documento di linee guida e raccomandazioni
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documento di linee guida e raccomandazioni
Unione Europea DIPARTIMENTO GIUSTIZIA MINORILE Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari Ministero dell’Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e dell’Asilo Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi 2007-2013 Annualità 2012 – Azione 3 Progetto “SIMS – Saperi Integrati per i Minori Stranieri” (CUP J5913000350007 - CIG ZAD0ED4C6E) ALLEGATO 2 DOCUMENTO DI LINEE GUIDA E RACCOMANDAZIONI Roma, luglio 2014 Sommario Sommario ........................................................................................................................................................... 1 PRIMA SEZIONE: il quadro di riferimento ............................................................................... 2 Il Progetto SIMS: un’occasione per “fare il punto” .............................................................................. 3 “Saperi integrati” ............................................................................................................................................. 4 Minori stranieri, minori immigrati ........................................................................................................ 10 L’Italia ed i fenomeni migratori: punti “di repere” per un breve excursus storico .............. 16 Razza, etnia, cultura e cittadinanza ....................................................................................................... 24 “Nos ancêtres le Galois …” .......................................................................................................................... 29 Lingua e cultura: la mediazione linguistico-culturale .................................................................... 32 Una legislazione secondaria in materia di religione ....................................................................... 35 Una disciplina di confine: l’etnopsichiatria ........................................................................................ 41 Minori immigrati e Giustizia minorile sotto la lente del Progetto SIMS.................................. 48 L’istituto della messa alla prova ed i minori stranieri ................................................................... 59 L’approccio universalistico del sistema di Giustizia minorile..................................................... 63 SECONDA SEZIONE: raccomandazioni e casi di studio ............................................... 66 SIMS: rationale e cenni di metodologia ................................................................................................ 67 Profili ................................................................................................................................................................. 72 Il profilo dei non accompagnati .............................................................................................................. 73 Il profilo dei ricongiunti ............................................................................................................................. 78 Il profilo dei minori di seconda generazione ..................................................................................... 80 Raccomandazioni ......................................................................................................................................... 84 Raccomandazioni: la dimensione teorica ........................................................................................... 85 Raccomandazioni: la dimensione del diritto ..................................................................................... 91 Raccomandazioni: la dimensione operativa e procedurale ......................................................... 94 Quasi a margine: note conclusive ........................................................................................................... 99 1 PRIMA SEZIONE: il quadro di riferimento 2 Il Progetto SIMS: un’occasione per “fare il punto” SIMS è l’acronimo del Progetto “Saperi Integrati per i Minori Stranieri” promosso dal Dipartimento per la Giustizia minorile nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi. Stavolta l’aggettivo “integrati” non si riferisce al modo in cui i new comers ed i loro discendenti entrano a far parte delle attuali affluent societies ma si riferisce in primo luogo allo stato dei “saperi” che sottendono i modelli e le prassi di intervento dei servizi minorili della Giustizia. Come dire che si parla anche di quell’integrazione delle conoscenze e dei pensieri, che per molti versi costituisce uno dei presupposti per favorire i processi di integrazione sociale dei minori stranieri e per favorire in particolare i processi di integrazione sociale della popolazione di minori stranieri di cui si occupa la Giustizia minorile – che è certamente assai esigua rispetto alla cospicua quota di minori stranieri che vivono in Italia. La riflessione sul portato culturale acquisito dai “saperi integrati per i minori stranieri” nel corso degli ultimi decenni costituisce occasione per aprire un confronto – anche critico – con tutti coloro che a vario titolo lavorano con i ragazzi – più o meno stranieri. Una riflessione su come si è modificata la “cultura” dei servizi o, se si preferisce – in chiave psicodinamica – una riflessione sulla misura in cui il sistema di Giustizia minorile si è mostrato capace di mettere in atto adeguati processi trasformativi. Dunque una riflessione per proporre un confronto da cui possano auspicabilmente generarsi miglioramenti concreti, all’interno delle varie realtà operative: “fare il punto”, per dedurre linee guida utili ad orientare i futuri sviluppi dei saperi e delle azioni, a favore dei minori stranieri. L’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali da circa quindici anni svolge attività di indagini ed analisi con la Giustizia minorile e nell’ambito della Giustizia minorile. Al momento sono circa venti i progetti di ricerca e formazione realizzati. Alcuni in virtù di risorse rese disponibili dal Dipartimento o in virtù di intese tra il Dipartimento ed altre Amministrazioni. Alcuni promossi dal Dipartimento nell’ambito di varie iniziative comunitarie, che spaziano dal Fondo Nazionale Lotta alla Droga, al PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno, al Programma Leonardo da Vinci, fino al Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi, solo per citare i principali. In questa veste di testimone privilegiato, l’Iprs si avvale anche dell’ampio insieme di osservazioni direttamente condotte nel corso del tempo, per metterle a tema nell’ambito della riflessione che oggi scaturisce da SIMS. Riflessione che si concluderà con la proposta di alcune raccomandazioni e linee guida, di cui la seconda sezione di questo documento. 3 “Saperi integrati” Certamente “saperi integrati” è un’espressione problematica perché qualsiasi sapere – insieme ai saper fare che ogni sapere produce – vive nello scambio e si alimenta del dialogo con altri saperi. Infatti, ogni sapere si integra sia col portato proveniente sincronicamente da ciò che fanno gli altri, sia con le rivoluzioni copernicane, con i cambiamenti “catastrofici”, con le conferme cumulative e con le disconferme trasmesse diacronicamente attraverso il succedersi delle generazioni. Il fatto è che – come da sempre noto – tutto cambia e tutto resta uguale. L’oscenità dei bambini nelle miniere di zolfo, gli sciuscià celebrati dal cinema neorealista, i ragazzi meridionali alfabetizzati nelle scuole torinesi – figli di genitori che coltivavano il prezzemolo nella vasca da bagno – ed i teddy boys degli anni del “miracolo economico”, fino agli attuali anchor children ed alle gang del Barrio Italia pongono sempre questioni di dignità e di tutela, di gestione e di pensiero, che dicono anche di vecchie e nuove disuguaglianze – oppure di vecchie e nuove forme di disagio non strettamente connesse coi temi della disuguaglianza e della marginalità – che in parte si sovrappongono ed in parte si ripropongono in forme diverse. Questioni sempre presenti ma messe in scena sempre in forme parzialmente inedite, perché cambiano sia i registi, le scenografie, i costumi e gli interpreti, sia – nondimeno – il pubblico, cioè la platea di studiosi ed operatori in presenza, che non solo assiste ma partecipa alla rappresentazione. Di fronte dunque all’avvicendarsi delle rappresentazioni, i “saperi” e gli operatori raccolgono la sfida che, ogni volta, ogni nuova messa in scena lancia, che è anche una sfida ad integrarsi, sia essa da giocarsi sul piano epistemologico o sul piano dell’agire “sul campo”. E se c’è ragione di dubitare, come sovente ricordava Sandro Gindro, del concetto di un mondo in progresso – allo stesso modo in cui c’è da dubitare dell’idea, non solo di stampo millenarista, di un mondo destinato a perdersi progressivamente in un ineludibile regresso – è invece indubbio che il mondo subisce mutamenti profondi e velocissimi. Il mondo della Giustizia minorile è ovviamente anch’esso attraversato da una serie di mutamenti – seppur non tutti facciano registrare lo stesso grado di profondità e velocità – ma costituisce altresì un esempio peculiare di sistema che intrattiene un rapporto privilegiato con la dimensione del cambiamento: per definizione la Giustizia minorile si occupa di minori, dunque di persone che sono chiamate con questo termine – infelice ma in uso finché non se ne troverà uno migliore – proprio perché sono soggetti “in divenire”. Per meglio dire: persone per le quali i processi di cambiamento sono più “in divenire” che in altre (i cosiddetti adulti) e che in ragione di ciò – anche e soprattutto – sono riconosciute titolari di diritti peculiari, sanciti dalle carte internazionali e dal dettato costituzionale. E sempre in ragione del loro essere più in divenire di altre sono meritevoli di quella tutela particolare in cui consiste la mission della Giustizia minorile ed in cui risiede il fondamento che giustifica l’esistenza della Giustizia minorile. 4 Dal rapporto privilegiato con la dimensione del cambiamento su cui si fonda la Giustizia minorile – che pensa e lavora quotidianamente con soggetti “in divenire” – discendono anche due lemmi. Il primo è che la Giustizia minorile si avvale di più saperi (classificabili sia fra le science, sia fra le humanities) chiamati in causa per l’appunto per capire bene in cosa consista effettivamente questo “essere soggetti in divenire” e per capire come accompagnare lo sviluppo di tale condizione nella presumibilmente giusta direzione o – quanto meno – nella direzione migliore possibile, all’insegna della promozione del benessere, ovvero del migliore – o superiore – interesse di coloro che “stanno divenendo”. Si pensi, ad esempio alla struttura dei tribunali per i minorenni, istituiti fin dal 1934 come tribunali speciali, che erano e sono tuttora speciali non solo perché sono specializzati nell’occuparsi di minori ma anche perché si avvalgono di una composizione mista, in cui alcuni componenti privati esperti affiancano i magistrati, in qualità di giudici onorari. La Giustizia minorile configura dunque un’area di lavoro comune a diverse figure professionali, che richiama la responsabilità – scientifica ed operativa – di tutti, nonostante le ben note difficoltà di raccordo, dialogo e trasmissione di informazioni in merito ai casi di minori che transitano da un servizio minorile all’altro o da questi ultimi agli altri servizi territoriali. Nel sistema della Giustizia minorile ci si chiede sempre cosa può esser messo in comune (sia tra coloro che pensano gli interventi, sia tra coloro che li attuano) per creare un contesto condiviso, ovvero un pensiero comune ed una mente comune. Le interpretazioni dei fenomeni con cui ci si confronta, unitamente alle decisioni che ne conseguono, sono sospese tra mondo esterno e mondo per così dire “interno” (l’universo mentale di ciascun pensatore o operatore) tra aspetti della realtà percepita ed elaborazione delle proprie fantasie. Ed è importante tener conto in via preliminare del grado di consapevolezza in merito a quest’insieme di percezioni/emozioni, variamente modulate da diverse proiezioni/identificazioni, anche a seconda delle sensibilità e delle memorie individuali – consce ed inconsce – a cui si aggiungono le diverse culture professionali. Un’acquisizione di consapevolezza – e di consapevolezza condivisa – di queste variabili costituisce l’operazione preliminare per iniziare a mobilizzare quella sorta di “crosta” emotiva e culturale che orienta l’agire professionale, dunque per iniziare a costruire un gruppo di lavoro, cioè un gruppo di persone che “pensano insieme”. Perché la formazione di un gruppo di lavoro (un insieme di operatori che traduce in azioni i “saperi integrati”) si pone come obiettivo da conquistare piuttosto che come condizione già data dal trovarsi ad operare a favore dello stesso soggetto (la persona minorenne). Il lavoro col minore ed intorno al minore – in generale – ed in particolare con ed intorno al minore “straniero” (almeno quando costui presenta caratteristiche che come tale lo configurano) si fonda sull’attitudine a porsi in posizione di ascolto di ciò che avviene dentro e fuori di noi. O almeno tende ad innescare l’abitudine ad eseguire questo esercizio. L’attitudine all’ascolto diviene un attrezzo di lavoro stabile. Ciò che vuol anche dire, in chiave psicoanalitica, interrogarsi sulla possibilità del gruppo di mantenere una sorta di setting stabile – ancorché sicuramente allargato – in questo contesto specifico, che vede al centro il minore. Vedere al centro il minore significa prendere atto del diritto del minore – in quanto soggetto “in divenire” – di interloquire con operatori che 5 abbiano sul serio voglia di assumere una posizione di vero ascolto nei suoi confronti (abbiano orecchie per intendere e sensibilità per comprendere). Si richiede dunque l’attivazione di una speciale attenzione, diretta alla reale capacità “interna” di ciascuno di identificarsi con una mente “in crescita”. Capacità riflessiva che a volte è chiamata capacità di “mentalizzazione” e che consiste nell’attivazione di quel setting in virtù del quale il ragazzo si sente ospitato ed aiutato. Pur permanendo ovviamente le difficoltà dovute alla necessità di stabilire un’alleanza sufficientemente profonda in tempi brevi ed un’alleanza di tipo tutelativo con chi effettivamente non l’ha chiesta. Il secondo lemma è che la Giustizia minorile costituisce un sistema strutturalmente “aperto”, perché svolge la sua funzione di tutela anche attraverso un’azione a tutto campo, volta a promuovere ed attivare tutte le risorse materiali ed umane che nel territorio intervengono o possono intervenire a favore dei minori. Dunque dialoga con la scuola, con l’università e con le agenzie dell’orientamento e della formazione, con i servizi sociosanitari e con i servizi alla persona degli enti locali, col mondo del lavoro e dell’impresa, con i soggetti della rappresentanza, con l’universo dell’associazionismo e del privato sociale, con le forze dell’ordine, con gli attori della gestione e dell’offerta del loisir, con gli organismi della stampa e dell’informazione, col settore della pubblicità, con tutte le amministrazioni centrali dello Stato, anche ponendosi – nei confronti di quest’intero universo – come punto di riferimento e di raccordo per tutto ciò che riguarda il benessere dei minori. Cioè per tutto, perché l’idea del sistema “aperto” nasce per l’appunto dal considerare che l’intera collettività e tutti i suoi organismi, in quanto società civile, hanno piena responsabilità dei percorsi di crescita delle nuove generazioni. Che sempre significa: esser responsabili – tutti, ancorché in misura variabile – del loro “divenire”. Come dire che dietro un ragazzo che ha sbagliato o che sta sbagliando c’è sempre un mondo di adulti che non ha fatto abbastanza per evitare che ciò accada. L’espressione “saperi integrati” va dunque intesa con riferimento a questo universo di significati, processi, azioni, strutture ed attori, che per meglio dire configura un “pluriverso”. La riflessione sull’integrazione dei “saperi” che discende da SIMS si concentra tuttavia su una parte del tutto: il tema dei minori stranieri, che da tempo sono progressivamente entrati a far parte – con un’incursione nel linguaggio tecnico – dell’utenza della Giustizia minorile, in concomitanza col verificarsi delle altre trasformazioni da cui la Giustizia minorile è stata attraversata. Si tratta di soggetti portatori di esigenze complesse – in termini di tutela e promozione del loro benessere – che hanno reso necessarie azioni altrettanto complesse. Esigenze ed azioni che sin da subito sono apparse in parte “superate” rispetto a quelle di ormai abituale riscontro nel profilo dei minori in carico ai servizi (con un’altra incursione nel tecnicismo) ed in parte hanno configurato uno scenario inedito. Come dire che il sistema è stato colto di sorpresa su due versanti: per un verso riportato indietro a fare i conti con cose che da tempo non si vedevano più e contemporaneamente, per un altro verso, sollecitato a fare i conti con variabili non ancora “pensate”. Una sorta di irruzione dal passato e dal futuro, che minacciava di dare doppio scacco – in entrambe le direzioni – al presente. Sia al presente agito o “agibile”, sia a quello pensato o “pensabile”. 6 Considerando in secondo piano d’importanza le questioni relative ai profili per così dire giuridici e socioambientali – seppure sia per molti versi artificioso operare scissioni nette – si può dire che il principale aspetto inedito (cioè non ancora “pensato”) che ha sin da subito caratterizzato il lavoro dei servizi minorili della Giustizia con i minori stranieri è la necessità del sistema di confrontarsi col tema della variabile culturale. Tema che travalica in ampia misura l’esperienza maturata nell’incontro col portato non propriamente isoculturale di lingue, tradizioni, usi e costumi che ha accompagnato il fenomeno delle migrazioni interne. Si tratta infatti di qualcosa di più profondo, che consiste nella necessità di interagire positivamente con ragazzi che sono certamente uguali e diversi, come sono uguali e diversi tra loro tutti i ragazzi – indipendentemente da dove siano nati, da dove abbiano vissuto, da dove vivano ora e dalla loro presunta o dichiarata cittadinanza – ma che meritano altresì di essere riconosciuti, con pari attribuzione di dignità e diritto, sul versante delle differenze di cui sono anche portatori (cioè che hanno in sé). Differenze riconducibili a tutto ciò che in genere s’intende quando si fa ricorso, in un’accezione netta, alle parole “etnia” e “cultura”. Ragazzi che provengono da mondi che, pur essendo compresi nell’unico mondo possibile, sono anche mondi per alcuni aspetti più lontani. Non sono solo mondi più lontani geograficamente, o temporalmente – con esclusivo riferimento al “già visto, conosciuto in passato o sentito raccontare”, dunque al riparo da qualsiasi allusione evoluzionistica – ma mondi più lontani perché in questi mondi si condividono alcuni valori, tradizioni, comportamenti, modi di concepire l’adolescenza e la famiglia, codici e significati che non sono omologhi a quelli ampiamente condivisi nel contesto d’immigrazione e che in ragione di questo elemento di maggiore lontananza, all’interno del contesto d’immigrazione non sempre sono immediatamente riconoscibili, né dagli operatori dei servizi, né dalla cittadinanza tutta. Tuttavia, questi mondi hanno pari dignità e valore di tutti gli altri mondi compresi nell’unico mondo possibile ed i ragazzi che da essi provengono – per avervi vissuto o perché li hanno incontrati per via indiretta, attraverso la mediazione dei genitori – appartengono anche ad essi, pur se non esclusivamente. E quest’appartenenza – laddove appartenenza significa che apparteniamo anche a ciò che ci appartiene e che dunque ci costituisce, insieme ed accanto a tante altre cose – è un valore ed un diritto, al pari di qualsiasi altra appartenenza, ancorché non esclusiva. Riconoscere questo valore e questo diritto crea le condizioni per definire e costruire una casa comune, uno spazio di interazione e di collaborazione. Certamente ciò non vuol dire che la diversità sia sempre una cosa di per sé buona e che, sempre, debba essere quasi per forza moltiplicata. Ma vuol dire che riconoscere il valore dell’appartenenza – o delle appartenenze molteplici – fa bene al “divenire” del minore, cioè costituisce un requisito – senza dubbio rubricabile tra i requisiti fondamentali, in accordo con le carte internazionali e con la vastissima letteratura che sottende le carte internazionali e proviene da un ampio insieme di saperi “integrati” – per assicurare il suo migliore e superiore interesse. Laddove superiore o migliore interesse s’intende con riferimento alla valutazione di ciò che comporta maggiore utilità per il minore (utilità nel senso di preminente somma di vantaggi di ogni genere e specie e minor numero di inconvenienti) nella prospettiva del pieno sviluppo della sua personalità del minore stesso e della realizzazione di validi rapporti interpersonali ed affettivi. Se riconoscere il valore dell’appartenenza e del portato culturale è questione che rimanda al diritto del minore ed alla promozione del suo benessere, vale altresì aggiungere che è curioso e per alcuni versi paradossale notare come l’aspirazione a veder riconosciuta la diversità delle appartenenze o le appartenenze molteplici divenga oggi tema sempre più 7 cogente, proprio mentre tutti i mondi compresi nell’unico mondo possibile sembrano diventare più omogenei, sotto la spinta dei processi di omologazione. In un mondo “unico” che sembra dunque farsi più piccolo (si pensi alla globalizzazione dei mercati e delle economie, alla velocità degli spostamenti e delle comunicazioni, alla planetarizzazione dei modelli e dell’offerta di godimento dei beni, cioè alla straordinaria compressione delle dimensioni dello spazio e del tempo che fanno parlare di restringimento del mondo o di “fine della geografia”, secondo una drastica espressione coniata da Zygmunt Bauman) ed in cui tutti – che lo vogliamo o no – siamo per un verso più vicini, prende maggior forza l’aspirazione a differenziarsi, forse per timore di perdersi nell’indistinto. Del resto, anche la psicoanalisi, soprattutto con Gindro, pensa ad un inconscio sovra individuale che ha sì strutture universali e più costanti ma non è determinato una volta per tutte. Un inconscio sociale con caratteristiche e strutture che mutano e sfumano continuamente le une nelle altre. I confini non sono né rigidi né precisi, ma ogni essere umano si riconosce anche in una struttura dinamica collettiva. Laddove collettivo non ha più il significato di universale ma di condiviso e coincide, almeno in parte, con il gruppo sociale in cui, in qualche modo, ciascuno si sente anche radicato: «Oggi si riscontra anche una continuità geografica di cielo (come mi piace dire) perché è il cielo e non la terra che unisce gli uomini e le donne; la terra è piuttosto l’emblema della loro morte; il cielo dei loro sogni di vita. Il cielo si rispecchia sulla terra e la vivifica facendole scordare di essere un enorme sarcofago … L’inconscio sociale non è un villaggio, una regione e neppure una nazione o un continente: è qualcosa che sfuma, che per il momento ha contatti e radici, confini abbastanza precisi, ma non tanto da renderci tranquilli in una certezza di identità» (Gindro S. Inconscio sociale e diversità, in Gindro S. Melotti U., Il mondo delle diversità, Edizioni Psicoanalisi Contro, Roma 1991, pp. 172-175). Discorso che però porterebbe ora lontano dal focus della riflessione. A questo punto e sulle premesse fin qui proposte, il percorso di riflessione più direttamente legato a SIMS è chiamato ad affrontare distintamente, per esigenze di chiarezza espositiva, due argomenti tra loro interconnessi. Primo argomento: la discussione del come la Giustizia minorile si è attrezzata per prendere in carico e gestire adeguatamente la diversità culturale (cioè per tener debitamente conto anche della variabile culturale, ormai stabilmente presente all’interno della propria utenza) non può esser disgiunta da una discussione sul come il sistema paese ha affrontato questo tema – cioè la questione della diversità culturale – visto che la Giustizia minorile ha sì facoltà di contribuire all’orientamento delle scelte in materia ma è in misura maggiore condizionata – al pari di tutte le altre amministrazioni – dal modo in cui le politiche nazionali vengono attuate ad un livello superiore di governance e di government. Questo argomento verrà tuttavia sviluppato più avanti, nel capitolo successivo, cioè dopo aver discusso del secondo argomento, come in un gioco barocco di specchi e dissimmetrie. Secondo argomento: la Giustizia minorile è una delle agenzie preposte alla tutela di tutti i minori (ivi compresi quelli classificati come stranieri) e la funzione di tutela implica ovviamente azioni proattive, ovvero di prevenzione di quel disagio che è universalmente considerato (sempre in base alle acquisizioni che discendono dai “saperi integrati”) quale radice primaria della devianza minorile. Tuttavia la Giustizia minorile concentra la sua 8 potenza di fuoco sulla presa in carico dei minori, italiani e stranieri, che attraversano il circuito penale, nei cui confronti l’azione di tutela corrisponde ad un percorso di recupero, ispirato al modello riabilitativo, al modello riparativo (ove praticabile) ed a quello situazionale. E vale in proposito qui precisare – per fugare un equivoco tanto pericoloso quanto frequente – che non tutti i minori stranieri, in quanto tali, attraversano il circuito penale e che non tutti i minori stranieri, in quanto tali, sono da considerarsi soggetti a rischio di entrare in contatto con la Giustizia minorile. La precisazione è necessaria perché l’equivoco che si vuole qui fugare trova terreno fertile proprio nelle ambiguità e nella complessità dell’espressione “minore straniero”, compresa nell’acronimo SIMS. Chi sono dunque i minori stranieri e, soprattutto, di quali minori stranieri si parla nello specifico della Giustizia minorile? 9 Minori stranieri, minori immigrati L’espressione minori stranieri viene utilizzata per indicare un insieme ampio ed eterogeneo di minori, che comprende profili giuridici e storie personali diverse. In primo luogo, in base ad una sommaria relazione di causa effetto tra status giuridico e situazione socio-psicologica, si parla genericamente di minori stranieri per indicare una macrocategoria del tutto aspecifica di soggetti che, per l’appunto in ragione della loro comune condizione di “stranieri”, che letteralmente significa “non-cittadini italiani”, non possono contare sugli stessi diritti di cui godono i cittadini italiani (sul piano giuridico) né sul pieno riconoscimento della loro appartenenza alla società ospite (sul piano psico-socio-antropologico). Come dire che questi minori, in quanto stranieri, non sono considerati pienamente “figli” del contesto ospite. È chiaro che la crescente presenza di minori stranieri in Italia si colloca nel più ampio quadro di crescita ed evoluzione – quantitativa e qualitativa – della presenza di cittadini stranieri immigrati. Come dire che “minore straniero” è una sorta di sinonimo di “minore immigrato”. Ma ciò è vero solo in parte, perché dal punto di vista strettamente giuridico – ed a rigore il termine straniero ha esclusivamente quest’accezione, almeno nelle pubbliche amministrazioni e negli strumenti di misurazione statistica di cui esse dispongono – non tutti gli stranieri sono immigrati. Infatti, la connotazione “straniero” – al di là del senso comune – si riferisce ad una condizione giuridica (l’appartenenza ad una cittadinanza non italiana) mentre la nozione “immigrato” ha valore esplicativo di una dimensione psico-socioantropologica. Molti cittadini stranieri sono presenti in Italia per varie ragioni (turismo, studio o lavoro, solo per fare qualche esempio) ma non si considerano immigrati, né come tali sono considerati, così come molte persone immigrate in Italia non sono cittadini stranieri perché hanno acquisito la cittadinanza italiana. Tuttavia, non v’è dubbio che nel quadro italiano la stragrande maggioranza dei minori stranieri è presente nel territorio nazionale in conseguenza delle attuali migrazioni internazionali: minori immigrati al seguito di genitori migranti per lavoro o per motivi umanitari, oppure minori ricongiunti con familiari già immigrati; minori nati in Italia da genitori immigrati stranieri (cosiddetta seconda generazione); minori che hanno intrapreso da soli una migrazione, sempre spinti da motivazioni di ordine economico o umanitario (minori stranieri non accompagnati, cioè privi di figure adulte di riferimento) o, ancora, minori vittime dei fenomeni di tratta (human trafficking o migrant smuggling) concomitanti alle attuali migrazioni internazionali. Seppure non v’è dubbio che ciò sia vero, è chiaro che anche qui bisognerebbe distinguere con attenzione. C’è ad esempio una grande differenza – dal punto di vista della condizione psicosocio-antropologica – tra un minore straniero figlio di diplomatici che compie parte del suo percorso scolastico in Italia, un minore straniero non accompagnato (cioè emigrato lasciando la famiglia al paese d’origine) inserito in un percorso di formazione professionale in attesa di ottenere un titolo di soggiorno per motivi di lavoro al raggiungimento della maggiore età ed un minore straniero, proveniente da zone colpite da disastri ecologici, ospitato per 90 giorni da una famiglia italiana, come previsto dal visto turistico, per beneficiare di programmi di aiuto medico e di sostegno psicologico-educativo, all’interno di progetti solidaristici gestiti da organismi di volontariato. Per contro, ancora a titolo di esempio, un minore adottato da genitori italiani, che è nato in un altro paese – in cui ha trascorso una parte ancorché esigua 10 della sua vita – pur avendo acquisito la cittadinanza italiana, può condividere quella condizione psico-socio-antropologica di non pieno riconoscimento della propria appartenenza alla società ospite, ritenuta genericamente “tipica” dei minori “stranieri”. Le cose sono dunque complicate anche dal punto di vista concettuale e ciò dà ragione di come risulti in effetti difficile mettere in campo interventi ed approntare risposte rapide ed adeguate. Per semplificare si può dire tornare a dire che, grosso modo, rientrano nella categoria dei minori stranieri sia i bambini ed i ragazzi immigrati in Italia al seguito dei familiari o ad essi ricongiunti, sia i figli nati in Italia da cittadini stranieri immigrati, meglio noti come “seconda generazione” (per costoro i percorsi di prima e seconda socializzazione si sono svolti in Italia) sia i ragazzi e gli adolescenti che giungono in Italia in condizione di “non accompagnati”. Tanto diversificata è al suo interno questa categoria, altrettanto differenziate sono le opportunità e le difficoltà relative ai processi d’integrazione. Un elemento che accomuna i vari profili può certamente rinvenirsi nell’esperienza migratoria, intesa sia come spostamento da un contesto di vita a un altro (è il caso dei minori stranieri, accompagnati o non accompagnati, giunti in Italia dopo una prima socializzazione nel paese d’origine) sia come mutamento e ridefinizione delle appartenenze culturali dei genitori (è il caso dei minori stranieri nati e socializzati in Italia1). 1 Alcuni studiosi (tra cui Rumbaut R., Assimilation and its discontents: between rhetoric and reality, “International Migration Review”, 31, 4, 923-960, 1997) hanno introdotto una più sofisticata distinzione, cosiddetta “decimale”, all’interno della seconda generazione: generazione 1,25 (ragazzi emigrati tra i 13 ed i 17 anni); generazione 1,50 (ragazzi che hanno iniziato il processo di socializzazione e la scuola primaria nel paese d’origine, per poi completarlo nel paese d’immigrazione); generazione 1,75 (bambini emigrati in età prescolare, che compiono l’intero percorso di socializzazione nel paese d’immigrazione); seconda generazione vera e propria (i nati nel paese in cui sono immigrati i genitori). Ciò per richiamare l’attenzione sul fatto che i modi ed i tempi in cui ha luogo il processo di socializzazione nel paese d’immigrazione (in concomitanza con i tempi ed i modi in cui si verifica l’esperienza migratoria) comportano problematiche differenti e diverse esigenze di sostegno (come messo in luce anche dagli studi condotti in Italia, tra cui Valtolina G., Marazzi A., Appartenenze multiple. L’esperienza dell’immigrazione nelle nuove generazioni, Franco Angeli, Milano 2006, oltre che dai risultati dell’International Comparative Study of Ethnocultural Young-ICSEY, sintetizzati in Berry J.W., Phinney J.S., Sam D.L., Vedder P., Immigrant youth in cultural transition. Acculturation, identity and adaptation across national contexts, Erlbaum Associates, Lawrence 2006). Resta comunque valida la distinzione “tradizionale” tra minori immigrati di prima generazione (emigrati dal paese d’origine al seguito dei genitori o con essi ricongiunti) e di seconda generazione (i nati in Italia da genitori immigrati). I primi mostrano in genere una maggiore esigenza di sostegno socioeducativo e talvolta linguistico. Per costoro appare inoltre più forte la spinta ad un precoce inserimento lavorativo, che spesso orienta le loro scelte in merito al tipo di percorso formativo da intraprendere dopo la scuola dell’obbligo. Nel caso dei minori di seconda generazione, la letteratura parla di ragazzi che rischiano precocemente di trovarsi di fronte a due aree conflittuali: il rapporto con la famiglia ed il rapporto col gruppo dei pari. In effetti, come discusso nel testo, il giovane di seconda generazione non è propriamente un “immigrato”: è nato in Italia e qui ha compiuto il proprio processo di socializzazione primaria e secondaria. Nemmeno è propriamente un “autoctono”: oltre alla condizione giuridica, si distingue talvolta per eventuali elementi di diversità, somatica, giuridica e culturale; in ogni caso cresce tra due culture, sensibile alla pressione di diversi sistemi di valori (da una parte quelli della famiglia e del paese d’origine dei genitori, dall’altra quelli del paese in cui ha sempre vissuto e del gruppo dei pari); consapevole dell’immagine sociale spesso svalutata dei genitori ed attento al pregiudizio ed agli episodi di discriminazione cui spesso va incontro, rivendica un diritto alla somiglianza più che alla differenza ma sperimenta negli ostacoli 11 A fronte della spettacolarizzazione mediatica ed a fronte dei processi di costruzione sociale del “nemico”, che non di rado dipingono lo straniero/immigrato come potenziale soggetto deviante, la scomposizione della categoria “minori stranieri” serve qui a ricordare che il rischio di devianza non è lo stesso per tutti i profili compresi in tale categoria. Nel complesso si può affermare che quando il minore straniero/immigrato – nato in Italia o qui giunto al seguito dei genitori – vive in condizioni di buon inserimento sociale non si configura come soggetto a rischio. Ed è questo il caso della grande maggioranza della popolazione minorile straniera/immigrata, che generalmente entra poco a far parte dell’utenza della Giustizia minorile. Il minore straniero/immigrato mostra invece un elevato rischio di devianza ed appare perciò numericamente sovra-rappresentato all’interno del circuito penale, quando sussistono condizioni particolari, quali l’assenza di figure di adulti di riferimento (è il caso dei non accompagnati) il coinvolgimento in filiere migratorie costruite sull’illegalità e nell’illegalità, l’insuccesso dei processi di integrazione sociale, il conflitto con la generazione precedente (che insorge più frequentemente nel caso dei minori ricongiunti o nati in Italia). Le condizioni appena accennate sussistono per una quota certamente minoritaria della popolazione minorile straniera che vive in Italia, ma questa quota – ancorché minoritaria – ed i profili appena descritti che questa quota minoritaria comprende, costituiscono per l’appunto ciò che generalmente s’intende per minore straniero, quando si usa quest’espressione nell’ambito della Giustizia minorile. I tanti merletti che si possono ricamare intorno alle ambiguità semantiche che si affollano intorno alle parole “straniero” ed “immigrato” sono ottima occasione per un esercizio giocato sulle sottigliezze ideologiche, ma resta il fatto che l’ambiguità dei significati parla comunque della complessità delle questioni di fondo. Le idee non sono chiare perché ambigua è la condizione dello “straniero immigrato”, definito più di cent’anni fa da Georg Simmel come «non già il viandante, che oggi viene e domani va … ma … colui che oggi viene e domani rimane» (Sociologia, Edizioni di comunità, Milano 1989, p.581). Condizione ambigua, sia per chi si muove per rimanere, sia agli occhi chi non s’è mosso e lo vede rimanere. Ed è così che lo straniero è stato definito, nella rilettura del “perturbante” freudiano operata da Julia Kristeva in Stranieri a se stessi (Feltrinelli, Milano 1990, Paris 1988) come ciò che perturba perché restituisce la familiarità con qualcosa che ci costituisce ma che – da sempre – abbiamo voluto tener lontano. In questa luce, nell’idea di straniero e nella figura stessa dello straniero prendono forma e corpo le paure e le incertezze suscitate da ciò che non doveva essere familiare ed invece ritorna ad esserlo. Come dire che lo sociali, giuridici e familiari tutti i limiti dell’affermazione dell’uguaglianza sostanziale oltre che formale. I minori di seconda generazione sentono dunque un forte legame al contesto sociale, che tuttavia fatica a riconoscerli pienamente come figli. Nel contempo, guardano con curiosità al paese da cui i genitori provengono. In famiglia non di rado si configura un rapporto difficile con genitori che, al di là delle apparenze, percepiscono l’integrazione dei figli come una minaccia alle proprie tradizioni. Vi è comunque un elemento di difficoltà nell’affrontare il processo di “negoziazione” dell’identità. Si tratta beninteso delle sfide che si presentano a tutte le età ed a prescindere dall’origine immigrata ma soprattutto negli adolescenti figli di immigrati (o appartenenti a minoranze etniche) possono generare alcune problematicità, perché si tratta di adolescenti e perché si tratta di minori immigrati di seconda generazione, come peraltro messo bene in evidenza già negli anni Sessanta del Novecento, dai pionieristici studi di Erik Erikson (Gioventù e crisi d’identità, Armando, Roma 1974). 12 straniero incarna e rende presente ciò che è “fuori posto” (dunque rende evidente “il ritorno del rimosso”, per dirlo con i termini della più consolidata tradizione psicoanalitica). E data l’intensità delle paure e delle incertezze, anche se non esistessero stranieri bisognerebbe inventarli. Tant’è che quotidianamente inventiamo o costruiamo sempre qualcosa di straniero o qualche figura di straniero, così che le ansie e le incertezze relative a ciò che è “fuori posto”, che altrimenti resterebbero fluttuanti e frammentarie – per così dire allo stato libero – possano coagularsi su cose o persone, assumendo in questo modo forma solida, percepibile e riconoscibile. Discorso che, anche qui, allontanerebbe dal focus della discussione. Ad ogni buon conto, è sufficiente ora dar per buono che quando si parla di minori stranieri nella Giustizia minorile si parla di una quota assai esigua dei minori immigrati presenti in Italia. E si parla di minori non accompagnati, provenienti da paesi che affacciano sul Mediterraneo o da paesi balcanici; si parla di ragazzi e persino bambini che giungono da teatri di guerra, sconvolgimenti geopolitici, persecuzione e crisi socioambientali (dalle conseguenze della “Primavera araba”, all’evolversi degli eventi in atto dal medio Oriente all’Afghanistan o nel Corno d’Africa, solo per citare alcuni esempi). E si parla anche di ragazzi nati in Italia da genitori immigrati o con essi ricongiunti, che pongono la questione del conflitto intragenerazionale, le cui radici hanno anche a che fare con l’insuccesso – almeno percepito come tale – dei processi di integrazione sociale. In sintesi, per tornare al punto: vi sono due argomenti tra loro interconnessi: 1) la presa in carico e la gestione della diversità culturale da parte della Giustizia minorile è questione senza dubbio complessa, che dipende anche dal come il sistema paese ha affrontato questo tema, di cui si fornirà un excursus nel prossimo capitolo; 2) la composizione per così dire strutturale dell’utenza straniera di cui la Giustizia minorile è chiamata a prendersi carico sta cambiando nel corso del tempo ed accanto all’utenza storica rappresentata dai non accompagnati2 – che continuano a costituire la quota maggioritaria, ancorché mutevole per abbassamento della fascia d’età e cambiamento dei contesti di provenienza – si registra una crescita della presenza nei servizi di minori stranieri ricongiunti o di seconda generazione, verosimilmente riconducibile alla sofferenza da mancata integrazione3. 