23-10-2014 - Associazione GeA

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23-10-2014 - Associazione GeA
Articoli tratti dalla newsletter Studio Cataldi - Quotidiano Giuridico, Studio Cataldi, Ascoli Piceno
http://www.studiocataldi.it
23/10/2014
Il regime della separazione e del divorzio in Polonia.
La coppia può divorziare anche senza prima separarsi - Alfio Mancani
L'analisi del fenomeno delle problematiche legate alla separazione, al divorzio e all'annullamento del
matrimonio di coppie miste tra cittadini italiani e cittadini polacchi non puo' prescindere da alcuni dati
statistici i quali evidenziano due fenomeni:
- un tendenziale aumento nel corso degli anni 1995-2012 di matrimoni di coppie miste (ad eccezione
del periodo 2009-2010, periodo in cui e' entrata in vigore una legislazione piu' restrittiva finalizzata
a contrastare il fenomeno dei matrimoni fittizi) in un contesto di diminuzione generale dei
matrimoni in Italia – fonte ISTAT -;
- la maggioranza dei matrimoni misti e' formata da marito italiano e moglie straniera, per quanto
riguarda i matrimoni con moglie straniera, si ha una prevalenza di donne provenienti dall'est
Europa e la Polonia figura tra i primi cinque paesi.
In valori assoluti, la percentuale di separazioni e divorzi delle coppie miste non e' di gran lunga superiore
rispetto alle coppie formate da cittadini provenienti dallo stesso paese.
Tuttavia, nell'ipotesi di crisi di matrimoni misti, si possono presentare particolari problematiche
relativamente alla competenza del tribunale e alla legge applicabile. Relativamente alla legge, bisogna
considerare che gli aspetti relativi al divorzio o alla separazione legale variano notevolmente da paese in
paese, anche se i paesi appartengono all'Unione Europea.
1. LE REGOLE COMUNITARIE COMUNI PER LA DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE
Nell'ipotesi in cui piu' paesi comunitari sono coinvolti, l'istanza di divorzio o di separazione (la quale puo'
essere richiesta congiuntamente dai coniugi o separatamente) puo' essere presentata presso le autorita'
giurisdizionali del paese:
- in cui i coniugi convivevano in costanza di matrimonio;
- in cui i coniugi hanno vissuto per l'ultima volta a condizione che uno di essi ancora vi risieda;
- in cui vive almeno uno dei coniugi se alla data di presentazione dell'istanza egli viva in tal paese da
almeno sei mesi o se e' cittadino di quel paese;
- nel caso in cui il coniuge non sia cittadino di un paese in cui almeno vive da un anno dalla data di
presentazione della domanda, egli puo' presentare istanza in tal paese.
Nel caso di conflitto di giurisdizioni, sara' compentente il giudice del paese nel quale e' stata per prima
presentata domanda di separazione o divorzio in base alle predette regole. Per quanto riguarda il tribunale
competente per la conversione di una separazione legale in divorzio (se cioe' e' previsto dalla normativa del
paese in questione) esso e' quello del paese dell'Unione Europea che ha emesso la sentenza di separazione
legale, tale tribunale sara' anche competente per le questioni che concernono la responsabilita' genitoriale.
Ad eccezione che per la Danimarca, la sentenza che dichiara il divorzio o la separazione legale pronunciata
in un paese UE e' automaticamente riconosciuta negli altri paesi dell'Unione.
2. IL DIVORZIO IN POLONIA
La differenza sostanziale tra il sistema italiano e quello polacco e' data dal fatto che in Polonia puo'
chiedersi il divorzio senza che sia necessaria una previa separazione legale. Il tribunale polacco puo'
stabilire l'addebito della colpa a uno dei coniugi o puo' statuire un divorzio senza colpa di nessuno dei
coniugi. Presupposto per richiedere il divorzio e' che il matrimonio sia pregiudicato in maniera definitiva e
irrevocabile, entrambi i requisiti di definitivita' e irrevocabilita' devono essere soddisfatti.
Conseguenze del divorzio
Per quanto riguarda l'utilizzo del cognome del marito (che la moglie in Polonia puo' aggiungere al suo di
nubile o sostituire totalmente), si deve tenere in considerazione il fatto che gli effetti del divorzio sono
definitivi dopo 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza, nel caso di utilizzo del cognome del marito, la
moglie puo' presentare una richiesta all'ufficio dello stato civile volta a ripristinare il cognome precedente
al matrimonio.
