Bollettino mensile Nuova serie Anno I n. 2/2013
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Bollettino mensile Nuova serie Anno I n. 2/2013
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___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 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___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ (decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135) Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006. Direzione e Redazione presso l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni Servizio Rapporti Internazionali e Studi Sezione Studi e Statistica Via del Quirinale, 21 – 00187 ROMA Tel. 06/42133.1 Fax 06/42133.735 e-mail: [email protected] Direttore Responsabile: Dr. Fausto PARENTE Indice 1. attvta’provvedmentalevaSS................................................................................ 1 1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE............................................ 3 Provvedimento prot. n. 32-13-000182 del 12 febbraio 2013 UNIQA Protezione S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento.......................................... 3 Provvedimento prot. n. 32-13-000184 del 12 febbraio 2013 Istanza di autorizzazione per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di ISI Insurance S.p.A.- Provvedimento di diniego...................................................................................... 4 2. provvedmentSanzonator...................................................................................... 5 2.1 2.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE ....................................... 7 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI....................... 36 Provvedimento n. 1110/PD/12 del 13 Giugno 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MEACCI Guido.............................................................................................................. 36 Provvedimento n. 1159/PD/12 del 7 agosto 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ROMEO Giuseppe......................................................................................................... 38 Provvedimento n. 1164/PD/12 del 7 agosto 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SPIRITO Claudio........................................................................................................... 40 Provvedimento n. 1194/PD/12 del 1° ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SELBER Luca............................................................................................................... 42 Provvedimento n. 1204/PD/12 del 1° ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. STANGA Riccardo......................................................................................................... 44 Provvedimento n. 1214/PD/12 dell’8 ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BASILONE Antonino e conseguente cancellazione della società Assicurazioni Badim di Basilone Antonino & co. s.a.s....................................................................................................... 46 Provvedimento n. 1215/PD/12 dell’8 ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TOSCANO Fortunato..................................................................................................... 48 Provvedimento n. 1236/PD/12 del 22 ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ConSGloantonio...................................................................................................... 50 Provvedimento n. 1247/PD/12 del 31 ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. COLOMBO Virginio........................................................................................................ 52 Provvedimento n. 1264/PD/12 del 26 novembre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CreStalelorenzo...................................................................................................... 54 2.3 Esiti Dei Ricorsi Avverso Le Sanzioni........................................................... 56 Sentenza del Tribunale Amministrativo per Il Lazio, Sezione II, n. 10620/2012..................... 56 3. atti comunitari di interesse per il settore assicurativo . ......................... 63 3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA.................. 65 4. altre notizie.................................................................................................................... 69 4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO........................................................................................... 71 Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della ARAG Compania Internacional de Seguros y Reaseguros SA, con sede in Barcellona, alla ARAG SE, con sede in Dusseldorf. ........................................................................................................ 71 Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Gan Eurocourtage SA alla Allianz Iard, entrambe con sede in Francia.. ..................................................................... 71 Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Coface Kreditversicherung AG, con sede in Germania, alla società Coface Francaise pour le Commerce Exterieur S.A. (in breve Coface S.A.) con sede in Francia................................. 71 Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Swiss Life Insurance Solutions AG, con sede in Germania, alla società Swiss Life Insurance Solutions S.A., con sede in Lussemburgo. ........................................................ 72 4.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA............................................................................................................................. 73 Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.. ................................... 73 II III 1. attivita’ provvedimentale iVASS Attività provvedimentale IVASS - Provvedimenti riguardanti singole imprese 1.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE Provvedimento prot. n. 32-13-000182 del 12 febbraio 2013 UNIQA Protezione S.p.A. – Modifiche statutarie. Provvedimento. Con lettera del 28 gennaio 2013, integrata con successiva comunicazione del 5 febbraio 2013, UNIQA Protezione S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dall’assemblea straordinaria degli azionisti del 21 gennaio 2013 ed ha chiesto l’approvazione delle modifiche degli articoli 6, 10, 11, 12, 13, 16 e 17 dello statuto sociale. Secondo quanto comunicato, le modifiche sono finalizzate all’adeguamento dello statuto alle norme del codice civile previste per le società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Ciò in quanto a seguito dell’emanazione della delibera Consob n. 18214 del 9 maggio 2012, UNIQA Protezione S.p.A. non rientra più nell’ambito applicativo dell’art. 2 bis del Regolamento Consob n. 11971/1999 che definisce gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante. Al riguardo, avuto presente l’esito dell’istruttoria ed accertato che quanto deliberato non contrasta con il principio di sana e prudente gestione, si approvano, ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le suindicate modifiche dello statuto sociale. Per il Direttorio Integrato Il Governatore della Banca d’Italia Delibera n. 23 del 12 febbraio 2013 Bollettino IVASS n. 2/2013 Provvedimento prot. n. 32-13-000184 del 12 febbraio 2013 Istanza di autorizzazione per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di ISI Insurance S.p.A.