2 Tra le varie analisi di questo fenomeno si colloca l’indagine “Valutazione degli interventi per i minori stranieri non accompagnati, tra paese d’approdo e paese d’origine”, frutto di un protocollo d’intesa tra Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali e IAS-Istituto per gli Affari Sociali, fondato sul comune interesse nei confronti dei vari ambiti di ricerca legati al tema dei Minori stranieri non accompagnati. L’indagine ha esplorato alcune aree critiche che necessitano di ulteriore riflessione e approfondimento, quali: le condizioni psicologiche del minore (che possono orientare i successivi passi dell’intervento di tutela nei suoi confronti), il ruolo della mediazione culturale, la prospettiva del rimpatrio assistito. Un approfondimento ulteriore è stato effettuato con la “Rilevazione delle strutture di accoglienza destinate ai minori stranieri non accompagnati”: un monitoraggio delle strutture di accoglienza destinate ai minori stranieri non accompagnati presenti in quattro Regioni del Mezzogiorno (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) svolto dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali nel 2009, per la Direzione Generale per l’Immigrazione del Ministero del Lavoro, con finanziamento del PON Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno. 3 I dati statistici e le indagini qualitative promosse nel corso degli ultimi anni dal Dipartimento per la Giustizia minorile (che hanno acquisito le testimonianze degli operatori e dei minori) restituiscono un panorama delle presenze straniere nel circuito penale assai composito. Al suo interno sembrano collocarsi tipi di profili per così dire storici, per esser noti da più di un decennio: minori non 13 I due argomenti, come si diceva, sono fortemente interconnessi, sia perché il modo in cui opera la Giustizia minorile dipende in ampia misura anche da come il sistema paese ha lavorato intorno al modello di società che si vuole costruire, dunque intorno alle scelte in tema di integrazione, con specifico riferimento alla gestione della diversità culturale, di cui si parlerà tra breve; sia perché ciò che registra il piccolo sistema della Giustizia minorile costituisce anche un indicatore forte della misura in cui il lavoro dell’intero sistema paese intorno alla gestione della diversità culturale si rivela in grado di generare processi di integrazione che conducono alla costruzione di una casa comune e di spazi di interazione e di collaborazione o, viceversa, di produrre e riprodurre quelle vecchie e nuove disuguaglianze che unitamente alle vecchie e nuove forme di disagio sono sempre fattori di sofferenza per le nuove generazioni. Nel senso che – con previsione tanto semplicistica quanto verosimile – le vecchie e nuove forme di disagio da mancata integrazione culturale – e non solo sociale – configurano quel cocktail di emozioni, fatto di sonno, rabbia e frustrazione, che sembra animare le rappresentazioni esplosive messe in scena, ad esempio, dai casseurs delle periferie parigine e non solo parigine. Giovani e ragazzi che da tempo hanno profanato il pomerium posto lungo il confine della città tradizionalmente intesa, per dirigersi dalle banlieue verso il centro delle metropoli. La materia è vasta e la vena polemica è forte, ma basta ora parlare di minori stranieri che attraversano il circuito penale e basta parlare del rischio di disagio da mancata integrazione, accompagnati, immersi in una sorta di rete etnica deviante, minori nomadi, dediti alle tradizionali espressioni di devianza – culturalmente determinate all’interno del gruppo di appartenenza – e ragazzi in età adolescenziale, nati in Italia o qui giunti in tenera età, per i quali il reato diviene espressione di disagio sociale. Ma i profili tendono anche a modificarsi, tant’è che vengono presi in carico dai servizi con frequenza meno intensa ma crescente i minori di seconda generazione o giunti in tenera età per ricongiungimento familiare. Qui le radici della condotta deviante sembrano rimandare a dimensioni legate al sovrapporsi di conflitto culturale e conflitto generazionale, anche in accordo con quanto già osservato in altri paesi di più antica tradizione migratoria, quando il processo migratorio diviene più maturo e si va sedimentando. Inoltre, i dati e le testimonianze degli operatori parlano della comparsa di minori rappresentanti di cittadinanze inedite fino a solo pochi anni fa. Nondimeno l’attenzione converge, non solo sull’onda dell’interesse mediatico per il fenomeno, sulla comparsa delle gang giovanili su base etnica o nazionale. All’evolversi della cosiddetta utenza corrisponde il cambiamento delle questioni più importanti da affrontare. Un esempio per tutti: il rapporto con la famiglia ed il ruolo che essa può giocare ai fini del recupero del minore, laddove il profilo del minore preso in carico è cambiato. Per non dire di come si debbano ripensare, mano a mano che il volto del minore straniero cambia, le prospettive di lavoro che prevedono il coinvolgimento ad esempio della scuola, della questura, dei servizi di salute pubblica. Come dire che quando i minori stranieri son divenuti meno stranieri per gli operatori, ne subentrano di nuovi, che tornano ad essere stranieri. Ancor più recentemente, il Dipartimento ha commissionato un’indagine per conoscere quali casi risultassero di più difficile gestione, tra quelli presi in carico dagli operatori (indagine effettuata tenendo conto del parere degli operatori stessi). Quest’indagine suggerisce che ben il 30% dei casi definiti di complessa gestione si riferisce alla gestione di minori stranieri. L’indagine è stata realizzata nell’ambito del “Monitoraggio dell’attuazione della Circolare ‘Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia’, unitamente alla raccolta ed analisi del repertorio dei casi difficili incontrati nel processo di adeguamento alle procedure indicate dalla Circolare medesima. Servizio che l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali svolge su incarico del Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – Ufficio IV del Capo Dipartimento. 14 perché è tempo di discutere di quel che nel capitolo precedente s’era detto essere il primo argomento, tenuto per secondo solo per un gioco barocco di specchi e dissimmetrie. Dunque: una riflessione sulle principali direttrici lungo le quali si è sviluppato in Italia il dibattito su “etnia” e “cultura” – in seguito alla comparsa ed alla stabilizzazione del fenomeno migratorio. Direttrici che fanno da sfondo all’azione della Giustizia minorile e ne hanno anche informato l’intervento. 15 L’Italia ed i fenomeni migratori: punti “di repere” per un breve excursus storico Un assunto di base che si è rivelato utile nel corso del tempo per capire l’immigrazione è quello che vede nell’immigrazione un potente fattore di cambiamento sociale ed un rivelatore del carattere profondo di ciascuna società. L’integrazione dei migranti costituisce un nuovo banco di prova per promuovere lo sviluppo della società civile. Ed il modo in cui una società si comporta nei confronti dei migranti, in primo luogo laddove essi rappresentano i principali apportatori di elementi di diversità etnica e culturale, parla del funzionamento di quella società, sia nelle sue fragilità, sia nei suoi punti di forza. La presenza dei “nuovi arrivati” interagisce con i processi di mutamento in atto nel contesto sociale ed innesca nuovi processi di trasformazione e riorganizzazione. E mentre produce fratture laddove il sistema non sa come trasformarsi, esalta gli elementi di dinamismo e la qualità delle istituzioni, laddove esse sappiano rispondere con prontezza ed efficienza. In accordo con Giovanna Zincone (Uno schermo contro il razzismo, Donzelli, Roma 1994) l’immigrazione non si limita a confermare le regole ma spesso le cambia ed in ogni caso modifica il profilo del corpo sociale. Non solo perché ne mette a nudo i tratti somatici, la struttura fisica e lo stato di salute ma perché non lascia quel corpo immutato, qualunque sia il risultato dell’immissione di nuovi soggetti. Da qui l’idea di proporre in questo capitolo una sommaria disamina di com’è stato affrontato nel dibattito italiano il tema dei cambiamenti da promuovere di fronte all’immissione di nuovi soggetti nel corpo sociale, concentrando però l’attenzione su un aspetto specifico: la gestione della diversità etnica e culturale. Il tutto ricorrendo all’espediente dell’excursus storico, forse il più utile per mettere in luce alcune linee di sviluppo sia dei pensieri, sia delle principali azioni messe in campo. Pollicino, il minuscolo Le Petit Poucet della fiaba di Charles Perrault, riuscì a mantenere l’orientamento perché lasciava sempre cadere qualche briciola del suo pane lungo le strade che percorreva e riuscì a tornare a casa. E l’excursus qui proposto intende anch’esso seguire alcune tracce lasciate lungo il percorso compiuto dal sistema paese in trent’anni di storia dell’immigrazione, per seguirne l’evoluzione e far ritorno ad un punto, che è l’oggi. Dunque tracce, perché non è possibile seguire tutto e ricostruire l’enorme numero di esperienze attivate e sperimentazioni condotte. Si può però individuare alcuni “punti di repere” – anche vicini alle aree di maggior attenzione da parte della Giustizia minorile – che aiutano a vedere meglio come e dove il paese si è mobilitato, a capire cosa è andato avanti e cosa è invece si è fermato per strada. L’inversione del saldo migratorio in Italia risale al 1979, data storica perché il riscontro di un saldo migratorio positivo, non solo riconducibile alla cosiddetta “immigrazione di ritorno”, non era mai stato osservato prima dai sistemi di rilevazione. E la letteratura sociologica sull’immigrazione lo ricorda bene, quando descrive un’Italia che assisteva sorpresa all’arrivo 16 di persone diverse, che si dirigevano verso la penisola anche perché trovavano chiuse le frontiere di altri paesi europei, dopo lo shock petrolifero del 19754. Il paese si è presto attivato sul versante della prima accoglienza, sotto la spinta di un impulso e di un dibattito alimentati da istanze prevalentemente solidaristiche. La percezione di una crescente presenza di immigrati non è stata però accompagnata da alcuna legge specifica, nonostante l’avviarsi di ampie discussioni, tra studiosi e sui media, che in modo talvolta allarmistico preconizzavano i cambiamenti sociali legati all’immigrazione. Erano anche anni in cui, in assenza di dati certi, si diffondevano stime secondo cui le presenze immigrate superavano il milione. Stime assai imprecise, perché questi numeri sarebbero stati raggiunti solo anni più tardi. Nell’estate del 1989 veniva assassinato Jerry Essan Masslo, un attivista anti-apartheid giunto in Italia l’anno prima, che aveva inoltrato domanda di asilo politico. In seguito al rigetto della domanda di asilo (nonostante un intervento dell’ACNUR) era rimasto in Italia, seppur senza uno status giuridico definito, e lavorava nella raccolta del pomodoro a Villa Literno. Il brutale omicidio ebbe grande risalto mediatico, cui seguirono manifestazioni e mobilitazione del mondo politico di fronte alle condizioni di vita e di sfruttamento dei migranti. E nel quadro in presenza, un primo intervento legislativo si concretizza nel Decreto del 30 dicembre 1989, divenuto “Legge Martelli” nel febbraio 1990, che costituisce senz’altro un tentativo di approccio organico all’immigrazione. Approccio che fino ad allora era stato per lo più delegato all’azione del volontariato e del privato sociale, che peraltro avevano colto per primi e con indubbia sensibilità la rilevanza di molte questioni che l’immigrazione sollevava e le sfide che il fenomeno migratorio lanciava ed avrebbe lanciato. Si chiamava Vlora la nave che nell’agosto 1991 attraccò nel porto di Bari, con a bordo circa ventimila persone provenienti dall’Albania5. La vicenda segna l’inizio dei flussi migratori dai paesi balcanici ed è ricordata anche perché a bordo del Vlora c’era il più numeroso contingente di migranti mai giunto in Italia. La moglie dell’allora sindaco della città descrisse l’accaduto con queste parole: «Andò subito al porto, prima ancora che la Vlora sbarcasse. A 4 Per la storia dei fenomeni migratori nei paesi europei sono sempre preziosi i classici contributi di Sarah Collinson, Le migrazioni internazionali e l’Europa. Un profilo storico comparato, il Mulino, Bologna 1993 e di Saskia Sassen, Migranti, coloni, rifugiati. Dall’emigrazione di massa alla fortezza Europa, Feltrinelli, Milano 1999. 5 Il 7 agosto 1991, di ritorno da Cuba carica di zucchero, durante le operazioni di sbarco del carico nel porto di Durazzo, la Vlora venne assalita da una folla di circa 20.000 migranti albanesi, che costrinsero il comandante, Halim Milaqi, a salpare per l’Italia. La nave, riempita all’inverosimile, chiede di poter sbarcare al porto di Brindisi. L’allora viceprefetto Bruno Pezzuto, resosi conto che non si trattava, come dagli ultimi sbarchi, di un carico di qualche centinaia di persone, convinse il capitano della nave a dirigersi verso Bari. Il tempo di percorrenza tra i due porti, dato il carico della nave, era di circa 7 ore, tempo necessario per organizzare centri di accoglienza e forze dell’ordine. Tuttavia la mancanza delle Autorità ed il poco tempo a disposizione, fecero sì che l’accoglienza si organizzasse solo dopo che la nave entrò nel porto. La nave fu fatta attraccare al Molo Carboni, il più distante dalla città. Durante l’entrata al porto molti si gettarono dalla nave in navigazione e nuotarono fino alla banchina cercando di scappare. La maggior parte dei migranti venne raccolta nello Stadio della Vittoria. Molti si dispersero in città, trovando rifugio nei giardini, alla stazione, presso qualche famiglia o chiesa. 17 Bari non c’era nessuno del mondo istituzionale, erano tutti in vacanza, il prefetto, il comandante della polizia municipale, persino il vescovo era fuori. Quando uscì di casa però non immaginava quello a cui stava andando incontro. Dopo qualche ora mi telefonò dicendomi che c’era una marea di disperati, assetati, disidratati, e aveva una voce così commossa che non riusciva a terminare le frasi. Non dimenticherò mai l’espressione che aveva quando tornò a casa, alle 3 del mattino dopo. “Sono persone” – ripeteva – “persone disperate. Non possono essere rispedite indietro, noi siamo la loro ultima speranza”». E mentre le navi della disperazione attraversavano l’Adriatico, a Roma scoppiava il “caso Pantanella”: l’ex pastificio si era trasformato, da ricovero di fortuna, in vero e proprio “ghetto” 6 in cui più di duemila migranti – molti in possesso di regolare titolo di soggiorno – alloggiavano ormai stabilmente in pessime condizioni di vita ed in un clima non di rado caratterizzato da forti e violente conflittualità. Fu sgomberato con l’intervento della forza pubblica nel 1990. Sono gli anni in cui tanta parte della gestione dell’immigrazione continua ad esser per così dire delegata al volontariato ed al privato sociale7. L’imponente mobilitazione degli organismi del terzo settore, unitamente all’elemento di delega implicitamente conferita a questi organismi, ammorbidiva l’impatto della nuova utenza sui servizi. E si è persino parlato dell’esistenza di un “doppio canale” della socializzazione, della soddisfazione del bisogno, dell’accesso alle risorse e della partecipazione alla vita collettiva: l’uno, istituzionale, destinato alla popolazione italiana e l’altro, non istituzionale o quanto meno a partecipazione mista, riservato alla popolazione immigrata. Da cui le controversie in merito all’opportunità di istituire servizi specifici. Sono gli anni in cui i servizi cominciano ad avvertire concretamente che vi sono anche altri utenti. E gli anni in cui l’impatto dei minori immigrati sul sistema scolastico richiama grande attenzione nell’intero paese sui temi dell’integrazione dei migranti. Dunque anni caratterizzati da un ampio fermento culturale al cui interno il paese provava, con fatica, a definire strategie e strumenti di intervento. 6 Utile ricordare, in tema di ghettizzazione il caso sempre romano dell’Hotel Africa, sgomberato ad agosto 2004. Si trattava di un complesso di vecchi depositi nell’area della stazione Tiburtina che da anni era diventata la “casa” di oltre 500 rifugiati e immigrati africani, prevalentemente sudanesi, eritrei, etiopi. Più che una casa, Hotel Africa era diventato un paese. Al suo interno, oltre a tante piccole stanze sui due piani di ballatoi, c’erano due ristoranti, un piccolo spazio per la preghiera, uno per la scuola di italiano e le riunioni, bar, barbiere e lavanderia. Mancavano i servizi primari come l’energia elettrica, a cui si era ovviato con piccoli gruppi elettrogeni, e i servizi igienici erano precari. Situazione tutt’altro che ideale, anch’essa a volte conflittuale, ma solo in queste condizioni molti migranti potevano trovare non solo un tetto, ma il “sapore” di casa. 7 Il terzo settore ha svolto una funzione rilevante nell’avviare ed accompagnare percorsi di inserimento sociale dei migranti, fornendo assistenza e rispondendo altresì ad esigenze di ordine spiccatamente culturale. Questi organismi hanno messo in campo servizi spesso a bassa soglia, che in ogni caso non sono in grado di rispondere alle esigenze complesse avanzate da soggetti complessi quali i migranti. Però è vero che i vari servizi e dispositivi attivati dal settore sono stati anche le sedi in cui le istanze culturali sono state riconosciute e prese in considerazione, dunque gli spazi in cui tali istanze hanno trovato le prime risposte. 18 Come si diceva, sarebbe impossibile dar conto in maniera esauriente della ricchezza del dibattitto e delle molte iniziative poste in campo, anche in ambito legislativo. Valgano sempre come “punti di repere”: l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua per bambini e ragazzi che vivevano in Italia e non solo all’estero; o l’attivarsi sempre della scuola per favorire l’inserimento scolastico dei minori immigrati (non si dimentichi che l’elevato peso specifico della componente minorile ha sin da subito costituito una peculiarità dell’immigrazione in Italia) emanando circolari dirette a fornire precise indicazioni in merito all’opportunità di prediligere il criterio di valutazione dello sviluppo delle competenze cognitive apprese nel paese d’origine e non già il criterio di valutazione della competenza linguistica (la padronanza della lingua italiana). Per fornire altri esempi, si possono ricordare l’attenzione ai regimi alimentari rispettosi delle diversità culturali e religiose, le prime sperimentazioni nel campo della mediazione linguistico-culturale, l’avvio delle Consulte degli immigrati, fino alla sperimentazione dei Consiglieri aggiunti, ancorché con mera funzione consultiva, nelle amministrazioni comunali. Coerentemente con questo fervore di iniziative sociali, adeguamento dei servizi, interventi in ambito legislativo, nel corso degli anni Novanta del Novecento si è assistito ad una produzione scientifica sempre più cospicua, che ha visto impegnati sociologi, antropologi, pedagogisti, psichiatri, psicologi e psicoanalisti, unitamente a giuristi ed a studiosi provenienti dai più vari ambiti disciplinari. Ed è per l’appunto sul finire di quel decennio che la Repubblica si dota della prima legge quadro sull’immigrazione, legata ai nomi dei ministri Livia Turco e Giorgio Napolitano. Vi fioriscono intorno il dibattito su immigrazione e cittadinanza, nonché lo sforzo della sociologia di individuare il significato da attribuire all’idea di integrazione dei migranti ed i contenuti che la sostanziassero. La discussione intorno alla gestione delle differenze culturali si concentra quasi esclusivamente su due dimensioni: quella delle differenze di lingua e quella delle differenze di religione. Lingua e religione sono certamente tra gli aspetti più evidenti in cui si concretizza la differenza culturale ma sono anche gli aspetti nei cui confronti le istituzioni italiane si son sentite meglio attrezzate, in virtù dei principi costituzionali che, nell’ancorché breve storia della Repubblica, avevano – ed hanno – sempre consentito l’esercizio di concreta tutela di qualsiasi minoranza, soprattutto se linguistica o religiosa. In un contesto come Roma, la città italiana che ha a lungo mantenuto il primato di presenze straniere immigrate, sin dai primi anni Novanta del Novecento si è parlato di città al plurale, mettendo in evidenza che la vita dell’ambiente urbano veniva alimentava dall’interazione tra più di cento lingue diverse. E sempre a Roma, a solo pochi anni di distanza, anche per impulso di iniziative promosse dall’amministrazione locale, si sviluppava una riflessione sul dialogo interreligioso, che vedeva protagonista una molteplicità di fedi e, negli anni ancora successivi, giungeva all’istituzione di una Consulta delle Religioni. Come si vede, l’attenzione non verte sulle lingue straniere, bensì sul fatto che più di cento lingue sono già in uso. Né verte sulla legittimità o sull’ammissibilità del pluralismo religioso ma su spazi, modi e luoghi di dialogo tra religioni già compresenti. 19 E se è vero che per un verso il dibattito sulla gestione della diversità culturale ha prediletto, soprattutto nelle sue ricadute nel concreto, le due dimensioni rappresentate da lingua e religione, è anche vero che sin dai primissimi anni Novanta del Novecento, anche la scuola ha avviato una riflessione sulla nozione antropologica di cultura, guardando dunque ai risvolti più sofisticati della variabile culturale, attraverso la pedagogia interculturale. Ed è altresì vero che grazie agli apporti provenienti dall’etnopsichiatria venivano messe a tema e condivise questioni altrettanto complesse, che riguardavano gli aspetti più profondi e più sottili della nozione di cultura. Infatti, circa venticinque anni fa, immettevano continuamente nuova linfa nella riflessione su questi temi anche coloro che avevano cominciavano ad occuparsi del rapporto tra immigrazione e salute8 e si trovavano di fronte a menti e corpi “in movimento”, cioè di fronte a fenomeni che ponevano il problema di comprendere la realtà psichica ed i modi di percepire e pensare il corpo, entità storicamente – ancorché artificiosamente – scisse e tenute distinte – anche per ragioni di metodo – nell’ambito della più consolidata tradizione medica e psichiatrica. Ed anche su questo versante si sono sviluppate tante iniziative e sperimentazioni, da cui ha poi preso le mosse un dibattito sempre più articolato, che ha condotto anche a precisare le distinzioni tra etnopsichiatria, psichiatria transculturale, etnopsicoanalisi, attraverso l’analisi del progetto teorico e della strategia metodologica di volta in volta adottati dai singoli autori. E sono state altresì avviate iniziative e servizi più strutturati, di cui costituisce un esempio paradigmatico il Centro “Frantz Fanon”, istituito inizialmente in Piemonte, con successive diramazioni satelliti anche in altre regioni, tra cui il Lazio. Centro noto anche per la sua capacità organizzativa di porsi come punto di riferimento – per le questioni di sua competenza – nei confronti di un’ampia rete di enti e servizi territoriali, tra cui la Giustizia minorile. Dunque il dibattito ha sin da subito, ancorché lentamente, preso in considerazione tutte le questioni che l’immigrazione solleva. E su alcuni versanti la riflessione ha assunto maggiore 8 Moltissimi gli studiosi che nel cimentarsi con questi fenomeni riscoprivano altri saperi, peraltro vicini – seppur poco valorizzati, come nel caso del pensiero di Ernesto De Martino – e con essi stabilivano un dialogo, alimentando la crescita anche in Italia di una “scienza di confine”, come ama definirsi l’etnopsichiatria. Psichiatri di provata e lunga esperienza nei servizi, che avevano conosciuto la realtà degli ospedali psichiatrici ed avevano contribuito a cambiarla, come Sergio Mellina o Bruno Callieri, oppure appartenenti al mondo accademico, come Luigi Frighi, giovani psichiatri con esperienza di lavoro e ricerca sul campo svolta nei paesi di provenienza dei migranti, come Roberto Beneduce o Piero Coppo, o che avevano conosciuto gli emigranti tornati in Italia, come Salvatore Inglese, psicoanalisti come Sandro Gindro, antropologhe come Delia Castelnuovo Frigessi, che curava la pubblicazione dei lavori condotti tre decenni prima in Svizzera da Michele Risso, prematuramente scomparso, o Mariella Pandolfi, a cui si deve gran parte della diffusione in Italia dei contributi più innovativi provenienti dai protagonisti storici del dibattito sviluppato in Francia, Canada ed altri paesi sui temi dell’antropologia medica, dell’etnopsichiatria e dell’etnopsicoanalisi. Solo alcuni nomi, tra i molti di cui si potrebbe far menzione, per indicare una folta schiera di medici, pediatri, ginecologi, infermieri, psicoterapeuti di vario orientamento, psicologi sistemico relazionali e della famiglia, responsabili di unità operative del sistema sanitario nazionale, antropologi, etnologhi, studenti, dottorandi e vari operatori, che prestavano attenzione al bisogno di cura ed assistenza dei migranti nei servizi pubblici e nei vari organismi del privato sociale. Nel cimentarsi nel lavoro sul campo, quest’insieme ampio ed eterogeneo di persone che non è improprio chiamare “pionieri”, più o meno consapevolmente ha anche messo a tema una riflessione: per curare gli altri, nel senso di prendersene cura ed averne cura, è necessario attrezzarsi a “curare la cura”. 20 consistenza, fino a concretizzarsi in modalità di risposta su cui l’efficienza del sistema a tutt’oggi si regge. La riflessione su altre questioni, tra cui quella culturale, si è invece esaurita – o quanto meno è passata in secondo piano – senza produrre conseguenze concrete. Il dibattito sulla gestione della variabili connesse alle differenze di ordine etnico e culturale ha preso le mosse in un clima di grande vivacità, avvalendosi dei contributi e dei pensieri integrati provenienti da molti ambiti disciplinari, ma è poi andato incontro ad un progressivo depotenziamento dei pensieri e delle azioni, che si può osservare grosso modo a partire dal primo decennio del nuovo millennio. E laddove la riflessione intorno ai contenuti della diversità culturale ancora continua e con interessanti sviluppi, essa rimane confinata tra gli interessi “di nicchia” ed all’interno dei confini di pochi ambiti disciplinari (è il caso dell’ambito degli studi giuridici e dell’etnopsichiatria). Dunque esercita un impatto certamente modesto sulle scelte e sugli orientamenti del sistema paese in tema di strategie e politiche per l’immigrazione. In una parola: c’è bassa marea. E per tornare a casa come Pollicino, dunque per guardare all’oggi e rispondere alla domanda “cosa è andato avanti e cosa è invece rimasto fermo?”, bisogna dire che il paese si è sicuramente mobilitato e molto è stato anche fatto. Oggi l’attenzione mediatica dà in pasto all’opinione pubblica l’emergenza sbarchi e si limita a compiange le ossa dei troppi sconosciuti che biancheggiano sul fondo del mare nostrum. Fa meno notizia il fatto che milioni di migranti sono riusciti con fatica a trovare spazio per condurre una vita appena dignitosa nelle città ed in ogni provincia della penisola, in cui hanno messo radici ed in cui sono nati i loro figli, che frequentano le scuole di ogni ordine e grado e le università, o sono già inseriti nel mondo del lavoro. Ogni paese cambia comunque e cambia anche perché l’immigrazione lo cambia. E l’immigrazione cambia un paese anche a prescindere da ciò che quel paese fa o non fa nei confronti dell’immigrazione. Tutti sappiamo cos’è un ristorante etnico e molti hanno da tempo intuito gli spazi che il mercato offre allo sviluppo dell’imprenditoria etnica. Mentre alcuni si lamentano del diradamento dei banchi di prodotti nostrani nei mercati rionali, le più o meno grandi catene di supermercati alimentari catturano l’esigenza dell’utente etnico – sia esso italiano, straniero o di origine straniera – e rendono disponibile a ciascuno “pane per i propri denti”, in apposite corsie che offrono qualsiasi leccornia prodotta in paesi più o meno lontani a chiunque abbia nostalgia dei sapori di casa o – nondimeno – a chiunque voglia sperimentarne di nuovi. Certamente è più difficile trovare un’ingera di qualità accettabile o avocados maturi comme il faut, ma si sa che dappertutto per gli africani tutto sembra sempre più difficile. Però oggi si vedono sempre meno le file interminabili di persone di vario colore della pelle, di varia lingua e vario abbigliamento, accampate fin dalla sera precedente davanti all’ingresso dei vari uffici cui di volta in volta spettava l’ingrato compito di disbrigare un numero enorme di pratiche di soggiorno. Ciò perché il paese si è dotato di una migliore gestione amministrativa – seppur perfettibile – delle procedure relative all’ingresso ed alla permanenza dei cittadini stranieri. L’istituzione dei titoli di soggiorno di lunga durata si è rivelata utile per semplificare, da questo punto di vista, la vita di un’elevata percentuale di 21 immigrati residenti in Italia, evitando loro penose e non di rado inutili lungaggini burocratiche. È perciò vero che c’è stato uno sforzo costante teso ad aggiornare e rafforzare l’intera struttura amministrativa (dai comuni ai Servizi per l’Impiego ed agli Uffici Territoriali del Governo, solo per fare tre esempi tra i più significativi) per renderla adeguata a gestire la presenza di un gran numero di lavoratori stranieri (non si dimentichi che la permanenza e la residenza di stranieri nel territorio dello Stato, nonché la possibilità di effettuare il ricongiungimento familiare, restano in ampia misura subordinate al motivo di lavoro ed alla capacità di reddito). Nonostante abbia richiesto tempi di realizzazione non proprio brevi, questo sforzo ha conseguito esiti comunque positivi. E le file di cui s’è detto si vedono di meno anche perché la maggior parte dei settori della macchina amministrativa e la maggior parte dei terminali con cui i lavoratori stranieri debbono entrare in contatto riescono oggi, nel loro complesso, a garantire maggior efficienza. Certamente questo miglior governo dell’immigrazione – almeno in termini di gestione amministrativa – si è verificato nel corso degli ultimi anni in cui le emergenze sembravano meno intense ed in cui lo stesso miglioramento dell’efficacia della gestione amministrativa contribuiva innegabilmente a contenere il loro impatto. Come dire che c’erano meno emergenze ed il maggior governo dell’immigrazione contribuiva a diminuire le emergenze, alimentando un circuito virtuoso. Al momento, le dinamiche migratorie conseguenti anche ai continui sconvolgimenti geopolitici – e non solo – fanno sorgere – come sempre – nuove emergenze ma in merito c’è qui poco da dire. C’è invece da segnalare che, a fronte dei miglioramenti registrabili sul versante della gestione amministrativa dell’immigrazione, non ha invece incontrato un esito parimenti fortunato il progetto a lungo caldeggiato di portare a compimento in Italia una legge specifica in materia di asilo. Certamente l’appiattimento della variabile culturale su quella linguistica non può non apparire arcaico, nella misura in cui affonda le radici nel motto “un sangue, una terra, una lingua”. Tuttavia, il paese ha messo in campo un’ampia serie di interventi volti all’abbattimento della barriera linguistica ed i rapporti tra i servizi e l’utenza immigrata sono più facili grazie all’inserimento di figure di mediatori linguistico-culturali, perché il trattino indica che la dimensione linguistica rimanda ad una più vasta e profonda dimensione culturale, da cogliere, interpretare e legittimare all’interno del dialogo tra servizi e migranti. Allo stesso modo, la riduzione della differenza culturale a differenza religiosa porta con sé l’eco mai sopita del retaggio delle “guerre di religione”, risalente all’Europa del XVI secolo. Tuttavia, anche in conseguenza dell’attenzione rivolta a questo “vessillo”, così immediatamente riconoscibile nell’interazione tra contesto ospite ed immigrati, il paese si è molto attivato per assicurare forme di pluralismo religioso, dunque culturale. Da qui sono scaturiti interventi dedicati a molti tra gli aspetti sensibili all’influenza della fede religiosa: consuetudini ed abitudini di vita, espressioni del bisogno di cura, modi di concepire la vita affettiva e familiare, approccio alla sessualità, nonché riti, luoghi di culto, regole in materia di alimentazione e preparazione dei cibi, abbigliamento, pratiche di sepoltura (solo per citare alcuni esempi). E nonostante il declino del pensiero e dell’azione collettiva intorno alla questione delle differenze culturali, si è comunque sviluppata un’ampia produzione normativa, che ha dato vita ad una sorta di legislazione secondaria. 22 L’attenzione riservata al confronto con le differenze di ordine linguistico e religioso non ha dissipato la confusione tra identificativo nazionale (le cittadinanze degli stranieri) ed identificativo etnico o culturale ma ha aperto la via a tante iniziative ed all’adeguamento di molti servizi. Sebbene vi sia buona competenza in materia di mediazione linguistico-culturale, gli immigrati stranieri sono rimasti stranieri perché accedono ad alcuni aspetti della cittadinanza attiva ma non sono ammessi ai concorsi pubblici e non possono né votare né farsi eleggere, nemmeno in occasione delle elezioni amministrative. Nella scuola si parla sempre meno di intercultura ma il sistema scolastico si è attrezzato per favorire l’inserimento dei minori immigrati. L’etnopsichiatria continua a porsi molte domande ma all’interno delle poche palestre che restano attive, come i Master dell’Università “Cà Foscari” di Venezia. Il leggendario Centro “Frantz Fanon” non ha più una convenzione con la Giustizia minorile. Molto è stato fatto perché tutti settori del corpo sociale sono stati coinvolti – del resto, è noto che l’immigrazione è fenomeno “totale”. E molto è stato fatto anche perché oggi vivono in Italia milioni di immigrati, come già ricordato. Ma sul versante del confronto con alcune tra le questioni più problematiche – qual è quella che riguarda la gestione della diversità etnica e culturale – il pur ampio dibattito sviluppatosi fino ai primissimi anni del nuovo millennio non è giunto ad esito, cioè non ha condotto a scelte ed azioni in grado di produrre cambiamenti significativi nel modo in cui la società si comporta nei confronti degli immigrati. E mentre questo versante del dibattito rimaneva al palo, il paese continuava ad esser trasformato dall’immigrazione, divenendo sempre più multietnico e popolato da diverse culture. Se dunque molti aspetti della gestione del fenomeno migratorio sono cambiati in virtù della capacità del paese di governarli, altri aspetti sono cambiati per così dire spontaneamente, cioè senza essere efficacemente governati. Si può allora porre un’altra domanda: cos’è stato o cosa rimane oggi della ricchezza di un dibattito che langue ormai da troppo tempo? Cosa rimane di quel patrimonio di pensieri, conoscenze e sperimentazioni? La domanda è legittima perché la riflessione che oggi scaturisce da SIMS intende per l’appunto contrapporsi alla stagnazione del dibattito e riportare l’attenzione su tante questioni lasciate in sospeso. Come dire riprendere il cammino attraverso una sorta di “ritorno alle origini”. Per ricordare quel che già sappiamo e fornirgli nuovo impulso. Vi sono molti terreni già dissodati venticinque anni or sono, sui quali è tempo di seminare di nuovo. E su questi terreni vi sono anche tante coltivazioni tralasciate per troppi anni, a cui è tempo di dare acqua, per vederle dar nuovi fiori e frutti. 23 Razza, etnia, cultura e cittadinanza Di fronte alla prima comparsa dell’immigrazione in Italia si è sviluppata una riflessione sul razzismo (legata in ambito sociologico ai nomi di Laura Balbo e Luigi Manconi) anche perché a quel tempo, la figura dell’immigrato si caratterizzava – non solo nell’immaginario collettivo o nell’inconscio sociale – per il “vessillo” del colore della pelle ed anche perché il paese conosceva la questione del “razzismo” per così dire interno, cioè legato alle appartenenze regionali, ovvero alle differenze tra Meridione e Settentrione, storicamente evidenti già in epoca garibaldina. Più lento e controverso il configurarsi invece di un vero e proprio dibattito – e di conseguenti applicazioni operative – sul tema della gestione delle diversità di ordine etnico e culturale. Tema a cui in effetti il paese non era propriamente avvezzo, essendosi sempre considerato, a ragione o a torto, etnicamente e culturalmente omogeneo. Le cose non stavano proprio così, perché sin dalla sua fondazione la Repubblica aveva riservato un’attenzione particolare – di cui la Carta costituzionale fornisce ampia prova – alla tutela delle minoranze linguistiche e religiose e più in generale aveva altresì esercitato una costante e concreta tutela nei confronti di qualsiasi minoranza9. Ma le cose stavano anche così, visto che, su un altro versante, il patrimonio di studi e ricerche legato ad esempio al nome di Ernesto De Martino era rimasto confinato tra gli interessi di nicchia, limitandosi ad ispirare gli studi condotti sul disagio degli immigrati italiani in Svizzera da etnopsichiatri ante litteram come Michele Risso e Wolfgang Böker. Autori che sarebbero stati rispolverati solo successivamente, mano a mano che si andava configurando, tra ritardi e perplessità, la necessità del paese di non considerarsi, né raccontarsi, come paese fortemente omoetnico ed isoculturale. Del resto, nemmeno gli atleti chiamati a far parte della squadra nazionale di calcio – vero e proprio punto di convergenza di un’identificazione condivisa – riescono sempre a cantare l’inno di Goffredo Mameli, intitolato Il canto degli italiani, impropriamente conosciuto anche come Fratelli d’Italia. 9 Giunge in proposito a titolo di esempio, ancorché estratto dall’ambito del diritto a non esser discriminati nell’esercizio della propria fede, l’acceso dibattito e l’avvicendarsi di produzione normativa che hanno condotto proprio a partire da quegli anni alla rivisitazione dell’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche alla luce del principio di laicità dello Stato. Si è provveduto a garantire a genitori ed alunni un sistema non discriminatorio che consenta di avvalersi o non avvalersi dell’ora di insegnamento della religione cattolica, o non svolgere alcuna attività, o esser impegnati in un’ora di studio individuale, o infine essere inseriti in altre attività. Se questo è avvenuto sul piano del diritto, forse non è improprio dire che anche sul versante del costume vi sia stato un profondo cambiamento, che ha prodotto una maggiore vivacità in merito alle modalità di insegnamento della religione cattolica, passando da un modello più ispirato alla catechesi ad un più diretto a stimolare la riflessione sui temi della religiosità. È evidente come tutto ciò, ancorché abbia avuto inizio in un periodo in cui il fenomeno migratorio era di scarsissima rilevanza, abbia assunto un valore e un significato del tutto particolari. 