Da rivedere l`operatività Inps
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Da rivedere l`operatività Inps
CO N SU LENTI DEL LAVORO Martedì 24 Dicembre 2013 33 La presidente Calderone scrive ai vertici dell’Istituto chiedendo di modificare la pianificazione Da rivedere l’operatività Inps Le attività programmate insostenibili per i professionisti A ttività Inps da rivedere. Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro aggiusta il tiro circa le annunciate novità nell’interazione con l’Inps e chiede attenta riflessione. Con una lettera inviata ieri dalla presidente Marina Calderone al presidente Inps Antonio Mastrapasqua sono state esposti i motivi di preoccupazione operativa riscontrati dalle ultime decisioni dell’Istituto. Il riferimento specifico è all’iscrizione a ruolo degli insoluti 2011 e 2012, alle nuove procedure per il Durc interno e all’emissione massiva delle note di rettifica relative a presunte scoperture e anomalie 2013. Una sorta di attività intensiva che coinvolgerà gli studi dei consulenti del lavoro sin dalle prime settimane del nuovo anno. «Non è più sostenibile che si decida di avviare iniziative così invasive per i nostri studi senza concordare tempistica e modalità. È necessario ripristinare una più logica operatività», afferma la presidente Calderone. Il.mo Dott. ANTONIO MASTRAPASQUA Presidente Inps e p.c. Ill.mo Dott. MAURO NORI Direttore Generale Inps Oggetto: Attività dell’Istituto primi mesi 2014 Esimio Presidente, Le scrivo in merito alle calendarizzate iniziative dell’Istituto per i mesi di gennaio e febbraio del 2014. Di tali attività il Consiglio Nazionale ha appreso nel corso dell’ultimo incontro avuto in data 19/12/2013 con i Vostri responsabili. Mi riferisco, nello specifico, all’iscrizione a ruolo degli insoluti 2011 e 2012, alle nuove procedure per il Durc interno e all’emissione massiva delle note di rettifica relative a presunte scoperture e anomalie 2013. Come è noto, la reingenerizzazione dei flussi informatici dell’Istituto, ha comportato il blocco delle emissioni delle note di rettifica e dei preavvisi di accertamento negativo dal mese di novembre 2012. Con il mese di gennaio 2014, stando a quanto comunicatoci, tali attività riprenderanno con l’invio di tutti gli atti ad oggi sospesi; ciò, è evidente, comporterà un aggravio di incombenze per gli studi dei Consulenti del lavoro che si troveranno a dover verificare le risultanze contabili delle singole aziende, avendo a disposizione un lasso di tempo molto limitato per definire positivamente le pratiche oggetto di contenzioso, richiedendo laddove ne ricorrano i presupposti, i relativi sgravi. Il tutto senza neanche poter contare, nella generalità dei casi, su un contatto diretto con i funzionari che gestiscono le pratiche presso le sedi territoriali dell’Inps, a causa della discutibile scelta operata dall’Istituto di «chiudere» le stesse al contatto esterno con l’utenza professionale, fatta eccezione per il cassetto bidirezionale sull’efficacia del quale, anche in questa sede, manifestiamo tutti i nostri dubbi, come più volte sottolineatoVi. In ogni caso, qualsiasi strumento telematico di consultazione e comunicazione, non potrà mai sostituire totalmente il contatto con chi opera sulle pratiche, soprattutto laddove la complessità delle stesse richiede sessioni di analisi e approfondimento che dovrebbero essere di interesse comune, se il fine ultimo è rappresentato dalla composizione dei contenziosi in essere e insorgenti. A preoccuparci è soprattutto l’entrata in vigore della nuova procedura per il rilascio del cosiddetto «Durc Interno» che prevede che le aziende ricevano a partire dal 15/2/2014, via Pec diretta o tramite intermediario, i preavvisi di accertamento negativo per inadempienze pregresse al 31/12/13, relative a insoluti totali o parziali, Uniemens mancanti, debiti consolidati. Dalla notifica dei preavvisi i datori di lavoro avranno a disposizione 15 giorni per regolarizzare la presunta inadempienza, pena l’accensione del semaforo rosso da gennaio 2014 e l’impossibilità di conguagliare le agevolazioni contributive con l’ulteriore gravame che l’eventuale regolarizzazione della partita che dovesse intervenire successivamente al termine citato, non farebbe recuperare le agevolazioni pregresse (sul punto si veda la circolare del Ministero del lavoro n. 34/08, ultimo capoverso). È appena il caso di sottolineare che questo Consiglio nazionale ha più volte sollevato, in ogni sede utile, la questione di illegittimità del disposto della circolare ministeriale per quanto