schema norme contrattuali

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schema norme contrattuali
Circolo didattico statale “Leonardo Sciascia”
Via Napoleone Colajanni, s.n. - 93100 Caltanissetta
sito web www.leonardosciascia.gov.it
posta elettronica ordinaria [email protected]
posta elettronica certificata [email protected]
telefono 093421404 – fax 0934547655 - codice fiscale 80007120852
codice per fatturazione elettronica UF4982
Il progetto è realizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per
l'apprendimento”
CCI 2014IT05M2OP001, Programmazione 2014-2010.
Obiettivo specificio 10.8 “Diffusione della società delle conoscenze nel mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l'apprendimento delle competenze chiave” - Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-596
NORME CONTRATTUALI
R.d.O. n. …...........................
Procedura comparativa per l'acquisizione di beni
nell'ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-596
CUP B96J15001500007
CIG lotto 1 ZA31AB2F56
CIG lotto 2 Z741AB2F6A
CIG lotto 3 Z451AB2F7E
1) Il contratto, oltre che dalle clausole contrattuali contenute nel presente documento, è disci­
plinato, ove non in contrasto, dalle “condizioni generali di contratto” stabilite dal bando
MePA; è altresì disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal codice civile;
2) le presenti Norme Contrattuali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite,
modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante
contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo
restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi
peggiorative per il Fornitore contraente, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad
opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere;
3) sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo
contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dedotta in contratto, nonché
ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri fiscali,
le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli oneri relativi alle spese di viaggio e di
missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale;
4) il Fornitore contraente si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, incluse
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quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto;
5) gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra,
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad
esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di
indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti della scuola;
6) le attività contrattuali da svolgersi presso la sede della scuola dovranno essere eseguite
senza interferire con il normale lavoro degli ambienti didattici; modalità e tempi dovranno
comunque essere concordati con la scuola. Il Fornitore contraente prende atto che nel
corso dell’esecuzione delle attività contrattuali gli ambienti didattici della scuola
potrebbero continuere ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore
contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le
esigenze della scuola senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in
corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa
dalle attività svolte dalla scuola;
7) il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà
accedere agli ambienti didattici della scuola nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza
e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare
preventivamente le relative procedure;
8) la Ditta consegnerà ed installerà i beni a proprio rischio, accollandosi le spese di qualsiasi
natura e durante i normali orari di apertura del plesso scolastico Sciascia di Caltanissetta.
Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e di danni durante il trasporto dei beni ordinati e
la sosta presso il Circolo, ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili alla Scuola. I
rischi di ogni genere entrano nel carico del Circolo solo dopo il verbale di accettazione e
collaudo positivo;
9) la Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al
Circolo e/o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
10) per l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura,
spese e rischio, alla consegna/attivazione dei beni ordinati, comprese le attività di
imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione, montaggio, integrazione,
avviamento operativo e consegna della documentazione e la manualistica tecnica e d’uso,
anche per la dimostrazione della rispondenza dei beni ai criteri ambientali minimi fissati dal
Circolo, nei tempi stabiliti dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi
prescritti, pena l’applicazione delle penali di seguito indicate;
11) i beni dovranno essere consegnati, attivati e collaudati entro e non oltre il 30 ottobre 2016;
12) la formazione tecnica (addestramento) dei docenti per l'uso di beni informatici consiste
nell’erogazione di training (almeno due ore in presenza) sulle modalità di utilizzo dei beni
forniti, da effetturasi entro dieci giorni successivi all'accettazione della fornitura ed al suo
collaudo;
13) il prezzo della fornitura, e dei servizi connessi, è fissato in euro ............ IVA inclusa. Il prezzo
comprende anche: a) tutto quanto richiesto per l'installazione dei beni nei locali della
scuola e la loro piena funzionalità; b) la garanzia on-site prestata dal produttore e/o dal
fornitore e/o da terzi da questi incaricati; c) le spese e, in generale, tutti gli oneri di
trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza; d) addestramento al personale scolastico. Il
prezzo include altresì tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a
qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dalla
scuola (es. spese bancarie di bonifico), così come l’imposta di bollo e di registro
eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico
del Fornitore;
14) la garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di col­
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laudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di ventiquattro mesi;
15) i prezzi della fornitura sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri
calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili
indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di
ogni relativo rischio e/o alea;
16) il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti,
revisioni o aumenti dei prezzi indicati nell'offerta;
17) il pagamento del prezzo sarà effettuato, previo acquisizione d'ufficio del DURC ed
all'eventuale accertamento presso Equitalia, sulla base delle fatture elettroniche emesse
dal Fornitore contraente entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura
elettronica, subordinatamente all'accreditamento dei fondi FESR dallo Stato alla scuola;
18) ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere il riferimento alla RDO,
al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto). L'indicazione di tali
elementi è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei
relativi crediti;
19) il Fornitore contraente si obbliga a consentire alla scuola di procedere, in qualsiasi
momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle
prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo
svolgimento di tali verifiche;
20) la consegna si intende compiuta quando tutti i beni del lotto sono stati consegnati, installa­
ti e resi pienamente funzionanti;
21) nell’ipotesi di ritardo nella consegna ed installazione dell’intero lotto assegnato, rispetto al
termine perentorio del 30-10-2016, la Ditta aggiudicataria dovrà ritirare, entro i tre giorni
successivi alla scadenza del termine, tutto il materiale consegnato e/o installato, a proprie
spese e senza null'altro a pretendere dalla Scuola;
22) qualora l'Aggiudicatario, successivamente al pagamento della fornitura, non dovesse rispet­
tare gli obblighi dedotti in contratto anche per quanto riguarda l'assistenza e/o la garanzia,
sarà attivato il “fermo amministrativo” ex art. 69 della Legge di contabilità generale dello
