di luglio 2003
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di luglio 2003
30 ANCL Aderente Consilp/Confprofessioni Settimanale Anno XLIV N. 30 del 26 luglio 2003 ● ● ● ● articoli La Consilp e la riforma Biagi/2 importante 524 (Di Nunzio) Ccnl studi professionali, siglato l’accordo 527 (Bottaro e Pascazio) Il tutore e la sicurezza del lavoro 528 (Asquino) Il bilancio 2002 dell’Ancl 529 (Monticelli, Bezzegato, Pascarelli, Vetrano) www.ancl.it rubriche Notizie dall’Enpacl 534 (news di luglio 2003) Week Work 537 (Studio associato Paoli) Fisco in pillole 538 (visto pesante, Tremonti agricola, misuratori fiscali, ecc.) Storie di lavoro (Paoli) In occasione del 50° anniversario della fondazione l’Ancl organizza, a Firenze il 24 ottobre p.v., un importante convegno di studi. Tutte le informazioni riguardanti gli alberghi sono in evidenza nel sito. S’invitano i colleghi a prenotare con estrema urgenza, essendo Firenze al limite della capienza. 540 Il sito dell’Ancl, oltre alle novità del motore di ricerca e della giurisprudenza del lavoro, riporta: ● tutte le informazioni utili relative al “Corso di formazione a distanza per l’amministrazione del personale degli enti locali”; ● il nuovo contratto degli studi professionali (sezione “Documenti/ Professione”); ● la nuova circolare per i clienti di luglio 2003. 1081 524 il consulente Un collega delegato ad elaborare le osservazioni La Consilp e la riforma Biagi/2 Osservazioni specifiche lizzatore, il che sarebbe estremamente riduttivo. La somministrazione di lavoro 3) La lettura dell’art. 22 (disciplina dei rapporti di lavoro) indica al comma 4 l’applicazione dell’art. 3 della legge n. 604/1966 (licenziamento per giustificato motivo con preavviso) e delle tutele (economiche) di cui all’art. 12 della riforma. È corretto ritenere che: N. 30 del 26 luglio 2003 Con riferimento al Capo I della legge di riforma si osserva quanto segue. 1) La lettura combinata dell’art. 20 (condizioni di liceità), commi 3 e 4, può portare alla seguente conclusione: il contratto di somministrazione a tempo indeterminato può essere legittimamente concluso laddove sussistano ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo identificate nel dettaglio nelle lettere da a) ad o); ciò sembra indicare, al comma 4, che l’assunzione a tempo determinato in caso di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo per una delle ipotesi di cui al comma 3 sia sempre legittima. È corretto ritenere che le causali di assunzione, siano esse a tempo indeterminato che determinato, siano intrinsecamente di natura oggettiva, tecnica e produttiva tout court e, pertanto, legittime? Se così non fosse andrebbe meglio specificato. 2) La precisazione contenuta al comma 4 [“l’assunzione a termine è ammessa per ragioni (…), anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”] fa ritenere che, nel caso di assunzione a tempo indeterminato, invece, le attività che legittimano l’assunzione non possono riferirsi alla ordinaria attività dell’uti- a) questa soluzione trova applicazione sia nel caso di somministrazione a tempo indeterminato che determinato? b) L’erogazione della tutela economica da parte del Fondo di cui all’art. 12 sostituisce le garanzie della tutela obbligatoria o reale oppure si integra con esse? 4) L’art. 22, comma 5, stabilisce che la sola assunzione a termine non si computa nell’organico dell’utilizzatore. Perché penalizzare lo staff leasing? Sarebbe quindi opportuno prevedere l’esclusione dal computo di tutte le somministrazioni. 5) L’affermazione contenuta nel comma 2, laddove stabilisce che al contratto di somministrazione a tempo determinato si applica la disciplina sui contratti a termine di cui al D.Lgs n. 368/ 2001 “per quanto compatibile” necessita di chiarimenti. La locuzione, ad esempio, che il contratto di somministrazione a termine può essere prorogato “in ogni caso” significa che la proroga è ammessa a prescindere dunque dalla durata iniziale (inferiore a tre anni ex art. 4, D.Lgs n. 368/2001)? Lavoro intermittente Con riferimento al Titolo V, Capo I, della legge di riforma si osserva quanto segue. a) L’espressione all’art. 33 “… Contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro …” indica che il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato solo con un unico datore di lavoro: è corretto in quanto il Governo non ha inteso ricondurlo nell’area del part time (che per sua natura presuppone l’esistenza di più di un datore di lavoro)? b) Non vi è il richiamo alla applicazione del D.Lgs n. 368/2001 al lavoro intermittente a tempo determinato. È corretto, dunque, ritenere che questa tipologia contrattuale esula dalla disciplina sul lavoro a termine? c) Non essendo stato specificato diversamente, si ritiene che il lavoratore intermittente, sia esso assunto a tempo indeterminato che a termine, non sia mai computabile nell’organico del datore di lavoro (fatta eccezione per le materie richiamate espressamente). d) L’art. 37 riguarda i casi di lavoro intermittente per prestazioni da rendersi nei periodi di ferie ➦ estive, natalizie, ecc.: la collocazione stessa di questa fattispecie in norma a parte rispetto agli artt. 33 e 34 si può interpretare nel senso che queste sono fattispecie che prescindono dall’esistenza di ragioni oggettive soggettive di cui all’art. 34. e) Non si comprende la previsione di cui all’art. 37, comma 2, laddove, nel lavoro intermittente per periodi predeterminati nell’arco della settimana, ecc., si prevede l’erogazione dell’indennità di disponibilità solo in caso di effettiva chiamata. f) L’art. 38, comma 3, specifica che durante il periodo in cui il lavoratore è a disposizione e non lavora, egli non gode di alcun diritto spettante al lavoratore subordinato. Sarebbe opportuno chiarire questa formulazione dalle implicazioni non chiare: 1) in quanto questa formulazione sembra, invece, richiamare i doveri tipici del lavoratore subordinato (fedeltà, ecc.); 2) in quanto non si comprende se sono comunque operanti i diritti del lavoratore in caso di recesso datoriale dal rapporto. Lavoro ripartito Con riferimento al Titolo V, Capo II, della legge di riforma si osserva quanto segue. a) Appare opportuno chiarire come devono intendersi le seguenti due affermazioni: all’art. 41, comma 1, si definisce il contratto di lavoro ripartito come “uno speciale contratto di lavoro” e al comma 5 si afferma che tale contratto può, in ipotesi indicate dal legislatore, trasformarsi in un “normale contratto di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c.”. Questa seconda affermazione va intesa nel senso che il contratto ripartito nasce come contratto di lavoro autonomo? Inoltre, la lettura di questi due commi e la lettura dell’art. 43, comma 2, inducono l’operatore in seria difficoltà, laddove si consente, in assenza di disciplina contrattuale, la regolazione a livello individuale del rapporto con le norme proprie del lavoro subordinato, tenuto tuttavia conto della sua specialità. b) Non si specifica che il contratto ripartito può essere stipulato a tempo indeterminato o (anche) a termine: l’omissione è voluta in ragione del fatto che si tratta di un contratto a natura speciale? Se sì, quali implicazioni si registrano sul contratto di lavoro? c) L’art. 41, u.c. si riferisce alla impossibilità della prestazione di “entrambi” i lavoratori: l’espressione “entrambi” potrebbe interpretarsi nel senso che l’art. 1256 c.c. trovi applicazione solo nel lavoro ripartito fra due coobbligati. Ed inoltre, in questi casi, non si applicano le norme che disciplinano il recesso del lavoro subordinato perché il rapporto non è tale? d) La specifica di cui alla lettera b) dell’art. 42, comma 1 (indicazione del trattamento economico … spettante a ciascun lavoratore), sembra diversificare tra i coobbligati: appare, infatti, di difficile comprensione, letta alla luce dell’art. 41, comma 1 laddove si identifica l’obbligazione lavorativa come “unica e identica”. e) Non si fa menzione nella riforma dell’applicazione delle norme sull’orario di lavoro. Si deve intendere che i lavoratori ripartiti non soggiacciono alle limitazioni dell’orario di lavoro? f) In merito alla computabilità o meno di questi lavoratori, si chiede di conoscere se essi si computano ai fini dell’organico; e se