Bollettino mensile Nuova serie Anno I n. 2/2013

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Bollettino mensile Nuova serie Anno I n. 2/2013
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Bollettino mensile
Nuova serie
Anno I n. 2/201 3
Pubblicato il 28 marzo 2013
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(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)
Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006.
Direzione e Redazione presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
Servizio Rapporti Internazionali e Studi
Sezione Studi e Statistica
Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA
Tel. 06/42133.1
Fax 06/42133.735
e-mail: [email protected]
Direttore Responsabile: Dr. Fausto PARENTE
Indice
1. attvta’provvedmentalevaSS................................................................................ 1
1.1
PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE............................................ 3
Provvedimento prot. n. 32-13-000182 del 12 febbraio 2013
UNIQA Protezione S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.......................................... 3
Provvedimento prot. n. 32-13-000184 del 12 febbraio 2013
Istanza di autorizzazione per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di ISI Insurance
S.p.A.- Provvedimento di diniego...................................................................................... 4
2. provvedmentSanzonator...................................................................................... 5
2.1
2.2
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE ....................................... 7
SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI....................... 36
Provvedimento n. 1110/PD/12 del 13 Giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MEACCI Guido.............................................................................................................. 36
Provvedimento n. 1159/PD/12 del 7 agosto 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ROMEO Giuseppe......................................................................................................... 38
Provvedimento n. 1164/PD/12 del 7 agosto 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SPIRITO Claudio........................................................................................................... 40
Provvedimento n. 1194/PD/12 del 1° ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SELBER Luca............................................................................................................... 42
Provvedimento n. 1204/PD/12 del 1° ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. STANGA Riccardo......................................................................................................... 44
Provvedimento n. 1214/PD/12 dell’8 ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BASILONE
Antonino e conseguente cancellazione della società Assicurazioni Badim di Basilone
Antonino & co. s.a.s....................................................................................................... 46
Provvedimento n. 1215/PD/12 dell’8 ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TOSCANO Fortunato..................................................................................................... 48
Provvedimento n. 1236/PD/12 del 22 ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig.
ConSGloantonio...................................................................................................... 50
Provvedimento n. 1247/PD/12 del 31 ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. COLOMBO Virginio........................................................................................................ 52
Provvedimento n. 1264/PD/12 del 26 novembre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CreStalelorenzo...................................................................................................... 54
2.3 Esiti Dei Ricorsi Avverso Le Sanzioni........................................................... 56
Sentenza del Tribunale Amministrativo per Il Lazio, Sezione II, n. 10620/2012..................... 56
3. atti comunitari di interesse per il settore assicurativo . ......................... 63
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA.................. 65
4. altre notizie.................................................................................................................... 69
4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO
ECONOMICO EUROPEO........................................................................................... 71
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in
regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della ARAG Compania
Internacional de Seguros y Reaseguros SA, con sede in Barcellona, alla ARAG SE, con
sede in Dusseldorf. ........................................................................................................ 71
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime
di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Gan Eurocourtage SA alla
Allianz Iard, entrambe con sede in Francia.. ..................................................................... 71
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in
regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Coface
Kreditversicherung AG, con sede in Germania, alla società Coface Francaise pour le
Commerce Exterieur S.A. (in breve Coface S.A.) con sede in Francia................................. 71
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime
di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della
società Swiss Life Insurance Solutions AG, con sede in Germania, alla società Swiss Life
Insurance Solutions S.A., con sede in Lussemburgo. ........................................................ 72
4.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI
VITA............................................................................................................................. 73
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita
espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.. ................................... 73
II
III
1. attivita’ provvedimentale iVASS
Attività provvedimentale IVASS - Provvedimenti riguardanti singole imprese
1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE
Provvedimento prot. n. 32-13-000182 del 12 febbraio 2013
UNIQA Protezione S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.
Con lettera del 28 gennaio 2013, integrata con successiva comunicazione del 5 febbraio
2013, UNIQA Protezione S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dall’assemblea straordinaria
degli azionisti del 21 gennaio 2013 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli
6, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 dello statuto sociale.
Secondo quanto comunicato, le modifiche sono finalizzate all’adeguamento dello statuto
alle norme del codice civile previste per le società per azioni che non fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio. Ciò in quanto a seguito dell’emanazione della delibera Consob n. 18214
del 9 maggio 2012, UNIQA Protezione S.p.A. non rientra più nell’ambito applicativo dell’art.
2 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 che definisce gli emittenti strumenti finanziari
diffusi fra il pubblico in misura rilevante.
Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria ed accertato che quanto deliberato non
contrasta con il principio di sana e prudente gestione, si approvano, ai sensi dell’art. 196 del
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le suindicate modifiche dello statuto sociale.
Per il Direttorio Integrato
Il Governatore della Banca d’Italia
Delibera n. 23 del 12 febbraio 2013
Bollettino IVASS n. 2/2013
Provvedimento prot. n. 32-13-000184 del 12 febbraio 2013
Istanza di autorizzazione per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di ISI Insurance
S.p.A.- Provvedimento di diniego.
Con lettere del 14 e 27 novembre 2012, il sig. Giovanni Lombardi e Progetto Italia s.r.l,
hanno presentato, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, istanza
di autorizzazione, rispettivamente in via indiretta e diretta, all’acquisizione del 100% del
capitale sociale dell’impresa assicuratrice ISI Insurance S.p.A., società appartenente al gruppo
assicurativo Unipol e direttamente controllata da Arca Vita S.p.A..
omissis
In relazione a tutto quanto precede, si comunica che non ricorrono i presupposti previsti
dalla vigente normativa in materia di assetti proprietari delle imprese di assicurazione per il
rilascio al sig. Giovanni Lombardi e a Progetto Italia s.r.l. - ai sensi dell’art. 68 del decreto
legislativo 7 settembre 2005 n. 209, della Direttiva 2007/44/CE, della Comunicazione Isvap
n. 3 del 2 luglio 2009 - dell’autorizzazione ad acquisire il controllo totalitario di ISI Insurance
S.p.a..
