di luglio 2003

Transcript

di luglio 2003
30
ANCL Aderente Consilp/Confprofessioni Settimanale Anno XLIV N. 30 del 26 luglio 2003
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articoli
La Consilp e la riforma Biagi/2
importante
524
(Di Nunzio)
Ccnl studi professionali, siglato l’accordo 527
(Bottaro e Pascazio)
Il tutore e la sicurezza del lavoro
528
(Asquino)
Il bilancio 2002 dell’Ancl
529
(Monticelli, Bezzegato, Pascarelli, Vetrano)
www.ancl.it
rubriche
Notizie dall’Enpacl
534
(news di luglio 2003)
Week Work
537
(Studio associato Paoli)
Fisco in pillole
538
(visto pesante, Tremonti agricola, misuratori fiscali, ecc.)
Storie di lavoro
(Paoli)
In occasione
del 50° anniversario
della fondazione l’Ancl
organizza, a Firenze
il 24 ottobre p.v.,
un importante convegno
di studi. Tutte le informazioni
riguardanti gli alberghi sono
in evidenza nel sito.
S’invitano i colleghi
a prenotare con estrema
urgenza, essendo Firenze
al limite della capienza.
540
Il sito dell’Ancl, oltre alle
novità del motore di ricerca
e della giurisprudenza
del lavoro, riporta:
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tutte le informazioni utili
relative al “Corso
di formazione a distanza
per l’amministrazione
del personale
degli enti locali”;
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il nuovo contratto degli
studi professionali
(sezione “Documenti/
Professione”);
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la nuova circolare per
i clienti di luglio 2003.
1081
524
il consulente
Un collega delegato ad elaborare le osservazioni
La Consilp e la riforma Biagi/2
Osservazioni
specifiche
lizzatore, il che sarebbe estremamente riduttivo.
La somministrazione di lavoro
3) La lettura dell’art. 22 (disciplina dei rapporti di lavoro) indica
al comma 4 l’applicazione dell’art.
3 della legge n. 604/1966 (licenziamento per giustificato motivo con
preavviso) e delle tutele (economiche) di cui all’art. 12 della riforma.
È corretto ritenere che:
N. 30 del 26 luglio 2003
Con riferimento al Capo I della
legge di riforma si osserva quanto
segue.
1) La lettura combinata dell’art. 20 (condizioni di liceità),
commi 3 e 4, può portare alla seguente conclusione: il contratto
di somministrazione a tempo indeterminato può essere legittimamente concluso laddove sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo
identificate nel dettaglio nelle
lettere da a) ad o); ciò sembra indicare, al comma 4, che l’assunzione a tempo determinato in
caso di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo
per una delle ipotesi di cui al
comma 3 sia sempre legittima. È
corretto ritenere che le causali di
assunzione, siano esse a tempo
indeterminato che determinato,
siano intrinsecamente di natura
oggettiva, tecnica e produttiva
tout court e, pertanto, legittime?
Se così non fosse andrebbe meglio specificato.
2) La precisazione contenuta al
comma 4 [“l’assunzione a termine è
ammessa per ragioni (…), anche se
riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”] fa ritenere che, nel caso
di assunzione a tempo indeterminato, invece, le attività che legittimano l’assunzione non possono riferirsi alla ordinaria attività dell’uti-
a) questa soluzione trova applicazione sia nel caso di somministrazione a tempo indeterminato che determinato?
b) L’erogazione della tutela economica da parte del Fondo di
cui all’art. 12 sostituisce le garanzie della tutela obbligatoria o reale oppure si integra
con esse?
4) L’art. 22, comma 5, stabilisce
che la sola assunzione a termine
non si computa nell’organico dell’utilizzatore. Perché penalizzare lo
staff leasing? Sarebbe quindi opportuno prevedere l’esclusione
dal computo di tutte le somministrazioni.
5) L’affermazione contenuta
nel comma 2, laddove stabilisce
che al contratto di somministrazione a tempo determinato si applica la disciplina sui contratti a
termine di cui al D.Lgs n. 368/
2001 “per quanto compatibile” necessita di chiarimenti. La locuzione, ad esempio, che il contratto di
somministrazione a termine può
essere prorogato “in ogni caso” significa che la proroga è ammessa
a prescindere dunque dalla durata iniziale (inferiore a tre anni ex
art. 4, D.Lgs n. 368/2001)?
Lavoro
intermittente
Con riferimento al Titolo V,
Capo I, della legge di riforma si osserva quanto segue.
a) L’espressione all’art. 33 “…
Contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un
datore di lavoro …” indica che il
contratto di lavoro intermittente
può essere stipulato solo con un
unico datore di lavoro: è corretto
in quanto il Governo non ha inteso ricondurlo nell’area del part
time (che per sua natura presuppone l’esistenza di più di un datore di lavoro)?
b) Non vi è il richiamo alla applicazione del D.Lgs n. 368/2001 al
lavoro intermittente a tempo determinato. È corretto, dunque, ritenere che questa tipologia contrattuale esula dalla disciplina sul lavoro a termine?
c) Non essendo stato specificato diversamente, si ritiene che il
lavoratore intermittente, sia esso
assunto a tempo indeterminato
che a termine, non sia mai computabile nell’organico del datore di
lavoro (fatta eccezione per le materie richiamate espressamente).
d) L’art. 37 riguarda i casi di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi nei periodi di ferie
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estive, natalizie, ecc.: la collocazione stessa di questa fattispecie in
norma a parte rispetto agli artt. 33
e 34 si può interpretare nel senso
che queste sono fattispecie che
prescindono dall’esistenza di ragioni oggettive soggettive di cui
all’art. 34.
e) Non si comprende la previsione di cui all’art. 37, comma 2,
laddove, nel lavoro intermittente
per periodi predeterminati nell’arco della settimana, ecc., si prevede l’erogazione dell’indennità di
disponibilità solo in caso di effettiva chiamata.
f) L’art. 38, comma 3, specifica
che durante il periodo in cui il lavoratore è a disposizione e non lavora, egli non gode di alcun diritto spettante al lavoratore subordinato. Sarebbe opportuno chiarire
questa formulazione dalle implicazioni non chiare:
1) in quanto questa formulazione sembra, invece, richiamare
i doveri tipici del lavoratore subordinato (fedeltà, ecc.);
2) in quanto non si comprende
se sono comunque operanti i
diritti del lavoratore in caso di
recesso datoriale dal rapporto.
Lavoro
ripartito
Con riferimento al Titolo V,
Capo II, della legge di riforma si osserva quanto segue.
a) Appare opportuno chiarire
come devono intendersi le seguenti due affermazioni: all’art. 41,
comma 1, si definisce il contratto
di lavoro ripartito come “uno speciale contratto di lavoro” e al comma 5 si afferma che tale contratto
può, in ipotesi indicate dal legislatore, trasformarsi in un “normale
contratto di lavoro subordinato di
cui all’art. 2094 c.c.”. Questa seconda affermazione va intesa nel senso che il contratto ripartito nasce
come contratto di lavoro autonomo? Inoltre, la lettura di questi due
commi e la lettura dell’art. 43, comma 2, inducono l’operatore in seria difficoltà, laddove si consente,
in assenza di disciplina contrattuale, la regolazione a livello individuale del rapporto con le norme
proprie del lavoro subordinato, tenuto tuttavia conto della sua specialità.
b) Non si specifica che il contratto ripartito può essere stipulato a tempo indeterminato o (anche) a termine: l’omissione è voluta in ragione del fatto che si tratta
di un contratto a natura speciale?
Se sì, quali implicazioni si registrano sul contratto di lavoro?
c) L’art. 41, u.c. si riferisce alla
impossibilità della prestazione di
“entrambi” i lavoratori: l’espressione “entrambi” potrebbe interpretarsi nel senso che l’art. 1256 c.c.
trovi applicazione solo nel lavoro
ripartito fra due coobbligati. Ed
inoltre, in questi casi, non si applicano le norme che disciplinano il
recesso del lavoro subordinato
perché il rapporto non è tale?
d) La specifica di cui alla lettera b) dell’art. 42, comma 1 (indicazione del trattamento economico
… spettante a ciascun lavoratore),
sembra diversificare tra i coobbligati: appare, infatti, di difficile comprensione, letta alla luce dell’art.
41, comma 1 laddove si identifica
l’obbligazione lavorativa come
“unica e identica”.
e) Non si fa menzione nella riforma dell’applicazione delle norme sull’orario di lavoro. Si deve intendere che i lavoratori ripartiti
non soggiacciono alle limitazioni
dell’orario di lavoro?
f) In merito alla computabilità
o meno di questi lavoratori, si chiede di conoscere se essi si computano ai fini dell’organico; e se sì,
con quali modalità si computano
e in quale momento occorre effettuare il conteggio, considerato che
l’effettiva quantità di ore lavorate
si conosce solo a consuntivo.
g) Non si comprende la previsione di cui all’art. 44, ultimo comma, laddove i coobbligati possono
partecipare alle operazioni di voto
del referendum esprimendo un
solo voto. E se i lavoratori fossero
in disaccordo tra loro?