sì, con quali modalità si computano e in quale momento occorre effettuare il conteggio, considerato che l’effettiva quantità di ore lavorate si conosce solo a consuntivo. g) Non si comprende la previsione di cui all’art. 44, ultimo comma, laddove i coobbligati possono partecipare alle operazioni di voto del referendum esprimendo un solo voto. E se i lavoratori fossero in disaccordo tra loro? Apprendistato Con riferimento al Titolo VI, Capo I, della legge di riforma si osserva quanto segue. a) L’art. 54, ultimo comma, afferma la sopravvivenza degli attuali sistemi di incentivazione economica: è corretto ritenere dunque che le agevolazioni contributive attuali trovano applicazione nel futuro, ma non si comprende se la durata della loro erogazione è legata agli attuali contratti di apprendistato (massimo quattro anni) oppure si possa fare riferimento già ai nuovi contratti che prevedono durata anche fino a sei anni? La sopravvivenza delle attuali norme va riferita anche alla possibilità di mantenere ulteriori dodici mesi di benefici contributivi nel caso di trasformazione del rapporto di apprendistato? b) In relazione all’art. 54, ultimo comma, e alla previsione contenuta nel comma 1 del medesimo articolo (inquadramento), è opportuno chiarire se l’art. 13 della legge n. 25/1955 (“la retribuzione dovrà essere graduale anche in rap- ➦ N. 30 del 26 luglio 2003 (segue) 525 1081 il consulente 1081 526 il consulente (segue) porto all’anzianità di servizio”) trova ancora applicazione. Contratto di inserimento Con riferimento al Titolo VI, Capo II, della legge di riforma si osserva quanto segue: a) non si comprende l’esclusione degli studi professionali dalla platea dei destinatari indicata all’art. 55, comma 2; b) si sottolinea la opportunità di delineare un apparato sanzionatorio più esaustivo rispetto a quanto delineato agli artt. 56, comma 5, e 57, comma 2, nel caso di mancanza della forma scritta e mancata realizzazione del progetto individuale; c) non si comprende la ragione per cui le agevolazioni contributive siano state previste solo per i contratti stipulati con le categorie svantaggiate; N. 30 del 26 luglio 2003 d) non si comprende l’espressione “realizzare il progetto con il consenso del lavoratore “ all’art. 56, comma 1; e) non si comprende come e in quali termini sia applicabile la disciplina del contratto a termine di cui al D.Lgs n. 368/2001, considerato che ai sensi dell’art. 58, comma 3, non si prevede il rinnovo e le proroghe sono ammesse solo nei limiti di massima durata di diciotto mesi (art. 57, comma 1). Si comprende dunque che la proroga è ammessa anche più di una volta, ma nel limite dei diciotto mesi. Lavoro a progetto e lavoro occasionale Con riferimento al Titolo VII, Capo I, della legge di riforma si osserva quanto segue. a) Dalla lettura dell’art. 61, commi 1 e 2, è corretto evincere che se un lavoro è riconducibile ad un progetto, ma dura meno di trenta giorni e il compenso è inferiore a € 5.000,00, pure possedendo le caratteristiche dell’autonomia, questi può essere inquadrato come lavoro occasionale? Le due caratteristiche della durata e dell’ammontare del compenso, posto la natura autonoma della attività svolta, sono sufficienti per escludere il lavoro a progetto con conseguente impossibilità di assoggettare a prelievo contributivo il compenso? b) Si segnala l’opportunità di disciplinare, sia sul versante fiscale che previdenziale, il passaggio da un lavoro occasionale ad un lavoro a progetto prevedendo se il passaggio ha efficacia ex nunc o ex tunc. c) La lettura dell’art. 63 in tema di “corrispettivo” induce a perplessità. Non si comprende come il “corrispettivo” possa essere legato ad un concetto di proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (concetto ispirato al lavoro subordinato), tenuto però conto dei compensi per lavoro autonomo previsti per prestazioni analoghe nel luogo di esecuzione del contratto. Questa formulazione inquina la nozione di autonomia del lavoro a progetto. Lavoro accessorio Con riferimento al Titolo VI, Capo II, della legge di riforma si osserva quanto segue: a) dalla lettura della norma di cui all’art. 70 si evince che superato il duplice limite, del compenso fissato in € 5.000,00 l’anno e della durata dei trenta giorni, non è più possibile svolgere attività di natura accessoria. Da ciò si deduce che ulteriori attività di natura accessoria sono precluse, ma non si evince che tipo di regime (fiscale/previdenziale) si applica qualora la prestazione sia comunque posta in essere. Altrettanto, non è dato conoscere se e come è possibile gestire il passaggio da una prestazione accessoria ad un diverso regime. La certificazione Con riferimento al Titolo VIII, Capo I, della legge di riforma si osserva quanto segue: a) con riferimento all’art. 75 non si è compresa l’inclusione dei contratti di associazione in partecipazione, non previsti dalla legge delega; b) non si comprende l’esclusione dei professionisti specialisti in diritto del lavoro dai soggetti ammessi alla procedura di certificazione. Per far parte delle commissioni istituite ai sensi dell’art. 76 e per fare consulenza ai sensi dell’art. 81 bisogna prevedere specifici requisiti professionali, se si vuole realmente ridurre il contenzioso; c) non si comprende l’attribuzione di un ruolo di centralità nella gestione delle procedure di certificazione agli Enti bilaterali; d) al fine di evitare che la richiesta di erronea qualificazione del rapporto possa essere avanzata alla conclusione del rapporto di lavoro, bisognerebbe introdurre un termine di decadenza non superiore a sessanta giorni dal momento in cui si è verificata la difformità tra il programma negoziale e quello effettivamente realizzato. In questo modo si evitano riclassificazioni ex tunc che vanificano l’effetto della certificazione. (2 – fine; la prima parte è nel n. scorso) 527 1081 il consulente Quali le più importanti novità Ccnl studi professionali, siglato l’accordo stato la retribuzione netta dell’apprendista non sia superiore alla retribuzione netta del lavoratore qualificato di analogo livello. È stato introdotta inoltre la facoltà di assumere personale in sostituzione di altro assente per congedo di maternità, con un anticipo di 90 giorni rispetto alla data di inizio dell’assenza e con la possibilità di proseguire il rapporto fino ai 90 giorni successivi al rientro del sostituito. Ciò al fine di consentire un maggior periodo di affiancamento tra il personale da sostituire ed il sostituto. Rilevante a nostro avviso anche il contenuto dell’istituto contrattuale della flessibilità dell’orario di lavoro. Viene finalmente prevista una regolamentazione più confacente alle esigenze degli studi professionali, con possibilità di far fronte a periodi di maggiore intensità lavorativa con due soluzioni: la prima sulla base di 44 ore settimanali (36 nel periodo di recupero) e la seconda sulla base di 48 ore settimanali (32 durante il periodo di riassorbimento), il tutto per un periodo di 24 settimane nell’arco dell’anno ed a scelta del singolo studio secondo le proprie necessità lavorative. La previsione normativa contenuta nell’articolato contrattuale assolutamente innovativa è la costituzione della Cassa di assistenza sanitaria supplementare, che ha lo scopo di gestire trattamenti assistenziali integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie rese dal Servizio sanitario nazionale. Con questo istituto le parti hanno voluto riconoscere ai lavoratori del comparto un sistema che si pone come obiettivo una maggiore copertura sanitaria in termini di servizi e di qualità. La rilevanza politica, infine, di questo rinnovo contrattuale consiste sicuramente nell’aver riunito intorno allo stesso tavolo le componenti sindacali espressioni dei liberi professionisti nonché raggiunto la sottoscrizione unitaria del testo. Daria Bottaro Leonardo Pascazio DELEGATI ANCL IN CONSILP-CONFPROFESSIONI Incontro di studio a Catanzaro il 29 luglio p.v. L’Ordine Provinciale dei consulenti del lavoro e l’Unione Provinciale Ancl di Catanzaro hanno organizzato per martedì 29 luglio un incontro di studio che si svolgerà – con inizio alle ore 14,45 – presso la Sala convegni della Cassa Edile. Tra gli argomenti che saranno trattati figurano la riforma dell’orario di