Per il Direttorio integrato
Il Governatore della Banca d’Italia
Frmato
Delibera n. 24 del 12/02/2013
4
2.provvedimenti
sanzionatori
Sanzioni
2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE
ORDINANZA N. 1/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 2/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 3/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Alleanza Toro s.p.a., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 4/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
7
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 5/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 6/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 7/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 8/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
8
Sanzioni
ORDINANZA N. 10/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 11/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 12/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 13/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ergo Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00).
9
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 14/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 15/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 16/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 17/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Vittoria Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
10
Sanzioni
ORDINANZA N. 18/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Tua Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 19/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 20/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 22/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).
11
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 23/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale
per l’Italia, con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 24/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 26/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 30.000,00 (trentamila/00).
ORDINANZA N. 27/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
12
Sanzioni
ORDINANZA N. 28/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 29/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 700,00 (settecento/00).
ORDINANZA N. 30/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 31/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
13
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 32/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zuritel s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 33/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).
ORDINANZA N. 34/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 35/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
14
Sanzioni
ORDINANZA N. 36/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 37/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 38/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 39/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Italiana Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di
risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
15
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 40/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Italiana Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.750,00 (t remilasettecentocinquanta/00).
ORDINANZA N. 41/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Genialloyd s.p.a., con sede in Milano.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della
scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 3.000,00 (tremila/00).
ORDINANZA N. 42/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 43/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei
motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
16
Sanzioni
ORDINANZA N. 44/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 45/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 700,00 (settecento/00).
ORDINANZA N. 47/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 48/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
17
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 50/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 51/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 53/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 54/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Systema Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
18
Sanzioni
ORDINANZA N. 55/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 56/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San
Cesario sul Panaro (MO).
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).
ORDINANZA N. 57/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 58/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
19
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 59/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 60/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).
ORDINANZA N. 64/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Genova.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.100,00 (duemilacento/00).
ORDINANZA N. 65/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).
20
Sanzioni
ORDINANZA N. 66/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 67/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 420,00 (quattrocentoventi/00).
ORDINANZA N. 68/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 69/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).
21
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 70/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 72/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
ORDINANZA N. 73/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 74/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ergo Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.100,00 (duemilacento/00).
22
Sanzioni
ORDINANZA N. 75/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 76/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 77/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 78/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c.
auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato
ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
euro 8.100,00 (ottomilacento/00).
23
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 79/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 84/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 85/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
ORDINANZA N. 88/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).
24
Sanzioni
ORDINANZA N. 90/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).
ORDINANZA N. 91/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 92/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 93/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
25
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 94/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 95/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 96/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 97/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
26
Sanzioni
ORDINANZA N. 99/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 101/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 102/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 103/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
27
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 104/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.000,00 (ventimila/00).
ORDINANZA N. 105/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 106/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 107/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
28
Sanzioni
ORDINANZA N. 115/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 116/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Assicurazioni Generali s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento
ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del
rischio.
art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).
ORDINANZA N. 117/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con
sede in Malta.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).
ORDINANZA N. 120/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
29
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 121/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
ORDINANZA N. 122/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 123/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).
ORDINANZA N. 124/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
30
Sanzioni
ORDINANZA N. 125/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 126/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento
al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
ORDINANZA N. 127/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione
dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
ORDINANZA N. 128/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 900,00 (novecento/00).
31
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZA N. 129/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 60.000,00 (sessantamila/00).
ORDINANZA N. 130/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).
ORDINANZA N. 131/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 2.100,00 (duemilacento/00).
ORDINANZA N. 132/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo
r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
euro 1.800,00 (milleottocento/00).
32
Sanzioni
ORDINANZA N. 133/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei
motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
euro 600,00 (seicento/00).
ORDINANZA N. 134/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano.
art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto,
dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero
per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).
33
Bollettino IVASS n. 2/2013
ORDINANZE RIDETERMINATE IN SEDE DI AUTOTUTELA NEL MESE DI GENNAIO 2013
ORDINANZA N. 4743/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Intervento in
Autotutela
Importo
rideterminato
Assicurazioni Generali s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 25.927,68 (venticinquemilanovecentoventisette/68).
RIDETERMINAZIONE con nota dell’Autorità del 23 gennaio 2013.
euro 15.000,00 (quindicimila/00).
ORDINANZA N. 4836/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Intervento in
Autotutela
Importo
rideterminato
Assicurazioni Generali s.p.a., con sede in Trieste.
combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6,
comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il
termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata
dall’Autorità relativamente ad un reclamo.
art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
euro 30.981,13 (trentamilanovecentottantuno/13).
RIDETERMINAZIONE con nota dell’Autorità del 23 gennaio 2013.
euro 16.716,98 (sedicimilasettecentosedici/98).
ORDINANZA N. 5668/12 DEL 21 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Intervento in
Autotutela
Importo
rideterminato
Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede
in Genova.
artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del
ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al
danneggiato.
art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
euro 40.000,00 (quarantamila/00).
RIDETERMINAZIONE con nota dell’Autorità del 23 gennaio 2013.
euro 28.000,00 (ventottomila/00).
34
Sanzioni
ORDINANZA N. 5785/12 DEL 27 DICEMBRE 2012
Destinatario
Violazione
Norma
Sanzionatoria
Importo sanzione
Intervento in
Autotutela
Importo
rideterminato
Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in
Milano.
artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato
rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione
dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la
comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).
RIDETERMINAZIONE con nota dell’Autorità del 23 gennaio 2013.
euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).
35
Bollettino IVASS n. 2/2013
2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI
Provvedimento n. 1110/PD/12 del 13 Giugno 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MEACCI
Guido
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
– Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei
componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari- Prima sezione;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. MEACCI
Guido del 5 settembre 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 16 novembre 2011;
VISTA la deliberazione n. 1719/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza
del 28 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. MEACCI Guido;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione degli articoli 54, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006,
nonché dell’articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del medesimo Regolamento;
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. MEACCI Guido, nato a Milano (MI) il
21 aprile 1961, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
36
Radiazioni
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Presidente
(Giancarlo Giannini)
37
Bollettino IVASS n. 2/2013
Provvedimento n. 1159/PD/12 del 7 agosto 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ROMEO
Giuseppe.
