Newsletter giugno 2016
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Newsletter giugno 2016
GIUGNO 2016 A cura di Antonio Marchini www.fpcgil.it INDICE CIRCOLARI INPS Circolare n. 90 26 maggio 2016. Part-time agevolato ai pensionandi INPS Circolare n. 95 28 maggio 2016. Malattia. Esclusioni dalla reperibilità per i dipendenti del settore privato Ministero del lavoro nota n. 11241 1° giugno 2016. Impianto di videosorveglianza senza autorizzazione – sanzioni Agenzia delle Entrate Circolare n. 28 12 giugno 2016. Detassazione premi di risultato e welfare aziendale. (Vedi approfondimento) INTERPELLI Ministero del lavoro interpello n. 20 del 20 maggio 2016. Ferie programmate e permessi per assistenza al congiunto disabile PARERI Aran orientamento applicativo. Permessi per lutto. Aran orientamento applicativo. Comparto Ministeri. Conservazione del posto per 18 mesi in caso di malattia Aran orientamento applicativo. Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Malattia non riduce le ferie. Aran orientamento applicativo. Comparto Regioni ed Autonomie Locali Personale turnista, il computo delle ferie non è diversificato. Corti dei Conti Delibera 70/2016. Ricollocazione degli esuberi continua a bloccare la mobilità volontaria PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2016, n. 115. Decreto ministeriale 7 aprile 2016. Pensioni part-time agevolato Gazzetta ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016. Legge 20 maggio 2016, n. 76. Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130. Comunicato del Ministero dell'Interno recante il calendario delle festività ebraiche per l'anno 2017. Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2016. Proroga adesione previdenza complementare SENTENZE Corte di Cassazione sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016. Licenziamento pubblici dipendenti – applicazione art. 18 L. 300/70 APPROFONDIMENTI BREVE GUIDA ALLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (Settori privati) 1 CIRCOLARI INPS Circolare n. 90 26 maggio 2016. Part-time agevolato ai pensionandi Nota L’Inps, fornisce la regolamentazione operativa e le istruzioni per la fruizione dei benefici introdotti dall’art. 1, comma 284, della legge 208/2015, a favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno ed indeterminato del settore privato che maturano il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia entro il 31 dicembre 2018 e che concordano con il datore di lavoro la riduzione, in misura compresa fra il 40 e il 60 per cento, dell’orario del rapporto di lavoro. I datori di lavoro potranno presentare l’istanza di autorizzazione al part-time agevolato, avvalendosi della procedura telematica sopra descritta, a partire dal 2 giugno 2016. INPS Circolare n. 95 28 maggio 2016. Malattia. Esclusioni dalla reperibilità per i dipendenti del settore privato Nota. L'Inps ha fornito gli indirizzi operativi in merito all'applicazione della normativa relativa alle esenzioni dalla reperibilità per i lavoratori del settore privato. L'istituto previdenziale, con l'approvazione dei Ministeri della Salute e del Lavoro, ha elaborato le linee guida, indirizzate in particolare ai medici certificanti, contenenti indicazioni sulle varie tipologie riferibili a "terapie salvavita" e al termine "invalidità". Ministero del lavoro nota n. 11241 1° giugno 2016. Impianto di videosorveglianza senza autorizzazione – sanzioni Nota Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la nota con la quale fornisce risposta ad un quesito in merito al provvedimento di prescrizione da impartire quando, nel corso di ispezioni, si accerti l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro. Agenzia delle Entrate Circolare n. 28 12 giugno 2016. Detassazione premi di risultato e welfare aziendale. (Vedi approfondimento) La circolare in sintesi. Rispetto agli anni scorsi si devono registrare alcune novità circa l’applicazione delle norme, con una restrizione in tema in tema di agevolazioni fiscali. In primo luogo viene ricordato che la detassazione consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva del 10% in luogo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. Gli importi oggetto di detassazione sono costituiti dai premi di risultato di importo variabile la cui erogazione deve essere collegata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione e alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa. Il pagamento di dette somme deve avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati rispettivamente con le Rsa/Rsu o da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (esclusa la contrattazione nazionale e quella individuale). La detassazione si applica nel limite di: • 2.000 euro (corrispondenti a 2202,41 al lordo dei contributi al 9,19% e a 2209,71 al lordo dei contributi al 9,49%) • elevato a 2.500 euro (corrispondenti a 2753,01 al