Numero 4 - SNA Service

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Numero 4 - SNA Service
Tariffa Associazioni senza scopo di lucro: “Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 2, DCB Milano”
4
anno XI°
luglio-agosto
2006
Pubblicazione bimestrale
del Sindacato Nazionale
Agenti di Assicurazione
pag.
2
L’intervista
al Presidente
Ghironi
INSERTO
SPECIALE
44
“Il plurimandato
e la sua storia”
Attività
internazionale
dello Sna
pag.
Pubblicazione bimestrale del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione
SOMMARIO
1
Libertà
2
Intervista a Tristano Ghironi sul decreto Bersani
4
Lo Sna ricevuto dal Ministero per lo sviluppo economico
5
Testo presentato dallo Sna
alle competenti commissione del Senato della Repubblica
8
Il valore degli agenti
10 Lettera di Cerchiai al Presidente del Consiglio Prodi
ed ai Ministri Bersani e Padoa-Schioppa
12 A proposito di impresa etica e di etica dell’impresa
13 Appartenenza sindacale minacciata dalle aziende
14 Una libera professione senza certezze giuridiche
Dublino, St. Patrick
16 Come contrastare l’out sourcing delle imprese assicurative?
17 Imparare a parlare chiaro e pensare insieme il futuro
ANNO XI° - N° 4
19 L’Agente “si obbliga”, la compagnia “ha facoltà”
Pubblicazione bimestrale
del Sindacato Nazionale
Agenti di Assicurazione
20 Ma gli agenti, sono davvero degli imprenditori?
22 Stock option: questa volta si cambia?
24 Sussiste ancora il rapporto fiduciario?
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Tariffa Associazioni senza scopo di lucro:
“Poste Italiane Spa - Spedizione in
Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1,
comma 2, DCB Milano”
26 Un tour d’Italia pieno di passione ed entusiasmo
29 Tramonta l’epoca dell’agente monomandatario per la Rc auto
34 Intervista a Stefano Landi
Presidente del gruppo aziendale agenti Nationale Suisse
36 L’istituto superiore di vigilanza e i dati sul mercato assicurativo
37 Relazione Isvap sull’attività svolta nel 2005
38 Il modello pluralista dell’Ania
41 Obbligatori i corsi di formazione sulla 626
42 Nuova normativa per il trasporto del passeggero sui ciclomotori
44 L’istituto dell’esclusiva nei diversi mercati
45 Lo “spazio di libertà“ della categoria
48 Obbligatoria l’iscrizione al registro degli intermediari
Anno XI° n. 4/2006
Riproduzione vietata
49 50° Congresso itinerante per il gruppo agenti Toro
Chiuso in Redazione il giorno 25/08/2006
Associato
all’Unione periodica Italiana
51 La redazione consiglia
54 Abbiamo visto per voi
55 Taccuino culturale
Riflessione semiseria:
LIBERTÀ
di Roberto Bianchi
V
alore universale connesso, da un lato, alla concezione aristotelica secondo cui “l’uomo è il principio e il padre dei suoi atti, come dei suoi figli”
e pertanto l’agire e il non agire dipendono soltanto da lui stesso e, dall’altro, al concetto di necessità derivante dall’assoluto che viene identificato,
dalla visione romantica, nella prevalenza delle regole imposte dallo stato
rispetto al libero arbitrio del singolo, la libertà trova probabilmente la sua definizione più coerente nel riconoscimento della necessità di equilibrare le norme
che circoscrivono la possibilità di scelta del cittadino con la sua facoltà di controllare, o se necessario modificare, tali norme.
Voltaire afferma pragmaticamente in tal senso, che si è liberi di fare, soltanto
quando si ha il potere di fare.
Traslando la questione, potremmo pertanto affermare che un imprenditore è
libero di scegliere le linee guida del suo business, quando ha il potere di adottare queste linee guida, dato che, se subisse il condizionamento di percorrere
strade per lo più improduttive di vantaggi per la propria impresa, di fatto non
sarebbe libero e, in definitiva, non sarebbe neppure un vero imprenditore.
Se stiamo alle più evolute consulenze strategiche, secondo le quali la spinta
alla crescita forzata dei portafogli mediante la creazione di strutture commerciali ipertrofiche, non crea alcuna ricchezza all’impresa-agenzia, la scelta più
congrua e quindi libera, consisterebbe pertanto nella cura attenta dell’immagine consulenziale dell’agente professionista e nel rilancio congiunto, con le
associazioni dei consumatori, del valore sociale delle assicurazioni.
Gli agenti invece, spinti in tal senso dalle compagnie, vanno a testa bassa nella
direzione di espandere in modo geometrico la raccolta di massa, drogata dagli
incentivi economici e assuntivi offerti dall’azienda, incuranti del danno irreparabile che così provocano al rapporto con il cliente e alla redditività agenziale,
in conseguenza del fatto che non sono liberi e, quindi non possono operare in
una logica imprenditoriale.
Ciò in quanto l’agente italiano è interdetto dal realizzare la propria mission
dalle regole attualmente in vigore in materia di monomandato, che non gli
consentono di affrancarsi dalle autocratiche decisioni prese dal suo managenet aziendale, non soltanto in relazione al catalogo prodotti, ma anche alle
direttrici dello sviluppo commerciale.
In apertura abbiamo visto, al proposito, come la libertà sia garantita unicamente dal diritto di governare le regole in modo dinamico, soprattutto in rapporto con il mutare delle condizioni ambientali, per cui, se nel passato remoto l’esclusiva poteva essere giustificata dallo scarso grado di evoluzione del
mercato, l’attuale tendenza al liberismo diffuso rende legittima ogni rivendicazione della categoria a gestire la propria impresa-agenzia nella massima
autonomia.
Sarà per questo che abbiamo accolto con entusiasmo le disposizioni contenute nel decreto Bersani in tema di esclusiva, considerato soprattutto il valore
simbolico del provvedimento e, nel contempo, ne siamo rimasti profondamente delusi in quanto limitate alla sola RCAuto, quasi che nel resto dei rami danni
e nel vita la concorrenza reale non possa generare gli stessi effetti virtuosi a
favore degli utenti.
D’altro canto, si sa, quando si decide di mangiare un elefante, bisogna prima
farlo a fette e questa è la prima fetta, non certo l’ultima, del grande elefante
assicurativo nostrano, rimanendo comunque alla nostra determinazione, visto
che abbiamo deciso di mangiarcelo tutto, il compito di cucinarlo a puntino, in
modo che risulti gradevole al palato.
1
INTERVISTA A TRISTANO GHIRONI
SUL DECRETO BERSANI
In attesa della conversione in legge,
la categoria incassa il risultato storico
e la convergenza delle proprie tesi
con quelle delle associazioni dei consumatori,
dell’Antitrust e della Banca d’Italia
di Alessandra Schofield, giornalista
D. Gli agenti di assicurazione hanno accolto con favore il decreto Bersani nel suo complesso; perché?
Tristano Ghironi,
Presidente nazionale Sna
Nei giorni in cui va in stampa la nostra rivista, il cd
decreto Bersani sulle liberalizzazioni è in fase di
discussione, in attesa della sua conversione in legge
prevista per la fine di agosto.
Data l’importanza storica del provvedimento, abbiamo raccolto la testimonianza diretta del presidente
Tristano Ghironi, il quale fin dal 1996 ha intuito la
necessità per la categoria di liberarsi dal vincolo dell’esclusiva unilaterale e, negli anni, è riuscito a portare sulle posizioni dello Sna anche le maggiori associazioni dei consumatori, oltreché, di recente,anche
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e
la Banca d’Italia.
2
R. Debbo prima di tutto premettere che, mentre sto
rispondendo, il Decreto è in via di conversione e quindi suscettibile di modifiche che potrebbero alterarne
la portata, sia nel bene che nel male.
Entrando nel merito della domanda rispondo che gli
agenti si aspettavano da tempo un provvedimento
del genere, anche se queste sacrosante aspettative
erano orientate verso la completa abolizione dell’esclusiva in tutti i rami assicurativi. Nonostante ciò, si
tratta di un primo ed importante passo verso la giusta
direzione. Infatti le nostre critiche, ufficialmente
avanzate nelle sedi Istituzionali (audizione presso le
commissioni Bilancio e Finanze del Senato e incontro
al Ministero dello Sviluppo Economico) hanno teso ad
evidenziare la timidezza complessiva del provvedimento. In definitiva, però, ha avuto ragione la nostra
lotta ed il nostro impegno, parlo di Sna, verso un mercato più libero e concorrenziale.
Ciò va detto senza avventurarsi in trionfalismi di
sorta, che non competono al nostro stile, ma soltanto
per amore verso la verità ed il rispetto dovuto alla
nostra storia.
A tal proposito giova ricordare il bellissimo e preciso
articolo, a firma di Roberto Bianchi, apparso su Italia
oggi del 13 luglio scorso.
D. Cosa risponde a chi accusa gli agenti di pensare
esclusivamente al proprio tornaconto e in quale
maniera invece le parti del decreto riguardanti il settore assicurativo favoriscono gli utenti/consumatori?
R. Questa risibile accusa proviene soltanto da parte
delle Imprese assicurative e dalla loro associazione,
l’Ania, e denota tutta la frustrazione da parte di chi
non ha mai voluto ammettere l’esigenza di un salto di
qualità in tema di concorrenza e di qualità dell’offerta assicurativa.
Alle Compagnie andava bene un agente prostrato e
funzionale ai loro interessi che, in larghissima misura,
contrastavano con quelli del cliente ed in definitiva
con quelli degli stessi agenti.
Va detto, sempre per amore di verità, che se avessimo
avuto una controparte intelligente e reattiva a queste
istanze, il problema sarebbe stato risolto con la contrattazione collettiva (ricordo che il tavolo sulla distribuzione assicurativa è tuttora aperto), dispensando
così il Governo dall’intervento legislativo.
È, quindi, proprio il caso di dire che “non c’è peggior
sordo di chi non vuol sentire”.
Nella sostanza l’agente plurimandatario consiglierà al
cliente la polizza che preveda la miglior soluzione in
relazione al rapporto prezzo/prestazioni garantite e
ciò senza tenere in nessun conto la remunerazione
provvigionale.
In sede di audizione abbiamo fatto presente che la
provvigione media dell’agente italiano si aggira intorno al 7,4% del premio lordo incassato e non è questa
modestissima incidenza di caricamento ad aver determinato i problemi che il settore Rca lamenta da
tempo.
Avremo cura, ancora una volta e nel prossimo futuro,
di spiegare ai cittadini Italiani ed alle Istituzioni come
stanno realmente la questione, ed allora le
Compagnie avranno molte cose di cui giustificarsi.
Capisco che l’emendamento in questione sia stato
introdotto per tacitare la petulanza propagandistica
delle compagnie, ma come al solito l’ISvap pecca di
colpevole strabismo.
Confidiamo che si possa ancora trovare il giusto margine di equilibrio.
D. Dopo la reazione negativa dell’Ania all’abolizione
dell’esclusiva, non crede che la strada del plurimandato passi attraverso un’alleanza strategica con le
associazioni dei consumatori?
R. Questa alleanza esiste da molto tempo.
Non è un caso che le Associazioni dei consumatori,
che conoscono molto bene i risvolti dei problemi legati alla Rca, non abbiano mai lamentato l’incidenza
provvigionale degli agenti, facendosi esse stesse portatrici della soluzione “Plurimandato”.
Anzi le stesse associazioni consumeristiche hanno
sempre evidenziato la professionalità e la serietà della
intermediazione professionale.
Noi, dal canto nostro, non possiamo far altro che ripagarle cercando di offrire un servizio ancora migliore,
se possibile, ai nostri clienti.
In tal senso renderemo ancora più cementato e stabile un rapporto che di per sé è già ottimo.
D. Qual è l’apporto che il Sindacato intende dare alla
stesura definitiva della legge?
D. Perché l’Ania reagisce in maniera tanto negativa
all’abolizione dell’esclusiva?
R. La risposta sarà sintetica, anche perché molto ho
già detto in precedenza.
Con questo provvedimento si va verso una maggiore
concorrenza e la concorrenza è nemica delle rendite
di posizione.
Una delle nostre istanze, che purtroppo è stata disattesa, ad integrazione dell’emendamento dell’Isvap
sulla trasparenza dei costi nel contratto e nel preventivo Rca (emendamento recepito dal Governo) era di
rendere noti anche i caricamenti applicati dalle
Compagnie.
Questo sarebbe stato, oltre che giusto, anche molto
indicativo su chi realmente accumula profitti nel settore. Sempre per amore di giustizia, date le circostanze,
va detto che con quel misero 7,4% di provvigioni
l’agente si deve far carico di innumerevoli incombenze
che hanno un costo tale da ridurre a zero il suo utile.
R. Lo Sna, insieme ai colleghi di Unapass, si è fatto
promotore di emendamenti che prevedessero dei
sostanziali miglioramenti all’attuale Decreto, quali:
– l’introduzione del divieto di esclusiva in tutti i
rami,
– l’anticipazione dell’entrata in vigore al 1° gennaio
2007
– una formulazione migliore in relazione al prezzo
minimo ed allo sconto massimo come disposto nell’attuale testo. Tutto è ciò è contenuto nella nostra
memoria che è agli atti presso le Commissioni
Bilancio e Finanze del Senato e che è stata diramata,
quale giusta informativa, agli Organi del Sindacato
(Sezioni provinciali, Gruppi aziendali ecc.), ed è
riportata per esteso nelle pagine seguenti.
Molti degli emendamenti da noi sollecitati sono stati
presentati dalle varie forze politiche e sono oggetto
della discussione in atto in questo momento.
Come tutti sanno, molto probabilmente, il Governo
proporrà la fiducia sul Decreto legge e ciò renderà
arduo anche la più piccola modifica.
Per quanto ci riguarda, anche dopo l’eventuale conversione in legge, continueremo a batterci perché il
mercato assicurativo italiano abbia un intermediario professionista che corrisponda sempre più alle
aspettative del Cliente/Consumatore.
Ci auguriamo che anche le Compagnie di assicurazione, digerita l’amara medicina, si rendano più
disponibili ad ascoltare anche le ragioni degli altri.
Questo sarebbe già un grande risultato.
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LO SNA RICEVUTO DAL MINISTERO
PER LO SVILUPPO ECONOMICO
Il sindacato propone emendamenti al decreto “ Bersani”
per il rilancio del ruolo imprenditoriale della Categoria
a cura del servizio stampa Sna
Tristano Ghironi,
Presidente nazionale Sna
È
stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, lo
scorso 4 luglio, il “Decreto Legge Bersani”
n°223/2006.
Art. 8. Clausole anticoncorrenziali in tema di
responsabilità civile auto.
1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82
e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove
clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e
di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono
nulle secondo quanto previsto dall’articolo 1418
del codice civile. Le clausole sottoscritte prima
della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 1° gennaio 2008.
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3. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’imposizione di un
mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di
prezzi minimi o di sconti massimi al consumatore
finale nell’adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.
Immediata la presa di posizione dell’Ania che, in
aperta contestazione con il Governo, annunciava la
propria contrarietà, ribadita alle competenti
Commissioni Parlamentari del Senato.
Più composta e correttamente articolata l’audizione
del Sindacato Nazionale degli Agenti di assicurazione
nell’audizione parlamentare presso le Commissioni
congiunte 5ª - Programmazione economica, - bilancio
e 6ª - Finanza e tesoro - del Senato della Repubblica,
lo Sna, pur esprimendo ampio apprezzamento nei
confronti delle linee ispiratrici del decreto legge, formula due diversi pareri, favorevole in relazione alla
nascita dell’Agente plurimandatario, contrario in
merito alla norma che prevede l’annullamento della
fissazione del premio minimo e dello sconto massimo
praticabile nella RCA.
Secondo il Presidente del Sindacato Nazionale Agenti
- Tristano Ghironi - il decreto necessita di una modifica, nell’ottica dei benefici al consumatore, con
l’estensione del plurimandato a tutti i rami erserciti,
l’emendamento dovrà poi contenere l’entrata in
vigore del nuovo sistema di plurimandato dal 1 gennaio 2007, per evitare disparità tra i vecchi mandati
agenziali ed i nuovi perfezionati successivamente
all’entrata in vigore del DL.
In relazione ai premi, il Sindacato afferma che: “La
concorrenza la si incentiva “a monte”, inducendo le
Compagnie a presentare prodotti assicurativi validi e
a “prezzo fisso”, perché proprio la consapevolezza
del prezzo fisso consente al consumatore di orientarsi da subito e veramente nel mercato, e costringe le
Compagnie a modificare il prodotto (anche in relazione alle prestazioni) rivelatosi non-concorrenziale e
a proporne uno migliore”.
Alleghiamo le valutazioni dell’Ufficio Studi e Ricerca
SNA ed il comunicato stampa Sna.
TESTO PRESENTATO DALLO SNA ALLE
COMPETENTI COMMISSIONE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Valutazioni sull’art. 8 “decreto Bersani”, in materia di “clausole
anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto”
a cura dell’Ufficio Studi e Ricerca Sna
Antica stampa di Palazzo Madama
L’
art. 8 del cd. “Decreto Bersani” incide sul merito del rapporto contrattuale tra agenti di assicurazione e Compagnie mandanti, prevedendo,
con riguardo al ramo assicurativo RCA, due divieti
inderogabili, i quali rendono nulle:
a) le clausole di distribuzione esclusiva, ovvero la
“esclusiva di marchio”, in base alla quale l’agente
promuove solo i prodotti di una certa Compagnia
mandante, e si configura, pertanto, come agente
monomandatario. Tale tipo di clausola – giova
ricordarlo – impedisce all’agente di assumere mandati di altre Compagnie, e di operare, pertanto,
come “plurimandatario”, a pena di recesso in tronco per giusta causa;
b) le clausole “d’imposizione” di prezzi minimi o di
sconti massimi per l’offerta di “polizze”, da parte
dell’agente alla clientela. In altri termini, la
Compagnia mandante non può vincolare contrattualmente l’agente a non superare certe percentuali di sconto alla clientela sulle tariffe da essa
Compagnia fissate, ovvero a non andare sotto,
comunque, ad un certo livello di prezzo.
Si tratta di due clausole che il Decreto appaia sotto
l’egida ideale, ma generica, di un incentivo alla concorrenza e rimozione degli ostacoli alla medesima,
che hanno, però, un contenuto ed effetti totalmente
diversi, così da meritare, a nostro avviso, opposti
motivati giudizi, rispettivamente, positivo e negativo.
È opportuno, pertanto, trattare separatamente dell’uno e dell’altro tipo di divieto e di clausola vietata,
per illustrarne origini, connessioni e conseguenze.
La clausola di distribuzione esclusiva, ovvero di “esclusiva di marchio”, è stata da tempo contestata dalle
Organizzazioni Sindacali degli agenti, in quanto costituente un evidente strumento di limitazione della
concorrenza, sottospecie di “barriera d’ingresso” di
nuove Compagnie, italiane o estere, che volessero iniziare ad operare sul mercato assicurativo italiano.
Ben si comprende, infatti, che la nuova Compagnia
avrebbe, comunque, bisogno di creare una rete di
intermediari, ma non potrebbe farlo, per essere, quelli già attivi sul mercato, “monopolizzati” dalle altre
Compagnie, da tempo operanti, salvo procedere a
costose defaticanti campagne “di storno” di agenti
collaboratori, o, più drasticamente, addirittura, all’acquisto di Compagnie già operanti.
Sotto altro profilo, la clausola di esclusiva di marchio
limita la concorrenza e la possibilità di scelta consapevole da parte del consumatore, perché questi, per
confrontare la convenienza delle diverse polizze,
dovrebbe “pellegrinare” tra le agenzie delle diverse
Compagnie mandanti, laddove, in situazioni di plurimandato, il confronto e la concorrenza si realizzato
“in store”, ossia nello stesso punto vendita.
D’altro canto, l’esclusiva di marchio costituisce, sotto
l’aspetto dell’equilibrio contrattuale tra l’agente e la
Compagnia, il residuato di clausole di “esclusiva bilaterale”, secondo le quali l’agente non poteva trattare
prodotti di altre Compagnie, ma, per converso, la
Compagnia non poteva nominare, nella zona territoriale riservata all’agente, ulteriori agenti: venuta
meno, nel concreto, questo tipo di clausola – anch’essa limitativa della concorrenza, ma, almeno, garantista –, il vincolo residuo, ad esclusivo carico dell’agente, diveniva, oltretutto, iniquo.
Certamente, dunque, il divieto di clausole cogenti di
monomandato costituisce un passo avanti nell’interesse dei consumatori, oltreché, secondariamente,
anche degli agenti, ma parliamo pur sempre di un
“primo” passo, perché il divieto di cui stiamo parlan-
5
do riguarda solo il ramo RCA, e nulla si dice con
riguardo ai rami danni e vita.
Il che, in concreto, depotenzia molto la pur apprezzabile novità, perché, certamente, un agente che per
tutti gli altri rami resta vincolato in esclusiva ad una
sola Compagnia, e solo per il ramo RCA è libero di
assumere mandati di altre Compagnie, resterà sempre affetto da una soggezione oggettiva e psicologica verso la Compagnia principale, dalla quale dipende l’insieme della sua attività professionale, di talché
cercherà di non inimicarsela, promuovendo, anche se
obiettivamente migliori, le polizze auto delle altre
Compagnie.
In definitiva, l’eliminazione delle clausole di esclusiva
nel rapporto agenziale era evento ormai da tempo
maturo e atteso, ma limitarla al ramo della RCA, costituisce una timidezza poco comprensibile, e quanto
mai nociva.
Si consideri che le Compagnie assicuratrici hanno realizzato profitti immensi, e, anzi, veri e propri superprofitti nei rami danni: qui, dunque, vi sarebbe spazio
per un drastico abbassamento delle tariffe, con conseguente ampliamento della platea degli assicurati, e,
pertanto, della sicurezza collettiva.
Ma l’abbassamento delle tariffe consegue, a sua
volta, ad un’intensificazione della concorrenza tra
imprese assicuratrici, la quale sarebbe fortemente
incentivata, come detto, dall’abolizione generalizzata delle clausole di esclusiva di marchio.
Per fornire una dimostrazione concreta dell’esistenza
di margini amplissimi di superprofitto, e, pertanto,
anche della possibilità di ridurre le tariffe, trascriviamo, qui, una tabella degli utili realizzati dalle principali Compagnie nell’anno 2005:
– Generali
1.918 milioni di euro
– RAS
905 milioni di euro
– Fondiaria – SAI
465 milioni di euro
– Toro
334 milioni di euro
– Lloyd Adriatico
264 milioni di euro
– Unipol
218 milioni di euro
Se, dunque, il giudizio è, in linea di principio, senz’altro positivo, con riguardo all’eliminazione delle clausole di distribuzione esclusiva, e la critica indirizzata,
semmai, alla limitazione al ramo RCA, ben diverse
considerazioni occorre formulare con riguardo all’altro divieto: quello di clausole che stabiliscano prezzi
minimi praticabili dall’agente, ovvero prevedano
sconti massimi da lui praticabili.
In questa materia, invero, occorre “andare a monte”
delle questioni, e ricordare che tutto nasce da un’imprescindibile necessità di trasparenza commerciale in
un settore, per di più, quello della RCA, di assicurazione obbligatoria.
Proprio perché si tratta di assicurazione obbligatoria,
le Compagnie devono pubblicizzare le tariffe, in
modo che il consumatore possa discernere, pagando
quella tariffa, di essere assicurato adeguatamente e
di pagare un prezzo equo.
La predeterminazione e la pubblicizzazione delle
tariffe renderebbe anche evidenti i rapporti di convenienza tra le diverse polizze, rendendo effettiva ed
attiva la concorrenza, ma il suddetto obbligo, fissato
6
dall’art. 11, legge n, 990/1969, come modificato dall’art. 126, Dlgs. n. 175/1995, di preventiva fissazione
della tariffa per ogni rischio RCA, è stato, in concreto,
svuotato dalla prassi di concedere sconti, ovvero di
farli praticare dagli intermediari delle Compagnie,
ossia dagli agenti.
Questi “sconti” sono stati dedicati, in modo molto
discrezionale, anzitutto ad alcune “categorie” bene
individuate, ovvero a clientela “di rispetto”, oppure
utilizzati quale strumento di “fidelizzazione”, o, piuttosto, di subornazione della clientela già acquisita in
caso di mutamento della gestione agenziale (cd.
“difesa del portafoglio agenziale”).
Accade spessissimo, in altre parole, che quando
l’agente Tizio lascia la Compagnia Alfa, per divenire
agente della Compagnia Beta, i suoi vecchi clienti tendano a seguirlo, e che, allora, per trattenerli, il nuovo
agente Sempronio della Compagnia Alfa offra loro,
all’atto del rinnovo della polizza Rca, sconti clamorosi, anche del 40-50%, rispetto ai prezzi praticati a
nuovi clienti.
Palazzo Madama
Questa “scontistica”, in regime di assicurazione obbligatoria RCA, significa grave turbativa del mercato e
introduzione di gravi disparità tra i consumatori: in
definitiva, infatti, intanto alcuni “privilegiati” possono fruire di prezzi bassi ed ultrascontati, in quanto la
massa dei clienti “comuni” paghi prezzi più che pieni.
Alla fine, la stessa polizza costa agli uni 50 e agli altri
100.
La tariffa preventivamente stabilita da ogni
Compagnia, che, ovviamente, ha un senso solo se
resta, poi, fissa nel concreto della negoziazione delle
polizze, si riduce, dunque, ad una ipocrisia se, poi, i
prezzi “veri” vengono falsati , e variano di moltissimo
per le ragioni evidenziate.
Si è andati, poi, di male in peggio: per limitare il caos,
sono state, talvolta, introdotte clausole di “sconto
massimo” praticabile dall’agente, ovvero di “prezzo
minimo”, e sono, appunto, queste che l’art. 8 del D.L.
Bersani definisce nulle, con l’argomento di voler consentire il massimo di concorrenza realizzata attraverso la concessione di sconti “liberi” da parte degli
agenti, i quali ad essi dovrebbero sacrificare le proprie
Pierluigi Bersani
Ministro sviluppo economico
provvigioni (peraltro, nello specifico ramo assai ridotte: il 7% circa, al lordo di tutti i costi).
Insomma, una classica configurazione “a doppio
fondo”: in teoria, tariffe preventivamente stabilite e
fisse per ogni Compagnia; in pratica, una giungla di
sconti, favoritismi e privilegi a scapito, da una parte,
degli agenti, e, dall’altra, dei consumatori privi di un
particolare “appeal” e potere contrattuale.
In effetti ciò non incentiverebbe la concorrenza e
sarebbe un ulteriore elemento di opacizzazione del
mercato.
La concorrenza la si incentiva “a monte”, inducendo
le Compagnie a presentare prodotti assicurativi validi
e a “prezzo fisso”, perché proprio la consapevolezza
del prezzo fisso consente al consumatore di orientarsi da subito e veramente nel mercato, e le Compagnie
a modificare il prodotto (anche in relazione alle prestazioni) rivelatosi non-concorrenziale e a proporne
uno migliore.
In definitiva, il Decreto dovrebbe muoversi in senso
diverso da quello imboccato: divieto di sconti e variazioni in fase distributiva delle tariffe preventivamente stabilite, ai sensi dell’art. 11, legge n. 990/1969
(come modificato dall’art. 126, Dlgs. n. 175/1995),
ovvero a mettere sconti solo a stregua di una casistica anch’essa predeterminata e adeguatamente pubblicizzata per soggetti socialmente deboli (disabili,
disoccupati, pensionati, ecc.).
Anche per queste motivazioni e per non creare una
temporanea differenziazione e discriminazione, si
fonda la nostra richiesta di introdurre la nullità dei
patti di esclusiva a partire dal 1° gennaio 2007 (si
pensi alla confusione che si creerebbe con agenzie
monomandatarie, attualmente esistenti, e plurimandatarie per i contratti stipulati successivamente dall’entrata in vigore del Decreto).
Sulla pratica degli sconti, il Sindacato si riserva di presentare a codesta Commissione un’apposita e documentata relazione, unitamente ad alcune proposte di
Emendamento al Decreto in esame.
Comunicato stampa Sna - 2 luglio 2006
Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, all’indomani dell’audizione parlamentare presso le Commissioni congiunte 5° - Programmazione economica, bilancio - e 6° - Finanza e tesoro – del Senato della Repubblica, esprime
ampio apprezzamento nei confronti delle linee ispiratrici del decreto- legge 4 luglio 2006 n. 223 che, all’art. 8, dispone il divieto per le compagnie di distribuire in esclusiva l’assicurazione R.CAuto. Il Sindacato concorda inoltre sulle tesi
espresse in materia da Antonio Catricalà, Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato Mario
Draghi governatore della banca d’Italia, i quali si sono detti favorevoli alle liberalizzazioni. In particolare, lo Sna sostiene da anni che l’introduzione del cosiddetto plurimandato, ovvero della facoltà per gli Agenti di offrire alla propria
clientela polizze assicurative di più imprese, renderebbe il settore più maturo e trasparente, a tutto vantaggio del consumatore, sia in termini di qualità del servizio prestato, che di tariffe applicate. La libera concorrenza introdotta dal
provvedimento legislativo, consentirà infatti agli agenti di prestare una reale consulenza pre - vendita, svincolata dai
legami imposti dall’esclusiva di marchio e indurrà conseguentemente le compagnie a competere tra loro sul piano
tariffario e delle condizioni contrattuali, allo scopo di mantenere e potenzialmente di implementare, il portafoglio
acquisito. Per questi motivi il Sindacato esorta il Governo ad anticipare l’entrata in vigore del provvedimento e ad
ampliarne l’efficacia a tutto il settore, senza limitazioni di ramo assicurativo esercito. Gli effetti benefici della deregulation distributiva, non tarderebbero in questo caso a farsi sentire anche negli altri comparti, forse meno visibili agli
occhi dell’opinione pubblica, ma altrettanto significativi in termini economici rispetto alla RC obbligatoria. Lo Sna
respinge pertanto con fermezza al mittente le scomposte dichiarazioni rilasciate dall’Ania, Associazione Nazionale
delle Imprese di Assicurazione, che per difendere il proprio privilegio corporativo, si ostina a paventare conseguenze
negative dall’introduzione del plurimandato, derivanti dalla tentazione, per gli agenti, di collocare polizze auto con
provvigioni più elevate, anziché più convenienti per il cliente. Ciò in quanto, da un lato, la predica proviene da un
pulpito scarsamente credibile, se si considera che le compagnie, avvalendosi di una rete agenziale ingessata, hanno
conseguito negli ultimi anni profitti paragonabili, in termini assoluti, al prelievo contenuto in una manovra finanziaria correttiva dello Stato e, dall’altro, perché la clientela, che costituisce il bene più prezioso per il sistema agenzia,
avrà finalmente a disposizione un ampio catalogo all’interno del quale scegliere, grazie anche alla consulenza professionale offerta dall’agente di fiducia, la soluzione economicamente più favorevole, oltreché più rispondente alle proprie esigenze di sicurezza.
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Pensieri in libertà
IL VALORE DEGLI AGENTI
di Filippo Guttadauro, Coordinatore de l’Agente di Assicurazione
Palazzo Madama
Bernheim ha scoperto
l’efficacia della rete agenziale!
Il Presidente delle Generali, Bernheim, nell’intervista a (Corsera 09.07.2006) ha dichiarato:
“Se non c’è più l’esclusiva degli Agenti l’operazione
Toro diventa negativa (...) abbiamo comprato
un’impresa il cui valore consisteva anche nella sua
consolidata rete di Agenti...”
Oh, finalmente si riconosce il valore degli Agenti...
ma come mai solo per negare loro un sacrosanto
diritto?
L’Agente, dice ancora Bernheim, “se può vendere
più polizze sarà incentivato a vendere quella su cui
ha provvigioni più alte, non quella più conveniente
per il Cliente”.
E qui si potrebbero fare battute a non finire.
Sicuramente Bernheim sa che gli Agenti non sono
brokers, e se fossero attratti solo dalle provvigioni
più alte cambierebbero Compagnia molto più frequentemente, andando a cercare i mandati più
vantaggiosi.
Probabilmente, essendo circondato da managers
che cambiano casacca ogni piè sospiro, basta trovare chi li paga di più, non si accorge che gli Agenti
comunemente hanno con la loro Compagnia un
rapporto molto più fedele: quanti sono gli Agenti
che lavorano nella stessa Compagnia da decenni e
decenni, nonostante tanti problemi, e nonostante
le provvigioni siano in costante diminuzione?
Perchè Bernheim finge di non sapere che quando le
Compagnie dicono di perseguire l’ “interesse del
Cliente” spesso parlano in realtà dell’interesse dell’azionista, mentre la maggior parte degli Agenti
quando vende un contratto di assicurazione cerca
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sempre di mettersi dalla parte del Cliente, e guarda
molto più sovente all’interesse del Cliente stesso
che non al suo?
Non è forse questo il motivo per cui certi prodotti
vita non hanno appeal con la rete, nonostante
provvigioni in linea con quelle (sempre molto
basse...) di altre polizze sempre del ramo vita?
Di positivo questo decreto ha che, finalmente le
Compagnie dovranno ripensare il loro rapporto con
gli Agenti: non più “paradipendenti “ , “ esecutori
di circolari” da angustiare con piccoli ricatti, piccole minacce e grandi pressioni, ma come imprenditori con una loro professionalità e dignità, che possono e debbono essere attratti anche con rapporti
dignitosi, con prodotti in linea con il mercato ed
efficienti, e con servizi utili anche alle Agenzie.
Il Presidente dell’Ania
Cerchiai
in audizione presso
le Commissioni congiunte
5ª e 6ª del Senato
Il Presidente dell’Ania, Fabio Cerchiai all’audizione
presso
le
Commissioni
congiunte
5°
(Programmazione economica e Bilancio) e 6°
(Finanze e Tesoro) del Senato della Repubblica.
La posizione delle Imprese, evidentemente concordata in sede Ania, coincide esattamente con le argomentazioni che Cerchiai ha sostenuto in audizione.
Nell’intervento scaricato dal sito ufficiale dell’Ania, a
pagina 4) Cerchiai dice infatti: “ Quale che sia la
moralità degli Agenti, essi avranno oggettivamente
l’incentivo a vendere la polizza con le provvigioni
più elevate, non quelle più conveniente per il consumatore”.
Ora “oggettivamente” mi sembra sbagliato fare una
simile affermazione.
“Oggettivamente” se le provvigioni fossero un
pochino più sostanziose, forse Cerchiai con avrebbe
fatto questa dichiarazione, ma “oggettivamente” si
rende conto da solo che sono davvero “miserelle”.
Ben lontane dai profitti stellari che negli ultimi anni
le Imprese di assicurazione hanno conseguito.
Infatti a fronte di tariffe in continua livietazione,
piano piano hanno sgonfiato la redditività agenziale, tanto da mettere in crisi l’intero sistema distributivo.
Prosegue poi a pagina 5), nell’illuminante presentazione, con una affermazione che, difficilmente stentiamo dal non approvare.
“Con il provvedimento in discussione, questa compo-
nente di costo è destinata ad aumentare. (Leggasi
provvigioni) Non è d’altronde un caso che il plurimandato sia una rivendicazione di sempre dei sindacati degli Agenti, quale rimedio ad un lamentato
calo di redditività delle agenzie, e che essi abbiano
salutato molto positivamente il provvedimento del
Governo.”
Oh, che non avesse simpatia per i sindacati ed in particolare per lo SNA non avevamo dubbi, ma il riconoscere che siamo tenaci nel portare avanti giuste
rivendicazioni remunerative, sempre coerenti con i
principi di salvaguardia della redditività agenziale,
altro non può che farci piacere.
Al di là delle facili battute, resta un problema di
fondo: come cercare di coniugare mercato, agenti,
consumatori e compagnie.
Occorre trovare un momento di confronto serio e
approfondito.
I problemi si possono risolvere solo stabilendo una
relazione paritaria con gli Agenti.
Le Compagnie potranno continuare ad avere con gli
Agenti un rapporto privilegiato se sapranno essere
innovative, e non solo nel creare prodotti che portano reddito.
In relazione al “ Decreto Bersani” e alle dichiarazioni rilasciata
dal dott. Fabio Cerchiai (Presidente dell’ANIA) e dal dott.
Antoine Bernheim (Presidente delle Assicurazioni Generali), le
quali hanno suscitato molteplici reazioni, riceviamo
dall’Associazione ex agenti Reale Mutua Assicurazione e da un
agente della Compagnia Generali le seguenti lettere, che
pubblichiamo integralmente
La dignità non ha prezzo
“Siamo sorpresi e molto risentiti per quanto asserito dal sig. Fabio Cerchiai presidente ANIA sul Sole
24 Ore di venerdì 7 luglio. Forse il sig. Cerchiai ignora che la stragrande maggioranza, se non la totalità degli Agenti di assicurazione, si considera, ed è,
CONSULENTE del proprio assicurato, e non è certo
disposto a barattare la propria dignità professionale per pochi spiccioli di provvigioni (poiché volendo
analizzare l’aspetto economico, si sta parlando di 4
spiccioli). Ci dispiace constatare che il Sig. Cerchiai,
nonostante rappresenti le compagnie non conosca
approfonditamente il lavoro degli agenti.
Siamo certi che se fosse anche lui un agente non
permetterebbe di essere considerato un “mercenario delle polizze”, uno cioé che considera l’utile
personale preminente rispetto a qualsiasi altro
valore. L’agente è un serio professionista”.
Queste avide Compagnie!
“Le considerazioni del sig. Bernheim, presidente
della più grande Compagnia di Assicurazioni italiana e l’eco del sig. Fabio Cerchiai, presidente
dell’ANIA, non fanno molto onore alla professionalità degli Agenti che tanti premi hanno raccolto
per le Compagnie di Assicurazioni. Pensare che
Agente plurimandatario non si curi affatto delle
esigenze del cliente ma si tuffi unicamente in
quelle polizze che danno maggiori provvigioni svi-
lisce molto quella professionalità tanto richiesta
ma, a quanto pare, tanto inutile. Mi chiedo allora
perché gli Agenti accettano di diventare Agenti
Generali dal momento che il mandato Generali
non ha brillato, solitamente, per provvigioni riconosciute alla propria rete agenziale. Cosa dire
allora dei Broker, quale io sono, che liberamente
possono scegliere la Compagnia per il proprio
cliente? Dovremmo avere delle superprovvigioni,
pena il rifiuto di lavorare per la Compagnia che
non paga bene. Ma così non è! Non credo che il
pericolo della liberalizzazione sia quello prospettato dagli illustri rappresentanti del mondo assicurativo. Credo invece che l’intermediario proporrà,
molto probabilmente, la polizza RCA con il premio
minore, venendo incontro al proprio assicurato,
che altrimenti rischia di perdere. Dopodiché la
Compagnia che vede ridursi il proprio portafoglio
perché pratica premi troppo elevati potrà proporre all’intermediario di poter applicare uno sconto
sulla tariffa in modo da raggiungere il miglior preventivo RCA. Ma a questo punto l’intermediario, a
parità di condizioni per l’assicurato, potrà realmente proporre la polizza per lui più remunerativa, a meno che la stessa Compagnia non sconti
ulteriormente il proprio premio. Insomma potrebbe realmente iniziare una vera concorrenza tra le
Compagnia e questa concorrenza non troverà
come attore solo l’assicurato ma anche lo stesso
intermediario. Molto pericoloso per gli utili delle
Compagnie. Queste avide Compagnie!”
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LETTERA DI CERCHIAI AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO PRODI ED AI MINISTRI
BERSANI E PADOA-SCHIOPPA
Fabio Cerchiai,
Presidente Ania
C
i corre l’obbligo di ribadire lo sconcerto del settore assicurativo per il metodo seguito e per I contenuti del provvedimento del 4 luglio scorso, ora
all’attenzione del Senato della Repubblica. I correttivi
che sono stati proposti dal Governo in materia di trasparenza delle provvigioni degli agenti di assicurazione
attenuano il problema, ma non lo risolvono: rimane il
fatto che il provvedimento tenderà a far aumentare i
costi, non a ridurli.
Non mettiamo in discussione il diritto-dovere
dell’Esecutivo di prendere decisioni difficili, anche
quando queste colpiscano gli interessi di settori economici più o meno importanti. È però essenziale che nell’assumere le decisioni si consultino le parti interessate,
che se ne ascoltino le ragioni, che si dedichi qualche
tempo a riflettere su come risolvere i problemi che vengono sollevati. È questo il metodo dell’Unione Europea
e di tutti I paesi avanzati. Nulla di tutto ciò è accaduto
in questo caso, né prima né dopo l’approvazione del
decreto da parte del Consiglio dei Ministri.