Apprendistato
Con riferimento al Titolo VI,
Capo I, della legge di riforma si osserva quanto segue.
a) L’art. 54, ultimo comma, afferma la sopravvivenza degli attuali sistemi di incentivazione
economica: è corretto ritenere
dunque che le agevolazioni contributive attuali trovano applicazione nel futuro, ma non si comprende se la durata della loro
erogazione è legata agli attuali
contratti di apprendistato (massimo quattro anni) oppure si possa fare riferimento già ai nuovi
contratti che prevedono durata
anche fino a sei anni? La sopravvivenza delle attuali norme va riferita anche alla possibilità di
mantenere ulteriori dodici mesi
di benefici contributivi nel caso
di trasformazione del rapporto di
apprendistato?
b) In relazione all’art. 54, ultimo
comma, e alla previsione contenuta nel comma 1 del medesimo articolo (inquadramento), è opportuno chiarire se l’art. 13 della legge n. 25/1955 (“la retribuzione dovrà essere graduale anche in rap-
➦
N. 30 del 26 luglio 2003
(segue)
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il consulente
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526
il consulente
(segue)
porto all’anzianità di servizio”) trova ancora applicazione.
Contratto di inserimento
Con riferimento al Titolo VI,
Capo II, della legge di riforma si osserva quanto segue:
a) non si comprende l’esclusione degli studi professionali dalla platea dei destinatari indicata
all’art. 55, comma 2;
b) si sottolinea la opportunità
di delineare un apparato sanzionatorio più esaustivo rispetto a
quanto delineato agli artt. 56, comma 5, e 57, comma 2, nel caso di
mancanza della forma scritta e
mancata realizzazione del progetto individuale;
c) non si comprende la ragione per cui le agevolazioni contributive siano state previste solo per
i contratti stipulati con le categorie svantaggiate;
N. 30 del 26 luglio 2003
d) non si comprende l’espressione “realizzare il progetto con il
consenso del lavoratore “ all’art. 56,
comma 1;
e) non si comprende come e in
quali termini sia applicabile la disciplina del contratto a termine di
cui al D.Lgs n. 368/2001, considerato che ai sensi dell’art. 58, comma
3, non si prevede il rinnovo e le
proroghe sono ammesse solo nei
limiti di massima durata di diciotto
mesi (art. 57, comma 1). Si comprende dunque che la proroga è
ammessa anche più di una volta,
ma nel limite dei diciotto mesi.
Lavoro a progetto
e lavoro occasionale
Con riferimento al Titolo VII,
Capo I, della legge di riforma si osserva quanto segue.
a) Dalla lettura dell’art. 61, commi 1 e 2, è corretto evincere che se
un lavoro è riconducibile ad un progetto, ma dura meno di trenta giorni e il compenso è inferiore a €
5.000,00, pure possedendo le caratteristiche dell’autonomia, questi
può essere inquadrato come lavoro occasionale? Le due caratteristiche della durata e dell’ammontare
del compenso, posto la natura autonoma della attività svolta, sono
sufficienti per escludere il lavoro a
progetto con conseguente impossibilità di assoggettare a prelievo
contributivo il compenso?
b) Si segnala l’opportunità di
disciplinare, sia sul versante fiscale
che previdenziale, il passaggio da
un lavoro occasionale ad un lavoro
a progetto prevedendo se il passaggio ha efficacia ex nunc o ex
tunc.
c) La lettura dell’art. 63 in tema
di “corrispettivo” induce a perplessità. Non si comprende come il
“corrispettivo” possa essere legato
ad un concetto di proporzionalità
alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (concetto ispirato al
lavoro subordinato), tenuto però
conto dei compensi per lavoro autonomo previsti per prestazioni
analoghe nel luogo di esecuzione
del contratto. Questa formulazione inquina la nozione di autonomia del lavoro a progetto.
Lavoro accessorio
Con riferimento al Titolo VI,
Capo II, della legge di riforma si osserva quanto segue:
a) dalla lettura della norma di
cui all’art. 70 si evince che superato il duplice limite, del compenso
fissato in € 5.000,00 l’anno e della
durata dei trenta giorni, non è più
possibile svolgere attività di natura accessoria.
Da ciò si deduce che ulteriori
attività di natura accessoria sono
precluse, ma non si evince che tipo
di regime (fiscale/previdenziale) si
applica qualora la prestazione sia
comunque posta in essere.
Altrettanto, non è dato conoscere se e come è possibile gestire il passaggio da una prestazione
accessoria ad un diverso regime.
La certificazione
Con riferimento al Titolo VIII,
Capo I, della legge di riforma si osserva quanto segue:
a) con riferimento all’art. 75
non si è compresa l’inclusione dei
contratti di associazione in partecipazione, non previsti dalla legge
delega;
b) non si comprende l’esclusione dei professionisti specialisti
in diritto del lavoro dai soggetti
ammessi alla procedura di certificazione. Per far parte delle commissioni istituite ai sensi dell’art.
76 e per fare consulenza ai sensi
dell’art. 81 bisogna prevedere
specifici requisiti professionali, se
si vuole realmente ridurre il contenzioso;
c) non si comprende l’attribuzione di un ruolo di centralità nella gestione delle procedure di certificazione agli Enti bilaterali;
d) al fine di evitare che la richiesta di erronea qualificazione
del rapporto possa essere avanzata alla conclusione del rapporto di
lavoro, bisognerebbe introdurre
un termine di decadenza non superiore a sessanta giorni dal momento in cui si è verificata la difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato. In questo modo si evitano riclassificazioni ex tunc che vanificano l’effetto della certificazione.
(2 – fine;
la prima parte è nel n. scorso)
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il consulente
Quali le più importanti novità
Ccnl studi professionali, siglato l’accordo
stato la retribuzione netta dell’apprendista non sia superiore alla retribuzione netta del lavoratore
qualificato di analogo livello.
È stato introdotta inoltre la
facoltà di assumere personale in
sostituzione di altro assente per
congedo di maternità, con un anticipo di 90 giorni rispetto alla data
di inizio dell’assenza e con la possibilità di proseguire il rapporto
fino ai 90 giorni successivi al rientro del sostituito. Ciò al fine di consentire un maggior periodo di affiancamento tra il personale da
sostituire ed il sostituto.
Rilevante a nostro avviso anche il contenuto dell’istituto contrattuale della flessibilità dell’orario di lavoro. Viene finalmente prevista una regolamentazione
più confacente alle esigenze degli
studi professionali, con possibilità
di far fronte a periodi di maggiore
intensità lavorativa con due soluzioni: la prima sulla base di 44 ore
settimanali (36 nel periodo di recupero) e la seconda sulla base di
48 ore settimanali (32 durante il
periodo di riassorbimento), il tutto per un periodo di 24 settimane
nell’arco dell’anno ed a scelta del
singolo studio secondo le proprie
necessità lavorative.
La previsione normativa contenuta nell’articolato contrattuale
assolutamente innovativa è la costituzione della Cassa di assistenza sanitaria supplementare, che
ha lo scopo di gestire trattamenti
assistenziali integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie rese dal Servizio sanitario
nazionale. Con questo istituto le
parti hanno voluto riconoscere ai
lavoratori del comparto un sistema che si pone come obiettivo
una maggiore copertura sanitaria
in termini di servizi e di qualità.
La rilevanza politica, infine, di
questo rinnovo contrattuale consiste sicuramente nell’aver riunito
intorno allo stesso tavolo le componenti sindacali espressioni dei
liberi professionisti nonché raggiunto la sottoscrizione unitaria
del testo.
Daria Bottaro
Leonardo Pascazio
DELEGATI ANCL
IN CONSILP-CONFPROFESSIONI
Incontro di studio a Catanzaro il 29 luglio p.v.
L’Ordine Provinciale dei consulenti del lavoro e l’Unione Provinciale Ancl di Catanzaro hanno organizzato per martedì 29 luglio un incontro di studio che si svolgerà – con inizio alle ore 14,45 – presso la Sala convegni della Cassa Edile.
Tra gli argomenti che saranno trattati figurano la riforma dell’orario di lavoro, la dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770/2003) e la bozza
del decreto legislativo sulla riforma del mercato del lavoro (riforma Biagi).
Relazionerà Enzo De Fusco, consulente del lavoro e collaboratore de “IL SOLE24 ORE”.
N. 30 del 26 luglio 2003
I
l giorno 9 luglio scorso,
presso il Ministero del lavoro, alla presenza del Sottosegretario di Stato, on. Maurizio
Sacconi, è stato sottoscritto il verbale di accordo per il contratto
collettivo nazionale di lavoro dei
dipendenti degli studi professionali. Le parti – Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa e le
rispettive Associazioni confederate –, unitamente alle oo.ss. dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl
e Uiltucs Uil, dopo una naturale
premessa che illustra le motivazioni del ricorso al verbale di accordo
in luogo della totale rivisitazione
del ccnl, hanno ritenuto di rivedere le norme contrattuali riguardanti l’apprendistato, la sostituzione di
lavoratori in congedo per maternità, l’orario di lavoro – soprattutto per quanto attiene la flessibilità – e la Cassa di assistenza sanitaria supplementare.
