Le amnesie della FIGC 4 luglio 2016
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Le amnesie della FIGC 4 luglio 2016
Football Supporter Europe (F.S.E.) Member Roma 4 luglio 2016 Le strane amnesie della FIGC. Decisione del 23 giugno 2016 del Tribunale Federale Nazionale: gli organi di informazione vedono la pagliuzza ma non la trave. (Avv. Massimo Rossetti, Responsabile dell’Area Giuridico-Legale) E’ evidente, ormai, che la FIGC soffre di strane ed acute amnesie. Si è dimenticata, infatti, da circa oltre un anno, di chiedere ad un proprio Consigliere e membro del Comitato di Presidenza il risarcimento del danno ad essa arrecato per effetto di reati di frode sportiva, ancorchè dichiarati estinti per prescrizione, commessi nell’ambito della vicenda meglio nota come “Calciopoli”, così come sancito, in via definitiva, dalla Cassazione, III Sezione penale, sentenza n. 1857 del 24 marzo/9 settembre 2015. Laddove, come più volte rilevato in miei precedenti scritti, l’art. 29, commi 1 e 5, dello Statuto federale prevede l’incompatibilità e la decadenza da tutte le cariche contemplate dallo Statuto stesso di coloro i quali : sia abbiano in essere controversie giudiziarie con la Federazione ( comma 1), quest’ultima costituitasi parte civile nel processo penale nei confronti del suddetto Consigliere e membro del Comitato di presidenza, sia vengano a trovarsi in perdurante conflitto di interesse per ragioni economiche con l’Organo federale in cui sono stati eletti o nominati ( comma 5). Aggiungasi che l’art. 10 ( Prevenzione dei conflitti di interesse), comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI stabilisce che “ I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo sono tenuti a prevenire situazioni anche solo apparenti di conflitto con l’interesse sportivo in cui vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate”. Di talchè, è innegabile che un soggetto dell’ordinamento sportivo, per giunta titolare di cariche federali apicali, definitivamente riconosciuto obbligato a risarcire il danno arrecato alla FIGC, si trova, non solo in una situazione di conflitto di interesse economico con la FIGC stessa, ma anche in una situazione non solo apparente, bensì reale, di conflitto di interesse sportivo. Se, infatti, si considera che interessi primari della FIGC sono la promozione e la disciplina dell’attività del giuoco del calcio e degli aspetti ad essa connessi ( art.1, comma 1, dello Statuto federale), nonché l’osservanza da parte, tra gli altri, dei propri dirigenti dei principi di lealtà, probità e sportività, secondo i canoni della correttezza ( art. 1, comma5, lettera a, del predetto Statuto), non può non ritenersi oggettivamente contrapposto a tali interessi sportivi quello, quantomeno connesso a tali interessi, di un proprio dirigente apicale a non risarcire la Federazione di un danno ad essa arrecato in conseguenza di comportamenti contrari ai suddetti principi. Danno, d’altronde, come specificato nella richiamata sentenza della Cassazione n.1857, non patrimoniale ( art. 2059 CC), lesivo, cioè, non di un interesse esclusivamente economico della FIGC, bensì degli interessi sportivi di quest’ultima evidenziati all’art. 1 dello Statuto federale e come sopra riportati. ___________________________________________ Via Alberico II, 11 - 00193 Roma Tel./fax 06 68192311 Né questa è l’unica dimenticanza, posto che la FIGC si è, finora, anche dimenticata di dichiarare la decadenza da Presidente della Sampdoria del Sig. Massimo Ferrero , in conformità al parere espresso il 22 febbraio scorso dalla Sezione Consultiva della Corte Federale d’Appello (CFA). Parere interpretativo dell’art. 22 bis delle Norme Organizzative Interne Federali ( NOIF) richiesto il 12 febbraio scorso, ai sensi dell’art. 31, comma 1, lettera d, del Codice di Giustizia Sportiva ( CGS) della FIGC, dal Presidente di quest’ultima. Richiesta derivata dalla sentenza di condanna detentiva di un anno e dieci mesi patteggiata dal suddetto Presidente della Sampdoria, rinviato a giudizio per il delitto di bancarotta fraudolenta relativamente al fallimento della Compagnia Aerea Livingstone. La Commissione Consultiva della CFA ha stabilito che l’art. 22 bis delle NOIF va interpretato nel senso che la sentenza di condanna a seguito di patteggiamento per uno dei reati di cui al suddetto art. 22 bis, con conseguente decadenza dalla carica di dirigente di società, deve essere equiparata a sentenza definitiva