Credit derivatives - Assofondipensione
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Credit derivatives - Assofondipensione
CREDIT DERIVATIVES Credit derivatives: origini e definizioni. La diffusione dei contratti derivati rappresenta la più evidente manifestazione del processo di innovazione che, negli ultimi anni, ha profondamente trasformato il modus operandi dei mercati finanziari. Tali strumenti, rendendo possibile scomporre e ricomporre singole caratteristiche di rischio delle attività sottostanti, si sono prestati alla costruzione di posizioni volte a beneficiare, per finalità speculative o di copertura, dell’evoluzione di ben individuate variabili di mercato (tassi di interesse, tassi di cambio, prezzi delle azioni..). Con l’introduzione dei credit derivatives questo processo di scomposizione e ricomposizione viene esteso dal rischio di mercato al rischio di credito. Il concetto di credit derivative si è sviluppato agli inizi degli anni novanta nei mercati americano e inglese, come tentativo di offrire uno strumento innovativo e maggiormente efficiente per la gestione del rischio di credito; a riguardo afferma Tavakoli: “ credit derivatives are revolutionizing the financial industry and changing the way banks, institutional investors, and securities traders do business both domestically and globally. Though not new, credit derivatives have just recently grabbed the spotlight as vehicles that can diversify portfolio credit risk by dampening the volatility of possible returns”1. Alcuni studiosi ritengono che le prime transazioni su tali prodotti siano state realizzate nel 1991 da Banker Trust ma la data di nascita dei credit derivatives appare comunque controversa. In merito così si esprime Das: “The origins of the market for the credit derivatives are not clear. The market appears to have evolved out of market for secondary loan trading which has developed since the early 1990s. The earliest transactions appear to have been completed around 1991/1992”2. 1 TAVAKOLI J. (1998), A Guide to Instruments and Applications, John Wiley & Sons. DAS S. (1998), Credit Derivatives: Trading and Management of Credit and Default Risk, John Wiles & Sons, p.523. 2 Pagina 1 Risulta certo però che il termine “credit derivatives” fu utilizzato per la prima volta nel 1992 nell’ambito della Conferenza dell’ISDA. Solo dalla metà degli anni novanta tali strumenti hanno avuto uno sviluppo esponenziale in termini di volumi di contratti in essere: “ Since then, the underlying market began to increase very quickly, especially after the financial crises in Asia and Russia.”3 A differenza dei tradizionali financial derivatives, nati per la gestione dei rischi di mercato, i credit derivatives si caratterizzano per il trattamento del rischio di credito: “Consentono di isolare, attribuire un prezzo e trasferire il rischio di credito implicito in ogni esposizione creditizia”4, senza che venga alienata l’attività finanziaria di riferimento; la caratteristica principale dei derivati creditizi è che permettono di trasformare il rischio di credito di un asset creditizio in merce di scambio o prodotto di massa (commodity). Come ogni commodity, il rischio di credito viene scambiato in appositi mercati, "over- the - counter"5, attraverso dealer specializzati e market maker e assume le seguenti caratteristiche: 1 - è un prodotto con domanda elastica rispetto al prezzo; 2 - gli scambi, normalmente, avvengono richiedendo agli operatori margini unitari bassi, indipendentemente dai volumi scambiati; 3 - i metodi di pricing e gestione delle posizioni non sono più basati su tecniche peculiari, internamente sviluppate da ogni azienda, ma su modelli e software di ampia diffusione; 4 - il periodo di detenzione delle posizioni è solitamente breve e non necessariamente termina alla scadenza del relativo contratto. 3 DAS S. (2000), Credit Derivatives and Credit Linked Notes, 2nd edition, John Wiley & Sons, USA, p. 883. CAROSIO G. (2000), Prefazione in Guida ai derivati su crediti, p. 29. 5 Mercati non regolamentati. 4 Pagina 2 1. Limiti all’uso di strumenti finanziari derivati nei fondi pensione L’articolo cinque, comma uno, del D.M. 703/96 prevede che le operazioni in contratti derivati possono essere effettuate, purché siano riconducibili ad una della seguenti tipologie: Generano un'esposizione al rischio finanziario equivalente a quella risultante da un acquisto a pronti degli strumenti finanziari sottostanti il contratto derivato; b) eliminano il rischio finanziario degli strumenti sottostanti il contratto derivato; c) assicurano il valore degli strumenti sottostanti contro fluttuazioni avverse dei loro prezzi; d) assicurano maggiore liquidità dell'investimento negli strumenti finanziari sottostanti senza comportare l'assunzione di rischi superiori a quelli risultanti da acquisti a pronti. In base all’articolo 18, par. 1, lett. d) della direttiva EPAP6, l’investimento in strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuisce a ridurre il rischio di investimento o facilita una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente tenendo conto dell'attività sottostante, e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente pensionistico evita anche un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni su derivati. 2. Struttura dei contratti derivati su crediti Per una esatta individuazione delle caratteristiche dei derivati creditizi, è opportuno indicarne gli elementi distintivi, così come indicati dall’ISDA, di natura tecnica e contrattuale: 1) Il sottostante del derivato creditizio: è rappresentato da da un “soggetto” definito Reference Entity (nominativo di riferimento) nei confronti del quale esiste una esposizione creditizia. La valutazione del merito creditizio si determina ricorrendo ad 6 Attuata in Italia con D.lgs 28/2007. Pagina 3 una “attività di riferimento” e tiene conto del rischio di default di un’esposizione debitoria del Reference Entity e/o del rischio di deterioramento della qualità del credito; 2) Controparti impegnate in un contratto di credit derivatives: si distingue tra l’operatore che vende la protezione e, quindi, “acquista” il rischio (protection seller) e l’operatore che acquista la protezione (protection buyer) e, quindi, vende il rischio. 3) Il Credit Event: si intende un particolare evento che, realizzandosi, consente all’acquirente della protezione di ricevere dalla controparte un pagamento contrattualmente stabilito ex ante. Tale evento può, in linea generale, essere assimilato al realizzarsi del mancato adempimento dell’obbligazione di pagamento contrattualmente individuata quale connessa al Reference Entity. La ratio del credit event è sostanzialmente differente da quella del tradizionale event of default (caso di inadempimento), in quanto quest’ultimo ha lo scopo di far decadere il debitore dal beneficio del termine al verificarsi dei primi segnali che possono preludere ad un suo futuro stato di insolvenza e, quindi, tende ad essere il più ampio possibile, a tutela e a vantaggio del creditore. Il credit event, al contrario, ha il fine di rilevare nel modo più oggettivo possibile le situazioni che rappresentano un tangibile ed inequivocabile segno di insolvenza del debitore, in quanto da queste determinazioni dipenderà il sorgere della prestazione pecuniaria dovuta dal venditore della protezione. Il Credit Event, di norma, si considera avvenuto soltanto quando esistono informazioni pubbliche (publicly available information) che descrivono come accaduto l’evento dedotto in contratto e sempre che l’informazione non abbia origine dal compratore della protezione. Le parti specificano le fonti e la tipologia di informazioni necessarie per dare prova del verificarsi di un