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COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SULLA VITA S.p.A FASCICOLO INFORMATIVO del prodotto FUTURA Tariffa cod. 702 Forma Individuale di Previdenza (F.I.P.) a premi ricorrenti ed aggiuntivi con rivalutazione annuale delle prestazioni (ultimo aggiornamento: Aprile 2006) Il presente Fascicolo informativo contiene i seguenti documenti: a) Scheda sintetica; b) Nota informativa; c) Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della gestione interna separata “VIDOR”; d) Glossario; e) Modulo di proposta; e deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 1 di 66 Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda Sintetica e la Nota informativa SCHEDA SINTETICA ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa consente di fornire al contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 2 di 66 _______________________________________________________________________________________ 1. INFORMAZIONI GENERALI _______________________________________________________________________________________ 1.a) Impresa di assicurazione La Bernese Vita, Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita S.p.A., è una Società per Azioni con Sede e Direzione Generale a Roma in Via G. A. Guattani, 6/A. La matrice di Bernese Vita è il "Gruppo Bernese", che trae origine dalla Bernese Assicurazione, nata il 4 marzo 1909 a Berna e diventata rapidamente una delle prime Società svizzere operanti in tutti i rami assicurativi. In anni recenti il gruppo Bernese è entrato a far parte della tedesca Allianz. Da questa fusione, Bernese Vita trae una rinnovata forza per perseguire il suo obiettivo principale: essere sempre al fianco dei Clienti per soddisfarne le richieste di sicurezza. 1.b) Denominazione della polizza “FUTURA” identificata dal codice di tariffa 702. 1.c) Tipologia della polizza Le prestazioni previste dal contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano con periodicità annuale in base al rendimento di un insieme di attivi, separati dal patrimonio dell’impresa, appositamente gestiti per far fronte agli impegni assunti (gestione interna separata). 1.d) Durata All’atto della sottoscrizione della proposta di polizza viene stabilita una durata del piano dei versamenti dei premi, compatibile con le disposizioni previste dal Decreto ai fini del raggiungimento dell’età di accesso alla prestazione pensionistica, che viene denominata “Durata indicativa”. La “Durata indicativa” non deve essere inferiore alla differenza tra l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell’Aderente al momento della conclusione del contratto. Ove sussistano i requisiti di legge indicati nell’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, l’Aderente può richiedere anticipatamente la liquidazione della prestazione al compimento dell’età pensionabile per anzianità. L’Aderente ha peraltro facoltà di prolungare la durata della polizza oltre il raggiungimento del limite dell’età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo nel versamento dei premi pattuiti. 1.e) Pagamento dei premi Il contratto è a premio unico ricorrente con facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi. L’importo del premio unico lordo ricorrente non può risultare inferiore ad € 600,00 annuali. L'Aderente, in relazione alle proprie esigenze, stabilisce il piano di versamenti, rappresentato dall'ammontare complessivo dei premi da versare nel corso della Durata indicativa, e la periodicità di pagamento degli stessi. L'Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi programmati. L'interruzione del piano dei versamenti non pregiudica in alcun modo il valore del Capitale maturato. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 3 di 66 Il premio di ammontare costante, da corrispondersi per la Durata indicativa, può essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente e non può essere inferiore a: • 600 Euro, in caso di versamenti annuali; • 300 Euro, in caso di versamenti semestrali; • 160 Euro, in caso di versamenti trimestrali. La puntualità nel versamento delle rate di premio massimizza i risultati finanziari ottenibili dal piano assicurativo. Trascorsi due anni dalla decorrenza del contratto, l'Aderente può variare l'importo dei versamenti dandone comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista. L'Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi programmati. A condizione che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità di premio, ad integrazione del piano dei versamenti sono inoltre consentiti versamenti aggiuntivi non programmati di importo non inferiore a 1.000 Euro. ________________________________________________________________________________ 2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO ________________________________________________________________________________ A fronte del pagamento di una successione di premi, come definiti nell’art. 1.e) la Società si impegna a corrispondere una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile, a condizione che l’Aderente: • abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni; • sia in vita al momento dell’erogazione delle prestazioni; • abbia inoltrato per iscritto alla Società la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve: − contenere l’indicazione della forma di erogazione scelta fra quelle consentite dalle presenti condizioni contrattuali, in conformità alle disposizioni del Decreto (forma periodica o di capitale); − essere corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione. L’Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica: per vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza (o al compimento dei 57 anni, per soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa), con il vincolo temporale di partecipazione complessiva non inferiore a cinque anni; per anzianità, alla cessazione dell’attività lavorativa, purché la data di accesso alla prestazione non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione complessiva a forme pensionistiche complementari non inferiore a quindici anni. L’Aderente ha facoltà di chiedere l’erogazione della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto, o sotto forma di rendita reversibile, o di rendita certa secondo quanto previsto all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto si articola in due periodi: − periodo di accumulo: è il periodo durante il quale vengono versati i premi e viene accumulato il capitale costitutivo della rendita; − periodo di erogazione: è il periodo durante il quale viene erogata la prestazione pensionistica. La data di scadenza rappresenta il termine del periodo di accumulo e l’inizio del periodo di erogazione. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 4 di 66 Una parte dei premi unici ricorrenti viene utilizzata dall’impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto, non concorre alla formazione della prestazione previdenziale che sarà corrisposto alla scadenza contrattuale. Durante la Fase di accumulo, a ciascun versamento corrisponde un singolo capitale costitutivo della rendita che si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento definito all’Art. 6 delle Condizioni di Assicurazione e la relativa prestazione in forma di rendita viene determinata dividendo l’importo così ottenuto per il coefficiente di conversione in rendita. Ciascun Capitale costitutivo della rendita si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale con le modalità previste all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Il Capitale maturato è pari alla somma di tutti i Capitali costitutivi della rendita, rivalutati. Conseguentemente il capitale assicurato liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione della somme versate al netto dei costi del contratto. L’adesione alle Forme Pensionistiche Individuali (F.I.P.) attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all’esercizio di una professione o di un lavoro autonomo. Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge ed illustrate al punto 12 della Nota Informativa. L’impresa è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota Informativa, un progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto è concluso. ________________________________________________________________________________ 3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE ________________________________________________________________________________ Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni pensionistiche per vecchia o per anzianità In caso di vita dell’aderente alla data di accesso alle prestazioni, corresponsione della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia fino a che l’aderente è in vita. L’aderente può richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. I singoli capitali costitutivi delle corrispondenti rendite si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata. b) Riscatto Su richiesta dell’aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e purché siano trascorsi almeno otto anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione e sia stata pagata almeno una annualità di premio, è consentito riscattare totalmente o parzialmente il contratto. In caso di morte dell’aderente prima della data di accesso alle prestazioni pensionistiche assicurate, la posizione individuale maturata al momento del decesso viene riscattata dagli eredi. In caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica è altresì consentito il riscatto. Durante il periodo di erogazione della rendita non è consentito alcun riscatto. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 5 di 66 c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale Su richiesta dell’Aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare, è consentito trasferire la posizione assicurativa individuale maturata presso un fondo pensione o presso altra Forma Pensionistica Individuale. La misura annua di rivalutazione dei singoli capitali costitutivi non potrà comunque essere inferiore al minore tra il 2,00% ed il tasso di interesse massimo applicabile in un contratto assicurativo in vigore alla ricorrenza annuale. Il suddetto tasso di interesse massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono determinati dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Provvedimento ISVAP n. 1036-G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni). Durante la fase di accumulo, ad ogni ricorrenza annuale del contratto il Capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente viene aumentato della misura annua di rivalutazione di cui sopra. Per la prestazione maturata a fronte di premi versati in data successiva alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data di pagamento di ciascun premio e la ricorrenza annuale successiva. Ogni qual volta si determinano gli importi relativi al trasferimento verso altre forme previdenziali, al riscatto, alla morte dell' Aderente ed alla conversione in rendita, la misura annua di rivalutazione, determinata all'ultima ricorrenza annuale, viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorso tra tale ricorrenza e la data di ricezione della richiesta da parte della Società. La Società si riserva di rivedere la base finanziaria relativa al tasso di interesse garantito secondo le condizioni consentite dalla circolare ISVAP 434/2001. La modifica si applica solo ai versamenti di premio successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa. La Società garantisce, in caso di sopravvivenza dell’Aderente alla data in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata. L’importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita, riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti: a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di conversione in rendita riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto previsto nel successivo punto c). b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizza. I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. La Società assegna al contraente un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per chiedere l’eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento. c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) mediante il Provvedimento 1036 – g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi coefficienti verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione. La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l’Aderente è in vita. L’Aderente, almeno 60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 6 di 66 Il capitale maturato, se richiesto dall’Aderente, può essere erogato in forma di capitale nei limiti previsti dal Decreto. Il tasso di rendimento minimo garantito riconosciuto sui singoli capitali costitutivi è pari al 2,00% annuo e, una volta attribuito al contratto e comunicato all’Aderente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento). Il meccanismo di rivalutazione che supera la misura minima contrattualmente garantita, una volta attribuita al contratto e comunicato all’Aderente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento). Le operazioni di riscatto e di trasferimento presso altra forma di previdenza complementare prevista dal Decreto, esercitate nei primi anni di contratto, potrebbero determinare la liquidazione di un importo inferiore ai premi versati. Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 2 ed 8 delle Condizioni di Assicurazione. ________________________________________________________________________________ 4. COSTI ________________________________________________________________________________ L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei relativi premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D. I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l’ammontare delle prestazioni. Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della prestazione previdenziale , viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”. Il “Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il “Costo percentuale medio annuo" del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di trasferimento della posizione individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il “Costo percentuale medio annuo” del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la prestazione pensionistica. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, ed età dell’aderente ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali. Il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e senza elaborare alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura dei versamenti aggiuntivi, rispetto al piano programmato dei versamenti. Il ”Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale prevista in fase di erogazione delle prestazioni. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 7 di 66 Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” Premio annuo: Sesso ed età Durata 750 Maschio e femmina 25 anni Premio annuo: Sesso ed età Durata 1500 Maschio e femmina 25 anni Premio annuo: 3000 Sesso ed età aschio e femmina Durata 25 anni Anno Costo percentuale medio annuo Anno Costo percentuale medio annuo Anno 5 10 15 20 25 4,61% 2,11% 1,48% 1,22% 1,08% 5 10 15 20 25 4,61% 2,11% 1,48% 1,22% 1,08% 5 10 15 20 25 Costo percentuale medio annuo 3,78% 1,88% 1,37% 1,15% 1,03% Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno. Ai fini dell’erogazione della rendita i coefficienti di conversione che verranno applicati ai Capitali costitutivi della rendita, derivanti dai versamenti di premio nel corso del primo quinquennio, sono calcolati tenendo conto: • della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso ed anno di nascita, elaborata per queste forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche; • di un tasso di interesse del 2,0%; • delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari al 2% della stessa. Nel periodo di erogazione, la rendita vitalizia viene rivalutata annualmente in base ad un tasso definito "misura di rivalutazione" La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per un periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,0%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come indicato al precedente punto 10. Il rendimento attribuito al contratto (beneficio finanziario) è pari al 90% del rendimento annualmente realizzato dalla gestione VIDOR. Dal rendimento ottenuto la Società trattiene comunque lo 0,70%. Le rivalutazioni annuali della rendita vitalizia restano acquisite in via definitiva, fatta salva l'applicazione delle imposte di legge . Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 8 di 66 Gestione interna separata “VIDOR” _______________________________________________________________________________ 5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA SEPARATA ________________________________________________________________________________ In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata “VIDOR” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Aderenti. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai. Rendimento Anno realizzato dalla gestione interna separata Rendimento minimo Rendimento medio dei riconosciuto agli titoli di stato e delle assicurati obbligazioni Inflazione 2001 5,37% 4,67% 4,93% 2,70% 2002 5,16% 4,46% 4,67% 2,50% 2003 5,02% 4,32% 3,73% 2,50% 2004 4,99% 4,29% 3,59% 2,00% 2005 4,92% 4,22% 3,16% 1,70% Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 9 di 66 ________________________________________________________________________________ 6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO ________________________________________________________________________________ L’Aderente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa”. _______________________________________________________________________________________ _ *** L’impresa “BERNESE VITA S.p.A.” è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica. L’Amministratore Delegato Rag. Paolo Tropea Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 10 di 66 NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. La Nota informativa si articola in sei sezioni: A. B. C. D. E. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO _______________________________________________________________________________________ A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE _______________________________________________________________________________________ 1. Informazioni generali La Bernese Vita, Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita S.p.A., è una Società per Azioni che trae origine dalla Bernese Assicurazione, nata il 4 marzo 1909 a Berna e diventata rapidamente una delle prime Società svizzere operanti in tutti i rami assicurativi. In anni recenti il gruppo Bernese è entrato a far parte della tedesca Allianz. Da questa fusione, Bernese Vita trae una rinnovata forza per perseguire il suo obiettivo principale: essere sempre al fianco dei Clienti per soddisfarne le richieste di sicurezza. La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in Via G. A. Guattani, 6/A - 00161 Roma - tel. 06/441645.1 – sito internet: www.bernese.it - indirizzo posta elettronica: [email protected] La Società è stata autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di Capitalizzazione, con D.M. del 4/07/1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 229 del 22/08/1993. La Società di certificazione dei bilanci è la RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. con sede legale in Via G. D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma. 2. Conflitto di interessi La Società non opera in potenziali situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In ogni caso l’impresa, pur in presenza del conflitto di interessi, opera in modo tale da non recare pregiudizio agli Aderenti. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 11 di 66 _______________________________________________________________________________________ B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE _______________________________________________________________________________________ B.1. FASE DI ACCUMULO 3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte 3.1. Descrizione delle prestazioni e garanzie “FUTURA” (tariffa cod. 702) è una Forma Individuale di Previdenza (F.I.P.) a premi unici ricorrenti ed aggiuntivi a capitale rivalutabile con partecipazione agli utili derivanti dal rendimento della gestione interna separata “VIDOR”. All’atto della sottoscrizione della proposta di polizza viene stabilita una durata del piano dei versamenti dei premi, compatibile con le disposizioni previste dal Decreto ai fini del raggiungimento dell’età di accesso alla prestazione pensionistica, che viene denominata “Durata indicativa”. La “Durata indicativa” non deve essere inferiore alla differenza tra l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell’Aderente al momento della conclusione del contratto. Ove sussistano i requisiti di legge indicati nell’art. 2 delle Condizioni di Assicurazione, l’Aderente può richiedere anticipatamente la liquidazione della prestazione al compimento dell’età pensionabile per anzianità. L’Aderente ha peraltro facoltà di prolungare la durata della polizza oltre il raggiungimento del limite dell’età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo nel versamento dei premi pattuiti. Per quanto riguarda la diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile si rimanda al successivo punto 12). Una parte dei premi unici ricorrenti viene utilizzata dall’impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto, non concorre alla formazione della prestazione previdenziale che sarà corrisposto alla scadenza contrattuale. Durante la Fase di accumulo, a ciascun versamento corrisponde un singolo capitale costitutivo della rendita che si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento definito all’art. 6 delle Condizioni di Assicurazione e la relativa prestazione in forma di rendita viene determinata dividendo l’importo così ottenuto per il coefficiente di conversione in rendita. Ciascun Capitale costitutivo della rendita si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale con le modalità previste all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Il Capitale maturato è pari alla somma di tutti i Capitali costitutivi della rendita, rivalutati. Conseguentemente il capitale assicurato liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione della somme versate al netto dei costi del contratto. La polizza prevede le seguenti tipologie di prestazioni: a) Prestazioni pensionistiche per vecchia o per anzianità In caso di vita dell’aderente alla data di accesso alle prestazioni, corresponsione della prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia fino a che l’aderente è in vita (v. al successivo punto B.2.). L’aderente può richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi e con i limiti previsti dal Decreto. I singoli capitali costitutivi delle corrispondenti rendite si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 12 di 66 b) Riscatto Su richiesta dell’aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e purché siano trascorsi almeno otto anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione e sia stata pagata almeno una annualità di premio, è consentito riscattare totalmente o parzialmente il contratto. In caso di morte dell’aderente prima della data di accesso alle prestazioni pensionistiche assicurate, la posizione individuale maturata al momento del decesso viene riscattata dagli eredi. In caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla prestazione pensionistica è altresì consentito il riscatto. Durante il periodo di erogazione della rendita non è consentito alcun riscatto. c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale Su richiesta dell’Aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in materia di previdenza complementare, è consentito trasferire la posizione assicurativa individuale maturata presso un fondo pensione o presso altra Forma Pensionistica Individuale. La misura annua di rivalutazione dei singoli capitali costitutivi non potrà comunque essere inferiore al minore tra il 2,00% ed il tasso di interesse massimo applicabile in un contratto assicurativo in vigore alla ricorrenza annuale. Il suddetto tasso di interesse massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono determinati dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Provvedimento ISVAP n. 1036-G del 6 novembre 1998 e successive modifiche e integrazioni). Il tasso di rendimento minimo garantito riconosciuto sui singoli capitali costitutivi è pari al 2,00% annuo e, una volta attribuito al contratto e comunicato all’Aderente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento). Il meccanismo di rivalutazione che supera la misura minima contrattualmente garantita, una volta attribuita al contratto e comunicato all’Aderente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento). In caso di riscatto l’Aderente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati. L’ammontare della prestazione minima è dato dalla somma dei premi versati al netto delle spese, rivalutati annualmente in base ad una misura annua di rivalutazione che non può essere mai negativa, come meglio precisato nei successivi punti 5 e 6. La prestazione rivalutata, una volta comunicata al contraente, risulta definitivamente acquisita sul contratto e conseguentemente la prestazione stessa può soltanto aumentare e mai diminuire (consolidamento delle prestazioni). L’importo del capitale assicurato iniziale, pari al premio versato dall’Aderente al netto dei caricamenti applicati dalla Società, viene indicato in polizza. 3.2. Modifica delle basi di calcolo e delle prestazioni La società si riserva di rivedere la base finanziaria relativa al tasso di interesse garantito secondo le condizioni consentite dalla circolare ISVAP 434/2001. La modifica si applica solo ai versamenti di premio successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa. In tal caso la società si impegna a descrivere all’Aderente le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. La Società garantisce , in caso di sopravvivenza dell’Aderente alla data in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata. L’importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita, riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti: Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 13 di 66 a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di conversione in rendita riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto previsto nel successivo punto c). b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizza. I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. La Società assegna all’Aderente un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per chiedere l’eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento. c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) mediante il Provvedimento 1036 – g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi coefficienti verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione. In tal caso la società si impegna a descrivere all’Aderente le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l’Aderente è in vita. L’Aderente, almeno 60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Per ulteriori ragguagli su tempi e modalità di entrambe le revisioni di base finanziaria e/o demografica si rimanda al successivo punto 7) e si precisa che in caso di modifiche sfavorevoli il trasferimento verrà effettuato senza l’applicazione di alcun onere amministrativo. 3.3. Progetto esemplificativo L’impresa è tenuta a consegnare all’Aderente, unitamente al Fascicolo Informativo, un Progetto esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla Circolare ISVAP 445/2001. 4. Premi Il contratto è a premio unico ricorrente con possibilità di versamenti aggiuntivi. L’importo del singolo premio unico ricorrente non può risultare inferiore ad € 600,00. Il premio, di ammontare costante, e da corrispondersi per la Durata indicativa, può essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente e non può essere inferiore a: − 600 Euro, in caso di versamenti annuali; − 300 Euro, in caso di versamenti semestrali; − 160 Euro, in caso di versamenti trimestrali; Trascorsi due anni dalla decorrenza del contratto, l’Aderente può variare l’importo dei versamenti dandone comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista. L’Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi programmati. A condizione che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità di premio, ad integrazione del piano sono inoltre consentiti versamenti aggiuntivi non programmati di importo non inferiore a 1.000 Euro. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 14 di 66 Ogni pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: in contanti o con assegno bancario presso la Sede dell’Agenzia cui è assegnata la polizza; con bollettino di conto corrente postale n° 48722003 intestato a “Bernese Vita S.p.A.”; con bonifico bancario sul conto corrente n° 93068 - ABI: 05428 - CAB: 03205 - CIN: Q intestato a “Bernese Vita S.p.A.”. Nel caso di pagamento tramite conto corrente postale la data di versamento è quella apposta dall'Ufficio Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella risultante dall'estratto conto bancario, regolarmente accreditato. 5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili La misura di rivalutazione del capitale assicurato è determinata annualmente sulla base del rendimento della Gestione interna separata “VIDOR” prodotto nel periodo di osservazione come meglio indicato alla successiva sezione C. Il risultato della gestione interna separata “VIDOR” è annualmente certificato da una Società di revisione contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza. Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di rivalutazione delle prestazioni. La percentuale di partecipazione attualmente prevista è pari al 90,00% con un minimo trattenuto dalla Compagnia pari allo 0,70%. Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate nel periodo precedente e restano acquisite in via definitiva a favore dell’Assicurato (consolidamento annuale dei risultati conseguiti). La Società dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Adernenti, ottenuto moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 90,00% con un minimo trattenuto dalla Compagnia pari allo 0,70%. . Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione separata VIDOR, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione separata VIDOR. La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto non può comunque essere inferiore al 2,00%. Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene aumentato, mediante aumento a totale carico della Società, di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A). Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta all’Aderente. In caso di riscatto o di decesso dell’Aderente, e sempre che la data di richiesta del riscatto o la data del decesso non coincida con un anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene aumentato dell’interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo il tasso annuo composto del 2,00%, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra il suddetto anniversario e la data di richiesta del riscatto o la data del decesso. La misura annua di rivalutazione della rendita di opzione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso del 2,00% (ovvero dividendo per 1,025) la differenza tra la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A) ed il suddetto tasso del 2,00% già conteggiato nel calcolo dei valori di conversione. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 15 di 66 Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, sono quantificati nel Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto. La Società si impegna a consegnare all’Aderente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. 