lordo dei contributi al 9,19% e a 2762,13 al lordo dei contributi al 9,49%) per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro. 2 Per usufruirne il lavoratore non deve avere avuto, nell’anno precedente, un reddito di lavoro dipendente superiore a 50mila euro. Rispetto agli anni precedenti la limitazione cui abbiamo fatto cenno consiste nel fatto che il beneficio fiscale non è più riservato alla retribuzione di produttività, ma circoscritto ai soli premi di risultato. Questo significa che alcune voci, ieri detassate, ora non possono più esserlo: come, ad esempio, non possono più rientrarvi le maggiorazioni di retribuzione o gli straordinari, corrisposti a seguito di un processo di riorganizzazione del lavoro. Spetta alla contrattazione il compito di definire la strutturazione dei premi, tenendo conto dell’ulteriore novità rispetto al passato costituita dal fatto che, nell’arco di un periodo definito nell’accordo si deve realizzare l’incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Tuttavia questo non è sufficiente. L’incremento va provato attraverso degli indicatori numerici (stabiliti dalla contrattazione collettiva) di cui va dato conto nella dichiarazione di conformità del contratto che, specifica la circolare, può essere trasmessa anche oltre i 30 giorni (comunque prima dell’attribuzione dei premi di risultato ovvero della erogazione delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa). Circa la possibilità di elevare il limite detassabile da 2000 a 2.500 euro, la circolare precisa che si deve accrescere la motivazione del personale, coinvolgendo i lavoratori e valutando le loro opinioni alla stregua di quelle espresse dai responsabili aziendali. Naturalmente ciò può essere fatto attraverso gli strumenti delle relazioni sindacali previsti nei CCNL e, va da sé, tali previsioni di partecipazione devono formare oggetto di accordo sindacale. Un’importante precisazione che è anche una novità, è che ella circolare viene chiarito che se il sostituto d’imposta rileva che la tassazione sostitutiva è meno vantaggiosa per il lavoratore, anche in assenza di rinuncia da parte di quest’ultimo può applicare la tassazione ordinaria, portandone a conoscenza il dipendente. INTERPELLI AVVERTENZA PRECISIAMO CHE GLI INTERPELLI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL. Ministero del lavoro interpello n. 20 del 20 maggio 2016. Ferie programmate e permessi per assistenza al congiunto disabile Nota La CGIL ha avanzato richiesta di interpello per sapere se il datore di lavoro può negare l'utilizzo dei permessi ex articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 nel periodo di ferie programmate, anche nel caso di chiusura di stabilimento (cd. fermo produttivo). Il Ministero del Lavoro, con interpello ha chiarito che deve trovare applicazione il principio della prevalenza delle improcrastinabili esigenze di assistenza e di tutela del diritto del disabile sulle esigenze aziendali e che pertanto il datore di lavoro non possa negare la fruizione dei permessi di cui all’art. 33, L. n. 104/1992 durante il periodo di ferie già programmate, ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità della assistenza. Tale disposizione non trova applicazione nei confronti di soggetti disoccupati che beneficiari di assegno di ricollocazione o parti del contratto di ricollocazione, qualora gli stessi non siano percettori anche di un trattamento di disoccupazione. 3 PARERI AVVERTENZA PRECISIAMO CHE I PARERI PUBBLICATI RAPPRESENTANNO ESCLUSIVAMENTE L’OPINIONE DEGLI ENTI E DELLE ISTITUZIONI CHE LI EMANANO. PERTANTO, NON RAPPRESENTANTONO L’INTERPRETAZIONE E L’OPINIONE POLITICA DELLA FUNZIONE PUBBLICA CGIL. Aran orientamento applicativo. Permessi per lutto. Nota L’aran si pronuncia in merito ai permessi per lutto; in particolare si pronuncia in merito alla seguente questione: “Ai fini dell’applicazione della disciplina dei permessi per lutto …omissis… come deve essere inteso il riferimento …omissis… al “convivente” quale possibile beneficiario dei suddetti permessi?” A riguardo l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni specifica che “il riferimento al “convivente” …omissis… ai fini dell’individuazione delle situazioni legittimanti la fruizione dei permessi per lutto, non debba essere inteso solo in senso stretto, come concernente cioè la sola fattispecie del compagno/compagna conviventi more uxorio con il dipendete, ma in senso ampio, nel senso di ricomprendervi anche i casi di convivenza di un qualsiasi componente la famiglia anagrafica del dipendente stesso.” Aran orientamento applicativo. Comparto Ministeri. Conservazione del posto per 18 mesi in caso di malattia Qual è il periodo di conservazione del posto previsto dalla disciplina contrattuale in caso di assenza per malattia? Nota Il dipendente assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per un periodo 18 