L’ISvap
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione, ai sensi dell'art. 331,
comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private,
della seconda Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei
relativi componenti;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. ROMEO
Giuseppe del 26 maggio 2011, notificato all’interessato in data 9 settembre 2011;
VISTA la deliberazione n. 1830/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell’adunanza
del 12 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. ROMEO Giuseppe;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punti 2), 3bis), 4) del Regolamento
ISVAP n. 5/2006, degli artt. 183, comma 1 lettera a) del Codice delle assicurazioni private
e 47, comma 1, lettere a) e d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dell'art. 47, comma 3 del
Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e
54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
38
Radiazioni
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. ROMEO Giuseppe, nato a Reggio Calabria
(RC) l'1 gennaio 1961, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329,
commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione
dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
39
Bollettino IVASS n. 2/2013
Provvedimento n. 1164/PD/12 del 7 agosto 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SPIRITO
Claudio.
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione, ai sensi dell'art. 331,
comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private,
della seconda Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei
relativi componenti;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SPIRITO
Claudio del 18 gennaio 2012, notificato all’interessato in data 24 gennaio 2012;
VISTA la deliberazione n. 1821/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell’adunanza
del 5 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si
richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. SPIRITO Claudio;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP
n. 5/2006 e degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del Regolamento ISVAP
n. 5/2006;
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. SPIRITO Claudio, nato a Piglio (FR) il
6 giugno 1963, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
40
Radiazioni
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
41
Bollettino IVASS n. 2/2013
Provvedimento n. 1194/PD/12 del 1° ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SELBER
Luca.
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SELBER
Luca del 22 giugno 2011, ritualmente notificato all’interessato;
VISTA la deliberazione n. 1828/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell’adunanza
del 12 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. SELBER Luca;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135,
concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28.
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione degli artt. 117, 120, comma 4, lett. c) e 183 del Codice delle
assicurazioni private e degli articoli 47, comma 1, lett. a) e d), 54, commi 1 e 2, 57 e 62, comma
2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. SELBER Luca, nato a Mezzolombardo
(TN) il 17/03/1975, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
42
Radiazioni
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
43
Bollettino IVASS n. 2/2013
Provvedimento n. 1204/PD/12 del 1° ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. STANGA
Riccardo.
L’ISvap
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 24858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Prima Sezione;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. STANGA
Riccardo del 9 gennaio 2012, notificato all’interessato in data 13 gennaio 2012;
VISTA la deliberazione n. 1798/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell’adunanza
del 20 giugno 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. STANGA Riccardo;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito il legge 7 agosto 2012, n. 135,
concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini e, in particolare l'articolo 13, comma 28;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP
n. 5/2006 e degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del Regolamento ISVAP
n. 5/2006;
CONSIDERATO che la cancellazione della società RD SAS DI STANGA RICCARDO & C.
dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi è già avvenuta in data 13 aprile 2012;
44
Radiazioni
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. STANGA Riccardo, nato a Manerba del
Garda (BS) il 22 marzo 1963, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo
329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle assicurazioni private, con conseguente cancellazione
dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
45
Bollettino IVASS n. 2/2013
Provvedimento n. 1214/PD/12 dell’8 ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BASILONE
Antonino e conseguente cancellazione della società Assicurazioni Badim di Basilone
Antonino & co. s.a.s.
L’ISvap
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei
componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari- Prima sezione;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.
BASILONE Antonino del 16 novembre 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 23
novembre 2011;
VISTA la comunicazione del 16 novembre 2011 – ai sensi dell’art. 3, comma 7 del
Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 – alla Assicurazioni Badim di Basilone Antonino
& co. s.a.s. dell’atto di contestazione nei confronti del sig. BASILONE Antonino, ritualmente
notificato in data 28 dicembre 2011;
VISTA la deliberazione n. 1814/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza
del 3 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si
richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. BASILONE Antonino;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini ed, in particolare, l’art. 13, comma 28;
46
Radiazioni
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni e degli articoli 54, commi
1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché dell’articolo 62, comma 2, lettera a), punto
4) del medesimo Regolamento;
CONSIDERATO che l’esercizio dell’attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti
contestati è stato effettuato in forma societaria dalla Assicurazioni Badim di Basilone Antonino
& co. s.a.s., di cui il sig. Basilone Antonino è responsabile dell’attività di intermediazione, e
che è stata riscontrata la sussistenza della condizione di sistematica reiterazione dell’illecito
disciplinare prevista dall’art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;
DISPONE
- l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. Basilone Antonino, nato a Unterurch
(Germania) il 25 aprile 1965, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi
dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con
conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
- la cancellazione della società d’intermediazione Assicurazioni Badim di Basilone
Antonino & co. s.a.s. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art.
330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
47
Bollettino IVASS n. 2/2013
Provvedimento n. 1215/PD/12 dell’8 ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TOSCANO
Fortunato
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed
integrazioni;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
– Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei
componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari- Prima sezione;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. TOSCANO
Fortunato del 12 dicembre 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 14 dicembre 2011,
nonchè l’atto di contestazione del 2 aprile 2012, ritualmente notificato all’interessato in data 6
aprile 2012;
VISTA la deliberazione n. 1815/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza
del 3 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si
richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. TOSCANO Fortunato;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini ed, in particolare, l’art. 13, comma 28;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni e degli articoli 54, commi
1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché dell’articolo 62, comma 2, lettera a), punto
4) del medesimo Regolamento;
48
Radiazioni
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. TOSCANO Fortunato, nato a Messina
(ME) il 28 luglio 1948, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329,
commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione
dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
49
Bollettino IVASS n. 2/2013
Provvedimento n. 1236/PD/12 del 22 ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig.
CONSIGLIO Antonio.
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 24858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Prima Sezione;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.
CONSIGLIO Antonio del 18 gennaio 2012, notificato all’interessato in data 28 gennaio 2012;
VISTA la deliberazione n. 1799/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell’adunanza
del 20 giugno 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. CONSIGLIO Antonio;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135,
concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini e, in particolare l'articolo 13, comma 28;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP
n. 5/2006, degli artt. 183 del Codice delle assicurazioni private e 47, comma 1, lettera a) e d)
del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché dell'art. 57, comma 1, lettera b) del Regolamento
ISVAP n. 5/2006;
50
Radiazioni
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. CONSIGLIO Antonio, nato a Catania
(CT) il 13 Giugno 1964, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329,
commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle assicurazioni private, con conseguente cancellazione
dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
51
Bollettino IVASS n. 2/2013
Provvedimento n. 1247/PD/12 del 31 ottobre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. COLOMBO
Virginio.