di condanna ordinaria. Nonostante ciò, risulta che il Sig. Massimo Ferrero ricopra ed eserciti attivamente tuttora la carica di Presidente della Sampdoria, così come risulta che quel Consigliere e membro del Comitato di Presidenza federale, definitivamente riconosciuto tenuto a risarcire il danno dal medesimo arrecato alla Federazione, tuttora continui, imperterrito ed indisturbato, a ricoprire ed esercitare attivamente le cariche ricoperte. Quanto sopra, evidentemente, in ossequio alla orwelliana constatazione che “ Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri”. Circa, poi, l’attenzione e la profondità con la quale gli organi di informazione trattano alcune notizie, è emblematico quello che è comparso in un trafiletto di poche righe su “La Gazzetta dello Sport” dell’ 1 luglio scorso. Vale a dire : “ Tribunale Federale. Due anni a Zauri 30.000 alla Lazio. L’ex capitano biancoceleste, già sotto inchiesta dalla Procura di Milano, era stato deferito per aver percepito dal 2006 al 2008, parte dei suoi stipendi in nero, attraverso una società off-shore degli Stati Uniti”. Una notizia che, così riportata, parrebbe meramente bagatellare. Né il fatto che si accenni a pagamenti in nero, ad una inchiesta della Procura di Milano, a società off-shore degli Stati Uniti sembra aver acceso alcun particolare interesse ed alcuna esigenza di ulteriori approfondimenti, in modo da rendere edotta l’opinione pubblica della reale portata ed importanza della notizia stessa. D’altra parte, non mi risulta che altri organi di informazione abbiano addirittura soltanto menzionato quanto, sia pure riduttivamente, riferito da “La Gazzetta dello Sport”. Tutto questo con buona pace di quelle regole del giornalismo che impongono- imporrebbero- ai giornalisti di non girarsi dall’altra parte, di non risparmiare chi conta, di non fermarsi al primo ostacolo, di non usare le veline, di essere sempre osservatori attenti ed inesorabili ( cfr “Le regole dei giornalisti . Istruzioni per un mestiere pericoloso” , Prefazione, pag. 7, di Caterina Malavenda, Carlo Melzi D’Eril, Giulio Enea Vigevani, Editore Il Mulino 2012). Senonchè quei soliti, testardi, fastidiosi “ grilli parlanti” di Federsupporter i quali, secondo le parole di un “ Crozziano”uomo politico “ Non si fanno i c… loro”, anche questa volta, incuriositi dalla notizia, hanno voluto vederci più chiaro e, andando sul sito ufficiale della FIGC, si sono procurati la decisione in data 23 giugno scorso della Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale( Comunicato Ufficiale n. 92/TFN del 30 giugno 2016) . Decisione pronunciata a seguito del deferimento del calciatore Luciano Zauri, degli agenti dei calciatori Tullio Tinti , Giorgio Zamuner, della SS Lazio spa. Oggetto del deferimento era, nei confronti di Zauri, all’epoca dei fatti calciatore della Lazio, aver utilizzato la Società off-shore EverGlades LLC con sede in Wyoming (Usa) , messa a disposizione di un tal Giovanni Guastalla e “ utilizzata unitamente ad altri intermediari, ai fini di percepire ___________________________________________ -2- all’estero, nel corso delle stagioni sportive 2006/2007 e 2007/2008, una parte della remunerazione non ufficiale per prestazioni sportive rese” . Nei confronti di Tinti, “ per aver assunto il chiaro ruolo di intermediario per la creazione dei fittizi rapporti commerciali tra le diverse Società di calcio e le Società cartiere utilizzate dal Guastalla in modo da ottenere, da un lato, il pagamento all’estero, al fine di evadere le imposte sul territorio italiano dei propri compensi professionali relativi ad attività realmente effettuate nell’interesse delle Società calcistiche ovvero il pagamento in nero di compensi integrativi destinati ad alcuni calciatori di cui lo stesso risultava Agente ( direttamente o per interposizione fittizia di altri Agenti, suoi fidati collaboratori) o, comunque, intermediario dell’operazione; e, dall’altro, contribuendo fattivamente alla creazione di fondi non ufficiali riconducibili alla disponibilità personale di Zauri Luciano”. Nei confronti di Zamuner, “ per aver operato in stretto accordo con il Sig. Tullio Tinti,assumendo strumentalmente la procura del calciatore Zauri, così da garantirsi il pagamento delle spettanze professionali quale agente fittizio del calciatore e consentendo, quindi, di volta in volta allo stesso Tinti di assumere ad hoc incarichi di brevissima durata, conferiti da tutte le Società in