mesi, nel quale si sommano tutte le assenze intervenute nei tre anni precedenti all’episodio morboso in corso. Tale periodo viene retribuito, seppure con delle decurtazioni stipendiali che si applicano dopo i primi 9 mesi di assenza. Una volta superato questo primo periodo, al dipendente che ne faccia richiesta, può essere concesso, nei casi particolarmente gravi, un ulteriore arco temporale di 18 mesi che, invece, non viene retribuito. A tale riguardo va specificato che l’intero periodo di conservazione del posto viene definito periodo di “comporto”. Aran orientamento applicativo. Comparto Regioni ed Autonomie Locali. Malattia non riduce le ferie. Nota In caso di assenza per malattia di un dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno, con retribuzione prima al 90% e successivamente al 50%, allo stesso devono essere proporzionalmente ridotte anche le ferie relative ai suddetti periodi? Ai sensi dell’articolo 18, comma 15, del Ccnl del 6 luglio 1995, “il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l’intero anno solare”. Aran orientamento applicativo. Comparto Regioni ed Autonomie Locali Personale turnista, il computo delle ferie non è diversificato. Come devono essere correttamente calcolate le giornate di ferie del personale turnista? Se la settimana lavorativa è articolata in soli quattro giorni, come si calcolano le ferie? 4 L’articolo 18 del Ccnl del 6 luglio 1995 non ha previsto una disciplina delle modalità di definizione del numero dei giorni di ferie e di fruizione delle stesse da parte del personale turnista diversificata rispetto a quella del restante personale. Pertanto, in materia trovano applicazione le stesse regole dettate per la generalità dei lavoratori: - il numero dei giorni di ferie è quello determinato dal contratto collettivo e deve essere goduto dal lavoratore nell’arco di un periodo di tempo continuativo; - in ogni caso di articolazione della prestazione lavorativa su cinque giorni settimanali, al lavoratore sono riconosciuti 28 giorni di ferie, ai quali si aggiungono le quattro giornate di riposo previste dalla legge n. 937/1977; conseguentemente, non trova rispondenza nelle regole contrattuali, la conservazione al lavoratore dei 32 giorni di ferie anche nel caso di articolazione dell’orario di lavoro su 5 giorni settimanali; - il contratto collettivo nazionale non prevede in alcun modo l’articolazione della prestazione lavorativa su quattro giorni settimanali; conseguentemente non può trovare applicazione neppure la regola del riproporzionamento del numero dei giorni di ferie, come previsto per il caso di settimana lavorativa di 5 giorni. Per evidenti ragioni di coerenza con la disciplina complessiva dell’istituto e per evitare il determinarsi di indubbie, ed ingiustificate, situazioni di disparità di trattamento, rispetto ai lavoratori sia con orario settimanale su sei giorni sia con orario su cinque giorni (che come si è detto dovrebbero essere assoggettati alla regola del riproporzionamento), riteniamo che, in relazione alle modalità di computo dei giorni di ferie, si possa seguire (in questo caso) il criterio di tenere conto anche del quinto giorno, feriale anche se non lavorativo. Si tratta di un criterio che, in base, ai principi di logica e buon senso, consente di evitare quegli aspetti negativi di cui si è detto, in stretta coerenza alla disciplina generale dell’istituto; - nel computo dei giorni di ferie, non può essere inserito il giorno del riposo settimanale, comunque e sempre spettante al lavoratore che operi in turni di lavoro comprensivi anche della domenica; - nel computo dei giorni di ferie non si tiene conto neppure del sesto giorno, feriale ma non lavorativo, derivante dall’articolazione dell’orario di lavoro su cinque giorni settimanali; ma in tale caso, il numero dei giorni di ferie deve essere ridotto da 32 a 28; - nel computo dei giorni di ferie si tiene conto comunque dei giorni lavorativi (comunque almeno cinque), dato che solo rispetto ad essi può esplicarsi il diritto del lavoratore di astenersi dalla prestazione lavorativa, al fine del necessario recupero delle energie psicofisiche del lavoratore stesso; conseguentemente, devono escludersi dal computo i giorni nei quali il lavoratore non è tenuto alla prestazione lavorativa in quanto destinati a consentire al lavoratore di compensare una maggiore durata della prestazione lavorativa in altri giorni della settimana (ad esempio, riposo compensativo delle ore di straordinario effettuato in luogo della relativa remunerazione; riposo derivante dall’applicazione della banca delle ore; orario plurisettimanale ecc.); infatti, in tali casi, nel giorno del riposo compensativo vengono a cumularsi le quote di riposo giornaliero non godute dal lavoratore negli altri giorni, per effetto della protrazione della prestazione lavorativa negli altri giorni. Corti dei Conti Delibera 