Le ragioni che hanno indotto
a questa soluzione sono molteplici ma, soprattutto per il fatto che
essendo in atto la riforma del mercato del lavoro che inevitabilmente ridisegnerà il panorama normativo, si è ritenuto di non rivedere
quegli istituti contrattuali che dovranno essere necessariamente e
naturalmente adeguati alle normative che da qui a poco entreranno in vigore.
Le modifiche più rilevanti riguardano in primis l’apprendistato con una previsione di durata
maggiore per i giovani assunti nei
livelli IV e IV super, con un periodo
fissato di 36 mesi (in luogo dei precedenti 24). Per quanto concerne
l’aspetto retributivo sono state
modificate le percentuali affinché
nell’ultimo periodo di apprendi-
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il consulente
Particolare aspetto del rapporto di apprendistato
Il tutore e la sicurezza del lavoro
I
n attesa della nuova riforma dell’istituto dell’apprendistato, così come
previsto dal decreto legislativo
parzialmente attuativo della legge delega n. 30 del 2003, occorre soffermarsi su un aspetto
poco rilevato.
La responsabilità in materia
di sicurezza del tutore dell’apprendista.
Sappiamo bene che il DM del
28 febbraio del 2000 ha previsto
diversi compiti per il tutore; ripetiamoli insieme:
– affiancare il discente durante l’attività lavoro-formativa
in azienda;
– partecipare alle azioni formative esterne;
– conoscere il collega apprendista;
N. 30 del 26 luglio 2003
– valutare il grado di capacità
di apprendimento e di abilità lavorativa conseguita.
Però nel momento di valutazione dell’apprendista e di “affiancamento” non può sfuggire
l’aspetto di sicurezza del lavoratore, che deve essere considerato in due modi ben precisi:
1) il grado di spericolatezza di
un lavoratore che, anche se
non necessariamente giovanissimo, è di sicuro meno
esperto e più soggetto ad un
rischio infortunistico;
2) il grado di sicurezza in azienda, dato utile per valutare se
il personale in formazione
può operare tranquillamente,
oppure devono essere apportate delle modifiche all’unità produttiva, modifiche
consistenti sia nell’adeguamento dei macchinari sia nell’adeguamento delle strutture stabili del fabbricato dell’impresa.
Abbiamo un responsabile
di un lavoratore senza delega
alla sicurezza?
Credo proprio di no; pertanto risulta superato affidare tali
compiti al responsabile aziendale del servizio di prevenzione e
protezione per due motivi fondamentali.
Il primo per un’incompatibilità di ruoli; infatti, nelle aziende
medio grandi, nelle quali la figura del tutore dell’apprendista è
ricoperta esclusivamente da personale dipendente, collega dell’apprendista, il compito del responsabile di prevenzione e protezione aziendale deve essere
svolto da una figura molto vicina alla proprietà aziendale, o che
riveste un ruolo di vertice all’interno dell’organigramma dell’impresa.
Il secondo per una disposizione legislativa, quella del D.Lgs
n. 626/1994, che in termini temporali ha preceduto quella relativa alla figura del tutore del discente, che risulta superata da
quanto disposto dal DM del 28
febbraio 2000.
Infatti è da ritenersi corresponsabile alla proprietà ed al
servizio di prevenzione e protezione il tutore di quell’apprendista che incorre, durante l’attività
lavorativa, in un malaugurato infortunio sul lavoro.
Si può definire valutazione
o affiancamento l’attività che
non tiene in debito conto la
potenzialità del lavoratore di
incorrere in un futuro, con mansioni ben più impegnative, in un
evento infortunistico?
Il grado di perizia è valutato
anche con l’indice della prudenza e della diligenza nel compiere un lavoro.
Alcuni potrebbero obiettare
che la responsabilità potrebbe
ricadere sul rappresentante della sicurezza nominato tra i lavoratori direttamente da questi, ma
il compito di questa figura sindacale è di natura generica e, al
massimo, lo potrebbe opporsi all’assunzione di eventuali apprendisti per carenza di dispositivi di sicurezza in azienda, ma,
qualora mancasse questa presa
di posizione, sarebbe improponibile una responsabilità di tale
figura sindacale in azienda.
Strana sorte per questi tutori, protagonisti della formazione
in azienda, oggetto di tanti doveri, ma senza avere a tutt’oggi
né agevolazioni né considerazione da parte della contrattazione
sindacale, in quanto non è previsto per loro alcun emolumento aggiuntivo per il compito di
tutor.
Antonio Asquino
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il consulente
Consuntivo 2002
Il bilancio dell’Ancl
Il consuntivo 2002
La procedura consiste in un incasso centralizzato delle quote tramite servizio bancario. Non si tratta di spogliare e diminuire l’autonomia finanziaria e gestionale delle Unioni Provinciali che, al contrario, dalla nuova procedura hanno
un sicuro beneficio.
La procedura
Le Unioni Provinciali inviano
gli elenchi completi degli iscritti
con i dati relativi al conto corrente
bancario sui quali far confluire le
quote di propria competenza e del
Regionale.
Le quote, una volta incassate,
vengono girate direttamente dalla banca all’Unione Provinciale
senza passare dal Nazionale.
Questo ci consente:
●
di evitare di richiedere singolarmente le quote, in quanto ci
pensa la banca con l’avviso di
scadenza che la Gen ha fissato
nel 15 febbraio di ogni anno;
●
settimanalmente la banca trasmette alla sede centrale l’elenco degli incassi che periodicamente viene girato alle Unioni
Provinciali;
●
dopo un certo periodo la banca procede all’invio di un sollecito per le posizioni non coperte;
●
alla fine della procedura, tramite la sede centrale, verranno
inviati alle Unioni Provinciali
gli elenchi degli insoluti;
●
sarà a questo punto cura delle
Unioni Provinciali attivarsi per
il recupero delle quote;
●
conclusa la fase con il mancato recupero, i servizi verranno
sospesi.
La fase sperimentale ha dato i
seguenti risultati sulle otto province che hanno dato la propria disponibilità:
●
MAV emessi: n. 708;
●
MAV incassati al 3 giugno: n.
621, di cui 541 entrati prima
del 28 febbraio;
●
percentuale di incasso: 87,71%;
●
percentuale di insoluti: 12,29%.
Non mi posso lamentare dell’esito della sperimentazione e
gradirei ricevere osservazioni e pareri da parte dei Presidenti che
sono stati interessati, al fine di arrivare alla messa a regime nel modo
migliore. Abbiamo dovuto necessariamente adeguare il nostro programma alle necessità della banca
e ci sono sicuramente alcuni punti
critici, legati in particolare alle quote differenziate della stessa provincia, che stiamo cercando di risolvere. Grazie comunque ai Presidenti
e alle Unioni Provinciali per la disponibilità dimostrata.
L’azione sindacale di maggior
rilievo completata nel corso del
2002 è stata l’unificazione con i
colleghi del Siclam e dell’Ucla, che
➦
N. 30 del 26 luglio 2003
C
olleghe, colleghi, il bilancio
che vi sottopongo per l’approvazione è quello chiuso al 31 dicembre 2002 e si presenta con un utile di € 13.130, dopo
aver accantonato la somma di oltre € 20.000 per ammortamenti
ed aver previsto un introito di ulteriori 180 quote relative ad anni
pregressi (già incassate nei primi
mesi del 2003).
L’anno che si è chiuso ci ha visto impegnati con un Congresso
straordinario per il rinnovo dello
Statuto e, dal punto di vista politico, nel rinnovo del nostro Ordine
Nazionale. Tutto questo ha portato ad un incremento nelle spese di
gestione che sono state compensate con le entrate straordinarie.
Il sogno del Tesoriere è quello
di costituire una riserva, ma purtroppo neanche quest’anno è stato possibile.
Ho comunque provveduto nel
corso dei primi mesi del 2003 a
stanziare un fondo per la copertura del tfr; visto che comincia a diventare di una certa consistenza,
ho effettuato un primo accantonamento di € 5.000, che penso di incrementare appena le disponibilità lo consentiranno.
Dal punto di vista gestionale il
rinnovo del nostro Statuto ha previsto una sostanziale modifica nell’incasso delle quote annuali e nei
primi mesi del 2003 abbiamo testato una procedura che, visti i risultati forniti, andrà a regime nel
corso del prossimo anno.
1081
530
il consulente
sivo sull’anno precedente vi segnalo:
(segue)
ci ha anche portato al Congresso
straordinario per adeguare lo Statuto alle nuove realtà.
Ho pensato di riepilogare nel
prospetto che segue i dati contabili relativi al Congresso celebrato
a Rocca di Papa.