credit event e i parametri da utilizzare al fine di scindere le cause che hanno determinato la variazione del valore del contratto. Le fonti generalmente riportate in contratto sono quotidiani nazionali a larga diffusione, o reti di informazioni elettroniche. Nella prassi la definizione di credit event è molto ampia e articolata, variando notevolmente da contratto a contratto e in funzione della natura pubblica o Pagina 4 privata del Reference Entity stesso. L’ISDA, a tale proposito, individua differenti ipotesi di credit event: a) Failure to pay: è il mancato pagamento da parte della Reference Entity del dovuto su una o più determinate obbligazioni, per un ammontare totale non minore al payment requirement. Viene concesso un margine di tempo per provvedere al pagamento pari a tre giorni lavorativi o, se specificato, un periodo di tolleranza (grace period); b) Restructuring, riguarda una ristrutturazione dell’obbligazione le cui nuove condizioni sono peggiori in senso economico-finanziario per gli investitori, ovvero: 1. riduzione nel tasso, o nell’ammontare degli interessi pagabili o nell’ammontare degli interessi maturati; 2. riduzione nell’ammontare di capitale principale, o nel premio pagabile a scadenza o alle programmate date di rimborso; 3. posticipazione o differimento della data di pagamento in conto capitale o in conto interessi; 4. cambiamento nella graduatoria dei pagamenti per priorità che dia luogo a subordinazione o postergazione; 5. cambiamento di valuta o di composizione dei pagamenti degli interessi e del capitale. c) Bankruptcy: è considerata bancarotta una delle seguenti tipologie di evento creditizio della reference entity: 1. fallimento; 2. dichiarazione di insolvenza o riconosciuta incapacità a pagare i debiti per quanto dovuto; 3. ammissione a procedure concorsuali; 4. nomina di un amministratore o liquidatore per tutte le attività; 5. processi di espropriazione della proprietà o parte di essa. Pagina 5 4) Il settlement del derivato creditizio: circa le tecniche di settlement, possono individuarsi diverse varianti: a) Physical Settlement, prevede il pagamento del prezzo nozionale contro consegna dell’attività di riferimento; b) Cash Settlement7: il venditore della protezione si impegna a pagare alla controparte una somma pari alla differenza tra il prezzo nozionale e il prezzo di mercato successivo alla data in cui si verifica il credit event. Negli ultimi anni è notevolmente aumentato il numero di soggetti interessato ai derivati creditizi. Gli operatori presenti in questo settore sono i più diversi: banche commerciali, banche di investimento, società di assicurazione, fondi, società industriali e commerciali, ciascuno con motivazioni diverse, ma con un fine comune rappresentato dalla copertura o 7 Una variante del cash settlement è la modalità Binary Payout, secondo cui il venditore della protezione si impegna a pagare, al verificarsi del Credit Event, un ammontare fisso prestabilito al momento della stipula del contratto. Pagina 6 dall’assunzione di un rischio di credito. In particolare, le investment banks e le banche commerciali detengono il primato delle negoziazioni. Per le banche i derivati rappresentano uno strumento importante per gestire il rischio di credito in modo efficiente, consentendo di coprire posizioni di rischio non gradite e di ridurre esposizioni verso nominativi con i quali queste hanno raggiunto dimensioni troppo elevate. Tali necessità di copertura sono aumentate considerevolmente negli ultimi tempi, a causa dei processi di consolidamento bancario e industriale che hanno comportato l’incremento delle esposizioni su di un singolo nominativo raggiungendo dimensioni eccessive sia per quanto riguarda il rischio massimo ragionevolmente assumibile, sia riguardo i limiti imposti dalla vigilanza bancaria8. Tramite i derivati di credito è inoltre possibile diversificare il portafoglio rischi attraverso l’assunzione di esposizioni nei confronti di nominativi o paesi con i quali è difficile avere una relazione diretta oppure dove non si è presenti geograficamente. In particolare l’operatore che utilizza credit derivatives per diversificare il proprio portafoglio prestiti non deve alienare i propri rapporti di credito; può coprirsi dal rischio di default, mantenendo inalterato il suo rapporto con l’impresa debitrice riducendo il peso di una eccessiva concentrazione nell’ambito del proprio portafoglio prestiti. Altro fondamentale utilizzo che le banche fanno dei derivati di credito è legato ad una efficiente gestione del capitale regolamentare. Le autorità di vigilanza bancaria hanno stabilito che le banche devono mantenere un capitale regolamentare minimo, a fronte della propria attività, che viene calcolato in base alle differenti tipologie di operazioni in essere9. L’uso dei derivati di credito consente di liberare 8 Limiti finalizzati a contenere i rischi di instabilità delle banche, connessi alla concessione di finanziamenti rilevanti su di un singolo nominativo in rapporto al patrimonio di vigilanza. 9 Dal G20 di Seul del 12 novembre è arrivato il via libera definitivo agli accordi di BASILEA 3. Il pacchetto di riforme, al fine di rafforzare i parametri di capitale globale, eleverà il coefficiente minimo di patrimonio di prima qualità dal 2 al 4,5%. Inoltre, le banche dovranno accantonare un cuscinetto di protezione del patrimonio del 2,5%(capital conservation buffer) per sopportare futuri periodi di stress, portando il coefficiente complessivo di patrimonio di prima qualità (common equity + buffer) al 7 per cento. Tali misure rafforzano l'innalzamento dei requisiti patrimoniali per le attività di trading, derivati e cartolarizzazioni, che saranno introdotte alla fine del 2011. Viene inoltre confermata una fase di transizione per l'applicazione dei nuovi parametri, al fine di garantire il rispetto dei nuovi e più stringenti requisiti patrimoniali da parte delle banche, senza far venire meno l'attività di supporto all'economia attraverso la concessione del credito. Pagina 7 il capitale regolamentare in quanto il rischio di credito è trasferito sul venditore di protezione che si assume il rischio finale. I credit derivatives vengono quindi utilizzati quali surrogati di garanzia per ridurre le esposizioni verso la clientela e rappresentano una nuova tipologia di garanzie personali o reali denominate garanzie sintetiche. L’uso dei derivati creditizi consente di agire evitando che l’obbligato dello strumento finanziario sottostante sia a conoscenza del fatto che il suo creditore abbia ceduto il rischio di credito da lui generato, evitando di inficiare i rapporti con importanti clienti. In riferimento a questo aspetto è utile sottolineare che a partire dal 1998 l’utilizzo dei derivati di credito ha permesso la realizzazione di operazioni di cartolarizzazione sintetica, di cui parleremo più diffusamente in seguito, da parte di numerose tra le principali banche internazionali grazie ai diversi vantaggi ottenibili. Tra essi è utile menzionare la mancata cessione degli attivi, che consente una più rapida negoziazione ed un contenimento dei costi amministrativi e legali, un minore costo della struttura e una maggiore elasticità della stessa. Inoltre grazie alla particolare natura dei derivati di credito, che consentono di isolare il rischio di credito dallo strumento giuridico che vi ha dato origine, il rischio di credito è trattato come un bene fungibile ed è quindi oggetto di trading. L’attività di trading viene principalmente svolta dalle banche commerciali e dalle banche di investimento che, prendendo posizione sul rischio di credito, speculano sui movimenti degli spread (un miglioramento creditizio comporta un restringimento dei margini, mentre un