24 Sebbene anche l’antropologia vi abbia apportato contributi significativi, nel dibattito sull’immigrazione in Italia ha rapidamente assunto un ruolo per molti versi preminente l’approccio sociologico, che ha posto l’accento sui fattori di spinta e sui fattori di attrazione, sulle tipologie di migranti (migrazione da lavoro, migrazione per motivi umanitari, fino alla figura del migrante per ragioni di “rifugio economico”) sulla scomposizione per genere (si è parlato della “migrazione al femminile”) e per età, con approfondimenti su minori e famiglie, famiglie nate nei contesti d’immigrazione, nonché sui minori senza famiglia. Per l’appunto in Italia è stata coniata l’espressione “minori stranieri non accompagnati” per indicare uno degli aspetti più problematici dell’immigrazione: la partecipazione ai movimenti migratori a breve o medio raggio di minori privi di figure adulte di riferimento. Fenomeno polimorfo ed anch’esso relativamente inedito, che costituisce una delle particolarità delle attuali migrazioni internazionali – perché meno rilevato in passato – che interessano l’Europa ed in particolar modo la penisola italiana. Sempre in chiave sociologica e giuridica è stato affrontato il tema dell’integrazione dei migranti, con riferimento ai modelli d’integrazione ed all’individuazione delle dimensioni in cui l’idea di integrazione si possa sostanziare, anche per consentirne la misurazione, dunque il monitoraggio, indispensabile per fornire indicazione di policy – sul piano nazionale, per macroaree geografiche, fino alla scomposizione per province, con approfondimenti sulle città principali per dimensione demografica. E dalla prevalenza dell’approccio socio-giuridico discende altresì l’attenzione alla questione dell’uguaglianza nell’accesso alle risorse e l’attenzione alla questione dell’adeguamento dei servizi, secondo il principio di non discriminazione. Il tutto a partire dal tema dei diritti di cittadinanza e dalla nozione di esercizio della cittadinanza attiva. Su questa base si è anche tentato da più parti di dar luogo al passaggio successivo, verso l’accesso ai diritti politici, almeno a livello locale, attraverso l’esperienza – a lungo caldeggiata – dei consiglieri aggiunti. È evidente come il principio di assoluta uguaglianza dei cittadini sia contraddetto in molte situazioni, che tuttavia non necessariamente configurano vere e proprie forme di discriminazione. Ed è questo il caso dei cittadini stranieri, che non godono di alcuni diritti riservati ai cittadini italiani. Il dibattito sul grado di uguaglianza da garantire allo straniero immigrato resta aperto. Per un verso, l’abolizione di qualsiasi differenza tra cittadini e non cittadini, in nome dell’appartenenza comune ad un’unica cittadinanza sovranazionale, rischia di condurre alla perdita di significato della stessa nozione di cittadinanza. Per un altro verso e con riferimento specifico all’area dei diritti civili, che comprende la partecipazione al sistema di welfare, appaiono sempre più esigue le reali differenze tra cittadini e non cittadini da ritenersi ammissibili. Ne fornisce un esempio l’attenta analisi di Yasemin Nuhoğlu Soysal (Limits of citizenship. Migrants and Postnational Membership in Europe, The University of Chicago Press, Chicago-London 1994) che prende in esame i diversi modi in cui gli stati europei cosiddetti “postnazionali” stanno progressivamente mettendo in atto varie strategie di inclusione degli immigrati stranieri, nella prospettiva del rispetto dei diritti umani universali. Soprattutto in un paese come l’Italia, caratterizzato fin da subito da alti tassi di migranti in condizione di irregolarità con la normativa sull’ingresso ed il soggiorno (argomento tornato 25 puntualmente in auge nel dibattito e nell’attenzione mediatica in concomitanza con le innumerevoli “sanatorie” che hanno punteggiato la storia italiana dell’immigrazione) un ulteriore elemento di complessità in tema di diritti civili è rappresentato dalle fasce più deboli di migranti che, pur necessitando di un grado ancor maggiore di protezione, sono composte da soggetti nei cui confronti il principio di non discriminazione deve necessariamente confrontarsi con una serie di limitazioni (basti pensare, ad esempio, al caso dei cittadini stranieri richiedenti asilo, delle persone soggette al fenomeno della tratta di esseri umani, dei minori stranieri non accompagnati). Allo stesso modo, se nei confronti del cittadino straniero in regola con la normativa sul soggiorno il tema della discriminazione si colloca all’interno di un patto, che consente di rivendicare l’accesso ad una serie di diritti, previa l’accettazione di un insieme di regole; nel caso dei cittadini stranieri immigrati illegalmente o irregolarmente presenti nel territorio nazionale, tale patto non è azionabile, nonostante la loro indiscutibile condizione di estrema vulnerabilità. E l’esigenza di solidarietà e protezione sollecitata nei confronti del paese d’approdo non può non essere oggetto di controversie: è opportuno fornire garanzie illimitate a chiunque venga riconosciuto in condizioni di bisogno, oppure rientra tra i principi di equità l’estensione del riconoscimento delle condizioni di bisogno fino ad un limite stabilito in base all’attenta commisurazione delle capacità dello Stato? Se si tratta di minori prevale il principio del loro superiore interesse. Ma nel caso dei genitori o delle altre figure parentali di riferimento? Lasciando ora in secondo piano i casi più problematici e con riferimento alla grande maggioranza di immigrati che sono riusciti a mettere radici, hanno effettuato il ricongiungimento familiare o hanno dato vita a nuovi nuclei familiari da cui sono nati figli in Italia, si vuole qui sottolineare che la dimensione della cittadinanza assume maggior rilevanza nella fase iniziale dell’immigrazione – cioè quando gli immigrati inizialmente stranieri divengono cittadini di origine immigrata e si diluiscono all’interno della cittadinanza tutta del paese d’arrivo – o nei paesi che si sforzano di controllare un’immigrazione di transito o temporaneamente presente – è il caso dell’ex Repubblica Federale Tedesca, che per lungo tempo ha considerato i lavoratori immigrati come lavoratori temporaneamente presenti, di cui ha valore storico la definizione in lingua originale: Gastarbeiter. In Italia, in accordo con un orientamento normativo piuttosto restrittivo in materia di acquisizione di cittadinanza, per cui resta modesta l’entità numerica delle naturalizzazioni, il criterio della distinzione tra italiani e stranieri permane come criterio fondamentale anche per fare i conti con la dimensione della diversità etnica e culturale. Non si parla infatti di persone appartenenti a questa o quella etnia o a questa o quella cultura, bensì di cittadini stranieri di questa o quella cittadinanza non italiana. La stessa Giustizia minorile, al pari delle altre amministrazioni, ha sempre parlato di minori stranieri in toto, oppure – solo in tempi più recenti – di minori stranieri suddivisi per cittadinanza. E per sottolineare l’approssimazione di quest’approccio – ed il ritardo di pensiero integrato che tale approssimazione sottende, almeno per quanto concerne la considerazione della variabile culturale – è qui opportuno citare il caso dell’Inail, che sa cosa accade a coloro che lavorano in Italia in base al paese di nascita, considerato come proxy della loro cittadinanza. Ma, a ben vedere, la dimensione della cittadinanza che cosa effettivamente restituisce del significato della variabile culturale? Non v’è dubbio che la distinzione italiano/straniero, cioè cittadino/non cittadino ha un valore sul piano dei diritti e delle misure per contrastare la 26 discriminazione basata sulla cittadinanza. Così come non v’è dubbio che le garanzie relative ai diritti di cittadinanza costituiscono il presupposto concreto, oltre che formale, per il reale riconoscimento dell’uguaglianza, in cui è compresa anche l’uguaglianza del portato culturale di ciascuno. Eppure tutto ciò dice poco in merito al dove ed al come debba essere riconosciuta e gestita la diversità culturale. Nel prendere atto delle questioni sottese dalle parole “etnia” e “cultura”, il dibattito italiano ha mutuato il termine “etnico” dal dibattito sviluppato in gran parte in altri paesi di più antica tradizione immigratoria ma senza entrare nello specifico e senza elaborarlo, com’era invece accaduto in quei paesi. Paesi che seppur tra mille traversie hanno dovuto attribuire un determinato valore all’idea di “etnia”, ad esempio quando hanno inserito questo parametro tra quelli utilizzati per censire la popolazione. Peraltro, è pur vero che questi paesi si erano confrontati, almeno all’inizio, con un’immigrazione sì cospicua ma composta soprattutto da persone provenienti da territori ex coloniali, a volte con diritti di cittadinanza già parzialmente riconosciuti e per le quali non sussisteva una vera e propria barriera linguistica. E, fatto ancor più significativo, in questi paesi i primi grandi flussi d’immigrazione presentavano marcatamente i tratti di un fenomeno non individuale ma di massa, che comportava il trasferimento di intere comunità di immigrati. Non si può dunque tacere che in Italia risultava più difficile capire e definire cosa si volesse intendere per “gruppo etnico”, minoranza etnica, persona immigrata appartenente ad un’altra etnia. Anche perché l’etnicità non è solo una caratteristica degli altri ma di tutti e si può parlare di etnia solo all’interno di un rapporto tra etnie, cioè quando un’etnia si interroga – tra mille perplessità – su cos’è che la distingue da un’altra etnia con cui entra in contatto e pensa a come possa o debba con essa confrontarsi. Posto ciò, resta il fatto che la risposta all’immissione di un numero crescente di nuovi soggetti (ovvero portatori di elementi di diversità etnica e culturale) è stata organizzata facendo prevalentemente ricorso alla nozione di “immigrato straniero”. Nozione che non ha lasciato emergere in maniera significativa il tema della disomogeneità etnica e culturale, nella misura in cui poneva in primo piano la questione della cittadinanza e dei diritti di cittadinanza. E nonostante l’attenzione per il tema della cittadinanza attiva e l’impegno profuso per garantirne l’esercizio sostanziale, questo approccio non ha condotto a cambiamenti di fondo e si è per molti versi arenato, già nella Legge “quadro” sulla disciplina della condizione dello straniero, che per l’appunto continua a parlare di stranieri e non riconosce loro il godimento più completo dei diritti di cittadinanza, cioè non riconosce loro i diritti politici, escludendoli dall’esercizio dell’elettorato attivo e passivo, anche nell’elezione delle amministrazioni locali. Nel corso del tempo, l’interesse per la cittadinanza è poi passato in sordina, per ritornare solo sporadicamente e parzialmente in auge, come nel caso recentissimo della discussione intorno all’opportunità di introdurre lo jus soli per nati in Italia. Peraltro con esplicito ed esclusivo riferimento ancora alla nozione più arcaica della cittadinanza: quella che ha continuato a ricondurre la cittadinanza – a partire più o meno dal VI secolo prima di Cristo – al rapporto con lo spazio, inteso come spazio politico, sociale e geografico, caratteristico della polis, di cui è cittadino solo chi vi nasce. Mentre gli immigrati restavano stranieri, l’approccio sociologico alla questione dell’immigrazione si concentrato sul tema dell’integrazione sociale dei migranti, anche per 27 raggiungere un consenso sul significato da attribuire alla parola integrazione, dunque sui contenuti e sulle dimensioni che potessero sostanziarla e darvi concretezza. Si è così delineato quel modello di “assimilazione dolce o morbida”, di cui ha parlato la stessa Commissione Nazionale per l’Integrazione e che ha poi condotto all’idea del patto per l’integrazione, dei punteggi da conquistare ai fini della concessione o del rinnovo del titolo di soggiorno e quant’altro viene a far parte ormai del presente. Il tutto anche in una certa sintonia con l’evolversi del dibattito politico e non solo politico, in ambito comunitario. Ed è verosimile ritenere che la riflessione in Italia intorno alla gestione della diversità culturale sia rimasta al palo anche perché il dibattito sul multiculturalismo segnava da tempo il passo anche nei paesi in cui aveva incontrato maggior favore. 28 “Nos ancêtres le Galois …” Diverso il caso della scuola, in cui più precocemente sono state gettate le basi per un approccio complessivo all’incontro tra culture, che ha preso il nome di pedagogia interculturale. Anche perché, a rigore, la pedagogia è di per sé interculturale, in accordo con la tradizione dialettica del pensiero pedagogico, ben radicata in Italia, che riconosce nella mediazione tra culture, saperi ed arte (nel senso di abilità nel saper fare) la funzione centrale della relazione educativa, intravedendo nel motivo della mediazione e del raccordo il tratto caratteristico del suo stesso costituirsi come scienza. Ne è sorto un clima di grande fermento, in cui fiorivano anche le controversie tra i fautori dell’alata parola del multiculturalismo facile e della pedagogia del cous-cous e coloro che sollecitavano maggior attenzione al rischio di derive nel mai sopito esotismo culturale, che facilmente conduce alla banalizzazione della cultura dell’altro, ovvero alla boxification of culture – come oggi si usa dire – in palese contraddizione di quel motivo della mediazione e del raccordo, sopra ricordato, in cui risiede il fondamento stesso della pedagogia. “Nos ancêtres le Galois …”, cioè: “I nostri antenati, i Galli …” è la frase che compariva all’inizio dei libri di storia francesi. Ed è facile immaginare quanto faticassero a riconoscersi in quella storia ed in quel mito nazionale gli scolari algerini o indocinesi, cittadini anch’essi, seppure “d’oltremare”. Questa frase è così rimasta celebre per la sua capacità di ridicolizzare i sistemi educativi d’impostazione marcatamente assimilazionista, fino a divenire una sorta di epitome dei limiti dell’assimilazione imposta. Eppure l’incipit di quei libri parla anche del tentativo di gestire la questione della diversità etnica e culturale, che si pone nelle scuole delle società sempre più multietniche, attraverso la promozione di un processo di unificazione per così dire simbolica. Conta poco che gli antenati siano molteplici e diversi dai Galli, perché in ogni caso sono certamente più importanti la costruzione o il ritrovamento di una filiazione simbolica condivisibile, dunque tale da poter diventare comune10. Ciò che vuole dire “fare comunità”, parafrasando il titolo di un saggio di Zygmunt Bauman (Voglia di 10 la Repubblica del 17 giugno 2013 riportava uno stralcio di quanto affermato a Venezia dal Governatore del Veneto, Luca Zaia: «Sollevo il tema dei bambini che sono nati qui e vanno a scuola qui, sui quali un ragionamento al di là dello ius soli dev’esser fatto anche perché spesso parlano il dialetto quasi meglio di me. Sono bambini che in molti casi hanno un’identità veneta e non quella del Paese d’origine della loro famiglia, cosa che è accaduta spesso ai nostri emigranti … credo … che per essere cittadini italiani sia necessario conoscere almeno la nostra lingua, coscienti della nostra storia e della nostra identità». Non interessa qui evidenziare il riferimento di un uomo politico al dibattito sulla concessione della cittadinanza, bensì l’idea di costruzione dell’appartenenza, che parimenti ispirava il suo discorso. Si può condividere l’identità veneta (almeno nell’accezione a cui probabilmente il Governatore si riferiva) e parlare perfettamente la lingua locale, dunque sentirsi pienamente parte della comunità, anche se si ha la pelle di un altro colore e si è figli di genitori nati in altro posto. Conta poco che i Galli di turno abbiano nulla a che fare con tutto ciò. Ma resta sempre aperto un altro interrogativo: fino a che punto questo percorso d’integrazione apparentemente riuscito corrisponde – o apre la via – ad un’effettiva appartenenza in termini di accesso, in condizioni di equità sostanziale e non solo formale, alle risorse ed alle opportunità che la società può offrire? 29 comunità, Laterza, Roma-Bari 2009). È chiaro che la vuota ripetizione della promessa assimilazionista costituisce segno inequivocabile di una scuola indifferente alle diverse storie degli alunni presenti al suo interno. Lo stesso si potrebbe dire con riferimento ai servizi della Giustizia minorile, pur se qui una quota di maggior assimilazione alle regole del gioco sarebbe giustificata dalla particolarità del contesto, dominato dalle regole della giustizia ed in particolare del circuito penale. Ma insistere nella critica dell’assimilazionismo è oggi esercizio troppo facile, perché la questione del “fare comunità” o del costruire consenso, nella scuola ed attraverso la scuola, così come nel più ampio contesto sociale, resta tuttora aperta, in tutta la sua cogenza. Alla scuola – e parimenti al sistema di Giustizia minorile, come più volte ribadito – si chiede di creare i presupposti per l’integrazione sociale, costruendo una comunanza che è anche culturale, cioè tale da costituire strumento d’inclusione, affinché nessuno resti indietro e nessuno si perda. La necessità di articolare questa richiesta col rispetto – e nel rispetto – delle diversità culturali continua a rappresentare un problema quanto mai complesso, a cui non sono riusciti a fornire risposte esaurienti – o quanto meno commisurate alle attese – nemmeno gli approcci ispirati al multiculturalismo, che pure hanno conosciuto un’ampia affermazione, in molti paesi europei e non solo, sin dagli anni Ottanta del Novecento. Di fronte alla sfida lanciata dall’intercultura nella scuola ha recentemente segnato il passo, fino ad una severa revisione critica, persino il sistema svedese, contraddistinto da un multiculturalismo piuttosto avanzato. Allargando la focale ad abbracciare il più ampio ambito sociale – tenendo presente che la scuola ne è parte, ne rivela come in uno specchio i tratti profondi e nel contempo contribuisce a costruirlo come tale – emerge con drammatica evidenza che le società multietniche, frutto maturo dei processi migratori, sono attraversate da tensioni e conflitti fortemente connessi con la questione della diversità tra gruppi, in ordine ai tratti somatici, all’appartenenza etnica, alla cultura o alla religione. Ed è noto che per primi i giovani, dunque le fasce più dinamiche della popolazione, rendono palesi questi conflitti e ne sono protagonisti. Si parlava in passato di “generazione del sacrificio” per indicare i nati nel paese d’immigrazione da genitori immigrati, che scontano le conseguenze negative dell’immigrazione, senza riuscire ad ottenerne i benefici11. Coloro che Ben Jellun, nel 1984, aveva già chiamato génération involontarie «destinata ad incassare i colpi. Questi giovani non sono immigrati nella società, lo sono nella vita … Essi sono lì senza averlo voluto, senza aver nulla deciso e devono adattarsi alla situazione in cui i genitori sono logorati dal lavoro e dall’esilio, così come devono strappare i giorni ad un avvenire indefinito, obbligati ad inventarselo invece che viverlo» (T.d.A.12). Ma oggi appartengono alle terze ed alle quarte generazioni (come si osserva nei paesi di più antica tradizione immigratoria) i giovani che con le loro proteste – più o meno violente – fanno esplodere le contraddizioni delle democrazie occidentali. Dal 11 I migranti affrontano le difficoltà dell’impresa migratoria ed accettano di vivere in condizioni di ineguaglianza e subalternità, in previsione di un futuro migliore: in ciò sono “eroi”, o come tali possono considerare sé stessi, perché hanno comunque realizzato qualcosa. I loro figli restano invece “sospesi” tra il modello dei padri – di cui vorrebbero per molti versi liberarsi e coi quali sono spesso in conflitto – ed il modello della società ospite a cui non hanno pieno accesso. Solo nelle generazioni successive si verifica – o dovrebbe verificarsi – la piena integrazione. 12 «Elle est destinée à encaisser les blessures. Ces jeunes ne sont pas immigrés dans la société, ils le sont dans la vie … Ils sont là sans l’avoir voulu, sans avoir rien décidé et doivent s’adapter au paysage où les parents sont usés par le travail et l’exil, comme ils doivent arracher les jours à un avenir non dessiné et qu’ils sont obligés d’inventer à defaut de le vivre» (Hospitalité française, Ed. Le Seuil, Paris, 1984, p.98). 30 punto di vista delle effettive opportunità d’integrazione, l’assimilazione resta sempre imperfetta. Sul piano dell’istruzione, dell’occupazione, del reddito e della cultura il melting pot non ha veramente fuso le diverse componenti. La discriminazione ha solo cambiato volto ed è rimasta, così come i ghetti. Alla stregua di un miraggio o di una menzogna retorica, l’assimilazione non è stata un invito a partecipare ad un progetto bensì ha costituito una sorta di “scelta di trazione” rispetto a minoranze svalutate. George Borjas, nella sua analisi della dinamica sociale degli Stati Uniti d’America (Heaven’s door. The migration policy and the american economy, Princeton 1999, pp. 127-145) ha riscontrato che è stimabile in non meno di tre generazioni il tempo necessario per il verificarsi di una reale integrazione degli immigrati, cioè per azzerare la condizione di svantaggio che caratterizza i new comers. Nei contesti che esplicitamente hanno voluto definirsi multiculturali, tra cui il Regno Unito, si sono parimenti verificati processi di etnicizzazione delle differenze, che hanno contribuito alla costruzione di una società segmentata, in cui lo svantaggio è associato a determinati gruppi etnici. Come ha scritto Luigi Santelli Beccegato: «L’estensione e la complessità della problematica interculturale si sono sempre più dichiaratamente manifestate a vari livelli, sottolineando gli stretti legami tra problemi scolastici e politici, culturali e assistenziali, pubblici e privati» (Interculturalità e scienze dell’educazione. Contributi per una proposta di educazione interculturale, Adriatica Editrice, Bari 1995, p. 9). Anche qui il rischio di fallimento si nasconde in una sorta di circolo vizioso: è auspicabile che tutti accedano al sistema educativo, in modo che nessuno si perda e nessuno resti indietro, perché esso rappresenta il miglior tramite per la formazione, l’inclusione e l’acquisizione degli strumenti di promozione sociale ma, ad un tempo, nel sistema educativo si riflettono quelle stesse pratiche sociali che producono – o confermano – segmentazione ed esclusione. E l’effetto che si potrebbe definire “di sbilanciamento selettivo” riscontrabile all’interno della scuola – e che la scuola dunque produce – tende a prefigurare destini in molti casi già segnati, perché limita nei fatti le possibilità sostanziali di ascesa sociale, operando alla stregua di un tetto di cristallo. Il che evidenzia che l’appartenenza etnica e culturale – in particolare per alcuni gruppi – costituisce una variabile significativa nel configurare esperienze di frustrazione e marginalizzazione. Ciò appare ancor più rilevante se si considera che – come già ricordato – una peculiarità dell’immigrazione in Italia, delineatasi in tempi piuttosto rapidi, è l’elevato peso specifico della componente minorile, dovuto dapprima all’ingresso di minori immigrati e successivamente alla crescita esponenziale dei nati in Italia da genitori immigrati. Dunque pensare a come “fare comunità” senza dimenticare la variabile culturale non è cosa di poco conto, sia in Italia, sia nei paesi di più consolidata tradizione migratoria. 31 Lingua e cultura: la mediazione linguistico-culturale Sul terreno del fare comunità senza dimenticare la variabile culturale il dibattito italiano ha giocato la partita concentrando l’attenzione sulla dimensione linguistica e sulla dimensione religiosa, cioè laddove disponeva di più strumenti – anche legislativi – e di una tradizione forte e radicata. La Costituzione italiana è uno dei rari ordinamenti che non prevedono, tra i principi fondamentali, la dichiarazione della lingua ufficiale dello Stato e stabilisce sia l’uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di lingua, sia la protezione, con apposite norme, delle minoranze linguistiche. Le minoranze linguistiche hanno sempre ricevuto forme di attenzione particolare ed il fattore lingua è l’unico identificativo culturale – l’unico “vessillo” – nei cui confronti il paese riconosce persino forme di affermative action, se così si possono chiamare le normative speciali che regolano l’uso ufficiale della doppia lingua in Val D’Aosta e Trentino Alto Adige. Allo stesso modo, il principio costituzionale di laicità dello Stato, ha sempre consentito la gestione di una società multireligiosa, fermo restando il rapporto per così dire privilegiato con i rappresentanti della religione cattolica. Rimandando al capitolo successivo la discussione del pluralismo religioso, ci si vuole qui soffermare sulla questione lingua, che è stata fin da subito cogente, perché la penisola italiana è divenuta sin da subito terra d’arrivo – e non solo terra di passaggio, come da molti preconizzato nei primi tempi – di flussi migratori caratterizzati dalla molteplicità di paesi d’origine, cittadinanze e lingue. Una molteplicità di volti che restava polimorfa ma il cui polimorfismo cambiava rapidamente nel corso dei pochi anni, mano a mano che nuovi volti si avvicendavano ai primi, in parte sostituendoli in parte aggiungendosi ad essi. E la dimensione linguistica per molti versi ha dominato a lungo in materia di gestione della variabile culturale, come conferma il successo conosciuto in Italia dal dibattitto sulla mediazione linguistico culturale (MLC) ed il precoce affermarsi del ricorso a varie figure di mediatori. Questa la parola d’ordine: la mediazione è linguistico culturale perché va ben al di là del puro interpretariato, nel senso che, sotto la spinta di un’esigenza di interpretariato e facilitazione della comunicazione, il mediatore è chiamato a fornire elementi aggiuntivi di comprensione di natura culturale. È un informatore ed un traduttore di regole, un agente di “interpretazione culturale” dei bisogni (secondo un’espressione di Franca Balsamo in Lorenzo Luatti [a cura di], Atlante della mediazione linguistico culturale. Nuove mappe per la professione di mediatore, Franco Angeli, Milano 2006). Poiché i bisogni sono socialmente e culturalmente costruiti all’interno dei diversi contesti e delle relative tradizioni, il mediatore li reinterpreta e ne evidenzia la legittimità alla luce dei codici entro cui si generano. Nel far ciò il mediatore elicita e mette anche in evidenza le risorse che le persone provenienti da altre culture esprimono e che non sempre sono immediatamente riconoscibili dagli operatori dei servizi e dalla cittadinanza tutta, in senso più ampio. Ed è qui che il mediatore diviene altresì agente di cambiamento, ambasciatore e trasmettitore di culture, promotore 32 dei diritti di partecipazione, attore di un progetto interculturale di cittadinanza, creando le condizioni per cui «cittadini immigrati e cittadini autoctoni possano ridefinire una casa comune, uno spazio di interazione e collaborazione» (Abdel Jabbar, in Luatti citato sopra). Le prime sperimentazioni venivano effettuate sia nell’ambito delle misure volte a fornire la prima accoglienza ai migranti, sia nell’ambito di quelle più avanzate: quelle che traguardavano l’obiettivo di promuovere i processi di integrazione nel contesto ospite, agevolando l’accesso ai servizi, dunque l’accesso alla cittadinanza attiva, in condizioni di pari opportunità. In tal senso la mediazione è stata vista come strumento utile ad ottemperare una duplice esigenza: l’esigenza della popolazione immigrata, che riguarda il comprendere meglio (in termini sia di lingua, sia di consuetudini e significati) il funzionamento del nuovo contesto (con particolare riguardo all’individuazione dei servizi ed alla capacità di accesso alle risorse che essi forniscono) e, nondimeno, l’esigenza delle amministrazioni e dei servizi, che riguarda il comprendere meglio i bisogni “inediti” di cui è portatrice la “nuova” utenza. E qui si è a lungo parlato della MLC come “ponte” che avvicina gli operatori a genti venute da un “lontano” non solo geografico, nonché della funzione di mediazione come strategia per abbattere le barriere linguistiche e culturali che discriminano i migranti – se confrontati con la popolazione non migrante – nella partecipazione alle risorse dei territori in cui abitano. Si è anche parlato di strategie di mediazione, con riferimento alla nozione di conflitto e con riguardo a quella di conflitto culturale. Pensando non solo alla mediazione come strategia per la risoluzione dei conflitti dovuti alle difficoltà di comprensione e comunicazione laddove esse sorgono in una dimensione per così dire “micro”. Anche pensando alla mediazione come strategia per la prevenzione dei conflitti valoriali nella loro dimensione “macro”, nell’ottica di orientare i processi di trasformazione sociale verso la costruzione di una società in cui possano coabitare le differenze di ordine etnico e le differenze riconducibili a tutto ciò che in genere s’intende quando si fa ricorso alla parola “cultura”. Sempre con riferimento ai significati appena tratteggiati, sin da subito in Italia è stata per molti versi implicita nella funzione di MLC l’idea che essa preveda il coinvolgimento attivo della stessa popolazione immigrata. Nel senso che proprio al migrante meglio si attaglia la funzione di mediare, sia in virtù della conoscenza della lingua e della cultura del paese d’origine, sia in virtù delle conoscenze che gli derivano dall’aver personalmente sperimentato la migrazione. In molti casi quest’idea ha sottinteso il progetto di promuovere all’interno della popolazione immigrata lo sviluppo di una sorta di middle class, in grado di svolgere funzioni di rappresentanza e di favorire, in questa veste, sia l’empowerment dei migranti, sia il dialogo con gli altri soggetti della rappresentanza, tipici della società ospite. Da questi fermenti sono nate le prime iniziative di formazione dei mediatori, che hanno visto il coinvolgimento delle associazioni del privato sociale e l’ampia partecipazione di migranti. Sull’onda della prima “legge quadro” promulgata per il governo dell’immigrazione in Italia (L. 40/98 divenuta poi “Testo unico sull’immigrazione” DPR 286/98) che accenna alla MLC e fornisce una prima definizione in merito al suo utilizzo, sono stati progressivamente definiti i percorsi di formazione standardizzati, erogati da enti pubblici ed istituzionalmente riconosciuti. Infatti, col Testo Unico viene introdotta e riconosciuta la figura del mediatore, mettendone in evidenza l’importanza e l’utilità, al fine di garantire nel concreto alcuni diritti fondamentali del cittadino straniero. La normativa non definisce in dettaglio l’attività di 33 mediazione ma contempla le misure per favorire l’integrazione dei migranti ed afferma esplicitamente la possibilità di convenzioni con le associazioni iscritte nell’apposito Albo, gestito dal Dipartimento Affari Sociali della Presidenza del Consiglio, per l’impiego di cittadini stranieri in qualità di mediatori culturali, al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni e la popolazione immigrata appartenente ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi. Sono stati poi sviluppati modelli di intervento ed in seguito al consolidarsi delle sperimentazioni è sorta anche la necessità di approfondire l’elaborazione teorica. Come già ricordato, l’attenzione riservata al confronto con le differenze di ordine linguistico e di ordine religioso non ha dissipato la confusione tra identificativo nazionale (le cittadinanze degli stranieri) ed identificativo etnico o culturale ma ha aperto la via a tante iniziative, che hanno contribuito a modificare il profilo del paese ed il modo in cui esso si comporta nei confronti dei migranti. In particolare, si è spinto molto verso l’inserimento della funzione di mediazione linguisticoculturale nei servizi, nella prospettiva di rendere i servizi più concretamente fruibili da parte dei migranti/stranieri ed in condizione di maggiore uguaglianza. In sintesi: a partire dall’abbattimento della barriera linguistica, i servizi sono divenuti più accoglienti nei confronti di tutti, cioè friendly users. Inoltre, i mediatori hanno integrato la “pertinenza culturale” dei servizi, cioè ne hanno integrato la funzionalità, nella misura in cui li hanno messi in grado di rispondere alle esigenze provenienti da una domanda più differenziata in termini di variabile culturale: modalità di fornitura delle prestazione abituali, che siano rispettose delle norme riguardanti – ad esempio – il senso del pudore o la dieta alimentare, cioè norme dettate da differenti usi, costumi e pratiche religiose; fino alle possibili risposte alla domanda di prestazioni inedite (è il caso della circoncisione o delle cosiddette medicine tradizionali) ed al bisogno di veder riconosciute forme differenti del bisogno di assistenza o, nel campo della salute, del bisogno di cura, tenendo conto – in quale misura e fino a che punto? – di esigenze culturali non omologhe e di istanze etniche molteplici. Il tutto ha certamente condotto ad esiti non sempre omogenei ed in alcuni casi incerti, ma non si può negare che tutti i servizi sono stati interessati, anche con un’importante ricaduta sulla sensibilità degli operatori. Come accaduto anche nello specifico della Giustizia minorile, che ha fatto anch’essa ricorso alle funzioni della mediazione linguistico-culturale con la Circolare n. 6 del 23 marzo 2002, “Linee guida sull’attività di mediazione culturale nei servizi della Giustizia Minorile”. 34 Una legislazione secondaria in materia di religione Accanto alla lingua, l’altra dimensione significativa che ha dato concretezza al confronto con la diversità culturale è quella relativa alla religione, che ha riguardato altre forme di negoziazione sul terreno della cultura: riti, luoghi di culto, regole in materia di alimentazione e preparazione dei cibi, abbigliamento, pratiche di sepoltura, solo per citare alcuni esempi. Dopo un apice di fioritura, mentre si affievolivano il dibattito e la sperimentazione di azioni, la questione del pluralismo religioso è progressivamente scivolata in posizione marginale, tornando sporadicamente in auge per lo più sull’onda dell’attenzione mediatica nei confronti di alcune occasioni di conflitto valoriale. Ne costituiscono esempi le polemiche sollevate dall’approccio sanitario proposto da parte di un servizio di ostetricia e ginecologia in Toscana di fronte alla richiesta di infibulazione o deinfibulazione e reinfibulazione; le controversie relative alla costruzione di alcune moschee; nonché il “caso del velo islamico”, sul quale non serve dilungarsi. Polemiche peraltro tutte legate a quella sorta di clash of civilization che puntualmente si ripresentava nei rapporti con l’Islam e che ha spinto alcuni studiosi a coniare il termine “islamofobia”13. Tuttavia, a fronte del depotenziamento del dibattito, nell’ambito delle discipline giuridiche la riflessione ha conosciuto interessanti sviluppi, nonostante questi sviluppi hanno certamente fatto meno notizia. La stessa insistenza sull’idea di integrazione intesa come processo dialogico14, che rimanda alla dimensione biunivoca del processo di adattamento e del doveroso reciproco sforzo di avvicinamento alle ragioni dell’altro, ha contribuito a stimolare la riflessione giuridica e la produzione normativa su aspetti della gestione della diversità culturale che si concentrano sulla sfera religiosa – o prendono comunque le mosse da questa sfera. Così, al di là delle molteplici sfumature di cui dà conto la letteratura sociologica rispetto al concetto di integrazione, certo è che questo gioco dialettico, questa reciprocità che obbliga, come tutte le reciprocità, ad un rispetto mutuo – da un lato, per l’immigrato, di regole e valori della società ospite; dall’altro lato, per lo Stato, di garanzia, nei confronti dell’immigrato, di piena agibilità dei diritti di libertà e del diritto a una dignitosa qualità della vita – comporta anche l’idea di una politica di riconoscimento che investe e legittima l’appartenenza religiosa. 13 Dal 2006 sono, tra l’altro, state dedicate al tema varie pubblicazione dell’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia (EUMC). 14 La Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2006 definisce l’integrazione come «un processo bilaterale che presuppone la volontà e la responsabilità degli immigrati ad integrarsi nella società ospitante e, d’altronde, dei cittadini dell’Unione europea di accettare ed integrare i migranti». Per un approfondimento di questo tema più essere utile il rapporto pubblicato da Censis, Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali e Synergia, L’Italia come laboratorio di integrazione. Modelli, pratiche, indicatori, Roma, 2010, anch’esso frutto di un’iniziativa promossa nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi. 35 In tal senso, come più volte accennato, gli aspetti connessi in vario modo alla sfera della religione hanno assunto in Italia il significato di potenti “vessilli”. E d’altra parte è noto che la fede religiosa influenza, in modo più o meno stringente, gran parte delle consuetudini e delle abitudini di vita, dal modo di vestire, alle norme alimentari, al modo di concepire la vita affettiva e familiare, alla sessualità. E così, la piena accettazione sociale e giuridica di un individuo o di un gruppo, che costituisce l’essenza stessa della partecipazione alla vita sociale e dà corpo al sentimento di integrazione, passa in gran parte per la compatibilità tra quei valori religiosi e l’ordinamento giuridico dello Stato. Il senso profondo di questo processo dialogico – ovvero la capacità di una società di rimodellarsi in base al variare dei costumi e delle esigenze della sua popolazione – interroga la stessa natura democratica delle istituzioni, che prevede la possibilità di riconoscere esigenze e valori espressi da gruppi minoritari, quando essi non siano in contrasto con norme di carattere costituzionale o contrari ai diritti umani. E tuttavia, il processo di adeguamento non è necessariamente sempre semplice o immediato: tale processo, poi, può riguardare la dimensione puramente giuridica con l’emanazione di norme che tutelino e diano concretezza al diritto alla libertà religiosa già costituzionalmente ribadito; può riguardare il pronunciamento della Corte costituzionale o della Corte di Cassazione, così da adeguare la giurisprudenza al mutato contesto sociale; può riguardare regolamenti o norme di rango inferiore; infine può riguardare, come già detto più sopra, il cambiamento culturale della società ospite. Inoltre, se la trasformazione culturale precede sovente le trasformazioni dell’ordinamento giuridicogiurisprudenziale e costituisce così l’occasione per il legislatore di modificare o reinterpretare la norma, in altre situazioni è il legislatore che anticipa e sostiene il cambiamento di clima culturale attraverso la produzione normativa o giurisprudenziale. Tuttavia, vale la pena spendere ancora alcune parole sul peso che il “fatto” religioso ha sui percorsi di integrazione, e su come i profili giuridici e sociologici sollevati dai processi migratori non siano strettamente sovrapponibili a quelli della libertà di fede e di culto di un cittadino italiano. Appare del tutto evidente che un cittadino italiano ha strumenti di promozione dei propri diritti – in particolare attraverso l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo – che sono preclusi al cittadino straniero. In aggiunta a ciò, e questo è stato il caso ampiamente dibattuto della Kafala (l’unico istituto che regola l’affidamento di minori nei paesi islamici) il mancato riconoscimento di alcuni istituti che sono legati alla diversità di culto e quindi di tradizione culturale, può non rendere disponibile, per il cittadino straniero, alcune previsioni giuridiche: nel caso della Kafala, al kafil non veniva riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare. A seguito di un lungo percorso di sentenze con esito contraddittorio, la Corte di Cassazione ha stabilito che pur non essendo, tale istituto, sovrapponibile a quello dell’adozione, ciononostante potesse garantire il diritto al ricongiungimento familiare per quei minori affidati secondo la legge islamica a genitori musulmani (kafilin) residenti in Italia15. 15 Il dibattito sull’ammissibilità/inammissibilità del principale istituto di protezione dell’infanzia nell’islam, la kafala, come requisito, per attivare, per i kafil all’estero, canali del ricongiungimento familiare del minore, nel nostro ordinamento resta aperto. Con diverse sentenze si è passati dal ritenere tale istituto “contrario all’ordine pubblico italiano”, al ritenerlo legittimante il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare richiesto dai kafilin regolarmente residenti in Italia. Il nodo giuridico risiede nell’impossibilità di equiparare, ai fini del ricongiungimento familiare, la kafala all’adozione, istituto per altro non riconosciuto dalla legge islamica perché chiaramente vietato nel Corano. Due sentenze del 2008 della Corte di Cassazione hanno posto i presupposti per il 36 A parte il recente caso della Kafala, e altri profili di ordine giuridico su cui pure molto si è concentrato il dibattito, per molte altre consuetudini religiose o pratiche rituali che hanno storicamente sollevato controversie vi è già stato un importante adeguamento della società ospite. Ad esempio, l’inumazione delle salme secondo l’Islam, che non pone problemi giuridici, bensì riguarda piuttosto la trasformazione di norme che definiscono un regolamento igienico (spesso a livello municipale); simile richiamo a regolamenti igienici vale nel caso della modalità di macellazione della carne halal; o ancora, restando nell’ambito dell’Islam, la necessità di momenti di preghiera durante la giornata lavorativa, il cui riconoscimento all’interno di un’azienda può significare anche una riorganizzazione del lavoro e dei lavoratori, ovvero persino i problemi che possono scaturire dalla inammissibilità per la norma coranica della stipula (ancorché obbligatoria) di contratti di assicurazione. Vi sono poi – accanto a profili che non lasciano spazio a dialogo o negoziazione di alcun genere, tra cui l’infibulazione o la poligamia – ambiti per il quale il dibattito è ampio e tuttora in corso e ha trovano esempi diversi di soluzione (ad esempio in ambito anglosassone). È noto il dibattito che ha per oggetto il turbante sikh, sacro per donne e uomini Sikh, i quali si possono trovare, in talune situazioni (è il caso ad esempio dei controlli aeroportuali) obbligati a contravvenire al divieto imposto dalla loro religione di non scoprire il capo in pubblico, o di non poterlo indossare in quanto è obbligatorio l'uso del casco sia sui luoghi di lavoro che alla guida di moto16; ma anche i vari tipi di velature del capo delle donne musulmane. Sin qui ci si è mossi nell’ambito del diritto, sancito costituzionalmente, alla libertà di professione della propria religione ed al conseguente impatto che le eventuali difficoltà nell’esercizio di questo diritto possono produrre sui processi di integrazione. Ma, accanto a questi casi, se ne registrano altri che rendono il quadro assai più ampio e differenziato. Si pensi al rapporto con le “altre confessioni orientali” meno diffuse e meno note. Si pensi al rapporto con gli appartenenti alle cosiddette “religioni tradizionali”, ad esempio africane, ma non solo. Realtà difficili, che sovente rimandano all’esperienza di religioni minoritarie nei Paesi di provenienza, fatte oggetto non di rado di trattamenti discriminatori e, talora, propriamente persecutori. Ogni scelta che lo Stato italiano ritenesse di adottare nei confronti delle realtà immigrate non potrebbe prescindere dalla presenza di queste minoranze religiose, il cui esodo è ben spesso ascrivibile al trattamento deteriore subìto nei Paesi di provenienza. E dovrebbe accuratamente prevenire la riproposizione di atteggiamenti discriminatori fra le diverse confessioni religiose ed all’interno di ciascuna di esse. Altrettanto complicato il quadro delineato dalla presenza non esigua di immigrati che si dichiarano atei o agnostici. Fatto che implica una riflessione su un più ampio e generale riconoscimento a famiglie di origine marocchina residenti in Italia, del diritto al ricongiungimento familiare con minorenni marocchini accolti in kafala, i makful. Mentre si accende il dibattito all’interno della giurisprudenza italiana al crescere delle domande nel paese di coppie musulmane di origine straniera o con partner italiano di affido di makful, si moltiplicano i pareri ufficiali che sottolineano la rilevanza giuridica di tale istituto, riconosciuto persino tra le forme di protezione del fanciullo contenute all’art. 20, punto 3, della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia, opportunità di riconoscimento auspicata ufficialmente anche nella seduta del 14 Luglio 2010 dal Comitato dell’Islam Italiano, organo istituito presso il Viminale. 16 Nel settembre 2011, a Roma, in contemporanea a molte altre capitali europee, i Sikh si sono ritrovati per il D-Day, il “Giorno del turbante”, per chiedere il rispetto della loro religione. 