lavoro, la dichiarazione del sostituto d’imposta (modello 770/2003) e la bozza del decreto legislativo sulla riforma del mercato del lavoro (riforma Biagi). Relazionerà Enzo De Fusco, consulente del lavoro e collaboratore de “IL SOLE24 ORE”. N. 30 del 26 luglio 2003 I l giorno 9 luglio scorso, presso il Ministero del lavoro, alla presenza del Sottosegretario di Stato, on. Maurizio Sacconi, è stato sottoscritto il verbale di accordo per il contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli studi professionali. Le parti – Consilp-Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa e le rispettive Associazioni confederate –, unitamente alle oo.ss. dei lavoratori Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, dopo una naturale premessa che illustra le motivazioni del ricorso al verbale di accordo in luogo della totale rivisitazione del ccnl, hanno ritenuto di rivedere le norme contrattuali riguardanti l’apprendistato, la sostituzione di lavoratori in congedo per maternità, l’orario di lavoro – soprattutto per quanto attiene la flessibilità – e la Cassa di assistenza sanitaria supplementare. Le ragioni che hanno indotto a questa soluzione sono molteplici ma, soprattutto per il fatto che essendo in atto la riforma del mercato del lavoro che inevitabilmente ridisegnerà il panorama normativo, si è ritenuto di non rivedere quegli istituti contrattuali che dovranno essere necessariamente e naturalmente adeguati alle normative che da qui a poco entreranno in vigore. Le modifiche più rilevanti riguardano in primis l’apprendistato con una previsione di durata maggiore per i giovani assunti nei livelli IV e IV super, con un periodo fissato di 36 mesi (in luogo dei precedenti 24). Per quanto concerne l’aspetto retributivo sono state modificate le percentuali affinché nell’ultimo periodo di apprendi- 1081 528 il consulente Particolare aspetto del rapporto di apprendistato Il tutore e la sicurezza del lavoro I n attesa della nuova riforma dell’istituto dell’apprendistato, così come previsto dal decreto legislativo parzialmente attuativo della legge delega n. 30 del 2003, occorre soffermarsi su un aspetto poco rilevato. La responsabilità in materia di sicurezza del tutore dell’apprendista. Sappiamo bene che il DM del 28 febbraio del 2000 ha previsto diversi compiti per il tutore; ripetiamoli insieme: – affiancare il discente durante l’attività lavoro-formativa in azienda; – partecipare alle azioni formative esterne; – conoscere il collega apprendista; N. 30 del 26 luglio 2003 – valutare il grado di capacità di apprendimento e di abilità lavorativa conseguita. Però nel momento di valutazione dell’apprendista e di “affiancamento” non può sfuggire l’aspetto di sicurezza del lavoratore, che deve essere considerato in due modi ben precisi: 1) il grado di spericolatezza di un lavoratore che, anche se non necessariamente giovanissimo, è di sicuro meno esperto e più soggetto ad un rischio infortunistico; 2) il grado di sicurezza in azienda, dato utile per valutare se il personale in formazione può operare tranquillamente, oppure devono essere apportate delle modifiche all’unità produttiva, modifiche consistenti sia nell’adeguamento dei macchinari sia nell’adeguamento delle strutture stabili del fabbricato dell’impresa. Abbiamo un responsabile di un lavoratore senza delega alla sicurezza? Credo proprio di no; pertanto risulta superato affidare tali compiti al responsabile aziendale del servizio di prevenzione e protezione per due motivi fondamentali. Il primo per un’incompatibilità di ruoli; infatti, nelle aziende medio grandi, nelle quali la figura del tutore dell’apprendista è ricoperta esclusivamente da personale dipendente, collega dell’apprendista, il compito del responsabile di prevenzione e protezione aziendale deve essere svolto da una figura molto vicina alla proprietà aziendale, o che riveste un ruolo di vertice all’interno dell’organigramma dell’impresa. Il secondo per una disposizione legislativa, quella del D.Lgs n. 626/1994, che in termini temporali ha preceduto quella relativa alla figura del tutore del discente, che risulta superata da quanto disposto dal DM del 28 febbraio 2000. Infatti è da ritenersi corresponsabile alla proprietà ed al servizio di prevenzione e protezione il tutore di quell’apprendista che incorre, durante l’attività lavorativa, in un malaugurato infortunio sul lavoro. Si può definire valutazione o affiancamento l’attività che non tiene in debito conto la potenzialità del lavoratore di incorrere in un futuro, con mansioni ben più impegnative, in un evento infortunistico? Il grado di perizia è valutato anche con l’indice della prudenza e della diligenza nel compiere un lavoro. Alcuni potrebbero obiettare che la responsabilità potrebbe ricadere sul rappresentante della sicurezza nominato tra i lavoratori direttamente da questi, ma il compito di questa figura sindacale è di natura generica e, al massimo, lo potrebbe opporsi all’assunzione di eventuali apprendisti per carenza di dispositivi di sicurezza in azienda, ma, qualora mancasse questa presa di posizione, sarebbe improponibile una responsabilità di tale figura sindacale in azienda. Strana sorte per questi tutori, protagonisti della formazione in azienda, oggetto di tanti doveri, ma senza avere a tutt’oggi né agevolazioni né considerazione da parte della contrattazione sindacale, in quanto non è previsto per loro alcun emolumento aggiuntivo per il compito di tutor. Antonio Asquino 529 1081 il consulente Consuntivo 2002 Il bilancio dell’Ancl Il consuntivo 2002 La procedura consiste in un incasso centralizzato delle quote tramite servizio bancario. Non si tratta di spogliare e diminuire l’autonomia finanziaria e gestionale delle Unioni Provinciali che, al contrario, dalla nuova procedura hanno un sicuro beneficio. La procedura Le Unioni Provinciali inviano gli elenchi completi degli iscritti con i dati relativi al conto corrente bancario sui quali far confluire le quote di propria competenza e del Regionale. Le quote, una volta incassate, vengono girate direttamente dalla banca all’Unione Provinciale senza passare dal Nazionale. Questo ci consente: ● di evitare di richiedere singolarmente le quote, in quanto ci pensa la banca con l’avviso di scadenza che la Gen ha fissato nel 15 febbraio di ogni anno; ● settimanalmente la banca trasmette alla sede centrale l’elenco degli incassi che periodicamente viene girato alle Unioni Provinciali; ● dopo un certo periodo la banca procede all’invio di un sollecito per le posizioni non coperte; ● alla fine della procedura, tramite la sede centrale, verranno inviati alle Unioni Provinciali gli elenchi degli insoluti; ● sarà a questo punto cura delle Unioni Provinciali attivarsi per il recupero delle quote; ● conclusa la fase con il mancato recupero, i servizi verranno sospesi. La fase sperimentale ha dato i seguenti risultati sulle otto province che hanno dato la propria disponibilità: ● MAV emessi: n. 708; ● MAV incassati al 3 giugno: n. 621, di cui 541 entrati prima del 28 febbraio; ● percentuale di incasso: 87,71%; ● percentuale di insoluti: 12,29%. Non mi posso lamentare dell’esito della sperimentazione e gradirei ricevere osservazioni e pareri da parte dei Presidenti che sono stati interessati, al fine di arrivare alla messa a regime nel modo migliore. Abbiamo dovuto necessariamente adeguare il nostro programma alle necessità della banca e ci sono sicuramente alcuni punti critici, legati in particolare alle quote differenziate della stessa provincia, che stiamo cercando di risolvere. Grazie comunque ai Presidenti e alle Unioni Provinciali per la disponibilità dimostrata. L’azione sindacale di maggior rilievo completata nel corso del 2002 è stata l’unificazione con i colleghi del Siclam e dell’Ucla, che ➦ N. 30 del 26 luglio 2003 C olleghe, colleghi, il bilancio che vi sottopongo per l’approvazione è quello chiuso al 31 dicembre 2002 e si presenta con un utile di € 13.130, dopo aver accantonato la somma di oltre € 20.000 per ammortamenti ed aver previsto un introito di ulteriori 180 quote relative ad anni pregressi (già incassate nei primi mesi del 2003). L’anno che si è chiuso ci ha visto impegnati con un Congresso straordinario per il rinnovo dello Statuto e, dal punto di vista politico, nel