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COMPAGNIA ITALO-SVIZZERA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SULLA VITA S.p.A
FASCICOLO INFORMATIVO
del prodotto
FUTURA
Tariffa cod. 702
Forma Individuale di Previdenza (F.I.P.) a premi ricorrenti ed
aggiuntivi con rivalutazione annuale delle prestazioni
(ultimo aggiornamento: Aprile 2006)
Il presente Fascicolo informativo contiene i seguenti documenti:
a)
Scheda sintetica;
b)
Nota informativa;
c)
Condizioni di assicurazione, comprensive del Regolamento della
gestione interna separata “VIDOR”;
d)
Glossario;
e)
Modulo di proposta;
e deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione della proposta
di assicurazione.
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Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma
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Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
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Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda Sintetica e la Nota informativa
SCHEDA SINTETICA
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA
SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa consente di fornire al contraente
un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti
nel contratto..
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1. INFORMAZIONI GENERALI
_______________________________________________________________________________________
1.a) Impresa di assicurazione
La Bernese Vita, Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita S.p.A., è una
Società per Azioni con Sede e Direzione Generale a Roma in Via G. A. Guattani, 6/A.
La matrice di Bernese Vita è il "Gruppo Bernese", che trae origine dalla Bernese Assicurazione, nata il 4
marzo 1909 a Berna e diventata rapidamente una delle prime Società svizzere operanti in tutti i rami
assicurativi.
In anni recenti il gruppo Bernese è entrato a far parte della tedesca Allianz. Da questa fusione, Bernese Vita
trae una rinnovata forza per perseguire il suo obiettivo principale: essere sempre al fianco dei Clienti per
soddisfarne le richieste di sicurezza.
1.b) Denominazione della polizza
“FUTURA” identificata dal codice di tariffa 702.
1.c) Tipologia della polizza
Le prestazioni previste dal contratto, sia nella fase di accumulo della prestazione previdenziale che nella fase
di erogazione della rendita, sono contrattualmente garantite dall’impresa e si rivalutano con periodicità
annuale in base al rendimento di un insieme di attivi, separati dal patrimonio dell’impresa, appositamente
gestiti per far fronte agli impegni assunti (gestione interna separata).
1.d) Durata
All’atto della sottoscrizione della proposta di polizza viene stabilita una durata del piano dei versamenti dei
premi, compatibile con le disposizioni previste dal Decreto ai fini del raggiungimento dell’età di accesso alla
prestazione pensionistica, che viene denominata “Durata indicativa”. La “Durata indicativa” non deve essere
inferiore alla differenza tra l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell’Aderente al
momento della conclusione del contratto. Ove sussistano i requisiti di legge indicati nell’Art. 2 delle
Condizioni di Assicurazione, l’Aderente può richiedere anticipatamente la liquidazione della prestazione al
compimento dell’età pensionabile per anzianità. L’Aderente ha peraltro facoltà di prolungare la durata della
polizza oltre il raggiungimento del limite dell’età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a
cinque anni, anche proseguendo nel versamento dei premi pattuiti.
1.e) Pagamento dei premi
Il contratto è a premio unico ricorrente con facoltà di effettuare versamenti aggiuntivi. L’importo del premio
unico lordo ricorrente non può risultare inferiore ad € 600,00 annuali.
L'Aderente, in relazione alle proprie esigenze, stabilisce il piano di versamenti, rappresentato dall'ammontare
complessivo dei premi da versare nel corso della Durata indicativa, e la periodicità di pagamento degli stessi.
L'Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi
programmati. L'interruzione del piano dei versamenti non pregiudica in alcun modo il valore del Capitale
maturato.
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Il premio di ammontare costante, da corrispondersi per la Durata indicativa, può essere pagato annualmente,
semestralmente o trimestralmente e non può essere inferiore a:
•
600 Euro, in caso di versamenti annuali;
•
300 Euro, in caso di versamenti semestrali;
•
160 Euro, in caso di versamenti trimestrali.
La puntualità nel versamento delle rate di premio massimizza i risultati finanziari ottenibili dal piano
assicurativo.
Trascorsi due anni dalla decorrenza del contratto, l'Aderente può variare l'importo dei versamenti dandone
comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista.
L'Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi
programmati.
A condizione che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità di premio, ad integrazione del
piano dei versamenti sono inoltre consentiti versamenti aggiuntivi non programmati di importo non inferiore
a 1.000 Euro.
________________________________________________________________________________
2. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
________________________________________________________________________________
A fronte del pagamento di una successione di premi, come definiti nell’art. 1.e) la Società si impegna a
corrispondere una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile, a condizione che
l’Aderente:
• abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni;
• sia in vita al momento dell’erogazione delle prestazioni;
• abbia inoltrato per iscritto alla Società la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve:
− contenere l’indicazione della forma di erogazione scelta fra quelle consentite dalle presenti
condizioni contrattuali, in conformità alle disposizioni del Decreto (forma periodica o di capitale);
− essere corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 17 delle Condizioni di
Assicurazione.
L’Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica:
ƒ per vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza (o al
compimento dei 57 anni, per soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa), con il vincolo
temporale di partecipazione complessiva non inferiore a cinque anni;
ƒ per anzianità, alla cessazione dell’attività lavorativa, purché la data di accesso alla prestazione non sia
più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento
obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione complessiva a forme
pensionistiche complementari non inferiore a quindici anni.
L’Aderente ha facoltà di chiedere l’erogazione della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti
previsti dal Decreto, o sotto forma di rendita reversibile, o di rendita certa secondo quanto previsto all’art. 12
delle Condizioni di Assicurazione.
Il contratto si articola in due periodi:
− periodo di accumulo: è il periodo durante il quale vengono versati i premi e viene accumulato il capitale
costitutivo della rendita;
− periodo di erogazione: è il periodo durante il quale viene erogata la prestazione pensionistica.
La data di scadenza rappresenta il termine del periodo di accumulo e l’inizio del periodo di erogazione.
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Una parte dei premi unici ricorrenti viene utilizzata dall’impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto,
non concorre alla formazione della prestazione previdenziale che sarà corrisposto alla scadenza contrattuale.
Durante la Fase di accumulo, a ciascun versamento corrisponde un singolo capitale costitutivo della
rendita che si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento definito all’Art. 6 delle Condizioni
di Assicurazione e la relativa prestazione in forma di rendita viene determinata dividendo l’importo
così ottenuto per il coefficiente di conversione in rendita.
Ciascun Capitale costitutivo della rendita si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale con le modalità
previste all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
Il Capitale maturato è pari alla somma di tutti i Capitali costitutivi della rendita, rivalutati.
Conseguentemente il capitale assicurato liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione della
somme versate al netto dei costi del contratto.
L’adesione alle Forme Pensionistiche Individuali (F.I.P.) attuata mediante contratti di assicurazione sulla vita
è libera, non essendo necessariamente legata ad una determinata occupazione o all’esercizio di una
professione o di un lavoro autonomo.
Le agevolazioni fiscali previste per i contratti destinati ad attuare forme pensionistiche individuali
operano solo in presenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge ed illustrate al punto 12
della Nota Informativa.
L’impresa è tenuta a consegnare, unitamente alla Nota Informativa, un progetto esemplificativo
elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il contraente è informato che il contratto
è concluso.
________________________________________________________________________________
3. PRESTAZIONI ASSICURATIVE E GARANZIE OFFERTE
________________________________________________________________________________
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni pensionistiche per vecchia o per anzianità
In caso di vita dell’aderente alla data di accesso alle prestazioni, corresponsione della prestazione
pensionistica in forma di rendita vitalizia fino a che l’aderente è in vita.
L’aderente può richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi
e con i limiti previsti dal Decreto.
I singoli capitali costitutivi delle corrispondenti rendite si rivalutano annualmente in base al
rendimento della gestione interna separata.
b) Riscatto
Su richiesta dell’aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e purché siano trascorsi
almeno otto anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione e sia stata pagata almeno una annualità di
premio, è consentito riscattare totalmente o parzialmente il contratto.
In caso di morte dell’aderente prima della data di accesso alle prestazioni pensionistiche assicurate,
la posizione individuale maturata al momento del decesso viene riscattata dagli eredi.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla
prestazione pensionistica è altresì consentito il riscatto.
Durante il periodo di erogazione della rendita non è consentito alcun riscatto.
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c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale
Su richiesta dell’Aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in
materia di previdenza complementare, è consentito trasferire la posizione assicurativa individuale
maturata presso un fondo pensione o presso altra Forma Pensionistica Individuale.
La misura annua di rivalutazione dei singoli capitali costitutivi non potrà comunque essere inferiore al
minore tra il 2,00% ed il tasso di interesse massimo applicabile in un contratto assicurativo in vigore alla
ricorrenza annuale. Il suddetto tasso di interesse massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono
determinati dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Provvedimento ISVAP n. 1036-G del 6 novembre
1998 e successive modifiche e integrazioni).
Durante la fase di accumulo, ad ogni ricorrenza annuale del contratto il Capitale maturato alla ricorrenza
annuale precedente viene aumentato della misura annua di rivalutazione di cui sopra. Per la prestazione
maturata a fronte di premi versati in data successiva alla ricorrenza annuale precedente, la misura annua di
rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data di pagamento di ciascun
premio e la ricorrenza annuale successiva.
Ogni qual volta si determinano gli importi relativi al trasferimento verso altre forme previdenziali, al riscatto,
alla morte dell' Aderente ed alla conversione in rendita, la misura annua di rivalutazione, determinata
all'ultima ricorrenza annuale, viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorso tra tale ricorrenza e
la data di ricezione della richiesta da parte della Società.
La Società si riserva di rivedere la base finanziaria relativa al tasso di interesse garantito secondo le
condizioni consentite dalla circolare ISVAP 434/2001. La modifica si applica solo ai versamenti di premio
successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa.
La Società garantisce, in caso di sopravvivenza dell’Aderente alla data in cui matura il diritto alla
prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto
dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata.
L’importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita,
riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti:
a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di
conversione in rendita riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto previsto
nel successivo punto c).
b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi
siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla
popolazione condotte dall’ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizza. I
nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta)
giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche
sulla prestazione di rendita. La Società assegna al contraente un termine non inferiore a 60 (sessanta)
giorni per chiedere l’eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra
forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi
eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento.
c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno
comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto
di assicurazione così come stabilito dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) mediante il
Provvedimento 1036 – g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi coefficienti
verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati successivamente
alla data di entrata in vigore della variazione.
La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l’Aderente è in vita. L’Aderente, almeno
60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale,
trimestrale o mensile.
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Il capitale maturato, se richiesto dall’Aderente, può essere erogato in forma di capitale nei limiti
previsti dal Decreto.
Il tasso di rendimento minimo garantito riconosciuto sui singoli capitali costitutivi è pari al 2,00% annuo e,
una volta attribuito al contratto e comunicato all’Aderente, risulta definitivamente acquisito
(consolidamento).
Il meccanismo di rivalutazione che supera la misura minima contrattualmente garantita, una volta attribuita
al contratto e comunicato all’Aderente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento).
Le operazioni di riscatto e di trasferimento presso altra forma di previdenza complementare prevista
dal Decreto, esercitate nei primi anni di contratto, potrebbero determinare la liquidazione di un
importo inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture
assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli artt. 2 ed 8 delle
Condizioni di Assicurazione.
________________________________________________________________________________
4. COSTI
________________________________________________________________________________
L’impresa, al fine di svolgere l’attività di collocamento, di gestione dei contratti e di incasso dei relativi
premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa
alla sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dalla gestione interna separata riducono l’ammontare delle
prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo nella fase di accumulo della
prestazione previdenziale , viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall’ISVAP, l’indicatore
sintetico “Costo percentuale medio annuo”.
Il “Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale
tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse
gravata da costi.
A titolo di esempio, se per una durata della fase di accumulo pari a 40 anni il “Costo percentuale medio
annuo" del 10° anno è pari all’1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso
di trasferimento della posizione individuale al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento
nella misura dell’1% per ogni anno di durata del rapporto previdenziale. Il “Costo percentuale medio
annuo” del 40° anno indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di
rendimento in caso di mantenimento del contratto fino al raggiungimento dei requisiti per la
prestazione pensionistica.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio, durate, ed
età dell’aderente ed impiegando un’ipotesi di rendimento della gestione interna separata che è soggetta a
discostarsi dai dati reali.
Il “Costo percentuale medio annuo” è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e
senza elaborare alcuna ipotesi in ordine alla possibile evoluzione futura dei versamenti aggiuntivi, rispetto al
piano programmato dei versamenti.
Il ”Costo percentuale medio annuo” è stato determinato sulla base di un’ipotesi di tasso di rendimento degli
attivi stabilito dall’ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell’imposizione fiscale prevista in fase
di erogazione delle prestazioni.
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Indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo”
Premio annuo:
Sesso ed età
Durata
750
Maschio e femmina
25 anni
Premio annuo:
Sesso ed età
Durata
1500
Maschio e femmina
25 anni
Premio annuo:
3000
Sesso ed età
aschio e femmina
Durata
25 anni
Anno
Costo percentuale
medio annuo
Anno
Costo percentuale
medio annuo
Anno
5
10
15
20
25
4,61%
2,11%
1,48%
1,22%
1,08%
5
10
15
20
25
4,61%
2,11%
1,48%
1,22%
1,08%
5
10
15
20
25
Costo
percentuale
medio annuo
3,78%
1,88%
1,37%
1,15%
1,03%
Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di trasferimento della posizione previdenziale nei primi
anni della fase di accumulo può risultare significativamente superiore al costo riportato in
corrispondenza del 5° anno.
Ai fini dell’erogazione della rendita i coefficienti di conversione che verranno applicati ai Capitali costitutivi
della rendita, derivanti dai versamenti di premio nel corso del primo quinquennio, sono calcolati tenendo
conto:
•
della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso ed anno di
nascita, elaborata per queste forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche;
•
di un tasso di interesse del 2,0%;
•
delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari al 2% della stessa.
Nel periodo di erogazione, la rendita vitalizia viene rivalutata annualmente in base ad un tasso definito
"misura di rivalutazione"
La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per un periodo di un anno, al tasso tecnico
del 2,0%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso tecnico già riconosciuto
nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come indicato al precedente punto 10.
Il rendimento attribuito al contratto (beneficio finanziario) è pari al 90% del rendimento annualmente
realizzato dalla gestione VIDOR.
Dal rendimento ottenuto la Società trattiene comunque lo 0,70%.
Le rivalutazioni annuali della rendita vitalizia restano acquisite in via definitiva, fatta salva l'applicazione
delle imposte di legge
.
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Gestione interna separata “VIDOR”
_______________________________________________________________________________
5. ILLUSTRAZIONE DEI DATI STORICI DI RENDIMENTO DELLA GESTIONE INTERNA
SEPARATA
________________________________________________________________________________
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata
“VIDOR” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Aderenti. Il
dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni e con l’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Rendimento
Anno
realizzato dalla
gestione interna
separata
Rendimento minimo
Rendimento medio dei
riconosciuto agli
titoli di stato e delle
assicurati
obbligazioni
Inflazione
2001
5,37%
4,67%
4,93%
2,70%
2002
5,16%
4,46%
4,67%
2,50%
2003
5,02%
4,32%
3,73%
2,50%
2004
4,99%
4,29%
3,59%
2,00%
2005
4,92%
4,22%
3,16%
1,70%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
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________________________________________________________________________________
6. DIRITTO DI RIPENSAMENTO
________________________________________________________________________________
L’Aderente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la
sezione E della Nota informativa”.
_______________________________________________________________________________________
_
***
L’impresa “BERNESE VITA S.p.A.” è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Scheda sintetica.
L’Amministratore Delegato
Rag. Paolo Tropea
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Mod. I70206F2
Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
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NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo
contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
La Nota informativa si articola in sei sezioni:
A.
B.
C.
D.
E.
INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
_______________________________________________________________________________________
A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
_______________________________________________________________________________________
1. Informazioni generali
La Bernese Vita, Compagnia Italo-Svizzera di Assicurazioni e Riassicurazioni sulla Vita S.p.A., è una
Società per Azioni che trae origine dalla Bernese Assicurazione, nata il 4 marzo 1909 a Berna e diventata
rapidamente una delle prime Società svizzere operanti in tutti i rami assicurativi.
In anni recenti il gruppo Bernese è entrato a far parte della tedesca Allianz. Da questa fusione, Bernese Vita
trae una rinnovata forza per perseguire il suo obiettivo principale: essere sempre al fianco dei Clienti per
soddisfarne le richieste di sicurezza.
La Sede Legale e la Direzione Generale sono stabilite in Italia, in Via G. A. Guattani, 6/A - 00161 Roma - tel.
06/441645.1 – sito internet: www.bernese.it - indirizzo posta elettronica: [email protected]
La Società è stata autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni sulla Vita e delle operazioni di
Capitalizzazione, con D.M. del 4/07/1983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 229 del 22/08/1993.
La Società di certificazione dei bilanci è la RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A. con sede legale in Via G.
D. Romagnosi, 18/A – 00196 Roma.
2. Conflitto di interessi
La Società non opera in potenziali situazioni di conflitto di interesse, anche derivanti da rapporti di gruppo o
da rapporti di affari propri o di società del gruppo. In ogni caso l’impresa, pur in presenza del conflitto di
interessi, opera in modo tale da non recare pregiudizio agli Aderenti.
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_______________________________________________________________________________________
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
_______________________________________________________________________________________
B.1. FASE DI ACCUMULO
3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
3.1. Descrizione delle prestazioni e garanzie
“FUTURA” (tariffa cod. 702) è una Forma Individuale di Previdenza (F.I.P.) a premi unici ricorrenti ed
aggiuntivi a capitale rivalutabile con partecipazione agli utili derivanti dal rendimento della gestione interna
separata “VIDOR”.
All’atto della sottoscrizione della proposta di polizza viene stabilita una durata del piano dei versamenti dei
premi, compatibile con le disposizioni previste dal Decreto ai fini del raggiungimento dell’età di accesso alla
prestazione pensionistica, che viene denominata “Durata indicativa”. La “Durata indicativa” non deve essere
inferiore alla differenza tra l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell’Aderente al
momento della conclusione del contratto. Ove sussistano i requisiti di legge indicati nell’art. 2 delle
Condizioni di Assicurazione, l’Aderente può richiedere anticipatamente la liquidazione della prestazione al
compimento dell’età pensionabile per anzianità. L’Aderente ha peraltro facoltà di prolungare la durata della
polizza oltre il raggiungimento del limite dell’età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a
cinque anni, anche proseguendo nel versamento dei premi pattuiti.
Per quanto riguarda la diversa incidenza del prelievo fiscale applicabile si rimanda al successivo punto 12).
Una parte dei premi unici ricorrenti viene utilizzata dall’impresa per far fronte ai costi gravanti sul contratto,
non concorre alla formazione della prestazione previdenziale che sarà corrisposto alla scadenza contrattuale.
Durante la Fase di accumulo, a ciascun versamento corrisponde un singolo capitale costitutivo della
rendita che si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento definito all’art. 6 delle Condizioni
di Assicurazione e la relativa prestazione in forma di rendita viene determinata dividendo l’importo
così ottenuto per il coefficiente di conversione in rendita.
Ciascun Capitale costitutivo della rendita si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale con le modalità
previste all’art. 8 delle Condizioni di Assicurazione.
Il Capitale maturato è pari alla somma di tutti i Capitali costitutivi della rendita, rivalutati.
Conseguentemente il capitale assicurato liquidabile a scadenza è il risultato della capitalizzazione della
somme versate al netto dei costi del contratto.
La polizza prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
a) Prestazioni pensionistiche per vecchia o per anzianità
In caso di vita dell’aderente alla data di accesso alle prestazioni, corresponsione della prestazione
pensionistica in forma di rendita vitalizia fino a che l’aderente è in vita (v. al successivo punto B.2.).
L’aderente può richiedere l’erogazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nei casi
e con i limiti previsti dal Decreto.
I singoli capitali costitutivi delle corrispondenti rendite si rivalutano annualmente in base al
rendimento della gestione interna separata.
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b) Riscatto
Su richiesta dell’aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e purché siano trascorsi
almeno otto anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione e sia stata pagata almeno una annualità di
premio, è consentito riscattare totalmente o parzialmente il contratto.
In caso di morte dell’aderente prima della data di accesso alle prestazioni pensionistiche assicurate,
la posizione individuale maturata al momento del decesso viene riscattata dagli eredi.
In caso di cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato i requisiti per il diritto alla
prestazione pensionistica è altresì consentito il riscatto.
Durante il periodo di erogazione della rendita non è consentito alcun riscatto.
c) Prestazioni in caso di trasferimento della posizione individuale
Su richiesta dell’Aderente, esclusivamente nei casi previsti dal Decreto e dalla normativa vigente in
materia di previdenza complementare, è consentito trasferire la posizione assicurativa individuale
maturata presso un fondo pensione o presso altra Forma Pensionistica Individuale.
La misura annua di rivalutazione dei singoli capitali costitutivi non potrà comunque essere inferiore al
minore tra il 2,00% ed il tasso di interesse massimo applicabile in un contratto assicurativo in vigore alla
ricorrenza annuale. Il suddetto tasso di interesse massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono
determinati dall'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (Provvedimento ISVAP n. 1036-G del 6 novembre
1998 e successive modifiche e integrazioni).
Il tasso di rendimento minimo garantito riconosciuto sui singoli capitali costitutivi è pari al 2,00% annuo e,
una volta attribuito al contratto e comunicato all’Aderente, risulta definitivamente acquisito
(consolidamento).
Il meccanismo di rivalutazione che supera la misura minima contrattualmente garantita, una volta attribuita
al contratto e comunicato all’Aderente, risulta definitivamente acquisito (consolidamento).
In caso di riscatto l’Aderente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
L’ammontare della prestazione minima è dato dalla somma dei premi versati al netto delle spese, rivalutati
annualmente in base ad una misura annua di rivalutazione che non può essere mai negativa, come meglio
precisato nei successivi punti 5 e 6. La prestazione rivalutata, una volta comunicata al contraente, risulta
definitivamente acquisita sul contratto e conseguentemente la prestazione stessa può soltanto aumentare e
mai diminuire (consolidamento delle prestazioni).
L’importo del capitale assicurato iniziale, pari al premio versato dall’Aderente al netto dei caricamenti
applicati dalla Società, viene indicato in polizza.
3.2. Modifica delle basi di calcolo e delle prestazioni
La società si riserva di rivedere la base finanziaria relativa al tasso di interesse garantito secondo le
condizioni consentite dalla circolare ISVAP 434/2001. La modifica si applica solo ai versamenti di premio
successivi alla data di entrata in vigore della modifica stessa. In tal caso la società si impegna a descrivere
all’Aderente le conseguenze economiche sulla prestazione assicurata.
La Società garantisce , in caso di sopravvivenza dell’Aderente alla data in cui matura il diritto alla
prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto
dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata.
L’importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita,
riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti:
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a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di
conversione in rendita riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto
previsto nel successivo punto c).
b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi
siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali
sulla popolazione condotte dall’ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di
polizza. I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60
(sessanta) giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze
economiche sulla prestazione di rendita. La Società assegna all’Aderente un termine non inferiore a 60
(sessanta) giorni per chiedere l’eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale
individuale ad altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli
oneri amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di
trasferimento.
c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno
comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un
contratto di assicurazione così come stabilito dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP)
mediante il Provvedimento 1036 – g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi
coefficienti verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati
successivamente alla data di entrata in vigore della variazione.
In tal caso la società si impegna a descrivere all’Aderente le conseguenze economiche sulla prestazione
assicurata.
La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l’Aderente è in vita. L’Aderente, almeno
60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale,
trimestrale o mensile.
Per ulteriori ragguagli su tempi e modalità di entrambe le revisioni di base finanziaria e/o demografica si
rimanda al successivo punto 7) e si precisa che in caso di modifiche sfavorevoli il trasferimento verrà
effettuato senza l’applicazione di alcun onere amministrativo.
3.3. Progetto esemplificativo
L’impresa è tenuta a consegnare all’Aderente, unitamente al Fascicolo Informativo, un Progetto
esemplificativo personalizzato redatto secondo lo schema di cui alla Circolare ISVAP 445/2001.
4. Premi
Il contratto è a premio unico ricorrente con possibilità di versamenti aggiuntivi. L’importo del singolo
premio unico ricorrente non può risultare inferiore ad € 600,00.
Il premio, di ammontare costante, e da corrispondersi per la Durata indicativa, può essere pagato
annualmente, semestralmente o trimestralmente e non può essere inferiore a:
− 600 Euro, in caso di versamenti annuali;
− 300 Euro, in caso di versamenti semestrali;
− 160 Euro, in caso di versamenti trimestrali;
Trascorsi due anni dalla decorrenza del contratto, l’Aderente può variare l’importo dei versamenti dandone
comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista.
L’Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi
programmati.
A condizione che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità di premio, ad integrazione del
piano sono inoltre consentiti versamenti aggiuntivi non programmati di importo non inferiore a 1.000 Euro.
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Ogni pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
ƒ in contanti o con assegno bancario presso la Sede dell’Agenzia cui è assegnata la polizza;
ƒ con bollettino di conto corrente postale n° 48722003 intestato a “Bernese Vita S.p.A.”;
ƒ con bonifico bancario sul conto corrente n° 93068 - ABI: 05428 - CAB: 03205 - CIN: Q intestato a
“Bernese Vita S.p.A.”.
Nel caso di pagamento tramite conto corrente postale la data di versamento è quella apposta dall'Ufficio
Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella risultante
dall'estratto conto bancario, regolarmente accreditato.
5. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
La misura di rivalutazione del capitale assicurato è determinata annualmente sulla base del rendimento della
Gestione interna separata “VIDOR” prodotto nel periodo di osservazione come meglio indicato alla
successiva sezione C.
Il risultato della gestione interna separata “VIDOR” è annualmente certificato da una Società di revisione
contabile iscritta all'albo di cui al D.P.R. 136/75 per attestarne la correttezza.
Tale risultato viene annualmente attribuito al contratto a titolo di partecipazione agli utili sotto la forma di
rivalutazione delle prestazioni.
La percentuale di partecipazione attualmente prevista è pari al 90,00% con un minimo trattenuto dalla
Compagnia pari allo 0,70%.
Le rivalutazioni riconosciute annualmente si aggiungono alle prestazioni maturate nel periodo precedente e
restano acquisite in via definitiva a favore dell’Assicurato (consolidamento annuale dei risultati conseguiti).
La Società dichiara entro il 31/12 di ciascun anno il rendimento annuo da attribuire agli Adernenti, ottenuto
moltiplicando il rendimento, di cui al punto 3 del Regolamento, per l'aliquota di partecipazione di volta in
volta fissata, aliquota che comunque non deve risultare inferiore al 90,00% con un minimo trattenuto dalla
Compagnia pari allo 0,70%.
.
Tale misura si ottiene moltiplicando il rendimento di cui al punto 3 del Regolamento della gestione separata
VIDOR, attività di importo non inferiore alle riserve matematiche costituite a fronte dei contratti che
prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione separata VIDOR.
La misura annua di rivalutazione da attribuire al contratto non può comunque essere inferiore al 2,00%.
Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto in pieno vigore viene aumentato, mediante
aumento a totale carico della Società, di un importo pari al prodotto del capitale stesso per la misura di
rivalutazione fissata a norma del punto A).
Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta all’Aderente.
In caso di riscatto o di decesso dell’Aderente, e sempre che la data di richiesta del riscatto o la data del
decesso non coincida con un anniversario della data di decorrenza immediatamente precedente viene
aumentato dell’interesse derivante dalla capitalizzazione del capitale stesso, secondo il tasso annuo composto
del 2,00%, per il periodo di tempo effettivamente trascorso tra il suddetto anniversario e la data di richiesta
del riscatto o la data del decesso.
La misura annua di rivalutazione della rendita di opzione si ottiene scontando per il periodo di un anno al
tasso del 2,00% (ovvero dividendo per 1,025) la differenza tra la misura di rivalutazione fissata a norma del
punto A) ed il suddetto tasso del 2,00% già conteggiato nel calcolo dei valori di conversione.
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Gli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni, sono quantificati nel Progetto esemplificativo di
sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
La Società si impegna a consegnare all’Aderente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è
concluso, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
6. Opzioni di contratto
Alla data in cui matura il diritto alla prestazione, secondo quanto previsto dal Decreto, l’Aderente ha la
facoltà di differire, entro i termini previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione in forma di rendita
mantenendo ed integrando il capitale maturato di ulteriori versamenti di premio per un periodo massimo di 5
anni.
Al momento dell’erogazione della rendita l’Aderente, in luogo della rendita vitalizia, potrà convertire il
capitale in una della seguenti forme alternative:
a) in una rendita vitalizia annua pagabile fino a che l’Aderente sia in vita;
b) in una rendita pagabile in modo certo nei primi 5 o 10 anni (ovvero anche in caso di decesso
dell’Aderente) e successivamente fino a che l’Aderente sia in vita;
c) in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Aderente e successivamente reversibile, in misura
totale o parziale, a favore di una o più persone fino a che questa/e sia/no in vita;
I coefficienti di conversione da applicare in relazione alle predette opzioni vengono comunicati dalla Società
a richiesta dell’Aderente.
La rendita annua non è riscattabile e viene corrisposta (in via posticipata) nella rateazione pattuita; la rendita
da corrispondere nell'anno seguente viene rivalutata ad ogni anniversario successivo alla scadenza del
contratto nella misura definita a quanto previsto dall’art. 10 delle condizioni di assicurazione.
Il relativo coefficiente sarà quello corrispondente all'età raggiunta dall'Aderente all'epoca della conversione.
La Società invierà all’avente diritto - al più tardi trenta giorni dopo della data di pervenimento della
richiesta di esercizio dell’opzione - una comunicazione con la descrizione sintetica di tutte le opzioni
esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche vigenti al momento della richiesta. Si
impegna inoltre a fornire, prima dell’esercizio dell’opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le
Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali l’avente diritto abbia manifestato
il proprio interesse.
B.2. FASE DI EROGAZIONE E GARANZIE OFFERTE
7. Erogazione della rendita e garanzie offerte
La Società garantisce , in caso di sopravvivenza dell’Aderente alla data in cui matura il diritto alla
prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto
dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata.
L’importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita,
riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti:
a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di
conversione in rendita riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione, salvo quanto previsto
nel successivo punto c).
b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi
siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla
popolazione condotte dall’ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizza. I
nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta)
giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche
sulla prestazione di rendita. La Società assegna all’aderente un termine non inferiore a 60 (sessanta)
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giorni per chiedere l’eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra
forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi
eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento.
c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno
comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto
di assicurazione così come stabilito dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) mediante il
Provvedimento 1036 – g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi coefficienti
verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati successivamente
alla data di entrata in vigore della variazione.
In tal caso la società si impegna a descrivere all’Aderente le conseguenze economiche sulla prestazione
assicurata.
La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l’Aderente è in vita. L’Aderente, almeno
60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale,
trimestrale o mensile.
Nel periodo di erogazione, la rendita di cui al precedente punto 3.1.a) viene rivalutata aggiungendo, al valore
da essa raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, l’importo che si ottiene applicando alla predetta rendita
la “misura di rivalutazione”. La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per il
periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,00%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il
suddetto tasso tecnico già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come
indicato all’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione. Il rendimento attribuito al contratto (beneficio
finanziario) è pari al 90% del rendimento annualmente realizzato dalla gestione VIDOR, determinato in base
all’Art. 3 del Regolamento unito alle presenti condizioni di assicurazione. Dal rendimento ottenuto la
Società trattiene comunque lo 0,70%.