L’interruzione di qualunque canale di comunicazione
fra il Governo e interi settori economici interessati al
provvedimento lancia alle categorie un messaggio preoccupante. L’unico modo per farsi ascoltare è quello di
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ricorrere a metodi estremi, sino all’interruzione di pubblici servizi. Ci permettiamo di osservare che, se si continuasse su questa strada, si darebbe un segnale grave
per i rapporti con le parti sociali.
Per quanto ci riguarda, chiediamo nuovamente un
incontro urgente sul Decreto 223, nonché sugli altri
provvedimenti che sono stati, un po’ minacciosamente,
ventilati e dei quali siamo totalmente all’oscuro.
Sappiamo bene che l’assicurazione r.c. Auto in Italia è
costosa. Chi ha condotto i necessari approfondimenti
conosce le cause strutturali dell’onerosità del sistema
r.c. Auto, in termini di frequenza e costo medio dei sinistri e delle loro differenze rispetto ad altri paesi; sa
bene che il settore assicurativo è aperto alla concorrenza, non gode di alcuna protezione rispetto alla competizione interna ed internazionale.
Come imprenditori che operano in molti paesi e conoscono le soluzioni che sono state adottate altrove, riteniamo di poter dare un contributo concreto per affrontare il problema. Siamo pronti, se il Governo vorrà
ascoltarci, ad esporre le nostre proposte, a individuare
soluzioni operative.
La politica della concorrenza ci ha abituati a interventi
anche molto pesanti sulle imprese e su interi settori
economici. Occorrono però studi, approfondimenti,
motivazioni molto forti in termini di vantaggi per il
consumatore. Se manca questo presupposto o se esso
non è sufficientemente solido, l’intervento assume i
caratteri dell’arbitrarietà, interferisce con la libertà di
impresa e con contratti liberamente sottoscritti fra soggetti di diritto privato, rischia di configurarsi come un
esproprio.
Ingenera non infondati timori nei mercati finanziari
circa l’affidabilità del sistema Paese, in termini di rispetto per il mercato e le sue regole.
Siamo al tempo stesso sconcertati e preoccupati dal
fatto che il Governo sembra del tutto inconsapevole
della pesantezza della norma contenuta nell’art. 8 del
decreto. In sostanza, essa dice che la rete distributiva di
una compagnia, risultato di decenni di lavoro e investimenti, deve poter operare per I concorrenti, per di più
senza alcun compenso per gli investimenti fatti. Se non
è un esproprio, è sicuramente una interferenza molto
pesante sui rapporti contrattuali in vigore, oltre che su
un accordo sindacale fra l’Ania e le organizzazioni degli
agenti.
Chi obietta che un provvedimento analogo fu preso
dalla Commissione Europea, con riferimento ai concessionari auto, dovrebbe leggere quel provvedimento
per capire come esso tenga conto di molte delle osservazioni che furono formulate allora, nel quadro di un
non breve e formale processo di consultazione, dai rappresentanti dell’industria automobilistica. Dovrebbe
altresì riflettere sul fatto che nell’industria finanziaria e
assicurativa, la rete distributiva è parte rilevante, ancor
più che nel settore dell’auto, del valore d’impresa. È in
gran parte su questo terreno che si dispiega il gioco
concorrenziale, che si fanno Opa, alleanze, accordi di
banca-assicurazione, di cui sono piene le cronache degli
ultimi anni.
A fronte di un intervento tanto pesante, gli effetti per
i consumatori sono, con tutta probabilità, di segno
negativo. Chi conosce la finanza e le assicurazioni ritiene, come noi riteniamo, che l’effetto della norma sarà
quello di aumentare i costi, non di ridurli. Per difendere o acquisire quote di mercato, le compagnie saranno
costrette a competere sul terreno di chi offre le provvigioni più alte agli agenti. Il fatto che un agente possa
acquisire più mandati – realisticamente, tenuto conto
dei costi amministrativi, non più di due o tre – aumenta di poco la libertà di scelta del consumatore, ma
aumenta di molto il potere degli agenti nei confronti
delle compagnie e del consumatore. Quest’ultimo
infatti, a fronte di un prodotto complesso come è un
polizza di assicurazione, non si limita a cercare il prezzo più basso – cosa che può fare già oggi tramite
Internet o rivolgendosi ad una Associazione di consumatori – ma cerca una consulenza riguardo alle clausole (ad esempio la misura del massimale assicurato, le
franchigie o le rivalse), nonché, soprattutto, al servizio
che offre la compagnia in caso di sinistro – un punto già
oggi importante, che diventerà cruciale con l’introduzione per legge del risarcimento diretto da parte della
compagnia con cui si è assicurati.
Quale che sia la moralità e professionalità dell’agente,
la sua consulenza sarebbe, ope legis, viziata a monte da
un costante conflitto di interesse. È proprio l’evidenza
di un conflitto di interesse di questo tipo che ha indotto, pochi mesi fa, il Procuratore dello Stato di New
York, Eliott Spitzer, a incriminare un grande broker e
alcune primarie compagnie americane. I nostri non
sono argomenti né nuovi né peregrini, anche in Italia.
Sono esposti a chiare lettere nell’indagine conoscitiva
pubblicata nel 2003 dall’Antitrust (si veda, in particolare, pag. 57).
È proprio per evitare conflitti di interesse simili a questo che il Testo Unico della Finanza (art. 31) prevede che
“L’attività di promotore finanziario sia svolta esclusivamente nell’interesse di un solo soggetto”. E che uno
specifico regolamento Consob dispone addirittura: “la
radiazione dall’albo in caso di violazione del vincolo di
monomandato”. La recente legge sulla tutela del
risparmio ha confermato questo approccio, anche su
sollecitazione dell’Unione Europea e delle associazioni
dei consumatori. Per quale ragione il monomandato,
obbligatorio per i promotori, dovrebbe invece essere
vietato nella r.c.auto? Si è dedicato qualche minuto a
riflettere sulle ragioni e sulle implicazioni di questa
dicotomia?
E che dire della compatibilità dell’art. 8 con la normativa europea? Secondo illustri giuristi, l’incompatibilità
sarebbe tale da rendere addirittura tecnicamente inefficace la norma del decreto.
Abbiamo letto con piacere una dichiarazione del
Ministro Bersani che qui riportiamo: “A me non piace
riformare a cazzotti. Ci vuole decisione, ma bisogna
sempre parlare con gli interlocutori”. Attendiamo con
fiducia.
Ahi, ahi, ahi, caro Cerchiai!!
(di Roberto Bianchi, responsabile stampa Sna)
Per trasparenza intellettuale, abbiamo ritenuto
opportuno riportare integralmente il testo della lettera di Cerchiai e, sebbene le scomposte affermazioni in essa contenute si commentino da sole, intendiamo sottolineare alcuni aspetti significativi.
Innanzitutto, il richiamo alla consultazione preventiva appare quantomeno paradossale, se si considera
che il nostro sindacato siede da tre anni ad un tavolo
di concertazione paritetico sul tema del plurimandato, i cui lavori sono sterilizzati proprio dalla rigidità
delle imprese, indisponibili a mollare l’osso prezioso
dei loro privilegi. Se dall’Ania fossero pervenuti
segnali di apertura, la limitazione dell’esclusiva sarebbe stata introdotta per accordo tra le parti e senza
interferenze da parte del Governo. D’altro canto
Cerchiai ha ragione, dal suo punto di vista, a lamentarsi dell’esproprio di cui sono state fatte oggetto le
compagnie, ma gli agenti hanno il corrispondente
diritto di salutare con favore il vantaggio che deriverà loro da questo esproprio e, semmai, si rammaricano del fatto che esso si sia fermato all’auto, senza
interessare anche i rami danni e il vita. Il sistema
Paese non trae credibilità dall’istituto arcaico dell’esclusiva con il quale le imprese ingabbiano gli
agenti, ma semmai dalla capacità di utilizzare la liberalizzazione delle professioni con equilibrio e nell’interesse della collettività. Inoltre. se vi fosse conflitto
di interessi nell’attività degli agenti che dispongano
di più mandati, verrebbe meno, ipse facto, la legittimità professionale dei broker, la cui credibilità deriva
esattamente dall’ampiezza del proprio catalogo e
dall’indipendenza contrattuale. È evidente che si
tratta di un falso scrupolo a fronte di un falso problema, dal momento che la corsa non sarà alle competenze provvigionali più alte, quanto piuttosto alla
tariffe più contenute. E questo per due ordini di
motivi: da un lato, perché la clientela costituisce il
vero capitale sociale della rete agenziale e, dall’altro,
perché le compagnie registrano utili da capogiro che
consentono immediate operazioni di riduzione tariffaria. Le imprese, che hanno concesso nel passato ai
broker libertà tariffarie e normative inimmaginabili
per limitare il peso degli agenti nel mercato, saranno
ora costrette a rivalutarne il valore industriale, perdendo una parte degli investimenti fatti sulla rete
monomandataria, ma ricevendo equivalenti vantaggi
dalla collaborazione con agenti sui quali hanno investito altre compagnie concorrenti. È pur vero, infine,
che i broker lavorano spesso a provvigioni più alte
rispetto a quelle degli agenti e allora vorrà dire che le
aziende dovranno ridurre le tariffe e - dov’è lo scandalo - aumentare le provvigioni, se vogliono recuperare appeal nei confronti di una categoria che da
anni lavora al limite della sopravvivenza economica.
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A PROPOSITO DI IMPRESA ETICA
E DI ETICA DELL’IMPRESA
Dopo la qualità e l’innovazione, anche l’etica rischia di rimanere
una scatola vuota e forse rappresenta un’altra occasione
perduta per la nostra società postindustriale
di Massimo Cingolani
Massimo Cingolani,
Componente Cdr
I
l dibattito cultural-economico in questi ultimi anni
ha all’ordine del giorno l’etica, intesa non solo
come etica dell’impresa, ma etica in senso lato.
Naturalmente bisogna coniugare al “minimo” questo
concetto, perchè è poi quello che viene più spesso diffuso e banalizzato.
Dopo la qualità e l’innovazione, anche l’etica rischia
di rimanere una scatola vuota, forse un’altra occasione perduta.
Pensiamo solo a come la sfida della qualità fu sottovalutata dall’industria italiana, e la Fiat ne è l’emblema.
Esistono dei criteri oggettivi per valutare l’etica nell’azienda? Il primo è vedere se i manager sono moralmente responsabili verso i proprietari azionisti, e
anche verso tutti coloro che hanno un rapporto fiduciario con l’azienda, cioè fornitori, clienti, azionisti,
dipendenti, agenti e rappresentanti, comunità locali.
L’etica come politica di marketing
per vendere un prodotto
Al di là delle intenzioni dichiarate, sempre nobili, mi
sembra che nessuna azienda abbia contemporaneamente comportamenti etici con tutti i soggetti citati.
Spesso l’unico vero rapporto corretto è quello con i
proprietari azionisti, da non confondere con i piccoli
azionisti.
Infatti, per quanto riguarda gli azionisti di maggio-
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ranza o di riferimento, il rapporto etico esiste solo
perché costoro sono in grado di valutare ed eventualmente rimuovere i manager. Non a caso, nei modelli
di alcune aziende italiane, come Ras o Enel, l’organismo di vigilanza riferisce solo al Cda o
all’Amministratore Delegato.
L’etica è per ora solo una buona politica di marketing
per vendere un prodotto. Le Compagnie di
Assicurazione e le Banche sono state le prime a dotarsi di un codice etico, anzi addirittura di prodotti etici,
ma la verifica è sotto gli occhi di tutti: è solo un’etica
di facciata.
Parametri di giudizio obiettivi
per una reputazione spendibile
Questo concetto è estraneo al rapporto con clienti,
fornitori, dipendenti, ecc.
Se vogliamo che una azienda si possa vantare del
marchio di impresa etica è necessaria una regolamentazione, una precisa valutazione che coinvolga, con
parametri oggettivi, tutti i soggetti, affinchè il meccanismo di formazione della reputazione, spendibile sul
mercato, sia obbiettivo.
Ora non è il caso di citare al negativo le aziende che
non hanno tali requisiti, ma è certo che, in mancanza
di norme chiare, un’impresa che usa carta riciclata per
le fotocopie, ma che pratica quotidianamente mobbing e bossing, si può vantare di essere etica solo perchè fa sì che si abbattano meno alberi per produrre
cellulosa.
Sembra che per il management l’unico rapporto etico
sia con se stesso, con i propri interessi, in totale conflitto con gli altri, e gli scandali mondiali Enron e
Parmalat ne sono la prova.
Pertanto, il futuro dell’etica deve essere in una legislazione chiara e capace di sanzionare le scorrettezze,
non in un semplice autogoverno o ridursi a una blanda autocoscienza.
In Italia sarà una battaglia dura sia sul piano legislativo, sia sul piano culturale; basti pensare la difficoltà a
far capire l’importanza del conflitto di interessi, a
riprova che il comportamento etico deve essere vivificato da vantaggi percepibili da tutti.
APPARTENENZA SINDACALE
MINACCIATA DALLE AZIENDE
Cade l’esclusiva, una rivoluzione libertaria.
Desiderio di restaurazione da parte delle Compagnie
di Giovanni Cozzarizza
Le sezioni provinciali, infatti, stanno segnalando (sarà
una coincidenza) alcuni episodi di ostracismo verso
chi è iscritto o, peggio, nei confronti chi è impegnato
nel sindacato.
Uomini di Struttura
alla ricerca di facile gloria
Giovanni Cozzarizza,
Componente Cdr
C
on il recente D.L. 4.7.2006 n. 223 (art. 8), che
dispone l’eliminazione dell’esclusiva, si apre
una nuova fase di effettiva liberalizzazione
della professione dell’agente, fase che è foriera di
grandi cambiamenti sia per gli agenti, sia per gli
utenti.
Questo perché, da una parte, esalterà il ruolo degli
intermediari, che saranno ancor più responsabilizzati
e protesi all’incessante ricerca di prodotti di qualità
da offrire ai propri clienti, dall’altra perché s’innescherà una concorrenza più convinta. L’agente, infatti, non più vincolato da prodotti e prezzi ingessati,
messi nel suo paniere dalla mandante, farà lui stesso
una prima cernita dei prodotti da vendere, in relazione al migliore rapporto qualità-prezzo.
Tutto ciò dovrebbe dare il via ad una sensibile riduzione dei prezzi.
Quest’esaltante momento nel quale la categoria
degli agenti è inebriata da un’aria di rivoluzione e di
conquistata libertà, potrebbe offrire il fianco ad un
desiderio di restaurazione da parte delle compagnie.
Il modello di agente pensante, intellettualmente libero, critico e propositivo, non è mai stato molto gradito, tutto sommato, al sistema delle imprese. Se ora si
aggiunge anche questa libertà di poter dire “no, grazie, mi rivolgo a qualcun altro”, qualcuno sul fronte
delle imprese potrebbe anche sclerale.
È un clima che può anche favorire il ritorno ad una
(mai del tutto sopita) insofferenza nei confronti dell’appartenenza sindacale.
Talvolta, infatti, solerti funzionari periferici distaccati
sul territorio, soggetti che spesso cercano momenti di
facile gloria sulla pelle degli agenti, vanno ben al di
là delle istruzioni ricevute e diventano, come dire?
più realisti del re. Così, per raggiungere i budget loro
assegnati o per strappare firme su appendici, allegati, restrizioni ecc., non esitano a fare pressioni forti
per mettere alle strette gli agenti al fine di indurli a
contravvenire alle disposizioni del Sindacato o del
Gruppo. Le frasi che vengono buttate là in maniera
ambigua, per vincere la disciplina sindacale, sono del
tipo “pensi bene a quello che fa, le conviene desistere, questa posizione la mette in corrente d’aria,
seguire il Sindacato può esporla a conseguenze
gravi”.
I Colleghi devono portare
a conoscenza del Sindacato
questi episodi
Lo Sna, a questo proposito, invita gli iscritti che fossero oggetto di tali angherie o pressioni a segnalare
immediatamente siffatti comportamenti, perché,
affiancandosi a tutti quei colleghi che fossero molestati, intende osteggiare con tutte le forze ed in ogni
sede tali vessazioni.
Già espressioni come quelle sopra citate, da sole,
potrebbero, infatti, concretizzare l’illecito di attività
antisindacale, una cosa grave, perché - vale la pena di
ricordarlo – l’appartenenza e la libertà sindacale sono
valori tutelati addirittura dalla Costituzione (Art. 39).
Quindi chi sul fronte delle compagnie avesse in mente
di mettere in discussione il sacrosanto diritto della
libera appartenenza (e militanza) al sindacato è avvertito: meglio lasciar perdere, perché su questo fronte lo
Sna sarà inflessibile e non farà sconti a nessuno.
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UNA LIBERA PROFESSIONE
SENZA CERTEZZE GIURIDICHE
Compagnie inadempienti nella liquidazione
delle indennità di fine rapporto. È necessario che le regole
fissate negli Accordi Nazionali Agenti/Imprese tornino ad essere
un punto fermo per la categoria
di Claudio Demozzi
E sono state rese possibili solamente grazie al coraggio, alla caparbietà di qualche Agente, opportunamente sostenuto dal Sindacato Nazionale Agenti di
Assicurazione.
Isolate, ma significative
le violazioni dei disposti contenuti negli
Accordi nazionali in vigore
Claudio Demozzi,
Presidente provinciale Sna Trento
N
on ci sono molte certezze nella vita professionale di chi svolge l’attività di Agente di assicurazione.
Un po’ perché si tratta pur sempre di una libera professione, che espone il soggetto che la esercita ad
una serie di rischi non facilmente prevedibili e non
tutti privi di gravi conseguenze sul piano imprenditoriale, economico ed umano.
Il mancato pagamento delle indennità di
fine rapporto introduce fattori di
aleatorietà nel mandato agenziale
Ed un po’ perché anche quelle che, in teoria, dovrebbero costituire delle certezze, nella pratica non lo
sono più o, meglio, rischiano di non esserlo più, in
conseguenza di illeciti, quanto ormai diffusi, comportamenti di alcune tra le maggiori Imprese assicuratrici del nostro Paese.
Le vicende giudiziarie che riguardano il mancato
pagamento delle indennità di fine rapporto da parte
di queste Imprese, concluse con sentenze non onorate e che pertanto hanno richiesto procedimenti di
tipo esecutivo, che si sono dovuti protrarre fino al
pignoramento dei conti correnti della Compagnia,
sono numerose.
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Questo fenomeno, di malagestio da parte delle
Compagnie, introduce nei rapporti Agenti-Imprese
un nuovo elemento di incertezza, assai gravoso, non
giustificato e non giustificabile, men che meno sul
piano delle relazioni industriali.
Tale ulteriore fattore di aleatorietà, si ripercuote
negativamente sullo stato d’animo degli operatori
professionali del settore, gli Agenti, sulle loro decisioni di investimento e sulla qualità dei rapporti tra essi
e le Imprese. Con conseguenze negative per l’intero
settore.
Alcuni Agenti, che hanno incontrato questo tipo di
difficoltà lungo il loro cammino professionale, hanno
realizzato un sito internet (www.ctagenti.com) sul
quale hanno pubblicato, integralmente, le loro vicende; alcune delle quali caratterizzate, appunto, dal
mancato pagamento, da parte della Compagnia
(nella fattispecie la Ras) delle indennità di fine mandato previste dall’Accordo Nazionale vigente.
Altri, coalizzati attraverso il Gruppo Agenti, hanno
denunciato analogo comportamento da parte della
Compagnia, nella fattispecie Aurora - Gruppo Unipol
- che troverebbe pretesto nel fatto che “gli Agenti
cessati abbiano assunto un mandato di agenzia con
altra impresa di assicurazione”.
Questo comportamento inaccettabile è stato oggetto
di esposto da parte della confederazione unitaria
Sna/Unapass che, il 5 giugno scorso, ha interessato
l’Ania e l’Isvap affinché siano assunti gli opportuni
provvedimenti, trattandosi “non di un caso isolato…
bensi di un atteggiamento di valenza politica e di
mercato, il quale rischia di destabilizzare - per la sua
gravità - i rapporti tra le imprese e la rete agenziale”.
Il trattamento di fine rapporto non è
una partita di giro nel bilancio delle
Compagnie
Le Compagnie devono essere poste nella condizione
di rispondere della gravità di simili atteggiamenti.
Non si possono più tollerare situazioni palesi di spregio nei confronti di sacrosanti diritti, ottenuti attraverso decenni di battaglia sindacale.
Così come non può più essere accettato il principio
secondo il quale - a detta delle Compagnie - la
liquidazione di fine rapporto altro non sarebbe se
non una partita di giro e, come tale, non iscrivibile
a bilancio.
Esistono infatti numerose situazioni concrete nelle quali l’indennità liquidata all’Agente uscente
non può essere recuperata dalla
Compagnia.
In questi casi, la mancanza della relativa posta tra le
passività di bilancio, potrebbe arrecare non pochi
problemi alla Compagnia stessa. Sarà compito
dell’Autorità di settore approfondire tale aspetto, ma
sarà compito del Sindacato vigilare, ed intervenire
con
forza,
affinché
l’Accordo
Nazionale
Agenti/Imprese continui ad essere o, in questo caso,
ritorni a costituire una certezza, un punto fermo per
l’intero settore delle assicurazioni in Italia.
GLI ASSICURATORI
SONO ASSICURATI
Sebbene l’art. 110, comma 3 del nuovo Codice delle Assicurazioni Private riguardante la
responsabilità civile professionale degli intermediari, dei loro collaboratori commerciali e
dei loro dipendenti, rientri tra quelli in attesa dei criteri attuativi, lo Sna si è
tempestivamente attivato nella ricerca della Compagnia Assicuratrice in grado di prestare
la più adeguata copertura all’intera categoria. Il lavoro della competente Commissione
Nazionale si è quindi concluso con la stesura di due distinti contratti: - uno per la garanzia
RC professionale, presso la compagnia CNA - l’altro presso la Compagnia ACE, per la
garanzia responsabilità verso terzi e prestatori di lavoro. Entrambe le polizze vanno oltre il
dettato del citato articolo, assicurando al meglio le responsabilità degli Iscritti, con
massimali di garanzia fissati in € 2.500.000, che superano di molto i minimi richiesti dalla
legge e con tassi di premio competitivi rispetto a quelli di mercato, poiché trattati in
relazione al notevole numero di adesioni stimate. Per maggiori informazioni si invitano gli
iscritti ad interpellare i propri rappresentanti di gruppo, Presidenti provinciali Sna
e Commissione RC dello Sna.
15
COME
CONTRASTARE
L’OUT SOURCING
DELLE IMPRESE
ASSICURATIVE?
Le Compagnie cercano
di creare nuovi metodi
di distribuzione.
È il momento di cimentarsi
nella costruzione di nuove reti
distributive
in grado di gestire
le esigenze del Cliente
di Luigi Pacella
Luigi Pacella,
Coordinatore regionale Sna Campania
16
È
sempre più frequente nel settore assicurativo il
ricorso alla pratica dell’out sourcing. Le prime
avvisaglie si sono avute oltre un decennio fa con
l’affidamento del servizio di guardiana delle sedi
delle Compagnie a società di vigilanza esterne che
andarono gradualmente a sostituire gli impeccabili
portieri fieri di costituire il primo contatto della
Società con addetti e visitatori.
È toccato poi alla gestione dell’informatizzazione,
alla gestione dei sinistri, alla valutazione dei danni.
L’evoluzione del mercato, ed il continuo processo di
fusioni ed accorpamenti con conseguenti frequenti
cambi delle sedi delle Compagnie di riferimento,
pone oggi un nuovo scenario.
La “fabbrica” del prodotto assicurativo, infatti, con
questi processi si allontana sempre più dagli Agenti
mutando i riferimenti e di fatto spersonalizzando i
rapporti.
La Compagnia produce la polizza in un qualsiasi “stabilimento” in Europa (o nel mondo) e si affiderà poi
a vari canali di distribuzione per il collocamento.
Al canale telefonico in out sorcing con un call center,
ad internet con l’ausilio di un provider, ad una catena di supermercati.
Questa metodologia è inoltre perfettamente in sintonia con la nuova, imperante politica di ristrutturazioni aziendali.
Le attività di organizzazione della rete di vendita
viene demandata a terzi (un po’ come la gestione dei
vigilantes) riducendo organici ed ovviamente costi.
Lo stesso criterio può avvenire per la distribuzione di
polizze attraverso la rete agenziale.
Creare un network scorporando dalla Compagnia di
Assicurazione tutte le funzioni commerciali e creando società ad hoc, magari con
unico azionista, ma fondamentalmente terze rispetto alla compagnia che produce il prodotto.
A questo punto c’è da chiedersi in
che modo gli agenti affronteranno
questo mutamento.
Accetteranno la comoda via di operare per una nuova Società di distribuzione già confezionata, completa di struttura e vertice, o vorranno
cimentarsi in una impresa nuova
quale la costituzione di una rete di
distribuzione autonoma in grado
di collocare sul mercato i prodotti
più idonei a soddisfare le esigenze
dei propri clienti?
È una scelta non facile che impegna
i vertici delle associazioni di categoria a gestire un passaggio epocale
che segnerà in modo indelebile e
probabilmente senza possibilità di
ritorno il futuro della distribuzione
assicurativa.
IMPARARE A PARLARE CHIARO
E PENSARE INSIEME IL FUTURO
Gli investimenti nel fattore umano
non possono essere considerati di rango inferiore.
L’ innovazione continua, deve armonizzare
“il saper essere” al “saper fare”, in un sistema di ideali
di Adelmo Matteocci
S
tiamo entrando sempre più in un’Europa con
nuovi scenari, nuove dinamiche aziendali e con
propri regolamenti.
Anche noi Agenti dobbiamo avere costantemente
attiva la capacità di tenere sotto controllo situazioni
nelle quali il cambiamento è rapido e l’incertezza
sempre più elevata, perchè questo sarà il futuro del
manager e dell’imprenditore.
Si è chiamati periodicamente, in tempi sempre più
ristretti, ad affrontare e risolvere problemi, ad esprimere valutazioni, giudizi o pareri tecnici su persone,
fatti, gestioni, tenendo conto di molteplici prospettive.
Un’Azienda moderna
si configura come
“sistema” integrato
di risorse e di obiettivi
È forse il tempo che qualcuno definisce “globalizzazione” perché il cambiamento è ormai sempre più
visibile ed importante nella presente realtà economica, gestionale e produttiva, nei mercati, nella finanza,
nelle comunicazioni ed anche nei modelli di vita.
Dovremo sempre più abituarci ed attrezzarci a considerare i sistemi aziendali in termini di “reti di processi” collegati ed interdipendenti tra loro e con la realtà nella quale si opera.
In primo luogo assumono una particolare rilevanza
gli aspetti qualitativi ed etici della proposta economica, ed insieme un miglioramento delle condizioni di
equilibrio aziendale durevole, nel senso che lo sviluppo dell’azienda deve offrire opportunità di crescita a
tutti coloro che contribuiscono a realizzarlo.
Un’Azienda moderna si configura ormai come “sistema” di risorse e di obiettivi e trasmette visioni strategiche di ampio respiro, con forti caratterizzazioni
ideali, di servizio ed economiche.
La “chiave” essenziale per il successo di un sistema,
appare sempre più spesso il “grado di armonia” esistente tra la strategia d’impresa, l’organizzazione, la
cultura aziendale e le varie strutture professionali ed
Adelmo Matteocci,
Presidente provinciale Sna Rieti
imprenditoriali collegate ed autonome, in un quadro
di continua innovazione, che unisce sempre più spesso “il saper essere” al “saper fare”.
È necessario soprattutto convincersi che gli investimenti nel fattore umano, cioè professionisti, imprenditori singoli o associati, che autonomamente decidono di operare con una propria azienda, in un mercato così difficile e sempre più complesso, non possono
essere pregiudizialmente considerati di “rango inferiore” rispetto a quelli più tradizionali, quali le tecnologie, gli investimenti economici, le sperimentazioni
ecc., ma dovrebbero spingere le Imprese del nostro
settore a considerare gli Agenti come propria importante risorsa concorrenziale e fondamentale, parte
attiva delle sue strategie e reale posta del proprio
Bilancio, creando le condizioni e gli strumenti per
impiegare sempre meglio le loro già dimostrate dinamiche energie intellettuali, tecniche e organizzative.
17
L’Agente è portatore di valori
apparentemente invisibili, ma essenziali
Non per puro caso gli Agenti, nel passato ed ancora
attualmente, intermediano oltre l’80% del mercato
assicurativo italiano!
L’abilità di potersi organizzare, avendo adeguate
risorse economiche per creare e sviluppare conoscenze ed informazioni assume, anche in strutture – agenziali minori, un fondamentale effetto di “leva”.
L’Agente è portatore di valori apparentemente invisibili ma essenziali: la professionalità, il senso del servizio, la capacità organizzativa, il sapersi costantemente aggiornare, l’attaccamento al marchio che rappresenta, il senso del sacrificio, e diverse altre qualità,
oltre naturalmente ad apporre al centro del proprio
lavoro il migliore servizio al Cliente.
Quindi per sua natura l’Agente è “e vuole essere” un
imprenditore e non certo un Agente “servitore o
semplicemente esecutore”.
Ciò in contrasto, ed è stato verificato in alcune situazioni, al comportamento soprattutto edonistico del
Manager che spesso, per certe sue decisioni non condivise, risulta essere pregiudizievole non soltanto per
il sistema gestionale, ma anche per coloro che ne
sono coinvolti come entità singole.
Mentre il comportamento rispettoso ed altruistico,
normale atteggiamento della Dirigenza di alcuni
lustri fa, verso coloro che creano risorse ed operano
per realizzare i programmi produttivi, risulta essere
“un valore” che in molti casi è la condizione necessaria per superare la concorrenza e garantire un costante sviluppo.
stire sul territorio, in organizzazione o promozione!
Se non si riuscirà subito ad invertire questa negativa
tendenza, non potranno essere mantenuti livelli di
buon servizio all’utenza acquisita e potenziale, e ciò
produrrà una diffusa caduta d’immagine del servizio
assicurativo nazionale.
Denunciamo questa anomalia perché viene meno per
noi Agenti il poter garantire la qualità del servizio al
Cliente, che è il nostro primario obiettivo ma lo è
anche per le stesse Imprese. Anzi, è necessario ribadire che creare valore non si esaurisce nella direzione
della “customer satisfaction”, perché è necessario che
il cliente possa percepire ed affidarsi ad un preciso
“mix” che va dalla tecnologia, al know how, dal tipo
di garanzie ai servizi disponibili, alla tempestività di
interventi, al tipo ed al grado di risposta positiva prestata.
L’etica, in economia, non è soltanto un dovere morale per l’imprenditore, ma una scelta obbligata per chi
sappia far bene i propri interessi.
Soltanto un’Impresa che risponda ad un forte codice
etico, potrà reggere nel lungo periodo alle difficoltà
dei mercati ed alla sfida della competizione.
Investire sul valore operativo
delle reti agenziali, è un modo per avere
dei ritorni qualitativi
In conclusione, con la fine del 2006 scadrà l’Accordo
Nazionale Imprese Agenti, è auspicabile che il rinnovo sia portatore di soluzioni concrete, che abbiano
una visione moderna del nostro futuro professionale,
proiettate in una dimensione che superi i confini
nazionali, che riconosca il ruolo insostituibile ed
imprenditoriale dell’Agente, nella sua funzione di
professionista al servizio degli assicurati.
È necessario ribadire costantemente alle Imprese che
gli Agenti, con la loro organizzazione, sono l’immagine stessa delle Imprese sul territorio, quindi appare
logico che investire di più sul valore operativo delle
reti agenziali è un modo per avere dei ritorni positivi,
in diversi livelli qualitativi.
Riduzioni provvigionali
e trasferimento di oneri
amministrativi e gestionali
Stiamo certamente vivendo, come Categoria, una
situazione per alcuni versi paradossale, per non dire
perversa: le Imprese assicuratrici, a fronte di consistenti risultati economici, realizzati in questi ultimi anni,
certamente ottenuti anche con il nostro sostanziale
contributo, hanno scelto, per fortuna soltanto in
poche, di penalizzare gli Agenti con riduzioni provvigionali in Rami importanti ed al tempo stesso di trasferire costantemente una serie di lavori ed oneri
amministrativi impropri, per le gestioni agenziali, da
sempre di pertinenza direzionale, che stanno riducendo in modo sensibile la redditività, già modesta, delle
Agenzie. Senza un’equa e comunque adeguata remunerazione, non si avranno sufficienti risorse per inve-
18
Tutti cerchiamo una bussola per navigare nelle situazioni confuse ed incerte che la quotidianità produce
senza soste, ma nell’attualità, una certezza è quella
che impone alle Imprese ed agli Agenti, per molti
anni di “lavorare insieme” per lo sviluppo qualificato
e la crescita del settore. Occorre perciò “arricchire” il
ruolo delle attuali e future risorse umane ed armonizzare i fattori etico - economici, nel quadro di una sempre più moderna prospettiva di condivisa collaborazione, per offrire un migliore servizio al mercato.
L’AGENTE “SI OBBLIGA”,
LA COMPAGNIA “HA FACOLTÀ”
Il mandato di agenzia non è frutto di negoziazione
individuale o collettiva. È un contratto ad adesione
totalmente sbilanciato a favore della mandante
di Massimo Cingolani, componente Cdr
D
opo aver analizzato il ruolo di paraimprenditore dell’agente di Assicurazione, è interessante fare una piccola esegesi del mandato e,
anche se l’esegesi è di solito riferita agli studi biblici,
non è male vedere come l’uso del linguaggio con i
suoi verbi coniugati in un certo modo, e le proposizioni, abbia sempre una valenza negativa per l’agente.
Il contratto di agenzia dovrebbe essere un contratto
a prestazioni corrispettive, dove obbligazioni e prestazioni delle parti dovrebbero essere reciproche.
In realtà non è così, il mandato non è il frutto di contrattazione individuale o collettiva fra le parti, ma è
interamente predisposto dalla mandante, è cioè un
contratto per adesione.
Ad esempio l’agente promuoverà, provvederà, diffonderà, potrà, e il futuro “provvederà” diventa
quasi una premessa di ogni allegato.
Dopo aver “provveduto”, l’agente si obbliga a consentire, ad informare ed infine a dare opportune
istruzioni al personale della propria agenzia.
Con una bella dissertazione su cosa siano le “opportune” istruzioni date al personale d’agenzia.
Il nostro personale mandato, ad esempio, oltre a prevedere la normale manutenzione degli oggetti di
proprietà della società (all. c), nell’allegato b bis,
automazione servizi, ci ricorda di utilizzare le cose in
questione con la diligenza del buon padre di famiglia
per la destinazione pattuita.
Per cui ricordatevi che se nell’intervallo un nostro
dipendente fa un solitario con il computer della
Compagnia, si violano due articoli del mandato:
primo non aver dato le opportune istruzioni al personale ed inoltre avere usato il computer per una destinazione non pattuita.
Verso la fine del mandato il tempo non è più al futuro ma al presente.
Alla mandante è concesso
discutere con l’agente, ma non viceversa
“L’agente deve ...” il dovere prima di tutto. Inoltre
l’uso continuo del pronome “si”, assume da un punto
di vista linguistico un’accezione di obbligo non imposto come I’ I care (farsi carico di).
La compagnia invece “eserciterà…”, verbo negato
agli agenti, oppure “ha facoltà di ...”, praticamente
non assume alcun impegno ed onere.
Ad esempio, nel mandato, la negoziazione è concessa solo alla compagnia.
Insomma alla mandante è concesso discutere con
l’agente e non viceversa.
Per quanto riguarda le obbligazioni della compagnia,
non vi è traccia della parola salvo sull’allegato provvigionale, dove, forse perchè ho riletto il mandato a
casa dopo cena (durante il giorno mi dedicavo ai miei
obblighi quali la produzione), non riesco a capire se è
contrattualizzato l’obbligo della compagnia a corrispondere le provvigioni, o piuttosto le provvigioni
sono il compenso dei nostri obblighi. Sembra la stessa cosa ma non è così.
Ci scusiamo per la sintassi ma è difficile usare sinonimi.
Anche l’uso del linguaggio
sfocia spesso nel paternalismo
e nell’autoritarismo
Dobbiamo dire che nel mandato c’è una ricerca linguistica che denota lo studio approfondito del linguaggio, anche negli aspetti subliminali, e del suo
uso non solo a fini giuridici per descrivere dei rapporti di forza, ma anche per la creazione di uno stato di
dipendenza psicologica.
19
Poi ci sono gli articoli che per evitare di sembrare
vessatori non prevedono più obblighi o esercizi, ma
sono le parti che assumono o escludono, eleggono,
ecc.
Tra l’altro l’articolo con il quale le parti eleggono il
loro domicilio a Milano, nel caso di agenzie non milanesi è illegittimo in quanto contrasta con l’art. 413
del Codice Civile, il quale precisa che nelle controversie che hanno per oggetto rapporti di agenzia è competente il giudice nella cui circoscrizione si trova il
domicilio dell’agente.
Questo però lo deduciamo dal nostro mandato tipico
delle agenzie di Milano e pertanto va verificato, ma
la sostanza non cambia.
In ogni caso la nostra intenzione non era quella di una
analisi contrattualistica, per quella ci sono i Gaa e lo
Sna, che sono le nostre uniche rappresentanze, ma
voleva solo essere una riflessione su come, anche dal
punto di vista della lingua, spesso si sfoci nel paternalismo e nell’autoritarismo senza autorevolezza.
Il prossimo mandato, quasi quasi, lo vorremmo in
inglese, mah!
MA GLI AGENTI, SONO DAVVERO
DEGLI IMPRENDITORI?
La ricerca di nuove definizioni del nostro ruolo, passa
necessariamente attraverso la via legislativa.
Il Decreto Bersani rappresenta la prima significativa conquista
verso la libertà professionale
di Massimo Cingolani, componente Cdr
S
pesso le Compagnie di Assicurazione,
quando si rivolgono agli Agenti, amano
parlare di agente imprenditore, anzi,
sopratutto quando non vogliono rispettare
dei patti, sostengono addirittura di parlare
da imprenditore a imprenditore.
Ma vediamo più in dettaglio cosa vuol dire
essere imprenditori, chi lo è veramente e
dove sta l’inganno.
A questo proposito è molto interessante un
lavoro di Arrigo Nobile sul contratto di agenzia dal quale sono riprese molte argomentazioni.
Agenti e compagnie sono entrambi imprenditori commerciali (Art. 2195 cc primo comma
n. 4 e 5) ma, mentre è certo che la compagnia
sia un imprenditore commerciale, è dubbio
invece che l’Agente di assicurazione, di fatto
e di diritto, possa essere qualificato come
imprenditore.
L’ Art. 2082 cc così recita “ è imprenditore chi
esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione
e dello scambio di beni e servizi”. Pertanto si
chiarisce che elementi essenziali della nozione di imprenditore sono la produzione di
beni e servizi, la professionalità (intesa come
attività svolta in modo costante, abituale e
20
sistematico), l’organizzazione, l’esercizio di attività
economica. Inoltre un altro requisito fondamentale
per definire la figura dell’imprenditore è l’autonomia. Come dice Nobile “per autonomia dell’imprenditore si intende la libertà di disporre dei fattori di produzione per organizzarli e strutturarli
allo scopo di produrre o scambiare beni e servizi”.
Senza autonomia decisionale
e gestionale, non c’è
vera imprenditorialità
L’autonomia spetta all’imprenditore perchè è lui
che rischia il capitale e il guadagno. La figura dell’agente è definita dall’ Art. 2 dell’Accordo
Nazionale Agenti Imprese: “È agente di assicurazione colui che iscritto all’ Albo Nazionale degli agenti, mettendo a disposizione del pubblico la propria
competenza tecnica, svolge stabilmente in forma
professionale ed autonoma l’incarico di provvedere
a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o
in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari della agenzia”.
Riprendendo le caratteristiche dell’imprenditore e
dell’agente vediamo che in questo articolo si parla
di scambio di servizi, di professionalità, di rischio
economico e di organizzazione. Ma allora gli agenti sono imprenditori? No, come ricordato prima, un
fattore dell’imprenditorialità è l’autonomia.
Autonomia come “titolarità e riferibilità dei fattori
di produzione, potere di decidere come organizzare, istituire e impiegare tali fattori, potere di decidere
cosa
produrre,
quanto
produrre”.