6. Opzioni di contratto Alla data in cui matura il diritto alla prestazione, secondo quanto previsto dal Decreto, l’Aderente ha la facoltà di differire, entro i termini previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione in forma di rendita mantenendo ed integrando il capitale maturato di ulteriori versamenti di premio per un periodo massimo di 5 anni. Al momento dell’erogazione della rendita l’Aderente, in luogo della rendita vitalizia, potrà convertire il capitale in una della seguenti forme alternative: a) in una rendita vitalizia annua pagabile fino a che l’Aderente sia in vita; b) in una rendita pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni (ovvero anche in caso di decesso dell’Aderente) e successivamente fino a che l’Aderente sia in vita; c) in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Aderente e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una o più persone fino a che questa/e sia/no in vita; I coefficienti di conversione da applicare in relazione alle predette opzioni vengono comunicati dalla Società a richiesta dell’Aderente. La rendita annua non è riscattabile e viene corrisposta (in via posticipata) nella rateazione pattuita; la rendita da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata ad ogni anniversario successivo alla scadenza del contratto nella misura definita a quanto previsto dall’art. 10 delle condizioni di assicurazione. Il relativo coefficiente sarà quello corrispondente all'età raggiunta dall'Aderente all'epoca della conversione. La Società invierà all’avente diritto - al più tardi trenta giorni dopo della data di pervenimento della richiesta di esercizio dell’opzione - una comunicazione con la descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche vigenti al momento della richiesta. Si impegna inoltre a fornire, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse. B.2. FASE DI EROGAZIONE E GARANZIE OFFERTE 7. Erogazione della rendita e garanzie offerte La Società garantisce , in caso di sopravvivenza dell’Aderente alla data in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata. L’importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita, riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti: a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di conversione in rendita riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto previsto nel successivo punto c). b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizza. I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. La Società assegna all’aderente un termine non inferiore a 60 (sessanta) Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 16 di 66 giorni per chiedere l’eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento. c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) mediante il Provvedimento 1036 – g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi coefficienti verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione. In tal caso la società si impegna a descrivere all’Aderente le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata. La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l’Aderente è in vita. L’Aderente, almeno 60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Nel periodo di erogazione, la rendita di cui al precedente punto 3.1.a) viene rivalutata aggiungendo, al valore da essa raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, l’importo che si ottiene applicando alla predetta rendita la “misura di rivalutazione”. La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,00%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come indicato all’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione. Il rendimento attribuito al contratto (beneficio finanziario) è pari al 90% del rendimento annualmente realizzato dalla gestione VIDOR, determinato in base all’Art. 3 del Regolamento unito alle presenti condizioni di assicurazione. Dal rendimento ottenuto la Società trattiene comunque lo 0,70%. Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita dei Capitali costitutivi, la Società ha formulato delle ipotesi in ordine alla evoluzione della sopravvivenza degli Aderenti e ai rendimenti ottenibili con gli investimenti finanziari. In particolare, i coefficienti di conversione che verranno applicati ai Capitali costitutivi della rendita, derivanti dai versamenti di premio nel corso del primo quinquennio, sono calcolati tenendo conto: • della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso ed anno di nascita, elaborata per queste forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche; • di un tasso di interesse del 2,0%; • delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari al 2% della stessa. Le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo. È verosimile che possono verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o finanziari. La Società si riserva pertanto, successivamente al primo quinquennio, di modificare i coefficienti di conversione in conseguenza ad eventuali variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizze, e sempreché tali variazioni giustifichino la modifica dei coefficienti di conversione nel corso della durata contrattuale. In ogni caso l'eventuale modifica potrà riguardare soltanto la parte di rendita derivante dai premi versati successivamente al cambio dei coefficienti di conversione. I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. La Società assegna all’Aderente un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per chiedere l’eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento. Con riguardo invece alla modifica degli elementi finanziari, la variazione dei coefficienti di conversione, effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, verrà applicata soltanto ai Capitali costitutivi della rendita relativi ai premi versati successivamente alla sua data di effetto. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 17 di 66 8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Nel periodo di erogazione, la rendita di cui al precedente punto 3.1.a) viene rivalutata aggiungendo, al valore da essa raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, l’importo che si ottiene applicando alla predetta rendita la “misura di rivalutazione”. La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,00%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come indicato all’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione. Il rendimento attribuito al contratto (beneficio finanziario) è pari al 90% del rendimento annualmente realizzato dalla gestione VIDOR, determinato in base all’Art. 3 del Regolamento unito alle presenti condizioni di assicurazione. Dal rendimento ottenuto la Società trattiene comunque lo 0,70%. _______________________________________________________________________________________ C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA _______________________________________________________________________________________ 9. Gestione interna separata Come indicato in precedenza, la rivalutazione del capitale assicurato avviene sulla base dei rendimenti di una gestione interna separata che presenta le seguenti caratteristiche: a) denominazione della gestione: “VIDOR”; b) valuta di denominazione: Euro; c) finalità della gestione: l’obiettivo è rappresentato dal conseguimento di un rendimento annuo tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato, nella prospettiva di realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti dai contratti collegati; d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: è il periodo di durata annuale che va dall’1/10 al 30/09 di ogni anno; e) composizione della gestione: è prevalentemente obbligazionaria in Euro, senza indicazione di limiti quantitativi o qualitativi agli investimenti previsti dal regolamento della gestione. I titoli obbligazionari vengono selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. “investment grade” , secondo le scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating. Non risultano presenti investimenti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza dell’impresa di assicurazione; f) stile gestionale adottato: la gestione degli investimenti adottata è volta a perseguire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti; La gestione separata “VIDOR” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta nell’apposito Albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti. Il rendimento della gestione interna separata “VIDOR” è attualmente certificato dalla società di revisione RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione interna separata che forma parte integrante delle condizioni contrattuali. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 18 di 66 _______________________________________________________________________________________ D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE _______________________________________________________________________________________ 10. Costi 10.1. Costi gravanti direttamente sull’Aderente 10.1.1. Costi gravanti sul premio Sui versamenti la Società trattiene le percentuali di caricamento riportate in tabella: Caricamenti 1° annualità 2° annualità dalla 3° alla 10° annualità dalla 11° annualità in poi Premio ricorrente fino a concorrenza premio base 2.000 Euro 25,00% 15,00% 3,90% 2,90% Eccedenza sul premio base 3,90% 3,90% 3,90% 2,90% L’impresa si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. 10.1.2. Costi per riscatto e trasferimento Non sono presenti costi a carico dell’Aderente in caso di riscatto. L’impresa si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili nel Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata. RISCATTO L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto. Nel caso di riscatto parziale, ammesso nelle ipotesi indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, il contratto rimane in vigore per il valore residuo. Il riscatto totale o parziale non è consentito durante la fase di erogazione della rendita. Il valore di riscatto è pari al valore del Capitale maturato alla data della sua richiesta. Al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto al riscatto della posizione previdenziale la Società provvederà ad incrementare l’importo del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell’esercizio del diritto al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. In altre parole verranno restituiti pro-quota i costi sostenuti in eccesso a quelli che si sarebbero pagati mantenendo il contratto fino a scadenza che, pertanto, saranno aggiunti al valore della posizione trasferibile. TRASFERIMENTO AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI L’Aderente ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prevista dal Decreto, alla quale lo stesso Aderente abbia facoltà di accesso. La richiesta può essere effettuata non prima che siano decorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto. Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l’Aderente trasferisce la posizione individuale presso altra forma previdenziale cui lo stesso accede in relazione ad una nuova attività lavorativa. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 19 di 66 L’importo che verrà trasferito è pari al valore di riscatto così come definito all’Art. 11 diminuito di un importo dato dal minore tra 1% del valore di riscatto e 104,00 Euro. Tale onere amministrativo non verrà applicato qualora il trasferimento fosse conseguenza della modifica dei coefficienti di conversione di cui all’art. 9. Al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale la Società provvederà ad incrementare l’importo del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell’esercizio del diritto al trasferimento, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. In altre parole verranno restituiti pro-quota i costi sostenuti in eccesso a quelli che si sarebbero pagati mantenendo il contratto fino a scadenza che, pertanto, saranno aggiunti al valore della posizione trasferibile. TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI Sul contratto, prima della fase di erogazione, possono confluire le attività maturate presso altre forme di previdenza complementare, regolamentate dal Decreto; a dette attività saranno applicate le presenti Condizioni di assicurazione. Sulla disponibilità trasferita verrà applicata una commissione di 104 Euro. Su tutti i versamenti successivi verrà applicato un caricamento percentuale del 3,9%. 10.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione La Società preleva direttamente dai proventi della gestione interna i seguenti costi: Misura fissa minima trattenuta dal rendimento annuo lordo dalla gestione interna separata 0,70% Aliquota prelevata direttamente dal rendimento annuo lordo della gestione separata 10,00% 10.3. Costi per l’erogazione della rendita Il caricamento, nella fase di erogazione della rendita, è fissato nella misura del 2% della stessa. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 20 di 66 11. Misure e modalità di eventuali sconti Non sono previsti sconti di premio. 12. Regime fiscale (*) REGIME FISCALE DEI PREMI I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni. I premi delle forme pensionistiche individuali assicurative a favore dell' Aderente sono deducibili - insieme ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n.124 - dal reddito complessivo a fini IRPEF dell' Aderente (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a 5.164,57 Euro. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e per tale rapporto di lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l'importo complessivamente deducibile non può comunque superare un ammontare pari ai redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio della quota di TFR destinata a detta forma. Per espressa previsione normativa, il vincolo della destinazione della quota di TFR alla forma pensionistica collettiva non si applica in ogni caso: • ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi" (*); • nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori; • se la forma pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo due anni. Grazie alla deducibilità della quale l'Aderente viene a beneficiare, l'esborso effettivo risulta inferiore ai premi versati. Se l'Aderente non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, può comunicare alla Società (entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante sulla prestazione al momento della sua erogazione. Non concorrono alla determinazione dell'importo massimo deducibile i premi per polizze vita/infortuni che godono del regime di detrazione dall'imposta sul reddito. REGIME FISCALE DEI RISULTATI MATURATI DURANTE LA FASE DI COSTITUZIONE Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato dalle posizioni individuali in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%. REGIME FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE Le forme pensionistiche individuali assicurative sono soggette al seguente regime fiscale: • Le prestazioni erogate in forma di rendita: − per l'importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF, costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente; − per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto all'erogazione, costituiscono redditi da capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,5%. • Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, corrisposti per causa diversa da quella di cui al punto successivo, sono soggetti a tassazione separata. In generale, la tassazione viene effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione degli ultimi cinque anni. Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato, l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei premi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 21 di 66 Quest'ultima disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto successivo al decesso dell'Aderente oppure quando i due terzi dell'importo complessivamente maturato darebbero luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello dell'assegno sociale quale stabilito dalla legge. • Il capitale corrisposto in caso di riscatto per decesso dell' Aderente è altresì esente dall'imposta sulle successioni. • Il valore di riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione - ad eccezione di quello corrisposto a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti - costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all'importo corrispondente ai premi dedotti. • Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista dal Decreto, è esente da ogni onere fiscale. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 22 di 66 _______________________________________________________________________________________ E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO _______________________________________________________________________________________ 13. Modalità di perfezionamento del contratto Il contratto si intende concluso nel giorno in cui: − il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dall’Aderente; ovvero − l’Aderente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l’accettazione della proposta. L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 dal giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza, se successivo. 