documento di linee guida e raccomandazioni

Transcript

documento di linee guida e raccomandazioni
Unione Europea
DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE
Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
Ministero dell’Interno
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione
Direzione Centrale per le Politiche
dell’Immigrazione e dell’Asilo
Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013
Annualità 2012 – Azione 3
Progetto “SIMS – Saperi Integrati per i Minori Stranieri”
(CUP J5913000350007 - CIG ZAD0ED4C6E)
ALLEGATO 2
DOCUMENTO DI LINEE GUIDA E
RACCOMANDAZIONI
Roma, luglio 2014
Sommario
Sommario ........................................................................................................................................................... 1
PRIMA SEZIONE: il quadro di riferimento ............................................................................... 2
Il Progetto SIMS: un’occasione per “fare il punto” .............................................................................. 3
“Saperi integrati” ............................................................................................................................................. 4
Minori stranieri, minori immigrati ........................................................................................................ 10
L’Italia ed i fenomeni migratori: punti “di repere” per un breve excursus storico .............. 16
Razza, etnia, cultura e cittadinanza ....................................................................................................... 24
“Nos ancêtres le Galois …” .......................................................................................................................... 29
Lingua e cultura: la mediazione linguistico-culturale .................................................................... 32
Una legislazione secondaria in materia di religione ....................................................................... 35
Una disciplina di confine: l’etnopsichiatria ........................................................................................ 41
Minori immigrati e Giustizia minorile sotto la lente del Progetto SIMS.................................. 48
L’istituto della messa alla prova ed i minori stranieri ................................................................... 59
L’approccio universalistico del sistema di Giustizia minorile..................................................... 63
SECONDA SEZIONE: raccomandazioni e casi di studio ............................................... 66
SIMS: rationale e cenni di metodologia ................................................................................................ 67
Profili ................................................................................................................................................................. 72
Il profilo dei non accompagnati .............................................................................................................. 73
Il profilo dei ricongiunti ............................................................................................................................. 78
Il profilo dei minori di seconda generazione ..................................................................................... 80
Raccomandazioni ......................................................................................................................................... 84
Raccomandazioni: la dimensione teorica ........................................................................................... 85
Raccomandazioni: la dimensione del diritto ..................................................................................... 91
Raccomandazioni: la dimensione operativa e procedurale ......................................................... 94
Quasi a margine: note conclusive ........................................................................................................... 99
1
PRIMA SEZIONE:
il quadro di riferimento
2
Il Progetto SIMS: un’occasione per “fare il punto”
SIMS è l’acronimo del Progetto “Saperi Integrati per i Minori Stranieri” promosso dal
Dipartimento per la Giustizia minorile nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di
cittadini di Paesi terzi.
Stavolta l’aggettivo “integrati” non si riferisce al modo in cui i new comers ed i loro
discendenti entrano a far parte delle attuali affluent societies ma si riferisce in primo luogo
allo stato dei “saperi” che sottendono i modelli e le prassi di intervento dei servizi minorili
della Giustizia. Come dire che si parla anche di quell’integrazione delle conoscenze e dei
pensieri, che per molti versi costituisce uno dei presupposti per favorire i processi di
integrazione sociale dei minori stranieri e per favorire in particolare i processi di integrazione
sociale della popolazione di minori stranieri di cui si occupa la Giustizia minorile – che è
certamente assai esigua rispetto alla cospicua quota di minori stranieri che vivono in Italia.
La riflessione sul portato culturale acquisito dai “saperi integrati per i minori stranieri” nel
corso degli ultimi decenni costituisce occasione per aprire un confronto – anche critico – con
tutti coloro che a vario titolo lavorano con i ragazzi – più o meno stranieri. Una riflessione su
come si è modificata la “cultura” dei servizi o, se si preferisce – in chiave psicodinamica – una
riflessione sulla misura in cui il sistema di Giustizia minorile si è mostrato capace di mettere
in atto adeguati processi trasformativi. Dunque una riflessione per proporre un confronto da
cui possano auspicabilmente generarsi miglioramenti concreti, all’interno delle varie realtà
operative: “fare il punto”, per dedurre linee guida utili ad orientare i futuri sviluppi dei saperi
e delle azioni, a favore dei minori stranieri.
L’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali da circa quindici anni svolge attività di indagini
ed analisi con la Giustizia minorile e nell’ambito della Giustizia minorile. Al momento sono
circa venti i progetti di ricerca e formazione realizzati. Alcuni in virtù di risorse rese
disponibili dal Dipartimento o in virtù di intese tra il Dipartimento ed altre Amministrazioni.
Alcuni promossi dal Dipartimento nell’ambito di varie iniziative comunitarie, che spaziano
dal Fondo Nazionale Lotta alla Droga, al PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, al
Programma Leonardo da Vinci, fino al Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi
terzi, solo per citare i principali. In questa veste di testimone privilegiato, l’Iprs si avvale
anche dell’ampio insieme di osservazioni direttamente condotte nel corso del tempo, per
metterle a tema nell’ambito della riflessione che oggi scaturisce da SIMS.
Riflessione che si concluderà con la proposta di alcune raccomandazioni e linee guida, di cui
la seconda sezione di questo documento.
3
“Saperi integrati”
Certamente “saperi integrati” è un’espressione problematica perché qualsiasi sapere –
insieme ai saper fare che ogni sapere produce – vive nello scambio e si alimenta del dialogo
con altri saperi. Infatti, ogni sapere si integra sia col portato proveniente sincronicamente da
ciò che fanno gli altri, sia con le rivoluzioni copernicane, con i cambiamenti “catastrofici”,
con le conferme cumulative e con le disconferme trasmesse diacronicamente attraverso il
succedersi delle generazioni.
Il fatto è che – come da sempre noto – tutto cambia e tutto resta uguale.
L’oscenità dei bambini nelle miniere di zolfo, gli sciuscià celebrati dal cinema neorealista, i
ragazzi meridionali alfabetizzati nelle scuole torinesi – figli di genitori che coltivavano il
prezzemolo nella vasca da bagno – ed i teddy boys degli anni del “miracolo economico”, fino
agli attuali anchor children ed alle gang del Barrio Italia pongono sempre questioni di dignità
e di tutela, di gestione e di pensiero, che dicono anche di vecchie e nuove disuguaglianze –
oppure di vecchie e nuove forme di disagio non strettamente connesse coi temi della
disuguaglianza e della marginalità – che in parte si sovrappongono ed in parte si
ripropongono in forme diverse. Questioni sempre presenti ma messe in scena sempre in
forme parzialmente inedite, perché cambiano sia i registi, le scenografie, i costumi e gli
interpreti, sia – nondimeno – il pubblico, cioè la platea di studiosi ed operatori in presenza,
che non solo assiste ma partecipa alla rappresentazione. Di fronte dunque all’avvicendarsi
delle rappresentazioni, i “saperi” e gli operatori raccolgono la sfida che, ogni volta, ogni
nuova messa in scena lancia, che è anche una sfida ad integrarsi, sia essa da giocarsi sul
piano epistemologico o sul piano dell’agire “sul campo”.
E se c’è ragione di dubitare, come sovente ricordava Sandro Gindro, del concetto di un
mondo in progresso – allo stesso modo in cui c’è da dubitare dell’idea, non solo di stampo
millenarista, di un mondo destinato a perdersi progressivamente in un ineludibile regresso –
è invece indubbio che il mondo subisce mutamenti profondi e velocissimi.
Il mondo della Giustizia minorile è ovviamente anch’esso attraversato da una serie di
mutamenti – seppur non tutti facciano registrare lo stesso grado di profondità e velocità –
ma costituisce altresì un esempio peculiare di sistema che intrattiene un rapporto
privilegiato con la dimensione del cambiamento: per definizione la Giustizia minorile si
occupa di minori, dunque di persone che sono chiamate con questo termine – infelice ma in
uso finché non se ne troverà uno migliore – proprio perché sono soggetti “in divenire”. Per
meglio dire: persone per le quali i processi di cambiamento sono più “in divenire” che in
altre (i cosiddetti adulti) e che in ragione di ciò – anche e soprattutto – sono riconosciute
titolari di diritti peculiari, sanciti dalle carte internazionali e dal dettato costituzionale. E
sempre in ragione del loro essere più in divenire di altre sono meritevoli di quella tutela
particolare in cui consiste la mission della Giustizia minorile ed in cui risiede il fondamento
che giustifica l’esistenza della Giustizia minorile.
4
Dal rapporto privilegiato con la dimensione del cambiamento su cui si fonda la Giustizia
minorile – che pensa e lavora quotidianamente con soggetti “in divenire” – discendono
anche due lemmi.
Il primo è che la Giustizia minorile si avvale di più saperi (classificabili sia fra le science, sia fra
le humanities) chiamati in causa per l’appunto per capire bene in cosa consista
effettivamente questo “essere soggetti in divenire” e per capire come accompagnare lo
sviluppo di tale condizione nella presumibilmente giusta direzione o – quanto meno – nella
direzione migliore possibile, all’insegna della promozione del benessere, ovvero del migliore
– o superiore – interesse di coloro che “stanno divenendo”. Si pensi, ad esempio alla
struttura dei tribunali per i minorenni, istituiti fin dal 1934 come tribunali speciali, che erano
e sono tuttora speciali non solo perché sono specializzati nell’occuparsi di minori ma anche
perché si avvalgono di una composizione mista, in cui alcuni componenti privati esperti
affiancano i magistrati, in qualità di giudici onorari.
La Giustizia minorile configura dunque un’area di lavoro comune a diverse figure
professionali, che richiama la responsabilità – scientifica ed operativa – di tutti, nonostante
le ben note difficoltà di raccordo, dialogo e trasmissione di informazioni in merito ai casi di
minori che transitano da un servizio minorile all’altro o da questi ultimi agli altri servizi
territoriali.
Nel sistema della Giustizia minorile ci si chiede sempre cosa può esser messo in comune (sia
tra coloro che pensano gli interventi, sia tra coloro che li attuano) per creare un contesto
condiviso, ovvero un pensiero comune ed una mente comune. Le interpretazioni dei
fenomeni con cui ci si confronta, unitamente alle decisioni che ne conseguono, sono sospese
tra mondo esterno e mondo per così dire “interno” (l’universo mentale di ciascun pensatore
o operatore) tra aspetti della realtà percepita ed elaborazione delle proprie fantasie. Ed è
importante tener conto in via preliminare del grado di consapevolezza in merito a
quest’insieme
di
percezioni/emozioni,
variamente
modulate
da
diverse
proiezioni/identificazioni, anche a seconda delle sensibilità e delle memorie individuali –
consce ed inconsce – a cui si aggiungono le diverse culture professionali. Un’acquisizione di
consapevolezza – e di consapevolezza condivisa – di queste variabili costituisce l’operazione
preliminare per iniziare a mobilizzare quella sorta di “crosta” emotiva e culturale che orienta
l’agire professionale, dunque per iniziare a costruire un gruppo di lavoro, cioè un gruppo di
persone che “pensano insieme”. Perché la formazione di un gruppo di lavoro (un insieme di
operatori che traduce in azioni i “saperi integrati”) si pone come obiettivo da conquistare
piuttosto che come condizione già data dal trovarsi ad operare a favore dello stesso soggetto
(la persona minorenne). Il lavoro col minore ed intorno al minore – in generale – ed in
particolare con ed intorno al minore “straniero” (almeno quando costui presenta
caratteristiche che come tale lo configurano) si fonda sull’attitudine a porsi in posizione di
ascolto di ciò che avviene dentro e fuori di noi. O almeno tende ad innescare l’abitudine ad
eseguire questo esercizio. L’attitudine all’ascolto diviene un attrezzo di lavoro stabile. Ciò
che vuol anche dire, in chiave psicoanalitica, interrogarsi sulla possibilità del gruppo di
mantenere una sorta di setting stabile – ancorché sicuramente allargato – in questo contesto
specifico, che vede al centro il minore. Vedere al centro il minore significa prendere atto del
diritto del minore – in quanto soggetto “in divenire” – di interloquire con operatori che
5
abbiano sul serio voglia di assumere una posizione di vero ascolto nei suoi confronti
(abbiano orecchie per intendere e sensibilità per comprendere). Si richiede dunque
l’attivazione di una speciale attenzione, diretta alla reale capacità “interna” di ciascuno di
identificarsi con una mente “in crescita”. Capacità riflessiva che a volte è chiamata capacità
di “mentalizzazione” e che consiste nell’attivazione di quel setting in virtù del quale il
ragazzo si sente ospitato ed aiutato. Pur permanendo ovviamente le difficoltà dovute alla
necessità di stabilire un’alleanza sufficientemente profonda in tempi brevi ed un’alleanza di
tipo tutelativo con chi effettivamente non l’ha chiesta.
Il secondo lemma è che la Giustizia minorile costituisce un sistema strutturalmente “aperto”,
perché svolge la sua funzione di tutela anche attraverso un’azione a tutto campo, volta a
promuovere ed attivare tutte le risorse materiali ed umane che nel territorio intervengono o
possono intervenire a favore dei minori. Dunque dialoga con la scuola, con l’università e con
le agenzie dell’orientamento e della formazione, con i servizi sociosanitari e con i servizi alla
persona degli enti locali, col mondo del lavoro e dell’impresa, con i soggetti della
rappresentanza, con l’universo dell’associazionismo e del privato sociale, con le forze
dell’ordine, con gli attori della gestione e dell’offerta del loisir, con gli organismi della stampa
e dell’informazione, col settore della pubblicità, con tutte le amministrazioni centrali dello
Stato, anche ponendosi – nei confronti di quest’intero universo – come punto di riferimento
e di raccordo per tutto ciò che riguarda il benessere dei minori. Cioè per tutto, perché l’idea
del sistema “aperto” nasce per l’appunto dal considerare che l’intera collettività e tutti i suoi
organismi, in quanto società civile, hanno piena responsabilità dei percorsi di crescita delle
nuove generazioni. Che sempre significa: esser responsabili – tutti, ancorché in misura
variabile – del loro “divenire”. Come dire che dietro un ragazzo che ha sbagliato o che sta
sbagliando c’è sempre un mondo di adulti che non ha fatto abbastanza per evitare che ciò
accada.
L’espressione “saperi integrati” va dunque intesa con riferimento a questo universo di
significati, processi, azioni, strutture ed attori, che per meglio dire configura un “pluriverso”.
La riflessione sull’integrazione dei “saperi” che discende da SIMS si concentra tuttavia su una
parte del tutto: il tema dei minori stranieri, che da tempo sono progressivamente entrati a
far parte – con un’incursione nel linguaggio tecnico – dell’utenza della Giustizia minorile, in
concomitanza col verificarsi delle altre trasformazioni da cui la Giustizia minorile è stata
attraversata.
Si tratta di soggetti portatori di esigenze complesse – in termini di tutela e promozione del
loro benessere – che hanno reso necessarie azioni altrettanto complesse. Esigenze ed azioni
che sin da subito sono apparse in parte “superate” rispetto a quelle di ormai abituale
riscontro nel profilo dei minori in carico ai servizi (con un’altra incursione nel tecnicismo) ed
in parte hanno configurato uno scenario inedito. Come dire che il sistema è stato colto di
sorpresa su due versanti: per un verso riportato indietro a fare i conti con cose che da tempo
non si vedevano più e contemporaneamente, per un altro verso, sollecitato a fare i conti con
variabili non ancora “pensate”. Una sorta di irruzione dal passato e dal futuro, che
minacciava di dare doppio scacco – in entrambe le direzioni – al presente. Sia al presente
agito o “agibile”, sia a quello pensato o “pensabile”.
6
Considerando in secondo piano d’importanza le questioni relative ai profili per così dire
giuridici e socioambientali – seppure sia per molti versi artificioso operare scissioni nette – si
può dire che il principale aspetto inedito (cioè non ancora “pensato”) che ha sin da subito
caratterizzato il lavoro dei servizi minorili della Giustizia con i minori stranieri è la necessità
del sistema di confrontarsi col tema della variabile culturale. Tema che travalica in ampia
misura l’esperienza maturata nell’incontro col portato non propriamente isoculturale di
lingue, tradizioni, usi e costumi che ha accompagnato il fenomeno delle migrazioni interne.
Si tratta infatti di qualcosa di più profondo, che consiste nella necessità di interagire
positivamente con ragazzi che sono certamente uguali e diversi, come sono uguali e diversi
tra loro tutti i ragazzi – indipendentemente da dove siano nati, da dove abbiano vissuto, da
dove vivano ora e dalla loro presunta o dichiarata cittadinanza – ma che meritano altresì di
essere riconosciuti, con pari attribuzione di dignità e diritto, sul versante delle differenze di
cui sono anche portatori (cioè che hanno in sé). Differenze riconducibili a tutto ciò che in
genere s’intende quando si fa ricorso, in un’accezione netta, alle parole “etnia” e “cultura”.
Ragazzi che provengono da mondi che, pur essendo compresi nell’unico mondo possibile,
sono anche mondi per alcuni aspetti più lontani. Non sono solo mondi più lontani
geograficamente, o temporalmente – con esclusivo riferimento al “già visto, conosciuto in
passato o sentito raccontare”, dunque al riparo da qualsiasi allusione evoluzionistica – ma
mondi più lontani perché in questi mondi si condividono alcuni valori, tradizioni,
comportamenti, modi di concepire l’adolescenza e la famiglia, codici e significati che non
sono omologhi a quelli ampiamente condivisi nel contesto d’immigrazione e che in ragione
di questo elemento di maggiore lontananza, all’interno del contesto d’immigrazione non
sempre sono immediatamente riconoscibili, né dagli operatori dei servizi, né dalla
cittadinanza tutta. Tuttavia, questi mondi hanno pari dignità e valore di tutti gli altri mondi
compresi nell’unico mondo possibile ed i ragazzi che da essi provengono – per avervi vissuto
o perché li hanno incontrati per via indiretta, attraverso la mediazione dei genitori –
appartengono anche ad essi, pur se non esclusivamente. E quest’appartenenza – laddove
appartenenza significa che apparteniamo anche a ciò che ci appartiene e che dunque ci
costituisce, insieme ed accanto a tante altre cose – è un valore ed un diritto, al pari di
qualsiasi altra appartenenza, ancorché non esclusiva. Riconoscere questo valore e questo
diritto crea le condizioni per definire e costruire una casa comune, uno spazio di interazione
e di collaborazione. Certamente ciò non vuol dire che la diversità sia sempre una cosa di per
sé buona e che, sempre, debba essere quasi per forza moltiplicata. Ma vuol dire che
riconoscere il valore dell’appartenenza – o delle appartenenze molteplici – fa bene al
“divenire” del minore, cioè costituisce un requisito – senza dubbio rubricabile tra i requisiti
fondamentali, in accordo con le carte internazionali e con la vastissima letteratura che
sottende le carte internazionali e proviene da un ampio insieme di saperi “integrati” – per
assicurare il suo migliore e superiore interesse. Laddove superiore o migliore interesse
s’intende con riferimento alla valutazione di ciò che comporta maggiore utilità per il minore
(utilità nel senso di preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie e minor numero
di inconvenienti) nella prospettiva del pieno sviluppo della sua personalità del minore stesso
e della realizzazione di validi rapporti interpersonali ed affettivi.
Se riconoscere il valore dell’appartenenza e del portato culturale è questione che rimanda al
diritto del minore ed alla promozione del suo benessere, vale altresì aggiungere che è
curioso e per alcuni versi paradossale notare come l’aspirazione a veder riconosciuta la
diversità delle appartenenze o le appartenenze molteplici divenga oggi tema sempre più
7
cogente, proprio mentre tutti i mondi compresi nell’unico mondo possibile sembrano
diventare più omogenei, sotto la spinta dei processi di omologazione. In un mondo “unico”
che sembra dunque farsi più piccolo (si pensi alla globalizzazione dei mercati e delle
economie, alla velocità degli spostamenti e delle comunicazioni, alla planetarizzazione dei
modelli e dell’offerta di godimento dei beni, cioè alla straordinaria compressione delle
dimensioni dello spazio e del tempo che fanno parlare di restringimento del mondo o di
“fine della geografia”, secondo una drastica espressione coniata da Zygmunt Bauman) ed in
cui tutti – che lo vogliamo o no – siamo per un verso più vicini, prende maggior forza
l’aspirazione a differenziarsi, forse per timore di perdersi nell’indistinto.
Del resto, anche la psicoanalisi, soprattutto con Gindro, pensa ad un inconscio sovra
individuale che ha sì strutture universali e più costanti ma non è determinato una volta per
tutte. Un inconscio sociale con caratteristiche e strutture che mutano e sfumano
continuamente le une nelle altre. I confini non sono né rigidi né precisi, ma ogni essere
umano si riconosce anche in una struttura dinamica collettiva. Laddove collettivo non ha più
il significato di universale ma di condiviso e coincide, almeno in parte, con il gruppo sociale in
cui, in qualche modo, ciascuno si sente anche radicato: «Oggi si riscontra anche una
continuità geografica di cielo (come mi piace dire) perché è il cielo e non la terra che unisce
gli uomini e le donne; la terra è piuttosto l’emblema della loro morte; il cielo dei loro sogni di
vita. Il cielo si rispecchia sulla terra e la vivifica facendole scordare di essere un enorme
sarcofago … L’inconscio sociale non è un villaggio, una regione e neppure una nazione o un
continente: è qualcosa che sfuma, che per il momento ha contatti e radici, confini abbastanza
precisi, ma non tanto da renderci tranquilli in una certezza di identità» (Gindro S. Inconscio
sociale e diversità, in Gindro S. Melotti U., Il mondo delle diversità, Edizioni Psicoanalisi
Contro, Roma 1991, pp. 172-175). Discorso che però porterebbe ora lontano dal focus della
riflessione.
A questo punto e sulle premesse fin qui proposte, il percorso di riflessione più direttamente
legato a SIMS è chiamato ad affrontare distintamente, per esigenze di chiarezza espositiva,
due argomenti tra loro interconnessi.
Primo argomento: la discussione del come la Giustizia minorile si è attrezzata per prendere
in carico e gestire adeguatamente la diversità culturale (cioè per tener debitamente conto
anche della variabile culturale, ormai stabilmente presente all’interno della propria utenza)
non può esser disgiunta da una discussione sul come il sistema paese ha affrontato questo
tema – cioè la questione della diversità culturale – visto che la Giustizia minorile ha sì facoltà
di contribuire all’orientamento delle scelte in materia ma è in misura maggiore condizionata
– al pari di tutte le altre amministrazioni – dal modo in cui le politiche nazionali vengono
attuate ad un livello superiore di governance e di government. Questo argomento verrà
tuttavia sviluppato più avanti, nel capitolo successivo, cioè dopo aver discusso del secondo
argomento, come in un gioco barocco di specchi e dissimmetrie.
Secondo argomento: la Giustizia minorile è una delle agenzie preposte alla tutela di tutti i
minori (ivi compresi quelli classificati come stranieri) e la funzione di tutela implica
ovviamente azioni proattive, ovvero di prevenzione di quel disagio che è universalmente
considerato (sempre in base alle acquisizioni che discendono dai “saperi integrati”) quale
radice primaria della devianza minorile. Tuttavia la Giustizia minorile concentra la sua
8
potenza di fuoco sulla presa in carico dei minori, italiani e stranieri, che attraversano il
circuito penale, nei cui confronti l’azione di tutela corrisponde ad un percorso di recupero,
ispirato al modello riabilitativo, al modello riparativo (ove praticabile) ed a quello
situazionale. E vale in proposito qui precisare – per fugare un equivoco tanto pericoloso
quanto frequente – che non tutti i minori stranieri, in quanto tali, attraversano il circuito
penale e che non tutti i minori stranieri, in quanto tali, sono da considerarsi soggetti a rischio
di entrare in contatto con la Giustizia minorile. La precisazione è necessaria perché
l’equivoco che si vuole qui fugare trova terreno fertile proprio nelle ambiguità e nella
complessità dell’espressione “minore straniero”, compresa nell’acronimo SIMS. Chi sono
dunque i minori stranieri e, soprattutto, di quali minori stranieri si parla nello specifico della
Giustizia minorile?
9
Minori stranieri, minori immigrati
L’espressione minori stranieri viene utilizzata per indicare un insieme ampio ed eterogeneo
di minori, che comprende profili giuridici e storie personali diverse. In primo luogo, in base
ad una sommaria relazione di causa effetto tra status giuridico e situazione socio-psicologica,
si parla genericamente di minori stranieri per indicare una macrocategoria del tutto
aspecifica di soggetti che, per l’appunto in ragione della loro comune condizione di
“stranieri”, che letteralmente significa “non-cittadini italiani”, non possono contare sugli
stessi diritti di cui godono i cittadini italiani (sul piano giuridico) né sul pieno riconoscimento
della loro appartenenza alla società ospite (sul piano psico-socio-antropologico). Come dire
che questi minori, in quanto stranieri, non sono considerati pienamente “figli” del contesto
ospite. È chiaro che la crescente presenza di minori stranieri in Italia si colloca nel più ampio
quadro di crescita ed evoluzione – quantitativa e qualitativa – della presenza di cittadini
stranieri immigrati. Come dire che “minore straniero” è una sorta di sinonimo di “minore
immigrato”. Ma ciò è vero solo in parte, perché dal punto di vista strettamente giuridico – ed
a rigore il termine straniero ha esclusivamente quest’accezione, almeno nelle pubbliche
amministrazioni e negli strumenti di misurazione statistica di cui esse dispongono – non tutti
gli stranieri sono immigrati. Infatti, la connotazione “straniero” – al di là del senso comune –
si riferisce ad una condizione giuridica (l’appartenenza ad una cittadinanza non italiana)
mentre la nozione “immigrato” ha valore esplicativo di una dimensione psico-socioantropologica. Molti cittadini stranieri sono presenti in Italia per varie ragioni (turismo,
studio o lavoro, solo per fare qualche esempio) ma non si considerano immigrati, né come
tali sono considerati, così come molte persone immigrate in Italia non sono cittadini stranieri
perché hanno acquisito la cittadinanza italiana. Tuttavia, non v’è dubbio che nel quadro
italiano la stragrande maggioranza dei minori stranieri è presente nel territorio nazionale in
conseguenza delle attuali migrazioni internazionali: minori immigrati al seguito di genitori
migranti per lavoro o per motivi umanitari, oppure minori ricongiunti con familiari già
immigrati; minori nati in Italia da genitori immigrati stranieri (cosiddetta seconda
generazione); minori che hanno intrapreso da soli una migrazione, sempre spinti da
motivazioni di ordine economico o umanitario (minori stranieri non accompagnati, cioè privi
di figure adulte di riferimento) o, ancora, minori vittime dei fenomeni di tratta (human
trafficking o migrant smuggling) concomitanti alle attuali migrazioni internazionali. Seppure
non v’è dubbio che ciò sia vero, è chiaro che anche qui bisognerebbe distinguere con
attenzione. C’è ad esempio una grande differenza – dal punto di vista della condizione psicosocio-antropologica – tra un minore straniero figlio di diplomatici che compie parte del suo
percorso scolastico in Italia, un minore straniero non accompagnato (cioè emigrato lasciando
la famiglia al paese d’origine) inserito in un percorso di formazione professionale in attesa di
ottenere un titolo di soggiorno per motivi di lavoro al raggiungimento della maggiore età ed
un minore straniero, proveniente da zone colpite da disastri ecologici, ospitato per 90 giorni
da una famiglia italiana, come previsto dal visto turistico, per beneficiare di programmi di
aiuto medico e di sostegno psicologico-educativo, all’interno di progetti solidaristici gestiti
da organismi di volontariato. Per contro, ancora a titolo di esempio, un minore adottato da
genitori italiani, che è nato in un altro paese – in cui ha trascorso una parte ancorché esigua
10
della sua vita – pur avendo acquisito la cittadinanza italiana, può condividere quella
condizione psico-socio-antropologica di non pieno riconoscimento della propria
appartenenza alla società ospite, ritenuta genericamente “tipica” dei minori “stranieri”.
Le cose sono dunque complicate anche dal punto di vista concettuale e ciò dà ragione di
come risulti in effetti difficile mettere in campo interventi ed approntare risposte rapide ed
adeguate. Per semplificare si può dire tornare a dire che, grosso modo, rientrano nella
categoria dei minori stranieri sia i bambini ed i ragazzi immigrati in Italia al seguito dei
familiari o ad essi ricongiunti, sia i figli nati in Italia da cittadini stranieri immigrati, meglio
noti come “seconda generazione” (per costoro i percorsi di prima e seconda socializzazione
si sono svolti in Italia) sia i ragazzi e gli adolescenti che giungono in Italia in condizione di
“non accompagnati”. Tanto diversificata è al suo interno questa categoria, altrettanto
differenziate sono le opportunità e le difficoltà relative ai processi d’integrazione. Un
elemento che accomuna i vari profili può certamente rinvenirsi nell’esperienza migratoria,
intesa sia come spostamento da un contesto di vita a un altro (è il caso dei minori stranieri,
accompagnati o non accompagnati, giunti in Italia dopo una prima socializzazione nel paese
d’origine) sia come mutamento e ridefinizione delle appartenenze culturali dei genitori (è il
caso dei minori stranieri nati e socializzati in Italia1).
1
Alcuni studiosi (tra cui Rumbaut R., Assimilation and its discontents: between rhetoric and reality,
“International Migration Review”, 31, 4, 923-960, 1997) hanno introdotto una più sofisticata
distinzione, cosiddetta “decimale”, all’interno della seconda generazione: generazione 1,25 (ragazzi
emigrati tra i 13 ed i 17 anni); generazione 1,50 (ragazzi che hanno iniziato il processo di
socializzazione e la scuola primaria nel paese d’origine, per poi completarlo nel paese
d’immigrazione); generazione 1,75 (bambini emigrati in età prescolare, che compiono l’intero
percorso di socializzazione nel paese d’immigrazione); seconda generazione vera e propria (i nati nel
paese in cui sono immigrati i genitori). Ciò per richiamare l’attenzione sul fatto che i modi ed i tempi
in cui ha luogo il processo di socializzazione nel paese d’immigrazione (in concomitanza con i tempi
ed i modi in cui si verifica l’esperienza migratoria) comportano problematiche differenti e diverse
esigenze di sostegno (come messo in luce anche dagli studi condotti in Italia, tra cui Valtolina G.,
Marazzi A., Appartenenze multiple. L’esperienza dell’immigrazione nelle nuove generazioni, Franco
Angeli, Milano 2006, oltre che dai risultati dell’International Comparative Study of Ethnocultural
Young-ICSEY, sintetizzati in Berry J.W., Phinney J.S., Sam D.L., Vedder P., Immigrant youth in cultural
transition. Acculturation, identity and adaptation across national contexts, Erlbaum Associates,
Lawrence 2006). Resta comunque valida la distinzione “tradizionale” tra minori immigrati di prima
generazione (emigrati dal paese d’origine al seguito dei genitori o con essi ricongiunti) e di seconda
generazione (i nati in Italia da genitori immigrati). I primi mostrano in genere una maggiore esigenza
di sostegno socioeducativo e talvolta linguistico. Per costoro appare inoltre più forte la spinta ad un
precoce inserimento lavorativo, che spesso orienta le loro scelte in merito al tipo di percorso
formativo da intraprendere dopo la scuola dell’obbligo. Nel caso dei minori di seconda generazione,
la letteratura parla di ragazzi che rischiano precocemente di trovarsi di fronte a due aree conflittuali:
il rapporto con la famiglia ed il rapporto col gruppo dei pari. In effetti, come discusso nel testo, il
giovane di seconda generazione non è propriamente un “immigrato”: è nato in Italia e qui ha
compiuto il proprio processo di socializzazione primaria e secondaria. Nemmeno è propriamente un
“autoctono”: oltre alla condizione giuridica, si distingue talvolta per eventuali elementi di diversità,
somatica, giuridica e culturale; in ogni caso cresce tra due culture, sensibile alla pressione di diversi
sistemi di valori (da una parte quelli della famiglia e del paese d’origine dei genitori, dall’altra quelli
del paese in cui ha sempre vissuto e del gruppo dei pari); consapevole dell’immagine sociale spesso
svalutata dei genitori ed attento al pregiudizio ed agli episodi di discriminazione cui spesso va
incontro, rivendica un diritto alla somiglianza più che alla differenza ma sperimenta negli ostacoli
11
A fronte della spettacolarizzazione mediatica ed a fronte dei processi di costruzione sociale
del “nemico”, che non di rado dipingono lo straniero/immigrato come potenziale soggetto
deviante, la scomposizione della categoria “minori stranieri” serve qui a ricordare che il
rischio di devianza non è lo stesso per tutti i profili compresi in tale categoria. Nel complesso
si può affermare che quando il minore straniero/immigrato – nato in Italia o qui giunto al
seguito dei genitori – vive in condizioni di buon inserimento sociale non si configura come
soggetto a rischio. Ed è questo il caso della grande maggioranza della popolazione minorile
straniera/immigrata, che generalmente entra poco a far parte dell’utenza della Giustizia
minorile. Il minore straniero/immigrato mostra invece un elevato rischio di devianza ed
appare perciò numericamente sovra-rappresentato all’interno del circuito penale, quando
sussistono condizioni particolari, quali l’assenza di figure di adulti di riferimento (è il caso dei
non accompagnati) il coinvolgimento in filiere migratorie costruite sull’illegalità e
nell’illegalità, l’insuccesso dei processi di integrazione sociale, il conflitto con la generazione
precedente (che insorge più frequentemente nel caso dei minori ricongiunti o nati in Italia).
Le condizioni appena accennate sussistono per una quota certamente minoritaria della
popolazione minorile straniera che vive in Italia, ma questa quota – ancorché minoritaria –
ed i profili appena descritti che questa quota minoritaria comprende, costituiscono per
l’appunto ciò che generalmente s’intende per minore straniero, quando si usa
quest’espressione nell’ambito della Giustizia minorile.
I tanti merletti che si possono ricamare intorno alle ambiguità semantiche che si affollano
intorno alle parole “straniero” ed “immigrato” sono ottima occasione per un esercizio
giocato sulle sottigliezze ideologiche, ma resta il fatto che l’ambiguità dei significati parla
comunque della complessità delle questioni di fondo. Le idee non sono chiare perché
ambigua è la condizione dello “straniero immigrato”, definito più di cent’anni fa da Georg
Simmel come «non già il viandante, che oggi viene e domani va … ma … colui che oggi viene
e domani rimane» (Sociologia, Edizioni di comunità, Milano 1989, p.581). Condizione
ambigua, sia per chi si muove per rimanere, sia agli occhi chi non s’è mosso e lo vede
rimanere. Ed è così che lo straniero è stato definito, nella rilettura del “perturbante”
freudiano operata da Julia Kristeva in Stranieri a se stessi (Feltrinelli, Milano 1990, Paris
1988) come ciò che perturba perché restituisce la familiarità con qualcosa che ci costituisce
ma che – da sempre – abbiamo voluto tener lontano. In questa luce, nell’idea di straniero e
nella figura stessa dello straniero prendono forma e corpo le paure e le incertezze suscitate
da ciò che non doveva essere familiare ed invece ritorna ad esserlo. Come dire che lo
sociali, giuridici e familiari tutti i limiti dell’affermazione dell’uguaglianza sostanziale oltre che
formale. I minori di seconda generazione sentono dunque un forte legame al contesto sociale, che
tuttavia fatica a riconoscerli pienamente come figli. Nel contempo, guardano con curiosità al paese
da cui i genitori provengono. In famiglia non di rado si configura un rapporto difficile con genitori
che, al di là delle apparenze, percepiscono l’integrazione dei figli come una minaccia alle proprie
tradizioni. Vi è comunque un elemento di difficoltà nell’affrontare il processo di “negoziazione”
dell’identità. Si tratta beninteso delle sfide che si presentano a tutte le età ed a prescindere
dall’origine immigrata ma soprattutto negli adolescenti figli di immigrati (o appartenenti a minoranze
etniche) possono generare alcune problematicità, perché si tratta di adolescenti e perché si tratta di
minori immigrati di seconda generazione, come peraltro messo bene in evidenza già negli anni
Sessanta del Novecento, dai pionieristici studi di Erik Erikson (Gioventù e crisi d’identità, Armando,
Roma 1974).
12
straniero incarna e rende presente ciò che è “fuori posto” (dunque rende evidente “il ritorno
del rimosso”, per dirlo con i termini della più consolidata tradizione psicoanalitica). E data
l’intensità delle paure e delle incertezze, anche se non esistessero stranieri bisognerebbe
inventarli. Tant’è che quotidianamente inventiamo o costruiamo sempre qualcosa di
straniero o qualche figura di straniero, così che le ansie e le incertezze relative a ciò che è
“fuori posto”, che altrimenti resterebbero fluttuanti e frammentarie – per così dire allo stato
libero – possano coagularsi su cose o persone, assumendo in questo modo forma solida,
percepibile e riconoscibile. Discorso che, anche qui, allontanerebbe dal focus della
discussione.
Ad ogni buon conto, è sufficiente ora dar per buono che quando si parla di minori stranieri
nella Giustizia minorile si parla di una quota assai esigua dei minori immigrati presenti in
Italia. E si parla di minori non accompagnati, provenienti da paesi che affacciano sul
Mediterraneo o da paesi balcanici; si parla di ragazzi e persino bambini che giungono da
teatri di guerra, sconvolgimenti geopolitici, persecuzione e crisi socioambientali (dalle
conseguenze della “Primavera araba”, all’evolversi degli eventi in atto dal medio Oriente
all’Afghanistan o nel Corno d’Africa, solo per citare alcuni esempi). E si parla anche di ragazzi
nati in Italia da genitori immigrati o con essi ricongiunti, che pongono la questione del
conflitto intragenerazionale, le cui radici hanno anche a che fare con l’insuccesso – almeno
percepito come tale – dei processi di integrazione sociale.
In sintesi, per tornare al punto: vi sono due argomenti tra loro interconnessi: 1) la presa in
carico e la gestione della diversità culturale da parte della Giustizia minorile è questione
senza dubbio complessa, che dipende anche dal come il sistema paese ha affrontato questo
tema, di cui si fornirà un excursus nel prossimo capitolo; 2) la composizione per così dire
strutturale dell’utenza straniera di cui la Giustizia minorile è chiamata a prendersi carico sta
cambiando nel corso del tempo ed accanto all’utenza storica rappresentata dai non
accompagnati2 – che continuano a costituire la quota maggioritaria, ancorché mutevole per
abbassamento della fascia d’età e cambiamento dei contesti di provenienza – si registra una
crescita della presenza nei servizi di minori stranieri ricongiunti o di seconda generazione,
verosimilmente riconducibile alla sofferenza da mancata integrazione3.
2
Tra le varie analisi di questo fenomeno si colloca l’indagine “Valutazione degli interventi per i minori
stranieri non accompagnati, tra paese d’approdo e paese d’origine”, frutto di un protocollo d’intesa
tra Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali e IAS-Istituto per gli Affari Sociali, fondato sul
comune interesse nei confronti dei vari ambiti di ricerca legati al tema dei Minori stranieri non
accompagnati. L’indagine ha esplorato alcune aree critiche che necessitano di ulteriore riflessione e
approfondimento, quali: le condizioni psicologiche del minore (che possono orientare i successivi
passi dell’intervento di tutela nei suoi confronti), il ruolo della mediazione culturale, la prospettiva
del rimpatrio assistito. Un approfondimento ulteriore è stato effettuato con la “Rilevazione delle
strutture di accoglienza destinate ai minori stranieri non accompagnati”: un monitoraggio delle
strutture di accoglienza destinate ai minori stranieri non accompagnati presenti in quattro Regioni
del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) svolto dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche
Sociali nel 2009, per la Direzione Generale per l’Immigrazione del Ministero del Lavoro, con
finanziamento del PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno.
3
I dati statistici e le indagini qualitative promosse nel corso degli ultimi anni dal Dipartimento per la
Giustizia minorile (che hanno acquisito le testimonianze degli operatori e dei minori) restituiscono un
panorama delle presenze straniere nel circuito penale assai composito. Al suo interno sembrano
collocarsi tipi di profili per così dire storici, per esser noti da più di un decennio: minori non
13
I due argomenti, come si diceva, sono fortemente interconnessi, sia perché il modo in cui
opera la Giustizia minorile dipende in ampia misura anche da come il sistema paese ha
lavorato intorno al modello di società che si vuole costruire, dunque intorno alle scelte in
tema di integrazione, con specifico riferimento alla gestione della diversità culturale, di cui si
parlerà tra breve; sia perché ciò che registra il piccolo sistema della Giustizia minorile
costituisce anche un indicatore forte della misura in cui il lavoro dell’intero sistema paese
intorno alla gestione della diversità culturale si rivela in grado di generare processi di
integrazione che conducono alla costruzione di una casa comune e di spazi di interazione e
di collaborazione o, viceversa, di produrre e riprodurre quelle vecchie e nuove
disuguaglianze che unitamente alle vecchie e nuove forme di disagio sono sempre fattori di
sofferenza per le nuove generazioni. Nel senso che – con previsione tanto semplicistica
quanto verosimile – le vecchie e nuove forme di disagio da mancata integrazione culturale –
e non solo sociale – configurano quel cocktail di emozioni, fatto di sonno, rabbia e
frustrazione, che sembra animare le rappresentazioni esplosive messe in scena, ad esempio,
dai casseurs delle periferie parigine e non solo parigine. Giovani e ragazzi che da tempo
hanno profanato il pomerium posto lungo il confine della città tradizionalmente intesa, per
dirigersi dalle banlieue verso il centro delle metropoli.