Per la determinazione dei coefficienti di conversione in rendita dei Capitali costitutivi, la Società ha
formulato delle ipotesi in ordine alla evoluzione della sopravvivenza degli Aderenti e ai rendimenti ottenibili
con gli investimenti finanziari.
In particolare, i coefficienti di conversione che verranno applicati ai Capitali costitutivi della rendita,
derivanti dai versamenti di premio nel corso del primo quinquennio, sono calcolati tenendo conto:
•
della speranza media di vita desunta dalla tavola di sopravvivenza RG48, distinta per sesso ed anno di
nascita, elaborata per queste forme assicurative sulla base delle proiezioni demografiche;
•
di un tasso di interesse del 2,0%;
•
delle spese per il servizio di erogazione della rendita pari al 2% della stessa.
Le ipotesi stesse si fondano su proiezioni che abbracciano un lunghissimo arco di tempo. È verosimile che
possono verificarsi scostamenti significativi tra gli scenari previsti e gli effettivi andamenti demografici e/o
finanziari. La Società si riserva pertanto, successivamente al primo quinquennio, di modificare i coefficienti
di conversione in conseguenza ad eventuali variazioni della probabilità di sopravvivenza desunta dalle
rilevazioni statistiche nazionali sulla popolazione condotte dall'ISTAT o da altro qualificato organismo
pubblico e sulla base di portafogli di polizze, e sempreché tali variazioni giustifichino la modifica dei
coefficienti di conversione nel corso della durata contrattuale. In ogni caso l'eventuale modifica potrà
riguardare soltanto la parte di rendita derivante dai premi versati successivamente al cambio dei coefficienti
di conversione.
I nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta)
giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche
sulla prestazione di rendita. La Società assegna all’Aderente un termine non inferiore a 60 (sessanta)
giorni per chiedere l’eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad
altra forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri
amministrativi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento.
Con riguardo invece alla modifica degli elementi finanziari, la variazione dei coefficienti di conversione,
effettuata nel rispetto delle disposizioni previste dal provvedimento ISVAP n. 1036/1998, verrà applicata
soltanto ai Capitali costitutivi della rendita relativi ai premi versati successivamente alla sua data di effetto.
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P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
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8. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
Nel periodo di erogazione, la rendita di cui al precedente punto 3.1.a) viene rivalutata aggiungendo, al valore
da essa raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, l’importo che si ottiene applicando alla predetta rendita
la “misura di rivalutazione”. La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per il
periodo di un anno, al tasso tecnico del 2,00%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il
suddetto tasso tecnico già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come
indicato all’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione. Il rendimento attribuito al contratto (beneficio
finanziario) è pari al 90% del rendimento annualmente realizzato dalla gestione VIDOR, determinato in base
all’Art. 3 del Regolamento unito alle presenti condizioni di assicurazione. Dal rendimento ottenuto la
Società trattiene comunque lo 0,70%.
_______________________________________________________________________________________
C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE INTERNA SEPARATA
_______________________________________________________________________________________
9. Gestione interna separata
Come indicato in precedenza, la rivalutazione del capitale assicurato avviene sulla base dei rendimenti di una
gestione interna separata che presenta le seguenti caratteristiche:
a) denominazione della gestione: “VIDOR”;
b) valuta di denominazione: Euro;
c) finalità della gestione: l’obiettivo è rappresentato dal conseguimento di un rendimento annuo
tendenzialmente stabile ed in linea con i tassi di mercato dei titoli di stato, nella prospettiva di
realizzare un rendimento pari almeno ai rendimenti garantiti dai contratti collegati;
d) periodo di osservazione per la determinazione del rendimento: è il periodo di durata annuale che
va dall’1/10 al 30/09 di ogni anno;
e) composizione della gestione: è prevalentemente obbligazionaria in Euro, senza indicazione di limiti
quantitativi o qualitativi agli investimenti previsti dal regolamento della gestione. I titoli
obbligazionari vengono selezionati tra quelli emessi da Stati sovrani, organismi internazionali ed
emittenti di tipo societario con merito creditizio rientrante nel c.d. “investment grade” , secondo le
scale di valutazione attribuite da primarie Agenzie di rating. Non risultano presenti investimenti in
strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da soggetti del medesimo gruppo di appartenenza
dell’impresa di assicurazione;
f) stile gestionale adottato: la gestione degli investimenti adottata è volta a perseguire la sicurezza, la
redditività e la liquidità degli investimenti;
La gestione separata “VIDOR” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione
iscritta nell’apposito Albo, che ne attesta la correttezza della gestione ed i risultati conseguiti.
Il rendimento della gestione interna separata “VIDOR” è attualmente certificato dalla società di revisione
RECONTA ERNST & YOUNG S.p.A.
Si rinvia per i dettagli al Regolamento della gestione interna separata che forma parte integrante delle
condizioni
contrattuali.
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D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
_______________________________________________________________________________________
10. Costi
10.1. Costi gravanti direttamente sull’Aderente
10.1.1. Costi gravanti sul premio
Sui versamenti la Società trattiene le percentuali di caricamento riportate in tabella:
Caricamenti
1° annualità
2° annualità
dalla 3° alla 10° annualità
dalla 11° annualità in poi
Premio ricorrente fino a concorrenza premio base 2.000 Euro
25,00%
15,00%
3,90%
2,90%
Eccedenza sul premio base
3,90%
3,90%
3,90%
2,90%
L’impresa si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili nel
Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
10.1.2. Costi per riscatto e trasferimento
Non sono presenti costi a carico dell’Aderente in caso di riscatto.
L’impresa si impegna a comunicare il costo derivante dalla specifica combinazione delle variabili nel
Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
RISCATTO
L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.
Nel caso di riscatto parziale, ammesso nelle ipotesi indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, il
contratto rimane in vigore per il valore residuo.
Il riscatto totale o parziale non è consentito durante la fase di erogazione della rendita.
Il valore di riscatto è pari al valore del Capitale maturato alla data della sua richiesta.
Al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto al riscatto della posizione previdenziale la Società
provvederà ad incrementare l’importo del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento
dell’esercizio del diritto al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e
frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al
netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. In altre parole verranno restituiti pro-quota i costi
sostenuti in eccesso a quelli che si sarebbero pagati mantenendo il contratto fino a scadenza che, pertanto,
saranno aggiunti al valore della posizione trasferibile.
TRASFERIMENTO AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI
L’Aderente ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prevista dal
Decreto, alla quale lo stesso Aderente abbia facoltà di accesso.
La richiesta può essere effettuata non prima che siano decorsi almeno tre anni dalla conclusione del
contratto.
Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l’Aderente trasferisce la posizione individuale presso altra
forma previdenziale cui lo stesso accede in relazione ad una nuova attività lavorativa.
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L’importo che verrà trasferito è pari al valore di riscatto così come definito all’Art. 11 diminuito di un
importo dato dal minore tra 1% del valore di riscatto e 104,00 Euro.
Tale onere amministrativo non verrà applicato qualora il trasferimento fosse conseguenza della modifica dei
coefficienti di conversione di cui all’art. 9.
Al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale la Società
provvederà ad incrementare l’importo del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento
dell’esercizio del diritto al trasferimento, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli
anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente
previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. In altre parole verranno restituiti pro-quota i
costi sostenuti in eccesso a quelli che si sarebbero pagati mantenendo il contratto fino a scadenza che,
pertanto, saranno aggiunti al valore della posizione trasferibile.
TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI
Sul contratto, prima della fase di erogazione, possono confluire le attività maturate presso altre forme di
previdenza complementare, regolamentate dal Decreto; a dette attività saranno applicate le presenti
Condizioni di assicurazione.
Sulla disponibilità trasferita verrà applicata una commissione di 104 Euro.
Su tutti i versamenti successivi verrà applicato un caricamento percentuale del 3,9%.
10.2. Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
La Società preleva direttamente dai proventi della gestione interna i seguenti costi:
Misura fissa minima trattenuta dal
rendimento annuo lordo dalla
gestione interna separata
0,70%
Aliquota prelevata direttamente dal
rendimento annuo lordo della
gestione separata
10,00%
10.3. Costi per l’erogazione della rendita
Il caricamento, nella fase di erogazione della rendita, è fissato nella misura del 2% della stessa.
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11. Misure e modalità di eventuali sconti
Non sono previsti sconti di premio.
12. Regime fiscale (*)
REGIME FISCALE DEI PREMI
I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.
I premi delle forme pensionistiche individuali assicurative a favore dell' Aderente sono deducibili - insieme
ai contributi versati ad altre forme pensionistiche previste dal D. Lgs. 21 aprile 1993, n.124 - dal reddito
complessivo a fini IRPEF dell' Aderente (o della persona di cui è fiscalmente a carico), alle condizioni e nei
limiti fissati dalla legge. Salvo casi particolari, la deducibilità spetta per un importo complessivamente non
superiore al 12% del reddito complessivo e comunque a 5.164,57 Euro.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro dipendente e per tale rapporto di
lavoro è operante una forma pensionistica collettiva, l'importo complessivamente deducibile non può
comunque superare un ammontare pari ai redditi diversi da quello di lavoro dipendente aumentato del doppio
della quota di TFR destinata a detta forma.
Per espressa previsione normativa, il vincolo della destinazione della quota di TFR alla forma pensionistica
collettiva non si applica in ogni caso:
•
ai "vecchi iscritti ai vecchi fondi" (*);
•
nel caso in cui la fonte istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori;
•
se la forma pensionistica collettiva istituita non sia operante dopo due anni.
Grazie alla deducibilità della quale l'Aderente viene a beneficiare, l'esborso effettivo risulta inferiore ai premi
versati.
Se l'Aderente non ha usufruito o non intende usufruire della deduzione, può comunicare alla Società (entro il
30 settembre dell'anno successivo a quello del versamento del premio o, se antecedente, alla data in cui sorge
il diritto alla prestazione) l'importo di premio non dedotto o che non sarà dedotto in sede di dichiarazione dei
redditi. In tal caso, il suddetto importo non concorrerà a formare la base imponibile per l'imposta gravante
sulla prestazione al momento della sua erogazione.
Non concorrono alla determinazione dell'importo massimo deducibile i premi per polizze vita/infortuni che
godono del regime di detrazione dall'imposta sul reddito.
REGIME FISCALE DEI RISULTATI MATURATI DURANTE LA FASE DI COSTITUZIONE
Fino alla data in cui sorge il diritto all'erogazione della prestazione, sul risultato netto maturato dalle
posizioni individuali in ciascun anno grava un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura
dell'11%.
REGIME FISCALE DELLE SOMME CORRISPOSTE
Le forme pensionistiche individuali assicurative sono soggette al seguente regime fiscale:
• Le prestazioni erogate in forma di rendita:
− per l'importo derivante dai premi versati e dedotti dal reddito complessivo ai fini IRPEF,
costituiscono reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
− per l'importo derivante dai risultati maturati successivamente alla data in cui sorge il diritto
all'erogazione, costituiscono redditi da capitale soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura del 12,5%.
• Le prestazioni erogate in forma di capitale e i riscatti anche parziali, corrisposti per causa diversa da
quella di cui al punto successivo, sono soggetti a tassazione separata. In generale, la tassazione viene
effettuata con i criteri previsti per il trattamento di fine rapporto; in sede di erogazione definitiva della
prestazione, gli uffici finanziari provvederanno a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di
tassazione degli ultimi cinque anni.
Se i capitali complessivamente erogati non superano un terzo dell'importo complessivamente maturato,
l'imposta verrà applicata sull'importo al netto dei premi non dedotti e dei redditi già assoggettati ad imposta.
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Quest'ultima disposizione si applica anche quando il capitale viene corrisposto a seguito di riscatto
successivo al decesso dell'Aderente oppure quando i due terzi dell'importo complessivamente maturato
darebbero luogo ad un ammontare annuo di rendita inferiore al 50% di quello dell'assegno sociale quale
stabilito dalla legge.
• Il capitale corrisposto in caso di riscatto per decesso dell' Aderente è altresì esente dall'imposta sulle
successioni.
• Il valore di riscatto totale corrisposto a seguito della cessazione dell'attività lavorativa senza aver
maturato i requisiti per l'erogazione della prestazione - ad eccezione di quello corrisposto a seguito di
pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla
volontà delle parti - costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, limitatamente all'importo
corrispondente ai premi dedotti. • Il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica (individuale o collettiva) prevista
dal Decreto, è esente da ogni onere fiscale.
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E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
_______________________________________________________________________________________
13. Modalità di perfezionamento del contratto
Il contratto si intende concluso nel giorno in cui:
− il documento di polizza, firmato dalla Società, viene sottoscritto dall’Aderente;
ovvero
− l’Aderente, a seguito della sottoscrizione della proposta, riceve da parte della Società il documento di
polizza debitamente firmato o altra comunicazione scritta attestante l’accettazione della proposta.
L’assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stata pagata la prima rata di premio, dalle ore 24 dal
giorno di conclusione del contratto o del giorno indicato sul documento di polizza quale data di decorrenza,
se successivo.
14. Scioglimento del contratto e sospensione dl pagamento dei premi
Il contratto si scioglie nel caso di esercizio del diritto di recesso e unicamente per il verificarsi delle cause
previste dal Decreto, di seguito precisate:
•
durante la fase di accumulo,
−
in caso di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica;
−
alla richiesta, da parte dell' Aderente, di liquidazione del valore di riscatto totale;
−
a seguito della richiesta, da parte degli Eredi, di liquidazione della posizione individuale in caso di
decesso dell' Aderente.
•
durante la fase di erogazione,
−
in caso di liquidazione totale della prestazione pensionistica in forma di capitale alle condizioni
previste dal Decreto;
−
in fase di erogazione della rendita vitalizia, a seguito del decesso dell' Aderente o, se previsto, del
soggetto subentrato a quest'ultimo nella percezione della rendita stessa.
L’operazione di riscatto totale risolve in via definitiva il contratto.
In caso di interruzione del pagamento dei premi, il contratto resterà in vigore fino al raggiungimento dei
requisiti per il conseguimento della prestazione previdenziale prevista dalla legge.
L’Aderente può, in qualsiasi momento nella fase di accumulo, sospendere ed eventualmente riprendere il
versamento dei premi programmati senza l’obbligo di versare i premi non corrisposti.
15. Revoca della proposta
Fino al momento della conclusione del contratto, l’Aderente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di
assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente gia pagate entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di revoca.
Per l’esercizio della revoca, l’Aderente deve inviare lettera raccomandata A.R. alla Società indirizzata a:
BERNESE VITA S.p.A. – Via G.A. Guattani, 6/A, 00161 Roma, contenente gli elementi identificativi della
proposta (denominazione dell’Aderente, data della proposta, n° di proposta).
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16. Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione,
dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della stessa Società
o all’Agenzia cui è assegnato il contratto. Il contratto è concluso nel giorno in cui l’Aderente ha ricevuto la
comunicazione dell’accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione il
termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:
- La polizza è stata sottoscritta dall’Aderente e dalla Società;
ovvero
- L’Aderente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.
II recesso ha l’effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro
postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa consegna
dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, provvederà a rimborsare all’Aderente il premio da questi
corrisposto al netto delle imposte relative alle eventuali garanzie complementari. La Società si riserva
peraltro il diritto di recuperare la parte di premio relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto,
nonché le spese sostenute per l’emissione del contratto, quantificate in 26 Euro.
17. Documentazione da consegnare all’impresa per la liquidazione delle prestazioni
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, al fine di consentire la corresponsione delle prestazioni
assicurate, devono essere preventivamente consegnati alla Società i documenti previsti dai moduli di
“richiesta di liquidazione” posti nel presente Fascicolo Informativo necessari a:
- verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento;
- individuare con esattezza gli aventi diritto.
La richiesta di liquidazione con la documentazione allegata dovrà essere inviata con raccomandata A.R. a :
“BERNESE VITA S.p.A – Via G. A. Guattani, 6/A 00161 Roma .
Verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro
30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.
Decorso tale termine ed a partire dal medesimo sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari.