L’autonomia gestionale, requisito fondamentale
della figura dell’imprenditore, non trova conferma
nell’attività dell’agente di assicurazione.
L’imprenditore ha la libertà
di scegliere la qualità
e il prezzo dei servizi erogati
l’autonomia deriva dall’obbligo di esclusiva sempre più unilaterale. Ma operare in
esclusiva, vuol dire rinunciare alla libertà
di scegliere la qualità e il prezzo dei servizi esistenti sul mercato.
Un’altra limitazione deriva dall’Art. 1746
CC secondo il quale “l’agente deve adempiere l’incarico affidatogli in conformità
delle istruzioni ricevute” privando l’agente
della possibilità di decidere come produrre
e quanto. Un altro dato che conferma che
l’Agente è un imprenditore forse a metà, è
il fatto che la mandante, attraverso la revoca, lo
può privare in qualsiasi momento della sua impresa
e dunque farlo cessare dal ruolo di imprenditore.
Inoltre l’agente non ha nessun diritto sulla sua
impresa perchè non può cederla, darla in usufrutto,
né affittarla.
Può solo rinunciare all’incarico di provvedere alla
gestione ed allo sviluppo degli affari dell’agenzia
(art. 12 secondo comma Ana 1994).
I trasferimenti amministrativi,
le riduzioni provvigionali,
l’ingresso di nuovi competitors,
hanno mandato in corto circuito
numerose agenzie
Pertanto l’attribuzione all’Agente della qualifica di
imprenditore si risolve a vantaggio della compagnie.
Infatti, l’agente è remunerato dall’impresa preponente solo per gli affari gestiti e conclusi e non per
l’intera prestazione lavorativa.
Fino a qualche anno fa comunque l’agente, nonostante queste limitazioni, era ancora in grado di
avere degli utili dal proprio lavoro, ora però la lievitazione dei costi d’agenzia, le riduzioni provvigionali, le incombenze amministrative scaricate sistematicamente sulle agenzie in questi ultimi 15 anni,
spesso non ridotte, ma amplificate dalla meccanizzazione, la comparsa di nuovi competitors che non
hanno vincoli e limitazioni, stanno mandando in
corto circuito diverse strutture agenziali.
Forse una delle prime cose da fare è denunciare e
rinunciare alla mistificazione dell’agente imprenditore e, in un mondo del lavoro sempre più flessibile anche per il lavoro subordinato, cercare nuove
definizione del nostro ruolo, attraverso nuove vie
legislative.
La prima limitazione alla autonomia
dell’agente è nell’ Art. 6 ter dell’Ana
1994, che stabilisce che l’agente non
può costituire una organizzazione di
lavoro fuori dalla zona dell’agenzia,
un’altra importante limitazione del-
21
STOCK OPTION:
QUESTA VOLTA SI CAMBIA?
Il Governo Prodi tassa i guadagni dei manager
sulle azioni della propria azienda
di Filippo Guttadauro
Filippo Guttadauro,
Coordinatore de L’Agente di Assicurazione
R
itorniamo per l’ennesima volta sulle questioni
delle stock option. Questa volta sembra davvero
che la festa sia finita.
Il Governo Prodi ha messo fine alle speculazioni dei
dirigenti aziendali che ottenevano guadagni milionari, in €uro, negli ultimi anni grazie ai piani di stock
option, ossia all’assegnazione di opzioni sulle azioni
delle società dove lavorano questi manager.
Cosa sono le stock option
Ma cos’è una stock option?
Una stock option è un’opzione sull’acquisto o sulla
sottoscrizione di azioni che un’azienda offre ai propri
dipendenti a un prezzo determinato (prezzo d’esercizio) e che può essere esercitata entro una certa data o
in un periodo di tempo prefissato e limitato.
I piani di stock option possono quindi differire tra loro
per i destinatari dell’iniziativa, la durata della stessa,
la quantità di azioni offerta, il prezzo di acquisto, l’esistenza di limiti alla cessione eccetera.
Ebbene, finalmente questo meccanismo viene reso
meno conveniente dal decreto legislativo Bersani sulle
liberalizzazioni.
Secondo le nuove norme non si versano i contributi
previdenziali sul reddito da lavoro dipendente, qualora la decisione del consiglio di amministrazione sulle
stock option sia precedente all’entrata in vigore del
decreto.
22
Per tutti gli altri casi la plusvalenza sarà considerata ad
ogni effetto, reddito da lavoro, a meno che i titoli non
siano conservati per almeno cinque anni.
Le stock option vengono sottoposte a tassazione ordinaria - quale reddito di lavoro dipendente – per la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente.
Finora invece, i manager con questo meccanismo versavano solo il 12,50%, sull’incremento di valore delle
azioni.
In termine tecnico “ capital gain ”.
Oltretutto un guadagno che non richiedeva nessun
esborso da parte del ricevente.
Infatti le stok option non costano nulla a chi riceve le
azioni e si mette in tasca il controvalore al momento
della vendita.
Questo meccanismo di remunerazione e incentivazione verso i manager, largamente utilizzato anche dalle
Imprese di assicurazione italiane, è sotto tiro un po’ in
tutta Europa.
In Francia si è proposto l’impedimento di utilizzo di
questa norma, fintanto che i dirigenti d’impresa sono
in carica. Negli Stati Uniti D’America i potenti fondi
pensione hanno lanciato pesanti accuse e ritorsione
contro quelle Società che adottano tale meccanismi,
infatti oltre 58 aziende sono finite sotto inchiesta
negli ultimi mesi.
Quindi un plauso al nuovo Governo che ha messo
sotto osservazione questo fenomeno.
Ma è davvero finito, oppure le azienda stanno cercando soluzioni alternative?
Forse un limite di questa manovra potrebbe consister
nel fatto che non si prende in considerazione il passato e, come dicono a Napoli “ chi ha avuto avuto e chi
a dato a dato”.
Speriamo che stock option stellari da 10,67 milioni di
euro esercitabili dal 2008 al 2011, con una plusvalenza di 40 milioni di euro, (al valore attuale) non si ripetano più e che stock option da 500 miliardi di vecchie
lire derivanti dalla vendita di fibre ottiche, restino solo
un ricordo.
Nel 2000 la Pirelli ha venduto le “attività nei sistemi e
nei componenti ottici alle aziende americane Cisco e
Corning”.
Per questi “due affari all’americana” tre dirigenti
della Pirelli hanno incassato un “gratificazione” di
quasi 1.000 miliardi attraverso la vendita delle “stock
option”, cioè una copiosa quantità di azioni (che in
precedenza erano state a loro intestate) delle società
vendute agli americani.
Per la precisione, al numero uno del gruppo, è andato un incentivo, al lordo delle tasse, di circa 450 miliardi di lire, l’amministratore delegato un compenso che
ha sfiorato i 200 miliardi e al direttore generale un
premio di quasi 300 miliardi.
(Tratto da CorrierEconomia,5-4-01).
E ancora prima dei premi, gli stipendi…
IL Presidente, oltretutto, tra stipendi, bonus ed emolumenti vari, nel 2000 ha incassato altri 70 miliardi, di
cui, per onor del evro, 30 dati in beneficenza.
“Il bilancio record della Pirelli, con i suoi 7 mila miliardi di profitti, si è trasformato in una pioggia d’oro per
la squadra di dirigenti “:
Il direttore generale della holding Pirelli & C.. è stato
gratificato di un premio di oltre 30 miliardi per la vendita a Corning delle attività nella componentistica
ottica”; il direttore generale della Pirelli spa (ha
avuto) un superstipendio da 22 miliardi di lire”. ... e
una buona uscita supplemtare di 60 miliardi.
(Tratto da CorrierEconomia,9-4-01).
“I sei uomini Pirelli
hanno realizzato nell’ 2000
135 miliardi di lire”
Anche i semplici amministratori non operativi della
Pirelli hanno fatto incetta di compensi.
Infatti una norma di statuto del gruppo milanese prevede che gli amministratori abbiano diritto a spartirsi
l’ 1% dei profitti netti.
E così i sei uomini d’oro della Pirelli hanno incassato
quasi due miliardi ciascuno, in qualità di semplici consiglieri d’amministrazione”. “Sono cifre in stile
Americano, dove i grandi manager riescono a spuntare compensi di centinaia di miliardi”. “Il primatista
assoluto è Steven Jobs (Apple Computer). In premio,
ha ottenuto l’anno scorso una retribuzione di 775
milioni di dollari, quasi 1.700 miliardi di lire.
Più del doppio dei 315 milioni di dollari intascati dal
Ceo di Citigroup, Sanford Weill, e più del triplo di
Lawrence Ellison, boss di Oracle, società di software e
servizi informatici, che si è piazzato al terzo posto
nella classifica dei dirigenti meglio pagati d’ America
con oltre 216 milioni di dollari.
John Welch, Ceo di General Electric e icona del management Usa, è soltanto quinto, con 144,5 milioni di
dollari, superato anche da Dennis Kozlowski che, alla
guida di Tyco International, conglomerata industriale,
ha guadagnato più di 205 milioni”. In Italia il “modello americano” non è arrivato solo nelle tasche dei
“manager” della Pirelli: il numero uno di Seat-Pagine
Gialle, ha incassato un bonus di 166 miliardi, in azioni Huit”.
(Tratto da CorrierEconomia,9-4-01).
Stock option con trucco:
Silicon Valley trema
Oltre 2000 società hanno assegnato ai manager
opzioni retrodate a danno degli azionisti e del fisco.
511 dirigenti di società quotate hanno approfittato
del crollo dopo l’attentato del World Trade Center
per farsi assegnare titoli ai minimi.
C’è da augurarsi che quello che è successo in America
e che The Wall Street Journal sta denunciando non sia
successo pure in Italia.
Nei giorni della rabbia e del dolore c’e sempre qualche sciacallo che pensa ad arricchirsi.
Utili netti pari ad una manovra
correttiva finanziaria dello Stato
Per tornare ai fatti che ci riguardano più da vicino,
troviamo utile rilevare che le Imprese di assicurazione
italiane, dopo aver assegnato stock option spesso
favolose ai loro manager (che abbiamo volutamente
omesso di riportare in questo contesto, ma comparse
qualche mese fa nella rivista il Mondo), hanno anche
registrato utili da capogiro, contrastanti con il progressivo scadimento della redditività agenziale.
Tabella utili netti in milioni di euro, realizzati dalle principali Compagnie italiane. (vedere anche tabella nelle pagine
precedente)
Generali
2005
2004
2003
1.918
1.314
745
Ras
905
607
457
Fondiaria – Sai
465
383
321
Toro
334
251
114
Lloyd Adriatico
264
241
n.d.
Unipol
218
175
177
5.705
5.088
3.535
TOTALE MERCATO
23
SUSSISTE ANCORA
IL RAPPORTO FIDUCIARIO?
Le compagnie, con il loro comportamento quotidiano,
mettono seriamente in discussione il mandato agenziale.
I cluster assuntivi mortificano la professionalità degli Agenti e
l’informatizzazione è utilizzata come strumento di controllo
di Roberto Bianchi
L’information technology
è un “grande fratello”
le cui riprese vengono girate live ogni
giorno in agenzia.
Gli attori involontari,
e non pagati, sono gli agenti
e i loro dipendenti
Il rapporto tra agente e compagnia di assicurazione,
è regolato in Italia da un accordo nazionale di valenza collettiva, che disciplina tanto gli aspetti normativi, quanto quelli economici, dell’impresa agenzia.
A monte del contratto di collaborazione si pone però
il rapporto fiduciario, sulla carta reciproco, ma di
fatto unilaterale riservato dalla compagnia, parte
forte che rilascia il mandato di rappresentanza, nei
confronti dell’agente, parte debole che lo riceve.
In altri termini l’agenzia esiste fintantoché la compagnia ripone fiducia nel suo agente e si dà per scontato, in tal senso, che la compagnia questa fiducia ce
l’abbia di
principio e fino a prova contraria, perché altrimenti,
se non si fidasse, per quale motivo dovrebbe rilasciare il mandato?
Eppure le cose non stanno proprio così e, al contrario
le compagnie, prese come insieme, con le loro scelte
di fondo e con il loro comportamento quotidiano,
dimostrano di non fornire alcuna fiducia agli agenti
intesi come categoria.
Controlli asfissianti,
flessibilità tariffarie,
modeste autonomie assuntive,
limiti di ritenzione dei rischi
Il controllo asfissiante esercitato attraverso i sistemi
informatici, nati per snellire l’attività amministrativa
e per garantire la condivisione dei dati tra centro e
periferia, rallenta tutta la macchina burocratica interna e trasforma la meccanizzazione in una sorta di
“grande fratello”
che spia dal remoto e in tempo reale, ogni postazio-
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Roberto Bianchi,
Responsabile stampa Sna
ne di lavoro, impedendo ad anteriori deviazioni dallo
standard, mediante filtri contabili e griglie assuntive
sempre più stringenti.
Nel contempo, gli strumenti commerciali messi a
disposizione delle rete dall’information technology
sono primordiali, ad evitare che gli agenti, cui è rilasciata soltanto un’angusta e predefinita libertà decisionale, sviluppino eccessive quote di indipendenza
nella gestione produttiva della struttura e consulenziale della clientela.
E poi ancora, limiti assuntivi che umiliano il profilo
professionale degli agenti soprattutto in alcune aree
del Paese, flessibilità tariffarie modeste (sia pure pressoché illimitate per i soliti amici degli amici) che riducono la facoltà di fidelizzare la clientela, criteri di selezione dei rischi che schiacciano il margine di contribuzione dell’impresa agenzia, politiche di incentivazione
che orientano lo sviluppo verso rami scarsamente profittevoli nel lungo periodo e che di fatto impoveriscono la già barcollante economia agenziale.
Per essere sintetici: scarsa fiducia = scarsa autonomia.
Al sistema agenzia nel 2005
l’87% dei rami danni
e il 94% del ramo auto
Ma se abbiamo appena detto che il mandato rilasciato dalle imprese si basa sul rapporto fiduciario tra le
parti, le continue manifestazioni di sfiducia espresse
dalle compagnie mettono in discussione il mandato
stesso fino al punto di renderlo impugnabile da parte
degli agenti.
Nel contempo, le continue ricerche di mercato svolte
nel campo dell’intermediazione assicurativa, continuando a confermare la scelta del cliente di affidarsi
al sistema agenzia che ancora gestisce il 94% del
ramo auto e l’87% dei rami danni, dimostrano come
gli agenti, più che mandatari di una compagnia, si
siano trasformati nel
tempo in fiduciari del cliente.
Tantopiù, in un quadro di questo genere, si rende
necessaria l’introduzione di qualsiasi soluzione in
grado di attenuare o eliminare l’esclusiva, mediante
la quale le imprese garrotano professionalmente gli
agenti, impedendo loro di ricercare sul mercato
nazionale e internazionale la risposta più adeguata
alle esigenze di sicurezza espresse dalla clientela.
Associazione Ex Agenti Reale Mutua
Interessante iniziativa che può
essere replicata da tutti i
Gruppi agenti, per valorizzare
il patrimonio di esperienza dei
Colleghi che hanno cessato
l’incarico
Il progetto di formare una Associazione di un
gruppo di ex colleghi in pensione nasce dall’idea
di Bruno Sari di Sassari e Roberto De Martin di
Castelfranco Veneto ex agenti della Reale Mutua.
Questa iniziativa ha dapprima suscitato grande curiosità poi è stata condivisa entusiasticamente
da decine di ex agenti Reale Mutua .
ll giorno 29 ottobre 2005 a Bologna si è così costituita L’Associazione ex agenti Reale Mutua, con
la partecipazione di oltre 50 soci fondatori.
La neonata associazione non ha fini di lucro né scopi politici e si è prefissata con l’approvazione
dello statuto il perseguimento di questi intenti:
– Conservare e consolidare fra i soci quei legami di amicizia che si sono creati nel periodo di attività agenziale, esaltando i valori della mutualità intesa come reciproco aiuto e solidarietà;
– Mantenere i legami con la Società e conservare i valori professionali e morali che hanno, durante l’appartenenza al Gruppo Agenti e nell’esecuzione del mandato, caratterizzato la collaborazione con la Reale Mutua.
L’associazione può inoltre:
a) Promuovere e realizzare iniziative culturali, sociali, ricreative, turistiche ed editoriali;
b) Promuovere attività e studio nel settore assicurativo delle forme di assistenza in materia di sicurezza e previdenza curandone la realizzazione.
(Nella foto il Presidente dell’Associazione Bruno Sari)
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UN TOUR D’ITALIA PIENO DI
PASSIONE ED ENTUSIASMO
”L’operazione subagenti”, momento di incontro
con centinaia di colleghi, è servita anche alla crescita
professionale e culturale degli Iscritti
di Sergio Risolo
C
ome già detto in
altre occasioni,
nel corso dell’ultimo Comitato Centrale
di Cagliari è stato presentato il risultato di un
lungo e complesso lavoro sviluppato dalla
Commissione Subagenti
(coordinata dal sottoscritto) con la collaborazione preziosa e necessaria dei consulenti
legali e fiscali e della
struttura interna, del
nostro sindacato.
Come molti sapranno, si
tratta dell’aggiornamento della “disciplina
contrattuale e fiscale
dei subagenti di assicuSergio Risolo,
razione” che, sotto
Componente esecutivo nazionale Sna
forma (per ora) di
manuale cartaceo, riunisce e semplifica tutte le recenti e vigenti disposizioni di legge afferenti la figura professionale del subagente, in quanto intermediario assicurativo, il suo
ambito operativo nonché, il rapporto di collaborazione tra le agenzie e le sue sottoreti commerciali.
Compreso, il testo consigliato di una lettera di nomina a subagente, con relativi allegati.
Sono passati appena 7 anni da quando lo Sna stampò
e divulgò una pubblicazione (chiamata familiarmente
“libretto giallo”) in cui veniva predisposto il testo di
lettera di nomina a subagente, consigliato alla categoria, più una serie di indicazioni estremamente utili
per una corretta quanto equa gestione e relazione
contrattuale dell’agente preponente con il suo subagente.
Ma i risultati di una semplice indagine conoscitiva,
effettuata nel 2005, nelle Regioni del nostro meridione d’Italia, riguardo all’organizzazione commerciale
delle nostre agenzie, aveva fatto emergere delle
grandissime lacune e delle incoerenze con le tantissime vigenti normative.
Pertanto, si era fortemente evidenziata, da parte
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dello Sna, la necessità di dover effettuare una sorta di
“operazione subagenti” finalizzata a contribuire ad
una crescita professionale e culturale degli agenti di
assicurazione in uno specifico e quanto mai complicato ambito, fornendo, nel contempo, soluzioni pratiche e consigli, per meglio gestire specifici processi
aziendali.
Ecco il perché di un tale elaborato (stampato e distribuito dallo Sna in migliaia di copie) che lo Sna renderà visionabile, nei prossimi giorni, anche sull’area
riservata del suo sito e aggiornerà on line ogni qualvolta sarà necessario.
Un elaborato, quindi, mai statico, mai superato, ma
sempre in linea con i (purtroppo) continui cambiamenti imposti da sempre nuove norme e regole del
mercato assicurativo.
Insomma, un lavoro che solo un’organizzazione come
lo Sna poteva portare avanti, forte di un indiscutibile
know-how e di risorse umane interne professionalmente eccezionali.
Ma non basta!
Ad una semplice, personale dichiarazione di disponibilità ad intervenire a riunioni monotematiche nelle
varie e diverse assemblee di zona, per chiarire approfonditamente il contenuto dell’aggiornamento, tanti
presidenti provinciali e coordinatori regionali hanno
risposto con passione ed entusiasmo invitandomi
nelle loro città e organizzando, tra l’altro, momenti di
incontro ed avvicinamento tra il sindacato Sna e la
categoria tutta.
Disciplina
contrattuale e fiscale
dei sub-agenti
di assicurazione
(edizione aggiornata
aprile 2006)
Si è trattato, dunque, di
una emozionante quanto
proficua serie di incontri
sul territorio, fra e con colleghi, iscritti e non allo
Sna, per parlare di subagenti, di circolari Isvap, di
Nuovo Codice delle
Assicurazioni e presentare diffusamente il contenuto del nuovo “libretto azzurro” con le sue novità legislative e fiscali, le nuove modalità consigliate nel calcolo dell’indennità di cessazione del rapporto, e così via.
Una serie di incontri per centinaia di colleghi, dalla
Sicilia al Friuli, passando dalla Campania, dalla
Puglia e da altre regioni d’Italia; regioni, tanto
diverse l’una dall’altra ma accomunate da una diffusa imperfezione di conoscenza sui mille aspetti
di questo ampio ambito afferente la nostra
imprenditorialità e da un altrettanto generale
desiderio di comprendere i tanti risvolti di una
stessa problematica.
Dopo la breve pausa estiva, l’organizzazione degli
incontri sul territorio ricomincerà perché le richieste delle tante sezioni provinciali sono continue.
L’impegno dello Sna, su queste tematiche, non si
fermerà: è in gioco il nostro futuro di imprenditori dell’intermediazione assicurativa.
Interrotte le trattative per il rinnovo del contratto
Comunicato Sna-Unapass
Sna ed Unapass esprimono sorpresa e stupore di fronte al Comunicato Stampa emesso dalle Oo.Ss. dei dipendenti agenzie lo scorso 20 luglio. È fuorviante imputare alle Organizzazioni agenziali la volontà di rottura delle trattative; al contrario questa circostanza è interamente determinata dalla incapacità delle Oo.Ss. di trovare punti di
equilibri contrattuali, chiudendosi su posizioni massimaliste, che non tengono conto dei costi generali sopportati
dalle agenzie di assicurazione, e che confondono impropriamente situazioni di difficoltà economica del settore
agenziale con situazioni oggettivamente più prospere delle Imprese di Assicurazione. In particolare per quanto
riguarda l’istituto della Previdenza integrativa, ancora da realizzare per insufficienza del numero delle adesioni
dei dipendenti delle agenzie, esso dimostra tutta l’incapacità delle Oo.Ss. a sviluppare una sensibilità previdenziale presso i lavoratori. Sna e Unapass ritengono inoltre opportuno sottolineare che i processi in atto di riorganizzazione e concentrazione del mercato assicurativo necessitano di un coordinamento unitario e generale. Per questo motivo le Organizzazioni agenziali non ritengono produttivo, al momento, un coinvolgimento delle rappresentanze periferiche ed aziendali nei suddetti processi. Altresì Sna e Unapass ritengono che gli anzidetti processi
riorganizzativi necessiteranno, pena l’ulteriore indebolimento delle strutture agenziali e dei livelli occupazionali
fino ad ora garantiti, di coerenti strumenti improntati alla flessibilità. Il comportamento tenuto nelle trattative per
il rinnovo del Ccnl, da parte di Sna ed Unapass è sempre stato improntato a lealtà negoziale, mai elusivo rispetto
ai problemi generali del settore e delle rivendicazioni dei dipendenti, consapevoli che essi costituiscono una parte
importante, nel processo gestionale delle agenzie. Sna ed Unapass ribadiscono comunque la loro disponibilità a
riprendere le trattative interrotte dalle Oo.Ss., in qualunque sede, dimostrando in tal senso un comportamento
responsabile e costruttivo, nell’interesse comune.
Comunicato delle Oo.Ss.
Il settore assicurativo è da tempo al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, delle forze politiche, dei mercati. In questi giorni si sta discutendo sul Decreto Bersani che introduce la liquidazione diretta del danno ed il superamento delle Agenzie monomandatarie con l’obiettivo di offrire una migliore qualità del servizio assicurativo agli
utenti, promuovendo la concorrenza e la riduzione del costo della polizza. Le Oo.Ss. hanno espresso un giudizio
sostanzialmente favorevole agli indirizzi governativi, richiedendo però l’avvio di una concertazione tra tutti i soggetti interessati: Ania, Agenti, Consumatori, Sindacati dei lavoratori, quale condizione per definire contenuti e
modalità di applicazione delle nuove misure. In particolare il superamento dell’agenzia monomandataria nell’esercizio del danno Rc auto necessità di approfondimenti. È chiaro che alle agenzie plurimandatarie è affidato il
compito di consigliare l’utenza in merito alle differenti tariffe e condizioni di polizza. Ciò richiede personale ancora più qualificato e preparato. Gli Agenti di assicurazione, invece, con la rottura delle trattative per il rinnovo del
CCNL scaduto da 19 mesi, dimostrano di non voler riconoscere, né tanto meno adeguare, le condizioni professionali dei lavoratori delle Agenzie. Gli Agenti intendono risparmiare utilizzando personale poco professionalizzato,
scarsamente retribuito e con condizioni di lavoro precarie (il salario lordo mensile di un capoufficio è di € 1.165,00
al mese). La pretesa di un apprendistato precario di 6 anni di durata rappresenta un ulteriore esempio della volontà di non favorire una effettiva crescita professionale del personale dipendente. Il comportamento contraddittorio degli Agenti raggiunge l’apice per quanto riguarda l’indisponibilità dello Sna a rendere agibile la previdenza
integrativa per i lavoratori dipendenti Mancata risposta alla richiesta sindacale di avere momenti di discussione
comune a fronte di processi di riorganizzazione del settore e delle singole Aziende – Gruppi assicurativi; non esigibilità dell’indennità di mensa; indisponibilità a riconoscere il recupero del poter di acquisto delle retribuzioni
rispetto all’inflazione (5,15% di aumento pari a € 61 lordi al mese!); indisponibilità a riconoscere l’aumento di produttività del settore (passato come incidenza sul PIL dal 4% al 7,8% in quattro anni): sono queste in sintesi le posizioni dello Sna. Il comportamento dello Sna, a differenza di Unapass, appare perciò inadeguato, contraddittorio
ed elusivo rispetto ai problemi legati alla qualità del servizio e alle condizioni dei lavoratori dipendenti da
Agenzie. Le Oo.Ss. hanno quindi deciso di ricorrere alla mediazione del Ministero del Lavoro, al quale hanno rivolto la richiesta di intervento urgente, in coerenza con gli obiettivi politici del Governo volto a garantire maggiori
tutele ai Consumatori. Da oggi a settembre le Oo.Ss. hanno deciso di avviare una fase di mobilitazione della categoria.
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www.agentediassicurazione.it
L’Agente di Assicurazione è anche on line, con
l’archivio dei numeri pubblicati dal 2000 ad oggi
Il sito è stato realizzato ed ideato da Filippo Guttadauro
Anche l’House Organ dello Sna, L’Agente di Assicurazione è on line.
Il Comitato di Redazione ha predisposto un apposito sito, la cui home page
richiama sempre la copertina dell’ultimo numero del periodico,
di intuitiva e semplice navigazione, ad uso degli iscritti,
ma anche di chiunque voglia saperne di più sul mondo assicurativo.
L’indirizzo del sito è www.agentediassicurazione.it
Dal sito sarà possibile visualizzare la versione digitale del numero
in distribuzione, gustare un anticipo degli articoli del numero successivo
e consultare la memoria storica contenuta nel vasto archivio
delle precedenti uscite a partire dal numero di gennaio 2000 ad oggi.
In più, dalla home page si accede ad un forum di dibattito e ad un’ampia
e ricca rassegna stampa quotidiana, alla storia dello Sna a cura di Geri Villaroel
in fase di stesura e ad un’area dedicata ai gruppi aziendali, nella quale gli iscritti
potranno e l’invitiamo a farlo sempre più spesso, inviare una e-mail a
[email protected], per contribuire all’arricchimento dell’iniziativa
con idee, suggerimenti e proposte.
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Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione
Appunti
di
viaggio
sul
plurimandato
Inserto staccabile
(a cura del Comitato di redazione stampa e comunicazione)
IL PLURIMANDATO E LA SUA STORIA
Abbiamo ripercorso il cammino effettuato dalla categoria,
dal Convegno internazionale di Perugia,
al recente decreto sulle liberalizzazioni
del Ministro Pierluigi Bersani
Al riparo da facili trionfalismi di maniera che non gioverebbero agli interessi
degli agenti professionisti, abbiamo ritenuto utile tornare alle origini del tortuoso percorso ad ostacoli che la categoria ha dovuto superare prima di ottenere il plurimandato, sia pure per il momento limitato alla sola RCAuto.
Nell’ottobre del 1996 l’Intergruppo, Federazione dei cinque Gruppi Agenti
Allianz-Ras allora preseduta dal nostro Presidente Tristano Ghironi (nella foto),
dava vita ad un grande Convegno internazionale intitolato “Il Futuro
Professionale dell’Agente di Assicurazione”, suddiviso in tre sezioni, la prima
della quali centrata sull’analisi del mercato europeo, la seconda, sotto forma di Tavola rotonda, sulla crisi della
contrattazione collettiva e la terza sul profilo professionale e sociale dell’Agente. Esattamente un anno dopo,
dalla riflessione ideologica effettuata in seno alla Tavola rotonda dai docenti Pierluigi Alleva dell’Università di
Bologna, Mario Bin dell’Università di Torino e Massimo D’Antona dell’Università di Napoli, oltreché dai
Parlamentari Leonardo Caponi, Mario Pizzicato e Nerio Nesi, prende avvio la Relazione al Progetto di Legge
sul plurimandato e il successivo disegno di legge n. 2817, datato 10 ottobre 1997 che pubblichiamo di seguito.
Relazione al progetto di legge
di Pierluigi Alleva - Ordinario di Diritto del Lavoro all’Università di Bologna
L’
obiettivo della proposta di
legge consiste nel realizzare la
correzione di uno stato di crescente insicurezza nel settore delicato
ed importantissimo, per la sua rilevanza economico-sociale ed anche
occupazionale, delle agenzie di assicurazione in appalto.
Sono, invero, circa ventcinquemila gli
agenti di assicurazione operanti in
Italia, con un indotto di occupati non
inferiore a 100.000 unità, ed alla loro
attività professionale é affidata la
distribuzione della massima parte dei
prodotti assicurativi, e dunque sia il
soddisfacimento di bisogni sociali di
sicurezza sempre più diversificati e
complessi, sia l’allocazione di imponenti risorse e flussi finanziari, stimati
in non meno di 50.000 miliardi li lire
annui. La condizione professionale,
economica ed anche umana degli
agenti di assicurazione é però contrassegnata da un sempre più evidente stato di insicurezza, debolezza e
soggezione, in sé non più tollerabile,
ma anche estremamente nociva per
la tutela del pubblico e il miglior
andamento del mercato assicurativo.
Questi valori, invero, possono essere
garantiti solo da operatori altamente
professionalizzati disposti, perché
ragionevolmente fiduciosi sulla loro
condizione e sul loro futuro professionale ed imprenditorale, ad investire energie e risorse nel medio e lungo
periodo, e per ciò stesso al sicuro da
tentazioni speculative, improvvisazioni e da ogni altro atteggiamento non
qualificato dal desiderio ed anche
dalla necessità di conquistare e mantenere la fiducia del pubblico. É agevole riconoscere la causa prossima, e
comunque determinante, del vistoso
peggioramento delle condizioni di
vita e di lavoro degli agenti e, mediamente, dell’efficacia ed utilità sociale
della loro azione, in un deterioramento del quadro normativo, legale
e contrattuale di regolazione del rapporto agenziale. Un deterioramento
che segna e sconta, probabilmente,
l’insufficienza o il cattivo esito, alla
lunga, della pur interessante scelta
metodologica del legislatore del
1942, il quale aveva affidato pressoché interamente alla contrattazione
collettiva la tutela dello status professionale delle agenzie di assicurazione,
stabilendo, nell’articolo 1753 del
II
codice civile la prevalenza della contrattazione collettiva, sulle norme
dettate dal codice civile per il contratto di agenzia in generale. Invero l’autonomia collettiva, pur investita di
questo ruolo centrale, non é riuscita
ad impedire una progressiva erosione
e dislocazione dei rapporti di forza
complessivi, e così l’affermarsi di una
prevalenza pressoché assoluta dei
poteri e volontà delle compagnie
committenti. Gli agenti hanno così
perso, di fatto, la prerogativa della
esclusiva territoriale, pur restando
essi vincolati all’obbligo di non poter
assumere altri mandati, sono esposti
al pericolo di mutamenti sostanziali
ed arbitrari delle condizioni di lavoro
contrattuali, unilateralmente imposti
dalle compagnie. Esempi ne sono la
possibile sottrazione di parte del portafoglio assicurativo amministrato, o
dell’ambito territoriale di attività, o
l’affiancamento forzoso di coagenti
o, addirittura, la decurtazione discrezionale della stessa “scala provvigionale” in origine contrattualmente
prevista. E si moltiplicano, per i profitti ed eventi del rapporto agenziale
non espressamente considerati dalla
contrattazione collettiva (già dotata
ormai di scarsissima valenza garantistica) clausole vessatorie di vario
genere apposte ai contratti individuali di mandato agenziale. Si tratta,
allora, di individuare, con questa proposta di legge, i momenti qualificanti, della problematica che, sottoposti
ad una nuova coordinata disciplina
possano mutare il quadro di insieme.
Con la necessaria precisazione che lo
scopo finale é quello di un riequilibrio
nei rapporti individuali e collettivi, e
non certo l’instaurazione di un rigido
garantismo, non consono alla natura
pur sempre imprenditoriale dell’attività agenziale: così si prevede, per
portare unesempio, non già che
l’agente debba godere sempre e
comunque della esclusiva territoriale,
ma che il vincolo di esclusiva debba
esistere o cadere per ambedue le
parti. Il primo intervento modificativo, contenuto nell’articolo 1) della
proposta, ha, dunque portata metodologica ed attiene al sistema delle
fonti: si prevede, cioè, la introduzione
del normale rapporto di gerarchia tra
legislazione e contrattazione collettiva anche nel settore delle agenzie di
assicurazioni, intendendo per legislazione sia quella codicistica sul rapporto di agenzia in generale, sia previsioni specifiche (essenzialmente quelle
dell’articolo 2) dello stesso progetto
dedicate all’agenzia assicurativa. Ciò
non significa abolire o mortificare la
contrattazione collettiva, ma attribuirle il suo normale, importantissimo ruolo di disciplina concordata
basata, tuttavia, su una intelaiatura
di principi legislativi non derogabili
che la supportano e ne migliorano
l’efficacia. L’articolo 2) del progetto
contiene appunto, i princípi minimi di
garanzia che l’esperienza ha selezionato come assolutamente necessari e
che si concretano in una limitazione non in un’abolizione - dei poteri delle
compagnie di modificare a loro
discrezione (e quindi, talvolta, oggi
anche in modo prevaricatorio), regole, discipline e obbligazioni del rapporto
individuale
agenziale.
Vengono considerati quattro istituti o
situazioni “topiche” del rapporto, ai
quali sono dedicati, nell’ambito dell’articolo 2), quattro norme destinate
a valere come novellazione integrativa dell’articolo 1753 del codice civile,
e contrassegnate, appunto come
artt.1753/bis, 1753/ter, 1753/quater,
1753/quinquies. Il primo argomento fulcro é costituito dal fondamentale
istituto dell’esclusiva territoriale e di
marchio. È noto, invero, che la sicurezza di non subire concorrenza da
parte di altri agenti o produttori della
medesima compagnia, ha costituito
per l’agente un fondamentale elemento sia di stabilità professionale sia
di incentivazione a investire la sua
attività ed ampliarla, ferma, però, in
corrispettivo, l’astensione da parte
sua dall’assunzione di altri mandati.
Questa tradizionale configurazione
di rapporti ha dato soddisfacenti
risultati, ma anche a voler ritenere
che essa possa, in determinate situazioni, non corrispondere più alla vivacità del mercato e alla opportunità di
una più intesa concorrenza, occorrerebbe quanto meno ammettere che
allora la rinunzia all’esclusiva non
potrebbe che essere anche essa bilaterale: libera la compagnia di contare
su più canali di penetrazione in concorrenza fra loro, ma libero allora,
anche l’agente di coltivare rapporti
con la clientela offrendo una pluralità di prodotti assicurativi, tra i quali
motivatamente orientare la scelta.
Quel che invece teorizza una situazione di vera e propria soggezione é la
deroga solo unilaterale dell’obbligo
di esclusiva, per la quale l’agente
resta legato ad una sola compagnia
ma questa può, utilizzando agenti di
nuova nomina o produttori o canali
alternativi, come brooker o altri, concretamente vanificare ogni sua aspettativa e possibilità di mantenere una
attività remunerativa. Tanto più che
nessun vincolo normativo che garantisca la parità di condizioni tra i diversi intermediari, che la compagnia può
così facilmente discriminare, consentendo agli uni di concludere affari a
condizioni diverse da quelle consentite agli altri, che pertanto vengono,
irrimediabilmente, emarginati ed
espulsi dal mercato. Una deroga di
questo genere, che espone l’agente
ad ogni genere di rischio ed anche di
intimidazione, è, purtroppo, ormai
diffusissima e si tratta, allora, quindi,
di ricostituire l’equilibrio, non necessariamente nel senso della reciproca
limitazione, ma eventualmente
anche in quella della reciproca libertà: la norma, infatti, si caratterizza
proprio per la previsione di una possibilità, sia convenzionale che anche
unilaterale, di scioglimento del vincolo di esclusiva, purché, allora, con
effetto per ambedue le parti, ancorché sia solo una di esse a ripudiare
unilateralmente il vincolo dell’esclusi-
III
va. Con la precisazione necessaria che
l’eventuale venir meno dell’esclusiva
territoriale non deve incidere,
però,sul diverso e fondamentale diritto dell’agente di poter agire in condizioni di sana concorrenza con gli altri
intermediari che operano per la stessa compagnia e, dunque, con omogeneità sia di incentivi economici, sia,
soprattutto, sia di condizioni assuntive da proporre alla clientela. Il recupero della suddetta condizione di
equilibrio contrattuale, non può non
estendersi anche alle situazioni anteatte che vedono molti agenti aver
ormai perso il vantaggio dell’esclusiva
territoriale senza poter controbilanciarlo con il vantaggio di un plurimandato. Vi sono, tuttavia, altre
gravi situazioni di squilibrio discendenti dall’uso ampio e discrezionale
di uno ius variandi della compagnia
preponente del suo diritto, cioè, del
suo diritto di mutare discrezionalmente regole e momenti fondamentali del rapporto, che costituivano per
l’agente, il presupposto economico e
non solo economico del suo progetto
di impresa. Così il secondo nucleo
normativo contenuto nell’articolo 2
(contrassegnato come articolo 1753 ter ) considera le due situazioni di
estrema soggezione dell’agente a iniziative dannose e unilaterali della
compagnia: quella dell’affiancamento forzato di un agente, e quella della
riduzione forzata (e mal indennizzata) del portafoglio amministrato, predisponendo, quale rimedio congruo,
la previsione del necessario consenso
dell’agente all’affiancamento o allo
scorporo di territorio o di portafoglio.
I due nuclei residui riguardano il tema
del recesso, sotto due profili entrambi importantissimi: con la proposta –
integrazione -dell’articolo 1753 - quater si introduce, anzitutto,in piena
conformità con il principio civilistico
dell’articolo 1345 del codice civile,
l’istituto della nullità del recesso illecito perché determinato da motivi di
rappresaglia politico-sindacale, razziale, eccetera, e, specificatamente,
poi, di rappresaglia contro iniziative
dell’agente, giudiziali o stragiudiziali
di tutela dei suoi diritti. Evento quest’ultimo, purtroppo, assai frequente
e che già a dire il vero potrebbe essere represso a stregua del diritto civile,
ma che la concreta esperienza dimostra necessitare di una previsione sanzionatoria specifica. In secondo
luogo, con l’articolo 1753 - quater si
pone fine a quel complesso di preva-
ricazione e di talvoltaincomprensibili
svantaggi e danni, che caratterizzano, a carico dell’agente, le conseguenze del recesso: troppe volte accade che un agente del tutto incolpevole sia estromesso immediatamente
dalla gestione della sua agenzia, con
gravissimi danni di immagine, e che,
poi, debba anche attendere per
lungo tempo il pagamento degli
indennizzi. Si chiarisca, allora che egli
ha diritto, se vuole, ad operare effettivamente nel periodo di preavviso,
ad essere convenientemente assistito
nelle operazioni di riconsegna e a
riscuotere ogni sua spettanza nel termine massimo di tre mesi.
