea: detta normativa infatti prevederà un ampio utilizzo da parte delle
banche delle informazioni acquisite nel tempo sui clienti, in relazione ai contratti di finanziamento,
allo scopo di sviluppare sistemi di rating interni.
A questo riguardo, è opportuno rilevare che la futura regolamentazione di vigilanza imporrà alle
banche l'impiego di un track record di almeno 5 anni ai fini dell'implementazione/validazione dei
cennati sistemi di internal rating. In questo senso le disposizioni contenute nella proposta di direttiva
renderebbero impossibile l'impiego di questi strumenti per la gestione del rischio di credito nel
comparto retail, in evidente contrasto con i principi base contenuti nel Nuovo Accordo di Basilea.
Contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali. Si intende introdurre il divieto di concludere
contratti di credito o di garanzia non sollecitati al di fuori dei locali commerciali. Un divieto, in termini
così assoluti, non risulta positivo per il mercato perché limiterebbe di fatto l'accesso da parte del
consumatore al credito in parola; inoltre, ciò produrrebbe un'evidente discriminazione rispetto
all'offerta di altri servizi finanziari (ad esempio, servizi di investimento, assicurativi) per i quali tale
divieto non esiste.
In luogo della previsione di un tale divieto, potrebbe essere seguita la via di una sua positiva
regolamentazione in sede di revisione della direttiva 85/577/Cee (tutela dei consumatori in caso di
contratti negoziati fuori dei locali commerciali).
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Responsabilità solidale. La proposta pone a carico del creditore l'obbligo di risarcire il cliente in caso
di non conformità del bene o del servizio finanziato; tale obbligo implica una responsabilità oggettiva
discendente dagli eventuali inadempimenti del fornitore del bene o servizio stesso. La norma elimina
il requisito dell'accordo di esclusiva nei rapporti tra creditore e fornitore - previsto nell'attuale direttiva
- che costituisce uno dei presupposti per la responsabilità del creditore.
Rispetto alla disciplina vigente, la nuova previsione richiederebbe, in taluni casi, una pressoché
impossibile valutazione - in capo al finanziatore - della qualità del prodotto o servizio fornito da altri
soggetti con i quali non intercorre alcuna relazione specifica, come può essere un accordo di
finanziamento in esclusiva.
Il principio in questione può senza dubbio produrre un impatto negativo per la richiesta e la
formalizzazione del credito nei punti vendita.
Costo totale dei credito, Taeg, tasso creditore nominale e tasso debitore. L'inclusione nella
definizione di "costo totale del credito al consumatore" di tutti i costi del credito, ivi comprese le tasse,
comporta una ricaduta negativa per lo stesso consumatore. Infatti, il regime di tassazione varia da
paese a paese, la determinazione del Taeg finirebbe per non avere una base comune, divenendo
perciò uno strumento inidoneo ad una effettiva comparazione delle diverse offerte creditizie da parte
degli Stati membri.
L'indicazione inoltre di altri due tassi, quali il tasso creditore nominale (che indica ciò che il creditore
esige per il suo "servizio di credito" ad esclusione di ogni costo reclamato da terzi) e il tasso debitore
("tasso di interesse utilizzato per calcolare un versamento periodico in funzione dell'ammontare del
credito prelevato e della durata di tale prelievo, esclusi tutti gli altri costi") potrebbero creare
confusione nei consumatori e rendere scarsamente intelligibili gli effettivi costi del credito.
Non è poi facilmente comprensibile la necessità di introdurre un nuovo tasso di riferimento quale il
tasso creditore nominale.
Durata delle garanzie. Le fideiussioni che garantiscono il rimborso di un contratto di credito a durata
indeterminata non possono avere effetto per un periodo superiore a 3 anni, salva la possibilità di un
loro rinnovo attraverso un accordo esplicito successivo allo scadere di tale periodo. Il creditore che
riterrà necessario acquisire tale garanzia, al fine di erogare il credito, si troverà esposto al rischio di
non vedersi confermata la garanzia stessa in caso di rifiuto al rinnovo da parte del garante. La
presumibile conseguenza è quella di indurre i finanziatori a comprimere l'offerta nel mercato di crediti
con durata oltre i 3 anni a danno degli stessi consumatori, che vedrebbero ridotta l'articolazione dei
prodotti esistenti caratterizzati da una maggiore dilazione nel rimborso dei prestiti.
Sotto un profilo operativo, appare altresì intuitivamente assai problematica la gestione di garanzie
limitate nel tempo rapportate ad un termine "insolito" rispetto alla durata delle varie tipologie di crediti
esistenti nella prassi.
Armonizzazione massima. Viene introdotto un principio di armonizzazione totale, nel senso che gli
Stati membri non possono adottare disposizioni più severe di quelle stabilite nella direttiva.
L'approccio della massima armonizzazione è sicuramente uno strumento idoneo all'effettiva
realizzazione di un mercato interno dell'offerta di crediti ai consumatori; peraltro, sembrerebbe qui
essere stata adottata una armonizzazione "massimalista" più che "massima", in quanto è stata di
fatto operata una sorta di somma di tutte le disposizioni più restrittive esistenti nei diversi paesi senza
assicurarne la coerenza.
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Disciplina transitoria. La proposta prevede l'inapplicabilità della nuova disciplina ai contratti in corso
alla data di entrata in vigore delle rispettive normative nazionali di recepimento. Sono però
contemplate delle importanti eccezioni, che producono effetti di rilievo nella gestione dei rapporti
creditizi e di garanzia in essere.
In proposito, si rilevano quelle attinenti alle azioni di recupero del credito in generale e contro i garanti
nonché quelle relative alla durata della garanzia stessa (che non può essere superiore a tre anni),
che impongono conseguenti comportamenti in capo al creditore al fine di non vedersi pregiudicate
eventuali azioni di recupero del credito (si pensi, ad esempio, alla necessità di dover acquisire dal
garante una nuova garanzia a seguito dell'intervenuta scadenza del termine triennale di validità della
stessa).
Una tale retroattività appare incoerente, ove si pensi che la nuova normativa, dettata dal legislatore
comunitario, non si limita ad aggiornare le vigenti disposizioni in tema di credito al consumo (direttiva
n. 87/102/Cee) bensì introduce una disciplina innovativa avente un diverso e più ampio ambito di
applicazione: è quindi inopportuno prevedere una modifica dei contratti in corso di validità che sono
stati stipulati sulla base di un quadro normativo differente ma già di per sé completo.
3. La posizione delle banche europee
Stante la rilevanza della materia, le banche europee si sono tempestivamente attivate - sia a
Bruxelles sia a livello nazionale - al fine di rappresentare alle autorità comunitarie le proprie
osservazioni e istanze di modifica della predetta proposta di direttiva in corso di elaborazione.
A livello europeo, va anzitutto segnalata l'attività comune condotta dalle diverse federazioni bancarie
(3) concretizzatasi nell'invio alle autorità comunitarie - a gennaio 2003 di una "joint letter" che
evidenzia la forte convergenza del settore bancario sulle principali criticità della proposta di direttiva.
Oltre a questa iniziativa collettiva, ciascuna federazione ha approntato al proprio interno un position
paper che, sulla base delle indicazioni ricevute dalle proprie associate, illustri nel dettagli aspetti
critici e suggerimenti migliorativi del testo. L'ABI - che è membro della Federazione Bancaria
Europea è stata particolarmente coinvolta in questa attività avendo partecipato all'apposito gruppo
di lavoro che ha preparato il position paper.
A livello nazionale, l'ABI ha preso contatti con le diverse autorità che partecipano ai lavori in atto a
Bruxelles sulla proposta di direttiva (Ministeri delle Attività Produttive, dell'Economia e Finanze,
Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Banca d'Italia),
nonché con le associazioni dei consumatori - nell'ambito del Tavolo di lavoro istituito dall'ABI
rilevando l'esistenza di alcuni "punti di contatto" tra le istanze del settore bancario e quelle della
clientela delle banche. In particolare, a quest'ultimo proposito, si è condivisa l'opinione che diverse
disposizioni della direttiva introducono meccanismi tali da rendere meno agevole la concessione del
credito finendo quindi per danneggiare l'interesse dei soggetti finanziati.
Quanto allo stato dell'arte, sulla proposta - il cui iter legislativo segue la procedura di codecisione
deve ora esprimersi il Parlamento Europeo (4) che, secondo il calendario, dovrebbe adottare il
relativo parere l'8 luglio 2003. Peraltro, dalle informazioni disponibili risulta che il Parlamento non
intende cominciare l'esame prima del secondo semestre 2003 per cui è improbabile che la data
prevista per il parere venga rispettata.
Il settore creditizio europeo ha assunto una posizione concorde nel porre in rilievo le non poche
criticità presenti nel testo attuale della proposta di direttiva. Ciò nel solco di un, reale interesse a che
venga varata una disciplina del credito alle famiglie che coniughi le esigenze di tutela dei
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consumatori con quelle di realizzare - questa volta in senso pieno - un mercato interno dei prodotti
e servizi bancari e finanziari.
In definitiva, le istanze di modifica dell'attuale versione della proposta si fondano sia sulla necessità
di non vedere ridotta, anzi di vedere accresciuta, la gamma e la flessibilità delle offerte creditizie ora
disponibili, sia sull'esigenza di dare effettivo impulso al ruolo che le banche e le società finanziarie
possono in prospettiva svolgere per mettere in grado i consumatori di veder soddisfatte le loro
richieste di acquisto di beni o servizi anche attraverso finanziamenti cross border in ambito
comunitario.
Il presente articolo riproduce sostanzialmente il testo dell'intervento tenuto dall'avv. Granata,
Presidente dei Comitato Affari dei consumatori della Federazione Bancaria Europea, nel corso del
Convegno ABI Consumer Credit 2003 La gestione efficiente del portafoglio di Credito al consumo,
svoltosi a Roma il 26 e 27 marzo 2003.
(1)
Merita segnalare che nel testo italiano della proposta - pubblicato nella G.u.c.e. n. C331
E/200 del 31 dicembre 2002 - vengono impropriamente utilizzati i termini "fideiussione" e
"fideiussore" in luogo di "garanzia" e "garante" e ciò in contraddizione con l'intero testo della proposta
e della relazione che si riferiscono in modo evidente sia alle garanzie personali che reali.
(2)
In particolare: la Banca d'Italia gestisce un servizio centralizzato dei rischi di matrice
pubblica(c.d. Centrale dei Rischi - CR) cui partecipano obbligatoriamente le banche e gli intermediari
finanziari in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia. Tale sistema accentra
le informazioni sulla clientela affidata per importi pari o superiori a 75.000 euro e le sofferenze senza
limite di importo. La Sia (società interbancaria per l'automazione s.p.a.) gestisce invece il sistema
centralizzato di rilevazione delle esposizioni creditizie di importo contenuto (Cric) che non ricadono
nella CR e che abbiano un valore non inferiore a 30.987 euro: ad esso debbono partecipare tutti i
soggetti che aderiscono alla Centrale dei Rischi.
Esistono poi altre iniziative di carattere privatistico e su base volontaria riguardanti il comparto del
credito al consumo: ad esempio la Crif e la Experian Ltd.. Inoltre, di recente, a seguito della
depenalizzazione del reato di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, è stato
istituito un archivio normalizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari
(Centrale d'Allarme Interbancaria - Cai) la cui gestione è affidata alla Sia.
(3)
Si tratta, oltre alla Fbe, della Federazione Ipotecaria Europea (cui anche l'ABI
aderisce),Eurofinas, la European Federation of Building Societies, le European Saving Banks, le
European Cooperative Banks e il Comité Européen des Assurances.
(4)
Il dossier in discorso è stato affidato alla commissione del PE "Giuridica e Mercato Interno"
ed èstato nominato relatore il tedesco Wurmeling, I lavori nell'ambito del Parlamento Europeo
prevedono inoltre che le commissioni del PE "Consumatori" e "Affari Economici" riferiscano il proprio
parere sulla proposta alla commissione del PE responsabile della materia.
Le fasi successive della procedura possono essere riassunte come segue.
Se il Consiglio è d'accordo sulle modifiche eventualmente indicate nel parere del Parlamento
Europeo, o se tale parere non richiede modifiche alla proposta il Consiglio può, a maggioranza
qualificata, adottare l'atto. Se invece il Consiglio non è d'accordo, esso formalizza la sua posizione
in un atto chiamato "posizione comune" (ma che rappresenta, in realtà, la posizione del Consiglio).
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Su tale posizione il PE deve pronunciarsi entro tre mesi: se si dichiara d'accordo, il procedimento si
conclude con l'approvazione della proposta; se esso respinge la posizione comune in toto, il
provvedimento si considera non adottato e, anche in questo caso, la procedura si conclude. Nel
caso invece - più frequente - che il PE proponga al Consiglio emendamenti alla posizione comune
quest'ultimo può approvarli, concludendo quindi la procedura, ovvero non approvarli tutti: in questo
caso scatta una procedura per cui viene nominato un comitato di conciliazione (che riunisce membri
del Consiglio e del PE) che entro sei settimane deve elaborare ed approvare al proprio interno un
progetto comune. Se il progetto comune non è presentato nei termini, il provvedimento si considera
non adottato; se invece il progetto è presentato, il Consiglio e il Parlamento devono approvarlo
rispettivamente a maggioranza qualificata e assoluta, altrimenti l'atto decade definitivamente.
Filotto, 01.09.2002 Mito e realtà del credito al consumo (e qualche
ipotesi per il domani)
Mito e realtà del credito al consumo (e qualche ipotesi per il domani) - di Umberto Filotto - tratto da
Bancaria n. 9 settembre 2002
È notte fonda: Samuele si rigira nel letto, si agita, geme e non riesce a prendere sonno. Sua moglie
Sara si sveglia e gli chiede "Che c'è Samuele, marito mio?" "C'è che ho un problema, un grosso
problema" risponde Samuele "Domani mi scade la rata del prestito di 1000 scellini che mi ha fatto
Yankele e non ho i soldi per pagare". Sara ascolta Samuele che borbotta "Che problema, che
problema" poi d'un tratto si alza, va alla finestra, la spalanca e comincia ad urlare "Yankele, Yankele
.". Dopo un pò una finestra sull'altro lato della via si apre e appare uno Yankele assonnato ed
arruffato "Che c'è, chi disturba alle quattro di notte?. "Sono io, sono Sara la moglie di Samuele" "Beh
che c'è, cosa vuoi?" "Sai quei soldi che Samuele ti deve restituire domani?" "Si, certo mi ricordo
benissimo" "Beh, scordateli pure, Samuele non li ha e non può restituirteli". Detto ciò, Sara si infila
nuovamente a letto e, rivolgendosi all'esterrefatto Samuele, gli dice "Dormi pure tranquillo, il
problema adesso non è più tuo, è suo". Storiella Yiddish (1).
Cominciare un articolo sul credito al consumo richiamando immediatamente il tema doloroso e
sgradevole delle sofferenze legittima il sospetto che chi scrive abbia un robusto penchant
sadomasochista. Ma la scelta dell'incipit vuole, invece, richiamare uno degli argomenti che saranno
trattati nell'articolo sui quali mi pare che valga la pena di spendere qualche parola. Mi pare infatti
che su molti aspetti del credito al consumo siano diffuse alcune leggende di cui nella mia esperienza
accademica e professionale non ho trovato alcun riscontro fattuale; uno di questi riguarda appunto
il fatto che il credito al consumo sia molto rischioso e che forte sia l'incidenza delle sofferenze. Non
è vero affatto; chi fa bene questo mestiere e non distribuisce quattrini all'angolo delle strade
sperando che vengano restituiti (o insegue improvvidamente megalomani obiettivi di quota di
mercato) ha livelli di rischio e di perdite finali molto contenuti. Altre sono invece le problematiche e
gli aspetti critici; cercherò di illustrarli e, nel farlo, mi permetterò qualche riflessione sugli scenari che
a mio giudizio si prospettano a questo settore. Ometto il riassuntino dell'articolo collocato in
premessa, che mi sembra aver perso la propria utilità per diventare una formula di rito quasi scontata
come quella di dichiarare che questa è "un'epoca di profondi cambiamenti" (quale non lo è stata,
soprattutto per chi la stava vivendo?) e passo direttamente alla trattazione.
1. Ma come sei diventato grande!
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Il primo aspetto che mi sembra necessario trattare è quello delle dimensioni del mercato. Premesso
che le statistiche non rappresentano in modo completo il credito al consumo perché sfuggono alla
rilevazione alcune forme di finanziamento tutt'altro che trascurabili come gli scoperti di conto o il
credito concesso direttamente dai commercianti, credo che a questo punto sia stato definitivamente
superata l'idea che il credito al consumo sia, in Italia, un fenomeno sostanzialmente trascurabile. E,
in effetti, forse perché oltre che eroi, santi e navigatori gli italiani erano anche un popolo di
risparmiatori sobri e virtuosi, fino al 1987 non esisteva alcuna statistica che ufficialmente censisse il
fenomeno. In quell'anno, mentre gli edonistici anni Ottanta volgevano al termine, ci si rassegna
considerare che i comportamenti cambiavano, che la rata non dava più scandalo e che anche l'Italia
si avviava a essere un paese dove per acquistare una vettura, un divano, un televisore e, financo
una vacanza, le persone si facevano finanziare, dilazionavano i pagamenti, "facevano le rate". La
serie storica della consistenza del credito al consumo è riportata nella grafico 1 (omissis) e porta a
fare alcune riflessioni.
La prima, per la verità piuttosto scontata, è che il credito al consumo è cresciuto molto. Tuttavia per
stabilire se questa crescita, rilevante in termini assoluti, è significativa anche in senso relativo è bene
avvalersi di qualche termine di confronto. Il primo è quello di esprimere il credito non più a valori
nominali ma a prezzi costanti; il risultato è rappresentato dal grafico 2 (omissis). Il secondo paragone
si ottiene rapportando il totale del credito al consumo con il totale del credito erogato dagli
intermediari e con il Pil (grafico 3 - omissis).
Innanzitutto, occorre sottolineare come, se ci si confronta con i nostri omologhi Ocse, nel nostro
Paese c'è ancora spazio per lo sviluppo del credito; il nostro, però, non è più un mercato immaturo
ma è arrivato ad una fase in cui lo sviluppo dell'attività dipende dalla diffusione di nuovi prodotti e
forme tecniche e, soprattutto, dall'offerta di credito a segmenti di domanda che erano stati sin qui in
qualche modo esclusi.
Osservando l'andamento a prezzi costanti del credito non si può evitare di constatare il
ridimensionamento della crescita (il moltiplicatore passa infatti da 7,43 a poco più di 3,5 volte) ma
soprattutto quanto più lunga sia stata la crisi del mercato scatenata dalla flessione dei consumi
dell'inizio degli anni Novanta e come questa sia stata definitivamente superata solo con i
provvedimenti di rottamazione del 1997; ciò evidenzia la dipendenza ancora molto marcata del
credito al consumo dal mercato della mobilità.
Infine, l'aumento del peso del credito al consumo rispetto alle altre forme di finanziamento degli
intermediari non è rilevantissimo in senso assoluto ma non è privo di significato e potrebbe stimolare
operatori anche non tradizionalmente presenti verso questo mercato.
2. Chi fa il mercato?
E in effetti osservando la ripartizione del mercato tra banche e finanziarie, sembrerebbe che le prime,
superata la fiacca degli anni Novanta abbiano ripreso con vigore a conquistare quote di mercato.
Sembra, ma non è. Rispetto agli anni Ottanta in cui effettivamente le banche generaliste si erano
proposte come concorrenti diretti nel campo del credito finalizzato, per poi in buona parte ritirarsene
a seguito di risultati non brillantissiti, la situazione è completamente differente. Non che le banche si
siano ritirate dal mercato ma, fermo restando l'offerta di credito personale ai propri correntisti, hanno
scelto di rafforzare la propria presenza attraverso le istituzioni finanziarie specializzate di cui
detengono il controllo, piuttosto che operare direttamente. L'aumento della quota di mercato delle
banche rispetto alle finanziarie è in realtà dovuto alla trasformazione di alcune di queste in banca
come prova il fatto che riconducendo al mondo dell'intermediazione specializzata gli attivi delle
"finanziarie trasformate" (2) il rapporto diventa di 42,8% delle banche generaliste e 57,2% delle
istituzioni finanziarie specializzate (3).
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Ma questa situazione spinge a porsi almeno due domande: la prima ha a che fare con
l'individuazione delle determinanti della trasformazione in banca delle finanziarie, la seconda
riguarda la ricerca delle motivazioni che spingono le banche a esternalizzare l'attività di credito al
consumo.
Banca è bello? Il primo quesito che ho promesso di affrontare riguarda le motivazioni della
trasformazione in banca delle finanziarie; ho detto che lo affronterò ma non proverò neppure a
formulare una risposta definitiva perché mi sembra che questa non ci sia.
In estrema sintesi le ragioni che spingono una finanziaria vigilata ad assumere lo statuto di banca
sono gli effetti positivi che si rilevano a livello di immagine, l'ampliamento delle opzioni di raccolta e,
in qualche misura, la riduzione del costo del funding; per converso vi sono effetti negativi derivanti
dall'assoggettamento ai requisiti patrimoniali (da cui le finanziarie non consolidate in un gruppo
bancario sono esenti), dalla conversione del contratto di lavoro all'oneroso contratto del credito (per
chi già non lo adotti), dalla necessità di sottoporsi a controlli di vigilanza più gravosi (ma non poi così
tanto) e ad alcuni vincoli operativi più stringenti (si pensi al limite di soglia usuraria per i prestiti
personali). Sotto il profilo fiscale, infine, il passaggio dal regime ordinario dell'imposta di bollo e di
registro a quello dell'imposta sostitutiva può avere effetti talora positivi talora negativi a seconda
della composizione del portafoglio.
Non entrerò nel dibattito relativo alla prevalenza degli elementi positivi su quelli negativi e viceversa;
poiché alcune finanziarie si sono trasformate e altre, che pure avevano certamente tutti requisiti per
farlo, non hanno adottato questa decisione, credo che vi siano motivi che militano a favore dell'una
e dell'altra tesi. Probabilmente, nell'immediato e misurando i soli effetti diretti e quantificabili, ho
l'impressione che la trasformazione comporti oneri recuperabili solo nel medio termine. Ma proprio
questo aspetto mi porta a svolgere qualche considerazione sulla validità del modello della finanziaria
vigilata.
Le finanziarie vigilate vengono istituite dal legislatore bancario del 1983 che prende atto del fatto che
alcune attività creditizie vengono svolte da entità non bancarie e che verifica come alcune di esse
raggiungano dimensioni tali da mettere a repentaglio, in caso di dissesto, quanto vi è di più caro al
cuore dell'organo di Vigilanza ossia l'equilibrio sistemico. Per tale motivo si stabilisce che, sotto certe
condizioni per lo più legate al volume di attività, questi soggetti debbano sottostare a controlli simili
a quelli delle banche. Esse dovranno rispettare specifici rapporti di patrimonializzazione e resterà
comunque limitata la gamma di attività che potranno svolgere, così come non verrà eliminato il
divieto di effettuare raccolta presso il pubblico, in particolare sotto forma di depositi. Il risultato è in
qualche misura curioso. Da un lato, infatti, abbiamo le banche che sono certamente gravate da
onerosi adempimenti e obblighi ma che hanno ampia libertà di azione e possono fregiarsi in via
esclusiva della denominazione di banca che, pur un poco appannata, ha sempre la sua rilevanza e
il suo valore. All'estremo opposto troviamo piccole entità che svolgono mestieri abbastanza specifici
e che per le proprie ridotte dimensioni non sono sottoposte ad alcun controllo avendo come unico
obbligo quello dell'iscrizione all'elenco generale ex art. 106 (4). In mezzo si trovano soggetti che
sono tenuti come le banche a sottostare a vincoli e controlli ma che come le seconde sono limitati
nella propria operatività e con esse condividono una denominazione generica e anche un poco
dequalificata, quella di finanziaria, che le accomuna non solo ai liberi imprenditori nel campo della
finanza ma anche ad alcuni imprenditori che si trovano solo temporaneamente a piede libero.
Certo non si può accusare la Banca d'Italia di essere sorda di fronte alla realtà e alle disparità
competitive; forse per questo motivo rendendosi conto che il Testo Unico le consegnava uno strano
ibrido di "banca non banca" essa si è adoperata per rendere più leggera la struttura delle
segnalazioni (riuscendovi tuttavia solo parzialmente), per diluire l'impatto dei coefficienti (che in
effetti per le finanziarie non consolidate nei gruppi bancari non risultano ancora definiti), e per
allargare le facoltà di raccolta (ma tuttavia quanto promesso nel d.lgs. 415/96 - Eurosim è rimasto
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nella penna del legislatore secondario e resta quindi inapplicato). Ma tutto questo non sembra
bastare se vi sono finanziare vigilate che si trasformano in banca per poi svolgere sostanzialmente
le stesse attività di prima. Se allora le ragioni che spiegano questa decisione sono legate alla
riduzione del costo della provvista e all'ampliamento delle forme di raccolta utilizzabili non
converrebbe dare finalmente concreta attuazione a quanto previsto dal decreto Eurosim? E se gli
oneri relativi agli adempimenti di vigilanza e normativi sono quasi equivalenti non converrebbe far sì
che essi siano ulteriormente differenziati e resi coerenti con i rischi concreti di compromissione
dell'equilibrio sistemico? Ed infine, se uno dei motivi che spinge alla trasformazione (e neppure uno
degli ultimi) è la possibilità di utilizzare una denominazione riservata che, in quanto distintiva,
rappresenta un segnale di qualità al mercato non converrebbe prenderne atto e consentirne l'uso a
tutti i soggetti che sottostanno a forme di controllo da parte della Banca d'Italia? In una parola, anzi
in due, lasciando impregiudicato l'attuale assetto della Vigilanza (che oggi viene invece turbato dalla
migrazione di alcuni operatori da servizi che hanno maturato competenze di controllo specialistico a
servizi che hanno il compito di sorvegliare soggetti con caratteristiche e problematiche assai più
ampie e comunque differenti), non varrebbe la pena di trasformare la categoria delle finanziarie
vigilate in banche specializzate sulla falsariga di quanto avviene in non pochi altri paesi i cui
ordinamenti sono allineati con la seconda direttiva?
Certo, resta un macigno da rimuovere per raggiungere questo risultato: alcune delle finanziarie
vigilate sono controllate da imprese industriali e l'istituzione della banca specializzata intaccherebbe
il principio della separatezza tra banca e industria. Ma credo che la soluzione possa e debba essere
trovata. Deve essere trovata perché oggi si vive nel paradosso per cui, sfruttando il mutuo
riconoscimento, non poche delle sussidiarie finanziarie delle imprese industriali sono in realtà
banche, ancorché di diritto estero; può essere trovata perché potrebbe essere in fondo sufficiente
circoscrivere le attività consentite alle banche specializzate per distinguerle rispetto a quelle
generaliste e per evitare pericolose contiguità e contaminazioni tra banca e industria.
Il credito al consumo: un separato in casa. Chiusa la parentesi relativa agli aspetti istituzionali e
ordinamentali, con il secondo quesito, si torna agli aspetti di business. Partirei da un'osservazione:
fatto 100 il totale del credito al consumo, in Italia l'82% è riconducibile al sistema bancario e solo il
18% a operatori di diversa matrice (5), e tuttavia, come abbiamo visto, le banche generaliste
rappresentano solo il 42,8% dell'aggregato. Questi dati provano (per una volta in modo quasi
obiettivo) che molte banche hanno scelto di operare nel mercato per il tramite di operatori
specializzati. Prima di passare all'individuazione delle motivazioni vorrei aggiungere un'ulteriore
informazione: le banche generatiste tendono a fare credito non finalizzato e cioè prestiti personali ai
propri clienti (che nel portafoglio di credito al consumo ha un peso pari al 62,8% (6)), mentre gli
operatori specializzati erogano prevalentemente credito finalizzato (che vale il 76,9% del credito
erogato (7)). Quindi alla distinzione istituzionale corrisponde una netta specializzazione per prodotto
e ciò fa intravedere la ratio del tutto logica di questa scelta. Infatti prestiti personali e credito
finalizzato, a dispetto delle apparenze tecniche e giuridiche, sono (8) due prodotti profondamente
diversi.
Lo sono sotto il profilo commerciale in quanto diversi sono i canali distributivi (grafico 4 - omissis) e
differenti sono le politiche comunicazionali e di pricing. Il prestito personale è solo uno dei prodotti
che viene offerto, normalmente nell'ambito di un pacchetto al cliente; è quindi logico che venga reso
disponibile là dove sono disponibili anche gli altri componenti della gamma di servizi e cioè allo
sportello. Il credito finalizzato, invece, è strumentale alla vendita di un bene o di un servizio e ne
segue le sorti di posizionamento commerciale; questo, tuttavia, impone che il finanziatore sia
operativamente e anche culturalmente simbiotico rispetto al dealer e ne debba comprendere le
problematiche, parlare il linguaggio. Perché si tratta di un prodotto autonomo il finalizzato deve
essere in grado di generare da solo un risultato economico soddisfacente; al contrario il tasso
applicato sui prestiti personali costituisce spesso un richiamo per stimolare il cliente ad aprire il
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rapporto con la banca o a intensificare l'uso di altri servizi. Inoltre poiché l'importo e la durata media
dei crediti personali sono rispettivamente circa cinque volte e due volte quelli del finalizzato è
possibile spalmare i costi fissi (che sono quasi equivalenti) su un capitale medio finanziato ben
superiore e quindi praticare condizioni finali di costo percentualmente inferiori.
Ma oltre a questi aspetti, che riguardano specificamente il finanziatore, vi è un altro elemento, a mio
modo di vedere, essenziale, che contribuisce a distinguere finalizzato e non finalizzato; questo ha a
che fare con la percezione della clientela del tipo di valori che essa ricerca nei due prodotti. Il grafico
5 (omissis) permette di rilevare come la differenza abbia una valenza di tipo semantico: nella
percezione dei clienti il prestito personale è un finanziamento, il finalizzato è una forma di
pagamento. Non può dunque stupire che le motivazioni di acquisto siano diverse (grafico 6 omissis)
e differenti siano i comportamenti messi in atto dalla clientela. Le conseguenze sono importanti: se
un finanziamento deve avere determinate caratteristiche sulla cui base viene valutato (tasso,
sicurezza, ecc.) una forma di pagamento deve essere efficiente, snella, rapidamente e facilmente
fruibile. Questo con buona pace di chi, e non sono pochi, non riusciva a farsi una ragione del fatto
che a condizioni di tasso più favorevoli per i prestiti personali bancari, questi sventati dei clienti
continuassero a preferire il finanziamento al punto di vendita.
Resterebbero da sottolineare le enormi differenze in termini di processo e di gestione sul ciclo del
credito ma poiché su queste mi intratterrò più avanti mi fermo qui anche perché gli elementi di
diversità appena elencati mi sembrano sufficienti. Mi sembra invece opportuno sottolineare che in
questo caso le banche, così spesso accusate di inefficienza e sventatezza strategica, hanno tenuto
conto del fatto che quando un prodotto è diverso rispetto a quelli tradizionali allora è opportuno
adottare soluzioni organizzative adeguatamente differenziate. Mentre negli anni Ottanta vi fu chi fece
l'improvvida equazione "credito al consumo uguale a credito commerciale solo più piccolo e dunque
più facile" ottenendo risultati ben poco lusinghieri, gli anni Novanta si caratterizzano per un approccio
maturo e accorto che delega a strutture specializzate il credito finalizzato senza, ovviamente, privarsi
della possibilità di finanziare direttamente i propri clienti. Inoltre, oltre all'attenzione alla specificità
del prodotto e del processo, questa impostazione è legata al fatto che la costituzione di entità ad hoc
permette di costituire partnership con specialisti esteri, la cui esperienza su mercati più maturi del
nostro permette di beneficiare di competenze avanzate e non altrimenti acquisibili (9).
3. Vengo anch'io (no, tu no?)
Credo che non vi sia banca che, osservando l'andamento dei volumi, lo spread tra tassi attivi e
passivi e, specie negli ultimi anni, il Roe medio del settore del credito al consumo, non abbia
seriamente pensato di entrare nel comparto, specie se ha confrontato questi andamenti con l'avarizia
di risultati, la complessità, l'affollamento del mercato tradizionale del credito commerciale; principali
remore sono la preoccupazione per il livello delle sofferenze, supposto piuttosto elevato, e la
sensazione che siano elevati il livello di conflittualità e di criticità di rapporto con la clientela e con la
rete distributiva.
Sono osservazioni e aspettative corrette? Sono timori fondati? La mia risposta è no. Il settore del
credito al consumo ha infatti criticità e complessità molto diverse da quelle che spesso gli vengono
attribuite cosi come, dal punto di vista dei margini e dei profitti, esso è ben lungi dall'essere la terra
del latte e del miele. Cercherò di affrontare separatamente i diversi aspetti ma vorrei introdurre un
concetto che potrebbe apparire una metafora ma che invece descrive in modo piuttosto preciso
questo comparto: il credito al consumo, per la sua componente di finalizzato, appartiene solo
formalmente all'industria dei servizi finanziari; in realtà le sue caratteristiche, la natura del suo
processo produttivo e distributivo, le variabili critiche porterebbero a classificarlo più propriamente
nell'ambito dei settori industriali e in particolare nel comparto della produzione dei beni di largo
consumo.
