Da rivedere l`operatività Inps

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Da rivedere l`operatività Inps
CO N SU LENTI DEL LAVORO
Martedì 24 Dicembre 2013
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La presidente Calderone scrive ai vertici dell’Istituto chiedendo di modificare la pianificazione
Da rivedere l’operatività Inps
Le attività programmate insostenibili per i professionisti
A
ttività Inps da rivedere. Il Consiglio
nazionale dell’Ordine dei consulenti del
lavoro aggiusta il tiro circa
le annunciate novità nell’interazione con l’Inps e chiede
attenta riflessione. Con una
lettera inviata ieri dalla presidente Marina Calderone al
presidente Inps Antonio Mastrapasqua sono state esposti
i motivi di preoccupazione operativa riscontrati dalle ultime
decisioni dell’Istituto. Il riferimento specifico è all’iscrizione
a ruolo degli insoluti 2011 e
2012, alle nuove procedure per
il Durc interno e all’emissione
massiva delle note di rettifica
relative a presunte scoperture
e anomalie 2013. Una sorta di
attività intensiva che coinvolgerà gli studi dei consulenti
del lavoro sin dalle prime settimane del nuovo anno. «Non è
più sostenibile che si decida di
avviare iniziative così invasive
per i nostri studi senza concordare tempistica e modalità. È
necessario ripristinare una più
logica operatività», afferma la
presidente Calderone.
Il.mo Dott.
ANTONIO MASTRAPASQUA
Presidente
Inps
e p.c. Ill.mo Dott.
MAURO NORI
Direttore Generale
Inps
Oggetto: Attività dell’Istituto primi mesi 2014
Esimio Presidente,
Le scrivo in merito alle
calendarizzate iniziative
dell’Istituto per i mesi di gennaio e febbraio del 2014.
Di tali attività il Consiglio
Nazionale ha appreso nel corso dell’ultimo incontro avuto
in data 19/12/2013 con i Vostri
responsabili.
Mi riferisco, nello specifico,
all’iscrizione a ruolo degli insoluti 2011 e 2012, alle nuove
procedure per il Durc interno
e all’emissione massiva delle
note di rettifica relative a presunte scoperture e anomalie
2013.
Come è noto, la reingenerizzazione dei flussi informatici
dell’Istituto, ha comportato
il blocco delle emissioni delle
note di rettifica e dei preavvisi
di accertamento negativo dal
mese di novembre 2012.
Con il mese di gennaio 2014,
stando a quanto comunicatoci, tali attività riprenderanno
con l’invio di tutti gli atti ad
oggi sospesi; ciò, è evidente,
comporterà un aggravio di
incombenze per gli studi dei
Consulenti del lavoro che si
troveranno a dover verificare
le risultanze contabili delle
singole aziende, avendo a disposizione un lasso di tempo
molto limitato per definire positivamente le pratiche oggetto di contenzioso, richiedendo
laddove ne ricorrano i presupposti, i relativi sgravi.
Il tutto senza neanche poter
contare, nella generalità dei
casi, su un contatto diretto
con i funzionari che gestiscono le pratiche presso le sedi
territoriali dell’Inps, a causa
della discutibile scelta operata dall’Istituto di «chiudere»
le stesse al contatto esterno
con l’utenza professionale,
fatta eccezione per il cassetto
bidirezionale sull’efficacia del
quale, anche in questa sede,
manifestiamo tutti i nostri
dubbi, come più volte sottolineatoVi. In ogni caso, qualsiasi strumento telematico di
consultazione e comunicazione, non potrà mai sostituire
totalmente il contatto con chi
opera sulle pratiche, soprattutto laddove la complessità
delle stesse richiede sessioni
di analisi e approfondimento che dovrebbero essere di
interesse comune, se il fine
ultimo è rappresentato dalla
composizione dei contenziosi
in essere e insorgenti.
A preoccuparci è soprattutto l’entrata in vigore
della nuova procedura per il rilascio del cosiddetto «Durc
Interno» che
prevede che
le aziende
ricevano a
partire dal
15/2/2014,
via Pec diretta o tramite
intermediario, i
preavvisi di
accertamento negativo per
inadempienze pregresse al
31/12/13, relative a insoluti
totali o parziali, Uniemens
mancanti, debiti consolidati.
Dalla notifica dei preavvisi i datori di lavoro avranno
a disposizione 15 giorni per
regolarizzare la presunta
inadempienza, pena l’accensione del semaforo rosso da
gennaio 2014 e l’impossibilità
di conguagliare le agevolazioni contributive con l’ulteriore
gravame che l’eventuale regolarizzazione della partita
che dovesse intervenire successivamente al termine citato, non farebbe recuperare le
agevolazioni pregresse
(sul punto si veda la
circolare del Ministero del lavoro n.
34/08, ultimo capoverso).