Occorre chiarire che l’introduzione
dei fondamentali presidi garantistici
ora descritti, non esaurisce però gli
scopi del progetto che, anzi, presenta
un orizzonte ampio, investendo una
tematica di civiltà politico-giuridica,
che supera i pur gravi problemi di settore ed investe, più in generale, i contratti “di servizio” intercorrenti tra
imprese “madri” e imprese che fungono da loro intermediari o canali
commerciali, come nel caso dei contratti di commissione, affiliazione
commerciale, concessione di vendita
ed altri, oltre, naturalmente, ai contratti di agenzia. Si tratta di estendere a questi rapporti quella disciplina
di inibizione delle clausole cosiddette
“vessatorie”, che il legislatore comunitario e poi il legislatore italiano
hanno introdotto già per i rapporti
tra imprese e consumatori, assumendo quale criterio guida quello della
tutela del contraente più debole, criterio che, tuttavia, é sicuramente presente anche nel rapporto tra le due
tipologie dell’impresa committente e
dell’impresa minore con funzione servente. Si tratta di clausole che talvolta riguardano spazi non disciplinati
dalla contrattazione collettiva nel
rapporto agenziale, e che portano
spesso al limite la preponderanza di
forza contrattuale di un soggetto sull’altro, come nel caso, davvero esemplare, della facoltà riconosciuta
all’impresa committente di ridurre
unilateralmente i compensi provvigionali all’impresa che svolge attività
di servizio.
Alla tradizionale, inefficace e solo formalistica cautela della doppia firma,
richiesta per la validità delle clausole
“vessatorie”, dalla previgente disciplina del codice civile, si sostituisce una
ben più credibile e garantistica previsione di loro invalidità, almeno come
regola generale. L’estendere la
garanzia a tutti i contraenti deboli,
siano consumatori, siano operatori
economici dell’indotto, rappresenta
un sicuro sensibile progresso dell’ordinamento civile. Vi é poi nel progetto di legge un nucleo normativo
costituito dagli articoli 4 e 5 che introduce princípi di reale democrazia
associativa e sindacale nel settore
delle agenzie di assicurazione, il
quale vanta, in proposito, una lunga
tradizione, ma non esente, tuttavia,
da qualche limite, in particolare, con
riguardo allo scopo, che sarebbe davvero di interesse pubblico, dell’instaurazione di rapporti partecipativi e
condeterminativi, fra compagnie e
associazione degli agenti. É a tutti
evidente che un compiuto sistema di
relazioni partecipative può essere
solo frutto di accordi e di contrattazione collettiva, e che, anzi, proprio
questa é la principale funzione futura
della contrattazione, ma appare indispensabile – e la proposta di legge
provvede con l’articolo 4) - una normativa di supporto e di promozione
per una futura contrattazione di questo tipo, la quale, dovrebbe, di necessità selezionare, per ammettere ai
rapporti partecipativi, le organizzazioni sindacali degli agenti maggiormente rappresentative. Si comprende, allora, come il tema della partecipazione si leghi a quello della democrazia, nel senso che avranno diritto
alla partecipazione e codeterminazione anzitutto quelle associazioni che
possono vantare una forte legittimazione da parte della base degli agenti. Legittimazione derivante non solo
della consistenza associativa, ma
anche dal consenso ricevuto in occasione di prove elettorali che comprendano come elettorato attivo tutti gli
agenti, il che ben potrebbe verificarsi
ove si renda, ad esempio, elettiva la
nomina dei rappresentanti degli
agenti negli organi dell’Albo agenti.
L’altra faccia della democrazia sindacale, oltre a quella della democrazia
rappresentativa, é costituita da istituti di democrazia diretta, come quelli
riguardanti la possibilità di sottoporre
a referendum confermativo, a ricorre
di particolari circostanze, gli accordi
nazionali ed aziendali siglati dalle
organizzazioni sindacali. L’ultimo
importante nucleo normativo contenuto nel disegno di legge agli articoli
6 e 7 riguarda l’ipotesi, oramai piuttosto frequente, che il mandato agenziale sia conferito invece che a singo-
IV
li agenti o a cogenti, a società commerciali o di capitali, o più spesso di
persone. Si precisa, allora, anzitutto,
che i principi di garanzia contenuti
negli articoli da 2 a 3 riguardano
anche l’agente costituito in forma di
società - il che, per il vero, é del tutto
logico - e si prevede, ancora, a correzione di un orientamento giurisprudenziale immotivatamente restrittivo, che nel caso di società agenziali in
cui la maggioranza dei soci partecipi
direttamente all’attività produttiva,
sussista la giurisdizione del pretore
del lavoro di cui agli articoli 409 codice di procedura civile e ss. Infatti,
l’ambito descritto da questa norma,
riguarda proprio quei rapporti, al di
là del lavoro subordinato, in cui sia
prevalente l’attività lavorativa, personale e diretta, e non si comprende,
allora, per qual motivo debbano essere esclusi soggetti che in tal modo
effettivamente operano, anche se
legati tra di loro da un vincolo sociale. Simili considerazioni ispirano
anche la soluzione di specifici ma
importanti problemi insorti con
riguardo all’affidamento del mandato agenziale a società di persone: così
viene considerata, ai fini delle spettanze contrattuali di liquidazione,
non novativa del rapporto la costituzione di una società agenziale di cui
resti socio e protagonista il precedente agente. Viene, inoltre, esonerato
dalle conseguenze negative, (nei confronti della preponente), dell’inadempimento di un socio, l’altro socio
al quale nulla possa essere personalmente rimproverato. Infine, viene salvaguardato, nei limiti del razionale,
l’affidamento che la compagnia
abbia fatto sulle doti personali dei
soci componenti la compagine di una
società di persone, nel senso che é
consentito il suo recesso dal rapporto
quando sia cambiata, con la persona
che la deteneva, la maggioranza
societaria.
Il progetto di legge, in sintesi, costituisce un intervento complesso, ma
equilibrato nelle sue parti, perché nel
ricostituire un rapporto fecondo tra
quadro legislativo di garanzia e capacità regolativa della contrattazione
collettiva, apre a quest’ultima, nuovi
spazi ed obiettivi, inserendosi senza
esitazione, per altro verso ancora,
nella tendenza modernizzatrice di
concetti e tecniche preposti alla regolazione dei rapporti interpretativi,
frutto non ultimo, di una integrazione europea.
XIII Legislatura
Disegno di Legge n. 2817
Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa
Iniziativa Parlamentare dei senatori Sergio GAMBINI, Leonardo CAPONI, Carlo SMURAGLIA,
Raffaele BERTONI, Daria BONFIETTI, Michele DE LUCA Michele, Loris Giuseppe MANCONI, Silvano
MICELE, Gianni NIEDDU, Enrico PELELLA, Giancarlo TAPPARO e Palmiro UCCHIELLI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Modifiche al codice civile)
Al titolo III del libro IV del codice civile, dopo le parole: “Capo X. Del contratto di agenzia” sono
aggiunte le seguenti: “Sezione I - Disposizioni generali”.
2. L’articolo 1753 del codice civile é sostituito dalla seguente sezione:
“Sezione II - Degli agenti di assicurazione.
Art. 1753. (Agenti di assicurazione). - Al rapporto di agenzia, quando abbia per oggetto la conclusione di contratti di assicurazione, si applicano le disposizioni della sezione I in quanto non
disciplinato dalla presente sezione. Le disposizioni della presente sezione non sono derogabili
da patti contrari.
Art. 1753- bis. (Patti di deroga del diritto di esclusiva). - É nullo qualsiasi patto, stipulato anche
successivamente alla conclusione del contratto di agenzia, che produca effetti liberatori dagli
obblighi di esclusiva a favore di una sola delle parti.
Salvo che sia diversamente pattuito, ciascuna parte può rinunciare al diritto di esclusiva, liberando anche l’altra parte.
L’esercizio della facoltà di rinuncia al diritto di esclusiva da parte dell’agente non può comunque costituire giusta causa o giustificato motivo di recesso del preponente.
Se é pattuita deroga o rinuncia all’esclusiva territoriale il preponente é comunque tenuto a
garantire parità di trattamento tra gli agenti e gli altri intermediari, con particolare riguardo
alle provvigioni ed alle condizioni contrattuali offerte agli assicurati.
Art. 1753- ter. (Consenso dell’agente a modificazioni del rapporto). - Riduzioni del territorio
dell’agente e riduzioni o trasferimenti del suo portafoglio da parte del preponente non sono
efficaci se l’agente non abbia espresso il proprio consenso per iscritto, fermo il diritto a un
equo indennizzo stabilito da accordi collettivi.
Le modificazioni del numero degli agenti non comportano risoluzione del rapporto degli agenti già in carica e quelle in aumento richiedono il loro consenso scritto.
Art. 1753- quater. (Recesso illecito). - É nullo il recesso determinato da motivi di discriminazione politica, sindacale, religiosa, razziale, sessuale ovvero di ritorsione per l’esercizio da parte
dell’agente di diritti e facoltà di origine legale o contrattuale.
Art. 1753- quinquies. (Conseguenze del recesso). - L’agente può rifiutare la sostituzione del preavviso con la relativa indennità ed ha diritto, anche nel caso di recesso per giusta causa, ad
esser assistito nelle operazioni di riconsegna da rappresentanti dell’associazione sindacale cui
aderisca o a cui conferisca apposito mandato. Ha altresì diritto alla corresponsione delle indennità di fine rapporto entro il termine massimo di tre mesi dalla sua cessazione”.
3. La disposizione di cui all’articolo 1753- bis, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, ha effetto su tutte le pattuizioni stipulate a far data dal 1º gennaio 1992.
V
Art. 2. (Clausole vessatorie)
1. Sono inefficaci, se apposte a contratti di agenzia, commissione, affiliazione commerciale,
concessione di vendita o ad altri contratti stipulati per la distribuzione di beni, promozione
di affari e prestazione di servizi ad imprese, le clausole di cui ai numeri 2, 3, 6, 10, 11, 14, 16,
19 e 20 del secondo comma dell’articolo 1469- bis del codice civile.
Art. 3. (Contrattazione collettiva)
1. La contrattazione collettiva prevede procedure ed organismi di consultazione tra le imprese
assicuratrici e rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli agenti assicurativi maggiormente rappresentative.
2. La maggiore rappresentatività é dedotta dalla consistenza associativa delle singole organizzazioni sindacali, nonché dal consenso elettorale ricevuto dalla stessa organizzazione ove
abbia presentato candidati per l’elezione dei rappresentanti degli agenti negli organi
dell’Albo degli agenti di assicurazione.
Art 4. (Efficacia degli accordi collettivi)
In mancanza di diverse procedure di verifica dei risultati della negoziazione collettiva previste
da accordi sindacali, gli accordi nazionali ed aziendali entrano in vigore trenta giorni dopo la
loro sottoscrizione, salvo che, entro tale termine, non sia stato richiesto da almeno il 20 per
cento dei destinatari un referendum confermativo.
L’accordo é inefficace se non é approvato dalla maggioranza dei votanti.
Art. 5. (Società agenziali)
Gli articoli da 1 a 4 della presente legge si applicano anche agli agenti di assicurazione costituiti
in forma di società commerciali, di capitali o di persone.
Tali società possono associarsi ed essere rappresentate dalle organizzazioni sindacali degli agenti
di assicurazione, esercitando i poteri e le prerogative previsti per gli iscritti dagli statuti.
Art. 6. (Applicabilità dell’articolo 409 del codice di procedura civile)
L’articolo 409 del codice di procedura civile si applica alle società agenziali costituite in forma
di società di persone, purché la maggioranza dei soci partecipi ed attenda personalmente
all’attività agenziale.
Art. 7. (Soci di società personali)
Qualora il mandato di agenzia sia affidato a una società di persone si osservano, a tutela dell’affidamento delle parti e senza pregiudizio delle norme che precedono, le previsioni di cui al
presente articolo.
Nell’ipotesi di successione della società di persone nella gestione dell’agenzia ad un agente o
coagente divenuto socio della società subentrante, il rapporto di agenzia si considera unico ed
ininterrotto ai fini dell’efficacia e dell’applicabilità degli istituti previsti da accordi collettivi.
3. Nel caso di mutamento della composizione della società, la compagnia assicuratrice preponente ha diritto di recedere dal rapporto con preavviso e per giustificato motivo, qualora
mutino le persone dei soci che detenevano la maggioranza delle quote.
4. Il socio al quale non siano addebitabili comportamenti illegittimi costituenti giusta causa di
recesso del preponente, e riferibili a fatto e colpa di altri soci, ha diritto all’integrale percezione delle spettanze di fine rapporto, in proporzione alla sua quota sociale.
VI
Dopo questa prima fase dedicata a costruire una cornice assicurativa alla contrattazione
collettiva, dimostratasi negli anni inadeguata a tutelare i diritti della Categoria e dopo
un lungo periodo caratterizzato dalla mediazione negoziale con le imprese, il Sindacato
decide di presentare all’Antritrust, un ricorso finalizzato ad evidenziare l’ingiustificato
mantenimento dell’esclusiva nel mercato italiano e il cui testo riportiamo per esteso.
Testo del ricorso all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Raccomandata r.r.
Prot. n. 292
Milano, 9 marzo 2001
Spett.le AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Via Liguria, 26 - 00187 ROMA
SEGNALAZIONE AI SENSI DELL’ART. 12 L. 287/90 DEL SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE
(SNA), con sede in Milano, Via Lanzone 2, in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante protempore Dott. Tristano Ghironi,
NEI CONFRONTI DI
ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE DI ASSICURAZIONE (ANIA) E DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE OPERANTI NEI RAMI DANNI, PER AVER:
adottato un’intesa vietata, ai sensi dell’art. 2, II° co., L. 287/90 avente ad oggetto i vincoli di esclusiva e i conseguenti obblighi di non concorrenza a carico degli agenti da inserire, in modo tra esse concordato, all’interno dei contratti di agenzia assicurativa;
adottato ed inserito i suddetti vincoli di esclusiva e i conseguenti obblighi di non concorrenza a carico degli
agenti all’interno della pressoché totalità dei contratti di agenzia, determinando restrizioni verticali nei mercati rilevanti in contrasto con l’art. 2, II° co., L. 287/90, in quanto non conformi ai limiti fissati dal regolamento (CE) n. 2790/1999 e pertanto non soggette al beneficio della relativa esenzione (anche a causa dell’effetto cumulato di reti parallele di restrizioni verticali simili).
1. Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA)
Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione è la principale associazione di categoria degli agenti di assicurazione, alla quale aderiscono oltre 6.000 agenti iscritti all’Albo Agenti di Assicurazione di cui alla L. 48/79.
L’associazione, costituita a Milano nel 1919, ha tra i propri scopi statutari quello di tutelare e promuovere gli
interessi professionali, morali ed economici degli agenti di assicurazione nonché di promuovere l’evoluzione
ed il perfezionamento del servizio assicurativo per una miglior tutela dell’assicurato (cfr. Statuto SNA doc. 1)
2. Gli agenti di assicurazione
Quadro normativo
L’attività di distribuzione dei prodotti assicurativi in Italia è disciplinata dalla L. 48/79 (agenti di assicurazione) e
dalla L. 792/84 (mediatori di assicurazione, c.d. brokers). Dette normative prevedono che le relative attività siano
consentite esclusivamente agli iscritti ai relativi albi professionali, cui è possibile accedere previa valutazione del
possesso di determinati requisiti professionali, morali e personali.
In base all’art. 2, comma I°, dell’Accordo nazionale intercorso tra le associazioni delle imprese di assicurazione
(ANIA) e degli agenti (SNA e UNAPASS) (doc. 2) 1994 “è agente di assicurazione colui che, iscritto all’Albo nazio-
VII
nale degli agenti di assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge
stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere a proprio rischio e spese, con compenso in tutto od in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia”.
Inoltre, l’art. 1, comma 2, dell’Accordo stesso, precisa che esso nonsi applica, oltre che ai subagenti operanti per
le agenzie in gestione libera, ai collaboratori subordinati delle imprese, ai gerenti di agenzie in economia (le c.d.
“gerenze” create e controllate direttamente dalle imprese), agli agenti operanti per queste ultime, non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo a loro carico.
L’accordo è quindi applicabile alle agenzie in c.d. “gestione libera”, vale a dire a tutti gli agenti che svolgono,
individualmente o in forma societaria, una autonoma attività di gestione e sviluppo di una agenzia assicurativa,
con caratteri di professionalità e imprenditorialità.
L’art. 1748 C.C. prevede che “l’agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia”, spese che restano pertanto a suo esclusivo carico.
L’art. 11 dell’Accordo Nazionale Imprese-Agenti prevede che “sono a carico dell’agente tutte le imposte e tasse e
gli altri oneri tributari iscritti nei ruoli a suo nome o sotto quello dell’agenzia, relativi all’esercizio della stessa”
(comma 2) e che “l’agente è responsabile in proprio per le conseguenze della mancata osservanza, da parte sua
o dei suoi dipendenti, delle leggi e dei regolamenti fiscali e di qualsiasi altra disposizione legislativa o regolamentare concernente le operazioni dell’agenzia” (comma IV°).
A proposito del ruolo e della figura degli agenti, l’Autorità ha già avuto modo di rilevare (nella delibera n. 8544
del 28.07.2000) come essi “siano rappresentanti delle imprese, che hanno per legge il potere di compiere gli atti
concernenti le modificazioni dei contratti da essi offerti alla clientela nell’ambito dell’autonomia imprenditoriale e gestionale della propria agenzia: gli agenti non sono dipendenti delle Compagnie ma liberi imprenditori con
elevata autonomia e libertà di gestione” (delibera Autorità 28.07.2000, paragrafo 173).
Il contratto di agenzia resta inoltre risolvibile ad nutum dall’impresa (salvi i termini di preavviso previsti dal Codice
Civile e dall’Accordo Nazionale).
Quadro economico
Attualmente risultano iscritti all’Albo Nazionale Agenti di Assicurazione n. 22.407 agenti di assicurazione.
Quanto alla struttura imprenditoriale delle agenzie di assicurazione, va segnalato cheesse operano a livello nazionale attraverso 25.139 subagenzie (dati ISVAP – Giornale delle Assicurazioni – giugno 2000 doc. 3) e circa 40.000
dipendenti (sulla base di un contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato tra SNA e associazioni sindacali dei
lavoratori del settore – doc. 4), a cui va aggiunto un numero pressoché analogo di “produttori”. Del suddetto personale e collaboratori di agenzia l’agente assume interamente a suo carico gli oneri economici e del suo operato
è responsabile in proprio nei confronti della mandante.
In base al suddetto Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro intercorrente tra agenti di assicurazione e loro personale dipendente, il rapporto di lavoro non si scioglie in caso di cessazione del rapporto agenziale tra agente e
impresa preponente, conservando detto personale dipendente le medesime condizioni giuridiche e normative nei
confronti dell’agente subentrante (art. 43 C.C.N.L.). Quest’ultimo, pertanto, assume interamente gli oneri derivanti dai rapporti di lavoro, anche precostituiti, con il personale dipendente.
Inoltre, l’agente al quale al momento della nomina viene affidato un portafoglio precostituito da un precedente agente, è tenuto a versare all’impresa (attraverso il meccanismo della rivalsa disciplinato dall’art. 37 Accordo
1981 e 1994) il valore di un importo, sostanzialmente riconducibile al concetto di avviamento commisurato alle
indennità di risoluzione del rapporto versate all’agente uscente (dette indennità sono a loro volta determinate
in base al valore del portafoglio, alla passata redditività ed all’accertato incremento degli affari).
Un numero crescente di agenzie, soprattutto negli anni recenti, opera in forma societaria, sia di persone che di
capitali, soprattutto laddove per una stessa agenzia vengono nominati dall’impresa più agenti (coagenzie).
Restano inoltre di regola interamente a carico dell’agente, oltre ai suddetti costi di personale, anche i costi diretti e indiretti legati all’utilizzo dei locali agenziali (e spesso anche subagenziali) e ciò non solo nel caso in cui l’immobile sia di proprietà dell’agente, ma anche in caso di locazione essendo che il relativo contratto è stipulato in
capo all’agente o, laddove formalmente intestato all’impresa, i relativi oneri (canoni e spese) restano comunque
in larga parte a carico dell’agente stesso (analogamente al caso in cui i locali agenziali siano di proprietà della
preponente).
Un ulteriore onere a carico dell’agente deriva dai recenti e sempre più massicci programmi di c.d. meccanizzazione delle agenzie attuati attraverso l’adozione di sempre più complessi e costosi programmi di software, da adeguare, sostituire e/o modificare in relazione alle esigenze della singola impresa preponente ed i cui costi, non solo
in termini di installazione ed adeguamento, ma anche di formazione e preparazione del personale dipendente,
gravano in larga misura, se non interamente, sugli agenti.
Agli agenti, inoltre, fanno ovviamente carico tutte le restanti spese di gestione dell’agenzia (manutenzione locali, acquisto e manutenzione macchinari, attrezzatura e mobilia, etc.).
VIII
3. I vincoli di esclusiva e i conseguenti obblighi di non concorrenza
a carico degli agenti di assicurazione
Quadro normativo
L’Accordo del 1994 ha previsto, in materia di diritto di esclusiva (e conseguente obbligo di non concorrenza), una
nuova disciplina basata sui seguenti 4 regimi (art. 6 e 6 bis dell’Accordo):
– regime 1: agenti in esclusiva bilaterale assoluta;
– regime 2: agenti in esclusiva di marchio con esclusiva di territorio nei soli confronti di altre agenzie;
– regime 3: agenti in esclusiva di marchio senza esclusiva di territorio;
– regime 4: agente senza esclusiva di marchio né di territorio.
Per quanto attiene al contenuto dei vincoli di esclusiva e conseguente obbligo di non concorrenza a carico dell’agente nei confronti dell’impresa, i regimi 1, 2 e 3 si equivalgono: in ciascuno di essi, infatti, “l’agente non può
svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese, salvo preventiva autorizzazione scritta e salvo quanto previsto dal comma II° del successivo art. 6 ter” (così dispongono, infatti, l’art. 6 bis, I° co., lett.
a), nonché l’art. 6 bis, II° co., lett. a), nonché l’art. 6 bis, III° co., lett. a) dell’Accordo). L’art. 6 ter, II° co., citato dalle
disposizioni ora richiamate, si limita a prevedere la facoltà dell’agente di operare per altra impresa, ma solo quando ricorrano le seguenti condizioni:
– l’agente gestisca per altra impresa rami non gestiti dall’impresa preponente (in quanto quest’ultima non eserciti o abbia cessato di esercitare tali rami nel corso del rapporto);
– la nuova impresa per la quale l’agente opera sia gradita alla preponente (tale gradimento non è richiesto solo
qualora l’altra impresa non eserciti rami gestiti dall’impresa preponente e tale gradimento è nuovamente necessario qualora la preponente inizi ad operare negli stessi rami esercitati dalla nuova impresa).
Va osservato che vincoli di esclusiva analoghi a quelli previsti dal regime 1 Accordo 1994, gravano sugli agenti tuttora operanti in “esclusiva bilaterale assoluta Accordo 1981”: infatti, per effetto dell’art. 42, III° co., Accordo 1994
(inquadramento degli attuali agenti nei nuovi regimi), gli agenti operanti in regime di esclusiva bilaterale assoluta prevista dall’art. 6, I° co., Accordo 1981 (doc. 2), hanno continuato ad essere soggetti ai relativi obblighi anche
successivamente all’approvazione dell’Accordo 1994, salvo loro espressa richiesta di inserimento nel regime 2, ovvero nel regime 3 del nuovo accordo.
I suddetti regimi di esclusiva, per quanto attiene gli obblighi di non concorrenza a carico delle parti, si differenziano tra di loro solo per il diverso contenuto degli obblighi dell’impresa nei confronti dell’agente, in quanto:
– nel regime 1 Accordo 1994 e nel regime di esclusiva Accordo 1981 (c.d. esclusiva bilaterale assoluta), l’impresa,
nella zona assegnata all’agente e per gli stessi rami, non può conferire altri incarichi agenziali né operare attraverso agenzie in economia, né raccogliere affari direttamente o indirettamente, salvo conferendo incarichi ad agenzie di imprese appartenenti allo stesso gruppo finanziario, ovvero avvalendosi di produttori, nel qual caso all’agente spetta comunque un’interessenza sulle provvigioni nonché l’assegnazione delle polizze al suo portafoglio;
– nel regime 2 Accordo 94, l’impresa, nella zona assegnata all’agente e per gli stessi rami, non può costituire agenzie in economia, né conferire altri incarichi agenziali (salvo ad agenzie di impresa appartenenti allo stesso gruppo
finanziario), potendo operare nella zona assegnata all’agente senza altri obblighi nei suoi confronti;
– nel regime 3 Accordo 94, l’impresa può operare, nella zona assegnata all’agente, senza alcun obbligo nei suoi
confronti (si tratta della c.d. esclusiva unilaterale o “zoppa”, nel senso che gli obblighi di esclusiva gravano interamente ed esclusivamente sull’agente).
Il regime di esclusiva 4 previsto dall’Accordo 1994 è pertanto l’unico secondo il quale “l’agente può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di più imprese” (art. 6 bis – IV° co, lettera a) Accordo 1994) fermo
restando che l’agente “è tenuto a comunicare preventivamente all’impresa l’assunzione di altri incarichi agenziali” (art. 6 bis, III° co., lettera c), Accordo 1994).
I suddetti vincoli di esclusiva non sono mai soggetti a limiti di durata onde essi sono destinati a permanere e a produrre effetti per l’intera durata del rapporto agenziale, che, ai sensi dell’art. 2, II° co. dell’Accordo , è a tempo indeterminato.
Nel regime di esclusiva 3, per effetto dell’art. 42, I° co., Accordo 1994, sono stati automaticamente inseriti tutti gli
agenti che, ai sensi del precedente Accordo 1981 (art. 6, co. V°), operavano in regime di esclusiva unilaterale.
È altresì previsto che nel regime 3 Accordo 1994 siano automaticamente inseriti gli agenti che operano in regimi
di esclusiva 1 o 2 Accordo 94, qualora le imprese mandanti siano oggetto di fusione o incorporazione e sullo stesso territorio si verifichi la coesistenza di più agenti (cfr. nota a verbale all’art. 6 bis Accordo 1994).
Va aggiunto anche che una serie di disposizioni dell’Accordo 1994, prevedono un trattamento nettamente meno
favorevole, dal punto di vista sia normativo che economico, per gli agenti soggetti ai regimi di esclusiva 1 (bilaterale) e 4 (plurimandato) rispetto a quelli soggetti al regime 2 (esclusiva di marchio e di territorio nei soli confronti
di altre agenzie) ed ancor più al regime 3 (esclusiva unilaterale): si vedano in proposito, ad esempio, le disposizioni in materia di riduzione del portafoglio di agenzia (art. 8 bis), di somma aggiuntiva dovuta all’agente in caso di
recesso ad nutum non validamente motivato (art. 12 bis, lettera c), di variazione in aumento del numero dei titolari di una agenzia (art. 36 e 36 bis).
IX
Quadro economico
Circa l’applicazione dei diversi regimi di esclusiva nell’ambito dei singoli rapporti agenziali, dai dati raccolti
presso i Gruppi aziendali degli agenti delle singole imprese (doc. 5), risulta quanto segue:
Assicurazioni Generali opera attraverso 1446 agenti, tutti operanti in regime di esclusiva 3 Accordo 1994 (ad
eccezione di circa 100 agenti tuttora inquadrati nel regime di esclusiva bilaterale previsto dall’Accordo 1981).
Successivamente al 1994, tutte le nuove agenzie nominate dalle Generali sono state inquadrate nel regime di
esclusiva 3 Accordo 1994. Nessun agente Generali è plurimandatario;
Ina-Assitalia (ora appartenente al Gruppo Generali) opera attraverso oltre 300 agenti, dei quali circa 100
(agenti di Roma) inquadrati nel regime di esclusiva 3 e oltre 200 soggetti all’esclusiva bilaterale.
Successivamente al 1994, INA Assitalia ha stipulato nella zona di Roma circa 50 nuovi contratti di agenzia,
tutti soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo 1994. Nessun agente INA-Assitalia è plurimandatario;
Lloyd Adriatico (appartenente al Gruppo Allianz RAS) opera attraverso 693 agenti, dei quali 243 in regime di
esclusiva bilaterale (secondo l’Accordo 1981), 168 in regime di esclusiva 2 e 282 in regime di esclusiva 3.
Successivamente al 1994, il Lloyd Adriatico ha stipulato 131 nuovi contratti di agenzia soggetti al regime di
esclusiva 2 Accordo 1994 e 224 nuovi contratti di agenzia soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo 1994.
Nessun agente Lloyd Adriatico è plurimandatario;
Milano Assicurazioni (appartenente al Gruppo Fondiaria) opera attraverso 464 agenti, dei quali 76 operano
in plurimandato, mentre tutti i restanti sono vincolati all’impresa da una clausola di esclusiva;
Duomo opera attraverso 179 agenti, dei quali 154 in regime di esclusiva 3, 23 in regime di esclusiva bilaterale (Accordo Nazionale 1981) ed un agente plurimandatario. Successivamente al 1994, la Duomo ha stipulato
76 nuovi contratti di agenzia, tutti soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo 1994;
Fondiaria opera attraverso 606 agenti, tutti inquadrati nel regime di esclusiva 3. Successivamente al 1994, la
Fondiaria ha stipulato circa 200 nuovi contratti di agenzia, tutti soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo
1994. Nessun agente Fondiaria è plurimandatario;
Meie Assicurazioni (ora appartenente al Gruppo Unipol) opera attraverso circa 600 agenti, quasi tutti soggetti al regime di esclusiva 3 ANA 1994. Successivamente al 1994, tutti i nuovi rapporti agenziali instaurati sono
soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo 1994;
Ras opera attraverso 1497 agenti, dei quali 1031 in regime di esclusiva 3 ANA 1994 e 464 soggetti al regime
di esclusiva bilaterale (2 agenzie sono soggette al regime di esclusiva 2 Accordo 1994). Successivamente al
1994, la RAS ha stipulato 197 nuovi contratti di agenzia, tutti soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo 1994.
Nessun agente RAS è plurimandatario;
Allianz Subalpina (appartenente al Gruppo Allianz RAS) opera attraverso 601 agenti, operanti in massima
parte in regime di esclusiva 3 Accordo 1994, ad eccezione di un agente in esclusiva bilaterale, un agente in
regime 2 Accordo 1994 e 11 agenti plurimandatari. In circa 60 agenzie il regime di esclusiva è controverso;
Zurigo opera attraverso circa 600 agenti, dei quali circa il 90% in regime di esclusiva 3 Accordo 1994 ed il
restante 10% in plurimandato. Successivamente al 1994, la Zurigo ha stipulato circa 20 nuovi contratti di
agenzia, tutti soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo 1994;
Nuova Tirrena (appartenente al Gruppo Toro) opera attraverso 555 agenti, dei quali 466 soggetti al regime
di esclusiva 3 Accordo 1994 e 89 agenti in plurimandato. Successivamente al 1994, la Nuova Tirrena ha stipulato 42 nuovi contratti di agenzia, di cui 27 soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo 1994 e 15 in plurimandato;
Italiana Assicurazioni (appartenente al Gruppo Reale Mutua) opera attraverso 208 agenti, dei quali 116 in
regime 3 Accordo 1994 (tutti rinnovati e/o stipulati successivamente al 1994) e 92 in esclusiva bilaterale.
Nessun agente Italiana Assicurazioni è plurimandatario;
Vittoria Assicurazioni opera attraverso 237 agenti, tutti soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo 1994.
Successivamente al 1994, la Vittoria Assicurazioni ha stipulato 77 nuovi contratti di agenzia, tutti soggetti al
regime di esclusiva 3 Accordo 1994. Nessun agente Vittoria è plurimandatario;
X
Reale Mutua opera attraverso 485 agenti dei quali 477 soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo 1994 e 8
agenti in esclusiva bilaterale (Accordo 1981). Nessun agente Reale Mutua è plurimandatario;
Augusta (appartenente al Gruppo Toro) opera attraverso 88 agenti, tutti soggetti al regime di esclusiva 3
Accordo 1994. Successivamente al 1994, la Augusta ha stipulato circa 20 nuovi contratti di agenzia, tutti
soggetti al regime di esclusiva 3 Accordo 1994. Nessun agente Augusta è plurimandatario.
Toro Assicurazioni opera attraverso 455 agenzie (per complessivi 698 agenti) delle quali 252 in regime 3
Accordo 1994, 187 soggetti al regime di esclusiva bilaterale, 16 al regime 2 Accordo 1994. Successivamente
al 1994, la Toro Assicurazioni ha stipulato 201 nuovi contratti di agenzia, dei quali 184 soggetti al regime
3 ANA 94. Nessun agente Toro è plurimandatario;
Unipol opera attraverso 754 agenti, dei quali 81 in esclusiva bilaterale ed i restanti in regime 2 o 3 ANA
1994. Successivamente al 1994, l’Unipol ha conferito 336 mandati soggetti all’esclusiva 2 ANA 94 e 69 mandati soggetti al regime 3 ANA 94. Nessun agente Unipol è plurimandatario.
SAI opera attraverso 1398 agenti dei quali 910 soggetti in regime di esclusiva Regime 1, Accordo 1994 e
1981, 440 agenti in Regime 3 Accordo 1994 e 50 agenti in regime 2 Accordo 1994. Successivamente al 1994,
la SAI ha stipulato 280 nuovi contratti di agenzia dei quali 150 in figura 1, 110 in figura 3 e 20 in figura 2.
Nessun agente SAI è plurimandatario. Ci si riserva di fornire ulteriori dati relativi alle Compagnie diverse
da quelle sopra elencate. Si precisa comunque sin d’ora che la situazione risulta in tutti i casi sostanzialmente identica a quella sopra descritta. Va segnalato che l’applicazione del regime di esclusiva 3 a carico
degli agenti, oltre che essere stato applicato in modo univoco dalle imprese di assicurazione alla pressoché
totalità dei rapporti agenziali instaurati successivamente all’Accordo 1994, ha trovato diffusissima applicazione anche nell’ambito dei rapporti agenziali pregressi, già soggetti al regime di esclusiva bilaterale ovvero al plurimandato, a seguito delle frequenti e pressanti richieste da parte di numerose imprese nei confronti degli agenti (spesso accompagnate da aperte minacce di revoca) di stipula di nuovi mandati agenziali disciplinati dal regime di esclusiva 3. Quest’ultimo regime di esclusiva, inoltre, è stato spesso incentivato attraverso accordi aziendali, integrativi dell’Accordo Nazionale sopra citato, conclusi tra singole
imprese di assicurazione e i Gruppi aziendali degli agenti. Le suddette circostanze, all’occorrenza, potranno essere opportunamente documentate ed approfondite. La situazione complessiva sopra descritta può
essere riassunta nei seguenti schemi:
Regimi di esclusiva vigenti tra imprese e agenti
Compagnia
Numero
complessivo
agenti
Generali
INA Assitalia
Lloyd Adriatico
Milano Assicurazioni
Duomo
Fondiaria
Meie Assicurazione
RAS
Allianz Subalpina
Zurigo
Nuova Tirrena
Italiana Assicurazioni
Vittoria Assicurazioni
Reale Mutua
Augusta
Toro Assicurazioni
Unipol
SAI
1.446
300
693
464
179
606
c. 600
1.497
601
c. 600
555
208
237
485
88
455
754
1.398
Numero agenti soggetti
a vincolo di esclusiva
dei quali
in regime
ANA 94
1446
300
693
388
178
606
c. 600
1.497
590
c. 540
466
208
237
485
88
455
754
1.398
n.p. = dato non pervenuto - c. = circa
XI
1344
100
282
n.p.
154
606
c. 600
1031
c. 588
c. 540
466
116
237
477
88
252
n.p.
n.p.
Numero agenti
non soggetti a vincoli
di esclusiva
(plurimandatari)
0
0
0
76
1
0
0
0
11
c. 60
89
0
0
0
0
0
0
0
Regimi di esclusiva adottati dalle imprese dopo l’Accordo 1994
Compagnia
Generali
INA Assitalia
Lloyd Adriatico
Milano Assicurazioni
Duomo
Fondiaria
Meie Assicurazione
RAS
Allianz Subalpina
Zurigo
Nuova Tirrena
Italiana Assicurazioni
Vittoria Assicurazioni
Reale Mutua
Augusta
Toro Assicurazioni
Unipol
SAI
Numero
complessivo
nuovi agenti
post 1994
580
50
355
n.p.
76
c. 200
n.p.
197
n.p.
c. 20
42
116
77
n.p.
20
201
405
280
Numero agenti soggetti
a vincolo di esclusiva
dei quali
in regime
3 ANA 94
tutti
50
355
n.p.
76
c. 200
tutti
197
n.p.
c. 20
27
116
77
n.p.
20
201
405
tutti
tutti
50
224
n.p.
76
c. 200
tutti
197
n.p.
c. 20
27
116
77
n.p.
20
184
69
110
Numero
agenti
non soggetti
a vincoli
di esclusiva
(plurimandatari)
0
0
0
n.p.
0
0
0
0
n.p.
0
15
0
0
n.p.
0
0
0
0
n.p. = dato non pervenuto - c. = circa
Dai dati sopra riportati, relativi ad un numero rilevante di imprese e comunque a tutte le maggiori operanti
sul mercato dei rami danni, risulta che:
su complessivi 9568 rapporti agenziali esaminati, sono soggetti a vincoli di esclusiva nei confronti dell’impresa
9331 agenti, pari al 97,5% del totale;
tra questi, sono soggetti ad esclusiva unilaterale (regime 3 ANA 94) 6881 agenti, pari all’82,5% dei rapporti
agenziali (tenendo conto che il dato ora in esame va rapportato agli 8350 rapporti per i quali esso è disponibile);
su complessivi 1759 rapporti agenziali eaminati, successivi all’Accordo 1994, 1744 agenti (pari ad oltre il 99%)
sono soggetti a vincoli di esclusiva nei confronti dell’impresa;
il numero complessivo degli agenti plurimandatari risulta di 237, pari al 2,5% del totale dei rapporti agenziali esaminati (percentuale che scende sotto 1% nei rapporti agenziali successivi all’Accordo 1994).
È quindi possibile affermare che la pressoché totalità degli agenti attualmente operanti sono soggetti, per l’intera durata del rapporto agenziale e pertanto a tempo indeterminato, a vincoli di esclusiva nei confronti dell’impresa mandante che impediscono loro di operare per altre imprese. Si tratta nella stragrande maggioranza dei casi di esclusiva unilaterale (regime 3 previsto dall’Accordo 1994) ed in una percentuale minoritaria del
regime di esclusiva bilaterale (Accordo 1981) o regime di esclusiva 2 Accordo 1994 (semi-bilaterale). Gli obblighi di non concorrenza a carico degli agenti sono in ogni caso identici nei diversi regimi.
4. Le imprese e il mercato assicurativo rami danni
Quadro normativo
Per effetto della direttiva 92/49/CEE (direttiva del Consiglio 18.06.92 n. 49 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita –
c.d. terza direttiva assicurazione non vita), recepita in Italia con il D.Lgs. 17.03.95 n. 175, in tutti i rami danni
(ivi compreso il ramo della responsabilità civile auto) vige il principio della libertà tariffaria e della concorrenzialità tra le imprese sul mercato europeo sia per quanto concerne le tariffe che le condizioni generali di contratto.
Agli Stati Membri è infatti fatto divieto di imporre l’obbligo di approvazione preventiva e di comunicazione
sistematica delle condizioni generali e speciali di polizza, nonché delle tariffe e dei formulari (a meno che questi non costituiscano elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi). Gli Stati Membri possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e degli altri documenti, senza che tale prescri-
XII
zione possa costituire per l’impresa una condizione preliminare per l’esercizio dell’attività. Il settore assicurativo, come ribadito dalla Corte di Giustizia CE (si confronti tra le molte Corte di Giustizia, causa 45/85 Verband
der Versicherer sentenza del 27.01.87) è sottoposto all’applicazione delle regole di concorrenza stabilite dal
Trattato CE.
Per quanto attiene in modo specifico al ramo RCAuto, l’esigenza di garantire il risarcimento dei danni a terzi
prodotti a seguito dei sinistri provocati dalla circolazione dei veicoli e natanti ha determinato l’adozione della
legge 990 del 24.12.69 (successivamente modificata ed integrata).
In base a tale legge ed alle successive modificazioni ed integrazioni, sono attualmente soggetti all’assicurazione obbligatoria i veicoli a motore senza guida di rotaie, i ciclomotori (art. 130 del D.Lgs. 360/93) ed i veicoli
immatricolati o registrati all’estero se circolanti in Italia.
La copertura assicurativa obbligatoria riguarda sia la responsabilità civile verso terzi prevista dall’art. 2054 C.C.
che la responsabilità per danni causati alle persone trasportate.