peggioramento creditizio causa un allargamento dei margini). Le società assicurative rappresentano un altro importante attore di questo mercato in quanto utilizzano tali strumenti al fine di diversificare il proprio portafoglio rischi e di assumere esposizioni verso settori commerciali dove istituzionalmente sono assenti. Anche hedge funds, fondi comuni e fondi pensione, data la loro naturale predisposizione ad essere risk-takers, hanno nei derivati di credito un importante strumento per modellare il profilo rischio/scadenza dei portafogli amministrati Pagina 8 ottenendo anche delle overperformance dai propri impieghi senza sostenere elevati costi di rifinanziamento sul mercato dei capitali. Inoltre, grazie all’uso di tali strumenti, gli investitori istituzionali possono trattare il rischio di credito come una separata e distinta classe di titoli da gestire all’interno della cornice dell’asset allocation; al riguardo Das afferma che: “in the longer term, it is probable that (…) institutional investors will add credit risk as a separate and distinct asset class which will be managed within general asset allocation frameworks” 10. Infine anche le società industriali e commerciali utilizzano i derivati di credito per differenti finalità quali, ad esempio, la copertura dei rischi paese derivanti da operazioni di esportazione, la copertura di rischi commerciali verso nominativi primari nei confronti dei quali l’esposizione è troppo elevata, le operazioni di cartolarizzazione sintetica sul portafoglio commerciale oppure come strumento di investimento, principalmente, per la liquidità a breve dell’azienda. 3. Credit derivatives: tipologie contrattuali La continua innovazione finanziaria che caratterizza il mercato dei derivati di credito pone le sue radici, principalmente, sulla flessibilità riconducibile alla strutturazione tecnica di tali strumenti; ciò è dovuto al fatto che i derivati vengono negoziati su mercati over the counter, che per loro natura non esigono una standardizzazione tecnico-contrattuale dello strumento stesso. Per questo motivo si può affermare che i credit derivatives di “seconda generazione” rappresentano l’adattamento dei derivati di prima generazione (o plain vanilla11) a casi specifici ed esigenze particolari manifestate dagli operatori, man mano che il mercato diveniva più maturo. I prodotti base sono rappresentati dai derivati su crediti più 10 DAS S. (1998), Credit Derivatives: Trading and Management of Credit and Default Risk, John Wiles & Sons, New York, pag. 10. 11 Plain vanilla è una espressione dell’inglese d’America che indica il gelato più semplice che si possa comprare; la locuzione è stata importata in finanza per indicare il prodotto base, senza alcun tipo di sofisticazione. L’importanza dei plain vanilla sta nel fatto di essere standard e, quindi, di rappresentare il parametro di riferimento per i casi diversi, in termini di prezzo, di valutazione del contenuto economico del contratto, di tecnica contrattuale. Il mercato esprime prezzi per la struttura base, con il più basso spread possibile tra denaro e lettera, consentendo, sulla base delle informazioni ulteriori disponibili, di determinare il prezzo di ciò che standard non è. Pagina 9 semplici e, allo stesso tempo, più diffusi: il credit default swap e il total return swap volti a fronteggiare rispettivamente il rischio di perdita del capitale investito in un’operazione di credito e il rischio di una variazione “indesiderata” del rendimento rispetto a quello atteso, relativo ad una determinata attività finanziaria in un certo periodo di tempo. Fra i credit derivatives di seconda generazione vengono ricompresi sia i credit spread derivatives sia le credit linked notes. I derivati su credit spread possono essere distinti in contratti a termine sul credit spread (credit spread forward e credit spread swap) e opzioni sul credit spread (credit spread options). La variazione dello spread, che sintetizza la variabilità della qualità dell’emittente, costituisce l’oggetto dei contratti credit derivatives, che consentono, quindi, agli operatori di coprirsi da inattese e non gradite variazioni dello spread. Le credit linked notes (CLNs) sono strumenti finanziari strutturati che combinano un titolo (titolo ospite) e un derivato creditizio. Tali contratti, la cui attività sottostante è un singolo titolo, vengono definiti anche single-name contracts. 4. Credit default swap Il CDS consente, nella sua forma più semplice, al protection buyer, dietro versamento di una commissione periodica, di ottenere dal protection seller l’impegno a pagare una data somma di denaro nel caso in cui, in un arco temporale definito, si verifichi un credit event collegato ad una attività finanziaria prestabilita. Il CDS può quindi essere definito come quel contratto in forza del quale il venditore di protezione, in cambio di un premio, si obbliga ad eseguire un pagamento, determinato o determinabile, in favore del compratore di protezione, al verificarsi di un evento futuro ed incerto, che esprime il deterioramento del profilo creditizio di un Ente di Riferimento. Gli elementi chiave quindi di un CDS sono: la definizione di default del soggetto che ha emesso l’attività di riferimento e la determinazione dell’importo che il venditore di protezione dovrà corrispondere all’acquirente in caso di inadempimento. Per quanto riguarda la definizione di default, le clausole contrattuali possono variare notevolmente in funzione delle caratteristiche delle Pagina 10 controparti e del debitore sottostante; generalmente i contratti prevedono che il default sia subordinato alla realizzazione congiunta di tre condizioni: 1) un credit event consistente, alternativamente, nel mancato pagamento a scadenza di quanto dovuto in linea interesse o in conto capitale, nella bancarotta, nella ristrutturazione del debito; 2) la possibilità di desumere il verificarsi di una delle fattispecie descritte da fonti informative pubbliche quali stampa economica o information providers, che devono essere specificamente individuate ex ante; 3) una diminuzione (aumento) del prezzo (dello spread) del titolo o prestito sottostante oltre una certa soglia, al fine di assicurarsi che l’inadempimento si sia realmente verificato e che lo stesso si sia riflesso nel valore di mercato dell’underlying asset. A tale scopo, nel contratto viene inserita una clausola, denominata materiality clause, che definisce la variazione minima di prezzo che fa scattare l’obbligo di pagamento da parte del protecton seller; l’intento è quello di impedire l’esercizio del diritto da parte del compratore a seguito di temporanei e limitati scostamenti del prezzo del titolo o del credito di riferimento, dovuti a sporadici peggioramenti delle aspettative o a squilibri nelle componenti di domanda e di offerta. Per quanto concerne le metodologie di quantificazione dell’esborso in caso di default, le opzioni più comuni sono tre: a) pagamento in misura fissa, pari ad una percentuale determinata del valore nozionale; b) pagamento pari alla differenza tra il prezzo iniziale del credito o del titolo sottostante e il valore post-default, stimato sulla base delle quotazioni che il mercato o alcuni operatori selezionati esprimono in un periodo successivo al credit event; c) pagamento del prezzo iniziale dell’attività sottostante a fronte della consegna della stessa da parte del protection buyer. Se, da un lato, la consegna fisica evita il Pagina 11 problema di determinare il valore post-default, dall’altro essa può creare ulteriori difficoltà legate alla scarsa disponibilità del titolo di riferimento; in tali casi il contratto può prevedere la facoltà di consegnare attività sostitutive. Lo scambio di uno o più flussi di