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Redditività e margini. Confrontare il costo medio della raccolta sull'interbancario al tasso medio di
impiego per operazioni di credito finalizzato per importi inferiori ai 1.500 euro (10) conduce a risultati
stupefacenti: si tratta di oltre 17 punti percentuali, ossia di un margine quanto meno inconsueto nel
settore finanziario, e che dovrebbe ben spiegare la supposta buona redditività del settore. Ma è poi
vero che il settore è così profittevole? L'andamento del Roe e del Roi riportato dal grafico 7 (omissis)
porterebbe, in prima battuta, a rispondere in senso positivo; credo però che sia necessaria una
lettura in controluce di questi dati per non incorrere in facili ottimismi.
In primo luogo mi sembra indispensabile sottolineare come gli andamenti positivi degli ultimi anni
siano stati preceduti da risultati molto modesti nella prima metà degli anni Novanta. Questo è dipeso
non da un'incidenza anomala delle sofferenze, come talvolta capita di leggere e di ascoltare, ma
piuttosto dall'effetto scala per cui la caduta dei volumi di attività non ha permesso di assorbire i costi
fissi e di gestione. In secondo luogo credo che vada ricordato come i buoni risultati medi sono una
dimostrazione della validità delle leggi avicole della statistica (ossia della teoria del pollo): agli
eccellenti risultati di alcuni operatori ne corrispondono di pessimi di altri (11). Infine vorrei evidenziare
come la congiuntura abbia giocato in modo molto favorevole nel senso che il fatto che i portafogli di
credito al consumo abbiano durate medie superiori all'anno e siano normalmente caratterizzati da
condizioni fisse (mentre altrettanto non accade sul versante della provvista) ha permesso di
approfittare della riduzione dei tassi che ha caratterizzato la seconda metà degli anni Novanta. In
sintesi: il settore presenta risultati soddisfacenti ma piuttosto volatili e vulnerabili all'andamento della
congiuntura. Banalmente, dunque, si tratta di un settore in cui ottenere risultati positivi è molto più
difficile di quanto il divario tra tassi attivi e passivi non potrebbe far pensare.
Ma poiché il margine è ampio viene fatto di chiedersi come esso sia consumato dalle diverse voci di
costo. Diciamolo subito: non è colpa delle sofferenze. Il grafico 8 (omissis) dà conto dell'evoluzione
delle sofferenze delle banche e delle società finanziarie e dimostra come, a prescindere da qualche
fluttuazione di periodo, il dato sia assolutamente in linea (e se rilevato in un arco temporale di un
decennio in media anche inferiore) a quello che contraddistingue il portafoglio del settore bancario
riferito ad altri comparti dell'economia. Non che il credito al consumo non sia rischioso; tuttavia
l'utilizzo dei sistemi quantitativi per la selezione dei richiedenti e successivamente per la gestione
del credito è da tempo un fatto acquisito e dimostra in questi numeri la propria validità ed efficacia.
Questo non sminuisce affatto la rilevanza del rischio; il punto è che o questo viene gestito in modo
appropriato e allora i risultati si distribuiscono in un intorno prossimo dei numeri che sono stati
riportati, oppure, se non si utilizzano le opportune metodologie di credit scoring e di monitoraggio
del portafoglio, l'alternativa non è quella di avere risultati meno soddisfacenti ma piuttosto quella di
avere una qualità del credito tale da portare i libri in tribunale.
E allora dove va a finire il margine? Riservandomi di parlare successivamente dei costi commerciali,
voglio solo dare pochi numeri: nel 2001 le associate Assofin per erogare 28 miliardi di euro di credito
hanno stipulato 6 milioni di contratti il che significa che il taglio medio delle operazioni è stato di poco
più di 4.500 euro. Se qualcuno non conosce l'espressione "costi operativi" può farsene un'idea molto,
molto concreta guardando questo settore. E, ovviamente, se importanti sono i costi variabili (spese
di stampa, spedizione, contatti telefonici ed epistolari, ecc.) altrettanto rilevanti sono quelli fissi
perché è chiaro che questi volumi di attività materiale richiedono un'infrastruttura automatizzata
molto impegnativa; dunque non stupisce la sensibilità dei risultati alle fluttuazioni dei volumi e i
vantaggi di cui beneficiano coloro i quali abbiano raggiunto dimensioni rilevanti. Sono, come si vede,
peculiarità tipiche del comparto industriale, molto meno significative in quello del credito ed è per
questo motivo che ritengo di poter dire che il settore, in sostanza, è molto più simile al primo di
quanto non assomigli al secondo.
Il dealer: maledetto ti amerò. Ma il discorso sui margini non può finire qui: resterebbe fuori dall'analisi
un convitato di pietra (ma dal robustissimo appetito) e cioè il dealer. Non sono in condizione di dire
quanti punti percentuali di margine siano assorbiti dal commerciante anche perché il fatto che le
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provvigioni siano per lo più calcolate sul monte interessi, il gioco dei rappels, degli incentivi, dei
premi, dei contributi commerciali e pubblicitari rende del tutto opaco il costo effettivo della
distribuzione commerciale. Quello che è certo è che nel settore è diffusa la convinzione che il dealer
costi molto, anzi, troppo. "Questione di punti di vista" potrebbe rispondere un concessionario d'auto,
un venditore di elettrodomestici. Proviamo allora a fare un'analisi il più possibile serena di questo
tema così caldo e sentito.
Innanzitutto va riconosciuto che i dealer tramitano la gran parte del volume di affari del credito al
consumo in generale e la quasi totalità del credito finalizzato (grafico 4 - omissis). È in re ipsa si
potrebbe osservare, ma vi è un aspetto che merita una considerazione aggiuntiva: in un contesto di
mercato in cui il credito è ancora poco diffuso, il canale della dealership svolge ancora un'essenziale
funzione di promozione e di prima dotazione; in sintesi, se non vi fosse stata la partecipazione attiva
dei commercianti molti clienti attuali non avrebbero mai fatto il loro primo contratto di finanziamento.
Alla luce di queste considerazioni sembra ingeneroso parlare di commissioni troppo elevate. Già,
ma quanto è attivo il ruolo della dealership? Osservando i grafici 9 e 10 (omissis), le conclusioni che
si possono trarre sono un pò meno favorevoli alla distribuzione commerciale; se, infatti, questa è
determinante nel far assegnare il contratto a questo o a quel finanziatore (grafico 10 - omissis),
appare un poco ignava (grafico 9 - omissis) nella promozione del servizio. In buona sostanza, il
dealer taglia le fette della torta ma non contribuisce in modo significativo a ingrandirne le dimensioni.
Questo induce a due riflessioni, peraltro collegate: la prima è se, date queste circostanze, merita le
provvigioni che percepisce, la seconda è relativa al come sia possibile che si verifichino queste
circostanze.
Alla prima domanda, in astratto, verrebbe da rispondere in senso negativo; ma il mercato è il mercato
e se ciò avviene, come cantava Riccardo Cocciante, "ci sarà un perché"; ciò rimanda direttamente
al secondo quesito. La ragione per la quale si verifica questo fenomeno è legata al fatto che, salvo
pochissime eccezioni, la brand awareness relativa agli operatori di credito al consumo è
semplicemente nulla. Il fatto è grave e anche curioso perché è raro, forse impossibile, trovare un
prodotto o un servizio di largo consumo (e tale è il finalizzato) di cui i consumatori ignorano
completamente i produttori e talvolta, pur utilizzandolo, non ne conoscono neppure l'esistenza. La
distribuzione del prodotto, quindi, è completamente push e le condizioni sono dettate dal
commerciante che impone il proprio prezzo sia all'istituzione finanziaria sia al cliente finale. Le
conseguenze? Non solo un livello elevato e spesso difficilmente governabile di costi commerciali,
ma anche l'assoluta incapacità di competere sulla qualità del servizio al cliente finale, e la definizione
di condizioni che non scaturiscono dalla redditività e dal rischio di quest'ultimo ma solo dal risultato
della trattativa tra cliente e dealer (che, se non è inversamente correlata, è quanto meno, del tutto
indipendente dalla qualità del prenditore).
Poiché fare a meno del dealer è un pio desiderio, la strada che occorre percorrere (e che la gran
parte degli operatori ha imboccato) passa attraverso il riequilibrio dei rapporti che si realizza
attraverso azioni tutt'altro che segrete ma non semplici da tradurre in pratica. La prima si fonda sulla
fidelizzazione del cliente: non pagare ancora una volta al commerciante un cliente che è già tuo ma
cerca di fare in modo che la prossima volta che avrà bisogno di credito si rivolga a te. Chiaramente
non è solo una carta di credito o una lettera generica che fa la differenza; quello che occorre è un
post vendita attento, puntuale, sensibile ai problemi e alle incertezze di una clientela che spesso ha
bisogno di assistenza e di rassicurazione. La seconda è, forse, ancora più banale e si realizza
attraverso campagne di costruzione di immagine e notorietà dei produttori; se una frazione del
budget commerciale, oggi quasi monopolizzato dalle commissioni alla dealership, venisse destinata
ad azioni di comunicazioni e di pubblicità forse gli operatori potrebbero trovarsi in una posizione un
pò meno scomoda e negletta dell'attuale e potrebbero riequilibrare, senza velleitarismi né sterile
revanchisme, il rapporto con la dealership.
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Clienti e fornitori, gioie e dolori. Se gli intermediari finanziari non sono sempre soddisfatti dei dealers,
quali sono i sentimenti che questi nutrono nei confronti di banche e finanziarie? Ma, soprattutto, "con
tutto quello che si sente dire ..." qual è il livello di soddisfazione dei clienti finali?
Partiamo dai primi; si potrebbe fare della facile ironia sul fatto che l'elevato livello delle provvigioni
sia un elemento non indifferente nel determinare l'eccellente grado di soddisfazione dei dealers
rispetto al credito al consumo (grafico 1l - omissis); certo gli incentivi contano ma pensare che un
così alto grado di customer satisfaction dipenda solo dalle fees sarebbe molto riduttivo. La verità è
che accanto al profilo economico, il commerciante percepisce come sempre più rilevante il valore di
un servizio senza il quale spesso, e in particolar modo in una fase di congiuntura non brillante, è
difficile portare a termine la vendita. Da notare è che, proprio in quanto il finanziamento è strumentale
rispetto alla compravendita, esso deve essere efficiente e cioè avere un'operatività (tempi di
concessione, snellezza delle procedure, livello di formalità) compatibile e coerente con le modalità
di acquisto dei beni e dei servizi che vengono normalmente finanziati; sempre facendo riferimento
al grafico 11 (omissis) questo risultato sembrerebbe potersi dare per acquisito.
Ma veniamo ora al tema più delicato, quello cioè della soddisfazione dei clienti finali. Trasmissioni
televisive, articoli sui giornali, iniziative di varia fonte, e in particolare provenienti dalle organizzazioni
di difesa dei consumatori, hanno contribuito a diffondere una percezione di un livello di conflittualità
piuttosto elevato; un'analisi non emotiva dei numeri porta però a conclusioni diametralmente
opposte. Il grafico 11 (omissis) dimostra come il 71% dei clienti del credito al consumo sia molto
soddisfatto del servizio ricevuto, il 26% si dichiari abbastanza soddisfatto e solo il 3% sia poco o per
nulla soddisfatto. Si tratta di un buon livello di gradimento che diventa tanto più significativo se al 3%
si sottrae la percentuale del 2,8% che corrisponde al livello medio delle sofferenze di settore;
possiamo infatti ipotizzare che, al netto di casi sporadici (soggetti afflitti da sensi di colpa colossali
"non pago, mi trattano male ma me lo merito" o olimpici furfanti "mi trattano male, ma tanto non pago
e quindi sono contento"), i titolari di contratti per i quali sono in corso procedure di recupero non
possano esprimere particolare gradimento nei confronti dei finanziamenti. Resta dunque uno 0,2%
di insoddisfatti che adempiono regolarmente alle loro obbligazioni il che, su un totale di 6 milioni di
contratti annui, significa 12.000 casi. Sono tanti, sono pochi? Sono certamente tanti in termini
assoluti e comunque sufficienti, specie perché assistiti da una presunzione di innocenza e di diritti
violati, ad acquisire una significativa visibilità in modo particolare sui media. Sono pochi, anzi
pochissimi, in termini relativi sia se si guarda il numero assoluto dei contratti sia se si paragona
questo dato con i livelli di insoddisfazione presenti in altri settori dell'economia. Questo, però, non
esime gli operatori dall'obbligo di migliorare, obbligo che si impone non solo per ragioni strettamente
commerciali ma anche per attenuare quella percezione negativa che accompagna il settore e che è
la causa principale di normative e decisioni giurisprudenziali univocamente, e spesso
ingiustificatamente, contrarie agli operatori.
Un brevissimo cenno, in questo contesto, merita il tema del consumerismo e del rapporto con le
organizzazioni deputate alla tutela dei consumatori; la sensibilità a questo tipo di problematiche in
Italia è relativamente, e colpevolmente, recente. Pur essendo il credito al consumo tra tutti i servizi
finanziari quello più severamente disciplinato da norme sia nazionali sia comunitarie, non si può
negare che vi siano spazi ove il diritto del consumatore abbisogni di azioni specifiche affinché la
tutela diventi concreta ed efficace. Spesso queste azioni potrebbero limitarsi (ma è un limite?) a una
migliore informazione: è frequente ascoltare invocazioni alla formulazione di nuove normative ma
spesso, troppo spesso come prova il grafico 12 (omissis), il problema risiede nel fatto che le norme
ci sono ma restano inapplicate perché nessuno le conosce e si preoccupa di farle rispettare. L'Italia
sarà anche la patria del diritto ma per lo più abbandona le sue leggi per strada come meninos da
rua con ovvie conseguenze sul livello di legalità. Ogni azione di tutela del consumatore effettiva ma
equilibrata richiede, nella mia esperienza, dal lato dei finanziatori un atteggiamento aperto e non
pregiudizialmente arroccato nella difesa di diritti che la legge (forse) concede ma che risultano
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inapplicabili in caso di controversie con il cliente. Dal lato delle organizzazioni dei consumatori è
necessario un atteggiamento maturo che richiede innanzitutto la definizione di una struttura
organizzativa stabile e professionale con cui sia possibile interloquire e, successivamente,
l'abbandono dell'abuso di azioni forse spettacolari e in grado di dare visibilità (denunce causidiche,
querele aggressive e inibitorie velleitarie) ma incapaci di produrre risultati concreti e di beneficio del
soggetto che si dichiara di voler proteggere. Non posso dare a questo tema, importante e per quanto
mi riguarda appassionante, tutto lo spazio che vorrei ma voglio concludere dicendo che l'una e l'altra
parte devono imboccare, quando già non l'abbiano fatto (12), un percorso di dialogo e confronto che
è il solo a poter produrre risultati concreti, tangibili e utili per il consumatore.
4. ... e se domani ...
Nel titolo mi sono purtroppo sbilanciato nel promettere che avrei provato a individuare qualche
scenario futuro; l'articolo è troppo breve per sperare che questa promessa sia già dimenticata (per
lo meno da chi ha dimostrato la resistenza e la volontà necessarie per arrivare sin qui) e quindi mi
accingo ad adempiere. Lo farò però in modo del tutto arbitrario e cioè senza elencare in modo
esaurientemente enciclopedico tutti i "problemi e prospettive" né individuando quelli sicuramente più
rilevanti; tratterò solo i temi che in questo momento mi interessano di più e sui quali, quindi, ho fatto
qualche considerazione. Gli argomenti di cui voglio parlare sono: l'internazionalizzazione, il
commercio elettronico e, infine, quello dell'approfondimento del mercato.
Tutto il mondo è paese? Quando si parla del sistema finanziario italiano si è soliti affermare che
solo di recente esso si è aperto alla competizione internazionale; vi è un'eccezione a questa regola
generale e riguarda proprio il credito al consumo. Poiché per molto tempo esso è restato marginale
sia culturalmente sia quantitativamente, è diventato di fatto un prodotto non autoctono che è stato
in buona misura importato nel nostro mercato da soggetti esteri, alcuni dei quali di matrice
industriale (le captives delle case automobilistiche straniere), altri di natura finanziaria che avevano
sviluppato sui propri mercati d'origine, competenze e dimensioni ragguardevoli. Lo scarso
interesse per questo mercato che molte banche italiane hanno dimostrato sino alla metà degli anni
Ottanta ha lasciato il campo libero a questi operatori; quando poi si è ritenuto di sviluppare
iniziative nel comparto si è spesso deciso di farlo in partnership con istituzioni internazionali cui
oggi è infatti riconducibile il 49% del credito finalizzato del nostro Paese (13).
È, questo, forse un problema? Dio ce ne scampi, siamo in Europa, il nostro è un mondo globalizzato,
non mettiamoci a fare nazionalismi di retroguardia! Non facciamo nazionalismi ma rendiamoci conto
che il problema esiste, non tanto perché i profitti potrebbero andare all'estero (questo sì, sarebbe un
discorso superato dalla globalizzazione dei mercati e degli investimenti finanziari), ma perché le
attività produttive, o per lo meno alcune di esse, potrebbero essere delocalizzate e trasferite presso
la casa madre. Già oggi questo avviene in molti casi; spesso i centri Edp non sono più in Italia, ma
presto potremmo vedere questo fenomeno ampliarsi e toccare aree quali la finanza, la gestione del
rischio, l'amministrazione, ecc. Resteranno, per esigenze di local flavour, l'area commerciale e
legale? Certamente sì sin quando (e credo sarà ancora per molto) i topicos nazionali avranno ancora
significato; ma la prospettiva non mi pare esaltante. Dunque c'è qualcosa che può essere fatto?
Credo che qui la palla passi alle autorità di governo più che alle imprese; mi pare infatti difficile che
queste ultime siano in grado di sviluppare competenze distintive tali da superare i costi e le
inefficienze del sistema Paese. È dunque su quest'ultimo aspetto che è indispensabile intervenire e
non solo per evitare la migrazione dell'industria del credito al consumo; questa, di per sé, sarebbe
poca cosa ma potrebbe essere solo il primo segnale di un fenomeno più grande che, nella debolezza
degli assetti proprietari e nell'incapacità di proiezione verso l'estero del sistema bancario, potrebbe
toccare in modo profondo l'intera industria dei servizi finanziari italiana.
Clicking away. Un altro aspetto con il quale gli operatori devono fare i conti è quello del commercio
elettronico. Pas grande chose sembrerebbe di poter dire, visti i non brillantissimi risultati dell'ultimo
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biennio; eppure, anche se in termini di dimensione questo non è certamente il principale dei problemi
dell'oggi, rischia di diventarlo domani poiché, sotto il profilo del tipo di cambiamenti che prospetta, il
commercio elettronico ha caratteristiche tali da mettere in crisi una parte significativa del mercato
del credito al consumo.
Pensiamo alle caratteristiche della cosiddetta business proposition del credito finalizzato: il
finanziamento è là dove serve, nel momento in cui serve, nel modo in cui serve. Dunque esso è
disponibile presso il punto di vendita con tempi e modalità coerenti con la compravendita del bene
e del servizio. La capacità di offrire questo tipo di servizio è ciò che caratterizza l'operatore
specializzato e si fonda su un'estesa rete di esercizi convenzionati, su collegamenti rapidi, efficienti
e sicuri, su metodologie di credit scoring efficaci e sofisticate e così via.
Cosa cambierà con lo sviluppo del commercio elettronico? Teoricamente nulla, in pratica moltissimo.
Certo, sotto il profilo delle metodologie di valutazione molte cose resteranno invariate; tuttavia i
metodi di raccolta dei dati necessari per definire il metodo di credito dovranno cambiare
radicalmente. Tutta, o comunque gran parte della gestione del cartaceo sparirà, mentre dovranno
rafforzarsi i collegamenti con le banche dati e la profilazione del cliente dovrà essere gestita di
concerto con il commerciante. Dovranno essere ridisegnate completamente la rete dei collegamenti
e la gestione dei flussi informativi; è vero che già oggi molti dei rapporti con la rete e con i
convenzionati sono basati sul web, tuttavia da un utilizzo tutto sommato rudimentale di Internet,
occorrerà passare all'integrazione delle interfacce, a rendere compatibili i databases, ecc.
Ma è l'aspetto commerciale quello che subirà le maggiori trasformazioni. Oggi la gestione delle
convenzioni, con l'eccezione di alcuni grandi accordi, viene effettuata a livello sostanzialmente
locale; vi sono quindi operatori nazionali, o comunque presenti in loco, che gestiscono i rapporti con
le reti commerciali. Questo crea un certo livello di segmentazione che consente anche agli
intermediari finanziari di dimensioni non mondiali di essere presenti nel comparto. Una volta che
l'operazione di compravendita viene effettuata sul sito di un merchant che ha una presenza globale
ma che al tempo stesso potrebbe essere ovunque, come si modifica il rapporto con il finanziatore?
Innanzitutto è facile prevedere che l'e-merchant tenderà a privilegiare i rapporti che ha con le
istituzioni finanziarie con cui è già abituato a trattare. Questo implica che, da un lato, affinché nel
futuro gli operatori di questo Paese abbiano una presenza a una quota di mercato di rilievo nel
finanziamento dei consumi occorre che si sviluppino e diventino rilevanti gli e-merchants basati in
Italia; in secondo luogo, è necessario che gli operatori traguardino l'oggi e, investendo sul proprio
futuro, siano vicini e collaborativi con chi oggi magari fatica a svilupparsi ma domani potrebbe
raggiungere risultati e una forza contrattuale di tutto rispetto.
Quanto appena detto ci porta al tema più critico per quanto riguarda il cambiamento del rapporto
commerciale: i commercianti di oggi sono tutt'altro che succubi rispetto all'operatore di credito al
consumo ma, in buona misura, il rapporto (e anche la trattativa fra le parti) si svolge su un piano di
relativo equilibrio. Ma quale può essere il rapporto di forza tra un e-merchant globale e una media
istituzione finanziaria? Le conclusioni sono facili da trarsi: la globalizzazione e la concentrazione
del commercio di beni e servizi non potranno non causare un effetto di trascinamento sotto forma
di simmetrica concentrazione dell'industria del credito al consumo.
Quel che resta del mercato. Operare in un mercato non maturo presenta sicuramente molti svantaggi
ma dà anche qualche beneficio di non trascurabile entità. In particolare, se si sta parlando di un
mercato di finanziamento il vantaggio è presto detto: si sceglie fior da fiore il miglior creditore
possibile, quello più affidabile, più docile per quanto riguarda le condizioni, più portato a essere
fedele e ripetitivo nell'acquisto. Così è stato sin qui il mercato italiano ma quanto ancora può durare
questa situazione? Purtroppo temo che la festa stia già volgendo verso il termine.
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Il mercato italiano è stato sin qui un mercato di prima dotazione; persone che non avevano mai fatto
un finanziamento si accostavano con un certo timore e una certa circospezione al credito al
consumo. Certamente questo aveva alcuni innegabili svantaggi; si trattava di persone non censite
presso le centrali rischi, di cui non era nota la propensione all'acquisto ripetuto, non facili da acquisire
in fase di trattativa commerciale e per le quali andavano versate cospicue provvigioni al dealer; ciò
non di meno si trattava normalmente di soggetti liberi da altri impegni finanziari, relativamente poco
esperti e smaliziati, estremamente interessanti in termini di possibile cross selling. In questo contesto
è chiaro che è possibile selezionare in maniera severa i potenziali clienti; via quelli che non
raggiungono punteggi molto alti di scoring, non prendere in considerazione coloro i quali hanno avuto
incidenti di pagamento, diffidenza nei confronti di chi non ha un reddito e un posto fisso, ecc. I dati
di crescita dei primi mesi del 2002 (+8% ossia circa la metà del 2001 e meno di un terzo del biennio
precedente), certo influenzati da una congiuntura non positiva, mostrano come forse si sia arrivati
all'esaurimento del serbatoio dei "clienti perfetti"; volete clienti che siano lavoratori dipendenti,
regolarmente coniugati, con (limitata) prole, con comportamenti di pagamento immacolati,
possibilmente maschi, bianchi e cattolici praticanti? Ahimé, non ne restano moltissimi.
La popolazione autoctona non cresce; se non fosse per i flussi migratori la nostra curva demografica
punterebbe inesorabilmente verso la senescenza (e gli anziani non sono buoni clienti per il credito
al consumo perché hanno risparmi accumulati ed esigenze minori). I contratti di lavoro sono sempre
più flessibili per l'aumento del numero di "cococo", delle partite Iva, dei lavoratori temporanei; questo
sarà forse un bene per il mercato e per il livello globale di occupazione, ma certo complica un poco
le cose per chi concede credito. Infine, poiché sono sempre più frequenti coloro i quali, spesso per
via degli andamenti non sempre positivi della congiuntura, per disavventure personali e familiari,
possono aver avuto qualche problema, ritardo o slittamento con i finanziamenti precedenti, appare
difficile mantenere quella linea draconiana che rifiuta il finanziamento a chi non si presenta con una
storia creditizia del burroso candor degli angeli.
Per essere espliciti: i segmenti sui quali anche in prospettiva si potrà crescere maggiormente sono
quelli dei nuovi residenti in Italia che vogliono costruire per se stessi e per i propri figli una vita e una
posizione e che sono totalmente privi di qualsiasi supporto o risparmio familiare accumulato; sono i
giovani che in molti casi avranno solo contratti di lavoro flessibili e non otterranno mai la classica
assunzione a tempo indeterminato; sono coloro i quali per disavventura hanno avuto qualche
incidente di pagamento ma che hanno sanato la propria posizione e che devono acquistare beni e
servizi utili al proprio menage familiare. Oggi la disponibilità di credito per tutti questi soggetti è,
oggettivamente, molto limitata. Per quali motivi?
Certamente vi è un problema di tipo culturale che riguarda gli operatori; è un problema che va
superato non solo per ragioni di equità e sensibilità sociale ma perché in caso contrario, crudamente,
si rischia di vedere il proprio bacino di clientela potenziate rapidamente inaridirsi. Ma oltre a questo
aspetto vi sono problemi oggettivi sui quali, di nuovo, mi trovo a invocare l'intervento di policy. Il
primo problema riguarda la sostanziale sovraprotezione del debitore rispetto al creditore. I costi e i
tempi della giustizia rendono inattivabile qualsiasi azione giudiziaria nei confronti di chi sia
insolvente, la reposession dei beni finanziati è di fatto impossibile, le garanzie non possono essere
escusse nei modi e nei tempi necessari affinché possano servire a proteggere qualche valore. In
molti casi la richiesta di garanzia non è solo commercialmente poco gradita; essa è economicamente
insostenibile per via dei costi amministrativi e fiscali che comporta come è nel caso dell'ipoteca su
beni mobili registrati. Infine, il regime di tassi amministrati e penalmente sanzionati introdotto dalle
norme sull'usura rende quasi impossibile graduare i tassi in funzione del livello di rischio per i
richiedenti.
Le conseguenze? Facile: viviamo in un mondo di credito uguale per tutti e di alta protezione per i
debitori che significa, naturalmente, che solo i prenditori più affidabili, cioè i più forti, hanno facile
accesso al credito. E gli altri? È molto ovvio anche se sgradevole da ammettere: essi sono facile
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preda di forma di credito informale o improprio in cui non solo mancano quelle protezioni spesso
eccessive di cui abbiamo appena parlato, ma anche le più elementari forme di tutela e garanzia.
Una trattazione dei correttivi necessari sarebbe troppo lunga e complessa; per memoria, vale la
pena di ricordare che occorrebbe riformare il regime delle obbligazioni, il sistema processuale
civile, intervenire sul fisco, modificare la 1. 108. Si tratta di piccole cose, nevvero? Se l'impresa
spaventa, vi è comunque qualcosa da cui è possibile cominciare e riguarda la revisione normativa
(in termini di snellimento e di maggior apertura al mercato) delle uniche due forme di credito
secured che esistono sul nostro mercato; una è la cosiddetta cessione del quinto, l'altra è il mutuo
ipotecario che comincia a essere utilizzato non per finanziare l'acquisto dell'abitazione ma per
esigenze di liquidità. Rendere più snelle, meno costose fiscalmente, meno soggette ad
adempimenti burocratici queste due forme di credito e nel contempo liberalizzare il mercato (14)
servirebbe a dare una concreta e rapida risposta alle esigenze di credito di persone che, non
perché più deboli, ma anzi proprio in quanto più deboli, devono poter avere accesso a forme
creditizie regolamentate ma che assicurino garanzie adeguate ai finanziatori.
La fine è nota. Giunto a questo punto credo di aver detto tutto ciò che avevo da dire e quindi chiudo.
Forse mi sono soffermato più sui problemi che sulle prospettive e rischio di dare l'immagine di un
pessimismo che non mi appartiene. Voglio quindi concludere dicendo che sono certo che quello del
credito al consumo sia un mercato non facile ma nel quale sarà possibile ottenere grandi
soddisfazioni per chi saprà essere creativo, professionale e sensibile ai cambiamenti sociali e
comportamentali. Quindi se pure vi sono alcune minacce all'orizzonte esse devono essere in realtà
interpretate come opportunità da cogliere e da sfruttare. Ad maiora! (15).
(1) Non ricordo se ho letto questa storiella oppure se mi sia stata raccontata; per chi
fosseinteressato al genere Moni Ovadia, Perché no?, Milano, Bompiani (Assaggi), 1996; Moni
Ovadia, L'ebreo che ride, Torino, Enaudi (Stile Libero), 1998; Marc Alain Ouakin, Dory
Rotnemer, Così giovane e già ebreo, a cura di Mioni Ovadia, Casale Monferrato, Piemme, 1998.
(2) Nello specifico Finemiro Banca, Findomestic Banca e Banca Fincosumo cui vale la pena
diaggiungere l'attività della divisione Prestitempo di Deutsche Bank.
(3) Fonte: Banca d'Italia, Relazione Annuale per il 2001. Rispetto alle istituzioni menzionate
nellanota precedente lo scorporo del dato delle banche riguarda le prime tre ma non la Divisione
Prestitempo di Db.
(4) Sulla disparità tra finanziarie vigilate e non vigilate mi sono già intrattenuto in "Criteri
perl'individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione nell'Elenco speciale; aspetti problematici" in
La nuova Legge Bancaria, a cura di P. Ferro-Luzzi e G. Castaldi, Tomo III, Milano, Giuffrè Banca d'Italia, 1996.
(5) Il dato si ottiene sommando la quota di mercato delle banche generaliste con quella
delleistituzioni finanziarie specializzate di matrice bancaria. Fonti: Banca d'Italia, Relazione
Annuale 2001, Assofin, Crif, Prometeia, Osservatorio sul Credito al Dettaglio, n. 12, maggio
2002.
(6) Fonte: Assofin, Crif, Prometeia, Osservatorio sul Credito al Dettaglio, n. 12, maggio 2002.
(7) Fonte: Osservatorio Assofin al 31-12-2001.
(8) Cfr. AaVv, Manuale del credito al consumo, a cura di U. Filotto, Egea, Milano, 1999.
(9) In effetti la quota di mercato degli operatori di matrice estera (calcolata tenendo conto dellaquota
di partecipazione di istituzioni finanziarie e industriali straniere nel capitale di società con soci
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italiani) sul totale dell'attività degli operatori specializzati è pari al 49%. Fonte: Osservatorio
Assofin al 31.2.2001.
(10) Il confronto viene fatto tra il Ribor a sei mesi corrente all'inizio di aprile 2002 pari ai
3,557%(esattamente il 5 aprile) e quanto emerge come tasso medio (20,88%) dalla rilevazione
realizzata dalla Banca d'Italia ai sensi della normativa antiusura relativa al periodo ottobredicembre 2001 in vigore dall'aprile al giugno 2002. Si tratta quindi di un confronto puramente
esemplificativo in quanto è chiaro che l'operatività prevede condizioni di raccolta e impiego
spesso molto differenti.
(11) Ordinando per quartili gli operatori ed eliminando il risultato peggiore il Roe del quartile piùbasso
è pari allo 0,94%, quello del quartile più alto è del 15,21%. Il risulto subito successivo al peggiore
è pari al 43,18% e il migliore è il 38,8% con una deviazione standard del 16,61%. Tutti i dati
sono tratti da Ossfin, Sda Bocconi, 2001.
(12) Vanno menzionati i cosiddetti "Tavoli" che vedono il confronto tra alcune delle più
importantisigle consumeristiche (Adiconsum, Adoc, Lega Consumatori, Unione Consumatori, in
alcuni casi, Federconsumatori e Acu) e le associazioni degli intermediari finanziari (in un caso
ABI, nell'altro Assofin).
(13) Vedi nota 9.
(14) Operando cioè in direzione opposta a quanto si tenta di fare, su probabile
suggerimentodell'Indap, con la Finanziaria per il 2002 che intendeva di fatto riservare il
monopolio delle erogazioni, oltre a quello della relativa assicurazione obbligatoria, a
quell'istituto.
(15) Credo che la chiusa debba essere particolarmente apprezzata per la sua
straordinariaoriginalità. Voglio solo far notare che quando ho scritto ad maiora il correttore
automatico l'ha corretto in ad malora. Che sia un segno?
Cataldo, 01.06.2002 Progetto di ricerca sullo sviluppo del credito al
consumo
Progetto di ricerca sullo sviluppo del credito al consumo - di Mario Cataldo e Angelo Peppetti - tratto
da Bancaria n. 6 giugno 2002
1. Introduzione
L'obiettivo di massimizzare il ritorno degli azionisti è stato per il sistema bancario il motore di un
nuovo approccio, sia commerciale che organizzativo, verso tutti i segmenti di business. Questo
fenomeno ha interessato anche il comparto del credito al consumo che ha conosciuto recentemente
in Italia una notevole espansione grazie anche all'evoluzione del contesto economico-sociale,
all'innovazione tecnologica e dei sistemi di pagamento.