La materia è vasta e la vena polemica è forte, ma basta ora parlare di minori stranieri che
attraversano il circuito penale e basta parlare del rischio di disagio da mancata integrazione,
accompagnati, immersi in una sorta di rete etnica deviante, minori nomadi, dediti alle tradizionali
espressioni di devianza – culturalmente determinate all’interno del gruppo di appartenenza – e
ragazzi in età adolescenziale, nati in Italia o qui giunti in tenera età, per i quali il reato diviene
espressione di disagio sociale. Ma i profili tendono anche a modificarsi, tant’è che vengono presi in
carico dai servizi con frequenza meno intensa ma crescente i minori di seconda generazione o giunti
in tenera età per ricongiungimento familiare. Qui le radici della condotta deviante sembrano
rimandare a dimensioni legate al sovrapporsi di conflitto culturale e conflitto generazionale, anche in
accordo con quanto già osservato in altri paesi di più antica tradizione migratoria, quando il processo
migratorio diviene più maturo e si va sedimentando. Inoltre, i dati e le testimonianze degli operatori
parlano della comparsa di minori rappresentanti di cittadinanze inedite fino a solo pochi anni fa.
Nondimeno l’attenzione converge, non solo sull’onda dell’interesse mediatico per il fenomeno, sulla
comparsa delle gang giovanili su base etnica o nazionale. All’evolversi della cosiddetta utenza
corrisponde il cambiamento delle questioni più importanti da affrontare. Un esempio per tutti: il
rapporto con la famiglia ed il ruolo che essa può giocare ai fini del recupero del minore, laddove il
profilo del minore preso in carico è cambiato. Per non dire di come si debbano ripensare, mano a
mano che il volto del minore straniero cambia, le prospettive di lavoro che prevedono il
coinvolgimento ad esempio della scuola, della questura, dei servizi di salute pubblica. Come dire che
quando i minori stranieri son divenuti meno stranieri per gli operatori, ne subentrano di nuovi, che
tornano ad essere stranieri. Ancor più recentemente, il Dipartimento ha commissionato un’indagine
per conoscere quali casi risultassero di più difficile gestione, tra quelli presi in carico dagli operatori
(indagine effettuata tenendo conto del parere degli operatori stessi). Quest’indagine suggerisce che
ben il 30% dei casi definiti di complessa gestione si riferisce alla gestione di minori stranieri.
L’indagine è stata realizzata nell’ambito del “Monitoraggio dell’attuazione della Circolare ‘Modello
d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della
Giustizia’, unitamente alla raccolta ed analisi del repertorio dei casi difficili incontrati nel processo di
adeguamento alle procedure indicate dalla Circolare medesima. Servizio che l’Istituto Psicoanalitico
per le Ricerche Sociali svolge su incarico del Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia
Minorile – Ufficio IV del Capo Dipartimento.
14
perché è tempo di discutere di quel che nel capitolo precedente s’era detto essere il primo
argomento, tenuto per secondo solo per un gioco barocco di specchi e dissimmetrie.
Dunque: una riflessione sulle principali direttrici lungo le quali si è sviluppato in Italia il
dibattito su “etnia” e “cultura” – in seguito alla comparsa ed alla stabilizzazione del
fenomeno migratorio. Direttrici che fanno da sfondo all’azione della Giustizia minorile e ne
hanno anche informato l’intervento.
15
L’Italia ed i fenomeni migratori: punti “di repere” per un breve excursus
storico
Un assunto di base che si è rivelato utile nel corso del tempo per capire l’immigrazione è
quello che vede nell’immigrazione un potente fattore di cambiamento sociale ed un
rivelatore del carattere profondo di ciascuna società. L’integrazione dei migranti costituisce
un nuovo banco di prova per promuovere lo sviluppo della società civile. Ed il modo in cui
una società si comporta nei confronti dei migranti, in primo luogo laddove essi
rappresentano i principali apportatori di elementi di diversità etnica e culturale, parla del
funzionamento di quella società, sia nelle sue fragilità, sia nei suoi punti di forza. La presenza
dei “nuovi arrivati” interagisce con i processi di mutamento in atto nel contesto sociale ed
innesca nuovi processi di trasformazione e riorganizzazione. E mentre produce fratture
laddove il sistema non sa come trasformarsi, esalta gli elementi di dinamismo e la qualità
delle istituzioni, laddove esse sappiano rispondere con prontezza ed efficienza. In accordo
con Giovanna Zincone (Uno schermo contro il razzismo, Donzelli, Roma 1994) l’immigrazione
non si limita a confermare le regole ma spesso le cambia ed in ogni caso modifica il profilo
del corpo sociale. Non solo perché ne mette a nudo i tratti somatici, la struttura fisica e lo
stato di salute ma perché non lascia quel corpo immutato, qualunque sia il risultato
dell’immissione di nuovi soggetti.
Da qui l’idea di proporre in questo capitolo una sommaria disamina di com’è stato affrontato
nel dibattito italiano il tema dei cambiamenti da promuovere di fronte all’immissione di
nuovi soggetti nel corpo sociale, concentrando però l’attenzione su un aspetto specifico: la
gestione della diversità etnica e culturale. Il tutto ricorrendo all’espediente dell’excursus
storico, forse il più utile per mettere in luce alcune linee di sviluppo sia dei pensieri, sia delle
principali azioni messe in campo.
Pollicino, il minuscolo Le Petit Poucet della fiaba di Charles Perrault, riuscì a mantenere
l’orientamento perché lasciava sempre cadere qualche briciola del suo pane lungo le strade
che percorreva e riuscì a tornare a casa. E l’excursus qui proposto intende anch’esso seguire
alcune tracce lasciate lungo il percorso compiuto dal sistema paese in trent’anni di storia
dell’immigrazione, per seguirne l’evoluzione e far ritorno ad un punto, che è l’oggi. Dunque
tracce, perché non è possibile seguire tutto e ricostruire l’enorme numero di esperienze
attivate e sperimentazioni condotte. Si può però individuare alcuni “punti di repere” – anche
vicini alle aree di maggior attenzione da parte della Giustizia minorile – che aiutano a vedere
meglio come e dove il paese si è mobilitato, a capire cosa è andato avanti e cosa è invece si è
fermato per strada.
L’inversione del saldo migratorio in Italia risale al 1979, data storica perché il riscontro di un
saldo migratorio positivo, non solo riconducibile alla cosiddetta “immigrazione di ritorno”,
non era mai stato osservato prima dai sistemi di rilevazione. E la letteratura sociologica
sull’immigrazione lo ricorda bene, quando descrive un’Italia che assisteva sorpresa all’arrivo
16
di persone diverse, che si dirigevano verso la penisola anche perché trovavano chiuse le
frontiere di altri paesi europei, dopo lo shock petrolifero del 19754.
Il paese si è presto attivato sul versante della prima accoglienza, sotto la spinta di un impulso
e di un dibattito alimentati da istanze prevalentemente solidaristiche. La percezione di una
crescente presenza di immigrati non è stata però accompagnata da alcuna legge specifica,
nonostante l’avviarsi di ampie discussioni, tra studiosi e sui media, che in modo talvolta
allarmistico preconizzavano i cambiamenti sociali legati all’immigrazione. Erano anche anni
in cui, in assenza di dati certi, si diffondevano stime secondo cui le presenze immigrate
superavano il milione. Stime assai imprecise, perché questi numeri sarebbero stati raggiunti
solo anni più tardi.
Nell’estate del 1989 veniva assassinato Jerry Essan Masslo, un attivista anti-apartheid giunto
in Italia l’anno prima, che aveva inoltrato domanda di asilo politico. In seguito al rigetto della
domanda di asilo (nonostante un intervento dell’ACNUR) era rimasto in Italia, seppur senza
uno status giuridico definito, e lavorava nella raccolta del pomodoro a Villa Literno. Il brutale
omicidio ebbe grande risalto mediatico, cui seguirono manifestazioni e mobilitazione del
mondo politico di fronte alle condizioni di vita e di sfruttamento dei migranti.
E nel quadro in presenza, un primo intervento legislativo si concretizza nel Decreto del 30
dicembre 1989, divenuto “Legge Martelli” nel febbraio 1990, che costituisce senz’altro un
tentativo di approccio organico all’immigrazione. Approccio che fino ad allora era stato per
lo più delegato all’azione del volontariato e del privato sociale, che peraltro avevano colto
per primi e con indubbia sensibilità la rilevanza di molte questioni che l’immigrazione
sollevava e le sfide che il fenomeno migratorio lanciava ed avrebbe lanciato.
Si chiamava Vlora la nave che nell’agosto 1991 attraccò nel porto di Bari, con a bordo circa
ventimila persone provenienti dall’Albania5. La vicenda segna l’inizio dei flussi migratori dai
paesi balcanici ed è ricordata anche perché a bordo del Vlora c’era il più numeroso
contingente di migranti mai giunto in Italia. La moglie dell’allora sindaco della città descrisse
l’accaduto con queste parole: «Andò subito al porto, prima ancora che la Vlora sbarcasse. A
4
Per la storia dei fenomeni migratori nei paesi europei sono sempre preziosi i classici contributi di
Sarah Collinson, Le migrazioni internazionali e l’Europa. Un profilo storico comparato, il Mulino,
Bologna 1993 e di Saskia Sassen, Migranti, coloni, rifugiati. Dall’emigrazione di massa alla fortezza
Europa, Feltrinelli, Milano 1999.
5
Il 7 agosto 1991, di ritorno da Cuba carica di zucchero, durante le operazioni di sbarco del carico nel
porto di Durazzo, la Vlora venne assalita da una folla di circa 20.000 migranti albanesi, che
costrinsero il comandante, Halim Milaqi, a salpare per l’Italia. La nave, riempita all’inverosimile,
chiede di poter sbarcare al porto di Brindisi. L’allora viceprefetto Bruno Pezzuto, resosi conto che non
si trattava, come dagli ultimi sbarchi, di un carico di qualche centinaia di persone, convinse il capitano
della nave a dirigersi verso Bari. Il tempo di percorrenza tra i due porti, dato il carico della nave, era
di circa 7 ore, tempo necessario per organizzare centri di accoglienza e forze dell’ordine. Tuttavia la
mancanza delle Autorità ed il poco tempo a disposizione, fecero sì che l’accoglienza si organizzasse
solo dopo che la nave entrò nel porto. La nave fu fatta attraccare al Molo Carboni, il più distante dalla
città. Durante l’entrata al porto molti si gettarono dalla nave in navigazione e nuotarono fino alla
banchina cercando di scappare. La maggior parte dei migranti venne raccolta nello Stadio della
Vittoria. Molti si dispersero in città, trovando rifugio nei giardini, alla stazione, presso qualche
famiglia o chiesa.
17
Bari non c’era nessuno del mondo istituzionale, erano tutti in vacanza, il prefetto, il
comandante della polizia municipale, persino il vescovo era fuori. Quando uscì di casa però
non immaginava quello a cui stava andando incontro. Dopo qualche ora mi telefonò
dicendomi che c’era una marea di disperati, assetati, disidratati, e aveva una voce così
commossa che non riusciva a terminare le frasi. Non dimenticherò mai l’espressione che
aveva quando tornò a casa, alle 3 del mattino dopo. “Sono persone” – ripeteva – “persone
disperate. Non possono essere rispedite indietro, noi siamo la loro ultima speranza”».
E mentre le navi della disperazione attraversavano l’Adriatico, a Roma scoppiava il “caso
Pantanella”: l’ex pastificio si era trasformato, da ricovero di fortuna, in vero e proprio
“ghetto” 6 in cui più di duemila migranti – molti in possesso di regolare titolo di soggiorno –
alloggiavano ormai stabilmente in pessime condizioni di vita ed in un clima non di rado
caratterizzato da forti e violente conflittualità. Fu sgomberato con l’intervento della forza
pubblica nel 1990.
Sono gli anni in cui tanta parte della gestione dell’immigrazione continua ad esser per così
dire delegata al volontariato ed al privato sociale7. L’imponente mobilitazione degli
organismi del terzo settore, unitamente all’elemento di delega implicitamente conferita a
questi organismi, ammorbidiva l’impatto della nuova utenza sui servizi. E si è persino parlato
dell’esistenza di un “doppio canale” della socializzazione, della soddisfazione del bisogno,
dell’accesso alle risorse e della partecipazione alla vita collettiva: l’uno, istituzionale,
destinato alla popolazione italiana e l’altro, non istituzionale o quanto meno a
partecipazione mista, riservato alla popolazione immigrata. Da cui le controversie in merito
all’opportunità di istituire servizi specifici.
Sono gli anni in cui i servizi cominciano ad avvertire concretamente che vi sono anche altri
utenti. E gli anni in cui l’impatto dei minori immigrati sul sistema scolastico richiama grande
attenzione nell’intero paese sui temi dell’integrazione dei migranti. Dunque anni
caratterizzati da un ampio fermento culturale al cui interno il paese provava, con fatica, a
definire strategie e strumenti di intervento.
6
Utile ricordare, in tema di ghettizzazione il caso sempre romano dell’Hotel Africa, sgomberato ad
agosto 2004. Si trattava di un complesso di vecchi depositi nell’area della stazione Tiburtina che da
anni era diventata la “casa” di oltre 500 rifugiati e immigrati africani, prevalentemente sudanesi,
eritrei, etiopi. Più che una casa, Hotel Africa era diventato un paese. Al suo interno, oltre a tante
piccole stanze sui due piani di ballatoi, c’erano due ristoranti, un piccolo spazio per la preghiera, uno
per la scuola di italiano e le riunioni, bar, barbiere e lavanderia. Mancavano i servizi primari come
l’energia elettrica, a cui si era ovviato con piccoli gruppi elettrogeni, e i servizi igienici erano precari.
Situazione tutt’altro che ideale, anch’essa a volte conflittuale, ma solo in queste condizioni molti
migranti potevano trovare non solo un tetto, ma il “sapore” di casa.
7
Il terzo settore ha svolto una funzione rilevante nell’avviare ed accompagnare percorsi di
inserimento sociale dei migranti, fornendo assistenza e rispondendo altresì ad esigenze di ordine
spiccatamente culturale. Questi organismi hanno messo in campo servizi spesso a bassa soglia, che in
ogni caso non sono in grado di rispondere alle esigenze complesse avanzate da soggetti complessi
quali i migranti. Però è vero che i vari servizi e dispositivi attivati dal settore sono stati anche le sedi
in cui le istanze culturali sono state riconosciute e prese in considerazione, dunque gli spazi in cui tali
istanze hanno trovato le prime risposte.
18
Come si diceva, sarebbe impossibile dar conto in maniera esauriente della ricchezza del
dibattitto e delle molte iniziative poste in campo, anche in ambito legislativo. Valgano
sempre come “punti di repere”: l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua per
bambini e ragazzi che vivevano in Italia e non solo all’estero; o l’attivarsi sempre della scuola
per favorire l’inserimento scolastico dei minori immigrati (non si dimentichi che l’elevato
peso specifico della componente minorile ha sin da subito costituito una peculiarità
dell’immigrazione in Italia) emanando circolari dirette a fornire precise indicazioni in merito
all’opportunità di prediligere il criterio di valutazione dello sviluppo delle competenze
cognitive apprese nel paese d’origine e non già il criterio di valutazione della competenza
linguistica (la padronanza della lingua italiana). Per fornire altri esempi, si possono ricordare
l’attenzione ai regimi alimentari rispettosi delle diversità culturali e religiose, le prime
sperimentazioni nel campo della mediazione linguistico-culturale, l’avvio delle Consulte degli
immigrati, fino alla sperimentazione dei Consiglieri aggiunti, ancorché con mera funzione
consultiva, nelle amministrazioni comunali.
Coerentemente con questo fervore di iniziative sociali, adeguamento dei servizi, interventi in
ambito legislativo, nel corso degli anni Novanta del Novecento si è assistito ad una
produzione scientifica sempre più cospicua, che ha visto impegnati sociologi, antropologi,
pedagogisti, psichiatri, psicologi e psicoanalisti, unitamente a giuristi ed a studiosi
provenienti dai più vari ambiti disciplinari. Ed è per l’appunto sul finire di quel decennio che
la Repubblica si dota della prima legge quadro sull’immigrazione, legata ai nomi dei ministri
Livia Turco e Giorgio Napolitano.
Vi fioriscono intorno il dibattito su immigrazione e cittadinanza, nonché lo sforzo della
sociologia di individuare il significato da attribuire all’idea di integrazione dei migranti ed i
contenuti che la sostanziassero.
La discussione intorno alla gestione delle differenze culturali si concentra quasi
esclusivamente su due dimensioni: quella delle differenze di lingua e quella delle differenze
di religione. Lingua e religione sono certamente tra gli aspetti più evidenti in cui si
concretizza la differenza culturale ma sono anche gli aspetti nei cui confronti le istituzioni
italiane si son sentite meglio attrezzate, in virtù dei principi costituzionali che, nell’ancorché
breve storia della Repubblica, avevano – ed hanno – sempre consentito l’esercizio di
concreta tutela di qualsiasi minoranza, soprattutto se linguistica o religiosa.
In un contesto come Roma, la città italiana che ha a lungo mantenuto il primato di presenze
straniere immigrate, sin dai primi anni Novanta del Novecento si è parlato di città al plurale,
mettendo in evidenza che la vita dell’ambiente urbano veniva alimentava dall’interazione tra
più di cento lingue diverse. E sempre a Roma, a solo pochi anni di distanza, anche per
impulso di iniziative promosse dall’amministrazione locale, si sviluppava una riflessione sul
dialogo interreligioso, che vedeva protagonista una molteplicità di fedi e, negli anni ancora
successivi, giungeva all’istituzione di una Consulta delle Religioni. Come si vede, l’attenzione
non verte sulle lingue straniere, bensì sul fatto che più di cento lingue sono già in uso. Né
verte sulla legittimità o sull’ammissibilità del pluralismo religioso ma su spazi, modi e luoghi
di dialogo tra religioni già compresenti.
19
E se è vero che per un verso il dibattito sulla gestione della diversità culturale ha prediletto,
soprattutto nelle sue ricadute nel concreto, le due dimensioni rappresentate da lingua e
religione, è anche vero che sin dai primissimi anni Novanta del Novecento, anche la scuola
ha avviato una riflessione sulla nozione antropologica di cultura, guardando dunque ai
risvolti più sofisticati della variabile culturale, attraverso la pedagogia interculturale. Ed è
altresì vero che grazie agli apporti provenienti dall’etnopsichiatria venivano messe a tema e
condivise questioni altrettanto complesse, che riguardavano gli aspetti più profondi e più
sottili della nozione di cultura. Infatti, circa venticinque anni fa, immettevano continuamente
nuova linfa nella riflessione su questi temi anche coloro che avevano cominciavano ad
occuparsi del rapporto tra immigrazione e salute8 e si trovavano di fronte a menti e corpi “in
movimento”, cioè di fronte a fenomeni che ponevano il problema di comprendere la realtà
psichica ed i modi di percepire e pensare il corpo, entità storicamente – ancorché
artificiosamente – scisse e tenute distinte – anche per ragioni di metodo – nell’ambito della
più consolidata tradizione medica e psichiatrica. Ed anche su questo versante si sono
sviluppate tante iniziative e sperimentazioni, da cui ha poi preso le mosse un dibattito
sempre più articolato, che ha condotto anche a precisare le distinzioni tra etnopsichiatria,
psichiatria transculturale, etnopsicoanalisi, attraverso l’analisi del progetto teorico e della
strategia metodologica di volta in volta adottati dai singoli autori. E sono state altresì avviate
iniziative e servizi più strutturati, di cui costituisce un esempio paradigmatico il Centro
“Frantz Fanon”, istituito inizialmente in Piemonte, con successive diramazioni satelliti anche
in altre regioni, tra cui il Lazio. Centro noto anche per la sua capacità organizzativa di porsi
come punto di riferimento – per le questioni di sua competenza – nei confronti di un’ampia
rete di enti e servizi territoriali, tra cui la Giustizia minorile.
Dunque il dibattito ha sin da subito, ancorché lentamente, preso in considerazione tutte le
questioni che l’immigrazione solleva. E su alcuni versanti la riflessione ha assunto maggiore
8
Moltissimi gli studiosi che nel cimentarsi con questi fenomeni riscoprivano altri saperi, peraltro
vicini – seppur poco valorizzati, come nel caso del pensiero di Ernesto De Martino – e con essi
stabilivano un dialogo, alimentando la crescita anche in Italia di una “scienza di confine”, come ama
definirsi l’etnopsichiatria. Psichiatri di provata e lunga esperienza nei servizi, che avevano conosciuto
la realtà degli ospedali psichiatrici ed avevano contribuito a cambiarla, come Sergio Mellina o Bruno
Callieri, oppure appartenenti al mondo accademico, come Luigi Frighi, giovani psichiatri con
esperienza di lavoro e ricerca sul campo svolta nei paesi di provenienza dei migranti, come Roberto
Beneduce o Piero Coppo, o che avevano conosciuto gli emigranti tornati in Italia, come Salvatore
Inglese, psicoanalisti come Sandro Gindro, antropologhe come Delia Castelnuovo Frigessi, che curava
la pubblicazione dei lavori condotti tre decenni prima in Svizzera da Michele Risso, prematuramente
scomparso, o Mariella Pandolfi, a cui si deve gran parte della diffusione in Italia dei contributi più
innovativi provenienti dai protagonisti storici del dibattito sviluppato in Francia, Canada ed altri paesi
sui temi dell’antropologia medica, dell’etnopsichiatria e dell’etnopsicoanalisi. Solo alcuni nomi, tra i
molti di cui si potrebbe far menzione, per indicare una folta schiera di medici, pediatri, ginecologi,
infermieri, psicoterapeuti di vario orientamento, psicologi sistemico relazionali e della famiglia,
responsabili di unità operative del sistema sanitario nazionale, antropologi, etnologhi, studenti,
dottorandi e vari operatori, che prestavano attenzione al bisogno di cura ed assistenza dei migranti
nei servizi pubblici e nei vari organismi del privato sociale. Nel cimentarsi nel lavoro sul campo,
quest’insieme ampio ed eterogeneo di persone che non è improprio chiamare “pionieri”, più o meno
consapevolmente ha anche messo a tema una riflessione: per curare gli altri, nel senso di
prendersene cura ed averne cura, è necessario attrezzarsi a “curare la cura”.
20
consistenza, fino a concretizzarsi in modalità di risposta su cui l’efficienza del sistema a
tutt’oggi si regge.
La riflessione su altre questioni, tra cui quella culturale, si è invece esaurita – o quanto meno
è passata in secondo piano – senza produrre conseguenze concrete. Il dibattito sulla
gestione della variabili connesse alle differenze di ordine etnico e culturale ha preso le
mosse in un clima di grande vivacità, avvalendosi dei contributi e dei pensieri integrati
provenienti da molti ambiti disciplinari, ma è poi andato incontro ad un progressivo
depotenziamento dei pensieri e delle azioni, che si può osservare grosso modo a partire dal
primo decennio del nuovo millennio. E laddove la riflessione intorno ai contenuti della
diversità culturale ancora continua e con interessanti sviluppi, essa rimane confinata tra gli
interessi “di nicchia” ed all’interno dei confini di pochi ambiti disciplinari (è il caso
dell’ambito degli studi giuridici e dell’etnopsichiatria). Dunque esercita un impatto
certamente modesto sulle scelte e sugli orientamenti del sistema paese in tema di strategie
e politiche per l’immigrazione. In una parola: c’è bassa marea.
E per tornare a casa come Pollicino, dunque per guardare all’oggi e rispondere alla domanda
“cosa è andato avanti e cosa è invece rimasto fermo?”, bisogna dire che il paese si è
sicuramente mobilitato e molto è stato anche fatto.
Oggi l’attenzione mediatica dà in pasto all’opinione pubblica l’emergenza sbarchi e si limita a
compiange le ossa dei troppi sconosciuti che biancheggiano sul fondo del mare nostrum. Fa
meno notizia il fatto che milioni di migranti sono riusciti con fatica a trovare spazio per
condurre una vita appena dignitosa nelle città ed in ogni provincia della penisola, in cui
hanno messo radici ed in cui sono nati i loro figli, che frequentano le scuole di ogni ordine e
grado e le università, o sono già inseriti nel mondo del lavoro.
Ogni paese cambia comunque e cambia anche perché l’immigrazione lo cambia. E
l’immigrazione cambia un paese anche a prescindere da ciò che quel paese fa o non fa nei
confronti dell’immigrazione. Tutti sappiamo cos’è un ristorante etnico e molti hanno da
tempo intuito gli spazi che il mercato offre allo sviluppo dell’imprenditoria etnica. Mentre
alcuni si lamentano del diradamento dei banchi di prodotti nostrani nei mercati rionali, le più
o meno grandi catene di supermercati alimentari catturano l’esigenza dell’utente etnico – sia
esso italiano, straniero o di origine straniera – e rendono disponibile a ciascuno “pane per i
propri denti”, in apposite corsie che offrono qualsiasi leccornia prodotta in paesi più o meno
lontani a chiunque abbia nostalgia dei sapori di casa o – nondimeno – a chiunque voglia
sperimentarne di nuovi. Certamente è più difficile trovare un’ingera di qualità accettabile o
avocados maturi comme il faut, ma si sa che dappertutto per gli africani tutto sembra
sempre più difficile.
Però oggi si vedono sempre meno le file interminabili di persone di vario colore della pelle,
di varia lingua e vario abbigliamento, accampate fin dalla sera precedente davanti
all’ingresso dei vari uffici cui di volta in volta spettava l’ingrato compito di disbrigare un
numero enorme di pratiche di soggiorno. Ciò perché il paese si è dotato di una migliore
gestione amministrativa – seppur perfettibile – delle procedure relative all’ingresso ed alla
permanenza dei cittadini stranieri. L’istituzione dei titoli di soggiorno di lunga durata si è
rivelata utile per semplificare, da questo punto di vista, la vita di un’elevata percentuale di
21
immigrati residenti in Italia, evitando loro penose e non di rado inutili lungaggini
burocratiche. È perciò vero che c’è stato uno sforzo costante teso ad aggiornare e rafforzare
l’intera struttura amministrativa (dai comuni ai Servizi per l’Impiego ed agli Uffici Territoriali
del Governo, solo per fare tre esempi tra i più significativi) per renderla adeguata a gestire la
presenza di un gran numero di lavoratori stranieri (non si dimentichi che la permanenza e la
residenza di stranieri nel territorio dello Stato, nonché la possibilità di effettuare il
ricongiungimento familiare, restano in ampia misura subordinate al motivo di lavoro ed alla
capacità di reddito). Nonostante abbia richiesto tempi di realizzazione non proprio brevi,
questo sforzo ha conseguito esiti comunque positivi. E le file di cui s’è detto si vedono di
meno anche perché la maggior parte dei settori della macchina amministrativa e la maggior
parte dei terminali con cui i lavoratori stranieri debbono entrare in contatto riescono oggi,
nel loro complesso, a garantire maggior efficienza. Certamente questo miglior governo
dell’immigrazione – almeno in termini di gestione amministrativa – si è verificato nel corso
degli ultimi anni in cui le emergenze sembravano meno intense ed in cui lo stesso
miglioramento dell’efficacia della gestione amministrativa contribuiva innegabilmente a
contenere il loro impatto. Come dire che c’erano meno emergenze ed il maggior governo
dell’immigrazione contribuiva a diminuire le emergenze, alimentando un circuito virtuoso. Al
momento, le dinamiche migratorie conseguenti anche ai continui sconvolgimenti geopolitici
– e non solo – fanno sorgere – come sempre – nuove emergenze ma in merito c’è qui poco
da dire.
C’è invece da segnalare che, a fronte dei miglioramenti registrabili sul versante della
gestione amministrativa dell’immigrazione, non ha invece incontrato un esito parimenti
fortunato il progetto a lungo caldeggiato di portare a compimento in Italia una legge
specifica in materia di asilo.
Certamente l’appiattimento della variabile culturale su quella linguistica non può non
apparire arcaico, nella misura in cui affonda le radici nel motto “un sangue, una terra, una
lingua”. Tuttavia, il paese ha messo in campo un’ampia serie di interventi volti
all’abbattimento della barriera linguistica ed i rapporti tra i servizi e l’utenza immigrata sono
più facili grazie all’inserimento di figure di mediatori linguistico-culturali, perché il trattino
indica che la dimensione linguistica rimanda ad una più vasta e profonda dimensione
culturale, da cogliere, interpretare e legittimare all’interno del dialogo tra servizi e migranti.
Allo stesso modo, la riduzione della differenza culturale a differenza religiosa porta con sé
l’eco mai sopita del retaggio delle “guerre di religione”, risalente all’Europa del XVI secolo.
Tuttavia, anche in conseguenza dell’attenzione rivolta a questo “vessillo”, così
immediatamente riconoscibile nell’interazione tra contesto ospite ed immigrati, il paese si è
molto attivato per assicurare forme di pluralismo religioso, dunque culturale. Da qui sono
scaturiti interventi dedicati a molti tra gli aspetti sensibili all’influenza della fede religiosa:
consuetudini ed abitudini di vita, espressioni del bisogno di cura, modi di concepire la vita
affettiva e familiare, approccio alla sessualità, nonché riti, luoghi di culto, regole in materia di
alimentazione e preparazione dei cibi, abbigliamento, pratiche di sepoltura (solo per citare
alcuni esempi). E nonostante il declino del pensiero e dell’azione collettiva intorno alla
questione delle differenze culturali, si è comunque sviluppata un’ampia produzione
normativa, che ha dato vita ad una sorta di legislazione secondaria.
22
L’attenzione riservata al confronto con le differenze di ordine linguistico e religioso non ha
dissipato la confusione tra identificativo nazionale (le cittadinanze degli stranieri) ed
identificativo etnico o culturale ma ha aperto la via a tante iniziative ed all’adeguamento di
molti servizi.
Sebbene vi sia buona competenza in materia di mediazione linguistico-culturale, gli
immigrati stranieri sono rimasti stranieri perché accedono ad alcuni aspetti della
cittadinanza attiva ma non sono ammessi ai concorsi pubblici e non possono né votare né
farsi eleggere, nemmeno in occasione delle elezioni amministrative.
Nella scuola si parla sempre meno di intercultura ma il sistema scolastico si è attrezzato per
favorire l’inserimento dei minori immigrati.
L’etnopsichiatria continua a porsi molte domande ma all’interno delle poche palestre che
restano attive, come i Master dell’Università “Cà Foscari” di Venezia. Il leggendario Centro
“Frantz Fanon” non ha più una convenzione con la Giustizia minorile.
Molto è stato fatto perché tutti settori del corpo sociale sono stati coinvolti – del resto, è
noto che l’immigrazione è fenomeno “totale”. E molto è stato fatto anche perché oggi
vivono in Italia milioni di immigrati, come già ricordato. Ma sul versante del confronto con
alcune tra le questioni più problematiche – qual è quella che riguarda la gestione della
diversità etnica e culturale – il pur ampio dibattito sviluppatosi fino ai primissimi anni del
nuovo millennio non è giunto ad esito, cioè non ha condotto a scelte ed azioni in grado di
produrre cambiamenti significativi nel modo in cui la società si comporta nei confronti degli
immigrati. E mentre questo versante del dibattito rimaneva al palo, il paese continuava ad
esser trasformato dall’immigrazione, divenendo sempre più multietnico e popolato da
diverse culture. Se dunque molti aspetti della gestione del fenomeno migratorio sono
cambiati in virtù della capacità del paese di governarli, altri aspetti sono cambiati per così
dire spontaneamente, cioè senza essere efficacemente governati.
Si può allora porre un’altra domanda: cos’è stato o cosa rimane oggi della ricchezza di un
dibattito che langue ormai da troppo tempo? Cosa rimane di quel patrimonio di pensieri,
conoscenze e sperimentazioni?
La domanda è legittima perché la riflessione che oggi scaturisce da SIMS intende per
l’appunto contrapporsi alla stagnazione del dibattito e riportare l’attenzione su tante
questioni lasciate in sospeso. Come dire riprendere il cammino attraverso una sorta di
“ritorno alle origini”. Per ricordare quel che già sappiamo e fornirgli nuovo impulso. Vi sono
molti terreni già dissodati venticinque anni or sono, sui quali è tempo di seminare di nuovo.
E su questi terreni vi sono anche tante coltivazioni tralasciate per troppi anni, a cui è tempo
di dare acqua, per vederle dar nuovi fiori e frutti.
23
Razza, etnia, cultura e cittadinanza
Di fronte alla prima comparsa dell’immigrazione in Italia si è sviluppata una riflessione sul
razzismo (legata in ambito sociologico ai nomi di Laura Balbo e Luigi Manconi) anche perché
a quel tempo, la figura dell’immigrato si caratterizzava – non solo nell’immaginario collettivo
o nell’inconscio sociale – per il “vessillo” del colore della pelle ed anche perché il paese
conosceva la questione del “razzismo” per così dire interno, cioè legato alle appartenenze
regionali, ovvero alle differenze tra Meridione e Settentrione, storicamente evidenti già in
epoca garibaldina.
Più lento e controverso il configurarsi invece di un vero e proprio dibattito – e di conseguenti
applicazioni operative – sul tema della gestione delle diversità di ordine etnico e culturale.
Tema a cui in effetti il paese non era propriamente avvezzo, essendosi sempre considerato, a
ragione o a torto, etnicamente e culturalmente omogeneo. Le cose non stavano proprio così,
perché sin dalla sua fondazione la Repubblica aveva riservato un’attenzione particolare – di
cui la Carta costituzionale fornisce ampia prova – alla tutela delle minoranze linguistiche e
religiose e più in generale aveva altresì esercitato una costante e concreta tutela nei
confronti di qualsiasi minoranza9. Ma le cose stavano anche così, visto che, su un altro
versante, il patrimonio di studi e ricerche legato ad esempio al nome di Ernesto De Martino
era rimasto confinato tra gli interessi di nicchia, limitandosi ad ispirare gli studi condotti sul
disagio degli immigrati italiani in Svizzera da etnopsichiatri ante litteram come Michele Risso
e Wolfgang Böker. Autori che sarebbero stati rispolverati solo successivamente, mano a
mano che si andava configurando, tra ritardi e perplessità, la necessità del paese di non
considerarsi, né raccontarsi, come paese fortemente omoetnico ed isoculturale. Del resto,
nemmeno gli atleti chiamati a far parte della squadra nazionale di calcio – vero e proprio
punto di convergenza di un’identificazione condivisa – riescono sempre a cantare l’inno di
Goffredo Mameli, intitolato Il canto degli italiani, impropriamente conosciuto anche come
Fratelli d’Italia.
9
Giunge in proposito a titolo di esempio, ancorché estratto dall’ambito del diritto a non esser
discriminati nell’esercizio della propria fede, l’acceso dibattito e l’avvicendarsi di produzione
normativa che hanno condotto proprio a partire da quegli anni alla rivisitazione dell’insegnamento
della religione nelle scuole pubbliche alla luce del principio di laicità dello Stato. Si è provveduto a
garantire a genitori ed alunni un sistema non discriminatorio che consenta di avvalersi o non
avvalersi dell’ora di insegnamento della religione cattolica, o non svolgere alcuna attività, o esser
impegnati in un’ora di studio individuale, o infine essere inseriti in altre attività. Se questo è avvenuto
sul piano del diritto, forse non è improprio dire che anche sul versante del costume vi sia stato un
profondo cambiamento, che ha prodotto una maggiore vivacità in merito alle modalità di
insegnamento della religione cattolica, passando da un modello più ispirato alla catechesi ad un più
diretto a stimolare la riflessione sui temi della religiosità. È evidente come tutto ciò, ancorché abbia
avuto inizio in un periodo in cui il fenomeno migratorio era di scarsissima rilevanza, abbia assunto un
valore e un significato del tutto particolari.
24
Sebbene anche l’antropologia vi abbia apportato contributi significativi, nel dibattito
sull’immigrazione in Italia ha rapidamente assunto un ruolo per molti versi preminente
l’approccio sociologico, che ha posto l’accento sui fattori di spinta e sui fattori di attrazione,
sulle tipologie di migranti (migrazione da lavoro, migrazione per motivi umanitari, fino alla
figura del migrante per ragioni di “rifugio economico”) sulla scomposizione per genere (si è
parlato della “migrazione al femminile”) e per età, con approfondimenti su minori e famiglie,
famiglie nate nei contesti d’immigrazione, nonché sui minori senza famiglia. Per l’appunto in
Italia è stata coniata l’espressione “minori stranieri non accompagnati” per indicare uno
degli aspetti più problematici dell’immigrazione: la partecipazione ai movimenti migratori a
breve o medio raggio di minori privi di figure adulte di riferimento. Fenomeno polimorfo ed
anch’esso relativamente inedito, che costituisce una delle particolarità delle attuali
migrazioni internazionali – perché meno rilevato in passato – che interessano l’Europa ed in
particolar modo la penisola italiana.
Sempre in chiave sociologica e giuridica è stato affrontato il tema dell’integrazione dei
migranti, con riferimento ai modelli d’integrazione ed all’individuazione delle dimensioni in
cui l’idea di integrazione si possa sostanziare, anche per consentirne la misurazione, dunque
il monitoraggio, indispensabile per fornire indicazione di policy – sul piano nazionale, per
macroaree geografiche, fino alla scomposizione per province, con approfondimenti sulle
città principali per dimensione demografica.
E dalla prevalenza dell’approccio socio-giuridico discende altresì l’attenzione alla questione
dell’uguaglianza nell’accesso alle risorse e l’attenzione alla questione dell’adeguamento dei
servizi, secondo il principio di non discriminazione. Il tutto a partire dal tema dei diritti di
cittadinanza e dalla nozione di esercizio della cittadinanza attiva. Su questa base si è anche
tentato da più parti di dar luogo al passaggio successivo, verso l’accesso ai diritti politici,
almeno a livello locale, attraverso l’esperienza – a lungo caldeggiata – dei consiglieri
aggiunti.
È evidente come il principio di assoluta uguaglianza dei cittadini sia contraddetto in molte
situazioni, che tuttavia non necessariamente configurano vere e proprie forme di
discriminazione. Ed è questo il caso dei cittadini stranieri, che non godono di alcuni diritti
riservati ai cittadini italiani. Il dibattito sul grado di uguaglianza da garantire allo straniero
immigrato resta aperto. Per un verso, l’abolizione di qualsiasi differenza tra cittadini e non
cittadini, in nome dell’appartenenza comune ad un’unica cittadinanza sovranazionale, rischia
di condurre alla perdita di significato della stessa nozione di cittadinanza. Per un altro verso
e con riferimento specifico all’area dei diritti civili, che comprende la partecipazione al
sistema di welfare, appaiono sempre più esigue le reali differenze tra cittadini e non cittadini
da ritenersi ammissibili. Ne fornisce un esempio l’attenta analisi di Yasemin Nuhoğlu Soysal
(Limits of citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe, The University of
Chicago Press, Chicago-London 1994) che prende in esame i diversi modi in cui gli stati
europei cosiddetti “postnazionali” stanno progressivamente mettendo in atto varie strategie
di inclusione degli immigrati stranieri, nella prospettiva del rispetto dei diritti umani
universali.
Soprattutto in un paese come l’Italia, caratterizzato fin da subito da alti tassi di migranti in
condizione di irregolarità con la normativa sull’ingresso ed il soggiorno (argomento tornato
25
puntualmente in auge nel dibattito e nell’attenzione mediatica in concomitanza con le
innumerevoli “sanatorie” che hanno punteggiato la storia italiana dell’immigrazione) un
ulteriore elemento di complessità in tema di diritti civili è rappresentato dalle fasce più
deboli di migranti che, pur necessitando di un grado ancor maggiore di protezione, sono
composte da soggetti nei cui confronti il principio di non discriminazione deve
necessariamente confrontarsi con una serie di limitazioni (basti pensare, ad esempio, al caso
dei cittadini stranieri richiedenti asilo, delle persone soggette al fenomeno della tratta di
esseri umani, dei minori stranieri non accompagnati). Allo stesso modo, se nei confronti del
cittadino straniero in regola con la normativa sul soggiorno il tema della discriminazione si
colloca all’interno di un patto, che consente di rivendicare l’accesso ad una serie di diritti,
previa l’accettazione di un insieme di regole; nel caso dei cittadini stranieri immigrati
illegalmente o irregolarmente presenti nel territorio nazionale, tale patto non è azionabile,
nonostante la loro indiscutibile condizione di estrema vulnerabilità. E l’esigenza di solidarietà
e protezione sollecitata nei confronti del paese d’approdo non può non essere oggetto di
controversie: è opportuno fornire garanzie illimitate a chiunque venga riconosciuto in
condizioni di bisogno, oppure rientra tra i principi di equità l’estensione del riconoscimento
delle condizioni di bisogno fino ad un limite stabilito in base all’attenta commisurazione delle
capacità dello Stato? Se si tratta di minori prevale il principio del loro superiore interesse.
Ma nel caso dei genitori o delle altre figure parentali di riferimento?
Lasciando ora in secondo piano i casi più problematici e con riferimento alla grande
maggioranza di immigrati che sono riusciti a mettere radici, hanno effettuato il
ricongiungimento familiare o hanno dato vita a nuovi nuclei familiari da cui sono nati figli in
Italia, si vuole qui sottolineare che la dimensione della cittadinanza assume maggior
rilevanza nella fase iniziale dell’immigrazione – cioè quando gli immigrati inizialmente
stranieri divengono cittadini di origine immigrata e si diluiscono all’interno della cittadinanza
tutta del paese d’arrivo – o nei paesi che si sforzano di controllare un’immigrazione di
transito o temporaneamente presente – è il caso dell’ex Repubblica Federale Tedesca, che
per lungo tempo ha considerato i lavoratori immigrati come lavoratori temporaneamente
presenti, di cui ha valore storico la definizione in lingua originale: Gastarbeiter.