Rendiconto
Congresso straordinario 2002
COSTI
Soggiorno:
“Mondo migliore”
“Giovanni XXIII”
Collaborazioni
Divise dipendenti
Cartellonistica
Gadget
Fotografo
Stampa Statuto
Trasporti Calabresi
Computer Araknet
Togra serv. registr.
Fiorista
Dolci
Notaio
Compagnia teatrale
Missionari
Badino
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totale costi
Utile
Totale
€ 79.896,93
€ 2.417,26
€ 82.314,19
34.000,00
5.550,00
1.310,00
1.031,45
3.696,00
11.337,70
1.000,00
2.005,20
3.427,93
900,00
1.800,00
1.980,00
235,85
5.500,00
852,00
1.000,00
4.270,80
N. 30 del 26 luglio 2003
RICAVI
Rimborso da iscritti
Fatture sponsor
Contributo
straordinario Cirmi
€ 73.814,19
€ 7.500,00
Totale ricavi
Totale
€ 82.314,19
€ 82.314,19
€ 1.000,00
Passando ora al bilancio consuntivo dell’Associazione, vi preciso che ne ho mantenuto invariata
la struttura che, come per i precedenti esercizi, si compone di due
separate gestioni contabili:
●
la gestione istituzionale;
●
la gestione commerciale.
Analizzando il raffronto del
consuntivo economico comples-
●
l’incremento delle quote;
●
l’incremento dei ricavi diversi,
quasi tutti riconducibili all’accordo con CGN;
mentre sul fronte delle uscite:
●
l’incremento delle spese di
amministrazione.
Per quanto riguarda la parte
patrimoniale segnalo che:
●
il finanziamento bancario, richiesto nel corso del 2001, viene regolarmente rimborsato
alle singole scadenze;
●
le partecipazioni sono state
spostate nella sezione commerciale, sentito anche il parere del Collegio dei Sindaci Revisori;
●
sono stati eliminati i crediti nei
confronti del Sirclav e della
Fenasicl, perché irrecuperabili
visto il tempo trascorso.
Sempre sulle partecipazioni,
non ho apportato modifiche all’importo iscritto in bilancio, rimandando per la partecipazione ANSEL – viste le note vicende e la cessazione
di fatto di ogni attività – la svalutazione nel prossimo esercizio qualora dovessero emergere elementi
nuovi o di certezza della perdita.
Non mi sembra che per le altre partecipazioni SOA e TELECONSUL siano necessari particolari chiarimenti, se non la precisazione che
la SOA SRL ha chiuso l’esercizio
2001 in utile (non ho ancora notizie sulla chiusura del 2002) e TELECONSUL ha chiuso sia l’esercizio
2001 che il 2002 in utile.
Vi ricordo inoltre le aziende con
le quali abbiamo sottoscritto accordi di collaborazione al fine di garantire servizi ai nostri associati:
●
COLLEGIUM CONSULENZA D’AZIENDA SRL;
●
●
SOA SERVIZI;
BUONCHEF.
Tutti i servizi convenzionati e
tutte le informazioni utili possono
essere prelevati dal nostro sito Internet gestito dalla redazione de “IL
CONSULENTE 1081” che, oltre a questo,
si occupa della gestione settimanale della nostra rivista. Forse con loro
dovremo affrontare il nodo dei rapporti economici, in quanto il costo
complessivo si sta sbilanciando in
avanti e ci può creare problemi sulla gestione finanziaria futura, ma è
fuori di ogni dubbio che la nostra rivista e il sito rappresentano una
fonte di aggiornamento, di collegamento con la base e di diffusione
molto significativa e importante.
Per quanto riguarda la situazione degli iscritti in generale vi segnalo che, al momento della preparazione di questa relazione (fine
maggio), il numero degli iscritti per
l’anno 2001 è passato a livello di
4.723 unità, mentre per il 2002 siamo a 5.243 unità. Abbiamo pertanto abbattuto, grazie all’unificazione con i colleghi del Siclam e dell’Ucla, il muro dei 5.000. Non ci
dobbiamo fermare qui; potremo
fermarci quando saremo a 20.000.
Per quanto riguarda le province che non hanno mandato quote
spiace segnalare: Bolzano, Pistoia,
Oristano, L’Aquila, Massa Carrara,
Nuoro, Benevento, Terni e Sondrio.
Vi riporto di seguito, in esposizione tabellare, la situazione di tesseramento raffrontata con gli anni
precedenti:
Anno
Iscritti Differenze
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
4.243
4.146
4.429
4.164
4.124
3.812
4.096
4.289
4.526
4.723
5.342
– 442
– 97
+ 283
– 265
– 40
– 312
+ 284
+ 193
+ 237
+ 197
+ 619
%
– 9,43
– 2,29
+ 6,83
– 5,98
– 0,96
– 7,57
+ 7,45
+ 4,71
+ 5,53
+ 4,35
+13,11
➦
Il cronico problema dell’irregolare afflusso delle quote, che vedeva al 3 giugno 2002 il numero
delle quote pervenute di competenza 2002 appena superiore a
500, è stato superato con le modifiche introdotte nel nuovo Statuto. Al 25 maggio del 2003 erano
infatti pervenute oltre 2.500 quote e questo ci ha consentito di poter gestire le casse dell’Associazione con un po’ di tranquillità.
Stessa tranquillità l’abbiamo
trasmessa a quelle Unioni Provinciali che hanno dato la propria disponibilità alla procedura sperimentale.
Passando adesso ai dati di bilancio, le cui voci sono esposte in
modo analitico, non mi sembra siano necessari particolari chiarimenti; riassumo pertanto la situazione economica (v. box in fondo
alla pagina – ndr).
Rispetto all’anno precedente
sono stati realizzati:
Maggiori ricavi e proventi
141.766,42
Periodicamente sulle pagine
de “IL CONSULENTE 1081” e sul nostro sito vi relazionerò in ordine
all’avanzamento dei contributi,
che ad oggi hanno raggiunto la
somma di € 10.000.
Anche a nome di padre Fulgenzio Cortesi e dei suoi bambini
ringrazio di cuore tutti coloro che
hanno contribuito.
Permettetemi ora di ringraziare anche tutti quei colleghi anclisti che, eletti negli organismi istituzionali, hanno devoluto una parte dei loro “gettoni” al Sindacato o
a quelli che hanno rinunciato ai
compensi per diritto d’autore maturati, e precisamente:
N.
Nominativo
1 Giuseppe Buscema
2 Giovanni Cirmi
Contributo
103,29
1.000,00
3 Roberto De Lorenzis
4 Luciano Malavolti
206,58
1.000,00
5 Carlo Marcucci
400,00
6 Vincenzo Miceli
1.120,00
7 Bruno Montanaro
260,00
8 Carlo Reverberi
266,00
9 Luigi Santalucia
500,00
4.855,87
Totale
Maggiori costi e spese
128.694,44
Propongo di destinare l’avanzo di € 13.130,37 alle riserve, come
previsto dalla legge.
Prima di passare alla conclusione, permettetemi due parole
sull’iniziativa lanciata in occasione
del Congresso straordinario: la realizzazione di una scuola in Tanzania presso il Villaggio della
gioia.
L’iniziativa è partita e in pochi
giorni si sono superati € 6.000, ma
la strada è ancora lunga: spero che
la vostra sensibilità contribuisca a
questo nobile progetto.
Si ringrazia inoltre il collega
Franco Longobardi che da gennaio 2002, da quando ha assunto
la Presidenza di TELECONSUL, non
ha più richiesto alcun rimborso
Descrizione
delle spese sostenute quale Segretario Affari Generali.
Sono a vostra disposizione per
eventuali chiarimenti e non voglio
chiudere senza aver ringraziato
pubblicamente le nostre collaboratrici che, coordinate dalla valida
Mariarosaria, forniscono come
sempre un indispensabile contributo per la regolare tenuta della
contabilità e per la gestione della
nostra Associazione.
Con questa relazione si conclude il mio incarico di Tesoriere
dell’Associazione; infatti nei prossimi mesi, e precisamente il 21, 22
e 23 novembre, celebreremo il
Congresso ordinario per il rinnovo degli organi statutari. Vi ringrazio pertanto per l’opportunità
che mi avete concesso e mi auguro di aver dato un minimo contributo per la crescita della nostra
categoria/Associazione.
Non ho ritenuto di predisporre il bilancio preventivo 2004, che
sarà a cura della nuova dirigenza,
ma assicuro comunque una attenta gestione e una puntuale preparazione di quanto necessario per
non fermare la procedura dell’incasso quote, che andrà a regime
proprio in concomitanza con il rinnovo delle cariche.