Nel corso degli ultimi anni si è, infatti, sviluppata una cultura finanziaria che ha notevolmente
contribuito a modificare la percezione del debito con la banca, nel caso specifico avvicinandolo
Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria
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sempre di più ad una "modalità di pagamento". In altre parole, sul versante della domanda si assiste
a un mutato atteggiamento da parte delle famiglie italiane, la cui propensione a contrarre passività
finanziarie, in particolare nel breve termine, è andata crescendo in modo importante.
Tutto ciò in parallelo all'aumento del livello di reddito permanente e dei cambiamenti delle abitudini
di spesa dei consumatori, le quali possono essere sintetizzate con una maggiore attenzione alla
qualità della vita. L'esigenza di personalizzare gli acquisti secondo i propri gusti ed interessi, la spinta
a diversificare la gamma dei beni e servizi, gli stimoli verso nuovi modi di vita hanno guidato
l'evoluzione dei consumi: la possibilità, ad esempio, di pagare con una carta revolving o tramite un
finanziamento acquisito direttamente sul punto vendita hanno facilitato tale sviluppo, venendo
incontro a una domanda di immediatezza operativa.
In questo senso l'innovazione tecnologica è stata un potente fattore di sviluppo: l'informatizzazione
del sistema bancario ha reso molto più agevole la gestione efficiente di un rapporto tipicamente
parcellizzato quale il credito al consumo e ha reso accessibili anche ai piccoli operatori le procedure
automatiche di valutazione dei fidi (sistemi di scoring) (1).
Tali fattori hanno interagito fortemente con i processi di riforma dei sistemi di pagamento, facilitando
la crescita dei finanziamenti al dettaglio. A partire dalla metà degli anni Novanta le consistenze del
credito al consumo sono cresciute da 18,67 miliardi di euro nel 1995 agli attuali 37 miliardi (di cui
20,2 nei portafogli bancari) con un tasso tendenziale di crescita pari circa al 15% (grafico 1omissis).
Nel 2001 è anche aumentata la quota del credito al consumo dell'Italia erogata dalle Ifm (2) rispetto
al totale area dell'euro, attestandosi al 4,6% alla fine del 2001. Tuttavia, il gap tra l'Italia e i principali
mercati industrializzati resta elevato soprattutto con riferimento al rapporto con il Pil (grafico 2
omissis), aspetto che senz'altro deve essere letto come un potenziale di ulteriore crescita ancora
inespresso.
2. Il progetto dell'ABI
La consistenza economica raggiunta e le aspettative di ulteriore sviluppo in un'ottica di crescita
europea hanno spinto l'ABI, con la collaborazione dell'Associazione italiana del credito al consumo
e immobiliare (Assofin), ad avviare uno specifico progetto in questo comparto, con l'obiettivo di:
delineare lo stato dell'arte del business e il ruolo delle banche e degli intermediari
specializzati alsuo interno, ruoli che nel tempo hanno assunto configurazioni diversificate, al fine di
individuare le cause dei diversi e peculiari comportamenti strategico/operativi;
fornire al management bancario/finanziario alcuni elementi conoscitivi per un'efficiente
azionenell'ambito del credito al consumo.
L'iniziativa - che ha coinvolto un gruppo di lavoro costituito da banche e da società partner (Crif
Decision Solution, Servizi Interbancari e Telecom Italia) - ha focalizzato l'attenzione su sei aree
tematiche di rilevante importanza strategica:
1
analisi del mercato del credito al consumo in Italia;
2
il credit scoring come strumento di gestione automatica del rischio di credito;
3
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le metodologie di gestione dei crediti critici;
4
le carte revolving, con particolare riguardo agli aspetti di mercato e alle modalità di gestione del
business;
5
la piattaforma tecnologica;
6
lo stato dell'arte sulla regolamentazione del settore sia in ambito nazionale che comunitario.
Analisi del mercato del credito al consumo in Italia (3).
Nel progetto è stata svolta un'analisi approfondita dell'attuale operatività delle aziende bancarie e
finanziarie nel comparto del credito al consumo in Italia, al fine di valutare in primo luogo gli approcci
adottati dai distinti operatori, individuarne i punti di forza e le criticità e quindi definire una piattaforma
per mettere a confronto idee comuni di sviluppo. L'indagine, realizzata dall'ABI d'intesa con Assofin
mediante la formulazione di un questionario rivolto a un panel di banche e di società finanziarie, è
stata condotta considerando le tre diverse tipologie di consumer credit (prestiti finalizzati, prestiti
personali e carte revolving), procedendo attraverso l'analisi del processo con il quale il servizio viene
realizzato.
Gli argomenti esaminati hanno in particolare riguardato:
l'assetto macro-organizzativo del mercato. Si sono esplorate quali siano state le scelte
strategichedegli intermediari in ordine al soggetto titolare della fase distributiva. Sono state quindi
approfondite le diverse strategie in relazione al prodotto/servizio offerto;
l'attività degli operatori: (le politiche di erogazione, pricing, marketing, di
pianificazionecommerciale e di gestione del contenzioso). E' stato analizzato in dettaglio il
processo organizzativo e le metodologie utilizzate per la concessione dei finanziamenti, per la
valutazione dei rischi e nella definizione del pricing da adottare. Inoltre, sono state studiate le fasi
attraverso le quali si esplica l'attività di monitoraggio del comportamento del cliente nonché la
gestione del contenzioso. Una sezione a parte è stata dedicata all'individuazione delle azioni di
marketing e di comunicazione realizzate nei confronti degli esercenti e dei clienti finali, nonché
l'unità organizzativa delle predette funzioni.
I risultati dell'indagine hanno dimostrato l'interesse del consumatore italiano soprattutto nei settori
dei beni tecnologici: telefonini cellulari e tutto quello che gravita intorno alle comunicazioni e alla
tecnologia. Il settore delle auto resta comunque in testa nelle preferenze dei debitori.
Tali scelte di consumo sono state accompagnate dal rapido sviluppo degli strumenti disponibili sul
mercato. In particolare, si evidenzia un atteggiamento di banche/intermediari finanziari più orientato
alle esigenze/richieste della clientela, ampliando il range dei prodotti disponibili e le vie di
commercializzazione. Intensi sono stati gli investimenti per lo sviluppo dell'Information &
communication technology (Ict), volti all'allargamento dei canali telematici per l'offerta dei prodotti e
servizi, tramite sia il potenziamento del remote banking (home e phone banking, corporate banking),
sia lo sviluppo dell'e-banking (4).
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Attraverso tali canali si è inteso adottare una politica volta a presidiare il territorio per tipologia di
clientela, zona geografica e canale di vendita, per rispondere a una logica organizzativa "per cliente"
piuttosto che "per prodotto". Questo emerge anche dalla considerazione che nella gerarchia degli
obiettivi strategici attribuiti dagli intermediari alle attività di credito al consumo si registra un maggior
orientamento alla "fidelizzazione" del cliente rispetto alla massimizzazione dei livelli di redditività (5).
Un notevole impulso alle relazioni con la clientela è stato dettato peraltro dall'informatizzazione del
sistema bancario: il credito al consumo ha precorso l'evoluzione della gestione del rischio di credito
in ambito bancario con l'adozione, ormai consolidata, di sistemi di analisi statistica e automatica
(scoring) del rischio in termini dell'intero portafoglio. E' utile sottolineare che tali dati si riferiscono in
particolare allo "scoring di accettazione", mentre per lo "scoring comportamentale" impiegato per
l'attività di monitoraggio del rischio di credito, risulta non ancora ampiamente utilizzato (soltanto un
terzo circa degli intervistati ne ha dichiarato l'utilizzo, malgrado circa il 50% lo consideri di
"fondamentale importanza").
Da ultimo, con riferimento alla gestione dei cosiddetti "crediti critici", l'organizzazione delle fasi del
processo attraverso il quale avviene la gestione dei "delinquent credit" rappresenta per gli operatori
un momento strategico fondamentale e una componente determinante del "ritorno"
dell'investimento. Le operazioni che accedono a questo segmento presentano caratteristiche e
casistiche molto differenziate, nella componente temporale, nella forma tecnica e in quella soggettiva
del debitore. Tutto ciò ha reso indispensabile un approccio dinamico alla gestione del credito
anomalo e quindi ha imposto agli istituti erogatori l'attivazione di una serie di forme di sollecito (quali
phone-collection) diverse dalla mera azione di recupero legale.
L'aspetto di maggiore criticità riguarda comunque le modalità di archiviazione delle posizioni
anomale che per il 69% degli intervistati avviene ancora tramite supporto cartaceo (6). Questo non
permette un tempestivo intervento al momento del verificarsi dell'anomalia e ne rende difficile la
gestione anche in relazione alla possibilità di creare un database efficiente che consenta, mediante
l'osservazione delle performance storiche, di strutturare sistemi di prevenzione delle patologie e
quindi attuare le strategie più idonee da perseguire (anche attraverso l'implementazione di un
sistema di scoring comportamentale).
Analisi e gestione del rischio: i sistemi di scoring (7). Le ragioni che hanno portato a uno specifico
approfondimento su questo argomento risiedono nell'intenzione di fornire al credit risk manager
bancario che opera nel portafoglio retail quegli input conoscitivi di base per l'implementazione e
l'impiego del più potente strumento di gestione del rischio di credito disponibile.
L'uso dello scoring nella selezione del prenditore del finanziamento al dettaglio rappresenta una
scelta di successo decisivo per una pluralità di motivi. In primo luogo risulta particolarmente adatto
a questo segmento di business, caratterizzato da un numero elevato di esposizione di importo ridotto
a bassa volatilità del rischio, dove la relativa analisi statistica può essere effettuata quindi con buona
significatività attraverso processi automatizzati basati su informazioni tipicamente quantitative (in
particolare di natura sociodemografica ed economica), facilmente reperibili e aggiornabili. Per questo
motivo, contrariamente a quanto avviene nel comparto corporate, il monitoraggio del rischio di
credito retail avviene a livello di portafoglio (approccio top-down), tenendo conto del grado di
rischiosità complessiva - su base probabilistica - dell'intero attivo. L'impiego di tali strumenti è invece
meno indicato per la valutazione e il controllo di prenditori più sofisticati (middle e large corporate)
nei confronti dei quali si rende necessaria una più sostanziale e approfondita analisi della singola
esposizione - assegnata alla sensibilità soggettiva dell'analista (modelli judgemental) - dove
l'informazione è meno omogenea ed è maggiormente rilevante quella di natura qualitativa (ad
esempio il livello di professionalità e onorabilità del management), la quale risulta ovviamente più
difficilmente riconducibile a un input quantitativo per i sistemi di valutazione automatica (8).
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Numerosi sono i vantaggi offerti da tali modelli statistici:
- una maggiore oggettività dei risultati. I coefficienti di scoring assumono carattere oggettivo,
inquanto espressione di procedimenti quantitativi basati su dati specifici e non su considerazioni
personali. In altre parole nel processo decisionale si eliminano quegli elementi eminentemente
basati su opzioni psicologiche di front-end, facenti leva ad esempio su discriminazioni di tipo
culturale, e comunque non razionali (9);
- una più rapida analisi delle singole posizioni, con conseguente riduzione dei costi delle fasi
diistruttoria. E possibile sottoporre a un'analisi preliminare un numero rilevante di soggetti,
riducendo i tempi e i costi medi di istruttoria (10). Tali strumenti consentono altresì il monitoraggio
dell'intero portafoglio retail con cadenze ravvicinate;
- la possibilità di disporre di un quadro di riferimento settoriale uniforme sulla qualità del credito,
utileper determinare i margini di autonomia delle filiali. Dall'analisi degli score per settori, rami di
attività economica, classi dimensionali e aree geografiche, si ottengono utili indicazioni in merito
all'ambiente in cui la filiale opera e all'efficacia dimostrata nella selezione della clientela;
- la frequente verifica dell'andamento del rapporto di fido. I sistemi di score hanno il vantaggio
diconsentire un migliore e rapido controllo dei processi produttivi e una maggiore capacità di
adattamento degli stessi agli obiettivi. Essi permettono di cogliere con tempestività gli scostamenti
tra gli obiettivi perseguiti e i risultati reali, favorendo l'applicazione dinamica di correttivi alle politiche
di credito;
- il miglioramento della qualità del credito.
E' inoltre opportuno ricordare che la proposta di revisione dell'Accordo di Basilea del 1988 (11) (in
fase di evoluzione) enfatizza l'importanza dei credit scoring anche in chiave regolamentare in quanto
rende quasi obbligatorio ai fini del calcolo del requisito di capitale per le banche l'impiego di tali
tecniche per la gestione/valutazione del rischio di credito nel portafoglio retail.
Da ultimo si è focalizzato l'interesse sulle principali tecniche previsionali alla base degli scoring tool
quali la funzione discriminante lineare e la funzione logit/probit. Al riguardo, anche in relazione alle
indicazioni di un precedente gruppo di lavoro interbancario che ha svolto un esame specifico su
queste tematiche (12) è emerso un atteggiamento preferenziale nell'uso di quest'ultima funzione
statistica in quanto rispetto all'analisi discriminante lineare consente:
- di superare i limiti della funzione discriminante in termini di ipotesi di normalità e di uniformità
dellevarianze e delle covarianze (13);
- non soltanto di classificare ogni soggetto in un gruppo (badgood), ma anche di fornire una
stimadella probabilità di default del prenditore;
- di rispondere meglio alle logiche di gestione del rischio di credito retail secondo la nuova ipotesi di
Accordo sul capitale recentemente formulata dal Comitato di Basilea.
Metodologie di gestione dei crediti critici (14). Oltre all'esame delle modalità di analisi del credito al
momento in cui si instaura il rapporto, si è ritenuto opportuno anche un focus specifico sul tema dei
crediti "critici". L'accentuarsi della concorrenza, la maggiore propensione delle unità consumatrici
in Italia ad avvalersi del credito al consumo così come la congiuntura economica, sono tutti
elementi di potenziale accrescimento dei rischi e rendono necessaria l'adozione di un approccio
gestionale adeguato anche per i crediti che presentano caratteristiche di "anomalia". Da
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considerare peraltro che gli oneri maggiori in questo comparto sono sostanzialmente riconducibili
all'attività di recupero, alle perdite sui crediti e al costo-opportunità connesso al recupero (15).
L'organizzazione delle fasi di gestione dei delinquent credit rappresenta quindi un elemento
strategico di fondamentale importanza che deve tener conto di una serie specifica di aspetti poiché
soltanto in funzione di essi potranno emergere indicazioni e opzioni circa l'assetto migliore da darsi
per rendere efficiente questa parte della filiera produttiva. Di nuovo, è stata sottolineata l'importanza,
a monte del processo, dei sistemi di scoring che si rilevano determinanti nel controllo del numero e
della qualità/recuperabilità delle pratiche che non andranno a buon fine.
L'attenzione da parte del responsabile dell'unità di recovery deve comunque essere posta sui
seguenti specifici elementi:
- l'importo medio per pratica e il numero delle pratiche per addetto, che incidono sull'ammontare
deicosti fissi e variabili riconducibili a ogni singola posizione;
- il livello di recuperabilità, elemento sostanziale per stabilire la convenienza nell'istruire azioni
direcovery della posizione critica. Tale grandezza dipende dalla capacità del debitore di adempiere
alle proprie obbligazioni, dalla forma tecnica sottostante e dai tempi necessari per il recupero. Essa
sarà inoltre sostanziale nel calcolo dei requisiti patrimoniali per le banche che, all'entrata in vigore
del nuovo Accordo di Basilea, utilizzeranno un sistema di rating interno nella gestione del rischio
di credito (16);
- la funzione di agency dell'intermediario, che può essere svolta in house o in outsourcing. Nelprimo
caso si può migliorare sicuramente la capacità selettiva e di monitoring della banca, anche
attraverso l'acquisizione di un ampio patrimonio informativo sul prenditore. L'esternalizzazione
delle attività di recupero, d'altra parte, consentono un abbattimento dei costi qualora vi sia
un'elevata professionalità e qualità del servicer. In tal caso utili risulterebbero tutte le iniziative atte
ad attuare una regolamentazione delle imprese di recupero, al fine di realizzare codici di
comportamento con i quali migliorare/consolidare la fiducia delle diverse controparti.
Infine si è ritenuto utile far emergere l'importanza di un sistema di incentivazione per migliorare i
risultati di recupero attraverso la possibilità di remunerare le risorse in relazione al risultato
conseguito (in termini sia di durata dell'azione di recovery che sulla scorta della percentuale
recuperata del debito residuo).
Le carte revolving (17). La scelta di focalizzare l'attenzione sulle carte di credito revolving risiede
nelle peculiari caratteristiche del prodotto, che lo rendono uno degli strumenti innovativi di maggior
successo nel comparto del credito al consumo (con tassi di crescita annua che si attestano in media
intorno al 30% anche se in Italia i livelli di diffusione non hanno ancora raggiunto quelli registrati
all'estero (18)).
Si tratta in particolare di forme tecniche che consentono di fornire benefit:
- per gli utenti in quanto offrono i vantaggi di una normale carta di credito (e quindi di
effettuareacquisti quotidiani e occasionali) e allo stesso tempo di decidere la forma
dilazione/rateizzazione del pagamento;
- per gli issuer in quanto consentono un ingresso rapido nel credito al dettaglio,
permettendoun'elevata quantità di contatti con i clienti, per la maggior parte conosciuti, con una
forte opportunità di fidelizzazione non solo del cliente ma anche del distributore.
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A livello di progetto si è inteso (i) analizzare l'evoluzione del mercato delle carte revolving al fine di
determinare una classificazione per modalità di acquisto e tipologia di cliente; (ii) fornire un approccio
ottimale alla gestione dei progetti di emissione di tale credit card, secondo nuovi scenari di
accettazione e fidelizzazione del cliente legati al controllo e alla prevenzione del rischio e a una più
complessa gestione delle anomalie e del recupero crediti.
Per quanto riguarda l'analisi di mercato, attraverso l'esame delle abitudini di spesa dei titolari di carte
revolving si è riscontrato un impiego di tale facility per la rateizzazione di importi di spesa medio-alti.
Considerando la tipologia degli utenti segmentata per sesso, si è evidenziata una prevalenza di
spesa in beni di lusso e per servizi sanitari da parte delle donne, mentre per gli uomini si è registrata
una prevalenza di spesa nell'area divertimenti, viaggi e auto.
Dal lato delle possibili proposte per un issuing management efficiente, stabilito che la revolving card
rappresenta un nuovo strumento (soprattutto nel mercato italiano) strategico, interattivo e in continua
evoluzione, si pone all'interno dell'organizzazione aziendale l'esigenza di affrontare rischi correlati a
questa forma tecnica - che appaiono più complessi e interdipendenti rispetto al credito tradizionale.
Questo approccio può essere attuato solo grazie a una gestione "industriale" del rischio di default,
che consideri l'intero arco di vita del prodotto carta, anticipando il profilo delle aspettative dei redditi
futuri (profilo "revolving" della clientela). In questo senso il prodotto carta revolving rileva in maniera
dirompente per la sua capacità/necessità di adattarsi al continuo evolversi dei profili di rischio, di
reddito, di consumo, in altre parole dello stile di vita dei consumatori.
I punti di maggior attenzione/criticità da parte dell'issuer dovrebbero riguardare la
gestione/acquisizione del portafoglio clienti con un orientamento specifico allo sviluppo delle
relazioni - costanti e reciprocamente soddisfacenti - tra l'issuer e il cliente, tenendo sempre conto
delle mutevoli esigenze del mercato e dei vincoli legislativi.
Ne deriva l'esigenza da parte dell'emittente di realizzare una adeguata soluzione di Information
tecnology e dotarsi di staff che assicuri un livello di servizio coerente alle aspettative della clientela.
In questo può risultare rilevante l'esternalizzazione di alcune funzioni di factory, come ad esempio
la produzione e la consegna delle carte, la creazione di Pin, il call center, ecc., assicurandosi al
contempo livelli di servizi adeguati da parte dei fornitori esterni (19).
La struttura tecnologica (20). La struttura tecnologica su cui si dovrebbe basare una "normale" ed
efficiente attività di credito al consumo ha rappresentato il focus della quinta area tematica del
progetto. Tale scelta si è basata sulla considerazione che il credito al consumo, nato per esigenze
di società produttrici di beni quale strumento di ausilio finanziario a supporto della vendita, è evoluto
quale servizio innovativo ad alto valore offerto da una fascia sempre maggiore di aziende di
credito/società finanziarie e riassume in sé elementi di sviluppo e redditività che lo accomuna ai
nuovi servizi erogati on line (21). Ne deriva quindi la necessità di applicare a tale segmento di
business una struttura innovativa basata su reti telematiche aziendali, uso di contact center e portali
e-commerce.
E' tuttavia emerso che, nonostante Internet e l'e-business siano in crescita, il sistema del credito al
consumo nel suo complesso presenta ancora rigidità legate alla tecnologia a supporto, talvolta
basata su standard in via di obsolescenza e all'utilizzo di piattaforme tecnologiche di tipo tradizionale
basate sull'installazione di ambienti hardware e software ad hoc e on site. Ciò comporta da un lato,
costi elevati per l'azienda finanziatrice e, dall'altro, difficoltà di accesso al servizio da parte dei clienti,
costituendo quindi un vincolo all'espansione del mercato, per la limitazione intrinseca sui punti di
acquisizione delle proposte e di rilascio dei contratti di prestito.
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In questo contesto si è sottolineata l'esigenza di affiancare ai punti di accesso tradizionali, costituiti
dalle filiali o dai venditori di beni di consumo, portali e siti di e-commerce che, in una logica di ebusiness, diverranno il punto di accesso di consumatori particolarmente innovativi e quindi da
considerarsi clientela target.
La soluzione proposta è quella di affiancare al "paradigma Internet" ulteriori elementi di sviluppo
quali: la disponibilità di larga banda fino all'ultimo miglio; i sistemi di sicurezza avanzati per realizzare
reti private virtuali; i sistemi di autenticazione forte degli attori in gioco; la necessità di creare servizi
telematici in grado di rispondere ai requisiti prestazionali e di affidabilità che il servizio richiede.
Regolamentazione del settore (22). L'ultima sezione del progetto ha riguardato la regolamentazione
del settore. L'evoluzione tecnologica pone difatti l'esigenza di offrire anche una regolamentazione
che consenta di costruire un mercato più trasparente, efficiente e in grado di offrire un livello di tutela
elevato per il consumatore.
In questo senso si è reso necessario un approfondimento della normativa italiana sul finanziamento
al consumo (legge 19 febbraio 1992, n. 142) nonché sulle direttive comunitarie (direttiva 1999/93/CE
relativa alle firme digitali e direttiva 2000/3l/CE sul commercio elettronico) - che disciplinano di fatto
le nuove forme di operazioni di consumer credit - nei confronti delle quali l'ABI ha avanzato alcune
proposte di modifica alla normativa comunitaria vigente.
3. Conclusioni
Il credito al consumo ha ormai perso l'originaria funzione ancillare svolta per molti anni, acquisendo
piano piano un ruolo autonomo di profit maker. E' un prodotto tipico di economie mature, con elevato
grado di sofisticazione finanziaria ed elevato benessere: con esso, le banche entrano in contatto con
quella fascia di mercato caratterizzata da un notevole frazionamento dei rapporti, da una sostenuta
diversità della domanda e da una richiesta di servizi bancari potenzialmente rilevante (23).
La sfida che le banche dovranno perseguire per accrescere tale comparto - e quindi ridurre l'attuale
gap rispetto ai paesi europei - sarà quella di "servire" il cliente in modo permanente attraverso
l'impiego di prodotti e servizi sempre più specifici e mirati, al fine di una forte "fidelizzazione", così
da poter mantenere il rapporto anche al di là dell'estinzione dell'operazione di credito al consumo.
Il progetto ha messo in luce questo aspetto e ha cercato di affrontare tutte quelle tematiche di
interesse per lo sviluppo del comparto, soffermandosi sugli aspetti di mercato, di gestione del rischio,
tecnologici e normativi. Il successo dell'iniziativa - riscontrato nell'ampia partecipazione al convegno
"Consumer Credit 2002" tenutosi in ABI il 26-27 febbraio in cui sono stati presentati i risultati del
progetto, ha confermato l'utilità del cammino intrapreso.
I nuovi possibili argomenti da affrontare potrebbero riguardare i profili di rischio, questa volta non più
da un punto di vista degli strumenti di gestione utilizzati ma con riferimento ai tassi di default e ai
tassi di perdita riscontrati nel comparto, informazioni utili per il calcolo dei requisiti di capitale alla
luce del nuovo Accordo di Basilea, il quale ha dedicato una specifica disciplina al comparto retail
(24).
Un focus specifico potrebbe essere opportuno per le diverse forme di funding del portafoglio retail,
quali le operazioni di securitisation, il cui impiego è ancora molto ridotto in questo comparto rispetto
agli altri segmenti di business, oppure per particolari operazioni di leasing.
(l) Cfr. Gersandi A., Pelucelli A., "Il Mercato del credito al consumo" in Banche e Banchieri n. 3, 1988,
pag. 265.
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(2) Includono anche le società finanziarie trasformatesi in banche specializzate.
(3) L'argomento è stato specificamente trattato dal Settore Ricerche ed Analisi dell'ABI e daAssofin.
Cfr. l'articolo che segue.
(4) Cfr. AA.VV., Atti del Convegno Consumer Credit del 26-27 febbraio 2002, Bancaria
Editrice,Roma, 2002.
(5) Cfr. AA.VV., Atti del convegno Consumer Credit del 26-27 febbraio 2002, Bancaria
Editrice,Roma, 2002.
(6) Dati che erano emersi nel corso della survey realizzata in occasione dell'evento
"Osservatoriodelle fonti informative per la gestione del rischio di credito" tenutosi in ABI il 6
giugno 2000.
(7) L'area tematica è stata curata dal Settore Crediti e Internazionalizzazione dell'ABI.
(8) Al riguardo è comunque utile ricordare che Altman, tra le variabili dello Z-scoring utilizza
ilrapporto tra gli utili non investiti e le attività totali, considerandola come variabile qualitativa che
può fornire un'indicazione sulle capacità dei management.
(9) In particolare in caso di erogazione di prestiti presso esercizi commerciali svolta da personalenon
qualificato.
(10) Il costo delle valutazioni dipende: (i) dalla tipologia dei dati che si rendono necessari; (ii)
daldiverso grado di omogeneità delle controparti; (iii) dall'impiego o meno delle valutazioni degli
analisti (iv) dal tempo necessario per l'erogazione del finanziamento.
(11) Cfr. Comitato di Basilea, The New Basel Capital Accord, 16 gennaio 2001 e Summary of
Current Mtf Proposals on the Irb treatment of Retail Exposure pubblicato il 4 gennaio 2002.
(12) Si fa riferimento alle conclusioni dei lavori del sottogruppo di lavoro interbancario ABI
"Aspettimetodologici" che ha portato alla redazione del documento di lavoro della Commissione
Tecnica per le Ricerche ed Analisi "Aspetti metodologici; dell'implementazione di un sistema a
Internal Rating", Bancaria Editrice, Roma, 2001.
(13) Il corretto funzionamento dei sistemi di analisi discriminante è garantito quando le
seguentiipotesi sono soddisfatte:
(i) per ogni variabile esplicativa le osservazioni devono essere tra di loro indipendenti e
devonoseguire, per ciascun gruppo, una distribuzione normale multivariata (e ciò implica che
ciascuna variabile debba essere distribuita come una normale);
(ii) le varianze delle variabili esplicative per ciascun gruppo devono risultare nella popolazioneuguali
o molto simili;
(iii) per ciascuna coppia di variabili, le covarianze dovrebbero essere uguali o molto simili.
(14) L'area tematica è stata trattata dall'Ufficio Valutazione Economiche dell'ABI.
(15) Cfr. Preti M. La gestione dei crediti trova certezze in Atti del Convegno Consumer Credit del2627 febbraio 2002, Bancaria Editrice, Roma, 2002.
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(16) Si tratta della cosiddetta Loss Given Default che rappresenta il tasso di perdita
effettivamentesubita dalla banca al verificarsi del default del prenditore (pari al complemento ad
I del tasso di recupero).
(17) L'area tematica è stata curata da Servizi Interbancari, Crif decision Solution e dal SettoreSistemi
di Pagamento dell'ABI.
(18) L'importanza delle carte revolving è peraltro sottolineata anche nella nuova proposta direvisione
della Accordo di Basilea che ha previsto che le banche obbligatoriamente segmentino il
portafoglio retail distinguendo specificamente questa facility dalle altre forme di credito al
consumo.
(19) Cfr. Giannasca C., "La gestione del business delle carte di credito", in Atti del
ConvegnoConsumer Credit del 26-27 febbraio 2002, Bancaria Editrice, Roma, 2002.
(20) La sezione tematica è stata specificamente approfondita da Telecom Italia.
(21) Cfr. Masini G., Rasi R., "Visione Tecnologica", in Atti del Convegno Consumer Credit del 26-27
febbraio 2002, Bancaria Editrice, Roma, 2002.
(22) Sezione tematica curata dal Settore Affari Legali dell'ABI.
(23) Cfr. Gersandi A., Pelucelli A. Op. cit pag. 263.
(24) La nuova regolamentazione di Basilea prevede che all'interno del portafoglio retail
sianocompresi anche i crediti ipotecari su immobili residenziali ed i crediti verso le piccole
imprese.
Sirena, 01.05.1997 La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei
contratti bancari di credito al consumo
La nuova disciplina delle clausole vessatorie nei contratti bancari di credito al consumo - di Pietro
Sirena - Tratto da Banca Borsa e Titoli di credito n. 3/97
1.
L'attuazione della Direttiva 93/13/CEE, a opera dell'art. 25 della legge comunitaria del 1994,
ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un controllo giudiziario sostanziale delle clausole
unilateralmente predisposte dal professionista nei contratti con i consumatori. Si tratta di
un'innovazione legislativa di grande rilievo, poiché il mero controllo formale delle condizioni generali
di contratto, originariamente previsto dal codice civile, si mostrava del tutto inadeguato a tutelare
l'aderente dall'imposizione di clausole inique o comunque ingiustificatamente gravose, come la
dottrina più sensibile al problema aveva da tempo rilevato. La specifica sottoscrizione delle clausole
elencate dall'art. 1341, comma 2°, c.c. richiama sì, almeno in linea di principio, l'attenzione
dell'aderente sull'esistenza e sul contenuto di esse, ma non lo tutela affatto contro l'abusivo
aggravamento della sua posizione contrattuale. Nell'ambito di tale problematica, i contratti bancari
di credito al consumo costituiscono un campo di indagine particolarmente significativo, già in quanto
l'evidente disparità socio-economica dei contraenti fa sì che il contenuto dell'accordo non sia di solito
il frutto di una libera trattativa negoziale, bensì derivi da un'imposizione unilaterale dell'istituto di
credito. Si verifica inoltre una standardizzazione assai accentuata delle clausole, le quali si
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conformano alle c.d. norme bancarie uniformi, predisposte dall'associazione delle banche italiane
(A.B.I.).
Un significativo intervento del legislatore si ebbe già con gli artt. 18 ss., l. 19 febbraio 1992, n. 142,
confluiti poi, unitamente alla l. 17 febbraio 1992, n. 154 sulla trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari, nel capo sesto del t.u. bancario; questa disciplina, tuttavia, non approntava ancora
una tutela complessiva del consumatore nei confronti delle clausole vessatorie, essendo finalizzata
essenzialmente, soprattutto mediante specifici oneri di forma del contratto, a una conoscenza
consapevole e informata del contenuto negoziale, anziché al riequilibrio delle posizioni delle parti.
Gli articoli 1469-bis e seguenti del codice civile, perciò, rappresentano un radicale avanzamento
nella tutela del consumatore, poiché, come si è detto, prevedono un controllo sostanziale del
contratto unilateralmente predisposto dal professionista e, di conseguenza, proteggono il
consumatore dalle clausole che, per quanto da lui conosciute o almeno conoscibili, determinano a
suo carico, malgrado la buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali
(v. art. 1469-bis, comma 1°, c.c.).
Nel presente scritto ci si propone di esaminare le principali innovazioni apportate alla disciplina dei
contratti di credito al consumo, delineando anche il coordinamento della nuova legge con il capo
sesto del t.u. bancario e con la disciplina codicistica dell'apertura credito. A tal fine, si studieranno
dapprima due caratteristiche clausole accessorie (relative al jus variandi e al recesso della banca),
per passare poi ai problemi relativi alla determinazione delle prestazioni contrattuali (e, in particolare,
degli interessi compensativi).
2.
Fin dai primi commenti alla Direttiva 93/13/CEE, la dottrina ha dedicato particolare attenzione
allaclausola contrattuale che, nelle operazioni di credito al consumo, attribuisce alla banca il diritto
di mutare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse ovvero le altre condizioni del contratto.
Deve ritenersi che tale pattuizione sia assoggettata al controllo contenutistico previsto dagli art.