- Provvedimento di diniego. Con lettere del 14 e 27 novembre 2012, il sig. Giovanni Lombardi e Progetto Italia s.r.l, hanno presentato, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, istanza di autorizzazione, rispettivamente in via indiretta e diretta, all’acquisizione del 100% del capitale sociale dell’impresa assicuratrice ISI Insurance S.p.A., società appartenente al gruppo assicurativo Unipol e direttamente controllata da Arca Vita S.p.A.. omissis In relazione a tutto quanto precede, si comunica che non ricorrono i presupposti previsti dalla vigente normativa in materia di assetti proprietari delle imprese di assicurazione per il rilascio al sig. Giovanni Lombardi e a Progetto Italia s.r.l. - ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, della Direttiva 2007/44/CE, della Comunicazione Isvap n. 3 del 2 luglio 2009 - dell’autorizzazione ad acquisire il controllo totalitario di ISI Insurance S.p.a.. Per il Direttorio integrato Il Governatore della Banca d’Italia Frmato Delibera n. 24 del 12/02/2013 4 2.provvedimenti sanzionatori Sanzioni 2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE ORDINANZA N. 1/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 2/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 3/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Alleanza Toro s.p.a., con sede in Torino. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 4/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 7 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 5/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 6/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 7/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00). ORDINANZA N. 8/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 8 Sanzioni ORDINANZA N. 10/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 11/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 20.000,00 (ventimila/00). ORDINANZA N. 12/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 13/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ergo Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00). 9 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 14/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 15/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 16/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 17/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Vittoria Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 10 Sanzioni ORDINANZA N. 18/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Tua Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 19/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA N. 20/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 22/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). 11 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 23/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Donau Versicherung AG Vienna Insurance Group - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 24/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 26/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 30.000,00 (trentamila/00). ORDINANZA N. 27/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 12 Sanzioni ORDINANZA N. 28/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 29/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 700,00 (settecento/00). ORDINANZA N. 30/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 31/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Duomo Uni One Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). 13 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 32/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zuritel s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 33/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00). ORDINANZA N. 34/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 35/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 60.000,00 (sessantamila/00). 14 Sanzioni ORDINANZA N. 36/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 37/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 38/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA N. 39/13 DEL 21 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Italiana Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 15 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 40/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Italiana Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.750,00 (t remilasettecentocinquanta/00). ORDINANZA N. 41/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Genialloyd s.p.a., con sede in Milano. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, dell’attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 3.000,00 (tremila/00). ORDINANZA N. 42/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 43/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). 16 Sanzioni ORDINANZA N. 44/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 45/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO). artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 700,00 (settecento/00). ORDINANZA N. 47/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 48/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 17 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 50/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 51/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 53/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 54/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Systema Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 18 Sanzioni ORDINANZA N. 55/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 56/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Assicuratrice Milanese s.p.a. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO). art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00). ORDINANZA N. 57/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 58/13 DEL 26 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 19 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 59/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA N. 60/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005. euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00). ORDINANZA N. 64/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Genova. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.100,00 (duemilacento/00). ORDINANZA N. 65/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). 20 Sanzioni ORDINANZA N. 66/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 67/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 420,00 (quattrocentoventi/00). ORDINANZA N. 68/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 69/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00). 21 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 70/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Groupama Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 72/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). ORDINANZA N. 73/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 74/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ergo Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.100,00 (duemilacento/00). 22 Sanzioni ORDINANZA N. 75/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 76/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA N. 77/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA N. 78/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005. euro 8.100,00 (ottomilacento/00). 23 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 79/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA N. 84/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). ORDINANZA N. 85/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). ORDINANZA N. 88/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). 24 Sanzioni ORDINANZA N. 90/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 2.700,00 (duemilasettecento/00). ORDINANZA N. 91/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA N. 92/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 20.000,00 (ventimila/00). ORDINANZA N. 93/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). 