IL SEGRETARIO TESORIERE
Giammaria Monticelli
➦
Importo
%
Spese di amministrazione
210.406,32
21,68
Spese di gestione
718.269,67
74,00
Oneri finanziari
6.756,93
0,70
Ammortamenti
22.073,56
2,27
Totale costi e spese
957.506,48
98,65
Totale ricavi e proventi
970.636,85
100,00
13.130,37
1,35
Avanzo d’esercizio
N. 30 del 26 luglio 2003
(segue)
531
1081
il consulente
1081
532
il consulente
(segue)
N. 30 del 26 luglio 2003
Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori Ancl
relativa al bilancio consuntivo anno 2002
Signori Consiglieri,
il progetto di bilancio consuntivo
2002, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato redatto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge.
Il bilancio è stato oggetto di
esame da parte nostra. Vi possiamo confermare che le singole
voci dello stato patrimoniale e
del conto economico ed il rendiconto analitico complessivo
concordano con le risultanze
delle scritture contabili, la cui regolare tenuta ai sensi di legge è
stata da noi riscontrata nel corso dell’esercizio ed alla fine di
esso.
Il Collegio ha provveduto al
periodico controllo degli adempimenti a cui è tenuta l’Associazione, al controllo della movimentazione della cassa, banche
e del c/c postale, alla regolarità
ed alla tempestività degli adempimenti inerenti al rapporto di
lavoro, compresi i versamenti fiscali e contributivi, ed alla regolare compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali. I
controlli hanno riscontrato la regolarità delle operazioni e dei
termini di esecuzione.
Il Collegio Sindacale può attestare, per le informazioni acquisite attraverso la partecipazione alle sedute della Gen e del
Consiglio Nazionale e per l’esame della documentazione, che le
decisioni e le iniziative adottate
sono conformi alle norme statutarie.
Il progetto di bilancio indica
separatamente la gestione com-
merciale da quella istituzionale,
riassumendole infine in un unico
risultato finale complessivo, evidenziando l’effettiva situazione
economica e patrimoniale dell’Associazione.
La gestione commerciale è
inerente all’attività del Centro
Studi, ai vari servizi offerti ai soci
ed al contributo CGN.
Lo stato patrimoniale risulta
sinteticamente dalla seguente
esposizione:
Attivo: € 512.064,70, di cui:
Cassa
409,99
Banche
54.854,10
C/c postale
2.441,15
Rimanenze
3.871,01
Crediti
159.225,50
Finanziamenti
162.423,63
Immobilizzazioni
128.839,32
Passivo: € 498.934,33, di cui:
Debiti
232.602,31
Fondi ammortamento
40.638,37
Fondo accantonamento
18.395,83
Ratei passivi
8.365,21
Patrimonio netto
198.932,61
Avanzo di gestione
13.130,37
L’esposizione dei valori trova
conferma nel conto economico
della gestione:
Ricavi e proventi: € 970.636,85
Costi e spese: € 957.506,48
che porta ad un avanzo d’esercizio di € 13.130,37.
Per un’analisi dettagliata delle poste dello stato patrimoniale e del conto economico si rinvia ai dettagliati prospetti allegati al bilancio.
Le immobilizzazioni materiali sono esposte in bilancio al costo di acquisizione con separata
indicazione dei fondi ammortamento. Gli ammortamenti sono
effettuati per quote costanti.
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione e si riferiscono a costi
di comprovata utilità pluriennale. Tali costi sono esposti nell’attivo del bilancio al netto degli
ammortamenti ad essi relativi.
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati per
quote costanti in base a piani
che tengono conto della prevedibile durata di utilizzo futuro dei
beni; nella maggior parte dei casi
l’aliquota applicata coincide con
il coefficiente fiscale considerato
congruo.
Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano quote di
partecipazione e sono state valutate al costo storico. Il Collegio
sindacale condivide la scelta fatta dal Segretario Tesoriere in
merito alla valutazione della partecipazione in Ansel; ritiene comunque essenziale si arrivi ad
una conclusione entro l’esercizio
corrente.
Il fondo accantonamento
non copre tutte le competenze
maturate per il tfr, ma si sta provvedendo a coprire, gradualmente, tale differenza.
I crediti e i debiti sono iscritti al valore contabile.
I ratei passivi sono stati determinati allo scopo di attribuire le spese all’esercizio di competenza.
➦
(segue)
Si fa presente che, anche in
questo esercizio, le entrate della
sola attività istituzionale non
sono sufficienti a coprire le spese
relative al normale funzionamento dell’attività dell’Associazione.
Per il futuro è, quindi, necessario intraprendere una forte
azione di proselitismo per recuperare risorse finanziarie per garantire la continuità dell’attività
anche in assenza delle entrate
straordinarie.
Il Collegio sindacale condivide l’analisi sull’andamento delle
entrate e delle uscite e del risultato economico fatta dal Segretario Tesoriere, come pure le soluzioni proposte; soluzioni che
dovranno essere estese a tutte le
Unioni Provinciali per ottenere la
razionalizzazione e la regolarità
delle entrate.
In relazione a quanto sopra
533
1081
il consulente
esposto invitiamo il Consiglio
Nazionale ad approvare il bilancio consuntivo 2002 con le precisazioni, le proposte e le indicazioni contenute nella relazione
del Segretario Tesoriere.
IL PRESIDENTE
Gilberto Bezzegato
I COMPONENTI
Francesco Pascarelli
Enrico Vetrano
RICAVI E PROVENTI
Quote associative anni precedenti
Quote associative d’anno e aggregati
Quote straordinarie e volontarie dirigenti
Pubblicità
Attività Centro Studi
A) RICAVI GESTIONE ORDINARIA
Rimanenze merce
Servizi Ancl commerciale
Contributi straordinari pro iniziative sociali e culturali
Concorso spese aderenti Federconsulenti
Distintivi, contributi e proventi diversi
Proventi finanziari – sopravvenienze attive
B) CONTRIBUTI E PROVENTI DIVERSI
Ricavi diversi
Prestazioni servizi c/terzi
Pubblicazioni, diritti d’autore, servizi vari straordinari
C) PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA
D) TOTALE RICAVI E PROVENTI (A + B + C)
COSTI E SPESE
Personale dipendente
Affitti d’anno – spese condominiali
Illuminazione/pulizie/manutenzione
Telefoniche e fax
Postali e bollati
Cancelleria stampati
Contratti manutenzione periodica – informatica
Spese rappresentanza – omaggi
Oneri fiscali diversi
Contabilità e amministrazione
E) SPESE DI AMMINISTRAZIONE
Periodico “IL CONSULENTE 1081” – INTERNET
Pubblicazioni promozionali
Convegni, congressi e manifestazioni
Iniziative e progetti associativi
Spese gestione Centro Studi
Raccoglitori 1081 ed incentivi al tesseramento
Rimanenze iniziali
Consilp quota di adesione
Rimborsi spese riunioni e dirigenti
Varie di gestione
Organizzazione iniziative sociali e culturali
Consulenze
Riunioni Consiglio Nazionale
ISTITUZIONALE
%
COMMERCIALE
%
COMPLESSIVA
%
14.451,10
459.598,42
4.855,87
0
0
478.905,39
3.871,01
140.207,02
73.574,19
0
14.167,41
1.874,16
233.693,79
0
0
0
0
712.599,18
2,03
64,50
0,68
0,00
0,00
67,21
0,54
19,68
10,32
0,00
1,99
0,26
32,79
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0
0
0
0
38.289,52
38.289,52
0
0
0
0
0
1.990,44
1.990,44
217.757,71
0
0
217.757,71
258.037,67
0,00
0,00
0,00
0,00
14,84
14,84
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,77
0,77
84,39
0,00
0,00
84,39
100,00
14.451,10
459.598,42
4.855,87
0
38.289,52
517.194,91
3.871,01
140.207,02
73.574,19
0
14.167,41
3.864,60
235.684,23
217.757,71
0
0
217.757,71
970.636,85
1,49
47,35
0,50
0,00
3,94
53,28
0,40
14,44
7,58
0,00
1,46
0,40
24,28
22,43
0,00
0,00
22,43
100,00
113.477,92
32.654,17
8.861,86
16.335,26
12.129,20
14.212,62
2.231,71
8.442,22
27,33
0
208.372,29
289.361,54
7.334,13
39.029,16
0
0
13.051,46
4.070,46
5.770,97
22.141,32
28.740,57
0
9.389,48
10.765,39
15,92
4,58
1,24
2,29
1,70
1,99
0,31
1,18
0,00
0,00
29,24
40,61
1,03
5,48
0,00
0,00
1,83
0,57
0,81
3,11
4,03
0,00
1,32
1,51
0
0
0
0
0
0
0
0
2.034,03
0
2.034,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.411,56
82.573,73
23.388,97
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,79
0,00
0,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
32,00
9,06
0,00
113.477,92
32.654,17
8.861,86
16.335,26
12.129,20
14.212,62
2.231,71
8.442,22
2.061,36
0
210.406,32
289.361,54
7.334,13
39.029,16
0
0
13.051,46
4.070,46
5.770,97
22.141,32
30.152,13
82.573,73
32.778,45
10.765,39
11,69
3,36
0,91
1,68
1,25
1,46
0,23
0,87
0,21
0,00
21,68
29,81
0,76
4,02
0,00
0,00
1,34
0,42
0,59
2,28
3,11
8,51
3,38
1,11
➦
N. 30 del 26 luglio 2003
Bilancio consuntivo Ancl anno 2002 – Rendiconto economico complessivo
1081
534
il consulente
(segue)
ISTITUZIONALE
%
COMMERCIALE
%
COMPLESSIVA
%
24.740,08
2.169,43
10.841,59
65,34
2.807,60
0
100,00
309,87
0
470.688,39
3.290,92
0
3.460,75
6.751,67
0
5.383,95
6.619,22
3.077,35
0
204,98
15.285,50
701.097,85
11.501,33
712.599,18
3,47
0,30
1,52
0,01
0,39
0,00
0,01
0,04
0,00
66,05
0,46
0,00
0,49
0,95
0,00
0,76
0,93
0,43
0,00
0,03
2,15
98,39
1,61
100,00
0
0
0
0
0
0
0
0
140.207,02
247.581,28
0
0
5,26
5,26
5.675,82
1.092,83
19,41
0
0
0
6.788,06
256.408,63
1.629,04
258.037,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,34
95,95
0,00
0,00
0,00
0,00
2,20
0,42
0,01
0,00
0,00
0,00
2,63
99,37
0,63
100,00
24.740,08
2.169,43
10.841,59
65,34
2.807,60
0
100,00
309,87
140.207,02
718.269,67
3.290,92
0
3.466,01
6.756,93
5.675,82
6.476,78
6.638,63
3.077,35
0
204,98
22.073,56
957.506,48
13.130,37
970.636,85
2,55
0,22
1,12
0,01
0,29
0,00
0,01
0,03
14,44
74,00
0,34
0,00
0,36
0,70
0,58
0,67
0,68
0,32
0,00
0,02
2,27
98,65
1,35
100,00
COSTI E SPESE
Ufficio di Presidenza
Assicurazioni
Collaborazioni coordinate
Leasing attrezzature
Contributi straordinari UP
Corsi regionali
Ordine giornalisti
Diritti d’autore
Servizi da Ancl istituzionale
F) SPESE DI GESTIONE
Oneri, spese bancarie e postali
Perdite finanziarie
Abbuoni e sconti passivi – insussistenze – minusvalenze
G) ONERI FINANZIARI
Ammortamento mobili e arredi
Ammortamento macchine ufficio elettr.