1469-bis ss. c.c.: il giudizio di vessatorietà, in particolare, non è escluso dall'esistenza di una
specifica disciplina legale del jus variandi, dettata dal t.u. bancario. La clausola conforme a una
disposizione di legge, infatti, è sottratta al controllo contenutistico, ai sensi dell'art. 1469-ter, comma
3°, c.c., quando essa riproduca la norma sostanziale che sarebbe comunque applicabile, pur in
mancanza di alcuna espressa statuizione delle parti, al contratto; qualora, invece, l'esistenza della
clausola determini l'applicazione di una specifica disciplina legale, la quale non sarebbe applicabile
in sua mancanza, essa non ha affatto carattere meramente "dichiarativo": la norma invocata,
disciplinando il contratto se e in quanto sussista la clausola, non realizza direttamente una specifica
composizione degli interessi contrattuali, poiché la rilevanza del suo precetto è appunto subordinata
a una specifica statuizione delle parti. In definitiva, perciò, si sottrae a qualsiasi giudizio di
vessatorietà soltanto la clausola che si dimostri del tutto superflua, poiché, pur in mancanza di essa,
si applicherebbe comunque la stessa disciplina giuridica sostanziale degli interessi contrattuali: ciò
non accade, evidentemente, nell'ipotesi di cui si tratta, poiché, in mancanza di una specifica
statuizione contrattuale, alla banca non spetta alcun jus variandi.
Va altresì rilevato che i commi 4° e 5° dell'art. 1469-bis c.c. escludono espressamente, qualora
ricorrano i requisiti ivi indicati, la vessatorietà del jus variandi del professionista nel contratto di
prestazione di servizi finanziari. Le relative norme, come si vedrà meglio nel prosieguo, offrono un
livello più elevato di tutela del consumatore rispetto a quanto previsto dal t.u. bancario, poiché
subordinano l'esercizio del diritto di cui si tratta all'esistenza di un giustificato motivo (qualora esso
manchi, la clausola, rientrando nell'ipotesi prevista dal n. 11 o dal n. 13 dell'art. 1469-bis, comma 3°,
c.c., va considerata vessatoria fino a prova contraria); le divergenze esistenti nelle due discipline,
tuttavia, pongono specifici e delicati problemi di coordinamento.
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In primo luogo va rilevato che, secondo l'opinione dominante in dottrina, il t.u. bancario avrebbe
disciplinato esclusivamente il diritto della banca di modificare le clausole economiche (e non quelle
c.d. disciplinari) del contratto; è certo invece che la Direttiva 93/13/CEE prima e oggi la relativa legge
di attuazione regolano tale diritto relativamente a qualsiasi clausola (anche disciplinare) del
contratto. Deve ritenersi che in parte qua il t.u. bancario sia stato tacitamente abrogato in quanto
incompatibile con una legge successiva (art. 15 disp. prel.).
L'incompatibilità delle due discipline non può essere infatti risolta mediante il criterio di gerarchia
delle fonti del diritto, poiché si tratta di leggi di attuazione di direttive comunitarie, che hanno la stessa
forza formale. Ugualmente inadeguato si rivela il criterio di specialità, poiché entrambe disciplinano
la stessa materia e rispondono alla stessa esigenza sostanziale di tutela del consumatore. L'unico
criterio utile, perciò, sembra essere quello temporale.
Si giustifica perciò, sotto il profilo qui considerato, l'opinione secondo cui per certi versi il t.u. bancario
era più avanzato della Direttiva 93/13/CEE; se è vero però che il diritto di modificare le clausole
contrattuali può essere ora riconosciuto alla banca con una maggiore estensione oggettiva, deve
essere altresì ribadito che la subordinazione del suo esercizio all'esistenza di un giustificato motivo
realizza complessivamente una miglior tutela del consumatore.
Allo scopo di individuare la disciplina applicabile, occorre svolgere una distinzione di fondo tra
contratti a tempo indeterminato e contratti a tempo determinato.
Riguardo ai contratti a tempo indeterminato, provvede l'art. 1469-bis, comma 4°, n. 2, c.c.; questa
disposizione, tuttavia, va coordinata con il comma seguente del medesimo articolo, il quale
considera specificatamente la variazione del tasso d'interesse o di qualsiasi altro onere pecuniario
del consumatore nei contratti di prestazione di servizi finanziari (tanto a tempo indeterminato, quanto
a tempo determinato). Si rende perciò necessario distinguere ulteriormente, nell'ambito dei contratti
a tempo indeterminato, fra clausole di variazione delle c.d. condizioni regolamentari (disciplinate dal
comma 4° dell'art. 1469-bis c.c.) e clausole di variazione delle c.d. condizioni economiche
(disciplinate dal comma 5° del medesimo articolo).
Queste ultime non sono vessatorie qualora subordinino la variazione a un giustificato motivo e a
un'immediata comunicazione, anche senza preavviso, al consumatore; in mancanza di tali
requisiti, devono considerarsi vessatorie fino a prova contraria, ai sensi dell'art. 1469-bis, comma
3°, n. 13 c.c. Il diritto di recesso del cliente è superfluamente richiesto dall'art. 1469-bis, comma 5°,
c.c. (il quale omette pericolosamente di specificarne la gratuità): l'art. 118, ult. cpv., t.u. bancario,
infatti, statuisce che il cliente ha comunque il diritto di recedere senza penalità dal contratto nel
termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta e di ottenere, in sede di
liquidazione dal rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.
La disciplina dettata dall'art. 1469-bis, comma 3°, c.c. presenta alcuni aspetti di incompatibilità con
quella originariamente dettata dal t.u. bancario: in particolare, viene escluso il controllo di
vessatorietà anche nell'ipotesi in cui i giustificati motivi dell'aumento non siano stati analiticamente
indicati nel contratto (v. invece l'art. 124, comma 2°, lett. d), t.u. bancario) e non sia inoltre previsto
alcun preavviso al cliente. Come si è già rilevato, l'apparente antinomia deve essere risolta mediante
il ricorso al criterio temporale (art. 15 disp. prel.), il quale importa la parziale abrogazione del t.u.
bancario. Non sembra d'altro canto che si sia così determinata una compressione effettiva della
tutela del consumatore nell'ordinamento giuridico italiano, poiché la disciplina del jus variandi di cui
si è detto è sì più concessiva, ma solo nel senso di semplificare quegli oneri formali che risultano in
definitiva superflui allorquando la modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali sia
subordinata a un giustificato motivo (come appunto richiede la nuova disciplina).
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Le clausole che prevedono un jus variandi della banca senza alcun giustificato motivo devono
considerarsi valide qualora ricorrano i requisiti previsti dal t.u. bancario, ossia: siano analiticamente
individuate le condizioni che consentano eventualmente di modificare il tasso annuo effettivo globale
(TAEG) (art. 124, comma 2°, lett. d) e la variazione sfavorevole sia comunicata al cliente nei modi
previsti dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) (art. 118, comma 1°); esse,
però, sono vessatorie fino a prova contraria, in quanto rientrano nel n. 13 dell'art. 1469-bis, comma
3°, c.c., il quale è derogato dal successivo comma 5°, relativamente alla prestazione di servizi
finanziari, soltanto a condizione che sussista un giustificato motivo per la variazione.
Si deve ritenere che l'art. 1469-bis, comma 4°, n. 2, c.c. disciplini esclusivamente, nei contratti a
tempo indeterminato, la modificazione unilaterale delle condizioni contrattuali diverse dal prezzo e
da ogni altro onere economico; il comma 5°, infatti, detta una disciplina generale delle clausole di
variazione delle condizioni economiche di qualsiasi contratto di prestazione di servizi finanziari, tanto
a tempo determinato quanto a tempo indeterminato, come si chiarisce anche dalla sua qualificazione
di norma derogatoria ai numeri 12 e 13 dell'art. 1469-bis, comma 3°, c.c., i quali appunto riguardano
le clausole vessatorie relative alla determinazione o alla modificazione del prezzo finale.
Dal confronto fra le disposizioni richiamate, si evince che, mentre la variazione delle condizioni
economiche può avvenire senza alcun preavviso, quest'ultimo è richiesto, al fine di escludere la
vessatorietà della relativa clausola, per la variazione delle restanti condizioni contrattuali. Inoltre,
mentre la clausola di variazione senza un giustificato motivo delle condizioni contrattuali economiche
è valida in base al t.u. bancario, sebbene vessatoria (e dunque inefficace) fino a prova contraria in
base alla nuova disciplina, si deve escludere, almeno se si segue l'indirizzo dominante in dottrina
riguardo all'ambito di applicazione della disciplina dettata dal t.u. bancario, l'ammissibilità di un jus
variandi senza giustificato motivo delle restanti condizioni contrattuali.
Ai contratti a tempo determinato, invece, si applica esclusivamente l'art. 1469-bis, comma 5° c.c., il
quale, come si è già rilevato, disciplina soltanto la variazione del tasso d'interesse e di ogni altro
importo a carico del cliente.
Mancando dunque qualsiasi innovazione legislativa riguardo al diritto di variazione delle condizioni
c.d. regolamentari dei contratti a tempo determinato, deve escludersi che un'eventuale clausola che
lo attribuisca alla banca sia valida, in quanto non regolata, secondo l'opinione dominante, dal t.u.
bancario.
3. La legge di attuazione della Direttiva 93/13/CEE ha subordinato il recesso della banca
dall'apertura di credito all'esistenza di un giustificato motivo; la clausola contrattuale che deroghi a
tale regola è assoggettata al giudizio di vessatorietà (e, qualora ricorrano i presupposti stabiliti dal
n. 8 dell'art. 1469-bis, comma 3°, c.c., è vessatoria fino a prova contraria). Sono state così adottate
soluzioni normative analoghe a quelle già esposte con riguardo al jus variandi.
In via preliminare, conviene rilevare che si sottrae a qualsiasi valutazione di vessatorietà il recesso
straordinario per giusta causa, poiché esso è riconosciuto per legge alla banca (art. 1845, comma
1°, c.c.), conformemente, del resto, alla regola generale dei rapporti contrattuali di durata:
un'eventuale pattuizione espressa al riguardo avrebbe carattere meramente riproduttivo o
dichiarativo della disciplina legale, e rientrerebbe perciò nell'ambito applicativo dell'art. 1469-ter,
comma 3°, c.c., di cui si è già detto.
Riguardo al recesso ordinario, invece, è necessario distinguere fra contratti a tempo indeterminato
e a tempo determinato.
Relativamente ai contratti a tempo indeterminato devono rilevarsi alcune incompatibilità della nuova
disciplina con l'ultimo comma dell'art. 1845 c.c., il quale risulta così parzialmente abrogato ai sensi
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dell'art. 15 disp. prel.: come si è già detto, infatti, il diritto di recesso della banca è attualmente
subordinato all'esistenza di un giustificato motivo (art. 1469-bis, comma 4°, n. 1, c.c.), che non era
invece richiesto in base al codice civile del 1942. Anche in questo caso, come già riguardo
all'esercizio del jus variandi delle condizioni economiche del contratto a tempo indeterminato, la
nuova disciplina ha soppresso l'obbligo di preavvisare il cliente (v. invece quanto originariamente
previsto dall'art. 1845, ult. cpv., c.c.).
Il patto contrario alla disciplina vigente, il quale cioè consenta alla banca di recedere senza alcun
giustificato motivo, è assoggettato al controllo di vessatorietà; qualora poi esso escluda anche
l'obbligo della banca di dare al cliente un ragionevole preavviso del recesso, sarà vessatorio fino a
prova contraria, ai sensi del n. 8 dell'art. 1469-bis, comma 3°, c.c.: quando il diritto della banca può
essere esercitato ad nutum, infatti, si giustifica nuovamente l'esigenza di informare preventivamente
il cliente con un congruo anticipo. L'esistenza di una specifica disciplina legale (che comunque, come
si è detto, è stata modificata dall'art. 1469-bis, comma 40, n. 1, c.c.) non potrebbe in alcun caso
escludere il giudizio di vessatorietà, poiché si tratta di norme a carattere autorizzativo.
In base a quanto esposto, deve considerarsi vessatoria fino a prova contraria la clausola che
consente alla banca di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato senza alcuna valida
giustificazione e senza preavviso, secondo il modello dell'art. 6, comma 1°, lett. c), N.U.B. sui conti
correnti di corrispondenza e servizi connessi. Conviene inoltre rilevare che la previsione di un
termine astrattamente congruo entro il quale preavvisare il cliente del recesso ad nutum, esclude sì
il carattere vessatorio fino a prova contraria, ma non il controllo contenutistico della clausola, la quale
ben potrebbe risultare in concreto vessatoria, poiché deve essere valutata facendo riferimento alle
circostanze esistenti al momento della stipulazione e alle altre clausole del contratto stesso o di un
altro collegato o da cui dipende (v. art. 1469-ter, comma 1°, c.c.).
La nuova disciplina delle clausole vessatorie non ha specificamente disciplinato il recesso della
banca dall'apertura di credito a tempo determinato: esso, infatti, non viene preso in considerazione
nell'elenco delle clausole vessatorie fino a prova contraria (art. 1469-bis, comma 3°, c.c.) e, di
conseguenza, nelle norme che, in deroga a questo, dettano una disciplina più concessiva a favore
del prestatore di servizi finanziari (commi 4° e 5° dell'art. 1469-bis c.c.).
La clausola contrattuale che consenta alla banca di recedere senza giusta causa dall'apertura di
credito a tempo determinato è consentita dall'art. 1845, comma 1°, c.c.: essa, pur non essendo
vessatoria fino a prova contraria, è assoggettata al controllo contenutistico. Ancorché la valutazione
debba avvenire con riguardo alle circostanze del caso di specie e ai restanti punti dell'accordo (art.
1469-ter, comma 1°, c.c.), deve ritenersi che la clausola di cui si tratta sia normalmente vessatoria,
perché mette in pericolo il soddisfacimento dell'interesse causalmente rilevante del consumatore (il
quale chiede la disponibilità di una somma di denaro sul presupposto di essere in condizioni di
restituirla dopo un periodo preventivamente determinato). A maggior ragione, è indubbio che la
mancanza di un congruo termine di preavviso al cliente determinerebbe a carico di quest'ultimo un
significativo squilibrio delle posizioni contrattuali (arg. ex art. 1469-bis, comma 3°, n. 8, c.c.).
Sebbene la nuova disciplina determini un indubbio rafforzamento della tutela dell'accreditato, rimane
fermo che la clausola di recesso della banca dall'apertura di credito a termine non trova alcuna
apprezzabile giustificazione: sarebbe quindi opportuno un intervento del legislatore che ne
dichiarasse senz'altro l'invalidità.
4. Dopo aver esaminato la nuova disciplina di due clausole accessorie ricorrenti (relative al jus
variandi e al diritto di recesso della banca), si tratta ora di considerare le clausole determinative delle
prestazioni contrattuali; il controllo contenutistico di quest'ultime è escluso dall'art. 1469-ter, comma
2°, c.c., purché esse siano formulate in modo chiaro e comprensibile.
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La determinazione del saggio degli interessi compensativi, in particolare, è sottratta di regola al
giudizio di vessatorietà, in quanto individua una prestazione contrattuale: l'art. 1469-ter, comma 2°,
c.c. , infatti, si riferisce, per escludere, tra le altre ipotesi, la valutazione di vessatorietà, senz'altro
all'oggetto del contratto e non all'"oggetto principale del contratto", com'era previsto dall'art. 4, n. 2
della Direttiva 93/13/CEE. Tuttavia il controllo contenutistico della clausola contrattuale relativa agli
interessi compensativi ha luogo, in base a un principio più volte richiamato, allorché essa integra o
modifica una norma giuridica in peius per il consumatore.
Sono contenutisticamente controllabili, perciò, le clausole che modificano a svantaggio del cliente il
criterio legale di maturazione degli interessi, secondo cui essi, in quanto frutti civili, si acquistano
giorno per giorno (art. 821, ult. cpv., c.c.): anzitutto, le clausole di spostamento delle valute che non
ricadano già nel divieto posto dall'art. 120 t.u. bancario.
Il patto che stabilisca il decorso di interessi anatocistici a carico del cliente è sottratto al giudizio di
vessatorietà, appunto perché determina una prestazione contrattuale: esso può essere stipulato
soltanto alla scadenza degli interessi primari, i quali producono interessi anatocistici se dovuti per
almeno sei mesi (art. 1283 c.c.). Com'è noto, tuttavia, le banche fanno valere normalmente gli usi in
materia (richiamati dallo stesso art. 1283 c.c.), i quali consentono la capitalizzazione degli interessi
dovuti dal cliente per periodi inferiori a sei mesi (normalmente per almeno tre mesi); la giurisprudenza
reputa inoltre che, trattandosi di usi normativi, non gravi su chi li fa valere l'onere di provarne
l'esistenza, e considera comunque sufficiente l'allegazione delle relative norme bancarie uniformi.
In primo luogo, si pone il problema di stabilire se, in generale, gli usi normativi siano idonei a
escludere, ai sensi dell'art. 1469-ter, comma 3°, c.c., il giudizio di vessatorietà della clausola che li
riproduca. La risposta negativa, già formulata dubitativamente riguardo alla Direttiva, è stata
recisamente accolta sulla base del dettato letterale dell'art. 1469-ter, comma 3°, c.c., ritenendosi che
per "disposizioni di legge" possano intendersi soltanto gli atti aventi forza di legge (leggi formali,
decreti legge, decreti legislativi); invero, l'espressione di cui si tratta assume, già nel linguaggio
normativo, svariate accezioni e sembra in definitiva riferirsi alle fonti del diritto oggettivo nel loro
complesso (fra cui si ritrovano appunto gli usi normativi; v. art. 1, n. 4 disp. prel.).
Sono sottratte al giudizio di vessatorietà, perciò, le clausole che riproducono norme giuridiche, quale
che sia la fonte di queste ultime; se si ravvisa il fondamento di tale regola nel giusto
contemperamento di interessi patrimoniali che la norma giuridica realizza per definizione, non vi è
ragione di limitarne l'operatività alle sole fonti primarie. Ciò non significa affatto, però, che le clausole
contrattuali vessatorie per il consumatore, se ripetute in modo costante e uniforme, siano idonee a
costituire usi normativi validi e vincolanti nel nostro ordinamento giuridico.
Un preciso limite alla formazione degli usi normativi è infatti rappresentato dai principi fondamentali
dell'ordinamento giuridico, tra i quali figura certamente la regola della buona fede in senso oggettivo;
già nella coscienza sociale, del resto, non sono avvertite come socialmente doverose o vincolanti
(c.d. opinio juris ac necessitatis) le pratiche contrattuali che determinino a carico dell'aderente un
significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali, malgrado la buona fede. Deve perciò
ritenersi invalido e non vincolante l'uso bancario secondo cui la chiusura dei conti attivi, con
conseguente capitalizzazione degli interessi maturati, avviene a scadenza d'anno, mentre quella dei
conti passivi è operata ogni tre mesi, appunto in quanto esso si discosta dalla disciplina legale degli
interessi anatocistici in modo da determinare un'evidente disparità delle posizioni contrattuali a
carico del consumatore: il periodo minimo esente da interessi anatocistici, fissato dalla legge in sei
mesi, viene allungato a dodici per gli interessi dovuti dalla banca e abbreviato a tre per quelli dovuti
dal cliente.
Gli usi bancari in materia sono sì espressamente richiamati dall'art. 1283 c.c., ma questo non
significa che essi siano comunque validi; il "rinvio" agli usi da parte di una norma della legge scritta,
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infatti, non costituisce la fonte della loro giuridicità, poiché essi stessi sono una fonte autonoma di
diritto (v. art. 1, n. 4 disp. prel.). L'art. 8, comma 1°, disp. prel. non rappresenta altro che la
conseguenza della posizione subordinata degli usi nella gerarchia dei fatti normativi: la consuetudine
(fonte subordinata) non può operare là dove la legge in senso stretto (fonte sovraordinata) provvede
diversamente. L'art. 1283 c.c., perciò, richiama gli usi normativi in materia che effettivamente
esistano e si siano validatamente formati, ma non vale a "giuridicizzare" consuetudini in sé prive,
per i motivi che si è detto, di efficacia normativa.
5. Riguardo ai contratti di credito al consumo, anche a causa dell'intrinseca difficoltà tecnica del loro
oggetto, assume particolare rilievo la norma per la quale le clausole proposte per iscritto al
consumatore devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art. 1469-quater, comma 1°,
c.c.).
Com'è già stato più volte rilevato riguardo al corrispondente art. 5, n. 1 della Direttiva 93/13/CEE, la
disposizione di cui si tratta è fortemente ellittica, anzitutto perché omette di prescrivere la sanzione.
È del resto significativo che nell'esperienza giuridica tedesca, cui il legislatore comunitario si è
palesemente richiamato, sussista una radicale divergenza di opinioni riguardo alla disciplina
giuridica delle condizioni generali di contratto che violino il c.d. Transparenzgebot (il quale non è in
alcun modo disciplinato dalla legge scritta, ed è stato invece forgiato dall'opera creativa della dottrina
e, soprattutto, della giurisprudenza del BGH).
Il principio di trasparenza ha particolare rilievo riguardo alla determinazione dell'oggetto del contratto,
nonché all'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, poiché esse sono estranee fin
dall'inizio al giudizio di vessatorietà soltanto se individuate in modo chiaro e comprensibile (art. 1469ter, comma 2°, c.c.). La norma assume un pregnante rilievo assiologico, poiché riafferma
indirettamente che, in quanto manchi una specifica disposizione legislativa, la determinazione delle
prestazioni dovute - in particolare, del corrispettivo di beni e servizi - è rilasciata alla libertà
contrattuale delle parti, nonché all'equilibrio della domanda e dell'offerta di mercato; il principio di
trasparenza, come si vedrà meglio nel prosieguo, non è qui finalizzato ad ampliare il novero delle
clausole contenutisticamente controllabili, bensì a evitare che il professionista sottragga al controllo
di vessatorietà una clausola che di per sé vi è assoggettata (ad es., occultandola nella
determinazione forfettaria del corrispettivo).
Secondo un orientamento dottrinale radicale, le clausole determinative dell'oggetto del contratto,
se formulate in modo oscuro e incomprensibile, sarebbero senz'altro inefficaci; esso, però, sembra
difficilmente conciliabile con il dato letterale offerto dalla disposizione in esame, la quale configura
la violazione del principio di trasparenza come condizione negativa del giudizio di vessatorietà (in
tal senso depone chiaramente la congiunzione "purché"). La norma, perciò, può essere riformulata
nei seguenti termini: qualora l'oggetto del contratto non sia individuato in modo chiaro e
comprensibile, deve procedersi al giudizio di vessatorietà.
Al di là dell'argomento testuale, si deve rilevare che l'inefficacia delle clausole determinative delle
prestazioni dovute cagionerebbe normalmente la nullità del contratto per indeterminatezza o
indeterminabilità dell'oggetto (artt. 1349 e 1418, comma 1°, c.c.); ciò sembra contrastare con il
principio di conservazione del contratto specificamente statuito dall'art. 1469-quinquies, comma 1°,
c.c. e, a maggior ragione, con la "relatività" dell'inefficacia (che, benché rilevabile ex officio, opera
soltanto a vantaggio del consumatore; v. art. 1469-quinquies, comma 3°, c.c.): ne risulterebbe
definitivamente pregiudicato l'interesse del consumatore a ricevere la prestazione convenuta. D'altro
canto, si deve escludere che la caducazione del contratto possa essere evitata mediante
un'integrazione eteronoma dell'accordo con la quale il giudice determini le prestazioni dovute (art.
1374 c.c.): in generale, il ricorso all'equità è consentito dall'ordinamento giuridico solo quando
manchi una specifica statuizione delle parti (integrazione suppletiva), e non come strumento di
"correzione" di quanto è stato convenuto (integrazione cogente). Si osservi inoltre che la
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conservazione del contratto nell'interesse della parte debole si giustifica con l'esistenza di una
disciplina legale che si sostituisca alla clausola vessatoria, rendendo così il contenuto dell'accordo
determinato o determinabile; nei casi di nullità assoluta tale disciplina è dettata esclusivamente da
una norma cogente, mentre nell'ipotesi di inefficacia relativa vengono in rilievo anche le norme
dispositive, le quali svolgono allora una funzione propriamente suppletiva.
Riguardo alle condizioni generali di contratto rimane ferma la regola secondo cui l'incomprensibilità
linguistica importa l'inefficacia (o meglio la mancata inserzione nel contratto) della clausola ai sensi
dell'art. 1341, comma 1°, c.c.; si configura così un onere di chiarezza del predisponente che intende
avvalersi di una clausola non voluta o non conosciuta effettivamente dalla controparte. Questa
norma, tuttavia, non riguarda affatto il problema della trasparenza in quanto tale, poiché il suo fine
si esaurisce nella conoscenza o conoscibilità effettiva dell'esistenza e del contenuto della clausola
da parte dell'aderente: l'oscurità rileva qui come difficoltà di percezione e di comprensione del
significante linguistico (ad esempio, a causa dell'utilizzo di caratteri tipografici particolarmente minuti
o comunque scarsamente leggibili, del ricorso a una lingua diversa da quella italiana corrente, ecc.).
Il principio della trasparenza realizza un'istanza ulteriore di tutela del consumatore: la comprensibilità
linguistica della clausola, infatti, non esclude affatto che il relativo precetto negoziale, soprattutto se
valutato tenendo conto della natura del bene o del servizio, delle circostanze esistenti al momento
della stipulazione e delle restanti clausole del contratto stesso o di un altro collegato (arg. ex art.
1469-ter, comma 1°, c.c.), possa determinare oscurità e mancanza di chiarezza dell'accordo. In altri
termini, è ben possibile che una clausola, la cui esistenza e il cui contenuto siano conosciuti o
agevolmente conoscibili da parte del consumatore, detti un precetto negoziale incoerente, impreciso,
reticente, idoneo a indurre in errore l'aderente; l'oscurità, in tal caso, non rileva quale inadeguatezza
del significante linguistico, ma riguarda direttamente il precetto negoziale (ossia, se si vuole, il
significato) in sé considerato. La finalità del principio della trasparenza, allora, non è quella di
promuovere un'effettiva conoscenza del contenuto del contratto, ma di proteggere il consumatore
da determinati tipi di clausole; la relativa tutela, perciò, non può realizzarsi mediante una regola di
formazione del contratto (Einbeziehungskontrolle), ma in sede di controllo contenutistico delle
clausole contrattuali (Inhaltskontrolle). Il problema della trasparenza, inoltre, non riguarda affatto le
sole condizioni generali di contratto, ma si pone in generale per tutte le clausole unilateralmente
predisposte dal professionista, sebbene non standardizzate.
La tecnica normativa dell'inefficacia relativa e della conservazione del rapporto contrattuale spiega
perché non possa essere accolta la tesi secondo la quale il difetto di trasparenza delle clausole
determinative delle prestazioni contrattuali le assoggetterebbe al controllo contenutistico: ciò non è
possibile appunto perché, in linea di principio, le prestazioni contrattuali non sono determinate nel
nostro ordinamento giuridico da alcuna norma giuridica, e non può perciò operare la tecnica
normativa di cui si è detto. Si riconferma così il principio generale per cui soltanto le clausole che
integrano o modificano una norma giuridica sono contenutisticamente controllabili; rispetto alla
determinazione delle prestazioni contrattuali, il requisito è soddisfatto là dove sussista un obbligo
legale a contrarre, ovvero sia violato il divieto di imporre direttamente o indirettamente prezzi
ingiustificatamente gravosi mediante l'abuso di posizione dominante di una o più imprese (art. 3, l.
10 ottobre 1990, n. 287).
La norma dettata dall'art. 1469-ter, comma 20, c.c., perciò, consente non di controllare
contenutisticamente le prestazioni contrattuali che sono state individuate dalle parti in modo oscuro
o incomprensibile, ma di evitare che il professionista sottragga al controllo contenutistico quelle
clausole che vi sono ex se assoggettate, occultandole nella determinazione oscura del corrispettivo
dovuto dal consumatore ovvero del servizio dovuto (si pensi alle clausole di esonero della
responsabilità occultate nel divieto di depositare nelle cassette di sicurezza beni di valore superiore
a una certa somma).
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Volendosi allora precisare il significato sistematico del principio di trasparenza nel giudizio di
vessatorietà, può rilevarsi che esso non è direttamente finalizzato a una maggiore informazione del
consumatore, bensì al rispetto delle regole della correttezza da parte del professionista, sia in senso
verticale (rispetto alla controparte), sia in senso orizzontale (rispetto ai suoi concorrenti). Si è già
esaminato come tale funzione sia realizzata riguardo alla determinazione delle prestazioni dovute
(art. 1469-ter, comma 2°, c.c.); occorre ora prendere in considerazione le conseguenze giuridiche
del difetto di trasparenza della restanti clausole contrattuali (art. 1469-quater, comma 13, c.c.).
Esse, anzitutto, in quanto modifichino o integrino una norma giuridica, sono normalmente
assoggettate al controllo contenutistico; l'eventuale difetto di chiarezza o di comprensibilità, di per
sé, non ne importa la vessatorietà (e perciò l'inefficacia), poiché occorre comunque accertare che,
malgrado la buona fede, sussista a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto (art. 1469-bis, comma 1°, c.c.). È appunto in base a quest'ultimo
criterio sostanziale che si definisce il concetto stesso di clausola vessatoria; si osservi anche che il
legislatore, nell'individuare le norme che dettano i criteri di valutazione della vessatorietà, richiama
gli artt. 1469-bis e 1469-ter c.c., e non anche l'art. 1469-quater c.c. (v. infatti l'art. 1469-quinquies,
comma 1°, c.c.).
L'ambiguità della clausola, tuttavia, non può in alcun caso pregiudicare o diminuire la tutela del
consumatore; in particolare, occorre evitare che la regola dell'interpretazione contra proferentem
(art. 1469-quater, comma 2°, c.c.), facendo prevalere il significato in apparenza più favorevole
all'aderente, sottragga paradossalmente alla sanzione comminata dall'art. 1469-quinquies c.c. le
clausole che in tutto o in parte dissimulino il loro carattere vessatorio sotto l'equivocità della
formulazione linguistica. Qualora la clausola abbia più significati, dunque, se essa è idonea a
determinare lo squilibrio contrattuale di cui si è detto, la sua inefficacia non può essere evitata dalla
mera possibilità di un'interpretazione non vessatoria per il consumatore, né d'altro canto occorre
accertare che essa è vessatoria in ogni suo significato. In altri termini, l'art. 1469-quater, comma 2°,
c.c. impone che, in caso di dubbio, prevalga ai fini del controllo contenutistico l'interpretazione della
clausola più utile alla tutela del consumatore: qualora, perciò, il significato apparentemente più
favorevole all'aderente importi la salvezza della clausola, che altrimenti dovrebbe considerarsi
vessatoria, in sede di controllo contenutistico deve prevalere, secondo la ratio stessa della norma di
cui si tratta, il significato apparentemente più sfavorevole all'aderente stesso, poiché, importando
l'inefficacia della clausola, protegge maggiormente il consumatore.
Infine, deve essere rilevato che, tenuto conto della natura del bene o del servizio oggetto del
contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione e alle
altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui esso dipende (art. 1469-ter,
comma 1°, c.c.), il difetto di trasparenza di una clausola può determinare senz'altro il pericolo di uno
squilibrio sostanziale delle posizioni contrattuali a danno del consumatore, esponendolo al rischio di
un abuso della controparte; in questi casi il criterio formale è altresì criterio sostanziale di
vessatorietà e importa senz'altro la declaratoria d'inefficacia della clausola in questione.
Non è qui possibile elaborare una compiuta tipizzazione delle ipotesi in cui tale fenomeno si verifica.
Con particolare riguardo ai contratti di credito al consumo, però, possono essere ricordati almeno
due gruppi di casi.
In primo luogo, quando nella clausola siano individuati in modo oscuro e incomprensibile per il cliente
i presupposti di un diritto della banca di adeguamento o di modificazione delle condizioni contrattuali
(i motivi per l'esercizio del jus variandi, gli indici in base ai quali avviene l'aggiornamento o
l'indicizzazione del prezzo e di qualsiasi onere pecuniario).
In secondo luogo, quando la clausola riproduca in modo oscuro e incomprensibile per il cliente la
disciplina legale dei suoi diritti ovvero degli obblighi della banca, ingannandolo così potenzialmente.
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In termini generali, infine, è ipotizzabile che il difetto di trasparenza di una clausola contrattuale
determini, oltre all'eventuale inefficacia di questa, secondo quanto si è detto, anche la responsabilità
della banca predispondente per violazione del dovere di chiarezza nelle trattative e nella conclusione
del contratto, e il conseguente obbligo di risarcire i danni eventualmente cagionati al cliente.
6. I1 potere della Banca d'Italia di conformare il contenuto tipico di determinati contratti (art. 117, ult.
cpv., t.u. bancario) non sottrae le relative clausole al controllo contenutistico.
In generale, infatti, il giudizio di vessatorietà non è escluso dall'esistenza di controlli o approvazioni
di natura amministrativa, già in quanto essi, nella maggior parte dei casi, hanno carattere meramente
formale e non contenutistico: in ogni caso, poi, l'intervento della Pubblica Amministrazione è di
massima finalizzato non a tutelare gli interessi dei consumatori, ma a garantire la prevalenza
dell'interesse pubblico generale. Deve infine reputarsi che la tutela giurisdizionale del singolo sia
insopprimibile, e non possa perciò essere sostituita da un procedimento amministrativo.