25 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 94/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 95/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 96/13 DEL 27 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 97/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 26 Sanzioni ORDINANZA N. 99/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 101/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 102/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 103/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Ina Assitalia s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 27 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 104/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 20.000,00 (ventimila/00). ORDINANZA N. 105/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA N. 106/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA N. 107/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). 28 Sanzioni ORDINANZA N. 115/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 116/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Assicurazioni Generali s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio. art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00). ORDINANZA N. 117/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione European Insurance Group Ltd, in persona del commissario liquidatore, con sede in Malta. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00). ORDINANZA N. 120/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). 29 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 121/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 40.000,00 (quarantamila/00). ORDINANZA N. 122/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Unipol Assicurazioni s.p.a., con sede in Bologna. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 123/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33). ORDINANZA N. 124/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). 30 Sanzioni ORDINANZA N. 125/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 126/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Axa Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). ORDINANZA N. 127/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). ORDINANZA N. 128/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Fondiaria-Sai s.p.a., con sede in Torino. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 900,00 (novecento/00). 31 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZA N. 129/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 60.000,00 (sessantamila/00). ORDINANZA N. 130/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005. euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00). ORDINANZA N. 131/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Sara Assicurazioni s.p.a., con sede in Roma. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 2.100,00 (duemilacento/00). ORDINANZA N. 132/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Milano Assicurazioni s.p.a., con sede in Milano. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005. euro 1.800,00 (milleottocento/00). 32 Sanzioni ORDINANZA N. 133/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato. art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005. euro 600,00 (seicento/00). ORDINANZA N. 134/13 DEL 28 FEBBRAIO 2013 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Aviva Italia s.p.a., con sede in Milano. art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00). 33 Bollettino IVASS n. 2/2013 ORDINANZE RIDETERMINATE IN SEDE DI AUTOTUTELA NEL MESE DI GENNAIO 2013 ORDINANZA N. 4743/12 DEL 22 NOVEMBRE 2012 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Intervento in Autotutela Importo rideterminato Assicurazioni Generali s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Autorità relativamente ad un reclamo. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 25.927,68 (venticinquemilanovecentoventisette/68). RIDETERMINAZIONE con nota dell’Autorità del 23 gennaio 2013. euro 15.000,00 (quindicimila/00). ORDINANZA N. 4836/12 DEL 29 NOVEMBRE 2012 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Intervento in Autotutela Importo rideterminato Assicurazioni Generali s.p.a., con sede in Trieste. combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall’Autorità relativamente ad un reclamo. art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005. euro 30.981,13 (trentamilanovecentottantuno/13). RIDETERMINAZIONE con nota dell’Autorità del 23 gennaio 2013. euro 16.716,98 (sedicimilasettecentosedici/98). ORDINANZA N. 5668/12 DEL 21 DICEMBRE 2012 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Intervento in Autotutela Importo rideterminato Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Genova. artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento al danneggiato. art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005. euro 40.000,00 (quarantamila/00). RIDETERMINAZIONE con nota dell’Autorità del 23 gennaio 2013. euro 28.000,00 (ventottomila/00). 34 Sanzioni ORDINANZA N. 5785/12 DEL 27 DICEMBRE 2012 Destinatario Violazione Norma Sanzionatoria Importo sanzione Intervento in Autotutela Importo rideterminato Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano. artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell’offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa. art. 315, comma 1, lettera c), e comma 3, del d.lgs. 209/2005. euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00). RIDETERMINAZIONE con nota dell’Autorità del 23 gennaio 2013. euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00). 35 Bollettino IVASS n. 2/2013 2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI Provvedimento n. 1110/PD/12 del 13 Giugno 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. MEACCI Guido L’ISVAP VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari- Prima sezione; VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. MEACCI Guido del 5 settembre 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 16 novembre 2011; VISTA la deliberazione n. 1719/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza del 28 marzo 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. MEACCI Guido; RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 54, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché dell’articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del medesimo Regolamento; DISPONE l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. MEACCI Guido, nato a Milano (MI) il 21 aprile 1961, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal 36 Radiazioni Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. Il Presidente (Giancarlo Giannini) 37 Bollettino IVASS n. 2/2013 Provvedimento n. 1159/PD/12 del 7 agosto 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ROMEO Giuseppe. L’ISvap VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione, ai sensi dell'art. 331, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, della seconda Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti; VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. ROMEO Giuseppe del 26 maggio 2011, notificato all’interessato in data 9 settembre 2011; VISTA la deliberazione n. 1830/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell’adunanza del 12 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. ROMEO Giuseppe; RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punti 2), 3bis), 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 183, comma 1 lettera a) del Codice delle assicurazioni private e 47, comma 1, lettere a) e d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dell'art. 47, comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; 38 Radiazioni DISPONE l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. ROMEO Giuseppe, nato a Reggio Calabria (RC) l'1 gennaio 1961, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini) 39 Bollettino IVASS n. 2/2013 Provvedimento n. 1164/PD/12 del 7 agosto 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SPIRITO Claudio. L’ISVAP VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione, ai sensi dell'art. 331, comma 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private, della seconda Sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti; VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SPIRITO Claudio del 18 gennaio 2012, notificato all’interessato in data 24 gennaio 2012; VISTA la deliberazione n. 1821/II del predetto Collegio – Sezione II, assunta nell’adunanza del 5 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SPIRITO Claudio; RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; DISPONE l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. SPIRITO Claudio, nato a Piglio (FR) il 6 giugno 1963, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. 