37 fenomeno socio-culturale che ha investito la dimensione religiosa in età contemporanea: il secolarismo. Che si concreta nel progressivo distacco di strati sempre più ampi della società dai vincoli di appartenenza religiosa. Con riflessi pratici notevoli sul piano dei comportamenti: dalla rarefazione delle pratiche religiose (attestata dalle modeste percentuali di presenze agli atti di culto collettivi) al tendenziale allontanamento da costumi personali e sociali più o meno strettamente connessi con la morale e le credenze religiose. Problemi rilevanti possono poi derivare all’integrazione dai conflitti tra norma religiosa o culturale e norma statale. Può infatti capitare che si creino delle antinomie tra il portato di una cultura ed il quadro normativo di un determinato Paese, soprattutto in materia penale. Esempi di ciò si possono rinvenire nelle problematica sottese al porto religiosamente motivato del pugnale kirpan da parte dei fedeli Sikh, ovvero al burqa che sempre più spesso viene indossato da donne islamiche anche in Italia, e che ha visto interventi amministrativi ritenuti poi illegittimi dalla giurisprudenza. Se, alla ricerca di “buone pratiche” in questo campo, ci si rivolge alle esperienze giuridiche estere, si rinvengono soluzioni variegate e discordanti, che vanno dalla irrilevanza della motivazione religiosa, salva la sua eventuale valutazione nella commisurazione della sanzione (come in Francia o Danimarca) alla garanzia a livello costituzionale (prevista in India) passando per una normativa derogatoria basata sulla diversità etnico-religiosa (come in Inghilterra) o l’esercizio ponderato dell’azione penale (come in alcuni casi registrati negli Stati Uniti d’America). Soluzione interessante che ha in questi anni attirato l’attenzione di molti studiosi italiani è poi quella legata allo strumento della cultural defense in quanto applicato a comportamenti “religiosamente devianti”, nel senso di religiosamente motivati. Tale strumento è stato ultimamente esaminato dalla dottrina anche italiana come una possibile soluzione ai problemi giuridici di tipo penalistico posti dal multiculturalismo. Si tratta in sintesi di una “esimente culturale” per i reati “culturalmente motivati”, che prende le mosse dai cosiddetti “reati culturali”, nei quali viene in rilievo il conflitto che si realizza quando una persona che ha assorbito le norme della cultura di un gruppo o di un’area emigra in un’altra area: questo conflitto permane finché il processo di acquisizione dei valori del nuovo sistema non si completa. L’istituto della cultural defense è emerso recentemente nell’esperienza dei sistemi di common law, ed è oggetto di approfondimenti e di dibattito soprattutto nella letteratura statunitense. L’utilizzazione di tale strumento non è probabilmente scevra di possibili inconvenienti, ed in ambiente italiano trova alcune resistenze in dottrina17. Vale ricordarlo ad ulteriore conferma 17 In particolare, l’istituto presenta elevate difficoltà diuso da parte dei giudici. Così ha destato notevole perplessità il concetto di “comune esperienza” adottato nella motivazione della Sentenza Cass. Sez. V Pen., n. 48350 del 2008, 18 novembre-30 dicembre 2008, imp. Obesaki ed altri (prudentemente non massimata dal CED della Cassazione, ma presente in OLIR http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4889 ) ed edita in Dir. Eccl., 3-4, 2008, pp. 814815 con rinvii di Michele Madonna, sentenza ove si sostiene che: “Non diversamente è a dire dei riti vudu, talvolta malefici e stranianti, che terrorizzano la persona che ne è oggetto, soggiogandone irreversibilmente la volontà. È, questo, un dato di comune esperienza, acquisito al bagaglio culturale di ogni persona di media istruzione, che smentisce gli assunti difensivi, tesi a valorizzare esclusivamente (sia pure in maniera generica) i profili benevoli di alcune entità divine, opposte a quelle malefiche. Basterà qui rammentare che la forma tipica di esperienza religiosa vudu è la possessione, l'invasamento e che le cerimonie di iniziazione si accompagnano ai temibili riti di magia nera, come "l'invio dei morti" e la trasformazione dell'anima di un defunto in "morto vivente" (o zombi)”. Tale peculiare modo di argomentare non pare essere sfuggito alle critiche di chi si occupa di logica e di retorica, v. http://retoricaelogica.blogspot.com/2009/02/riti-vudu-e-schiavitu.html. 38 della ricchezza e delle complessità che si affollano attorno al tema della variabile culturale, anche per valutarne la reale incidenza nelle fattispecie concrete. Da un lato v’è il rischio di invocare ogni sorta di istituto “clemenziale” in ragione delle specificità etniche e culturali dell’imputato, soprattutto quando si è in presenza di parti lese nei loro diritti. Pur se non mancano pronunce in cui si chiede ai giudici di merito di non omettere, in sede decisoria, il riferimento alla presenza del fattore “culturale”. Da un altro lato, sembra fuori dubbio che se le condizioni di vita individuale, familiare sociale rispecchiano un sistema di regole antitetiche a quelle cui si ispira la tutela penale, non per questo debbano essere accettate. E la provenienza individuale da un sistema di vita del tutto alieno dai principi di civile convivenza sanciti dal sistema di legge vigente in Italia non può valere ad attenuare la pena, anzi: verrebbe a costituire per contro una sorta di “aggravante culturale” 18. Da un altro lato ancora, c’è il rischio di sconfinare nel razzismo culturale, laddove un’impropria attenzione alla “diversità culturale” viene a configurare una nuova maschera della discriminazione. L’ultimo aspetto di questa incursione in ambito giuridico è quello che riguarda il dialogo interreligioso. Che vale citare perché qui non ci si trova più in un campo in cui è necessario garantire un diritto di rango costituzionale, ma di prospettare un modello di convivenza nel quale le religioni non siano solo forti elementi coesivi all’interno del gruppo, sì che la società nel suo complesso si dia come un mosaico di comunità separate le cui relazioni sono segnate dall’indifferenza e al massimo dalla reciproca tolleranza; quanto, invece, divengano strumento di avvicinamento tra le diverse comunità, alimentando il sentimento di far parte di una società coesa, pronta al confronto e al reciproco arricchimento. Esiste indubbiamente una dimensione spirituale e lirica del dialogo interreligioso inteso come percorso di riconoscimento reciproco – ciascuno a partire dalla propria tradizione – e di ricerca comune della verità, quale “elemento vitale” di un’esperienza pienamente umana, personale e collettiva, nelle situazioni storiche ed esistenziali che ogni epoca pone. È altrettanto vero che il dialogo interreligioso, come ribadiscono gli organismi internazionali, costituisce anche uno strumento politico sociale di composizione della convivenza e di gestione dei conflitti tra gli uomini con esperienze religiose diverse, proprio per favorire quella piena integrazione tra le comunità. Se, come si è già ricordato, la religione rappresenta un forte vessillo identitario appare di assoluta evidenza che quanti hanno responsabilità di rendere sostenibile la convivenza in una società pluralistica e multi religiosa si preoccupino di facilitare ogni e qualsiasi forma di confronto e incontro tra le religioni. L’attualità di questa esigenza è resa 18 È il caso del Tribunale di Bologna del 24 ottobre 2006, dove la diversità culturale diviene motivo di inasprimento della pena: “… non è possibile rapportare la valutazione di disvalore di una singola condotta ai parametri vigenti nell’ambiente del soggetto autore del reato. Il criterio fissato dall’art. 133 co. 2 n. 4 c.p. ha di contro valenza esattamente contraria, poiché sta a significare che tanto più le condizioni di vita individuale, familiare sociale rispecchiano un sistema di regole antitetiche a quelle cui si ispira la tutela penale, tanto più deve essere severa la sanzione, apparendo evidente la maggior pregnanza della finalità di prevenzione cui la pena deve ispirarsi nel caso concreto … La provenienza individuale da un sistema di vita del tutto alieno dai nostri principi di civile convivenza non può valere ad attenuare la pena, al contrario, proprio in applicazione della norma citata, la condotta che sia espressione diretta di tali principi deve essere sanzionata con congruo rigore”. Detta sentenza risulta inedita, ma è riportata in ampio stralcio in Comune di Bologna - Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, Diversità culturale e principio di uguaglianza nel processo penale, www.comune.bologna.it/garante-detenuti/index.php. Sulla questione della valutazione contra reum del movente culturale, si veda Parolari P., Reati culturalmente motivati. Una nuova sfida del multiculturalismo ai diritti fondamentali, in Ragion pratica, 31, 2008, pp. 538-539. 39 ancor più cogente dalle numerose critiche poste al modello multiculturale che ha rappresentato il riferimento teorico degli ultimi trent’anni e che invece è oggi soggetto a profonda revisione, proprio per il timore che non sia in grado di costruire comunità coese e favorisca, anziché ostacolare, una fortissima tensione interreligiosa, segnatamente con il mondo islamico, o almeno con alcune sue componenti, anche a ragione del rischio di quel repli identitaire di cui parlano gli autori francesi. Ma anche di ciò s’è già detto quanto basta. 40 Una disciplina di confine: l’etnopsichiatria Se la riflessione su cultura e religione ha trovato spazio nell’ambito del dibattito giuridico, cos’è accaduto sul versante di quel “sapere”, “integrato” per eccellenza e per definizione, che si chiama etnopsichiatria? Basti ricordare che persino il leggendario Centro “Frantz Fanon” non ha più una convenzione con i servizi minorili della Giustizia! E mentre in quest’ambito la letteratura continua ad apportare contributi preziosi, per ricchezza e profondità, su cosa significhi confrontarsi con le culture, si registra invece uno scarso impatto dell’etnopsichiatria in Italia sui livelli di tematizzazione della gestione della variabile culturale e sulle implicazioni operative nel lavoro degli operatori, ivi compresi quelli della Giustizia minorile. Eppure l’apporto dell’etnopsichiatria ha avuto ed ha un grande valore. L’etnopsichiatria ha tradizionalmente preso in esame la legittimità di applicare la nosografia delle forme di disagio mentale, qual è stata elaborata in Occidente, alle culture “non occidentali”. Le indagini sul campo condotte in tal senso, a partire dal Novecento, hanno evidenziato che le componenti sociali e culturali sono decisive sia nel determinare le condizioni “normali” e patologiche che si estrinsecano nella vita di ciascun individuo, sia nel determinare le modalità di individuazione, interpretazione, sistematizzazione e “trattamento” di tali condizioni. Ne è derivata una crescente attenzione al considerare il lavoro delle variabili sociali e culturali non solo nel produrre la salute e le malattie, bensì nel costruire le teorie e le pratiche di chi si occupa di diagnosi e cura delle malattie e della salute. Gli sviluppi della ricerca etnopsichiatrica e le questioni che essa solleva hanno assunto crescente rilevanza anche in seguito ai processi di globalizzazione ed in seguito agli attuali fenomeni migratori, che hanno ormai sottratto “l’altro” alla lontananza dell’esotismo, per renderlo sempre più presente, nelle vesti di personaggio “interno” ai confini della vita quotidiana. E questo personaggio ad un tempo “altro” ed “interno” porta con sé esigenze che non di rado permangono nelle società d’arrivo, a dispetto dei pur fortemente attivi processi di omologazione – siano essi “spontanei” o forzati – e che determinano perciò – nelle società di accoglienza – la necessità di riconoscerle (nel senso di comprenderle e nel senso di attribuirvi pari dignità). Le diverse forme del bisogno di cura che si manifestano si presentano come diverse nella misura in cui trovano fondamento in processi di attribuzione di senso, ritualizzazione del disordine, negoziazione e soluzione analoghi a quelli condivisi nell’ambito della cultura maggioritaria occidentale ma non omologabili ad essi. E la medicina occidentale è stimolata a contestualizzarsi ed a considerare la tutela della salute anche in rapporto alle diverse tradizioni a cui i vari soggetti appartengono ed anche in rapporto alle trasformazioni che sono in corso nella vita di tali soggetti. Tra le trasformazioni in corso si annoverano quelle che accompagnano le varie fasi del percorso migratorio, nonché i momenti e le vicissitudini dell’inserimento del migrante – e dei suoi discendenti – nella società d’arrivo. La questione che, ancora una volta, oggi si ripropone è se sia lecito delegare alla medicina (cioè alla tradizione medica “dominante”) il potere di stabilire solo al suo interno gli scopi da perseguire, in ordine alla promozione ed alla tutela della salute, o se, al 41 contrario, la medicina debba individuare questi scopi come scopi sociali, cioè alla stregua di obiettivi stabiliti attraverso il dialogo con la società e con le culture che in essa abitano. D’altra parte, le esigenze “inedite”, di cui sono oggi portatori i soggetti provenienti da altre tradizioni mediche, rappresentano solo uno tra i molti reagenti ed agenti di cambiamento, che vengono ad interagire con gli altri processi in atto nel contesto: anche a prescindere dai fenomeni migratori, all’interno delle attuali società del benessere, le nozioni di salute e malattia sono comunque soggette a complessi mutamenti di significato, che mettono continuamente in crisi i paradigmi precedentemente consolidati (basti pensare agli epidemici processi di medicalizzazione di qualsiasi stato di malessere, cui conseguono incrementi vertiginosi di diagnosi, terapie, costi e relativi investimenti di risorse). Ed è su questo sfondo che la ricerca etnopsichiatrica apporta il suo miglior contributo alla tematizzazione della salute e della cura, nel riconoscere, prendere in considerazione e valorizzare un maggior numero di prospettive, al fine di promuovere l’incontro ed il dialogo tra tali prospettive. L’incontro dialogico tra prospettive costituisce in tal senso il presupposto dell’incremento della “pertinenza culturale” dei servizi e delle prestazioni che essi forniscono, dunque presupposto per il miglioramento della qualità e dell’equità della cura della salute e del benessere individuale e sociale, di adulti e minori19. Il fatto più rilevante risiede nel fatto che l’etnopsichiatria è “ritornata a casa” (in accordo col suggestivo aforisma di Roberto Beneduce in Breve dizionario di etnopsichiatria, Carocci Editore, Roma 2008, p.5) perché la necessità di misurarsi con i problemi della cura e dell’assistenza psichiatrica e non solo psichiatrica, non si presenta più nelle colonie o all’interno dei programmi sanitari e umanitari in paesi cosiddetti in via di sviluppo: «ma qui, all’interno delle nostre società, dove l’accoglienza e l’integrazione di rifugiati e immigrati rivelano difficoltà, ombre e contraddizioni indubbiamente maggiori di quanto non accada nel campo della medicina generale … Ancora una volta la riflessione sulla malattia mentale, il suo statuto di “segno” (o commentario) sociale, la sua cura s’intrecciano con temi propriamente epistemologici e antropologici, all’interno di un orizzonte concettuale radicalmente mutato che ha ormai da tempo avviato un profondo ripensamento di categorie quali “appartenenza”, “identità”, “persona”, “individuo”, “cultura”, “comunità”, “etnia” ecc. … In questo territorio non possiamo rinunciare a pensare la differenza culturale e a utilizzare il concetto di “cultura”, sebbene a partire da premesse metodologiche critiche, caute e illuminate dalla riflessione antropologica di questi anni. Rendere questo patrimonio di esperienze e di conoscenze uno strumento di riflessione all’altezza delle sfide poste dalle vicende migratorie e consapevole delle profonde trasformazioni epistemologiche che hanno investito l’antropologia culturale e le scienze psicologico-psichiatriche contemporanee, rimane un obiettivo in larga parte ancora da realizzare» (pp.5-18). Posto che queste discipline si caratterizzano per l’interesse sistematico nei confronti sia del rapporto tra cultura e funzionamento psichico, sia del rapporto tra contesto socioculturale, 19 Di questi aspetti della riflessione etnopsichiatrica e della loro diffusione all’interno dei servizi di salute mentale, in rapporto ai servizi della Giustizia minorile, si è occupato il Progetto “SEMI-Servizi di Etnopsichiatria per minori stranieri” anch’esso promosso nell’ambito del Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi e realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali nel 2012. 42 malattia e cura, è tuttavia chiaro che la riflessione etnopsichiatrica non è destinata ad occuparsi esclusivamente “dell’alterità degli altri”. Essa intende invece in primo luogo recuperare e valorizzare – sul terreno della teoria, sul terreno della pratica clinica e su quello della pratica degli operatori non medici, tra cui gli operatori della Giustizia Minorile – quel valore critico che il pensiero etnopsichiatrico fa proprio, muovendosi all’interno del pensiero psicologico ed antropologico, attraverso percorsi di decostruzione e ricostruzione degli strumenti interpretativi ed operativi della psichiatria, di fronte alle manifestazioni del disagio e della sofferenza. In accordo con Piero Coppo, altro autorevole interprete del dibattito etnopsichiatrico in Italia: «La moltiplicazione di situazioni in cui gruppi culturali differenti vengono a contatto fa sì che non sia più possibile applicare il protocollo psicologico-psichiatrico che abbiamo ereditato dagli studi otto-novecenteschi. Si rende necessario trovare un metodo pratico e l’Etnopsichiatria è la prima scienza coerente con ciò che sta accadendo nel mondo» (Tra psiche e culture, elementi di Etnopsichiatria, Bollati-Boringhieri, Torino 2003, p.87). La necessità di riflettere su sintomi e bisogni di cura, connessi a modelli interpretativi del “male” (Marc Augé e Claudine Herzlich [a cura di] Il senso del male, Il Saggiatore, Milano 1986, Paris 1983) che si discostano da quelli consueti, mentre produce disorientamento, elicita ad un tempo un esercizio critico nei confronti del proprio etnocentrismo. E quest’esercizio critico è indispensabile per meglio ascoltare e riconoscere, sia l’Altro, sia se stessi, ovvero tutte le alterità in presenza. Come dire un superamento di quel narcisismo culturale e di quel sadomasochismo culturale20 che rischiano di mettere in scacco la capacità comunicativa ed operativa dei saperi e dei saper fare. 20 Illuminante in proposito un passo di Sandro Gindro: «Spengler, giustamente tanto discusso, e addirittura ovvio per molti aspetti, ha scritto che le culture sono varie. In effetti, a suo parere, condiviso anche dalla gran parte dei moderni etnologi, nessuna cultura può essere completamente compresa da chi appartiene ad una cultura diversa: “(…) cesserà anche la pretesa del pensiero superiore di possedere verità universali ed eterne. Le verità non esistono che in relazione ad una data umanità. Per cui la mia stessa filosofia non esprime e non riflette che l’anima occidentale, diversa, per esempio, da quella classica o indù e, a dire il vero, essa la esprime solo nel suo attuale stadio di civilizzazione” (Oswald Spengler, Il tramonto dell’Occidente, 1918, Longanesi, Milano 1981, p.81). Gli studiosi del passato, con sfumature diverse, ritenevano di poter penetrare in qualunque cultura, anche molto lontana dal modello centrale: occidentale ed europeo. Sempre si è data per scontata la superiorità di una cultura dominante nei confronti di culture diverse, osservate con la supposta obiettività dello scienziato che, in laboratorio o sul campo, analizza fenomeni comprensibili con gli strumenti tradizionalmente a sua disposizione. Questo è stato l’atteggiamento dominante per tutto il diciottesimo e diciannovesimo secolo … I gabinetti d’analisi dell’Ottocento continuano a non fare differenza tra descrizione e comprensione. Questo sembrerebbe un atteggiamento valido e strumentalmente utile alla ricerca scientifica, poiché la descrizione dovrebbe essere sempre anche comprensione; infatti è solo un’illusione quella di poter descrivere senza trasmettere una chiave di lettura, legata alla comprensione che di un fenomeno si è avuta, e negarlo comporta qualche rischio. Antropologi, etnologi, moralisti e filosofi dell’Ottocento però credono di descrivere obiettivamente con osservazioni empiriche ineccepibili per oggettività e che la loro successiva comprensione sia perciò assolutamente valida; ma non è così … I rappresentanti di una cultura quanto riescono quindi ad entrare nelle categorie di comprensione di una cultura diversa? Fino a ieri credevo per nulla, pensavo infatti che i linguaggi, la poesia, la musica, la struttura sociale avessero un loro auto centrismo il cui nucleo fosse impenetrabile ad ogni elemento esterno. Oggi ritengo che questa opinione abbia un valore meno assoluto … Tanto affermare l’esistenza di un solco invalicabile tra culture che sono tra loro molto lontane, quanto teorizzare la comprensione entro termini comuni delle 43 Come dice ancora Coppo: «La sfida, dunque è quella dell’elaborazione di un saper fare nuovo, multidisciplinare e multiculturale, che nasca dal vedere dall’alto, e in parallelo, i vari sistemi culturali e quindi anche i vari modelli antropologici e saper-fare terapeutici, tra i quali, ma sullo stesso livello gerarchico, anche quello prodotto in Occidente. Un saper-fare capace di rispettare e contenere differenze e specificità, in grado di mediare conflitti tra gli inevitabili, ma anche auspicabili, perché portatori di diversità, localismi» (Etnopsichiatria. Un manuale per capire, un saggio per riflettere, Il Saggiatore, Milano 1996 p.87). Su questa base ed in virtù del carattere per molti versi “sovversivo” di questa scienza di confine che è l’etnopsichiatria, la capacità di stabilire un dialogo col pensiero antropologico e sociologico introduce all’interno di un corpus molto solido e fondato – qual è quello della psichiatria – un’abitudine all’apprendimento del sapere dialogico, che deriva dall’incontro, anche traumatico, con l’altro e con le alterità in presenza, tra cui rientra ovviamente anche quella dell’operatore (psichiatra, psicologo, psicoterapeuta, educatore) in un universo che sempre più ed ineludibilmente si rivela “pluriverso”, come già ricordato nelle pagine iniziali. Fermo restando che l’incontro con l’Altro è sempre traumatico – perché solleva questioni, implica il confronto con inevitabili dinamiche di trasformazione ed in una parola obbliga a venire in chiaro con sé stessi – la rielaborazione delle consuete modalità di descrizione, comprensione ed intervento danno accesso ad una sorta di traducibilità dell’Altro. Se si guarda un po’ più lontano, nel corso del Novecento la ricerca psichiatrica e psicologica si caratterizza per un’esplorazione del significato da attribuire alla sofferenza umana, che ha percorso tante vie, avvalendosi delle prospettive aperte dal pensiero filosofico (in primo luogo la fenomenologia e l’esistenzialismo) nonché dei contributi apportati dalla psicoanalisi, dalle scienze cognitive e dal sapere antropologico e sociologico. L’opportunità di considerare il disagio e le sue manifestazioni quale fatto totale, che si estrinseca in un soggetto singolo ma non è scindibile dal contesto storico, sociale e culturale in cui quel soggetto è immerso ed in cui quel soggetto elabora la propria esperienza, ha inoltre comportato un’attenzione alla dimensione politica del disagio stesso – come in parte già accennato parlando di negoziazione intorno agli scopi della medicina – in accordo con le tesi dell’antipsichiatria e della psichiatria sociale, che hanno sottoposto ad una critica radicale non solo le modalità di trattamento ma le stesse modalità di interpretazione e diagnosi della psicopatologia, fino a mettere in discussione l’idea stessa di psichiatria. Da qui il sorgere di una “questione” culture tra loro più diverse, riducendole agli stessi “archetipi” e alle stesse esigenze istintuali, può nascondere una perversione scientifica: narcisistica, pel primo caso, sadomasochistica, nel secondo … Il primo atteggiamento mette in atto una grossa difesa nei confronti delle culture “diverse”; in questo caso si sceglie di chiudersi nella propria cultura, ci si limita ad analizzare quelle che si riconoscono come le proprie dinamiche sociali o religiose e i propri costumi, fino ad affermare, come se fosse una concessione, che solo l’economia costituisce un fattore sovranazionale e sovra razziale. La difficoltà di comprendere l’altro si trasforma in rifiuto ed indifferenza … Un principio di difesa sadomasochistica si ritrova invece analizzando il comportamento di coloro che abbracciano con entusiasmo la causa della reciproca comprensione tra le più diverse civiltà. Era questa la posizione di quegli antropologi che, fino a ieri, sostenevano l’assoluta oggettività della loro ricerca. La loro posizione era sadomasochistica perché affrontava sì direttamente il rapporto con l’altro; ma per violentarlo e ridurlo alla misura delle proprie interpretazioni … Perché infatti dobbiamo proprio essere noi occidentali ad analizzare gli altri?» (Inconscio sociale e diversità, in Gindro S., Melotti U., Il mondo delle diversità, Edizioni Psicoanalisi Contro, Roma 1991, pp.159-164). 44 psichiatrica, cioè di un interrogativo sul senso stesso della psichiatria e della funzione che essa svolge. Ed anche su questa via, si è giunti in Italia a quel progetto di rinnovamento dell’impostazione dell’assistenza psichiatrica – noto all’opinione pubblica principalmente per il rifiuto della concezione manicomiale o “asilare” e di ogni trattamento coatto – che resta legato al nome di Franco Basaglia. L’elemento di elezione che è scaturito dall’incontro e dal dialogo tra psichiatria e scienze sociali ed antropologiche risiede a tutt’oggi nell’aver assunto che il confronto con le manifestazioni del disagio di cui – nelle società occidentali – si occupa la psichiatria implica comunque un portato di conflittualità. Una conflittualità riconducibile alla presenza di un’alterità – sia essa quella della follia, dell’alienazione, dell’elaborazione di esperienze non condivise o dell’inconscio, solo per citare alcuni esempi presi dal repertorio della cultura occidentale – nei cui riguardi ogni cultura mette a punto processi di attribuzione di senso, ritualizzazione del disordine, negoziazione e soluzione. Ma laddove la psichiatria si confronta con un’altra alterità, rappresentata da una cultura non omologa – in cui sono condivisi altri assunti di base ed altri repertori – si determinano sovrapposizioni di senso e confusioni di senso (dunque confusioni in merito ai processi di ritualizzazione, negoziazione e soluzione) su cui ancora l’antropologia, anche a partire dalla psicoanalisi, ha molto insistito. Le attuali migrazioni internazionali producono oggi l’immissione di nuove alterità, che si presentano in molteplici forme all’interno delle società occidentali. Si tratta di alterità che sono molteplici, o che come tali si manifestano, anche perché si declinano diversamente – nella percezione del contesto sociale e culturale d’arrivo – a seconda di vari aspetti e di vari “vessilli” di cui sono portatrici. Le alterità sono molte perché molti sono i volti, le provenienze e le appartenenze dei migranti. C’è un’alterità riconducibile alla percezione di una distanza linguistica e culturale. C’è un’alterità legata a costrutti di tipo religioso. Ed è ciò di cui ampiamente s’è detto nelle pagine precedenti. L’etnopsichiatria viene definita e definisce sé stessa “disciplina di frontiera” (l’espressione si deve a Roger Bastide, Sociologia delle malattie mentali, la Nuova Italia, Firenze, 1981, Paris, 1965) perché posta nella zona di confine (zona di convergenza d’interessi e d’informazioni) tra diversi pensieri: quello medico e psichiatrico, quello filosofico e psicologico, quello antropologico e quello sociologico. È disciplina “di confine” anche perché mette al centro della propria attenzione la relazione con l’alterità, cioè i modi in cui si entra in relazione con ciò che si pone ai confini, ovvero con ciò che non è pienamente riconducibile al pensiero maggioritario. E anche in tal senso l’etnopsichiatria – attenta anche a come i rapporti di forza e la dimensione del potere, messi in luce ad esempio da Michel Foucault o da Erving Goffmann, contribuiscono a costruire il rapporto tra psichico, sociale e cura – assume una valenza “sovversiva” del tutto peculiare, come prima accennato, nella misura in cui assume un vertice ideale per disvelare le contraddizioni che la diagnosi psichiatrica – e non solo psichiatrica – tende ad oggettivare e, ad un tempo, a nascondere. Ancora all’interno dell’interesse sistematico nei confronti del rapporto tra contesto socioculturale, malattia e cura si colloca il modello delle culture bound syndromes, fatto proprio dal Manuale Diagnostico Statistico adottato dalla psichiatria statunitense ed ampiamente diffuso nei paesi occidentali. Non si tratta di un tema riservato agli specialisti della materia: l’opposizione tra sindromi culturali e sindromi che non lo sarebbero è stata 45 sottoposta a severa revisione critica, alla luce della problematicità della stessa nozione di cultura ed alla luce dell’evidenza che tutte le sindromi sono determinate anche dalla cultura, pur se in varia misura: «Che anche le categorie nosografiche e i comportamenti patologici descritti dalla psichiatria occidentale siano fortemente condizionati da valori morali o estetici, rappresentazioni del corpo, ideologie della persona e dell’individuo, rappresenta indubbiamente uno dei contributi più significativi dell’etnopsichiatria» (Beneduce R., Breve dizionario di etnopsichiatria, Carocci Editore, Roma 2008, p.49). Del resto, la docilità del sintomo psichico alle modificazioni della storia, ovvero la sua estrema sensibilità nel variare la propria configurazione in relazione ai cambiamenti sociali e culturali, è un dato clinico da sempre evidente: sintomi che solo pochi decenni or sono apparivano molto diffusi si osservano oggi con assai minor frequenza; altri, prima inediti, sono comparsi recentemente – come l’hikikomori – ed altri ancora, seppur già noti, hanno acquisito una diffusione sconosciuta in passato – come i disturbi del comportamento alimentare e le varie forme di dipendenza21. Allo stesso modo, i sintomi che all’inizio del secolo scorso portavano le persone a rivolgersi alla cura ponevano sollecitazioni interpretative e cliniche diverse da quelle che investono i terapeuti di oggi22, di fronte ad attacchi di panico, depressioni, anoressie, bulimie e nuove forme di dipendenza, sempre più diffusi tra la popolazione giovanile. È altrettanto noto che il sintomo, oltre ad esprimere un disagio soggettivo, si configura anche come prodotto di processi di costruzione sociale, poiché diventa tale nella misura in cui viene come tale riconosciuto all’interno di una società e di una cultura. A conferma che il lavoro delle variabili sociali e culturali interviene sia nel produrre i disturbi e le loro manifestazioni, sia nel costruire le teorie e le pratiche di chi li diagnostica e li cura23. È allora chiaro – ed anche questo si deve allo sviluppo della riflessione etnopsichiatrica – che tutte le psichiatrie dovrebbero chiamarsi etnopsichiatrie, perché ciascuna si appoggia ad una determinata cultura, più o meno ritenuta dominante, prevalente o omologante nei confronti di altre. Deduzione pienamente coerente con l’etimo stesso del termine, composto dai tre segmenti etno-psich-iatria, cioè etnia-psiche-cura, da considerarsi tutti e tre variabili, cioè docili al lavoro della storia, della cultura e della società, oltre che della biologia e non già entità metastoriche ed assolute: sono molte e mutevoli le etnie e le interpretazioni dell’etnia, così come lo sono le concezioni dello psichismo e della cura. Il tutto per dire che ciò che s’intende per psichiatria è un’etnopsichiatria tra le tante, fatta di saperi e saper fare, animata da contraddizioni ed incertezze, che a loro volta parlano – come in altre società – di un contesto storico e culturale, in cui vigono modelli di soggettività, rappresentazioni del disordine e del legame sociale, visioni complessive dell’uomo e del mondo. Di diverso avviso 21 Una recente ed ampia discussione delle correlazioni – ad esempio – tra sofferenza psichica individuale e trasformazioni del legame sociale è fornita dal saggio di Alain Ehrenberg, La società del disagio. Il mentale e il sociale, Einaudi, Torino 2010. 22 Su questo argomento, notevole fortuna ha conosciuto il lavoro di Miguel Benasayag e Ghérard Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2004. 23 Classici in materia sono i lavori degli anni Sessanta del Novecento di Michel Foucault (Storia della follia nell’età classica, Rizzoli, Milano 1963; Nascita della clinica: il ruolo della medicina nella costituzione delle scienze umane, Einaudi, Torino 1969; L’archeologia del sapere, Rizzoli, Milano 1971) che propone un’analisi “archeologica” dei processi di costruzione e formazione del “sapere” in un certo momento, in un certo luogo e per una certa disciplina. Lavori che pure hanno contribuito, al pari della critica del modello asilare dell’assistenza psichiatrica, allo sviluppo del pensiero etnopsichiatrico. 46 si mostrano su questo punto numerosi settori della psichiatria transculturale, che invece non rinunciano alla centralità del modello occidentale di psichiatria, dunque non si spingono ad una revisione critica del suo statuto epistemologico e mantengono un interesse comparativo, finalizzato all’individuazione di equivalenti diagnostici nelle società non occidentali. Di questa ricchezza di dibattito, posizioni e piste di lavoro poco si è finora sedimentato nella riflessione sulla gestione della diversità culturale e nell’operatività dei servizi. Anche nell’ambito dei servizi minorili della Giustizia, il confronto con la variabile culturale resta per lo più limitato alla percezione ed alla considerazione degli elementi più superficiali, come quando si ha a che fare con un materiale allo stato grezzo. Eppure è proprio dalla riflessione etnopsichiatrica che provengono molti tra i pensieri che informano il saper fare nei confronti dei minori immigrati. È l’etnopsichiatria a suggerire quanto sia importante non “strappare le radici” del ragazzo nella sua cultura e nel gruppo di appartenenza, anche per evitare quella sensazione di spiazzamento di fronte a modelli di intervento – non solo di cura – fortemente ancorati alla cultura del contesto d’arrivo. Ed è sempre l’etnopsichiatria a porre l’accento sull’importanza della famiglia, che però non sempre è la famiglia italiana, ovvero quella non-immigrata. Soprattutto in tema di seconde generazioni, si parla di diverse velocità di adattamento dei minori figli di immigrati e delle loro famiglie ai contesti culturali al cui interno le loro vite sono in corso di ristrutturazione. Ed è qui che i differenti timing di adattamento, ovvero di assimilazione, non di rado generano conflitti intrafamiliari che vedono condensarsi al proprio interno sia i tradizionali elementi di conflittualità intergenerazionali sia elementi più specificatamente legati al compito di adattamento alla società maggioritaria e ai suoi modelli culturali. La centralità della famiglia, in quanto gruppo di riferimento primario per il minore e quindi anello di una catena relazionale, sociale culturale che rimanda alla storia del minore, alla sua identità e quindi ai suoi organizzatori psichici, assume un significato specifico e diventa ancor più strumento fondamentale di intervento. Come lavorano gli etnopsichiatri in caso di manifesto disagio del minore? Lavorano per l’appunto sulle contaminazioni secondarie all’incontro tra la storia personale del minore, gli organizzatori psichici e sociali specifici della sua cultura di riferimento e le spinte imposte dai processi di adattamento. Lo racconta meglio Rose Marie Moro, che parla di malattia, ma non solo di malattia: «talvolta la malattia può essere considerata come avvenimento che riguarda non solo la persona malata ma anche la famiglia e il gruppo. Di conseguenza essa viene curata in modo gruppale e tutta la famiglia è invitata alla consultazione, con l’accordo del paziente. I curanti che inviano la famiglia partecipano anch’essi a questa consultazione in quanto sono portatori di un “pezzo di storia” della famiglia. Questa presenza attiva della famiglia e dell’équipe curante evita che la presa in carico etnopsichiatrica sia una nuova rottura nel percorso lungo e spesso caotico di queste famiglie … la caratteristica principale di questo intervento è quella di poter portare avanti un lavoro di elaborazione su diversi livelli, sia contemporaneamente sia in tempi successivi: il livello familiare e individuale, il livello culturale e idiosincratico, quello dell’alterità e di sé stesso, quello dell’intimità e della relazione con l’esterno (la scuola, il quartiere, ecc.)» (Bambini immigrati in cerca di aiuto, UTET, Torino 2001, p.98). 47 Minori immigrati e Giustizia minorile sotto la lente del Progetto SIMS Il tema dei minori stranieri nei sistemi di giustizia ed in particolare nella Giustizia minorile in Italia apre a molte e diverse riflessioni: è già stato ricordato che nel prendere in considerazione le cosiddette carriere devianti dei minori stranieri – o minori immigrati, ancora minori di origine immigrata – si è costretti a considerare almeno due vertici di osservazione. L’uno riguarda il peso che la variabile sociologica relativa al portato migratorio o alla diversità culturale gioca quale specifico fattore di rischio per la commissione di reati, l’altra riguarda il ruolo che questa stessa variabile gioca nella presa in carico e nella riuscita dei percorsi educativi. La letteratura su immigrazione e devianza è praticamente smisurata, anche a ragione della generale sovra rappresentazione degli stranieri/immigrati in tutti i sistemi di giustizia, almeno occidentali. E le interpretazioni di tale dato sono state moltissime. Vale qui brevemente riassumerne alcune, sebbene correndo il rischio dell’incompletezza. Se ormai è completamente decaduta, dal punto di vista scientifico, l’ipotesi che alcune culture o gruppi etnici abbiano una maggiore tendenza a delinquere (forse fatta eccezione per il tema delle popolazioni Roma che non verrà discusso in queste pagine) è invece indubbio che questo costrutto sociale è ancora fortemente radicato nei paesi di immigrazione, contribuendo a costruire e rafforzare stereotipi e pregiudizi nei confronti di alcuni gruppi di immigrati. In realtà, le evidenze scientifiche tendono a confermare che alcuni percorsi migratori, a ragione delle condizioni in cui questi percorsi si verificano, rendono più esposte le popolazioni coinvolte al rischio di commettere reati. In particolare, un fattore che pesa molto – come hanno potuto verificare anche i servizi della Giustizia minorile in Italia – è la non regolarità della condizione dello straniero, che nel caso dei minori in Italia non riguarda l’irregolarità della presenza sul territorio nazionale, poiché i minori sono per definizione non espellibili, ma le modalità di ingresso. È già stato ricordato che i minori non accompagnati costituiscono, da sempre, un segmento particolarmente importante dell’utenza della Giustizia minorile. A ciò deve aggiungersi la prossimità (dal punto di vista statistico e dal punto di vista etnografico24) tra reti sociali di alcuni gruppi nazionali ed alcune tipologie di reati. Prossimità che comporta un maggior 24 La ricerca etnografica si è rivelata particolarmente utile per precisate le tipologie di reato connesse ai gruppi etnici, nonché i profili dei minori con cui si aveva a che fare, per capire meglio chi fossero, come e perché giungessero in Italia. È il caso degli studi che, a partire da alcuni ambienti urbani italiani, hanno approfondito la conoscenza di alcuni contesti d’origine dei minori non accompagnati, in ordine a: condizioni di vita, struttura della famiglia e ruolo sociale attribuito dal contesto sociale e culturale all’adolescenza, aspettative e prospettive che concorrevano a profilare i progetti migratori, unitamente al mandato familiare. Se ne rinviene un primo esempio già nell’analisi condotta da Alessandro Dal Lago nel contesto della zona rurale di Tadla, in Marocco, con elevati tassi di povertà ed analfabetismo (La nuova immigrazione a Milano. Il caso del Marocco, in IRER Lombardia, Tra due rive. La nuova immigrazione a Milano, Franco Angeli, Milano 1994). 48 rischio in generale per i migranti del medesimo gruppo etnico/nazionale, data la rilevanza che il capitale sociale di riferimento ha nel sostenere processi di integrazione soprattutto in un paese quale l’Italia, che offre ancora scarse opportunità di lavoro regolare mentre offre servizi, spesso, a bassa soglia25. La letteratura è altresì abbastanza concorde nel ritenere che i sistemi di law enforcement non agiscono in maniera neutra, poiché essi colpiscono con più durezza i portatori di stigmi sociali legati alle diversità visibili (colore della pelle, abbigliamenti etnicamente definiti) o alla condizione giuridica, quale quella di essere straniero. Insomma, l’interazione tra la complessità dei processi migratori e la ruvidezza della risposta dei sistemi sociali e di law enforcement genera il numero chiaro della devianza, ovvero genera devianza “socialmente” riconosciuta e sanzionata. E se è vero che l’irregolarità migratoria espone al rischio di devianza, è anche vero che l’azione di controllo e sanzione, nella misura in cui agisce in maniera più aspra nei confronti di immigrati e stranieri che nei confronti di coloro che sono riconosciuti come autoctoni, criminalizza di più i primi dei secondi. Così che i primi (gli immigrati e gli stranieri) ingrossano le fila dei sistemi di giustizia. Numerose evidenze mostrano che in tutti i paesi occidentali per uno straniero o per un soggetto appartenente a minoranze visibili è più facile essere fermato, perquisito, accusato e condannato26. 25 La questione è stata approfondita nell’ambito del Progetto InTO-Inside The Outsiders: Deviant Immigrant Minors and Integration Strategies, realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali nel 2005, http://www.iprs.it. 26 Già nel 1991 Michel Wieviorka descriveva «la polizia, che tratta diversamente i gruppi razzizzati con arresti illegali, detenzione arbitraria, violenze esercitate con più frequenza su di loro che su altri; o in materia di giustizia, come indica la vasta letteratura che esamina le condanne, a pari livello di criminalità, dei neri e dei bianchi negli Stati Uniti, o che constata il fatto che la devianza, l’alcolismo, la delinquenza giovanile si risolvono, per i bianchi con l’inserimento in circuiti di riabilitazione, per i neri con la detenzione in istituti ben più repressivi» (Lo spazio del razzismo, il Saggiatore, Milano 1993). Ma al di là di gravi episodi di violenza o razzismo istituzionale di cui si rendono talvolta protagoniste le forze dell’ordine (ad esempio negli Stati Uniti o nel Regno Unito) gli studiosi hanno tradizionalmente posto l’accento sulla maggior attenzione al controllo delle aree in cui più alta è la concentrazione di minoranze etniche o razziali, nonché sulle procedure di fermo e perquisizione, anche con l’uso della forza (cosiddetto stop and search) spesso condotte in base alla costruzione dei cosiddetti racial profiling. Metodo che si basa sull’attribuzione di profili criminogeni ad alcuni gruppi etnici, per determinate categorie di reati: il caso paradigmatico è quello della violazione della normativa sugli stupefacenti, ritenuta appannaggio privilegiato di afroamericani e latini. La polizia tende così ad effettuare preferenzialmente il fermo e la perquisizione di individui riconoscibili come appartenenti ai gruppi a cui è stata attribuita tale vocazione criminogena. Pur se apparentemente finalizzate a migliorare la capacità di prevenzione e controllo sociale delle forze dell’ordine, queste procedure si rivelano di fatto discriminanti, nella misura in cui contribuiscono ad etichettare e criminalizzare gli appartenenti ad alcuni gruppi (Harris D., Driving While Black: Racial Profiling on Our Nation’s Highways, ACLU, New York 1999). Se per anni, soprattutto nei paesi anglosassoni, vi è stato ampio consenso nel ritenere che gli appartenenti a minoranze di origine africana, afrocaraibica o ispanoamericana, fossero maggiormente criminalizzati anche in ragione delle misure più energiche nei loro confronti da parte della polizia (più fermi, più perquisizioni e perquisizioni più intrusive e violente) recentemente le conclusioni degli studi effettuati in tal senso appaiono meno univoche. Ad esempio nel Regno Unito si osserva che una piccola parte (meno del 10%) delle persone sottoposte a fermo viene di fatto arrestata e reclusa. Ciò suggerisce che le procedure di polizia, ancorché 49 L’altro vertice riguarda invece la valutazione dell’impatto di quelle variabili che influiscono sia sui processi di presa in carico dei soggetti devianti, sia sulla riuscita dei programmi di reinserimento sociale. È chiaro che vi sono aree di sovrapposizione nei due livelli di riflessione perché l’esposizione al rischio di devianza agisce anche da fattore di rischio di recidiva e, conseguentemente, configura un elemento di difficoltà nella presa in carico27. Ed è altresì evidente che l’eventuale maggiore rigidità del sistema nei confronti degli stranieri/immigrati rappresenta di fatto un elemento di disfunzionamento del sistema di law enforcement. Discorso che vale anche per il sistema di Giustizia minorile in Italia. Le indagini condotte nell’ambito di SIMS hanno guardato al tema “minori stranieri e Giustizia minorile” soprattutto da quest’ultimo vertice. Si è tentato in sostanza di verificare come ed in quale misura i servizi minorili della Giustizia hanno saputo individuare eventuali specifici bisogni e definire puntuali modalità di intervento. Ed in questa prospettiva si ritiene particolarmente importante l’excursus storico proposto nelle pagine precedenti. S’è infatti detto che il sistema di Giustizia minorile è un sistema al cui funzionamento concorrono molti attori. E si potrebbe aggiungere che è l’intero sistema sociale a fare la giustizia per i minori. Dunque una Giustizia minorile che tende ad avverarsi – almeno per la stragrande maggioranza dei ragazzi – in quella che non a caso viene definita “area penale esterna”. È stato ricordato che il sistema scolastico e quello della formazione professionale, il mondo del lavoro nel suo complesso, il sistema sanitario nazionale, il terzo settore, i servizi sociali degli enti locali, sono tutti attori del sistema della Giustizia minorile. Ne deriva che – vale ribadirlo ancora – la valutazione del tipo di risposta che la Giustizia minorile mette in atto nei confronti della diversità ed in particolare nei confronti della diversità culturale è fortemente influenzata anche da due determinanti “esterne”: il livello della riflessione sviluppata su questi temi nel più ampio sistema paese; il livello di adeguamento raggiunto dai servizi, cioè la “fase” di adeguamento che i servizi stanno attraversando, in ordine a sensibilità nei confronti della diversità culturale e relative pratiche di gestione. Infatti, come si vedrà nelle Linee guida prodotte da SIMS – di cui più avanti – e come si vedrà anche nella discussione dei punti di fragilità individuati all’interno del sistema, molta improprie, non siano così determinati nel produrre la sovrarappresentazione di alcuni gruppi etnici nelle statistiche criminali (Phillips C., Bowling B., Racism, Ethnicity, Crime and Criminal Justice, in Maguire, M., Morgan, R., Reiner, R. [eds.] The Oxford Handbook of Criminology, Oxford University Press, Oxford 2002). In Italia non si dispone di molte indagini su questo fenomeni ed i dati sono oggetto di interpretazioni controverse. È comunque verosimile l’ipotesi che un controllo selettivo esercitato dalle forze dell’ordine, in alcuni contesti e su alcune categorie di cittadini immigrati, soprattutto se più facilmente identificabili in base a “vessilli” etnici o razziali, non configuri una forma di discriminazione diretta, ma rappresenti l’esito del fatto per cui «l’attenzione delle forze di polizia si diriga “strutturalmente”, cioè per il modus operandi di queste e per il tipo di pressioni sociali che su di esse vengono esercitate, nei confronti della criminalità straniera» come sostiene Dario Melossi (Stato, controllo sociale, devianza. Teorie criminologiche e società tra Europa e Stati Uniti, Paravia Bruno Mondadori, Milano 2002, p.289). 