In Italia, in accordo con un orientamento normativo piuttosto restrittivo in materia di
acquisizione di cittadinanza, per cui resta modesta l’entità numerica delle naturalizzazioni, il
criterio della distinzione tra italiani e stranieri permane come criterio fondamentale anche
per fare i conti con la dimensione della diversità etnica e culturale. Non si parla infatti di
persone appartenenti a questa o quella etnia o a questa o quella cultura, bensì di cittadini
stranieri di questa o quella cittadinanza non italiana. La stessa Giustizia minorile, al pari delle
altre amministrazioni, ha sempre parlato di minori stranieri in toto, oppure – solo in tempi
più recenti – di minori stranieri suddivisi per cittadinanza. E per sottolineare
l’approssimazione di quest’approccio – ed il ritardo di pensiero integrato che tale
approssimazione sottende, almeno per quanto concerne la considerazione della variabile
culturale – è qui opportuno citare il caso dell’Inail, che sa cosa accade a coloro che lavorano
in Italia in base al paese di nascita, considerato come proxy della loro cittadinanza.
Ma, a ben vedere, la dimensione della cittadinanza che cosa effettivamente restituisce del
significato della variabile culturale? Non v’è dubbio che la distinzione italiano/straniero, cioè
cittadino/non cittadino ha un valore sul piano dei diritti e delle misure per contrastare la
26
discriminazione basata sulla cittadinanza. Così come non v’è dubbio che le garanzie relative
ai diritti di cittadinanza costituiscono il presupposto concreto, oltre che formale, per il reale
riconoscimento dell’uguaglianza, in cui è compresa anche l’uguaglianza del portato culturale
di ciascuno. Eppure tutto ciò dice poco in merito al dove ed al come debba essere
riconosciuta e gestita la diversità culturale.
Nel prendere atto delle questioni sottese dalle parole “etnia” e “cultura”, il dibattito italiano
ha mutuato il termine “etnico” dal dibattito sviluppato in gran parte in altri paesi di più
antica tradizione immigratoria ma senza entrare nello specifico e senza elaborarlo, com’era
invece accaduto in quei paesi. Paesi che seppur tra mille traversie hanno dovuto attribuire
un determinato valore all’idea di “etnia”, ad esempio quando hanno inserito questo
parametro tra quelli utilizzati per censire la popolazione. Peraltro, è pur vero che questi
paesi si erano confrontati, almeno all’inizio, con un’immigrazione sì cospicua ma composta
soprattutto da persone provenienti da territori ex coloniali, a volte con diritti di cittadinanza
già parzialmente riconosciuti e per le quali non sussisteva una vera e propria barriera
linguistica. E, fatto ancor più significativo, in questi paesi i primi grandi flussi d’immigrazione
presentavano marcatamente i tratti di un fenomeno non individuale ma di massa, che
comportava il trasferimento di intere comunità di immigrati.
Non si può dunque tacere che in Italia risultava più difficile capire e definire cosa si volesse
intendere per “gruppo etnico”, minoranza etnica, persona immigrata appartenente ad
un’altra etnia. Anche perché l’etnicità non è solo una caratteristica degli altri ma di tutti e si
può parlare di etnia solo all’interno di un rapporto tra etnie, cioè quando un’etnia si
interroga – tra mille perplessità – su cos’è che la distingue da un’altra etnia con cui entra in
contatto e pensa a come possa o debba con essa confrontarsi.
Posto ciò, resta il fatto che la risposta all’immissione di un numero crescente di nuovi
soggetti (ovvero portatori di elementi di diversità etnica e culturale) è stata organizzata
facendo prevalentemente ricorso alla nozione di “immigrato straniero”. Nozione che non ha
lasciato emergere in maniera significativa il tema della disomogeneità etnica e culturale,
nella misura in cui poneva in primo piano la questione della cittadinanza e dei diritti di
cittadinanza. E nonostante l’attenzione per il tema della cittadinanza attiva e l’impegno
profuso per garantirne l’esercizio sostanziale, questo approccio non ha condotto a
cambiamenti di fondo e si è per molti versi arenato, già nella Legge “quadro” sulla disciplina
della condizione dello straniero, che per l’appunto continua a parlare di stranieri e non
riconosce loro il godimento più completo dei diritti di cittadinanza, cioè non riconosce loro i
diritti politici, escludendoli dall’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, anche nell’elezione
delle amministrazioni locali. Nel corso del tempo, l’interesse per la cittadinanza è poi passato
in sordina, per ritornare solo sporadicamente e parzialmente in auge, come nel caso
recentissimo della discussione intorno all’opportunità di introdurre lo jus soli per nati in
Italia. Peraltro con esplicito ed esclusivo riferimento ancora alla nozione più arcaica della
cittadinanza: quella che ha continuato a ricondurre la cittadinanza – a partire più o meno dal
VI secolo prima di Cristo – al rapporto con lo spazio, inteso come spazio politico, sociale e
geografico, caratteristico della polis, di cui è cittadino solo chi vi nasce.
Mentre gli immigrati restavano stranieri, l’approccio sociologico alla questione
dell’immigrazione si concentrato sul tema dell’integrazione sociale dei migranti, anche per
27
raggiungere un consenso sul significato da attribuire alla parola integrazione, dunque sui
contenuti e sulle dimensioni che potessero sostanziarla e darvi concretezza. Si è così
delineato quel modello di “assimilazione dolce o morbida”, di cui ha parlato la stessa
Commissione Nazionale per l’Integrazione e che ha poi condotto all’idea del patto per
l’integrazione, dei punteggi da conquistare ai fini della concessione o del rinnovo del titolo di
soggiorno e quant’altro viene a far parte ormai del presente. Il tutto anche in una certa
sintonia con l’evolversi del dibattito politico e non solo politico, in ambito comunitario. Ed è
verosimile ritenere che la riflessione in Italia intorno alla gestione della diversità culturale sia
rimasta al palo anche perché il dibattito sul multiculturalismo segnava da tempo il passo
anche nei paesi in cui aveva incontrato maggior favore.
28
“Nos ancêtres le Galois …”
Diverso il caso della scuola, in cui più precocemente sono state gettate le basi per un
approccio complessivo all’incontro tra culture, che ha preso il nome di pedagogia
interculturale. Anche perché, a rigore, la pedagogia è di per sé interculturale, in accordo con
la tradizione dialettica del pensiero pedagogico, ben radicata in Italia, che riconosce nella
mediazione tra culture, saperi ed arte (nel senso di abilità nel saper fare) la funzione centrale
della relazione educativa, intravedendo nel motivo della mediazione e del raccordo il tratto
caratteristico del suo stesso costituirsi come scienza. Ne è sorto un clima di grande
fermento, in cui fiorivano anche le controversie tra i fautori dell’alata parola del
multiculturalismo facile e della pedagogia del cous-cous e coloro che sollecitavano maggior
attenzione al rischio di derive nel mai sopito esotismo culturale, che facilmente conduce alla
banalizzazione della cultura dell’altro, ovvero alla boxification of culture – come oggi si usa
dire – in palese contraddizione di quel motivo della mediazione e del raccordo, sopra
ricordato, in cui risiede il fondamento stesso della pedagogia.
“Nos ancêtres le Galois …”, cioè: “I nostri antenati, i Galli …” è la frase che compariva
all’inizio dei libri di storia francesi. Ed è facile immaginare quanto faticassero a riconoscersi in
quella storia ed in quel mito nazionale gli scolari algerini o indocinesi, cittadini anch’essi,
seppure “d’oltremare”. Questa frase è così rimasta celebre per la sua capacità di ridicolizzare
i sistemi educativi d’impostazione marcatamente assimilazionista, fino a divenire una sorta
di epitome dei limiti dell’assimilazione imposta. Eppure l’incipit di quei libri parla anche del
tentativo di gestire la questione della diversità etnica e culturale, che si pone nelle scuole
delle società sempre più multietniche, attraverso la promozione di un processo di
unificazione per così dire simbolica. Conta poco che gli antenati siano molteplici e diversi dai
Galli, perché in ogni caso sono certamente più importanti la costruzione o il ritrovamento di
una filiazione simbolica condivisibile, dunque tale da poter diventare comune10. Ciò che
vuole dire “fare comunità”, parafrasando il titolo di un saggio di Zygmunt Bauman (Voglia di
10
la Repubblica del 17 giugno 2013 riportava uno stralcio di quanto affermato a Venezia dal
Governatore del Veneto, Luca Zaia: «Sollevo il tema dei bambini che sono nati qui e vanno a scuola
qui, sui quali un ragionamento al di là dello ius soli dev’esser fatto anche perché spesso parlano il
dialetto quasi meglio di me. Sono bambini che in molti casi hanno un’identità veneta e non quella del
Paese d’origine della loro famiglia, cosa che è accaduta spesso ai nostri emigranti … credo … che per
essere cittadini italiani sia necessario conoscere almeno la nostra lingua, coscienti della nostra storia
e della nostra identità». Non interessa qui evidenziare il riferimento di un uomo politico al dibattito
sulla concessione della cittadinanza, bensì l’idea di costruzione dell’appartenenza, che parimenti
ispirava il suo discorso. Si può condividere l’identità veneta (almeno nell’accezione a cui
probabilmente il Governatore si riferiva) e parlare perfettamente la lingua locale, dunque sentirsi
pienamente parte della comunità, anche se si ha la pelle di un altro colore e si è figli di genitori nati in
altro posto. Conta poco che i Galli di turno abbiano nulla a che fare con tutto ciò. Ma resta sempre
aperto un altro interrogativo: fino a che punto questo percorso d’integrazione apparentemente
riuscito corrisponde – o apre la via – ad un’effettiva appartenenza in termini di accesso, in condizioni
di equità sostanziale e non solo formale, alle risorse ed alle opportunità che la società può offrire?
29
comunità, Laterza, Roma-Bari 2009). È chiaro che la vuota ripetizione della promessa
assimilazionista costituisce segno inequivocabile di una scuola indifferente alle diverse storie
degli alunni presenti al suo interno. Lo stesso si potrebbe dire con riferimento ai servizi della
Giustizia minorile, pur se qui una quota di maggior assimilazione alle regole del gioco
sarebbe giustificata dalla particolarità del contesto, dominato dalle regole della giustizia ed
in particolare del circuito penale. Ma insistere nella critica dell’assimilazionismo è oggi
esercizio troppo facile, perché la questione del “fare comunità” o del costruire consenso,
nella scuola ed attraverso la scuola, così come nel più ampio contesto sociale, resta tuttora
aperta, in tutta la sua cogenza. Alla scuola – e parimenti al sistema di Giustizia minorile,
come più volte ribadito – si chiede di creare i presupposti per l’integrazione sociale,
costruendo una comunanza che è anche culturale, cioè tale da costituire strumento
d’inclusione, affinché nessuno resti indietro e nessuno si perda. La necessità di articolare
questa richiesta col rispetto – e nel rispetto – delle diversità culturali continua a
rappresentare un problema quanto mai complesso, a cui non sono riusciti a fornire risposte
esaurienti – o quanto meno commisurate alle attese – nemmeno gli approcci ispirati al
multiculturalismo, che pure hanno conosciuto un’ampia affermazione, in molti paesi europei
e non solo, sin dagli anni Ottanta del Novecento. Di fronte alla sfida lanciata dall’intercultura
nella scuola ha recentemente segnato il passo, fino ad una severa revisione critica, persino il
sistema svedese, contraddistinto da un multiculturalismo piuttosto avanzato. Allargando la
focale ad abbracciare il più ampio ambito sociale – tenendo presente che la scuola ne è
parte, ne rivela come in uno specchio i tratti profondi e nel contempo contribuisce a
costruirlo come tale – emerge con drammatica evidenza che le società multietniche, frutto
maturo dei processi migratori, sono attraversate da tensioni e conflitti fortemente connessi
con la questione della diversità tra gruppi, in ordine ai tratti somatici, all’appartenenza
etnica, alla cultura o alla religione. Ed è noto che per primi i giovani, dunque le fasce più
dinamiche della popolazione, rendono palesi questi conflitti e ne sono protagonisti. Si
parlava in passato di “generazione del sacrificio” per indicare i nati nel paese d’immigrazione
da genitori immigrati, che scontano le conseguenze negative dell’immigrazione, senza
riuscire ad ottenerne i benefici11. Coloro che Ben Jellun, nel 1984, aveva già chiamato
génération involontarie «destinata ad incassare i colpi. Questi giovani non sono immigrati
nella società, lo sono nella vita … Essi sono lì senza averlo voluto, senza aver nulla deciso e
devono adattarsi alla situazione in cui i genitori sono logorati dal lavoro e dall’esilio, così
come devono strappare i giorni ad un avvenire indefinito, obbligati ad inventarselo invece
che viverlo» (T.d.A.12). Ma oggi appartengono alle terze ed alle quarte generazioni (come si
osserva nei paesi di più antica tradizione immigratoria) i giovani che con le loro proteste –
più o meno violente – fanno esplodere le contraddizioni delle democrazie occidentali. Dal
11
I migranti affrontano le difficoltà dell’impresa migratoria ed accettano di vivere in condizioni di
ineguaglianza e subalternità, in previsione di un futuro migliore: in ciò sono “eroi”, o come tali
possono considerare sé stessi, perché hanno comunque realizzato qualcosa. I loro figli restano invece
“sospesi” tra il modello dei padri – di cui vorrebbero per molti versi liberarsi e coi quali sono spesso
in conflitto – ed il modello della società ospite a cui non hanno pieno accesso. Solo nelle generazioni
successive si verifica – o dovrebbe verificarsi – la piena integrazione.
12
«Elle est destinée à encaisser les blessures. Ces jeunes ne sont pas immigrés dans la société, ils le
sont dans la vie … Ils sont là sans l’avoir voulu, sans avoir rien décidé et doivent s’adapter au paysage
où les parents sont usés par le travail et l’exil, comme ils doivent arracher les jours à un avenir non
dessiné et qu’ils sont obligés d’inventer à defaut de le vivre» (Hospitalité française, Ed. Le Seuil, Paris,
1984, p.98).
30
punto di vista delle effettive opportunità d’integrazione, l’assimilazione resta sempre
imperfetta. Sul piano dell’istruzione, dell’occupazione, del reddito e della cultura il melting
pot non ha veramente fuso le diverse componenti. La discriminazione ha solo cambiato volto
ed è rimasta, così come i ghetti. Alla stregua di un miraggio o di una menzogna retorica,
l’assimilazione non è stata un invito a partecipare ad un progetto bensì ha costituito una
sorta di “scelta di trazione” rispetto a minoranze svalutate. George Borjas, nella sua analisi
della dinamica sociale degli Stati Uniti d’America (Heaven’s door. The migration policy and
the american economy, Princeton 1999, pp. 127-145) ha riscontrato che è stimabile in non
meno di tre generazioni il tempo necessario per il verificarsi di una reale integrazione degli
immigrati, cioè per azzerare la condizione di svantaggio che caratterizza i new comers. Nei
contesti che esplicitamente hanno voluto definirsi multiculturali, tra cui il Regno Unito, si
sono parimenti verificati processi di etnicizzazione delle differenze, che hanno contribuito
alla costruzione di una società segmentata, in cui lo svantaggio è associato a determinati
gruppi etnici. Come ha scritto Luigi Santelli Beccegato: «L’estensione e la complessità della
problematica interculturale si sono sempre più dichiaratamente manifestate a vari livelli,
sottolineando gli stretti legami tra problemi scolastici e politici, culturali e assistenziali,
pubblici e privati» (Interculturalità e scienze dell’educazione. Contributi per una proposta di
educazione interculturale, Adriatica Editrice, Bari 1995, p. 9). Anche qui il rischio di fallimento
si nasconde in una sorta di circolo vizioso: è auspicabile che tutti accedano al sistema
educativo, in modo che nessuno si perda e nessuno resti indietro, perché esso rappresenta il
miglior tramite per la formazione, l’inclusione e l’acquisizione degli strumenti di promozione
sociale ma, ad un tempo, nel sistema educativo si riflettono quelle stesse pratiche sociali che
producono – o confermano – segmentazione ed esclusione. E l’effetto che si potrebbe
definire “di sbilanciamento selettivo” riscontrabile all’interno della scuola – e che la scuola
dunque produce – tende a prefigurare destini in molti casi già segnati, perché limita nei fatti
le possibilità sostanziali di ascesa sociale, operando alla stregua di un tetto di cristallo. Il che
evidenzia che l’appartenenza etnica e culturale – in particolare per alcuni gruppi – costituisce
una variabile significativa nel configurare esperienze di frustrazione e marginalizzazione. Ciò
appare ancor più rilevante se si considera che – come già ricordato – una peculiarità
dell’immigrazione in Italia, delineatasi in tempi piuttosto rapidi, è l’elevato peso specifico
della componente minorile, dovuto dapprima all’ingresso di minori immigrati e
successivamente alla crescita esponenziale dei nati in Italia da genitori immigrati.
Dunque pensare a come “fare comunità” senza dimenticare la variabile culturale non è cosa
di poco conto, sia in Italia, sia nei paesi di più consolidata tradizione migratoria.
31
Lingua e cultura: la mediazione linguistico-culturale
Sul terreno del fare comunità senza dimenticare la variabile culturale il dibattito italiano ha
giocato la partita concentrando l’attenzione sulla dimensione linguistica e sulla dimensione
religiosa, cioè laddove disponeva di più strumenti – anche legislativi – e di una tradizione
forte e radicata.
La Costituzione italiana è uno dei rari ordinamenti che non prevedono, tra i principi
fondamentali, la dichiarazione della lingua ufficiale dello Stato e stabilisce sia l’uguaglianza
dei cittadini, senza distinzione di lingua, sia la protezione, con apposite norme, delle
minoranze linguistiche. Le minoranze linguistiche hanno sempre ricevuto forme di
attenzione particolare ed il fattore lingua è l’unico identificativo culturale – l’unico “vessillo”
– nei cui confronti il paese riconosce persino forme di affermative action, se così si possono
chiamare le normative speciali che regolano l’uso ufficiale della doppia lingua in Val D’Aosta
e Trentino Alto Adige.
Allo stesso modo, il principio costituzionale di laicità dello Stato, ha sempre consentito la
gestione di una società multireligiosa, fermo restando il rapporto per così dire privilegiato
con i rappresentanti della religione cattolica.
Rimandando al capitolo successivo la discussione del pluralismo religioso, ci si vuole qui
soffermare sulla questione lingua, che è stata fin da subito cogente, perché la penisola
italiana è divenuta sin da subito terra d’arrivo – e non solo terra di passaggio, come da molti
preconizzato nei primi tempi – di flussi migratori caratterizzati dalla molteplicità di paesi
d’origine, cittadinanze e lingue. Una molteplicità di volti che restava polimorfa ma il cui
polimorfismo cambiava rapidamente nel corso dei pochi anni, mano a mano che nuovi volti
si avvicendavano ai primi, in parte sostituendoli in parte aggiungendosi ad essi. E la
dimensione linguistica per molti versi ha dominato a lungo in materia di gestione della
variabile culturale, come conferma il successo conosciuto in Italia dal dibattitto sulla
mediazione linguistico culturale (MLC) ed il precoce affermarsi del ricorso a varie figure di
mediatori. Questa la parola d’ordine: la mediazione è linguistico culturale perché va ben al di
là del puro interpretariato, nel senso che, sotto la spinta di un’esigenza di interpretariato e
facilitazione della comunicazione, il mediatore è chiamato a fornire elementi aggiuntivi di
comprensione di natura culturale. È un informatore ed un traduttore di regole, un agente di
“interpretazione culturale” dei bisogni (secondo un’espressione di Franca Balsamo in
Lorenzo Luatti [a cura di], Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la
professione di mediatore, Franco Angeli, Milano 2006). Poiché i bisogni sono socialmente e
culturalmente costruiti all’interno dei diversi contesti e delle relative tradizioni, il mediatore
li reinterpreta e ne evidenzia la legittimità alla luce dei codici entro cui si generano. Nel far
ciò il mediatore elicita e mette anche in evidenza le risorse che le persone provenienti da
altre culture esprimono e che non sempre sono immediatamente riconoscibili dagli
operatori dei servizi e dalla cittadinanza tutta, in senso più ampio. Ed è qui che il mediatore
diviene altresì agente di cambiamento, ambasciatore e trasmettitore di culture, promotore
32
dei diritti di partecipazione, attore di un progetto interculturale di cittadinanza, creando le
condizioni per cui «cittadini immigrati e cittadini autoctoni possano ridefinire una casa
comune, uno spazio di interazione e collaborazione» (Abdel Jabbar, in Luatti citato sopra).
Le prime sperimentazioni venivano effettuate sia nell’ambito delle misure volte a fornire la
prima accoglienza ai migranti, sia nell’ambito di quelle più avanzate: quelle che
traguardavano l’obiettivo di promuovere i processi di integrazione nel contesto ospite,
agevolando l’accesso ai servizi, dunque l’accesso alla cittadinanza attiva, in condizioni di pari
opportunità. In tal senso la mediazione è stata vista come strumento utile ad ottemperare
una duplice esigenza: l’esigenza della popolazione immigrata, che riguarda il comprendere
meglio (in termini sia di lingua, sia di consuetudini e significati) il funzionamento del nuovo
contesto (con particolare riguardo all’individuazione dei servizi ed alla capacità di accesso
alle risorse che essi forniscono) e, nondimeno, l’esigenza delle amministrazioni e dei servizi,
che riguarda il comprendere meglio i bisogni “inediti” di cui è portatrice la “nuova” utenza. E
qui si è a lungo parlato della MLC come “ponte” che avvicina gli operatori a genti venute da
un “lontano” non solo geografico, nonché della funzione di mediazione come strategia per
abbattere le barriere linguistiche e culturali che discriminano i migranti – se confrontati con
la popolazione non migrante – nella partecipazione alle risorse dei territori in cui abitano.
Si è anche parlato di strategie di mediazione, con riferimento alla nozione di conflitto e con
riguardo a quella di conflitto culturale. Pensando non solo alla mediazione come strategia
per la risoluzione dei conflitti dovuti alle difficoltà di comprensione e comunicazione laddove
esse sorgono in una dimensione per così dire “micro”. Anche pensando alla mediazione
come strategia per la prevenzione dei conflitti valoriali nella loro dimensione “macro”,
nell’ottica di orientare i processi di trasformazione sociale verso la costruzione di una società
in cui possano coabitare le differenze di ordine etnico e le differenze riconducibili a tutto ciò
che in genere s’intende quando si fa ricorso alla parola “cultura”.
Sempre con riferimento ai significati appena tratteggiati, sin da subito in Italia è stata per
molti versi implicita nella funzione di MLC l’idea che essa preveda il coinvolgimento attivo
della stessa popolazione immigrata. Nel senso che proprio al migrante meglio si attaglia la
funzione di mediare, sia in virtù della conoscenza della lingua e della cultura del paese
d’origine, sia in virtù delle conoscenze che gli derivano dall’aver personalmente
sperimentato la migrazione. In molti casi quest’idea ha sottinteso il progetto di promuovere
all’interno della popolazione immigrata lo sviluppo di una sorta di middle class, in grado di
svolgere funzioni di rappresentanza e di favorire, in questa veste, sia l’empowerment dei
migranti, sia il dialogo con gli altri soggetti della rappresentanza, tipici della società ospite.
Da questi fermenti sono nate le prime iniziative di formazione dei mediatori, che hanno visto
il coinvolgimento delle associazioni del privato sociale e l’ampia partecipazione di migranti.
Sull’onda della prima “legge quadro” promulgata per il governo dell’immigrazione in Italia (L.
40/98 divenuta poi “Testo unico sull’immigrazione” DPR 286/98) che accenna alla MLC e
fornisce una prima definizione in merito al suo utilizzo, sono stati progressivamente definiti i
percorsi di formazione standardizzati, erogati da enti pubblici ed istituzionalmente
riconosciuti. Infatti, col Testo Unico viene introdotta e riconosciuta la figura del mediatore,
mettendone in evidenza l’importanza e l’utilità, al fine di garantire nel concreto alcuni diritti
fondamentali del cittadino straniero. La normativa non definisce in dettaglio l’attività di
33
mediazione ma contempla le misure per favorire l’integrazione dei migranti ed afferma
esplicitamente la possibilità di convenzioni con le associazioni iscritte nell’apposito Albo,
gestito dal Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio, per l’impiego di cittadini
stranieri in qualità di mediatori culturali, al fine di agevolare i rapporti tra le singole
amministrazioni e la popolazione immigrata appartenente ai diversi gruppi etnici, nazionali,
linguistici e religiosi. Sono stati poi sviluppati modelli di intervento ed in seguito al
consolidarsi delle sperimentazioni è sorta anche la necessità di approfondire l’elaborazione
teorica.
Come già ricordato, l’attenzione riservata al confronto con le differenze di ordine linguistico
e di ordine religioso non ha dissipato la confusione tra identificativo nazionale (le
cittadinanze degli stranieri) ed identificativo etnico o culturale ma ha aperto la via a tante
iniziative, che hanno contribuito a modificare il profilo del paese ed il modo in cui esso si
comporta nei confronti dei migranti.
In particolare, si è spinto molto verso l’inserimento della funzione di mediazione linguisticoculturale nei servizi, nella prospettiva di rendere i servizi più concretamente fruibili da parte
dei migranti/stranieri ed in condizione di maggiore uguaglianza. In sintesi: a partire
dall’abbattimento della barriera linguistica, i servizi sono divenuti più accoglienti nei
confronti di tutti, cioè friendly users. Inoltre, i mediatori hanno integrato la “pertinenza
culturale” dei servizi, cioè ne hanno integrato la funzionalità, nella misura in cui li hanno
messi in grado di rispondere alle esigenze provenienti da una domanda più differenziata in
termini di variabile culturale: modalità di fornitura delle prestazione abituali, che siano
rispettose delle norme riguardanti – ad esempio – il senso del pudore o la dieta alimentare,
cioè norme dettate da differenti usi, costumi e pratiche religiose; fino alle possibili risposte
alla domanda di prestazioni inedite (è il caso della circoncisione o delle cosiddette medicine
tradizionali) ed al bisogno di veder riconosciute forme differenti del bisogno di assistenza o,
nel campo della salute, del bisogno di cura, tenendo conto – in quale misura e fino a che
punto? – di esigenze culturali non omologhe e di istanze etniche molteplici. Il tutto ha
certamente condotto ad esiti non sempre omogenei ed in alcuni casi incerti, ma non si può
negare che tutti i servizi sono stati interessati, anche con un’importante ricaduta sulla
sensibilità degli operatori. Come accaduto anche nello specifico della Giustizia minorile, che
ha fatto anch’essa ricorso alle funzioni della mediazione linguistico-culturale con la Circolare
n. 6 del 23 marzo 2002, “Linee guida sull’attività di mediazione culturale nei servizi della
Giustizia Minorile”.
34
Una legislazione secondaria in materia di religione
Accanto alla lingua, l’altra dimensione significativa che ha dato concretezza al confronto con
la diversità culturale è quella relativa alla religione, che ha riguardato altre forme di
negoziazione sul terreno della cultura: riti, luoghi di culto, regole in materia di alimentazione
e preparazione dei cibi, abbigliamento, pratiche di sepoltura, solo per citare alcuni esempi.
Dopo un apice di fioritura, mentre si affievolivano il dibattito e la sperimentazione di azioni,
la questione del pluralismo religioso è progressivamente scivolata in posizione marginale,
tornando sporadicamente in auge per lo più sull’onda dell’attenzione mediatica nei confronti
di alcune occasioni di conflitto valoriale. Ne costituiscono esempi le polemiche sollevate
dall’approccio sanitario proposto da parte di un servizio di ostetricia e ginecologia in Toscana
di fronte alla richiesta di infibulazione o deinfibulazione e reinfibulazione; le controversie
relative alla costruzione di alcune moschee; nonché il “caso del velo islamico”, sul quale non
serve dilungarsi. Polemiche peraltro tutte legate a quella sorta di clash of civilization che
puntualmente si ripresentava nei rapporti con l’Islam e che ha spinto alcuni studiosi a
coniare il termine “islamofobia”13.
Tuttavia, a fronte del depotenziamento del dibattito, nell’ambito delle discipline giuridiche la
riflessione ha conosciuto interessanti sviluppi, nonostante questi sviluppi hanno certamente
fatto meno notizia.
La stessa insistenza sull’idea di integrazione intesa come processo dialogico14, che rimanda
alla dimensione biunivoca del processo di adattamento e del doveroso reciproco sforzo di
avvicinamento alle ragioni dell’altro, ha contribuito a stimolare la riflessione giuridica e la
produzione normativa su aspetti della gestione della diversità culturale che si concentrano
sulla sfera religiosa – o prendono comunque le mosse da questa sfera. Così, al di là delle
molteplici sfumature di cui dà conto la letteratura sociologica rispetto al concetto di
integrazione, certo è che questo gioco dialettico, questa reciprocità che obbliga, come tutte
le reciprocità, ad un rispetto mutuo – da un lato, per l’immigrato, di regole e valori della
società ospite; dall’altro lato, per lo Stato, di garanzia, nei confronti dell’immigrato, di piena
agibilità dei diritti di libertà e del diritto a una dignitosa qualità della vita – comporta anche
l’idea di una politica di riconoscimento che investe e legittima l’appartenenza religiosa.
13
Dal 2006 sono, tra l’altro, state dedicate al tema varie pubblicazione dell’Osservatorio europeo dei
fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC).
14
La Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 definisce l’integrazione come «un
processo bilaterale che presuppone la volontà e la responsabilità degli immigrati ad integrarsi nella
società ospitante e, d’altronde, dei cittadini dell’Unione europea di accettare ed integrare i migranti».
Per un approfondimento di questo tema più essere utile il rapporto pubblicato da Censis, Istituto
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali e Synergia, L’Italia come laboratorio di integrazione. Modelli,
pratiche, indicatori, Roma, 2010, anch’esso frutto di un’iniziativa promossa nell’ambito del Fondo
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi.
35
In tal senso, come più volte accennato, gli aspetti connessi in vario modo alla sfera della
religione hanno assunto in Italia il significato di potenti “vessilli”. E d’altra parte è noto che la
fede religiosa influenza, in modo più o meno stringente, gran parte delle consuetudini e delle
abitudini di vita, dal modo di vestire, alle norme alimentari, al modo di concepire la vita
affettiva e familiare, alla sessualità. E così, la piena accettazione sociale e giuridica di un
individuo o di un gruppo, che costituisce l’essenza stessa della partecipazione alla vita sociale
e dà corpo al sentimento di integrazione, passa in gran parte per la compatibilità tra quei
valori religiosi e l’ordinamento giuridico dello Stato. Il senso profondo di questo processo
dialogico – ovvero la capacità di una società di rimodellarsi in base al variare dei costumi e
delle esigenze della sua popolazione – interroga la stessa natura democratica delle
istituzioni, che prevede la possibilità di riconoscere esigenze e valori espressi da gruppi
minoritari, quando essi non siano in contrasto con norme di carattere costituzionale o
contrari ai diritti umani. E tuttavia, il processo di adeguamento non è necessariamente
sempre semplice o immediato: tale processo, poi, può riguardare la dimensione puramente
giuridica con l’emanazione di norme che tutelino e diano concretezza al diritto alla libertà
religiosa già costituzionalmente ribadito; può riguardare il pronunciamento della Corte
costituzionale o della Corte di Cassazione, così da adeguare la giurisprudenza al mutato
contesto sociale; può riguardare regolamenti o norme di rango inferiore; infine può
riguardare, come già detto più sopra, il cambiamento culturale della società ospite. Inoltre,
se la trasformazione culturale precede sovente le trasformazioni dell’ordinamento giuridicogiurisprudenziale e costituisce così l’occasione per il legislatore di modificare o
reinterpretare la norma, in altre situazioni è il legislatore che anticipa e sostiene il
cambiamento di clima culturale attraverso la produzione normativa o giurisprudenziale.
Tuttavia, vale la pena spendere ancora alcune parole sul peso che il “fatto” religioso ha sui
percorsi di integrazione, e su come i profili giuridici e sociologici sollevati dai processi
migratori non siano strettamente sovrapponibili a quelli della libertà di fede e di culto di un
cittadino italiano. Appare del tutto evidente che un cittadino italiano ha strumenti di
promozione dei propri diritti – in particolare attraverso l’esercizio dell’elettorato attivo e
passivo – che sono preclusi al cittadino straniero. In aggiunta a ciò, e questo è stato il caso
ampiamente dibattuto della Kafala (l’unico istituto che regola l’affidamento di minori nei
paesi islamici) il mancato riconoscimento di alcuni istituti che sono legati alla diversità di
culto e quindi di tradizione culturale, può non rendere disponibile, per il cittadino straniero,
alcune previsioni giuridiche: nel caso della Kafala, al kafil non veniva riconosciuto il diritto al
ricongiungimento familiare. A seguito di un lungo percorso di sentenze con esito
contraddittorio, la Corte di Cassazione ha stabilito che pur non essendo, tale istituto,
sovrapponibile a quello dell’adozione, ciononostante potesse garantire il diritto al
ricongiungimento familiare per quei minori affidati secondo la legge islamica a genitori
musulmani (kafilin) residenti in Italia15.
15
Il dibattito sull’ammissibilità/inammissibilità del principale istituto di protezione dell’infanzia
nell’islam, la kafala, come requisito, per attivare, per i kafil all’estero, canali del ricongiungimento
familiare del minore, nel nostro ordinamento resta aperto. Con diverse sentenze si è passati dal
ritenere tale istituto “contrario all’ordine pubblico italiano”, al ritenerlo legittimante il rilascio del
nulla osta al ricongiungimento familiare richiesto dai kafilin regolarmente residenti in Italia. Il nodo
giuridico risiede nell’impossibilità di equiparare, ai fini del ricongiungimento familiare, la kafala
all’adozione, istituto per altro non riconosciuto dalla legge islamica perché chiaramente vietato nel
Corano. Due sentenze del 2008 della Corte di Cassazione hanno posto i presupposti per il
36
A parte il recente caso della Kafala, e altri profili di ordine giuridico su cui pure molto si è
concentrato il dibattito, per molte altre consuetudini religiose o pratiche rituali che hanno
storicamente sollevato controversie vi è già stato un importante adeguamento della società
ospite. Ad esempio, l’inumazione delle salme secondo l’Islam, che non pone problemi
giuridici, bensì riguarda piuttosto la trasformazione di norme che definiscono un
regolamento igienico (spesso a livello municipale); simile richiamo a regolamenti igienici vale
nel caso della modalità di macellazione della carne halal; o ancora, restando nell’ambito
dell’Islam, la necessità di momenti di preghiera durante la giornata lavorativa, il cui
riconoscimento all’interno di un’azienda può significare anche una riorganizzazione del
lavoro e dei lavoratori, ovvero persino i problemi che possono scaturire dalla inammissibilità
per la norma coranica della stipula (ancorché obbligatoria) di contratti di assicurazione. Vi
sono poi – accanto a profili che non lasciano spazio a dialogo o negoziazione di alcun genere,
tra cui l’infibulazione o la poligamia – ambiti per il quale il dibattito è ampio e tuttora in
corso e ha trovano esempi diversi di soluzione (ad esempio in ambito anglosassone). È noto
il dibattito che ha per oggetto il turbante sikh, sacro per donne e uomini Sikh, i quali si
possono trovare, in talune situazioni (è il caso ad esempio dei controlli aeroportuali)
obbligati a contravvenire al divieto imposto dalla loro religione di non scoprire il capo in
pubblico, o di non poterlo indossare in quanto è obbligatorio l'uso del casco sia sui luoghi di
lavoro che alla guida di moto16; ma anche i vari tipi di velature del capo delle donne
musulmane.
Sin qui ci si è mossi nell’ambito del diritto, sancito costituzionalmente, alla libertà di
professione della propria religione ed al conseguente impatto che le eventuali difficoltà
nell’esercizio di questo diritto possono produrre sui processi di integrazione. Ma, accanto a
questi casi, se ne registrano altri che rendono il quadro assai più ampio e differenziato. Si
pensi al rapporto con le “altre confessioni orientali” meno diffuse e meno note. Si pensi al
rapporto con gli appartenenti alle cosiddette “religioni tradizionali”, ad esempio africane, ma
non solo. Realtà difficili, che sovente rimandano all’esperienza di religioni minoritarie nei
Paesi di provenienza, fatte oggetto non di rado di trattamenti discriminatori e, talora,
propriamente persecutori. Ogni scelta che lo Stato italiano ritenesse di adottare nei
confronti delle realtà immigrate non potrebbe prescindere dalla presenza di queste
minoranze religiose, il cui esodo è ben spesso ascrivibile al trattamento deteriore subìto nei
Paesi di provenienza. E dovrebbe accuratamente prevenire la riproposizione di
atteggiamenti discriminatori fra le diverse confessioni religiose ed all’interno di ciascuna di
esse. Altrettanto complicato il quadro delineato dalla presenza non esigua di immigrati che si
dichiarano atei o agnostici. Fatto che implica una riflessione su un più ampio e generale
riconoscimento a famiglie di origine marocchina residenti in Italia, del diritto al ricongiungimento
familiare con minorenni marocchini accolti in kafala, i makful. Mentre si accende il dibattito
all’interno della giurisprudenza italiana al crescere delle domande nel paese di coppie musulmane di
origine straniera o con partner italiano di affido di makful, si moltiplicano i pareri ufficiali che
sottolineano la rilevanza giuridica di tale istituto, riconosciuto persino tra le forme di protezione del
fanciullo contenute all’art. 20, punto 3, della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia, opportunità di
riconoscimento auspicata ufficialmente anche nella seduta del 14 Luglio 2010 dal Comitato dell’Islam
Italiano, organo istituito presso il Viminale.
16 Nel settembre 2011, a Roma, in contemporanea a molte altre capitali europee, i Sikh si sono
ritrovati per il D-Day, il “Giorno del turbante”, per chiedere il rispetto della loro religione.
37
fenomeno socio-culturale che ha investito la dimensione religiosa in età contemporanea: il
secolarismo. Che si concreta nel progressivo distacco di strati sempre più ampi della società
dai vincoli di appartenenza religiosa. Con riflessi pratici notevoli sul piano dei
comportamenti: dalla rarefazione delle pratiche religiose (attestata dalle modeste
percentuali di presenze agli atti di culto collettivi) al tendenziale allontanamento da costumi
personali e sociali più o meno strettamente connessi con la morale e le credenze religiose.
Problemi rilevanti possono poi derivare all’integrazione dai conflitti tra norma religiosa o
culturale e norma statale. Può infatti capitare che si creino delle antinomie tra il portato di
una cultura ed il quadro normativo di un determinato Paese, soprattutto in materia penale.
Esempi di ciò si possono rinvenire nelle problematica sottese al porto religiosamente
motivato del pugnale kirpan da parte dei fedeli Sikh, ovvero al burqa che sempre più spesso
viene indossato da donne islamiche anche in Italia, e che ha visto interventi amministrativi
ritenuti poi illegittimi dalla giurisprudenza. Se, alla ricerca di “buone pratiche” in questo
campo, ci si rivolge alle esperienze giuridiche estere, si rinvengono soluzioni variegate e
discordanti, che vanno dalla irrilevanza della motivazione religiosa, salva la sua eventuale
valutazione nella commisurazione della sanzione (come in Francia o Danimarca) alla
garanzia a livello costituzionale (prevista in India) passando per una normativa derogatoria
basata sulla diversità etnico-religiosa (come in Inghilterra) o l’esercizio ponderato dell’azione
penale (come in alcuni casi registrati negli Stati Uniti d’America). Soluzione interessante che
ha in questi anni attirato l’attenzione di molti studiosi italiani è poi quella legata allo
strumento della cultural defense in quanto applicato a comportamenti “religiosamente
devianti”, nel senso di religiosamente motivati. Tale strumento è stato ultimamente
esaminato dalla dottrina anche italiana come una possibile soluzione ai problemi giuridici di
tipo penalistico posti dal multiculturalismo. Si tratta in sintesi di una “esimente culturale”
per i reati “culturalmente motivati”, che prende le mosse dai cosiddetti “reati culturali”, nei
quali viene in rilievo il conflitto che si realizza quando una persona che ha assorbito le norme
della cultura di un gruppo o di un’area emigra in un’altra area: questo conflitto permane
finché il processo di acquisizione dei valori del nuovo sistema non si completa. L’istituto della
cultural defense è emerso recentemente nell’esperienza dei sistemi di common law, ed è
oggetto di approfondimenti e di dibattito soprattutto nella letteratura statunitense.
L’utilizzazione di tale strumento non è probabilmente scevra di possibili inconvenienti, ed in
ambiente italiano trova alcune resistenze in dottrina17. Vale ricordarlo ad ulteriore conferma
17
In particolare, l’istituto presenta elevate difficoltà diuso da parte dei giudici. Così ha destato
notevole perplessità il concetto di “comune esperienza” adottato nella motivazione della Sentenza
Cass. Sez. V Pen., n. 48350 del 2008, 18 novembre-30 dicembre 2008, imp. Obesaki ed altri
(prudentemente non massimata dal CED della Cassazione, ma presente in OLIR
http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4889 ) ed edita in Dir. Eccl., 3-4, 2008, pp. 814815 con rinvii di Michele Madonna, sentenza ove si sostiene che: “Non diversamente è a dire dei riti
vudu, talvolta malefici e stranianti, che terrorizzano la persona che ne è oggetto, soggiogandone
irreversibilmente la volontà. È, questo, un dato di comune esperienza, acquisito al bagaglio culturale
di ogni persona di media istruzione, che smentisce gli assunti difensivi, tesi a valorizzare
esclusivamente (sia pure in maniera generica) i profili benevoli di alcune entità divine, opposte a
quelle malefiche. Basterà qui rammentare che la forma tipica di esperienza religiosa vudu è la
possessione, l'invasamento e che le cerimonie di iniziazione si accompagnano ai temibili riti di magia
nera, come "l'invio dei morti" e la trasformazione dell'anima di un defunto in "morto vivente" (o
zombi)”. Tale peculiare modo di argomentare non pare essere sfuggito alle critiche di chi si occupa di
logica e di retorica, v. http://retoricaelogica.blogspot.com/2009/02/riti-vudu-e-schiavitu.html.