40 Radiazioni Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini) 41 Bollettino IVASS n. 2/2013 Provvedimento n. 1194/PD/12 del 1° ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. SELBER Luca. L’ISVAP VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti; VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SELBER Luca del 22 giugno 2011, ritualmente notificato all’interessato; VISTA la deliberazione n. 1828/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell’adunanza del 12 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. SELBER Luca; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28. RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117, 120, comma 4, lett. c) e 183 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 47, comma 1, lett. a) e d), 54, commi 1 e 2, 57 e 62, comma 2, lett. a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006; DISPONE l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. SELBER Luca, nato a Mezzolombardo (TN) il 17/03/1975, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 42 Radiazioni 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini) 43 Bollettino IVASS n. 2/2013 Provvedimento n. 1204/PD/12 del 1° ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. STANGA Riccardo. L’ISvap VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 24858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Prima Sezione; VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. STANGA Riccardo del 9 gennaio 2012, notificato all’interessato in data 13 gennaio 2012; VISTA la deliberazione n. 1798/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell’adunanza del 20 giugno 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. STANGA Riccardo; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito il legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare l'articolo 13, comma 28; RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006 e degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006; CONSIDERATO che la cancellazione della società RD SAS DI STANGA RICCARDO & C. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi è già avvenuta in data 13 aprile 2012; 44 Radiazioni DISPONE l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. STANGA Riccardo, nato a Manerba del Garda (BS) il 22 marzo 1963, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini) 45 Bollettino IVASS n. 2/2013 Provvedimento n. 1214/PD/12 dell’8 ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BASILONE Antonino e conseguente cancellazione della società Assicurazioni Badim di Basilone Antonino & co. s.a.s. L’ISvap VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari- Prima sezione; VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. BASILONE Antonino del 16 novembre 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 23 novembre 2011; VISTA la comunicazione del 16 novembre 2011 – ai sensi dell’art. 3, comma 7 del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 – alla Assicurazioni Badim di Basilone Antonino & co. s.a.s. dell’atto di contestazione nei confronti del sig. BASILONE Antonino, ritualmente notificato in data 28 dicembre 2011; VISTA la deliberazione n. 1814/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza del 3 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. BASILONE Antonino; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l’art. 13, comma 28; 46 Radiazioni RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni e degli articoli 54, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché dell’articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del medesimo Regolamento; CONSIDERATO che l’esercizio dell’attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla Assicurazioni Badim di Basilone Antonino & co. s.a.s., di cui il sig. Basilone Antonino è responsabile dell’attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza della condizione di sistematica reiterazione dell’illecito disciplinare prevista dall’art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private; DISPONE - l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. Basilone Antonino, nato a Unterurch (Germania) il 25 aprile 1965, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. - la cancellazione della società d’intermediazione Assicurazioni Badim di Basilone Antonino & co. s.a.s. dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell’art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private. Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini) 47 Bollettino IVASS n. 2/2013 Provvedimento n. 1215/PD/12 dell’8 ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. TOSCANO Fortunato L’ISVAP VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle Assicurazioni Private e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari- Prima sezione; VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. TOSCANO Fortunato del 12 dicembre 2011, ritualmente notificato all’interessato in data 14 dicembre 2011, nonchè l’atto di contestazione del 2 aprile 2012, ritualmente notificato all’interessato in data 6 aprile 2012; VISTA la deliberazione n. 1815/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell’adunanza del 3 luglio 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. TOSCANO Fortunato; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l’art. 13, comma 28; RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni e degli articoli 54, commi 1 e 2, del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché dell’articolo 62, comma 2, lettera a), punto 4) del medesimo Regolamento; 48 Radiazioni DISPONE l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. TOSCANO Fortunato, nato a Messina (ME) il 28 luglio 1948, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini) 49 Bollettino IVASS n. 2/2013 Provvedimento n. 1236/PD/12 del 22 ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CONSIGLIO Antonio. L’ISVAP VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 24858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Prima Sezione; VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. CONSIGLIO Antonio del 18 gennaio 2012, notificato all’interessato in data 28 gennaio 2012; VISTA la deliberazione n. 1799/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell’adunanza del 20 giugno 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. CONSIGLIO Antonio; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare l'articolo 13, comma 28; RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 183 del Codice delle assicurazioni private e 47, comma 1, lettera a) e d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, nonché dell'art. 57, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006; 50 Radiazioni DISPONE l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. CONSIGLIO Antonio, nato a Catania (CT) il 13 Giugno 1964, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini) 51 Bollettino IVASS n. 2/2013 Provvedimento n. 1247/PD/12 del 31 ottobre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. COLOMBO Virginio. L’ISVAP VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 24858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - Prima Sezione; VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. COLOMBO Virginio del 2 gennaio 2012, notificato all’interessato in data 5 gennaio 2012; VISTA la deliberazione n. 1795/I del predetto Collegio – Sezione I, assunta nell’adunanza del 12 giugno 