rinnovo del nostro Ordine Nazionale. Tutto questo ha portato ad un incremento nelle spese di gestione che sono state compensate con le entrate straordinarie. Il sogno del Tesoriere è quello di costituire una riserva, ma purtroppo neanche quest’anno è stato possibile. Ho comunque provveduto nel corso dei primi mesi del 2003 a stanziare un fondo per la copertura del tfr; visto che comincia a diventare di una certa consistenza, ho effettuato un primo accantonamento di € 5.000, che penso di incrementare appena le disponibilità lo consentiranno. Dal punto di vista gestionale il rinnovo del nostro Statuto ha previsto una sostanziale modifica nell’incasso delle quote annuali e nei primi mesi del 2003 abbiamo testato una procedura che, visti i risultati forniti, andrà a regime nel corso del prossimo anno. 1081 530 il consulente sivo sull’anno precedente vi segnalo: (segue) ci ha anche portato al Congresso straordinario per adeguare lo Statuto alle nuove realtà. Ho pensato di riepilogare nel prospetto che segue i dati contabili relativi al Congresso celebrato a Rocca di Papa. Rendiconto Congresso straordinario 2002 COSTI Soggiorno: “Mondo migliore” “Giovanni XXIII” Collaborazioni Divise dipendenti Cartellonistica Gadget Fotografo Stampa Statuto Trasporti Calabresi Computer Araknet Togra serv. registr. Fiorista Dolci Notaio Compagnia teatrale Missionari Badino € € € € € € € € € € € € € € € € € Totale costi Utile Totale € 79.896,93 € 2.417,26 € 82.314,19 34.000,00 5.550,00 1.310,00 1.031,45 3.696,00 11.337,70 1.000,00 2.005,20 3.427,93 900,00 1.800,00 1.980,00 235,85 5.500,00 852,00 1.000,00 4.270,80 N. 30 del 26 luglio 2003 RICAVI Rimborso da iscritti Fatture sponsor Contributo straordinario Cirmi € 73.814,19 € 7.500,00 Totale ricavi Totale € 82.314,19 € 82.314,19 € 1.000,00 Passando ora al bilancio consuntivo dell’Associazione, vi preciso che ne ho mantenuto invariata la struttura che, come per i precedenti esercizi, si compone di due separate gestioni contabili: ● la gestione istituzionale; ● la gestione commerciale. Analizzando il raffronto del consuntivo economico comples- ● l’incremento delle quote; ● l’incremento dei ricavi diversi, quasi tutti riconducibili all’accordo con CGN; mentre sul fronte delle uscite: ● l’incremento delle spese di amministrazione. Per quanto riguarda la parte patrimoniale segnalo che: ● il finanziamento bancario, richiesto nel corso del 2001, viene regolarmente rimborsato alle singole scadenze; ● le partecipazioni sono state spostate nella sezione commerciale, sentito anche il parere del Collegio dei Sindaci Revisori; ● sono stati eliminati i crediti nei confronti del Sirclav e della Fenasicl, perché irrecuperabili visto il tempo trascorso. Sempre sulle partecipazioni, non ho apportato modifiche all’importo iscritto in bilancio, rimandando per la partecipazione ANSEL – viste le note vicende e la cessazione di fatto di ogni attività – la svalutazione nel prossimo esercizio qualora dovessero emergere elementi nuovi o di certezza della perdita. Non mi sembra che per le altre partecipazioni SOA e TELECONSUL siano necessari particolari chiarimenti, se non la precisazione che la SOA SRL ha chiuso l’esercizio 2001 in utile (non ho ancora notizie sulla chiusura del 2002) e TELECONSUL ha chiuso sia l’esercizio 2001 che il 2002 in utile. Vi ricordo inoltre le aziende con le quali abbiamo sottoscritto accordi di collaborazione al fine di garantire servizi ai nostri associati: ● COLLEGIUM CONSULENZA D’AZIENDA SRL; ● ● SOA SERVIZI; BUONCHEF. Tutti i servizi convenzionati e tutte le informazioni utili possono essere prelevati dal nostro sito Internet gestito dalla redazione de “IL CONSULENTE 1081” che, oltre a questo, si occupa della gestione settimanale della nostra rivista. Forse con loro dovremo affrontare il nodo dei rapporti economici, in quanto il costo complessivo si sta sbilanciando in avanti e ci può creare problemi sulla gestione finanziaria futura, ma è fuori di ogni dubbio che la nostra rivista e il sito rappresentano una fonte di aggiornamento, di collegamento con la base e di diffusione molto significativa e importante. Per quanto riguarda la situazione degli iscritti in generale vi segnalo che, al momento della preparazione di questa relazione (fine maggio), il numero degli iscritti per l’anno 2001 è passato a livello di 4.723 unità, mentre per il 2002 siamo a 5.243 unità. Abbiamo pertanto abbattuto, grazie all’unificazione con i colleghi del Siclam e dell’Ucla, il muro dei 5.000. Non ci dobbiamo fermare qui; potremo fermarci quando saremo a 20.000. Per quanto riguarda le province che non hanno mandato quote spiace segnalare: Bolzano, Pistoia, Oristano, L’Aquila, Massa Carrara, Nuoro, Benevento, Terni e Sondrio. Vi riporto di seguito, in esposizione tabellare, la situazione di tesseramento raffrontata con gli anni precedenti: Anno Iscritti Differenze 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 4.243 4.146 4.429 4.164 4.124 3.812 4.096 4.289 4.526 4.723 5.342 – 442 – 97 + 283 – 265 – 40 – 312 + 284 + 193 + 237 + 197 + 619 % – 9,43 – 2,29 + 6,83 – 5,98 – 0,96 – 7,57 + 7,45 + 4,71 + 5,53 + 4,35 +13,11 ➦ Il cronico problema dell’irregolare afflusso delle quote, che vedeva al 3 giugno 2002 il numero delle quote pervenute di competenza 2002 appena superiore a 500, è stato superato con le modifiche introdotte nel nuovo Statuto. Al 25 maggio del 2003 erano infatti pervenute oltre 2.500 quote e questo ci ha consentito di poter gestire le casse dell’Associazione con un po’ di tranquillità. Stessa tranquillità l’abbiamo trasmessa a quelle Unioni Provinciali che hanno dato la propria disponibilità alla procedura sperimentale. Passando adesso ai dati di bilancio, le cui voci sono esposte in modo analitico, non mi sembra siano necessari particolari chiarimenti; riassumo pertanto la situazione economica (v. box in fondo alla pagina – ndr). Rispetto all’anno precedente sono stati realizzati: Maggiori ricavi e proventi 141.766,42 Periodicamente sulle pagine de “IL CONSULENTE 1081” e sul nostro sito vi relazionerò in ordine all’avanzamento dei contributi, che ad oggi hanno raggiunto la somma di € 10.000. Anche a nome di padre Fulgenzio Cortesi e dei suoi bambini ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito. Permettetemi ora di ringraziare anche tutti quei colleghi anclisti che, eletti negli organismi istituzionali, hanno devoluto una parte dei loro “gettoni” al Sindacato o a quelli che hanno rinunciato ai compensi per diritto d’autore maturati, e precisamente: N. Nominativo 1 Giuseppe Buscema 2 Giovanni Cirmi Contributo 103,29 1.000,00 3 Roberto De Lorenzis 4 Luciano Malavolti 206,58 1.000,00 5 Carlo Marcucci 400,00 6 Vincenzo Miceli 1.120,00 7 Bruno Montanaro 260,00 8 Carlo Reverberi 266,00 9 Luigi Santalucia 500,00 4.855,87 Totale Maggiori costi e spese 128.694,44 Propongo di destinare l’avanzo di € 13.130,37 alle riserve, come previsto dalla legge. Prima di passare alla conclusione, permettetemi due parole sull’iniziativa lanciata in occasione del Congresso straordinario: la realizzazione di una scuola in Tanzania presso il Villaggio della gioia. L’iniziativa è partita e in pochi giorni si sono superati € 6.000, ma la strada è ancora lunga: spero che la vostra sensibilità contribuisca a questo nobile progetto. Si ringrazia inoltre il collega Franco Longobardi che da gennaio 2002, da quando ha assunto la Presidenza di TELECONSUL, non ha più richiesto alcun rimborso Descrizione delle spese sostenute quale Segretario Affari Generali. Sono a vostra disposizione per eventuali chiarimenti e non voglio chiudere senza aver ringraziato pubblicamente le nostre collaboratrici che, coordinate dalla valida Mariarosaria, forniscono come sempre un indispensabile contributo per la regolare tenuta della contabilità e per la gestione della nostra Associazione. Con questa relazione si conclude il mio incarico di Tesoriere dell’Associazione; infatti nei prossimi mesi, e precisamente il 21, 22 e 23 novembre, celebreremo il Congresso ordinario per il rinnovo degli organi statutari. Vi ringrazio pertanto per l’opportunità che mi avete concesso e mi auguro di aver dato un minimo contributo per la crescita della nostra categoria/Associazione. Non ho ritenuto di predisporre il bilancio preventivo 2004, che