La sanzione della nullità espressamente comminata ai contratti difformi (art. 117, ult. cpv., t.u.
bancario) non consente di giungere a conclusioni diverse; essa infatti non esclude l'eventualità che
la clausola conforme sia priva dei requisiti di efficacia nei confronti del consumatore, in quanto
vessatoria.
Tribunale Verona, 18 lug 2012 Contratto di credito al consumo
Esclusione della sua assimilabilità al mutuo di scopo e sua
riconducibilità alla categoria del collegamento negoziale necessario
Tribunale di Verona
18 luglio 2012
Contratto di credito al consumo - Esclusione della sua assimilabilità al mutuo di scopo e sua
riconducibilità alla categoria del collegamento negoziale necessario.
Domanda di nullità avente ad oggetto il contratto finanziato - Estensione di tale domanda al contratto
di finanziamento - Ammissibilità.
Il contratto di credito al consumo, pur caratterizzandosi per la presenza di una clausola di
destinazione nel contratto di finanziamento, non è riconducibile alla diversa categoria del mutuo di
scopo, ma si inserisce in un'autonoma categoria di collegamento negoziale necessario (con il
contratto finanziato), di derivazione legale.
Il consumatore, il quale faccia valere vizi genetici o funzionali del contratto finanziato, può chiedere
l'estensione della pronuncia di nullità, annullamento o caducazione anche al contratto di
finanziamento.
Verbale dell'udienza del 18/7/2012 della causa civile iscritta al n. 18 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2011 del Tribunale di Verona, pendente
TRA
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Federica Santucci Agostino Versace rappresentati e difesi dall'Avv. (omissis) ed elettivamente
domiciliati presso il suo studio in Verona
- attoreE
O. S.r.l. in persona del legale rappresentante
- convenuta-contumace E
Santander Consumer Bank S.p.A. in persona del legale rappresentante *** rappresentato e difeso
dagli Avv.ti omissis ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Verona
- convenuta -Omissis
SENTENZA
Il Tribunale Civile e Penale in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,
visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti tramite il richiamo degli atti introduttivi; preso atto
della discussione della causa; considerato in fatto e in diritto che:
- con atto di citazione notificato il 24-31/12/2010 (che si richiama per relationem), Federica Santucci
e Agostino Versace hanno convenuto in giudizio la Santander Consumer Bank S.p.A. e la O. S.r.l.,
deducendo che nel giugno 2006 avevano sottoscritto con la O. S.r.l. per conto dei rispettivi figli
minori un contratto avente ad oggetto la formazione professionale di indossatrice/indossatore
fotomodella/fotomodello per il corrispettivo di ? 4.960; contestualmente avevano sottoscritto con la
Santander un contratto di finanziamento dell'importo di ? 4.700 per provvedere al pagamento del
corrispettivo su indicato; O. S.r.l. non aveva poi dato esecuzione ai contratti di formazione e quindi
gli attori avevano sospeso il pagamento delle rate di rimborso finanziamento dovute alla Santander;
- in particolare, gli attori hanno chiesto la dichiarazione di nullità dei due contratti di finanziamentoper
indeterminatezza dell'indicazione del servizio finanziato, la dichiarazione di risoluzione dei contratti
stipulati con la O. S.r.l. per inadempimento di quest'ultima e la conseguente dichiarazione di
invalidità ed inefficacia dei contratti di finanziamento collegati, la condanna della Santander alla
restituzione della somma di ? 864,69 in favore di Federica Santucci e della somma di ? 2.175,31
in favore di Agostino Versace, rispettivamente versate a titolo di rimborso dei suddetti
finanziamenti, l'ordine alla Santander di provvedere alla cancellazione della segnalazione degli
attori alla Centrale Rischi e la condanna della stessa Santander al risarcimento dei danni subiti per
effetto di tale segnalazione;
- la O. S.r.l. non si è costituita in giudizio ed è stata quindi dichiarata contumace, mentre
concomparsa depositata il 22/3/2011 (che si richiama per relationem) si è costituita la Santander
Consumer Bank S.p.A., contestando le domande degli attori sul presupposto dell'autonomia del
contratto di finanziamento rispetto al contratto stipulato dalla O. S.r.l. e deducendo di aver
tempestivamente provveduto a richiedere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi;
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- la convenuta ha inoltre chiesto, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento
dellerate di rimborso del finanziamento scadute, nonché, in via subordinata, la condanna della O.
S.r.l.
delle somme ricevute a tramite il finanziamento e quindi ? 4.700 per ciascun attore;
- la domanda della convenuta è stata notificata alla O. S.r.l. ai sensi dell'art. 292 c.p.c.;
- orbene, deve innanzi tutto giudicarsi fondata e va accolta la domanda di risoluzione dei
contrattistipulati dagli attori e dalla convenuti O. S.r.l., atteso che: a) sulla convenuta gravava
l'onere di dimostrare l'inesistenza o l'inimputabilità dell'inadempimento integrale delle proprie
obbligazioni, contestatole dagli attori (v. Cass., S.U., n. 13533/2001); b) tale onere non è stato
assolto, avendo la parte rinunciato a costituirsi in giudizio; c) deve quindi ritenersi provato il
suddetto inadempimento, che va inoltre considerato "grave" ai sensi dell'art. 1455 c.c.,
concernendo per intero l'obbligazione principale della convenuta;
- occorre allora interrogarsi sulla conseguenza di
finanziamentostipulati dagli stessi attori con la Santander;
tale
statuizione
sui
contratti
di
- in questa prospettiva va osservato che: a) nella stipulazione dei contratti di finanziamento suindicati
è pacifico che gli attori abbiano agito quali persone fisiche, per scopi di consumo, e che la
convenuta abbia agito nell'esercizio della sua attività professionale di intermediario finanziario; b)
tenuto conto del contenuto dei due contratti su evidenziati e dei requisiti soggettivi, il contratto di
mutuo stipulato tra gli attori e la convenuta deve essere ricondotto alla fattispecie del credito al
consumo disciplinata dagli artt. 40 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005, nella formulazione applicabile
ratione temporis; c) tale fattispecie contrattuale, pur caratterizzandosi per la presenza di una
clausola di destinazione nel contratto di finanziamento, non è riconducibile alla diversa categoria
del mutuo di scopo (in senso contrario v. Cass., n. 5966/2001), atteso che: c.1) il contratto di mutuo
di scopo, sia di natura legale sia di natura convenzionale, si caratterizza per l'assunzione di un vero
e proprio obbligo del mutuatario di destinare l'importo mutuato allo scopo dichiarato, rispondendo,
questo, ad un interesse comune delle parti o ad un interesse pubblico; c.2) nel contratto di credito
al consumo la previsione della destinazione della somma non costituisce un vincolo per il
consumatore, ma semplicemente una tutela, attuata proprio attraverso il dettato normativo su
evidenziato (a sua volta attuativo della Direttiva 87/102/CEE, oggi sostituita dalla più incisiva
Direttiva 2008/48/Ce); d) più precisamente, il contratto di credito al consumo si inserisce in
un'autonoma categoria di collegamento negoziale necessario (con il contratto finanziato), di
derivazione legale; e) ed infatti, proprio la disciplina contenuta nei citati artt. 40 e ss. (e prima
ancora negli artt. 121 e ss. D.Lgs. n. 385/93) induce a ritenere che il legislatore abbia considerato
il contratto di credito al consumo come necessariamente collegato al contratto finanziato, tanto da
prevedere il diritto del mutuatario ad esercitare un'azione diretta nei confronti del mutuante, per gli
inadempimenti della controparte del contratto finanziato, sia pure a condizione dell'esistenza di un
patto di esclusiva tra quest'ultimo ed il finanziatore stesso, e comunque in aggiunta agli ulteriori
rimedi contrattuali azionabili nelle fattispecie di collegamento negoziale; f) in particolare,
quest'ultima affermazione, pur essendo stato a lungo dibattuta in giurisprudenza e dottrina, deve
ormai ritenersi pacifica, alla luce della recente sentenza del 23/4/2009 della Corte di Giustizia, che,
nell'interpretare l'art. 11 della Direttiva 87/102/CEE (di cui l'art. 125 D.Lgs. n. 385/93 costituisce
attuazione), ha precisato che l'assenza di un accordo di esclusiva tra fornitore e finanziatore
preclude la specifica azione diretta prevista dall'art. 11 (e dall'art. 125), ma non esclude le ulteriori
azioni di caducazione del contratto di credito al consumo per vizi genetici o funzionali del contratto
di fornitura, previste dai singoli ordinamenti giuridici (come l'ordinamento italiano, che, riconosce
l'operatività e le conseguenze del principio simul stabunt simul cadent, ricostruendo il collegamento
negoziale come un meccanismo espressivo dell'autonomia negoziale prevista dall'art. 1322 c.c.,
attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso, che viene realizzato non
già per mezzo di un autonomo e nuovo contratto, ma attraverso una pluralità coordinata di contratti,
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i quali conservano una loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e
teleologicamente, come collegato con gli altri: V., tra le altre, Cass., n. 13164/2007); g) pertanto,
ribadita la qualificazione del contratto di credito al consumo come fattispecie di collegamento
necessario legale, si perviene alla conclusione che il consumatore, il quale faccia valere vizi
genetici o funzionali del contratto finanziato, può chiedere l'estensione della pronuncia di nullità,
annullamento o caducazione anche al contratto di finanziamento; h) peraltro, nel caso di specie si
perviene alla stessa conclusione, anche se si esclude la qualificazione del contratto di credito al
consumo come fattispecie di collegamento legale necessario, in quanto tra i due contratti
rispettivamente stipulati dalle varie parti attrici è ravvisabile un vincolo genetico reciproco, tale da
far ritenere che ci si trovi ad una fattispecie di collegamento volontario necessario (con la
conseguente applicabilità del principio simul stabunt simul cadent); i) in questa prospettiva, infatti, è
sufficiente evidenziare i seguenti indici di collegamento: i.1) i due contratti sono stati sottoscritti nel
medesimo contesto; i.2) la sottoscrizione del contratto di finanziamento è stata raccolta dalla
controparte del contratto finanziato; i.3) il contratto di finanziamento prevede la clausola di
destinazione, con l'indicazione del bene acquistato tramite il finanziamento; i.4) il contratto di
finanziamento prevede che l'importo finanziato sia consegnato dal finanziatore direttamente al
fornitore;
- sulla base di tali osservazioni va dichiarata la risoluzione dei contratti di finanziamento,
inconseguenza della dichiarazione di risoluzione dei contratti finanziati;
- né, d'altra parte, questa statuizione può ritenersi preclusa dall'art. 7 delle condizioni generali
deicontratti di finanziamento, in ragione delle considerazioni già esposte e dell'ulteriore
considerazione della nullità della clausola - ai sensi dell'art. 33, 2° comma, lett. b), D.Lgs. n.
206/2005, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis;
- alla dichiarazione di risoluzione dei contratti consegue l'accoglimento della domanda degli attori
diripetizione delle somme versate alla Santander in esecuzione dei contratti di finanziamento,
nonché la domanda subordinata della convenuta di ripetizione della somma versata alla O. S.r.l. in
virtù dei contratti stessi;
- deve invece essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla
domandadegli attori diretta ad ottenere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi,
posto che dalla visure depositate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c., risulta che la
convenuta ha provveduto alla relativa cancellazione solo dopo la notificazione dell'atto di citazione;
- infine deve essere rigettata la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori sul
presuppostodell'illiceità di tale segnalazione, posto che difetta qualsiasi allegazione idonea a
consentire l'accertamento di danni patrimoniali o non patrimoniali conseguenti alla segnalazione
stessa; - le spese di lite seguono la soccombenza;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
1. dichiara la risoluzione dei contratti stipulati dagli attori con la O. S.r.l. e con la SantanderConsumer
Bank S.p.A., così come dedotti in giudizio;
2. condanna la Santander Consumer Bank S.p.A. a restituire a Federica Santucci la somma di
?864,69, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e ad Agostino Versace la somma di ?
2.175,31, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
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3. condanna la O. S.r.l. a restituire alla Santander Consumer Bank S.p.A. la somma di ? 9.400,
oltreinteressi legali dalla domanda al saldo;
4. dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda degli attori diretta
adottenere la cancellazione della segnalazione alla Centrale Rischi;
5. rigetta la domanda di risarcimento danni proposta dagli attori;
6. ondanna la Santander Consumer Bank S.p.A. e la O. S.r.l., in solido, a rimborsare a
FedericaSantucci e Agostino Versace, in solido, le spese di lite che liquida in complessivi ?
4.409,48, di cui ? 223,36 per spese non imponibili ed ? 1.717,87 per diritti, oltre iva e cpa;
7. condanna la O. S.r.l. a rimborsare alla Santander Consumer Bank S.p.A. le spese di lite,
cheliquida in complessivi ? 2.300, di cui ? 1.300 per onorari ed ? 1.000 per diritti, oltre rimborso
forfettario delle spese generali e cpa.
Corte di Giustizia Europea, 12 lug 2012 Tutela dei consumatori Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Articoli 22, 24
e 30 Normativa nazionale volta a trasporre questa direttiva
Corte di Giustizia Europea
12 luglio 2012, Sezione IV
Tutela dei consumatori - Contratti di credito ai consumatori - Direttiva 2008/48/CE - Articoli 22, 24 e
30 - Normativa nazionale volta a trasporre questa direttiva - Applicabilità a contratti non inclusi nella
sfera di applicazione ratione materiae e ratione temporis di tale direttiva - Obblighi non previsti dalla
stessa direttiva - Limitazione delle commissioni bancarie che possono essere percepite dal creditore
- Articoli 56 TFUE, 58 TFUE e 63 TFUE - Obbligo di predisporre nel diritto nazionale procedure
adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie Nella causa C-602/10,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo
267 TFUE, dalla Judecătoria Călăraşi (Romania), con decisione del 6 dicembre 2010, pervenuta in
cancelleria il 21 dicembre 2010, nel procedimento SC Volksbank România SA
contro
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Comisariatul Judeţean pentru Protecţia
Consumatorilor Călăraşi (CJPC), LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra A. Prechal (relatore), dal sig. L.
Bay Larsen, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. E. Jarasiūnas, giudici, avvocato generale: sig.ra V.
Trstenjak
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cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore vista la fase scritta del
procedimento e in seguito all'udienza del 19 aprile 2012, considerate le
osservazioni presentate:
- per la SC Volksbank România SA, da M. Niculeasa, R. Damaschin e R. Nanescu, avvocati;
- per il governo rumeno, da R.H. Radu e R.-I. Munteanu, in qualità di agenti;
- per il governo ceco, da M. Smolek e J. Vláčil, in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, da T. Henze e J. Kemper, in qualità di agenti;
- per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da S. Fiorentino, avvocatodello
Stato;
- per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per la Commissione europea, da L. Bouyon e M. Owsiany-Hornung, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza
conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli articoli 22, 24 e 30
delladirettiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai
contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU L 133, pag. 66, e rettifica - GU 2009, L 207, pag. 14, GU 2010, L 199, pag. 40, e GU 2011, L 234, pag. 46), nonché
degli articoli 56 TFUE, 58 TFUE e 63 TFUE.
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la SC Volksbank RomâniaSA
(in prosieguo: la "Volksbank") e l'Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor
Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Călărași (CJPC) (Autorità nazionale per
la tutela dei consumatori - Commissariato distrettuale per la tutela dei consumatori di Călărași; in
prosieguo: l'"ANPC") in merito a talune clausole incluse in alcuni contratti di credito ai consumatori
stipulati tra la Volksbank e i suoi clienti che, a detta dell'ANPC, sono in contrasto con la normativa
nazionale volta a trasporre la direttiva 2008/48.
Contesto normativo
Il diritto dell'Unione
3. Il terzo, quarto e settimo considerando della direttiva 2008/48 recitano quanto segue:
"(3) [S]ono emerse disparità significative tra le legislazioni dei vari Stati membri nel settore del credito
alle persone fisiche in generale, soprattutto con riferimento al credito al consumo (...).
(4) Lo stato di fatto e di diritto risultante da tali disparità nazionali in taluni casi comporta distorsioni
della concorrenza tra i creditori all'interno della Comunità e fa sorgere ostacoli nel mercato interno
quando gli Stati membri adottano disposizioni cogenti diverse e più rigorose rispetto a quelle previste
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dalla direttiva 87/102/CEE [del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al
consumo (GU 1987, L 42, pag. 48), come modificata dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 (GU L 101, pag. 17; in prosieguo: la "direttiva 87/102")]. Ciò
limita le possibilità per i consumatori di beneficiare direttamente della crescente disponibilità di
credito transfrontaliero. (...)
(...)
(7) Per facilitare il sorgere di un efficiente mercato interno del credito al consumo è necessario
prevedere un quadro comunitario armonizzato in una serie di settori fondamentali (...)".
4. Il nono ed il decimo considerando della direttiva 2008/48 sono redatti nei seguenti termini:
"(9) È necessaria una piena armonizzazione che garantisca a tutti i consumatori della Comunità di
fruire di un livello elevato ed equivalente di tutela dei loro interessi e che crei un vero mercato interno.
Pertanto, agli Stati membri non dovrebbe essere consentito di mantenere o introdurre disposizioni
nazionali diverse da quelle previste dalla presente direttiva [.]. Laddove tali disposizioni armonizzate
mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre norme nazionali
diverse da quelle previste dalla presente direttiva. Tuttavia, tale restrizione dovrebbe essere
applicata soltanto nelle materie armonizzate dalla presente direttiva. Laddove tali disposizioni
armonizzate mancassero, gli Stati membri dovrebbero rimanere liberi di mantenere o introdurre
norme nazionali (...).
(10) Le definizioni contenute nella presente direttiva fissano la portata dell'armonizzazione. L'obbligo
degli Stati membri di attuare le disposizioni della presente direttiva dovrebbe pertanto essere limitato
all'ambito d'applicazione della stessa fissato da tali definizioni. La presente direttiva dovrebbe
tuttavia far salva l'applicazione da parte degli Stati membri, conformemente al diritto comunitario,
delle disposizioni della presente direttiva a settori che esulano dall'ambito di applicazione della
stessa. Di conseguenza, uno Stato membro potrebbe mantenere o introdurre norme nazionali
conformi alla direttiva o a talune delle sue disposizioni in materia di contratti di credito al di fuori
dell'ambito di applicazione della presente direttiva, ad esempio in materia di contratti di credito per
importi inferiori a 200 EUR o superiori a 75 000 EUR (...)".
5. Il quattordicesimo considerando di tale direttiva enuncia quanto segue:
"È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i contratti di credito aventi
per oggetto la concessione di un credito in relazione al quale viene costituita una garanzia
immobiliare. Questo tipo di credito è di natura molto specifica. È opportuno escludere dall'ambito di
applicazione della presente direttiva anche i contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla
conservazione destinati principalmente all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un
terreno o un immobile costruito o da costruirsi (...)".
6. Il considerando 44 di detta direttiva così recita:
"Ai fini della trasparenza e della stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione,
gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o
controllo nei confronti dei creditori".
7. L'articolo 2 della medesima direttiva, rubricato "Ambito di applicazione", al paragrafo 2 dispone
quanto segue:
"La presente direttiva non si applica ai:
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a) contratti di credito garantiti da un'ipoteca oppure da un'altra garanzia analoga
comunementeutilizzata in uno Stato membro sui beni immobili o da un diritto legato ai beni
immobili;
b) contratti di credito finalizzati all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un terreno
oun immobile costruito o progettato;
c) contratti di credito per un importo totale del credito inferiore a 200 EUR o superiore a 75 000
EUR;
(...)".
8. L'articolo 22 della direttiva 2008/48 è intitolato "Armonizzazione e obbligatorietà della direttiva".
Ilsuo paragrafo 1 così dispone:
"Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non
possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa
stabilite".
9. L'articolo 24 di tale direttiva reca il titolo "Risoluzione stragiudiziale delle controversie". Il
suoparagrafo 1 è redatto nei seguenti termini:
"Gli Stati membri provvedono affinché siano predisposte procedure adeguate ed efficaci per la
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative a contratti di credito,
eventualmente mediante il ricorso a organismi esistenti".
10. A norma degli articoli 27 e 29 della direttiva 2008/48, il termine per il suo recepimento è scaduto
l'11 giugno 2010, data in cui è stata abrogata la direttiva 87/102.
11. Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2008/48, rubricato "Misure transitorie":
1.
La presente direttiva non si applica ai contratti di credito in corso alla data di entrata in
vigoredelle misure nazionali di attuazione.
2.
Tuttavia, gli Stati membri provvedono affinché gli articoli 11, 12, 13, 17, 18, paragrafo 1,
seconda frase, e 18, paragrafo 2, siano applicati anche ai contratti di credito a durata
indeterminata in corso alla data di entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione".
Il diritto rumeno
12. Il decreto legge del governo n. 50/2010 (Monitorul Oficial al României, parte I, n. 389 dell'11
giugno 2010; in prosieguo: il "d.l. n. 50/2010") è diretto a trasporre la direttiva 2008/48 nel diritto
interno.
13. L'articolo 2, primo comma, del d.l. n. 50/2010 dispone quanto segue:
"Il presente decreto legge trova applicazione ai contratti di credito, compresi i contratti di credito
garantiti da ipoteca o da un diritto su un bene immobile, nonché ai contratti di credito finalizzati
all'acquisto o alla conservazione di diritti di proprietà su un bene immobile costruito o progettato
oppure alla ristrutturazione, alla sistemazione, al consolidamento, al risanamento, all'ampliamento o
alla valorizzazione di un bene immobile, a prescindere dall'importo totale del credito".
14. L'articolo 36 del d.l. n. 50/2010 così recita:
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"Per il credito concesso, il creditore può percepire unicamente: la commissione per l'analisi del
fascicolo, la commissione per l'amministrazione del credito o la commissione per l'amministrazione
del conto corrente, la compensazione in caso di rimborso anticipato, i costi relativi alle assicurazioni,
se del caso, le penalità, nonché una commissione unica per servizi prestati su richiesta dei
consumatori".
15. L'articolo 85, secondo comma, del d.l. n. 50/2010 così dispone:
"Al fine di comporre in via amichevole eventuali controversie e fatti salvi il diritto dei consumatori ad
agire in giudizio contro i creditori e gli intermediari del credito che abbiano violato le disposizioni del
presente decreto o il diritto dei consumatori di adire l'[ANPC], questi ultimi possono avvalersi del
sistema stragiudiziale di reclamo ed indennizzo per i consumatori, in forza delle disposizioni della
legge n. 192/2006, sulla mediazione e l'organizzazione della professione di mediatore, come
successivamente modificata ed integrata".
16. Gli articoli 86-88 del d.l. n. 50/2010 definiscono il regime delle sanzioni, comprese quelle
chepossono essere inflitte da agenti dell'ANPC in caso di violazione delle disposizioni di tale
decreto.
17. Ai sensi dell'articolo 94 del d.l. n. 50/2010:
"Il presente decreto entra in vigore dieci giorni dopo la data della sua pubblicazione nel Monitorul
Oficial al României, Parte I".
18. L'articolo 95 del d.l. n. 50/2010 è redatto nei seguenti termini:
1.
Per i contratti in corso, i creditori sono tenuti, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigoredel presente decreto, a provvedere affinché il contratto sia reso conforme alle disposizioni di
questo decreto.
2.
I contratti in corso sono modificati mediante atti aggiuntivi entro novanta giorni dalla data
dientrata in vigore del presente decreto.
(...)".
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19.
I contratti di credito oggetto del procedimento principale sono stati stipulati dalla Volksbank
con ipropri clienti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 50/2010.
20.
Si tratta in sostanza di contratti che concedono a consumatori crediti garantiti da
un'ipotecaoppure da altri diritti legati ai beni immobili.
21.
Detti contratti contengono alcune clausole relative a commissioni bancarie che la Volksbank
siriserva il diritto di reclamare ai propri clienti e che costituiscono l'oggetto della controversia nel
procedimento principale.
22.
La clausola 3.5 delle condizioni generali dei contratti di credito controversi,
intitolata"commissione di rischio", prevede ad esempio che a fronte della messa a disposizione del
credito il mutuatario può essere tenuto a versare alla banca una commissione di rischio, applicata
al saldo del credito, pagabile mensilmente per l'intera durata del credito.
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23.
La clausola 5 delle condizioni particolari di tali contratti, anch'essa rubricata "commissione
dirischio", precisa che tale commissione è pari allo 0,2% del saldo del credito, pagabile mensilmente
nei giorni di scadenza della rata per tutto il periodo di svolgimento del contratto.
24.
Dopo il 22 giugno 2010, data di entrata in vigore del d.l. n. 50/2010, la Volksbank
intraprendevatalune iniziative volte a mutare, nelle clausole aggiuntive dei contratti di credito, la
denominazione della clausole controverse in commissione di amministrazione del credito, categoria
di commissioni contemplata all'articolo 36 di tale decreto, senza tuttavia modificarne il quantum.
25.
Sempre dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 50/2010, in occasione di controlli effettuati presso
laVolksbank l'ANPC constatava che essa continuava a percepire la "commissione di rischio", come
descritta nei contratti di credito di cui al procedimento principale e come successivamente
denominata "commissione di amministrazione del credito".
26.
L'ANPC, che riteneva che il percepimento di tale commissione fosse in contrasto con
l'articolo36 del d.l. n. 50/2010, redigeva un verbale a carico della Volksbank, con cui condannava
quest'ultima, segnatamente, a pagare un'ammenda nonché sanzioni complementari. La Volksbank
contestava tale verbale dinanzi al giudice del rinvio.
27.
Presso tale giudice, la Volksbank affermava che talune disposizioni del d.l. 50/2010 erano
incontrasto con la direttiva 2008/48. Essa sosteneva che, alla luce dell'obiettivo di tale direttiva, ossia
l'armonizzazione completa volta a garantire la libera circolazione di servizi offerti dagli istituti di
credito, nel procedimento principale detto giudice doveva disapplicare tali disposizioni.
28.
Secondo la Volksbank, infatti, l'articolo 2, paragrafo 1, del d.l. n. 50/2010, rendendo
applicabiletale decreto ai contratti di credito garantiti da un'ipoteca o da altri diritti legati ai beni
immobili, come i contratti oggetto del procedimento principale, è in contrasto con l'articolo 2,
paragrafo 2, della direttiva 2008/48, poiché quest'ultima disposizione disporrebbe espressamente
che tale direttiva non si applica a siffatti contratti.
29.
Inoltre, per quanto attiene a contratti che possono considerarsi riconducibili alla sfera
diapplicazione della direttiva 2008/48, la Volksbank asseriva che l'articolo 36 del d.l., poiché contiene
un elenco esaustivo delle commissioni bancarie che un istituto di credito può percepire, viola tale
ambito di applicazione, in quanto detta direttiva prevedrebbe unicamente regole in materia di
adeguata informazione dei consumatori.
30.
Il divieto di percepire commissioni diverse da quelle elencate in detto articolo 36 sarebbe
inoltrein contrasto con le norme del diritto dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali e
di libera prestazione dei servizi.
31.
Quanto alla libera prestazione dei servizi, questo divieto genererebbe una maggiorazione
deicosti in capo agli istituti di credito che offrono siffatti servizi in Romania, con l'effetto di impedire
loro di essere competitivi a livello dell'Unione. Tale divieto precluderebbe inoltre agli istituti di credito
stabiliti fuori di tale Stato membro l'accesso al mercato rumeno del credito al consumo.
32.
Per quanto riguarda la libertà di circolazione dei capitali, il consumatore rumeno non
potrebbepiù ottenere crediti presso istituti stabiliti fuori del suo Stato membro, alla luce della
circostanza che questi avrebbe diritto di chiedere l'eliminazione delle commissioni o delle clausole
non conformi alle disposizioni del d.l. n. 50/2010.
33.
Secondo la Volksbank, infine, la facoltà, riconosciuta al consumatore ex articolo 85,
paragrafo 2,del d.l. n. 50/2010, di adire direttamente l'ANPC, nonché il potere spettante a
quest'ultima di infliggere sanzioni qualora ritenga che il decreto sia stato violato, non rappresentano
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un metodo adeguato ed efficace per risolvere in via stragiudiziale le controversie, come esige
l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, bensì, al contrario, generano una proliferazione
delle controversie, come peraltro sarebbe avvenuto in Romania.
34.
Il giudice del rinvio spiega che l'oggetto della controversia nel procedimento principale è,
insostanza, la validità della clausola intitolata "commissione di rischio", che figura in alcuni contratti
di credito stipulati prima della data dell'entrata in vigore del d.l. n. 50/2010 e che, dopo tale data, è
denominata "commissione di amministrazione del credito".
35.
Tale giudice ritiene che le disposizioni del d.l. n. 50/2010 siano state emanate per trasporre
conurgenza la direttiva 2008/48 e che pertanto esse debbano essere applicate conformemente a
tale direttiva. Orbene, tali disposizioni nazionali potrebbero costituire una trasposizione inadeguata
o incompleta di detta direttiva.
36.
In tali circostanze, la Judecătoria Călăraşi ha deciso di sospendere il procedimento e
disottoporre alla Corte le seguenti queste pregiudiziali:
"1) in che limiti l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso
che vieta agli Stati membri di prevedere che la legge nazionale di trasposizione della direttiva si
applichi anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore di tale legge;
2)
in che limiti le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 2, del [d.l. n. 50/2010] rappresentino
unatrasposizione adeguata della norma comunitaria sancita dall'articolo 24, primo comma, della
direttiva 2008/48, con cui si stabilisce l'obbligo a carico degli Stati membri di garantire procedure
adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori relative ai
crediti al consumo;
3)
se l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere interpretato nel senso
cheistituisce la massima armonizzazione nel settore dei contratti di credito al consumo,
armonizzazione che non consente agli Stati membri:
a)
di estendere l'ambito di applicazione delle norme contenute nella direttiva 2008/48 a
contrattiespressamente esclusi dall'ambito di applicazione della stessa (come i contratti di prestito
ipotecario o i contratti vertenti sul diritto di proprietà su un immobile) o
b)
di istituire obblighi aggiuntivi a carico degli istituti di credito in materia di tipi di commissione
chequesti possono percepire, o di categorie di indici di riferimento cui si può riferire il tasso di
interesse variabile nei contratti di credito al consumo rientranti nell'ambito di applicazione della
disposizione nazionale di trasposizione.
4) Qualora la terza questione sia risolta negativamente, in che misura i principi della libertà di
circolazione dei servizi e della libertà di circolazione dei capitali, in generale, e gli articoli 56 [TFUE],
58 [TFUE] e 63, primo comma, [TFUE], in particolare, debbano essere interpretati nel senso che
impediscono ad uno Stato membro di imporre agli istituti di credito provvedimenti con cui vietare, nei
contratti di credito al consumo, l'applicazione di commissioni bancarie non annoverate nell'elenco di
quelle ammesse, senza che queste ultime siano definite dalla normativa del rispettivo Stato".
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla terza questione, lettera a)
37.
Con la terza questione, lettera a), che è opportuno esaminare per prima, il giudice del
rinviochiede, in sostanza, se l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere
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interpretato nel senso che vieta che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto
interno includa nella sua sfera di applicazione ratione materiae contratti di credito che, come quelli
al centro del procedimento principale, hanno ad oggetto la concessione di un credito garantito da
un bene immobile, nonostante siffatti contratti siano espressamente esclusi dall'ambito di
applicazione ratione materiae di detta direttiva in forza del suo articolo 2, paragrafo 2, lettera a).
38.
Dall'interpretazione dell'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 alla luce del nono e
deldecimo considerando di quest'ultima si desume che, per quanto attiene ai contratti di credito
riconducibili alla sfera di applicazione della citata direttiva, questa prevede una piena
armonizzazione e, come si evince dal titolo di detto articolo 22, dispiega carattere obbligatorio, il che
deve essere inteso nel senso che, nelle materie specificamente contemplate da tale
armonizzazione, gli Stati membri non sono autorizzati a mantenere né a introdurre disposizioni
nazionali diverse da quelle previste dalla direttiva in parola.
39.
Per di più, in particolare secondo il terzo, il quarto e il settimo considerando della
direttiva2008/48, l'armonizzazione che quest'ultima persegue in alcuni settori fondamentali differisce
sostanzialmente da quella che si prefiggeva la direttiva 87/102, la quale, abrogata e sostituita dalla
direttiva 2008/48, si limitava a prescrivere un'armonizzazione qualificata dalla Corte come minima
(v., in questo senso, in particolare, ordinanza del 16 novembre 2010, Pohotovosť, C-76/10, non
ancora pubblicata nella Raccolta, punto 66 e giurisprudenza citata).
40.
Tuttavia, come emerge anche dal decimo considerando della direttiva 2008/48, gli Stati
membripossono, conformemente al diritto dell'Unione, applicare disposizioni di tale direttiva a settori
che esulano dall'ambito di applicazione della stessa. Essi possono quindi mantenere o introdurre
misure nazionali conformi alla direttiva o ad alcune delle sue disposizioni in materia di contratti di
credito non rientranti nell'ambito di applicazione di detta direttiva.
41.
Dalla decisione di rinvio emerge che i contratti di credito oggetto del procedimento
principalehanno sostanzialmente ad oggetto la concessione di crediti garantiti da un bene immobile.
42.
Pertanto, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/48 e alla luce
delsuo quattordicesimo considerando, siffatti contratti di credito non rientrano nell'ambito di
applicazione di detta direttiva a causa della specificità di questo genere di crediti.
43.