Ammortamento programmi e sistemi elettronici
Ammortamento beni inf 1000000
Ammortamento impianti generici
Ammortamento spese impianti telefonici
H) AMMORTAMENTI
I) TOTALE COSTI E SPESE (E + F + G + H)
L) AVANZO (DISAVANZO) D’ESERCIZIO (D – I)
M) TOTALE A PAREGGIO (I + L)
Le “News” di luglio 2003
N. 30 del 26 luglio 2003
Numero 42 – Luglio 2003
5.6.2003 (Collegio dei Revisori
AdEPP – presenza del Presidente Miceli):
si è discusso del seguente argomento:
●
esame della relazione al bilancio consuntivo AdEPP 2002.
5.6.2003 (Assemblea AdEPP –
presenza del Presidente Miceli,
del Direttore generale Magno e
del Responsabile dell’area staff
di direzione Faretra):
sono stati affrontati, in particolar
modo, i seguenti argomenti:
●
bilancio consuntivo 2002;
●
delega fiscale: doppia tassazione;
●
collegato previdenziale;
●
totalizzazione;
●
cessione quota azionaria GENCASSE da parte dell’AdEPP;
●
organizzazione Centro Studi;
●
individuazione ed affidamento di incarico per trattativa rinnovo ccnl;
●
esame della relazione annua-
le sui bilanci consuntivi 20002001 della Commissione parlamentare di controllo sugli
Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
5.6.2003:
partecipazione del Direttore generale Magno alla riunione, presso il
Ministero del lavoro, dei rappresentanti degli Enti di previdenza
privatizzati in merito al monitoraggio delle gestioni.
➦
535
1081
il consulente
(segue Notizie dall’Enpacl)
9.6.2003:
visita precertificativa effettuata
dalla società DNV al Sistema qualità dell’Ente in vista della trasformazione in base alle nuove norme
Vision 2000.
9.6.2003:
partecipazione del Presidente Miceli, presso il Consiglio Nazionale
dell’Ordine, alla riunione del Club
europeo delle professioni lavoristiche.
12.6.2003 (Commissione rapporti con il personale – rappresentanti Cda: Presidente Miceli,
Consiglieri Santolini e Zovetti):
si è discusso, in particolare, del seguente argomento posto all’ordine del giorno:
●
contrattazione di 2° livello.
12.6.2003 (Comitato di redazione Rivista unica – rappresentante Cda: Vice Presidente Cirmi):
si è esaminato, in bozza, il numero
6/2003 della rivista.
13.6.2003 (Consiglio di amministrazione “IMMOBILIARE G. UNO
SRL”):
si è discusso, in particolare, dei seguenti argomenti posti all’ordine
del giorno:
●
richiesta risoluzione anticipata società TOP CONSULTING;
●
esame comunicazione società
AISOFTW@RE;
●
pratica G. UNO/Pasquetti;
●
collaudi Cristoforo Colombo;
●
esame situazione contabile;
●
morosità.
13.6.2003:
riunione tra i vertici dell’Enpacl e
del Consiglio Nazionale dell’Ordi-
ne in merito al rinnovo della Rivista unica di categoria.
19.6.2003:
partecipazione del Presidente Miceli al convegno “La disciplina giuridica del mercato del lavoro e i nuovi servizi per l’impiego”, organizzato a Foggia dal Consiglio Provinciale dell’Ordine e dall’Unione Provinciale Ancl.
19.6.2003:
partecipazione del Direttore generale Magno al meeting organizzato a Roma dall’AdEPP per l’offerta
pubblica di vendita di HERA (Holding energia risorse ambiente).
20.6.2003:
partecipazione del Presidente Miceli al convegno “Dal Libro bianco
alla legge delega lavoro n. 30/2003.
Il ruolo del Consulente del Lavoro”,
organizzato a Torino dal Consiglio
Regionale Ancl del Piemonte.
24.6.2003 (Commissione rapporti con il personale – rappresentanti Cda: Presidente Miceli,
Consiglieri Santolini e Zovetti):
è proseguita la contrattazione di
2° livello.
25.6.2003 (1a convocazione Assemblea dei Delegati):
la riunione non si è validamente
costituita per mancato raggiungimento del quorum (art. 4, parte VIII,
del Regolamento di attuazione
dello Statuto).
25.6.2003 (riunione Cda):
●
accoglimento di n. 16 istanze
di riconoscimento dell’indennità di maternità per una spesa complessiva pari ad €
118.959,38 (delibera Cda, approvata all’unanimità);
●
accoglimento di n. 1 istanza di
pensione di inabilità (delibera
Cda, approvata all’unanimità);
●
accoglimento di n. 5 istanze di
pensione di invalidità (delibera
Cda, approvata all’unanimità);
●
applicabilità condono fiscale,
●
●
●
legge n. 289/2002 (artt. 7 e 8)
(delibera Cda, approvata all’unanimità);
sospensione del pagamento
dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale fino al 31 dicembre 2003 per i consulenti
del lavoro residenti o aventi
sede legale od operativa nei
comuni della provincia di Campobasso ed Isernia, individuati
dalla Giunta Regionale, colpiti
dagli eventi meteorologici del
gennaio 2003 (delibera Cda,
approvata all’unanimità);
definizione scadenza al 17 novembre 2003 della dichiarazione del volume di affari Iva
2002 e del versamento del relativo contributo integrativo
(delibera Cda, approvata all’unanimità);
delega al Presidente ad intervenire all’Assemblea ordinaria
dei soci della società TELECONSUL EDITORE SPA fissata per il 27
giugno 2003 (delibera Cda, approvata all’unanimità).
26.6.2003 (2a convocazione Assemblea dei Delegati):
●
approvazione conto consuntivo Enpacl 2002, relazione sulla gestione, nota integrativa e
relazione Collegio sindacale
(delibera AdD, approvata a
maggioranza con 3 voti contrari e 12 astenuti);
●
nomina Commissioni assembleari:
– interventi a favore dei neoiscritti e pensionati: Delegati Capaldo, Di Sacco, Gobat,
– indirizzo gestione investimenti mobiliari: Delegati
Gheido, Manca,
– investimenti immobiliari:
Delegati Asnaghi, Gherzi,
– TELECONSUL: Delegato Galizia;
●
approvazione, all’unanimità,
del testo del Regolamento di
➦
N. 30 del 26 luglio 2003
6.6.2003:
partecipazione del Presidente Miceli al convegno di studio sul tema:
“La riforma del mercato del lavoro”,
organizzato a Ragusa dal Consiglio
Provinciale dell’Ordine e dall’Unione Provinciale Ancl.