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. COLOMBO Virginio; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e, in particolare l'articolo 13, comma 28; RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'art. art. 62, comma 2, lettera a), numeri 2), 3) e 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e 54 del Regolamento ISVAP n. 5/2006, degli artt. 109 e 183 del Codice delle assicurazioni private e 47, comma 1, lettere a), b) e d) del Regolamento ISVAP n. 5/2006, dell'art. 132, comma 1 del Codice delle assicurazioni private e del Regolamento ISVAP n. 4/2006, nonché dell'art. 57, comma 1, lettera b) del Regolamento ISVAP n. 5/2006; 52 Radiazioni DISPONE l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. COLOMBO Virginio, nato a Inveruno (MI) il 20 Luglio 1944, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi. Il presente provvedimento sarà notificato agli interessati e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui gli stessi hanno in corso, o hanno avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini) 53 Bollettino IVASS n. 2/2013 Provvedimento n. 1264/PD/12 del 26 novembre 2012 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. CRESTALE Lorenzo. L’ISVAP VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private; VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all’articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti; VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2993 del 18 luglio 2012 di proroga del mandato dei componenti della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari; VISTO l’atto di contestazione nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. CRESTALE Lorenzo del 1° febbraio 2012, ritualmente notificato all’interessato in data 16 febbraio 2012; VISTA la deliberazione n. 1860/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell’adunanza del 25 ottobre 2012, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell’intermediario di assicurazione sig. CRESTALE Lorenzo; VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed, in particolare, l'art. 13, comma 28. RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 54 e 62, comma 2, lett. a), punti 2) e 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006; 54 Radiazioni DISPONE l’applicazione nei confronti dell’intermediario sig. CRESTALE Lorenzo, nato a Schio (VI) il 16/06/1972, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell’articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi. Il presente provvedimento sarà notificato all’interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l’interessato ha in corso, o ha avuto all’epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni. Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell’ISVAP ai sensi dell’articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell’articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione. Il Commissario Straordinario (Giancarlo Giannini) 55 Bollettino IVASS n. 2/2013 2.3 Esiti Dei Ricorsi Avverso Le Sanzioni Sentenza del Tribunale Amministrativo per Il Lazio, Sezione II, n. 10620/2012. sul ricorso numero di registro generale 5043 del 2008, proposto da Soc. Augusta Assicurazioni S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati omissis contro Isvap — Istituto vigilanza assicurazioni private e di interesse collettivo, rappresentato e difeso dagli aw. ti omissis con domicilio eletto presso omissis in Roma, via del Quirinale, 21; per l'annullamento applicazione sanzione pecuniaria amministrativa - 23 bis Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Isvap; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2012 il dott. omissis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO In data 5 febbraio 2007 il Servizio ispettorato dell'Isvap ha comunicato alla società odierna ricorrente nota avente ad oggetto "accertamento ispettivi presso il servizio liquidazione sinistri di Bari" della società medesima. Si segnalava, in particolare, che le richieste di risarcimento e n. 4 denunce di sinistro non riportavano il timbro datario comprovante la data di avvenuta ricezione da parte della struttura competente a riceverle " e che "n. 6 quietanze, restituite sottoscritte dai danneggiati, sono risultate prive di timbro datario attestante l'avvenuta ricezione da parte del S.I.S.". Seguiva, in data 27 giugno 2007, atto di contestazione concernente l'asserita violazione del codice delle assicurazioni e delle circolari Isvap n. 99 del 1988 e n. 293 del 1997. Con detto atto l'amministrazione prospettava quindi l'esistenza di una violazione della circolare n. 99 del 1988 "in relazione alla irregolare tenuta del registro dei sinistri denunciati, riconducibile alla mancata apposizione del timbro datario su 4 denunce di sinistro" e della circolare n. 293 del 1997 "in relazione a 15 documenti, nella parte in cui prescrive l'apposizione del timbro datario di ricezione sulle richieste di risarcimento e sugli atti di transazione quietanza". Con l'avversata ordinanza del Presidente dell'Isvap n. 792 del 18 marzo 2008 è stata infine irrogata alla ricorrente, con riferimento alla richiamate violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 32.000,00. A sostegno del proposto ricorso la società ricorrente deduce, innanzitutto, violazione del principio di legalità e dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 per avere l'amministrazione 56 Esiti dei ricorsi avverso le sanzioni intimata irrogato una sanzione per una violazione non prevista da alcuna norma, per essere in particolare la norma asseritamente violata contenuta in una circolare amministrativa. L'ordinanza risulterebbe quindi illegittima per difetto della norma presupposto in base alla quale la sanzione è stata irrogata. Si deduce, quindi, falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 101, 148, 310 e 315 del codice delle assicurazioni, che non prevedono l'obbligo di apposizione del timbro datario su denunce e transazioni inviate da privati. Al riguardo, lamenta la ricorrente che nei fatti l'Isvap, che pure non ha contestato che i registri della compagnia e la loro compilazione non fossero regolari (avendo contestato la mancata apposizione del timbro datario sulla richiesta di risarcimento) ha applicato una sanzione posta a presidio di un diverso obbligo. In altri termini, nessuna delle ricordate disposizioni del codice fonda l'obbligo di apporre timbro datario attestante l'avvenuta ricezione sulle denunce, sulle richieste di risarcimento e sulle quietanze. Né l'Isvap avrebbe potuto comunque irrogare la sanzione di cui è questione sulla scorta delle innanzi richiamate circolari poiché provvedimenti sprovvisti di rilievo normativo. Ed in ogni caso nessuna delle circolari richiamate configura l'omessa apposizione del timbro quale prova della violazione delle norme di riferimento. Si è costituita in giudizio l'intimata amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto. Alla pubblica udienza del 7 novembre 2012 il ricorso viene ritenuta per la decisione. II ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Osserva preliminarmente il Collegio, qui puntualmente richiamando precedente della Sezione, che il principio della riserva di legge fissato nella materia delle sanzioni amministrative della legge 24 novembre 1981 n. 689, all'art. 1, impedisce che l'illecito amministrativo e la relativa sanzione siano introdotti direttamente da fonti normative secondarie: la norma non esclude, tuttavia, che i precetti della legge, sufficientemente individuati, siano eterointegrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (cfr. T.A.R. Lazio, II Sezione, 11 aprile 2011 n. 3161). In quella stessa citata sede, il Tribunale ha anche ulteriormente e condivisibilmente osservato che l'intero sistema della reazione dell'ordinamento a taluni comportamenti gravi violativi di norme di legge che, pur tuttavia, non destano particolare allarme sociale tanto da meritare l'intervento della reprimenda penale, sul presupposto che tale intervento deve costituire