38
della ricchezza e delle complessità che si affollano attorno al tema della variabile culturale,
anche per valutarne la reale incidenza nelle fattispecie concrete. Da un lato v’è il rischio di
invocare ogni sorta di istituto “clemenziale” in ragione delle specificità etniche e culturali
dell’imputato, soprattutto quando si è in presenza di parti lese nei loro diritti. Pur se non
mancano pronunce in cui si chiede ai giudici di merito di non omettere, in sede decisoria, il
riferimento alla presenza del fattore “culturale”. Da un altro lato, sembra fuori dubbio che se
le condizioni di vita individuale, familiare sociale rispecchiano un sistema di regole
antitetiche a quelle cui si ispira la tutela penale, non per questo debbano essere accettate. E
la provenienza individuale da un sistema di vita del tutto alieno dai principi di civile
convivenza sanciti dal sistema di legge vigente in Italia non può valere ad attenuare la pena,
anzi: verrebbe a costituire per contro una sorta di “aggravante culturale” 18. Da un altro lato
ancora, c’è il rischio di sconfinare nel razzismo culturale, laddove un’impropria attenzione
alla “diversità culturale” viene a configurare una nuova maschera della discriminazione.
L’ultimo aspetto di questa incursione in ambito giuridico è quello che riguarda il dialogo
interreligioso. Che vale citare perché qui non ci si trova più in un campo in cui è necessario
garantire un diritto di rango costituzionale, ma di prospettare un modello di convivenza nel
quale le religioni non siano solo forti elementi coesivi all’interno del gruppo, sì che la società
nel suo complesso si dia come un mosaico di comunità separate le cui relazioni sono segnate
dall’indifferenza e al massimo dalla reciproca tolleranza; quanto, invece, divengano
strumento di avvicinamento tra le diverse comunità, alimentando il sentimento di far parte
di una società coesa, pronta al confronto e al reciproco arricchimento. Esiste indubbiamente
una dimensione spirituale e lirica del dialogo interreligioso inteso come percorso di
riconoscimento reciproco – ciascuno a partire dalla propria tradizione – e di ricerca comune
della verità, quale “elemento vitale” di un’esperienza pienamente umana, personale e
collettiva, nelle situazioni storiche ed esistenziali che ogni epoca pone. È altrettanto vero che
il dialogo interreligioso, come ribadiscono gli organismi internazionali, costituisce anche uno
strumento politico sociale di composizione della convivenza e di gestione dei conflitti tra gli
uomini con esperienze religiose diverse, proprio per favorire quella piena integrazione tra le
comunità. Se, come si è già ricordato, la religione rappresenta un forte vessillo identitario
appare di assoluta evidenza che quanti hanno responsabilità di rendere sostenibile la
convivenza in una società pluralistica e multi religiosa si preoccupino di facilitare ogni e
qualsiasi forma di confronto e incontro tra le religioni. L’attualità di questa esigenza è resa
18
È il caso del Tribunale di Bologna del 24 ottobre 2006, dove la diversità culturale diviene motivo di
inasprimento della pena: “… non è possibile rapportare la valutazione di disvalore di una singola
condotta ai parametri vigenti nell’ambiente del soggetto autore del reato. Il criterio fissato dall’art.
133 co. 2 n. 4 c.p. ha di contro valenza esattamente contraria, poiché sta a significare che tanto più le
condizioni di vita individuale, familiare sociale rispecchiano un sistema di regole antitetiche a quelle
cui si ispira la tutela penale, tanto più deve essere severa la sanzione, apparendo evidente la maggior
pregnanza della finalità di prevenzione cui la pena deve ispirarsi nel caso concreto … La provenienza
individuale da un sistema di vita del tutto alieno dai nostri principi di civile convivenza non può valere
ad attenuare la pena, al contrario, proprio in applicazione della norma citata, la condotta che sia
espressione diretta di tali principi deve essere sanzionata con congruo rigore”. Detta sentenza risulta
inedita, ma è riportata in ampio stralcio in Comune di Bologna - Garante dei diritti delle persone
private della libertà personale, Diversità culturale e principio di uguaglianza nel processo penale,
www.comune.bologna.it/garante-detenuti/index.php. Sulla questione della valutazione contra reum
del movente culturale, si veda Parolari P., Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del
multiculturalismo ai diritti fondamentali, in Ragion pratica, 31, 2008, pp. 538-539.
39
ancor più cogente dalle numerose critiche poste al modello multiculturale che ha
rappresentato il riferimento teorico degli ultimi trent’anni e che invece è oggi soggetto a
profonda revisione, proprio per il timore che non sia in grado di costruire comunità coese e
favorisca, anziché ostacolare, una fortissima tensione interreligiosa, segnatamente con il
mondo islamico, o almeno con alcune sue componenti, anche a ragione del rischio di quel
repli identitaire di cui parlano gli autori francesi. Ma anche di ciò s’è già detto quanto basta.
40
Una disciplina di confine: l’etnopsichiatria
Se la riflessione su cultura e religione ha trovato spazio nell’ambito del dibattito giuridico,
cos’è accaduto sul versante di quel “sapere”, “integrato” per eccellenza e per definizione,
che si chiama etnopsichiatria? Basti ricordare che persino il leggendario Centro “Frantz
Fanon” non ha più una convenzione con i servizi minorili della Giustizia! E mentre in
quest’ambito la letteratura continua ad apportare contributi preziosi, per ricchezza e
profondità, su cosa significhi confrontarsi con le culture, si registra invece uno scarso
impatto dell’etnopsichiatria in Italia sui livelli di tematizzazione della gestione della variabile
culturale e sulle implicazioni operative nel lavoro degli operatori, ivi compresi quelli della
Giustizia minorile.
Eppure l’apporto dell’etnopsichiatria ha avuto ed ha un grande valore.
L’etnopsichiatria ha tradizionalmente preso in esame la legittimità di applicare la nosografia
delle forme di disagio mentale, qual è stata elaborata in Occidente, alle culture “non
occidentali”. Le indagini sul campo condotte in tal senso, a partire dal Novecento, hanno
evidenziato che le componenti sociali e culturali sono decisive sia nel determinare le
condizioni “normali” e patologiche che si estrinsecano nella vita di ciascun individuo, sia nel
determinare le modalità di individuazione, interpretazione, sistematizzazione e
“trattamento” di tali condizioni. Ne è derivata una crescente attenzione al considerare il
lavoro delle variabili sociali e culturali non solo nel produrre la salute e le malattie, bensì nel
costruire le teorie e le pratiche di chi si occupa di diagnosi e cura delle malattie e della
salute. Gli sviluppi della ricerca etnopsichiatrica e le questioni che essa solleva hanno
assunto crescente rilevanza anche in seguito ai processi di globalizzazione ed in seguito agli
attuali fenomeni migratori, che hanno ormai sottratto “l’altro” alla lontananza dell’esotismo,
per renderlo sempre più presente, nelle vesti di personaggio “interno” ai confini della vita
quotidiana. E questo personaggio ad un tempo “altro” ed “interno” porta con sé esigenze
che non di rado permangono nelle società d’arrivo, a dispetto dei pur fortemente attivi
processi di omologazione – siano essi “spontanei” o forzati – e che determinano perciò –
nelle società di accoglienza – la necessità di riconoscerle (nel senso di comprenderle e nel
senso di attribuirvi pari dignità). Le diverse forme del bisogno di cura che si manifestano si
presentano come diverse nella misura in cui trovano fondamento in processi di attribuzione
di senso, ritualizzazione del disordine, negoziazione e soluzione analoghi a quelli condivisi
nell’ambito della cultura maggioritaria occidentale ma non omologabili ad essi. E la medicina
occidentale è stimolata a contestualizzarsi ed a considerare la tutela della salute anche in
rapporto alle diverse tradizioni a cui i vari soggetti appartengono ed anche in rapporto alle
trasformazioni che sono in corso nella vita di tali soggetti. Tra le trasformazioni in corso si
annoverano quelle che accompagnano le varie fasi del percorso migratorio, nonché i
momenti e le vicissitudini dell’inserimento del migrante – e dei suoi discendenti – nella
società d’arrivo. La questione che, ancora una volta, oggi si ripropone è se sia lecito delegare
alla medicina (cioè alla tradizione medica “dominante”) il potere di stabilire solo al suo
interno gli scopi da perseguire, in ordine alla promozione ed alla tutela della salute, o se, al
41
contrario, la medicina debba individuare questi scopi come scopi sociali, cioè alla stregua di
obiettivi stabiliti attraverso il dialogo con la società e con le culture che in essa abitano.
D’altra parte, le esigenze “inedite”, di cui sono oggi portatori i soggetti provenienti da altre
tradizioni mediche, rappresentano solo uno tra i molti reagenti ed agenti di cambiamento,
che vengono ad interagire con gli altri processi in atto nel contesto: anche a prescindere dai
fenomeni migratori, all’interno delle attuali società del benessere, le nozioni di salute e
malattia sono comunque soggette a complessi mutamenti di significato, che mettono
continuamente in crisi i paradigmi precedentemente consolidati (basti pensare agli
epidemici processi di medicalizzazione di qualsiasi stato di malessere, cui conseguono
incrementi vertiginosi di diagnosi, terapie, costi e relativi investimenti di risorse).
Ed è su questo sfondo che la ricerca etnopsichiatrica apporta il suo miglior contributo alla
tematizzazione della salute e della cura, nel riconoscere, prendere in considerazione e
valorizzare un maggior numero di prospettive, al fine di promuovere l’incontro ed il dialogo
tra tali prospettive. L’incontro dialogico tra prospettive costituisce in tal senso il presupposto
dell’incremento della “pertinenza culturale” dei servizi e delle prestazioni che essi
forniscono, dunque presupposto per il miglioramento della qualità e dell’equità della cura
della salute e del benessere individuale e sociale, di adulti e minori19.
Il fatto più rilevante risiede nel fatto che l’etnopsichiatria è “ritornata a casa” (in accordo col
suggestivo aforisma di Roberto Beneduce in Breve dizionario di etnopsichiatria, Carocci
Editore, Roma 2008, p.5) perché la necessità di misurarsi con i problemi della cura e
dell’assistenza psichiatrica e non solo psichiatrica, non si presenta più nelle colonie o
all’interno dei programmi sanitari e umanitari in paesi cosiddetti in via di sviluppo: «ma qui,
all’interno delle nostre società, dove l’accoglienza e l’integrazione di rifugiati e immigrati
rivelano difficoltà, ombre e contraddizioni indubbiamente maggiori di quanto non accada nel
campo della medicina generale … Ancora una volta la riflessione sulla malattia mentale, il
suo statuto di “segno” (o commentario) sociale, la sua cura s’intrecciano con temi
propriamente epistemologici e antropologici, all’interno di un orizzonte concettuale
radicalmente mutato che ha ormai da tempo avviato un profondo ripensamento di categorie
quali “appartenenza”, “identità”, “persona”, “individuo”, “cultura”, “comunità”, “etnia” ecc.
… In questo territorio non possiamo rinunciare a pensare la differenza culturale e a utilizzare
il concetto di “cultura”, sebbene a partire da premesse metodologiche critiche, caute e
illuminate dalla riflessione antropologica di questi anni. Rendere questo patrimonio di
esperienze e di conoscenze uno strumento di riflessione all’altezza delle sfide poste dalle
vicende migratorie e consapevole delle profonde trasformazioni epistemologiche che hanno
investito l’antropologia culturale e le scienze psicologico-psichiatriche contemporanee,
rimane un obiettivo in larga parte ancora da realizzare» (pp.5-18).
Posto che queste discipline si caratterizzano per l’interesse sistematico nei confronti sia del
rapporto tra cultura e funzionamento psichico, sia del rapporto tra contesto socioculturale,
19
Di questi aspetti della riflessione etnopsichiatrica e della loro diffusione all’interno dei servizi di
salute mentale, in rapporto ai servizi della Giustizia minorile, si è occupato il Progetto “SEMI-Servizi di
Etnopsichiatria per minori stranieri” anch’esso promosso nell’ambito del Fondo Europeo per
l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi e realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali
nel 2012.
42
malattia e cura, è tuttavia chiaro che la riflessione etnopsichiatrica non è destinata ad
occuparsi esclusivamente “dell’alterità degli altri”. Essa intende invece in primo luogo
recuperare e valorizzare – sul terreno della teoria, sul terreno della pratica clinica e su quello
della pratica degli operatori non medici, tra cui gli operatori della Giustizia Minorile – quel
valore critico che il pensiero etnopsichiatrico fa proprio, muovendosi all’interno del pensiero
psicologico ed antropologico, attraverso percorsi di decostruzione e ricostruzione degli
strumenti interpretativi ed operativi della psichiatria, di fronte alle manifestazioni del disagio
e della sofferenza.
In accordo con Piero Coppo, altro autorevole interprete del dibattito etnopsichiatrico in
Italia: «La moltiplicazione di situazioni in cui gruppi culturali differenti vengono a contatto fa
sì che non sia più possibile applicare il protocollo psicologico-psichiatrico che abbiamo
ereditato dagli studi otto-novecenteschi. Si rende necessario trovare un metodo pratico e
l’Etnopsichiatria è la prima scienza coerente con ciò che sta accadendo nel mondo» (Tra
psiche e culture, elementi di Etnopsichiatria, Bollati-Boringhieri, Torino 2003, p.87). La
necessità di riflettere su sintomi e bisogni di cura, connessi a modelli interpretativi del
“male” (Marc Augé e Claudine Herzlich [a cura di] Il senso del male, Il Saggiatore, Milano
1986, Paris 1983) che si discostano da quelli consueti, mentre produce disorientamento,
elicita ad un tempo un esercizio critico nei confronti del proprio etnocentrismo. E
quest’esercizio critico è indispensabile per meglio ascoltare e riconoscere, sia l’Altro, sia se
stessi, ovvero tutte le alterità in presenza. Come dire un superamento di quel narcisismo
culturale e di quel sadomasochismo culturale20 che rischiano di mettere in scacco la capacità
comunicativa ed operativa dei saperi e dei saper fare.
20
Illuminante in proposito un passo di Sandro Gindro: «Spengler, giustamente tanto discusso, e
addirittura ovvio per molti aspetti, ha scritto che le culture sono varie. In effetti, a suo parere,
condiviso anche dalla gran parte dei moderni etnologi, nessuna cultura può essere completamente
compresa da chi appartiene ad una cultura diversa: “(…) cesserà anche la pretesa del pensiero
superiore di possedere verità universali ed eterne. Le verità non esistono che in relazione ad una data
umanità. Per cui la mia stessa filosofia non esprime e non riflette che l’anima occidentale, diversa, per
esempio, da quella classica o indù e, a dire il vero, essa la esprime solo nel suo attuale stadio di
civilizzazione” (Oswald Spengler, Il tramonto dell’Occidente, 1918, Longanesi, Milano 1981, p.81). Gli
studiosi del passato, con sfumature diverse, ritenevano di poter penetrare in qualunque cultura,
anche molto lontana dal modello centrale: occidentale ed europeo. Sempre si è data per scontata la
superiorità di una cultura dominante nei confronti di culture diverse, osservate con la supposta
obiettività dello scienziato che, in laboratorio o sul campo, analizza fenomeni comprensibili con gli
strumenti tradizionalmente a sua disposizione. Questo è stato l’atteggiamento dominante per tutto il
diciottesimo e diciannovesimo secolo … I gabinetti d’analisi dell’Ottocento continuano a non fare
differenza tra descrizione e comprensione. Questo sembrerebbe un atteggiamento valido e
strumentalmente utile alla ricerca scientifica, poiché la descrizione dovrebbe essere sempre anche
comprensione; infatti è solo un’illusione quella di poter descrivere senza trasmettere una chiave di
lettura, legata alla comprensione che di un fenomeno si è avuta, e negarlo comporta qualche rischio.
Antropologi, etnologi, moralisti e filosofi dell’Ottocento però credono di descrivere obiettivamente
con osservazioni empiriche ineccepibili per oggettività e che la loro successiva comprensione sia
perciò assolutamente valida; ma non è così … I rappresentanti di una cultura quanto riescono quindi
ad entrare nelle categorie di comprensione di una cultura diversa? Fino a ieri credevo per nulla,
pensavo infatti che i linguaggi, la poesia, la musica, la struttura sociale avessero un loro auto
centrismo il cui nucleo fosse impenetrabile ad ogni elemento esterno. Oggi ritengo che questa
opinione abbia un valore meno assoluto … Tanto affermare l’esistenza di un solco invalicabile tra
culture che sono tra loro molto lontane, quanto teorizzare la comprensione entro termini comuni delle
43
Come dice ancora Coppo: «La sfida, dunque è quella dell’elaborazione di un saper fare
nuovo, multidisciplinare e multiculturale, che nasca dal vedere dall’alto, e in parallelo, i vari
sistemi culturali e quindi anche i vari modelli antropologici e saper-fare terapeutici, tra i
quali, ma sullo stesso livello gerarchico, anche quello prodotto in Occidente. Un saper-fare
capace di rispettare e contenere differenze e specificità, in grado di mediare conflitti tra gli
inevitabili, ma anche auspicabili, perché portatori di diversità, localismi» (Etnopsichiatria. Un
manuale per capire, un saggio per riflettere, Il Saggiatore, Milano 1996 p.87). Su questa base
ed in virtù del carattere per molti versi “sovversivo” di questa scienza di confine che è
l’etnopsichiatria, la capacità di stabilire un dialogo col pensiero antropologico e sociologico
introduce all’interno di un corpus molto solido e fondato – qual è quello della psichiatria –
un’abitudine all’apprendimento del sapere dialogico, che deriva dall’incontro, anche
traumatico, con l’altro e con le alterità in presenza, tra cui rientra ovviamente anche quella
dell’operatore (psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, educatore) in un universo che sempre
più ed ineludibilmente si rivela “pluriverso”, come già ricordato nelle pagine iniziali.
Fermo restando che l’incontro con l’Altro è sempre traumatico – perché solleva questioni,
implica il confronto con inevitabili dinamiche di trasformazione ed in una parola obbliga a
venire in chiaro con sé stessi – la rielaborazione delle consuete modalità di descrizione,
comprensione ed intervento danno accesso ad una sorta di traducibilità dell’Altro.
Se si guarda un po’ più lontano, nel corso del Novecento la ricerca psichiatrica e psicologica
si caratterizza per un’esplorazione del significato da attribuire alla sofferenza umana, che ha
percorso tante vie, avvalendosi delle prospettive aperte dal pensiero filosofico (in primo
luogo la fenomenologia e l’esistenzialismo) nonché dei contributi apportati dalla psicoanalisi,
dalle scienze cognitive e dal sapere antropologico e sociologico. L’opportunità di considerare
il disagio e le sue manifestazioni quale fatto totale, che si estrinseca in un soggetto singolo
ma non è scindibile dal contesto storico, sociale e culturale in cui quel soggetto è immerso
ed in cui quel soggetto elabora la propria esperienza, ha inoltre comportato un’attenzione
alla dimensione politica del disagio stesso – come in parte già accennato parlando di
negoziazione intorno agli scopi della medicina – in accordo con le tesi dell’antipsichiatria e
della psichiatria sociale, che hanno sottoposto ad una critica radicale non solo le modalità di
trattamento ma le stesse modalità di interpretazione e diagnosi della psicopatologia, fino a
mettere in discussione l’idea stessa di psichiatria. Da qui il sorgere di una “questione”
culture tra loro più diverse, riducendole agli stessi “archetipi” e alle stesse esigenze istintuali, può
nascondere una perversione scientifica: narcisistica, pel primo caso, sadomasochistica, nel secondo …
Il primo atteggiamento mette in atto una grossa difesa nei confronti delle culture “diverse”; in questo
caso si sceglie di chiudersi nella propria cultura, ci si limita ad analizzare quelle che si riconoscono
come le proprie dinamiche sociali o religiose e i propri costumi, fino ad affermare, come se fosse una
concessione, che solo l’economia costituisce un fattore sovranazionale e sovra razziale. La difficoltà di
comprendere l’altro si trasforma in rifiuto ed indifferenza … Un principio di difesa sadomasochistica si
ritrova invece analizzando il comportamento di coloro che abbracciano con entusiasmo la causa della
reciproca comprensione tra le più diverse civiltà. Era questa la posizione di quegli antropologi che,
fino a ieri, sostenevano l’assoluta oggettività della loro ricerca. La loro posizione era
sadomasochistica perché affrontava sì direttamente il rapporto con l’altro; ma per violentarlo e
ridurlo alla misura delle proprie interpretazioni … Perché infatti dobbiamo proprio essere noi
occidentali ad analizzare gli altri?» (Inconscio sociale e diversità, in Gindro S., Melotti U., Il mondo
delle diversità, Edizioni Psicoanalisi Contro, Roma 1991, pp.159-164).
44
psichiatrica, cioè di un interrogativo sul senso stesso della psichiatria e della funzione che
essa svolge. Ed anche su questa via, si è giunti in Italia a quel progetto di rinnovamento
dell’impostazione dell’assistenza psichiatrica – noto all’opinione pubblica principalmente per
il rifiuto della concezione manicomiale o “asilare” e di ogni trattamento coatto – che resta
legato al nome di Franco Basaglia.
L’elemento di elezione che è scaturito dall’incontro e dal dialogo tra psichiatria e scienze
sociali ed antropologiche risiede a tutt’oggi nell’aver assunto che il confronto con le
manifestazioni del disagio di cui – nelle società occidentali – si occupa la psichiatria implica
comunque un portato di conflittualità. Una conflittualità riconducibile alla presenza di
un’alterità – sia essa quella della follia, dell’alienazione, dell’elaborazione di esperienze non
condivise o dell’inconscio, solo per citare alcuni esempi presi dal repertorio della cultura
occidentale – nei cui riguardi ogni cultura mette a punto processi di attribuzione di senso,
ritualizzazione del disordine, negoziazione e soluzione. Ma laddove la psichiatria si confronta
con un’altra alterità, rappresentata da una cultura non omologa – in cui sono condivisi altri
assunti di base ed altri repertori – si determinano sovrapposizioni di senso e confusioni di
senso (dunque confusioni in merito ai processi di ritualizzazione, negoziazione e soluzione)
su cui ancora l’antropologia, anche a partire dalla psicoanalisi, ha molto insistito.
Le attuali migrazioni internazionali producono oggi l’immissione di nuove alterità, che si
presentano in molteplici forme all’interno delle società occidentali. Si tratta di alterità che
sono molteplici, o che come tali si manifestano, anche perché si declinano diversamente –
nella percezione del contesto sociale e culturale d’arrivo – a seconda di vari aspetti e di vari
“vessilli” di cui sono portatrici. Le alterità sono molte perché molti sono i volti, le
provenienze e le appartenenze dei migranti. C’è un’alterità riconducibile alla percezione di
una distanza linguistica e culturale. C’è un’alterità legata a costrutti di tipo religioso. Ed è ciò
di cui ampiamente s’è detto nelle pagine precedenti.
L’etnopsichiatria viene definita e definisce sé stessa “disciplina di frontiera” (l’espressione si
deve a Roger Bastide, Sociologia delle malattie mentali, la Nuova Italia, Firenze, 1981, Paris,
1965) perché posta nella zona di confine (zona di convergenza d’interessi e d’informazioni)
tra diversi pensieri: quello medico e psichiatrico, quello filosofico e psicologico, quello
antropologico e quello sociologico. È disciplina “di confine” anche perché mette al centro
della propria attenzione la relazione con l’alterità, cioè i modi in cui si entra in relazione con
ciò che si pone ai confini, ovvero con ciò che non è pienamente riconducibile al pensiero
maggioritario. E anche in tal senso l’etnopsichiatria – attenta anche a come i rapporti di forza
e la dimensione del potere, messi in luce ad esempio da Michel Foucault o da Erving
Goffmann, contribuiscono a costruire il rapporto tra psichico, sociale e cura – assume una
valenza “sovversiva” del tutto peculiare, come prima accennato, nella misura in cui assume
un vertice ideale per disvelare le contraddizioni che la diagnosi psichiatrica – e non solo
psichiatrica – tende ad oggettivare e, ad un tempo, a nascondere.
Ancora all’interno dell’interesse sistematico nei confronti del rapporto tra contesto
socioculturale, malattia e cura si colloca il modello delle culture bound syndromes, fatto
proprio dal Manuale Diagnostico Statistico adottato dalla psichiatria statunitense ed
ampiamente diffuso nei paesi occidentali. Non si tratta di un tema riservato agli specialisti
della materia: l’opposizione tra sindromi culturali e sindromi che non lo sarebbero è stata
45
sottoposta a severa revisione critica, alla luce della problematicità della stessa nozione di
cultura ed alla luce dell’evidenza che tutte le sindromi sono determinate anche dalla cultura,
pur se in varia misura: «Che anche le categorie nosografiche e i comportamenti patologici
descritti dalla psichiatria occidentale siano fortemente condizionati da valori morali o
estetici, rappresentazioni del corpo, ideologie della persona e dell’individuo, rappresenta
indubbiamente uno dei contributi più significativi dell’etnopsichiatria» (Beneduce R., Breve
dizionario di etnopsichiatria, Carocci Editore, Roma 2008, p.49). Del resto, la docilità del
sintomo psichico alle modificazioni della storia, ovvero la sua estrema sensibilità nel variare
la propria configurazione in relazione ai cambiamenti sociali e culturali, è un dato clinico da
sempre evidente: sintomi che solo pochi decenni or sono apparivano molto diffusi si
osservano oggi con assai minor frequenza; altri, prima inediti, sono comparsi recentemente
– come l’hikikomori – ed altri ancora, seppur già noti, hanno acquisito una diffusione
sconosciuta in passato – come i disturbi del comportamento alimentare e le varie forme di
dipendenza21. Allo stesso modo, i sintomi che all’inizio del secolo scorso portavano le
persone a rivolgersi alla cura ponevano sollecitazioni interpretative e cliniche diverse da
quelle che investono i terapeuti di oggi22, di fronte ad attacchi di panico, depressioni,
anoressie, bulimie e nuove forme di dipendenza, sempre più diffusi tra la popolazione
giovanile. È altrettanto noto che il sintomo, oltre ad esprimere un disagio soggettivo, si
configura anche come prodotto di processi di costruzione sociale, poiché diventa tale nella
misura in cui viene come tale riconosciuto all’interno di una società e di una cultura. A
conferma che il lavoro delle variabili sociali e culturali interviene sia nel produrre i disturbi e
le loro manifestazioni, sia nel costruire le teorie e le pratiche di chi li diagnostica e li cura23.
È allora chiaro – ed anche questo si deve allo sviluppo della riflessione etnopsichiatrica – che
tutte le psichiatrie dovrebbero chiamarsi etnopsichiatrie, perché ciascuna si appoggia ad una
determinata cultura, più o meno ritenuta dominante, prevalente o omologante nei confronti
di altre. Deduzione pienamente coerente con l’etimo stesso del termine, composto dai tre
segmenti etno-psich-iatria, cioè etnia-psiche-cura, da considerarsi tutti e tre variabili, cioè
docili al lavoro della storia, della cultura e della società, oltre che della biologia e non già
entità metastoriche ed assolute: sono molte e mutevoli le etnie e le interpretazioni
dell’etnia, così come lo sono le concezioni dello psichismo e della cura. Il tutto per dire che
ciò che s’intende per psichiatria è un’etnopsichiatria tra le tante, fatta di saperi e saper fare,
animata da contraddizioni ed incertezze, che a loro volta parlano – come in altre società – di
un contesto storico e culturale, in cui vigono modelli di soggettività, rappresentazioni del
disordine e del legame sociale, visioni complessive dell’uomo e del mondo. Di diverso avviso
21
Una recente ed ampia discussione delle correlazioni – ad esempio – tra sofferenza psichica
individuale e trasformazioni del legame sociale è fornita dal saggio di Alain Ehrenberg, La società del
disagio. Il mentale e il sociale, Einaudi, Torino 2010.
22
Su questo argomento, notevole fortuna ha conosciuto il lavoro di Miguel Benasayag e Ghérard
Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2004.
23
Classici in materia sono i lavori degli anni Sessanta del Novecento di Michel Foucault (Storia della
follia nell’età classica, Rizzoli, Milano 1963; Nascita della clinica: il ruolo della medicina nella
costituzione delle scienze umane, Einaudi, Torino 1969; L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano
1971) che propone un’analisi “archeologica” dei processi di costruzione e formazione del “sapere” in
un certo momento, in un certo luogo e per una certa disciplina. Lavori che pure hanno contribuito, al
pari della critica del modello asilare dell’assistenza psichiatrica, allo sviluppo del pensiero
etnopsichiatrico.
46
si mostrano su questo punto numerosi settori della psichiatria transculturale, che invece non
rinunciano alla centralità del modello occidentale di psichiatria, dunque non si spingono ad
una revisione critica del suo statuto epistemologico e mantengono un interesse
comparativo, finalizzato all’individuazione di equivalenti diagnostici nelle società non
occidentali.
Di questa ricchezza di dibattito, posizioni e piste di lavoro poco si è finora sedimentato nella
riflessione sulla gestione della diversità culturale e nell’operatività dei servizi. Anche
nell’ambito dei servizi minorili della Giustizia, il confronto con la variabile culturale resta per
lo più limitato alla percezione ed alla considerazione degli elementi più superficiali, come
quando si ha a che fare con un materiale allo stato grezzo.
Eppure è proprio dalla riflessione etnopsichiatrica che provengono molti tra i pensieri che
informano il saper fare nei confronti dei minori immigrati.
È l’etnopsichiatria a suggerire quanto sia importante non “strappare le radici” del ragazzo
nella sua cultura e nel gruppo di appartenenza, anche per evitare quella sensazione di
spiazzamento di fronte a modelli di intervento – non solo di cura – fortemente ancorati alla
cultura del contesto d’arrivo. Ed è sempre l’etnopsichiatria a porre l’accento sull’importanza
della famiglia, che però non sempre è la famiglia italiana, ovvero quella non-immigrata.
Soprattutto in tema di seconde generazioni, si parla di diverse velocità di adattamento dei
minori figli di immigrati e delle loro famiglie ai contesti culturali al cui interno le loro vite
sono in corso di ristrutturazione. Ed è qui che i differenti timing di adattamento, ovvero di
assimilazione, non di rado generano conflitti intrafamiliari che vedono condensarsi al proprio
interno sia i tradizionali elementi di conflittualità intergenerazionali sia elementi più
specificatamente legati al compito di adattamento alla società maggioritaria e ai suoi modelli
culturali. La centralità della famiglia, in quanto gruppo di riferimento primario per il minore e
quindi anello di una catena relazionale, sociale culturale che rimanda alla storia del minore,
alla sua identità e quindi ai suoi organizzatori psichici, assume un significato specifico e
diventa ancor più strumento fondamentale di intervento. Come lavorano gli etnopsichiatri in
caso di manifesto disagio del minore? Lavorano per l’appunto sulle contaminazioni
secondarie all’incontro tra la storia personale del minore, gli organizzatori psichici e sociali
specifici della sua cultura di riferimento e le spinte imposte dai processi di adattamento. Lo
racconta meglio Rose Marie Moro, che parla di malattia, ma non solo di malattia: «talvolta la
malattia può essere considerata come avvenimento che riguarda non solo la persona malata
ma anche la famiglia e il gruppo. Di conseguenza essa viene curata in modo gruppale e tutta
la famiglia è invitata alla consultazione, con l’accordo del paziente. I curanti che inviano la
famiglia partecipano anch’essi a questa consultazione in quanto sono portatori di un “pezzo
di storia” della famiglia. Questa presenza attiva della famiglia e dell’équipe curante evita che
la presa in carico etnopsichiatrica sia una nuova rottura nel percorso lungo e spesso caotico
di queste famiglie … la caratteristica principale di questo intervento è quella di poter portare
avanti un lavoro di elaborazione su diversi livelli, sia contemporaneamente sia in tempi
successivi: il livello familiare e individuale, il livello culturale e idiosincratico, quello
dell’alterità e di sé stesso, quello dell’intimità e della relazione con l’esterno (la scuola, il
quartiere, ecc.)» (Bambini immigrati in cerca di aiuto, UTET, Torino 2001, p.98).
47
Minori immigrati e Giustizia minorile sotto la lente del Progetto SIMS
Il tema dei minori stranieri nei sistemi di giustizia ed in particolare nella Giustizia minorile in
Italia apre a molte e diverse riflessioni: è già stato ricordato che nel prendere in
considerazione le cosiddette carriere devianti dei minori stranieri – o minori immigrati,
ancora minori di origine immigrata – si è costretti a considerare almeno due vertici di
osservazione. L’uno riguarda il peso che la variabile sociologica relativa al portato migratorio
o alla diversità culturale gioca quale specifico fattore di rischio per la commissione di reati,
l’altra riguarda il ruolo che questa stessa variabile gioca nella presa in carico e nella riuscita
dei percorsi educativi.
La letteratura su immigrazione e devianza è praticamente smisurata, anche a ragione della
generale sovra rappresentazione degli stranieri/immigrati in tutti i sistemi di giustizia,
almeno occidentali. E le interpretazioni di tale dato sono state moltissime. Vale qui
brevemente riassumerne alcune, sebbene correndo il rischio dell’incompletezza.
Se ormai è completamente decaduta, dal punto di vista scientifico, l’ipotesi che alcune
culture o gruppi etnici abbiano una maggiore tendenza a delinquere (forse fatta eccezione
per il tema delle popolazioni Roma che non verrà discusso in queste pagine) è invece
indubbio che questo costrutto sociale è ancora fortemente radicato nei paesi di
immigrazione, contribuendo a costruire e rafforzare stereotipi e pregiudizi nei confronti di
alcuni gruppi di immigrati. In realtà, le evidenze scientifiche tendono a confermare che
alcuni percorsi migratori, a ragione delle condizioni in cui questi percorsi si verificano,
rendono più esposte le popolazioni coinvolte al rischio di commettere reati. In particolare,
un fattore che pesa molto – come hanno potuto verificare anche i servizi della Giustizia
minorile in Italia – è la non regolarità della condizione dello straniero, che nel caso dei minori
in Italia non riguarda l’irregolarità della presenza sul territorio nazionale, poiché i minori
sono per definizione non espellibili, ma le modalità di ingresso.
È già stato ricordato che i minori non accompagnati costituiscono, da sempre, un segmento
particolarmente importante dell’utenza della Giustizia minorile. A ciò deve aggiungersi la
prossimità (dal punto di vista statistico e dal punto di vista etnografico24) tra reti sociali di
alcuni gruppi nazionali ed alcune tipologie di reati. Prossimità che comporta un maggior
24
La ricerca etnografica si è rivelata particolarmente utile per precisate le tipologie di reato connesse
ai gruppi etnici, nonché i profili dei minori con cui si aveva a che fare, per capire meglio chi fossero,
come e perché giungessero in Italia. È il caso degli studi che, a partire da alcuni ambienti urbani
italiani, hanno approfondito la conoscenza di alcuni contesti d’origine dei minori non accompagnati,
in ordine a: condizioni di vita, struttura della famiglia e ruolo sociale attribuito dal contesto sociale e
culturale all’adolescenza, aspettative e prospettive che concorrevano a profilare i progetti migratori,
unitamente al mandato familiare. Se ne rinviene un primo esempio già nell’analisi condotta da
Alessandro Dal Lago nel contesto della zona rurale di Tadla, in Marocco, con elevati tassi di povertà
ed analfabetismo (La nuova immigrazione a Milano. Il caso del Marocco, in IRER Lombardia, Tra due
rive. La nuova immigrazione a Milano, Franco Angeli, Milano 1994).
48
rischio in generale per i migranti del medesimo gruppo etnico/nazionale, data la rilevanza
che il capitale sociale di riferimento ha nel sostenere processi di integrazione soprattutto in
un paese quale l’Italia, che offre ancora scarse opportunità di lavoro regolare mentre offre
servizi, spesso, a bassa soglia25.
La letteratura è altresì abbastanza concorde nel ritenere che i sistemi di law enforcement
non agiscono in maniera neutra, poiché essi colpiscono con più durezza i portatori di stigmi
sociali legati alle diversità visibili (colore della pelle, abbigliamenti etnicamente definiti) o alla
condizione giuridica, quale quella di essere straniero. Insomma, l’interazione tra la
complessità dei processi migratori e la ruvidezza della risposta dei sistemi sociali e di law
enforcement genera il numero chiaro della devianza, ovvero genera devianza “socialmente”
riconosciuta e sanzionata. E se è vero che l’irregolarità migratoria espone al rischio di
devianza, è anche vero che l’azione di controllo e sanzione, nella misura in cui agisce in
maniera più aspra nei confronti di immigrati e stranieri che nei confronti di coloro che sono
riconosciuti come autoctoni, criminalizza di più i primi dei secondi. Così che i primi (gli
immigrati e gli stranieri) ingrossano le fila dei sistemi di giustizia.
Numerose evidenze mostrano che in tutti i paesi occidentali per uno straniero o per un
soggetto appartenente a minoranze visibili è più facile essere fermato, perquisito, accusato e
condannato26.
25
La questione è stata approfondita nell’ambito del Progetto InTO-Inside The Outsiders: Deviant
Immigrant Minors and Integration Strategies, realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche
Sociali nel 2005, http://www.iprs.it.
26
Già nel 1991 Michel Wieviorka descriveva «la polizia, che tratta diversamente i gruppi razzizzati
con arresti illegali, detenzione arbitraria, violenze esercitate con più frequenza su di loro che su altri; o
in materia di giustizia, come indica la vasta letteratura che esamina le condanne, a pari livello di
criminalità, dei neri e dei bianchi negli Stati Uniti, o che constata il fatto che la devianza, l’alcolismo,
la delinquenza giovanile si risolvono, per i bianchi con l’inserimento in circuiti di riabilitazione, per i
neri con la detenzione in istituti ben più repressivi» (Lo spazio del razzismo, il Saggiatore, Milano
1993). Ma al di là di gravi episodi di violenza o razzismo istituzionale di cui si rendono talvolta
protagoniste le forze dell’ordine (ad esempio negli Stati Uniti o nel Regno Unito) gli studiosi hanno
tradizionalmente posto l’accento sulla maggior attenzione al controllo delle aree in cui più alta è la
concentrazione di minoranze etniche o razziali, nonché sulle procedure di fermo e perquisizione,
anche con l’uso della forza (cosiddetto stop and search) spesso condotte in base alla costruzione dei
cosiddetti racial profiling. Metodo che si basa sull’attribuzione di profili criminogeni ad alcuni gruppi
etnici, per determinate categorie di reati: il caso paradigmatico è quello della violazione della
normativa sugli stupefacenti, ritenuta appannaggio privilegiato di afroamericani e latini. La polizia
tende così ad effettuare preferenzialmente il fermo e la perquisizione di individui riconoscibili come
appartenenti ai gruppi a cui è stata attribuita tale vocazione criminogena. Pur se apparentemente
finalizzate a migliorare la capacità di prevenzione e controllo sociale delle forze dell’ordine, queste
procedure si rivelano di fatto discriminanti, nella misura in cui contribuiscono ad etichettare e
criminalizzare gli appartenenti ad alcuni gruppi (Harris D., Driving While Black: Racial Profiling on
Our Nation’s Highways, ACLU, New York 1999). Se per anni, soprattutto nei paesi anglosassoni, vi è
stato ampio consenso nel ritenere che gli appartenenti a minoranze di origine africana, afrocaraibica
o ispanoamericana, fossero maggiormente criminalizzati anche in ragione delle misure più energiche
nei loro confronti da parte della polizia (più fermi, più perquisizioni e perquisizioni più intrusive e
violente) recentemente le conclusioni degli studi effettuati in tal senso appaiono meno univoche. Ad
esempio nel Regno Unito si osserva che una piccola parte (meno del 10%) delle persone sottoposte a
fermo viene di fatto arrestata e reclusa. Ciò suggerisce che le procedure di polizia, ancorché
49
L’altro vertice riguarda invece la valutazione dell’impatto di quelle variabili che influiscono
sia sui processi di presa in carico dei soggetti devianti, sia sulla riuscita dei programmi di
reinserimento sociale. È chiaro che vi sono aree di sovrapposizione nei due livelli di
riflessione perché l’esposizione al rischio di devianza agisce anche da fattore di rischio di
recidiva e, conseguentemente, configura un elemento di difficoltà nella presa in carico27. Ed
è altresì evidente che l’eventuale maggiore rigidità del sistema nei confronti degli
stranieri/immigrati rappresenta di fatto un elemento di disfunzionamento del sistema di law
enforcement. Discorso che vale anche per il sistema di Giustizia minorile in Italia.