sarà a cura della nuova dirigenza, ma assicuro comunque una attenta gestione e una puntuale preparazione di quanto necessario per non fermare la procedura dell’incasso quote, che andrà a regime proprio in concomitanza con il rinnovo delle cariche. IL SEGRETARIO TESORIERE Giammaria Monticelli ➦ Importo % Spese di amministrazione 210.406,32 21,68 Spese di gestione 718.269,67 74,00 Oneri finanziari 6.756,93 0,70 Ammortamenti 22.073,56 2,27 Totale costi e spese 957.506,48 98,65 Totale ricavi e proventi 970.636,85 100,00 13.130,37 1,35 Avanzo d’esercizio N. 30 del 26 luglio 2003 (segue) 531 1081 il consulente 1081 532 il consulente (segue) N. 30 del 26 luglio 2003 Relazione del Collegio dei Sindaci Revisori Ancl relativa al bilancio consuntivo anno 2002 Signori Consiglieri, il progetto di bilancio consuntivo 2002, che viene sottoposto al Vostro esame ed alla Vostra approvazione, è stato redatto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge. Il bilancio è stato oggetto di esame da parte nostra. Vi possiamo confermare che le singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico ed il rendiconto analitico complessivo concordano con le risultanze delle scritture contabili, la cui regolare tenuta ai sensi di legge è stata da noi riscontrata nel corso dell’esercizio ed alla fine di esso. Il Collegio ha provveduto al periodico controllo degli adempimenti a cui è tenuta l’Associazione, al controllo della movimentazione della cassa, banche e del c/c postale, alla regolarità ed alla tempestività degli adempimenti inerenti al rapporto di lavoro, compresi i versamenti fiscali e contributivi, ed alla regolare compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali. I controlli hanno riscontrato la regolarità delle operazioni e dei termini di esecuzione. Il Collegio Sindacale può attestare, per le informazioni acquisite attraverso la partecipazione alle sedute della Gen e del Consiglio Nazionale e per l’esame della documentazione, che le decisioni e le iniziative adottate sono conformi alle norme statutarie. Il progetto di bilancio indica separatamente la gestione com- merciale da quella istituzionale, riassumendole infine in un unico risultato finale complessivo, evidenziando l’effettiva situazione economica e patrimoniale dell’Associazione. La gestione commerciale è inerente all’attività del Centro Studi, ai vari servizi offerti ai soci ed al contributo CGN. Lo stato patrimoniale risulta sinteticamente dalla seguente esposizione: Attivo: € 512.064,70, di cui: Cassa 409,99 Banche 54.854,10 C/c postale 2.441,15 Rimanenze 3.871,01 Crediti 159.225,50 Finanziamenti 162.423,63 Immobilizzazioni 128.839,32 Passivo: € 498.934,33, di cui: Debiti 232.602,31 Fondi ammortamento 40.638,37 Fondo accantonamento 18.395,83 Ratei passivi 8.365,21 Patrimonio netto 198.932,61 Avanzo di gestione 13.130,37 L’esposizione dei valori trova conferma nel conto economico della gestione: Ricavi e proventi: € 970.636,85 Costi e spese: € 957.506,48 che porta ad un avanzo d’esercizio di € 13.130,37. Per un’analisi dettagliata delle poste dello stato patrimoniale e del conto economico si rinvia ai dettagliati prospetti allegati al bilancio. Le immobilizzazioni materiali sono esposte in bilancio al costo di acquisizione con separata indicazione dei fondi ammortamento. Gli ammortamenti sono effettuati per quote costanti. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisizione e si riferiscono a costi di comprovata utilità pluriennale. Tali costi sono esposti nell’attivo del bilancio al netto degli ammortamenti ad essi relativi. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali sono stati calcolati per quote costanti in base a piani che tengono conto della prevedibile durata di utilizzo futuro dei beni; nella maggior parte dei casi l’aliquota applicata coincide con il coefficiente fiscale considerato congruo. Le immobilizzazioni finanziarie rappresentano quote di partecipazione e sono state valutate al costo storico. Il Collegio sindacale condivide la scelta fatta dal Segretario Tesoriere in merito alla valutazione della partecipazione in Ansel; ritiene comunque essenziale si arrivi ad una conclusione entro l’esercizio corrente. Il fondo accantonamento non copre tutte le competenze maturate per il tfr, ma si sta provvedendo a coprire, gradualmente, tale differenza. I crediti e i debiti sono iscritti al valore contabile. I ratei passivi sono stati determinati allo scopo di attribuire le spese all’esercizio di competenza. ➦ (segue) Si fa presente che, anche in questo esercizio, le entrate della sola attività istituzionale non sono sufficienti a coprire le spese relative al normale funzionamento dell’attività dell’Associazione. Per il futuro è, quindi, necessario intraprendere una forte azione di proselitismo per recuperare risorse finanziarie per garantire la continuità dell’attività anche in assenza delle entrate straordinarie. Il Collegio sindacale condivide l’analisi sull’andamento delle entrate e delle uscite e del risultato economico fatta dal Segretario Tesoriere, come pure le soluzioni proposte; soluzioni che dovranno essere estese a tutte le Unioni Provinciali per ottenere la razionalizzazione e la regolarità delle entrate. In relazione a quanto sopra 533 1081 il consulente esposto invitiamo il Consiglio Nazionale ad approvare il bilancio consuntivo 2002 con le precisazioni, le proposte e le indicazioni contenute nella relazione del Segretario Tesoriere. IL PRESIDENTE Gilberto Bezzegato I COMPONENTI Francesco Pascarelli Enrico Vetrano RICAVI E PROVENTI Quote associative anni precedenti Quote associative d’anno e aggregati Quote straordinarie e volontarie dirigenti Pubblicità Attività Centro Studi A) RICAVI GESTIONE ORDINARIA Rimanenze merce Servizi Ancl commerciale Contributi straordinari pro iniziative sociali e culturali Concorso spese aderenti Federconsulenti Distintivi, contributi e proventi diversi Proventi finanziari – sopravvenienze attive B) CONTRIBUTI E PROVENTI DIVERSI Ricavi diversi Prestazioni servizi c/terzi Pubblicazioni, diritti d’autore, servizi vari straordinari C) PROVENTI GESTIONE STRAORDINARIA D) TOTALE RICAVI E PROVENTI (A + B + C) COSTI E SPESE Personale dipendente Affitti d’anno – spese condominiali Illuminazione/pulizie/manutenzione Telefoniche e fax Postali e bollati Cancelleria stampati Contratti manutenzione periodica – informatica Spese rappresentanza – omaggi Oneri fiscali diversi Contabilità e amministrazione E) SPESE DI AMMINISTRAZIONE Periodico “IL CONSULENTE 1081” – INTERNET Pubblicazioni promozionali Convegni, congressi e manifestazioni Iniziative e progetti associativi Spese gestione Centro Studi Raccoglitori 1081 ed incentivi al tesseramento Rimanenze iniziali Consilp quota di adesione Rimborsi spese riunioni e dirigenti Varie di gestione Organizzazione iniziative sociali e culturali Consulenze Riunioni Consiglio Nazionale ISTITUZIONALE % COMMERCIALE % COMPLESSIVA % 14.451,10 459.598,42 4.855,87 0 0 478.905,39 3.871,01 140.207,02 73.574,19 0 14.167,41 1.874,16 233.693,79 0 0 0 0 712.599,18 2,03 64,50 0,68 0,00 0,00 67,21 0,54 19,68 10,32 0,00 1,99 0,26 32,79 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0 0 0 0 38.289,52 38.289,52 0 0 0 0 0 1.990,44 1.990,44 217.757,71 0 0 217.757,71 258.037,67 0,00 0,00 0,00 0,00 14,84 14,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,77 84,39 0,00 0,00 84,39 100,00 14.451,10 459.598,42 4.855,87 0 38.289,52 517.194,91 3.871,01 140.207,02 73.574,19 0 14.167,41 3.864,60 235.684,23 217.757,71 0 0 217.757,71 970.636,85 1,49 47,35 0,50 0,00 3,94 53,28 0,40 14,44 7,58 0,00 1,46 0,40 24,28 22,43 0,00 0,00 22,43 100,00 113.477,92 32.654,17 8.861,86 16.335,26 12.129,20 14.212,62 2.231,71 8.442,22 27,33 0 208.372,29 289.361,54 7.334,13 39.029,16 0 0 13.051,46 4.070,46 5.770,97 22.141,32 28.740,57 0 9.389,48 10.765,39 15,92 4,58 1,24 2,29 1,70 1,99 0,31 1,18 0,00 0,00 29,24 40,61 1,03 5,48 0,00 0,00 1,83 0,57 0,81 3,11 4,03 0,00 1,32 1,51 0 0 0 0 0 0 0 0 2.034,03 0 2.034,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.411,56 82.573,73 23.388,97 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 0,00 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,55 32,00 9,06 0,00 113.477,92 32.654,17 8.861,86 16.335,26 12.129,20 14.212,62 2.231,71 