A fianco di tali coperture assicurative che devono essere obbligatoriamente acquistate dal proprietario di un veicolo, rimane a discrezione dell’utente la scelta di sottoscrivere ulteriori polizze per garantirsi contro eventi quali
l’incendio, il furto o i danni accidentali derivanti dalla guida od altre garanzie accessorie alla RCAuto che possono essere acquistate presso imprese anche diverse rispetto a quella che fornisce la copertura obbligatoria.
In considerazione della specificità del settore assicurativo, con particolare riferimento alla liceità degli scambi di
informazioni, è stato adottato dalla Commissione CE il regolamento n. 3932/92 relativo all’applicazione dell’art.
81.3 del Trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni, il
quale peraltro si limita a prevedere l’esenzione dall’applicazione delle regole di concorrenza di quegli accordi
tra imprese di assicurazione, altrimenti vietati, finalizzati alla sola raccolta in comune di statistiche, in forma
aggregata, necessarie per la corretta stima del rischio da assicurare, ovvero per il calcolo del premio puro.
Quadro economico
I mercati interessati dai fatti oggetto della presente segnalazione sono quelli della assicurazione nei rami
danni, ivi compreso quello, già di per sè rilevante, dell’assicurazione auto e rischi accessori.
Come ripetutamente affermato dall’Autorità (cfr. Provvedimento dell’Autorità 02.07.93 n. 1266 – I43, ANIA;
Provvedimento dell’Autorità dell’8.06.94 n. 2074 – I74, Assicurazione rischi di massa; Provvedimento
dell’Autorità del 25.09.97 n. 5333 – I193, Assicurazione e rischi Comune di Milano; Provvedimento dell’Autorità
del 06.11.97 n. 5468 – I305, Assitalia – Unipol / Azienda USSL Città di Bologna; Provvedimento dell’Autorità del
12.03.98 n. 5772-C 2927, EULER-SIAC) e dalla Commissione CE (cfr. Decisione della Commissione CE del 03.08.93
– Codan Hafnia) i mercati assicurativi, dal punto di vista del prodotto, devono essere individuati in base alla
distinzione tra i diversi rami. Infatti ogni servizio assicurativo può essere distinto in funzione del rischio che
copre e la sostituibilità tra i diversi tipi di rischi è molto limitata.
I servizi assicurativi oggetto della presente segnalazione, e dunque i mercati del prodotto rilevanti, sono tutti
i rami ricompresi nel settore “danni” (ovvero, secondo la definizione comunitaria, settore non vita) in quanto
mercato che riunisce tutti i singoli rami, e pertanto a sua volta, ed a maggior ragione, rilevante.
Sono ricompresi nei rami danni, oltre al già citato ramo RCAuto e ARD (ovvero CVD, Corpi Veicoli Terrestri) i
seguenti rami: assistenza, incendio ed altri elementi naturali, infortuni, malattia, merci trasportate, RC generale, tutela giudiziaria, RC veicoli marittimi, perdite pecuniarie, merci trasportate, credito, cauzioni, corpi veicoli aerei, corpi veicoli ferroviari.
Dal punto di vista geografico, i mercati relativi all’assicurazione di rischi di massa sono considerati di dimensione nazionale, come confermato anche da recenti precedenti comunitari (cfr. da ultimo decisione della
Commissione CEE del 12.01.2000, Generali / INA). Il fatto che sul mercato nazionale siano presenti articolazioni di imprese estere non rileva circa la dimensione geografica dello stesso, in quanto, per operare in questi
rami, le imprese devono disporre di una struttura distributiva e liquidativa in Italia.
Nel 1999 la quota dei prodotti assicurativi nei rami danni distribuita in
Italia attraverso agenti di assicurazione ammontava all’88,51% dell’intero mercato (doc. 6), mentre nel ramo RCAuto tale quota sale al
95.60% (doc. 7).
Tenuto conto di quanto riportato al punto 3, si può quindi stimare che
una percentuale dei prodotti assicurativi oscillante tra l’85% (rami
danni)e il 90% (ramo RCAuto) dei rispettivi mercati, siano distribuiti
attraverso canali esclusivi (agenti di assicurazioni monomandatari,
soggetti a vincoli di esclusiva nei confronti di una sola impresa).
Nel 1999 i premi diretti nei rami danni raccolti dalle imprese operanti
al suo interno (n. 147 imprese) sono stati pari a 51.889 miliardi e le
quote di mercato delle prime 10 imprese sono state le seguenti:
XIII
Compagnia
Gruppo
Premi 1999
rami danni (in miliardi)
Quota di mercato
RAS
Allianz – RAS
4.341
8.37
Generali
Generali
4.100
7.90
Assitalia
Generali
3.696
7.12
SAI
SAI
3.489
6.73
Milano Assicurazioni
Fondiaria
2.368
Prime cinque imprese
4.56
34.68
Lloyd Adriatico
Allianz RAS
2.134
Winterthur
Winterthur
2.108
4.06
Unipol
Unipol
1.920
3.70
Fondiaria
Fondiaria
1.912
3.69
AXA
AXA
1.889
3.64
Prime dieci imprese
4.11
53.88
Fonte: Giornale delle Assicurazioni – Novembre 2000
Nel 1999 i premi RCAuto raccolti dalle imprese operanti nel ramo (n. 92 imprese) sono ammontanti a 25.770
miliardi, pari al 49,6% dell’insieme dei rami danni e le quote di mercato delle prime 10 imprese sono state le
seguenti:
Compagnia
Gruppo
Premi 1999
ramo RCAuto (in miliardi)
Quota di mercato
RAS
Allianz RAS
2083
8.09
SAI
SAI
1983
7.70
Assitalia
Generali
1611
6.25
Lloyd Adriatico
Allianz RAS
1466
5.69
Generali
Generali
1338
5.19
Prime cinque imprese
32.92
Milano
Fondiaria
1173
Winterthur
Winterthur
1163
4.52
Unipol
Unipool
997
3.87
AXA
AXA
975
3.78
Fondiaria
Fondiaria
856
Prime dieci imprese
4.55
3.32
52.96
Fonte: Giornale delle Assicurazioni – Novembre 2000
La concentrazione appare ancora maggiore se si considerano le quote di mercato relative ad altri prodotti
assicurativi di massa appartenenti ai rami danni.
Nel 1999 nel ramo infortuni i premi raccolti dalle imprese operanti nel ramo (n. 123 imprese) sono ammontati a 4.519 miliardi e le quote di mercato delle prime 10 imprese sono state le seguenti:
Compagnia
Gruppo
Premi 1999
ramo infortuni (in miliardi)
Quota di mercato
Assitalia
Generali
544
12.06
Generali
Generali
482
10.68
RAS
Allianz RAS
393
8.71
Milano Assicurazioni
Fondiaria
235
5.22
SAI
SAI
217
Prime cinque imprese
4.82
41.49
XIV
Winterthur
Winterthur
197
4.37
Unipol
Unipol
181
4.01
AXA
AXA
172
3.82
Lloyd Adriatico
Allianz RAS
163
3.61
Fondiaria
Fondiaria
151
Prime dieci imprese
3.36
60.66
Fonte: Giornale delle Assicurazioni – Novembre 2000
Nel 1999 nel ramo malattia i premi raccolti dalle imprese operanti nel ramo (n. 114 imprese) sono ammontati a 2.284 miliardi e le quote di mercato delle prime 10 imprese sono state le seguenti:
Compagnia
Gruppo
Premi 1999
ramo RCAuto (in miliardi)
Quota di mercato
Generali
Generali
273
11.98
10.03
SAI
SAI
229
Assitalia
Generali
218
9.58
RAS
Allianz RAS
211
9.27
Toro
Toro
105
Prime cinque imprese
4.60
45.46
Milano
Fondiaria
92
4.03
AXA
Axa
85
3.74
Fondiaria
Fondiaria
81
3.55
Reale Muta
Reale Mutua
75
3.29
Zurigo
Zurigo
68
3.02
Prime dieci imprese
63.09
Fonte: Giornale delle Assicurazioni – Novembre 2000
Sempre nel 1999, se si considerano le quote di mercato riferite ai gruppi di imprese operanti nei rami danni,
esse risultano le seguenti:
Gruppo
Quote di mercato
rami auto (RCAuto)
Quota di mercato
altri rami danni
Quota di mercato
rami danni
Generali
15.6
25.1
19.1
Allianz RAS
16.3
14.6
15.3
SAI
10.6
6.4
9.2
Fondiaria
8.0
8.6
8.3
Toro
7.0
4.9
6.3
Prime cinque imprese
57.5
59.6
58.2
Reale Mutua
5.1
5.1
4.8
Winterthur
4.5
3.3
4.1
Unipol
4.0
3.7
3.9
AXA
2.9
3.8
3.8
Zurigo
2.3
3.0
2.7
Prime dieci imprese
77.8
78.5
77.5
Elaborazione su dati Giornale delle Assicurazioni Novembre 2000 e ISVAP
Dai dati sopra riportati emerge che sia nei rami danni considerati nel loro complesso, sia in specifici mercati
interni ai rami danni (RCAuto, infortuni, malattia):
le quote detenute dalle prime 10 imprese coprono oltre il 50% del mercato e in taluni casi (infortuni, malattia) oltre il 60%;
se si considerano i gruppi di imprese, la quota di mercato del 50% è già abbondantemente superata dai primi
5 gruppi in tutti i casi;
vi è una sostanziale stabilità della quota detenuta dalla prime 10 imprese, così come di quella detenuta dai
relativi gruppi di appartenenza.
XV
5. La concentrazione nel mercato assicurativo, gli effetti
anticoncorrenziali e le barriere all’entrata derivanti
dal sistema distributivo e dai relativi vincoli di esclusiva
Nel complesso, il settore appare concentrato e soggetto a limitate variazioni di quote di mercato, soprattutto fra le
maggiori imprese.
Nel periodo successivo alla liberalizzazione nel settore RCAuto, il livello di concentrazione è cresciuto, sia con riferimento alle imprese che ai gruppi di imprese, a seguito di numerose operazioni di incorporazione (in particolare INA
Assitalia da parte di Generali e Meie, Aurora, Navale e BNL Vita da parte di Unipol).
In particolare, nel periodo 1995-1999, mentre la quota di mercato RCAuto della prima impresa e del primo gruppo
è rimasta pressoché stabile (rispettivamente circa l’8% e il 16%), le quota delle prime cinque e delle prime dieci
imprese sono cresciuti di circa 1-2 punti percentuali e la quota dei primi cinque e primi dieci gruppi di imprese di
quasi 5 punti percentuali.
I mercati delle assicurazioni rami danni sono inoltre caratterizzati da una serie di elementi potenzialmente idonei a
facilitare la collusione tra le imprese. Tra tali elementi vanno in particolare citati:
– la presenza di un gruppo relativamente ristretto di imprese dominanti e di una frangia di imprese minori;
– una domanda relativamente stabile;
– con particolare riferimento al mercato RCAuto, una pressoché inesistente elasticità della domanda di mercato, a
causa dell’obbligatorietà della copertura assicurativa;
– la partecipazione delle imprese a numerosi accordi associativi.
Tali elementi, già evidenziati dall’Autorità con specifico riferimento al settore RCAuto (cfr. delibera dell’Autorità n.
8544 – I377 RCAuto del 28.07.2000) appaiono sostanzialmente estendibili anche agli altri rami danni.
Nello specifico ramo RCAuto il coefficiente di variazione delle quote di mercato (calcolato come rapporto tra lo scarto quadratico medio e la relativa media) delle prime 10 imprese è del 5% circa, mentre quello delle prime 20 imprese è del 6% circa: la variazione delle quote di mercato è quindi piuttosto modesta (cfr. delibera Autorità su RCAuto
sopra citata).
Il ridotto turn over delle imprese nel mercato assicurativo dei rami danni e la circostanza che, successivamente alla
liberalizzazione, sul mercato si sono registrati pochi ingressi di nuove imprese – prevalentemente rappresentate da
controllate di imprese già presenti per sfruttare nuovi canali distributivi (telefono, internet, concessionari auto), le
quali comunque hanno raggiunto quote di mercato del tutto marginali -indicano l’esistenza di forti barriere all’entrata (la decisione del dicembre 99 di Norwich Union –entrata recentemente nel mercato italiano RCAuto, di uscire
dal mercato, testimonia la difficoltà di ingresso di nuovi operatori).
Tali barriere all’entrata sono costituite innanzitutto dalla necessità di costruire un’adeguata e capillare rete per la
distribuzione delle polizze nei rami danni (ivi compresi RCAuto e ARD), nonché per la liquidazione dei sinistri. Tali
considerazioni, formulate dall’Autorità nella sua recente decisione in materia di RCAuto (delibera n. 8544 – I 377 del
28.07.2000) possono essere certamente generalizzate agli altri rami danni oltre a quello specifico considerato in quel
caso, ove l’Autorità ha altresì rilevato che poiché “usualmente gli agenti agiscono sulla base di un contratto di esclusiva con l’impresa della quale distribuiscono i prodotti, una nuova entrante deve costruire una propria rete di agenti completa, con costi elevati e lunghi tempi di realizzazione”.
L’assoluta marginalità del regime libero-concorrenziale di plurimandato è evidente e quanto mai significativa, e non
abbisogna di particolari commenti, mentre merita una qualche riflessione l’imponente passaggio, forzato od incentivato, dal regime n. 1 di esclusiva reciproca o bilaterale al regime n. 3 di esclusiva unilaterale o di marchio.
Non bisogna cadere nell’errore di credere che questo passaggio sia irrilevante, ai fini che qui interessano, o, peggio,
che esso abbia realizzato una parziale liberalizzazione, come si sarebbe indotti a pensare ad una prima considerazione del fenomeno, imperniata sul superficiale rilievo che un’esclusiva “bilaterale” è, per ciò stesso, più “intensa” e vincolante di un’esclusiva “unilaterale”.
Invero, con l’esclusiva unilaterale, che vincola il solo agente, nulla cambia rispetto alla limitazione della concorrenza
“in store”, perchè l’agente resta pur sempre obbligato a vendere esclusivamente i prodotti della Compagnia mandante, ma questa ottiene ulteriori vantaggi anti-concorrenziali dalla riacquisita libertà di nominare un numero indefinito di altri agenti per la stessa zona territoriale, perchè:
acquisisce una posizione di particolare forza contrattuale nei confronti dell’agente che si dimostri recalcitrante rispetto a direttive esecutive, in ipotesi, di altre intese anti-concorrenziali (esempio: aumenti concordati di tariffe, divieto
di sconti, storno sistematico di tipologia di polizze considerate poco redditizie), con il semplice mezzo di minacciargli l’ingresso nella sua zona di operatività di nuovi agenti. Il rilievo di questo specifico profilo risulta evidente dopo
la liberalizzazione delle tariffe R.c.a., contemporanea alla conclusione dell’ANA 1994: invero, lo scopo perseguito dal
Legislatore di promuovere un’attiva concorrenza tra le Compagnie può essere frustrato da intese “orizzontali”, che,
tuttavia, necessitano, per la loro esecuzione, proprio di una rete distributiva con le caratteristiche sopra descritte, e
determinate dagli Accordi verticali di esclusiva unilaterale.
La determinazione amministrativa (CIPE) dei prezzi è così stata sostituita dalla possibilità di una determinazione con-
XVI
cordata (ovviamente, nel senso di continui rincari) da parte delle Compagnie, e dalla concreta imposizione al pubblico attraverso una rete agenziale resa uniformemente docile ad ogni direttiva a quel fine utile.
Con la possibile nomina di nuovi agenti, anch’essi legati da esclusiva unilaterale, “satura” il territorio ed i canali distributivi, così da infittire la barriera all’ingresso nel mercato nei confronti di nuove Compagnie potenziali concorrenti.
Sostituendo, ad esempio, al solo agente in esclusiva “bilaterale” operante in una certa città, quattro o cinque agenti (ovviamente “più poveri”), sempre con il dovere, ma non più con il diritto dell’esclusiva, la Compagnia può realizzare, da un lato, qualche marginale aumento di ricavi, ma, soprattutto, sottrae, dall’altro, possibili soggetti distributori ad eventuali concorrenti futuri.
E senza -va aggiunto- che ciò comporti neanche un beneficio concorrenziale “intramarca” per i consumatori, perchè
la debolezza contrattuale di ogni singolo agente legato all’esclusiva unilaterale nei suoi confronti consente agevolmente alla Compagnia di proibire loro comportamenti concorrenziali (es.: sconti tariffari, estensione di garanzie,
ecc.) vantaggiosi per i consumatori.
Dei tre pericoli per la concorrenza che le “Linee Guida” del Regolamento CE riconnettono alla presenza massiccia di
soggetti legati da clausole di esclusiva in un certo mercato, il primo -quello dell’insussistenza di concorrenza “in
store” non è stato toccato dal passaggio dall’esclusiva bilaterale (regime n. 1) all’esclusiva unilaterale di marchio
(regime n. 3). Gli altri due pericoli, e cioè quella della agevolazione di collusione tra i fornitori, e della costituzione
di barriere di ingresso sono stati, invece, fortemente aggravati.
Il danno per la concorrenza intermarca (che è ovviamente, quella davvero importante) non è, poi, neanche in minima parte compensato da un miglioramento della concorrenza intramarca, stante la maggiore debolezza e minore
autonomia decisionale dei nuovi agenti in esclusiva unilaterale rispetto al vecchio agente in esclusiva bilaterale, il
quale, al riparo dal pericolo di possibili incursioni, poteva far meglio valere suoi punti di vista circa politiche di marketing incentivanti per i consumatori.
Quanto ora rilevato consente di apprezzare nella sua completezza il piano anti-concorrenziale dell’ANIA e delle
Imprese di assicurazione del Ramo Danni: si sono coalizzate per imporre, già a livello di regolamentazione collettiva-sindacale, la “figura n. 3”, ovvero il regime di esclusiva “unilaterale” come regime privilegiato, si mosse poi
all’unisono per renderlo il regime generale ed unico, sia offrendolo come unica possibilità ai nuovi agenti, sia
attuando ogni genere di pressione sui vecchi agenti perchè accettassero di transitarvi fino alla revoca ingiustificata, ad esempio, di agenti che non accettassero di abbandonare il regime di plurimandato (o, per altro verso, di esclusiva bilaterale).
La problematica oggetto della presente segnalazione, pertanto, è stata, seppure incidentalmente, già colta
dall’Autorità.
6. L’Intesa (orizzontale) tra imprese assicurative avente ad oggetto
i regimi di esclusiva ed il conseguente obbligo di non
concorrenza – a carico degli agenti di assicurazione (Accordo
Ania 1994)- Violazione dell’art. 2 L. 287/90
L’art. 2, comma 2, L. 287/90, vieta le intese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in
maniera consistente il gioco della concorrenza. Le due condizioni, “per oggetto o per effetto” sono alternative, di modo
che la violazione ricorre quando il pregiudizio alla concorrenza derivi anche dal solo oggetto dell’intesa.
Al fine di valutare la sussistenza di una intesa restrittiva, integrante la fattispecie della pratica concordata vietata, occorre tener conto che “l’art. 2 della L. 287/90 richiede che si dia oggettiva contezza, almeno sufficiente, della sussistenza di
comportamenti concludenti scientemente posti in essere dalle parti concertanti e volti ad incidere in maniera consistente sul gioco della concorrenza” (TAR Lazio, assicurazioni e rischi Comune di Milano, sentenza n. 1523/1999).
In proposito, e con riferimento all’art. 81 (ex art. 85) del Trattato CE, la giurisprudenza comunitaria si è già da tempo
attestata su un orientamento costante secondo il quale è addirittura superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo allorché appare che esso ha per oggetto di restringere, di impedire o di falsare il gioco della concorrenza (cfr. sentenze 13 luglio 1966, in cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig c. Commissione, in Raccolta giur.
Corte, 1966, p. 429 ss, 11 gennaio 1990, in causa C-277/87 Sandoz prodotti farmaceutici c. Commissione, in Racc. giur.
Corte, 1990, p. I-45, 8 luglio 1999, in causa C-199/92 P, Hüls AG e DSM NV c. Commissione).
La giurisprudenza amministrativa nazionale ha altresì affermato che “la nozione di intesa restrittiva ha un significato
ampio, comprendente tutte le iniziative risultanti dalla collaborazione tra imprese che, sia mediante la conclusione di
accordi formalizzati, sia mediante la concertazione di condotte pratiche, siano comunque idonee ad alterare la libertà
di concorrenza” (TAR Lazio, sez. I, sentenza n. 1541/2000 dell’8.03.2000 nel caso “Caldaie murali a gas”).
L’Accordo ANIA costituisce deliberazione di un’associazione di imprese che integra la fattispecie di intesa descritta dall’art. 2, comma I°, L. 287/90 ed ad essa aderiscono tutte le maggiori imprese operanti sul mercato. La disposizione dell’art. 2 della citata legge fa infatti riferimento a decisioni di associazioni di imprese e non richiede, quale ulteriore elemento di qualificazione della fattispecie, che i soggetti considerati svolgano direttamente attività economica.
XVII
È sufficiente ricordare, al riguardo, tra le numerose fattispecie esaminate dalla Corte di Giustizia CE, l’orientamento
espresso con sentenza 27.01.1987, causa 45/85 Verbanddersach Versicherer, nella quale la decisione di una associazione di imprese di assicurazione è stata considerata intesa restrittiva della concorrenza.
La natura anti-competitiva –e la conseguente violazione dell’art. 2 L. 287/90 - degli accordi intercorsi tra le imprese di
assicurazione, a seguito del citato dell’Accordo 1994 in ordine ai regimi di esclusiva applicabili agli agenti di assicurazione e la capacità degli stessi di incidere in modo sostanziale sulla possibilità di accesso e quindi sulla concorrenza nel
settore assicurativo, con conseguente grave pregiudizio per il benessere dei consumatori, non è dubitabile.
Al suddetto accordo, infatti, aderisce la pressoché totalità delle imprese assicurative operanti in Italia, ivi comprese
quelle che detengono le maggiori quote di mercato. Dette quote di mercato, inoltre, configurano un mercato ad elevata concentrazione, sia con riferimento alle singole imprese che, ancor più, con riferimento ai gruppi di imprese. Il
contenuto dell’Accordo concerne una delle più tipiche ed insidiose pratiche anti-concorrenziali, vale a dire l’adozione
di vincoli di esclusiva a carico dei venditori (agenti) finalizzati a segmentare e compartimentare la distribuzione dei
prodotti assicurativi attraverso canali esclusivi (agenti monomandatari). A loro volta, detti canali distributivi non sono
agevolmente ricostruibili o ricreabili ex novo da nuove imprese entranti sul mercato, per le quali i suddetti vincoli di
esclusiva costituiscono pertanto un’obiettiva barriera all’ingresso. Infine, l’adozione di clausole di esclusiva nei rapporti agenziali, impedendo ai singoli agenti di operare per conto di altri fornitori, determina rilevanti ostacoli alla concorrenza (inter-marchio) tra le imprese già presenti sul mercato rami danni, ove la raccolta attraverso il canale agenziale copre percentuali elevatissime del mercato.
Secondo la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia CE “una pratica concordata rientra nell’art. 81.1 anche in
mancanza di effetti anti-concorrenziali sul mercato. Da un lato, dalla lettera stessa di detta norma deriva che, come
nel caso degli accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche concordate sono vietate, indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un oggetto anti-concorrenziale. Dall’altro, benché la nozione stessa
di pratica concordata presupponga un comportamento delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale comportamento abbia l’effetto concreto di restringere, impedire o falsare la concorrenza” (cfr.
Corte di Giustizia CE, causa C-49/92P-ANIC, sentenza 8.07.99; Corte di Giustizia CE, causa C-235/92P-Montecatini, sentenza 8.07.99).
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza amministrativa nazionale in materia di concorrenza, che ritiene “sufficiente, a fini probatori, anche soltanto la capacità potenziale dell’accordo o della pratica concordata di restringere
la concorrenza nel mercato, in quanto riscontri concreti delle effettive conseguenze prodottesi sono necessari soltanto nella diversa e distinta ipotesi dell’abuso di posizione dominante” (Tar Lazio, Sez. Ia, sentenza n. 873/2000 del
15.04.2000, caso Associazione Vendomusica; Tar Lazio, Sez. Ia, sentenza n. 1541/2000 dell’8.03.2000, caso Caldaie murali a gas).
A maggior ragione, pertanto, la violazione dell’art. 2 L. 287/90 deve ritenersi sussistente, posto che l’intesa in oggetto ha concretamente prodotto effetti anticoncorrenziali sul mercato.
7. Gli accordi (verticali) aventi ad oggetto gli obblighi di non
concorrenza a tempo indeterminato a carico degli Agenti nei
confronti delle Imprese mandanti – inapplicabilità dell’esenzione
prevista dal regolamento (ce) N. 2790/1999 a causa della durata
degli accordi stessi e delle quote di mercato interessate (effetto
cumulo di reti parallele di restrizioni verticali simili)
La Commissione europea ha adottato il regolamento n. 2790 del 22 dicembre 1999 relativo all’applicazione dell’art. 81,
paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità Europee del 29.12.99).
Con il termine “accordi verticali”, come noto, si indicano accordi ed intese tra imprese che operano a diversi stadi della
catena distributiva.
Questi accordi presentano di norma obblighi che limitano la libertà di una o di entrambe le parti di acquistare o vendere prodotti, ad esempio, tramite impegni di esclusiva o non concorrenza.
Esso ha sostituito i regolamenti precedentemente in vigore in materia di fornitura esclusiva (Reg. n. 1983/83), acquisto
esclusivo (Reg. n. 1984/83) e franchising (Reg. n. 4087/88) con effetto dall’1.06.2000.
Il nuovo regolamento si applica a tutti gli accordi di distribuzione e fornitura concernenti prodotti e servizi, finali ed
intermedi, conclusi tra due o più imprese, operanti ciascuna, ai fini dell’accordo, ad un livello differente della catena di
produzione o di distribuzione. L’esenzione si applica a condizione che l’impresa fornitrice abbia una quota di mercato
non superiore al 30% del mercato rilevante ai fini dell’accordo (art. 3).
Inoltre il regolamento, nel definire la nozione di “acquirente” estende, la propria applicazione anche ai contratti di
agenzia: per “acquirente” si intende infatti “un’impresa che, sulla base di un accordo a cui si applica l’art. 81, paragrafo 1, vende beni o servizi per conto di un’altra impresa” (art. 1, lett. g).
XVIII
Un’ulteriore novità del regolamento è l’abbandono della struttura tradizionale del regolamento con la lista delle restrizioni lecite e di quelle non lecite. La nuova disciplina infatti si limita ad indicare solo queste ultime (c.d. black list).
L’esenzione, in particolare, non si applica a due gruppi di restrizioni:
il primo gruppo è composto dalle cosiddette hard-core restrictions ed include il divieto di imposizione del prezzo di rivendita ed alcuni tipi di restrizioni territoriali e sui clienti, che possono condurre ad una ripartizione del mercato (art. 4);
il secondo gruppo (art. 5) riguarda alcune restrizioni che non sono automaticamente esentate ma che, in certe circostanze, possono comunque risultare incompatibili con le norme sulla concorrenza. La più importante delle restrizioni di questo secondo gruppo è l’obbligo di non concorrenza allorché la sua durata sia indeterminata o superiore a 5 anni. A tal
fine, va evidenziato che si considera di durata indeterminata anche l’obbligo di non concorrenza tacitamente rinnovabile.
Per “obbligo di non concorrenza” si intende qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all’acquirente di non produrre, acquistare, vendere o rivendere beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi oggetto del contratto ovvero
qualsiasi obbligo, diretto o indiretto, che impone all’acquirente di acquistare dal fornitore o da un’altra impresa da questi indicata più dell’80% degli acquisti annui complessivi dei beni o servizi contrattuali e dei loro succedanei effettuati
dall’acquirente sul mercato rilevante, calcolati sulla base del valore dei suoi acquisti relativi all’anno civile precedente
(art. 1, lett. b).
Ai sensi dell’art. 2 L. 287/90, del regolamento di esenzione per categoria non possono beneficiare accordi verticali che
contengano restrizioni non indispensabili per il conseguimento degli effetti positivi indicati dalla norma, i quali dovranno essere esclusi dal beneficio dell’esenzione a prescindere dalla quota di mercato.
In particolare al fine di assicurare l’accesso al mercato rilevante o di impedire la collusione all’interno di questo, l’esenzione deve essere subordinata a determinate condizioni:
l’obbligo di non concorrenza deve essere limitato agli obblighi che non eccedono una certa durata;
deve essere escluso dal beneficio del regolamento qualsiasi obbligo che direttamente o indirettamente impedisca ai
membri di un sistema di distribuzione selettiva di vendere marche di determinati rivenditori concorrenti.
La Commissione ha recentemente adottato delle linee direttrici (c.d. Linee Guida) che interpretano ed integrano il nuovo
regolamento n. 2790/1999.
Le Linee Guida confermano che l’art. 5 del Regolamento esclude determinati obblighi dalla copertura del regolamento
stesso, sebbene la soglia della quota di mercato (30%) non sia superata. La prima esclusione prevista dall’art. 5 (lettera
a) riguarda gli obblighi di non concorrenza. Tali obblighi di non concorrenza non sono coperti dal regolamento quando
la loro durata è indefinita oppure è superiore ai 5 anni.
Il limite di durata di 5 anni non si applica quando le merci o i servizi sono venduti dall’acquirente in locali di proprietà
del fornitore o da questi affittati presso terzi non collegati all’acquirente, purché la durata dell’obbligo di non concorrenza non sia superiore al periodo di occupazione dei locali da parte dell’acquirente.
Tale condizione, come si è visto precedentemente, non si realizza nella fattispecie in esame, posto che, anche laddove i
locali agenziali non siano di proprietà dell’agente, i relativi costi (canone ed oneri accessori, ivi comprese le spese di manutenzione) gravano su quest’ultimo, sia nell’ipotesi in cui i locali siano di proprietà dell’impresa assicuratrice (con la quale
intercorre un regolare rapporto di locazione), sia nell’ipotesi in cui essi siano affittati dall’impresa presso terzi (nel qual
caso l’agente rimborsa interamente all’impresa o versa direttamente per suo conto al locatore, i relativi canoni e spese).
In ogni caso, va evidenziato che l’attuale obbligo di non concorrenza posto a carico degli agenti per effetto dei regimi
di esclusiva previsti dall’accordo ANIA risultano sempre ed in ogni caso di durata indeterminata, a prescindere da qualsiasi riferimento e/o limitazione derivante dalla titolarità dei locali agenziali.
Ne consegue che l’obbligo di non concorrenza a carico degli agenti, previsto dagli attuali regimi di esclusiva disciplinati
dall’Accordo ANIA e introdotti nei singoli rapporti agenziali tra imprese e agenti, costituiscono obbligazioni contenute
in accordi verticali per le quali, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, non è applicabile l’esenzione prevista dall’art. 2 del
Regolamento stesso.
Ne consegue che i suddetti accordi verticali, non potendo rientrare nel campo di esenzione previsto dal Regolamento
comunitario, resteranno pienamente soggetti all’art. 2 L. 287/90 e pertanto intese vietate in quanto dirette, per tutte le
ragioni esposte ai punti precedenti, ad impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza
all’interno del mercato nazionale dei servizi assicurativi rami danni (o in sue parti rilevanti), in quanto detti accordi impediscono e limitano gli sbocchi e gli accessi al mercato, favorendone la ripartizione.
La violazione è ancor più evidente se si considerano le significative restrizioni di accesso al mercato rilevante causate in
modo diretto dalla ampia e diffusa adozione dei suddetti accordi verticali (obblighi di non concorrenza) nella pressoché
totalità del mercato assicurativo dei rami danni. La generalizzata adozione da parte delle imprese assicurative dei suddetti obblighi a carico della propria rete distributiva determinano infatti il tipico effetto cumulato di reti parallele di
restrizioni verticali simili (anzi, nel caso di specie del tutto identiche).
Secondo le Linee Guida, gli accordi verticali possono contenere talune restrizioni che in assenza di un potere di mercato significativo, di norma migliorano la produzione e la distribuzione. Tuttavia esse possono avere ripercussioni negative sui mercati, in particolare compartimentandoli o precludendone l’accesso a nuovi operatori.
Gli obblighi di non concorrenza imposte dal fornitore all’acquirente limitano la concorrenza inter-marchio e possono violare l’art. 81.1 se portano alla preclusione del relativo mercato, dove le merci ed i servizi contrattuali sono acquistati o
venduti.
XIX
Per valutare la liceità dell’intesa sotto questo profilo, la Commissione indica taluni parametri tra i quali, in particolare, rilevano in questa sede i seguenti:
diffusione e durata dell’obbligo: quanto più alta è la quota di mercato sottoposta ad un obbligo di marca singola, e
quanto più lunga è la durata degli obblighi di non concorrenza, tanto più è significativamente probabile che vi sia
la preclusione;
posizione sul mercato dei concorrenti: la preclusione può verificarsi per i potenziali concorrenti quando un numero
di fornitori maggiore entri in contratti di non concorrenza con un significativo numero di compratori sul mercato
pertinente (situazione di mercato cumulativo);
barriere di entrata: la preclusione è più probabile ove sia più difficile per i fornitori concorrenti creare nuovi compratori oppure trovare compratori alternativi per la merce o il servizio.
Tutte le suddette condizioni di preclusione, e quindi di illiceità delle restrizioni verticali in esame, si verificano pienamente nel caso qui esposto, in quanto:
risulta estremamente elevata la quota di mercato nei rami danni in generale (85%) e ramo RCAuto (90%) vincolata
all’obbligo di non concorrenza nei confronti di una marca singola ed i relativi accordi di non concorrenza sono tutti
di durata indeterminata;
è estremamente elevato (prossimo al 100% e in ogni caso ricomprende tutte le maggiori imprese) il numero dei fornitori (imprese di assicurazione), che ha adottato nella pressoché totalità dei contratti (di agenzia) con gli acquirenti (agenti di assicurazione) obblighi di non concorrenza a carico di questi ultimi, onde anche la percentuale degli
agenti vincolati risulta a sua volta estremamente elevata (97,5%);
i fornitori concorrenti (altre imprese di assicurazioni entranti sul mercato) incontrano non solo maggiori difficoltà per
creare oppure trovare nuovi compratori (agenti), ma ciò può rivelarsi addirittura impossibile in considerazione dei
vincoli all’esercizio dell’attività di agente di assicurazione derivanti dalla L. 48/79, con i conseguenti limiti fisiologici
del mercato della distribuzione agenziale nel settore assicurativo, nonostante l’elevato numero di agenti iscritti e
operanti.
Nel caso in esame, la quota del mercato assicurativo rami danni interconnesso (pluralità di imprese di assicurazione
e di agenti i cui rapporti contengono vincoli di esclusiva) è certamente prossimo al 85% (e supera nel ramo RCAuto
la quota del 90%).
Il mercato rilevante è rappresentato dall’intero territorio nazionale, all’interno del quale si riscontra un significativo
livello di concentrazione dovuto alla forte disuguaglianza dimensionale delle imprese. In particolare i primi 5 gruppi di imprese di assicurazione coprono più del 50% del mercato. Nel settore, pertanto, le posizioni preminenti occupate dalle principali imprese coinvolte, che realizzano parte predominante del volume globale di affari, nonché la
concentrazione della domanda, rendono difficile l’accesso al mercato di altri concorrenti o il rafforzamento delle
quote di questi ultimi.
L’effetto di sbarramento all’accesso al mercato causato dagli obblighi di esclusiva esistenti dipende dal rilevantissimo
numero di distributori legati dai vincoli di esclusiva ai produttori nazionali (97,5%) rispetto a quelli non vincolati
(2,5%), nonché dal volume delle vendite effettuate nell’ambito di tali accordi (85% - 90%) rispetto a quelle effettuate tramite distributori non vincolati. Determinante è l’effetto cumulativo dell’insieme degli accordi di esclusiva esistenti. Tenuto conto dell’elevata quota di mercato delle imprese maggiori e dell’uso molto diffuso (per non dire univoco) di contratti in esclusiva, si può facilmente concludere che l’offerente che intenda penetrare entro tempi ragionevoli o ampliare la posizione che già occupa non abbia altre alternative che la collaborazione con un produttore
che già opera o l’acquisizione della sua impresa.
Con specifico riferimento a quest’ultimo aspetto (vale a dire le barriere all’accesso al mercato di nuove imprese assicuratrici derivanti dalla irreperibilità di distributori liberi da obblighi di non concorrenza) va evidenziato che la situazione risulta ulteriormente aggravata, a partire dal 1994, dalla ampia e predominante adozione, da parte di tutte le
imprese assicurative, del regime di esclusiva 3 ANA 1994 (c.d. esclusiva unilaterale) a carico delle proprie reti agenziali: tale regime di esclusiva, infatti, consente all’impresa, che non assume alcun obbligo di non concorrenza nei confronti dell’agente, di aprire sullo stesso territorio un numero anche elevato di agenzie, tutte soggette all’obbligo di
non concorrenza nei confronti della mandate, con conseguente più ampia e capillare diffusione di detto obbligo sul
mercato della distribuzione assicurativa, al quale sono soggetti un numero sempre più elevato di agenti. Ciò costituisce un ulteriore aggravamento della situazione anche rispetto al regime di c.d. esclusiva bilaterale (previsto come
regime “ordinario” dal precedente Accordo ANIA 1981) in quanto, benché anch’esso diretto a costituire reti distributive esclusive e vincolate al mono mandato, prevedendo analoghi obblighi di non concorrenza a carico delle
imprese, impediva a queste ultime di nominare, sullo stesso territorio, più di un agente, risultandone un minor numero di agenti vincolati.
L’art. 8 del regolamento prevede che la Commissione possa dichiarare l’inapplicabilità del regolamento stesso ad
accordi verticali contenenti specifiche restrizioni qualora reti parallele di restrizioni verticali simili coprano più del
50% di un mercato rilevante: tale disposizione fornisce un chiaro riferimento quantitativo circa la quota di mercato,
soggetta a restrizioni verticali parallele e simili, che non può essere superata, anche qualora la restrizione verticale,
singolarmente considerata, rientri nei limiti di esenzione previsti dal regolamento.
Non può quindi dubitarsi che nel caso in esame l’oggetto (regimi di esclusiva) e l’effetto (obbligo di non concorrenza di durata indeterminata a carico dell’agente) degli accordi verticali, i quali costituiscono una restrizione verticale
XX
non esentata, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, essendo l’obbligo di non concorrenza di durata indeterminata, e
interessano una quota del mercato assicurativo dei rami danni di gran lunga superiore al 50%, costituiscono una intesa vietata dall’art. 2 L. 287/90.
Gli effetti preclusivi che gli accordi verticali in esame producono sul mercato assicurativo dei rami danni, anche a
causa dell’effetto cumulato di reti parallele di restrizioni verticali simili poste in essere dalle imprese assicurative, sono
quindi del tutto evidenti e palesemente in contrasto con il divieto di cui all’art. 2 L. 287/90.
Dette intese dovranno pertanto essere vietate e dichiarate nulle ad ogni effetto.
8. Revoca da parte della Autorità nazionale del beneficio
dell’applicazione del regolamento N. 2790/99 nei confronti degli
accordi verticali in esame (Obbligo di non concorrenza a carico
degli Agenti)
L’art. 7 del regolamento prevede che l’Autorità competente all’interno di uno Stato membro possa revocare il beneficio
dell’applicazione del regolamento stesso sul territorio di sua competenza, qualora accordi verticali, ai quali si applica il
regolamento, producano tuttavia taluni effetti incompatibili con le condizioni dell’art. 81.3 del Trattato nel territorio di
detto Stato, in particolare qualora l’accesso al mercato rilevante o la concorrenza sul medesimo subiscano restrizioni
significative a causa dell’effetto cumulato di reti parallele di restrizioni verticali simili poste in essere da fornitori o acquirenti concorrenti.
Va sottolineato che il suddetto potere di revoca da parte dell’Autorità nazionale è esercitatile solo nei confronti di accordi verticali ai quali sia applicabile il regolamento.
Ciò non avviene nel caso in esame in quanto, per le ragioni sopra esposte, le restrizioni verticali derivanti dai vincoli di
esclusiva e conseguenti obblighi di non concorrenza a carico degli agenti sono comunque escluse dall’applicabilità del
regolamento, stante la loro durata indeterminata.