27 In particolare sul tema della recidiva si è concentrato il Progetto “Seconda chance”, realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali nel 2012: uno studio dell’efficacia del sistema di Giustizia Minorile nei confronti del nuovo segmento di “utenza” costituito dai minori stranieri. Iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia - Dipartimento Giustizia Minorile, nell’ambito del FEI - Fondo per l’Integrazione di cittadini dei Paesi Terzi 2007-2013, Azione 2 - Progetti giovanili. 50 attenzione è stata posta sulle “fasi” di passaggio tra servizi della Giustizia minorile e servizi afferenti ad altre amministrazioni, al Sistema Sanitario Nazionale o ad Enti locali o, ancora, al terzo settore. Non poteva dunque passare inosservato che molti dei problemi o dei disfunzionamenti dell’intero sistema paese siano ancora i medesimi, dopo anni in cui essi vengono da più parte segnalati, e nonostante vi siano state sperimentazioni di pratiche che effettivamente possono essere definite buone. Né poteva andare sottaciuto che, in sintonia con quanto clima di stanca ed in molti casi disinvestimento nei confronti dei temi relativi all’immigrazione ed all’integrazione dei migranti – ampiamente descritto attraverso l’espediente dell’excursus storico – su alcuni versanti si siano persino fatti passi indietro. Certamente sono necessari molti elementi per garantire i diritti minimi di cui parla anche la Carta Costituzionale: una buona gestione amministrativa di rilascio dei permessi di soggiorno; l’attivazione della tutela per i minori stranieri non accompagnati in tempi utili; la disponibilità di regimi dietetici rispettosi delle diversità religiose e culturali; la disponibilità di luoghi di culto; la presenza di mediatori culturali e di materiali multilingue; l’attenzione ad evitare ogni forma di discriminazione. Si tratta degli elementi che concorrono a costruire le condizioni minime per la riuscita di un percorso di reinserimento sociale. Si riscontra invece che – purtroppo – non sempre e non dappertutto questi standard minimi sono effettivamente garantiti in Italia. Ed anche laddove fossero garantiti non direbbero molto del livello di riflessione teorica sugli aspetti più profondi e sottili del significato da attribuire alla diversità culturale, né sulle modalità di gestione di questi aspetti. Aspetti che rimandano al sapere antropologico e che per molti versi impegnano il paese in una riflessione più complessa, di cui si ha al momento evidenza soltanto all’interno del sistema giuridico. È stato ampiamente descritto che là si è prodotta molta dottrina e là, di conseguenza, si è sviluppata molta riflessione. Nella Giustizia minorile c’è stato un significativo investimento in progettualità sul tema dei minori stranieri, che sicuramene ha contribuito a realizzare alcuni importanti cambiamenti nelle strategie di risposta e presa in carico. Non ultimo il cambiamento che consiste nell’applicazione della misura della messa alla prova anche ai minori stranieri, in numero via via crescente di casi. Frutto, questo, di un’importante riflessione avviata ancora all’inizio degli anni duemila dal sistema di Giustizia minorile, in tutte le sue componenti. Tuttavia non sorprende che nonostante il numero e la qualità dei progetti che hanno contribuito a tenere viva l’attenzione dei servizi e sostenere la loro crescita culturale, si rilevino tuttora evidenti difficoltà a sviluppare modalità più evolute di presa in carico. E ciò nonostante il crescente numero di minori stranieri che non sono più in carico soltanto agli IPM ma a tutti gli altri servizi minorili. Può darsi che la montagna debba solo partorire un topolino. Ma in attesa del topolino vale ripercorrere cos’è accaduto nello specifico della Giustizia minorile, perché essa è come un sismografo, che registra nel corso del tempo i mutamenti delle forme di disagio giovanile e devianza ma registra anche tutto ciò che si muove nel contesto sociale (s’è più volte posto l’accento sull’idea del “sistema aperto”) e registra altresì gli assestamenti interni: quelli per cui la Giustizia minorile modifica sé stessa e viene modificata, sotto la spinta di quanto 51 prescritto dalle carte e dalle raccomandazioni internazionali, sotto la spinta dei riassetti organizzativi dettati dalle politiche di governo e – nondimeno – sotto la spinta dell’evoluzione delle conoscenze e degli orientamenti in materia di minori. La Giustizia minorile inizia ad entrare in contatto con un’utenza immigrata più tardi di altri servizi, negli anni Novanta del Novecento, e si confronta con minori appartenenti a poche cittadinanze, per lo più non accompagnati, che attraversano il circuito penale soprattutto nelle regioni settentrionali. Ed anche la Giustizia minorile ha avuto il suo momento “eroico” nel confronto con i minori stranieri. È circa a metà degli anni Novanta del Novecento che i numeri si fanno più importanti e che sostanzialmente conducono nel sistema una quota significativa di minor stranieri non accompagnati. Quindi giovani maschi provenienti dal Marocco, l’unica nazionalità stabilmente presente, poi dall’Albania, che per alcuni anni ha fornito numeri più alti di non accompagnati, minori provenienti dall’ex Jugoslavia, infine i minori rumeni, per anni il contingente più numeroso. Accanto a costoro, una quota significativa e costante, soprattutto nella componente femminile, di ragazzi e ragazze rom. Le caratteristiche dei flussi migratori che hanno investito il paese (forte componente irregolare che proveniva dai paesi appena citati, lungo filiere migratorie contigue all’illegalità) ha prodotto, come inevitabile conseguenza, l’ingresso non controllato di minori non accompagnati, che hanno in parte condiviso i sentieri di prossimità al crimine delle comunità di riferimento. Questa tipologia di utenza è stata largamente prevalente almeno sino alla metà del primo decennio del Duemila28. Pur nella consapevolezza del rischio insito in ogni generalizzazione, il profilo dei ragazzi entrati nei servizi, indipendentemente dall’origine nazionale, era quello di ragazzi poco scolarizzati, che avevano vissuto nelle aree più povere dei paesi da cui provenivano ed apparivano inseriti precocemente in catene migratorie irregolari, con riferimenti in Italia rappresentati da amici e parenti già più o meno coinvolti in fenomenologie devianti o criminali. I servizi si sono trovati così a gestire situazioni caratterizzate dal sovrapporsi di più elementi di complessità: la difficoltà della comunicazione linguistica; la distanza culturale, peraltro accentuata dalla scarsa scolarizzazione; l’assenza di figure parentali di riferimento e l’inserimento in contesti fortemente criminogeni. A tutto ciò è necessario aggiungere che finanche il Comitato minori stranieri, istituito peraltro nel 1999, faceva fatica a monitorare il fenomeno dei minori stranieri non accompagnati e a definire le procedure per una migliore identificazione. Ed in questo clima è stata per molti versi la Magistratura minorile a dare un forte impulso alle modalità di gestione di questi ragazzi, ponendo già a quel tempo il problema – si può dire ancora non risolto – della tutela ed intervenendo in materia di concessione di permesso di soggiorno29. 28 È questo il quadro che emergeva con chiarezza dalle risultanze di un’ampia osservazione condotta nel corso del Progetto “Spaccio, produzione e consumo di sostanze stupefacenti tra i minori stranieri. Un’indagine sui percorsi della devianza dei minori stranieri in Italia e nelle strutture per la Giustizia Minorile” realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali tra il 2001 ed il 2003. 29 Sulla scorta di un attento lavoro di analisi e monitoraggio ad opera dei servizi minorili comunali, nella città di Torino si parlava – sempre negli anni Novanta del Novecento – di “colorati ma invisibili”, in riferimento all’incremento della presenza di minori, soprattutto marocchini, “inviati” o “chiamati” 52 Come è noto, anche a seguito della Legge 40 del 1998, che introduceva il permesso di soggiorno per minore età, molte questure hanno continuato a rilasciare permessi di soggiorno per affidamento, sollevando molte questioni giuridiche in merito alla convertibilità di questi permessi di soggiorno in permessi di soggiorno per lavoro, al compimento del diciottesimo anno di età. Insomma, l’attenzione è stata completamente assorbita dall’esperienza migratoria di questi ragazzi e dalla difficoltà di costruire un progetto educativo di reinserimento sociale, proprio a ragione delle incertezze in merito alla concessione di un titolo di soggiorno al raggiungimento della maggiore età. Va ricordato come anche le pratiche di accertamento dell’età30, attraverso la modalità foto dattiloscopica hanno fatto fatica a divenire prassi costante. E ciò creava nella banca dati del Comitato per i Minori Stranieri, così come in molti servizi minorili, casi di persone che entravano e uscivano dai servizi con identità diverse, fino a cumularne una ventina circa. in Italia da figure parentali, in previsione di provvedimenti di regolarizzazione “a sanatoria”, che in ampia misura finivano per rimanere nell’ambiente urbano, privi delle tutele più elementari. Per fronteggiare questo fenomeno, in virtù della firma di intese interistituzionali che garantivano l’integrazione funzionale tra Comune, Forze dell’Ordine ed Autorità Giudiziaria minorile, si giunse ai “permessi di soggiorno per motivi di giustizia”, che furono da più parti definiti frutto un’operazione di “ingegneria giuridica” ma l’iniziativa si rivelò utile nel favorire l’inserimento scolastico e residenziale di molti ragazzi in condizione di clandestinità. E se quest’esperienza produsse anche effetti perversi (un richiamo di minori da altre città meno accoglienti e persino dagli stessi paesi d’origine, tale da rendere non sostenibili gli interventi) essa aprì la via all’istituzione delle “tutele civili” (i minori privi delle adeguate cure genitoriali che accettavano di frequentare la scuola potevano contare su un adulto di riferimento che col sostegno del Comune provvedeva alle loro necessità fondamentali) ed avviò, sempre nell’ambito delle collaborazioni interistituzionali che costruivano e davano sostanza all’idea di “lavoro di rete”, una serie di sperimentazioni sia nel campo degli interventi di strada, sia nel campo della progettazione di strutture di tutela ed accoglienza in grado di offrire opportunità differenziate e commisurate alle reali esigenze dei minori ed al loro grado di autonomia (servizi a bassa soglia per situazioni emergenziali, alloggi per convivenze con elevati livelli di autogestione, convivenze guidate). Dunque alternative al modello delle comunità, che suscitavano una forte disreattività nei ragazzi e risultavano più costose. Negli stessi anni, un attento osservatore del contesto soprattutto romano quale Gaetano De Leo, prima della sua prematura scomparsa, suggeriva che la “ridondanza” degli interventi tentati a favore dei minori stranieri parlava soprattutto della loro “inadeguatezza”, visto che l’operatività del sistema di Giustizia, peraltro molto avanzata, era stata pensata per rispondere alle esigenze della popolazione minorile italiana (nei cui confronti otteneva buoni risultati) ma funzionava quasi per niente laddove era chiamata a confrontarsi con l’utenza straniera (Ridondanza discriminatorie negli interventi con i minori immigrati: come fare a pezzi i problemi, le soluzioni, l’utenza, in “Terapia Familiare” n. 46, 1994). Il ricco armamentario di tecniche e strumenti di cui il sistema disponeva si era vieppiù perfezionato per adeguarsi alla tutela ed al recupero dei minori italiani, ma si rivelava del tutto inadeguato nei confronti della nuova utenza, proprio perché poco pensato per essere a misura di tutti i minori, cioè anche a misura dei minori stranieri. 30 Su questo argomento si è poi concentrato lo studio “Sperimentazione di una metodologia innovativa per l’accertamento dell’età di soggetti minorenni”, servizio affidato all’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali dal Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, nell’ambito del FEI-Fondo Europeo per l’Integrazione dei Paesi Terzi, azione 8: “Scambio di esperienze e buone pratiche”. 53 Certamente sono stati fatti molti passi in avanti nella gestione di questi minori e nelle strategie di rilascio dei permessi di soggiorno. Ma pochi passi in avanti per quel che riguarda l’identificazione precoce, per quel che riguarda il dialogo tra i servizi minorili della Giustizia e le questure. E, soprattutto, per quel che riguarda la reale responsabilizzazione del tutore. Il tema della lingua – è stato ben descritto – ha investito molto tutta l’area dei servizi e nello specifico della Giustizia minorile ha visto l’inserimento di mediatori culturali secondo modalità diverse nei diversi contesti, anche grazie al fiorire delle varie sperimentazioni nel campo della mediazione linguistico-culturale. Nel 2002 si giunge ad un tentativo di sistematizzazione della figura del mediatore nella Giustizia minorile, a cui peraltro SIMS ha guardato con grande attenzione, per verificare e valutare le esperienze maturate. È infatti la Circolare n. 6 del 23 marzo 2002, “Linee guida sull’attività di mediazione culturale nei servizi della Giustizia Minorile” che riconosce nella mediazione uno degli strumenti per facilitare la comunicazione tra minori ed operatori nei vari momenti della vita istituzionale e per promuovere un punto di vista interculturale all’interno delle istituzioni, con riferimento in particolare ai servizi della Giustizia minorile. La Circolare trova un suo presupposto nel Decreto del Presidente della Repubblica del 20 giugno 2000, n. 230, concernente il “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative della libertà”, che all’art. 35 riconosce una funzione operativa alla MLC, prevedendo che “deve essere favorito l’intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato”. Così pure nel Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2000, relativo all’Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 2000/2001, che nella parte seconda, relativa agli impegni del Governo nei confronti dei “minorenni stranieri” sezione E punto 1 paragrafo c) impegna “il Ministero della Giustizia ... a: sviluppare la presenza di mediatori culturali nelle carceri minorili per consentire ai minorenni di svolgere attività di studio, apprendimento, formazione professionale”. Nell’ambito di questo contesto normativo, la Circolare prevede che il mediatore culturale fornisca al servizio un contributo professionale e strumenti idonei ad adottare un punto di vista interculturale nella progettazione e realizzazione di tutte le attività rivolte all’utenza. Ed attraverso le linee guida in essa contenute si propone di indirizzare ed uniformare quanto più possibile tale area. Certamente, si legge altresì nella circolare che essa: “si riferisce ad un livello di funzionamento ottimale dell’attività del mediatore culturale a cui si deve tendere. Al momento, l’attuazione delle linee guida risentirà, necessariamente, dei vincoli imposti dalle reali condizioni, risorse e disponibilità dei singoli servizi”. Più in particolare, la Circolare introduce la distinzione tra mediazione indiretta e mediazione diretta. Con la prima espressione intende l’attività volta a costruire interventi di tipo educativo interculturale, che coinvolgono i minorenni sottoposti a procedimento penale ed i vari operatori istituzionali. Il tutto per creare condizioni che permettano la conoscenza ed il rispetto delle diverse culture, per promuovere momenti di autoformazione e scambio interprofessionale (tra operatori istituzionali e mediatori culturali) per migliorare il dialogo tra operatori e minorenni stranieri; per costruire all’interno del gruppo di pari spazi di comunicazione che superino le differenze culturali; per fornire aiuto ai docenti della scuola e della formazione professionale nell’elaborazione di proposte scolastiche e formative 54 calibrate sulle specifiche esigenze di minorenni stranieri; per fornire elementi utili al Servizio nel garantire l’assistenza religiosa; per agevolare la comunicazione e la collaborazione tra il Servizio, le Autorità Consolari, i Servizi Sociali e Sanitari territoriali, nonché con gli enti e le associazioni del privato sociale che si occupano a vario titolo di minorenni; per predisporre strumenti e materiali utili a favorire l’accoglienza dei minori stranieri e favorire l’educazione alla salute da un punto di vista interculturale. Per mediazione diretta intende il livello di mediazione in cui il mediatore culturale affianca l’operatore titolare del caso, svolgendo una funzione di facilitazione degli interventi psicoeducativi, al fine di predisporre un programma educativo che meglio risponda alle esigenze ed alle risorse del ragazzo. Analoga attività di facilitazione è attuata dal mediatore culturale, in ogni momento della vita istituzionale, nei confronti di tutti gli altri operatori della Giustizia minorile che a vario titolo entrano in contatto con il minorenne. In tutti i casi di presa in carico da parte del Servizio di un minore straniero, l’équipe può avvalersi del contributo del mediatore culturale, coinvolgendolo nelle varie fasi dell’intervento dei servizi minorili. Nel delicato momento dell’accoglienza, la circolare prevede che il servizio si adoperi per attivare l’intervento del mediatore, affinché: sia curata la traduzione linguistica in tutte le occasioni necessarie; sia chiaro il ruolo del mediatore stesso in relazione a quello degli altri operatori; sia assistito il ragazzo durante la visita sanitaria di primo ingresso; sia agevolata la comprensione del mandato istituzionale del Servizio e, nel caso di strutture a carattere residenziale, sui ruoli e sulle regole interne di convivenza; sia informato il minore sulle norme del paese ospitante, con particolare riferimento al reato contestato, al processo penale minorile ed ai suoi possibili percorsi, anche confrontando le conseguenze penali previste per il medesimo reato dal sistema della giustizia italiana e da quello del paese di provenienza. Spetta ancora al mediatore il compito di facilitare l’educatore/operatore, titolare del caso, nell’acquisizione di elementi di conoscenza sul contesto familiare e culturale di provenienza del ragazzo, sul suo progetto migratorio, le sue motivazioni, i suoi vissuti personali; nonché il compito di agevolare i contatti tra il ragazzo e la famiglia e tra la famiglia e gli operatori. Nella fase di attuazione della presa in carico, il mediatore facilita la comunicazione del ragazzo con l’équipe aiutandolo a esplicitare i suoi bisogni; fornisce all’équipe elementi utili per l’elaborazione e la realizzazione del progetto educativo; assiste l’équipe nella gestione dei rapporti con la famiglia e con le altre figure di riferimento; fornisce elementi di conoscenza sul minore all’équipe ai fini della stesura delle relazioni informative indirizzate alla Magistratura, pur rimanendo l’équipe titolare esclusiva dei rapporti con quest’ultima. Inoltre è riconosciuta al mediatore la possibilità, al pari degli altri operatori, di essere ascoltato preliminarmente al Consiglio di Disciplina. Già dodici anni or sono venivano dunque tracciate le linee di indirizzo e di impiego della figura del mediatore culturale, riprese poi dalla Circolare del 17 febbraio 2006, “Organizzazione e gestione tecnica degli IPM”. Questi concetti sono stati in parte ripresi anche dalla Circolare del Capo Dipartimento n. 1 del 18 marzo 2013: “Modello d’intervento e revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia”, laddove tra le risposte che la Giustizia Minorile deve saper garantire con certezza su tutto il territorio nazionale si fa riferimento a figure specialistiche come i mediatori. Vale 55 altresì ricordare che il 29 luglio 2010, con il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale non dirigenziale del ministero della Giustizia, è stato introdotto nel sistema di classificazione del personale del Dipartimento Giustizia Minorile, il profilo professionale di “funzionario della professionalità di mediazione culturale”. Come dire che per interagire positivamente con la diversità culturale il sistema ha preferito puntare sull’inserimento di consulenti esterni, affidando loro in ampia misura il compito di decostruirla e restituirla agli operatori, con tutti i rischi, i limiti e le ambiguità che questa scelta comporta. La questione della diversità culturale è sì stata presa in considerazione ma per molti versi è stata lasciata ad un livello di riflessione e di gestione per così dire “intermedio”, com’è intermedia la figura del mediatore e com’è intermedio il suo rapporto col sistema, nei cui confronti rimane per metà interno e per metà esterno (quest’aspetto è evidente anche se si considera che il mediatore non è inserito nell’organico della Giustizia ma intrattiene con l’Amministrazione un rapporto di convenzione). Dunque la questione è rimasta anche concettualmente in parte pensata ed in parte non pensata, in quanto “delegata” ad altre figure, la cui funzione ed il cui la cui posizione è ancora lungi dall’esser ben definita. Inoltre, come in parte già ricordato, hanno trovato un assai esiguo spazio applicativo le indicazioni in materia di mediazione indiretta, ancorché sostanziali per tendere a quel “livello di funzionamento ottimale dell’attività del mediatore culturale” previsto dalle Linee guida di cui la Circolare n. 6 del 23 marzo 2002. Infine, nella fase delle dimissione dal Servizio ed eventuale fuoriuscita dal circuito penale, il mediatore opera per facilitare l’individuazione di contatti con enti territoriali, con associazioni del privato sociale, con i consolati, con ogni risorsa specifica al fine di costruire le condizioni per un processo d’integrazione sociale del ragazzo; contribuisce ad agevolare la continuità della presa in carico preparando il ragazzo, nel caso di mutamento della misura penale, al passaggio da un Servizio ad un altro; collabora altresì con gli altri operatori all’inserimento del ragazzo in Comunità. Accanto a queste linee guida operative, la Circolare fornisce in ultimo alcune indicazioni in materia di procedure di selezione, requisiti dei mediatori e loro deontologia professionale. Altro tema sul quale i servizi hanno dovuto svolgere un’importante opera di riorganizzazione è quello dell’offerta formativa. In particolare negli IPM è stato necessario avviare corsi di alfabetizzazione, in accordo con il Ministero dell’Istruzione. L’adeguamento dell’offerta formativa, elemento ovviamente fondamentale ai fini della costruzione del progetto educativo, è stata sicuramente al centro del lavoro dei servizi e dell’attenzione della Direzione generale per il trattamento. In questo ambito, anche grazie a tante esperienze del terzo settore, si è registrato un significativo miglioramento dei servizi ed il raggiungimento di adeguati standard operativi. In ultimo, e di proposito, il tema della diversità “culturale”. Sino all’arrivo dei ragazzi rumeni, giunti in larga maggioranza verso la fine degli anni Novanta del Novecento, i minori stranieri presenti nei servizi erano prevalentemente maghrebini – in special modo marocchini – ed albanesi. In quegli anni, che s’è voluto definire eroici, la riflessine sulla diversità culturale era certamente molto viva. Non sorprende, così, che si prestasse molta attenzione al kanun: l’arcaico codice di comportamento albanese che avrebbe informato l’agire di questi ragazzi, 56 peraltro poco scolarizzati e poco disponibili ai percorsi di reinserimento proprio a ragione del senso di appartenenza al gruppo deviante, imposto per l’appunto dal kanun31. Per i ragazzi maghrebini è stata invece la dimensione religiosa a suscitare certamente elementi di riflessione e di adeguamento dei servizi, di nuovo principalmente gli IPM, attraverso i quali transitava la maggioranza dei ragazzi. Il rispetto della dieta, l’attenzione al Ramadan ed ai momenti di preghiera sono entrati così nei progetti e nelle prassi degli IPM. Ma non sono divenuti prassi costante, ad esempio, nelle Comunità. Tuttavia, soprattutto laddove vi era una decisa prevalenza di ragazzi provenienti dal medesimo contesto geografico, la lettura dei comportamenti di questi ragazzi diveniva, se si vuole, più attenta. Inoltre, in virtù della stessa prevalenza, era possibile cogliere aspetti correlati alla cultura di appartenenza, che consentivano di sperimentare nuove strategie di presa in carico. Si pensi a Torino, dove storicamente è stato sempre molto alto il numero di ragazzi marocchini in IPM. Lì, ad esempio, si è potuto verificare una maggiore tendenza a fenomeni di autolesionismo in questi ragazzi, per ragioni difficili da definire e forse in parte legate al portato culturale: certamente anche legate alla condizione di solitudine e marginalità. A questo riscontro ha fatto seguito, da parte dei servizi, sia l’avvio di una collaborazione con il Centro Frantz Fanon – uno dei primi e più importanti luoghi di riflessione sull’etnopsichiatria in Italia – sia la sperimentazione, ad esempio, di affidi omoculturali presso figure adulte di riferimento – ovviamente in grado di fornire adeguate garanzie – legate ai ragazzi da vincoli parentali. In sintonia con quanto accadeva in altri settori della Pubblica amministrazione, congiuntamente ad uno sforzo di trasformazione delle pratiche operative, si è realizzata un’importante azione di riflessione nei servizi e sono state attivate molte iniziative di formazione, di cui numerose dedicate ai tema dell’intercultura. L’inizio del Duemila vede una trasformazione del quadro complessivo, riconducibile in parte all’avvenuta approvazione delle “Legge Turco-Napolitano”, con la conseguente necessità di dare attuazione ai dispositivi di legge, anche alla luce dei successivi cambiamenti imposti dalla “Legge Bossi Fini”. In particolare per quel che riguarda proprio i minori non accompagnati. È la storia migratoria del paese che cambia: seguono infatti un paio di importanti regolarizzazioni e contemporaneamente vi è una riduzione degli ingressi per lavoro. Aumentano, ovviamente i ricongiungimenti famigliari. In sintesi: prima del subentrare delle più recenti crisi geopolitiche e prima dell’operazione Mare nostrum, il paese sembrava trovarsi in una fase per così dire di assestamento del fenomeno migratorio, anche a ragione di una progressiva caduta della pressione migratoria, in parte legata all’ingresso della Romania nell’Unione Europea. E nella Giustizia minorile si osserva un decremento percentuale delle presenze straniere, unitamente ad una modificazione dei profili dei minori. In particolare, aumentano i minori ricongiunti e cominciano a comparire quelli di seconda generazione. Sono spesso minori che parlano l’italiano, così che la barriera linguista è percepita in maniera meno significativa. E così pure la diversità culturale si stempera. Si tratta di ragazzi già in parte socializzati in Italia ed anche quando la variabile culturale viene chiamata in gioco, come nel caso delle 31 “I Minori albanesi non accompagnati. Una ricerca coordinata fra Italia e Albania”: indagine promossa dal Dipartimento per gli Affari Sociali e realizzata dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali nel 2001, in collaborazione con il Servizio Sociale Internazionale. 57 cosiddette gang latino americane, sembra che il ruolo più importante sia giocato dal portato migratorio e non già dalla distanza culturale (come dire che non sussiste una distanza culturale tale da spiazzare servizi). Si apre, così, una nuova fase anche nella Giustizia minorile: i servizi si sono abituati ai minori stranieri non accompagnati ed i nuovi profili di utenza appaiono con numeri ancora contenuti. Così quello che si pone con più forza è il tema di una Giustizia minorile capace di non discriminare i minori stranieri. Cioè capace di garantire a tutti i minori le stesse misure, non soltanto per quanto concerne i percorsi di alfabetizzazione e formazione ma, soprattutto, per quel che riguarda l’applicazione di misure non custodialistiche ed in particolare l’applicazione dell’istituto della messa alla prova. S’è già detto – e lo si vedrà con maggior dettaglio nel capitolo successivo – del perché la gran parte dei minori stranieri si trovasse in IPM: l’assenza di famiglia, la prossimità con le reti criminose, la difficoltà di definire un progetto educativo al di fuori dalle sedi intramurarie spingeva la magistratura a preferire la misura detentiva. La riflessione sui numeri, ovvero sull’evidente sproporzione tra messa alla prova dei minori italiani e messa alla prova dei minori stranieri, unitamente al riscontro dei pochissimi inserimenti degli stranieri in comunità, ha condotto a riconsiderare l’intera questione. Sia all’interno della Magistratura minorile, sia all’interno dei servizi. Con evidenti risultati che i numeri confermano: oggi sempre più minori stranieri usufruiscono della messa alla prova e dell’inserimento in comunità32. 32 I dati forniti dal Dipartimento per la Giustizia minorile (Area Statistica – Ufficio I del Capo Dipartimento) ed utilizzati nell’ambito del Progetto “Seconda chance”, realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali nel 2012, segnalano quanto segue. La misura di sospensione del processo e messa alla prova è stata disposta per 1.516 minori nel 2002 e per 2.753 minori nel 2011, con un incremento pari a circa l’81,5% in dieci anni. Osservando la scomposizione tra italiani e stranieri si vede che nel 2002 i minori italiani messi alla prova sono stati 1.339 nel 2002 e 2.388 nel 2011, con un incremento pari a circa il 78% in dieci anni, dunque con un andamento di poco inferiore a quello registrato per l’intera popolazione di minori messi alla prova nel corso del decennio (+ 81,5%). Viceversa, se nel 2002 i minori stranieri mesi alla prova erano 177, nel 2011 raggiungevano il numero di 365, facendo registrare un incremento pari al 159%, cioè doppio rispetto a quello registrato per l’intera popolazione di minori messi alla prova nel corso del decennio. In sintesi: tra il 2002 ed il 2011 la percentuale di minori italiani messi alla prova è rimasta pressoché invariata, facendo anzi registrare un lieve decremento, mentre la percentuale di minori stranieri messi alla prova ha conosciuto un incremento vertiginoso essendosi più che raddoppiata. I dati provenienti dalla stessa fonte hanno altresì mostrato l’andamento dei collocamenti in comunità. Che ha fatto registrare un considerevole aumento nel corso dell’ultimo decennio, in accordo con le tendenze in corso nel sistema di Giustizia minorile e nella Magistratura per i minori, di cui s’è ampiamente detto nel testo. Tuttavia, tale aumento ha interessato prevalentemente i minori italiani. Ma c’è un però: tra il 2010 ed il 2011, il collocamento dei minori stranieri in comunità non è più rimasto costante ma ha fatto registrare un incremento del 10%, che nel corso di un solo anno è certamente assai significativo e depone verosimilmente per un cambiamento di tendenza. 58 L’istituto della messa alla prova ed i minori stranieri È necessario un approfondimento di questo punto, proprio per dire com’è stata riconsiderata l’intera questione della messa alla prova. E per far ciò bisogna tener presente, ab ovo, che negli ultimi anni la Giustizia ha progressivamente ridotto gli interventi in area penale interna a favore di interventi in area penale esterna, attivando percorsi lunghi e complessi, che prevedono una sempre più stretta collaborazione – o integrazione funzionale – con i servizi territoriali. Strumento centrale di questo cambio di strategia, in ambito minorile è stata la messa alla prova, che ha tra l’altro dimostrato la propria efficacia nella riduzione della recidiva, trovando pertanto ulteriore legittimazione al proprio impiego. L’affermazione su larga scala della messa alla prova, ancorché positiva, non ha comportato veri e propri elementi di criticità ma ha comunque esercitato una tensione sul sistema di Giustizia minorile, che a sua volta ha prodotto alcuni elementi di problematicità. Per l’appunto questi aspetti problematici – che sono per così dire intrinseci all’istituto stesso della messa alla prova – vengono a costituire a tutt’oggi specifici fattori di criticità, nel momento in cui la messa alla prova viene tentata per i minori stranieri. La messa alla prova implica una maggior durata della presa in carico, cioè una dilatazione temporale dell’intervento. Se per il minore in regime di detenzione non può essere previsto un giorno di privazione della libertà in più rispetto a quanto stabilito dal Giudice, nel caso del progetto educativo si ha più respiro e si opera senza una stringente pressione temporale, anche nell’ottica di una maggiore protezione del minore. Tuttavia, l’estensione temporale della rieducazione dev’essere contenuta nei tempi più brevi possibili, poiché resta prioritaria l’esigenza di non produrre un eccessivo scollamento tra l’evento reato e l’entità dell’impegno educativo. Ed è opportuno ripensare il lavoro, in ordine a realizzare un progetto educativo idoneo, efficace e contenuto nei tempi. Il ripensamento del lavoro è già in corso, alla luce delle valutazioni dell’esperienza accumulata in materia di messa alla prova dei minori italiani autori di reato, per i quali l’applicazione di questo istituto appare stabilizzata nel corso dell’ultimo decennio, cioè non mostra un andamento in crescita – come si vede dai numeri citati in nota nel capitolo precedente – confermando che all’entusiasmo iniziale è subentrato un momento di ponderata incertezza. La messa alla prova implica altresì un risvolto etico: la convergenza, o la sovrapposizione, nei confronti del minore, del piano rieducativo della Giustizia con quello proprio della famiglia. L’azione educativa dei servizi s’incardina infatti all’interno di una dimensione sanzionatoria e comporta un’intrusione della Giustizia nelle relazioni famigliari, anche se quest’intrusione si svolge con cautela e sempre nel quadro di uno specifico mandato, quello della Magistratura. Il coinvolgimento di altri attori territoriali e della famiglia trova ragione nell’opportunità di non sottrarre il minore dal tessuto sociale e famigliare. In questa luce, il reato viene infatti ad assumere il significato di occasione per ridefinire lo stile di vita del minore all’interno del suo contesto di riferimento. E se la finalità della messa alla prova è garantire il processo di responsabilizzazione e crescita armonica del minore, è evidente che la famiglia rappresenta 59 un attore fondamentale, la cui alleanza con il sistema di Giustizia minorile viene a rappresentare un imprescindibile catalizzatore di trasformazioni e cambiamenti nella condotta del minore. Quando la famiglia è adeguatamente sostenuta, essa viene a rappresentare una risorsa positiva per il minore. Ma ciò richiede il ricorso a nuovi modelli d’intervento, che hanno come focus di interesse i bisogni delle famiglie, in quanto presupposti essenziali per la tenuta del percorso socio-educativo del minore. Anche qui bisogna ripensare in parte lo stile di lavoro, perché la valorizzazione dell’area penale esterna significa – sia consentita questa metafora – “togliere l’uniforme” al sistema di Giustizia minorile, renderlo friendly e far sì che esso sia in grado di stimolare una vera alleanza con la famiglia e, parallelamente, di far funzionare tutte le risorse presenti al suo interno. La Giustizia minorile ha fatto propri tali assunti e li ha tradotti in un concreto impegno, come dimostrano le molte iniziative in tale senso promosse negli ultimi anni33. Nondimeno l’applicazione della messa alla prova incrocia ed assume i principi della giustizia riparativa, o meglio: i principi che ispirano quel modello riparativo che informa i percorsi di recupero del minore, intrecciandosi col modello riabilitativo e con quello situazionale34. In sintesi: l’elemento di maggiore problematicità della messa alla prova risiede, allo stato attuale, nel far sì che altri soggetti si facciano carico di responsabilità aggiuntive. Su questo elemento si costruisce la sfida che la Giustizia minorile s’impegna ad affrontare. L’attuazione della messa alla prova con i minori stranieri è stata tradizionalmente considerata di complessa realizzazione e di dubbia efficacia, sia che venga realizzata all’interno delle famiglie, sia che venga attuata attraverso lo strumento della comunità. E per anni si è ritenuto che fosse destinata a fallire, per cui appariva più opportuna la detenzione, 33 Un esempio per tutti il Progetto biennale “Family Roots (Radici nella famiglia)”, promosso dal Dipartimento per la Giustizia Minorile nel 2010 con finanziamento della Commissione Europea-DG Justice, Freedom and Security, che ha poi trovato la sua naturale prosecuzione nell’iniziativa “La famiglia di fronte al reato: azioni sperimentali a supporto delle famiglie dei minori autori di reato”, in virtù di un Accordo di collaborazione tra il Dipartimento e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia e che l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali sta tuttora conducendo – grazie all’impiego di alcune risorse disponibili alla Giustizia minorile – continuando la sperimentazione in quasi tutti i CGM di modelli innovativi di intervento sociale utilizzabili ai fini del coinvolgimento delle famiglie dei minori che attraversano il circuito penale (Family Group Conferencing, gruppi di mutuo aiuto, gruppi ispirati dal modello ideato dallo psichiatra sudamericano Josè Badaracco). 34 Oggi, in maniera crescente, divengono obiettivi prioritari della Giustizia minorile: l’accentuarsi di una logica di intervento che cerca di evitare il ricorso alle restrizioni della libertà; la centralità del processo di responsabilizzazione e sostegno ad una crescita armonica del minore nel contesto sociale e non in luoghi ristretti; la caratterizzazione dell’intervento non più in termini sanzionatori (persino il collocamento in IPM, che pure implica una restrizione della libertà, va perdendo il significato di misura meramente afflittiva). Proprio perché l’evento reato rappresenta una cesura tra il reo ed il tessuto sociale, anche la messa alla prova, se vuole sanare tale frattura sociale, deve agire all’interno di questo stesso contesto sociale precedentemente fratturato, il quale diventa perciò parte attiva del processo di rieducazione. E per far ciò la messa alla prova deve fare propri anche gli strumenti della giustizia riparativa (i lavori socialmente utili, la mediazione penale, l’incontro con le vittime) per metterli a sistema, dunque sottraendoli ad una dimensione sperimentale e facendoli diventare patrimonio di tutto il territorio. 