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Le conseguenze del divorzio relativamente agli aspetti patrimoniali dei coniugi variano a seconda del
regime patrimoniale per il quale i coniugi hanno optato. Ex lege in Polonia si applica il regime di comunione
di beni secondo quanto stabilito dagli artt. 31 e ss. del Codice della Famiglia e delle Tutele. I coniugi
possono optare per un regime diverso dalla comunione dei beni per mezzo di un contratto redatto in forma
di atto notarile il quale puo' essere stipulato precedentemente alla contrazione del matrimonio. Tale
contratto puo' essere modificato o rescisso nel corso del matrimonio, nel caso di rescissione si applichera'
automaticamente il regime di comunione dei beni. Nel caso di divorzio il tribunale puo' stabilire la divisione
dei beni della comunione i quali comprendono tutti i beni (ad eccezione dei beni personali di cui all'art. 33
del Codice della Famiglia e delle Tutele) acquistati dai coniugi successivamente al matrimonio. In regime di
comunione dei beni, entrambi i coniugi sono titolari delle stesse quote nella comunione. In caso di gravi
motivi, ogni coniuge ha il diritto di richiedere al tribunale la divisione della comunione secondo quanto
ognuno di essi ha contribuito per l'acquisto della loro proprieta'. Nel caso di comunione della casa
coniugale, il tribunale che decide sul divorzio stabilisce inoltre l'esercizio del diritto di abitazione
relativamente alla casa coniugale.
Un argomento molto delicato e frequente che viene affrontato a seguito del divorzio e' quello relativo al
mantenimento e affidamento della prole. Il principio generale prevede che entrambi i coniugi siano
solidarmente obbligati a mantenere, educare ed istruire la prole secondo le proprie possibilita'. In caso di
divorzio, il tribunale puo' limitare l'esercizio della potesta' genitoriale di un genitore se le circostanze lo
obbligano in tal senso.
Tra gli effetti ultrattivi del matrimonio, ritroviamo l'obbligo di mantenimento dell'altro coniuge. Nel caso in
cui un coniuge non sia colpevole del fallimento del matrimonio e versi in stato di bisogno, l'altro coniuge e'
obbligato a provvedere al suo mantenimento in base alle proprie possibilita' finanziarie e ai bisogni
ragionevoli dell'altro sposo. Importante sottolineare che il diritto al mantenimento, nel caso di addebito di
colpa a uno dei coniugi, permane a favore dell'altro coniuge indipendentemente dallo stato di bisogno per i
successivi 5 anni dalla cessazione del matrimonio. Solamente con la contrazione di un nuovo matrimonio
cessa l'obbligo a mantenere l'altro coniuge.
3. LA SEPARAZIONE
La separazione e' un istituto previsto dall'ordinamento polacco negli artt. 61 e seguenti del Codice della
Famiglia e delle Tutele. Presupposto della separazione e' la rottura del vincolo matrimoniale e il tribunale,
nel caso di presenza di figli minori e nella prospettiva del bene dei minori, puo' anche rifiutarsi di concedere
la separazione. Essenzialmente gli effetti della separazione sono i medesimi del divorzio, fatta eccezione
per il divieto di contrarre nuovo matrimonio per il quale e' necessario lo scioglimento del vincolo
matrimoniale attraverso il divorzio. Nell'ipotesi in cui un coniuge richiede la separazione e l'altro il divorzio,
il tribunale statuira' su quest'ultima domanda.
4. ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO
L'annullamento del matrimonio comporta la cessazione del vincolo con effetti retroattivi, ad eccezione dei
diritti acquisiti nel corso del matrimonio dalla prole, che rimangono invariati. Secondo il diritto polacco, i
motivi per richeidere l'annullamento del matrimonio sono tassatiti e, nello specifico:
- uno dei coniugi ha un'eta inferiore a quella richiesta dalla legge per sposarsi;
- uno dei coniugi e' completamente incapace;
- uno dei coniugi soffre di malattia mentale;
- precedente valido matrimonio;
- vincoli di parentela in linea retta tra gli sposi (fratello e sorella, fratellastro e sorellastra ecc.) o
affinita' tra gli sposi;
- incapacita' di intendere e di volere nel momento della celebrazione del matrimonio, errore di
identita' o minaccia.