14. Scioglimento del contratto e sospensione dl pagamento dei premi Il contratto si scioglie nel caso di esercizio del diritto di recesso e unicamente per il verificarsi delle cause previste dal Decreto, di seguito precisate: • durante la fase di accumulo, − in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica; − alla richiesta, da parte dell' Aderente, di liquidazione del valore di riscatto totale; − a seguito della richiesta, da parte degli Eredi, di liquidazione della posizione individuale in caso di decesso dell' Aderente. • durante la fase di erogazione, − in caso di liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale alle condizioni previste dal Decreto; − in fase di erogazione della rendita vitalizia, a seguito del decesso dell' Aderente o, se previsto, del soggetto subentrato a quest'ultimo nella percezione della rendita stessa. L’operazione di riscatto totale risolve in via definitiva il contratto. In caso di interruzione del pagamento dei premi, il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista dalla legge. L’Aderente può, in qualsiasi momento nella fase di accumulo, sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi programmati senza l’obbligo di versare i premi non corrisposti. 15. Revoca della proposta Fino al momento della conclusione del contratto, l’Aderente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente gia pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Per l’esercizio della revoca, l’Aderente deve inviare lettera raccomandata A.R. alla Società indirizzata a: BERNESE VITA S.p.A. – Via G.A. Guattani, 6/A, 00161 Roma, contenente gli elementi identificativi della proposta (denominazione dell’Aderente, data della proposta, n° di proposta). Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 23 di 66 16. Diritto di recesso L’Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della stessa Società o all’Agenzia cui è assegnato il contratto. Il contratto è concluso nel giorno in cui l’Aderente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui: - La polizza è stata sottoscritta dall’Aderente e dalla Società; ovvero - L’Aderente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. II recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, provvederà a rimborsare all’Aderente il premio da questi corrisposto al netto delle imposte relative alle eventuali garanzie complementari. La Società si riserva peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, nonché le spese sostenute per l’emissione del contratto, quantificate in 26 Euro. 17. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti previsti dai moduli di “richiesta di liquidazione” posti nel presente Fascicolo Informativo necessari a: - verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento; - individuare con esattezza gli aventi diritto. La richiesta di liquidazione con la documentazione allegata dovrà essere inviata con raccomandata A.R. a : “BERNESE VITA S.p.A – Via G. A. Guattani, 6/A 00161 Roma . Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine ed a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, previa consegna dell’originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale. L’art. 2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l’evento su cui il diritto si fonda. 18. Legge applicabile al contratto Al contratto si applica la Legge italiana. Impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni. Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili. Diritto proprio del Beneficiario. Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito di decesso dell’Aderente non rientrano nell'asse ereditario. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 24 di 66 19. Lingua in cui è redatto il contratto Il contratto viene redatto in lingua italiana. 20. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a “BERNESE VITA S.p.A”.- Internal Auditing , Via G.A. Guattani, 6/A, 00161 Roma, telefax 06/44164496 - indirizzo e-mail: [email protected]. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06/421331, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. 21. Ulteriore informativa disponibile La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta dell’Aderente, l’ultimo rendiconto annuale della gestione interna separata e l’ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa che sono disponibili anche sul sito Internet della Società. 22. Informativa in corso di contratto La Società comunicherà tempestivamente all’Aderente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto. La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte dell’Aderente, indirizzata a: BERNESE VITA – Via G.A. Guattani, 6/A, 00161 Roma, i valori pertinenti al presente contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. La Società si impegna a comunicare almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza le variazioni che intende apportare in caso di modifica dei tassi d’interesse garantiti ovvero delle basi demografiche ai sensi della Circolare ISVAP 434/2001. In caso di variazione sfavorevole la società è tenuta ad assegnare all’Aderente un termine non inferiore a sessanta giorni per richiedere il trasferimento della posizione previdenziale. Inoltre, La Società trasmetterà entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni: nel corso della fase di accumulo: a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente; b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato pagamento; c) valore degli eventuali riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento; d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto; e) valore di riscatto e di trasferimento della posizione individuale alla data di riferimento dell’estratto conto; Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 25 di 66 f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza degli eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. nel corso della fase di erogazione: a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente; b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto; c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza degli eventuali rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni. 23. Comunicazioni dell’Aderente alla società Si richiama l’attenzione dell’Aderente su quanto disposto dall’art. n° 1926 del codice civile in merito alle comunicazione da rendere all’impresa in caso di modifiche della professione dell’assicurato eventualmente intervenute nel corso della durata contrattuale. *** L’impresa “BERNESE VITA S.p.A.” è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa. L’Amministratore Delegato Rag. Paolo Tropea Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 26 di 66 FUTURA La tua pensione domani CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE TAR. 702 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 27 di 66 PREMESSA A) Definizione e disciplina del contratto Il presente contratto di assicurazione sulla vita è un piano individuale di previdenza disciplinato ai sensi dell’art. 9-ter del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modifiche e integrazioni, in seguito denominato Decreto. Sarà automaticamente adeguato in tutte le sue condizioni ad ogni eventuale modifica od integrazione del predetto Decreto. In tale caso la Società provvederà a fornire all’Aderente ogni necessaria informazione. Lo scopo del contratto è quello di fornire all’Aderente un trattamento previdenziale complementare a quello previsto dal sistema obbligatorio pubblico. Il contratto è disciplinato: - dalle presenti condizioni di assicurazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale gli allegati in esse richiamati; - da quanto previsto nella Polizza, nella Scheda Garanzie e nelle eventuali Appendici; - dalle disposizioni legislative in materia e, in particolare, dal Decreto. B) Diritto di recesso L’Aderente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società o all’Agenzia cui è assegnato il contratto stesso. Il contratto è concluso nel giorno in cui l’Aderente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società: In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui: - la polizza è stata sottoscritta dall’Aderente e dalla Società; ovvero - l’Aderente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, provvederà a rimborsare all’Aderente il premio da questi corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per l’emissione del contratto, la somma di 26 Euro. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 28 di 66 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1 – CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO Il contratto si considera concluso nel momento in cui l’Aderente ha notizia per iscritto dell’accettazione della sua proposta da parte della Società. La notizia dell’accettazione avviene, in genere, con la consegna della polizza. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui: a) la polizza sia stata sottoscritta dall’Aderente; b) la Società abbia rilasciato all’Aderente la polizza o gli abbia inviato per iscritto comunicazione del proprio assenso. Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno previsto, semprechè sia stato pagato il premio. Art. 2 – PRESTAZIONE PENSIONISTICA A fronte del pagamento di una successione di premi, come definiti nell’art. 4, la Società si impegna a corrispondere una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile, a condizione che l’Aderente: • abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni; • sia in vita al momento dell’erogazione delle prestazioni; • abbia inoltrato per iscritto alla Società la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve: − contenere l’indicazione della forma di erogazione scelta fra quelle consentite dalle presenti condizioni contrattuali, in conformità alle disposizioni del Decreto (forma periodica o di capitale); − essere corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 17. L’Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica: per vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza (o al compimento dei 57 anni, per soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa), con il vincolo temporale di partecipazione complessiva non inferiore a cinque anni; per anzianità, alla cessazione dell’attività lavorativa, purché la data di accesso alla prestazione non sia più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione complessiva a forme pensionistiche complementari non inferiore a quindici anni. L’Aderente ha facoltà di chiedere l’erogazione della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti previsti dal Decreto, o sotto forma di rendita reversibile, o di rendita certa secondo quanto previsto all’art. 10. Art. 3 - FASI DEL CONTRATTO Il contratto si articola in due periodi: − periodo di accumulo: è il periodo durante il quale vengono versati i premi e viene accumulato il capitale costitutivo della rendita; − periodo di erogazione: è il periodo durante il quale viene erogata la prestazione pensionistica. La data di scadenza rappresenta il termine del periodo di accumulo e l’inizio del periodo di erogazione. Art. 4 - DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO – PIANO DEI VERSAMENTI All’atto della sottoscrizione della proposta di polizza viene stabilita una durata del piano dei versamenti dei premi, compatibile con le disposizioni previste dal Decreto ai fini del raggiungimento dell’età di accesso alla prestazione pensionistica, che viene denominata “Durata indicativa”. La “Durata indicativa” non deve essere Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 29 di 66 inferiore alla differenza tra l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell’Aderente al momento della conclusione del contratto. Ove sussistano i requisiti di legge indicati nell’Art. 2, l’Aderente può richiedere anticipatamente la liquidazione della prestazione al compimento dell’età pensionabile per anzianità. L’Aderente ha peraltro facoltà di prolungare la durata della polizza oltre il raggiungimento del limite dell’età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo nel versamento dei premi pattuiti. 4.1 – PREMI RICORRENTI Il premio, di ammontare costante, e da corrispondersi per la Durata indicativa, può essere pagato annualmente, semestralmente o trimestralmente e non può essere inferiore a: − 600 Euro, in caso di versamenti annuali; − 300 Euro, in caso di versamenti semestrali; − 160 Euro, in caso di versamenti trimestrali; Trascorsi due anni dalla decorrenza del contratto, l’Aderente può variare l’importo dei versamenti dandone comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista. L’Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi programmati. 4.2 – PREMI AGGIUNTIVI A condizione che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità di premio, ad integrazione del piano sono inoltre consentiti versamenti aggiuntivi non programmati di importo non inferiore a 1.000 Euro. ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società , presso il domicilio di quest’ultima o dell’Agenzia cui è assegnata la polizza. Ogni pagamento può avvenire in contanti oppure a mezzo assegno bancario/circolare o mediante bollettino di c/c postale, o mediante accredito su conto corrente bancario. Nel caso di pagamento tramite c/c postale, la data di versamento è quella apposta dall’Ufficio Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella risultante dall’estratto conto bancario, regolarmente accreditato. ART. 6 – COSTI DEL CONTRATTO Su ciascuna annualità di premio gravano caricamenti in percentuale variabile secondo la Durata indicativa prescelta, determinati nel seguente modo: − sui versamenti relativi alla prima annualità di premio il caricamento è del 3,9% per la parte eccedente il premio base annuo stabilito in 2.000 Euro. Fino a concorrenza del premio base, la percentuale di caricamento si ottiene moltiplicando il 2% per la Durata indicativa e con un massimo del 25%; − sui versamenti relativi alla seconda annualità di premio il caricamento è del 3,9% per la parte il premio eccedente il premio base annuo di 2.000 Euro mentre, fino a concorrenza del premio base, la percentuale di caricamento si ottiene moltiplicando l’1% per la Durata indicativa e con un massimo del 15%; − sui premi versati a partire dalla terza annualità e sugli eventuali versamenti aggiuntivi non programmati il caricamento percentuale è pari al 3,9%, fino alla decima annualità. − sui premi versati a partire dalla undicesima annualità e sugli eventuali versamenti aggiuntivi non programmati il caricamento è pari al 2,9%. Il caricamento, nella fase di erogazione della rendita, è fissato nella misura del 2% della stessa. ART. 7 – CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE IN FASE DI ACCUMULO Durante la Fase di accumulo, a ciascun versamento corrisponde un singolo Capitale costitutivo della rendita che si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento definito all’Art. 6 e la relativa prestazione in forma di rendita viene determinata dividendo l’importo così ottenuto per il coefficiente di conversione in rendita. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 30 di 66 Ciascun Capitale costitutivo della rendita si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale con le modalità previste al successivo Art. 8. Il Capitale maturato è pari alla somma di tutti i Capitali costitutivi della rendita, rivalutati. ART. 8 – RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FASE DI ACCUMULO Nella fase di accumulo, la Società riconosce una rivalutazione annua in base alle condizioni che seguono. A tal fine la Società gestisce le attività finanziarie poste a copertura degli impegni assunti, nell’apposita Gestione VIDOR, con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento unito alle presenti condizioni assicurative. A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo conseguito determinato in base all’Art. 3 del Regolamento. La misura annua della rivalutazione è pari al 90% del suddetto rendimento. Dal rendimento ottenuto la Società trattiene comunque lo 0,70%. La misura annua di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore al minore tra il 2,0% ed il tasso di interesse massimo applicabile in un contratto assicurativo in vigore alla ricorrenza annuale. Il suddetto tasso di interesse massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono determinati dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Provvedimento ISVAP n. 1036-G del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni). B) RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il Capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente, viene aumentato della misura annua di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera A). Per la prestazione maturata a fronte di premi versati in data successiva alla ricorrenza annuale, la misura annua di rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data di pagamento e la ricorrenza annuale successiva. Ogni qualvolta si determinano gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali: trasferimento verso altre forme previdenziali; riscatto; morte dell’Aderente; conversione in rendita; la misura annua di rivalutazione, determinata all’ultima ricorrenza annuale, viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorso tra tale ricorrenza e la data di ricezione della richiesta da parte della Società al tasso annuo composto del 2,00%. ART. 9 – CALCOLO DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA La Società garantisce , in caso di sopravvivenza dell’Aderente alla data in cui matura il diritto alla prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata. L’importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita, riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti: a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di conversione in rendita riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazioni, salvo quanto previsto nel successivo punto c). b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizza. I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche sulla prestazione di rendita. La Società assegna all’Aderente un termine non inferiore a 60 (sessanta) Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 31 di 66 giorni per chiedere l’eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento. c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto di assicurazione così come stabilito dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) mediante il Provvedimento 1036 – g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi coefficienti verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore della variazione. La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l’Aderente è in vita. L’Aderente, almeno 60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale, trimestrale o mensile. Il capitale maturato, se richiesto dall’Aderente, può essere erogato in forma di capitale nei limiti previsti dal Decreto. ART. 10 – RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN FASE DI EROGAZIONE Nel periodo di erogazione, la rendita di cui al precedente Art. 9 viene rivalutata aggiungendo, al valore da essa raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, l’importo che si ottiene applicando alla predetta rendita la “misura di rivalutazione”. La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per il periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,00%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come indicato all’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione. Il rendimento attribuito al contratto (beneficio finanziario) è pari al 90% del rendimento annualmente realizzato dalla gestione VIDOR, determinato in base all’Art. 3 del Regolamento unito alle presenti condizioni di assicurazione. Dal rendimento ottenuto la Società trattiene comunque lo 0,70%. ART. 11 – CERTIFICAZIONE Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza sarà rilasciato all’Aderente un estratto conto ove saranno riepilogati i premi versati ed i capitali costitutivi della rendita relativi agli stessi versamenti, comprensivi delle rivalutazioni accreditate. ART. 12 – OPZIONI Alla data in cui matura il diritto alla prestazione, secondo quanto previsto dal Decreto, l’Aderente ha la facoltà di differire, entro i termini previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione in forma di rendita mantenendo ed integrando il Capitale maturato di ulteriori versamenti di premio per un periodo massimo di 5 anni. Al momento dell’erogazione della rendita l’Aderente, in luogo della rendita vitalizia, potrà convertire il Capitale maturato in: - una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finchè l’Aderente è in vita; - una rendita annua da corrispondere all’Aderente, finchè è in vita, e reversibile totalmente o parzialmente a favore del sopravvivente designato. Le condizioni contrattuali ed i coefficienti di conversione del Capitale maturato relativi alle opzioni di cui sopra verranno determinati al momento della richiesta, in base alle vigenti condizioni demografiche e finanziarie. In tutti i casi la prestazione in forma di rendita non può essere riscattata. ART. 13 – RISCATTO Il riscatto è ammesso esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto. L’Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto, anche parziale, del Capitale maturato nei casi di: Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 32 di 66 - acquisto della prima casa per sé o per i figli; - interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa; - spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate può essere richiesto dopo almeno otto anni di partecipazione ad una delle forme pensionistiche previste dal Decreto; ai fini della determinazione del numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà del riscatto sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione ad una delle predette forme pensionistiche maturati dall’Assicurato. Il riscatto totale del Capitale maturato è altresì previsto nelle seguenti ipotesi: - morte dell’Aderente prima dell’accesso alla prestazione pensionistica; - cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica. L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto. Nel caso di riscatto parziale, ammesso nelle ipotesi indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, il contratto rimane in vigore per il valore residuo. Il riscatto totale o parziale non è consentito durante la fase di erogazione della rendita. Il valore di riscatto è pari al valore del Capitale maturato alla data della sua richiesta. Al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto al riscatto della posizione previdenziale la Società provvederà ad incrementare l’importo del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell’esercizio del diritto al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. In altre parole verranno restituiti pro-quota i costi sostenuti in eccesso a quelli che si sarebbero pagati mantenendo il contratto fino a scadenza che, pertanto, saranno aggiunti al valore della posizione trasferibile. ART. 14 – PRESTITI Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti. ART. 15 – TRASFERIMENTO AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI L’Aderente ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prevista dal Decreto, alla quale lo stesso Aderente abbia facoltà di accesso. La richiesta può essere effettuata non prima che siano decorsi almeno tre anni dalla conclusione del contratto. Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l’Aderente trasferisce la posizione individuale presso altra forma previdenziale cui lo stesso accede in relazione ad una nuova attività lavorativa. L’importo che verrà trasferito è pari al valore di riscatto così come definito all’Art. 13 diminuito di un importo dato dal minore tra 1% del valore di riscatto e 104 Euro. Tale onere amministrativo non verrà applicato qualora il trasferimento fosse conseguenza della modifica dei coefficienti di conversione di cui all’art. 9. Al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale la Società provvederà ad incrementare l’importo del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento dell’esercizio del diritto al trasferimento, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. In altre parole verranno restituiti pro-quota i costi sostenuti in eccesso a quelli che si sarebbero pagati mantenendo il contratto fino a scadenza che, pertanto, saranno aggiunti al valore della posizione trasferibile. ART. 16 – TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI Sul contratto, prima della fase di erogazione, possono confluire le attività maturate presso altre forme di previdenza complementare, regolamentate dal Decreto; a dette attività saranno applicate le presenti Condizioni di assicurazione Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 33 di 66 Sulla disponibilità trasferita verrà applicata una commissione di 104,00 Euro. Su tutti i versamenti successivi verrà applicato un caricamento percentuale del 3,9%. ART. 17 – PAGAMENTI DELLA SOCIETA’ Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società deve essere presentata richiesta scritta alla stessa, o attraverso l’Agenzia cui la polizza è assegnata, accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società può richiedere, con lettera raccomandata, il certificato di nascita dell’Aderente Assicurato, qualora non sia stato consegnato al momento della stipulazione del contratto. La documentazione necessaria è la seguente: a) in caso di liquidazione della prestazione pensionistica: − indicazione da parte dell’Aderente, su apposito modulo fornito dalla Società, della rateazione della Rendita; − certificato di esistenza in vita dell’Aderente, su carta libera, da presentare una volta l’anno in coincidenza con la scadenza annuale della rata di rendita vitalizia. Quest’ultimo documento può essere sostituito dal certificato, rilasciato dal medico abituale dell’Aderente in data coincidente con la scadenza annuale della rata di rendita vitalizia, che attesti l’esistenza in vita dell’Aderente medesimo; − fotocopia del documento di riconoscimento e del tesserino fiscale dell’Aderente; − copia del libretto di pensione ovvero, laddove questo non sia ancora in possesso dell’Aderente; − copia del tagliando di ricevuta della domanda di pensione rilasciato dall’Ente pubblico (solo se la prestazione pensionistica viene erogata a seguito del raggiungimento dei requisiti di anzianità). b) in caso di riscatto, anche parziale: − documento che indichi gli anni di partecipazione dell’Aderente ad una forma pensionistica. A seconda della motivazione addotta per la richiesta di riscatto: − documento che attesti l’acquisto della prima casa di abitazione per l’Aderente o per i figli; − preventivo che attesti i costi che l’Aderente dovrà sostenere per interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione; − documentazione relativa alle spese per terapie ed interventi straordinari effettuati in competenti strutture sanitarie; − fotocopia del documento d’identità e del tesserino fiscale dell’Aderente. c) in caso di riscatto per cessazione dell’attività: − originale del certificato di polizza e di eventuali appendici o eventuale denuncia di smarrimento dei predetti documenti; − dichiarazione sottoscritta attestante il non svolgimento di alcuna attività né di lavoro dipendente né di lavoro autonomo; − fotocopia del documento d’identità e del tesserino fiscale dell’Aderente. d) in caso di riscatto per morte dell’Aderente: − domanda di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Società, sottoscritta da ciascun Beneficiario; − originale del certificato di polizza e di eventuali appendici o eventuale denuncia di smarrimento dei predetti documenti; − certificato di morte dell’Aderente in carta libera; − ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente ritenuta necessaria dalla Società; Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 34 di 66 − atto di notorietà, rilasciato dalla Pretura competente per territorio o da un Notaio, alla presenza di due testimoni, da cui risulti: * se l’Aderente Assicurato ha lasciato testamento; * se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato; * l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi; − nel caso vi siano Beneficiari minorenni e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri la Società da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma; − dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (privacy) sottoscritta da ciascun Beneficiario; − fotocopia del documento d’identità e del tesserino fiscale di ciascun avente diritto alla liquidazione. e) in caso di trasferimento verso altra forma pensionistica: − attestato di iscrizione alla nuova forma pensionistica; − riferimenti della nuova forma pensionistica a cui fare la rimessa dell’importo maturato. In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, sono riconosciuti agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore. Ogni pagamento viene effettuato presso il domicilio della Società o presso la competente Agenzia della Società, oppure per il tramite di istituti bancari incaricati. ART. 18 – COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’ADERENTE E DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI L’Aderente, ad ogni effetto del presente contratto, è tenuto a comunicare per iscritto alla Società: • ogni variazione di residenza o domicilio, assumendosi, in difetto, ogni conseguenza; • le eventuali modificazioni che dovessero intervenire nel regime pensionistico obbligatorio di appartenenza, rilevanti ai fini delle disciplina recata dal Decreto Legislativo 124/93; Nel caso di trasferimento da altra forma previdenziale, l’Aderente dichiara se lo stesso è “vecchio iscritto” o “nuovo iscritto”. I versamenti di premio nei limiti di 5.164,57 Euro per anno solare sono considerati dalla Società come interamente dedotti dall’Aderente. Nel caso in cui l’Aderente, in sede di dichiarazione dei redditi, deduca importi differenti, dovrà darne comunicazione alla Società che dovrà pervenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui fa riferimento la dichiarazione. La comunicazione relativa all’ultimo anno dovrà giungere alla Società entro la data in cui viene erogata la prestazione finale. ART. 19 – IMPOSTE E TASSE Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell’Aderente o degli Eredi. Nel rispetto del D. Lgs. 47/2000, ad ogni ricorrenza annuale verrà prelevato l’importo relativo alla tassazione dei risultati netti dal Capitale maturato attraverso la riduzione dello stesso. ART. 20 – CESSIONE IN PEGNO E VINCOLO Il presente contratto non può essere ceduto in pegno né vincolato a favore di terzi. ART. 21 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni, valgono le norme di legge. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 35 di 66 ART. 22 – FORO COMPETENTE Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Aderente, o degli Eredi. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 36 di 66 REGOLAMENTO FONDO “VIDOR” 1. GESTIONE Viene effettuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della Società che viene contraddistinta con il nome “Gestione Speciale Riserve Polizze Vita Rivalutabili” ed indicata nel seguito con la sigla “VIDOR”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della “VIDOR”. La gestione della “VIDOR” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 23/3/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni. 2. CERTIFICAZIONE La gestione della “VIDOR” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’Albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza della “VIDOR” al presente regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla “VIDOR”, il rendimento annuo della “VIDOR” quale descritto al seguente punto 3. e l’adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle Riserve Matematiche. 3. RENDIMENTO Il rendimento annuo della “VIDOR” per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario della “VIDOR” di competenza di quell’esercizio al valore medio della “VIDOR” stessa. Per risultato finanziario della “VIDOR” si devono intendere i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della “VIDOR” – al lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e la perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella “VIDOR” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella “VIDOR” per i beni già di proprietà della Società. Per il valore medio della “VIDOR” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni attività della “VIDOR”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione della “VIDOR”. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della “VIDOR” l’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° Ottobre fino al 30 Settembre dell’anno successivo. 