60 che comunque sembrava garantire una risposta più efficace. Oggi, di fronte ai cambiamenti intervenuti nell’orientamento della Magistratura e nell’orientamento dell’intero sistema di Giustizia minorile – cambiamenti o evoluzioni ricordati nelle righe precedenti – non è ammissibile che l’istituto della messa alla prova sia per così dire prerogativa solo dei minori italiani perché se così fosse quest’istituto verrebbe a configurare una misura differenziata, dunque discriminatoria. Ancora nel 2006, Piercarlo Pazé sottolineava che: «sembra esistere un doppio regime della messa alla prova, quanto ai contenuti: mentre per i ragazzi italiani è possibile disporre di messe alla prova che hanno una loro normalità, nel senso che si tratta di giovani che hanno una casa, una famiglia, magari un lavoro e quindi è possibile avere un contesto all’interno del quale collocare la prova, nel caso degli stranieri, che non hanno nulla, tutto questo è irrealizzabile; in questi casi, il tribunale per i minorenni solitamente dispone la messa alla prova come ricovero in comunità: tutto ciò determina, tuttavia, non solo una confusione con la misura cautelare del collocamento in comunità, ma soprattutto un fallimento della prova. Un ragazzo straniero che viene in Italia il più delle volte ha un suo progetto di vita, che non coincide con lo stare in comunità, ma con la volontà di realizzarsi nel lavoro, di costruire una famiglia; il periodo in comunità, che apparentemente è a suo favore perché gli offre “un tetto” sotto cui stare, neutralizza per un certo periodo il suo progetto di vita. Questo rappresenta una delle cause per cui gli stranieri molto spesso non riescono nella prova, perché si sentono come detenuti all’interno della comunità; d’altronde spesso la messa alla prova non è che la continuazione nella stessa comunità, sotto altra forma, della misura cautelare e nel vissuto di un ragazzo non cambia assolutamente niente: è difficile spiegargli la differenza che intercorre tra le due misure. In questi casi la comunità è una forma di pena. Questo comporta, ripeto, il fallimento o la non accettazione della prova. Si verifica in sostanza uno scontro tra due prospettive: quella del giudice che nelle sue “fantasie”, collocando il giovane nella comunità, pensa di salvarlo, mentre in realtà questi si troverà poi nella stessa situazione di partenza, dal momento che, dopo il periodo di messa alla prova, non avrà un contesto in cui tornare; anzi, la situazione è ulteriormente aggravata per il fatto che, in gran parte dei casi, la prospettiva seguente alla prova è l’espulsione dallo Stato italiano. Diversa è la situazione del ragazzo italiano che, nel suo contesto, ha la possibilità di proseguire i suoi progetti, di realizzarli. Si può certamente affermare, in questo senso, che un minore straniero messo alla prova è più discriminato rispetto ad uno italiano; una prova disposta in questo modo non risponde sicuramente ai suoi bisogni e alle sue speranze. Ultimo motivo di fallimento di una messa alla prova disposta in questo modo: le comunità sono gestite da educatori italiani e ciò non genera certamente nello straniero un sentimento di fiducia, di apertura, di appartenenza»35. Oggi le cose vanno un po’ diversamente visto che, come dimostrano i numeri riportati in nota nel capitolo precedente, i casi di applicazione della messa alla prova per i minori stranieri (soprattutto i non accompagnati) si stanno rapidamente moltiplicando. Ma la sfida permane e permane in tutta la sua cogenza, perché la messa alla prova è strumento avanzato e sofisticato ma, come s’è detto, assai complesso, nella misura in cui richiede – quale presupposto indispensabile – il coinvolgimento di altri attori territoriali, della famiglia e del tessuto sociale. Dunque la Magistratura minorile tende sempre di più a non discriminare tra italiani e stranieri nel disporre la messa alla prova ma se l’intero sistema ed il tessuto sociale non cambiano, la discriminazione permane. Piuttosto che spingere il 35 Fraccarollo E., Intervista a Piercarlo Pazé: L’applicazione della messa alla prova in Italia, del 2 dicembre 2006, in “Minori e famiglia” www.minoriefamiglia.it. 61 sistema a tornare indietro, senza capire come si possano attuare misure alternative alla pena, che risultino “performanti” anche per il minore straniero, si è certamente aperta la via per capire come rendere efficace la messa alla prova, anche in presenza delle specificità di cui questi ragazzi sono portatori. E sicuramente c’è stata una “ritaratura” dei servizi, per rendere questo strumento preferibile alla restrizione della libertà, perché tale restrizione risulta idonea rispetto alle altre opportunità offerte dal sistema solo qualora le altre opportunità non siano nella condizione di essere utilizzate ed applicate al meglio. Ma gli stessi operatori dei servizi minorili della Giustizia sono ben consapevoli delle difficoltà che ancora si presentano nel dar luogo a progetti di messa alla prova nel caso dei non accompagnati e degli stranieri in genere36. Difficoltà che riguardano sia le modalità di lavoro dei servizi minorili, costantemente “messi alla prova” nel costruire percorsi ed individuare progetti diversi da quelli che funzionano solo per i minori italiani; sia le caratteristiche del tessuto sociale. Ecco perché in questo scritto si è tanto e così ampiamente posto l’accento sulla ricostruzione del quadro di riferimento, a cui è dedicata l’intera prima sezione. Per dire che le difficoltà interne al sistema di Giustizia minorile rimandano, in un gioco di specchi, alle difficoltà dell’intero sistema paese e tutte pregiudicano la chance di successo dei minori stranieri che attraversano il circuito penale. E per questa ragione continuano a configurare forme di discriminazione. Ecco perché questa è la sfida con cui il sistema di Giustizia minorile si confronta. Sfida che s’impone in tutta la sua importanza sia quando si realizzano progetti di messa alla prova a favore del “vecchio utente”, cioè il minore straniero non accompagnato, sia quando si vuole applicare lo strumento della messa alla prova a favore dei ricongiunti e delle seconde generazioni, cioè a favore dei nuovi “utenti” che i servizi sempre più spesso incontrano. 36 La domanda si è imposta durante la realizzazione del Progetto “Seconda chance”, già ricordato, in particolare nel corso delle interviste e dei focus-group con gli operatori della Giustizia Minorile. E sono eloquenti in proposito le parole di un intervistato: «noi siamo poco incisivi come Giustizia minorile sul cambiamento della situazione di origine del ragazzo. Non basta avere un assistente sociale che gli va a fare visita due volte a settimana per fare in modo che questo ragazzo non commetta più il reato e decida di dare un indirizzo diverso alla propria vita. Mancano proprio le opportunità di fare altri pensieri sulla propria vita. Sono venti anni che io sento dire del corso di falegname, cuoco ecc... Ma non possono fare gli avvocati i nostri ragazzi? È come se noi stessi di fronte ai nostri ragazzi, dal momento che arrivano qui perché hanno presumibilmente commesso un reato, abbassassimo le pretese… È come se uno che ha un figlio, scopre che è somaro ma non abbassa le pretese e ne fa comunque un infelice. Con questi ragazzi c’è un po’ un appiattimento della proposta. Per questo li mandiamo in comunità, in campagna per esempio. Questo magari nel suo sogno di bambino arabo sognava nel suo lettino di fare il medico. È questo che … non saprei neanche dirlo come si fa a superarlo, perché i nostri ragazzi arrivano anche con un livello di scolarità basso: la scuola non capisce niente perché li valuta sul metro di una scuola italiana. Per cui c’è un bambino cinese che è un genio in matematica, però fa la “prova Invalsi” di storia e prende due. Dovremmo ribaltare noi questa logica per primi. Tante volte noi della Giustizia minorile siamo quelli che proprio perché avevamo a che fare con i peggiori abbiamo avuto più coraggio con gli interventi. Forse dovremmo ripartire da qua. Senza il sogno tu puoi diventare anche un adulto che non farà più reati ma non sei un uomo. Quindi che mestiere stiamo facendo? Noi facciamo educazione, non facciamo altro». 62 L’approccio universalistico del sistema di Giustizia minorile La Giustizia minorile, anche qui in sintonia col sentiment generale del paese, seppur incuriosita e stimolata dal dibattito intorno al multiculturalismo, ha sempre privilegiato quello che potremmo chiamare un approccio universalistico al minore, evitando ogni forma di “etnicizzazione” nella presa in carico. Il progetto educativo è costruito a partire da bisogni unici e irripetibili, come unica e irrepetibile è la storia di ogni ragazzo. La variabile culturale è quindi parte di quell’irripetibilità e non già un costrutto che possa condurre a classificarla. L’approccio universalistico, condiviso anche da paesi come la Francia, trova un suo valido radicamento nella carta Costituzionale. Basti dire quanto detto, senza scendere nella disamina del dibattito tra liberal e communitarian37, e precisare che se è noto che il rischio posto da sistemi a più forte impronta multiculturale è quello di costringere il singolo nel cerchio della propria comunità di appartenenza, talvolta imponendogli un’identità non voluta; nell’approccio universalistico il rischio è di non riuscire a cogliere, invece, le specificità culturali che il singolo porta con sé proprio perché parte di un determinato gruppo etnico o sociale, e quindi di minimizzarle o fraintenderle. In un certo senso, SIMS evidenzia proprio da questa preoccupazione: che l’universalismo del sistema rischi di porre l’operatore in una condizione difficile ai fini della corretta decifrazione dei comportamenti di giovani fortemente dipendenti dalla dimensione etnica-culturale; producendo nel contempo una sorta di senso di spiazzamento quando tale dimensione venga a porsi con drammaticità inattesa. Ma prima di giungere alla preoccupazione che per alcuni versi sottende SIMS, il sistema di Giustizia minorile, proprio in questa fase di relativa perdita di centralità del tema del multiculturalismo, ha bisogno di traguardare il tema dei minori stranieri dalla prospettiva dell’uguaglianza nell’accesso ai diritti, ovvero nella prospettiva del principio di non discriminazione. La logica che impone di non distinguere i minori in base al gruppo etnico di appartenenza, anche attraverso una riconsiderazione dei servizi tale da renderli più “pertinenti” nei confronti delle diversità culturali, impone nello stesso tempo e 37 Il liberalismo continua ad animare la dialettica tra individuo e norma sociale, tra minoranze e maggioranza. Ed in questo senso, la storia dei movimenti dei diritti civili ha prodotto cambiamenti culturali di grande significato. Indubbiamente, il liberalismo – pur nelle sue varie e multiformi espressioni – non rappresenta l’unica matrice culturale del mondo occidentale: anzi negli ultimi anni si è andata rafforzando la schiera di coloro che vengono definiti communitarians, proprio perché tendono a ripensare la gerarchia dei valori fondamentali, ricalibrando il rapporto tra libertà e socialità. Tuttavia, è altrettanto indubbio che le posizioni dei communitarians siano ampiamente minoritarie, come dimostrano le reazioni – anche molto accese – di intellettuali ed organi di stampa, di fronte ad ogni levarsi di voci che tentano di riconoscere un valore a stili di vita e forme sociali, in cui l’individualità del singolo rischi di apparire conculcata. È il caso – ad esempio – delle pressioni che, all’interno di alcuni gruppi etnici o sociali minoritari, vengono esercitate sulle donne, in merito a pratiche quali le mutilazioni genitali, i matrimoni imposti o l’indossare il velo. 63 coerentemente che ogni minore si debba sentire uguale. Impone cioè che il principio di non discriminazione trovi applicazione in un’assoluta uguaglianza di opportunità. Come dunque garantite questo principio? Come assicurare che la diversità del singolo venga, in qualche modo etnicizzata nei comportamenti e non nei diritti? Se si è d’accordo sul fatto che non esistono ragazzi marocchini, ma solo ragazzi con la loro storia ed il loro portato specifico, i servizi non debbono rapportarsi con un ragazzo in quanto marocchino ma cogliendolo nella sua specificità esistenziale. Ma se si è d’accordo con questa premessa, non si dovrebbe parlare di ragazzi marocchini in alcuna delle procedure che riguardano i ragazzi: dalla descrizione che ne propongono i media raccontando l’eventuale commissione di un reato, al momento dell’invio del minore in una comunità. Dunque non si può ammettere che esista una comunità “per marocchini”, poiché in questo caso l’origine nazionale orienterebbe l’agire dell’operatore, facendo agio su una valutazione più compressiva e non già sul risultato dell’insieme delle variabili che costituiscono la storia di quel singolo ragazzo. E non si può ammettere che nella pratica quell’identificativo nazionale venga utilizzato, in modo improprio e non esplicito, per orientare scelte educative. Non si può ammettere, insomma, che qualche operatore dica: “no, basta, in questa comunità abbiamo già troppi marocchini”. Intorno a questi temi, la Giustizia minorile ha avviato diverse progettualità, tutte tese a fornire strumenti operativi e linee di condotta38. Ne sono esempi la Carta dei diritti e dei doveri dei minori39, tradotta in diverse lingue e che sollecita l’attenzione alla corretta informazione del minore, al rispetto delle sue singolarità e necessità, siano esse quelle alimentari, quelle religiose o quelle culturali. Se ne ha evidenza anche nel protocollo d’intesa che il Dipartimento ha siglato con l’Ordine dei giornalisti40. Ed in questa direzione si è mosso anche un recente intervento del Capo del Dipartimento (Circolare “Modello d’intervento e 38 Ne fornisce un esempio il Progetto MOMU - Modello multi-agency per l’integrazione, realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali e volto a promuovere la connessione tra i vari attori che si occupano dei minori stranieri entrati nel circuito penale, per produrre un miglioramento delle modalità di presa in carico e reinserimento sociale, in modo da garantire il miglior interesse dei minori provenienti da Paesi Terzi. Iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile - Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, nell’ambito del FEI-Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013. 39 Iniziativa promossa nell’ambito del Progetto CO.S.MI. – Comunicazione Sociale e Minori Stranieri nei Sistemi di Giustizia Europei, promosso dal Ministero di Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile - Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, attraverso il FEI-Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi Terzi 2007-2013 e realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali. 40 Uno dei risultati delle tre fasi del Progetto OLD-Oltre la discriminazione. Iniziativa promossa dal Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile – Direzione Generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari, nell’ambito del FEI – Fondo per l’Integrazione di cittadini dei Paesi Terzi 2007-2013. In particolare, questo progetto realizzato dall’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali, ponendosi in un esplicito rapporto di continuità con le due fasi precedenti (Progetto OLD Fase1 e Fase 2) la Fase 3 del Progetto OLD ha incrementato la riflessione sull’integrazione sociale dei minori stranieri presenti nei circuiti penali (con specifico riferimento ai minori stranieri immigrati da Paesi Terzi) e l’ha arricchita estendendola anche ad altri paesi comunitari, che si cimentano con problematiche analoghe, nonostante le loro diverse tradizioni giuridiche e migratorie. 64 revisione dell’organizzazione e dell’operatività del Sistema dei Servizi Minorili della Giustizia” n.1 del 18 marzo 2013) esplicitamente finalizzato – nell’ambito di un più ampio impulso al coordinamento tra le varie articolazioni dell’Amministrazione – a promuovere l’armonizzazione dei servizi ed a definire in quest’ambito, l’orizzonte in cui la Giustizia minorile possa operare nel rispetto e nella presa in carico della diversità etnico-culturale dei minori. 65 SECONDA SEZIONE: raccomandazioni e casi di studio 66 SIMS: rationale e cenni di metodologia SIMS nasce dalla precisa volontà della Giustizia Minorile di realizzare una sorta di “nuova modalità di accoglienza” dei minori immigrati/stranieri che attraversano il circuito penale, fondata sulla piena comprensione di questi ragazzi e dei loro bisogni essenziali. La necessità di definire una “nuova modalità di accoglienza” trova fondamento nella considerazione che il sistema della Giustizia minorile e più in generale l’intero sistema di accoglienza e tutela messo a punto in Italia per i minori stranieri attraversano una fase di stasi rispetto alla ricerca di modelli di intervento, capaci di cogliere ed accogliere le diversità etnico culturali che caratterizzano i vecchi ed i nuovi profili di utenti in carico ai servizi. E questa considerazione appare pienamente confermata da SIMS stesso, perché è evidente che l’obiettivo progettuale di riflettere sulle modalità e sulle metodologie di presa in carico dei minori stranieri adottate dai servizi della Giustizia minorile implica necessariamente anche l’analisi della capacità dell’intero sistema di accoglienza di rispondere efficacemente all’esigenza prioritaria di garantire un’effettiva tutela al minore. Così com’è altrettanto evidente che, laddove il sistema paese per primo non riesce a garantire appieno tale tutela, inevitabilmente emergono nella presa in carico e nella gestione dei casi da parte della Giustizia minorile forme di discriminazione sia diretta, sia indiretta, ovvero istituzionale. Per queste ragioni, la prima sezione di questo scritto ha proposto una riflessione sul tema dei minori immigrati in Italia e su alcuni aspetti del contesto in cui si colloca l’azione che la Giustizia minorile svolge a favore di questi ragazzi. Più in particolare, la prima sezione ha insistito sull’analisi storica di tale contesto, nell’intento di precisare alcuni passaggi che hanno condotto alla sua attuale configurazione, caratterizzata da quel complessivo raffreddamento del dibattito e dell’attenzione di cui s’è detto. Anche perché SIMS vuole invece darvi un nuovo impulso, attraverso i suoi prodotti finali ed in particolare attraverso le Linee guida, o raccomandazioni, che esso sottopone all’attenzione degli operatori e che costituiscono, per l’appunto, il contenuto di questa seconda sezione. Le modalità e le prassi operative attualmente in uso, fondate su riflessioni teoriche scaturite da un precedente panorama sociale e migratorio, oggi risultano sempre di meno in grado di soddisfare le necessità poste dai nuovi profili d’immigrazione, dai cambiamenti sociali e dalle modifiche che nel tempo sono avvenute nel sistema della Giustizia e, più in generale, nell’intero sistema dei servizi coinvolti nei processi di accoglienza e tutela dei minori stranieri in Italia. Tali cambiamenti possono essere ascritti almeno a tre differenti aspetti. Il primo riguarda l’utenza. Le trasformazioni che hanno investito la società, caratterizzata sempre di più da nuove forme di disagio, marginalità e povertà hanno portato ad un cambiamento anche dei processi migratori, quindi dei profili dei migranti in genere e dei minori in particolare. Questa trasformazione si riflette, ad esempio, nell’aumento dei minori cosiddetti di seconda generazione, con il loro bagaglio di esperienze e vissuti peculiari. 67 Minori con caratteristiche solo in parte assimilabili a quelle dei minori ricongiunti e molto lontane da quelle dei non accompagnati. Dunque minori che presentano caratteristiche diverse da quelle delle due categorie di minori stranieri per lungo tempo prevalenti all’interno dell’utenza dei servizi. Il secondo aspetto riguarda più da vicino il sistema della Giustizia minorile, con riferimento al trasferimento delle competenze sanitarie, incluse le competenze relative alla salute psicologica, dalla medicina penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale (DPCM del 1 aprile 2008). Trasferimento che ha determinato un generale ritardo rispetto agli interventi di presa in carico delle forme di disagio psicologico sovente registrate nei minori stranieri, anche quale conseguenza dei traumi migratori e delle difficoltà di integrazione. Il terzo aspetto è quello relativo all’intero sistema di accoglienza e tutela dei minori stranieri in Italia, dove la necessaria ristrutturazione del sistema amministrativo, in ragione della ricerca di una più funzionale e sostenibile ripartizione delle competenze e di un ammodernamento degli stili di lavoro, ha però sollevato elementi di complessità aggiuntivi che vanno presi in considerazione. Ne rappresenta un esempio la soppressione del Comitato per i Minori Stranieri, insieme ad altri organismi collegiali di concertazione, prevista dal Decreto sulla cosiddetta Spending Review (art. 12, comma 20, del Decreto legge n. 95/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 135/2012) che ha comportato il trasferimento delle competenze alla Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questa serie di cambiamenti e trasformazioni pone certamente al Sistema della Giustizia Minorile fattori di complessità aggiuntivi nella presa in carico dei minori stranieri, la cui somma rischia di generare quell’effetto “da cumulo” che può compromettere l’efficacia degli interventi messi in atto. Posto ciò, è tempo di dire che le Linee guida o raccomandazioni di cui qui si parla discendono dal lavoro sul campo, condotto nell’ambito dei servizi minorili di quattro territori, che ha comportato l’analisi di circa 120 casi di ragazzi stranieri ed ha consentito una rapida ricostruzione dei loro profili, nel complesso e per singola realtà territoriale. In un secondo momento è stato effettuato un affondo conoscitivo attraverso l’analisi in profondità di circa 40 casi – alcuni dei quali saranno più avanti presentati in dettaglio perché hanno valore esplicativo di alcuni punti delle Linee guida. In due territori, grazie all’interazione intensa e costante con gli operatori dei servizi, l’affondo conoscitivo ha riguardato anche lo specifico delle modalità di presa in carico. Dal tutto sono emerse molte considerazioni, soprattutto utilizzando come vertice dell’osservazione l’attenzione alla dimensione sociologica, in ragione del fatto che i profili dei ragazzi presentano elementi di complessità immediatamente percepibili dai servizi ma diversi per ciascun profilo. Altre considerazioni, anch’esse confluite nelle indicazioni di cui le Linee guida, sono scaturite da quanto osservato assumendo come vertice l’attenzione alla dimensione culturale, che pure si è riscontrata a tratti e con riguardo ad alcuni aspetti della presa in carico, consentendo di proporre alcuni suggerimenti in ordine alle modalità di lavoro col minore. 68 Nel dettaglio, l’indagine sul campo ha utilizzato strumenti teorici, di analisi e di intervento per far emergere gli elementi di problematicità riscontrati da ciascun servizio nella presa in carico e per favorire l’individuazione di nuove possibili letture e strategie operative. Coerentemente con le esigenze conoscitive, in ciascun servizio un’équipe multidisciplinari ha affiancato gli operatori nella riflessione e nella valutazione degli aspetti di complessità e criticità relativi ai percorsi dei minori stranieri, privilegiando quale strumento di lavoro la lettura delle diverse dimensioni psicologiche, culturali e sociali chiamate in causa nella presa in carico. Da parte dei servizi è emersa l’esigenza di interrogarsi su quali siano i principali elementi di complessità incontrati nella costruzione di progetti rieducativi e di reinserimento sociale adeguati ed efficaci nel caso di minori provenienti da contesti sociali e culturali non omologhi a quello italiano, con percorsi migratori specifici. Si è perciò delineato un livello teorico di complessità, attinente l’intero “macro tema” della presa in carico dei minori stranieri, che spazia dagli aspetti legati ai percorsi migratori, al progetto che precede e sostiene il “sogno migratorio”, all’impatto con il paese di arrivo, ai meccanismi di pregiudizio dovuti spesso ai “saperi precostituiti” degli operatori, fino alla valutazione psicologica che – ove necessaria – pone al servizio un problema per così dire supplementare, in ragione – è già stato ricordato – del trasferimento di queste competenze al Sistema Sanitario Nazionale. E si è altresì delineato un livello operativo di complessità, che include sia le differenze sul piano organizzativo (ciascun territorio, nel corso del tempo, si è dotato di diversi modelli e prassi, anche sulla base dei vincoli e delle risorse presenti o attivabili nelle singole realtà) sia le differenze che intrinsecamente sussistono tra le tipologie di servizi (IPM, USSM, CPA, Comunità Ministeriali) anche all’interno del medesimo contesto territoriale, sulla base delle specifiche e diverse funzioni che essi svolgono. In particolare, tali differenze geograficoterritoriali e inter-servizi hanno fatto emergere la mancanza di procedure condivise e standardizzate di intervento. Il tutto a fronte di una pluralità di prassi non sempre sottoposte ad attenta verifica. La prima considerazione verte dunque sull’esigenza di modelli operativi che siano in grado di mutare ed adattarsi ai continui cambiamenti del fenomeno immigrazione, ponendo particolare attenzione alle molteplici variabili che intervengono nella riuscita di un percorso educativo e di integrazione del minore straniero che attraversa il circuito penale. Un focus dell’attenzione è stato posto sul complesso rapporto che intercorre tra l’evento migratorio in sé (viaggio, progetto migratorio, mandato familiare e quant’altro) e gli eventuali disagi sociali, relazionali e psicologici cui il minore va incontro nell’impatto col nuovo contesto. La lettura delle storie dei ragazzi può indurre a trattare, alternativamente, il primo o il secondo elemento, come unica categoria eziologica ed esplicativa delle difficoltà di incontrate nella presa in carico. Mentre è proprio dall’intreccio dei due eventi che può emergere la ricchezza del singolo caso. Ne forniscono esempio due stralci di storie raccolte da un’équipe multidisciplinare. Storie che raccontano peraltro di percorsi migratori conclusi con un ritorno dei protagonisti nel paese d’origine. I protagonisti si chiamano, con nomi di fantasia, Aryls e Valentino. I nomi sono inventati anche perché la storia di ciascun personaggio è unica ed irripetibile ma nel contempo simile a quella di tanti altri. Altre storie saranno proposte nelle pagine successive, in cui si racconterà, tra gli altri, del “Figlio della 69 tradizione” o del “Figlio del Re”, della “Vittima della burocrazia” o del “Ragazzo che sfasciava le comunità”. Storie che saranno proposte alla stregua di allegati ad alcuni argomenti discussi più avanti, perché in esse vi sono aspetti che hanno valore esplicativo di quegli argomenti. Tutte le storie però, nel loro insieme, dunque al di là di alcune loro peculiarità, danno evidenza non solo della complessità che caratterizza le vicende dei minori stranieri – del resto, la complessità si riscontra in tutte le vicende umane e nelle vicende di qualsiasi minore, italiano o straniero – ma in primo luogo danno evidenza della molteplicità di dimensioni che entrano in gioco e che chiedono di esser considerate dagli operatori. E di questa molteplicità di dimensioni danno evidenza non certo mediante concetti, bensì mediante le forme incisivamente chiare delle rappresentazioni a cui il racconto rimanda. Aryls giunge in Italia come minore non accompagnato, da una zona rurale del Nord dell’Albania. La famiglia è in condizioni socio-economiche molto precarie. Al suo arrivo, verso la fine del 2012, è ospitato da una famiglia di lontani parenti, che tuttavia non possono prendersi cura del ragazzo a lungo. Rientra quindi in Albania ed in seguito (ottobre 2013) ritorna in Italia senza il consenso dei genitori, nei pressi di una metropoli del Nord, dove lavora come manovale con un amico che poi rientra in Albania. Senza soldi, casa e conoscenze, si reca in un’altra città, in cui incontra due connazionali che lo coinvolgono immediatamente in un tentativo di furto. È arrestato immediatamente. Fino al compimento dei quattordici anni Valentino ha vissuto nei pressi di un’importante città albanese, in una famiglia “normale”, senza particolari problemi economici, con due fratelli maggiori studenti universitari. Decide insieme ai genitori di passare un periodo in Italia per ottenere il Permesso di soggiorno e tenersi una porta aperta nella penisola, nel caso in cui le cose in Albania non andassero bene in futuro. Viene affidato ad un cugino di circa 27 anni, residente in una regione del Nord-Ovest, lavoratore in regola, che tuttavia non riesce a occuparsene né a trovare un impiego per il giovane. Compie un furto in un centro commerciale e viene fermato. Rientra quindi in Albania nel giugno 2013 per fare nuovamente ritorno in Italia nel settembre successivo. Ma continua a non trovare lavoro. Segue allora un conoscente albanese in un’altra regione, dove si ritrova a fare più o meno involontariamente il “cavallo” in un giro di spaccio di cocaina. Viene nuovamente fermato. Al primo permesso si allontana e viene rifermato poco dopo. Intraprende quindi il percorso in comunità. Secondo quanto riportato dall’operatore della Comunità Ministeriale, intenzione di Valentino è di farsi condannare ed espellere, in modo da poter rientrare in Albania e chiudere così un’esperienza migratoria reputata fallimentare. La vicenda di entrambi i ragazzi si è conclusa con il rientro in Albania prima che fosse possibile conoscerli di persona. Entrambi i casi sono stati segnati da una forte volontà da parte dei giovani di rientrare nel paese d’origine e concludere in questa maniera la propria esperienza migratoria. In entrambi i casi, gli operatori della Comunità ministeriale hanno preso contatto con le loro famiglie e con i servizi sociali albanesi, potendo in questa maniera trovare un riscontro con le dichiarazioni offerte dai due minori circa la propria biografia ed il contesto d’origine. In entrambi i casi non è stata garantita alcuna forma di accompagnamento al confine. L’analisi delle esperienze migratorie vissute dai minori permette di individuare le profonde differenze che sussistono tra i diversi profili (minori non accompagnati, minori ricongiunti, minori di prima generazione e minori di seconda generazione) e si è visto, inoltre, che nel quadro generale relativo alla gestione dei minori stranieri all’interno dei servizi, tale elemento ha un peso significativo. L’altro elemento prevede invece che venga posta attenzione al percorso del minore nel pase di arrivo, a tutti quei transiti da un contesto territoriale all’altro, nonché da un 70 servizio/istituzione all’altro/a che spesso mettono a dura prova l’equilibrio emotivo e psicologico del minore. E preme qui segnalare il doppio rischio a cui espone la lettura esclusivamente in chiave etnico-culturale delle difficoltà sperimentate dai minori stranieri. Per un verso questa lettura rischia di distogliere l’attenzione (per così dire “scotomizzare”) da altri elementi, quali la storia nel paese di origine, il viaggio, l’arrivo in Italia, il processo di inserimento sociale, che invece potrebbero essere centrali per contestualizzare l’esperienza del minore ed il complesso processo di identificazioni compiute nel paese di origine prima e in quello di arrivo, dopo. Per un altro verso, la lettura esclusiva in chiave etnico-culturale rischia di sostenere un’inconsapevole forma di pregiudizio di tipo culturale, la cui emersione è talora rintracciabile nello “sguardo” dell’operatore sul minore straniero. In alcuni casi, infatti, il rischio è che tratti ritenuti di origine etnico-culturale diventino sia fattori cui addebitare tout court le difficoltà incontrate nella gestione del minore, sia indicatori per privilegiare alcune scelte a scapito di altre. Paradigmatico l’esempio di un qualsiasi responsabile di una comunità che fieramente si oppone all’ulteriore inserimento di minori di una cittadinanza “x”, quando il numero di minori della cittadinanza “x” già inseriti raggiunge una determinata soglia numerica. Come dire: non ne inviate altri perché ne ho già abbastanza. 71 Profili Durante il lavoro di analisi ed approfondimento dei casi, svolto con le équipe multidisciplinari, sono state rilevate difficoltà riconducibili sia alla fase di raccolta delle informazioni sui singoli ragazzi, sia alla successiva fase operativa che vede la messa in atto di prassi, talvolta risultate poco funzionali perché non costruite attraverso una valutazione specifica dei bisogni e delle risorse del minore. Per tale ragione, è utile riassumere una descrizione dei diversi profili di minori stranieri individuati, evidenziandone gli elementi di specificità che spesso costituiscono anche fattori di problematicità. Va innanzitutto sottolineato che la definizione cumulativa “minori stranieri”, se assunta tout court, non restituisce la complessità del fenomeno oggetto di analisi, che in larga parte è ascrivibile ai percorsi migratori, diversi per paese di provenienza, mandato e progetto migratorio, tipo di viaggio sperimentato, impatto con il paese d’arrivo e con i referenti qui presenti (comunità e/o reti parentali e amicali, loro prossimità ad ambienti devianti e quant’altro). Le differenze rispetto ai percorsi migratori generano, a loro volta, diversi percorsi di inserimento nel contesto ospite, con l’emergere di specifici nodi di problematicità. Anche per queste ragione vale riassumere un’analisi dei diversi profili (minori non accompagnati, minori di prima generazione, minori ricongiunti e minori di seconda generazione) segnalando, per ciascuno, i fattori specifici di problematicità emergenti. Ciascun profilo è infatti portatore di una serie di peculiarità, interpretabili come ostacoli o come risorse nel processo d’integrazione del minore nel reticolo sociale italiano, che debbono comunque emergere, affinché siano adeguatamente lette e decodificate dagli operatori. Certamente tutto ciò tenendo sempre presente il rischio di produrre facili generalizzazioni, troppo astratte e distanti dalla realtà in presenza. 72 Il profilo dei non accompagnati Nel caso dei minori stranieri non accompagnati emerge in modo evidente il bisogno di tutela, riconducibile all’assenza, nel territorio, della famiglia o di altre figure adulte di riferimento – ovvero persone in grado di esercitare ciò che in Italia si chiama oggi responsabilità genitoriale. È lecito presumere che quest’elemento (l’assenza di adulti di riferimento) configuri per il minore una condizione di precarietà e disorientamento, a prescindere da quanto il minore stesso ne abbia consapevolezza ed a prescindere da quanto il minore stesso sia o si ritenga “adultizzato”, in conformità col dettato culturale vigente nel contesto familiare o sociale del paese d’origine. In alcuni casi, si tratta di minori che, anche a causa della mancanza di figure di adulti che rappresentino modelli “positivi” con cui identificarsi, tendono ad avvicinarsi ad ambienti di vita devianti, intraprendendo percorsi di vita a rischio. La scelta della carriera deviante può essere motivata anche da altri fattori, quali la necessità di sopravvivere nel paese di arrivo o la pressione di un progetto migratorio fortemente condizionato dal mandato economico, che generalmente è più o meno connesso al dover contribuire al sostentamento della famiglia rimasta nel paese di origine. Non a caso, nella maggior parte dei casi, questi ragazzi attraversano il circuito penale perché commettono reati strettamente legati alla possibilità di un guadagno rapido, qual è quello che si può ricavare dallo spaccio di stupefacenti. Per i non accompagnati si può certamente parlare di “adultizzazione precoce” perché essi sperimentano l’esperienza migratoria in piena autonomia, senza l’ausilio delle figure genitoriali, a cui spesso si sostituiscono nei ruoli e nelle responsabilità. A fronte di un minore che emigra da solo, è dunque necessario impegnarsi nel ripensamento degli usuali modelli di intervento utilizzati dai servizi, per strutturare percorsi trattamentali che tengano conto: del ruolo della famiglia, del bisogno primario di tutela e della regolarizzazione della posizione giuridica del ragazzo nei confronti della normativa sull’ingresso ed il soggiorno. In ordine al primo punto, cioè il ruolo della famiglia, è chiaro che i servizi si trovano a doversi confrontare con la mancanza – o con un evidente deficit conoscitivo – della famiglia, che invece costituisce l’abituale e fondamentale interlocutore di gran parte di quelle prassi consolidate, a cui si deve il successo del lavoro con i minori italiani. E visto che il sistema è abituato a lavorare con la famiglia, assume significato di punto centrale il lavoro che tende a ricostruire questo schema. Dunque è centrale l’organizzazione di un lavoro con la famiglia “a distanza”. Che vuol dire confrontarsi con la “dimensione psicologica della famiglia”, ovvero confrontarsi con una famiglia che non è presente fisicamente ma che vive e prende forma nei racconti del minore, nelle modalità che il minore usa per entrare in relazione con l’altro e nelle sue scelte relative al percorso in atto. L’assenza nel territorio di figure adulte di riferimento e delle relazioni affettive primarie genera inevitabilmente nel minore un sentimento di disorientamento e di vuoto, cioè la continua ricerca di un “luogo” in cui 73 sentirsi accolto e riconosciuto. Vale ribadirlo, tutto ciò sussiste – certamente in misura variabile a seconda dei singoli casi – anche quando un minore “adultizzato” non ne ha piena consapevolezza, ovvero quando cerca di evitare (“negare”, come si usa dire in psicoanalisi) tale consapevolezza. In ogni caso, la risposta dei servizi deve necessariamente tendere ad accogliere tali bisogni e, soprattutto, a dare continuità alla storia familiare, mettendo in campo tutti i possibili tentativi e tutte le possibili strategie per stabilire un contatto con la famiglia. Perché ciò restituisce comunque alla famiglia un ruolo nel piano d’intervento e nel primario bisogno di tutela del minore. In ordine al secondo punto, cioè il bisogno di tutela, i minori stranieri non accompagnati hanno la necessità – peraltro pienamente riconosciuta dalla legge italiana – di poter contare su un tutore: figura deputata alla tutela dei loro diritti ed a promuovere il loro interesse. Vista l’assenza del nucleo familiare e di altre figure considerate idonee a prendersi cura del minore, il tutore rappresenta una delle figure chiave nella vita del ragazzo, proprio perché esercita la funzione essenziale di seguire e pianificare con lui e per lui le tappe principali del percorso di crescita e di positiva integrazione nella società. Si tratta di una funzione non solo formale – come si dirà più avanti nei capitoli dedicati alle raccomandazioni – che dev’essere garantita con attenzione, affinché abbia efficacia sostanziale. In ordine al terzo punto, che verte sulla regolarizzazione, la presa in carico richiede altresì una particolare attenzione all’avvio della richiesta di un titolo di soggiorno presso la Questura di competenza. La corretta posizione giuridica nei confronti della normativa sull’ingresso ed il soggiorno è assai rilevante per garantire i percorsi educativi ed una positiva integrazione. Le procedure, a volte complesse e lunghe, determinano nel minore uno stato di confusione e frustrazione che interferisce col percorso educativo intrapreso. Ottenere il permesso di soggiorno per il minore significa prima di tutto definire la propria identità ed uscire da quella dimensione di anonimato che ha caratterizzato le prime fasi del suo arrivo. Gli stessi servizi minorili della Giustizia hanno evidenziato, in diverse situazioni, la difficoltà nell’instaurare una lavoro di rete con le Questure. Spesso risulta indaginoso persino l’accesso alle informazioni sul percorso effettuato dal minore prima dell’impatto con la Giustizia. Il rilascio del titolo di soggiorno, che per definizione tutti i minori stranieri non accompagnati hanno diritto di ottenere, per il solo fatto di essere minorenni, rappresenta il primo passo per iniziare ad avviare un processo di inserimento sociale, potendo contare sulla definizione – almeno giuridica – di un ruolo e di un’identità. Ne fornisce un esempio la storia di un ragazzo che gli operatori dell’équipe multidisciplinare hanno voluto chiamare “la vittima della burocrazia”. Il ragazzo guineiano, quindicenne, è accompagnato nella seconda metà del 2012 in stato di arresto in CPA per il reato di rapina e detenzione di sostanze stupefacenti. Dalle analisi tossicologiche risulta positivo ai cannabinoidi. Gli operatori raccolgono le prime informazioni sulla sua storia dal ragazzo stesso, che dice di non ricordare i numeri telefonici dei suoi familiari e che non è conoscitivo dai Servizi Sociali Territoriali. Racconta di esser nato in Guinea ma di essersi trasferito sin da piccolo in Costa d’Avorio, dove è sempre vissuto con il padre e la nonna paterna. La madre, originaria della Costa d’Avorio, è infatti immigrata in Italia da circa 12 anni. Lui è arrivato in Italia, insieme alla sorella gemella e alle altre tre sorelle maggiori, di cui due anche loro gemelle, perché il padre è rimasto ucciso nel corso della civile che dal 2002 si svolge nel Paese. Dopo la morte del padre, il ragazzo e le sorelle hanno vissuto sia con 74 la nonna paterna, sia con la nonna materna, sia con un’altra parente materna, finché la madre non ha espresso il desiderio di ricongiunger la famiglia in Italia. Riferisce che il ricongiungimento con la madre, che aveva visto una sola volta nella sua vita, è molto problematico: non sa che lavoro faccia la madre, che la sera ha sempre la casa piena di gente che mangia e beve, sa solo che lo obbliga al mattino a rimettere a posto la casa, impedendogli di fatto di frequentare la scuola con assiduità e “senza dormire durante le lezioni”. Di sua madre dice che “beve e urla troppo” e l’accusa di avergli impedito di continuare gli allenamenti con una squadra di calcio, lo sport per cui cova una vera passione. È dispiaciuto non solo per aver dovuto interrompere gli allenamenti, ma anche perché così ha perso i contatti con l’allenatore, con cui aveva instaurato un rapporto tale che questi gli aveva pagato l’iscrizione a scuola, consapevole delle difficoltà economiche che il ragazzo aveva. Per quanto riguarda il percorso scolastico, il ragazzo sostiene di aver ottenuto la licenza media e di essersi iscritto a una scuola professionale dove è stato bocciato per due anni consecutivi. Precisa che da circa tre mesi, in seguito ad una lite con la madre, vive in strada e qui per mantenersi ha iniziato a spacciare. Anche la sorella gemella è stata cacciata dalla madre, perché in gravidanza. In sede di udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria lo sottopone alla misura cautelare del collocamento in comunità e viene assegnato per un periodo di osservazione alla Comunità Ministeriale e trasferito in un comunità del privato sociale. A distanza di un mese dal suo collocamento in comunità, la madre che nel frattempo si era trasferita insieme alle figlie in un comune di un’altra regione, improvvisamente muore per una “malattia fulminante”. Poiché la residenza del ragazzo è ufficialmente in quest’altra regione, la competenza amministrativa e tecnica del caso passa al CGM e all’USSM di questa. Nel frattempo, viene nominato come tutore del ragazzo e della sorella gemella e il marito della sorella maggiore, che vedovo e con un figlio, ha avuto in precedenza una relazione con la madre del ragazzo e della sua “futura” moglie. Nonostante questi eventi, il ragazzo prosegue il suo percorso in comunità e in considerazione