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 24858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Prima Sezione;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig.
COLOMBO Virginio del 2 gennaio 2012, notificato all’interessato in data 5 gennaio 2012;
VISTA la deliberazione n. 1795/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell’adunanza
del 12 giugno 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. COLOMBO Virginio;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135,
concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini e, in particolare l'articolo 13, comma 28;
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione dell'art. art. 62, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4) del
Regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del
Regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 109 e 183 del Codice delle assicurazioni private e
47, comma 1, lettere a), b) e d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dell'art. 132, comma 1 del
Codice delle assicurazioni private e del Regolamento ISVAP n. 4/2006, nonché dell'art. 57,
comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
52
Radiazioni
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. COLOMBO Virginio, nato a
Inveruno
(MI) il 20 Luglio 1944, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329,
commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle assicurazioni private, con conseguente cancellazione
dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli
intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
53
Bollettino IVASS n. 2/2013
Provvedimento n. 1264/PD/12 del 26 novembre 2012
Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CRESTALE
Lorenzo.
L’ISVAP
VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni
private;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività
di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione
e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed
integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti
degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio
di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari
delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione
del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;
VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2993 del 18 luglio 2012 di proroga del mandato dei
componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;
VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. CRESTALE
Lorenzo del 1° febbraio 2012, ritualmente notificato all’interessato in data 16 febbraio 2012;
VISTA la deliberazione n. 1860/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell’adunanza
del 25 ottobre 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente
si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di
assicurazione sig. CRESTALE Lorenzo;
VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135,
concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28.
RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo
configurano una violazione degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli
54 e 62, comma 2, lett. a), punti 2) e 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;
54
Radiazioni
DISPONE
l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. CRESTALE Lorenzo, nato a Schio (VI)
il 16/06/1972, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi
1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal
Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o
agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o
collaborazioni.
Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet
dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.
Il Commissario Straordinario
(Giancarlo Giannini)
55
Bollettino IVASS n. 2/2013
2.3 Esiti Dei Ricorsi Avverso Le Sanzioni
Sentenza del Tribunale Amministrativo per Il Lazio, Sezione II, n. 10620/2012.
sul ricorso numero di registro generale 5043 del 2008, proposto da Soc. Augusta
Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati omissis
contro
Isvap — Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo, rappresentato e
difeso dagli aw. ti omissis con domicilio eletto presso omissis in Roma, via del Quirinale,
21;
per l'annullamento applicazione sanzione pecuniaria amministrativa - 23 bis
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Isvap;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. omissis e uditi per le
parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 5 febbraio 2007 il Servizio ispettorato dell'Isvap ha comunicato alla società odierna
ricorrente nota avente ad oggetto "accertamento ispettivi presso il servizio liquidazione sinistri di
Bari" della società medesima. Si segnalava, in particolare, che le richieste di risarcimento e n. 4
denunce di sinistro non riportavano il timbro datario comprovante la data di avvenuta ricezione
da parte della struttura competente a riceverle " e che "n. 6 quietanze, restituite sottoscritte dai
danneggiati, sono risultate prive di timbro datario attestante l'avvenuta ricezione da parte del
S.I.S.". Seguiva, in data 27 giugno 2007, atto di contestazione concernente l'asserita violazione
del codice delle assicurazioni e delle circolari Isvap n. 99 del 1988 e n. 293 del 1997. Con detto
atto l'amministrazione prospettava quindi l'esistenza di una violazione della circolare n. 99 del
1988 "in relazione alla irregolare tenuta del registro dei sinistri denunciati, riconducibile alla
mancata apposizione del timbro datario su 4 denunce di sinistro" e della circolare n. 293 del
1997 "in relazione a 15 documenti, nella parte in cui prescrive l'apposizione del timbro datario
di ricezione sulle richieste di risarcimento e sugli atti di transazione quietanza".
Con l'avversata ordinanza del Presidente dell'Isvap n. 792 del 18 marzo 2008 è stata infine
irrogata alla ricorrente, con riferimento alla richiamate violazioni, la sanzione amministrativa
pecuniaria di euro 32.000,00.
A sostegno del proposto ricorso la società ricorrente deduce, innanzitutto, violazione
del principio di legalità e dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 per avere l'amministrazione
56
Esiti dei ricorsi avverso le sanzioni
intimata irrogato una sanzione per una violazione non prevista da alcuna norma, per essere
in particolare la norma asseritamente violata contenuta in una circolare amministrativa.
L'ordinanza risulterebbe quindi illegittima per difetto della norma presupposto in base alla
quale la sanzione è stata irrogata.
Si deduce, quindi, falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101, 148, 310 e
315 del codice delle assicurazioni, che non prevedono l'obbligo di apposizione del timbro
datario su denunce e transazioni inviate da privati. Al riguardo, lamenta la ricorrente che nei
fatti l'Isvap, che pure non ha contestato che i registri della compagnia e la loro compilazione
non fossero regolari (avendo contestato la mancata apposizione del timbro datario sulla
richiesta di risarcimento) ha applicato una sanzione posta a presidio di un diverso obbligo. In
altri termini, nessuna delle ricordate disposizioni del codice fonda l'obbligo di apporre timbro
datario attestante l'avvenuta ricezione sulle denunce, sulle richieste di risarcimento e sulle
quietanze. Né l'Isvap avrebbe potuto comunque irrogare la sanzione di cui è questione sulla
scorta delle innanzi richiamate circolari poiché provvedimenti sprovvisti di rilievo normativo.
Ed in ogni caso nessuna delle circolari richiamate configura l'omessa apposizione del timbro
quale prova della violazione delle norme di riferimento.
Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto
ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.
Alla pubblica udienza del 7 novembre 2012 il ricorso viene ritenuta per la decisione.
II ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Osserva preliminarmente il Collegio, qui puntualmente richiamando precedente della
Sezione, che il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative
della legge 24 novembre 1981 n. 689, all'art. 1, impedisce che l'illecito amministrativo e la
relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie: la norma non
esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati
da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti
secondarie sono destinate ad operare (cfr. T.A.R. Lazio, II Sezione, 11 aprile 2011 n. 3161). In
quella stessa citata sede, il Tribunale ha anche ulteriormente e condivisibilmente osservato che
l'intero sistema della reazione dell'ordinamento a taluni comportamenti gravi violativi di norme
di legge che, pur tuttavia, non destano particolare allarme sociale tanto da meritare l'intervento
della reprimenda penale, sul presupposto che tale intervento deve costituire esclusivamente la
extrema ratio della reazione dell'ordinamento nei confronti dei comportamenti che lo violano,
cfr., per tutte, Corte cost. 23 marzo 1988 n. 364) si regge sul principio di legalità, espresso in
modo puntuale nell'art 1 della legge n. 689 del 1981.
In argomento, come è noto, la Corte Costituzionale ha fermamente escluso la riferibilità
della riserva di legge, prevista dall'art. 25, cor secondo, della Costituzione per le sanzioni penali,
alle sanzioni amministrative (pur se con quelle possono presentare una qualche affinità), le
quali non si pongono come strumento di difesa dei valori essenziali del sistema, come tali non
misurabili sul terreno della convenienza economica, ma vengono a costituire un momento ed
un mezzo per la cura dei concreti interessi pubblici affidati all'amministrazione; ed ha affermato
(o presupposto più o meno esplicitamente in numerose decisioni) che il parametro riferibile
alle sanzioni amministrative - depenalizzate o no - è costituito dal principio della riserva di
legge relativa stabilito dall'art. 23 Cost. (oltre che dal principio di imparzialità della P.A. di cui
all'art. 97, che qui non viene in rilievo). All'uopo essa ha indicato i limiti e le garanzie sufficienti
a far ritenere rispettato il principio suddetto, precisando che la prestazione obbligatoria
autoritativamente imposta debba avere "base" in una legge e che la legge stessa stabilisca i
criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalità lasciati alla Pubblica amministrazione
nella determinazione in concreto della prestazione ed inoltre, al fine di escludere che la
57
Bollettino IVASS n. 2/2013
discrezionalità possa trasformarsi in arbitrio, che la legge determini direttamente l'oggetto della
prestazione stessa ed i criteri per quantificarla (cfr., solo ad esempio, tra le tante, Corte Cost. 3
maggio 2002 n. 150, 3 giugno 1992 n. 250,14 aprile 1988 n. 447 e 2 febbraio 1988 n. 127).
Sulla scorta delle considerazioni formulate dal giudice delle leggi, la giurisprudenza
(in particolare della Corte di Cassazione: cfr., esempio, sentt. 6 novembre 1999 n. 12367,
29 gennaio 1993 n. e 21 settembre 1990 n. 9633) ha più volte ribadito che interpretazione
estensiva dell'art. 25 cost. risulta incompatibile sia con la collocazione sistematica della
norma, inserita fra una serie di principi squisitamente penalistici, sia con la sua derivazione
storica dal principio nullum crimen sine lege ed oblitera il collegamento fra lo stesso art. 25,
comma 2, cost. e l'art. 13 cost, che rende palese il riferimento alla libertà personale come
ratio delle sottese garanzie. In particolare si è anche rilevato, sempre in giurisprudenza, che
con l'art. 1, comma 1, della legge n. 689 del 1981 il legislatore ha introdotto per le sanzioni
amministrative una riserva di legge analoga a quella posta dall'art. 25 cost. ("nessuno può
essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge"), impedendo
che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti
normative subordinate, quali i regolamenti, ma non anche che una norma successiva di pari
rango legislativo possa prevedere in via generale o per singoli settori l'introduzione di sanzioni
amministrative mediante fonti secondarie; sicché il citato art. 1, primo comma, della legge n.
689 del 1981, pur irrigidendo la riserva per le sanzioni amministrative, non esclude che precetti
sufficientemente individuati dalla norma primaria siano eterointegrati da norme regolamentari
delegate che, in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono
destinate ad operare, li rendano meglio aderenti alla multiforme realtà socio economica.
La riserva di legge resta quindi assoluta e totale solo per quanto attiene alla determinazione
della sanzione, esigendo che la stessa sia comminata direttamente dalla legge senza alcuna
integrazione o specificazione da parte di autorità amministrative, consentendo il rinvio (e ciò
fin dalla risalente, ma sempre attuale, decisione della Corte Costituzionale 11 luglio 1961 n.
48) "a provvedimenti amministrativi della determinazione di elementi o di presupposti della
prestazione che siano espressione di discrezionalità tecnica, purché risultino assicurate le
garanzie atte ad escludere che la discrezionalità si trasformi in arbitrio", al pari, del resto, di
quanto si verifica nel diritto penale, allorquando sia prevista come reato l'inosservanza di un
provvedimento legittimamente dato dall'autorità amministrativa in determinate materie.