È appena il
caso di sottolineare che questo Consiglio
nazionale ha più
volte sollevato,
in ogni sede utile,
la questione di
illegittimità del disposto della circolare ministeriale per
quanto in commento. Non vi
è infatti, a nostro avviso, alcun
riferimento di legge a cui ricondurre il mancato recupero
delle agevolazioni.
Pur nella consapevolezza
che le implementazioni dei
servizi telematici resi dall’Istituto potranno tradursi, nel
medio-lungo periodo, in un
miglioramento delle modalità
di acquisizione e gestione delle informazioni a cui saremo
sempre sensibili, non possiamo non sottolineare quanto
invece sia inopportuno far
confluire sui nostri studi una
quantità impressionante di
richieste di rettifica arretrate
(non per nostra volontà) in un
periodo come quello di gennaio
e febbraio che, notoriamente, è
denso di scadenze indifferibili
di altra natura.
Nell’ottica di quella che
vorremmo fosse una fattiva
collaborazione con l’Istituto,
Vi invitiamo a voler differenziare e differire nel tempo le attività oggetto della
presente, dedicando il futuro
incontro di gennaio 2014 già
fissato con le nostre rappresentanze, alla definizione di
un calendario operativo di
rilascio delle varie procedure che tenga conto del fatto
che è inopportuno gravare la
nostra categoria di oneri riferibili a disservizi a noi non
imputabili.
Al proposito, non esiteremo
a tutelare il lavoro e la professionalità dei Consulenti del lavoro, in ogni sede opportuna.
Cordiali saluti.
Marina Calderone
L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Nuova qualifica per i trasfertisti
Si delinea una nuova figura di lavoratore trasfertista che non manca
di creare grandi dubbi applicativi e
gravami ad aziende già a confronto
con la crisi.
Nella recente sentenza n. 22796
del 7 ottobre 2013 la Corte di cassazione, occupandosi di trasferta e di
lavoratori trasferisti, supera le indicazioni fino ad ora fornite dall’Amministrazione finanziaria, dal Ministero del lavoro e dall’Inps.
Fino ad oggi, non essendo stato
emanato il decreto ministeriale di
individuazione delle categorie di
lavoratori trasfertisti il riferimento
per queste figure era in particolare
la circolare 326/E del dicembre 1997
che individuava i trasfertisti: nella
mancata indicazione nel contratto
e/o lettera di assunzione della sede
di lavoro; nello svolgimento di una
attività lavorativa che richiedeva la
continua mobilità; nella corresponsione di indennità o maggiorazioni
di retribuzione in misura fissa senza
distinguere se il dipendente si era corrisposte ai lavoratori trasferisti
effettivamente recato in trasferta e sono invece imponibili nella misura
del 50% del loro ammontare (art. 51,
dove si era svolta tale trasferta.
La trasferta è intesa dalla giuri- comma 6, Tuir).
Secondo la Suprema corte, essensprudenza quale cambiamento provvisorio del luogo in cui il lavoratore ziale per l’applicazione di questo spesvolge le sue mansioni; il lavorato- ciale regime è la modalità di esercire trasfertista invece è colui che si zio dell’attività lavorativa, in luoghi
impegna, per contratto, a prestare sempre diversi, a prescindere dalla
la propria attività in luoghi sempre corresponsione variabile ed occasionale dell’indennità;
diversi.
Pagina a cura
è dunque irrilevanL’esatta qualificaDELL’UFFICIO STAMPA
te che il compenso
zione delle due fatsia correlato alla
tispecie ha importrasferta ovvero sia
tanti conseguenze
attribuito per tutti
sotto il profilo del
i giorni retribuiti
trattamento fiscale
senza distinguere se
e contributivo delle
i lavoratori si siano
somme percepite. Al
effettivamente recalavoratore inviato in
ti in trasferta e sentrasferta si applica il
za controlli su tempi,
regime agevolato di
luoghi e modalità
cui all’art. 51, comma
DEL CONSIGLIO NAZIONALE
delle trasferte.
5 del dpr 917/1986; le
DELL’ORDINE
Per applicare il
indennità e le mag- DEI CONSULENTI DEL LAVORO
regime di assoggetgiorazioni retributive
tamento al 50% di cui all’art. 51
comma 6 Tuir non è necessario che
le indennità vengano corrisposte al
trasfertista in misura fissa e continuativa, rileva che la sede aziendale
è «solo utilizzata per la mera predisposizione di quanto occorrente,
ogni mattina, prima di partire per i
vari cantieri di lavoro».
Con questa sentenza la figura di
lavoratore trasfertista è definita
guardando alle modalità di esercizio della prestazione lavorativa e
non più alle modalità di erogazione
dell’indennità, occasionale ovvero
in misura fissa non strettamente
legata alla trasferta e trascurando
completamente la volontà manifestata delle parti nella definizione
delle modalità di espletamento del
rapporto di lavoro liberamente instaurato.
Orientamento questo che, se confermato, porterà ulteriori gravami
alle aziende di settori già fortemente
penalizzati dalla crisi.