esclusivamente la extrema ratio della reazione dell'ordinamento nei confronti dei comportamenti che lo violano, cfr., per tutte, Corte cost. 23 marzo 1988 n. 364) si regge sul principio di legalità, espresso in modo puntuale nell'art 1 della legge n. 689 del 1981. In argomento, come è noto, la Corte Costituzionale ha fermamente escluso la riferibilità della riserva di legge, prevista dall'art. 25, cor secondo, della Costituzione per le sanzioni penali, alle sanzioni amministrative (pur se con quelle possono presentare una qualche affinità), le quali non si pongono come strumento di difesa dei valori essenziali del sistema, come tali non misurabili sul terreno della convenienza economica, ma vengono a costituire un momento ed un mezzo per la cura dei concreti interessi pubblici affidati all'amministrazione; ed ha affermato (o presupposto più o meno esplicitamente in numerose decisioni) che il parametro riferibile alle sanzioni amministrative - depenalizzate o no - è costituito dal principio della riserva di legge relativa stabilito dall'art. 23 Cost. (oltre che dal principio di imparzialità della P.A. di cui all'art. 97, che qui non viene in rilievo). All'uopo essa ha indicato i limiti e le garanzie sufficienti a far ritenere rispettato il principio suddetto, precisando che la prestazione obbligatoria autoritativamente imposta debba avere "base" in una legge e che la legge stessa stabilisca i criteri idonei a regolare eventuali margini di discrezionalità lasciati alla Pubblica amministrazione nella determinazione in concreto della prestazione ed inoltre, al fine di escludere che la 57 Bollettino IVASS n. 2/2013 discrezionalità possa trasformarsi in arbitrio, che la legge determini direttamente l'oggetto della prestazione stessa ed i criteri per quantificarla (cfr., solo ad esempio, tra le tante, Corte Cost. 3 maggio 2002 n. 150, 3 giugno 1992 n. 250,14 aprile 1988 n. 447 e 2 febbraio 1988 n. 127). Sulla scorta delle considerazioni formulate dal giudice delle leggi, la giurisprudenza (in particolare della Corte di Cassazione: cfr., esempio, sentt. 6 novembre 1999 n. 12367, 29 gennaio 1993 n. e 21 settembre 1990 n. 9633) ha più volte ribadito che interpretazione estensiva dell'art. 25 cost. risulta incompatibile sia con la collocazione sistematica della norma, inserita fra una serie di principi squisitamente penalistici, sia con la sua derivazione storica dal principio nullum crimen sine lege ed oblitera il collegamento fra lo stesso art. 25, comma 2, cost. e l'art. 13 cost, che rende palese il riferimento alla libertà personale come ratio delle sottese garanzie. In particolare si è anche rilevato, sempre in giurisprudenza, che con l'art. 1, comma 1, della legge n. 689 del 1981 il legislatore ha introdotto per le sanzioni amministrative una riserva di legge analoga a quella posta dall'art. 25 cost. ("nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge"), impedendo che dette sanzioni possano essere comminate direttamente da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, quali i regolamenti, ma non anche che una norma successiva di pari rango legislativo possa prevedere in via generale o per singoli settori l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie; sicché il citato art. 1, primo comma, della legge n. 689 del 1981, pur irrigidendo la riserva per le sanzioni amministrative, non esclude che precetti sufficientemente individuati dalla norma primaria siano eterointegrati da norme regolamentari delegate che, in virtù del peculiare tecnicismo della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare, li rendano meglio aderenti alla multiforme realtà socio economica. La riserva di legge resta quindi assoluta e totale solo per quanto attiene alla determinazione della sanzione, esigendo che la stessa sia comminata direttamente dalla legge senza alcuna integrazione o specificazione da parte di autorità amministrative, consentendo il rinvio (e ciò fin dalla risalente, ma sempre attuale, decisione della Corte Costituzionale 11 luglio 1961 n. 48) "a provvedimenti amministrativi della determinazione di elementi o di presupposti della prestazione che siano espressione di discrezionalità tecnica, purché risultino assicurate le garanzie atte ad escludere che la discrezionalità si trasformi in arbitrio", al pari, del resto, di quanto si verifica nel diritto penale, allorquando sia prevista come reato l'inosservanza di un provvedimento legittimamente dato dall'autorità amministrativa in determinate materie. In altre parole, la riserva di legge prevista dall'art. 1 della legge n. 689 del 1981, mentre consente la integrazione meramente tecnica del precetto da parte di fonti non legislative, esige che la sanzione sia comminata direttamente dalla legge (per poi essere irrogata dall'Autorità amministrativa indicata come competente dalla legge). La giurisprudenza ha da ciò tratto che: a) per un verso, è legittima l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie, in base ad una legge ordinaria che preveda, in quanto il principio di stretta legalità, inteso come obbligo costituzionale di tipicità e determinatezza delle fattispecie sanzionatorie, si riferisce propriamente alla materia penale, ma non si estende, sullo stesso piano, all'illecito amministrativo, essendo la sanzione amministrativa soggetta a differenti parametri costituzionali (cfr., in tal senso, Corte d'Appello di Torino 17 marzo 2006). Di talché si ritiene generalmente consentita l'integrazione del precetto attraverso la previsione di norme subprimarie allorché la materia sia caratterizzata da un particolare tecnicismo e sia necessario pertanto rinviare a provvedimenti amministrativi che siano espressione di una discrezionalità tecnica, purché ovviamente venga circoscritto l'ambito entro cui tale discrezionalità possa operare, risolvendosi altrimenti in arbitrio un tale intervento in quanto privo di un sufficiente collegamento con la norma primaria (in tal senso fra le tante Cass., Sez. 1,4 novembre 2003 n. 16498); b) per altro verso, per quanto riguarda invece la sanzione, la giurisprudenza ha sempre escluso che 58 Esiti dei ricorsi avverso le sanzioni la legge possa rinviare per la sua determinazione ad una norma subprimaria anche qualora si ritenga necessario l'apporto a tal fine di valutazioni tecniche (cfr. Cass., Sez. I, 27 agosto 1999 n. 8986, 7 aprile 1999 n. 3351 e 20 marzo 1998 n. 2937), mentre parte della dottrina ha ritenuto possibile anche in tal caso detta integrazione, sia pure nell'ambito del limite fra un minimo ed un massimo fissato dalla legge, la cui previsione di massima è sembrata sufficiente garanzia di legalità tecnica. Purtuttavia tale apertura della dottrina non trova immediato riscontro possibilista nella norma di legge, intesa con la previsione dell'art. 1 della legge n. 689 del 1981 in quanto, pur ammessa per ipotesi la possibilità di un rinvio alla norma regolamentare anche ai fini della determinazione della sanzione, al rispetto di tale garanzia, volta - ripetesi - ad assicurare un'imprescindibile esigenza di legalità, non risponde però la ridetta norma contenuta nell'art 1 della legge n. 689 del 1981, non essendo rawisabile in essa la possibilità di deroga espressa al principio di legalità. In sintesi conclusiva, quindi, la Sezione ha ribadito che in tema di illecito amministrativo, se è compatibile con il principio di legalità la previsione di norme secondarie integrative del precetto contenuto nella norma primaria, è, invece, in ogni caso inibito alle norme primarie di demandare a fonti secondarie la determinazione della sanzione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. II, 1 giugno 2010 n. 13344). La riserva di legge in materia, quindi, è cioè assoluta e totale per quanto attiene alla determinazione della sanzione, non consentendo che questa ultima riceva alcuna integrazione o specificazione da parte di autorità amministrative. L'intervento complementare ed integrativo da parte della Pubblica amministrazione deve rimanere circoscritto