8.442,22 2.061,36 0 210.406,32 289.361,54 7.334,13 39.029,16 0 0 13.051,46 4.070,46 5.770,97 22.141,32 30.152,13 82.573,73 32.778,45 10.765,39 11,69 3,36 0,91 1,68 1,25 1,46 0,23 0,87 0,21 0,00 21,68 29,81 0,76 4,02 0,00 0,00 1,34 0,42 0,59 2,28 3,11 8,51 3,38 1,11 ➦ N. 30 del 26 luglio 2003 Bilancio consuntivo Ancl anno 2002 – Rendiconto economico complessivo 1081 534 il consulente (segue) ISTITUZIONALE % COMMERCIALE % COMPLESSIVA % 24.740,08 2.169,43 10.841,59 65,34 2.807,60 0 100,00 309,87 0 470.688,39 3.290,92 0 3.460,75 6.751,67 0 5.383,95 6.619,22 3.077,35 0 204,98 15.285,50 701.097,85 11.501,33 712.599,18 3,47 0,30 1,52 0,01 0,39 0,00 0,01 0,04 0,00 66,05 0,46 0,00 0,49 0,95 0,00 0,76 0,93 0,43 0,00 0,03 2,15 98,39 1,61 100,00 0 0 0 0 0 0 0 0 140.207,02 247.581,28 0 0 5,26 5,26 5.675,82 1.092,83 19,41 0 0 0 6.788,06 256.408,63 1.629,04 258.037,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,34 95,95 0,00 0,00 0,00 0,00 2,20 0,42 0,01 0,00 0,00 0,00 2,63 99,37 0,63 100,00 24.740,08 2.169,43 10.841,59 65,34 2.807,60 0 100,00 309,87 140.207,02 718.269,67 3.290,92 0 3.466,01 6.756,93 5.675,82 6.476,78 6.638,63 3.077,35 0 204,98 22.073,56 957.506,48 13.130,37 970.636,85 2,55 0,22 1,12 0,01 0,29 0,00 0,01 0,03 14,44 74,00 0,34 0,00 0,36 0,70 0,58 0,67 0,68 0,32 0,00 0,02 2,27 98,65 1,35 100,00 COSTI E SPESE Ufficio di Presidenza Assicurazioni Collaborazioni coordinate Leasing attrezzature Contributi straordinari UP Corsi regionali Ordine giornalisti Diritti d’autore Servizi da Ancl istituzionale F) SPESE DI GESTIONE Oneri, spese bancarie e postali Perdite finanziarie Abbuoni e sconti passivi – insussistenze – minusvalenze G) ONERI FINANZIARI Ammortamento mobili e arredi Ammortamento macchine ufficio elettr. Ammortamento programmi e sistemi elettronici Ammortamento beni inf 1000000 Ammortamento impianti generici Ammortamento spese impianti telefonici H) AMMORTAMENTI I) TOTALE COSTI E SPESE (E + F + G + H) L) AVANZO (DISAVANZO) D’ESERCIZIO (D – I) M) TOTALE A PAREGGIO (I + L) Le “News” di luglio 2003 N. 30 del 26 luglio 2003 Numero 42 – Luglio 2003 5.6.2003 (Collegio dei Revisori AdEPP – presenza del Presidente Miceli): si è discusso del seguente argomento: ● esame della relazione al bilancio consuntivo AdEPP 2002. 5.6.2003 (Assemblea AdEPP – presenza del Presidente Miceli, del Direttore generale Magno e del Responsabile dell’area staff di direzione Faretra): sono stati affrontati, in particolar modo, i seguenti argomenti: ● bilancio consuntivo 2002; ● delega fiscale: doppia tassazione; ● collegato previdenziale; ● totalizzazione; ● cessione quota azionaria GENCASSE da parte dell’AdEPP; ● organizzazione Centro Studi; ● individuazione ed affidamento di incarico per trattativa rinnovo ccnl; ● esame della relazione annua- le sui bilanci consuntivi 20002001 della Commissione parlamentare di controllo sugli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale. 5.6.2003: partecipazione del Direttore generale Magno alla riunione, presso il Ministero del lavoro, dei rappresentanti degli Enti di previdenza privatizzati in merito al monitoraggio delle gestioni. ➦ 535 1081 il consulente (segue Notizie dall’Enpacl) 9.6.2003: visita precertificativa effettuata dalla società DNV al Sistema qualità dell’Ente in vista della trasformazione in base alle nuove norme Vision 2000. 9.6.2003: partecipazione del Presidente Miceli, presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine, alla riunione del Club europeo delle professioni lavoristiche. 12.6.2003 (Commissione rapporti con il personale – rappresentanti Cda: Presidente Miceli, Consiglieri Santolini e Zovetti): si è discusso, in particolare, del seguente argomento posto all’ordine del giorno: ● contrattazione di 2° livello. 12.6.2003 (Comitato di redazione Rivista unica – rappresentante Cda: Vice Presidente Cirmi): si è esaminato, in bozza, il numero 6/2003 della rivista. 13.6.2003 (Consiglio di amministrazione “IMMOBILIARE G. UNO SRL”): si è discusso, in particolare, dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: ● richiesta risoluzione anticipata società TOP CONSULTING; ● esame comunicazione società AISOFTW@RE; ● pratica G. UNO/Pasquetti; ● collaudi Cristoforo Colombo; ● esame situazione contabile; ● morosità. 13.6.2003: riunione tra i vertici dell’Enpacl e del Consiglio Nazionale dell’Ordi- ne in merito al rinnovo della Rivista unica di categoria. 19.6.2003: partecipazione del Presidente Miceli al convegno “La disciplina giuridica del mercato del lavoro e i nuovi servizi per l’impiego”, organizzato a Foggia dal Consiglio Provinciale dell’Ordine e dall’Unione Provinciale Ancl. 19.6.2003: partecipazione del Direttore generale Magno al meeting organizzato a Roma dall’AdEPP per l’offerta pubblica di vendita di HERA (Holding energia risorse ambiente). 20.6.2003: partecipazione del Presidente Miceli al convegno “Dal Libro bianco alla legge delega lavoro n. 30/2003. Il ruolo del Consulente del Lavoro”, organizzato a Torino dal Consiglio Regionale Ancl del Piemonte. 24.6.2003 (Commissione rapporti con il personale – rappresentanti Cda: Presidente Miceli, Consiglieri Santolini e Zovetti): è proseguita la contrattazione di 2° livello. 25.6.2003 (1a convocazione Assemblea dei Delegati): la riunione non si è validamente costituita per mancato raggiungimento del quorum (art. 4, parte VIII, del Regolamento di attuazione dello Statuto). 25.6.2003 (riunione Cda): ● accoglimento di n. 16 istanze di riconoscimento dell’indennità di maternità per una spesa complessiva pari ad € 118.959,38 (delibera Cda, approvata all’unanimità); ● accoglimento di n. 1 istanza di pensione di inabilità (delibera Cda, approvata all’unanimità); ● accoglimento di n. 5 istanze di pensione di invalidità (delibera Cda, approvata all’unanimità); ● applicabilità condono fiscale, ● ● ● legge n. 289/2002 (artt. 7 e 8) (delibera Cda, approvata all’unanimità); sospensione del pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale fino al 31 dicembre 2003 per i consulenti del lavoro residenti o aventi sede legale od operativa nei comuni della provincia di Campobasso ed Isernia, individuati dalla Giunta Regionale, colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2003 (delibera Cda, approvata all’unanimità); definizione scadenza al 17 novembre 2003 della dichiarazione del volume di affari Iva 2002 e del versamento del relativo contributo integrativo (delibera Cda, approvata all’unanimità); delega al Presidente ad intervenire all’Assemblea ordinaria dei soci della società TELECONSUL EDITORE SPA fissata per il 27 giugno 2003 (delibera Cda, approvata all’unanimità). 26.6.2003 (2a convocazione Assemblea dei Delegati): ● approvazione conto consuntivo Enpacl 2002, relazione sulla gestione, nota integrativa e relazione Collegio sindacale (delibera AdD, approvata a maggioranza con 3 voti contrari e 12 astenuti); ● nomina Commissioni assembleari: – interventi a favore dei neoiscritti e pensionati: Delegati Capaldo, Di Sacco, Gobat, – indirizzo gestione investimenti mobiliari: Delegati Gheido, Manca, – investimenti immobiliari: Delegati Asnaghi, Gherzi, – TELECONSUL: Delegato Galizia; ● approvazione, all’unanimità, del testo del Regolamento di ➦ N. 30 del 26 luglio 2003 6.6.2003: partecipazione del Presidente Miceli al convegno di studio sul tema: “La riforma del mercato del lavoro”, organizzato a Ragusa dal Consiglio Provinciale dell’Ordine e dall’Unione Provinciale Ancl. 1081 536 il consulente (segue Notizie dall’Enpacl) attuazione dello Statuto dell’Enpacl, con il recepimento delle osservazioni formulate dal Ministero del lavoro. 27.6.2003: partecipazione del Presidente Miceli all’Assemblea ordinaria dei soci della TELECONSUL EDITORE SPA. Si è discusso, in particolare, dei seguenti argomenti posti all’ordine del giorno: ● apertura nuova unità locale; ● rinnovo cariche sociali. 