In altre parole, la riserva di legge prevista dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, mentre
consente la integrazione meramente tecnica del precetto da parte di fonti non legislative, esige
che la sanzione sia comminata direttamente dalla legge (per poi essere irrogata dall'Autorità
amministrativa indicata come competente dalla legge). La giurisprudenza ha da ciò tratto
che:
a) per un verso, è legittima l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti
secondarie, in base ad una legge ordinaria che preveda, in quanto il principio di stretta legalità,
inteso come obbligo costituzionale di tipicità e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie,
si riferisce propriamente alla materia penale, ma non si estende, sullo stesso piano, all'illecito
amministrativo, essendo la sanzione amministrativa soggetta a differenti parametri costituzionali
(cfr., in tal senso, Corte d'Appello di Torino 17 marzo 2006). Di talché si ritiene generalmente
consentita l'integrazione del precetto attraverso la previsione di norme subprimarie allorché
la materia sia caratterizzata da un particolare tecnicismo e sia necessario pertanto rinviare
a provvedimenti amministrativi che siano espressione di una discrezionalità tecnica, purché
ovviamente venga circoscritto l'ambito entro cui tale discrezionalità possa operare, risolvendosi
altrimenti in arbitrio un tale intervento in quanto privo di un sufficiente collegamento con la
norma primaria (in tal senso fra le tante Cass., Sez. 1,4 novembre 2003 n. 16498); b) per
altro verso, per quanto riguarda invece la sanzione, la giurisprudenza ha sempre escluso che
58
Esiti dei ricorsi avverso le sanzioni
la legge possa rinviare per la sua determinazione ad una norma subprimaria anche qualora
si ritenga necessario l'apporto a tal fine di valutazioni tecniche (cfr. Cass., Sez. I, 27 agosto
1999 n. 8986, 7 aprile 1999 n. 3351 e 20 marzo 1998 n. 2937), mentre parte della dottrina
ha ritenuto possibile anche in tal caso detta integrazione, sia pure nell'ambito del limite fra un
minimo ed un massimo fissato dalla legge, la cui previsione di massima è sembrata sufficiente
garanzia di legalità tecnica. Purtuttavia tale apertura della dottrina non trova immediato riscontro
possibilista nella norma di legge, intesa con la previsione dell'art. 1 della legge n. 689 del
1981 in quanto, pur ammessa per ipotesi la possibilità di un rinvio alla norma regolamentare
anche ai fini della determinazione della sanzione, al rispetto di tale garanzia, volta - ripetesi
- ad assicurare un'imprescindibile esigenza di legalità, non risponde però la ridetta norma
contenuta nell'art 1 della legge n. 689 del 1981, non essendo rawisabile in essa la possibilità
di deroga espressa al principio di legalità.
In sintesi conclusiva, quindi, la Sezione ha ribadito che in tema di illecito amministrativo,
se è compatibile con il principio di legalità la previsione di norme secondarie integrative del
precetto contenuto nella norma primaria, è, invece, in ogni caso inibito alle norme primarie di
demandare a fonti secondarie la determinazione della sanzione (cfr., da ultimo, Cass., Sez.
II, 1 giugno 2010 n. 13344). La riserva di legge in materia, quindi, è cioè assoluta e totale
per quanto attiene alla determinazione della sanzione, non consentendo che questa ultima
riceva alcuna integrazione o specificazione da parte di autorità amministrative. L'intervento
complementare ed integrativo da parte della Pubblica amministrazione deve rimanere
circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della sanzione.
La previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - deve, dunque,
contenere criteri razionali, adeguati e puntuali per la concreta individuazione della sanzione,
senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere, e perciò eventualmente arbitrarie, della
Pubblica amministrazione e le disposizioni regolamentari dovranno limitarsi ad enunciazioni di
carattere tecnico, o comunque tali da non incidere sulk individuazione del disvalore del fatto e
tanto meno sulla determinazione della sanzione.
Tutto quanto sopra premesso, deve il Collegio rilevare che, per come condivisibilmente
osservato da parte ricorrente, la condotta materiale presa in considerazione (consistente
nell'omissione dell'apposizione del timbro) non è direttamente contemplata quale contegno
sanzionato dalla norma asseritamene violata. Invero, la disposizione violata è recata da
una circolare amministrativa, non richiamata dalla norma sanzionatoria. In altri termini,
erroneamente l'Isvap ha ricondotto la ricordata condotta materiale nell'alveo della fattispecie
astratta contenuta nel codice delle assicurazioni laddove la qualificazione del contegno in
termini di antigiuridicità era stabilita dalle due circolari n. 99 del 1988 e n. 293 del 1997 e non
già da previsioni del citato codice.
Occorre cominciare con il ricordare che ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del codice delle
assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209), "L'ISVAP svolge le funzioni di
vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa,
prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice". Il
successivo art 9 del codice stabilisce che "I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del presente
codice sono emanati dal presidente dell'Istituto nel rispetto della procedura prevista dall'articolo
191, commi 4 e 5: L'ISVAP disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all'accertamento
delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia
di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione
nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie……. I regolamenti
ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall'ISVAP sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante
relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'ISVAP nel suo bollettino entro il
59
Bollettino IVASS n. 2/2013
mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul
suo sito Internet".
Come questo Tribunale ha già osservato, fermo restando che - relativamente agli illeciti
amministrativi - l'applicazione dei principi di legalità e irretroattività, di cui all'art. 1 della legge
24 novembre 1981, n. 689, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al
tempo del suo verificarsi, nel citato art. 9 del nuovo codice delle assicurazioni di cui al d. Igs.
7 settembre 2005, n. 209, il potere normativo dell'Isvap secondo i principi ha trovato compiuta
definizione (cfr. T.A.R. Lazio, I Sezione, n. 12276 del 2010). Appare dunque chiaro che ai sensi
delle vigenti disposizioni del codice le funzioni di vigilanza dell'Isvap e le modalità di concrete
esercizio della stessa richiedono l'adozione di veri e propri atti normativi (regolamentari),
giustamente assoggettati a particolari requisiti di sostanza, forma e pubblicità (dei quali sono,
ad esempio, sprovviste le precedenti circolari). Di qui la non invocabilità, avuto riguardo
all'epoca di accertamento del preteso fatto illecito, delle circolari n. 99 del 1988 e n. 293 del
1997 sia ai fini della diretta individuazione della condotta rilevante che della individuazione
di elementi asseritamene specificativi rispetto a precetti posti dalla norma. Ed allora occorre
andare alle disposizioni del Codice di più interesse dispone, al terzo comma, che "Le imprese
autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve
tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b)
i sinistri denunciati; e) i sinistri pagati; d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo;
e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; f) i sinistri già classificati alle lettere
e) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione; g) i reclami ricevuti",
prescrivendo al quarto comma che "L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la
tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e
le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo
2421, ultimo comma, del codice civile". Va subito al riguardo osservato che non è contestato
alla ricorrente l'irregolarità dei registri e della loro compilazione, ma la ritenuta equivalenza
ad una mancata registrazione sul registro della omessa apposizione di timbro datario sulla
richiesta di risarcimento, che è documento autonomo e neppure materialmente facente parte
del registro. E' chiaro che la inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 101 è legittimamente
punita, ai sensi dell’art. 310 del codice, con sanzione amministrativa pecuniaria, ma il fatto è
che nella specie detta violazione non sussiste né sussisterebbe ritenendosi le prescrizioni del
citato art 101 integrate e completate dalle citate circolari espressamente contemplati l'obbligo
dell'apposizione del timbro datario. Non vi è dubbio, infatti, che le norme del codice non
pongono l'obbligo di apporre il timbro datario, attestante l'avvenuta ricezione, sulle denunce,
sulle richieste di risarcimento e sulle quietanze. Così come l'apposizione del timbro datario non
integra gli estremi di un adempimento connesso con la regolare tenuta dei registri. Né l'obbligo
di apposizione del timbro datario è rinvenibile nell'art. 148 del codice, in tema di "procedura di
risarcimento".