Ogni pagamento viene effettuato presso la sede o la competente agenzia della Società, previa consegna
dell’originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale.
L’art. 2952 del codice civile dispone che, se non è stata avanzata richiesta di pagamento, i diritti derivanti dal
contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno da quando si è verificato l’evento su cui il diritto si
fonda.
18. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la Legge italiana.
Impignorabilità e insequestrabilità delle prestazioni. Ai sensi dell'art. 1923 del Codice Civile, le somme
dovute in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.
Diritto proprio del Beneficiario. Ai sensi dell'art. 1920 del Codice Civile, il Beneficiario acquista, per effetto
della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le
somme corrisposte a seguito di decesso dell’Aderente non rientrano nell'asse ereditario.
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19. Lingua in cui è redatto il contratto
Il contratto viene redatto in lingua italiana.
20. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per
iscritto a “BERNESE VITA S.p.A”.- Internal Auditing , Via G.A. Guattani, 6/A, 00161 Roma, telefax
06/44164496 - indirizzo e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187
Roma, telefono 06/421331, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla
Società.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità, si
ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi
conciliativi ove esistenti.
21. Ulteriore informativa disponibile
La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale, su richiesta dell’Aderente, l’ultimo rendiconto
annuale della gestione interna separata e l’ultimo prospetto riportante la composizione della gestione stessa
che sono disponibili anche sul sito Internet della Società.
22. Informativa in corso di contratto
La Società comunicherà tempestivamente all’Aderente le eventuali variazioni delle informazioni contenute
in nota informativa o nel Regolamento della gestione interna separata, intervenute anche per effetto di
modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
La Società è comunque a disposizione per comunicare, dietro richiesta scritta da parte dell’Aderente,
indirizzata a: BERNESE VITA – Via G.A. Guattani, 6/A, 00161 Roma, i valori pertinenti al presente
contratto, nonché il valore di riscatto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
La Società si impegna a comunicare almeno sessanta giorni prima della data di decorrenza le variazioni che
intende apportare in caso di modifica dei tassi d’interesse garantiti ovvero delle basi demografiche ai sensi
della Circolare ISVAP 434/2001.
In caso di variazione sfavorevole la società è tenuta ad assegnare all’Aderente un termine non inferiore a
sessanta giorni per richiedere il trasferimento della posizione previdenziale.
Inoltre, La Società trasmetterà entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta
giorni dalla data prevista nelle condizioni di polizza per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l’estratto
conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:
nel corso della fase di accumulo:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell’estratto conto
precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) dettaglio dei premi versati nell’anno di riferimento ed un’avvertenza sugli effetti derivanti dal mancato
pagamento;
c) valore degli eventuali riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento;
d) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell’estratto conto;
e) valore di riscatto e di trasferimento della posizione individuale alla data di riferimento dell’estratto conto;
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f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del rendimento
riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza degli eventuali rendimenti minimi
trattenuti dall’impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
nel corso della fase di erogazione:
a) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto precedente;
b) importo della rendita assicurata alla data di riferimento dell’estratto conto;
c) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione, aliquota di retrocessione del
rendimento riconosciuta, tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza degli eventuali
rendimenti minimi trattenuti dall’impresa, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.
23. Comunicazioni dell’Aderente alla società
Si richiama l’attenzione dell’Aderente su quanto disposto dall’art. n° 1926 del codice civile in merito alle
comunicazione da rendere all’impresa in caso di modifiche della professione dell’assicurato eventualmente
intervenute nel corso della durata contrattuale.
***
L’impresa “BERNESE VITA S.p.A.” è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti
nella presente Nota informativa.
L’Amministratore Delegato
Rag. Paolo Tropea
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P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
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PREMESSA
A) Definizione e disciplina del contratto
Il presente contratto di assicurazione sulla vita è un piano individuale di previdenza disciplinato ai sensi
dell’art. 9-ter del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modifiche e integrazioni, in
seguito denominato Decreto.
Sarà automaticamente adeguato in tutte le sue condizioni ad ogni eventuale modifica od integrazione del
predetto Decreto. In tale caso la Società provvederà a fornire all’Aderente ogni necessaria informazione.
Lo scopo del contratto è quello di fornire all’Aderente un trattamento previdenziale complementare a
quello previsto dal sistema obbligatorio pubblico.
Il contratto è disciplinato:
- dalle presenti condizioni di assicurazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale gli allegati in
esse richiamati;
- da quanto previsto nella Polizza, nella Scheda Garanzie e nelle eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia e, in particolare, dal Decreto.
B) Diritto di recesso
L’Aderente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua
conclusione, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione
della Società o all’Agenzia cui è assegnato il contratto stesso.
Il contratto è concluso nel giorno in cui l’Aderente ha ricevuto la comunicazione dell’accettazione della
proposta da parte della Società: In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal
giorno in cui:
- la polizza è stata sottoscritta dall’Aderente e dalla Società;
ovvero
- l’Aderente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.
Il recesso ha l’effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a
decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro
postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previa
consegna dell’originale di polizza e delle eventuali appendici, provvederà a rimborsare all’Aderente il
premio da questi corrisposto.
La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per
l’emissione del contratto, la somma di 26 Euro.
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Art. 1 – CONCLUSIONE ED ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO
Il contratto si considera concluso nel momento in cui l’Aderente ha notizia per iscritto dell’accettazione della
sua proposta da parte della Società. La notizia dell’accettazione avviene, in genere, con la consegna della
polizza. Il contratto entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, alle ore 24 del giorno in cui:
a) la polizza sia stata sottoscritta dall’Aderente;
b) la Società abbia rilasciato all’Aderente la polizza o gli abbia inviato per iscritto comunicazione del
proprio assenso.
Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva, l’assicurazione non può entrare in vigore
prima delle ore 24 del giorno previsto, semprechè sia stato pagato il premio.
Art. 2 – PRESTAZIONE PENSIONISTICA
A fronte del pagamento di una successione di premi, come definiti nell’art. 4, la Società si impegna a
corrispondere una prestazione pensionistica in forma di rendita vitalizia rivalutabile, a condizione che
l’Aderente:
• abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni;
•
sia in vita al momento dell’erogazione delle prestazioni;
•
abbia inoltrato per iscritto alla Società la richiesta di erogazione delle prestazioni che deve:
− contenere l’indicazione della forma di erogazione scelta fra quelle consentite dalle presenti
condizioni contrattuali, in conformità alle disposizioni del Decreto (forma periodica o di capitale);
− essere corredata dalla documentazione di cui al successivo Art. 17.
L’Aderente matura il diritto alla prestazione pensionistica:
ƒ per vecchiaia, al compimento dell’età pensionabile stabilita nel regime obbligatorio di appartenenza (o
al compimento dei 57 anni, per soggetti non titolari di reddito di lavoro o di impresa), con il vincolo
temporale di partecipazione complessiva non inferiore a cinque anni;
ƒ per anzianità, alla cessazione dell’attività lavorativa, purché la data di accesso alla prestazione non sia
più di dieci anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nell’ordinamento
obbligatorio di appartenenza, con il vincolo temporale di partecipazione complessiva a forme
pensionistiche complementari non inferiore a quindici anni.
L’Aderente ha facoltà di chiedere l’erogazione della prestazione in forma di capitale, nei casi e con i limiti
previsti dal Decreto, o sotto forma di rendita reversibile, o di rendita certa secondo quanto previsto all’art.
10.
Art. 3 - FASI DEL CONTRATTO
Il contratto si articola in due periodi:
− periodo di accumulo: è il periodo durante il quale vengono versati i premi e viene accumulato il capitale
costitutivo della rendita;
− periodo di erogazione: è il periodo durante il quale viene erogata la prestazione pensionistica.
La data di scadenza rappresenta il termine del periodo di accumulo e l’inizio del periodo di erogazione.
Art. 4 - DURATA DELLA FASE DI ACCUMULO – PIANO DEI VERSAMENTI
All’atto della sottoscrizione della proposta di polizza viene stabilita una durata del piano dei versamenti dei
premi, compatibile con le disposizioni previste dal Decreto ai fini del raggiungimento dell’età di accesso alla
prestazione pensionistica, che viene denominata “Durata indicativa”. La “Durata indicativa” non deve essere
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inferiore alla differenza tra l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia e quella dell’Aderente al
momento della conclusione del contratto. Ove sussistano i requisiti di legge indicati nell’Art. 2, l’Aderente
può richiedere anticipatamente la liquidazione della prestazione al compimento dell’età pensionabile per
anzianità. L’Aderente ha peraltro facoltà di prolungare la durata della polizza oltre il raggiungimento del
limite dell’età pensionabile per vecchiaia per un periodo non superiore a cinque anni, anche proseguendo nel
versamento dei premi pattuiti.
4.1 – PREMI RICORRENTI
Il premio, di ammontare costante, e da corrispondersi per la Durata indicativa, può essere pagato
annualmente, semestralmente o trimestralmente e non può essere inferiore a:
− 600 Euro, in caso di versamenti annuali;
− 300 Euro, in caso di versamenti semestrali;
− 160 Euro, in caso di versamenti trimestrali;
Trascorsi due anni dalla decorrenza del contratto, l’Aderente può variare l’importo dei versamenti dandone
comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza prevista.
L’Aderente può in qualunque momento sospendere ed eventualmente riprendere il versamento dei premi
programmati.
4.2 – PREMI AGGIUNTIVI
A condizione che sia stato completato il pagamento delle prime due annualità di premio, ad integrazione del
piano sono inoltre consentiti versamenti aggiuntivi non programmati di importo non inferiore a 1.000 Euro.
ART. 5 – PAGAMENTO DEI PREMI
Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite contro ricevuta emessa dalla Società , presso
il domicilio di quest’ultima o dell’Agenzia cui è assegnata la polizza. Ogni pagamento può avvenire in
contanti oppure a mezzo assegno bancario/circolare o mediante bollettino di c/c postale, o mediante accredito
su conto corrente bancario. Nel caso di pagamento tramite c/c postale, la data di versamento è quella apposta
dall’Ufficio Postale. Nel caso di pagamento con accredito su c/c bancario, la data di versamento è quella
risultante dall’estratto conto bancario, regolarmente accreditato.
ART. 6 – COSTI DEL CONTRATTO
Su ciascuna annualità di premio gravano caricamenti in percentuale variabile secondo la Durata indicativa
prescelta, determinati nel seguente modo:
− sui versamenti relativi alla prima annualità di premio il caricamento è del 3,9% per la parte eccedente il
premio base annuo stabilito in 2.000 Euro. Fino a concorrenza del premio base, la percentuale di
caricamento si ottiene moltiplicando il 2% per la Durata indicativa e con un massimo del 25%;
− sui versamenti relativi alla seconda annualità di premio il caricamento è del 3,9% per la parte il premio
eccedente il premio base annuo di 2.000 Euro mentre, fino a concorrenza del premio base, la percentuale
di caricamento si ottiene moltiplicando l’1% per la Durata indicativa e con un massimo del 15%;
− sui premi versati a partire dalla terza annualità e sugli eventuali versamenti aggiuntivi non programmati
il caricamento percentuale è pari al 3,9%, fino alla decima annualità.
− sui premi versati a partire dalla undicesima annualità e sugli eventuali versamenti aggiuntivi non
programmati il caricamento è pari al 2,9%.
Il caricamento, nella fase di erogazione della rendita, è fissato nella misura del 2% della stessa.
ART. 7 – CALCOLO DELLE PRESTAZIONI ASSICURATE IN FASE DI ACCUMULO
Durante la Fase di accumulo, a ciascun versamento corrisponde un singolo Capitale costitutivo della rendita
che si ottiene sottraendo dal premio versato il caricamento definito all’Art. 6 e la relativa prestazione in
forma di rendita viene determinata dividendo l’importo così ottenuto per il coefficiente di conversione in
rendita.
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Ciascun Capitale costitutivo della rendita si rivaluta ad ogni ricorrenza annuale con le modalità previste al
successivo Art. 8.
Il Capitale maturato è pari alla somma di tutti i Capitali costitutivi della rendita, rivalutati.
ART. 8 – RIVALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI IN FASE DI ACCUMULO
Nella fase di accumulo, la Società riconosce una rivalutazione annua in base alle condizioni che seguono.
A tal fine la Società gestisce le attività finanziarie poste a copertura degli impegni assunti, nell’apposita
Gestione VIDOR, con le modalità e i criteri previsti dal relativo Regolamento unito alle presenti condizioni
assicurative.
A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE
La Società dichiara entro il 31 dicembre di ciascun anno il rendimento annuo conseguito determinato in base
all’Art. 3 del Regolamento. La misura annua della rivalutazione è pari al 90% del suddetto rendimento. Dal
rendimento ottenuto la Società trattiene comunque lo 0,70%.
La misura annua di rivalutazione non potrà comunque essere inferiore al minore tra il 2,0% ed il tasso di
interesse massimo applicabile in un contratto assicurativo in vigore alla ricorrenza annuale.
Il suddetto tasso di interesse massimo applicabile e la data di entrata in vigore sono determinati dall’Istituto
di Vigilanza sulle Assicurazioni (Provvedimento ISVAP n. 1036-G del 6/11/1998 e successive modifiche ed
integrazioni).
B) RIVALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Ad ogni ricorrenza annuale del contratto il Capitale maturato alla ricorrenza annuale precedente, viene
aumentato della misura annua di rivalutazione fissata a norma della precedente lettera A).
Per la prestazione maturata a fronte di premi versati in data successiva alla ricorrenza annuale, la misura
annua di rivalutazione viene applicata pro-rata temporis per il periodo intercorrente tra la data di pagamento
e la ricorrenza annuale successiva.
Ogni qualvolta si determinano gli importi relativi alle seguenti vicende contrattuali:
ƒ trasferimento verso altre forme previdenziali;
ƒ riscatto;
ƒ morte dell’Aderente;
ƒ conversione in rendita;
la misura annua di rivalutazione, determinata all’ultima ricorrenza annuale, viene applicata pro-rata temporis
per il periodo intercorso tra tale ricorrenza e la data di ricezione della richiesta da parte della Società al tasso
annuo composto del 2,00%.
ART. 9 – CALCOLO DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA
La Società garantisce , in caso di sopravvivenza dell’Aderente alla data in cui matura il diritto alla
prestazione pensionistica, oppure a qualsiasi altra data prescelta dallo stesso compatibile con quanto previsto
dal Decreto, il pagamento di una rendita annua vitalizia posticipata.
L’importo della rendita annua si ottiene come somma dei rapporti tra i Capitali costitutivi della rendita,
riferiti ai singoli versamenti, ed i rispettivi coefficienti di conversione secondo le modalità seguenti:
a) Nel corso del primo quinquennio dalla decorrenza del contratto si applicheranno i coefficienti di
conversione in rendita riportati nell’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazioni, salvo quanto previsto
nel successivo punto c).
b) Successivamente, la Società si riserva la possibilità di variare i coefficienti di conversione qualora vi
siano cambiamenti delle probabilità di sopravvivenza desunte dalle rilevazioni statistiche nazionali sulla
popolazione condotte dall’ISTAT o da altro organismo pubblico e sulla base di portafogli di polizza. I
nuovi coefficienti verranno comunicati dalla Società, a mezzo Raccomandata, almeno 60 (sessanta)
giorni prima della data di decorrenza delle variazioni e verranno descritte le conseguenze economiche
sulla prestazione di rendita. La Società assegna all’Aderente un termine non inferiore a 60 (sessanta)
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giorni per chiedere l’eventuale trasferimento della propria posizione previdenziale individuale ad altra
forma pensionistica ovvero fondo pensione. In tal caso la Società non applica gli oneri amministrativi
eventualmente previsti nelle condizioni di polizza per le operazioni di trasferimento.
c) Sia nel primo quinquennio, che successivamente, i coefficienti di conversione in rendita potranno
comunque variare in applicazione di variazione del tasso di interesse massimo applicabile in un contratto
di assicurazione così come stabilito dall’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (ISVAP) mediante il
Provvedimento 1036 – g del 6/11/1998 e successive modifiche ed integrazioni. I nuovi coefficienti
verranno applicati ai capitali costitutivi della rendita derivanti dai versamenti effettuati successivamente
alla data di entrata in vigore della variazione.