cassa certi contro un pagamento condizionato al verificarsi del default consente agli operatori di isolare il rischio di credito, la cui negoziazione separata è resa possibile tramite la creazione di uno strumento sintetico. La commissione corrisposta al venditore è assimilabile al margine richiesto a titolo di compensazione per l’assunzione di rischio di fallimento. I vantaggi di poter trattare tale rischio come una categoria a sé stante risultano evidenti quando le condizioni di mercato rendano difficoltoso liquidare i titoli. I default swap rivestono particolare rilevanza nel momento in cui un soggetto intenda diversificare il rischio creditizio del proprio portafoglio. Molte banche, che tendono a concentrare la propria attività creditizia nei confronti dei settori industriali meglio conosciuti, possono ottenere una maggiore diversificazione acquisendo protezione tramite i credit default swap e, contemporaneamente, procedendo ad incrementare l’esposizione verso altri settori attraverso la vendita di strumenti analoghi: Pagina 12 “Credit default swaps, in fact, mitigating credit risk, permit to improve the overall performance of a portfolio transferring some of the risks to other market sectors”12. La diversificazione del default risk rappresenta una delle esigenze primarie alla base dei contratti di credit default swap; ciò implica l’esistenza di un problema di correlazione tra l’emittente dell’attività sottostante al contratto e la controparte che fornisce la protezione. Nel caso in cui tale correlazione sia positiva ed elevata, un credit event che incida negativamente sull’attività sottostante è suscettibile di provocare un deterioramento anche sulla solvibilità del venditore di protezione, che potrebbe non essere in grado di adempiere alla sua prestazione. La copertura acquisita verrebbe quindi a non avere alcun valore. Ne deriva che può risultare preferibile vendere rischio di credito ad un soggetto con rating non elevato ma con correlazione nulla rispetto all’attività sottostante, piuttosto che instaurare la stessa transazione con un altro operatore, con rating migliore, che però sia caratterizzato da una correlazione positiva con l’emittente del titolo o del prestito di riferimento. Le dimensioni del mercato dei CDS sono notevolmente aumentate in questi anni di crisi dei mercati finanziari in quanto per gli investitori istituzionali tali strumenti rappresentano una delle alternative più valide da utilizzare per trasferire i rischi di insolvenza di un portafoglio obbligazionario13. Risulta inoltre importante per gli investitori monitorare l’andamento dei CDS per verificare il rischio che il mercato attribuisce alla eventuale insolvenza dell’emittente: sarà conveniente acquistare un bond quando si assiste ad una diminuzione del costo dei CDS e viceversa. Inoltre l’uso dei CDS consente di valutare la convenienza in termini di rendimento dell’obbligazione confrontando il premio del CDS con lo spread del titolo: se il premio del CDS è più alto dello spread, l’obbligazione è in termini relativi poco conveniente e viceversa. 12 SCARDOVI C., PELLIZON L., IANNACONE M. (1998), Pianificare il credito e gestirne il rischio con i credit derivatives, No. 1, Banche e banchieri, p. 103. 13 In tempi di crisi economica aumentano i rischi di default, per cui gli investitori istituzionali si proteggono da tale rischio “trasferendolo” sui protection seller. Pagina 13 ESEMPIO: Consideriamo una attività sottostante rappresentata da una obbligazione emessa da una società A per un importo pari a 100 milioni di euro, con scadenza tre anni. Il possessore del bond stipula un CDS della durata di tre anni ad un costo di cinquanta punti base l’anno, pagati con cadenza trimestrale. Se fino alla scadenza non si verifica alcun evento di credito, l’importo dei singoli flussi di cassa trimestrali risulta pari a: 100.000.000 euro *0.50% * ¼=125.000 euro. In caso di default prima della scadenza del contratto ed ipotizzando un tasso di recupero pari al 50% del valore nominale dell’obbligazione, l’acquirente della protezione incasserà un valore pari a: 100.000.000 *(1-0,50)= 50.000.000. In caso di regolamento binary payout, ipotizzando che le parti si siano accordate per un pagamento di 20.000.000 €, l’acquirente della protezione otterrà successivamente al verificarsi dell’insolvenza tale ammontare, indipendentemente da quanto poi effettivamente sarà recuperato. Se la tipologia di regolamento concordata fosse il physical settlement, il protection buyer dovrà consegnare il titolo di cui è stato coperto il rischio di credito e ne riceverà il suo valore nominale. Pagina 14 5. Atipicità della fattispecie Il contratto di credit default swap non può essere riconducibile a quello di assicurazione in quanto quest’ultimo presuppone necessariamente, a pena di nullità per difetto di causa, l’esistenza di un rischio da trasferire all’assicuratore e l’esistenza di un interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. Inoltre, qualsiasi mutamento sullo stato del rischio assicurato comporta modifiche nel rapporto tra assicurato ed assicuratore, le quali incidono direttamente sull’entità del premio corrisposto. La causa del credit default swap consiste invece nell’assunzione, da parte del venditore di protezione, del rischio di credito generato da un Ente di Riferimento che può, ma non deve necessariamente, essere debitore del compratore di protezione ed inoltre qualsiasi mutazione sulla valutazione dell’affidabilità creditizia dell’Ente di Riferimento non influisce sul rapporto contrattuale ed in particolare sull’importo del premio dovuto dal compratore di protezione. Il contratto in esame si differenzia anche dalla fideiussione in quanto manca un rapporto di accessorietà con un’obbligazione principale14. Nel CDS l’obbligazione del venditore è totalmente autonoma rispetto all’obbligazione dell’Ente di Riferimento. La validità dell’obbligazione dell’Ente di Riferimento non incide affatto sulla validità del contratto che ad essa si riferisce. Alla luce di quanto sopra, il CDS non sembra riconducibile ad alcune fattispecie tipica, concretizzando quindi una ipotesi di contratto innominato. La valutazione di liceità di tale contratto è volta a verificare: l’esistenza o meno del contrasto tra la funzione economico/sociale propria del contratto e le norme imperative dell’ordinamento giuridico; 14 La caratteristica principale della fideiussione è l’accessorietà tra l’obbligazione del fideiussore e l’obbligazione garantita. La validità della fideiussione dipende dalla validità dell’obbligazione principale. Pagina 15 se la finalità perseguita dal CDS sia compatibile con l’utile sociale. Circa il primo aspetto, si può escludere, che il credit default swap sia diretto a conseguire interessi contrari a specifici divieti di legge o a principi generali dell’ordinamento. Per accertare l’utilità sociale del contratto bisogna chiedersi quale sia una delle principali cause di insolvenza degli intermediari finanziari. La risposta a tale quesito è da ricercare non tanto in una generale situazione di sofferenza patrimoniale degli intermediari stessi, quanto piuttosto in una situazione di illiquidità15. Il fine della negoziazione dei contratti derivati di credito consiste appunto nel rendere più liquido il portafoglio degli intermediari finanziari tramite la trasformazione del credito presente in tale portafoglio in una “materia prima” facilmente trasferibile e negoziabile. Si può quindi affermare che l’utilità sociale del CDS consiste nel rendere più efficienti i mercati finanziari, riducendone la segmentazione e i costi associati e migliorandone la distribuzione dei rischi di credito. Poiché quindi non è possibile negare la rilevanza della funzione socio-economica del CDS, di conseguenza non si può negare la meritevolezza di tutela e quindi l’applicabilità delle norme generali sul contratto; accertato inoltre che l’obbligazione fondamentale del venditore di protezione sta in un pati, ossia nel dover sopportare il rischio di deterioramento del profilo creditizio di un Ente di Riferimento, si può fondatamente affermare che il contratto di CDS possegga una serie di caratteristiche tali da giustificarne l’inquadramento tra i contratti aleatori 16. Il rischio di credito, infatti, incide direttamente e immediatamente su una delle due prestazioni previste in contratto e, conferma di ciò, è il fatto che la prestazione non riesce a determinarsi se non in funzione di tale rischio. Al venditore di protezione non è noto, né 15 Per situazione di illiquidità si intende il rischio che l’esecuzione di pagamenti non avvenga quando dovuta, anche nel caso in cui la parte obbligata abbia i mezzi per effettuarla, a causa di una sua momentanea incapacità di convertire attività in mezzi liquidi. 