in commento. Non vi è infatti, a nostro avviso, alcun riferimento di legge a cui ricondurre il mancato recupero delle agevolazioni. Pur nella consapevolezza che le implementazioni dei servizi telematici resi dall’Istituto potranno tradursi, nel medio-lungo periodo, in un miglioramento delle modalità di acquisizione e gestione delle informazioni a cui saremo sempre sensibili, non possiamo non sottolineare quanto invece sia inopportuno far confluire sui nostri studi una quantità impressionante di richieste di rettifica arretrate (non per nostra volontà) in un periodo come quello di gennaio e febbraio che, notoriamente, è denso di scadenze indifferibili di altra natura. Nell’ottica di quella che vorremmo fosse una fattiva collaborazione con l’Istituto, Vi invitiamo a voler differenziare e differire nel tempo le attività oggetto della presente, dedicando il futuro incontro di gennaio 2014 già fissato con le nostre rappresentanze, alla definizione di un calendario operativo di rilascio delle varie procedure che tenga conto del fatto che è inopportuno gravare la nostra categoria di oneri riferibili a disservizi a noi non imputabili. Al proposito, non esiteremo a tutelare il lavoro e la professionalità dei Consulenti del lavoro, in ogni sede opportuna. Cordiali saluti. Marina Calderone L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE Nuova qualifica per i trasfertisti Si delinea una nuova figura di lavoratore trasfertista che non manca di creare grandi dubbi applicativi e gravami ad aziende già a confronto con la crisi. Nella recente sentenza n. 22796 del 7 ottobre 2013 la Corte di cassazione, occupandosi di trasferta e di lavoratori trasferisti, supera le indicazioni fino ad ora fornite dall’Amministrazione finanziaria, dal Ministero del lavoro e dall’Inps. Fino ad oggi, non essendo stato emanato il decreto ministeriale di individuazione delle categorie di lavoratori trasfertisti il riferimento per queste figure era in particolare la circolare 326/E del dicembre 1997 che individuava i trasfertisti: nella mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro; nello svolgimento di una attività lavorativa che richiedeva la continua mobilità; nella corresponsione di indennità o maggiorazioni di retribuzione in misura fissa senza distinguere se il dipendente si era corrisposte ai lavoratori trasferisti effettivamente recato in trasferta e sono invece imponibili nella misura del 50% del loro ammontare (art. 51, dove si era svolta tale trasferta. La trasferta è intesa dalla giuri- comma 6, Tuir). Secondo la Suprema corte, essensprudenza quale cambiamento provvisorio del luogo in cui il lavoratore ziale per l’applicazione di questo spesvolge le sue mansioni; il lavorato- ciale regime è la modalità di esercire trasfertista invece è colui che si zio dell’attività lavorativa, in luoghi impegna, per contratto, a prestare sempre diversi, a prescindere dalla la propria attività in luoghi sempre corresponsione variabile ed occasionale dell’indennità; diversi. Pagina a cura è dunque irrilevanL’esatta qualificaDELL’UFFICIO STAMPA te che il compenso zione delle due fatsia correlato alla tispecie ha importrasferta ovvero sia tanti conseguenze attribuito per tutti sotto il profilo del i giorni retribuiti trattamento fiscale senza distinguere se e contributivo delle i lavoratori si siano somme percepite. Al effettivamente recalavoratore inviato in ti in trasferta e sentrasferta si applica il za controlli su tempi, regime agevolato di luoghi e modalità cui all’art. 51, comma DEL CONSIGLIO NAZIONALE delle trasferte. 5 del dpr 917/1986; le DELL’ORDINE Per applicare il indennità e le mag- DEI CONSULENTI DEL LAVORO regime di assoggetgiorazioni retributive tamento al 50% di cui all’art. 51 comma 6 Tuir non è necessario che le indennità vengano corrisposte al trasfertista in misura fissa e continuativa, rileva che la sede aziendale è «solo utilizzata per la mera predisposizione di quanto occorrente, ogni mattina, prima di partire per i vari cantieri di lavoro». Con questa sentenza la figura di lavoratore trasfertista è definita guardando alle modalità di esercizio della prestazione lavorativa e non più alle modalità di erogazione dell’indennità, occasionale ovvero in misura fissa non strettamente legata alla trasferta e trascurando completamente la volontà manifestata delle parti nella definizione delle modalità di espletamento del rapporto di lavoro liberamente instaurato. Orientamento questo che, se confermato, porterà ulteriori gravami alle aziende di settori già fortemente penalizzati dalla crisi.