Tutti i predetti presupposti devono sussistere al momento di celebrazione del matrimonio.
Le conseguenze dell'annullamento sono:
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ex tunc: gli sposi riacquistano il loro status precedente al matrimonio, comprensivo dei loro
cognomi, le relazioni di affinita' con i parenti dell'altro sposo cessano come anche i diritti legati
all'eredita';
- ex nunc: riguardo alle questioni relative alla proprieta'.
Nel caso di filiazione, all'annullamento si applicano le disposizioni relative al divorzio in particolare le
provvigioni che disciplinano il caso di addebito del divorzio a una delle parti qualora il comportamento di
uno dei coniugi abbia portato all'annullamento del matrimonio.
5. TRIBUNALE COMPETENTE E IMPUGNAZIONI
In Polonia la competenza in materia di divorzio e' attribuita al Tribunale Distrettuale (Sąd Okręgowy)
competente per territorio in base al luogo dell'ultima residenza degli sposi o dello sposo che deposita la
richiesta di divorzio. L'atto di citazione viene notificato presso l'indirizzo di residenza di controparte
corredato da traduzione nella lingua del convenuto con l'invito a fissare un luogo per le notifiche nel
territorio della Polonia, in caso di mancata definizione del luogo di notifica in Polonia, tutte le successive
notifiche verranno effettuate in tribunale. Le decisioni del tribunale di primo grado possono essere
impugnate dopo 7 giorni dalla notifica della sentenza, nel caso di richiesta di motivazioni della sentenza
(che in Polonia non e' contestuale alla pubblicazione, ma puo' essere richiesta dalla parte) dopo una
settimana dalla notifica delle motivazioni. In Polonia vi sono tre gradi di giudizio, il giudice di Cassazione
non giudica sul merito.
6. IL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE DI DIVORZIO, SEPARAZIONE E ANNULLAMENTO EMESSE DA
TRIBUNALI DI ALTRI PAESI
Il riconoscimento delle sentenze di divorzio, separazione, annullamento del matrimonio emesse da tribunali
di paesi non UE richiede il riconoscimento del tribunale polacco su istanza di chiunque abbia interesse. La
competenza del tribunale viene individuata in base agli stessi criteri descritti precedentemente, se non e'
possibile definire la competenza sara' competente il Tribunale Circondariale della Citta' di Varsavia.
Il riconoscimento delle sentenze di paesi EU invece avviene secondo le normative comunitarie vigenti.
7. CENNI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO POLACCO
Le disposizioni di diritto internazionale privato polacco prevedono che la legge applicabile nel caso di
matrimonio e' la legge nazionale di ciascuno sposo, bisogna qui ricordare che la legge polacca non prevede
la doppia nazionalita' quindi un cittadino polacco, pur titolare di piu' cittadinanze, verra' considerato
solamente come cittadino polacco. Nel caso di coppie internazionali, il tribunale polacco per quanto
concerne il divorzio, la separazione e l'annullamento deve tener presente, per le condizioni di divorzio,
separazione e annullamento, anche la legge nazionale dell'altro coniuge. Inoltre il diritto internazionale
privato polacco comprende diversi accordi bilaterali volti a individuare la legge applicabile in caso di
divorzio, annullamento del matrimonio e separazione.
CONCLUSIONI
L'opzione per incardinare un procedimento di divorzio in Polonia e' consigliabile nell'ipotesi in cui si vuole
ottenere una decisione in tempi minori rispetto all'Italia. Tale opzione, tuttavia, e' consigliabile qualora vi
fosse un accordo tra i coniugi e pertanto il procedimento si concluderebbe senza addebito della colpa. Nel
caso di convocazione da parte di un tribunale polacco, bisogna sempre verificare che sia rispettato il diritto
al contraddittorio, con particolare riferimento alla traduzione dell'atto di citazione e delle istruzioni ad esso
allegate. E' sempre consigliabile incaricare un legale specializzato in diritto internazionale privato e in diritto
di famiglia il quale possa verificare la correttezza della determinazione della giurisdizione, della
competenza, della legge applicabile e tutelare il proprio assistito anche nelle more del giudizio in via
cautelare.
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