Peraltro, ove le suddette restrizioni fossero ritenute soggette al beneficio dell’applicazione del regolamento, pare evidente che, stanti gli evidenti effetti preclusivi e anti-concorrenziali sul mercato rilevante nazionale sopra ampiamente
descritti, l’Autorità non potrebbe esimersi dall’esercitare il potere di revoca del suddetto beneficio dell’applicazione del
regolamento 2790/99 su tale territorio, ai sensi e per gli effetti del citato art. 7 del regolamento stesso.
9. I Soggetti delle intese
Quanto alla qualità dei soggetti coinvolti ai fini della rilevanza dei comportamenti di cui sopra per le norme comunitarie e nazionali in materia di concorrenza, è noto che la nozione di impresa è estremamente ampia e non può tenere
conto dei più ristretti limiti che la nozione medesima incontra nella disciplina del nostro codice civile. Infatti per giurisprudenza costante la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, senza tenere
conto dello status giuridico di tali entità né delle sue modalità di finanziamento, e costituisce un’attività economica qualsiasi attività che consista nell’offrire beni o servizi su un determinato mercato (Cfr. Corte giust., 23 aprile 1991, in causa
C-41/90, Höfner e Elser, in Raccolta giur. Corte, 1991, p. I-1979, 16 novembre 1995, in causa C-244/94, Fédération française des sociétés d’assurances e al., in Raccolta giur. Corte, 1995, p. I-14013, 11 dicembre 1997, in causa C-55/96, Job Centre,
in Raccolta giur. Corte, 1997, p. i_7119). Sotto questo profilo sono considerati imprese ai sensi delle norme sulla concorrenza i professionisti intellettuali (Cfr. la decisione della Commissione nel caso COAPI, in G.U.C.E., n. L 203/1993, p. 27),
gli artisti (cfr. Corte giust. 8 giugno 1971, in causa n. 78/70, Deutsche Grammophon, in Raccolta giur. Corte, 1971, p. 487)
e gli stessi ordini professionali (cfr. Tribunale di I grado, 30 marzo 2000 in causa T-513/93, Consiglio Nazionale degli
Spedizionieri Doganali).
È quindi indubitabile che le imprese assicuratrici, da un lato, e gli agenti di assicurazione, dall’altro, debbano considerarsi ad ogni effetto imprese.
Per quanto riguarda la soggettabilità degli accordi di agenzia al Regolamento 2790/99, le citate Linee Guida della
Commissione precisano che l’art. 81.1 è applicabile in ogni caso in cui l’agente sostenga un rischio finanziario o commerciale in relazione alle attività per le quali è stato nominato agente. Fermo restando che la questione del rischio “deve
essere valutata sulla base del caso per caso e con riguardo alla realtà economica della situazione anziché alla forma legale” (Linee Guida, p.16), la Commissione precisa che l’art. 81.1 sarà applicabile, tra l’altro, quando l’agente fa specifici investimenti in attrezzature, edifici o addestramento del personale, come avviene, ad esempio, in caso di predisposizione di
“software specifico per la vendita di polizze assicurative in caso di agenti assicurati”. Nel caso di specie, peraltro, gli oneri
e i rischi finanziari e commerciali assunti dall’agente, derivanti dalla natura imprenditoriale dell’attività da esso svolta,
sono ben più ampi, come si desume anche delle circostanze sopra riportate (cfr. paragrafo 2 - Quadro economico delle
agenzie di assicurazione).
XXI
Nel settore assicurativo, come l’Autorità ha già avuto modo di rilevare (cfr. supra, pag. 2), gli agenti esercitano una attività economica indipendente per le attività per le quali sono stati nominati dai proprietari, conseguendone che detti
agenti devono essere considerati come soggetti indipendenti che devono avere la libertà di stabilire la propria strategia commerciale al fine di poter recuperare i propri investimenti contrattuali o specifici di mercato.
In ogni caso, quand’anche un accordo di agenzia non si considerasse rientrante nello scopo di applicazione dell’art. 81
(1) del Trattato, saranno considerati come parte intrinseca dell’accordo di agenzia, in quanto relativi alla capacità del
proprietario di fissare lo scopo dell’attività dell’agente in relazione alle merci o servizi contrattuali, gli obblighi dell’agente relativi ai limiti di territorio, di clientela e di prezzi/condizioni di vendita (cfr. Linee Guida, paragrafo 18).
Per contro, le clausole che riguardano i rapporti tra agente e proprietario, ed in particolare la clausola che “impedisce
all’agente di agire in qualità di agente o distributore di società concorrenti con il proprietario (clausola di non concorrenza)” riguarda la concorrenza inter marchio e può violare l’art. 81 (1) se porta alla preclusione del relativo mercato
(cfr. Linee Guida, paragrafo 19) ovvero quando facilita la collusione (cfr. Linee Guida, paragrafo 20).
10.Valutazione delle intese verticali e degli accordi di distribuzione
esclusiva da parte dell’Autorità e della Corte di Giustizia
L’Autorità in più occasioni ha valutato la conformità o meno alle regole della concorrenza di intese che, prevedendo la
collaborazione esclusiva tra le parti per la distribuzione di prodotti assicurativi, si qualificano come accordi verticali.
In via preliminare vi è da osservare che l’Autorità nell’esaminare le intese sottoposte al suo giudizio appare uniformarsi
alle linee interpretative elaborate dalla Commissione.
Così si è sostenuto che la valutazione dell’impatto concorrenziale delle intese di distribuzione esclusiva deve essere condotta avendo a riferimento il contesto economico e giuridico, nel senso che le intese assumono una rilevanza anticoncorrenziale nei casi in cui il mercato risulti difficilmente accessibile ai concorrenti. Laddove ricorra questa circostanza non
necessariamente una singola intesa di distribuzione dà luogo ad una restrizione della concorrenza, dovendosi caso per
caso accertare se la stessa contribuisca in maniera rilevante all’effetto cumulativo di blocco del mercato (A.g.c., Bollettino
n. 5130 La Venezia Assicurazione/Casse del Tirreno del 7.07.97).
Viene in luce uno dei parametri di valutazione specificati dalla Commissione europea nelle sue linee direttrici: le barriere all’ingresso del mercato.
Con riferimento al contesto economico e giuridico di riferimento, occorre osservare che il mercato della produzione e
distribuzione di prodotti assicurativi è caratterizzato sia a livello nazionale che locale da elevate barriere all’ingresso.
Infatti la normativa vigente individua la tipologia dei soggetti abilitati ad operare nel collocamento di polizze, limitandoli alle figure degli agenti, brokers e promotori finanziari. Il numero di tali operatori è inoltre circoscritto dalla regolamentazione per l’accesso alle relative professioni che esige l’iscrizione in albi professionali.
Sulla medesima linea, si collocano alcune pronunce rese dall’Autorità in relazione ad accordi comunicati ed aventi per
scopo la distribuzione di prodotti assicurativi vita e danni attraverso sportelli bancari. In esse vengono individuati gli elementi potenzialmente idonei a determinare una restrizione della concorrenza nella: esistenza di rapporti di esclusiva,
di fatto e di diritto, e nella loro durata.
In particolare l’accordo assume carattere restrittivo ogniqualvolta il mercato rilevante sia di difficile accesso e l’intesa
interessi imprese in posizione di rilevo sul mercato per una durata prolungata (A.g.C., Banca Popolare Novara Novara
Vita-Nuova MAA N. 03.07.97, n. 5180).
In base al primo elemento, le intese che prevedono accordi di esclusiva sono suscettibili, secondo l’esame dell’Autorità,
di restringere la concorrenza in ragione della previsione di clausole che impongono ai rivenditori di distribuire solo i prodotti della impresa preponente. In tal modo viene precluso ai concorrenti di offrire i propri prodotti tramite i distributori vincolati (A.g.C., Unilever Italia SPA/Ambrosiana Gelati) n. 3890 del 08.05.96).
Secondo i principi elaborati in sede comunitaria, un sistema di distribuzione esclusiva può costituire intesa restrittiva
della concorrenza laddove determini, con riferimento alle specifiche caratteristiche del mercato interessato, un ostacolo
o una preclusione all’accesso da parte di imprese concorrenti. Ciò può verificarsi quando sul medesimo mercato si riscontri la presenza di una pluralità di rapporti di esclusiva realizzati da imprese indipendenti, per ciò stesso idonei a determinare un effetto complessivo di blocco. Si tratta di quella situazione qualificabile come mercato cumulativo in base alle
linee direttrici comunitarie (A.g.C., n. 4547, Contratti di distribuzione esclusiva di gelati Autorità Garante c/o NestlèUnilever, 23.12.96), che si verifica qualora nessuno dei fornitori raggiunga una quota di mercato del 30%.
Le intese assumono, perciò, rilievo anticoncorrenziale nei casi in cui il mercato di riferimento risulti difficilmente accessibile per i concorrenti, perché caratterizzato da una diffusa rete di rapporti di distribuzione esclusiva. Laddove, poi, il
sistema si evolva nel senso di un generalizzato ricorso a collaborazione distributiva in esclusiva, ogni singola intesa
potrebbe produrre effetti di rilievo per la concorrenza, anche quando gli operatori coinvolti non dispongano di quote
di mercato particolarmente significative (c.d. effetto cumulativo, cfr. Sentenza Tribunale I° grado 08.06.1995, cause T7/93 e T-9/93).
XXII
In virtù di questo principio, anche accordi astrattamente riconducibili alla fattispecie prevista in sede di regolamento,
possono ricadere nel divieto di intese restrittive, laddove tenuto conto del contesto economico e giuridico di riferimento siano idonei ad ostacolare in maniera sensibile l’accesso al mercato da parte di altri produttori. L’illiceità di simili intese è stata anche recentemente ribadita in sede dalla Corte di Giustizia CE (Sentenza 28 febbraio 1991, causa C234/89,
Delimitis/Henninger Breau).
Tali principi sono stati adottati dalla Autorità in relazione ad un accordo di distribuzione esclusiva di gelato. L’Autorità,
seguendo il percorso tracciato dalla Corte di Giustizia, ha analizzato gli effetti prodotti da contratti di acquisto esclusivo conclusi dai produttori di gelato con i rivenditori al dettaglio in combinazione tra loro e con gli altri dello stesso tipo
presenti sul mercato (Bollettino 52/97, n 4547Autorità Garante c/o Unilever Italia SOPA, Nestlè ecc.).
A tal riguardo le linee direttrici elaborate dalla Commissione sugli accordi verticali prevedono che nei casi in cui la quota
di mercato del fornitore più grande sia inferiore al 30% e la quota di mercato dei cinque fornitori più grandi superi il
50% diviene più probabile che si verifichi una situazione di effetti anti-concorrenza singolo o cumulativo. Diventa infatti rilevante nella valutazione dell’intesa la quota di mercato interconnesso.
Nella sentenza 12.9.67, Brasserie de Haecht (causa 23/67) la Corte di Giustizia ha ritenuto che ai fini della valutazione
degli effetti di un siffatto accordo si dovesse tener conto del contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e nel
quale può concorrere, con altri, a produrre un effetto globale sul gioco della concorrenza. Da questa sentenza risulta
altresì che l’effetto cumulativo globale prodotto da numerosi accordi costituisce uno fra i tanti elementi che consentono di stabilire se mediante un’eventuale alterazione del gioco della concorrenza, il commercio fra gli Stati membri possa
venire pregiudicato.
Nella sentenza Delimitis c. Henninger-Brau del 28.2.91 (Causa c. 234/89) la Corte ha analizzato gli effetti prodotti da un
contratto di fornitura di birra, contenente una clausola di acquisto in esclusiva per un certo periodo e un contestuale
obbligo di non concorrenza a carico del rivenditore, in combinazione con contratti dello stesso tipo, sulle possibilità per
i concorrenti nazionali ed esteri di inserirsi sul mercato della birra o di espandervi la loro quota di mercato.
Una volta individuato il mercato di riferimento, per valutare se l’esistenza di un contratto di fornitura ostacoli la concorrenza nel mercato così individuato, la Corte passa successivamente ad analizzare la natura e l’importanza del complesso di accordi. Tale complesso comprende tutti i contratti analoghi che tengono vincolati a più produttori nazionali un
numero considerevole di punti vendita (sentenza Bilger del 18.3.1970 Causa 43/69).
L’incidenza di questi complessi di contratti dipende in particolare dal numero di punti vendita vincolati ai produttori
rispetto a quelli che non lo sono, dalla durata degli impegni sottoscritti, dalla proporzione tra i quantitativi oggetto degli
impegni e quelli smerciati da distributori non vincolati.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte, è possibile concludere che:
l’intesa (Accordo ANIA 1994) intercorsa tra le imprese di assicurazione italiane e avente ad oggetto i vincoli di esclusiva
e i conseguenti obblighi di non concorrenza a carico degli agenti, costituisce intesa vietata ai sensi dell’art 2 della L.
287/90 in quanto diretta ad impedire, restringere e falsare in maniera consistente la concorrenza all’interno del mercato nazionale delle assicurazioni dei rami danni, ed in particolare ad impedire o limitare gli sbocchi e gli accessi al mercato, nonché a ripartire il mercato stesso;
il comportamento concertato tra le imprese stesse, volto ad introdurre nei rapporti agenziali in modo generalizzato e
capillare vincoli di esclusiva e obblighi di non concorrenza costituisce, per le loro caratteristiche (durata indeterminata),
per la natura e il numero di soggetti coinvolti (tutte le maggiori imprese operanti nei rami danni da un lato, 97,5% degli
agenti dall’altro) e per le quote dei mercati interessati (85% dei rami danni in generale e 90% di singoli rami), intesa
diretta all’introduzione di restrizioni verticali nel mercato rilevante, non soggette al beneficio dell’applicazione del
Regolamento (CE) 2790/99 e pertanto intesa vietata ai sensi dell’art. 2, L. 287/90, in quanto restrittiva della libertà di concorrenza.
Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione chiede pertanto che codesta Autorità assuma le iniziative e i provvedimenti di sua competenza al fine di:
accertare e sanzionare le violazioni dell’art. 2 L. 287/90 dedotte nella presente segnalazione;
annullare le intese vietate poste in essere dall’ANIA e dalle singole imprese di assicurazioni;
inibire la ulteriore prosecuzione dei comportamenti in contrasto con la stessa L. 287/90;
occorrendo, ove si ritengano sussistenti i presupposti di legge, revocare il beneficio dell’applicazione del regolamento
(CE) 2790/99 agli accordi verticali sopra descritti, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento citato.
Riservato ogni diritto, si allegano:
Statuto SNA;
Accordo Nazionale Imprese di Assicurazione / Agenti 1981-1994;
Dati subagenzie (fonte ISVAP-Giornale Assicurazione 6/2000);
CCNL dipendenti agenzie di assicurazione (estratto);
Schede relative ai regimi di esclusiva adottati dalle singole imprese;
Scheda regime di esclusiva agenti anno 2000, nel ramo danni;
Dott. Tristano Ghironi
Quote raccolta rami danni (fonte ANIA 1999);
(Presidente Nazionale S.N.A.)
Quote raccolta ramo RCAuto (fonte ISVAP 1999);
XXIII
Concludiamo questo breve flashback sindacale con lo stralcio del Decreto Bersani riguardante il settore assicurativo in tema di esclusiva. Non siamo completamente soddisfatti di tutti i disposti in esso contenuti e auspicavamo che il Ministero recepisse alcune nostre richieste di modifica del testo definitivo, ma possiamo affermare a ragione che si tratta comunque di un esito storico. Una conquista importante sulla quale innestare una
nuova fase negoziale con le imprese che hanno ora la possibilità di concertare, con lungimirante intelligenza,
l’estensione del plurimandato a tutti i rami eserciti. Ma niente viene concesso gratuitamente e non è escluso
che prima della fine dell’anno gli agenti siano chiamati a difendere i loro diritti mediante una forte mobilitazione che richiami l’attenzione del mondo politico sulle devastanti difficoltà attraversate dalla categoria, spinta dalle politiche aziendali verso una progressiva proletarizzazione che non può non nuocere al mercato, ai consumatori, agli oltre 100.000 occupati che formano l’indotto agenziale.
Stralcio del Decreto Legge 223/2006 del 4 luglio
2006, n. 223, art. 8 sulle assicurazioni
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale
Art. 8. Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto
In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato
istitutivo della Comunità europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto È fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva e
di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta ai consumatori di polizze relative all’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto.
2.
Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi
assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che
impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi
servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall’articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della
data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza e comunque non
oltre il 1° gennaio 2008.
3.
Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, costituiscono intesa restrittiva ai sensi dell’articolo 2 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, l’imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva o del rispetto di prezzi minimi o di
sconti massimi al consumatore finale nell’adempimento dei contratti che regolano il rapporto di agenzia di assicurazione relativamente all’assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto.
3-bis. All’articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione r.c. auto, l’intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera.
L’informazione è affissa nei locali in cui l’intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto“.
1.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2006, N. 223
Testo definitivamente approvato dalla Camera dei Deputati il 2 agosto 2006.
All’articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta» sono inserite le seguenti: «ai consumatori»;
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All’articolo 131 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2-bis. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione r.c. auto, l’intermediario rilascia preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera.
L’informazione è affissa nei locali in cui l’intermediario opera e risulta nella documentazione rilasciata al
contraente.
2-ter. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto“».
XXIV
TRAMONTA L’EPOCA DELL’AGENTE
MONOMANDATARIO PER LA RC AUTO
di Alessandra Schofield e Filippo Guttadauro
I
l decreto legge 223/06, rinominato decreto Bersani,
ha introdotto nuove regole sulle clausole anticorrenziali, che interessano le imprese assicuratrici, ma
in particolar modo gli Agenti e altri intermediari che
distribuiscono sul mercato le polizze Rc auto.
Agenti plurimandatari
La più importante è senz’altro quella che stabilisce la
nullità contrattuale dell’esclusiva nel comparto Rc
auto. Questa norma, la più diffusa tra gli intermediari, è vietata in base al comma 3 dell’articolo 8 e fa
eccezione per i contratti già in essere, che, secondo il
legislatore saranno validi fino al 1° gennaio 2008.
I consumatori Clienti che si rivolgeranno ad un intermediario assicurativo per l’acquisto di una polizza Rc
auto, avranno a disposizione una offerta più ampia,
che includerà polizze di diverse Compagnie, in grado
di rispondere appieno alle loro esigenze.
Provvigioni trasparenti
Al fine di evitare che l’intermediario, anziché offrire
contratti che rispondano all’esigenze dei Clienti,
offrano quelle maggiormente remunerate per l’intermediario, il legislatore ( modificando in commissione
bilancio l’articolo 8) ha previsto l’obbligo di informare il cliente consumatore sulle provvigioni riconosciute dall’impresa assicuratrice. Queste informazioni
inoltre non dovranno solo essere riportate sulla documentazione rilasciata al cliente, ma dovranno essere
esposte presso i locali dell’agenzia.
Norme chiare
Le informazioni rilasciate a chi stipula un contratto di
Rc auto dovranno essere più ampie rispetto alle
attuali. In particolare, l’articolo 131 del codice delle
assicurazioni obbliga le imprese di assicurazione a
mettere a disposizione dei consumatori, sia presso i
locali degli intermediari che
sui siti internet, la nota informativa e le condizioni contrattuali. Inoltre le compagnie
sono obbligate a pubblicizzare
il costo della polizza attraverso
preventivi personalizzati che
saranno rilasciati sia tramite
internet, che dagli intermediari incaricati. L’articolo 8 amplia le informazioni da rilasciare ai singoli clienti, in modo da rendere maggiormente trasparenti i rapporti tra compagnia, intermediario e cliente. Tali documenti dovranno indicare in
modo evidenziato le provvigioni percepite dall’agente, il premio di tariffa e gli sconti applicati.
Maggiore concorrenza
Un altro aspetto importante di questa legge è quello
riguardante lo sviluppo
della concorrenza. Infatti i
patti contrattuali che prevedono un mandato di vendita in esclusiva, costituiscono una intesa restrittiva
della concorrenza ai sensi
dell’articolo 2 della legge 287 del 10 ottobre 1990.
Questa norma vieta le intese atte a impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della
concorrenza all’interno di un mercato, che fissando
direttamente o indirettamente i prezzi sia di acquisto
che di vendita o altre condizioni contrattuali, impediscano o limitino la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato.
Esasperando il concetto sopra esposto, si potrebbe
dire che gli intermediari potrebbero fissare autonomamente il costo della polizza. Questo non è possibile nel comparto assicurativo Rc auto in quanto le
Compagnie devono tener conto delle proprie basi
tecniche, sufficientemente ampie ed estese ad almeno cinque esercizi, per poter elaborare tariffe che
garantiscono il necessario equilibrio tecnico tariffario.
Questa norma però tende a valorizzare e insieme
disciplinare, una prassi consolidata da tempo sul mercato assicurativo, definita flessibilità tariffaria, ciòè
l’applicazione di sconti effettuati sulla tariffa alla
clientela, concessi all’intermediario dall’impresa assicuratrice.
Alla luce di quanto sopra esposto, abbiamo chiesto
ad alcuni Presidenti di gruppo di esprimersi in merito
alla conquista epocale del plurimandato, sia pure
limitato ancora alla sola RC Auto.
FRANCESCO SAPORITO, PRESIDENTE AAU UNIPOL
Il “mondo Unipol” ritiene che l’eliminazione dell’esclusiva possa costituire un vantaggio significativo
per i consumatori?
Dovremo aspettare qualche tempo per valutare
appieno gli effetti che il decreto Bersani avrà sul mercato assicurativo italiano, possiamo però già ora
immaginare alcuni scenari e prevedere i cambiamenti in atto.
Certamente aumenterà la competitività del mercato
e questo fatto imporrà agli attori in campo la necessità di ri-progettare il proprio futuro.
• Le reti di vendita dovranno rivedere i modelli organizzativi dell’agenzia, adeguando in tempi brevi la
29
capacità d’offerta del servizio assicurativo.
Sicuramente dovranno aumentare gli investimenti
sul piano informatico.
• Le compagnie saranno obbligate a percorrere le
strade della ricerca di efficienza del servizio, ma
dovranno necessariamente operare una scelta
epocale: oggi in
molte imprese si considerano “clienti” gli
assicurati e “costi” le
proprie reti, presto
dovranno considerare “clienti” sia i consumatori che i propri
agenti.
L’attaccamento
al
marchio non sarà più
un obbligo contrattuale; le imprese
dovranno conquistarsi e consolidare la
relazione con la rete
operando con più
celerità nell’innovare
i prodotti e i servizi
resi alle agenzie.
Al contrario di quanto paventa una parte
della rappresentanza
dell’Ania, la variabile provvigionale non sarà la sola
ed esclusiva motivazione che spingerà l’agente a
ricercare nuovi mandati.
L’innovazione di prodotto, la qualità del servizio di
liquidazione, la semplificazione delle procedure e la
comunicazione, la struttura di servizio alle agenzie:
questi sono gli elementi che potrebbero portare
un’agente a ricercare al di fuori del proprio mandato una nuova compagnia che gli consenta di rispondere al meglio alle esigenze espresse dalla propria
clientela. I consumatori, potranno scegliere, aiutati
dall’agente, e imparare a considerare il prezzo come
una degli elementi della scelta, a valutare il prodotto assicurativo misurando il servizio e ad acquistarlo
una volta trovato il rapporto qualità/prezzo più consono alle proprie esigenze.
Un’ultima considerazione: il decreto ha il pregio di
rompere definitivamente uno stallo che si è determinato nella relazione tra imprese e rappresentanza
degli agenti (dobbiamo ricordare che le aperture e le
sperimentazioni previste sul plurimandato dall’accordo nazionale agenti non si sono mai realizzate) e
al tempo stesso consegna al 2008 il vero avvio di un
plurimandato zoppo, in quanto limitato alla sola
Rca.
Abbiamo una grande occasione: un anno e mezzo di
tempo per trovare un accordo che non ci consegni
alla legge della giungla e contemporaneamente fissi
delle regole che consentano al mercato di evolversi
in modo sano. Non sprechiamola.
(Nella foto in alto Francesco Saporito Presidente
Associazione Agenti Unipol)
30
VINCENZO CIRASOLA, PRESIDENTE GAA GENERALI
Plurimandato: qual’è il punto di vista del Gaa della
Compagnia cui fa capo il maggiore Gruppo assicurativo italiano?
Il plurimandato è un risultato epocale per la nostra
categoria. Si tratta di una legge di libertà, e come
tutte le leggi che rendono più liberi gli individui sono
leggi positive. Per esempio la legge sul divorzio e sull’aborto, sono state due importanti storiche conquiste
di libertà, questo però non ha comportato che tutte
le coppie, subito dopo abbiano divorziato oppure
tutte le donne abbiano iniziato ad abortire. Erano
però libere di farlo, e la decisione dipendeva da una
loro volontà. Oggi, infatti, dopo trenta anni dall’entrata in vigore, esistono tante coppie e tante mamme
felici. Così il plurimandato deve essere considerato un
valido strumento che la impresa-agenzia potrà utilizzare a Sua discrezione, in funzione anche dei rapporti che ha con la propria compagnia mandante primaria e con i propri clienti, i quali, se saranno serviti bene
e con professionalità saranno sempre maggiormente
fidelizzati nel tempo e quindi più redditizi per tutti,
compreso per le compagnie.
Certamente avrei preferito che un nuovo modello
della rete di distribuzione assicurativa del nostro
Paese fosse stata scritta e concordata tra le parti sociali ANIA e Federazione Unitaria Sna-Unapass, senza
bisogno di un intervento di urgenza, come appunto
comporta normalmente un decreto legge.
Purtroppo la miopia dell’ANIA non ha permesso questo. Concludo sottolineando a quei colleghi che ritengono che il decreto Bersani comporterà un danno alla
nostra categoria, che la migliore risposta alle loro preoccupazioni è stata data dal presidente dell’ANIA, il
quale su una lettera aperta, inviata al Governo, ha
detto testualmente: .......aumenta di poco la libertà di
scelta del consumatore, ma aumenta di molto il potere degli agenti nei confronti delle compagnie e del
consumatore.......
PIETRO MELIS, PRESIDENTE GANT NUOVA TIRRENA
Il Gant ha una storia passata e recente di apertura e
disponibilità ad adeguarsi ai cambiamenti e cogliere
le buone opportunità per i propri iscritti: come avete
accolto questi primi passi verso l’introduzione del
plurimandato?
Io ho preso
molto bene il
decreto Bersani,
pur nella sua
“timidezza” e
con le limitazioni che attualmente presenta;
auspico comunque che in seguito questa nuova
libertà
venga
estesa intanto a
tutto l’ambito
auto e poi agli
altri settori assicurativi, soprattutto perché gli
agenti possano
davvero offrire
al cliente un servizio di “best
advise”. Ora i
Gruppi Agenti debbono attrezzarsi per soddisfare
questa esigenza di plurimandato e, per quanto ci
riguarda, siamo pronti. La breccia è finalmente aperta. Ho percepito in alcuni colleghi perplessità e timori; ma quando si apre uno spazio di libertà, questo va
preso come un valore in senso assoluto. La libertà, di
per sé, non comporta né oneri né guadagni: ciò
dipende da come la libertà si gestisce. Ed alla libertà
non si può rinunciare pur di mantenere poche certezze acquisite.
JEAN FRANÇOIS MOSSINO, PRESIDENTE GAA SAI
Alla luce delle esperienze del Suo Gruppo e delle Sue
personali maturate in seno al Bipar, come commenta
l’abolizione dell’esclusiva nel ramo auto?
L’abolizione dell’esclusiva nella RC auto obbligatoria segna un cambiamento storico per l’intero
Mercato. Per poterne però valutare gli effetti
sostanziali è indispensabile vedere come troverà
applicazione pratica nella quotidianità. È quella la
fase in cui si può verificare l’efficacia delle scelte
fatte e, in particolare, quanto rispondano ai principi e alle ragioni che le hanno originate.
Ad oggi qualche tassello manca, altri necessitano
di chiarimenti o di norme integrative.
Ad esempio ci si chiede come si possa coniugare il
diritto di operare in regime di plurimandato per la
sola rc obbligatoria quando per tutti gli altri rami,
compresi quelli a copertura accessoria dei veicoli
(furto, incendio eccetera), la stragrande maggioranza degli Agenti dovrà continuare ad operare in
regime di monomandato.
A quali condizioni le Compagnie si proporranno
sul mercato? , verso la Clientela, in essere e potenziale; e verso gli Agenti?
Come le varie norme (esclusiva, indennizzo diretto, trasparenza, consulenza preventiva, ecc)
potranno trovare un’applicazione compatibile per
garantire efficacemente il miglior servizio ai
Consumatori?
Quale nuova organizzazione dovranno darsi le
Imprese Agenzie - e quali investimenti conseguenti dovranno fare - per rispondere in modo efficiente ed efficace a queste nuove esigenze e richieste?
Le risposte a queste domande, per essere realmente coerenti e rispettose verso gli obiettivi e le finalità che hanno originato i vari provvedimenti a
tutela del Consumatore, vanno trovate a tavoli di
concertazione che vedano coinvolte le varie parti
interessate (Istituzioni, Compagnie e Agenti. In
taluni casi anche i Consumatori).
Questa nuova modalità di “fare prima e parlarne
dopo”, comune ormai a troppi settori, fa forse
risparmiare tempo (talvolta solo iniziale) ma in alcuni casi rischia di costare molto più caro per le ripercussioni indirette che può provocare. Sarebbe bene
prendersi il tempo, tutti insieme, di ascoltare e valutare le argomentazioni delle varie parti, magari evitando di ritenere a priori di conoscerle a fondo.
Il servizio assicurativo ha un elevatissimo valore
sociale, non inferiore a quello altrettanto importante a livello economico. Questo vale per il singolo assicurato (che acquista serenità e rassicurazione nel tutelare affetti e salvaguardare il proprio
patrimonio), vale per le singole realtà di settore o
territoriali (che trovano un equilibrio nella mutualità) e, non di meno, per le centinaia di migliaia di
famiglie che dipendono dal comparto.
L’Europa presenta modelli distributivi eterogenei.
Ma concorda su un fatto, dopo aver provato canali alternativi diversi: la distribuzione assicurativa,
in particolare nel momento in cui si richiedono
maggiori attenzioni verso l’Utenza, non può che
passare attraverso la rete professionale.
Farlo in regime di libertà operativa ha portato fortuna e benefici.
31
Nei paesi europei che hanno puntato su courtiers o
agenti plurimandatari, il mercato si è sviluppato,
anche più del nostro, a beneficio di un ampio sistema
di interlocutori (consumatori, compagnie, professionisti), con inevitabili risvolti sociali ed economici.
Non di meno in Francia, dove le cosiddette “libertà
francesi” consentono da anni agli agenti mandatari di
una compagnia di operare comunque per altre, il mix
di portafoglio ed i premi annui riferiti alle famiglie
sono di gran lunga superiori ai nostri.
Così come risulta premiante il risultato conseguito nel
medio e lungo termine dalle reti agenziali. Non a
caso, la scorsa primavera, l’associazione delle imprese
assicuratrici francesi ha siglato con il Sindacato degli
agenti di assicurazione un importante accordo quadro che si fonda sulle capacità e le potenzialità della
categoria.
Il cosiddetto Decreto Bersani è ormai legge.
È un dato di fatto, un punto di partenza.
Curiamone, tutti insieme, l’applicazione e lo sviluppo,
proponendoci di apportare il massimo valore possibile, con attenzione e riguardo verso le singole parti
coinvolte, perché ognuna di esse è componente
essenziale per garantire l’equilibrio necessario all’intero Sistema.
STEFANO RIPOLI, PRESIDENTE UIARAS
I Gruppi Allianz-Ras sono stati promotori nel 1996 del
dibattito sul plurimandato: come vi disponete a
cavalcare questo grande momento di svolta?
A dieci anni dal convegno
di Perugia, un decreto
legge inizia ad aprire
nuovi scenari per la
nostra
categoria.
Auspichiamo che sotto
l’aspetto dei principi e
della libertà imprenditoriale possa dare un positivo impulso, in termini di
concorrenza e di trasparenza, all’intero mercato.
Purtroppo non è la risposta che ci attendevamo
perché limita i suoi effetti
alla sola polizza obbligatoria rcauto. L’esclusione
del comparto auto rischi
diversi (inconcepibile e
contraddittorio poiché
spesso offerto nello stesso
contratto), così come di
tutti gli altri settori di business assicurativo, impedisce
al decreto di conseguire quel cambiamento compiuto,
serio ed autentico che era ed è nelle aspirazioni dell’intera categoria Dobbiamo sottolineare anche l’assurda decisione di far esporre le commissioni intermediative (quale imprenditore è sottoposto a tale obbligo in Italia?) come se queste rappresentassero il problema del costo delle polizze. Al contrario, si sarebbe
ottenuta una maggiore trasparenza a vantaggio del
cittadino consumatore evidenziando i caricamenti
complessivi, le riserve tecniche ed i risultati di esercizio
del ramo da parte delle compagnie. Questa imposizio-
32
ne sposta pericolosamente l’asse delle valutazioni del
cliente dalla qualità del servizio offerto al solo costo,
tanto che, venendo meno l’obbligo del premio minimo e dello sconto massimo in una tariffa depositata,
la flessibilità sul costo della polizza sarà probabilmente a carico dell’agente. Questi aspetti, uniti alle persistenti criticità del sistema, devono divenire oggetto di
un’azione comune, decisa e caparbia, dell’intero
movimento sindacale e di tutti i gruppi aziendali. Il
decreto Bersani deve essere vissuto come l’inizio di un
progetto ben più articolato al quale tutti dobbiamo
partecipare impegnandoci in prima persona.
ROBERTO SALVI, PRESIDENTE GAAT TORO
Plurimandato: come crede che gli agenti sapranno
gestire nel concreto questo epocale cambiamento in
atto?
È una bella sfida che,
secondo me, né gli
Agenti
né
le
Compagnie sono ancora culturalmente preparate ad affrontare. È
infatti necessario per
rendere questo cambiamento un reale
vantaggio per la categoria, per il mercato
ed in particolare per i
clienti che lo stesso
venga gestito in modo
equilibrato. Sarà fondamentale a questo
proposito, credo, il
ruolo del Sindacato e
dei Gruppi Aziendali
che, in particolare,
potranno per esempio
assumersi l’onere di
trattare le condizioni
dei mandati rendendoli uniformi per gli Agenti da
loro rappresentati, evitando quindi pericolose diversificazioni e vigilando attentamente mediando gli interessi di tutte le parti in causa. Con queste premesse
credo che gli Agenti sapranno gestire con successo
questo ennesimo stravolgente cambiamento, raggiungendo gli obiettivi che il provvedimento si pone
soprattutto di una maggior concorrenza a beneficio
degli assicurati.
PAOLO SUOZZO,
PRESIDENTE GAA AXA
Crede che l’abolizione
dell’esclusiva possa
conferire agli agenti
Axa un maggior potere contrattuale in questo momento di conflittualità con la compagnia?
Il liberto non è un Civis,
ma almeno non è più
schiavo. Ciò nonostante, non penso che la
nuova norma possa, da sola, riuscire a riequlibrare i
rapporti tra gli Agenti e le mandanti. Si tratta, infatti,
di un intervento limitato alla sola rca e, inoltre, la sua
efficacia dipenderà dagli effettivi comportamenti
delle Compagnie dalle quali mi aspetto il rispetto solo
formale del provvedimento.
L’auspicio è che la decisione di vietare l’esclusiva induca un ripensamento dell’attuale interpretazione del
rapporto con gli intermediari e che il vincolo legale,
parzialmente sciolto grazie al governo, sia progressivamente sostituito da un legame fondato sulla condivisione delle politiche commerciali delle imprese. La
speranza è che, insomma, non si assista più ai ricatti
fondati sulla ragionevole certezza delle Società che
l’Agente “recalcitrante” non trovi alcuna Compagnia
disposta a conferirgli un mandato alternativo. È bene,
però, chiarire a tutti che l’emancipazione ha un prezzo e che un mercato della intermediazione assicurativa libero e veramente concorrenziale esigerà maggiori competenze, maggiori sforzi e maggiori rischi.
Tocca a noi farci trovare pronti.
PAOLO GAMBA, PRESIDENTE GAZ ZURICH ITALIA
Abolizione dell’esclusiva: come affronterete la trasformazione del mercato assicurativo anche alla luce
delle vostre esperienze maturate all’interno del
Gruppo Agenti Zurich?
Si tratta di un cambiamento radicale che costringe gli
agenti a rivedere il proprio ruolo anche da
un punto di vista culturale. Noi siamo abituati a considerarci monomandatari, e su questa premessa si
basano sostanzialmente i rapporti con le nostre mandanti. Questo importante passaggio verso un’apertura doverosa - per la quale va il nostro ringraziamento
al Sindacato - nei confronti della nostra categoria e
del mercato assicurativo, andrà attentamente gestito
dal punto di vista organizzativo e pratico e, d’altro
canto, anche da quello della instaurazione di nuove
relazioni con le varie nuove compagnie. Da sempre
poniamo le esigenze del cliente al centro della nostra
politica e della nostra attenzione. Contiamo sulla solidità dei rapporti creati nel tempo con i nostri clienti,
che hanno ormai imparato a considerarci tutori delle
loro necessità ed apprezzeranno la consulenza che
saremo in grado di offrire anche in uno scenario
mutato e più ampio.
Nelle pagine a seguire l’intervista
a Stefano Landi, Presidente GAA Nationale Suisse.
Una spinta ad allentare i legami con la distributive tradizionale
Le liberalizzazioni fanno comprendere il valore degli Agenti.
Link che creano mercato della offerta e non della domanda
La forte contrarietà che in queste ultime settimane hanno manifestato gli “Assicuratori” rispetto alle
misure contenute nel cd “decreto Bersani” ha messo in risalto che tipo di distribuzione vige in Italia.
In particolare la possibilità di vendere polizze Rcauto senza alcun vincolo di marchio o di esclusiva
ha allarmato le Compagnie che hanno fatto di tutto per rompere il disegno strategico che il Governo
sta esercitando per allentare il loro legame con le proprie tradizionali reti distributive. Questi rapporti inscendibili con le Compagnie, che nel linguaggio informatico chiameremmo link, inevitabilmente creano un mercato dell’offerta più che della domanda, attenuando così gli stimoli alla concorrenza. Ma, più in particolare, impigriscono la fantasia di creare “ prodotti” su misura per la clientela. Questo concetto lo ha espresso molto bene il governatore della Banca d’Italia, Mario Draghi,
come pure ha fatto il presidente della Consob Lamberto Cardia, all’assemblea annuale dell’authority per il settore bancario. Entrambi hanno cercato di persuadere che non viene meno la libertà di
impresa se si allargano le maglie della distribuzione. Con le liberalizzazioni nel comparto Rcauto si
è voluto proporre lo stesso obiettivo. Permettendo a tutti gli Agenti la vendita di polizze RCAuto di
altre Compagnie, il Cliente percepisce che sta ricevendo la migliore offerta per il suo profilo di
rischio. E poi, per dirla tutta, le Compagnie assicurative avranno la stessa possibilità di collocare prodotti al di là della propria rete di vendita. Tutto questo però è una facoltà non un obbligo! Ciò che
manca realmente, è un obbligo vero, reale di best advise (miglior consiglio a favore del Cliente) da
parte di tutte le reti di vendita. Il codice delle assicurazioni, di recente approvazione, non prevede
nulla a questo riguardo. Si limita, all’articolo 120 a dire che occorre proporre un “prodotto idoneo a
soddisfare le richieste del Cliente”. Ma un prodotto “idoneo” è sempre un prodotto “migliore”?
33
INTERVISTA A STEFANO LANDI
PRESIDENTE DEL GRUPPO AZIENDALE
AGENTI NATIONALE SUISSE
Il punto di vista di agenti plurimandatari
di Alessandra Schofield
Plurimandato: quali sono le specifiche esperienze in
merito del GAA Nationale Suisse?
Il Nostro Gruppo Agenti è costituito in modo prevalente da agenti in regime 4, cioè plurimandatari, e
questa è uno status di cui andiamo particolarmente
orgogliosi.
È bene specificare inoltre che sono moltissime le
nostre realtà dove troviamo una situazione di plurimandato reale, cioè con mandati di primarie compagnie e portafogli di una certa importanza: possiamo
pertanto dire che da tempo operiamo anticipando le
direttive del decreto Bersani (oltremodo a 360° e
non solo nell’RC Auto) e di ciò andiamo particolarmente fieri.
Nel mio caso, opero come plurimandato dal 1990 e
pur avendo ricevuto offerte da compagnie monomandatarie li ho sempre rifiutati in nome di una
libertà ed autonomia alla quale è giusto la nostra
categoria professionale ambisca.