dei suoi comportamenti adeguati, viene proposta all’Autorità Giudiziaria e concessa una messa alla prova della durata di un anno, da attuarsi in una comunità del privato sociale, individuata nella regione in cui il ragazzo ha sempre vissuto e non in quella in cui risiede “ufficialmente”. Il progetto di messa alla prova prevede la frequenza di un corso di qualifica professionale, la ripresa dell’attività sportiva, un’attività socialmente utile e un sostegno psicologico. Dopo due mesi dal suo ingresso nella comunità privata, il ragazzo viene sorpreso insieme ad altri ospiti a fumare hashish. Gli operatori in seguito a questa trasgressione limitano le sue possibilità di uscita in autonomia. Una settimana dopo, manifesta una forte sofferenza psicologia per queste limitazioni e mette in atto dei gravi agiti autolesivi – si tagli l’addome con un coltello, tenta di gettarsi dalla finestra, si distende in mezzo alla strada con il rischio di essere investito – tutti atti prontamente sventali dall’operatore di turno. Accompagnato al pronto soccorso, medicato e valutata la persistenza dell’intenzionalità autolesiva da parte del personale sanitario, è ricoverato presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, dove lascia emergere tutte le preoccupazioni in merito al futuro, alla condizione delle sorelle e del nipotino (figlio della sorella gemella) e soprattutto esprime un forte senso di colpa per la morte della madre. Da qui viene dimesso con diagnosi di “disturbo dell’adattamento con disturbi misti dell’emotività e della condotta” e ricollocato nella stessa comunità. All’insaputa del ragazzo, la sua necessaria presa in carico da parte della NPI, scatena un conflitto di competenze amministrative, in quanto questa deve avvenire da parte della A.USL di residenza e non è chiaro quale sia la “residenza” del ragazzo. Il ragazzo, infatti, che è domiciliato nel comune in cui è ubicata la comunità, non è più residente nel comune in cui lui ha vissuto dopo il ricongiungimento con la madre, ma quello dove lei si è trasferita dopo averlo cacciato di casa – che si trova in un’altra regione – e dove lui non ha mai vissuto. Il tutore, residente lui stesso nel comune in cui il ragazzo ha vissuto, richiede, per agevolare la situazione, di trasferirvi di nuovo quella del ragazzo. Ma il Comune nega questa possibilità, in quanto a suo dire non sussistono gli elementi per l’iscrizione anagrafica, in quanto il ragazzo non è fisicamente presente e non ha qui il “centro della proprie relazioni familiari”. Nel 75 frattempo infatti, la sorella, moglie del tutore, si è trasferita in Francia per motivi di lavoro (il marito è disoccupato e hanno ricevuto un avviso di sfratto per morosità), mentre le altre due sorelle e il nipotino continuano a vivere nell’appartamento in cui la madre ha fatto appena in tempo a trasferirsi. Fortunatamente mentre i Servizi si “rimpallano” le competenze, il ragazzo che assume regolarmente una terapia farmacologica prescrittagli durante il ricovero, comincia a stare meglio e anzi registra un miglioramento negli atteggiamenti e nei comportamenti: riprende la frequenza scolastica, le attività sportive e quelle di volontariato, ottiene la possibilità di trascorrere una giornata a settimana con le sorelle. Al termine dell’anno scolastico effettua uno stage di un mese in un’azienda con successo, che pare intenzionata a proseguire la collaborazione con il ragazzo con un’assunzione estiva. Ma i problemi con la residenza compromettono la possibilità di rinnovo del permesso di soggiorno e di conseguenza con la possibilità di una “regolare” assunzione. Poiché la situazione di impasse legata alla residenza del minore, che pregiudica la presa in carico sanitaria e la regolarizzazione del minore con le norme del soggiorno per i cittadini non comunitari non accenna a risolversi, l’USSM, in accordo con il CGM, informa il Garante Regionale per l’Infanzia e l’Adolescenza di quanto sta avvenendo. Il Garante richiede al comune di residenza del tutore di accogliere la domanda di iscrizione anagrafica presso la residenza del tutore. Il comune risponde ribadendo che non vi sono le condizioni né oggettive né soggettive per l’accoglienza della richiesta. Nel frattempo, una relazione del Servizio Sociale Territoriale del comune di residenza ufficiale del ragazzo, dove tutt’ora vivono tre delle sorelle e il figlio di una di queste, illustra una situazione di crescente disagio del nucleo familiare. Nessuna delle sorelle lavora: una delle gemelle più grandi si occupa della casa ed esce raramente, mentre l’altra gemella segue due corsi di formazione professionale e intrattiene una relazione con un giovane del Camerun (a suo tempo osteggiata dalla madre), la più piccola, gemella del ragazzo, si occupa del figlio di pochi mesi e mantiene la relazione con il padre del bambino, anche lui di origine africana e attualmente disoccupato. Intorno a questo nucleo gravita un altro personaggio e la di lui compagna, il quale sostiene di essere il secondo marito della madre del ragazzo e il vero padre dei figli della donna, che gli avrebbe fatto cambiare nome per agevolare il loro ingresso in Italia. Per avvallare questa sua versione, durante un colloquio con gli operatori del Servizio, tira fuori una Bibbia dalla borsa e lo giura con una certa solennità. Le figlie maggiori della donna confermano soltanto il legame che lui ha avuto con la madre e lo accusano di aver fatto sparire importanti documenti dall’abitazione, dopo la morte della donna. Tuttavia, dopo una lite con le sorelle maggiori, la gemella del ragazzo, con il figlio, si è trasferita momentaneamente a casa di questo signore. Nel corso dei mesi seguenti, mentre la situazione familiare precipita – le sorelle ricevono lo sfratto per morosità e lasciano l’appartamento e il Comune di residenza – e lo “stallo anagrafico” persiste, il ragazzo, a cui nel frattempo è stato diagnosticato un ritardo mentale lieve, prosegue il suo percorso di messa alla prova. Purtroppo, nonostante l’impegno dimostrato e il buon esito dello stage, alla fine dell’anno scolastico viene respinto. L’USSM e la Comunità, in considerazione del fatto che, nonostante il ragazzo sostenga di aver conseguito la licenza media, non si riesce ad acquisire tale documento dalla scuola secondaria di primo grado da lui frequentata, decidono di iscriverlo ad un CTP per l’acquisizione di tale licenza (alle verifiche fatte risulta che sia stato iscritto alla classe terza ma che non abbia sostenuto l’esame finale). Inoltre, viene inserito con successo in un tirocinio formativo della durata di tre mesi e dona con fierezza parte della ricompensa ricevuta alle due sorelle maggiori, che attraversavano un periodo di difficoltà (la sorella gemella, in attesa di un altro figlio è ospite di una struttura per l’accoglienza “madre-bambino”). Porta avanti gli allenamenti sportivi, che però diventano motivo di frustrazione sempre per “motivi burocratici”. Infatti, in quanto non in regola con il permesso di soggiorno, non può tesserarsi e partecipare alle partite, ma solo agli allenamenti. Inoltre, nel periodo in cui ricorreva l’anniversario della morte della madre, il ragazzo dà segni di turbamento ed inquietudine, che sul piano comportamentale si traducono nella trasgressione delle regole della comunità: ritardi negli orari di rientro, uscite non autorizzate, ecc. 76 Complessivamente però l’USSM e la Comunità valutano positivamente il percorso fatto dal ragazzo e ipotizzano, alla conclusione della messa alla prova, la continuità della permanenza in comunità attraverso il coinvolgimento del Servizio Sociale Territoriale in cui il minore risulta residente. Due giorni dopo la conclusione formale della messa alla prova, l’Autorità Giudiziaria sottopone il ragazzo ad una nuova misura di collocamento in comunità, per il reato di rapina in concorso con altre ospiti della comunità e risalente a 5 mesi prima (all’epoca dell’anniversario della morte della madre). Al fine di separare i computati, che nell’interrogatorio di garanzia hanno fatto dichiarazioni “divergenti”, il ragazzo è trasferito in una nuova comunità, sita nella cittadina in cui frequenta il CTP e in cui vivono adesso le due sorelle maggiori, gestita però dalla stessa cooperativa. Nel frattempo, il cognato, richiede di essere sostituito dalla nomina di tutore del ragazzo e il giudice Tutelare nomina al suo posto i Servizi Sociali del Comune in cui si trova la comunità che lo ospita. Il ragazzo, che non si ritiene responsabile dei fatti-reato contestategli e che quindi non accetta le limitazioni poste dalla misura cautelare, mette in atto una serie di allontanamenti arbitrari, tanto che il Giudice per le indagini preliminari dispone un mese di aggravamento in IPM. In IPM il ragazzo, pur mostrando con gli operatori un atteggiamento di chiusura e di scarsa disponibilità al dialogo, partecipa alle lezioni scolastiche e ai laboratori attivi in IPM. Concluso il mese di aggravamento, il ragazzo rientra nella seconda comunità (quella in cui ha messo in atto i ripetuti allontanamenti) e riprende la frequenza del CTP e sostiene con esito positivo gli esami di terza media. Supportato dagli operatori, ha inoltre iniziato ad espletare le pratiche per la richiesta di asilo politico. Ha iniziato a frequentare una palestra per scaricare la “rabbia che prova ad essere accusato ingiustamente”. In occasione del periodo del Ramadan, decide di attenersi alle prescrizioni dello stesso. In considerazione di quanto avvenuto, l’udienza finale di valutazione della Messa alla prova è stata rinviata di 6 mesi, in attesa dell’accertamento giudiziale della responsabilità in merito al nuovo procedimento penale. Recentemente, il Tribunale per i Minorenni ha concesso il perdono giudiziale per il secondo procedimento penale. 77 Il profilo dei ricongiunti Diversa la condizione dei minori ricongiunti, che affrontano una duplice esperienza traumatica: quella del distacco dal paese di origine e dai legami affettivi e sociali che hanno contraddistinto la loro infanzia; quella del cambiamento che si realizza con l’arrivo in un altro paese in cui son chiamati a ricostruire completamente ogni tipo di relazione sociale e, talvolta, familiare. Tra i nodi critici riscontrati nel percorso dei minori stranieri che giungono in Italia attraverso l’attivazione di una regolare procedura di ricongiungimento familiare assume in primo luogo rilevanza la fragilità del nucleo familiare. Si tratta spesso di famiglie per molti versi sconosciute. Sconosciute agli occhi di bambini e ragazzi che negli anni di lontananza hanno maturato l’idea – troppo spesso illusoria – di poter raggiungere un contesto familiare stabile ed equilibrato. Quest’aspettativa troppo spesso trova scarso riscontro nella realtà del ricongiungimento, perché il ragazzo va incontro ad una nuova condizione di precarietà, in ragione delle difficoltà economiche e sociali con cui si cimenta quotidianamente la famiglia immigrata. Come dire che il minore ricongiunto sperimenta la solitudine generata stavolta non già dalla famiglia lontana ma dalla sostanziale latitanza di figure genitoriali impegnate nel lavoro, nella ricerca del consolidamento delle posizioni di reddito faticosamente raggiunte e nelle comuni difficoltà della vita quotidiana in una terra tutto sommato ancora straniera. Dunque un insieme di cose che facilmente e comprensibilmente produce quel senso di frustrazione direttamente correlato a due difficoltà: la difficoltà che si incontra nel dover accettare il distacco da un contesto rassicurante e solido – o almeno come tale percepito – qual era il paese d’origine, lasciato alle spalle come offerta sacrificale in vista di una condizione più vantaggiosa; la difficoltà che si incontra nel dover accettare la condizione di precarietà, marginalità e solitudine che si conosce nel paese d’arrivo. Ricordando George Borjas citato nella prima sezione, siamo certamente tutti contenti di aver varcato la soglia dell’Heaven’s door, ma non sempre il Paradiso è ciò che pensavamo fosse. Un altro nodo critico che si riscontra nei percorsi dei minori ricongiunti è quello relativo all’inserimento nei contesti educativi. L’incontro col sistema scolastico non rappresenta sempre un’esperienza positiva, sia perché non sempre il minore è sostenuto adeguatamente dai genitori, sia perché l’istituzione scolastica non sempre si mostra in grado di riconoscere il portato psicologico dell’esperienza che il minore sperimenta nell’entrare in contatto col nuovo contesto. La scuola è attenta ma non tutti i minori ricongiunti si ricongiungono a famiglie stabilizzate dal punto di vista lavorativo, abitativo, sociale e culturale. A volte il ricongiungimento è un tentativo di ricomporre la coesione familiare, dettato dalle più varie ragioni che debbono tuttavia sempre superare la prova con un’alea imprevedibile. Non di rado i ragazzi ricongiunti mostrano atteggiamenti di estrema chiusura o difficoltà nell’entrare in relazione con l’altro. Non di rado la difficoltà nel riconoscere il ruolo educativo dell’insegnante è riconducibile alla scarsa padronanza dello strumento linguistico che limita la comunicazione con il gruppo classe. Ma a volte rimanda ad una difficoltà nel gestire l’impatto emotivo sperimentato nell’entrare in contatto con un ambiente del tutto estraneo. 78 E non necessariamente un apprendimento più lento o una resistenza ad integrarsi nell’ambiente scolastico dev’essere ricondotto a problemi di natura psicopatologica. 79 Il profilo dei minori di seconda generazione Si parla di nati in Italia da genitori immigrati (seconda generazione vera e propria) o giunti in Italia in tenera età al seguito dei genitori (generazione 1,75 secondo la classificazione decimale proposta da Rumabaut e descritta in dettaglio in nota nella prima sezione). Sia i nati in Italia, sia i minori emigrati in età prescolare, compiono l’intero percorso di socializzazione nel paese d’immigrazione. Costoro pongono i servizi di fronte a differenti nodi problematici, che si possono rintracciare sia nella possibile “non coincidenza” del progetto migratorio del minore con quello della coppia genitoriale, sia nella possibile presenza di un conflitto, che può coinvolgere la famiglia e/o la società di accoglienza. L’espressione seconda generazione trova infatti maggiore chiarezza nel riferimento alla famiglia immigrata, più che al singolo individuo. Generalmente, la seconda generazione sperimenta una sensazione di “sospensione” tra realtà diverse e sovente conflittuali: la condizione di migrante e la condizione di nativo, la cultura d’origine (filtrata attraverso la mediazione dei genitori) e la cultura acquisita, la famiglia ed il contesto sociale. E da ciò derivano i possibili fattori di rischio per questo profilo. All’interno dei nuclei familiari dei migranti sussiste una sorta di linea di demarcazione simbolica, che separa i genitori dai figli, rappresentata dall’evento migratorio: un evento che incide sulla dimensione esistenziale e psicologia delle persone coinvolte ma con significative differenze tra la prima e la seconda generazione, in ordine a modalità e prospettive. I genitori continuano a nutrire sentimenti di appartenenza alla cultura d’origine (lingua, abitudini connesse al credo religioso, concezioni della vita, della famiglia e dalle norme che regolano i rapporti intrafamiliari). I loro figli invece non sempre hanno riferimenti così chiari e radicati nella cultura d’origine dei genitori, perché orientati a costruire la propria identità secondo modelli e valori appartenenti ad una pluralità di “nuovi” scenari culturali (familiare, amicale, sociale). E qui, com’è noto, affonda le radici il tema del conflitto intragenerazionale. Già dalla rapida trattazione della dimensione relativa al conflitto intragenerazionale appare evidente che la seconda generazione è impegnati ad assolvere compiti più complessi di quelli con cui si confrontano o si sono confrontati i genitori. E s’è in proposito parlato nella prima sezione di génération involontarie riprendendo la significativa espressione di Ben Jellun. La complessità del compito che attende la seconda generazione espone al rischio di quel conflitto identitario, fortemente connesso al peso della variabile culturale. Per un verso questi ragazzi tentano di conservare la relazione con i familiari e con le origini identitarie. Per un altro verso sono attratti da riferimenti esterni, in cui individuano la possibilità di essere pilotati nella comprensione del nuovo contesto sociale e nell’attivazione di un adeguato processo di integrazione. In sintesi, si tratta di sviluppare un processo di costruzione dell’identità che sappia conciliare un’appartenenza duplice – in alcuni casi molteplice – stabilendo nuovi confini tra le parti. È chiaro che l’elemento di “sospensione” tra due culture – soprattutto quando esse divergono – insieme all’elemento della “doppia appartenenza”, possono produrre una condizione interna conflittuale, che talvolta è alla base di agiti 80 devianti o comportamenti a rischio. L’individuazione e la gestione di questo duplice livello di conflittualità da parte dei servizi, attraverso interventi congiunti con il minore e la sua famiglia, può essere considerata un valido fattore di protezione. Esemplari in proposito le storie di due ragazzi, il primo ricongiunto, il secondo nato in Italia. Il ragazzo che gli operatori dell’équipe multidisciplinare conoscono come “il figlio della Tradizione” ha 17 anni. Cittadino pakistano, è stato collocato in comunità del privato sociale nei primi mesi del 2014, in seguito ad una denuncia a piede libero per rapina aggravata in concorso con un minorenne e un maggiorenne anche loro di cittadinanza straniera. È nato in Arabia Saudita, come il fratello maggiore e la sorella minore, in quanto i genitori subito dopo il matrimonio, si erano trasferiti dal Pakistan in quel Paese. Nel 1998, dopo la nascita della sorellina, la famiglia rientra in Pakistan e il padre prosegue il suo percorso migratorio verso l’’Italia, dove si trovavano già alcuni suoi fratelli. Qui si adopera per raggiungere una stabilità occupazionale ed economica che gli consenta di ricongiungere la famiglia e nel 2006 avvia un’attività imprenditoriale in proprio, aprendo un negozio di generi alimentari. Il ricongiungimento avviene però più tardi, nel 2008 in quanto la famiglia ha deciso di far completare ai figli almeno il primo ciclo di studi scolastici in Pakistan. La famiglia non è conosciuta dai Servizi Sociali Territoriali. Al momento dell’applicazione della misura cautelare il ragazzo frequenta la classe terza di un istituto d’istruzione professionale. È sempre stato promosso senza debiti formativi. Nei colloqui effettuati dall’assistente sociale dell’USSM con il ragazzo, la famiglia viene descritta come caratterizzata da uno stile educativo in cui si richiede in maniera rigorosa il rispetto formale delle regole e dove esiste una marcata divisione dei ruoli: affettivo quello della madre, economico quello del padre, di mediazione con le agenzie esterne – servizi, scuola, ecc. – il fratello maggiore. Il ragazzo non riesce neanche a considerare la possibilità di mettere in discussione o criticare le richieste e le aspettative della famiglia. Il ragazzo è fortemente radicato nella sua cultura di origine, di cui valuta positivamente valori e tradizioni. Ha amici, prevalentemente connazionali o comunque stranieri, con i più grandi dei quali intrattiene un rapporto di “obbedienza”: fa “ciò che gli dicono di fare”. Non a caso nell’episodio reato di cui è imputato, ha avuto un ruolo di “passivo spettatore”: è rimasto seduto in macchina, insieme all’altro minorenne, mentre l’amico maggiorenne compiva il reato. Dopo la commissione del reato da parte del figlio, la famiglia ha reagito colpevolizzando il figlio, che dal loro punto di vista ha messo in discussione l’intero progetto migratorio. Poco tempo dopo la madre e la sorella sono rientrate definitivamente in Pakistan. Il padre le ha seguite, anche se il soggiorno nel paese d’origine sembra avere un carattere temporaneo, anche se è incerta la data del suo ritorno. Il fratello maggiore è invece rimasto in Italia, ma ha dovuto rimandare il proprio matrimonio a causa del “disonore” che gli agiti del ragazzo hanno recato alla famiglia. Il ragazzo, che possiede buone risorse personali, all’inizio ha fatto fatica a comprendere il senso del collocamento in comunità, anche se si attiene in maniera attenta alle regole della vita comunitaria. In considerazione del suo comportamento, viene proposto dall’USSM un progetto di messa alla prova, da attuarsi presso la comunità di cui è ospite. Il Tribunale per i Minorenni gli concede così una sospensione del processo e una messa alla prova per 18 mesi. Lui è “sicuro di farcela” ed ha cercato più volte di descrivere, nelle comunicazioni telefoniche con i familiari, il percorso che lo aspetta. La seconda storia riassume le vicende di un ragazzo indiano di 17 anni, accompagnato in CPA dalle Forze dell’Ordine, a metà 2013, in seguito all’arresto per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso con un coetaneo di nazionalità ghanese. Attraverso i colloqui con il ragazzo e i suoi familiari gli operatori della struttura cominciano a ricostruire una storia. Il ragazzo appartiene ad un nucleo familiare composto dai genitori e una sorella maggiore, anche lei nata in Italia. Il padre è emigrato in Italia nel 1983, e qui ha svolto varie attività lavorative. Nel 1990, 81 avendo raggiunto una posizione occupazionale stabile l’uomo rientra in India per celebrare un matrimonio combinato e dal 1991 la moglie lo segue in Italia. La coppia intrattiene un rapporto particolarmente positivo con la famiglia del datore di lavoro del marito, tanto che quando nasce nel 1994 nasce la prima figlia, questa è di fatto “adottata” da tale famiglia. A qualche anno di distanza nasce il secondo figlio con una malformazione congenita ad un piede, e ad un mese dalla nascita i genitori lo inviano in India dai nonni paterni. Il datore di lavoro però insiste perché il ragazzo rientri in Italia e sia qui curato, garantendo ogni supporto, anche economico, per i necessari interventi chirurgici e riabilitativi. Ancora oggi la famiglia vive in un appartamento di proprietà del datore di lavoro del padre, per il quale viene pagato un modico affitto. La figlia maggiore, iscritta all’università ha recentemente ottenuto la cittadinanza italiana. Anche la coppia genitoriale ha fatto la richiesta per la naturalizzazione e sono in attesa del riconoscimento della cittadinanza. L’infanzia del ragazzo è stata contrassegnata dai continui ricoveri ospedalieri per sottoporsi a continui interventi chirurgici al piede. Solo poco prima del fatto-reato è stato eseguito un ultimo intervento, che pare essere “definitivo”. Il ragazzo ha conseguito la licenza media, dopo aver ripetuto il terzo anno, e sta attualmente ripetendo il secondo anno di un istituto professionale. A scuola ha un comportamento corretto con i compagni e gli insegnanti, ma ammette di impegnarsi molto poco, di marinare spesso la scuola e di meritare le valutazioni insufficienti che ha in varie materie. Il ragazzo ha molti amici, tra i compagni di scuola e tra quelli che come lui frequentano un centro di aggregazione giovanile il pomeriggio. Con questi esce spesso, anche di sera, rientrando di solito intorno alle 22,30, con l’eccezione del sabato sera, quando si trattiene anche fino a notte fonda con gli amici. È con questi amici che ha iniziato a consumare hashish e a spacciarlo, per procurarsi del denaro che ammette non ha il coraggio di chiedere ai genitori. La famiglia, infatti, attualmente può contare sul solo stipendio del padre, in quanto la moglie che per molti anni ha lavorato in una lavanderia è stata licenziata a causa della crisi economica, e viene richiamata in forma occasionale e al “nero” a lavorare dai proprietari della lavanderia. Con i genitori, il ragazzo ha da qualche anno un rapporto problematico: i genitori tendono a limitare senza successo le sue uscite e a orientare le sue amicizie, ritenendo poco affidabili le sue frequentazione. Il padre, preoccupato, ha anche pedinato il figlio per controllarlo. Nel periodo precedente all’arresto, è stato contrassegnato da una forte conflittualità familiare, in quanto i genitori e la sorella disapprovandone il comportamento cercavano di imporgli dei limiti che il ragazzo puntualmente trasgrediva. Di fronte agli ammonimenti dei familiari sempre più spesso reagiva con violenza verbale e contro gli oggetti o chiudendosi in un silenzio ostinato. Ricordando agli educatori, questo clima familiare, il padre sostiene che l’arresto del figlio è una cosa positiva, in quanto il ragazzo necessitava di un “un fermo” nel suo percorso trasgressivo. In sede di udienza di convalida, il ragazzo è sottoposto alla misura del collocamento in comunità e trasferito in una comunità del privato sociale. La misura cautelare, impone non solo una “battuta d’arresto” - come previsto dal padre – ma costituisce anche un’occasione per ripensare il suo stile di vita, le sue frequentazioni e il rapporto con i genitori e la sorella. Il ragazzo, ad esempio, appare sempre più consapevole del rapporto di rivalità che caratterizza la relazione con la sorella: questa ha avuto il privilegio di essere trattata come una “figlia” dal datore di lavoro del padre e i suoi “successi” gli sono stati presentati come un modello che ha lui ha rifiutato. Ugualmente, rilegge il periodo delle sue “frequentazioni” a rischio come un periodo in realtà di intesa solitudine, per il carattere “effimero” e strumentali delle relazioni con i pari, che però in quel momento gli apparivano più significative di quelle familiari. Esprime un senso di vergogna forte, per aver guadagnato “soldi sporchi” con l’attività di spaccio. Contemporaneamente emerge in lui un desiderio di “riscatto” sia dal punto di vista sociale che personale, che lo porta ad aderire al progetto educativo che la comunità e l’USSM hanno elaborato per lui. 82 In considerazione del buon andamento di questo progetto, l’USSM propone la sospensione del processo e la messa alla prova in comunità. Il Tribunale gli concede una MAP di 18 mesi da svolgersi in comunità. Nel percorso di MAP, che ormai volge alla conclusione, il ragazzo ha ripreso la frequentazione scolastica interrotta, ha svolto tirocini formativi, attività socialmente utili, e soprattutto si è riposizionato all’interno della sua famiglia in una collocazione non più antagonista, ma in continuità con le aspettative e la storia familiare. 83 Raccomandazioni La descrizione dei diversi profili fotografa caratteristiche e specificità di un’ampia parte dell’utenza straniera attualmente in carico al sistema di Giustizia minorile, nel contempo delinea una sorta di cornice concettuale di riferimento, per individuare alcuni nodi critici rilevati da SIMS nei percorsi di presa in carico e trattamento. È infatti importante assicurare che le varie istituzioni coinvolte nella rete di accoglienza e tutela funzionino da reali fattori di protezione nei confronti dell’accentuata vulnerabilità sociale e psicologica che caratterizza, nel complesso, il target di utenza in oggetto. Le raccomandazioni vertono sugli aspetti che sono risultati più rilevanti al fine di garantire, in primo luogo, un’adeguata lettura delle storie e dei percorsi dei minori, nonché un’attenta valutazione degli elementi di problematicità specifici di ciascun profilo. Il tutto riservando particolare riguardo alla prevenzione di tutte quelle forme di discriminazione indiretta che, ancorché inconsapevoli, sono spesso il risultato dell’applicazione di criteri o prassi solo apparentemente neutrali, che invece finiscono per creare svantaggi, non di rado cumulativi. Le raccomandazioni vertono principalmente su tre aspetti, ovvero su tre aree tematiche, che sono quelle utilizzate come vertici d’osservazione nel corso della sperimentazione condotta da SIMS nei servizi dei quattro contesti territoriali coinvolti, come già prima accennato. Il primo aspetto è la dimensione teorica del lavoro dei servizi, che include l’insieme di concetti, prospettive e chiavi di lettura utilizzati nell’approccio al minore straniero, che si traducono nella scelta di prassi e modalità operative. Il secondo aspetto è la dimensione giuridica, che riguarda l’insieme delle procedure legate alla tutela dei diritti. Procedure ispirate dal medesimo principio che informa l’operato della Giustizia minorile – cioè la tutela del diritto del minore – ma che spesso entrano in rotta di collisione col lavoro dei servizi minorili, per ragioni di ordine burocratico. Infine l’aspetto operativo-procedurale, cioè le modalità di interazione sia tra i diversi servizi interni alla Giustizia minorile, sia tra il sistema di Giustizia minorile, gli altri servizi e l’intera rete territoriale con cui esso sempre più strettamente è chiamato a collaborare. 84 Raccomandazioni: la dimensione teorica In ordine a prospettive teoriche e strumenti di lettura della storia migratoria e del profilo del minore, la dimensione di “alterità” che caratterizza l’incontro con lo straniero richiede uno sforzo conoscitivo ed un impegno intellettuale supplementari, rispetto a quelli impiegati nell’incontro con l’altro non straniero. La consapevolezza dei limiti inerenti all’applicazione dei criteri abituali (quelli interni alla cultura del servizio o dell’operatore) non basta, da sola, a promuovere la conoscenza del “culturalmente altro”: essa dev’essere accompagnata dall’elaborazione di strumenti conoscitivi che consentano di vedere e conoscere la persona che ci sta di fronte. Dunque “mentalizzare” un a priori, che consiste nel sottoporre al vaglio o ad una revisione critica alcune nozioni di base, quali: identità etnica, protezione del minore, sicurezza. Al fine di poter applicare queste nozioni con cautela e discernimento, in un contesto sempre nuovo perché in continua evoluzione. Nell’ascolto delle storie dei minori, particolare attenzione va posta all’analisi dell’esperienza migratoria, che consente di individuare le differenze tra i diversi profili (non accompagnati, ricongiunti e seconde generazioni) e le relative “criticità”, nei cui confronti strutturare interventi specifici. L’esperienza migratoria è l’aspetto centrale da considerare nella lettura della storia del minore per capire che cosa lo abbia condotto nel circuito penale. Ovviamente anche la lettura in chiave etnico-culturale può fornire informazioni preziose per comprendere i comportamenti e le abitudini del minore, attraverso una sorta di anamnesi, che approfondisce le relazioni, al tempo stesso universali e culturalmente orientate, tra il singolo, la “sua” cultura e l’altra cultura con cui è in contatto. Va però segnalato il rischio che l’utilizzo esclusivo di tale prospettiva finisca col sostenere un inconsapevole forma di pregiudizio di tipo culturale, la cui emersione è talora rintracciabile nello “sguardo” dell’operatore sul minore straniero. In alcuni casi, infatti, il rischio è che tratti ritenuti di origine etnico-culturale diventino sia fattori cui addebitare tout court le difficoltà incontrate nella gestione del minore, sia indicatori per privilegiare alcune scelte a discapito di altre. Le metodologie di intervento certamente prevedono il coinvolgimento della famiglia, sia quando essa è presente nel territorio, sia quando non lo è. Quest’elemento resta centrale nella presa in carico, anche quando la famiglia appare “disgregata” (cioè quando sono presenti solo alcuni componenti) o si trova nel paese di origine. Soprattutto quando la famiglia è territorialmente distante, è importante lavorare con la “dimensione psicologica della famiglia”, ovvero, con quella famiglia che vive e prende forma nei racconti del minore, che – se ascoltati con attenzione – parlano anche delle sue modalità di entrare in relazione con l’altro e nelle sue scelte relative al percorso in atto. Una storia per molti versi particolare fornisce un esempio dell’importanza delle possibili articolazioni della dinamica familiare in corso d’immigrazione: è il caso del “figlio-marito”. Questo ragazzo marocchino già all’età di 14 anni ha collezionato tre denunce a piede libero per reati contro il patrimonio. In seguito ad una quarta denuncia per rapina aggravata in concorso è stata 85 disposta la misura cautelare del collocamento in comunità a fine maggio 2014. L’assistente sociale dell’USSM che lo ha in carico ha ricostruito, avvalendosi anche del contributo dei Servizi Sociali Territoriali, la sua complessa storia, quella della sua famiglia e degli interventi socio-educativi e psicologici che sono stati attuati sul nucleo familiare. Il ragazzo è nato in Italia, dove 25 anni fa sono immigrati i nonni materni con i loro quattro figli. La madre, arrivata in Italia a circa 15 anni, ha conseguito qui un diploma di scuola superiore. Si è sposata a 24 anni con un connazionale, anche lui immigrato in Italia, che conosceva fin dall’adolescenza. L’anno successivo è nato il primo ed unico figlio delle coppia. Dopo pochi mesi il rapporto fra i neo genitori si è incrinato (la madre riferisce che dopo la nascita del figlio il marito si è come distaccato e ha iniziato a tradirla) e a distanza di due anni dal matrimonio i due si sono separati. La madre ferita dai tradimenti del marito gli ha da allora in poi negato la possibilità di frequentare il figlio. Il padre, successivamente si è trasferito in un’altra regione, si è creato una nuova famiglia e non ha mai contribuito al mantenimento del figlio. La madre lo ha così cresciuto da sola, contando sull’appoggio della propria famiglia di origine e svolgendo varie attività lavorative: mediatrice culturale presso un Comune della provincia, pizzaiola, rappresentante, imprenditrice, ecc. A causa di quest’ultima attività ha contratto dei forti debiti che non ha ancora saldato. Attualmente lavora come collaboratrice domestica part-time. Nel 2010 la madre viene avvertita che l’ex marito è morto per infarto e pentita per aver impedito che padre e figlio si conoscessero, decide di rimediare in extremis: accompagnerà il figlio a vedere la salma del padre ancora collocata sul letto dicendo che l’uomo è ammalato e sta dormendo. Organizza così il viaggio, ma le cose non vanno esattamente come lei se le era prefigurate. Il figlio, infatti, dopo alcune ore di attesa davanti al letto del padre, fa notare alla madre che il padre è morto! Al ragazzo non resta altro aggregarsi, insieme alla madre, ai parenti del padre per accompagnare la salma in Marocco e celebrare là il funerale. La situazione economica del nucleo familiare madre-figlio è andata via via peggiorando, tanto che nel 2011 la donna ha ricevuto lo sfratto per morosità e ha trascorso diverse notti in macchina con il figlio, consolandolo attraverso la recitazione di alcuni versetti del Corano. È stato il figlio a convincerla a rivolgersi ai Servizi Sociali per ricevere l’aiuto necessario per uscire da tale situazione di disagio. È stata così accolta in un alloggio del Servizio Sociale Territoriale, dove ha vissuto in coabitazione con altre madri per quasi due anni. Il Servizio le ha anche pagato il corso per operatore socio-sanitario (OSS). In questo periodo sono emerse varie carenze genitoriali: la madre lasciava il figlio in casa da solo per moltissimo tempo, non si preoccupava né di fare la spesa né preparargli il pranzo, e non era raro che il ragazzo al rientro da scuola trovasse la casa e il frigo vuoti! Ugualmente non si è mai interessata del percorso scolastico del figlio: non andava a ritirare le pagelle né si preoccupava di procurargli l’indispensabile materiale scolastico. Il ragazzo ha iniziato in questo periodo a disinteressarsi alla scuola e a frequentare compagni che come lui avevano uno stile di vita sregolato. Anche l’osservazione del rapporto madre-figlio genera molte preoccupazioni negli operatori del Servizio Territoriale: la madre avvolte definisce il figlio “il suo bimbo”, altre volte “il suo uomo”, lo sgrida come un bambino piccolo ma lo coinvolge in scelte e responsabilità da adulto e dorme normalmente con il figlio nel letto matrimoniale. Solo, quando il ragazzo si comporta male la madre, per punirlo, gli impedisce di dormire con lei. Le dinamiche comunicative tra madre e figli sono caratterizzate da richieste, rifiuti, litigi insulti e repentine rappacificazioni accompagnate da intense manifestazioni d’affetto Le educatrici del Servizio Sociale Territoriale, preoccupate non solo per il rischio di dispersione scolastica e di devianza del ragazzo, ma anche per il suo “equilibrio” hanno attivato interventi per sostenere le capacità genitoriali della madre, ma questi sono stati percepito come impropria ingerenza da parte della donna, tanto che si ostinava a rifiutare anche il contributo economico per la spesa settimanale, sostenendo che “Maometto dice che a chiedere si arriva a Allah ciechi”, mentre il figlio la supplicava di accettarlo! Nel 2013 alla madre è stato assegnato un alloggio popolare e le è stata data la possibilità di scegliere un appartamento tra quelli disponibili. Le educatrici del Servizio le hanno consigliato di scegliere un appartamento in un quartiere diverso da quello in cui risiedeva al momento, in modo da allontanare il 86 figlio dalle rischiose compagnie che frequentava, ma la donna è stata irremovibile nella scelta di rimanere nel quartiere. Nel nuovo alloggio la situazione è precipitata: la madre non ha esercitato più alcun controllo sul figlio, che ha accumulato tante assenze scolastiche da essere bocciato per la seconda volta in seconda media! Inoltre, la madre, per qualche tempo ospita nella nuova casa il “fidanzato”, estromettendo il figlio dal suo letto. È in questo periodo che il ragazzo, tredicenne e quindi non ancora perseguibile penalmente, inizia a collezionare le prime denunce per furto di cellulari e play station. Il Tribunale per i Minorenni dispone un Decreto Provvisorio con mandato di vigilanza ai Servizi Sociali e richiesta di fornire il necessario sostegno economico e psicologico al minore. Contemporaneamente le Forze dell’ordine effettuano alcune perquisizioni nell’alloggio per recuperare, senza successo, dei cellulari rubati. Tali eventi preoccupano molto il ragazzo, che si avvicina al compimento dei 14 anni, e che riprende a frequentare abbastanza regolarmente la scuola, che gli propone di proseguire il percorso scolastico per alcuni mesi e poi di ritirarsi per sostenere da privatista gli esami di terza media, in modo da recuperare un anno. Parallelamente il ragazzo, agganciato da un équipe di educativa di strada, inizia a frequentare anche un centro di socio-educativo frequentato da ragazzi delle scuole superiori. Tuttavia, durante le vacanze natalizie, venuto meno il contenimento offerto dalla scuola e dai servizi educativi del territorio, il ragazzo riprende il suo stile di vita sregolato e la frequentazione di giovani adulti marginali e con agiti devianti, rientra a casa a notte fonda e alcune notti le trascorre totalmente fuori. La madre, incapace di gestire il figlio, si rivolge anche alle forze dell’ordine per impedirgli di uscire. Ma il loro intervento risulta inefficace: non solo il ragazzo esce, rientrando a notte fonda in stato confusionale, ma addirittura pochi giorni dopo è fermato, in due distinti episodi, dalle forze dell’ordine ed è trovato in entrambe le occasioni in possesso di cellulari rubati. Fermato nuovamente dalle Forze dell’Ordine, che attivano il Pronto Intervento Sociale (PRIS), istituito per dare una risposta anche negli orari di chiusura dei servizi alle persone in situazione di urgenza ed emergenza sociale, il quale propone l’inserimento in una comunità per una notte, il ragazzo reagisce con una crisi di forte agitazione psicomotoria e agiti autolesionistici, che richiedono l’intervento del 118 e il ricovero presso un reparto di neuropsichiatria infantile. In questa, come in altre occasioni, è risultato positivo ai cannabinoidi. La madre, di fronte al precipitare della situazione del figlio, si dispera e lo accusa di essere della stessa “razza” del padre, perché nella sua famiglia non c’è mai stato nessuno che fumasse o mettesse in atto comportamenti illeciti. Temendo che il figlio possa rubare in casa o utilizzi la casa per stare con gli amici quando lei si reca al lavoro, lo lascia per tutto il tempo fuori senza chiavi. Sollecitata dai Servizi Sociali a seguire un percorso di supporto psicologico, dopo un primo colloquio, si è rifiutata di proseguirlo, investendo della responsabilità dei problemi del figlio lo stesso Servizio Sociale che da anni segue il nucleo madre-figlio. In seguito all’intensificarsi degli episodi trasgressivi messi in atto dal minore, il Tribunale per i Minorenni affida il minore al Servizio e ne richiede il collocamento protetto. Il sopraggiungere di una quarta denuncia, come già accennato, fa sì che il ragazzo sia collocato in una comunità come per l’applicazione di una misura cautelare non detentiva. L’acquisizione delle informazioni sulle condizioni di partenza, del minore e della famiglia, dovrebbe altresì essere integrata da un’indagine socio-politica e storica del contesto in cui ha preso le mosse l’impresa migratoria, vista anche la “ridondanza” di minori appartenenti ad alcune cittadinanze. Oggi il riguardo a questi aspetti contestuali, di ordine sociale e storico, assumono ancora maggior rilevanza per comprendere ad esempio come uno sconvolgimento geopolitico possa coincidere col crollo di una fondamentale garanzia psichica e venire così a costituire la concausa di una migrazione. Due storie aiutano a dare la misura della complessità di questa dimensione. 