cui il calciatore ha militato negli anni dal 2006 al 2013”. Nei confronti della SS Lazio spa, “ per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal calciatore tesserato Zauri, come sopra descritto”. In esito al dibattimento, il TFN: ha stralciato la posizione di Tinti; ha ritenuto non ascrivibile a Zamuner la violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS , dichiarando, altresì, prescritta la violazione dell’art. 1, ora 1 bis, dello stesso CGS; ha inflitto a Zauri la sanzione della squalifica di due anni per violazione dell’art. 8, commi 1 e 2, del CGS; ha comminato alla SS Lazio spa la sanzione pecuniaria, per responsabilità oggettiva, di 30.000 euro. Preciso che l’art 8 ( Violazioni in materia gestionale ed economica), comma 1, del CGS vieta la mancata produzione, alterazione o falsificazione, materiale od ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi della giustizia sportiva, dalla CO.VI.SOC. e da altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero la fornitura di informazioni mendaci, reticenti o parziali, mentre il comma 2 vieta comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Così riassunti i contenuti essenziali della decisione, quello che di essa lascia maggiormente stupefatti sono le parole, davvero inquietanti, di cui a pag. 4 della decisione stessa e, cioè “ La responsabilità dello Zauri per i fatti a lui ascritti è quindi accertata anche se non è chiara la ragione per la quale la Procura non ha ritenuto, allo stato, di procedere contro chi ha erogato i compensi in nero al calciatore”. Perché la Procura Federale ha agito solo contro chi ha percepito quei compensi in nero, mentre non ha fatto altrettanto contro chi quei compensi ha pagato ? Come mai la suddetta Procura non ha ritenuto violato l’art. 8, commi 1 e 2, del CGS anche da parte della Società che ha pagato quei compensi e da parte di quegli amministratori e dirigenti di tale Società, verificando se vi sia stata associazione finalizzata a commettere gli illeciti in questione, come, pure, parrebbe potersi dedurre dalla narrazione dei fatti eseguita dal TFN ? Fatti che, peraltro, sono stati tutti acquisiti da uno stralcio di una inchiesta penale dell’Autorità Giudiziaria di Milano risalente al 2009 e chiusa nel 2012. Inchiesta che ha “ permesso di accertare l’esistenza di un articolato sistema posto in essere da Giovanni Guastalla, intermediario di nazionalità svizzera, mediante la costituzione di una serie di Società austriache, inglesi, olandesi, ungheresi o di altri paesi Europei ( scatole vuote o cartiere come evidenziato dagli investigatori) al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, utilizzate per effettuare trasferimenti di denaro all’estero in favore di numerose Società e/o persone ___________________________________________ -3- fisiche italiane. L’organizzazione del Guastalla contattava i clienti italiani attraverso procacciatori retribuiti con percentuali sulla somma movimentata e si avvaleva della complicità di un dirigente della Banca UBS di Ginevra. Il denaro, dopo un’ulteriore schermatura attraverso Società off-shore con sede a Panama e nelle Isole Vergini, rientrava poi in Italia in contanti tramite le cosìdette Società di spallonaggio” ( pag. 3 della decisione del TFN). Un quadro, quello appena descritto, di una chiara, eccezionale gravità e che, oltre a non aver troppo interessato la Procura federale, almeno relativamente a quei soggetti che, oltre al calciatore Zauri, in evidente combutta tra loro, hanno messo in piedi e si sono avvalsi di un articolato sistema criminale, non ha neppure troppo interessato, come si è visto, gli organi di informazione. Un quadro che avrebbe già dovuto- dovrebbe- far scattare da parte della FIGC la denuncia al Tribunale ex art. 2409 CC, in presenza del più che fondato sospetto di gravi irregolarità commesse dagli amministratori e dirigenti della Società coinvolta nei pagamenti in nero a Zauri, così come espressamente prevede l’art. 13 ( Potere di denuncia al Tribunale) della legge 23 marzo 1981, n. 91, e sue successive integrazioni e modificazioni, “ Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”. Così come tale quadro avrebbe già dovuto – dovrebbe- coinvolgere, per quanto di rispettiva competenza, la CO.VI.SOC., la CONSOB, il Consiglio di Sorveglianza della SS Lazio spa. La prima., organo di vigilanza e controllo economico-finanziario delle società calcistiche , alla quale specificamente