schema norme contrattuali
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schema norme contrattuali
Circolo didattico statale “Leonardo Sciascia” Via Napoleone Colajanni, s.n. - 93100 Caltanissetta sito web www.leonardosciascia.gov.it posta elettronica ordinaria [email protected] posta elettronica certificata [email protected] telefono 093421404 – fax 0934547655 - codice fiscale 80007120852 codice per fatturazione elettronica UF4982 Il progetto è realizzato nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” CCI 2014IT05M2OP001, Programmazione 2014-2010. Obiettivo specificio 10.8 “Diffusione della società delle conoscenze nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” - Azione 10.8.1 “Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze chiave” - Codice progetto: 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-596 NORME CONTRATTUALI R.d.O. n. …........................... Procedura comparativa per l'acquisizione di beni nell'ambito del progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-596 CUP B96J15001500007 CIG lotto 1 ZA31AB2F56 CIG lotto 2 Z741AB2F6A CIG lotto 3 Z451AB2F7E 1) Il contratto, oltre che dalle clausole contrattuali contenute nel presente documento, è disci plinato, ove non in contrasto, dalle “condizioni generali di contratto” stabilite dal bando MePA; è altresì disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal codice civile; 2) le presenti Norme Contrattuali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere; 3) sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dedotta in contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli eventuali oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale; 4) il Fornitore contraente si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, incluse Allegato C all'RdO n. …............ pagina 1 di 5 quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto; 5) gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti della scuola; 6) le attività contrattuali da svolgersi presso la sede della scuola dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli ambienti didattici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la scuola. Il Fornitore contraente prende atto che nel corso dell’esecuzione delle attività contrattuali gli ambienti didattici della scuola potrebbero continuere ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della scuola senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla scuola; 7) il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli ambienti didattici della scuola nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure; 8) la Ditta consegnerà ed installerà i beni a proprio rischio, accollandosi le spese di qualsiasi natura e durante i normali orari di apertura del plesso scolastico Sciascia di Caltanissetta. Sono a carico della Ditta i rischi di perdite e di danni durante il trasporto dei beni ordinati e la sosta presso il Circolo, ad eccezione delle perdite e dei danni imputabili alla Scuola. I rischi di ogni genere entrano nel carico del Circolo solo dopo il verbale di accettazione e collaudo positivo; 9) la Ditta si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e danni arrecati al Circolo e/o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze commesse durante l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; 10) per l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, alla consegna/attivazione dei beni ordinati, comprese le attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio nei locali, installazione, montaggio, integrazione, avviamento operativo e consegna della documentazione e la manualistica tecnica e d’uso, anche per la dimostrazione della rispondenza dei beni ai criteri ambientali minimi fissati dal Circolo, nei tempi stabiliti dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di seguito indicate; 11) i beni dovranno essere consegnati, attivati e collaudati entro e non oltre il 30 ottobre 2016; 12) la formazione tecnica (addestramento) dei docenti per l'uso di beni informatici consiste nell’erogazione di training (almeno due ore in presenza) sulle modalità di utilizzo dei beni forniti, da effetturasi entro dieci giorni successivi all'accettazione della fornitura ed al suo collaudo; 13) il prezzo della fornitura, e dei servizi connessi, è fissato in euro ............ IVA inclusa. Il prezzo comprende anche: a) tutto quanto richiesto per l'installazione dei beni nei locali della scuola e la loro piena funzionalità; b) la garanzia on-site prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati; c) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza; d) addestramento al personale scolastico. Il prezzo include altresì tutte le imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dalla scuola (es. spese bancarie di bonifico), così come l’imposta di bollo e di registro eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore; 14) la garanzia on-site, inclusiva di assistenza e manutenzione con decorrenza dalla “data di col Allegato C all'RdO n. …............ pagina 2 di 5 laudo positivo” della fornitura e con intervento in loco della durata di ventiquattro mesi; 15) i prezzi della fornitura sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea; 16) il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nell'offerta; 17) il pagamento del prezzo sarà effettuato, previo acquisizione d'ufficio del DURC ed all'eventuale accertamento presso Equitalia, sulla base delle fatture elettroniche emesse dal Fornitore contraente entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura elettronica, subordinatamente all'accreditamento dei fondi FESR dallo Stato alla scuola; 18) ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere il riferimento alla RDO, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto). L'indicazione di tali elementi è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti; 19) il Fornitore contraente si obbliga a consentire alla scuola di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche; 20) la consegna si intende compiuta quando tutti i beni del lotto sono stati consegnati, installa ti e resi pienamente funzionanti; 21) nell’ipotesi di ritardo nella consegna ed installazione dell’intero lotto assegnato, rispetto al termine perentorio del 