alla specificazione quantitativa (e qualche volta, anche qualitativa) della sanzione. La previsione legislativa - considerata nella complessiva disciplina della materia - deve, dunque, contenere criteri razionali, adeguati e puntuali per la concreta individuazione della sanzione, senza che residui la possibilità di scelte del tutto libere, e perciò eventualmente arbitrarie, della Pubblica amministrazione e le disposizioni regolamentari dovranno limitarsi ad enunciazioni di carattere tecnico, o comunque tali da non incidere sulk individuazione del disvalore del fatto e tanto meno sulla determinazione della sanzione. Tutto quanto sopra premesso, deve il Collegio rilevare che, per come condivisibilmente osservato da parte ricorrente, la condotta materiale presa in considerazione (consistente nell'omissione dell'apposizione del timbro) non è direttamente contemplata quale contegno sanzionato dalla norma asseritamene violata. Invero, la disposizione violata è recata da una circolare amministrativa, non richiamata dalla norma sanzionatoria. In altri termini, erroneamente l'Isvap ha ricondotto la ricordata condotta materiale nell'alveo della fattispecie astratta contenuta nel codice delle assicurazioni laddove la qualificazione del contegno in termini di antigiuridicità era stabilita dalle due circolari n. 99 del 1988 e n. 293 del 1997 e non già da previsioni del citato codice. Occorre cominciare con il ricordare che ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del codice delle assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209), "L'ISVAP svolge le funzioni di vigilanza sul settore assicurativo mediante l'esercizio dei poteri di natura autorizzativa, prescrittiva, accertativa, cautelare e repressiva previsti dalle disposizioni del presente codice". Il successivo art 9 del codice stabilisce che "I regolamenti adottati dall'ISVAP ai sensi del presente codice sono emanati dal presidente dell'Istituto nel rispetto della procedura prevista dall'articolo 191, commi 4 e 5: L'ISVAP disciplina, in particolare, i procedimenti relativi all'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra le funzioni istruttorie e quelle decisorie……. I regolamenti ministeriali, i regolamenti, le raccomandazioni di carattere generale adottati dall'ISVAP sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. I medesimi atti, nonché ogni altro provvedimento rilevante relativo ai soggetti sottoposti a vigilanza, sono pubblicati dall'ISVAP nel suo bollettino entro il 59 Bollettino IVASS n. 2/2013 mese successivo a quello della loro adozione e sono altresì resi prontamente disponibili sul suo sito Internet". Come questo Tribunale ha già osservato, fermo restando che - relativamente agli illeciti amministrativi - l'applicazione dei principi di legalità e irretroattività, di cui all'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, nel citato art. 9 del nuovo codice delle assicurazioni di cui al d. Igs. 7 settembre 2005, n. 209, il potere normativo dell'Isvap secondo i principi ha trovato compiuta definizione (cfr. T.A.R. Lazio, I Sezione, n. 12276 del 2010). Appare dunque chiaro che ai sensi delle vigenti disposizioni del codice le funzioni di vigilanza dell'Isvap e le modalità di concrete esercizio della stessa richiedono l'adozione di veri e propri atti normativi (regolamentari), giustamente assoggettati a particolari requisiti di sostanza, forma e pubblicità (dei quali sono, ad esempio, sprovviste le precedenti circolari). Di qui la non invocabilità, avuto riguardo all'epoca di accertamento del preteso fatto illecito, delle circolari n. 99 del 1988 e n. 293 del 1997 sia ai fini della diretta individuazione della condotta rilevante che della individuazione di elementi asseritamene specificativi rispetto a precetti posti dalla norma. Ed allora occorre andare alle disposizioni del Codice di più interesse dispone, al terzo comma, che "Le imprese autorizzate all'esercizio dei rami danni, oltre al registro delle attività a copertura delle riserve tecniche, sono tenute alla compilazione dei registri su cui annotare: a) i contratti emessi; b) i sinistri denunciati; e) i sinistri pagati; d) i sinistri eliminati senza pagamento di indennizzo; e) i sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio; f) i sinistri già classificati alle lettere e) oppure d) per i quali sia stata riaperta la procedura di liquidazione; g) i reclami ricevuti", prescrivendo al quarto comma che "L'ISVAP adotta, con regolamento, le disposizioni per la tenuta dei registri assicurativi previsti dai commi 2 e 3 e determina le informazioni, i termini e le modalità per la loro conservazione e compilazione nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2421, ultimo comma, del codice civile". Va subito al riguardo osservato che non è contestato alla ricorrente l'irregolarità dei registri e della loro compilazione, ma la ritenuta equivalenza ad una mancata registrazione sul registro della omessa apposizione di timbro datario sulla richiesta di risarcimento, che è documento autonomo e neppure materialmente facente parte del registro. E' chiaro che la inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 101 è legittimamente punita, ai sensi dell’art. 310 del codice, con sanzione amministrativa pecuniaria, ma il fatto è che nella specie detta violazione non sussiste né sussisterebbe ritenendosi le prescrizioni del citato art 101 integrate e completate dalle citate circolari espressamente contemplati l'obbligo dell'apposizione del timbro datario. Non vi è dubbio, infatti, che le norme del codice non pongono l'obbligo di apporre il timbro datario, attestante l'avvenuta ricezione, sulle denunce, sulle richieste di risarcimento e sulle quietanze. Così come l'apposizione del timbro datario non integra gli estremi di un adempimento connesso con la regolare tenuta dei registri. Né l'obbligo di apposizione del timbro datario è rinvenibile nell'art. 148 del codice, in tema di "procedura di risarcimento". In definitiva, la illegittimità della avversata sanzione consegue, a titolo di violazione del principio di legalità, alla carenza di norme primarie volte a qualificare come illecito il comportamento della ricorrente in uno con la non invocabilità delle citate circolari, sia in ragione della loro valenza quali semplici "indicazioni" in merito adempimenti che le imprese devono assolvere (non a caso la circolare n. 293 del 1997 definisce l'apposizione del timbro datario come uno degli strumenti per assolvere alla prescrizione dell'Isvap e non a caso le stesse circolari neppure ricollegano all'omessa apposizione del timbro una prova della violazione della norma di riferimento) che, anche e soprattutto, del difetto di rilievo normativo delle stesse (oggi necessario giusto quanto disposto dall'art. 9 del codice) e pertanto inutilizzabili allo scopo di comminare le misure sanzionatone. L'acclarata illegittimità della avversata ordinanza consente al Collegio di assorbire le 60 Esiti dei ricorsi avverso le sanzioni ulteriori censure dedotte da parte ricorrente, di minore incisività e rilievo. In definitiva, il ricorso va accolto e, per l'effetto, annullata l'ordinanza del Presidente dell'Isvap n. 792 del 18 marzo 2008. Sussistono tuttavia giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio. P.Q.M. II Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2012 con l'intervento dei magistrati:omissis 61 3. atti comunitari di interesse per il settore assicurativo Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo 3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA DESCRIZIONE DELL’ATTO C 33 E del 5 febbraio 2013. Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2011 sulla crisi finanziaria, economica e sociale: raccomandazioni sulle misure e le iniziative da adottare. C 33 E del 5 febbraio 2013. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) 2006/2004 sulla cooperazione tra autorità nazionali responsabili per l’applicazione della normativa che tutela i consumatori. C 33 E del 5 febbraio 2013. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE e 2006/48/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario. C 33 E del 5 febbraio 2013. Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 5 luglio 2011, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle vendite allo scoperto e ai credit default swap. 65 Bollettino IVASS n. 2/2013 C 33 E del 5 febbraio 2013. Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 5 luglio 2011 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori. C 37 del 9 febbraio 2013. Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6739 – Allianz/VW Financial Services/GU) C 44 del 15 febbraio 2013. Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla intermediazione assicurativa” (rifusione). C 47 del 19 febbraio 2013. Parere della Banca Centrale Europea del 24 maggio 2012 in merito a una proposta di regolamento delegato che integra la Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza. C 51 E del 22 febbraio 2013. Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2011 sulla politica in materia di revisione contabile: gli insegnamenti della crisi. C 51 E del 22 febbraio 2013. Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 sulla 27a relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto dell’Unione Europea. 66 Atti comunitari di interesse per il settore assicurativo C 51 E del 22 febbraio 2013. Risoluzione del Parlamento europeo del 14 settembre 2011 su una migliore legiferazione, sulla sussidiarietà, la proporzionalità e la normativa intelligente. L 52 del 23 febbraio 2013. Regolamento delegato (UE) n.148/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare le informazioni minime da segnalare al repertorio di dati sulle negoziazioni. L 52 del 23 febbraio 2013. Regolamento delegato (UE) n. 149/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su accordi di compensazione indiretti, obbligo di compensazione, registro pubblico, accesso alla sede di negoziazione, controparti non finanziarie, tecniche di attenuazione dei rischi per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale. L 52 del 23 febbraio 2013. Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. 67 Bollettino IVASS n. 2/2013 L 52 del 23 febbraio 2013. Regolamento delegato (UE) n. 151/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da pubblicare e mettere a disposizione in tali repertori e gli standard operativi richiesti per aggregare e comparare i dati tra i repertori e accedervi. L 52 del 23 febbraio 2013. Regolamento delegato (UE) n. 152/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti patrimoniali delle controparti centrali. L 52 del 23 febbraio 2013. Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali. C 56 del 26 febbraio 2013. Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di AIM Általános Biztosító Zrt. (AIM General Insurance Private Company Limited by Shares). C 56 del 26 febbraio 2013. Decisione di apertura della procedura di liquidazione nei confronti di Hill Insurance Company Limited. 68 4. altre notizie Altre notizie 4.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della ARAG Compania Internacional de Seguros y Reaseguros SA, con sede in Barcellona, alla ARAG SE, con sede in Dusseldorf. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni - IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza della Spagna ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della ARAG Compania Internacional de Seguros y Reaseguros SA, con sede in Barcellona, alla ARAG SE, con sede in Dusseldorf con effetto 1° gennaio 2012. Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. ***** Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della Gan Eurocourtage SA alla Allianz Iard, entrambe con sede in Francia. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza della Francia ha comunicato l’approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi e in regime di stabilimento per i rischi situati in Italia, escluso il portafoglio trasporti, della Gan Eurocourtage SA alla Allianz Iard, entrambe con sede in Francia. Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. ***** Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Coface Kreditversicherung AG, con sede in Germania, alla società Coface Francaise pour le Commerce Exterieur S.A. (in breve Coface S.A.) con sede in Francia. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza della Germania ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Coface Kreditversicherung AG, con sede in Germania, alla società Coface Francaise pour le Commerce Exterieur S.A. (in breve Coface S.A.), con sede in Francia, con effetto 1° novembre 2012. 71 Bollettino IVASS n. 2/2013 Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. ***** Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Swiss Life Insurance Solutions AG, con sede in Germania, alla società Swiss Life Insurance Solutions S.A., con sede in Lussemburgo. L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, dà notizia che l’Autorità di Vigilanza della Germania ha comunicato di aver approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, ivi inclusi i contratti in regime di libertà di stabilimento e di libertà di prestazione di servizi per i rischi situati in Italia, della società Swiss Life Insurance Solutions AG, con sede in Germania, alla società Swiss Life Insurance Solutions S.A., con sede in Lussemburgo, con effetto 31 dicembre 2012. Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione. 72 Altre notizie 4.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse. (valori percentuali) Mese di rilevazione Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni TMO 60%TMO Tasso massimo garantibile (TMG) 75%TMO Tasso massimo garantibile (TMG) (1) (2) 2009 nov. 4,057 4,057 2,434 2,50 (3) 3,043 3,25 (4) dic. 4,007 4,007 2,404 2,50 3,005 3,25 2010 gen. 4,078 4,078 2,447 2,50 3,059 3,25 feb. 4,047 4,047 2,428 2,50 3,035 3,25 mar. 3,941 3,941 2,365 2,50 2,956 3,25 apr. 3,996 3,996 2,398 2,50 2,997 3,25 mag. 3,985 3,985 2,391 2,50 2,989 3,25 giu. 4,102 4,075 2,445 2,50 3,056 3,25 lug. 4,026 4,026 2,416 2,50 3,020 3,25 ago. 3,802 3,802 2,281 2,50 2,852 3,25 set. 3,862 3,862 2,317 2,50 2,897 3,25 ott. 3,800 3,800 2,280 2,50 2,850 3,25 nov. 4,184 3,986 2,392 2,50 2,990 3,25 dic. 4,603 4,036 2,422 2,50 3,027 3,25 2011 gen. 4,729 4,090 2,454 2,50 3.068 3,25 feb. 4,736 4,148 2,489 2,50 3,111 3,25 mar. 4,875 4,225 2,535 2,50 3,169 3,25 apr. 4,841 4,295 2,577 2,50 3,222 3,25 mag. 4,756 4,360 2,616 2,50 3,270 3,25 giu. 4,816 4,419 2,652 2,50 3,314 3,25 lug. 5,463 4,539 2,723 2,50 3,404 3,25 ago. 5,271 4,661 2,797 2,50 3,496 3,25 set. 5,746 4,818 2,891 2,50 3,614 3,25 ott. 5,972 4,999 3,000 2,50 3,750 3,25 nov. 7,057 5,239 3,143 3,00 3,929 3,25 dic. 6,812 5,423 3,254 3,00 4,067 4,00 2012 gen. 6,537 5,574 3,344 3,00 4,180 4,00 feb. 5,546 5,546 3,328 3,00 4,160 4,00 mar. 5,049 5,049 3,029 3,00 3,787 4,00 apr. 5,676 5,676 3,405 3,00 4,257 4,00 mag. 5,783 5,783 3,470 3,00 4,337 4,00 giu. 5,904 5,901 3,541 3,00 4,426 4,00 lug. 5,996 5,946 3,567 3,50 4,459 4,00 ago. 5,882 5,882 3,529 3,50 4,412 4,00 set. 5,254 5,254 3,152 3,50 3,941 4,00 ott. 4,953 4,953 2,972 3,50 3,715 4,00 nov 4,851 4,851 2,911 3,50 3,638 4,00 dic. 4,542 4,542 2,725 2,75 3,407 4,00 4,208 4,208 2,525 2,75 3,156 4,00 2013 gen. (1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario -Tavola n. 7, Indicatore S167005D". (2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi. (3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all’art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore. (4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, semprechè l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore. (*) Il dato è stato modificato dalla Banca d’Italia con la pubblicazione dei “Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010”. In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili. 73 ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________ 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