16 Il contratto è ritenuto aleatorio se il rischio incide immediatamente e direttamente sull’oggetto stesso del contratto, nel senso che non si può determinare il bene dedotto in contratto se non in funzione del rischio. In giurisprudenza si è più volte affermato che si ha un contratto aleatorio quando il rischio investe e caratterizza geneticamente il contratto nella sua interezza ed è assolutamente incerto, per tutti i contraenti o per alcuni di essi, il vantaggio economico che deriverà loro in relazione al rischio assunto nel contratto. Pagina 16 certo, il rapporto tra l’entità del vantaggio e l’entità del rischio cui si espone contraendo, e per di più, tale incertezza verte non solo sul valore economico della sua prestazione, ma sull’esistenza stessa di questa. L’esecuzione del contratto inoltre implica l’esposizione del compratore di protezione ad un rischio di sostituzione relativo al venditore di protezione. In altre parole il compratore di protezione assume rischi di credito notevoli nei confronti del promittente qualora, prima del sorgere della prestazione di pagamento a suo carico, quest’ultimo diventi insolvente. L’aver qualificato il CDS come un contratto aleatorio, comporta che ad esso non si applichi la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. Qualora l’Ente di Riferimento fallisca per motivi del tutto imprevedibili al momento della stipulazione del contratto, il venditore di protezione dovrà eseguire la prestazione di pagamento, sopportando una perdita inaspettata sulla base delle valutazioni di cui l’Ente di Riferimento era stato inizialmente oggetto. Dal momento che questo rischio è esattamente l’oggetto dello scambio negoziale il venditore di protezione non potrà invocare la eccessiva onerosità della prestazione per risolvere il contratto. 6. Total rate of return swap Il TROR prevede l’impegno di un soggetto, il total return payer, a pagare periodicamente a un investitore (total return receiver) il reddito complessivo generato da un’attività sia in conto interessi sia in conto capitale. A fronte di tali pagamenti l’investitore si obbliga a sua volta a corrispondere un tasso variabile, cui viene aggiunto uno spread prefissato. Si tratta di un contratto a prestazioni corrispettive in quanto fra le opposte prestazioni sussiste un rapporto di interdipendenza o causalità reciproca, tale per cui ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione, se non sia eseguita dall’altra. Ciascun contraente è contemporaneamente debitore e creditore dell’altro in quanto i rispettivi diritti ed obblighi contrattuali sono legati da un rapporto di interdipendenza. L’obbligazione di Riferimento generalmente è rappresentata da un titolo obbligazionario o da un mutuo ma può consistere in un qualunque credito pecuniario. Alla scadenza, il regolamento Pagina 17 dell’operazione si basa sul valore corrente dell’attività di riferimento che, rispetto a quello iniziale, può avere fatto registrare un deprezzamento/apprezzamento a seguito sia di variazioni del credit standing dell’emittente sia di fluttuazioni delle variabili di mercato. Il prezzo corrente del titolo o del prestito sottostante è generalmente calcolato come media di quotazioni indipendenti rese da vari operatori, nel caso di strumenti over the counter. In particolare, ove il regolamento avvenga per cassa, il payoff per il total return receiver viene quantificato moltiplicando il capitale nozionale per la somma dei seguenti elementi: a) interest income: cedola maturata – (Libor + spread); b) capital gain. Il segno del payoff dipende da quello delle due componenti: il primo è noto a priori, dipendendo dal pricing dato dal mercato al rischio di credito del debitore di riferimento (incorporato nello spread applicato sopra al Libor); il secondo è positivo o negativo a seconda che alla scadenza si sia verificato un apprezzamento o un deprezzamento dell’attività sottostante. Il payoff del total return payer sarà speculare a quello della controparte. Le condizioni in base alle quali viene concretamente concluso il TROR sono influenzate in maniera determinante dal merito creditizio delle parti; ciò significherà che una società con un elevato rating, che diventa un elemento di valutazione imprescindibile ai fini della scelta della controparte con la quale concludere il contratto, otterrà condizioni migliori rispetto ad una società che ne abbia uno inferiore. Una delle ragioni per le quali gli operatori hanno convenienza a porre in essere un TROR è rappresentata dalla caratteristica di tale strumento che consente di creare una esposizione sintetica al rischio di credito anche su soggetti che, pur non avendo diretto accesso al mercato dei prestiti, siano comunque propensi ad assumerlo. Un TROR è infatti equivalente all’investimento nell’attività sottostante, finanziato al Libor aumentato di uno spread predefinito senza acquisire la proprietà legale dell’attività stessa, che rimane al total return payer. In tal senso il TROR corrisponde ad una operazione fuori bilancio, in quanto il titolo o il prestito di riferimento non appaiono nel bilancio del venditore della protezione. La natura off-balance Pagina 18 sheet di tale strumento può presentare vantaggi anche per il beneficiario. Infatti, un soggetto che ritenga che lo spread su un titolo detenuto in portafoglio possa temporaneamente aumentare non ha bisogno di effettuare una vendita ma può limitarsi a porre in essere un TROR con un guadagno notevole in termini di flessibilità. Più in generale la letteratura sottolinea, tra le motivazioni alla base dello sviluppo del mercato dei TRORs, la possibilità di sfruttare differenze concernenti il costo della provvista degli operatori, ponendo quindi in essere un arbitraggio; un intermediario con un rating elevato può avere interesse a porre in essere operazioni di TROR in qualità di venditore di rischio, mentre un soggetto il cui tasso di finanziamento sia più alto ha convenienza a ricevere il rendimento complessivo della controparte per ridurre l’onere del debito. 