4. MODIFICHE La Società si riserva di apportare al punto 3. di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 37 di 66 ALLEGATO 1 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE MATURATO IN RENDITA VITALIZIA Aderenti di sesso maschile (Base Demografica RG48 - Tasso tecnico 2,0% - Caricamento spese di erogazione 2%) Età in anni rettificata (*) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Rateazione annuale Rateazione semestrale Rateazione trimestrale Rateazione mensile 24,161203 23,672580 23,176074 22,671658 22,159769 21,640575 21,115377 20,584495 20,047983 19,505216 18,954919 18,398546 17,837043 17,270878 16,700647 16,127062 15,550933 14,972981 14,394012 13,815584 13,238805 12,665167 12,093282 11,524482 10,960020 10,401101 24,416203 23,927580 23,431074 22,926658 22,414769 21,895575 21,370377 20,839495 20,302983 19,760216 19,209919 18,653546 18,092043 17,525878 16,955647 16,382062 15,805933 15,227981 14,649012 14,070584 13,493805 12,920167 12,348282 11,779482 11,215020 10,656101 24,543703 24,055080 23,558574 23,054158 22,542269 22,023075 21,497877 20,966995 20,430483 19,887716 19,337419 18,781046 18,219543 17,653378 17,083147 16,509562 15,933433 15,355481 14,776512 14,198084 13,621305 13,047667 12,475782 11,906982 11,342520 10,783601 24,628703 24,140080 23,643574 23,139158 22,627269 22,108075 21,582877 21,051995 20,515483 19,972716 19,422419 18,866046 18,304543 17,738378 17,168147 16,594562 16,018433 15,440481 14,861512 14,283084 13,706305 13,132667 12,560782 11,991982 11,427520 10,868601 (*) L'età in anni rettificata si ottiene sommando algebricamente all'età dell'Aderente al momento della conversione in rendita la correzione riportata nella tabella sottostante e dipendente dalla data di nascita dell'Aderente. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 38 di 66 Anno di nascita dell'Aderente Da Correzione A 1941 +1 1942 1951 0 1952 1965 –1 1966 –2 Il coefficiente di conversione per il quale va diviso il Capitale maturato per ottenere l'importo della rendita si ottiene considerando l'età rettificata in anni e mesi e per interpolazione lineare secondo i mesi interamente trascorsi dei coefficienti relativi alle età (intere) inferiore e superiore. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 39 di 66 COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE MATURATO IN RENDITA VITALIZIA Aderenti di sesso femminile (Base Demografica RG48 - Tasso tecnico 2,0% - Caricamento spese di erogazione 2%) Età in anni rettificata (*) 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 Rateazione Rateazione annuale semestrale 26,714231 26,969231 26,256601 26,511601 25,789912 26,044912 25,314227 25,569227 24,829325 25,084325 24,335245 24,590245 23,831753 24,086753 23,318610 23,573610 22,796061 23,051061 22,263602 22,518602 21,721676 21,976676 21,170451 21,425451 20,610068 20,865068 20,040636 20,295636 19,462227 19,717227 18,875295 19,130295 18,279829 18,534829 17,676362 17,931362 17,064785 17,319785 16,445492 16,700492 15,818795 16,073795 15,185952 15,440952 14,547718 14,802718 13,905187 14,160187 13,259887 13,514887 12,613412 12,868412 Rateazione trimestrale 27,096731 26,639101 26,172412 25,696727 25,211825 24,717745 24,214253 23,701110 23,178561 22,646102 22,104176 21,552951 20,992568 20,423136 19,844727 19,257795 18,662329 18,058862 17,447285 16,827992 16,201295 15,568452 14,930218 14,287687 13,642387 12,995912 Rateazione mensile 27,181731 26,724101 26,257412 25,781727 25,296825 24,802745 24,299253 23,786110 23,263561 22,731102 22,189176 21,637951 21,077568 20,508136 19,929727 19,342795 18,747329 18,143862 17,532285 16,912992 16,286295 15,653452 15,015218 14,372687 13,727387 13,080912 (*) L'età in anni rettificata si ottiene sommando algebricamente all'età dell'Aderente al momento della conversione in rendita la correzione riportata nella tabella sottostante e dipendente dalla data di nascita dell'Aderente. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 40 di 66 Anno di nascita dell'Aderente Da Correzione A 1943 +1 1944 1950 0 1951 1964 –1 1965 –2 Il coefficiente di conversione per il quale va diviso il Capitale maturato per ottenere l'importo della rendita si ottiene considerando l'età rettificata in anni e mesi e per interpolazione lineare secondo i mesi interamente trascorsi dei coefficienti relativi alle età (intere) inferiore e superiore. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 41 di 66 FUTURA COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NON DEDUZIONE DEI PREMI CORRISPOSTI (ex art. 1, comma 2 del D. Lgs. 18/2/2000, n. 47) Spett.le BERNESE VITA Agenzia _______________ Via_______________________________________________ CAP_______ CITTA’_________________ PROV____________ Il sottoscritto ______________________________________________, Aderente della polizza individuale di previdenza (FIP) numero_______________________ , dichiara: (barrare con X la casella che interessa) di non aver dedotto l’intero ammontare dei premi versati nel corso dell’anno_____________(*) di non aver dedotto l’importo pari ad Euro _____________,______ dei premi versati nel corso dell’anno_____________(*) che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi non dedurrà l’intero ammontare dei premi versati nel corso dell’anno_____________(**) che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi non dedurrà l’importo pari ad Euro ___________,____ dei premi versati nel corso dell’anno______________(**) (*) comunicazione da far pervenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento o, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione. (**) comunicazione da effettuare nel caso in cui il diritto alla prestazione sorga in data anteriore alla presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno al quale si riferisce il versamento. A tal fine allega fotocopia di un proprio valido documento di riconoscimento. ____________________ , __________________ Luogo Data In Fede -----------------------------------(firma dell’Aderente) Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 42 di 66 FUTURA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE INDIRIZZO (senza emissione di Appendice contrattuale) Spett.le BERNESE VITA Agenzia _______________ Via______________________________________________ CAP_______ CITTA’_________________ PROV____________ Il sottoscritto ____________________________________________, Aderente previdenza della polizza individuale di (FIP) numero ______________________, comunica a codesta Società di aver variato il proprio indirizzo. NUOVO INDIRIZZO: - Via/Piazza:___________________________________________________n.ro civico______________ - Città:_________________________________________ Prov.__________________ CAP__________ - Recapito telefonico:________________________________ e-mail (eventuale)___________________ ___________________, _______________ Luogo Data In Fede -------------------------------(Firma dell’Aderente) Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 43 di 66 FUTURA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA (ex art. 10 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) Spett.le BERNESE VITA Agenzia _______________ Via______________________________________________ CAP_______ CITTA’_________________ PROV____________ Il sottoscritto ___________________________________chiede il trasferimento della propria posizione individuale maturata sulla polizza di previdenza (FIP) numero_______________ presso la seguente forma pensionistica: Denominazione:_______________________________________________________________________ Istituita da (*) _____________________________________________________________________________ Con sede in (**) ___________________________________________________________________________ Recapito telefonico:______________________ Fax______________________ e mail _________________________ C/C bancario n° ___________ Banca ______________________________________ Agenzia______________________via/piazza _____________________ABI __________CAB _____ (*) solo per i Fondi Aperti e le forme attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (FIP). (**) indicare la sede del Fondo o della Compagnia per le forme attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (FIP) per il seguente motivo (barrare con X la casella che interessa): diritto ad accedere ad altra forma pensionistica in relazione alla nuova attività lavorativa svolta. diritto acquisito essendo trascorso il periodo di permanenza minima previsto dalla legge. Documentazione allegata: - fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del proprio tesserino fiscale; Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 44 di 66 - originali di polizza ed eventuali appendici; documentazione idonea ad attestare il diritto ad accedere ad altra forma a seguito di eventuale nuova attività lavorativa; eventuale comunicazione relativa alla non deduzione dei premi corrisposti. __________________, ____________ Luogo Data In Fede -------------------------------(Firma dell’Aderente) Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 45 di 66 FUTURA RICHIESTA DI RISCATTO PARZIALE/ANTICIPAZIONE (ex art. 10, c. 1-bis del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124) Spett.le BERNESE VITA Agenzia _______________ Via________________________________________________ CAP_______ CITTA’_________________ PROV____________ Il sottoscritto__________________________________________ chiede il riscatto parziale/anticipazione sulla propria polizza individuale di previdenza (FIP) numero ____________ per un importo pari ad Euro __________ , ____. avendo maturato l’anzianità d’iscrizione necessaria e ricorrendo la seguente fattispecie prevista dalla normativa vigente: (barrare con X la casella che interessa) spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche. acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli. realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b). c) e d) dell’art. 31, c.1 della Legge 5/8/1978, relativamente. alla prima casa di abitazione. Documentazione allegata: - fotocopia di un valido documento d’identità e del proprio tesserino fiscale; documenti idonei ad attestare la tipologia di spesa per la quale viene richiesta l’anticipazione, quali riportati nelle Condizioni di assicurazione e nei modi indicati dalla legge; eventuale documentazione idonea ad attestare l’anzianità d’iscrizione maturata presso la forma pensionistica di provenienza. eventuale comunicazione relativa alla non deduzione dei premi corrisposti. _________________ , _______________ Luogo Data In Fede ------------------------------(firma dell’Aderente) Mod. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 46 di 66 FUTURA RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA (ex art. 10, c.1, lett. c) del D.Lgs 21/4/1993, n. 124) Spett.le BERNESE VITA Agenzia _______________ Via______________________________________________ CAP_______ CITTA’_________________ PROV____________ Il sottoscritto ____________________________________________, non avendo ancora maturato il diritto alla prestazione pensionistica, chiede il riscatto della polizza previdenziale (FIP) numero________________ a seguito di: (barrare con X la casella che interessa) cessazione dell’attività lavorativa. pensionamento presso il regime obbligatorio di appartenenza . Documentazione allegata: - originale della polizza ed eventuali appendici; fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del tesserino fiscale; documentazione idonea a comprovare la cessazione dell’attività lavorativa e l’eventuale pensionamento; eventuale comunicazione relativa alla non deduzione dei premi corrisposti. Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che dalla data della presente richiesta si intende cessata definitivamente ogni copertura assicurativa. _________________ , ______________ Luogo Data In Fede ------------------------------(firma dell’Aderente) Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 47 di 66 FUTURA RICHIESTA DI RISCATTO A SEGUITO DI DECESSO Spett.le BERNESE VITA Agenzia _______________ Via______________________________________________________ CITTA’_________________ CAP_______ PROV____________ I sottoscritti: 1) _________________ _______________ ______________________________________________ 2) _________________ _______________ ______________________________________________ 3) _________________ _______________ ______________________________________________ 4) _________________ _______________ ______________________________________________ (Cognome e Nome) (Data di nascita) (Indirizzo: CAP – Città – Via/Piazza – numero civico) a seguito del decesso dell’Aderente della polizza individuale di previdenza (FIP) numero _________________, in qualità di eredi, chiedono la liquidazione del relativo capitale. Documentazione allegata: - originale del certificato di polizza e di eventuali appendici; - certificato di morte dell’Aderente in carta libera; - eventuale comunicazione, per conto dell’Aderente deceduto, relativa alla non deduzione dei premi corrisposti; - atto di notorietà, rilasciato dalla Pretura competente per territorio o da un Notaio, alla presenza di due testimoni, da cui risulti: • se l’Aderente ha lasciato testamento; • se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l’unico o ultimo conosciuto, valido e non impugnato; • l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Aderente, con l’indicazione delle generalità complete e della capacità di agire di ciascuno di essi. - nel caso vi siano Beneficiari minorenni e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri la Società da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma; Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 48 di 66 - dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (privacy) sottoscritta da ciascun Beneficiario; fotocopia del documento d’identità e del tesserino fiscale di ciascun avente diritto alla liquidazione. _______________ , ____________ Luogo Data 1) ----------------------------------------------2) ----------------------------------------------3) ----------------------------------------------4) ----------------------------------------------(Firma degli Eredi Beneficiari) Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 49 di 66 FUTURA RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA (ex art. 7 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124) Spett.le BERNESE VITA Agenzia _______________ Via______________________________________________________ CITTA’_________________ CAP_______ PROV____________ Il sottoscritto _______________________________________chiede la liquidazione della prestazione maturata con la polizza individuale pensionistica (FIP) numero ________________ , a titolo di: (barrare con X le caselle che interessano) pensione di vecchiaia pensione di anzianità avendone maturato il relativo diritto in base all’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza: con riferimento all’età pensionabile stabilita dall’art. 1, c.20 della Legge 8/8/1995 (solo per i soggetti non titolari di redditi di lavoro o di impresa La prestazione dovrà essere erogata: Interamente in forma di rendita vitalizia, da corrispondersi con periodicità ________________ (annuale, semestrale, trimestrale, mensile). Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 50 di 66 ATTENZIONE: se viene esercitata l’opzione di rendita certa, o su due teste, indicare a parte, rispettivamente, i beneficiari e i dati anagrafici della seconda testa assicurata specificando, in quest’ultimo caso, la misura di reversibilità prescelta). Interamente in forma di capitale, ricorrendo la condizione di Aderente “vecchio iscritto” alla data del 28/4/1993 o risultando che l’importo erogabile in forma di rendita vitalizia è inferiore al 50% dell’assegno sociale di cui alla Legge 8/8/1995, n. 335. al ________% (minimo 50% per gli Aderenti non “vecchi iscritti” alla data del 28/4/1993) in forma di rendita vitalizia (indicare a parte le eventuali opzioni come evidenziato nella nota al primo punto) e per il rimanente in forma di capitale. Mod. Documentazione allegata: - - certificato di esistenza in vita; fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del tesserino fiscale; certificazione idonea attestante la cessazione dell’attività lavorativa e la propria collocazione in quiescenza (copia del libretto di pensione o copia del tagliando di ricevuta della domanda di pensione rilasciato dall’Ente pubblico nel caso di prestazione pensionistica per anzianità); eventuale documentazione idonea ad attestare la condizione di “vecchio iscritto” (solo in caso di liquidazione interamente in forma di capitale). ________________ , ________________ Luogo Data In Fede ---------------------------------(firma dell’Aderente) Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 51 di 66 GLOSSARIO Adeguatezza dei contratti Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Aderente Persona che stipula il contratto con la Società, si impegna al pagamento dei premi ed esercita i diritti contrattuali. L’Aderente può essere solamente una persona fisica. Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. Anno assicurativo Appendice Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la società ed il contraente. Beneficiario Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato. Capitale costitutivo della Corrisponde per ciascun versamento alla differenza – successivamente maggiorata delle rivalutazioni – tra il versamento stesso ed il caricamento. rendita In caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento Capitale in caso di del capitale assicurato al beneficiario. decesso Capitale maturato È la somma di tutti i capitali costitutivi della rendita. Il capitale maturato si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale, da trasformare in rendita vitalizia secondo le modalità indicate dall’Aderente nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Decreto. Capitale minimo garantito Importo minimo garantito della prestazione, indipendentemente dal rendimento della gestione interna separata. Caricamenti Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società. Cessione, pegno e vincolo Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. Compagnia Vedi “Società”/”Impresa”. Composizione della gestione separata Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata. Conclusione del contratto Momento in cui il contratto è perfezionato. Ciò avviene con la consegna della polizza al contraente, previo pagamento del premio ovvero qualora il contraente riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l’accettazione della proposta. Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Condizioni di assicurazione (o di polizza o contrattuali) Condizioni generali I70206F2 Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli aspetti generali del contratto quali il premio, la decorrenza, la durata. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 59 di 66 Condizioni particolari Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali. Condizioni speciali Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento ad una determinata copertura assicurativa. Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere con quello del contraente. Consolidamento Meccanismo in base al quale il rendimento viene attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi le rivalutazioni delle prestazioni assicurate sono definitivamente acquisite dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. Contraente Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con la Società. Contratto a prestazioni Contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in base al rendimento di una gestione interna separata. rivalutabili Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse finanziarie gestite dalla società. Costi/Spese Costo percentuale medio Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi e dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento annuo della polizza rispetto a quello di una ipotetica operazione non gravata da costi. Costo precontato Data di differimento Data di pagamento Decorrenza della garanzia Decreto Deducibilità fiscale (del premio versato) Differimento (periodo di) Oneri di acquisizione gravanti sul piano dei versamenti dei premi mediante imputazione del costo in misura maggiore sulle prime annualità rispetto al prelievo effettuato in misura costante su tutti i premi del piano. La data di conversione in rendita del Capitale maturato prevista in base alla durata indicativa. È la data a partire dalla quale la Società ha la disponibilità dell’importo corrispondente al premio di assicurazione. Tale data, diversa a seconda del mezzo di pagamento utilizzato dall’Aderente, viene identificata con i criteri riportati nel contratto. Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito Il Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni e integrazioni. Misura del premio versato alle forme pensionistiche che secondo la normativa vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile. Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o della rendita. Differimento del capitale Facoltà offerta al contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza per un certo numero di anni. a scadenza Diritto proprio beneficiario) Durata contrattuale (del Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del contraente. Periodo durante il quale il contratto è efficace. I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 61 di 66 Durata pagamento premi La durata del piano determinata dalla differenza tra l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell’Aderente al momento della conclusione del contratto. Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la data di scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto. Eredi Estensione territoriale Eredi legittimi, o testamentari in caso di espressa indicazione nel testamento. Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante. Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione interna separata ed il tasso di rivalutazione riconosciuto sulla polizza in base all’aliquota di partecipazione. Età assicurativa Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno. Fascicolo informativo L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente. Durata indicativa È la Gestione Speciale delle attività derivanti dalle Riserve Matematiche delle polizze che prevedono una “Clausola di Rivalutazione”. Garanzia di rendimento Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto, a scadenza generalmente purchè siano stati pagati tutti i premi pattuiti. Fondo Vidor Garanzia principale Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare la prestazione assicurata al beneficiario. Gestione interna separata Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata, considerando l’aliquota di retrocessione prevista dalle condizioni contrattuali, deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate. Impignorabilità e insequestrabilità Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. Imposta sostitutiva Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. Impresa di assicurazione Vedi “Società”/”Impresa”. Intermediario Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività. Ipotesi di rendimento Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della società. I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 61 di 66 ISVAP Liquidazione Nota informativa Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento assicurato. Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso ed alle caratteristiche assicurative della polizza. Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere che la prestazione liquidabile in capitale sia corrisposta sotto forma di rendita. Prestazione che, a determinate condizioni e con la cessazione dell’attività Pensione di anzianità lavorativa, si può ottenere prima del compimento dell’età pensionabile. I requisiti necessari per accedere a tale prestazione variano a seconda della tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligatorio di base cui egli appartiene. Pensione che spetta al lavoratore che ha maturato l’età pensionabile prevista e, Pensione di vecchiaia nello stesso tempo, ha contribuito per il numero minimo di anni previsto. L’età pensionabile e gli anni di contribuzione variano secondo la tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligario di base cui egli appartiene. Perfezionamento del Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito. contratto Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento Periodo di osservazione finanziario della gestione separata, ad esempio dall’1/10 al 31/12. Opzione in rendita Polizza Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione. Polizza con partecipazione agli utili Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione. Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle forme pensionistiche individuali di cui all’art. 9 ter del lgs. n. 124/93, ossia forme di previdenza complementare con la finalità di integrare, al raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema pensionistico obbligatorio di base. Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa. Polizza fip o pip (forma o piano individuale pensionistico) Polizza rivalutabile È il premio che l’Aderente può corrispondere nel corso del contratto ad integrazione dei premi ricorrenti. Premio complessivo (o Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto. lordo) Premio aggiuntivo Premio puro Premio rateizzato frazionato Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla società con il contratto di assicurazione. E’ la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell’assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all’andamento dei mercati finanziari. o Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre. I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 61 di 66 Premio unico ricorrente Rappresenta un’agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o interessi di frazionamento. Importo che il contraente si impegna a corrispondere secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione. Prescrizione Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno. Prestazione a scadenza Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio. Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell’evento previsto. Prestazione assicurata Prestazione minima garantita Prestazione Pensionistiche Prestito Principio di adeguatezza Proposta Proroga Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere. Sono le prestazioni di cui al comma 4, articolo 9-bis del Decreto Legislativo 21 Aprile 1993, n. 124. Tali prestazioni sono legate o al compimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di base (prestazioni di vecchiaia) o alla cessazione dell’attività lavorativa ad una età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia (prestazione di anzianità). Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d’interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il contraente mediante appendice da allegare al contratto. Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione. Prospetto annuale della Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti composizione della finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata. gestione separata Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta Quietanza intestata della società in caso di pagamento in contanti o assegno (bancario, circolare o di traenza) ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale. Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. Recesso Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal contraente (per esempio redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita agraria ecc.) Regolamento della L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni di assicurazione, che regolano la gestione separata. gestione separata Rendiconto annuale Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario della gestione interna conseguito dalla gestione interna separata. separata Rendimento finanziario annuo della gestione separata nel periodo previsto dal Rendimento finanziario regolamento della gestione stessa. Reddito lordo complessivo I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 61 di 66 Rendita differita certa e In caso di vita dell’assicurato all’epoca stabilita nel contratto per il poi vitalizia godimento dell’assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per un numero prefissato di anni, e successivamente di una rendita vitalizia finchè l’assicurato è in vita. differita In caso di vita dell’assicurato all’epoca stabilita per il godimento dell’assegno periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al decesso dell’assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda o più persone finchè questa o queste sono in vita. Prestazione periodica pagata dalla Società in luogo del capitale che può essere Rendita vitalizia di varie forme. Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del Revoca contratto. Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di Riattivazione polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento. L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. Ricorrenza annuale Rendita reversibile Ricorrenza annuale ai Si intende il giorno/mese di ogni anno successivo rispetto alla data di decorrenza della polizza. E’ il momento in cui annualmente viene rivalutato il fini della rivalutazione capitale assicurato in base al rendimento ottenuto dalla gestione interna separata. Riscatto parziale Riscatto totale Rischio demografico Riserva matematica Rivalutazione Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta. Consiste nella possibilità che ha l’aderente, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 di risolvere anticipatamente il contratto e riscuotere un importo determinato secondo quanto indicato nelle condizioni di assicurazione. Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si ricollega l’impegno della società di erogare la prestazione assicurata. Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita. Maggiorazione delle prestazioni assicurate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Scadenza Data in cui cessano gli effetti del contratto. Scheda garanzie È il documento firmato dall’Aderente sul quale vengono riportati i propri dati identificativi e vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto, il premio, la data di decorrenza, la durata indicativa, ecc. Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la società deve consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene le principali caratteristiche della polizza in forma sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento. Scheda sintetica Sinistro Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto, vale a dire il decesso dell’assicurato. Sistema previdenziale di Regime previdenziale obbligatorio di base che eroga le prestazioni pensionistiche a lavoratori subordinati e autonomi. base I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 61 di 66 Società La Compagnia di Assicurazioni sulla Vita “BERNESE VITA S.p.A.”: Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula il contratto di assicurazione. Sostituto d'imposta Tasso minimo garantito Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento. Determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente. Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale, previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui redditi. E’ il rendimento finanziario che la società garantisce alle prestazioni assicurate. Tasso di premio Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione. Tasso di riscatto Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l’importo netto del valore di riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal contraente. Tasso di rivalutazione Valuta di denominazione E’ il tasso annuo ottenuto, scontando per un anno al tasso tecnico del 2,00%, la differenza tra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico già riconosciuto nel calcolo del capitale assicurato iniziale. È il tasso di interesse annuo composto, anticipatamente riconosciuto, utilizzato per la determinazione dei coefficienti di conversione, ai fini della determinazione della rendita, riportati negli allegati. Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali. Vincolo Vedi “cessione”. Tassazione ordinaria Tassazione separata Tasso tecnico (ultimo aggiornamento: Aprile 2006) I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 61 di 66 FUTURA Piano Individuale di Previdenza (FIP) PROPOSTA DI ASSICURAZIONE n° La proposta rappresenta la base legale del piano assicurativo che Lei desidera concludere: in essa Lei fissa la durata indicativa della copertura, le prestazioni ed i premi del futuro contratto di assicurazione. Voglia rispondere a tutte le domande in modo completo ed esatto: da ciò dipende la validità del contratto di assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.). La preghiamo di scrivere in stampatello e di non ricorrere a segni e trattini. Le ricordiamo che firmando la proposta si assume la responsabilità di quanto vi è dichiarato, anche se le risposte vengono scritte da terzi. Compilando personalmente la proposta si evitano possibili errori di trascrizione Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta La proposta è revocabile fino a quando il contratto non sia stato concluso. L’Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società o all'Agenzia cui è assegnato il contratto stesso. Il contratto è concluso nel giorno in cui l’Aderente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui: − la polizza è stata sottoscritta dall’Aderente e dalla Società ovvero − l’Aderente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società. Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previo consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, rimborsa all’Aderente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto dell'imposta e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto. La Società ha il diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto quali individuate e quantificate in 26 Euro Modalità di pagamento del premio Ogni pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità: - in contanti o con assegno bancario presso la Sede dell’Agenzia cui è assegnata la polizza; - con bollettino di conto corrente postale n° 48722003 intestato a Bernese Vita S.p.A.; - con bonifico bancario sul conto corrente n° 93068 – ABI 05428 – CAB 03205 –CIN Q intestato a Bernese Vita S.p.A. I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 59 di 66 Agenzia di cod. Convenzione N. Dati dell’Aderente Sesso Cognome/Ragione sociale CAP Stato civile Nome Naz. Località di residenza Prov. Luogo di nascita Prov. Telefono Indirizzo Data di nascita Codice Fiscale Cittadinanza Professione/Attività INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO (LEGGE 5.7.1991 N.197) CODICE 23 Estremi del documento dell’Aderente Tipo documento Carta d’identità Patente d’auto Passaporto Porto d’armi Tessera postale Numero documento 600 Data rilascio Autorità e località di rilascio CAB Firma del personale incaricato dalla Società Sottogruppo Gruppo attività Firma del soggetto che effettua l’operazione BASI CONTRATTUALI E PREMIO DI ASSICURAZIONE Data decorrenza Età Durata indicativa (*) (*) La durata indicativa è determinata in anni, dalla differenza tra l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia e l’età dell’Aderente al momento della sottoscrizione della Proposta. Può subire delle variazioni in funzione di modifiche legislative o di professione dell’Aderente. PREMIO RICORRENTE Importo totale € N° premi previsti RATEAZIONE DEL PREMIO (barrare la casella che interessa) Annuale Semestrale Quadrimestrale Mensile (concedibile esclusivamente per Convenzioni) RATA LORDA DI PERFEZIONAMENTO (in caso di frazionamento del premio ricorrente dividere l’importo totale per il numero delle rate previste) Importo rata € I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 60 di 66 CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI Preso atto dell'informativa riportata sul retro, ed ai sensi degli articoli 23, 24, 26, 42 del Codice: ACCONSENTO al trattamento dei miei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità strettamente necessarie alla conclusione del rapporto assicurativo e per la gestione e liquidazione sinistri, indicate al punto 1 lettere a) e b) della predetta informativa e con le modalità descritte al punto 2 della stessa; alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 della predetta informativa; al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa ; _____ ACCONSENTO al trattamento dei miei dati comuni per le finalità indicate al punto 1, lett. C) e al conferimento degli stessi per le attività di informazione e promozione commerciale dii prodotti assicurativi come specificato al punto 3, lettera c) Rimane fermo che il mio consenso é condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa. Luogo e data Nome e Cognome dell'Aderente Firma DICHIARIAMO, INOLTRE, DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO E DEL PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO RIFERITO ALLA TARIFFA INDICATA NELLA PRESENTE PROPOSTA. FIRMA DEL CONTRAENTE ______________________________ FIRMA DELL’ASSICURANDO (se diverso dal Contraente) ____________________________ RIEPILOGO E SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA Io sottoscritto dopo aver preso cognizione delle Condizioni di Assicurazione relative al contratto: - DICHIARO: che le indicazioni fornite nel presente documento, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da altri; - DICHIARO: che la decisione sull'accettazione dell'assicurazione presentata spetta unicamente alla Compagnia. Se questa si trova indotta a rinviare o rifiutare l'assicurazione propostale, non é tenuta ad indicarne i motivi. In ogni caso la documentazione, con tutti i relativi allegati, rimane presso la Compagnia stessa; - PROSCIOLGO dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le persone alle quali la Compagnia credesse in ogni tempo, anche dopo l'eventuale sinistro, di rivolgersi per informazioni ed acconsento che tali informazioni siano dall'assicurato stesso o da chi per lui comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative; - DICHIARO: di aver preso cognizione delle condizioni riferite alle clausole di revocabilità della proposta e di recesso dal contratto, riportate nel frontespizio della proposta; DICHIARO DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA REDATTA CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI ISVAP E, IN PARTICOLARE, DI AVER PRESO VISIONE DELLE INDICAZIONI IN ORDINE A COSTI E COMMISSIONI (PUNTO 8) ED ALLA FACOLTA’ DELLA SOCIETA’ DI MODIFICARE LE BASI DI CALCOLO PER LA DETEREMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA (PUNTO 10) Firma dell’Aderente ___________________________________ Luogo ____________ Data , lì ____________ Firma dell’Aderente ___________________ L’Agente ________________ (ultimo aggiornamento: Aprile 2006) I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229 ) Pagina 61 di 66 INFORMATIVA AI SENSI DELLART. 13 D. LGS. 196/03 Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato “Codice”), la Bernese Vita S.p.A., in qualità di “Titolare” del trattamento, La informa – nella Sua qualità di “interessato” – sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. 1. Fonte dei dati e finalità del relativo trattamento1 I Suoi dati personali2 - comuni e sensibili3 - in possesso della Compagnia in calce indicata, sono raccolti direttamente dai Agenti e/o collaboratori nel corso della fase precedente la stipulazione della polizza assicurativa ovvero all’atto della sottoscrizione della stessa ovvero durante la fase successiva. I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della Compagnia per finalità: a) connesse e strumentali alla eventuale valutazione circa l’adeguatezza al suo profilo dei prodotti e servizi, alla conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo; c) funzionali alla attività assicurativa per le quali l’interessato ha facoltà di manifestare o meno il proprio consenso, e cioè finalità gestionali, statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di indagini di mercato. 2. Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità indicate al punto 1, sarà effettuato: a) attraverso l’uso sia di strumenti manuali, tra i quali anche schede e questionari, sia di strumenti automatizzati (informatici e telematici o di altre tecniche a distanza) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi; b) adottando, ai sensi degli artt. 31-36 del Codice, idonee e preventive misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta; c) nel rispetto delle modalità indicate nell’art.11, comma 1, del Codice, il quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano: trattati in modo lecito e secondo correttezza; raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi; esatti e, se necessario, aggiornati; pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento; conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario al raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono stati trattati. I dati personali, a Lei riferibili saranno trattati ad opera della Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa e ad opera degli incaricati nell’organizzazione interna della Compagnia. Oltre che dal Titolare, i Suoi dati possono essere trattati all’interno del Gruppo Ras, nonché dai soggetti indicati al punto 5 della presente informativa. 3. Conferimento dei dati 1 Per trattamento si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice, qualunque operazione svolta sui dati personali con o senza l’ausilio di strumenti informatici (ad es. la raccolta, la registrazione, l’elaborazione, l’organizzazione, la conservazione, la modificazione, l’utilizzo, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione, ecc….. dei dati personali). 2 A tal proposito, Le ricordiamo che ai fini della normativa in materia di Privacy, si intende per dato personale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice, qualsiasi informazione relativa ad un soggetto identificato o identificabile (persona fisica o persona giuridica), che la legge definisce “interessato”. 3 I dati personali si distinguono in comuni (ad es. nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ragione sociale, partita IVA, ecc…), sensibili (sono i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale) e giudiziari (sono i dati idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lett. Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio per antiriciclaggio); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso. 4. Rifiuto del conferimento dei dati L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali: a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di concludere od eseguire i relativi controlli di assicurazione; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato. 5. Comunicazione dei dati I Suoi dati personali potranno essere comunicati: soggetti del settore assicurativo: Agenti, subAgenti, produttori di Agenzia, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, Società di Gestione del Risparmio, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM); legali e medici fiduciari; società del Gruppo, nonché società di servizi informatici, postali o di archiviazione, Società di revisione e consulenza; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi); società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). 6. Diffusione dei dati I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione al di fuori di quanto previsto dal punto 5 della presente informativa. 7. Trasferimento dei dati all’estero I Suoi dati personali, comuni e sensibili, possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea per le ragioni legate alla propria attività istituzionale, di cui al punto 1., e/o collegate alla gestione assicurativa (per es. riassicurazione). 8. Diritti dell’interessato L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti. In particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può, altresì, chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 9. Titolare e Responsabili del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, è Bernese Vita S.p.A., con sede in Roma, Via A. G. Guattani, 6/A - c.a.p. 00161. Responsabile del trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ai sensi dell’art. 7 , è la Direzione Generale domiciliata per la carica presso la sede legale della Compagnia. L’elenco completo aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, effettuato dalla Bernese Vita S.p.a., è a disposizione degli interessati presso la sede legale della Compagnia in Roma, Via A. G. Guattani 6/A, c.a.p. 00161 – Ufficio Affari Legali e Societari – tel. 06/44164410 – fax. 06/44164531 – e-mail: [email protected]. a) - o) e r) – u) del D.P.R. 313/2002, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.). I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 62 di 66 Il presente Fascicolo informativo ed i dati in esso contenuti sono aggiornati alla data del 1° dicembre 2005 I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 63 di 66 QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO ASSOCIATO ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE n° Gentile Cliente, dal 1° Dicembre 2005, l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private (ISVAP) ha introdotto nuove regole di trasparenza ed adeguatezza dei prodotti di assicurazione sulla vita. Ciò significa una maggiore tutela del consumatore grazie ad una sua maggiore consapevolezza verso il prodotto di protezione, previdenza, risparmio ed investimento che intende acquistare. Il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo esclusivo interesse, le informazioni necessarie a valutare l’adeguatezza della nostra offerta assicurativa rispetto alle sue specifiche esigenze. La ringraziamo per la sua collaborazione. Informazioni anagrafiche (Nel caso di Cliente Persona Giuridica, gli estremi anagrafici del Cliente sono quelli del Legale Rappresentante e le informazioni del questionario sono fornite da quest’ultimo) Nome e Cognome Data di nascita Sesso Codice fiscale Comune di nascita Provincia Indirizzo CAP Comune di residenza Provincia Stato Categoria Professionale 1. A quale categoria professionale appartiene? Non risponde Occupato Pensionato Altra categoria di persone Persone da tutelare 2. Lei ha persone da tutelare ovvero proteggere (famigliari od altri soggetti)? Non risponde Si No I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 64 di 66 Situazione assicurativa 3. Attualmente ritiene che le seguenti aree di bisogno siano per lei già pienamente coperte da soluzioni assicurative? Non risponde Protezione (tutela in caso di premorienza) Previdenza (soluzioni combinate di protezione ed assistenza, forme pensionistiche individuali); Risparmio (piani flessibili di accumulo, programmi di risparmio) Investimento (soluzioni con elevata partecipazione alla gestione separata) A questo punto valutiamo insieme quale tra le seguenti aree di bisogno (protezione, previdenza, risparmio ed investimento) è quelle di maggior interesse. Affronteremo infatti un solo aspetto per poterlo approfondire al meglio e per individuare i prodotti più adeguati a soddisfare le sue esigenze. Analisi delle esigenze e della disponibilità finanziaria 4. Quali delle seguenti aree di bisogno intende presidiare con soluzioni assicurative, in quanto solo parzialmente coperta o attualmente non coperta? (indicare una sola area di bisogno) Non risponde Protezione (tutela in caso di premorienza) Previdenza (soluzioni combinate di protezione ed assistenza, forme pensionistiche individuali); Risparmio (piani flessibili di accumulo, programmi di risparmio) Investimento (soluzioni con elevata partecipazione alla gestione separata) 5. Dal punto di vista finanziario, quali caratteristiche deve possedere la soluzione assicurativa per rispondere al Suo profilo, in termini di massima esposizione al rischio per Lei accettabile? (Nota: per l’area di bisogno Protezione, il profilo di rischio non è richiesto) Non risponde (ovvero non pertinente se l’area di bisogno è Protezione) Mantenimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo (profilo MEDIO) Crescita significativa del capitale investito (profilo ALTO) 6. Su quale orizzonte temporale intende orientarsi per presidiare l’area di bisogno prescelta (vedi domanda n° 4)? (Nota: l’indicazione di un orizzonte temporale inferiore a 5 anni potrebbe non consentire il presidio dell’area di bisogno prescelta) Non risponde Inferiore a 5 anni Tra 5 e 10 anni (compresi) Superiore a 10 anni I70206F2 Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pagina 65 di 66 7. Qual’è la disponibilità finanziaria che intende impiegare per presidiare l’area di bisogno (vedi domanda n° 4)? Non risponde fino ad € 20.00,00 in unica soluzione da rateizzare nel corso del tempo da € 20.00,00 ad € 50.000,00 in unica soluzione da rateizzare nel corso del tempo oltre € 50.000,00 in unica soluzione da rateizzare nel corso del tempo Grazie alla Sua disponibilità, abbiano potuto raccogliere le informazioni che ci consentiranno di proporLe la soluzione assicurativa più adeguata alle Sue esigenze. Le chiediamo cortesemente di barrare una delle seguenti scelte: confermo le informazioni nel questionario “Dichiaro di essere consapevole del fatto che l’intermediario assicurativo – in ragione del mio rifiuto di fornire le informazioni richieste – non è stato in grado di effettuare la valutazione dell’adeguatezza del presente contratto, rispetto al mio profilo ed a miei bisogni.” “Dichiaro di essere stato informato dall’intermediario assicurativo che il presente contratto risulta inadeguato rispetto al mio profilo ed ai miei bisogni, quali rilevati dallo stesso intermediario assicurativo in base alle informazioni da me fornite.” Firma del Cliente (o Legale Rappresentante) ……………………………………………………………………… Firma dell’Intermediario …………………………………………………… Data ……………………………………………………. Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma Mod. I70206F2 Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460 P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229) Pag. 66 di 66