Quale è la sua personale riflessione sull’abolizione
dell’ esclusiva sul piano nazionale?
Sono ovviamente favorevole da quanto introdotto
dal decreto Bersani. Pur essendo solo un inizio è il
così detto “primo mattone“ per costruire la nuova
figura professionale dell’agente di assicurazioni.
Non credo però che a breve vedremmo dei grandi
cambiamenti: si tratta di una parziale abolizione dell’esclusiva ed in ogni caso la stragrande maggioranza degli agenti che opera in regime di monomandato è vincolata dalle mandanti anche in senso materiale, operando in agenzie e con strumentazioni di
proprietà delle stesse.
Ritengo sia ancora troppo facile da parte delle compagnie monomandatarie “consigliare“ il proprio
agente a non ricercare altri mandati in quanto mi
pare che il decreto non preveda l’obbligatorietà per
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il singolo agente ad operare in regime di plurimandato nell’RC Auto.
Tuttavia il primo passo è stato fatto e, cosa più
importante, è stato dato un segnale alle grandi compagnie di assicurazioni estere che mai hanno operato in Italia a causa del mercato “ ingessato “ dal
monomandato e che d’ora in poi potranno pensare
di investire seriamente nel nostro paese dando così
inizio ad una vera e propria liberalizzazione delle
tariffe.
Oggi, se andiamo a vedere bene, 4 - 5 grandi gruppi
assicurativi detengono più dell’ 80% del mercato:
ovvio che in queste condizioni non si possa parlare di
nessuna liberalizzazione. Ed infatti l’ANIA ha criticato fortemente questo decreto, ed ha apostrofato gli
agenti plurimandatari come mercenari. La cosa si
commenta da sola: evidentemente molti in questo
momento hanno paura di perdere delle rendite di
posizione.
Non è pertanto possibile parlare di liberalizzazione,
di concorrenza, di tutela del consumatore, introdurre mille registri e controlli sugli agenti se poi non c’è
libertà nella vendita dei prodotti: se il consumatore
a diritto – giustamente – ad un serio ed affidabile
professionista, il serio ed affidabile professionista
non può vendere solamente un unico prodotto, mi
pare evidente. Qualcuno mi spieghi come si potrebbe introdurre l’obbligo di “best advise “ (il miglior
consiglio, tanto apprezzato all’estero ma ancora
assente in Italia) con una rete di agenti monomandatari. Ben venga pertanto il decreto Bersani che elimina il regime di esclusiva nel ramo RC Auto laddove
esista: è il primo vero passo che va a vantaggio dei
consumatori e di quegli agenti che vogliono svolgere una attività imprenditoriale vera e non vincolata
ad una esclusiva. Chi lamenta preoccupazioni per
aggravi di costi delle strutture e per vendite legate
esclusivamente ad una provvigione più alta ha, evidentemente, altri pensieri.
In quale maniera e misura il GAA Nationale Suisse
contribuisce all’innovazione dei prodotti del Gruppo
e dei processi di information tecnology?
Il nostro gruppo aziendale, attraverso le sue tre commissioni – Prodotti – Formazione – Informatica – con-
tribuisce in maniera sostanziale all’innovazione dei
prodotti in portafoglio e degli strumenti operativi
della compagnia attraverso una attenta operazione
di revisione dell’ esistente ed una continua ricerca di
nuove possibilità che consentano un miglioramento
delle prestazioni.
Le tre commissioni, devo dire molto apprezzate dalla
compagnia stessa, operano in sinergia con i tecnici
della direzione in un rapporto di collaborazione
qualche volta conflittuale, per ovvie ragioni, ma con
sempre un profondo rispetto delle reciproche professionalità.
Ritengo che per un GAA lo strumento delle commissioni sia quello strutturalmente più incisivo nelle
dinamiche di confronto con una compagnia di assicurazioni: su questo ho creduto molto ed investito
NORME
con altrettanto entusiasmo identificando colleghi
professionalmente preparati che hanno saputo dare
un valore aggiunto al lavoro istituzionalmente svolto dalle commissioni.
Le visioni di partenza spesso diametralmente opposte che si riscontrano tra tecnici di direzione ed agenti, attraverso un attento lavoro delle commissioni
vengono corrette sino a giungere ad un giusto compromesso che salvaguardi risultati tecnici, aspetti
commerciali e tutela dell’utente; ed anche in questo
caso, una compagnia che opera con dei plurimandatari sa che questi non venderanno mai, avendo nella
propria agenzia altre possibilità, un prodotto che
non abbia caratteristiche idonee per gli assicurati:
ritengo che anche questa sia una bella garanzia per
chi si rivolge ad un agente plurimandatario.
E IMPOSTE
IRAP: esclusi i sub agenti di assicurazione
La decisione della commissione tributaria provinciale di Bari
La commissione tributaria provinciale di Bari, sezione XV, con sentenza n° 45 del 12
luglio 2006 ha finalmente stabilito che i sub agenti di assicurazione sono lavoratori
parasubordinati e, quindi non soggetti all’Irap. Per il giudice di appello, “il sub agente
non impiega alcun capitale proprio o un capitale modestissimo e, date le dimensioni
della sua attività, quasi mai ha altri collaboratori alla sue dipendenze”. Il reddito del sub
agente, non è altro che il risultato del proprio lavoro personale. Manca qualsiasi forma
di organizzazione, presupposto e requisito fondamentale per essere assoggettato
all’imposta. Tra l’altro, i Giudici, trovano conferma di queste caratteristiche nel fatto che
i sub agenti svolgono la propria attività in una zona ben prestabilita e senza alcuno
rischio imprenditoriale. Infatti, la remunerazione del sub agente è fissata con provvigioni ad hoc. L’unico rischio che corrono, e che, nel caso in cui non stipulassero alcun contratto non percepirebbero nessun compenso. Inoltre la propria opera viene svolta in
nome e per conto dell’Agente, quest’ultimo unico responsabile nei confronti sia della
Compagnia che di terzi. Il presupposto dell’Irap è l’esercizio di una attività imprenditoriale autonoma. In base all’articolo 4 del Dpr 446/1997 si applica al valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione. A questo tributo devono sottostare tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica, del tipo
di attività e dalla destinazione dei beni o dei servizi prodotti. Questa imposta si applica a tutti quei soggetti che esercitano un’attività anche non economica. Non in tutte le
attività professionali però si riscontra la presenza di una organizzazione autonoma.
(Corte costituzionale sentenza 156/2001).
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L’ISTITUTO SUPERIORE DI VIGILANZA
E I DATI SUL MERCATO ASSICURATIVO
La professionalità degli agenti, patrimonio prezioso e
finalmente riconosciuto dall’Istituto di Vigilanza.
La raccolta 2005 ha fatto registrare un +12% nel vita,
un +2,5% nei danni, e un -1,8% nella finanza
di Alessandra Schofield
Alessandra Schofield,
Giornalista
N
elle considerazioni conclusive alla relazione per
l’anno 2005, l’Isvap ha posto l’accento sul livello di sottoassicurazione del mercato italiano in
confronto agli altri Paesi europei. Due sono le motivazioni che secondo l’Istituto sono alla base di questo:
in Gran Bretagna, Francia e Germania è minore la
presenza dello Stato nelle diverse coperture e maggiore il numero di compagnie presenti sul territorio.
Accanto ad una crescita numerica delle imprese,
Giannini auspica “un rafforzamento dimensionale”
dei gruppi esistenti e l’innovazione dei prodotti in
termini di efficienza.
Agli agenti il 94% dell’auto
l’87% dei rami danni
il 19% della raccolta vita
Nel 2005, il rapporto tra i premi del portafoglio diretto italiano ed il PIL è stato del 7,7% (7,3% nel 2004);
in crescita la raccolta vita con 73.470 mln di euro
(+12% rispetto allo scorso anno), stabile la raccolta
danni con 36.308 mln (+2,5% sul 2004). Cresce l’incidenza di polizze ramo I e V (+12,5%) cala quella dei
prodotti finanziari (-1,9%).
36
Sul Codice delle Assicurazioni qui noteremo solo che
l’Istituto – in relazione al Registro Unico degli
Intermediari – differenzia “i livelli di professionalità e
di responsabilità” degli iscritti nelle varie sezioni,
affermando che la competenza e l’esperienza di
agenti e broker costituiscono un patrimonio ben
diverso da quello in possesso di chi è autorizzato solo
a distribuire prodotti standardizzati. E, ricorda
Giannini, dell’accrescimento di questo patrimonio di
conoscenze attraverso il costante aggiornamento formativo sono le imprese a doversi fare carico.
Numerose sono state le irregolarità riscontrate a carico delle compagnie che operano a distanza. In parti-
colare, per le imprese che assumono rischi danni
diversi dall’auto attraverso i canali alternativi, spesso
al consumatore è negata l’adeguata e completa
informativa precontrattuale, laddove l’operatività
della garanzia viene attivata al primo contatto telefonico, addirittura senza l’esplicita manifestazione della
volontà del cliente. Professionalità e competenza,
dicevamo. Appunto.
Una notazione particolare merita il Regolamento di
pubblica consultazione concernente, tra l’altro, l’obbligo di invio dell’attestazione dello stato di rischio al
Cliente almeno 30 giorni prima della scadenza con-
trattuale, ovvero: ulteriori oneri amministrativi, rischi
di turbativa del rapporto di fidelizzazione con la
clientela, aumento geometrico del servizio di preventivazione allo sportello. Ma anche maggiore trasparenza commerciale e probabilmente più accelerata
mobilità del portafoglio da una compagnia all’altra. E
in questo senso ben venga la decisione del Consiglio
dei Ministri di sdoganare gli agenti, consentendo loro
di offrire alla propria clientela un catalogo prodotti
contenente polizze RCAuto di più compagnie, come
conseguenza virtuosa dell’eliminazione dell’esclusiva
unilaterale, oggi dominante nel mercato italiano.
RELAZIONE ISVAP SULL’ATTIVITÀ
SVOLTA NEL 2005
Le Compagnie riportano utili di bilancio in crescita nei rami
danni e vita, per un totale di 5.705 milioni di euro
di Paolo Bullegas
L’
Isvap (l’Istituto per la Vigilanza delle
Assicurazioni Private) ha presentato la sua relazione conclusiva delle attività che hanno caratterizzato il 2005. Nel corso dell’annuale convegno,
svoltosi lo scorso 22 giugno a Roma.
Paolo Bullegas,
Coordinatore regionale Sna Sardegna
L’Isvap porta l’attenzione su diversi temi di interesse
per la collettività e conferma la buona redditività di un
settore che si conferma trainante dell’economia nazionale. Il risultato conseguito ne è una tangibile testimonianza.
L’utile complessivo del mercato assicurativo italiano
per il 2005 ammonta a 5.705 milioni di euro, equamente diviso tra gestione danni e vita, pari al 5%
del totale premi lordi contabilizzati (4,8% nel
2004).
Si conferma pertanto un trend di positivi risultati
susseguitisi nel corso degli anni. La raccolta ha proseguito a crescere con oltre 110 miliardi di euro di
nuovi premi.
37
Un settore in salute che accresce la propria patrimonializzazione con oltre 432 miliardi di riserve
tecniche accantonate.
La parte nevralgica della relazione annuale è quella dell’attività di vigilanza.
L’Autorità ha avviato 8.018 procedimenti sanzionatori (7.665 nell’anno 2004), tra questi, 4.972 casi
sono riferibili a violazioni delle norme sulla tempistica di liquidazione dei sinistri r.c. auto.
Tutto ciò la dice lunga sull’efficienza del settore.
Efficienza che potrà trovare finalmente spazio con
l’introduzione dell’indennizzo diretto dei sinistri.
Dal Presidente dell’Isvap, Giancarlo Giannini, nel
suo discorso, un invito alle imprese a rafforzarsi per
il raggiungimento di adeguate economie di scala
insieme ad una auspicata crescita numerica delle
imprese a vantaggio della concorrenza.
Da li a poco, ecco che le Assicurazioni Generali
annunceranno al mondo finanziario l’interesse
all’acquisto del Gruppo Toro assicurazioni.
Con un formidabile tempismo, si materializza l’invito di Giannini.
Ma vi è da segnalare la contraddizione, nel senso
della maggiore concorrenza auspicata.
Quello che nascerà sarà un enorme gruppo di respiro europeo che tuttavia sottrarrà ulteriori compagnie alla competizione e ne farà le spese il consumatore al quale è tolta una ulteriore possibilità di
concorrenza.
La stortura del mercato nazionale affidato ad una
manciata di gruppi che controllano oltre il 90% del
settore. Non è nella concentrazione che potranno
trovare risposta le richieste di maggiore concorrenza che da tempo il mercato richiede.
In questo contesto si attenuano pure i benefici
introdotti dal Decreto Legge che prevede la cancellazione dell’esclusiva nei rapporti tra agenti e compagnie. A questo punto, si spera che si inseriscano,
senza esitazioni, le compagnie straniere per aprire
un mercato vincolato da pochi operatori.
Per l’approfondimento invitiamo alla lettura della
relazione annuale Isvap e del discorso del
Presidente che potrete visionare e scaricare andando sul sito www.isvap.it .
IL MODELLO PLURALISTA DELL’ANIA
Una relazione poco incisiva che non riconosce all’Agente la
giusta centralità nel sistema distributivo.
Secondo le imprese c’è spazio per una più efficiente
cooperazione tra pubblico e privato
A cura del servizio stampa Sna
gono con faciloneria verso la collocazione dei contratti assicurativi in tabaccheria, allo sportello postale, a mezzo telefono, attraverso un terminale.
Lasciando per un attimo da parte le note e in parte
condivisibili considerazioni sull’esosità delle tariffe
auto, resta il fatto che una polizza è un prodotto
complesso, il cui costo finale dipende dal rapporto
qualità/prezzo, laddove la qualità consiste, da un
lato, nel servizio di consulenza pre vendita e di assistenza post vendita e dall’altro nelle garanzie contenute nella polizza offerta dietro il pagamento dell’importo convenuto.
Sede Ania di Roma
A
distanza di qualche giorno dall’Assemblea
Annuale dell’Ania, tanto si è già detto e scritto. Trova forse ora spazio una breve riflessione specifica. L’acquisto di una polizza non è un atto
banale, come vorrebbero far credere coloro che spin-
38
Il prezzo dipende dal rapporto
qualità/prezzo
e la consulenza agenziale
fa parte della qualità
L’imposizione dell’Isvap alle Compagnie di pubblicare
le proprie tariffe e di rilasciare preventivi personalizzati ai clienti, venne accolta con grande gioia delle
associazioni dei consumatori, ma da questa corretta
istanza di trasparenza, è inspiegabilmente discesa la
convinzione che gli utenti siano in grado di effettuare autonomamente la comparazione tra i preventivi,
allo scopo di scegliere il prodotto davvero più adatto
alle proprie esigenze. In altre parole, chiunque
saprebbe non soltanto fare il confronto tra i prezzi,
ma anche discernere a quali garanzie essi corrispondono e se le prestazioni siano in effetti adeguate alla
propria personale situazione.
Una cosa di questo genere potrebbe forse essere
affermata da chi non opera nel settore, ma è a nostro
avviso inconcepibile che lo stesso presidente Cerchiai
riduca la questione del caro polizze alla banale ricerca, da parte dell’assicurato, della migliore offerta
reperibile sul mercato.
L’Isvap, istituito nel 1982, è
una autorità indipendente
dotata di autonomia patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale.
L’Istituto opera per garantire la stabilità del mercato
e delle imprese di assicurazione, nonché la trasparenza dei prodotti, nell’interesse degli assicurati e degli utenti in generale.
Nell’esercizio delle sue funzioni l’ISVAP:
vigila sulle imprese nazionali e estere che esercitano attività di assicurazione e riassicurazione
in qualsiasi ramo e forma
rilascia autorizzazioni alle imprese per l’esercizio dell’attività assicurativa
emana i provvedimenti ritenuti utili o necessari
a tutela delle imprese e degli utenti
Nella relazione Ania si afferma poi che il consumatore può avvalersi positivamente della diversificazione
dei canali distributivi anche per prodotti vita e danni.
Che alta considerazione del livello di conoscenze assicurative dell’utente medio!
Peccato che poi – in conferenza stampa – lo stesso
Cerchiai abbia sostanzialmente riconosciuto che le
compagnie non hanno alcun problema ad inviare l’attestazione dello stato di rischio 30 giorni prima della
scadenza contrattuale, anche se che poi i Clienti non
ricorderanno di averlo ricevuto, lo perderanno, non
ne terranno insomma granché conto.
E questi stessi clienti, a malapena in grado di riconoscere un attestato di rischio da un avviso di scadenza,
dovrebbero essere in grado di scegliere la polizza più
adatta alla tutela della persona, del patrimonio e del
risparmio?
La sottoscrizione
di una polizza assicurativa
è una operazione complessa
La sottoscrizione di un contratto assicurativo – così
come di qualsiasi altro servizio di rilevante importanza per l’equilibrio di una famiglia o di una azienda –
deve essere sostenuto da un’attenta consulenza professionale in ogni sua fase. Prima le Compagnie,
l’Isvap e le associazioni consumeristiche si decideranno ad ammetterlo, meglio sarà, soprattutto per quegli utenti della cui tutela tutti si affannano a dichiararsi paladini.
svolge attività di segnalazione e proposta nei
confronti del Parlamento e del Governo nell’ambito delle proprie competenze.
compie ispezioni e indagini di altra natura presso le imprese e gli intermediari assicurativi
stabilisce regole finalizzate a garantire la correttezza dei comportamenti degli operatori e il
rispetto delle norme
adotta sanzioni e misure repressive o ne propone l’adozione al Ministro delle Attività produttive
esamina i reclami presentati dagli utenti e dai
consumatori nei confronti delle imprese vigilate
elabora studi e ricerche sul mercato assicurativo
nazionale e internazionali.
ORGANISMI DIRIGENTI ISVAP
Presidente e Direttore Generale:
Giancarlo Giannini
Vice Direttore Generale:
Flavia Mazzarella
Consiglieri:
Gianluca Brancadoro, Giovanni De Marco,
Stefano Della Pietra, Antonio Marotti,
Vincenzo Nastasi, Michele Scandroglio.
39
40
OBBLIGATORI I CORSI
DI FORMAZIONE SULLA 626
Termina il regime transitorio per i responsabili
del servizio di prevenzione e protezione
A cura di Domenico Fumagalli, direttore Sna
C
on l’accordo della conferenza Stato-Regioni,
relativo ai percorsi formativi, è stata approvata
l’intesa che definisce i requisiti e le capacità dei
Responsabili e degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione aziendale, con la conseguenza della
formazione obbligatoria per i responsabili dei servizi
di prevenzione e protezione dei lavoratori.
Entro il 14 febbraio 2007 infatti andranno attivati i
corsi formativi e, dalla data di attivazione, verrà
meno il regime transitorio finora in vigore; la nuova
normativa prevede infatti l’obbligo generalizzato di
possedere, per poter svolgere l’incarico in oggetto,
determinate capacità e requisiti professionali, e l’obbligo di frequenza a quattro tipologie di corsi, di cui
tre di formazione ed uno di aggiornamento.
L’accordo dà attuazione all’art. 8 bis del D.Lgs. n.
626/1994 ; questo articolo stabilisce che le capacità
ed i requisiti professionali dei Responsabili e degli
Addetti al servizio di prevenzione e protezione
aziendale, interni o esterni all’azienda, devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di
lavoro e relativi alle attività lavorative, e che per lo
svolgimento di tali funzioni è necessario essere in
possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento a specifici corsi di formazione adeguati,
secondo indirizzi individuati in sede di conferenza
permanente tra lo Stato e le regioni - solo ai responsabili è richiesta una formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomia e psico-sociale, di organizzazione e
gestione delle attività tecnico amministrative e di
tecniche di comunicazione in aziende e di relazioni
sindacali.
I corsi di formazione prevedono tre moduli:
A di base di 28 ore;
B di specializzazione da un minimo di 12 ore ad un
massimo di 68 ore;
C sugli aspetti relazionali-gestionali di 24 ore.
I corsi di aggiornamento prevedono da 40 a 60 ore
minime quinquennali.
È però prevista una sanatoria:
• chi ha da più di tre anni con incarico attuale la
nomina a Responsabile (autocertificazione e notifica all’USL di competenza e all’ispettorato) o
Addetto al servizio di prevenzione e protezione dei
lavoratori (funzioni svolte ininterrottamente prima
del 14 febbraio 2003 al 13 agosto 2003) è esentato
dalla frequenza ai moduli A e B, ma dovrà frequentare i corsi di aggiornamento ed il modulo C, e
potrà avere qualsiasi titolo di studio. In occasione
della verifica di apprendimento, prevista per il
modulo C, si procederà comunque anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa,
relativi alle materie dei moduli A e B.
• chi ha da più di sei mesi ma meno di tre anni con
incarico attuale la nomina a Responsabile o
Addetto al servizio di prevenzione e protezione dei
lavoratori (designati prima del 14 febbraio 2003 ed
attivi al 13 agosto 2003) è esentato dalla frequenza al modulo A, ma dovrà frequentare i corsi di
aggiornamento ed i moduli B (12 ore per il settore
assicurativo) e C (quest’ultimo solo per i
Responsabili), e potrà avere qualsiasi titolo di studio; verrà effettuata una verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai moduli per i
quali si prevede l’obbligo di frequenza;
• chi ha da meno di 6 mesi con incarico attuale
la nomina a Responsabile o Addetto al servizio di
prevenzione e protezione dei lavoratori, e non ha
nessuna formazione inerente ai contenuti dell’art.
3 del D.M. 16/1/1997 (formazione datori di lavoro)
è esentato dalla frequenza al modulo A, ma dovrà
frequentare i corsi di aggiornamento ed i moduli B
(12 ore per il settore assicurativo) e C (quest’ultimo
solo per i Responsabili), e dovrà avere come titolo
di studio, un diploma di istruzione secondaria
superiore; verrà effettuata una verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai moduli
per i quali si prevede l’obbligo di frequenza;
• chi ha una nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti dell’art. 3 del D.M. 16/1/1997, è
esentato dalla frequenza al modulo A, ma dovrà
frequentare i corsi di aggiornamento ed i moduli B
(12 ore per il settore assicurativo) e C (quest’ultimo
solo per i Responsabili), e dovrà avere come titolo
di studio, un diploma di istruzione secondaria
superiore; verrà effettuata una verifica dell’apprendimento, con valutazione riferita ai moduli
per i quali si prevede l’obbligo di frequenza.
La verifica dell’apprendimento dovrà essere effettuata da una commissione di docenti interni che formulerà il proprio giudizio in termini di valutazione globale e redigerà il relativo verbale da trasmettere alle
Regione ed alle Province autonome competenti per
territorio, gli attestati di frequenza, saranno rilasciati, dalle Regioni competenti per territorio.
41
NUOVA NORMATIVA PER IL TRASPORTO
DEL PASSEGGERO SUI CICLOMOTORI
Dal 14 luglio in vigore le disposizioni sui trasportati, necessaria
la modifica del certificato di circolazione che sarà intestato al
Proprietario del mezzo
Filippo Guttadauro, componente Cdr
A
partire dal 14 luglio scorso sono entrate in
vigore alcune importanti novità sui ciclomotori, come previsto agli articoli 97 e 170 del
codice della strada per i ciclomotori. (D.P.R. n. 153
del 6 marzo 2006).
Formalmente già in vigore dal 1° luglio 2004, ma
non ancora operanti in quanto mancanti dell’apposita norma attuattiva che riguardava:
* l’introduzione del certificato di circolazione e della
targa;
* la possibilità di trasportare un passeggero.
Il certificato di circolazione
intestato al Proprietario,
non muta la natura del mezzo
L’art. 97 del Codice della Strada, così modificato dal
Decreto Legislativo n. 9/2002 e dalla legge n.
168/2005, prevede che, per circolare, i ciclomotori
devono essere muniti di un certificato di circolazione,
contenente i dati di identificazione e costruttivi del
veicolo, nonché quelli della targa e dell’intestatario.
La targa, che è personale ed abbinata ad un solo
ciclomotore, identifica l’intestatario del certificato e
viene trattenuta dal titolare in caso di vendita del
mezzo.
Ogni ciclomotore è individuato nell’Archivio
Nazionale dei Veicoli, tenuto presso il Dipartimento
per i Trasporti Terrestri (Motorizzazione Civile).
Il nuovo sistema di registrazione e targatura previsto
dal Dpr n. 153 è obbligatorio solo per i veicoli
immessi in circolazione dopo il 14 luglio 2006, mentre per i ciclomotori immessi in circolazione anteriormente a tale data, è accordata al proprietario la
facoltà di chiedere il rilascio della nuova targa e del
certificato di circolazione ad un Ufficio della
Motorizzazione oppure ad una società di consulenza automobilistica debitamente autorizzata.
La registrazione dei dati relativi ai nuovi ciclomotori,
o per i veicoli già in circolazione, (se richiesta dal proprietario), non muta la natura giuridica dei veicoli,
che restano beni mobili non registrati, ma è effettuata al fine dell’individuazione del responsabile
della circolazione.
42
La targa individua
in maniera univoca un solo ciclomotore
Nell’Archivio nazionale veicoli, i dati relativi al proprietario del ciclomotore, i dati costruttivi (marca,
modello) ed identificativi (telaio) del ciclomotore e i
dati della targa sono obbligatoriamente abbinati tra
loro.
Questo si verifica anche in caso di trasferimento
della proprietà con passaggio della targa ad un
nuovo ciclomotore dello stesso proprietario, poiché
sussiste l’obbligo di richiesta di un nuovo certificato
di circolazione e di preventiva comunicazione della
variazione agli Uffici della Motorizzazione o all’impresa di consulenza abilitata, per aggiornare
l’Archivio nazionale veicoli, con annotazione della
data e ora di ogni variazione di
intestazione.
Se invece il proprietario non ha interesse a riutilizzare la targa deve provvedere alla sua distruzione e
alla relativa comunicazione all’Archivio, con conseguente memorizzazione, anche in caso di trasferimento di residenza.
Per il meccanismo di abbinamento descritto la nuova
targa costituisce idoneo strumento di riconoscimento ed identificazione di ogni ciclomotore e deve
essere raccolta all’atto dell’emissione del contratto.
Trasportati
su ciclomotori
L’art. 170 del Codice della Strada, così modificato
dalla Legge n. 214 /2003, prevede la possibilità di trasporto su ciclomotore di altra persona, oltre al conducente, a condizione che il posto per il passeggero
sia espressamente indicato nel certificato di circola-
zione e che il conducente abbia un’età superiore a
diciotto anni.
L’entrata in vigore del Dpr 153 comporta che i vecchi
ciclomotori, anche qualora siano dotati di omologazione tecnica al trasporto del passeggero, non risultando in regola con le previsioni dell’art. 170 del
C.d.S., che esige l’attestazione dell’idoneità al trasporto nel certificato di circolazione, rimarranno
soggetti al divieto del trasporto del passeggero con
le conseguenti possibili sanzioni previste dal C.d.S.
Se il proprietario del ciclomotore munito di certificato di idoneità tecnica e omologato per il trasporto
del passeggero, intende avvalersi della facoltà di trasporto, deve richiedere il rilascio del certificato di circolazione del ciclomotore e della relativa targa.
dere un duplicato del certificato di circolazione ad
un Ufficio della motorizzazione o ad un’agenzia di
consulenza automobilistica. Analoga richiesta deve
essere effettuata in caso di deterioramento del certificato, previa consegna del documento deteriorato.
Se gli eventi di cui sopra riguardano la targa, il proprietario deve richiedere con le stesse modalità un
nuovo certificato di circolazione ed una nuova targa.
Altri adempimenti
a cura del
Proprietario
Il citato Dpr prevede altri
adempimenti a cura del
proprietario. Nei casi di
smarrimento, distruzione
e sottrazione del certificato di circolazione il proprietario, entro quarantotto ore, deve farne
denuncia ai competenti
Organi di polizia e richie-
La nuova disciplina regolamentare
del D.P.R. si intende estesa
anche ai quadricicli leggeri.
FONDO PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
Ingresso Fonage
È un fondo complementare che garantisce una tutela
previdenziale agli Agenti professionisti di Assicurazione
operanti per le Imprese aderenti all’Ania.
È iscritto al numero 1084 della I sezione speciale dell’ Albo
tenuto dalla commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
istituita con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 124
del 1993.
Al 31 dicembre 2005 gli iscritti contribuenti al Fondo Pensione
risultavano 18.441.
Alla stessa data le pensioni in pagamento erano 7.406.
Sede legale e uffici amministrativi in Roma
Via Borgognona , 47 - Interno 7 piano 2° - (zona centro)
Tel: 06. 6976431 - Fax: 06. 69941107
Visita il sito www.fonage.it troverai notizie e informazioni utili.
È attiva un area riservata nella quale tutti gli iscritti si possono registrare per consultare e stampare
la propria posizione contributiva, calcolare e stampare un preventivo di pensionamento a 65 anni
di età, incrementato dai contributi volontari
Orari: Lunedì - giovedì (08.00 - 13.30) - (14.00/18.00) venerdì (8.00/14.00)
43
L’ISTITUTO DELL’ESCLUSIVA
NEI DIVERSI MERCATI
La tutela del consumatore passa attraverso la consulenza degli Agenti.
Indispensabile una maggiore libertà professionale
di Jean François Mossino
E
lezione di un nuovo vertice Bipar - presieduto da
David Harari, broker francese - e una forte attenzione affinché la Direttiva Comunitaria venga
recepita e applicata in maniera coerente nei paesi
Membri.
Questi i punti cardine dell’Assemblea Generale del
Bipar tenutasi a Dublino, dal 7 al 9 giugno scorsi,
attorno ai quali si sono affrontati altri temi importanti, inerenti ai cambiamenti e all’evoluzione nella
distribuzione assicurativa.
Il Management Committee ha nominato Nic De
Maesschalck nuovo Direttore del Bipar, in sostituzione di Haradl Krauss
Si sono susseguiti autorevoli relatori del mondo accademico (London Economics) e del comparto, con
interventi di Manager dei Lloyd’s, del Gruppo Zurich
e di Eagle Star Life, oltre che dei rappresentanti di
categoria degli Agenti e dei Brokers di 23 Paesi aderenti al Bipar.
Particolarmente apprezzata la relazione del Direttore
Sna Domenico Fumagalli, “L’esclusiva nei differenti
mercati” che, come durante la relazione delle commissioni europee, in particolare quella della D.G.
Concorrenza, ha visto nuovamente emergere in sala
un parere convergente sull’indispensabile maggiore
libertà professionale per gli Agenti, determinante per
una concorrenza utile, tanto al mercato quanto al
Consumatore.
Sull’esclusiva di mandato il Bipar, anche su richiesta
della Delegazione Sna, continuerà ad impegnarsi nei
prossimi mesi, in ottemperanza alla Direttiva che, a
tutela del Consumatore, chiede che venga effettuata
un’approfondita consulenza preliminare al Cliente,
per offrire poi il prodotto che meglio riesca a soddisfare le sue esigenze (art. 120 del nostro Codice delle
Assicurazioni). Cosa impossibile nei Paesi in cui prevale il mono-mandato.
A Dublino è emerso che c’è ancora molto da fare e da
mettere a punto per adeguarsi alla Dia. Intanto sono
ancora sei gli Stati che devono recepirla; tra questi la
Germania, la Spagna e la Francia. Tuttavia quest’ultima ha presentato un buon esempio: infatti in Francia
Agea e Ffsa, hanno siglato un accordo per anticipare
insieme l’evoluzione, cercando soluzioni che favoriscano processi di adeguamento e di sviluppo degli
Agenti Generali e delle loro imprese agenzie (che,
44
Jean François Mossino,
Componente Esecutivo nazionale Sna
ricordiamo, operano già da anni in regime di esclusiva attenuata). Anche negli Stati che hanno già recepito la Direttiva, rimangono ancora aree di attenzione e di miglioramento.
È quanto emerso dall’intervento di Karel Van Hulle,
Direttore dell’Unità Assicurativa alla D.G. Mercato:
eterogenee le interpretazioni e le norme applicative
emanate dai vari paesi, in taluni casi distorte rispetto
ai principi ispiratori della Direttiva.
L’Unione Europea vigilerà e interverrà sui casi di
distorsione. Ma molto di utile può – e deve – essere
fatto all’interno degli Stati Membri.
Da chi, conoscendo realtà ed esigenze, può individuare le compatibilità affinché i principi ispiratori della
DIA trovino adeguata e coerente applicazione nella
specificità del proprio paese: Istituzioni ed Enti preposti, unitamente alle Rappresentanze di Categoria,
delle Imprese e degli Intermediari. Su un aspetto
l’Europa è però unanimemente concorde: la tutela del
consumatore può passare solo attraverso il servizio
qualificato di intermediari professionali.
LO “SPAZIO DI LIBERTÀ”
DELLA CATEGORIA
Problema solo italiano?
Le posizioni dello Sna riscontrano interesse in tutta l’Europa
di Domenico Fumagalli
D
ella necessità di una maggior libertà operativa
per gli agenti di assicurazione si è discusso
anche nella Commissione Agenti del Bipar, riunita a Dublino lo scorso 8 giugno.
La Delegazione italiana aveva l’incarico di esporre il
tema dell’esclusiva e dello spazio di libertà, portando
come esempio la nostra esperienza, oggi però radicalmente modificata dall’entrata in vigore del Codice
delle Assicurazioni e del decreto Bersani.
Il Codice delle assicurazioni
affida all’Agente il ruolo
di consulente del Cliente
Si è discusso, con i colleghi agenti europei delle linee
sindacali che stanno alla base della richiesta portata
avanti dallo Sna nei confronti delle imprese.
L’esposizione fatta è stata accolta con notevole interesse, perché l’argomento in sé dello spazio di libertà
è visto come un modello utile per altre realtà europee.
Ma vediamo in sintesi qual è il cuore della posizione
degli agenti.
Siamo partiti da una considerazione fondamentale:
da gennaio 2006, il Codice delle Assicurazioni affida
all’agente un ruolo diverso e più dinamico; un ruolo
che gli fa abbandonare le vesti di mero rappresentante dell’impresa preponente, e lo proietta verso l’universo del cliente, arrivando a definirlo come un soggetto che deve tener conto delle “esigenze” del suo
cliente. (Art. 183 CdA)
Assistiamo quindi ad una inversione dei metodi commerciali decisi dalle imprese, ed anche in una certa
misura giuridicamente rappresentativi, che finora
avevano caratterizzato il sistema distributivo italiano,
fondato sulla figura dell’agente di assicurazione.
L’agente diventa quindi un soggetto che possiede
una autonomia contrattuale propria, perchè iscritto
ad un Registro pubblico, perché certificato nella sua
qualità professionale, perché gli viene affidata anche
una connotazione di “imparzialità” nella fase di
distribuzione del servizio assicurativo (volgarmente il
prodotto).
E questa modifica, che ha investito per altri versi
anche la figura del broker, definito dal Codice come
colui che rappresenta il cliente e non più come
Domenico Fumagalli,
Direttore Sna
mediatore puro (ex legge n.792/1984 Albo brokers),
crea a mio parere un cambiamento radicale nel quadro normativo ed economico dei due attori principali della distribuzione.
In verità di questo cambiamento si avevano avute le
avvisaglie con la Circolare ISVAP 551/D ramo vita, la
quale ha introdotto per la prima volta il concetto di
“adeguatezza” del prodotto offerto al cliente.
Non solo, ma la Circolare ha fatto divieto all’agente
di distribuire prodotti inadeguati rispetto alle esigenze del cliente ed alla sua propensione al rischio.
(artt.27 e 28)
Questi principi innovatori, mutuati dal mondo finanziario, sono stati poi ampliati dal Codice delle
Assicurazioni con obblighi di condotta e regole di
comportamento che dovranno far parte della pratica
quotidiana dell’agente di assicurazione. (art. 183
CdA)
La professione è quindi cambiata, ma soprattutto è
cambiato il modo di “vendere”.
Di fronte a questo scenario in movimento è da rite-
45
nere oramai anacronistico per un intermediario professionale sottostare a regole contrattuali che gli
impediscono di svolgere adeguatamente la professione, addirittura limitandolo nel suo ruolo attivo di
agente d’assicurazione nel processo distributivo.
L’inadeguatezza dei ”prodotti”
costituisce un limite
all’autonomia imprenditoriale
L’avere in portafoglio prodotti “inadeguati” costituisce un oggettivo limite alla autonomia imprenditoriale dell’agente ed è contrario alla sua funzione
sociale ed economica.
Sino ad oggi, avere prodotti inadeguati significava
perdere il cliente, perché l’agente era impossibilitato
a concretizzare la domanda assicurativa.
Con la novella del Codice, avere prodotti inadeguati
deve al contrario permettere all’agente di poter dare
uno sbocco alla domanda del cliente, verso altri assicuratori in grado di recepirla. Da questa evidente
domanda di aria nuova, scaturisce a mio avviso la
posizione sindacale che vede nello spazio di libertà
una soluzione adeguata al problema della competizione e redditività agenziale.
Fermo restando che la stella polare della Categoria
rimane l’imprescindibile aspirazione al plurimandato.
I Colleghi stranieri
concordano con le tesi
espresse dal sindacato
Quando abbiamo cercato di illustrare in termini
“scientifici” questa posizione, abbiamo riscontrato
un serio interesse da parte dei colleghi stranieri.
Essi hanno perfettamente recepito che il vento del
sud Europa era portatore di soluzioni imprenditoriali
nuove, dinamiche e per certi versi rivoluzionarie nella
mentalità conservatrice dei burocrati delle imprese.
Anche i consumatori, il Beuc e Bruxelles guardano
con interesse a questa posizione, perché essa va nella
direzione dello spirito comunitario di concorrenza e
di difesa degli interessi del contraente.
Siamo quindi soddisfatti di aver dato al Bipar un contributo alla voglia intrapresa che emerge in tutta
Europa, una più che giustificata aspirazione che è
destinata a travolgere gli steccati logori e marci del
protezionismo.
L’esclusiva unilaterale
limite oggettivo
per l’Agente imprenditore,
danneggia i consumatori
Siamo perciò dell’opinione che l’esclusiva unilaterale
presente nel mercato italiano, sia un oggettivo limite
allo sviluppo delle agenzie di assicurazione e dannosa per il consumatore.
Dal 1937 il Bipar (European Federation of Insurance
Intermediaries) offre la propria assistenza agli agenti assicurativi e agli intermediari mediante l’efficiente
promozione e la difesa dei loro interessi negli affari
europei e internazionali.
La richiesta della Categoria assume quindi non un
carattere di mera rivendicazione sindacale, di per sé
assolutamente legittima e titolata per sostenere il
cambiamento, ma si trasforma in una necessità vitale, proprio alla luce delle mutate condizioni della professione.
BIPAR
La Federazione europea
degli intermediari
assicurativi
Per maggiori informazioni:
contattate la vostra associazione nazionale oppure:
Dublino
46
Avenue Albert Elisabeth 40
B-1200 Brussels - Belgium
Tel. 32 2 735 60 48
Fax 32 2 732 14 18
[email protected]
Aderiscono al Bipar circa 42 associazioni nazionali
rappresentative di agenti assicurativi e intermediari
professionisti appartenenti a tutta l’area geografica
dell’Europa e del Mediterraneo. Esso rappresenta
circa 100.000 intermediari assicurativi professionisti,
sia autonomi che dipendenti, in 27 Paesi di tutto il
mondo, e che danno lavoro a più di 250.000 persone.
Ubicato dal 1989 a Bruxelles, il Bipar è riconosciuto
dalle istituzioni europee e internazionali come la
federazione rappresentativa degli intermediari assicurativi europei, le cui attività possono avere un
impatto sul settore.
Il Bureau ha relazioni privilegiate con le federazioni e
le organizzazioni europee e internazionali del settore.
È inoltre membro fondatore del WFII (World
Federation of Insurance Intermediaries), che conta 86
associazioni nazionali di oltre 50 paesi che rappresentano più di 400.000 intermediari professionisti.
La missione del Bipar
La missione fondamentale del Bipar è creare un contesto regolamentare europeo favorevole per gli intermediari assicurativi professionisti, che garantisca una
equa competitività, un livello adeguato di protezione
dei consumatori ed un solido mercato assicurativo.
I servizi del Bipar
e la sua attività di lobbying
a livello europeo
Il Bipar è riconosciuto come l’unico e solo organo rappresentativo degli intermediari assicurativi europei
da tutte le pertinenti organizzazioni e autorità europee ed internazionali.