La rendita annua verrà corrisposta posticipatamente e fintantochè l’Aderente è in vita. L’Aderente, almeno
60 giorni prima della corresponsione della rendita, sceglie la periodicità della stessa tra annuale, semestrale,
trimestrale o mensile.
Il capitale maturato, se richiesto dall’Aderente, può essere erogato in forma di capitale nei limiti previsti dal
Decreto.
ART. 10 – RIVALUTAZIONE DELLA RENDITA IN FASE DI EROGAZIONE
Nel periodo di erogazione, la rendita di cui al precedente Art. 9 viene rivalutata aggiungendo, al valore da
essa raggiunto alla ricorrenza annuale precedente, l’importo che si ottiene applicando alla predetta rendita la
“misura di rivalutazione”. La misura annua di rivalutazione della rendita si ottiene scontando per il periodo
di un anno, al tasso tecnico del 2,00%, la differenza del rendimento attribuito al contratto ed il suddetto tasso
tecnico già riconosciuto nella determinazione dei coefficienti di conversione in rendita, come indicato
all’Allegato 1 delle Condizioni di Assicurazione. Il rendimento attribuito al contratto (beneficio finanziario)
è pari al 90% del rendimento annualmente realizzato dalla gestione VIDOR, determinato in base all’Art. 3
del Regolamento unito alle presenti condizioni di assicurazione. Dal rendimento ottenuto la Società trattiene
comunque lo 0,70%.
ART. 11 – CERTIFICAZIONE
Ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza della polizza sarà rilasciato all’Aderente un estratto
conto ove saranno riepilogati i premi versati ed i capitali costitutivi della rendita relativi agli stessi
versamenti, comprensivi delle rivalutazioni accreditate.
ART. 12 – OPZIONI
Alla data in cui matura il diritto alla prestazione, secondo quanto previsto dal Decreto, l’Aderente ha la
facoltà di differire, entro i termini previsti dal Decreto, l’erogazione della prestazione in forma di rendita
mantenendo ed integrando il Capitale maturato di ulteriori versamenti di premio per un periodo massimo di 5
anni.
Al momento dell’erogazione della rendita l’Aderente, in luogo della rendita vitalizia, potrà convertire il
Capitale maturato in:
- una rendita da corrispondere in modo certo nei primi 5 o 10 anni e, successivamente, finchè l’Aderente è
in vita;
- una rendita annua da corrispondere all’Aderente, finchè è in vita, e reversibile totalmente o parzialmente
a favore del sopravvivente designato.
Le condizioni contrattuali ed i coefficienti di conversione del Capitale maturato relativi alle opzioni di cui
sopra verranno determinati al momento della richiesta, in base alle vigenti condizioni demografiche e
finanziarie.
In tutti i casi la prestazione in forma di rendita non può essere riscattata.
ART. 13 – RISCATTO
Il riscatto è ammesso esclusivamente nei casi e nei termini previsti dal Decreto.
L’Aderente ha la facoltà di richiedere il riscatto, anche parziale, del Capitale maturato nei casi di:
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- acquisto della prima casa per sé o per i figli;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente alla prima casa;
- spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Il riscatto, anche parziale, nelle ipotesi sopra indicate può essere richiesto dopo almeno otto anni di
partecipazione ad una delle forme pensionistiche previste dal Decreto; ai fini della determinazione del
numero di anni di partecipazione necessario per avvalersi della facoltà del riscatto sono considerati utili tutti
i periodi di iscrizione ad una delle predette forme pensionistiche maturati dall’Assicurato.
Il riscatto totale del Capitale maturato è altresì previsto nelle seguenti ipotesi:
- morte dell’Aderente prima dell’accesso alla prestazione pensionistica;
- cessazione dell’attività lavorativa senza aver maturato il diritto alla prestazione pensionistica.
L’operazione di riscatto totale risolve il contratto e lo rende privo di qualsiasi valore ed effetto.
Nel caso di riscatto parziale, ammesso nelle ipotesi indicate nel secondo paragrafo del presente articolo, il
contratto rimane in vigore per il valore residuo.
Il riscatto totale o parziale non è consentito durante la fase di erogazione della rendita.
Il valore di riscatto è pari al valore del Capitale maturato alla data della sua richiesta.
Al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto al riscatto della posizione previdenziale la Società
provvederà ad incrementare l’importo del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento
dell’esercizio del diritto al riscatto, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli anni e
frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente previsti, al
netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. In altre parole verranno restituiti pro-quota i costi
sostenuti in eccesso a quelli che si sarebbero pagati mantenendo il contratto fino a scadenza che, pertanto,
saranno aggiunti al valore della posizione trasferibile.
ART. 14 – PRESTITI
Il presente contratto non prevede la concessione di prestiti.
ART. 15 – TRASFERIMENTO AD ALTRE FORME PREVIDENZIALI
L’Aderente ha facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma previdenziale prevista dal
Decreto, alla quale lo stesso Aderente abbia facoltà di accesso.
La richiesta può essere effettuata non prima che siano decorsi almeno tre anni dalla conclusione del
contratto.
Tale limite temporale non sussiste nel caso in cui l’Aderente trasferisce la posizione individuale presso altra
forma previdenziale cui lo stesso accede in relazione ad una nuova attività lavorativa.
L’importo che verrà trasferito è pari al valore di riscatto così come definito all’Art. 13 diminuito di un
importo dato dal minore tra 1% del valore di riscatto e 104 Euro.
Tale onere amministrativo non verrà applicato qualora il trasferimento fosse conseguenza della modifica dei
coefficienti di conversione di cui all’art. 9.
Al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto alla trasferibilità della posizione previdenziale la Società
provvederà ad incrementare l’importo del capitale maturato sulla posizione previdenziale, al momento
dell’esercizio del diritto al trasferimento, della quota parte dei costi non maturati espressa in funzione degli
anni e frazioni di anno mancanti al termine della fase di accumulo rispetto agli anni complessivamente
previsti, al netto di eventuali restituzioni a tale titolo già operate. In altre parole verranno restituiti pro-quota i
costi sostenuti in eccesso a quelli che si sarebbero pagati mantenendo il contratto fino a scadenza che,
pertanto, saranno aggiunti al valore della posizione trasferibile.
ART. 16 – TRASFERIMENTO DA ALTRE FORME PREVIDENZIALI
Sul contratto, prima della fase di erogazione, possono confluire le attività maturate presso altre forme di
previdenza complementare, regolamentate dal Decreto; a dette attività saranno applicate le presenti
Condizioni
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assicurazione
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Sulla disponibilità trasferita verrà applicata una commissione di 104,00 Euro.
Su tutti i versamenti successivi verrà applicato un caricamento percentuale del 3,9%.
ART. 17 – PAGAMENTI DELLA SOCIETA’
Per tutti i pagamenti dovuti dalla Società deve essere presentata richiesta scritta alla stessa, o attraverso
l’Agenzia cui la polizza è assegnata, accompagnata dai documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza
dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società può richiedere, con lettera
raccomandata, il certificato di nascita dell’Aderente Assicurato, qualora non sia stato consegnato al momento
della stipulazione del contratto.
La documentazione necessaria è la seguente:
a) in caso di liquidazione della prestazione pensionistica:
− indicazione da parte dell’Aderente, su apposito modulo fornito dalla Società, della rateazione
della Rendita;
− certificato di esistenza in vita dell’Aderente, su carta libera, da presentare una volta l’anno in
coincidenza con la scadenza annuale della rata di rendita vitalizia. Quest’ultimo documento può
essere sostituito dal certificato, rilasciato dal medico abituale dell’Aderente in data coincidente
con la scadenza annuale della rata di rendita vitalizia, che attesti l’esistenza in vita dell’Aderente
medesimo;
− fotocopia del documento di riconoscimento e del tesserino fiscale dell’Aderente;
− copia del libretto di pensione ovvero, laddove questo non sia ancora in possesso dell’Aderente;
− copia del tagliando di ricevuta della domanda di pensione rilasciato dall’Ente pubblico (solo se
la prestazione pensionistica viene erogata a seguito del raggiungimento dei requisiti di
anzianità).
b) in caso di riscatto, anche parziale:
− documento che indichi gli anni di partecipazione dell’Aderente ad una forma pensionistica.
A seconda della motivazione addotta per la richiesta di riscatto:
− documento che attesti l’acquisto della prima casa di abitazione per l’Aderente o per i figli;
− preventivo che attesti i costi che l’Aderente dovrà sostenere per interventi di recupero del
patrimonio edilizio relativamente alla prima casa di abitazione;
− documentazione relativa alle spese per terapie ed interventi straordinari effettuati in competenti
strutture sanitarie;
− fotocopia del documento d’identità e del tesserino fiscale dell’Aderente.
c) in caso di riscatto per cessazione dell’attività:
− originale del certificato di polizza e di eventuali appendici o eventuale denuncia di smarrimento
dei predetti documenti;
− dichiarazione sottoscritta attestante il non svolgimento di alcuna attività né di lavoro dipendente
né di lavoro autonomo;
− fotocopia del documento d’identità e del tesserino fiscale dell’Aderente.
d) in caso di riscatto per morte dell’Aderente:
− domanda di liquidazione, redatta su apposito modulo fornito dalla Società, sottoscritta da
ciascun Beneficiario;
− originale del certificato di polizza e di eventuali appendici o eventuale denuncia di smarrimento
dei predetti documenti;
− certificato di morte dell’Aderente in carta libera;
− ulteriore documentazione di carattere sanitario, amministrativo o giudiziario, eventualmente
ritenuta necessaria dalla Società;
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Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma
Mod. I70206F2
Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
Pag. 34 di 66
−
atto di notorietà, rilasciato dalla Pretura competente per territorio o da un Notaio, alla presenza
di due testimoni, da cui risulti:
* se l’Aderente Assicurato ha lasciato testamento;
* se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l’unico o l’ultimo
conosciuto, valido e non impugnato;
* l’elenco di tutti gli eredi legittimi del de cuius, con l’indicazione delle generalità complete e
della capacità di agire di ciascuno di essi;
− nel caso vi siano Beneficiari minorenni e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi
l’esercente la potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli
incapaci ed esoneri la Società da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
− dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (privacy) sottoscritta da ciascun
Beneficiario;
− fotocopia del documento d’identità e del tesserino fiscale di ciascun avente diritto alla
liquidazione.
e) in caso di trasferimento verso altra forma pensionistica:
− attestato di iscrizione alla nuova forma pensionistica;
− riferimenti della nuova forma pensionistica a cui fare la rimessa dell’importo maturato.
In ogni caso, verificata la sussistenza dell’obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma
dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal
medesimo fino alla data dell’effettivo pagamento, sono riconosciuti agli aventi diritto gli interessi moratori
calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice al tasso annuo pari al saggio legale in vigore.
Ogni pagamento viene effettuato presso il domicilio della Società o presso la competente Agenzia della
Società, oppure per il tramite di istituti bancari incaricati.
ART. 18 – COMUNICAZIONI DA PARTE DELL’ADERENTE E DICHIARAZIONI AI FINI
FISCALI
L’Aderente, ad ogni effetto del presente contratto, è tenuto a comunicare per iscritto alla Società:
• ogni variazione di residenza o domicilio, assumendosi, in difetto, ogni conseguenza;
• le eventuali modificazioni che dovessero intervenire nel regime pensionistico obbligatorio di
appartenenza, rilevanti ai fini delle disciplina recata dal Decreto Legislativo 124/93;
Nel caso di trasferimento da altra forma previdenziale, l’Aderente dichiara se lo stesso è “vecchio iscritto” o
“nuovo iscritto”.
I versamenti di premio nei limiti di 5.164,57 Euro per anno solare sono considerati dalla Società come
interamente dedotti dall’Aderente.
Nel caso in cui l’Aderente, in sede di dichiarazione dei redditi, deduca importi differenti, dovrà darne
comunicazione alla Società che dovrà pervenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello a cui fa
riferimento la dichiarazione. La comunicazione relativa all’ultimo anno dovrà giungere alla Società entro la
data in cui viene erogata la prestazione finale.
ART. 19 – IMPOSTE E TASSE
Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dell’Aderente o degli Eredi. Nel rispetto del D. Lgs.
47/2000, ad ogni ricorrenza annuale verrà prelevato l’importo relativo alla tassazione dei risultati netti dal
Capitale maturato attraverso la riduzione dello stesso.
ART. 20 – CESSIONE IN PEGNO E VINCOLO
Il presente contratto non può essere ceduto in pegno né vincolato a favore di terzi.
ART. 21 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle presenti condizioni, valgono le
norme di legge.
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ART. 22 – FORO COMPETENTE
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio
dell’Aderente, o degli Eredi.
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REGOLAMENTO FONDO “VIDOR”
1. GESTIONE
Viene effettuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività della
Società che viene contraddistinta con il nome “Gestione Speciale Riserve Polizze Vita Rivalutabili” ed
indicata nel seguito con la sigla “VIDOR”. Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle
Riserve Matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al
rendimento della “VIDOR”. La gestione della “VIDOR” è conforme alle norme stabilite dall’Istituto per la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo con la Circolare n. 71 del 23/3/1987, e si atterrà
ad eventuali successive disposizioni.
2. CERTIFICAZIONE
La gestione della “VIDOR” è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione
iscritta all’Albo di cui al D.P.R. 31/3/1975 n. 136, la quale attesta la rispondenza della “VIDOR” al presente
regolamento. In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla “VIDOR”, il
rendimento annuo della “VIDOR” quale descritto al seguente punto 3. e l’adeguatezza di ammontare delle
attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle Riserve Matematiche.
3. RENDIMENTO
Il rendimento annuo della “VIDOR” per l’esercizio relativo alla certificazione si ottiene rapportando il
risultato finanziario della “VIDOR” di competenza di quell’esercizio al valore medio della “VIDOR” stessa.
Per risultato finanziario della “VIDOR” si devono intendere i proventi finanziari di competenza
dell’esercizio – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza della “VIDOR” – al
lordo delle ritenute di acconto fiscali e al netto delle spese specifiche degli investimenti. Gli utili e la perdite
di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella
“VIDOR” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione e al valore di mercato all’atto
dell’iscrizione nella “VIDOR” per i beni già di proprietà della Società. Per il valore medio della “VIDOR” si
intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della
consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni attività della
“VIDOR”. La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di
iscrizione della “VIDOR”. Ai fini della determinazione del rendimento annuo della “VIDOR” l’esercizio
relativo alla certificazione decorre dal 1° Ottobre fino al 30 Settembre dell’anno successivo.
4. MODIFICHE
La Società si riserva di apportare al punto 3. di cui sopra, quelle modifiche che si rendessero necessarie a
seguito dei cambiamenti nell’attuale legislazione fiscale.
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ALLEGATO 1
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE MATURATO IN
RENDITA VITALIZIA
Aderenti di sesso maschile
(Base Demografica RG48 - Tasso tecnico 2,0% - Caricamento spese di erogazione
2%)
Età in anni
rettificata
(*)
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Rateazione
annuale
Rateazione
semestrale
Rateazione
trimestrale
Rateazione
mensile
24,161203
23,672580
23,176074
22,671658
22,159769
21,640575
21,115377
20,584495
20,047983
19,505216
18,954919
18,398546
17,837043
17,270878
16,700647
16,127062
15,550933
14,972981
14,394012
13,815584
13,238805
12,665167
12,093282
11,524482
10,960020
10,401101
24,416203
23,927580
23,431074
22,926658
22,414769
21,895575
21,370377
20,839495
20,302983
19,760216
19,209919
18,653546
18,092043
17,525878
16,955647
16,382062
15,805933
15,227981
14,649012
14,070584
13,493805
12,920167
12,348282
11,779482
11,215020
10,656101
24,543703
24,055080
23,558574
23,054158
22,542269
22,023075
21,497877
20,966995
20,430483
19,887716
19,337419
18,781046
18,219543
17,653378
17,083147
16,509562
15,933433
15,355481
14,776512
14,198084
13,621305
13,047667
12,475782
11,906982
11,342520
10,783601
24,628703
24,140080
23,643574
23,139158
22,627269
22,108075
21,582877
21,051995
20,515483
19,972716
19,422419
18,866046
18,304543
17,738378
17,168147
16,594562
16,018433
15,440481
14,861512
14,283084
13,706305
13,132667
12,560782
11,991982
11,427520
10,868601
(*) L'età in anni rettificata si ottiene sommando algebricamente all'età dell'Aderente al momento della
conversione in rendita la correzione riportata nella tabella sottostante e dipendente dalla data di nascita
dell'Aderente.