70/2016. Ricollocazione degli esuberi continua a bloccare la mobilità volontaria Nota I limiti al turn over non trovano applicazione in presenza di assunzioni per mobilità all'interno del comparto pubblico, ma per gli anni 2015 e 2016 agli enti locali è consentito indire bandi riservati esclusivamente al personale soprannumerario degli enti di area vasta. È quanto afferma la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti con la deliberazione 70/2016. Il quesito 5 La domanda riguarda la possibilità di sostituire un dipendente cessato dal servizio ricorrendo alla mobilità volontaria con altri enti sottoposti al patto di stabilità, nel rispetto dei tetti di spesa. Si è posto il problema della percorribilità della procedura in relazione allo sbarramento posto dal comma 424 della legge 190/2014 e al limite del 25% del turn over previsto dal comma 228 della legge 208/2015. Mobilità neutra La sezione Piemonte parte della constatazione, ormai assodata, che le procedure di assunzione mediante mobilità sono neutre e non incidono sui contingenti per le assunzioni dall'esterno, posto che, come disposto dall'articolo 1, comma 47, della legge 311/2004, «in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente». Questo comporta che, in quanto neutrale dal punto di vista della complessiva finanza pubblica, la mobilità non incide sulle capacità assunzionali dell'ente ricevente, che continuano ad essere computate sulla base del rapporto percentuale con le cessazioni avvenute nel corso dell'anno precedente, fermo restando il rispetto dei tetti di spesa. La ricollocazione Rimane il nodo del comma 424 della legge 190/2014, che impone agli enti locali di destinare, per gli anni 2015 e 2016, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità, fatte salve le specifiche deroghe. La soluzione, affermano i magistrati piemontesi, è stata già prospettata dalla sezione delle Autonomie con la deliberazione 19/2015, secondo cui, nonostante la disciplina sulla mobilità non sia stata formalmente modificata, è radicalmente cambiata la priorità, divenuta per gli anni 2015 e 2016 la ricollocazione del personale degli enti di area vasta, talché l'operatività dell'istituto viene meno per questi due anni se non per la ricollocazione del personale soprannumerario. Solo a conclusione di questo generale processo di ricollocazione del personale soprannumerario destinatario dei processi di mobilità sarà ammissibile indire le ordinarie procedure di mobilità volontaria. PROVVEDIMENTI IN GAZZETTA UFFICIALE Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2016, n. 115. Decreto ministeriale 7 aprile 2016. Pensioni parttime agevolato Nota. La misura consentirà ai lavoratori dipendenti del settore privato a tempo indeterminato prossimi alla pensione, a seguito di un accordo con il datore di lavoro, di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro tra il 40 ed il 60% dell'orario pieno. E' prevista la corresponsione mensile di una somma pari alla contribuzione previdenziale ai fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata e con riconoscimento della contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata in ragione del contratto di lavoro a tempo parziale agevolato. 6 Gazzetta ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016. Legge 20 maggio 2016, n. 76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Vedi la guida http://www.abcdeidiritti.it/esperto.html#singleQpost?id=4949 Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130. Comunicato del Ministero dell'Interno recante il calendario delle festività ebraiche per l'anno 2017. Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2016. Proroga adesione previdenza complementare Nota. Per i lavoratori del pubblico impiego in regime di Tfs sarà quindi possibile continuare ad iscriversi a previdenza complementare fino al nuovo termine. SENTENZE Corte di Cassazione sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016. Licenziamento pubblici dipendenti – applicazione art. 18 L. 300/70 Nota Con sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016, la Corte di Cassazione ha evidenziato come, per quanto riguarda i licenziamenti nel pubblico impiego, si debbano applicare le regole dell’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e non la legge Fornero (Legge n. 92/2012). I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato come, fin tanto non vi sarà un intervento normativo di armonizzazione tra le due normative, non possono estendersi ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni le modifiche apportate dalla Riforma Fornero all’articolo 18 della legge 300/1970, “con la conseguenza che la tutela da riconoscere a detti dipendenti in caso di licenziamento illegittimo resta quella assicurata dalla previgente formulazione della norma”. APPROFONDIMENTI BREVE GUIDA ALLA DETASSAZIONE DEI PREMI DI RISULTATO (Settori privati) L’art. 