1081
536
il consulente
(segue Notizie dall’Enpacl)
attuazione dello Statuto dell’Enpacl, con il recepimento
delle osservazioni formulate
dal Ministero del lavoro.
27.6.2003:
partecipazione del Presidente Miceli
all’Assemblea ordinaria dei soci della TELECONSUL EDITORE SPA. Si è discusso, in particolare, dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno:
●
apertura nuova unità locale;
●
rinnovo cariche sociali.
27.6.2003:
partecipazione del Consigliere Santolini alla riunione, presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine, della
Commissione per lo studio di fattibilità della funzione di intermediazione.
Roma, 16 luglio 2003
Ai DELEGATI ENPACL
Ai PRESIDENTI DEI CONSIGLI PROVINCIALI
DELL’ORDINE
N. 30 del 26 luglio 2003
LL.SS.
Cari colleghi,
il mese di giugno è solitamente caratterizzato dalla ricorrenza di un importante appuntamento: la riunione assembleare, che prevede, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, la votazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.
Possiamo, come Consiglio di amministrazione, essere più che soddisfatti dell’esito di tale
votazione.
Infatti, il conto consuntivo 2002 è stato approvato con soli 3 voti contrari e 12 astenuti su
116 presenti.
Si tratta, ancora una volta, di una ratifica della buona gestione condotta in Enpacl, confermata anche dalle varie note dei Ministeri vigilanti, che da diverso tempo ormai plaudono l’indirizzo seguito nell’amministrazione del nostro Ente, pur con il costante invito a voler proseguire con sempre maggiore determinazione nella riduzione delle spese e nel recupero dei
crediti.
Queste, per tutti noi, sono iniezioni di fiducia, consapevoli di aver raggiunto tali risultati
positivi con l’impegno e la collaborazione comune.
Vogliamo di nuovo rivolgere un ringraziamento sentito a tutti Voi, colleghi Delegati, che
siete intervenuti numerosi nonostante le concomitanti scadenze fiscali e le incipienti vacanze.
I fattivi contributi che esprimete durante i lavori assembleari dimostrano un alto senso di
responsabilità nell’espletamento dell’incarico affidatoVi dagli iscritti che Vi hanno eletti. Anche da questi comportamenti si nota come la nostra categoria stia crescendo!
Tornando ai lavori del 26 giugno, sono stati nominati i componenti delle Commissioni Enpacl
che prevedono la partecipazione di Delegati.
Un augurio di buon lavoro vada a tutti coloro che sono stati designati per tali incarichi.
Per ultimo, intendiamo ricordare che nel corso dell’Assemblea è stato nuovamente approvato, all’unanimità, il testo del Regolamento di attuazione dello Statuto dell’Enpacl, modificato recependo le osservazioni formulate dal Ministero del lavoro. Il testo, così emendato, è
stato già inviato agli organismi competenti per un’approvazione speriamo rapida, nonché
definitiva.
Cordialmente.
IL PRESIDENTE
Vincenzo Miceli
537
1081
il consulente
In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne
qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un
attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli)
N.
Argomento
Fonte
147
Cassa integrazione
guadagni
Disciplina
Interpretazione
di ”temporaneità
della causa”
La temporaneità della causa per cui si chiede l’intervento della “Italia Oggi” del
cassa integrazione deve essere intesa nel senso che le situazio- 16.7.03
ni aziendali, addotte a giustificazione della domanda, devono
basarsi su elementi oggettivi attendibili, che consentono di ritenere probabile che l’impresa continui ad operare sul mercato
(circolare Inps n. 130 del 14.7.03).
148
Cig e mobilità
Settore
commercio
Proroghe
Anche per il 2003 le imprese commerciali con organico superiore a 50 addetti potranno usufruire di nuovi fondi per il trattamento di integrazione salariale e di mobilità. Per il trattamento
di mobilità gli aventi diritto saranno i lavoratori licenziati entro
la data del 31 dicembre 2003 e l’erogazione del beneficio avverrà in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento (decreto Ministero del lavoro n. 32411 del 27.5.03).
149
Sostituto
d’imposta
Modello F24
Rinvio di tutti
i pagamenti
al 21.8.03
Per il terzo anno consecutivo i termini di tutti i pagamenti fiscali “Il Sole” 20.7.03
e contributivi con il modello F24 vengono rinviati. La nuova scadenza è fissata al 21 agosto (DPCM del 17 luglio, in attesa di
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
150
Assicurazione
infortuni
Sanzioni
In arrivo gli avvisi
bonari per tardati
pagamenti
I datori di lavoro riceveranno un avviso bonario dall’Inail con la “Italia Oggi” del
richiesta di sanzioni dovute nell’ipotesi di pagamenti dei premi 19.7.03
oltre la scadenza stabilita. Sono esclusi per il momento i casi di
evasione contributiva; escluse, inoltre, le esposizioni debitorie
per importi fino a 12 euro (circolare Direzione centrale rischi Inail
del 18.7.03).
151
Contratti
collettivi
Metalmeccanici
Una tantum
malattia e
maternità
L’una tantum prevista nel rinnovo del contratto collettivo per “Italia Oggi” del
l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti entra 19.7.03
nei trattamenti di malattia, maternità e di integrazione salariale. “Il Sole” 19.7.03
Le modalità operative spiegate dall’Inps (circolare n. 132 del
18.7.03).
152
Contributi
Gestione separata
Inps
Borse di studio
integrative
Con la conversione in legge del DL n. 105/2003 l’obbligo di iscri- “www.inps.it”
zione alla gestione separata Inps si estende ai beneficiari di borse di studio integrative, erogate a titolo di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti ed ai percettori di assegni per
attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di
recupero. Istruzioni Inps (circolare n. 133 del 21.7.03).
“Gazzetta Ufficiale” n. 147 del
27.6.03
“Italia Oggi” dell’1.7.03
N. 30 del 26 luglio 2003
Oggetto
1081
538
il consulente
Dichiarazioni fiscali – Visto pesante
Adempimenti
e controlli
per il rilascio
della certificazione
C
on provvedimento 6 giugno 2003 (in GU n. 138
del 17 giugno 2003)
l’Agenzia delle entrate individua, in attuazione dell’art. 36 del
D.Lgs n. 241/1997, le componenti di reddito che devono essere controllate da parte dei
certificatori – per il periodo
d’imposta 2002 – al fine di rila-
Agricoltura – “Tremonti agricola”
N. 30 del 26 luglio 2003
Credito d’imposta
per nuovi
investimenti:
ulteriori chiarimenti
U
lteriori chiarimenti in merito alle modifiche apportate dall’art. 69 della legge finanziaria 2003, con effetto
dal 1° gennaio 2003, sono stati
illustrati dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 38/E del 10 luglio 2003.
Soffermandosi sulle disposizioni in materia di credito
sciare al contribuente l’attestazione di certificazione tributaria
(il cosiddetto “visto pesante”),
redatta secondo lo schema raccomandato dai Consigli Nazionali dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e dei consulenti
del lavoro.
Le componenti di reddito da
sottoporre a controllo sono: le
minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti,
le immobilizzazioni materiali e
immateriali, gli interessi attivi e
i proventi immobiliari.
Ricordate le finalità delle certificazioni, rappresentate dall’adozione di una struttura intermedia tra contribuente e amministrazione finanziaria, allo scopo di accelerare e favorire il pro-
cesso di semplificazione e razionalizzazione dell’intero sistema
finanziario, indichiamo quali
sono le sanzioni per i professionisti che dovessero rilasciare certificazioni “infedeli”.
Senza tener conto dell’applicazione delle sanzioni proprie
per le violazioni tributarie e dell’eventuale costituzione di reato,
al professionista che rilascia una
certificazione infedele si applica
una sanzione amministrativa
che va da 1 milione a 10 milioni
di vecchie lire e nel caso di tre
violazioni commesse nel corso di
due anni consecutivi è disposta
la sospensione della facoltà di
certificazione per un periodo
che va da uno a tre anni.
d’imposta per gli investimenti
nel settore agricolo, di cui all’art. 11 del DL n. 138/2002,
l’Agenzia affronta i seguenti
aspetti che sinteticamente illustriamo:
la domanda, affermando che
l’obbligo non era pertinente,
ora l’Agenzia conferma che il
monitoraggio dell’art. 62 della legge n. 289/2002 vale anche per l’agricoltura;
– al fine del conseguimento
del credito d’imposta per gli
investimenti realizzati prima
dell’8 luglio 2002, le imprese
agricole applicano le stesse
regole previste per i soggetti che operano nelle aree
svantaggiate;
– il credito d’imposta è utilizzabile dal 10 aprile 2003
nella misura del 10% e del
6% per gli anni successivi,
mentre per il credito d’imposta maturato sugli investimenti effettuati dopo l’8
luglio 2002 l’utilizzo del beneficio non è soggetto a limitazioni;
– ciò comportava l’obbligo di
presentare entro il 28 febbraio 2003 il modello CVS al
Centro operativo di Pescara.