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Pag. 38 di 66
Anno di nascita dell'Aderente
Da
Correzione
A
1941
+1
1942
1951
0
1952
1965
–1
1966
–2
Il coefficiente di conversione per il quale va diviso il Capitale maturato per ottenere l'importo della rendita si
ottiene considerando l'età rettificata in anni e mesi e per interpolazione lineare secondo i mesi interamente
trascorsi dei coefficienti relativi alle età (intere) inferiore e superiore.
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COEFFICIENTI DI CONVERSIONE DEL CAPITALE
MATURATO IN RENDITA VITALIZIA
Aderenti di sesso femminile
(Base Demografica RG48 - Tasso tecnico 2,0% - Caricamento spese di erogazione
2%)
Età in anni rettificata
(*)
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
Rateazione Rateazione
annuale
semestrale
26,714231 26,969231
26,256601 26,511601
25,789912 26,044912
25,314227 25,569227
24,829325 25,084325
24,335245 24,590245
23,831753 24,086753
23,318610 23,573610
22,796061 23,051061
22,263602 22,518602
21,721676 21,976676
21,170451 21,425451
20,610068 20,865068
20,040636 20,295636
19,462227 19,717227
18,875295 19,130295
18,279829 18,534829
17,676362 17,931362
17,064785 17,319785
16,445492 16,700492
15,818795 16,073795
15,185952 15,440952
14,547718 14,802718
13,905187 14,160187
13,259887 13,514887
12,613412 12,868412
Rateazione
trimestrale
27,096731
26,639101
26,172412
25,696727
25,211825
24,717745
24,214253
23,701110
23,178561
22,646102
22,104176
21,552951
20,992568
20,423136
19,844727
19,257795
18,662329
18,058862
17,447285
16,827992
16,201295
15,568452
14,930218
14,287687
13,642387
12,995912
Rateazione
mensile
27,181731
26,724101
26,257412
25,781727
25,296825
24,802745
24,299253
23,786110
23,263561
22,731102
22,189176
21,637951
21,077568
20,508136
19,929727
19,342795
18,747329
18,143862
17,532285
16,912992
16,286295
15,653452
15,015218
14,372687
13,727387
13,080912
(*) L'età in anni rettificata si ottiene sommando algebricamente all'età dell'Aderente al momento della
conversione in rendita la correzione riportata nella tabella sottostante e dipendente dalla data di nascita
dell'Aderente.
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P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
Pag. 40 di 66
Anno di nascita dell'Aderente
Da
Correzione
A
1943
+1
1944
1950
0
1951
1964
–1
1965
–2
Il coefficiente di conversione per il quale va diviso il Capitale maturato per ottenere l'importo della rendita si
ottiene considerando l'età rettificata in anni e mesi e per interpolazione lineare secondo i mesi interamente
trascorsi dei coefficienti relativi alle età (intere) inferiore e superiore.
Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A
Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma
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Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
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Pag. 41 di 66
FUTURA
COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA NON DEDUZIONE
DEI PREMI CORRISPOSTI
(ex art. 1, comma 2 del D. Lgs. 18/2/2000, n. 47)
Spett.le
BERNESE VITA
Agenzia _______________
Via_______________________________________________ CAP_______ CITTA’_________________
PROV____________
Il sottoscritto ______________________________________________, Aderente della polizza individuale
di previdenza (FIP) numero_______________________ , dichiara:
(barrare con X la casella che interessa)
di non aver dedotto l’intero ammontare dei premi versati nel corso dell’anno_____________(*)
di non aver dedotto l’importo pari ad Euro _____________,______ dei premi versati nel corso
dell’anno_____________(*)
che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi non dedurrà l’intero ammontare dei premi
versati nel corso dell’anno_____________(**)
che in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi non dedurrà l’importo pari ad Euro
___________,____ dei premi versati nel corso dell’anno______________(**)
(*) comunicazione da far pervenire entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello del versamento o, se
antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione.
(**) comunicazione da effettuare nel caso in cui il diritto alla prestazione sorga in data anteriore alla
presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno al quale si riferisce il versamento.
A tal fine allega fotocopia di un proprio valido documento di riconoscimento.
____________________ , __________________
Luogo
Data
In Fede
-----------------------------------(firma dell’Aderente)
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Pag. 42 di 66
FUTURA
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE INDIRIZZO
(senza emissione di Appendice contrattuale)
Spett.le
BERNESE VITA
Agenzia _______________
Via______________________________________________ CAP_______ CITTA’_________________
PROV____________
Il sottoscritto ____________________________________________, Aderente
previdenza
della polizza individuale di
(FIP) numero ______________________, comunica a codesta Società di aver variato il proprio indirizzo.
NUOVO INDIRIZZO:
-
Via/Piazza:___________________________________________________n.ro civico______________
-
Città:_________________________________________ Prov.__________________ CAP__________
-
Recapito telefonico:________________________________
e-mail (eventuale)___________________
___________________, _______________
Luogo
Data
In Fede
-------------------------------(Firma dell’Aderente)
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Mod. I70206F2
Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
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FUTURA
RICHIESTA DI TRASFERIMENTO
AD ALTRA FORMA PENSIONISTICA
(ex art. 10 del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124)
Spett.le
BERNESE VITA
Agenzia _______________
Via______________________________________________ CAP_______ CITTA’_________________
PROV____________
Il sottoscritto ___________________________________chiede il trasferimento della propria posizione
individuale
maturata sulla polizza di previdenza (FIP) numero_______________ presso la seguente forma pensionistica:
Denominazione:_______________________________________________________________________
Istituita da (*) _____________________________________________________________________________
Con sede in (**) ___________________________________________________________________________
Recapito telefonico:______________________ Fax______________________
e mail _________________________
C/C bancario n° ___________ Banca ______________________________________
Agenzia______________________via/piazza _____________________ABI __________CAB _____
(*)
solo per i Fondi Aperti e le forme attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita (FIP).
(**) indicare la sede del Fondo o della Compagnia per le forme attuate mediante contratti di assicurazione
sulla vita (FIP)
per il seguente motivo (barrare con X la casella che interessa):
diritto ad accedere ad altra forma pensionistica in relazione alla nuova attività lavorativa svolta.
diritto acquisito essendo trascorso il periodo di permanenza minima previsto dalla legge.
Documentazione allegata:
-
fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del proprio tesserino fiscale;
Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A
Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma
Mod. I70206F2
Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
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-
originali di polizza ed eventuali appendici;
documentazione idonea ad attestare il diritto ad accedere ad altra forma a seguito di eventuale nuova
attività lavorativa;
eventuale comunicazione relativa alla non deduzione dei premi corrisposti.
__________________, ____________
Luogo
Data
In Fede
-------------------------------(Firma dell’Aderente)
Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A
Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma
Mod. I70206F2
Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
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FUTURA
RICHIESTA DI RISCATTO PARZIALE/ANTICIPAZIONE
(ex art. 10, c. 1-bis del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124)
Spett.le
BERNESE VITA
Agenzia _______________
Via________________________________________________ CAP_______ CITTA’_________________
PROV____________
Il sottoscritto__________________________________________ chiede il riscatto parziale/anticipazione sulla
propria
polizza individuale di previdenza (FIP) numero ____________ per un importo pari ad Euro __________ , ____.
avendo maturato l’anzianità d’iscrizione necessaria e ricorrendo la seguente fattispecie prevista dalla normativa
vigente:
(barrare con X la casella che interessa)
spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti autorità pubbliche.
acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b). c) e d) dell’art. 31, c.1 della Legge 5/8/1978,
relativamente.
alla prima casa di abitazione.
Documentazione allegata:
-
fotocopia di un valido documento d’identità e del proprio tesserino fiscale;
documenti idonei ad attestare la tipologia di spesa per la quale viene richiesta l’anticipazione, quali
riportati nelle Condizioni di assicurazione e nei modi indicati dalla legge;
eventuale documentazione idonea ad attestare l’anzianità d’iscrizione maturata presso la forma
pensionistica di provenienza.
eventuale comunicazione relativa alla non deduzione dei premi corrisposti.
_________________ , _______________
Luogo
Data
In Fede
------------------------------(firma dell’Aderente)
Mod.
Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A
Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma
Mod. I70206F2
Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
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FUTURA
RICHIESTA DI RISCATTO TOTALE
PER CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA
(ex art. 10, c.1, lett. c) del D.Lgs 21/4/1993, n. 124)
Spett.le
BERNESE VITA
Agenzia _______________
Via______________________________________________ CAP_______ CITTA’_________________
PROV____________
Il sottoscritto ____________________________________________, non avendo ancora maturato il diritto alla
prestazione pensionistica, chiede il riscatto della polizza previdenziale (FIP) numero________________ a
seguito di:
(barrare con X la casella che interessa)
cessazione dell’attività lavorativa.
pensionamento presso il regime obbligatorio di appartenenza .
Documentazione allegata:
-
originale della polizza ed eventuali appendici;
fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del tesserino fiscale;
documentazione idonea a comprovare la cessazione dell’attività lavorativa e l’eventuale pensionamento;
eventuale comunicazione relativa alla non deduzione dei premi corrisposti.
Il sottoscritto dichiara, infine, di essere consapevole che dalla data della presente richiesta si intende cessata
definitivamente ogni copertura assicurativa.
_________________ , ______________
Luogo
Data
In Fede
------------------------------(firma dell’Aderente)
Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A
Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma
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Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
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FUTURA
RICHIESTA DI RISCATTO A SEGUITO DI DECESSO
Spett.le
BERNESE VITA
Agenzia _______________
Via______________________________________________________
CITTA’_________________
CAP_______
PROV____________
I sottoscritti:
1) _________________ _______________ ______________________________________________
2) _________________ _______________ ______________________________________________
3) _________________ _______________ ______________________________________________
4) _________________ _______________ ______________________________________________
(Cognome e Nome)
(Data di nascita)
(Indirizzo: CAP – Città – Via/Piazza – numero civico)
a seguito del decesso dell’Aderente della polizza individuale di previdenza (FIP) numero _________________,
in qualità di eredi, chiedono la liquidazione del relativo capitale.
Documentazione allegata:
- originale del certificato di polizza e di eventuali appendici;
- certificato di morte dell’Aderente in carta libera;
- eventuale comunicazione, per conto dell’Aderente deceduto, relativa alla non deduzione dei
premi corrisposti;
- atto di notorietà, rilasciato dalla Pretura competente per territorio o da un Notaio, alla presenza
di due testimoni, da cui risulti:
• se l’Aderente ha lasciato testamento;
• se il testamento stesso, di cui deve essere rimessa copia autenticata, è l’unico o ultimo
conosciuto, valido e non impugnato;
• l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Aderente, con l’indicazione delle generalità complete
e della capacità di agire di ciascuno di essi.
- nel caso vi siano Beneficiari minorenni e/o incapaci, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi
l’esercente la
potestà od il tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci ed esoneri
la Società da ogni responsabilità circa il reimpiego di tale somma;
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Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma
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Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
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-
dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (privacy) sottoscritta da ciascun
Beneficiario;
fotocopia del documento d’identità e del tesserino fiscale di ciascun avente diritto alla
liquidazione.
_______________ , ____________
Luogo
Data
1) ----------------------------------------------2) ----------------------------------------------3) ----------------------------------------------4) ----------------------------------------------(Firma degli Eredi Beneficiari)
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FUTURA
RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE
DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA
(ex art. 7 del D.Lgs. 21/4/1993, n. 124)
Spett.le
BERNESE VITA
Agenzia _______________
Via______________________________________________________
CITTA’_________________
CAP_______
PROV____________
Il sottoscritto _______________________________________chiede la liquidazione della prestazione maturata
con la
polizza individuale pensionistica (FIP) numero ________________ , a titolo di:
(barrare con X le caselle che interessano)
pensione di vecchiaia
pensione di anzianità
avendone maturato il relativo diritto
in base all’età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza:
con riferimento all’età pensionabile stabilita dall’art. 1, c.20 della Legge 8/8/1995 (solo per i soggetti
non
titolari di redditi di lavoro o di impresa
La prestazione dovrà essere erogata:
Interamente in forma di rendita vitalizia, da corrispondersi con periodicità ________________
(annuale, semestrale, trimestrale, mensile).
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ATTENZIONE: se viene esercitata l’opzione di rendita certa, o su due teste, indicare a parte,
rispettivamente, i beneficiari e i dati anagrafici della seconda testa assicurata specificando, in
quest’ultimo caso, la misura di reversibilità prescelta).
Interamente in forma di capitale, ricorrendo la condizione di Aderente “vecchio iscritto” alla data
del
28/4/1993
o risultando che l’importo erogabile in forma di rendita vitalizia è inferiore al 50%
dell’assegno
sociale di cui alla Legge 8/8/1995, n. 335.
al ________% (minimo 50% per gli Aderenti non “vecchi iscritti” alla data del 28/4/1993) in forma
di rendita
vitalizia (indicare a parte le eventuali opzioni come evidenziato nella nota al primo punto) e per il
rimanente in
forma di capitale.
Mod.
Documentazione allegata:
-
-
certificato di esistenza in vita;
fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del tesserino fiscale;
certificazione idonea attestante la cessazione dell’attività lavorativa e la propria collocazione in
quiescenza (copia del libretto di pensione o copia del tagliando di ricevuta della domanda di pensione
rilasciato dall’Ente pubblico nel caso di prestazione pensionistica per anzianità);
eventuale documentazione idonea ad attestare la condizione di “vecchio iscritto” (solo in caso di
liquidazione
interamente in forma di capitale).
________________ , ________________
Luogo
Data
In Fede
---------------------------------(firma dell’Aderente)
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Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 Telegrammi Bernese Roma
Mod. I70206F2
Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
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GLOSSARIO
Adeguatezza dei
contratti
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase
precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza
offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Aderente
Persona che stipula il contratto con la Società, si impegna al pagamento dei
premi ed esercita i diritti contrattuali. L’Aderente può essere solamente una
persona fisica.
Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.
Anno assicurativo
Appendice
Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso
unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso
concordati tra la società ed il contraente.
Beneficiario
Persona fisica o giuridica designata in polizza dal contraente, che può
coincidere o no con il contraente stesso e con l’assicurato, e che riceve la
prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.
Capitale costitutivo della Corrisponde per ciascun versamento alla differenza – successivamente
maggiorata delle rivalutazioni – tra il versamento stesso ed il caricamento.
rendita
In caso di decesso dell’assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento
Capitale in caso di
del capitale assicurato al beneficiario.
decesso
Capitale maturato
È la somma di tutti i capitali costitutivi della rendita. Il capitale maturato si
rivaluta ad ogni ricorrenza annuale, da trasformare in rendita vitalizia secondo
le modalità indicate dall’Aderente nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previste dal Decreto.
Capitale minimo
garantito
Importo minimo garantito della prestazione, indipendentemente dal rendimento
della gestione interna separata.
Caricamenti
Parte del premio versato dal contraente destinata a coprire i costi commerciali e
amministrativi della società.
Cessione, pegno e
vincolo
Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto,
così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali
atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione
scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello
stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi
l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare
del pegno o del vincolatario.
Compagnia
Vedi “Società”/”Impresa”.
Composizione della
gestione separata
Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui
è investito il patrimonio della gestione separata.