Di conseguenza, come risulta dal punto 40 di questa sentenza, per quanto riguarda
siffatticontratti, l'armonizzazione prevista dalla direttiva 2008/48 non osta a che uno Stato membro
includa detti contratti nell'ambito di applicazione di una misura nazionale volta a trasporre tale
direttiva, onde applicare tutte le disposizioni di detta direttiva, o alcune di esse, ai contratti in parola.
44.
Occorre dunque rispondere alla terza questione, lettera a), che l'articolo 22, paragrafo 1,
delladirettiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale
volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno includa nella sua sfera di applicazione ratione
materiae contratti di credito che, come quelli al centro del procedimento principale, hanno ad oggetto
la concessione di un credito garantito da un bene immobile, nonostante siffatti contratti siano
espressamente esclusi dall'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva in forza del suo
articolo 2, paragrafo 2, lettera a).
Sulla prima questione
45.
Con la prima questione, che è opportuno esaminare per seconda, il giudice del rinvio chiede,
insostanza, se l'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 vada interpretato nel senso che osta
a che una misura nazionale diretta a trasporre detta direttiva nel diritto interno definisca il suo ambito
di applicazione ratione temporis in modo tale che la misura si applichi anche a contratti di credito
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che, come quelli al centro del procedimento principale, sono esclusi dall'ambito di applicazione
ratione materiae della direttiva in parola e che erano in corso alla data di entrata in vigore della citata
misura nazionale.
Sulla ricevibilità
46.
Il governo rumeno è dell'opinione che tale questione sia formulata in modo
eccessivamentegenerico, in quanto si riferisce ai contratti di credito al consumatore in generale,
mentre la controversia oggetto del procedimento principale verte su un contratto di credito garantito
da un'ipoteca, che esorbita dalla sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 2008/48.
Conseguentemente, la questione sarebbe parzialmente irricevibile.
47.
La Commissione europea rileva che l'oggetto del procedimento principale è costituito
dallavalidità di clausole contenute in contratti di credito ipotecario. Orbene, posto che la direttiva
2008/48 esclude siffatti contratti dal suo ambito di applicazione e non contiene disposizioni
armonizzate relative alle clausole contrattuali, la risposta alla prima questione non inciderebbe
concretamente su tale controversia.
48.
Si deve rammentare a tale proposito che, nell'ambito del procedimento ex articolo 267
TFUE,spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve
assumersi la responsabilità dell'emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle
particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in
grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di
conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l'interpretazione del diritto dell'Unione, la Corte,
in via di principio, è tenuta a pronunciarsi (v., in particolare sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e
a., cause riunite da C-317/08 a C-320/08, Racc. pag. I-2213, punto 25 e giurisprudenza citata).
49.
Pertanto, il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale sottoposta da un giudice
nazionale èpossibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto
dell'Unione richiesta non ha alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto del procedimento principale,
qualora la questione sia di tipo ipotetico, oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di
fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in
particolare, sentenza del 14 febbraio 2008, Varec, C-450/06, Racc. pag. I-581, punto 24 e
giurisprudenza citata).
50.
Orbene, dal fascicolo si inferisce che con la presente questione il giudice del rinvio chiede
insostanza se, limitatamente a contratti di credito che, come quelli al centro del procedimento
principale, esulano dall'ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2008/48 ed erano in
corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della citata misura nazionale che traspone la
direttiva nel diritto interno, l'articolo 30, paragrafo 1, di tale direttiva osti a che la misura nazionale in
parola definisca il suo ambito di applicazione ratione temporis in modo tale che la misura si applichi
anche a siffatti contratti.
51.
Quindi, trattandosi di una questione d'interpretazione del diritto dell'Unione rispetto alla
qualenon è, quanto meno, evidente che non possa essere fornita una risposta pertinente per
dirimere la controversia, la Corte è tenuta a rispondervi.
Nel merito
52.
Come emerge dal nono e dal decimo considerando della direttiva 2008/48, in linea di
principiospetta agli Stati membri determinare le condizioni alle quali intendono estendere il loro
regime nazionale che traspone tale direttiva a contratti di credito che, come quelli oggetto del
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procedimento principale, non rientrano in uno dei settori per cui il legislatore dell'Unione ha voluto
fissare disposizioni armonizzate.
53.
Di conseguenza, se per tali contratti gli Stati membri possono introdurre nella loro
normativanazionale di trasposizione della direttiva 2008/48 una norma specificamente
corrispondente alla misura transitoria prevista dall'articolo 30, paragrafo 1, di detta direttiva, in linea
di principio, nel rispetto delle norme del Trattato FUE e fatti salvi altri atti di diritto derivato
eventualmente rilevanti, essi possono anche stabilire una misura transitoria differente, come quella
disposta dall'articolo 95 del d.l. n. 50/2010, che implica che detta normativa si applica altresì ai
contratti in corso alla data della sua entrata in vigore.
54.
Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione
chel'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che non osta a che
una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno definisca il suo ambito di
applicazione ratione temporis in modo tale che la misura si applichi anche a contratti di credito che,
come quelli al centro del procedimento principale, sono esclusi dall'ambito di applicazione ratione
materiae della direttiva in parola e che erano in corso alla data di entrata in vigore della citata misura
nazionale.
Sulla terza questione, lettera b)
55.
Con la terza questione, lettera b), che è opportuno esaminare per terza, il giudice del
rinviochiede, in sostanza, se l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 debba essere
interpretato nel senso che osta a che una misura nazionale di trasposizione di tale direttiva nel diritto
interno istituisca obblighi non previsti da tale direttiva a carico degli istituti di credito per quanto
riguarda, da un lato, i tipi di commissione che questi possono percepire nel contesto di contratti di
credito al consumo rientranti nella sfera di applicazione di tale misura e, dall'altro, le categorie di
indici di riferimento cui si può riferire il tasso di interesse variabile di detti contratti.
Sulla ricevibilità
56.
Il governo rumeno e la Commissione sostengono che tale questione è irricevibile nella parte
incui riguarda le categorie di indici di riferimento cui si può riferire il tasso di interesse variabile dei
contratti di credito al consumo.
57.
Alla luce dei principi rammentati ai punti 48 e 49 di questa sentenza, le suddette
obiezionidevono essere accolte.
58.
Occorre infatti dichiarare che da nessuno degli elementi del fascicolo sottoposto alla
Corteemerge che il diritto nazionale applicabile contenga norme che impongono obblighi agli istituti
di credito per quanto riguarda le categorie di indici di riferimento cui si può riferire il tasso di interesse
variabile dei contratti di credito al consumo che vadano ad aggiungersi a quelli previsti dalla direttiva
2008/48. Tale fascicolo non menziona siffatte norme di diritto nazionale e, soprattutto, da esso non
emerge che dette norme costituiscano l'oggetto della controversia nel procedimento principale.
59.
Pertanto, non occorre rispondere alla terza questione, lettera b), laddove essa riguarda
lecategorie di indici di riferimento cui si può riferire il tasso d'interesse variabile dei contratti di credito
al consumo.
Nel merito
60.
Come menzionato al punto 40 di questa sentenza, risulta segnatamente dal
decimoconsiderando della direttiva 2008/48 che, per quanto riguarda contratti di credito i quali, come
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quelli controversi nel procedimento principale, esulano dall'ambito di applicazione ratione materiae
di tale direttiva, gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure nazionali conformi alla
direttiva o ad alcune delle sue disposizioni.
61.
Pertanto, la direttiva 2008/48, e in particolare il suo articolo 22, paragrafo 1, non vieta
neancheche, per tali contratti, uno Stato membro imponga obblighi non previsti dalla direttiva in
parola e diretti a tutelare il consumatore, come, nella fattispecie, l'articolo 36 del d.l. n. 50/2010, nel
quale figura un elenco esaustivo delle commissioni bancarie che i creditori possono percepire dai
consumatori.
62.
Non consta, infatti, che una siffatta norma di tutela dei consumatori, in un settore
nonarmonizzato dalla direttiva 2008/48, sia idonea a pregiudicare l'equilibrio su cui si fonda tale
direttiva, nel settore che essa armonizza, tra gli obiettivi di tutela dei consumatori e l'obiettivo di
garantire la creazione di un efficiente mercato interno del credito al consumo.
63.
Occorre aggiungere che, come statuito al punto 38 di questa sentenza, l'articolo 22,
paragrafo1, della direttiva 2008/48, interpretato alla luce del nono e del decimo considerando di
quest'ultima, deve essere inteso nel senso che, limitatamente ai contratti di credito rientranti
nell'ambito di applicazione di questa direttiva, cui si riferisce il giudice del rinvio nel contesto della
presente questione, sebbene essi non costituiscano l'oggetto della controversia principale, detta
direttiva prevede un'armonizzazione completa ed obbligatoria che, nelle materie specificamente
contemplate da tale armonizzazione, osta a che gli Stati membri mantengano o introducano
disposizioni nazionali diverse da quelle che essa contiene.
64.
Pertanto, per quanto riguarda tali contratti, gli Stati membri sono autorizzati ad imporre
obblighicome quelli derivanti dall'articolo 36 del d.l. n. 50/2010 in materia di commissioni bancarie
unicamente a condizione che la direttiva 2008/48 non contenga disposizioni armonizzate in tale
materia.
65.
Orbene, occorre constatare che, nonostante la direttiva 2008/48 preveda obblighi in materia
diinformazioni che il creditore deve fornire, segnatamente per quanto concerne le commissioni
bancarie in quanto parte del costo totale del credito ai sensi del suo articolo 3, lettera g), tale direttiva,
tuttavia, non contiene norme sostanziali relative ai tipi di commissioni che il creditore può percepire.
66.
Del resto, dal considerando 44 della direttiva 2008/48 si evince che, ai fini della trasparenza
edella stabilità del mercato e in attesa di una maggiore armonizzazione, gli Stati membri dovrebbero
assicurarsi che vigano misure appropriate di regolamentazione o controllo nei confronti dei creditori.
67.
Si deve quindi rispondere alla terza questione, lettera b), dichiarando che l'articolo 22,
paragrafo1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta a che una misura
nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno istituisca obblighi non previsti da tale
direttiva a carico degli istituti di credito per quanto riguarda i tipi di commissione che questi possono
percepire nel contesto di contratti di credito al consumo rientranti nella sfera di applicazione di tale
misura, quando siffatti obblighi non siano previsti dalla medesima direttiva.
Sulla quarta questione
68.
Con la sua quarta questione il giudice del rinvio in sostanza chiede se le norme del Trattato
inmateria di libera prestazione dei servizi e di libera circolazione dei capitali, e in particolare gli articoli
56 TFUE, 58 TFUE e 63, paragrafo 1, TFUE, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad
una disposizione di diritto nazionale che vieta agli istituti di credito di percepire talune commissioni
bancarie.
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69.
In via preliminare si deve indicare che non occorre procedere ad un esame della
disposizionenazionale oggetto del procedimento principale con riguardo alle norme del trattato in
materia di libera circolazione dei capitali.
70.
Infatti, quando un provvedimento nazionale si riferisce contemporaneamente alla
liberaprestazione dei servizi e alla libera circolazione dei capitali, occorre esaminare in quale misura
detto provvedimento pregiudichi l'esercizio di tali libertà fondamentali e se, nelle circostanze del
procedimento principale, una di esse prevalga sull'altra. La Corte esamina il provvedimento di cui
trattasi, in linea di principio, con riferimento ad una sola delle due libertà qualora risulti che, nel caso
di specie, una delle due è del tutto secondaria rispetto all'altra e può esserle ricollegata (sentenza
del 3 ottobre 2006, Fidium Finanz, C-452/04, Racc. pag. I-9521, punto 34).
71.
In questa fattispecie, se si dovesse riscontrare che, come sostiene la Volksbank,
rendendomeno accessibile ai clienti residenti in Romania i crediti al consumo proposti da società
stabilite in altri Stati membri, tale disposizione produce l'effetto di rendere meno frequente il ricorso
di questi clienti a detti servizi e, così, di diminuire i flussi finanziari transfrontalieri relativi a tali
prestazioni, si tratterebbe soltanto di una conseguenza ineluttabile dell'eventuale restrizione alla
libera prestazione dei servizi (v., in tal senso, sentenza Fidium Finanz, cit., punto 48).
72.
Per quanto riguarda l'esame della disposizione nazionale oggetto del procedimento
principalealla luce delle norme del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi, secondo la
costante giurisprudenza della Corte l'attività di un ente creditizio consistente nella concessione di
crediti costituisce un servizio ai sensi dell'articolo 56 TFUE (v., in particolare sentenza Fidium Finanz,
cit., punto 39).
73.
Sempre per giurisprudenza costante, la nozione di "restrizione" ai sensi dell'articolo 56
TFUEverte sulle misure che vietano, ostacolano o scoraggiano l'esercizio della libera prestazione
dei servizi (v., in particolare, sentenza del 29 marzo 2011, Commissione/Italia, C-565/08, non ancora
pubblicata nella Raccolta, punto 45).
74.
Per quanto riguarda la questione se possa rientrare nella citata nozione una
misuraindistintamente applicabile a tutti gli istituti di credito che forniscono servizi nel territorio
rumeno, come il divieto di percepire talune commissioni bancarie oggetto della fattispecie, giova
ricordare che una normativa di uno Stato membro non costituisce una restrizione ai sensi del Trattato
per il solo fatto che altri Stati membri applicano regole meno severe o economicamente più
vantaggiose ai prestatori di servizi simili stabiliti sul loro territorio (v., in particolare, sentenza
Commissione/Italia, cit., punto 49).
75.
La nozione di restrizione comprende invece le misure adottate da uno Stato membro che,
perquanto indistintamente applicabili, pregiudichino l'accesso al mercato per gli operatori economici
di altri Stati membri (v., in particolare, sentenza Commissione/Italia, cit., punto 46).
76.
Tuttavia, in questa fattispecie non si è sostenuto che il divieto di percepire talune
commissionibancarie che la disposizione nazionale oggetto del procedimento principale impone ai
creditori è emanato nel contesto dell'autorizzazione in Romania di istituti di credito stabiliti in altri
Stati membri.
77.
Dal fascicolo sottoposto alla Corte non si desume neppure che il fatto di istituire un tale
divietocostituisca una reale ingerenza nella libertà di negoziare di tali istituti.
78.
Il governo rumeno e la Commissione hanno infatti affermato, senza che su questo punto
laVolksbank li smentisse, che sebbene la normativa nazionale di cui al procedimento principale limiti
il numero di commissioni bancarie che possono essere inserite nei contratti di credito, tuttavia essa
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non impone requisiti di moderazione tariffaria, poiché non è previsto alcun limite quanto all'importo
delle commissioni autorizzate dalla norma nazionale in oggetto né, tanto meno, quanto ai tassi di
interesse in generale.
79.
Pertanto, tale disposizione nazionale, sebbene possa richiedere un adeguamento di
taluneclausole dei contratti, di per sé non comporta un onere supplementare a carico degli istituti di
credito stabiliti in altri Stati membri né, a maggior ragione, la necessità, per tali imprese, di rivedere
la loro politica e le loro strategie commerciali onde poter accedere al mercato rumeno in condizioni
conformi alla normativa rumena.
80.
Dagli elementi sollevati dinanzi alla Corte non si evince che detta disposizione nazionale
rendameno attraente l'accesso a tale mercato e, in caso di accesso a quest'ultimo, riduca la capacità
delle imprese interessate di svolgere immediatamente una concorrenza efficace nei confronti delle
imprese tradizionalmente operanti in Romania.
81.
In queste circostanze, l'incidenza di tale disposizione nazionale sugli scambi di servizi è
troppoaleatoria e indiretta perché una misura nazionale di tal genere possa essere considerata
idonea ad ostacolare il commercio intracomunitario (v., per analogia, in particolare, sentenza del 7
aprile 2011, Francesco Guarnieri & Cie, C-291/09, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 17
e giurisprudenza citata).
82.
Di conseguenza, alla luce degli elementi di cui dispone la Corte, occorre dichiarare che
unamisura nazionale come quella oggetto del procedimento principale non è in contrasto con le
regole del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi.
83.
Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione che le norme del
Trattatoin materia di libera prestazione dei servizi devono essere interpretate nel senso che non
ostano ad una disposizione di diritto nazionale che vieta agli istituti di credito di percepire talune
commissioni bancarie.
Sulla seconda questione
84.
Il giudice del rinvio ha sottoposto la seconda questione, che occorre esaminare per ultima,
perchiarire, in sostanza, se l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 vada interpretato nel
senso che osta ad una norma contenuta nella misura nazionale di trasposizione della direttiva
2008/48 che, in materia di controversie vertenti su crediti al consumo, permette ai consumatori di
rivolgersi direttamente ad un'autorità di tutela dei consumatori, che può successivamente infliggere
sanzioni agli istituti di credito per violazioni di tale misura nazionale, senza doversi preventivamente
avvalere delle procedure di soluzione stragiudiziale previste dalla normativa nazionale per siffatte
controversie.
Sulla ricevibilità
85.
In via preliminare occorre rilevare che, sebbene nella fattispecie la misura di trasposizione
inesame, ossia l'articolo 85, paragrafo 2, del d.l. n. 50/2010, si applichi nel contesto di contratti di
credito al consumo non rientranti nell'ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis
della direttiva 2008/48, è pacifico che la disposizione armonizzata al centro della presente questione,
vale a dire l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, è resa applicabile a siffatti contratti, in
forza di detta misura di trasposizione.
86.
A questo proposito occorre ricordare che la Corte si è ripetutamente dichiarata competente
astatuire su domande di pronuncia pregiudiziale vertenti su disposizioni del diritto dell'Unione in
situazioni in cui i fatti del procedimento principale si collocavano al di fuori del suo ambito di
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applicazione e pertanto erano di competenza esclusiva degli Stati membri, ma nelle quali dette
disposizioni del diritto dell'Unione erano rese applicabili dal diritto nazionale grazie a un rinvio di
quest'ultimo al loro contenuto (v., in particolare, sentenza del 7 luglio 2011, Agafiţei e a., C-310/10,
non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38 e giurisprudenza citata).
87.
La Corte ha in particolare sottolineato, a questo proposito, che quando una normativa
nazionaleintende conformarsi, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a
quelle adottate nel diritto dell'Unione, al fine, ad esempio, di evitare che si verifichino discriminazioni
nei confronti dei cittadini nazionali o eventuali distorsioni di concorrenza, oppure di assicurare una
procedura unica in situazioni paragonabili, esiste un interesse certo a che, per evitare future
divergenze d'interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto dell'Unione ricevano
un'interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate (v., in
particolare, sentenza Agafiţei e a., cit., punto 39 e giurisprudenza citata).
88.
In questa fattispecie un siffatto interesse sussiste, poiché l'applicazione della
disposizionearmonizzata prevista dall'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 a contratti di
credito ai consumatori non riconducibili alla sfera d'applicazione ratione materiae e ratione temporis
di tale direttiva è finalizzata a garantire che esista una procedura unica per situazioni simili per
quanto riguarda la risoluzione stragiudiziale delle controversie relative a tali contratti.
89.
Il governo rumeno e la Commissione asseriscono peraltro che questa seconda questione
èirricevibile in quanto verte sulle procedure stragiudiziali di risoluzione di controversie, mentre nel
procedimento principale dette procedure non rivestono un ruolo concreto. A loro detta,
l'interpretazione richiesta dalla Corte con tale questione non presenta alcun rapporto con l'oggetto
della controversia nel procedimento principale.
90.
Il governo rumeno considera inoltre che tale questione sia irricevibile anche perché il giudice
delrinvio chiede alla Corte di interpretare il diritto nazionale, compito che spetterebbe unicamente ai
giudici nazionali.
91.
A questo proposito occorre constatare che la Volksbank ha sostenuto dinanzi al giudice
delrinvio che, poiché una norma contenuta nella misura nazionale di trasposizione della direttiva
2008/48, ossia l'articolo 85, paragrafo 2, del d.l. n. 50/2010, permette che sia adita un'autorità di
tutela dei consumatori, la quale può successivamente infliggere sanzioni agli istituti di credito senza
che sia necessario seguire preventivamente le procedure di soluzione stragiudiziale previste dalla
normativa nazionale per siffatte controversie, tale misura è contraria all'articolo 24, paragrafo 1, della
direttiva 2008/48, che prevede l'obbligo in capo agli Stati membri di garantire l'esistenza di procedure
adeguate ed efficaci per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di consumo relative
a contratti di credito al consumo.
92.
È altrettanto pacifico che nel procedimento principale un'autorità di tutela dei consumatori,
nellafattispecie l'ANPC, ha effettivamente inflitto un'ammenda ad un istituto di credito, ossia la
Volksbank, perché taluni contratti di credito ai consumatori da essa stipulati contenevano clausole
in contrasto con una normativa nazionale finalizzata a trasporre la direttiva 2008/48, senza che tale
istituto abbia preventivamente avuto la possibilità di risolvere detta controversia per via
stragiudiziale.
93.
Ciò considerato, alla luce dei principi ricordati ai punti 48 e 49 della presente sentenza,
occorredichiarare che, poiché si tratta di una questione di interpretazione del diritto dell'Unione
rispetto alla quale, non è, quanto meno, evidente che non possa essere fornita una risposta
pertinente per dirimere la controversia, la Corte è tenuta a rispondervi.
Nel merito
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94.
Sebbene l'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 esiga che le procedure in materia
dirisoluzione stragiudiziale delle controversie siano adeguate ed efficaci, né tale disposizione, né
qualsiasi altro elemento della direttiva 2008/48 utile ad interpretarne la portata sviluppano
ulteriormente le modalità o le caratteristiche di dette procedure.
95.
Pertanto, spetta agli Stati membri disciplinare le modalità di dette procedure, compreso il
loroeventuale carattere obbligatorio, nel rispetto dell'effetto utile di tale direttiva (v., per analogia,
sentenza Alassini e a., cit., punto 44).
96.
Effettivamente, una normativa nazionale che obbliga a ricorrere preventivamente ad
unaprocedura di conciliazione stragiudiziale per dirimere le controversie, garantendo il carattere
sistematico del ricorso a siffatta procedura, tende a rafforzare l'effetto utile della direttiva 2008/48
(v., per analogia, sentenza Alassini e a., cit., punto 45).
97.
Ciò nondimeno, non risulta né dal testo, né, del resto, dalla finalità dell'articolo 24, paragrafo
1,della direttiva 2008/48, o da qualsiasi altro elemento contestuale che possa essere preso in
considerazione per interpretare tale disposizione, che essa richieda che gli Stati membri
traspongano detta disposizione prevedendo un siffatto obbligo.
98.
Peraltro, la direttiva 2008/48 non osta a che uno Stato membro, nel contesto
dell'ampiadiscrezionalità riconosciutagli dalla direttiva in materia di disciplina delle modalità
procedurali di risoluzione stragiudiziale delle controversie su contratti di credito ai consumatori,
consenta un accesso il più ampio possibile da parte di questi ultimi agli organi specificamente istituiti
per la tutela dei loro interessi, in particolare alla luce del rischio che i consumatori - che di regola si
trovano in situazione di inferiorità rispetto ai creditori quanto a potere negoziale e a livello di
informazione non siano coscienti dei loro diritti o incontrino difficoltà nell'esercitarli.
99.
Inoltre, non si può considerare che una disposizione nazionale come l'articolo 85, paragrafo
2,del d.l. n. 50/2010, permettendo di adire direttamente un'autorità di tutela dei consumatori dotata
del potere di infliggere ammende, per questa mera circostanza renda le procedure di risoluzione
stragiudiziale delle controversie su contratti di credito al consumo, come quelle previste dalla
normativa nazionale oggetto del procedimento principale, inadeguate, inefficaci o irrispettose
dell'effetto utile della direttiva 2008/48.
100. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione
chel'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non osta
ad una norma contenuta nella misura nazionale volta a trasporre tale direttiva che, in materia di
controversie vertenti su crediti al consumo, permette ai consumatori di rivolgersi direttamente ad
un'autorità di tutela dei consumatori, la quale può successivamente infliggere sanzioni agli istituti di
credito per violazione di tale misura nazionale, senza doversi preventivamente avvalere delle
procedure di risoluzione stragiudiziale previste dalla normativa nazionale per siffatte controversie.
Sulle spese
101. Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un
incidentesollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi,
la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
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1)
L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE,
deve essere interpretato nel senso che non osta a che una misura nazionale volta a trasporre tale
direttiva nel diritto interno includa nella sua sfera di applicazione ratione materiae contratti di credito
che, come quelli al centro del procedimento principale, hanno ad oggetto la concessione di un
credito garantito da un bene immobile, nonostante siffatti contratti siano espressamente esclusi
dall'ambito di applicazione ratione materiae di detta direttiva in forza del suo articolo 2, paragrafo 2,
lettera a).
2)
L'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 va interpretato nel senso che non osta a
cheuna misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno definisca il proprio ambito
di applicazione ratione temporis in modo tale che la misura si applichi anche a contratti di credito
che, come quelli al centro del procedimento principale, sono esclusi dall'ambito di applicazione
ratione materiae della direttiva in parola e che erano in corso di svolgimento alla data di entrata in
vigore della citata misura nazionale
3)
L'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non
ostaa che una misura nazionale volta a trasporre tale direttiva nel diritto interno istituisca obblighi
non previsti da tale direttiva a carico degli istituti di credito per quanto riguarda i tipi di commissione
che questi possono percepire nel contesto di contratti di credito al consumo rientranti nella sfera di
applicazione di tale misura, quando siffatti obblighi non siano previsti dalla medesima direttiva.
4)
Le norme del Trattato FUE in materia di libera prestazione dei servizi devono essere
interpretatenel senso che non ostano ad una disposizione di diritto nazionale che vieta agli istituti di
credito di percepire talune commissioni bancarie.
5)
L'articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che non
ostaad una norma contenuta nella misura nazionale volta a trasporre tale direttiva che, in materia di
controversie vertenti su crediti al consumo, permette ai consumatori di rivolgersi direttamente ad
un'autorità di tutela dei consumatori, che può successivamente infliggere sanzioni agli istituti di
credito per violazione di tale misura nazionale, senza doversi preventivamente avvalere delle
procedure di risoluzione stragiudiziale previste dalla normativa nazionale per siffatte controversie.
Corte di Giustizia Europea, 23 apr 2009 Direttiva 87/102/CEE - Tutela dei
consumatori - Credito al consumo - Inadempimento del contratto di
vendita
Corte di Giustizia Europea (1)
23 aprile 2009, Prima Sezione
Direttiva 87/102/CEE - Tutela dei consumatori - Credito al consumo - Inadempimento del contratto di vendita
La direttiva sul credito al consumo prevede, da una parte, il diritto per il consumatore di procedere
contro il creditore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni incombenti al fornitore
dei beni o dei servizi, e subordina, dall'altra, tale diritto ad una serie di condizioni, tra le quali
l'esistenza di un rapporto di esclusiva tra il creditore ed il fornitore.
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Il sig. Scarpelli ha acquistato nel 2003 un'autovettura e ha sottoscritto, unitamente al contratto di
acquisto, un modulo - fornito dal venditore - di richiesta di prestito alla NEOS Banca. Dopo aver
corrisposto al venditore la somma di EUR 10 000 e aver beneficiato di un prestito di EUR 19 130,
ha cominciato a rimborsare quest'ultimo tramite rate mensili pari a euro 402.
Dopo aver corrisposto 24 rate mensili (EUR 9 648, oltre a EUR 130 per spese di commissione), il
veicolo non gli era ancora stato consegnato. Il sig. Scarpelli ha interrotto perciò i pagamenti, si è
opposto al provvedimento di ingiunzione della banca relativo al pagamento della residua somma
dovuta (circa EUR 15.000) e ha richiesto la restituzione delle somme già corrisposte.
Il Tribunale di Bergamo ha interrogato la Corte di giustizia in merito alla necessità dell'esistenza di
una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore affinché il consumatore possa procedere in
giudizio contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni incombenti al venditore e
chiedere la risoluzione del contratto di finanziamento nonché la restituzione delle somme già
corrisposte.
La Corte di giustizia ricorda, innanzitutto, che la direttiva è stata adottata al duplice scopo di
assicurare, da una parte, la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo e, dall'altra,
di proteggere i consumatori che sottoscrivono tali crediti.
La direttiva impone poi un'armonizzazione minima in materia di credito al consumo. Gli Stati membri
sono quindi liberi di stabilire una normativa più favorevole per i consumatori, che dovrebbero vantare
nei confronti del creditore diritti maggiori rispetto ai normali diritti contrattuali.
Il fatto di subordinare in ogni caso l'esercizio del diritto del consumatore di procedere contro il creditore alla
condizione dell'esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore contrasterebbe con
l'obiettivo della direttiva che è, in primo luogo, quello di tutelare il consumatore in quanto parte più debole del
contratto.
Nei casi in cui la normativa nazionale consente al consumatore di procedere contro il creditore per ottenere la
risoluzione del contratto di finanziamento e la restituzione delle somme già corrisposte, la direttiva non impone
una condizione supplementare, vale a dire l'esistenza di un rapporto di esclusiva tra venditore e creditore.
Per contro, una siffatta condizione può essere richiesta al fine di far valere altri diritti, non previsti dalle
disposizioni nazionali in materia di relazioni contrattuali, come il diritto al risarcimento del danno causato da
un'inadempienza del fornitore.
La Corte conclude, pertanto, che l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un
credito è concesso ai clienti di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto
necessario del diritto, per tali clienti, di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle
obbligazioni che incombono a detto fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la
conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore. Nel procedimento C-509/07,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal
Tribunale di Bergamo con decisione 4 ottobre 2007, pervenuta in cancelleria il 21 novembre 2007, nella causa
Luigi Scarpelli
contro
NEOS Banca S.p.A.,
LA CORTE (Prima Sezione),
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composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. M. Ilesič, A. Tizzano, A. Borg Barthet e
E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. J. Mazák cancelliere: sig.ra R. Seres, amministratore vista la fase
scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'11 dicembre 2008, considerate le osservazioni
presentate:
- per il sig. Scarpelli, dagli avv.ti F. Maffettini e G. Pozzi;
- per la NEOS Banca S.p.A., dall'avv. S. Beccari;
- per il governo italiano, dal sig. R. Adam, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W. Ferrante, avvocatodello
Stato;
- per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma e dalla sig.ra J. Kemper, in qualità di agenti;
- per il governo ungherese, dalle sig.re J. Fazekas, R. Somssich e K. Borvölgyi, in qualità di agenti;
- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra L. Pignataro-Nolin e dal sig. W. Wils, in qualità
diagenti, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di giudicare la causa senza
conclusioni, ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 11, n. 2, della direttiva del
Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L 42, pag.
48).
2. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra il sig. Scarpelli e la NEOS Banca
S.p.A.(in prosieguo: la "NEOS Banca") in merito all'esecuzione di un contratto di credito concluso per
l'acquisto di un'automobile che non è mai stata consegnata.
Contesto normativo
La normativa comunitaria
3. Il ventunesimo 'considerando' della direttiva 87/102 prevede quanto segue:
"considerando che, per quanto riguarda i beni e servizi che il consumatore ha sottoscritto per contratto di
acquistare a credito, il consumatore, almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del
creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di
beni o servizi; che le circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi
esiste un precedente accordo in base al quale il credito è messo da quel creditore a disposizione esclusivamente
dei clienti di quel fornitore per consentire al consumatore l'acquisto di merci o di servizi da tale fornitore".
4. Il venticinquesimo 'considerando' di detta direttiva dichiara quanto segue:
"considerando che la presente direttiva è intesa a conseguire un certo grado di ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di crediti al consumo
nonché un certo livello di protezione del consumatore e pertanto non dovrebbe essere escluso che gli Stati
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membri possano mantenere o adottare misure più severe per la protezione del consumatore nel rispetto dei loro
obblighi derivanti dal Trattato".
5. L'art. 11, nn. 1 e 2, di tale direttiva così dispone:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun modo
i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale contratto
qualora i beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di fornitura.
2. Quando:
a) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito con unapersona
diversa dal fornitore, e
b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale il credito
èmesso esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l'acquisto di merci
o di servizi di tale fornitore, e
c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al precedente accordo, e
d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte, o nonsono
conformi al relativo contratto di fornitura, e
e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva diritto,
ilconsumatore ha il diritto di procedere contro il creditore.
Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile".
La normativa nazionale
6. L'art. 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Supplemento ordinario alla GURI 8 ottobre 2005,
n. 235), così dispone:
"Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la
costituzione in mora ha diritto di procedere contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione
che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del
fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal
contratto di concessione del credito".
7. Tuttavia, il giudice del rinvio riferisce che, secondo la giurisprudenza italiana, i diritti rivendicati
dalconsumatore non dipendono dalla conclusione o meno di un accordo di esclusiva tra il creditore ed il
fornitore.
Causa principale e questione pregiudiziale
8. In data 20 giugno 2003, l'acquirente, sig. Scarpelli, rivoltosi alla società Autobrembate, venditrice,
diproprietà del sig. Brioli Duilio, per acquistare un'autovettura della marca Audi A4 1900 TD, ha
sottoscritto, unitamente al contratto di acquisto di tale veicolo, un modulo - fornito dal venditore - di
richiesta di prestito alla società Finemiro S.p.A., cui è subentrata la NEOS Banca, creditrice.