Le indagini condotte nell’ambito di SIMS hanno guardato al tema “minori stranieri e Giustizia
minorile” soprattutto da quest’ultimo vertice. Si è tentato in sostanza di verificare come ed
in quale misura i servizi minorili della Giustizia hanno saputo individuare eventuali specifici
bisogni e definire puntuali modalità di intervento. Ed in questa prospettiva si ritiene
particolarmente importante l’excursus storico proposto nelle pagine precedenti. S’è infatti
detto che il sistema di Giustizia minorile è un sistema al cui funzionamento concorrono molti
attori. E si potrebbe aggiungere che è l’intero sistema sociale a fare la giustizia per i minori.
Dunque una Giustizia minorile che tende ad avverarsi – almeno per la stragrande
maggioranza dei ragazzi – in quella che non a caso viene definita “area penale esterna”. È
stato ricordato che il sistema scolastico e quello della formazione professionale, il mondo del
lavoro nel suo complesso, il sistema sanitario nazionale, il terzo settore, i servizi sociali degli
enti locali, sono tutti attori del sistema della Giustizia minorile. Ne deriva che – vale ribadirlo
ancora – la valutazione del tipo di risposta che la Giustizia minorile mette in atto nei
confronti della diversità ed in particolare nei confronti della diversità culturale è fortemente
influenzata anche da due determinanti “esterne”: il livello della riflessione sviluppata su
questi temi nel più ampio sistema paese; il livello di adeguamento raggiunto dai servizi, cioè
la “fase” di adeguamento che i servizi stanno attraversando, in ordine a sensibilità nei
confronti della diversità culturale e relative pratiche di gestione.
Infatti, come si vedrà nelle Linee guida prodotte da SIMS – di cui più avanti – e come si vedrà
anche nella discussione dei punti di fragilità individuati all’interno del sistema, molta
improprie, non siano così determinati nel produrre la sovrarappresentazione di alcuni gruppi etnici
nelle statistiche criminali (Phillips C., Bowling B., Racism, Ethnicity, Crime and Criminal Justice, in
Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R. [eds.] The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University
Press, Oxford 2002). In Italia non si dispone di molte indagini su questo fenomeni ed i dati sono
oggetto di interpretazioni controverse. È comunque verosimile l’ipotesi che un controllo selettivo
esercitato dalle forze dell’ordine, in alcuni contesti e su alcune categorie di cittadini immigrati,
soprattutto se più facilmente identificabili in base a “vessilli” etnici o razziali, non configuri una forma
di discriminazione diretta, ma rappresenti l’esito del fatto per cui «l’attenzione delle forze di polizia si
diriga “strutturalmente”, cioè per il modus operandi di queste e per il tipo di pressioni sociali che su di
esse vengono esercitate, nei confronti della criminalità straniera» come sostiene Dario Melossi
(Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti, Paravia
Bruno Mondadori, Milano 2002, p.289).
27
In particolare sul tema della recidiva si è concentrato il Progetto “Seconda chance”, realizzato
dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali nel 2012: uno studio dell’efficacia del sistema di
Giustizia Minorile nei confronti del nuovo segmento di “utenza” costituito dai minori stranieri.
Iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, nell’ambito del FEI
- Fondo per l’Integrazione di cittadini dei Paesi Terzi 2007-2013, Azione 2 - Progetti giovanili.
50
attenzione è stata posta sulle “fasi” di passaggio tra servizi della Giustizia minorile e servizi
afferenti ad altre amministrazioni, al Sistema Sanitario Nazionale o ad Enti locali o, ancora, al
terzo settore.
Non poteva dunque passare inosservato che molti dei problemi o dei disfunzionamenti
dell’intero sistema paese siano ancora i medesimi, dopo anni in cui essi vengono da più parte
segnalati, e nonostante vi siano state sperimentazioni di pratiche che effettivamente
possono essere definite buone. Né poteva andare sottaciuto che, in sintonia con quanto
clima di stanca ed in molti casi disinvestimento nei confronti dei temi relativi
all’immigrazione ed all’integrazione dei migranti – ampiamente descritto attraverso
l’espediente dell’excursus storico – su alcuni versanti si siano persino fatti passi indietro.
Certamente sono necessari molti elementi per garantire i diritti minimi di cui parla anche la
Carta Costituzionale: una buona gestione amministrativa di rilascio dei permessi di
soggiorno; l’attivazione della tutela per i minori stranieri non accompagnati in tempi utili; la
disponibilità di regimi dietetici rispettosi delle diversità religiose e culturali; la disponibilità di
luoghi di culto; la presenza di mediatori culturali e di materiali multilingue; l’attenzione ad
evitare ogni forma di discriminazione. Si tratta degli elementi che concorrono a costruire le
condizioni minime per la riuscita di un percorso di reinserimento sociale. Si riscontra invece
che – purtroppo – non sempre e non dappertutto questi standard minimi sono
effettivamente garantiti in Italia. Ed anche laddove fossero garantiti non direbbero molto del
livello di riflessione teorica sugli aspetti più profondi e sottili del significato da attribuire alla
diversità culturale, né sulle modalità di gestione di questi aspetti. Aspetti che rimandano al
sapere antropologico e che per molti versi impegnano il paese in una riflessione più
complessa, di cui si ha al momento evidenza soltanto all’interno del sistema giuridico. È stato
ampiamente descritto che là si è prodotta molta dottrina e là, di conseguenza, si è sviluppata
molta riflessione.
Nella Giustizia minorile c’è stato un significativo investimento in progettualità sul tema dei
minori stranieri, che sicuramene ha contribuito a realizzare alcuni importanti cambiamenti
nelle strategie di risposta e presa in carico. Non ultimo il cambiamento che consiste
nell’applicazione della misura della messa alla prova anche ai minori stranieri, in numero via
via crescente di casi. Frutto, questo, di un’importante riflessione avviata ancora all’inizio
degli anni duemila dal sistema di Giustizia minorile, in tutte le sue componenti.
Tuttavia non sorprende che nonostante il numero e la qualità dei progetti che hanno
contribuito a tenere viva l’attenzione dei servizi e sostenere la loro crescita culturale, si
rilevino tuttora evidenti difficoltà a sviluppare modalità più evolute di presa in carico. E ciò
nonostante il crescente numero di minori stranieri che non sono più in carico soltanto agli
IPM ma a tutti gli altri servizi minorili.
Può darsi che la montagna debba solo partorire un topolino. Ma in attesa del topolino vale
ripercorrere cos’è accaduto nello specifico della Giustizia minorile, perché essa è come un
sismografo, che registra nel corso del tempo i mutamenti delle forme di disagio giovanile e
devianza ma registra anche tutto ciò che si muove nel contesto sociale (s’è più volte posto
l’accento sull’idea del “sistema aperto”) e registra altresì gli assestamenti interni: quelli per
cui la Giustizia minorile modifica sé stessa e viene modificata, sotto la spinta di quanto
51
prescritto dalle carte e dalle raccomandazioni internazionali, sotto la spinta dei riassetti
organizzativi dettati dalle politiche di governo e – nondimeno – sotto la spinta
dell’evoluzione delle conoscenze e degli orientamenti in materia di minori.
La Giustizia minorile inizia ad entrare in contatto con un’utenza immigrata più tardi di altri
servizi, negli anni Novanta del Novecento, e si confronta con minori appartenenti a poche
cittadinanze, per lo più non accompagnati, che attraversano il circuito penale soprattutto
nelle regioni settentrionali. Ed anche la Giustizia minorile ha avuto il suo momento “eroico”
nel confronto con i minori stranieri.
È circa a metà degli anni Novanta del Novecento che i numeri si fanno più importanti e che
sostanzialmente conducono nel sistema una quota significativa di minor stranieri non
accompagnati. Quindi giovani maschi provenienti dal Marocco, l’unica nazionalità
stabilmente presente, poi dall’Albania, che per alcuni anni ha fornito numeri più alti di non
accompagnati, minori provenienti dall’ex Jugoslavia, infine i minori rumeni, per anni il
contingente più numeroso. Accanto a costoro, una quota significativa e costante, soprattutto
nella componente femminile, di ragazzi e ragazze rom. Le caratteristiche dei flussi migratori
che hanno investito il paese (forte componente irregolare che proveniva dai paesi appena
citati, lungo filiere migratorie contigue all’illegalità) ha prodotto, come inevitabile
conseguenza, l’ingresso non controllato di minori non accompagnati, che hanno in parte
condiviso i sentieri di prossimità al crimine delle comunità di riferimento. Questa tipologia di
utenza è stata largamente prevalente almeno sino alla metà del primo decennio del
Duemila28.
Pur nella consapevolezza del rischio insito in ogni generalizzazione, il profilo dei ragazzi
entrati nei servizi, indipendentemente dall’origine nazionale, era quello di ragazzi poco
scolarizzati, che avevano vissuto nelle aree più povere dei paesi da cui provenivano ed
apparivano inseriti precocemente in catene migratorie irregolari, con riferimenti in Italia
rappresentati da amici e parenti già più o meno coinvolti in fenomenologie devianti o
criminali. I servizi si sono trovati così a gestire situazioni caratterizzate dal sovrapporsi di più
elementi di complessità: la difficoltà della comunicazione linguistica; la distanza culturale,
peraltro accentuata dalla scarsa scolarizzazione; l’assenza di figure parentali di riferimento e
l’inserimento in contesti fortemente criminogeni.
A tutto ciò è necessario aggiungere che finanche il Comitato minori stranieri, istituito
peraltro nel 1999, faceva fatica a monitorare il fenomeno dei minori stranieri non
accompagnati e a definire le procedure per una migliore identificazione. Ed in questo clima è
stata per molti versi la Magistratura minorile a dare un forte impulso alle modalità di
gestione di questi ragazzi, ponendo già a quel tempo il problema – si può dire ancora non
risolto – della tutela ed intervenendo in materia di concessione di permesso di soggiorno29.
28
È questo il quadro che emergeva con chiarezza dalle risultanze di un’ampia osservazione condotta
nel corso del Progetto “Spaccio, produzione e consumo di sostanze stupefacenti tra i minori stranieri.
Un’indagine sui percorsi della devianza dei minori stranieri in Italia e nelle strutture per la Giustizia
Minorile” realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali tra il 2001 ed il 2003.
29
Sulla scorta di un attento lavoro di analisi e monitoraggio ad opera dei servizi minorili comunali,
nella città di Torino si parlava – sempre negli anni Novanta del Novecento – di “colorati ma invisibili”,
in riferimento all’incremento della presenza di minori, soprattutto marocchini, “inviati” o “chiamati”
52
Come è noto, anche a seguito della Legge 40 del 1998, che introduceva il permesso di
soggiorno per minore età, molte questure hanno continuato a rilasciare permessi di
soggiorno per affidamento, sollevando molte questioni giuridiche in merito alla convertibilità
di questi permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per lavoro, al compimento del
diciottesimo anno di età. Insomma, l’attenzione è stata completamente assorbita
dall’esperienza migratoria di questi ragazzi e dalla difficoltà di costruire un progetto
educativo di reinserimento sociale, proprio a ragione delle incertezze in merito alla
concessione di un titolo di soggiorno al raggiungimento della maggiore età.
Va ricordato come anche le pratiche di accertamento dell’età30, attraverso la modalità foto
dattiloscopica hanno fatto fatica a divenire prassi costante. E ciò creava nella banca dati del
Comitato per i Minori Stranieri, così come in molti servizi minorili, casi di persone che
entravano e uscivano dai servizi con identità diverse, fino a cumularne una ventina circa.
in Italia da figure parentali, in previsione di provvedimenti di regolarizzazione “a sanatoria”, che in
ampia misura finivano per rimanere nell’ambiente urbano, privi delle tutele più elementari. Per
fronteggiare questo fenomeno, in virtù della firma di intese interistituzionali che garantivano
l’integrazione funzionale tra Comune, Forze dell’Ordine ed Autorità Giudiziaria minorile, si giunse ai
“permessi di soggiorno per motivi di giustizia”, che furono da più parti definiti frutto un’operazione di
“ingegneria giuridica” ma l’iniziativa si rivelò utile nel favorire l’inserimento scolastico e residenziale
di molti ragazzi in condizione di clandestinità. E se quest’esperienza produsse anche effetti perversi
(un richiamo di minori da altre città meno accoglienti e persino dagli stessi paesi d’origine, tale da
rendere non sostenibili gli interventi) essa aprì la via all’istituzione delle “tutele civili” (i minori privi
delle adeguate cure genitoriali che accettavano di frequentare la scuola potevano contare su un
adulto di riferimento che col sostegno del Comune provvedeva alle loro necessità fondamentali) ed
avviò, sempre nell’ambito delle collaborazioni interistituzionali che costruivano e davano sostanza
all’idea di “lavoro di rete”, una serie di sperimentazioni sia nel campo degli interventi di strada, sia
nel campo della progettazione di strutture di tutela ed accoglienza in grado di offrire opportunità
differenziate e commisurate alle reali esigenze dei minori ed al loro grado di autonomia (servizi a
bassa soglia per situazioni emergenziali, alloggi per convivenze con elevati livelli di autogestione,
convivenze guidate). Dunque alternative al modello delle comunità, che suscitavano una forte
disreattività nei ragazzi e risultavano più costose. Negli stessi anni, un attento osservatore del
contesto soprattutto romano quale Gaetano De Leo, prima della sua prematura scomparsa,
suggeriva che la “ridondanza” degli interventi tentati a favore dei minori stranieri parlava soprattutto
della loro “inadeguatezza”, visto che l’operatività del sistema di Giustizia, peraltro molto avanzata,
era stata pensata per rispondere alle esigenze della popolazione minorile italiana (nei cui confronti
otteneva buoni risultati) ma funzionava quasi per niente laddove era chiamata a confrontarsi con
l’utenza straniera (Ridondanza discriminatorie negli interventi con i minori immigrati: come fare a
pezzi i problemi, le soluzioni, l’utenza, in “Terapia Familiare” n. 46, 1994). Il ricco armamentario di
tecniche e strumenti di cui il sistema disponeva si era vieppiù perfezionato per adeguarsi alla tutela
ed al recupero dei minori italiani, ma si rivelava del tutto inadeguato nei confronti della nuova
utenza, proprio perché poco pensato per essere a misura di tutti i minori, cioè anche a misura dei
minori stranieri.
30
Su questo argomento si è poi concentrato lo studio “Sperimentazione di una metodologia
innovativa per l’accertamento dell’età di soggetti minorenni”, servizio affidato all’Istituto
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del
Ministero dell’Interno, nell’ambito del FEI-Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi Terzi, azione 8:
“Scambio di esperienze e buone pratiche”.
53
Certamente sono stati fatti molti passi in avanti nella gestione di questi minori e nelle
strategie di rilascio dei permessi di soggiorno. Ma pochi passi in avanti per quel che riguarda
l’identificazione precoce, per quel che riguarda il dialogo tra i servizi minorili della Giustizia e
le questure. E, soprattutto, per quel che riguarda la reale responsabilizzazione del tutore.
Il tema della lingua – è stato ben descritto – ha investito molto tutta l’area dei servizi e nello
specifico della Giustizia minorile ha visto l’inserimento di mediatori culturali secondo
modalità diverse nei diversi contesti, anche grazie al fiorire delle varie sperimentazioni nel
campo della mediazione linguistico-culturale. Nel 2002 si giunge ad un tentativo di
sistematizzazione della figura del mediatore nella Giustizia minorile, a cui peraltro SIMS ha
guardato con grande attenzione, per verificare e valutare le esperienze maturate.
È infatti la Circolare n. 6 del 23 marzo 2002, “Linee guida sull’attività di mediazione culturale
nei servizi della Giustizia Minorile” che riconosce nella mediazione uno degli strumenti per
facilitare la comunicazione tra minori ed operatori nei vari momenti della vita istituzionale e
per promuovere un punto di vista interculturale all’interno delle istituzioni, con riferimento
in particolare ai servizi della Giustizia minorile. La Circolare trova un suo presupposto nel
Decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 2000, n. 230, concernente il
“Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative della
libertà”, che all’art. 35 riconosce una funzione operativa alla MLC, prevedendo che “deve
essere favorito l’intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso
convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato”. Così pure nel Decreto del
Presidente della Repubblica del 13 giugno 2000, relativo all’Approvazione del Piano
nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età
evolutiva per il biennio 2000/2001, che nella parte seconda, relativa agli impegni del
Governo nei confronti dei “minorenni stranieri” sezione E punto 1 paragrafo c) impegna “il
Ministero della Giustizia ... a: sviluppare la presenza di mediatori culturali nelle carceri
minorili per consentire ai minorenni di svolgere attività di studio, apprendimento, formazione
professionale”. Nell’ambito di questo contesto normativo, la Circolare prevede che il
mediatore culturale fornisca al servizio un contributo professionale e strumenti idonei ad
adottare un punto di vista interculturale nella progettazione e realizzazione di tutte le
attività rivolte all’utenza. Ed attraverso le linee guida in essa contenute si propone di
indirizzare ed uniformare quanto più possibile tale area. Certamente, si legge altresì nella
circolare che essa: “si riferisce ad un livello di funzionamento ottimale dell’attività del
mediatore culturale a cui si deve tendere. Al momento, l’attuazione delle linee guida
risentirà, necessariamente, dei vincoli imposti dalle reali condizioni, risorse e disponibilità dei
singoli servizi”.
Più in particolare, la Circolare introduce la distinzione tra mediazione indiretta e mediazione
diretta. Con la prima espressione intende l’attività volta a costruire interventi di tipo
educativo interculturale, che coinvolgono i minorenni sottoposti a procedimento penale ed i
vari operatori istituzionali. Il tutto per creare condizioni che permettano la conoscenza ed il
rispetto delle diverse culture, per promuovere momenti di autoformazione e scambio
interprofessionale (tra operatori istituzionali e mediatori culturali) per migliorare il dialogo
tra operatori e minorenni stranieri; per costruire all’interno del gruppo di pari spazi di
comunicazione che superino le differenze culturali; per fornire aiuto ai docenti della scuola e
della formazione professionale nell’elaborazione di proposte scolastiche e formative
54
calibrate sulle specifiche esigenze di minorenni stranieri; per fornire elementi utili al Servizio
nel garantire l’assistenza religiosa; per agevolare la comunicazione e la collaborazione tra il
Servizio, le Autorità Consolari, i Servizi Sociali e Sanitari territoriali, nonché con gli enti e le
associazioni del privato sociale che si occupano a vario titolo di minorenni; per predisporre
strumenti e materiali utili a favorire l’accoglienza dei minori stranieri e favorire l’educazione
alla salute da un punto di vista interculturale.
Per mediazione diretta intende il livello di mediazione in cui il mediatore culturale affianca
l’operatore titolare del caso, svolgendo una funzione di facilitazione degli interventi psicoeducativi, al fine di predisporre un programma educativo che meglio risponda alle esigenze
ed alle risorse del ragazzo. Analoga attività di facilitazione è attuata dal mediatore culturale,
in ogni momento della vita istituzionale, nei confronti di tutti gli altri operatori della Giustizia
minorile che a vario titolo entrano in contatto con il minorenne. In tutti i casi di presa in
carico da parte del Servizio di un minore straniero, l’équipe può avvalersi del contributo del
mediatore culturale, coinvolgendolo nelle varie fasi dell’intervento dei servizi minorili.
Nel delicato momento dell’accoglienza, la circolare prevede che il servizio si adoperi per
attivare l’intervento del mediatore, affinché: sia curata la traduzione linguistica in tutte le
occasioni necessarie; sia chiaro il ruolo del mediatore stesso in relazione a quello degli altri
operatori; sia assistito il ragazzo durante la visita sanitaria di primo ingresso; sia agevolata la
comprensione del mandato istituzionale del Servizio e, nel caso di strutture a carattere
residenziale, sui ruoli e sulle regole interne di convivenza; sia informato il minore sulle
norme del paese ospitante, con particolare riferimento al reato contestato, al processo
penale minorile ed ai suoi possibili percorsi, anche confrontando le conseguenze penali
previste per il medesimo reato dal sistema della giustizia italiana e da quello del paese di
provenienza. Spetta ancora al mediatore il compito di facilitare l’educatore/operatore,
titolare del caso, nell’acquisizione di elementi di conoscenza sul contesto familiare e
culturale di provenienza del ragazzo, sul suo progetto migratorio, le sue motivazioni, i suoi
vissuti personali; nonché il compito di agevolare i contatti tra il ragazzo e la famiglia e tra la
famiglia e gli operatori.
Nella fase di attuazione della presa in carico, il mediatore facilita la comunicazione del
ragazzo con l’équipe aiutandolo a esplicitare i suoi bisogni; fornisce all’équipe elementi utili
per l’elaborazione e la realizzazione del progetto educativo; assiste l’équipe nella gestione
dei rapporti con la famiglia e con le altre figure di riferimento; fornisce elementi di
conoscenza sul minore all’équipe ai fini della stesura delle relazioni informative indirizzate
alla Magistratura, pur rimanendo l’équipe titolare esclusiva dei rapporti con quest’ultima.
Inoltre è riconosciuta al mediatore la possibilità, al pari degli altri operatori, di essere
ascoltato preliminarmente al Consiglio di Disciplina.
Già dodici anni or sono venivano dunque tracciate le linee di indirizzo e di impiego della
figura del mediatore culturale, riprese poi dalla Circolare del 17 febbraio 2006,
“Organizzazione e gestione tecnica degli IPM”. Questi concetti sono stati in parte ripresi
anche dalla Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013: “Modello d’intervento e
revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della
Giustizia”, laddove tra le risposte che la Giustizia Minorile deve saper garantire con certezza
su tutto il territorio nazionale si fa riferimento a figure specialistiche come i mediatori. Vale
55
altresì ricordare che il 29 luglio 2010, con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del
personale non dirigenziale del ministero della Giustizia, è stato introdotto nel sistema di
classificazione del personale del Dipartimento Giustizia Minorile, il profilo professionale di
“funzionario della professionalità di mediazione culturale”.
Come dire che per interagire positivamente con la diversità culturale il sistema ha preferito
puntare sull’inserimento di consulenti esterni, affidando loro in ampia misura il compito di
decostruirla e restituirla agli operatori, con tutti i rischi, i limiti e le ambiguità che questa
scelta comporta. La questione della diversità culturale è sì stata presa in considerazione ma
per molti versi è stata lasciata ad un livello di riflessione e di gestione per così dire
“intermedio”, com’è intermedia la figura del mediatore e com’è intermedio il suo rapporto
col sistema, nei cui confronti rimane per metà interno e per metà esterno (quest’aspetto è
evidente anche se si considera che il mediatore non è inserito nell’organico della Giustizia
ma intrattiene con l’Amministrazione un rapporto di convenzione). Dunque la questione è
rimasta anche concettualmente in parte pensata ed in parte non pensata, in quanto
“delegata” ad altre figure, la cui funzione ed il cui la cui posizione è ancora lungi dall’esser
ben definita. Inoltre, come in parte già ricordato, hanno trovato un assai esiguo spazio
applicativo le indicazioni in materia di mediazione indiretta, ancorché sostanziali per tendere
a quel “livello di funzionamento ottimale dell’attività del mediatore culturale” previsto dalle
Linee guida di cui la Circolare n. 6 del 23 marzo 2002.
Infine, nella fase delle dimissione dal Servizio ed eventuale fuoriuscita dal circuito penale, il
mediatore opera per facilitare l’individuazione di contatti con enti territoriali, con
associazioni del privato sociale, con i consolati, con ogni risorsa specifica al fine di costruire
le condizioni per un processo d’integrazione sociale del ragazzo; contribuisce ad agevolare la
continuità della presa in carico preparando il ragazzo, nel caso di mutamento della misura
penale, al passaggio da un Servizio ad un altro; collabora altresì con gli altri operatori
all’inserimento del ragazzo in Comunità.
Accanto a queste linee guida operative, la Circolare fornisce in ultimo alcune indicazioni in
materia di procedure di selezione, requisiti dei mediatori e loro deontologia professionale.
Altro tema sul quale i servizi hanno dovuto svolgere un’importante opera di riorganizzazione
è quello dell’offerta formativa. In particolare negli IPM è stato necessario avviare corsi di
alfabetizzazione, in accordo con il Ministero dell’Istruzione. L’adeguamento dell’offerta
formativa, elemento ovviamente fondamentale ai fini della costruzione del progetto
educativo, è stata sicuramente al centro del lavoro dei servizi e dell’attenzione della
Direzione generale per il trattamento. In questo ambito, anche grazie a tante esperienze del
terzo settore, si è registrato un significativo miglioramento dei servizi ed il raggiungimento di
adeguati standard operativi.
In ultimo, e di proposito, il tema della diversità “culturale”. Sino all’arrivo dei ragazzi rumeni,
giunti in larga maggioranza verso la fine degli anni Novanta del Novecento, i minori stranieri
presenti nei servizi erano prevalentemente maghrebini – in special modo marocchini – ed
albanesi. In quegli anni, che s’è voluto definire eroici, la riflessine sulla diversità culturale era
certamente molto viva. Non sorprende, così, che si prestasse molta attenzione al kanun:
l’arcaico codice di comportamento albanese che avrebbe informato l’agire di questi ragazzi,
56
peraltro poco scolarizzati e poco disponibili ai percorsi di reinserimento proprio a ragione del
senso di appartenenza al gruppo deviante, imposto per l’appunto dal kanun31. Per i ragazzi
maghrebini è stata invece la dimensione religiosa a suscitare certamente elementi di
riflessione e di adeguamento dei servizi, di nuovo principalmente gli IPM, attraverso i quali
transitava la maggioranza dei ragazzi. Il rispetto della dieta, l’attenzione al Ramadan ed ai
momenti di preghiera sono entrati così nei progetti e nelle prassi degli IPM. Ma non sono
divenuti prassi costante, ad esempio, nelle Comunità.
Tuttavia, soprattutto laddove vi era una decisa prevalenza di ragazzi provenienti dal
medesimo contesto geografico, la lettura dei comportamenti di questi ragazzi diveniva, se si
vuole, più attenta. Inoltre, in virtù della stessa prevalenza, era possibile cogliere aspetti
correlati alla cultura di appartenenza, che consentivano di sperimentare nuove strategie di
presa in carico. Si pensi a Torino, dove storicamente è stato sempre molto alto il numero di
ragazzi marocchini in IPM. Lì, ad esempio, si è potuto verificare una maggiore tendenza a
fenomeni di autolesionismo in questi ragazzi, per ragioni difficili da definire e forse in parte
legate al portato culturale: certamente anche legate alla condizione di solitudine e
marginalità. A questo riscontro ha fatto seguito, da parte dei servizi, sia l’avvio di una
collaborazione con il Centro Frantz Fanon – uno dei primi e più importanti luoghi di
riflessione sull’etnopsichiatria in Italia – sia la sperimentazione, ad esempio, di affidi
omoculturali presso figure adulte di riferimento – ovviamente in grado di fornire adeguate
garanzie – legate ai ragazzi da vincoli parentali.
In sintonia con quanto accadeva in altri settori della Pubblica amministrazione,
congiuntamente ad uno sforzo di trasformazione delle pratiche operative, si è realizzata
un’importante azione di riflessione nei servizi e sono state attivate molte iniziative di
formazione, di cui numerose dedicate ai tema dell’intercultura. L’inizio del Duemila vede una
trasformazione del quadro complessivo, riconducibile in parte all’avvenuta approvazione
delle “Legge Turco-Napolitano”, con la conseguente necessità di dare attuazione ai
dispositivi di legge, anche alla luce dei successivi cambiamenti imposti dalla “Legge Bossi
Fini”. In particolare per quel che riguarda proprio i minori non accompagnati. È la storia
migratoria del paese che cambia: seguono infatti un paio di importanti regolarizzazioni e
contemporaneamente vi è una riduzione degli ingressi per lavoro. Aumentano, ovviamente i
ricongiungimenti famigliari. In sintesi: prima del subentrare delle più recenti crisi
geopolitiche e prima dell’operazione Mare nostrum, il paese sembrava trovarsi in una fase
per così dire di assestamento del fenomeno migratorio, anche a ragione di una progressiva
caduta della pressione migratoria, in parte legata all’ingresso della Romania nell’Unione
Europea.
E nella Giustizia minorile si osserva un decremento percentuale delle presenze straniere,
unitamente ad una modificazione dei profili dei minori. In particolare, aumentano i minori
ricongiunti e cominciano a comparire quelli di seconda generazione. Sono spesso minori che
parlano l’italiano, così che la barriera linguista è percepita in maniera meno significativa. E
così pure la diversità culturale si stempera. Si tratta di ragazzi già in parte socializzati in Italia
ed anche quando la variabile culturale viene chiamata in gioco, come nel caso delle
31
“I Minori albanesi non accompagnati. Una ricerca coordinata fra Italia e Albania”: indagine
promossa dal Dipartimento per gli Affari Sociali e realizzata dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche
Sociali nel 2001, in collaborazione con il Servizio Sociale Internazionale.
57
cosiddette gang latino americane, sembra che il ruolo più importante sia giocato dal portato
migratorio e non già dalla distanza culturale (come dire che non sussiste una distanza
culturale tale da spiazzare servizi).
Si apre, così, una nuova fase anche nella Giustizia minorile: i servizi si sono abituati ai minori
stranieri non accompagnati ed i nuovi profili di utenza appaiono con numeri ancora
contenuti. Così quello che si pone con più forza è il tema di una Giustizia minorile capace di
non discriminare i minori stranieri. Cioè capace di garantire a tutti i minori le stesse misure,
non soltanto per quanto concerne i percorsi di alfabetizzazione e formazione ma,
soprattutto, per quel che riguarda l’applicazione di misure non custodialistiche ed in
particolare l’applicazione dell’istituto della messa alla prova.
S’è già detto – e lo si vedrà con maggior dettaglio nel capitolo successivo – del perché la gran
parte dei minori stranieri si trovasse in IPM: l’assenza di famiglia, la prossimità con le reti
criminose, la difficoltà di definire un progetto educativo al di fuori dalle sedi intramurarie
spingeva la magistratura a preferire la misura detentiva. La riflessione sui numeri, ovvero
sull’evidente sproporzione tra messa alla prova dei minori italiani e messa alla prova dei
minori stranieri, unitamente al riscontro dei pochissimi inserimenti degli stranieri in
comunità, ha condotto a riconsiderare l’intera questione. Sia all’interno della Magistratura
minorile, sia all’interno dei servizi. Con evidenti risultati che i numeri confermano: oggi
sempre più minori stranieri usufruiscono della messa alla prova e dell’inserimento in
comunità32.
32
I dati forniti dal Dipartimento per la Giustizia minorile (Area Statistica – Ufficio I del Capo
Dipartimento) ed utilizzati nell’ambito del Progetto “Seconda chance”, realizzato dall’Istituto
Psicoanalitico per le Ricerche Sociali nel 2012, segnalano quanto segue. La misura di sospensione del
processo e messa alla prova è stata disposta per 1.516 minori nel 2002 e per 2.753 minori nel 2011,
con un incremento pari a circa l’81,5% in dieci anni. Osservando la scomposizione tra italiani e
stranieri si vede che nel 2002 i minori italiani messi alla prova sono stati 1.339 nel 2002 e 2.388 nel
2011, con un incremento pari a circa il 78% in dieci anni, dunque con un andamento di poco inferiore
a quello registrato per l’intera popolazione di minori messi alla prova nel corso del decennio (+
81,5%). Viceversa, se nel 2002 i minori stranieri mesi alla prova erano 177, nel 2011 raggiungevano il
numero di 365, facendo registrare un incremento pari al 159%, cioè doppio rispetto a quello
registrato per l’intera popolazione di minori messi alla prova nel corso del decennio. In sintesi: tra il
2002 ed il 2011 la percentuale di minori italiani messi alla prova è rimasta pressoché invariata,
facendo anzi registrare un lieve decremento, mentre la percentuale di minori stranieri messi alla
prova ha conosciuto un incremento vertiginoso essendosi più che raddoppiata. I dati provenienti
dalla stessa fonte hanno altresì mostrato l’andamento dei collocamenti in comunità. Che ha fatto
registrare un considerevole aumento nel corso dell’ultimo decennio, in accordo con le tendenze in
corso nel sistema di Giustizia minorile e nella Magistratura per i minori, di cui s’è ampiamente detto
nel testo. Tuttavia, tale aumento ha interessato prevalentemente i minori italiani. Ma c’è un però: tra
il 2010 ed il 2011, il collocamento dei minori stranieri in comunità non è più rimasto costante ma ha
fatto registrare un incremento del 10%, che nel corso di un solo anno è certamente assai significativo
e depone verosimilmente per un cambiamento di tendenza.
58
L’istituto della messa alla prova ed i minori stranieri
È necessario un approfondimento di questo punto, proprio per dire com’è stata
riconsiderata l’intera questione della messa alla prova. E per far ciò bisogna tener presente,
ab ovo, che negli ultimi anni la Giustizia ha progressivamente ridotto gli interventi in area
penale interna a favore di interventi in area penale esterna, attivando percorsi lunghi e
complessi, che prevedono una sempre più stretta collaborazione – o integrazione funzionale
– con i servizi territoriali. Strumento centrale di questo cambio di strategia, in ambito
minorile è stata la messa alla prova, che ha tra l’altro dimostrato la propria efficacia nella
riduzione della recidiva, trovando pertanto ulteriore legittimazione al proprio impiego.
L’affermazione su larga scala della messa alla prova, ancorché positiva, non ha comportato
veri e propri elementi di criticità ma ha comunque esercitato una tensione sul sistema di
Giustizia minorile, che a sua volta ha prodotto alcuni elementi di problematicità. Per
l’appunto questi aspetti problematici – che sono per così dire intrinseci all’istituto stesso
della messa alla prova – vengono a costituire a tutt’oggi specifici fattori di criticità, nel
momento in cui la messa alla prova viene tentata per i minori stranieri.
La messa alla prova implica una maggior durata della presa in carico, cioè una dilatazione
temporale dell’intervento. Se per il minore in regime di detenzione non può essere previsto
un giorno di privazione della libertà in più rispetto a quanto stabilito dal Giudice, nel caso del
progetto educativo si ha più respiro e si opera senza una stringente pressione temporale,
anche nell’ottica di una maggiore protezione del minore. Tuttavia, l’estensione temporale
della rieducazione dev’essere contenuta nei tempi più brevi possibili, poiché resta prioritaria
l’esigenza di non produrre un eccessivo scollamento tra l’evento reato e l’entità
dell’impegno educativo. Ed è opportuno ripensare il lavoro, in ordine a realizzare un
progetto educativo idoneo, efficace e contenuto nei tempi. Il ripensamento del lavoro è già
in corso, alla luce delle valutazioni dell’esperienza accumulata in materia di messa alla prova
dei minori italiani autori di reato, per i quali l’applicazione di questo istituto appare
stabilizzata nel corso dell’ultimo decennio, cioè non mostra un andamento in crescita –
come si vede dai numeri citati in nota nel capitolo precedente – confermando che
all’entusiasmo iniziale è subentrato un momento di ponderata incertezza.
La messa alla prova implica altresì un risvolto etico: la convergenza, o la sovrapposizione, nei
confronti del minore, del piano rieducativo della Giustizia con quello proprio della famiglia.
L’azione educativa dei servizi s’incardina infatti all’interno di una dimensione sanzionatoria e
comporta un’intrusione della Giustizia nelle relazioni famigliari, anche se quest’intrusione si
svolge con cautela e sempre nel quadro di uno specifico mandato, quello della Magistratura.
Il coinvolgimento di altri attori territoriali e della famiglia trova ragione nell’opportunità di
non sottrarre il minore dal tessuto sociale e famigliare. In questa luce, il reato viene infatti ad
assumere il significato di occasione per ridefinire lo stile di vita del minore all’interno del suo
contesto di riferimento. E se la finalità della messa alla prova è garantire il processo di
responsabilizzazione e crescita armonica del minore, è evidente che la famiglia rappresenta
59
un attore fondamentale, la cui alleanza con il sistema di Giustizia minorile viene a
rappresentare un imprescindibile catalizzatore di trasformazioni e cambiamenti nella
condotta del minore. Quando la famiglia è adeguatamente sostenuta, essa viene a
rappresentare una risorsa positiva per il minore. Ma ciò richiede il ricorso a nuovi modelli
d’intervento, che hanno come focus di interesse i bisogni delle famiglie, in quanto
presupposti essenziali per la tenuta del percorso socio-educativo del minore. Anche qui
bisogna ripensare in parte lo stile di lavoro, perché la valorizzazione dell’area penale esterna
significa – sia consentita questa metafora – “togliere l’uniforme” al sistema di Giustizia
minorile, renderlo friendly e far sì che esso sia in grado di stimolare una vera alleanza con la
famiglia e, parallelamente, di far funzionare tutte le risorse presenti al suo interno. La
Giustizia minorile ha fatto propri tali assunti e li ha tradotti in un concreto impegno, come
dimostrano le molte iniziative in tale senso promosse negli ultimi anni33.
Nondimeno l’applicazione della messa alla prova incrocia ed assume i principi della giustizia
riparativa, o meglio: i principi che ispirano quel modello riparativo che informa i percorsi di
recupero del minore, intrecciandosi col modello riabilitativo e con quello situazionale34.
In sintesi: l’elemento di maggiore problematicità della messa alla prova risiede, allo stato
attuale, nel far sì che altri soggetti si facciano carico di responsabilità aggiuntive. Su questo
elemento si costruisce la sfida che la Giustizia minorile s’impegna ad affrontare.
L’attuazione della messa alla prova con i minori stranieri è stata tradizionalmente
considerata di complessa realizzazione e di dubbia efficacia, sia che venga realizzata
all’interno delle famiglie, sia che venga attuata attraverso lo strumento della comunità. E per
anni si è ritenuto che fosse destinata a fallire, per cui appariva più opportuna la detenzione,
33
Un esempio per tutti il Progetto biennale “Family Roots (Radici nella famiglia)”, promosso dal
Dipartimento per la Giustizia Minorile nel 2010 con finanziamento della Commissione Europea-DG
Justice, Freedom and Security, che ha poi trovato la sua naturale prosecuzione nell’iniziativa “La
famiglia di fronte al reato: azioni sperimentali a supporto delle famiglie dei minori autori di reato”, in
virtù di un Accordo di collaborazione tra il Dipartimento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento per le politiche della famiglia e che l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali sta
tuttora conducendo – grazie all’impiego di alcune risorse disponibili alla Giustizia minorile –
continuando la sperimentazione in quasi tutti i CGM di modelli innovativi di intervento sociale
utilizzabili ai fini del coinvolgimento delle famiglie dei minori che attraversano il circuito penale
(Family Group Conferencing, gruppi di mutuo aiuto, gruppi ispirati dal modello ideato dallo psichiatra
sudamericano Josè Badaracco).
34
Oggi, in maniera crescente, divengono obiettivi prioritari della Giustizia minorile: l’accentuarsi di
una logica di intervento che cerca di evitare il ricorso alle restrizioni della libertà; la centralità del
processo di responsabilizzazione e sostegno ad una crescita armonica del minore nel contesto sociale
e non in luoghi ristretti; la caratterizzazione dell’intervento non più in termini sanzionatori (persino il
collocamento in IPM, che pure implica una restrizione della libertà, va perdendo il significato di
misura meramente afflittiva). Proprio perché l’evento reato rappresenta una cesura tra il reo ed il
tessuto sociale, anche la messa alla prova, se vuole sanare tale frattura sociale, deve agire all’interno
di questo stesso contesto sociale precedentemente fratturato, il quale diventa perciò parte attiva del
processo di rieducazione. E per far ciò la messa alla prova deve fare propri anche gli strumenti della
giustizia riparativa (i lavori socialmente utili, la mediazione penale, l’incontro con le vittime) per
metterli a sistema, dunque sottraendoli ad una dimensione sperimentale e facendoli diventare
patrimonio di tutto il territorio.
60
che comunque sembrava garantire una risposta più efficace. Oggi, di fronte ai cambiamenti
intervenuti nell’orientamento della Magistratura e nell’orientamento dell’intero sistema di
Giustizia minorile – cambiamenti o evoluzioni ricordati nelle righe precedenti – non è
ammissibile che l’istituto della messa alla prova sia per così dire prerogativa solo dei minori
italiani perché se così fosse quest’istituto verrebbe a configurare una misura differenziata,
dunque discriminatoria. Ancora nel 2006, Piercarlo Pazé sottolineava che: «sembra esistere
un doppio regime della messa alla prova, quanto ai contenuti: mentre per i ragazzi italiani è
possibile disporre di messe alla prova che hanno una loro normalità, nel senso che si tratta di
giovani che hanno una casa, una famiglia, magari un lavoro e quindi è possibile avere un
contesto all’interno del quale collocare la prova, nel caso degli stranieri, che non hanno nulla,
tutto questo è irrealizzabile; in questi casi, il tribunale per i minorenni solitamente dispone la
messa alla prova come ricovero in comunità: tutto ciò determina, tuttavia, non solo una
confusione con la misura cautelare del collocamento in comunità, ma soprattutto un
fallimento della prova. Un ragazzo straniero che viene in Italia il più delle volte ha un suo
progetto di vita, che non coincide con lo stare in comunità, ma con la volontà di realizzarsi
nel lavoro, di costruire una famiglia; il periodo in comunità, che apparentemente è a suo
favore perché gli offre “un tetto” sotto cui stare, neutralizza per un certo periodo il suo
progetto di vita. Questo rappresenta una delle cause per cui gli stranieri molto spesso non
riescono nella prova, perché si sentono come detenuti all’interno della comunità; d’altronde
spesso la messa alla prova non è che la continuazione nella stessa comunità, sotto altra
forma, della misura cautelare e nel vissuto di un ragazzo non cambia assolutamente niente: è
difficile spiegargli la differenza che intercorre tra le due misure. In questi casi la comunità è
una forma di pena. Questo comporta, ripeto, il fallimento o la non accettazione della prova.