30-10-2016, la Ditta aggiudicataria dovrà ritirare, entro i tre giorni successivi alla scadenza del termine, tutto il materiale consegnato e/o installato, a proprie spese e senza null'altro a pretendere dalla Scuola; 22) qualora l'Aggiudicatario, successivamente al pagamento della fornitura, non dovesse rispet tare gli obblighi dedotti in contratto anche per quanto riguarda l'assistenza e/o la garanzia, sarà attivato il “fermo amministrativo” ex art. 69 della Legge di contabilità generale dello Stato e Circolare n. 21, prot. n. 119271, del 29-3-1999, della Ragioneria Generale dello Sta to – I.G.F.; 23) è esclusa qualsiasi competenza arbitrale e le eventuali controversie, nascenti dal rapporto contrattuale, saranno rimesse alla competenza esclusiva dell’autorità giudiziaria del Foro di Caltanissetta; 24) il collaudo, consistente nell’accertamento finale della corretta esecuzione contrattuale e di attestazione della conformità dell’esecuzione a quanto richiesto, sarà effettuato, nel più breve tempo possibile, da un collaudatore appositamente nominato dal Dirigente scolasti co, alla presenza di un incaricato della Ditta che dovrà controfirmare il relativo processo verbale. L’assenza di rappresentanti della Ditta sarà considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungerà il collaudatore della Scuola, e gli eventuali rilievi e determinazioni saranno comunicati alla Ditta, tempestivamente, a mezzo lettera raccoman data o PEC. Il collaudo riguarderà la totalità dei beni consegnati. Qualora i beni, o parti di essi, o i programmi installati, non dovessero superare le prove funzionali e diagnostiche, il collaudo è ripetuto con le stesse condizioni e modalità, e con eventuali oneri a carico della Ditta. Il risultato del collaudo potrà essere: - accettazione dei prodotti; - rifiuto dei prodotti, perché difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche (anche in riferimento ai criteri ambientali minimi). In tal caso la Ditta, a sua cura e spese, provvederà al relativo ritiro e alla riconsegna di nuovi beni conformi alle richieste contrattuali, entro i successivi dieci giorni feriali. Il Circolo non risponderà per eventuali fur ti o danneggiamenti dei beni rifiutati e non ancora ritirati; - rivedibilità, per consentire alla Ditta di eliminare i vizi di modesta entità, con successiva nuova sottoposizione a collaudo. Il regolare collaudo dei beni e la dichiarazione di presa in Allegato C all'RdO n. …............ pagina 3 di 5 25) 26) 27) 28) 29) 30) 31) 32) 33) consegna non esonera comunque la Ditta per eventuali difetti ed imperfezioni non emersi al momento del collaudo, ma che vengano in seguito accertati. In tal caso la Ditta sarà invi tata dal Circolo ad assistere, a mezzo di suoi rappresentanti, ad eventuali visite di accerta mento dovendo risponderne ad ogni effetto. Le operazioni del collaudo saranno verbalizza te e costituiranno titolo per il pagamento del corrispettivo; ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, qualora non fossero rispettate le obbligazioni na scenti dal rapporto contrattuale, il Circolo potrà risolvere di diritto il contratto in danno alla Ditta, mediante comunicazione da effettuarsi con PEC, fatta salva ogni successiva azione ri sarcitoria; il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche; il Fornitore sarà responsabile nei confronti della Scuola per ritardi nella fornitura rispetto al termine di perentorio di conclusione del progetto che dovessero comportare il disimpegno e/o la perdita dei fondi europei; eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati al Fornitore contraente dalla scuola per PEC. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni alla scuola nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della scuola ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato saranno addebitate al Fornitore tutte le responsabilità e conseguenze indicate nel presente documento; oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, la scuola potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore contraente per PEC, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi: a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni; b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia; c) difformità delle caratteristiche delle forniture fornite rispetto a quanto indicato nell'offerta; d) violazione del divieto di cessione e subappalto del Contratto; g) violazione delle regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari; h) mancato rispetto del termine di consegna dei beni; j) mancato rispetto del termine di esecuzione dell’addestramento al personale della scuola. la scuola ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di: a) giusta causa; b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi; è fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Non è consentito il sub-appalto. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente di tali obblighi, la scuola, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto; è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti della scuola a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la scuola di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla scuola contraente; con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento Allegato C all'RdO n. …............ pagina 4 di 5 dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato; 34) ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La scuola, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta, i singoli contratti nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante. 5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La scuola verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge; 35) il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare alla scuola, entro e non oltre sette giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i; 36) la Scuola si riserva il diritto di porcedere alla risluzione del contratto in caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio per il contraente non possa o non voglia allinearsi ai parametri di prezzo-qualità convenzionati (art. 1, co. 7, D.L. 95/2012). Il Responsabile del Procedimento Dirigente scolastico dott.ssa Giuseppa Mazzarino Allegato C all'RdO n. …............ pagina 5 di 5