9. Il sig. Scarpelli ha corrisposto, tramite assegni intestati al sig. Brioli Duilio, la somma di EUR 10 000 e
habeneficiato di un prestito per un importo pari a EUR 19 130, che si aggiungevano ai già corrisposti EUR
10 000. Egli ha cominciato a rimborsare a detto istituto finanziario il prestito così accordato, tramite rate
mensili di EUR 402.
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10. Dopo aver corrisposto 24 rate mensili, pari ad un importo di EUR 9 648, oltre a EUR 130 per spese
dicommissione, il sig. Scarpelli ha interrotto il pagamento delle rate, in ragione del fatto che il veicolo non
gli era ancora stato consegnato.
11. La Finemiro SpA ha notificato al sig. Scarpelli un decreto ingiuntivo relativo al pagamento della
residuasomma dovuta, per un importo quantificato in EUR 15 678,38, oltre agli interessi.
12. Successivamente, la società Autobrembate è stata dichiarata fallita e il veicolo acquistato dal sig.
Scarpellinon gli è mai stato consegnato.
13. Il sig. Scarpelli si è opposto al decreto ingiuntivo di pagamento, affermando di non essere tenuto
acorrispondere le rate mensili residue dovute. Inoltre, egli ha richiesto alla NEOS Banca la restituzione
degli EUR 9 778 già corrisposti in rate mensili, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria.
14. La NEOS Banca si è costituita in giudizio opponendosi alle richieste del sig. Scarpelli sull'assunto chel'art.
11 della direttiva 87/102 prevede l'esonero della responsabilità del creditore in tutti i casi in cui manca un
rapporto di esclusiva tra quest'ultimo e il fornitore.
15. A tal proposito la NEOS Banca ha richiamato le disposizioni di legge nazionali e comunitarie, inparticolare
l'art. 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sostenendo che nei casi di finanziamento in regime
di non esclusiva il diritto del consumatore di procedere contro il creditore è precluso, essendo tale
possibilità limitata ai finanziamenti in regime d'esclusiva.
16. È pacifico che non sussiste un rapporto di esclusiva tra la NEOS Banca e la società Autobrembate.
17. Secondo il Tribunale di Bergamo, tenuto conto delle indicazioni date dal ventunesimo 'considerando'
delladirettiva 87/102, non è certo che il rapporto di esclusiva sia presupposto necessario per attribuire diritti
maggiori al consumatore.
18. In tale contesto, il Tribunale di Bergamo ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte
laseguente questione pregiudiziale:
"Se l'art. 11, [n. 2, della direttiva 102/87/CEE] debba interpretarsi nel senso che l'accordo tra fornitore e
finanziatore in base al quale il credito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di
quel fornitore, sia presupposto necessario del diritto del consumatore di procedere contro il creditore - in caso
di inadempimento del fornitore - anche quando tale diritto sia: a) solo quello della risoluzione del contratto di
finanziamento; oppure b) quello di risoluzione e di conseguente restituzione delle somme pagate al
finanziatore".
Sulla questione pregiudiziale
19. Con la sua questione, il giudice del rinvio s'interroga sostanzialmente sulla necessità dell'esistenza di
unaclausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore affinché il consumatore possa procedere in giudizio
contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni incombenti al venditore. In particolare, il
Tribunale di Bergamo domanda se una siffatta condizione sia necessaria nel caso di un'azione diretta alla
risoluzione del contratto di finanziamento e nel caso di un'azione diretta alla restituzione delle somme già
corrisposte al finanziatore.
20. Quanto agli obiettivi della direttiva 87/102, dai 'considerando' della stessa risulta che è stata adottata
alduplice scopo di assicurare, da una parte, la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo
(terzo, quarto e quinto 'considerando') e, dall'altra, di proteggere i consumatori che sottoscrivono tali crediti
(sesto, settimo e nono 'considerando') (sentenze 23 marzo 2000, causa C-208/98, Berliner Kindl Brauerei,
Racc. pag. I-1741, punto 20, e 4 marzo 2004, causa C-264/02, Cofinoga, Racc. pag. I-2157, punto 25).
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21. A tal proposito, l'art. 11 di detta direttiva, da una parte, prevede il diritto per il consumatore di
procederecontro il creditore in caso di mancata o inesatta esecuzione delle obbligazioni incombenti al
fornitore dei beni o dei servizi in questione e, dall'altra, subordina tale diritto ad una serie di condizioni, tra
le quali figura quella dell'esistenza di un rapporto di esclusiva tra il creditore ed il fornitore.
22. Tale disposizione dev'essere letta alla luce del ventunesimo 'considerando' della direttiva 87/102 che,
conriferimento al regime istituito all'art. 11 di detta direttiva, indica esplicitamente che "il consumatore,
almeno nelle circostanze sotto definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono
ai suoi normali diritti contrattuali nei riguardi di questo". Sempre ai sensi dello stesso 'considerando', "le
circostanze di cui sopra sussistono quando tra il creditore e il fornitore di beni o servizi esiste un precedente
accordo in base al quale il credito è messo da quel creditore a disposizione esclusivamente dei clienti di
quel fornitore per consentire al consumatore l'acquisto di merci o di servizi da tale fornitore".
23. Ne consegue che il diritto di procedere in giudizio di cui all'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102
costituisceuna protezione supplementare offerta dalla direttiva di cui trattasi al consumatore nei riguardi
del creditore, che si aggiunge alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni
nazionali applicabili ad ogni rapporto contrattuale. Conseguentemente, il soddisfacimento delle varie
condizioni di cui a tale articolo può essere richiesto solo rispetto ai ricorsi proposti ai sensi di tale protezione
supplementare.
24. Va inoltre rilevato che una siffatta interpretazione dell'art. 11 della direttiva 87/102 è in linea con il tipo
diarmonizzazione effettuata con tale direttiva. Infatti, secondo il suo venticinquesimo 'considerando', non
dovrebbe essere escluso che gli Stati membri possano mantenere o adottare misure più severe per la
protezione del consumatore, dal momento che tale direttiva impone un'armonizzazione minima in materia
di credito al consumo. Gli Stati membri sono quindi liberi di stabilire una normativa più favorevole per i
consumatori.
25. Nel contesto dell'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102, la Corte ha dichiarato che l'obiettivo perseguito datale
direttiva consiste nel garantire il rispetto di una norma di protezione minima del consumatore in materia di
credito al consumo (sentenza 4 ottobre 2007, causa C-429/05, Rampion e Godard, Racc. pag. I-8017, punto
47).
26. Tale interpretazione è anche corroborata dall'art. 14, n. 1, di detta direttiva, che impone agli Stati membri
di provvedere affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del consumatore, alle disposizioni
del diritto nazionale che danno esecuzione alla direttiva stessa (v., in tal senso, sentenza Rampion e Godard,
cit., punto 48).
27. In aggiunta, il consumatore non può esercitare alcuna influenza sul rapporto tra il fornitore e il creditore,
ilche implica che il consumatore è in balia delle condizioni contrattuali come negoziate tra questi due
imprenditori.
28. Inoltre, spesso i creditori presentano moduli prestampati ai consumatori per la conclusione del contratto
dimutuo. Quindi, il consumatore, ovvero la parte più debole del contratto, di regola non ha la possibilità di
apportare modifiche al testo.
29. Pertanto, il fatto di subordinare in ogni caso l'esercizio del diritto del consumatore di procedere contro
ilcreditore alla condizione dell'esistenza di una clausola di esclusiva tra il creditore ed il fornitore
contrasterebbe con l'obiettivo della direttiva 87/102 che è, in primo luogo, quello di tutelare il consumatore
in quanto parte più debole del contratto.
30. Dalle considerazioni che precedono risulta che, in una situazione come quella descritta dal
giudicenazionale nella decisione di rinvio, in cui la normativa applicabile alle relazioni contrattuali prevede
la possibilità per il consumatore di procedere contro il creditore per ottenere la risoluzione del contratto di
finanziamento e la restituzione delle somme già corrisposte, la direttiva 87/102 non prescrive che siffatte
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azioni siano subordinate alla condizione di esclusiva in questione. Per contro, il soddisfacimento di una
siffatta condizione può essere richiesto al fine di far valere altri diritti, non previsti dalle disposizioni
nazionali in materia di relazioni contrattuali, come il diritto al risarcimento del danno causato da
un'inadempienza del fornitore dei beni o servizi in questione.
31. Conseguentemente, occorre risolvere la questione sollevata dichiarando che l'art. 11, n. 2, della
direttiva87/102 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale,
l'esistenza di un accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti
di detto fornitore esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali
clienti di procedere contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al
fornitore al fine di ottenere la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme
corrisposte al finanziatore.
Sulle spese
32. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevatodinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri
soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. P.Q.M.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
L'art. 11, n. 2, della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo,
deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella della causa principale, l'esistenza di un
accordo tra il creditore ed il fornitore, sulla base del quale un credito è concesso ai clienti di detto fornitore
esclusivamente da quel creditore, non è un presupposto necessario del diritto per tali clienti di procedere
contro il creditore in caso di inadempimento delle obbligazioni che incombono al fornitore al fine di ottenere
la risoluzione del contratto di credito e la conseguente restituzione delle somme corrisposte al finanziatore.
Firme
(1) Lingua procesuale: l'italiano.
Tribunale Torino n.7797, 11 dic 2007
Tribunale di Torino
11 dicembre 2007, n. 7797, Sez. III
Soc. Compass
Il consumatore che stipula un contratto di credito al consumo per l'acquisto di un bene non può
rifiutare alla finanziaria il pagamento delle rate se il venditore non gli consegna la cosa oggetto della
compravendita, in quanto non esiste di per sé un collegamento negoziale tra il contratto di
compravendita e quello di finanziamento. Il consumatore, quindi, deve pagare la finanziaria
facendosi carico del rischio della mancata consegna del bene, con la possibilità poi di rivalersi nei
confronti del venditore per la sua inadempienza, salvo che dalle condizioni generali del contratto non
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risulti la possibilità per il consumatore di agire contro il finanziatore opponendogli le eccezioni relative
al contratto di compravendita.
Al contratto di finanziamento riconducibile alla fattispecie del "credito al consumo", specificamente
disciplinato dalla legge, non sono applicabili i principi elaborati in tema di "mutuo di scopo": pertanto,
ai sensi degli artt. 125, comma 4, D.Lgs. n. 385 del 1993 e 42 D.Lgs. n. 206 del 2005, in difetto di
un accordo che attribuisca al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti della
venditrice, l'acquirente non ha il diritto di agire contro il finanziatore in caso di inadempimento del
fornitore né di opporre allo stesso finanziatore le eccezioni relative al contratto di compravendita.
Corte di Giustizia Europea n.429, 4 ott 2007 Credito al consumo - Diritto
del consumatore di procedere contro il creditore nell'ipotesi di mancata
esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai beni
o ai servizi finanziati dal credito
Corte di Giustizia Europea
4 ottobre 2007 (*)
"Direttiva 87/102/CEE - Credito al consumo - Diritto del consumatore di procedere contro il
creditore nell'ipotesi di mancata esecuzione o di esecuzione non conforme del contratto relativo ai
beni o ai servizi finanziati dal credito - Presupposti - Menzione del bene o del servizio finanziato
nell'offerta di credito - Apertura di credito con possibilità di far uso del credito concesso in momenti
differenti Possibilità, per il giudice nazionale, di rilevare d'ufficio il diritto del consumatore di
procedere contro il creditore"
Nel procedimento C-429/05,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234
CE, dal Tribunal d'instance de Saintes (Francia) con decisione 16 novembre 2005, pervenuta in
cancelleria il 2 dicembre 2005, nella causa
Max Rampion,
Marie-Jeanne
Godard
Rampion
contro
Franfinance SA,
K par K SAS,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano, A. Borg Barthet, M.
Ilesič e E. Levits, giudici,
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avvocato generale: sig. P. Mengozzi cancelliere: sig. M.-A. Gaudissart, capo
unità vista la fase scritta del procedimento e in seguito all'udienza dell'8
febbraio 2007, considerate le osservazioni presentate:
- per la Franfinance SA, dal sig. B. Soltner, avocat;
- per il governo francese, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra R. Loosli-Surrans, in qualità di agenti;
- per il governo tedesco, dai sigg. M. Lumma e A. Dittrich, in qualità di agenti;
- per il governo spagnolo, dal sig. F. Díez Moreno, in qualità di agente;
- per il governo italiano, dal sig. I. M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dalla sig.ra W.
Ferrante, avvocato dello Stato;
- per il governo austriaco, dalla sig.ra C. Pesendorfer, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. A. Aresu e J.-P. Keppenne, in qualità
diagenti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 marzo 2007,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 22
dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo (GU 1987, L
42, pag. 48), come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio
1998, 98/7/CE (GU L 101, pag. 17; in prosieguo: la "direttiva 87/102"), segnatamente dei suoi artt.
11 e 14.
2. Tale domanda è stata sollevata nel contesto di una controversia tra il sig. Rampion e la
sig.raGodard Rampion (nel prosieguo: i "coniugi Rampion"), da una parte, e le società Franfinance
SA (in prosieguo: la "Franfinance") e K par K SAS (in prosieguo: la "K par K"), dall'altra, con
riguardo ad un contratto di vendita di finestre e ad un'apertura di credito ai fini del finanziamento
di tale contratto. Contesto normativo
Normativa comunitaria
3. La direttiva 87/102 tende al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
eamministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.
4. L'art. 11 di tale direttiva così recita:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché l'esistenza di un contratto di credito non pregiudichi in alcun
modo i diritti del consumatore nei confronti del fornitore di beni o di servizi acquisiti in base a tale
contratto qualora i beni o servizi non siano forniti o non siano comunque conformi al contratto di
fornitura. 2. Quando:
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a) per l'acquisto di beni o la fornitura di servizi il consumatore conclude un contratto di credito conuna
persona diversa dal fornitore, e
b) tra il creditore e il fornitore dei beni o dei servizi esiste un precedente accordo in base al quale
ilcredito è messo esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per
l'acquisto di merci o di servizi di tale fornitore, e
c) il consumatore di cui alla lettera a) ottiene il credito in conformità al precedente accordo, e
d) i beni o i servizi considerati dal contratto di credito non sono forniti o sono forniti soltanto in parte,o
non sono conformi al relativo contratto di fornitura,
e) il consumatore ha proceduto contro il fornitore, ma non ha ottenuto la soddisfazione cui aveva
diritto, il consumatore ha il diritto di procedere contro il
creditore.
Gli Stati membri stabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile.
3. Il paragrafo 2 non è applicabile quando la singola operazione è di un valore inferiore a un importo
pari a 200 [euro]".
5. L'art. 14 della direttiva 87/102 prevede quanto segue:
"1. Gli Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del
consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono alla
presente direttiva.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in
applicazione della presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti e
in particolare attraverso la distribuzione dell'importo del credito in più contratti".
Diritto interno
6.
L'art. L. 311-20 del Code de la consommation prevede, ai fini dell'applicazione dell'art. 11
delladirettiva 87/102, che, "[q]ualora la previa offerta menzioni il bene o la prestazione di servizi
finanziati, gli obblighi del mutuatario prendono effetto solo dal momento della consegna del bene o
dalla fornitura della prestazione (.)".
7.
A tal riguardo, l'art. L. 311-21 del codice medesimo precisa che, "[i]n caso di contestazione
circal'esecuzione del contratto principale, il Tribunale potrà, fino alla risoluzione della controversia,
sospendere l'esecuzione del contratto di credito. Quest'ultimo è risolto o annullato di pieno diritto
quando il contratto per il quale è stato concluso è, a sua volta, giudizialmente risolto o annullato (.)".
Causa principale e questioni pregiudiziali
8.
Il 5 settembre 2003, dopo una visita a domicilio da parte del venditore, i coniugi
Rampionordinavano alla K par K alcune finestre, per un prezzo totale di EUR 6150. In forza del
contratto di vendita concluso a tal fine, le finestre dovevano essere consegnate entro un termine da
sei ad otto settimane a decorrere dalle misurazioni effettuate dal tecnico addetto.
9.
Secondo il giudice del rinvio, da tale contratto di vendita risulta un finanziamento
totaledell'acquisto realizzato mediante credito concesso dalla Franfinance.
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10.
In pari data, i coniugi Rampion sottoscrivevano con la Franfinance un'apertura di credito per
untetto massimo pari all'importo della vendita. L'offerta di credito indica l'identità del venditore con
la menzione "compte plate-forme K par K", ma non specifica il bene finanziato.
11.
Alla consegna delle finestre ordinate, il 27 novembre 2003, i coniugi Rampion appuravano
che idavanzali e gli infissi erano infestati da parassiti. I lavori non venivano proseguiti e, con lettera
del 5 gennaio 2004, gli interessati dichiaravano di voler risolvere il contratto di vendita.
12.
Non avendo ricevuto risposta per loro soddisfacente alla richiesta di risoluzione del
contratto,con atti del 29 ottobre e del 2 novembre 2004 i coniugi Rampion citavano in giudizio la K
par K e la Franfinance chiedendo che il contratto di vendita fosse dichiarato nullo, con conseguente
risoluzione del contratto di credito, argomentando che il contratto di vendita non recava l'indicazione
precisa del termine di consegna dei beni di cui trattasi, in contrasto con il requisito previsto dal Code
de la consommation.
13.
In subordine, i coniugi Rampion chiedevano la risoluzione per inadempimento del contratto
divendita, deducendo che la K par K, avendo proposto la fornitura e la posa degli elementi di
carpenteria quando il relativo supporto era difettoso, era venuta meno all'"obbligo di consigliare"
("obligation de conseil") gravante sulla stessa.
14.
Le convenute nella causa principale facevano valere, segnatamente, che non sussisteva
alcunainterdipendenza tra i due contratti, dal momento che, contrariamente a quanto previsto
dall'art. L. 311-20 del Code de la consommation, l'indicazione del bene finanziato non risultava
dall'offerta di credito. Inoltre, si sarebbe trattato di un'apertura di credito e non di un credito vincolato
al finanziamento della vendita.
15.
Il giudice del rinvio, nell'ambito del dibattimento dinanzi al medesimo svoltosi, sollevava
d'ufficiodiversi motivi attinenti a disposizioni del Code de la consommation relative al credito al
consumo ed alla vendita a domicilio.
16.
In tale contesto, il Tribunal d'instance de Saintes decideva di sospendere il procedimento e
disottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se gli artt. 11 e 14 della direttiva (.) 87/102/CEE vadano interpretati nel senso che consentono al
giudice di applicare le norme sull'interdipendenza tra il contratto di credito ed il contratto di fornitura
di beni o di servizi, finanziato grazie a tale credito, quando il contratto di credito non menziona il
bene il cui acquisto è finanziato o è stato concluso nella forma di apertura di credito senza menzione
del bene finanziato.
2) Se la direttiva (.) 87/102/CEE abbia una finalità più ampia della mera tutela del consumatore, che
si estenda all'organizzazione del mercato consentendo al giudice di applicare d'ufficio le disposizioni
che ne derivano".
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
Sulla ricevibilità
17. In primo luogo, la Franfinance fa valere che non spetta alla Corte pronunciarsi in ordine allaprima
questione, dal momento che essa, in realtà, riguarda esclusivamente l'applicazione di
disposizioni del diritto nazionale relative ai requisiti necessari ai fini della sussistenza di un
credito vincolato. La direttiva 87/102, infatti, si limiterebbe a disciplinare un'armonizzazione
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minima e il suo art. 11 preciserebbe che gli Stati membri stabiliscono, in particolare, a quali
condizioni il consumatore può esercitare il diritto di procedere contro il creditore.
18. A tal riguardo, si deve riconoscere che la direttiva 87/102, come emerge dal suo art. 15 e dal
suo venticinquesimo 'considerando', a norma dei quali tale direttiva non impedisce agli Stati
membri di mantenere o adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori, si limita ad
un'armonizzazione minima delle disposizioni nazionali relative al credito al consumo.
19. Tuttavia, la prima questione sottoposta concerne espressamente l'interpretazione dell'art. 11
della detta direttiva; è pacifico che tale disposizione sia stata trasposta nel diritto francese, in
particolare, dagli artt. L. 311-20 e L. 311-21 del Code de la consommation che consentono al
debitore, a talune condizioni, di ottenere la sospensione, la risoluzione o l'annullamento del
contratto di credito.
20. Orbene, la questione se e, eventualmente, in qual misura il diritto di agire in giudizio,
previstodall'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102 a favore del consumatore nei confronti del
creditore, possa essere subordinato dal diritto nazionale a condizioni diverse rispetto a quelle
elencate da tale disposizione, riguarda l'analisi nel merito della prima questione sottoposta.
L'aggiunta di qualsivoglia requisito supplementare, infatti, comporta il rischio di collocare le
disposizioni di diritto nazionale al di là del livello di armonizzazione perseguito da questa direttiva
e non si può, pertanto, ritenere immediatamente che rientri unicamente in tale diritto.
21. In secondo luogo, secondo la Franfinance, la Corte è tanto meno competente a esprimersi
inordine a tale questione dal momento che il giudice del rinvio, in realtà, non intende acclarare
che, nella causa principale, i debitori possano effettivamente agire in giudizio nei confronti del
creditore ai sensi dell'art. 11 della direttiva 87/102, bensì che sia riconosciuta l'interdipendenza
tra i contratti in oggetto per fini del tutto diversi. Il giudice del rinvio intenderebbe, in realtà,
applicare norme del diritto francese aventi una natura ed un oggetto differenti, in quanto non
sarebbero attinenti a tale diritto di agire in giudizio, bensì prevedrebbero la decadenza
automatica del creditore dal proprio diritto agli interessi qualora nell'offerta di credito non
ricorrano talune menzioni relative a tale interdipendenza.
22. La Commissione delle Comunità europee esprime, con riguardo alla ricevibilità delle
questionipregiudiziali ovvero alla competenza della Corte quanto alla loro soluzione, una riserva
attinente al fatto che il giudice del rinvio non indica con precisione la ragione per la quale una
risposta è necessaria ai fini della soluzione della causa principale.
23. A tal riguardo, si deve ricordare che le questioni relative all'interpretazione del diritto
comunitarioproposte dal giudice nazionale nell'ambito del contesto di diritto e di fatto che egli
individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l'esattezza,
godono di una presunzione di rilevanza (v. sentenze 15 maggio 2003, causa C-300/01,
Salzmann, Racc. pag. I-4899, punti 29 e 31, nonché 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e
C-202/04, Cipolla e a., Racc. pag. I-11421, punto 25).
24. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è
possibilesoltanto qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario
richiesta non ha alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della causa principale, qualora la
questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e
di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v., in
particolare, sentenze 13 marzo 2001, causa C-379/98, PreussenElektra, Racc. pag. I-2099,
punto 39; 15 giugno 2006, causa C-466/04, Acereda Herrera, Racc. pag. I-5341, punto 48, e
Cipolla e a., cit., punto 25).
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25. Orbene, è giocoforza rilevare che non risulta in modo manifesto che l'interpretazione dellenorme
comunitarie richiesta dal giudice del rinvio non abbia alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto
della causa principale, né che le questioni relative all'interpretazione di tali norme siano di tipo
ipotetico. Se è pur vero che la prima questione sottoposta menziona, in termini estremamente
generici, l'applicazione delle "norme sull'interdipendenza tra il contratto di credito ed il contratto
di fornitura di beni o di servizi", dalla decisione di rinvio non risulta che tale questione riguardi
esclusivamente, in realtà, l'applicazione di disposizioni di diritto nazionale diverse da quelle di
trasposizione dell'art. 11 della direttiva 87/102, ovvero ricomprese nella sua sfera di
applicazione.
26. Ciò premesso, la presunzione di rilevanza della prima questione sottoposta non viene meno.
27. Tuttavia, dal momento che, nell'ambito della procedura di collaborazione istituita dall'art. 234 CE,
spetta alla Corte fornire al giudice nazionale una soluzione utile che gli consenta di dirimere la
controversia con cui è adito, spetta alla Corte stessa, se del caso, riformulare le questioni ad
essa deferite (v., segnatamente, sentenze 28 novembre 2000, causa C-88/99, Roquette Frères,
Racc. pag. I-10465, punto 18; 20 maggio 2003, causa C-469/00, Ravil, Racc. pag. I-5053, punto
27, e 4 maggio 2006, causa C-286/05, Haug, Racc. pag. I-4121, punto 17).
28. Così, la prima questione sottoposta dev'essere intesa come volta a chiarire se gli artt. 11 e 14
della direttiva 87/102 vadano interpretati nel senso che ostano a che il diritto di agire in giudizio,
previsto dall'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102, di cui gode il consumatore nei confronti del
creditore, sia subordinato al requisito che la previa offerta di credito menzioni il bene o la
prestazione di servizio finanziati.
29. Alla luce delle suesposte considerazioni, la prima questione sottoposta dev'essere
ritenutaricevibile.
Sul merito
30. Tutti i governi che hanno presentato osservazioni alla Corte, al pari della Commissione,ritengono
che il diritto di agire in giudizio, di cui gode il consumatore ai sensi dell'art. 11, n. 2, della direttiva
87/102, non possa essere subordinato alla menzione espressa del bene finanziato nel contratto
di credito. A tal riguardo, si fondano sia sul tenore letterale di tale disposizione, sia sulla finalità
della direttiva, e cioè la tutela del consumatore.
31. La Franfinance, per contro, fa valere che il contratto che ha concluso con i coniugi
Rampioncostituisce un'autentica apertura di credito, che potrebbe avere molteplici impieghi. A
differenza di un credito vincolato, che servirebbe al finanziamento di un'unica operazione, una
siffatta apertura di credito non sarebbe assoggettata alla regola di interdipendenza di cui all'art.
11 della direttiva 87/102, dal momento che il creditore non può assumersi tutti i rischi economici
connessi con ogni acquisto. Eventuali abusi o frodi dovrebbero essere valutati caso per caso.
- Sulla sfera di applicazione ratione materiae della direttiva 87/102 e, segnatamente, del suo art. 11,
n. 2
32.
In limine, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva 87/102, la direttiva
medesima si applica ai contratti di credito, i quali sono definiti al n. 2, lett. c), primo comma, dello
stesso articolo, come contratti in base ai quali "il creditore concede o promette di concedere al
consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga
facilitazione finanziaria". Tale definizione ampia del concetto di "contratto di credito" trova conferma,
come dedotto dalla Commissione all'udienza, nel decimo 'considerando' della direttiva 87/102, ai
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termini del quale "si può ottenere una migliore protezione del consumatore prescrivendo determinate
condizioni da applicare a tutte le forme di credito".
33.
Tuttavia, come risulta dall'art. 1, n. 2, lett. c), secondo comma, e dall'art. 2 della direttiva
87/102 nonché dai suoi 'considerando' dall'undicesimo al quattordicesimo, alcuni contratti di credito
o tipi di transazioni sono o possono essere, in ragione della loro natura specifica, del tutto o in parte
esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva stessa. Tra le ipotesi previste da tali disposizioni
non ricorre l'apertura di credito.
34.
Un'apertura di credito il cui unico scopo consista nel mettere a disposizione del consumatore
uncredito utilizzabile in momenti differenti non è nemmeno esclusa, quantomeno parzialmente, dalla
sfera di applicazione della direttiva 87/102 in forza dell'art. 2, n. 1, lett. e), della direttiva medesima.
35.
Occorre infatti ricordare che, ai termini di tale disposizione, la direttiva 87/102 non si applica
"alcredito concesso da un istituto di credito o da un istituto finanziario sotto forma di apertura di
credito in conto corrente, diversi dai conti coperti da una carta di credito". Tuttavia, ai sensi del detto
art. 2, n. 1, lett. e), le disposizioni previste dall'art. 6 della direttiva 87/102 si applicano a siffatti crediti.
36.
Orbene, la nozione di "conto corrente" ai sensi del detto art. 2, n. 1, lett. e), che,
costituendoun'eccezione, va interpretato in senso stretto, presuppone, come risulta dall'espressione
"credito concesso sotto forma di apertura di credito in conto corrente", che l'obiettivo di tale conto
non si limiti a mettere a disposizione del cliente un credito. Un siffatto conto costituisce, al contrario,
una piattaforma più o meno generale che consente al cliente di effettuare operazioni finanziarie,
caratterizzata dal fatto che gli importi versati su tale conto, dal cliente stesso o da un terzo, non sono
necessariamente finalizzati a rinnovare un credito concesso sul conto stesso. In altre parole, un
saldo negativo per il cliente, autorizzato nella forma di un'apertura di credito, non è che uno dei
possibili stati in cui può trovarsi quel conto, che può presentare anche un saldo positivo per il cliente.
37.
Peraltro, né la struttura né l'obiettivo della direttiva 87/102, che è volta, in particolare, a
tutelare ilconsumatore, depongono nel senso dell'esclusione dalla sfera di applicazione della
direttiva medesima dei contratti di credito concessi nella forma di un'apertura di credito, il cui unico
scopo consiste nel mettere a disposizione del consumatore un credito utilizzabile in momenti
differenti.
38.
Con riguardo, più precisamente, alla sfera di applicazione dell'art. 11, n. 2, della direttiva
87/102,dal disposto di tale disposizione non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dalla
Franfinance, che essa trova applicazione limitatamente al contratto di credito volto al finanziamento
di un solo contratto di vendita o di servizi.
39.
Come sottolineato dall'avvocato generale al paragrafo 58 delle sue conclusioni,
nessunelemento tratto dalla lettera di tale disposizione sembra deporre nel senso che essa non si
applichi alle aperture di credito. In particolare, l'uso del termine "contratto" al singolare alla fine
dell'art. 11, n. 2, lett. d), della direttiva 87/102, che, tra le condizioni richieste per l'esercizio del diritto
di agire in giudizio, prevede la circostanza che "i beni o i servizi considerati dal contratto di credito
non [siano] forniti o [siano] forniti soltanto in parte, o non [siano] conformi al relativo contratto di
fornitura", non giustifica la lettura riduttiva di tale disposizione operata dalla Franfinance.
40.
Inoltre, l'art. 11, n. 3, della stessa direttiva prevede espressamente un'eccezione
all'applicazionedel n. 2 di tale articolo. Tuttavia, non sono le aperture di credito ad esserne escluse
in termini generali.
41.
Quanto all'argomento della Franfinance secondo cui l'art. 11 della direttiva 87/102 non
puòapplicarsi ad un'apertura di credito, dal momento che il creditore non può assumersi tutti i rischi
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economici connessi con ogni acquisto, occorre rilevare che tali rischi sono considerevolmente ridotti
per il fatto che il n. 2 di tale articolo conferisce al consumatore il diritto di procedere contro il creditore
solo quando sussiste, conformemente al requisito previsto dal detto n. 2, lett. b), "tra il creditore e il
fornitore dei beni o dei servizi (.) un precedente accordo in base al quale il credito è messo
esclusivamente da quel creditore a disposizione dei clienti di quel fornitore per l'acquisto di merci o
di servizi di tale fornitore" e il consumatore, conformemente al requisito previsto allo stesso n. 2, lett.
c), ha ottenuto "il credito in conformità al precedente accordo".
42.
L'obiettivo perseguito dall'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102 può essere conseguito solo se
taledisposizione si applica anche quando il credito consente una molteplicità di impieghi. Tale
disposizione, infatti, dev'essere letta alla luce del ventunesimo 'considerando' della direttiva 87/102,
ai termini del quale, in particolare, "per quanto riguarda i beni e servizi che il consumatore ha
sottoscritto per contratto di acquistare a credito, il consumatore, almeno nelle circostanze sotto
definite, deve godere, nei confronti del creditore, di diritti che si aggiungono ai suoi normali diritti
contrattuali nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi".
43.
Peraltro, il fatto che un acquisto tra altri finanziati mediante la medesima apertura di
creditopossa, in forza dell'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102, consentire al consumatore di procedere
contro il creditore non significa necessariamente che tale azione incida sull'apertura di credito
complessivamente intesa. Infatti, come sottolineato dall'avvocato generale ai paragrafi 65 e segg.
delle sue conclusioni, tale disposizione della direttiva 87/102 consente di modulare in maniera
differenziata la tutela che dev'essere offerta al consumatore per poter tener conto delle specificità di
un siffatto credito rispetto ad un credito concesso per un singolo acquisto.
44.
Pertanto, si deve ritenere che l'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102 si applichi sia ad un
creditointeso a finanziare una singola operazione sia ad un'apertura di credito che consenta al
consumatore di utilizzare il credito in momenti differenti.
- Sul diritto di procedere contro il creditore previsto dall'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102
45. Quanto alla questione se l'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102 osti a che il diritto di agire ingiudizio
che esso prevede sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito rechi menzione
del bene o della prestazione di servizi finanziati, occorre rilevare che tale condizione non è
prevista tra le cinque condizioni cumulativamente richieste al primo comma di tale disposizione.
46. È pur vero che, ai sensi del secondo comma della detta disposizione, "[g]li Stati
membristabiliranno entro quali limiti e a quali condizioni il diritto è esercitabile". Tuttavia, come
ha osservato il governo tedesco ed ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 71 delle sue
conclusioni, tale disposizione non può essere interpretata nel senso che consente agli Stati
membri di assoggettare il diritto di agire in giudizio di cui gode il consumatore a condizioni ulteriori
rispetto a quelle esaustivamente indicate dall'art. 11, n. 2, primo comma, della direttiva 87/102.