1 commi da 182 a 189 della legge n. 208/2015 introduce un regime agevolato di natura fiscale per le somme corrisposte a titolo di premio di risultato di ammontare variabile e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Il 25 marzo 2016 è stato emanato il decreto interministeriale attuativo del comma 182. Imposta sostitutiva. La disposizione prevede che sono soggetti a una imposta sostitutiva pari al 10 per cento, in luogo dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, ed entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi annui, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Campo di applicazione. Sono tutti i datori di lavoro privati quindi: SAAEP, Sanità Privata, Igiene ambientale privata, altri CCNL di natura giuridica privatistica da noi eventualmente sottoscritti. Inoltre riguarda anche: • enti pubblici economici (EPE); istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in • enti pubblici economici; • ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone 7 • giuridiche; • aziende speciali costituite anche in consorzio; • consorzi di bonifica; • consorzi industriali; • enti morali Sono invece esclusi i seguenti datori di lavoro pubblici: • Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, comprese le Accademie e i Conservatori statali; • aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; • regioni, Province, Comuni, Comunità montane e loro consorzi e associazioni; • istituti autonomi case popolari; • camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; • enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali • amministrazioni, aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale Lavoratori beneficiari e limiti di reddito. Le agevolazioni sono riservate ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato, indipendentemente se a tempo determinato o indeterminato, i quali abbiano percepito nell’anno precedente a quello di riferimento, redditi di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 50.000 euro lordi. Il decreto fa riferimento “ai titolari di reddito di lavoro dipendente”, ciò significa che sono esclusi dall’agevolazione coloro che hanno redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi. Ai fini della verifica della soglia reddituale, si deve considerare il reddito di lavoro dipendente dichiarato nell’anno precedente a quello di riferimento e soggetto a tassazione ordinaria. Il limite di 50.000 euro va considerato al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno all’imposta sostitutiva del 10%. Nella determinazione del predetto limite devono essere esclusi eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata o ad altra tipologia di imposta sostitutiva. Il limite di 50.000 euro deve intendersi come ammontare complessivo riferito a tutti i redditi di lavoro dipendente percepiti nell’anno precedente, anche in relazione a più rapporti di lavoro. Ai fini della verifica del limite di reddito di euro 50.000 non bisogna tenere conto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente (esempio, redditi di fabbricati, da partecipazione, redditi diversi). Il beneficio spetta anche se nel corso dell’anno interessato dalla agevolazione il lavoratore superi la soglia di 50.000 euro. I criteri. Il decreto interministeriale 25 marzo 2016, stabilisce che tali criteri “possono” consistere nell’aumento della produzione o di risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati. Il decreto interministeriale invia ai contratti territoriali o aziendali la scelta di individuare in dettaglio tali criteri di misurazione in relazione alle peculiarità dei settori di appartenenza, consentendo di andare anche oltre i criteri fissati dal medesimo decreto (infatti il decreto si esprime nel senso che tali criteri “possono” consistere). L’unico aspetto che appare vincolante per la contrattazione collettiva di secondo livello riguarda i criteri di misurazione degli indicatori che devono essere oggettivi. Su questo punto l’art. 2, comma 2 del decreto stabilisce che il beneficio spetta a condizione che il risultato programmato sia effettivamente raggiunto e il datore di lavoro 8 deve darne prova attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro tipo purché oggettivamente misurabili. Spetta dunque alla contrattazione collettiva il compito di scendere nello specifico individuando i parametri richiesti dalla norma sulla base delle peculiarità di ciascun settore o di ciascun azienda. A differenza di analoghi provvedimenti di legge approvati nel passato, la legge fa espresso riferimento a “premi di risultato” e non a “somme” erogate per incrementi di produttività. Ad esempio, se il contratto aziendale individuasse a fronte di una maggiore flessibilità dell’orario di lavoro una specifica indennità (esempio, indennità cambio turno), essa non potrebbe essere oggetto di detassazione. Diversamente, qualora il