7. Credit linked note Le credit linked notes (CLNs) sono strumenti finanziari strutturati che combinano un titolo (titolo ospite) e un derivato creditizio. Vengono utilizzate per consentire agli investitori privati ed istituzionali di acquisire indirettamente esposizioni creditizie verso soggetti tradizionalmente esclusi dal loro raggio d’azione e agli intermediari di effettuare una gestione più attiva del rischio di credito. La credit linked note risulta assimilabile ad un titolo di credito in cui il pagamento del capitale a scadenza e degli interessi è condizionato al verificarsi di un Credit Event a carico dell’Ente di Riferimento. L’emittente delle note può essere sia una banca di elevato rating sia una Società-Veicolo, nota con l’espressione special purpose vehicle (Spv). Le credit linked notes vengono emesse da un protection buyer e acquistate da un protection seller, il quale, in cambio di un tasso di rendimento, si accolla il rischio di perdere il capitale e gli interessi a scadenza, nel caso in cui si verifichi il credit event. La peculiarità di queste note risiede nel Pagina 19 fatto che il rimborso del capitale e degli interessi è legato (linked) al rischio di credito di un Ente di Riferimento17. Nel caso in cui l’emittente delle note sia una banca, l’investitore sopporterà un duplice rischio di credito ossia, quello noto, relativo all’Ente di Riferimento, ed uno addizionale, relativo alla capacità di rimborso del debito da parte della banca emittente delle note. Nel caso in cui invece l’emittente delle note sia uno Spv, l’investitore sopporterà, prima facie, il solo rischio di credito relativo all’Ente di Riferimento, in quanto, i proventi derivanti dall’emissione di tali note sono generalmente investiti nell’acquisto di titoli, che vengono costituiti in pegno a garanzia degli investitori. In realtà anche in questo caso gli investitori sopporteranno un rischio di credito addizionale, relativo al soggetto che emette i titoli a garanzia dell’operazione, pur se tale rischio è, di norma estremamente limitato poiché i titoli che fungono da garanzia godono di un merito creditizio molto elevato. Nel caso in cui si verifichi un Credit Event relativo all’Ente di Riferimento, le credit linked note vengono, in genere estinte anticipatamente. L’emissione di credit linked note si inserisce di norma nell’ambito di una più complessa operazione economica che comporta anche la contestuale stipulazione di un contratto derivato di credito e la costituzione in pegno, a garanzia dei sottoscrittori, dei proventi generati dall’emissione. I soggetti presenti in un’operazione di credit-linked note sono l’emittente delle note, gli investitori che le acquistano, l’emittente dei titoli costituiti a garanzia dell’operazione e il terzo possessore dei titoli emessi dall’Ente di Riferimento a cui favore viene prestata una garanzia dall’emittente delle notes. Nel caso in cui non si verifichi alcun Credit Event, i creditori riceveranno i flussi di pagamento tipici di una normale obbligazione, ovvero cedole periodiche e, alla scadenza stabilita, un ammontare pari al valore nominale dell’obbligazione. 17 Il pagamento del credito, incorporato nelle note, è subordinato al mancato verificarsi di un credit event, che rappresenta l’indice di deterioramento del profilo creditizio dell’Ente di Riferimento indicato nella note stessa. Pagina 20 Qualora invece si verifichi un Credit Event, la note viene estinta anticipatamente e i creditori ricevono, a soddisfazione del loro credito, il capitale investito meno un ammontare pari alla differenza tra il capitale investito ed il valore di mercato dell’Obbligazione di Riferimento. Struttura operazione CLNotes Pagina 21 8. Syntetic securitization La securitization (cartolarizzazione) è un’operazione finanziaria attraverso la quale un soggetto smobilizza una parte del proprio portafoglio crediti e la cede ad una Società – Veicolo (costituita ad hoc), la quale emette titoli, con il fine di finanziare l’acquisto di quei crediti, il cui rendimento viene fatto dipendere dai flussi di cassa futuri derivanti dai crediti smobilizzati. La securitization si sviluppa quindi in tre fasi: 1) la costituzione di una società veicolo; 2) la cessione di una determinata categoria di attivo da parte del possessore di tali attività alla società veicolo; 3) l’emissione e il collocamento sul mercato di titoli emessi dalla Società – Veicolo il cui ricavato fornirà le risorse necessarie al regolamento pecuniario dei crediti acquisiti, mentre i pagamenti effettuati dai debitori ceduti costituiranno, a loro volta, la base finanziaria per la remunerazione degli investitori acquirenti dei titoli. Importante è il ruolo svolto dalle agenzie di rating che consentono agli investitori di poter disporre di un’informazione sintetica circa la rischiosità dell’emissione e di poter conoscere nel tempo le eventuali variazioni del rischio. Tanto maggiore sarà il rating ottenuto, tanto più agevole sarà il collocamento dei titoli nei portafogli degli investitori. La descrizione fornita evidenzia come la cartolarizzazione degli attivi sia una tecnica dal contenuto innovativo, in quanto innesca un processo di conversione di poste attive tradizionalmente illiquide in titoli negoziabili e remunerati in via esclusiva dai cash flow provenienti dagli asset cartolarizzati. Agli inizi degli anni novanta gli operatori italiani avevano mostrato uno scarso interesse nei confronti di queste classiche operazioni di cartolarizzazione; negli anni seguenti invece si è assistito ad una progressiva riduzione del divario iniziale tra il nostro mercato e quello delle piazze europee più all’avanguardia. Inoltre si sono sviluppate le più complesse operazioni di synthetic securitization, così definite in Pagina 22 quanto non prevedono la cessione pro soluto degli asset cartolarizzandi bensì il trasferimento tramite credit default swaps ad un SPV del credito ad essi associato. Gli attivi cartolarizzati sono mantenuti nel bilancio dell’Originator ma non il loro effetto economico. Il rischio associato al portafoglio cartolarizzato viene trasferito agli investitori in entrambi i casi. Mentre nella cartolarizzazione tradizionale il portafoglio dell’Originator viene trasferito in blocco ad un SPV, nella cartolarizzazione sintetica il portafoglio sottostante non viene ceduto al veicolo, ma l’Originator ne trasferisce il rischio di credito attraverso l’acquisto di protezione. Una struttura standard di syntetic securitization utilizza cds e/o di credit linked notes; prevede inoltre che il rischio del portafoglio cartolarizzato venga suddiviso in tre tranche di rischi18. Tale suddivisione è ideale in quanto, nell’ipotesi in cui si verifichi un credit event, la perdita interesserebbe in primo luogo la tranche equity, indipendentemente dall’esposizione creditizia su cui di fatto, il credit event si verifica. Il trasferimento dei rischi legati alle tranche “equity” e “mezzanina” avviene attraverso credit default swap e credit linked notes. Tali rischi vengono trasferiti dalla Banca Sponsor alla SPV, tramite un CDS. La SPV vende protezione alla banca sponsor per una precisa porzione di portafoglio. Allo stesso tempo si copre dai rischi relativi alle tranches di cui in oggetto, emettendo credit linked notes destinate agli investitori. In questo modo non si assume alcun rischio in quanto utilizza le risorse finanziarie raccolte sul mercato attraverso le CLNs per acquistare titoli ad elevato rating. Negli ultimi tre anni di crisi economica e finanziaria, le cui cause sono in gran parte attribuibili all’utilizzo smisurato e non idoneo di strumenti di finanza strutturata, i default sulle ABS europee sono stati pari a sedici miliardi di euro (1.868 miliardi in circolazione), facendo registrare una percentuale dello 0,86% sul totale; un tasso alto rispetto allo 0,01% degli anni 2004-2007 ma molto più basso se messo a confronto con il 6,96% delle insolvenze 18 Tranche equity: parte più rischiosa del portafoglio ovvero “prima perdita”; Tranche mezzanina: viene suddivisa in tranche con diversi livelli di rischio e quindi diversi rating. A fronte di questa tranche si emettono delle Clns destinate al pubblico, collegate al rischio eccedente quello sotteso nella tranche equity; Tranche senior (ovvero super – senior): rappresenta la tranche che ha il maggior livello di credit enhancement. Pagina 23 sulle cartolarizzazioni americane emerse nello stesso periodo19. In particolare, le cartolarizzazioni connesse ai mutui residenziali ipotecari20, che rappresentano la parte preponderante dell'intero mercato in Europa e in Italia, dall'inizio della crisi al trenta settembre 2010 hanno subito default sullo 0,06% dei titoli in circolazione. Il tasso più elevato di insolvenza riguarda i Cdo di Abs21, pari all'11,20 per cento22. Sempre secondo dati S&P’s, l'85,7% delle ABS europee con rating tripla "A", in circolazione per 1.532 miliardi sul totale dei 1.868 del mercato complessivo delle cartolarizzazioni, tra il 2007 e primi nove mesi del 2010 hanno mantenuto la tripla A. Il 2010 ha fatto registrare segnali di ripresa del mercato europeo delle cartolarizzazioni, dopo l’azzeramento delle emissioni nel 2008 e per buona parte del 2009, anche se il percorso di uscita dalla crisi rimane ancora molto incerto, essendo in corso un processo di ristrutturazione della finanza strutturata al fine di incrementare la trasparenza, la semplificazione e la standardizzazione/armonizzazione delle strutture e dei processi. 