27.6.2003: partecipazione del Consigliere Santolini alla riunione, presso il Consiglio Nazionale dell’Ordine, della Commissione per lo studio di fattibilità della funzione di intermediazione. Roma, 16 luglio 2003 Ai DELEGATI ENPACL Ai PRESIDENTI DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL’ORDINE N. 30 del 26 luglio 2003 LL.SS. Cari colleghi, il mese di giugno è solitamente caratterizzato dalla ricorrenza di un importante appuntamento: la riunione assembleare, che prevede, tra gli altri argomenti all’ordine del giorno, la votazione del bilancio consuntivo relativo all’anno precedente. Possiamo, come Consiglio di amministrazione, essere più che soddisfatti dell’esito di tale votazione. Infatti, il conto consuntivo 2002 è stato approvato con soli 3 voti contrari e 12 astenuti su 116 presenti. Si tratta, ancora una volta, di una ratifica della buona gestione condotta in Enpacl, confermata anche dalle varie note dei Ministeri vigilanti, che da diverso tempo ormai plaudono l’indirizzo seguito nell’amministrazione del nostro Ente, pur con il costante invito a voler proseguire con sempre maggiore determinazione nella riduzione delle spese e nel recupero dei crediti. Queste, per tutti noi, sono iniezioni di fiducia, consapevoli di aver raggiunto tali risultati positivi con l’impegno e la collaborazione comune. Vogliamo di nuovo rivolgere un ringraziamento sentito a tutti Voi, colleghi Delegati, che siete intervenuti numerosi nonostante le concomitanti scadenze fiscali e le incipienti vacanze. I fattivi contributi che esprimete durante i lavori assembleari dimostrano un alto senso di responsabilità nell’espletamento dell’incarico affidatoVi dagli iscritti che Vi hanno eletti. Anche da questi comportamenti si nota come la nostra categoria stia crescendo! Tornando ai lavori del 26 giugno, sono stati nominati i componenti delle Commissioni Enpacl che prevedono la partecipazione di Delegati. Un augurio di buon lavoro vada a tutti coloro che sono stati designati per tali incarichi. Per ultimo, intendiamo ricordare che nel corso dell’Assemblea è stato nuovamente approvato, all’unanimità, il testo del Regolamento di attuazione dello Statuto dell’Enpacl, modificato recependo le osservazioni formulate dal Ministero del lavoro. Il testo, così emendato, è stato già inviato agli organismi competenti per un’approvazione speriamo rapida, nonché definitiva. Cordialmente. IL PRESIDENTE Vincenzo Miceli 537 1081 il consulente In un lampo passano le informazioni nei nostri studi. Proviamo a fermarne qualcuna, indicandone la fonte. Contiamo così di dare una mano a chi per un attimo si è distratto, come capita spesso anche a noi. (studio associato Paoli) N. Argomento Fonte 147 Cassa integrazione guadagni Disciplina Interpretazione di ”temporaneità della causa” La temporaneità della causa per cui si chiede l’intervento della “Italia Oggi” del cassa integrazione deve essere intesa nel senso che le situazio- 16.7.03 ni aziendali, addotte a giustificazione della domanda, devono basarsi su elementi oggettivi attendibili, che consentono di ritenere probabile che l’impresa continui ad operare sul mercato (circolare Inps n. 130 del 14.7.03). 148 Cig e mobilità Settore commercio Proroghe Anche per il 2003 le imprese commerciali con organico superiore a 50 addetti potranno usufruire di nuovi fondi per il trattamento di integrazione salariale e di mobilità. Per il trattamento di mobilità gli aventi diritto saranno i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 2003 e l’erogazione del beneficio avverrà in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento (decreto Ministero del lavoro n. 32411 del 27.5.03). 149 Sostituto d’imposta Modello F24 Rinvio di tutti i pagamenti al 21.8.03 Per il terzo anno consecutivo i termini di tutti i pagamenti fiscali “Il Sole” 20.7.03 e contributivi con il modello F24 vengono rinviati. La nuova scadenza è fissata al 21 agosto (DPCM del 17 luglio, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). 150 Assicurazione infortuni Sanzioni In arrivo gli avvisi bonari per tardati pagamenti I datori di lavoro riceveranno un avviso bonario dall’Inail con la “Italia Oggi” del richiesta di sanzioni dovute nell’ipotesi di pagamenti dei premi 19.7.03 oltre la scadenza stabilita. Sono esclusi per il momento i casi di evasione contributiva; escluse, inoltre, le esposizioni debitorie per importi fino a 12 euro (circolare Direzione centrale rischi Inail del 18.7.03). 151 Contratti collettivi Metalmeccanici Una tantum malattia e maternità L’una tantum prevista nel rinnovo del contratto collettivo per “Italia Oggi” del l’industria metalmeccanica e dell’installazione di impianti entra 19.7.03 nei trattamenti di malattia, maternità e di integrazione salariale. “Il Sole” 19.7.03 Le modalità operative spiegate dall’Inps (circolare n. 132 del 18.7.03). 152 Contributi Gestione separata Inps Borse di studio integrative Con la conversione in legge del DL n. 105/2003 l’obbligo di iscri- “www.inps.it” zione alla gestione separata Inps si estende ai beneficiari di borse di studio integrative, erogate a titolo di sostegno alla mobilità internazionale degli studenti ed ai percettori di assegni per attività di tutorato o didattico-integrative, propedeutiche e di recupero. Istruzioni Inps (circolare n. 133 del 21.7.03). “Gazzetta Ufficiale” n. 147 del 27.6.03 “Italia Oggi” dell’1.7.03 N. 30 del 26 luglio 2003 Oggetto 1081 538 il consulente Dichiarazioni fiscali – Visto pesante Adempimenti e controlli per il rilascio della certificazione C on provvedimento 6 giugno 2003 (in GU n. 138 del 17 giugno 2003) l’Agenzia delle entrate individua, in attuazione dell’art. 36 del D.Lgs n. 241/1997, le componenti di reddito che devono essere controllate da parte dei certificatori – per il periodo d’imposta 2002 – al fine di rila- Agricoltura – “Tremonti agricola” N. 30 del 26 luglio 2003 Credito d’imposta per nuovi investimenti: ulteriori chiarimenti U lteriori chiarimenti in merito alle modifiche apportate dall’art. 69 della legge finanziaria 2003, con effetto dal 1° gennaio 2003, sono stati illustrati dall’Agenzia delle entrate con circolare n. 38/E del 10 luglio 2003. Soffermandosi sulle disposizioni in materia di credito sciare al contribuente l’attestazione di certificazione tributaria (il cosiddetto “visto pesante”), redatta secondo lo schema raccomandato dai Consigli Nazionali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei consulenti del lavoro. Le componenti di reddito da sottoporre a controllo sono: le minusvalenze, le sopravvenienze passive, le perdite su crediti, le immobilizzazioni materiali e immateriali, gli interessi attivi e i proventi immobiliari. Ricordate le finalità delle certificazioni, rappresentate dall’adozione di una struttura intermedia tra contribuente e amministrazione finanziaria, allo scopo di accelerare e favorire il pro- cesso di semplificazione e razionalizzazione dell’intero sistema finanziario, indichiamo quali sono le sanzioni per i professionisti che dovessero rilasciare certificazioni “infedeli”. Senza tener conto dell’applicazione delle sanzioni proprie per le violazioni tributarie e dell’eventuale costituzione di reato, al professionista che rilascia una certificazione infedele si applica una sanzione amministrativa che va da 1 milione a 10 milioni di vecchie lire e nel caso di tre violazioni commesse nel corso di due anni consecutivi è disposta la sospensione della facoltà di certificazione per un periodo che va da uno a tre anni. d’imposta per gli investimenti nel settore agricolo, di cui all’art. 11 del DL n. 138/2002, l’Agenzia affronta i seguenti aspetti che sinteticamente illustriamo: la domanda, affermando che l’obbligo non era pertinente, ora l’Agenzia conferma che il monitoraggio dell’art. 62 della legge n. 289/2002 vale anche per l’agricoltura; – al fine del conseguimento del credito d’imposta per gli investimenti realizzati prima dell’8 luglio 2002, le imprese agricole applicano le stesse regole previste per i soggetti che operano nelle aree svantaggiate; – il credito d’imposta è utilizzabile dal 10 aprile 2003 nella misura del 10% e del 6% per gli anni successivi, mentre per il credito d’imposta maturato sugli investimenti effettuati dopo l’8 luglio 2002 l’utilizzo del beneficio non è soggetto a limitazioni; – ciò comportava l’obbligo di presentare entro il 28 febbraio 2003 il modello CVS al Centro operativo di Pescara. Anche se in un primo momento il Centro respingeva – sull’attività delle industrie agroalimentari, cioè sulle imprese di trasformazione e ➟ 539 1081 il consulente commercializzazione dei prodotti agricoli, la circolare afferma che tali attività dal 1° gennaio 2003 sono escluse dal bonus