nuovo contratto aziendale prevedesse una specifica somma corrisposta a titolo di premio, nei casi in cui la diversa organizzazione dell’orario di lavoro portasse a specifici e riscontrati risultati, allora tale premio potrebbe essere oggetto di detassazione. Il premio deve essere di “ammontare variabile” e, dunque, le parti stipulanti l’accordo devono tenere conto della costruzione di un premio che sia graduale al risultato da ottenere. Sembrano, quindi, essere ammessi all’agevolazione premi individuati in misura fissa legati ad un unico indicatore di risultato; ad esempio, non sembra consentita l’agevolazione qualora fosse individuato un premio di ammontare fisso, ad esempio di 800 euro, se si raggiunge un determinato risultato, ad esempio un fatturato 100.000 euro. Ne consegue che un premio di 800 euro può essere riconosciuto nella misura del 90%, 80% eccetera, in funzione di una scala di maggiore fatturato ottenuto. Partecipazione agli utili. Il comma 182 stabilisce che possono essere oggetto di detassazione anche le “le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa”. Il decreto precisa che tale previsione deve intendersi riferita alla possibilità di riconoscere delle somme aggiuntive in relazione agli utili di bilancio previsto dall’art. 2102 del c.c.: se non diversamente stabilito la partecipazione agli utili è determinata in base agli utili netti dell'impresa e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. Coinvolgimento paritetico dei lavoratori. Questo è punto molto delicato che chiama in causa le RSU/RSA, nonché varie norme dei CCNL. Il comma 189 prevede che l’importo delle somme agevolate sia incrementato a 2.500 euro per ciascun periodo di imposta, qualora i contratti collettivi individuino strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro. Il decreto interministeriale ha precisato che tale circostanza si realizza attraverso un piano che stabilisca, ad esempio, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all’innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie, nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività svolte e i risultati raggiunti. E qui sarebbe opportuna una disamina di cosa prevedono i CCNL in materia di informazione, consultazione ecc. Tuttavia, anche laddove il CCNL nulla prevedesse, la norma apre la strada, a livello aziendale di definire forme di coinvolgimento sindacale. Non rientrano in questo ambito gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione. Il contratto aziendale o territoriale. Il comma 187 stabilisce che ai fini dell'applicazione le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 9 È necessario, dunque, che i contratti siano stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. La dicitura in “da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, o dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria” , sembrerebbe escludere la possibilità di sottoscrizione per quei sindacati non rappresentativi che hanno sottoscritto contratti nazionali Una condizione necessaria per l’operatività del beneficio fiscale è che le somme in questione siano erogate “in esecuzione” di contratti collettivi territoriali o aziendali e, dunque, con esclusione dei contratti collettivi nazionali, contratti individuali o contratti individuali plurimi. La norma, quindi, non limita l’efficacia del beneficio al periodo successivo alla stipulazione del contratto collettivo, ma si rimette con ampia delega alle previsioni delle parti sociali (“in esecuzione”). Pertanto, in virtù di tale rinvio normativo è legittimo che un contratto collettivo stipulato nel corso del 2016 preveda un’efficacia retroattiva delle proprie disposizioni per tutto il 2016. L’azienda che non ha sottoscritto un contratto aziendale o non intenda sottoscriverlo, può corrispondere premi di risultato con il prelievo fiscale agevolato, sempre che recepisca almeno i contenuti di un contratto collettivo territoriale anche se riferito ad una categoria diversa da quella di appartenenza. Il recepimento, potrà avvenire attraverso una semplice comunicazione scritta fatta ai lavoratori in cui si precisa l’adozione, per uno o più anni, dello specifico accordo territoriale. Non è necessario acquisire firma per accettazione da parte dei lavoratori, ma è sufficiente che sia presente una modalità che provi l’avvenuto recepimento dell’accordo. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva è previsto il deposito del contratto collettivo entro 30 giorni dalla sottoscrizione unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni legislative. Tale dichiarazione deve essere redatta sulla base del modello allegato al decreto interministeriale. Qualora, nel corso del 2016 fossero corrisposti premi di risultato sulla base di accordi stipulati in anni precedenti (esempio, nel 2015), l’agevolazione sarebbe ammessa a condizione che siano rispettati i requisiti previsti dal decreto interministeriale e previo deposito del contratto e della relativa dichiarazione di conformità, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale, vale a dire entro il 15 giugno 2015. Imposta sostitutiva. Il comma 182 prevede che le somme interessate siano soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro corrisposti in ciascun periodo di imposta: il limite di 2.000 euro deve intendersi al lordo dell’aliquota del 10%. Con riferimento all’arco temporale di riferimento, l’importo di 2.000 euro è espressamente riferito a ciascun periodo di imposta con estensione al 12 gennaio sulla base del criterio di cassa allargato. L’eventuale importo corrisposto in misura eccedente il predetto limite di 2.000 dovrà essere assoggettato a tassazione con l’applicazione delle aliquote ordinarie. Tale limite si ritiene debba essere riferito a ciascun lavoratore e non può essere superato in presenza di più rapporti di lavoro con diversi datori di lavoro. Adempimenti del sostituto d’imposta. L’imposta sostitutiva è applicata direttamente dal sostituto d’imposta in via automatica se egli è lo stesso sostituto che ha rilasciato il CU nel 10 periodo di imposta precedente a quello di riferimento, in relazione a un rapporto di lavoro intercorso per l’intero anno. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non fosse lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’intero anno precedente, il lavoratore deve attestare per iscritto il rispetto della condizione reddituale. Analoga procedura deve essere utilizzata nel caso in cui il lavoratore non abbia percepito alcun reddito di lavoro dipendente. Per non applicare in via automatica l’imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve ricevere dal proprio dipendente una comunicazione scritta. Il lavoratore può esprimere la rinuncia anche nel caso in cui non ritenga conveniente l’applicazione dell’imposta sostitutiva in ragione dell’esistenza di oneri la cui deduzione o detrazione sarebbe impedita dal meccanismo di imposizione sostitutiva. A seguito di espressa rinuncia del lavoratore, l’intero ammontare delle somme in questione concorre alla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione ordinaria. Resta fermo che in sede di dichiarazione dei redditi il dipendente è tenuto a far concorrere al reddito complessivo i redditi che, per qualsiasi motivo, siano stati eventualmente assoggettati a imposta sostitutiva in assenza dei presupposti richiesti dalla legge. Analogamente, il lavoratore utilizzerà la dichiarazione dei redditi per assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria nel caso in cui la ritenga più conveniente. Similare calcolo di convenienza potrà essere adottato anche dallo stesso sostituto di imposta concordando per iscritto con il lavoratore il comportamento migliore. Opzione a sistemi di welfare anche mediante voucher. Il comma 184 prevede che le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato. Pertanto, il lavoratore che ha diritto al premio o alla quota di utili, potrà scegliere di optare a sistemi di welfare di cui all’art. 51 del Tuir, il cui rispetto dei limiti in esso indicati, assicura la completa esenzione fiscale e contributiva anche per il datore di lavoro. A norma dell’art. 51, comma 3-bis del Tuir, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione (voucher), in formato cartaceo o elettronico anche in modo cumulativo, riportanti un valore nominale. Il decreto interministeriale precisa, all’art. 6, che tali documenti devono essere nominativi e non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. Cosa conviene? Molte aziende italiane usano erogare bonus premi ai propri lavoratori (è pratica sufficientemente diffusa nelle cooperative sociali. Dunque i lavoratori (RSU/RSA) potranno scegliere o il premio in cash, quindi un aumento in busta paga o, in alternativa, il voucher, cioè una serie di servizi welfare da destinare alla retta dell’asilo nido, alla baby sitter o alla previdenza integrativa , la sanità integrativa, ecc. Attualmente la tassazione sui premi di produttività in denaro parte dal 23%, ma il decreto attuativo della norma prevista dalla nuova Legge Finanziaria prevede di abbassarla al 10%. Oggi, infatti, le aliquote Irpef sono scaglionate in base al reddito dei lavoratori: • 23% per redditi fino a 15.000€ 11 • 27% per redditi fino a 28.000€ • 38% per redditi fino a 55.000€ Al premio di produttività si applicherà la tassazione dell’aliquota Irpef del 10% solo per quanto riguarda la busta paga. Infatti la novità è che i voucher saranno totalmente esenti dalla tassazione. Ipotizzando che il premio sia di 2000 euro annue (uso appositamente una somma assai elevata), avremmo questa situazione: NUOVO ABC DEI DIRITTI http://www.fpcgil.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7040 http://www.abcdeidiritti.it/ A breve la versione APP 12