9. Credit derivatives: regolamentazione, opportunità e rischi Il ricorso al mercato dei derivati creditizi da parte degli operatori economici e finanziari produce importanti opportunità. Oltre agli aspetti connessi alla gestione del rischio di credito, esistono ulteriori benefici collegati alla nascita del mercato dei derivati creditizi come: 1) Strumenti benchmark nella valutazione del rischio di credito; 2) riduzione dei costi di informazione; 19 Rapporto Standard&Poor's sulle securitisation europee. Circa 756 miliardi. 21 Una CDO (Collateralized debt obligation) è una obbligazione che ha come garanzia collaterale un debito. Una CDO è formata unendo decine o centinaia di ABS, obbligazioni a loro volta garantite da centinaia di debiti individuali. La prima CDO è stata emessa nel 1987 dalla Drexel Burnham Lambert Inc. per conto della Imperial Savings Association. Nel 2007 negli USA sono stati emessi CDO per un valore di 481 miliardi di dollari. 22 Il 40% delle cartolarizzazioni in circolazione a metà 2007 risulta rimborsato, grazie alle salvaguardie previste: suddivisione delle emissioni in tranches dalla "AAA" (per gli importi più elevati) ai rating più bassi, linee di liquidità, conti correnti cuscinetto. 20 Pagina 24 3) creazione di prodotti tailor made. Gli intermediari finanziari possono quindi, in maniera flessibile, razionalizzare il proprio portafoglio prestiti ottenendo la posizione che realizza la combinazione rischio/rendimento preferita. Il trasferimento del rischio attraverso il mercato dei derivati però risulta efficace solo se la parte che si assume questo rischio risulta effettivamente in grado di sostenerlo. Innescata la la crisi a causa dei mancati rimborsi delle rate dei mutui, con i prezzi degli immobili posti a garanzia scesi drasticamente, le obbligazioni connesse a tali operazioni hanno messo in crisi il sistema. Il crollo della liquidità sui mercati dei prodotti strutturati ha creato notevoli difficoltà alle banche di investimento più esposte su tali strumenti. La crisi si è poi progressivamente estesa dal mercato dei prodotti strutturati all’intero sistema finanziario. Relativamente alla diffusione e all’utilizzo dei derivati (in particolare dei CDS), gli operatori hanno evidenziato varie questioni connesse ad aspetti di carattere regolamentare. In particolare emerge che: 1) la negoziazione dei credit derivatives sui mercati over the counter accentua i rischi di tipo operativo, di controparte e di liquidità. I rischi operativi rappresentano i fattori di maggiore aleatorietà degli strumenti in oggetto in quanto risulta complesso: a. definire le norme contrattuali di accordo tra le controparti secondo quanto previsto dalle normative nazionali, salvo far ricorso alla documentazione predisposta dall’Isda nel suo master agreement; b. condividere con i player di mercato modelli di valutazione necessari alla formazione di prezzi efficienti (model risk); c. stabilire responsabilità operative e procedure di controllo, ovvero processi operativi, necessari al corretto utilizzo dei derivati in oggetto e condividere con le risorse interne aziendali il know how necessario al presidio dei problemi organizzativi, strategici e tecnici e per la gestione dei derivati su crediti. Pagina 25 Il rischio di controparte è legato all’eventualità che la controparte del contratto derivato di credito non adempia alla propria obbligazione generando un costo in termini di ricerca di un altro soggetto con cui stipulare un nuovo contratto, il cui valore possa sostituire quello non onorato nelle obbligazioni23. Ne consegue che i credit derivatives non eliminano completamente il rischio di insolvenza benchè lo possano ridurre sensibilmente. Il rischio di liquidità si riferisce all’incertezza circa la possibilità di vendere o controbilanciare una precedente posizione in credit derivatives. Esso deriva principalmente dalla loro negoziazione in mercati OTC ed è individuabile nel differenziale dei prezzi bid-ask che il derivato presenta nei prezzi di mercato; tale condizione non permette che il contratto all’occorrenza sia facilmente cedibile sul mercato. L’interconnessione tra i rischi evidenziati influenza l’effettiva efficacia di un sistema di gestione integrata delle poste attive e passive di un intermediario finanziario. 24 L’eventualità di ottenere risultati diversi da quelli attesi, infatti, può rendere le politiche gestionali non idonee raggiungere quegli obiettivi di risk adjusted performance per posizioni a rischio di credito definiti a livello strategico. 2) lo sviluppo di questi strumenti finanziari sulle piazze internazionali comporta problemi nella prospettiva della vigilanza prudenziale e della rappresentazione in bilancio. Su tali aspetti il Financial Stability Board, guidato dal Governatore della Banca d’Italia Mario Draghi, ha emesso il ventisei ottobre del 2010 ventuno raccomandazioni sui derivati alle autorità nazionali, dirette alla standardizzazione e centralizzazione della maggior parte dei 23 Per il buyer, nell’ipotesi di utilizzo del derivato in strategie di hedging di una specifica posizione, tale rischio si manifesta nel caso di inadempienza del seller; gli effetti economici che ne conseguono derivano dal costo di ricerca di una nuova controparte attraverso cui immunizzare la posizione a rischio. Nel caso di utilizzo con finalità di trading, invece, il medesimo rischio può essere espresso in termini di difficoltà a raggiungere, in condizioni di economicità, l’obiettivo di spread su una posizione o insieme di posizioni (book). Per il seller il rischio di controparte si manifesta nella difficoltà di diversificare il portafoglio con nuove operazioni equivalenti in termini di rischio/ritorno e, nel caso di utilizzo a fini di trading, nel raggiungere determinati obiettivi di spread trading. 