compete l’obbligo di inoltrare al Presidente della FIGC, con efficacia vincolante, la richiesta di procedere alla predetta denuncia al Tribunale ex art. 2409 CC, qualora, come detto, sussista il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione. Si tenga presente che la CO.VI.SOC., secondo la Cassazione, Sezione III penale, sentenza n. 28164 del 29 maggio 2013, svolge una specifica funzione pubblicistica per cui l’ostacolo frapposto all’esercizio delle sue funzioni ricade nella fattispecie di reato ex art. 2638 CC, integrato dall’esposizione da parte degli amministratori di società e/o da dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari di fatti materiali non rispondenti al vero o dall’occultamento con mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto comunicare. Reato che, nel caso di società quotate, prevede la pena della reclusione da due a otto anni. Reato configurabile, sempre nel caso di società quotate, a maggior ragione anche nei confronti della CONSOB, per la quale è anche configurabile tale reato, pur al di fuori dei casi previsti dall’art. 2638 CC. Reato, in questo caso, punito con la reclusione fino a due anni. Al Consiglio di sorveglianza, essendo la SS Lazio spa retta dal sistema di governo societario dualistico, compete la presentazione della denuncia al Tribunale ex art. 2409 CC, in presenza di fondato sospetto di irregolarità commesse dagli amministratori. Peraltro, alla CONSOB, qualora essa abbia il fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di vigilanza e controllo da parte del Consiglio di sorveglianza, compete il potere di denunciare tali irregolarità al Tribunale, pure ai sensi dell’art.2409 CC. A proposito di irregolarità degli amministratori, occorre tenere conto che lo Statuto della SS Lazio spa ( art.3) stabilisce che l’esercizio dell’attività oggetto della Società deve avvenire “ con le finalità e con l’osservanza delle norme direttive della Federazione Italiana Giuoco calcio (FIGC) e dei suoi organi”. Osservanza violata dall’eventuale mancata produzione, dall’alterazione o falsificazione, materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti dovuti alla CO.VI.SOC. ed agli altri organi di controllo federali, oltreché dalla fornitura di informazioni mendaci, reticenti o parziali. Mancata osservanza che, pertanto, oltre a costituire un illecito sportivo, può costituire anche – soprattutto- un illecito civile sotto il profilo di mancata osservanza dello Statuto societario, nonché un illecito amministrativo e, persino, penale, secondo le previsioni di cui agli artt. 2621 ( False comunicazioni sociali) e 2622 ( False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei ___________________________________________ -4- creditori) CC, vigenti all’epoca dei fatti di cui alla decisione in esame. Illeciti aggravati nel caso di società quotate. Illeciti che, quand’anche considerati solo amministrativi, comportano l’interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall’esercizio dell’ufficio di amministratore, di sindaco, direttore generale, dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’impresa. Alla luce di tutto quanto precede, Federsupporter si riserva, dunque, un attento ed approfondito esame della situazione, così come emerge dalla ricostruzione dei fatti e dalla decisione del 23 giugno scorso del TFN, allo scopo di valutare l’eventualità di iniziative nei confronti della FIGC, della CO.VI.SOC., del CONI, della CONSOB, del Consiglio di sorveglianza della SS Lazio spa, per quanto di rispettiva competenza, avuto particolare riguardo all’ipotesi di sollecitare da parte dei predetti organi la denuncia al Tribunale ex art. 2409 CC o, in subordine, nel caso di inerzia dei nominati organi, di sollecitare direttamente la richiesta di tale denuncia al Pubblico Ministero presso il Tribunale competente, così come espressamente prevede il citato art. 2409, ultimo comma, nel caso di società quotate. Denuncia che, come specificato nell’Appello pubblicato insieme con “Emozione Lazio” su “ Il Corriere dello Sport” del 22 maggio scorso, potrebbe essere autonomamente presentata , per il tramite di Federsuppporter, da un insieme di piccoli azionisti rappresentanti complessivamente il 5 % del capitale sociale della SS Lazio spa: un’ occasione ed un motivo in più, quindi, per aderire all’Appello. Avv.Massimo Rossetti ___________________________________________ -5-
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