Si verifica in sostanza uno scontro tra due prospettive: quella del giudice che nelle sue
“fantasie”, collocando il giovane nella comunità, pensa di salvarlo, mentre in realtà questi si
troverà poi nella stessa situazione di partenza, dal momento che, dopo il periodo di messa
alla prova, non avrà un contesto in cui tornare; anzi, la situazione è ulteriormente aggravata
per il fatto che, in gran parte dei casi, la prospettiva seguente alla prova è l’espulsione dallo
Stato italiano. Diversa è la situazione del ragazzo italiano che, nel suo contesto, ha la
possibilità di proseguire i suoi progetti, di realizzarli. Si può certamente affermare, in questo
senso, che un minore straniero messo alla prova è più discriminato rispetto ad uno italiano;
una prova disposta in questo modo non risponde sicuramente ai suoi bisogni e alle sue
speranze. Ultimo motivo di fallimento di una messa alla prova disposta in questo modo: le
comunità sono gestite da educatori italiani e ciò non genera certamente nello straniero un
sentimento di fiducia, di apertura, di appartenenza»35.
Oggi le cose vanno un po’ diversamente visto che, come dimostrano i numeri riportati in
nota nel capitolo precedente, i casi di applicazione della messa alla prova per i minori
stranieri (soprattutto i non accompagnati) si stanno rapidamente moltiplicando. Ma la sfida
permane e permane in tutta la sua cogenza, perché la messa alla prova è strumento
avanzato e sofisticato ma, come s’è detto, assai complesso, nella misura in cui richiede –
quale presupposto indispensabile – il coinvolgimento di altri attori territoriali, della famiglia
e del tessuto sociale. Dunque la Magistratura minorile tende sempre di più a non
discriminare tra italiani e stranieri nel disporre la messa alla prova ma se l’intero sistema ed
il tessuto sociale non cambiano, la discriminazione permane. Piuttosto che spingere il
35
Fraccarollo E., Intervista a Piercarlo Pazé: L’applicazione della messa alla prova in Italia, del 2
dicembre 2006, in “Minori e famiglia” www.minoriefamiglia.it.
61
sistema a tornare indietro, senza capire come si possano attuare misure alternative alla
pena, che risultino “performanti” anche per il minore straniero, si è certamente aperta la via
per capire come rendere efficace la messa alla prova, anche in presenza delle specificità di
cui questi ragazzi sono portatori. E sicuramente c’è stata una “ritaratura” dei servizi, per
rendere questo strumento preferibile alla restrizione della libertà, perché tale restrizione
risulta idonea rispetto alle altre opportunità offerte dal sistema solo qualora le altre
opportunità non siano nella condizione di essere utilizzate ed applicate al meglio. Ma gli
stessi operatori dei servizi minorili della Giustizia sono ben consapevoli delle difficoltà che
ancora si presentano nel dar luogo a progetti di messa alla prova nel caso dei non
accompagnati e degli stranieri in genere36. Difficoltà che riguardano sia le modalità di lavoro
dei servizi minorili, costantemente “messi alla prova” nel costruire percorsi ed individuare
progetti diversi da quelli che funzionano solo per i minori italiani; sia le caratteristiche del
tessuto sociale. Ecco perché in questo scritto si è tanto e così ampiamente posto l’accento
sulla ricostruzione del quadro di riferimento, a cui è dedicata l’intera prima sezione. Per dire
che le difficoltà interne al sistema di Giustizia minorile rimandano, in un gioco di specchi, alle
difficoltà dell’intero sistema paese e tutte pregiudicano la chance di successo dei minori
stranieri che attraversano il circuito penale. E per questa ragione continuano a configurare
forme di discriminazione.
Ecco perché questa è la sfida con cui il sistema di Giustizia minorile si confronta. Sfida che
s’impone in tutta la sua importanza sia quando si realizzano progetti di messa alla prova a
favore del “vecchio utente”, cioè il minore straniero non accompagnato, sia quando si vuole
applicare lo strumento della messa alla prova a favore dei ricongiunti e delle seconde
generazioni, cioè a favore dei nuovi “utenti” che i servizi sempre più spesso incontrano.
36
La domanda si è imposta durante la realizzazione del Progetto “Seconda chance”, già ricordato, in
particolare nel corso delle interviste e dei focus-group con gli operatori della Giustizia Minorile. E
sono eloquenti in proposito le parole di un intervistato: «noi siamo poco incisivi come Giustizia
minorile sul cambiamento della situazione di origine del ragazzo. Non basta avere un assistente
sociale che gli va a fare visita due volte a settimana per fare in modo che questo ragazzo non
commetta più il reato e decida di dare un indirizzo diverso alla propria vita. Mancano proprio le
opportunità di fare altri pensieri sulla propria vita. Sono venti anni che io sento dire del corso di
falegname, cuoco ecc... Ma non possono fare gli avvocati i nostri ragazzi? È come se noi stessi di
fronte ai nostri ragazzi, dal momento che arrivano qui perché hanno presumibilmente commesso un
reato, abbassassimo le pretese… È come se uno che ha un figlio, scopre che è somaro ma non abbassa
le pretese e ne fa comunque un infelice. Con questi ragazzi c’è un po’ un appiattimento della
proposta. Per questo li mandiamo in comunità, in campagna per esempio. Questo magari nel suo
sogno di bambino arabo sognava nel suo lettino di fare il medico. È questo che … non saprei neanche
dirlo come si fa a superarlo, perché i nostri ragazzi arrivano anche con un livello di scolarità basso: la
scuola non capisce niente perché li valuta sul metro di una scuola italiana. Per cui c’è un bambino
cinese che è un genio in matematica, però fa la “prova Invalsi” di storia e prende due. Dovremmo
ribaltare noi questa logica per primi. Tante volte noi della Giustizia minorile siamo quelli che proprio
perché avevamo a che fare con i peggiori abbiamo avuto più coraggio con gli interventi. Forse
dovremmo ripartire da qua. Senza il sogno tu puoi diventare anche un adulto che non farà più reati
ma non sei un uomo. Quindi che mestiere stiamo facendo? Noi facciamo educazione, non facciamo
altro».
62
L’approccio universalistico del sistema di Giustizia minorile
La Giustizia minorile, anche qui in sintonia col sentiment generale del paese, seppur
incuriosita e stimolata dal dibattito intorno al multiculturalismo, ha sempre privilegiato
quello che potremmo chiamare un approccio universalistico al minore, evitando ogni forma
di “etnicizzazione” nella presa in carico. Il progetto educativo è costruito a partire da bisogni
unici e irripetibili, come unica e irrepetibile è la storia di ogni ragazzo. La variabile culturale è
quindi parte di quell’irripetibilità e non già un costrutto che possa condurre a classificarla.
L’approccio universalistico, condiviso anche da paesi come la Francia, trova un suo valido
radicamento nella carta Costituzionale. Basti dire quanto detto, senza scendere nella
disamina del dibattito tra liberal e communitarian37, e precisare che se è noto che il rischio
posto da sistemi a più forte impronta multiculturale è quello di costringere il singolo nel
cerchio della propria comunità di appartenenza, talvolta imponendogli un’identità non
voluta; nell’approccio universalistico il rischio è di non riuscire a cogliere, invece, le
specificità culturali che il singolo porta con sé proprio perché parte di un determinato
gruppo etnico o sociale, e quindi di minimizzarle o fraintenderle.
In un certo senso, SIMS evidenzia proprio da questa preoccupazione: che l’universalismo del
sistema rischi di porre l’operatore in una condizione difficile ai fini della corretta decifrazione
dei comportamenti di giovani fortemente dipendenti dalla dimensione etnica-culturale;
producendo nel contempo una sorta di senso di spiazzamento quando tale dimensione
venga a porsi con drammaticità inattesa.
Ma prima di giungere alla preoccupazione che per alcuni versi sottende SIMS, il sistema di
Giustizia minorile, proprio in questa fase di relativa perdita di centralità del tema del
multiculturalismo, ha bisogno di traguardare il tema dei minori stranieri dalla prospettiva
dell’uguaglianza nell’accesso ai diritti, ovvero nella prospettiva del principio di non
discriminazione. La logica che impone di non distinguere i minori in base al gruppo etnico di
appartenenza, anche attraverso una riconsiderazione dei servizi tale da renderli più
“pertinenti” nei confronti delle diversità culturali, impone nello stesso tempo e
37
Il liberalismo continua ad animare la dialettica tra individuo e norma sociale, tra minoranze e
maggioranza. Ed in questo senso, la storia dei movimenti dei diritti civili ha prodotto cambiamenti
culturali di grande significato. Indubbiamente, il liberalismo – pur nelle sue varie e multiformi
espressioni – non rappresenta l’unica matrice culturale del mondo occidentale: anzi negli ultimi anni
si è andata rafforzando la schiera di coloro che vengono definiti communitarians, proprio perché
tendono a ripensare la gerarchia dei valori fondamentali, ricalibrando il rapporto tra libertà e
socialità. Tuttavia, è altrettanto indubbio che le posizioni dei communitarians siano ampiamente
minoritarie, come dimostrano le reazioni – anche molto accese – di intellettuali ed organi di stampa,
di fronte ad ogni levarsi di voci che tentano di riconoscere un valore a stili di vita e forme sociali, in
cui l’individualità del singolo rischi di apparire conculcata. È il caso – ad esempio – delle pressioni che,
all’interno di alcuni gruppi etnici o sociali minoritari, vengono esercitate sulle donne, in merito a
pratiche quali le mutilazioni genitali, i matrimoni imposti o l’indossare il velo.
63
coerentemente che ogni minore si debba sentire uguale. Impone cioè che il principio di non
discriminazione trovi applicazione in un’assoluta uguaglianza di opportunità.
Come dunque garantite questo principio? Come assicurare che la diversità del singolo venga,
in qualche modo etnicizzata nei comportamenti e non nei diritti?
Se si è d’accordo sul fatto che non esistono ragazzi marocchini, ma solo ragazzi con la loro
storia ed il loro portato specifico, i servizi non debbono rapportarsi con un ragazzo in quanto
marocchino ma cogliendolo nella sua specificità esistenziale. Ma se si è d’accordo con questa
premessa, non si dovrebbe parlare di ragazzi marocchini in alcuna delle procedure che
riguardano i ragazzi: dalla descrizione che ne propongono i media raccontando l’eventuale
commissione di un reato, al momento dell’invio del minore in una comunità. Dunque non si
può ammettere che esista una comunità “per marocchini”, poiché in questo caso l’origine
nazionale orienterebbe l’agire dell’operatore, facendo agio su una valutazione più
compressiva e non già sul risultato dell’insieme delle variabili che costituiscono la storia di
quel singolo ragazzo. E non si può ammettere che nella pratica quell’identificativo nazionale
venga utilizzato, in modo improprio e non esplicito, per orientare scelte educative. Non si
può ammettere, insomma, che qualche operatore dica: “no, basta, in questa comunità
abbiamo già troppi marocchini”.
Intorno a questi temi, la Giustizia minorile ha avviato diverse progettualità, tutte tese a
fornire strumenti operativi e linee di condotta38. Ne sono esempi la Carta dei diritti e dei
doveri dei minori39, tradotta in diverse lingue e che sollecita l’attenzione alla corretta
informazione del minore, al rispetto delle sue singolarità e necessità, siano esse quelle
alimentari, quelle religiose o quelle culturali. Se ne ha evidenza anche nel protocollo d’intesa
che il Dipartimento ha siglato con l’Ordine dei giornalisti40. Ed in questa direzione si è mosso
anche un recente intervento del Capo del Dipartimento (Circolare “Modello d’intervento e
38
Ne fornisce un esempio il Progetto MOMU - Modello multi-agency per l’integrazione, realizzato
dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali e volto a promuovere la connessione tra i vari attori
che si occupano dei minori stranieri entrati nel circuito penale, per produrre un miglioramento delle
modalità di presa in carico e reinserimento sociale, in modo da garantire il miglior interesse dei
minori provenienti da Paesi Terzi. Iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per
la Giustizia Minorile - Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, nell’ambito
del FEI-Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013.
39
Iniziativa promossa nell’ambito del Progetto CO.S.MI. – Comunicazione Sociale e Minori Stranieri
nei Sistemi di Giustizia Europei, promosso dal Ministero di Giustizia - Dipartimento per la Giustizia
Minorile - Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, attraverso il FEI-Fondo
Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 e realizzato dall’Istituto Psicoanalitico
per le Ricerche Sociali.
40
Uno dei risultati delle tre fasi del Progetto OLD-Oltre la discriminazione. Iniziativa promossa dal
Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – Direzione Generale per l’attuazione dei
provvedimenti giudiziari, nell’ambito del FEI – Fondo per l’Integrazione di cittadini dei Paesi Terzi
2007-2013. In particolare, questo progetto realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche
Sociali, ponendosi in un esplicito rapporto di continuità con le due fasi precedenti (Progetto OLD
Fase1 e Fase 2) la Fase 3 del Progetto OLD ha incrementato la riflessione sull’integrazione sociale dei
minori stranieri presenti nei circuiti penali (con specifico riferimento ai minori stranieri immigrati da
Paesi Terzi) e l’ha arricchita estendendola anche ad altri paesi comunitari, che si cimentano con
problematiche analoghe, nonostante le loro diverse tradizioni giuridiche e migratorie.
64
revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia”
n.1 del 18 marzo 2013) esplicitamente finalizzato – nell’ambito di un più ampio impulso al
coordinamento tra le varie articolazioni dell’Amministrazione – a promuovere
l’armonizzazione dei servizi ed a definire in quest’ambito, l’orizzonte in cui la Giustizia
minorile possa operare nel rispetto e nella presa in carico della diversità etnico-culturale dei
minori.
65
SECONDA SEZIONE:
raccomandazioni e casi di studio
66
SIMS: rationale e cenni di metodologia
SIMS nasce dalla precisa volontà della Giustizia Minorile di realizzare una sorta di “nuova
modalità di accoglienza” dei minori immigrati/stranieri che attraversano il circuito penale,
fondata sulla piena comprensione di questi ragazzi e dei loro bisogni essenziali. La necessità
di definire una “nuova modalità di accoglienza” trova fondamento nella considerazione che il
sistema della Giustizia minorile e più in generale l’intero sistema di accoglienza e tutela
messo a punto in Italia per i minori stranieri attraversano una fase di stasi rispetto alla
ricerca di modelli di intervento, capaci di cogliere ed accogliere le diversità etnico culturali
che caratterizzano i vecchi ed i nuovi profili di utenti in carico ai servizi. E questa
considerazione appare pienamente confermata da SIMS stesso, perché è evidente che
l’obiettivo progettuale di riflettere sulle modalità e sulle metodologie di presa in carico dei
minori stranieri adottate dai servizi della Giustizia minorile implica necessariamente anche
l’analisi della capacità dell’intero sistema di accoglienza di rispondere efficacemente
all’esigenza prioritaria di garantire un’effettiva tutela al minore. Così com’è altrettanto
evidente che, laddove il sistema paese per primo non riesce a garantire appieno tale tutela,
inevitabilmente emergono nella presa in carico e nella gestione dei casi da parte della
Giustizia minorile forme di discriminazione sia diretta, sia indiretta, ovvero istituzionale.
Per queste ragioni, la prima sezione di questo scritto ha proposto una riflessione sul tema
dei minori immigrati in Italia e su alcuni aspetti del contesto in cui si colloca l’azione che la
Giustizia minorile svolge a favore di questi ragazzi. Più in particolare, la prima sezione ha
insistito sull’analisi storica di tale contesto, nell’intento di precisare alcuni passaggi che
hanno condotto alla sua attuale configurazione, caratterizzata da quel complessivo
raffreddamento del dibattito e dell’attenzione di cui s’è detto. Anche perché SIMS vuole
invece darvi un nuovo impulso, attraverso i suoi prodotti finali ed in particolare attraverso le
Linee guida, o raccomandazioni, che esso sottopone all’attenzione degli operatori e che
costituiscono, per l’appunto, il contenuto di questa seconda sezione.
Le modalità e le prassi operative attualmente in uso, fondate su riflessioni teoriche scaturite
da un precedente panorama sociale e migratorio, oggi risultano sempre di meno in grado di
soddisfare le necessità poste dai nuovi profili d’immigrazione, dai cambiamenti sociali e dalle
modifiche che nel tempo sono avvenute nel sistema della Giustizia e, più in generale,
nell’intero sistema dei servizi coinvolti nei processi di accoglienza e tutela dei minori stranieri
in Italia.
Tali cambiamenti possono essere ascritti almeno a tre differenti aspetti.
Il primo riguarda l’utenza. Le trasformazioni che hanno investito la società, caratterizzata
sempre di più da nuove forme di disagio, marginalità e povertà hanno portato ad un
cambiamento anche dei processi migratori, quindi dei profili dei migranti in genere e dei
minori in particolare. Questa trasformazione si riflette, ad esempio, nell’aumento dei minori
cosiddetti di seconda generazione, con il loro bagaglio di esperienze e vissuti peculiari.
67
Minori con caratteristiche solo in parte assimilabili a quelle dei minori ricongiunti e molto
lontane da quelle dei non accompagnati. Dunque minori che presentano caratteristiche
diverse da quelle delle due categorie di minori stranieri per lungo tempo prevalenti
all’interno dell’utenza dei servizi.
Il secondo aspetto riguarda più da vicino il sistema della Giustizia minorile, con riferimento al
trasferimento delle competenze sanitarie, incluse le competenze relative alla salute
psicologica, dalla medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale (DPCM del 1 aprile
2008). Trasferimento che ha determinato un generale ritardo rispetto agli interventi di presa
in carico delle forme di disagio psicologico sovente registrate nei minori stranieri, anche
quale conseguenza dei traumi migratori e delle difficoltà di integrazione.
Il terzo aspetto è quello relativo all’intero sistema di accoglienza e tutela dei minori stranieri
in Italia, dove la necessaria ristrutturazione del sistema amministrativo, in ragione della
ricerca di una più funzionale e sostenibile ripartizione delle competenze e di un
ammodernamento degli stili di lavoro, ha però sollevato elementi di complessità aggiuntivi
che vanno presi in considerazione. Ne rappresenta un esempio la soppressione del Comitato
per i Minori Stranieri, insieme ad altri organismi collegiali di concertazione, prevista dal
Decreto sulla cosiddetta Spending Review (art. 12, comma 20, del Decreto legge n. 95/2012,
convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012) che ha comportato il trasferimento delle
competenze alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Questa serie di cambiamenti e trasformazioni pone certamente al Sistema della Giustizia
Minorile fattori di complessità aggiuntivi nella presa in carico dei minori stranieri, la cui
somma rischia di generare quell’effetto “da cumulo” che può compromettere l’efficacia degli
interventi messi in atto.
Posto ciò, è tempo di dire che le Linee guida o raccomandazioni di cui qui si parla discendono
dal lavoro sul campo, condotto nell’ambito dei servizi minorili di quattro territori, che ha
comportato l’analisi di circa 120 casi di ragazzi stranieri ed ha consentito una rapida
ricostruzione dei loro profili, nel complesso e per singola realtà territoriale. In un secondo
momento è stato effettuato un affondo conoscitivo attraverso l’analisi in profondità di circa
40 casi – alcuni dei quali saranno più avanti presentati in dettaglio perché hanno valore
esplicativo di alcuni punti delle Linee guida. In due territori, grazie all’interazione intensa e
costante con gli operatori dei servizi, l’affondo conoscitivo ha riguardato anche lo specifico
delle modalità di presa in carico. Dal tutto sono emerse molte considerazioni, soprattutto
utilizzando come vertice dell’osservazione l’attenzione alla dimensione sociologica, in
ragione del fatto che i profili dei ragazzi presentano elementi di complessità
immediatamente percepibili dai servizi ma diversi per ciascun profilo. Altre considerazioni,
anch’esse confluite nelle indicazioni di cui le Linee guida, sono scaturite da quanto osservato
assumendo come vertice l’attenzione alla dimensione culturale, che pure si è riscontrata a
tratti e con riguardo ad alcuni aspetti della presa in carico, consentendo di proporre alcuni
suggerimenti in ordine alle modalità di lavoro col minore.
68
Nel dettaglio, l’indagine sul campo ha utilizzato strumenti teorici, di analisi e di intervento
per far emergere gli elementi di problematicità riscontrati da ciascun servizio nella presa in
carico e per favorire l’individuazione di nuove possibili letture e strategie operative.
Coerentemente con le esigenze conoscitive, in ciascun servizio un’équipe multidisciplinari ha
affiancato gli operatori nella riflessione e nella valutazione degli aspetti di complessità e
criticità relativi ai percorsi dei minori stranieri, privilegiando quale strumento di lavoro la
lettura delle diverse dimensioni psicologiche, culturali e sociali chiamate in causa nella presa
in carico.
Da parte dei servizi è emersa l’esigenza di interrogarsi su quali siano i principali elementi di
complessità incontrati nella costruzione di progetti rieducativi e di reinserimento sociale
adeguati ed efficaci nel caso di minori provenienti da contesti sociali e culturali non
omologhi a quello italiano, con percorsi migratori specifici. Si è perciò delineato un livello
teorico di complessità, attinente l’intero “macro tema” della presa in carico dei minori
stranieri, che spazia dagli aspetti legati ai percorsi migratori, al progetto che precede e
sostiene il “sogno migratorio”, all’impatto con il paese di arrivo, ai meccanismi di pregiudizio
dovuti spesso ai “saperi precostituiti” degli operatori, fino alla valutazione psicologica che –
ove necessaria – pone al servizio un problema per così dire supplementare, in ragione – è già
stato ricordato – del trasferimento di queste competenze al Sistema Sanitario Nazionale. E si
è altresì delineato un livello operativo di complessità, che include sia le differenze sul piano
organizzativo (ciascun territorio, nel corso del tempo, si è dotato di diversi modelli e prassi,
anche sulla base dei vincoli e delle risorse presenti o attivabili nelle singole realtà) sia le
differenze che intrinsecamente sussistono tra le tipologie di servizi (IPM, USSM, CPA,
Comunità Ministeriali) anche all’interno del medesimo contesto territoriale, sulla base delle
specifiche e diverse funzioni che essi svolgono. In particolare, tali differenze geograficoterritoriali e inter-servizi hanno fatto emergere la mancanza di procedure condivise e
standardizzate di intervento. Il tutto a fronte di una pluralità di prassi non sempre sottoposte
ad attenta verifica.
La prima considerazione verte dunque sull’esigenza di modelli operativi che siano in grado di
mutare ed adattarsi ai continui cambiamenti del fenomeno immigrazione, ponendo
particolare attenzione alle molteplici variabili che intervengono nella riuscita di un percorso
educativo e di integrazione del minore straniero che attraversa il circuito penale.
Un focus dell’attenzione è stato posto sul complesso rapporto che intercorre tra l’evento
migratorio in sé (viaggio, progetto migratorio, mandato familiare e quant’altro) e gli
eventuali disagi sociali, relazionali e psicologici cui il minore va incontro nell’impatto col
nuovo contesto. La lettura delle storie dei ragazzi può indurre a trattare, alternativamente, il
primo o il secondo elemento, come unica categoria eziologica ed esplicativa delle difficoltà di
incontrate nella presa in carico. Mentre è proprio dall’intreccio dei due eventi che può
emergere la ricchezza del singolo caso. Ne forniscono esempio due stralci di storie raccolte
da un’équipe multidisciplinare. Storie che raccontano peraltro di percorsi migratori conclusi
con un ritorno dei protagonisti nel paese d’origine. I protagonisti si chiamano, con nomi di
fantasia, Aryls e Valentino. I nomi sono inventati anche perché la storia di ciascun
personaggio è unica ed irripetibile ma nel contempo simile a quella di tanti altri. Altre storie
saranno proposte nelle pagine successive, in cui si racconterà, tra gli altri, del “Figlio della
69
tradizione” o del “Figlio del Re”, della “Vittima della burocrazia” o del “Ragazzo che sfasciava
le comunità”. Storie che saranno proposte alla stregua di allegati ad alcuni argomenti
discussi più avanti, perché in esse vi sono aspetti che hanno valore esplicativo di quegli
argomenti. Tutte le storie però, nel loro insieme, dunque al di là di alcune loro peculiarità,
danno evidenza non solo della complessità che caratterizza le vicende dei minori stranieri –
del resto, la complessità si riscontra in tutte le vicende umane e nelle vicende di qualsiasi
minore, italiano o straniero – ma in primo luogo danno evidenza della molteplicità di
dimensioni che entrano in gioco e che chiedono di esser considerate dagli operatori. E di
questa molteplicità di dimensioni danno evidenza non certo mediante concetti, bensì
mediante le forme incisivamente chiare delle rappresentazioni a cui il racconto rimanda.
Aryls giunge in Italia come minore non accompagnato, da una zona rurale del Nord dell’Albania. La
famiglia è in condizioni socio-economiche molto precarie. Al suo arrivo, verso la fine del 2012, è ospitato
da una famiglia di lontani parenti, che tuttavia non possono prendersi cura del ragazzo a lungo. Rientra
quindi in Albania ed in seguito (ottobre 2013) ritorna in Italia senza il consenso dei genitori, nei pressi di
una metropoli del Nord, dove lavora come manovale con un amico che poi rientra in Albania. Senza
soldi, casa e conoscenze, si reca in un’altra città, in cui incontra due connazionali che lo coinvolgono
immediatamente in un tentativo di furto. È arrestato immediatamente.
Fino al compimento dei quattordici anni Valentino ha vissuto nei pressi di un’importante città albanese,
in una famiglia “normale”, senza particolari problemi economici, con due fratelli maggiori studenti
universitari. Decide insieme ai genitori di passare un periodo in Italia per ottenere il Permesso di
soggiorno e tenersi una porta aperta nella penisola, nel caso in cui le cose in Albania non andassero
bene in futuro. Viene affidato ad un cugino di circa 27 anni, residente in una regione del Nord-Ovest,
lavoratore in regola, che tuttavia non riesce a occuparsene né a trovare un impiego per il giovane.
Compie un furto in un centro commerciale e viene fermato. Rientra quindi in Albania nel giugno 2013
per fare nuovamente ritorno in Italia nel settembre successivo. Ma continua a non trovare lavoro. Segue
allora un conoscente albanese in un’altra regione, dove si ritrova a fare più o meno involontariamente il
“cavallo” in un giro di spaccio di cocaina. Viene nuovamente fermato. Al primo permesso si allontana e
viene rifermato poco dopo. Intraprende quindi il percorso in comunità. Secondo quanto riportato
dall’operatore della Comunità Ministeriale, intenzione di Valentino è di farsi condannare ed espellere, in
modo da poter rientrare in Albania e chiudere così un’esperienza migratoria reputata fallimentare.
La vicenda di entrambi i ragazzi si è conclusa con il rientro in Albania prima che fosse possibile
conoscerli di persona. Entrambi i casi sono stati segnati da una forte volontà da parte dei giovani di
rientrare nel paese d’origine e concludere in questa maniera la propria esperienza migratoria. In
entrambi i casi, gli operatori della Comunità ministeriale hanno preso contatto con le loro famiglie e con i
servizi sociali albanesi, potendo in questa maniera trovare un riscontro con le dichiarazioni offerte dai
due minori circa la propria biografia ed il contesto d’origine. In entrambi i casi non è stata garantita
alcuna forma di accompagnamento al confine.
L’analisi delle esperienze migratorie vissute dai minori permette di individuare le profonde
differenze che sussistono tra i diversi profili (minori non accompagnati, minori ricongiunti,
minori di prima generazione e minori di seconda generazione) e si è visto, inoltre, che nel
quadro generale relativo alla gestione dei minori stranieri all’interno dei servizi, tale
elemento ha un peso significativo.
L’altro elemento prevede invece che venga posta attenzione al percorso del minore nel pase
di arrivo, a tutti quei transiti da un contesto territoriale all’altro, nonché da un
70
servizio/istituzione all’altro/a che spesso mettono a dura prova l’equilibrio emotivo e
psicologico del minore. E preme qui segnalare il doppio rischio a cui espone la lettura
esclusivamente in chiave etnico-culturale delle difficoltà sperimentate dai minori stranieri.
Per un verso questa lettura rischia di distogliere l’attenzione (per così dire “scotomizzare”)
da altri elementi, quali la storia nel paese di origine, il viaggio, l’arrivo in Italia, il processo di
inserimento sociale, che invece potrebbero essere centrali per contestualizzare l’esperienza
del minore ed il complesso processo di identificazioni compiute nel paese di origine prima e
in quello di arrivo, dopo. Per un altro verso, la lettura esclusiva in chiave etnico-culturale
rischia di sostenere un’inconsapevole forma di pregiudizio di tipo culturale, la cui emersione
è talora rintracciabile nello “sguardo” dell’operatore sul minore straniero. In alcuni casi,
infatti, il rischio è che tratti ritenuti di origine etnico-culturale diventino sia fattori cui
addebitare tout court le difficoltà incontrate nella gestione del minore, sia indicatori per
privilegiare alcune scelte a scapito di altre. Paradigmatico l’esempio di un qualsiasi
responsabile di una comunità che fieramente si oppone all’ulteriore inserimento di minori di
una cittadinanza “x”, quando il numero di minori della cittadinanza “x” già inseriti raggiunge
una determinata soglia numerica. Come dire: non ne inviate altri perché ne ho già
abbastanza.
71
Profili
Durante il lavoro di analisi ed approfondimento dei casi, svolto con le équipe
multidisciplinari, sono state rilevate difficoltà riconducibili sia alla fase di raccolta delle
informazioni sui singoli ragazzi, sia alla successiva fase operativa che vede la messa in atto di
prassi, talvolta risultate poco funzionali perché non costruite attraverso una valutazione
specifica dei bisogni e delle risorse del minore. Per tale ragione, è utile riassumere una
descrizione dei diversi profili di minori stranieri individuati, evidenziandone gli elementi di
specificità che spesso costituiscono anche fattori di problematicità.
Va innanzitutto sottolineato che la definizione cumulativa “minori stranieri”, se assunta tout
court, non restituisce la complessità del fenomeno oggetto di analisi, che in larga parte è
ascrivibile ai percorsi migratori, diversi per paese di provenienza, mandato e progetto
migratorio, tipo di viaggio sperimentato, impatto con il paese d’arrivo e con i referenti qui
presenti (comunità e/o reti parentali e amicali, loro prossimità ad ambienti devianti e
quant’altro). Le differenze rispetto ai percorsi migratori generano, a loro volta, diversi
percorsi di inserimento nel contesto ospite, con l’emergere di specifici nodi di
problematicità. Anche per queste ragione vale riassumere un’analisi dei diversi profili (minori
non accompagnati, minori di prima generazione, minori ricongiunti e minori di seconda
generazione) segnalando, per ciascuno, i fattori specifici di problematicità emergenti.
Ciascun profilo è infatti portatore di una serie di peculiarità, interpretabili come ostacoli o
come risorse nel processo d’integrazione del minore nel reticolo sociale italiano, che
debbono comunque emergere, affinché siano adeguatamente lette e decodificate dagli
operatori. Certamente tutto ciò tenendo sempre presente il rischio di produrre facili
generalizzazioni, troppo astratte e distanti dalla realtà in presenza.
72
Il profilo dei non accompagnati
Nel caso dei minori stranieri non accompagnati emerge in modo evidente il bisogno di
tutela, riconducibile all’assenza, nel territorio, della famiglia o di altre figure adulte di
riferimento – ovvero persone in grado di esercitare ciò che in Italia si chiama oggi
responsabilità genitoriale. È lecito presumere che quest’elemento (l’assenza di adulti di
riferimento) configuri per il minore una condizione di precarietà e disorientamento, a
prescindere da quanto il minore stesso ne abbia consapevolezza ed a prescindere da quanto
il minore stesso sia o si ritenga “adultizzato”, in conformità col dettato culturale vigente nel
contesto familiare o sociale del paese d’origine. In alcuni casi, si tratta di minori che, anche a
causa della mancanza di figure di adulti che rappresentino modelli “positivi” con cui
identificarsi, tendono ad avvicinarsi ad ambienti di vita devianti, intraprendendo percorsi di
vita a rischio.
La scelta della carriera deviante può essere motivata anche da altri fattori, quali la necessità
di sopravvivere nel paese di arrivo o la pressione di un progetto migratorio fortemente
condizionato dal mandato economico, che generalmente è più o meno connesso al dover
contribuire al sostentamento della famiglia rimasta nel paese di origine. Non a caso, nella
maggior parte dei casi, questi ragazzi attraversano il circuito penale perché commettono
reati strettamente legati alla possibilità di un guadagno rapido, qual è quello che si può
ricavare dallo spaccio di stupefacenti. Per i non accompagnati si può certamente parlare di
“adultizzazione precoce” perché essi sperimentano l’esperienza migratoria in piena
autonomia, senza l’ausilio delle figure genitoriali, a cui spesso si sostituiscono nei ruoli e
nelle responsabilità.
A fronte di un minore che emigra da solo, è dunque necessario impegnarsi nel ripensamento
degli usuali modelli di intervento utilizzati dai servizi, per strutturare percorsi trattamentali
che tengano conto: del ruolo della famiglia, del bisogno primario di tutela e della
regolarizzazione della posizione giuridica del ragazzo nei confronti della normativa
sull’ingresso ed il soggiorno.
In ordine al primo punto, cioè il ruolo della famiglia, è chiaro che i servizi si trovano a doversi
confrontare con la mancanza – o con un evidente deficit conoscitivo – della famiglia, che
invece costituisce l’abituale e fondamentale interlocutore di gran parte di quelle prassi
consolidate, a cui si deve il successo del lavoro con i minori italiani. E visto che il sistema è
abituato a lavorare con la famiglia, assume significato di punto centrale il lavoro che tende a
ricostruire questo schema. Dunque è centrale l’organizzazione di un lavoro con la famiglia “a
distanza”. Che vuol dire confrontarsi con la “dimensione psicologica della famiglia”, ovvero
confrontarsi con una famiglia che non è presente fisicamente ma che vive e prende forma
nei racconti del minore, nelle modalità che il minore usa per entrare in relazione con l’altro e
nelle sue scelte relative al percorso in atto. L’assenza nel territorio di figure adulte di
riferimento e delle relazioni affettive primarie genera inevitabilmente nel minore un
sentimento di disorientamento e di vuoto, cioè la continua ricerca di un “luogo” in cui
73
sentirsi accolto e riconosciuto. Vale ribadirlo, tutto ciò sussiste – certamente in misura
variabile a seconda dei singoli casi – anche quando un minore “adultizzato” non ne ha piena
consapevolezza, ovvero quando cerca di evitare (“negare”, come si usa dire in psicoanalisi)
tale consapevolezza. In ogni caso, la risposta dei servizi deve necessariamente tendere ad
accogliere tali bisogni e, soprattutto, a dare continuità alla storia familiare, mettendo in
campo tutti i possibili tentativi e tutte le possibili strategie per stabilire un contatto con la
famiglia. Perché ciò restituisce comunque alla famiglia un ruolo nel piano d’intervento e nel
primario bisogno di tutela del minore.
In ordine al secondo punto, cioè il bisogno di tutela, i minori stranieri non accompagnati
hanno la necessità – peraltro pienamente riconosciuta dalla legge italiana – di poter contare
su un tutore: figura deputata alla tutela dei loro diritti ed a promuovere il loro interesse.
Vista l’assenza del nucleo familiare e di altre figure considerate idonee a prendersi cura del
minore, il tutore rappresenta una delle figure chiave nella vita del ragazzo, proprio perché
esercita la funzione essenziale di seguire e pianificare con lui e per lui le tappe principali del
percorso di crescita e di positiva integrazione nella società. Si tratta di una funzione non solo
formale – come si dirà più avanti nei capitoli dedicati alle raccomandazioni – che dev’essere
garantita con attenzione, affinché abbia efficacia sostanziale.
In ordine al terzo punto, che verte sulla regolarizzazione, la presa in carico richiede altresì
una particolare attenzione all’avvio della richiesta di un titolo di soggiorno presso la
Questura di competenza. La corretta posizione giuridica nei confronti della normativa
sull’ingresso ed il soggiorno è assai rilevante per garantire i percorsi educativi ed una positiva
integrazione. Le procedure, a volte complesse e lunghe, determinano nel minore uno stato
di confusione e frustrazione che interferisce col percorso educativo intrapreso. Ottenere il
permesso di soggiorno per il minore significa prima di tutto definire la propria identità ed
uscire da quella dimensione di anonimato che ha caratterizzato le prime fasi del suo arrivo.
Gli stessi servizi minorili della Giustizia hanno evidenziato, in diverse situazioni, la difficoltà
nell’instaurare una lavoro di rete con le Questure. Spesso risulta indaginoso persino
l’accesso alle informazioni sul percorso effettuato dal minore prima dell’impatto con la
Giustizia. Il rilascio del titolo di soggiorno, che per definizione tutti i minori stranieri non
accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni, rappresenta il
primo passo per iniziare ad avviare un processo di inserimento sociale, potendo contare sulla
definizione – almeno giuridica – di un ruolo e di un’identità. Ne fornisce un esempio la storia
di un ragazzo che gli operatori dell’équipe multidisciplinare hanno voluto chiamare “la
vittima della burocrazia”.
Il ragazzo guineiano, quindicenne, è accompagnato nella seconda metà del 2012 in stato di arresto in
CPA per il reato di rapina e detenzione di sostanze stupefacenti. Dalle analisi tossicologiche risulta
positivo ai cannabinoidi.
Gli operatori raccolgono le prime informazioni sulla sua storia dal ragazzo stesso, che dice di non
ricordare i numeri telefonici dei suoi familiari e che non è conoscitivo dai Servizi Sociali Territoriali.
Racconta di esser nato in Guinea ma di essersi trasferito sin da piccolo in Costa d’Avorio, dove è
sempre vissuto con il padre e la nonna paterna. La madre, originaria della Costa d’Avorio, è infatti
immigrata in Italia da circa 12 anni. Lui è arrivato in Italia, insieme alla sorella gemella e alle altre tre
sorelle maggiori, di cui due anche loro gemelle, perché il padre è rimasto ucciso nel corso della civile
che dal 2002 si svolge nel Paese. Dopo la morte del padre, il ragazzo e le sorelle hanno vissuto sia con
74
la nonna paterna, sia con la nonna materna, sia con un’altra parente materna, finché la madre non ha
espresso il desiderio di ricongiunger la famiglia in Italia.
Riferisce che il ricongiungimento con la madre, che aveva visto una sola volta nella sua vita, è molto
problematico: non sa che lavoro faccia la madre, che la sera ha sempre la casa piena di gente che
mangia e beve, sa solo che lo obbliga al mattino a rimettere a posto la casa, impedendogli di fatto di
frequentare la scuola con assiduità e “senza dormire durante le lezioni”. Di sua madre dice che “beve e
urla troppo” e l’accusa di avergli impedito di continuare gli allenamenti con una squadra di calcio, lo
sport per cui cova una vera passione. È dispiaciuto non solo per aver dovuto interrompere gli
allenamenti, ma anche perché così ha perso i contatti con l’allenatore, con cui aveva instaurato un
rapporto tale che questi gli aveva pagato l’iscrizione a scuola, consapevole delle difficoltà economiche
che il ragazzo aveva. Per quanto riguarda il percorso scolastico, il ragazzo sostiene di aver ottenuto la
licenza media e di essersi iscritto a una scuola professionale dove è stato bocciato per due anni
consecutivi.
Precisa che da circa tre mesi, in seguito ad una lite con la madre, vive in strada e qui per mantenersi ha
iniziato a spacciare. Anche la sorella gemella è stata cacciata dalla madre, perché in gravidanza.
In sede di udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria lo sottopone alla misura cautelare del
collocamento in comunità e viene assegnato per un periodo di osservazione alla Comunità Ministeriale
e trasferito in un comunità del privato sociale.
A distanza di un mese dal suo collocamento in comunità, la madre che nel frattempo si era trasferita
insieme alle figlie in un comune di un’altra regione, improvvisamente muore per una “malattia
fulminante”. Poiché la residenza del ragazzo è ufficialmente in quest’altra regione, la competenza
amministrativa e tecnica del caso passa al CGM e all’USSM di questa. Nel frattempo, viene nominato
come tutore del ragazzo e della sorella gemella e il marito della sorella maggiore, che vedovo e con un
figlio, ha avuto in precedenza una relazione con la madre del ragazzo e della sua “futura” moglie.
Nonostante questi eventi, il ragazzo prosegue il suo percorso in comunità e in considerazione dei suoi
comportamenti adeguati, viene proposta all’Autorità Giudiziaria e concessa una messa alla prova della
durata di un anno, da attuarsi in una comunità del privato sociale, individuata nella regione in cui il
ragazzo ha sempre vissuto e non in quella in cui risiede “ufficialmente”. Il progetto di messa alla prova
prevede la frequenza di un corso di qualifica professionale, la ripresa dell’attività sportiva, un’attività
socialmente utile e un sostegno psicologico.
Dopo due mesi dal suo ingresso nella comunità privata, il ragazzo viene sorpreso insieme ad altri ospiti
a fumare hashish. Gli operatori in seguito a questa trasgressione limitano le sue possibilità di uscita in
autonomia. Una settimana dopo, manifesta una forte sofferenza psicologia per queste limitazioni e
mette in atto dei gravi agiti autolesivi – si tagli l’addome con un coltello, tenta di gettarsi dalla finestra, si
distende in mezzo alla strada con il rischio di essere investito – tutti atti prontamente sventali
dall’operatore di turno. Accompagnato al pronto soccorso, medicato e valutata la persistenza
dell’intenzionalità autolesiva da parte del personale sanitario, è ricoverato presso il Servizio Psichiatrico
di Diagnosi e Cura, dove lascia emergere tutte le preoccupazioni in merito al futuro, alla condizione
delle sorelle e del nipotino (figlio della sorella gemella) e soprattutto esprime un forte senso di colpa per
la morte della madre. Da qui viene dimesso con diagnosi di “disturbo dell’adattamento con disturbi misti
dell’emotività e della condotta” e ricollocato nella stessa comunità.