In particolare, esso viene regolarmente consultato
dalla Commissione europea per tutte le questioni
relative al settore delle assicurazioni.
Il Bipar controlla le attività di queste entità ed interviene ogni volta che sia necessario per promuovere e
tutelare i legittimi interessi degli intermediari assicurativi.
A tale riguardo il Bipar, con la sua struttura perma-
nente, ha dimostrato negli anni di essere una piattaforma efficiente ed efficace per lo sviluppo di azioni
coordinate nell’interesse della comunità europea
degli intermediari assicurativi.
Considerato il ruolo importante degli intermediari
assicurativi professionisti come datori di lavoro, il
Bipar è un interlocutore riconosciuto nel dialogo
sociale europeo.
Focalizzazione sul territorio europeo
e cooperazione con le strutture regionali
degli altri Continenti
Due evoluzioni parallele – globalizzazione e crescente importanza degli affari dell’Ue per qualsiasi professionista europeo – hanno indotto il Bipar a decidere,
agli inizi del 1999, di focalizzarsi esclusivamente sulle
questioni europee e di creare, in cooperazione con le
strutture regionali di altri continenti, una nuova federazione mondiale degli intermediari assicurativi, il
WFII (World Federation of Insurance Intermediaries).
Ne consegue che il Bipar ha trasferito al WFII le sue
attività internazionali (legate alla Omc, all’Ocse, alla
International Association of Insurance Supervisors).
In tal modo il Bipar è libero di focalizzarsi più direttamente sugli argomenti in relazione con l’Europa geografica, portando avanti allo stesso tempo la promozione e la difesa degli interessi dei membri europei
nelle questioni internazionali tramite il WFII.
Il WFII ha affidato al Segretariato Bipar lo svolgimento delle sue attività ordinarie.
La migliore garanzia per l’applicazione
armonizzata delle norme in ambito UE
Sempre più spesso le associazioni nazionali aderenti chiedono al Bipar di assisterle nel processo di recepimento della legislazione Ue nella normativa
nazionale.
In tal modo il Bipar può rivestire un ruolo essenziale,
garantendo l’applicazione armonizzata in tutta
l’Unione delle norme giuridiche riguardanti la professione.
Ha’penny Bridge Dublin - Irish City
47
OBBLIGATORIA L’ISCRIZIONE
AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI
Tutti insieme appassionatamente: agenti, broker,
promotori finanziari, dipendenti di compagnia, banca
e poste, subagenti e collaboratori commerciali di agenzia
Rubrica a cura di Raffaele Cauzzi, consulente legale Sna
L’articolo che di seguito riportiamo, apre un ciclo di
approfondimenti a cura del dott. Raffaele Cauzzi –
consulente legale Sna – volti a definire i molteplici
aspetti del Codice delle Assicurazioni, Titolo IX, attinenti le nuove responsabilità degli Agenti.
Su questo numero si prendono in considerazione le
conseguenze che derivano dall’esercitare l’attività di
intermediazione assicurativa, anche in termini di nullità dell’eventuale contratto d’agenzia stipulato
senza la previa iscrizione al registro unico tenuto
dall’Isvap.
Come vedremo, ciò non riguarda gli Agenti attualmente iscritti all’Albo Nazionale, ma altri soggetti che
esercitano, o potrebbero temporaneamente esercitare, la professione senza adeguata e riconosciuta qualificazione.
I
l Codice delle Assicurazioni Private ha innovato in
maniera rilevante la normativa relativa all’accesso
degli operatori nel mercato assicurativo.
Innanzitutto, l’art. 109 prevede che l’ISvap formi il
registro unico elettronico, al quale saranno iscritti
coloro che oggi vengono definiti genericamente
intermediari assicurativi: gli agenti assicurativi, i broker, i produttori diretti, la banche e gli intermediari
finanziari, i dipendenti e i collaboratori (subagenti e
produttori). Il secondo comma dell’art. 108 ha cura di
precisare che l’attività di intermediazione assicurativa
non può essere esercitata da chi non è iscritto nel
registro, pena la reclusione da sei mesi a due anni e la
multa da euro diecimila a Euro centomila, comminate
dall’art. 305, II comma.
Tali sanzioni sono enormemente più severe, oltre che
48
di natura completamente diversa (cioè penale) rispetto
a quelle che la precedente legge sull’albo degli agenti
di assicurazione prevedeva per la medesima violazione
(lievi sanzioni amministrative).
Queste innovazioni derivano direttamente dalla direttiva europea 2002/92/Ce sulla intermediazione assicurativa (recepita dal Codice delle Assicurazioni), che ha
introdotto l’obbligo (assente nella precedente direttiva di riferimento, la 86/653/Ce) per gli intermediari
assicurativi di essere registrati presso un’autorità competente e, soprattutto, adeguate sanzioni nei confronti di soggetti che esercitano l’attività di intermediazione assicurativa senza essere registrati.
Se fino a poco tempo fa la giurisprudenza (anche assai
recente) aveva sostenuto la legittimità del mantenimento dell’albo agenti, “a condizione che la mancata
iscrizione non pregiudichi la validità dei contratti di
agenzia e non indebolisca la protezione giuridica dell’agente” (Cass. Civ. 20275/2004), con le nuove norme
sopra richiamate il contratto di agenzia stipulato con
soggetti non iscritti al registro è radicalmente nullo, ai
sensi dell’art. 1418 c.c., in quanto concluso in contrasto
con norme imperative (quali sono quelle contenute nel
Codice delle Assicurazioni). Il motivo di tale «rivoluzione» sta nella garanzia, derivante dalla indefettibile
iscrizione dell’agente ad un registro controllato da
un’autorità competente, di una più stringente tutela
degli interessi dei consumatori, ai quali viene, in tal
modo, garantita la possibilità di contrattare solo con
soggetti qualificati e professionalmente preparati.
Il problema, certo, non sussiste per tutti coloro che
attualmente sono iscritti all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, i quali, in base all’art. 343 del Codice
delle Assicurazioni, sono iscritti di diritto nella corrispondente sezione del registro previsto dall’art. 109,
comma 2 (previa, peraltro, la dimostrazione di aver sottoscritto una polizza di responsabilità civile a copertura degli eventuali danni arrecati nel corso dell’attività
professionale).
La questione potrebbe, però, porsi come accaduto in
passato, in caso di conferimento di incarichi di collaborazione (non espressamente qualificati come contratti
di agenzia, ma tali, di fatto) a soggetti che non risulteranno regolarmente iscritti al registro (magari perché
in attesa di superare l’esame di ammissione oggi necessario).
In tal caso, anche le compagnie preponenti rischiano
una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo
di euro diecimila a un massimo di euro centomila.
50° CONGRESSO ITINERANTE
PER IL GRUPPO AGENTI TORO
Rinnovata la fiducia al Collegio di Presidenza
A cura del Gruppo Aziendale Agenti Toro
D
al 15 al 18 giugno gli Agenti del Gruppo
Aziendale Agenti Toro si sono riuniti a Torino.
È la prima volta che la città sabauda, sede della
Compagnia, ospita un congresso degli Agenti Toro.
La linea guida di questo congresso celebrativo è stata
“Una storia in movimento” e per rispettare questo titolo si è scelto di organizzare un’Assemblea itinerante.
Ogni giorno sedi congressuali diverse per vivacizzarlo e
renderlo più interessante: il 15 giugno nel Museo
dell’Automobile “Carlo Biscaretti di Cuffia”, il 16 presso
l’Unione Industriale di Torino, il 17 al Centro Congressi
Lingotto ed infine domenica 18 nella Palazzina di Caccia
di Stupinigi.
Una Torino come geografia, il movimento come valore
trasversale alla storia del Gruppo Agenti.
A causa di importanti incomprensioni organizzative,
ennesimo episodio di rapporti già difficili in conseguenza di divergenze principalmente sul progetto On
line, il Consiglio Nazionale del Gruppo Aziendale
Agenti Toro Assicurazioni ha deliberato all’unanimità
di non partecipare alla serata di Gala offerta dalla
Compagnia con la presenza dell’ Amministratore
Delegato dott. Sandro Salvati e la massima dirigenza.
L’Assemblea, informata della decisione del Consiglio,
liberamente ma solidarmente con un lungo applauso
ha respinto l’invito per la cena alla quale quindi non
ha praticamente partecipato nessun Agente. Lo strappo, il giorno successivo nell’incontro con i rappresentanti dei Gruppi Aziendali Agenti del gruppo Toro
(Nuova Tirrena, Lloyd Italico e Augusta) e dei Sindacati
di categoria Sna e Unapass, ha trovato approvazione e
solidarietà da parte di tutti gli intervenuti.
È chiaro che c’è difficoltà, in Toro, a capirsi con tutti i
Gruppi Agenti.
I successivi lavori assembleari hanno confermato al
Presidente uscente ed alla sua squadra la totale fiducia
dell’Assemblea che ha messo a disposizione tutta la sua
compattezza.
Gli Agenti Toro ritengono di costituire la spinta vitale
della Compagnia, l’asse portante della gestione, il
cemento che fidelizza il cliente ed infine la chiave degli
utili (copiosi).
Gli Agenti Toro ritengono di essere stati e di poter esserlo anche per il futuro Partner insostituibile nella realizzazione di programmi della Compagnia, ma sono convinti
che i risultati, quelli buoni e sani, quelli che durano nel
tempo sono stati sempre ottenuti attraverso la condivisione ed il fondamentale apporto della rete.
La prospettiva di essere declassati a terminali stupidi di
ogni superiore strategia che può coinvolgere i loro vitali
interessi non è assolutamente nel loro DNA e non resteranno passivi di fronte a tutte quelle azioni mirate a
distruggere la compattezza e la forza unita del Gruppo
Agenti. Il Presidente Roberto Salvi che si è presentato
con lo stesso Collegio (Valter Tubiana, Adriano Perrone,
Piero Riccomini, Marco Piotto) è stato riconfermato praticamente con la totalità dei voti dei presenti. Gli Agenti
del Gaat riuniti per la 50° volta in Assemblea si affidano
quindi alla capacità dei loro rappresentanti per gestire le
situazioni anche più delicate improntate alla ricerca
della fondamentale intesa tra Partner perfettamente
consapevoli dei doveri che il ruolo comporta.
Da sinistra: Emilio Gaeta in rappresentanza Sna, Ruggiero Pogliaghi Presidente Gaa Lloyd Italico, Piero Melis
Presidente Gaa Nuova Tirrena, Roberto Salvi Presidente Gaa Toro, Roberto Franza Vice-Presidente Gaa Augusta,
Domenico Fumagalli direttore Sna e Massimo Congiu Presidente Unapass.
49
Milano, 1° agosto 2006
Oggetto: Incontro ISVAP 27 luglio 2006
AI SIGG.:
E P.C.
- PRESIDENTI PROVINCIALI
- COORDINATORI REGIONALI
- COMPONENTI COMITATO GAA
- COMPONENTI CONSULTA GAA
- COMPONENTI ESECUTIVO NAZIONALE
LORO SEDI
Cari colleghi,
nei giorni scorsi Sna ed Unapass, unitamente alle Associazioni dei brokers, Aiba e Acb hanno incontrato il
Vice Direttore Generale dell’Isvap e i Responsabili degli Uffici competenti, per essere consultati in merito alla pubblicazione dei Regolamenti Isvap, connessi al Codice delle Assicurazioni. L’incontro è stato fissato precedentemente alla pubblicazione sul sito web dell’Istituto della complessa bozza di regolamentazione per la “pubblica consultazione”. Va rilevato che l’audizione svolta dalle Organizzazioni di categoria degli Intermediari professionali
risponde ad un preciso obbligo previsto dell’art. 193 del CdA, relativo ai processi di consultazione e trasparenza
con i soggetti destinatari dei regolamenti, cui l’ISVAP era chiamata ad osservare. Nel corso dell’incontro abbiamo
preso atto della volontà dell’Isvap di intervenire con regolamenti non solo su materie ad esso delegate dal Codice,
ma anche su altri aspetti a nostro parere non espressamente contemplati dalla normativa legislativa. Ci riferiamo
in particolare alla separazione patrimoniale ex art. 117 CdA e alla polizza RCProfessionale ex art. CdA. Durante la
riunione sono stati quindi elencati una serie di materie sulle quali – senza alcuna preventiva informativa alle
Organizzazioni di Categoria - siamo stati chiamati ad esprimere la nostra opinione e valutazione. È stato altresì
reso noto che la bozza di pubblica consultazione sarà pubblicata sul sito web nella prima decade di Agosto e che
le osservazioni pubbliche dovranno pervenire all’Istituto entro la metà di Settembre. Pur comprendendo l’esigenza di accelerare il processo di applicazione delle norme, abbiamo chiesto con fondate argomentazioni di posticipare il termine ultimo delle osservazioni, al fine di permettere una approfondita analisi associativa e giuridica.
L’Istituto ha preso atto delle nostre richieste e si è riservato di decidere in merito.
Per quanto riguarda le materie oggetto della sommaria discussione, sono stati trattati i temi concernenti:
– la polizza R.C.Professionale: suoi contenuti e limiti
– la formazione professionale degli iscritti alla lettera e) del Registro (sub-agenti, produttori, impiegati):
standard formativi-corsi-test finali-etc.
– la formazione professionale permanente degli iscritti al Registro (compresi agenti e brokers)
– la separazione patrimoniale ex art. 117 CdA e pluralità di conti
– pagamento in contanti: limiti ed eccezioni (ramo vita –danni)
– il passaggio degli iscritti agli albi nel Registro
– iscrizione al Registro delle società agenziali
– informativa pre-contrattuale all’assicurato: obblighi e caratteristiche
– sanzioni disciplinari
– entrata in vigore dei regolamenti
Pur nella sommaria esposizione effettuata dai rappresentanti Isvap, abbiamo potuto comunque cogliere una
precisa volontà di regolamentare il più possibile l’attività dell’agente di assicurazione, attraverso regole impositive e talmente dettagliate da compromettere la normale attività gestionale, ma soprattutto di creare una disciplina così articolata che finirebbe per trasmettere al consumatore cliente un immagine negativa e sfavorevole verso
l’agente di assicurazione. Vale la pena di sottolineare in questa sede che sono state affrontate anche le problematiche che coinvolgono i rapporti con i nostri dipendenti e collaboratori, le quali rischiano di aumentare oggettivamente i costi gestionali e soprattutto conflittualità all’interno dell’agenzia di assicurazione. Per questi motivi Sna
ed Unapass hanno comunicato all’Isvap le loro fondate riserve e contrarietà alle linee espresse dall’Istituto, riservandosi di attivare tutte le azioni sindacali e di protesta a tutela della Categoria, contro quella che appare una
pratica persecutoria verso imprenditori autonomi che svolgono una importante funzione sociale e godono, sino
a prova contraria, della fiducia di milioni di clienti.
Presidente Sna
Tristano Ghironi
50
Presidente Unapass
Massimo Congiu
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Commento all’accordo
nazionale agenti di assicurazione 2003
Autore: Gianluigi Malandrino
Costo: € 30 più € 2 di spese di spedizione da versare sul cc.11829553 intestato a: Maria Paccini
Fazzi Editore SRL e inviando la fotocopia del versamento e relativi dati al fax 0583.4646656,
web: www.pacinifazzi.it - e-mail: [email protected]
(Tratto dalla prefazione di Carla Maria Barin)
Il nuovo Accordo 2003, frutto di
una lunga e combattuta trattativa tra le organizzazioni sindacali degli agenti e l’Associazione Nazionale delle
imprese, non è semplice o più
complesso di quelli precedenti.
Tuttavia, in ogni rinnovo, si
cerca di chiarire e disciplinare
una qualche problematica specifica, e così, alla fine, ogni
nuovo accordo contiene altre
disposizioni, allegati, appendici.
Su questo ruolo dell’agente si registra, oramai, una uniformità
di vedute tra compagnie ed organizzazioni sindacali degli
agenti.
Il commento all’accordo 2003 che segue ci aiuta certamente a
comprendere le nuove disposizioni ed interpretare tutta la
disciplina regolatrice del rapporto tra imprese ed agenti.
Il presente commento, formulato in linguaggio semplice e comprensivo anche ai non addetti ai lavori (linguaggio che solo chi
conosce e pratica questa materia da molti anni può utilizzare),
si rileva uno strumento prezioso per attribuire alle norme dell’accordo il loro corretto significato, anche perché l’autore,
avendo partecipato in prima persona alle trattative di rinnovo
ed alla stesura delle clausole, è certamente in grado di attribuire alle stesse il giusto significato, secondo la volontà delle parti
stipulanti.
Nell’invitare i lettori ad un meditato approfondimento, sento il
dovere di ringraziare nella mia qualità di capo commissione
tutti coloro che hanno contribuito a questo rinnovo.
In particolare i maggiori artefici del felice epilogo: Marco
Fusciani, in rappresentanza dell’Ania per la personale esperienza, intuito e sensibilità, Tristano Ghironi, Giovanni Metti e
Giorgio Gozzi delle rispettive presidenze Sna e Unapass per la
grande competenza e passione dimostrate nonché ai componenti delle commissioni che hanno collaborato attivamente ai
lavori.
L’assicurazione incendio
ed elementi naturali
Autore: Angelo Camesasca
Questo accordo 2003,poi, ha introdotto argomenti mai in precedenza regolati a livello collettivo, come la liberalizzazione del
portafoglio, il Collegio Unico Nazionale per la giusta causa, il
complesso meccanismo del mandato alle società agenziali. Ci
siamo, infatti, tutti seduti al tavolo di questa trattativa di rinnovo, convinti di dover affrontare una nuova realtà del mercato
assicurativo, che vede gli agenti ritornare protagonisti indiscussi dell’intermediazione assicurativa.
I temi con i quali le commissioni sindacali di trattativa s sono
confrontate per oltre un anno erano vari e tutti impellenti.
Si dovevano ridiscutere i meccanismi dell’esclusiva, e quelli,
ormai certamente obsoleti, del calcolo delle indennità di risoluzione; in entrambi i casi non si è riusciti ad andare oltre alla
costituzione di apposite commissioni di studio, sui lavori delle
quali, comunque, dovrà certamente essere impiantato il prossimo rinnovo.
Notevoli innovazioni hanno invece riguardato la disciplina del
recesso, che è stata ulteriormente articolata, sino a prevedere
l’opzione in capo all’agente per la liberalizzazione del portafoglio, nell’ipotesi di recesso senza motivazione dell’impresa.
È stato poi, introdotto, per superare la selva delle appendici
integrative ai mandati individuali, un meccanismo unitario, che
regola le conseguenze dei mutamenti di soci e rappresentanti
di società agenziali.
Le relative norme operative possono, indubbiamente, apparire
troppo minuziose e complicate. È il prezzo che si deve pagare
quando si vuole regolamentare una situazione nel dettaglio,
per evitare che sfuggano, nella fase attuativa, i sani principi
generali condivisi in sede sindacale.
Va comunque rilevato che il confronto tra le organizzazioni sindacali è stato anche aspro e ricco di momenti di tensione; sono
poi, però emerse delle convergenze importanti al fine di realizzare un complesso miglioramento del mercato assicurativo.
In particolare è stato sempre presente a tutti l’obiettivo di tutelare al meglio gli interessi degli assicurati, e di salvaguardare la
libertà di scelta.
L’agente assicurativo è sempre più un professionista che, oltre
a promuovere gli affari della preponente, deve affiancare il
Cliente, consigliandolo per il meglio.
Editore: Assinews Collana: I Manuali
Costo: € 40,00
Questo manuale si propone di
conseguire fondamentalmente due obiettivi. Vuole anzitutto essere uno strumento didattico, limitatamente al tema
trattato, per tutti coloro che
devono prepararsi a sostenere
le prove di idoneità per l’iscrizione al registro degli intermediari:
sezione a) agenti
e sezione b) broker.
Intende altresì fornire un supporto formativo a coloro che
approcciano o già operano in qualità di intermediari o assuntori di rischi incendio. Per raggiungere i due scopi sono state
coniugate nozioni tecniche con osservazioni e riflessioni basate
su specifica esperienza professionale, sia in termini di valutazione e sottoscrizione dei rischi, che di gestione dei successivi sinistri. Il manuale è ordinato in cinque parti, ciascuna delle quali
affronta in modo organico l’argomento al quale essa è dedicata, al fine di facilitare una metodica progressione nell’apprendimento della materia. La razionale struttura del libro ne consente inoltre la rapida consultazione per ogni esigenza.
L’autore ha maturato una esperienza professionale in ambito
assicurativo di oltre quarant’anni. In ambito ANIA ha ricoperto
per quattro anni la carica di presidente della sezione tecnica
incendio, altri danni ai beni e perdite pecuniarie e, per un
periodo analogo, ha partecipato ai lavori del Comitato
Europeo delle Assicurazioni (C.E.A.) per i rischi “property”, in
rappresentanza del nostro Paese. Ha infine ricoperto la carica
di consigliere d’amministrazione in Cineas e I.M.Q.
51
Manuale operativo del consulente finanziario
edito da “Il Sole 24ore”
Come mai la metà degli americani
si fida solo dei professionisti della
finanza remunerati a parcella (fee
only)? Cosa sta avvenendo in
Europa e in Italia? Questi sono
solo alcuni degli interrogativi a
cui questo libro dà risposta e rappresentano le domande più frequenti non solo degli investitori,
ma anche di professionisti ed
addetti ai lavori. La domanda di
consulenza finanziaria a parcella, ossia libera da qualsiasi conflitto di interesse, è in forte crescita e coinvolge un numero sempre maggiore di risparmiatori. Già
molti promotori finanziari e dipendenti bancari hanno
intrapreso la strada dell’indipendenza e della libera
professione, dando vita a studi associati e società di
consulenza fee only. Un numero crescente di studi professionali (commercialisti, avvocati, consulenti aziendali, consulenti del lavoro, ecc.) si sta avvicinando alla
materia, per integrare la consulenza fee only tra i servizi offerti alla clientela.
Brokers e indipendenza professionale
Il dibattito che si è aperto in queste settimane sulla libera
concorrenza e su professionisti mono o plurimadatari, ha
trascurato alcune figure professionali che sul mercato italiano esistono ed hanno la capacità di proporsi quali consulenti professionali liberi, ci riferiamo in modo particolare ai
Brokers che operano negli Enti pubblici ma, pretendono poi
remunerazione da parte dell’agenzia vincitrice della gara.
Strano modo di essere dei consulenti professionisti.
A tale proposito consigliamo la lettura del manuale del consulente finanziario indipendente che evidenzia come il mercato americano si sta orientando all’affidarsi ad un professionista (promotore finanziario, agente assicurativo)
“ fee only”.
Il consulente finanziario indipendente “fee only” è una
figura professionale affermata, con uno status sociale definito e riconosciuto, assimilabile a quello di un avvocato
(consulente legale), di un commercialista (consulente fiscale
e amministrativo) o di un consulente aziendale. Fee-only
significa letteralmente “solo a parcella”: tale espressione,
utilizzata nel mercato statunitense, identifica, agli occhi dell’investitore, il professionista remunerato esclusivamente
dal cliente che è quindi privo di qualsiasi conflitto di interesse. È necessario sottolineare che il consulente fee-only non
percepisce provvigioni/commissioni di alcun genere da banche, SIM, compagnie assicurative, SGR, è completamente
svincolato dalla vendita di prodotti finanziari o assicurativi
ed eroga un servizio di consulenza “puro” al cliente, che
continuerà ad operare con la propria banca di fiducia (non
c’è passaggio di denaro da cliente a consulente).
Per la Consob la consulenza, che consiste nel fornire al cliente indicazioni utili per le sue scelte di investimento e consigliare le operazioni più adeguate al suo profilo economico
ed ai suoi obiettivi, è caratterizzata da quattro componenti
essenziali:
– il rapporto bilaterale consulente-cliente
– l’indipendenza del consulente rispetto agli investimenti
consigliati
– l’inesistenza di limiti circa gli investimenti da consigliare
– la remunerazione derivante esclusivamente dall’onorario
versato dal cliente
In questo manuale si esaminano tutte le tematiche relative
alla consulenza finanziaria “fee only” e cera di dare al lettore un’immagine integrale dello stato dell’arte in materia.
52
Nella prima parte, all’interno del primo capitolo, sono
approfondite le caratteristiche del mercato nordamericano,
in cui la consulenza fee only è nata oltre trent’anni fa e
dove oggi è richiesta da circa la metà degli investitori.
Viene poi ripercorsa la storia della professione dagli inizi
fino ai giorni nostri, analizzando la realtà dei network al
servizio dei financial planner e l’importanza delle certificazioni di professionalità.
Nel secondo capitolo il lettore, oltre ad un quadro completo dell’evoluzione legislativa in materia, troverà una disamina della nuova Direttiva Mifid, che istituzionalizza la figura
professionale del consulente fee only ponendo particolare
attenzione al problema dei conflitti di interesse degli operatori tradizionali e al ruolo del promotore finanziario
quale agente di vendita monomandatario.
Nel terzo capitolo si analizzano gli scenari e i nuovi trend
nel mercato della consulenza finanziaria in Italia, ponendo
l’attenzione sull’ingresso nel settore degli studi professionali dei commercialisti che, nell’intento di integrare nella propria offerta nuovi servizi ad alto valore aggiunto, si sono
avvicinati alla consulenza fee only sia direttamente che
attraverso partnership con professionisti fee only.
L’argomento operativo della start up dello studio o società
di consulenza viene trattato nel quarto capitolo dove si
approfondiscono anche gli obblighi e le responsabilità del
consulente, il contratto di consulenza, la fattura, il tariffario
e le varie adempienze per l’avvio dell’attività.
Nella seconda parte, sulla metodologia operativa concreta
del consulente fee only (dal quinto all’ottavo capitolo), si
entra nel merito della varie tipologie di prodotti finanziari
e assicurativi commercializzati e, in particolare, si pone l’attenzione su casi pratici di analisi che permettono di evidenziare le criticità e le asimmetrie informative relative ad ogni
singola offerta del mercato. La seconda parte, che rappresenta un concentrato dei macrotemi che quotidianamente
vengono affrontati da uno studio di consulenza, presenta
un approfondimento sugli Exchange Traded Funds, strumento molto utilizzato dai professionisti fee only americani
ed europei, e si conclude con alcuni principi di base sul processo di pianificazione finanziaria che viene illustrato attraverso un semplice esempio pratico.
Le opportunità professionali per i commercialisti, in termini
di ampliamento dei servizi a disposizione della propria clien-
tela aziendale, vengono analizzate nella terza parte, in
ordine alla consulenza finanziaria nella logica di Basilea 2,
che prende atto del fenomeno che sta coinvolgendo gli
studi professionali, sempre più coinvolti dalle imprese in
un’attività di direzione finanziaria in outsourcing. Il lettore
troverà anche, in questa sezione, alcuni esempi di analisi di
prodotti strutturati/derivati per la gestione dei rischi finanziari, sottoscritti da molte aziende negli ultimi anni, che rappresentano un’area consulenziale specifica per molti commercialisti. L’undicesimo capitolo, infine, ha l’obiettivo di
dare alcune semplici indicazioni operative dettate dalla
nostra pluriennale esperienza nel settore, che possono essere un aiuto significativo non solo per l’operatore finanziario
o il professionista che desiderino intraprendere la strada
della consulenza priva di conflitti di interesse, ma anche per
l’investitore che, grazie all’esatta conoscenza del ruolo dei
propri interlocutori finanziari, potrà acquisire una maggiore consapevolezza nella scelta del professionista cui affidarsi. Nell’appendice, viene analizzata la più significativa realtà
italiana a supporto di coloro i quali vogliano intraprendere
la professione di consulente fee only e beneficiare nel
tempo dell’assistenza nello sviluppo dell’attività. Infatti,
come è avvenuto negli Stati Uniti, il network professionale
è stato uno degli elementi cardine per la crescita della cultura finanziaria tra gli operatori attraverso il trasferimento
di know how specifico e la riduzione dei tempi e dei costi
per l’avvio dell’attività. Un ultimo argomento, è rappresentato dall’insieme delle regole che devono ispirare il comportamento e l’operato di un professionista della consulenza
finanziaria a parcella. Con l’inizio del 2006 è nata, a questo
proposito, la NAFOP - National Association Fee Only
Planner, la prima associazione italiana di consulenti fee only
che, oltre alla regolamentazione, alla tutela e allo sviluppo
dell’esercizio dell’attività, ha come scopo anche la definizione delle fondamenta deontologiche della professione.
Paolo Traversi - Il nodo di Gordio
Editore: Sperling & Kupfer
Collana: Strumenti professionali
a cura di: Unione europea assicuratori
Tratto dall’introduzione di Cesare Armellini Presidente network Consultique dal sito
www.consultique.com
Questa “riflessione” si rivolge
a tutti quegli agenti che
sanno mettere in discussione il
loro ruolo e la loro storia professionale. L’autore concentra
il suo sguardo sulle luci e sulle
ombre del sistema assicurativo, sulle sue coerenze e sulle
sue contraddizioni, sulle difficoltà e sulle opportunità connesse alla sopravvivenza delle
realtà agenziali. Ponendo gli
agenti di assicurazione e le loro strutture a emblema di un cambiamento epocale, Paolo Traversi
giunge a soluzioni e sbocchi imprevisti, che affondano le loro radici nel passato di una professione quella assicurativa - che oggi può essere reinventata e attualizzata. Ma questo libro è anche una storia di uomini, in lotta tra un domani incerto e la
necessità di abbandonarsi a vecchie certezze. IL
libro è acquistabile on line.
Manifestazione a sostegno della collega revocata
A cura della Confederazione dei Gruppi Agenti Axa
Lo scorso 12 luglio gli Agenti della Confederazione dei Gruppi Axa si sono astenuti dalle loro quotidiane attività lavorative, manifestando così la loro disapprovazione per il comportamento di
Axa, che ha violato non solo le più elementari norme poste a fondamento di qualunque rapporto di collaborazione, ma anche e soprattutto la dignità di una Collega. L’adesione degli Agenti
allo sciopero è stata straordinaria. La manifestazione organizzata sotto la sede milanese della
società ha visto, oltre alla partecipazione della delegazione della Confederazione, anche la solidarietà dello Sna e di alcuni Gruppi Agenti (sul nostro sito le relative comunicazioni) ai quali va
la nostra più totale ed assoluta gratitudine. È stato un chiaro esempio di solidarietà sindacale che
dovremo tenere ben presente per il futuro. È l’unico argine alle logiche delle presenti e future
multinazionali assicurative.
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ABBIAMO VISTO PER VOI
a cura di Giovanni Cozzarizza, componente Cdr
Lucio Fontana
Durata:
Sede:
Biglietto:
Info:
da giugno ad ottobre
Venezia Guggenheim Collection
€ 10,00
041.2405404
Lucio Fontana nasce a Rosario di Santa Fè, in
Argentina, il 19 febbraio 1899. Il padre Luigi è scultore
e la madre, Lucia Bottino, è attrice di teatro. Rientrato
a Milano nell’aprile del 1947, fonda il “Movimento
spaziale” e pubblica il Primo Manifesto dello
Spazialismo. Inizia l’attività di ceramista ad Albisola.
L’anno seguente vede l’uscita del Secondo Manifesto
dello Spazialismo. Nel 1949 espone alla Galleria del
Naviglio l’Ambiente spaziale a luce nera suscitando al
tempo stesso grande entusiasmo e scalpore. Fontana è
il più grande ed il più innovativo artista italiano del
secolo scorso e uno dei più importanti al mondo. Sul
finire degli anni Quaranta, ha rimosso la cortina dei
conformismi legati alla concezione spaziale in ambito
figurativo, per affermare con schietta coerenza la
necessità di creare ‘gestualmente ’ lo spazio ed oltrepassare la finzione fino ad allora rappresentata sulla
superficie della tela. Fontana ha letteralmente cambiato il corso dell’arte contemporanea, abbattendo le
limitazioni legate alla bi-dimensionalità della tela. Egli
dimostra così che lo spazio nel dipinto non si limita alla
superficie, ma si espande e si estende davanti, dietro
ed intorno a essa. Nell’opera “ciò che è fondamentale
è l’idea il gesto” . Nasce, dunque, la sua invenzione più
originale quando,
realizza i primi quadri forando le tele.
Vuol andare oltre la
superficie della tela,
allora la taglia, la
lacera, la buca, la
squarcia.
“Attraverso
quei
buchi, quei tagli amava ripetere passa l’infinito”. Nel
1966 vince il Leone
d’oro alla Biennale
di Venezia. Ora la Collezione Peggy Guggenheim di
Venezia celebra l’artista in questa bellissima mostra
fino ad ottobre. L’esposizione si pone l’obiettivo di far
conoscere le singolari serie di opere dedicate a Venezia
e New York, quale testimonianza che conduce le ricerche-invenzioni’ di Fontana su un piano per certi aspetti
narrativo, dove la superficie diviene fertile scoperta e
trascrizione evocativa. Dietro tale prestigiosa rassegna
di opere vi è l’infaticabile ricerca del curatore, il prof.
Luca Massimo Barbero che nell’arco di due anni si è
dedicato al ritrovamento delle tele disseminate in
musei, gallerie e collezioni pubbliche e private di tutto
il mondo. Un progetto ambizioso che oggi ci riconsegna
lo splendore di tali opere unitamente alla presenza di
alcuni capolavori.
Mosaici a Montecitorio
Durata:
Sede:
Orari:
Info:
fino al 30.10
Roma - Montecitorio/Via Valdina
9-12 / 15-19
www.scuolamosaicistifriuli.it
Per la Scuola Mosaicisti
Del Friuli sono in corso
due importanti appuntamenti: la mostra di 130
opere
musive
alla
Camera Dei Deputati (con
un’appendice al chiostro
di via Valdina) e la nuova
importante campagna di
scavi archeologici, nei siti
di Aquileia, che durerà
tutta l’estate, fatica che,
per la prima volta, vede
coinvolta la scuola con i suoi docenti. La Presidenza della
Camera, poi, ha deliberato l’acquisto della splendida
interpretazione musiva di “Guernica ”, opera di m.7,82
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per 3,82, che in questi giorni sta facendo bella mostra di
sé sulla facciata di Montecitorio. La Scuola (fondata nel
‘22) ha recentemente visto confermato il suo valore artistico-didattico, con alcuni risultati di grandissimo profilo
internazionale.
Tra questi si ricorda l’esecuzione d’alcuni interventi
presso il Santo Sepolcro a Gerusalemme, la realizzazione della cappella privata di papa Giovanni Paolo II e il
immenso mosaico “Saetta iridescente” per la nuova
stazione della metropolitana Ground Zero di New
York.
Largo risalto sulla stampa internazionale hanno suscitato gli splendidi mosaici al Santuario di Lourdes.
L’obiettivo è di coniugare la tradizione con l’innovazione, e si punta quindi alla sperimentazione per trovare
soluzioni nuove in campo d’arredo urbano e d’interni.
A porre l’accento sulla dimensione d’eccellenza raggiunta dalla Scuola, l’Università di Udine ha istituito un
corso triennale di restauro del mosaico. Proprio in questi giorni, infine, sono state rese pubbliche le disposizioni per l’istituzione del Museo Europeo dell’Arte
Musiva, presso la Scuola Mosaicisti del Friuli.
Museo per Luigi Tenco
La vita di Luigi Tenco è adesso un affettuoso flashback,
un museo solitario sulle colline dell’Alessandrino solcate
dalle vigne. Il primo centro di documentazione permanente dedicato ad un artista della canzone viene aperto
a Ricaldone, in provincia di Alessandria, il paese dove è
nato ed è sepolto il cantautore. L’iniziativa è stata curata dall’Associazione Luigi Tenco e dallo stesso Comune.
L’apertura del museo, realizzato con un lavoro di anni
dall’associazione, avviene nell’ambito di “L’isola in collina”, la manifestazione che ogni anno a luglio presenta
cantautori emergenti e già affermati. Il museo è collocato, nel centro del paese. Il Museo-centro di documentazione si propone di esaminare la figura artistica di Luigi
Tenco, esponente di rilievo della cultura italiana. Il percorso, cronologico, parte dal periodo dell’infanzia a
Ricaldone e passa attraverso gli anni dell’adolescenza a
Genova per arrivare al Tenco adulto e alla sua opera.
Trovano posto le incisioni italiane (dal primissimo 45 giri
alle lacche mai inserite sul mercato), quelle estere (dalla
Francia, al Sudamerica, al Giappone), i testi del cantautore, articoli d’epoca (dalle prime recensioni ai resoconti e agli editoriali pubblicati alla morte, sino alle analisi
successive sulla sua opera), libri, fotografie inedite, lettere, pannelli esplicativi ed altra documentazione di grande valore storico. Scopo del “Centro Luigi Tenco” è
anche quello di mettere in luce la grande attualità del
pensiero di Tenco, il suo ruolo di anticipatore. Per questo, i testi delle sue canzoni sono affiancati e confrontati con quelli degli altri interpreti degli anni ’60. Nello
spazio museale sono esposti documenti di grande interesse, che, insieme alle proiezioni di materiale visivo,
contribuiscono a dare un profilo completo del personaggio. Ma la struttura, permanente, è aperta al contributo
di chiunque, al fine di raccogliere ulteriore materiale.
Nel museo, tra manoscritti rimasti senza musica e altri
frammenti di vita incompiuta, si scoprono due commoventi testimonianze d’amicizia di Fabrizio De André e
Giorgio Gaber.
TACCUINO CULTURALE
a cura di Giovanni Cozzarizza, componente Cdr
Carlo Trost
Carlo Trost (nato nel ‘59 a
Montevideo) vive e lavora ad
Udine. Trost, osservando che
l’uomo è l’unico animale che
scarabocchia la gabbia in cui è
rinchiuso (vale a dire la natura, l’ambiente) e che usa chiamare quest’attività Arte, si
propone di far Arte con i soli
materiali Naturali: il legno. Il
suo successo sta, probabilmente, nel fatto che tra lui e
la materia con la quale si
esprime si è instaurato proprio un rapporto di “amore”.
Egli sviluppa il suo lavoro attorno al tema del gioco,
della fantasia spensierata e lieve; i suoi esiti sono pervasi da vena intensamente poetica. Da un punto di
vista estetico le opere sono caratterizzate da un estroso eclettismo; marcato è lo spazio concesso alla (mai
banale) decorazione, frequente l’uso della sorpresa,
dello sbalordimento, espressi con modalità analitiche
e concettuali. Il legno, nelle sue varie essenze, tipologie, colorazioni e stagionature, non ha segreti per
quest’artista. Egli ne conosce intimamente la resistenza, le venature, la lavorabilità. Il profumo d’ogni tipo
di tronco è, per lui, esperienza sensoriale d’esaltante
valore. Tocca, liscia, accarezza affettuosamente ogni
pezzo del nobile materiale con una compassionevole
tenerezza. Il legno, da parte sua, sembra corrispondere a questo profondo “sentimento” lasciandosi scolpire, solcare, incidere, cesellare, con arrendevolezza e
cedevolezza che suggeriscono simmetria di sentimenti. Solo così si spiega l’armonica plasticità che si sprigiona da ogni suo lavoro, ottenuto con una fluidità
che richiede un vero e proprio “conflitto-amorevole”
con la materia, affinché la forma si liberi e possa rivelarsi in tutta la sua forza espressiva. L’approccio con i
suoi lavori è un’esperienza multisensoriale. E, infatti,
prima ancora di abbandonarsi al godimento dell’esperienza visiva, viene proprio voglia di relazionarsi con
questi lavori sfiorandoli, percorrendone gli spessori
carezzandone le curve, strofinandoli. Proprio in queste settimane le opere di Trost sono esposte nella
grandiosa personale che la galleria americana
Vailgallery (Colorado) dedica all’artista fino ad ottobre e che, a pochi giorni dall’inaugurazione, ha fatto
registrare il tutto venduto.
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Lo Sna è uno dei promotori del prossimo Forum della distribuzione, di cui anticipiamo
la locandina. Il forum prevede una struttura assai articolata, con sessioni plenarie di
confronto e sessioni parallele di approfondimento su temi specifici. Il forum è un
momento di confronto tra i diversi protagonisti del mercato assicurativo, nei quali,
alla moda degli attuali tolk show e moderati da un giornalista, si affrontano, i temi
più importanti. Quest’anno gli argomenti saranno: “Strategie ed attori per lo sviluppo
del mercato assicurativo italiano” il 3 ottobre e “Agenti, promotori finanziari,
collaboratori di agenzia, broker, periti: competenze a confronto” il 4 ottobre.
Invitiamo tutti i Colleghi a partecipare.
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