24 GRANT J. (1998), Hidden Risks in Credit Derivatives, Finance Times. Pagina 26 derivati adesso trattati sui mercati otc25. In particolare l’Fsb ritiene che la standardizzazione rappresenti un prerequisito per il clearing centralizzato e quindi le autorità nazionali devono incentivare l’utilizzo di prodotti standardizzati26. Al fine di attenuare il rischio sistemico nei mercati otc, i contratti standardizzati dovranno, entro il 2012, essere sottoposti a clearing. I prodotti non soggetti a clearing subiranno requisiti di capitale maggiore. I derivati otc dovranno essere registrati in un archivio centrale al fine di aumentare la trasparenza del mercato. Di seguito si riportano le raccomandazioni del Fsb in forma integrale: 1. Le autorità devono lavorare con gli operatori di mercato per aumentare la standardizzazione dei termini contrattuali dei prodotti otc (over the counter). In questo processo di standardizzazione si deve considerare la rilevanza delle tipologie di derivati rispetto per esempio ai volumi e alle esposizioni; 2. le autorità devono lavorare per aumentare l’uso dei processi standard e automatizzati nei mercati dei derivati otc; 3. per ottenere gli obiettivi 1 e 2, il “Gruppo di supervisione dei derivati otc” (ODSG) deve fissare impegni ambiziosi per i partecipanti ai mercati otc. Questi impegni devono includere la pubblicazione di una “roadmap” per il 31 marzo 2011 che fissi i paletti per ottenere una maggiore standardizzazione e nel frattempo aumenti il volume delle transazioni che passano da un organismo centrale di clearing. La roadmap deve fissare gli strumenti di misura e gli obiettivi a lungo termine su cui verranno misurati gli operatori di mercato; 4. le autorità devono sviluppare incentivi e, ove necessario, regolamentazioni per aumentare l’uso di prodotti e processi standard. Le autorità devono controllare su base regolare l’attività dei mercati per verificare che gli operatori non usino contratti non standard al solo fine di evitare il clearing centralizzato e prendere provvedimenti verso un simile comportamento; 25 26 Tali raccomandazioni sono state approvate dal G20 di Seul. Gli scambi dovranno avvenire su borse o piattaforme di trading elettroniche. Pagina 27 5. per definire se un prodotto derivato otc sia standardizzato e quindi assoggettabile a clearing centralizzato, le autorità devono tenere in conto: a) il grado di standardizzazione dei termini contrattuali del prodotto e dei processi operativi; b) la profondita è la liquidità del mercato per il prodotto in gestione; c) la disponibilità di fonti di prezzo affidabili, corrette e generalmente accettate. Nel determinare se si possano applicare requisiti di clearing obbligatori le autorità devono considerare se le caratteristiche di rischio del prodotto possano essere misurate, inserite in modelli finanziari e gestite da una controparte centralizzata (Cpp) che abbia le conoscenze adeguate; 6. le autorità devono fissare quali prodotti debbano essere soggetti all’obbligo di clearing: le controparti centralizzate non devono essere obbligate ad effettuare il clearing di prodotti di cui non sono in grado di gestire il rischio. In questi casi le autorità devono promuovere incentivi per incoraggiare il clearing, o in alternativa limitare le contrattazioni di prodotti derivati otc che rispondono ai requisiti di clearing ma che nessuna controparte centralizzata vuole accettare; 7. l’accesso alle controparti specializzate deve essere garantito agli operatori di mercato su basi non discriminatorie. Le autorità devono richiedere che i partecipanti alle Cpp abbiano accordi che consentano la segregazione e la portabilità delle posizioni e degli asset dei clienti. In questo contesto le autorità devono considerare l’impatto delle leggi sull’insolvenza che possono nascere in contesti transnazionali; 8. le autorità devono considerare con molta attenzione ogni esenzione al clearing obbligatorio e non devono consentire esenzioni quando questo possa creare rischi sistemici. Le autorità devono monitorare attivamente l’uso di qualsiasi esenzione e rivederne l’appropriatezza su base regolare; 9. per assicurare una corretta competizione in termini di regolamentazione globale e aumentare la sicurezza del sistema finanziario le Ccp che eseguono il clearing dei derivati otc devono essere soggette a una supervisione robusta e applicata in Pagina 28 maniera consistente sulla base di standard di regolamentazione che, a minimo, rispetti l’evoluzione degli standard internazionali sviluppati congiuntamente da Cpss (Comitato sui sistemi di pagamento e compensazione) e Iosco (Organzizzazione internazionale delle commissioni per le società e la Borsa); 10. gli organismi di supervisione devono applicare requisiti prudenziali che riflettano correttamente i rischi, anche sistemici, dei derivati otc non soggetti a clearing centralizzato. In parallelo le autorità dovrebbero applicare simili incentivi di capitale alle altre istituzioni finanziarie che scambiano derivati otc (per esempio i broker e le compagnie di assicurazione). Le autorità possono considerare anche altre misure che incoraggino il clearing centralizzato di altri operatori di mercato (aziende commerciali o investitori); 11. prendendo atto che una parte dei mercati otc rimarranno non soggette a clearing, le autorità devono assicurarsi che gli operatori di mercato abbiano in essere procedure robuste e affidabili per misurare, controllare e ridurre i rischi di cedito e operativi di controparti associate a questo tipo di contratti. Le autorità devono fissare elevati standard operativi di gestione del rischio, inclusa la col lateralizzazione, e richiedere agli operatori di misurarsi contro un benchmark che definisca la pratica migliore; 12. per minimizzare il rischio di un “arbitraggio” regolamentare, lo Iosco deve coordinare l’applicazione dei requisiti per il clearing centralizzato a livello di prodotto e operatori; 13. lo Iosco deve produrre un’analisi per il 31 gennaio 2011 su: a) caratteristiche delle Borse e delle piattaforme elettroniche utilizzabili per il trading in derivati; b) caratteristiche di un mercato che consente la praticabilità degli scambi elettronici; c) costi e benefici degli scambi elettronici, inclusi i benefici incrementali dell’aumento di standardizzazione, clearing e reporting centralizzato; d) le azioni regolamentari necessarie per spostare gli scambi su Borse o piattaforme di scambio elettroniche; Pagina 29 14. le autorità dovrebbero verificare costi e benefici di rendere pubblici prezzo e volume di tutti gli scambi, compresi i prodotti non standardizzati o non soggetti a clearing che continuano ad essere scambiati over the counter; 15. le autorità devono assicurare che gli archivi degli scambi vengano istituiti per raccogliere, conservare e riportare (pubblicamente e alle autorità di vigilanza) i dati completi per tutte le transazioni in derivati otc senza riguardo per il fatto che gli scambi siano o meno soggetti a clearing. Le autorità devono stabilire un quadro di riferimento chiaro per la regolamentazione degli archivi degli scambi basata sulla loro funzione essenziale di fonte di informazione per le autorità, gli operatori e il pubblico; 16. le autorità di vigilanza, le banche centrali, i supervisori e le autorità di risoluzione (delle crisi) devono avere accesso pratico ed effettivo ai dati; 17. per assicurare il reporting dei dati rilevanti le autorità devono, dove necessario, proporre misure legislative; 18. le autorità devono richiedere agli operatori di riportare tutte le transazioni in derivati otc agli archivi degli scambi; 19. nel fissare i requisiti per il reporting le autorità devono considerare le raccomandazioni del Fsb (Financial stability board) e della Bis (Banca dei regolamenti internazionali), in particolare per stabilire i requisiti minimi per il reporting dei dati, i formati standardizzati, la metodologia e il meccanismo per l’aggregazione dei dati su base globale; 20. l’ODSG27 insieme alla Bis deve sviluppare gli strumenti per misurare quanto gli impegni assunti dal G20 (in tema di clearing centralizzato, scambi elettronici e reporting a un archivio centrale) siano raggiunti o meno alla fine del 2012; 27 Gruppo di supervisione dei derivati otc. Pagina 30 21. le autorità devono continuare ad usare, promuovere e sviluppare accordi bilaterali o multilaterali per facilitare le consultazioni, la cooperazione e lo scambio di informazioni in tema di mercati dei derivati otc. Pagina 31
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