87 Un ragazzo russo di 16 anni è arrestato nel giugno 2014 per il reato di rapina aggravata in concorso. È accompagnato in CPA, con i coimputati, anch’essi stranieri ma di altre cittadinanze. A visita medica risulta in buone condizioni fisiche, ma positivo ai cannabinoidi, alla cocaina ed alle anfetamine. Da una prima verifica, effettuata dagli operatori del CPA, il ragazzo risulta già in carico all’USSM per due procedimenti penali, uno per danneggiamento in concorso e l’altro per tentato furto. In entrambi i casi è stato denunciato a piede libero e non risulta ancora fissata l’Udienza. Dai racconti del ragazzo, da una relazione dei Servizi Sociali Territoriali e dai colloqui con la madre, gli operatori del CPA ricostruiscano la sua storia. Il ragazzo, figlio unico, è nato in Russia ed è giunto in Italia a poco più di 3 anni di età, insieme alla madre, che ha messo in atto il progetto migratorio in seguito alla separazione dal marito e padre del ragazzo. Il padre, rimasto in Russia, è docente universitario e professionista nel campo del diritto internazionale, mentre la madre si occupa di danza e attualmente lavora come personal trainer in una palestra e gode di una situazione economica agiata. Poco dopo essere giunta in Italia, la signora si è sposata con un cittadino italiano, dal quale si è separata quando il ragazzo aveva circa 11 anni, e ha avviato una nuova relazione sempre con un cittadino italiano, con il quale tutt’ora convive. Il ragazzo riferisce agli operatori di essere rimasto molto legato al primo marito italiano della madre, con la quale anche lei continua ad intrattenere rapporti caratterizzati da affetto e stima. Confida, di avere, invece, rapporti molto freddi con l’attuale compagno della madre. Per quanto attiene i rapporti con il padre, il ragazzo sostiene di averli interrotti da qualche anno: in passato si recava a trovarlo nel periodo estivo in Russia, ma in seguito ai contrasti tra la madre e il padre, dovuti sia a quella che la madre percepiva come un’ingerenza del padre nella sua educazione sia ad un contenzioso per una parte di eredità che gli spetterebbe ha preferito da circa tre anni non avere più contatti con lui. Educato dalla madre ad essere autonomo ed indipendente, in conformità con i modelli educativi del Paese di origine, il ragazzo si è sempre mostrato protettivo nei confronti della madre e sollecito nell’aiutarla nella gestione domestica. Dopo frequentato la scuola secondaria di primo grado, il ragazzo, su indicazione della madre che riteneva utenza valorizzare il suo bilinguismo, si è iscritto al liceo linguistico: tale scelta si rivela fallimentare: il ragazzo viene bocciato per due anni di seguito. È in questo periodo, che la madre, molto concentrata sull’evoluzione positiva che ha assunto il suo lavoro, ha iniziato ad essere meno attenta alle frequentazioni del figlio e allo stile di vita che egli va assumendo: questi, infatti inizia a consumare sostanze stupefacenti, a fare un uso smodato di alcool e interrompe la frequenza scolastica. Il ragazzo, che ha detta degli operatori del CPA, appare intenzionato a dare una rappresentazione di sé positiva, depurandola da qualsiasi problematicità di ordine familiare e personale e mimetizzando il fatto reato che lo coinvolge, definisce gli ultimi mesi della sua vita come un “periodo di decadenza, buio e difficile”. Sostiene di essere diventato a tal punto scontroso e intrattabile con la madre da aver di fatto smesso di parlare con lei. In considerazione delle difficoltà emerse dalla famiglia nel contenimento e nel controllo del figlio, in sede di udienza di convalida, il ragazzo viene sottoposto alla misura cautelare del collocamento in comunità. Colui che gli operatori hanno designato “il figlio del Re” è un ragazzo nigeriano di 17 anni, accompagnato in CPA alla fine del 2012 dalle Forze dell’Ordine in stato di arresto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. Parla solo poche parole di italiano e ha con sé un permesso di soggiorno rilasciato nei primi mesi dell’anno. Da questo documento si evince che il ragazzo è sbarcato a Lampedusa e che è ospite di una struttura di accoglienza in Sicilia. Il CPA richiede il supporto di un interprete e il ragazzo inizia a raccontare la sua storia. Il ragazzo appartiene al gruppo linguistico-culturale Esan, maggioritario nello stato Edo della Federazione Nigeriana. Il padre, deceduto da una decina di anni, ricopriva una carica rilevante nella comunità di appartenenza. “Era un Re”, afferma il ragazzo. Il padre si sposa con donna che appartiene 88 a un diverso gruppo etnico. Da tale matrimonio “misto”, avversato dalla famiglia del padre, nasce prima una bambina e a distanza di due anni il ragazzo. Alla morte del “padre-re”, il lignaggio patrilineare non ritiene il ragazzo e la sorella degni del riconoscimento del rango paterno, perché figli di una matrimonio interetnico. La madre del ragazzo teme che il lignaggio del marito possa nuocere con mezzi magici contro i suoi figli, che potrebbero rivendicare il rango paterno, e tenta di difenderli dai possibili attacchi di stregoneria spingendo la femmina a “farsi suora” ed affidando il maschio al fratello che vive in Libia. Nel corso del conflitto civile che sconvolge la Libia nel 2011, lo zio scompare e il ragazzo si rivolge a un conoscente, il quale lo induce ad imbarcarsi. Il ragazzo abbandona il Paese senza neanche conoscere la sua destinazione e si ritrova a Lampedusa, dove inizialmente viene accolto come minore straniero non accompagnato in un’apposita struttura di accoglienza. Successivamente, rivela di essere maggiorenne e viene trasferito in una struttura che accoglie i cittadini adulti che hanno diritto alla protezione umanitaria in seguito alla cosiddetta “emergenza Nord-Africa”. In questa struttura inoltra richiesta di protezione internazionale e la prima audizione di fronte alla commissione è prevista in una data alla fine del mese in cui è stato arrestato. Il ragazzo soggiorna per alcuni mesi in quest’ultima struttura, ma dopo un primo corso di lingua durato circa un mese, la struttura non offre altre attività. La prolungata inattività, spinge il ragazzo a maturare l’idea che altrove può trovare maggiori chances per far evolvere la propria situazione. Avendo sentito parlare di una città della provincia dell’Italia settentrionale da alcuni conoscenti, decide di allontanarsi dalla struttura e di recarsi in quella città in cerca di una qualsiasi occupazione. In realtà, in questo viaggio si trova in grande difficoltà e giunto nella città non ha altra scelta che accettare di spacciare stupefacenti, dietro promessa di un compenso. Ma non è capace e viene individuato tempestivamente dalle Forze dell’Ordine e arrestato. Nel raccontare le sue peripezie, il ragazzo ammette le proprie responsabilità ed esprime una matura consapevolezza rispetto alla situazione in cui si trova. Esprime una sensazione di disorientamento e il timore di non riuscire a riprendere in mano la propria vita, non potendo fare riferimento a figure parentali o comunque vicine. Il Giudice per le indagini preliminari, in sede di convalida, applica al “minore” la misura del collocamento in comunità e viene trasferito in una struttura presente in quella regione. Qualche mese dopo, l’USSM propone un progetto di messa alla prova che viene accolto dall’Autorità Giudiziaria. Il progetto di MAP della durata di anno si è concluso, con successo, nella tarda primavera del 2014. Altrettanto centrale, oltre al coinvolgimento della famiglia, è l’attivazione del capitale sociale, che pone spesso vere e proprie sfide agli operatori. Si tratta, infatti, di un capitale sociale che risulta spesso più difficile da attivare, per una minore “familiarità” con gli attori delle reti prossimali dei minori stranieri e per quell’elemento di disomogeneità e diversità culturale che rende, a primo impatto, tali risorse, a torto o a ragione, meno accessibili. Un esempio banale: la relativa immediata facilità di coinvolgimento di una parrocchia nel caso di un minore italiano e, invece, della moschea nel caso di un minore straniero di fede musulmana. Un aspetto osservato durante le fasi operative del progetto, che hanno visto l’équipe multidisciplinare giocare un ruolo attivo nella costruzione di un lavoro di rete tra i diversi servizi coinvolti nella presa in carico, è l’importanza di adottare modelli di relazione che siano maggiormente coerenti e vicini alle esigenze e alle risorse del minore, anche se a discapito di una totale adesione a quei dispositivi teorici che delineano le regole che contraddistinguono la relazione operatore-utente. L’utilizzo della mediazione linguistico-culturale, seppur già contemplato all’interno dei servizi minorili della Giustizia ed in uso in molti contesti, non ha ancora raggiunto una diffusione 89 sistematica nella definizione dei progetti di presa in carico. L’intervento del mediatore linguistico-culturale prende le mosse dall’abbattimento della barriera linguistica che limita la comprensione tra il minore e gli operatori e permette di raggiungere un risultato più ampio in quanto rende più comprensibile all’intera équipe di operatori che si occupano del minore gli usi ed i costumi della tradizione culturale da cui il minore stesso proviene e, nel contempo, rende più comprensibile al minore (in termini di lingua e di significati culturali) perché si trova in un servizio della Giustizia minorile italiana, cosa gli chiede quel servizio e quali sono le procedure che quel servizio vuole mettere in atto nei suoi confronti ed a suo favore. 90 Raccomandazioni: la dimensione del diritto In ordine ai diritti fondamentali del minore straniero si pone al primo posto il diritto alla salute, che in Italia è garantito dal Sistema Sanitario Nazionale a tutti i cittadini, nonché a tutte le persone in esecuzione di pena o comunque sotto la responsabilità della Giustizia. La tutela del diritto alla salute rappresenta ormai prassi condivisa e diffusa nella Giustizia minorile e, più in generale, nella rete di servizi coinvolti nella tutela dei minori stranieri. Ma fermo restando l’impegno degli operatori, SIMS ha rilevato alcune criticità e non si può qui tacere che questo tema necessita di essere ancora adeguatamente problematizzato. Se infatti non vi sono dubbi che il diritto alla salute è pienamente assicurato attraverso il ricorso alle cure mediche per così dire convenzionali o abitualmente in uso, si presentano talvolta inconvenienti, che pure producono un significativo e comprensibile spaesamento nel ragazzo, nei casi in cui entra in gioco il tema dell’acceso alle forme di cura cosiddette “tradizionali”, culturalmente determinate. La questione non è marginale, poiché è citata come premessa della Carta dei diritti del fanciullo la necessità di tener “debitamente conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo”. Anche in base a questa indicazione internazionale è doveroso raccomandare che negli interventi di tutela della salute, qualora fosse richiesto dal minore straniero o dal suo legale rappresentate e qualora ciò non risultasse contrario alle norme sanitarie e legali previste in Italia, sia consentito ricorrere a pratiche di cura tradizionali, proprie della cultura del minore. La negazione di tale diritto, seppur praticato al fine di facilitare la gestione del minore all’interno degli IPM o di altri servizi minorili, mina la prospettiva di definizione di un rapporto di fiducia e collaborazione. Anche su questo punto vale proporre uno stralcio della storia di un ragazzo. Nato in Senegal, il ragazzo giunge in Italia a 14 anni con la famiglia (genitori e altri figli, di cui una ragazza gravemente disabile) che si stabilisce in una regione dell’Italia centrale. Il suo percorso di socializzazione in Italia è burrascoso: colleziona denunce a piede libero, fugge di casa ed è ospitato da due transessuali italiani che lo “pagano” in denaro e droga per le sue prestazioni sessuali. I “trans” sono denunciati e lui è collocato con provvedimento civile in una comunità educativa. Fugge in una metropoli del Nord, ospite di connazionali e qui commette una rapina aggravata in concorso, reato che lo conduce prima al CPA e poi all’IPM della stessa città. Infine, è trasferito all’IPM più vicino alla residenza della famiglia. Nel corso della sperimentazione condotta da SIMS, la domanda iniziale posta dagli operatori all’équipe multidisciplinare SIMS “aiutateci a comprendere chi sia”, si trasforma nella richiesta di un supporto per meglio decodificare la “sofferenza” nascosta del ragazzo ed attivare un’alleanza educativa con la famiglia, in vista della possibilità di richiedere un affidamento in prova al Servizio Sociale da realizzarsi eventualmente in una Comunità più vicina alla residenza della famiglia. Mentre il lavoro procede, si verifica un “incidente critico” che consente successivamente di avviare una diversa relazione con la famiglia: nel corso di una visita della madre, che aveva nascosto tra gli abiti consegnati al figlio un “unguento tradizionale”, che è stato scoperto dagli agenti e riconsegnato alla madre, alla presenza del ragazzo che si è alquanto “inquietato”, l’équipe multidisciplinare interviene per offrire all’educatore ed all’agente una chiave di lettura non etnocentrica dell’episodio, che era stato letto come conferma di un 91 “pre-giudizio” del tipo: “ci vogliono sempre fregare e non rispettano mai le regole” (l’educatore e l’agente avevano comprensibilmente pensato che la madre fornisse droga al figlio). L’équipe ha quindi operato per decostruire il pregiudizio ed ampliare la sensibilità e la competenza culturale degli operatori coinvolti nell’episodio, con particolare riferimento alla dimensione “magico-religiosa” della cura. Nei colloqui successivi, il ragazzo ha chiarito che attribuisce l’origine delle sue “disgrazie” alla perdita di una “cintura protettiva”, sorta di talismano consegnatogli da un marabut, prima della partenza dal paese d’origine. Purtroppo, a suo dire, non è possibile farsi inviare dal marabut un’altra cintura in sostituzione di quella perduta, in quanto questa deve essere costruita e consegnata nel paese di origine. La sottrazione da parte degli operatori dell’unguento portato dalla madre, che aveva tuttavia una funzione protettiva – seppur più debole della cintura – ha causato nel ragazzo un’ulteriore fonte di preoccupazione, che si esprime in una sofferenza poco visibile ma profonda. A partire da quest’episodio, si è aperta la possibilità, per l’educatore dell’IPM e l’assistente sociale dell’USSM, di “penetrare” nel mondo simbolico del ragazzo e della sua famiglia, ampliando così il loro sguardo e la loro capacità di intervento. Inoltre, i colloqui con l’educatore, con il supporto dell’etnopsicologa hanno consentito al ragazzo di esprimere il proprio vissuto in un contesto accogliente e non discriminante rispetto alle sue credenze e pratiche, con una ricaduta positiva sulla sua “tenuta” di comportamenti adeguati nel contesto dell’IPM. Ancora in tema di diritto alla salute va ricordata l’attenzione ai casi in cui gli interventi richiesti per accertare le condizioni di salute del minore non trovano una pronta ed efficace risposta, a causa di difficoltà burocratiche o procedurali, quali quelle che sovente insorgono durante il passaggio di informazioni incomplete da un servizio all’altro. Si raccomanda pertanto di definire modalità di intervento che, pur nel rispetto degli assetti organizzativi del Sistema Sanitario Nazionale e dei servizi minorili della Giustizia, garantiscano una tempestiva ed efficace presa in carico della condizione di sofferenza manifestata dal minore. Altro versante della tutela dei diritti fondamentali del minore straniero è la garanzia del diritto a professare la propria religione, nonché di seguire regimi alimentari specifici legati alle tradizioni religioso-culturali. A questi aspetti fa riferimento la Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati, che esplicita il diritto di soddisfare le proprie abitudini alimentari e le esigenze di vita religiosa e spirituale. Tuttavia, nella declinazione operativa di questi diritti si evidenzia che non sempre viene effettivamente garantita la possibilità di ricorrere a ministri di culto diversi da quelli di religione cattolica all’interno degli IPM. Ancor meno è sicura la possibilità di seguire regimi alimentari specifici all’interno delle Comunità Ministeriali. In merito a quest’ultimo punto si ricorda quanto sia stringente, nel caso dei minori di religione musulmana, la norma che impone il divieto di consumare carne suina o comunque non macellata secondo le modalità tradizionali indicate dal culto islamico. Pertanto, pur nella consapevolezza dell’impegno e della puntualità mostrata dalla maggior parte dei servizi minorili della Giustizia in tale ambito, vale raccomandare l’attenzione costante a garantire, per ciascun ragazzo in carico alla Giustizia, l’accesso al proprio regime alimentare, coerente con la professione della propria fede. Sempre sul piano dei diritti, dovrebbe essere centrale, nel percorso compiuto attraverso il circuito penale dai non accompagnati, la figura del tutore. La funzionalità di tale figura dovrebbe riflettersi nella condivisione col ragazzo delle problematiche da affrontare e delle procedure da attivare – coerentemente con i bisogni e le esigenze del ragazzo stesso. Infatti, in molte situazioni, spettano per l’appunto al tutore alcune decisioni importanti ai fini della tutela del benessere psico-fisico di qualsiasi minore che non possa contare sulla presenza della famiglia. Del resto, anche nel caso del minore non immigrato, quando la famiglia non 92 c’è o non svolge correttamente il suo compito, la legge prevede che per garantire l’accesso del minore ai suoi diritti si istituisca una sorta di surrogato della responsabilità genitoriale, chiamato tutore. In realtà, nei vari contesti osservati, è emerso che di frequente il tutore assume un ruolo solo marginale rispetto alla presa in carico giuridica, sociale e psicologica del minore. Quindi non viene percepito da quest’ultimo come figura adulta di riferimento che dovrebbe compensare l’assenza della famiglia. L’esperienza ha messo in luce che quando la Magistratura Minorile nomina un tutore lo individua per lo più nella persona dell’amministratore locale del luogo in cui il ragazzo si trova, vista anche la cronica disproporzione tra numero di tutori esperti e numero di minori presenti nel territorio che hanno bisogno di un tutore. Da qui l’esercizio, da parte del tutore, di una tutela spesso meramente formale e non, come sarebbe invece necessario, personalizzata ed effettiva. L’amministratore locale diviene tutore di un numero rilevante di minori e, per forza di cose, non può seguire tutti i loro percorsi se non in maniera parziale. Posto ciò, in merito alla questione del tutore, si può dire che risulterebbe certamente utile ed è pertanto auspicabile la definizione di modalità di intervento condivise e trasversali a tutti i servizi minorili, in ordine al coinvolgimento effettivo e partecipativo del tutore in tutte le fasi del percorso penale del minore. Dall’osservazione di alcuni casi di minori presi in carico, è emerso che la scelta dell’avvocato difensore non sempre è compiuta dal tutore – ovvero dal tutore d’intesa col minore – bensì effettuata direttamente dal minore. Approfondendo l’analisi attraverso il confronto con gli operatori, l’équipe multidisciplinare ha avuto modo di evincere che lo stesso avvocato veniva nominato da più minori e che lo stesso avvocato era stato nominato – nel passato più prossimo – da altri ragazzi coinvolti in analoghi procedimenti giudiziari. Come dire che i minori in carico al servizio nominavano il proprio avvocato direttamente e lo individuavano su indicazione della rete dei connazionali attiva nel territorio ed in genere fortemente compromessa in circuiti devianti. Certamente questa prassi non può essere ostacolata dagli operatori della Giustizia, nel rispetto del diritto del minore alla difesa ed alla scelta dell’avvocato. Tuttavia il riscontro di questo stato di cose induce altrettanto certamente a riflettere sull’incoerenza tra una procedura – ancorché legittima – e l’obiettivo ultimo della Giustizia, cioè favorire l’emancipazione del minore ed il suo ingresso in una dimensione di cittadinanza attiva. Al fine di scongiurare la modalità della nomina dell’avvocato precedentemente descritta sarebbe dunque opportuno restituire al tutore il diritto-dovere di nominare l’avvocato difensore, auspicando nel contempo che il tutore assuma appieno e nella sostanza quella funzione di sostegno e garanzia che gli compete e che peraltro coincide con la mission che guida ogni progetto individualizzato messo in atto dalla Giustizia minorile a favore dei ragazzi di cui essa è responsabile – finché permangono nei suoi servizi e, seppur in maniera diversa, nella fase di rilascio. 93 Raccomandazioni: la dimensione operativa e procedurale Su questo piano il primo argomento è la scelta della comunità, che pone ai servizi un duplice elemento di riflessione, collocabile su due momenti distinti del percorso del minore: quello relativo alla fase di inserimento ed in particolare all’individuazione di criteri che orientano la scelta della struttura; quello relativo invece alla conclusione della permanenza in comunità, in previsione dell’uscita dalla struttura e del reinserimento nel contesto sociale allargato. I criteri di scelta maggiormente in uso ai fini dell’individuazione della comunità in cui inserire un minore si basano sulla vicinanza-omogeneità etnico-culturale tra il minore e l’eventuale gestore della struttura (come nel caso di ragazzi provenienti da paesi islamici, collocati in comunità gestita da musulmano) o, al contrario, sulla cautela nell’evitare la concentrazione di ragazzi provenienti dallo stesso paese d’origine all’interno della medesima struttura, in ragione del supposto rischio che possano “fare gruppo” e consolidare condotte devianti caratteristiche di quel gruppo. Si tratta di due criteri che tuttavia rispondono, ancorché specularmente, ad una logica unica, che rischia di rivelarsi fuorviante. Infatti, la costruzione di associazioni dirette e causali tra appartenenza culturale e comportamenti del minore può indurre l’operatore a sottovalutare altri elementi, che pure sono significativi nella vita del minore e nello sviluppo delle condotte devianti. In merito alla fase conclusiva del percorso compiuto in comunità, bisogna sottolineare che questa fase prelude al distacco del minore dalla struttura che per un lungo periodo ha rappresentato per lui – come spesso accade – l’unico riferimento. Per tale motivo, si richiede in questa fase così delicata una preparazione specifica, mirata sia a favorire da parte del minore l’elaborazione dei sentimenti che anticipano e accompagnano l’esperienza del distacco, sia alla pianificazione dettagliata, da parte di tutti gli attori coinvolti, del successivo percorso di reinserimento sociale. L’importanza della comunità è palese nel caso del ragazzo di cui la storia che segue. Si tratta di un ragazzo marocchino, che fa ingresso in Comunità Ministeriale, proveniente dalla libertà, all’età di 16 anni, imputato del reato di rapina aggravata in concorso. Gli operatori sono colpiti da questo ragazzo, dall’apparenza fragile, educato e rispettoso degli adulti, spaventato dagli effetti del procedimento penale in cui è coinvolto e che ricerca la presenza del personale educativo e psicologico. Racconta con semplicità la sua storia, che trova puntuale conferma, dalla documentazione inviata dai Servizi territoriali che lo hanno in carico. È giunto in Italia nel 2008, all’età di 11 anni, insieme al fratello maggiore, per ricongiungersi al padre, da 25 anni immigrato in una regione del nord-Italia. La madre e il resto della famiglia è rimasta in Marocco. Una volta in Italia, ha frequentato le scuole secondarie di primo grado. Respinto nell’ultimo anno, ha abbandonato la scuola, per aiutare il padre nella vendita dei fiori. Nel periodo precedente la commissione del reato, il padre è rientrato temporaneamente in Marocco e ha affidato il figlio minore al fratello della moglie, che si trova anche lui in Italia. È durante l’assenza del padre che avviene il fatto-reato di cui è imputato. È in a tale fatto che le Forze dell’Ordine e i Servizi Sociali Territoriali effettuano delle indagini e dei controlli sulla situazione familiare 94 e domiciliare del minore. Viene così scoperto che il ragazzo vive in una sorta di scantinato, in condizioni estremamente precarie. Il fratello maggiore risulta appartenere ad una banda di connazionali dedita a varie forme di reati, che utilizzano il ragazzino come “palo”. È per questo inserito, con un provvedimento civile, in una comunità educativa, dove riprende il percorso scolastico interrotto. Dopo circa un mese di permanenza in questa struttura, arriva l’ordinanza di collocamento in comunità emessa dal Tribunale per i Minorenni della regione in cui è avvenuto il reato. Collocato nella Comunità Ministeriale, il ragazzino definisce la comunità che per prima l’ha accolto come la “sua famiglia” e manifesta una grande sofferenza per il distacco dalla struttura che lo ospitava. Il suo desiderio di farvi ritorno è palese, e la comunità contattata dal Servizio, si dichiara disponibile ad accoglierlo di nuovo. Il padre, contatto in Marocco dall’assistente sociale, si dice rassicurato dal sapere il figlio in comunità. In considerazione, dei legami che il ragazzo ha instaurato con il personale e gli ospiti della prima comunità, viene predisposto il suo trasferimento in quella struttura. Al momento in cui SIMS si conclude è ancora presente in questa struttura ed ha finalmente conseguito il diploma di terza media. Più in generale è opportuno segnalare che particolare attenzione e cura vanno dedicate a tutti i momenti del percorso attraverso il circuito penale che segnano il passaggio da un servizio minorile all’altro: dalla Comunità all’IPM o viceversa, da una misura alternativa ad una detentiva, dall’USSM alla detenzione intramuraria in caso di fallimento della messa alla prova e quant’altro. Infatti, proprio in questi momenti “di transito”, la “vulnerabilità” culturale e sociale che caratterizza l’utenza straniera rischia di esitare in ulteriori derive trasgressive, con collocazioni sempre più marginali. Ne fornisce un’idea la storia del ragazzo che “sfasciava” le comunità. Il padre del ragazzo, cittadino siriano, è in Italia dagli anni Sessanta del Novecento. Dopo un primo matrimonio da cui sono nati due figli, ha divorziato e nel 1993 si è sposato in Marocco, con la futura madre del ragazzo, di trent’anni più giovane di lui. Qui la coppia ha vissuto due anni. Dopo la nascita di una prima figlia e del ragazzo la coppia si trasferisce in Italia. Il ragazzo ha due anni. Le difficoltà economiche e le incompatibilità di carattere rendono però difficoltosa la convivenza e la coppia si separa nel 1999. La madre rimasta sola con i figli si rivolge al Servizio Sociale Territoriale per un supporto economico. Da quel momento il Servizio offre anche un supporto educativo alla donna, che riporta difficoltà che incontra nella gestione del figlio, poiché questi alterna momenti di forte affettività ad altri di rabbia ed aggressività e trasgredisce qualsiasi regola. All’età di 9 anni, in seguito alla segnalazione della scuola, preoccupata per l’insofferenza e l’incapacità di controllo del ragazzo, viene coinvolta la NPI, che rileva un disturbo della condotta e lo prende in carico. Con il trascorrere del tempo il comportamento del figlio peggiora e la madre, che intanto ha avviato una convivenza con un uomo italiano, si sente incapace di gestirlo. Chiede al padre, che è rientrato in Siria, di occuparsi del ragazzo, ormai undicenne. Il ragazzo definisce questo periodo come il “grande imbroglio”, in quanto la madre non lo informa del progetto che hanno predisposto i genitori per lui. Partito per le vacanze in Siria, scopre invece che vi resterà a lungo in quanto è già iscritto a scuola in quel Paese. L’inserimento a scuola, così come la relazione con il padre, particolarmente severo e centrato sul suo impegno di dover “correggere” il figlio, si rivelano disastrosi: il ragazzo finisce per due giorni in carcere e all’uscita da questo viene accudito da uno zio paterno. Rientrato in Italia l’anno dopo, la situazione precipita: la madre lascia il convivente italiano, con cui il ragazzo ha un buon rapporto e avvia una relazione con un connazionale che il ragazzo definisce “musulmano integralista”. La donna, in seguito a questa relazione, si riavvicina all’osservanza dei precetti della religione musulmana che ha da lungo tempo trascurato e vuole imporli al figlio. Ciò 95 inasprisce il conflitto con il ragazzo, che si sente italiano – rifiuta addirittura il suo nome arabo e vorrebbe cambiarlo all’anagrafe – e che le rinfaccia la sua ipocrisia, in quanto anche lei per tanti anni ha vissuto da italiana. Il ragazzo rivendica il suo essere “ateo” e la libertà di fumare, bere alcool e avere rapporti prematrimoniali. Il ragazzo inoltre, sfidando la madre, mantiene uno stretto rapporto con l’ex convivente italiano della donna, che considera come un “vero padre”. In questo contesto il ragazzo mette in atto varie fughe da casa e quando la madre predispone una sua nuova partenza per la Siria, il ragazzo già in aeroporto, dopo che i bagagli sono già stati imbarcati, riesce a fuggire. In considerazione delle fughe, nonché del suo comportamento a scuola, dove tra l’altro si rende protagonista di un aggressione a un compagno con un tirapugni, il percorso scolastico del ragazzo si caratterizza per continue interruzioni e fallimenti. Il Servizio Sociale Territoriale decide allora di collocarlo, sedicenne, in una comunità educativa, dove le sue difficoltà di gestione della rabbia e dell’aggressività esplodono, causando danni alle cose e attaccando fisicamente gli educatori. Dopo circa un mese è dimesso da questa comunità e collocato in un'altra, il suo comportamento peggiora: si allontana dalla comunità anche di notte, marina la scuola, e viene indagato per il reato di furto e ricettazione e dalla libertà è accompagnato direttamente in IPM. L’esperienza detentiva consente al ragazzo di superare con profitto l’esame di terza media e di sperimentarsi nelle varie attività proposte dall’istituto, nonché di avviare anche una riflessione critica sul suo stile di vita precedente. Il suo ruolo di “bravo ragazzo” che riveste in IPM, lo portano però ad essere oggetto di vessazioni da parte degli altri ospiti. Viene così elaborato un progetto per la sostituzione della misura cautelare ed dopo un breve passaggio nella comunità ministeriale viene inserito in una comunità del privato sociale. In comunità il suo comportamento migliora nettamente e dopo neanche un mese è proposta dall’USSM una sospensione del processo e una messa alla prova, che viene concessa per la durata di un anno. Da questo momento il ragazzo rimette in atto tutta una serie di comportamenti trasgressivi e provocatori, sia all’interno della comunità che nell’ambito del corso professionale che frequenta. Riesce comunque a concludere la messa alla prova con esito positivo. Il Servizio Sociale Territoriale, ritenendo inappropriata una sua ricollocazione a casa della madre, con cui il conflitto prosegue, lo colloca in un’altra comunità. Una notte, insieme alla sua ragazza, mentre sta guidando un’auto rubata è intercettato dalle Forze dell’Ordine ed inseguito. Riesce a sfuggire e fa rientro in comunità. Le forze dell’Ordine lo rintracciano e spaventato si rifugia in cucina e preso un coltello compie un grave atto di autolesionismo, per il quale è sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Richiesto dal Servizio Sociale Territoriale la presa in carico della NPI, questa rifiuta in quanto il suo gesto “è stato una reazione di adattamento con disturbo di condotta”. A metà 2013 rientra in IPM, dalla libertà, per l’imputazione relativa al furto dell’auto. In breve tempo, la misura cautelare viene sostituita con quella del collocamento in comunità ed assegnato ad una nuova comunità. Qui rimette in atto il solito copione di trasgressioni e provocazioni. Ripreso dagli educatori: esplicita il suo proposito: non farà nulla di particolarmente grave da meritarsi un aggravamento della misura penale, ma intende far “scoppiare” la comunità portando gli educatori allo sfinimento e mettendoli l’uno contro l’altro, come ha già fatto in tutte le comunità in cui è stato! E mantiene il suo proposito: si lamenta di tutto (la TV troppo vecchia, l’assenza dell’abbonamento a SKY), richiede in maniera ossessiva e ripetitiva cose, tiene il cibo in camera sfidando gli operatori (“se avete gli attributi venite a prenderlo!”) e soprattutto si rifiuta di andare a letto alle 23 come previsto dal regolamento della comunità. In considerazione di questi agiti, l’USSM richiede alla NPI, come effettuare una valutazione approfondita sulle condizioni psicologiche del ragazzo, come previsto dal DPCM 01.04.2008. Per motivi indipendenti dalla volontà del ragazzo, egli si ritrova l’unico ospite della struttura ed inizia ad aderire al progetto della comunità. Dopo circa due mesi, in un colloquio con l’’assistente sociale dell’USSM si dice pronto a sperimentarsi in un nuovo progetto di messa alla prova. Viene stilato un progetto che articolato in vari punti, prevede tra l’altro, l’impegno a modificare le sue modalità di 96 comunicazione e di relazione con gli operatori e nello specifico di sforzarsi di non offendere gli operatori e di modificare i toni, spesso arroganti e svalutativi, con cui si rivolge loro. Dopo qualche giorno telefona all’assistente sociale per comunicargli che accetta tutti i punti del progetto eccetto uno: si può impegnare a non offendere gli operatori ma non può modificare i toni comunicativi. “Loro si meritano di essere trattati come faccio io”, sostiene. E poi aggiunge: “non voglio essere falso”. Il progetto di messa alla prova viene comunque presentato all’Autorità Giudiziaria, con un parere negativo dell’assistente sociale e non viene accolto. Inaspettatamente il ragazzo reagisce migliorando ulteriormente il suo comportamento in comunità e adoperandosi per migliorare la relazione con gli operatori. Nel frattempo viene preso in carico dalla NPI del comune di residenza, che però per la distanza da quello in cui si trova la comunità propone di sostenere le spese di una psicoterapia effettuata da uno professionista scelto dalla comunità Il ragazzo prosegue il suo percorso in comunità, in termini sempre più positivi e nella primavera del 2014 viene beneficiato di una messa alla prova della durata di due anni. Oltre ad aver rispettato finora tutti gli impegni presi nel progetto di MAP, ha anche partecipato ad un laboratorio sulla violenza organizzato dalla Casa delle donne, dove ha dato prova di un’intelligenza vivace e ha fornito un notevole contributo al lavoro di gruppo, anche attraverso la narrazione delle vicende della sua storia personale e familiare. L’argomento sin qui discusso richiama fortemente la questione delle modalità di lavoro in “rete” dei servizi, che verte sul grado di integrazione funzionale tra i vari servizi della Giustizia minorile e tra essi e gli altri servizi territoriali che a vario titolo si occupano dei minori in carico alla Giustizia. In molteplici occasioni, nel corso della sperimentazione condotta da SIMS, i servizi della Giustizia minorile hanno segnalato una comunicazione carente con i servizi territoriali ed una difficoltà nello stabilire e mantenere un contatto e uno scambio proficuo di informazioni. La problematica si fa ancora più intensa per quanto riguarda il rapporto con i servizi sanitari, cui viene rivolta la richiesta di valutazioni neuropsicologiche, a seguito di difficoltà del minore rintracciabili nel contesto scolastico, familiare o nel contesto degli stessi servizi minorili della Giustizia. Questa richiesta non sempre trova risposte immediate. Ne consegue un rallentamento nel percorso del minore, che a volte entra in contrasto con le sue problematiche e rischia di amplificarne le criticità. Com’è noto, il trasferimento di molte competenze di ordine psicologico al Sistema Sanitario Nazionale, dunque alle ASL – competenze che per molti anni sono state interne alla Giustizia, grazie alla presenza di psicologi nel suo organico – ha posto ai servizi un elemento di complessità aggiuntivo, ampliando la rete degli attori “esterni” con cui interfacciarsi. Complessità se si vuole amplificata anche dalla sensazione, riportata da alcuni operatori, di un significativo aumento delle problematiche psicologiche-psichiatriche riscontrate all’interno dell’utenza. Le osservazioni condotte nell’ambito di SIMS hanno lasciato emergere lacune in merito alla conoscenza della condizione del minore precedente alla migrazione. Tale “vuoto” di informazioni può indurre ad attribuire ad eventuali traumi migratori o di adattamento al nuovo contesto qualunque difficoltà del minore, escludendo la possibilità che l’eziologia delle difficoltà possa essere ricercata in altri accadimenti, precedenti l’esperienza migratoria o da essa indipendenti, come si può peraltro riscontrare leggendo alcune tra le storie esemplari proposte. Ulteriori vuoti di informazioni sono l’esito di difficoltà di accesso alle informazioni relative alle precedenti esperienze del minore vissute all’interno del circuito penale e/o comunque nel territorio. Sovente si è costatato quanto le informazioni non sempre “viaggino” insieme al minore. E si è constatato che spesso il singolo Servizio si trova 97 a dover formulare nuove ipotesi educative e pedagogiche non fondate sulla reale storia del minore. Al fine di ampliare il patrimonio di informazioni relative al minore, un canale certamente utile è rappresentato dalla comunicazione con gli Istituti Scolastici. Ogni minore gode del diritto-dovere all’istruzione scolastica, pertanto uno dei cardini del processo integrativo è rappresentato dall’iscrizione a scuola, che è anche un contesto privilegiato per l’acquisizione di informazioni circa lo sviluppo cognitivo, sociale e relazionale acquisito dal ragazzo. Conoscere il livello d’integrazione del minore nell’ambiente scolastico rende possibile prevedere e valutare la tenuta di eventuali futuri inserimenti; monitorare le capacità di apprendimento e conoscere inclinazioni, interessi e risorse del minore. Come sempre, si tratta di elementi conoscitivi che contribuiscono a far sì che il progetto educativo sia realmente personalizzato ed abbia maggiori possibilità di successo. In ultimo il versante del dialogo collaborativo tra servizi minorili, tribunali e questure. Il principio della tutela del minore è ugualmente centrale tanto per le istituzioni preposte all’applicazione del diritto dei minori, quanto per il sistema della Giustizia Minorile, di cui costituisce il mandato finale. Tuttavia, non è raro che si verifichi un clamoroso paradosso, determinato da una sorta di “buco” nelle maglie della rete di accoglienza e di tutela: da una parte i servizi minorili della Giustizia che stabiliscono un patto di fiducia col ragazzo. Fondato sulla costruzione di un progetto a medio-lungo termine, quale ad esempio la messa alla prova; dall’altra parte la Questura, che spesso impiega periodi di tempo lunghi nella regolarizzazione della posizione giuridica del minore, attraverso la concessione del permesso di soggiorno, in particolare al compimento della maggiore età. Quest’elemento viene in molti casi a configurare un’ulteriore problematicità per i servizi minorili, che sempre di più – ed in particolar modo nella gestione dei minori stranieri ma non solo – debbono interfacciarsi con una pluralità di altri attori istituzionali e non istituzionali, esterni al sistema di Giustizia minorile, con una possibilità di dialogo e scambio di informazioni che risulta essere spesso ridotta o comunque deficitaria. Come dire che in alcuni casi, la Giustizia minorile, suo malgrado, si trova imbrigliata da forme di discriminazione istituzionale che, seppur esito di disfunzionalità e ritardi burocratici nelle procedure, finiscono per avere un forte impatto sul percorso dei minori all’interno dei servizi, pregiudicandone le possibilità di successo. 98 Quasi a margine: note conclusive Il sistema di Giustizia minorile italiano pone le fondamenta del suo operare nel riconoscimento e nella valorizzazione del capitale umano dei giovani. Le caratteristiche, le competenze e le abilità dei minori in carico al sistema – cioè sotto la sua responsabilità – sono alla base della definizione di ognuno degli specifici percorsi dedicati alla maturazione dei minori, alla costruzione di un’identità socialmente responsabile ed al raggiungimento dell’esercizio sostanziale della cittadinanza attiva. Oltre ad essere centrato sulla personalità e sulla responsabilità del minore, il sistema di Giustizia minorile individua nel contesto sociale tanto una responsabilità, quanto una risorsa per la fuoriuscita del minore dal circuito penale. A tal fine, nell’ottica dell’abbattimento delle condotte di recidiva e dell’effettivo e funzionale reinserimento sociale del minore autore di reato, nonché al fine di garantire la tutela dei suoi diritti soggettivi, il sistema di Giustizia minorile esercita un’attenzione crescente a contestualizzare gli interventi nel territorio di riferimento dei minori. L’applicazione di questi principi, nella loro dimensione teorica e nelle prassi operative, consente alla Giustizia minorile di garantire un buon livello di efficienza e puntualità, nonostante le difficoltà che il sistema affronta nell’esser costretto troppo spesso e con frequenza crescente a lavorare “in emergenza”, di fronte a sfide sempre nuove e con un personale ridotto. Ma se i risultati migliori sono sempre più consolidati nel lavoro con i minori italiani, purtroppo ancora si riscontrano limiti nell’applicazione delle medesime prassi quando si lavora con i minori stranieri. La sperimentazione condotta da SIMS, basata su una metodologia di intervento che vedeva l’integrazione tra saperi antropologici, etnopsicologici e di mediazione linguistico-culturale, ha permesso di rilevare quanto tali difficoltà nell’applicare teorie e prassi operative negli interventi rivolti al mondo sempre più composito e peculiare dei minori stranieri, possano trasformarsi in manifestazioni di discriminazione diretta o indiretta. Forme di discriminazione che trovano la loro origine sia nella “generalizzazione” delle procedure operative, sia nelle “relazioni” tra i servizi minorili della Giustizia e gli altri servizi territoriali che condividono la responsabilità dei percorsi educativi dei minori. S’intende per generalizzazione delle procedure quel fenomeno per cui le procedure divengono disfunzionali quando tentano di rispondere a bisogni specifici e peculiari (quali quelli dei minori stranieri) con interventi che non considerano le diversità culturali e non considerano la diversità culturale alla stregua di una risorsa sulla quale far leva nella definizione di un’alleanza tra servizio e ragazzo. Occorre pertanto che le differenze culturali dei minori stranieri in carico alla Giustizia minorile, non solo siano rispettate e tutelate, ma siano riconosciute come un’opportunità ed un fulcro su cui far leva nella progettazione di un percorso individualizzato. 99 In ordine alle difficoltà rilevate nell’analisi delle relazioni e dei rapporti tra servizi della Giustizia ed altri servizi (ASL, scuola, privato sociale) dunque in ordine alle difficoltà che anch’esse contribuiscono alla genesi della discriminazione indiretta o istituzionale, si vuol qui ricordare quanto sia necessario lo sviluppo di una diversa forma di sussidiarietà orizzontale, che favorisca un sistema di rete e relazione capace di includere tutti i servizi nei processi di crescita e di benessere e che persegua attraverso la cooperazione tra servizi, attraverso l’efficacia della comunicazione sociale, nonché tramite la sussidiarietà e la solidarietà praticate come stile di comportamento individuale e collettivo, il benessere dell’individuo e della società, come obiettivo primario. 100