All’insaputa del ragazzo, la sua necessaria presa in carico da parte della NPI, scatena un conflitto di
competenze amministrative, in quanto questa deve avvenire da parte della A.USL di residenza e non è
chiaro quale sia la “residenza” del ragazzo. Il ragazzo, infatti, che è domiciliato nel comune in cui è
ubicata la comunità, non è più residente nel comune in cui lui ha vissuto dopo il ricongiungimento con la
madre, ma quello dove lei si è trasferita dopo averlo cacciato di casa – che si trova in un’altra regione –
e dove lui non ha mai vissuto. Il tutore, residente lui stesso nel comune in cui il ragazzo ha vissuto,
richiede, per agevolare la situazione, di trasferirvi di nuovo quella del ragazzo. Ma il Comune nega
questa possibilità, in quanto a suo dire non sussistono gli elementi per l’iscrizione anagrafica, in quanto
il ragazzo non è fisicamente presente e non ha qui il “centro della proprie relazioni familiari”. Nel
75
frattempo infatti, la sorella, moglie del tutore, si è trasferita in Francia per motivi di lavoro (il marito è
disoccupato e hanno ricevuto un avviso di sfratto per morosità), mentre le altre due sorelle e il nipotino
continuano a vivere nell’appartamento in cui la madre ha fatto appena in tempo a trasferirsi.
Fortunatamente mentre i Servizi si “rimpallano” le competenze, il ragazzo che assume regolarmente
una terapia farmacologica prescrittagli durante il ricovero, comincia a stare meglio e anzi registra un
miglioramento negli atteggiamenti e nei comportamenti: riprende la frequenza scolastica, le attività
sportive e quelle di volontariato, ottiene la possibilità di trascorrere una giornata a settimana con le
sorelle. Al termine dell’anno scolastico effettua uno stage di un mese in un’azienda con successo, che
pare intenzionata a proseguire la collaborazione con il ragazzo con un’assunzione estiva. Ma i problemi
con la residenza compromettono la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno e di conseguenza
con la possibilità di una “regolare” assunzione.
Poiché la situazione di impasse legata alla residenza del minore, che pregiudica la presa in carico
sanitaria e la regolarizzazione del minore con le norme del soggiorno per i cittadini non comunitari non
accenna a risolversi, l’USSM, in accordo con il CGM, informa il Garante Regionale per l’Infanzia e
l’Adolescenza di quanto sta avvenendo. Il Garante richiede al comune di residenza del tutore di
accogliere la domanda di iscrizione anagrafica presso la residenza del tutore. Il comune risponde
ribadendo che non vi sono le condizioni né oggettive né soggettive per l’accoglienza della richiesta.
Nel frattempo, una relazione del Servizio Sociale Territoriale del comune di residenza ufficiale del
ragazzo, dove tutt’ora vivono tre delle sorelle e il figlio di una di queste, illustra una situazione di
crescente disagio del nucleo familiare. Nessuna delle sorelle lavora: una delle gemelle più grandi si
occupa della casa ed esce raramente, mentre l’altra gemella segue due corsi di formazione
professionale e intrattiene una relazione con un giovane del Camerun (a suo tempo osteggiata dalla
madre), la più piccola, gemella del ragazzo, si occupa del figlio di pochi mesi e mantiene la relazione
con il padre del bambino, anche lui di origine africana e attualmente disoccupato. Intorno a questo
nucleo gravita un altro personaggio e la di lui compagna, il quale sostiene di essere il secondo marito
della madre del ragazzo e il vero padre dei figli della donna, che gli avrebbe fatto cambiare nome per
agevolare il loro ingresso in Italia. Per avvallare questa sua versione, durante un colloquio con gli
operatori del Servizio, tira fuori una Bibbia dalla borsa e lo giura con una certa solennità. Le figlie
maggiori della donna confermano soltanto il legame che lui ha avuto con la madre e lo accusano di aver
fatto sparire importanti documenti dall’abitazione, dopo la morte della donna. Tuttavia, dopo una lite con
le sorelle maggiori, la gemella del ragazzo, con il figlio, si è trasferita momentaneamente a casa di
questo signore.
Nel corso dei mesi seguenti, mentre la situazione familiare precipita – le sorelle ricevono lo sfratto per
morosità e lasciano l’appartamento e il Comune di residenza – e lo “stallo anagrafico” persiste, il
ragazzo, a cui nel frattempo è stato diagnosticato un ritardo mentale lieve, prosegue il suo percorso di
messa alla prova. Purtroppo, nonostante l’impegno dimostrato e il buon esito dello stage, alla fine
dell’anno scolastico viene respinto. L’USSM e la Comunità, in considerazione del fatto che, nonostante
il ragazzo sostenga di aver conseguito la licenza media, non si riesce ad acquisire tale documento dalla
scuola secondaria di primo grado da lui frequentata, decidono di iscriverlo ad un CTP per l’acquisizione
di tale licenza (alle verifiche fatte risulta che sia stato iscritto alla classe terza ma che non abbia
sostenuto l’esame finale). Inoltre, viene inserito con successo in un tirocinio formativo della durata di tre
mesi e dona con fierezza parte della ricompensa ricevuta alle due sorelle maggiori, che attraversavano
un periodo di difficoltà (la sorella gemella, in attesa di un altro figlio è ospite di una struttura per
l’accoglienza “madre-bambino”). Porta avanti gli allenamenti sportivi, che però diventano motivo di
frustrazione sempre per “motivi burocratici”. Infatti, in quanto non in regola con il permesso di soggiorno,
non può tesserarsi e partecipare alle partite, ma solo agli allenamenti. Inoltre, nel periodo in cui
ricorreva l’anniversario della morte della madre, il ragazzo dà segni di turbamento ed inquietudine, che
sul piano comportamentale si traducono nella trasgressione delle regole della comunità: ritardi negli
orari di rientro, uscite non autorizzate, ecc.
76
Complessivamente però l’USSM e la Comunità valutano positivamente il percorso fatto dal ragazzo e
ipotizzano, alla conclusione della messa alla prova, la continuità della permanenza in comunità
attraverso il coinvolgimento del Servizio Sociale Territoriale in cui il minore risulta residente.
Due giorni dopo la conclusione formale della messa alla prova, l’Autorità Giudiziaria sottopone il
ragazzo ad una nuova misura di collocamento in comunità, per il reato di rapina in concorso con altre
ospiti della comunità e risalente a 5 mesi prima (all’epoca dell’anniversario della morte della madre). Al
fine di separare i computati, che nell’interrogatorio di garanzia hanno fatto dichiarazioni “divergenti”, il
ragazzo è trasferito in una nuova comunità, sita nella cittadina in cui frequenta il CTP e in cui vivono
adesso le due sorelle maggiori, gestita però dalla stessa cooperativa.
Nel frattempo, il cognato, richiede di essere sostituito dalla nomina di tutore del ragazzo e il giudice
Tutelare nomina al suo posto i Servizi Sociali del Comune in cui si trova la comunità che lo ospita.
Il ragazzo, che non si ritiene responsabile dei fatti-reato contestategli e che quindi non accetta le
limitazioni poste dalla misura cautelare, mette in atto una serie di allontanamenti arbitrari, tanto che il
Giudice per le indagini preliminari dispone un mese di aggravamento in IPM. In IPM il ragazzo, pur
mostrando con gli operatori un atteggiamento di chiusura e di scarsa disponibilità al dialogo, partecipa
alle lezioni scolastiche e ai laboratori attivi in IPM.
Concluso il mese di aggravamento, il ragazzo rientra nella seconda comunità (quella in cui ha messo in
atto i ripetuti allontanamenti) e riprende la frequenza del CTP e sostiene con esito positivo gli esami di
terza media. Supportato dagli operatori, ha inoltre iniziato ad espletare le pratiche per la richiesta di
asilo politico. Ha iniziato a frequentare una palestra per scaricare la “rabbia che prova ad essere
accusato ingiustamente”. In occasione del periodo del Ramadan, decide di attenersi alle prescrizioni
dello stesso.
In considerazione di quanto avvenuto, l’udienza finale di valutazione della Messa alla prova è stata
rinviata di 6 mesi, in attesa dell’accertamento giudiziale della responsabilità in merito al nuovo
procedimento penale.
Recentemente, il Tribunale per i Minorenni ha concesso il perdono giudiziale per il secondo
procedimento penale.
77
Il profilo dei ricongiunti
Diversa la condizione dei minori ricongiunti, che affrontano una duplice esperienza
traumatica: quella del distacco dal paese di origine e dai legami affettivi e sociali che hanno
contraddistinto la loro infanzia; quella del cambiamento che si realizza con l’arrivo in un altro
paese in cui son chiamati a ricostruire completamente ogni tipo di relazione sociale e,
talvolta, familiare.
Tra i nodi critici riscontrati nel percorso dei minori stranieri che giungono in Italia attraverso
l’attivazione di una regolare procedura di ricongiungimento familiare assume in primo luogo
rilevanza la fragilità del nucleo familiare. Si tratta spesso di famiglie per molti versi
sconosciute. Sconosciute agli occhi di bambini e ragazzi che negli anni di lontananza hanno
maturato l’idea – troppo spesso illusoria – di poter raggiungere un contesto familiare stabile
ed equilibrato. Quest’aspettativa troppo spesso trova scarso riscontro nella realtà del
ricongiungimento, perché il ragazzo va incontro ad una nuova condizione di precarietà, in
ragione delle difficoltà economiche e sociali con cui si cimenta quotidianamente la famiglia
immigrata. Come dire che il minore ricongiunto sperimenta la solitudine generata stavolta
non già dalla famiglia lontana ma dalla sostanziale latitanza di figure genitoriali impegnate
nel lavoro, nella ricerca del consolidamento delle posizioni di reddito faticosamente
raggiunte e nelle comuni difficoltà della vita quotidiana in una terra tutto sommato ancora
straniera. Dunque un insieme di cose che facilmente e comprensibilmente produce quel
senso di frustrazione direttamente correlato a due difficoltà: la difficoltà che si incontra nel
dover accettare il distacco da un contesto rassicurante e solido – o almeno come tale
percepito – qual era il paese d’origine, lasciato alle spalle come offerta sacrificale in vista di
una condizione più vantaggiosa; la difficoltà che si incontra nel dover accettare la condizione
di precarietà, marginalità e solitudine che si conosce nel paese d’arrivo. Ricordando George
Borjas citato nella prima sezione, siamo certamente tutti contenti di aver varcato la soglia
dell’Heaven’s door, ma non sempre il Paradiso è ciò che pensavamo fosse.
Un altro nodo critico che si riscontra nei percorsi dei minori ricongiunti è quello relativo
all’inserimento nei contesti educativi. L’incontro col sistema scolastico non rappresenta
sempre un’esperienza positiva, sia perché non sempre il minore è sostenuto adeguatamente
dai genitori, sia perché l’istituzione scolastica non sempre si mostra in grado di riconoscere il
portato psicologico dell’esperienza che il minore sperimenta nell’entrare in contatto col
nuovo contesto. La scuola è attenta ma non tutti i minori ricongiunti si ricongiungono a
famiglie stabilizzate dal punto di vista lavorativo, abitativo, sociale e culturale. A volte il
ricongiungimento è un tentativo di ricomporre la coesione familiare, dettato dalle più varie
ragioni che debbono tuttavia sempre superare la prova con un’alea imprevedibile. Non di
rado i ragazzi ricongiunti mostrano atteggiamenti di estrema chiusura o difficoltà
nell’entrare in relazione con l’altro. Non di rado la difficoltà nel riconoscere il ruolo educativo
dell’insegnante è riconducibile alla scarsa padronanza dello strumento linguistico che limita
la comunicazione con il gruppo classe. Ma a volte rimanda ad una difficoltà nel gestire
l’impatto emotivo sperimentato nell’entrare in contatto con un ambiente del tutto estraneo.
78
E non necessariamente un apprendimento più lento o una resistenza ad integrarsi
nell’ambiente scolastico dev’essere ricondotto a problemi di natura psicopatologica.
79
Il profilo dei minori di seconda generazione
Si parla di nati in Italia da genitori immigrati (seconda generazione vera e propria) o giunti in
Italia in tenera età al seguito dei genitori (generazione 1,75 secondo la classificazione
decimale proposta da Rumabaut e descritta in dettaglio in nota nella prima sezione). Sia i
nati in Italia, sia i minori emigrati in età prescolare, compiono l’intero percorso di
socializzazione nel paese d’immigrazione. Costoro pongono i servizi di fronte a differenti
nodi problematici, che si possono rintracciare sia nella possibile “non coincidenza” del
progetto migratorio del minore con quello della coppia genitoriale, sia nella possibile
presenza di un conflitto, che può coinvolgere la famiglia e/o la società di accoglienza.
L’espressione seconda generazione trova infatti maggiore chiarezza nel riferimento alla
famiglia immigrata, più che al singolo individuo. Generalmente, la seconda generazione
sperimenta una sensazione di “sospensione” tra realtà diverse e sovente conflittuali: la
condizione di migrante e la condizione di nativo, la cultura d’origine (filtrata attraverso la
mediazione dei genitori) e la cultura acquisita, la famiglia ed il contesto sociale. E da ciò
derivano i possibili fattori di rischio per questo profilo.
All’interno dei nuclei familiari dei migranti sussiste una sorta di linea di demarcazione
simbolica, che separa i genitori dai figli, rappresentata dall’evento migratorio: un evento che
incide sulla dimensione esistenziale e psicologia delle persone coinvolte ma con significative
differenze tra la prima e la seconda generazione, in ordine a modalità e prospettive. I
genitori continuano a nutrire sentimenti di appartenenza alla cultura d’origine (lingua,
abitudini connesse al credo religioso, concezioni della vita, della famiglia e dalle norme che
regolano i rapporti intrafamiliari). I loro figli invece non sempre hanno riferimenti così chiari
e radicati nella cultura d’origine dei genitori, perché orientati a costruire la propria identità
secondo modelli e valori appartenenti ad una pluralità di “nuovi” scenari culturali (familiare,
amicale, sociale). E qui, com’è noto, affonda le radici il tema del conflitto intragenerazionale.
Già dalla rapida trattazione della dimensione relativa al conflitto intragenerazionale appare
evidente che la seconda generazione è impegnati ad assolvere compiti più complessi di quelli
con cui si confrontano o si sono confrontati i genitori. E s’è in proposito parlato nella prima
sezione di génération involontarie riprendendo la significativa espressione di Ben Jellun. La
complessità del compito che attende la seconda generazione espone al rischio di quel
conflitto identitario, fortemente connesso al peso della variabile culturale. Per un verso
questi ragazzi tentano di conservare la relazione con i familiari e con le origini identitarie. Per
un altro verso sono attratti da riferimenti esterni, in cui individuano la possibilità di essere
pilotati nella comprensione del nuovo contesto sociale e nell’attivazione di un adeguato
processo di integrazione. In sintesi, si tratta di sviluppare un processo di costruzione
dell’identità che sappia conciliare un’appartenenza duplice – in alcuni casi molteplice –
stabilendo nuovi confini tra le parti. È chiaro che l’elemento di “sospensione” tra due culture
– soprattutto quando esse divergono – insieme all’elemento della “doppia appartenenza”,
possono produrre una condizione interna conflittuale, che talvolta è alla base di agiti
80
devianti o comportamenti a rischio. L’individuazione e la gestione di questo duplice livello di
conflittualità da parte dei servizi, attraverso interventi congiunti con il minore e la sua
famiglia, può essere considerata un valido fattore di protezione. Esemplari in proposito le
storie di due ragazzi, il primo ricongiunto, il secondo nato in Italia.
Il ragazzo che gli operatori dell’équipe multidisciplinare conoscono come “il figlio della Tradizione” ha 17
anni. Cittadino pakistano, è stato collocato in comunità del privato sociale nei primi mesi del 2014, in
seguito ad una denuncia a piede libero per rapina aggravata in concorso con un minorenne e un
maggiorenne anche loro di cittadinanza straniera.
È nato in Arabia Saudita, come il fratello maggiore e la sorella minore, in quanto i genitori subito dopo il
matrimonio, si erano trasferiti dal Pakistan in quel Paese. Nel 1998, dopo la nascita della sorellina, la
famiglia rientra in Pakistan e il padre prosegue il suo percorso migratorio verso l’’Italia, dove si
trovavano già alcuni suoi fratelli. Qui si adopera per raggiungere una stabilità occupazionale ed
economica che gli consenta di ricongiungere la famiglia e nel 2006 avvia un’attività imprenditoriale in
proprio, aprendo un negozio di generi alimentari. Il ricongiungimento avviene però più tardi, nel 2008 in
quanto la famiglia ha deciso di far completare ai figli almeno il primo ciclo di studi scolastici in Pakistan.
La famiglia non è conosciuta dai Servizi Sociali Territoriali.
Al momento dell’applicazione della misura cautelare il ragazzo frequenta la classe terza di un istituto
d’istruzione professionale. È sempre stato promosso senza debiti formativi.
Nei colloqui effettuati dall’assistente sociale dell’USSM con il ragazzo, la famiglia viene descritta come
caratterizzata da uno stile educativo in cui si richiede in maniera rigorosa il rispetto formale delle regole
e dove esiste una marcata divisione dei ruoli: affettivo quello della madre, economico quello del padre,
di mediazione con le agenzie esterne – servizi, scuola, ecc. – il fratello maggiore. Il ragazzo non riesce
neanche a considerare la possibilità di mettere in discussione o criticare le richieste e le aspettative
della famiglia. Il ragazzo è fortemente radicato nella sua cultura di origine, di cui valuta positivamente
valori e tradizioni.
Ha amici, prevalentemente connazionali o comunque stranieri, con i più grandi dei quali intrattiene un
rapporto di “obbedienza”: fa “ciò che gli dicono di fare”. Non a caso nell’episodio reato di cui è imputato,
ha avuto un ruolo di “passivo spettatore”: è rimasto seduto in macchina, insieme all’altro minorenne,
mentre l’amico maggiorenne compiva il reato.
Dopo la commissione del reato da parte del figlio, la famiglia ha reagito colpevolizzando il figlio, che dal
loro punto di vista ha messo in discussione l’intero progetto migratorio. Poco tempo dopo la madre e la
sorella sono rientrate definitivamente in Pakistan. Il padre le ha seguite, anche se il soggiorno nel paese
d’origine sembra avere un carattere temporaneo, anche se è incerta la data del suo ritorno. Il fratello
maggiore è invece rimasto in Italia, ma ha dovuto rimandare il proprio matrimonio a causa del “disonore”
che gli agiti del ragazzo hanno recato alla famiglia.
Il ragazzo, che possiede buone risorse personali, all’inizio ha fatto fatica a comprendere il senso del
collocamento in comunità, anche se si attiene in maniera attenta alle regole della vita comunitaria. In
considerazione del suo comportamento, viene proposto dall’USSM un progetto di messa alla prova, da
attuarsi presso la comunità di cui è ospite. Il Tribunale per i Minorenni gli concede così una sospensione
del processo e una messa alla prova per 18 mesi. Lui è “sicuro di farcela” ed ha cercato più volte di
descrivere, nelle comunicazioni telefoniche con i familiari, il percorso che lo aspetta.
La seconda storia riassume le vicende di un ragazzo indiano di 17 anni, accompagnato in CPA dalle
Forze dell’Ordine, a metà 2013, in seguito all’arresto per il reato di concorso in detenzione ai fini di
spaccio di sostanza stupefacente in concorso con un coetaneo di nazionalità ghanese.
Attraverso i colloqui con il ragazzo e i suoi familiari gli operatori della struttura cominciano a ricostruire
una storia.
Il ragazzo appartiene ad un nucleo familiare composto dai genitori e una sorella maggiore, anche lei
nata in Italia. Il padre è emigrato in Italia nel 1983, e qui ha svolto varie attività lavorative. Nel 1990,
81
avendo raggiunto una posizione occupazionale stabile l’uomo rientra in India per celebrare un
matrimonio combinato e dal 1991 la moglie lo segue in Italia. La coppia intrattiene un rapporto
particolarmente positivo con la famiglia del datore di lavoro del marito, tanto che quando nasce nel 1994
nasce la prima figlia, questa è di fatto “adottata” da tale famiglia. A qualche anno di distanza nasce il
secondo figlio con una malformazione congenita ad un piede, e ad un mese dalla nascita i genitori lo
inviano in India dai nonni paterni. Il datore di lavoro però insiste perché il ragazzo rientri in Italia e sia
qui curato, garantendo ogni supporto, anche economico, per i necessari interventi chirurgici e
riabilitativi. Ancora oggi la famiglia vive in un appartamento di proprietà del datore di lavoro del padre,
per il quale viene pagato un modico affitto. La figlia maggiore, iscritta all’università ha recentemente
ottenuto la cittadinanza italiana. Anche la coppia genitoriale ha fatto la richiesta per la naturalizzazione
e sono in attesa del riconoscimento della cittadinanza.
L’infanzia del ragazzo è stata contrassegnata dai continui ricoveri ospedalieri per sottoporsi a continui
interventi chirurgici al piede. Solo poco prima del fatto-reato è stato eseguito un ultimo intervento, che
pare essere “definitivo”.
Il ragazzo ha conseguito la licenza media, dopo aver ripetuto il terzo anno, e sta attualmente ripetendo il
secondo anno di un istituto professionale. A scuola ha un comportamento corretto con i compagni e gli
insegnanti, ma ammette di impegnarsi molto poco, di marinare spesso la scuola e di meritare le
valutazioni insufficienti che ha in varie materie.
Il ragazzo ha molti amici, tra i compagni di scuola e tra quelli che come lui frequentano un centro di
aggregazione giovanile il pomeriggio. Con questi esce spesso, anche di sera, rientrando di solito intorno
alle 22,30, con l’eccezione del sabato sera, quando si trattiene anche fino a notte fonda con gli amici.
È con questi amici che ha iniziato a consumare hashish e a spacciarlo, per procurarsi del denaro che
ammette non ha il coraggio di chiedere ai genitori. La famiglia, infatti, attualmente può contare sul solo
stipendio del padre, in quanto la moglie che per molti anni ha lavorato in una lavanderia è stata
licenziata a causa della crisi economica, e viene richiamata in forma occasionale e al “nero” a lavorare
dai proprietari della lavanderia.
Con i genitori, il ragazzo ha da qualche anno un rapporto problematico: i genitori tendono a limitare
senza successo le sue uscite e a orientare le sue amicizie, ritenendo poco affidabili le sue
frequentazione. Il padre, preoccupato, ha anche pedinato il figlio per controllarlo. Nel periodo
precedente all’arresto, è stato contrassegnato da una forte conflittualità familiare, in quanto i genitori e
la sorella disapprovandone il comportamento cercavano di imporgli dei limiti che il ragazzo
puntualmente trasgrediva. Di fronte agli ammonimenti dei familiari sempre più spesso reagiva con
violenza verbale e contro gli oggetti o chiudendosi in un silenzio ostinato. Ricordando agli educatori,
questo clima familiare, il padre sostiene che l’arresto del figlio è una cosa positiva, in quanto il ragazzo
necessitava di un “un fermo” nel suo percorso trasgressivo.
In sede di udienza di convalida, il ragazzo è sottoposto alla misura del collocamento in comunità e
trasferito in una comunità del privato sociale. La misura cautelare, impone non solo una “battuta
d’arresto” - come previsto dal padre – ma costituisce anche un’occasione per ripensare il suo stile di
vita, le sue frequentazioni e il rapporto con i genitori e la sorella. Il ragazzo, ad esempio, appare sempre
più consapevole del rapporto di rivalità che caratterizza la relazione con la sorella: questa ha avuto il
privilegio di essere trattata come una “figlia” dal datore di lavoro del padre e i suoi “successi” gli sono
stati presentati come un modello che ha lui ha rifiutato. Ugualmente, rilegge il periodo delle sue
“frequentazioni” a rischio come un periodo in realtà di intesa solitudine, per il carattere “effimero” e
strumentali delle relazioni con i pari, che però in quel momento gli apparivano più significative di quelle
familiari. Esprime un senso di vergogna forte, per aver guadagnato “soldi sporchi” con l’attività di
spaccio. Contemporaneamente emerge in lui un desiderio di “riscatto” sia dal punto di vista sociale che
personale, che lo porta ad aderire al progetto educativo che la comunità e l’USSM hanno elaborato per
lui.
82
In considerazione del buon andamento di questo progetto, l’USSM propone la sospensione del
processo e la messa alla prova in comunità. Il Tribunale gli concede una MAP di 18 mesi da svolgersi in
comunità.
Nel percorso di MAP, che ormai volge alla conclusione, il ragazzo ha ripreso la frequentazione
scolastica interrotta, ha svolto tirocini formativi, attività socialmente utili, e soprattutto si è riposizionato
all’interno della sua famiglia in una collocazione non più antagonista, ma in continuità con le aspettative
e la storia familiare.
83
Raccomandazioni
La descrizione dei diversi profili fotografa caratteristiche e specificità di un’ampia parte
dell’utenza straniera attualmente in carico al sistema di Giustizia minorile, nel contempo
delinea una sorta di cornice concettuale di riferimento, per individuare alcuni nodi critici
rilevati da SIMS nei percorsi di presa in carico e trattamento.
È infatti importante assicurare che le varie istituzioni coinvolte nella rete di accoglienza e
tutela funzionino da reali fattori di protezione nei confronti dell’accentuata vulnerabilità
sociale e psicologica che caratterizza, nel complesso, il target di utenza in oggetto.
Le raccomandazioni vertono sugli aspetti che sono risultati più rilevanti al fine di garantire, in
primo luogo, un’adeguata lettura delle storie e dei percorsi dei minori, nonché un’attenta
valutazione degli elementi di problematicità specifici di ciascun profilo. Il tutto riservando
particolare riguardo alla prevenzione di tutte quelle forme di discriminazione indiretta che,
ancorché inconsapevoli, sono spesso il risultato dell’applicazione di criteri o prassi solo
apparentemente neutrali, che invece finiscono per creare svantaggi, non di rado cumulativi.
Le raccomandazioni vertono principalmente su tre aspetti, ovvero su tre aree tematiche, che
sono quelle utilizzate come vertici d’osservazione nel corso della sperimentazione condotta
da SIMS nei servizi dei quattro contesti territoriali coinvolti, come già prima accennato.
Il primo aspetto è la dimensione teorica del lavoro dei servizi, che include l’insieme di
concetti, prospettive e chiavi di lettura utilizzati nell’approccio al minore straniero, che si
traducono nella scelta di prassi e modalità operative.
Il secondo aspetto è la dimensione giuridica, che riguarda l’insieme delle procedure legate
alla tutela dei diritti. Procedure ispirate dal medesimo principio che informa l’operato della
Giustizia minorile – cioè la tutela del diritto del minore – ma che spesso entrano in rotta di
collisione col lavoro dei servizi minorili, per ragioni di ordine burocratico.
Infine l’aspetto operativo-procedurale, cioè le modalità di interazione sia tra i diversi servizi
interni alla Giustizia minorile, sia tra il sistema di Giustizia minorile, gli altri servizi e l’intera
rete territoriale con cui esso sempre più strettamente è chiamato a collaborare.
84
Raccomandazioni: la dimensione teorica
In ordine a prospettive teoriche e strumenti di lettura della storia migratoria e del profilo del
minore, la dimensione di “alterità” che caratterizza l’incontro con lo straniero richiede uno
sforzo conoscitivo ed un impegno intellettuale supplementari, rispetto a quelli impiegati
nell’incontro con l’altro non straniero. La consapevolezza dei limiti inerenti all’applicazione
dei criteri abituali (quelli interni alla cultura del servizio o dell’operatore) non basta, da sola,
a promuovere la conoscenza del “culturalmente altro”: essa dev’essere accompagnata
dall’elaborazione di strumenti conoscitivi che consentano di vedere e conoscere la persona
che ci sta di fronte. Dunque “mentalizzare” un a priori, che consiste nel sottoporre al vaglio o
ad una revisione critica alcune nozioni di base, quali: identità etnica, protezione del minore,
sicurezza. Al fine di poter applicare queste nozioni con cautela e discernimento, in un
contesto sempre nuovo perché in continua evoluzione.
Nell’ascolto delle storie dei minori, particolare attenzione va posta all’analisi dell’esperienza
migratoria, che consente di individuare le differenze tra i diversi profili (non accompagnati,
ricongiunti e seconde generazioni) e le relative “criticità”, nei cui confronti strutturare
interventi specifici. L’esperienza migratoria è l’aspetto centrale da considerare nella lettura
della storia del minore per capire che cosa lo abbia condotto nel circuito penale.
Ovviamente anche la lettura in chiave etnico-culturale può fornire informazioni preziose per
comprendere i comportamenti e le abitudini del minore, attraverso una sorta di anamnesi,
che approfondisce le relazioni, al tempo stesso universali e culturalmente orientate, tra il
singolo, la “sua” cultura e l’altra cultura con cui è in contatto. Va però segnalato il rischio che
l’utilizzo esclusivo di tale prospettiva finisca col sostenere un inconsapevole forma di
pregiudizio di tipo culturale, la cui emersione è talora rintracciabile nello “sguardo”
dell’operatore sul minore straniero. In alcuni casi, infatti, il rischio è che tratti ritenuti di
origine etnico-culturale diventino sia fattori cui addebitare tout court le difficoltà incontrate
nella gestione del minore, sia indicatori per privilegiare alcune scelte a discapito di altre.
Le metodologie di intervento certamente prevedono il coinvolgimento della famiglia, sia
quando essa è presente nel territorio, sia quando non lo è. Quest’elemento resta centrale
nella presa in carico, anche quando la famiglia appare “disgregata” (cioè quando sono
presenti solo alcuni componenti) o si trova nel paese di origine. Soprattutto quando la
famiglia è territorialmente distante, è importante lavorare con la “dimensione psicologica
della famiglia”, ovvero, con quella famiglia che vive e prende forma nei racconti del minore,
che – se ascoltati con attenzione – parlano anche delle sue modalità di entrare in relazione
con l’altro e nelle sue scelte relative al percorso in atto. Una storia per molti versi particolare
fornisce un esempio dell’importanza delle possibili articolazioni della dinamica familiare in
corso d’immigrazione: è il caso del “figlio-marito”.
Questo ragazzo marocchino già all’età di 14 anni ha collezionato tre denunce a piede libero per reati
contro il patrimonio. In seguito ad una quarta denuncia per rapina aggravata in concorso è stata
85
disposta la misura cautelare del collocamento in comunità a fine maggio 2014. L’assistente sociale
dell’USSM che lo ha in carico ha ricostruito, avvalendosi anche del contributo dei Servizi Sociali
Territoriali, la sua complessa storia, quella della sua famiglia e degli interventi socio-educativi e
psicologici che sono stati attuati sul nucleo familiare.
Il ragazzo è nato in Italia, dove 25 anni fa sono immigrati i nonni materni con i loro quattro figli. La
madre, arrivata in Italia a circa 15 anni, ha conseguito qui un diploma di scuola superiore. Si è sposata
a 24 anni con un connazionale, anche lui immigrato in Italia, che conosceva fin dall’adolescenza. L’anno
successivo è nato il primo ed unico figlio delle coppia. Dopo pochi mesi il rapporto fra i neo genitori si è
incrinato (la madre riferisce che dopo la nascita del figlio il marito si è come distaccato e ha iniziato a
tradirla) e a distanza di due anni dal matrimonio i due si sono separati. La madre ferita dai tradimenti del
marito gli ha da allora in poi negato la possibilità di frequentare il figlio. Il padre, successivamente si è
trasferito in un’altra regione, si è creato una nuova famiglia e non ha mai contribuito al mantenimento
del figlio. La madre lo ha così cresciuto da sola, contando sull’appoggio della propria famiglia di origine
e svolgendo varie attività lavorative: mediatrice culturale presso un Comune della provincia, pizzaiola,
rappresentante, imprenditrice, ecc. A causa di quest’ultima attività ha contratto dei forti debiti che non
ha ancora saldato. Attualmente lavora come collaboratrice domestica part-time.
Nel 2010 la madre viene avvertita che l’ex marito è morto per infarto e pentita per aver impedito che
padre e figlio si conoscessero, decide di rimediare in extremis: accompagnerà il figlio a vedere la salma
del padre ancora collocata sul letto dicendo che l’uomo è ammalato e sta dormendo. Organizza così il
viaggio, ma le cose non vanno esattamente come lei se le era prefigurate. Il figlio, infatti, dopo alcune
ore di attesa davanti al letto del padre, fa notare alla madre che il padre è morto! Al ragazzo non resta
altro aggregarsi, insieme alla madre, ai parenti del padre per accompagnare la salma in Marocco e
celebrare là il funerale.
La situazione economica del nucleo familiare madre-figlio è andata via via peggiorando, tanto che nel
2011 la donna ha ricevuto lo sfratto per morosità e ha trascorso diverse notti in macchina con il figlio,
consolandolo attraverso la recitazione di alcuni versetti del Corano. È stato il figlio a convincerla a
rivolgersi ai Servizi Sociali per ricevere l’aiuto necessario per uscire da tale situazione di disagio. È stata
così accolta in un alloggio del Servizio Sociale Territoriale, dove ha vissuto in coabitazione con altre
madri per quasi due anni. Il Servizio le ha anche pagato il corso per operatore socio-sanitario (OSS).
In questo periodo sono emerse varie carenze genitoriali: la madre lasciava il figlio in casa da solo per
moltissimo tempo, non si preoccupava né di fare la spesa né preparargli il pranzo, e non era raro che il
ragazzo al rientro da scuola trovasse la casa e il frigo vuoti! Ugualmente non si è mai interessata del
percorso scolastico del figlio: non andava a ritirare le pagelle né si preoccupava di procurargli
l’indispensabile materiale scolastico. Il ragazzo ha iniziato in questo periodo a disinteressarsi alla scuola
e a frequentare compagni che come lui avevano uno stile di vita sregolato.
Anche l’osservazione del rapporto madre-figlio genera molte preoccupazioni negli operatori del Servizio
Territoriale: la madre avvolte definisce il figlio “il suo bimbo”, altre volte “il suo uomo”, lo sgrida come un
bambino piccolo ma lo coinvolge in scelte e responsabilità da adulto e dorme normalmente con il figlio
nel letto matrimoniale. Solo, quando il ragazzo si comporta male la madre, per punirlo, gli impedisce di
dormire con lei. Le dinamiche comunicative tra madre e figli sono caratterizzate da richieste, rifiuti, litigi
insulti e repentine rappacificazioni accompagnate da intense manifestazioni d’affetto
Le educatrici del Servizio Sociale Territoriale, preoccupate non solo per il rischio di dispersione
scolastica e di devianza del ragazzo, ma anche per il suo “equilibrio” hanno attivato interventi per
sostenere le capacità genitoriali della madre, ma questi sono stati percepito come impropria ingerenza
da parte della donna, tanto che si ostinava a rifiutare anche il contributo economico per la spesa
settimanale, sostenendo che “Maometto dice che a chiedere si arriva a Allah ciechi”, mentre il figlio la
supplicava di accettarlo!
Nel 2013 alla madre è stato assegnato un alloggio popolare e le è stata data la possibilità di scegliere
un appartamento tra quelli disponibili. Le educatrici del Servizio le hanno consigliato di scegliere un
appartamento in un quartiere diverso da quello in cui risiedeva al momento, in modo da allontanare il
86
figlio dalle rischiose compagnie che frequentava, ma la donna è stata irremovibile nella scelta di
rimanere nel quartiere.
Nel nuovo alloggio la situazione è precipitata: la madre non ha esercitato più alcun controllo sul figlio,
che ha accumulato tante assenze scolastiche da essere bocciato per la seconda volta in seconda
media! Inoltre, la madre, per qualche tempo ospita nella nuova casa il “fidanzato”, estromettendo il figlio
dal suo letto. È in questo periodo che il ragazzo, tredicenne e quindi non ancora perseguibile
penalmente, inizia a collezionare le prime denunce per furto di cellulari e play station. Il Tribunale per i
Minorenni dispone un Decreto Provvisorio con mandato di vigilanza ai Servizi Sociali e richiesta di
fornire il necessario sostegno economico e psicologico al minore.
Contemporaneamente le Forze dell’ordine effettuano alcune perquisizioni nell’alloggio per recuperare,
senza successo, dei cellulari rubati. Tali eventi preoccupano molto il ragazzo, che si avvicina al
compimento dei 14 anni, e che riprende a frequentare abbastanza regolarmente la scuola, che gli
propone di proseguire il percorso scolastico per alcuni mesi e poi di ritirarsi per sostenere da privatista
gli esami di terza media, in modo da recuperare un anno. Parallelamente il ragazzo, agganciato da un
équipe di educativa di strada, inizia a frequentare anche un centro di socio-educativo frequentato da
ragazzi delle scuole superiori.
Tuttavia, durante le vacanze natalizie, venuto meno il contenimento offerto dalla scuola e dai servizi
educativi del territorio, il ragazzo riprende il suo stile di vita sregolato e la frequentazione di giovani
adulti marginali e con agiti devianti, rientra a casa a notte fonda e alcune notti le trascorre totalmente
fuori. La madre, incapace di gestire il figlio, si rivolge anche alle forze dell’ordine per impedirgli di uscire.
Ma il loro intervento risulta inefficace: non solo il ragazzo esce, rientrando a notte fonda in stato
confusionale, ma addirittura pochi giorni dopo è fermato, in due distinti episodi, dalle forze dell’ordine ed
è trovato in entrambe le occasioni in possesso di cellulari rubati.
Fermato nuovamente dalle Forze dell’Ordine, che attivano il Pronto Intervento Sociale (PRIS), istituito
per dare una risposta anche negli orari di chiusura dei servizi alle persone in situazione di urgenza ed
emergenza sociale, il quale propone l’inserimento in una comunità per una notte, il ragazzo reagisce
con una crisi di forte agitazione psicomotoria e agiti autolesionistici, che richiedono l’intervento del 118 e
il ricovero presso un reparto di neuropsichiatria infantile. In questa, come in altre occasioni, è risultato
positivo ai cannabinoidi.
La madre, di fronte al precipitare della situazione del figlio, si dispera e lo accusa di essere della stessa
“razza” del padre, perché nella sua famiglia non c’è mai stato nessuno che fumasse o mettesse in atto
comportamenti illeciti. Temendo che il figlio possa rubare in casa o utilizzi la casa per stare con gli amici
quando lei si reca al lavoro, lo lascia per tutto il tempo fuori senza chiavi. Sollecitata dai Servizi Sociali a
seguire un percorso di supporto psicologico, dopo un primo colloquio, si è rifiutata di proseguirlo,
investendo della responsabilità dei problemi del figlio lo stesso Servizio Sociale che da anni segue il
nucleo madre-figlio.
In seguito all’intensificarsi degli episodi trasgressivi messi in atto dal minore, il Tribunale per i Minorenni
affida il minore al Servizio e ne richiede il collocamento protetto. Il sopraggiungere di una quarta
denuncia, come già accennato, fa sì che il ragazzo sia collocato in una comunità come per
l’applicazione di una misura cautelare non detentiva.
L’acquisizione delle informazioni sulle condizioni di partenza, del minore e della famiglia,
dovrebbe altresì essere integrata da un’indagine socio-politica e storica del contesto in cui
ha preso le mosse l’impresa migratoria, vista anche la “ridondanza” di minori appartenenti
ad alcune cittadinanze. Oggi il riguardo a questi aspetti contestuali, di ordine sociale e
storico, assumono ancora maggior rilevanza per comprendere ad esempio come uno
sconvolgimento geopolitico possa coincidere col crollo di una fondamentale garanzia
psichica e venire così a costituire la concausa di una migrazione. Due storie aiutano a dare la
misura della complessità di questa dimensione.
87
Un ragazzo russo di 16 anni è arrestato nel giugno 2014 per il reato di rapina aggravata in concorso. È
accompagnato in CPA, con i coimputati, anch’essi stranieri ma di altre cittadinanze. A visita medica
risulta in buone condizioni fisiche, ma positivo ai cannabinoidi, alla cocaina ed alle anfetamine.
Da una prima verifica, effettuata dagli operatori del CPA, il ragazzo risulta già in carico all’USSM per
due procedimenti penali, uno per danneggiamento in concorso e l’altro per tentato furto. In entrambi i
casi è stato denunciato a piede libero e non risulta ancora fissata l’Udienza.
Dai racconti del ragazzo, da una relazione dei Servizi Sociali Territoriali e dai colloqui con la madre, gli
operatori del CPA ricostruiscano la sua storia.
Il ragazzo, figlio unico, è nato in Russia ed è giunto in Italia a poco più di 3 anni di età, insieme alla
madre, che ha messo in atto il progetto migratorio in seguito alla separazione dal marito e padre del
ragazzo. Il padre, rimasto in Russia, è docente universitario e professionista nel campo del diritto
internazionale, mentre la madre si occupa di danza e attualmente lavora come personal trainer in una
palestra e gode di una situazione economica agiata. Poco dopo essere giunta in Italia, la signora si è
sposata con un cittadino italiano, dal quale si è separata quando il ragazzo aveva circa 11 anni, e ha
avviato una nuova relazione sempre con un cittadino italiano, con il quale tutt’ora convive. Il ragazzo
riferisce agli operatori di essere rimasto molto legato al primo marito italiano della madre, con la quale
anche lei continua ad intrattenere rapporti caratterizzati da affetto e stima. Confida, di avere, invece,
rapporti molto freddi con l’attuale compagno della madre. Per quanto attiene i rapporti con il padre, il
ragazzo sostiene di averli interrotti da qualche anno: in passato si recava a trovarlo nel periodo estivo in
Russia, ma in seguito ai contrasti tra la madre e il padre, dovuti sia a quella che la madre percepiva
come un’ingerenza del padre nella sua educazione sia ad un contenzioso per una parte di eredità che
gli spetterebbe ha preferito da circa tre anni non avere più contatti con lui.