In definitiva, la illegittimità della avversata sanzione consegue, a titolo di violazione
del principio di legalità, alla carenza di norme primarie volte a qualificare come illecito il
comportamento della ricorrente in uno con la non invocabilità delle citate circolari, sia in ragione
della loro valenza quali semplici "indicazioni" in merito adempimenti che le imprese devono
assolvere (non a caso la circolare n. 293 del 1997 definisce l'apposizione del timbro datario
come uno degli strumenti per assolvere alla prescrizione dell'Isvap e non a caso le stesse
circolari neppure ricollegano all'omessa apposizione del timbro una prova della violazione
della norma di riferimento) che, anche e soprattutto, del difetto di rilievo normativo delle stesse
(oggi necessario giusto quanto disposto dall'art. 9 del codice) e pertanto inutilizzabili allo scopo
di comminare le misure sanzionatone.
L'acclarata illegittimità della avversata ordinanza consente al Collegio di assorbire le
60
Esiti dei ricorsi avverso le sanzioni
ulteriori censure dedotte da parte ricorrente, di minore incisività e rilievo.
In definitiva, il ricorso va accolto e, per l'effetto, annullata l'ordinanza del Presidente dell'Isvap
n. 792 del 18 marzo 2008. Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra
le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
II Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) definitivamente
pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il
provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento
dei magistrati:omissis
61
3. atti comunitari di interesse per il settore assicurativo Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo
3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
GAZZETTA UFFICIALE
DELL’UNIONE EUROPEA
DESCRIZIONE DELL’ATTO
C 33 E del 5 febbraio 2013.
Risoluzione del Parlamento europeo
del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria,
economica e sociale: raccomandazioni
sulle misure e le iniziative da adottare.
C 33 E del 5 febbraio 2013.
Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta
di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica
il regolamento (CE) 2006/2004 sulla
cooperazione tra autorità nazionali
responsabili per l’applicazione della
normativa che tutela i consumatori.
C 33 E del 5 febbraio 2013.
Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 5 luglio 2011 sulla
proposta di direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio che modifica
le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE
e 2006/48/CE per quanto concerne
la vigilanza supplementare sulle
imprese finanziarie appartenenti a un
conglomerato finanziario.
C 33 E del 5 febbraio 2013.
Emendamenti del Parlamento europeo,
approvati il 5 luglio 2011, alla proposta
di regolamento del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle vendite allo
scoperto e ai credit default swap.
65
Bollettino IVASS n. 2/2013
C 33 E del 5 febbraio 2013.
Risoluzione legislativa del Parlamento
europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio recante modifica della
direttiva 97/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa ai
sistemi di indennizzo degli investitori.
C 37 del 9 febbraio 2013.
Notifica
preventiva
di
una
concentrazione (Caso COMP/M.6739
– Allianz/VW Financial Services/GU)
C 44 del 15 febbraio 2013.
Parere del Comitato economico e
sociale europeo in merito alla “Proposta
di direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio sulla intermediazione
assicurativa” (rifusione).
C 47 del 19 febbraio 2013.
Parere della Banca Centrale Europea
del 24 maggio 2012 in merito a una
proposta di regolamento delegato che
integra la Direttiva 2011/61/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda deroghe, condizioni
generali di esercizio, depositari,
leva finanziaria, trasparenza e
sorveglianza.
C 51 E del 22 febbraio 2013.
Risoluzione del Parlamento europeo
del 13 settembre 2011 sulla politica
in materia di revisione contabile: gli
insegnamenti della crisi.
C 51 E del 22 febbraio 2013.
Risoluzione del Parlamento europeo del
14 settembre 2011 sulla 27a relazione
annuale sul controllo dell’applicazione
del diritto dell’Unione Europea.
66
Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo
C 51 E del 22 febbraio 2013.
Risoluzione del Parlamento europeo
del 14 settembre 2011 su una migliore
legiferazione,
sulla
sussidiarietà,
la proporzionalità e la normativa
intelligente.
L 52 del 23 febbraio 2013.
Regolamento delegato (UE) n.148/2013
della Commissione, del 19 dicembre
2012, che integra il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio sugli strumenti
derivati OTC, le controparti centrali e i
repertori di dati sulle negoziazioni per
quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione per precisare le
informazioni minime da segnalare al
repertorio di dati sulle negoziazioni.
L 52 del 23 febbraio 2013.
Regolamento delegato (UE) n.
149/2013 della Commissione, del
19 dicembre 2012, che integra il
regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione su accordi di
compensazione indiretti, obbligo di
compensazione, registro pubblico,
accesso alla sede di negoziazione,
controparti non finanziarie, tecniche di
attenuazione dei rischi per i contratti
derivati OTC non compensati mediante
controparte centrale.
L 52 del 23 febbraio 2013.
Regolamento delegato (UE) n.
150/2013 della Commissione, del 19
dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
strumenti derivati OTC, le controparti
centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme
tecniche di regolamentazione che
specificano i dettagli della domanda
di registrazione come repertorio di dati
sulle negoziazioni.
67
Bollettino IVASS n. 2/2013
L 52 del 23 febbraio 2013.
Regolamento delegato (UE) n.
151/2013 della Commissione, del
19 dicembre 2012, che integra il
regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio
sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati
sulle negoziazioni per quanto riguarda
le norme tecniche di regolamentazione
che specificano le informazioni da
pubblicare e mettere a disposizione
in tali repertori e gli standard operativi
richiesti per aggregare e comparare i
dati tra i repertori e accedervi.