Anche se in un primo momento il Centro respingeva
– sull’attività delle industrie
agroalimentari, cioè sulle imprese di trasformazione e
➟
539
1081
il consulente
commercializzazione dei
prodotti agricoli, la circolare
afferma che tali attività dal 1°
gennaio 2003 sono escluse
dal bonus della “Tremonti
agricola” e che, pertanto, le
agevolazioni spettano soltanto ai produttori;
– sull’ipotesi di investimenti
avvenuti nel 1° semestre
2002 e conclusi successivamente, cioè investimenti parzialmente realizzati, viene
specificato che il credito
d’imposta compete solo se
l’investimento è complesso e
comunque considerato unitariamente sulle deduzioni
delle quote di ammortamento, sugli investimenti agevolabili e sulla deduzione delle
spese di manutenzione dalla
base agevolabile.
Imposte minori – Attività spettacolistiche
le disposizioni vigenti ad utilizzare gli apparecchi misuratori fiscali o le biglietterie
automatizzate; soggetti esonerati e soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di utilizzare modalità alternative di
certificazione;
La circolare n. 34/E praticamente riepiloga tutte le regole
per l’installazione, dal 1° luglio
scorso, di tali apparecchi idonei
all’emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni
spettacolistiche, stabilisce l’ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione delle regole impartite e ribadisce che i soggetti obbligati all’installazione dei misu-
ratori fiscali, nel caso di “impedimento imputabile alla non agevole reperibilità degli stessi” potranno adeguarsi gradualmente
alle nuove regole entro il 31 ottobre 2003.
Segnaliamo, infine, che il
nuovo obbligo – introdotto con
la riforma della fiscalità nel settore dello spettacolo – non interessa comunque i soggetti che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento e spettacolo, mentre sono soggette le
associazioni che si avvalgono
del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991,
quando organizzano attività di
intrattenimento, ad eccezione di
quelle rivolte ai soci, oppure attività di spettacolo.
Tale adempimento, inoltre,
non è obbligatorio per le associazioni pro-loco, che possono avvalersi delle semplificazioni previste per lo sport dilettantistico.
tà produttive 9 maggio 2003 (in
GU n. 151 del 2 luglio 2003), che ha
stabilito pure che sarà sufficiente
un versamento a mezzo del mod.
F24, senza possibilità di compensazione, nelle seguenti misure:
– per il triennio 1997-2000 la
definizione agevolata consiste in un taglio pari al 60% del
diritto dovuto e non versato;
– per il biennio 2001-2002,
invece, la definizione consiste
in una riduzione del 30% dell’importo da versare (sanzioni escluse).
Per ogni anno sottoposto a
condono, inoltre, si dovrà versare la somma di € 10 per ciascuna unità produttiva.
Nessuna agevolazione per i
diritti non pagati prima del 1997.
Con la stessa data del 9 luglio il Ministero delle attività
produttive ha emanato la circolare prot. n. 554733 che ha chiarito le modalità di attuazione del
condono agli organismi camerali, fissando anche il codice-tributo 3853 per il versamento con
il mod. F24.
Le istruzioni
per l’installazione
obbligatoria dei
misuratori fiscali
S
ulle modalità di installazione degli apparecchi
misuratori fiscali e delle
biglietterie automatizzate, idonei
all’emissione dei titoli di accesso
per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e svolgimento delle prestazioni spettacolistiche, l’Agenzia delle entrate – con circolare n.
34/E del 27 giugno 2003 – ha fornito istruzioni in merito alle seguenti problematiche:
a) soggetti obbligati in base al-
Camere di commercio – Condono
Si possono sanare
i diritti camerali
non versati dal 1997
A
nche per i diritti camerali
non pagati nel quinquennio 1997/2002 si può
chiedere, entro il 30 novembre
2003, il condono. Lo ha stabilito il
decreto del Ministero delle attivi-
b) prestazioni e operazioni da
certificare mediante titoli di
accesso;
c) periodo transitorio.
N. 30 del 26 luglio 2003
(segue Fisco in pillole)
1081
540
il consulente
Il giusto ricorso introduttivo
N. 30 del 26 luglio 2003
I
l vecchio consulente del
lavoro ha l’idea, del tutto
lecita, di offrire alle aziende clienti tutti i servizi di cui possono aver bisogno.
Per questo ho convinto il
figlio ad abbandonare l’attività
di play maker nell’amatissimo
gioco del basket e a diventare
avvocato lavorista.
Tuttavia il figlio avvocato magari avesse tutto l’entusiasmo che aveva nel basket,
quando passava le ore a palleggiare e tirare con la sinistra,
così restia a diventare brava
quanto la destra.
Ora, ad esempio, ha preparato un ricorso introduttivo
affinché il giudice riconosca
come subordinato un rapporto
di lavoro, ma non ha fatto ciò
che richiede il punto 4 dell’articolo 414 del codice di procedura civile, non ha cioè esposto i
fatti e gli elementi di diritto che
spieghino esaurientemente la
ragione per cui il rapporto dell’attore non debba essere regolato da una co.co.co. e debba
invece finire nel libro paga della
ditta.
Il vecchio consulente è
scontento del ricorso e non sa
come fare affinché il figlio lo migliori, ha paura di essere mandato a quel paese.
Per cui gli lascia di nascosto sul tavolo la fotocopia della sentenza 28 gennaio 2003
del Tribunale di Napoli, in cui è
detto che “la mancata compiuta
esposizione, nel ricorso introduttivo, delle circostanze di fatto su
cui si fonda la domanda, con riferimento agli elementi che determinerebbero la natura subordinata del rapporto di lavoro, comporta la dichiarazione di inammissibilità dello stesso per violazione delle disposizioni di cui al-
l’articolo 414, numeri 3 e 4 c.p.c.
…”.
Poi il vecchio consulente
vuole che lo studio si occupi di
selezione del personale. Ha un
altro figlio che suona divinamente il violino, ma sarà necessario che diventi uno psicologo.
Per cui ci saranno problemi anche con lui, non è facile trovare
sempre the right man in the right
place.
TANTO PER RIDERE
Valfrido Paoli
541
1081
il consulente
Migliora sempre l’offerta della convenzione
Servizio 730 telematico Ancl/Cgn
Il professionista associato
Cgn viene nominato “Centro raccolta del caaf Cgn” e svolge in via
autonoma l’attività di consulenza e compilazione per conto del
contribuente.
Servizi Cgn fornisce il software per la compilazione delle dichiarazioni (inclusi i controlli sui
dati immessi).
Il “Centro raccolta del caaf
Cgn” effettua le seguenti operazioni:
●
●
●
●
●
trasmissione telematica al
caaf Cgn per il controllo, l’elaborazione e l’apposizione del
visto di conformità;
stampa definitiva e consegna al contribuente della dichiarazione e del prospetto
di liquidazione elaborato dal
caaf Cgn.
●
●
●
●
●
Servizio integrato di assistenza:
●
– quesiti telematici (risposte assicurate dai professionisti di Servizi Cgn);
●
Possibilità di stampare materiale marketing personalizzato direttamente dal programma (stampati, volantini).
●
●
●
Servizio telematico attivo 24
ore su 24, 7 giorni su 7.
●
●
●
ad effettuare le comunicazioni a tutti i sostituti d’imposta;
●
Unico interlocutore per l’assistenza (tecnica e fiscale).
Possibilità di recupero archivi da ogni procedura 730 e
Unico in base al tracciato record ministeriale.
del modello ministeriale.
– call center.
●
a trasmettere all’amministrazione finanziaria le dichiarazioni elaborate.
Totale gratuità del servizio
per i professionisti aderenti
alle categorie convenzionate.
– fax;
all’assistenza fiscale e al calcolo delle imposte;
I vantaggi
●
●
raccolta delle dichiarazioni;
Il caaf Cgn provvede:
●
●
Monitor errori (oltre 300 controlli) sui dati immessi.
Installazione in rete o in monoutenza.
Aggiornamento software automatico.
●
Corso multimediale su cd per
il corretto utilizzo del software.
Help in linea in ogni campo.
Guida operativa per il corretto utilizzo del programma.
Copie degli archivi sempre
disponibili presso la sede del
caaf.
Possibilità di utilizzare il servizio di stampe centralizzate,
in alternativa alla stampa laser.
Risultati d’imposta calcolati
in tempo reale e sempre visibili.
Consultazione banca dati fiscale Cgn gratuita.
Il servizio consente l’utilizzo
gratuito dei servizi Ici e Isee
telematico e l’attivazione del
servizio banca dati catastale.
Gli utilizzatori del servizio
730 godono di listini riservati con sconti dal 20% al 50%
su tutti gli altri servizi.
Rappresentazione grafica
Trovi le informazioni complete nei siti
www.ancl.it e www.cgn.it ovvero presso Servizi Cgn,
Via San Giuliano, 43 – 33170 Pordenone
Tel. 0434/506511 – Fax 0434/506534.
N. 30 del 26 luglio 2003
Il servizio