Conclusione del
contratto
Momento in cui il contratto è perfezionato. Ciò avviene con la consegna della
polizza al contraente, previo pagamento del premio ovvero qualora il contraente
riceve da parte della Società il documento di polizza debitamente firmato o altra
comunicazione scritta attestante l’accettazione della proposta.
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
Condizioni di
assicurazione (o di
polizza o contrattuali)
Condizioni generali
I70206F2
Clausole di base previste dal contratto di assicurazione, che riguardano gli
aspetti generali del contratto quali il premio, la decorrenza, la durata. Possono
essere integrate da condizioni speciali e particolari.
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Pagina 59 di 66
Condizioni particolari
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire
le clausole di base previste dalle condizioni generali.
Condizioni speciali
Insieme di clausole contrattuali con le quali si intendono ampliare o diminuire
le clausole di base previste dalle condizioni generali con specifico riferimento
ad una determinata copertura assicurativa.
Conflitto di interessi
Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della società può collidere
con quello del contraente.
Consolidamento
Meccanismo in base al quale il rendimento viene attribuito secondo la
periodicità stabilita dal contratto (annualmente), e quindi le rivalutazioni delle
prestazioni assicurate sono definitivamente acquisite dal contratto e
conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai
diminuire.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione con la
Società.
Contratto a prestazioni Contratto di assicurazione sulla vita in cui le prestazioni si incrementano in
base al rendimento di una gestione interna separata.
rivalutabili
Oneri a carico del contraente gravanti sui premi versati e sulle risorse
finanziarie gestite dalla società.
Costi/Spese
Costo percentuale medio Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati
dai premi e dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento
annuo
della polizza rispetto a quello di una ipotetica operazione non gravata da costi.
Costo precontato
Data di differimento
Data di pagamento
Decorrenza della
garanzia
Decreto
Deducibilità fiscale (del
premio versato)
Differimento (periodo
di)
Oneri di acquisizione gravanti sul piano dei versamenti dei premi mediante
imputazione del costo in misura maggiore sulle prime annualità rispetto al
prelievo effettuato in misura costante su tutti i premi del piano.
La data di conversione in rendita del Capitale maturato prevista in base alla
durata indicativa.
È la data a partire dalla quale la Società ha la disponibilità dell’importo
corrispondente al premio di assicurazione. Tale data, diversa a seconda del
mezzo di pagamento utilizzato dall’Aderente, viene identificata con i criteri
riportati nel contratto.
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a
condizione che sia stato pagato il premio pattuito
Il Decreto Legislativo n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni e
integrazioni.
Misura del premio versato alle forme pensionistiche che secondo la normativa
vigente può essere portata in deduzione dal reddito imponibile.
Nelle polizze che prevedono una prestazione liquidabile a scadenza, periodo
che intercorre tra la conclusione del contratto e la liquidazione del capitale o
della rendita.
Differimento del capitale Facoltà offerta al contraente di differire la liquidazione del capitale a scadenza
per un certo numero di anni.
a scadenza
Diritto proprio
beneficiario)
Durata contrattuale
(del Diritto del beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito
per effetto della designazione del contraente.
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
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Durata
pagamento premi
La durata del piano determinata dalla differenza tra l’età prevista per il
pensionamento di vecchiaia e quella dell’Aderente al momento della
conclusione del contratto.
Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e
la data di scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto.
Eredi
Estensione territoriale
Eredi legittimi, o testamentari in caso di espressa indicazione nel testamento.
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.
Estratto conto annuale
Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione,
che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto,
quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il
valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni
separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario
realizzato dalla gestione interna separata ed il tasso di rivalutazione
riconosciuto sulla polizza in base all’aliquota di partecipazione.
Età assicurativa
Modalità di calcolo dell’età dell’assicurato che prevede che lo stesso mantenga
la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.
Fascicolo informativo
L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale
cliente.
Durata indicativa
È la Gestione Speciale delle attività derivanti dalle Riserve Matematiche delle
polizze che prevedono una “Clausola di Rivalutazione”.
Garanzia di rendimento Valore minimo del rendimento finanziario attribuito alle prestazioni assicurate
alla scadenza in base a determinate condizioni stabilite nel contratto,
a scadenza
generalmente purchè siano stati pagati tutti i premi pattuiti.
Fondo Vidor
Garanzia principale
Garanzia prevista dal contratto in base alla quale la società si impegna a pagare
la prestazione assicurata al beneficiario.
Gestione interna
separata
Fondo appositamente creato dalla società di assicurazione e gestito
separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al
netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili.
Dal rendimento ottenuto dalla gestione interna separata, considerando
l’aliquota di retrocessione prevista dalle condizioni contrattuali, deriva la
rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.
Impignorabilità e
insequestrabilità
Principio secondo cui le somme dovute dalla società al contraente o al
beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Imposta sostitutiva
Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle
persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito
imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.
Impresa di assicurazione
Vedi “Società”/”Impresa”.
Intermediario
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di
contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali
contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.
Ipotesi di rendimento
Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’ISVAP per l’elaborazione dei
progetti personalizzati da parte della società.
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ISVAP
Liquidazione
Nota informativa
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.
Pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento
assicurato.
Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la società deve
consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di
assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto
stesso ed alle caratteristiche assicurative della polizza.
Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il contraente può scegliere
che la prestazione liquidabile in capitale sia corrisposta sotto forma di rendita.
Prestazione che, a determinate condizioni e con la cessazione dell’attività
Pensione di anzianità
lavorativa, si può ottenere prima del compimento dell’età pensionabile. I
requisiti necessari per accedere a tale prestazione variano a seconda della
tipologia di lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale
obbligatorio di base cui egli appartiene.
Pensione che spetta al lavoratore che ha maturato l’età pensionabile prevista e,
Pensione di vecchiaia
nello stesso tempo, ha contribuito per il numero minimo di anni previsto. L’età
pensionabile e gli anni di contribuzione variano secondo la tipologia di
lavoratore e della cassa o istituto del sistema previdenziale obbligario di base
cui egli appartiene.
Perfezionamento
del Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.
contratto
Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento
Periodo di osservazione
finanziario della gestione separata, ad esempio dall’1/10 al 31/12.
Opzione in rendita
Polizza
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione.
Polizza con
partecipazione agli utili
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari
meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la
partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un
conto di gestione.
Categoria di contratti di assicurazione sulla vita emessi in attuazione delle
forme pensionistiche individuali di cui all’art. 9 ter del lgs. n. 124/93, ossia
forme di previdenza complementare con la finalità di integrare, al
raggiungimento dell’età pensionabile, la pensione dovuta dal sistema
pensionistico obbligatorio di base.
Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle
prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che
la società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione
finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della società stessa.
Polizza fip o pip (forma
o piano individuale
pensionistico)
Polizza rivalutabile
È il premio che l’Aderente può corrispondere nel corso del contratto ad
integrazione dei premi ricorrenti.
Premio complessivo (o Importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla società quale
corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.
lordo)
Premio aggiuntivo
Premio puro
Premio rateizzato
frazionato
Importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa
prestata dalla società con il contratto di assicurazione. E’ la componente del
premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi
demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell’assicurato, o
ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base
all’andamento dei mercati finanziari.
o Parte del premio complessivo risultante dalla suddivisione di questo in più rate
da versare alle scadenze convenute, ad esempio ogni mese o ogni trimestre.
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Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A
Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma
Capitale sociale € 5.180.000 int. Vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
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Premio unico ricorrente
Rappresenta un’agevolazione di pagamento offerta al contraente, a fronte della
quale la società può applicare una maggiorazione, ossia i cosiddetti diritti o
interessi di frazionamento.
Importo che il contraente si impegna a corrispondere secondo un piano di
versamenti previsto dal contratto di assicurazione.
Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini
stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla
vita si prescrivono nel termine di un anno.
Prestazione a scadenza
Pagamento al beneficiario della prestazione assicurata alla scadenza
contrattuale, risultante dalla capitalizzazione dei premi versati al netto dei costi
e delle parti utilizzate per le eventuali garanzie di puro rischio.
Somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario
al verificarsi dell’evento previsto.
Prestazione assicurata
Prestazione minima
garantita
Prestazione
Pensionistiche
Prestito
Principio di adeguatezza
Proposta
Proroga
Valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può
scendere.
Sono le prestazioni di cui al comma 4, articolo 9-bis del Decreto Legislativo 21
Aprile 1993, n. 124. Tali prestazioni sono legate o al compimento dell’età
pensionabile prevista dal regime obbligatorio di base (prestazioni di vecchiaia)
o alla cessazione dell’attività lavorativa ad una età di non più di dieci anni
inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia (prestazione di
anzianità).
Somma che il contraente può richiedere alla società nei limiti del valore di
riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d’interesse
e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la società ed il
contraente mediante appendice da allegare al contratto.
Principio in base al quale la società è tenuta ad acquisire dal contraente in fase
precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza
offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.
Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con
il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di
assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.
Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.
Prospetto annuale della Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti
composizione
della finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata.
gestione separata
Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta
Quietanza
intestata della società in caso di pagamento in contanti o assegno (bancario,
circolare o di traenza) ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto
corrente postale.
Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Recesso
Somma di tutti i redditi posseduti e dichiarati dal contraente (per esempio
redditi da lavoro autonomo o subordinato, da capitali, da fabbricati, da rendita
agraria ecc.)
Regolamento
della L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni di assicurazione, che regolano
la gestione separata.
gestione separata
Rendiconto
annuale Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario
della gestione interna conseguito dalla gestione interna separata.
separata
Rendimento finanziario annuo della gestione separata nel periodo previsto dal
Rendimento finanziario
regolamento della gestione stessa.
Reddito lordo
complessivo
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Rendita differita certa e In caso di vita dell’assicurato all’epoca stabilita nel contratto per il
poi vitalizia
godimento dell’assegno periodico, il pagamento di una rendita certa per
un numero prefissato di anni, e successivamente di una rendita vitalizia
finchè l’assicurato è in vita.
differita In caso di vita dell’assicurato all’epoca stabilita per il godimento dell’assegno
periodico, il pagamento di una rendita vitalizia fino al decesso dell’assicurato e
successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una seconda
o più persone finchè questa o queste sono in vita.
Prestazione periodica pagata dalla Società in luogo del capitale che può essere
Rendita vitalizia
di varie forme.
Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del
Revoca
contratto.
Facoltà del contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle condizioni di
Riattivazione
polizza, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento
degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non
pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.
Ricorrenza annuale
Rendita
reversibile
Ricorrenza annuale ai Si intende il giorno/mese di ogni anno successivo rispetto alla data di
decorrenza della polizza. E’ il momento in cui annualmente viene rivalutato il
fini della rivalutazione
capitale assicurato in base al rendimento ottenuto dalla gestione interna
separata.
Riscatto parziale
Riscatto totale
Rischio demografico
Riserva matematica
Rivalutazione
Facoltà del contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di
riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.
Consiste nella possibilità che ha l’aderente, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124 di risolvere anticipatamente il contratto e riscuotere un
importo determinato secondo quanto indicato nelle condizioni di assicurazione.
Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita
dell’assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita:
infatti, è al verificarsi dell’evento attinente alla vita dell’assicurato che si
ricollega l’impegno della società di erogare la prestazione assicurata.
Importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni
nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle
società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui
essa viene investita.
Maggiorazione delle prestazioni assicurate in base a quanto previsto dalle
condizioni contrattuali.
Scadenza
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
Scheda garanzie
È il documento firmato dall’Aderente sul quale vengono riportati i propri dati
identificativi e vengono indicate e riassunte le caratteristiche del contratto, il
premio, la data di decorrenza, la durata indicativa, ecc.
Documento redatto secondo le disposizioni ISVAP che la società deve
consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto di
assicurazione, e che contiene le principali caratteristiche della polizza in forma
sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento.
Scheda sintetica
Sinistro
Verificarsi dell’evento di rischio assicurato oggetto del contratto, vale a dire il
decesso dell’assicurato.
Sistema previdenziale di Regime previdenziale obbligatorio di base che eroga le prestazioni
pensionistiche a lavoratori subordinati e autonomi.
base
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Società
La Compagnia di Assicurazioni sulla Vita “BERNESE VITA S.p.A.”: Società
autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente
anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il contraente stipula
il contratto di assicurazione.
Sostituto d'imposta
Tasso minimo garantito
Soggetto obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti,
all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo
definitivo, e al relativo versamento.
Determinazione dell’imposta che si attua applicando le aliquote stabilite dalla
normativa fiscale sul reddito complessivo del contribuente.
Metodo di calcolo dell’imposta da applicare a redditi a formazione pluriennale,
previsto dal legislatore per evitare i maggiori oneri per il contribuente che
deriverebbero dall’applicazione delle aliquote progressive dell’imposta sui
redditi.
E’ il rendimento finanziario che la società garantisce alle prestazioni assicurate.
Tasso di premio
Importo indicativo di premio per unità (o migliaia di unità) di prestazione.
Tasso di riscatto
Tasso di interesse annuo utilizzato per determinare l’importo netto del valore di
riscatto in caso di risoluzione anticipata del contratto richiesta dal contraente.
Tasso di rivalutazione
Valuta di denominazione
E’ il tasso annuo ottenuto, scontando per un anno al tasso tecnico del 2,00%, la
differenza tra il rendimento attribuito ed il tasso tecnico già riconosciuto nel
calcolo del capitale assicurato iniziale.
È il tasso di interesse annuo composto, anticipatamente riconosciuto, utilizzato
per la determinazione dei coefficienti di conversione, ai fini della
determinazione della rendita, riportati negli allegati.
Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.
Vincolo
Vedi “cessione”.
Tassazione ordinaria
Tassazione separata
Tasso tecnico
(ultimo aggiornamento: Aprile 2006)
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FUTURA
Piano Individuale di Previdenza (FIP)
PROPOSTA DI ASSICURAZIONE n°
La proposta rappresenta la base legale del piano assicurativo che Lei desidera concludere: in essa Lei fissa la durata
indicativa della copertura, le prestazioni ed i premi del futuro contratto di assicurazione.
Voglia rispondere a tutte le domande in modo completo ed esatto: da ciò dipende la validità del contratto di
assicurazione (artt. 1892 e 1893 C.C.).
La preghiamo di scrivere in stampatello e di non ricorrere a segni e trattini.
Le ricordiamo che firmando la proposta si assume la responsabilità di quanto vi è dichiarato, anche se le risposte
vengono scritte da terzi.
Compilando personalmente la proposta si evitano possibili errori di trascrizione
Modalità di esercizio del diritto di recesso e di revoca della proposta
La proposta è revocabile fino a quando il contratto non sia stato concluso.
L’Aderente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione,
dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società o all'Agenzia
cui è assegnato il contratto stesso.
Il contratto è concluso nel giorno in cui l’Aderente ha ricevuto la comunicazione dell'accettazione della proposta da
parte della Società.
In assenza di tale comunicazione il termine di 30 giorni decorre dal giorno in cui:
−
la polizza è stata sottoscritta dall’Aderente e dalla Società
ovvero
−
l’Aderente abbia ricevuto la polizza sottoscritta dalla Società.
Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle
ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Società, previo consegna dell'originale di
polizza e delle eventuali appendici, rimborsa all’Aderente il premio da questi eventualmente corrisposto al netto
dell'imposta e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.
La Società ha il diritto di recuperare le spese effettive sostenute per l'emissione del contratto quali
individuate e quantificate in 26 Euro
Modalità di pagamento del premio
Ogni pagamento può essere effettuato con le seguenti modalità:
- in contanti o con assegno bancario presso la Sede dell’Agenzia cui è assegnata la polizza;
- con bollettino di conto corrente postale n° 48722003 intestato a Bernese Vita S.p.A.;
- con bonifico bancario sul conto corrente n° 93068 – ABI 05428 – CAB 03205 –CIN Q intestato a Bernese
Vita S.p.A.
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Agenzia di
cod.
Convenzione N.
Dati dell’Aderente
Sesso
Cognome/Ragione sociale
CAP
Stato civile
Nome
Naz.