Stato e Circolare n. 21, prot. n. 119271, del 29-3-1999, della Ragioneria Generale dello Sta­
to – I.G.F.;
23) è esclusa qualsiasi competenza arbitrale e le eventuali controversie, nascenti dal rapporto
contrattuale, saranno rimesse alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di
Caltanissetta;
24) il collaudo, consistente nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di
attestazione della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto, sarà effettuato, nel più
breve tempo possibile, da un collaudatore appositamente nominato dal Dirigente scolasti­
co, alla presenza di un incaricato della Ditta che dovrà controfirmare il relativo processo
verbale. L’assenza di rappresentanti della Ditta sarà considerata come acquiescenza alle
constatazioni ed ai risultati cui giungerà il collaudatore della Scuola, e gli eventuali rilievi e
determinazioni saranno comunicati alla Ditta, tempestivamente, a mezzo lettera raccoman­
data o PEC. Il collaudo riguarderà la totalità dei beni consegnati. Qualora i beni, o parti di
essi, o i programmi installati, non dovessero superare le prove funzionali e diagnostiche, il
collaudo è ripetuto con le stesse condizioni e modalità, e con eventuali oneri a carico della
Ditta. Il risultato del collaudo potrà essere:
- accettazione dei prodotti;
- rifiuto dei prodotti, perché difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni
tecniche (anche in riferimento ai criteri ambientali minimi). In tal caso la Ditta, a sua cura e
spese, provvederà al relativo ritiro e alla riconsegna di nuovi beni conformi alle richieste
contrattuali, entro i successivi dieci giorni feriali. Il Circolo non risponderà per eventuali fur­
ti o danneggiamenti dei beni rifiutati e non ancora ritirati;
- rivedibilità, per consentire alla Ditta di eliminare i vizi di modesta entità, con successiva
nuova sottoposizione a collaudo. Il regolare collaudo dei beni e la dichiarazione di presa in
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consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni non emersi
al momento del collaudo, ma che vengano in seguito accertati. In tal caso la Ditta sarà invi­
tata dal Circolo ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accerta­
mento dovendo risponderne ad ogni effetto. Le operazioni del collaudo saranno verbalizza­
te e costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo;
ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, qualora non fossero rispettate le obbligazioni na­
scenti dal rapporto contrattuale, il Circolo potrà risolvere di diritto il contratto in danno alla
Ditta, mediante comunicazione da effettuarsi con PEC, fatta salva ogni successiva azione ri­
sarcitoria;
il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri
dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro,
ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il
Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti
dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche;
il Fornitore sarà responsabile nei confronti della Scuola per ritardi nella fornitura rispetto al
termine di perentorio di conclusione del progetto che dovessero comportare il disimpegno
e/o la perdita dei fondi europei;
eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati al Fornitore contraente dalla
scuola per PEC. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni
alla scuola nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette
deduzioni non siano accoglibili a giudizio della scuola ovvero non vi sia stata risposta o la
stessa non sia giunta nel termine indicato saranno addebitate al Fornitore tutte le
responsabilità e conseguenze indicate nel presente documento;
oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la scuola potrà risolvere
di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al
Fornitore contraente per PEC, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per
l’adempimento, nei seguenti casi: a) accertamento della non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni presentate dal Fornitore o accertamento del fatto che sia venuta meno la
veridicità delle suddette dichiarazioni; b) condanna di taluno dei componenti l’organo di
amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile
tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la
Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero
assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; c)
difformità delle caratteristiche delle forniture fornite rispetto a quanto indicato nell'offerta;
d) violazione del divieto di cessione e subappalto del Contratto; g) violazione delle regole
sulla tracciabilità dei flussi finanziari; h) mancato rispetto del termine di consegna dei beni;
j) mancato rispetto del termine di esecuzione dell’addestramento al personale della scuola.
la scuola ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante
comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di: a) giusta causa; b)
reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi;
è fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a
pena di nullità della cessione stessa. Non è consentito il sub-appalto. In caso di
inadempimento da parte del Fornitore contraente di tali obblighi, la scuola, fermo restando
il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto;
è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti della
scuola a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto
di fornitura. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la scuola di
opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le
cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e devono essere notificate alla scuola contraente;
con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento
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dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle
misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di
essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs.
196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del
trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato;
34) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il
Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta
disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La scuola, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento,
risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa
dichiarazione da comunicarsi alla ditta, i singoli contratti nell’ipotesi in cui le transazioni
siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136
e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. Il Fornitore
contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della
Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge
13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente
che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità
finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne
immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 5. Il Fornitore contraente, si
obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti,
verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del
relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La
scuola verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia
inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno
di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge;
35) il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare alla scuola, entro e non oltre sette giorni
dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non
in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le
generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del
Fornitore contraente dedicato/i;
36) la Scuola si riserva il diritto di porcedere alla risluzione del contratto in caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio per il
contraente non possa o non voglia allinearsi ai parametri di prezzo-qualità convenzionati
(art. 1, co. 7, D.L. 95/2012).
Il Responsabile del Procedimento
Dirigente scolastico dott.ssa Giuseppa Mazzarino
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