della “Tremonti agricola” e che, pertanto, le agevolazioni spettano soltanto ai produttori; – sull’ipotesi di investimenti avvenuti nel 1° semestre 2002 e conclusi successivamente, cioè investimenti parzialmente realizzati, viene specificato che il credito d’imposta compete solo se l’investimento è complesso e comunque considerato unitariamente sulle deduzioni delle quote di ammortamento, sugli investimenti agevolabili e sulla deduzione delle spese di manutenzione dalla base agevolabile. Imposte minori – Attività spettacolistiche le disposizioni vigenti ad utilizzare gli apparecchi misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate; soggetti esonerati e soggetti ai quali è riconosciuta la facoltà di utilizzare modalità alternative di certificazione; La circolare n. 34/E praticamente riepiloga tutte le regole per l’installazione, dal 1° luglio scorso, di tali apparecchi idonei all’emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e delle prestazioni spettacolistiche, stabilisce l’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione delle regole impartite e ribadisce che i soggetti obbligati all’installazione dei misu- ratori fiscali, nel caso di “impedimento imputabile alla non agevole reperibilità degli stessi” potranno adeguarsi gradualmente alle nuove regole entro il 31 ottobre 2003. Segnaliamo, infine, che il nuovo obbligo – introdotto con la riforma della fiscalità nel settore dello spettacolo – non interessa comunque i soggetti che organizzano occasionalmente attività di intrattenimento e spettacolo, mentre sono soggette le associazioni che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto dalla legge n. 398/1991, quando organizzano attività di intrattenimento, ad eccezione di quelle rivolte ai soci, oppure attività di spettacolo. Tale adempimento, inoltre, non è obbligatorio per le associazioni pro-loco, che possono avvalersi delle semplificazioni previste per lo sport dilettantistico. tà produttive 9 maggio 2003 (in GU n. 151 del 2 luglio 2003), che ha stabilito pure che sarà sufficiente un versamento a mezzo del mod. F24, senza possibilità di compensazione, nelle seguenti misure: – per il triennio 1997-2000 la definizione agevolata consiste in un taglio pari al 60% del diritto dovuto e non versato; – per il biennio 2001-2002, invece, la definizione consiste in una riduzione del 30% dell’importo da versare (sanzioni escluse). Per ogni anno sottoposto a condono, inoltre, si dovrà versare la somma di € 10 per ciascuna unità produttiva. Nessuna agevolazione per i diritti non pagati prima del 1997. Con la stessa data del 9 luglio il Ministero delle attività produttive ha emanato la circolare prot. n. 554733 che ha chiarito le modalità di attuazione del condono agli organismi camerali, fissando anche il codice-tributo 3853 per il versamento con il mod. F24. Le istruzioni per l’installazione obbligatoria dei misuratori fiscali S ulle modalità di installazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate, idonei all’emissione dei titoli di accesso per la certificazione dei corrispettivi delle attività di intrattenimento e svolgimento delle prestazioni spettacolistiche, l’Agenzia delle entrate – con circolare n. 34/E del 27 giugno 2003 – ha fornito istruzioni in merito alle seguenti problematiche: a) soggetti obbligati in base al- Camere di commercio – Condono Si possono sanare i diritti camerali non versati dal 1997 A nche per i diritti camerali non pagati nel quinquennio 1997/2002 si può chiedere, entro il 30 novembre 2003, il condono. Lo ha stabilito il decreto del Ministero delle attivi- b) prestazioni e operazioni da certificare mediante titoli di accesso; c) periodo transitorio. N. 30 del 26 luglio 2003 (segue Fisco in pillole) 1081 540 il consulente Il giusto ricorso introduttivo N. 30 del 26 luglio 2003 I l vecchio consulente del lavoro ha l’idea, del tutto lecita, di offrire alle aziende clienti tutti i servizi di cui possono aver bisogno. Per questo ho convinto il figlio ad abbandonare l’attività di play maker nell’amatissimo gioco del basket e a diventare avvocato lavorista. Tuttavia il figlio avvocato magari avesse tutto l’entusiasmo che aveva nel basket, quando passava le ore a palleggiare e tirare con la sinistra, così restia a diventare brava quanto la destra. Ora, ad esempio, ha preparato un ricorso introduttivo affinché il giudice riconosca come subordinato un rapporto di lavoro, ma non ha fatto ciò che richiede il punto 4 dell’articolo 414 del codice di procedura civile, non ha cioè esposto i fatti e gli elementi di diritto che spieghino esaurientemente la ragione per cui il rapporto dell’attore non debba essere regolato da una co.co.co. e debba invece finire nel libro paga della ditta. Il vecchio consulente è scontento del ricorso e non sa come fare affinché il figlio lo migliori, ha paura di essere mandato a quel paese. Per cui gli lascia di nascosto sul tavolo la fotocopia della sentenza 28 gennaio 2003 del Tribunale di Napoli, in cui è detto che “la mancata compiuta esposizione, nel ricorso introduttivo, delle circostanze di fatto su cui si fonda la domanda, con riferimento agli elementi che determinerebbero la natura subordinata del rapporto di lavoro, comporta la dichiarazione di inammissibilità dello stesso per violazione delle disposizioni di cui al- l’articolo 414, numeri 3 e 4 c.p.c. …”. Poi il vecchio consulente vuole che lo studio si occupi di selezione del personale. Ha un altro figlio che suona divinamente il violino, ma sarà necessario che diventi uno psicologo. Per cui ci saranno problemi anche con lui, non è facile trovare sempre the right man in the right place. TANTO PER RIDERE Valfrido Paoli 541 1081 il consulente Migliora sempre l’offerta della convenzione Servizio 730 telematico Ancl/Cgn Il professionista associato Cgn viene nominato “Centro raccolta del caaf Cgn” e svolge in via autonoma l’attività di consulenza e compilazione per conto del contribuente. Servizi Cgn fornisce il software per la compilazione delle dichiarazioni (inclusi i controlli sui dati immessi). Il “Centro raccolta del caaf Cgn” effettua le seguenti operazioni: ● ● ● ● ● trasmissione telematica al caaf Cgn per il controllo, l’elaborazione e l’apposizione del visto di conformità; stampa definitiva e consegna al contribuente della dichiarazione e del prospetto di liquidazione elaborato dal caaf Cgn. ● ● ● ● ● Servizio integrato di assistenza: ● – quesiti telematici (risposte assicurate dai professionisti di Servizi Cgn); ● Possibilità di stampare materiale marketing personalizzato direttamente dal programma (stampati, volantini). ● ● ● Servizio telematico attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. ● ● ● ad effettuare le comunicazioni a tutti i sostituti d’imposta; ● Unico interlocutore per l’assistenza (tecnica e fiscale). Possibilità di recupero archivi da ogni procedura 730 e Unico in base al tracciato record ministeriale. del modello ministeriale. – call center. ● a trasmettere all’amministrazione finanziaria le dichiarazioni elaborate. Totale gratuità del servizio per i professionisti aderenti alle categorie convenzionate. – fax; all’assistenza fiscale e al calcolo delle imposte; I vantaggi ● ● raccolta delle dichiarazioni; Il caaf Cgn provvede: ● ● Monitor errori (oltre 300 controlli) sui dati immessi. Installazione in rete o in monoutenza. Aggiornamento software automatico. ● Corso multimediale su cd per il corretto utilizzo del software. Help in linea in ogni campo. Guida operativa per il corretto utilizzo del programma. Copie degli archivi sempre disponibili presso la sede del caaf. Possibilità di utilizzare il servizio di stampe centralizzate, in alternativa alla stampa laser. Risultati d’imposta calcolati in tempo reale e sempre visibili. Consultazione banca dati fiscale Cgn gratuita. Il servizio consente l’utilizzo gratuito dei servizi Ici e Isee telematico e l’attivazione del servizio banca dati catastale. Gli utilizzatori del servizio 730 godono di listini riservati con sconti dal 20% al 50% su tutti gli altri servizi. Rappresentazione grafica Trovi le informazioni complete nei siti www.ancl.it e www.cgn.it ovvero presso Servizi Cgn, Via San Giuliano, 43 – 33170 Pordenone Tel. 0434/506511 – Fax 0434/506534. N. 30 del 26 luglio 2003 Il servizio