47. Infatti, da un canto, il secondo comma dell'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102, come emerge
dalsuo disposto, presuppone l'esistenza del diritto di agire in giudizio previsto dal primo comma
della disposizione medesima. D'altro canto, sarebbe in contrasto con l'obiettivo perseguito da
tale direttiva, che consiste, in particolare, nel garantire in tutti gli Stati membri il rispetto di una
norma di tutela minima del consumatore in materia di credito al consumo, il fatto di consentire
che il diritto del consumatore di procedere contro il creditore, in forza dell'art. 11, n. 2, primo
comma, della detta direttiva, sia assoggettato ad una condizione di forma come quella oggetto
della causa principale.
48. Tale interpretazione è corroborata dall'art. 14, n. 1, della direttiva 87/102, ai termini del quale"[g]li
Stati membri provvedono affinché i contratti di credito non deroghino, a detrimento del
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consumatore, alle disposizioni del diritto nazionale che danno esecuzione o che corrispondono
alla presente direttiva", nonché dallo stesso art. 14, n. 2, ai sensi del quale "[g]li Stati membri
adottano inoltre le misure necessarie per impedire che le norme emanate in applicazione della
presente direttiva siano eluse mediante una speciale formulazione dei contratti (.)".
49. Il detto art. 14, infatti, sottolinea in termini generali l'importanza accordata dal
legislatorecomunitario alle disposizioni di tutela poste dalla direttiva 87/102 ed alla loro stretta
applicazione. Inoltre, come è stato dedotto dai governi francese, tedesco, spagnolo ed italiano,
nonché dalla Commissione, il n. 2 di questo stesso articolo osta, in particolare, a che una
normativa nazionale possa consentire al creditore di evitare, mediante la semplice omissione
della menzione dei beni o dei servizi finanziati, che il consumatore proceda nei suoi confronti in
forza dell'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102.
50. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, la prima questione sottoposta dev'essere
risoltadichiarando che gli artt. 11 e 14 della direttiva 87/102 devono essere interpretati nel senso
che ostano a che il diritto del consumatore di procedere contro il creditore, previsto dall'art. 11,
n. 2, della direttiva medesima, sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito
rechi menzione del bene o della prestazione di servizi finanziati.
Sulla seconda questione
Sulla ricevibilità
51. La Franfinance fa valere che la seconda questione sottoposta, che non è utile ai fini
dellasoluzione della controversia di cui alla causa principale, è irricevibile. Il giudice del rinvio,
infatti, non avrebbe necessità di sollevare d'ufficio la questione dell'interdipendenza sussistente
tra il contratto principale ed il contratto di credito, poiché tale questione è stata direttamente
sollevata dai coniugi Rampion, avendo essi domandato al giudice del rinvio di dichiarare la nullità
del contratto di vendita e, "di conseguenza", la risoluzione del contratto accessorio di
finanziamento.
52. Il governo francese ha sostenuto, all'udienza, che i coniugi Rampion hanno chiesto al giudicedel
rinvio che il contratto di vendita fosse dichiarato nullo, con conseguente risoluzione del contratto
di credito, invocando diversi motivi, senza peraltro far valere la sussistenza di un'interdipendenza
tra i due contratti in esame. Il giudice del rinvio, se tuttavia si è interrogato in ordine a tale punto,
non lo ha realmente fatto d'ufficio, dal momento che, nelle loro rispettive difese, sia la K par K
sia la Franfinance avrebbero fatto valere che, in assenza di menzione del bene venduto
sull'offerta di credito, il contratto di credito non costituiva un contratto di credito vincolato.
53. La Commissione ha rilevato, all'udienza, che nella causa principale non risulta con certezza cheil
giudice del rinvio sia stato indotto a sollevare d'ufficio la questione relativa a tale interdipendenza.
Infatti, chiedendo conseguentemente alla nullità del contratto di vendita la risoluzione del
contratto di credito, gli stessi coniugi Rampion si sarebbero fondati sull'interdipendenza
sussistente tra i due detti contratti. Inoltre, alla luce degli argomenti svolti in difesa della K par K
e della Franfinance nella causa principale, si potrebbe porre la questione se il giudice del rinvio
non fosse stato già adito con riguardo al motivo attinente a tale interdipendenza.
54. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al precedente punto 24, il rigetto,
daparte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto
qualora appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha
alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della causa principale, qualora la questione sia di tipo
ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari
per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte.
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55. Orbene, nei motivi della sua decisione attinenti alla seconda questione sottoposta, il giudice
delrinvio rileva esplicitamente che le disposizioni di cui agli artt. L. 311-20 e L. 311-21 del Code
de la consommation non sono state fatte valere dai coniugi Rampion. Ciò premesso, non appare
in modo manifesto che tale questione, relativa alla possibilità, per il giudice, di applicare d'ufficio
tali disposizioni di diritto nazionale, non abbia alcun rapporto con l'effettività o l'oggetto della
causa principale o che la questione posta sia di tipo ipotetico.
56. La seconda questione sottoposta, pertanto, dev'essere ritenuta ricevibile.
Sul merito
57. Con la sua seconda questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 87/102
debba essere interpretata nel senso che essa consente al giudice nazionale di applicare d'ufficio
le disposizioni che traspongono nel diritto nazionale il suo art. 11, n. 2, in particolare in
considerazione del fatto che tale direttiva ha una finalità più ampia della mera tutela del
consumatore, che si estende all'organizzazione del mercato.
58. La questione relativa alla finalità della direttiva 87/102 si pone nel contesto specifico
dellagiurisprudenza della Cour de cassation (Francia) che opera, come emerge dalla decisione
di rinvio e, in particolare, dalle osservazioni del governo francese, una distinzione tra le norme
di "ordre public de direction" (ordine pubblico di direzione) - adottate nell'interesse generale e
rilevabili d'ufficio dal giudice - e quelle di "ordre public de protection" (ordine pubblico di
protezione), adottate nell'interesse di una categoria di soggetti e di cui possono avvalersi solo i
soggetti appartenenti a tale categoria. La disciplina del credito al consumo sarebbe ricompresa
tra queste ultime norme.
59. Orbene, la Corte ha più volte rilevato che, come emerge dai suoi 'considerando', la
direttiva87/102 è stata adottata al duplice scopo di assicurare, da un canto, la realizzazione di
un mercato comune del credito al consumo (terzo-quinto 'considerando') e, d'altro canto, di
proteggere i consumatori che ottengono tali crediti (sesto, settimo e nono 'considerando')
(sentenze 23 marzo 2000, causa C-208/98, Berliner Kindl Brauerei, Racc. pag. I-1741, punto 20,
e 4 marzo 2004, causa C-264/02, Cofinoga, Racc. pag. I-2157, punto 25).
60. Del resto, il giudice del rinvio chiede se la giurisprudenza della Corte relativa alla possibilità, peril
giudice, di rilevare d'ufficio le disposizioni di cui alla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993,
93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95,
pag. 29), quale risulta, in particolare, dalle sentenze 27 giugno 2000, cause riunite da C-240/98
a C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editores (Racc. pag. I-4941), e 21 novembre 2002,
causa C-473/00, Cofidis (Racc. pag. I-10875), sia trasponibile alla direttiva 87/102.
61. Al punto 26 della menzionata sentenza Océano Grupo Editorial e Salvat Editores, la Corte
hadichiarato che l'obiettivo perseguito dall'art. 6 della direttiva 93/13, che obbliga gli Stati membri
a prevedere che le clausole abusive non vincolino i consumatori, non potrebbe essere
conseguito se questi ultimi fossero tenuti a eccepire essi stessi l'illiceità di tali clausole. In
controversie di valore spesso limitato, gli onorari dei legali possono essere superiori agli interessi
in gioco, il che può dissuadere il consumatore dall'opporsi all'applicazione di una clausola
abusiva. Sebbene in controversie del genere le norme processuali di molti Stati membri
consentano ai singoli di difendersi da soli, esiste un rischio non trascurabile che, soprattutto per
ignoranza, il consumatore non faccia valere l'illiceità della clausola oppostagli. Ne discende che
una tutela effettiva del consumatore può essere ottenuta solo se il giudice nazionale ha facoltà
di valutare d'ufficio tale clausola.
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62. Richiamandosi a tale punto della menzionata sentenza Océano Grupo Editorial e SalvatEditores,
la Corte, al punto 33 della sentenza Cofidis, citata, ha confermato che la facoltà così riconosciuta
al giudice di valutare d'ufficio il carattere abusivo di una clausola è stata ritenuta necessaria per
garantire al consumatore una tutela effettiva, tenuto conto in particolare del rischio non
trascurabile che questi ignori i suoi diritti o incontri difficoltà per esercitarli (v., del pari, sentenza
26 ottobre 2006, causa C-168/05, Mostaza Claro, Racc. pag. I-10421, punto 28).
63. Come hanno fatto valere i governi spagnolo e italiano, nonché la Commissione, e comeosservato
dall'avvocato generale ai paragrafi 102 e seguenti delle sue conclusioni, tali rilievi sono parimenti
validi con riguardo alla tutela dei consumatori prevista dall'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102.
64. A tal riguardo, occorre ricordare che il detto art. 11, n. 2, pur perseguendo la duplice
finalitàrichiamata al precedente punto 59, è volto a conferire al consumatore, in circostanze ben
definite, taluni diritti nei confronti del creditore che si aggiungono ai suoi normali diritti contrattuali
nei riguardi di questo e del fornitore di beni o servizi (v. supra, punto 42).
65. Tale finalità non potrebbe essere effettivamente perseguita se il consumatore stesso
fossecostretto a far valere il proprio diritto di agire in giudizio, di cui gode nei confronti del
creditore in forza delle disposizioni del diritto nazionale che traspongono l'art. 11, n. 2, della
direttiva 87/102, in particolare in ragione del rischio non trascurabile che il consumatore ignori i
suoi diritti o incontri difficoltà per esercitarli. Come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo
107 delle sue conclusioni, il fatto che la causa principale è stata attivata dai coniugi Rampion e
che essi vi sono rappresentati da un avvocato non giustifica una conclusione diversa, dal
momento che il problema va risolto facendo astrazione dalle circostanze concrete del singolo
procedimento.
66. La Franfinance, tuttavia, fa valere che la seconda questione sottoposta, in realtà, è volta
aconsentire che venga irrogata d'ufficio la sanzione prevista dal diritto francese nell'ipotesi in cui
non ricorrano talune menzioni che, secondo tale diritto, devono ricorrere nella previa offerta
relativa ad un credito vincolato, vale a dire la decadenza del creditore dal proprio diritto agli
interessi. Orbene, si tratterebbe di una vera e propria "sanzione privata", che non potrebbe mai
essere irrogata d'ufficio senza violare il principio dispositivo e il diritto all'equo processo, sancito
dall'art. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950.
67. Nello stesso senso, il governo francese ha rilevato, all'udienza, richiamandosi alla sentenza 14
dicembre 1995, cause riunite C-430/93 e C-431/93, van Schijndel e van Veen (Racc. pag. I4705), che, se un consumatore non invoca dinanzi al giudice la decadenza degli interessi che
deve al creditore, tale giudice non può sollevare d'ufficio l'assenza di menzione, nella offerta
previa di credito, del bene o del servizio finanziati, senza decidere ultra petita.
68. A tal riguardo, occorre rilevare che la seconda questione sottoposta riguarda
esclusivamente,come emerge dai precedenti punti 55 e 57, l'art. 11, n. 2, della direttiva 87/102
nonché le disposizioni che ne garantiscono la trasposizione nel diritto interno, nella specie,
secondo il giudice del rinvio, gli artt. L. 311-20 e L. 311-21 del Code de la consommation. Nella
decisione del giudice del rinvio non risulta, in alcun modo, un'eventuale sanzione consistente
nella decadenza del creditore dal proprio diritto agli interessi. Né si è sostenuto dinanzi alla Corte
che tali disposizioni del Code de la consommation prevedano una sanzione siffatta. Così, gli
argomenti ripresi al punto precedente non sono pertinenti nel contesto della presente analisi,
che non comprende la questione se il giudice nazionale possa pronunciare d'ufficio una sanzione
come quella fatta valere dalla Franfinance.
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69. Pertanto, la seconda questione sottoposta va risolta dichiarando che la direttiva 87/102
dev'essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale di applicare d'ufficio le
disposizioni che traspongono nel diritto interno il suo art. 11, n. 2.
Sulle spese
70. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un
incidentesollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese
sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a
rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1)
Gli artt. 11 e 14 della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1986, 87/102/CEE, relativa
alravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in
materia di credito al consumo, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 16 febbraio 1998, 98/7/CE, devono essere interpretati nel senso che ostano a che il diritto
del consumatore di procedere contro il creditore, previsto dall'art. 11, n. 2, della direttiva medesima,
come modificata, sia subordinato alla condizione che la previa offerta di credito rechi menzione del
bene o della prestazione di servizi finanziati.
2)
La direttiva 87/102, come modificata dalla direttiva 98/7, dev'essere interpretata nel senso
checonsente al giudice nazionale di applicare d'ufficio le disposizioni che traspongono nel diritto
interno il suo art. 11, n. 2.
Firme
(*) Lingua processuale: il francese.
Tribunale Trieste, 20 mar 2007
Tribunale di Trieste
20 marzo 2007
In tema di usura, l'art. 644, comma 4, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso d'interesse
usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse
quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. È quindi configurabile il delitto di
usura a carico del legale rappresentante di una società finanziaria operante nel settore del credito
al consumo, in relazione alla stipulazione di contratti di prestito di denaro con previsione di tassi
d'interesse di poco inferiori al limite legale dell'usurarietà, quando questo limite risulta superato in
virtù del computo di voci di costo addossate al soggetto che richiede il finanziamento. Tra queste
voci, in particolare, devono essere considerate le c.d. spese di tenuta conto, quando l'ente che eroga
il credito si limita ad effettuare delle normali registrazioni contabili interne, relative al rapporto di
finanziamento con il cliente, senza instaurare con lo stesso alcun diverso rapporto assimilabile a
quello cui da luogo un conto corrente bancario, destinato a ricevere i versamenti dovuti per
l'ammortamento del prestito. La normativa vigente, infatti, prevede che siano escluse dal computo
del tasso effettivo globale medio le spese di tenuta di un conto corrente, per tale intendendosi il
contratto disciplinato dagli artt. 1823 ss. c.c. o altro contratto atipico ad esso assimilabile.
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Tribunale Venezia, 27 set 2006 Obbligazioni e contratti - Foro del
consumatore - Codice del consumo - Competenza inderogabile e
competenza esclusiva: distinzione
Tribunale di Venezia
27 settembre 2006
Dr. Andrea Fidanzia
Obbligazioni e contratti - Foro del consumatore - Codice del consumo - Competenza inderogabile e
competenza esclusiva: distinzione.
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, c.d. codice del consumo, occorre
distinguere tra il foro esclusivo del consumatore (art. 1469-bis, comma 3, n. 19 c.c., ora riprodotto
nell'art. 33, comma 2, del citato d.lgs.), il quale prevede una competenza territoriale esclusiva ma
derogabile con clausola che sia stata oggetto di trattativa individuale, dalla competenza inderogabile
del foro del luogo di residenza del consumatore prevista dall'art. 63 del codice del consumo solo per
le controversie riguardanti i contratti negoziati fuori dai locali commerciali. (omissis)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente
controversia dal momento che l'art. 281-sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc.
civ. che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in
fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della
discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di
diritto della decisione".
Deve dichiararsi l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo in sua vece competente il
Tribunale di Palermo, luogo di residenza dell'opponente, la quale deve ritenersi consumatrice,
avendo stipulato il contratto di finanziamento per scopi estranei all'esercizio di un'attività
imprenditoriale.
A tal proposito, risulta dal contratto di cessione (doc. 1 opposta) sottoscritto dall'opponente con la
Fin*** che la sig.ra C. ha richiesto il finanziamento quando lavorava con qualifica di operaia alle
dipendenze della G*** S.p.A. e tale finanziamento le è stato concesso sul presupposto che la
restituzione del medesimo avvenisse mediante la cessione alla Fin*** di una quota del credito
vantato dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro.
Se l'opposta ritiene che l'opponente avesse a suo tempo richiesto ed ottenuto il mutuo per una
supposta finalità imprenditoriale, l'onere di provare tale assunto - peraltro esposto in modo assai
generico e comunque in forma dubitativa - spetta senz'altro all'opposta, e non incombe certo
all'opponente fornire la prova negativa della estraneità del finanziamento agli scopi imprenditoriali.
Accertata la qualità di consumatore della sig.ra C., va osservato che la più recente giurisprudenza
di legittimità (vedi Cass. 20.8.2004, n. 16336; 10.8.2004, n. 15475; 28.11.2003, n. 18290; Cass. S.U.
1.10.2003, n. 14669) è ormai consolidata nel ritenere che, in tema di contratti stipulati tra
professionista e consumatore, l'art. 1469-bis, comma 3°, cod. civ., nel presumere la vessatorietà
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della clausola che stabilisca come sede del foro competente una località diversa da quella di
residenza o domicilio elettivo del consumatore, ha introdotto un foro esclusivo speciale derogabile
dalle parti solo con trattativa individuale. Ne consegue che è da presumere vessatoria anche la
clausola che stabilisca un foro coincidente con uno dei fori legali di cui agli artt. 18 e 20 cod. proc.
civ., se è diverso da quello del consumatore, perché l'art. 1469-ter, comma 3°, cod. civ. - per il quale
non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge - non può essere interpretato
vanificando in modo surrettizio la tutela del consumatore.
Nel caso di specie, è pacifico che il foro del luogo di residenza dell'opponente sia Palermo, né la
parte opponente ha mai dedotto che la pattuizione del foro di Venezia sia stata oggetto di una
trattativa individuale. Peraltro, una eventuale allegazione di tal natura si sarebbe comunque posta
in netto contrasto con le risultanze documentali in atti (vedi sempre doc. 1 opposta), da cui emerge
che la clausola di deroga della competenza è stata inserita unilateralmente dalla Fin*** in un moduloformulario destinato a disciplinare un numero indeterminato di rapporti (con la conseguente
inammissibilità di una eventuale richiesta di prova testimoniale a norma dell'art. 2722 cod. civ.).
Irrilevante è inoltre la circostanza che la disciplina sulla tutela del consumatore sia entrata in vigore
successivamente alla erogazione del finanziamento di cui è causa. Come sostenuto dalla citata
sentenza delle S.U. della Suprema Corte n. 14669/2003, la disposizione dettata dall'art. 1469-bis,
comma 3°, n. 19, cod. civ., avendo natura di norma processuale, si applica nelle cause iniziate dopo
la sua entrata in vigore, anche se relative a controversie derivanti da contratti stipulati
precedentemente.
Peraltro, il quadro normativo non è mutato neppure a seguito della recentissima entrata in vigore del
d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il c.d. codice al consumo, che riproduce, all'art. 33, comma 2°, lett.
u), la stessa formula del vecchio art. 1469-bis, comma 3°, n. 19, prevedendo che si presume
vessatoria fino a prova contraria la clausola che ha per effetto di stabilire come sede del foro
competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio eletto del
consumatore, e, all'art. 36, comma 1°, commina alle clausole considerate vessatorie ai sensi degli
artt. 33 e 34 la sanzione di nullità.
Non persuade nemmeno, anche se indubbiamente suggestiva, la tesi di parte opposta secondo cui
la circostanza che il nuovo codice al consumo abbia previsto la competenza territoriale inderogabile
del luogo di residenza del consumatore solo nelle controversie riguardanti contratti negoziati fuori
dei locali commerciali o a distanza (art. 63) deporrebbe per la volontà del legislatore di escludere
negli atri casi l'esclusività del foro del consumatore.
A tal proposito, deve osservarsi che la vecchia disciplina dell'art. 1469-bis, comma 3°, n. 19 cod.
civ., ora riprodotta nell'art. 33, comma 2°, lett. u) d.lgs. n. 206/2005, non prevede una competenza
territoriale inderogabile del foro del consumatore, bensì una competenza territoriale esclusiva, ma
derogabile nell'ipotesi in cui la clausola di deroga della competenza sia stata oggetto di una trattativa
individuale.
In tale ipotesi, (e solo in questa), è ben ammesso il concorso del foro del consumatore con quelli
alternativi previsti dagli artt. 19 e 20 cod. proc. civ..
Nelle ipotesi, invece, come nei contratti a distanza o negoziati fuori del locali commerciali, in cui il
consumatore è obiettivamente ancor più esposto al rischio di non ponderare sufficientemente le
proprie scelte contrattuali e di vedersi quindi pregiudicati i propri interessi, il legislatore non si
accontenta che la clausola di deroga della competenza possa essere stata oggetto di una trattativa
individuale e prescrive comunque la competenza inderogabile del foro del luogo di residenza del
consumatore.
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Deve, in conclusione, distinguersi il concetto di foro "esclusivo" da quello di "inderogabile".
La citata giurisprudenza di legittimità ha sempre e solo parlato di foro esclusivo ma derogabile con
trattativa individuale.
Nel caso di specie, come sopra illustrato, questo giudicante ritiene l'incompetenza per territorio del
giudice adito non perché la controversia rientra tra quelle per le quali sussiste una competenza
territoriale inderogabile, ma in quanto è assumibile in quelle ipotesi in cui le parti hanno pattuito la
deroga del foro di residenza del consumatore per effetto non di una trattativa individuale tra le stesse
ma in virtù di una clausola inserita in un modulo-formulario predisposto unilateralmente dal
professionista, e come tale nulla.
Non è infine accoglibile l'assunto di parte opposta secondo cui il contratto di finanziamento di cui è
causa sarebbe soggetto esclusivamente alla disciplina speciale del Testo Unico Bancario che non
prevede alcuna competenza territoriale esclusiva in favore del consumatore.
In primo luogo, la normativa sulla c.d. tutela del consumatore è entrata in vigore successivamente
al T.U.B. e si applica in via generale in tutte le ipotesi in cui vi è un soggetto professionista che
svolge attività di cessione di beni o servivi, senza alcuna limitazione per i servizi finanziari
(diversamente, la stessa normativa avrebbe previsto delle deroghe con il rinvio alle leggi speciali).
Una conferma di tale tesi è data inoltre anche dall'art. 33, commi 3° e 4°, del codice al consumo che
prevede espressamente l'applicabilità della disciplina delle cause vessatorie, con talune deroghe
che non riguardano comunque l'art. 33, comma 2°, lett. u), ai contratti che hanno ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari.
All'incompetenza per territorio del giudice adito consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che si tratta di una delle prime pronunce emesse dopo
l'entrata in vigore del codice del consumo, in ragione della novità della questione, sussistono giusti
motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il G.U. del Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in
epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
dichiara l'incompetenza per territorio del giudice adito, essendo in sua vece competente il
Tribunale di Palermo e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto; compensa tra le parti le
spese di lite.
Cass. Civile n.12567, 8 lug 2004
Cassazione Civile
8 luglio 2004, n. 12567, Sez. I
Monte dei Paschi di Siena c. Pignatiello
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Affinché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico non è sufficiente un nesso
occasionale tra i negozi, ma è necessario che il collegamento dipenda dalla genesi stessa del
rapporto, dalla circostanza cioè che uno dei due negozi trovi la propria causa (e non il semplice
motivo) nell'altro, nonché dall'intento specifico e particolare delle parti di coordinare i due negozi,
instaurando tra di essi una connessione teleologica, soltanto se la volontà di collegamento si sia
obiettivata nel contenuto dei diversi negozi potendosi ritenere che entrambi o uno di essi, secondo
la reale intenzione dei contraenti, siano destinati a subire le ripercussioni delle vicende dell'altro
(nella specie, enunciando, in fattispecie di mutuo utilizzato per corrispondere il prezzo dell'acquisto
di un veicolo, il principio di cui in massima, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di
merito, di accoglimento dell'opposizione del mutuatario, che aveva rifiutato il pagamento, ingiuntogli,
di pagare le rate di mutuo perché l'autovettura non gli era stata consegnata dal venditore, essendo
con ciò venuta meno la ragione del finanziamento. La S.C. ha in particolare escluso che la
configurabilità di un mutuo di scopo derivasse dal semplice fatto della qualificazione del mutuo in
termini di prestito al consumo e dalla circostanza dell'avvenuto versamento della somma dalla banca
al venditore su delega irrevocabile del mutuatario; e ciò, tanto più in presenza di una clausola
contrattuale che espressamente limitava il ruolo della banca alla erogazione del credito e che
riconosceva la "totale estraneità" di essa "al rapporto commerciale con il venditore ed a qualsiasi
altro rapporto ad esso collegato, sussistente con terzi").
Corte di Giustizia Europea n.386, 12 set 2002
Corte di Giustizia CE
12 settembre 2002, n. 386, Sez. I
Comm. Ce c. Spagna
Non avendo adottato entro il termine stabilito le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 98/7/Ce, che modifica la direttiva 87/102/Ce
relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di credito al consumo, la Spagna è venuta meno agli obblighi che le incombono
in forza di tale direttiva.
Cass. Civile n.5966, 23 apr 2001 Mutuo di scopo - Credito al consumo
Collegamento negoziale tra mutuo e compravendita - Sinallagma
contrattuale - Rilevanza dei motivi
Cassazione Civile
23 aprile 2001, n. 5966 - sez. III
Pres. GIULIANO - Est. SENESE - P.M. CAFIERO (conf.)
Società Italiana leasing Silf S.r.l. c. Casella e altro
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Pag. 153 di 157
Conferma App. Torino, 7 maggio 1998
[5820/40] Mutuo di scopo - Credito al consumo - Collegamento negoziale tra mutuo e compravendita
- Sinallagma contrattuale - Rilevanza dei motivi.
(Decreto legislativo, 1° settembre 1993, n. 385, artt. 121, 125; codice civile, artt. 1325, 1345, 1476)
[5820/40] Mutuo di scopo - Credito al consumo - Collegamento negoziale tra mutuo e compravendita
- Inadempimento del fornitore - Rottura del sinallagma contrattuale - Obbligo di restituzione della
somma mutuata - Grava sul fornitore.
(Decreto legislativo, 1° settembre 1993, n. 385, artt. 121, 125; codice civile, artt. 1476, 1813)
[5820/40] Mutuo di scopo - Credito al consumo - Collegamento negoziale tra mutuo e compravendita
- Inadempimento del fornitore - Sinallagma contrattuale - Inadempimento totale del fornitore Clausole di inopponibilità - Inefficacia.
(Decreto legislativo, 1° settembre 1993, n. 385, artt. 121, 125; codice civile, artt. 1325, 1375, 1460,
1469-bis, 1469-ter, 1476)
Il mutuo di scopo si caratterizza per il fatto che una somma di danaro viene consegnata al mutuatario
esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma
contrattuale.
Quando il mutuo di scopo risulti essere collegato ad un contratto di compravendita, in quanto la
somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita,
il mutuo non ha più ragione d'essere; in difetto del sinallagma della fattispecie complessiva risultante
dal collegamento negoziale, la richiesta di restituzione non va proposta nei confronti del mutuatario,
ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore.
Le clausole di inopponibilità delle eccezioni relative al contratto di compravendita nei confronti del
finanziatore vanno interpretate nel senso di escludere un'eventuale azione legale contro
quest'ultimo, da parte del compratore, solo con riferimento a vizi o difetti del bene oggetto della
compravendita, mentre non operano nel caso di inadempimento assoluto dell'obbligazione di
consegnare il bene in questione.
C. Appello Milano, 6 feb 2001 Mutuo di scopo - Credito al consumo
Collegamento negoziale tra mutuo e compravendita - Perfezionamento
della vendita - Mancata realizzazione delle condizioni - Rottura del
sinallagma contrattuale
Corte di Appello di Milano
6 febbraio 2001
Pres. MARIANI - Est. PASTORELLI Pignatiello c. MPS
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Pag. 154 di 157
[5820/40] Mutuo di scopo - Credito al consumo - Collegamento negoziale tra mutuo e compravendita
- Perfezionamento della vendita - Mancata realizzazione delle condizioni - Rottura del sinallagma
contrattuale - Obbligo di restituzione della somma mutuata - Grava sul fornitore.
(Decreto legislativo, 1° settembre 1993, n. 385, artt. 121, 125; codice civile, artt. 1325, 1375, 1460,
1476)
Nel mutuo di scopo, la causa contrattuale si realizza quando il bene, per il conseguire il quale è stato
richiesto il mutuo, entra concretamente nella sfera patrimoniale del mutuatario; ove ciò non si
verifichi, non ha più ragion d'essere il mutuo, con la conseguenza che la richiesta di restituzione
della somma non va proposta nei confronti del mutuatario ma direttamente nei confronti del
venditore.
Tribunale Milano, 22 gen 2001
Tribunale di Milano
22 gennaio 2001
Musacchia c. Credit Fiditalia
La disciplina del credito al consumo, ed in particolare l'art. 125, comma 4, D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385 che attribuisce al consumatore, in caso di inadempimento del fornitore di beni, il diritto di agire
contro il finanziatore, non si applica al contratto di leasing, attesa la diversità strutturale tra credito
al consumo e leasing.
Tribunale Bologna, 12 lug 2000
Tribunale di Bologna
12 luglio 2000
Ragone e altro c. Soc. Finemiro
Il contratto di finanziamento stipulato dal consumatore fuori dai locali commerciali dell'impresa
finanziatrice al fine di acquistare un diritto di multiproprietà su di un bene immobile, pur configurando
un contratto di credito al consumo ai sensi dell'art. 121 D.Lgs. n. 385/1993, è anche assoggettato
alla disciplina del D.Lgs. n. 50/1992, giacché le due normative sono complementari, non
presentando profili di incompatibilità.
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Corte di Giustizia Europea n.208, 23 mar 2000
Corte di Giustizia CE
23 marzo 2000, n. 208, Sez. V
Berliner Kindl Brauerei AG c. Siepert
La direttiva 87/102/Cee, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, deve essere interpretata nel
senso che non rientra nel suo ambito di applicazione un contratto di fideiussione concluso a garanzia
del rimborso di un credito, quando né il fideiussore né il beneficiario del credito hanno agito
nell'ambito della loro attività professionale.
Cass. Civile n.372, 14 gen 2000
Cassazione Civile
14 gennaio 2000, n. 372, Sez. III
Baccelli c. Creditfiditalia
Qualora, pur trattandosi di un contratto negoziato fuori dei locali commerciali, non si controverta del
diritto di recesso a favore del consumatore, delle condizioni del suo riconoscimento o del suo
esercizio, non si applica la disposizione che stabilisce la competenza territoriale inderogabile del
giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore (nella specie, era stata chiesta la
risoluzione per inadempimento del contratto avente ad oggetto un corso di studi da estetista e del
contratto di credito al consumo, sul presupposto di un loro collegamento causale).
Tribunale Napoli, 11 mar 1999
Tribunale di Napoli
11 marzo 1999
Soc. Nikè Fides
Le società finanziarie iscritte all'elenco generale o speciale ex artt. 106 e 107 t.u. bancario devono
ritenersi legittimate al rilascio di fideiussioni bancarie a favore dello Stato o di enti pubblici, anche
secondo la l. 10 giugno 1982, n. 348. Dette società sono infatti autorizzate a svolgere le attività di
finanziamento sotto qualsiasi forma, ovvero la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di
garanzie sostitutive del credito e di impegno di firma, nonché ogni tipo di finanziamento concesso
con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, fatta eccezione per
la forma tecnica della dilazione di pagamento, credito ipotecario, prestito su pegno, rilascio di
fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, girate nonché impegni a concedere crediti;
inoltre, possono anche esercitare le attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. f) del predetto t.u., con la
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sola esclusione delle attività di raccolta depositi e di altri fondi con obbligo di restituzione e della
locazione di cassette di sicurezza.
Pretura Bologna, 4 gen 1999 Credito al consumo - Contratti - Nullità
Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità
Pretura di Bologna
4 gennaio 1999
Pret. VERARDI
Cesareo c. Finemiro S.p.A.
Credito al consumo - Contratti - Nullità - Rilevabilità d'ufficio - Ammissibilità
(D.lgs. 1° settembre 1993. n. 385, artt. 124, comma 3°, 127, comma 2°; codice civile, art. 1469quinquies, comma 3°)
Le nullità di cui al Capo II del Titolo VI del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, possono essere rilevate
d'ufficio dal giudice quando dal contraddittorio sul punto (che il giudice ha il dovere di stimolare)
risulta che esse si traducono in un vantaggio per il consumatore.
Corte di Giustizia Europea n.192, 7 mar 1996
Corte di Giustizia CE
7 marzo 1996, n. 192
Soc. El Corte Ingles c. Blazquez Rivero
In mancanza di misure di attuazione, nei termini prescritti, della direttiva del Consiglio 22 dicembre
1986, 87/102/Cee, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, e pur tenendo conto dell'art. 129
A del Trattato Ce, il consumatore non può fondare sulla direttiva stessa un diritto di procedere contro
un prestatore di fondi, persona privata, per inadempimenti in sede di fornitura di beni o di servizi da
parte del fornitore con cui detto prestatore di fondi abbia concluso un accordo di esclusiva in materia
di credito al consumo, né può esercitare tale diritto innanzi a un giudice nazionale.
Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria
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C. Appello Cagliari, 12 gen 1994
Corte d'Appello di Cagliari
12 gennaio 1994
Melis c. Soc. Fiat Sava
Nel regime anteriore all'emanazione della L. 19 febbraio 1992, n. 142, nell'ambito dei rapporti
derivanti da un contratto di concessione di credito al consumo, il finanziatore non assume alcun
obbligo in relazione all'adempimento del fornitore.
Documento tratto da Arianna - Normativa Creditizia e Finanziaria