Educato dalla madre ad essere autonomo ed indipendente, in conformità con i modelli educativi del
Paese di origine, il ragazzo si è sempre mostrato protettivo nei confronti della madre e sollecito
nell’aiutarla nella gestione domestica.
Dopo frequentato la scuola secondaria di primo grado, il ragazzo, su indicazione della madre che
riteneva utenza valorizzare il suo bilinguismo, si è iscritto al liceo linguistico: tale scelta si rivela
fallimentare: il ragazzo viene bocciato per due anni di seguito.
È in questo periodo, che la madre, molto concentrata sull’evoluzione positiva che ha assunto il suo
lavoro, ha iniziato ad essere meno attenta alle frequentazioni del figlio e allo stile di vita che egli va
assumendo: questi, infatti inizia a consumare sostanze stupefacenti, a fare un uso smodato di alcool e
interrompe la frequenza scolastica.
Il ragazzo, che ha detta degli operatori del CPA, appare intenzionato a dare una rappresentazione di sé
positiva, depurandola da qualsiasi problematicità di ordine familiare e personale e mimetizzando il fatto
reato che lo coinvolge, definisce gli ultimi mesi della sua vita come un “periodo di decadenza, buio e
difficile”. Sostiene di essere diventato a tal punto scontroso e intrattabile con la madre da aver di fatto
smesso di parlare con lei.
In considerazione delle difficoltà emerse dalla famiglia nel contenimento e nel controllo del figlio, in sede
di udienza di convalida, il ragazzo viene sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità.
Colui che gli operatori hanno designato “il figlio del Re” è un ragazzo nigeriano di 17 anni,
accompagnato in CPA alla fine del 2012 dalle Forze dell’Ordine in stato di arresto per il reato di spaccio
di sostanze stupefacenti.
Parla solo poche parole di italiano e ha con sé un permesso di soggiorno rilasciato nei primi mesi
dell’anno. Da questo documento si evince che il ragazzo è sbarcato a Lampedusa e che è ospite di una
struttura di accoglienza in Sicilia. Il CPA richiede il supporto di un interprete e il ragazzo inizia a
raccontare la sua storia.
Il ragazzo appartiene al gruppo linguistico-culturale Esan, maggioritario nello stato Edo della
Federazione Nigeriana. Il padre, deceduto da una decina di anni, ricopriva una carica rilevante nella
comunità di appartenenza. “Era un Re”, afferma il ragazzo. Il padre si sposa con donna che appartiene
88
a un diverso gruppo etnico. Da tale matrimonio “misto”, avversato dalla famiglia del padre, nasce prima
una bambina e a distanza di due anni il ragazzo. Alla morte del “padre-re”, il lignaggio patrilineare non
ritiene il ragazzo e la sorella degni del riconoscimento del rango paterno, perché figli di una matrimonio
interetnico. La madre del ragazzo teme che il lignaggio del marito possa nuocere con mezzi magici
contro i suoi figli, che potrebbero rivendicare il rango paterno, e tenta di difenderli dai possibili attacchi
di stregoneria spingendo la femmina a “farsi suora” ed affidando il maschio al fratello che vive in Libia.
Nel corso del conflitto civile che sconvolge la Libia nel 2011, lo zio scompare e il ragazzo si rivolge a un
conoscente, il quale lo induce ad imbarcarsi. Il ragazzo abbandona il Paese senza neanche conoscere
la sua destinazione e si ritrova a Lampedusa, dove inizialmente viene accolto come minore straniero
non accompagnato in un’apposita struttura di accoglienza. Successivamente, rivela di essere
maggiorenne e viene trasferito in una struttura che accoglie i cittadini adulti che hanno diritto alla
protezione umanitaria in seguito alla cosiddetta “emergenza Nord-Africa”. In questa struttura inoltra
richiesta di protezione internazionale e la prima audizione di fronte alla commissione è prevista in una
data alla fine del mese in cui è stato arrestato.
Il ragazzo soggiorna per alcuni mesi in quest’ultima struttura, ma dopo un primo corso di lingua durato
circa un mese, la struttura non offre altre attività. La prolungata inattività, spinge il ragazzo a maturare
l’idea che altrove può trovare maggiori chances per far evolvere la propria situazione. Avendo sentito
parlare di una città della provincia dell’Italia settentrionale da alcuni conoscenti, decide di allontanarsi
dalla struttura e di recarsi in quella città in cerca di una qualsiasi occupazione.
In realtà, in questo viaggio si trova in grande difficoltà e giunto nella città non ha altra scelta che
accettare di spacciare stupefacenti, dietro promessa di un compenso. Ma non è capace e viene
individuato tempestivamente dalle Forze dell’Ordine e arrestato.
Nel raccontare le sue peripezie, il ragazzo ammette le proprie responsabilità ed esprime una matura
consapevolezza rispetto alla situazione in cui si trova. Esprime una sensazione di disorientamento e il
timore di non riuscire a riprendere in mano la propria vita, non potendo fare riferimento a figure parentali
o comunque vicine.
Il Giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida, applica al “minore” la misura del collocamento
in comunità e viene trasferito in una struttura presente in quella regione. Qualche mese dopo, l’USSM
propone un progetto di messa alla prova che viene accolto dall’Autorità Giudiziaria. Il progetto di MAP
della durata di anno si è concluso, con successo, nella tarda primavera del 2014.
Altrettanto centrale, oltre al coinvolgimento della famiglia, è l’attivazione del capitale
sociale, che pone spesso vere e proprie sfide agli operatori. Si tratta, infatti, di un capitale
sociale che risulta spesso più difficile da attivare, per una minore “familiarità” con gli attori
delle reti prossimali dei minori stranieri e per quell’elemento di disomogeneità e diversità
culturale che rende, a primo impatto, tali risorse, a torto o a ragione, meno accessibili. Un
esempio banale: la relativa immediata facilità di coinvolgimento di una parrocchia nel caso di
un minore italiano e, invece, della moschea nel caso di un minore straniero di fede
musulmana.
Un aspetto osservato durante le fasi operative del progetto, che hanno visto l’équipe
multidisciplinare giocare un ruolo attivo nella costruzione di un lavoro di rete tra i diversi
servizi coinvolti nella presa in carico, è l’importanza di adottare modelli di relazione che
siano maggiormente coerenti e vicini alle esigenze e alle risorse del minore, anche se a
discapito di una totale adesione a quei dispositivi teorici che delineano le regole che
contraddistinguono la relazione operatore-utente.
L’utilizzo della mediazione linguistico-culturale, seppur già contemplato all’interno dei servizi
minorili della Giustizia ed in uso in molti contesti, non ha ancora raggiunto una diffusione
89
sistematica nella definizione dei progetti di presa in carico. L’intervento del mediatore
linguistico-culturale prende le mosse dall’abbattimento della barriera linguistica che limita la
comprensione tra il minore e gli operatori e permette di raggiungere un risultato più ampio
in quanto rende più comprensibile all’intera équipe di operatori che si occupano del minore
gli usi ed i costumi della tradizione culturale da cui il minore stesso proviene e, nel
contempo, rende più comprensibile al minore (in termini di lingua e di significati culturali)
perché si trova in un servizio della Giustizia minorile italiana, cosa gli chiede quel servizio e
quali sono le procedure che quel servizio vuole mettere in atto nei suoi confronti ed a suo
favore.
90
Raccomandazioni: la dimensione del diritto
In ordine ai diritti fondamentali del minore straniero si pone al primo posto il diritto alla
salute, che in Italia è garantito dal Sistema Sanitario Nazionale a tutti i cittadini, nonché a
tutte le persone in esecuzione di pena o comunque sotto la responsabilità della Giustizia.
La tutela del diritto alla salute rappresenta ormai prassi condivisa e diffusa nella Giustizia
minorile e, più in generale, nella rete di servizi coinvolti nella tutela dei minori stranieri. Ma
fermo restando l’impegno degli operatori, SIMS ha rilevato alcune criticità e non si può qui
tacere che questo tema necessita di essere ancora adeguatamente problematizzato. Se
infatti non vi sono dubbi che il diritto alla salute è pienamente assicurato attraverso il ricorso
alle cure mediche per così dire convenzionali o abitualmente in uso, si presentano talvolta
inconvenienti, che pure producono un significativo e comprensibile spaesamento nel
ragazzo, nei casi in cui entra in gioco il tema dell’acceso alle forme di cura cosiddette
“tradizionali”, culturalmente determinate. La questione non è marginale, poiché è citata
come premessa della Carta dei diritti del fanciullo la necessità di tener “debitamente conto
dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo
sviluppo armonioso del fanciullo”. Anche in base a questa indicazione internazionale è
doveroso raccomandare che negli interventi di tutela della salute, qualora fosse richiesto dal
minore straniero o dal suo legale rappresentate e qualora ciò non risultasse contrario alle
norme sanitarie e legali previste in Italia, sia consentito ricorrere a pratiche di cura
tradizionali, proprie della cultura del minore. La negazione di tale diritto, seppur praticato al
fine di facilitare la gestione del minore all’interno degli IPM o di altri servizi minorili, mina la
prospettiva di definizione di un rapporto di fiducia e collaborazione. Anche su questo punto
vale proporre uno stralcio della storia di un ragazzo.
Nato in Senegal, il ragazzo giunge in Italia a 14 anni con la famiglia (genitori e altri figli, di cui una
ragazza gravemente disabile) che si stabilisce in una regione dell’Italia centrale.
Il suo percorso di socializzazione in Italia è burrascoso: colleziona denunce a piede libero, fugge di casa
ed è ospitato da due transessuali italiani che lo “pagano” in denaro e droga per le sue prestazioni
sessuali. I “trans” sono denunciati e lui è collocato con provvedimento civile in una comunità educativa.
Fugge in una metropoli del Nord, ospite di connazionali e qui commette una rapina aggravata in
concorso, reato che lo conduce prima al CPA e poi all’IPM della stessa città. Infine, è trasferito all’IPM
più vicino alla residenza della famiglia.
Nel corso della sperimentazione condotta da SIMS, la domanda iniziale posta dagli operatori all’équipe
multidisciplinare SIMS “aiutateci a comprendere chi sia”, si trasforma nella richiesta di un supporto per
meglio decodificare la “sofferenza” nascosta del ragazzo ed attivare un’alleanza educativa con la
famiglia, in vista della possibilità di richiedere un affidamento in prova al Servizio Sociale da realizzarsi
eventualmente in una Comunità più vicina alla residenza della famiglia. Mentre il lavoro procede, si
verifica un “incidente critico” che consente successivamente di avviare una diversa relazione con la
famiglia: nel corso di una visita della madre, che aveva nascosto tra gli abiti consegnati al figlio un
“unguento tradizionale”, che è stato scoperto dagli agenti e riconsegnato alla madre, alla presenza del
ragazzo che si è alquanto “inquietato”, l’équipe multidisciplinare interviene per offrire all’educatore ed
all’agente una chiave di lettura non etnocentrica dell’episodio, che era stato letto come conferma di un
91
“pre-giudizio” del tipo: “ci vogliono sempre fregare e non rispettano mai le regole” (l’educatore e l’agente
avevano comprensibilmente pensato che la madre fornisse droga al figlio). L’équipe ha quindi operato
per decostruire il pregiudizio ed ampliare la sensibilità e la competenza culturale degli operatori coinvolti
nell’episodio, con particolare riferimento alla dimensione “magico-religiosa” della cura. Nei colloqui
successivi, il ragazzo ha chiarito che attribuisce l’origine delle sue “disgrazie” alla perdita di una “cintura
protettiva”, sorta di talismano consegnatogli da un marabut, prima della partenza dal paese d’origine.
Purtroppo, a suo dire, non è possibile farsi inviare dal marabut un’altra cintura in sostituzione di quella
perduta, in quanto questa deve essere costruita e consegnata nel paese di origine. La sottrazione da
parte degli operatori dell’unguento portato dalla madre, che aveva tuttavia una funzione protettiva –
seppur più debole della cintura – ha causato nel ragazzo un’ulteriore fonte di preoccupazione, che si
esprime in una sofferenza poco visibile ma profonda. A partire da quest’episodio, si è aperta la
possibilità, per l’educatore dell’IPM e l’assistente sociale dell’USSM, di “penetrare” nel mondo simbolico
del ragazzo e della sua famiglia, ampliando così il loro sguardo e la loro capacità di intervento. Inoltre, i
colloqui con l’educatore, con il supporto dell’etnopsicologa hanno consentito al ragazzo di esprimere il
proprio vissuto in un contesto accogliente e non discriminante rispetto alle sue credenze e pratiche, con
una ricaduta positiva sulla sua “tenuta” di comportamenti adeguati nel contesto dell’IPM.
Ancora in tema di diritto alla salute va ricordata l’attenzione ai casi in cui gli interventi
richiesti per accertare le condizioni di salute del minore non trovano una pronta ed efficace
risposta, a causa di difficoltà burocratiche o procedurali, quali quelle che sovente insorgono
durante il passaggio di informazioni incomplete da un servizio all’altro. Si raccomanda
pertanto di definire modalità di intervento che, pur nel rispetto degli assetti organizzativi del
Sistema Sanitario Nazionale e dei servizi minorili della Giustizia, garantiscano una tempestiva
ed efficace presa in carico della condizione di sofferenza manifestata dal minore.
Altro versante della tutela dei diritti fondamentali del minore straniero è la garanzia del
diritto a professare la propria religione, nonché di seguire regimi alimentari specifici legati
alle tradizioni religioso-culturali. A questi aspetti fa riferimento la Carta dei diritti e dei doveri
dei detenuti e degli internati, che esplicita il diritto di soddisfare le proprie abitudini
alimentari e le esigenze di vita religiosa e spirituale. Tuttavia, nella declinazione operativa di
questi diritti si evidenzia che non sempre viene effettivamente garantita la possibilità di
ricorrere a ministri di culto diversi da quelli di religione cattolica all’interno degli IPM. Ancor
meno è sicura la possibilità di seguire regimi alimentari specifici all’interno delle Comunità
Ministeriali. In merito a quest’ultimo punto si ricorda quanto sia stringente, nel caso dei
minori di religione musulmana, la norma che impone il divieto di consumare carne suina o
comunque non macellata secondo le modalità tradizionali indicate dal culto islamico.
Pertanto, pur nella consapevolezza dell’impegno e della puntualità mostrata dalla maggior
parte dei servizi minorili della Giustizia in tale ambito, vale raccomandare l’attenzione
costante a garantire, per ciascun ragazzo in carico alla Giustizia, l’accesso al proprio regime
alimentare, coerente con la professione della propria fede.
Sempre sul piano dei diritti, dovrebbe essere centrale, nel percorso compiuto attraverso il
circuito penale dai non accompagnati, la figura del tutore. La funzionalità di tale figura
dovrebbe riflettersi nella condivisione col ragazzo delle problematiche da affrontare e delle
procedure da attivare – coerentemente con i bisogni e le esigenze del ragazzo stesso. Infatti,
in molte situazioni, spettano per l’appunto al tutore alcune decisioni importanti ai fini della
tutela del benessere psico-fisico di qualsiasi minore che non possa contare sulla presenza
della famiglia. Del resto, anche nel caso del minore non immigrato, quando la famiglia non
92
c’è o non svolge correttamente il suo compito, la legge prevede che per garantire l’accesso
del minore ai suoi diritti si istituisca una sorta di surrogato della responsabilità genitoriale,
chiamato tutore. In realtà, nei vari contesti osservati, è emerso che di frequente il tutore
assume un ruolo solo marginale rispetto alla presa in carico giuridica, sociale e psicologica
del minore. Quindi non viene percepito da quest’ultimo come figura adulta di riferimento
che dovrebbe compensare l’assenza della famiglia. L’esperienza ha messo in luce che
quando la Magistratura Minorile nomina un tutore lo individua per lo più nella persona
dell’amministratore locale del luogo in cui il ragazzo si trova, vista anche la cronica
disproporzione tra numero di tutori esperti e numero di minori presenti nel territorio che
hanno bisogno di un tutore. Da qui l’esercizio, da parte del tutore, di una tutela spesso
meramente formale e non, come sarebbe invece necessario, personalizzata ed effettiva.
L’amministratore locale diviene tutore di un numero rilevante di minori e, per forza di cose,
non può seguire tutti i loro percorsi se non in maniera parziale.
Posto ciò, in merito alla questione del tutore, si può dire che risulterebbe certamente utile
ed è pertanto auspicabile la definizione di modalità di intervento condivise e trasversali a
tutti i servizi minorili, in ordine al coinvolgimento effettivo e partecipativo del tutore in tutte
le fasi del percorso penale del minore.
Dall’osservazione di alcuni casi di minori presi in carico, è emerso che la scelta dell’avvocato
difensore non sempre è compiuta dal tutore – ovvero dal tutore d’intesa col minore – bensì
effettuata direttamente dal minore. Approfondendo l’analisi attraverso il confronto con gli
operatori, l’équipe multidisciplinare ha avuto modo di evincere che lo stesso avvocato veniva
nominato da più minori e che lo stesso avvocato era stato nominato – nel passato più
prossimo – da altri ragazzi coinvolti in analoghi procedimenti giudiziari. Come dire che i
minori in carico al servizio nominavano il proprio avvocato direttamente e lo individuavano
su indicazione della rete dei connazionali attiva nel territorio ed in genere fortemente
compromessa in circuiti devianti. Certamente questa prassi non può essere ostacolata dagli
operatori della Giustizia, nel rispetto del diritto del minore alla difesa ed alla scelta
dell’avvocato. Tuttavia il riscontro di questo stato di cose induce altrettanto certamente a
riflettere sull’incoerenza tra una procedura – ancorché legittima – e l’obiettivo ultimo della
Giustizia, cioè favorire l’emancipazione del minore ed il suo ingresso in una dimensione di
cittadinanza attiva. Al fine di scongiurare la modalità della nomina dell’avvocato
precedentemente descritta sarebbe dunque opportuno restituire al tutore il diritto-dovere
di nominare l’avvocato difensore, auspicando nel contempo che il tutore assuma appieno e
nella sostanza quella funzione di sostegno e garanzia che gli compete e che peraltro coincide
con la mission che guida ogni progetto individualizzato messo in atto dalla Giustizia minorile
a favore dei ragazzi di cui essa è responsabile – finché permangono nei suoi servizi e, seppur
in maniera diversa, nella fase di rilascio.
93
Raccomandazioni: la dimensione operativa e procedurale
Su questo piano il primo argomento è la scelta della comunità, che pone ai servizi un duplice
elemento di riflessione, collocabile su due momenti distinti del percorso del minore: quello
relativo alla fase di inserimento ed in particolare all’individuazione di criteri che orientano la
scelta della struttura; quello relativo invece alla conclusione della permanenza in comunità,
in previsione dell’uscita dalla struttura e del reinserimento nel contesto sociale allargato.
I criteri di scelta maggiormente in uso ai fini dell’individuazione della comunità in cui inserire
un minore si basano sulla vicinanza-omogeneità etnico-culturale tra il minore e l’eventuale
gestore della struttura (come nel caso di ragazzi provenienti da paesi islamici, collocati in
comunità gestita da musulmano) o, al contrario, sulla cautela nell’evitare la concentrazione
di ragazzi provenienti dallo stesso paese d’origine all’interno della medesima struttura, in
ragione del supposto rischio che possano “fare gruppo” e consolidare condotte devianti
caratteristiche di quel gruppo. Si tratta di due criteri che tuttavia rispondono, ancorché
specularmente, ad una logica unica, che rischia di rivelarsi fuorviante. Infatti, la costruzione
di associazioni dirette e causali tra appartenenza culturale e comportamenti del minore può
indurre l’operatore a sottovalutare altri elementi, che pure sono significativi nella vita del
minore e nello sviluppo delle condotte devianti.
In merito alla fase conclusiva del percorso compiuto in comunità, bisogna sottolineare che
questa fase prelude al distacco del minore dalla struttura che per un lungo periodo ha
rappresentato per lui – come spesso accade – l’unico riferimento. Per tale motivo, si richiede
in questa fase così delicata una preparazione specifica, mirata sia a favorire da parte del
minore l’elaborazione dei sentimenti che anticipano e accompagnano l’esperienza del
distacco, sia alla pianificazione dettagliata, da parte di tutti gli attori coinvolti, del successivo
percorso di reinserimento sociale. L’importanza della comunità è palese nel caso del ragazzo
di cui la storia che segue.
Si tratta di un ragazzo marocchino, che fa ingresso in Comunità Ministeriale, proveniente dalla libertà,
all’età di 16 anni, imputato del reato di rapina aggravata in concorso.
Gli operatori sono colpiti da questo ragazzo, dall’apparenza fragile, educato e rispettoso degli adulti,
spaventato dagli effetti del procedimento penale in cui è coinvolto e che ricerca la presenza del
personale educativo e psicologico.
Racconta con semplicità la sua storia, che trova puntuale conferma, dalla documentazione inviata dai
Servizi territoriali che lo hanno in carico.
È giunto in Italia nel 2008, all’età di 11 anni, insieme al fratello maggiore, per ricongiungersi al padre, da
25 anni immigrato in una regione del nord-Italia. La madre e il resto della famiglia è rimasta in Marocco.
Una volta in Italia, ha frequentato le scuole secondarie di primo grado. Respinto nell’ultimo anno, ha
abbandonato la scuola, per aiutare il padre nella vendita dei fiori. Nel periodo precedente la
commissione del reato, il padre è rientrato temporaneamente in Marocco e ha affidato il figlio minore al
fratello della moglie, che si trova anche lui in Italia.
È durante l’assenza del padre che avviene il fatto-reato di cui è imputato. È in a tale fatto che le Forze
dell’Ordine e i Servizi Sociali Territoriali effettuano delle indagini e dei controlli sulla situazione familiare
94
e domiciliare del minore. Viene così scoperto che il ragazzo vive in una sorta di scantinato, in condizioni
estremamente precarie. Il fratello maggiore risulta appartenere ad una banda di connazionali dedita a
varie forme di reati, che utilizzano il ragazzino come “palo”.
È per questo inserito, con un provvedimento civile, in una comunità educativa, dove riprende il percorso
scolastico interrotto. Dopo circa un mese di permanenza in questa struttura, arriva l’ordinanza di
collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni della regione in cui è avvenuto il reato.
Collocato nella Comunità Ministeriale, il ragazzino definisce la comunità che per prima l’ha accolto come
la “sua famiglia” e manifesta una grande sofferenza per il distacco dalla struttura che lo ospitava. Il suo
desiderio di farvi ritorno è palese, e la comunità contattata dal Servizio, si dichiara disponibile ad
accoglierlo di nuovo.
Il padre, contatto in Marocco dall’assistente sociale, si dice rassicurato dal sapere il figlio in comunità.
In considerazione, dei legami che il ragazzo ha instaurato con il personale e gli ospiti della prima
comunità, viene predisposto il suo trasferimento in quella struttura.
Al momento in cui SIMS si conclude è ancora presente in questa struttura ed ha finalmente conseguito
il diploma di terza media.
Più in generale è opportuno segnalare che particolare attenzione e cura vanno dedicate a
tutti i momenti del percorso attraverso il circuito penale che segnano il passaggio da un
servizio minorile all’altro: dalla Comunità all’IPM o viceversa, da una misura alternativa ad
una detentiva, dall’USSM alla detenzione intramuraria in caso di fallimento della messa alla
prova e quant’altro. Infatti, proprio in questi momenti “di transito”, la “vulnerabilità”
culturale e sociale che caratterizza l’utenza straniera rischia di esitare in ulteriori derive
trasgressive, con collocazioni sempre più marginali. Ne fornisce un’idea la storia del ragazzo
che “sfasciava” le comunità.
Il padre del ragazzo, cittadino siriano, è in Italia dagli anni Sessanta del Novecento. Dopo un primo
matrimonio da cui sono nati due figli, ha divorziato e nel 1993 si è sposato in Marocco, con la futura
madre del ragazzo, di trent’anni più giovane di lui. Qui la coppia ha vissuto due anni. Dopo la nascita di
una prima figlia e del ragazzo la coppia si trasferisce in Italia. Il ragazzo ha due anni. Le difficoltà
economiche e le incompatibilità di carattere rendono però difficoltosa la convivenza e la coppia si
separa nel 1999.
La madre rimasta sola con i figli si rivolge al Servizio Sociale Territoriale per un supporto economico. Da
quel momento il Servizio offre anche un supporto educativo alla donna, che riporta difficoltà che
incontra nella gestione del figlio, poiché questi alterna momenti di forte affettività ad altri di rabbia ed
aggressività e trasgredisce qualsiasi regola.
All’età di 9 anni, in seguito alla segnalazione della scuola, preoccupata per l’insofferenza e l’incapacità
di controllo del ragazzo, viene coinvolta la NPI, che rileva un disturbo della condotta e lo prende in
carico. Con il trascorrere del tempo il comportamento del figlio peggiora e la madre, che intanto ha
avviato una convivenza con un uomo italiano, si sente incapace di gestirlo. Chiede al padre, che è
rientrato in Siria, di occuparsi del ragazzo, ormai undicenne. Il ragazzo definisce questo periodo come il
“grande imbroglio”, in quanto la madre non lo informa del progetto che hanno predisposto i genitori per
lui. Partito per le vacanze in Siria, scopre invece che vi resterà a lungo in quanto è già iscritto a scuola
in quel Paese. L’inserimento a scuola, così come la relazione con il padre, particolarmente severo e
centrato sul suo impegno di dover “correggere” il figlio, si rivelano disastrosi: il ragazzo finisce per due
giorni in carcere e all’uscita da questo viene accudito da uno zio paterno.
Rientrato in Italia l’anno dopo, la situazione precipita: la madre lascia il convivente italiano, con cui il
ragazzo ha un buon rapporto e avvia una relazione con un connazionale che il ragazzo definisce
“musulmano integralista”. La donna, in seguito a questa relazione, si riavvicina all’osservanza dei
precetti della religione musulmana che ha da lungo tempo trascurato e vuole imporli al figlio. Ciò
95
inasprisce il conflitto con il ragazzo, che si sente italiano – rifiuta addirittura il suo nome arabo e
vorrebbe cambiarlo all’anagrafe – e che le rinfaccia la sua ipocrisia, in quanto anche lei per tanti anni ha
vissuto da italiana. Il ragazzo rivendica il suo essere “ateo” e la libertà di fumare, bere alcool e avere
rapporti prematrimoniali. Il ragazzo inoltre, sfidando la madre, mantiene uno stretto rapporto con l’ex
convivente italiano della donna, che considera come un “vero padre”. In questo contesto il ragazzo
mette in atto varie fughe da casa e quando la madre predispone una sua nuova partenza per la Siria, il
ragazzo già in aeroporto, dopo che i bagagli sono già stati imbarcati, riesce a fuggire.
In considerazione delle fughe, nonché del suo comportamento a scuola, dove tra l’altro si rende
protagonista di un aggressione a un compagno con un tirapugni, il percorso scolastico del ragazzo si
caratterizza per continue interruzioni e fallimenti.
Il Servizio Sociale Territoriale decide allora di collocarlo, sedicenne, in una comunità educativa, dove le
sue difficoltà di gestione della rabbia e dell’aggressività esplodono, causando danni alle cose e
attaccando fisicamente gli educatori. Dopo circa un mese è dimesso da questa comunità e collocato in
un'altra, il suo comportamento peggiora: si allontana dalla comunità anche di notte, marina la scuola, e
viene indagato per il reato di furto e ricettazione e dalla libertà è accompagnato direttamente in IPM.
L’esperienza detentiva consente al ragazzo di superare con profitto l’esame di terza media e di
sperimentarsi nelle varie attività proposte dall’istituto, nonché di avviare anche una riflessione critica sul
suo stile di vita precedente. Il suo ruolo di “bravo ragazzo” che riveste in IPM, lo portano però ad essere
oggetto di vessazioni da parte degli altri ospiti. Viene così elaborato un progetto per la sostituzione della
misura cautelare ed dopo un breve passaggio nella comunità ministeriale viene inserito in una comunità
del privato sociale.
In comunità il suo comportamento migliora nettamente e dopo neanche un mese è proposta dall’USSM
una sospensione del processo e una messa alla prova, che viene concessa per la durata di un anno.
Da questo momento il ragazzo rimette in atto tutta una serie di comportamenti trasgressivi e
provocatori, sia all’interno della comunità che nell’ambito del corso professionale che frequenta. Riesce
comunque a concludere la messa alla prova con esito positivo. Il Servizio Sociale Territoriale, ritenendo
inappropriata una sua ricollocazione a casa della madre, con cui il conflitto prosegue, lo colloca in
un’altra comunità.
Una notte, insieme alla sua ragazza, mentre sta guidando un’auto rubata è intercettato dalle Forze
dell’Ordine ed inseguito. Riesce a sfuggire e fa rientro in comunità. Le forze dell’Ordine lo rintracciano e
spaventato si rifugia in cucina e preso un coltello compie un grave atto di autolesionismo, per il quale è
sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Richiesto dal Servizio Sociale Territoriale la presa in
carico della NPI, questa rifiuta in quanto il suo gesto “è stato una reazione di adattamento con disturbo
di condotta”.
A metà 2013 rientra in IPM, dalla libertà, per l’imputazione relativa al furto dell’auto. In breve tempo, la
misura cautelare viene sostituita con quella del collocamento in comunità ed assegnato ad una nuova
comunità. Qui rimette in atto il solito copione di trasgressioni e provocazioni. Ripreso dagli educatori:
esplicita il suo proposito: non farà nulla di particolarmente grave da meritarsi un aggravamento della
misura penale, ma intende far “scoppiare” la comunità portando gli educatori allo sfinimento e
mettendoli l’uno contro l’altro, come ha già fatto in tutte le comunità in cui è stato!
E mantiene il suo proposito: si lamenta di tutto (la TV troppo vecchia, l’assenza dell’abbonamento a
SKY), richiede in maniera ossessiva e ripetitiva cose, tiene il cibo in camera sfidando gli operatori (“se
avete gli attributi venite a prenderlo!”) e soprattutto si rifiuta di andare a letto alle 23 come previsto dal
regolamento della comunità.
In considerazione di questi agiti, l’USSM richiede alla NPI, come effettuare una valutazione approfondita
sulle condizioni psicologiche del ragazzo, come previsto dal DPCM 01.04.2008.
Per motivi indipendenti dalla volontà del ragazzo, egli si ritrova l’unico ospite della struttura ed inizia ad
aderire al progetto della comunità. Dopo circa due mesi, in un colloquio con l’’assistente sociale
dell’USSM si dice pronto a sperimentarsi in un nuovo progetto di messa alla prova. Viene stilato un
progetto che articolato in vari punti, prevede tra l’altro, l’impegno a modificare le sue modalità di
96
comunicazione e di relazione con gli operatori e nello specifico di sforzarsi di non offendere gli operatori
e di modificare i toni, spesso arroganti e svalutativi, con cui si rivolge loro. Dopo qualche giorno telefona
all’assistente sociale per comunicargli che accetta tutti i punti del progetto eccetto uno: si può
impegnare a non offendere gli operatori ma non può modificare i toni comunicativi. “Loro si meritano di
essere trattati come faccio io”, sostiene. E poi aggiunge: “non voglio essere falso”. Il progetto di messa
alla prova viene comunque presentato all’Autorità Giudiziaria, con un parere negativo dell’assistente
sociale e non viene accolto.
Inaspettatamente il ragazzo reagisce migliorando ulteriormente il suo comportamento in comunità e
adoperandosi per migliorare la relazione con gli operatori.
Nel frattempo viene preso in carico dalla NPI del comune di residenza, che però per la distanza da
quello in cui si trova la comunità propone di sostenere le spese di una psicoterapia effettuata da uno
professionista scelto dalla comunità
Il ragazzo prosegue il suo percorso in comunità, in termini sempre più positivi e nella primavera del
2014 viene beneficiato di una messa alla prova della durata di due anni.
Oltre ad aver rispettato finora tutti gli impegni presi nel progetto di MAP, ha anche partecipato ad un
laboratorio sulla violenza organizzato dalla Casa delle donne, dove ha dato prova di un’intelligenza
vivace e ha fornito un notevole contributo al lavoro di gruppo, anche attraverso la narrazione delle
vicende della sua storia personale e familiare.
L’argomento sin qui discusso richiama fortemente la questione delle modalità di lavoro in
“rete” dei servizi, che verte sul grado di integrazione funzionale tra i vari servizi della
Giustizia minorile e tra essi e gli altri servizi territoriali che a vario titolo si occupano dei
minori in carico alla Giustizia. In molteplici occasioni, nel corso della sperimentazione
condotta da SIMS, i servizi della Giustizia minorile hanno segnalato una comunicazione
carente con i servizi territoriali ed una difficoltà nello stabilire e mantenere un contatto e
uno scambio proficuo di informazioni. La problematica si fa ancora più intensa per quanto
riguarda il rapporto con i servizi sanitari, cui viene rivolta la richiesta di valutazioni neuropsicologiche, a seguito di difficoltà del minore rintracciabili nel contesto scolastico, familiare
o nel contesto degli stessi servizi minorili della Giustizia. Questa richiesta non sempre trova
risposte immediate. Ne consegue un rallentamento nel percorso del minore, che a volte
entra in contrasto con le sue problematiche e rischia di amplificarne le criticità. Com’è noto,
il trasferimento di molte competenze di ordine psicologico al Sistema Sanitario Nazionale,
dunque alle ASL – competenze che per molti anni sono state interne alla Giustizia, grazie alla
presenza di psicologi nel suo organico – ha posto ai servizi un elemento di complessità
aggiuntivo, ampliando la rete degli attori “esterni” con cui interfacciarsi. Complessità se si
vuole amplificata anche dalla sensazione, riportata da alcuni operatori, di un significativo
aumento delle problematiche psicologiche-psichiatriche riscontrate all’interno dell’utenza.
Le osservazioni condotte nell’ambito di SIMS hanno lasciato emergere lacune in merito alla
conoscenza della condizione del minore precedente alla migrazione. Tale “vuoto” di
informazioni può indurre ad attribuire ad eventuali traumi migratori o di adattamento al
nuovo contesto qualunque difficoltà del minore, escludendo la possibilità che l’eziologia
delle difficoltà possa essere ricercata in altri accadimenti, precedenti l’esperienza migratoria
o da essa indipendenti, come si può peraltro riscontrare leggendo alcune tra le storie
esemplari proposte. Ulteriori vuoti di informazioni sono l’esito di difficoltà di accesso alle
informazioni relative alle precedenti esperienze del minore vissute all’interno del circuito
penale e/o comunque nel territorio. Sovente si è costatato quanto le informazioni non
sempre “viaggino” insieme al minore. E si è constatato che spesso il singolo Servizio si trova
97
a dover formulare nuove ipotesi educative e pedagogiche non fondate sulla reale storia del
minore.
Al fine di ampliare il patrimonio di informazioni relative al minore, un canale certamente
utile è rappresentato dalla comunicazione con gli Istituti Scolastici. Ogni minore gode del
diritto-dovere all’istruzione scolastica, pertanto uno dei cardini del processo integrativo è
rappresentato dall’iscrizione a scuola, che è anche un contesto privilegiato per l’acquisizione
di informazioni circa lo sviluppo cognitivo, sociale e relazionale acquisito dal ragazzo.
Conoscere il livello d’integrazione del minore nell’ambiente scolastico rende possibile
prevedere e valutare la tenuta di eventuali futuri inserimenti; monitorare le capacità di
apprendimento e conoscere inclinazioni, interessi e risorse del minore. Come sempre, si
tratta di elementi conoscitivi che contribuiscono a far sì che il progetto educativo sia
realmente personalizzato ed abbia maggiori possibilità di successo.
In ultimo il versante del dialogo collaborativo tra servizi minorili, tribunali e questure. Il
principio della tutela del minore è ugualmente centrale tanto per le istituzioni preposte
all’applicazione del diritto dei minori, quanto per il sistema della Giustizia Minorile, di cui
costituisce il mandato finale. Tuttavia, non è raro che si verifichi un clamoroso paradosso,
determinato da una sorta di “buco” nelle maglie della rete di accoglienza e di tutela: da una
parte i servizi minorili della Giustizia che stabiliscono un patto di fiducia col ragazzo. Fondato
sulla costruzione di un progetto a medio-lungo termine, quale ad esempio la messa alla
prova; dall’altra parte la Questura, che spesso impiega periodi di tempo lunghi nella
regolarizzazione della posizione giuridica del minore, attraverso la concessione del permesso
di soggiorno, in particolare al compimento della maggiore età. Quest’elemento viene in
molti casi a configurare un’ulteriore problematicità per i servizi minorili, che sempre di più –
ed in particolar modo nella gestione dei minori stranieri ma non solo – debbono
interfacciarsi con una pluralità di altri attori istituzionali e non istituzionali, esterni al sistema
di Giustizia minorile, con una possibilità di dialogo e scambio di informazioni che risulta
essere spesso ridotta o comunque deficitaria. Come dire che in alcuni casi, la Giustizia
minorile, suo malgrado, si trova imbrigliata da forme di discriminazione istituzionale che,
seppur esito di disfunzionalità e ritardi burocratici nelle procedure, finiscono per avere un
forte impatto sul percorso dei minori all’interno dei servizi, pregiudicandone le possibilità di
successo.
98
Quasi a margine: note conclusive
Il sistema di Giustizia minorile italiano pone le fondamenta del suo operare nel
riconoscimento e nella valorizzazione del capitale umano dei giovani. Le caratteristiche, le
competenze e le abilità dei minori in carico al sistema – cioè sotto la sua responsabilità –
sono alla base della definizione di ognuno degli specifici percorsi dedicati alla maturazione
dei minori, alla costruzione di un’identità socialmente responsabile ed al raggiungimento
dell’esercizio sostanziale della cittadinanza attiva.
Oltre ad essere centrato sulla personalità e sulla responsabilità del minore, il sistema di
Giustizia minorile individua nel contesto sociale tanto una responsabilità, quanto una risorsa
per la fuoriuscita del minore dal circuito penale. A tal fine, nell’ottica dell’abbattimento delle
condotte di recidiva e dell’effettivo e funzionale reinserimento sociale del minore autore di
reato, nonché al fine di garantire la tutela dei suoi diritti soggettivi, il sistema di Giustizia
minorile esercita un’attenzione crescente a contestualizzare gli interventi nel territorio di
riferimento dei minori.
L’applicazione di questi principi, nella loro dimensione teorica e nelle prassi operative,
consente alla Giustizia minorile di garantire un buon livello di efficienza e puntualità,
nonostante le difficoltà che il sistema affronta nell’esser costretto troppo spesso e con
frequenza crescente a lavorare “in emergenza”, di fronte a sfide sempre nuove e con un
personale ridotto. Ma se i risultati migliori sono sempre più consolidati nel lavoro con i
minori italiani, purtroppo ancora si riscontrano limiti nell’applicazione delle medesime prassi
quando si lavora con i minori stranieri.
La sperimentazione condotta da SIMS, basata su una metodologia di intervento che vedeva
l’integrazione tra saperi antropologici, etnopsicologici e di mediazione linguistico-culturale,
ha permesso di rilevare quanto tali difficoltà nell’applicare teorie e prassi operative negli
interventi rivolti al mondo sempre più composito e peculiare dei minori stranieri, possano
trasformarsi in manifestazioni di discriminazione diretta o indiretta. Forme di
discriminazione che trovano la loro origine sia nella “generalizzazione” delle procedure
operative, sia nelle “relazioni” tra i servizi minorili della Giustizia e gli altri servizi territoriali
che condividono la responsabilità dei percorsi educativi dei minori. S’intende per
generalizzazione delle procedure quel fenomeno per cui le procedure divengono
disfunzionali quando tentano di rispondere a bisogni specifici e peculiari (quali quelli dei
minori stranieri) con interventi che non considerano le diversità culturali e non considerano
la diversità culturale alla stregua di una risorsa sulla quale far leva nella definizione di
un’alleanza tra servizio e ragazzo. Occorre pertanto che le differenze culturali dei minori
stranieri in carico alla Giustizia minorile, non solo siano rispettate e tutelate, ma siano
riconosciute come un’opportunità ed un fulcro su cui far leva nella progettazione di un
percorso individualizzato.
99
In ordine alle difficoltà rilevate nell’analisi delle relazioni e dei rapporti tra servizi della
Giustizia ed altri servizi (ASL, scuola, privato sociale) dunque in ordine alle difficoltà che
anch’esse contribuiscono alla genesi della discriminazione indiretta o istituzionale, si vuol qui
ricordare quanto sia necessario lo sviluppo di una diversa forma di sussidiarietà orizzontale,
che favorisca un sistema di rete e relazione capace di includere tutti i servizi nei processi di
crescita e di benessere e che persegua attraverso la cooperazione tra servizi, attraverso
l’efficacia della comunicazione sociale, nonché tramite la sussidiarietà e la solidarietà
praticate come stile di comportamento individuale e collettivo, il benessere dell’individuo e
della società, come obiettivo primario.
100