L 52 del 23 febbraio 2013.
Regolamento delegato (UE) n.
152/2013 della Commissione, del
19 dicembre 2012, che integra il
regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione sui requisiti
patrimoniali delle controparti centrali.
L 52 del 23 febbraio 2013.
Regolamento delegato (UE) n.
153/2013 della Commissione, del
19 dicembre 2012, che integra il
regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
per quanto riguarda le norme tecniche
di regolamentazione relative ai requisiti
per le controparti centrali.
C 56 del 26 febbraio 2013.
Decisione di apertura della procedura
di liquidazione nei confronti di AIM
Általános Biztosító Zrt. (AIM General
Insurance Private Company Limited
by Shares).
C 56 del 26 febbraio 2013.
Decisione di apertura della procedura
di liquidazione nei confronti di Hill
Insurance Company Limited.
68
4. altre notizie
Altre notizie
4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO
EUROPEO
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in
regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della ARAG Compania
Internacional de Seguros y Reaseguros SA, con sede in Barcellona, alla ARAG SE, con
sede in Dusseldorf.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza
della Spagna ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi
inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della
ARAG Compania Internacional de Seguros y Reaseguros SA, con sede in Barcellona, alla
ARAG SE, con sede in Dusseldorf con effetto 1° gennaio 2012.
Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente comunicazione.
*****
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti
in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Gan
Eurocourtage SA alla Allianz Iard, entrambe con sede in Francia.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà
notizia che l’Autorità di Vigilanza della Francia ha comunicato l’approvazione del trasferimento
del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi e
in regime di stabilimento per i rischi situati in Italia, escluso il portafoglio trasporti, della Gan
Eurocourtage SA alla Allianz Iard, entrambe con sede in Francia.
Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente comunicazione.
*****
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in
regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Coface
Kreditversicherung AG, con sede in Germania, alla società Coface Francaise pour le
Commerce Exterieur S.A. (in breve Coface S.A.) con sede in Francia.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza
della Germania ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo,
ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della
società Coface Kreditversicherung AG, con sede in Germania, alla società Coface Francaise
pour le Commerce Exterieur S.A. (in breve Coface S.A.), con sede in Francia, con effetto 1°
novembre 2012.
71
Bollettino IVASS n. 2/2013
Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente comunicazione.
*****
Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in
regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati
in Italia, della società Swiss Life Insurance Solutions AG, con sede in Germania, alla
società Swiss Life Insurance Solutions S.A., con sede in Lussemburgo.
L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza
della Germania ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo,
ivi inclusi i contratti in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i
rischi situati in Italia, della società Swiss Life Insurance Solutions AG, con sede in Germania,
alla società Swiss Life Insurance Solutions S.A., con sede in Lussemburgo, con effetto 31
dicembre 2012.
Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno
il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica
possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione
della presente comunicazione.
72
Altre notizie
4.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA
Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in
euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.
(valori percentuali)
Mese di rilevazione
Rendimento lordo del
titolo di Stato guida BTP a 10 anni
TMO
60%TMO
Tasso massimo
garantibile
(TMG)
75%TMO
Tasso massimo
garantibile
(TMG)
(1)
(2)
2009 nov.
4,057
4,057
2,434
2,50
(3)
3,043
3,25
(4)
dic.
4,007
4,007
2,404
2,50
3,005
3,25
2010 gen.
4,078
4,078
2,447
2,50
3,059
3,25
feb.
4,047
4,047
2,428
2,50
3,035
3,25
mar.
3,941
3,941
2,365
2,50
2,956
3,25
apr.
3,996
3,996
2,398
2,50
2,997
3,25
mag.
3,985
3,985
2,391
2,50
2,989
3,25
giu.
4,102
4,075
2,445
2,50
3,056
3,25
lug.
4,026
4,026
2,416
2,50
3,020
3,25
ago.
3,802
3,802
2,281
2,50
2,852
3,25
set.
3,862
3,862
2,317
2,50
2,897
3,25
ott.
3,800
3,800
2,280
2,50
2,850
3,25
nov.
4,184
3,986
2,392
2,50
2,990
3,25
dic.
4,603
4,036
2,422
2,50
3,027
3,25
2011 gen.
4,729
4,090
2,454
2,50
3.068
3,25
feb.
4,736
4,148
2,489
2,50
3,111
3,25
mar.
4,875
4,225
2,535
2,50
3,169
3,25
apr.
4,841
4,295
2,577
2,50
3,222
3,25
mag.
4,756
4,360
2,616
2,50
3,270
3,25
giu.
4,816
4,419
2,652
2,50
3,314
3,25
lug.
5,463
4,539
2,723
2,50
3,404
3,25
ago.
5,271
4,661
2,797
2,50
3,496
3,25
set.
5,746
4,818
2,891
2,50
3,614
3,25
ott.
5,972
4,999
3,000
2,50
3,750
3,25
nov.
7,057
5,239
3,143
3,00
3,929
3,25
dic.
6,812
5,423
3,254
3,00
4,067
4,00
2012 gen.
6,537
5,574
3,344
3,00
4,180
4,00
feb.
5,546
5,546
3,328
3,00
4,160
4,00
mar.
5,049
5,049
3,029
3,00
3,787
4,00
apr.
5,676
5,676
3,405
3,00
4,257
4,00
mag.
5,783
5,783
3,470
3,00
4,337
4,00
giu.
5,904
5,901
3,541
3,00
4,426
4,00
lug.
5,996
5,946
3,567
3,50
4,459
4,00
ago.
5,882
5,882
3,529
3,50
4,412
4,00
set.
5,254
5,254
3,152
3,50
3,941
4,00
ott.
4,953
4,953
2,972
3,50
3,715
4,00
nov
4,851
4,851
2,911
3,50
3,638
4,00
dic.
4,542
4,542
2,725
2,75
3,407
4,00
4,208
4,208
2,525
2,75
3,156
4,00
2013 gen.
(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario -Tavola n. 7, Indicatore S167005D".
(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei
rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.
(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all’art. 13
del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè
l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono
trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.
(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d’Italia con la pubblicazione dei “Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio
2010”. In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata
non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili.
73
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