Località di residenza
Prov.
Luogo di nascita
Prov.
Telefono
Indirizzo
Data di nascita
Codice Fiscale
Cittadinanza
Professione/Attività
INFORMAZIONI RELATIVE ALL’IDENTIFICAZIONE DEL RAPPORTO (LEGGE 5.7.1991 N.197)
CODICE 23
Estremi del documento dell’Aderente
Tipo documento
Carta
d’identità
Patente
d’auto
Passaporto
Porto
d’armi
Tessera
postale
Numero documento
600
Data rilascio
Autorità e località di rilascio
CAB
Firma del personale incaricato dalla Società
Sottogruppo
Gruppo attività
Firma del soggetto che effettua l’operazione
BASI CONTRATTUALI E PREMIO DI ASSICURAZIONE
Data decorrenza
Età
Durata indicativa (*)
(*) La durata indicativa è determinata in anni, dalla differenza tra l’età prevista per il pensionamento di vecchiaia e l’età dell’Aderente al momento della
sottoscrizione della Proposta. Può subire delle variazioni in funzione di modifiche legislative o di professione dell’Aderente.
PREMIO RICORRENTE
Importo totale €
N° premi previsti
RATEAZIONE DEL PREMIO (barrare la casella che interessa)
Annuale
Semestrale
Quadrimestrale
Mensile (concedibile esclusivamente per Convenzioni)
RATA LORDA DI PERFEZIONAMENTO (in caso di frazionamento del premio ricorrente dividere l’importo totale per il numero delle rate previste)
Importo rata €
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI
Preso atto dell'informativa riportata sul retro, ed ai sensi degli articoli 23, 24, 26, 42 del Codice:
ACCONSENTO
ƒ
ƒ
ƒ
al trattamento dei miei dati personali, comuni e sensibili, per le finalità strettamente necessarie alla conclusione del rapporto assicurativo e per la
gestione e liquidazione sinistri, indicate al punto 1 lettere a) e b) della predetta informativa e con le modalità descritte al punto 2 della stessa;
alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 della predetta informativa;
al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa ;
_____
ACCONSENTO
al trattamento dei miei dati comuni per le finalità indicate al punto 1, lett. C) e al conferimento degli stessi per le attività di informazione e promozione
commerciale dii prodotti assicurativi come specificato al punto 3, lettera c)
Rimane fermo che il mio consenso é condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data
Nome e Cognome dell'Aderente
Firma
DICHIARIAMO, INOLTRE, DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DEL FASCICOLO INFORMATIVO E DEL
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO PERSONALIZZATO RIFERITO ALLA TARIFFA INDICATA NELLA
PRESENTE PROPOSTA.
FIRMA DEL CONTRAENTE
______________________________
FIRMA DELL’ASSICURANDO
(se diverso dal Contraente)
____________________________
RIEPILOGO E SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
Io sottoscritto dopo aver preso cognizione delle Condizioni di Assicurazione relative al contratto:
- DICHIARO: che le indicazioni fornite nel presente documento, sono veritiere e complete e che ne assumo ogni responsabilità anche se sono state scritte da
altri;
- DICHIARO: che la decisione sull'accettazione dell'assicurazione presentata spetta unicamente alla Compagnia. Se questa si trova indotta a rinviare o
rifiutare l'assicurazione propostale, non é tenuta ad indicarne i motivi. In ogni caso la documentazione, con tutti i relativi allegati, rimane presso la Compagnia
stessa;
- PROSCIOLGO dal segreto professionale e legale medici ed Enti che possono o potranno avermi curato o visitato e le persone alle quali la Compagnia
credesse in ogni tempo, anche dopo l'eventuale sinistro, di rivolgersi per informazioni ed acconsento che tali informazioni siano dall'assicurato stesso o da chi
per lui comunicate ad altre persone od Enti per le necessità tecniche, statistiche, assicurative e riassicurative;
- DICHIARO: di aver preso cognizione delle condizioni riferite alle clausole di revocabilità della proposta e di recesso dal contratto, riportate nel frontespizio
della proposta;
DICHIARO DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE DELLA NOTA INFORMATIVA REDATTA CONFORMEMENTE ALLE
DISPOSIZIONI ISVAP E, IN PARTICOLARE, DI AVER PRESO VISIONE DELLE INDICAZIONI IN ORDINE A COSTI E COMMISSIONI
(PUNTO 8) ED ALLA FACOLTA’ DELLA SOCIETA’ DI MODIFICARE LE BASI DI CALCOLO PER LA DETEREMINAZIONE DEI
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE IN RENDITA (PUNTO 10)
Firma dell’Aderente
___________________________________
Luogo
____________
Data
, lì
____________
Firma dell’Aderente
___________________
L’Agente
________________
(ultimo aggiornamento: Aprile 2006)
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INFORMATIVA AI SENSI DELLART. 13 D. LGS. 196/03
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali
(di seguito denominato “Codice”), la Bernese Vita S.p.A., in qualità di
“Titolare” del trattamento, La informa – nella Sua qualità di “interessato”
– sull’uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.
1. Fonte dei dati e finalità del relativo trattamento1
I Suoi dati personali2 - comuni e sensibili3 - in possesso della Compagnia
in calce indicata, sono raccolti direttamente dai Agenti e/o collaboratori
nel corso della fase precedente la stipulazione della polizza assicurativa
ovvero all’atto della sottoscrizione della stessa ovvero durante la fase
successiva.
I Suoi dati personali sono trattati nell’ambito della normale attività della
Compagnia per finalità:
a) connesse e strumentali alla eventuale valutazione circa l’adeguatezza
al suo profilo dei prodotti e servizi, alla conclusione, gestione ed
esecuzione dei
contratti attinenti esclusivamente all’esercizio
dell’attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia è
autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) connesse agli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla
normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo;
c) funzionali alla attività assicurativa per le quali l’interessato ha facoltà
di manifestare o meno il proprio consenso, e cioè finalità gestionali,
statistiche, commerciali, operative, di marketing e promozionali, di
indagini di mercato.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità indicate al punto 1, sarà
effettuato:
a) attraverso l’uso sia di strumenti manuali, tra i quali anche schede e
questionari, sia di strumenti automatizzati (informatici e telematici o
di altre tecniche a distanza) atti a memorizzare, gestire e trasmettere i
dati stessi;
b) adottando, ai sensi degli artt. 31-36 del Codice, idonee e preventive
misure di sicurezza finalizzate a ridurre al minimo i rischi di
distruzione o perdita dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di
trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
c) nel rispetto delle modalità indicate nell’art.11, comma 1, del Codice, il
quale prevede, tra l’altro, che i dati stessi siano:
ƒ
trattati in modo lecito e secondo correttezza;
ƒ
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
ƒ
esatti e, se necessario, aggiornati;
ƒ
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del
trattamento;
ƒ
conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo non superiore a quello necessario al
raggiungimento degli scopi per i quali i dati sono stati trattati.
I dati personali, a Lei riferibili saranno trattati ad opera della Agenzia
presso la quale è stata stipulata la polizza assicurativa e ad opera degli
incaricati nell’organizzazione interna della Compagnia. Oltre che dal
Titolare, i Suoi dati possono essere trattati all’interno del Gruppo Ras,
nonché dai soggetti indicati al punto 5 della presente informativa.
3. Conferimento dei dati
1
Per trattamento si intende, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) del Codice, qualunque
operazione svolta sui dati personali con o senza l’ausilio di strumenti informatici (ad es. la raccolta,
la registrazione, l’elaborazione, l’organizzazione, la conservazione, la modificazione, l’utilizzo, il
blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, la distruzione, ecc….. dei dati personali).
2
A tal proposito, Le ricordiamo che ai fini della normativa in materia di Privacy, si intende per
dato personale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b), c) e d) del Codice, qualsiasi informazione
relativa ad un soggetto identificato o identificabile (persona fisica o persona giuridica), che la legge
definisce “interessato”.
3
I dati personali si distinguono in comuni (ad es. nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, ragione
sociale, partita IVA, ecc…), sensibili (sono i dati idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, lo
stato di salute, la vita sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l’adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o
sindacale) e giudiziari (sono i dati idonei a rivelare i provvedimenti di cui all’art. 3, comma 1, lett.
Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati
personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad
esempio per antiriciclaggio);
b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla
gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di
promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti
dell’interessato stesso.
4. Rifiuto del conferimento dei dati
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:
a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l’impossibilità di
concludere od eseguire i relativi controlli di assicurazione;
b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza
sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma
preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di
promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti
dell’interessato.
5. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati:
ƒ
soggetti del settore assicurativo: Agenti, subAgenti, produttori di
Agenzia, assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, Società di
Gestione del Risparmio, mediatori di assicurazione ed altri canali di
acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio banche e SIM);
ƒ
legali e medici fiduciari;
ƒ
società del Gruppo, nonché società di servizi informatici, postali o di
archiviazione, Società di revisione e consulenza;
ƒ
organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore
assicurativo, ISVAP, Ministero dell’industria del commercio e
dell’artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ed
altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è
obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi);
ƒ
società del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e
collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge).
6. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono soggetti a diffusione al di fuori di quanto
previsto dal punto 5 della presente informativa.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I Suoi dati personali, comuni e sensibili, possono essere trasferiti verso
Paesi dell’Unione Europea per le ragioni legate alla propria attività
istituzionale, di cui al punto 1., e/o collegate alla gestione assicurativa (per
es. riassicurazione).
8. Diritti dell’interessato
L’art. 7 del Codice conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti.
In particolare, l’interessato può ottenere dal Titolare la conferma
dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi
a sua disposizione in forma intelligibile. L’interessato può, altresì, chiedere
di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il
trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.
9. Titolare e Responsabili del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, è
Bernese Vita S.p.A., con sede in Roma, Via A. G. Guattani, 6/A - c.a.p.
00161.
Responsabile del trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ai
sensi dell’art. 7 , è la Direzione Generale domiciliata per la carica presso la
sede legale della Compagnia.
L’elenco completo aggiornato dei responsabili del trattamento dei dati
personali, sia comuni che sensibili, effettuato dalla Bernese Vita S.p.a., è a
disposizione degli interessati presso la sede legale della Compagnia in
Roma, Via A. G. Guattani 6/A, c.a.p. 00161 – Ufficio Affari Legali e
Societari – tel. 06/44164410 – fax. 06/44164531 – e-mail:
[email protected].
a) - o) e r) – u) del D.P.R. 313/2002, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli artt. 60 e 61
c.p.p.).
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Sede sociale e direzione 00161 Roma - Via G.A. Guattani, 6/A
Tel. 06/441645.1 – Fax 06/44164494 –Telegrammi Bernese Roma
Capitale sociale € 5.180.000 int. vers. – Iscritta Trib. di Roma n.6473/84 – Reg.Soc. C.C.I.A.A. n. 537460
P. IVA 00861941003 – Cod. Fisc. 06690050155 – Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni
sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
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Il presente Fascicolo informativo ed i dati in esso contenuti sono aggiornati alla data del 1° dicembre
2005
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QUESTIONARIO PER LA VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO
ASSOCIATO ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE n°
Gentile Cliente,
dal 1° Dicembre 2005, l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni Private (ISVAP) ha introdotto nuove regole di
trasparenza ed adeguatezza dei prodotti di assicurazione sulla vita. Ciò significa una maggiore tutela del consumatore
grazie ad una sua maggiore consapevolezza verso il prodotto di protezione, previdenza, risparmio ed investimento che
intende acquistare.
Il presente questionario ha lo scopo di acquisire, nel Suo esclusivo interesse, le informazioni necessarie a valutare
l’adeguatezza della nostra offerta assicurativa rispetto alle sue specifiche esigenze.
La ringraziamo per la sua collaborazione.
Informazioni anagrafiche
(Nel caso di Cliente Persona Giuridica, gli estremi anagrafici del Cliente sono quelli del Legale
Rappresentante e le informazioni del questionario sono fornite da quest’ultimo)
Nome e Cognome
Data di nascita
Sesso
Codice fiscale
Comune di nascita
Provincia
Indirizzo
CAP
Comune di residenza
Provincia
Stato
Categoria Professionale
1. A quale categoria professionale appartiene?
Non risponde
Occupato
Pensionato
Altra categoria di persone
Persone da tutelare
2. Lei ha persone da tutelare ovvero proteggere (famigliari od altri soggetti)?
Non risponde
Si
No
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Situazione assicurativa
3. Attualmente ritiene che le seguenti aree di bisogno siano per lei già pienamente coperte da soluzioni assicurative?
Non risponde
Protezione (tutela in caso di premorienza)
Previdenza (soluzioni combinate di protezione ed assistenza, forme pensionistiche individuali);
Risparmio (piani flessibili di accumulo, programmi di risparmio)
Investimento (soluzioni con elevata partecipazione alla gestione separata)
A questo punto valutiamo insieme quale tra le seguenti aree di bisogno (protezione, previdenza, risparmio ed investimento) è quelle di maggior interesse.
Affronteremo infatti un solo aspetto per poterlo approfondire al meglio e per individuare i prodotti più adeguati a soddisfare le sue esigenze.
Analisi delle esigenze e della disponibilità finanziaria
4. Quali delle seguenti aree di bisogno intende presidiare con soluzioni assicurative, in quanto solo parzialmente
coperta o attualmente non coperta? (indicare una sola area di bisogno)
Non risponde
Protezione (tutela in caso di premorienza)
Previdenza (soluzioni combinate di protezione ed assistenza, forme pensionistiche individuali);
Risparmio (piani flessibili di accumulo, programmi di risparmio)
Investimento (soluzioni con elevata partecipazione alla gestione separata)
5. Dal punto di vista finanziario, quali caratteristiche deve possedere la soluzione assicurativa per rispondere al Suo
profilo, in termini di massima esposizione al rischio per Lei accettabile? (Nota: per l’area di bisogno Protezione,
il profilo di rischio non è richiesto)
Non risponde (ovvero non pertinente se l’area di bisogno è Protezione)
Mantenimento del valore del capitale e suo costante e graduale incremento nel tempo (profilo
MEDIO)
Crescita significativa del capitale investito (profilo ALTO)
6. Su quale orizzonte temporale intende orientarsi per presidiare l’area di bisogno prescelta (vedi domanda n° 4)?
(Nota: l’indicazione di un orizzonte temporale inferiore a 5 anni potrebbe non consentire il presidio dell’area di
bisogno prescelta)
Non risponde
Inferiore a 5 anni
Tra 5 e 10 anni (compresi)
Superiore a 10 anni
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7. Qual’è la disponibilità finanziaria che intende impiegare per presidiare l’area di bisogno (vedi domanda
n° 4)?
Non risponde
fino ad € 20.00,00
in unica soluzione
da rateizzare nel corso del tempo
da € 20.00,00 ad € 50.000,00
in unica soluzione
da rateizzare nel corso del tempo
oltre € 50.000,00
in unica soluzione
da rateizzare nel corso del tempo
Grazie alla Sua disponibilità, abbiano potuto raccogliere le informazioni che ci consentiranno di
proporLe la soluzione assicurativa più adeguata alle Sue esigenze.
Le chiediamo cortesemente di barrare una delle seguenti scelte:
confermo le informazioni nel questionario
“Dichiaro di essere consapevole del fatto che l’intermediario assicurativo – in ragione del mio
rifiuto di fornire le informazioni richieste – non è stato in grado di effettuare la valutazione
dell’adeguatezza del presente contratto, rispetto al mio profilo ed a miei bisogni.”
“Dichiaro di essere stato informato dall’intermediario assicurativo che il presente contratto risulta
inadeguato rispetto al mio profilo ed ai miei bisogni, quali rilevati dallo stesso intermediario assicurativo in
base alle informazioni da me fornite.”
Firma del Cliente (o Legale Rappresentante)
………………………………………………………………………
Firma dell’Intermediario
……………………………………………………
Data
…………………………………………………….
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sulla vita e delle operazioni di capitalizzazione con D.M. del 4/7/1983 (G.U. del 22/8/1983 n. 229)
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